XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 2 ottobre 2024.
Albano, Amendola, Andreuzza, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calovini, Cappellacci, Carloni, Carrà, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, De Palma, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Porta, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 1° ottobre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FRATOIANNI ed altri: «Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro» (2067);
GIAGONI: «Modifica all'articolo 57 del codice di procedura penale in materia di conferimento delle qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai componenti delle compagnie barracellari nella regione Sardegna» (2068);
ZARATTI: «Disposizioni per promuovere l'azionariato diffuso delle società sportive professionistiche e dilettantistiche» (2069).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge VARCHI ed altri: «Concessione della medaglia d'oro al valore dell'Esercito o della medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri ai caduti italiani di Nassiriya» (1654) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lampis.
La proposta di legge BENVENUTI GOSTOLI ed altri: «Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero» (1798) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lampis.
La proposta di legge DARA ed altri: «Disposizioni concernenti lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionali da parte degli studenti nei periodi di vacanza scolastica» (1913) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Bordonali.
Trasmissione dal Senato.
In data 1° ottobre 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 1060. – RIZZETTO ed altri: «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (630-B).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali)
«Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma» (2034) Parere delle Commissioni II, V, VII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive)
BARABOTTI ed altri: «Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, concernenti l'attività di pubblicità e vendita telefonica svolta dai call center» (2045) Parere delle Commissioni I, II e XIV;
GHIRRA ed altri: «Disposizioni in materia di svolgimento delle attività di call center e per la stabilità occupazionale del personale impiegato» (2062) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi:
l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2024, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale 2024 della società Vodafone Italia Spa relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 342/2024);
l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2024, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale 2024 della società TIM Spa relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 372/2024).
Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1° ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 289).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1° ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento (INSR), per gli esercizi 2022 e 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 290).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1° ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi verdiani, per gli esercizi 2022 e 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 291).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 1° ottobre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione finale del programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) 2014-2020 (COM(2024) 425 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Relazione della Commissione sull'utilizzazione degli agenti contrattuali nel 2022 (COM (2024) 431 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1° ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Attuazione della strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 (COM (2024) 420 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (COM (2024) 426 final).
Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (213).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 1° dicembre 2024.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (214).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° novembre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 ottobre 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative di competenza in ordine al progetto di realizzazione della diga del Vanoi in Veneto, con riferimento ai profili di sicurezza e al coinvolgimento delle comunità locali – 3-01460
ZANELLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
la regione Veneto, in data 4 maggio 2023, tramite comunicato stampa n. 784, ha dato atto della intervenuta trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco di opere e interventi di urgente realizzazione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Tre le sei opere individuate al primo posto è stata inserita la diga del Vanoi, con una correlata richiesta di finanziamento di 150.000.000,00 euro per l'accumulo di 33 milioni di metri cubi d'acqua;
la provincia di Trento avrebbe espresso, attraverso una nutrita serie di osservazioni, la contrarietà al progetto, lamentando il mancato coinvolgimento nelle operazioni che hanno portato all'affidamento dell'opera e facendo presente che l'invaso del Vanoi dovrebbe sorgere in territorio trentino;
nel giugno 2023, in ragione del comprovato omesso coinvolgimento delle comunità nel processo decisionale e allocativo rispetto all'opera in oggetto, i sindaci dei comuni di Lamon (Belluno), Canal San Bovo (Trento) e Cinte Tesino (Trento) hanno inviato una lettera ufficiale al presidente del Consorzio bonifica del Brenta e ai presidenti della regione del Veneto, della provincia di Trento e della provincia di Belluno, formalizzando l'assenza di contraddittorio nel percorso che ha poi condotto all'affidamento del progetto, lamentando di essere venuti a conoscenza della notizia attraverso la stampa;
la carta di sintesi della pericolosità della provincia di Trento inserisce gran parte del territorio in cui dovrebbe realizzarsi il bacino idrico nel grado di penalità elevate (P4) dovuta a potenziali crolli e alla particolare situazione geomorfologica dei versanti; oltre che alla massima pericolosità fluviale/torrentizia, la zona oggetto di intervento risulta ad alto rischio idrogeologico, come testimoniato da rilevanti episodi franosi accaduti negli ultimi anni;
il 29 agosto 2024, in ottemperanza dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è stato indetto da parte del Consorzio di bonifica del Brenta il dibattito pubblico sul progetto, procedura obbligatoria per grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevante impatto sull'ambiente –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere perché siano verificati i criteri di pubblica incolumità della costruzione dell'invaso e per garantire il pieno coinvolgimento delle comunità locali, delle amministrazioni e delle autorità competenti nell'individuazione di soluzioni alternative per il soddisfacimento del fabbisogno idrico e irriguo cui il progetto vorrebbe sopperire.
(3-01460)
Iniziative di competenza a tutela dei lavoratori portuali in relazione al cosiddetto diritto all'autoproduzione, anche alla luce di recenti pronunce del giudice amministrativo – 3-01461
PASTORINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
le sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato il 19 luglio 2024 sui due ricorsi della compagnia armatoriale Grandi navi veloci contro i verdetti del tribunale amministrativo regionale di Genova relativi ai dinieghi opposti dall'autorità di sistema portuale del capoluogo ligure alle ripetute richieste di autorizzazione ad affidare al bordo le operazioni di rizzaggio e derizzaggio del proprio carico, hanno confermato le pronunce del tribunale amministrativo regionale;
nel primo caso i giudici hanno validato tutti e sei i motivi opposti da autorità di sistema portuale a Grandi navi veloci. La sentenza ribadisce l'esclusività del personale da adibirsi a suddette operazioni, nonché la necessità che sia garantito il rispetto della normativa speciale inerente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori adibiti a tali funzioni;
inoltre, i giudici del Consiglio di Stato hanno respinto la richiesta di strutturalità avanzata da Grandi navi veloci, dal momento che l'eventuale autorizzazione all'autoproduzione deve avere invece natura occasionale, e confermato che, sulla base del contratto collettivo nazionale del lavoro marittimo, le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli devono essere svolte da personale di terra specializzato e non da personale marittimo, in virtù della riserva in favore del personale di terra;
la seconda sentenza ha riconosciuto il diritto all'autoproduzione di una compagnia già autorizzata a operare, ma coi limiti previsti da tale autorizzazione che non contempla la possibilità di utilizzare personale di bordo che non sia esclusivamente dedicato a tali mansioni;
l'interpretazione delle pronunce appare chiara, eppure la questione è stata riaccesa da alcune dichiarazioni della compagnia Grandi navi veloci sulla possibilità di svolgere il rizzaggio delle «ro-ro» in autoproduzione. Secondo l'Associazione nazionale compagnie imprese portuali le sentenze del Consiglio di Stato non mutano l'attuale situazione, anzi ribadiscono l'attività di regolazione e di controllo delle autorità portuali; dello stesso parere sono i sindacati Filt Cgil e Usb;
il timore è l'avvento della totale e definitiva liberalizzazione del sistema del lavoro portuale. Le dichiarazioni della compagnia controllata da Msc minano le attuali modalità operative delle banchine, che hanno dimostrato di funzionare bene, garantendo qualità, tutela del lavoro e continuità operativa. Il porto di Genova con l'attività della compagnia unica e dei suoi membri ne è la riprova –:
quali iniziative di competenza intenda porre in essere affinché sia garantita la tenuta dell'attuale assetto, in linea con le sentenze sopra citate, tutelando la qualità dell'operato e l'occupazione dei lavoratori portuali.
(3-01461)
Iniziative di competenza volte ad accelerare la realizzazione della diga foranea e della «Gronda di Genova» – 3-01462
BRUZZONE, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
gli investimenti in opere pubbliche portano benefici concreti a tutta la collettività. Un patrimonio infrastrutturale moderno e connesso è fondamentale per sviluppare una mobilità in grado di incrementare l'attrattività di un territorio e consolidarne le capacità competitive;
la regione Liguria ricopre un ruolo strategico nello scenario logistico europeo come nodo fondamentale del corridoio Mediterraneo, che unisce la penisola iberica con i Paesi dell'Est Europa. Le opere infrastrutturali in corso di realizzazione sul territorio ligure contribuiranno a incrementare la crescita e la competitività dell'intero Paese;
la nuova diga foranea di Genova è un'opera strategica per l'intero territorio per cui si prevede un massiccio intervento di dragaggio finalizzato al recupero di materiali esistenti;
il «Nodo stradale e autostradale di Genova – Adeguamento del sistema A7-A10-A12», noto come «Gronda di Genova», progetto di rilevanza strategica per la Liguria e per l'intero Paese, consentirebbe di decongestionare il traffico, soprattutto pesante, sui tratti autostradali in questione, nonché di ridurre i tempi di percorrenza, l'impatto acustico e inquinante sulla popolazione locale e i rischi di incidenti stradali, separando il traffico cittadino da quello di attraversamento e dai flussi legati al porto di Genova;
il progetto, in particolare, prevede una nuova autostrada da Vesima a Bolzaneto (quasi interamente in galleria), il rifacimento della carreggiata nord della A7, fra Genova Ovest e Bolzaneto, con potenziamento della A12 fino alla barriera Genova est –:
se e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di accelerare la realizzazione delle opere citate in premessa.
(3-01462)
Iniziative di competenza volte a sospendere il finanziamento del progetto di una funivia tra Forte Begato e la stazione marittima a Genova, nell'ambito dell'accordo di valorizzazione del cosiddetto Sistema dei Forti – 3-01463
BENZONI, BONETTI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il progetto di realizzazione di un'infrastruttura funiviaria di collegamento di Forte Begato, a Genova, con la stazione marittima è uno degli strumenti per la realizzazione dell'accordo di valorizzazione dell'intero Sistema dei Forti;
si tratta di un'opera dal costo di oltre 40 milioni di euro finanziato dal Piano nazionale complementare, a cui, però, non corrisponde alcuna concreta ricaduta positiva per la città: difatti, non apporterà alcuna miglioria al trasporto pubblico locale, né alla qualità della vita dei cittadini; tale progetto potrebbe persino essere evitato optando per alternative più economiche e sostenibili – come, a titolo esemplificativo, il rilancio della cremagliera di Granarolo, per cui non è mai stata dimostrata l'impossibilità di un suo rinnovamento o prolungamento, o della funicolare del Righi: due mezzi del sistema di trasporto pubblico locale particolarmente amati dai genovesi, meritevoli di valorizzazione e che potrebbero essere implementati per rendere possibile un collegamento diretto con il Sistema dei Forti;
è opportuno sottolineare come l'inclusione del progetto tra quelli finanziati dal Piano nazionale complementare, e quindi dal bilancio nazionale, evidenzia come il progetto abbia natura residuale, scevro da qualunque urgenza di realizzazione, finanche legata a necessità di rispetto delle tempistiche europee;
inoltre, manca un confronto su informazioni tecniche, progettazioni, studi o atti formali da parte dell'amministrazione comunale di Genova e la regione non ha ancora condotto la valutazione di impatto ambientale. Questo solleva concreti dubbi sulla reale necessità dell'intervento in oggetto, nell'ottica della creazione di un sistema di trasporto pubblico efficiente e sostenibile, allineato ai modelli di mobilità adottati da città che realmente studiano i sistemi di trasporti –:
se non ritenga di adottare iniziative di competenza volte a sospendere il finanziamento della parte del progetto richiamato in premessa e rivalutare le soluzioni per l'accessibilità al Sistema dei Forti, valutando la possibilità di destinare, in tutto o in parte, i fondi esistenti a progetti alternativi, come la cremagliera e la funicolare del Righi, oltre ai servizi di autobus, per implementare, riqualificare e valorizzare l'insieme dei mezzi pubblici, garantendo, in tal modo, un servizio di trasporto pubblico efficiente e sostenibile.
(3-01463)
Iniziative volte a promuovere nel settore degli appalti pubblici l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità o cosiddette svantaggiate, in relazione all'eventuale provvedimento correttivo del codice dei contratti – 3-01464
LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore nel mese di luglio 2023, ha introdotto numerose modifiche alla disciplina dei contratti pubblici, con ricadute non solo su aspetti tecnici, economici e giuridici, ma anche sociali;
l'inserimento lavorativo di persone con disabilità o lavoratori svantaggiati rappresenta un'attività con un impatto profondo sulla coesione sociale del Paese ed è riconosciuta a livello internazionale, in considerazione dell'esperienza maturata nel tempo da parte delle cooperative che vi si dedicano, poiché consente di promuovere posti di lavoro per categorie che non avrebbero occasioni di ingresso nel mercato del lavoro e graverebbero, invece, sui servizi sociali;
sono oltre 40.000 le persone con disabilità o svantaggiate come definite normativamente (articolo 4 della legge n. 381 del 1991) assunte a tempo indeterminato e inserite nelle imprese e cooperative sociali;
il contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali (sociosanitarie, sociali, educative e di inserimento lavorativo) è il maggiormente rappresentativo con oltre 400.000 dipendenti a cui viene applicato (fonte Cnel) e il nono contratto collettivo nazionale per numero di lavoratrici e lavoratori;
diverse amministrazioni locali hanno riscontrato difficoltà derivanti dall'obbligo di applicare una serie di istituti che non si adattano alle cooperative sociali e imprese sociali di inserimento lavorativo, come, ad esempio, i criteri di partecipazione e selezione non adeguati, relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro «di filiera» prevista all'articolo 11 del codice attualmente in vigore;
risulta agli interroganti che il Ministro interrogato stia predisponendo un provvedimento correttivo al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per modificare gli istituti che nel primo anno e mezzo di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici hanno mostrato difficoltà applicative o interpretative;
l'articolo 11 del codice citato non contempla la valorizzazione dell'inserimento lavorativo dal punto di vista giuslavoristico, essendo focalizzato su filiere di specifici oggetti imprenditoriali –:
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per valorizzare, difendere e tutelare l'inserimento lavorativo nel settore delle persone con disabilità o svantaggiate, anche con riferimento al possibile provvedimento correttivo al codice dei contratti pubblici.
(3-01464)
Iniziative umanitarie a favore della popolazione civile vittima dei conflitti in corso in Libano e a Gaza – 3-01457
BARELLI, ORSINI, DEBORAH BERGAMINI, MARROCCO, ROSSELLO, BATTILOCCHIO, CATTANEO, DE MONTE, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTISTONI, BENIGNI, BOSCAINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CASTIGLIONE, CORTELAZZO, ENRICO COSTA, D'ATTIS, DALLA CHIESA, DE PALMA, FASCINA, GATTA, LOVECCHIO, MANGIALAVORI, MAZZETTI, MULÈ, NEVI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TASSINARI e TENERINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
è trascorso quasi un anno dal brutale attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha riacceso le tensioni e alimentato nuovi focolai di conflitto nella regione;
la situazione umanitaria nella Striscia rimane estremamente critica, con le operazioni militari israeliane che proseguono nell'area di Khan Yunis e Rafah;
l'Italia è da sempre in prima linea nell'assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza, anche attraverso l'iniziativa Food for Gaza, che il Ministro interrogato ha lanciato l'11 marzo 2024, in collaborazione con Fao, Programma alimentare mondiale e Croce rossa internazionale;
negli ultimi giorni, il conflitto si è allargato anche sul fronte libanese, dove lo Stato di Israele ha intensificato le operazioni militari in risposta alle minacce e agli attacchi provenienti dal movimento sciita di Hezbollah;
dalla notte del 22 settembre 2024 si sono susseguiti senza soluzione di continuità violenti raid aerei in tutto il Libano meridionale, la valle della Beqaa e l'area settentrionale del Paese, nei pressi del confine siriano;
il 27 settembre 2024 le forze armate israeliane hanno condotto un attacco aereo sul quartier generale centrale di Hezbollah, nella zona di Daha a Beirut, che ha portato all'uccisione del Segretario generale, Hassan Nasrallah, e di altre figure di spicco dell'organizzazione;
nella notte di lunedì 30 settembre 2024 le forze armate israeliane hanno lanciato un'incursione di terra nel Libano meridionale, accompagnata da bombardamenti su villaggi della regione;
a seguito di questi ultimi sviluppi, una parte crescente della popolazione libanese è stata costretta ad abbandonare il proprio domicilio ed è attualmente sfollata –:
quali ulteriori iniziative umanitarie il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di alleviare le sofferenze della popolazione civile vittima dei conflitti in corso in Libano e a Gaza.
(3-01457)
Iniziative diplomatiche volte a favorire il cessate il fuoco a Gaza e in Libano – 3-01458
PROVENZANO, GRAZIANO, AMENDOLA, BOLDRINI, ASCANI, CARÈ, DE MARIA, FASSINO, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
nella notte del 1° ottobre 2024 Israele ha avviato un'incursione di terra del Libano meridionale, accompagnata da bombardamenti nella capitale Beirut dove nei giorni scorsi è stato ucciso Hassan Nasrallah, lo storico leader di Hezbollah, e su villaggi della regione. Colpiti anche obiettivi in Yemen e Siria e il campo profughi palestinese di Ain El-Hilweh vicino a Sidone, oltre a proseguire le operazioni nella Striscia di Gaza dove i civili palestinesi sono allo stremo;
è ormai evidente che questa guerra abbia già assunto una dimensione regionale e che si corra il concreto rischio che diventi globale;
il Primo ministro libanese Najib Mikati ha chiesto alle Nazioni Unite di fornire aiuti d'emergenza agli sfollati. La situazione umanitaria è critica, con oltre 700 vittime e più di centomila sfollati, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Da ieri si registra una fuga massiccia dei civili verso la Siria che i giornali hanno definito un «esodo straordinario»;
nel Paese opera la forza militare di pace delle Nazioni Unite Unifil su mandato della risoluzione Onu n. 1701 del 2006, che prevede una fascia di territorio a sud del fiume Litani e a nord della Blue line in cui siano presenti solo le armi delle forze armate libanesi e di Unifil. La missione può contare su 10.223 soldati provenienti da oltre 50 Paesi, tra cui l'Italia, che è presente con 1.256 militari, 374 mezzi terrestri e 6 mezzi aerei. Il più grande contingente italiano impegnato all'estero;
il Ministro interrogato ha affermato che la situazione è «estremamente complicata, ci sono combattimenti in corso, per la massima garanzia è bene che i cittadini italiani se ne vadano dal Libano». Il Ministro Crosetto ha aggiunto che al momento «il personale militare italiano ha raggiunto le posizioni protette e al momento si trova precauzionalmente nei bunker» –:
quali azioni stia intraprendendo il Governo, anche in qualità di Presidente di turno del G7, per fermare il conflitto in Libano, riaffermare il rispetto della legalità internazionale a partire dalla risoluzione Onu 1701(2006) e per garantire la protezione dei civili, la sicurezza dei cittadini italiani ancora presenti in Libano e dei militari del contingente italiano di Unifil e se stia considerando, alla luce della consolidata tradizione diplomatica italiana nel Paese, di attivare formati di iniziativa diplomatica, superando lo stallo dell'iniziativa europea, per favorire il cessate il fuoco a Gaza e in Libano.
(3-01458)
Iniziative volte all'adozione di sanzioni nei confronti di Israele in relazione agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente – 3-01459
RICCARDO RICCIARDI, PELLEGRINI, FRANCESCO SILVESTRI, BALDINO e LOMUTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
a distanza di un anno dal suo inizio il conflitto a Gaza si sta evolvendo in un conflitto regionale generalizzato, che potrebbe portare a conseguenze oltremodo drammatiche. Come previsto, in assenza di azioni diplomatiche incisive volte al cessate il fuoco, i nuovi fronti di guerra aperti rischiano di far precipitare la situazione in Medio Oriente con uno scontro diretto tra Israele e Iran;
l'escalation è ormai un dato di fatto, considerata la postura di Israele che, adducendo a giudizio degli interroganti una smodata argomentazione del diritto all'autodifesa, viola costantemente le norme fondamentali di diritto internazionale. La situazione in Libano sta velocemente precipitando, con conseguenze gravissime per i civili: in una settimana si sono registrate oltre mille vittime e un milione di sfollati;
nelle scorse ore la temuta operazione di terra da parte di Israele in Libano è iniziata e i militari italiani della missione Unifil sono in via precauzionale al riparo nei bunker. Dunque l'allerta e il pericolo per il contingente impegnato in Libano crescono di ora in ora;
particolare preoccupazione destano le notizie riferite in merito alle riunioni del gabinetto di sicurezza israeliano: due settimane fa i Ministri del gabinetto hanno approvato un obiettivo per la guerra, rimasto riservato, ossia «evitare una campagna militare su larga scala con il coinvolgimento dell'Iran». Risulta che giovedì scorso l'obiettivo sia stato segretamente modificato in «riduzione del conflitto multi-frontale», ciò indica che Israele si sta preparando a possibili scontri con Teheran;
Israele non ha alcuna intenzione di arrestare tale sanguinosa follia e di trovare una soluzione diplomatica. A riprova di ciò, secondo gli interroganti, l'intervento di Netanyahu all'Onu dei giorni scorsi con il quale ha manifestato profondo disprezzo per l'organo che è massima espressione mondiale del diritto internazionale e umanitario e del mantenimento della pace tra le nazioni;
secondo gli interroganti la condotta scellerata di Israele andrebbe condannata al pari di quella russa tenuta nei confronti dell'Ucraina: si sta assistendo a folli e disumani crimini di guerra che nulla hanno a che fare con il diritto all'autodifesa –:
se non ritenga, in segno di ferma condanna e protesta contro gli incessanti crimini di guerra del Governo israeliano, di intraprendere iniziative volte al richiamo dell'ambasciatore italiano a Tel Aviv e a promuovere, sia a livello nazionale che internazionale ed europeo, l'adozione di sanzioni commerciali nei confronti di Israele.
(3-01459)
Iniziative di competenza in ordine alla vicenda della lista di nomi di esponenti della comunità ebraica diffusa in rete ad agosto 2024, ai fini del contrasto dell'antisemitismo – 3-01465
FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, FILINI, KELANY, URZÌ, DE CORATO, MICHELOTTI, MURA e SBARDELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il 23 agosto 2024 il sedicente Nuovo Partito comunista italiano ha lanciato in rete «l'avviso ai naviganti 145», nel quale viene stilata una lunga lista di nomi e cognomi di esponenti della comunità ebraica, politici, giornalisti, intellettuali, imprenditori e aziende, che sarebbero – come si legge testualmente – «agenti sionisti in Italia», che costituirebbero un «blocco sionista» e che avrebbero il sostegno del Governo «dalle larghe intese»;
nel documento si invita espressamente a «sviluppare la denuncia e la lotta contro organismi e agenti sionisti in Italia» e si invitano i lettori a contribuire, in quanto – si cita di nuovo testualmente – «la nostra ricerca sulla presenza dei sionisti in Italia è ancora limitata»;
si tratta di una vera e propria lista di proscrizione, che si configura come un inquietante e concreto attacco alla libertà di espressione e che espone a ritorsioni coloro che vengono espressamente menzionati;
un fatto ancor più grave se si considera che non si conoscono gli esecutori materiali del documento, in quanto sul sito del Nuovo Pci non sono presenti i riferimenti dei responsabili e, come unico recapito, viene indicato un indirizzo in Francia che corrisponde a un ufficio postale;
dal 7 ottobre 2023, data dell'attacco di Hamas ai civili in Israele, gli episodi di antisemitismo in Italia e in Europa hanno registrato un aumento considerevole;
facendo menzione dei dati raccolti dall'Osservatorio sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), sono stati registrati, dal 7 ottobre 2023 al 30 giugno 2024, 406 casi di antisemitismo distinguibili in 4 categorie: hate crime, hate speech, hate speech on line e hate incident, a fronte dei 98 casi dello stesso periodo del 2023;
la compilazione di una lista di proscrizione contenente dati personali relativi a soggetti qualificati come «agenti sionisti in Italia» si configura evidentemente come un atto disdicevole e rientrante a pieno titolo tra gli atti di antisemitismo –:
se e quali iniziative di competenza, in relazione ai fatti esposti in premessa, intenda intraprendere per fare luce sull'origine di questa documentazione e per tutelare la sicurezza delle persone coinvolte.
(3-01465)
Iniziative per il rinnovo dei contratti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, nonché in ordine alle carenze di organico del comparto – 3-01466
GADDA, FARAONE, DEL BARBA, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
da organi di stampa si apprende che le trattative per il rinnovo del contratto del comparto sicurezza risultano sostanzialmente ferme da circa tre anni;
la carenza di organico delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco appare ormai strutturale, così come i numerosi appelli dei sindacati di categoria denunciano l'inerzia del Governo sul punto;
oltre alle carenze di organico, si accumulano i ritardi nei pagamenti degli straordinari e i tagli alle pensioni, a fronte dei quali il Governo avrebbe stanziato poco più di 60 milioni di euro, i cui effetti in busta paga, per vigili del fuoco e forze dell'ordine, sono quantificati in circa 3 euro al mese, dal 2026;
in questo contesto i dati del Ministero dell'interno certificano il forte incremento della criminalità degli ultimi due anni, mentre i sindacati sottolineano come l'approvazione del cosiddetto disegno di legge sicurezza favorirà una criminalizzazione delle condotte che si riverbererà inevitabilmente sulle forze dell'ordine;
occorre garantire alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco risorse umane e finanziarie adeguate, anche alla luce delle tensioni internazionali e dei possibili risvolti sul piano della sicurezza interna –:
quali iniziative intenda assumere per garantire il pronto rinnovo dei contratti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, stanziare risorse adeguate per il finanziamento dei trattamenti economici e pensionistici delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, nonché per ovviare tempestivamente alle gravi carenze di organico del comparto.
(3-01466)
DISEGNO DI LEGGE: S. 1222 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2024, N. 113, RECANTE MISURE URGENTI DI CARATTERE FISCALE, PROROGHE DI TERMINI NORMATIVI ED INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2066)
A.C. 2066 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
DISPOSIZIONI FISCALI
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)
1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione di cui al primo periodo, a pena dello scarto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalità di cui al presente comma e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 1. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del primo periodo, risulti inferiore alla misura definita ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 16, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo è incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, nel seguente ordine, delle risorse di cui:
a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2024, attingendo in modo proporzionale alle relative autorizzazioni di spesa;
b) all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel limite massimo di 560 milioni di euro per l'anno 2024;
c) all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nel limite massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2024.
3. I versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.
4. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di micro imprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini indicati al comma 2;
b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
c) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 124 del 2023, qualora il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni, che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
6. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;».
Articolo 2.
(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)
1. All'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200.000».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche)
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle società sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 4.
(Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, certificano di svolgere attività sportiva giovanile.
3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si applica, nei limiti di compatibilità, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196 concernente «Regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche». Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pubblicato con efficacia di pubblicità notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
6. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d'imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva.
Articolo 5.
(Modifiche alla disciplina in materia di IVA)
1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«1-septies) erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.».
2. Fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la disposizione di cui al comma 1 si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Le prestazioni di cui al comma 1 rese prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono comprese tra le prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al fine di sostenere la filiera equina, alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 1-septies), è aggiunto il seguente:
«1-octies) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita.».
5. Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 6.
(Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri)
1. I lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1 possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni:
a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83;
b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui alla lettera a), svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
2. A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.
3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
4. L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma 1 è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. L'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.
6. In caso di esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 5, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi 1 e 5 detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento dei contributi di cui al citato articolo 1, commi da 237 a 239, della legge n. 213 del 2023.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROROGHE DI TERMINI NORMATIVI
Articolo 7.
(Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione)
1. Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.
2. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge n. 213 del 2023, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali di cui all'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 213 del 2023, può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.
3. All'articolo 1, comma 52, della legge n. 213 del 2023, le parole: «30 giugno 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024».
4. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
5. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, valutate in 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Capo III
MISURE DI CARATTERE ECONOMICO
Articolo 8.
(Misure in materia di Piano nazionale complementare)
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, oggetto della informativa presentata al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in data 9 luglio 2024, per gli importi di cui all'allegato 3 al presente decreto, sono accantonate e rese indisponibili, nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024. Qualora le Amministrazioni dimostrino la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e in quelli ad essi collegati, le somme di cui al primo periodo, in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione dei relativi interventi, sono disaccantonate e rese nuovamente disponibili. Una quota fino a 750 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui al primo periodo è destinata alla copertura degli eventuali oneri di cui all'articolo 1.
2. Per le risorse del Piano nazionale complementare diverse da quelle di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2024, conseguente alla informativa presentata in data 9 luglio 2024, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2024, può essere adottato entro il 15 novembre 2024.
Articolo 9.
(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025)
1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024-2025.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro per il 2024 e in 29,98 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi di cui all'alinea del predetto articolo 13, comma 9. Le risorse di cui al primo periodo relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.
3. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui.».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 623 è sostituito dal seguente:
«623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al piano nazionale per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le risorse di cui al comma 624 sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, e all'innovazione digitale, nonché al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.».
Articolo 10.
(Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR)
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 26, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.».
2. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-quater è abrogato;
b) al comma 2-quinquies le parole: «2-bis, 2-ter e 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis e 2-ter».
3. Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di cui comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:
a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;
b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;
c) le regioni e le province autonome;
d) le province e le città metropolitane;
e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;
f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;
h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;
i) le autorità di sistema portuale;
l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;
m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l) del presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società, nonché gli enti di cui comma 3, lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.
5. Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo è pubblicato nella sezione del sito web della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.
6. Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalità indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.
7. Nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.
8. Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1-108.
9. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.
10. Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle società, sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito web della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al comma 5.
11. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonché alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.
12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. In considerazione del fatto che la concessionaria Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2008, n. 3702, provvede alla copertura economica e finanziaria dei lavori di competenza del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, garantendo altresì al medesimo il necessario supporto tecnico-operativo-logistico per la progettazione e la realizzazione di tali lavori, non si applicano alla suddetta Società, sino alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, le seguenti disposizioni nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti normativi o regolamentari che dovessero comunque disciplinare le medesime materie:
a) articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) articolo 5, commi 2, 3 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Articolo 11.
(Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura)
1. Le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, sono destinate, nell'ambito del predetto bilancio autonomo, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento del fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per le finalità generali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del citato decreto legislativo.
2. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024.
3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
4. È assegnato, nell'anno 2024, un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 7.
Articolo 12.
(Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università)
1. Per l'anno 2024 le risorse stanziate sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono destinate alla integrazione della quota base del medesimo fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le università statali concorrono al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del Paese in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, adottate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026.
2. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, dopo le parole: «31 dicembre 2025», sono inserite le seguenti: «e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026»;
b) al comma 1-quinquies, le parole: «nei termini indicati dai medesimi provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027» e le parole: «derivanti dall'applicazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e non docente».
Articolo 13.
(Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito)
1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
2. Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Articolo 14.
(Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali)
1. Al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell'identità italiana, nella ricorrenza, che cade nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C., è istituito il Comitato nazionale «Neapolis 2500», di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso decreto determina, altresì, i compiti le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui al settimo periodo. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al Comitato possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.
2. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.
3. Le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024.
4. All'articolo 90, comma 12, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «in svolgimento entro il 30 giugno 2026» sono soppresse.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Articolo 15.
(Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri)
1. Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano il Continente africano presentate fino al 31 dicembre 2025, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia. Ai relativi oneri, pari a 613.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui alla lettera d) del comma 1 del suddetto articolo 72.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, SIMEST S.p.A. versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2024, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 16.
(Utilizzo delle somme dell'organo commissariale di ILVA S.p.A.)
1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, possono essere impiegate dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. anche per le finalità di cui agli articoli 208, comma 11, lettera g), e 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Capo IV
MISURE ECONOMICHE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI
Articolo 17.
(Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali)
1. Gli enti locali che non hanno aperto loro conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vi provvedono entro il 31 dicembre 2025. Fino al momento dell'adempimento di tale obbligo da parte degli enti locali interessati, nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno incassato direttamente le entrate degli enti locali che hanno loro affidato la relativa riscossione, non trova applicazione l'articolo 14, comma 2, lettera i), e comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, sempre che gli stessi soggetti riversino entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano.
2. Avvenuta l'apertura del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ivi pure indicata, se i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, continuano nondimeno ad incassare direttamente le somme di cui al medesimo comma 1, gli stessi decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali tale incasso diretto viene protratto. Se gli enti locali non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 entro la data ivi indicata, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo.
Articolo 18.
(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)
1. L'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che le risorse di cui al medesimo comma sono anche quelle di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Articolo 19.
(Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 527:
1) al secondo periodo, le parole «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre 2024»;
2) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre 2024»;
3) al quarto periodo, le parole «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed» sono soppresse;
b) dopo il comma 527, sono inseriti i seguenti:
«527-bis. Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 è corrisposto secondo le modalità di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies.
527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nella tabella 1, di cui all'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo.
527-quater. Qualora in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non è migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce “Disavanzo di amministrazione” del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti “Redditi da lavoro dipendente”, sanità e trasferimenti agli enti locali.
527-quinquies. Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario è realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, programma “Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria”, azione “Interessi sui conti di tesoreria” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
c) dopo l'allegato VI, è inserito il seguente:
«Allegato VI-bis
(Articolo 1, comma 527-ter)
Tabella 1
|
REGIONI |
Percentuali di riparto |
Riparto contributo RSO per l'anno 2024 |
|
Abruzzo |
3,16 |
9.645.865,79 |
|
Basilicata |
2,50 |
7.620.665,79 |
|
Calabria |
4,46 |
13.604.765,79 |
|
Campania |
10,54 |
32.146.518,41 |
|
Emilia-Romagna |
8,51 |
25.945.065,79 |
|
Lazio |
11,70 |
35.695.113,16 |
|
Liguria |
3,10 |
9.457.407,90 |
|
Lombardia |
17,48 |
53.321.705,27 |
|
Marche |
3,48 |
10.621.223,69 |
|
Molise |
0,96 |
2.919.492,10 |
|
Piemonte |
8,23 |
25.092.992,10 |
|
Puglia |
8,15 |
24.865.686,83 |
|
Toscana |
7,82 |
23.842.813,17 |
|
Umbria |
1,96 |
5.984.260,52 |
|
Veneto |
7,95 |
24.236.423,69 |
|
TOTALE |
100,00 |
305.000.000,00 |
».
Articolo 20.
(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)
1. Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 13.000.000 per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui del fondo si cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
3. Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.
4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
Articolo 21.
(Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato «Le Vele» dell'area di Scampia)
1. Il Comune di Napoli può assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari risultanti dagli elenchi dei soggetti censiti dall'U.O. tutela del Patrimonio della Polizia Locale del Comune di Napoli oggetto di recepimento da parte della Regione Campania nel Decreto Dirigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio, detentori delle unità immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato «Le Vele», Vela celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024. Il contributo è riconosciuto rispettivamente, fino ad un massimo di euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due persone, fino ad un massimo di euro 700,00 mensili per quelli composti da tre persone, fino ad un massimo di euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro persone e fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in favore dei nuclei familiari di cui al comma 1, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
4. Ai fini del ristoro in favore del comune di Napoli, entro il limite massimo di cui al comma 5, il Ministero dell'interno procede all'erogazione delle relative risorse, previa specifica attestazione da parte del comune stesso, dei contributi erogati ai sensi del comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 6, comma 1)
Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974.
REGIONE LOMBARDIA
|
Provincia
|
Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve; |
|
Provincia
|
Ponte di Legno; |
|
Provincia
|
Bulciago, Molteno; |
|
Provincia
|
Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano; |
|
Provincia
|
Andalo Valtellino, Bema; |
|
Provincia
|
Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate. |
REGIONE PIEMONTE
|
Provincia Verbano-Cusio-Ossola: |
Stresa; |
|
Provincia
|
Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa. |
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
|
Provincia
|
Martello; |
|
Provincia
|
Peio, Rabbi. |
REGIONE VALLE D'AOSTA
|
Provincia
|
Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve. |
Allegato 2
(articolo 6, comma 5)
Comuni italiani delle province di Brescia e di Sondrio il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.
Provincia di Brescia:
Berzo Demo
Corteno Golgi
Edolo
Incudine
Malonno
Monno
Paisco Loveno
Ponte di Legno
Sonico
Vezza d'Oglio
Vione
Provincia di Sondrio:
Albaredo per San Marco
Albosaggia
Andalo Valtellino
Aprica
Ardenno
Bema
Berbenno di Valtellina
Bianzone
Bormio
Buglio in Monte
Caiolo
Campodolcino
Caspoggio
Castello dell'Acqua
Castione Andevenno
Cedrasco
Cercino
Chiavenna
Chiesa in Valmalenco
Chiuro
Cino
Civo
Colorina
Cosio Valtellino
Dazio
Delebio
Dubino
Faedo Valtellino
Forcola
Fusine
Gordona
Grosio
Grosotto
Lanzada
Livigno
Lovero
Madesimo
Mantello
Mazzo di Valtellina
Mello
Mese
Montagna in Valtellina
Morbegno
Novate Mezzola
Piantedo
Piateda
Piuro
Poggiridenti
Ponte in Valtellina
Postalesio
Prata Camportaccio
Rogolo
Samolaco
San Giacomo Filippo
Sernio
Sondalo
Sondrio
Spriana
Talamona
Tartano
Teglio
Tirano
Torre di Santa Maria
Tovo di Sant'Agata
Traona
Tresivio
Val Masino
Valdidentro
Valdisotto
Valfurva
Verceia
Vervio
Villa di Chiavenna
Villa di Tirano
Allegato 3
(articolo 8, comma 1)
|
DL 59/2021, art. 1, comma |
Programma |
Capitolo/PG |
2024
|
|
2, lettera A n.1 |
Servizi digitali e cittadinanza digitale |
7484/1 MEF |
12.500.000 |
|
2, lettera A n.2 |
Servizi digitali e competenze digitali |
7485/1 MEF |
34.172.500 |
|
2, lettera A n.3 |
Tecnologie spaziali ed economia satellitare |
7486/1 MEF |
50.515.000 |
|
2, lettera A n.4 |
Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |
7487/1 MEF |
8.687.500 |
|
2, lettera C n.1 |
Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus |
7248/12 MIT |
1.149.836 |
|
2-ter, lettera C |
Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi–Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi (microliquefattori e navi bunkerine) |
7603/1 MIT |
912.651 |
|
2, lettera C n.3 |
Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali |
7150/5 MIT |
2.873.500 |
|
2, lettera C n.4 |
Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci – Locomotori, carri e raccordi ferroviari |
7506/1 MIT |
55.000.000 |
|
2, lettera C n.5 |
Strade sicure – Messa in sicurezza e sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |
7701/4 MIT |
117.000.000 |
|
2, lettera C n.6 |
Strade sicure – sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. ANAS e concessionari |
7405/1 MIT |
11.215.167 |
|
2, lettera C n.7 |
Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali |
7258/6 MIT |
50.411.551 |
|
2, lettera C n.9 |
Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale |
7258/8 MIT |
598.000 |
|
2, lettera C n.11 |
Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) |
7258/10 MIT |
1.149.297 |
|
2, lettera D n.1 |
Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali |
8130/1 MIC |
132.227.833 |
|
2, lettera E n.1 |
Salute, ambiente, biodiversità e clima |
7122/1 SALUTE |
53.458.254 |
|
2, lettera E n.3 |
Ecosistema innovativo della salute |
7213/1 SALUTE |
14.280.000 |
|
2, lettera F n.1 |
«Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale |
7521/1 MIMIT |
134.532 |
|
2, lettera F n.3 |
Accordi per l'Innovazione |
7483/12 MIMIT |
44.000.000 |
|
2, lettera G n.1 |
Costruzione e miglioramento strutture penitenziarie per adulti e minori |
7300/18-19 e 7400/5-6 GIUSTIZIA |
17.600.000 |
|
2, lettera H n.1 |
Contratti di filiera agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura |
7373/1 MASAF |
58.810.000 |
|
2, lettera I n.1 |
Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario |
7450/1 MUR |
70.000.000 |
|
2, lettera L n.1 |
Piani urbani integrati |
7279/1 INTERNO |
20.000.000 |
|
Totale |
756.695.621 |
||
A.C. 2066 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «all'Agenzia delle entrate» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al secondo periodo, le parole: «La comunicazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione integrativa di cui», le parole: «a pena dello scarto» sono sostituite dalle seguenti: «a pena del rigetto» e le parole: «ed è corredata dagli estremi» sono sostituite dalle seguenti: «e degli estremi»;
al quinto periodo, le parole: «, sono approvati» sono sostituite dalle seguenti: «è approvato»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «micro imprese» sono sostituite dalla seguente: «microimprese»;
alla lettera a), le parole: «indicati al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal comma 1»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 124», dopo le parole: «commi 2 e 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «delle ZES Unica per il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «della ZES unica»;
al secondo periodo, dopo le parole: «le regioni» e dopo le parole: «di cui al primo periodo» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «decreto-legge n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 124» e le parole: «decreto del Ministro per gli affari europei, il sud» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud»;
al comma 6, capoverso b), la parola: «entrambi» è sostituita dalle seguenti: «gli uni e le altre».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. – (Disposizioni in materia di benefìci corrisposti ai lavoratori dipendenti) – 1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.
3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.
5. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, per 469.799 euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per 21.844 euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per 1.638.839 euro;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 254.188 euro;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro.
Art. 2-ter. – (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono) – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c).
Art. 2-quater. – (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale) – 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo.
11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 14.
12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti di cui al comma 1, il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione», le parole: «possono ritenersi applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere applicate» e dopo le parole: «n. 633,» sono inserite le seguenti: «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,».
All'articolo 4:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «7milioni» è sostituita dalle seguenti: «7 milioni»;
al comma 2, terzo periodo, le parole: «Le società sportive professionistiche e società» sono sostituite dalle seguenti: «Le società sportive professionistiche e le società»;
al comma 3, le parole: «Sono esclusi dalla disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «Dipartimento dello sport» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per lo sport»;
al secondo periodo, le parole: «il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il regolamento di cui al decreto»;
al terzo periodo, la parola: «web» è sostituita dalla seguente: «internet», le parole: «, è pubblicato» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e le parole: «del citato decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento di cui al decreto»;
al comma 5, le parole: «n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023»;
al comma 7, le parole: «Dipartimento dello sport» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per lo sport».
All'articolo 5:
al comma 2, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione» e dopo le parole: «n. 633 del 1972,» sono inserite le seguenti: «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,»;
al comma 3, dopo le parole: «n. 633 del 1972,» sono inserite le seguenti: «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: «numero 1-septies)» sono inserite le seguenti: «, introdotto dal comma 1 del presente articolo»;
al capoverso 1-octies), le parole: «diciotto mesi dalla nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita».
All'articolo 6:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «allegato 1» sono inserite le seguenti: «al presente decreto»;
al comma 5, dopo le parole: «allegato 2» sono inserite le seguenti: «al presente decreto» e dopo le parole: «23 dicembre 2020» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 7, dopo le parole: «commi 1 e 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».
Nel capo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis. – (Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente) –1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, la parola: “univocamente” è sostituita dalla seguente: “prevalentemente”;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete” sono inserite le seguenti: “nonché i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati”;
3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: “destinatario del provvedimento” sono aggiunte le seguenti: “garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta”;
4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “ai prestatori di servizi di accesso alla rete,” sono inserite le seguenti: “compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,”;
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: “provvedono comunque” sono inserite le seguenti: “, entro il medesimo termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,”;
6) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco e che non risultino utilizzati per finalità illecite”;
7) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7-bis. L'Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2”;
b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: “destinatari dei provvedimenti di disabilitazione” sono inserite le seguenti: “di cui al medesimo articolo 2, comma 5”.
Art. 6-ter. – (Introduzione dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633) – 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nel titolo III, capo III, sezione II, dopo l'articolo 174-quinquies è aggiunto il seguente:
“Art. 174-sexies. – 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.
3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”».
All'articolo 7:
al comma 5, dopo le parole: «dal 2027 al 2033» il segno di interpunzione «,» è soppresso.
Nel capo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 7-bis. – (Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero) – 1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione al sub investimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi apparecchiature” della missione 6, componente 2, le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati dalla società Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal traguardo M6C2-6 del PNRR, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 30 settembre 2025 fatte salve l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro e non oltre quindici giorni dalla suddetta data di entrata in vigore.
Art. 7-ter. – (Proroga di termini per l'affidamento dei lavori) – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 857 è sostituito dal seguente:
“857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo”.
Art. 7-quater. – (Proroga del termine per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale) – 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: “un ulteriore anno” sono sostituite dalle seguenti: “due ulteriori anni”».
Nel capo III, all'articolo 8 sono premessi i seguenti:
«Art. 7-quinquies. – (Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.
3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.
4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.
6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7-sexies. – (Disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica) – 1. All'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole da: “Resta fermo” fino a “ai fini dell'IVA” sono sostituite dalle seguenti: “Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non si fa luogo a rimborsi d'imposta”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «rese indisponibili, nei rispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «rese indisponibili nei rispettivi» e le parole: «e in quelli ad essi collegati» sono sostituite dalle seguenti: «e di quelli ad essi collegati»;
al comma 2, le parole: «Piano nazionale complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari» e le parole: «comma 3, del decreto-legge n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, del citato decreto-legge n. 19»;
alla rubrica, le parole: «Piano nazionale complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari».
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis. – (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici”;
b) al comma 141, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili”;
c) al comma 143, le parole: “, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza” sono soppresse;
d) al comma 148-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori”.
Art. 8-ter. – (Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana) – 1. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026,” sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori”.
2. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”».
All'articolo 9:
al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: «anno accademico 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «anno accademico 2024/2025»;
al comma 2, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024», le parole: «per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025» e le parole: «decreto-legge n. 48» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 48»;
al comma 4, capoverso 623, primo periodo, le parole: «piano nazionale per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale», dopo le parole: «dell'istruzione e del merito» sono inserite le seguenti: «n. 240 del», le parole: «articolo 11 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 11 del regolamento di cui al decreto» e le parole: «tecnologiche, e all'innovazione digitale,» sono sostituite dalle seguenti: «tecnologiche e all'innovazione digitale»;
alla rubrica, le parole: «2024-2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2024/2025».
All'articolo 10:
al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 26 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al» e, al capoverso 5-bis, le parole: «all'articolo 26, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5 del presente articolo»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 4, comma 9-quater, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: “e dei prodotti lattiero-caseari” sono sostituite dalle seguenti: “, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli”»;
al comma 3, alinea, le parole: «di cui comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6»;
al comma 4, le parole: «di cui comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
al comma 5, la parola: «web» è sostituita dalla seguente: «internet»;
al comma 10, la parola: «web» è sostituita dalla seguente: «internet»;
al comma 11, le parole: «tecnico contabile» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-contabile»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Allo scopo di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e per le finalità di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità per avviare processi di interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, sentito il Ministero dell'interno, dell'Agenzia istituita ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12-ter. All'articolo 8, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: “con risorse europee” sono inserite le seguenti: “e per gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova governance europea”»;
al comma 13, alinea, dopo le parole: «garantendo altresì al medesimo» è inserita la seguente: «Commissario»;
dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:
«13-bis. All'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: “concessionari di pubblici servizi” sono inserite le seguenti: “o fornitori di servizi pubblici essenziali”, dopo le parole: “controllate, che” sono inserite le seguenti: “, da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,”, le parole: “anche nell'ambito” sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente nell'ambito”, le parole: “su tutto il territorio nazionale e” sono sostituite dalle seguenti: “, con una presenza di sedi strutturate in almeno la metà delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati” e le parole: “ricezione, digitalizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione”.
13-ter. Al fine di assicurare celerità agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione Siciliana, nonché in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della medesima Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)”;
b) al comma 4, le parole: “delle disposizioni del codice dei contratti” fino a: “n. 36,” sono soppresse».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – 1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: “30 aprile 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2024”;
b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024”;
c) al comma 34, al primo periodo, la parola: “2023” è sostituita dalla seguente: “2024” e le parole: “31 maggio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2025” e il terzo periodo è soppresso».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo» e le parole: «del citato decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice»;
al comma 2, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo»;
al comma 5, dopo le parole: «2025 e 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. – (Finanziamento dell'investimento “Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa”) – 1. Tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata al finanziamento dell'investimento “Partenariati per la ricerca e l'innovazione – Orizzonte Europa” della missione 4, componente 2, del PNRR. Sono parimenti destinate alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, assunte con riferimento all'investimento “Partenariati per la ricerca e l'innovazione – Orizzonte Europa”.
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'investimento di cui al comma 1, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento “Partenariati per la ricerca e l'innovazione – Orizzonte Europa” nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.
Art. 11-ter. – (Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale) – 1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) le parole: “sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici” sono sostituite dalle seguenti: “sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Fondazione può altresì operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza”;
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto non profit partecipato dalla stessa regione”.
2. All'articolo 1, comma 951, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale” sono aggiunte le seguenti: “nonché alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza”.
3. Al fine di garantire l'integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attività nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori nonché agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del made in Italy il quale ne dà idonea pubblicità mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del made in Italy le condizioni dell'offerta più vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione nel proprio sito internet istituzionale. Il diritto di prelazione è esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenute nell'offerta risultata più vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno è inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale è trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni stabilite nell'avviso di vendita, è efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.
4. La regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti non profit per l'acquisizione e la gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3».
All'articolo 12:
al comma 1, primo periodo, la parola: «statali» è soppressa;
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «comma 1-bis» è inserita la seguente: «, alinea».
All'articolo 13:
al comma 1, le parole: «all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 17»;
al comma 2, la parola: «accredito» è sostituita dalla seguente: «accreditamento», le parole: «decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016» e le parole: «il Ministero verifica il rispetto di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al».
All'articolo 14:
al comma 1, al secondo periodo, le parole: «del Ministro della cultura» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della città di Napoli e il suo contributo per la creazione di un'identità europea»;
al comma 2, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;
al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di sostenere il mercato degli strumenti musicali, all'articolo 1, comma 357, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “aree archeologiche e parchi naturali” sono inserite le seguenti: “e l'acquisto di strumenti musicali”. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: “mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,” sono inserite le seguenti: “per l'acquisto di strumenti musicali”»;
al comma 5, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».
All'articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: «n. 89» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120» e dopo le parole: «Continente africano» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2, le parole: «SIMEST S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società SIMEST S.p.A.».
All'articolo 16:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni».
Nel capo III, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis. – (Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo) – 1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensive di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2022 e dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 216 del 15 settembre 2022, n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 37 del 14 febbraio 2024. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.
2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: “idonee al contenimento dei cinghiali selvatici” sono aggiunte le seguenti: “; spetta alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario straordinario degli interventi e delle modalità di finanziamento dei corrispondenti oneri” e, al terzo periodo, dopo le parole: “per l'anno 2022” sono aggiunte le seguenti: “e di 13 milioni di euro per l'anno 2025”;
b) al comma 2-quinquies, le parole: “, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022,” sono soppresse, dopo le parole: “si provvede” sono inserite le seguenti: “, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,” e dopo le parole: “dalla legge 28 marzo 2022, n. 25” sono aggiunte le seguenti: “, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026”;
c) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
“2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario è altresì autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario”.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, lettera c), pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «loro conti» sono sostituite dalle seguenti: «propri conti»;
al comma 2, le parole: «Avvenuta l'apertura» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo l'apertura» e le parole: «ivi pure indicata» sono sostituite dalle seguenti: «ivi indicata»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024”».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis. – (Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso di entrate proprie delle province e delle città metropolitane) – 1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 è inserito il seguente:
“419-bis. Per le province e le città metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.
Art. 17-ter. – (Proroga dell'utilizzo libero delle economie da mutuo) – 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: “2026” è sostituita dalla seguente: “2027”».
All'articolo 18:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla Sezione degli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e successivi rifinanziamenti».
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis. – (Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) – 1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.
Art. 18-ter. – (Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) – 1. Al comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”.
Art. 18-quater. – (Disposizioni in materia di segretari comunali) – 1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi.
2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera che abbia espletato le funzioni di cui al citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, per i quali il periodo massimo di incarico di ventiquattro mesi sia scaduto nei centoventi giorni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore.
4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi del presente articolo, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, del 16 maggio 2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti con popolazione fino a 3.000 abitanti.
5. I periodi di incarico svolti ai sensi del presente articolo rilevano esclusivamente ai fini economici, ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato CCNL del 16 maggio 2001.
6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche,” e le parole: “due mesi” sono sostituite dalle seguenti: “un mese”;
b) al terzo periodo, le parole: “Nel biennio successivo alla” sono sostituite dalle seguenti: “Nei tre anni dalla”.
7. All'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la lettera a) è abrogata.
8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.
Art. 18-quinquies. – (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR) – 1. Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.
2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera b):
al capoverso 527-ter, al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole: «nella tabella 1, di cui all'allegato VI-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato VI-bis» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis»;
al capoverso 527-quater, dopo la parola: «Qualora» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «non è migliorato» sono sostituite dalle seguenti: «non sia migliorato»;
alla lettera c), capoverso Allegato VI-bis, le parole: «Tabella 1» sono soppresse.
All'articolo 20:
al comma 2, lettera b), le parole: «si cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui»;
al comma 3, la parola: «30%» è sostituita dalle seguenti: «30 per cento».
All'articolo 21:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «dall'U.O.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'unità operativa» e le parole: «Decreto Dirigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024»;
al secondo periodo, dopo la parola: «rispettivamente» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «cinque o più unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinque o più persone»;
al comma 4, dopo le parole: «del comune stesso» il segno di interpunzione «,» è soppresso.
Nel capo V, all'articolo 22 è premesso il seguente:
«Art. 21-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 con le seguenti: inviano dal 2 gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: entro il termine del 15 novembre 2024 con le seguenti: entro il termine del 31 dicembre 2024.
1.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 2 dicembre 2024 con le seguenti: al 16 dicembre 2024.
1.14. Borrelli, Grimaldi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al primo periodo le parole: «1.800 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3.400 milioni di euro per l'anno 2024».
Conseguentemente:
al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 1;
sopprimere l'articolo 8.
1.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 2, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: 1.600 milioni con le seguenti: 3.200 milioni.
Conseguentemente,
al medesimo articolo, medesimo comma:
alla lettera a), sostituire le parole: 750 milioni con le seguenti: 1.500 milioni;
alla lettera b), sostituire le parole: 560 milioni con le seguenti: 1.120 milioni;
alla lettera c), sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti: 580 milioni.
all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 750 milioni con le seguenti: 1.500 milioni.
1.9. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 2, alinea, terzo periodo, sostituire le parole da: di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024 fino alla fine del comma, con le seguenti: 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.
Conseguentemente,
dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per l'anno 2024, è stabilito l'incremento, nel limite massimo di 350 milioni di euro, dell'aliquota agevolata prevista per il gasolio, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di equiparare il trattamento fiscale fra benzina e gasolio.
2-ter. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
2-quater. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 650 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico del settore bancario. A tal fine, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:
1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
3) sopprimere il comma 3;
4) sopprimere il comma 5-bis».
1.12. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 750 milioni per l'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.
1.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 560 milioni per l'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 560 milioni di euro per l'anno 2024.
1.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 290 milioni per l'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 290 milioni di euro per l'anno 2024.
1.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarità con le seguenti: il Ministero delle imprese e del made in Italy rende nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di sua titolarità.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni, che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 con le seguenti: Il Ministero delle imprese e del made in Italy se intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definisce con proprio provvedimento le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
1.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendono con la seguente: rende.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo periodo, sostituire la parola: loro con la seguente : sua;
al secondo periodo, sostituire le parole: e le regioni, che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definiscono con le seguenti: , se intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definisce.
1.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento strettamente funzionale all'attività produttiva. Il valore dei terreni e degli immobili, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale degli stessi, non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «14 novembre 2026»;
d) al comma 6, le parole: «nel limite complessivo di spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 5-quater a 5-septies.
5-quater. È stabilito l'incremento, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dell'aliquota agevolata prevista per il gasolio, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di equiparare il trattamento fiscale fra benzina e gasolio.
5-quinquies. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2025, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5-sexies. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico del settore bancario. A tal fine, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:
1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
3) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
4) il comma 3 è abrogato;
5) il comma 5-bis è abrogato».
1.13. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, le parole: «realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2025 le imprese interessate dall'agevolazione comunicano all'Agenzia delle Entrate le spese per le quali intendono usufruire del credito di imposta.»
1.1. Romeo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al comma 2, dopo le parole: «ovvero all'ampliamento» sono aggiunte le seguenti: «o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica».
1.11. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1.10. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2.1. Grimaldi, Borrelli.
ART. 2-bis.
Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
1. Al fine di sostenere le famiglie, in relazione ai costi di trasporto per studenti, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2024, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 del 1986, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di individuazione dei beneficiari, con priorità per le famiglie meno abbienti, di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti.
2-bis.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
1. Al fine di incrementare le risorse per la fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è incrementato di ulteriori 100,3 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede alla ripartizione e all'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, con priorità di destinazione delle medesime in favore delle famiglie meno abbienti.
2-bis.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:
1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e di importo pari a 200 euro se il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e ha almeno un figlio riconosciuto, adottivo o affidato, alla condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c);
al comma 6:
alinea, sostituire le parole: 100,3 milioni di euro con le seguenti: 700,3 milioni di euro.
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori risorse provenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 273, lettera a) della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2-bis.20. Grimaldi, Borrelli, Mari.
Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:
1. A decorrere dall'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 200 euro, ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro.
Conseguentemente:
al comma 4, sopprimere le parole da: su richiesta del lavoratore fino a: provvedono al recupero del relativo importo;
al comma 6, alinea, sostituire le parole: valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: valutati in 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) Quanto a 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, e 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, e 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, dell'aliquota agevolata prevista per il gasolio, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di equiparare il trattamento fiscale fra benzina e gasolio.
2-bis.10. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 200 euro.
Conseguentemente:
al medesimo comma,
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il lavoratore abbia fiscalmente a carico almeno un familiare, indicato nell'articolo 433 del codice civile, in condizioni di disabilità
sopprimere la lettera c);
al comma 4, sostituire le parole: del coniuge e dei figli con le seguenti: del familiare a carico in condizioni di disabilità.
2-bis.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 165 euro.
Conseguentemente,
al medesimo comma,
alla lettera a), sostituire le parole: non superiore a 28.000 euro con le seguenti: non superiore a 35.000 euro;
sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il lavoratore abbia fiscalmente a carico almeno un familiare, indicato nell'articolo 433 del codice civile, in condizioni di disabilità;
sopprimere la lettera c);
al comma 4, sostituire le parole: del coniuge e dei figli con le seguenti: del familiare a carico in condizioni di disabilità.
2-bis.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: dipendenti
Conseguentemente:
sopprimere, ovunque ricorra, la parola: dipendente
al comma 4, sopprimere le parole da: su richiesta del lavoratore fino a: provvedono al recupero del relativo importo;
al comma 6,
alinea, sostituire le parole: valutati in 100,3 milioni di euro con le seguenti: valutati in 195,3 milioni di euro;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Quanto a 95 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota agevolata prevista per il gasolio, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di equiparare il trattamento fiscale fra benzina e gasolio;.
2-bis.12. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Torto, Fenu.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni con le seguenti: ricorre la seguente condizione.
Conseguentemente,
al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c);
al comma 4, sopprimere le parole: su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli;
al comma 6:
alinea, sostituire le parole: 100,3 milioni di euro con le seguenti: 450,3 milioni di euro;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024.
2-bis.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: pari a 100 euro con le seguenti: pari a 200 euro.
Conseguentemente:
al medesimo comma, alinea, sostituire le parole da: lavoratori dipendenti per i quali ricorrano congiuntamente fino alla fine del comma, con le seguenti: lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro;
al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: su richiesta del lavoratore fino a: provvedono al recupero del relativo importo;
al comma 6,
alinea, sostituire le parole: valutati in 100,3 milioni di euro con le seguenti: valutati in 601,2 milioni di euro;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Quanto a 500,9 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 601,2 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota agevolata prevista per il gasolio, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di equiparare il trattamento fiscale fra benzina e gasolio.
2-bis.11. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni con le seguenti: ricorre la seguente condizione.
Conseguentemente:
al medesimo comma,
alla lettera a), sostituire le parole: non superiore a 28.000 euro con le seguenti: non superiore a 35.000 euro;
sopprimere le lettere b) e c);
al comma 4, sopprimere le parole: su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli;
al comma 6:
alinea, sostituire le parole: valutati in 100,3 milioni di euro con le seguenti: 550,3 milioni di euro;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro per l'anno 2024.
2-bis.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per i quali ricorrano congiuntamente fino alla fine del comma, con le seguenti: con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro.
Conseguentemente:
al comma 4, sopprimere le parole da: su richiesta del lavoratore fino a: provvedono al recupero del relativo importo;
al comma 6:
alinea, sostituire le parole: valutati in 100,3 milioni di euro con le seguenti: valutati in 200,6 milioni di euro;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Quanto a 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota agevolata prevista per il gasolio, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di equiparare il trattamento fiscale fra benzina e gasolio.
2-bis.14. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per i quali ricorrano congiuntamente fino alla fine del comma, con le seguenti: con un reddito complessivo annuo non superiore a 35.000 euro.
Conseguentemente:
al comma 4, sopprimere le parole da: su richiesta del lavoratore fino a: provvedono al recupero del relativo importo;
al comma 6:
alinea, sostituire le parole: valutati in 100,3 milioni di euro con le seguenti: valutati in 228,6 milioni di euro;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) quanto a 128,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota agevolata prevista per il gasolio, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di equiparare il trattamento fiscale fra benzina e gasolio.
2-bis.13. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore a 28.000 euro con le seguenti: non superiore a 55.000 euro.
Conseguentemente,
al medesimo comma,
sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
sopprimere la lettera c);
al comma 4, sopprimere le parole: del coniuge e;
al comma 6,
alinea, sostituire le parole: valutati in 100,3 milioni di euro con le seguenti: 288,3 milioni di euro;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) quanto a 188 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 188 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2024.
2-bis.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore a 28.000 euro con le seguenti: non superiore a 35.000 euro.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
sopprimere la lettera c);
al comma 4, sopprimere le parole: del coniuge e;
al comma 6:
alinea, sostituire le parole: valutati in 100,3 milioni di euro con le seguenti: 250,3 milioni di euro;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2024.
2-bis.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 28.000 euro con le seguenti: 35.000 euro.
Conseguentemente:
al comma 4, sopprimere le parole da: su richiesta del lavoratore fino a: provvedono al recupero del relativo importo;
al comma 6:
alinea, sostituire le parole: valutati in 100,3 milioni di euro con le seguenti: valutati in 128,3 milioni di euro;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 28 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota agevolata prevista per il gasolio, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di equiparare il trattamento fiscale fra benzina e gasolio.
2-bis.15. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente,
al comma 6, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori risorse provenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 273, lettera a) della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2-bis.21. Mari, Grimaldi, Borrelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente:
al comma 4, sopprimere le parole da: su richiesta del lavoratore fino a: provvedono al recupero del relativo importo
al comma 6:
alinea, sostituire le parole: valutati in 100,3 milioni di euro con le seguenti: valutati in 168,6 milioni di euro;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Quanto a 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota agevolata prevista per il gasolio, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di equiparare il trattamento fiscale fra benzina e gasolio.
2-bis.16. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente,
al medesimo comma, sopprimere la lettera c);
al comma 4, sopprimere le parole: del coniuge e;
al comma 6,
alinea, sostituire le parole: 100,3 milioni di euro con le seguenti: 200,3 milioni di euro;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2024.
2-bis.9. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche se nato fuori dal matrimonio.
2-bis.23. Grimaldi, Borrelli, Mari.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: effettivamente separato aggiungere le seguenti: o la parte dell'unione civile.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole: adottivo o.
2-bis.22. Borrelli, Mari, Grimaldi.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente:
al comma 4, sopprimere le parole da: su richiesta del lavoratore fino a: provvedono al recupero del relativo importo;
al comma 6:
alinea, sostituire le parole: valutati in 100,3 milioni di euro con le seguenti: valutati in 132,3 milioni di euro;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 32 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota agevolata prevista per il gasolio, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di equiparare il trattamento fiscale fra benzina e gasolio.
2-bis.17. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.
Conseguentemente, al comma 6:
alinea, sostituire le parole: 100,3 milioni di euro con le seguenti: 130,3 milioni di euro;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota agevolata prevista per il gasolio, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di equiparare il trattamento fiscale fra benzina e gasolio.
2-bis.18. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: su richiesta del lavoratore fino a: provvedono al recupero del relativo importo.
2-bis.19. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
ART. 2-ter.
Sopprimerlo.
2-ter.2. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Sopprimerlo.
2-ter.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
ART. 2-quater.
Sopprimerlo.
2-quater.2. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Sopprimerlo.
2-quater.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
ART. 4.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: operatori del settore sportivo, inserire le seguenti: limitatamente alle sole società e associazioni sportive dilettantistiche,.
Conseguentemente:
a) al comma 2, ovunque ricorrono, sopprimere le seguenti parole: società professionistiche e;
b) alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: società sportive professionistiche e.
4.1. Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo non può essere concesso a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco d'azzardo, incluse scommesse, casinò online e giochi a premi. Nel caso di accertamento di investimenti, diretti o indiretti, in contenuti di intrattenimento o informazione che includano qualsiasi tipo di promozione del gioco d'azzardo, l'impresa beneficiaria decade dal diritto all'utilizzo del credito di imposta.
4.2. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Rafforzamento delle misure di sostegno alla pratica sportiva)
1. All'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, dopo le parole: «compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,» sono inserite le seguenti: «per la pratica sportiva dei figli a carico».
4.01. Fenu, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Potenziamento della detrazione per il sostegno alla pratica sportiva)
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera i-quinquies), le parole: «210 euro» sono sostituite dalle seguenti: «550 euro» e le parole: «tra 5 e 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra 3 e 25 anni».
4.02. Fenu, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo)
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, gli enti di cui al comma 1 potranno riconoscere ai volontari rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Il rimborso forfettario corrisposto a ciascun volontario dal singolo ente sportivo di cui al comma 1, non potrà essere superiore al limite massimo di euro 400 mensili».
4.03. Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
ART. 5.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, in deroga ai numeri 114.1) e 114.2) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i prodotti assorbenti, i tamponi per la protezione dell'igiene femminile, le coppette mestruali e i pannolini per bambini sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.
3-ter. Al minor gettito derivante dal comma 3-bis, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 162,65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3-quater.
3-quater. È stabilito l'incremento, nel limite massimo di 41 milioni di euro per l'anno 2024 e di 162,65 milioni di euro per l'anno 2025, dell'aliquota agevolata prevista per il gasolio, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di equiparare il trattamento fiscale fra benzina e gasolio.
5.1. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
ART. 6-bis.
Sopprimerlo.
6-bis.1. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
ART. 7.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2025, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.
7.1. Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
ART. 7-sexies.
Sopprimerlo.
7-sexies.1. Fenu, Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Gubitosa, Raffa, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-septies.
(Proroga esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-sexies.01. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto, Sergio Costa, Cherchi.
Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-septies.
(Proroga termini in materia di Indennità per i lavoratori delle aree di crisi complessa)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali delle aree di crisi industriali complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022». Agli oneri del presente articolo, valutati in 331 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-sexies.02. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-septies.
(Proroga di termini in materia di accise sulla birra)
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2024»;
b) al comma 3-quater, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2024».
2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.».
3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-sexies.03. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto, Sergio Costa, Cherchi.
ART. 8.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Accordi per l'Innovazione.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 706.000.000;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 44.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 44.000.000 euro per l'anno 2024.
8.17. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Contratti di filiera agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 691.190.000;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 58.810.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 58.810.000 euro per l'anno 2024.
8.19. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Ecosistema innovativo della salute.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 735.720.000;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 14.280.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 14.280.000 euro per l'anno 2024.
8.15. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 741.312.500;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 8.687.500 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 8.687.500 euro per l'anno 2024.
8.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 748.850.703;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 1.149.297 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.149.297 euro per l'anno 2024.
8.12. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 680.000.000;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 70.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 70.000.000 euro per l'anno 2024.
8.20. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Piani urbani integrati.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 730 milioni;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 20.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20.000.000 euro per l'anno 2024.
8.21. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 617.772.167;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 132.227.833 euro l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 132.227.833 euro per l'anno 2024.
8.13. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 749.865.468;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 134.532 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 134.532 euro per l'anno 2024.
8.16. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 747.126.500;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 2.873.500 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.873.500 euro per l'anno 2024.
8.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 748.850.164 milioni;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 1.149.836 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.149.836 euro per l'anno 2024.
8.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi-Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi (microliquefattori e navi bunkerine).
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 749.087.349;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 912.651 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 912.651 euro per l'anno 2024.
8.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci – Locomotori, carri e raccordi ferroviari.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 695.000.000;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 55.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 55.000.000 euro per l'anno 2024.
8.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Salute, ambiente, biodiversità e clima.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 696.541.746 milioni;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 53.458.254 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 53.458.254 euro per l'anno 2024.
8.14. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Servizi digitali e cittadinanza digitale
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 737.500.000;
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 12.500.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 12.500.000 euro per l'anno 2024.
8.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Servizi digitali e competenze digitali.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 715.827.500;
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 34.172.500 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 34.172.500 euro per l'anno 2024.
8.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Strade sicure – sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. ANAS e concessionari
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole 750 milioni di con le seguenti: 738.784.833;
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 11.215.617 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 11.215.617 euro per l'anno 2024.
8.9. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 699.588.449;
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 50.411.551 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50.411.551 euro per l'anno 2024.
8.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Tecnologie spaziali ed economia satellitare
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 699.485.000;
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 50.515.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50.515.000 euro per l'anno 2024.
8.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce: Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: 750 milioni di con le seguenti: 749.402.000;
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 598.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 598.000 euro per l'anno 2024.
8.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, allegato 3, sopprimere la voce: 2, lettera G n.1, Costruzione e miglioramento strutture penitenziarie per adulti e minori, 7300/18-19 e 7400/5-6 GIUSTIZIA, 17.600.000
Conseguentemente al medesimo comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 750 milioni con le seguenti: 732,4 milioni;
Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 17, 6 milioni di euro per l'anno 2024 si procede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 17, 6 milioni di euro per l'anno 2024.
8.18. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
All'allegato 3, di cui all'articolo 8, comma 1, sopprimere l'accantonamento di 55 milioni per l'anno 2024, a valere sul sul decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59 articolo 1, comma 2, lettera c) n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101.
8.26. Santillo, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e in quelli ad essi collegati con le seguenti: utilizzando i sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli ad essi collegati ovvero, in casi di urgenza o impossibilità del loro utilizzo, inoltrando la documentazione pervenuta dai Soggetti attuatori, entro un termine utile.
8.24. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, dopo le parole: sono accantonate e rese indisponibili, nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024 inserire il seguente periodo: Sono fatte salve le risorse relative ai Piani Urbani Integrati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
8.22. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, dopo le parole: Qualora le amministrazioni inserire le seguenti: titolari
8.23. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e in quelli ad essi collegati con le seguenti: utilizzando i sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli ad essi collegati ovvero, in casi di urgenza o impossibilità del loro utilizzo, inoltrando la documentazione pervenuta dai Soggetti attuatori, entro un termine utile.
8.27. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Fermo restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare di cui al comma 1 si considerano riferite alla fine anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.
8.25. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
ART. 8-bis.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 15 settembre con le seguenti: 31 ottobre.
8-bis.1. Graziano.
ART. 9.
Al comma 1, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2024/2025.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2025 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2025.
9.7. Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto, Amato, Caso.
Al comma 1, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2024-25.
Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: e in 29,98 milioni di euro per il 2025, si provvede con le seguenti: e in 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede quanto a 17,49 milioni di euro per l'anno 2024;
dopo le parole: del predetto articolo 13, comma 9 aggiungere le seguenti: e, quanto a 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante rimodulazione e eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
9.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.
4-ter. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.
4-quater. Agli oneri di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante rimodulazione e eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.
9.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I contratti per gli incarichi temporali di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 sono prorogati fino al 30 giugno 2026. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 57,52 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026, Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 57,52 milioni di euro per l'anno 2024, 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.6. Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto, Amato, Orrico.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 21, comma 4-bis.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026». Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 57,52 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026, Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 57,52 milioni di euro per l'anno 2024, 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.5. Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto, Amato, Orrico.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter può essere esercitata entro cinque giorni dall'entrata in vigore presente disposizione anche dal personale che ha svolto o è in corso di svolgimento del sesto anno di servizio (anno scolastico 2023/2024) presso le istituzioni scolastiche all'estero purché abbia presentato istanza agli uffici competenti entro il termine del 15 giugno 2024.».
9.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno scolastico 2024-25 sono riattivati, fino al 30 giugno 2025, i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
9.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
ART. 10.
Sopprimere il comma 1.
10.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: quotati in mercati regolamentati, sono aggiunte le parole: e alle società controllate dalle stesse,.
10.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: quotati in mercati regolamentati, sono aggiunte le parole: e alle società controllate dalle stesse,.
10.14. Grimaldi, Borrelli.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli atti di scioglimento o di liquidazione, di cui al comma 5, delle società partecipate o controllate, direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono esenti da imposte fiscali, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.».
10.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si intendono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
10.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Sopprimere il comma 2.
10.12. Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 4, penultimo periodo, dopo la parola: liquidazione sono aggiunte le seguenti: e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Conseguentemente:
al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.;
al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.;
al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.;
dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi:
11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà gestita dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.
10.15. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.
Al comma 4, penultimo periodo, dopo la parola: liquidazione aggiungere le seguenti e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le parole: entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge e dopo il primo periodo inserire il seguente periodo: Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.;
al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.;
al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.;
dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà gestita dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.
10.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché gli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.
10.13. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: La Conferenza delle regioni e delle province autonome predispone un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma che viene discussa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità dei costi e delle eventuali necessità di sostegno.
10.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 12-ter, inserire il seguente:
12-quater. L'articolo 44-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.
10.10. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Sopprimere il comma 13.
10.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Sopprimere il comma 13-ter.
10.11. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 13-ter, sopprimere le parole da: nonché fino a: maggio 2024 e la lettera a).
Conseguentemente, dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:
13-quater. In considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi del deficit idrico in Sicilia, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore della Regione Siciliana. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
10.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 13-ter inserire il seguente:
13-quater. Per il contenimento della situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della Regione Siciliana, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto acqua per usi civili, effettuate entro il 31 dicembre 2024 sul territorio regionale, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10.9. Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:
1. quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
2. trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
10.01. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.
ART. 11.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.2. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 4, dopo le parole: fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma aggiungere le seguenti: finalizzato alla garanzia della copertura del costo del lavoro diretto e indiretto, nonché all'acquisto di farmaci e presidi per garantire la continuità assistenziale, in ragione dell'amministrazione straordinaria della Fondazione.
*11.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 4, dopo le parole: fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma aggiungere le seguenti: finalizzato alla garanzia della copertura del costo del lavoro diretto e indiretto, nonché all'acquisto di farmaci e presidi per garantire la continuità assistenziale, in ragione dell'amministrazione straordinaria della Fondazione.
*11.3. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 4, dopo le parole: fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma aggiungere le seguenti: finalizzato alla garanzia della copertura del costo del lavoro diretto e indiretto, nonché all'acquisto di farmaci e presidi per garantire la continuità assistenziale, in ragione dell'amministrazione straordinaria della Fondazione.
*11.5. Zaratti, Zanella, Grimaldi, Borrelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2024, è assegnato un contributo di 300 mila euro all'Istituto Superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento). Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
11.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato)
1. All'articolo 2, comma 68, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «secondo» è soppressa.
11.01. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
ART. 11-ter.
Al comma 3, al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvaguardando i livelli occupazionali.
11-ter.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:
Articolo 11-quater.
(Misure in materia di videosorveglianza presso i presidi sanitari)
1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario che svolge la propria attività nell'ambito dei presidi sanitari operanti sul territorio nazionale, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 per l'istallazione di sistemi di videosorveglianza all'interno dei presidi medesimi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede:
a) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11-ter.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:
Articolo 11-quater.
(Estensione riabilitazione)
1. Ai fini dell'eliminazione delle liste di attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai livelli essenziali di assistenza, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive, già riconosciuti agli assicurati dall'INAIL per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2024 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
11-ter.02. Zanella, Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:
Articolo 11-quater.
(Sospensione dei versamenti contributivi per imprese colpite dall'emergenza «granchio blu»)
1. Nei confronti delle imprese colpite dall'emergenza dovuta alla diffusione del cosiddetto «granchio blu» sono sospesi i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dall'articolo 11, comma 3 del presente decreto.
11-ter.03. Romeo, Vaccari.
ART. 12.
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per l'assunzione di ricercatori e per il conseguente consolidamento nella posizione di professore di prima e seconda fascia.
2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca al fine di incrementare l'organico in deroga al Sistema di accreditamento vigente previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto dal successivo comma 4.
4. Entro il 30 novembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
12.2. Piccolotti, Grimaldi, Borrelli.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «740 milioni di euro per l'anno 2024, 790 milioni di euro per l'anno 2025 e 840 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, parti a 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante rimodulazione e eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
12.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025 per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025 per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1211 del 28 luglio 2023, restano in carica fino al 15 aprile 2026.
12.3. Piccolotti, Borrelli, Grimaldi.
ART. 14.
Sopprimere il comma 4.
14.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
ART. 15.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Misure per l'incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2025».
15.01. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Fenu, Gubitosa, Raffa.
ART. 16.
Sopprimerlo.
16.1. Grimaldi, Mari, Borrelli.
ART. 16-bis.
Al comma 1, dopo le parole: magronaggio aggiungere le seguenti: nonché alle aziende della filiera suinicola che svolgono attività di prima e seconda trasformazione, quali ad esempio aziende di macellazione, sezionamento, salumifici e prosciuttifici.
16-bis.1. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:
Art. 16-ter
(Misure di salvaguardia dell'abitazione nelle procedure di recupero crediti – Cartolarizzazione sociale)
1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
ia) al comma 1, le parole: «ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore»;
b) al comma 2, le parole: «del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori ceduti, sia persone fisiche sia imprese, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-ter, ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7.»;
c) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
«8-ter. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-bis trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale.».
16-bis.01. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
ART. 17-ter.
Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:
Art. 17-quater.
1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituto dal seguente:
«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».
2. Dopo il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente comma:
«1091-bis. Il comma 1091, così come riformulato dal presente provvedimento, si applica a decorrere dagli incentivi erogabili per l'anno 2023. Gli incentivi erogabili al personale dipendente non avvocato, anche di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono esclusi dai limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
17-ter.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:
Art. 17-quater.
(Modifiche alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale)
1. All'articolo 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle parole: «L'applicazione del» sono premesse le parole: «Per i Comuni».
17-ter.02. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:
Art. 17-quater.
(Modalità accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche)
1. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle Opere Pubbliche sono consentite anche alle Stazioni Appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.
17-ter.03. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:
Art. 17-quater
(Modalità accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche)
1. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle Opere Pubbliche sono consentite anche alle Stazioni Appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.
17-ter.08. Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:
Art. 17-quater.
(Nuovo termine approvazione bilancio consolidato)
1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 18, comma 1, lettera c) le parole: «entro il 30 settembre dell'anno successivo» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 ottobre dell'anno successivo»;
b) Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole «approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento».
17-ter.04. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:
Art. 17-quater
(Nuovo termine approvazione bilancio consolidato)
1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 18, comma 1, lettera c) le parole: «entro il 30 settembre dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre dell'anno successivo»;
b) Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, le parole: «approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento».
17-ter.09. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:
Art. 17-quater.
(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)
1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.
17-ter.05. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:
Art. 17-quater.
(Rigenerazione Urbana)
1. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «quindici mesi» sono sostituite dalle parole: «trenta mesi»;
b) alla lettera b) le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti «trentasei mesi».
Sono conseguentemente fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.
17-ter.06. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:
Art. 17-quater.
(Modifiche alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale)
1. All'articolo 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono anteposte le seguenti parole: «Per i Comuni».
17-ter.07. Borrelli, Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 17-ter, aggiungere il seguente:
Art. 17-quater.
(Proroga deroga rendicontazione contributi straordinari maggiori oneri energia e gas)
1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
17-ter.010. Grimaldi, Bonelli, Borrelli.
ART. 18-quater.
Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trentasei e aggiungere, in fine, le parole: e comunque prorogabili fino al 30 giugno 2026.
18-quater.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla lettera b) la parola: «ventiquattro» è sostituita dalle seguenti: «trentasei, e comunque prorogabili fino al 30 giugno 2026».
18-quater.2. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.
ART. 18-quinquies.
Dopo l'articolo 18-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 18-sexies.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: «entro il 30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024»;
b) al comma 34 il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2025 si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis.».
18-quinquies.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 18-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 18-sexies.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
18-quinquies.02. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 18-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 18-sexies.
(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)
1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.
2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'articolo 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.
18-quinquies.03. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 18-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 18-sexies.
(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario).
1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.
2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'articolo 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.
18-quinquies.015. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo 18-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 18-sexies.
(Fondo indennizzo attività commerciali oscurate dai cantieri)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle città metropolitane le risorse necessarie per indennizzare, per l'anno 2025, le attività commerciali danneggiate dai cantieri attivati per la realizzazione di opere di interesse nazionale finanziate con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, è istituito presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025 sono definiti i criteri e le modalità di comunicazione da parte delle amministrazioni interessate dei fabbisogni di spesa commisurati alla riduzione di fatturato subito dalle attività di cui al comma 1 nel 2024.
3. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2025, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono ripartite le risorse di cui al comma 1 alle amministrazioni che ne fanno richiesta con le modalità stabilite ai sensi del comma 2.
4. All'onere di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30 come rifinanziato dall'articolo 11, comma 3 del presente provvedimento.
18-quinquies.06. Merola.
Dopo l'articolo 18-quinquies, inserire il seguente:
Art. 18-sexies.
(Disciplina del potenziamento uffici entrate e dei relativi incentivi).
1. Il comma 1091, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituto dai seguenti:
«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.
1091-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dagli incentivi erogabili per l'anno 2023. Gli incentivi erogabili al personale dipendente non avvocato, anche di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono esclusi dai limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
18-quinquies.08. Zaratti, Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 18-quinquies, inserire il seguente:
Art. 18-sexies
(Revisione del commissariamento per mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio in caso di importi minimi)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 498 è inserito il seguente:
«498-bis. Il commissariamento di cui al comma 499, a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al 2021, 2022 e 2023, è sospeso nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino, nel caso del potenziamento dei servizi sociali comunali, la somma complessiva di 15mila euro, ovvero, se superiore, il valore corrispondente al 5 per cento delle somme assegnate oggetto di rendicontazione e, nel caso dei servizi di asilo nido e di trasporto scolastico di studenti con disabilità, un valore complessivo pari al costo di due utenti per ciascuna delle annualità oggetto di rendicontazione. Nei casi di cui al periodo precedente, il Ministero dell'Interno invia al sindaco del comune interessato un invito a provvedere all'utilizzo dei fondi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di rendicontazione e monitoraggio secondo le modalità attuative di cui al comma 501.»;
b) al comma 499, dopo le parole «SOSE Spa,» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 498,».
18-quinquies.014. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 18-sexies.
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2023)
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
18-quinquies.016. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 18-sexies.
1. Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.
18-quinquies.04. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 18-sexies.
(Proroga termini «Piccole opere»)
1. In considerazione delle difficoltà operative riscontrate dai comuni in relazione all'aggiudicazione dei lavori per gli interventi di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi alle annualità dal 2020 al 2024, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo e secondo periodo, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che l'aggiudicazione dei lavori sia avvenuta entro il 31 marzo 2022, con riferimento all'annualità 2021, ed entro il 31 dicembre successivo alla scadenza stabilita dalla legge, con riferimento alle annualità 2020, 2022, 2023 e 2024. Conseguentemente, al comma 34, primo periodo, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, le parole: «entro il 31 maggio 2024» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio 2025».
18-quinquies.09. Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 18-sexies.
(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e dalle disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».
3. All'articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto infine il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.».
4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite con le parole: «fino ad 1 MW»;
b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
18-quinquies.05. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 18-sexies.
(Nomina Energy Manager in convezione con altri Comuni)
1. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1.bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 287. La modalità di associazione tra più comuni può essere impiegata anche dai comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.»
18-quinquies.07. Grimaldi, Bonelli, Borrelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 18-sexies.
(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni sulle risorse straordinarie Covid-19 per il 2022)
1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.
18-quinquies.011. Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 18-sexies.
(Esonero rendicontazioni ex articolo 158 TUEL per i contributi straordinari energia)
1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è apportata la seguente modifica: le parole «nello stesso anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti parole «negli anni 2022 e 2023».
18-quinquies.012. Zaratti, Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 18-sexies.
(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)
1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.
18-quinquies.017. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.
ART. 19.
Al comma 1, lettera b), alinea 527-ter, al secondo periodo, dopo le parole: costituisce un'economia che concorre aggiungere le seguenti: alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e;.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, alinea 527-quater, al primo periodo, dopo le parole: fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024 aggiungere le seguenti: e le risorse del fondo destinate alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale.
19.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
ART. 20.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 15 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 15 gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
20.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 3 sostituire le parole: dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022 con le seguenti: dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023.
20.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
ART. 21.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 21-bis-01.
(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)
1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
21.01. Piccolotti, Zaratti, Grimaldi.
ART. 21-bis.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.1
(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)
1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
21-bis.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.