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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 26 novembre 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella
seduta del 26 novembre 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cangiano, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, De Luca, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Mantovani, Maschio, Maullu, Mazzi, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Scutellà, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cangiano, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, De Luca, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Mantovani, Maschio, Mazzi, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pisano, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Scutellà, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 25 novembre 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   CAVO: «Norme in favore delle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture stradali o autostradali» (2146).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  BORRELLI: «Modifiche all'articolo 629 del codice penale e all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine» (2042) Parere delle Commissioni I, V, IX e XII.

   IV Commissione (Difesa):

  UBALDO PAGANO: «Disposizioni per la conservazione, la gestione e la valorizzazione dell'incrociatore portaeromobili “Giuseppe Garibaldi” a seguito della sua radiazione dal ruolo del naviglio militare» (2048) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):

  S. 845. – LUPI e ALESSANDRO COLUCCI: «Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (418-B) Parere delle Commissioni I, V e XII;

  TASSINARI: «Introduzione di un criterio aggiuntivo, riguardante le specifiche esigenze delle persone con disabilità sensoriali, per la ripartizione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo» (2059) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):

  S. 794-868. – Senatori MINASI ed altri; BASSO ed altri: «Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2145) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  CAVO: «Norme in favore delle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture stradali o autostradali» (2146) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):

  SIMIANI ed altri: «Disposizioni per la promozione delle imprese dei centri commerciali naturali» (1499) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  S. 1184-bis. – «Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» (approvato dal Senato) (2142) Parere delle Commissioni I, V, IX e XI.

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 21 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero dell'interno finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita all'anno 2023 (Doc. XL, n. 9).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 novembre 2024, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc. XVIII, n. 18) in merito alla relazione della Commissione – Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali (COM(2023) 640 final).

  Questa relazione è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Corte dei conti europea, in data 25 novembre 2024, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 23/2024 – Etichettatura degli alimenti nell'Unione europea – I consumatori possono perdersi nel labirinto delle etichette, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4 e delle lettere d) e i) del comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nei mesi di settembre e ottobre 2024.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 2024, N. 145, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI, DI TUTELA E ASSISTENZA ALLE VITTIME DI CAPORALATO, DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ DEI RELATIVI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI (A.C. 2088-A/R)

A.C. 2088-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca disposizioni urgenti volte a normare e consentire l'ingresso in Italia di lavoratori stranieri attraverso canali sicuri e legali e, contestualmente, a rafforzare e integrare gli strumenti normativi già adottati per contrastare l'immigrazione irregolare e lo sfruttamento del lavoro ad esso conseguente;

    in particolare, il Capo I contiene modifiche alla disciplina di ingresso di lavoratori stranieri nel territorio dello Stato e di rilascio del relativo permesso di soggiorno, intervenendo sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

    con il permesso di soggiorno, oltre all'ingresso nel nostro Paese, viene riconosciuto allo straniero un patrimonio di diritti volto al suo pieno inserimento sociale e lavorativo e altresì un preciso quadro di doveri, tra i quali rientra quello di versare regolarmente le imposte, tasse e contributi sia statali che regionali e locali a favore della collettività nella quale ha deciso di stabilirsi e lavorare e di cui intende far parte;

    il mancato rispetto delle disposizioni in materia fiscale o contributiva, difatti, oltre a costituire un danno economico palese per lo Stato, finisce per rappresentare un fattore di concorrenza sleale ai danni dei lavoratori regolari, italiani o stranieri che siano, e comunque una condotta scorretta ed estranea all'ambito di stretta legalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, dirette a prevedere tra i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno l'assolvimento degli obblighi in materia fiscale o contributiva da parte dello straniero richiedente.
9/2088-AR/1. Bordonali.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame al Capo I introduce ennesime modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, ma il maggior ostacolo all'immigrazione regolare in Italia continua ad essere costituito dalla legge n. 189 del 2002 cosiddetta legge Bossi-Fini, istitutiva, tra l'altro, del reato di clandestinità;

    la previsione dell'ingresso regolare in Italia solo a chi ha già una offerta o un contratto di lavoro finisce per creare e favorire la clandestinità, anziché contrastarla;

    ad oggi, l'ingresso e il soggiorno nel nostro Paese ai cittadini extra-Ue, al netto del visto turistico, è consentito soltanto a coloro che sono già in possesso di una offerta o di contratto di lavoro ed esclusivamente nell'ambito delle quote e dei settori lavorativi identificati dal decreto flussi; una sorta di sistema «a chiamata» attraverso la quale il datore di lavoro deve far arrivare dall'estero il lavoratore o la lavoratrice stranieri già con un impegno all'assunzione, inoltre il datore di lavoro può «chiamare» un lavoratore o lavoratrice dall'estero solo nei brevi archi temporali fissati annualmente dal decreto flussi, e deve impiegarlo esclusivamente nei settori lavorativi indicati dal decreto, e non in base ai concreti bisogni dell'azienda;

    un datore di lavoro, paradossalmente, non può assumere una persona già presente in Italia ma privo di permesso di soggiorno, con cui magari ha già un rapporto di conoscenza o che ritiene idonea per una specifica mansione, così da permetterle di essere regolarizzata;

    anche gli interventi fatti negli ultimi anni con i decreti flussi, che pure hanno aumentato la consistenza delle quote, sono risultati insufficienti a modificare e migliorare l'attuale meccanismo, tortuoso e inefficace, previsto dalla legge Bossi-Fini;

    a distanza di 22 anni dall'introduzione della Bossi-Fini, i cui limiti sono ormai sotto gli occhi di tutti, si può certamente affermare che lo strumento dei «decreti flussi» che ipotizzerebbero l'assunzione dello straniero nel suo Stato d'origine senza averlo mai prima incontrato risulti una finta soluzione e non possa continuare a rappresentare l'unico strumento, insieme alle sanatorie che di volta in volta vengono adottate, che consenta ai lavoratori immigrati di potersi regolarizzare, non evitando, comunque, il rischio della clandestinità a seguito della perdita del posto di lavoro;

    è ormai evidente il circolo vizioso che il meccanismo della Bossi-Fini innesca, ancorando il rinnovo del permesso di soggiorno alla sussistenza del posto di lavoro, perdendosi il posto di lavoro, si perde anche il permesso di soggiorno e, senza il permesso di soggiorno, non si può trovare un lavoro regolare, finendo con l'alimentare il caporalato, il lavoro nero, lo sfruttamento quando non la criminalità, anche organizzata, una legge che non è in grado di soddisfare le richieste del mondo produttivo e continua a creare e alimentare irregolarità;

    occorre sottolineare come si prosegua in un approccio esclusivamente securitario al fenomeno migratorio quando occorrerebbe riaprire i canali regolari per l'ingresso nel nostro Paese invece di reprimere l'immigrazione qualificata come «clandestina» solo perché all'arrivo in Italia manca ancora un contratto di lavoro senza il quale non può ottenersi il permesso di soggiorno;

    il moltiplicarsi delle morti in mare, degli incidenti sul lavoro, delle condizioni di degrado in cui sono sospinti gli irregolari impongono una rapida riforma della disciplina dell'ingresso in Italia di persone e lavoratori stranieri partendo dall'abolizione della legge Bossi-Fini;

    l'uccisione di Satnam Singh, lasciato morire dopo un incidente sul lavoro nell'Agro pontino, continua a interrogare le nostre coscienze e la sua inaccettabile morte aveva scosso fortemente l'opinione pubblica, ma quest'estate, come ogni estate, ci sono state altre morti di lavoratori, nei campi e non solo, che purtroppo non hanno avuto la stessa eco. Dalvir Singh morto il 16 agosto nelle campagne di Latina e un altro presunto omicidio, quello di Rajwinder Sodhu Singh accaduto a maggio, sono vittime di un sistema di produzione e di massimizzazione del profitto che non tiene in nessuna considerazione la vita umana, accade nei campi agricoli, nelle fabbriche, nelle attività artigianali e nei servizi, non solo al Centro-Sud ma anche al Nord; le cronache raccontano della presenza di lavoro nero, caporalato, catene di subappalti con aziende che non rispettano i diritti dei lavoratori, così come anche nella filiera dei grandi marchi di moda vi è lavoro sfruttato e sottopagato prevalentemente ai danni di persone migranti;

    vi è ormai una diffusa consapevolezza degli ostacoli che la Legge Bossi-Fini crea allo sviluppo economico, culturale e della sicurezza in Italia e anche in riferimento al dibattito che si è sviluppato in questi mesi sulla necessità dell'introduzione dello ius scholae, indispensabile minimo sindacale per tutelare i diritti di un milione di italiani senza cittadinanza, occorre evidenziare la sostanziale incompatibilità tra questo e la legge Bossi-Fini perché, di fatto, non è sufficiente che l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 consenta al minore irregolare di essere iscritto ad una scuola italiana o proseguire gli studi «con riserva», perché l'irregolarità della permanenza in Italia dei genitori incide sulla possibilità di avere una casa, mezzi di sostentamento, un lavoro e uno stipendio regolari, tutti elementi essenziali alla frequentazione scolastica e alla qualità della vita;

    risulta dunque ormai indispensabile modificare il sistema d'ingresso per lavoro aprendo nuovi canali diversificati e più flessibili che, da un lato, rispondano alle esigenze produttive effettive del nostro Paese e, dall'altro, siano facilmente accessibili per i lavoratori e le lavoratrici dei Paesi terzi, in modo da evitare che rischino le proprie vite affidandosi ai trafficanti di esseri umani; la possibilità per un datore di lavoro di chiamare dall'estero una persona proveniente da un Paese terzo con un impegno di assunzione dovrebbe permanere senza il limite delle quote annuali stabilite dal decreto flussi e senza finestre temporali predefinite né limiti ai settori economici così che il datore di lavoro possa assumere un lavoratore o una lavoratrice dall'estero in qualsiasi momento e in base agli specifici bisogni della sua attività, così come occorre favorire la regolarizzazione e la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in Italia, già presenti e radicate ma prive di permesso di soggiorno, per arrestare la creazione di nuova irregolarità e contrastare sfruttamento e marginalità sociale introducendo nuovi canali di regolarizzazione come la previsione di un meccanismo ordinario e permanente di regolarizzazione per lavoratori o lavoratrici senza un titolo di soggiorno presenti sul territorio italiano a fronte di un contratto di lavoro che dia diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per attività lavorativa;

    un ulteriore canale di regolarizzazione per la persona straniera non comunitaria senza permesso di soggiorno già presente in Italia, potrebbe essere rappresentato dal «radicamento sociale», dimostrando di essere radicata nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese, sul modello dell'«arraigo social» spagnolo, tale radicamento dello straniero può dedursi da elementi quali la sussistenza di legami familiari o affettivi del richiedente nel territorio italiano, la durata della permanenza, anche irregolare, sul territorio nazionale, la conoscenza della lingua italiana, l'inserimento sociale e lavorativo,

impegna il Governo

   a verificare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa, al fine di:

    prevedere il superamento in tempi rapidi della legge n. 189 del 2002 c.d. Bossi-Fini attraverso l'introduzione di nuovi canali di ingresso diversificati e più flessibili che, da un lato, rispondano alle esigenze produttive effettive del nostro Paese e, dall'altro, siano facilmente accessibili per i lavoratori e le lavoratrici dei Paesi terzi, in modo da evitare che rischino le proprie vite affidandosi ai trafficanti di esseri umani;

    prevedere la possibilità per un datore di lavoro di chiamare dall'estero una persona proveniente da un Paese terzo con un impegno di assunzione senza limiti di quote annuali stabilite dal decreto flussi e senza finestre temporali predefinite, né limiti ai settori economici, così che il datore di lavoro possa assumere un lavoratore o lavoratrice dall'estero in qualsiasi momento e in base agli specifici bisogni della sua attività;

    favorire la regolarizzazione e la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in Italia, già presenti e radicate ma rimaste senza documenti di soggiorno, per arrestare la creazione di nuova irregolarità e contrastare sfruttamento e marginalità sociale introducendo nuovi canali di regolarizzazione, come la previsione di un meccanismo ordinario e permanente di regolarizzazione per lavoratori o lavoratrici senza un titolo di soggiorno presenti sul territorio italiano, a fronte di un contratto di lavoro che dia diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per svolgere l'attività lavorativa;

    introdurre un ulteriore canale di regolarizzazione per la persona straniera non comunitaria senza documenti già presente in Italia basato sull'accertamento del «radicamento sociale» della persona straniera nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese, sul modello dell'«arraigo social» spagnolo.
9/2088-AR/2. Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    ad avviso dei firmatari del presente atto, il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di princìpi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

    le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

    a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare del Presidente della Repubblica nell'affermare che: «la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero»;

    particolarmente preoccupanti, sotto il profilo costituzionale sono le disposizioni contenute al Capo III del decreto-legge, in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale iniziando dalle disposizioni dell'articolo 11, che novella le disposizioni in materia di limitazione e divieto di transito e sosta delle navi nel mare territoriale, chiaro qui è il riferimento alle imbarcazioni delle ONG che nel mediterraneo operano al solo fine di salvare vite umane, penalizzandole nel loro diritto a difendere (articolo 24 della costituzione, primo comma, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e si introduce una riduzione significativa dei termini di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo della nave. Nello specifico viene ridotto da 60 a 10 giorni il termine entro il quale può essere impugnato davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo della nave. Questa disposizione rischia concretamente di violare l'articolo 24 della Costituzione. In ogni caso bisogna sempre ricordare che chi interviene in operazioni di salvataggio e/o soccorso in mare risponde all'obbligo etico e morale di civiltà millenaria, nonché all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio come l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689, dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 giugno 1980, n. 313 e del Codice della navigazione con gli articoli 1113 e 1158;

    l'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi elettronici e digitali. L'ispezione è disposta dal questore, senza autorizzazione della magistratura, e consiste nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle schede elettroniche e digitali in possesso dello straniero, anche minore non accompagnato o richiedenti la protezione internazionale, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Si intendono pertanto tutti quegli strumenti quali ad esempio, cellulari, palmari, smartphone, tablet, notebook, lettori MP3 etc. Il verbale è poi trasmesso, per la convalida, entro 48 ore al giudice di pace che decide con provvedimento motivato entro le successive quarantotto ore. Le norme si applicano anche agli stranieri «detenuti» nei CPR per impossibilità di eseguire l'espulsione o il respingimento alla frontiera. Tutto ciò in palese violazione della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, sancito dalla Carta costituzionale all'articolo 15, il quale aggiunge che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. Valga qui ricordare anche il disposto del comma 2 dell'articolo 13 della Costituzione che recita «Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge»;

    basterebbe ricordare la recente sentenza n. 170 del 2023, dove la Corte costituzionale afferma: «in linea di generale, che lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS, WhatsApp e simili – rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Costituzione». Pertanto, la garanzia prevista dall'articolo 15 della Costituzione si estende «ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017)»;

    inoltre, la sentenza n. 170, richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ricondotto alla nozione di «corrispondenza», contenuta nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, i messaggi di posta elettronica e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 settembre 2017, sentenza 3 aprile 2007, sentenza 17 dicembre 2020);

    indirizzo già consolidato dalla Corte di cassazione che ha affermato che i messaggi di posta elettronica, SMS e WhatsApp, già ricevuti e memorizzati nei supporti elettronici del mittente o del destinatario, hanno natura di documenti ai sensi dell'articolo 234 del codice penale. La loro acquisizione non soggiace «né alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni ex art. 266-bis cpp, né a quella del sequestro di corrispondenza ex art. 254 cpp». Successivamente, la Corte di cassazione sentenza n. 25549/2024, richiamando espressamente la sentenza n. 170, ha affermato che: «va necessariamente abbandonato l'orientamento secondo cui i messaggi WhatsApp devono considerarsi alla stregua di documenti». Conseguentemente l'eventuale sequestro della corrispondenza deve avvenire solo su disposizione ovvero sotto controllo dell'autorità giudiziaria, in ossequio alle garanzie di cui all'articolo 15 della Costituzione,

impegna il Governo

in ottemperanza ai dettati costituzionali e agli orientamenti della Corte europea, ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché l'eventuale sequestro della corrispondenza debba avvenire solo ed esclusivamente su disposizione dell'autorità giudiziaria competente o alla presenza di un avvocato nominato dal migrante.
9/2088-AR/3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    ad avviso dei firmatari del presente atto, il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di princìpi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

    le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

    a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: «la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero»;

    il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

    l'articolo 13 reca ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale con ipotesi di respingimento – anche differito – e accompagnamento alla frontiera, applicabili nei confronti degli extracomunitari rintracciati, anche a seguito di soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea svolte ai sensi del codice Schengen e condotti coattivamente nelle zone di frontiera o di transito. Procedura decisa con decreto del questore comunicato successivamente per la convalida al giudice di pace e in palese contrasto con le sentenze n. 222 del 2004, n. 105 del 2001 e n. 275 del 2017, nelle quali si afferma che «il respingimento differito con accompagnamento alla frontiera restringe la libertà personale e richiede di conseguenza di essere disciplinato in conformità dell'articolo 13, terzo comma della Costituzione»;

    l'articolo 14, nella integrale sostituzione dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, amplia le ipotesi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale anche all'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio davanti alla Commissione territoriale, prevedendo che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ma deciderne il rigetto. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE gli Stati membri sono tenuti a garantire al richiedente che si ripresenta, entro nove mesi, all'autorità competente il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda;

    l'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo la competenza in materia di revoca della c.d. protezione speciale, qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si ricorda che la protezione speciale è una forma residuale di tutela che l'ordinamento italiano riconosce al cittadino straniero al quale non sia accordata la protezione internazionale poiché vi sia rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali o sociali, di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti o quando il diniego comporterebbe la violazione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto basterebbe ricordare l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati,

impegna il Governo

a prevedere, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE, per i soggetti fragili richiedenti protezione internazionale il diritto di richiedere, per giustificati motivi, la riapertura del loro caso o di presentare nuova domanda di protezione internazionale.
9/2088-AR/4. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone, ad avviso dei firmatari del presente atto, in evidente contrasto con una serie di princìpi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

    le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

    a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare del Presidente della Repubblica nell'affermare che: «la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero»;

    il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

    l'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo la competenza in materia di revoca della cosiddetta protezione speciale, qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si ricorda che la protezione speciale è una forma residuale di tutela che l'ordinamento italiano riconosce al cittadino straniero al quale non sia accordata la protezione internazionale poiché vi sia rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali o sociali, di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti o quando il diniego comporterebbe la violazione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto basterebbe ricordare l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati;

    l'articolo aggiuntivo 15-bis fa riferimento alla fornitura di mezzi e materiali a Paesi terzi, esso potrebbe applicarsi anche alla fornitura di motovedette alla Libia, alla Tunisia come all'Albania e tutto ciò nella massima segretezza sulle modalità di esecuzione di tali contratti in assenza di qualsiasi elemento di trasparenza anche rispetto a Paesi, che siano o meno inseriti nella lista dei cosiddetti Paesi sicuri, che presentano spesso problemi di controllo da parte dell'opinione pubblica e di rispetto delle garanzie giuridiche, precludendo il controllo sulle finalità per le quali vengono impiegate risorse pubbliche, provenienti dalle tasse dei cittadini, che potrebbero essere invece utilizzate, ad esempio, per la sanità e l'istruzione;

    qui basti ricordare che i filmati forniti nel corso della loro audizione da Sea Watch hanno documentato le violenze e le torture effettuate dalla guardia costiera libica a danno delle persone migranti. La decisione di prevedere la segretezza nell'esecuzione dei contatti sembra rivelare che vi sia la volontà di nascondere qualcosa come l'esecuzione dei contratti relativi ai centri realizzati in Albania,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a far sì che tutti i documenti e i contratti relativi alla fornitura di mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori, sottoscritti con Paesi terzi siano, se richiesti, forniti ai membri del Parlamento italiano e ai membri italiani del Parlamento europeo.
9/2088-AR/5. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone, ad avviso dei firmatari del presente atto, in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

    le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

    a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare del Presidente della Repubblica nell'affermare che: «la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero»;

    il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, con l'approvazione in commissione dell'emendamento 16.4 della Relatrice, di fatto, si «aggira» la competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione con l'obiettivo di sbarazzarsi dei giudici scomodi e rilanciare le procedure accelerate relative ai migranti. È una palese operazione sistematica di demolizione delle garanzie procedurali a tutela dei migranti, è un grave attacco agli articoli 3, 10, 13, 101 e 103 della Costituzione italiana, attacco che mette in pericolo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il trasferimento della competenza in materia di convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale è frutto di un arbitrio visto che le sezioni specializzate in materia di immigrazione hanno una specifica competenza che al momento non può ravvisarsi nelle Corti d'appello e ciò avrà gravi conseguenze sul piano dei carichi di lavoro. Tra l'altro l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione hanno comportato ingenti spese prevedendo oltretutto specifici corsi di formazione per i magistrati. L'emendamento approvato svilisce, a giudizio dei sottoscrittori del presente atto, la professionalità delle sezioni specializzate in immigrazione dei tribunali di primo grado, verso giudici che il governo reputa «compiacenti»;

    infine, sulla base delle ultime rilevazioni gli uffici delle corti d'appello hanno circa 5 mila fascicoli pendenti, cui si dovrebbero aggiungere altri 4.700 nuovi procedimenti in conseguenza delle nuove disposizioni; ciò provocherà, se non si provvede con immediatezza all'ampliamento dell'organico dei giudici delle Corti d'appello, il classico «effetto tappo» con la paralisi delle Corti d'appello,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di apportare tutte le modifiche necessarie per garantire, in ottemperanza dell'articolo 25 della Costituzione, ad ognuno il diritto di essere giudicato dal suo giudice naturale, individuato dalla legge sulla base di criteri oggettivi relativi al territorio in cui è stato commesso il fatto e alla materia cui si riferisce;

   ad implementare con immediatezza l'organico delle Corti d'appello, al fine di evitare un «effetto tappo» che bloccherebbe di fatto le attività delle Corti d'appello.
9/2088-AR/6. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone, a parere dei firmatari del presente atto, in evidente contrasto con una serie di princìpi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

    le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

    a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare del Presidente della Repubblica nell'affermare che: «la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero»;

    il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento, con una notevole complessità degli istituti coinvolti, che avrebbero dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

    gli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, oltre a porsi, ad avviso dei firmatari del presente atto, in stridente contraddizione con la difesa della famiglia proclamata dalle forze politiche di centrodestra, impongono una disumana divisione delle famiglie per un periodo che nella vita di una famiglia è lunghissimo, norme che alla fine favoriranno proprio i cosiddetti «scafisti» professionisti negli ingressi illegali di coloro che desiderano congiungersi ai familiari;

    è una proposta disumana in quanto volta ad ostacolare il ricongiungimento familiare anche per i soggetti che soggiornano legalmente sul territorio nazionale;

    come ha riconosciuto nel dicembre 2018 il Global Compact sui rifugiati, i movimenti delle persone hanno origine complessa e i disastri climatici possono essere un fattore fondamentale. Se la crisi climatica produce – direttamente o indirettamente – centinaia di migliaia di sfollati, questi devono essere protetti e assistiti secondo standard internazionali e linee guida generali per «internal displaced people» come è accaduto nel caso della Somalia, del Sud Sudan e del Sahel. Le persone in fuga oltre confine e che non possono tornare a casa, hanno il diritto di chiedere forme complementari di protezione internazionale;

    secondo l'UNHCR «le regioni in via di sviluppo, che sono tra le più vulnerabili dal punto di vista climatico, ospitano l'84 per cento dei rifugiati del mondo. Gli eventi meteorologici estremi e i pericoli in queste regioni che ospitano i rifugiati stanno sconvolgendo la loro vita, esacerbando i loro bisogni umanitari e perfino costringendoli a fuggire di nuovo»;

    l'unico effetto di questo decreto sarà quello di incrementare ulteriormente gli irregolari, uomini, donne, bambini e bambine che finiranno per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero, la prostituzione e la criminalità;

    paradossalmente, nel recente Documento di economia e finanza 2023, sezione I, Programma di stabilità, proprio il Governo affermava che: «si osserva un impatto particolarmente rilevante, in quanto, data la struttura demografica degli immigrati che entrano in Italia, l'effetto è significativo sulla popolazione residente in età lavorativa e quindi sull'offerta di lavoro. Il rapporto debito/PIL nei due scenari alternativi, quello con il supporto degli immigrati, a fine periodo arriva a variare rispetto allo scenario di riferimento di oltre 30 punti»;

    occorre tenere in considerazione quanto affermato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati in merito all'incidenza dei cambiamenti climatici sulle persone vulnerabili,

impegna il Governo:

   per quanto di competenza a tenere in debito conto, sia nella verifica del numero degli occupanti dell'alloggio sia degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, il sacrosanto principio di vedere riunito il proprio nucleo familiare, al di là delle proprie condizioni economiche e/o abitative;

   a considerare tra le persone vulnerabili coloro che fuggono dalle loro case a causa dell'emergenza climatica.
9/2088-AR/7. Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14, nella integrale sostituzione dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 25 del 2008, amplia le ipotesi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale anche all'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio davanti alla Commissione territoriale, prevedendo che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ma deciderne il rigetto. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE gli Stati membri sono tenuti a garantire al richiedente che si ripresenta, entro nove mesi, all'autorità competente il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda;

    sono tantissimi coloro che in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale sono rinchiusi nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr);

    il Cpr di Torino è chiuso dal 5 marzo 2023 e da allora sono in corso lavori di ristrutturazione;

    nel corso degli anni si sono susseguite molteplici violazioni di diritti all'interno della struttura con effetti devastanti sulle persone trattenute, come il suicidio del giovane Moussa Balde avvenuto nel maggio 2021;

    nonostante la chiusura temporanea e l'opposizione alla sua riapertura della società civile nonché la contrarietà del consiglio comunale di Torino, che si è espresso a tale riguardo con un ordine del giorno approvato il 13 marzo 2023, e da ultimo anche del consiglio della Circoscrizione 3, in cui è ubicato il centro, sono stati avviati i lavori di ristrutturazione del centro;

    gli ordini del giorno approvati dal comune di Torino e dalla Circoscrizione 3 chiedevano infatti che le risorse destinate al Cpr di Torino venissero investite in politiche di accoglienza e inclusione;

    nel luglio 2024 è stata indetta dalla prefettura una nuova gara per la gestione del centro, per una capienza di settanta posti, con apertura prevista per il primo novembre 2024, a oggi disattesa;

    il bando scadeva il 19 agosto 2024 e potevano partecipare realtà con un fatturato di almeno tre milioni di euro e con precedenti affidamenti analoghi;

    il valore della gara d'appalto è di 8 milioni e mezzo di euro, il bando dura 24 mesi, prorogabile per un terzo anno;

    come risulta dal sito della prefettura di Torino, sono due le realtà preselezionate, la cooperativa sociale Sanitalia ed Ekene coop. Sociale Onlus;

    quest'ultima gestisce tra gli altri anche il Cpr di Macomer in Sardegna, di cui è emerso recentemente – come riportato da un articolo del Domani del 24 ottobre 2024 – un grave problema di abuso di psicofarmaci a danno delle persone trattenute e anche di violenze fisiche;

    a oggi non vi sono notizie della avvenuta assegnazione per la gestione del Cpr e, in generale, tutta la procedura di ristrutturazione e ora di assegnazione della gestione è stata contraddistinta da una notevole reticenza nella condivisione delle informazioni, sia con gli operatori dell'informazione che con gli altri livelli istituzionali, quali regione Piemonte e comune di Torino;

    in data 21 novembre, la prefettura di Torino, rispondendo a un question time in consiglio regionale, avrebbe comunicato di fatto che non è dato sapere quando avverrà la riapertura e che occorrerà informarsi tramite il sito della prefettura stessa;

    la prefettura avrebbe confermato che il bando riguarda solo la palazzina servizi, le aree rossa e blu, con possibile estensione alle altre aree alloggi una volta ultimati i lavori di ristrutturazione;

    non si parla, quantomeno, di riaprire i cosiddetti ospedaletti, ossia quei luoghi di isolamento nei quali Moussa Balde si è tolto la vita;

    la detenzione amministrativa ai fini del rimpatrio, che con le ultime previsioni normative è stata estesa fino a 18 mesi di durata, e che non prevede idonee tutele giurisdizionali, appare in contrasto con le norme costituzionali in materia di libertà personale;

    le basse percentuali di rimpatrio delle persone recluse nei Cpr dimostrano altresì l'inefficacia dello strumento, anche a fronte degli elevati costi complessivi di gestione;

    secondo ActionAid, il Cpr di Torino è costato alla collettività circa 3,5 milioni di euro nel 2023, nonostante la sua provvisoria chiusura, un investimento che poteva essere utilizzato per promuovere e sostenere politiche dell'accoglienza più umane ed efficaci;

    nel 2022, delle 879 persone transitate al Cpr di Torino solo 279, vale a dire una su quattro, sono state rimpatriate,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a riconsiderare la scelta di procedere con la riapertura del suddetto Cpr, prevedendo, al contrario, il superamento di tali strutture, che si confermano sempre più luoghi di segregazione e discriminazione dove la sfera dei diritti delle persone straniere recluse viene illegittimamente compressa e sistematicamente violata.
9/2088-AR/8. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti, Berruto, Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame, con una proposta emendativa del Governo, si è fatto confluire il decreto-legge n. 158 del 2024 sui Paesi di origine sicuri. Si stabilisce, così, che sono considerati come Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia;

    secondo un protocollo firmato fra il Governo italiano e quello albanese, nei centri in Albania devono essere portati i migranti soccorsi dalle autorità italiane nel Mediterraneo centrale, a patto che siano «non vulnerabili» e soprattutto provenienti da un «Paese di origine sicuro»;

    nei confronti degli stranieri provenienti da tali Paesi può trovare applicazione la procedura accelerata (prevista dall'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 25 del 2008) di esame della domanda di asilo e proprio durante lo svolgimento di tale procedura, l'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 prevede una specifica ipotesi di trattenimento disposto nei confronti di richiedenti asilo nelle zone di frontiera (a cui sono equiparati i centri dislocati in Albania);

    è dell'11 novembre 2024 l'ordinanza con la quale la XVIII Sezione del Tribunale civile di Roma ha sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di sette richiedenti asilo condotti nel centro di trattenimento di Gjadër, in Albania, proponendo il rinvio ex articolo 267 TFUE alla Corte di giustizia dell'Unione europea di quattro quesiti la cui soluzione è stata ritenuta pregiudiziale alla decisione sulla convalida;

    già il 18 ottobre 2024 il tribunale di Roma aveva deciso di non convalidare il trattenimento dei primi dodici migranti condotti nei centri dislocati sul territorio albanese in esecuzione del Protocollo tra l'Italia e l'Albania. Nella motivazione di tale decisione si dava ampio spazio alla pronuncia della Grande Sezione della CGUE del 4 ottobre 2024 con cui i giudici europei avevano precisato che un Paese non può essere designato come sicuro «qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali» per una siffatta designazione. Benché i paesi di provenienza dei migranti coinvolti (Egitto e Bangladesh) fossero formalmente inseriti nella lista dei Paesi sicuri (allora contenuta in un decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008), il tribunale ha ritenuto di non poter prescindere, in ragione della prevalenza del diritto europeo, dalla più recente interpretazione di «Paese sicuro» data dalla Corte di giustizia europea e ha quindi deciso di non convalidare il trattenimento;

    il 23 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge «Paesi sicuri» con il quale ha previsto che l'elenco dei Paesi di origine sicuri sia ora contenuto in una fonte di rango primario quale l'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 e ha eliminato il riferimento (contenuto sempre nell'articolo 2-bis) alla possibilità di designazione di un Paese di origine sicuro con eccezioni di parti del territorio, lasciando così il solo riferimento a eccezioni relative a «categorie di persone». Come già detto, questo testo è confluito nel provvedimento oggi all'esame dell'aula;

    nel frattempo, la questione della corretta modalità di individuazione dei «Paesi sicuri» ha visto coinvolti anche altri tribunali italiani, impegnati nella valutazione dei presupposti per l'applicabilità della procedura accelerata per la valutazione della domanda di asilo in altre zone di frontiera del territorio italiano: il 25 ottobre 2024 il tribunale di Bologna ha sollevato un primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sottoponendo due questioni riguardanti la individuazione delle condizioni sostanziali che consentono la designazione di un Paese di origine come «sicuro», proprio alla luce delle novità apportare dal decreto-legge «Paesi sicuri»; il 4 novembre 2024, invece, il tribunale di Catania, ritenendo di dover disapplicare il decreto-legge n. 158 del 2024 per contrasto con il diritto dell'Unione europea, non ha convalidato il trattenimento presso l'hotspot di Pozzallo di un richiedente protezione internazionale proveniente dall'Egitto,

impegna il Governo

a sospendere il trasferimento dei migranti verso i centri albanesi di Shengjin e di Gjader, almeno sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni pregiudiziali, proposte alla stessa da alcuni tribunali italiani, relative al parametro, secondo il diritto dell'Unione europea ed in particolare delle norme della direttiva 2013/32/UE, sulla cui base debbano essere individuate le condizioni di sicurezza che sottendono alla designazione di un Paese terzo come Paese di origine sicura, nonché alla permanenza del primato del diritto europeo, in materia di criteri di individuazione di un Paese terzo come paese di origine sicura, anche nel caso in cui tale individuazione venga operata con disposizioni nazionali di rango primario e determini l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare queste ultime.
9/2088-AR/9. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri;

    per l'anno 2025 sono previsti n. 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, n. 730 ingressi per lavoro autonomo e n. 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale. In via sperimentale e solo per l'anno 2025, al di fuori delle predette quote, sarà possibile inoltrare domande per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani;

    tra le varie criticità che coinvolgono il mercato del lavoro italiano, si avvertono anche significative difficoltà nel reperimento di personale in diversi comparti produttivi a causa di molteplici fattori economici, sociali e demografici come la denatalità, la fuga dei giovani all'estero, l'occupazione femminile ancora numericamente deficitaria e la carenza di soluzioni abitative;

    oltre alla necessità di un forte rilancio della formazione professionale e del processo di riduzione del mismatch interno tra domanda e offerta di lavoro, appare inderogabile e indispensabile la predisposizione e l'attuazione di politiche migratorie in grado di garantire l'ingresso nel Paese di ulteriori lavoratori che possano inserirsi nel mercato del lavoro regolare e non, quindi, infoltire il mercato nero essendo, il più del volte, il lavoro svolto da quest'ultimi, povero e senza tutele;

    secondo il XIV Rapporto «Gli stranieri nel mercato del lavoro» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono quasi 2,4 milioni gli occupati stranieri in Italia, il 10,1 per cento degli occupati totali. I lavoratori immigrati producono 164,2 miliardi di valore aggiunto e han dato, nel 2022, un contributo al Pil pari all'8,8 per cento, con picchi in agricoltura (16,4 per cento), nelle costruzioni (15,1 per cento) e nella ristorazione (11,1 per cento). Si tratta di numeri importanti considerando che sono 5,1 milioni gli stranieri residenti nel 2023 in Italia ossia l'8,7 per cento della popolazione;

    a titolo esemplificativo della crisi che riguarderà il nostro Paese nei prossimi anni, la provincia di Brescia – organizzata su un elevato livello di industrializzazione e con più di 110.000 imprese iscritte alla camera di commercio – un'impresa su due già da tempo lamenta sia la mancanza di manodopera, sia (e forse ancora di più) quella di operatori specializzati e competenti. Confindustria ha adattato al «sistema Brescia» una proiezioni di Unioncamere stimando, per i prossimi dieci anni, una carenza di ben 60.000 lavoratori;

    è evidente, pertanto, come i posti di lavoro non dovrebbero mancare ma rischia di non esserci chi li occuperà;

    a titolo esemplificativo, tra i settori maggiormente in sofferenza c'è sicuramente quello riferito alle fonderie (codice Ateco 24.5);

    nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, infatti, agli articoli 6 e 7, i settori riferiti alle quote per lavoro subordinato, autonomo e stagionale vedono l'esclusione di importanti comparti industriali come quello delle fonderie, che, di conseguenza, si trovano in estrema difficoltà nel reperire la forza-lavoro necessaria a coprire i turni di lavoro ed evadere gli ordini,

impegna il Governo

a prevedere un graduale e costante aumento delle quote di ingresso, con particolare riferimento alle quote per lavoro subordinato non stagionale, e un allargamento dei settori produttivi riferiti a tali quote per permettere a comparti industriali finora esclusi la trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro.
9/2088-AR/10. Benzoni.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'aumento delle quote, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica e fatte salve le valutazioni di competenza delle altre amministrazioni competenti.
9/2088-AR/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione reca disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    nello specifico, l'articolo 12 apporta modifiche a diversi decreti legislativi in materia di ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti;

    i commi 1 e 2 prevedono l'obbligo per il richiedente asilo di consentire, ai fini dell'acquisizione da parte dell'autorità di elementi relativi, ad esempio, alla propria identità o ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, l'accesso ai propri dispositivi elettronici;

    risulta necessario garantire che tali invasioni della sfera privata di ogni individuo avvengano nel rispetto delle garanzie e dei princìpi sanciti dalla Costituzione, e solamente ove lo scopo prefissato non sia raggiungibile, ragionevolmente, con altri mezzi,

impegna il Governo

a garantire che le operazioni di accesso, da parte dell'autorità, ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei richiedenti asilo avvengano nel rispetto dei princìpi fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana e solamente qualora non sia ragionevolmente possibile acquisire gli elementi e le informazioni di interesse con mezzi alternativi.
9/2088-AR/11. Onori, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri;

    nello specifico, all'articolo 2, comma 6, viene confermata la pratica del cosiddetto «click day» per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per il lavoro stagionale, con due diverse date per il settore turistico-alberghiero e un'unica data per il settore agricolo;

    la presentazione in un'unica data delle domande di ingresso comporta notevoli difficoltà in capo alle aziende agricole dovute, principalmente, alla pianificazione delle lavorazioni agricole;

    per garantire l'effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale per il lavoro agricolo sarebbe auspicabile prevedere plurime date per la presentazione delle richieste da parte dei datori di lavoro del comparto agricolo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di prevedere, nel primo provvedimento utile, il superamento del cosiddetto «click day» per il settore agricolo e garantire che le richieste relative alle quote di ingresso annuale siano spalmate su almeno due date diverse nel corso dell'anno 2025.
9/2088-AR/12. Pastorella.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere al superamento del cosiddetto «click day» per i settori considerati nel provvedimento.
9/2088-AR/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 del provvedimento in esame reca modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui decreto legislativo n. 286 del 1998;

    la disposizione prevede che lo straniero condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi, ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità ed esibire o produrre i relativi elementi utili in suo possesso, consentendo anche, ove necessario, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali:

    in caso di mancata cooperazione, la norma dispone altresì che il questore, al solo fine di acquisire gli elementi di cui sopra, può disporre che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi nonché ai documenti dei dispositivi elettronici o digitali;

    tale disciplina è estesa anche ai richiedenti asilo, allo straniero trattenuto per casi ulteriori rispetto all'attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ovvero durante lo svolgimento della procedura in frontiera, nonché in ambito di identificazione dei minori stranieri non accompagnati;

    in audizione, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, i rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali hanno sollevato perplessità riguardo all'articolo 12, evidenziando la necessità di valutare la proporzionalità di questa misura e di sottoporla a una verifica giudiziale preventiva, specie per quanto riguarda i minori non accompagnati;

    è stato inoltre evidenziato che il potere di accesso conferito alle forze dell'ordine ai dispositivi potrebbe consentire una raccolta eccessiva di informazioni personali, inclusi dati sensibili o di terzi, senza un collegamento diretto con l'identificazione del migrante;

    i minori non accompagnati, in particolare, dovrebbero godere di protezioni specifiche in materia di privacy e diritti. Pertanto, qualsiasi intervento riguardante detta categoria andrebbe motivato dal loro «superiore interesse», garantendo ad essi una verifica preventiva sulla legittimità dell'accesso ai dati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di rivedere nel primo provvedimento utile la disciplina dell'accesso ai dispositivi elettronici delle categorie richiamate in premessa, garantendo comunque che l'accesso ai dati di detti dispositivi da parte delle forze dell'ordine avvenga in presenza di un consulente legale esperto in materia di privacy a questi assegnato.
9/2088-AR/13. Giachetti, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, è stato approvato, durante l'esame in Commissione, un articolo aggiuntivo in materia di ricongiungimento familiare;

    l'articolo 12-ter modifica l'articolo 28 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel senso di escludere il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare per gli stranieri richiedenti asilo, e prevederlo, invece, in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale;

    il nuovo articolo prevede inoltre che gli stranieri possano far richiesta di ricongiungimento familiare – ad esclusione dei casi in cui vi sia stata la concessione della protezione internazionale – a seguito di un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio italiano;

    tale disposizione contravviene, ad avviso dei presentatori, ai principi dell'ordinamento italiano il quale riconosce e tutela l'unità familiare degli stranieri che soggiornato lecitamente in Italia, danneggiando in particolare il diritto delle categorie maggiormente soggette al ricongiungimento familiare, rappresentate dal coniuge – solitamente donna – nonché dai figli e dai genitori a carico del richiedente protezione nazionale;

    il ricongiungimento familiare – per le categorie diverse dai richiedenti protezione internazionale – prevede già la dimostrazione della disponibilità da parte di un richiedente di un alloggio appropriato, di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale nei casi previsti dalla legge;

    l'incremento dei requisiti per la richiesta d'asilo rappresenta un inutile accanimento nei confronti di categorie già vessate, non in linea con i princìpi dell'ordinamento italiano,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di rivedere, nel prossimo provvedimento utile, la disciplina del ricongiungimento familiare richiamata in premessa, ripristinando la normativa previgente.
9/2088-AR/14. Bonifazi, Faraone, Gadda, Del Barba, Boschi, Giachetti, Gruppioni.


   La Camera,

   premesso che:

    i patronati svolgono un ruolo fondamentale nelle attività di assistenza e di tutela in favore dei lavoratori italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato;

    anche a seguito di un incontro, svoltosi il 5 novembre al Ministero dell'interno, tra alcune delegazioni dei patronati, il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stata ribadita l'esclusione degli istituti di patronato dal novero dei soggetti autorizzati disattendendo quanto è esplicitamente previsto dal protocollo firmato nel 2007 tra il Ministero dell'interno e della solidarietà sociale, e tutt'ora vigente non essendo mai stata esercitata la disdetta, nonché dai precedenti interventi normativi;

    nella sua attuale formulazione l'articolo 2 del provvedimento in esame, impedisce agli operatori di patronato di presentare le domande di nulla osta al lavoro subordinato;

    la scelta di escludere tali istituti, non suffragata da nessun rilievo di illegittimo comportamento, non permette agli enti di assistere nel migliore dei modi le migliaia persone (famiglie, piccole imprese, lavoratori) che si affidano a loro proprio in virtù di una consolidata competenza e la trasparenza dimostrata negli anni;

    dall'esclusione ne discende anche l'impossibilità di presentare altri tipi di domanda come il ricongiungimento familiare, la prenotazione del test di lingua italiana livello A2, la conversione dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale e per studio a permesso di soggiorno per lavoro, impedendo – di fatto – l'assistenza in favore di migliaia cittadini stranieri;

    le scelte di Governo diminuiscono il livello di tutela che i patronati possono fornire per favorire i flussi migratori regolari, minando alla base la loro funzione fondamentale di assicurare l'accesso a diritti costituzionalmente garantiti,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie volte a includere i patronati tra i soggetti autorizzati a inoltrare le domande di nulla osta al lavoro subordinato.
9/2088-AR/15. Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    la gestione dei procedimenti relativi alla protezione internazionale riveste un'importanza fondamentale per il rispetto dei diritti umani e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, richiedendo un sistema giurisdizionale capace di operare con tempestività ed efficacia;

    il decreto in esame, all'articolo 16, recava una serie di modifiche alla disciplina del procedimento giurisdizionale di impugnazione dei provvedimenti in materia di immigrazione, prevedendo che questi ultimi potessero essere impugnati dinanzi alla Corte d'appello, anziché essere suscettibili esclusivamente di ricorso in Corte di cassazione;

    in sede di conversione il predetto articolo è stato integralmente modificato, al fine di trasferire la competenza giurisdizionale sui provvedimenti di convalida del provvedimento con il quale il questore dispone, nei confronti del richiedente protezione internazionale, il trattenimento o la proroga del trattenimento, ovvero la convalida delle misure alternative al trattenimento dalle sezioni dei tribunali specializzate in materia di immigrazione (costituite dal legislatore ad hoc) alla Corte d'appello in composizione monocratica;

    le predette sezioni sono state istituite in tutti i tribunali distrettuali nel 2017, proprio al fine di garantire una competenza specializzata in una materia che attiene direttamente alla garanzia dei diritti fondamentali: la decisione di investire le Corti d'appello delle predette funzioni, tout court, appare dunque del tutto irragionevole sia sul piano sistematico, sia sul piano della garanzia della tutela giurisdizionale, posto che tale ampliamento di competenze si inseriscono in un contesto già caratterizzato da carichi di lavoro particolarmente gravosi per le Corti d'appello stesse, dovuti all'elevato numero di procedimenti pendenti e alla cronica carenza di risorse umane e materiali;

    tale decisione rischia di determinare ulteriori ritardi e pregiudizi nella definizione dei procedimenti, con un impatto negativo sia sull'efficienza complessiva del sistema giudiziario sia sulla tutela dei diritti delle persone coinvolte, compromettendo la capacità delle istituzioni di rispondere tempestivamente alle esigenze di giustizia ed esponendo l'Italia alla violazione di obblighi internazionali di natura costituzionale, con potenziali ricadute negative sul rispetto dei princìpi dello stato di diritto e sulla percezione di affidabilità del sistema giuridico del Paese, recando un sicuro pregiudizio per il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di riconsiderare la decisione di attribuire la competenza sui provvedimenti in materia di convalida richiamati in premessa alle Corti d'appello e di garantire che la giurisdizione sugli stessi sia esercitata dalle sezioni dei tribunali specializzate in materia di immigrazione;

   ad adottare, in subordine, ogni iniziativa necessaria volta a prevedere lo stanziamento e l'approntamento di risorse umane e strumentali idonee al rafforzamento dell'organico dei magistrati e degli uffici giudiziari preposti, oltre che della capacità operativa delle Corti d'appello per supportare le nuove competenze attribuite.
9/2088-AR/16. Boschi.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'adozione di misure di potenziamento degli uffici delle Corti d'appello nei limiti dei vincoli di bilancio.
9/2088-AR/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    in particolare si propongono modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 riguardanti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia per motivi di lavoro;

    l'immigrazione è intrinseca alla natura umana. Ragione per cui l'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata a Parigi il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, prevede il diritto inalienabile di migrare. Allo stesso tempo il governo dei processi migratori è tra le principali sfide cui siamo chiamati a confrontarci. Ciò richiede di orientare le nostre scelte politiche nell'ottica di garantire il diritto di restare e quello di migrare;

    l'arrivo di migranti, più che indice di un'emergenza, dimostra chiaramente che quello dell'immigrazione è un fenomeno strutturale, con il quale dovremo fare sempre di più i conti, dal momento che guerre, crisi climatica e disuguaglianze economiche spingeranno ulteriormente le persone a fuggire al fine di dare un futuro migliore alla propria vita e a quelle dei propri familiari;

    le nostre scelte politiche dovranno, alla luce della complessità del fenomeno migratorio e del contesto europeo e mondiale, tener conto della necessità di prevedere e creare opportunità nei Paesi di provenienza dei migranti. Oltre a ciò occorre garantire itinerari di viaggio sicuri al fine di tutelare le vite umane e promuovere percorsi d'inclusione e d'inserimento sul piano formativo e socio-lavorativo nel nostro Paese in attuazione dei princìpi di cui all'articolo 3 della Costituzione;

    occorrerebbe perciò regolamentare il fenomeno in modo meno ideologico e più pragmatico, prevedendo delle vie di ingresso certe e sicure, garantendo con maggiore chiarezza la protezione per chi scappa da persecuzioni e guerre, valorizzando il percorso lavorativo, di formazione e gli affetti stabili costruiti sul nostro territorio, nonché proteggendo gli immigrati vittime di pratiche di sfruttamento lavorativo, anche durante le procedure di reclutamento o collocamento al lavoro,

impegna il Governo:

   a garantire un permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento lavorativo che sia accompagnato da un percorso di formazione professionale di almeno dodici mesi e con il sostegno economico per un periodo massimo di dodici mesi, quali misure di protezione sociale e di assistenza, fino all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro;

   ad adottare iniziative normative volte a istituire un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea nel sistema produttivo nazionale;

   a garantire l'operatività del meccanismo di silenzio-assenso relativo al rilascio del nulla osta per lavoro dello straniero residente all'estero dopo sessanta giorni dalla domanda e del silenzio-assenso relativo al nulla osta al ricongiungimento familiare.
9/2088-AR/17. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata, ad avviso dei firmatari del presente atto assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge n. 145 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice;

    tra le norme più gravi approvate durante l'esame in Commissione va segnalato, senz'altro, quella contenuta al comma 1 della lettera b) dell'articolo 12-bis oggetto dell'emendamento a prima firma del deputato Iezzi, approvato, con una riformulazione, che ha introdotto una pesante stretta in materia di ricongiungimenti familiari;

    la norma approvata ha, infatti, previsto che il ricongiungimento familiare possa avvenire solo se la persona cui è stata riconosciuta la protezione internazionale e a cui ci si ricongiunge ha maturato un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale;

    tale norma, oltre ad essere in stridente contraddizione con la stessa difesa della famiglia più volte proclamata dalle forze politiche di questo centrodestra, impone una disumana divisione dei nuclei familiari per un periodo lunghissimo dal punto di vista del mantenimento del legame affettivo, e che finirà per favorire gli ingressi illegali di coloro che desiderano o necessitano di ricongiungersi ai propri familiari;

    tale scelta, priva di qualunque razionalità giuridica e sorretta da ragioni puramente ideologiche, è in palese contrasto anche con il diritto all'unità familiare tutelato da normative europee e internazionali e finirà per penalizzare gravemente famiglie fragili e già duramente provate,

impegna il Governo

a presentare entro tre mesi dall'approvazione del disegno di legge di conversione, una relazione dettagliata sull'impatto dell'articolo citato in premessa, sul numero di nuclei familiari coinvolti, e in particolare sulle conseguenze a carico di donne e minori, anche al fine di valutarne quanto prima l'abrogazione.
9/2088-AR/18. Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al Testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari del presente atto, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «flussi» e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, quale è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai princìpi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media dell'Unione europea del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    nel nuovo elenco, disposto con il decreto-legge poi confluito nel presente provvedimento, nonostante l'eliminazione di tre Paesi per i quali il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aveva previsto eccezioni di sicurezza territoriale, la lista conferma la designazione di Paesi come Tunisia, Bangladesh, Egitto, Costa d'Avorio e Perù. Per questi Paesi, le stesse schede ministeriali avevano segnalato eccezioni per alcune categorie di persone, quali la comunità LGBTIQ+ e i difensori dei diritti umani, evidenziando la sistematica violazione dei diritti fondamentali, e, per gli stessi Paesi, non può dirsi che le condizioni politiche e giuridiche siano da considerarsi alla stregua di Paesi sicuri;

    per 11 dei 19 Paesi inclusi, le informazioni consultate dai Ministeri nel mese di maggio 2024, riportavano diffuse persecuzioni fondate sul genere, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, tanto da fare raccomandare agli stessi Ministeri l'esclusione delle persone a rischio di subirle dall'applicazione del decreto;

    alcuni dei Paesi designati quali sicuri non figurano in nessun'altra delle liste adottate dagli altri Stati membri dell'UE. Inoltre, i Paesi inclusi nella lista coincidono con gli Stati da cui proviene il maggior numero di richiedenti asilo in Italia. Risulta dunque evidente la finalità di assoggettare la maggior parte dei richiedenti alla procedura accelerata di frontiera e al possibile confinamento nei centri albanesi, rendendo tale procedura, di fatto, la norma;

    le criticità evidenziate hanno spinto il tribunale di Bologna a interrogare nuovamente la Corte di giustizia europea sulla correttezza del procedimento adottato per definire la lista di Paesi considerati sicuri e il tribunale di Catania a disapplicare il decreto-legge n. 158 del 2024 invalidando il trattenimento di una persona sottoposta all'esame accelerato della domanda d'asilo in quanto proveniente da Paese «sicuro»;

    con riguardo alla formulazione del testo, nelle parti in cui si subordina l'entrata o l'uscita dai Paesi sicuri sulla base delle «preminenti esigenze di sicurezza (interna)» e delle esigenze di «continuità nelle relazioni internazionali» sembra porsi in netto contrasto anche con la disciplina europea vigente e con la recente sentenza della Corte di giustizia e appare del tutto fuori contesto, in quanto tali esigenze nulla hanno a che fare con la disciplina in parola, senza contare che la menzione della sicurezza nazionale rischia, per il futuro, di travolgerne gli obblighi di trasparenza;

    l'elenco predisposto dal Governo, tra l'altro, non considera, anzi, appare in contraddizione, con le schede-Paese che compaiono sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che monitora costantemente le condizioni dei Paesi;

    proprio con riguardo alle «esigenze di continuità delle relazioni internazionali» i firmatari stigmatizzano la permanenza dell'Egitto tra i Paesi sicuri, a fronte del contestuale procedimento giudiziario in corso che ha visto la testimonianza sull'omicidio di Giulio Regeni e le torture subìte;

   considerato che la qualificazione di «Paese sicuro» è attinente esclusivamente alle sue condizioni politiche e giuridiche, in particolare con riguardo alle tutele democratiche e alla garanzia del rispetto dei diritti umani e della dignità della persona,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare gli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa, al fine di sopprimere la disposizione che reca il nuovo elenco dei Paesi sicuri, nell'attesa della sentenza della Corte di giustizia europea, e, comunque, di espungere dall'elenco il Senegal, l'Egitto, la Tunisia e il Gambia.
9/2088-AR/19. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    particolarmente grave tra queste ultime è la norma introdotta con un emendamento della Relatrice che ha previsto che si possa derogare alle disposizioni del codice degli appalti, che richiederebbero quantomeno un livello minimo di trasparenza, in caso di segretezza dei contratti;

    l'articolo aggiuntivo 15.02 (articolo 15-bis del provvedimento) infatti ha previsto il segreto sulla fornitura di mezzi, quali motovedette, mezzi di terra, tecnologie, a Paesi terzi, precludendo di fatto la possibilità di esercitare un controllo anche minimo sul modo in cui vengono impiegate le risorse pubbliche;

    tale norma consentirà infatti, di coprire il dettaglio delle spese sostenute per la cessione di mezzi a Paesi quali l'Albania, la Libia e la Tunisia, minando così anche la possibilità del Parlamento di condurre un controllo efficace sul modo in cui il Governo sceglie di impiegare le risorse della collettività, e violando così qualunque basilare regola in materia di trasparenza,

impegna il Governo

a presentare alle Camere ogni due mesi una relazione dettagliata sui motivi della segretezza inerente i singoli contratti, nonché a fornire informazioni dettagliate sullo stato e sulle modalità di esecuzione dei contratti coperti da segreto.
9/2088-AR/20. Amendola, Magi, Serracchiani, Gribaudo, Soumahoro, Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto Paesi sicuri all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    l'articolo 2 del provvedimento in esame in particolare ha introdotto alcune disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025, ma ha escluso immotivatamente gli Istituti di patronato dal novero dei soggetti abilitati all'invio delle richieste d'ingresso dei lavoratori stranieri e di nulla osta al lavoro;

    tale decisione peraltro è in contrasto con quanto fin qui previsto dal protocollo firmato nel 2007 tra il Ministero dell'interno e della solidarietà sociale, da una parte, e gli Istituti di patronato dall'altra, non essendo mai stato notificato nessun preavviso di disdetta, come invece prevedrebbe l'articolo 5 del protocollo medesimo;

    resterebbero dunque fra i soggetti abilitati alla presentazione della domanda solo le agenzie per il lavoro, i professionisti (avvocati, commercialisti, contabili, consulenti del lavoro etc.) e le associazioni datoriali, ma verrebbe meno quell'importante attività di assistenza gratuita che gli Istituti di patronato hanno garantito per 16 anni, in modo corretto, e con soddisfazione da parte dell'utenza;

    in tal modo verrebbe inoltre ridotto l'insieme dei soggetti a cui ci si può rivolgere per le richieste in questione, per le quali i tempi di presentazione sono già molto compressi, con il rischio di ostacolare significativamente, e quindi limitare, il ricorso ai flussi migratori regolari, e dunque indirettamente favorire l'immigrazione e il lavoro irregolare,

impegna il Governo

anche al fine di evitare un inutile e ingiustificato aggravio di costi e di tempi per un efficace svolgimento delle procedure indicate dall'articolo 2 del decreto-legge 145 del 2024, ad adottare ogni iniziativa utile, atta a superare questa irragionevole discriminazione nei confronti degli Istituti di patronato che per sedici anni hanno offerto una preziosissima attività di assistenza gratuita, anche valutando di reinserirli quanto prima tra i soggetti abilitati all'invio delle richieste d'ingresso dei lavoratori stranieri e di nulla osta al lavoro.
9/2088-AR/21. Guerra, D'Alessio.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    particolarmente grave in questo quadro è la norma introdotta dall'articolo 11 del provvedimento in esame che ha modificato talune disposizioni del decreto-legge n. 130 del 2020 che, come è noto, ha introdotto gravi disposizioni volte a limitare la legittimità delle operazioni di soccorso in mare, disposizioni queste che hanno aggravato e rallentato le operazioni di salvataggio, spesso con un incremento delle perdite di vite umane, e in violazione degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritto del mare;

    in particolare, la lettera a) appare del tutto incoerente e illogica, prevedendo che tra le condizioni che legittimano l'intervento di salvataggio in mare vi dev'essere quella che prevede che «le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei migranti»;

    ugualmente, le attività di ricognizione aerea vengono ulteriormente penalizzate dal provvedimento in esame;

    la lettera d) del medesimo articolo 11 invece riduce drasticamente da 60 a 10 giorni il tempo previsto per fare ricorso al prefetto contro il provvedimento di fermo amministrativo della nave, andando a comprimere notevolmente quel diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione che prevede che tutti hanno diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi;

    del tutto inaccettabile è l'ostilità nei riguardi delle organizzazioni non governative che svolgono attività di ricerca e soccorso in mare da parte di questo Governo che da mesi continua ad introdurre norme nell'ordinamento prive di ogni logica giuridica e sorrette da motivazioni meramente ideologiche,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta ad agevolare le operazioni di soccorso in mare, al fine di salvaguardare sempre e comunque la vita umana così come previsto dal diritto internazionale consuetudinario e dalle convenzioni sottoscritte e ratificate anche dall'Italia, nonché a rivedere quanto prima tutte quelle norme di origine governativa che, ad avviso dei firmatari del presente atto, hanno aggravato e penalizzato in maniera del tutto demagogica l'attività di soccorso in mare da parte delle organizzazioni non governative.
9/2088-AR/22. Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto Paesi sicuri all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche emerse dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    per l'anno 2025, in particolare, il decreto in esame ha previsto che i settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono quelli dell'autotrasporto merci per conto terzi; dell'edilizia; del settore turistico-alberghiero; della meccanica; delle telecomunicazioni; dell'alimentare; della cantieristica navale; del trasporto passeggeri con autobus; della pesca; degli acconciatori; degli elettricisti e degli idraulici;

    il decreto in esame ha tuttavia previsto quote aggiuntive di lavoratori in via sperimentale solo con riferimento all'ingresso di lavoratori stranieri, nel limite massimo di 10.000 quote, da impiegare nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria esclusivamente nei confronti di grandi anziani (ovvero ultraottantenni) o a persone con disabilità, ignorando le richieste provenienti da tempo anche dalle organizzazioni datoriali in merito ai diversi settori,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, quanto prima, volta a prevedere una programmazione dei flussi adeguata, anche attraverso quote aggiuntive di lavoratori, che comunque tenga conto delle esigenze espresse anche dalle organizzazioni datoriali soprattutto per quei settori per i quali da tempo viene lamentata l'insufficienza di lavoratori.
9/2088-AR/23. Peluffo.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere al superamento del cosiddetto «click day» per i settori considerati nel provvedimento.
9/2088-AR/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche emerse dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    per l'anno 2025, in particolare, il decreto in esame ha previsto che i settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono quelli dell'autotrasporto merci per conto terzi; dell'edilizia; del settore turistico-alberghiero; della meccanica; delle telecomunicazioni; dell'alimentare; della cantieristica navale; del trasporto passeggeri con autobus; della pesca; degli acconciatori; degli elettricisti e degli idraulici;

    il decreto in esame ha tuttavia previsto quote aggiuntive di lavoratori in via sperimentale solo con riferimento all'ingresso di lavoratori stranieri, nel limite massimo di 10.000 quote, da impiegare nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria esclusivamente nei confronti di grandi anziani (ovvero ultraottantenni) o a persone con disabilità, ignorando le richieste provenienti da tempo anche dalle organizzazioni datoriali in merito a settori come quello dell'agricoltura,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, quanto prima, volta a prevedere una programmazione dei flussi adeguata, anche attraverso quote aggiuntive di lavoratori, che comunque tenga conto delle esigenze espresse anche dalle organizzazioni datoriali con riferimento al settore agricolo, per il quale da tempo viene lamentata l'insufficienza di lavoratori.
9/2088-AR/24. Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere una programmazione dei flussi adeguata, anche attraverso quote aggiuntive dei lavoratori, che comunque tenga conto delle esigenze espresse anche dalle organizzazioni datoriali con riferimento al settore agricolo.
9/2088-AR/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche emerse dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    per l'anno 2025, in particolare, il decreto in esame ha previsto che i settori occupazionali per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono quelli dell'autotrasporto merci per conto terzi; dell'edilizia; del settore turistico-alberghiero; della meccanica; delle telecomunicazioni; dell'alimentare; della cantieristica navale; del trasporto passeggeri con autobus; della pesca; degli acconciatori; degli elettricisti e degli idraulici;

    il decreto in esame ha tuttavia previsto quote aggiuntive di lavoratori in via sperimentale solo con riferimento all'ingresso di lavoratori stranieri, nel limite massimo di 10.000 quote, da impiegare nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria esclusivamente nei confronti di grandi anziani (ovvero ultraottantenni) o a persone con disabilità, ignorando le richieste provenienti da tempo anche dalle organizzazioni datoriali in merito a settori come quello turistico-alberghiero,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, quanto prima, volta a prevedere una programmazione dei flussi adeguata, anche attraverso quote aggiuntive di lavoratori, che comunque tenga conto delle esigenze espresse anche dalle organizzazioni datoriali con riferimento al settore turistico-alberghiero, per il quale da tempo viene lamentata l'insufficienza di lavoratori.
9/2088-AR/25. Gnassi.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere al superamento del cosiddetto «click day» per i settori considerati nel provvedimento.
9/2088-AR/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    particolarmente gravi sono state, ad avviso del firmatario, poi le disposizioni normative introdotte con l'emendamento della Relatrice 16.4, che ha riscritto interamente tre corposi articoli del decreto-legge 145 del 2024, senza nessuna previa audizione sul loro contenuto che ne consentisse un'adeguata istruttoria e soprattutto senza nessun esame da parte della Commissione giustizia che sarebbe stata istituzionalmente deputata ad esaminarne i delicati profili giuridici;

    tale emendamento, finalizzato a rispondere ad una sentenza della Corte europea in un contesto caratterizzato oltretutto da un grave attacco all'Italia e alla magistratura da parte di Elon Musk, ha trasferito alle Corti di appello la competenza per le convalide dei trattenimenti, sino ad ora decise dalle sezioni specializzate del tribunale per l'immigrazione;

    tale emendamento, come sottolineato anche dall'Unione camere penali italiane, manifesta «una scelta irrazionale e pericolosa», basata «sul persistente convincimento delle forze politiche di maggioranza che le decisioni assunte dai giudici su questo argomento siano dettate da ragioni politiche e rappresentino una violazione del principio di separazione dei poteri dello Stato»;

    va altresì sottolineato che il trasferimento di queste competenze in capo alle Corti di appello, in assenza peraltro di risorse finanziarie adeguate atte a potenziarne gli uffici, rischia di determinare non solo un pesante aggravio dei carichi di lavoro, ma di portare ad un vero e proprio intasamento degli uffici delle corti d'appello, con il rischio che l'intera procedura dei ricorsi resti sulla carta;

    tale circostanza determinerà una grave lesione dei diritti dei richiedenti asilo, i quali avranno grandissime difficoltà a dimostrare l'illegittimità del trattenimento, soprattutto alla luce dei tempi brevissimi ora previsti,

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile tutte le risorse necessarie atte a potenziare gli uffici delle Corti d'appello, al fine di poter fronteggiare il carico di lavoro derivante dalle nuove funzioni loro attribuite.
9/2088-AR/26. Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto Paesi sicuri all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    particolarmente gravi sono state, ad avviso del firmatario, poi le disposizioni normative introdotte con l'emendamento della Relatrice 16.4, che ha riscritto interamente tre corposi articoli del decreto-legge 145 del 2024, senza nessuna previa audizione sul loro contenuto che ne consentisse un'adeguata istruttoria e soprattutto senza nessun esame da parte della Commissione giustizia che sarebbe stata istituzionalmente deputata ad esaminarne i delicati profili giuridici;

    tale emendamento, finalizzato a rispondere ad una sentenza della Corte europea in un contesto caratterizzato oltretutto da un grave attacco all'Italia e alla magistratura da parte di Elon Musk, ha trasferito alle Corti di appello la competenza per le convalide dei trattenimenti, sino ad ora decise dalle sezioni specializzate del tribunale per l'immigrazione;

    tale emendamento, come sottolineato anche dall'Unione camere penali italiane, manifesta «una scelta irrazionale e pericolosa», basata «sul persistente convincimento delle forze politiche di maggioranza che le decisioni assunte dai giudici su questo argomento siano dettate da ragioni politiche e rappresentino una violazione del principio di separazione dei poteri dello Stato»;

    va altresì sottolineato che il trasferimento di queste competenze in capo alle Corti di appello, in assenza peraltro di risorse finanziarie adeguate atte a potenziarne gli uffici, rischia di determinare non solo un pesante aggravio dei carichi di lavoro, ma di portare ad un vero e proprio intasamento degli uffici delle Corti d'appello, con il rischio che l'intera procedura dei ricorsi resti sulla carta;

    tale circostanza determinerà una grave lesione dei diritti dei richiedenti asilo, i quali avranno grandissime difficoltà a dimostrare l'illegittimità del trattenimento, soprattutto alla luce dei tempi brevissimi ora previsti,

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile tutte le risorse necessarie atte a costituire quanto prima anche presso le Corti d'appello delle apposite sezioni specializzate in materia di diritti umani e immigrazione sul modello di quelle già introdotte per i tribunali dal decreto-legge n. 13 del 2017.
9/2088-AR/27. Toni Ricciardi, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    particolarmente gravi sono state, ad avviso dei firmatari, poi le disposizioni normative introdotte con l'emendamento della Relatrice 16.4, che ha riscritto interamente tre corposi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024, senza nessuna previa audizione sul loro contenuto che ne consentisse un'adeguata istruttoria e soprattutto senza nessun esame da parte della Commissione giustizia che sarebbe stata istituzionalmente deputata a esaminarne i delicati profili giuridici;

    tale emendamento, finalizzato a rispondere ad una sentenza della Corte europea in un contesto caratterizzato oltretutto da un grave attacco all'Italia e alla magistratura da parte di Elon Musk, ha trasferito alle Corti di appello la competenza per le convalide dei trattenimenti, sino ad ora decise dalle sezioni specializzate del Tribunale per l'immigrazione;

    tale emendamento, come sottolineato anche dall'Unione camere penali italiane, manifesta «una scelta irrazionale e pericolosa», basata «sul persistente convincimento delle forze politiche di maggioranza che le decisioni assunte dai giudici su questo argomento siano dettate da ragioni politiche e rappresentino una violazione del principio di separazione dei poteri dello Stato»;

    va altresì sottolineato che il trasferimento di queste competenze in capo alle Corti di appello, in assenza peraltro di risorse finanziarie adeguate atte a potenziarne gli uffici, rischia di determinare non solo un pesante aggravio dei carichi di lavoro, ma di portare ad un vero e proprio intasamento degli uffici delle Corti d'appello, con il rischio che l'intera procedura dei ricorsi resti sulla carta;

    tale circostanza determinerà una grave lesione dei diritti dei richiedenti asilo, i quali avranno grandissime difficoltà a dimostrare l'illegittimità del trattenimento, soprattutto alla luce dei tempi brevissimi ora previsti;

    in base alla norma introdotta la Corte d'appello potrà decidere con la sola presenza formale del difensore d'ufficio e senza nemmeno ascoltare il richiedente asilo, violando così, ad avviso del presentatore, il principio del giusto processo, e in particolare gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, oltre a rendere assai difficile di fatto per i magistrati, in assenza di sezioni specializzate, di adempiere all'obbligo di cooperazione istruttoria sancito dalla Corte di giustizia europea,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disciplina introdotta, al fine di adottare ogni iniziativa utile atta a garantire il pieno rispetto delle norme costituzionali in materia, con particolare attenzione a quelle atte a garantire sempre e comunque lo svolgimento di un giusto processo.
9/2088-AR/28. Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    particolarmente gravi sono state, ad avviso del firmatario, poi le disposizioni normative introdotte con l'emendamento della Relatrice 16.4, che ha riscritto interamente tre corposi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024, senza nessuna previa audizione sul loro contenuto che ne consentisse un'adeguata istruttoria e soprattutto senza nessun esame da parte della Commissione giustizia che sarebbe stata istituzionalmente deputata ad esaminarne i delicati profili giuridici;

    tale emendamento, finalizzato a rispondere ad una sentenza della Corte europea in un contesto caratterizzato oltretutto da un grave attacco all'Italia e alla magistratura da parte di Elon Musk, ha trasferito alle Corti di appello la competenza per le convalide dei trattenimenti, sino ad ora decise dalle sezioni specializzate del tribunale per l'immigrazione;

    tale emendamento, come sottolineato anche dall'Unione camere penali italiane, manifesta «una scelta irrazionale e pericolosa», basata «sul persistente convincimento delle forze politiche di maggioranza che le decisioni assunte dai giudici su questo argomento siano dettate da ragioni politiche e rappresentino una violazione del principio di separazione dei poteri dello Stato»;

    va altresì sottolineato che il trasferimento di queste competenze in capo alle Corti di appello, in assenza peraltro di risorse finanziarie adeguate atte a potenziarne gli uffici, rischia di determinare non solo un pesante aggravio dei carichi di lavoro, ma di portare ad un vero e proprio intasamento degli uffici delle corti d'appello, con il rischio che l'intera procedura dei ricorsi resti sulla carta;

    tale circostanza determinerà una grave lesione dei diritti dei richiedenti asilo, i quali avranno grandissime difficoltà a dimostrare l'illegittimità del trattenimento, soprattutto alla luce dei tempi brevissimi ora previsti;

    in base alla norma introdotta la corte d'appello potrà decidere con la sola presenza formale del difensore d'ufficio e senza nemmeno ascoltare il richiedente asilo, violando così, ad avviso del presentatore, il principio del giusto processo, e in particolare gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, oltre a rendere assai difficile di fatto per i magistrati, in assenza di sezioni specializzate, adempiere all'obbligo di cooperazione istruttoria sancito dalla Corte di giustizia europea,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disciplina introdotta, al fine di adottare ogni iniziativa utile atta a garantire il pieno rispetto delle norme costituzionali in materia, con particolare attenzione a quelle atte a garantire sempre e comunque il rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale così come previsto dall'articolo 3 della nostra Costituzione.
9/2088-AR/29. Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto Paesi sicuri all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    particolarmente gravi sono state, ad avviso del firmatario, poi le disposizioni normative introdotte con l'emendamento della Relatrice 16.4, che ha riscritto interamente tre corposi articoli del decreto-legge 145 del 2024, senza nessuna previa audizione sul loro contenuto che ne consentisse un'adeguata istruttoria e soprattutto senza nessun esame da parte della Commissione giustizia che sarebbe stata istituzionalmente deputata ad esaminarne i delicati profili giuridici;

    tale emendamento, finalizzato a rispondere ad una sentenza della Corte europea in un contesto caratterizzato oltretutto da un grave attacco all'Italia e alla magistratura da parte di Elon Musk, ha trasferito alle Corti di appello la competenza per le convalide dei trattenimenti, sino ad ora decise dalle sezioni specializzate del tribunale per l'immigrazione;

    tale emendamento, come sottolineato anche dall'Unione camere penali italiane, manifesta «una scelta irrazionale e pericolosa», basata «sul persistente convincimento delle forze politiche di maggioranza che le decisioni assunte dai giudici su questo argomento siano dettate da ragioni politiche e rappresentino una violazione del principio di separazione dei poteri dello Stato»;

    va altresì sottolineato che il trasferimento di queste competenze in capo alle Corti di appello, in assenza peraltro di risorse finanziarie adeguate atte a potenziarne gli uffici, rischia di determinare non solo un pesante aggravio dei carichi di lavoro, ma di portare ad un vero e proprio intasamento degli uffici delle Corti d'appello, con il rischio che l'intera procedura dei ricorsi resti sulla carta;

    tale circostanza determinerà una grave lesione dei diritti dei richiedenti asilo, i quali avranno grandissime difficoltà a dimostrare l'illegittimità del trattenimento, soprattutto alla luce dei tempi brevissimi ora previsti;

    in base alla norma introdotta la Corte d'appello potrà decidere con la sola presenza formale del difensore d'ufficio e senza nemmeno ascoltare il richiedente asilo, violando così il principio del giusto processo, e in particolare gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, oltre a rendere assai difficile di fatto per i magistrati, in assenza di sezioni specializzate, adempiere all'obbligo di cooperazione istruttoria sancito dalla Corte di giustizia europea,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa, al fine di adottare ogni iniziativa utile atta a garantire il pieno rispetto delle norme costituzionali in materia, con particolare attenzione alla difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e al diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, così come previsti dall'articolo 24 della nostra Costituzione.
9/2088-AR/30. Di Biase.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del c.d. decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    particolarmente gravi sono state, ad avviso del firmatario, poi le disposizioni normative introdotte con l'emendamento della Relatrice 16.4, che ha riscritto interamente tre corposi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024, senza nessuna previa audizione sul loro contenuto che ne consentisse un'adeguata istruttoria e soprattutto senza nessun esame da parte della Commissione giustizia che sarebbe stata istituzionalmente deputata ad esaminarne i delicati profili giuridici;

    tale emendamento, finalizzato a rispondere ad una sentenza della Corte europea in un contesto caratterizzato oltretutto da un grave attacco all'Italia e alla magistratura da parte di Elon Musk, ha trasferito alle Corti d'appello la competenza per le convalide dei trattenimenti, sino ad ora decise dalle sezioni specializzate del tribunale per l'immigrazione;

    tale emendamento, come sottolineato anche dall'Unione camere penali italiane, manifesta «una scelta irrazionale e pericolosa», basata «sul persistente convincimento delle forze politiche di maggioranza che le decisioni assunte dai giudici su questo argomento siano dettate da ragioni politiche e rappresentino una violazione del principio di separazione dei poteri dello Stato»;

    va altresì sottolineato che il trasferimento di queste competenze in capo alle Corti di appello, in assenza peraltro di risorse finanziarie adeguate atte a potenziarne gli uffici, rischia di determinare non solo un pesante aggravio dei carichi di lavoro, ma di portare ad un vero e proprio intasamento degli uffici delle Corti d'appello, con il rischio che l'intera procedura dei ricorsi resti sulla carta;

    tale circostanza determinerà una grave lesione dei diritti dei richiedenti asilo, i quali avranno grandissime difficoltà a dimostrare l'illegittimità del trattenimento, soprattutto alla luce dei tempi brevissimi ora previsti;

    in base alla norma introdotta la Corte d'appello potrà decidere con la sola presenza formale del difensore d'ufficio e senza nemmeno ascoltare il richiedente asilo, violando così il principio del giusto processo, e in particolare gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, oltre a rendere assai difficile di fatto per i magistrati, in assenza di sezioni specializzate, adempiere all'obbligo di cooperazione istruttoria sancito dalla Corte di giustizia europea,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa, al fine di adottare ogni iniziativa utile, atta a garantire il pieno rispetto delle norme costituzionali in materia, con particolare attenzione a quanto stabilito dall'articolo 111 della Costituzione in relazione alla necessità che qualunque processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti ad un giudice terzo e imparziale.
9/2088-AR/31. Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    particolarmente gravi sono state, ad avviso dei firmatari, poi le disposizioni normative introdotte con l'emendamento della Relatrice 16.4, che ha riscritto interamente tre corposi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024, senza nessuna previa audizione sul loro contenuto che ne consentisse un'adeguata istruttoria e soprattutto senza nessun esame da parte della Commissione giustizia che sarebbe stata istituzionalmente deputata a esaminarne i delicati profili giuridici;

    tale emendamento, finalizzato a rispondere ad una sentenza della Corte europea in un contesto caratterizzato oltretutto da un grave attacco all'Italia e alla magistratura da parte di Elon Musk, ha trasferito alle Corti di appello la competenza per le convalide dei trattenimenti, sino ad ora decise dalle sezioni specializzate del Tribunale per l'immigrazione;

    tale emendamento, come sottolineato anche dall'Unione camere penali italiane, manifesta «una scelta irrazionale e pericolosa», basata «sul persistente convincimento delle forze politiche di maggioranza che le decisioni assunte dai giudici su questo argomento siano dettate da ragioni politiche e rappresentino una violazione del principio di separazione dei poteri dello Stato»;

    va altresì sottolineato che il trasferimento di queste competenze in capo alle Corti di appello, in assenza peraltro di risorse finanziarie adeguate atte a potenziarne gli uffici, rischia di determinare non solo un pesante aggravio dei carichi di lavoro, ma di portare ad un vero e proprio intasamento degli uffici delle Corti d'appello, con il rischio che l'intera procedura dei ricorsi resti sulla carta;

    tale circostanza determinerà una grave lesione dei diritti dei richiedenti asilo, i quali avranno grandissime difficoltà a dimostrare l'illegittimità del trattenimento, soprattutto alla luce dei tempi brevissimi ora previsti;

    in base alla norma introdotta la Corte d'appello potrà decidere con la sola presenza formale del difensore d'ufficio e senza nemmeno ascoltare il richiedente asilo, violando così il principio del giusto processo, e in particolare gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, oltre a rendere assai difficile di fatto per i magistrati, in assenza di sezioni specializzate, adempiere all'obbligo di cooperazione istruttoria sancito dalla Corte di giustizia europea;

    la carenza di organico e la mancanza di sezioni specializzate presso le Corti d'appello determineranno tra l'altro l'impossibilità di conseguire quegli obiettivi previsti dal PNRR sul contenimento dei tempi del processo, che al contrario finiranno per allungarsi alla luce delle nuove disposizioni introdotte,

impegna il Governo

ad adottare, nel più breve tempo possibile, ogni iniziativa utile atta da un lato a consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e dall'altra a decongestionare il carico di lavoro delle Corti d'appello alla luce delle nuove competenze loro attribuite.
9/2088-AR/32. Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    particolarmente gravi sono state, ad avviso del firmatario, poi le disposizioni normative introdotte con l'emendamento della Relatrice 16.4, che ha riscritto interamente tre corposi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024, senza nessuna previa audizione sul loro contenuto che ne consentisse un'adeguata istruttoria e soprattutto senza nessun esame da parte della Commissione giustizia che sarebbe stata istituzionalmente deputata ad esaminarne i delicati profili giuridici;

    tale emendamento, finalizzato a rispondere ad una sentenza della Corte europea in un contesto caratterizzato oltretutto da un grave attacco all'Italia e alla magistratura da parte di Elon Musk, ha trasferito alle Corti di appello la competenza per le convalide dei trattenimenti, sino ad ora decise dalle sezioni specializzate del tribunale per l'immigrazione;

    tale emendamento, come sottolineato anche dall'Unione camere penali italiane, manifesta «una scelta irrazionale e pericolosa», basata «sul persistente convincimento delle forze politiche di maggioranza che le decisioni assunte dai giudici su questo argomento siano dettate da ragioni politiche e rappresentino una violazione del principio di separazione dei poteri dello Stato»;

    va altresì sottolineato che il trasferimento di queste competenze in capo alle Corti di appello, in assenza peraltro di risorse finanziarie adeguate atte a potenziarne gli uffici, rischia di determinare non solo un pesante aggravio dei carichi di lavoro, ma di portare ad un vero e proprio intasamento degli uffici delle Corti d'appello, con il rischio che l'intera procedura dei ricorsi resti sulla carta;

    tale circostanza determinerà una grave lesione dei diritti dei richiedenti asilo, i quali avranno grandissime difficoltà a dimostrare l'illegittimità del trattenimento, soprattutto alla luce dei tempi brevissimi ora previsti;

    in base alla norma introdotta la Corte d'appello potrà decidere con la sola presenza formale del difensore d'ufficio e senza nemmeno ascoltare il richiedente asilo, violando così il principio del giusto processo, e in particolare gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, oltre a rendere assai difficile di fatto per i magistrati, in assenza di sezioni specializzate, adempiere all'obbligo di cooperazione istruttoria sancito dalla Corte di giustizia europea,

impegna il Governo

a presentare alle Camere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge una relazione sul contenzioso pendente presso le Corti d'appello, anche al fine di attribuire nuovamente le competenze in materia di immigrazione alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali ordinari così come era stato previsto dal decreto n. 13 del 2017.
9/2088-AR/33. Gianassi.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto Paesi sicuri all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    il presente provvedimento prevede in particolare, all'articolo 12-bis l'introduzione di norme, inserite dalla Commissione di merito con l'approvazione di una proposta emendativa del Governo, che riproducono il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2024 di cui è stata disposta la rifusione nel testo in esame da parte del medesimo emendamento. Le disposizioni in riferimento, novellando il decreto legislativo n. 25 del 2008 in materia di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, stabiliscono l'elenco dei Paesi di origine ritenuti sicuri;

    il 23 ottobre il Governo aveva approvato il decreto-legge 158 del 2024, contenente la nuova lista dei Paesi considerati sicuri, in cui, nonostante l'eliminazione di tre Paesi per i quali il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aveva previsto eccezioni di sicurezza territoriale, la lista conferma la designazione di Paesi come Tunisia, Bangladesh, Egitto, Costa d'Avorio e Perù. Per questi paesi, le stesse schede ministeriali avevano segnalato eccezioni per alcune categorie di persone, quali la comunità LGBTIQ+ e i difensori dei diritti umani, evidenziando la sistematica violazione dei diritti fondamentali;

    in particolare, desta preoccupazione come il Governo possa ritenere il Bangladesh un Paese sicuro, un Paese dove si sono recentemente verificate repressioni violente delle manifestazioni studentesche, nonché sistematiche gravi violazioni dei diritti umani e crisi climatiche – il Bangladesh è tra i Paesi che, negli ultimi anni, hanno subito maggiormente l'impatto del cambiamento climatico – che hanno avuto impatti drammatici sulla produzione agricola e sull'economia;

    nella stessa scheda del Maeci si riferiscono corruzione, violazioni diffuse di diritti fondamentali, violenze diffuse, conflitti locali, esecuzioni capitali, violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili, minoranze etniche e religiose, persone accusate di crimini di natura politica, condannati a morte, sfollati «climatici»;

    già con la propria risoluzione n. 2023 del 14 settembre 2023 il Parlamento europeo evidenziava come la situazione nel Paese asiatico si fosse «gravemente deteriorata, anche per quanto riguarda le esecuzioni extragiudiziali, le sparizioni forzate, la libertà di espressione e i diritti dei lavoratori». La dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea sulle elezioni parlamentari svoltesi in Bangladesh e resa nel gennaio 2024 ha confermato le diffuse violazioni ai diritti umani e la violazione delle regole democratiche elementari che hanno indotto quasi tutti i partiti a boicottarle e hanno portato ad irregolarità e ad arresti diffusi;

    il 4 ottobre la Corte di giustizia dell'Unione europea ha fortemente depotenziato l'impatto dell'adozione di tali liste: ha infatti chiarito che, per la designazione di paese sicuro, è necessario che la situazione di sicurezza sia diffusa in tutto il Paese, senza eccezioni di porzioni di territorio o di determinate categorie di persone dalla presunzione di sicurezza. Ai sensi dell'Allegato I alla direttiva 2013/32/UE, affinché un paese possa considerarsi sicuro, occorre dimostrare che «non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di espungere il Bangladesh dall'elenco dei Paesi di origine ritenuti sicuri.
9/2088-AR/34. Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    con il presente provvedimento viene introdotto un nuovo permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Si prevede, difatti, che le vittime del reato di «acquisto e alienazione di schiavi» accedano a un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e possano acquisire un «permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro», rilasciato agli stranieri vittime di violenze, abusi o sfruttamento del lavoro che collaborino con le autorità;

    qualora «vengano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili» sarà possibile per il lavoratore sfruttato ottenere un permesso di soggiorno per casi speciali;

    desta preoccupazione a nostro avviso la specificazione che il migrante vittima di reati connessi al caporalato debba contribuire «utilmente» all'emersione dei fatti, perché si corre il concreto rischio che le denunce si riducano ancora mettendo il migrante vittima, già condizionato da una grave fragilità dovuta al caporalato, in una condizione di dover valutare se realmente le informazioni in suo possesso saranno utili alle indagini giudiziarie e limitando di fatto l'emersione di un gravissimo fenomeno come quello del caporalato dei migranti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di ampliare le tutele offerte ai migranti lavoratori in agricoltura vittime di intermediazione illecita e di sfruttamento lavorativo.
9/2088-AR/35. Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del c.d. decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    il presente provvedimento prevede in particolare, all'articolo 12-bis l'introduzione di norme, inserite dalla Commissione di merito con l'approvazione di una proposta emendativa del Governo, che riproducono il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2024 di cui è stata disposta la rifusione nel testo in esame da parte del medesimo emendamento. Le disposizioni in riferimento, novellando il decreto legislativo n. 25 del 2008 in materia di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, stabiliscono l'elenco dei Paesi di origine ritenuti sicuri;

    il 23 ottobre il Governo aveva approvato il decreto-legge n. 158 del 2024, contenente la nuova lista dei Paesi considerati sicuri, in cui, nonostante l'eliminazione di tre Paesi per i quali il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aveva previsto eccezioni di sicurezza territoriale, la lista conferma la designazione di Paesi come Tunisia, Bangladesh, Egitto, Costa d'Avorio e Perù. Per questi Paesi, le stesse schede ministeriali avevano segnalato eccezioni per alcune categorie di persone, quali la comunità LGBTIQ+ e i difensori dei diritti umani, evidenziando la sistematica violazione dei diritti fondamentali;

    desta preoccupazione che con il provvedimento in esame venga sottratta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la competenza a definire la lista dei Paesi sicuri attraverso un apposito un decreto interministeriale, che rinviava alla disciplina europea introdotta con la direttiva 2013/32/UE: tale normativa, infatti, sancisce in maniera chiara che la situazione soggettiva di ciascun migrante deve essere sottoposta al vaglio dell'autorità giurisdizionale;

    la lista dei Paesi sicuri è per sua natura soggetta ad una revisione periodica e dinamica, sulla base dell'evoluzione politica di ciascuno Stato, e dunque dovrebbe essere modificata con uno strumento giuridico più flessibile rispetto ad un atto avente forza di legge,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare di riassegnare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la piena competenza nella definizione della lista dei Paesi sicuri ai fini dei rimpatri dei migranti.
9/2088-AR/36. Quartapelle Procopio.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    il presente provvedimento prevede in particolare, all'articolo 12-bis l'introduzione di norme, inserite dalla Commissione di merito con l'approvazione di una proposta emendativa del Governo, che riproducono il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2024 di cui è stata disposta la rifusione nel testo in esame da parte del medesimo emendamento. Le disposizioni in riferimento, novellando il decreto legislativo n. 25 del 2008 in materia di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, stabiliscono l'elenco dei Paesi di origine ritenuti sicuri;

    il 23 ottobre il Governo aveva approvato il decreto-legge 158/2024, contenente la nuova lista dei Paesi considerati sicuri, in cui, nonostante l'eliminazione di tre paesi per i quali il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aveva previsto eccezioni di sicurezza territoriale, la lista conferma la designazione di Paesi come Tunisia, Bangladesh, Egitto, Costa d'Avorio e Perù. Per questi Paesi, le stesse schede ministeriali avevano segnalato eccezioni per alcune categorie di persone, quali la comunità LGBTIQ+ e i difensori dei diritti umani, evidenziando la sistematica violazione dei diritti fondamentali;

    in particolare, desta preoccupazione come il Governo possa ritenere l'Egitto un Paese sicuro, proprio nei giorni in cui abbiamo ascoltato, nell'ambito del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, una testimonianza di un detenuto dello stesso carcere che ha raccontato di aver visto Giulio condotto nella stanza degli interrogatori con mani ammanettate dietro la schiena e occhi bendati, e successivamente riportato in cella in condizioni gravissime, trasportato a spalla, sfinito dalle torture. Anche il rapporto di Freedom House classifica l'Egitto come un Paese non libero a causa dei sistematici abusi delle forze di sicurezza, condizioni carcerarie disumane e un preoccupante aumento delle condanne a morte e delle esecuzioni sotto il regime di al-Sisi;

    il 4 ottobre la Corte di giustizia dell'Unione europea ha fortemente depotenziato l'impatto dell'adozione di tali liste: ha infatti chiarito che, per la designazione di Paese sicuro, è necessario che la situazione di sicurezza sia diffusa in tutto il Paese, senza eccezioni di porzioni di territorio o di determinate categorie di persone dalla presunzione di sicurezza. Ai sensi dell'Allegato I alla direttiva 2013/32/UE, affinché un Paese possa considerarsi sicuro, occorre dimostrare che «non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di espungere l'Egitto dall'elenco dei Paesi di origine ritenuti sicuri.
9/2088-AR/37. Cuperlo.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto Paesi sicuri all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    in particolare, sono state introdotte anche disposizioni in materia di limitazione o divieto di transito e sosta delle navi nel mare territoriale, che intervengono sulla disciplina relativa al potere, attribuito al Ministro dell'interno, di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, nell'ambito di operazioni di ricerca e soccorso in mare, nonché introducendo anche una riduzione dei termini di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo della nave;

    ad avviso del firmatario del presente atto, tali disposizioni hanno il chiaro obiettivo di penalizzare l'attività di denuncia svolta dalle organizzazioni non governative, irrigidendo le sanzioni per soccorso navale e per l'attività di velivoli di organizzazioni non governative. Inoltre, il provvedimento riduce da sessanta a dieci giorni i tempi di impugnazione del fermo amministrativo delle navi delle Ong, a conferma della volontà del Governo di ridurre la loro operatività e contribuendo a determinare un inevitabile aumento dei naufragi e, dunque, delle morti in mare,

impegna il Governo

a valutare di non ridurre la possibilità di azione delle organizzazioni non governative nelle attività di ricerca e soccorso in mare, alleati preziosi nel salvataggio delle vite umane dei migranti in pericolo nei troppi naufragi di questi anni.
9/2088-AR/38. Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del c.d. decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    il presente provvedimento prevede in particolare, all'articolo 12-bis l'introduzione di norme, inserite dalla Commissione di merito con l'approvazione di una proposta emendativa del Governo, che riproducono il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2024 di cui è stata disposta la rifusione nel testo in esame da parte del medesimo emendamento. Le disposizioni in riferimento, novellando il decreto legislativo n. 25 del 2008 in materia di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, stabiliscono l'elenco dei Paesi di origine ritenuti sicuri;

    il 23 ottobre il Governo aveva approvato il decreto-legge n. 158 del 2024, contenente la nuova lista dei paesi considerati sicuri, in cui, nonostante l'eliminazione di tre Paesi per i quali il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aveva previsto eccezioni di sicurezza territoriale, la lista conferma la designazione di Paesi come Tunisia, Bangladesh, Egitto, Costa d'Avorio e Perù. Per questi Paesi, le stesse schede ministeriali avevano segnalato eccezioni per alcune categorie di persone, quali la comunità LGBTIQ+ e i difensori dei diritti umani, evidenziando la sistematica violazione dei diritti fondamentali;

    in particolare, desta preoccupazione come il Governo possa ritenere la Tunisia un paese sicuro, un Paese segnato negli ultimi anni da una grave involuzione democratica, dove si sono verificati eventi che hanno deteriorato il tasso di democraticità del Paese e si sono registrate quotidianamente palesi violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei confronti dei cittadini e degli oppositori del presidente Saied, denunciate da moltissime organizzazioni dei diritti umani e da inchieste giornalistiche come in ultimo quella del «The Guardian» che ha riportato gravissimi episodi di stupri e torture compiuti della Guardia nazionale tunisina a danno dei migranti;

    il 4 ottobre la Corte di giustizia dell'Unione europea ha fortemente depotenziato l'impatto dell'adozione di tali liste: ha infatti chiarito che, per la designazione di Paese sicuro, è necessario che la situazione di sicurezza sia diffusa in tutto il Paese, senza eccezioni di porzioni di territorio o di determinate categorie di persone dalla presunzione di sicurezza. Ai sensi dell'Allegato I alla direttiva 2013/32/UE, affinché un Paese possa considerarsi sicuro, occorre dimostrare che «non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di espungere la Tunisia dall'elenco dei Paesi di origine ritenuti sicuri.
9/2088-AR/39. Provenzano.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo, così modificato nel corso dei lavori della Commissione, contiene modifiche al procedimento dinanzi alle sezioni dei tribunali distrettuali specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, e, tra l'altro, trasferisce alle Corti d'appello la competenza sulla convalida dei trattenimenti dei migranti;

    tale scelta del Governo e della maggioranza rappresenta una decisione irragionevole e potenzialmente punitiva nei confronti della magistratura; un appello firmato dai presidenti delle 26 Corti di appello del Paese esprime grande preoccupazione sulla possibilità di attribuire alle stesse Corti la competenza per i provvedimenti di convalida in materia di immigrazione e richieste di asilo, anche perché le ipotesi di modifica della competenza dalle sezioni specializzate alle Corti di appello vengono fatte in via di urgenza, ad organici invariati e senza risorse aggiuntive, anzi, come dimostrato anche dai tagli effettuati in legge di bilancio all'intero comparto e in particolare alla giustizia civile e penale che comporteranno ulteriori restrizioni di risorse da destinare al personale, al funzionamento della giustizia, e alla digitalizzazione e alla transizione digitale, in un contesto di grave insufficienza di risorse;

    si rischia dunque di paralizzare centinaia di cause civili all'anno, aggravando ulteriormente i tempi di decisione senza alcun rafforzamento di risorse o organici, e di attribuire ulteriori carichi di lavoro a Corti già in sofferenza strutturale, minando gli obiettivi di efficienza del sistema giustizia previsti dal PNRR e di compromettere l'intero piano di riforma; se l'obiettivo fosse quello di migliorare il funzionamento della giustizia, il risultato appare ben lontano: al contrario, ad avviso dei firmatari del presente atto, questa decisione sembra dettata da una volontà di rivalsa verso i giudici che hanno preso decisioni non gradite al Governo;

    secondo l'ANM questo potrebbe rappresentare un colpo durissimo per le Corti territoriali, già sotto pressione, e la previsione è allarmante: si stima un aumento di circa 30.000 nuovi procedimenti all'anno, tutti da definire entro tempi estremamente ristretti;

    si rischia dunque di paralizzare il sistema, rendendo ancora più complesso garantire la rapidità dei processi di appello, elemento cruciale per la tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte, con il rischio di andare incontro a un aumento esponenziale dei tempi processuali, con effetti negativi tanto sulla gestione delle emergenze migratorie quanto sul funzionamento ordinario delle Corti,

impegna il Governo

a fornire, nell'ambito delle sue proprie prerogative, immediatamente al Parlamento una relazione tecnica necessaria a spiegare la ratio dell'intervento di cui in premessa, nonché a presentare una valutazione dell'impatto dello stesso sull'attività delle Corti, anche al fine di fugare il ragionevole dubbio che una scelta di questo tenore, adottata con modalità che hanno impedito la necessaria istruttoria e un sufficiente approfondimento nel corso dei lavori parlamentari, sia ispirato da un intento punitivo piuttosto che da una logica di efficienza e giustizia.
9/2088-AR/40. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    le medesime criticità si rilevano per quanto concerne le pratiche di ricongiungimento familiare, quelle legate all'emersione 2020, al «Decreto Flussi 2022» e per quelle relative ai richiedenti e beneficiari di protezione internazionale;

    il Governo afferma che il decreto in via di conversione, mirerebbe – come affermato dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani – «a regolare meglio l'immigrazione legale, a fronte delle crescenti necessità in settori come il turismo e l'agricoltura, e a contrastare le irregolarità», ma in realtà rischia di rendere ancora più complessa una realtà già difficile, stante la difficoltà degli organi preposti a svolgere già oggi i compiti a loro affidati;

    non è, infatti, raro che le persone che debbano svolgere le pratiche per i documenti sopra ricordati, siano costrette a dormire a terra davanti le questure per avere la possibilità di entrare nell'ufficio chiamato a svolgere le pratiche;

    si tenga conto che, per le pratiche di ricongiungimento familiare, inoltre, le lungaggini burocratiche finiscono per infrangere la normativa italiana, secondo la normativa vigente sul TUI (articolo 29 TUI comma 8 – modificato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46);

    solo per fare un esempio, la prefettura di Torino nello specifico lo Sportello unico per l'immigrazione di Via del Carmine – verificata la documentazione relativa ai requisiti necessari –, ha l'obbligo di rilascio o negazione del nulla osta entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. In passato tali tempistiche siano state ampiamente rispettate, ma allo stato attuale il citato rilascio avviene dopo più di 12 mesi con una validità di 6 mesi, senza avere nessuna garanzia di potere ottenere il visto dalle ambasciate italiane nel mondo;

    inoltre sono ancora in lavorazione pratiche di emersione 2020 o relative al decreto Flussi 2022 laddove si parla già di decreto Flussi 2023, con lungaggini che non si erano viste nemmeno durante il periodo di emergenza legato al COVID-19;

    criticità analoghe sono vissute anche dai richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, fin dalla fase di accesso alla procedura, con attese molto lunghe – anche di diversi mesi – per la formalizzazione della domanda di asilo, soprattutto per coloro che si presentano spontaneamente all'Ufficio immigrazione della questura senza essere supportati da associazioni o cooperative;

    grandi ritardi si registrano anche nelle procedure di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per asilo e protezione sussidiaria e di rilascio/rinnovo del titolo o documento di viaggio, con conseguenze molto gravi sui percorsi di accoglienza e integrazione socio-economica e sulla coesione sociale;

    la medesima situazione riguarda molti consolati italiani che non riescono ad adempiere nei tempi dovuti, non per loro colpa, al disbrigo delle pratiche necessarie;

    tutte queste difficoltà sono imputabili soprattutto alla mancanza delle indispensabili risorse economiche per poter svolgere in tempi rapidi le pratiche sopra ricordate;

    eppure, le risorse non sarebbero difficili da recuperare, ad esempio utilizzando i fondi alimentati dai contributi versati dai cittadini stranieri per il rilascio dei permessi di soggiorno;

    ad esempio, nel 2012, come informa in un documento del 23 agosto 2013 il Ministero dell'interno – Dipartimenti della pubblica sicurezza Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, l'ammontare complessivo risultò pari a 182.750.072 di euro;

    in particolare, in quell'anno furono versati euro 90.289.200 per contributo rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno ex articolo comma 2-ter del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) 31.339.945 euro come supporto per decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze n. 43 del 2005, 38.701.830 euro come costo raccomandata e servizi resi da Poste Italiane, 22.419.097 euro come costo marche da bollo;

    si tratta evidentemente di cifre molto significative che devono essere rese pubbliche con chiarezza, e che potrebbero essere utili per affrontare le criticità sopra esposte, tenendo conto anche del fatto che all'atto della presentazione dell'istanza, il cittadino straniero dovrà provvedere al pagamento di 30 euro, oltre a 16 euro una marca da bollo. In più, al momento del rilascio del permesso di soggiorno elettronico è stato stabilito un corrispettivo da versare, pari a 30,46 euro;

    al riguardo il gruppo del PD ha presentato una interrogazione al Ministro dell'interno (la numero 5-02285) per sapere sia a livello nazionale sia a livello regionale, quantomeno per gli anni 2021, 2022, 2023, quale fosse l'ammontare annuo delle somme versate dai cittadini non italiani per le pratiche relative a quanto sopra esposto, senza ottenere risposta,

impegna il Governo

a potenziare gli Uffici immigrazione della questura e lo Sportello unico per l'immigrazione delle prefetture, anche utilizzando i fondi alimentati dai contributi versati dai cittadini stranieri per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno.
9/2088-AR/41. Bakkali, Berruto.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare gli Uffici immigrazione della questura e lo Sportello unico, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
9/2088-AR/41. (Testo modificato nel corso della seduta)Bakkali, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del cosiddetto decreto Paesi sicuri all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni;

    le medesime criticità si rilevano per quanto concerne le pratiche di ricongiungimento familiare, quelle legate all'emersione 2020, al «Decreto Flussi 2022» e per quelle relative ai richiedenti e beneficiari di protezione internazionale;

    il Governo afferma che il decreto in via di conversione, mirerebbe – come affermato dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani – «a regolare meglio l'immigrazione legale, a fronte delle crescenti necessità in settori come il turismo e l'agricoltura, e a contrastare le irregolarità», ma in realtà rischia di rendere ancora più complessa una realtà già difficile, stante la difficoltà degli organi preposti a svolgere già oggi i compiti a loro affidati;

    è, infatti, noto che i Consolati italiani sono da tempo in grande difficoltà per l'espletamento delle pratiche di loro competenza, e questo per la mancanza di risorse destinate al miglioramento dei servizi e per una rete consolare che è fortemente sottodimensionata rispetto ai compiti importanti che le vengono affidati;

    come noto, tra l'altro, la competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica italiana spetta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e alla sua rete di uffici diplomatico-consolari abilitati, che sono responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza italiana territorialmente competente nella cui giurisdizione il richiedente risiede legalmente;

    proprio per reperire rapidamente nuove risorse per potenziare i Consolati può essere utile, a parere del proponente, anche l'utilizzo delle risorse che derivano dai contribuiti versati dai cittadini stranieri per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno;

    si tratta di risorse certamente rilevanti, come dimostra un documento del 23 agosto 2013 del Ministero dell'interno – Dipartimenti della pubblica sicurezza Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, che informa come l'ammontare complessivo del 2012 per quanto sopra ricordato, sia pari a 182.750.072 di euro;

    si tratta di una cifra significativa che certamente esiste anche per gli anni successivi e che potrebbe, come detto, essere utile per coprire, almeno in parte, le spese per le necessità dei Consolati;

    al riguardo il Gruppo del PD ha presentato una interrogazione al Ministro dell'interno (la numero 5-02285) per sapere sia a livello nazionale sia a livello regionale, quantomeno per gli anni 2021, 2022, 2023, quale fosse l'ammontare annuo delle somme versate dai cittadini non italiani per le pratiche relative a quanto sopra esposto, senza ottenere risposta,

impegna il Governo

a reperire nei tempi più brevi le risorse economiche e di personale necessarie per consentire ai Consolati del nostro Paese di espletare più rapidamente di quanto possano fare oggi per la mancanza di risorse, per la concessioni dei visti d'ingresso e i permessi di soggiorno nel nostro Paese.
9/2088-AR/42. Porta, Bakkali, Di Sanzo.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di reperire le risorse economiche e di personale necessarie per consentire ai Consolati del nostro Paese di espletare più rapidamente di quanto possano fare oggi per la mancanza di risorse, le procedure per la concessione dei visti d'ingresso e permessi di soggiorno nel nostro Paese.
9/2088-AR/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Porta, Bakkali, Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    ad avviso del firmatario del presente atto, la gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata assai discutibile, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello sostanziale, con la confluenza prima del c.d. decreto «Paesi sicuri» all'interno del provvedimento in esame attraverso un articolo aggiuntivo del Governo; e successivamente con la larga riscrittura di interi articoli del decreto-legge n. 145 del 2024 attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, e che sono stati approvati senza alcuna efficace istruttoria parlamentare;

    durante l'esame del provvedimento la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti, e non ha mai preso in considerazione alcuna delle osservazioni critiche svolte dai professori, esperti ed esponenti della società civile, durante le audizioni,

impegna il Governo

ad assicurare il pieno, effettivo e costante rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di immigrazione, asilo e protezione internazionale, con particolare riferimento alla gestione delle procedure di frontiera nel quadro del Protocollo con l'Albania.
9/2088-AR/43. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti norme relative all'ingresso in Italia di lavoratori stranieri;

    secondo le proiezioni dell'Istat di qui al 2028 mancheranno un milione e 300 mila lavoratori mentre Confindustria sottolinea come il nostro Paese abbia bisogno di 120 lavoratori all'anno per i prossimi quattro anni;

    lo spopolamento delle aree interne e dei piccoli comuni rappresenta una delle sfide più complesse e urgenti per lo sviluppo delle zone più lontane dai grandi centri urbani italiani. Questo fenomeno, che interessa principalmente le zone montane e rurali, è il risultato di un intreccio di fattori economici, demografici e sociali che creano un circolo vizioso di declino;

    tra le aree interne con tali problematiche vi è anche il territorio dell'Amiata (in Toscana, nelle province di Grosseto e Siena): si tratta di una zona che sta affrontando sfide strutturali legate allo spopolamento, alla carenza di manodopera e al mantenimento dei servizi essenziali, quali sanità, istruzione e trasporti; sfide da affrontare con politiche di sviluppo e con un contrasto all'emigrazione e alla denatalità;

    in questo contesto l'immigrazione straniera rappresenta un elemento per il sostegno demografico ed economico di tali territori, in particolare in settori chiave come l'agricoltura, l'artigianato e l'assistenza alle persone. Conseguentemente la mancanza di una governance efficace del fenomeno migratorio può generare squilibri sociali, ostacolare l'inclusione e favorire dinamiche di esclusione, sfruttamento e tensioni sociali e promuovere il caporalato e il lavoro nero;

    servono quindi politiche specifiche per promuovere l'integrazione virtuosa (finalizzata quindi all'occupazione, all'inclusività sociale e per contrastare lo spopolamento);

    per costruire tale governance sono necessari i seguenti interventi:

     pianificare l'accoglienza attraverso strumenti nazionali e locali che tengano conto della capacità delle comunità di accogliere in modo sostenibile i nuovi arrivi;

     sostenere i comuni delle aree interne, fornendo risorse adeguate per gestire i flussi migratori, sviluppare politiche di inclusione e contrastare le difficoltà logistiche e organizzative;

     promuovere percorsi regolari e legali di ingresso per lavoratori stranieri, in particolare nei settori agricolo e manifatturiero, attraverso programmi di reclutamento trasparenti e controllati;

     sostenere percorsi di emersione e regolarizzazione per i lavoratori già presenti che hanno perso il titolo di soggiorno;

     contrastare il caporalato e lo sfruttamento lavorativo attraverso la creazione di task force interforze che collaborino con le ASL, i sindacati e le associazioni locali, recependo e applicando pienamente le «Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura»;

     promuovere percorsi di dialogo e inclusione anche attraverso la convocazione costante e regolare del Consiglio territoriale per l'immigrazione, anche della sua sezione speciale così come prevista dal «Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato» del 14 luglio 2021 in coordinamento con la sezione della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità e con l'Ebat territoriale. In tale ottica è fondamentale dedicare focus specifici e individuare strumenti di intervento condivisi oltre che garantire il coordinamento di questo tavolo con gli altri che si occupano di integrazione, inclusione e temi affini;

     realizzare progetti educativi nelle scuole che sensibilizzino le nuove generazioni sul valore dell'inclusione e sul rispetto dei diritti umani tramite anche il coinvolgimento di figure preparate (come ad esempio mediatori culturali e linguistici) che creino rapporti anche con le famiglie e le comunità straniere;

     avviare corsi di lingua e formazione professionale per gli immigrati, facilitandone l'integrazione sociale e lavorativa mettendo a disposizione anche la certificazione della lingua attraverso i soggetti abilitati;

     attivare nelle aree interne sportelli del centro per l'impiego o sportelli appositi (anche a giornate e/o su strutture mobili), integrati con mediatori culturali, al fine di promuovere intermediazione pubblica, legale e sostenibile di manodopera;

     investire in politiche attive per lo sviluppo locale, che coinvolgano lavoratori immigrati e comunità locali in progetti legati all'agricoltura sostenibile, all'artigianato e all'economia circolare;

     attivare incentivi per le imprese che assumono immigrati regolarmente, con focus su settori chiave delle aree interne;

     integrare i lavoratori immigrati nei servizi essenziali, garantendo loro accesso a sanità, istruzione e alloggi dignitosi,

impegna il Governo

a promuovere una nuova governance dei flussi migratori, calibrata sulle peculiarità e sulle necessità delle aree marginali e interne, attivando le azioni e i progetti espressi in premessa, anche al fine di sostenere l'occupazione, l'inclusività sociale e il contrasto allo spopolamento.
9/2088-AR/44. Simiani, Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, che contiene disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, tutela e assistenza alle vittime di caporalato, gestione dei flussi migratori e protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. La gestione dell'intero provvedimento, che incide su diritti umani fondamentali, è stata discussa per la sua problematicità sia sotto il profilo procedurale che sostanziale, a partire dall'inclusione del cosiddetto decreto Paesi sicuri, introdotto nel testo tramite un articolo aggiuntivo del Governo. Inoltre, la riscrittura di interi articoli del decreto-legge, effettuata attraverso emendamenti presentati all'ultimo momento dalla Relatrice, è avvenuta senza una adeguata istruttoria parlamentare;

    durante l'esame, la maggioranza ha costantemente rifiutato ogni forma di dialogo con l'opposizione per migliorare un provvedimento che presenta gravi lacune, soprattutto nell'obiettivo di favorire l'ingresso legale dei migranti. Non sono state prese in considerazione le osservazioni critiche svolte durante le audizioni di professori, esperti ed esponenti della società civile;

    tra le criticità sollevate, vi sono quelle relative ai Centri di accoglienza straordinaria (CAS), istituiti per ospitare le persone straniere arrivate senza permesso di soggiorno. Inizialmente, nei CAS si puntava sull'integrazione, con corsi di lingua e orientamento. Tuttavia, a seguito del decreto Cutro, l'integrazione è praticamente scomparsa, con l'introduzione di norme che prevedono solo vitto, alloggio e assistenza sanitaria;

    nel corso degli anni, l'organizzazione dei CAS è cambiata. Oggi, le persone che arrivano in Italia senza permesso di soggiorno e richiedono protezione internazionale vengono inviate dalle prefetture nei CAS, dove sono ospitate fino a quando la Commissione non esamina la loro domanda di asilo;

    una delle decisioni più problematiche riguarda la revoca dell'accoglienza per i richiedenti asilo che abbiano un reddito superiore a 6.000 euro, come disposto dal Ministero dell'interno. Le prefetture hanno iniziato ad allontanare i migranti con un reddito superiore a tale soglia, creando difficoltà per loro nel trovare alloggio e nel mantenere una vita dignitosa, con il rischio di cadere preda di ricatti;

    ciò porta a una situazione paradossale: quando i richiedenti asilo riescono a integrarsi e a trovare lavoro, ma superano i 6.000 euro di reddito annuo, non hanno più diritto all'accoglienza nei CAS. Si trovano quindi costretti a scegliere tra lavorare e trovare una sistemazione, in un contesto con alti costi abitativi;

    inoltre, l'espulsione dai CAS per motivi reddituali di persone che stanno seguendo terapie mediche che richiedono continuità assistenziale rappresenta un ulteriore rischio, non solo per la loro salute, ma anche per la salute pubblica. La mancanza di un alloggio adeguato e il rischio di interrompere trattamenti sanitari essenziali espongono queste persone a gravi complicazioni, aumentando il pericolo di diffondere malattie e di creare situazioni di emergenza sanitaria che potrebbero colpire l'intera comunità,

impegna il Governo

a considerare, nell'ambito delle sue prerogative, di riportare l'integrazione al centro della gestione del fenomeno migratorio e dell'accoglienza, prevedendo adeguate risorse finanziarie e organizzative per aumentare la soglia di reddito consentita per la permanenza nei CAS, predisponendo strumenti per garantire soluzioni abitative agevolate, a supporto dell'integrazione e per contrastare l'illegalità.
9/2088-AR/45. Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al Testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, scippato all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Flussi» e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso a ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari o alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando il sistema di posta elettronica, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per superare la fissazione delle quote, prestabilite a prescindere dalle reali necessità dei settori produttivi e delle famiglie e, anzi, è noto che le quote siano nettamente al di sotto, né per ampliare le quote già fissate dal precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e i sistemi elettronici – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media dell'Unione europea del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media dell'Unione europea) (fonte: Lavoce.info),

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo amministrativo e legislativo, affinché i Dicasteri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottino le misure organizzative necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle banche dati delle quali sono, rispettivamente, in possesso, al fine di sostenere l'accelerazione degli iter amministrativi e procedurali nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro.
9/2088-AR/46. Lomuti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti, della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media dell'Unione europea del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media dell'Unione europea) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi che effettivamente necessitano o alla apertura di canali regolari di ingresso;

    in proposito, preme segnalare che, con riguardo ai lavoratori del settore domestico e di assistenza familiare – un doppio nulla osta e una doppia autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro – è introdotta una serie di irragionevoli disposizioni che aggravano le relative procedure di ingresso;

    come segnalato dalle associazioni di settore, tale aggravamento del procedimento amministrativo risulta ancor più irrazionale nel lavoro domestico se si considera che le domande in questione sono presentate innanzitutto con l'intermediazione di soggetti qualificati, quali sono le Agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali e, soprattutto, riguardano l'assistenza di persone estremamente vulnerabili che difficilmente possono attendere a lungo chi dovrà prendersi cura delle loro necessità: il rischio è che l'allungamento dei termini procedurali porterà probabilmente a una mancata assunzione – in proposito, merita segnalare che, fino all'anno in corso, i dati riportano che solo un quarto delle richieste di lavoratori stranieri per il tramite delle quote riesce ad andare in porto, nella gran parte dei casi a causa dei lunghi tempi necessari alla conclusione dell'iter;

    per i medesimi lavoratori, è disposto, altresì, l'obbligo di svolgimento del medesimo lavoro per dodici mesi – non è chiaro e netto che si tratti dell'obbligo di lavorare per 12 mesi nel medesimo settore o anche presso lo stesso datore di lavoro – questione che grava pesantemente sul lavoratore e rischia di porlo alla mercé del datore di lavoro,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, a riconsiderare la disposizione inerente all'obbligo di cui in premessa per i lavoratori del settore dell'assistenza familiare, gravati altresì di procedure raddoppiate ai fini del nulla osta e dell'autorizzazione al lavoro, valutandone gli effetti applicativi in ordine alle tempistiche ivi conseguenti, anche ai fini del soddisfacimento delle necessità delle famiglie, e, in particolare, in ordine alla tutela dei diritti dei lavoratori.
9/2088-AR/47. Aiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, scippato all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle Ong, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, ad avviso dei firmatari, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media Ue del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media Ue) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari o alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano;

    al fine di far fronte alle esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna, sulla base delle rilevazioni di necessità,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile, sotto il profilo amministrativo e legislativo, affinché, siano ammessi nel nostro Paese, per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, un numero di cittadini stranieri residenti all'estero pari ad una quota di 100.000 unità, per ciascuno dei due settori, per l'anno a venire, il 2025, e a rivedere eventualmente le predette quote, sulla base delle reali necessità via via rilevate dai settori produttivi e dalle famiglie, per il tramite delle organizzazioni datoriali e di categoria, per gli anni successivi.
9/2088-AR/48. Caramiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere al superamento del cosiddetto «click day» per i settori considerati nel provvedimento.
9/2088-AR/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Caramiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò rimangiandosi quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «flussi» e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, ad avviso dei sottoscrittori con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai princìpi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    sulla base della disciplina vigente, al di fuori delle quote annuali di ingresso di lavoratori stranieri, possono entrare per motivi di lavoro subordinato i lavoratori stranieri che abbiano svolto formazione civico-linguistica, in numero adeguato ai fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati;

    possono entrare, al di fuori delle quote annuali, anche i lavoratori stranieri che abbiano partecipato alla medesima formazione organizzata da enti pubblici o del privato sociale nazionali nei Paesi di origine degli stranieri;

    in ordine ai programmi e ai contenuti della formazione in materia civico-linguistica, la normativa vigente dispone che vi provveda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    risulta ai firmatari che siano stati previsti e finanziati, nell'arco dell'anno, circa 1000 dei predetti corsi, a fronte di richieste pari a oltre 7.000,

impegna il Governo

   ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo amministrativo e legislativo, al fine di:

    incrementare il numero dei corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei paesi di origine o di permanenza ai fini dell'ingresso nel nostro Paese, al di fuori delle quote, di lavoratori stranieri;

    prevedere la collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito nella definizione delle linee guida dei programmi e dei criteri di valutazione per la formazione professionale e civico-linguistica da svolgere per gli stranieri nei loro Paesi d'origine.
9/2088-AR/49. Caso, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al Testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, scippato all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò rimangiandosi quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Flussi» e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente – si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, ad avviso dei firmatari, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai princìpi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    preme ai firmatari rilevare che l'assenza di trasparenza in ordine all'attività del Governo per la gestione dei flussi migratori e delle frontiere esterne si va via via sempre più estendendo, dalla realizzazione dei cpr sul territorio nazionale, in deroga ad ogni disciplina diversa dalla legge penale, ai centri di detenzione costruiti in Albania, anche secretati per ragioni di sicurezza nazionale ed affidati al genio militare, l'esclusione dall'accesso civico, stabilito con decreto ministeriale del Ministro dell'interno fino alla nuova disposizione di cui al presente provvedimento che secreta in modo assoluto, tramite il cappello della sicurezza nazionale, la fornitura di mezzi, quali motovedette, mezzi di terra, tecnologie, a Paesi terzi «per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare», ed introduce anche una secretazione in deroga, esclusa dalla motivazione rafforzata e dal controllo della Corte dei conti disposte dalla disciplina vigente,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad informare previamente le Camere e a tener conto degli indirizzi eventualmente espressi in ordine ai programmi di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, che il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri intendono avviare ai sensi e in attuazione dell'articolo 4, comma 3, del provvedimento in titolo.
9/2088-AR/50. Baldino, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al Testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili a episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò rimangiandosi quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Flussi» e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media dell'Unione europea del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media dell'Unione europea) (fonte: Lavoce.info);

    in proposito, preme ai firmatari segnalare che l'articolo 4, comma 3 stanzia 35 milioni di euro nell'anno 2024 – 15 milioni, nel testo originario del decreto-legge, successivamente incrementati a 35 con un emendamento depositato dal Governo nel corso dell'esame in sede referente – «Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie», stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la copertura degli oneri finanziari conseguenti è disposta, per 15 milioni di euro, tramite una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania, ma per gli ulteriori 20 milioni di euro derivanti dal successivo incremento, svuotando il Fondo destinato al comparto della polizia locale;

    è lo stesso Governo ad utilizzare le risorse del Protocollo Italia-Albania quale modalità di copertura di oneri finanziari; risorse con evidenza sovrastimate ed esorbitanti, e, al di là di ogni valutazione politica, anche rispetto alla semplice e popolare equazione «costi-benefici»; si tratta di un impegno finanziario enorme per le casse del nostro Stato, che i firmatari hanno inteso sottoporre al vaglio della Corte dei conti ai fini della verifica di un eventuale danno erariale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, a rivedere la disposizione di cui all'ultimo capoverso della premessa in relazione alla copertura degli oneri finanziari, valutandone gli effetti applicativi e l'impatto sul comparto della polizia locale, deprivata delle risorse ad essa assegnate, al fine di prevedere che il costo del programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia gravino integralmente sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania n. 14 del 2024.
9/2088-AR/51. Dell'Olio, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al Testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle Ong, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai princìpi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media Ue del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media Ue) (fonte: Lavoce.info);

    ad avviso dei firmatari, l'origine del provvedimento, unitamente al successivo che vi è confluito, è esclusivamente legata alla ampia falla ordinamentale e giuridica nonché alla voragine finanziaria apertasi con il Protocollo Italia-Albania, che continua a produrre gravi forzature del sistema, anche a fronte di numeri dell'immigrazione ampiamente ridotti da ben prima;

    è lo stesso Governo ad aver utilizzato in questo provvedimento le risorse del Protocollo Italia-Albania quale modalità di copertura di oneri finanziari; si tratta di risorse, ad avviso dei presentatori, con evidenza sovrastimate ed esorbitanti, e, al di là di ogni valutazione politica, anche rispetto alla semplice e popolare equazione «costi-benefici», di un impegno finanziario enorme per le casse del nostro Stato, che i firmatari hanno inteso sottoporre al vaglio della Corte dei conti ai fini della verifica di un eventuale danno erariale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, al fine di utilizzare parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, per il rafforzamento dei presìdi di tutela della sicurezza pubblica sul territorio nazionale, in particolare nelle aree con alti indici di criminalità e dove insistono hotspot e centri di trattenimento, per l'incremento delle dotazioni di mezzi e strumenti del personale della polizia di Stato e degli altri Corpi di polizia, per l'incremento degli alloggi della polizia di Stato e la loro riqualificazione nonché per l'incremento di risorse da destinare al rinnovo contrattuale del comparto sicurezza e lo sblocco del turn over ai fini dell'assunzione di personale.
9/2088-AR/52. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al Testo unico sull'immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Flussi» e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai princìpi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    preme ai firmatari segnalare che l'articolo 4, comma 1, estende all'anno 2025 l'autorizzazione al Ministero dell'interno ad utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, tramite agenzie di somministrazione – si tratta di personale che da diversi anni presta servizio presso le prefetture e le questure ai fini dello svolgimento di compiti inerenti all'ingresso di lavoratori stranieri, ma anche allo smaltimento delle procedure inerenti alla cittadinanza, alla protezione internazionale, in generale, alle istanze provenienti dai migranti e dai profughi dell'Ucraina;

    i successivi commi 5 e 6 autorizzano il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027, al reclutamento di 200 unità, appartenenti all'area degli assistenti, con corrispettivo incremento della dotazione organica;

    al fine di offrire stabilizzazione al personale precario e, nell'interesse delle amministrazioni coinvolte, riconoscere e non disperdere le professionalità acquisite,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare le iniziative, anche legislative, affinché, nell'ambito delle procedure di reclutamento di cui al penultimo capoverso della premessa, sia prevista una riserva di posti per la partecipazione del personale che ha prestato servizio, per almeno due anni, anche non consecutivi, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in forma di somministrazione.
9/2088-AR/53. Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al Testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Flussi» e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media dell'Unione europea del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media dell'Unione europea) (fonte: Lavoce.info);

    in proposito, preme ai firmatari segnalare che i lavoratori stranieri, per i ritardi delle prefetture e delle questure nel rilascio dei permessi di soggiorno elettronici, non possono aprire un conto corrente o attivare una carta prepagata con codice IBAN per ricevere lo stipendio, spesso non venendo pagati o venendo pagati in nero;

    gli istituti bancari, oltre al documento di identità e al codice fiscale, richiedono il permesso di soggiorno elettronico, che viene rilasciato in media dopo 8/9 mesi dai rilievi fotodattiloscopici a seconda delle questure di competenza, per consentire l'erogazione della retribuzione o degli emolumenti, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno o del rilascio del permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato o autonomo;

    la previsione di misure che consentano di superare l'impasse è senz'altro nell'interesse generale, rilevandosi, al contempo, misure di contrasto al lavoro nero e di inclusione e integrazione degli stranieri,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, finalizzate all'introduzione di misure di semplificazione per le procedure di apertura di conti di pagamento con caratteristiche base o di attivazione di carte prepagate con codice IBAN per i lavoratori stranieri, a tal fine prevedendo la presentazione del solo documento valido di identità, internazionalmente riconosciuto, escludendo le traduzioni giurate, unitamente al codice fiscale, provvisorio o definitivo, e copia del nulla osta al lavoro o della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno.
9/2088-AR/54. Raffa, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «flussi» e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai princìpi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari o alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano;

    in proposito, preme ai firmatari segnalare che l'articolo 5, recante «Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», introduce una fattispecie con la quale si prevede il riconoscimento del permesso di soggiorno al lavoratore straniero vittima di intermediazione illecita e grave sfruttamento del lavoro quando emersi nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale;

    nell'assetto normativo previgente il permesso di soggiorno nelle ipotesi di sfruttamento lavorativo era disciplinato dai commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, abrogati dal predetto articolo 5;

    in particolare, l'articolo 12-quater prescriveva che «nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno»;

    è disposto, altresì, ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno e delle misure di assistenza introdotte, che il lavoratore straniero vittima «contribuisca utilmente» all'emersione dei reati e all'individuazione dei responsabili;

    non può sfuggire che la nuova fattispecie sposti l'accento dalla premialità e dal sostegno all'iniziativa del singolo all'occasionalità delle operazioni di polizia da cui potrebbero – o meno – emergere situazioni di sfruttamento: ad avviso dei firmatari sarebbe stato ben più opportuno mantenere la previgente fattispecie e, semplicemente, aggiungervi la nuova, prevedendo per entrambe le misure in tema di assistenza, tutela e protezione introdotte;

    si segnala, altresì, che le misure di assistenza, tutela e protezione non conseguono automaticamente alla realizzazione della nuova fattispecie introdotta, ma sono disposte quale possibilità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle menzionate disposizioni di cui all'articolo 5, riconsiderando l'intervenuta soppressione di cui all'articolo 22 del Testo unico immigrazione affinché sia mantenuto il riconoscimento del permesso di soggiorno all'iniziativa del lavoratore straniero che denuncia condizioni di sfruttamento del lavoro.
9/2088-AR/55. Carotenuto, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media dell'Unione europea del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media dell'Unione europea) (fonte: Lavoce.info);

    ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15 del provvedimento in titolo, in tema di revoca della protezione speciale per fondati motivi di sicurezza nazionale, facendo comunque salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti,

impegna il Governo

   ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare le iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, affinché:

    a) sia riconosciuta la protezione sanitaria speciale, in forza della quale sia previsto il rilascio del visto di ingresso e un permesso di soggiorno, di durata pari al periodo di cura e valido per il solo territorio nazionale, per cure mediche agli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

    b) a prevedere, altresì, che i predetti visti di ingresso e permesso di soggiorno possano successivamente essere trasformati in permesso di studio o lavoro.
9/2088-AR/56. Di Lauro, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al Testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle Ong, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai princìpi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media Ue del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media Ue) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari o alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano;

    neanche questo provvedimento, l'ottavo in ordine di comparizione, reca misure che possano definirsi di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio e di tutti i temi ad esso direttamente o indirettamente connessi, affrontati con la stessa inutile urgenza;

    si rileva che l'assenza di trasparenza in ordine all'attività del Governo per la gestione dei flussi migratori e delle frontiere esterne si va via via sempre più estendendo, dalla realizzazione dei Cpr sul territorio nazionale, in deroga ad ogni disciplina diversa dalla legge penale, ai centri di detenzione costruiti in Albania, anche secretati per ragioni di sicurezza nazionale ed affidati al genio militare, l'esclusione dall'accesso civico, stabilito con decreto ministeriale del Ministro dell'interno fino alla nuova disposizione di cui al presente provvedimento che secreta in modo assoluto, tramite il cappello della sicurezza nazionale, la fornitura di mezzi, quali motovedette, mezzi di terra, tecnologie, a Paesi terzi «per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare», ed introduce anche una secretazione in deroga, esclusa dalla motivazione rafforzata e dal controllo della Corte dei conti disposte dalla disciplina vigente;

    ad avviso dei firmatari, l'origine del provvedimento, unitamente al successivo che vi è confluito, è esclusivamente legata alla ampia falla ordinamentale e giuridica nonché alla voragine finanziaria apertasi con il Protocollo Italia-Albania, che continua a produrre gravi forzature del sistema, anche a fronte di numeri dell'immigrazione ampiamente ridotti da ben prima;

    è lo stesso Governo ad aver utilizzato in questo provvedimento le risorse del Protocollo Italia-Albania quale modalità di copertura di oneri finanziari; si tratta di risorse, ad avviso dei presentatori, con evidenza sovrastimate ed esorbitanti, e, al di là di ogni valutazione politica, anche rispetto alla semplice e popolare equazione «costi-benefici», di un impegno finanziario enorme per le casse del nostro Stato, che i firmatari hanno inteso sottoporre al vaglio della Corte dei conti ai fini della verifica di un eventuale danno erariale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, nelle more della revisione della disciplina in materia di asilo e immigrazione nonché in tema di gestione dei flussi migratori, ivi compresa la definizione delle misure concernenti l'ingresso regolare di stranieri per motivi di lavoro, ad adottare immediatamente le misure di cui all'articolo 13 del Protocollo allegato alla legge 21 febbraio 2024, n. 14, al fine di porre fine alla sua validità nel rispetto dei termini ivi indicati.
9/2088-AR/57. Francesco Silvestri, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al Testo unico sull'immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Flussi» e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari di ingresso;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti riconosciuti dalla Costituzione,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa, al fine di adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo amministrativo e legislativo, al fine di riconsiderare l'applicazione ai minori dell'articolo 12 di cui alla premessa e di prevedere che le ispezioni siano attuate previa autorizzazione del tribunale per i minorenni competente per territorio affinché siano adottate le misure precauzionali adeguate da attuare, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei princìpi di proporzionalità, necessità e non discriminazione.
9/2088-AR/58. Cherchi, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media dell'Unione europea del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media dell'Unione europea) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    preme ai firmatari segnalare che l'articolo 3 elimina il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta. Gli Stati e i territori sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto, la sospensione si applica alle domande di nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka;

    come si legge nella relazione illustrativa del Governo al decreto-legge, la disposizione è volta a «prevenire e contrastare fenomeni diffusi di irregolarità nella gestione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri» di avere un effetto discriminatorio nei confronti dei lavoratori provenienti da Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka, che sarebbero considerati più vulnerabili a pratiche illegali relative alla richiesta dei visti d'ingresso;

    tali misure finiscono con il discriminare i lavoratori provenienti da quei Paesi, senza contare che le relazioni diplomatiche, unitamente ad accurati controlli, ben potrebbero sostituire questo «blocco» sostanziale;

    tra l'altro, l'articolo finisce per descrivere il Pakistan, il Bangladesh e lo Sri Lanka come Paesi «insicuri»; mentre essi ben compaiono nell'elenco di quelli sicuri sfornato con decreto-legge e qui confluito con emendamento del Governo;

    nel complesso, l'articolo appare evidenziare una presunta incapacità degli organismi preposti di verificare la veridicità della documentazione, creando inoltre un clima di sospetto verso i citati Paesi, che sono di grande rilevanza per le relazioni internazionali dell'Italia nello scenario dell'Indo-pacifico,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare i plurimi effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 3, alla luce di quanto considerato nel punto di cui in premessa, al fine di reintrodurre il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti dai tre Paesi ivi considerati.
9/2088-AR/59. Tucci, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al Testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Flussi» e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso a ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media dell'Unione europea del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media dell'Unione europea) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    con riguardo alle disposizioni introdotte dal Governo e promananti dal decreto-legge cosiddetto «Paesi sicuri» attualmente in esame al Senato, nelle parti in cui subordina l'entrata o l'uscita dai Paesi sicuri sulla base delle «preminenti esigenze di sicurezza (interna)» e delle esigenze di «continuità nelle relazioni internazionali» sembra porsi in netto contrasto anche con la disciplina europea vigente e con la recente sentenza della Corte di giustizia e appare del tutto fuori contesto, in quanto tali esigenze nulla hanno a che fare con la disciplina in parola, senza contare che la menzione della sicurezza nazionale rischia, per il futuro, di travolgerne gli obblighi di trasparenza;

    e proprio con riguardo alle «esigenze di continuità delle relazioni internazionali» i firmatari stigmatizzano la permanenza dell'Egitto tra i Paesi sicuri, a fronte del contestuale procedimento giudiziario in corso che ha visto la testimonianza sull'omicidio di Giulio Regeni e le torture subìte;

   considerato che la qualificazione di «Paese sicuro» è attinente esclusivamente alle sue condizioni politiche e giuridiche, in particolare con riguardo alle tutele democratiche e alla garanzia del rispetto dei diritti umani e della dignità della persona;

    problematica e soggetta ad interpretazione, risulta, altresì, l'indefinita, ambigua e, pertanto, irragionevole in ordine alla ratio della disposizione stessa, «periodicità» dell'aggiornamento dell'elenco, che sembrerebbe doversi persino accostare alla relazione annuale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riconsiderare la disposizione concernente i nuovi criteri per la definizione e l'aggiornamento dell'elenco dei Paesi sicuri, valutandone gli effetti applicativi in ordine alla necessità di rispondere tempestivamente ai cambiamenti delle condizioni politiche, giuridiche e climatiche dei Paesi medesimi, in particolare in ordine alla garanzia del rispetto dei diritti umani e dell'esercizio delle libertà democratiche, al fine di rendere coerente la procedura con la ratio stessa della disposizione.
9/2088-AR/60. L'Abbate, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al Testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle Ong, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai princìpi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media Ue del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media Ue) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari o alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano;

    preme ai firmatari segnalare che l'articolo 16 interviene in materia di competenza sulla convalida del trattenimento e sulla domanda d'asilo, introducendo un'ipotesi di reclamo avverso i provvedimenti dei tribunali e attribuisce alle Corti d'appello la competenza in materia di convalida dei trattenimenti;

    ciò testimonia, ad avviso dei firmatari, esclusivamente un pregiudizio nei confronti dei giudici di primo grado e l'attribuzione di competenze alle Corti d'appello la volontà attesa, irragionevolmente, di esiti differenti;

    si svilisce, altresì, la professionalità delle sezioni specializzate in immigrazione dei tribunali di primo grado;

    si rileva che i provvedimenti esaminati dal Parlamento sono di norma accompagnati da una relazione illustrativa che ne descrive la ratio e gli obiettivi, da una valutazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo e da una relazione tecnica relativa all'eventuale impatto finanziario, in virtù del principio democratico secondo il quale non solo i parlamentari, ma i cittadini tutti, in un processo di osmosi tra eletti e corpo elettorale, devono conoscere le motivazioni dell'intervento e devono sapere come vengono utilizzati i loro soldi, nel caso in cui l'intervento comporti maggiori spese;

    nel caso in parola, l'intervento normativo, che alimenta la spaccatura tra poteri dello Stato, giunto con un emendamento unitamente ad altri nove nel corso dell'esame di un provvedimento d'urgenza, stravolge le competenze in ordine ai procedimenti giudiziari ed entra «a gamba tesa» nell'organizzazione del «sistema giustizia», in assenza di motivazioni – negate anche nel confronto in corso d'esame – e di valutazioni, che non sono giunte neanche dal dicastero competente,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 16 al fine di adottare le iniziative di competenza volte a subordinare l'efficacia delle stesse all'istituzione presso le sedi delle Corti d'appello di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e al completamento dei corsi di formazione e aggiornamento specifici per i giudici che ne faranno parte.
9/2088-AR/61. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «flussi» e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai princìpi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari o alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano;

    neanche questo provvedimento, l'ottavo in ordine di comparizione, reca misure che possano definirsi di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio e di tutti i temi ad esso direttamente o indirettamente connessi, affrontati con la stessa inutile urgenza;

    in proposito, preme ai firmatari segnalare che l'assenza di trasparenza in ordine all'attività del Governo per la gestione dei flussi migratori e delle frontiere esterne si va via via sempre più estendendo, dalla realizzazione dei Cpr sul territorio nazionale, in deroga ad ogni disciplina diversa dalla legge penale, ai centri di detenzione costruiti in Albania, anche secretati per ragioni di sicurezza nazionale ed affidati al genio militare, all'esclusione dall'accesso civico, stabilito con decreto ministeriale del Ministro dell'interno fino alla nuova disposizione di cui al presente provvedimento che secreta in modo assoluto, tramite il cappello della sicurezza nazionale, la fornitura di mezzi, quali motovedette, mezzi di terra, tecnologie, a Paesi terzi «per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare», ed introduce anche una secretazione in deroga, esclusa dalla motivazione rafforzata e dal controllo della Corte dei conti disposte dalla disciplina vigente,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare le iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, al fine di espungere, dal decreto del Ministro dell'interno che dispone, per quanto di sua competenza, in ordine al diritto all'accesso, la materia «gestione dell'immigrazione» da quelle che vi sono sottratte.
9/2088-AR/62. Cappelletti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al Testo unico sull'immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Flussi» e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari o alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano;

    in proposito, preme ai firmatari segnalare la disposizione introdotta con l'emendamento 15.05 dalla Relatrice in corso d'esame, che appare, a giudizio dei firmatari, volta a favorire ed incrementare la condizione di irregolarità dei migranti sul territorio nazionale – stante anche la percentuale di rimpatri inchiodata a cifre irrisorie nonostante il gran daffare in termini giuridici per rimpatriare gli irregolari – anziché promuovere la regolarizzazione: la disposizione, infatti, individua nuove motivazioni per l'esclusione dal circuito di accoglienza dei migranti in attesa della decisione sulla domanda di protezione, compreso il ritardo nella richiesta di protezione internazionale;

    la misura appare del tutto irragionevole anche in termini di tutela e garanzia della sicurezza sul territorio nazionale, già gravato da carenza di organico e presidi dei corpi di polizia e delle forze dell'ordine,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 15-bis con riguardo al loro impatto sull'incremento del numero degli irregolari, del rischio di attrazione verso aree di illegalità e di malaffare e di lavoro nero nonché della sicurezza del nostro territorio, al fine di espungerla dal testo del provvedimento in titolo.
9/2088-AR/63. Scerra, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media dell'Unione europea del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media dell'Unione europea) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    si rileva che l'assenza di trasparenza in ordine all'attività del Governo per la gestione dei flussi migratori e delle frontiere esterne si va via via sempre più estendendo, dalla realizzazione dei Cpr sul territorio nazionale, in deroga ad ogni disciplina diversa dalla legge penale, ai centri di detenzione costruiti in Albania, anche secretati per ragioni di sicurezza nazionale ed affidati al genio militare, all'esclusione dall'accesso civico, stabilito con decreto ministeriale del Ministro dell'interno, fino alla nuova disposizione di cui al presente provvedimento che secreta in modo assoluto, tramite il cappello della sicurezza nazionale, la fornitura di mezzi, quali motovedette, mezzi di terra, tecnologie, a Paesi terzi «per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare», ed introduce anche una secretazione in deroga, esclusa dalla motivazione rinforzata dal controllo della Corte dei conti disposte dalla disciplina vigente,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare gli effetti applicativi della deroga disposta in ordine all'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi, per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare, in ordine al principio di trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e all'inopportunità della sua esclusione in ordine alla predetta tipologia di contratti, ascritti irragionevolmente alla categoria dei contratti concernenti la sicurezza nazionale, al fine di rendere ad essi applicabile la motivazione rinforzata e, comunque, il controllo della Corte dei conti sulle opere secretate previsto dalla disciplina vigente.
9/2088-AR/64. Santillo, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al Testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle Ong, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai princìpi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media Ue del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media Ue) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    si rileva che l'assenza di trasparenza in ordine all'attività del Governo per la gestione dei flussi migratori e delle frontiere esterne si va via via sempre più estendendo, dalla realizzazione dei Cpr sul territorio nazionale, in deroga ad ogni disciplina diversa dalla legge penale e sottratti alla vigilanza ANAC, ai centri di detenzione costruiti in Albania, da realizzare anch'essi in deroga e, vieppiù, secretati per ragioni di sicurezza nazionale ed affidati al genio militare, l'esclusione dall'accesso civico, stabilito con decreto ministeriale del Ministro dell'interno, fino alla nuova disposizione di cui al presente provvedimento che secreta in modo assoluto, tramite il cappello della sicurezza nazionale, la fornitura di mezzi, quali motovedette, mezzi di terra, tecnologie, a Paesi terzi «per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare», ed introduce anche una secretazione in deroga, esclusa dalla motivazione rinforzata e, in conseguenza, dal controllo preventivo della Corte dei conti disposto dalla disciplina vigente,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a relazionare semestralmente al Copasir, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sull'attuazione dell'articolo rubricato «Mezzi destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori» e ad ogni attività, anche propedeutica, concernente i contratti da esso derivati.
9/2088-AR/65. Pellegrini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recita, intitolato alle politiche migratorie, recita:

    «1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

    2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

    3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

    4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto ((...)).

    5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

    6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.»;

    con il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, meglio noto come «decreto Cutro», in quanto maturato in seguito al mancato soccorso e alla conseguente strage di migranti a Steccato di Cutro (KR) all'alba del 24 febbraio è stata introdotta una prima, ampia deroga alla disciplina riportata, superato il Piano nazionale e introdotto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la fissazione delle quote per un triennio;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Flussi» e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assumere le iniziative necessarie, sotto il profilo amministrativo e legislativo, affinché sia dato seguito, a decorrere dall'anno 2025, alla procedura vigente di cui all'articolo 3 del Testo unico immigrazione citato in premessa.
9/2088-AR/66. Pavanelli, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di mania – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media dell'Unione europea del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media dell'Unione europea) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari per l'ingresso, in particolare, dei soggetti vulnerabili o delle persone in fuga da discriminazioni o dall'esercizio delle libertà democratiche,

impegna il Governo

a prevedere, in ordine ai trasferimenti dei migranti nell'ambito del territorio nazionale, che per le donne vittime accertate di violenza siano disposti il trasferimento e l'accoglienza, in via prioritaria, presso la rete dei centri nazionali di accoglienza antiviolenza.
9/2088-AR/67. Morfino, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.


   La Camera

impegna il Governo

a individuare, in ordine ai trasferimenti dei migranti nell'ambito del territorio nazionale, per le donne vittime accertate di violenza percorsi specifici finalizzati alla presa in carico da parte del sistema nazionale antitratta.
9/2088-AR/67. (Testo modificato nel corso della seduta)Morfino, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    preme ai firmatari rilevare che l'assenza di trasparenza in ordine all'attività del Governo per la gestione dei flussi migratori e delle frontiere esterne si va via via sempre più estendendo, dalla realizzazione dei Centri di permanenza per i rimpatri (cpr) sul territorio nazionale, in deroga ad ogni disciplina diversa dalla legge penale, ai centri di detenzione costruiti in Albania, anche secretati per ragioni di sicurezza nazionale ed affidati al genio militare, all'esclusione dall'accesso civico, stabilito con decreto ministeriale del Ministro dell'interno fino alla nuova disposizione di cui al presente provvedimento che secreta in modo assoluto, tramite il cappello della sicurezza nazionale, la fornitura di mezzi, quali motovedette, mezzi di terra, tecnologie, a Paesi terzi «per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare», ed introduce anche una secretazione in deroga, esclusa dalla motivazione rafforzata e dal controllo della Corte dei conti disposte dalla disciplina vigente;

    preme ai firmatari segnalare, infine, che l'articolo 4, comma 3 stanzia 35 milioni di euro nell'anno 2024 – 15 milioni, nel testo originario del decreto-legge, successivamente incrementati a 35 con un emendamento depositato dal Governo nel corso dell'esame in sede referente – «Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie», stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la copertura degli oneri finanziari conseguenti è disposta, per 15 milioni di euro, tramite una riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania, ma per gli ulteriori 20 milioni di euro derivanti dal successivo incremento, svuotando il fondo destinato al comparto della polizia locale;

    è lo stesso Governo ad aver utilizzato in questo provvedimento le risorse del Protocollo Italia-Albania quale modalità di copertura di oneri finanziari; si tratta di risorse, ad avviso dei presentatori, con evidenza sovrastimate ed esorbitanti, e, al di là di ogni valutazione politica, anche rispetto alla semplice e popolare equazione «costi-benefici», di un impegno finanziario enorme per le casse del nostro Stato, che i firmatari hanno inteso sottoporre al vaglio della Corte dei conti ai fini della verifica di un eventuale danno erariale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo amministrativo e legislativo, affinché ulteriori risorse destinate al Protocollo Italia-Albania siano destinate, anche ai fini della tutela della sicurezza sul territorio nazionale e della salute della popolazione, alla cooperazione in termini di vigilanza sul rispetto dei diritti umani dei Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie nonché al sistema di accoglienza e integrazione (SAI) ai fini dell'accoglienza e dell'assistenza, in particolare dei minori stranieri non accompagnati, a programmi di inclusione sociale e lavorativa nonché all'incremento dei corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine degli stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
9/2088-AR/68. Ilaria Fontana, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    in proposito, preme ai firmatari preme ai firmatari segnalare che nell'attuale scenario, contrassegnato da forti e perduranti elementi di instabilità, crisi ed emergenza internazionale, acquisisce rinnovata e cruciale centralità una gestione del flusso dei migranti tale da garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza – urgenza, per tutelare la sicurezza e la salute degli abitanti dell'intera isola siciliana e dei migranti che ivi sbarcano;

    solo un approccio integrato e coordinato tra le diverse amministrazioni consente di far fronte all'accoglienza dei migranti che, per chi conosce bene le dinamiche degli sbarchi, incombono sulle terre di primo approdo in modo diversificato, ma similmente urgente,

impegna il Governo

   al fine di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti o dei titolari di protezione internazionale, nonché garantire la piena attuazione del Piano nazionale per fronteggiare il flusso di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati di cui all'Intesa di conferenza unificata del 10 luglio 2014, eventualmente aggiornato:

    a) ad adottare ogni misura volta ad assicurare che i Sindaci dei Comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori, anche in virtù dell'assegnazione del porto di sbarco, siano tempestivamente consultati in merito alle operazioni di accoglienza, in particolare prevedendo una forma di comunicazione obbligatoria relativa alle condizioni di salute dei migranti e di servizi sanitari disponibili presso le amministrazioni interessate e responsabili;

    b) a riattivare, nel più breve tempo possibile, le sedi di concertazione interistituzionale, ed in particolare il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
9/2088-AR/69. Torto, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari o alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano;

    neanche questo provvedimento, l'ottavo in ordine di presentazione, reca misure che possano definirsi di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio e di tutti i temi ad esso direttamente o indirettamente connessi, affrontati con la stessa inutile urgenza,

impegna il Governo

   nella definizione delle quote, anche integrative, di ingresso dei lavoratori stranieri e nell'individuazione dei settori produttivi ivi rientranti:

    a riservare una quota di ingressi per il settore del lavoro domestico e della cura della persona corrispondente al fabbisogno nazionale;

    a svincolare le quote destinate al predetto settore dalla sottoscrizione di accordi di cooperazione migratoria con il paese di origine dei lavoratori e delle lavoratrici.
9/2088-AR/70. Barzotti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    preme ai firmatari segnalare che nell'attuale scenario, contrassegnato da forti e perduranti elementi di instabilità, crisi ed emergenza internazionale, acquisisce rinnovata e cruciale centralità una gestione del flusso dei migranti tale da garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza – urgenza, per tutelare la sicurezza e la salute degli abitanti dell'intera isola siciliana e dei migranti che ivi sbarcano;

    oltre alla gestione dei flussi migratori che interessano il porto di Lampedusa, risultano fortemente coinvolte le amministrazioni anche di Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani;

    similmente, altri comuni del Mezzogiorno risultano coinvolti dalle stesse dinamiche;

    solo un approccio integrato e coordinato tra le diverse amministrazioni consente di far fronte all'accoglienza dei migranti che, per chi conosce bene le dinamiche degli sbarchi, incombono sulle terre di primo approdo in modo diversificato, ma similmente urgente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di riconoscere un contributo per l'anno 2025, a ciascuno dei Comuni delle Regioni del Sud interessati dal fenomeno migratorio e dai problemi relativi alla prima accoglienza, in particolare con riferimento a Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani.
9/2088-AR/71. Carmina, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    in proposito, preme ai firmatari segnalare che per «corridoi umanitari» si intendono le iniziative di collaborazione tra settore pubblico e soggetti privati o non governativi, che consentono il trasferimento di persone bisognose di protezione internazionale dal paese di primo asilo, dove risiedono, in Italia e i beneficiari sono accolti presso strutture individuate e finanziate dalle associazioni proponenti, che garantiscono anche i percorsi di integrazione socio-culturale, senza oneri a carico dello Stato;

    il progetto «corridoi umanitari» per l'accoglienza e l'integrazione di migranti vulnerabili e rifugiati che nel 2019 è stato insignito del premio Nansen per i Rifugiati per l'Europa e, secondo quanto si evince anche sul sito istituzionale dedicato, «l'esperienza dimostra come, utilizzando gli strumenti legislativi già a disposizione degli Stati membri dell'Unione Europea, si possano garantire ingressi regolari e controllati, scongiurando rischiosi “viaggi della speranza” a favore di persone in condizioni di particolare vulnerabilità e di effettivo bisogno di protezione internazionale». Un progetto quindi replicabile in altri Paesi insieme alla società civile, un modello di solidarietà che è un vanto per l'Italia, come ha sottolineato anche Papa Francesco: «Guardo con ammirazione all'iniziativa dei corridoi umanitari (...) sono la goccia che cambierà il mare»,

impegna il Governo:

   a riconsiderare la vigente disciplina in tema di protezione internazionale, che esclude i richiedenti dai servizi della rete territoriale (SAI), intensificando la realizzazione di corridoi umanitari attraverso il contributo e la collaborazione di ONG, associazioni, organismi internazionali, con l'obiettivo di realizzare per ciascun paese corridoi in numero sufficiente e idoneo a garantire l'accoglienza e l'integrazione delle popolazioni più vulnerabili e dei richiedenti protezione internazionale;

   a proporre nei consessi europei e internazionali la cooperazione e la collaborazione per la realizzazione condivisa di corridoi umanitari così da intercettare, anche in via preventiva, i grandi flussi migratori, soprattutto quelli legati alle guerre dei paesi del Medio Oriente e dell'Africa Sub-sahariana.
9/2088-AR/72. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari o alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano;

    neanche questo provvedimento, l'ottavo in ordine di presentazione, reca misure che possano definirsi di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio e di tutti i temi ad esso direttamente o indirettamente connessi, affrontati con la stessa inutile urgenza,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a trasmettere tempestivamente alle Camere, per il tramite di una relazione, le risultanze e i dati in ordine alla gestione dell'immigrazione e delle frontiere esterne nonché del funzionamento del sistema di accoglienza e delle misure, anche penali, assunte ai sensi dei provvedimenti adottati a decorrere dal decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, e fino al termine dell'anno 2024, in particolare, a tal fine riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative dei centri di permanenza e rimpatrio, anche di nuova realizzazione, nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di assegnazione comunitaria, finalizzate alla gestione dei flussi migratori e alle misure per l'inclusione e l'integrazione degli stranieri.
9/2088-AR/73. Donno, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    con riguardo alle misure introdotte dall'emendamento del Governo, con il quale è stato trasposto nel provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge c.d. «Paesi sicuri», appare del tutto fuori contesto la disposizione che subordina l'aggiornamento dell'elenco o, comunque, l'inclusione o l'esclusione di determinati paesi, sulla base delle «preminenti esigenze di sicurezza nazionale e di continuità delle relazioni internazionali»;

    tali esigenze, che nulla hanno a che fare con la disciplina in parola, risultano, altresì, illegittime, senza contare che la menzione della sicurezza nazionale rischia, per il futuro, di travolgerne gli obblighi di trasparenza;

    proprio con riguardo alle «esigenze di continuità delle relazioni internazionali» i firmatari stigmatizzano la permanenza dell'Egitto tra i Paesi sicuri, a fronte del contestuale procedimento giudiziario in corso sull'omicidio di Giulio Regeni e che ha visto la testimonianza, proprio nei giorni scorsi, delle torture che ha subito;

   considerato che la qualificazione di «Paese sicuro» è attinente esclusivamente alle sue condizioni politiche e giuridiche, in particolare con riguardo alle tutele democratiche e alla garanzia del rispetto dei diritti umani e della dignità della persona,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, a riconsiderare la disposizione concernente lo strumento normativo adottato e i criteri per la compilazione dell'elenco dei Paesi sicuri, valutandone gli effetti applicativi alla luce della necessità di un intervento tempestivo ai fini dell'aggiornamento sulla base esclusiva delle condizioni politiche e giuridiche dei Paesi e degli eventuali mutamenti rilevati, e ad adottare le iniziative, sotto il profilo amministrativo e amministrativo, idonee ad adeguarla a tale assunto.
9/2088-AR/74. Orrico, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta, ad avviso dei firmatari, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, quale è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    l'articolo 16 interviene in materia di competenza sulla convalida del trattenimento e sulla domanda d'asilo, introducendo un'ipotesi di reclamo avverso i provvedimenti dei tribunali e attribuisca alle corti d'appello la competenza in materia di convalida dei trattenimenti;

    ciò testimonia, ad avviso dei firmatari, esclusivamente un pregiudizio nei confronti dei giudici di primo grado e l'attribuzione di competenze alle corti d'appello la volontà attesa, irragionevolmente, di esiti differenti;

    si svilisce, altresì, la professionalità delle sezioni specializzate in immigrazione dei tribunali di primo grado;

    si rileva che i provvedimenti esaminati dal Parlamento sono di norma accompagnati da una relazione illustrativa che ne descrive la ratio e gli obiettivi, da una valutazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo e da una relazione tecnica relativa all'eventuale impatto finanziario, in virtù del principio democratico secondo il quale non solo i parlamentari, ma i cittadini tutti, in un processo di osmosi tra eletti e corpo elettorale, devono conoscere le motivazioni dell'intervento e devono sapere come vengono utilizzati i loro soldi, nel caso in cui l'intervento comporti maggiori spese;

    nel caso in parola, la proposta emendativa, che, ad avviso dei firmatari del presente atto, alimenta la spaccatura tra poteri dello Stato, giunta con un emendamento unitamente ad altri nove nel corso dell'esame di un provvedimento d'urgenza, stravolge le competenze in ordine ai procedimenti giudiziari ed entra «a gamba tesa» nell'organizzazione del «sistema giustizia», in assenza di motivazioni – negate anche nel confronto in corso d'esame – e di valutazioni, che non sono giunte neanche dal dicastero competente,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a predisporre una relazione sui primi sei mesi di vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 16 in ordine all'impatto sugli uffici dei distretti delle Corti d'appello e a riferire mensilmente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sul raggiungimento dei target fissati dal PNRR.
9/2088-AR/75. Cafiero De Raho, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari del presente atto, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, quale è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, in assenza del sindacato del giudice e della presenza di legali, contrasta platealmente, ad avviso dei firmatari, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    in proposito, si segnala che le disposizioni di cui all'articolo 12 comprendono anche i minori, sottoposti a misure vessatorie in assenza di tutele e, soprattutto, dell'autorizzazione del tribunale per i minorenni competenti;

    i dati sui flussi dei minori non accompagnati non hanno toccato nel 2023 picchi significativi e non rappresentano un'emergenza. La gestione dell'accoglienza di questi ragazzi nell'ultimo anno, è però, di contro, stata sempre più improntata su, ad avviso dei firmatari, un'emergenzialità ingiustificata con provvedimenti legislativi lesivi dei diritti dei minori e rischiosi per loro anche da un punto psicofisico: tra questi, l'eventualità di essere accolti in centri per adulti e l'accertamento dell'età solamente tramite esami medici non sempre attendibili a questo scopo;

    a conferma di ciò, si ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) in tre recenti sentenze ha condannato l'Italia in ragione delle modalità inadeguate di accoglienza e per il trattenimento illegittimo di minori non accompagnati in strutture per adulti,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzione di indirizzo e controllo, a cogliere l'occasione per riconsiderare, tra le misure concernenti i minori stranieri, quella che consente ai minori dai 16 anni in su, di essere trasferiti nei centri destinati agli adulti al fine di espungerla dalla disciplina vigente.
9/2088-AR/76. Cantone, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, quale è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei presentatori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possano offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari o alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano;

    in proposito, preme ai firmatari segnalare che l'articolo 5, recante «Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», introduce una fattispecie con la quale si prevede il riconoscimento del permesso di soggiorno al lavoratore straniero vittima di intermediazione illecita e grave sfruttamento del lavoro quando emersi nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale;

    nell'assetto normativo previgente il permesso di soggiorno nelle ipotesi di sfruttamento lavorativo era disciplinato dai commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, abrogati dal predetto articolo 5;

    in particolare, l'articolo 12-quater prescriveva che «nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno»;

    è disposto, altresì, ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno e delle misure di assistenza introdotte, che il lavoratore straniero vittima «contribuisca utilmente» all'emersione dei reati e all'individuazione dei responsabili;

    non può sfuggire che la nuova fattispecie sposti l'accento dalla premialità e dal sostegno all'iniziativa del singolo all'occasionalità delle operazioni di polizia da cui potrebbero – o meno – emergere situazioni di sfruttamento –: ad avviso dei firmatari sarebbe stato ben più opportuno mantenere la previgente fattispecie e, semplicemente, aggiungervi la nuova, prevedendo per entrambe le misure in tema di assistenza, tutela e protezione introdotte;

    si segnala, altresì, che le misure di assistenza, tutela e protezione non conseguono automaticamente alla realizzazione della nuova fattispecie introdotta, ma sono disposte quale possibilità,

impegna il Governo

al fine di ridurre l'incertezza e la discrezionalità del procedimento amministrativo riguardante il riconoscimento del permesso di soggiorno al lavoratore straniero vittima di intermediazione illecita e grave sfruttamento del lavoro quando emersi nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di procedimenti e al conseguente accesso alle misure di assistenza, tutela e protezione introdotte, ad adottare le iniziative utili, sotto il profilo amministrativo e legislativo, a chiarire cosa debba intendersi e in che termini debbano profilarsi e possano considerarsi «utili» i «contributi» del lavoratore straniero ai fini dell'emersione dei reati e dell'individuazione dei responsabili, considerato che a tali «utilità» risultano subordinate le premialità riconosciute al lavoratore straniero.
9/2088-AR/77. D'Orso, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di un eventuale rafforzamento della tutela delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo.
9/2088-AR/77. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Orso, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta, ad avviso dei firmatari, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, quale è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, ad avviso dei firmatari, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari o alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano;

    neanche questo provvedimento, l'ottavo in ordine di comparizione, reca misure che possano definirsi di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio e di tutti i temi ad esso direttamente o indirettamente connessi, affrontati con la stessa inutile urgenza;

    preme ai firmatari segnalare che appare del tutto fuori contesto la disposizione che subordina l'aggiornamento dell'elenco o, comunque, l'inclusione o l'esclusione di determinati paesi, alle preminenti esigenze di sicurezza nazionale e di continuità delle relazioni internazionali;

    tali esigenze nulla hanno a che fare con la disciplina in parola, risultano, altresì, illegittimi, senza contare che la menzione della sicurezza nazionale rischia, per il futuro, di travolgerne gli obblighi di trasparenza;

    e proprio con riguardo alle «esigenze di continuità delle relazioni internazionali» i firmatari stigmatizzano oltremodo la permanenza dell'Egitto tra i Paesi sicuri, confermata con l'emendamento del Governo, contestuale al procedimento giudiziario in corso a pochi passi da questa sede, ove una testimonianza confermava le orribili torture subite da Giulio Regeni;

   considerato che la qualificazione di «Paese sicuro» è attinente esclusivamente alle sue condizioni politiche e giuridiche, in particolare con riguardo alle tutele democratiche e alla garanzia del rispetto dei diritti umani e della dignità della persona;

    l'elenco proposto non considera, anzi, risulta in aperta contraddizione con le schede-Paese tenute e costantemente aggiornate dal dicastero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

    problematica e soggetta ad interpretazione, risulta, altresì, l'indefinita, ambigua e, pertanto, irragionevole in ordine alla ratio della disposizione stessa, «periodicità» dell'aggiornamento dell'elenco, che sembrerebbe doversi persino accostare alla relazione annuale,

impegna il Governo

   ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

    a riconsiderare la generica periodicità dell'aggiornamento di cui alla premessa, prevedendo che esso consegua ogni qual volta si renda necessario in conseguenza dell'andamento e dei mutamenti delle condizioni politiche e giuridiche dei Paesi, con particolare riguardo alla situazione inerenti ai diritti umani, sulla scorta dei dati e dalle informazioni provenienti dagli organismi nazionali ed internazionali a ciò deputati e dal costante monitoraggio espletato dagli uffici competenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto dei criteri di qualificazione cui alla disciplina vigente nazionale ed europea;

    ad assumere, previamente rispetto alle procedure di aggiornamento, l'indirizzo delle Camere, nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti;

    ad espungere l'Egitto dall'elenco dei Paesi sicuri.
9/2088-AR/78. Riccardo Ricciardi, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta, a parere dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, ad avviso dei firmatari, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possano offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari o alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano;

    preme ai firmatari segnalare che l'articolo 16 interviene in materia di competenza sulla convalida del trattenimento e sulla domanda d'asilo, introducendo un'ipotesi di reclamo avverso i provvedimenti dei tribunali e attribuisce alle corti d'appello la competenza in materia di convalida dei trattenimenti;

    ciò testimonia, ad avviso dei firmatari, esclusivamente un pregiudizio nei confronti dei giudici di primo grado e l'attribuzione di competenze alle corti d'appello la volontà attesa, irragionevolmente, di esiti differenti;

    si svilisce, altresì, la professionalità delle sezioni specializzate in immigrazione dei tribunali di primo grado;

    si rileva che i provvedimenti esaminati dal Parlamento sono di norma accompagnati da una relazione illustrativa che ne descrive la ratio e gli obiettivi, da una valutazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo e da una relazione tecnica relativa all'eventuale impatto finanziario, in virtù del principio democratico secondo il quale non solo i parlamentari, ma i cittadini tutti, in un processo di osmosi tra eletti e corpo elettorale, devono conoscere le motivazioni dell'intervento e devono sapere come vengono utilizzati i loro soldi, nel caso in cui l'intervento comporti maggiori spese;

    nel caso in parola, la disposizione richiamata, che, ad avviso dei firmatari, alimenta la spaccatura tra poteri dello Stato, giunta con un emendamento unitamente ad altri nove nel corso dell'esame di un provvedimento d'urgenza, stravolge le competenze in ordine ai procedimenti giudiziari ed entra «a gamba tesa» nell'organizzazione del «sistema giustizia», in assenza di motivazioni – negate anche nel confronto in corso d'esame – e di valutazioni, che non sono giunte neanche dal dicastero competente;

    a fronte delle accresciute funzioni, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, scongiurando ritardi ai fini del raggiungimento dei relativi target, anche rispetto all'obiettivo prioritario del contenimento delle pendenze,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, nel settore civile, a subordinare l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 16 all'incremento del contingente di cui all'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con le medesime procedure e modalità di cui al predetto articolo, per il reclutamento di ulteriori 3.000 unità di personale da destinare ai distretti delle corti d'appello.
9/2088-AR/79. Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta, ad avviso dei firmatari, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    neanche questo provvedimento, l'ottavo in ordine di comparizione, reca misure che possano definirsi di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio e di tutti i temi ad esso direttamente o indirettamente connessi, affrontati con la stessa inutile urgenza;

    preme ai firmatari segnalare che appare del tutto fuori contesto la disposizione che subordina l'aggiornamento dell'elenco o, comunque, l'inclusione o l'esclusione di determinati paesi, alle preminenti esigenze di sicurezza nazionale e di continuità delle relazioni internazionali;

    tali esigenze nulla hanno a che fare con la disciplina in parola, risultano, altresì, illegittimi, senza contare che la menzione della sicurezza nazionale rischia, per il futuro, di travolgerne gli obblighi di trasparenza;

    e proprio con riguardo alle «esigenze di continuità delle relazioni internazionali» i firmatari stigmatizzano oltremodo la permanenza dell'Egitto tra i Paesi sicuri, confermata con l'emendamento del Governo, contestuale al procedimento giudiziario in corso a pochi passi da questa sede, ove una testimonianza confermava le orribili torture subite da Giulio Regeni;

   considerato che la qualificazione di «Paese sicuro» è attinente esclusivamente alle sue condizioni politiche e giuridiche, in particolare con riguardo alle tutele democratiche e alla garanzia del rispetto dei diritti umani e della dignità della persona;

    l'elenco proposto non considera, anzi, risulta in aperta contraddizione con le schede-Paese tenute e costantemente aggiornate dal dicastero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

    problematica e soggetta ad interpretazione, risulta, altresì, l'indefinita, ambigua e, pertanto, irragionevole in ordine alla ratio della disposizione stessa, «periodicità» dell'aggiornamento dell'elenco, che sembrerebbe doversi persino accostare alla relazione annuale,

impegna il Governo

   ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

    ad aggiornare tempestivamente l'elenco dei Paesi sicuri sulla base delle rilevazioni del nostro dicastero competente e delle informazioni degli organismi internazionali a ciò deputati, in armonia con i criteri di qualificazione stabiliti dalla disciplina europea;

    a tenere conto, previamente rispetto alle procedure di aggiornamento di cui al precedente impegno, dell'indirizzo delle Camere, nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti.
9/2088-AR/80. Sergio Costa, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, ad avviso dei firmatari, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info);

    neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari o alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano;

    neanche questo provvedimento, l'ottavo in ordine di comparizione, reca misure che possano definirsi di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio e di tutti i temi ad esso direttamente o indirettamente connessi, affrontati con la stessa inutile urgenza;

    in proposito, preme ai firmatari segnalare che l'assenza di trasparenza in ordine all'attività del Governo per la gestione dei flussi migratori e delle frontiere esterne si va via via sempre più estendendo, dalla realizzazione dei cpr sul territorio nazionale, in deroga ad ogni disciplina diversa dalla legge penale, ai centri di detenzione costruiti in Albania, anche secretati per ragioni di sicurezza nazionale ed affidati al genio militare, all'esclusione dall'accesso civico, stabilito con decreto ministeriale del Ministro dell'interno fino alla nuova disposizione di cui al presente provvedimento che secreta in modo assoluto, tramite il cappello della sicurezza nazionale, la fornitura di mezzi, quali motovedette, mezzi di terra, tecnologie, a Paesi terzi «per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare», ed introduce anche una secretazione in deroga, esclusa dalla motivazione rafforzata e dal controllo della Corte dei conti disposte dalla disciplina vigente,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare le iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, al fine di espungere, dal decreto del Ministro dell'interno che dispone, per quanto di sua competenza, in ordine al diritto di accesso, la materia «gestione delle frontiere» da quelle che vi sono sottratte.
9/2088-AR/81. Fede, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    si rileva che l'assenza di trasparenza in ordine all'attività del Governo per la gestione dei flussi migratori e delle frontiere esterne si va via via sempre più estendendo, dalla realizzazione dei cpr sul territorio nazionale, in deroga ad ogni disciplina diversa dalla legge penale, ai centri di detenzione costruiti in Albania, anche secretati per ragioni di sicurezza nazionale ed affidati al genio militare, l'esclusione dall'accesso civico, stabilito con decreto ministeriale del Ministro dell'interno, fino alla nuova disposizione di cui al presente provvedimento che secreta in modo assoluto, tramite il cappello della sicurezza nazionale, la fornitura di mezzi, quali motovedette, mezzi di terra, tecnologie, a Paesi terzi «per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare», ed introduce anche una secretazione in deroga, esclusa dalla motivazione rinforzata da parte delle stazioni appaltanti e, di conseguenza, dal controllo preventivo della Corte dei conti,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riconsiderare la deroga disposta in ordine all'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi, per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare, valutandone gli effetti applicativi in ordine al principio di trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e all'inopportunità della sua esclusione in ordine alla predetta tipologia di contratti, ascritti irragionevolmente alla categoria dei contratti concernenti la sicurezza nazionale, al fine di rendere ad essi applicabile, comunque, il controllo preventivo della Corte dei conti sui contratti secretati previsto dalla disciplina vigente ai sensi dell'articolo 139, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
9/2088-AR/82. Iaria, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale e ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 5 reca «Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», abroga la vigente fattispecie di riconoscimento del permesso di soggiorno al lavoratore straniero che denuncia la condizione di vittima di grave sfruttamento del lavoro con una nuova e diversa, con la quale si prevede il riconoscimento del permesso di soggiorno al lavoratore straniero vittima di intermediazione illecita e grave sfruttamento del lavoro quando emersi nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale;

    è disposto, altresì, ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno, che il lavoratore straniero vittima «contribuisca utilmente» all'emersione dei reati e all'individuazione dei responsabili;

    non può sfuggire che la nuova fattispecie sposta l'accento dalla premialità verso l'iniziativa del singolo all'occasionalità delle operazioni di polizia da cui potrebbero – o meno – emergere situazioni di sfruttamento – sarebbe stato più opportuno che la nuova fattispecie fosse stata aggiunta alla vigente, adeguandovi misure in tema di assistenza, tutela e protezione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    l'articolo 13 introduce nuove e ulteriori ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera, da applicarsi anche alle persone rintracciate nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare – il respingimento potrebbe essere effettuato prima ancora che la persona sia sulla terraferma – questione che rileva in ordine all'accesso alle garanzie giuridiche e legali;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    per le norme di questo decreto-legge e dell'altro che vi è confluito, si tratta, tra l'altro, di modifiche incongruenti, anche in termini di tutela della sicurezza, rispetto alle necessità del Paese e all'esigenza di una politica e di una gestione non miopi dell'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro e che avrebbero trovato buon posto in qualità di emendamenti presentati nell'ambito dell'esame dei tanti altri provvedimenti d'urgenza; si tratta, altresì, di modifiche annunciate dal Governo come «tampone», in vista di ulteriori interventi;

    anche con l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, ma che nessuna novità apporta rispetto al numero degli ingressi né alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano, in ordine alla gestione del fenomeno migratorio il Governo persevera, ad avviso dei presentatori, nel percorso di svilimento ed esautoramento delle garanzie giuridiche e costituzionali, prevedendo e preferendo ulteriori oscuri accordi informali con i Paesi d'origine – quale il «programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi di importanza prioritaria per le rotte migratorie», stabilito dal Ministro dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la quale si stanziano 35 milioni di euro, di cui all'articolo 4 del provvedimento in titolo – in spregio della garanzia in termini giuridici e di riconoscimento dei diritti, della dignità e della libertà delle persone offese dalla fame, dalla povertà e dalle guerre;

    il percorso che lega il fenomeno migratorio ad una questione preminentemente di ordine pubblico e sicurezza incide sensibilmente anche nel territorio nazionale, a scapito delle misure volte a sostenere l'umanità, la solidarietà, l'integrazione e la convivenza civile, contribuendo ad inasprire il clima sociale;

    con riguardo al contenuto specifico degli articoli sopra richiamati si assiste, nuovamente, ad un mal disegnato spezzettamento di interventi ritenuti e considerati «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riconsiderare la validità, l'efficienza e l'efficacia del Protocollo Italia-Albania e le norme di cui al presente provvedimento alla luce della loro compatibilità con i principi e il dettato della Costituzione italiana, al fine di mantenere la gestione del fenomeno migratorio e le procedure di asilo nell'ambito del diritto e delle cornice costituzionale e del diritto europeo nonché al fine di scongiurare ulteriori contenziosi giurisdizionali.
9/2088-AR/83. Scutellà, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò rimangiandosi quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, quale è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 5 reca «Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», abroga la vigente fattispecie di riconoscimento del permesso di soggiorno al lavoratore straniero che denuncia la condizione di vittima di grave sfruttamento del lavoro con una nuova e diversa, con la quale si prevede il riconoscimento del permesso di soggiorno al lavoratore straniero vittima di intermediazione illecita e grave sfruttamento del lavoro quando emersi nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale;

    è disposto, altresì, ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno, che il lavoratore straniero vittima «contribuisca utilmente» all'emersione dei reati e all'individuazione dei responsabili;

    non può sfuggire che la nuova fattispecie sposta l'accento dalla premialità verso l'iniziativa del singolo all'occasionalità delle operazioni di polizia da cui potrebbero – o meno – emergere situazioni di sfruttamento – sarebbe stato più opportuno che la nuova fattispecie fosse stata aggiunta alla vigente, adeguandovi misure in tema di assistenza, tutela e protezione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    l'articolo 13 introduce nuove e ulteriori ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera, da applicarsi anche alle persone rintracciate nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare – il respingimento potrebbe essere effettuato prima ancora che la persona sia sulla terraferma – questione che rileva in ordine all'accesso alle garanzie giuridiche e legali;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    per le norme di questo decreto-legge e dell'altro che vi è confluito, si tratta, tra l'altro, di modifiche incongruenti, anche in termini di tutela della sicurezza, rispetto alle necessità del Paese e all'esigenza di una politica e di una gestione non miopi dell'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro e che avrebbero trovato buon posto in qualità di emendamenti presentati nell'ambito dell'esame dei tanti altri provvedimenti d'urgenza; si tratta, altresì, di modifiche annunciate dal Governo come «tampone», in vista di ulteriori interventi;

    anche con l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, ma che nessuna novità apporta rispetto al numero degli ingressi né alla regolarizzazione rispetto a chi è già e continuerà ad essere sul territorio italiano, in ordine alla gestione del fenomeno migratorio il Governo persevera, ad avviso dei presentatori, nel percorso di svilimento ed esautoramento delle garanzie giuridiche e costituzionali, prevedendo e preferendo ulteriori oscuri accordi informali con i Paesi d'origine – quale il «programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi di importanza prioritaria per le rotte migratorie», stabilito dal Ministro dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la quale si stanziano 35 milioni di euro, di cui all'articolo 4 del provvedimento in titolo – in spregio della garanzia in termini giuridici e di riconoscimento dei diritti, della dignità e della libertà delle persone offese dalla fame, dalla povertà e dalle guerre;

    il percorso che lega il fenomeno migratorio ad una questione preminentemente di ordine pubblico e sicurezza incide sensibilmente anche nel territorio nazionale, a scapito delle misure volte a sostenere l'umanità, la solidarietà, l'integrazione e la convivenza civile, contribuendo ad inasprire il clima sociale;

    è lo stesso Governo ad utilizzare le risorse del Protocollo Italia-Albania quale modalità di copertura di oneri finanziari; risorse con evidenza sovrastimate ed esorbitanti, e, al di là di ogni valutazione politica, anche rispetto alla semplice e popolare equazione «costi-benefici»; un impegno finanziario enorme per le casse del nostro Stato, che non solo i firmatari hanno inteso sottoporre al vaglio della Corte dei conti,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riconsiderare la validità, l'efficacia e l'efficienza del Protocollo Italia-Albania e le norme di cui al presente provvedimento alla luce della loro compatibilità con i principi e il dettato della Costituzione italiana, al fine di scongiurare pregiudizio alla finanza pubblica e danni erariali, contenzioso giurisdizionale nazionale ed europeo.
9/2088-AR/84. Fenu, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali;

    tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    il provvedimento interviene nuovamente e, ad avviso dei presentatori, in assenza di un fondamento logico, sulle condizioni che certificano idonei i salvataggi in mare e sui termini di impugnazione dei provvedimenti di fermo delle navi (articolo 11), mentre all'articolo 13 introduce nuove e ulteriori ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera, da applicarsi anche alle persone rintracciate nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare – il respingimento potrebbe essere effettuato prima ancora che la persona sia sulla terraferma – questione che rileva in ordine all'accesso alle garanzie giuridiche e legali,

impegna il Governo:

   ad assicurare che la sussistenza o meno delle condizioni idonee ad effettuare interventi di recupero di persone in mare non precluda in alcun modo la piena garanzia del diritto alla salute senza distinzione di cittadinanza e condizione giuridica della persona, così come affermato dall'articolo 32 della nostra Costituzione e dai trattati internazionali in vigore, in armonia con il principio indiscutibile che «la salute viaggia senza passaporto»;

   a garantire la formazione continua per gli operatori e i professionisti che soccorrono e sostengono i migranti al fine di rafforzare la loro capacità di accoglienza e di gestione delle complessità umane correlate alle migrazioni irregolari e di sviluppare e rinforzare le competenze relazionali e culturali.
9/2088-AR/85. Sportiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò rimangiandosi quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    il provvedimento interviene nuovamente e, ad avviso dei presentatori, in assenza di un fondamento logico, sulle condizioni che certificano idonei i salvataggi in mare e sui termini di impugnazione dei provvedimenti di fermo delle navi (articolo 11), mentre all'articolo 13 introduce nuove e ulteriori ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera, da applicarsi anche alle persone rintracciate nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare – il respingimento potrebbe essere effettuato prima ancora che la persona sia sulla terraferma – questione che rileva in ordine all'accesso alle garanzie giuridiche e legali;

    le predette disposizioni sembrano voler surrettiziamente impedire che le navi umanitarie soccorrano naufraghi e che le persone salvate siano fatte approdare in Italia, in contrasto con il diritto internazionale consuetudinario e pattizio (articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la cosiddetta Convenzione di Montego Bay) e con il diritto interno, articoli 1113 e 1158 del codice della navigazione, nonché con una norma di diritto penale che sanziona l'omissione di soccorso,

impegna il Governo

a costituire e agevolare un sistema strutturato, coordinato ed efficace di ricerca e soccorso per salvare vite umane nel Mediterraneo centrale e che abbia come prioritario interesse la tutela della salute e dell'integrità delle persone migranti e naufraghe.
9/2088-AR/86. Bruno, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, quale è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    il provvedimento interviene nuovamente e, ad avviso dei presentatori, in assenza di un fondamento logico, sulle condizioni che certificano idonei i salvataggi in mare e sui termini di impugnazione dei provvedimenti di fermo delle navi (articolo 11), mentre all'articolo 13 introduce nuove e ulteriori ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera, da applicarsi anche alle persone rintracciate nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare – il respingimento potrebbe essere effettuato prima ancora che la persona sia sulla terraferma – questione che rileva in ordine all'accesso alle garanzie giuridiche e legali;

    preme ai firmatari segnalare, in particolare, la condizione di minori, fragili e disabili: come rappresentato da Save the Children, tra le persone in fuga da guerre, crisi umanitarie, catastrofi naturali, povertà e regimi autoritari, una quota considerevole è costituita da bambini, bambine e adolescenti. Sono minori che si vedono privati del loro diritto al futuro, che lasciano i propri paesi d'origine con la famiglia o, come spesso accade, da soli;

    il Mediterraneo centrale continua ad essere una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, dove secondo le statistiche dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) fra il 2014 e oggi sono annegate più di 20.000 persone;

    il provvedimento all'esame ritorna, dopo il decreto-legge n. 1 del 2023, sui soccorsi in mare e sulle condizioni rivolte alle navi umanitarie, acuendo ulteriormente i rischi nella protezione delle persone a bordo, molto spesso minori e altrettanto frequentemente soli, giacché di fatto limita nei fatti l'attività di soccorso e ricerca in mare portata avanti dalle navi civili e può determinare serie violazioni del diritto internazionale ma, soprattutto e prima di ogni altra cosa, un ulteriore aumento dei rischi di morte per le persone coinvolte, bambini e bambine inclusi che hanno invece il diritto, come gli altri naufraghi, ad essere condotti al più presto in un porto sicuro:

    Save the Children Italia da anni è presente alle frontiere e nei luoghi di sbarco, con attività di orientamento e supporto ai minori non accompagnati e ai nuclei familiari. È a partire da questa esperienza diretta che più volte in questi anni ha esortato le istituzioni, italiane ed europee, a mettere le esigenze dei minori e dei più vulnerabili al centro delle politiche migratorie,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza volte a costituire e agevolare dei corridoi di salvaguardia nonché uno sbarco rapido e sicuro per tutti i minori e per tutte le persone fragili o con disabilità che si trovino in mare ovvero nelle navi umanitarie.
9/2088-AR/87. Amato, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera

impegna il Governo

a proseguire nelle iniziative di competenza volte ad agevolare la salvaguardia di minori e persone fragili e con disabilità.
9/2088-AR/87. (Testo modificato nel corso della seduta)Amato, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, quale è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possano offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    preme ai firmatari segnalare che nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti, compresi i minori, e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    secondo i dati del Ministero del lavoro i minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio risultano essere circa 20.000, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.299 posti di accoglienza finanziati ad essi dedicati in progetti;

    si rende pertanto necessario e urgente l'ampliamento della capienza attuale della rete SAI che avvicini quantomeno la disponibilità di posti destinati ai minori stranieri non accompagnati alle esigenze dettate dal costante incremento del fenomeno e che consenta, grazie al coinvolgimento di nuovi Comuni nella rete, di distribuire le presenze sul territorio nazionale e allentare la pressione e il carico sui territori che oggi registrano maggiori concentrazioni. L'urgenza è data dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge relativi alla tutela e protezione dei minori presenti sul territorio nazionale e che impone allo Stato la prima accoglienza e protezione mentre al sistema territoriale dei comuni per la presa in carico nell'ambito della rete SAI – Sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, così come disposto dalla vigente legge n. 47 del 2017;

    è lo stesso Governo ad aver utilizzato in questo provvedimento le risorse del Protocollo Italia-Albania quale modalità di copertura di oneri finanziari; risorse, ad avviso dei presentatori, con evidenza sovrastimate ed esorbitanti, e, al di là di ogni valutazione politica, anche rispetto alla semplice e popolare equazione «costi-benefici»; un impegno finanziario enorme per le casse del nostro Stato, che non solo i firmatari hanno inteso sottoporre al vaglio della Corte dei conti,

impegna il Governo

ad utilizzare le risorse del Protocollo Italia-Albania per potenziare i programmi di accoglienza, assistenza dei minori stranieri non accompagnati nonché i servizi di asilo, migrazione legale, inclusione e formazione professionale dei migranti, anche nei Paesi di origine.
9/2088-AR/88. Gubitosa, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò rimangiandosi quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e dell'urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali; tanto è vero che, in sede di esame della proposta di legge costituzionale A.C. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento, giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione dello stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025 e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, il cosiddetto «Paesi sicuri», «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter: nelle parti in cui subordina l'entrata o l'uscita dai Paesi sicuri sulla base delle «preminenti esigenze di sicurezza (interna)» e delle esigenze di «continuità nelle relazioni internazionali» sembra porsi in netto contrasto anche con la disciplina europea vigente e con la recente sentenza della Corte di giustizia e appare del tutto fuori contesto, in quanto tali esigenze nulla hanno a che fare con la disciplina in parola, senza contare che la menzione della sicurezza nazionale rischia, per il futuro, di travolgerne gli obblighi di trasparenza;

    e proprio con riguardo alle «esigenze di continuità delle relazioni internazionali» i firmatari stigmatizzano la permanenza dell'Egitto tra i Paesi sicuri, a fronte del contestuale procedimento giudiziario in corso che ha visto la testimonianza sull'omicidio di Giulio Regeni e le torture subite;

   considerato che la qualificazione di «Paese sicuro» è attinente esclusivamente alle sue condizioni politiche e giuridiche, in particolare con riguardo alle tutele democratiche e alla garanzia del rispetto dei diritti umani e della dignità della persona,

impegna il Governo:

   ad astenersi dal considerare Paesi sicuri quelli in cui le persone, anche singole, possano essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possano rischiare di essere rinviate verso un altro Stato nel quale non siano protette dalla persecuzione;

   ad astenersi dal disporre il rimpatrio, l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui vi siano rischi di tortura o trattamenti inumani o degradanti o di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
9/2088-AR/89. Marianna Ricciardi, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della necessità straordinaria e urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    ai fini dell'obiettivo del Governo di primariamente contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani, oggetto di continue disposizioni e del loro rimaneggiamento, anche nel presente provvedimento, non appaiono consone né ragionevoli le misure fin qui predisposte, che, in realtà, in non pochi casi, aggravano il fenomeno o, come da ultimo, lo rendono al limite della compatibilità con il diritto, in spregio alle garanzie democratiche e a rischio di pregiudizio per la finanza pubblica;

    ad avviso dei firmatari occorre anche considerare e fare leva sui flussi regolari e potenziare i corridoi umanitari, ai fini di un ingresso legale e in sicurezza nel nostro Paese, che ne beneficerebbe in ordine alle condizioni di «inverno demografico» e di necessità di lavoratori per i settori produttivi e per le famiglie, oltre che in termini di PIL,

impegna il Governo

a confermare, consolidare, sostenere ed estendere il modello dei corridoi umanitari, quale strategia primaria dell'azione di governo e della gestione dei flussi migratori, facendosene promotore anche nelle opportune sedi europee e internazionali e presso altri Governi europei.
9/2088-AR/90. Ferrara, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter in Commissione, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti;

    in proposito, si sottolinea che il Comitato per la legislazione del Senato ha approvato all'unanimità un parere in cui, a proposito del decreto 'Paesi sicuri' confluito nel decreto 'flussi' migratori:

    raccomanda al Governo di evitare la «confluenza» tra i diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari;

    solleva diversi profili problematici, in particolare la compressione dei tempi dell'esame parlamentare e il rischio di un pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intellegibilità dell'ordinamento, che sono necessarie per garantire certezza nell'applicazione concreta della legge;

    preme ai firmatari sottolineare la parte del parere con la quale il Comitato:

    osserva che la confluenza di un decreto nell'altro «non risolve il problema del contenzioso» visto che il diritto europeo resta comunque gerarchicamente sovraordinato al diritto nazionale in materie di competenza europea come quella sui migranti;

    sottolinea come «la modifica del rango nella gerarchia delle fonti dell'atto normativo di individuazione dei Paesi di origine sicura, oltre a non incidere sugli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e in particolare sull'obbligo del giudice nazionale di disapplicare la disposizione nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, rischiando di non risolvere il problema del contenzioso»;

    ribadisce che tale considerazione trova conferma nel moltiplicarsi delle istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia proposte dai giudici di primo grado successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di provvedere al ritiro del decreto-legge cosiddetto «Paesi sicuri» e all'espunzione del suo contenuto come trasposto nel testo di cui al presente provvedimento.
9/2088-AR/91. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò «rimangiandosi» quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta, ad avviso dei sottoscrittori, di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, quale è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, a parere dei sottoscrittori, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possano offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione stato attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti; nel nuovo elenco, disposto con il decreto-legge poi confluito nel presente provvedimento, nonostante l'eliminazione di tre paesi per i quali il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aveva previsto eccezioni di sicurezza territoriale, la lista conferma la designazione di paesi come Tunisia, Bangladesh, Egitto, Costa d'Avorio e Perù. Per questi Paesi, le stesse schede ministeriali avevano segnalato eccezioni per alcune categorie di persone, quali la comunità LGBTIQ+ e i difensori dei diritti umani, evidenziando la sistematica violazione dei diritti fondamentali, e, per gli stessi Paesi, non può dirsi che le condizioni politiche e giuridiche siano da considerarsi alla stregua di Paesi sicuri;

    per 11 dei 19 Paesi inclusi le informazioni consultate dai Ministeri nel mese di maggio 2024 riportavano diffuse persecuzioni fondate sul genere, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, tanto da fare raccomandare agli stessi Ministeri l'esclusione delle persone a rischio di subirle dall'applicazione del decreto;

    alcuni dei Paesi designati quali sicuri non figurano in nessun'altra delle liste adottate dagli altri Stati membri dell'UE. Inoltre, i paesi inclusi nella lista coincidono con gli Stati da cui proviene il maggior numero di richiedenti asilo in Italia. Risulta dunque evidente la finalità di assoggettare la maggior parte dei richiedenti alla procedura accelerata di frontiera e al possibile confinamento nei centri albanesi, rendendo tale procedura, di fatto, la norma;

    le criticità evidenziate hanno spinto il Tribunale di Bologna a interrogare nuovamente la Corte di giustizia europea sulla correttezza del procedimento adottato per definire la lista di Paesi considerati sicuri e il Tribunale di Catania a disapplicare il decreto-legge 158/2024 invalidando il trattenimento di una persona sottoposta all'esame accelerato della domanda d'asilo in quanto proveniente da Paese «sicuro»;

    con riguardo alla formulazione del testo, nelle parti in cui si subordina l'entrata o l'uscita dai Paesi sicuri sulla base delle «preminenti esigenze di sicurezza (interna)» e delle esigenze di «continuità nelle relazioni internazionali» sembra porsi in netto contrasto anche con la disciplina europea vigente e con la recente sentenza della Corte di giustizia e appare del tutto fuori contesto, in quanto tali esigenze nulla hanno a che fare con la disciplina in parola, senza contare che la menzione della sicurezza nazionale rischia, per il futuro, di travolgerne gli obblighi di trasparenza;

    l'elenco predisposto dal Governo, tra l'altro, non considera, anzi, appare in contraddizione, con le schede-Paese che compaiono sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che monitora costantemente le condizioni dei Paesi;

    e proprio con riguardo alle «esigenze di continuità delle relazioni internazionali» i firmatari stigmatizzano la permanenza dell'Egitto tra i Paesi sicuri, a fronte del contestuale procedimento giudiziario in corso che ha visto la testimonianza sull'omicidio di Giulio Regeni e le torture subìte;

   considerato che la qualificazione di «Paese sicuro» è attinente esclusivamente alle sue condizioni politiche e giuridiche, in particolare con riguardo alle tutele democratiche e alla garanzia del rispetto dei diritti umani e della dignità della persona,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di sopprimere la disposizione che reca il nuovo elenco dei Paesi sicuri, anche nell'attesa della sentenza della Corte di giustizia europea, e, comunque, ad espungere dall'elenco la Tunisia e la Costa d'Avorio.
9/2088-AR/92. Traversi, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento incide, nuovamente e sensibilmente, sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale in quanto reca numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni al testo unico immigrazione, alla normativa complementare, ai decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed ai relativi procedimenti giurisdizionali;

    i firmatari deprecano, nuovamente, anche in questa sede, il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo copioso intervento nel tentativo di dirimere e gestire il fenomeno migratorio, del quale contestano la legittimità per abuso reiterato dello strumento e carenza dei requisiti della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza, apoditticamente dichiarati;

    nel testo, unitamente alla semplificazione delle procedure per l'ingresso di lavoratori stranieri, sulla base dei flussi previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, e alla sedicente tutela e assistenza delle vittime di caporalato, sono confluite, nuovamente, una serie di disposizioni concernenti la disciplina del soccorso in mare, norme relative all'identificazione dei migranti e ai respingimenti e alla revoca della protezione internazionale nonché l'improvviso e, ad avviso dei firmatari del presente atto, improvvido trasferimento di competenze in sede giurisdizionale;

    prima ancora che si entrasse nel vivo dell'esame in Commissione, tra Relatrice e Governo è stato presentato un pacchetto di 10 ulteriori emendamenti – ad avviso dei firmatari, esemplificativo di condotte ascrivibili ad episodi di manìa – anch'essi in linea con il continuo ed incessante rimaneggiamento delle stesse norme, anche quelle appena entrate nel decreto-legge e, dunque, in vigore;

    con uno dei 10 emendamenti il Governo ha persino prorogato per il prossimo triennio – gli anni dal 2026 al 2028 – la disciplina dell'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nella versione, digitalizzata e, secondo il Governo, velocizzata, di cui al presente decreto-legge – con ciò rimangiandosi quanto promesso e auspicato in ordine al superamento dell'emanazione del DPCM-flussi e della relativa fissazione delle quote, cristallizzate, tra l'altro, per altri quattro anni, e cozzando apertamente con i requisiti della straordinaria necessità e urgenza, declinati in forma ampiamente preventiva;

    risultano ridotti tutti i termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dei diversi soggetti – migranti, navi e comandanti delle ONG, migranti lavoratori, indistintamente –: si tratta di misure di pura ostilità, finalizzata ad ostacolare l'esercizio di un diritto fondamentale, quale è il diritto alla difesa come garantito dalla Costituzione;

    l'articolo 12, recante le ispezioni dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, compresi i minori, in assenza del sindacato del giudice e la presenza di legali, contrasta platealmente, ad avviso dei firmatari, con i diritti fondamentali e le tutele garantite dalla nostra Costituzione e desta preoccupazione con riguardo al principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, nell'ottica di un Governo securitario, dallo straniero al cittadino, sbilanciandosi nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

    il provvedimento in titolo opera nuovamente attraverso un mal disegnato spezzettamento di interventi, tutti ritenuti «straordinari, necessari e urgenti» dal Governo, in materia di immigrazione, nel loro combinato disposto al limite della compatibilità rispetto ai principi costituzionali, al diritto europeo e agli obblighi derivanti da convenzioni e accordi internazionali, tanto è vero che in sede di esame della proposta di legge costituzionale n. 806, parte della maggioranza ha presentato un emendamento giudicato inammissibile in tale sede, volto a modificare gli articoli 11 e 117 della Costituzione in materia di rapporto tra l'ordinamento giuridico interno e l'ordinamento dell'Unione europea;

    con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, è senz'altro pernicioso il trasferimento della competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei tribunali ordinari alle Corti d'appello, la cui unica ratio appare essere esclusivamente quella di «superare» i tribunali – che non hanno convalidato nessun trattenimento dei soggetti trasferiti in Albania, solo per fare un esempio recente e calzante – nel tentativo di addivenire ad un differente esito; non inganni il nuovo grado di giudizio introdotto quale estensione della possibilità di difesa, perché i termini ristrettissimi e la limitazione delle possibilità lo rendono un percorso ad ostacoli, senza contare che tale sede non fa sospendere i provvedimenti amministrativi;

    ben prima che i presidenti delle Corti d'appello chiedessero ai vertici istituzionali di scongiurare «i gravi esiti» che ne deriveranno, i firmatari hanno segnalato, oltre all'intervento a «gamba tesa» sul sistema giudiziario e sulle competenze, l'aggravio per gli uffici proprio mentre sono impegnati a rispettare i target del PNRR sul contenimento dell'arretrato;

    il provvedimento in titolo modifica, altresì, con la volontà di velocizzarle e semplificarle utilizzando sistemi informatici, le procedure inerenti all'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ma non coglie l'opportunità per ampliare le quote già fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vi è un ampliamento delle quote di ingresso dei soli lavoratori stranieri per assistenza familiare ad anziani e disabili, comunque ancora del tutto insufficienti – nonostante sia noto fin dall'omologo decreto del 2024 che le quote sono nettamente al di sotto rispetto alle esigenze dei settori economici;

    è lecito, altresì, dubitare che la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate e digitalizzazione degli atti, anche amministrativi – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possa offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione attuale;

    è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info); neanche l'occasione del provvedimento in titolo, annunciato per ridurre i problemi degli ingressi regolari per motivi di lavoro delle persone migranti, apporta novità rispetto al numero degli ingressi o alla apertura di canali regolari;

    il decreto-legge è stato caricato di ulteriori profili critici, derivanti, per il tramite di un emendamento del Governo, dal trasbordo del contenuto di un altro decreto-legge, di poco successivo, «scippato» all'esame del Senato, ove risulta tuttora assegnato, ma bloccato rispetto all'iter, che continuerà ad essere in vigore fino alla conversione del presente decreto-legge, che ne reca l'abrogazione e la salvezza degli effetti giuridici eventualmente sorti; nel nuovo elenco, disposto con il decreto-legge poi confluito nel presente provvedimento, nonostante l'eliminazione di tre paesi per i quali il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aveva previsto eccezioni di sicurezza territoriale, la lista conferma la designazione di paesi come Tunisia, Bangladesh, Egitto, Costa d'Avorio e Perù. Per questi paesi, le stesse schede ministeriali avevano segnalato eccezioni per alcune categorie di persone, quali la comunità LGBTIQ+ e i difensori dei diritti umani, evidenziando la sistematica violazione dei diritti fondamentali, e, per gli stessi Paesi, non può dirsi che le condizioni politiche e giuridiche siano da considerarsi alla stregua di Paesi sicuri;

    per 11 dei 19 Paesi inclusi le informazioni consultate dai Ministeri nel mese di maggio 2024 riportavano diffuse persecuzioni fondate sul genere, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, tanto da fare raccomandare agli stessi Ministeri l'esclusione delle persone a rischio di subirle dall'applicazione del decreto;

    alcuni dei Paesi designati quali sicuri non figurano in nessun'altra delle liste adottate dagli altri Stati membri dell'UE. Inoltre, i paesi inclusi nella lista coincidono con gli Stati da cui proviene il maggior numero di richiedenti asilo in Italia. Risulta dunque evidente la finalità di assoggettare la maggior parte dei richiedenti alla procedura accelerata di frontiera e al possibile confinamento nei centri albanesi, rendendo tale procedura, di fatto, la norma;

    le criticità evidenziate hanno spinto il Tribunale di Bologna a interrogare nuovamente la Corte di giustizia europea sulla correttezza del procedimento adottato per definire la lista di Paesi considerati sicuri e il Tribunale di Catania a disapplicare il decreto-legge 158/2024 invalidando il trattenimento di una persona sottoposta all'esame accelerato della domanda d'asilo in quanto proveniente da Paese «sicuro»;

    con riguardo alla formulazione del testo, nelle parti in cui si subordina l'entrata o l'uscita dai Paesi sicuri sulla base delle «preminenti esigenze di sicurezza (interna)» e delle esigenze di «continuità nelle relazioni internazionali» sembra porsi in netto contrasto anche con la disciplina europea vigente e con la recente sentenza della Corte di giustizia e appare del tutto fuori contesto, in quanto tali esigenze nulla hanno a che fare con la disciplina in parola, senza contare che la menzione della sicurezza nazionale rischia, per il futuro, di travolgerne gli obblighi di trasparenza;

    l'elenco predisposto dal Governo, tra l'altro, non considera, anzi, appare in contraddizione, con le schede-Paese che compaiono sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che monitora costantemente le condizioni dei Paesi;

    e proprio con riguardo alle «esigenze di continuità delle relazioni internazionali» i firmatari stigmatizzano la permanenza dell'Egitto tra i Paesi sicuri, a fronte del contestuale procedimento giudiziario in corso che ha visto la testimonianza sull'omicidio di Giulio Regeni e le torture subìte;

   considerato che la qualificazione di «Paese sicuro» è attinente esclusivamente alle sue condizioni politiche e giuridiche, in particolare con riguardo alle tutele democratiche e alla garanzia del rispetto dei diritti umani e della dignità della persona,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di sopprimere la disposizione che reca il nuovo elenco dei Paesi sicuri, anche nell'attesa della sentenza della Corte di giustizia europea, e, comunque, ad espungere dall'elenco il Ghana e l'Egitto.
9/2088-AR/93. Appendino, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 del provvedimento in esame autorizza le forze di polizia ad accedere ai dispositivi elettronici dei migranti trattenuti nei centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) o richiedenti asilo, in caso di mancata collaborazione all'identificazione;

    in data 24 ottobre 2024, nel corso dell'audizione in commissione Affari Costituzionali alla Camera dei deputati, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso perplessità rispetto alla succitata disposizione evidenziando la necessità di valutare la proporzionalità di tale misura e di sottoporla ad una verifica giudiziale preventiva, in particolar modo per quanto concerne i minori non accompagnati;

    l'articolo 15 della Costituzione italiana prevede che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili e che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge;

    la libertà di corrispondenza e di comunicazione rappresentano un diritto dell'uomo in quanto tale, prescindendo dalla qualifica di cittadino, straniero o apolide;

    si ritiene, alla luce di quanto sopra evidenziato, prevedere un bilanciamento tra la sicurezza e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni costituzionalmente garantito, anche attraverso un coordinamento con il Garante per la protezione dei dati personali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa e l'opportunità di adottare, anche in accordo con il Garante per la protezione dei dati personali, un apposito Regolamento contenente norme che regolino l'accesso alle informazioni contenute nei dispositivi elettronici, nel rispetto della privacy dei titolari di tali dispositivi.
9/2088-AR/94. Paolo Emilio Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 del provvedimento in esame autorizza le forze di polizia ad accedere ai dispositivi elettronici dei migranti trattenuti nei centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) o richiedenti asilo, in caso di mancata collaborazione all'identificazione;

    in data 24 ottobre 2024, nel corso dell'audizione in commissione Affari Costituzionali alla Camera dei deputati, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso perplessità rispetto alla succitata disposizione evidenziando la necessità di valutare la proporzionalità di tale misura e di sottoporla ad una verifica giudiziale preventiva, in particolar modo per quanto concerne i minori non accompagnati;

    l'articolo 15 della Costituzione italiana prevede che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili e che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge;

    la libertà di corrispondenza e di comunicazione rappresentano un diritto dell'uomo in quanto tale, prescindendo dalla qualifica di cittadino, straniero o apolide;

    si ritiene, alla luce di quanto sopra evidenziato, prevedere un bilanciamento tra la sicurezza e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni costituzionalmente garantito, anche attraverso un coordinamento con il Garante per la protezione dei dati personali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa al fine di verificare il rispetto dei diritti alla riservatezza dei dati dei titolari dei dispositivi elettronici nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
9/2088-AR/94. (Testo modificato nel corso della seduta)Paolo Emilio Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    un reale processo di integrazione della popolazione straniera non può prescindere dalla conoscenza della lingua italiana, necessaria non soltanto per interagire e socializzare ma anche per un pieno inserimento sociale, per cui promuovere l'apprendimento dell'italiano permette di sostenere lo sviluppo delle potenzialità personali e nel contempo contribuisce a rafforzare la coesione sociale e lo snodo fondamentale del processo di integrazione anche nel contesto lavorativo;

    i programmi di formazione professionale civico-linguistica rappresentano un importante strumento diretto a fornire ai partecipanti conoscenze specifiche per l'esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, offrendo anche competenze linguistiche e civiche necessarie per avviare un processo di integrazione nell'ambito socio-culturale e lavorativo nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un Fondo dedicato alla formazione professionale e civico-linguistica degli stranieri, a sostegno degli enti che presentano programmi di formazione professionale e civico-linguistica promossi dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per rispondere alle esigenze formative ed occupazionali del sistema produttivo e per favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri e coordinare le attività delle imprese interessate.
9/2088-AR/95. Castiglione.


   La Camera,

   premesso che:

    un reale processo di integrazione della popolazione straniera non può prescindere dalla conoscenza della lingua italiana, necessaria non soltanto per interagire e socializzare ma anche per un pieno inserimento sociale, per cui promuovere l'apprendimento dell'italiano permette di sostenere lo sviluppo delle potenzialità personali e nel contempo contribuisce a rafforzare la coesione sociale e lo snodo fondamentale del processo di integrazione anche nel contesto lavorativo;

    i programmi di formazione professionale civico-linguistica rappresentano un importante strumento diretto a fornire ai partecipanti conoscenze specifiche per l'esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, offrendo anche competenze linguistiche e civiche necessarie per avviare un processo di integrazione nell'ambito socio-culturale e lavorativo nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di proseguire nelle iniziative di sostegno che presentano programmi di formazione professionale e civico-linguistica.
9/2088-AR/95. (Testo modificato nel corso della seduta)Castiglione.


   La Camera,

   premesso che:

    il REMESA (Réseau Méditerranéen de Santé Animale) è uno strumento di collaborazione nel campo della sanità animale supportato da 15 Paesi mediterranei di cui 6 appartenenti al Nord Africa, 2 al Medio oriente e 7 dal Sud dell'Europa;

    il REMESA si pone come obiettivo quello di fare in modo che i paesi del Nord e del Sud del Mediterraneo lavorino assieme per migliorare la diagnostica precoce, la sorveglianza epidemiologica e la lotta alle principali malattie transfrontaliere;

    REMESA si prefigge il miglioramento della salute pubblica veterinaria nel bacino del mediterraneo e l'armonizzazione ed il coordinamento delle attività di controllo;

    la Sicilia, a seguito delle modifiche ambientali quali il riscaldamento globale, ed in conseguenza delle accresciute preoccupazioni legate alla celerità degli spostamenti di persone e merci all'interno dei confini, ed essendo la principale sede di approdo dei flussi migratori fra Paesi dell'area del Mediterraneo, costituisce una Regione di frontiera rispetto alle malattie trasmissibili degli animali ed assume un ruolo internazionale centrale e strategico nella prevenzione del rischio delle malattie transfrontaliere;

    questo importante ruolo è garantito dall'attività sinergica delle aziende sanitarie provinciali siciliane con fondamentale supporto tecnico-scientifico e con il coordinamento svolto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia con l'obiettivo di uniformare le strategie sanitarie per la prevenzione dei rischi epidemici, attraverso l'adozione di opportune manovre sanitarie al fine di prevenire i rischi dell'introduzione, nel territorio, di patologie storicamente considerate esotiche;

    il 22 marzo 2021 è stato stipulato un accordo tra l'Organizzazione mondiale per la sanità animale e la Regione Siciliana che all'articolo 1 prevede un contributo finanziario pari a 250.000 euro, contributo del tutto insufficiente per l'importanza e la mole di lavoro;

    l'articolo 1 del decreto-legge n. 145 del 2024 reca misure in materia di ingresso nel territorio dello straniero nello Stato;

    il Capo III reca disposizioni in materia di protezione internazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di garantire maggiore supporto al sistema REMESA, la cui unità scientifica e tecnica è istituita presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, ai fini dello svolgimento di complete ed efficaci indagini epidemiologiche e per assicurare l'implementazione della rete, l'informatizzazione e l'interfacciamento con le banche dati nazionali ed internazionali nonché la comunicazione con gli stakeholders.
9/2088-AR/96. Brambilla, Romano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato in G.U. n. 231 del 3 ottobre 2023, ha previsto le seguenti quote complessive d'ingresso per ciascuno dei tre anni 2023-2025, fermo restando che in caso di necessità durante lo stesso periodo potranno essere adottati ulteriori decreti:

     136 mila unità per il 2023 (di cui 53.450 provenienti da determinati Paesi per motivi di lavoro in alcuni specifici settori tra cui l'autotrasporto merci conto terzi);

     151 mila unità per il 2024 (di cui 61.950 provenienti da determinati Paesi per motivi di lavoro in alcuni specifici settori tra cui l'autotrasporto merci conto terzi);

     165 mila unità per il 2025 (di cui 71.450 provenienti da determinati Paesi per motivi di lavoro in alcuni specifici settori tra cui l'autotrasporto merci conto terzi);

    per quanto concerne l'autotrasporto merci, i cittadini di Paesi terzi possono essere impiegati come conducenti, purché muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria C e CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità. Inoltre, i conducenti devono provenire esclusivamente dai seguenti Paesi: Albania-Algeria-Marocco-Moldova-Macedonia del Nord-Tunisia-Ucraina.;

    la Direttiva n. 2018/645, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 50 del 2020, ha stabilito l'obbligo di apposizione del «codice 95» sull'attestato del conducente dell'autista non-UE alle dipendenze di imprese di trasporto UE, a dimostrazione del possesso di qualificazione CQC. Tale requisito non può essere soddisfatto semplicemente perché in tali Paesi non vigono le regole Unionali ed in questo modo il Decreto flussi non produce alcun effetto sull'ingresso di autisti da Paesi terzi, vanificando il motivo stesso alla base del decreto flussi che ha previsto quote di ingresso per fronteggiare in parte la grave carenza di conducenti nel nostro Paese, creando così un cortocircuito normativo;

    per poter utilizzare i conducenti provenienti da tali Paesi nei trasporti nazionali occorre intervenire attraverso la modifica alla norma nazionale di recepimento della Direttiva 2018/645, al fine di consentire la guida di mezzi pesanti nei trasporti nazionali di merci ai possessori di patente C o CE riconosciuta in Italia nonché di abilitazione professionale o altro titolo equipollente rilasciati dallo Stato estero, per un periodo fino a un anno, durante il quale il conducente non comunitario dovrà acquisire la carta di qualificazione (CQC) unionale. Una volta acquisita la formazione CQC, al conducente straniero sarà rilasciata entro l'anno una patente-CQC italiana, unitamente all'attestato del conducente – che accompagna la licenza comunitaria – richiesto soltanto per effettuare trasporti internazionali all'interno della UE,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative dirette a consentire ai conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e in possesso di abilitazione professionale o altro titolo abilitativo equivalente rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nell'ambito della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, dipendenti in qualità di autista da un'impresa stabilita in Italia, la guida sul territorio nazionale per un periodo di un anno dalla data di assunzione a condizione che entro il medesimo periodo assolvano agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica prevista dal presente decreto.
9/2088-AR/97. De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

    l'articolo aggiuntivo 15-bis inserito all'interno del provvedimento tramite emendamento della Relatrice, prevede la possibilità per lo Stato italiano di provvedere a cedere a Paesi terzi di mezzi e materiali da destinare al rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori, nonché per le attività di ricerca e soccorso in mare;

    la fornitura di tali mezzi e materiali impone la necessità di adottare speciali misure di sicurezza e quindi di segretezza per quanto riguarda i contratti di fornitura, poiché si tratta di mezzi (in particolare unità navali) già utilizzate da amministrazioni militari e di polizia del nostro Paese e quindi risultanti da attività di refitting;

    il principio della trasparenza, inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

    lo Stato Italiano ha già in passato concluso accordi con Paesi terzi, in particolare con la Libia, che hanno portato alla cessione di mezzi e strumenti al fine di controllare i flussi migratori provenienti dal Nord Africa e diretti verso l'Italia;

    i rapporti di organizzazioni non governative e di organizzazioni internazionali hanno più volte dimostrato che le realtà istituzionali estere alle quali sono stati ceduti mezzi e strumenti, si sono costantemente macchiate di violenze inaudite e di pesantissime violazioni dei diritti umani;

    l'appalto nel controllo delle frontiere italiane a Paesi terzi tramite la cessione di mezzi e risorse, sebbene legittimo, non può non tenere conto della necessità di garantire al nostro Paese il rispetto delle convenzioni internazionali, in particolare per quanto riguarda la tutela e la difesa dei diritti umani, temi sui quali il Parlamento della Repubblica, in quanto rappresentante della sovranità popolare, ha il diritto di pronunciarsi o quantomeno essere informato,

impegna il Governo:

   a garantire la massima pubblicità e trasparenza sugli accordi fin qui conclusi e, al momento attuale, operativi, che prevedono la fornitura di mezzi, servizi e materiali a Paesi terzi al fine di rafforzare le capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori verso il territorio nazionale;

   a informare con solerzia le Camere rispetto alla conclusione di nuovi e ulteriori accordi, fatta salva la tutela dell'interesse nazionale e della segretezza, come previsto dalla normativa vigente, anche in virtù di quanto disposto dall'articolo 64 della Costituzione che permette alle Camere, previa deliberazione delle stesse, di adunarsi in seduta segreta.
9/2088-AR/98. Magi, Della Vedova, Quartapelle Procopio, Fornaro, Pastorella, Amendola, Cuperlo, Gribaudo, Serracchiani, Soumahoro, Gadda.