XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta
del 4 dicembre 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Longi, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Penza, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 3 dicembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
AMORESE: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale» (2159);
MATTIA: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione, organizzazione e disciplina delle aree protette» (2160).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge CAVO: «Norme in favore delle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture stradali o autostradali» (2146) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bagnasco e Bruzzone.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE APPENDINO ed altri: «Modifica all'articolo 48 della Costituzione in materia di attribuzione del diritto di voto ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età» (2074).
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
ZANELLA ed altri: «Modifica dell'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e altre disposizioni concernenti la regolamentazione delle locazioni brevi degli immobili e il regime fiscale di esse» (2006) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 dicembre 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2021 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una variazione non onerosa del progetto «Gio.co – giovani e comunità: nuovi spazi di socializzazione e inclusione per minori stranieri non accompagnati nelle province di Arezzo e Livorno» della società cooperativa impresa sociale Oxfam Italia Intercultura.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
in data 26 novembre 2024, sentenza n. 185 del 29 ottobre – 26 novembre 2024 (Doc. VII, n. 402), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45 della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) nella parte in cui prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organi di governo, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 4, primo periodo, seconda parte, della legge della Regione Toscana n. 1 del 2009 nella parte in cui prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Toscana 19 maggio 2023, n. 23 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della legge regionale n. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla legge regionale n. 1/2009) e dei punti n. 3, n. 4 e n. 5 del preambolo della medesima legge regionale, degli articoli 42, commi 8, 9 e 10, 43, comma 5, 44, comma 6-bis, secondo periodo, 45, 49, commi 4 e 4-ter, 51, commi 5, 6 e 6-bis, 52, comma 5, e 58, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 1 del 2009, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 42, commi 8, 9 e 10, 43, comma 5, 44, comma 6-bis, secondo periodo, 45, 49, commi 4, ad eccezione della seconda parte del primo periodo riferita al trattamento economico accessorio, e 4-ter, 51, commi 5, 6 e 6-bis, 52, comma 5, e 58, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 1 del 2009, sollevate, in riferimento agli articoli 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettera l), e 119, secondo e quarto comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Toscana n. 23 del 2023 e dei punti n. 3, n. 4 e n. 5 del preambolo della medesima legge regionale, sollevate, in riferimento agli articoli 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 119, secondo e quarto comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale:
alla XI Commissione (Lavoro);
in data 3 dicembre 2024, sentenza n. 192 del 14 novembre – 3 dicembre 2024 (Doc. VII, n. 407), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), nella parte in cui prevede «l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» anziché «l'attribuzione di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui stabilisce che il negoziato, «con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia», anziché stabilire che il negoziato, «con riguardo a specifiche funzioni riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 86 del 2024;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede che «i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti», anziché «i LEP sono determinati per le specifiche funzioni concernenti le materie seguenti»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui menziona «materie o ambiti di materie riferibili ai LEP», anziché «specifiche funzioni riferibili ai LEP»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui non prescrive che l'iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 86 del 2024;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 86 del 2024;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede la facoltatività del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anziché la doverosità su un piano di parità rispetto alle altre regioni;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024;
dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 e 10 della legge n. 86 del 2024;
dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta a partire dall'entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2 della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 3, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Puglia;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024 e degli articoli 2, commi 1, 2 e 4, e 4, promosse, in riferimento agli articoli 5 e 138 della Costituzione, dalla Regione Toscana;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024 e degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, commi 1, 2 e 4, e 4, promosse, in riferimento ai principi di leale collaborazione e di solidarietà dalla Regione Campania;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 116, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Campania;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dalla Regione Puglia;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 2, 3, 5, 81, 97, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), 119, terzo, quarto e quinto comma, e 120 della Costituzione, dalla Regione Puglia;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 2 e 114 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, dell'articolo 5, comma 2, promosse, in riferimento agli articoli 1, 3, 116, terzo comma, 117, terzo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione, dalle Regioni Puglia e Campania;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2; 9, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, dalla Regione Campania;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 3, 116, terzo comma, e 119 della Costituzionale, dalle Regioni Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 2, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Puglia;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024 e degli articoli 1, comma 2; 3, comma 7; 4; 5, comma 2; 8; 9 e 10, promosse complessivamente, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione e in relazione al regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e alla decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2021, n. 168/2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, dalle Regioni Toscana e Campania;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Puglia;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, degli articoli 1; 2; 4; 5, commi 1 e 2; 7, commi 1 e 2; 8, commi 1 e 2, promosse, in riferimento all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 6, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento agli articoli 116, terzo comma, e 121, secondo comma, della Costituzione, e all'articolo 51 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'articolo 15 dello statuto speciale e all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'articolo 27 dello statuto speciale, dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'articolo 56 dello statuto speciale, dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione e all'articolo 56 dello statuto speciale, dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 71, 121, secondo comma, e 116, terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Puglia, Toscana e Campania;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 5, 70, 72 e 116, terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Campania;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 3 e 5, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 3, 5, 101, 116, terzo comma, 117, primo, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, dalla Regione Puglia;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2; 2, comma 1; 3, comma 3; 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 2, 3, 81, 97, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), 119, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, dalle Regioni Puglia, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2, e 9, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 2, 3, 5, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Campania;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 4 e 8; 5; 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Campania;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 3 e 8, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento ai principi di unità e leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 5, 119, primo comma e 120, secondo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 5, 81, 97, 116, terzo comma, 118, 119 e 120, secondo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento all'articolo 81 della Costituzione, dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1; 9, comma 2; 10, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 2, 3, 81, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Puglia;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 81, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), e 119 della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 3, 23, 97 e 116, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Puglia;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli articoli 3, 81 e 116, terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Puglia, Toscana e Campania:
alla I Commissione ( Affari costituzionali);
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 187 del 15 ottobre – 28 novembre 2024 (Doc. VII, n. 403), con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35-ter, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 188 del 15 ottobre – 28 novembre 2024 (Doc. VII, n. 404), con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4-ter, commi 1, lettera d), e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta:
alla XII Commissione (Affari sociali);
sentenza n. 189 del 30 ottobre – 28 novembre 2024 (Doc. VII, n. 405), con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 200 e 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 53, 97, primo comma, e 111 della Costituzione e agli articoli 6, 13 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione quattordicesima;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli articoli 10, 11, 80, 81 e 97 della Costituzione, all'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione quattordicesima;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli articoli 81, primo e terzo comma, 97, primo comma, e 111 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 6, 13 e 17 CEDU, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione quattordicesima;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevata, in riferimento all'articolo 23 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione quattordicesima;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 53 e 111 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione quattordicesima:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 190 del 30 ottobre – 28 novembre 2024 (Doc. VII, n. 406), con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), sollevate, in riferimento agli articoli 1, 27, 36 e 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, seconda sezione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 1982 sollevate, in riferimento agli articoli 3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, seconda sezione:
alla I Commissione (Affari costituzionali).
Trasmissione dal Ministero dell'università e della ricerca.
Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 2 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, le seguenti verifiche dell'impatto della regolamentazione:
verifica dell'impatto della regolamentazione concernente la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»;
verifica dell'impatto della regolamentazione concernente il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e al l'economia nonché di politiche sociali connessa all'emergenza epidemiologica da Covid –19» – articoli di competenza del Ministero dell'università e della ricerca: 236, 237 e 238 (norme in materia di università e ricerca);
verifica dell'impatto della regolamentazione concernente il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» – articoli di competenza del Ministero dell'università e della ricerca: 12, 13, 15, 25, 26 (norme in materia di università e ricerca).
Questi documenti sono trasmessi alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'interno, in merito alla proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali (COM(2024) 671 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 3 dicembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, le modifiche del regolamento sanitario internazionale contenute nell'allegato della risoluzione WHA77.17 e adottate il 1° giugno 2024 (COM(2024) 541 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 541 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Corte dei conti europea, in data 3 dicembre 2024, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 26/2024 – Integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea – Un sostegno utile da parte del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, ma il cui impatto non ha potuto ancora essere dimostrato, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative di competenza volte a garantire l'applicazione delle linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – 3-01592
PITTALIS. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021 statuisce che il Ministro della pubblica amministrazione adotti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, specifiche linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica, al fine di garantire omogeneità, trasparenza ed equità nelle procedure di selezione dei dirigenti delle amministrazioni centrali dello Stato;
in attuazione del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il decreto ministeriale del 31 ottobre 2022 ha approvato le linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica, introducendo criteri multi-dimensionali che affiancano alla verifica sulle conoscenze disciplinari la valutazione delle competenze trasversali e alle attitudini individuali, promuovendo l'uso di strumenti avanzati con l'assessment center e specifiche prove situazionali;
tra le amministrazioni centrali che hanno dato attuazione al decreto ministeriale del 31 ottobre 2022 vi è il Ministero della giustizia, che ha utilizzato l'assessment center per valutare le competenze gestionali e trasversali dei candidati alla dirigenza, e il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha implementato prove istituzionali e assessment center;
tali criteri selettivi della dirigenza, valorizzando le competenze tecniche, gestionali e motivazionali, mirano a selezionare dirigenti effettivamente capaci di svolgere il proprio ruolo. È evidente come nel caso del Corpo dei vigili del fuoco, corpo strategico dello Stato, che svolge compiti delicatissimi, la preparazione al ruolo e la competenza rappresentano due elementi irrinunciabili;
il decreto legislativo n. 217 del 2005 prevede che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso di determinati requisiti di professionalità ed esperienza, possa essere valorizzato attraverso procedure selettive interne, garantendo così continuità operativa e riconoscendo le competenze acquisite;
nonostante la disciplina di cui al decreto-legge n. 80 del 2021 e al decreto ministeriale del 31 ottobre 2022 sia a pieno titolo applicabile a tutte le amministrazioni centrali, risulta, a quanto consta all'interrogante, che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non abbia ancora implementato appieno le nuove metodologie di selezione, limitando le opportunità di carriera per le risorse interne già qualificate e non valorizzando adeguatamente il loro patrimonio di competenze acquisite –:
quali misure, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda adottare al fine di garantire l'applicazione delle linee guida per la selezione della dirigenza nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e, contemporaneamente, un percorso di crescita professionale per i dipendenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 217 del 2005, come, peraltro, avvenuto in altre amministrazioni centrali.
(3-01592)
Elementi in merito ai presidi di sicurezza e agli organici delle forze dell'ordine operanti a Napoli e provincia – 3-01593
BORRELLI, ZANELLA, ZARATTI, BONELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
a Napoli, sotto gli occhi delle forze dell'ordine, si sta manifestando un nuovo e pericoloso fenomeno criminale quale quello delle baby gang: giovani che si lasciano ammaliare dal potere ottenuto attraverso la violenza più efferata. Il mercato delle armi modificate è solo l'aspetto più evidente, vista la facilità con cui ragazzi di 11, 12 anni riescono a reperire un'arma che permette loro condotte violente e pericolose;
è passato un mese dall'omicidio di Santo Romano, ragazzo di 19 anni colpevole di aver tentato di pacificare una rissa tra coetanei: un suo amico aveva «sporcato» involontariamente una scarpa all'omicida diciassettenne;
l'ennesimo nuovo progetto di rimodulazione dei presidi della polizia di Stato a Napoli, ispirato alla razionalizzazione dell'impiego delle risorse e alla creazione dei distretti di polizia, operanti nell'ambito di una singola municipalità, produrrà forse economicità e razionalizzazione operativa, ma non inciderà assolutamente sulla sicurezza dei cittadini e sul tessuto sociale partenopeo, anzi depotenzierà l'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni malavitosi;
dal sito istituzionale del Ministero dell'interno, il 12 novembre 2024, il Ministro interrogato dichiara: «prevediamo un ulteriore rafforzamento degli organici delle forze di polizia: saranno assegnate nel giro di pochi mesi 479 nuove unità della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, da aggiungere ai 741 operatori. Rafforzeremo anche i sistemi di videosorveglianza con l'installazione di oltre 300 nuove telecamere»;
a parere degli interroganti le parole sono contraddette dai fatti: il 18 settembre 2024 la Camera dei deputati approvava il disegno di legge «sicurezza» e il 23 settembre 2024 i cittadini di Chiaiano manifestano contro la chiusura del commissariato di polizia;
prima c'è stata la chiusura della caserma dei carabinieri di Torre del Greco;
ora sembra che toccherà a quella di Volla e Sant'Anastasia;
è sempre più chiaro ed evidente l'aumentare delle enormi spaccature tra Nord e Sud e l'autonomia differenziata ne segnalerà l'epitaffio, rendendo il Meridione terra sempre più povera, in balia delle mafie e priva di servizi;
dall'ultima relazione della corte d'appello di Napoli si registra in città un'impennata di reati: stupefacenti (+50,00 per cento), furti di automezzi pesanti trasportanti merci (+240,00 per cento), ricettazione (+27,14 per cento), rapine in banca (+29,55 per cento), corruzione di minorenne (+500,00 per cento) –:
quanti siano, negli ultimi due anni, i nuovi agenti di polizia e carabinieri operanti a Napoli e provincia al netto delle sostituzioni per i pensionati o dimissioni e, conseguentemente, quanti siano quelli operativi per strada, quanti negli uffici o inabili all'attività e quanti siano i presidi di sicurezza chiusi e/o da chiudere.
(3-01593)
Ulteriori iniziative volte a potenziare i presidi di polizia presso le strutture ospedaliere, al fine di contrastare il fenomeno della violenza contro il personale sanitario e sociosanitario – 3-01594
ZIELLO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
secondo recenti dati riportati dalla stampa, in Italia le aggressioni contro i professionisti sanitari sono aumentate del 38 per cento negli ultimi 5 anni; il 42 per cento degli stessi dichiara di essere stato vittima di almeno un'aggressione, fisica o psicologica, e di questi, nel complesso, il 72 per cento è una donna;
aggressioni che possono portare anche ad esiti fatali, come il caso dell'omicidio volontario premeditato della psichiatra Barbara Capovani, aggredita nell'aprile 2023 a Pisa nell'ospedale Santa Chiara di fronte al reparto di psichiatria e morta in seguito alle gravi ferite riportate;
come anche spesso raccontano le cronache, gli episodi di aggressione nei confronti del personale sanitario e parasanitario sono tantissimi, anche per la garanzia di impunità che finora ha accompagnato queste condotte;
proprio per fare fronte a questa escalation di violenze all'interno di ospedali e pronto soccorsi, recentemente è stato emanato dal Governo il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2024, n. 171, che ha previsto una serie di misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, sociosanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni, nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, aumentando le pene per gli aggressori e prevedendo l'arresto in flagranza anche differito e la procedibilità d'ufficio;
sempre al fine di dare una risposta concreta ed efficace per contrastare e prevenire questi gravissimi episodi di violenze nei confronti di chi quotidianamente si dedica alla cura e alla salute degli altri e di assicurare le necessarie condizioni di lavoro in sicurezza nelle relative strutture sanitarie e sociosanitarie, contestualmente il Ministro interrogato ha affermato di voler potenziare i presidi di polizia negli ospedali;
già nel 2023 erano 189 i presidi di polizia già attivi o di imminente attivazione nelle strutture ospedaliere, con un incremento del 50 per cento rispetto ai 126 presidi preesistenti e dell'80 per cento del numero di operatori di polizia impiegati, passati da 228 a 411 unità –:
quali ulteriori iniziative intenda assumere per potenziare i posti di polizia presso le strutture ospedaliere italiane al fine di contrastare il fenomeno della violenza contro il personale sanitario e sociosanitario.
(3-01594)
Intendimenti del Governo in ordine all'ipotesi di trasferire cittadini di nazionalità albanese attualmente detenuti in istituti penitenziari italiani presso uno dei centri per migranti in Albania – 3-01595
MAGI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
in attuazione del Protocollo Italia-Albania siglato il 6 novembre 2023 tra il Governo italiano e il Governo albanese, è stato realizzato un centro di detenzione per migranti in Albania, con l'obiettivo dichiarato dal Governo di gestire l'arrivo dei migranti nel territorio italiano;
l'accordo è valido per 5 anni, rinnovabili per altri 5 anni, a meno che una delle parti non comunichi di voler retrocedere entro 6 mesi dalla scadenza;
sono state designate due aree in Albania, una a Shengjin e una a Gjader, per la costruzione delle strutture di detenzione;
i centri includono un hotspot per gli sbarchi e l'identificazione, un centro di prima accoglienza per i richiedenti asilo, un centro di permanenza per i rimpatri e un penitenziario;
secondo quanto stabilito dal protocollo, l'Italia sostiene interamente i costi sia di costruzione che di gestione dei due centri, che secondo le stime del Governo dovrebbero ammontare a circa 650 milioni di euro;
i primi due trasferimenti di persone rintracciate o salvate nel Mediterraneo centrale sono avvenuti il 16 ottobre e l'8 novembre 2024 e hanno riguardato rispettivamente 16 e 7 persone;
a seguito della decisione del tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento disposto dal questore dei migranti, che avevano nel frattempo avanzato domanda di protezione internazionale, è stato disposto il rilascio di tutte le persone, che sono quindi state accompagnate in Italia;
secondo notizie di stampa sarebbe intenzione del Governo italiano destinare la struttura detentiva di Gjader al trasferimento di cittadini di nazionalità albanese attualmente detenuti in istituti penitenziari italiani –:
se il Governo confermi tale intenzione e se vi siano piani concreti per la sua attuazione.
(3-01595)
Elementi e iniziative in merito all'adempimento da parte della società Beko delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali (cosiddetto golden power ) – 3-01596
RICHETTI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
nella relazione al Parlamento sull'esercizio del golden power nel 2023, si legge che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Beko Europe B.V., soggette a monitoraggio del Ministero delle imprese e del made in Italy»;
nella relazione non si fa riferimento a condizioni sulla salvaguardia di livelli occupazionali e della continuità produttiva degli stabilimenti italiani;
di fronte alle notizie di un pesante ridimensionamento degli insediamenti produttivi del gruppo in Italia, il Ministro interrogato ha dichiarato di avere sollecitato Beko, in un incontro tenutosi il 7 novembre 2024, a presentare un piano industriale che scongiurasse la chiusura di stabilimenti;
il 15 novembre 2024 il Ministro interrogato, rispondendo a un'interpellanza parlamentare, ha così riassunto la posizione del Ministero: «Noi siamo stati avveduti, cauti, responsabili e attenti al lavoro italiano. È per questo motivo che (...) ponendo nei tempi utili, il 1° maggio 2023, l'esercizio del golden power, noi siamo stati in condizione di fare quello che gli altri Governi europei non hanno potuto fare; è per questo che in Polonia il gruppo ha già deciso la chiusura di due stabilimenti (...) Abbiamo già avuto due tavoli generali con l'azienda insieme alle forze sociali e produttive (...). Già nella prima riunione abbiamo sollecitato l'azienda a presentare un piano industriale convincente, che rispondesse ai requisiti posti dal golden power»;
il 20 novembre 2024, nel tavolo di avvio del negoziato al Ministero, Beko ha presentato un piano che prevede la chiusura di due stabilimenti (a Siena e Comunanza) e il licenziamento di circa 2.000 lavoratori su 4.600;
è evidente che o il Ministro ha mentito circa i contenuti delle prescrizioni a tutela della continuità produttiva e occupazionale o Beko non ha adempiuto agli impegni assunti;
l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede che «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti, sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio» –:
se il Ministro interrogato, quale titolare del potere di monitoraggio, abbia iniziato un procedimento di contestazione del mancato adempimento della prescrizione per l'irrogazione delle relative sanzioni.
(3-01596)
Esiti del tavolo relativo alla vertenza sulla situazione industriale e occupazionale degli stabilimenti dell'azienda Berco – 3-01597
MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, BUONGUERRIERI, COLOMBO, DONDI, LUCASELLI, MALAGUTI, GAETANA RUSSO, VINCI, CARAMANNA, COMBA, GIOVINE, MAERNA, PIETRELLA, SCHIANO DI VISCONTI e ZUCCONI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
la Berco s.p.a. è un'azienda leader nella produzione di componenti sottocarro per l'industria dei mezzi cingolati;
nei mesi scorsi, l'azienda aveva annunciato l'avvio della procedura di licenziamento per 480 lavoratori sui 1.200 impiegati nello stabilimento di Copparo, in provincia di Ferrara, e per 70 lavoratori nello stabilimento di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso;
in occasione di un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea presso la Camera dei deputati del 23 ottobre 2024, il Ministro interrogato rispondeva che avrebbe convocato il tavolo su Berco il giorno 5 novembre 2024, per individuare, insieme ai sindacati, alle regioni e alle altre istituzioni coinvolte, possibili soluzioni industriali e produttive per salvaguardare i lavoratori degli stabilimenti in parola;
il 5 novembre 2014, Berco e le organizzazioni sindacali hanno accolto la richiesta del Ministro interrogato di sospendere fino al 14 novembre 2024, data del nuovo incontro in sede ministeriale, tutte le iniziative avanzate unilateralmente al fine di tentare un superamento della procedura di licenziamento collettivo;
il 14 novembre 2024, sempre su richiesta del Ministro interrogato, Berco ha ritirato il licenziamento collettivo che interessava 480 lavoratori dello stabilimento di Copparo (Ferrara), nonché la disdetta degli accordi integrativi aziendali, mentre i sindacati hanno ritirato il ricorso presentato contro le decisioni aziendali. Le parti hanno, inoltre, concordato l'avvio di una discussione finalizzata a gestire gli aspetti occupazionali e a superare la situazione di difficoltà –:
quali siano gli aggiornamenti sugli esiti del tavolo Berco per sapere se si sia pervenuti ad un accordo atto a favorire un pieno confronto tra le parti sulla situazione industriale e occupazionale degli stabilimenti della Berco s.p.a.
(3-01597)
Iniziative a sostegno del settore della moda, con particolare riferimento all'istituzione di un tavolo di crisi nazionale – 3-01598
BOSCHI, FARAONE, GADDA, DEL BARBA, BONIFAZI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il settore della moda, eccellenza del made in Italy nel mondo, è un pilastro dell'economia nazionale e una componente strategica dell'export che contribuisce significativamente al saldo della bilancia commerciale, oltre a costituire un patrimonio culturale, economico e produttivo unico al mondo;
sebbene nel 2023 i volumi commerciali del comparto abbiano registrato volumi intorno ai 102 miliardi di euro, le stime previsionali per il 2024 indicano una contrazione dei ricavi e testimoniano una crisi del settore;
la crisi non riguarda esclusivamente le aziende operanti direttamente nel settore, ma colpisce a cascata anche l'indotto, includendo settori complementari come scatolifici, logistica e artigianato subfornitore;
la contrazione per il 2024 è compresa tra il 3,5 e il 4 per cento e il settore potrebbe attestarsi su ricavi al di sotto dei 100 miliardi di euro, indicando valori mai così bassi dall'era pre-pandemica;
ad essere maggiormente colpito è uno dei segmenti chiave come l'abbigliamento, che registra cali ancora più marcati, con una diminuzione dell'8 per cento;
le associazioni di categoria hanno avanzato una serie di proposte per sostenere il settore, come: a) il potenziamento della cassa integrazione ordinaria per le aziende con meno di 15 dipendenti; b) il pagamento con saldo e stralcio al 30 per cento, dilazionato in 10 anni, per il credito d'imposta ricerca e sviluppo utilizzato nel periodo 2015-2019, di cui è stata chiesta la restituzione a seguito di un cambiamento interpretativo della norma con effetto retroattivo; c) sgravi fiscali per chi rileva partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese in crisi, a condizione di mantenere i livelli occupazionali; d) la creazione di una certificazione per il controllo della catena produttiva delle aziende di moda; e) l'aumento della soglia di detassazione dei fringe benefit e l'istituzione di un fondo triennale per la promozione del made in Italy;
la perdita di posti di lavoro e la chiusura di importanti imprese rischiano di compromettere non solo l'economia di intere comunità territoriali, ma anche la trasmissione di competenze distintive che costituiscono il cuore del made in Italy –:
quali misure il Ministro interrogato intende adottare per sostenere il settore della moda, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, al fine di preservare l'occupazione e garantire la continuità produttiva, e se sia prevista l'istituzione di un tavolo di crisi nazionale che coinvolga non solo le istituzioni locali, le associazioni di categoria e i sindacati, ma anche rappresentati di tutte le forze politiche per elaborare strategie condivise e coordinate a sostegno del settore.
(3-01598)
Elementi e iniziative di competenza in merito alla procedura di acquisizione della Piaggio aerospace s.p.a. , ai fini della salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali – 3-01599
LUPI, CAVO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
Piaggio aerospace s.p.a. è un'azienda strategica per il settore aeronautico italiano e rappresenta un'eccellenza ligure nel comparto industriale nazionale, con competenze uniche sia nella produzione di velivoli sia nella manutenzione aeronautica;
dal dicembre 2018, la Piaggio aero industries s.p.a. è stata ammessa all'amministrazione straordinaria dall'allora Ministro dello sviluppo economico, procedura cui è stata successivamente attratta anche la controllata Piaggio aviation s.p.a.;
il 13 novembre 2019 l'allora Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato il programma di vendita dei complessi aziendali nell'ottica di garantire un rilancio economico dell'azienda;
tuttavia, le procedure di vendita che in questi anni si sono susseguite non hanno portato al risultato atteso;
nel 2023 è stato aperto un terzo bando di gara, alla cui chiusura la struttura commissariale ha deciso la rimessione in termini di tutti i soggetti interessati a presentare, ovvero a integrare, proprie offerte per l'acquisizione della società, nonché la proroga dell'amministrazione straordinaria strettamente funzionale al positivo completamento della procedura di vendita;
questi giorni sono caratterizzati da particolare delicatezza per la valutazione delle proposte d'acquisto e le sigle sindacali chiedono le dovute garanzie sul futuro dell'azienda –:
quale sia lo stato del dossier, specificando in particolare se sarà garantito l'acquisto di Piaggio aerospace s.p.a. nella sua interezza, mantenendo l'unitarietà dei siti aziendali, e se saranno salvaguardati i livelli occupazionali e produttivi della società attraverso un piano di sviluppo industriale solido.
(3-01599)
Iniziative per la convocazione di un tavolo per affrontare la crisi della società Trasnova , nell'ambito di un piano di rilancio della produttività e dei livelli occupazionali del comparto automobilistico, anche alla luce delle recenti vicende del gruppo Stellantis – 3-01600
CONTE, AURIEMMA, FRANCESCO SILVESTRI, APPENDINO, PAVANELLI, CAPPELLETTI, FERRARA, CAROTENUTO, CARAMIELLO, IARIA e ILARIA FONTANA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il 1° dicembre 2024 numerose agenzie di stampa hanno riportato la notizia delle dimissioni dell'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. Sempre secondo le citate agenzie, il dimissionario dovrebbe percepire una «buonuscita» pari a 100 milioni di euro;
Tavares esce di scena lasciando il gruppo Stellantis con investimenti fermi, tagli alla produzione e delocalizzazioni, ricorso alla cassa integrazione e senza una direzione univoca e chiara in merito alla transizione elettrica e al rilancio produttivo degli stabilimenti italiani;
come noto, con il testo del disegno di legge di bilancio per il 2025 approvato dal Consiglio dei ministri, il Governo ha definanziato di ben 4,6 miliardi di euro, per interventi fino al 2030, il cosiddetto Fondo automotive per trasferire le predette risorse verso l'industria della difesa e, segnatamente, per lo sviluppo nel settore aeronautico, tecnologia per la difesa area nazionale, unità navali Fremm, contributi al settore marittimo/difesa nazionale;
il definanziamento operato dal Governo rende insufficienti le risorse per il sostegno alla riconversione in chiave green del comparto dell'auto e vanifica l'impegno per la predisposizione di un piano di politica industriale a favore della competitività delle aziende italiane;
anche l'indotto di Stellantis sta vivendo una pesante crisi. Il 2 dicembre 2024 i lavoratori di Trasnova, l'azienda che si occupa di logistica per Stellantis con sede a Pomigliano d'Arco, si sono riuniti in presidio per manifestare contro la scadenza della commessa prevista per il 31 dicembre 2024, che mette a rischio circa 650 posti di lavoro;
è improcrastinabile, da parte del Governo, mettere in atto iniziative urgenti per garantire il concreto mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali degli stabilimenti italiani del gruppo Stellantis, indotto compreso, e, più in generale, per favorire il rilancio e la riqualificazione in chiave economica, produttiva, occupazionale e ambientale del comparto automobilistico, così preservando un settore strategico nazionale;
è palese l'urgenza di una politica industriale coraggiosa, lungimirante e condivisa con le parti sociali, capace di incrementare la capacità produttiva degli stabilimenti nazionali, di salvaguardare i livelli occupazionali e di evitare processi di delocalizzazione;
il 26 novembre 2024 le organizzazioni sindacali di Trasnova hanno formalmente chiesto al Ministero delle imprese e del made in Italy di essere convocati, senza ricevere risposta –:
se intenda convocare urgentemente presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un tavolo per affrontare la crisi della società Trasnova, azienda dell'indotto Stellantis, al fine di scongiurare il reale e concreto rischio della significativa perdita occupazionale, anche in considerazione della copertura degli ammortizzatori sociali in esaurimento.
(3-01600)
Intendimenti del Governo per la salvaguardia del comparto automobilistico nazionale, alla luce delle recenti vicende del gruppo Stellantis – 3-01601
PELUFFO, ORLANDO, DE MICHELI, DI SANZO, GNASSI, GHIO, FERRARI, FORNARO e CASU. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
le dimissioni di Tavares da amministratore delegato di Stellantis, motivate da profonde divergenze strategiche, è solo l'ultimo tassello di un mosaico che vede la situazione del settore automotive in Italia e in Europa diventare sempre più critica, una situazione che, in assenza di una netta inversione di direzione, rischia di compromettere definitivamente la prospettiva industriale e occupazionale dell'industria manifatturiera italiana ed europea;
mentre Usa e Cina difendono questo settore con fortissimi investimenti, in Europa si assiste ad un vero terremoto che mette in discussione le prospettive produttive e occupazionali dell'automotive, un settore che rappresenta circa l'11 per cento del prodotto interno lordo italiano e che contribuisce per 460 miliardi di euro al prodotto interno lordo in Europa, impiegando 4 milioni di lavoratori;
per quanto riguarda la situazione in Italia, mese dopo mese si sta assistendo ad un peggioramento tangibile della situazione produttiva di Stellantis, con volumi in calo e impatti negativi sull'occupazione, aggravati dal crescente ricorso agli ammortizzatori sociali, tanto che i sindacati dei metalmeccanici hanno proclamato il 18 ottobre 2024 uno sciopero unitario con manifestazione nazionale del settore auto, per sollecitare il Governo ad intervenire convocando i vertici aziendali a Palazzo Chigi ed avviare un confronto concreto volto a ottenere maggiori investimenti e garanzie per il nostro Paese;
per uscire da questa situazione servirebbero investimenti strategici in Italia per nuove piattaforme produttive di modelli «mass market», investimenti in ricerca e sviluppo, garanzie che non ci siano chiusure di stabilimenti e licenziamenti unilaterali, azioni per la formazione, l'erogazione di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, un forte sostegno alla riduzione dell'orario di lavoro, tutto questo anche per il settore della componentistica;
neanche un mese fa, John Elkann ha declinato l'invito della Commissione attività produttive, commercio e turismo a riferire sul «Piano Italia» di Stellantis, affermando di riporre piena fiducia nelle dichiarazioni rese in audizione parlamentare dall'allora amministratore delegato Carlos Tavares, oggi dimissionario, mentre Stellantis mette in cassa integrazione lavoratrici e lavoratori, riduce le produzioni, svuota gli stabilimenti, ridimensiona l'indotto, non rinnovando le commesse come nel caso Trasnova, e chiede soldi pubblici a un Governo che non sta concretizzando nulla al tavolo automotive, anzi taglia dell'80 per cento il fondo automotive per la transizione –:
se e cosa intenda fare il Governo con tempestività per garantire la salvaguardia degli interessi nazionali ed avviare un confronto concreto realmente volto a ottenere maggiori investimenti e garanzie per il nostro Paese.
(3-01601)
DISEGNO DI LEGGE: S. 1274 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 2024, N. 155, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE E IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2150)
A.C. 2150 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, prevede disposizioni concernenti i beni demaniali nonché gli enti territoriali;
l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4 ha stabilito che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro aumentando, dunque, la soglia minima dei canoni demaniali marittimi da 362,90 euro a 2.500 euro, successivamente, il decreto 17 dicembre 2023, (in Gazzetta Ufficiale 25/01/2024, n. 20), all'articolo 1, comma 4, ha aggiornato la soglia a euro 3.225,50 a decorrere dal 1° gennaio 2024;
si rileva che sono molte le piccole categorie colpite da questa variazione ed è importante specificare che il canone minimo viene corrisposto, in moltissimi casi, per utilizzazioni di carattere pubblico e collettivo e per attività espletate sul demanio marittimo senza finalità lucrative (come per colonie, associazioni etc.). Inoltre, spesso sono le amministrazioni comunali ad essere titolari di concessioni per l'utilizzo di beni di pubblica utilità (passeggiate, depuratori, moli etc.), in tali casi è il comune che, oltre ad avere oneri di manutenzione per la sicurezza e l'incolumità, non ottiene nessun ritorno economico dall'utilizzo di questi beni ma sostiene le spese relative al canone aumentato esponenzialmente;
la sopracitata norma – articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – riferita alla soglia minima dei canoni demaniali marittimi era stata modificata con l'approvazione di un emendamento al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'emendamento aveva aperto ad una distinzione delle finalità e previsto che esclusivamente per l'anno 2021 e con riferimento a determinate attività, specificate nel testo e senza fini di lucro, l'importo annuo del canone demaniale non potesse essere inferiore a euro 500, disposizione che sarebbe auspicabile e ragionevole riproporre;
con la legge n. 118 del 2022 il Governo è stato delegato all'approvazione di uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per le finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro. Tuttavia, la delega è scaduta il 28 febbraio 2023 senza successivi interventi;
inoltre, in risposta all'interrogazione sul tema in oggetto, n. 5-00371, svoltasi a febbraio 2023, la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze ha affermato che: «il Governo ribadisce l'intenzione di avviare le necessarie attività di verifica e approfondimento, al fine di tenere conto, nella definizione dei citati canoni, del particolare valore di tali attività e del loro interesse pubblico, prevedendo specifici interventi compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica»;
replicando all'interrogazione n. 3-00349, ad aprile 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze ha dichiarato che avrebbe tenuto in adeguata considerazione le concessioni con finalità di carattere culturale, sociale e sportivo. Tuttavia, nonostante le numerose occasioni legislative presentatesi, il Governo non è intervenuto né ha accettato le modifiche emendative proposte e volte a ripristinare la disposizione valida per il 2021;
successivamente, a marzo di quest'anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, rispondendo all'interrogazione 3-01084, ha dichiarato che: «il Ministro per lo Sport e i giovani, quale autorità competente, ha istituito (...) un tavolo tecnico che, all'esito del confronto con le altre amministrazioni competenti nazionali europee, proporrà un intervento normativo volto esclusivamente alla disciplina delle concessioni assegnate per le attività sportive amatoriali, e dei relativi canoni, svolte da associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che perseguono esclusivamente o prevalentemente finalità sociali e ricreative»,
impegna il Governo
a intervenire affinché, come già previsto per l'anno 2021, per l'anno 2025 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non possa essere inferiore a euro 500.
9/2150/1. Pastorino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, prevede disposizioni concernenti i beni demaniali nonché gli enti territoriali;
l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4 ha stabilito che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro aumentando, dunque, la soglia minima dei canoni demaniali marittimi da 362,90 euro a 2.500 euro, successivamente, il decreto 17 dicembre 2023, (in Gazzetta Ufficiale 25/01/2024, n. 20), all'articolo 1, comma 4, ha aggiornato la soglia a euro 3.225,50 a decorrere dal 1° gennaio 2024;
si rileva che sono molte le piccole categorie colpite da questa variazione ed è importante specificare che il canone minimo viene corrisposto, in moltissimi casi, per utilizzazioni di carattere pubblico e collettivo e per attività espletate sul demanio marittimo senza finalità lucrative (come per colonie, associazioni etc.). Inoltre, spesso sono le amministrazioni comunali ad essere titolari di concessioni per l'utilizzo di beni di pubblica utilità (passeggiate, depuratori, moli etc.), in tali casi è il comune che, oltre ad avere oneri di manutenzione per la sicurezza e l'incolumità, non ottiene nessun ritorno economico dall'utilizzo di questi beni ma sostiene le spese relative al canone aumentato esponenzialmente;
la sopracitata norma – articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – riferita alla soglia minima dei canoni demaniali marittimi era stata modificata con l'approvazione di un emendamento al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'emendamento aveva aperto ad una distinzione delle finalità e previsto che esclusivamente per l'anno 2021 e con riferimento a determinate attività, specificate nel testo e senza fini di lucro, l'importo annuo del canone demaniale non potesse essere inferiore a euro 500, disposizione che sarebbe auspicabile e ragionevole riproporre;
con la legge n. 118 del 2022 il Governo è stato delegato all'approvazione di uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per le finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro. Tuttavia, la delega è scaduta il 28 febbraio 2023 senza successivi interventi;
inoltre, in risposta all'interrogazione sul tema in oggetto, n. 5-00371, svoltasi a febbraio 2023, la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze ha affermato che: «il Governo ribadisce l'intenzione di avviare le necessarie attività di verifica e approfondimento, al fine di tenere conto, nella definizione dei citati canoni, del particolare valore di tali attività e del loro interesse pubblico, prevedendo specifici interventi compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica»;
replicando all'interrogazione n. 3-00349, ad aprile 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze ha dichiarato che avrebbe tenuto in adeguata considerazione le concessioni con finalità di carattere culturale, sociale e sportivo. Tuttavia, nonostante le numerose occasioni legislative presentatesi, il Governo non è intervenuto né ha accettato le modifiche emendative proposte e volte a ripristinare la disposizione valida per il 2021;
successivamente, a marzo di quest'anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, rispondendo all'interrogazione 3-01084, ha dichiarato che: «il Ministro per lo Sport e i giovani, quale autorità competente, ha istituito (...) un tavolo tecnico che, all'esito del confronto con le altre amministrazioni competenti nazionali europee, proporrà un intervento normativo volto esclusivamente alla disciplina delle concessioni assegnate per le attività sportive amatoriali, e dei relativi canoni, svolte da associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che perseguono esclusivamente o prevalentemente finalità sociali e ricreative»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di intervenire affinché, come già previsto per l'anno 2021, per l'anno 2025 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non possa essere inferiore a euro 500.
9/2150/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino.
La Camera,
premesso che:
le ZLS sono state istituite dall'articolo 1, comma 61 della legge n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio per l'anno 2018) al fine di favorire nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate;
possono accedere al beneficio tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate;
sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all'acquisto di terreni o all'acquisizione, realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti;
con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr del 30 agosto 2024 è stata delineata la disciplina per la concessione del credito di imposta, previsto dall'articolo 13, comma 3 del decreto-legge n. 60 del 2024 per gli investimenti in beni strumentali destinati ad imprese ubicate nelle zone logistiche semplificate (ZLS), autorizzando una spesa nel limite di 80mln di euro per il 2024;
con delibera n. 6454 del 31 maggio 2022 della giunta regionale della Lombardia è stata disposta l'approvazione del «piano di sviluppo strategico» di istituzione di una zona logistica semplificata – ZLS in Lombardia ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – articolo 1, commi 61-65 e aggiornamento della versione approvata con la deliberazione della giunta regionale n. 2630 del 24 giugno 2024 in considerazione della modifica alla carta degli aiuti a finalità regionale di cui alla decisione della Commissione europea C (2022) 1545;
il documento include il porto di Valdaro di Mantova ed il porto Cavatigozzi di Cremona;
le ragioni di tale scelta trovano origine nell'esigenza di connettere e valorizzare i porti e le aree portuali e logistiche collegate che rispondono ai requisiti previsti dalla disciplina nazionale. La ZLS si propone quindi, si legge nella delibera stessa, come elemento propulsore della crescita degli scambi nella regione Lombardia e come uno dei driver di sviluppo in particolare dell'area della provincia, che riveste particolare strategicità e rappresenta una delle aree su cui si concentrano i poli industriali;
la regione Lombardia ha inviato la prima proposta tecnica di istituzione a maggio del 2022. Nella seconda versione del giugno 2024, la regione Lombardia ha modificato la proposta tenendo conto di altre indicazioni di carattere comunitario (su richiesta del Governo Draghi) e recepito, in seguito, alcune modifiche marginali richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze del Governo Meloni;
il Governo dovrebbe ora recepire le indicazioni della delibera con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
i colpevoli ritardi del Governo sull'istituzione della ZLS stanno impedendo alle imprese della Lombardia di beneficiare delle previsioni agevolative. Questo stallo incomprensibile sta penalizzando un sistema economico e produttivo di un territorio vasto e diversificato,
impegna il Governo
a dare seguito al procedimento già avviato, adottando, quanto prima, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri affinché si pervenga alla istituzione della ZLS delle province di Mantova e Cremona anche al fine di consentire alle imprese del territorio di poter beneficiare degli incentivi fiscali previsti dalla disciplina vigente.
9/2150/2. Forattini.
La Camera,
premesso che:
le ZLS sono state istituite dall'articolo 1, comma 61 della legge n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio per l'anno 2018) al fine di favorire nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate;
possono accedere al beneficio tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate;
sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all'acquisto di terreni o all'acquisizione, realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti;
con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr del 30 agosto 2024 è stata delineata la disciplina per la concessione del credito di imposta, previsto dall'articolo 13, comma 3 del decreto-legge n. 60 del 2024 per gli investimenti in beni strumentali destinati ad imprese ubicate nelle zone logistiche semplificate (ZLS), autorizzando una spesa nel limite di 80mln di euro per il 2024;
con delibera n. 6454 del 31 maggio 2022 della giunta regionale della Lombardia è stata disposta l'approvazione del «piano di sviluppo strategico» di istituzione di una zona logistica semplificata – ZLS in Lombardia ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – articolo 1, commi 61-65 e aggiornamento della versione approvata con la deliberazione della giunta regionale n. 2630 del 24 giugno 2024 in considerazione della modifica alla carta degli aiuti a finalità regionale di cui alla decisione della Commissione europea C (2022) 1545;
il documento include il porto di Valdaro di Mantova ed il porto Cavatigozzi di Cremona;
le ragioni di tale scelta trovano origine nell'esigenza di connettere e valorizzare i porti e le aree portuali e logistiche collegate che rispondono ai requisiti previsti dalla disciplina nazionale. La ZLS si propone quindi, si legge nella delibera stessa, come elemento propulsore della crescita degli scambi nella regione Lombardia e come uno dei driver di sviluppo in particolare dell'area della provincia, che riveste particolare strategicità e rappresenta una delle aree su cui si concentrano i poli industriali;
la regione Lombardia ha inviato la prima proposta tecnica di istituzione a maggio del 2022. Nella seconda versione del giugno 2024, la regione Lombardia ha modificato la proposta tenendo conto di altre indicazioni di carattere comunitario (su richiesta del Governo Draghi) e recepito, in seguito, alcune modifiche marginali richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze del Governo Meloni;
il Governo dovrebbe ora recepire le indicazioni della delibera con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
impegna il Governo
a procedere ad una celere adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione della cosiddetta ZLS porti fluviali lombardi.
9/2150/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Forattini.
La Camera,
premesso che:
il regime forfettario introdotto dall'articolo 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rappresenta una forma semplificata di tassazione per i lavoratori autonomi e le piccole imprese, che consente di pagare un'imposta proporzionale sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
tale sistema, noto come flat tax, è da intendersi come regime fiscale agevolato destinato ad operatori economici che presumano di non superare gli 85.000 euro di ricavi o compensi annui ed ha sostituito i precedenti regimi agevolativi previsti per i giovani e le nuove partite Iva senza alcun distinguo applicando i medesimi benefici a tutti i contribuenti che avendo i requisiti di accesso decidono di optare per tale regime in sostituzione della tassazione progressiva dell'Irpef;
i soggetti che aderiscono al regime in questione determinano il proprio reddito forfettariamente tramite l'applicazione di una percentuale di redditività, stabilita ex lege, all'ammontare dei ricavi o dei compensi e non imputano le spese inerenti l'attività che pertanto divengono indeducibili e indetraibili; i costi dell'attività vengono fissati forfettariamente in anticipo, e rappresentano sempre la stessa percentuale di fatturato, indipendentemente dai costi sostenuti e documentati dal professionista o dall'impresa;
considerato che:
l'applicazione di regimi impositivi agevolativi per i giovani lavoratori suscita da sempre forti perplessità e critiche perché spesso l'utilizzo della partita Iva consente al datore di lavoro di «risparmiare» sul costo del lavoro rispetto ai contratti a tempo indeterminato, spesso con l'intento di riportare in bonis il lavoro irregolare, ma di fatto eludendo il fisco e offrendo minori garanzie e tutele rispetto al lavoro subordinato;
per contrastare questo fenomeno è necessario intervenire con regole che impongano eguale trattamento fra redditi di lavoro, dipendente e autonomo, dal punto di vista fiscale e contributivo così da non creare profili di convenienza da parte del datore di lavoro nella scelta del contratto ma riservando la convenienza interamente al contribuente che offre la propria attività lavorativa;
considerato altresì che è altrettanto necessario intervenire per sanare l'ingiustizia che subiscono coloro che hanno una partita Iva, sono giovani, spesso all'inizio di una nuova attività e a basso reddito, che con il regime forfettario non possono detrarre le spese sanitarie in ragione del regime che calcola il reddito imponibile forfettariamente,
impegna il Governo:
a contrastare le forme elusive di somministrazione di lavoro al fine di eliminare i profili di convenienza da parte del datore di lavoro nella scelta del contratto di assunzione o collaborazione imponendo un eguale trattamento ai redditi di lavoro dipendente e autonomo dal punto di vista fiscale e contributivo;
a consentire alle partite Iva, entro i primi cinque anni di inizio dell'attività e con ricavi o compensi annui non superiori a 15 mila euro lordi, la possibilità di portare in detrazione le spese mediche sostenute nel corso dell'anno nelle modalità e nei limiti di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
9/2150/3. Casu, Scotto.
La Camera
impegna il Governo:
ad adottare le più opportune iniziative per contrastare le forme elusive di somministrazione di lavoro;
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di introdurre misure volte a consentire alle partite Iva, con ricavi o compensi annui, nei primi cinque anni di attività, non superiori a 15 mila euro lordi, la possibilità di portare in detrazione le spese mediche sostenute nel corso dell'anno nelle modalità e nei limiti di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
9/2150/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu, Scotto.
La Camera,
premesso che:
lo strumento di raccolta fondi del 5 per mille, che consente di destinare una parte dell'Irpef agli enti del Terzo settore e alle realtà sociali che fanno volontariato, solidarietà sociale, ricerca scientifica e sanitaria, è fondamentale sia per garantire sostegno economico a tali enti che perseguono direttamente finalità di interesse generale, sia per promuovere tra i cittadini il senso di partecipazione civica;
la normativa vigente prevede la fissazione per legge di un tetto massimo di risorse che possono essere destinate al riparto del 5 per mille, a prescindere dalla quantità effettiva delle scelte dei contribuenti, che non vengono pertanto pienamente rispettate con grave pregiudizio per le volontà espresse dai medesimi cittadini e per gli enti beneficiari;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 154, dispone che per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di 525 milioni di euro annui;
l'Agenzia delle entrate lo scorso 27 giugno 2024 ha comunicato la ripartizione delle scelte per la devoluzione del 5 per mille dell'Irpef relative all'anno finanziario 2023, per complessivi euro 552.968.401,89; la differenza tra l'importo erogabile e quello disponibile è stata; quindi, pari a euro 27.968.401,89; le somme spettanti sono state, pertanto, rideterminate con criteri di ripartizione proporzionale, sulla base del citato limite di spesa di 525 milioni di euro;
sono stati 17,2 milioni i contribuenti che hanno sottoscritto la scelta in dichiarazione dei redditi (circa 730 mila in più rispetto al 2022); il trend di crescita delle scelte dei contribuenti dal 2017, tenuto conto del limite disponibile fissato a 525 milioni di euro, non permette di tenere conto del complesso delle scelte dei contribuenti;
a contribuire a rendere ancora più evidente il mancato rispetto della scelta del contribuente è inoltre il meccanismo di ricalcolo dovuto allo sforamento del tetto per il quale sono gli enti che hanno raccolto più firme a subire paradossalmente la riduzione maggiore; Il risultato è che anche enti che nel 2023 hanno ricevuto più firme rispetto al 2022, quest'anno hanno visto ridurre le risorse loro assegnate;
in risposta ad una interrogazione presentata dal PD-IDP n. 5-03052, la sottosegretaria in rappresentanza del Governo aveva preannunciato l'impegno del Governo a valutare le necessarie iniziative legislative per incrementare le suddette autorizzazioni di spesa, al fine di tener conto dell'evoluzione del dato relativo alle scelte dei contribuenti,
impegna il Governo
al fine di garantire il rispetto delle scelte operate dai contribuenti nell'espressione della volontà di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche, ad adottare iniziative per il finanziamento integrale del 5 per mille, in favore degli enti no profit, anche alla luce del modello stabile di sviluppo economico e sociale che rappresentano.
9/2150/4. Merola, Vaccari, Malavasi, Peluffo, Ciani, Alifano, L'Abbate, Dell'Olio, Gadda.
La Camera,
premesso che:
lo strumento di raccolta fondi del 5 per mille, che consente di destinare una parte dell'Irpef agli enti del Terzo settore e alle realtà sociali che fanno volontariato, solidarietà sociale, ricerca scientifica e sanitaria, è fondamentale sia per garantire sostegno economico a tali enti che perseguono direttamente finalità di interesse generale, sia per promuovere tra i cittadini il senso di partecipazione civica;
la normativa vigente prevede la fissazione per legge di un tetto massimo di risorse che possono essere destinate al riparto del 5 per mille, a prescindere dalla quantità effettiva delle scelte dei contribuenti, che non vengono pertanto pienamente rispettate con grave pregiudizio per le volontà espresse dai medesimi cittadini e per gli enti beneficiari;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 154, dispone che per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di 525 milioni di euro annui;
l'Agenzia delle entrate lo scorso 27 giugno 2024 ha comunicato la ripartizione delle scelte per la devoluzione del 5 per mille dell'Irpef relative all'anno finanziario 2023, per complessivi euro 552.968.401,89; la differenza tra l'importo erogabile e quello disponibile è stata; quindi, pari a euro 27.968.401,89; le somme spettanti sono state, pertanto, rideterminate con criteri di ripartizione proporzionale, sulla base del citato limite di spesa di 525 milioni di euro;
sono stati 17,2 milioni i contribuenti che hanno sottoscritto la scelta in dichiarazione dei redditi (circa 730 mila in più rispetto al 2022); il trend di crescita delle scelte dei contribuenti dal 2017, tenuto conto del limite disponibile fissato a 525 milioni di euro, non permette di tenere conto del complesso delle scelte dei contribuenti;
a contribuire a rendere ancora più evidente il mancato rispetto della scelta del contribuente è inoltre il meccanismo di ricalcolo dovuto allo sforamento del tetto per il quale sono gli enti che hanno raccolto più firme a subire paradossalmente la riduzione maggiore; Il risultato è che anche enti che nel 2023 hanno ricevuto più firme rispetto al 2022, quest'anno hanno visto ridurre le risorse loro assegnate;
in risposta ad una interrogazione presentata dal PD-IDP n. 5-03052, la sottosegretaria in rappresentanza del Governo aveva preannunciato l'impegno del Governo a valutare le necessarie iniziative legislative per incrementare le suddette autorizzazioni di spesa, al fine di tener conto dell'evoluzione del dato relativo alle scelte dei contribuenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di introdurre iniziative per incrementare le autorizzazioni di spesa destinate al riparto del 5 per mille.
9/2150/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Merola, Vaccari, Malavasi, Peluffo, Ciani, Alifano, L'Abbate, Dell'Olio, Gadda.
La Camera,
premesso che:
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto l'istituzione, nelle regioni italiane più sviluppate (in cui non sono previste le Zone economiche speciali – ZES indicate dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a favore delle regioni meno sviluppate e in transizione) di Zone logistiche semplificate (Zls) dirette a favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali;
con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) viene integrato tale quadro normativo modificando il regime giuridico delle Zls, prevedendo Zlsr («Zone logistiche semplificate rafforzate») e contemplando per le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nelle Zls risorse a sostegno di investimenti «limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale» ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tue);
con delibera n. 481 del 26 aprile 2022 della giunta regionale della Toscana è stata disposta la «Approvazione della proposta tecnica di istituzione di una Zona logistica semplificata (Zls) in Toscana – aggiornamento della versione approvata con la deliberazione della giunta regionale n. 1152 del 2021 in considerazione della modifica alla Carta degli aiuti a finalità regionale di cui alla decisione della Commissione europea C (2022) 1545»;
il documento include i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, le due aree intermodali con gli interporti di Guasticce e Prato oltre all'aeroporto di Pisa;
le ragioni di tali scelte trovano origine nell'esigenza di connettere e valorizzare i differenti porti e aree portuali e logistiche collegate che rispondono ai requisiti previsti dalla disciplina nazionale. La Zls si propone, quindi, si legge nella delibera stessa, come elemento propulsore della crescita degli scambi nella regione Toscana e come uno dei driver di sviluppo in particolare dell'area della costa, che riveste particolare strategicità e rappresenta una delle aree su cui si concentrano i poli di crisi industriale;
la regione Toscana ha inviato la prima proposta tecnica di istituzione a luglio 2020. Pochi mesi dopo, nel mese di novembre 2020, è pervenuta la risposta dell'allora Governo Conte II contenente alcune osservazioni immediatamente recepite e inserite nella seconda versione, inviata nel mese di febbraio 2021;
successivamente la regione Toscana ha modificato la proposta tenendo conto di altre indicazioni di carattere comunitario (su richiesta del Governo Draghi) e recepito, in seguito, alcune modifiche marginali richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze del Governo Meloni;
il Governo deve quindi recepire le indicazioni della delibera con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali» sono presenti norme, all'articolo 8, relative al «credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale»;
in data 3 ottobre 2024 la Camera ha approvato un ordine del giorno (atto numero 9/2066/1) che impegna il Governo «a dare seguito al procedimento già avviato, adottando, quanto prima, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri affinché si pervenga alla istituzione della Zls della regione Toscana»;
ad oggi, dopo oltre due mesi, tale decreto non è stato ancora adottato,
impegna il Governo
ad adottare urgentemente, in relazione a quanto espresso in premessa e coerentemente con quanto disposto dall'ordine del giorno n. 9/2066/1, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri affinché si pervenga alla istituzione della Zls della regione Toscana.
9/2150/5. Simiani, Fossi, Bonafè, Furfaro, Gianassi, Scotto, Boldrini, Di Sanzo, Serracchiani, Cuperlo.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali» sono presenti norme al capo I che trattano «Interventi economici in materia di investimenti e lavoro». All'articolo 1 sono state introdotte misure straordinarie a sostegno di alcune tipologie di aziende in crisi a seguito di situazioni emergenziali;
nel provvedimento in esame sono altresì presenti (all'articolo 7-quater) disposizioni relative al differimento del pagamento delle imposte;
il settore moda rappresenta uno dei comparti di maggior importanza del paese con circa 9 miliardi di euro di fatturato annuo, rivolto soprattutto all'esportazione in tutti i continenti e alla promozione del made in Italy;
dopo gli anni della pandemia il settore ha saputo reagire, ma l'incerto e conflittuale contesto internazionale ha prodotto pesanti ricadute sui fatturati delle imprese del comparto;
le associazioni di categoria hanno segnalato da mesi queste criticità, che riguardano, in particolare, la pelletteria, ma anche il calzaturiero e il tessile, evidenziando come la moda non abbia potuto usufruire di misure a sostegno o contributi specifici come quelli messi in campo per altri settori in crisi;
particolarmente colpito è il settore della moda in Toscana che impiega infatti circa 130 mila persone: la maggior parte nei segmenti produttivi (tessile, abbigliamento, conceria, calzature, pelletteria, accessori, gioielleria), compresa la produzione di macchinari, un 10 per cento nel terziario (commercio all'ingrosso e intermediazione);
la crisi riguarda prodotti progettati e commissionate dalle grandi imprese sia italiane che multinazionali, che vengono successivamente realizzate da artigiani di altissima specializzazione (aziende contoterziste);
sono quindi direttamente coinvolte migliaia di imprese e decine ed in particolar modo nei distretti di Firenze e Scandicci e Monte Amiata per la produzione, nel distretto di Santa Croce sull'Arno (Pisa) per la conceria;
i numeri sull'aumento della cassa integrazione nel primo semestre 2024 sono spaventosi: 135.000 ore per il settore tessile (sui 63.000 totali del 2023); 400.000 ore per i settori pelli, cuoio, calzatura (sui 63.000 totali del 2023); 52.000 ore dei settori vestiario-abbigliamento (sui 33.000 in media del 2023);
ad oggi, per contrastare questa crisi, sono state soltanto varate tre settimane di cassa integrazione in deroga (attivate a dicembre 2024) per i dipendenti di imprese, anche artigiane, con un numero di addetti pari o inferiore a 15 operanti nel settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e della concia;
nella riunione svolta lo scorso mese di novembre presso la regione Toscana è emersa la necessità – condivisa dagli enti territoriali, dalle associazioni di categoria, dai sindacati e tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione – di varare norme e risorse a sostegno del settore al fine di evitare che la crisi cancelli migliaia di imprese;
tra le richieste avanzate: l'attivazione della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori delle imprese fino a 15 lavoratori anche per l'anno 2025; l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle aziende che hanno registrato un consistente calo di fatturato rispetto al 2023; incentivi per gli investimenti delle aziende in ricerca, sviluppo, innovazione, riqualificazione del personale, transizione ecologica e transizione digitale; sospensione dei versamenti delle imposte per tutto il 2025 senza applicazione di sanzioni ed interessi e la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui,
impegna il Governo
ad inserire nel primo provvedimento utile le seguenti disposizioni per quanto riguarda il comparto moda:
l'attivazione della cassa integrazione straordinaria per le imprese fino a 15 lavoratori anche per l'anno 2025;
l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che hanno registrato un consistente calo di fatturato rispetto al 2023;
l'introduzione di incentivi per gli investimenti delle aziende in ricerca, sviluppo, innovazione, riqualificazione del personale, transizione ecologica e transizione digitale;
la sospensione per le imprese dei versamenti delle imposte per tutto il 2025 senza applicazione di sanzioni ed interessi;
la sospensione per le imprese dei pagamenti delle rate dei mutui.
9/2150/6. Bonafè, Fossi, Furfaro, Simiani, Gianassi, Scotto, Boldrini, Di Sanzo, Benzoni.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali» sono presenti norme al capo I che trattano «Interventi economici in materia di investimenti e lavoro». All'articolo 1 sono state introdotte misure straordinarie a sostegno di alcune tipologie di aziende in crisi a seguito di situazioni emergenziali;
nel provvedimento in esame sono altresì presenti (all'articolo 7-quater) disposizioni relative al differimento del pagamento delle imposte;
il settore moda rappresenta uno dei comparti di maggior importanza del paese con circa 9 miliardi di euro di fatturato annuo, rivolto soprattutto all'esportazione in tutti i continenti e alla promozione del made in Italy;
dopo gli anni della pandemia il settore ha saputo reagire, ma l'incerto e conflittuale contesto internazionale ha prodotto pesanti ricadute sui fatturati delle imprese del comparto;
le associazioni di categoria hanno segnalato da mesi queste criticità, che riguardano, in particolare, la pelletteria, ma anche il calzaturiero e il tessile;
particolarmente colpito è il settore della moda in Toscana che impiega infatti circa 130 mila persone: la maggior parte nei segmenti produttivi (tessile, abbigliamento, conceria, calzature, pelletteria, accessori, gioielleria), compresa la produzione di macchinari, un 10 per cento nel terziario (commercio all'ingrosso e intermediazione);
la crisi riguarda prodotti progettati e commissionate dalle grandi imprese sia italiane che multinazionali, che vengono successivamente realizzate da artigiani di altissima specializzazione (aziende contoterziste);
sono quindi direttamente coinvolte migliaia di imprese e decine ed in particolar modo nei distretti di Firenze e Scandicci e Monte Amiata per la produzione, nel distretto di Santa Croce sull'Arno (Pisa) per la conceria;
i numeri sull'aumento della cassa integrazione nel primo semestre 2024 sono spaventosi: 135.000 ore per il settore tessile (sui 63.000 totali del 2023); 400.000 ore per i settori pelli, cuoio, calzatura (sui 63.000 totali del 2023); 52.000 ore dei settori vestiario-abbigliamento (sui 33.000 in media del 2023);
ad oggi, per contrastare questa crisi, sono state varate tre settimane di cassa integrazione in deroga per i dipendenti di imprese, anche artigiane, con un numero di addetti pari o inferiore a 15 operanti nel settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e della concia;
nella riunione svolta lo scorso mese di novembre presso la regione Toscana è emersa la necessità – condivisa dagli enti territoriali, dalle associazioni di categoria, dai sindacati e tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione – di varare norme e risorse a sostegno del settore al fine di evitare che la crisi cancelli migliaia di imprese;
tra le richieste avanzate: l'attivazione della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori delle imprese fino a 15 lavoratori anche per l'anno 2025; l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle aziende che hanno registrato un consistente calo di fatturato rispetto al 2023; incentivi per gli investimenti delle aziende in ricerca, sviluppo, innovazione, riqualificazione del personale, transizione ecologica e transizione digitale; sospensione dei versamenti delle imposte per tutto il 2025 senza applicazione di sanzioni ed interessi e la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro finanziario ed i vincoli di bilancio, di introdurre misure di sostegno a favore di imprese e lavoratori del comparto moda.
9/2150/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonafè, Fossi, Furfaro, Simiani, Gianassi, Scotto, Boldrini, Di Sanzo, Benzoni.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali» sono presenti norme, all'articolo 2-bis, relative «bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa»;
l'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito dalla Legge 125 del 2015, che contiene la disciplina principale in materia del cosiddetto «Payback», ha stabilito un tetto alla spesa regionale per i dispositivi medici e disposto contestualmente, che se le regioni superano tale tetto, le imprese che forniscono i dispositivi ai servizi sanitari regionali sono tenute a contribuire parzialmente al ripiano dello sforamento;
nel dettaglio, il comma 9 del citato articolo 9-ter, dispone che «l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale (...) è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. (...)»;
successivamente il decreto-legge n. 34 del 2023 ha istituito un fondo statale da assegnare pro-quota alle regioni che nel periodo 2015-2018 abbiano superato il tetto di spesa e a consentire, parimenti, alle imprese fornitrici dei dispositivi di versare solo il 48 per cento della rispettiva quota di ripiano, previa rinuncia a contestare in giudizio i provvedimenti relativi all'obbligo di pagamento;
sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, la Toscana ha adottato il decreto dirigenziale 14 dicembre 2022, n. 24681 con cui ha approvato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici, nonché la quantificazione degli importi dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 da ogni azienda, come indicati negli allegati al decreto medesimo;
con tale decreto è stato accertato un importo pari a 394.735.841,27 euro sul pertinente capitolo del bilancio finanziario gestionale della regione Toscana;
in data 22 luglio 2024 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le relative sentenze della Corte costituzionale numero 139 del 2024 e numero 140 del 2024 in materia di Payback;
con tali sentenze la Corte ha dichiarato incostituzionali le disposizioni che condizionavano la riduzione dell'onere a carico delle imprese alla rinuncia – da parte delle stesse – al contenzioso, con la conseguenza che a tutte le imprese fornitrici è ora riconosciuta la riduzione dei rispettivi pagamenti al 48 per cento;
contestualmente la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato articolo 9-ter decreto-legge n. 78 del 2015 relativamente al periodo 2015-2018, precisando che, in relazione a tale periodo, il legislatore ha dettato una disciplina apposita per il ripiano dello sforamento dei tetti di spesa e le regioni, con propri provvedimenti, hanno richiesto alle imprese le somme da esse dovute;
in sintesi la Corte «ha rilevato che il Payback presenta di per sé diverse criticità, ma non risulta irragionevole in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, quanto al periodo 2015- 2018. Esso, infatti, pone a carico delle imprese per tale arco temporale un contributo solidaristico, correlabile a ragioni di utilità sociale, al fine di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute in una situazione economico finanziaria di grave difficoltà. Il meccanismo non risulta neppure sproporzionato, alla luce della significativa riduzione al 48 per cento dell'importo originariamente posto a carico delle imprese, riduzione ora riconosciuta incondizionatamente a tutte le aziende in virtù della citata sentenza numero 139»;
in seguito a tali sentenze, che hanno quindi definitivamente accertato la legittimità delle disposizioni legislative in materia di Payback, appare evidente l'urgenza di un intervento da parte del Governo che sia finalizzato a superare le criticità di tale meccanismo, per come rilevate dalla Consulta, ed in particolare a rendere certa la possibilità, per le regioni, di ottenere le risorse dovute, essenziali in molti casi a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie ai propri cittadini;
ulteriori ritardi relativi alla corretta esecuzione delle norme relative al decreto-legge n. 78 del 2015 ed in particolare all'emanazione del decreto ministeriale di ripartizione dei fondi relativi al periodo 2019-2023 potrebbero quindi configurare per le pubbliche amministrazioni coinvolte profili di responsabilità di danno erariale;
appare altrettanto necessario che questo intervento debba comunque tenere conto della necessità di non danneggiare le aziende fornitrici di dispositivi medici, specialmente quelle di medie e piccole dimensioni che – in assenza di specifiche misure di carattere nazionale – potrebbero subire i maggiori contraccolpi, valutando anche soluzioni che prevedano un considerevole aumento del Fondo sanitario nazionale, funzionale al rafforzamento della sanità pubblica e al perseguimento di livelli di finanziamento del sistema sanitario in linea con quelli dei principali paesi europei;
una mozione con le finalità appena esposte è stata approvata nelle settimane scorse dal Consiglio Regionale della Toscana che ha impegnato la Giunta ad attivarsi nei confronti dell'esecutivo,
impegna il Governo
ad adottare interventi urgenti al fine di garantire, in relazione a quanto espresso in premessa e tenendo conto della sostenibilità economica delle imprese coinvolte, la piena applicazione dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 attraverso l'emanazione del decreto ministeriale di ripartizione del periodo 2019-2023 – anche alla luce delle citate sentenze della Corte costituzionale – per dotare le regioni delle risorse necessarie all'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.
9/2150/7. Fossi, Furfaro, Bonafè, Simiani, Gianassi, Scotto, Boldrini, Di Sanzo.
La Camera,
premesso che:
si rende necessario adottare ogni iniziativa utile per affrontare le sfide legate alla scarsità idrica e alla sostenibilità ambientale, anche al fine di ottenere benefici economici sia individuali che di comunità;
nel tempo, il progressivo peggioramento della qualità delle fonti sotterranee e l'evoluzione climatica renderanno sempre più costoso l'approvvigionamento di acqua con idonee caratteristiche;
al riguardo, recuperare le acque piovane consente di risparmiare acqua potabile, controllare i deflussi superficiali in zone a rischio, contrastare i crescenti costi di approvvigionamento, nonché ripristinare l'equilibrio delle falde sotterranee che in molte zone è stato alterato da prelievi effettuati incautamente;
tra i sistemi in grado di offrire un immediato contributo ai fini predetti, esistono gli impianti di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche che garantiscono un ingente risparmio idrico dell'acquedotto di rete, che può arrivare fino al 50 per cento, grazie allo stoccaggio in serbatoi dell'acqua piovana opportunamente trattata,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare idonei provvedimenti volti a introdurre agevolazioni, anche fiscali, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche.
9/2150/8. Rizzetto, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale, intervenendo su diversi aspetti del sistema tributario con l'obiettivo di favorire equità, efficienza e sostenibilità fiscale. In particolare, si prevede un aggiornamento del sistema fiscale degli enti locali, con l'introduzione di istituti volti a favorire la collaborazione tra amministrazioni locali e contribuenti;
di fatti, una gestione equa e proporzionata dei tributi locali rappresenta il requisito essenziale per favorire la riduzione del carico fiscale sui cittadini, rafforzando il loro rapporto di fiducia con gli enti locali;
è stato più volte evidenziato, sia in sede parlamentare attraverso precedenti interrogazioni che da numerosi rappresentanti di enti locali, l'esistenza di un grande divario tra le procedure sanzionatorie relative ai tributi locali e quelle applicabili ai tributi erariali, con particolare riferimento al mancato preavviso e alla mancanza di strumenti premiali nei primi;
numerosi comuni, infatti, hanno in più sedi manifestato l'urgenza di strumenti che permettano di modulare o ridurre l'impatto delle sanzioni per il mancato o tardivo pagamento dei tributi locali, rendendo il sistema più vicino ai cittadini e adeguato al contesto economico attuale;
anche l'attuale Ministro dell'economia e delle finanze, in risposta ad un precedente atto di sindacato ispettivo, ha riconosciuto il divario esistente tra le procedure sanzionatorie applicabili ai tributi locali ed erariali, richiamando la necessità di introdurre strumenti che favoriscano l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, nel rispetto dei principi della delega fiscale volti a semplificare gli adempimenti tributari, istituendo il controllo formale e l'avviso bonario anche per i tributi locali, in analogia con quanto già previsto per i tributi erariali, al fine di garantire maggiore equità e trasparenza, evidenziando l'importanza di intervenire in tal senso,
impegna il Governo:
a prevedere l'introduzione, nel primo provvedimento utile, di strumenti normativi che consentano ai comuni di modulare o ridurre i tributi locali dovuti al primo avviso di accertamento, allineandosi alle procedure adottate per i tributi erariali, come avvisi bonari, preavvisi e riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso, al fine di promuovere equità e favorire l'adempimento spontaneo;
a completare con celerità l'attuazione della delega fiscale, garantendo il coinvolgimento degli enti locali e delle istituzioni territoriali, così da assicurare strumenti adeguati alle specificità socio-economiche dei diversi territori;
a supportare gli enti locali nella transizione verso un sistema più trasparente e tecnologicamente avanzato, fornendo risorse e strumenti per semplificare la gestione dei tributi e monitorare l'impatto delle misure adottate sui cittadini e sulle imprese.
9/2150/9. D'Alessio.
La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 2 (Rifinanziamento dell'APE sociale per il 2024), si incrementa l'autorizzazione di spesa – di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 – relativa all'indennità APE sociale di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028, tenuto conto degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede di specifiche Conferenze dei servizi, relative all'accesso alla prestazione per le domande riferite al terzo scrutinio dell'anno 2024;
parallelamente, nel disegno di legge di bilancio l'articolo 24, comma 3 inasprisce il requisito anagrafico per l'accesso all'Ape sociale, innalzandolo di 5 mesi rispetto ai 63 anni sinora previsti dal comma 179, della citata legge n. 232 del 2016: una misura che tende a restringere la platea dei potenziali beneficiari che rientrino in una delle categorie particolarmente meritevoli di tutela, quali i disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, caregiver, lavoratori con disabilità superiore al 74 per cento, lavoratori che svolgano da oltre 6 anni attività gravose;
si tratta di una scelta che, insieme al pressoché annullamento di opzione donna e al drastico ridimensionamento di quota 103 con l'applicazione del calcolo contributivo, costituisce una vera e propria marcia indietro rispetto alla promessa elettorale di «cancellare la legge Fornero»;
al contrario, con le misure varate dal Governo, si sono ridotte le forme di flessibilità di uscita pensionistica e si fatto cassa sulla condizione di lavoratori e pensionati,
impegna il Governo
ad adottare una nuova strategia in materia previdenziale, ad iniziare dalla prossima legge di bilancio, volta a revocare le misure che comporteranno ulteriori riduzioni delle opportunità di flessibilità pensionistica per particolari categorie di lavoratori e lavoratrici.
9/2150/10. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni di carattere economico e fiscale, tra le quali quelle finalizzate al rifinanziamento di autorizzazioni di spesa;
nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento è stato introdotto all'articolo 1, comma 6-bis il rifinanziamento del fondo «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto», di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021 il quale è finalizzato alla concessione di un contributo denominato «buono patente autotrasporto», pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci;
il buono patente autotrasporto è una misura importante nell'ottica di favorire una formazione e una abilitazione di livello elevato nel settore dell'autotrasporto e rappresenta un'occasione unica per chi voglia ottenere, anche in modo cumulativo, le patenti di categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE e la necessaria CQC (Carta di Qualificazione del Conducente), richieste per svolgere a livello professionale un'attività così rischiosa e di responsabilità;
in uno scenario di complessità operativa per le aziende del settore e di difficoltà nel reclutamento del personale, è auspicabile l'orientamento a semplificare le procedure di accesso a qualifiche e requisiti per svolgere una specifica mansione e questo in particolare, è vero per il settore della distribuzione del food & beverage, che registra una difficoltà a reclutare personale addetto al trasporto delle merci, in ragione della complessità nel conseguire le patenti e le qualifiche di settore;
l'indubbia efficacia della misura sopra citata, infatti, sconta nel settore della food & beverage un duplice limite: quello relativo al requisito anagrafico, poiché non considera una parte della platea di lavoratori di settore, over 35 anni, che non hanno potuto, e non possono, accedere a un upgrade della patente, considerando che i costi per il suo conseguimento arrivano anche a 5mila euro, e quello relativo al fatto che essa, così come attualmente configurata, è prevista esclusivamente in favore dei cittadini che intendono accedere alle procedure di conseguimento della patente, ed esclude pertanto le aziende di settore che potrebbero eventualmente accedere a detta agevolazione al fine di sovvenzionare l'acquisizione della patente da parte dei propri dipendenti, rafforzando dunque le potenzialità di azienda e il rapporto tra datore di lavoro e dipendente;
in data 21 febbraio 2023 è stato accolto l'ordine del giorno 9/0771-A/001 a firma del presentatore del presente atto in cui si evidenziava la necessità di un intervento volto a riconsiderare la misura agevolativa nel senso più ampio, impegnando il Governo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a valutare un'estensione del buono patente autotrasporto anche per i cittadini e le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati alle suddette attività;
attraverso il rifinanziamento del buono patente autotrasporto previsto nel provvedimento in esame si conferma, a giudizio del firmatario del presente atto, la validità del buono patente autotrasporto anche nell'ottica del superamento delle criticità sopra citate,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre iniziative, anche di carattere normativo, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, finalizzate al superamento delle citate criticità del buono patente autotrasporti evidenziate dal settore della distribuzione del food & beverage.
9/2150/11. Zucconi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni di carattere economico e fiscale, tra le quali quelle finalizzate al rifinanziamento di autorizzazioni di spesa;
nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento è stato introdotto all'articolo 1, comma 6-bis il rifinanziamento del fondo «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto», di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021 il quale è finalizzato alla concessione di un contributo denominato «buono patente autotrasporto», pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci;
il buono patente autotrasporto è una misura importante nell'ottica di favorire una formazione e una abilitazione di livello elevato nel settore dell'autotrasporto e rappresenta un'occasione unica per chi voglia ottenere, anche in modo cumulativo, le patenti di categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE e la necessaria CQC (Carta di Qualificazione del Conducente), richieste per svolgere a livello professionale un'attività così rischiosa e di responsabilità;
in uno scenario di complessità operativa per le aziende del settore e di difficoltà nel reclutamento del personale, è auspicabile l'orientamento a semplificare le procedure di accesso a qualifiche e requisiti per svolgere una specifica mansione e questo in particolare, è vero per il settore della distribuzione del food & beverage, che registra una difficoltà a reclutare personale addetto al trasporto delle merci, in ragione della complessità nel conseguire le patenti e le qualifiche di settore;
l'indubbia efficacia della misura sopra citata, infatti, sconta nel settore della food & beverage un duplice limite: quello relativo al requisito anagrafico, poiché non considera una parte della platea di lavoratori di settore, over 35 anni, che non hanno potuto, e non possono, accedere a un upgrade della patente, considerando che i costi per il suo conseguimento arrivano anche a 5mila euro, e quello relativo al fatto che essa, così come attualmente configurata, è prevista esclusivamente in favore dei cittadini che intendono accedere alle procedure di conseguimento della patente, ed esclude pertanto le aziende di settore che potrebbero eventualmente accedere a detta agevolazione al fine di sovvenzionare l'acquisizione della patente da parte dei propri dipendenti, rafforzando dunque le potenzialità di azienda e il rapporto tra datore di lavoro e dipendente;
in data 21 febbraio 2023 è stato accolto l'ordine del giorno 9/0771-A/001 a firma del presentatore del presente atto in cui si evidenziava la necessità di un intervento volto a riconsiderare la misura agevolativa nel senso più ampio, impegnando il Governo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a valutare un'estensione del buono patente autotrasporto anche per i cittadini e le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati alle suddette attività;
attraverso il rifinanziamento del buono patente autotrasporto previsto nel provvedimento in esame si conferma, a giudizio del firmatario del presente atto, la validità del buono patente autotrasporto anche nell'ottica del superamento delle criticità sopra citate,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, qualora ne ricorrano le condizioni e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, iniziative finalizzate ad estendere il contributo per il buono patente autotrasporti anche al settore della distribuzione del food & beverage.
9/2150/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Zucconi.
La Camera,
premesso che:
preme ai firmatari segnalare che nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, una proposta emendativa di senatori dei gruppi AVS e PD, volta ad incrementare di 3 milioni di euro il tetto massimo di spesa fissato per l'istituto del 2 per mille ai partiti, calcolato sull'Irpef di ciascun contribuente che volontariamente ne destina quella quota ad un partito, è stata l'occasione che il Governo ha colto, tramite una integrale riformulazione del testo presentato successivamente ritirata, per snaturare l'impianto normativo dell'istituto, raddoppiarne l'importo (portandolo dagli attuali 23 a 42 milioni di euro annui) e trasformarlo in un nuovo finanziamento pubblico dei partiti, prescindendo dalle scelte dei contribuenti, a tal fine introducendo il meccanismo della distribuzione proporzionale anche del cosiddetto «inoptato», al pari di quanto accade con l'8 per mille; parimenti grave, la scelta che era stata operata dal Governo per la copertura degli oneri finanziari della sua proposta, sottratti alle risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica;
con riferimento all'iter della proposta emendativa parlamentare originaria, come poi approvata e giunta alla Camera all'articolo 10, comma 01, permangono oltremodo critici due fatti:
l'incremento del 2 per mille ai partiti prevedeva 3 milioni di euro e in questi termini era stato approvato l'emendamento, ma, in Commissione bilancio, poco prima che il decreto-legge giungesse in Aula, è stata apportata una modifica e i 3 milioni di euro sono diventati 4,6;
la copertura degli oneri finanziari come modificata dal Governo, che va a sottrarre risorse al fondo, alimentato dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, destinato dalle norme vigenti ad iniziative tutela dei consumatori dalle frodi e dalle pratiche commerciali scorrette,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata, al fine di riconsiderare l'infausta scelta di incrementare, nell'attuale contesto economico-finanziario, le risorse del 2 per mille destinato ai partiti, a fronte dei drastici tagli occorsi con il disegno di legge di bilancio e stante l'opportunità di riversare la medesima somma a più opportuni interventi a sostegno di fondi destinati ai giovani, ai lavoratori, alle piccole e medie imprese in sofferenza;
a salvaguardare le risorse del fondo a tutela dei consumatori dalle frodi e dalle pratiche commerciali scorretta, riconsiderandone e scongiurandone l'utilizzo per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'incremento del 2 per mille ai partiti per l'anno 2024;
ad astenersi dal riproporre nuovamente, con altre e diverse modalità o in altra sede, lo snaturamento dell'istituto del 2 per mille e del suo impianto normativo, strettamente ed esclusivamente collegato alle scelte volontariamente effettuate dai contribuenti, onde non trasformarlo in una nuova, inopportuna e iniqua modalità di finanziamento pubblico ai partiti
9/2150/12. Francesco Silvestri, Baldino, Santillo, Fenu, Auriemma, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca, tra le altre disposizioni, anche misure in materia di rafforzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di controllo in materia di attuazione del suddetto Piano;
al riguardo, è necessario ricordare che il PNRR italiano è stato sottoposto a successive richieste di modifiche che hanno inciso sul quadro delle scadenze del Piano da parte del Governo, facendo dell'Italia l'unico Stato membro dell'Ue ad aver presentato quattro istanze di questo tipo;
tali modifiche hanno peraltro inciso sul quadro delle scadenze del Piano, concordate a livello europeo, che il nostro Paese deve ancora conseguire e che hanno comportato una rimodulazione delle risorse finanziarie, considerando che la realizzazione della gran parte degli obiettivi del PNRR è stata riprogrammata su un orizzonte temporale più lungo;
attualmente, a seguito delle varie modifiche apportate, la percentuale di scadenze ancora da completare si attesta intorno al 56,5 per cento (dati Openpolis), per un totale di 621, 93 in più rispetto alla versione originaria, con un aumento molto rilevante degli impegni da completare per il versamento dell'ottava rata (40 scadenze da completare entro giugno 2025, il doppio rispetto al Pnrr originario) e dell'ultima (177 scadenze entro giugno 2026, 57 in più);
anche al fine di contrastare la mancata trasparenza conseguente all'indisponibilità di dati aggiornati e completi sull'andamento della spesa delle risorse del Pnrr, i firmatari del presente ordine del giorno hanno depositato una proposta di legge istitutiva di una Commissione parlamentare ad hoc, tenuta a riferire alle Assemblee parlamentari circa gli atti del Governo connessi a vario titolo ai progetti, alle misure e alle riforme previste nelle aree di intervento per l'attuazione del PNRR, nonché la necessaria documentazione relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi contenuti nel Piano;
le risorse finanziarie del PNRR rappresentano infatti un'occasione straordinaria di sviluppo e di crescita per il nostro Paese, e che consentono anche di intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, favorendo lo sviluppo, la coesione sociale e la competitività economica e accelerando i processi di transizione ecologica e digitale,
impegna il Governo:
a sostenere, per quanto di competenza, nell'ambito delle misure dirette all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'iter di approvazione della citata proposta di legge volta all'istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del suddetto Piano, al fine di contribuire, in tal senso, al rafforzamento degli strumenti di prevenzione alla corruzione, nonché promuovere la trasparenza e la verifica dell'aderenza dei progetti, delle misure e delle riforme previste per l'attuazione del PNRR agli obiettivi europei, a garanzia della massimizzazione dei benefici del suddetto Piano;
ad assumere altresì con urgenza tutte le necessarie iniziative volte, in conformità con le previsioni di legge, a rendere pienamente disponibili e in formato aperto, i dati del PNRR contenenti le informazioni circa lo stato di avanzamento di ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme, con particolare riferimento all'avanzamento dei pagamenti e il relativo cronoprogramma, al fine di assicurare la dovuta trasparenza e il monitoraggio pubblico dell'avanzamento del PNRR.
9/2150/13. Appendino, Scutellà, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a perseguire un maggior gettito fiscale attraverso l'istituto del concordato preventivo biennale e il ravvedimento speciale;
l'obiettivo di contrastare e ridurre l'evasione fiscale è tra le priorità dichiarate dal Governo in carica;
secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, che analizza l'atteggiamento dei cittadini italiani con riferimento ai sistemi di pagamento, emerge un costante cambiamento dell'approccio verso l'utilizzo del contante;
sebbene la maggioranza degli italiani continui a utilizzare il contante come principale sistema di pagamento, a seguito della pandemia si è ridotta significativamente la percentuale rispetto agli anni precedenti, quando il cash era quasi l'unica forma di pagamento;
nonostante il miglioramento dei dati, che va in ogni caso sostenuto, l'Italia è tra i Paesi europei con il maggior numero di pagamenti in contanti;
lo studio empirico condotto da Banca d'Italia e diffuso nel 2021 evidenziava come un aumento della quota di transazioni in contanti avrebbe potuto determinare, a parità di condizioni, un incremento dell'incidenza dell'economia sommersa;
in effetti, l'analisi eseguita ha dimostrato come l'economia sommersa sia cresciuta anche a seguito dell'innalzamento della soglia di uso del contante da 1.000 a 3.000 euro, in vigore dal 2016 con l'obiettivo di sostenere la domanda;
appare evidente, dunque, come l'introduzione di limitazioni all'utilizzo del contante possa incidere positivamente sul contrasto dell'evasione fiscale favorendo l'emersione dell'economia sommersa e garantendo un maggior gettito fiscale;
al riguardo, tra le prime misure adottate dal Governo in carica vi è stato anche l'incremento a 5.000 euro del limite di utilizzo di contanti in Italia a decorrere dal 2023;
il recente studio condotto da Unimpresa, che ha analizzato i dati della Banca d'Italia, dimostra gli effetti dell'impatto della misura: nel 2023 dagli Atm sono stati prelevati 360 miliardi, oltre dieci miliardi in più rispetto al 2022;
in pratica, gli italiani hanno prelevato al bancomat circa 1 miliardo di euro al giorno,
impegna il Governo
a introdurre misure finalizzate a limitare l'utilizzo del contante, a partire dalla riduzione dell'attuale limite all'utilizzo di denaro contante, e a incentivare, anche attraverso forme di riduzione della pressione fiscale, l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
9/2150/14. Fenu, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca, tra le altre disposizioni, anche misure in materia di investimenti per il Mezzogiorno;
tra le misure che hanno avuto negli ultimi anni un impatto estremamente positivo per le regioni del Mezzogiorno in termini di occupazione e rafforzamento del tessuto produttivo va annoverata l'agevolazione contributiva «Decontribuzione Sud», introdotta dalla Legge di Bilancio 2021;
tale esonero contributivo – che prevede un esonero contributivo del 30 per cento per i datori di lavoro privati con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni del Mezzogiorno, previa autorizzazione della Commissione europea – ha infatti contribuito alla stabilizzazione dell'occupazione e ha favorito nuove assunzioni, grazie al coinvolgimento, secondo i dati Inps, nel 2023, di 3 milioni di lavoratori, con due terzi dei contratti a tempo indeterminato;
nonostante i risultati positivi fatti registrare dalla misura, la suddetta agevolazione cesserà di esistere a partire dal 1° gennaio 2025, a causa della decisione del Governo di non rinnovare l'agevolazione, nonostante inizialmente fosse stata prevista l'estensione dell'esonero contributivo fino al 2029;
come confermato dal rapporto Svimez di recente pubblicazione, l'abolizione di Decontribuzione Sud avrà un impatto estremamente negativo sul tessuto produttivo del Meridione: le imprese del Mezzogiorno, che ora possono contare su questa fiscalità di vantaggio, dal mese di gennaio vedranno il costo del lavoro alzarsi del 30 per cento;
alla abrogazione di Decontribuzione Sud, si aggiunge una riduzione complessiva delle risorse destinate al Mezzogiorno: sempre secondo uno studio della Svimez, nel triennio 2025-2027, le risorse destinate alle misure per il Sud sarebbero ridotte di 5,3 miliardi di euro,
impegna il Governo
ad assumere tutte le opportune iniziative, anche normative, volte ad assicurare, per i prossimi anni, la prosecuzione, in termini strutturali, dei benefici derivanti dall'applicazione della misura «Decontribuzione sud», a fronte dell'impatto estremamente positivo fatto registrare in questi anni dall'esonero contributivo per i territori del Mezzogiorno in termini di sostegno al rilancio dell'occupazione, nonché di maggiore equità territoriale e di coesione economico-sociale.
9/2150/15. Scutellà, Morfino.
La Camera,
premesso che:
con la legge 2 dicembre 2016 n. 242, nel nostro Paese è iniziato il rilancio di un settore che per decenni era stato dimenticato, quello della canapa (cannabis sativa) per utilizzo agricolo e agroindustriale;
la legge succitata, infatti, dispone norme per la coltivazione, produzione e trasformazione del prodotto canapa per alimenti e cosmetici, semilavorati (quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti anche per la produzione energetica), materiale destinato alla pratica del sovescio, materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o bioedilizia; materiale finalizzato alla fitodepurazione, coltivazioni dedicate alle attività didattiche e di ricerca; coltivazioni destinate al florovivaismo;
tra le finalità della legge succitata non è contemplata quella dell'uso della canapa e dei suoi derivati (in particolare, le infiorescenze) destinati o destinabili ad essere fumati o inalati; finalità, questa, che è invece molto diffusa e anzi alimenta un fenomeno che, proprio in ragione dell'assenza di una chiara ed esplicita disciplina, rappresenta un mercato totalmente deregolamentato sia sotto il profilo sanitario e della tutela del consumatore finale, che sotto il profilo erariale;
considerata l'assimilazione de facto che tali prodotti potrebbero assumere rispetto ai tabacchi – in quanto solidi fumabili – e rispetto ai liquidi per sigarette elettroniche – in quanto in forma liquida inalabile – la disciplina di tali prodotti a base di canapa sativa potrebbe essere assimilata a quella dei prodotti cui gli stessi sono accomunati, sia sotto il profilo fiscale, sia sotto il profilo sanitario (avvertenze sanitarie e segnalazioni al Ministero della salute) e sia per quel che concerne la vendita al pubblico, mediante punti vendita autorizzati, che le relative modalità di approvvigionamento da parte di questi ultimi;
è fondamentale ricordare che, sotto il profilo della liceità del prodotto – disciplinata e confermata dall'orientamento giurisprudenziale e ministeriale – è previsto quale limite massimo lo 0,5 per cento di THC, misura al di sotto della quale il prodotto a base di canapa è qualificato irrilevante – e quindi commercializzabile oltre che consumabile – sotto il profilo dell'offensività rispetto a possibili effetti droganti;
ciò premesso è quanto mai evidente la necessità di regolamentare una parte del settore della produzione di canapa (cannabis sativa) nel nostro Paese, sia contemplando la possibilità che possano essere realizzati prodotti destinati ad essere fumati o inalati, sia inquadrando gli stessi dentro una chiara cornice fiscale,
impegna il Governo
a prevedere l'opportunità di introdurre disposizioni, anche di carattere fiscale, al fine di regolamentare il circuito di produzione e commercializzazione della cannabis utilizzata per prodotti destinati o destinabili ad essere fumati o inalati, anche assimilando gli stessi alla disciplina fiscale applicata nel nostro Paese ai prodotti del tabacco o ai liquidi da inalazione.
9/2150/16. Quartini, Baldino, D'Orso, Francesco Silvestri, Caramiello, Iaria, Riccardo Ricciardi, Alfonso Colucci, Fenu, Pellegrini, Torto, Caso, Ilaria Fontana, Pavanelli, Barzotti, Scutellà, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Aiello, Carotenuto, Tucci, Appendino, Cappelletti, Ascari, Giuliano, Morfino.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni il settore dell'industria della difesa ha conseguito utili eccezionalmente in rialzo, visto il trend generale per il quale lo scenario mondiale è diventato più instabile e insicuro facendo percepire a molti paesi la necessità di dotarsi di sistemi di deterrenza e difesa sempre maggiori e sofisticati, causando una vera e propria corsa al riarmo. La situazione internazionale, peraltro, continua a deterioratasi ulteriormente a causa del protrarsi conflitto bellico in atto in Ucraina, con l'aumento di produzione di armi e munizioni, e dell'allargamento del conflitto in Medio Oriente;
tale scenario ha avuto un forte impatto sui risultati economici e finanziari delle aziende del settore difesa con una notevole crescita in tutti gli indici, come confermato dal report sul Sistema Difesa dell'Area Studi Mediobanca, che analizza i dati finanziari di 40 multinazionali e 100 aziende italiane del settore, presentato il 25 novembre 2025, in occasione dell'evento «The Defense era: capital and innovation in the current geopolitical cycle». I conflitti in corso hanno spinto la spesa globale per la Difesa all'ammontare record di 2.443 miliardi di dollari nel 2023 segnando una crescita pari al 6,8 per cento rispetto al 2022;
entro la fine dell'anno, secondo il rapporto sul settore dell'area studi di Mediobanca, i ricavi saliranno del 9 per cento alla fine di quest'anno, a un ritmo più che doppio rispetto a quello del Pil globale (+3,2 per cento) con i gruppi europei in accelerazione rispetto ai grandi gruppi statunitensi;
per quanto riguarda le aziende italiane, il rapporto evidenzia il ruolo di Leonardo e Fincantieri, con ricavi rispettivamente di 11,5 miliardi e 2 miliardi, nonché delle 100 principali aziende del settore, spesso operanti anche nel settore dual use, che nel 2023 hanno raggiunto un fatturato aggregato di 40,7 miliardi di euro, di cui il 49 per cento ricavato dalla Difesa, in crescita del 6,6 per cento rispetto al 2022;
il Rapporto sul futuro della competitività europea, presentato da Mario Draghi a settembre scorso per incarico conferitogli dalla Commissione europea, evidenza la necessità di recuperare il ritardo accumulato in termini di spesa per la difesa e di ricostituire le scorte esaurite, comprese quelle donate per sostenere la difesa dell'Ucraina contro l'aggressione russa, predisponendo ulteriori investimenti;
nel giugno 2024 la Commissione ha stimato che nel prossimo decennio saranno necessari investimenti aggiuntivi per la difesa pari a circa 500 miliardi di euro, che comporteranno una crescita sempre maggiore degli utili delle industrie della difesa;
l'articolo 10, comma 1, lettera i), del decreto-legge in oggetto, nell'indicare le fonti di copertura finanziaria, dispone rischiosi tagli lineari agli accantonamenti previsti in favore di diversi Ministeri;
così operando, il Governo continua incomprensibilmente a rinunciare all'acquisizione di risorse nuove da settori che invece potrebbero agevolmente contribuire al sostegno delle casse dello Stato per via degli ingenti e straordinari profitti generati in questi anni di emergenza, come ad esempio dal settore dell'industria difesa;
alla luce di quanto esposto,
impegna il Governo
ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, misure di carattere normativo volte ad introdurre una imposta straordinaria sui cosiddetti extraprofitti netti conseguiti dalle aziende del settore dell'industria della difesa a seguito del mutato contesto geopolitico internazionale.
9/2150/17. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Morfino.
La Camera,
premesso che:
con riferimento alle misure in materia di ammortizzatori sociali, i firmatari del presente atto intendono segnalare la condizione in cui versano i lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e i relativi trattamenti di sostegno al reddito;
in proposito, nel quadro della strategia europea per la crescita, per sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e l'attrazione di nuovi investimenti, sono stati adottati, nel tempo, interventi di riqualificazione e riconversione per le predette imprese, anche ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali;
con il decreto-legge n. 83 del 2012 sono stati adottate misure a sostegno del reddito per i lavoratori di cui all'incipit; tuttavia, ciò che preme è la necessità di iniziative ulteriori che tutelino coloro che sono decaduti dal trattamento di sostegno per una attività lavorativa temporanea, di durata pur brevissima, al fine di far fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e il reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di lavoratori – la misura potrebbe essere finanziata con i residui dei precedenti finanziamenti per le finalità di completamento dei piani di recupero e del trattamento di mobilità in deroga e monitorata, in ordine ai flussi di spesa, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, ad adottare iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, al fine di prevedere il riconoscimento di un'indennità, pari, nella sua entità, al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria o straordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa che sono decaduti dalle misure di sostegno per l'intercorrenza di una attività lavorativa temporanea della durata non superiore a due settimane.
9/2150/18. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Morfino.
La Camera,
premesso che:
con riferimento alle misure in materia di ammortizzatori sociali, i firmatari del presente atto intendono segnalare la condizione in cui versano i lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e i relativi trattamenti di sostegno al reddito;
in proposito, nel quadro della strategia europea per la crescita, per sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e l'attrazione di nuovi investimenti, sono stati adottati, nel tempo, interventi di riqualificazione e riconversione per le predette imprese, anche ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, ad adottare iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, al fine di prevedere il riconoscimento di un'indennità, pari, nella sua entità, al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria o straordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa che sono decaduti dalle misure di sostegno per l'intercorrenza di una attività lavorativa temporanea della durata non superiore a due settimane.
9/2150/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca, tra le altre disposizioni, misure in materia fiscale;
l'accessibilità alla Cultura dovrebbe considerarsi «un principio di libertà» come diceva Socrate e, in una visione olistica, in cui possiamo unire salute, cultura e benessere dell'individuo, è più che mai necessario ambire ad una economia del benessere;
l'economia del benessere si concentra sulla valutazione e la misurazione del benessere sociale, cercando di individuare quali fattori contribuiscono al miglioramento o al peggioramento delle condizioni di vita delle persone. In questo contesto, il concetto di benessere non si limita al reddito o alla ricchezza, ma comprende anche altri aspetti come la salute, l'istruzione, l'accesso ai servizi, la sicurezza, l'ambiente, la partecipazione politica ed anche l'accesso alla cultura;
diventa dunque necessario, per il benessere psico-fisico di ogni cittadino, rendere detraibile la spesa della Cultura, in particolare le spese per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali,
impegna il Governo
ad introdurre misure finalizzate a garantire la detrazione delle spese individuali per la cultura, al fine di incentivare la fruizione culturale delle famiglie, sostenere la ripresa del settore della cultura e soprattutto contribuire a garantire il benessere dei cittadini.
9/2150/19. Amato, Orrico, Caso, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede uno stanziamento complessivo di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 destinato a sostenere i costi connessi alla realizzazione di eventi di rilevanza internazionale, tra cui i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026, cui sono assegnati 25 milioni di euro;
i Giochi del Mediterraneo rappresentano un'opportunità unica per Taranto di rafforzare la propria visibilità internazionale, attrarre investimenti e promuovere una trasformazione strutturale del territorio;
tuttavia, perché questa manifestazione sportiva abbia un reale impatto positivo e duraturo, è necessario affrontare in modo organico le criticità che caratterizzano il territorio, con un approccio che non si limiti esclusivamente alle infrastrutture sportive;
la città di Taranto necessita di interventi strutturali per migliorare la mobilità e i trasporti, attualmente insufficienti per supportare eventi di tale portata e garantire collegamenti ferroviari, stradali e aerei adeguati sia per i residenti che per i visitatori;
la rigenerazione urbana e la riconversione economica, sociale e culturale del territorio sono fondamentali per lasciare una vera eredità ai cittadini di Taranto e per garantire che i Giochi del Mediterraneo siano un'opportunità di rilancio a lungo termine;
l'assenza di interventi integrati potrebbe portare a un rischio concreto che l'evento si svolga in un contesto inadeguato, vanificando gli investimenti e limitando l'impatto positivo sui territori coinvolti,
impegna il Governo
a garantire, oltre ai fondi per le strutture sportive, risorse adeguate per il potenziamento di mobilità e trasporti, interventi di rigenerazione urbana e progetti di riconversione economica, sociale e culturale, al fine di assicurare il successo dei Giochi del Mediterraneo e un rilancio duraturo del territorio.
9/2150/20. L'Abbate, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede uno stanziamento complessivo di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 destinato a sostenere i costi connessi alla realizzazione di eventi di rilevanza internazionale, tra cui i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026, cui sono assegnati 25 milioni di euro;
i Giochi del Mediterraneo rappresentano un'opportunità unica per Taranto di rafforzare la propria visibilità internazionale, attrarre investimenti e promuovere una trasformazione strutturale del territorio;
tuttavia, perché questa manifestazione sportiva abbia un reale impatto positivo e duraturo, è necessario affrontare in modo organico le criticità che caratterizzano il territorio, con un approccio che non si limiti esclusivamente alle infrastrutture sportive;
la rigenerazione urbana e la riconversione economica, sociale e culturale del territorio sono fondamentali per lasciare una vera eredità ai cittadini di Taranto e per garantire che i Giochi del Mediterraneo siano un'opportunità di rilancio a lungo termine,
impegna il Governo
a garantire, oltre ai fondi per le strutture sportive, risorse adeguate per il potenziamento di mobilità e trasporti, interventi di rigenerazione urbana e progetti di riconversione economica, sociale e culturale, al fine di assicurare il successo dei Giochi del Mediterraneo e un rilancio duraturo del territorio.
9/2150/20. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, all'articolo 6, reca disposizioni urgenti relative all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
la missione 4 – Componente 1, Riforma 2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede un nuovo sistema di reclutamento docenti basato sul conseguimento, oltre al titolo di accesso alla classe di concorso desiderata, anche dell'abilitazione all'insegnamento a seguito della frequenza di un apposito percorso;
tale riforma è stata recepita dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha modificato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ha previsto, all'articolo 2-bis, comma 4, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disciplina dei contenuti e della strutturazione dell'offerta formativa relativa ai nuovi percorsi abilitanti;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato approvato il 4 agosto 2023 e all'articolo 12 sono descritti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, corrispondenti a euro 2000 per coloro che hanno conseguito i ventiquattro CFU o CFA entro il 31 ottobre 2022, previsti dalla precedente normativa, e per gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di accesso alla classe di concorso desiderata, e 2500 euro per tutti gli altri aspiranti docenti che non rientrano nei summenzionati requisiti;
tali costi, completamente a carico dei partecipanti, risultano particolarmente onerosi e non accessibili a tutti, soprattutto per chi proviene da una condizione economica precaria e, inoltre, la non previsione di forme di gratuità o agevolazioni economiche progressive destinate ai meno abbienti rischierebbero di creare barriere all'ingresso che rappresenterebbero una grave ingiustizia sociale e danneggerebbero il sistema formativo del Paese, con gravi ripercussioni sul percorso formativo delle studentesse e degli studenti;
dappiù, l'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri disciplina la clausola di neutralità finanziaria, pertanto l'indifferenza da parte del Ministero nell'intervenire con ulteriori fondi di finanziamento ha come effetto diretto quello di far ricadere ogni intervento finalizzato a calmierare i prezzi sulle Università e sulle Istituzioni AFAM, generando ulteriori discriminazioni tra studenti e aspiranti docenti in base alla territorialità dell'Università scelta,
impegna il Governo
ad adottare i provvedimenti necessari volti a rivedere la disposizione che definisce i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, al fine di introdurre forme di gratuità e agevolazioni economiche ispirate al principio di progressività per garantire l'accesso ai nuovi percorsi abilitanti anche a coloro che provengono da condizioni economiche precarie.
9/2150/21. Caso, Amato, Orrico, Morfino, Manzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, reca, tra le altre disposizioni, anche misure in materia di modifiche al credito d'imposta nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, entro il limite massimo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e nei limiti del beneficio riconoscibile ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
al riguardo, è necessario ricordare che, ad ormai un anno dalla sua istituzione, restano ancora irrisolti i nodi sul preciso ammontare del vantaggio fiscale per le imprese conseguente alla istituzione della ZES unica, così come irrisolte appaiono le criticità conseguenti alla cancellazione del credito d'imposta per il Mezzogiorno, confluito nella ZES, le cui nuove soglie di investimento appaiono inconciliabili con il tessuto produttivo del Mezzogiorno, fatto di piccole e medio-aziende;
all'allargamento delle ZES unica su un territorio di oltre 120 mila chilometri quadrati e fortemente eterogeneo come quello del Sud d'Italia non è di fatto seguito un corrispettivo aumento delle risorse disponibili, tale da determinare un effettivo impulso allo sviluppo e alla crescita per il Mezzogiorno; al contrario, si sta assistendo all'introduzione di elementi di debolezza che ne depotenziano le reali capacità attrattive per gli investimenti;
l'attuale limite di 200 mila euro quale soglia prevista per beneficare del credito di imposta nella ZES unica risulta penalizzante per molte micro e piccole imprese, che nonostante siano impegnate in investimenti significativi, non raggiungono tale cifra-limite, escludendo di fatto quelle PMI che sono fondamentali per la transizione ecologica, digitale ed energetica del territorio;
in mancanza di adeguati stanziamenti, la Zona economica speciale è così passata dall'essere un'opportunità preziosa per il Mezzogiorno al diventare una politica fallimentare, in assenza di riforme strutturali più ampie, mirate a migliorare il contesto economico e istituzionale in modo più ampio,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune modifiche normative volte ad innalzare l'autorizzazione di spesa a vantaggio della ZES unica, nonché ad estendere almeno su base triennale il sistema di incentivi a favore degli investitori nella suddetta ZES, in modo tale da sostenere, con adeguate risorse, un sistema concreto di sviluppo e crescita per il Mezzogiorno per i prossimi anni, ed assicurare altresì un quadro regolamentare stabile, duraturo e certo nel tempo;
ad adottare disposizioni chiarificatrici o iniziative normative volte a prevedere la possibilità di usufruire del credito di imposta nella ZES unica anche per investimenti di beni strumentali, non solo per l'acquisto di immobili, ed anche in caso di ristrutturazione, in modo tale da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
ad intraprendere altresì le opportune iniziative normative volte a eliminare la soglia massima del cinquanta per cento attualmente prevista per i valori terreni e gli immobili che concorrono a formare il progetto di investimento nella ZES unica, quale condizione di ammissibilità per poter fruire del beneficio fiscale;
ad adottare infine le opportune modifiche normative volte a prevedere l'abbassamento a 100 mila euro della soglia del costo complessivo dei progetti di investimento per l'ammissibilità al finanziamento tramite credito di imposta nella ZES unica, al fine di favorire il tessuto produttivo del Mezzogiorno costituito principalmente da PMI e rendere la misura realmente efficace per sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno.
9/2150/22. Scerra, Morfino.
La Camera,
premesso che:
i commi 1, 2, 4, 5 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevedono, per l'anno 2024, diversi rifinanziamenti, che rivestono carattere di urgenza, ad alcune autorizzazioni di spesa vigenti, relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI S.p.A. e al rifinanziamento del Fondo unico per gli investimenti ANAS S.p.A., mentre il comma 6 del medesimo articolo reca delle disposizioni finanziarie;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale (TPL) è scaduto il 31 dicembre 2023. Da allora, le trattative per il suo rinnovo sono in corso, ma non si è ancora giunti a un accordo definitivo;
le organizzazioni sindacali, tra cui Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, hanno avanzato richieste per un aumento salariale pari a circa 300 euro mensili, per adeguare gli stipendi all'inflazione e al costo della vita. Inoltre, chiedono miglioramenti nelle condizioni lavorative, come una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro e una rimodulazione dell'impegno lavorativo medio giornaliero;
a causa della mancata conclusione delle trattative, sono state organizzate diverse mobilitazioni, che proseguono ulteriormente:
sciopero nazionale del 5 ottobre 2024: Indetto da OR.S.A. TPL, ha coinvolto treni, autobus e tram per 24 ore, con l'obiettivo di rivendicare diritti, sicurezza e salario;
sciopero nazionale dell'8 novembre 2024: Proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, prevede una sospensione del servizio di 24 ore senza fasce di garanzia, con manifestazioni nazionali per sollecitare il rinnovo del contratto e miglioramenti nelle condizioni lavorative;
sciopero generale categorie pubbliche e private con esclusione del settore aereo per il giorno 13 dicembre,
impegna il Governo
a provvedere al reperimento delle risorse economiche necessarie al rinnovo del contratto collettivo nazionale per i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale, così da riconoscere la giusta dignità ai lavoratori e rilanciare il sistema dei trasporti pubblici italiani.
9/2150/23. Iaria, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis, comma 1, introdotto al Senato, prevede disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze, disponendo in merito all'utilizzo di risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per l'anno 2024, è previsto un impiego di tali risorse, nel limite di 44 milioni di euro, per alcune delle finalità di cui al Codice della Protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), quali interventi riguardanti eventi eccezionali che mettano a rischio la vita, l'integrità fisica o beni essenziali – tali da richiedere la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della Protezione civile a supporto delle regioni interessate;
eventi alluvionali e fenomeni franosi aggravati dal susseguirsi di eventi estremi derivanti dal cambiamento climatico in atto interessano aree sempre più estese del territorio nazionale creando gravi situazione di pericolo per la popolazione, danni alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali, agli edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali;
tali eventi mostrano, nella loro drammatica evoluzione e frequenza, la necessità di approntare adeguati strumenti a presidio del territorio che consentano di far fronte all'urgenza operativa mediante azioni concrete di mitigazione del rischio idrogeologico e un adeguato sistema di osservazione e monitoraggio dei movimenti franosi e delle piene;
al fine di rendere efficaci le azioni di contrasto e di mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico nell'ambito del sistema di protezione civile è necessario rafforzare gli strumenti e le competenze presenti nel contesto di riferimento, mediante la redazione e l'aggiornamento dei Piani di protezione civile e l'istituzione dei Presidi territoriali che costituiscono un fondamentale strumento di monitoraggio osservativo del territorio e di supporto nelle fasi di allertamento, attenzione, preallarme e allarme, oltre che nella gestione delle fasi emergenziali e post-emergenziali,
impegna il Governo
a garantire risorse adeguate al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di rafforzare e implementare gli strumenti di contrasto e mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito del sistema di protezione civile, con particolare riferimento ai Presidi territoriali e all'aggiornamento e l'attuazione dei Piani di protezione civile comunali.
9/2150/24. Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento apporta modifiche al bonus per lavoratori dipendenti previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (cosiddetto Bonus Natale);
in particolare, le modifiche di cui all'articolo 7-ter estendono la platea dei beneficiari per comprendervi anche i lavoratori con almeno un figlio a carico, indipendentemente dalla presenza del coniuge a carico;
inoltre, si introduce una limitazione nella parte in cui si prevede che l'indennità «non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente di fatto sia beneficiario della stessa indennità»;
in sostanza, con le modifiche che si introducono il bonus viene riconosciuto al nucleo familiare (un solo bonus per famiglia) in presenza di almeno un figlio a carico;
in accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/02066/024, presentato dall'On. Torto, il Governo si era impegnato a introdurre misure finalizzate all'estensione del bonus anche ai percettori di reddito da lavoro dipendente con familiari a carico diversi dal coniuge o dai figli nonché addirittura a valutare di estendere il riconoscimento del bonus anche ai lavoratori senza familiari a carico ma esclusivamente in funzione del reddito percepito,
impegna il Governo:
a dare attuazione agli impegni di cui all'ordine del giorno richiamato in premessa, accolto dal Governo;
a rivalutare gli effetti della limitazione finalizzata al riconoscimento di un solo bonus per nucleo familiare prevedendo la cumulabilità dell'indennità tra i genitori e introducendo una maggiorazione dell'indennità per le famiglie monogenitoriali.
9/2150/25. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento, al comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina (lettera a);
rilevato che:
l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha introdotto, per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2 del medesimo articolo, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;
mentre l'articolo 16-bis del medesimo decreto interessa le imprese del settore primario, prevedendo un credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura;
per i termini previsti dall'articolo 16 sembrerebbe nelle intenzioni dal Governo una proroga anche per l'anno 2025, mentre per quelli previsti per imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura non si parla di un allungamento dei tempi, facendo così ipotizzare un danno alle imprese del settore primario che insistono nelle regioni del Mezzogiorno;
appare fondamentale evitare qualunque discrasia di trattamento tra le aziende attive nel settore primario e quelle attive in tutti gli altri settori che si trovino a compiere investimenti nella ZES Mezzogiorno,
impegna il Governo
a intervenire affinché le agevolazioni fiscali nelle forme del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle regioni del meridione, contemplate dal decreto-legge n. 124 del 2023, seguano le stesse tempistiche per tutte le tipologie di imprese, comprese quelle del settore primario, che operano nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.
9/2150/26. Caramiello, Morfino.
La Camera,
premesso che:
da diverso tempo, aziende e partita IVA considerano sempre più spesso l'opzione dell'auto elettrica per la loro mobilità aziendale, anche per il notevole risparmio nel costo di alimentazione;
il peso dell'auto sulle emissioni climalteranti, sulla qualità dell'aria e sui consumi di carburanti fossili richiede la definizione di una strategia di intervento con politiche mirate a ridurre il numero e le percorrenze dei veicoli, pur mantenendo soddisfatta la domanda di mobilità dei cittadini, e a rendere il parco circolante più efficiente sotto il profilo energetico ed emissivo;
nel Working Plan 2023, numerosi Stati dell'Unione e la stessa Commissione Europea hanno individuato nella progressiva elettrificazione delle flotte aziendali un volano strategico per accelerare la transizione all'elettrico nella mobilità privata su strada;
la rimodulazione dell'attuale schema fiscale a sostegno di corporate fleets elettriche può offrire un concreto vantaggio di competitività per le aziende e contribuire a sostituire un numero significativo di veicoli tradizionali con veicoli elettrici a emissioni zero. Inoltre, la rotazione del parco delle flotte nelle aziende favorirebbe lo sviluppo di un mercato dell'usato elettrico garantito, allargando l'opportunità di accesso a questa tecnologia a una più ampia fascia di cittadini e famiglie;
le politiche fiscali e, segnatamente, la modulazione dell'onere fiscale disincentivante all'acquisto di veicoli a elevate emissioni può influenzare in modo significativo le decisioni di acquisto da parte dei consumatori generando un effetto leva nel mercato;
risulta cruciale superare l'attuale regime fiscale previsto per le flotte aziendali, e più in generale per l'auto, in quanto non riflette le esigenze di competitività delle imprese, non favorisce la transizione a una mobilità a zero emissioni e non è funzionale a uno sviluppo strutturale del mercato nazionale dell'elettrico,
impegna il Governo
ad adottare iniziative per prevedere i necessari strumenti incentivanti volti a stimolare l'acquisto da parte delle imprese private di flotte aziendali (vetture in pool, ad uso promiscuo, per liberi professionisti e agenti di commercio), anche valutando un aumento della deducibilità fiscale e del limite di detraibilità dell'Iva per tutti i veicoli elettrici a zero emissioni.
9/2150/27. Cappelletti, Morfino.
La Camera,
premesso che:
da diverso tempo, aziende e partita IVA considerano sempre più spesso l'opzione dell'auto elettrica per la loro mobilità aziendale, anche per il notevole risparmio nel costo di alimentazione;
il peso dell'auto sulle emissioni climalteranti, sulla qualità dell'aria e sui consumi di carburanti fossili richiede la definizione di una strategia di intervento con politiche mirate a ridurre il numero e le percorrenze dei veicoli, pur mantenendo soddisfatta la domanda di mobilità dei cittadini, e a rendere il parco circolante più efficiente sotto il profilo energetico ed emissivo;
nel Working Plan 2023, numerosi Stati dell'Unione e la stessa Commissione Europea hanno individuato nella progressiva elettrificazione delle flotte aziendali un volano strategico per accelerare la transizione all'elettrico nella mobilità privata su strada;
la rimodulazione dell'attuale schema fiscale a sostegno di corporate fleets elettriche può offrire un concreto vantaggio di competitività per le aziende e contribuire a sostituire un numero significativo di veicoli tradizionali con veicoli elettrici a emissioni zero. Inoltre, la rotazione del parco delle flotte nelle aziende favorirebbe lo sviluppo di un mercato dell'usato elettrico garantito, allargando l'opportunità di accesso a questa tecnologia a una più ampia fascia di cittadini e famiglie;
le politiche fiscali e, segnatamente, la modulazione dell'onere fiscale disincentivante all'acquisto di veicoli a elevate emissioni può influenzare in modo significativo le decisioni di acquisto da parte dei consumatori generando un effetto leva nel mercato,
impegna il Governo
ad adottare iniziative per prevedere i necessari strumenti incentivanti volti a stimolare l'acquisto da parte delle imprese private di flotte aziendali (vetture in pool, ad uso promiscuo, per liberi professionisti e agenti di commercio), anche valutando l'adozione di misure agevolative per i veicoli elettrici.
9/2150/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Cappelletti, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis, comma 1, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 21, comma 9 del decreto-legge n. 145 del 2023, possano essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per la gestione di una serie di emergenze;
in particolare, si tratta delle seguenti finalità:
per gli interventi da adottare in occasione o in vista di eventi che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, tali da disporre la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della Protezione civile a supporto dei sistemi regionali interessati;
nel caso di interventi da adottare a seguito di eventi per i quali è intervenuta una deliberazione di uno stato di emergenza di rilievo nazionale;
qualora vi siano degli interventi legati alla partecipazione del Servizio nazionale della Protezione civile ad operazioni di emergenza in ambito internazionale;
ritenuto che:
la Sicilia sta affrontando una delle peggiori crisi idriche della sua storia, che ha portato lo scorso 6 maggio alla deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di emergenza nazionale per una durata di 12 mesi;
la situazione non presenta segnali di miglioramento ed ha assunto toni drammatici nelle ultime settimane;
a causa del razionamento idrico, con turni che in alcuni casi superano una settimana, i sindaci di cinque comuni dell'ennese, che dipendono esclusivamente dall'invaso dell'Ancipa (Troina, Nicosia, Sperlinga, Gagliano Castelferrato e Cerami), hanno addirittura occupato i locali della diga tentando di bloccare la condotta;
una protesta clamorosa, segnale evidente del clima di esasperazione raggiunto per accaparrarsi quello che ormai viene definito dai media locali «il prezioso liquido»;
è necessario intervenire con urgenza al fine di evitare il rischio di episodi di violenza tra la popolazione;
è necessario anzitutto intervenire fornendo fonti di approvvigionamento alternative anche attraverso l'erogazione di contributi alla popolazione per l'acquisto di acqua, in attesa che la situazioni ritorni alla normalità;
il Governo si è già espresso favorevolmente in tal senso in precedenti occasioni (ODG 9/02066/016),
impegna il Governo:
a destinare le risorse di cui in premessa, o parte di esse, per la gestione della crisi idrica nella Regione Sicilia;
a prevedere forme di sostegno per l'acquisto di acqua da parte della popolazione, diversificando le fonti di approvvigionamento in attesa del ripristino di una situazione di normalità sui territori dei Comuni colpiti dall'emergenza.
9/2150/28. Carmina, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni in materia fiscale;
la delega fiscale all'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 10, contiene misure per l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103;
occorre quindi promuovere la riduzione della tassazione per le Casse di previdenza che intendano investire nell'economia reale. Le casse di previdenza, infatti, costituiscono un modello di riferimento importante per il nostro Paese, in quanto non si basano come gran parte della previdenza pubblica sulla fiscalità generale, ma esclusivamente sui propri versamenti, quindi, sul lavoro;
al riguardo è fondamentale evidenziare come le aggregazioni tra professionisti costituiscano la strada maestra per garantire alle professioni di rimanere sul mercato, di crescere e di supportare il prodotto interno nazionale. È necessario, pertanto, che vengano attuate le misure previste nella riforma fiscale come la riduzione della tassazione sulle plusvalenze e capital gain delle casse di previdenza,
impegna il Governo
ad intervenire nel più breve tempo possibile per attuare, conformemente a quanto previsto dalla delega fiscale, le misure relative alla tassazione sulle plusvalenze e sui capital gain delle casse di previdenza, rivedendo pertanto le aliquote della tassazione delle rendite finanziarie dal 26 per cento al 20 per cento, in modo sostenere le medesime casse di previdenza che costituiscono un fondamentale punto di riferimento per i professionisti del nostro Paese.
9/2150/29. De Bertoldi, Steger.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni in materia fiscale;
la delega fiscale all'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 10, contiene misure per l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103;
occorre quindi promuovere la riduzione della tassazione per le Casse di previdenza che intendano investire nell'economia reale. Le casse di previdenza, infatti, costituiscono un modello di riferimento importante per il nostro Paese, in quanto non si basano come gran parte della previdenza pubblica sulla fiscalità generale, ma esclusivamente sui propri versamenti, quindi, sul lavoro;
al riguardo è fondamentale evidenziare come le aggregazioni tra professionisti costituiscano la strada maestra per garantire alle professioni di rimanere sul mercato, di crescere e di supportare il prodotto interno nazionale. È necessario, pertanto, che vengano attuate le misure previste nella riforma fiscale come la riduzione della tassazione sulle plusvalenze e capital gain delle casse di previdenza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire nel più breve tempo possibile per attuare, conformemente a quanto previsto dalla delega fiscale, le misure relative alla tassazione sulle plusvalenze e sui capital gain delle casse di previdenza, rivedendo pertanto le aliquote della tassazione delle rendite finanziarie dal 26 per cento al 20 per cento, in modo sostenere le medesime casse di previdenza che costituiscono un fondamentale punto di riferimento per i professionisti del nostro Paese.
9/2150/29. (Testo modificato nel corso della seduta)De Bertoldi, Steger.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame all'articolo 1, comma 5-bis, incrementa di 70 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse a disposizione del fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo e all'articolo 6-quater l'apertura presso la Tesoreria dello Stato di un apposito conto corrente in favore dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
il 24 novembre 2023 la Commissione europea, in seguito alla valutazione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023, ha approvato la riprogrammazione delle misure del Pnrr per l'Italia. Tra le novità previste in sede di riprogrammazione, è stata introdotta la nuova Misura M2C1 – Investimento 3.4, in capo al MASAF, a sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (Fondo Rotativo Contratti di Filiera – FCF), con una dotazione complessiva di 2 miliardi di euro;
la misura, che vedrà ISMEA come soggetto attuatore, consiste in un investimento pubblico al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti e opererà erogando contributi e finanziamenti agevolati direttamente attraverso l'ISMEA attraverso lo scorrimento delle graduatorie del MASAF per il V bando – contratti di filiera settore agroalimentare, I bando – contratti di filiera pesca e acquacoltura e I bando – contratti di filiera settore forestale;
beneficiari sono le imprese, i gruppi di imprese o le associazioni di produttori agricoli nonché le organizzazioni di ricerca e diffusione della conoscenza;
per quanto concerne il V bando, con 2,65 miliardi di fondi a disposizione, su 309 domande presentate si riusciranno a finanziare più o meno 150. La graduatoria definitiva ha registrato una sovraprenotazione di oltre 4 miliardi di euro. Tutto sembra fermo in attesa degli esiti dei ricorsi al Tar Lazio presentati da numerose aziende agricole a causa di presunte valutazioni soggettive nei punteggi. Inoltre, in seguito alla ripubblicazione della graduatoria definitiva bisognerà attendere l'analisi di bancabilità degli istituti di credito che dovranno pronunciarsi sui provvedimenti ammessi al finanziamento e sulla loro sostenibilità economica;
in riferimento alla nuova misura a sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (Fondo Rotativo Contratti di Filiera – FCF), con una dotazione complessiva di 1.960 milioni di euro, il decreto del 12 giugno 2024, recante indicazioni per l'attuazione degli investimenti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2024. Il 7 agosto 2024 il decreto è stato registrato presso la Corte dei conti;
il 25 luglio 2024 è stata sottoscritta la convenzione dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dall'ISMEA per la realizzazione degli investimenti a valere sul Fondo Rotativo Contratti di Filiera;
con determinazione n. 577 ISMEA ha affidato alla società Ernst&Young S.p.a. l'incarico per il servizio di assistenza tecnica con particolare riguardo alla predisposizione delle procedure interne, per il supporto nell'avvio delle attività previste nell'ambito della Convenzione per la realizzazione dell'Investimento 3.4 «Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» Misura M2C1 del PNRR, a decorrere dalla data di formalizzazione del contratto fino al 31 dicembre 2024, per un importo di euro 84.000, oltre Iva;
i contratti di filiera del settore agroalimentare sono incentrati su milestone e target (M&T) che descrivono in maniera granulare l'avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti che si propongono di attuare:
T2 2024 (Milestone UE): Entrata in vigore dell'accordo attuativo tra il MASAF e ISMEA;
T4 2024 (Milestone UE): trasferimento di 1,96 miliardi di euro all'ISMEA per lo strumento;
T2 2025 (Target UE): stipula dei contratti giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare almeno il 50 per cento delle risorse assegnate;
T2 2026 (Target UE): stipula dei contratti giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare il 100 per cento delle risorse assegnate;
ritardi, ricorsi, correzioni dei punteggi e rallentamenti rischiano di pregiudicare l'assegnazione dei fondi del PNRR a sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile finalizzata a scongiurare la perdita dei fondi del PNRR a sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, a procedere con rapidità allo scorrimento delle graduatorie, tenendo conto dei ricorsi presentati, e a garantire il pieno l'utilizzo delle risorse assegnate entro le scadenze fissate tra milestone e target.
9/2150/30. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 6-sexies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca alcune modifiche all'articolo 2, del decreto-legge n. 121 del 2021 con particolare riguardo alla nuova società per la gestione in house di autostrade statali a pedaggio, Autostrade dello Stato S.p.A. L'istituzione è poi avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2024. Il comma 6-septies reca la copertura del relativo onere, pari a 343 milioni di euro per il 2024;
il particolare, la somma di 343 milioni di euro viene assegnata alla suddetta società al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale della società in questione e per realizzare le acquisizioni di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle partecipazioni azionarie detenute da Anas S.p.A. nelle seguenti società:
società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.;
autostrada Asti Cuneo S.p.A.;
società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco;
società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A. – SITAF;
la copertura finanziaria di questa operazione è a valere sulle risorse del «patrimonio destinato», originariamente finalizzato ad interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19»,
impegna il Governo
a prevedere, in merito alla deliberazione degli affidamenti in house di cui in premessa, l'adozione di una motivazione qualificata e rafforzata, idonea a dimostrare con chiarezza e precisione la maggiore convenienza economica dell'in house rispetto al ricorso alla gara che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica.
9/2150/31. Peluffo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7-ter, introdotto durante l'esame presso il Senato come trasposizione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 2024, modifica la disciplina del cosiddetto bonus natale ovvero dell'indennità una tantum di 100 euro, per l'anno 2024, in favore dei lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 28.000 euro, introdotta dall'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sopprimendo la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge;
benché la norma allarghi la platea passando da 1 a oltre 4,5 milioni di dipendenti attraverso l'estensione alle coppie di fatto, rimane tuttavia sostanzialmente inadeguato l'importo che non è in grado di coprire l'incremento dei costi della vita per i contribuenti e le loro famiglie con redditi fino a 28.000 euro ed esclude completamente famiglie monoreddito, con redditi fino a 35.000 euro;
se il principio è quello di incentivare la propensione al consumo, pur con risorse così esigue, e quindi di realizzare un fattore moltiplicatore sul PIL, non si comprendono le ragioni di creare discriminazioni tra i percettori,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere entro un certo limite di reddito il beneficio dell'indennità una tantum di 100 euro, per l'anno 2024, in favore dei lavoratori dipendenti senza discriminazioni tra i percettori e conseguentemente ad incrementarne gli importi e la corrispondente dotazione finanziaria al fine di adeguarlo all'incremento dei costi della vita per i contribuenti e le loro famiglie.
9/2150/32. Toni Ricciardi.
La Camera
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere entro un certo limite di reddito il beneficio dell'indennità una tantum di 100 euro, per l'anno 2024, in favore dei lavoratori dipendenti senza discriminazioni tra i percettori e conseguentemente ad incrementarne gli importi e la corrispondente dotazione finanziaria al fine di adeguarlo all'incremento dei costi della vita per i contribuenti e le loro famiglie.
9/2150/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Toni Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
al prossimo primo gennaio 2025, sarà applicabile la norma che sopprime l'esclusione dal campo Iva per le attività mutuali svolte dagli enti non commerciali;
per tale motivo si pone l'urgenza oramai non rimandabile di porre definitiva soluzione alla grave contingenza aperta da questa modifica del regime Iva;
seppure la norma abbia permesso di chiudere una procedura di infrazione europea, è altrettanto vero che la soluzione adottata non ha tenuto conto della recente riforma del Terzo settore;
nel confermare l'importanza dell'adeguamento alle norme europee è necessario riconoscere la funzione sociale e le vere modalità operative degli enti di Terzo settore, ristabilendo solo per questi, nel più vasto ambito degli enti non commerciali, la collocazione fuori dal campo Iva;
in assenza di tale correzione la nuova disciplina Iva porterà un ulteriore e rilevante appesantimento di oneri burocratici, non sostenibile soprattutto per quel tessuto di piccole associazioni che sono gli unici presidi di aggregazione nei quartieri, nelle frazioni e nelle aree interne; ad essere colpita sarebbe quindi la possibilità stessa di proseguire nella realizzazione delle proprie finalità sociali, venendo limitata di fatto la possibilità di autofinanziamento e aumentando gli adempimenti, per quantità e complessità, a carico dei volontari,
impegna il Governo
a ristabilire con un opportuno intervento normativo, per i soli enti di Terzo settore, l'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva a partire dal 1° gennaio 2025 nel rispetto della Direttiva Iva e dei principi dettati dalla Corte di giustizia europea ovvero, nelle more del citato intervento, prorogare al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'Iva applicabili, fra l'altro, agli Enti del Terzo settore recate dall'articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse.
9/2150/33. Furfaro, Guerra, Vaccari.
La Camera
impegna il Governo
a prorogare al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'Iva applicabili, fra l'altro, agli Enti del Terzo settore recate dall'articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
9/2150/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Furfaro, Guerra, Vaccari.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame riconosce alla Regione Siciliana un contributo pari a 74.418.720 euro per l'anno 2024 in relazione alle minori entrate conseguenti la revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali, attuata con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;
la norma specifica che l'attribuzione del contributo è subordinato alla conclusione dell'accordo bilaterale tra Stato e regione, accordo sottoscritto in data 19 ottobre 2024;
in Sicilia, la percentuale dei comuni in dissesto o in piano di riequilibrio finanziario è considerevole;
in tali comuni è ricompresa all'incirca la metà della popolazione dell'intera regione e, in considerazione del fatto che i comuni garantiscono servizi essenziali alla persona, ai disabili, ai minori, agli anziani e a tutte le categorie fragili, servizi scuolabus, questo significa che la metà della popolazione siciliana non gode di tali servizi,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile, nell'ambito delle proprie competenze, affinché una quota delle risorse riconosciute alla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, sia destinata ai comuni in dissesto o in piano di equilibrio finanziario.
9/2150/34. Barbagallo, Carmina, Morfino, Raffa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, al comma 1, per il 2024 la possibilità di rateizzare il maxi-acconto di novembre a decorrere dall'anno successivo;
per il finanziamento della predetta misura è consentita l'emissione, a valere sul patrimonio destinato, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;
la rateizzazione dell'acconto di novembre da gennaio a maggio 2025, già inserita nella Riforma fiscale e in Legge di Bilancio l'anno scorso, ha consentito a un numero rilevante di piccole attività economiche di pagare metà delle tasse a consuntivo (dunque a reddito effettivamente percepito) e non più in anticipo, con conseguente riequilibrio del rapporto fra cittadino e fisco;
sulla base del monitoraggio dei risultati della misura dell'anno scorso, nel complesso i soggetti che hanno aderito al differimento sono stati 276.277, di cui 83.233 contribuenti Irpef e 193.044 per l'imposta sostitutiva sul regime dei contribuenti minimi forfettari, per un valore di versamenti posticipati al 2024 pari a oltre 600.000.000 di euro;
l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito, a valere sulle risorse del patrimonio destinato specificamente impiegate proprio per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, risulterebbe ben coerente per il finanziamento di ulteriori interventi agevolativi per imprese e contribuenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di ampliare la possibilità di rateizzazione del secondo acconto a tutti i soggetti, compresi i lavoratori dipendenti, e non solo autonomi e liberi professionisti.
9/2150/35. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, nell'ottica di proseguire il percorso virtuoso di semplificazione e snellimento degli adempimenti fiscali, ha introdotto significative innovazioni procedurali in materia di obblighi informativi, tenendo conto delle effettive esigenze dei contribuenti;
lo scambio di informazioni tra cittadini e amministrazione finanziaria contribuisce a rendere i procedimenti complessi più efficienti e rapidi, migliorando tempi e costi di gestione e riducendo significativamente i margini di errore. In tale contesto, l'implementazione di processi di interoperabilità dei dati consente alle amministrazioni non solo di ottenere informazioni costantemente aggiornate in maniera automatizzata, ma anche di garantire maggiore precisione nelle fasi di controllo formale e di verifica;
ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i contribuenti in regime forfetario sono tenuti a fornire, in sede di modello Redditi, una serie di elementi informativi mediante compilazione del quadro RS. La mancata indicazione di tali elementi è stata oggetto di diversi inviti all'adempimento spontaneo (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 325550 del 19 settembre 2023), che hanno trovato una soluzione temporanea nella proroga di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170;
tuttavia, l'invio delle comunicazioni di compliance ha evidenziato che tale obbligo risulta ormai superato, come segnalato anche da numerosi professionisti contabili; tale verifica, infatti, seppur finalizzata a prevenire eventuali irregolarità, potrebbe in realtà essere effettuata attraverso la consultazione delle banche dati esistenti, considerando che buona parte dei contribuenti forfetari non sostiene spese significative da indicare nel quadro RS, oppure essere desunte dalle dichiarazioni integrative successive per errori formali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di procedere a una semplificazione degli obblighi informativi descritti in premessa, al fine di meglio coordinare le disposizioni attualmente vigenti per i contribuenti forfetari con il nuovo istituto del Concordato Preventivo Biennale (CPB), evitando inutili aggravi dichiarativi e garantendo, al contempo, la piena attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), che prevede la riduzione degli oneri documentali richiesti ai contribuenti.
9/2150/36. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai.
La Camera,
premesso che:
al fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il corretto svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026 e delle attività a tali fini necessarie l'articolo 3, al comma 1, incrementa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con cui è stato stanziato 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi;
i fondi stanziati non sono sufficienti a coprire i costi attesi per l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento,
impegna il Governo
a provvedere, mediante il prossimo provvedimento utile, allo stanziamento di ulteriori venti milioni di euro per la copertura delle spese di parte corrente previsti per l'ottimale organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026.
9/2150/37. Ubaldo Pagano.
La Camera,
premesso che:
il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale;
il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disciplina l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel nostro ordinamento;
il Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha introdotto un quadro normativo organico volto a promuovere e sostenere le attività degli Enti del Terzo Settore (ETS), riconoscendone il ruolo sociale e il contributo al benessere collettivo;
gli ETS, come le associazioni di promozione sociale (APS), svolgono attività di interesse generale, spesso rivolte ai propri associati o ad altre realtà associative, con finalità mutualistiche e non lucrative estremamente utili per la collettività;
affinché oneri amministrativi e tributari eccessivi non limitino l'operatività e l'efficacia di tali enti, un'armonizzazione della disciplina fiscale a favore di quest'ultimi – alla luce delle peculiarità che li contraddistinguono – non è più rinviabile: ricomprendere tra le operazioni escluse dall'applicazione dell'IVA anche specifiche prestazioni di servizi svolte dagli ETS e dalle APS a favore dei propri associati, di altre associazioni del Terzo Settore e di tesserati di organizzazioni, quando conformi alle finalità istituzionali previste, sarebbe senz'altro coerente con le finalità di sostenibilità finanziaria di tali enti e con l'importante ruolo sociale da questi ricoperto,
impegna il Governo
ad introdurre, nel primo provvedimento utile, modifiche volte a prevedere che non siano considerate come attività commerciali le prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle proprie finalità istituzionali, dagli ETS e dalle APS.
9/2150/38. Bonetti.
La Camera,
premesso che:
il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale;
il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disciplina l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel nostro ordinamento;
il Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha introdotto un quadro normativo organico volto a promuovere e sostenere le attività degli Enti del Terzo Settore (ETS), riconoscendone il ruolo sociale e il contributo al benessere collettivo;
gli ETS, come le associazioni di promozione sociale (APS), svolgono attività di interesse generale, spesso rivolte ai propri associati o ad altre realtà associative, con finalità mutualistiche e non lucrative estremamente utili per la collettività,
impegna il Governo
ad introdurre, nel primo provvedimento utile, modifiche volte a prevedere che non siano considerate come attività commerciali le prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle proprie finalità istituzionali, dagli ETS e dalle APS.
9/2150/38. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca, all'articolo 1, comma 5-bis, un incremento di 70 milioni di euro per l'anno 2025 delle risorse disposizione del Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo;
il Fondo rotativo contratti di filiera (FCF) mira ad incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nei settori agroalimentare, pesca, acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo in Italia, e supporta supporta imprese, gruppi, associazioni e organizzazioni di ricerca in questi settori, potenziando la sostenibilità ambientale dei processi di produzione attraverso investimenti in beni tangibili e intangibili;
anche il Piano cosiddetto «Transizione 5.0», con una dotazione complessiva pari a ben 6,3 miliardi di euro, si pone l'obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica;
l'agevolazione risponde ad una riduzione dei consumi energetici conseguita da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologico e digitale delle imprese;
tuttavia, ad oggi, il Piano ha raccolto bassissime adesioni da parte delle imprese, soprattutto a causa dell'eccessiva burocratizzazione dello strumento e del ritardo con cui sono stati emanati i relativi decreti attuativi;
l'introduzione di un notevole numero di passaggi burocratici e di autorizzazioni preventive del tutto disfunzionali rispetto ai ritmi d'impresa, l'inspiegabile esclusione di molti beni riferiti all'economia circolare, una difficile valutazione sull'effettivo risparmio energetico e, infine, la non cumulabilità con l'agevolazione riferita alla ZES unica del Mezzogiorno hanno reso la misura non attraente per le imprese e, numeri alla mano, fallimentare,
impegna il Governo
a riformare quanto prima il meccanismo del piano «Transizione 5.0», affinché le imprese possano accedere agli investimenti, essere sostenute e solo successivamente dar conto dei risultati ottenuti, sulla scia dell'impianto di successo impostato a suo tempo dal piano «Industria 4.0» con un credito d'imposta riconosciuto automaticamente.
9/2150/39. Benzoni, Ruffino, Pastorella.
La Camera,
premesso che:
in Italia l'uso del trasporto pubblico locale è storicamente minore rispetto alle altre principali economie europee, con un maggior uso del mezzo privato, soprattutto per determinate categorie di cittadini;
le misure previste in questi ultimi anni in favore del TPL, da un lato costituiscono dei viatici per la crisi anche finanziaria delle società che lo gestiscono, dall'altro prevedono un rafforzamento e un'evoluzione in ottica di sostenibilità e digitalizzazione del sistema del TPL, ma non sono capaci di essere una spinta incisiva verso l'uso dello stesso;
misure di deciso calmieramento dei prezzi del TPL, o di erogazione gratuita dei servizi, in altri Paesi europei hanno dato risultati positivi in termini di aiuto alle fasce di popolazione con redditi più bassi o in età giovanile, comportando una diminuzione dell'inquinamento dell'aria e un cambiamento delle abitudini di parte dei cittadini in favore dell'uso prevalente del TPL rispetto all'automobile privata;
la Germania, ad esempio, durante l'estate 2022, aveva previsto il biglietto unico a 9 euro come misura a contrasto del caro vita, dell'inflazione e della crisi energetica e successivamente lo ha stabilizzato al costo di 49 euro al mese denominandolo «biglietto climatico» e che permette di fruire di tutti i mezzi urbani e regionali col medesimo titolo a un costo estremamente vantaggioso;
le maggiori risorse stanziate dal decreto-legge in esame per il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale devono costituire, in tal senso, un primo segnale di indirizzo degli investimenti e di garanzia dell'accesso e della fruibilità del TPL da parte di tutti i cittadini,
impegna il Governo
a prevedere un incremento delle risorse destinate al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche al fine di garantire l'implementazione di ulteriori agevolazioni per l'accesso ai servizi TPL, in particolar modo per alcune fasce e categorie di popolazione, quali i giovani e gli studenti, garantendo, in tal senso, un «livello essenziale di trasporto» dei servizi TPL su tutto il territorio nazionale.
9/2150/40. Pastorella, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
in Italia l'uso del trasporto pubblico locale è storicamente minore rispetto alle altre principali economie europee, con un maggior uso del mezzo privato, soprattutto per determinate categorie di cittadini;
misure di deciso calmieramento dei prezzi del TPL, o di erogazione gratuita dei servizi, in altri Paesi europei hanno dato risultati positivi in termini di aiuto alle fasce di popolazione con redditi più bassi o in età giovanile, comportando una diminuzione dell'inquinamento dell'aria e un cambiamento delle abitudini di parte dei cittadini in favore dell'uso prevalente del TPL rispetto all'automobile privata;
la Germania, ad esempio, durante l'estate 2022, aveva previsto il biglietto unico a 9 euro come misura a contrasto del caro vita, dell'inflazione e della crisi energetica e successivamente lo ha stabilizzato al costo di 49 euro al mese denominandolo «biglietto climatico» e che permette di fruire di tutti i mezzi urbani e regionali col medesimo titolo a un costo estremamente vantaggioso;
le maggiori risorse stanziate dal decreto-legge in esame per il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale devono costituire, in tal senso, un primo segnale di indirizzo degli investimenti e di garanzia dell'accesso e della fruibilità del TPL da parte di tutti i cittadini,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere un incremento delle risorse destinate al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche al fine di garantire l'implementazione di ulteriori agevolazioni per l'accesso ai servizi TPL, in particolar modo per alcune fasce e categorie di popolazione, quali i giovani e gli studenti, garantendo, in tal senso, un «livello essenziale di trasporto» dei servizi TPL su tutto il territorio nazionale.
9/2150/40. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
le disoccupazioni giovanile e femminile in Italia, tra le più alte dei Paesi Ocse, rappresentano sfide sociali ed economiche a cui porre rimedio in maniera strutturale;
come evidenziato anche da Banca d'Italia e Corte dei conti in diverse audizioni, i bonus una tantum non permettono di risolvere la situazione di precarietà o di povertà lavorativa che coinvolge milioni di lavoratori;
nonostante l'accorpamento di due aliquote Irpef previste dal disegno di legge di bilancio attualmente all'esame del Parlamento, a causa della riforma delle detrazioni, l'aliquota marginale a carico del ceto medio (reddito imponibile tra 32 mila euro e 40 mila euro), potrà raggiungere addirittura il 56 per cento;
anche alla luce di ciò, urgerebbe, invece, destinare le maggiori risorse derivanti dal concordato fiscale alla graduale riduzione, fino all'azzeramento per gli under-30, della pressione fiscale per il ceto medio e ad un rafforzamento delle misure di sostegno alle famiglie per le spese destinate ai figli, al fine di permettere, soprattutto alle donne, di assumere un ruolo sempre maggiore nel mercato del lavoro,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito della diminuzione delle aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef, misure specifiche che, da un lato, incentivino l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro per i giovani e le donne e, dall'altro, rafforzino le misure di sostegno alle famiglie previste dall'articolo 2 della legge n. 32 del 2022.
9/2150/41. Sottanelli.
La Camera
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere, nell'ambito della diminuzione delle aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef, misure specifiche che, da un lato, incentivino l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro per i giovani e le donne e, dall'altro, rafforzino le misure di sostegno alle famiglie previste dall'articolo 2 della legge n. 32 del 2022.
9/2150/41. (Testo modificato nel corso della seduta)Sottanelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge in esame reca diverse disposizioni in materia di PNRR;
con decreto-legge n. 77 del 2021 è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per il PNRR, la quale – tra i vari compiti – è incaricata di trasmettere alle Camere anche ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo anche alle politiche di sostegno per l'occupazione;
l'articolo 47 del medesimo decreto-legge ha stabilito che le stazioni appaltanti prevedano, tra le altre, specifiche clausole sulla parità di genere, sull'assunzione di under-36 e di donne – categorie generalmente penalizzate dal mercato del lavoro – anche al fine di raggiungere l'obiettivo qualitativo e trasversale del miglioramento delle condizioni occupazionali dei giovani e delle donne,
impegna il Governo
a trasmettere periodicamente una relazione al Parlamento, per tramite della Cabina di regia PNRR, sul rispetto delle clausole in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa previste dall'articolo 47 dal decreto-legge istitutivo della medesima Cabina di regia.
9/2150/42. Ruffino, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'aula reca, tra le altre, disposizioni in materia di spesa farmaceutica e di completo utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale;
negli ambiti suddetti, per ampliare gli strumenti di tutela del diritto alla salute, colmare le carenze regolatorie e rispondere alle esigenze di cura dei pazienti, soprattutto in presenza di patologie a rapida progressione, è necessario valutare l'introduzione di procedure di accesso precoce ai farmaci;
in questa prospettiva, fermi restando gli strumenti vigenti della legge n. 648 del 1996, dell'uso compassionevole e del «Fondo 5 per cento», occorrerebbe avviare anche nel nostro Paese la sperimentazione dei modelli cosiddetti di early access: modelli in cui i farmaci salvavita e i farmaci che rappresentano una speranza di cura per gravi patologie, come le malattie oncologiche e le malattie rare, possono essere immediatamente messi a disposizione del paziente, già in seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio presso l'Agenzia europea per i medicinali, individuando opportune clausole di salvaguardia e, se del caso, facendo valere compensazioni postume, successive all'approvazione e alla negoziazione;
assicurare la disponibilità immediata dei farmaci in esame può rappresentare un fattore decisivo per la sopravvivenza dei pazienti, con riflessi positivi anche sul versante della ricerca e della raccolta strutturata dei dati scientifici di sicurezza e di efficacia,
impegna il Governo
a valutare, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, l'introduzione di ulteriori meccanismi di accesso anticipato ai medicinali, ispirati al modello di accesso precoce francese, in particolare per quei medicinali coerenti con i requisiti di innovatività che rappresentano una speranza di cura per gravi patologie, in assenza di alternative terapeutiche, e per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o la richiesta di estensione delle indicazioni terapeutiche a livello europeo.
9/2150/43. Loizzo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'aula reca, tra le altre, disposizioni in materia di spesa farmaceutica e di completo utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale;
negli ambiti suddetti, per ampliare gli strumenti di tutela del diritto alla salute, colmare le carenze regolatorie e rispondere alle esigenze di cura dei pazienti, soprattutto in presenza di patologie a rapida progressione, è necessario valutare l'introduzione di procedure di accesso precoce ai farmaci;
in questa prospettiva, fermi restando gli strumenti vigenti della legge n. 648 del 1996, dell'uso compassionevole e del «Fondo 5 per cento», occorrerebbe avviare anche nel nostro Paese la sperimentazione dei modelli cosiddetti di early access: modelli in cui i farmaci salvavita e i farmaci che rappresentano una speranza di cura per gravi patologie, come le malattie oncologiche e le malattie rare, possono essere immediatamente messi a disposizione del paziente, già in seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio presso l'Agenzia europea per i medicinali, individuando opportune clausole di salvaguardia e, se del caso, facendo valere compensazioni postume, successive all'approvazione e alla negoziazione;
assicurare la disponibilità immediata dei farmaci in esame può rappresentare un fattore decisivo per la sopravvivenza dei pazienti, con riflessi positivi anche sul versante della ricerca e della raccolta strutturata dei dati scientifici di sicurezza e di efficacia,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, l'introduzione di ulteriori meccanismi di accesso anticipato ai medicinali, ispirati al modello di accesso precoce francese, in particolare per quei medicinali coerenti con i requisiti di innovatività che rappresentano una speranza di cura per gravi patologie, in assenza di alternative terapeutiche, e per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o la richiesta di estensione delle indicazioni terapeutiche a livello europeo.
9/2150/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Loizzo.
La Camera,
premesso che:
il rafforzamento della competitività delle imprese e il miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori rappresentano obiettivi fondamentali per garantire la sostenibilità del sistema economico nazionale;
la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito l'importanza della proporzionalità e ragionevolezza delle misure fiscali, in quanto strumenti per bilanciare gli interessi pubblici e privati, con particolare attenzione alla valorizzazione del lavoro, principio fondamentale della Repubblica sancito costituzionalmente;
le politiche di welfare aziendale e le misure fiscali mirate sono strumenti strategici per sostenere la sostenibilità del sistema produttivo, coniugando la crescita economica con il benessere sociale e incentivando pratiche aziendali orientate alla condivisione dei risultati;
in un contesto economico globale complesso e incerto, caratterizzato da dinamiche sempre più imprevedibili come i mutamenti geopolitici, la volatilità dei mercati finanziari, l'inflazione crescente e la transizione verso modelli economici più sostenibili, emerge la necessità di adottare politiche politiche fiscali che promuovano la resilienza delle imprese e una redistribuzione equa dei benefici economici, al fine di rafforzare il tessuto produttivo nazionale e ridurre le disuguaglianze sociali;
in tale ottica, l'introduzione di forme di incentivazione fiscale per gli utili reinvestiti all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di riconoscere trattamenti economici accessori integrativi, quali tredicesime, quattordicesime, quindicesime e straordinari ai lavoratori, potrebbe rappresentare un meccanismo virtuoso per coniugare gli interessi dell'impresa e quelli dei dipendenti;
tali misure favorirebbero il reinvestimento degli utili nel ciclo economico, in linea con i princìpi dell'economia sociale di mercato, rafforzando il legame tra produttività e benessere economico dei lavoratori, senza gravare sull'azienda in termini di ulteriori costi contributivi,
impegna il Governo
a prevedere forme di detassazione degli utili reinvestiti nell'impresa e a favore dei lavoratori al fine di riconoscere trattamenti economici accessori integrativi anche nelle forme di tredicesime, quattordicesime, quindicesime e straordinari integralmente detassati per i lavoratori e che non concorrano alla formazione del reddito degli stessi nonché di valorizzare processi di reinvestimento e distribuzione degli utili ancorché in forma indiretta dei lavoratori.
9/2150/44. Faraone, Gadda, Del Barba, Boschi.
La Camera,
premesso che:
il rafforzamento della competitività delle imprese e il miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori rappresentano obiettivi fondamentali per garantire la sostenibilità del sistema economico nazionale;
la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito l'importanza della proporzionalità e ragionevolezza delle misure fiscali, in quanto strumenti per bilanciare gli interessi pubblici e privati, con particolare attenzione alla valorizzazione del lavoro, principio fondamentale della Repubblica sancito costituzionalmente;
le politiche di welfare aziendale e le misure fiscali mirate sono strumenti strategici per sostenere la sostenibilità del sistema produttivo, coniugando la crescita economica con il benessere sociale e incentivando pratiche aziendali orientate alla condivisione dei risultati;
in un contesto economico globale complesso e incerto, caratterizzato da dinamiche sempre più imprevedibili come i mutamenti geopolitici, la volatilità dei mercati finanziari, l'inflazione crescente e la transizione verso modelli economici più sostenibili, emerge la necessità di adottare politiche politiche fiscali che promuovano la resilienza delle imprese e una redistribuzione equa dei benefici economici, al fine di rafforzare il tessuto produttivo nazionale e ridurre le disuguaglianze sociali;
in tale ottica, l'introduzione di forme di incentivazione fiscale per gli utili reinvestiti all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di riconoscere trattamenti economici accessori integrativi, quali tredicesime, quattordicesime, quindicesime e straordinari ai lavoratori, potrebbe rappresentare un meccanismo virtuoso per coniugare gli interessi dell'impresa e quelli dei dipendenti;
tali misure favorirebbero il reinvestimento degli utili nel ciclo economico, in linea con i princìpi dell'economia sociale di mercato, rafforzando il legame tra produttività e benessere economico dei lavoratori, senza gravare sull'azienda in termini di ulteriori costi contributivi,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere forme di detassazione degli utili reinvestiti nell'impresa e a favore dei lavoratori al fine di riconoscere trattamenti economici accessori integrativi anche nelle forme di tredicesime, quattordicesime, quindicesime e straordinari integralmente detassati per i lavoratori e che non concorrano alla formazione del reddito degli stessi nonché di valorizzare processi di reinvestimento e distribuzione degli utili ancorché in forma indiretta dei lavoratori.
9/2150/44. (Testo modificato nel corso della seduta)Faraone, Gadda, Del Barba, Boschi.
La Camera,
premesso che:
il meccanismo del 5xmille, introdotto in via sperimentale nel 2006 e reso strutturale nel 2015, è stato concepito per consentire ai cittadini di destinare una parte delle loro imposte agli enti del terzo settore e alle realtà sociali che fanno del volontariato, della solidarietà sociale, della ricerca scientifica e sanitaria e delle altre attività di interesse generale il proprio obiettivo primario;
la normativa vigente prevede la fissazione di un tetto massimo di risorse che, a prescindere dalle scelte dei contribuenti, può essere destinato al riparto del 5xmille e superato tale limite, fissato attualmente in 525 milioni, è previsto che le risorse residue vengano ripartite con un quoziente inferiore al 5xmille;
nel 2023, ben 17.249.982 contribuenti (circa 731.000 in più rispetto al 2022) hanno destinato il 5xmille ad Enti del Terzo settore e l'Agenzia delle entrate ha comunicato che la ripartizione delle scelte per la devoluzione del 5xmille è risultata superiore al limite massimo per un valore di circa 27 milioni di euro;
gli enti non profit rappresentano un modello stabile di sviluppo economico, e svolgono un ruolo cruciale per rafforzare un tessuto sociale messo a dura prova da anni di crisi economiche, sanitarie e sociali e il loro integrale finanziamento – attraverso il pieno rispetto della volontà dei contribuenti – rappresenta una via obbligata anche alla luce dei principi di sussidiarietà e di solidarietà sociale al cui rispetto la Costituzione chiama la stessa Repubblica;
il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso del question time svoltosi in Aula il 10 luglio 2024, ha dichiarato che il Governo avrebbe valutato le necessarie iniziative legislative per incrementare le autorizzazioni di spesa, al fine di tener conto dell'evoluzione del dato relativo alle scelte dei contribuenti;
nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, in Commissione Bilancio, il Governo aveva presentato una riformulazione degli emendamenti 10.1 e 10.2 volti a innalzare il tetto del 5xmille, ma tale riformulazione è stata successivamente ritirata;
ad oggi alcuna misura in tal senso è stata approvata e in assenza di interventi, decine di milioni di euro che i contribuenti hanno destinato liberamente e scientemente ad enti non profit non verranno erogati, con grave pregiudizio per le volontà espresse dai cittadini e per gli enti beneficiari,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio, volte a prevedere le misure idonee a garantire l'integrale erogazione delle risorse destinate dai contribuenti al 5xmille in misura pari almeno all'eccedenza registrata, così da valorizzare il ruolo sociale degli enti del Terzo settore, salvaguardare uno strumento fondamentale per sostenere la continuità di realtà essenziali per la comunità e il Paese e rispettare la volontà dei cittadini.
9/2150/45. Gadda, Faraone, Del Barba, Boschi.
La Camera,
premesso che:
il meccanismo del 5xmille, introdotto in via sperimentale nel 2006 e reso strutturale nel 2015, è stato concepito per consentire ai cittadini di destinare una parte delle loro imposte agli enti del terzo settore e alle realtà sociali che fanno del volontariato, della solidarietà sociale, della ricerca scientifica e sanitaria e delle altre attività di interesse generale il proprio obiettivo primario;
la normativa vigente prevede la fissazione di un tetto massimo di risorse che, a prescindere dalle scelte dei contribuenti, può essere destinato al riparto del 5xmille e superato tale limite, fissato attualmente in 525 milioni, è previsto che le risorse residue vengano ripartite con un quoziente inferiore al 5xmille;
nel 2023, ben 17.249.982 contribuenti (circa 731.000 in più rispetto al 2022) hanno destinato il 5xmille ad Enti del Terzo settore e l'Agenzia delle entrate ha comunicato che la ripartizione delle scelte per la devoluzione del 5xmille è risultata superiore al limite massimo per un valore di circa 27 milioni di euro;
gli enti non profit rappresentano un modello stabile di sviluppo economico, e svolgono un ruolo cruciale per rafforzare un tessuto sociale messo a dura prova da anni di crisi economiche, sanitarie e sociali e il loro integrale finanziamento – attraverso il pieno rispetto della volontà dei contribuenti – rappresenta una via obbligata anche alla luce dei principi di sussidiarietà e di solidarietà sociale al cui rispetto la Costituzione chiama la stessa Repubblica,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative normative, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio, volte a prevedere le misure idonee a garantire l'integrale erogazione delle risorse destinate dai contribuenti al 5xmille in misura pari almeno all'eccedenza registrata, così da valorizzare il ruolo sociale degli enti del Terzo settore, salvaguardare uno strumento fondamentale per sostenere la continuità di realtà essenziali per la comunità e il Paese e rispettare la volontà dei cittadini.
9/2150/45. (Testo modificato nel corso della seduta)Gadda, Faraone, Del Barba, Boschi.
La Camera,
premesso che:
con la manovra finanziaria per l'anno 2025 il Governo ha deciso di disciplinare, nell'ambito di una serie di disposizioni di spending review, i compensi spettanti agli organi di vertice di enti pubblici e privati che ricevono contributi dello Stato;
il tema è strettamente connesso al recente avvicendamento al vertice del gruppo Stellantis tra il Ceo Carlos Tavares e John Elkann (che temporaneamente presiede un comitato esecutivo) che ha portato con sé una scia di polemiche legate allo stratosferico compenso che il gruppo automobilistico corrispondeva per l'ingaggio al manager pari a circa 23,47 milioni di euro lordi nel solo 2023, un compenso costituito da voci stipendiali, bonus e stock option dei piani di incentivazione a lungo termine e che è costato all'azienda l'equivalente di 518 dipendenti;
la gestione di Tavares, nonostante il lauto compenso, non ha certamente spiccato per lungimiranza ed efficienza non avendo creduto nelle relazioni sindacali, avendo tagliato l'occupazione, delocalizzato la produzione e frenato gli investimenti soprattutto quelli sull'innovazione;
il gruppo Stellantis, erede del gruppo Fiat, ha beneficiato, nel corso della sua lunga storia, di notevoli aiuti di Stato. Si stima che, partendo dai contratti di programma siglati con il Cipe tra il 1990 e il 2019, ammonti a 4 miliardi di euro il complesso dei contributi pubblici, a fronte di poco più di 10 miliardi di euro di investimenti dichiarati, risorse pubbliche assegnate ad una società che nel 2023 ha realizzato un utile netto di 18,6 miliardi di euro, in crescita dell'11 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2020, in piena pandemia Fca ha ricevuto 6,3 miliardi di euro di prestito coperto da garanzia pubblica. Sul registro nazionale di aiuti di Stato da ottobre 2016 a gennaio 2024 risultano versati prima a Fca poi a Stellantis aiuti per 100 milioni di euro, tra i quali rientrano i 7 milioni di euro di incentivi per il rinnovo macchinari con industria 4.0 ed ai quali va aggiunta la cassa integrazione pari a 446 milioni di euro ricevuta fra il 2014 e il 2020, importo lievitato a 984 milioni di euro tra il 2023 e l'aprile del 2024. Nonostante ciò, negli ultimi 17 anni, tra il 2007 ed il 2024, il gruppo ha visto ridurre la produzione di auto quasi del 70 per cento;
anche gli ultimi dati, relativi al mese di novembre 2024 che registrano un nuovo forte calo delle vendite pari al 24,6 per cento, dimostrano che l'azienda continua a muoversi in un contesto difficile al punto che il management ha deliberato il ricorso alla Cassa integrazione (Cig) con sospensione prolungata dell'attività produttiva fino al termine delle festività natalizie per l'assenza di ordini. Inoltre anche il recente appello al Governo delle parti sociali di assicurare anche per il prossimo anno il fondo per la cassa integrazione e la totale assenza di un piano industriale che dia garanzie produttive e occupazionali sia per gli impianti che per l'intero indotto, sono forieri di prospettive tutt'altro che confortanti;
il suddetto scenario dimostra come a fronte di ingenti contributi pubblici, il Governo non sia riuscito a vincolare Stellantis a impegni precisi sulla produzione e l'occupazione nel nostro Paese e che il continuo ricorso dell'azienda ad una politica remunerativa degli organi di vertice come quella adottata fino ad oggi sarebbe incompatibile con ulteriori forme di sovvenzione statale,
impegna il Governo
a condizionare, in futuro, la concessione di ulteriori contributi, prestiti o investimenti al gruppo Stellantis vincolandoli alla produzione in Italia di nuovi modelli, alla difesa dell'occupazione e a politiche remunerative per gli organi di vertice che siano responsabili e compatibili con la condizione economico-finanziaria dell'impresa.
9/2150/46. Grimaldi, Ghirra, Zanella, Borrelli, Benzoni, Iaria, Fornaro, L'Abbate, Amendola, Scotto, Laus.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di condizionare, in futuro, la concessione di ulteriori contributi, prestiti o investimenti al gruppo Stellantis vincolandoli alla produzione in Italia di nuovi modelli e alla difesa dell'occupazione.
9/2150/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Grimaldi, Ghirra, Zanella, Borrelli, Benzoni, Iaria, Fornaro, L'Abbate, Amendola, Scotto, Laus.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7-bis del provvedimento, inserito nel corso dell'esame al Senato, ha riaperto i termini per l'adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) da parte di quei soggetti aventi diritto che sono ancora indecisi o che non hanno ancora effettuato tutte le valutazioni relative alla propria posizione tributaria per gli anni 2024 e 2025;
il Concordato Preventivo Biennale (CPB), previsto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, è un istituto volto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi al quale possono accedere i contribuenti sottoposti al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, consistente nella definizione anticipata, effettuata sulla base di una serie di dati incrociati, del reddito derivante dall'esercizio di impresa, arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a fronte di premi e agevolazioni fiscali quali la possibilità di optare per un'imposta sostitutiva con aliquote ridotte sul maggior reddito concordato;
lo strumento discende da un recente approccio del governo che prevede controlli basati su analisi di rischio mirate, muovendosi nel solco della strategia del «Fisco amico» che ha come scopo quello di fare emergere l'evasione senza passare attraverso gli accertamenti i controlli ma tramite gli adempimenti spontanei, proponendosi, progressivamente, con modi esortativi piuttosto che repressivi, di recuperare l'evasione di lavoratori autonomi e piccole imprese;
secondo i dati riportati dalla «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva» del 2024, l'imposta più evasa è stata proprio l'Irpef dovuta dai lavoratori autonomi e dalle cosiddette partite Iva;
l'evasione fiscale continua a rappresentare un problema strutturale per l'economia del Paese che andrebbe aggredito con fermezza e coerenza e senza ricorrere a continui «patti» che rischiano di legittimarla o peggio, ad atti di clemenza, come condoni, definizioni agevolate o rottamazioni capaci solo di alimentare la disillusione e il malcontento tra i cittadini, di minare ulteriormente la credibilità del sistema fiscale e di innescare un circolo vizioso di sfiducia ed evasione,
impegna il Governo:
ad invertire la rotta sul piano della lotta all'evasione fiscale attraverso un radicale mutamento dell'attuale approccio nell'azione di contrasto, che implichi il necessario passaggio da una logica collaborativa ad una più repressiva;
ad abbandonare per il futuro qualsiasi approccio che preluda a disposizioni fiscali regressive e a qualsiasi forma di definizione agevolata o di tipo condonistico, manifestando in tal modo una chiara presa di posizione a difesa della funzione sociale del fisco.
9/2150/47. Borrelli, Grimaldi, Zanella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-bis del provvedimento consente l'utilizzo, entro il 31 dicembre 2025, delle risorse erogate negli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 ed ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l'attuazione dei piani operativi per il recupero delle liste d'attesa;
rispetto a quest'ultimo fenomeno regioni e province autonome potranno ricorrere a prestazioni aggiuntive del personale in regime di attività professionale intramuraria e integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da strutture private accreditate;
oltre all'insufficiente intervento sulle liste d'attesa confermato dall'ulteriore finanziamento del ricorso a prestazioni da parte di strutture private e accreditate, la Fondazione Gimbe ha effettuato una analisi sui siti web di regioni e province autonome, valutandone completezza e accessibilità delle informazioni sulle liste di attesa messe a disposizione dei cittadini;
dal suddetto quadro è emerso che solo 6 regioni su 21 rispettavano tutti i parametri oggetto di valutazione, pubblicando dati aggregati a livello regionale e per singola azienda sanitaria, numero di prestazioni monitorate, tempo di attesa medio o mediano, percentuale di rispetto dei tempi previsti per ciascuna classe di priorità e confronto tra le performance delle varie aziende;
dalla analisi Gimbe risulterebbe, inoltre, che sette regioni sono prive di un portale unico delle liste di attesa con i dati aggiornati. Tra le 13 regioni e la provincia autonoma di Bolzano che dispongono di un portale unico, quasi tutte riportano il numero di prestazioni monitorate, altre cinque non indicano il tempo di attesa medio mentre alcune altre non suddividono il dato per classe di priorità (breve, differibile, programmata);
differenze emergono anche nelle modalità di accesso ai portali di prenotazione delle prestazioni, vi sono regioni che permettono di consultare le liste d'attesa senza necessità di autenticazione, ad altre che richiedono Spid, carta d'identità elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale. Una regione non dispone di un portale web, ma solo di una app per smartphone;
l'analisi condotta evidenzia come in attesa della Piattaforma nazionale, per numerose regioni la trasparenza sulle prestazioni e le liste di attesa è ancora un miraggio, anche se sarebbe fondamentale al fine di consentire ai cittadini di conoscere la gestione delle prestazioni sanitarie nella propria regione;
per contrastare le liste d'attesa ai cittadini devono essere forniti, con modalità uniformi su tutto il territorio nazionale, dati chiari sui tempi di attesa, classi di priorità, perché questo consente di facilitare scelte consapevoli e rafforzare la fiducia nei servizi offerti,
impegna il Governo
ad assumere iniziative nei confronti delle regioni per sollecitare l'attuazione di forme di trasparenza e dettagliata informazione per i pazienti, sulle prestazioni richieste e le liste d'attesa, perché una insufficiente informazione incide su gli esiti di salute e fa lievitare la spesa privata, che impoverisce le famiglie e può portare alla rinuncia alle cure.
9/2150/48. Zanella, Grimaldi, Borrelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6-sexies del provvedimento in esame introduce misure volte alla riduzione dei tempi di pagamento delle fatture commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni;
l'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 192, fissa il termine massimo di pagamento delle fatture in sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione;
nonostante una norma così cogente, si continuano a registrare numerosi casi di ritardi nei pagamenti delle forniture, specialmente in quei rapporti contrattuali caratterizzati da un forte squilibrio di potere tra i due contraenti ed in particolare quelli tra le pubbliche amministrazioni o le cosiddette «grandi aziende», e i cosiddetti «piccoli fornitori»;
spesso, questo squilibrio commerciale favorisce il mancato rispetto dei termini fissati dalla legge, nella consapevolezza che le piccole e medie imprese accettano eventuali ritardi nei pagamenti delle fatture e non ricorrono agli strumenti di difesa previsti dalla legge soprattutto se la pubblica amministrazione o la «grande azienda» rappresenta la quota maggioritaria del proprio portafoglio se non addirittura l'unico cliente;
una problematica che riguarda particolarmente il sistema economico italiano caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese – che da sole rappresentano oltre il 41 per cento dell'intero fatturato generato in Italia e oltre il 38 per cento del valore aggiunto del Paese – che spesso rientrano nella categoria dei piccoli fornitori;
ad oggi, non esiste un attore terzo che possa verificare e supervisionare sul rispetto del termine per il pagamento delle fatture come potrebbe, invece, avvenire se queste informazioni venissero condivise nel Sistema di Fatturazione Elettronica con l'Agenzia delle entrate, inserendo la data di avvenuto pagamento nel Sistema medesimo;
l'Agenzia delle entrate sarebbe in grado di verificare la puntualità dei pagamenti nei contratti ed eventualmente anche rilasciare un prospetto annuale recante una sintesi sul rispetto dei termini per i pagamenti avvenuti nell'anno,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo da parte delle suddette pubbliche amministrazioni e aziende clienti di inserire nel Sistema di fatturazione elettronica la data dell'avvenuto pagamento della fattura così da assicurare all'Agenzia delle entrate il potere di verificare la puntualità dei pagamenti, rilasciando altresì un prospetto annuale circa il rispetto dei termini per i pagamenti avvenuti nell'anno.
9/2150/49. Rosato.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo da parte delle suddette pubbliche amministrazioni e aziende clienti di inserire nel Sistema di fatturazione elettronica la data dell'avvenuto pagamento della fattura così da assicurare all'Agenzia delle entrate il potere di verificare la puntualità dei pagamenti, rilasciando altresì un prospetto annuale circa il rispetto dei termini per i pagamenti avvenuti nell'anno.
9/2150/49. (Testo modificato nel corso della seduta)Rosato.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento amplia ulteriormente e in modo ingiustificato, in funzione dell'accesso al concordato preventivo biennale, la possibilità di usufruire del «ravvedimento speciale» anche ai soggetti precedentemente esclusi;
si consente in particolare anche ai soggetti che nelle annualità tra il 2018 e il 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive;
a fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva, l'erario incasserebbe poco e dovrebbe rinunciare contestualmente a controlli, accessi, ispezioni e verifiche, ai fini delle imposte sui redditi e del valore aggiunto;
agli aderenti è riservata inoltre la possibilità di effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale, in un massimo di 24 rate mensili a un tasso di interesse del 2 per cento con decorrenza 31 marzo 2025;
i ravvedimenti, i concordati e le proroghe di termini introdotte nel corso di questa legislatura stanno minando la solidità del sistema fiscale e avranno un effetto fortemente dissuasivo sulla fedeltà e la compliance che nel futuro potrà creare problemi sotto il profilo della tenuta dei conti pubblici e dell'equità sociale;
tutta questa serie di rottamazioni e contraddizioni dentro al Governo diventa un invito all'evasione e all'elusione fiscale; è necessario invece intervenire subito e migliorare il sistema fiscale per renderlo equo e avere un Paese dove vengono premiati gli onesti,
impegna il Governo
ad evitare ulteriori misure comunque denominate che minano la credibilità del sistema di riscossione dei tributi e che si pongono in netto contrasto rispetto all'esigenza di colmare l'attuale tax gap e a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo, gravemente compromessa dalla diffusione di comportamenti evasivi a tal fine valutando gli effetti sul gettito fin qui prodotti da tutte le norme di allentamento fiscale introdotte dall'attuale Governo.
9/2150/50. Lai, Guerra, Merola.
La Camera,
premesso che:
nel presente provvedimento il Governo ha trasfuso le disposizioni del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante, tra l'altro, misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) che ha riaperto il termine entro il quale i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale possono aderire al Cpb;
tale possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta fino al 12 dicembre 2024 a quei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito;
l'articolo 40 del decreto legislativo n. 13 del 2024, destina in via prioritaria il gettito derivante dalla predetta misura alla riduzione delle aliquote Irpef;
i primi dati relativi al gettito per il 2024 e il 2025 annunciati allo scadere del termine del 31 ottobre, entro cui i contribuenti dovevano decidere la propria adesione, dimostrano una scarsa risposta al Cpb: avrebbero infatti aderito poco più di 500 mila contribuenti, di cui 400 mila Isa (il 15 per cento di 2,8 milioni) e 100 mila forfetari (il 5,9 per cento di 1,7 milioni) con un corrispondente «emersione» di circa 8,5 miliardi di euro di base imponibile delle imposte dirette (Irpef e Ires) e 6,3 miliardi di euro dell'Irap che avrebbe fruttato un gettito cumulativo di circa 1,3 miliardi di euro di cui 425 milioni per il 2024 e 865 per il 2025;
il risultato non appare del tutto soddisfacente se confrontato con il gettito potenzialmente dovuto dalla medesima platea di contribuenti pari a circa 30 miliardi di euro annui come emergerebbe dalle risultanze della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze lo scorso settembre;
alle prime avvisaglie di una forte resistenza da parte dei contribuenti ad aderire al Cpb, il Governo ha in più occasioni cercato di renderlo sempre più appetibile ma così facendo, ha gravemente compromesso la possibilità di farne uno strumento di recupero dell'evasione;
per stabilire se il Cpb ha prodotto un recupero di evasione sarà necessario che il Ministero verifichi che sussista una effettiva maggiorazione rispetto alle risorse scontate nei tendenziali; in altri termini: parte del gettito dichiarato in più, rispetto al 2023, sarebbe stata incassata anche in assenza di concordato, e non può quindi essere considerata recupero dell'evasione;
il dubbio ancora più radicale è però che l'operazione, anziché determinare un incremento delle entrate pubbliche, si possa tradurre, per molteplici ragioni, in una perdita per l'erario; la possibilità di adesione, inizialmente riservata a contribuenti con un voto Isa elevato, è stata infatti riconosciuta anche a quelli con voti molto bassi, considerati quindi dal fisco gravemente inaffidabili; inoltre al contribuente è stata riconosciuta la possibilità di applicare al reddito incrementale un'imposta sostitutiva molto bassa e ciò comporta una perdita di gettito su tutta la parte di reddito incrementale che sarebbe comunque stata dichiarata dai contribuenti e tassata ad aliquote anche sensibilmente più alte;
all'adesione al concordato è stata associata la possibilità di aderire a un ravvedimento operoso, forfetario, che permette di sanare l'evasione fiscale dei cinque anni pregressi, dal 2018 al 2022. Questa operazione ha un costo per l'erario, valutato, cumulativamente, in quasi un miliardo di euro dal 2025 al 2029. Un costo di cui tenere conto, e che sarà solo in parte ridimensionato dalla bassa adesione al Cpb;
l'insieme di questi elementi ha sicuramente favorito calcoli di convenienza che potrebbero avere portato ad una adesione selettiva da parte dei contribuenti per i quali la proposta di concordato risultava con più probabilità vantaggiosa. Tanto più vantaggiosa per loro quanto più onerosa per lo Stato; i forfetari, ad esempio, tenuti a impegnarsi per il solo 2024, presumibilmente, al 31 ottobre 2024 sono stati in grado di effettuare un calcolo di convenienza molto preciso;
nonostante, sulla base delle vicende ricordate, sia improbabile ritenere che dall'operazione Cpb possano arrivare, anche dopo la riapertura dei termini, entrate per lo Stato come conseguenza di un recupero dell'evasione, è comunque importante garantire che l'impiego delle maggiori risorse, che dovesse emergere nell'anno in corso o nei prossimi esercizi finanziari, potrà comunque essere valutato e utilizzato solamente all'esito del monitoraggio dei dati definitivi relativi all'adesione del concordato preventivo pluriennale;
finalizzazioni permanenti, come una revisione delle aliquote Irpef, richiedono di valutare non solo quanto delle entrate sia imputabile a recupero di evasione, ma anche se tale recupero possa considerarsi strutturale,
impegna il Governo,
al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, a delineare iniziative normative in coerenza con quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 13 del 2024, che destina in via prioritaria il gettito derivante dalla predetta misura alla riduzione delle aliquote Irpef, solamente all'esito del monitoraggio dei dati definitivi relativi all'adesione del concordato preventivo pluriennale e impiegando le maggiori risorse che dovessero emergere nell'anno in corso o nei prossimi esercizi finanziari previa verifica dell'effettiva maggiorazione rispetto alle risorse scontate nei tendenziali su riforme di tipo strutturale.
9/2150/51. Guerra, Merola.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 destina risorse alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
sono numerosi gli atti di sindacato ispettivo che, nel corso della presente legislatura, hanno portato all'attenzione del Governo la grave e decennale situazione provocata nell'ambito dei piani integrati di zona concessi per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare agevolata destinati alle forze dell'ordine ex articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, a Roma;
gli immobili di cui ai programmi straordinari di edilizia residenziale sono stati concessi in locazione ai dipendenti dello Stato, civili e militari, impegnati o coinvolti nella lotta alla criminalità organizzata;
la prefettura di Roma ha assegnato in locazione gli alloggi di edilizia agevolata ai dipendenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Finanza, della Polizia penitenziaria, nonché ai dipendenti del Ministero della giustizia e al personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno o al personale di altre amministrazioni comunque impegnati o coinvolti nella lotta alla criminalità organizzata che prestano servizio su Roma;
per la realizzazione dell'intervento edilizio, in data 21 gennaio 2004 è stata stipulata con il comune di Roma apposita concessione del diritto di superficie sui comparti in località Mazzalupo-Boccea; dal 2005 risultano 54 famiglie di dipendenti delle forze dell'ordine assegnatarie dell'alloggio sociale;
attualmente sono in corso procedure di sfratti esecutivi da parte della società concessionaria nonché impresa immobiliare esecutrice e titolare dei finanziamenti pubblici per la costruzione degli alloggi sociali;
dal gennaio 2023 la società costruttrice, beneficiaria dei fondi pubblici concessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione del programma edilizio ricadente sui terreni del comune di Roma, una volta giunta la scadenza indicata su detta convenzione, con cui è stato concesso il diritto di superficie alla società, in mancanza di indicazione da parte della prefettura, ha disposto di assegnare in locazione gli immobili a soggetti terzi estranei alle forze dell'ordine, o comunque in violazione dei requisiti personali e patrimoniali previsti dalla legge di finanziamento nonché in contrasto con le finalità pubblicistiche della realizzazione degli interventi edilizi;
è noto ai firmatari del presente atto che la regione Lazio, a seguito del tavolo tecnico richiesto dal competente provveditorato, ha fornito chiarimenti sul fatto che gli alloggi realizzati con il programma non potranno essere «liberamente utilizzati» dal soggetto attuatore, stante la finalità pubblicistica imposta dalla legge di finanziamento (come disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 21 del 2001);
da articoli di stampa recentemente pubblicati emergerebbe che alcuni dei nuovi assegnatari non sarebbero in possesso dei requisiti personali e patrimoniali previsti dalla normativa vigente;
il comune di Roma avrebbe inoltre rilevato tre elementi che avrebbero potuto portare alla decadenza della convenzione suddetta. Il primo, il fatto che le tabelle dei prezzi massimi di cessione degli immobili non siano mai stati comunicati dalla società. Secondo punto, l'Imu non pagata per diverse centinaia di migliaia di euro. Infine, la pratica per il rilascio dell'agibilità che si è conclusa negativamente per l'assenza di documenti dirimenti;
il soggetto attuatore disattenderebbe, da ultimo, le norme dello Stato, nella fattispecie il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che all'articolo 1-bis prevede che i contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, in scadenza entro il 31 dicembre 2024, sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni,
impegna il Governo
alla luce degli sfratti in corso di esecuzione, ad assicurare l'effettiva applicazione di quanto previsto dall'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, stanziando adeguate risorse e garantendone il corretto utilizzo, al fine di: riconoscere la proroga e assicurare i diritti delle famiglie ingiustamente coinvolte; dichiarare, per quanto di competenza, l'emergenza abitativa per le numerose famiglie destinatarie della procedura di rilascio degli alloggi, e la tutela delle disabilità di componenti delle famiglie delle forze di polizia, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 104 del 1992; verificare, per quanto di competenza e in raccordo con il comune di Roma, i presupposti personali e giuridici dei nuovi assegnatari, così da tutelare la trasparenza e il buon andamento dell'azione amministrativa e l'azione delle istituzioni coinvolte, valutando altresì la possibilità di commissariare la società che nel caso esposto in premessa non rispetterebbe il patto sociale di edilizia pubblica.
9/2150/52. Penza, Francesco Silvestri, Morfino.