XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 26 luglio 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 25 luglio 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
CAVANDOLI ed altri: «Interpretazione autentica del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della quota fissa della tassa sui rifiuti alle aree produttive di rifiuti speciali» (1989).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
MASCHIO ed altri: «Istituzione della corte di appello di Verona» (1831) Parere delle Commissioni I, V e XI.
VII Commissione (Cultura):
MALAVASI ed altri: «Delega al Governo per la disciplina dell'accesso ai corsi universitari di area sanitaria» (1802) Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
S. 597. – FALLUCCHI ed altri: «Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della “Giornata nazionale degli abiti storici”» (approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato) (1979) Parere delle Commissioni I, V, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):
EVI ed altri: «Disposizioni in materia di riconversione del settore zootecnico per la progressiva transizione agroecologica degli allevamenti intensivi» (1760) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società EUR Spa, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 276).
Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 277).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 278).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 72/2024 dell'11-22 luglio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita al primo semestre 2024 (Doc. XIII, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), nonché a tutte le altre Commissioni permanenti.
Trasmissione dal Ministro
per lo sport e i giovani.
Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 25 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Comitato italiano paralimpico, riferita all'anno 2023, corredata dai relativi allegati.
Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 25 luglio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione, a nome dell'Unione europea, nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (COM(2024) 285 final e COM(2024) 286 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2024) 285 final – Annexes 1 to 2 e COM(2024) 286 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (COM(2024) 287 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento CPC») (COM(2024) 311 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto (COM(2024) 312 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 312 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Seconda relazione sull'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (COM(2024) 357 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Relazione sullo Stato di diritto 2024 – Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia che accompagna il documento Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo Stato di diritto 2024 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (SWD(2024) 812 final), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM(2024) 316 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 GIUGNO 2024, N. 89, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE E GLI INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO, PER IL PROCESSO PENALE E IN MATERIA DI SPORT (A.C. 1937-A)
A.C. 1937-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE.
A.C. 1973-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024.».
2. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della società ANAS S.p.A»;
b) al secondo periodo, le parole «, nonché all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo» sono soppresse.
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)
1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 8:
1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria»;
1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»;
2) al comma 8-bis, sostituire le parole: «dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1,» con le seguenti: «delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,»;
3) al comma 8-quater, secondo periodo:
3.1) alla lettera a), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023»;
3.2) alla lettera b), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» ;
4) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:
«8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) all'articolo 3, comma 8, la parola «adottata» è sostituita dalle seguenti: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2024»;
c) all'articolo 4, comma 8, primo periodo:
1) le parole: «delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle società del Gruppo ferrovie dello stato italiane»;
2) dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «e per l'attività di direzione lavori dell'opera»;
3) le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità».
Articolo 3.
(Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché ai commissari straordinari, individuati nell'Allegato I al presente decreto, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge.
2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri:
a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tenuto conto dell'omogeneità del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;
b) individuazione, in relazione agli interventi di cui al comma 1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;
c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.
3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalità di cui al presente articolo anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1.
4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo, possono essere trasferite le funzioni commissariali già affidate ad un Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, o in virtù di specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle opere, inclusa l'estensione delle competenze del Commissario straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere già oggetto di commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. b), ovvero alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione.
6. Al fine di coordinare l'attività dei commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali.
7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Osservatorio può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 4.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire l'avvio delle attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita con l'articolo 95 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, il Presidente, in fase di prima applicazione, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a stipulare un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ciascun incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del predetto decreto legislativo 165 del 2001, e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 95, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126.
4. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Articolo 5.
(Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali)
1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono riversati sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. Il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 per l'intervento relativo alla «Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri – I lotto – (PI) – D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022», è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al secondo periodo, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Gli importi di cui al secondo periodo sono riversati sulla contabilità speciale di cui al primo periodo.
4. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
Articolo 6.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)
1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtù dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalità dei relativi programmi.
2. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1.
Articolo 7.
(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il decreto di cui al primo periodo individua, altresì, i compiti e le attività del commissario straordinario, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonché il compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026.
2. Il commissario straordinario subentra nei rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti amministrativi e negoziali già nella titolarità del prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, nonché nella titolarità della contabilità speciale già intestata al prefetto di Genova ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 12. Salvo diverse determinazioni del commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1 continuano ad avere efficacia gli atti adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006.
3. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Restano ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Al commissario sono, altresì, attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché le facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e attività, il commissario straordinario ha la facoltà di nominare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria, un sub-commissario, cui sono affidati specifici settori di intervento. Al sub-commissario è corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, il commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonché di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario straordinario è, altresì, autorizzato ad avvalersi fino a un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale è autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite effettivamente reso.
6. L'approvazione dei progetti per le finalità di cui al presente articolo da parte del commissario straordinario costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
7. Al fine di completare gli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario ha la facoltà di promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Con l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la destinazione d'uso delle aree anche in variante allo strumento urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, nonché gli interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo di programma di cui al primo periodo individua, altresì, il soggetto pubblico al quale è trasferita la proprietà delle aree. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attività e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari.
8. Nelle more della nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 1, le relative attività continuano a essere svolte dal prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019.
9. Al fine di consentire le attività e i compiti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
10. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 173.318 per l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.
Articolo 8.
(Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 – (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 – “Comitato CCS) – 1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato CCS, di seguito «Comitato», avente i compiti seguenti:
a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1;
b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;
c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;
d) valutazione della capacità di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5;
e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11-bis e 12, nonché ogni attività utile ai fini dell'espressione dei pareri o dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami, aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime, nonché ai fini delle relative verifiche di ottemperanza;
g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2;
h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2;
i) esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;
l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;
m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;
n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33;
o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.
2. Il Comitato è un organo collegiale composto da cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto che lo ha designato provvede alla individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. Il Comitato inizia a operare con la nomina di ciascuno dei propri membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato può essere rinnovato una sola volta.
5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato, è istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito “Segreteria tecnica”. La Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri:
a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG);
b) due sono designati dall'ISPRA;
c) uno è designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra professori universitari esperti in materia di sismica;
d) uno è designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
e) uno è designato dal Ministero dell'interno tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) uno è designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
g) uno è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 7, dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinate a finalità coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO2.»;
b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4»;
c) all'articolo 27:
1) al comma 1, le parole: «articoli: 4; 6,;» sono sostituite dalle seguenti: «articoli: 6,»;
2) al comma 2-bis, le parole: «degli articoli 4 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».
2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 9.
(Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli)
1. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V (Progetto Bandiera @Erzelli);
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
Capo II
INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO
Articolo 10.
(Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)
1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:
a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2;
b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2.
4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento.
5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,. I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.
6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni di Cassa depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari al 80% in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni di Cassa depositi e prestiti s.p.a. anche nell'eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, è esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed è rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.
7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 1, Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, Cassa depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne dà comunicazione, sottoponendo apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalità e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilità. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico è composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa può sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi.
9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresì ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi della presente disposizione, relativo all'esercizio precedente.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo di un corrispondente importo a valere sulle risorse destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa Depositi e Prestiti.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo, 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7.
12. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Capo III
MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE
Articolo 11.
(Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale)
1. All'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611»;
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.».
2. All'articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.»;
b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127.»;
c) il comma 1-quinquies è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.
Capo IV
MISURE URGENTI IN MATERIA DI SPORT
Articolo 12.
(Misure urgenti in materia di sport)
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»;
b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».
Articolo 13.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato I
(articolo 3, comma 1)
«Commissari straordinari nominati
ai sensi di specifiche normative di settore»
1) Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25;
2) commissario straordinario per realizzazione interventi per finalità portuali e ambientali Porto di Piombino ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 2013;
3) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi del dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;
4) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;
5) commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato «Strada Statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4- Nodo di Tirano», ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
6) commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania dell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 58;
7) commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della città di Torino, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
8) commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66;
9) commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
10) commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;
11) commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Trieste – Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
12) commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.
A.C. 1937-A – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 2, lettera a), la parola: «quantificato» è sostituita dalla seguente: «, quantificato» e le parole: «a primaria» sono sostituite dalle seguenti: «a una primaria»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: “da concludere entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “da bandire entro il 31 dicembre 2024”.
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la società Autobrennero Spa è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al comma 2-quater del presente articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualità successive al 31 dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente comma è determinata nella misura percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio, regolarmente approvati, della medesima società. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma concorre l'acconto già versato dalla società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'accettazione della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo.
2-quater. Il versamento della somma di cui al primo periodo del comma 2-ter del presente articolo è effettuato dalla società Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, già versato dalla medesima società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il versamento della somma di cui al secondo periodo del comma 2-ter è effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualità successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima società.
2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è subordinata al pagamento della somma di cui al comma 2-ter del presente articolo nonché al deposito da parte della società Autobrennero Spa presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ai relativi interessi, maturati a vario titolo.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da 2-ter a 2-quinquies, la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilità, anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipulare tra la società concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilità e la titolarità della realizzazione degli interventi. La convenzione di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
All'articolo 2, comma 1:
alla lettera a):
al numero 1.1), dopo le parole: «e dei trasporti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «le Regioni Sicilia e Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione siciliana e la regione Calabria»;
al numero 2), la parola: «sostituire» è soppressa e le parole: «con le seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti:»;
al numero 4), capoverso 8-sexies, le parole: «di uno» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata da uno» e dopo la parola: «soggetti» è inserita la seguente: «forniti»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 3-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“3-bis. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la società Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale sono autorizzati a stipulare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Agli atti di cessione di cui al primo periodo non si applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonché sulla conformità catastale oggettiva. La società Stretto di Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni, di cui al primo periodo, l'autorità espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione di cui al comma 3-bis, è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennità determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario è inoltre riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa è ridotta a 10.000 euro.
3-quater. Agli usufruttuari delle unità immobiliari di cui al comma 3-bis è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-ter per l'indennità di ricollocazione abitativa.
3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, è determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui al primo periodo è inoltre corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'autorità espropriante provvede al pagamento dell'indennità di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.
3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della società Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024”»;
alla lettera c):
al numero 1), le parole: «Gruppo ferrovie dello stato» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo Ferrovie dello Stato»;
al numero 2), dopo le parole: «di direzione» è inserita la seguente: «dei».
All'articolo 3:
al comma 2, lettera c), le parole: «raggiunti, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «raggiunti nonché»;
al comma 3, dopo le parole: «al presente articolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5:
al terzo periodo, le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «delle società RFI» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;
al quinto periodo, la parola: «Commissario» è sostituita dalla seguente: «commissario» e la parola: «Commissari» è sostituita dalla seguente: «commissari»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari straordinari nominati ai sensi del presente comma»;
al comma 7, secondo periodo, le parole: «può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «può stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati e avvalersi di esperti, di consulenti nonché delle risorse»;
al comma 8, dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento»;
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: “può predisporre” sono inserite le seguenti: “e approvare” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede altresì al coordinamento, mediante accordo di programma, delle attività per la realizzazione degli interventi del master plan, finanziati tramite forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dall'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevedono l'utilizzo di risorse esclusivamente provenienti da investitori privati, ferma restando l'applicazione delle regole dell'Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica. Per le attività di coordinamento di cui al secondo periodo, al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «con l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo», dopo le parole: «il Presidente» sono inserite le seguenti: «della suddetta Autorità», le parole: «e a stipulare» sono sostituite dalle seguenti: «a stipulare» e dopo le parole: «del predetto decreto legislativo» è inserita la seguente: «n.»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
al comma 3, le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione» e le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «comma, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «comma si provvede»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di rafforzare l'operatività istituzionale della Fondazione Teatri di Piacenza, in continuità con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con particolare riguardo alla promozione del teatro musicale verdiano, è concesso alla predetta Fondazione un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura»;
alla rubrica, le parole: «e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonché della Fondazione Teatri di Piacenza».
All'articolo 5:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «euro ciascuno» sono sostituite dalle seguenti: «euro per ciascuno»;
al secondo periodo, le parole: «riversati sulla» sono sostituite dalle seguenti: «versati nella»;
al terzo periodo, le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto»;
al comma 2, le parole: «si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 290-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il supporto tecnico, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, può avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, per i quali sia documentato il possesso di elevate competenze e professionalità, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al secondo periodo sono definiti dal Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico della società Acea Ato 2 Spa, gestore del servizio idrico integrato, in qualità di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova strada statale 729 Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti competenti trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli interventi da effettuare nel corso dell'anno 2024 ai sensi del comma 2-bis, con l'indicazione delle relative spese»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «con le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «alle procedure»;
al terzo periodo, le parole: «periodo, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «periodo si provvede»;
al quarto periodo, le parole: «riversati sulla» sono sostituite dalle seguenti: «versati nella»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, e le parole: “di ulteriori due anni”, ovunque ricorrono, sono soppresse, le parole: “3 agosto 2024” sono sostituite dalle seguenti: “3 agosto 2026” e le parole: “10 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “10 dicembre 2026”»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate.
4-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'effettiva digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, il personale dipendente a tempo indeterminato della predetta amministrazione può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. Nei casi di cui al primo periodo, l'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il dipendente può chiedere di rientrare in servizio non prima che siano decorsi due anni dalla decorrenza dell'aspettativa e, comunque, con un preavviso di sei mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa del personale dipendente di cui al primo periodo, nei limiti del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili, mediante contratti a tempo determinato o di apprendistato ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, di durata massima di trentasei mesi e, comunque, non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, al fine di procedere al reclutamento di giovani laureati individuati su base territoriale che siano in possesso di una formazione aggiornata e altamente specializzata per la realizzazione e la gestione dei processi di trasformazione digitale. I contratti di cui al periodo precedente si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa ai sensi del presente comma.
4-quater. Ai fini del completamento delle opere di consolidamento delle sponde e di recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli, è concesso al comune di Pisa un contributo straordinario di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il comune di Pisa procede alla realizzazione delle opere di completamento infrastrutturale attraverso la società partecipata Port Authority di Pisa S.r.l. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4-quinquies. Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione del polo di alta formazione coreutica della fondazione “Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala” di Milano, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
4-sexies. Al comma 6-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: “di interesse collettivo” sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, è concesso al comune di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
4-septies. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento “regione Liguria – Begato” nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento alle risorse rese disponibili a seguito di formali rinunce, da parte degli enti beneficiari, al finanziamento, a valere sul medesimo Fondo, di interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenute per il tramite del medesimo Ministero».
All'articolo 6:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 3» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di massa e di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di massa di cui»;
al comma 2, alla parola: «Cassa» sono premesse le seguenti: «La società».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile) – 1. All'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono, altresì, esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni”».
All'articolo 7:
al comma 5:
al secondo periodo, le parole: «ad avvalersi fino a un massimo di cinque unità di personale appartenente» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvalersi di personale, fino al numero massimo di cinque unità, appartenente» e dopo le parole: «e della Polizia di Stato,» è inserita la seguente: «collocato»;
al terzo periodo, la parola: «reso» è sostituita dalla seguente: «prestate»;
al comma 6, le parole: «e urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «e di urgenza»;
al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «la destinazione d'uso delle aree» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: «per ciascuna delle annualità» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni»;
al secondo periodo, le parole: «del Fondo speciale in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale».
All'articolo 8:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso Art. 4:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 – “Comitato CCS”»;
al comma 1, alinea, le parole: «il Comitato CCS, di seguito “Comitato”» sono sostituite dalle seguenti: «il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 – “Comitato CCS”, di seguito denominato “Comitato”»;
al comma 2, la parola: «compreso» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
al comma 3, terzo periodo, le parole: «che lo ha designato» sono sostituite dalle seguenti: «che ha designato il membro decaduto»;
al comma 4, le parole: «con la nomina di ciascuno dei propri» sono sostituite dalle seguenti: «con la nomina di tutti i suoi»;
al comma 5:
all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «di seguito» è inserita la seguente: «denominata»;
alla lettera a), dopo le parole: «di cui due» sono inserite le seguenti: «tra il personale»;
alla lettera c), le parole: «di sismica» sono sostituite dalla seguente: «sismica»;
al comma 8, le parole: «comma 7, dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7 dell'articolo»;
alla lettera c):
al numero 1), la parola: «6,;» è sostituita dalla seguente: «6,»;
al numero 2), le parole: «dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»;
al comma 2, le parole: «risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «risorse umane, strumentali e finanziarie»;
alla rubrica, le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti: «e dello stoccaggio».
All'articolo 9:
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «della legge 30 dicembre 2023 n. 213» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
alla lettera b), le parole: «sullo stato» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato» e dopo le parole: «comma 140» nonché dopo le parole: «27 giugno 2017» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 10:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «ecologici, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «ecologici nonché» e, al secondo periodo, le parole: «nella misura fino al» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del»;
al comma 2, dopo le parole: «della Commissione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3, lettere a), numero 2), e b), alinea e numero 2), le parole: «con deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «con la deliberazione»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1 del», la parola: «Cassa» è sostituita dalle seguenti: «la Cassa» e le parole: «n. 326,.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 326.»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «di Cassa» sono sostituite dalle seguenti: «della Cassa» e le parole: «al 80%» sono sostituite dalle seguenti: «all'80 per cento»;
al secondo periodo, le parole: «di Cassa depositi e prestiti s.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «della Cassa depositi e prestiti Spa»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «comma 1, Cassa» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, la Cassa»;
al secondo periodo, la parola: «Cassa» è sostituita dalla seguente: «la Cassa» e la parola: «sottoponendo» è sostituita dalla seguente: «mediante»;
al terzo periodo, le parole: «da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e dopo le parole: «della Struttura di missione» sono inserite le seguenti: «per l'attuazione»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;
al comma 10:
al primo periodo, le parole: «delle finanze, è» sono sostituite dalle seguenti: «delle finanze è»;
al secondo periodo, le parole da: «si provvede» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario»;
al terzo periodo, le parole: «Depositi e Prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «depositi e prestiti»;
al comma 11, primo periodo, le parole: «orientamento strategico e priorità di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'orientamento strategico e le priorità di investimento», le parole: «all'articolo, 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021,» e le parole: «di cui all'articolo 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1 del»;
al comma 12, primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società».
All'articolo 11:
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a dieci giorni e» sono inserite le seguenti: «i termini».
All'allegato I:
al numero 2), le parole: «per realizzazione interventi per finalità portuali e ambientali Porto di Piombino» sono sostituite dalle seguenti: «per la realizzazione di interventi per finalità portuali e ambientali nel Porto di Piombino» e le parole: «n. 43 del 2013» sono sostituite dalle seguenti: «26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71»;
al numero 3), le parole: «del dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al numero 4), le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al numero 6), dopo le parole: «Palermo-Catania» sono inserite le seguenti: «, ai sensi» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al numero 7), dopo le parole: «comma 5-quater» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 8), dopo le parole: «n. 16» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 10), le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al numero 11), dopo le parole: «23 dicembre 2013» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
dopo il numero 12) è aggiunto il seguente:
«12-bis) commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento. I bandi di gara per i rinnovi delle concessioni regolano l'indennizzo eventualmente dovuto alla società concessionaria che ha realizzato l'opera alla quale la concessione non sia rinnovata.
1.2. Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.
1.3. Ghio, Pastorino, Orlando, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10».
1.4. Simiani, Fossi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Al fine di agevolare la mobilità nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, per i residenti che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione. Agli oneri, quantificati in euro 5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.7. Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
ART. 2.
Sopprimerlo.
*2.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Sopprimerlo.
*2.2. Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole: sentite la Regione Siciliana e la regione Calabria con le seguenti: sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), la Regione Siciliana e la regione Calabria e previo parere del Consiglio di Stato.
**2.3. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole: sentite la Regione Siciliana e la regione Calabria con le seguenti: sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), la Regione Siciliana e la regione Calabria e previo parere del Consiglio di Stato.
**2.4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole: sentite la Regione Siciliana e la regione Calabria con le seguenti: sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), la Regione Siciliana e la regione Calabria e previo parere del Consiglio di Stato.
**2.5. Evi, Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Ferrari, Ghio, Morassut.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.2), con il seguente.
1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il cronoprogramma completo relativo alla realizzazione dell'opera e delle sua messa in servizio, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024».
2.6. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2.), sostituire le parole: anche per fasi costruttive con le seguenti: unitariamente entro la data definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*2.7. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), sostituire le parole: anche per fasi costruttive con le seguenti: unitariamente entro la data definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*2.8. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), sostituire le parole: anche per fasi costruttive con le seguenti: unitariamente entro la data definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*2.9. Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3, con i seguenti:
2) il comma 8-bis è sostituito con il seguente «8-bis. È riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente generale per le attività diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza è subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE, fermo restando la necessità di una nuova procedura di aggiudicazione qualora l'aumento del prezzo superi il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale.»;
3) i commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies sono soppressi.
Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b.1) all'articolo 4, comma 3, lettera b-bis) le parole: «8-ter, 8-quater e 8-quinquies» sono soppresse.
2.11. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:
2) al comma 8-bis, dopo le parole; «è rideterminato» sono aggiunte le seguenti: «specificando le risorse messe a disposizione dalle Regioni Sicilia e Calabria a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione per il ciclo programmatorio 2021-2027; l'individuazione, di cui al comma 275 della legge n. 213 del 2023, delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dell'opera; i finanziamenti privati contratti sul mercato nazionale e internazionale; l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility».
2.12. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza sono indicati, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, anche il costo complessivo dell'opera come rideterminato, le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento del capitale sociale nel corso del 2023, nonché il dettaglio analitico di raffronto tra i costi originari dell'opera e i costi modificati all'esito delle fasi progettuali, corredato di ogni opportuno elemento informativo sostanziale.».
*2.13. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza sono indicati, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, anche il costo complessivo dell'opera come rideterminato, le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento del capitale sociale nel corso del 2023, nonché il dettaglio analitico di raffronto tra i costi originari dell'opera e i costi modificati all'esito delle fasi progettuali, corredato di ogni opportuno elemento informativo sostanziale.».
*2.14. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza sono indicati, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, anche il costo complessivo dell'opera come rideterminato, le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento del capitale sociale nel corso del 2023, nonché il dettaglio analitico di raffronto tra i costi originari dell'opera e i costi modificati all'esito delle fasi progettuali, corredato di ogni opportuno elemento informativo sostanziale.».
*2.15. Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 8-sexies, sostituire le parole: «di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «della Corte dei conti» e aggiungere, in fine il seguente periodo: «Di tale asseverazione sono informati il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e le competenti Commissioni parlamentari per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto del predetto limite di cui all'articolo 4, comma 5».
2.17. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 8-sexies, aggiungere, in fine, le parole: nonché della Corte dei conti. Di tale asseverazione sono informati il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e le competenti Commissioni parlamentari per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto del predetto limite di cui all'articolo 4, comma 5.
*2.18. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 8-sexies, aggiungere, in fine, le parole: nonché della Corte dei conti. Di tale asseverazione sono informati il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e le competenti Commissioni parlamentari per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto del predetto limite di cui all'articolo 4, comma 5.
*2.19. Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Al comma 1, dopo lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola «integrato» sono inserite le seguenti: «con gli approfondimenti tecnici richiesti per il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e» e alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) ai contenuti e agli adeguamenti progettuali richiesti dal progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al primo periodo;»;
a-ter) all'articolo 3, comma 5, terzo periodo, le parole da: «che non modificano» a «progetto definitivo» sono soppresse ed è soppresso il quarto periodo;
a-quater) all'articolo 3, comma 6, il secondo e terzo periodo sono soppressi.
2.21. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, la parola «preliminare», è sostituita dalla seguente: «definitivo».
2.22. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «e alla conformità con il Regolamento UE 2020/852 in relazione alla protezione delle risorse marine».
2.23. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) al fenomeno del gigantismo navale».
2.24. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi.
Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'adeguamento del progetto definitivo di cui al comma 2 sono acquisiti i seguenti documenti:
a) i fogli geologici 588 (Villa San Giovanni), 589 (Palmi) e 602 (Motta San Giovanni) della Carta Geologica d'Italia al 50.000 (Progetto CARG), con relative banche dati, e le carte geotematiche (morfologiche, idrogeologiche e di pericolosità geologica) riferite ai medesimi fogli e al foglio 601 (Messina Reggio di Calabria);
b) i risultati dell'esecuzione di nuovi rilievi di sismica a riflessione, secondo le più moderne tecniche in alta risoluzione, nell'area dello Stretto di Messina, sia onshore che offshore».
2.25. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque assicurato e garantito il dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
2.26. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 6, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2.27. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) all'articolo 3:
1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al progetto di cui al comma 2, si applica quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di dibattito pubblico»;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini della valutazione d'impatto ambientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 225, comma 11 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
3) al comma 8, la parola: «adottata» è sostituita dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2024» e dopo le parole: «dei componenti del CIPESS» sono aggiunte le seguenti: «previa l'acquisizione preventiva del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,»;
4) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le parole: «previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3, con il contraente generale».
2.28. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «dei componenti del CIPESS» sono aggiunte le seguenti: «previa l'acquisizione preventiva del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,».
2.29. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b.1.) all'articolo 3, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-bis. Al fine di garantire adeguato supporto alle attività di monitoraggio ambientale e di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Osservatorio ambientale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i compiti e le funzioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021».
2.31. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b.1.) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La società concessionaria seleziona il contraente generale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.» e i commi 4 e 5 sono soppressi.
2.32. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b.1.) all'articolo 4, comma 4, lettera c), dopo le parole: «impatto ambientale» sono aggiunte le seguenti: «e delle relazioni tecniche specialistiche».
2.33. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b.1.) all'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. In considerazione della complessità dell'opera, nonché delle ingenti risorse pubbliche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ogni sei mesi alla redazione di una relazione informativa da trasmettersi alle competenti commissioni parlamentari».
2.34. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b.1.) all'articolo 4, comma 5 aggiungere, infine il seguente periodo: «Gli atti di cui ai commi 3 e 4, ivi compresi i contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 sono trasmessi al Parlamento anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo».
2.35. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b.1.) all'articolo 4, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provvede alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione;».
2.36. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis.
2.1000. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 4, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La delibera CIPESS di cui al citato articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è approvata previo parere vincolante dell'ANAC».
2.38. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) all'articolo 4, comma 9-bis le parole: «sullo stato di avanzamento dell'opera» sono sostituite dalle seguenti: «sull'analisi costi-benefici dell'opera» e l'ultimo periodo è sostituto dal seguente: «A tal fine si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente»;
c-ter) all'articolo 4, il comma 9-ter è soppresso.
2.39. Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 4, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente: «9-bis.1. La convenzione di cui al comma 9-bis prevede l'istituzione di un apposito “sportello per la trasparenza” che consenta ai cittadini, alle associazioni e alle imprese di richiedere l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi relativi alla progettazione, allo stato di avanzamento dell'opera e alle misure di compensazione ambientale. A tal fine la convenzione prevede altresì la realizzazione di un portale internet per rendere più agevole la consultazione della documentazione in formato elettronico. La società concessionaria si impegna a fornire le informazioni richieste entro una settimana dalla ricezione della richiesta».
2.40. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Incremento del Fondo per la messa in sicurezza di ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po)
1. Il Fondo di cui al comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 volto alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po è aumentato di 300 milioni. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.02. Barzotti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
ART. 3.
Sopprimerlo.
3.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, Allegato I, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:
12-bis) Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma;.
3.2. Bonelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
3.4. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) revoca dei poteri Commissariali, tenuto conto dello stato di attuazione e del cronoprogramma procedurale degli interventi sulla base del monitoraggio svolto dal Commissario entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per tutti gli interventi il cui completamento dei lavori e delle opere sia previsto oltre la data di permanenza in carica prevista dal provvedimento di nomina.
3.5. Bonelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In relazione agli interventi infrastrutturali di cui al comma 1 di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di nuovi commissari sono adottati, ai soli fini dell'individuazione degli interventi, previa intesa con il Presidente della regione interessata.
3.6. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. I poteri del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono revocati per l'esecuzione dei progetti del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 giugno 2023 il cui completamento dei lavori e delle opere relativi agli interventi sia previsto successivamente alla data del 6 gennaio 2026.
4-ter. Il Commissario straordinario di cui al comma 4-bis, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, verifica il grado di attuazione degli interventi e del relativo cronoprogramma procedurale, anche al fine di verificare la cessazione dei poteri commissariali per effetto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
4-quater. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91, al Commissario straordinario di cui al comma 4-bis sono revocati i poteri commissariale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data di cui al comma 4-bis.
3.7. Bonelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di realizzazione degli interventi infrastrutturali attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio della realizzazione delle opere commissariate, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La Piattaforma unica della trasparenza raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma.
6-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvalgono dell'osservatorio di cui al comma 6. La conferenza di cui al precedente periodo è composta da tutti i commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5, la quale opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla cabina di regia di cui all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
6-quater. A tal fine, all'articolo 221, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) in relazione alle procedure di realizzazione di interventi infrastrutturali, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali.».
6-quinquies. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali nelle attività connesse alla realizzazione di interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative alla realizzazione di interventi infrastrutturali.
6-sexies. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, è istituita, con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito del Ministero dell'interno, la struttura speciale per la sicurezza e la legalità negli interventi infrastrutturali, la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi infrastrutturali di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del decreto medesimo. Degli esiti delle verifiche di cui al periodo precedente si tiene conto ai fini del monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi infrastrutturali, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi anche delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.
*3.11. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di realizzazione degli interventi infrastrutturali attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio della realizzazione delle opere commissariate, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La Piattaforma unica della trasparenza raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma.
6-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvalgono dell'Osservatorio di cui al comma 6. La Conferenza di cui al precedente periodo è composta da tutti i Commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5, la quale opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla cabina di regia di cui all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
6-quater. A tal fine, all'articolo 221, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) in relazione alle procedure di realizzazione di interventi infrastrutturali, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali.».
6-quinquies. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali nelle attività connesse alla realizzazione di interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative alla realizzazione di interventi infrastrutturali.
6-sexies. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, è istituita, con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito del Ministero dell'interno, la struttura speciale per la sicurezza e la legalità negli interventi infrastrutturali, la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi infrastrutturali di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del decreto medesimo. Degli esiti delle verifiche di cui al periodo precedente si tiene conto ai fini del monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi infrastrutturali, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi anche delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.
*3.12. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, primo periodo, dopo le parole: «fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli» è inserita la seguente: «22».
3.15. Morassut, Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio.
ART. 4.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*4.1. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*4.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po provvede all'aggiornamento del piano di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche mediante approvazione in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dando priorità all'aggiornamento dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico nei territori interessati dal Piano Speciale di cui all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, prevedendo le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio da frane e alluvioni e le associate norme di attuazione e direttive.
3-ter. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Emilia-Romagna nel corso del mese di maggio 2023, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un dirigente di seconda fascia e otto unità da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo del comparto funzioni centrali.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, pari a euro 310.000 per l'anno 2024 e a euro 620.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, nella rubrica dopo le parole: Laguna di Venezia inserire le seguenti: , per il rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.
4.4. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 4, sostituire le parole: per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000 con le seguenti: dall'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo annuo di euro 750.000.
4.5. Lacarra, Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per la riduzione del divario infrastrutturale della regione Lazio e della regione Toscana è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per la realizzazione dei lotti funzionali relativi all'adeguamento stradale del tratto Tarquinia-San Pietro Palazzi.
4-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° dicembre 2024, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 4-bis, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 1° ottobre 2024, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.6. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Ghio, Casu.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di aderire alle mutate sensibilità e alle esigenze di carattere operativo manifestate dalle strutture facenti parte della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, alla legge 11 novembre 2003, n. 310, le parole: «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Teatro Petruzzelli».
4.8. Lacarra, Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio)
1. È istituito a Viareggio il Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, di seguito denominato «Museo», quale testimonianza dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno del 2009.
2. Il Museo ha sede in Viareggio, presso locali concessi in uso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione ed elaborazione scientifica.
3. Il Museo svolge le seguenti attività:
a) diffondere la conoscenza relativa alle cause e alle conseguenze dell'incidente ferroviario occorso a Viareggio il 29 giugno 2009;
b) ricordare le vittime dell'incidente e rendere omaggio alle stesse e alle loro famiglie;
c) favorire la conoscenza di buone pratiche per migliorare la sicurezza ferroviaria e promuovere la ricerca in tale settore;
d) analizzare e condurre studi sull'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, anche al fine di individuare le aree di maggiore criticità e le azioni ritenute necessarie per la loro risoluzione;
e) promuovere attività didattiche e organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film nonché spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria;
f) fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.
4. La diffusione della conoscenza delle attività svolte dal Museo è assicurata attraverso un proprio sito internet.
5. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansfisa).
6. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituisce la Fondazione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, di seguito denominata «Fondazione». La Fondazione può avvalersi della collaborazione del comune di Viareggio, della regione Toscana, della provincia di Lucca, dell'Ansfisa, dell'associazione delle vittime, delle università del territorio e di altri soggetti pubblici e privati.
7. La Fondazione è costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura.
8. Il direttore scientifico del Museo di cui al comma 1 è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione.
9. La Fondazione:
a) programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 3;
b) definisce l'assetto organizzativo del Museo;
c) stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;
d) regola e controlla le attività amministrative del Museo;
e) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2024 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, quale contributo per le spese di funzionamento.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.10. Simiani, Furfaro, Fossi, Bonafè, Scotto, Boldrini, Gianassi, Di Sanzo, Girelli, Manzi, Marino, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Serracchiani.
ART. 5.
Sopprimerlo.
5.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Sopprimere il comma 1.
5.2. Bonelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per la regione Basilicata da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse anche al fine di dare attuazione alla misura M2C4, investimento 4.2 del PNRR avente ad oggetto la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.
5.7. Lomuti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Sopprimere il comma 3.
*5.11. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Sopprimere il comma 3.
*5.12. Riccardo Ricciardi, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle misure del presente comma non possono derivare all'interno del Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli aumenti di cubatura o incremento di consumo di suolo rispetto al patrimonio edilizio esistente.
5.13. Bonafè, Simiani, Fossi.
Sopprimere il comma 3-bis.
5.1000. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Al fine di risolvere le gravissime criticità infrastrutturali della Casa circondariale di Sollicciano, in Provincia di Firenze, e far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento della medesima struttura carceraria è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024.
4.2. Gli interventi di cui al comma 4-bis vengono realizzati secondo le procedure di cui all'articolo 7 del decreto-legge numero 135 del 14 dicembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
4.3. Agli oneri di cui al comma 4-bis pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.16. Gianassi, Fossi, Bonafè, Simiani, Scotto, Furfaro, Boldrini, Di Sanzo.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1.Per il finanziamento dei primi interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica, nel tratto da Tarquinia a San Pietro in Palazzi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 270 milioni per il finanziamento del primo lotto (6B) Tarquinia – Pescia Romana, in ragione di 35 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, nonché la spesa di 240 milioni di euro per il finanziamento del secondo lotto (5A) Pescia Romana – Ansedonia, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
4.2. Agli oneri di cui al comma 4-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.19. Simiani, Bonafè, Fossi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Al fine di consentire un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza dei ponti sul fiume Po di competenza delle province e delle Città metropolitane è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.
4.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis pari a 10 milioni di di euro per ciascuna annualità dal 2024 al 2026 , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.20. Forattini, De Micheli, Evi, Roggiani, Simiani.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Al fine di consentire l'effettuazione delle procedure di gara per la realizzazione dell'Interporto di Termini Imerese è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.
4.2. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni per ciascun anno 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.22. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Per il finanziamento della messa in sicurezza del SS 439 Sarzanese – Valdera, nel tratto tra Valmora a Cura Nuova, nel comune di Massa Marittima, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5 milioni di euro per l'anno 2024
4.2. Agli oneri di cui al comma 4-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.23. Simiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Al fine di prorogare le autorizzazioni per realizzare le attività temporanee già in essere e consentire l'intervento di adeguamento della struttura denominata «Nuovo Ponte Nord» di Parma, in virtù dell'accordo tra il comune di Parma e l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, di cui alla delibera della Giunta comunale di Parma del 21 aprile 2022, n. 160, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e avente a oggetto il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti nell'infrastruttura in oggetto, come da studio di fattibilità tecnico-economica, sono assegnati alla citata Autorità 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.30. De Micheli, Simiani.
Sopprimere il comma 4-ter.
5.1001. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno delle imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria)
1. Al fine di sostenere le imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria, lo stanziamento a valere sulle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e iscritte sul capitolo 1274 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2026. Alle coperture si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate dal medesimo articolo e iscritte sul medesimo capitolo per l'annualità 2027. Dalla misura non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
5.04. Casu, Braga, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1. All'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «intemperie stagionali» sono aggiunte le seguenti: «a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere».
5.09. Scotto, Guerra, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
ART. 6.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 700 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e per 300 milioni di euro per il 2025 e 800 milioni di euro per il 2026 a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 700 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026. Entro il 30 settembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 800 milioni di euro per l'anno 2026.
6.2. Casu, Braga, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.3. Casu, Braga, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.4. Morassut, Casu.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2023, gli oneri di servizio pubblico. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
6.5. Barbagallo, Simiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia, a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto «Vincenzo Bellini» di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna, con conseguenti ricadute per i passeggeri, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano, indicando le modalità di trasporto dei passeggeri ai luoghi di destinazione ove costretti ad atterrare in altre tratte, nonché la quota di rimborso a carico dello Stato per l'acquisto di titoli di trasporto alternativi. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le risorse aggiuntive con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da stanziare a tal fine.
6.6. Barbagallo, Simiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Siciliana dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, per i residenti della Regione Siciliana, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra la città di Messina e Villa S. Giovanni, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.
6.7. Barbagallo, Simiani.
Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:
2-bis. Al fine di scongiurare la strutturale carenza di risorse per il trasporto pubblico di Roma Capitale ed evitare l'aumento del costo dei biglietti, all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e a Roma capitale»;
b) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e Roma capitale»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e con Roma capitale».
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono aggiornati il criterio di riparto e la quota aggiuntiva spettante a Roma capitale, ai sensi del presente comma.
6.8. Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro, del cap. 7140, relativamente alla tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro del cap. 7416 – metropolitana di Roma, della Missione 13, Programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.9. Barbagallo, Gianassi, Bakkali, Casu, Fossi, Ghio, Morassut.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento della tranvia di Firenze, con assegnazione delle risorse allo stato di previsione al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13, Programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile», cap. 7140. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.10. Gianassi, Fossi, Bonafè, Simiani.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario merci)
1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 31 dicembre 2027, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo.».
*6.03. Traversi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario merci)
1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 31 dicembre 2027, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo.».
*6.04. Casu, Braga, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1.
(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1.
6.06. Ilaria Fontana.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1.
(Benefici in materia di mobilità)
1. Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del viadotto Polcevera, cosiddetto Ponte Morandi, del 14 agosto 2018 e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A7, A10, A12, A26, i pedaggi autostradali si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte.
6.07. Traversi.
ART. 7.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: opera in deroga con le seguenti: è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, e, dopo le parole: legge 11 maggio 2012, n. 56, inserire le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.
*7.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: opera in deroga con le seguenti: è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, e, dopo le parole: legge 11 maggio 2012, n. 56, inserire le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.
*7.2. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: opera in deroga, con le seguenti: è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione,.
7.3. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026 con le seguenti: 10.015.000 per l'anno 2024 e 15.015.000 per ciascuna annualità 2025 e 2026.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e quanto a 3 milioni di euro per il 2024 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.4. Ghio, Orlando, Simiani.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello – area ex Sitoco», di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di «Orbetello – area ex Sitoco» e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2024.
10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani con le seguenti: nei siti di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani e Orbetello – area ex Sitoco.
7.5. Simiani, Bonafè, Fossi.
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)
1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti, i tempi di esecuzione e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
*7.02. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)
1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti, i tempi di esecuzione e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
*7.03. Curti, Simiani.
ART. 8.
Sopprimerlo.
*8.1. Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Sopprimerlo.
*8.2. Evi, Braga, Simiani, Curti, Ferrari.
ART. 9.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e di qualificazione delle stazioni appaltanti)
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43, comma 1, le parole: «a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a)»;
b) all'articolo 62, comma 18, sono soppresse le parole: «La progettazione,»;
c) all'articolo 63, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
2) al comma 5, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) la capacità di preparazione tecnico-amministrativa e di controllo della procedura di affidamento.;
b) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.»;
3) al comma 6, sono soppresse le parole: «progettazione e»:
4) al comma 7, alinea, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
5) al comma 7, lettera c), sono soppresse le parole: «progettazione,»;
d) all'articolo 225, dopo il comma 9, è introdotto il seguente comma: «9-bis. La disposizione di cui all'articolo 43, comma 1, non si applica alle procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione prima del 1° gennaio 2025.»;
e) all'Allegato II.4, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: «e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti: a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure; b) esecuzione dei contratti.» sono sostituite dalle seguenti «in uno degli ambiti previsti dall'articolo 63, comma 5, del Codice»;
b) al comma 3, le parole: «negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2.» sono sostituite dalle seguenti «nell'ambito di cui all'art. 63, comma 5, lettera a) del Codice.»;
2) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dalla rubrica sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
b) al comma 1, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
c) al comma 6, sono soppresse le parole: «progettare e»;
3) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dalla rubrica sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
b) al comma 1, alinea, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
c) al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
4) all'articolo 5, nella rubrica sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
5) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
b) al comma 1, alinea, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
c) al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
6) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sono soppresse le parole: «per la progettazione e»;
b) al comma 3, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
7) all'articolo 10, comma 2, sono soppresse le parole: «la progettazione,».
9.03. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
ART. 10.
Sopprimerlo.
10.1. Pavanelli, Riccardo Ricciardi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Sopprimere i commi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
10.2. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 1000 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Conseguentemente, al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 800 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.
10.3. Provenzano, Amendola, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche.
10.4. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche con le seguenti: , riforestazione e transizione energetica, con esclusione di progetti e investimenti, in tutte le fasi della catena del valore (upstream, midstream e downstream), che riguardino direttamente o indirettamente carbone, gas e petrolio e le fonti energetiche climalteranti.
10.5. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'autorizzazione ai finanziamenti di cui al comma 5 è concessa previa presentazione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.
10.6. Provenzano, Amendola, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: a un Comitato tecnico con le seguenti: alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.
Conseguentemente:
a) al comma 7, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
b) ovunque ricorra, sostituire le parole: Comitato tecnico con le seguenti: Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.
10.7. Provenzano, Amendola, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.
Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per ogni intervento la delibera di procedibilità, di cui al precedente periodo, include una valutazione ex ante ed ex post dell'impatto ambientale, sociale ed economico. La valutazione è realizzata anche mediante il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico.
10.8. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante dell'ISPRA.
10.9. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per gli interventi relativi a quanto disposto dal comma 11, ai fini della verifica della coerenza con le finalità istitutive del Fondo italiano per clima, il Comitato tecnico coordina il processo di valutazione ex ante, il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione finale degli impatti climatici degli interventi inclusi nel Piano Mattei e valere sulle risorse del Fondo italiano per il clima. Le valutazioni degli impatti climatici sono elaborate autonomamente dall'ISPRA in coordinamento con il sistema pubblico della ricerca. Ai fini di una corretta valutazione degli interventi, viene applicata la metodologia dei Rio Makers-OCSE.
*10.10. L'Abbate.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per gli interventi relativi a quanto disposto dal comma 11, ai fini della verifica della coerenza con le finalità istitutive del Fondo italiano per clima, il Comitato tecnico coordina il processo di valutazione ex ante, il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione finale degli impatti climatici degli interventi inclusi nel Piano Mattei e valere sulle risorse del Fondo italiano per il clima. Le valutazioni degli impatti climatici sono elaborate autonomamente dall'ISPRA in coordinamento con il sistema pubblico della ricerca. Ai fini di una corretta valutazione degli interventi, viene applicata la metodologia dei Rio Makers-OCSE.
*10.11. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale aggiungere le parole: e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
10.12. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: e della cooperazione internazionale, aggiungere le seguenti: , acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
10.13. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sulla base di criteri di ammissibilità dei progetti, che devono essere volti a selezionare gli investimenti sulla base della loro effettiva capacità di contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.
10.14. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di garantire la trasparenza dei processi di approvazione e pubblico scrutinio degli interventi di cui al comma 5 è istituita sul sito istituzionale del Fondo Italiano per il Clima un'apposita sezione dedicata al Piano Mattei per l'Africa.
10.15. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per le finalità di cui al comma 11, è istituito il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione, delle finalità e degli obiettivi dal Piano Mattei, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono individuate le organizzazioni della società civile africana che compongono il tavolo, secondo criteri di maggiore rappresentatività e di consolidata collaborazione con le organizzazioni del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo.
10.16. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. L'orientamento strategico e le priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui al comma 11, non possono interessare attività in contrasto con le finalità del Fondo italiano per il clima, ovvero attività climalteranti quali ricerca, coltivazione, produzione e distribuzione di prodotti petroliferi, gas naturale, gas liquefatto e biocarburanti.
*10.17. Ilaria Fontana.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. L'orientamento strategico e le priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui al comma 11, non possono interessare attività in contrasto con le finalità del Fondo italiano per il clima, ovvero attività climalteranti quali ricerca, coltivazione, produzione e distribuzione di prodotti petroliferi, gas naturale, gas liquefatto e biocarburanti.
*10.18. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, dopo le parole: «comma 1, lettera d)», sono aggiunte le seguenti: «con particolare riguardo ai finanziamenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89».
10.19. Provenzano, Amendola, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Green Corridor)
1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.20. Serracchiani, Simiani, Ghio, Ferrari.
ART. 12.
Sopprimerlo.
12.2. Berruto, Manzi, Simiani, Orfini, Iacono.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Educatori dei servizi per l'infanzia)
1. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dell'articolo 4 le parole: «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65» sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché» sono sostituite con le seguenti: «di cui»;
c) all'articolo 10, comma 2, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «entro centottanta giorni»;
d) all'articolo 11, lettera b), il numero 1) è soppresso.
12.02. Ferrari.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi)
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, dopo le parole: «a seguito del superamento» sono aggiunte le seguenti: «in Italia, ovvero presso altre nazioni per cui sussiste un accordo di riconoscimento reciproco».
12.04. Berruto, Manzi, Simiani, Orfini, Iacono.