XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 29 ottobre 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Magi, Mangialavori, Maschio, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 28 ottobre 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
ROTONDI: «Istituzione del Parco geominerario delle zolfare di Altavilla Irpina» (2120).
Sarà stampata e distribuita.
Ritiro di sottoscrizioni
a proposte di legge.
In data 28 ottobre 2024 il deputato Sergio Costa ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
BRAMBILLA ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali» (30).
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
STEFANI ed altri: «Modifica all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite numerico per il conferimento di incarichi a contratto» (1508) Parere delle Commissioni V e XI;
«Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e all'articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di proroga di incarichi di dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito» (Già articolo 84, commi 2 e 3, del disegno di legge n. 2112 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 29 ottobre 2024) (2112-quater) Parere delle Commissioni V, VII e XI.
VI Commissione (Finanze):
BONELLI e ZANELLA: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, in materia di partecipazione della Cassa depositi e prestiti al finanziamento di progetti per la neutralità climatica e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico» (1949) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VII Commissione (Cultura):
«Autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo nazionale della fotografia» (Già articolo 89, comma 2, del disegno di legge n. 2112 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 29 ottobre 2024) (2112-quinquies) Parere delle Commissioni I e V.
XIII Commissione (Agricoltura):
«Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli» (Già articolo 83 del disegno di legge n. 2112 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 29 ottobre 2024) (2112-ter) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 25 ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernente un regime sperimentale di accesso alla pensione anticipata di anzianità per le lavoratrici, aggiornata al 16 settembre 2024 (Doc. CLXXXV, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo, in data 24 ottobre 2024, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 7 al 10 ottobre 2024, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Risoluzione sul tema «Rafforzare la resilienza della Moldova dinanzi alle interferenze russe in vista delle prossime elezioni presidenziali e di un referendum costituzionale sull'integrazione nell'Unione europea» (Doc. XII, n. 544);
Risoluzione sul regresso democratico e le minacce al pluralismo politico in Georgia (Doc. XII, n. 545).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 28 ottobre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul primo riesame periodico del funzionamento della decisione di adeguatezza relativa al quadro UE-USA per la protezione dei dati personali (COM(2024) 451 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Consiglio – Relazione di attuazione relativa al riesame della direttiva (UE) 2017/1852 sui
meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (COM(2024) 494 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio – Restore – Sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 (COM(2024) 496 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 28 ottobre 2024.
Comunicazioni concernenti nomine di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente le proposte di nomina del professor Francesco Bestagno e del consigliere Raffaella Pezzuto alla carica di giudici di designazione italiana presso il Tribunale dell'Unione europea.
Questa comunicazione è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 2024, N. 131, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTI DELL'UNIONE EUROPEA E DA PROCEDURE DI INFRAZIONE E PRE-INFRAZIONE PENDENTI NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO (A.C. 2038-A)
A.C. 2038-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 2038-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118)
1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027». Gli effetti della presente disposizione non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberati anteriormente a tale data con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, delle modalità e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;
1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»;
2) al comma 2, le parole: «Le concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime finalità di cui al comma 1, le concessioni» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2027»;
3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale»;
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive). – 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico – ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente condente non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2027.
4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:
a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 9;
c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;
d) la misura del canone;
e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;
f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;
g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;
n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
o) i criteri di aggiudicazione;
p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
5. La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
6. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:
a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e);
b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
c) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;
f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;
g) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;
h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;
i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;
m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
7. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.
10. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: “e di pregio naturale e ad alta redditività”;
b) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro”.
11. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12.
12. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori.».
2. L'articolo 10-quater del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.
Articolo 2.
(Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari – Procedura d'infrazione n. 2016/4081)
1. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si interpreta nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti:
a) assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti;
b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
Articolo 3.
(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari – Procedura d'infrazione n. 2023/2006)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 293, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»;
b) all'articolo 350, comma 5, dopo la parola: «assumere», sono inserite le seguenti: «notizie e indicazioni» e le parole: «notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «quando ciò è imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona, oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini»;
c) all'articolo 386, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»;
d) all'articolo 387, comma 1, le parole: «ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata».
Articolo 4.
(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero della giustizia – Procedura d'infrazione n. 2021/4037)
1. Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa-contabile e per garantire la piena operatività degli uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nonché di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è aumentata di 250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità Area Funzionari e 189 unità Area Assistenti. Per le medesime finalità, il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 61 unità appartenenti all'Area Funzionari e 189 unità appartenenti all'Area Assistenti, mediante l'espletamento di procedure concorsuali e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per l'anno 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere dall'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di euro 1.056.250 per l'anno 2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede quanto a euro 2.000.000, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; quanto a euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Articolo 5.
(Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali – Procedura d'infrazione 2023/2090)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;
b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «responsabilità genitoriale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter»;
c) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. – (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale) – 1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.
2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale.»;
d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri esercenti la responsabilità genitoriale»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una di una o più delle seguenti condizioni:
a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne;
b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale;
c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.»;
e) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. – (Diritto all'informazione) – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è informato altresì del diritto:
a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter;
b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12;
c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6;
d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9;
e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.
3. Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto:
a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata;
b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;
c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute e fisica e psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.
4. Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì informato che:
a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;
b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;
c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato alla età e capacità del minorenne.
Art. 12-ter. – (Informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale) – 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorità giudiziaria che procede.
2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilità genitoriale.».
2. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.»;
b) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis. – (Informazioni relative alla detenzione) – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, quando è disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenne è altresì informato che:
a) ha diritto a che la privazione della libertà personale si svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età;
b) ha diritto ad un progetto di intervento educativo personalizzato sulla base di una valutazione individuale;
c) ha diritto ad accedere alle misure penali di comunità e alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge;
d) ha diritto alla rivalutazione della decisione dell'autorità giudiziaria circa le modalità di esecuzione della pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative alla detenzione, tenuto conto che la pena detentiva è disposta solo quando le altre pene non risultino adeguate.».
Articolo 6.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 in materia di controlli su strada – Procedura d'infrazione n. 2022/0231)
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, 144, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.».
Articolo 7.
(Disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 – Procedure di infrazione n. 2024/2190 e n. 2023/2056)
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/116 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/317. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui all'articolo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 551/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004.
2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) è l'Autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Si applicano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ATS) che effettuano servizi di controllo del traffico aereo (ATC):
a) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino e nei settori «en-route» associati, che non attuano la sottofunzionalità di gestione degli arrivi e gestione integrata degli arrivi (sottofunzionalità AMAN) estesa all'orizzonte di 180 miglia nautiche entro il 31 dicembre 2024;
b) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e nei settori di avvicinamento associati che non attuano la sottofunzionalità di gestione del traffico aereo (sottofunzionalità ATM) sull'integrazione fra gestione degli arrivi e gestione integrata degli arrivi e gestione delle partenze (integrazione AMAN/DMAN) entro il 31 dicembre 2027.
4. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino che non attuano la sottofunzionalità estesa sul piano operativo aeroportuale (AOP) entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano la funzionalità sulle reti di sicurezza degli aeroporti entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
6. Ai soggetti operativi che non attuano la sottofunzionalità ATM sulle operazioni sullo spazio aereo a rotte libere (FRA) transfrontaliero con almeno uno Stato confinante e la possibilità di connessione del FRA con le aree terminali di controllo (TMA) entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai soggetti operativi che forniscono servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano, entro il 31 dicembre 2027, la sottofunzionalità ATM integrazione fra piano operativo aeroportuale e piano operativo della rete (integrazione AOP/NOP), nonché, entro il 31 dicembre 2025, le seguenti ulteriori funzionalità relative alla gestione delle informazioni a livello di sistema:
a) sottofunzionalità ATM sulle specifiche e infrastruttura tecnica del profilo di gestione delle informazioni a livello di sistema (SWIM) giallo per lo scambio di dati ATM per tutte le altre funzionalità ATM;
b) sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni aeronautiche;
c) sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni meteorologiche;
d) sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni tra reti cooperative;
e) sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni di volo (profilo giallo).
8. Ai soggetti operativi che non forniscono e gestiscono le chiavi pubbliche di infrastruttura (PKI) e la sicurezza cibernetica entro il 31 dicembre 2024 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
9. Ai fornitori di ATS e agli operatori aerei italiani che non attuano la sottofunzionalità ATM sulla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria aria-terra sopra al livello di volo 285 entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
10. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro ai fornitori di ATS che:
a) non applicano la modulazione delle tariffe di navigazione aerea, secondo quanto previsto all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
b) utilizzano le entrate derivanti dalle tariffe di rotta o presso i terminali non solo per coprire i costi determinati relativi ai servizi di rotta o presso i terminali, ma anche per finanziare proprie attività commerciali;
c) omettono di porre in essere, nel periodo di riferimento, le misure individuate, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, dall'Autorità nazionale di vigilanza, ovvero dalla Commissione europea, per conseguire gli obiettivi prestazionali contenuti nel piano di miglioramento delle prestazioni;
d) omettono di fornire all'autorità nazionale di vigilanza:
1) le informazioni sulle condizioni locali pertinenti per la fissazione di obiettivi prestazionali nazionali o di obiettivi prestazionali a livello di blocco funzionale di spazio aereo;
2) i dati necessari per stabilire il tasso di rendimento del capitale proprio per le tariffe di navigazione aerea;
3) le informazioni circa gli investimenti previsti nei cinque anni successivi alla data della richiesta, che illustrino il profilo delle spese previste per gli investimenti nuovi e in corso durante e dopo il periodo di riferimento e il modo in cui i grandi investimenti contribuiscono alle prestazioni in ogni settore essenziale di prestazione;
4) il piano aziendale di cui all'allegato III, punto ATM/ANS.OR.D.005, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione;
5) le informazioni richieste ai fini della disapplicazione del dispositivo di ripartizione del rischio di costo, secondo quanto previsto all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
6) i dati sulle basi di calcolo e le informazioni sulla ripartizione dei costi tra i servizi di navigazione aerea di rotta e presso i terminali, nonché i dati sui proventi da attività commerciali e sui fondi pubblici ricevuti;
e) omettono di fornire all'autorità nazionale di vigilanza i documenti, i dati, le informazioni e chiarimenti richiesti per monitorare il raggiungimento degli obiettivi prestazionali contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni;
f) non consentono all'autorità nazionale di vigilanza l'accesso a locali, terreni o veicoli pertinenti, secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
g) omettono di fornire alle autorità competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale l'indicazione dei costi relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea che sono compresi nella base di calcolo delle tariffe, così come individuati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
h) omettono di fornire alle autorità competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale i dati relativi alle altre entrate di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
11. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di ATS, agli operatori aeroportuali italiani, ai coordinatori aeroportuali e agli operatori aerei italiani che:
a) omettono di trasmettere alla Commissione europea gratuitamente, in formato elettronico, i dati di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, ovvero omettono di adottare le misure necessarie per garantirne la qualità, la convalida e la trasmissione tempestiva;
b) omettono di fornire alla Commissione europea le informazioni da essa richieste sui loro controlli di qualità e sulle procedure di convalida adottate in relazione a tali dati.
12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il successivo trasferimento all'E.N.A.C ai fini del miglioramento della sicurezza del volo.
Articolo 8.
(Disposizioni urgenti in materia sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea – Procedura d'infrazione n. 2019/2279)
1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-bis:
1) al comma 3:
1.1) all'alinea, le parole: «definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» e le parole: «tale da» sono sostituite dalla seguente: «deve»;
1.2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'allegato 4.»;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le gallerie individuate nell'allegato 4-quater, la richiesta di messa in servizio di cui al comma 5 è presentata entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato. La richiesta di messa in servizio di cui al primo periodo non può in ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027.
5-ter. La trasmissione incompleta della documentazione a corredo della richiesta di messa in servizio di cui ai commi 5 e 5-bis, qualora non sanata entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione da parte della Commissione, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, diminuita di un terzo.»;
3) al comma 6:
3.1) le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
3.2) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;
4) al comma 7, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
5) al comma 8, la lettera c) è abrogata;
6) al comma 9, secondo periodo, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
b) all'articolo 10-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 6, e comunque fino all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione, il Gestore provvede ad adottare e mantiene, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime, la cui efficacia è asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della sicurezza.»;
c) all'articolo 16:
1) al comma 1-bis:
1.1) le parole: «centomila euro a trecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «trecentomila euro a cinquecentomila euro»;
1.2) le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 5-bis»;
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis, commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, lettera a), dal quale deriva uno scostamento temporale superiore a sei mesi non giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione, il Gestore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro.»;
3) al comma 2, alinea, le parole: «diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;
4) dopo il comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione e all'aggiornamento delle modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo, le sanzioni sono irrogate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione.»;
d) all'Allegato 4, punto 3.4:
1) la parola: «inoltra» è sostituita dalle seguenti: «trasmette gli elaborati progettuali e»;
2) dopo le parole: «di sicurezza alla Commissione» sono inserite le seguenti: «, asseverata da parte di organismi di controllo terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi nonché all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio»;
e) dopo l'Allegato 4-ter è aggiunto l'Allegato 4-quater di cui all'allegato 1 del presente decreto.
Articolo 9.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi – Procedura d'infrazione n. 2023/2022)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 15, è inserito il seguente:
«15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione.».
Articolo 10.
(Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali – Caso EU Pilot (2021) 10047/Empl)
1. All'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, della Confederazione Svizzera, di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione Svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera.»;
b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «periodi di assicurazione» sono inserite le seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1-bis», e le parole: «maturati presso l'organizzazione internazionale» sono soppresse;
d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale e maturati presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 666.000 per l'anno 2025, euro 849.000 per l'anno 2026, euro 1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000 per l'anno 2029, euro 870.000 per l'anno 2030, euro 935.000 per l'anno 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032, euro 1.386.000 per l'anno 2033 ed euro 1.289.000 per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dal 1° gennaio 2025.
Articolo 11.
(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato – Procedura di infrazione 2014/4231)
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.»;
b) il comma 3 è abrogato.
Articolo 12.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d'infrazione n. 2014/4231)
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
Articolo 13.
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.».
Articolo 14.
(Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria – Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)
1. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, in causa C-573/19, e del 10 novembre 2020, in causa C-644/18, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato uno specifico programma della durata massima di 54 mesi, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ripartiti nelle seguenti annualità: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo sono individuati, anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria, tenendo conto di quelli previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalità con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dalle città metropolitane, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 e individuate dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, in causa C-573/19, in relazione agli ossidi di azoto ovvero dalla lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024 relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2147 in merito ai superamenti continui e di lungo periodo, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10. In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al primo periodo possono avvalersi del supporto dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le cui attività sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma 3.
3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità di gestione e di monitoraggio del programma, i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, rappresentati dagli enti proponenti gli interventi e dall'ANCI per il supporto indicato dal comma 2, i requisiti degli interventi e le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse e di rendicontazione e verifica dell'attuazione. Ai fini della gestione del programma di finanziamento, il medesimo decreto può prevedere l'attribuzione di attività a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, nei quali rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 2. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede all'approvazione delle proposte di cui al primo periodo, con indicazione del cronoprogramma procedurale e di realizzazione, nei limiti delle risorse indicate al comma 1. Gli interventi sono identificati attraverso il Codice Unico di progetto (CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate ad assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, in causa C-644/2018, pronunciata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della conseguente lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024, adottata ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, in merito ai superamenti in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10, nonché della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, in causa C-573/2019, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto NO2, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, comprensivo di cronoprogramma, di seguito denominato Piano.
5. La cabina di regia di cui al comma 4 è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministro della salute, un rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR nonché da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate dalle procedure di infrazione di cui al comma 4. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo modalità definite con apposito decreto adottato d'intesa dai capi dei predetti dipartimenti, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il Piano elaborato dalla cabina di regia è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di approvazione del Piano contiene, altresì, l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal Piano medesimo e delle loro competenze, le Amministrazioni centrali, regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure.
7. Il Piano ha una durata di ventiquattro mesi decorrente dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con delibera del Consiglio dei ministri, adottata secondo le modalità di cui al comma 6, primo periodo, può essere prorogata la durata del Piano fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, nonché disposta la revisione ovvero l'aggiornamento dello stesso, anche sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui al comma 9.
8. Le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano sono tenute ad adottare le relative misure di carattere normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, di carattere finanziario, volte ad assicurare il rispetto dei valori limite di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto NO2, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, anche in accordo con gli altri enti locali interessati dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, in causa C-573/2019.
9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, procede al monitoraggio dell'attuazione delle Piano e delle relative misure, verificandone gli effetti e gli eventuali impedimenti, avvalendosi, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, del supporto delle Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In caso di mancata attuazione delle misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma approvato superiori al trimestre, la cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri che, con apposita deliberazione adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro dell'ambiente della sicurezza energetica, può anche autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al terzo periodo può essere deliberato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche per la tempestiva attuazione di misure diverse da quelle previste dal Piano e ritenute necessarie per assicurare l'esecuzione delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della lettera di costituzione in mora della Commissione europea di cui al comma 4.
10. La cabina di regia di cui al comma 4 è istituita senza oneri a carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di regia non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Articolo 15.
(Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore – Procedura di infrazione n. 2017/4092)
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni
a) all'articolo 15-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE)» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti»;
2) al comma 2-ter, terzo periodo, la congiunzione: «e» è sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «gestione collettiva», sono inserite le seguenti: «e le entità di gestione indipendenti»;
b) all'articolo 180:
1) al primo comma, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e alle entità di gestione indipendenti»;
2) al secondo comma, numero 1, primo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e ciascuna entità di gestione indipendente», e al secondo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e delle entità di gestione indipendenti»;
3) al terzo comma, dopo le parole: «secondo le norme stabilite dal regolamento», sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
4) al sesto comma, dopo le parole: «è conferito», le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari come individuato ai sensi del comma 2, n. 1»;
5) al settimo comma, le parole: «riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono soppresse.
2. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e le entità di gestione indipendenti», e, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite le seguenti: «nonché per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia,».
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole da: «agli articoli» fino a: «27,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4, ad eccezione del comma 3, primo periodo, 13, comma 1,14, commi 1 e 2, 17, 19, 22, 23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27 e 28, commi 1, 2 e 4,»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore» sono soppresse;
2) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alcuna condizione» sono inserite le seguenti: «che ne renda gravoso l'esercizio»;
3) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di entità di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresì:
a) lo scopo lucrativo dell'entità di gestione indipendente;
b) le modalità di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entità di gestione indipendente;
c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entità di gestione indipendente di attività potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attività di intermediazione.»;
c) all'articolo 8:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi»;
2) al comma 1, alinea, dopo la parola: «intermediazione» sono inserite le seguenti: «del diritto d'autore o»;
d) all'articolo 14, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le entità di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l'attività di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attività. Gli investimenti delle entità di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.»;
e) all'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le entità di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, le entità di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili:
a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;
b) il nome del titolare dei diritti;
c) il nome dell'editore o produttore pertinente;
d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.»;
f) all'articolo 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresì, sul proprio sito web il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una società iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresì alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica sul proprio sito web e presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13.».
Articolo 16.
(Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati – attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente entro il 15 maggio di ciascun anno, i gestori di centri dati, come definiti nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (UE) 2024/264, della Commissione, del 17 gennaio 2024, con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, rendono pubbliche le seguenti informazioni:
a) denominazione del centro dati, nome del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;
b) superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;
c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati.
2. Il comma 1 non si applica ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.
Articolo 17.
(Disposizioni finanziarie)
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 18.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 8, comma 1, lettera e), recante modifiche
al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264)
«Allegato 4-quater
(di cui all'articolo 10-bis, comma 5-bis)
Elenco delle gallerie con nuovi termini per la presentazione dell'istanza di messa in servizio da parte dei Gestori, con termini comunque non superiori al 31 dicembre 2027
|
NCPG |
Galleria |
Termine presentazione istanza di messa in servizio |
|
77 |
Monte Mario |
01/06/2026 |
|
129 |
Fornaci |
01/06/2027 |
|
131 |
Orco |
01/04/2027 |
|
132 |
Rocca Carpanea |
01/12/2027 |
|
134 |
Montegrosso |
31/12/2026 |
|
137 |
Colle Dico |
31/12/2026 |
|
187 |
Stonio |
31/12/2026 |
|
188 |
Ara Salere |
31/05/2026 |
|
189 |
Roviano |
30/11/2027 |
|
190 |
Pietrasecca |
23/09/2027 |
|
191 |
Colle Mulino |
22/12/2027 |
|
192 |
Monte Sant'Angelo |
29/09/2026 |
|
193 |
San Rocco |
31/12/2026 |
|
194 |
Genzano |
31/12/2026 |
|
195 |
San Giacomo |
31/12/2026 |
|
196 |
Gran Sasso |
31/12/2026 |
|
198 |
Colledara |
31/12/2026 |
|
200 |
Collurania |
31/12/2026 |
|
201 |
San Domenico |
31/12/2026 |
|
202 |
Colle Castiglione |
31/12/2026 |
|
209 |
Bricco |
31/12/2026 |
|
214 |
Piano Cutiri |
31/12/2027 |
|
215 |
Capo d'Ali' III |
31/12/2027 |
|
216 |
Sant'Alessio |
31/12/2027 |
|
217 |
Taormina |
31/12/2027 |
|
218 |
Giardini |
31/12/2027 |
|
219 |
San Giovanni |
31/12/2027 |
|
220 |
Telegrafo |
31/12/2027 |
|
221 |
Villafranca |
31/12/2027 |
|
223 |
Mongiove |
31/12/2027 |
|
224 |
Torretta |
31/12/2027 |
|
225 |
Capo Calava' |
31/12/2027 |
|
226 |
Petraro |
31/12/2027 |
|
227 |
Porrazza |
31/12/2027 |
|
228 |
Cipolla |
31/12/2027 |
|
229 |
Baldassarre |
31/12/2027 |
|
230 |
San Cono |
31/12/2027 |
|
232 |
Badetta |
31/12/2026 |
|
233 |
Caronia |
31/12/2027 |
|
234 |
Pagliarotto |
31/12/2027 |
|
235 |
Portale |
31/12/2026 |
|
236 |
Santo Stefano |
31/12/2027 |
|
237 |
Colonna |
31/12/2027 |
|
238 |
Torremuzza |
31/12/2027 |
|
239 |
Piana |
31/12/2027 |
|
240 |
Guardia |
31/12/2027 |
|
241 |
Halaesa |
31/12/2026 |
|
242 |
Sant'Ambrogio |
31/12/2027 |
|
243 |
Langenia |
31/12/2026 |
|
244 |
Carbonara |
31/12/2027 |
|
245 |
Sant'Elia |
31/12/2027 |
|
246 |
Gallizza |
31/12/2026 |
|
247 |
Santa Lucia |
31/12/2026 |
|
248 |
Battaglia |
31/12/2026 |
|
274 |
Montecrevola |
01/05/2026 |
|
313 |
Tusa |
31/12/2027 |
|
314 |
Piano Paradiso |
31/12/2027 |
|
315 |
Torre Finale |
31/12/2027 |
|
316 |
Cipollazzo |
31/12/2026 |
|
317 |
Cozzo Minneria |
31/12/2027 |
|
486 |
Picchiarella |
01/12/2026 |
|
487 |
Casacastalda |
01/12/2026 |
|
71 |
Monreale |
01/03/2026 |
|
155 |
Cote de Sorreley |
31/07/2026 |
|
157 |
Signayes |
31/07/2026 |
».
A.C. 2038-A – Modificazioni delle Commissioni
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI
All'articolo 1:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «5 agosto 2022, n. 118» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera a):
al numero 1.1), secondo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «della disposizione di cui al presente numero», le parole: «deliberati anteriormente a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027» e le parole: «all'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore»;
al numero 1.2), capoverso a),le parole: «al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività,» sono soppresse,le parole: «al Registro nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel Registro nazionale» e le parole: «quelle gestite dagli» sono sostituite dalle seguenti: «e quelle gestite dagli»;
dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”»;
alla lettera b), capoverso Art. 4:
al comma 1, le parole: «e), f)» sono sostituite dalle seguenti: «e) e f),» edopo le parole: «legge 4 dicembre 1993, n. 494,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea»;
al comma 2, le parole: «sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno trenta giorni nel sito internet istituzionale dell'ente concedente e nell'albo pretorio», le parole: «, per almeno trenta giorni» sono soppresse e le parole: «italiana, e per» sono sostituite dalle seguenti: «italiana e, per»;
al comma 3:
al secondo periodo, la parola: «condente» è sostituita dalla seguente: «concedente» e le parole: «salvo nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «tranne che nel caso»;
al terzo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «del sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «del sito internet istituzionale»;
alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dal comma 9, quarto periodo»;
al comma 5, la parola: «ai», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «a»;
al comma 6:
all'alinea, le parole: «del principio» sono sostituite dalle seguenti: «dei princìpi»;
alla lettera b), la parola: «indicati» è sostituita dalla seguente: «indicato»;
alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riguardo all'offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali da affezione, all'offerta di servizi specifici dedicati alle famiglie e all'offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilità»;
alla lettera g), dopo le parole: «l'impegno ad assumere,» è inserita la seguente: «preferibilmente»;
al comma 7, secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 9, al primo periodo, le parole: «da adottarsi» sono sostituite dalle seguenti: «, da adottare» e, al secondo periodo, le parole: «di un professionista nominato» sono sostituite dalle seguenti: «di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati»;
al comma 10, lettere a) e b), la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero»;
al comma 11:
al primo periodo, dopo le parole: «lettera b)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al comma 13, le parole: «all'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore»;
al comma 2, le parole: «22 dicembre 2022, n. 198,» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2022, n. 198,».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), le parole: «vecchiaia e superstiti» sono sostituite dalle seguenti: «, la vecchiaia e i superstiti».
All'articolo 3:
al comma 1, lettera b), le parole: «persona, oppure» sono sostituite dalle seguenti: «persona oppure».
All'articolo 4:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «amministrativa-contabile» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativo-contabile», le parole: «unità Area Funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «unità dell'area dei funzionari» e le parole: «unità Area Assistenti» sono sostituite dalle seguenti: «unità dell'area degli assistenti»;
al secondo periodo, dopo le parole: «a tempo indeterminato» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «all'Area Funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «all'area dei funzionari» e le parole: «all'Area Assistenti» sono sostituite dalle seguenti: «all'area degli assistenti»;
al comma 3, le parole: «quanto a euro 2.000.000,» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 2.000.000» e dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla rubrica, le parole: «amministrativa-contabile» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativo-contabile».
All'articolo 5:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto»;
alla lettera a), le parole: «direttiva 2016/800/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016,»;
alla lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera d), numero 2), capoverso 1-bis, alinea, le parole: «di una di una o più» sono sostituite dalle seguenti: «di una o più»;
alla lettera e), capoverso 12-bis:
al comma 1, dopo le parole: «quanto previsto dall'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al comma 3, lettera c), le parole: «e fisica e» sono sostituite dalle seguenti: «sia fisica sia»;
al comma 5, le parole: «alla età e capacità» sono sostituite dalle seguenti: «all'età e alle capacità»;
al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: «dell'11 maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'11 maggio 2016,»;
alla rubrica, le parole: «direttiva 2016/800/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2016/800».
All'articolo 6:
al comma 1, alinea, le parole: «144, dopo il comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 144, dopo il comma 1»;
alla rubrica, le parole: «n. 144» sono sostituite dalle seguenti: «n. 144,».
All'articolo 7:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «all'articolo 3, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del», le parole: «del 4 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, del 4 luglio 2018», le parole: «n. 549/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004,» e le parole: «n. 551/2004,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 551/2004»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in particolare, nella determinazione delle sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 del presente articolo, si ha riguardo ai criteri dettati dall'articolo 11 della medesima legge n. 689 del 1981 nonché al numero di funzionalità non sviluppate»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano se le misure attuative assicurano i medesimi livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi»;
al comma 10:
alla lettera a), dopo le parole: «non applicano» sono inserite le seguenti: «, ove prevista,»;
alla lettera c), le parole: «dall'Autorità nazionale di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità nazionale di vigilanza»;
alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317»;
alla lettera e), le parole: «le informazioni e chiarimenti» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni e i chiarimenti»;
alla lettera f), le parole: «paragrafo 2 del» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2, del»;
al comma 12, le parole: «all'E.N.A.C» sono sostituite dalle seguenti: «all'E.N.A.C.».
All'articolo 8:
al comma 1, lettera b), capoverso 1, le parole: «provvede ad adottare e mantiene» sono sostituite dalle seguenti: «adotta e mantiene»;
alla rubrica, le parole: «in materia sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di sicurezza».
All'articolo 9:
al comma 1, capoverso 15-bis, le parole: «eccessivo, rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «eccessivo rispetto».
All'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: «contraenti dell'accordo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «aderenti all'Accordo», le parole: «Svizzera, di Paesi» sono sostituite dalle seguenti: «Svizzera e di Paesi»;
alla lettera d), le parole: «contraenti dell'Accordo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «aderenti all'Accordo»;
al comma 2, le parole: «per l'anno 2034» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2034».
All'articolo 11:
alla rubrica, le parole: «infrazione 2014/4231» sono sostituite dalle seguenti: «infrazione n. 2014/4231».
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. – (Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Procedura di infrazione n. 2014/4231) – 1. L'assunzione straordinaria di 200 unità di personale nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, non può essere effettuata prima del 15 novembre 2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è autorizzata la spesa di 3.872.000 euro per l'anno 2024, per il finanziamento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3.872.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.
4. Ai fini del completamento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e per consentire l'ottimale definizione del nuovo assetto operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 13, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2023, le parole: “30 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”».
All'articolo 12:
alla rubrica, le parole: «30 marzo 2001 n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165».
All'articolo 13:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) le parole: “da euro 20 a euro 300” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 150 a euro 500”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000”;
b) al comma 1-quater, le parole: “attività diverse dall'attività di tiro” sono sostituite dalle seguenti: “una diversa attività di tiro”;
c) dopo il comma 1-quater sono aggiunti i seguenti:
“1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.
1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per ‘attività di tiro’ si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia”.
1-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti nel territorio».
All'articolo 14:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «in causa», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «relativa alla causa», le parole: «della durata massima di 54 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «, in coerenza con il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, della durata massima di 60 mesi» e la parola: «fondo» è sostituita dalla seguente: «Fondo»;
al secondo periodo,le parole da: «sono individuati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, individuati ai sensi del comma 3, possono concorrere all'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai relativi interventi in materia di mobilità»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «in zone di superamento» sono sostituite dalle seguenti: «in zone nelle quali è intervenuto il superamento», le parole: «2010 n. 155 e» sono sostituite dalle seguenti: «2010, n. 155,» e le parole: «in causa C-573/19, in relazione agli ossidi di azoto» sono sostituite dalle seguenti: «relativa alla causa C-573/19, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto (NO2),»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «del programma» sono inserite le seguenti: «di cui al medesimo comma 1» e le parole: «rappresentati dagli enti proponenti gli interventi e dall'ANCI» sono sostituite dalle seguenti: «che sono gli enti proponenti gli interventi nonché l'ANCI»;
al secondo periodo, le parole: «legge n. 234 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2021, n. 234»;
al quarto periodo, la parola: «(CUP)» è soppressa;
al comma 4, le parole: «in causa», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «relativa alla causa», dopo le parole: «del TFUE, in merito ai superamenti» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «NO2» è sostituita dalla seguente: «NO2» e le parole: «di seguito denominato Piano» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominato “Piano”»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «e per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «e il PNRR»;
al secondo periodo, le parole: «d'intesa dai capi dei predetti dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dai capi dei predetti dipartimenti, d'intesa tra loro»;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal Piano medesimo e delle loro competenze, le Amministrazioni centrali, regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure» sono sostituite dalle seguenti: «l'individuazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali cui è demandata l'attuazione delle misure previste dal Piano medesimo, in relazione alla natura delle misure stesse e delle competenze delle amministrazioni interessate»;
al comma 7:
al primo periodo, la parola: «decorrente» è sostituita dalla seguente: «decorrenti»;
al secondo periodo, le parole: «può essere prorogata la durata del Piano fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, nonché disposta la revisione ovvero l'aggiornamento dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «la durata del Piano può essere prorogata fino al massimo di ulteriori ventiquattro mesi e possono essere disposti la revisione o l'aggiornamento del Piano stesso»;
al comma 8, le parole: «di carattere finanziario,» sono sostituite dalla seguente: «finanziario», la parola: «NO2» è sostituita dalla seguente: «NO2» e le parole: «in causa» sono sostituite dalle seguenti: «relativa alla causa»;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: «delle Piano» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano» e la parola: «(ISPRA)» è soppressa;
al secondo periodo, le parole: «dell'ambiente della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
al terzo periodo, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo».
Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. – (Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Procedure d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097) – 1. Al fine di recuperare e valorizzare le materie prime strategiche generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e di impegnare in modo efficiente l'eco-contributo, anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 10.1 è inserito il seguente:
“10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefìci ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema collettivo interessato la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis”;
b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Art. 11. – (Ritiro di AEE secondo i sistemi ‘uno contro uno’ e ‘uno contro zero’) – 1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito di cui al primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.
2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.
3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresì tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.
4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformità a quanto previsto dal comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006 o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 40 del 20 febbraio 2023. Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni. Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2.
5. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'integrità delle apparecchiature è garantita mediante l'adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni del presente decreto.
6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso.
7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano altresì al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.
10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 65 dell'8 marzo 2010 e n. 121 del 31 maggio 2016 sono abrogati”;
c) all'articolo 38, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 10.2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente nell'esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefìci ambientali ed economici del loro corretto riciclaggio”.
Art. 14-ter. – (Disposizioni urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico) – 1. Dopo l'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
“Art. 178-quater. – (Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico) – 1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, nonché del presente articolo.
2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende una piattaforma, come definita dall'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente l'immissione di prodotti sul mercato del commercio elettronico da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.
3. I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti a offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237.
4. Gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di:
a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui all'articolo 237;
b) raccolta e invio delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera c), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione;
c) versamento del contributo ambientale di cui agli articoli 178-ter e 237, comma 4;
d) comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera e), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai soggetti indicati dalla medesima lettera e).
5. Gli accordi di cui al comma 3 fissano un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori delle piattaforme di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi di cui al medesimo comma 3.
6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio dell'attività di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 trasmettono gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, entro i successivi sessanta giorni, può chiederne la modifica ovvero l'integrazione. Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla richiesta. L'accordo acquista efficacia decorso il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo o decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'accordo stesso modificato ovvero integrato.
8. Nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, è istituita un'apposita sezione a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico che stipulano gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo e, con modalità semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti sul mercato mediante le medesime piattaforme.
9. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al comma 8 del presente articolo, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3 del presente articolo.
10. Per i prodotti di cui al titolo II della parte quarta, gli accordi di cui al comma 3 riguardano esclusivamente l'immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori del territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico.
11. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, se non è tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo”».
All'articolo 15:
al comma 1:
alla lettera a), numero 2), la parola: «congiunzione» è sostituita dalla seguente: «parola»;
alla lettera b):
il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) al primo comma, le parole: “ed agli altri organismi di gestione collettiva” sono sostituite dalle seguenti: “, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti”»;
al numero 2), le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;
al numero 3), dopo le parole: «2017, n. 35» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al numero 4), la parola: «S.I.A.E.» è sostituita dalla seguente: «SIAE», dopo le parole: «categoria di titolari» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1),»;
al numero 5), la parola: «(S.I.A.E.)» è sostituita dalla seguente: «(SIAE),»;
al comma 3:
alla lettera d), capoverso 5-bis, le parole: «, devono essere inoltre diversificati» sono sostituite dalle seguenti: «e devono essere diversificati»;
alla lettera e), capoverso 3-bis, alinea, le parole: «al più tardi entro novanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i novanta giorni successivi» e dopo le parole: «di cui all'articolo 17,» sono inserite le seguenti: «comma 2,»;
alla lettera f), capoverso 1-bis:
al primo periodo, le parole: «Registro delle imprese di cui alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese, di cui al capo II della legge» e le parole: «sul proprio sito web» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;
al secondo periodo, la parola: «(SIAE)» è soppressa, le parole: «sul proprio sito web» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet» e le parole: «Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580» sono sostituite dalle seguenti: «predetto registro delle imprese»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. La SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono comunque apporre il contrassegno su richiesta degli interessati.
3-ter. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 171-bis:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: “dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi della presente legge”;
2) al comma 2, primo periodo, la parola: “SIAE” è sostituita dalle seguenti: “ai sensi della presente legge”;
b) all'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), le parole: “, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)” sono sostituite dalle seguenti: “l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge”;
c) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole: “di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE” sono sostituite dalle seguenti: “di contrassegno apposto ai sensi della presente legge, ove richiesto, o provvisti di contrassegno”;
d) all'articolo 171-septies, comma 1, la lettera a) è abrogata;
e) all'articolo 181-bis:
1) al comma 1, la parola: “appone” è sostituita dalle seguenti: “, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati,” e dopo le parole: “accordi tra la SIAE” sono inserite le seguenti: “, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti”;
2) al comma 2, le parole: “la SIAE verifica” sono sostituite dalle seguenti: “la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano”;
3) al comma 3, dopo le parole: “tra la SIAE” sono inserite le seguenti: “, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti”, le parole: “, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis,” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti”;
4) al comma 4:
4.1) dopo le parole: “I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno” sono inserite le seguenti: “nonché le modalità di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie”;
4.2) le parole: “sentite la SIAE” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti”;
4.3) dopo le parole: “tra la SIAE” sono inserite le seguenti: “, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti”;
5) al comma 6, dopo le parole: “trimestralmente la SIAE” sono inserite le seguenti: “, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti”, dopo le parole: “e la SIAE” sono inserite le seguenti: “, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti” e dopo le parole: “alla SIAE” sono inserite le seguenti: “, agli altri organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendenti”;
6) al comma 7, dopo le parole: “la SIAE” sono inserite le seguenti: “, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti”.
3-quater. Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 16:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore», le parole: «e successivamente entro il 15 maggio di ciascun anno» sono soppresse e le parole: «del regolamento (UE) 2024/264, della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, come modificato dal regolamento (UE) 2024/264 della Commissione»;
alla lettera a), la parola: «nome» è sostituita dalle seguenti: «nome e cognome»;
alla lettera c), le parole: «europea» e le parole: «, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati» sono soppresse;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I gestori di centri dati di cui al comma 1 aggiornano le informazioni rese pubbliche ai sensi del medesimo comma entro il 15 maggio di ciascun anno»;
al comma 2, le parole: «Il comma 1 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 1 e 1-bis non si applicano» e le parole: «al diritto dell'Unione e nazionale a tutela» sono sostituite dalle seguenti: «alle norme nazionali e dell'Unione europea volte alla tutela».
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis. – (Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023) – 1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i soggetti passivi, che hanno presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni. La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo. Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al presente comma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.
2. Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Non si fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.
4. Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazione deve essere indicata nella dichiarazione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento nonché la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata la struttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. La struttura, individuata ai sensi del comma 5, adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8.
7. Le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione della struttura di cui al comma 5.
8. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 16-ter. – (Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto) – 1. Il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
Art. 16-quater. – (Disposizioni per il completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica) – 1. Al fine del completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale autorità competente per l'esecuzione dei compiti ivi previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento medesimo.
2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
“e-bis) è Autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le parole: “migliori tecniche disponibili di cyber-sicurezza” sono inserite le seguenti: “, d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza,”;
b) all'articolo 22, comma 1, capoverso 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti relativi alla cybersicurezza”.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorità competente provvede all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 16-quinquies. – (Disposizioni urgenti in materia di aiuti di Stato) – 1. Il comma 24-bis dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è abrogato.
Art. 16-sexies. – (Valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regolamentate) – 1. Al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. In relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti. Limitatamente alla valutazione di proporzionalità degli emendamenti, non si procede all'acquisizione del parere di cui al comma 3”;
b) all'articolo 4, comma 8, alinea, dopo la parola: “altresì,” sono inserite le seguenti: “nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3-bis, ovvero”.
Art. 16-septies. – (Disposizioni per la prevenzione e la definizione delle procedure d'infrazione e pre-infrazione) – 1. Al fine di rafforzare l'attività di coordinamento di cui all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento alla prevenzione e alla definizione delle procedure d'infrazione e di pre-infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzata a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° maggio 2025, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 10 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di 10 unità di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 809.877 euro per l'anno 2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 19.767 euro per l'anno 2025 e di 29.650 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi dovuti al personale di cui al medesimo comma 1 per le prestazioni di lavoro straordinario.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 829.644 euro per l'anno 2025 e a 869.465 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 17:
al comma 1,le parole: «articoli 4, 10 e 14, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 4, 10, 11-bis e 16-septies» ela parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «competenti».
All'allegato 1, allegato 4-quater:
alla voce NCPG 215, le parole: «Capo d'Ali’» sono sostituite dalle seguenti: «Capo d'Alì»;
alla voce NCPG 225, la parola: «Calava’» è sostituita dalla seguente: «Calavà».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1.1. Dori, Borrelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118)
1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2025, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2025, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2026, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale»;
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4.
(Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)
1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico – ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei princìpi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 5. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente concedente non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2027.
4. L'ente concedente, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza, può prevedere:
a) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;
b) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale.».
5. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:
a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 10;
c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 6;
d) la misura del canone;
e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 10, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;
f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;
g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;
n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
o) i criteri di aggiudicazione;
p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
6. La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
7. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:
a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 5, lettera e);
b) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
c) la partecipazione di associazioni di promozione sociali e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche;
d) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
e) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
f) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;
g) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;
h) la partecipazione di consorzi di ripascimento o soggetti che si impegnano a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione;
i) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;
l) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;
m) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
n) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;
o) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
8. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
10. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Per gli indennizzi di cui al presente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo di compensazione per i concessionari uscenti», con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2024 e che non risultano assegnatari, ad alcun titolo, di altra analoga concessione. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.
11. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e di pregio naturale e ad alta redditività»;
b) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro».
12. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12.
13. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori.
2. L'articolo 10-quater del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.
1.3. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*1.4. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*1.5. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.1).
1.6. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 luglio 2025;
3) al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) , inserire il seguente: 3-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. In caso di inerzia e del mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 si procede ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
4) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 luglio 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 giugno 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 giugno 2026.
1.7. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 luglio 2025;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 ottobre 2025.
1.8. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2025.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2025;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 agosto 2025;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 novembre 2025.
1.9. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2025.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2025;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 settembre 2025;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
1.10. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2025.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2025;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 ottobre 2025;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 gennaio 2026.
1.11. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2025.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2025;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 novembre 2025;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 marzo 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 28 febbraio 2026.
1.12. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2025.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2025;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2025;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 aprile 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 marzo 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 marzo 2026.
1.13. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2025.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2025;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 gennaio 2026;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 maggio 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 aprile 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 aprile 2026.
1.14. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2025.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2025;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 28 febbraio 2026;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 30 giugno 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 maggio 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 maggio 2026.
1.15. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 settembre 2025.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 settembre 2025;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 settembre 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 marzo 2026;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 luglio 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 giugno 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 giugno 2026.
1.16. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2025.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2025;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 aprile 2026;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 agosto 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 luglio 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 luglio 2026.
1.17. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 novembre 2025.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 novembre 2025;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 novembre 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 maggio 2026;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 30 settembre 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 agosto 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 agosto 2026.
1.18. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2025;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2025 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 giugno 2026;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2025, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 settembre 2025 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 settembre 2026.
1.19. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2026.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2026;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 luglio 2026;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 ottobre 2026.
1.20. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 agosto 2026;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 novembre 2026.
1.21. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2026.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2026;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 settembre 2026;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
1.22. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2026.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2026;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 ottobre 2026;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 gennaio 2027.
1.23. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2026.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2026;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 novembre 2026;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 marzo 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 28 febbraio 2027.
1.24. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2026.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2026;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2026;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 aprile 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 marzo 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 marzo 2027.
1.25. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2026.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2026;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 gennaio 2027;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 maggio 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 aprile 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 aprile 2027.
1.26. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2026.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2026;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 28 febbraio 2027;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 30 giugno 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 maggio 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 maggio 2027.
1.27. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 settembre agosto 2026.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 settembre 2026;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 settembre 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 marzo 2027;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 luglio 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 giugno 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 giugno 2027.
1.28. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2026.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2026;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 aprile 2027;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 agosto 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 luglio 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 luglio 2027.
1.29. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 novembre 2026.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 novembre 2026;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 novembre 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 maggio 2027;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 30 settembre 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 agosto 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 agosto 2027.
1.30. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2026;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2026 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 giugno 2027;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 settembre 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 settembre 2027.
1.31. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2027.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2027;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2027 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 luglio 2027;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 30 novembre 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 ottobre 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 ottobre 2027.
1.32. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2027.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2027;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2027 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 agosto 2027;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2026, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 novembre 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 novembre 2027.
1.33. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2027.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2027;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 marzo 2027 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 settembre 2027;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2027, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2026 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2027.
1.34. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2027.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2027;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 aprile 2027 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 ottobre 2027;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2027, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 gennaio 2027 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 gennaio 2028.
1.35. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2027.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2027;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 maggio 2027 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 30 novembre 2027;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 marzo 2027, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 28 febbraio 2027 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 28 febbraio 2028.
1.36. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2027.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2027;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2027 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2027;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 30 aprile 2027, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 marzo 2027 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 31 marzo 2028.
1.37. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2027.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2027;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 luglio 2027 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 gennaio 2028;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 maggio 2027, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 aprile 2027 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 aprile 2028.
1.38. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1, punto 1.1), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2027.
Conseguentemente:
1) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2027;
2) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 settembre 2027 con le seguenti: 31 agosto 2027 e le parole: 31 marzo 2028 con le seguenti: 31 gennaio 2028;
3) al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso Art. 4, sostituire le parole: 31 luglio 2027 con le seguenti: 31 maggio 2027, le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 30 aprile 2027 e le parole: 30 giugno 2028 con le seguenti: 30 aprile 2028.
1.39. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiungere le seguenti: , supportata dall'avvenuto aggiornamento dei piani di utilizzo delle aree demaniali regionali e comunali.
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9:
al primo periodo, sostituire le parole: effettuati negli ultimi cinque anni con le seguenti: in beni materiali e immateriali,;
al quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento, con le seguenti: non inferiore al 50 per cento e per la restante parte mediante rilascio di garanzia fideiussoria. Il mancato rispetto delle disposizioni.
1.47. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.
Al comma 1, lettera a), numero 1.1), aggiungere, in fine, le parole: , nonché dei criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 9.
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso art. 4, comma 9, sopprimere il sesto periodo.
1.48. Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso lettera a), sopprimere le parole: quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;.
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1-ter. Limitatamente alle aree demaniali oggetto delle concessioni di cui al comma 1-bis in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente concedente può riservare la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 alle medesime società, associazioni sportive o enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Qualora l'ente concedente eserciti la facoltà di cui al periodo precedente, si applicano, per quanto compatibili con il presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 4».
1.53. Lacarra.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso ogni concessione dovrà garantire che almeno il cinquanta per cento della superficie della spiaggia, entro i limiti comunali, devono rimanere liberi da ogni attrezzatura e impianti. La superficie da prendere in considerazione è la superficie di media marea.
1.50. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso il settanta per cento della lunghezza complessiva della costa di ogni comune deve rimanere libero e fruibile gratuitamente dagli utenti.
1.51. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Allo scopo di garantire sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali l'adeguato equilibrio tra modalità concessoria e la libera, generalizzata e gratuita fruizione, una quota non inferiore al cinquanta per cento della spiaggia ricompresa nel territorio di ogni singolo comune in zone di balneazione consentita è inderogabilmente riservata al pubblico e gratuito uso. È facoltà delle regioni e dei comuni aumentare la predetta quota del cinquanta per cento a seconda delle varie tipologie costiere e degli ecosistemi territoriali.
1.49. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.
1.55. Simiani, Bonafè.
All'articolo 1, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*1.56. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
All'articolo 1, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*1.57. Dori, Borrelli.
All'articolo 1, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*1.58. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le procedure selettive di cui al comma 2, sono vincolate a criteri omogenei coerenti con la direttiva 2006/123/CE, al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza, accordando priorità unicamente ai progetti che assicurino la sostenibilità ambientale e sociale e la piena accessibilità, escludendo coloro che abbiano commesso abusi altri illeciti legati alla gestione delle aree demaniali. Gli enti concedenti redigono un protocollo disciplinare con la previsione di obblighi da imporre agli operatori in materia di nature-based solution, rinaturalizzazione delle coste e interventi non invasivi di pulizia e manutenzione degli arenili al fine di salvaguardare gli ecosistemi. Gli enti concedenti provvedono ad avviare un tavolo di concertazione con i portatori di interessi diffusi e di protezione ambientale al fine di recepire indicazioni e suggerimenti sul funzionamento delle procedure selettive».
1.59. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3-bis).
1.1000. Caso, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Fenu, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno dell'anno di riferimento, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.
1.62. Bonafè, De Luca, Gnassi, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.
Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 luglio, una relazione concernente lo stato degli ecosistemi del demanio marittimo, lacuale e fluviale e delle relative concessioni.
1.63. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La procedura di affidamento di cui al comma 1 deve assicurare l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate su ciascun ambito omogeneo di costa, assicurando l'adeguata distanza da aree degradate o caratterizzate da fattori inquinanti, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di violazione da parte del titolare della concessione degli obblighi di libero e gratuito accesso e transito alla battigia derivanti dall'esercizio della concessione, della decadenza della stessa.
1.74. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di salvaguardare e rendere possibile l'incremento del numero di spiagge libere, nell'ambito territoriale di ciascun ente concedente, non può essere comunque aumentata la quota di area demaniale affidata e da affidare in concessione in base ai vigenti strumenti di pianificazione degli enti concedenti (piani degli arenili). Nelle spiagge in concessione è sempre garantito il libero e gratuito accesso anche ai fini della balneazione e per il raggiungimento della battigia.
1.75. De Luca, Bonafè, Gnassi, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole: L'ente concedente, aggiungere le seguenti: comuni, regioni o autorità portuali.
1.77. D'Alfonso.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , avvalendosi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima.
1.79. Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, L'Abbate, Morfino, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana possono essere sostituite da un'unica pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 36 del 2023.
1.82. Stefanazzi, Bonafè, De Luca, Gnassi, Simiani, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: ivi compreso il pagamento dell'intero indennizzo dovuto dal concessionario subentrante ai sensi del comma 9.
1.89. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
*1.92. Sottanelli, Pastorella.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
*1.93. Simiani, Bonafè, De Luca, Gnassi, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
*1.94. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) i criteri ambientali minimi per la progettazione e la gestione sostenibile delle attività;
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6:
alla lettera c), dopo le parole: del pregio architettonico aggiungere le seguenti: , della compatibilità ambientale e paesaggistica;
dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) previsione di interventi che concorrano al conseguimento del risparmio delle risorse idriche, delle risorse energetiche e di manutenzione degli arenili, ivi inclusi eventuali interventi di ripascimento, ove necessari, e di raccolta e conferimento dei rifiuti abbandonati o spiaggiati.
1.95. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, lettera q) sostituire le parole: e l'eventuale numero massimo con le seguenti: e il numero massimo e, dopo le parole: al medesimo offerente, aggiungere le seguenti: o per i quali il medesimo concorrente può partecipare;
1.98. De Luca, Bonafè, Gnassi, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
q-bis) il diritto di prelazione in favore del concessionario uscente in caso di valutazione di parità delle offerte.
1.103. Sottanelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 4, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
q-bis) il diritto di prelazione, in caso di valutazione di parità delle offerte, in favore del concessionario uscente che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, abbia utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore.
1.106. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.
1.110. Bonafè, Gnassi, De Luca, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, sostituire le parole: superiore ai venti anni, con le seguenti: non superiore a dieci anni.
1.112. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, alinea, sostituire la parola: anche con le seguenti: specifiche premialità in relazione a requisiti legati alla tutela dell'ambiente, all'accessibilità e al risparmio energetico nonché.
1.116. Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, alinea, aggiungere, in fine, le parole: affinché vengano assicurati la massima imparzialità e trasparenza, accordando priorità unicamente ai progetti che assicurino la sostenibilità ambientale e sociale e la piena accessibilità, escludendo coloro che siano stati condannati per aver commesso abusi o altri illeciti legati alla gestione delle spiagge.
1.117. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, sopprimere la lettera a).
*1.121. Gnassi, Bonafè, De Luca, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, sopprimere la lettera a).
*1.120. Pastorella.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, lettera d), dopo le parole: servizi integrati che aggiungere le seguenti: svolgano attività di interesse pubblico a favore della collettività nonché.
**1.131. Sottanelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, lettera d), dopo le parole: servizi integrati che aggiungere le seguenti: svolgano attività di interesse pubblico a favore della collettività nonché.
**1.133. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 4», comma 6, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) la natura asservita e prospiciente della concessione demaniale con l'area della struttura turistico-ricettiva, tale da costituire un bene strumentale all'esercizio dell'attività;.
1.140. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 4», comma 6, alla lettera f), dopo le parole: dei lavoratori aggiungere le seguenti: con giusta retribuzione.
*1.141. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 4», comma 6, alla lettera f), dopo le parole: dei lavoratori aggiungere le seguenti: con giusta retribuzione.
*1.142. Simiani, Bonafè, De Luca, Gnassi, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
f-bis) l'obbligo di assumere i lavoratori dipendenti dal concessionario uscente, inclusi coloro che, pur prestando la propria opera in area non demaniale, sono addetti alla predisposizione e all'erogazione di servizi posti a disposizione dei clienti che accedono all'area in concessione;
f-ter) il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione in favore dei lavoratori che hanno prestato servizio alle dipendenze del concessionario uscente.
Conseguentemente:
alla lettera g), dopo le parole: di età inferiore a trentasei anni aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dalle lettere f-bis ed f-ter;
sopprimere la lettera m).
1.146. Fenu, D'Orso, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) valorizzazione delle micro e piccole imprese che, pur non essendo obbligate ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano tra i propri dipendenti persone con disabilità iscritte al collocamento mirato;.
1.149. Simiani, Malavasi.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, alla lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale esperienza deve essere valutata con riferimento a quella maturata in forma diretta o indiretta dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, o dal direttore tecnico o dagli amministratori, in caso di impresa collettiva.
*1.155. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, alla lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale esperienza deve essere valutata con riferimento a quella maturata in forma diretta o indiretta dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, o dal direttore tecnico o dagli amministratori, in caso di impresa collettiva.
*1.157. Sottanelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui ciascuna impresa può essere titolare, in via diretta o indiretta, nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, non può essere superiore a due.
1.161. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il medesimo soggetto giuridico, non può essere titolare, in via diretta e indiretta, nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, a pena di decadenza dell'affidamento, di più di una concessione demaniale marittima, al fine di garantire la massima partecipazione anche delle microimprese e delle piccole imprese.
1.162. Caso, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini della valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialità l'essere micro o piccola impresa, o impresa giovanile, turistico-ricreativa o sportiva, operante in ambito demaniale marittimo.
1.169. Bonafè, Simiani.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo versamento del saldo dell'indennizzo da parte del nuovo concessionario in favore del concessionario uscente.
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, del quale il dieci per cento da depositare in forma di cauzione all'atto di partecipazione al bando di gara e il restante novanta per cento da saldare contestualmente alla stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, ai sensi del comma 7;
al comma 9, sostituire il quarto periodo con il seguente: In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è, in ogni caso, subordinato all'avvenuto saldo dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante secondo quanto stabilito dal comma 7.
1.170. Sottanelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 7, sopprimere il terzo periodo.
1.171. Santillo, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 8.
1.173. Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», sostituire il comma 8 con il seguente:
8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può, per fini di interesse pubblico e di tutela del territorio:
a) ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario;
b) ordinare al concessionario uscente, con provvedimento motivato, il mantenimento delle opere amovibili, affinché siano assegnate al concessionario subentrante, che dovrà corrispondere l'indennizzo, calcolato secondo le modalità di cui al successivo comma 9. In tal caso, la successiva rimozione di tali opere sarà a carico del nuovo concessionario.
*1.174. Sottanelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», sostituire il comma 8 con il seguente:
8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può, per fini di interesse pubblico e di tutela del territorio:
a) ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario;
b) ordinare al concessionario uscente, con provvedimento motivato, il mantenimento delle opere amovibili, affinché siano assegnate al concessionario subentrante, che dovrà corrispondere l'indennizzo, calcolato secondo le modalità di cui al successivo comma 9. In tal caso, la successiva rimozione di tali opere sarà a carico del nuovo concessionario.
*1.176. Gnassi, Bonafè, De Luca, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, comma 3, le parole: «la revoca non dà diritto a indennizzo» sono soppresse;
b) l'articolo 49 è abrogato.
1.179. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, primo periodo sostituire le parole da: degli investimenti effettuati, fino alla fine del periodo, con le seguenti: aziendale dell'impresa insistente su tale area, compreso l'avviamento, nonché al valore degli investimenti, materiali e immateriali, effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, stabilito sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025.
1.183. Stefanazzi, Bonafè, De Luca, Gnassi, Simiani, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del periodo, con le seguenti: nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente sia un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni sia l'avviamento aziendale conseguito, stabiliti sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025.
1.187. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, primo periodo, sostituire le parole: sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita con le seguenti: basata sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, sull'avviamento aziendale conseguito e sul valore aziendale d'impresa, stabiliti.
1.190. Sottanelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'indennizzo dovrà comprendere anche il riconoscimento del valore delle strutture, degli impianti e delle attrezzature che il concessionario uscente è tenuto a trasferire al concessionario subentrante per il loro utilizzo, fino al rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei titoli autorizzativi, prescritti per il progetto per la cui realizzazione egli ha ottenuto l'aggiudicazione del bando di gara.
1.197. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: di un professionista nominato fino alla fine del periodo, con le seguenti: di uno o più professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra i dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti all'Albo professionale.
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione della presente disposizione, la perizia effettuata ai sensi del presente comma può essere utilizzata per le procedure di affidamento da bandire entro il termine di cui all'ultimo periodo del comma 3. Qualora esse siano avviate in data successiva, i valori devono essere aggiornati sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati.
1.201. De Luca, Bonafè, Gnassi, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: del concessionario uscente con le seguenti: dell'ente concedente;
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9:
al quarto periodo, sopprimere le parole: in misura non inferiore al venti per cento;
al quinto periodo, sopprimere le parole: e non.
1.206. Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: e al deposito di una fideiussione ovvero di adeguate forme alternative di garanzia del pagamento della quota restante, escutibile se dopo novanta giorni dalla data di stipula della concessione a favore di un nuovo concessionario non è stato effettuato il saldo dell'importo dell'indennizzo.
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 9, quinto periodo, dopo le parole: mancato tempestivo pagamento aggiungere le seguenti: e deposito della fideiussione ovvero presentazione della garanzia.
1.210. Simiani, Bonafè, De Luca, Gnassi, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Nell'ambito della concessione di pertinenze demaniali marittime, in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili demaniali tenendo conto del conseguente accrescimento di valore del bene, della sua virtuosa gestione, della storicità aziendale e comunque, pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante. Il mancato pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dall'aggiudicazione e comunque non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.
1.213. Stefanazzi, Bonafè, De Luca, Gnassi, Simiani, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 11, primo periodo, dopo le parole: 4 dicembre 1993, n. 494, aggiungere le seguenti: con incrementi non inferiori al 50 per cento per le aree di maggior pregio naturalistico e paesaggistico e ad alta redditività,
1.214. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sulla base del valore di mercato.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 11, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Una quota non inferiore al 50 per cento delle maggiori entrate conseguenti all'aggiornamento di cui al precedente periodo è assegnata all'ente concedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi volti alla qualificazione e alla gestione degli arenili, alla qualificazione e tutela ambientale della costa e del mare, alla qualificazione delle spiagge libere, alla manutenzione ed il miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è individuato il termine temporale per il pagamento dei canoni demaniali e la definizione di criteri omogenei per la determinazione del numero massimo di rateizzazioni annue ed i relativi termini di pagamento. A decorrere dal 1° gennaio 2025, è data la facoltà all'ente concedente di stabilire un sovracanone annuo aggiuntivo al canone di cui al primo periodo, a carico del concessionario, fino al massimo del 30 per cento del canone medesimo, da destinare alla realizzazione di interventi di tutela ambientale, contrasto del dissesto idrogeologico, innovazione.
1.215. Gnassi, Bonafè, De Luca, Simiani, Stefanazzi, Merola, Gianassi, D'Alfonso, Di Biase, Lacarra, Toni Ricciardi, Scarpa, Serracchiani, Tabacci.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il medesimo decreto, adottato previa intesa in Conferenza unificata, stabilisce una quota minima, in ogni caso non inferiore al venti per cento, relativa al canone versato dal concessionario la quale l'ente concedente è tenuto a destinare ai fini della difesa dell'arenile e delle coste e del miglioramento della fruibilità e dei servizi da erogare nelle aree demaniali libere.
1.216. Sottanelli, Pastorella.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 100 per cento.
*1.217. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 100 per cento.
*1.218. Pastorella.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle concessioni demaniali gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Alle medesime concessioni continuano ad applicarsi le disposizioni del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e del relativo regolamento di attuazione.
1.236. Lacarra.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni di pertinenze demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che continuano ad avere efficacia sino al riordino della materia e, comunque, non oltre, il 30 settembre 2027.
1-ter. Al fine di introdurre una disciplina specifica per le concessioni di pertinenze demaniali marittime, la legge di riordino dispone la riorganizzazione del regime fiscale, individuando meccanismi premiali, aliquote dedicate e nuovi parametri per la determinazione del canone concessorio che tengano conto delle specificità della categoria, con particolare riguardo all'incidenza economica degli oneri manutentori, nonché le modalità per il riconoscimento di un equo indennizzo del concessionario uscente, pari al valore degli investimenti effettuati, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, tenendo comunque conto del conseguente accrescimento di valore del bene, della sua virtuosa gestione e della storicità aziendale.
1.237. Stefanazzi, Gnassi, De Luca, Lacarra, Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di garantire sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali l'adeguato equilibrio tra modalità concessoria e la libera, generalizzata e gratuita fruizione, una quota non inferiore al venticinque per cento della superficie di spiaggia ricompresa nel territorio di ogni ambito urbanisticamente omogeneo di ciascun singolo comune in zone di balneazione consentita, è inderogabilmente riservata al pubblico e gratuito uso. È facoltà delle regioni e dei comuni aumentare la predetta quota del cinquanta per cento a seconda delle varie tipologie costiere, dell'accessibilità e degli ecosistemi territoriali.
1.238. Sottanelli, Pastorella.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Per rafforzare le strutture tecniche degli uffici del demanio negli enti locali, i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in deroga ai limiti vigenti in materia di facoltà assunzionali, possono procedere all'assunzione a tempo determinato di funzionari altamente qualificati nei limiti di spesa di 20 milioni per il triennio 2025-2027. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato – città ed autonomie locali.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.241. Bonafè, Simiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 45-bis del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è abrogato.
1.242. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il 50 per cento del gettito relativo ai canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative è trasferito all'ente concedente con vincolo di destinazione per interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere.».
1.01. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroghe e ulteriori misure urgenti in materia di canoni demaniali)
1. Le concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché le concessioni lacuali e fluviali affidate agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e agli enti del terzo settore, e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prorogate al 31 dicembre 2033. Al termine del predetto periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «non può essere inferiore a» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere superiore a».
3. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1.02. Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, sostituire le parole: anche al fine di agevolare la partecipazione con le seguenti: al fine di garantire la partecipazione.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4:
1. al comma 4, lettera h), dopo le parole: i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti inserire le seguenti: avuto riguardo in particolare a quella acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricreative in regime di concessione, e sostituire le parole: e che agevolano la partecipazione con le seguenti: e che garantiscono la partecipazione.
2. al comma 6, lettera h), sostituire le parole: anche svolte in regime di concessione con le seguenti: in particolare svolte in regime di concessione.
1.67. Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È in ogni caso assicurata l'attività di monitoraggio dell'erosione e dell'evoluzione della linea di costa all'interno della pianificazione delle amministrazioni territoriali, nel rispetto della normativa italiana ed europea finalizzata a prevenire e mitigare l'impatto negativo dell'erosione costiera e proteggere la biodiversità, al fine di preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti e di ridurre al minimo gli effetti negativi sulle strutture esistenti in prossimità della costa. Per il monitoraggio dell'erosione costiera è istituito un Fondo di 500 milioni di euro presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il cui riparto è definito con decreto del medesimo Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
1.69. Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La procedura di affidamento delle concessioni demaniali deve altresì garantire il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
1.70. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma l'applicazione dell'articolo 180 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1.71. Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, L'Abbate, Morfino, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2027 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
1.83. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'ente concedente, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza, può prevedere:
a) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;
b) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale.
1.84. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, alinea, dopo le parole: ente concedente inserire le seguenti: , integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.
1.85. Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, L'Abbate, Morfino, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che comunque non può superare i nove anni, senza possibilità di proroghe.
1.87. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) i requisiti previsti dagli articoli 57 e 102 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di rispetto delle clausole sociali del bando di gara e in materia di garanzie occupazionali e rispetto dell'applicazione di CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'oggetto dell'appalto o concessione;
1.91. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, lettera q), dopo le parole: l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente aggiungere le seguenti: o per i quali il medesimo concorrente può partecipare.
*1.99. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 4, lettera q), dopo le parole: l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente aggiungere le seguenti: o per i quali il medesimo concorrente può partecipare.
*1.100. Sottanelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 5, sostituire le parole: superiore ai venti anni, con le seguenti: non superiore a nove anni.
1.111. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 5, sostituire le parole: venti anni con le seguenti: quindici anni.
1.113. Pastorella, Sottanelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 5, dopo le parole: superiore ai venti anni aggiungere le seguenti: senza possibilità di proroga.
1.114. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, alinea, aggiungere, in, fine, le seguenti parole: garantendo l'alternanza tra spiagge libere e in concessione.
1.118. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera b), dopo le parole: delle persone con disabilità aggiungere le seguenti: e area ludica per bambini e bambine.
1.124. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera b), sostituire le parole: di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione con le seguenti: di quelli volti a favorire il processo di progressiva rinaturalizzazione delle coste, in ogni caso assicurando il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema mediante interventi consistenti esclusivamente nell'installazione di strutture ed attrezzature non fisse e completamente amovibili.
1.125. Caso, Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) la partecipazione di associazioni di promozione sociali e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche;
Conseguentemente, al medesimo comma 6, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) la partecipazione di consorzi di ripascimento o soggetti che si impegnano a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione.
1.127. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) l'esclusione della possibilità di pulizia e vagliatura con mezzi meccanici invasivi e dello spianamento;.
1.128. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) impegnare gli operatori ad applicare le migliori soluzioni basate sulla tutela ambientale con specifici interventi di rinaturalizzazione delle coste;
1.129. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera c), dopo le parole: dei manufatti aggiungere la seguente: amovibili.
1.130. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera d), dopo le parole: specificità culturali aggiungere le seguenti: e ambientali.
*1.134. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera d), dopo le parole: specificità culturali aggiungere le seguenti: e ambientali.
*1.135. Sottanelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera d), dopo le parole: ed enogastronomiche aggiungere le seguenti: a km 0.
1.138. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera f), dopo le parole: protezione dell'ambiente, aggiungere le seguenti: di promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico,.
1.143. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali e la riassunzione delle lavoratrici e dei lavoratori del precedente rapporto concessorio soggetto a bando di gara, che tenga conto, per il primo bando, dei lavoratori stagionali, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione;.
1.148. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) adeguata considerazione della professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali.
1.158. Del Barba, Bonifazi, Faraone, Gadda, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e se, alla data di avvio della procedura selettiva, sia titolare in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore.
1.159. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, sostituire la lettera l) con la seguente: l) se l'offerente è già titolare, in via diretta o indiretta, di altro rapporto concessorio nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente, al fine di garantire la massima partecipazione anche delle microimprese e delle piccole imprese.
1.160. Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, L'Abbate, Morfino, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) l'impegno ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti dal concessionario e da eventuali appaltatori e subappaltatori i contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria degli stabilimenti balneari o delle strutture turistico-ricettive che gestiscono stabilimenti balneari.
1.164. Fenu, D'Orso, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, da soggetti promotori di campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60 e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile.
1.166. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 6, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) condizioni del servizio offerto agli utenti idonee a migliorare l'accessibilità alla battigia e al mare degli animali domestici da affezione al seguito dei fruitori.
1.167. Caso, Sergio Costa, D'Orso, Fenu, Pavanelli, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: negli ultimi cinque anni con le seguenti: nel corso dell'intera concessione e sul valore aziendale d'impresa.
1.193. Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: con perizia acquisita fino alla fine del periodo, con le seguenti: con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un perito giurato incaricato dal concessionario uscente, individuandolo all'interno di liste, albi, o ancora, elenchi pubblici, non prima della effettiva aggiudicazione del bando da parte del concessionario subentrante.
1.200. Borrelli, Dori.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1.219. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1.220. Pastorella.
Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, comma 12, secondo periodo, dopo le parole: Una quota dei canoni aggiungere le seguenti: , comunque non inferiore al trenta per cento.
1.221. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, comma 12, secondo periodo, dopo le parole: ente concedente aggiungere le seguenti: , comunque non inferiore al 50 per cento dell'importo complessivo.
1.223. Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, L'Abbate, Morfino, Raffa.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 12, secondo periodo, dopo le parole difesa delle aggiungere le seguenti: coste e delle.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, comma 12, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché alla demolizione degli interventi edilizi abusivi realizzati sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e al finanziamento delle campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60.
1.224. Caso, Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, dopo il comma 12 inserire il seguente:
12-bis. Per le concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, il 30 per cento dei canoni è destinato agli enti concedenti per la realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale e dell'ingressione marina, la manutenzione ed il miglioramento della fruibilità e accessibilità delle aree demaniali.
1.225. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, dopo il comma 12 inserire il seguente:
2-bis. Per le concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, il venti per cento dei canoni è destinato agli enti concedenti per la realizzazione degli interventi di mitigazione dell'ingressione marina, la manutenzione ed il miglioramento della fruibilità e accessibilità delle aree demaniali.
1.227. Sottanelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali deve altresì prevedere la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali e la riassunzione delle lavoratrici e dei lavoratori in forza presso il precedente rapporto concessorio soggetto a bando di gara, anche tenendo conto, per il primo bando, dei lavoratori stagionali, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione, nonché l'inserimento, per i successivi cambi di concessione, di una clausola di salvaguardia.
1.229. Dori, Borrelli.
Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Nelle spiagge in concessione è sempre garantito il libero e gratuito accesso anche ai fini della balneazione e per il raggiungimento della battigia.
1.230. Dori, Borrelli.
All'articolo 1, comma 1, lettera b) capoverso Art. 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. In ogni caso una persona giuridica o persona fisica non può essere titolare, nella stessa regione, di oltre due concessioni di beni pubblici, in tal caso si provvede con immediatezza alla messa in gara delle concessioni più vecchie.
1.231. Dori, Borrelli.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In ogni caso ogni concessione garantisce che almeno il venticinque per cento della superficie della spiaggia, entro i limiti comunali, rimanga libero da attrezzatura e impianti di natura privata. La superficie da prendere in considerazione è la superficie di media marea.
1.239. Sottanelli, Pastorella.
ART. 3.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3.1. Ascari.
ART. 4.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità Area Funzionari e 189 unità Area Assistenti con le seguenti: 500 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 122 unità Area Funzionari e 378 unità Area Assistenti.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di cui 61 unità appartenenti all'Area Funzionari e 189 unità appartenenti all'Area Assistenti con le seguenti: di cui 122 unità appartenenti all'Area Funzionari e 378 unità appartenenti all'Area Assistenti;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 10.005.420 per l'anno 2025 e di euro 20.010.840 annui a decorrere dall'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di euro 2.112.500 per l'anno 2025 e di euro 211.500 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.;
al comma 3 sostituire le parole: euro 2.000.000, per l'anno 2025 con le seguenti: euro 4.000.000, per l'anno 2025, le parole: euro 6.058.960 per l'anno 2025 con le seguenti: euro 12.117.920 per l'anno 2025 e le parole: euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: euro 20.222.340 a decorrere dall'anno 2026.
4.1. D'Orso.
ART. 6.
Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: controllo su strada aggiungere le seguenti: e comunque non oltre le ventiquattro ore,.
6.1. Iaria.
ART. 9.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
9.2. Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
9.4. Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il comma 3 è abrogato.
9.6. Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
ART. 11.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle isole minori – Procedura di infrazione n. 2014/4231)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presìdi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.
11.02. Carmina, D'Orso.
ART. 12.
Al comma 1, sostituire le parole: quattro e un massimo di ventiquattro con le seguenti: sei e un massimo di trentasei.
12.1. Amato, Caso, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di prevenire il contenzioso e per stabilizzare le funzioni di ricerca, anche correlate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli Enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, utilizzano il 50 per cento delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per stabilizzare unità di personale ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2 e 2-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale viene mantenuto in servizio fino alla stabilizzazione a valersi anche sui fondi ordinari dell'ente ai sensi del comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
12.2. Caso, Amato, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di prevenire i contenziosi nel triennio 2025-2027, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, utilizzano il 50 per cento delle capacità assunzionali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
12.3. Caso, Amato, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
12.5. Amato, Caso, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, sono previste, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, misure per raggiungere la parità di trattamento giuridico ed economico del personale precario.
12.8. Amato, Caso, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2013, n. 191, dopo le parole: «a tempo» sono aggiunte le seguenti: «determinato e».
12.10. Amato, Caso, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse.
12.12. Amato, Caso, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ripristinate le condizioni previgenti al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
12.13. Amato, Caso, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è opzionale per i lavoratori che potranno comunque avvalersi di quanto previsto dalla normativa previgente.
12.14. Amato, Caso, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – CASO ARES (2021) 5623843)
1. Al comma 121 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono aggiunte le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «dell'importo nominale» è aggiunta la seguente: «massimo».
2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 123 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 2017, è incrementata di 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.01. Caso, Amato, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Raffa, Gubitosa.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2024, anche al personale ATA delle istituzioni scolastiche.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.04. Caso, Amato, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale di ricerca degli Enti pubblici di ricerca. Procedura di infrazione n. 2014/4231)
1. Al personale con mansioni di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, stabilizzato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera i periodi di servizio prestati a vario titolo con contratti a tempo determinato presso i medesimi enti ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
12.05. Caso, Amato, Orrico, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
ART. 13.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
2. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
13.1. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
*13.4. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
*13.5. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica eccetto nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».
2. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Articolo e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel rispetto del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per sviluppare la convivenza con la fauna selvatica, attraverso piani di prevenzione e gestione ecologica della fauna selvatica, di durata quinquennale»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il piano di cui al comma 1 è attuato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dalle associazioni di tutela ambientale riconosciute, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale»;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
3. All'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;
b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) il 90 per cento per l'implementazione dei piani di prevenzione di cui all'articolo 19, comma 1».
13.2. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fauna selvatica anche nelle zone» sono sostituti dalle seguenti: «fauna selvatica eccetto nelle zone»;
b) le parole: «, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto» sono soppresse;
c) le parole: «Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di controllo numerico mediante cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».
13.3. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)
1. All'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;
b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) il 90 per cento per l'implementazione dei piani di prevenzione di cui all'articolo 19, comma 1».
13.6. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «senza fini di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «anche a fini di lucro» e dopo le parole: «posteriormente alla data del 31 agosto» sono aggiunte le seguenti: «,fatte salve eventuali deroghe previste dal piano gestionale della concessione e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;
b) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili»;
c) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con eventuale estensione a tutto l'anno sulla base di valutazione di incidenza ambientale favorevole»;
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico – venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis)»;
e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le attività delle aziende faunistico – venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità a fini faunistici e/o venatori, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile».
13.9. Gadda, Del Barba, Bonifazi, Faraone, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 19-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «presente disposizione» sono sostituite da: «legge di conversione del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131»;
b) le parole: «sentito per quanto di competenza, l'» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del parere dell'»;
c) le parole: «per la gestione e il contenimento» sono sostituite dalle seguenti: «per sviluppare la convivenza con la fauna selvatica, attraverso i piani di prevenzione e gestione ecologica»;
02. Il comma 2, dell'articolo 19-ter, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato;
03. Il comma 3, dell'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato.
13.12. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto» sono soppresse;
b) al comma 4 le parole: «dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini,» e le parole «nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio» sono soppresse.
13.13. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 19-ter, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Il piano di cui al comma 1 è attuato» sono aggiunte le seguenti: «dall'ISPRA»;
b) le parole: «dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie» sono sostituite dalle seguenti: «delle associazioni di tutela ambientale riconosciute»;
c) le parole: «muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio» sono soppresse.
13.14. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.
*13.15. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.
*13.16. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, il nuovo sistema sanzionatorio viene adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed improntato sulle caratteristiche di adeguatezza, efficacia e dissuasività.
13.18. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, è previsto il divieto di uso, trasporto, vendita o cessione di proiettili contenenti piombo al fine di tutelare la salute pubblica, la fauna e l'ambiente.
13.19. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, tale divieto deve applicarsi a tutte le zone umide, incluse le zone parzialmente o totalmente aride in determinati periodi dell'anno e dunque non solo a quelle classificate come siti Ramsar, o componenti della Rete Natura 2000, di riserve naturali e di oasi di protezione.
13.20. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle specie di avifauna per le quali sono attualmente previsti piani di gestione e per le quali deve essere adottata la misura della moratoria dell'attività di caccia per i prossimi tre anni.
*13.22. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle specie di avifauna per le quali sono attualmente previsti piani di gestione e per le quali deve essere adottata la misura della moratoria dell'attività di caccia per i prossimi tre anni.
*13.23. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto del regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, recante il divieto di utilizzo di munizioni al piombo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene prevista l'adozione di un sistema sanzionatorio che contempli sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive di entità tale da garantire l'applicazione immediata della norma di divieto.
13.17. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di rispettare le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 nonché il contenuto dell'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, viene adottato un piano straordinario contro il bracconaggio della durata di tre anni, che contempli sanzioni penali tali da prevenire e contrastare efficacemente tale fenomeno criminoso.
13.21. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono fornite alla Commissione Europea adeguate informazioni e cifre aggiornate sul fenomeno del bracconaggio e sulle sue attuali tendenze, nonché una sintesi del sistema operativo attuale anti-bracconaggio e del sistema sanzionatorio attualmente vigente.
13.24. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
5-ter. Con riferimento alla procedura EU Pilot n. 2013/5283 aperta nei confronti dello Stato italiano a causa degli illeciti contro gli uccelli selvatici e successivamente archiviata a seguito dell'adozione del Piano d'azione nazionale per il contrasto al bracconaggio, rimanendo evidente la gravità del persistere di tale fenomeno criminoso come richiamato nella procedura EU Pilot n. 2023/10542, al fine di permettere un'adeguata serie di misure in proposito, l'attività venatoria viene sospesa per la stagione 2025-2026 e 2026-2027 per rendere più facile l'identificazione dell'impatto e delle responsabilità degli atti criminosi di caccia illegale.
13.31. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
5-ter. Al fine di conseguire una piena applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e in relazione a quanto contenuto nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 sulle inadempienze dell'Italia rispetto al diritto comunitario, con riferimento alle specie di uccelli con stato di popolazione non favorevole, vengono escluse dai calendari venatori delle tre prossime stagioni di caccia le seguenti specie: Allodola, Combattente, Coturnice, Fagiano di Monte, Marzaiola, Mestolone, Codone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice rossa, Tordo Sassello, Tortora selvatica.
13.37. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, l'attività venatoria è sospesa sino al censimento di tutte le zone umide e di quelle che regolarmente, sia pur temporaneamente, si trovano in tale condizione attraverso la mappatura del territorio nazionale».
13.25. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove, di concerto con il Articolo della sicurezza energetica, promuove campagne di sensibilizzazione sul divieto di proiettili al piombo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente».
13.26. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Le disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, valgono per tutte le zone umide del nostro Paese e per tutti i tipi di zone umide indipendentemente dalla loro designazione o ubicazione in siti di importanza internazionale o soggetti a forme di protezione».
13.27. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide, nonché al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, è fatto divieto di commercializzare per il consumo animali selvatici abbattuti sino alla verifica dell'effettiva applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento suddetto su tutto il territorio nazionale».
13.28. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con particolare riferimento al Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, tramite la previsione di un sistema sanzionatorio adeguato, efficace e certo».
13.29. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei divieti previsti dal Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, finalizzato al divieto dell'uso di proiettili contenenti piombo in tutte le zone umide, sia permanenti che temporanee».
13.30. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Con particolare riferimento a quanto contenuto nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 in relazione alla violazione di misure di tutela per le specie di avifauna migratrice, la stagione venatoria deve concludersi il 31 dicembre di ogni anno al fine di proteggere tali specie durante il ritorno al luogo di nidificazione come previsto dall'articolo 7 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici».
13.32. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. In relazione alle contestazioni contenute nella procedura EU Pilot n. 2023/10542 relativa al mancato rispetto del diritto europeo da parte dell'Italia, con particolare riferimento alle violazioni o al mancato adeguamento e osservanza dell'articolo 7 della Direttiva 147/2009/UE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la stagione venatoria non può avere inizio prima del giorno 15 del mese di ottobre, per il divieto posto da tale articolo all'esercizio della caccia durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza».
13.33. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Al fine di assicurare la tutela dell'avifauna migratoria, priorità recata dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene adottato dal Governo il Piano nazionale di identificazione dei valichi montani nei quali l'attività venatoria è rigorosamente vietata senza eccezione alcuna».
13.34. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Con particolare riferimento alle misure previste dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, entro 90 giorni dall'approvazione della presente disposizione vengono adottate misure per il contrasto al fenomeno del bracconaggio, sia per quanto riguarda l'adozione di un adeguato, dissuasivo ed efficace sistema sanzionatorio, sia per quanto riguarda l'aumento degli organici predisposti alle operazioni di controllo».
13.35. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Articolo e della sicurezza energetica sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta con decreto misure per il contrasto del bracconaggio con relativo aumento degli organici predisposti alle operazioni di controllo».
13.36. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.
Al comma 1, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:
«5-ter. Al fine di evitare nuovi contenziosi con la Unione europea in relazione al rispetto della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Articolo e della sicurezza energetica, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, promuove un Piano di controllo nazionale sui calendari venatori adottati dalle regioni nella stagione venatoria 2024-2025».
13.38. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
«1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto detiene il munizionamento in piombo di cui al comma 1-bis, in custodia chiusa e separata, al fine di svolgere una diversa attività di tiro rispetto alla definizione di cui al comma 1-sexies, in zone circostanti e successive a quelle dove è fatto divieto di utilizzo.».
13.42. Vaccari.
Al comma 1-bis, lettera c), capoverso comma «1-quinquies», sostituire le parole: non è considerato con le seguenti: è considerato.
13.40. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.
Al comma 1-bis, lettera c), capoverso comma «1-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: , poderali, nel rispetto delle leggi sul trasporto delle armi.
13.43. Vaccari.
Al comma 1-bis, lettera c), sopprimere il capoverso comma 1-sexies.
13.41. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.
Sostituire il comma 1-ter con il seguente:
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate come zone umide quelle di cui al Regolamento 2021/57/UE della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.
13.1000. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.
Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora non si provveda entro il termine stabilito alla emanazione dei decreti di cui al primo periodo, a partire dalla stagione venatoria 2025/2026, le regioni, con il parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, inseriscono nei rispettivi calendari le zone umide e provvedono conseguentemente alla tabellazione.
13.44. Vaccari.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Articolo. 13-bis.
(Disposizioni in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura d'infrazione n. 2016/2013)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale di animali che risultano non portatori delle modifiche genetiche inserite che, quindi, vengono soppressi, non deve superare il 2 per cento del totale della colonia»;
b) all'articolo 14, comma 3, le parole: «purché compatibile con le finalità della procedura» sono soppresse;
c) all'articolo 25, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da un esperto in metodi alternativi esterno allo stabilimento e, nel caso si utilizzino cani o primati, anche da un etologo»;
d) all'articolo 36 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In ottemperanza a quanto previsto al comma 1, il Ministero raccoglie e pubblica anche i progetti con esito negativo»;
e) all'articolo 41:
1) la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente:
«c) con un importo annuale pari ad euro 5.000.000 all'anno, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, di cui:
1) per il 10 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
2) per il 90 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, università pubbliche e centri di ricerca per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi sostitutivi»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ogni stabilimento utilizzatore, al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 37, è tenuto ad investire almeno il 25 per cento delle risorse utilizzate per progetti che prevedono il ricorso ad animali, nello sviluppo e implementazione di modelli human-based che non prevedono l'utilizzo di animali o parti di essi»;
f) all'allegato III Sezione b, punto 4, primo capoverso, le parole: «,se possibile,» sono soppresse;
g) all'allegato III Sezione b, punto 6 aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «I primati devono disporre di recinti esterni».
13.03. Dori, Borrelli.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
13-bis
(Modifiche alla legge n. 172 del 1° dicembre 2023 in materia di meat sounding)
1. Al fine di evitare ulteriori contrasti con il diritto unionale in materia di denominazione dei prodotti alimentari in commercio, l'articolo 3 della legge n. 172 del 1° dicembre 2023 è soppresso.
13.01000. Caramiello, Della Vedova, Cherchi.
ART. 14.
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: causa C-644/18 aggiungere le seguenti: e di superare le procedure di infrazione n. 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299, aperte nei confronti dell'Italia e concernenti li misure di attuazione della direttiva europea in materia di qualità dell'aria;
b) dopo le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2029 aggiungere le seguenti: , per un ulteriore importo pari a 8,7 miliardi di euro, utilizzando le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, ripartiti nelle seguenti annualità: 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I commi 272, 273, 274 e 275 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 , n. 213, sono abrogati.
14.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: uno specifico programma aggiungere le seguenti: coerente ed in continuità con il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA), di cui decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81.
14.2. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 1, primo periodo, le parole: per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029, sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, 165 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 420 milioni di euro per l'anno 2028 e 450 milioni di euro per l'anno 2029.
14.3. Dori, Borrelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, 155 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027;
al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 300 milioni di euro di cui 100 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni di euro per il 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro di cui 100 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni per il 2027;
c) al comma 2, sostituire le parole: 50.000 abitanti e dalle città metropolitane con le seguenti: 50.000 abitanti, dalle città metropolitane e dai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti per interventi che interessino una popolazione complessiva di almeno 50.000 abitanti.
14.4. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Roggiani.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sono individuati, anche al fine fino alla fine del comma, con le seguenti: e individuati secondo i requisiti di cui al decreto ministeriale come previsto al comma 3, possono concorrere a rafforzare, da un distinto ambito di competenza, l'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e i relativi interventi inerenti la mobilità in corso di attuazione.
14.6. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Roggiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate altresì al finanziamento degli interventi proposti dai comuni interessati al fine di superare le procedura di infrazione 2015/2043 per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e la procedura di infrazione 2020/2299 relativamente al superamento dei valori limite del PM2,5.
14.10. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione.
14.15. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , da un rappresentante delle associazioni di categoria interessate agli argomenti da trattare.
14.17. Sottanelli.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , da un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori di competenza trattati.
14.19. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 8, dopo le parole: materiale particolato PM10, aggiungere le seguenti: , composti organici volatili (COV).
14.22. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis Al fine di individuare ulteriori misure ed iniziative finalizzate ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa ai superamenti in zone e agglomerati del territorio italiano dei valori limite di materiale particolato PM10, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti modalità e criteri per la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi, anche attraverso la riduzione del numero dei capi allevati sul territorio nazionale, incentivando con misure di sostegno la riconversione delle attività agricole e zootecniche verso un modello compatibile con la salute, l'ambiente e il benessere animale.
14.27. Dori, Borrelli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo da destinare al finanziamento di progetti proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 30.000 abitanti e dalle città metropolitane interessati dal superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, finalizzati all'integrazione spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, alla piantumazione di nuovi alberi e all'aumento degli spazi verdi urbani e periurbani. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la quota delle risorse da destinare all'attuazione delle misure e alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Gli interventi oggetto di finanziamento sono individuati, tenendo conto di quelli previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalità con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
14.28. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 2 sopprimere le parole: con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
14.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di implementare le infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane finalizzate a promuovere la mobilità sostenibile, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo» con una dotazione complessiva di 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo programmatico 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo sono individuati, anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. La lettera a) del comma 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogata.
14.11. Dori, Borrelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, gli enti locali possono adottare appositi provvedimenti per limitare la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento nel limite massimo di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal codice della strada. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono fissati in 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione, a esclusione delle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.
14.12. Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
Al comma 4, dopo le parole: qualità dell'aria aggiungere le seguenti: in applicazione delle linee guida elaborate dall'OMS e delle migliori best practices internazionali ed europee,.
14.14. Dori, Borrelli.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano è trasmesso, per le opportune osservazioni, alle competenti commissioni parlamentari.
14.16. Dori, Borrelli.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: e delle città.
14.20. Dori, Borrelli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, le risorse stanziate a partire dall'esercizio 2025 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di complessivi 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo programmatico 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
10-ter. La lettera a) del comma 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogata.
10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata, sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 10-bis, garantendo la priorità per gli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.
14.23. Dori, Borrelli, Ghirra.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di favorire una maggiore la fruizione dei servizi di trasporto pubblico, il Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 4, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, per il riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale riconosciuto in favore delle persone fisiche che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 25.000 euro, è rifinanziato per ciascun anno del quinquennio 2024-2028, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo programmatico 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
10-ter. La lettera a) del comma 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogata.
14.24. Dori, Borrelli, Ghirra.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui al comma 479 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026.
10-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.25. Dori, Borrelli, Bonelli, Ghirra.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di sostenere il Piano della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di porre in sicurezza le piste ciclabili è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per la ricostruzione e il rifinanziamento del Fondo istituito dal comma 1121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.26. Dori, Borrelli, Bonelli, Ghirra.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Misure per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.01. L'Abbate, Fenu, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
ART. 14-bis.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «10.2», primo periodo, dopo le parole: dei RAEE inserire le seguenti: , del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita
Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in una logica di sviluppo sostenibile ed economia circolare
14-bis.1. Pavanelli, D'Orso, Fenu.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 11», comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: la durata di un anno con le seguenti: la durata di sei mesi
14-bis.2. Ilaria Fontana, D'Orso, Fenu.
Al comma 1, lettera c), capoverso comma «6-bis», primo periodo, sostituire le parole: fino al 3 per cento con le parole: non inferiore al 2 per cento e fino al 5 per cento
14-bis.3. Ilaria Fontana, D'Orso, Fenu.
ART. 14-ter.
Al comma 1, capoverso «Art. 178-quater», sopprimere il comma 10.
14-ter.1. Ilaria Fontana, D'Orso, Fenu.
Al comma 1, capoverso «Art. 178-quater», comma 11, sopprimere le parole: prescindere dall'uso di imballaggi ovvero
14-ter.2. Ilaria Fontana, D'Orso, Fenu.
ART. 15.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) l'articolo 164 è sostituito dal seguente:
«Art. 164. – 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli accertatori dell'utilizzazione di diritti d'autore, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di accertatore, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.
2. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:
a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;
b) avere il godimento dei diritti civili;
c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;
e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
g) non trovarsi in condizioni di incompatibilità tali da confliggere con il corretto svolgimento dell'attività.
3. Non possono richiedere l'iscrizione nel ruolo i soggetti:
a) che si trovino in stato di fallimento o nei cui riguardi sia in corso una qualunque procedura concorsuale;
b) nei cui confronti sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o cause ostative previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (abrogate e sostituite dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni), o ancora sia stata applicata altra sanzione interdittiva che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi che incidono sulla moralità professionale;
d) che abbiano commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
e) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali;
f) che siano titolari di interessenze, partecipazioni o incarichi in attività comportanti un potenziale conflitto di interesse con la SIAE, gli organismi di gestione collettiva dei diritti o entità di gestione indipendenti dei diritti;
g) che si trovino in condizione di conflitto di interessi per vincoli di parentela entro il secondo grado, ovvero di convivenza more uxorio con: autori, editori, produttori musicali o cinematografici, impresari di pubblici spettacoli, proprietari o titolari di aziende che operano nel campo dello spettacolo o con impiegati alle dipendenze dei predetti.
4. L'esercizio in Italia dell'attività di accertatore dell'utilizzazione dei diritti d'autore è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti nel ruolo di cui al comma 1 che precede e può essere svolto esclusivamente per conto della SIAE, degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore o delle entità di gestione collettiva dei diritti d'autore di cui all'articolo 180.
5. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro della cultura emana le norme regolamentari e di attuazione della presente legge con proprio decreto da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il decreto di cui al comma precedente può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a euro cinque mila, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
7. Gli accertatori iscritti al ruolo di cui al comma 1 hanno diritto di accedere nei locali pubblici o aperti al pubblico nei quali si utilizzano diritti d'autore per verificare che l'utilizzatore sia in possesso della necessaria autorizzazione.
8. Qualora, in occasione dell'accesso, l'accertatore accerti il mancato possesso da parte dell'utilizzatore dell'autorizzazione della SIAE e/o dell'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore e/o dell'entità di gestione indipendente dei diritti d'autore che gli hanno conferito mandato a procedere all'accertamento, propone all'utilizzatore la regolarizzazione dell'utilizzazione in conformità alle tariffe, per tale ipotesi, pubblicate sul sito dell'intermediario dei diritti d'autore delle opere utilizzate abusivamente e, qualora, l'utilizzatore si rifiuti di provvedervi, redige verbale dell'accertamento, indicando il valore dei diritti d'autore utilizzati abusivamente sulla base delle già citate tariffe. Tale accertamento costituisce attestazione di credito della SIAE, e/o dell'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore e/o dell'entità di gestione indipendente dei diritti d'autore e costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile.».
15.2. Benzoni, Sottanelli.
Al comma 3, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Agli organismi di gestione collettiva e alla Società italiana degli autori e degli editori è fatto divieto di detenere quote di entità di gestione indipendente.».
*15.3. Toni Ricciardi, Manzi.
Al comma 3, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Agli organismi di gestione collettiva e alla Società italiana degli autori e degli editori è fatto divieto di detenere quote di entità di gestione indipendente.».
*15.6. Orrico, Amato, Caso, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.
ART. 16-bis.
Al comma 1, sostituire le parole: in almeno uno degli anni con le seguenti: per almeno una delle annualità e le parole: un importo superiore a 50.000 euro annui con le seguenti: un importo a titolo di imposta superiore a 50.000 euro annui;.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ai fini della natura dell'attività svolta il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
*16-bis.1. Merola.
Al comma 1, sostituire le parole: in almeno uno degli anni con le seguenti: per almeno una delle annualità e le parole: un importo superiore a 50.000 euro annui con le seguenti: un importo a titolo di imposta superiore a 50.000 euro annui;.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ai fini della natura dell'attività svolta il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
*16-bis.2. Sottanelli.
Al comma 4, sostituire le parole: superiori a 100.000 euro con le seguenti: superiori a 50.000 euro.
16-bis.3. Merola.