XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO
Ddl n. 1660 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario
Tempo complessivo: 28 ore, di cui:
• discussione generale: 12 ore;
• seguito dell'esame: 16 ore.
| Discussione generale | Seguito dell'esame | |
| Relatori per la maggioranza |
1 ora
(complessivamente) |
1 ora
(complessivamente) |
| Relatore di minoranza | 10 minuti | 10 minuti |
| Governo | 20 minuti | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 2 ore | |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 50 minuti |
2 ore e 13 minuti
(con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 8 ore e 30 minuti | 10 ore e 7 minuti |
| Fratelli d'Italia | 1 ora e 15 minuti | 1 ora e 35 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 1 ora e 23 minuti | 1 ora e 46 minuti |
| Lega – Salvini premier | 56 minuti | 1 ora e 7 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 1 ora e 10 minuti | 1 ora e 26 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 48 minuti | 56 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 40 minuti | 46 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 39 minuti | 42 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 34 minuti | 31 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 31 minuti | 41 minuti |
| Misto: | 34 minuti | 37 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 19 minuti | 21 minuti |
| +Europa | 15 minuti | 16 minuti |
Ddl di ratifica nn. 1149, 1150, 1260 e 1388
Tempo complessivo: 2 ore, per ciascun disegno di legge di ratifica.
| Relatore | 5 minuti |
| Governo | 5 minuti |
| Richiami al Regolamento | 5 minuti |
| Tempi tecnici | 5 minuti |
| Interventi a titolo personale |
19 minuti
(con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 1 ora e 21 minuti |
| Fratelli d'Italia | 12 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 15 minuti |
| Lega – Salvini premier | 9 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 12 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 7 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 6 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 6 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 4 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 5 minuti |
| Misto: | 5 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 3 minuti |
| +Europa | 2 minuti |
Mozione n. 1-00314 – Iniziative per una riforma della disciplina in materia di cittadinanza
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
| Governo | 25 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 15 minuti |
| Interventi a titolo personale |
1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 4 ore e 10 minuti |
| Fratelli d'Italia | 48 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 34 minuti |
| Lega – Salvini premier | 33 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 28 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 27 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 17 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 16 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 16 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 16 minuti |
| Misto: | 15 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 9 minuti |
| +Europa | 6 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
Mozione n. 1-00315 – Iniziative volte a garantire il diritto allo studio
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
| Governo | 25 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 15 minuti |
| Interventi a titolo personale |
1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 4 ore e 10 minuti |
| Fratelli d'Italia | 48 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 34 minuti |
| Lega – Salvini premier | 33 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 28 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 27 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 17 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 16 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 16 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 16 minuti |
| Misto: | 15 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 9 minuti |
| +Europa | 6 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
Pdl n. 1835 e abb. – Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento
Tempo complessivo: 13 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 5 ore.
| Discussione generale | Seguito dell'esame | |
| Relatore | 20 minuti | 20 minuti |
| Governo | 20 minuti | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 15 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 20 minuti |
45 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 5 ore e 50 minuti | 3 ore e 10 minuti |
| Fratelli d'Italia | 45 minuti | 36 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 39 minuti | 26 minuti |
| Lega – Salvini premier | 38 minuti | 25 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 36 minuti | 22 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 36 minuti | 21 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 32 minuti | 13 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 31 minuti | 12 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti | 12 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 31 minuti | 12 minuti |
| Misto: | 31 minuti | 11 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 18 minuti | 6 minuti |
| +Europa | 13 minuti | 5 minuti |
Pdl n. 1744 – Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo
Tempo complessivo: 13 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 5 ore.
| Discussione generale | Seguito dell'esame | |
| Relatore | 20 minuti | 20 minuti |
| Governo | 20 minuti | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 15 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 20 minuti |
45 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 5 ore e 50 minuti | 3 ore e 10 minuti |
| Fratelli d'Italia | 45 minuti | 36 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 39 minuti | 26 minuti |
| Lega – Salvini premier | 38 minuti | 25 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 36 minuti | 22 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 36 minuti | 21 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 32 minuti | 13 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 31 minuti | 12 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti | 12 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 31 minuti | 12 minuti |
| Misto: | 31 minuti | 11 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 18 minuti | 6 minuti |
| +Europa | 13 minuti | 5 minuti |
Mozione n. 1-00316 – Iniziative per il rilancio produttivo e occupazionale degli stabilimenti italiani di Stellantis
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
| Governo | 25 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 15 minuti |
| Interventi a titolo personale |
1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 4 ore e 10 minuti |
| Fratelli d'Italia | 48 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 34 minuti |
| Lega – Salvini premier | 33 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 28 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 27 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 17 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 16 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 16 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 16 minuti |
| Misto: | 15 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 9 minuti |
| +Europa | 6 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
Pdl cost. n. 976 – Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
Discussione sulle linee generali: 11 ore.
| Relatore | 20 minuti |
| Governo | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 53 minuti |
| Gruppi | 8 ore e 17 minuti |
| Fratelli d'Italia | 1 ora |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 53 minuti |
| Lega – Salvini premier | 53 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 51 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 50 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 46 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 46 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 46 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 46 minuti |
| Misto: | 46 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 26 minuti |
| +Europa | 20 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta dell'11 settembre 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 10 settembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CALDERONE e PATRIARCA: «Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, in materia di trascrizione del contenuto delle comunicazioni intercettate non rilevante ai fini delle indagini» (2024);
AURIEMMA: «Delega al Governo per la modifica del libro III del codice civile, in materia di disciplina dei beni» (2025).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 10 settembre 2024 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle imprese e del made in Italy:
«Disposizioni in materia di economia dello spazio» (2026).
Sarà stampato e distribuito.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge FRANCESCO SILVESTRI: «Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione» (1749) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Auriemma.
Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge n. 1557, d'iniziativa dei deputati Bordonali ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la promozione dell'assistenza centrata sulla famiglia».
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
LOIZZO ed altri: «Istituzione della “Giornata nazionale del calendario gregoriano” ideato da Luigi Lilio» (1597) Parere delle Commissioni V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
STEFANI ed altri: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e dei componenti del consiglio provinciale nonché di composizione della giunta provinciale» (1755) Parere della V Commissione.
XII Commissione (Affari sociali):
BORDONALI ed altri: «Disposizioni per la promozione dell'assistenza centrata sulla famiglia» (1557) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 11 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 65/2024 del 20 giugno-9 luglio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente lo stato di attuazione delle azioni di supporto alla strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 9 settembre 2024, ha trasmesso le note relative all'attuazione data alla risoluzione conclusiva di dibattito QUARTAPELLE PROCOPIO n. 8-00012, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 24 maggio 2023, sulle attività militari della Corea del Nord; alla risoluzione conclusiva di dibattito BOLDRINI n. 8-00021, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 12 luglio 2023, sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare; alla risoluzione conclusiva di dibattito CAIATA e QUARTAPELLE PROCOPIO n. 8-00024 e alla risoluzione ROSATO n. 7-00136, approvate dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 6 settembre 2023, sull'adesione della Moldova all'Unione europea.
Nella medesima data del 9 settembre 2024, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha altresì trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno GUSMEROLI ed altri n. 9/859/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 maggio 2023, sulla promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei laghi prealpini.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.
Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 10 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 (Doc. XXVII, n. 18).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria al Regno hascemita di Giordania (COM(2024) 159 final) – alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (COM(2024) 278 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze);
relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica araba d'Egitto (COM(2024) 461 final) – alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (COM(2024) 387 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Daniela Mastrofrancesco, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico ad interim di livello dirigenziale generale, nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'interno, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, nonché di collaborazione e supporto dell'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 9 e 10 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Fabio Cantale, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
al dottor Federico Falcitelli, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della cultura:
al dottor Onofrio Giustino Angelo Cutaia, l'incarico presso gli Uffici di gabinetto del Ministro della cultura.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 10 settembre 2024, a pagina 4, prima colonna, trentesima riga, le parole: «e XI» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «, XI e XII».
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 10 settembre 2024, a pagina 7, prima colonna, sesta riga, dopo le parole: «alla VII Commissione (Cultura)» si intendono inserite le seguenti: «e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)», e a pagina 8, prima colonna, seconda riga, dopo le parole: «alla VI Commissione (Finanze)» si intendono inserite le seguenti: «e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)».
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI TUTELA DEL PERSONALE IN SERVIZIO, NONCHÉ DI VITTIME DELL'USURA E DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO (A.C. 1660-A)
A.C. 1660-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE RIFERITE AGLI ARTICOLI DA 15 A 38
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 15.10, 15.1008, 15.1011, 15.1015, 15.01000, 15.01001, 15.01002, 15.01004, 15.01005, 15.01014, 17.1000, 17.1001, 17.1002, 17.1003, 17.01001, 17.01002, 17.01006, 18.1011, 18.1012, 019.01, 21.1, 21.1004, 21.1005, 21.01000, 21.01001, 21.01002, 21.01005, 21.01006, 21.01007, 21.01008, 22.01000, 23.01001, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11, 26.36, 26.1013, 26.01, 26.03, 26.04, 26.09, 26.011, 26.012, 26.018, 26.020, 26.01004, 26.01005, 26.01006, 26.01007, 26.01008, 26.01009, 26.01010, 26.01011, 26.01012, 26.01013, 26.01015, 26.01050, 27.1006, 30.01, 30.02, 30.03, 30.04, 30.05, 30.06, 30.07, 30.021, 30.022, 30.023, 30.024, 30.025, 30.026, 30.01000, 30.01001, 31.2, 31.01000, 33.1, 33.2, 33.11, 33.14, 33.15, 33.1000, 33.02, 33.04, 33.01000, 34.4, 34.5, 34.1001, 34.019, 34.01000, 34.01001, 34.01002, 34.01016, 35.1, 35.1000, 35.01, 36.1, 36.1000, 37.6, 37.7, 37.1000, 37.08, 37.010, 37.011, 37.012, 37.014, 37.01001, 37.01002, 37.01003, 37.01005, 37.01006, 37.01007, 37.01008, 37.01009, 37.01010, 37.01011, 37.01012, 37.01014, 37.01015, 38.1 e 38.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative on oggetto.
A.C. 1660-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)
1. All'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «prevenzione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonché per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» e dopo le parole: «30 aprile 1992, n. 285» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio»;
2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità».
A.C. 1660-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia)
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 85, comma 2:
1) all'alinea, le parole: «consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete»;
2) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
«h-bis) per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti, e, ove presente, all'organo comune»;
b) dopo l'articolo 94 è inserito il seguente:
«Art. 94.1. – (Limitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali) – 1. Ferma restando la competenza esclusiva del giudice, di cui all'articolo 67, comma 5, il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, può escludere uno o più divieti e decadenze previsti all'articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia. L'esclusione disposta ai sensi del presente comma ha durata annuale, prorogabile ove permangano i presupposti accertati.
2. La mancanza dei mezzi di sostentamento di cui al comma 1 è accertata, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 90.
3. Il prefetto, quando dispone l'esclusione dei divieti e delle decadenze di cui al comma 1 del presente articolo, può prescrivere all'interessato l'osservanza di una o più delle misure di cui all'articolo 94-bis, commi 1 e 2, in quanto compatibili. In tal caso, si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo articolo 94-bis.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 67, comma 8».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia)
Sopprimerlo.
3.1002. Serracchiani.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: e introduzione dell'articolo 94.1.
3.1000. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
A.C. 1660-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale)
1. All'articolo 3, comma 6-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «il questore può proporre» sono inserite le seguenti: «al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o» e dopo le parole: «al tribunale per i minorenni,» sono inserite le seguenti: «nei casi di cui al comma 3-bis».
A.C. 1660-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 5.
(Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefìci per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata)
1. Il comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, i benefìci previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;
b) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 5.
(Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefìci per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata)
All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.362.026 euro per l'anno 2024, 1.524.051 euro per l'anno 2025, 1.686.076 euro per l'anno 2026 e 1.848.101 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli oneri derivanti dalla seguente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
5.01000. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
A.C. 1660-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, l'utilizzazione del documento di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale o che fruiscano della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16-nonies del presente decreto. Quando si rende necessario, nell'ambito dei compiti affidati al Servizio centrale di protezione ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto, compiere particolari atti o svolgere specifiche attività di natura riservata, per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo e per la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di protezione, sono consentiti al predetto Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario. Per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identità fiscali di cui al terzo periodo, il Servizio centrale di protezione si avvale della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti»;
b) al comma 11:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, di cui al comma 10 è data dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed è diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Presso il Servizio centrale di protezione sono tenuti un registro riservato, attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento, e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario».
2. All'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'alinea e per garantire la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di tutela».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 6.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia)
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 11, numero 1), dopo le parole: Ministero dell'Interno, inserire le seguenti: che ne informa il Presidente della Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
6.1000. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni per i testimoni per motivi di giustizia)
1. Fuori dal campo di applicazione di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, le misure di cui agli articoli 6 e 7 della medesima legge si applicano in quanto compatibili anche al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), della medesima legge, di seguito indicato come «testimone per motivi di giustizia», che abbia subito danni economici, biologici o esistenziali a causa delle dichiarazioni rese.
2. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 6 del 2018 è avanzata dal testimone per motivi di giustizia alla Commissione centrale di cui all'articolo 9 della medesima legge, che la valuta secondo le medesime modalità previste dalla stessa legge per l'applicazione dei medesimi benefici ai testimoni di giustizia.
3. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018 può essere presentata in un qualunque momento successivo alle dichiarazioni rese in processo.
4. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018 può altresì essere presentata per testimonianze rese in processo a partire dal 1991.
5. La domanda è incompatibile con il ricorso alle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44.
6.01. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
A.C. 1660-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 7.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) all'articolo 36:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nella relazione di cui al comma 1, l'amministratore giudiziario illustra altresì in dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili, evidenziando, in particolare, la sussistenza di eventuali abusi nonché i possibili impieghi dei cespiti in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali, anche ai fini delle valutazioni preordinate alla destinazione dei beni. A tale scopo l'amministratore giudiziario formula, se necessario, apposita istanza ai competenti uffici comunali, che la riscontrano entro quarantacinque giorni dalla richiesta dando comunicazione dell'eventuale sussistenza di abusi e della natura degli stessi. Qualora la verifica risulti di particolare complessità o si renda necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni o di enti terzi, i competenti uffici comunali forniscono all'amministratore giudiziario, entro il predetto termine di quarantacinque giorni, le risultanze dei primi accertamenti e le informazioni in merito alle ulteriori attività avviate e, successivamente, sono tenuti a comunicare gli esiti del procedimento»;
2) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'amministratore giudiziario, proseguendo, se necessario, l'interlocuzione con i competenti uffici comunali sino al termine del procedimento di verifica di cui al comma 2-bis, assicura comunque il completamento delle verifiche tecnico-urbanistiche anche dopo l'avvenuto deposito della relazione, provvedendo a comunicare i relativi esiti»;
c) all'articolo 38, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia»;
d) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, è accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento e il bene non è acquisito al patrimonio dell'Erario. L'area di sedime è acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. Si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici»;
e) all'articolo 41:
1) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:
«1-novies. Nei casi di approvazione del programma di prosecuzione ai sensi del comma 1-sexies, il tribunale verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle prospettive di cui al secondo periodo del medesimo comma 1-sexies»;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nei casi di imprese mancanti di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività e prive di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale ne dà comunicazione all'ufficio del registro delle imprese, che dispone la loro cancellazione entro sessanta giorni dalla comunicazione»;
f) all'articolo 44, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. L'Agenzia, dopo il decreto di confisca della corte di appello, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, previo nulla osta del giudice delegato»;
g) all'articolo 45-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Dopo la definitività del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca né coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. I relativi contratti sono risolti di diritto»;
h) all'articolo 48, dopo il comma 15-quater è inserito il seguente:
«15-quater.1. Qualora nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi al giudice delegato competente, che avvia il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-bis, del presente codice»;
i) all'articolo 51-bis:
1) al comma 1, le parole: «al deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «a quello della loro esecuzione»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione»;
l) all'articolo 54, comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «disponibili» sono inserite le seguenti: «nel patrimonio aziendale».
2. Alla lettera c) del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 7.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dall'amministratore stesso» sono inserite le seguenti: «o dall'esperto coadiutore, se nominato».
7.2. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Cuperlo.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per tali verifiche sui beni immobili l'amministratore giudiziario si può avvalere di un esperto coadiutore, ovvero di un professionista tecnico iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei consulenti tecnici o dei periti del Tribunale.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo la parola: forniscono aggiungere le seguenti: all'esperto coadiutore se nominato, e in ogni caso.
7.3. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le verifiche afferenti alle caratteristiche tecniche urbanistiche dei beni immobili e alla sussistenza di eventuali abusi, nonché per l'interlocuzione con i competenti uffici comunali, l'amministratore giudiziario può avvalersi, previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, dell'ausilio di un tecnico esperto nel settore, al quale sarà richiesto di esprimersi anche sul valore di mercato degli immobili in sequestro, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per l'eventuale sanatoria degli stessi. Nel caso in cui i competenti uffici comunali non provvedano tempestivamente alle attività ad essi demandate, l'amministratore giudiziario segnala l'inerzia al Tribunale e al dirigente dell'ufficio preposto.
7.4. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei professionisti tecnici di cui al precedente comma 2-bis, nominati esperti coadiutori dell'amministratore giudiziario per le verifiche tecniche sui beni immobili. Il Tribunale della prevenzione o il giudice per le indagini preliminari liquida le spettanze dell'esperto coadiutore, i compensi da imputare al conto della gestione o, in caso di incapienza, le spese di giustizia.
7.5. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023 n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
7.6. Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
All'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del regolamento di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7.700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, lettera d), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: non sanabili, aggiungere le seguenti: il Tribunale per le misure di prevenzione, il Tribunale penale o.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per la demolizione disposta ai sensi del comma 1-bis, quanto alle spese e oneri, si fa riferimento agli articoli 5 e 204 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. Il Giudice penale o di prevenzione dispone la demolizione come spesa ripetibile e la cancelleria dà corso all'incarico ad impresa sul libero mercato, sostenendo l'onere finanziario a spese di giustizia, poi da ripetere al condannato o proposto. Se la demolizione è curata per condizionamenti ambientali da organi dello Stato, la spesa sostenuta dai competenti Ministeri viene imputata al Ministero della giustizia.
7.7. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-novies, sostituire le parole: almeno annuale con la seguente: trimestrale.
7.8. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-novies, sostituire le parole: almeno annuale con la seguente: semestrale.
7.9. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 5-bis, dopo la parola: liquidabile, aggiungere le seguenti: previa attestazione di un tecnico esperto iscritto all'albo dei gestori della crisi d'impresa tenuto preso il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 356, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:
2-bis) il comma 6-bis è abrogato.
7.10. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 48:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l'immobile.»;
2) al comma 4, dopo le parole: «Fondo unico giustizia,» sono inserite le seguenti: «per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte».
7.11. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata predispone e realizza atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.
7.12. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)
1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti e enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
2. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni di euro per il 2025.
3. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
4. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
5. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.
6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
7. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti norme vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.
7.01. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)
1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, al fine di:
a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53;
b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;
c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;
d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;
e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;
f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;
g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.
7.02. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)
1. Una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel Fondo Unico Giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati ed assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.
7.03. Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
7.04. Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
A.C. 1660-A – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 8.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, la parola: «destinate» è sostituita dalla seguente: «destinato».
A.C. 1660-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)
1. All'articolo 10-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza»;
b) al secondo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 9.
(Modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)
Sopprimerlo.
*9.1009. Enrico Costa.
Sopprimerlo.
*9.1008. Dori, Zaratti.
Sopprimerlo.
*9.1014. Zaratti, Dori.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 a tutela della sicurezza dei cittadini e degli stranieri)
1. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli stranieri, alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) è nato nel territorio della Repubblica, vi risieda legalmente e sia figlio di straniero nato in Italia e ivi legalmente residente, qualora ne faccia domanda all'ufficiale di stato civile del comune di residenza alla nascita o durante la minore età il genitore legalmente residente in Italia, col consenso dell'altro genitore che ne abbia la responsabilità genitoriale, o il suo tutore o chi ne ha il legale affidamento, salva la facoltà di rinunciarvi entro due anni dal compimento della maggiore età se in possesso di altra cittadinanza, ovvero l'interessato legalmente residente in Italia entro due anni dal compimento della maggiore età;
b-ter) è nato nel territorio della Repubblica, e vi abbia regolarmente frequentato, presso istituti scolastici pubblici o legalmente parificati, l'istruzione obbligatoria per almeno otto anni, avendo superato il prescritto esame di Stato, qualora durante la minore età ne faccia domanda all'ufficiale di stato civile del comune di residenza il genitore legalmente residente in Italia e ivi regolarmente soggiornante da almeno un anno dopo la nascita del minore, avuto il consenso dell'altro genitore che ne abbia la responsabilità genitoriale, o il suo tutore o chi ne ha il legale affidamento, salva la facoltà di rinunciarvi entro due anni dal compimento della maggiore età allorché sia in possesso di altra cittadinanza»;
b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «entro un anno dalla suddetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla suddetta data all'ufficiale di stato civile del comune in cui risiede legalmente in Italia»;
c) all'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Lo straniero che abbia regolarmente frequentato in Italia, presso istituti scolastici pubblici o legalmente parificati, l'istruzione obbligatoria per almeno otto anni, avendo superato il prescritto esame di Stato, se giunto nel territorio italiano entro il compimento del sesto anno di età ovvero, se giunto in Italia entro il compimento dei quattordici anni, che vi abbia regolarmente frequentato almeno cinque anni di istruzione o di formazione professionale presso un istituto italiano del sistema di istruzione e formazione professionale, avendone regolarmente superato l'esame di Stato finale o gli altri esami finali, diviene cittadino qualora dopo il compimento della maggiore età sia legalmente residente in Italia e dichiari la volontà di diventare cittadino nei termini e nei modi indicati all'articolo 4, comma 2, oppure, durante la minore età, ne facciano domanda al comune di residenza entrambi i genitori legalmente residenti in Italia ovvero chi esercita la responsabilità genitoriale, ma il maggiorenne può rinunciarvi entro due anni dal compimento della maggiore età se in possesso di altra cittadinanza»;
d) all'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'istanza di acquisto della cittadinanza ai sensi del presente articolo può essere presentata dal coniuge o dal partner dell'unione civile registrata dopo sei mesi dalla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile se lo straniero è legalmente residente in Italia ovvero dopo un anno da tale celebrazione se lo straniero risiede all'estero e l'accoglimento dell'istanza può avvenire al compimento dei requisiti indicati al comma 1 se non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 6»;
e) all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «concernenti comportamenti concreti e attualmente pericolosi del richiedente o di suoi familiari conviventi, allorché appartengano a talune delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, emanato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
f) all'articolo 8, comma 1, le parole: «l'istanza di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «le istanze presentate alle Prefetture, di cui agli articoli 7 e 9, comma 1»;
g) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Può acquistare la cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, colui che sia maggiore di età, risieda legalmente in Italia, ne presenti istanza alla Prefettura competente per il comune di residenza, non risulti avere le preclusioni indicate nell'articolo 6, risulti avere adempiuto ai suoi obblighi previdenziali e tributari, disponga in Italia, da almeno due anni dopo il compimento della maggiore età, di un reddito non occasionale derivante da fonte lecita, di importo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale ovvero appartenga ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo lordo, riferito ai due anni precedenti, non inferiore agli importi annui previsti per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, e si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) è straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica, e in entrambi i casi vi risiede legalmente e ininterrottamente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) è straniero che abbia prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
c) è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risieda legalmente e ininterrottamente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e sia titolare di attestazione comunale del diritto di soggiorno;
d) è apolide o cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, che risieda legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini UE residenti in Italia. L'apolide o il rifugiato riconosciuti in Italia possono presentare la domanda dopo tre anni dal riconoscimento dei relativi status, che può essere accolta al momento del compimento del quinto anno di residenza legale ininterrotta se sussistono tutti gli altri requisiti, con esclusione di quelli reddituali, dopo avere acquisito il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;
h) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Ai fini della presente legge è legalmente residente lo straniero o l'apolide che è titolare di un titolo di soggiorno, in corso di validità, rilasciato in Italia e che è regolarmente iscritto nelle liste della popolazione residente in un comune italiano o che, in mancanza di iscrizione anagrafica, vi ha una dimora abituale ai sensi dell'articolo 43 del Codice civile.
1-ter. Ai fini dell'applicazione della presente legge la minore di età si considera con riguardo alla data della presentazione dell'istanza che concerne il minore o il suo genitore.»;
i) all'articolo 9-ter le parole: «prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di scadenza di tale termine l'istanza di acquisto della cittadinanza che era stata presentata, su richiesta dell'interessato, è notificata gratuitamente al tribunale ordinario, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e il soggiorno dei cittadini europei, competente per il luogo di residenza dell'istante, e il tribunale si pronuncia in composizione collegiale sulla istanza, esaminata la documentazione ad essa allegata e acquisita ogni altra documentazione utile, sentiti lo straniero e il suo difensore e i competenti uffici del Ministero dell'interno e l'Avvocatura dello Stato. La sentenza del tribunale che dichiara l'acquisto della cittadinanza comporta anche la condanna al Ministero dell'interno al pagamento delle spese processuali e alle spese legali sostenute dall'istante ed è trasmessa immediatamente, anche per le vie brevi, dalla cancelleria del tribunale al Ministero dell'interno e al comune di residenza che provvede al giuramento ai sensi dell'articolo 10. Il medesimo giudice è competente per controversie contro il rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza.»;
l) l'articolo 10-bis è abrogato;
m) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14.
I figli di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma il maggiorenne può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza. Si considera convivente anche il genitore legalmente residente in Italia che non viva abitualmente col figlio minore residente in Italia, ma che sia titolare della responsabilità genitoriale e in base ad un accordo tra coniugi o a decisione giudiziaria abbia un diritto di visita al figlio minore allorché il giudice abbia dichiarato che le visite sono obbligatorie e devono svolgersi in territorio italiano»;
n) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chi ha perduto la cittadinanza italiana, dopo l'espatrio dall'Italia, in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso presso l'ufficiale di stato civile del comune di residenza in Italia ovvero presso il consolato italiano competente per il luogo di residenza»;
o) dopo l'articolo 17-ter è inserito il seguente:
«Art. 17-quater.
1. Ottiene il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana colui che risiede legalmente in Italia da almeno un anno e dimostri di essere discendente in linea retta fino al sesto grado di cittadino italiano, ai sensi degli articoli 74 e 77 del codice civile, se nessuno degli ascendenti in linea retta ha rinunciato alla cittadinanza italiana, e se dimostri la conoscenza della lingua italiana ai sensi dell'articolo 9.1. o abbia acquisito un titolo di studio presso scuola italiana o presso una scuola italiana all'estero o presso una scuola all'estero legalmente riconosciuta in lingua italiana.
2. La domanda di riconoscimento del possesso della cittadinanza è presentata, insieme con la prescritta documentazione, all'ufficiale di stato civile del comune italiano di residenza, che provvede sulla domanda entro il termine di un anno, scaduto il quale l'istanza che era stata presentata, su richiesta dell'interessato, è notificata gratuitamente al tribunale ordinario, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e il soggiorno dei cittadini europei, competente per il luogo di residenza dell'istante, e il tribunale si pronuncia in composizione collegiale sulla istanza, esaminata la documentazione ad essa allegata e acquisita ogni altra documentazione utile, sentiti l'istante e il suo difensore e i competenti uffici; la sentenza del tribunale che riconosce il possesso della cittadinanza italiana è trasmessa immediatamente, anche per le vie brevi, dalla cancelleria del tribunale all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, che provvede all'immediata iscrizione nei registri di cittadinanza. Il medesimo giudice è competente per le controversie contro il rigetto dell'istanza di riconoscimento.
3. A coloro che si trovino nelle condizioni di parentela e di conoscenza della lingua italiana indicate al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno in Italia; fino alla comunicazione del provvedimento amministrativo o giudiziario adottato sull'istanza da essi presentata di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana il loro ingresso e soggiorno in Italia e il loro trattamento, inclusi l'accesso al lavoro, sono equiparati a quelli previsti per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».
9.1003. Magi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;
f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;
g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;
h) all'articolo 10-bis, comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza»;
2) al secondo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
i) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
Art. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».
9.1011. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli stranieri, alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«c) chi è nato nel territorio della Repubblica se almeno uno dei genitori risiede legalmente da almeno un anno nel territorio della Repubblica»;
b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «entro un anno dalla suddetta data» sono soppresse;
c) all'articolo 9, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni; e la lettera f) è soppressa»;
d) all'articolo 9-ter, comma 1, le parole: «prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono soppresse;
e) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I figli di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, se in possesso di altra cittadinanza possono rinunciarvi. Nel caso di figli minori, questi possono rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza, divenuti maggiorenni.».
9.1002. Magi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni;»;
b) la lettera f) è abrogata.
9.1000. Magi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«c) chi è nato nel territorio della Repubblica se almeno uno dei genitori risiede legalmente da almeno un anno nel territorio della Repubblica».
9.1001. Magi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Abrogazione dell'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)
1. L'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è abrogato.
9.1. Soumahoro.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio».
02. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1, raggiunta la maggiore età, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di acquisto e revoca della cittadinanza.
9.1013. Bakkali, Berruto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis.
1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».
3. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere.;
sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
9.1005. Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Dori, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia che ha frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno dieci anni il sistema educativo di istruzione e formazione, concludendo positivamente il primo ciclo e i primi due anni del secondo ciclo nelle scuole secondarie di secondo grado o, in alternativa, nei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da un esercente la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato in possesso dei relativi requisiti acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di concessione e revoca della cittadinanza.
9.1010. Richetti, Rosato, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Carfagna, Onori, Pastorella, Ruffino.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il minore straniero che ha fatto ingresso sul territorio della Repubblica italiana entro il compimento del dodicesimo anno di età e, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Ai fini del computo dei cinque anni di cui al periodo precedente si considera altresì la frequenza presso le scuole dell'infanzia statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione.
2-bis. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da uno dei genitori legalmente soggiornante in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1, raggiunta la maggiore età, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di acquisto e revoca della cittadinanza.
9.1012. Bakkali, Berruto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Ruffino.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) la condanna per un delitto di golpe o tentato golpe, di crimini contro l'umanità, di ecocidio, di istigazione a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e revoca della cittadinanza.
9.1004. Zaratti, Bonelli, Dori, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «da almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 36 mesi».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
9.1006. Zanella, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «senza ulteriori condizioni».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
9.1007. Zanella, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o possa acquisire.
9.5. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9.6. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno, al momento della nascita del figlio;
b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età.»;
b) l'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età, che vi abbia regolarmente soggiornato fino al compimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.
2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, a seguito di dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.
2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana»;
c) l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni».
d) dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:
a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide. 2. Ai fini dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito.
2. Le lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono abrogate.
Art. 5-ter. – 1. Lo Stato garantisce agli stranieri richiedenti la cittadinanza l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiane.
2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero»;
e) l'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. Precludono l'acquisizione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione;
c) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.
2. L'acquisto della cittadinanza non è precluso quando l'istanza riguarda un minore condannato a pena detentiva non superiore a tre anni.
3. La riabilitazione o l'estinzione del reato fa cessare gli effetti preclusivi della condanna»;
f) l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato;
g) all'articolo 14, comma 1,della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;
h) all'articolo 25, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro dell'istruzione e del merito».
2. All'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, comma 2, le parole: «diciannovesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventesimo anno».
3. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e a riunire in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
9.01000. Zanella, Fratoianni, Bonelli, Zaratti, Dori, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
A.C. 1660-A – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
Art. 10.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui)
1. Dopo l'articolo 634 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 634-bis. – (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) – Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.
Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.
Il delitto è punito a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».
2. All'articolo 639-bis del codice penale, dopo la parola: «633» è inserita la seguente: «, 634-bis».
3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 321-bis. – (Reintegrazione nel possesso dell'immobile) – 1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 55.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo.
4. In caso di diniego dell'accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o di assenza dell'occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell'immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell'ordine di rilascio.
6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.
7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell'ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all'occupante».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 10.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui)
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Fondo nazionale sicurezza urbana)
1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*010.01002. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Francesco Silvestri.
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Fondo nazionale sicurezza urbana)
1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*010.01005. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Fondo nazionale sicurezza urbana)
1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
010.012. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Potenziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)
1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 478-quinquies, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 478-ter.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010.01. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Piano di potenziamento della sicurezza urbana nelle aree e nelle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado)
1. Ai fini dell'attuazione e del potenziamento della tutela della sicurezza urbana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, eventualmente di concerto con altri Ministri competenti, presenta alle Camere un piano di riqualificazione delle aree e delle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado, escluse dalle opere finanziate dal Piano di ripresa e resilienza, corredato delle azioni e delle misure da attivare, delle amministrazioni responsabili della loro attuazione e delle fonti di finanziamento per farvi fronte, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle periferie a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, d'intesa con gli enti locali e acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.
010.02. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Francesco Silvestri.
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, assunzioni di personale della Polizia locale)
1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di Polizia locale disposte per l'anno 2024 non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.
010.04. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Francesco Silvestri.
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Potenziamento dei presidi a tutela della sicurezza urbana del comune di Caivano)
1. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio del comune di Caivano, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano nonché l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi. Agli oneri per il funzionamento del Commissariato di cui al presente comma, valutati in 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
010.08. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Finanziamento di iniziative per la sicurezza urbana del comune di Caivano)
1. Per l'anno 2024 e per l'anno 2025, al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, al comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
010.09. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)
1. Il fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni di cui all'articolo 35-quater, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
010.010. Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Francesco Silvestri.
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)
1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata, e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:
a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
*010.013. Mauri, Gianassi, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)
1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:
a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
*010.01003. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)
1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:
a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
*010.01004. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)
1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:
a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
*010.014. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Sopprimerlo.
**10.1002. Magi.
Sopprimerlo.
**10.1003. Zaratti, Dori.
Sopprimerlo.
**10.2. Soumahoro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 633 del codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa.»;
b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:
1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;
2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.
Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d'ufficio.».
2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale».
3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 321-bis.
(Reintegrazione nel possesso dell'immobile)
1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.».
10.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa.»;
b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:
1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;
2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia;
Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d'ufficio.».
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale».
10.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o detiene senza titolo.
10.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, dopo le parole: o detiene senza titolo aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di morosità incolpevole,.
10.6. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione altrui.
10.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o sue pertinenze;
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze.
*10.1000. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o sue pertinenze;
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze.
*10.1004. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
10.12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: con artifizi o raggiri con le seguenti: durante l'assenza della persona offesa.
10.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», secondo comma, sostituire le parole: si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde con la seguente: riceve.
10.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», secondo comma, sopprimere le parole: o corrisponde.
10.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», terzo comma, sostituire le parole: Non è punibile con le seguenti: La pena è ridotta di un terzo per.
10.17. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 633-bis del codice penale è abrogato.
10.31. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 321-bis.
(Reintegrazione nel possesso dell'immobile)
1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.».
10.28. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», sopprimere le parole: o delle sue pertinenze.
10.1001. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
A.C. 1660-A – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 11.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa)
1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-novies è aggiunto il seguente:
«11-decies) l'avere commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri».
2. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, il numero 2-bis è abrogato;
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000»;
c) al terzo comma, le parole: «dal capoverso precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal secondo e dal terzo comma».
3. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 11.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa)
Sopprimerlo.
11.1001. Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Sopprimere il comma 1.
*11.1002. Di Biase, Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Sopprimere il comma 1.
*11.1003. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
Sopprimere il comma 1.
*11.1000. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 640. – (Truffa) – Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 102 a euro 2.064.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 618 a euro 3.098:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità;
3) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11);
4) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
11.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire le parole: due a sei con le seguenti: uno a cinque.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale dopo le parole: «612-bis» sono inserite le seguenti: «e 640, terzo comma».
11.4. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dal terzo comma»
11.800. Le Commissioni.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale dopo le parole: «612-bis» sono inserite le seguenti: «e 640, terzo comma».
11.5. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di furto)
1. All'articolo 624 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625.».
11.01001. Marianna Ricciardi, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di furto)
1. All'articolo 624 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 4, 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, 7-bis e 8-bis.».
11.01000. Marianna Ricciardi, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 643 del codice penale, in materia di circonvenzione di persone incapaci)
1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: «da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500».
11.09. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
A.C. 1660-A – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 12.
(Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)
1. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 12.
(Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)
Sopprimerlo.
12.1000. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 1.
12.1001. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
A.C. 1660-A – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 13.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) al comma 6-quater, dopo le parole: «l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,».
2. All'articolo 165 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 13.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)
Sopprimerlo.
13.1001. Dori, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: denunciati o.
*13.3. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: denunciati o.
*13.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**13.6. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**13.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «in materia di flagranza differita, e».
13.1000. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
A.C. 1660-A – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 14.
(Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada)
1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «ordinaria» sono inserite le seguenti: «o ferrata» e le parole: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 14.
(Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 24, 25 e 28.
14.1004. Boschi, Giachetti, Zaratti.
Sopprimerlo.
*14.2. Soumahoro.
Sopprimerlo.
*14.1002. Magi.
Sopprimerlo.
*14.1003. Boschi, Giachetti.
Sopprimerlo.
*14.4. Mauri, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sopprimerlo.
*14.5. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14.1000. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Ghio.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14.1001. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Misure volte ad affrontare l'emergenza siccità, anche attraverso opere di prevenzione e contrasto dei cambiamenti climatici nonché tramite il rafforzamento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima – 3-01395
MORFINO, L'ABBATE, CARMINA, CARAMIELLO, AIELLO, CANTONE, D'ORSO, RAFFA, SCERRA, ILARIA FONTANA e SANTILLO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
tra le conseguenze più gravi dei cambiamenti climatici si registra il drammatico problema della siccità e della scarsità delle risorse idriche, fenomeno che interessa in particolar modo le regioni del Sud Italia;
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), sulla base delle risultanze trasmesse dagli osservatori distrettuali, monitora costantemente la situazione, classificando i territori in base allo scenario di severità idrica;
in base ai dati Ispra, la situazione in Sicilia è di «severità alta», mentre si registra una «severità media» in tutte le altre regioni meridionali (distretto Sardegna e distretto Appennino Meridionale), con la regione Calabria che ha dichiarato lo stato di emergenza, e nelle regioni del centro (distretto Appennino Centrale);
la Regione Siciliana ha chiesto e ottenuto la dichiarazione di stato di emergenza nazionale e la Regione Calabria ha avviato la procedura il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per grave situazione di siccità, nonché lo stato di calamità naturale per l'agricoltura;
secondo i dati elaborati da The European House-Ambrosetti, con quasi 300 euro ad abitante, l'Italia è il primo Paese in Europa per perdite economiche dovute al cambiamento climatico, una cifra aumentata di 5 volte (+490 per cento) dal 2015 ad oggi; i settori economici che subiscono il maggiore impatto dalla scarsità d'acqua sono quello agricolo e idroelettrico;
lo scorso anno il Governo ha varato un decreto-legge (n. 39, del 14 aprile 2023, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», attraverso il quale è stata istituita un'apposita cabina di regia, a cui sono state attribuite specifiche funzioni ed attività;
purtroppo le misure adottate dal Governo si sono rivelate assolutamente inefficaci e la situazione, ad oltre un anno dal varo del provvedimento, appare di gran lunga peggiorata;
tra le disposizioni del decreto-legge si segnala la previsione di un piano di comunicazione sulla crisi idrica che avrebbe dovuto garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica, di cui non c'è alcuna traccia –:
quali misure intenda adottare il Governo al fine di affrontare concretamente l'emergenza siccità, sia sotto l'aspetto della prevenzione e del contrasto ai cambiamenti climatici, anche attraverso il rafforzamento dell'ambizione del Pniec, sia per quanto concerne gli interventi di adattamento, tenendo nella debita considerazione il potenziale avvio di conflitti territoriali per l'approvvigionamento della risorsa idrica.
(3-01395)
Chiarimenti ed intendimenti circa la recente nomina di componenti della commissione ministeriale per la concessione di contributi per progetti cinematografici da parte dell'ex Ministro – 3-01396
FARAONE, GADDA, DE MONTE e DEL BARBA. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
secondo organi di stampa l'ex Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, poco prima di rassegnare le proprie dimissioni, ha firmato un decreto ministeriale di nomina – non ancora pubblicato – di assoluta rilevanza: quello dei collaboratori che comporranno la commissione che deciderà quali film potranno essere finanziati con contributi pubblici, nei fatti un organo cruciale che gestirà circa 50 milioni di euro destinati a progetti cinematografici;
tra le forme di finanziamento al settore del cinema, infatti, si prevede che sulla base della valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro della cultura tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore, siano erogate risorse in relazione alla qualità del progetto da realizzare. Nel caso di specie, inoltre, per la prima volta ciascuno dei componenti della suddetta commissioni riceverà un compenso di 15 mila euro;
come riportato da più fonti giornalistiche, la scelta dei 18 collaboratori nominati dall'ex Ministro sembra essere stata caratterizzata da un'effettiva carenza di requisiti e criteri di selezione oggettivi, lasciando quindi intendere che le suddette nomine siano avvenute solo per finalità personali ed escludendo alcun tipo di criterio di competenza e imparzialità, come avvenuto anche per la nomina di Fabio Tagliaferri alla presidenza di Ales S.p.a.;
la decisione dell'ex Ministro della cultura di firmare un decreto di nomina pochi minuti prima di rassegnare le dimissioni, rappresenta un evidente sprezzo alla correttezza istituzionale, dell'imparzialità e del buon andamento, facendo trasparire come l'azione amministrativa non sia stata guidata dal principio irrinunciabile del perseguimento dell'interesse pubblico, bensì utilizzata come mero strumento per favorire interessi personali e clientelari;
appare fondamentale che l'azione amministrativa del Dicastero in questione torni a seguire gli insindacabili principi costituzionali della correttezza e del buon andamento: pertanto è necessario che il nuovo Ministro della cultura, Alessandro Giuli, chiarisca quali siano stati i criteri per la scelta dei collaboratori del Dicastero interessato a partire dalle nomine fatte da Sangiuliano prima di dimettersi alla governance di Ales e se intenda rendere effettive le nomine compiute dal suo predecessore, confermando in tal caso, secondo gli interroganti, l'evidente modus operandi di nomine compiute solo sulla base di rapporti politici e personali –:
se il Ministro interrogato intenda confermare le nomine richiamate in premessa e, in caso affermativo, se non intenda chiarire quali siano stati i criteri di scelta, considerando che le nomine compiute dall'ex Ministro appaiano essere guidate esclusivamente dal criterio dei rapporti personali e politici, in difformità da qualsiasi principio costituzionale e di buona amministrazione.
(3-01396)
Iniziative di competenza in relazione alla legittimità del procedimento elettorale e al rispetto dei principi democratici in Venezuela, nonché a tutela dei diritti dei cittadini italiani ivi residenti – 3-01397
ORSINI, DEBORAH BERGAMINI, MARROCCO, BARELLI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, BOSCAINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CASTIGLIONE, CATTANEO, CORTELAZZO, DALLA CHIESA, D'ATTIS, DE PALMA, FASCINA, GATTA, MANGIALAVORI, MAZZETTI, MULÈ, NEVI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TASSINARI e TENERINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
il 28 luglio 2024 i cittadini venezuelani sono stati chiamati alle urne per le elezioni presidenziali, al termine di una campagna elettorale segnata da intimidazioni e arresti arbitrari, con l'esclusione della leader dell'opposizione Maria Corina Machado e la successiva indicazione di Edmundo González Urrutia quale candidato unitario dell'opposizione;
il giorno successivo, il Consiglio nazionale elettorale ha proclamato vincitore delle elezioni Nicolas Maduro sulla base di un bollettino recante dati non verificabili dell'80 per cento delle schede scrutinate;
le opposizioni hanno immediatamente denunciato irregolarità e, nella sera del 30 luglio 2024, hanno reso pubblici i risultati elettorali ottenuti dai loro rappresentanti di lista da cui è risultato che González ha raccolto circa il 67 per cento dei voti;
una larga parte della comunità internazionale, tra cui la maggioranza dei Paesi latinoamericani e la quasi totalità delle democrazie occidentali, ha rifiutato di riconoscere i risultati proclamati dal regime di Maduro e ha chiesto al Governo la pubblicazione dei dati elettorali reali, mediante una verifica da parte di enti qualificati e indipendenti;
il 22 agosto 2024, il Tribunale supremo di giustizia venezuelano ha ratificato i risultati elettorali pubblicati dal Consiglio nazionale elettorale, senza fornire nessun dato a supporto, mentre Maduro ha escluso qualsiasi negoziazione con l'opposizione;
nelle settimane successive, il regime di Maduro ha intensificato l'azione repressiva, facendo ricorso alle forze di sicurezza e ai gruppi armati filo-governativi, reprimendo migliaia di manifestazioni, rafforzando il controllo sui media e promuovendo l'arresto degli oppositori. Un'ondata di repressione che ha provocato vittime e nuovi fermi, che hanno coinvolto anche alcuni doppi cittadini italo-venezuelani;
l'8 settembre 2024 il candidato dell'opposizione Gonzalez ha lasciato il Paese, dopo essersi rifugiato volontariamente alcuni giorni fa nell'ambasciata spagnola a Caracas e ha chiesto asilo politico al Governo spagnolo;
come riferito il 6 agosto 2024 dal Ministro interrogato nel corso di un'audizione in sede di Commissioni riunite «Affari Esteri e Comunitari» della Camera dei deputati e «Affari Esteri e Difesa» del Senato della Repubblica, il Governo italiano si è attivato fin da subito per richiamare le autorità di Caracas al rispetto delle regole e assistere la numerosa comunità di connazionali residenti nel Paese –:
alla luce di quanto esposto in premessa quali iniziative di competenza il Governo intenda continuare a intraprendere affinché sia ripristinata la legittimità del processo elettorale in Venezuela, sia garantita la libertà di espressione e il rispetto dei principi democratici e siano tutelati i diritti dei cittadini italiani.
(3-01397)
Iniziative di competenza volte a garantire l'incolumità dei cittadini italiani in Venezuela e a favorire il rispetto dei diritti umani, civili e politici nel Paese – 3-01398
LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
il 28 luglio 2024 si sono svolte le elezioni presidenziali nella Repubblica Bolivariana del Venezuela che, secondo il consiglio elettorale, nonostante l'assenza di documenti di convalida dei risultati, hanno premiato Nicolas Maduro con il 51,2 per cento dei voti, contro il 44,2 per cento ottenuto da Edmundo González Urrutia, candidato presidente di opposizione della Piattaforma Unitaria Democratica;
dopo la proclamazione dei risultati, González Urrutia e numerosi altri esponenti dell'opposizione a Maduro hanno denunciato irregolarità durante le votazioni e le operazioni di conteggio, come il divieto per i testimoni dell'opposizione di poter accedere ai verbali delle votazioni;
il giorno successivo alla consultazione elettorale, il Ministro interrogato ha dichiarato: «Ho molte perplessità sul regolare svolgimento delle elezioni in Venezuela. Chiediamo risultati verificabili e accesso agli atti»;
le proteste scaturite dall'esito delle votazioni hanno portato anche a scontri con le forze dell'ordine, che hanno provocato 27 morti e migliaia di feriti, oltre all'intervento di Paesi terzi come Brasile, Messico e Colombia per tentare mediazioni tra i due schieramenti;
il 31 luglio 2024, i Ministri degli esteri del G7 hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sulle elezioni presidenziali in Venezuela, che sottolinea diverse criticità rilevate durante le consultazioni: «I rapporti di osservatori indipendenti nazionali e internazionali hanno sollevato serie preoccupazioni riguardo ai risultati annunciati delle elezioni presidenziali del Venezuela e al modo in cui il processo elettorale è stato condotto, in particolare per quanto riguarda le irregolarità e la mancanza di trasparenza nella tabulazione finale dei voti.»;
il 2 settembre 2024, la procura del Venezuela ha chiesto l'arresto del candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali, Edmundo González Urrutia, accusandolo dei reati di «usurpazione di funzioni, falsificazione di documenti pubblici, istigazione a disobbedire alle leggi dello Stato, cospirazione, sabotaggio per danneggiare i sistemi ed associazione terroristica»;
l'8 settembre 2024, González Urrutia ha chiesto asilo politico in Spagna ed è decollato da Caracas per raggiungere il Paese iberico dopo aver trascorso alcuni giorni nell'Ambasciata spagnola in Venezuela;
una leader dell'opposizione a Maduro, María Corina Machado, ha affermato che González Urrutia sarebbe dovuto fuggire da Caracas perché «la sua vita era in pericolo»;
secondo i dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), al 31 dicembre 2022 risiedevano in Venezuela 107.169 cittadini italiani –:
quali ulteriori iniziative intenda assumere per garantire l'incolumità dei cittadini italiani presenti in Venezuela e favorire il rispetto dei diritti umani, civili e politici nel Paese.
(3-01398)
Iniziative volte ad una migliore fruizione dei benefici derivanti dall'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni – 3-01399
BENZONI, BONETTI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
al fine di tutelare gli utenti nel settore della telefonia, negli ultimi anni sono stati adottati svariati interventi normativi diretti ad ampliare gli obblighi per gli operatori che svolgono l'attività di l. verso numerazioni nazionali fisse o mobili;
in particolare, il Ministero ha progettato ed istituito, con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, il registro pubblico delle opposizioni (Rpo), una base di dati in cui ogni cittadino può far inserire, il proprio contatto numero telefonico, fisso o mobile, per bloccare la ricezione di telefonate a scopo commerciale o di ricerca di mercato;
con l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, il cittadino chiede di non essere più contattato dalle società alle quali ha dato la possibilità di essere contattato – a seguito, ad esempio, della firma di un contratto, dell'acquisto di un bene o dell'iscrizione in una palestra o un corso di lingua – attraverso l'accettazione delle clausole di accettazione del trattamento dei dati personali, dell'uso di quei dati al fine di marketing e dell'uso di quei dati da condividere con enti terzi;
tale revoca agisce, però, solo sui consensi espressi prima dell'iscrizione, richiedendo quindi un periodico aggiornamento della propria posizione – qualora siano stati espressi nuovi consensi – attraverso un rinnovo dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, al fine di stabilire il blocco fino una nuova data;
un numero sempre maggiore di cittadini lamenta, però, di essere contattato anche a seguito dell'iscrizione del registro pubblico delle opposizioni: se è vero che questo possa essere determinato dalla particolare valenza temporale dell'iscrizione e dalla necessità di un suo periodico aggiornamento, è pur vero che i numeri di cellulare vengono trasferiti da un'azienda all'altra, con il rischio di essere trasferiti anche su canali illeciti detenuti da criminali informatici che a loro volta li rivendono ad altri operatori –:
quali iniziative intenda porre in essere al fine di consentire una migliore fruizione dei benefici derivanti dall'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, anche valutando di prevedere che l'iscrizione possa avere valenza per un tempo stabilito e successivo al momento in cui viene effettuata, assicurando al contempo, per quanto di competenza, un corretto e sicuro trasferimento dei contatti telefonici dei cittadini tra gli operatori.
(3-01399)
Iniziative volte al rilancio della produzione siderurgica nazionale ed intendimenti circa l'accordo di programma per lo stabilimento Acciai Speciali di Terni – 3-01400
ASCANI, PELUFFO, DE MICHELI, DI SANZO, GNASSI, ORLANDO, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali tenutosi il 9 settembre 2024, la direzione di Aast, Arvedi Acciai Speciali Terni, ha comunicato che a fine settembre, pur in una condizione di «pieno produttivo», sarà fermata, per una settimana, una delle due linee dell'area a caldo (uno dei due forni elettrici) e questo per recuperare una parte dei maggiori costi dell'energia, che non consentono all'azienda di essere competitiva nei confronti delle crescenti importazioni dall'Asia a prezzi stracciati: secondo l'azienda, lo stabilimento di Terni dal primo gennaio al 31 luglio 2024 ha dovuto versare mediamente 97 euro per megawattora contro i 21 in Francia, i 32 in Germania, i 35 in Finlandia e i 62 in Spagna pagati dai produttori di acciaio inox concorrenti di Acciai Speciali; in un mercato che da ottobre fino alla fine dell'anno torna ad essere debole e incerto;
la fermata, che verrà accompagnata da una richiesta di Cassa integrazione ordinaria per circa 200 persone, è, a parere degli interroganti, una nuova prova dell'inerzia di questo Governo e dell'incapacità di definire serie politiche industriali anche in un settore, come quello della siderurgia, nazionale, strategico per il Paese. Nello specifico dello stabilimento di Terni, purtroppo, più il tempo passa e più vengono messe in discussione le linee guida del piano industriale del 2022, con duecento milioni di euro di investimento sin qui fatti dall'azienda che rappresentano un quarto degli investimenti complessivi per il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Ma il Ministro interrogato, la regione Umbria e il comune di Terni, a giudizio degli interroganti, brillano per la totale assenza di iniziativa per chiudere al più presto la partita dell'accordo di programma e del relativo piano industriale;
come gli interroganti hanno più volte denunciato, l'Italia ha i prezzi dell'energia più alti d'Europa e questo fa perdere competitività al sistema Paese e alla nostra industria manifatturiera: la dinamica divergente dei costi italiani rispetto al resto dell'Unione europea indica la presenza di evidenti disfunzioni nel mercato energetico;
questo Governo in due anni non ha fatto nulla per modificare il costo dell'energia elettrica e si è inoltre estremamente preoccupati per la mancanza di visione industriale e per la totale assenza di iniziative di rilancio della produzione siderurgica nazionale –:
se e quali iniziative il Governo intenda attuare nel quadro di politiche di rilancio della produzione siderurgica nazionale, e se intenda dare impulso e prospettiva al sito di Terni, al piano industriale e all'accordo di programma.
(3-01400)
Intendimenti in merito alla concessione di adeguate garanzie pubbliche per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese – 3-01401
BARABOTTI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
secondo anticipazioni a mezzo stampa riguardo la manovra 2025 «si ragiona sulle garanzie pubbliche alle imprese, esplose dopo il Covid e la crisi energetica, e che hanno assorbito risorse ingentissime per le coperture (che oggi scarseggiano)»;
il Fondo di garanzia per le Pmi, istituito con legge n. 662 del 1996, operativo dal 2000, e finalizzato a favorire l'accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese attraverso la concessione di una garanzia pubblica, si è dimostrato oltremodo essenziale durante la crisi conseguente all'emergenza pandemica da Covid-19, consentendo al sistema imprenditoriale di superarla grazie all'affluenza di risorse finanziarie, sempre sotto forma di finanziamenti garantiti e non a fondo perduto, ad oltre 2 milioni di imprese;
gli iniziali 200 miliardi di euro di garanzie fornite dal Fondo alle Pmi nel periodo dell'emergenza Covid sono in fase di rientro, arrivando attualmente a circa 90 miliardi di euro;
dopo il boom delle garanzie concesse nel 2020, stiamo assistendo ad un graduale ridimensionamento del fenomeno: dalle quasi 493 mila operazioni del 2021 (al netto di quelle ex articolo 56 del decreto-legge «Cura Italia», che prevedeva una garanzia sussidiaria per la moratoria dei finanziamenti in essere) si è passati alle 282.500 del 2022, alle 238.400 del 2023 alle 111.400 del 1° semestre di quest'anno;
per effetto degli accantonamenti effettuati nel periodo emergenziale, improntati alla massima cautela data la garanzia statale di ultima istanza, via via liberati dal regolare andamento dei rimborsi dei finanziamenti garantiti, il Fondo Pmi nei prossimi 3 o 4 anni sarà in grado di autoalimentarsi utilizzando proprie economie senza richiedere eccessivi stanziamenti;
peraltro, da oltre un biennio vigono percentuali di garanzia ridotte, con coperture, nell'ultimo anno scese tra il 55 e il 60 per cento, di gran lunga inferiori rispetto a quelle della fase emergenziale, comprese tra l'80 per cento e il 100 per cento;
ciononostante, spesso si parla di garanzie pubbliche – e dunque del Fondo Pmi – come di una sorta di «bottomless pit» nel quale vanno a finire i soldi dei contribuenti –:
se ed in che termini il Governo intenda assicurare livelli di garanzia in grado di fare fronte alle esigenze di liquidità delle imprese in un periodo di alti tassi di interesse, stante il concreto rischio che un ulteriore abbattimento potrebbe mettere in crisi il mercato del credito, con le Pmi in «apnea finanziaria» non più in grado di rimborsare le rate come sinora fatto.
(3-01401)
Chiarimenti in merito alla proposta del Governo volta ad anticipare la revisione del divieto di produzione di auto termiche in Europa – 3-01402
FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CARAMANNA, COLOMBO, COMBA, GIOVINE, MAERNA, PIETRELLA, SCHIANO DI VISCONTI, ZUCCONI e MORGANTE. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
l'Unione europea ha fissato la fine delle vendite delle vetture nuove con motore a scoppio dal 1° gennaio 2035 con il voto definitivo di Strasburgo del febbraio 2023;
l'accordo approvato dall'Unione europea prevede una revisione dello stesso entro la fine del 2026, allo scopo di valutare se, rispetto agli obiettivi fissati, ovvero la neutralità carbonica dell'Unione europea entro il 2050, il percorso possa subire delle variazioni;
in particolare rimane da risolvere la questione dei carburanti sintetici, i cosiddetti e-fuels, come anche sottolineato dalla Presidente della Commissione dell'Unione europea;
nel corso dei lavori del Forum Ambrosetti di Cernobbio, il Ministro interrogato ha annunciato la presentazione di una proposta che anticipi alla prima parte del 2025 la revisione dello stop alla produzione di auto termiche entro il 2035;
il Ministro interrogato ha affermato che è sua intenzione parlarne nel meeting che la Presidenza di turno ungherese ha organizzato per il 25 settembre a Bruxelles sul settore per poi, immediatamente il giorno seguente, presentare la proposta al Consiglio sulla competitività che si terrà sempre nella capitale belga;
la proposta del Ministro interrogato si rende necessaria in quanto vi è il pericolo di assistere al collasso dell'industria automobilistica europea, incapace di sostenere il rischio che le è stato imposto senza adeguate risorse e investimenti pubblici;
per scongiurare tale eventualità, il Ministro interrogato ha dichiarato di voler chiedere di anticipare tale decisione in quanto il perdurare dello stato di incertezza fino al 2026 rischia di provocare una ondata di scioperi e proteste in tutta Europa, come avvenuto nel recente passato nel settore dell'agricoltura;
inoltre, è stato considerato come se davvero si vogliono mantenere i tempi stringenti occorra sostenere l'industria con imponenti risorse pubbliche europee, con un piano tipo Pnrr per l'automotive e comunque attraverso una tempistica che sia adeguata alla sostenibilità economica produttiva e sociale del nostro Paese –:
quali siano i dettagli della proposta relativa alla revisione dello stop alla produzione di auto termiche che il Ministro interrogato intende presentare al Consiglio sulla competitività, in programma a Bruxelles il 26 settembre 2024.
(3-01402)
Iniziative volte al rilancio industriale della Portovesme S.r.l. nonché a garantire i livelli occupazionali del comparto, anche attraverso la convocazione di un tavolo con le parti interessate – 3-01403
GHIRRA e ZANELLA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
com'è noto, la Portovesme S.r.l. è l'unica produttrice di zinco e piombo primario in Italia, opera in Sardegna sin dal 1966 negli stabilimenti di San Gavino e Portoscuso dove occupa circa 1250 lavoratori; da oltre venti anni è controllata del gruppo Glencore International plc;
da recenti notizie di stampa si è appreso dell'inasprirsi della vertenza sindacale in seguito alla decisione dell'azienda di fermare la linea di produzione dello zinco primario, provocando di fatto il blocco dello stabilimento di Portoscuso;
il 5 settembre 2024 l'azienda ha comunicato la decisione di avviare la fermata totale della linea zinco nello stabilimento di Portoscuso, dichiarando di voler lasciare in marcia solo i forni Waelz (forni che vengono utilizzati per lo smaltimento dei fumi di acciaieria);
i sindacati hanno proclamato uno sciopero di 24 ore e invocato l'immediato intervento di tutti gli attori istituzionali in campo per evitare che la decisione aziendale, che stravolge completamente lo scenario industriale del territorio, abbia ripercussioni drammatiche sui lavoratori e sull'intero settore produttivo, compreso quello dell'indotto e degli appalti;
com'è noto, la vertenza sindacale non è nuova, ma prosegue da tempo dopo il blocco alle linee del piombo e parziale dello zinco e il blocco produttivo della fonderia di San Gavino. Considerato che per il momento non si è concretizzato l'ipotizzato progetto di riutilizzo della black mass per rigenerare le batterie di auto elettriche, i sindacati chiedono che gli impianti restino attivi sino al momento della conversione nelle nuove produzioni;
l'azienda, in un incontro tenutosi al Ministero delle imprese e del made in Italy nella giornata del 9 settembre 2024 ha annunciato un altro anno di cassa integrazione per i dipendenti e ha confermato l'inevitabilità della decisione di interrompere la linea di produzione dello zinco;
l'interrogante sulla medesima questione aveva già presentato il 19 febbraio 2024 l'ordine del giorno n. 9/01633-A/063, accolto come raccomandazione dal Governo, per sollecitare iniziative specifiche di sostegno al comparto industriale sardo, colpito da processi di destrutturazione produttiva e deindustrializzazione, con pesanti e disgreganti conseguenze sulle condizioni di vita delle comunità –:
quali iniziative urgenti intenda intraprendere il Ministro interrogato per scongiurare lo smantellamento del comparto e ottenere al contrario il definitivo rilancio industriale della Portovesme S.r.l. e se, a tal fine, non ritenga indispensabile convocare celermente le organizzazioni sindacali per aggiornare il tavolo di discussione e di concertazione, con l'obiettivo di trovare soluzioni durature per tutti i lavoratori impiegati nel sistema produttivo-industriale citato.
(3-01403)