XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 19 dicembre 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, D'Alessio, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 18 dicembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MASCARETTI: «Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di diritto di recesso e di obblighi di trasparenza nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali» (2174);
GRIBAUDO: «Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e altre disposizioni concernenti l'estensione dell'applicazione della disciplina delle integrazioni salariali ordinarie ai lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l'ausilio di velocipedi o veicoli leggeri a motore» (2175).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.
Con lettera pervenuta il 18 dicembre 2024, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il Collegio per i reati ministeriali, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, su conforme richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione di un procedimento penale promosso nei confronti del deputato Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri all'epoca dei fatti (decreto del 16 dicembre 2024 – procedimento n. 35863/2024 RGNR mod. 21; n. 4/2024 Trib. Ministri).
Trasmissione dal Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 18 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, riferita all'anno 2023 (Doc. XXXVIII, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal Ministro della difesa.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 18 dicembre 2024, ha trasmesso la nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2025, prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2024) 474 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione delle garanzie scritte fornite dal Regno Unito alla Commissione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/1182 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme specifiche relative ai medicinali per uso umano destinati all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord (COM(2024) 565 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Uso delle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione per garantire una migliore trasparenza del mercato a norma dell'articolo 225, lettera d) quater, del regolamento (UE) n. 1308/2013 («regolamento OCM») (COM(2024) 568 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie basato sull'IVA (COM(2024) 569 final).
La Corte dei conti europea, in data 17 dicembre 2024, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 28/2024 – Dare esecuzione al diritto UE – La Commissione ha migliorato la gestione dei casi di infrazione, ma la loro archiviazione richiede ancora troppo tempo, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Commissione europea, in data 18 dicembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al parlamento europeo e al consiglio sull'efficacia dell'attuazione del numero unico di emergenza europeo «112» (COM(2024) 575 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (ICL) (COM(2024) 578 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale 2023 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (COM(2024) 579 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 579 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione, a nome dell'Unione europea, nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile (COM(2024) 580 final e COM(2024) 581 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 580 final – Annex e COM(2024) 581 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada (COM(2024) 582 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo eccessivo in Belgio (COM(2024) 951 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dall'Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente.
Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 18 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina del settore dei rifiuti per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell'ambito, riferita al secondo semestre 2024 (Doc. CCXXX, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, al dottor Ernesto Napolillo, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato Bal resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 17 dicembre 2024, a pagina 7, seconda colonna, quinta riga, le parole: «entro il 16 gennaio 2024» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «entro il 16 gennaio 2025».
DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2025 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027 (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO, DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO, E COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA IL 29 OTTOBRE 2024, DEGLI ARTICOLI 83, 84, COMMI 2 E 3, E 89, COMMA 2, DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2112) (A.C. 2112-bis-A) (*)
A.C. 2112-bis-A – Questione pregiudiziale di costituzionalità (**)
QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio in esame, rappresenta il provvedimento più importante in materia di contabilità e di programmazione economica;
in assoluta incoerenza con quelle che dovrebbero essere le caratteristiche proprie di una legge di bilancio e delle norme di contabilità pubblica, il testo del disegno di legge all'esame dell'Assemblea, contiene, all'articolo 1, comma 550 – conseguente all'approvazione in Commissione Bilancio dell'emendamento 82.05 – una modifica all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, in materia di prelievo venatorio, riguardo alle «Specie cacciabili e periodi di attività venatoria»;
(*) Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato atto Camera 2112-bis-A.
(**) La questione pregiudiziale è stata dichiarata inammissibile.
il citato comma interviene sulle disposizioni regolamentari in materia di calendari venatori, sulle specie cacciabili e sul diritto alla tutela giurisprudenziale contro provvedimenti ritenuti illegittimi;
è del tutto evidente come l'emendamento approvato e conseguentemente tutto il comma 550, sia di natura squisitamente ordinamentale, in quanto privo di effetti sui saldi di bilancio, non prevedendo oneri né alcun risparmio di spesa;
giova sottolineare come la legge n. 196 del 2009, ossia la legge di contabilità e finanza pubblica, all'articolo 21, comma 1-quinquies, confermata dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che esso, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale, né interventi di natura localistica o microsettoriale;
nonostante la sua evidente natura ordinamentale e il mancato rispetto alle disposizioni di cui alla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, il citato emendamento di modifica dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, inizialmente ritenuto inammissibile nella seduta della Commissione referente del 15 novembre 2024, è stato successivamente e incomprensibilmente dichiarato ammissibile dal Presidente della Commissione Bilancio, e quindi votato e approvato;
il contenuto del suddetto comma, non solo contiene disposizioni del tutto estranee all'oggetto della legge di bilancio, ma palesa profili di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 9 e 41 della Costituzione, così come modificati dalla legge costituzionale 22 febbraio 2022 n. 1, che inserisce la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali tra i principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano. Tale sopravvenuta innovazione comporta il rafforzamento dei principi che regolano il bilanciamento tra contrapposti interessi in materia ambientale, rispetto a quanto già chiaramente indicato dalla stessa legge n. 157 del 1992 e dall'intero panorama normativo e giurisprudenziale vigente;
il raffronto tra i contrapposti interessi, nel caso di specie tra la tutela della fauna selvatica e degli animali e lo svolgimento della pratica venatoria, dovrebbe essere centrale per consentire al legislatore di valutare l'approccio da adottare in sede di modifica della norma per individuare l'interesse preminente costituzionalmente tutelato, considerando che l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 dispone da una parte che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e la sua tutela sia approntata «nell'interesse della comunità nazionale e internazionale» e dall'altra, chiarisce che lo svolgimento dell'attività venatoria è subordinata alla superiore esigenza di conservazione delle specie animali selvatiche;
l'adeguamento normativo deve, dunque, essere costituzionalmente orientato e non può comportare una deroga in peius dell'attuale sistema di tutela della fauna selvatica, mentre la novella dell'articolo 18, al contrario, inverte l'ordine gerarchico tra gli interessi in gioco, in virtù della quale «L'esercizio venatorio è legittimo e autorizzato per ciascuna intera annata venatoria»;
la modifica del comma 3 dell'articolo 18 elimina l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone, attraverso apposito decreto, l'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio, cancellando uno strumento di cui lo Stato dispone al fine di valutare, con assoluta autorevolezza scientifica, il rispetto del principio fondamentale di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi di cui all'articolo 9 della Costituzione, nell'ambito dell'individuazione delle specie cacciabili;
il parere di cui al comma 3, secondo le modifiche introdotte dal comma 550 dell'articolo 1, viene affidato all'ISPRA e contestualmente ad un organo politico, il Comitato Tecnico Faunistico Nazionale, con il compito di esprimersi in merito alle specie cacciabili, mettendo sullo stesso piano organismi dal diverso valore scientifico dell'ISPRA, stante l'importanza di tale parere sottolineata dalla stessa Corte costituzionale (Sent. 22 maggio 2013, n. 90; sent. 03 giugno 2021, n. 116) e dal Consiglio di Stato che ha affermato come «all'interno del corpo regolatorio come sopra ricostruito esplica un rilievo centrale la funzione svolta dall'ISPRA le cui indefettibili funzioni consultive si ascrivono nella logica di individuare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, come tali ricadenti nella sfera legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 278 del 2012; 107/2014) siccome riconducibili al valore ambiente» (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852);
la novella dell'articolo 18 interviene, riducendoli a trenta giorni, sui termini di impugnazione dei calendari venatori, che segue la modifica dello stesso comma 2 dell'articolo 18 introdotta con la legge di conversione del cosiddetto «decreto Asset», con il medesimo obiettivo di ostacolare le associazioni di protezione ambientale nell'accesso alla giustizia amministrativa, in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione e con la Convenzione di Aarhus, che garantiscono il diritto alla tutela giurisdizionale da parte dei cittadini contro provvedimenti illegittimi;
preoccupa, altresì, il fatto che le proposte di modifica introdotte dal comma 550 vengano presentate nonostante l'apertura nel solo anno 2023, di ben due procedure EUP, attivate dalla Commissione europea all'indomani delle due più recenti modifiche di cui è stata fatta oggetto la legge n. 157 del 1992, entrambe riguardanti la violazione delle normative sovranazionali di tutela della fauna selvatica e della salute, e, per una delle quali, la Commissione ha già formalmente proceduto alla trasformazione in procedura d'infrazione;
l'articolo 117 della Costituzione così come modificato dall'articolo 3 legge costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, pone in rilievo i rapporti dello Stato con altri ordinamenti come quello europeo, costituzionalizza il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali ponendo senz'altro la questione dell'illegittimità di provvedimenti legislativi statali in contrasto con i principi e le norme sovranazionali: illegittimità che espone lo Stato, nello specifico caso di violazione degli obblighi europei, a procedure d'infrazione;
alla luce del quadro complessivo fin qui esposto appare del tutto evidente l'incompatibilità della norma in esame con i principi costituzionali ed europei in tema di tutela della fauna selvatica tanto più che la recente legge costituzionale 22 febbraio 2022 n. 1, ha finalmente introdotto, anche formalmente, la tutela dell'ambiente in Costituzione sancendo, nell'articolo 9 che: «la Repubblica ... tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.» e riformulando l'articolo 41, nel senso che: «l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali...»,
delibera
di non procedere all'esame dell'A.C. 2112-bis-A.
N. 1. Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
ERRATA CORRIGE
A pagina 166, seconda colonna, alla trentanovesima riga, all'articolo 1, comma 436, lettera b), del testo della Commissione, dopo le parole: «utili accantonati di cui alla lettera a)» devono intendersi inserite le seguenti: «, e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023,».
A pagina 306, seconda colonna, alle righe terzultima, penultima e ultima, all'articolo 1, comma 819, del testo della Commissione, le parole: «convenzione. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «convenzione.
820. Ai fini di cui al comma 819 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».
A pagina 307, seconda colonna, le righe dalla prima all'ottava devono intendersi soppresse.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
(commi da 1 a 908)
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»;
b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;
c) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.200»;
d) al comma 1, lettera b), le parole: «lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600».
8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 353 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1. (ex 2.11.) Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 121:
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 102,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 136 milioni di euro per l'anno 2026 e di 126,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché Fondo per interventi strutturali di politica economica.
1.2. (ex 2.44.) Guerra, Furfaro.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Per i residenti nei comuni montani o nelle aree interne con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il canone di concessione di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato in 70 euro a decorrere dall'anno 2025.
10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani, in base ai parametri altimetrico e delle aree interne sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici e di parametri socioeconomici.
10-quater. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al comma 10-ter. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -4.000.000;
2026: -4.000.000;
2027: -4.000.000.
1.3. (ex 2.60.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli;».
1.4. (ex 2.54.) Roggiani.
Al comma 10, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato, detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e-ter);
Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole da: di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025 fino alla fine del comma con le seguenti: di 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.5. (ex 2.24.) Manzi, Malavasi, Orfini, Berruto, Iacono.
Al comma 10, capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera e-ter) dell'articolo 15, del presente testo unico.
Conseguentemente:
al comma 884, sostituire le parole da: di 194,34 milioni di euro annui per l'anno 2026 fino alla fine del comma con le seguenti: di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
al comma 21, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
al comma 22, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.6. (ex 2.65.) Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa.
Al comma 10, capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) le spese per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.7. (ex 2.99.) Gadda, Del Barba.
Al comma 10, capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico e agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), del presente testo unico sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
al comma 21, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
al comma 22, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.8. (ex 2.63.) Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Al comma 10, capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, dopo la lettera c):
c-bis) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Conseguentemente:
al comma 21, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
al comma 22, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
2.64. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
sopprimere il comma 13.
1.9. (ex 2.69.) Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 18 sostituire le parole: 54 per cento con le seguenti: 45 per cento.
1.10. (ex 2.83.) Grimaldi, Borrelli.
Sostituire il comma 21, con i seguenti:
21. A decorrere dall'anno 2025, sono istituite l'imposta sul traffico internet e l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online.
21-bis. Sono soggetti passivi delle imposte di cui al comma 1 i soggetti esercenti attività d'impresa nel territorio dello Stato individuati ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater.
21-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce:
a) ai fini della determinazione dell'imposta sul traffico internet, la soglia di occupazione media del traffico annuale generato in Italia da fornitori di contenuti trasmessi tramite banda larga, rispettivamente fissa e mobile, con una maggiorazione nei confronti degli operatori che, per via di trasmissioni live streaming, causano picchi di traffico anche tramite CDN (content delivery network). La stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina, inoltre, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la soglia di traffico addizionale, non inferiore al valore medio maggiorato del 50 per cento, superata la quale i fornitori di contenuti sono tenuti al pagamento dell'imposta sul traffico internet, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, sui ricavi maturati dal traffico generato. Tale soglia addizionale è determinata tenendo conto degli impatti sulla concorrenza nei mercati rilevanti interessati e sulla libertà di scelta degli utenti. Identifica, altresì, i fornitori di contenuti il cui traffico di banda supera la soglia addizionale, rispettivamente, sulle reti fisse e su quelle mobili;
b) ai fini della determinazione dell'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, applicabile in via esclusiva alle grandi aziende tecnologiche che gestiscono uno o più servizi di piattaforma di base (CPS) notificati come «gatekeeper» dalla Commissione europea nell'anno precedente, i ricavi annuali realizzati in Italia, nell'anno precedente, nella raccolta pubblicitaria online, dalle medesime aziende.
21-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, successivamente alla pubblicazione della delibera di cui al comma 1-bis, determina, con proprio decreto, l'imposta applicabile ai soggetti di cui al precedente comma. Ove vi siano soggetti eleggibili sia per l'applicazione dell'imposta sul traffico internet sia per l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, a tali soggetti si applica una sola delle due imposte, in base al maggior gettito generato. A tali soggetti non si applica l'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
21-quinquies. A decorrere dall'anno 2025, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per il pluralismo online e l'innovazione digitale nel quale confluisce il gettito delle imposte di cui al comma 1.
21-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con apposito decreto, previa acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le condizioni per l'erogazione dei contributi volti al sostegno dell'editoria online, del pluralismo locale e del sostegno agli investimenti degli operatori di comunicazione elettronica in reti a banda larga e ultra larga, fisse e mobili a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-sexies.
21-septies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.11. (ex 2.91.) Ubaldo Pagano.
Al comma 21, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 41 le parole: «del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 6 per cento».
1.12. (ex 2.82.) Grimaldi, Borrelli.
Sopprimere il comma 24.
Conseguentemente, agli oneri agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 16,7 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 183,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.13. (ex 2.66.) Dell'Olio, Carmina, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
Sopprimere il comma 25.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 16,7 milioni a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 183,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.14. (ex 2.79.) Dell'Olio, Torto, Donno, Carmina.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Perequazione del regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa)
1. All'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento civile» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco,».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
1.15. (ex 2.05.) Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto o locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)
1. Dal 1° gennaio 2025 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae, a favore di ciascuna delle due parti contraenti, un importo pari al 50 per cento del compenso pagato all'agente d'affari in mediazione immobiliare, in dipendenza della conclusione di contratti di compravendita e di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, per un importo detraibile non superiore a 10.000 euro.
2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo a partire dall'anno di sostenimento della spesa.
3. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b-bis) è soppressa.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.16. (ex 2.011.) De Luca.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Regime fiscale forfetario)
1. I commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati.
1.17. (ex 2.023.) Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.
2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.
4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione, ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza, con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
1.18. (ex 3.04.) Fratoianni, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.
2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.
4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute e di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono destinate a decorrere dall'anno 2025 nella seguente misura:
a) due terzi al Fondo sanitario nazionale al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;
b) un terzo per incrementare la spesa pubblica per istruzione, al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al comma 5.
1.19. (ex 3.05.) Zanella, Grimaldi, Piccolotti, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.
2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.
4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
5. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono interamente a decorrere dall'anno 2025 al Fondo sanitario nazionale (FSN), al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Fondo sanitario nazionale)
1. Il Fondo sanitario nazionale è incrementato annualmente, a decorrere dall'anno 2025, dalle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 3-bis della presente legge.
1.20. (ex 3.06.) Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e agevolazioni fiscali e contributive per promuovere l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche)
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta da persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'investimento massimo detraibile di cui al presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di 50 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di un periodo di tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali».
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefìci fiscali previsti dal medesimo comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
3. Il contribuente può destinare, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito (IRPEF) alle società sportive che rispettano le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti di 180 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -80.000.000;
2026: -80.000.000;
2027: -80.000.000.
1.21. (ex 3.07.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti dei professionisti per malattia o infortunio)
1. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera a), le parole: «albi professionali», sono sostituite con le seguenti: «albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.22. (ex 3.010.) Guerra.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(IVA per enti del Terzo settore)
1.All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
*1.23. (ex 3.012.) Grimaldi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(IVA per enti del Terzo settore)
1.All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
*1.24. (ex 3.017.) Guerra, Ubaldo Pagano.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121:
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché Fondo per interventi strutturali di politica economica.
1.25. (ex 4.2.) Guerra, Ubaldo Pagano, Merola, Lai, Mancini, Roggiani.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 68,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 148,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*1.26. (ex 4.8.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 68,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 148,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*1.27. (ex 4.9.) Del Barba, Gadda.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 68,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 148,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*1.28. (ex 4.11.) Gubitosa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Il comma 36 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano congiuntamente:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 200.000.000;
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 2.500.000».
1-bis. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.29. (ex 4.14.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma 36, dopo le parole: realizzano ricavi aggiungere le seguenti: , superiori a 50 milioni di euro annui,;
b) sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento. L'imposta sostitutiva è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «non è ammessa» sono aggiunte le seguenti: «e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».
2-ter. Al comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «c), c-bis) e c-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «c), c-bis), c-ter) e c-sexies)».
Conseguentemente, all'articolo 121 comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 51,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 131,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
1.30. (ex 4.17.) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le imprese il cui ammontare complessivo di ricavi sia inferiore a 5.164.569 euro, ovvero, in caso di imprese di nuova costituzione, per i primi due anni di imposta.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.31. (ex 4.21.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di regime civilistico dei REITs)
1. All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante, direttamente o anche mediante il possesso di partecipazioni, l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.32. (ex 5.01.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per la riduzione dell'Imu per le unità immobiliari delle fiere permanenti)
1. Al comma 747 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) per i fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica.».
2. Ai fini del computo della quota comunale dell'imposta, determinata sulla base dell'aliquota disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 753, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili non tenendo conto della riduzione di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.33. (ex 5.03.) Gnassi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per la riduzione dell'IMU per le unità immobiliari delle fiere permanenti)
1. Al comma 747 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) per i fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.34. (ex 5.04.) Simiani, Bonafè.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per la riduzione dell'IMU per le unità immobiliari delle fiere permanenti)
1. Al comma 747 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) per i fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.35. (ex 5.07.) Serracchiani.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per la riduzione dell'IMU per le unità immobiliari delle fiere permanenti)
1. Al comma 747 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) per i fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.36. (ex 5.010.) Santillo, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Rilevanza fiscale del servizio alloggio per lavoratori stagionali)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
«2-bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive ai lavoratori dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente ai sensi della convenzione allegata al CCNL Turismo, costituisce per l'impresa un costo integralmente deducibile, in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica.».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -16.000.000;
2026: -16.000.000;
2027: -16.000.000.
1.37. (ex 5.012.) Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. All'articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «5 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.38. (ex 5.017.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. All'articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «5 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.39. (ex 5.018.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Cedolare secca sugli affitti)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il secondo periodo;
b) al terzo periodo, sostituire le parole da: «nei comuni» fino a: «programmazione economica» con le seguenti:«su tutto il territorio nazionale».
2. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, le parole: «di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di tutto il territorio nazionale»
1.40. (ex 5.019.) Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Ridefinizione dell'aliquota Iva per la promozione della mobilità sostenibile)
1. Alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto 1-ter), aggiungere il seguente:
«1-quater. Prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di sharing mobility, car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.41. (ex 5.022.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Ridefinizione dell'aliquota Iva per il latte vegetale)
1. Alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto 1-ter), aggiungere il seguente:
«1-quater) latte vegetale destinato all'alimentazione.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.42. (ex 5.023.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Rideterminazione della misura del canone annuo demaniale marittimo)
1. Al comma 1, lettera b), numero 1), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i numeri 1.1), 1.2) e 1.3) sono sostituiti dai seguenti:
«1.1) area scoperta: euro 5,58 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,86 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 9,30 al metro quadrato per la categoria A; euro 3,10 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 14,45 al metro quadrato per la categoria A; euro 6,62 al metro quadrato per la categoria B.».
1.43. (ex 5.024.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Rendita catastale per impianti fotovoltaici installati su immobili strumentali all'attività d'impresa)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2026.
1.44. (ex 5.025.) Ghirra, Bonelli, Grimaldi.
Sopprimere i commi da 50 a 53
1.45. (ex 7.1018.) Cappelletti, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, all'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per gli autoveicoli indicati all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica pari a 0 g/Km, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2027, si assume il 10 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 20 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 1 ma non a 60 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 61 g/km ma non a 160 g/km, la predetta percentuale è elevata al 30 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 161 g/km, ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento, mentre per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento;»
1-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b):
1) al secondo periodo, dopo le parole: «per i veicoli» sono inserite le seguenti: «con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 0 e 60 g/km»;
2) al terzo periodo, le parole: «nella misura del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica pari a 0 g/Km e del 30 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 1 e 60 g/km»;
3) all'ultimo periodo, le parole: «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale o autoveicoli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica pari a 0 g/Km e del 75 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 1 e 60 g/km».
Conseguentemente, agli oneri valutati in 110 milioni per l'anno 2025 e 127 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2025, 73 milioni di euro per l'anno 2026, 73 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1.46. (ex 7.3.) Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Baldino.
Al comma 2, capoverso 127-sexiesdecies), sopprimere le parole: senza recupero efficiente di energia.
1.47. (ex 7.24.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A partire dal 1° gennaio 2025 sono escluse dalle detrazioni fiscali di qualsiasi genere le caldaie a condensazioni a gas e tutti i sistemi termici finalizzati al riscaldamento alimentati a fonti fossili.
2-ter. A partire dal 1° gennaio 2025, all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole da: «7 per cento» a: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 20 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 20 per cento».
2-quater. A partire dal 1° gennaio 2025, l'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è soppresso.
2-quinquies. A partire dal 1° gennaio 2025, l'articolo 19, comma 6-bis) del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è soppresso.
2-sexies. A partire dal 1° gennaio 2025 sono abrogate le esenzioni dal pagamento delle accise su:
a) gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi;
b) energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione;
c) su GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali.
1.48. (ex 7.26.) Bonelli, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Incremento del limite di deducibilità di autovetture e flotte aziendali)
1. In deroga all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il triennio 2025-2027 la percentuale è elevata al 100 per cento e i limiti del costo di acquisizione ivi indicati sono raddoppiati nel caso di veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero.
2. Agli oneri di cui al comma 1 valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 121, sopprimere il comma 2.
1.49. (ex 7.02.) Simiani.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2025 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente, per gli anni 2025 e 2026, del 50 per cento per l'anno 2027 e del cento per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.
2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:
a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili e dell'azzeramento delle emissioni i gas a effetto serra da raggiungere entro il 2050;
b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;
d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;
e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica;
f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;
h) riduzione della tassazione sul lavoro.
3. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del fondo di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.
1.50. (ex 7.08.) Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per il rilascio della certificazione biologica)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 9 marzo 2022 n. 23 che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito d'imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2025 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta potranno richiederlo saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.51. (ex 7.011.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Revisione della deducibilità di autovetture e flotte aziendali)
1. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nelle successive lettere a), b) e b-bis)», sono sostituite dalle seguenti: «nelle successive lettere da a) a b-sexies)»;
b) al comma 1, le lettere b) e b-bis), sono sostituite dalle seguenti:
«b) a decorrere dall'anno di imposta 2025 per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100 per cento;
b-bis) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 70 per cento a decorrere dall'anno 2026; al 50 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-ter) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 60 per cento a decorrere dall'anno 2026, ed al 40 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-quater) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 30 per cento a decorrere dall'anno 2026, al 20 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60 per cento a decorrere dall'anno 2025, al 30 per cento a decorrere dall'anno 2026, è pari allo 0 per cento a decorrere dall'anno 2028;
b-sexies) la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2025 è pari al 30 per cento, al 15 per cento a decorrere dall'anno 2026, allo 0 per cento a decorrere dall'anno 2028.»
1.52. (ex 7.015.) Ghirra, Grimaldi, Bonelli, Zanella.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) a decorrere dal 2025, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo >=60;
b) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari all'80 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
c) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 60 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
d) a decorrere dal 2025, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 40 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
e) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; al 30 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; al 15 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
f) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 20 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari allo 0 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60.
*1.53. (ex 7.017.) Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) a decorrere dal 2025, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo >=60;
b) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari all'80 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
c) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 60 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
d) a decorrere dal 2025, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 40 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
e) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; al 30 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; al 15 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60;
f) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 20 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari allo 0 per cento per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ›= 60.
*1.54. (ex 7.018.) Ghirra, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Revisione della tassazione sulle autovetture concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 15 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 25 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 35 per cento dal 2030;
b) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 30 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 40 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 50 per cento dal 2030;
c) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 40 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 50 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 60 per cento dal 2030;
d) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 60 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 70 per cento dal 2028 al 2030; è pari all'80 per cento dal 2030;
e) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190, la percentuale è pari al 60 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 70 per cento dal 2026 al 2028; è pari all'80 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 90 per cento dal 2030 per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190.
**1.55. (ex 7.020.) Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Revisione della tassazione sulle autovetture concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 15 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 25 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 35 per cento dal 2030;
b) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 30 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 40 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 50 per cento dal 2030;
c) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 40 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 50 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 60 per cento dal 2030;
d) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 60 per cento dal 2026 al 2028; è pari al 70 per cento dal 2028 al 2030; è pari all'80 per cento dal 2030;
e) per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190, la percentuale è pari al 60 per cento dal 2025 al 2026; è pari al 70 per cento dal 2026 al 2028; è pari all'80 per cento dal 2028 al 2030; è pari al 90 per cento dal 2030 per emissioni gCO2/km del mezzo pari a ›= 190.
**1.56. (ex 7.021.) Bonelli, Ghirra, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per la revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO2)
1. A decorrere dall'anno di imposta 2025 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 gCO2/km per mezzo, NEDC, 116 gCO2/km WLTP, ai sensi del regolamento (UE) 2019/631, sono parametrate annualmente in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:
a) 116 gCO2/km a 120 gCO2/km: 1 per cento del costo del veicolo;
b) 121 gCO2/km a 125 gCO2/km: 2 per cento del costo del veicolo;
c) 126 gCO2/km a 130 gCO2/km: 3 per cento del costo del veicolo;
d) 131 gCO2/km a 135 gCO2/km: 4 per cento del costo del veicolo;
e) 136 gCO2/km a 140 gCO2/km: 5 per cento del costo del veicolo;
f) 141 gCO2/km a 145 gCO2/km: 6 per cento del costo del veicolo;
g) 146 gCO2/km a 150 gCO2/km: 7 per cento del costo del veicolo;
h) 151 gCO2/km a 155 gCO2/km: 8 per cento del costo del veicolo;
i) 156 gCO2/km a 160 gCO2/km: 9 per cento del costo del veicolo;
l) 161 gCO2/km a 165 gCO2/km: 10 per cento del costo del veicolo;
m) 166 gCO2/km a 170 gCO2/km: 11 per cento del costo del veicolo;
n) 171 gCO2/km a 175 gCO2/km: 12 per cento del costo del veicolo;
o) 176 gCO2/km a 180 gCO2/km: 13 per cento del costo del veicolo;
p) 181 gCO2/km a 185 gCO2/km: 14 per cento del costo del veicolo;
q) 186 gCO2/km a 190 gCO2/km: 15 per cento del costo del veicolo;
r) 191 gCO2/km a 195 gCO2/km: 16 per cento del costo del veicolo;
s) 196 gCO2/km a 200 gCO2/km: 17 per cento del costo del veicolo;
t) 201 gCo2/km a 205 gCO2/km: 18 per cento del costo del veicolo;
u) 206 gCO2/km a 210 gCO2/km: 19 per cento del costo del veicolo;
v) 211 gCO2/km a 215 gCO2/km: 20 per cento del costo del veicolo;
z) oltre 216 gCO2/km: 21 per cento del costo del veicolo;
aa) i valori emissivi gCO2/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 gCO2/km.
1.57. (ex 7.023.) Ghirra, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Sugar Tax)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 674 sono abrogati.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.58. (ex 7.031.) Faraone, Gadda.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Plastic Tax)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro annui dal 2025, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 292,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.59. (ex 7.033.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Al comma 52 sopprimere il secondo periodo.
1.60. (ex 0.7.039.6.) Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 50, dopo le parole: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
conseguentemente:
al comma 51:
1) al primo periodo, sopprimere le parole: in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 3;
2) sopprimere il secondo periodo;
al comma 52 sopprimere il secondo periodo.
1.61. (ex 0.7.039.5.) Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani.
Al comma 52, secondo periodo, sostituire le parole: quarant'anni con le seguenti: quindici anni.
1.62. (ex 0.7.039.7.) Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».
b) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) ai commi 1-bis e 1-ter, sostituire le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, 8,3 milioni di euro per l'anno 2028, 8,7 milioni di euro per gli anni 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.63. (ex 8.10.) Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) alla lettera b) sostituire il punto 2) con il seguente:
2) ai commi 1-bis e 1-ter, sostituire le parole: «31 dicembre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000;
2027: -2.000.000.
1.64. (ex 8.13.) Ghirra, Grimaldi, Zanella, Bonelli.
Al comma 2, lettera a), capoverso 3-quinquies, dopo le parole: per tutte le tipologie di interventi agevolati, aggiungere le seguenti: purché detti interventi portino l'edificio interessato dalle opere di riqualificazione, nella migliore classe energetica tecnicamente possibile.
1.65. (ex 8.23.) Bonelli, Grimaldi.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso 3-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
c) alla lettera b), numero 2), capoverso comma 1-septies.1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.
Conseguentemente al relativo onere, pari a 6,3 milioni di euro per l'anno 2026, 34,2 milioni di euro per l'anno 2027, 62,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028-2035, 55,8 milioni di euro per l'anno 2036 e 27,9 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 della presente legge.
*1.66. (ex 8.28.) Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso 3-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
c) alla lettera b), numero 2), capoverso comma 1-septies.1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.
Conseguentemente al relativo onere, pari a 6,3 milioni di euro per l'anno 2026, 34,2 milioni di euro per l'anno 2027, 62,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028-2035, 55,8 milioni di euro per l'anno 2036 e 27,9 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 della presente legge.
*1.67. (ex 8.29.) Zanella, Grimaldi, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso comma 3-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;
c) alla lettera b), numero 2), capoverso comma 1-septies.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.68. (ex 8.30.) Del Barba, Gadda.
Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire il numero 3.2) con il seguente:
3.2) al secondo periodo, le parole: «e a 5.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 5.000 euro per l'anno 2024 e a 10.000 euro per l'anno 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, 106 milioni di euro per l'anno 2026, 120 milioni di euro per l'anno 2027, 131 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, 142 milioni di euro per l'anno 2035, 149 milioni di euro per l'anno 2036 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.
1.69. (ex 8.36.) Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 9-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 del presente articolo, che intendano avvalersi dell'opzione per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni di cui al successivo articolo 121 della presente legge, e per i quali l'IVA risulti a qualsiasi titolo non detraibile, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e a-ter) dell'articolo 17, nonché dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, lettera b-bis), valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.70. (ex 8.38.) Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale sono riconosciute solo alle pompe di calore, parimenti sono escluse tutte le forme incentivanti per le caldaie alimentate a gas fossile.
1.71. (ex 8.47.) Bonelli, Grimaldi.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, lettera a), capoverso comma 3-quinquies:
al primo periodo, sostituire le parole: pari al 36 per cento con le seguenti: pari al 65 per cento;
sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2026 e 2027 è elevata al 36 per cento delle spese, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al fine di tutelare la messa in sicurezza degli edifici privati, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, spetta anche per le spese documentate sostenute per l'installazione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, 8,3 milioni di euro per l'anno 2028, 8,7 milioni di euro per gli anni 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2035 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.72. (ex 8.16.) Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, lettera a), capoverso comma 3-quinquies:
al primo periodo, sostituire le parole: pari al 36 per cento con le seguenti: pari al 65 per cento;
sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2026 e 2027 è elevata al 36 per cento delle spese, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al fine di tutelare la messa in sicurezza degli edifici privati, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, spetta anche per le spese documentate sostenute per l'installazione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, 8,3 milioni di euro per l'anno 2028, 8,7 milioni di euro per gli anni 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2035 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.73. (ex 8.17.) Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incentivi all'acquisto di case con elevate prestazioni energetiche)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2027, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, 3 milioni di euro per l'anno 2036 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**1.74. (ex 8.08.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incentivi all'acquisto di case con elevate prestazioni energetiche)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2027, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, 3 milioni di euro per l'anno 2036 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**1.75. (ex 8.010.) Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incentivi all'acquisto di case con elevate prestazioni energetiche)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2027, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, 3 milioni di euro per l'anno 2036 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**1.76. (ex 8.011.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incentivi all'acquisto di case con elevate prestazioni energetiche)
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2027, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, 3 milioni di euro per l'anno 2036 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**1.77. (ex 8.012.) Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Bonus verde)
1. Per l'anno 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
3. Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
4. La detrazione di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2035 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.78. (ex 8.0157.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo)
1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.79. (ex 8.015.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo)
1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.80. (ex 8.017.) De Luca.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia IVA degli enti associativi)
1. Gli enti di tipo associativo che non effettuano operazioni intracomunitarie di cui al titolo II, capo II, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono avvalersi di una franchigia d'imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
2. L'opzione per la franchigia d'imposta può essere esercitata, previa comunicazione di cui al comma 4, dagli enti di cui al comma 1, il cui volume d'affari annuo, attribuibile alle operazioni richiamate al comma 1, non superi la soglia di 10.000 euro.
3. Gli enti di tipo associativo che hanno optato per la franchigia d'imposta sono dispensati dagli obblighi contemplati dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante presentazione di apposito modello adottato con provvedimento di cui al comma 7.
5. Nel caso in cui il volume d'affari nel corso d'anno, relativo alle operazioni di cui al comma 1, superi la soglia di franchigia pari a 10.000 euro, l'ente di tipo associativo procede all'identificazione ai fini IVA nel termine di trenta giorni dal giorno del superamento della predetta soglia. Le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della predetta soglia.
6. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul valore aggiunto.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 4.
1.81. (ex 8.037.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(2x1000 per le associazioni culturali)
1. A decorrere dall'anno finanziario 2025, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a decorrere dall'anno 2025 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.82. (ex 8.058.) Zanella, Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(2x1000 per le associazioni culturali)
1. A decorrere dall'anno finanziario 2025, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a decorrere dall'anno 2025 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.83. (ex 8.059.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)
1. L'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così sostituto:
«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».
2. La formulazione innovata della norma di cui al comma 1 si applica a decorrere dagli incentivi erogabili con riferimento all'anno 2023.
**1.84. (ex 8.096.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)
1. L'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così sostituto:
«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».
2. La formulazione innovata della norma di cui al comma 1 si applica a decorrere dagli incentivi erogabili con riferimento all'anno 2023.
**1.85. (ex 8.0153.) Roggiani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Rimborso spese sanitarie cosiddetto cash back fiscale)
1. In via sperimentale, per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 2.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.86. (ex 8.098.) Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Aliquota IRES agevolata)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.
2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.87. (ex 8.0121.) Carotenuto, Fenu, Gubitosa, Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Interventi per efficientamento energetico del parco immobiliare della edilizia residenziale pubblica)
1. Al fine di attuare interventi di efficientamento energetico nel parco immobiliare ERP in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, è autorizzata la spesa per un importo complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, che costituisce tetto di spesa massima, per la attivazione di procedure ad evidenza pubblica per progetti EPC (Engineering, Procurement and Construction) tramite ESCo (Energy Service Company). Le procedure di cui al comma 1 devono prevedere, in funzione della modalità ESCo, la gestione degli immobili oggetto dell'intervento comprensivi della fornitura dei vettori energetici relativi.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento a fondo perduto di progetti che prevedano il miglioramento di almeno due classi energetiche rispetto allo stato attuale di efficientamento, nella misura del 65 per cento. Il finanziamento, nella misura del 35 per cento è attivato attraverso un contratto di EPC (Energy Perfomance Contract) o SEP (Servizio Energia Plus) disciplinato dall'articolo 5 dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, a carico della ESCO.
3. I progetti di cui al comma 2 prevedono interventi sulle parti comuni degli edifici, che riguardano:
a) l'isolamento termico delle superfici e le coperture;
b) la sostituzione degli infissi;
c) l'installazione di impianti fotovoltaici;
d) l'implementazione di sistemi di misurazione;
e) la sostituzione di impianti termici condominiali alimentati da fonti fossili con impianti ibridi o a pompa di calore.
4. I benefici di cui al presente articolo sono alternativi e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi; Ai fini dell'accesso ad eventuali ulteriori incentivi o agevolazioni sulla parte di spesa rimasta a carico del committente, il contratto di Servizio energia plus è assimilato ad un contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera B dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di definire:
a) criteri di ammissibilità;
b) caratteristiche tecniche degli interventi finanziabili che dovranno garantire almeno il raggiungimento di due classi energetiche per tutta la durata del contratto EPC;
c) applicazione dei requisiti DNSH e CAM;
d) entità del contributo e termini di realizzazione degli interventi;
e) termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere;
f) modalità di valutazione e approvazione degli interventi;
g) tempistiche di realizzazione degli interventi;
h) modalità di rendicontazione, monitoraggio e valutazione del risparmio generato;
i) rendicontazioni fiscali dei risparmi;
j) controlli e ispezioni in linea con quelli relativi alla procedura Superbonus così come definire un prezzario standard per i prodotti, le attività di progettazione certificazione e verifica fiscale e tecnica;
k) obbligazioni dei Soggetti attuatori.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'impegno delle risorse di cui al comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, le ulteriori domande per l'accesso al beneficio non sono prese in considerazione.
7. Al fine di garantire gli operatori del settore, è istituito l'Albo Nazionale delle ESCo certificate secondo le norme ISO11352 in possesso dei requisiti necessari alla tipologia degli interventi previsti, delegando le attività relative ai controlli all'ENEA.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2025, e di 234 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro per l'anno 2025, di 533 milioni di euro per l'anno 2026 e di 563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: –;
2026: -33.000.000;
2027: -3.000.000.
1.88. (ex 8.042.) Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207)
1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dalle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che svolgono attività di istruzione e formazione professionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro di cui 2,5 milioni per il 2025 e 2,5 milioni per il 2026, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 3. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.89. (ex 8.043.) Ascani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo rinnovabili per la riduzione intelligente delle bollette)
1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
1.90. (ex 8.0131.) Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica)
1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di building automation dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.91. (ex 8.0133.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Operatività del Superbonus 110 per cento)
1. All'articolo 9, comma 1,del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-bis e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal comma 8-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento”».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.92. (ex 8.064.) Curti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni relative agli atti che compongono il nuovo Catasto edilizio urbano)
1. Al secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dopo le parole: «schedario dei possessori» sono aggiunte le seguenti: «, dalle planimetrie delle unità immobiliari urbane».
*1.93. (ex 8.084.) De Bertoldi, Steger.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni relative agli atti che compongono il nuovo Catasto edilizio urbano)
1. Al secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dopo le parole: «schedario dei possessori» sono aggiunte le seguenti: «, dalle planimetrie delle unità immobiliari urbane».
*1.94. (ex 8.085.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(IVA per enti del Terzo settore)
1. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 4, del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017».
**1.95. (ex 8.089.) Guerra, Furfaro, Malavasi, Ubaldo Pagano, Merola, Ghio, Roggiani, Bonafè, Manzi, Vaccari, Orfini, Berruto, Iacono, Romeo, Peluffo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(IVA per enti del Terzo settore)
1. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 4, del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017».
**1.96. (ex 8.0158.) Grimaldi, Dori, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione volontaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. Al fine di garantire il rispetto delle scelte operate dai contribuenti nell'espressione della volontà di devolvere il 5 per mille e il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) all'articolo 1, comma 154, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 525 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»;
b) all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, di 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2024 e di 35,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.97. (ex 8.0106.) Stumpo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incremento dello stanziamento 5x1000 e proroga di accesso per le Onlus)
1. All'articolo articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi non inferiori a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.98. (ex 8.0107.) Zanella, Grimaldi, Borrelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Incremento stanziamento cinque per mille e proroga di accesso per le Onlus)
1. All'articolo 1, comma 154, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 525 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»
2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.99. (ex 8.0109.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Reverse charge)
1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quinquies) è aggiunta la seguente:
«a-sexies) alle prestazioni di servizi nell'ambito di contratti di appalto nel settore della logistica».
1.100. (ex 8.0111.) Casu, Ghio, Bakkali, Barbagallo, Morassut.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al regime fiscale dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:
a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);
c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b)».
1.101. (ex 8.0117.) Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Piccolotti, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 153, le lettere a) e c) sono soppresse;
b) i commi da 154 a 159 sono abrogati.
2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento del canone può essere effettuato, altresì, con modalità informatiche, tramite la piattaforma prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in unica soluzione, ovvero in dieci rate mensili, in ogni caso entro il 20 dicembre»;
b) all'articolo 3, primo comma, dopo le parole: «effettuato esclusivamente» sono aggiunte le seguenti: «con modalità informatiche, ai sensi dell'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle modalità previste dall'articolo 2, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, oppure».
1.102. (ex 8.0146.) Magi, Della Vedova.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Alla Tabella A, Parte II-bis, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché da imprese sociali.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.103. (ex 8.0147.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA per prodotti per l'igiene femminile e alcuni prodotti per la prima infanzia)
1. Alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-quater), sono aggiunti i seguenti:
«1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso; pannolini per bambini»;
b) alla parte III, i numeri 65), 114.1) e 114.2) sono abrogati.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.104. (ex 8.0151.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Al numero 10-bis della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «e ostriche» sono soppresse.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.105. (ex 8.0152.) Romeo.
All'articolo 84, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: di 1.610 posti di sostegno con le seguenti: 5.000 posti di sostegno;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri pari a 81.831.667 euro per l'anno 2025 e 245.495.000 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a 25 milioni di euro per il 2025 e 75 milioni di euro dal 2026, a valere sulle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al precedente comma 1, quanto a 56.831.667 di euro per l'anno 2025 e quanto a 170.495.000 di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.106. (ex 0.8.0160.1.) Piccolotti, Grimaldi.
All'articolo 84, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: di 1.610 posti di sostegno con le seguenti: 5000 posti di sostegno;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dal presente comma pari a 81,8 milioni di euro nel 2025 e 245,5 milioni a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.107. (ex 0.8.0160.4.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Programma Cashback)
1. A decorrere dall'anno 2025, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, hanno diritto ad un rimborso in denaro (Cashback), alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
2. Il rimborso massimo in ciascun anno è pari a 200 euro. L'ammontare del rimborso è pari alla somma dei rimborsi sulle singole transazioni valide ai fini del programma, che sono pari al 10 per cento dell'importo per transazioni fino a 200 euro, o pari a 20 euro per transazioni pari o superiori a 200 euro.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 novembre 2020, n. 156 stabilendo le condizioni e le modalità attuative del presente articolo, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 6, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui al comma 1. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno 2024, ed a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 6.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Consap Spa le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui al comma 1 nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per l'anno 2024, ed a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 6.
6. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2024.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari complessivamente a 1.203,7 milioni di euro per l'anno 2024 a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative alla cessione di beni e alla prestazione di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.
9. Ai fini del presente articolo, si considerano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
10. L'imposta di cui al comma 8 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi e si applica con l'aliquota del 2,5 per cento sul valore della singola transazione fino ad un valore massimo di euro 1.000. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le cessioni e le prestazioni di cui al comma 9, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
11. L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo e versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative dell'imposta di cui al comma 8, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
13. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 8, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.
14. Dall'attuazione dei commi da 8 a 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 8 a 13. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione dei commi da 8 a 13 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.
1.108. (ex 9.01.) Simiani, Peluffo, Di Sanzo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione (in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224 del 2023)
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal Fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto Fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
1.109. (ex 9.05.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)
1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.
2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'articolo 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.
*1.110. (ex 9.010.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)
1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.
2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'articolo 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.
*1.111. (ex 9.012.) Zaratti, Dori.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Contributo straordinario per piccoli comuni in dissesto non ripianabile)
1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'articolo 268, comma 2, di cui al predetto testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente ulteriore riduzione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla voce «Fondi di riserva e speciali», indicata al n. 23.2 dell'allegato 2 al presente decreto.
**1.112. (ex 9.013.) Roggiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Contributo straordinario per piccoli comuni in dissesto non ripianabile)
1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'articolo 268, comma 2, di cui al predetto testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente ulteriore riduzione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla voce «Fondi di riserva e speciali», indicata al n. 23.2 dell'allegato 2 al presente decreto.
**1.113. (ex 9.014.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'Imposta provinciale di trascrizione)
1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «ove ha sede» è aggiunta la seguente: «amministrativa» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale»;
c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-bis.1. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.»;
d) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;
f) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».
*1.114. (ex 9.021.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'Imposta provinciale di trascrizione)
1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «ove ha sede» è aggiunta la seguente: «amministrativa» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale»;
c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-bis.1. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.»;
d) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;
f) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».
*1.115. (ex 9.022.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Imposta provinciale di trascrizione)
1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
b) al comma 1-bis:
1) dopo le parole: «ove ha sede» è inserita la seguente: «amministrativa»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale»;
c) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio precedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo per sede legale della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale»;
d) al comma 4, il quarto periodo è soppresso;
e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;
f) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».
1.116. (ex 9.036.) Mancini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)
1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.
*1.117. (ex 9.026.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)
1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.
*1.118. (ex 9.028.) Roggiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 498, è aggiunto il seguente:
«498-bis. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio negli esercizi finanziari previsti dal comma 498 e comunque non oltre l'esercizio 2023, prima di procedere al commissariamento di cui al comma 499, il Ministro dell'interno invita il sindaco del comune interessato a provvedere all'utilizzo delle somme, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di predisposizione del cronoprogramma, monitoraggio e rendicontazione secondo le modalità attuative, laddove applicabili, di cui al comma 501. La disposizione di cui al primo periodo si applica solo nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino complessivamente la somma di 10.000 euro nel caso di potenziamento dei servizi sociali e dei servizi di trasporto per studenti con disabilità e la somma di 15.000 euro nel caso del potenziamento del servizio di asilo nido.».
1.119. (ex 9.030.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
1.120. (ex 9.032.) Roggiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente.».
*1.121. (ex 9.033.) Roggiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente.».
*1.122. (ex 9.034.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica)
1. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dal comma precedente, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che le agevolazioni non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento, non rilevando la regolarità dei loro soci rispetto alle norme sul collocamento a detti soci applicabili.
1.123. (ex 10.7.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Norme in favore dei lavoratori colpiti da emergenze ambientali)
1. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi coloro i quali sono assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, operanti in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta di molluschi bivalvi nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono nei tre anni successivi la suddetta dichiarazione l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.
1.124. (ex 10.06.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure in materia di canone speciale Rai)
1. Nelle unità immobiliari di cui al comma 1 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e nelle strutture turistico ricettive, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2026, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1.125. (ex 10.09.) Zanella, Grimaldi.
Al comma 1, sostituire le parole: erogata alla scadenza o al riscatto con le seguenti: spettante al beneficiario.
1.126. (ex 11.6.) D'Alfonso.
Sopprimerlo
*1.127. (ex 13.5.) Vaccari, Ciani, Quartini, Madia, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli.
Sopprimerlo
*1.128. (ex 13.6.) Piccolotti, Grimaldi.
Sopprimerlo
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 23 milioni di euro per l'anno 2025, di 69 milioni per l'anno 2026, di 6 milioni di euro per l'anno 2027, di 3 milioni per l'anno 2028.
1.129. (ex 13.1.) Grimaldi, Borrelli.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026
1.130. (ex 13.11.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo.
All'articolo 1, comma 96, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «rilasciati» con «installati e in esercizio».
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -14.000.000;
CS: -14.000.000;
2026:
CP: -14.000.000;
CS: -14.000.000;
1.131. (ex 14.1000.) Rosato.
All'articolo 1, comma 96, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «rilasciati» con «installati e in esercizio».
Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
1.132. (ex 14.1001.) Rosato.
Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di euro 108.000 con le seguenti: di euro 300.000.
1.133. (ex 14.2.) Grimaldi, Borrelli.
Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: euro 120 per ciascun apparecchio con le seguenti: euro 250 per ciascun apparecchio e le parole: euro 4.000 per ciascun diritto con le seguenti: euro 5.000 per ciascun diritto.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi del comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 47 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026.
1.134. (ex 14.4.) Vaccari, Ciani, Quartini, Madia, Furfaro, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Incremento dell'aliquota dell'imposta unica sui giochi)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.
2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per le dipendenze patologiche di cui all'articolo 66, comma 4, della presente legge.
1.135. (ex 14.02.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 25 per cento con le seguenti: fino al 40 per cento.
1.136. (ex 15.3.) Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 25 per cento con le seguenti: fino al 40 per cento;.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: fino al massimo del 40 per cento con le seguenti: fino al massimo del 40 per cento.
1.137. (ex 15.1.) Grimaldi, Mari.
Sopprimere il comma 100
1.138. (ex 15.13.) Toni Ricciardi.
Al comma 100, sostituire le parole: raddoppiabili in caso di con le seguenti: aumentati a 201 euro in caso di.
1.139. (ex 15.15.) Del Barba.
Sopprimere il comma 101
1.140. (ex 15.14.) Braga.
Al comma 101, lettera a), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.141. (ex 15.19.) Gadda, Del Barba.
Al comma 101, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del 4 per cento con le seguenti: dell'1 per cento.
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.142. (ex 15.18.) Gadda, Del Barba.
Al comma 101, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del 4 per cento con le seguenti: del 3,0001 per cento.
1.143. (ex 15.17.) Gadda, Del Barba.
Al comma 101, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del 4 per cento con le seguenti: del 3,01 per cento.
1.144. (ex 15.16.) Del Barba.
Al comma 101, lettera a), numero 2), sostituire le parole: alle iniziative volte a compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza, con le seguenti: a finanziare il ricorso agli ammortizzatori sociali sul territorio di competenza.
1.145. (ex 15.12.) Toni Ricciardi.
All'articolo 72, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico nonché di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale, dopo l'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. – (Disciplina amministrativa delle locazioni brevi nei comuni ad alta tensione abitativa). – 1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 8, al fine di contrastare la scarsità di alloggi destinati alla locazione residenziale di lunga durata, stabiliscono, con proprio regolamento, la soglia massima di unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve in ciascuna parte del proprio territorio e in ciascun edificio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Per le finalità del presente articolo, sono locazioni brevi anche i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore ai trenta giorni stipulati da persone giuridiche ovvero da persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attività di impresa.
3. La soglia di cui al comma 1 è stabilita in modo differenziato tra specifiche zone del territorio comunale, avuto riguardo, in particolare, per:
a) il rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e l'attuale popolazione residente nella zona considerata;
b) la distribuzione delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
c) la presenza di attrattive turistiche;
d) le caratteristiche morfologiche del tessuto urbano;
e) il particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico della zona, anche al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione;
f) ogni altro elemento utile per valutare l'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi, nella zona considerata.
4. Il comune individua le zone di cui al comma 3 o sulla base della classificazione presente negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o attraverso l'elaborazione di un piano di zonizzazione per le locazioni brevi.
5. I ministeri interessati, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono ai comuni i dati necessari per le finalità di cui ai commi 1, 3 e 4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1, 3 e 4, la banca dati di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è accessibile ai comuni.
6. La soglia di cui al comma 1 è aggiornata ogni cinque anni in considerazione dell'andamento della popolazione residente e degli altri elementi presi in considerazione ai sensi del comma 3.
7. Fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 1, la facoltà di concludere contratti di locazione breve è subordinata al rilascio all'aspirante locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale.
8. Nel rispetto dei princìpi del diritto dell'Unione europea, il regolamento comunale di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni, favorendone la rotazione tra i beneficiari e la più ampia distribuzione tra i richiedenti. A tal fine, il comune può stabilire che allo stesso soggetto non siano attribuite più autorizzazioni.
9. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve della residenza principale del locatore per una durata massima fissata dal regolamento comunale di cui al comma 1, comunque non superiore a novanta giorni all'anno. Resta altresì consentita la locazione, senza limiti temporali, di un singolo locale nella residenza principale del locatore. Le unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve ai sensi del presente comma non sono computate per determinare la soglia massima di cui al comma 1. Restano fermi gli obblighi di comunicazione stabiliti ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dalle leggi regionali e provinciali in materia e da ogni altra disposizione rilevante.
10. Previa intesa con la regione o la provincia autonoma di appartenenza, il comune può definire la soglia di cui al comma 1 anche con riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere destinate all'esercizio di strutture ricettive extra-alberghiere, laddove per le stesse non è richiesta ai sensi della disciplina di riferimento la destinazione d'uso turistico-ricettiva. Si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.».
2-ter. All'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ogni ventiquattro mesi l'Osservatorio della condizione abitativa adotta una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento agli articoli 8 e 8-bis.».
2-quater. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) procede all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2-quinquies. I comuni possono richiedere l'inserimento all'interno dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa attraverso comunicazione al CIPESS.
2-sexies. L'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è abrogato. Le disposizioni attuative adottate dal comune di Venezia ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, restano comunque vigenti fino alla data di entrata in vigore del regolamento comunale di cui all'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui al presente articolo e che abbiano adottato il regolamento comunale di cui all'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 5 per cento.
2-octies. Agli oneri di cui al presente articolo derivanti dall'attuazione del comma 6, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le risorse rinvenienti all'articolo 4, comma 1, della presente legge.
Conseguentemente, alla parte consequenziale, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.146. (ex 15.10.) Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 427, lettera g), capoverso 9-bis, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero di prassi.
1.147. (ex 15.9.) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
Al comma 450, dopo le parole: i soggetti che erogano finanziamenti bancari aggiungere le seguenti: superiori ad euro 200.000.
1.148. (ex 15.11.) Peluffo.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche concernenti il rilascio di passaporti di durata illimitata per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età)
1. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età può essere emesso un passaporto di validità illimitata, fermi restando i requisiti previsti per il suo rilascio».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 49 milioni di euro per l'anno 2035, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2036 al 2044, 17 milioni di euro per l'anno 2045 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2046, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.149. (ex 15.02.) Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in favore della minoranza linguistica slovena)
1. Il Fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è incrementato di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.150. (ex 15.06.) Quartapelle Procopio, Serracchiani, Provenzano, Amendola, Boldrini.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.
1.151. (ex 16.4.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando possibile certificati secondo sistemi di qualità regolamentata dell'Unione europea in particolare per i prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
1.152. (ex 16.6.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
*1.153. (ex 16.7.) Zaratti, Grimaldi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
*1.154. (ex 16.9.) Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola» destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Le suddette condizioni sopravvenute sono provate tramite presentazione dell'ISEE corrente.
3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis ha una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3-quater. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 3-bis, nonché le modalità e i criteri di riparto dello stesso.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 3-bis a 3-quater, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.155. (ex 16.13.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
3-ter. All'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: «e un'età superiore a sessantacinque anni» sono soppresse.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000.
1.156. (ex 16.11.) Dori, Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Assegno di inclusione)
1. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con legge n. 85 del 3 luglio 2023, le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino al termine del periodo sono abrogate.
2. All'articolo 12, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole da: «, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione» sono abrogate.
1.157. (ex 16.03.) Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Diminuzione del vincolo di residenza degli stranieri)
1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.158. (ex 16.08.) Roggiani.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Reintroduzione della soglia di accesso differenziata per le locazioni)
1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.159. (ex 16.09.) Roggiani.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitti)
1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis.
1. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del presente decreto-legge, e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.160. (ex 16.012.) Roggiani.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure per il ristoro dei risparmiatori)
1. All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».
1.161. (ex 16.016.) Roggiani.
Al comma 1, dopo le parole: comma 3, primo e secondo periodo inserire le seguenti: e comma 9;.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
in relazione agli oneri pari a 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».;
all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro.
1.162. (ex 17.1.) Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello, Di Lauro.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Tale percentuale è ulteriormente elevata al 100 per cento per i beneficiari residenti nei comuni che ricadono in una delle definizioni ISTAT di “intermedio”, “periferico” o “ultraperiferico”, così come richiamate dalla “Strategia Nazionale Aree Interne – SNAI” per il ciclo di programmazione 2021/2027»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale» sono inserite le seguenti: «e del 100 per cento per i beneficiari residenti nei comuni che ricadono in una delle definizioni ISTAT di “intermedio”, “periferico” o “ultraperiferico”, così come richiamate dalla “Strategia Nazionale Aree Interne – SNAI” per il ciclo di programmazione 2021/2027».
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.163. (ex 17.2.) Curti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 dicembre 2027.».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.164. (ex 17.4.) Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 dicembre 2027.».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.165. (ex 17.5.) Bonelli, Dori, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 dicembre 2027.».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.166. (ex 17.7.) Del Barba, Gadda.
Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: nei limiti di una quota di disponibilità del Fondo di cui al comma 3 pari a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: di 260 milioni di euro per l'anno 2025 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
1.167. (ex 17.10.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo, le parole: «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente».
1.168. (ex 17.18.) Roggiani.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Incremento Fondo affitti, Fondo morosità incolpevole e Fondo sostegno studenti universitari fuori sede)
1. Al fine di mitigare gli effetti del disagio abitativo in particolare per quanto riguarda le aree urbane a decorrere dal 2025 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro e quella del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 100 milioni.
2. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivati dal presente articolo valutati in 170 milioni di euro a decorrere all'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.169. (ex 17.07.) Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo morosità incolpevole)
1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.170. (ex 17.08.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo morosità incolpevole)
1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.171. (ex 17.09.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. All'articolo 1, dopo il comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto il seguente:
«660-bis. Per i nuclei familiari residenti nel territorio nazionale in cui sia presente almeno un soggetto con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, pari o superiore al 75 per cento, e con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 20.000 euro, la componente variabile della tariffa TARI è azzerata. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.».
1.172. (ex 17.012.) Roggiani.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie)
1. Al fine di agevolare l'emancipazione giovanile e promuovere la natalità, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Ai giovani che non hanno compiuto quarantuno anni di età che sottoscrivono una proposta di locazione di un immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, di durata minima pari a ventiquattro mesi e che costituirà abitazione principale degli stessi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto dei locatari. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del ventiquattresimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.
3. Il contributo di cui al presente articolo può essere fruito da ciascun beneficiario, in ogni caso, per una sola volta. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al presente articolo rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.173. (ex 17.019.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure a sostegno delle famiglie per l'acquisto dei testi scolastici e universitari)
1. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2025, 2026 e 2027, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 500 euro annui, nel limite massimo complessivo di 300 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 2, a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,7 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.174. (ex 17.020.) Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus elettrico)
1. Al fine di ridurre le spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus elettrico, anche mediante il finanziamento di impianti solari fotovoltaici è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità con i quali i soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dei relativi contributi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 di competenza delle medesime amministrazioni.
1.175. (ex 17.022.) Borrelli, Grimaldi.
Al comma 1, sostituire le parole: 112,1 milioni di euro con le seguenti: 116,58 milioni di euro.
Conseguentemente:
dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, a decorrere dall'anno 2025 è autorizzata la somma di 4,48 milioni di euro per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024.
al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 2-bis pari a 4,48 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
18.8. Serracchiani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 112,1 milioni di euro con le seguenti: 116,64 milioni di euro;
b) al comma 2, sostituire le parole: pari a 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato con le seguenti: pari a 59,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 per la Polizia di Stato, 5,54 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 115,46 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.176. (ex 18.6.) Mari, Grimaldi.
Al comma 1, sostituire le parole: 112,1 milioni di euro con le seguenti: 212,1 milioni di euro.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 13,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 7,82 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza e 4,56 milioni di euro per il Corpo della polizia penitenziaria con le seguenti: 155,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 46,81 milioni di euro per le Forze armate, 34,66 milioni di euro per la Polizia di Stato, 39,06 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 21,96 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza e 12,81 milioni di euro per il Corpo della polizia penitenziaria.
al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: e a decorrere dall'anno 2025, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge, è ridotto di 100 milioni.
1.177. (ex 18.9.) Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 112,1 milioni di euro con le seguenti: 172,1 milioni di euro;
b) al comma 2, sostituire le parole: pari a 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 13,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 7,82 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza e 4,56 milioni di euro con le seguenti: pari a 65,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 26,67 milioni di euro per le Forze armate, 22,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 23,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 17,82 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza e 14,56 milioni di euro;
c) al comma 3, sostituire le parole: 93,7 milioni di euro con le seguenti: 153,7 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.178. (ex 18.7.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: 112,1 milioni di euro con le seguenti: 132,1 milioni di euro.
Conseguentemente,
dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 100 milioni e le parole 200 milioni con le seguenti: 180 milioni.
1.179. (ex 18.5.) Mari, Grimaldi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai trattamenti accessori con le seguenti: al trattamento fondamentale.
*1.180. (ex 18.2.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai trattamenti accessori con le seguenti: al trattamento fondamentale.
*1.181. (ex 18.3.) Piccolotti, Mari, Grimaldi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, la somma di 4,48 milioni di euro del fondo ivi previsto è destinata, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1.182. (ex 18.13.) Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento è così ripartito: 60 milioni di euro per il personale docente, 18 milioni di euro per i Direttori SGA da destinare all'aumento dell'indennità di direzione quota base e 15,7 milioni in favore degli Assistenti Amministrativi.
1.183. (ex 18.22.) Piccolotti, Grimaldi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole da: a decorrere fino alla fine del periodo con le seguenti: per il personale docente e di 30 milioni di euro annui per il personale ATA a decorrere dall'anno 2025.;
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche è incrementato per gli anni 2026, 2027 e 2028 di ulteriori 800 milioni di euro;
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 4 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.184. (ex 18.24.) Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 30 milioni di euro per il personale ATA a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «90 milioni per l'anno 2025 e 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»
1.185. (ex 18.25.) Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti parole «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù».
3-ter. Al medesimo fine di cui al comma 2, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.
3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.186. (ex 18.28.) Grimaldi, Mari.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente
3-bis. il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (Fmof) delle istituzioni scolastiche dall'anno scolastico 2025/2026 è incrementato di ulteriori 500 milioni di euro rispetto all'attuale dotazione finanziaria.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.187. (ex 18.32.) Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)
1. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.188. (ex 18.06.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 27 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'anno 2025 di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incrementati a decorrere dall'anno 2025 sulla base dei criteri di cui al comma 1.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
4. Il Fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con la contrattazione collettiva nazionale 2019-2021, nel limite di una spesa complessiva non superiore all'1 per cento del monte salari 2021 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Conseguentemente:
all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: determinati in 255 milioni di euro per l'anno 2025, 2.050 milioni di euro per l'anno 2026 e 4.050 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2025.
1.189. (ex 18.07.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni per un piano straordinario di assunzioni per le amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie,» sono inserite le seguenti: «delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane,».
2. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021 sono incrementate di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al primo periodo sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di tutti i trattamenti accessori previsti dai rispettivi ordinamenti e contratti collettivi nazionali di lavoro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente dalle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021 e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021, come rideterminato dai commi 43-bis e 43-ter, è ripartito tra le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2024.
Conseguentemente, dopo l'articolo 119, inserire il seguente:
Art. 119-bis.
(Sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.190. (ex 18.08.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Armonizzazione di trattamenti economici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia in ordine alle indennità degli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
2. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dall'anno 2025. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.191. (ex 18.011.) Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 1, sopprimere le parole: Per il triennio 2025-2027;.
Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole: Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030.
*1.192. (ex 19.1.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Al comma 1, sopprimere le parole: Per il triennio 2025-2027;.
Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole: Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030.
*1.193. (ex 19.2.) Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui con le seguenti: 2.005 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.950 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6.050 milioni di euro annui.
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: 1.954 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.112 milioni di euro annui con le seguenti: 2.204 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.427 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.612 milioni di euro annui;
all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 350 milioni di euro per l'anno 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
1.194. (ex 19.3.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 2 a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 2025.
1.195. (ex 19.07.) Mari, Grimaldi.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di proroga termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1.196. (ex 19.012.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione degli assistenti sociali)
1. All'articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1.197. (ex 19.015.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione degli assistenti sociali)
1. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, per i patti di inclusione sociale, possono assumere a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2025, il personale che possegga i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e che abbia maturato, al 31 dicembre 2025, il requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2025 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.198. (ex 19.016.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Misure di anticipazione della armonizzazione previdenziale in favore del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, le parole: «di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
b) al comma 99, le parole: «al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025».
c) al comma 100, le parole: «di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2025» e le parole: «di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, pari a euro 32.528.339 per l'anno 2025, euro 32.544.865 per l'anno 2026 ed euro 28.962.802 per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2025, 2026 e 2027 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
1.199. (ex 19.017.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Allo scopo di allineare progressivamente le retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle indennità corrisposte per i medesimi servizi agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
1.200. (ex 19.018.) Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Per le finalità e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto è incrementato di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.201. (ex 19.021.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 2.
1.202. (ex 20.4.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 165 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il personale del Ministero della giustizia, attualmente inquadrato con la qualifica di Direttore, fascia economica di primo inquadramento F3 confluisce nella quarta area delle elevate professionalità, istituita dal CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 entrato in vigore il 9 maggio 2022, in deroga alla tabella di corrispondenza allegata al suddetto contratto (Tabella 2 di trasposizione automatica). L'indennità di qualificazione del personale sopra indicato è determinata nei nuovi valori di area a cura della contrattazione integrativa ai sensi degli articoli 16, 45 e 52 del CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Centrali».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: -5.000.000;
2027: -5.000.000.
1.203. (ex 20.8.) Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di personale dei Centri per l'impiego)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'effettivo potenziamento dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3 e seguenti del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le assunzioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, dalle agenzie e dagli enti regionali, o dalle province e dalle città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, in attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché dell'articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operano in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di favorire la programmazione delle attività dei Centri per l'impiego su base pluriennale, a decorrere dall'anno 2025, i decreti interministeriali attuativi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 85 e 86 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, assegnano alle regioni e province autonome le risorse su base triennale, fermo restando il trasferimento della sola quota relativa all'anno di competenza.
1.204. (ex 20.01.) Fossi.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»)
1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2025, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2025 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.205. (ex 20.05.) Mari, Grimaldi.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»)
1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2025, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2025 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.206. (ex 20.06.) Graziano, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2025, 2026 e 2027».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: di 120 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. con le seguenti: di 99 milioni di euro nel 2025 e di 179 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.207. (ex 20.07.) Mari, Grimaldi.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)
1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 in forza all'Arma dei carabinieri, a decorrere dall'anno 2025 è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1.246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.208. (ex 20.022.) Tucci, Sergio Costa, Baldino, Lomuti, Pellegrini, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 21.2 del Governo, sopprimere la parte consequenziale relativa all'articolo 48.
*1.209. (ex 21.6.) Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
All'emendamento 21.2 del Governo, sopprimere la parte consequenziale relativa all'articolo 48.
*1.210. (ex 21.9.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 35, lettera b), dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui e fermo il limite massimo di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
1.211. (ex 21.5.) Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 35, lettera b), dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, determinato o con contratti di lavoro flessibile». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.212. (ex 21.3.) Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa al capo I del titolo XIII della parte I, articolo 98-bis, comma 2, capoverso 3-undecies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli interventi di contenimento e mitigazione del rumore prodotto dagli aeromobili.
1.213. (ex 21.8.) Bonelli, Grimaldi, Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2025 ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.
4. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono autorizzati, per l'anno 2025, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente sino a 200 e 100 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza.
5. Ai fini dei commi 3 e 4 l'Ispettorato nazionale del lavoro l'INPS e l'INAIL sono autorizzati per l'anno 2025 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l'uso di tecnologie digitali, con la facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, le amministrazioni possono coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previ interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
6. All'attuazione di quanto previsto dal comma 4 si provvede nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 6, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2025 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.214. (ex 21.1.) Soumahoro, Grimaldi.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 48, sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale, di garantire i livelli essenziali di assistenza, di garantire gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, nonché di garantire la piena operatività delle case della comunità e degli ospedali di comunità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicono entro il 31 marzo 2025, nel limite di spesa di 61,5 milioni di euro di euro annui a decorrere dall'anno 2026, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigente e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale, indicono procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale.
1.215. (ex 21.7.) Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa al capo I del titolo XIII della parte I, articolo 98-bis, al capoverso Art. 98-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di sostenere il trasporto pubblico locale, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la realizzazione di nuove infrastrutture stradali o l'implementazione di quelle già esistenti per il comune o i comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volumi di traffico pari o superiore ai 10 milioni di passeggeri annui, con riferimento all'anno solare precedente, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.216. (ex 21.4.) Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Potenziamento degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro)
1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «250 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 unità».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.217. (ex 21.07.) Gribaudo, Scotto, Sarracino, Fossi, Laus, Guerra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.218. (ex 22.6.) Porta, Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi.
All'articolo 23, premettere il seguente:
Art. 023.
(Disposizioni in materia di lavoro usurante)
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente».
c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.219. (ex 023.01.) Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Barzotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 23.
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 69 milioni di euro per l'anno 2026, 77 milioni di euro per l'anno 2027, 161 milioni di euro per l'anno 2028, 329 milioni di euro per l'anno 2029, 352 milioni di euro per l'anno 2030, 355 milioni di euro per l'anno 2031, 363 milioni di euro per l'anno 2032, 401 milioni di euro per l'anno 2033 e 322 milioni di euro per l'anno 2034.
1.220. (ex 23.4.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati dalle Pubbliche amministrazioni prima della data di entrata in vigore della presente legge per i quali i dipendenti interessati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, abbiano già formalizzato la domanda all'INPS entro il 31 dicembre 2024.
1.221. (ex 23.7.) Stefanazzi.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati dalle Pubbliche amministrazioni prima della data di entrata in vigore della presente legge nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1.222. (ex 23.9.) Stefanazzi.
Sopprimere il comma 5.
1.223. (ex 23.11.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Al comma 169, secondo periodo, sopprimere le parole: , a domanda,.
1.224. (ex 0.8.0160.3.) Scotto, Guerra.
Al comma 171, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
c-ter) la NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale. Il diritto di cui alla presente lettera è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150. La NASpI di cui alla presente lettera non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata una spesa di euro 100 milioni di euro per l'anno 2025, 96 milioni di euro per l'anno 2026, 97,4 milioni di euro per l'anno 2027, 98,9 milioni di euro l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: è inserita la seguente con le seguenti: sono inserite le seguenti;
agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 96 milioni di euro per l'anno 2026, 97,4 milioni di euro per l'anno 2027, 98,9 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, 104 milioni di euro per l'anno 2026, 102,6 milioni di euro per l'anno 2027, 101,1 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro a decorrere dal 2030.
1.225. (ex 2.75.) Aiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 171, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
c-ter) in deroga a quanto previsto all'articolo 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i lavoratori stagionali non agricoli, dimoranti nelle isole minori, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni, salvo il diverso e più favorevole trattamento di cui all'articolo 4 citato. Per le finalità di cui alla presente lettera è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 40 milioni per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.226. (ex 2.76.) Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Fondo per l'implementazione di una governance d'impresa partecipata dai lavoratori)
1. Al fine di promuovere la partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese, con più di 50 lavoratori dipendenti, che presentino almeno una delle seguenti condizioni:
a) preveda la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto dei componenti il consiglio stesso, nel rispetto del principio della parità di genere e secondo procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle previsioni di cui al comma 10, lettere a) e b) dell'articolo 2409-duodecies del codice civile;
b) preveda la partecipazione al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, nel rispetto del principio della parità di genere;
c) dia esecuzione a disposizioni di contratti collettivi che prevedono forme di distribuzione di una quota di utili d'impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi ai lavoratori;
d) preveda forme di accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, la cui adesione da parte dei lavoratori sia volontaria e ferma l'adozione di criteri di distribuzione definiti secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali;
e) preveda forme di consultazione dei lavoratori dipendenti in ordine alla definizione dei piani di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro;
f) fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, preveda che le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore abbiano diritto di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali almeno una volta all'anno.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di accesso del Fondo di cui al presente articolo. L'entità dei contributi a fondo perduto, in ogni caso, è parametrata al numero di condizioni e al grado di implementazione delle stesse da parte della singola impresa.
3. Le imprese che ottengono il contributo di cui al presente articolo, sono tenute a mantenere le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento almeno per il biennio successivo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.227. (ex 23.02.) Boschi, Del Barba, Faraone, Gadda.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Attualizzazione delle condizioni reddituali per la sola presentazione delle istanze di riconoscimento dei trattamenti in materia di pensioni di guerra)
1. All'articolo 70, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: «per un ammontare non superiore a L. 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare non superiore a euro 20.000».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.228. (ex 23.03.) D'Alfonso, Laus.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98 le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165»;
b) al comma 99 le parole: «pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025».
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.355.805 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.229. (ex 23.011.) Grimaldi, Mari.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni» aggiungere le seguenti: «, ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,2 milioni di euro per l'anno 2025, 250,3 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 233 milioni di euro per l'anno 2028, 206,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 99,6 milioni di euro per l'anno 2030. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 109,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 161,8 milioni di euro per l'anno 2026.
1.230. (ex 24.6.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole da: «, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:» fino alla fine del comma sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, a 225 milioni di euro per l'anno 2026, a 341 milioni di euro per l'anno 2027, a 319 milioni di euro per l'anno 2028, a 191 milioni di euro per l'anno 2029, a 118 milioni di euro per l'anno 2030 e a 24 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.231. (ex 24.8.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).
1.232. (ex 24.14.) Mari, Grimaldi.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e 5 mesi.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
1.233. (ex 24.21.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e 5 mesi.
1.234. (ex 24.22.) Grimaldi, Mari.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Limitatamente agli anni 2025 e 2026 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con NASPI o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 18 milioni di euro per l'anno 2029 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, a 18 milioni di euro per l'anno 2029 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.235. (ex 24.28.) Soumahoro, Gribaudo, Grimaldi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;
b) al comma 1. dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;
c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.236. (ex 24.24.) Ghio, Scotto, Sarracino, Bakkali.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, riguardanti i lavori usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:
a) personale sanitario, compresi: infermieri; operatori socio-sanitari (OSS); ostetriche; tecnici sanitari; altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose;
b) lavoratori agricoli, compresi: operai agricoli e zootecnici; allevatori; operai forestali; pescatori e operatori dell'acquacoltura;
c) panificatori: lavoratori impiegati nelle attività di panificazione e produzione di prodotti da forno, inclusi i forni industriali e artigianali.
4-ter. Le categorie di cui al comma 4-bis hanno accesso ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.237. (ex 24.23.) Grimaldi, Mari, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche ai lavoratori dipendenti che esercitano le professioni incluse nell'Allegato C della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede, fino al relativo fabbisogno, con le risorse derivanti dall'articolo 7, comma 2 della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi, a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.238. (ex 24.25.) Grimaldi, Mari.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni previste nell'articolo 14, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, si interpretano nel senso che il trattamento pensionistico riconosciuto ai sensi dall'articolo 14 comma 1 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti tra la data di decorrenza della pensione fino a maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, limitatamente al periodo temporale in cui tali redditi sono stati prodotti. L'importo di pensione trattenuto ai sensi del precedente periodo non può comunque essere superiore al reddito da lavoro dipendente o autonomo effettivamente percepito. All'onere derivante dal presente comma, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.239. (ex 24.30.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni previste nell'articolo 14, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, si interpretano nel senso che il trattamento pensionistico riconosciuto ai sensi dall'articolo 14 comma 1 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti tra la data di decorrenza della pensione fino a maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, limitatamente al periodo temporale in cui tali redditi sono stati prodotti. L'importo di pensione trattenuto ai sensi del precedente periodo non può comunque essere superiore al reddito da lavoro dipendente o autonomo effettivamente percepito. All'onere derivante dal presente comma, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.240. (ex 24.31.) Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini della validità della maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'organizzazione del lavoro dei cicli produttivi su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è da intendersi conforme anche quando i turni programmati non consistano obbligatoriamente di 12 ore consecutive per ciascun turno lavorato. È sufficiente che il ciclo produttivo preveda la possibilità di turnazioni di 12 ore. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.241. (ex 24.37.) Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal periodo precedente, la misura ivi prevista della restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno previdenziale di cui al comma 1 si applica unicamente con riferimento ai mesi in cui il soggetto interessato è risultato assegnatario di redditi da lavoro dipendente o autonomo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai processi in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge».
1.242. (ex 24.36.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra, Ferrari.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d-bis) personale di Condotta ai treni; personale di accompagnamento ai treni; verificatore ai rotabili (treni); Istruttori di Condotta ai treni (Quadri) facenti parte dell'esercizio ferroviario.
Conseguentemente all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro per l'anno 2026, di 180,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 175,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 172,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 171,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 169,2 milioni di euro per l'anno 2031, di 162,8 milioni di euro per l'anno 2032, di 160,4 milioni di euro per l'anno 2033 e di 157,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
1.243. (ex 24.29.) Soumahoro, Grimaldi.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Riduzione graduale del carico lavorativo)
1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei quattro anni antecedenti alla data del raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, hanno il diritto di svolgere la prestazione lavorativa con la modalità di lavoro agile di cui al Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Ai datori di lavoro privati che sottoscrivono gli accordi di lavoro agile nei casi di cui al comma 1 è riconosciuto, per un periodo massimo corrispondente alla durata dei medesimi accordi, l'esonero dal versamento del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
3. L'accordo di lavoro agile di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della sua validazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che verifica il possesso dei necessari requisiti da parte del lavoratore e del datore di lavoro, nonché delle disponibilità finanziarie a valere sulle risorse di cui al comma 10.
4. I lavoratori di cui al comma 1 che, per le caratteristiche della prestazione lavorativa svolta, individuate ai sensi del decreto di cui al comma 6, non possono accedere alla sottoscrizione degli accordi di lavoro agile di cui al comma 1, possono chiedere la riduzione dell'orario di lavoro nella misura massima del 50 per cento, su base settimanale o giornaliera. Ai fini di cui al presente comma, è data priorità ai lavoratori che svolgono attività usuranti.
5. A fronte della riduzione dell'orario lavorativo concordata con il datore di lavoro ai sensi del comma 4, è riconosciuta un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione oraria percepita. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.000 euro. L'indennità non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della sua corresponsione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le mansioni che per le caratteristiche della prestazione lavorativa non consentono al lavoratore di stipulare accordi di lavoro agile di cui al comma 1.
7. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa di cui al comma 4 è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
8. L'indennità di cui al comma 5 è concessa dall'INPS, a domanda, previa autorizzazione della competente direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro deve dare comunicazione all'INPS e alla competente direzione territoriale del lavoro della stipulazione del relativo accordo.
9. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'indennità di cui al comma 5 e le modalità per l'attuazione del comma 8.
10. Le facoltà di cui ai commi 2 e 4 sono riconosciute entro rispettivi limiti di spesa pari a 100 milioni di euro annui e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.244. (ex 24.04.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Lavoro a tempo parziale per favorire il ricambio generazionale)
1. Al fine di favorire il ricambio generazionale nei luoghi di lavoro, nonché di sostenere l'occupazione giovanile anche per fare fronte alla crisi sociale ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via sperimentale per gli anni 2025, 2026 e 2027, ai lavoratori che si trovino a non più di trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o del diritto alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta la possibilità, previo esplicito consenso in forma scritta, di accettare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione oraria del 50 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.
2. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro privati corrispondono ai lavoratori interessati una retribuzione pari alla metà di quella spettante al momento della trasformazione di cui al medesimo comma; la rimanente parte della retribuzione è erogata, per l'importo corrispondente, mediante la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. A fronte della riduzione oraria di cui al comma 1 del presente articolo, a integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore, è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.
3. Utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguenti alla trasformazione di cui al comma 1, i datori di lavoro assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti di età inferiore a trentasei anni di età.
4. Ai datori di lavoro privati che usufruiscono della possibilità di cui al presente articolo, con esclusione dei settori agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
5. Le misure di cui al presente articolo sono riconosciute entro il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.245. (ex 24.07.) Laus, Scotto, Sarracino, Fossi, Guerra.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Introduzione della pensione di garanzia)
1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo, mediante riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante e una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, in funzione della più equa valorizzazione della carriera lavorativa, che tenga conto, in debita proporzione, anche dei periodi di ricerca attiva del lavoro e di lavoro di cura, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per l'introduzione della pensione di garanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.246. (ex 24.012.) Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori portuali)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono sostituiti dai seguenti:
«3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre quarantacinque giorni dalla data di costituzione del Fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.
3-octies. A decorrere dall'anno 2024, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al Fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
3-novies. Il Fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo.».
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;
b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;
c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.247. (ex 24.010.) Ghio, Scotto, Sarracino, Bakkali.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di accompagnamento alla pensione dei lavoratori portuali)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono sostituiti dai seguenti:
«3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre quarantacinque giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.
3-octies. A decorrere dall'anno 2024, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al Fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
3-novies. Il Fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo.».
1.248. (ex 24.011.) Ghio, Scotto, Sarracino, Bakkali.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 25.
(Incremento temporaneo delle pensioni e rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici delle pensioni minime)
1. Nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati, a partire da quelli in condizioni disagiate, in via eccezionale e con decorrenza dal 1° gennaio 2025, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2025 a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, l'incremento transitorio, già riconosciuto per le annualità 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto nella misura del 15 per cento per l'anno 2025 e del 10 per cento per l'anno 2026. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2025 e 2026, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2025 e 2026, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.
2. Per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori al trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spetta nella misura del 200 per cento per il periodo 2025-2026, senza alcun effetto per le rivalutazioni dei trattamenti pensionistici superiori al trattamento minimo INPS.
3. L'incremento del trattamento pensionistico conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è in ogni caso riconosciuto entro il limite massimo di 100 euro, con riferimento a ciascuna mensilità, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.
4. In via straordinaria, l'incremento temporaneo di cui al comma 1 è riconosciuto, per le medesime annualità, anche ai percettori di un reddito complessivo da pensione non superiore a 13.000 euro annui, nel limite massimo di incremento pari a 100 euro per ciascuna mensilità spettante, e, per coloro che percepiscono un reddito complessivo da pensione superiore al predetto limite e non superiore a 15.000 euro, nel limite massimo di 50 euro per ciascuna mensilità. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le percentuali di incremento, entri i limiti massimi di cui al precedente periodo, e le modalità e termini di riconoscimento dell'incremento.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 4,13 miliardi di euro per l'anno 2025, a 3,5 miliardi di euro per l'anno 2026, a 8 milioni di euro di euro per l'anno 2027, a 10 milioni di euro per l'anno 2028 e a 12 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati»;
all'articolo 9, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 settembre 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2026, un incremento di almeno 800 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
1.249. (ex 25.1.) Conte, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 38, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la lettera b) è soppressa. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.250. (ex 25.3.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Al comma 178, sostituire le parole: di 8 euro e di 104 euro con le seguenti: di 24 euro e di 312 euro.
Conseguentemente sopprimere il comma 892 .
1.251. (ex 2.73.) Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 178 aggiungere i seguenti:
178-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, al comma 1-bis, dopo le parole: «casa di abitazione», sono inserite le seguenti: «i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),».
1-quater. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 6, dopo la parola: «abitazione», aggiungere in fine le seguenti: «, nonché dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede:
dopo il comma 908 aggiungere i seguenti
908-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
908-ter. Per le finalità di cui al comma 908-bis, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato;
sostituire il comma 21 con il seguente:
21. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.252. (ex 2.74.) Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Incremento delle pensioni e degli assegni riconosciuti alle persone con invalidità, cecità e sordità civile)
1. La pensione di inabilità e l'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, la pensione di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, l'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 a decorrere dal 1° gennaio 2025 sono elevati ad un importo mensile di euro 433,33.
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 7, comma 3 della presente legge.
Conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».
1.253. (ex 25.01.) Mari, Grimaldi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici)
1. All'articolo 1, comma 141, della legge n. 213 del 2023, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, ferma restando la data del 31 dicembre 2023 per la presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è autorizzata la spesa massima di euro 10,4 milioni per l'anno 2024, di euro 10,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 2,4 milioni per l'anno 2027 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ai fini dell'accesso al pensionamento di cui al primo periodo del predetto comma 500 anche negli anni 2024 e 2025.».
2. All'articolo 1, comma 500, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.254. (ex 26.02.) Lacarra, Ubaldo Pagano, Stefanazzi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici)
1. Al fine di sostenere il settore dell'editoria ed in particolare della carta stampata e per fare fronte all'impatto derivante dalla digitalizzazione e alla riduzione degli addetti del settore stampa, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali e quotidiani e periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 14, e maturino il requisito contributivo previsto entro il 31 dicembre 2025.
2. In considerazione anche della prevalente caratteristica di sanatoria della presente deroga, il beneficio è esteso ai lavoratori poligrafici che hanno esaurito nel corso del 2024 il periodo di cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, della legge 14 settembre 2015, n. 14 e incorrano, nel corso dell'anno 2025, nell'utilizzo di ammortizzatori sociali straordinari in deroga o della Naspi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 8 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.255. (ex 26.03.) Lacarra, Ubaldo Pagano, Stefanazzi.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 111,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 191,4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di 191,5 milioni di euro per l'anno 2029, di 191,6 milioni di euro per l'anno 2030, di 191,7 milioni di euro per l'anno 2031, di 191,8 milioni di euro per l'anno 2032, di 192 milioni di euro per l'anno 2033 e di 192,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.
1.256. (ex 27.1.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 111,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 191,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.257. (ex 27.3.) Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure in favore di lavoratori esposti all'amianto)
1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche agli ex lavoratori occupati in aree di crisi complessa che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento delle rispettive aziende, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino essere stati esposti all'amianto potendo chiedere, altresì, i benefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2025, e 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.258. (ex 27.013.) Sarracino, Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Fondo per il rafforzamento del regime speciali lavoratori impatriati)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come disciplinato alla data del 29 agosto 2023, si applicano a decorrere dall'anno 2025.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse disponibili di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2;
b) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.259. (ex 27.016.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Sopprimerlo.
1.260. (ex 28.2.) Grimaldi, Mari.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole: «solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000» sono soppresse e dopo le parole: «Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente».
2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.
1.261. (ex 28.9.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso. All'onere derivante dal presente comma, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.262. (ex 28.14.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.263. (ex 28.17.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.
*1.264. (ex 28.20.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.
*1.265. (ex 28.21.) Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.
*1.266. (ex 28.23.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di contributi figurativi per i lavoratori dello spettacolo)
1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, ai lavoratori dello spettacolo che hanno versato almeno venti contributi giornalieri nel periodo pandemico dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021 sono riconosciuti i contributi figurativi di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Per le finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.267. (ex 28.016.) Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Congedo lavorativo retribuito per decesso dell'animale d'affezione)
1. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis). L'istituzione del congedo per malattia o decesso dell'animale d'affezione»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di due giorni in caso di decesso del proprio animale d'affezione e a otto ore per malattie familiari nell'arco dell'anno solare in caso di malattie del cane o del gatto.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato con 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 115 milioni e sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 195 milioni.
1.268. (ex 28.019.) Dori, Grimaldi.
Sopprimerlo.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 103 milioni di euro per l'anno 2025 e di 156 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.269. (ex 29.1.) Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata nonché in favore delle donne vittime di violenza mafiosa)
1. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.
2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.270. (ex 29.03.) Provenzano, Barbagallo, Serracchiani, Orlando.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Fondo educatori professionali)
1. A decorrere dall'anno 2025, è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui destinato a integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi dieci anni, benché titolati in modo da avere diritto all'inquadramento D2 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali, sono stati inquadrati ad un livello inferiore.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.271. (ex 29.010.) Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «soggetti disoccupati o inoccupati», sono aggiunte le seguenti: «e di percorsi di formazione destinati agli imprenditori titolari di aziende con meno di quindici dipendenti»;
b) al quinto periodo, dopo le parole: «collaboratori a progetto», sono aggiunte le seguenti: «, a percorsi di riqualificazione a beneficio di soggetti disoccupati o inoccupati e a percorsi di formazione destinati agli imprenditori a capo di aziende con meno di quindici dipendenti».
2-ter. Ai maggiori oneri, stimati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione annua del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.272. (ex 30.6.) Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È prorogato, per l'anno 2025, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, per un periodo massimo di 12 settimane e nel limite di spesa di euro 100 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.273. (ex 30.17.) Bonafè, Fossi, Simiani, Gianassi, Furfaro, Scotto, Di Sanzo, Boldrini.
Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
1.274. (ex 30.20.) Fossi.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli 2025 e 2026»;
b) al comma 1-bis, le parole: «Esclusivamente per il 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2025 e 2026»;
c) al comma 1-ter, le parole: «Per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2025 e 2026».
10-ter. Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2025, i benefìci di cui al comma 10-bis sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 219,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 264,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 173,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 48,4 milioni di euro per l'anno 2029.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 219,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 264,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 173,6 milioni di euro per l'anno 2028 e a 48,4 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.275. (ex 30.44.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. In considerazione del perdurare della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso, all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
10-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna Autorità di sistema portuale nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2025 di cui al comma 10-bis.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.276. (ex 30.47.) Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 20, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
«13-bis. Il lavoro intramurario è lavoro subordinato anche a fini previdenziali ed assistenziali. La cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scarcerazione, trasferimento ad altro istituto, avvicendamento sul posto di lavoro o altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, produce uno stato di disoccupazione utile ai fini della concessione degli ammortizzatori per la disoccupazione involontaria.».
10-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.277. (ex 30.37.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 62, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: «trattamento economico e normativo» sono aggiunte le seguenti: «nonché le tutele di cui agli articoli 54, comma 1, e 55, comma 1». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.278. (ex 30.38.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana».
1.279. (ex 30.40.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per l'anno 2025, la dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 152 milioni di euro.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.
1.280. (ex 30.35.) Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per 30 milioni di euro annui. Le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, si applicano per gli anni 2024 e 2025 in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2023 e 2024, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. All'onere derivante dal presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.281. (ex 30.26.) Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri per i territori interessati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. All'onere derivante dal presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.282. (ex 30.28.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 settimane e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.283. (ex 30.33.) Fossi, Scotto, Sarracino, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout)
1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.284. (ex 30.03.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout)
1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.285. (ex 30.04.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout)
1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.286. (ex 30.05.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Istituzione di un fondo per la rivalutazione del trattamento di quiescenza per i lavoratori della società Poste Italiane s.p.a. con anzianità al 1998)
1. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione dell'indennità di buonuscita sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a. che hanno ricevuto o riceveranno un danno economico nel calcolo del TFS per le quote antecedenti il 1998, viene istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze finanziato con 91 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e con 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 1 nel limite delle somme del predetto fondo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 91 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.287. (ex 30.017.) Gribaudo.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Contributo per l'anno 2025 per il sostegno al reddito dei lavoratori che godono del trattamento di integrazione salariale)
1. In via eccezionale, ai lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale alla data del 1° novembre 2024, è erogato, per l'anno 2025, un contributo straordinario per il sostegno al reddito, aggiuntivo al trattamento di integrazione salariale in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. L'importo del contributo di cui al comma 1 è pari alla differenza tra l'importo mensile della integrazione salariale percepito dal lavoratore e l'importo mensile lordo di euro 1.800.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo, tra cui le modalità e i termini di erogazione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.288. (ex 30.061.) Appendino, Conte, Pavanelli, Cappelletti, Barzotti, Aiello, Tucci, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per l'aiuto alle operazioni di workers buyout)
1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 44 del 22 febbraio 2021, «Istituzione di un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione», la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.289. (ex 30.07.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Misure sugli ammortizzatori sociali per favorire la concorrenza nel settore della moda)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) le imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 che ricorrano alla CIGO per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 sono esonerate dalla sopracitata contribuzione»;
b) all'articolo 12, comma 4, è aggiunto infine il seguente periodo: «nonché, per l'anno 2025, alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 per la causale calo di lavoro e commesse».
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.290. (ex 30.010.) Furfaro, Di Sanzo, Fossi, Bonafè, Simiani, Gianassi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento al salario minimo)
1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.
3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità di cui al presente articolo.
6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.
8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.».
12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
15. La Commissione di cui al comma 13:
a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.
16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
1.291. (ex 30.013.) Conte, Fratoianni, Richetti, Schlein, Bonelli, Magi, Evi, Francesco Silvestri, Zanella, Sottanelli, Braga, Guerra, Barzotti, Mari, D'Alessio, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Grimaldi, Serracchiani, Orlando, L'Abbate.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Ripristino del Reddito di cittadinanza)
1. È istituito, per gli anni 2025 e 2026, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.
3. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 8. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
d) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal presente articolo.
4. Ai fini dell'accoglimento della richiesta e con specifico riferimento ai requisiti del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano:
a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 4. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
6. I casi di accesso alla misura possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socio-economico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
7. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
8. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 3, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
9. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° giugno 2023, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
c) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
10. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 3, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente articolo, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
11. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 3, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
12. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.
13. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi del comma 10, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 8;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
14. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 13, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 13, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.
15. L'integrazione di cui al comma 13, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
16. Il beneficio economico di cui al comma 13, è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui.
17. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
18. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
20. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2025 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto.
21. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 18. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
22. Le medesime previsioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 20 e 21 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.
23. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare puntualmente all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui al presente articolo.
24. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 18 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
25. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 13, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati nei commi successivi.
26. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
27. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.
28. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
29. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
30. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonché i lavoratori di cui al comma 47 e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza unificata, princìpi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 46.
31. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.
32. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non più di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
c) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
33. Sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 32 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
34. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale.
35. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 30 i princìpi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al comma 34.
36. I beneficiari di cui ai al comma 32, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, un Patto per il lavoro. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 37, lettera b). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro.
37. I beneficiari di cui al comma 36 sono tenuti a:
a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
1) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio;
2) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;
3) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
4) accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato al comma 38; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi del comma 18, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 38.
38. La congruità dell'offerta di lavoro è definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;
c) è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario;
e) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
39. Le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 32 direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 32 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.
40. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.
41. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 32 sono individuati e resi noti ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
42. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti entro i successivi trenta giorni.
43. Il Patto per il lavoro e i sostegni previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
44. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicato al programma del Rdc. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni.
45. Per le finalità di cui al presente articolo e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
46. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
47. I Patti per il lavoro prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza.
48. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge 30 marzo 2001, n. 152. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
49. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 48, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.
50. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS entro centoventi giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.
51. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
52. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
53. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato.
54. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.
55. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini è punita con la reclusione da uno a tre anni.
56. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui al comma 57 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
57. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma precedente, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 70, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.
58. Fermo quanto previsto dal comma 56, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
59. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
60. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di due offerte ovvero, in caso di rinnovo non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni previste ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
61. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
62. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
63. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
64. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
65. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
66. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.
67. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.
68. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
69. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati dal comma 56 l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.
70. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
71. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
72. Ai fini dell'erogazione del Rdc di cui al presente articolo, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 4,4 miliardi per il 2027 e 3,8 miliardi per il 2028, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per il ripristino di Rdc».
73. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 4,4 miliardi di euro per l'anno 2027 e in 3,8 miliardi di euro per l'anno 2028, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.;
dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è abrogato.
Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti)
1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti, per gli anni 2024 e 2025, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti i predetti settori.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2025, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026.
7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».;
all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati.»;
all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 1.000 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
1.292. (ex 30.014.) Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Rafforzamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro)
1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai controlli relativi al lavoro a cottimo, mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a ulteriori assunzioni, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, per gli anni 2025 e 2026, di 150 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per le spese relative allo svolgimento delle procedure concorsuali e pari a 6.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese derivanti dalle assunzioni di personale, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.293. (ex 30.065.) Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in favore delle vittime dell'amianto)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, anche i malati di mesotelioma che presentano domanda di riconoscimento professionale della loro patologia possono fare domanda per percepire l'una tantum del Fondo per le vittime dell'amianto. La somma percepita dell'una tantum è restituita al Fondo per le vittime dell'amianto con le rendite percepite dall'INAIL qualora la richiesta del riconoscimento della causalità professionale della loro patologia sia stata accettata.
2. I finanziamenti di cui al comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche per la parte degli eventuali residui rispetto alle prestazioni effettuate per gli anni 2021 e 2022. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è soppresso e le relative risorse affluiscono, altresì, sul citato Fondo per le vittime dell'amianto, di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. A partire dal 1° gennaio 2025 i finanziamenti di cui al comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le disponibilità finanziarie alla data del 31 dicembre 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono unitamente e unitariamente alle disponibilità finanziarie del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2025, all'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 356, primo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
b) al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000».
7. Agli oneri di cui al comma 6, lettera a), pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e al comma 6, lettera b), pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 243 è aggiunto il seguente:
«243-bis. La prestazione economica di cui al comma 243 è riconosciuta anche per menomazioni dell'integrità psicofisica inferiore al 15 per cento».
9. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.294. (ex 30.018.) Serracchiani, Scotto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. Il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato con 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 278, è inserito il seguente:
«278-bis. Il Fondo di cui al comma 278 opera, altresì, in favore dei soggetti tenuti a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le somme indicate al primo ed al secondo periodo del primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, qualora l'Istituto abbia costituito rendite e versato prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 ed in favore dei loro eredi e superstiti.».
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.295. (ex 30.023.) Ghio, Scotto, Bakkali.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Estensione dell'operatività del Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 278, è inserito il seguente:
«278-bis. Il Fondo di cui al comma 278 opera, altresì, in favore dei soggetti tenuti a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le somme indicate al primo ed al secondo periodo del primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, qualora l'Istituto abbia costituito rendite e versato prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in favore dei loro eredi e superstiti.».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.296. (ex 30.026.) Ghio, Scotto, Bakkali.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in favore delle vittime dell'amianto)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 356, primo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
b) al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000».
2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 16 milioni di euro annui, e comma 1, lettera b), pari a 2,5 milioni di euro annui, si provvede, per gli anni 2025 e 2026 a valere sul Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 e a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.297. (ex 30.020.) Serracchiani, Scotto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in favore delle vittime dell'amianto)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 243, è aggiunto il seguente:
«243-bis. La prestazione economica di cui al comma 243 è riconosciuta anche per menomazioni dell'integrità psicofisica inferiore al 15 per cento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.».
1.298. (ex 30.021.) Serracchiani, Scotto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Rifinanziamento del Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. Il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato con 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.299. (ex 30.024.) Orlando, Ghio, Scotto, Bakkali.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Tavoli di crisi)
1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.300. (ex 30.029.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure di protezione sociale in favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)
1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*1.301. (ex 30.030.) Mari, Grimaldi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure di protezione sociale in favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)
1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*1.302. (ex 30.031.) Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure in materia di lavoro portuale)
1. Per sopperire alla crisi dei commerci, sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna di cui all'articolo 1, commi 997 e 998, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata al 31 dicembre 2026 nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.303. (ex 30.053.) Fenu, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Fondo bonus lavoro lontano da casa)
1. Per l'anno 2025 è riconosciuto, a richiesta individuale da parte dell'avente diritto, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 2, un contributo in favore delle persone titolari di reddito da lavoro dipendente nel pubblico impiego, assunti nell'anno 2025, con retribuzione annua non superiore a 35.000 euro e che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato in una regione diversa da quella di residenza ed a più di cento chilometri di distanza dal precedente comune di residenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo bonus lavoro lontano da casa», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, tenendo in considerazione l'indicatore ISEE, la retribuzione prevista dal contratto di pubblico impiego del richiedente, la distanza dal precedente comune di residenza e il fatto se questi abbia negli anni precedenti l'assunzione svolto i suoi studi scolastici o universitari in sedi ubicate nella regione presso cui ha trasferito la residenza.
3. Le somme del contributo di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.304. (ex 30.060.) Raffa, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Tutela del legame affettivo con gli animali d'affezione)
1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro e di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in SINAC e sia comunicata al datore di lavoro.
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-bis.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000;
2027: -2.000.000.
1.305. (ex 30.067.) Zanella, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;
b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;
c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.306. (ex 30.075.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56)
1. All'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «partecipate pubbliche» e le parole: «presso i cantieri navali» sono soppresse.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.307. (ex 30.0103.) Serracchiani, Scotto.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 144, lettera d), le parole «non superiore a 12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 15.000 euro».
b) al comma 147, le parole: «pari al 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;
c) il comma 150 è soppresso.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla misura di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse residue già stanziate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 137, commi da 386 a 400, nonché attraverso l'aumento delle aliquote contributive, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 213 del 2024 e nei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 153.
1.308. (ex 30.0104.) Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 144, lettera d), le parole: «non superiore a 12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 15.000 euro»;
b) al comma 147, le parole: «pari al 25 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al 40 per cento»;
c) il comma 150 è soppresso.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.309. (ex 30.0105.) Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Incentivo per l'assunzione di vittime di violenza di genere)
1. All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «beneficiarie della misura» sono inserite le seguenti: «o comunque in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 70 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 150 milioni.
1.310. (ex 30.0107.) Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «beneficiarie della misura» sono inserite le parole: «o comunque in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili». All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.311. (ex 30.0108.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Sgravi contributivi e assicurativi per i territori alluvionati)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 72, comma 3.
1.312. (ex 30.0112.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024» e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e di 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.313. (ex 30.0114.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024» e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1.314. (ex 30.0115.) Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024» e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1.315. (ex 30.0116.) Del Barba, Gadda.
Al comma 198, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 4, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, per aggiornare la propria posizione nell'ambito degli incontri previsti dal patto per l'inclusione».
1.316. (ex 0.30.0119.5.) Barzotti, Aiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Carotenuto.
Al comma 198, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «patti di attivazione digitale» sono inserite le seguenti: «e in ogni caso dalla relativa visualizzazione della domanda e dei dati del nucleo familiare sulla Piattaforma Gepi da parte del servizio sociale del comune di residenza».
1.317. (ex 0.30.0119.4.) Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Al comma 198, lettera c), numero 3), capoverso 7-bis, sostituire la parola: prorogabile con la seguente: prorogata.
1.318. (ex 0.30.0119.2.) Mari, Grimaldi.
Al comma 198, lettera d), numero 2.2, lettera a), sostituire le parole: 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 589,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 353,8 milioni di euro per l'anno 2026.
1.319. (ex 0.30.0119.1.) Grimaldi, Mari.
Al comma 198, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. A decorrere dal 2025, gli importi dell'assegno, di cui all'articolo 3, comma 1, e le relative soglie ISEE, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto-legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2025.
1.320. (ex 0.30.0119.6.) Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, aggiungere le seguenti: nonché di persone titolari di permesso per protezione internazionale.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: 330 milioni di euro con le seguenti: 430 milioni di euro e le parole: 360 milioni di euro con le seguenti: 460 milioni di euro;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Alla quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.321. (ex 31.4.) Ciani, Furfaro, Girelli, Stumpo, Malavasi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: , ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso aggiungere le seguenti: o in attesa.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: è valutato in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è valutato in 360 milioni di euro per l'anno 2025 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Alla quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.322. (ex 31.3.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Intervento personalizzato di cura)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per il supporto alla genitorialità, con una dotazione pari a 30.000.000 euro per l'anno 2025 e a 45.000.000 euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare un intervento strutturato di supporto personalizzato destinato ai minori di età compresa tra 0 e 6 anni appartenenti a nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta, attraverso l'erogazione diretta di beni e servizi di cura e la realizzazione di attività di sostegno alla genitorialità. Tale erogazione è destinata a:
a) la copertura parziale o totale delle spese indifferibili ed essenziali quali utenze domestiche di elettricità, gas e servizio idrico, contratti di locazione ad uso abitativo, servizi educativi, prestazioni sanitarie;
b) orientamento lavorativo e formativo e psicoterapia, volti anche a favorire l'acquisizione di strumenti e competenze di cura dei genitori o delle figure adulte di riferimento, e la costruzione e il rafforzamento delle relazioni del nucleo famigliare con i servizi territoriali, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, secondo quanto stabilito nei commi precedenti, le modalità di presentazione delle domande e i requisiti di accesso al fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione degli stessi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.323. (ex 31.03.) Zanella, Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Intervento personalizzato di cura)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per il supporto alla genitorialità, con una dotazione pari a 30.000.000 euro per l'anno 2025 e a 45.000.000 euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare un intervento strutturato di supporto personalizzato destinato ai minori di età compresa tra 0 e 6 anni appartenenti a nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta, attraverso l'erogazione diretta di beni e servizi di cura e la realizzazione di attività di sostegno alla genitorialità. Tale erogazione è destinata a:
a) la copertura parziale o totale delle spese indifferibili ed essenziali quali utenze domestiche di elettricità, gas e servizio idrico, contratti di locazione ad uso abitativo, servizi educativi, prestazioni sanitarie;
b) orientamento lavorativo e formativo e psicoterapia, volti anche a favorire l'acquisizione di strumenti e competenze di cura dei genitori o delle figure adulte di riferimento, e la costruzione e il rafforzamento delle relazioni del nucleo famigliare con i servizi territoriali, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, secondo quanto stabilito nei commi precedenti, le modalità di presentazione delle domande e i requisiti di accesso al fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione degli stessi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.324. (ex 31.04.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Modifiche alle misure di inclusione sociale e lavorativa di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)
1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), le parole: «per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
b) all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «di una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4.» sono aggiunte le seguenti: «In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risiede in abitazioni in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE»;
c) all'articolo 2, comma 4, alinea, le parole: «fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo complessivo di 2,5, ulteriormente elevato a 2,6 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza»;
d) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) 0,25 per ogni persona maggiorenne senza carichi di cura»;
e) all'articolo 3, comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «La soglia reddituale per l'erogazione del beneficio economico e la soglia per l'integrazione dovuta al sostegno all'affitto sono annualmente indicizzati sulla base dell'inflazione registrata a fine anno a partire dal gennaio 2025.»;
f) all'articolo 3, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui» sono aggiunte le seguenti: «aggiornato annualmente sulla base dei dati dell'inflazione. Il reddito da lavoro è comunque computato in misura ridotta al 60 per cento nel calcolo dell'ammontare della prestazione».
2. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua, a partire da quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.325. (ex 31.05.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)
1. Per il periodo di imposta 2025 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.326. (ex 31.010.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di assegno unico e universale)
1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, le parole: «sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.327. (ex 31.06.) Soumahoro, Grimaldi.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente
Art. 31-bis.
(Bonus natalità ai lavoratori dipendenti)
1. Per l'anno 2025, l'importo del valore di buoni natalità ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di beni essenziali per la prima infanzia ai figli nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nel limite di euro 400 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2025 e in 550.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.328. (ex 31.09.) Furfaro, Braga, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Forattini, Ghio, Bakkali, Bonafè, Di Biase, Evi, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Prestipino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Romeo, Serracchiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A tutti gli enti erogatori diversi dello Stato è concessa la facoltà di utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) definito dal precedente comma 1. Gli eventuali aggravi di costo sono a carico dei singoli enti e non comportano oneri per lo Stato.
1.329. (ex 32.5.) Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Al comma 2, sostituire le parole: di 97 milioni di euro per l'anno 2025, di 131 milioni di euro per l'anno 2026, di 194 milioni di euro per l'anno 2027, con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2025, di 250 milioni di euro per l'anno 2026, di 300 milioni di euro per l'anno 2027.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 103 milioni di euro per l'anno 2025, pari a 119 milioni per l'anno 2026, pari a 103 milioni di euro nell'anno 2027.
1.330. (ex 33.1.) Grimaldi, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è autorizzata la spesa nel limite di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 finalizzata a riconoscere un contributo a totale o parziale copertura del costo sostenuto dalle famiglie per la partecipazione a uno o più centri estivi diurni in Italia, per i minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, appartenenti a nuclei familiari con attestazione ISEE pari o inferiore a 40.000 euro. Per le famiglie con bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, di età compresa tra 3 e 17 anni il contributo è riconosciuto indipendentemente dall'ISEE. Il contributo massimo erogabile a settimana per ciascun figlio non può essere superiore a 100 euro, per un massimo di quattro settimane per anno solare, ed è riconosciuto ai nuclei familiari con genitori entrambi lavoratori a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente o autonomo ovvero con genitore unico lavoratore a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente o autonomo ed è parametrato alle diverse fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Per i giovani con disabilità, grave o gravissima, il contributo è maggiorato di un ulteriore 50 per cento a supporto di spese di assistenza dedicata durante il soggiorno presso il centro estivo diurno.
2-ter. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il richiedente abbia già ottenuto un qualunque rimborso o contributo pubblico o privato destinato alle medesime finalità, per un importo inferiore a 400 euro per figlio per anno solare, può comunque concorrere per la parte rimanente. In tali casi è tenuto a dichiarare in fase di richiesta quanto già percepito e la spesa effettivamente rimasta a suo carico. Il decreto stabilisce altresì i requisiti minimi necessari a garantire la qualità dell'offerta ricreativo-formativa e la sicurezza dei centri estivi.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.331. (ex 33.2.) Ascani, Di Biase.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di incrementare l'importo del buono erogato, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 550 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni di euro per l'anno 2025, di 434 milioni di euro per l'anno 2026 e di 461 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro per l'anno 2025, di 533 milioni di euro per l'anno 2026 e di 536 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2026: -33.000.000;
2027: -3.000.000.
1.332. (ex 33.5.) Boldrini, Ascari, Bakkali, Bonetti, Braga, Casu, Di Biase, Ferrari, Forattini, Furfaro, Ghio, Ghirra, Gribaudo, Malavasi, Marino, Roggiani, Serracchiani, Sportiello.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire a regime, su tutto il territorio nazionale e in ciascuna regione o provincia autonoma, il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia fissato al 33 per cento della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, le risorse attribuite al Fondo di solidarietà comunale sono incrementate di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per il potenziamento del servizio degli asili nido. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.333. (ex 33.4.) Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Fondo per la gratuità degli asili nido)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni per l'anno 2025.
4. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.334. (ex 33.01.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Furfaro, Malavasi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2030, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 3 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.335. (ex 33.02.) Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Incremento del Fondo a sostegno del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni)
1. Per arrivare alla progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione, il Fondo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.336. (ex 33.04.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Istituzione del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)
1. In adesione ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in relazione all'inclusione scolastica, al fine di sostenere gli enti locali in condizione di difficoltà finanziaria nel garantire ai bambini della scuola dell'infanzia, agli alunni della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo grado con accertata condizione di disabilità ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto dei Ministri dell'istruzione e del merito e per le disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle misure di assistenza eventualmente già attivate e del numero di bambini e alunni con disabilità accertata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.337. (ex 33.09.) Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Incentivi per i servizi di assistenza all'infanzia aziendali)
1. Al fine di incentivare l'offerta di servizi di assistenza all'infanzia, alle aziende che istituiscono asili nido aziendali o che stipulano convenzioni con strutture di assistenza all'infanzia è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese documentate per tale scopo. Alle aziende che offrono assistenza per l'infanzia oltre l'orario lavorativo è riconosciuta un'ulteriore agevolazione del 5 per cento.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione del suddetto credito d'imposta.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 64,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.338. (ex 33.011.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 34.
(Misure in materia di congedi parentali)
1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-ter. Fatti salvi i casi espressamente previsti dal comma 1, il padre lavoratore è tenuto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, di cui tre obbligatori e tre facoltativi, nei primi dodici mesi di vita del bambino, previa comunicazione al datore di lavoro. Il congedo di paternità di cui al primo periodo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. In caso di adozione, il congedo ha inizio dal giorno successivo alla data di effettivo ingresso in famiglia del minore. In caso di affidamento, il congedo ha inizio dalla data di ingresso in Italia del minore, previa certificazione dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, e può essere fruito fino al raggiungimento della maggiore età. Per il periodo di congedo di sei mesi di cui al presente comma è prevista un'indennità di paternità a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.
4-quater. Ai fini di cui al comma 4-ter, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, entro venti giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4-quinquies. Il congedo di paternità di cui ai commi 4-ter e 4-quater, si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'imposta sulle successioni)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 12 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 18 per cento.».
1.339. (ex 34.1.) Grimaldi, Ghirra, Fratoianni, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «al 100 per cento»;
c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;
d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».
01-bis. L'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 27-bis.
(Congedo paritario)
1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedente la data presunta del parto e i 18 mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, di cui quattro obbligatori.
2. Dei quattro mesi di congedo obbligatori, 10 giorni devono essere fruiti dal padre subito dopo la nascita della bambina o del bambino congiuntamente con la madre, mentre i restanti giorni nell'arco di tempo di cui al comma 1, anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro.
3. Il congedo del padre di cui al comma 1 è sempre fruibile indipendentemente dal diritto della madre di poter usufruire del congedo e non può essere considerato alternativo a questo.
4. Il congedo del padre di cui al comma 1 spetta anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
5. Il congedo di paternità di cui al comma 1 spetta anche al padre adottivo o affidatario.
6. In caso di morte perinatale del figlio, il padre ha diritto ad usufruire di un mese di congedo.
7. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
9. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.
10. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui al presente articolo. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.
11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento i dati trasmessi dall'INPS in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 01 e 01-bis del presente articolo, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:
dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.340. (ex 34.3.) Schlein, Sportiello, Bonelli, Fratoianni, Bonetti, Magi, Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Richetti, Della Vedova, Furfaro, Guerra, Barzotti, Quartini, Grimaldi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1° luglio 2025, il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di ventisei giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, di cui dieci giorni da utilizzare in via continuativa dopo la data del parto e i restanti sedici giorni fruibili anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l'esercizio del diritto e al fine di garantire al datore di lavoro una migliore gestione dei processi lavorativi, il padre è tenuto a comunicare con un preavviso non inferiore a sessanta giorni in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»;
c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Entro due giorni dall'evento nascita, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'avvio effettivo del periodo di congedo di paternità obbligatorio.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.341. (ex 34.8.) Malavasi, Furfaro, Braga, Ciani, Girelli, Stumpo, Ferrari, Forattini, Ghio, Bakkali, Bonafè, Di Biase, Evi, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Prestipino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Romeo, Serracchiani.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1° luglio 2025, il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di ventisei giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, di cui dieci giorni da utilizzare in via continuativa dopo la data del parto e i restanti sedici giorni fruibili anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l'esercizio del diritto e al fine di garantire al datore di lavoro una migliore gestione dei processi lavorativi, il padre è tenuto a comunicare con un preavviso non inferiore a sessanta giorni in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»;
c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Entro due giorni dall'evento nascita, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'avvio effettivo del periodo di congedo di paternità obbligatorio.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.342. (ex 34.9.) Grimaldi.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.
6-ter. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui al comma 1 del presente articolo. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.».
01-bis. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.343. (ex 34.18.) Furfaro, Braga, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Forattini, Ghio, Bakkali, Bonafè, Di Biase, Evi, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Prestipino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Romeo, Serracchiani.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 27-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «dieci giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni lavorativi».
01-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, valutati in 380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2025 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.344. (ex 34.15.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dieci giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «ventisei giorni lavorativi di cui almeno dieci da fruire in modo consecutivo nel primo mese dalla nascita della bambina o del bambino»;
b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.
6-ter. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui al comma 1 del presente articolo. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge;
quanto a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.345. (ex 34.11.) Furfaro, Braga, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Forattini, Ghio, Bakkali, Bonafè, Di Biase, Evi, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Prestipino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Romeo, Serracchiani.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il padre lavoratore ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tempo pari a un mese dalla data del parto e la facoltà di astenersi per altri due mesi fino a tre anni di età del bambino, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, fino a quindici giorni lavorativi, anche in caso di morte perinatale del figlio».
Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 443,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
quanto a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge;
quanto a 293,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.346. (ex 34.13.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «dieci giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «ventisei giorni lavorativi di cui almeno dieci da fruire in modo consecutivo nel primo mese dalla nascita della bambina o del bambino».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.347. (ex 34.14.) Furfaro, Braga, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Forattini, Ghio, Bakkali, Bonafè, Di Biase, Evi, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Prestipino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Romeo, Serracchiani.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 27-bis, comma 6, primo periodo, del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole da: «con un anticipo non minore di cinque giorni,» fino alla fine del periodo sono soppresse.
1.348. (ex 34.17.) Furfaro, Braga, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Forattini, Ghio, Bakkali, Bonafè, Di Biase, Evi, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Prestipino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Romeo, Serracchiani.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed elevata al 100 per cento per il solo anno 2025 per il padre lavoratore che eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi per tutto il periodo richiesto».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.349. (ex 34.26.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55. Alle lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.350. (ex 34.38.) Soumahoro, Grimaldi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso)
1. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 74-bis.
(Indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso)
1. Ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto a una riduzione, anche in via continuativa, dell'orario di lavoro per un periodo di dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.
2. La riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 comporta la maturazione di un'indennità di recupero pari al 50 per cento della differenza tra la retribuzione percepita in regime di lavoro a tempo pieno e la retribuzione percepita nel periodo di riduzione dell'orario di lavoro. Tale indennità è garantita se si verificano le seguenti condizioni:
a) la riduzione dell'orario di lavoro è compresa tra le 25 e le 32 ore settimanali;
b) l'opzione del lavoro a tempo parziale è adottata da entrambi i genitori, anche in periodi diversi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di maturazione e corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 36 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.351. (ex 34.01.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Indennità per il lavoro agile condiviso)
1. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 74-bis.
(Indennità per il lavoro agile condiviso)
1. Ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile qualora il tipo di prestazione lo consenta, per un periodo di dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.
2. La modalità di lavoro di cui al comma 1 comporta la maturazione di una indennità, pari a 1.000 euro per ciascun genitore, nel caso in cui la modalità di lavoro agile sia adottata da entrambi i genitori anche in periodi diversi nell'arco temporale di cui al medesimo comma 1. L'erogazione dell'indennità ha luogo solo quando entrambi i genitori hanno svolto la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di maturazione e corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.352. (ex 34.06.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Congedo parentale)
1. A decorrere dall'anno 2025, per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fino al sesto anno di vita del bambino, spetta una indennità pari all'80 per cento della retribuzione per tre mesi e per un ulteriore periodo di complessivi tre mesi, a condizione che gli stessi siano fruiti in maniera paritaria da entrambi i genitori.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.001 milioni di euro per l'anno 2025, 2.537,5 milioni di euro per l'anno 2026, 2.595,5 milioni di euro per l'anno 2027, 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2028, 2.704,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.718,5 milioni di euro per l'anno 2030, 2.750 milioni di euro per l'anno 2031, 2.779 milioni di euro per l'anno 2032 e 3.402 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati pari a 2.001 milioni di euro per l'anno 2025, 2.537,5 milioni di euro per l'anno 2026, 2.595,5 milioni di euro per l'anno 2027, 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2028, 2.704,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.718,5 milioni di euro per l'anno 2030, 2.750 milioni di euro per l'anno 2031, 2.779 milioni di euro per l'anno 2032 e 3.402 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.353. (ex 34.010.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Premialità per le imprese)
1. A partire dal 1° gennaio 2025, alle imprese che hanno ampliato nell'anno precedente la durata o l'importo dei congedi a favore dei propri dipendenti è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Alle stesse è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ciascuna azienda. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Se l'azienda è in possesso della certificazione della parità di genere, le agevolazioni si sommano a quelle previste dall'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.354. (ex 34.015.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. delle norme vigenti in materia di imprese private in relazione al costo degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità)
1. Dal 1° gennaio 2025 sono applicati, anche alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, previste dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e dalle leggi regionali attuative ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del medesimo decreto legislativo, gli articoli 22, comma 2, 29, commi 1 e 2, 34, comma 4, 43, comma 1 e 79, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le disposizioni in essi richiamate.
2. Dal 1° gennaio 2025 non si applica l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, limitatamente alle parole «a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro», nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, previste dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e dalle leggi regionali attuative ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del medesimo decreto legislativo.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.355. (ex 34.014.) Romeo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Disciplina in materia di genitorialità condivisa, parità di genere e benessere personale nell'equilibrio tra vita e lavoro)
1. Al fine di promuovere la genitorialità condivisa, la parità di genere e il benessere personale nell'equilibrio tra vita e lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate:
a) al rafforzamento e ampliamento del sistema di congedi parentali e permessi retribuiti a carico dello Stato per i genitori di figli di età inferiore ai sedici anni d'età;
b) alla previsione di congedi e permessi parentali paritari e non trasferibili tra genitori;
c) all'ampliamento e rafforzamento, nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti pubblici, delle premialità per le imprese che dimostrino di rispettare la parità di genere e al cui interno ci sia un ampio utilizzo dei congedi di paternità;
d) allo sviluppo di misure di sostegno per l'accesso delle donne alle posizioni dirigenziali e apicali, incentivando la parità di genere negli organi di amministrazione e direzione;
e) alla garanzia che i lavoratori e le lavoratrici che usufruiscono di misure di conciliazione vita-lavoro non siano penalizzati in termini di trattamento economico, opportunità di carriera e riconoscimento professionale, evitando qualsiasi forma di discriminazione;
f) alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali sugli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali nell'arco del quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge;
g) alla previsione di agevolazioni fiscali, contributive o economiche per le aziende che favoriscono l'inserimento e il reinserimento dei genitori nel mercato del lavoro dopo periodi di congedo o di assenza per esigenze familiari, con particolare attenzione alle famiglie monogenitoriali;
h) al rafforzamento dell'assegno unico e universale al fine di assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo anche conto del numero dei figli a carico;
i) alla incentivazione delle imprese che offrono servizi di assistenza all'infanzia, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private, o tra privati, promuovendo la diffusione di asili nido aziendali o convenzionati e altre forme di assistenza che consentano di assicurare supporto anche oltre l'orario lavorativo e per tutto l'arco della giornata;
l) al rafforzamento delle politiche di sostegno alle famiglie per le spese educative e scolastiche, e per le attività sportive e culturali;
m) alla incentivazione, tramite accordi collettivi o individuali, dell'adozione di modelli organizzativi del lavoro flessibili, come il part-time reversibile e il lavoro agile, entrambi condivisi in modo da garantire che ambedue i genitori abbiano svolto la prestazione lavorativa a tempo parziale o in modalità agile anche in periodi diversi, nonché la settimana corta;
n) alla previsione di meccanismi di monitoraggio e valutazione periodica delle misure adottate, con particolare riferimento al loro impatto sull'occupazione femminile e sull'equilibrio tra vita lavorativa e familiare;
o) al potenziamento dell'accesso ai servizi di supporto alla famiglia, come asili nido, scuole e ludoteche con orari prolungati e disponibili a richiesta, per almeno tre quarti della giornata solare, in tutti i periodi dell'anno, anche attraverso l'ampliamento dell'offerta di tali servizi su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno e alla valorizzazione del ruolo del terzo settore;
p) al sostegno alle campagne di sensibilizzazione e formazione a livello nazionale per promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro e combattere gli stereotipi di genere, coinvolgendo non solo le istituzioni pubbliche, ma anche le aziende private e le associazioni di categoria.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.356. (ex 34.017.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Fondo per i centri per l'infanzia)
1. È istituito il Fondo per i centri per l'infanzia nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. I centri per l'infanzia, quali strutture dirette a supportare le esigenze professionali, familiari e di vita dei genitori, o anche di uno solo di essi, e a favorire la socializzazione dei bambini e ragazzi fino ai tredici anni di età, sono preordinati all'accudimento degli stessi, a richiesta e in maniera continuativa, sia in orario diurno che notturno, per un periodo massimo giornaliero, settimanale e mensile da stabilirsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, tenendo conto della densità abitativa dei territori interessati.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione dei centri per l'infanzia.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.357. (ex 34.018.) Del Barba, Gadda.
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le seguenti parole: , a esclusione dei rapporti di lavoro domestico,;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , parametrato sulla base dell'ISEE fino a 50 mila euro.
1.358. (ex 35.3.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra, Furfaro.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , a esclusione dei rapporti di lavoro domestico,.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.359. (ex 35.8.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , a esclusione dei rapporti di lavoro domestico,.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.360. (ex 35.6.) Serracchiani.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1.361. (ex 35.15.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'esonero, di cui al comma 1, è riconosciuto altresì alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa, alle lavoratrici che ricoprano altresì il ruolo di caregiver in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
1-ter. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro per l'anno 2025.
1.362. (ex 35.17.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) sostituire le parole: a esclusione dei con le seguenti: compresi i;
2) sostituire le parole: nel limite di spesa di 300 milioni di euro con le seguenti: nel limite di spesa di 500 milioni di euro;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: di due con le seguenti: di uno.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.363. (ex 35.11.) Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Contributo per le spese relative a servizi di baby-sitting o a servizi integrativi per l'infanzia)
1. Al fine di sostenere la genitorialità e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è concesso, con cadenza mensile, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un contributo fino a 2.400 euro, su base annua, per le spese relative a servizi di baby-sitting o a servizi integrativi per l'infanzia in favore di bambini di età compresa tra tre e dodici anni.
2. Il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto ai nuclei familiari con genitori entrambi lavoratori a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente o autonomo ovvero con genitore unico lavoratore a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente o autonomo che abbiano stipulato un contratto per i servizi di baby-sitting di cui al comma 1 con un soggetto con il quale non sussistano rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado ovvero per i servizi integrativi per l'infanzia di cui al medesimo comma 1. Il contributo di cui al presente articolo spetta anche nel caso di adozione e di affidamento.
3. Il contributo è erogato su base mensile, previa domanda del genitore, entro il limite di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente articolo.
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni di euro per l'anno 2025.
6. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.364. (ex 35.03.) Di Biase, Scotto, Ascani.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Esonero contributivo per assunzioni di donne svantaggiate e di giovani under 36 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)
1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile nei territori compresi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ai datori di lavoro privati e con riferimento alle nuove assunzioni di donne svantaggiate e di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2025, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.000 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 300 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede ai sensi del comma 3.
3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
1.365. (ex 35.05.) Ghirra, Mari, Grimaldi, Borrelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 36.
(Disposizioni in materia di donne vittime di violenza, di prevenzione e promozione di politiche per le pari opportunità, di orfani di femminicidio)
1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato:
a) quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al rafforzamento dell'orientamento e della formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e alla promozione dell'effettiva indipendenza economica ed emancipazione delle stesse;
b) quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;
c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al rifinanziamento del Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
d) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 alle finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
e) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'incremento della misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
2. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato:
a) quanto a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, agli indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui agli articoli 11 e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122;
b) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, alle misure in favore degli orfani per crimini domestici.
3. Presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, finalizzato ad assicurare un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio, continuo e permanente, destinata agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, al personale della scuola di ogni ordine e grado, per una corretta valutazione e gestione del fenomeno, nonché un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
4. Per le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il fondo è destinato a prevedere l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'educazione affettiva e sessuale, a promuovere l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, denominato «Fondo donne STEM». Il fondo di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento di programmi, progetti e interventi concernenti la promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline STEM. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.366. (ex 36.1.) Braga, Ferrari, Ghio, Forattini, Schlein, Guerra, Bakkali, Manzi, Iacono, Quartapelle Procopio, Prestipino, Marino, Roggiani, Malavasi, Bonafè, Romeo, Di Biase, Evi, Gribaudo, Serracchiani.
Al comma 1, sostituire le parole: di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: di 3,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 39.
1.367. (ex 36.9.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.368. (ex 36.5.) Bonafè, Ferrari, Ghio, Forattini, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure in favore delle donne vittime di violenza)
1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato agli indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui agli articoli 11 e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.369. (ex 36.02.) Forattini, Ferrari, Ghio, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)
1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato alle misure in favore degli orfani per crimini domestici.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.370. (ex 36.03.) Ghio, Forattini, Ferrari, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Rifinanziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)
1. Al fine di rifinanziare il piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.371. (ex 36.04.) Ferrari, Forattini, Ghio.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Proroga operabilità fondo povertà educativa minorile)
1. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025, 2026 e 2027»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «e a 25 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.372. (ex 36.05.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Proroga operabilità fondo povertà educativa minorile)
1. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025, 2026 e 2027»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «e a 25 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.373. (ex 36.06.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Manzi.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Contributo adozione minori stranieri)
1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000 per ogni bambino adottato a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 1 è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di euro annui, che costituisce vincolo di spesa, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**1.374. (ex 36.09.) Ciani, Malavasi, Girelli, Furfaro, Stumpo.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Contributo adozione minori stranieri)
1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000 per ogni bambino adottato a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 1 è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di euro annui, che costituisce vincolo di spesa, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**1.375. (ex 36.010.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in favore delle donne vittime di violenza mafiosa)
1. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2.
1.376. (ex 36.013.) Serracchiani, Barbagallo, Provenzano, Orlando.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Risorse per i centri antiviolenza e per le case rifugio)
1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.377. (ex 36.022.) Forattini, Ferrari, Ghio.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Centri antiviolenza, Case rifugio e Centri
per il recupero degli uomini autori di violenza)
1. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione e al rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza e sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
2. All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025». Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione e al rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case rifugio per le donne vittime di violenza.
3. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.378. (ex 36.028.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Incremento delle risorse destinate al reddito di libertà)
1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 all'incremento della misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.379. (ex 36.025.) Ghio, Ferrari, Forattini, Braga, Schlein, Boldrini, Bonafè, Di Biase, Quartapelle Procopio, Marino, Malavasi, Iacono, Gribaudo, Manzi, Serracchiani, Prestipino, Roggiani, Evi, Guerra, Bakkali, Scarpa, Madia, Romeo.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Risorse da destinare ai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti)
1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.380. (ex 36.029.) Ferrari, Ghio, Forattini.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Fondo educazione affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado)
1. Per le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e) e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo destinato a prevedere l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'educazione affettiva e sessuale, a promuovere l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.381. (ex 36.030.) Ferrari, Forattini, Ghio.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di formazione per il contrasto
della violenza sulle donne e della violenza domestica)
1. Al fine di consentire l'immediata individuazione e l'adeguata assistenza delle donne vittime di violenza e di violenza domestica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo, con una dotazione pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Il fondo di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento di attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere continuo e permanente, destinate agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, agli insegnanti, e a tutto il personale che possa entrare in contatto con le vittime medesime, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, e sono stabilite le modalità di inserimento delle attività di formazione nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, di coordinamento e integrazione con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica e all'educazione.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.382. (ex 36.031.) Braga, Ferrari, Ghio, Forattini, Schlein, Guerra, Bakkali, Manzi, Iacono, Quartapelle Procopio, Prestipino, Marino, Roggiani, Malavasi, Bonafè, Romeo, Di Biase, Evi, Gribaudo, Serracchiani.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Gratuito patrocinio nei procedimenti civili
con allegazione di abusi, violenza domestica o di genere)
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.383. (ex 36.035.) Ferrari, Forattini, Ghio.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure in materia di tratta)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.384. (ex 36.036.) Forattini, Ferrari, Ghio.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Campagne d'informazione sul tema della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)
1. Al fine di elaborare e promuovere campagne d'informazione e sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella costruzione di rapporti all'insegna del rispetto e della parità, il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.385. (ex 36.037.) Ghio, Ferrari, Forattini.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti in caso di maternità o di malattia o infortunio del figlio)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 927, dopo le parole: «adempimenti tributari» sono inserite le seguenti: «e contributivi»;
b) al comma 929, dopo le parole: «termine tributario» sono inserite le seguenti: «e contributivo»;
c) al comma 934, dopo le parole: «termini tributari» sono inserite le seguenti: «e contributivi»;
d) al comma 935, dopo le parole: «Copia dei mandati professionali» sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;
e) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «adempimenti tributari» sono inserite le seguenti: «e contributivi»;
2) dopo le parole: «mandati professionali» sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;
f) al comma 937, dopo le parole: «mandati professionali» sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;
g) al comma 939, dopo le parole: «mandato professionale» sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -30.000.000.
1.386. (ex 36.038.) De Bertoldi, Steger.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Parificazione del trattamento dei medici INAIL a quello dei medici del SSN)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la prima contrattazione collettiva nazionale successiva alla approvazione della presente norma estende ai dirigenti medici dell'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale, recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli aggiornamenti dovuti a normazione successiva. Per le finalità di cui al presente comma, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2025, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2025-2027, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 20.251.542,09 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20.251.542,09 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.387. (ex 36.048.) Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Incentivo all'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità)
1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il fondo premiale «Rete del lavoro agricolo di qualità», con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, sono definite le modalità di utilizzo di detto fondo al fine di incentivare le imprese che partecipano alla «Rete del lavoro Agricolo di qualità» istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.388. (ex 36.049.) Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure per la tutela dei redditi e della sicurezza dei lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui in ambito urbano)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
«o-bis) imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali».
2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni aziendali causate da eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali di cui all'articolo 11, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, sono estese ai lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
3. È istituito presso l'INPS il fondo di sostegno per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (rider), con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo eroga un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori autonomi che:
a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;
b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.
4. L'indennità di cui al comma 3 è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di 20 giornate per anno solare.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al fondo, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.389. (ex 36.050.) Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Dopo il TITOLO V, aggiungere il seguente:
TITOLO V-bis.
MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 36-bis.
(Incentivo all'acquisto di dispositivi tecnologici per la prevenzione degli infortuni)
1. Al fine di incentivare l'adozione di tecnologie per la sicurezza nei luoghi di lavoro, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, è riconosciuto un incremento della deducibilità nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'implementazione di tecnologie volte al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto specificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale incremento della deducibilità è innalzato al 70 per cento per i dispositivi di cui ai commi 3 e successivi.
2. Le richieste di deduzione maggiorata devono essere richieste attraverso apposito portale messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze che ne concede l'autorizzazione fino a concorrenza con la soglia di 50 milioni di euro.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che operano in cantieri il cui importo complessivo dell'opera superi le soglie individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di dotare ciascun lavoratore di un badge elettronico di cantiere o di integrare le funzioni del tesserino di riconoscimento sulla base dei commi 3, 4 e 5.
4. Il badge elettronico di cantiere di cui al comma 3 deve contenere e registrare:
a) i dati identificativi del lavoratore;
b) il livello di inquadramento professionale;
c) la formazione certificata posseduta;
d) gli orari di ingresso e uscita dal cantiere;
e) la data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria effettuata e la scadenza dell'idoneità stessa;
f) la verifica della congruità delle mansioni svolte rispetto al livello di inquadramento e alla formazione posseduta.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
a) le modalità di raccolta, trattamento, archiviazione e utilizzo dei dati registrati dal badge elettronico di cantiere;
b) le specifiche tecniche del badge elettronico e dei sistemi di interscambio dei dati;
c) le modalità di verifica della congruità dei dati;
d) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3.
6. Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il badge elettronico di cantiere è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Art. 36-ter.
(Misure per la tutela dei redditi e della sicurezza dei lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui in ambito urbano)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunta la seguente lettera:
«o-bis) imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.».
2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali di cui all'articolo 11, lettera a), della stessa legge sono estese ai lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
3. È istituito presso l'INPS un fondo di sostegno per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (rider), con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo eroga un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori autonomi che:
a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;
b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.
4. L'indennità di cui al comma 3 è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di 20 giornate per anno solare.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al fondo, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Art. 36-quater.
(Parificazione del trattamento dei medici INAIL a quello dei medici del SSN)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la prima contrattazione collettiva nazionale successiva alla approvazione della presente norma estende ai dirigenti medici dell'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale, recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli aggiornamenti dovuti a normazione successiva. Per le finalità di cui al presente comma, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2025, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2025-2027, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 20.251.542,09 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20.251.542,09 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Art. 36-quinquies.
(Incentivo all'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità)
1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il fondo premiale Rete del lavoro agricolo di qualità, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, sono definite le modalità di utilizzo di detto fondo al fine di incentivare le imprese che partecipano alla «Rete del lavoro agricolo di qualità» istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Art. 36-sexies.
(Gratuito patrocinio per le vittime del lavoro ed i familiari)
1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Alle stesse condizioni accede al gratuito patrocinio la persona offesa dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché i soggetti indicati all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.390. (ex 36.054.) Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Incentivo all'acquisto di dispositivi tecnologici per la prevenzione degli infortuni)
1. Al fine di incentivare l'adozione di tecnologie per la sicurezza nei luoghi di lavoro, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, è riconosciuto un incremento della deducibilità nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'implementazione di tecnologie volte al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto specificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale incremento della deducibilità è innalzato al 70 per cento per i dispositivi di cui ai commi 3 e successivi.
2. Le richieste di deduzione maggiorata devono essere richieste attraverso apposito portale messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze che ne concede l'autorizzazione fino a concorrenza con la soglia di 50 milioni di euro.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che operano in cantieri il cui importo complessivo dell'opera superi le soglie individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di dotare ciascun lavoratore di un badge elettronico di cantiere o di integrare le funzioni del tesserino di riconoscimento sulla base dei commi 3, 4 e 5.
4. Il badge elettronico di cantiere di cui al comma 3 deve contenere e registrare:
a) i dati identificativi del lavoratore;
b) il livello di inquadramento professionale;
c) la formazione certificata posseduta;
d) gli orari di ingresso e uscita dal cantiere;
e) la data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria effettuata e la scadenza dell'idoneità stessa;
f) la verifica della congruità delle mansioni svolte rispetto al livello di inquadramento e alla formazione posseduta.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
a) le modalità di raccolta, trattamento, archiviazione e utilizzo dei dati registrati dal badge elettronico di cantiere;
b) le specifiche tecniche del badge elettronico e dei sistemi di interscambio dei dati;
c) le modalità di verifica della congruità dei dati;
d) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3.
6. Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il badge elettronico di cantiere è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.391. (ex 36.055.) Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Al comma 1, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 34 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.392. (ex 38.1.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilità prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, stante la necessità di realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in attesa del completamento degli atti regolamentari previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a prorogare per l'annualità 2025 l'efficacia del Piano nazionale non autosufficienza 2022/2024 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 e degli interventi in esso previsti, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per l'anno 2025, fermo restando l'elaborazione della nuova programmazione con decorrenza dall'anno 2026.
3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati prudenzialmente in 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.393. (ex 38.4.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, le borse di studio assegnate alle persone con disabilità sono esenti dall'obbligo di imponibilità ai fini IRPEF.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.394. (ex 38.5.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 la parola: «sordomuti» è sostituita dalla seguente: «sordi» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 50 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.395. (ex 38.7.) Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilità prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, stante la necessità di realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in attesa del completamento degli atti regolamentari previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a prorogare per l'annualità 2025 la efficacia del Piano nazionale non autosufficienza 2022/2024 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 e degli interventi in esso previsti, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per l'anno 2025, fermo restando l'elaborazione della nuova programmazione con decorrenza dall'anno 2026.
1.396. (ex 38.11.) Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Fondo per le non autosufficienze)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, non inferiore a 400 milioni di euro, è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.397. (ex 38.01.) Conte, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, L'Abbate.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo per la non autosufficienza)
1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.398. (ex 38.03.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)
1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.399. (ex 38.05.) Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
1. Al fine di consentire la reale inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a partire dal 2025.
2. Entro il 30 marzo di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, emana un decreto nel quale sono definite le modalità di utilizzo e di riparto delle risorse di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.400. (ex 38.09.) Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni a beneficio delle persone sorde)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'indennità di comunicazione non reversibile di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordi, come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, è incrementata di euro 150 per l'anno 2025, di euro 300 per l'anno 2026 e di euro 450 per l'anno 2027.
2. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, la spesa di 200.000 euro di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. La spesa di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, è autorizzata per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
3. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, la parola: «sordomuti» è sostituita dalla seguente: «sordi» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 120 milioni per l'anno 2025 e a 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.401. (ex 38.010.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari)
1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 agosto 2015, n. 134, il presente articolo prevede ulteriori interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, mediante la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, sociali ed educativi.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «prevedono la sorveglianza evolutiva per i bambini di età tra 0 e 36 mesi per il riconoscimento e la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, attraverso i bilanci di salute pediatrici eseguiti dai pediatri di libera scelta,»;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico, anche con il coinvolgimento delle famiglie e degli enti del Terzo settore, con un approccio multiprofessionale e multidimensionale, mediante interventi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e, in età evolutiva, anche educativi, in équipe integrate e appositamente formate, facenti capo al coordinatore degli interventi di cui alla lettera d)»;
c) la lettera f) è sostituita dalle seguenti:
«f) la definizione e l'attuazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno del familiare o del soggetto che assiste la persona con disturbi dello spettro autistico, al fine di fornire un'informazione puntuale ed esauriente sui bisogni dell'assistito e sui criteri di accesso alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e sociali;
f-bis) la definizione e la promozione di iniziative di supporto psicologico per il familiare o per il soggetto che assiste la persona con disturbi dello spettro autistico»;
d) dopo la lettera g), sono inserite le seguenti:
«g-bis) al fine di garantire l'omogeneità delle prestazioni sul territorio regionale, la predisposizione di protocolli diagnostici, terapeutici, riabilitativi ed educativi (PDTAE) sulla base degli interventi raccomandati dalle linee guida dell'Istituto superiore di sanità, cui le strutture di cui alla lettera g), sia sanitarie sia socio-sanitarie, devono adeguarsi erogando prestazioni specifiche per l'autismo, anche in presenza di altre comorbilità mediche e psichiatriche;
g-ter) la disponibilità sul territorio di centri diurni che svolgono attività sportive e ludico-ricreative con i relativi criteri e le modalità per l'accreditamento»;
e) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:
«h) la formazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico, da effettuare tramite corsi per il rilascio di attestati di qualifica professionale, coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive regioni;
h-bis) l'attuazione di progetti individualizzati finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico;
h-ter) l'istituzione di corsi per la formazione di tutor aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale».
3. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La previa assunzione o formazione di tutor aziendali da parte dei datori di lavoro privati è condizione necessaria per l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, come incrementato dal comma 13.
4. L'accreditamento delle strutture semiresidenziali e residenziali, sanitarie o socio-sanitarie, e la qualificazione delle prestazioni erogate in assistenza domiciliare sono subordinati alla presenza, anche non concomitante, del seguente personale qualificato in materia, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico:
a) con riferimento alle strutture socio-sanitarie diurne e durante l'intero orario di apertura: psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali;
b) con riferimento alle strutture residenziali socio-sanitarie: psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali;
c) con riferimento alle strutture residenziali sanitarie: psichiatra o neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza, psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali, nonché analista del comportamento.
5. Per le strutture di cui al comma 4, lettere a) e b), il referente clinico territoriale per l'assistito è un neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza o uno psicologo o uno psichiatra con competenza su autismo e aspetti comportamentali.
6. Per le strutture di cui al comma 9 è attivabile la consulenza dell'équipe dedicata per le emergenze comportamentali (EDECO) sui casi complessi.
7. Ai fini dell'accreditamento, le strutture di cui al comma 4 si adeguano alle disposizioni previste dal presente articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) individua, d'intesa con le regioni, l'Istituto superiore di sanità e le società scientifiche di neuropsichiatria e di psichiatria, le prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico oggetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), da inserire nel Piano nazionale esiti (PNE).
9. Presso l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità è istituito il Registro sull'autismo finalizzato alla raccolta dei dati relativi alle prestazioni erogate alle persone con disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di raccolta dati provenienti dai flussi informativi nazionali dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, dei servizi di salute mentale per adulti e dei servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali.
10. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'istituzione, presso l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità, di un numero verde nazionale finalizzato a offrire assistenza e informazioni sui disturbi dello spettro autistico e sui servizi in grado di erogare le prestazioni occorrenti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le competenze necessarie ai fini della selezione del personale qualificato adibito al suddetto numero. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, come incrementato dal comma 13.
11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), capoverso lettera «g-bis)», al comma 4 e al comma 10, il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), capoverso lettera «g-ter)», ed e) del presente articolo, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
13. Il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.
14. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
15. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 350 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro.
1.402. (ex 38.028.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo nazionale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)
1. Il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare per una quota pari a 20 milioni di euro annui all'attività dei comuni e per una quota pari a 20 milioni di euro annui alle regioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.403. (ex 38.032.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Fondo nazionale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)
1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», con una dotazione di 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito, per la quota parte di 120 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 120 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.
3. All'articolo 1, comma 212, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sopprimere le parole: «i commi 179 e 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.404. (ex 38.037.) Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento risorse del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità)
1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.405. (ex 38.038.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento risorse del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità)
1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.406. (ex 38.040.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del fondo per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**1.407. (ex 38.056.) Furfaro, Ciani, Malavasi, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del fondo per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**1.408. (ex 38.058.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento pensioni di invalidità)
1. A decorrere dall'anno 2025, ferma restando l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, la pensione degli invalidi civili totali riconosciuti al 100 per cento è incrementata fino ad un importo massimo di maggiorazione pari a euro 601,72 mensili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento della maggiorazione delle pensioni nel tetto massimo di spesa di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.409. (ex 38.047.) Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Fondo per l'applicazione delle Linee guida per il collocamento mirato delle persone con disabilità)
1. È istituito il Fondo per l'applicazione delle linee guida per il collocamento mirato delle persone con disabilità, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.410. (ex 38.048.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Innalzamento soglie reddituali per considerare «familiare a carico»)
1. All'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.411. (ex 38.052.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Innalzamento limiti di reddito e misure economiche per invalidità civile, cecità e sordità civile)
1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.412. (ex 38.053.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento dell'assegno di assistenza riconosciuto alle persone con invalidità)
1. L'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato in un importo mensile di euro 534,41.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 130 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) quanto a 350 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.413. (ex 38.054.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)
1. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.414. (ex 38.060.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo per il dopo di noi di cui alla legge n. 112 del 2016)
1. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.415. (ex 38.074.) Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo, Gribaudo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze per i progetti di vita indipendente)
1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per i progetti di vita indipendente.
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.416. (ex 38.067.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze per i progetti di vita indipendente)
1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per i progetti di vita indipendente.
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.417. (ex 38.068.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento Fondo per l'implementazione dei progetti di vita)
1. Il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.418. (ex 38.069.) Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Incremento del fondo per l'implementazione dei progetti di vita)
1. Il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025, 2026, 2027.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.419. (ex 38.070.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Rifinanziamento del «Fondo per il professionismo negli sport femminili» di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)
1. Il «Fondo per il professionismo negli sport femminili» di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è rifinanziato in misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2025, anche al fine di finanziare prestazioni riferite agli anni 2023 e 2024, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo delle risorse di cui al presente articolo, che costituiscono tetto di spesa.
2. Alle prestazioni riferite all'anno 2023 è destinata una quota pari a 4 milioni di euro finalizzata, per metà, al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria, assicurativa e previdenziale delle atlete professioniste, con la previsione di un fondo di solidarietà per atlete delle categorie inferiori di serie B e C, al quale è destinata una quota non inferiore al 10 per cento dell'intero importo annuale e, per metà, allo svolgimento da parte delle società delle attività di ristrutturazione dell'impiantistica sportiva e di adeguamento della logistica alle esigenze delle atlete al fine di favorire lo sviluppo della pratica sportiva e agonistica sul territorio in piena sicurezza e professionalità.
3. Alle prestazioni riferite agli anni 2024 e 2025 è destinata una quota di 4 milioni di euro annui finalizzata, per metà, al sostegno al reddito delle atlete, alla loro assistenza medico-sanitaria, assicurativa e previdenziale, con particolare attenzione anche a corsi di formazione professionale post carriera e alla previsione di un fondo di solidarietà per atlete delle categorie inferiori di serie B e C, al quale è destinata una quota non inferiore al 10 per cento dell'intero importo annuale e, per metà, a sostegno della sostenibilità economica determinata dal passaggio al professionismo per tutte le attività di formazione e qualificazione del personale tecnico, sanitario, amministrativo e per la riqualificazione e ristrutturazione degli impianti sportivi e della logistica per lo svolgimento dell'attività agonistica in piena sicurezza e professionalità e per tutte le attività di promozione del calcio femminile finalizzate al reclutamento e coinvolgimento delle giovani atlete e alla crescita delle tesserate sul territorio e in modo particolare alla realizzazione di progetti di sviluppo del calcio femminile in sinergia con gli istituti scolastici.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.420. (ex 38.075.) Gribaudo, Berruto, Bakkali, Bonafè, Ferrari, Forattini, Ghio, Iacono, Manzi, Roggiani, Quartapelle Procopio, Romeo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Tutela delle madri con disabilità)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«20-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le lavoratrici madri con disabilità accertata mediante apposita certificazione del medico di famiglia o del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato possono accedere alla flessibilità prevista al comma 1 o chiedere lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche se inserite in un percorso di accompagnamento, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attesti che l'opzione di cui al presente comma non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.»;
b) all'articolo 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le lavoratrici madri con disabilità accertata mediante apposita certificazione INPS o dal proprio medico di famiglia o dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato hanno diritto, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a due anni. In tal caso, il congedo parentale può essere fruito in alternativa dall'altro genitore, se facente parte del medesimo nucleo familiare, per un periodo complessivamente non superiore a un anno.».
2. Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro delle lavoratrici con disabilità, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di assunzione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
3. Qualora le lavoratrici con disabilità assunte ai sensi del comma 2 siano madri di minori di età non superiore a sei anni, l'esonero di cui al comma 2 è riconosciuto per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di assunzione o dalla data di inizio del congedo di maternità obbligatorio nel caso di lavoratrici già assunte. Tale beneficio si applica anche in caso di adozione di minore, senza limiti di età dello stesso.
4. L'esonero di cui al comma 2 è riconosciuto entro il limite massimo di euro 4.000 annui ovvero nel caso di lavoratrici madri di cui al comma 3 entro il limite massimo di euro 8.000 annui.
5. Al fine di favorire il rientro al lavoro delle madri con disabilità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le imprese possono accedere ad un fondo apposito costituito presso il ministero della Salute e alimentato da una dotazione annua di 3 milioni di euro per avvalersi delle prestazioni di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro che possa supportare l'impresa e la lavoratrice in tali processi, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza sul lavoro delle donne con disabilità, in linea con quanto stabilito dall'articolo 25 della Convenzione ONU e dall'articolo 32 della Costituzione. La misura e le modalità di accesso a tali risorse sono stabilite con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.
6. Per supportare le madri con disabilità con azioni rivolte specificatamente alla cura e alla gestione materiale dei figli minori di anni dodici, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito in loro favore un buono per l'acquisto di servizi di baby-sitting specificamente dedicato. La misura e le modalità di accesso e di utilizzo del buono sono stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Gli incentivi per le lavoratrici con disabilità previsti dal presente articolo si intendono come integrativi e aggiuntivi rispetto ai servizi e alle prestazioni di cui le stesse già beneficiano in base alle leggi vigenti.
8. Per finanziare le previsioni di cui ai commi da 1, lettera b), a 7 sono finanziate attraverso la costituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del «Fondo madri con disabilità», alimentato a decorrere dal 2025 con 15 milioni di euro. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.421. (ex 38.091.) Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Aumento detrazioni per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale per gli Enti terzo Settore)
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'importo del secondo periodo di cui al precedente comma è elevato al 70 per cento, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 120.000 euro, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato e siano destinati all'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale.».
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.422. (ex 38.086.) Casu.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione)
1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.
2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria onde ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.
3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporta la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a novanta giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fissa nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redige una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. Tale relazione è presa in esame dal giudicante onde determinare i parametri per la eventuale riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.
4. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.
5. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.
6. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.
1.423. (ex 38.090.) Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Sopprimere il comma 235.
1.424. (ex 0.38.097.1.) Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Misure per l'attuazione programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti)
1. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro annui per l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.425. (ex 39.01.) Serracchiani, Barbagallo, Provenzano, Orlando.
Al comma 1, dopo le parole: del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni aggiungere le seguenti: con particolare attenzione alle dipendenze tecnologiche, a quelle derivanti dall'abuso dei social media e alle dipendenze derivanti dal gioco d'azzardo.
1.426. (ex 40.2.) Malavasi.
Sopprimere il comma 2.
1.427. (ex 41.2.) Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis.», comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) I SERD e le associazioni ed organizzazioni del terzo settore che, in collaborazione con il servizio pubblico, gestiscono servizi di riduzione del danno, drug checking, outreach.
1.428. (ex 42.4.) Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la definizione degli obiettivi e per la individuazione della metodologia di definizione del Sistema di allerta è richiesto il parere delle società scientifiche delle dipendenze.
1.429. (ex 42.5.) Malavasi.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Misure di contrasto al diffondersi di droghe pesanti tra le giovani generazioni)
1. Le risorse di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, confluite nel Fondo istituito dall'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'incremento di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento di progetti e interventi a bassa soglia localizzati nelle regioni meridionali, dove la diffusione di alcune droghe pesanti sta coinvolgendo una popolazione giovanile sempre più ampia e dove sono necessari interventi urgenti in relazione a situazioni di alto rischio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le località in cui gli interventi a bassa soglia per il recupero della popolazione giovanile coinvolta sono ritenuti particolarmente urgenti, anche a seguito di segnalazioni e allarmi sociali manifestati dalle famiglie dei giovani, dai servizi sociali e dalla popolazione, e sono definite le modalità di riparto delle risorse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.430. (ex 42.02.) D'Orso, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per il potenziamento delle attività sportiva universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.431. (ex 43.2.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Promozione dell'attività sportiva)
1. Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, volto a sostenere l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite mediante assegnazione di voucher del valore di 300 euro a figlio minore per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro l'anno.
3. Con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità di assegnazione delle risorse del fondo e di richiesta dei voucher.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.432. (ex 43.01.) Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Istituzione del «Voucher Sport famiglia»)
1. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, per l'anno 2025 è istituito un voucher, denominato «Voucher Sport famiglia», destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni, presso associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.
2. Il valore del voucher è fissato in 100 euro per il primo figlio di età iscritto ad attività sportive organizzate da associazioni sportive dilettantistiche. A partire dal secondo figlio, il valore del voucher è incrementato a 300 euro per ciascun minore rientrante nella stessa fascia di età.
3. Il voucher è destinato alle famiglie con un indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro ed è erogato, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025, fino all'esaurimento delle risorse stanziate. In caso di esaurimento delle risorse, eventuali rifinanziamenti o modifiche del fondo potranno essere valutati in sede di assestamento di bilancio.
4. Il voucher è utilizzabile per la copertura totale o parziale delle spese di iscrizione e frequenza ad attività sportive presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede ad adottare un decreto per la definizione dei criteri e delle modalità di richiesta, erogazione e utilizzo del voucher, nonché le modalità di rendicontazione delle spese da parte delle associazioni sportive beneficiarie.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.433. (ex 43.02.) Fenu, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Agevolazione in favore di impianti sportivi)
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.434. (ex 43.05.) Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
All'emendamento 45.4 dei relatori, capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: del percipiente aggiungere le seguenti: a condizione che quest'ultimo abbia stabilita la residenza fiscale sul territorio italiano.
1.435. (ex 45.5.) Grimaldi, Zanella, Piccolotti.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Incremento delle risorse per esercizio dell'autocontrollo da parte degli enti del terzo settore)
1. All'articolo 96, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.436. (ex 46.011.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Fondo acquisto beni strumentali Enti del terzo settore)
1. Allo scopo di valorizzare e sostenere l'operatività degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nello svolgimento di attività di interesse generale, è istituito un fondo denominato «Fondo per l'acquisto di beni mobili strumentali», con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.437. (ex 46.013.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore)
1. Il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche a investimenti in innovazione e formazione.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.438. (ex 46.015.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)
1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarvi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 85 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.439. (ex 46.016.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Rifinanziamento del fondo a sostegno dell'impresa femminile)
1. La dotazione del «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.440. (ex 46.020.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Rifinanziamento del fondo a sostegno dell'impresa femminile)
1. La dotazione del «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.441. (ex 46.021.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 6.001 milioni di euro per l'anno 2025, di 10.275 milioni di euro per l'anno 2026, di 10.633 milioni di euro per l'anno 2027, di 11.516 milioni di euro per l'anno 2028, di 12.578 milioni di euro per l'anno 2029 e di 13.751 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 47-bis, 47-ter, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65 della presente legge.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47-bis.
(Misure a favore del personale sanitario)
1. L'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2024, n. 107, è abrogato.
2. Allo scopo di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico e fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, una quota delle risorse incrementali di cui all'articolo 47, comma 1, della presente legge, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, è destinata alle regioni che sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il Servizio sanitario regionale indicono, entro il 31 marzo 2025, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.
3. Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 2, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.
Art. 47-ter.
(Risorse in materia di prevenzione e cronicità)
1. Al fine di rilanciare adeguate politiche di prevenzione, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale come determinanti di salute, all'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari nella dimensione comunitaria e dare attuazione e concretezza al LEA «Prevenzione collettiva e sanità pubblica», a decorrere dall'anno 2025, le risorse già destinate all'attuazione del Piano nazionale della prevenzione sono incrementate di 500 milioni di euro.
2. Al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio sanitario nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza in tutte le regioni, considerate le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, in coerenza con gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2025, le risorse già destinate all'attuazione del Piano nazionale della cronicità sono incrementate di 500 milioni di euro.
3. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartite tra le regioni le risorse di cui ai commi 1 e 2, anche tenendo conto del criterio di deprivazione sociale.;
sopprimere l'articolo 48;
all'articolo 62, comma 1, sostituire le parole: 5,5 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;
all'articolo 63, comma 2, sostituire le parole: di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 300 milioni a decorrere dal 2025.
agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 4.699 milioni di euro per l'anno 2025, 5.197 milioni di euro per l'anno 2026, 4.853 milioni di euro per l'anno 2027, 4.853 milioni di euro per l'anno 2028, 4.853 milioni di euro per l'anno 2029 e 4.853 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
1) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune», finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituita da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro, derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.;
2) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato;
3) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
4) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2027.;
5) dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III».;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati»;
6) all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro.».
7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale, allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 800 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
1.442. (ex 47.5.) Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 6.802 milioni di euro per l'anno 2025, di 10.578 milioni di euro per l'anno 2026, di 11.280 milioni di euro per l'anno 2027, di 12.163 milioni di euro per l'anno 2028, di 13.225 milioni di euro per l'anno 2029 e di 14.398 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65 della presente legge.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47-bis.
(Misure a favore del personale sanitario)
1. L'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, è abrogato.
2. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, una quota pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigente e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, è destinata alle regioni che sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il Servizio sanitario regionale indicono, entro il 31 marzo 2025, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e sociosanitarie.
3. Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 2, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.
Art. 47-ter.
(Risorse in materia di prevenzione)
1. Al fine di rilanciare adeguate politiche di prevenzione, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale come determinanti di salute, alla promozione del benessere psicologico, all'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari nella dimensione comunitaria e al fine di mettere in atto nuove strategie per migliorare l'adesione dei cittadini agli screening organizzati, anche in sinergia con le società scientifiche e le associazioni dei cittadini, nonché al fine di promuovere nuove e capillari campagne di vaccinazione, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute dei neonati, delle persone anziane e delle persone fragili, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 47-bis, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2025, è destinata a misure di prevenzione e vaccinazione.
2. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartite le risorse di cui al comma 1, anche tenendo conto del criterio di deprivazione sociale.;
all'articolo 62, comma 1, sostituire le parole: 5,5 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;
all'articolo 63, comma 2, sostituire le parole: di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individuano i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 5.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
1.443. (ex 47.4.) Schlein, Conte, Bonetti, Bonelli, Fratoianni, Magi, Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Richetti, Della Vedova, Furfaro, Quartini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 6.078 milioni di euro per l'anno 2026, di 6.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 7.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 8.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 9.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65 della presente legge.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 1.000 milioni di euro dal 2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III».;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
47.18. Marianna Ricciardi, Torto, Donno, Dell'Olio, Carmina.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.078 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.898 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 2.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 6.078 milioni di euro per l'anno 2026, di 6.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 7.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 8.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 9.898 milioni di euro annui;
b) al comma 2, sostituire le parole: pari a 883 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.945 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3.117 milioni di euro annui con le seguenti: pari a 1.383 milioni di euro per l'anno 2028, a 2.445 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3.617 milioni di euro annui;
c) al comma 3, sostituire le parole: pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni di euro per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: pari a 1.428 milioni di euro per l'anno 2026, a 978 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.428 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.444. (ex 47.2.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.078 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, con le seguenti: è incrementato annualmente a decorrere dall'anno 2025 dalle maggiori entrate, integralmente accertate con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 3-bis della presente legge,.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.
2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.
4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
5. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono interamente a decorrere dall'anno 2025 al Fondo sanitario nazionale (FSN) con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di elevare il livello di finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato.
1.445. (ex 47.17.) Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, dopo le parole: è incrementato, aggiungere le seguenti: rispetto agli importi già definiti dall'articolo 1, comma n. 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,.
1.446. (ex 47.19.) Ubaldo Pagano.
Sopprimere il comma 3.
1.447. (ex 47.29.) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente::
3-bis. Senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento dell'assistenza socio-sanitaria domiciliare al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, un servizio di assistenza senza interruzione al 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.
1.448. (ex 47.49.) Ciani, Girelli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dall'anno 2025 è stanziata una somma pari a 312 milioni di euro per l'assunzione nelle aziende sanitarie e ospedaliere di 5.225 assistenti sociali, di cui 225 con incarico dirigenziale, in attuazione di quanto stabilito dalla legge n. 251 del 2000, articolo 7, come aggiornato dall'articolo 2-sexies della legge 26 maggio 2004, n. 138 e dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, articolo 1-octies, che prescrive l'istituzione del Servizio sociale professionale.
Conseguentemente all'onere derivante dal presente comma, pari a 312 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.449. (ex 47.39.) Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Fondo interventi indifferibili in ambito sanitario)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con dotazione di 2000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per le esigenze del settore sanitario.
2. Le risorse sono volte al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato, su base annua dell'0,21 per cento del Prodotto interno nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5 per cento del Prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento, adeguato all'indice di vecchiaia e all'aspettativa di vita della popolazione.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ripartite su base regionale le risorse di cui al comma 1 anche tenendo conto delle esigenze sanitarie delle singole regioni, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:
a) fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
b) rilanciare adeguate politiche di prevenzione, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale come determinanti di salute, alla promozione del benessere psicologico, all'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari nella dimensione comunitaria e al fine di mettere in atto nuove strategie per migliorare l'adesione dei cittadini agli screening organizzati, anche in sinergia con le società scientifiche e le associazioni dei cittadini, nonché al fine di promuovere nuove e capillari campagne di vaccinazione, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute dei neonati, delle persone anziane e delle persone fragili.
4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro annui si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in a 2.000 milioni di euro annui. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.450. (ex 47.05.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Riconoscimento delle indennità personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ubicate nei comuni ricadenti nelle aree di montagna ovvero nelle aree interne)
1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ubicate nei comuni ricadenti nelle aree di montagna ovvero nelle aree interne, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di una indennità di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio nei suddetti comuni per almeno cinque anni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole ubicate nei comuni delle aree interne e di montagna di ogni ordine e grado per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
1.451. (ex 47.07.) Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Fondo per la compensazione degli svantaggi derivanti da insularità per il personale sanitario)
1. Al fine di garantire la presenza del personale sanitario nelle strutture ospedaliere il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il riconoscimento, in favore del personale sanitario avente la propria residenza anagrafica in un comune diverso da quello del territorio insulare in cui insiste la struttura sanitaria ove viene prestato servizio, di una indennità specifica volta a compensare i maggiori costi sostenuti, nonché a incentivare il trasferimento in servizio presso le predette strutture.
3. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
1.452. (ex 47.08.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Fondo per la gratuità della contraccezione ormonale femminile)
1. Al fine di rendere gratuita per tutte le donne la pillola per la contraccezione ormonale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per la gratuità della contraccezione ormonale femminile, con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a consentire la erogazione gratuita e uniforme sul territorio nazionale di contraccettivi sia daily che depot alle donne in età fertile, al fine di una procreazione responsabile e condivisa, a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro prescrizione medica, ovvero presso i consultori e gli ambulatori pubblici di pianificazione familiare.
Conseguentemente, all'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 2 per cento, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.453. (ex 47.06.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Riapertura termini affrancamento dell'avviamento da operazioni straordinarie per incertezza COVID-19)
1. Per le operazioni effettuate dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2024. La deduzione è riconosciuta a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui è effettuato il versamento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.454. (ex 47.010.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Potenziamento delle connessioni internet nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche)
1. Ai fini del potenziamento delle connessioni internet nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche tramite lo sviluppo e il potenziamento di una rete pubblica wi-fi diffusa e gratuita, anche al fine di ridurre le disuguaglianze digitali e consentire l'accesso internet, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi, di concerto con il Ministero della salute e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.455. (ex 47.011.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Fondo straordinario per la promozione dei distretti urbani del commercio)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo straordinario per la promozione dei distretti urbani del commercio, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento di iniziative, agevolazioni e benefici, comunque denominati, rivolti a promuovere la realizzazione di distretti urbani del commercio all'interno del proprio territorio.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di ripartizione del fondo e le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
1.456. (ex 47.012.) Del Barba, Gadda.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: 111,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 173 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
48.2. Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere le parole: e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026;
b) al comma 3, sopprimere le parole: e a 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 63, comma 1, sostituire le parole: 285 milioni con le seguenti: 408 milioni.
1.457. (ex 48.3.) Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al primo periodo sono destinate in via esclusiva alle strutture sanitarie private accreditate che applicano ai propri dipendenti contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
1.458. (ex 48.8.) Mari, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di regolare i flussi della mobilità sanitaria interregionale e rafforzare la governance dell'offerta dei SSR, le prestazioni di alta specialità a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza concorrono comunque ai limiti di spesa indicato al comma 1 del presente articolo.
1.459. (ex 48.9.) Ubaldo Pagano.
Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.
1.460. (ex 49.5.) Girelli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di personale AIFA)
1. Al fine di garantire la compiuta attuazione delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), anche connesse alla riorganizzazione della governance di cui l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, l'AIFA, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei limiti della dotazione organica, è autorizzata ad assumere a tempo determinato, mediante apposite procedure concorsuali, da svolgersi ai sensi dell'articolo 35-quater del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per un termine non superiore a 36 mesi, n. 33 unità di personale tecnico o amministrativo, di cui n. 9 dirigenti sanitari, n. 11 area funzionari e n. 13 area assistenti, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale acquisita dal suddetto personale che, alla data di emanazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio presso la medesima Agenzia, con contratti di lavoro di somministrazione e a progetto.
2. L'articolo 1, comma 432, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 2.291.791 per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.461. (ex 49.05.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rinnovo contratti personale precario AIFA)
1. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è autorizzata a rinnovare fino al 31 dicembre 2025 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023, nei limiti di 10 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023, nel limite di 20 unità.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 1.145.582 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.462. (ex 49.06.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di personale AIFA)
1. Al fine di potenziare le attività dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per gli accresciuti compiti derivanti dagli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/2282, dal regolamento (UE) 2022/123, dal regolamento (UE) n. 536 del 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/20 della Commissione, nonché dal regolamento (UE) 2017/745, in materia di farmaco, l'AIFA, in deroga agli articoli 6 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, nei livelli iniziali delle rispettive qualifiche, entro il 31 dicembre 2025, 94 dirigenti sanitari, di cui 20 dirigenti medici, 74 dirigenti sanitari di altre professionalità, 47 funzionari e 9 assistenti, mediante utilizzo delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici e mediante apposite procedure concorsuali pubbliche per esami. Nell'ambito del reclutamento di cui al presente comma, l'AIFA è altresì autorizzata a bandire, nei limiti di 30 unità, procedure concorsuali riservate al personale in servizio presso l'AIFA al 31 dicembre 2023 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, relativamente all'accesso alla dirigenza sanitaria, se non in possesso del prescritto diploma di specializzazione, sia comunque in possesso della prevista laurea e abbia maturato presso l'AIFA un'esperienza professionale di almeno cinque anni.
2. In fase di prima applicazione, un'aliquota fino al 50 per cento del totale dei posti per le assunzioni di cui al comma 1, riferite ai soli profili di dirigente sanitario farmacista, chimico e biologo, può essere riservata al personale in servizio presso l'AIFA che sia in possesso della prevista laurea e che, in mancanza di diploma di specializzazione, abbia comunque maturato presso l'AIFA un'esperienza professionale di almeno cinque anni nel profilo di funzionario tecnico sanitario.
3. La dotazione organica dell'AIFA è conseguentemente incrementata di 150 unità, di cui 20 dirigenti sanitari medici, 74 dirigenti sanitari di altre professionalità, 47 funzionari e 9 assistenti.
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'AIFA è altresì autorizzata a utilizzare, fino al 31 dicembre 2025, le graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalla medesima a far data dal 1° settembre 2021.
5. Nelle more del completamento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'AIFA può rinnovare, per una durata fino al 31 dicembre 2025, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui durata è terminata il 31 dicembre 2023, nei limiti di 10 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la cui durata è terminata il 31 dicembre 2023, nel limite di 20 unità.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 432 è abrogato.
7. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA, alla data dell'entrata in vigore della presente legge anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.». Ai dirigenti sanitari dell'AIFA sono estese, conseguentemente, le previsioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
8. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo capoverso, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3» sono soppresse.
9. Al fine di adeguare i livelli dei trattamenti economici accessori della dirigenza sanitaria dell'AIFA alle effettive funzioni svolte, a decorrere dall'anno 2025 il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 68 del CCNL 9 marzo 2020 è stabilmente incrementato di euro 2.093.155.
10. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4, incluso il corrispondente incremento dei pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'AIFA, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa di euro 15.831.599 annui. Ai fini dell'attuazione dei rinnovi contrattuali di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 1.145.582 per l'anno 2025. Ai fini dell'attuazione dei commi 7 e 8, è autorizzata la spesa massima di euro 3.402.841 annui a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione del comma 9, è autorizzata la spesa di euro 2.093.155 annui a decorrere dall'anno 2025.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 22.473.177 per l'anno 2025 e in euro 21.327.595 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.463. (ex 49.07.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Spesa farmaceutica ospedaliera)
1. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quarto periodo, le parole: «secondo il criterio pro capite» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, assicurando che la quota di ripiano spettante a ogni regione e provincia autonoma non superi il 60 per cento dello sfondamento complessivo regionale del tetto né essere inferiore al 40 per cento, e redistribuendo gli importi delle regioni che superano il 60 per cento prioritariamente alle regioni che presentano una quota di ripiano sullo sfondamento inferiore al 50 per cento, in misura proporzionale alla distanza dal 50 per cento dello sforamento».
1.464. (ex 49.012.) De Luca.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento progetti autorizzati dal Ministero della salute di sperimentazione del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon per la fauna selvatica)
1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituto un fondo con una dotazione di euro 1.000.000 per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa per il rifinanziamento dei progetti autorizzati dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: –;
2027: –.
1.465. (ex 49.015.) Dori, Zanella, Grimaldi.
Al comma 1, sostituire le parole 50 milioni con le seguenti: 150 milioni.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.466. (ex 51.4.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni;
b) al comma 2 dopo le parole: gestionali, organizzativi, aggiungere le seguenti: qualitativi e di esito.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.467. (ex 51.1.) Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.
Al comma 1, dopo le parole: della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti: , nonché l'aggiornamento e la revisione delle tariffe dell'assistenza sociosanitaria di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 entro il limite di spesa di 120 milioni nel 2025 e 200 milioni a decorrere nel 2026.
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 120 milioni nel 2025 e 200 milioni a decorrere nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.468. (ex 51.8.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Al comma 1, dopo le parole: della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti: , nonché l'aggiornamento e la revisione delle tariffe dell'assistenza sociosanitaria di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
*1.469. (ex 51.9.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Al comma 1, dopo le parole: della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti: , nonché l'aggiornamento e la revisione delle tariffe dell'assistenza sociosanitaria di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
*1.470. (ex 51.11.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 1, dopo le parole: della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti: , nonché l'aggiornamento e la revisione delle tariffe dell'assistenza sociosanitaria di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
*1.471. (ex 51.12.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Al comma 2, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
1.472. (ex 51.15.) De Bertoldi, Steger.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)
1. All'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «1 milione di euro per il 2024» sono inserite le seguenti: «e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.473. (ex 51.06.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)
1. All'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «1 milione di euro per il 2024» sono inserite le seguenti: «e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.474. (ex 51.08.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Fondo per la profilazione genomica del tumore ovarico)
1. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di consentire l'accesso ai test genetici Next-Generation Sequencing da parte dei pazienti con tumore ovarico, ove sia riconosciuta evidenza e appropriatezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per la profilazione genomica del tumore ovarico», con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al periodo precedente, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.475. (ex 51.010.) Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Autorizzazione e accreditamento per la prevenzione, la diagnosi, la terapia e il monitoraggio domiciliari della persona affetta da OSAS)
1. Le attività e i servizi domiciliari di diagnostica, di terapia e di fornitura di dispositivi medici per i pazienti affetti dalla Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS) sono compresi nella definizione di cure domiciliari ai sensi degli articoli 8-ter, comma 2, e 8-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento per la diagnosi, la terapia e il monitoraggio domiciliari realizzati in telemedicina, della persona affetta da OSAS, nonché le modalità e i tempi per il recepimento di tali requisiti da parte delle regioni.
3. I soggetti accreditati devono operare, su indicazione del medico specialista, eseguendo le attività di diagnosi, terapia e monitoraggio domiciliari nonché la misurazione dell'aderenza terapeutica della persona affetta da OSAS in carico.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei LEA ai sensi dell'articolo 51 della presente legge.
5. Per consentire il potenziamento del percorso diagnostico domiciliare dei pazienti affetti da OSAS, per il 2025 è autorizzata in via sperimentale la spesa di 1 milione di euro per il finanziamento di progetti finalizzati alla diagnosi della patologia in pazienti adulti e pediatrici. Le risorse di cui al precedente periodo, da ripartire con decreto del Ministero della salute entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate esclusivamente alle regioni che hanno dato attuazione all'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 maggio 2016, rep. 87/2016.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.476. (ex 51.011.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale per gli iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
1. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta dagli iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE), residenti nei Paesi esteri non appartenenti ai Paesi dell'UE o ai Paesi EFTA. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1.477. (ex 51.014.) Di Sanzo, Porta, Carè, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Disposizioni per lo screening del test prenatale non invasivo (NIPT))
1. Al fine di migliorare l'offerta delle prestazioni sanitarie nell'ambito del percorso nascita, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce limite di spesa, per l'erogazione del test prenatale non invasivo (NIPT), anche denominato test del DNA fetale, quale screening prenatale per la diagnosi delle anomalie fetali.
2. Hanno diritto al NIPT, su richiesta, le gestanti entro il primo trimestre di gravidanza, indipendentemente dall'età anagrafica al momento del concepimento, a seguito di una consulenza genetica prenatale che prenda in carico la donna in tutte le fasi di esecuzione del test, compresa la fase finale di analisi dei risultati.
3. In presenza di un risultato del test che riveli un alto rischio di aneuploidia, la consulenza di cui al comma 5 deve concludersi con una relazione scritta.
4. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) le modalità di erogazione del test NIPT, compresa la consulenza genetica da effettuarsi prima e dopo il test;
b) le modalità e le informazioni che ciascuna gestante che richiede di effettuare il NIPT deve fornire alla struttura sanitaria;
c) le caratteristiche che le strutture sanitarie che effettuano il NIPT a carico del Servizio sanitario nazionale devono avere, con particolare riferimento:
1) alle competenze possedute nella diagnosi genetica;
2) al servizio di consulenza genetica offerto prima e dopo l'effettuazione del test;
3) alla presenza al proprio interno di laboratori e di operatori certificati e autorizzati a livello nazionale.
5. Ciascuna regione e provincia autonoma deve assicurare, in caso di richiesta di effettuazione del test NIPT, che questo venga svolto entro i primi novanta giorni dall'inizio della gravidanza.
6. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove periodiche campagne di informazione sull'importanza di eseguire i NIPT per una migliore qualità della gravidanza delle gestanti, in particolare per quelle in condizione di rischio per il nascituro.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.478. (ex 51.015.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Contributo minimo per iscrizione volontaria al SSN)
1. All'articolo 34, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal pagamento del contributo sono esentati coloro che si trovano in condizioni di svantaggio e sono inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.».
*1.479. (ex 51.018.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Contributo minimo per iscrizione volontaria al SSN)
1. All'articolo 34, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal pagamento del contributo sono esentati coloro che si trovano in condizioni di svantaggio e sono inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.».
*1.480. (ex 51.020.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale – SMA)
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale (SMA), con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per la diagnosi precoce della atrofia muscolare spinale, in ragione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti.
2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, sentito il Centro di coordinamento sugli screening neonatali di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 167, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.481. (ex 51.022.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)
1. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.482. (ex 51.023.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Fondo per la prevenzione dei tumori al seno)
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la prevenzione dei tumori al seno, con una dotazione iniziale di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire la prevenzione e il contrasto del tumore al seno attraverso l'offerta di accertamenti diagnostici precoci e gratuiti per le donne di età compresa tra i quarantacinque e i settantaquattro anni.
2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.483. (ex 51.024.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Rafforzamento sperimentale delle campagne di screening oncologico per il tumore al seno a carico del SSN)
1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, in attesa dell'estensione del programma nazionale di screening mammografico, sono stanziati 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, in via sperimentale, con la finalità di avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse, nel rispetto del criterio di proporzionalità rispetto alle cittadine eleggibili per regione nelle fasce d'età di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.484. (ex 51.025.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Fondo carcinoma mammario)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.485. (ex 51.026.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 311, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e ad abbattere le liste di attesa della regione.
1.486. (ex 0.52.07.1.) Quartini, Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis Per le medesime finalità di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di riparto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2025 per l'acquisto di dispositivi medici per gli interventi di sostituzione transcatetere della valvola tricuspide.
1-ter Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in complessivi 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per la sostituzione della valvola tricuspide.
1.487. (ex 53.6.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Fondo per il governo dei dispositivi medici)
1. All'articolo 28, del decreto legislativo agosto 2022, n. 137, al comma 1, le parole: «0,75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.488. (ex 53.01.) Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Registro nazionale delle mutazioni genetiche)
1. Alla legge 22 marzo 2019, n. 29, recante istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. È istituito il Registro nazionale delle mutazioni genetiche all'interno della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Alle informazioni che i Registri tumori delle regioni devono inviare al Registro nazionale tumori si aggiunge anche l'identificazione dei pazienti con mutazione genetica, valutata la disponibilità dei codici di esenzione ticket a vantaggio delle persone ad alto rischio eredo-familiare e gli appositi Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per la loro gestione. Al Registro nazionale delle mutazioni genetiche conferiscono anche i dati raccolti e registrati dalla Rete nazionale dei tumori rari e dai Molecular Tumor Board, previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e istituiti dal decreto del Ministro della salute 30 maggio 2023, recante l'istituzione dei Molecular tumor board e l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa Next generation sequencing (NGS).
1-ter. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volto ad integrare il proprio decreto del 1° agosto 2023, e successive modificazioni, in materia di Registro nazionale tumori, e il proprio decreto del 10 giugno 2024, di integrazione del proprio decreto dell'8 novembre 2023, recante i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, disciplina l'inserimento e l'accesso ai dati del Registro nazionale delle mutazioni genetiche e il loro utilizzo, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»;
b) all'articolo 5, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della presente legge».
1.489. (ex 53.02.) Malavasi, Cattoi, Zanella, Quartini, Bonetti, Boschi, Marrocco, Lovecchio, Gebhard, Semenzato, Loizzo, Maerna, Ferrari, Serracchiani, Barabotti, Nisini.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Misure in favore della diagnosi genica per le donne con tumore metastatico)
1. All'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce» sono aggiunte le seguenti: «o con carcinoma mammario ER+/HER2- avanzato o metastatico»;
b) le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;
c) le parole: «destinato, nei limiti del medesimo stanziamento,» sono sostituite dalle seguenti: «destinato, nei limiti di 20 milioni di euro,»;
d) dopo le parole: «di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce» sono aggiunte le seguenti: «e, nel limite di 5 milioni di euro, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di strumentazioni per l'esecuzione di test di biopsia liquida per l'individuazione della mutazione ESR1 nei casi di carcinoma mammario avanzato o metastatico.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in complessivi 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
1.490. (ex 53.06.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione gratuita di contraccettivi)
1. Al fine di tutelare la salute della donna nelle diverse fasi della vita, in particolare in relazione alle possibili espressioni della sessualità, alle scelte attinenti a una procreazione cosciente e responsabile e alla prevenzione dell'interruzione volontaria della gravidanza quale componente essenziale del diritto alla salute e di prevenire la malattie sessualmente trasmissibili, soprattutto tra i giovani, sono stanziati 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi volti alla distribuzione gratuita di contraccettivi medici e ormonali e di contraccettivi meccanici o di barriera.
2. Il ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo tenendo conto che la contraccezione gratuita deve essere garantita almeno alle seguenti persone:
a) soggetti con età inferiore a 39 anni;
b) soggetti con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 25.000 euro;
c) soggetti richiedenti e beneficiari di protezione internazionale;
d) soggetti affetti dal virus dell'immunodeficienza umana;
e) soggetti affetti da malattie sessualmente trasmissibili;
f) soggetti portatori del Papilloma virus umano;
g) donne entro sei mesi dall'interruzione volontaria della gravidanza;
h) donne post partum entro i dodici mesi dal parto.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 12,1 comma 2, della presente legge.
1.491. (ex 53.023.) Furfaro, Malavasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ottica di una sanità One Health e di contrasto all'antimicrobico resistenza, tutti i farmaci antimicrobici devono essere dispensati e venduti a fronte di una ricetta elettronica e deve essere tenuto un registro di carico e scarico.
1.492. (ex 54.5.) Girelli, Forattini, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi incrementali previsti per l'anno 2026 sono aggiuntivi rispetto a quelli indicati per il 2025.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso destinatari della indennità di cui all'articolo 79 del CCNL 23 gennaio 24 Area Sanità sono tutti coloro che, a prescindere dalla disciplina posseduta, svolgono turni di servizio in pronto soccorso.
1.493. (ex 56.2.) Casu.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Istituzione delle indennità per medici e docenti delle aree interne e montane)
1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dai medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti nei comuni montani e delle aree interne, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di una indennità di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio nei suddetti comuni per almeno cinque anni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, il Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ubicate nei comuni ricadenti nelle aree di montagna ovvero nelle aree interne, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di una indennità di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio nei suddetti comuni per almeno cinque anni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole ubicate nei comuni delle aree interne e di montagna di ogni ordine e grado per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, del comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.494. (ex 56.03.) Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Disposizioni sui livelli essenziali di assistenza di emergenza e urgenza preospedaliera e ospedaliera nelle aree interne o montane)
1. Al fine di assicurare la piena accessibilità, in condizioni di uguaglianza e appropriatezza, ai livelli essenziali di assistenza di emergenza e urgenza preospedaliera e ospedaliera nelle aree interne o montane il Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per assicurare la presenza di medici sui mezzi di soccorso.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, del comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.495. (ex 56.04.) Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Riconoscimento delle indennità per medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti nei comuni montani e delle aree interne)
1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dai medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti nei comuni montani e delle aree interne, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di una indennità di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio nei suddetti comuni per almeno cinque anni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1 è incrementato il Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.496. (ex 56.05.) Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Sopprimere i commi 1 e 2.
1.497. (ex 57.2.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Al comma 326, sostituire le parole: fino a 10 euro con le seguenti: fino a 5 euro e le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.
1.498. (ex 57.8.) Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Estensione delle attività della farmacia dei servizi)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 406-bis:
1) dopo le parole: «la sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2025»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione dei positivi risultati delle attività condotte, entro e non oltre il 30 settembre 2025 il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico di cui al comma 405 valutano gli esiti della complessiva attività sperimentale ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.»;
b) al comma 406-ter, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2024 e 2025».
*1.499. (ex 57.02.) Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Estensione delle attività della farmacia dei servizi)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 406-bis:
1) dopo le parole: «la sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2025»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione dei positivi risultati delle attività condotte, entro e non oltre il 30 settembre 2025 il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico di cui al comma 405 valutano gli esiti della complessiva attività sperimentale ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.»;
b) al comma 406-ter, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2024 e 2025».
*1.500. (ex 57.04.) Stumpo, Guerra.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera r-bis) è aggiunta la seguente:
«r-ter) Distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro: qualsiasi attività che consiste nell'acquistare a titolo oneroso, anche all'estero, fornire o esportare medicinali effettuata senza scopo di lucro ed esclusivamente per finalità solidaristiche e di beneficenza».
b) dopo l'articolo 108-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 108-ter.
(Distributore all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro)
1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma, ovvero dalle altre autorità competenti, in deroga agli articoli da 101 a 105.
2. All'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro si applicano, per quanto compatibili, l'articolo 157, comma 1-bis, del presente decreto, la legge 19 agosto 2016, n. 166, e il decreto del Ministero della salute del 13 febbraio 2018.
3. Il distributore all'ingrosso senza finalità di lucro può distribuire medicinali esclusivamente a titolo gratuito, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, aventi i medesimi scopi umanitari, in Italia o in uno Stato dell'Unione europea, o che a loro volta li esportano per scopi umanitari verso uno Stato che non è membro dell'Unione europea per la successiva distribuzione degli stessi a titolo gratuito.».
1.501. (ex 57.010.) Gadda.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le somme di cui al presente articolo sono aggiuntive rispetto al finanziamento delle terapie del dolore ai sensi dell'articolo 47, comma 3.
1.502. (ex 58.8.) Ciani, Girelli.
Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la terapia del dolore.
1.503. (ex 58.9.) Malavasi.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia)
1. Al fine di promuovere lo studio, la diagnosi, la prevenzione e la cura della fibromialgia, anche attraverso la conduzione di studi clinici aventi ad oggetto l'aspetto epidemiologico, la diagnosi e la cura nonché l'impatto sociale e lavorativo di tale malattia, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale, promuove studi e ricerche per identificare criteri diagnostici validati capaci di individuare la fibromialgia e, in particolare, le sue forme più gravi e invalidanti, le terapie innovative e la loro efficacia, le prestazioni specialistiche più appropriate, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, il monitoraggio e la prevenzione degli eventuali aggravamenti.
3. Per le finalità del presente articolo possono essere stipulate convenzioni con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da fibromialgia.
4. Il Ministro della salute, entro il mese di febbraio di ogni anno, provvede con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto superiore di sanità, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
5. Il Ministro della salute, con l'ausilio di una Commissione permanente istituita presso lo stesso Ministero e nominata d'intesa con le società scientifiche più rappresentative che si occupano della fibromialgia, nonché con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da tale malattia, presenta ogni tre anni alle Camere una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare le forme e le modalità di una più elevata assistenza.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.504. (ex 58.02.) Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo in favore dei malati fibromialgici)
1. Nelle more del riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale pubblico, è erogato un contributo a fondo perduto pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute o da sostenere per le cure e i trattamenti prescritti.
2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo in favore dei malati fibromialgici, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.505. (ex 58.05.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Disposizioni per la prevenzione del tumore del polmone)
1. Al fine di assicurare la diagnosi precoce del tumore al polmone e garantirne la diffusione in un setting clinico sull'intero territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per la realizzazione di un programma nazionale di screening del tumore al polmone mediante il ricorso alla tecnologia LD-CT Low Dose-Computed Tomography per le persone di età compresa tra 50 e 79 anni con forte esposizione al fumo di sigaretta.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento ed individuati gli standard dei centri individuabili dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, con successivo provvedimento, per l'implementazione del programma di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.506. (ex 58.014.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Screening per il riconoscimento precoce della fibrosi cistica)
1. Ai fini della definizione di modelli sperimentali di screening del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione e la messa in atto di modelli sperimentali di screening di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.507. (ex 58.022.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell'incidenza dell'endometriosi)
1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.508. (ex 58.018.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo nazionale per la vulvodinia e la neuropatia del nervo pudendo)
1. È istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo nazionale per la vulvodinia o la neuropatia del nervo pudendo, di seguito denominato «Fondo nazionale», con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, in accordo con la Commissione nazionale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, definendo le risorse da destinare alla prevenzione, alla formazione del personale medico-sanitario, alla ricerca scientifica e al sostegno dei pazienti affetti dalle sindromi di cui al presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.509. (ex 58.020.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Riconoscimento della vulvodinia e della neuropatia del nervo pudendo fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)
1. Al fine di garantire il diritto alla salute, nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone che ne sono affette, la vulvodinia e la neuropatia del nervo pudendo sono riconosciute come malattie croniche e invalidanti e sono inserite tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute individua, con proprio decreto i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlati alla vulvodinia e alla neuropatia del nervo pudendo, ai fini del loro inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa, di cui all'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 656 del 18 marzo 2017.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per la vulvodinia e la neuropatia del nervo pudendo, di seguito denominata «Commissione nazionale» composta da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), cinque rappresentanti degli enti pubblici o privati esperti delle malattie, selezionati dalle associazioni senza fini di lucro che in Italia si occupano da almeno cinque anni di tutelare le persone affette dalle due sindromi, e un rappresentante delle medesime associazioni al fine di emanare linee guida volte a redigere i piani diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per il trattamento multimodale delle sindromi di cui alla presente legge in tutto il territorio nazionale e di redigere le graduatorie per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse disponibili.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute individua, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un centro sanitario pubblico specializzato per ogni regione d'Italia dedicato alla diagnosi e alla cura del dolore pelvico, della vulvodinia, della neuropatia del nervo pudendo, dell'endometriosi, della sindrome della vescica dolorosa e del colon irritabile. Il Ministero della salute inserisce, altresì, i centri specializzati individuati ai sensi del periodo precedente in un apposito elenco.
Conseguentemente all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.510. (ex 58.021.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Allargamento platea dello screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)
1. Al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito a decorrere dal 2025 uno screening gratuito anche per i nati negli anni dal 1948 al 1968.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro che determina limite di spesa si provvede per gli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.511. (ex 58.023.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Finanziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, relativo al finanziamento del contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 121 comma 2 della presente legge.
1.512. (ex 58.025.) Furfaro, Scarpa, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
1. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.513. (ex 58.026.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo per l'acquisto di protesi sportive per lo svolgimento di attività sportiva amatoriale)
1. Al fine di promuovere una più ampia integrazione attraverso il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme nonché a contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e in continuità con il comma 3-bis dell'articolo 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è istituito, a decorrere dal 2025, presso il Ministero della salute, un apposito Fondo con una dotazione annuale di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma nonché i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo comma e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121 comma 2 della presente legge.
1.514. (ex 58.031.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo per il finanziamento piano nazionale delle malattie rare)
1.Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, è sostituito dai seguenti:
«4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari ai 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il primo febbraio di ciascun anno, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 4».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.515. (ex 58.035.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare)
1. All'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: «pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.516. (ex 58.036.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)
1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, individuate con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, possono fruire, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna.
2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:
a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;
b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
3. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, possono richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui gli stessi lavoratori si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (follow up). La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. In caso di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.
1.517. (ex 58.038.) Boschi, Del Barba, Gadda.
All'emendamento 59.12 dei relatori, comma 2-bis, lettera a), sopprimere le parole da: e dopo le parole: «presso» fino alla fine della lettera.
*1.518. (ex 59.13.) Zanella, Grimaldi.
All'emendamento 59.12 dei relatori, comma 2-bis, lettera a), sopprimere le parole da: e dopo le parole: «presso» fino alla fine della lettera.
*1.519. (ex 59.14.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
Dopo l'articolo 59, aggiungere i seguenti:
Art. 59-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. Al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, appartenenti alla rete formativa» e «fino al 31 dicembre 2026» sono soppresse;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, purché la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa appartenga alla rete formativa di una scuola di specializzazione della disciplina di interesse oppure sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale n. 402 del 2017, sulla base di una certificazione rilasciata annualmente dal Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca; nei restanti casi, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al citato decreto interministeriale n. 402 del 2017 sulla formazione extra-rete per un periodo non superiore a 18 mesi, da computarsi separatamente rispetto ad altri periodi dello stesso tipo già svolti dallo specializzando durante il contratto di formazione specialistica»;
c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente comma, sono fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, mentre non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate le assenze dovute alla fruizione dei congedi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entro un limite massimo di sei mesi»;
d) all'undicesimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «oppure dello specializzando interessato all'assunzione»;
e) al dodicesimo periodo, le parole: «al nono periodo», sono sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo periodo, in conformità alle disposizioni del presente comma»;
f) al quattordicesimo periodo, le parole: «purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma,» sono soppresse.
Art. 59-ter.
(Misure per attività di tutoraggio)
1. Al fine di valorizzare le attività di tutoraggio nei confronti del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, o ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale che svolgono le predette attività per un periodo non inferiore a dodici mesi sono esonerati dall'acquisizione dei crediti formativi previsti dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, per il relativo triennio formativo.
1.520. (ex 59.02.) Malavasi.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo per tutta la durata legale del corso. Tale trattamento è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici e 2024-2025 e 2025-2026 la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-ter. Agli specializzandi di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
1-quater. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.521. (ex 59.05.) Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Fondo di sostegno per i medici specializzandi)
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito in via sperimentale il fondo di sostegno per i medici specializzandi, con una dotazione finanziaria di 240 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce tetto di spesa, destinato a migliorare le condizioni economiche dei medici in formazione specialistica.
2. Il fondo è destinato all'erogazione di un contributo mensile di 400 euro per ciascun medico specializzando, per integrare le borse di studio e le spese connesse alla formazione specialistica. Tale contributo ha una funzione aggiuntiva e non può in alcun modo essere interpretato come una sostituzione delle borse di studio o di altri rimborsi previsti dalle normative vigenti in conformità ai principi sanciti dagli articoli 1, 3 e 13 del Codice deontologico medico e alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che disciplina la formazione specialistica dei medici.
3. Le modalità di erogazione e i criteri di accesso al fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che il contributo economico non interferisca con i compensi o le borse già previste per i medici specializzandi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 240 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.522. (ex 59.08.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 60.
(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche e sociali esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)
1. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche e sociali esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato e multidisciplinare nei confronti degli autori di reati contro le donne, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.523. (ex 60.1.) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale e la prevenzione della recidiva, è autorizzata l'assunzione straordinaria di nuovi psicologi penitenziari, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.524. (ex 60.6.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il rispetto della dignità della persona e il principio di eguaglianza, nonché la funzione rieducativa della pena e il percorso di reinserimento sociale, è autorizzata l'assunzione di mediatori culturali e di traduttori all'interno degli istituti penitenziari, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente:
alla rubrica, dopo le parole: psicologiche esperte inserire le seguenti: , traduttori e mediatori culturali;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.525. (ex 60.7.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il servizio di cui al comma 1 è organizzato e gestito dal Servizio sanitario nazionale.
1.526. (ex 60.9.) Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Misure a sostegno del benessere psicologico)
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi» sono sostituite dalle seguenti: «erogate da specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi e da centri medici autorizzati. Ai fini dell'erogazione del contributo sono eleggibili le sessioni erogate nello studio del professionista o tramite piattaforme digitali»;
b) al comma 3, le parole: «8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dalla lettera b) del comma 1, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.527. (ex 60.05.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Bonus psicologo)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al periodo precedente è impiegato per le medesime finalità indipendentemente dal valore ISEE dei soggetti richiedenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.528. (ex 60.09.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Disposizioni per la gestione della salute mentale nell'esecuzione penale)
1. Al personale medico specialistico e al personale socio-sanitario e agli psicologi che forniscono un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, con compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Per consentire il pagamento dei professionisti psicologi e criminologi esperti di cui all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, le cui prestazioni sono aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13, comma 1,del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».
4. Per l'esecuzione delle misure di sicurezza di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, anche al fine di assicurarne la distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di ulteriori 50 milioni di euro annui al fine di realizzare nuove residenze.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e in 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.529. (ex 60.012.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Disposizioni per le prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario e per i funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)
1. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi esperti di cui all'articolo articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.530. (ex 60.013.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Disposizioni per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale e misure e istituzione del Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale e misure)
1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale» con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:
a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;
b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;
c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;
d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di cui alle lettere a), b) e c).
3. Con protocollo d'intesa stipulato tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.
4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.
3. All'onere derivante dal presente articolo valutato in 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.531. (ex 60.016.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)
1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale» con una dotazione di 60 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:
a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;
b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;
c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;
d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di cui alle lettere a), b) e c).
3. Con protocollo d'intesa stipulato tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.
4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi di cui al comma 2, in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.532. (ex 60.017.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Fondo per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un «Fondo per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado», di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa, al fine di rendere progressivamente strutturale la necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita.
2. Il servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling di cui al comma 1 è erogato tramite uno sportello dedicato ed è composto da un team multidisciplinare di professionisti dotati di competenze e di professionalità.
3. I team multidisciplinari di cui al comma 2 sono coordinati dall'ufficio scolastico regionale e operano su richiesta degli organi collegiali, a partire dalle esigenze rappresentate dai consigli di classe e nell'ambito della progettazione deliberata dai collegi dei docenti e dai consigli d'istituto, in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di intercettare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa del Fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e, in particolare, sono disciplinati il numero dei componenti del team multidisciplinare di cui al comma 2 in proporzione al numero degli studenti iscritti a ciascun istituto scolastico, le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali, i titoli di accesso e le modalità di reclutamento, nonché l'inquadramento contrattuale dei componenti medesimi, e procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, firmato il 9 ottobre 2020.
5. Il decreto di cui al comma 4 disciplina, altresì, le modalità di integrazione e di coordinamento delle disposizioni di cui al presente articolo con i programmi regionali di intervento per l'assistenza socio-sanitaria delle persone affette da disturbi mentali e disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.533. (ex 60.038.) Manzi, Caso, Piccolotti, Grippo, Giachetti, Furfaro, Zanella, Bonetti, Scarpa, Ubaldo Pagano, Guerra, Berruto, Iacono, Orfini, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Orrico, Amato, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Misure per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito)
1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.534. (ex 60.022.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari minorili di professionalità mediche durante l'intero arco della giornata)
1. Al fine di garantire, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le prestazioni di prevenzione, cura, diagnosi e riabilitazione dei minori negli istituti penitenziari minorili (IPM) durante l'intero arco della giornata, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con la dotazione di euro di 5 milioni per l'anno 2025 e di 10 milioni per ciascun anno del biennio 2026 e 2027.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.
1.535. (ex 60.023.) Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Fondo caregiver)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al precedente periodo è vincolato al finanziamento di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.536. (ex 60.036.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Monitoraggio delle sostanze poli e perfluorachiliche – PFAS – nelle acque destinate al consumo umano)
1. Al fine di effettuare un monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, comprese nei parametri «PFAS – totale» e «somma di PFAS», della qualità delle acque destinate al consumo umano, presso il Ministero della salute è istituito un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.
1.537. (ex 60.044.) Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Incremento risorse bonus psicologico)
1. All'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.538. (ex 60.045.) Madia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 61.
(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria nonché dell'indennità di specificità per la dirigenza sanitaria non medica)
1. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria nonché della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'Area Sanità, i vigenti valori dell'indennità di specificità medico-veterinaria di cui all'articolo 65 e il vigente importo dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'articolo 66 del CCNL della predetta Area, stipulato il 23 gennaio 2024, sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e 382.5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 277 milioni di euro per l'anno 2025 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62.
1.539. (ex 61.1.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e dell'AIFA e dei professionisti medici di INAIL e INPS di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNQ Aree e Comparti del 13 luglio 2016, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'Area delle funzioni centrali, i vigenti valori dell'indennità di specificità medico-veterinaria di cui ai rispettivi CCNL sono incrementati in analogia e nella misura prevista per i dirigenti del comma 1.
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 832.000 euro per il 2025 e di 5.442.000 euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.540. (ex 61.3.) Malavasi, Girelli, Roggiani.
Al comma 1, sostituire le parole: 5,5 milioni di euro con le seguenti: 15,5 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.541. (ex 62.1.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Limitatamente al periodo d'imposta 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.
Conseguentemente:
alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di fringe benefits;
il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 339,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 38,7 milioni di euro per l'anno 2026.
1.542. (ex 62.4.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Incremento dell'indennità di esclusività per i dirigenti sanitari addetti a funzioni centrali)
1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» sono sostituite dalle seguenti: «compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2025, agli oneri derivanti dall'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a euro 1.828.993,61, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».
1.543. (ex 62.03.) Girelli.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Imposta sostitutiva sull'indennità di specificità dirigenza medica veterinaria e sanitaria)
1. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'indennità di specificità medica-veterinaria e l'indennità di specificità sanitaria stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 275.825.834,84 euro a valere dal 1° gennaio 2025.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 275.825.834,84 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.544. (ex 62.06.) Girelli, Malavasi, Roggiani.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale)
1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni specifiche svolte da tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e vista la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2025 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 50 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.545. (ex 62.010.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Al comma 1, sostituire le parole: 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2025 e di 385 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
all'articolo 121, sopprimere il comma 2.
1.546. (ex 63.1.) Boschi, Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Indennità di rischio di danno personale)
1. Per incentivare i processi d'individuazione e di prevenzione del rischio di aggressione delle figure professionali, sanitarie e sociosanitarie, impegnate nel Servizio sanitario nazionale e di sostegno degli ambiti lavorativi più esposti, è prevista in via sperimentale per il triennio 2025-2027 l'erogazione di una specifica indennità agli operatori di quei settori operativi a contatto diretto con l'utenza dove è stato verificato un più alto numero di minacce, aggressioni e lesioni, misurato secondo criteri obiettivi stabiliti dalle norme e dagli studi su base scientifica.
2. Alla fine della sperimentazione il Ministro della salute presenta una relazione al Parlamento.
3. Per le finalità del presente articolo nello stato di previsione del Ministero della salute sono stanziati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente all'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.547. (ex 63.04.) Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono tenere conto, in via prioritaria, dell'utilizzo, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata delle agende e degli appuntamenti, offerta ai pazienti sprovvisti di un medico di assistenza primaria, nonché premiare le regioni che, nell'ambito degli accordi integrativi regionali (AIR), hanno previsto incentivi a favore dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per l'utilizzo di strumenti o soluzioni digitali per la gestione automatizzata delle agende e degli appuntamenti.
*1.548. (ex 64.1.) Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono tenere conto, in via prioritaria, dell'utilizzo, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata delle agende e degli appuntamenti, offerta ai pazienti sprovvisti di un medico di assistenza primaria, nonché premiare le regioni che, nell'ambito degli accordi integrativi regionali (AIR), hanno previsto incentivi a favore dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per l'utilizzo di strumenti o soluzioni digitali per la gestione automatizzata delle agende e degli appuntamenti.
*1.549. (ex 64.3.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La completa attuazione alle vigenti linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia di aborto sicuro e il rispetto delle Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine dell'anno 2020 consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
1.550. (ex 64.9.) Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 218 della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sostituire le parole «dal personale medico» con le seguenti: «dalla dirigenza medica, dai dirigenti sanitari, e dai dirigenti delle professioni sanitarie».
1.551. (ex 64.02.) Girelli.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di tutele in caso di infortuni, malattia o inabilità assoluta)
1. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole relativi albi professionali sono inserite le seguenti nonché i soggetti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.552. (ex 64.03.) Del Barba, Gadda.
Al comma 360, sopprimere il secondo periodo.
1.553. (ex 0.64.06.3.) Grimaldi, Zanella.
Al comma 361, lettera a), sostituire la parola: complessivi con le seguenti: fisici, psicologici e sociali della persona malata.
1.554. (ex 0.64.06.1.) Vaccari, Furfaro.
Al comma 361, lettera b), dopo le parole: di integrazione delle specializzazioni aggiungere le seguenti: di partecipazione delle organizzazioni di volontariato e di tutela degli utenti e dei cittadini e di supporto alla persona che assiste e si prende cura della persona malata, definita caregiver.
1.555. (ex 0.64.06.2.) Vaccari, Furfaro.
Sopprimerlo.
1.556. (ex 66.2.) Ciani, Vaccari, Quartini, Madia, Furfaro, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli, Girelli, Stumpo.
Sopprimerlo.
1.557. (ex 0.38.097.9.) Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 66.
(Disposizioni per prevenire il disturbo del gioco d'azzardo)
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.;
in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.558. (ex 0.38.097.4.) Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 66.
(Disposizioni per prevenire il disturbo del gioco d'azzardo)
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.
1.559. (ex 0.38.097.5.) Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 66.
(Rifinanziamento del Fondo per il Gioco d'azzardo patologico)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari ad euro 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 6 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.560. (ex 0.38.097.6.) Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 66.
(Rifinanziamento del Fondo per il gioco d'azzardo patologico)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.561. (ex 66.4.) Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa.
Sopprimere il comma 1.
1.562. (ex 66.7.) Vaccari.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da dipendenza aggiungere le seguenti: , sia da sostanze che comportamentali,.
1.563. (ex 66.11.) Malavasi.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: esponenti delle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani con le seguenti: esponenti delle società scientifiche che si occupano di dipendenze e delle principali reti nazionali delle comunità terapeutiche e dei servizi di prossimità.
1.564. (ex 66.13.) Malavasi.
All'articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, sopprimere il quinto periodo;
b) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*1.565. (ex 66.14.) Roggiani.
All'articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, sopprimere il quinto periodo;
b) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*1.566. (ex 66.15.) Zaratti, Zanella, Grimaldi.
Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
1.567. (ex 66.19.) De Bertoldi, Steger.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: sentite le società scientifiche che si occupano di dipendenze e le principali reti nazionali delle comunità terapeutiche e dei servizi di prossimità,.
1.568. (ex 66.12.) Malavasi.
Al comma 4, dopo le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti e sentite le società scientifiche che si occupano di dipendenze e le principali reti nazionali delle comunità terapeutiche e dei servizi di prossimità.
1.569. (ex 66.20.) Malavasi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-bis. Al fine di contrastare il consumo di gioco da parte dei minori di anni 18, senza aggravio di oneri per le casse per lo Stato, a decorrere dal secondo semestre del 2025, la rete di rivendita del comparto, gli esercenti e tutta la filiera autorizzata al commercio di giochi e scommesse in qualunque forma da parte dello Stato provvede a dotarsi di software e comunque di idonea strumentazione tecnologica, verificata ed autorizzata da ADM, necessaria a far accedere gli avventori ad ogni e qualunque tipologia di gioco mediante l'utilizzo di tessera sanitaria/codice fiscale/tessera identificativa del giocatore/Spid.
1.570. (ex 66.21.) Vaccari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di garantire le risorse necessarie al Servizio sanitario nazionale, alle regioni e al Terzo settore sociale da attribuire alla prevenzione, la cura e più in generale al contrasto alla dipendenza patologica da gioco (DGA), viene ridotto dello 0,5 per cento l'aggio destinato agli esercenti ricavato dalla vendita dei tagliandi delle cosiddette lotterie istantanee (Gratta e vinci) attualmente fissato nella misura dell'8 per cento per ogni biglietto venduto. Le maggiori entrate derivanti dalla riduzione degli aggi vengono destinati al fondo per la cura e il contrasto alla dipendenza.
1.571. (ex 66.22.) Vaccari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di garantire le risorse necessarie al Servizio sanitario nazionale, alle regioni e al Terzo settore sociale da attribuire alla prevenzione, la cura e più in generale al contrasto alla dipendenza patologica da gioco (DGA), viene ridotto il cosiddetto pay out (ritorno in vincita al giocatore) sulle lotterie istantanee (Gratta e vinci) attualmente fissato nella misura del 75 per cento a una percentuale pari al 70. Le maggiori entrate derivanti dalla riduzione del pay out vengono destinate al fondo per la cura e il contrasto alla dipendenza.
1.572. (ex 66.24.) Vaccari.
Sopprimere il comma 5.
1.573. (ex 0.38.097.3.) Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)
1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto agli enti di terzo settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria dal Ministero della Salute, in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:
a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;
b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;
c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.
1-ter. Non sono in ogni caso ammissibili per il credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro.»;
c) al comma 4, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «complessivi per gli anni 2024 e 2025.».
d) il comma 5 è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.574. (ex 66.035.) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Sensibilizzazione prevenzione malattie sessualmente trasmissibili)
1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'implementazione di attività di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.
2. Il Ministero della salute è incaricato di definire l'impiego delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente:
alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: – 1.500.000;
2026: – 1.000.000;
2027: – 1.000.000.
1.575. (ex 66.051.) Scarpa.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Potenziamento delle misure per la prevenzione del randagismo)
1. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare il fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2025-2026, per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281. Tale cifra è destinata alla realizzazione e l'implementazione di piani straordinari di sterilizzazione per il controllo del randagismo da parte degli enti locali.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -3.000.000;
2026: -3.000.000;
2027: -3.000.000.
1.576. (ex 66.065.) Zanella, Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Istituzione del Fondo per la tutela, la promozione e la protezione della salute della donna e dell'igiene intima femminile)
1. Al fine di favorire la promozione e la protezione della salute della donna e dell'igiene intima femminile, nonché di garantire maggiore accessibilità alle misure di prevenzione sanitaria e igieniche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il «Fondo per la tutela, la promozione e la protezione della salute della donna e dell'igiene intima femminile», con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2027.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione provvedono all'installazione di distributori gratuiti di profilattici e prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.577. (ex 66.077.) Magi, Della Vedova.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure per la crescita)
1. A decorrere dall'anno 2025, gli utili reinvestiti nella attività di impresa concorrono alla formazione della base imponibile al 50 per cento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 1.000 di euro a decorrere dall'anno 2025. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti della dotazione di cui al precedente periodo, secondo criteri e modalità definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.578. (ex 67.09.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure per la produttività)
1. A decorrere dall'anno 2025, le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate dal datore di lavoro concorrono alla formazione della base imponibile del lavoratore nella misura del 30 per cento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 1.000 di euro a decorrere dall'anno 2025. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti della dotazione di cui al precedente periodo, secondo criteri e modalità definite decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.579. (ex 67.010.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Fondo per i servizi essenziali)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per i servizi essenziali con una dotazione iniziale pari a 2.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo sono utilizzate per le seguenti finalità e importi:
a) per la ricerca scientifica, l'innovazione, il sistema universitario e la formazione post-universitaria, nella misura di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
b) per il funzionamento delle prefetture, l'ordine pubblico e la sicurezza, il corpo dei vigili del fuoco, la prevenzione del rischio e il soccorso pubblico, le vittime dell'usura, nella misura di 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
c) per la tutela e gestione delle risorse idriche, la prevenzione del rischio idrogeologico, la difesa del suolo e le infrastrutture energetiche, nella misura di 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
d) per le infrastrutture pubbliche, la logistica, la sicurezza stradale, l'intermodalità, il trasporto ferroviario e marittimo e la guardia costiera, nella misura di 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
e) per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nella misura di 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
f) per la prevenzione, la ricerca e l'innovazione in campo medico, nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
g) per il sistema carcerario, gli edifici di giustizia minorile e gli uffici giudiziari, nella misura di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
h) per le emittenti radio-televisive locali e il pluralismo dell'informazione, nella misura di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
i) per le politiche e la sicurezza sul lavoro, la previdenza obbligatoria e complementare, nella misura di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
l) per l'inclusione delle persone con disabilità, la parità di genere, le attività sportive e giovanili, nella misura di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.580. (ex 67.011.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Sopprimere i commi da 1 a 4.
1.581. (ex 68.1.) Stefanazzi.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1:
dopo le parole: dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 aggiungere le seguenti: e dai dipendenti il cui contratto a tempo determinato sia trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
dopo le parole: per i primi due anni dalla data di assunzione inserire le seguenti: o dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
al comma 4, dopo le parole: la data di assunzione inserire le seguenti: o la data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
1.582. (ex 68.4.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Misure fiscali per i lavoratori del turismo)
1. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione degli alloggi locati dai dipendenti delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287, assunti durante il periodo che va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 con i contratti di cui all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che risiedono a oltre 100 chilometri dalla località in cui prestano la propria opera e che, nell'anno precedente, siano stati titolari di redditi da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annuì. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del presente articolo rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 31 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.583. (ex 68.03.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 110 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 180 milioni.
1.584. (ex 70.4.) Soumahoro.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:
«471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a mero titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in ambito ESG e CSRD, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo sino a 15.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione anche in ambito ambientale, per ciascuna impresa;
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica, sostenibilità ambientale e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo sino a 75.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.585. (ex 70.01.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Aiuto alla patrimonializzazione delle imprese)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
a) l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, è abrogato;
b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi del comma 3.
3. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 4.820,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.586. (ex 70.013.) Peluffo, Merola, Gnassi, D'Alfonso, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Riapertura termini affrancamento dell'avviamento da operazioni straordinarie per incertezza COVID-19)
1. Per le operazioni effettuate dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2024. La deduzione avverrebbe a decorrere dall'esercizio successivo al quale avviene il versamento.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari 20 milioni annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.587. (ex 70.017.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «contenimento del» con le seguenti: «contrasto al».
1.588. (ex 71.3.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nelle more dell'attuazione del Piano di cui al presente articolo, per la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e, per la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-quater. Le eventuali maggiori entrate rispetto a quelle iscritte a bilancio derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 5, della presente legge affluiscono al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
1.589. (ex 71.5.) Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Guerra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In sinergia con la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, in ordine alle misure di tutela e salvaguardia degli spazi abitativi, entro il 30 giugno 2025 il Ministro dell'interno, d'intesa con gli altri Ministri competenti, presenta alle Camere un Piano per la riqualificazione delle periferie urbane e delle aree del territorio nazionale interessate da maggior degrado, escluse dalle opere finanziate dal Piano di ripresa e resilienza, corredato delle azioni e delle misure da attivare, delle amministrazioni responsabili della loro attuazione e delle fonti di finanziamento per farvi fronte, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle medesime periferie e aree a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i princìpi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, d'intesa con gli enti locali e acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni e organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.
2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.590. (ex 71.12.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Incremento degli stanziamenti del Fondo di sostegno alle locazioni e del fondo per la morosità incolpevole)
1. La dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono incrementate nell'anno 2025 di 120 milioni di euro e negli anni 2026 e 2027, di 250 milioni di euro, a valere, fino al fabbisogno, sulle maggiori entrate, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) e l), della presente legge.
Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modifiche:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) oltre 50.000 euro e fino a 70.000 euro, 43 per cento;
dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
d) oltre 70.000 euro e fino a 90.000 euro, 44 per cento;
e) oltre 90.000 euro e fino a 110.000 euro, 45 per cento;
f) oltre 110.000 euro e fino a 130.000 euro, 46 per cento;
g) oltre 130.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;
h) oltre 150.000 euro e fino a 170.000 euro, 48 per cento;
i) oltre 170.000 euro e fino a 200.000 euro, 49 per cento;
l) oltre 200.000, 50 per cento.
1.591. (ex 71.08.) Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale sociale)
1. Nelle more della definizione e attuazione del Piano casa Italia di cui all'articolo 71 della presente legge, al fine di incrementare e riqualificare il patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, rifunzionalizzare spazi e immobili pubblici e privati, sotto il profilo della sostenibilità e della densificazione dei tessuti edilizi, senza nuovo consumo di suolo, mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo il risparmio energetico e la realizzazione di costruzioni antisismiche nonché la promozione, da parte degli enti territoriali, di politiche urbanistiche mirate a un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti edilizi degradati, attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale, mediante una programmazione nazionale pluriennale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il programma «Abita», con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
2. Il programma Abita è altresì finalizzato a favorire l'attuazione delle misure previste dalla missione 5, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e a incrementare l'interlocuzione degli enti territoriali con l'Unione europea per quanto concerne l'accesso e l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei in materia di housing sociale, rigenerazione urbana, transizione energetica, contrasto dell'emergenza abitativa, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili a tali fini anche in ambito europeo.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i contenuti, i termini e le modalità di presentazione delle proposte, dei fabbisogni e delle disponibilità che gli enti territoriali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;
b) i criteri per la redazione del cronoprogramma nazionale di intervento, in coerenza con le finalità della presente legge, privilegiando interventi che favoriscano l'attivazione di finanziamenti sia pubblici, sia privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli di inclusione sociale, innovazione sociale, assistenza delle persone fragili, co-living e co-housing;
c) l'entità massima del contributo riconoscibile.
4. Una quota degli alloggi sociali realizzati o riqualificati, pari al 10 per cento del totale, è destinata alla locazione temporanea a soggetti sottoposti a procedure di sfratto o alla locazione temporanea agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o riqualificazione.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III.»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
1.592. (ex 71.016.) Pellegrini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Piano casa studenti universitari)
1. Al fine di garantire il diritto allo studio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il piano casa studenti universitari, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, 900 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Le risorse del Fondo sono vincolate a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di realizzazione di immobili nuovi da destinare a strutture residenziali universitarie, volte a garantire alloggi a titolo gratuito, fermo il rimborso delle spese per i consumi, agli studenti universitari. Nel caso in cui il numero di domande pervenute a ciascuna struttura sia superiore al numero degli alloggi disponibili si procede all'assegnazione degli stessi dando priorità a coloro che abbiano un più basso valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. Le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2025.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, 900 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2025, a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'articolo 121, sopprimere il comma 2.
1.593. (ex 71.024.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22:
1) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;
2) al comma 3, le parole: «650 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;
b) all'articolo 23, comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027» e le parole: «650 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;
c) all'articolo 24, comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027» e le parole: «650 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per effetto di quanto disposto ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, sono modificati come segue i limiti di spesa previsti dagli articoli da 22 a 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95:
a) il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 350 milioni per il 2029;
b) il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 100 milioni per il 2029;
c) il limite di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 250 milioni per il 2029;
sopprimere il comma 3;
all'articolo 77, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di 6.148 milioni di euro per l'anno 2025, 3.052 milioni di euro per l'anno 2026 e 5.434 milioni per l'anno 2027»;
dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Efficientamento della spesa mediante la revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
1.594. (ex 72.3.) Stefanazzi, Sarracino, Ubaldo Pagano, Lacarra, De Luca.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
c-bis) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «a decorrere dall'anno 2025, una quota pari ad almeno il 60 per cento degli stanziamenti ivi previsti è riservata alle micro, piccole e medie imprese.».
1.595. (ex 72.4.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentito il partenariato economico e sociale,.
*1.596. (ex 72.6.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentito il partenariato economico e sociale,.
*1.597. (ex 72.9.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2025, 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.598. (ex 72.14.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Per il finanziamento degli interventi previsti negli accordi di programma stipulati per la bonifica dei siti di interesse nazionale ricadenti nell'ambito della Regione Siciliana necessari per la riqualificazione ed il rilancio dei siti produttivi è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.599. (ex 72.17.) Barbagallo.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
1. Al comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 102 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 182 milioni di euro.
1.600. (ex 72.03.) Fossi.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Agevolazioni per le attività commerciali nei comuni montani e periferici)
1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile», sono sostituite dalle seguenti: «Sono ammessi alle agevolazioni i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte, nonché le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte del medesimo soggetto o di un soggetto a esso riconducibile».
Conseguentemente all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: –1.000.000
2026: –1.000.000
2027: –1.000.000
1.601. (ex 72.06.) Zaratti, Grimaldi, Ghirra.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Fondo per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale)
1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2025, 46,4 milioni di euro per l'anno 2026, 49,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2029.»;
b) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2025, 46,4 milioni di euro per l'anno 2026, 49,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2029, e alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 14, valutate in 2,1 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2025, 24,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,2 milioni di euro per l'anno 2027, 10,1 milioni di euro per l'anno 2028, 2,8 milioni di euro per l'anno 2029, 2,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2026, 15,8 milioni di euro per l'anno 2027, 11,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14.».
1.602. (ex 72.08.) Roggiani, Ascani, Casu.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Politiche attive per i lavoratori autonomi con disabilità)
1. Ai lavoratori in possesso di certificazione di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, è garantita per il triennio 2025-2027 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Tale indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti che, oltre ai requisiti di cui sopra, presentano i seguenti requisiti:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di assegno di inclusione;
c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
3. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuna annualità. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
4. I requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I limiti di importo della predetta indennità sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. La suddetta previsione non si applica per il caso in cui la cessazione della partita IVA sia dipesa dalle conseguenze derivanti dall'esigenza di sottoporsi a cura e terapia derivanti dalla sussistenza di una patologia cronica grave o ingravescente.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi precedenti è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale anche nel quadro dei programmi esistenti, quale il programma GOL.
6. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2025, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: – 70.400.000
2026: –35.100.000
2027: – 19.300.000
1.603. (ex 72.011.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Fondo Academy aziendali)
1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del «Made in Italy» nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, nello stato di previsione del Ministero delle imprese del made in Italy è istituito il Fondo Academy aziendali con una dotazione di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa, destinato alla concessione, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria culturale e creativa italiana, di un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati «Academy aziendali».
2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di due milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alla corretta identificazione delle imprese culturali e creative, alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
4. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:
a) per il personale dipendente che partecipi in qualità di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale;
b) per i materiali utilizzati durante le lezioni e le esercitazioni degli studenti;
c) per gli strumenti e le attrezzature necessarie ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.
6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.
1.604. (ex 72.017.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)
1. Il Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2025 per gli interventi volti a favorire la partecipazione delle donne con disabilità al mercato del lavoro e a sostenere lo sviluppo dei relativi percorsi professionali.
2. L'incremento del Fondo di cui al comma 1 garantisce l'equità retributiva delle lavoratrici con disabilità rispetto ai colleghi uomini, anche mediante la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere, che includa specifici criteri per le lavoratrici con disabilità. Tale certificazione dà diritto a benefici contributivi a favore dei datori di lavoro che ne ottengano il rilascio.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.605. (ex 72.025.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Fondo di Sostegno per i Compensi dei Praticanti Avvocati)
1. Al fine di garantire un sostegno economico aggiuntivo ai praticanti avvocati, è istituito in via sperimentale presso il Ministero della giustizia un fondo denominato Fondo di sostegno per i compensi dei praticanti avvocati, con una dotazione iniziale pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Le risorse del fondo sono destinate al pagamento di un contributo mensile di 400 euro per ciascun praticante avvocato che sia regolarmente iscritto al registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine di competenza. Tale contributo ha una valenza esclusivamente aggiuntiva e non può in alcun modo sostituire i compensi o i rimborsi eventualmente già riconosciuti dai datori di lavoro o dagli studi legali in conformità all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con i principi stabiliti dall'articolo 40, 41, 42, 43 3 44 del Codice Deontologico Forense che garantiscono il diritto del praticante a una retribuzione dignitosa.
3. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 240 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.606. (ex 72.026.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Fondo automotive)
1. Il Fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2025, 820 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025, 820 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in a 600 milioni di euro per l'anno 2025, 820 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.607. (ex 72.027.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Fondo reddito di formazione)
1. Al fine di introdurre nell'ordinamento il reddito di formazione quale misura di incentivo alla riqualificazione e all'aggiornamento professionali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.608. (ex 72.028.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Riduzione aliquota FIS)
1. All'articolo 29, al comma 8-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoga previsione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 anche a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi».
1.609. (ex 72.029.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Riduzione aliquota FIS)
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
«4-ter. Il fondo di integrazione salariale, oltre alle finalità di sostegno al reddito di cui ai commi precedenti, può avere la seguente finalità: assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni. Resta fermo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.».
1.610. (ex 72.030.) Gadda, Faraone, Del Barba.
All'articolo 95, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, ove nominata, l'Autorità delegata per le politiche del mare, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al presente comma, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.
1.611. (ex 0.72.033.8.) Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto.
Al comma 501, dopo le parole: di Venezia e aggiungere le seguenti: dell'intero ecosistema naturale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni;
all'articolo 120, aggiungere le seguenti: all'articolo 121, comma 2, le parole: «è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
1.612. (ex 0.72.033.3.) Zanella, Grimaldi.
Al comma 430, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 120, comma 4-bis, sostituire le parole: 183,3 milioni di euro con le seguenti: 263,3 milioni di euro.
1.613. (ex 0.72.033.4.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Al comma 501, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 120, comma 4-bis, sostituire le parole da: 183,3 milioni di euro per l'anno 2025 fino a: 25 milioni con le seguenti: 358,3 milioni di euro nell'anno 2025, 217,4 milioni di euro nell'anno 2026, 205,4 milioni di euro nell'anno 2027, 265 milioni di euro nell'anno 2028 e 205 milioni.
1.614. (ex 0.72.033.6.) Fassino.
Al comma 501, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 120, inserire la seguente: all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «115 milioni» e le parole: «200 milioni» con le seguenti: «195 milioni».
1.615. (ex 0.72.033.7.) Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
1. È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo un con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a sostegno delle attività degli esercizi commerciali storici come definiti da apposite norme comunali o regionali.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono rivolte al finanziamento a fondo perduto, entro i limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2023/2831, di progetti finalizzati al ricambio generazionale e la trasmissione di impresa, la riqualificazione dell'unità locale di svolgimento dell'attività, il restauro e la conservazione e l'innovazione.
3. Con regolamento adottato mediante decreto Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente articolo.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: «190 milioni di euro».
1.616. (ex 73.01.) Gianassi, Simiani.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Fondo per l'internazionalizzazione e la digitalizzazione delle showroom italiane)
1. È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il «Fondo per l'internazionalizzazione e la digitalizzazione delle showroom italiane», destinato a sostenere le showroom italiane attive nel settore moda, con particolare attenzione alle esigenze di digitalizzazione e internazionalizzazione del settore. Il fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, è finalizzato a sostenere le associazioni di settore che rappresentano le showroom italiane nell'internazionalizzazione, nella digitalizzazione, nel fornire contributi economici per la partecipazione a fiere internazionali ed eventi commerciali, nel supporto per tirocini e apprendistato rivolti ai giovani. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma e i criteri di assegnazione dei benefici secondo criteri di merito e proporzionalità, in modo da garantire un'equa distribuzione dei fondi su base nazionale. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.617. (ex 73.012.) Roggiani.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)
1. Al fine di promuovere la transizione ecologica e la sostenibilità d'esercizio, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto proprio e in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto ovvero compresso, è riconosciuto, per l'anno 2025, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto e/o compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.618. (ex 73.07.) Peluffo, Ubaldo Pagano, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Proroga moratoria)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, al primo periodo, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle: «nell'anno 2024» e le parole: «in scadenza nell'anno 2024» sono sostituite dalle: «in scadenza nell'anno 2025».
1.619. (ex 73.026.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 74.
(Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)
1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 5, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2025».
3. All'articolo 5, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «16 dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2026, e il 16 dicembre 2027».
4. All'articolo 5, comma 10, terzo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «17 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2025».
5. Ai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro i termini di cui all'articolo 5, commi da 7 a 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificati dal comma precedente, è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo sono stabilite, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro per l'anno 2027.
1.620. (ex 74.4.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Sono ammissibili al credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 46586/2009 e dalla circolare Agenzia entrate n. 5/E/2016.
3-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025»;
b) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre 2024», «entro il 16 dicembre 2025» ed «entro il 16 dicembre 2026» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025», «entro il 16 dicembre 2026» ed «entro il 16 dicembre 2027»; le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2025»;
c) il comma 12 è soppresso.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti commi, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.621. (ex 74.6.) Furfaro, Di Sanzo, Fossi, Bonafè, Simiani, Gianassi.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Misure per favorire la competitività e la concorrenza nel settore della moda)
1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda, conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 20 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 ed il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023 ovvero del 2022, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle imposte dirette, addizionali comprese;
b) all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
d) all'imposta sul valore aggiunto.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate trimestrali di pari importo, senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.622. (ex 74.03.) Furfaro, Di Sanzo, Fossi, Simiani, Bonafè, Gianassi.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Maggiorazione credito d'imposta per l'acquisto di beni mobili strumentali 4.0)
1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e l'ammodernamento dei processi di produzione e dei prodotti in funzione della sostenibilità ambientale e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1057-bis, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024»
b) dopo il comma 1057-bis, è inserito il seguente:
«1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, ovvero entro il 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.».
c) al comma 1058-bis, le parole: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026» e le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
d) il comma 1058-ter è soppresso.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035.
Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035 si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II, è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
1.623. (ex 74.025.) Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Misure di sostegno alle imprese nel settore della moda)
1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale dell'area fiorentina, è attribuito alla città metropolitana di Firenze un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale territoriale. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:
a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
c) ricerca, sviluppo e innovazione;
d) transizione ecologica ed economia circolare;
e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.624. (ex 74.05.) Gianassi, Bonafè, Fossi, Simiani, Boldrini, Di Sanzo, Scotto, Furfaro.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Misure di sostegno alle imprese nel settore della moda)
1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:
a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
c) ricerca, sviluppo e innovazione;
d) transizione ecologica ed economia circolare;
e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.625. (ex 74.06.) Furfaro, Di Sanzo, Fossi, Bonafè, Simiani, Gianassi.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Misure di sostegno alle imprese nel settore conciario)
1. Per sostenere l'industria conciaria, in considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Ai fini di cui al comma 1, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:
a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
c) ricerca, sviluppo e innovazione;
d) transizione ecologica ed economia circolare;
e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto di limite massimo di spesa di cui al citato comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.626. (ex 74.08.) Bonafè, Gianassi, Fossi, Simiani, Boldrini, Di Sanzo, Scotto, Furfaro.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Misure di sostegno alle imprese nel settore conciario)
1. Per sostenere l'industria conciaria, in considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali.
3. Ai fini di cui al comma 1, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:
a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
c) ricerca, sviluppo e innovazione;
d) transizione ecologica ed economia circolare;
e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto di limite massimo di spesa di cui al citato comma 1.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.627. (ex 74.09.) Bonafè, Gianassi, Fossi, Simiani, Boldrini, Di Sanzo, Scotto, Furfaro.
Sopprimere il comma 469
1.628. (ex 75.1019.) Pavanelli, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale relativi all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, all'intervento agevolativo di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono assegnate, ad integrazione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, risorse aggiuntive per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi in materia di Nuova Sabatini e Patti territoriali.
1.629. (ex 75.3.) Romeo, Ubaldo Pagano, Peluffo, Iacono, Forattini, Graziano, Simiani, Stefanazzi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, ciascun finanziamento che costituisce il portafoglio di finanziamenti non può essere assistito da altre garanzie, reali o assicurative, ad eccezione di eventuali privilegi legali o altre garanzie analoghe».
1-ter. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1-bis si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Nuova Sabatini, Fondo di garanzia PMI e Credito Agrario.
1.630. (ex 75.5.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2025, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
*1.631. (ex 75.10.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2025, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
*1.632. (ex 75.12.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Fondo di garanzia per le PMI)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;
b) alla lettera e), le parole: «non inferiore a 250 e non superiore a 499» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 499».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.633. (ex 75.03.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Contratti di sviluppo)
1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.634. (ex 75.09.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Fondo Rinnovabili PMI)
1 Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.635. (ex 75.013.) Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Misure per la mobilità sostenibile)
1. A chi trasforma, in assenza della rottamazione, un veicolo della categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, in veicolo ibrido è concesso un contributo di euro 6.000.
2. A chi trasforma, in assenza della rottamazione, un veicolo della categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, in veicolo elettrico è concesso un contributo di euro 10.000.
3. Le imprese trasformatrici del veicolo recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025 e di 150 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.
6. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente all'articolo 121, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -40.000.000;
2026: -40.000.000;
2027: -40.000.000;
al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 90 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
1.636. (ex 75.015.) Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)
1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023 e 2024, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica», di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:
a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il Paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi delle legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.637. (ex 75.020.) Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Esenzione dal pagamento del Canone RAI per gli iscritti all'AIRE)
1. All'articolo 18 (Esenzioni) del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente paragrafo:
«Il canone di abbonamento relativo agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani residenti all'Estero) è dovuto in misura ridotta di due terzi a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso».
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.638. (ex 76.09.) Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;
dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.639. (ex 77.6.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dal 1° gennaio 2025 con le seguenti: dal 16 novembre 2024.
1.640. (ex 77.13.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, terzo periodo, le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;
alla lettera c), sostituire le parole: e di 1.600 milioni di euro con le seguenti: e di 1.850 milioni di euro.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 250 milioni per l'anno 2025:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.
1.641. (ex 77.15.) Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e di 1.600 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: e di 1.680 milioni per l'anno 2025.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per l'anno 2025, nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 15 novembre 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 della presente legge. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dalla presente legge.
5-ter. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5-bis.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.642. (ex 77.19.) Romeo, Simiani, Ghio, Ubaldo Pagano, Forattini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e di 1.600 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: e di 1.680 milioni per l'anno 2025.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per l'anno 2025, nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 15 novembre 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 della presente legge. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dalla presente legge.
5-ter. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5-bis.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.643. (ex 77.18.) Fassino.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, inserire le seguenti: , sentito il partenariato economico e sociale delle regioni interessate,.
**1.644. (ex 77.30.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, inserire le seguenti: , sentito il partenariato economico e sociale delle regioni interessate,.
**1.645. (ex 77.32.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Disposizioni a favore di soggetti titolari di stoccaggio e degli enti locali)
1. Al fine di favorire la realizzazione dei progetti delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale, all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 130, le parole: «pari all'1 per cento del valore della nuova capacità di stoccaggio di gas naturale effettivamente entrata in operatività», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 2 per cento della complessiva capacità di stoccaggio di gas naturale dell'impianto».
2. A decorrere dall'anno 2025, una quota pari al 20 per cento dell'incremento del contributo compensativo rideterminato ai sensi del comma 1, è ripartita annualmente con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'erogazione di una agevolazione sotto forma di sconto in fattura per la fornitura del gas a favore delle persone residenti e delle imprese aventi sedi operative nei medesimi comuni interessati.
1.646. (ex 77.01.) De Maria, Merola.
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale delle imprese di autotrasporto)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari:
a) al 10 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati fino al 31 dicembre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
c) al 30 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di bioGNL utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati fino al 31 dicembre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
d) al 40 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di bioGNL utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma 4, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 69 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.647. (ex 77.03.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 10.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
1.648. (ex 77.05.) Simiani, Fossi, Bonafè, Boldrini, Furfaro, Gianassi, Di Sanzo.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici Ateco 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.
2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.649. (ex 77.06.) Bonafè, Fossi, Simiani, Gianassi, Furfaro, Scotto, Di Sanzo, Boldrini.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Conseguentemente:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
alla Tabella A:
alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -60.000.000;
2026: -60.000.000;
2027: -60.000.000;
alla voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:
2025: -20.000.000;
2026: -20.000.000;
2027: -20.000.000.
1.650. (ex 77.010.) Romeo, Simiani, Ghio, Ubaldo Pagano, Forattini.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(ZLS)
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.651. (ex 77.013.) Fassino.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Credito d'imposta Zone Logistiche Semplificate)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 15 novembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025»;
b) al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di 160 milioni di euro per l'anno 2025».
2. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025.
3. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto 2024.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 160 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.652. (ex 77.014.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Credito d'imposta Zone logistiche semplificate)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 15 novembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025»;
b) al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di 160 milioni di euro per l'anno 2025».
2. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025.
3. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto 2024.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 160 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.
1.653. (ex 77.015.) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Zone franche montane)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo, in base ai parametri altimetrico e della pendenza.
2. Per i comuni classificati montani ai sensi del comma 1, con popolazione fino a 3000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la Zona Franca Montana. Per i comuni montani ubicati nelle isole, il limite della popolazione di cui al primo periodo è elevato a 10.000 abitanti.
3. Alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in una Zona Franca Montana come definita ai sensi del comma 2 è riconosciuta per i primi cinque anni di attività, ovvero per i primi cinque anni di applicazione della presente disposizione, l'esenzione totale dalle imposte sui redditi e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.654. (ex 77.026.) Girelli.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Incentivi per attività imprenditoriali avviate sul territorio nazionale da cittadini italiani all'estero iscritti all'AIRE)
1. Negli anni 2025 e 2026 per i cittadini italiani iscritti all'AIRE e alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 500.000, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso la nuova attività sia una start-up innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, con particolare attenzione a riportare in vita metodi tradizionali legati alla vocazione del territorio, è accordato uno sgravio fiscale del 50 per cento sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.655. (ex 77.038.) Porta, Di Sanzo.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Contributo per l'installazione di impianti a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1)
1. In virtù della sostituzione totale del metano fossile con biometano in autotrazione, alle micro, piccole e medie imprese che fanno installare impianti nuovi a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari ad euro 800 per l'anno 2025.
2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.
3. Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a metano, o altre imprese operanti nel settore metano per autotrazione, quali ad esempio aziende commerciali di vendita all'ingrosso di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o aziende titolari di stazioni di rifornimento di metano e/o biometano per autotrazione, o in alternativa istituti di credito, previo accordo tra tali imprese o istituti di credito e l'installatore, rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
4. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.656. (ex 77.061.) Peluffo, Ubaldo Pagano, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Contributo per l'installazione di impianti a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1)
1. In virtù della sostituzione totale del metano fossile con biometano in autotrazione, alle persone fisiche che installano impianti nuovi a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari ad euro 800 per l'anno 2025.
2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.
3. Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a metano, o altre imprese operanti nel settore metano per autotrazione, quali ad esempio aziende commerciali di vendita all'ingrosso di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o aziende titolari di stazioni di rifornimento di metano e/o biometano per autotrazione, o in alternativa istituti di credito, previo accordo tra tali imprese o istituti di credito e l'installatore, rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
4. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.657. (ex 77.063.) Peluffo, Ubaldo Pagano, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2025 di ulteriori 5 milioni di euro.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2025 di ulteriori 50 milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.658. (ex 77.065.) Lai.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Maggiorazione credito d'imposta assunzioni personale qualificato di start-up e PMI innovative)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, nei limiti di spesa di cui al comma 2, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, agli oneri pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.659. (ex 77.076.) Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Fondo per l'individuazione e la progettazione di infrastrutture per attività preliminari necessarie all'implementazione dell'energia nucleare)
1. Ai fini dell'individuazione e della progettazione per l'impiego e la realizzazione di infrastrutture e attività preliminari necessarie all'implementazione dell'energia nucleare all'interno delle politiche energetiche del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità del funzionamento del fondo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.660. (ex 77.079.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Fondo per la transizione ecosostenibile della moda)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e made in Italy, è istituito il fondo denominato «Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda», con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) transizione ecosostenibile nella moda: il processo di innovazione tecnologica che favorisce il passaggio dall'approvvigionamento e utilizzo di materiali di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati a materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori performance ambientali;
b) materiali sostenibili di nuova generazione: materiali che ricorrono ad una varietà di approcci di biomimetica per replicare l'estetica e le prestazioni di materiali tipicamente di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati ma che non derivano direttamente da animali. Da tale definizione sono esclusi i materiali riciclati di origine animale quali, ma non limitatamente a: cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, piume e piumino riciclato. Materiali sostenibili possono essere: materiali plant-based: materiali di nuova generazione derivati in tutto o in parte da materia vegetale vergine o da scarto/sottoprodotto vegetale;
c) materiali da fermentazione microbica: materiali che utilizzano approcci di ingegneria cellulare come colture cellulari o processi di fermentazione per produrre proteine e biopolimeri;
d) materiali riciclati: materiali di nuova generazione che utilizzano plastica riciclata o materie prime tessili riciclate, non di origine animale, come input principale;
e) colture di cellule animali: materiali ottenuti tramite ingegneria tissutale per coltivazione di cellule animali in laboratorio e che non implicano il ricorso a substrati animali (come SFB, siero fetale bovino);
f) «materiali sintetici»: materiali vergini di derivazione petrolchimica, fibre chimiche, artificiali o tecno-fibre, ottenute industrialmente a partire da sostanze artificiali e composti chimici di varia tipologia e tipicamente utilizzati come base di supporto nella realizzazione di spalmati, e simili.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2. Con il decreto di cui al precedente periodo, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di cui al citato fondo. Il decreto di cui al presente comma regola, altresì, il sistema premiante per la realizzazione di materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da minore componente di materiali sintetici secondo la seguente classificazione:
a) fascia A: contenente il 100 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;
b) fascia B: contenente dal 49 per cento al 99 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;
c) fascia C: contenente dal 30 al 48 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;
d) fascia D: contenente il 100 per cento di componente da colture di cellule animali;
4. Non possono accedere al fondo di cui alla presente legge attività economiche di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione contenenti meno del 30 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.661. (ex 77.083.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Fondo indennizzo attività commerciali oscurate dai cantieri)
1. Al fine di concorrere ad assicurare alle città metropolitane le risorse necessarie per indennizzare, per l'anno 2025, le attività commerciali danneggiate dai cantieri attivati per la realizzazione di opere di interesse nazionale finanziate con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo indennizzo attività commerciali oscurate dai cantieri con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025 sono definiti i criteri e le modalità di comunicazione da parte delle amministrazioni interessate dei fabbisogni di spesa commisurati alla riduzione di fatturato subito dalle attività di cui al comma 1 nell'anno 2024.
3. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2025, previa intesa in sede di Conferenza stato città ed autonomie locali, sono ripartite le risorse di cui al comma 1 alle amministrazioni che ne fanno richiesta con le modalità stabilite ai sensi del comma 2.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.662. (ex 78.02.) Merola.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Salvaguardia di Venezia)
1. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziate ulteriori risorse pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.663. (ex 78.06.) Fassino.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia)
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, è autorizzata l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 400 unità nella Polizia di Stato, di 300 unità nell'Arma dei carabinieri, di 250 unità nel Corpo della Guardia di finanza, mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità nonché, per i posti residui, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali a legislazione vigente, per il tramite di procedure concorsuali semplificate ai sensi della disciplina vigente. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi per l'anno 2025.
2. Con provvedimento del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.664. (ex 78.09.) Alfonso Colucci, Francesco Silvestri, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Il comma 503 è soppresso
1.665. (ex 79.1021.) Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1:
a) dopo le parole: dell'offerta turistica inserire le seguenti: , ivi inclusa quella riferibile all'agriturismo;
b) dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
*1.666. (ex 79.4.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 1:
a) dopo le parole: dell'offerta turistica inserire le seguenti: , ivi inclusa quella riferibile all'agriturismo;
b) dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
*1.667. (ex 79.7.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Al comma 1, dopo le parole: la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, inserire le seguenti: l'accessibilità e la riqualificazione delle strutture turistico ricettive.
**1.668. (ex 79.9.) Zanella, Grimaldi.
Al comma 1, dopo le parole: la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, inserire le seguenti: l'accessibilità e la riqualificazione delle strutture turistico ricettive.
**1.669. (ex 79.11.) Peluffo, Gnassi, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
Al comma 1, dopo le parole: di Bolzano, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore,.
1.670. (ex 79.25.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di buono portuale)
1. L'articolo 1 comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente:
«471. Nello stato di revisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a mero titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e in ambito ESG e CSRD, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo sino a 15.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione anche in ambito ambientale, per ciascuna impresa;
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica, sostenibilità ambientale e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo sino a 75.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027».
Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000;
2027: -2.000.000.
1.671. (ex 79.063.) Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazione dalla legge 25 febbraio 2021, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies, sono sostituiti dai seguenti:
«3-septies. Le Autorità di sistema portuale (AdSP), successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.
3-octies. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
3-novies. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo.».
1.672. (ex 79.065.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi a sostegno della mobilità ciclistica)
1. Al fine di sostenere il Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per il 2027.
2. Al fine di sostenere la produzione di biciclette realizzate con materiale riciclato ed ecologico è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il «Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di biciclette ecosostenibili e annessi prototipi», pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025/2027.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma, le cause di revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2025: -25.000.000;
2026: -30.000.000;
2027: -40.000.000.
1.673. (ex 79.075.) Zaratti, Ghirra, Grimaldi.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Incremento della spesa per la realizzazione delle dotazioni infrastrutturali per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)
1. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.674. (ex 79.087.) Ubaldo Pagano.
Al comma 503, sostituire le parole: o inseriti in lotti interclusi con le seguenti: Sono comunque sottoposti alla verifica di assoggettabilità quelli inseriti in lotti interclusi.
1.675. (ex 79.52.) Simiani.
Al comma 513, alinea, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1.676. (ex 0.79.092.1.) Grimaldi, Mari, Ghirra.
Al comma 513, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità per i comuni e gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica.
1.677. (ex 0.79.092.2.) Grimaldi, Mari, Ghirra.
Al comma 514, lettera a), dopo la parola: direttamente aggiungere le seguenti: o indirettamente.
1.678. (ex 0.79.092.3.) Grimaldi, Mari, Ghirra.
Al comma 516, sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: dello 0,5 per cento.
1.679. (ex 0.79.092.4.) Grimaldi, Mari, Ghirra.
Sopprimere il comma 528.
*1.680. (ex 80.1022.) Bonelli, Zanella, Grimaldi.
Sopprimere il comma 528
*1.681. (ex 80.1011.) Cantone, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi, Ilaria Fontana, L'Abbate.
Sopprimere il comma 535
1.682. (ex 80.1012.) Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Proroga del meccanismo revisionale del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;
2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
3) al quinto periodo le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
4) all'ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,»;
b) al comma 6-ter:
1) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7»;
2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
c) al comma 8, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»; inoltre, al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025».
2. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse. A tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26 e prima di formulare richiesta di accesso ai fondi ministeriali a ciò preposti, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
1.683. (ex 80.011.) Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Proroga del meccanismo revisionale del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;
2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
3) al quinto periodo le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
4) all'ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,»;
b) al comma 6-ter:
1) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7»;
2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
c) al comma 8, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»; inoltre, al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025».
2. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse; a tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26 e prima di formulare richiesta di accesso ai fondi ministeriali a ciò preposti, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro per l'anno 2026:
all'articolo 121, comma 2, sostituire: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con: 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
sopprimere l'articolo 123.
1.684. (ex 80.013.) Santillo, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Proroga del meccanismo revisionale del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
3) al quinto periodo le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
4) all'ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» aggiungere le seguenti: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,»;
b) al comma 6-ter:
1) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7»;
2) al secondo periodo, all'inizio, sono aggiunte le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;
c) al comma 8, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»; inoltre, al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025».
2. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse; a tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26 e prima di formulare richiesta di accesso ai fondi ministeriali a ciò preposti, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.685. (ex 80.014.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente
Art. 80-bis.
(Contributo per l'acquisto dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada)
1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti in uno Stato membro diverso dall'Italia, quale Stato membro di immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci, mediante le categorie di veicoli di cui all'articolo 2, numero 2), capoverso paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, e per le quali è fatto obbligo di dotazione del tachigrafo intelligente di cui agli articoli 8, 9 e 10 regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, è riconosciuto un contributo commisurato, in misura percentuale, al costo medio di acquisto del predetto tachigrafo e al numero dei tachigrafi intelligenti acquistati entro il 31 dicembre 2024, nel limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le modalità, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda, nonché le modalità di erogazione e di calcolo del contributo, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.686. (ex 80.020.) Barbagallo, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente
Art. 80-bis.
(Contributo per l'acquisto dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada)
1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti in uno Stato membro diverso dall'Italia, quale Stato membro di immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci, mediante le categorie di veicoli di cui all'articolo 2, numero 2), capoverso paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, e per le quali è fatto obbligo di dotazione del tachigrafo intelligente di cui agli articoli 8, 9 e 10 regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, è riconosciuto un contributo commisurato, in misura percentuale, al costo medio di acquisto del predetto tachigrafo e al numero dei tachigrafi intelligenti acquistati entro il 31 dicembre 2024, nel limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le modalità, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda, nonché le modalità di erogazione e di calcolo del contributo, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.687. (ex 80.021.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo per l'acquisto dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada)
1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti in uno Stato membro diverso dall'Italia, quale Stato membro di immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci, mediante le categorie di veicoli di cui all'articolo 2, numero 2), capoverso paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, e per le quali è fatto obbligo di dotazione del tachigrafo intelligente di cui agli articoli 8, 9 e 10 regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, è riconosciuto un contributo commisurato, in misura percentuale, al costo medio di acquisto del predetto tachigrafo e al numero dei tachigrafi intelligenti acquistati entro il 31 dicembre 2024, nel limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le modalità, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda, nonché le modalità di erogazione e di calcolo del contributo, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: –;
2027: –.
1.688. (ex 80.022.) Ghirra, Grimaldi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo per l'installazione di un sistema di riqualificazione ibrida)
1. Alle persone fisiche e giuridiche che installano entro il 31 dicembre 2025 un sistema di riqualificazione ibrida su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, è riconosciuto un contributo fisso pari ad euro 800.
2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario del sistema di riqualificazione ibrida mediante compensazione con il prezzo relativo alla necessaria attrezzatura fornita e all'operazione di riqualificazione.
3. Le imprese costruttrici dei sistemi di riqualificazione ibrida rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, secondo la disciplina di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla procedura di concessione del contributo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.689. (ex 80.064.) Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Casu, Roggiani.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo per l'installazione di un sistema di riqualificazione ibrida)
1. Alle persone fisiche e giuridiche che installano entro il 31 dicembre 2025 un sistema di riqualificazione ibrida su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, è riconosciuto un contributo fisso pari ad euro 800.
2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario del sistema di riqualificazione ibrida mediante compensazione con il prezzo relativo alla necessaria attrezzatura fornita e all'operazione di riqualificazione.
3. Le imprese costruttrici dei sistemi di riqualificazione ibrida rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, secondo la disciplina di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla procedura di concessione del contributo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: –;
2027: –.
1.690. (ex 80.065.) Ghirra, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo per l'installazione di un sistema di riqualificazione ibrida)
1. Alle persone fisiche e giuridiche che installano entro il 31 dicembre 2025 un sistema di riqualificazione ibrida su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, è riconosciuto un contributo fisso pari ad euro 800.
2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario del sistema di riqualificazione ibrida mediante compensazione con il prezzo relativo alla necessaria attrezzatura fornita e all'operazione di riqualificazione.
3. Le imprese costruttrici dei sistemi di riqualificazione ibrida rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, secondo la disciplina di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla procedura di concessione del contributo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1.691. (ex 80.066.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto)
1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a decorrere dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.
3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.692. (ex 80.023.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto)
1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.
3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
1.693. (ex 80.025.) Barbagallo, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Misure per favorire investimenti in Italia da parte di lavoratori impatriati)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti commi:
10-bis. I soggetti beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 ovvero, alternativamente, delle disposizioni di cui al comma 9, ancorché abrogate, possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori tre periodi d'imposta, a condizione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano investito un controvalore pari almeno a 100 mila euro in start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti per almeno cinque anni;
b) abbiano effettuato un investimento pari ad almeno 100 mila euro in uno dei piani di risparmio a lungo termine identificati dai commi 101 o 104 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, o dal comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Il soggetto si impegna a detenere gli investimenti per almeno cinque anni, e in caso di rimborso a reinvestire il controvalore conseguito in strumenti equivalenti entro novanta giorni dal rimborso;
c) abbiano acquistato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un controvalore minimo pari a 500 mila euro di buoni del Tesoro poliennali con scadenza pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Il soggetto si impegna a non vendere tali titoli per almeno cinque anni;
d) abbiano effettuato un'erogazione liberale in denaro pari ad almeno 50 mila euro a favore di fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023.
10-ter. L'opzione di cui al comma 10-bis si esercita con il versamento di un importo pari all'1 per cento del reddito imponibile IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Gli importi di cui al comma 10-bis, lettere a), b), c) e d), sono ridotti di un quarto se il soggetto ha almeno un figlio a carico, e della metà se ha almeno tre figli a carico, al momento dell'esercizio dell'opzione.
10-quater. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 10-bis si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per quattro anni. In caso contrario decadono dai benefici di cui al comma 10-bis e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
10-quinquies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 10-bis.
1.694. (ex 80.036.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10».
1.695. (ex 80.030.) Bonafè, Fossi, Simiani.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto e del trasporto persone mediante autobus a noleggio)
1. Allo scopo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla insufficiente offerta di lavoro nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e del trasporto persone mediante autobus a noleggio, per l'anno 2025, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ovvero esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.696. (ex 80.031.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Modificazione delle disposizioni inerenti alla progettazione della SS 7 Taranto-Massafra)
1. All'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area», e le parole: «nel 2026» sono soppresse.
1.697. (ex 80.050.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Modificazione delle disposizioni inerenti alla progettazione della SS 7 Taranto-Massafra)
1. All'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «3,5 milioni per l'anno 2023», sono aggiunte le seguenti: «e 0,5 milioni per l'anno 2025»;
b) le parole: «per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area», e le parole: «nel 2026» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.698. (ex 80.051.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Fondo per il completamento della tratta autostradale da Ventimiglia a Sanremo)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'avanzamento della variante Aurelia Bis con dotazione pari a 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 «Aurelia bis».
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del predetto fondo, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.699. (ex 80.053.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Fondo per il completamento del lotto 2 da Cremona a Piadene)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per il completamento del lotto 2 da Cremona a Piadene, con dotazione pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per il completamento del lotto 2 da Cremona a Piadene, all'interno del progetto per il raddoppio della linea ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono stabiliti i criteri e le modalità utilizzo del predetto fondo, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.700. (ex 80.054.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo ai proprietari di veicoli per l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica)
1. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.701. (ex 80.059.) Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Casu, Roggiani.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo ai proprietari di veicoli per l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica o ibrida)
1. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2025» e dopo le parole: «1° dicembre 2015, n. 219,» inserire le seguenti: «ovvero un sistema di riqualificazione ibrida,».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.702. (ex 80.067.) Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Casu, Roggiani.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo ai proprietari di veicoli per l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica o ibrida)
1. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2025» e dopo le parole: «1° dicembre 2015, n. 219,>> inserire le seguenti: <<ovvero un sistema di riqualificazione ibrida,».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1.703. (ex 80.068.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo ai proprietari di veicoli per l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica)
1. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1.704. (ex 80.071.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo ai proprietari di veicoli per l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica o ibrida)
1. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2025» e dopo le parole: «1° dicembre 2015, n. 219,» inserire le seguenti: «ovvero un sistema di riqualificazione ibrida,».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: –;
2027: –.
1.705. (ex 80.069.) Ghirra, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Contributo ai proprietari di veicoli per l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica)
1. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2025».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: –;
2027: –.
1.706. (ex 80.070.) Dori, Ghirra, Grimaldi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 8-ter.
(Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni)
1. Costituiscono operazioni non imponibili:
a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste;
b) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a);
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a)».
Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-quater.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.
1.707. (ex 80.076.) Serracchiani.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni relative ai diritti dei passeggeri)
1. Al fine di mitigare le conseguenze economiche e sociali dell'insularità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo di sostegno all'assistenza legale per assistere i passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato come disciplinato dal regolamento (CE) n. 261/2004 nei ricorsi in sede giurisdizionale con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. All'articolo 37, comma 3, lettera h), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione».
3. Agli oneri pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, a decorrere dall'anno 2025, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.708. (ex 80.077.) Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Misure per lo sviluppo delle infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane)
1. Al fine di implementare le infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane finalizzate a promuovere la mobilità pubblica, con l'obiettivo, entro l'anno 2035, di realizzare 60 km di nuove metropolitane, 140 km di tramvie, di acquistare 4.500 bus e di rinnovare e potenziare i treni regionali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo» con una dotazione pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Conferenza delle regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria negli agglomerati del territorio italiano nei quali si registrano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023 n. 213.
1.709. (ex 80.082.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Interventi per l'innovazione e la transizione ecologica della mobilità marittima nello Stretto di Messina)
1. Al fine di favorire la transizione ecologica della mobilità marittima e di velocizzare, innovare e rendere ecosostenibile il trasbordo di treni, automezzi e passeggeri nell'area dello Stretto di Messina, riducendo gli effetti dell'inquinamento da combustibili fossili è autorizzata la spesa complessiva di 648 milioni in ragione di 50 milioni di euro per il 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi di riqualificazione energetica del naviglio per il trasbordo ferroviario, del naviglio veloce per il trasbordo passeggeri e del materiale rotabile
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede con la riduzione di pari importi degli stanziamenti previsti al comma 273, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213.
1.710. (ex 80.084.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
1. Al fine di ridurre i rischi per gli animali e tutelare l'incolumità pubblica nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027, per l'installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000.
1.711. (ex 80.098.) Zanella, Dori, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il periodo: «A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni», è aggiunto il seguente periodo: «La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori».
1.712. (ex 81.26.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 302, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «9,5 milioni di euro per l'anno 2023» aggiungere le seguenti: «e 100 milioni per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge».
1.713. (ex 81.1.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
*1.714. (ex 81.3.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
*1.715. (ex 81.14.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
1.716. (ex 81.17.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
1.717. (ex 81.15.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,».
*1.718. (ex 81.20.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,».
*1.719. (ex 81.23.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.
1.720. (ex 81.044.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico emanato il 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministero dello sviluppo economico emanato il 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.
1.721. (ex 81.047.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Rifinanziamento distretti del cibo)
1. Al fine di rafforzare i distretti del cibo di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.722. (ex 81.056.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Disposizioni per il sostegno alla filiera della birra)
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo le parole: «per gli anni 2022 e 2023,», sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2025,»;
b) al comma 3-quater, dopo le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023», sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2025,»;
2. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.
3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1, si applicano anche a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 6,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.723. (ex 81.064.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Indennizzi per le imprese viticole)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025 per il riconoscimento di indennizzi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle imprese agricole che, ai sensi del comma 2, hanno subito rilevanti diminuzioni della produzione viticola.
2. Le imprese agricole che nell'annata 2024 hanno registrato una produzione viticola inferiore di almeno il 25 per cento rispetto alla media produttiva del precedente quinquennio possono accedere agli indennizzi di cui al comma 1.
3. Il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste determina, con proprio decreto, le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso al fondo da parte delle imprese, nonché le modalità di quantificazione e corresponsione degli indennizzi.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.724. (ex 81.065.) Ubaldo Pagano, Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)
1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2025 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -15.000.000;
2026: -15.000.000;
2027: –.
1.725. (ex 81.076.) Ghirra, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)
1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2025 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.726. (ex 81.077.) Ghirra, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Disposizione in materia di credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)
1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco, hanno diritto a un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2025 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: «di 120 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 110 milioni di euro per l'anno 2025».
1.727. (ex 81.078.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Stabilizzazione dei rapporti di lavoro in agricoltura)
1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorre dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto, nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -30.000.000;
2026: -30.000.000;
2027: -30.000.000.
1.728. (ex 81.079.) Ghirra, Mari, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Opzione di fascia superiore per lavoratori autonomi agricoli)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 è sostituito dal seguente:
«2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».
*1.729. (ex 81.082.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Opzione di fascia superiore per lavoratori autonomi agricoli)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 è sostituito dal seguente:
«2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».
*1.730. (ex 81.084.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
1. Per contrastare l'uso di fitofarmaci e fitosanitari nelle coltivazioni di riso, soia e mais nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il Fondo per la ricerca e la sperimentazione delle piante ottenute con genome editing/cisgenesi con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca in materia di genoma editing e cisgenetica, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo tra i programmi di ricerca, presentati da enti pubblici, università e centri di ricerca, nonché da soggetti privati, entro il 31 gennaio del medesimo anno
3. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 2, a conclusione dello svolgimento del programma di ricerca, trasmettono al Ministero una relazione che illustra i risultati conseguiti. Nel caso in cui il programma di ricerca abbia una durata superiore a un anno, i medesimi soggetti provvedono alla trasmissione di relazioni preliminari sullo stato di avanzamento del programma e sui risultati conseguiti entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di assegnazione dei contributi. Il Ministero rende pubbliche le relazioni di cui al presente comma e individua ogni utile iniziativa per dare attuazione ai risultati dei programmi di ricerca finanziati. Sulla base dei risultati emersi dalle relazioni preliminari di cui al secondo periodo del presente comma, con il decreto di cui al comma 4 può essere disposta, ove ne sia fatta richiesta, l'assegnazione di ulteriori finanziamenti a un programma di ricerca che già ne sia stato destinatario.
4. In caso di mancata trasmissione delle relazioni di cui al comma 3, il Ministero provvede al recupero dei finanziamenti assegnati. Nel caso in cui, in base alle relazioni trasmesse, l'attuazione del programma di ricerca risulti carente o i risultati ottenuti irrilevanti, il Ministero può disporre il recupero, anche parziale, dei finanziamenti assegnati
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.731. (ex 81.085.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Sopprimere il comma 550.
*1.732. (ex 82.1020.) Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sopprimere il comma 550.
*1.733. (ex 82.1013.) Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.
Dopo il comma 564, aggiungere il seguente:
564-bis. Al fine di dare piena attuazione al divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, in linea con quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera d) della legge 4 agosto 2022, n. 127 (delegazione europea 2021), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità di accesso e di erogazione delle risorse del suddetto Fondo.
Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027, con le seguenti: di 112,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 189,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 189,12 milioni di euro per l'anno 2027
1.734. (ex 82.1004.) Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di fronteggiare le epidemie del settore zootecnico, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dalla presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.735. (ex 82.1.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di fronteggiare le epidemie del settore zootecnico, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo.
1.736. (ex 82.2.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti, promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, nonché per la tutela, il sostegno, l'innovazione e il rilancio della filiera suinicola nazionale, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito «Fondo», è incrementato di 25 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 2-bis.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 95 milioni per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026, di 175 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
1.737. (ex 82.4.) Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Alle imprese agrumicole con sede operativa in Sicilia, che a causa di fenomeni siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2024 abbiano subíto una perdita di produzione di agrumi nella campagna 2024-2025 superiore almeno al 30 per cento della produzione media delle due precedenti campagne ovvero dello standard value di riferimento, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, per l'anno 2025 sono concessi importi forfetari per ettaro per compensare le perdite di reddito e/o incentivi per il ripristino del potenziale produttivo ovvero per l'introduzione e miglioramento degli impianti di irrigazione.
3-ter. Gli importi di cui al comma 3-bis sono concessi in conformità alle regole comunitarie previste in materia di aiuti di Stato. Gli importi erogati a titolo compensativo sono riconosciuti entro il limite della perdita accertata, detraendo eventuali somme già percepite a valere di provvedimenti regionali, nazionali o comunitari.
3-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.738. (ex 82.25.) Faraone.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della Febbre catarrale degli ovini (denominata Blue Tongue) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis, destinate al finanziamento di un piano vaccinale, sono ripartite, con uno o più decreti dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tenuto conto dei dati di monitoraggio sull'avanzamento della Blue Tongue definiti dai servizi veterinari regionali
3-quater. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.739. (ex 82.40.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.740. (ex 82.44.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante una riduzione di 50 milioni per l'anno 2025 del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.741. (ex 82.01.) Zanella, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica non intensiva)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica non intensiva», con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Fondo è destinato a finanziare la riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea.
2. Nel fondo, di cui al comma 1 confluiscono i contributi per la transizione agroalimentare applicati su ogni animale destinato alla macellazione, alla riproduzione, per la vendita, diretta o mediata di animali vivi, allevati sul territorio nazionale. L'entità del contributo viene identificata su una quota per ogni animale allevato tra suini, bovini, equini, ovocaprini e avicoli, pari a euro 0,64.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 «Infrastrutture pubbliche e logistica», Programma 1.1 «Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali», apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -400.000.000;
CS: -400.000.000;
2026:
CP: -400.000.000;
CS: -400.000.000;
2027:
CP: -400.000.000;
CS: -400.000.000.
1.742. (ex 82.02.) Zanella, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di attività agricole)
1. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ogni effetto di legge» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi quelli fiscali e previdenziali,».
1.743. (ex 82.07.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Esonero contributivo giovani agricoltori)
1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge
1.744. (ex 82.013.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e ricambio generazionale)
1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 100 milioni per l'anno 2025.
1.745. (ex 82.017.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. La dotazione del Fondo mutualistico danni catastrofali di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge
1.746. (ex 82.022.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Proroga sospensione pagamenti per imprese agricole)
1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024» e le parole: «in scadenza nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza nell'anno 2025».
1.747. (ex 82.023.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e comunque non inferiore alla metà delle entrate di cui sopra.».
2. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, è sostituito dal seguente:
«2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1, sono riassegnati al Fondo di cui all'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, per una quota pari al cinquanta per cento.».
1.748. (ex 82.025.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo straordinario agricolo per danni indiretti alle aziende agricole derivanti da malattie animali)
1. Al fine di supportare le aziende agricole che subiscono danni indiretti derivanti da misure di restrizione sanitaria imposte dalla normativa per contenere focolai di malattie animali, quali peste suina africana (PSA), blue tongue e influenza aviaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo straordinario con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate a compensare i danni indiretti subiti dalle aziende agricole, ivi incluse le perdite di reddito dovute alle limitazioni operative e commerciali, blocchi alla movimentazione degli animali, e ogni altra misura restrittiva stabilita dalle autorità sanitarie competenti.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo.
4. La concessione dei contributi economici di cui ai precedenti commi è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.749. (ex 82.037.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo straordinario agricolo per danni indiretti alle aziende agricole derivanti da malattie animali)
1. Al fine di supportare le aziende agricole che subiscono danni indiretti derivanti da misure di restrizione sanitaria imposte dalla normativa per contenere focolai di malattie animali, quali peste suina africana (PSA), blue tongue e influenza aviaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo straordinario con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate a compensare i danni indiretti subiti dalle aziende agricole, ivi incluse le perdite di reddito dovute alle limitazioni operative e commerciali, blocchi alla movimentazione degli animali, e ogni altra misura restrittiva stabilita dalle autorità sanitarie competenti.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo.
4. La concessione dei contributi economici di cui ai precedenti commi è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.750. (ex 82.038.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di sostenere le imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2022.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.751. (ex 82.039.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure a sostegno del settore suinicolo)
1. Per il sostegno agli operatori della filiera suinicola, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 30 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.752. (ex 82.041.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per gli indennizzi da PSA)
1. Al fine di indennizzare le aziende della filiera suinicola per i danni generatisi a seguito della comparsa della PSA sul territorio continentale, è istituito un fondo per gli indennizzi da PSA presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Con decreto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti le modalità di attribuzione delle indennità, da calcolarsi sulla base dei quantitativi di carne prodotta nell'anno 2022.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026, di 175 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
1.753. (ex 82.044.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo operativo per la lotta alla PSA)
1. Al fine di consentire una tempestiva attuazione delle iniziative ritenute indispensabili per il contenimento e l'eradicazione della PSA dal territorio nazionale da parte della gestione commissariale, all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e successive modificazioni, dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:
«2-septies. Al fine di consentire una quanto più rapida possibile attuazione delle misure ritenute necessarie dal Commissario straordinario di cui al presente articolo per il contenimento, la sorveglianza e l'eradicazione della PSA dal territorio nazionale, è istituito un fondo per gli interventi commissariali contro la PSA la cui dotazione ammonta a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027. Le somme stanziate, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027, confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 2-bis.».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 180 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
1.754. (ex 82.046.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Lotta alla PSA e sostegno alla suinicoltura nazionale)
1. Per le finalità di tutela, sostegno, innovazione e rilancio della filiera suinicola nazionale, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di una somma pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.755. (ex 82.048.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo Unico per le emergenze fitosanitarie in agricoltura)
1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.756. (ex 82.054.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo Unico per le emergenze fitosanitarie in agricoltura)
1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.757. (ex 82.058.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Interventi per la messa in sicurezza del territorio)
1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese, nonché per incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali. Al Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
4. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Fondo istituito dal comma 444 dell'articolo 1 della medesima legge n. 197 del 2022 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025
5. Agli oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**1.758. (ex 82.059.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Interventi per la messa in sicurezza del territorio)
1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese, nonché per incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali. Al Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
4. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Fondo istituito dal comma 444 dell'articolo 1 della medesima legge n. 197 del 2022 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025
5. Agli oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**1.759. (ex 82.061.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Interventi per sostenere la liquidità del settore agricolo)
1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agricolo, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e di rilancio della produttività e della competitività, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2024 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle imprese agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l'ISMEA.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.760. (ex 82.074.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Interventi per sostenere la liquidità del settore agricolo)
1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agricolo, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e di rilancio della produttività e della competitività, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2024 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle imprese agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l'ISMEA.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.761. (ex 82.077.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Contributo bonifiche private dei terreni agricoli)
1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro selle spese sostenute per interventi di bonifica di terreni agricoli fino a 30.000 metri quadrati.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.762. (ex 82.0105.) Girelli, Vaccari, Simiani.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure per il sostegno all'export agroalimentare)
1. Per sostenere le aziende che negli ultimi cinque anni hanno investito in interventi strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2025 è determinata in 50 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono determinate le categorie merceologiche di attività, le spese ammissibili e le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025.
1.763. (ex 82.065.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure per il sostegno delle filiere zootecniche di qualità)
1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che con il perdurare della emergenza pandemica e con la concomitante carenza di materie prime investono nella produzione di qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del regolamento UE 1151/2012 è concesso, a decorrere dall'anno 2025, un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.
2. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli organi di controllo incaricati secondo la legge 21 dicembre 1999, n. 526. A tal fine i suddetti organi di controllo trasmettono entro sessanta giorni al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati, avendo cura di evidenziare la natura di ciascuno degli importi corrisposti con riferimento all'ordinarietà, straordinarietà o origine sanzionatoria o simile degli stessi.
3. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.764. (ex 82.066.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure per il sostegno delle filiere zootecniche di qualità)
1. Al fine di sostenere le aziende della filiera zootecnica che con il perdurare della emergenza pandemica e con la concomitante carenza di materie prime investono nella produzione di qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del regolamento UE 1151/2012 è concesso un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.
2. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli organi di controllo incaricati secondo la legge 21 dicembre 1999, n. 526. A tal fine i suddetti organi di controllo trasmettono entro sessanta giorni al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati, avendo cura di evidenziare la natura di ciascuno degli importi corrisposti con riferimento all'ordinarietà, straordinarietà o origine sanzionatoria o simile degli stessi.
3. Con successivo decreto della suddetta direzione generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
4. Agli oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.765. (ex 82.067.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025)
1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, da adottarsi entro il 30 gennaio 2025 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025, sulla base delle necessità della programmazione.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.766. (ex 82.078.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)
1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall'emergenza legata al granchio blu (Callinectes sapidus), individuati con provvedimento adottato nel corso del 2024 dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e tuttora in corso, sono sospesi i termini dei versamenti tributari dovuti per il primo semestre del 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una o più soluzioni entro il 10 dicembre 2026.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.767. (ex 82.084.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.
2. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 1 definiscono:
a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;
b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione, è elaborato da ISPRA, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'IZSLT, il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;
c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.
3. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 1.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
1.768. (ex 82.092.) Simiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi», da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 1 rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.
3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.769. (ex 82.095.) Simiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti» sia diretti che indiretti, da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per indennizzi rapidi si intende che le procedure amministrative per la corresponsione degli indennizzi devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.
2. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.770. (ex 82.094.) Vaccari, Simiani.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rimodulazione delle aliquote IVA ed esternalità ambientali del settore dell'agricoltura)
1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:
1) al numero 19, le parole: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» sono soppresse;
2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti:
«19-bis) prodotti biologici certificati;
19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea, del 15 luglio 2021, e delle altre normative unionali e nazionali di settore»;
b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
*1.771. (ex 82.096.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rimodulazione delle aliquote IVA ed esternalità ambientali del settore dell'agricoltura)
1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:
1) al numero 19, le parole: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» sono soppresse;
2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti:
«19-bis) prodotti biologici certificati;
19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea, del 15 luglio 2021, e delle altre normative unionali e nazionali di settore»;
b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
*1.772. (ex 82.097.) Evi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Riduzione temporanea aliquota IVA applicata a carni suine e salumi)
1. In ragione delle difficoltà affrontate dalla filiera suinicola e per offrire ristoro alle transazioni commerciali e ai consumi di carni suine e salumi, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 i seguenti prodotti sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ridotta del 5 per cento:
a) carni e parti commestibili degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01 – ex 02.06)
b) frattaglie commestibili degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01 – ex 02.06);
c) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
d) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, delle sole specie bovina, compresi i bufali, e suina, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04);
e) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi (v. d. ex 15.01);
f) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v. d. ex 16.01);
g) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
h) estratti e sughi di carne (v. d. 16.03)
2. Agli oneri derivanti al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.773. (ex 82.099.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)
1. Per il periodo di imposta 2025 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.774. (ex 82.0100.) Evi, Vaccari.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo emergenze in agricoltura)
1. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto delle avversità atmosferiche, a partire da quelli riconducibili a fenomeni di alluvione e siccità, che hanno interessato il territorio nazionale nell'ultimo anno, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 121 della presente legge.
*1.775. (ex 82.0112.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo emergenze in agricoltura)
1. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto delle avversità atmosferiche, a partire da quelli riconducibili a fenomeni di alluvione e siccità, che hanno interessato il territorio nazionale nell'ultimo anno, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 121 della presente legge.
*1.776. (ex 82.0114.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Istituzione del fondo per la conversione agroecologica del settore zootecnico)
1. Al fine di riconvertire le attività del settore zootecnico riguardante gli allevamenti intensivi, limitandone le esternalità negative impattanti su ambiente, salute e animali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la riconversione agroecologica del settore zootecnico», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato alla concessione di incentivi economici finalizzati a interventi tecnici, strutturali e relativi all'innovazione e alla ricerca, destinati ad aziende che attuano pratiche sostenibili contribuendo al conseguimento degli obiettivi internazionali ed europei quali la tutela della biodiversità, la circolarità dei prodotti, delle risorse e dei nutrienti.
2. Ai fini della concessione degli incentivi economici di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il tavolo di partenariato per il dialogo sugli elementi strategici, tecnici e operativi concernenti la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi. Al tavolo partecipano le istituzioni pubbliche competenti, le associazioni di rappresentanza e che si occupano di tutela ambientale, i settori produttivi interessati nonché gli enti di ricerca e i soggetti esperti in materia.
3. La concessione degli incentivi economici di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi espressi dai lavori del tavolo di partenariato di cui al comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per l'anno 2026, di 195 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
**1.777. (ex 82.0120.) Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Istituzione del fondo per la conversione agroecologica del settore zootecnico)
1. Al fine di riconvertire le attività del settore zootecnico riguardante gli allevamenti intensivi, limitandone le esternalità negative impattanti su ambiente, salute e animali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la riconversione agroecologica del settore zootecnico», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato alla concessione di incentivi economici finalizzati a interventi tecnici, strutturali e relativi all'innovazione e alla ricerca, destinati ad aziende che attuano pratiche sostenibili contribuendo al conseguimento degli obiettivi internazionali ed europei quali la tutela della biodiversità, la circolarità dei prodotti, delle risorse e dei nutrienti.
2. Ai fini della concessione degli incentivi economici di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il tavolo di partenariato per il dialogo sugli elementi strategici, tecnici e operativi concernenti la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi. Al tavolo partecipano le istituzioni pubbliche competenti, le associazioni di rappresentanza e che si occupano di tutela ambientale, i settori produttivi interessati nonché gli enti di ricerca e i soggetti esperti in materia.
3. La concessione degli incentivi economici di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi espressi dai lavori del tavolo di partenariato di cui al comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per l'anno 2026, di 195 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
**1.778. (ex 82.0122.) Evi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Contributi per la conversione agroecologica del settore zootecnico)
1. Al fine di riconvertire le attività del settore zootecnico riguardante gli allevamenti intensivi, limitandone le esternalità negative su ambiente, salute e animali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la riconversione agroecologica del settore zootecnico», con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per la concessione di contributi finalizzati a interventi tecnici, strutturali e relativi all'innovazione e alla ricerca, destinati alle aziende che attuano pratiche sostenibili contribuendo al conseguimento degli obiettivi internazionali ed europei quali la tutela della biodiversità, la circolarità dei prodotti, delle risorse e dei nutrienti.
2. Al fine di garantire un ampio processo di condivisione con le competenti rappresentanze istituzionali, i settori produttivi coinvolti e le diverse rappresentanze di associazioni, enti di ricerca e altri soggetti esperti in materia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Tavolo di partenariato per il dialogo sugli elementi strategici, tecnici e operativi concernenti la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi. Al tavolo partecipano le istituzioni pubbliche competenti, le associazioni di rappresentanza e che si occupano di tutela ambientale, i settori produttivi interessati, nonché gli enti di ricerca e i soggetti esperti in materia.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della salute, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi espressi dal Tavolo di partenariato di cui al comma 2.
Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 82 è abrogato.
1.779. (ex 82.0123.) Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Centri recupero animali selvatici)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 199 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.780. (ex 82.0126.) Evi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)
1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
1.781. (ex 82.0145.) Morfino, Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2025, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 2 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: –;
2027: –.
1.782. (ex 82.0212.) Zanella, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Vaccino immunocontraccettivo GonaCon)
1. Al fine di garantire l'iter della sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della salute, del vaccino immunocontraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (Sus scrofa) e di altri ungulati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il triennio 2025-2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 sono sostituite dalle seguenti: di 119 milioni di euro per l'anno 2025, di 199 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
1.783. (ex 82.0217.) Bonelli, Grimaldi.
Al comma 553, capoverso «Art. 10-ter», sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1 si svolgono esclusivamente a titolo gratuito.
1.784. (ex 0.82.0220.5.) Vaccari, Lai.
Al comma 1, sostituire le parole: di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: di 240 milioni di euro per l'anno 2025, 378 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 2 milioni di euro per l'anno 2025, 11 milioni di euro per l'anno 2026 e di 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
1.785. (ex 84.5.) Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di combattere la povertà educativa e il disagio minorile, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per incentivare e garantire la presenza del servizio sociale all'interno di ogni istituto di ordine e grado.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1-bis.
1-quater. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 70 milioni a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.786. (ex 84.10.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Manzi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.2 è inserito il seguente:
«4-bis.3. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono riattivati fino al 30 giugno 2026».
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.787. (ex 84.11.) Manzi, Orfini, Berruto, Malavasi, De Luca.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È disposto un incremento pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 della spesa per l'istruzione per eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
Conseguentemente:
allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -1.000.000.000;
CS: -1.000.000.000.
2026:
CP: -1.000.000.000;
CS: -1.000.000.000.
2027:
CP: -1.000.000.000;
CS: -1.000.000.000.
allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -1.000.000.000;
CS: -1.000.000.000.
2026:
CP: -1.000.000.000;
CS: -1.000.000.000.
2027:
CP: -1.000.000.000;
CS: -1.000.000.000.
1.788. (ex 84.16.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura di 16.090.000 di euro per l'anno 2025, 16.090.000 di euro per l'anno 2026 e 16.090.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027 alla realizzazione di percorsi didattici finalizzati alla certificazione delle competenze digitali nelle scuole secondarie di primo grado e per la realizzazione di campagne informative rivolte agli educatori e ai genitori per supportarli nell'educazione alle nuove tecnologie.
1.789. (ex 84.18.) Zanella, Piccolotti, Grimaldi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di assicurare a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare ai comuni per la gestione e la realizzazione delle mense scolastiche.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2025 ed è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.790. (ex 84.29.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.791. (ex 84.35.) Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Disposizioni per l'assegnazione di dirigenti scolastici nelle aree svantaggiate e a bassa densità abitativa)
1. I dirigenti scolastici sono assegnati agli istituti scolastici autonomi con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le scuole situate nelle isole minori individuate ai sensi dell'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei comuni montani o nelle aree geografiche con specificità linguistiche, a partire dall'anno scolastico 2024/2025.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura dei costi di assegnazione dei dirigenti scolastici e alla gestione delle strutture scolastiche di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -40.000.000;
2026: -40.000.000;
2027: -40.000.000.
1.792. (ex 84.03.) Piccolotti, Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Misure a sostegno del personale non di ruolo)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplente breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e gli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.
*1.793. (ex 84.09.) Orfini, Manzi, Iacono, Berruto, Malavasi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Misure a sostegno del personale non di ruolo)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplente breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e gli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.
*1.794. (ex 84.010.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)
1. Al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorre dall'anno 2025 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione, durante tutto l'anno, di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.
4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.
5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.
7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.
8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4, al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.795. (ex 84.012.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio, Malavasi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Fondo per l'insegnamento all'educazione affettiva e sessuale)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Il fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:
a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;
b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;
c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;
d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;
e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;
f) l'inserimento nel curricolo di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.796. (ex 84.013.) Ascari, Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Estensione del tempo pieno e del tempo prolungato)
1. È istituito il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria dello Stato. Per dette attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola.
2. È istituito altresì il tempo prolungato pomeridiano nei cicli scolastici della scuola secondaria di I e II grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica; si intende obbligatoria la frequenza di detto tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di I grado e per gli alunni del I biennio della scuola secondaria di II grado; si intende volontaria e a richiesta individuale la frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di II grado. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai Collegi dei docenti, che la elaboreranno sulla base di un «Progetto formativo» condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di II grado (biennio e triennio), con le rappresentanze in carica degli studenti. Detto progetto deve essere formalizzato entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60 per cento delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio, attività laboratoriali di ricerca e approfondimento, per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola. Per il 40 per cento restante, è facoltà dei soggetti che partecipano al «Progetto formativo» prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con realtà esterne alla scuola e coerenti con il medesimo «Progetto formativo».
3. Per consentire l'effettivo esercizio sia del tempo pieno che prolungato, deve essere garantita in ogni scuola o polo scolastico un servizio mensa gratuito, nonché deve essere garantito il trasporto pubblico pomeridiano, in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.797. (ex 84.015.) Piccolotti, Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Piano straordinario adeguamento antincendio)
1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per il completamento della messa a norma antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, con il quale è individuato il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituire dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;
b) al comma 2, con il quale è individuato il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli asili nido, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituire dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -50.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: –.
1.798. (ex 84.018.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Fondo emergenze edilizia scolastica)
1. È istituito per l'annualità 2025 presso il Ministero dell'istruzione e del merito il fondo per le emergenze edilizia scolastica con una dotazione iniziale pari a 80 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -80.000.000;
2026: –;
2027: –.
1.799. (ex 84.021.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Incremento fondo mense scolastiche biologiche)
1. A decorrere dall'anno 2025 è incrementato di 5 milioni di euro il Fondo per le mense scolastiche biologiche di cui al comma 5-bis dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: -5.000.000;
2027: -5.000.000.
1.800. (ex 84.028.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Fondo per il servizio di mensa)
1. Al fine di consentire ai comuni di incrementare il numero di famiglie destinatarie della esenzione totale o parziale dal contributo per i servizi di mensa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per i servizi di mensa con la dotazione di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2025.
2. Il fondo di cui al comma precedente è ripartito tra i comuni in proporzione al numero di residenti che frequentano le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e le scuole statali e paritarie del sistema educativo di istruzione e formazione. Le modalità di riparto, nel rispetto dei criteri di cui al periodo precedente, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2 della presente legge.
1.801. (ex 84.030.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento dell'offerta educativa negli istituti penitenziari)
1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa di 30 milioni di euro annui.
3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.802. (ex 84.054.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche)
1. Al fine di promuovere e incentivare azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per la promozione della formazione e del rafforzamento delle competenze, per l'aumento della rappresentanza nell'ambito lavorativo e per favorire le carriere nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche (discipline STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo donne STEM», con la dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento di programmi, progetti e interventi concernenti la promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline STEM.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.803. (ex 84.040.) Di Biase, Ferrari, Ghio, Forattini.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Misure per la gratuità totale o parziale dei libri di testo)
1. A decorrere dall'anno 2025 lo stanziamento di cui al comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è pari a 200 milioni di euro.
2. In relazione alla dotazione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 150 milioni di euro deve essere destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'importo di 50 milioni di euro alle finalità di cui all'articolo 1, comma 629, della medesima legge, come modificati dal comma 3.
3. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 628, le parole: «gratuità parziale» sono sostituite dalle seguenti: «gratuità totale o parziale»;
b) all'articolo 1, comma 629, le parole: «che adempiono l'obbligo scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «che usufruiscono del diritto-dovere di istruzione e formazione».
4. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.804. (ex 84.041.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis.
(Piano straordinario assunzioni personale ATA)
1. Per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni di euro per l'anno 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 135 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 65 milioni;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.805. (ex 84.053.) Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché del docente con contratto di supplenza annuale fino al 30 giugno.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 15 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.806. (ex 85.2.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e del personale educativo.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo la parola: docenti inserire le seguenti: e del personale educativo.
1.807. (ex 85.6.) Morfino, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Contrasto dispersione scolastica)
1. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 38 milioni di euro per l'anno 2025.
1.808. (ex 85.015.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi, Sarracino, De Luca.
Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Fondo per il contrasto ai «discorsi d'odio»)
1. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il «Fondo per contrasto ai discorsi d'odio».
2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente anche in collaborazione con le università.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 3, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 1 a 3.
5. Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 121, comma 2 della presente legge.
1.809. (ex 85.018.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Fondo per la riduzione del numero degli alunni per classe nelle aree svantaggiate)
1. Al fine di contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché di garantire l'effettivo diritto allo studio, nelle aree del territorio italiano o nelle città o negli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica, è istituito il «Fondo per la riduzione del numero degli alunni per classe nelle aree svantaggiate».
2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinato agli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica ovvero, in generale, una minore disponibilità di servizi o una maggiore difficoltà di accesso agli stessi.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni sono sostituite dalle seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni.
1.810. (ex 85.022.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Tutor tirocinio)
1. Nelle finalità di quanto previsto all'interno del decreto 8 novembre 2011 che prevede la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione e di un tutor organizzatore ogni 150 corsisti o frazione all'interno dei Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, il numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli al cinquanta per cento dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori è incrementato dall'anno scolastico 2025/2026 nella misura non inferiore del venti per cento rispetto a quello dell'anno scolastico 2024/2025.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di due milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 121, comma 2 della presente legge.
1.811. (ex 85.020.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni)
1. Al fine di sostenere la completa attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2025 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede fino al fabbisogno, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 3-bis della presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'imposta sulle successioni)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 11 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.».
1.812. (ex 85.021.) Zanella, Grimaldi, Piccolotti, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva)
1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2025 ai fini di promuovere nei piani triennali dell'offerta formativa (Ptof) interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva.
2. Al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) promuovere un'adeguata formazione del personale delle scuole secondarie di primo e di secondo grado finalizzata alla realizzazione di interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione aventi ad oggetto tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva, e promuovere, nella programmazione didattica curriculare ed extracurriculare delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti in materia di salute sessuale e di educazione sessuale e affettiva, al fine di prevenire comportamenti a rischio per la salute, violenze di genere, prevaricazioni e discriminazioni, nonché di favorire lo sviluppo di rapporti affettivi improntati sui valori del rispetto, consenso, inclusione, riconoscimento e affermazione delle rispettive personalità e differenze».
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025.
1.813. (ex 85.035.) Magi, Della Vedova.
Al comma 1, sostituire le parole dei centri nazionali e dei partenariati estesi, con le seguenti: dei centri nazionali, dei partenariati estesi e degli ecosistemi dell'innovazione,.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole dei partenariati estesi con le seguenti: dei partenariati estesi, degli ecosistemi dell'innovazione.
1.814. (ex 86.5.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) le pubblicazioni scientifiche, indicizzate secondo gli indici di impatto delle riviste che accettano i manoscritti.
1.815. (ex 86.6.) Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di incrementare il budget destinato ai progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) è stanziato un finanziamento straordinario di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.816. (ex 86.9.) Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da: «, i fondi destinati» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva».
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 72 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.817. (ex 86.16.) Roggiani.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Assistenza psicologica universitaria)
1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.
2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:
a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;
b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;
c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.
4. Ai fini del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni sono sostituite dalle seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni.
1.818. (ex 86.01.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore)
1. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 3 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il Consiglio Nazionale Universitario, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale. Il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling deve poter essere erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.819. (ex 86.02.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Potenziamento del diritto allo studio universitario)
1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 100 milioni di euro annui per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, con ulteriori adeguamenti alla stima del fabbisogno.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 94,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.
3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.
4. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 3 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale universitario, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale. Il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling deve poter essere erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 527,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 727,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.820. (ex 86.038.) Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Equiparazione e valorizzazione della qualifica del personale docente dell'Alta Formazione artistica e musicale-AFAM)
1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.».
2. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da «, i fondi destinati» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni pari a 1.000.000 di euro, a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 500.000 euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni per l'anno 2025 e di 199,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.821. (ex 86.092.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità dell'Alta Formazione artistica e musicale-AFAM)
1. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da «, i fondi destinati» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni pari a 1.000.000 di euro, a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 500.000 euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni per l'anno 2025 e di 199,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.822. (ex 86.093.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
1. Al fine di contrastare il fenomeno della crescente emigrazione dei giovani italiani e per incentivarne al tempo stesso il ritorno, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a partire dal 2025.
2. Entro il 30 marzo di ogni anno il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze emana un decreto nel quale sono definite le modalità di utilizzo e di riparto delle risorse di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.823. (ex 86.03.) Girelli.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Funzionamento universitario)
1. Al fine di sostenere il funzionamento delle università statali, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.824. (ex 86.05.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Funzionamento universitario)
1. Al fine di sostenere il funzionamento delle Università statali, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121 sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 72 milioni di euro nell'anno 2025 ed è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 358 milioni di euro nell'anno 2025.
1.825. (ex 86.06.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Assunzioni straordinarie di personale negli enti pubblici di ricerca finalizzate al consolidamento delle attività scientifiche connesse con il Programma nazionale per la ricerca ed il Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di consolidare le attività scientifiche e di supporto alla ricerca connesse con il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 e con il Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione straordinaria di personale negli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituto un apposito fondo con dotazione pari a 120 milioni di euro a partire dal 2026.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri vigilanti sugli enti pubblici di ricerca, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento viene ripartito tra gli enti pubblici di ricerca. Il criterio di riparto è proporzionale al personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili nelle attività di cui al comma 1 alla data del 31 dicembre 2024.
4. Gli enti impiegano il 50 per cento delle risorse ricevute per l'attivazione di procedure di valorizzazione del proprio personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili, ivi incluso anche il Contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: e di 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: e di 80 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
1.826. (ex 86.07.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Assunzioni straordinarie di personale negli enti pubblici di ricerca finalizzate al consolidamento delle attività scientifiche connesse con il Programma nazionale per la ricerca ed il Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di consolidare le attività scientifiche e di supporto alla ricerca connesse con il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 e con il Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione straordinaria di personale negli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituto un apposito fondo con stanziamento pari a 120 milioni di euro a partire dal 2026.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri vigilanti sugli enti pubblici di ricerca, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento viene ripartito tra gli enti pubblici di ricerca. Il criterio di riparto è proporzionale al personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili nelle attività di cui al comma 1 alla data del 31 dicembre 2024.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.827. (ex 86.08.) Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Piano straordinario di reclutamento di ricercatori universitari)
1. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni nel 2026, di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.
2. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026 ed è ridotto di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni nel 2026, di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.828. (ex 86.09.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Piano straordinario di reclutamento di ricercatori universitari)
1. Il fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1.829. (ex 86.010.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Piano straordinario di reclutamento di ricercatori universitari)
1. Per l'assunzione di ricercatori e tecnologi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni nel 2026, di 120 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni nel 2026, di 120 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1.830. (ex 86.012.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Piano di sostegno alla ricerca)
1. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca:
a) il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
b) il fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
c) per l'assunzione di ricercatori e tecnologi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2025, di 80 milioni di euro per l'anno 2026, di 120 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 7, comma 3 della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.831. (ex 86.023.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori universitari)
1. Al fine di promuovere e sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nella fase iniziale di carriera, così come definita dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di favorire la competitività e l'attrattività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 15 milioni per l'anno 2025 e di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.
Conseguentemente, all'articolo 121 comma 2 sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: di 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
1.832. (ex 86.013.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Assunzioni straordinarie di ricercatori universitari connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di consolidare le attività di ricerca connesse al Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori con contratti Rtda assunti a valere su progetti PNRR.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituto un apposito fondo di 100 milioni a decorre dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
1.833. (ex 86.014.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Costi adeguamento Istat docenti e dei ricercatori universitari)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024 si provvede a carico del bilancio dello Stato.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.834. (ex 86.019.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Roggiani.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Costi percorsi universitari e accademici formazione iniziale)
1. Al fine di riconoscere al maggior numero di soggetti l'esonero, totale o parziale, dai costi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014.
2. All'articolo 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014.»
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.835. (ex 86.022.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure a sostegno dei collaboratori esperti linguistici)
1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzati all'adeguamento della retribuzione dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
*1.836. (ex 86.024.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure a sostegno dei collaboratori esperti linguistici)
1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzati all'adeguamento della retribuzione dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
*1.837. (ex 86.025.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure a sostegno del personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca)
1. All'articolo 1, comma 297, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
**1.838. (ex 86.027.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure a sostegno del personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca)
1. All'articolo 1, comma 297, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
**1.839. (ex 86.028.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure a sostegno del personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca)
1. All'articolo 1, comma 309 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
2. All'articolo 1, comma 310, lettera c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
1.840. (ex 86.030.) Piccolotti, Grimaldi.
Sopprimere i commi 354 e 355
1.841. (ex 2.86.) Mari, Grimaldi.
Al comma 482, sostituire le parole: con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere concessi contributi al soggetto attuatore con le seguenti: il Ministro delle imprese e del made in Italy è autorizzato a erogare al soggetto attuatore contributi.
1.842. (ex 2.92.) Lai.
All'articolo 72 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-quater:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità»;
3) alla lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità»;
4) alla lettera d), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità»;
5) alla lettera e), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità»;
b) al comma 3-duodecies:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità»;
3) alla lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità»;
4) alla lettera d), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità»;
5) alla lettera e), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità».
Conseguentemente, agli oneri stimati pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2024, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2024 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per l'anno 2024, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2024»;
g) il comma 7 è abrogato;
alla parte consequenziale, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»
1.843. (ex 2.70.) Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
all'articolo 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, valutati in 2.200 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante la seguente modificazione:
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti)
1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti, per gli anni 2024 e 2025, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti i predetti settori.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2025, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026.
7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
1.844. (ex 2.71.) Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 271 sopprimere le parole: ai soggetti di cui al predetto comma 270
1.845. (ex 2.89.) Berruto, Manzi, Ascani, Orfini, Iacono.
Al comma 271, sostituire le parole: inferiore a 15.000 euro con le seguenti: inferiore a 20.000 euro.
1.846. (ex 2.88.) Berruto, Manzi, Ascani, Orfini, Iacono.
Al comma 383, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegnazione delle somme di cui al comma 1 è subordinata altresì all'adozione da parte della predetta struttura commissariale di un Piano di riequilibrio del rapporto tra sanità pubblica e sanità privata al fine di garantire l'appropriata e corretta erogazione delle prestazioni ordinarie del Servizio sanitario nazionale.
1.847. (ex 2.72.) Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Al comma 384, sostituire le parole: 500.000 abitanti con le seguenti: 570.000 abitanti.
Conseguentemente, alla parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 428,8 milioni di euro nell'anno 2025, 162,2 milioni di euro nell'anno 2026, 120,4 milioni di euro nell'anno 2027, 143 milioni di euro nell'anno 2028 e 66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.848. (ex 2.90.) Amendola.
Sostituire i commi da 436 a 444 con i seguenti:
436. Al fine di incentivare l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e l'ammodernamento dei processi di produzione e dei prodotti in funzione della sostenibilità ambientale e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1057-bis:
1) le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024»;
2) dopo il comma 1057-bis è aggiunto il seguente:
«1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, ovvero entro il 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.»;
b) al comma 1058-bis le parole: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026» e le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
c) il comma 1058-ter è soppresso.
437. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035.
Conseguentemente, agli oneri stimati in 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario di cui al comma 1 sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.;
all'articolo 4, come sostituito dalla parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
1.849. (ex 2.68.) Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
Dopo il comma 428 aggiungere il seguente:
2-bis. Per le imprese che non rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del regolamento (UE) 2014/651, la riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 trova applicazione ove stabiliscano per i dirigenti una remunerazione complessiva, sia fissa che variabile, con qualunque forma e denominazione riconosciuta, non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza. Ai fini del presente comma, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni manager executive che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la governance delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente comma.
1.850. (ex 2.67.) Appendino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto, Carotenuto, Barzotti.
Sopprimere il comma 457.
1.851. (ex 2.80.) Mari, Grimaldi.
Al comma 632 , sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 60 milioni;
Conseguentemente al comma 633, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 35 milioni.
1.852. (ex 2.84.) Grimaldi, Fratoianni.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
1. All'articolo 1, comma 309 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
2. All'articolo 1, comma 310, lettera c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2025, le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».
1.853. (ex 86.032.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Potenziamento del diritto allo studio universitario)
1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.
3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'art. 144, comma 18, della 31 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026 si provvede a valere delle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 7, comma 2-bis della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.854. (ex 86.039.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Incremento fondo per contributo spese locazioni studenti fuori sede)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 95 milioni a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 105 milioni.
1.855. (ex 86.045.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure di sostegno per le locazioni universitarie)
1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito il Fondo per gli alloggi universitari, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al Fondo accedono le regioni e le province autonome che si impegnino a realizzare la riconversione di immobili del proprio patrimonio, ovvero del patrimonio immobiliare sito nel proprio territorio e di cui abbiano la disponibilità, a residenze universitarie.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della difesa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità e il funzionamento del fondo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge;
b) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.856. (ex 86.048.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Rifinanziamento legge 338 del 2000)
1. Al fine di garantire un capillare rispetto del diritto allo studio universitario, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 e di 150 milioni a decorrere dal 2028, volta ad incrementare il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338.
2. Fatte salve diverse disposizioni del Ministero dell'università e della ricerca, si dispone che una parte della spesa di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per il triennio 2025-2027 e a 30 milioni a decorrere dal 2028, sia destinata alla realizzazione di alloggi e residenze presso i comuni con sedi distaccate dell'Ateneo di riferimento, dunque diversi dal comune nel quale è registrata la sede centrale.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati pari a di 200 milioni di euro annui nel triennio 2025-2027 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.857. (ex 86.056.) Scarpa.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni in materia di incremento del FFO dell'Università)
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento:
a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2021-2023;
b) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;
c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.858. (ex 86.074.) Piccolotti, Manzi, Caso, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti, Berruto, Iacono, Orfini, Ferrari, Toni Ricciardi, Roggiani, Orrico, Amato, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni in materia di incremento del FFO dell'Università)
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento:
a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2021-2023;
b) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;
c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi euro 500 milioni a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 7, comma 3 della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 500 milioni di euro in ragione annua.
1.859. (ex 86.075.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure di sostegno per le locazioni universitarie)
1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, con effetto a decorrere dall'anno 2025, nei comuni ad alta tensione abitativa, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta in relazione ai contratti di locazione già stipulati, in cui ogni conduttore è una studentessa o uno studente universitario e per cui il locatore prevede una riduzione del canone pari almeno al dieci per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai nuovi contratti di locazione aventi le medesime caratteristiche, a condizione che il canone di locazione sia inferiore almeno del dieci per cento rispetto ai canoni previsti dai contratti di locazione per immobili analoghi per caratteristiche e collocazione.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.860. (ex 86.049.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Istituzione di un fondo destinato alle spese di locazioni abitative degli studenti fuori sede)
1. Al fine di sostenere gli studenti iscritti in università statali situate in una regione diversa da quella in cui si trova il comune presso il quale sono residenti, che non usufruiscano di altri contributi pubblici per l'alloggio, nonché appartenenti a un nucleo familiare con Indice della situazione economica non superiore a 20.000 euro, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti residenti in un comune situato in una regione diversa da quella presso cui è ubicato l'immobile locato.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025.
1.861. (ex 86.050.) Magi, Della Vedova.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Realizzazione nuovi posti letto pubblici nell'ambito del PNRR)
1. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è incrementato di 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi, a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,5 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.862. (ex 86.053.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Potenziamento del diritto allo studio universitario)
1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto dall'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.
1.863. (ex 86.054.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Incremento fondo per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari)
1. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 100 milioni di euro per il 2025 e di 180 milioni di euro a decorrere dal 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni.
1.864. (ex 86.057.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio)
1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,5 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.865. (ex 86.067.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure a favore della stabilizzazione dei ricercatori del CNR)
1. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni.
1.866. (ex 86.070.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni in materia di attivazione dei percorsi abilitanti presso le Università statali)
1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.867. (ex 86.072.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Fondo per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020, n. 240)
1. Per l'attuazione dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come sostituito dall'articolo 14, comma 6-septies, decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dalla trasformazione degli assegni di ricerca in contratti di ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per l'anno 2025 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 7, comma 2-bis della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi 300 milioni di euro per l'anno 2025.
1.868. (ex 86.076.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Modifiche all'articolo 22, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240)
1. Il comma 9 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dai seguenti:
«9. Ai contratti di ricerca di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre, n. 218.
9-bis. Per l'attuazione del precedente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 250 milioni a decorrere dal 2025.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 7, comma 2-bis della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.869. (ex 86.077.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure per lo studio e la ricerca senza uso degli animali per la sperimentazione)
1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 sono incrementate per un importo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività finalizzate agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici senza uso degli animali per la sperimentazione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.870. (ex 86.079.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni in merito di salario accessorio delle Università e degli enti pubblici di ricerca)
1. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*1.871. (ex 86.0100.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni in merito di salario accessorio delle Università e degli enti pubblici di ricerca)
1. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*1.872. (ex 86.0101.) Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Sostegno di ricerca dei programmi di sviluppo dei sistemi aerei)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo di programmi industriali, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo con dotazione di 50 milioni per il quinquennio 2025-2030, volto a sostenere la sperimentazione aerodinamica per la realizzazione di una galleria del vento transonica e supersonica.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro negli anni 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.
1.873. (ex 86.0103.) Graziano.
Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 87, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Una quota del Fondo cui al comma 1 non inferiore a 2 milioni di euro all'anno per il triennio 2025-2027 è destinata agli interventi per la valorizzazione ed il prosieguo del programma degli scavi del sito archeologico di Noto Antica.»;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «108 milioni di euro per l'anno 2025, 182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».
1.874. (ex 87.1.) Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.
Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 87, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Una quota del Fondo cui al comma 1 non inferiore a 1 milione di euro all'anno per il triennio 2025-2027 è destinata agli interventi per la valorizzazione ed il prosieguo del programma degli scavi del sito archeologico di Noto Antica.»;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «119 milioni di euro per l'anno 2025, 199 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».
1.875. (ex 87.2.) Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.876. (ex 87.7.) Iacono.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione, dell'identità siciliana, è assegnato un contributo straordinario agli istituti culturali riconosciuti in tale ambito, di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.877. (ex 87.9.) Iacono.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto alle donne e della Costituzione)
1. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto alle donne e della Costituzione, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane, per le finalità di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.878. (ex 87.02.) De Maria, Mulè, Morassut, Fornaro, Ascani, Graziano, Fassino, Carè.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, in particolare nell'ottica di favorire l'ammodernamento delle strutture, oltre che di garantire la stabilità del settore, la quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.879. (ex 88.10.) Romeo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le risorse residue di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono trasferite allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1.880. (ex 88.13.) Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Agli organizzatori musicali di musica popolare contemporanea, che siano soggetti privati e di diritto privato, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo relativo alla realizzazione e allo svolgimento di concerti ed eventi musicali dal vivo.
5-ter. Il credito d'imposta previsto dal comma 5-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5-quater. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento del credito di imposta previsto nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, con particolare riferimento a: eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative del presente comma e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.
5-quinquies. Le risorse stanziate per il finanziamento del credito di imposta previsto dal comma 5-bis, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del medesimo credito di imposta.
5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quinquies, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.881. (ex 88.16.) Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito uno specifico Fondo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato alla riconversione dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti in attività che non utilizzano animali.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.
1.882. (ex 88.20.) Zanella, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
1. Al fine di sostenere le attività di teatroterapia, e in generale tutte le attività che colleghino il teatro all'ambito terapeutico utilizzando le tecniche drammaturgiche per favorire l'espressione emotiva e la socializzazione, è istituto, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Entro il 30 marzo di ogni anno il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, adotta un decreto nel quale sono definite le modalità di utilizzo e di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.883. (ex 88.01.) Girelli, Orfini, Manzi, Berruto.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza)
1. Al fine di salvaguardare, incrementare e promuovere la produzione artistica e culturale della danza, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. L'incremento del FUS di cui al comma 1 è vincolato alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche.
3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti parametri e criteri sulla base dei quali ciascuna fondazione:
a) qualora sia dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
b) qualora sia priva di un proprio corpo di ballo, è tenuta a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali del bilancio delle fondazioni stesse.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, di 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
1.884. (ex 88.024.) Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Promozione della lettura)
1. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.885. (ex 88.02.) Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Bonafè.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Interventi a sostegno dell'editoria quotidiana e periodica)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per gli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026 in abbonamento, in edicola e presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
3. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella rete, alle imprese editoriali di giornali quotidiani e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (Joint Industry Committee) italiano, che realizza sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:
a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;
b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.
4. Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.
5. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
6. Al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno. Gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell'impresa richiedente il contributo. L'agevolazione non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime iniziative.
7. L'efficacia della disposizione di cui al comma 6 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
8. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
9. L'efficacia della disposizione di cui al comma 8 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
10. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui ai commi da 1 a 9 e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.
11. All'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto:
a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia comunitaria, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Per principali quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata, in un numero significativo di regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi originali di interesse generale; per quotidiani a maggiore diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara di cui al presente comma sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.».
12. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, al comma 3, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;.
13. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private;»
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h) per la vendita tramite distributori automatici;».
14. Al fine di favorire la capillarità della rete di vendita della stampa e di garantire il diritto dei cittadini di accesso all'informazione, agli esercizi commerciali dei comuni privi di edicole e agli esercizi commerciali posti ad almeno 1.000 metri da una edicola che assicurino la vendita di giornali quotidiani e/o periodici quale attività complementare a quella di vendita primaria è riconosciuto, entro il limite massimo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un credito di imposta nella misura del 25 per cento del valore delle pubblicazioni quotidiane e/o periodiche vendute nell'anno precedente, con il limite massimo di 4.000 euro per ciascun anno. Agli esercizi commerciali di cui al presente comma non si applica il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
15. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per la fornitura di giornali quotidiani e periodici, alle imprese di distribuzione della stampa è riconosciuto, entro il limite massimo di 6,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo annuo di 1.500 euro per la fornitura di quotidiani e periodici a ciascun esercizio commerciale di cui al comma 14 e a ciascun punto vendita di giornali, esclusivo e non esclusivo, attivato successivamente al 1° gennaio 2025. Il contributo è incrementato di 1.500 euro qualora l'esercizio commerciale rifornito costituisca l'unico punto vendita di giornali del comune. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.
16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono dettate le modalità applicative delle misure di sostegno di cui ai commi 14 e 15, nei limiti della somma complessiva di 15,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 145,6 milioni per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.886. (ex 88.015.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Ripristino e rafforzamento della 18App)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 357, è sostituito dal seguente:
«357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta»;
b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
1.887. (ex 88.016.) Boschi, Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(2X1000 alla cultura)
1. A decorre dall'anno 2025, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorre dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.888. (ex 88.013.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Osservatorio nazionale sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale)
1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, è istituito presso il Ministero la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito ambientale, della pubblica amministrazione, fiscale, lavoristico-previdenziale, dei diritti umani e della privacy.
2. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i componenti delle organizzazioni della società civile, le modalità di funzionamento, nonché i compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1.
3. Per il funzionamento dell'Osservatorio sono stanziati 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -500.000;
2026: -500.000;
2027: -500.000.
1.889. (ex 88.020.) Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 89, aggiungere i seguenti:
Art. 89-bis.
(Disposizioni in materia di promozione della lettura e a sostegno all'editoria libraria)
1. È istituito presso il Ministero della cultura un fondo di promozione della lettura nelle biblioteche e di sostegno alla filiera dell'editoria libraria con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Le risorse di cui comma 1 sono assegnate annualmente alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, nei limiti della spesa ivi autorizzata:
a) delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020;
b) degli enti territoriali, anche consorziati;
c) di istituzioni private non a fini di lucro destinatarie di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate per l'acquisto di libri secondo le seguenti quote fino a un massimo di:
a) 3.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
b) 5.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi;
c) 10.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.
4. Le risorse finanziarie eventualmente eccedenti l'ammontare totale dei contributi richiesti sono ripartite tra i soggetti ammessi al contributo dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore in misura proporzionale rispetto alle tre quote di cui al comma precedente.
5. Nel caso in cui le richieste risultino superiori alla copertura finanziaria annua di cui al comma 1, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore provvede a rimodulare proporzionalmente le tre quote di cui al comma 3.
6. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione.
7. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite, secondo quanto stabilito nei commi precedenti, le modalità di presentazione delle domande e i requisiti di accesso al fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione degli stessi.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026., sono sostituite dalle seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
Art. 89-ter.
(Disposizioni in materia di promozione del ruolo delle librerie indipendenti)
1. Lo Stato riconosce e valorizza il ruolo di presidio culturale di prossimità svolto dalle librerie indipendenti in quanto attori del sistema di diffusione del libro e della lettura connotati da infungibile radicamento territoriale e ne sostiene attività e progettualità.
2. Ai fini di cui al comma 1 per libreria indipendente s'intende l'impresa commerciale non appartenente a grandi catene e che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.
3. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della cultura, con dotazione di 50 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2025, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.
4. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 3, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 6, gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026., sono sostituite dalle seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.890. (ex 89.010.) Ghirra, Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, quali elementi indifferibili del sistema di diffusione del libro e promozione della lettura, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della cultura, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2025 destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.
2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 3, gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 170 milioni di euro.
1.891. (ex 89.08.) Bonafè, Simiani, Manzi, Fossi, Gianassi.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. Al fine di assicurare la presenza nelle aree interne e nei piccoli comuni di edicole per la vendita di giornali e riviste nonché per erogare ulteriori eventuali servizi è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Con regolamento adottato mediante decreto del Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 115 milioni di euro e le parole 200 milioni di euro con le seguenti: 195 milioni di euro.
1.892. (ex 89.012.) Gianassi, Bonafè.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Differimento di termini in materia di riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2027».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del presente disegno di legge.
1.893. (ex 90.05.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio)
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2024, di un contingente di 1.300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.894. (ex 90.010.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.895. (ex 90.021.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Revisione e Adeguamento delle Indennità Operative e di Imbarco)
1. Ai fini di adeguare le indennità operative e di imbarco del personale della Marina Militare, di cui all'articolo 9 della legge del 23 marzo 1983, n. 78, in particolare per chi è assegnato a missioni operative prolungate o in aree geografiche critiche, le relative dotazioni finanziarie sono incrementate di euro 1 milione annui a decorrere dal 2025.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.896. (ex 90.022.) Graziano, De Maria, Carè, Fassino.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Miglioramento della qualità degli alloggi militari)
1. Ai fini del miglioramento della qualità degli alloggi militari di cui al capo VIII del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le relative dotazioni finanziarie sono incrementate di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.897. (ex 90.023.) Graziano, De Maria, Carè, Fassino.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Incremento delle Risorse per la sicurezza sul Lavoro e Formazione Operativa)
1. Ai fini di incrementare i livelli di sicurezza sul lavoro e alla formazione continua per ridurre i rischi legati alle operazioni del personale delle Forze armate, presso il Ministero della difesa è istituito un apposito Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.898. (ex 90.024.) Graziano, De Maria, Carè, Fassino.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Tutela della Salute Mentale e Supporto Psicologico)
1. Ai fini di incrementare i livelli di Tutela della Salute Mentale e Supporto Psicologico del personale delle Forze armate, presso il Ministero della difesa è istituito un apposito Fondo con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.899. (ex 90.025.) Graziano, De Maria, Carè, Fassino.
Sopprimere il comma 635.
1.900. (ex 91.1014.) Riccardo Ricciardi, Quartini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'articolo 1, dopo il comma 643, aggiungere il seguente:
643-bis. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025.».
1.901. (ex 91.1002.) Onori.
All'articolo 1, dopo il comma 643, aggiungere il seguente:
«643-bis. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
1.902. (ex 91.1003.) Onori.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
1. Al fine di garantirne il normale e corretto funzionamento, le autorizzazioni di spesa rispettivamente per l'erogazione del contributo alle spese di funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero-CGIE, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, afferente al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e del contributo alle spese di funzionamento dei Comitati italiani residenti all'estero-COMITES, di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, afferente al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono prorogate all'anno 2025 con uno stanziamento rispettivamente pari a 500 mila euro per l'anno 2025 e a 500 mila euro per l'anno 2026. Agli oneri derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.903. (ex 91.021.) Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Assegnazione di quota dei contributi per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana)
1. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 60 per cento, a decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Una quota pari al 30 per cento dei predetti proventi è destinata all'adeguamento stipendiale degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, come definito nell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le restanti risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna Circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al comma 1 del presente articolo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, dando priorità allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'assunzione di personale a contratto, al fine di agevolare e migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e agevolare il sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.
1.904. (ex 91.026.) Porta, Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Sostegno alla rete consolare)
1. Al fine di potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari, sono autorizzati le seguenti spese:
a) 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) 2 milioni di euro per l'anno 2025 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.905. (ex 91.022.) Di Sanzo, Porta, Carè, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)
1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.906. (ex 91.023.) Di Sanzo, Porta, Carè, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)
1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000;
2027: -2.000.000.
1.907. (ex 91.024.) Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano, nell'ottica di un piano strategico Italia-Africa, cosiddetto Piano Mattei, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033.
Conseguentemente, la legge n. 14 del 2024 è soppressa.
1.908. (ex 91.030.) Provenzano, Amendola, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 76 milioni di euro per l'anno 2026, di 299 milioni di euro per l'anno 2027 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.909. (ex 91.031.) Quartapelle Procopio, Provenzano, Amendola, Boldrini, Porta.
Al comma 635, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'intervento relativo alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri – CUP D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022, non possono, in ogni caso, derivare, all'interno del parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, aumenti di cubatura o incremento di consumo di suolo rispetto al patrimonio edilizio esistente.
1.910. (ex 0.91.032.1.) Bonafè, Simiani.
Al comma 1, sostituire le parole: 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. con le seguenti: 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2027 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7, comma 3 della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi non inferiori a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.911. (ex 92.2.) Grimaldi, Zanella.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: con una dotazione di, aggiungere le seguenti: 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026,;
al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Una quota delle risorse di cui al comma 1, è destinata, fino a concorrenza dei relativi oneri, all'attuazione degli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2023 in Umbria. Agli interventi conseguenti al sisma 2019 in Umbria è destinata una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2025.
1.912. (ex 92.1.) Ascani, Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di ridurre i rischi per gli animali coinvolti nelle calamità naturali, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il triennio 2025-2027 di 500 mila euro, per le opere di messa in sicurezza di canili e gattili.
3-ter. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute sono individuati i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -500.000;
2026: -500.000;
2027: -500.000.
1.913. (ex 92.5.) Dori, Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima)
1. Al fine di garantire gli investimenti in azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici da sviluppare in Paesi partner, la dotazione del Fondo Italiano per il clima è incrementata di 200 milioni di euro per il 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 200 milioni per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del titolo con la seguente: Misure in materia ambientale e in materia di calamità naturali ed emergenze.
1.914. (ex 92.03.) Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Finanziamento del PNACC)
1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzate a contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentarne la resilienza, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente:
al titolo IX, dopo le parole: in materia aggiungere le seguenti: ambientale e in materia di;
all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 327 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
1.915. (ex 92.04.) Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Istituzione di un Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di calamità naturali)
1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai familiari delle vittime di calamità naturali, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo denominato «Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di calamità naturali», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di accesso al Fondo;
b) le procedure per l'erogazione delle risorse;
c) le categorie dei beneficiari;
d) la misura del contributo erogabile;
e) le modalità di presentazione delle domande;
f) la documentazione da allegare;
g) le cause di esclusione dal contributo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.916. (ex 92.05.) Curti, Braga, Simiani.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Fondo alluvioni Emilia-Romagna)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti privati che risiedono o svolgono in maniera prevalente la propria attività lavorativa o professionale nella regione Emilia-Romagna, in considerazione dei danni materiali subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nell'anno 2024.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2;
b) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.917. (ex 92.07.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Fondo Italia Sicura)
1. Al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e garantire lo sviluppo delle infrastrutture idriche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, destinato a finanziare interventi di progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, per affrontare situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico e alla realizzazione degli interventi connessi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con poteri di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo, anche in ordine alle funzioni di programmazione, degli interventi di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.918. (ex 92.014.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Fondo per il ripristino della natura)
1.Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine di cui al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo per il ripristino della natura con una dotazione iniziale di 120 milioni per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026 e un miliardo di euro per il 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2025, 200 milioni per l'anno 2026 e 1 miliardo di euro per l'anno 2027, si provvede quanto a 120 milioni per il 2025 e 200 milioni per il 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge e quanto a 1 miliardo di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 120, comma 1, del presente disegno di legge.
1.919. (ex 92.08.) Evi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 768 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2025». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3-ter. Allo scopo di assicurare il completamento della ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma 20-29 maggio 2012 è assegnato un importo pari a 109.244.190,47 milioni di euro al Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, di cui una quota pari a 76.244.190,47 di euro per l'anno 2025, una quota pari a 22.000.000,00 di euro per l'anno 2026 e una quota pari a euro 11.000.000,00 di euro per l'anno 2027. Per la realizzazione degli interventi di relativa competenza è altresì autorizzata la maggiore spesa di euro 12.010.056,40 euro per l'anno 2025 per il Ministero della cultura e di 12.745.753,13 di euro per il 2025 per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 101.000.000 di euro per l'anno 2025, 22.000.000,00 di euro per l'anno 2026 e 11.000.000,00 di euro per l'anno 2027 si provvede quanto a 101.000.000 euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, quanto a 22.000.000 di euro per l'anno 2026 e 11.000.000,00 di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.920. (ex 93.1.) Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 di cui alla deliberazione dello stato di emergenza del 6 aprile 2023.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.921. (ex 93.2.) Ascani.
Al comma 25, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I criteri, le modalità, le scadenze e le condizioni per il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione, nonché le procedure per l'istruttoria, la concessione ed erogazione, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 30, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.
1.922. (ex 93.6.) De Luca.
Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
27-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 25, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'isola di Ischia, la spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027.
27-ter. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo capoverso, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027.
27-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27-bis e 27-ter si provvede, quanto a 133 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo di cui all'articolo 92 della presente legge.
1.923. (ex 93.7.) De Luca.
Al comma 28, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri.
1.924. (ex 93.13.) De Luca.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si applicano a tutti gli immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico come individuati dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 109 del 2018 integrato dal Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022 e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022.
1.925. (ex 93.20.) De Luca.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole «16 settembre 2023», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti «16 settembre 2025». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.926. (ex 93.17.) De Luca.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Le misure previste dall'articolo 1 comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano fino al 31 dicembre 2025 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 20 milioni di euro per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.927. (ex 93.23.) De Luca.
Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
33-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, gli enti locali ricompresi nei crateri del sisma del 26 dicembre 2018, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in servizio presso i suddetti enti, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti enti, anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra i predetti enti. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. e sono consentite anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 57, comma 3-bis del decreto 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12 come rifinanziato ai sensi del comma 33-ter. Al riparto delle risorse del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
33-ter. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del decreto 14 agosto 2020, n. 104 è incrementata di 1.7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.928. (ex 93.26.) Barbagallo.
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Al fine di far fronte alle spese necessarie per la rimozione della cenere vulcanica conseguente agli eventi parossistici è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 a favore dei comuni etnei interessati. Al riparto delle risorse di cui al precedente periodo si provvede con decreto del Ministero dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.929. (ex 93.27.) Barbagallo.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al fine di potenziare e semplificare gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nei decreti del MASAF n. 473460 del 12 settembre 2023, 473440 del 12 settembre 2023 e 473466 del 12 settembre 2023, fino al 31 dicembre 2025, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto la concessione, l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
36-ter. Per la concessione, l'erogazione di aiuti, anche a titolo di anticipo, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, per la concessione o per il pagamento in anticipo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 78, comma 1-quinquies, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al momento dell'erogazione del saldo. In tali casi la concessione o il pagamento in anticipo sono sottoposti a clausola risolutiva.
36-quater. Eventuali economie derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito con la legge del 31 luglio 2023, n. 100, potranno essere utilizzate per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana e la regione Marche, nei mesi di settembre 2024 e ottobre 2024, esclusivamente secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
36-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana e la regione Marche, attuano la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2024 e ottobre 2024, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.
1.930. (ex 93.28.) Vaccari, De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del Codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.I beneficiari delle somme di cui al primo periodo vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.
36-ter. Nel caso in cui l'immobile oggetto del finanziamento previsto per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali a far data dal 1° maggio 2023 sia assoggettato a procedura esecutiva immobiliare, dovendo trovare adeguata protezione l'interesse pubblico sotteso all'agevolazione concessa, lo Stato potrà rientrare nella disponibilità delle somme elargite mediante il riconoscimento del privilegio previsto in tema di interventi a sostegno pubblico delle imprese di cui all'articolo 9, comma 5, decreto legislativo n. 123 del 1998.
36-quater. In relazione agli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, nel caso di liquidazione giudiziale del beneficiario o di sottoposizione del medesimo ad altra procedura di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, intervenuta successivamente alla concessione del contributo, qualora il beneficiario non abbia pagato ai fornitori alcuna somma o abbia provveduto solo parzialmente, sarà possibile provvedere al pagamento delle fatture direttamente a favore di questi ultimi nei limiti degli importi riconosciuti ammissibili e previa comunicazione, da parte del Soggetto Istruttore, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta, compatibilmente con la normativa vigente.
*1.931. (ex 93.29.) Andrea Rossi, De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Vaccari.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del Codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.I beneficiari delle somme di cui al primo periodo vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.
36-ter. Nel caso in cui l'immobile oggetto del finanziamento previsto per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali a far data dal 1° maggio 2023 sia assoggettato a procedura esecutiva immobiliare, dovendo trovare adeguata protezione l'interesse pubblico sotteso all'agevolazione concessa, lo Stato potrà rientrare nella disponibilità delle somme elargite mediante il riconoscimento del privilegio previsto in tema di interventi a sostegno pubblico delle imprese di cui all'articolo 9, comma 5, decreto legislativo n. 123 del 1998.
36-quater. In relazione agli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, nel caso di liquidazione giudiziale del beneficiario o di sottoposizione del medesimo ad altra procedura di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, intervenuta successivamente alla concessione del contributo, qualora il beneficiario non abbia pagato ai fornitori alcuna somma o abbia provveduto solo parzialmente, sarà possibile provvedere al pagamento delle fatture direttamente a favore di questi ultimi nei limiti degli importi riconosciuti ammissibili e previa comunicazione, da parte del Soggetto Istruttore, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta, compatibilmente con la normativa vigente.
*1.932. (ex 93.30.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del Codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.I beneficiari delle somme di cui al primo periodo vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.
36-ter. Nel caso in cui l'immobile oggetto del finanziamento previsto per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali a far data dal 1° maggio 2023 sia assoggettato a procedura esecutiva immobiliare, dovendo trovare adeguata protezione l'interesse pubblico sotteso all'agevolazione concessa, lo Stato potrà rientrare nella disponibilità delle somme elargite mediante il riconoscimento del privilegio previsto in tema di interventi a sostegno pubblico delle imprese di cui all'articolo 9, comma 5, decreto legislativo n. 123 del 1998.
36-quater. In relazione agli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, nel caso di liquidazione giudiziale del beneficiario o di sottoposizione del medesimo ad altra procedura di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, intervenuta successivamente alla concessione del contributo, qualora il beneficiario non abbia pagato ai fornitori alcuna somma o abbia provveduto solo parzialmente, sarà possibile provvedere al pagamento delle fatture direttamente a favore di questi ultimi nei limiti degli importi riconosciuti ammissibili e previa comunicazione, da parte del Soggetto Istruttore, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta, compatibilmente con la normativa vigente.
*1.933. (ex 93.31.) Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Per il 2025, ai fini delle imposte sui redditi, il costo relativo ai premi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è maggiorato del 50 per cento. L'agevolazione non spetta alle imprese in liquidazione ordinaria, assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del beneficio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.1300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 2.1300 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 36-bis, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.934. (ex 93.42.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, dopo le parole: «nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» sono inserite le seguenti: «a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
b) al comma 6-quater, le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» sono sostituite con le seguenti: «nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina», le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» sono sostituite con le seguenti:«nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani» e le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro»;
36-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
1.935. (ex 93.62.) De Micheli, De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, dopo le parole: «nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» sono inserite le seguenti: «a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
b) al comma 6-quater, le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina», le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani» e le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro»;
36-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
*1.936. (ex 93.43.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, dopo le parole: «nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» sono inserite le seguenti: «a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
b) al comma 6-quater, le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina», le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani» e le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro»;
36-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
*1.937. (ex 93.44.) Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. All'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, dopo le parole: «nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» sono inserite le seguenti: «a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
b) al comma 6-quater, le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» sono sostituite con le seguenti: «nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina», le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» sono sostituite con le seguenti: «nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani» e le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» sono sostituite con le seguenti:«fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro»;
36-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis pari a 267 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.938. (ex 93.63.) De Micheli, De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
36-bis. Le regioni, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nelle aree interessate dagli eventi sismici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, dagli eventi meteorologici che hanno colpito le Marche nel 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, dagli eventi sismici che hanno colpito le Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, possono assumere a tempo indeterminato il personale per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze e nel limite complessivo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
36-ter. All'onere derivante dal comma 36-bis pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.939. (ex 93.69.) Curti, Manzi, Simiani.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «361.834.686 euro per l'anno 2025, 352.802.471 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027».
36-ter. Agli oneri derivanti dal comma 36-bis, pari a 161.834.686 euro per l'anno 2025, 352.802.471 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 161.834.686 euro per l'anno 2025 e a 352.802.471 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e quanto a 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.940. (ex 93.35.) Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Richetti, Faraone, Magi.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «361.834.686 euro per l'anno 2025, 352.802.471 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027».
36-ter. Agli oneri derivanti dal comma 36-bis, pari a 161.834.686 euro per l'anno 2025, 352.802.471 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 161.834.686 euro per l'anno 2025 e a 352.802.471 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e quanto a 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.941. (ex 93.70.) Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «361.834.686 euro per l'anno 2025, 352.802.471 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027».
36-ter. Agli oneri derivanti dal comma 36-bis, pari a 161.834.686 euro per l'anno 2025, 352.802.471 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 161.834.686 euro per l'anno 2025 e a 352.802.471 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e quanto a 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.942. (ex 93.71.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «361.834.686 euro per l'anno 2025, 352.802.471 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027».
36-ter. Agli oneri derivanti dal comma 36-bis, pari a 161.834.686 euro per l'anno 2025, 352.802.471 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 161.834.686 euro per l'anno 2025 e a 352.802.471 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e quanto a 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.943. (ex 93.72.) De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Al fine di sostenere i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, a seguito del sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, al comma 2 dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «450 per metro quadro» sono sostituite dalle seguenti: «600 per metro quadro»;
b) le parole: «1.200 per metro quadro» sono sostituite dalle seguenti «1.500 per metro quadro».
36-ter. Agli oneri derivanti dal comma 36-bis, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.944. (ex 93.116.) Borrelli, Grimaldi.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a favore della Regione Siciliana al fine della erogazione di un contributo straordinario volto ad indennizzare i titolari di attività economiche che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi atmosferici ciclonici ed alluvionali che hanno colpito i territori della Sicilia Orientale nei giorni 8, 9 e 10 febbraio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. La Regione Siciliana eroga il contributo nella misura massima del 30 per cento del danno accertato sulla base delle richieste di indennizzo già presentate.
36-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.945. (ex 93.76.) Barbagallo.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Dopo il comma 6-quater dell'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente:
«6-quinquies. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2025, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario Straordinario.».
36-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
*1.946. (ex 93.53.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Dopo il comma 6-quater dell'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente:
«6-quinquies. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2025, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario Straordinario.».
36-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
*1.947. (ex 93.54.) Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. Dopo il comma 6-quater dell'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente:
«6-quinquies. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2025, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario Straordinario.».
36-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 36-bis si provvede prioritariamente nei limiti dell'importo di 700 milioni previsti per il credito d'imposta e nei limiti comunque disponibili delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
*1.948. (ex 93.65.) Guerra, De Maria, Bakkali, Gnassi, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. La disposizione prevista dal comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è prorogata al 31 dicembre 2025.
36-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.949. (ex 93.104.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
36-bis. La disposizione prevista dal comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è prorogata al 31 dicembre 2025.
36-ter All'onere derivante dal comma 36-bis, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.950. (ex 93.105.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2;»;
2) alla lettera b), dopo le parole «all'acquisto» sono inserite le seguenti: «ed alla eventuale sistemazione tramite opere edilizie, anche per l'adeguamento o miglioramento sismico e l'efficientamento energetico, o tramite spese per arredi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure non gravemente danneggiato ma definito incongruo dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la sua collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferente con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2. In caso di delocalizzazione ai beneficiari è riconosciuta l'esenzione da imposta di registro, catastale e ipotecaria»;
3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
«b-bis) all'acquisto di fabbricati e terreni già individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di fabbricati e terreni definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2».
b) al comma 3-ter sono aggiunte infine le seguenti parole: «Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al demanio pubblico dello stato – ramo idrico, al patrimonio disponibile e/o indisponibile del comune di riferimento, in relazione alla peculiarità dell'area, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies»;
c) al comma 3-quater, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'acquisto delle aree alternative, nella misura massima del 30 per cento dell'importo stesso. Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all'articolo 20-sexies, comma 1, punto 3), lettera f).».
*1.951. (ex 93.56.) Malavasi, De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, De Micheli, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2;»;
2) alla lettera b), dopo le parole «all'acquisto» sono inserite le seguenti: «ed alla eventuale sistemazione tramite opere edilizie, anche per l'adeguamento o miglioramento sismico e l'efficientamento energetico, o tramite spese per arredi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure non gravemente danneggiato ma definito incongruo dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la sua collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferente con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2. In caso di delocalizzazione ai beneficiari è riconosciuta l'esenzione da imposta di registro, catastale e ipotecaria»;
3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
«b-bis) all'acquisto di fabbricati e terreni già individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di fabbricati e terreni definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2».
b) al comma 3-ter sono aggiunte infine le seguenti parole: «Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al demanio pubblico dello stato – ramo idrico, al patrimonio disponibile e/o indisponibile del comune di riferimento, in relazione alla peculiarità dell'area, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies»;
c) al comma 3-quater, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'acquisto delle aree alternative, nella misura massima del 30 per cento dell'importo stesso. Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all'articolo 20-sexies, comma 1, punto 3), lettera f).».
*1.952. (ex 93.57.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2;»;
2) alla lettera b), dopo le parole «all'acquisto» sono inserite le seguenti: «ed alla eventuale sistemazione tramite opere edilizie, anche per l'adeguamento o miglioramento sismico e l'efficientamento energetico, o tramite spese per arredi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure non gravemente danneggiato ma definito incongruo dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la sua collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferente con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2. In caso di delocalizzazione ai beneficiari è riconosciuta l'esenzione da imposta di registro, catastale e ipotecaria»;
3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
«b-bis) all'acquisto di fabbricati e terreni già individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di fabbricati e terreni definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2».
b) al comma 3-ter sono aggiunte infine le seguenti parole: «Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al demanio pubblico dello stato – ramo idrico, al patrimonio disponibile e/o indisponibile del comune di riferimento, in relazione alla peculiarità dell'area, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies»;
c) al comma 3-quater, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'acquisto delle aree alternative, nella misura massima del 30 per cento dell'importo stesso. Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all'articolo 20-sexies, comma 1, punto 3), lettera f).».
*1.953. (ex 93.58.) Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ovvero per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificativi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024) e per i medesimi soggetti di cui alla Dichiarazione dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 2024 che abbiano subito danni, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, e del settembre-ottobre 2024 i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
**1.954. (ex 93.36.) Merola, De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, De Micheli, Malavasi, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ovvero per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificativi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024) e per i medesimi soggetti di cui alla Dichiarazione dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 2024 che abbiano subito danni, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, e del settembre-ottobre 2024 i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
**1.955. (ex 93.37.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ovvero per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificativi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024) e per i medesimi soggetti di cui alla Dichiarazione dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 2024 che abbiano subito danni, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, e del settembre-ottobre 2024 i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
**1.956. (ex 93.38.) Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Per i danni ancora non risarciti derivati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra l'8 e il 12 dicembre 2017 nel territorio di Lentigione, frazione di Brescello in provincia di Reggio Emilia, per i quali è stata deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza dal Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, può concedere ulteriori contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), del medesimo decreto-legge, fino a un limite di spesa aggiuntivo di 1.446.000 euro. Tali contributi sono destinati a coprire i danni non ancora risarciti per i beni mobili e immobili di proprietà di soggetti privati, con destinazione d'uso residenziale alla data degli eventi, secondo criteri commisurati alla gravità del danneggiamento subito. Il Commissario straordinario stabilisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, assicurando il rispetto dei limiti di spesa complessivi e la verifica dell'assenza di indennizzi assicurativi precedentemente ricevuti.
1.957. (ex 93.67.) Malavasi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 435, il primo periodo è sostituito dal seguente «I contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, prioritariamente con le modalità del finanziamento agevolato e solo ad esaurimento dell'importo autorizzato al comma 437 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario alla ricostruzione»;
b) il comma 436 è soppresso;
c) al comma 441 le parole «da 436 a 439» sono sostituite dalle seguenti «da 435 a 439»;
*1.958. (ex 93.49.) Andrea Rossi, De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Vaccari.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 435, il primo periodo è sostituito dal seguente «I contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, prioritariamente con le modalità del finanziamento agevolato e solo ad esaurimento dell'importo autorizzato al comma 437 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario alla ricostruzione»;
b) il comma 436 è soppresso;
c) al comma 441 le parole «da 436 a 439» sono sostituite dalle seguenti «da 435 a 439»;
*1.959. (ex 93.50.) Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 435, il primo periodo è sostituito dal seguente «I contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, prioritariamente con le modalità del finanziamento agevolato e solo ad esaurimento dell'importo autorizzato al comma 437 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario alla ricostruzione»;
b) il comma 436 è soppresso;
c) al comma 441 le parole «da 436 a 439» sono sostituite dalle seguenti «da 435 a 439»;
*1.960. (ex 93.51.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Al fine di velocizzare i lavori di collocazione della barriera spartitraffico lungo la SS407 Basentana nel tratto compreso tra Grassano e Metaponto in particolare per il tratto compreso tra Pisticci e Bernalda per limitare i disagi concernenti i frontalieri e le attività economiche è prevista la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione da parte di Anas di opere infrastrutturali di raccordo con la suddetta superstrada, come da indicazione degli enti locali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.961. (ex 93.83.) Simiani, Amendola.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dall'imposto di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
1.962. (ex 93.95.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-ter. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.
*1.963. (ex 93.99.) Guerra, De Maria, Bakkali, Gnassi, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-ter. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.
*1.964. (ex 93.100.) Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
1.965. (ex 93.109.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure per il contrasto al dissesto idrogeologico e per la difesa del suolo)
1. In considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico, con una dotazione iniziale complessiva di 8.705 milioni di euro, di cui 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, si provvede ai sensi del comma 3.
2. Le assegnazioni del fondo di cui al comma 1 sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali in attuazione della direttiva comunitaria 2007/60/CE (cosiddetta «direttiva alluvioni»), e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 272 è abrogato.
4. Al fine di potenziare in termini di personale le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dal 2025, di cui una quota pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 è destinata all'Autorità di bacino del Fiume Po in ragione delle attività da svolgere in attuazione del Piano speciale degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico nella regione Emilia-Romagna, previsto ai sensi del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse previa ricognizione dei relativi fabbisogni di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia ambientale e in materia di calamità naturali ed emergenze.
1.966. (ex 93.01.) Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Esigenze connesse alla crisi idrica)
1. Al fine di indennizzare i titolari di attività economiche che, a causa della situazione di deficit idrico verificatisi nel territorio della Regione Siciliana a partire dal 6 maggio 2024, abbiano subìto danni o limitazioni al proprio esercizio, che abbiano dovuto sopportare costi straordinari per l'approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al gestore del servizio idrico integrato, o che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 10 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del biennio precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, di un contributo a titolo di indennizzo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al precedente comma.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.967. (ex 93.02.) Raffa, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Aliquota IVA agevolata per opere pubbliche di manutenzione del territorio montano)
1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio montano, alla salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio montano, l'aliquota IVA agevolata al 4 per cento è estesa alle opere pubbliche di manutenzione e presidio territoriale, connesse alla tutela e alla salvaguardia idrogeologica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per le aree soggette a vincolo idrogeologico per come individua dall'articolo 1, del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.
1.968. (ex 93.04.) Piccolotti, Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure relative all'operatività della misura del Superbonus per gli interventi della ricostruzione post-sisma)
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, il secondo periodo è soppresso.
2. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4.
4. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge è ridotto di 190 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, del presente disegno di legge, sopprimere le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e.
1.969. (ex 93.05.) Curti, Manzi, Simiani.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure relative alla smobilizzazione dei crediti da Superbonus in area sisma)
1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle spese e ai crediti d'imposta relativi a interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39».
2. All'onere di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede ai sensi del comma 3.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, è ridotto di 190 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente all'articolo 121, al comma 2, sopprimere le parole di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e.
1.970. (ex 93.06.) Curti, Manzi, Simiani.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Ripristino della Zona Franca Urbana per i territori del sisma 2016)
1. All'articolo 46 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole «e per i sei anni successivi» sono sostituite dalle seguenti «e per i dieci anni successivi» e le parole: «e il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 2023, il 2025, il 2026 e il 2027».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.971. (ex 93.07.) Curti, Manzi, Simiani.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Proroga della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)
1. All'articolo 46, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,dopo le parole: «anni 2022 e 2023» sono inserite le seguenti: «, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027», e dopo le parole «dal 2019 al 2023» sono inserite le seguenti «e dal 2025 al 2027».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per ogni anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.972. (ex 93.08.) Del Barba, Faraone, Gadda, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure di sostegno ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano in via eccezionale per gli anni 2025, 2026 e 2027 nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 individuati dall'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 del Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.973. (ex 93.09.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Riapertura termini per la Rottamazione-quater nelle aree del sisma 2016)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.
2. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1 sono riaperti i termini per l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dall'articolo 1, comma 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Per effetto di quanto disposto al comma 2 il termine di cui all'articolo 1, comma 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è prorogato al 31 dicembre 2025. Conseguentemente i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati di ventiquattro mesi.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.974. (ex 93.010.) Curti, Manzi, Simiani.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni relative agli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi in regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche)
1. Al fine di potenziare e semplificare gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nei decreti di declaratoria del Masaf numeri 473460 del 12 settembre 2023, 473440 del 12 settembre 2023 e 473466 del 12 settembre 2023, fino al 31 dicembre 2025, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto la concessione, l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. Per la concessione, l'erogazione di aiuti, anche a titolo di anticipo, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, per la concessione o per il pagamento in anticipo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tali casi la concessione o il pagamento in anticipo sono sottoposti a clausola risolutiva.
3. Eventuali economie derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito con la legge del 31 luglio 2023, n. 100, potranno essere utilizzate per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana e la regione Marche, nei mesi di settembre 2024 e ottobre 2024, esclusivamente secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana e la regione Marche, attuano la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2024 e ottobre 2024, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.
*1.975. (ex 93.013.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Disposizioni relative agli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi in regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche)
1. Al fine di potenziare e semplificare gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nei decreti di declaratoria del Masaf numeri 473460 del 12 settembre 2023, 473440 del 12 settembre 2023 e 473466 del 12 settembre 2023, fino al 31 dicembre 2025, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto la concessione, l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. Per la concessione, l'erogazione di aiuti, anche a titolo di anticipo, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, per la concessione o per il pagamento in anticipo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tali casi la concessione o il pagamento in anticipo sono sottoposti a clausola risolutiva.
3. Eventuali economie derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito con la legge del 31 luglio 2023, n. 100, potranno essere utilizzate per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana e la regione Marche, nei mesi di settembre 2024 e ottobre 2024, esclusivamente secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana e la regione Marche, attuano la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2024 e ottobre 2024, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.
*1.976. (ex 93.014.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Fondi a favore delle aree del Sisma che ha colpito il nord delle Marche nel mese di novembre 2022)
1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dal sisma che ha colpito i territori delle Marche dal 9 novembre 2022, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2023, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nonché per far fronte agli interventi della ricostruzione.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.977. (ex 93.017.) Curti, Manzi, Simiani.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Fondi a favore delle aree delle Marche colpite dall'alluvione di settembre 2024)
1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dall'alluvione che ha colpito i territori delle Marche a partire dal 18 settembre 2024, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 Settembre 2024, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nonché per far fronte agli interventi della ricostruzione.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.978. (ex 93.018.) Curti, Manzi, Simiani.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)
1. All'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «erogazione di contributi ai comuni» sono aggiunte le seguenti «, alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex articoli 31 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 11 settembre 2020 n. 120» e in fine, è aggiunto il seguente periodo: La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Al comma 12 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti «di 100 milioni»;
b) dopo le parole: «anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 10-bis della legge n. 120 del 2020, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex articoli 31 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,».
3. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo con una dotazione annua di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, volto a finanziare l'esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex articoli 31 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di utilizzo del fondo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.979. (ex 93.020.) Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)
1. All'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «erogazione di contributi ai comuni» sono aggiunte le seguenti «, alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex articoli 31 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 11 settembre 2020 n. 120»
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Al comma 12 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti «di 100 milioni»;
b) dopo le parole: «anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 10-bis della legge n. 120 del 2020, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex articoli 31 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,».
3. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo con una dotazione annua di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, volto a finanziare l'esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex articoli 31 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di utilizzo del fondo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 250 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.980. (ex 93.021.) Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Rifinanziamento del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia)
1. All'articolo 8-quater, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «120 milioni per l'anno 2025 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2025 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.981. (ex 93.022.) Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.
Dopo il comma 702, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di sostenere i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, a seguito del sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei al comma 2 dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «450 per metro quadro» sono sostituite delle seguenti: «600 per metro quadro»;
b) le parole: «1.200 per metro quadro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 per metro quadro».
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati in 4,5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2, dalla presente legge.
Conseguentemente, al comma 884, della presente legge, sostituire le parole da: di 117,1 milioni di euro fino alla fine del comma, con le seguenti: di 115,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
1.982. (ex 0.93.044.2.) Borrelli, Grimaldi.
Al comma 694, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 con le seguenti: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 40 milioni di euro dall'anno 2027 all'anno 2029
Conseguentemente,
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: a maggiore vulnerabilità sismica con le seguenti: sismicamente vulnerabile;
al comma 695, ultimo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 100;
al comma 700, sostituire le parole: al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi e sono con la seguente: e;
al comma 701, sostituire la parola: novanta con la seguente: quarantacinque;
al comma 702:
sostituire le parole: pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 con le seguenti: pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 40 milioni di euro dall'anno 2027 all'anno 2029;
aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per la quota parte di risorse eventualmente non disponibile nello stato di previsione di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ogni caso nel limite di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.983. (ex 0.93.044.3.) Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 702, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 60 milioni;
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: per 40 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dall'articolo 121, comma 2, della presente legge, nonché per 20 milioni di euro annui si provvede.
1.984. (ex 0.93.044.1.) Borrelli, Grimaldi.
Al comma 700, sostituire le parole: al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi e sono con la seguente: e.
1.985. (ex 0.93.044.4.) Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 701, sostituire la parola: novanta con la seguente: quarantacinque.
1.986. (ex 0.93.044.5.) Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire, finanziare e incentivare la realizzazione e la messa in funzione degli impianti di desalinizzazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del predetto fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.987. (ex 94.8.) Boschi, Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e secondo le modalità ivi previste è autorizzata l'ulteriore spesa di 156 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. All'onere derivante dal presente comma, pari a 156 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.988. (ex 94.10.) Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane del Sud e insulari, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i presidenti delle regioni interessate.
1.989. (ex 94.15.) Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane della Sicilia, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentito il presidente della regione.
1.990. (ex 94.14.) Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è destinata ai territori delle regioni comprese nella ZES unica con priorità per i territori colpiti dalla prolungata siccità dell'anno 2024. Una ulteriore quota del 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata al finanziamento di interventi che mirano al riutilizzo delle acque reflue depurate e delle acque secondarie nell'ambito della regione Sardegna e della Regione Siciliana.
1.991. (ex 94.12.) Barbagallo.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Rifinanziamento del Fondo fenomeno della subsidenza territori del Delta del Po e alla difesa dalle acque nei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo)
1. All'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.992. (ex 94.01.) Romeo, Ghio, Ubaldo Pagano, Forattini.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna)
1. Al fine di contrastare gli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente, nel biennio 2025-2026, le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di 3 Canadair ciascuna.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025 e a 110 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.993. (ex 94.02.) Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.
Dopo l'articolo 94 aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello – area ex Sitoco», di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di «Orbetello – area ex Sitoco» e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 92 milioni di euro.
1.994. (ex 94.06.) Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Misure per contrastare l'erosione costiera in Basilicata)
1. Per contrastare il fenomeno della erosione costiera che interessa il litorale jonico della Basilicata nel tratto compreso tra Metaponto e Scanzano Jonico è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della regione Basilicata. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.995. (ex 94.07.) Amendola.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Fondo nuove aree protette)
1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi della Strategia europea per la biodiversità al 2030 e in coerenza con quanto previsto dalla Strategia nazionale per la biodiversità al 2030 che prevede l'adozione di misure volte a proteggere legalmente almeno il 30 per cento della superficie terrestre e il 30 per cento della superficie marina attraverso un sistema integrato di aree protette, rete Natura 2000 e altre aree legalmente protette è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo aree protette con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Il fondo di cui al comma 1 garantisce l'estensione della rete di aree protette mediante il finanziamento dell'istituzione di nuove aree protette, ivi inclusi i parchi geominerari.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del TITOLO XII con la seguente: MISURE IN MATERIA AMBIENTALE E IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE.
1.996. (ex 94.011.) Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo l'articolo 94 aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Fondo per il rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per il rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana», da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per assicurare il finanziamento degli investimenti per la realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del lago di Garda, specificatamente per i territori della regione Veneto, relativi all'adeguamento del sistema fognario e di depurazione dell'area gardesana.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere. Con il medesimo decreto sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
3. Il decreto di cui al comma 2, nella parte in cui individua interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, è adottato previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. A parziale copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni e per la restante parte mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
1.997. (ex 94.012.) Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Programma nazionale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano)
1. Al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia con il compito di elaborare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Programma nazionale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, di seguito denominato Programma, della durata massima di trentasei mesi.
2. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Programma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito fondo denominato «Fondo per il Programma nazionale per l'adattamento climatico in ambito urbano», destinato a finanziare l'attuazione delle opere e degli interventi previsti dal medesimo Programma, con una dotazione pari a 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di interventi nei comuni capoluogo delle città metropolitane, nella misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e nella restante misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e non inferiore a 50.000 abitanti.
4. La cabina di regia di cui al comma 1 è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Dipartimento per gli affari europei, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Programma elaborato dalla cabina di regia è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di approvazione del Programma disciplina le modalità di gestione e di monitoraggio del Programma, i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, i requisiti degli interventi, le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse, di rendicontazione e verifica dell'attuazione, e contiene altresì l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal Programma medesimo e delle loro competenze, delle amministrazioni regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure.
6. In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al comma 3 possono avvalersi del supporto dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, le cui attività sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma 2.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali ed autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -1.035.000.000;
CS: -1.035.000.000;
2026:
CP: -1.300.000.000;
CS: -1.300.000.000;
2027:
CP: -1.780.000.000;
CS: -1.780.000.000.
1.998. (ex 94.013.) Bonelli, Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela delle risorse ambientale delle regioni Sicilia e Calabria)
1. Al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza il territorio a più alta vulnerabilità delle regioni Sicilia e Calabria, nell'ambito del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, è adottato un Piano stralcio di progetti ed interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili nei prossimi quattro anni, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo pari a 1.497 milioni di euro, ripartito nelle seguenti annualità: 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di euro per l'anno 2028.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi di riforestazione, recupero e stabilizzazione dei terreni d'altura, opere di mitigazione del rischio idrogeologico, sistemi di monitoraggio e contrasto al dissesto idrogeologico dell'area dello Stretto di Messina.
3. Ai fini dell'individuazione dei progetti e delle opere e del tempestivo avvio degli interventi di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e d'intesa con le regioni Sicilia e Calabria, è approvato il Piano di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importi degli stanziamenti previsti all'articolo 1, comma 273, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n. 213.
1.999. (ex 94.014.) Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Fondo per le strade green)
1. Al fine di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e all'assorbimento di anidride carbonica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, finalizzato a riconoscere ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti un contributo per le spese sostenute per interventi di creazione di «strade green».
2. Per le finalità del presente articolo, per «strade green» si intendono le strade in ambito urbano oggetto di interventi di depavimentazione per rendere il terreno permeabile e creare corridoi alberati, al fine di ridurre le isole di calore e migliorare la qualità dell'aria.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso, selezione e finanziamento dei progetti, dando in ogni caso priorità ai progetti che, unitamente alla depavimentazione delle strade, prevedano anche la creazione di parchi urbani.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del TITOLO XII con la seguente: MISURE IN MATERIA AMBIENTALE E IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE.
1.1000. (ex 94.015.) Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Interventi straordinari per la crisi idrica della Regione Siciliana)
1. Al fine di ridurre gli effetti della grave crisi idrica che ha colpito negli ultimi anni la Regione Siciliana e contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici è istituito nell'ambito del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (PNIISSI) un Programma straordinario di interventi dell'importo complessivo di 4.115 milioni di euro, ripartito nelle seguenti annualità: 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi di manutenzione ed ammodernamento della rete idrica Siciliana, al consolidamento, sfangamento e messa in sicurezza delle dighe siciliane, nonché alla messa a norma dei depuratori delle acque reflue e il recupero delle acque depurate per usi agricoli, zootecnici e industriali.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Regione Siciliana, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di intervenire nelle aree del territorio a maggiore vulnerabilità.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, missione 1 (Infrastrutture pubbliche e logistica), programma 1.1 (Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali ed autostradali) apportare le seguenti variazione:
2025:
CP: – 1.035.000.000;
CS: – 1.035.000.000;
2026:
CP: – 1.300.000.000;
CS: – 1.300.000.000;
2027:
CP: – 1.780.000.000;
CS: – 1.780.000.000.
1.1001. (ex 94.022.) Bonelli, Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Fondo per il contrasto alla crisi idrica)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per il contrasto alla crisi idrica, con una dotazione iniziale pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono utilizzate al fine di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti idrici attraverso interventi di:
a) realizzazione e messa in funzione degli impianti di desalinizzazione;
b) rifacimento ed efficientamento della rete infrastrutturale idrica;
c) progettazione, realizzazione e collaudo dighe e invasi.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ferma l'assegnazione prioritaria delle risorse sulla base delle condizioni delle infrastrutture e dell'approvvigionamento idrico di ciascuna regione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2025 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -100.000.000;
2026: -100.000.000;
2027: -100.000.000.
1.1002. (ex 94.034.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Emergenza epidemia da Bostrico Tipografo in Veneto e Trentino)
1. Al fine di limitare i danni ambientali ed economici conseguenti all'emergenza della diffusione epidemica dell'insetto Bostrico Tipografo (Ips typographus), che sta infestando i territori montani della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento, già colpiti dalla tempesta Vaia nel 2018, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2025 e a 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1003. (ex 94.030.) Scarpa.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Incremento del Fondo progettazione per la prevenzione del rischio idrogeologico)
1. Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento delle regioni nella prevenzione al dissesto idrogeologico, il «Fondo progettazione», di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027.
2. Il riparto dei fondi di cui al comma 1 è stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, n. 77.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;
2025: -5.000.000;
2026: -5.000.000;
2027: -5.000.000.
1.1004. (ex 94.031.) Scarpa.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Fondo per la bonifica dall'amianto dei locali pubblici e privati aperti al pubblico)
1. Per l'attuazione della bonifica dall'amianto dei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1005. (ex 94.045.) Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)
1. A decorrere dall'anno 2025, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 – comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR e il Ministro per famiglia, natalità e pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1006. (ex 95.01.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)
1. A decorrere dall'anno 2025, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 – comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR e il Ministro per famiglia, natalità e pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. sono sostituite dalle seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 160 milioni di euro annui per l'anno 2026, di 140 milioni di euro per l'anno 2027, di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1.1007. (ex 95.02.) Mari, Grimaldi, Zaratti.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)
1. Nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), di cui all'articolo 3 della legge 26 giugno 2024, n. 86, effettuata previa ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e regionale nonché dell'attuale livello delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogate nelle varie aree del territorio nazionale, i livelli essenziali e uniformi di assistenza in ambito sanitario:
a) sono finanziati assicurando su tutto il territorio nazionale la medesima quota pro capite di finanziamento indistinto del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato; una quota del finanziamento indistinto non superiore allo 0,25 per cento è destinata a coprire situazioni particolari che incidono sul fabbisogno sanitario;
b) sono garantiti assicurando su tutto il territorio nazionale la medesima dotazione di personale occupato nei Servizi sanitari regionali in rapporto alla popolazione residente. Non si applicano differenziazioni dei territori sulla base di parametri legati al costo della vita o, comunque, alle specifiche condizioni economiche e sociali.
2. Per consentire lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione di quanto previsto al comma 1, all'articolo 1, comma 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 798, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di 50.000 euro per l'anno 2026».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1008. (ex 95.03.) De Luca.
Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Comitato paritetico per il riconoscimento della condizione di insularità della Sardegna)
1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -100.000;
2026: -100.000;
2027: -100.000.
1.1009. (ex 95.05.) Ghirra, Grimaldi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Gli incrementi di cui al precedente periodo, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.1010. (ex 97.8.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, all'articolo 121, sopprimere il comma 2.
1.1011. (ex 97.10.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 200 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, garantendo la priorità per gli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2025, 160 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -40.000.000;
2026: -40.000.000;
2027: -40.000.000.
1.1012. (ex 97.4.) Ghirra, Grimaldi, Bonelli.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: 120 milioni di euro, con le seguenti: 125 milioni di euro;
b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Quanto a 5 milioni di euro delle risorse di cui al primo periodo, sono finalizzati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la mobilità gratuita del personale delle forze armate e delle forze di polizia che viaggia per motivi di servizio.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
1.1013. (ex 97.5.) Graziano, De Maria, Carè, Fassino.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 800 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 73 milioni di euro annui per l'anno 2025.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 361 milioni di euro annui per l'anno 2025.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2025: -102.000.000;
voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2025: -24.000.000.
1.1014. (ex 97.13.) Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Merola, Simiani, Sarracino.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di incentivare la mobilità pubblica e in particolare il trasporto pubblico su ferro, e per ridurre i livelli di inquinamento delle aree urbane maggiormente interessate da elevati valori di inquinanti dell'aria, sono stanziati complessivi 196 milioni di euro per l'anno 2025, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028-2032, e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033-2035, quale contributo statale a favore degli enti locali per la realizzazione, potenziamento e completamento delle seguenti infrastrutture:
a) realizzazione della linea 2 della Metropolitana Automatica di Torino. A tal fine è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dall'anno 2025 al 2032;
b) realizzazione delle linee metropolitane M4-M5 di Milano, di cui all'allegato V previsto dall'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. A tal fine sono stanziati 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035;
c) completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza-Bettola, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A tal fine sono stanziati 6 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
d) completamento della Linea C della metropolitana di Roma di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. A tal fine sono stanziati 30 milioni di euro per il 2025 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2032.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, si provvede per 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028-2032, e per 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033-2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028-2032, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033-2035 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: -50.000.000.
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -186.000.000;
CS: -186.000.000;
2026:
CP: -170.000.000;
CS:-170.000.000;
2027:
CP: -170.000.000;
CS: -170.000.000.
1.1015. (ex 97.20.) Grimaldi, Ghirra, Bonelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale nelle aree interne o montane, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Per le finalità di cui al primo periodo, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1-bis.
1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1016. (ex 97.23.) Casu, Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza-Bettola, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con conseguente assegnazione delle risorse al capitolo 7418 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1017. (ex 97.33.) Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Per il completamento della Linea C della metropolitana di Roma di cui all'articolo 1, comma 478 della legge 29 dicembre 2022, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2025 e di 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2032.
1-ter. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025 destinata alla revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma di cui all'articolo 1, comma 931 della legge n. 145 del 2018, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Programma 13.6, cap. 7416.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -50.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: -50.000.000.
1.1018. (ex 97.22.) Casu, Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Prestipino, Orfini.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 207, destinati alla realizzazione della metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia, di cui l'articolo 1, comma 660, delle legge 30 dicembre 2020 n. 178, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Programma 5, cap. 7418.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1019. (ex 97.27.) Girelli, Casu.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di dare piena attuazione al protocollo d'intesa, sottoscritto il 2 settembre 2024, tra regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Rete ferroviaria italiana Spa (Rfi) e comune di Udine per gli interventi sul Nodo ferroviario di Udine, è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro, in ragione di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, destinata all'eliminazione dei passaggi a livello nel citato Nodo di Udine e al completamento della terza fase dei lavori previsti dal suddetto protocollo.
1.ter. Agli oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1020. (ex 97.31.) Serracchiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 27 milioni di euro per l'anno 2026 destinata al finanziamento di interventi per la realizzazione di nuove piste ciclabili urbane, con assegnazione delle risorse allo stato di previsione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13, Programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile», cap. 7580.
1-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 27 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Finanziamento del trasporto pubblico locale e misure per lo sviluppo della mobilità sostenibile.
1.1021. (ex 97.35.) Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire l'avvio delle procedure di gara e l'esecuzione delle opere per il prolungamento delle linee metropolitane M5 fino a Monza e M4 fino a Segrate, in considerazione, altresì, del cospicuo aumento del costo delle materie prime, è autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per il prolungamento della linea M5 e di 14 milioni per il prolungamento della linea M4.
1-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 106 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1022. (ex 97.37.) Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2025, destinata al rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 59 del 2021, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Programma 13.5, cap. 7506.
1-ter. Agli oneri, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1023. (ex 97.38.) Ghio, Barbagallo, Casu, Bakkali, Morassut.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire una maggiore fruizione dei servizi di trasporto pubblico, il Fondo di cui al comma 1, articolo 4, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, per il riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale riconosciuto in favore delle persone fisiche che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, è rifinanziato per ciascun anno del triennio 2025-2027 nei limiti di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -80.000.000;
2026: -80.000.000;
2027: -80.000.000.
1.1024. (ex 97.42.) Ghirra, Grimaldi, Bonelli, Zanella.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025 destinata alla revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma di cui all'articolo 1, comma 931 della legge n. 145 del 2018, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Programma 13.6, cap. 7416.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -25.000.000.
1.1025. (ex 97.45.) Casu, Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Prestipino, Orfini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere il trasporto pubblico locale e permettere il completamento del primo lotto originario della tratta Rebaudengo-Politecnico, della Linea 2 della metropolitana di Torino coprendo gli ulteriori oneri emersi in fase di progettazione definitiva a causa dell'aumento del costo dei materiali, nonché il finanziamento del secondo lotto, tratta Politecnico-Anselmetti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.1026. (ex 97.49.) Iaria, Appendino, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 destinata al finanziamento della tranvia di Firenze, con assegnazione delle risorse allo stato di previsione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2, Programma 2.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale».
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro.
1.1027. (ex 97.47.) Gianassi, Fossi, Bonafè.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato di ulteriori 900 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni a decorrere dal 2026. Tali somme sono destinate esclusivamente al rinnovo contrattuale del Contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri-Internavigatori (TPL-Mobilità).
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.1028. (ex 97.29.) Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per il completamento della Linea C della metropolitana di Roma di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2025 e di 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2032.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -25.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: -50.000.000.
1.1029. (ex 97.43.) Morassut, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Prestipino, Orfini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di migliorare il servizio di trasporto pubblico locale e permettere l'aumento della frequenza delle corse nella metropolitana di Catania, è previsto un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025.
1.1030. (ex 97.54.) Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Gratuità del trasporto pubblico per gli studenti)
1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo Fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.
4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1031. (ex 97.08.) Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Istituzione di un Fondo di sostegno per lo sviluppo dell'intermodalità con aeroporti di interesse nazionale)
1. Al fine di garantire lo sviluppo e l'efficientamento della mobilità intermodale connessa alle sedi aeroportuali, è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'intermodalità. Fatte salve diverse indicazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo è destinato alle regioni sul cui territorio hanno sede aeroporti di interesse nazionale, come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, ad esclusione di quelli di particolare rilevanza strategica individuati dal suddetto decreto. Il Fondo è finanziato per il triennio 2025-2027 per un importo annuo non inferiore a 70 milioni di euro.
2. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono disciplinati i criteri e le modalità di impiego e di trasferimento delle risorse afferenti al Fondo di cui al comma precedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1032. (ex 97.010.) Scarpa.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Istituzione del Fondo per la gli interventi di riduzione del divario digitale nelle aree interne e montane)
1. Al fine di sostenere gli interventi volti alla realizzazione di tralicci di proprietà pubblica nei comuni situati nelle aree interne o in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 dicembre 2015. Per le finalità di cui al primo periodo è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 15 marzo 2025, tra le regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo.
2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1033. (ex 97.013.) Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Finanziamento del Nodo ferroviario di Catania)
1. Per il completamento del progetto «Sistemazione Nodo di Catania/Interramento stazione centrale e completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania Acquicella» è autorizzata la spesa complessiva di 1 miliardo di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Per le esigenze connesse all'interscambio con il prolungamento della linea circumetnea sino all'aeroporto di Catania, è autorizzata la spesa complessiva di 1 miliardo di euro, di cui 385 per l'anno 2025 e 615 milioni di euro per l'anno 2026 destinata ai lavori di prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria di S. Maria Goretti.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 al comma 272, le parole: «9.312 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «7.312 milioni di euro» e le parole: «885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026,» sono soppresse.
1.1034. (ex 97.029.) Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Finanziamento della Metropolitana leggera tra i paesi etnei e Catania)
1. Per le esigenze di mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2025 destinata alla realizzazione della metropolitana leggera per collegare i paesi etnei con la città di Catania.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 al comma 272, le parole: «9.312 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «8.812 milioni di euro,» e le parole: «885 milioni di euro per l'anno 2025» sono istituite dalle seguenti: «385 milioni di euro per l'anno 2025».
1.1035. (ex 97.030.) Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto marittimo)
1. Per la sostenibilità degli impianti portuali è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e 69,5 milioni di euro per l'anno 2026 destinata alle opere di accesso agli impianti portuali di cui all'articolo 1, comma 153 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Programma 13.9, cap. 7275.
2. Per la competitività dei porti italiani, è autorizzata la spesa di 14,5 milioni di euro per l'anno 2025 destinata alla competitività dei porti ed alla efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali di cui all'articolo 1 comma 236 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con conseguente assegnazione delle risorse allo stato di previsione al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Programma 13.9, cap. 7600.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 74,5 milioni di euro per l'anno 2025 3 e 69, 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del presente disegno di legge.
1.1036. (ex 98.01.) Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Esenzione quinquennale dalla tassa automobilistica per i veicoli a metano)
1. In virtù della sostituzione totale del metano fossile con biometano in autotrazione, al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel titolo, dopo le parole: «per autoveicoli elettrici», sono aggiunte le seguenti: «e a metano»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «azionati da motore elettrico» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nuovi a metano e trasformati a metano successivamente all'immatricolazione,».
2. Ai sensi del comma 1, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi a metano o trasformati a metano successivamente all'immatricolazione, sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di immatricolazione o del collaudo in tutte le regioni e le province autonome.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del presente disegno di legge.
1.1037. (ex 98.05.) Peluffo, Ubaldo Pagano, Barbagallo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Parchi regionali)
1. Con riferimento al disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al fine di sostenere e tutelare il patrimonio paesaggistico nazionale, sono destinati 15 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 ai parchi regionali, così come definiti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed elencati nell'EUAP del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica vengono disciplinati i criteri e le modalità di impiego e di trasferimento delle risorse di cui al presente comma.
3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1038. (ex 98.06.) Scarpa.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis.
(Riduzione della TARI per gli iscritti all'AIRE)
1. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente capoverso: «Il comune, sulla base del medesimo regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la riduzione in misura ridotta di due terzi nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non siano locate o date in comodato d'uso.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1039. (ex 99.02.) Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole da: in euro 6.872.590.365 per l'anno 2026, fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle parole: in euro 6.900.590.365 per l'anno 2026, in euro 6.956.590.365 per l'anno 2027, in euro 7.012.590.365 per l'anno 2028, in euro 8.288.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.229.594.113 per l'anno 2030, in euro 8.993.517.113 a decorrere dell'anno 2031;
b) al comma 1, lettera b), punto 1, le parole da: 672 milioni fino alla fine del periodo sono sostituite dalle parole: 700 milioni nel 2026, 756 milioni nel 2027, 812 milioni nel 2028, 868 milioni nel 2029, e 885 milioni annui a decorrere del 2030;
c) al comma 2, le parole: 56 milioni di euro sono sostituite dalle parole: 84 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 92 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, 185 milioni di euro a decorrere dal 2030.
1.1040. (ex 100.5.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
1) alla lettera c), le parole: «destinato, per euro 1.885.643.345,70», sono sostituite dalle seguenti: «destinato, per euro 1.885.643.345,70 nel 2025, per euro 1.997.643.345,70 nel 2026, per euro 2.053.643.345,70 nel 2027, per euro 2.109.643.345,70 nel 2028, per euro 2.165.643.345,70 nel 2029 e per euro 2.195.643.345,70 a decorrere dal 2030»;
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per un ammontare pari a 56 milioni di euro per l'annualità 2025 per le finalità perequative di cui all'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
1.1041. (ex 100.6.) Mancini.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. A decorrere dall'anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 100 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, successivamente aggiornato con cadenza annuale, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1042. (ex 100.10.) De Maria, Sarracino, Merola.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. A decorrere dall'anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, successivamente aggiornato con cadenza annuale, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1043. (ex 100.11.) De Maria, Sarracino, Merola.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. A decorrere dall'anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1044. (ex 100.12.) De Maria, Merola.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Implementazione della strategia delle Green Communities e stanziamento di ulteriori risorse finanziarie)
1. Al fine di garantire l'implementazione della strategia delle Green Communities nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per l'implementazione delle Green Communities, con dotazione pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -300.000.000;
CS: -300.000.000;
2026:
CP: -300.000.000;
CS: -300.000.000;
2027:
CP: -300.000.000;
CS: -300.000.000.
1.1045. (ex 100.04.) Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per i servizi essenziali nelle aree montane)
1. Al fine di sostenere la permanenza e l'attrattività delle aree montane, promuovendo l'accesso ai servizi essenziali per le persone, le famiglie e le imprese, è istituito nello stato di previsione del Ministero per gli affari regionali e le autonomie il Fondo nazionale per i servizi essenziali nelle aree montane, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare interventi per:
a) il potenziamento dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla presenza di medici di base nei comuni montani, l'elisoccorso notturno, le guardie mediche e le ambulanze medicalizzate;
b) il mantenimento dei plessi scolastici e dei singoli gradi d'istruzione in tutte le aree montane, anche attraverso l'uso delle tecnologie informatiche e soluzioni di didattica a distanza;
c) il miglioramento dell'accesso ai servizi di trasporto pubblico, adottando sistemi tariffari d'ambito provinciale che promuovano la solidarietà tra centri urbani e comunità montane.
3. Entro il 31 marzo 2025, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con decreto i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo e le modalità operative per l'attuazione degli interventi previsti al comma 2.
Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -200.000.000;
CS: -200.000.000;
2026:
CP: -200.000.000;
CS: -200.000.000;
2027:
CP: -200.000.000;
CS: -200.000.000.
1.1046. (ex 100.010.) Zaratti, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Istituzione del Fondo per l'indennità aggiuntiva dei Segretari comunali nelle Unioni montane di comuni e nelle Comunità montane)
1. Al fine di sostenere il lavoro dei Segretari comunali nei comuni fino a 5.000 abitanti, nelle unioni montane di comuni e nelle comunità montane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il «Fondo per l'indennità aggiuntiva dei Segretari comunali nelle Unioni montane e Comunità montane», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato a finanziare un'indennità aggiuntiva rispetto al trattamento economico ordinario per i Segretari comunali che operano nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle aree montane.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, i criteri di assegnazione dell'indennità aggiuntiva e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, tenendo conto della specificità delle esigenze dei comuni montani e delle relative Unioni.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1047. (ex 100.012.) Zaratti, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Incremento del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano)
1. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, dopo le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, da destinare esclusivamente al finanziamento di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento realizzati da imprese agricole e forestali nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome in base all'estensione della superficie forestale in ettari per come risultante dai dati più recenti dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.»
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -15.000.000;
2026: -15.000.000;
2027: -15.000.000.
1.1048. (ex 100.016.) Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Zanella.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'interno al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata, potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)
1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.
2. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e del personale delle prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010, n. 150.
3. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di:
a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53;
b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati, garantendo la piena accessibilità delle informazioni relative agli stessi, nel rispetto della collaborazione interistituzionale con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;
c) agevolare presso l'opinione pubblica e presso le amministrazioni locali e gli enti del terzo settore la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione dei cittadini e di progettazione partecipata degli enti del terzo settore;
d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;
e) assicurare la trasparenza e la partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo, da parte dei soggetti destinatari, dei beni assegnati, anche provvisoriamente;
f) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;
g) garantire una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale dell'Agenzia.
4. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, destinati o assegnati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
5. Al fondo di cui al comma 4 è assegnata una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per la gestione del fondo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I beni sequestrati o confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono destinati a finalità di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di reimpiegare per finalità sociali i proventi derivanti dalla loro utilizzazione per finalità economiche, allo scopo di reinserire tali proventi nel circuito della legalità, come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
6. I progetti di cui al presente articolo, per accedere al Fondo, devono garantire, tra i requisiti necessari, un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale dei finanziamenti, al fine di garantire i finanziamenti anche in favore delle regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
7. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e stabiliti i requisiti dei progetti di cui al comma 1 per l'accesso ai finanziamenti.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1049. (ex 100.022.) Serracchiani, Barbagallo, Provenzano, Orlando.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)
1. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. La condizione sopravvenuta di svantaggio è provata tramite presentazione dell'ISEE corrente. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2,5 milioni per l'anno 2025 e di 3 milioni a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto di tale fondo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117.500.000 euro per l'anno 2025, di 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.1050. (ex 100.034.) Zanella, Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Incremento del Fondo per le ciclovie urbane)
1. Al fine di implementare nei territori urbani lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 20 milioni per ciascun anno del triennio 2025-2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -20.000.000;
2026: -20.000.000;
2027: -20.000.000.
1.1051. (ex 100.037.) Ghirra, Grimaldi, Bonelli, Zanella.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Potenziamento delle connessioni internet nelle aree pubbliche)
1. Ai fini del potenziamento delle connessioni internet nelle aree pubbliche e negli immobili di edilizia residenziale pubblica tramite lo sviluppo e il potenziamento di una rete pubblica wi-fi diffusa e gratuita, anche al fine di ridurre le disuguaglianze digitali e consentire l'accesso internet, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in italy è istituito un fondo con una dotazione pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in italy, da adottarsi di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1052. (ex 100.042.) Del Barba, Gadda.
Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 con le seguenti: 130 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2027;.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 3 per cento;
al comma 5, sopprimere le parole: intervenuti nell'anno precedente;
agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
1.1053. (ex 101.8.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 2, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1.1054. (ex 101.13.) Mancini.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Fondo unico politiche sociali)
1. Al fine di realizzare una efficiente programmazione e organizzazione delle politiche sociali, a decorrere dal 1 gennaio 2025, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo unico politiche sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo unico politiche sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal Piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.
3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.
4. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2026.
1.1055. (ex 101.07.) Roggiani.
Dopo l'articolo 101 aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)
1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
2. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
3. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
4. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
5. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del Nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.
6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
7. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti norme vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1056. (ex 101.09.) Barbagallo, Serracchiani, Provenzano, Orlando.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)
1. È autorizzata la spesa di 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di:
a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;
c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;
d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;
e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;
f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;
g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.
2. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
3. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
4. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
5. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
6. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del Nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.
7. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
8. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti norme vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 130 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1057. (ex 101.010.) Barbagallo, Serracchiani, Provenzano, Orlando.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea)
1. È autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2025, nel limite di euro 40.000.000 euro per l'anno 2025, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 40.000.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 121, comma 2.
1.1058. (ex 101.030.) Roggiani.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)
1. Una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel Fondo unico giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati ed assegnati agli enti locali per iniziative inerenti al riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.
1.1059. (ex 101.013.) Barbagallo, Serracchiani, Provenzano, Orlando.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Finanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.».
1.1060. (ex 101.014.) Serracchiani, Barbagallo, Provenzano, Orlando.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Disposizioni per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso)
1. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2.
1.1061. (ex 101.016.) Serracchiani, Barbagallo, Provenzano, Orlando.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Incremento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)
1. Il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 è incrementato di 300 milioni a decorrere dal 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1062. (ex 101.019.) Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Incremento del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)
1. Al fine di scorrere la graduatoria per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. All'onere derivante dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1063. (ex 101.022.) Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di sostegno ai comuni marginali)
1. Il Fondo di sostegno ai comuni marginali cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il finanziamento di interventi di sostegno per garantire la permanenza di alcune attività commerciali e culturali ubicate nei comuni rientranti nelle aree interne, in particolare edicole, empori e librerie. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite, previa intesa con la Conferenza unificata, le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1064. (ex 101.020.) Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Incremento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane e del Fondo di sostegno ai comuni marginali)
1. Il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Il Fondo di sostegno ai comuni marginali cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il finanziamento di interventi di sostegno volti a garantire la permanenza di alcune attività commerciali e culturali ubicate nei comuni rientranti nelle aree interne, in particolare edicole, empori e librerie. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1065. (ex 101.021.) Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro annui con le seguenti: 100 milioni; al comma 2, sostituire le parole: entro il 31 marzo con le seguenti: entro il 31 gennaio.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.
1.1066. (ex 102.1.) Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 772, sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 438,8 milioni di euro per l'anno 2025, 172,2 milioni di euro nell'anno 2026, 130,4 milioni di euro nell'anno 2027, 153 milioni di euro nell'anno 2028 e 76 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.1067. (ex 2.93.) Provenzano, Serracchiani, Orlando, Barbagallo.
Al comma 772, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
1.1068. (ex 2.85.) Grimaldi, Zaratti.
Al comma 772, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: funzioni istituzionali esercitate aggiungere le seguenti: nonché per le spese di funzionamento e del personale delle prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, per il finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti e enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, ai fini della loro restituzione alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico;
b) sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 398,8 milioni di euro per l'anno 2025, 132,2 milioni di euro nell'anno 2026, 90,4 milioni di euro nell'anno 2027, 113 milioni di euro nell'anno 2028 e 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.1069. (ex 2.97.) Serracchiani, Provenzano, Orlando, Barbagallo.
Al comma 772, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: funzioni istituzionali esercitate inserire le seguenti: , per il finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti e enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, ai fini della loro restituzione alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico;
b) sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 418,8 milioni di euro per l'anno 2025, 152,2 milioni di euro nell'anno 2026, 110,4 milioni di euro nell'anno 2027, 133 milioni di euro nell'anno 2028 e 56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.1070. (ex 2.95.) Barbagallo, Provenzano, Serracchiani, Orlando.
Al comma 772, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: funzioni istituzionali esercitate inserire le seguenti: , per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali, nonché per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose;
b) sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 418,8 milioni di euro per l'anno 2025, 152,2 milioni di euro nell'anno 2026, 110,4 milioni di euro nell'anno 2027, 133 milioni di euro nell'anno 2028 e 56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.1071. (ex 2.94.) Provenzano, Serracchiani, Orlando, Barbagallo.
Al comma 772, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: funzioni istituzionali esercitate inserire le seguenti: nonché per le spese di funzionamento e del personale delle prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010, n. 150;
b) sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 418,8 milioni di euro per l'anno 2025, 152,2 milioni di euro nell'anno 2026, 110,4 milioni di euro nell'anno 2027, 133 milioni di euro nell'anno 2028 e 56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.1072. (ex 2.96.) Serracchiani, Provenzano, Orlando, Barbagallo.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Piano straordinario adeguamento antincendio)
1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per il completamento della messa a norma antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;
b) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
1.1073. (ex 102.6.) Roggiani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Incremento fondo unico per l'inclusione)
1. Il Fondo di cui al comma 210, articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 200 milioni di euro per il 2025, a favore dei comuni, destinato al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1074. (ex 102.8.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Incremento Fondo mense scolastiche biologiche)
1. A decorrere dall'anno 2025 è incrementato di 5 milioni di euro il Fondo per le mense scolastiche biologiche di cui al comma 5-bis dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1075. (ex 102.9.) Roggiani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Fondo emergenze edilizia scolastica)
1. È istituito per l'annualità 2025 presso il Ministero dell'istruzione e del merito il fondo per le emergenze edilizia scolastica con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 1 milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1076. (ex 102.12.) Roggiani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Modifica alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)
1. L'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:
«Art. 56.
(Imposta provinciale di trascrizione)
1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla provincia ove ha sede amministrativa o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo. Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale.
1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio precedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del codice civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.».
*1.1077. (ex 102.02.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Modifica alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)
1. L'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:
«Art. 56.
(Imposta provinciale di trascrizione)
1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla provincia ove ha sede amministrativa o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo. Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale.
1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio precedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del codice civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.».
*1.1078. (ex 102.03.) Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Modifica alla disciplina del canone unico)
1. All'articolo 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono anteposte le parole: «Per i Comuni».
1.1079. (ex 102.07.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Modifiche alla legge n. 56 del 2014)
1. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 150-bis è abrogato.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 69 milioni di euro a decorrere dal 2025.
1.1080. (ex 102.010.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Proroga mutui sisma)
1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «,2023, 2024 e 2025» e le parole: «, al sesto e al settimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al sesto, al settimo e all'ottavo anno».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1081. (ex 102.014.) Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Istituzione di un fondo per sostenere il flusso di cassa degli enti locali)
1. Al fine di assicurare agli Enti locali di minori dimensioni la capacità di cassa, necessaria per far fronte al pagamento degli stati di avanzamento e dei saldi relativi alle opere finanziate con fondi pubblici, nelle more dei versamenti effettuati dai Ministeri delle tranche di contributo spettanti ai medesimi enti attraverso un'anticipazione dell'importo da restituirsi senza aggravio di interessi, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo anticipi per sostenere il flusso di cassa degli enti beneficiari di contributi pubblici», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di accesso al Fondo;
b) le procedure per l'erogazione delle risorse;
c) le categorie dei beneficiari;
d) le modalità di richiesta;
e) la documentazione da allegare;
f) le cause di esclusione.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1082. (ex 102.018.) Curti, Manzi, Simiani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Sistema integrato di educazione e di istruzione)
1. Al fine di garantire la tenuta del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e fornire ai comuni risorse aggiuntive per far fronte alle conseguenze derivanti dalla situazione di crisi e rialzo dei prezzi, il fondo di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo è integrato, per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027 di 130 milioni di euro.
2. In relazione all'aumento dei costi di gestione dei servizi all'infanzia 0-6, la quota di incremento di cui al comma 1 potrà essere utilizzata per finanziarie i maggiori oneri di gestione da parte degli enti locali dei servizi 0-6 limitatamente agli asili nido e scuole dell'infanzia.
3. Il riparto della quota aggiuntiva di cui al comma 1 avverrà tra le regioni secondo i criteri e le modalità previste dall'intesa raggiunta in data 21 settembre 2023 in sede di Conferenza unificata, attuativa dell'articolo 4, commi 3 e 4, del Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato 0-6, relativa al riparto delle risorse per gli esercizi finanziari 2024 e 2025.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1083. (ex 102.019.) Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)
1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.
2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
1.1084. (ex 102.081.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Barbagallo.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Libero utilizzo delle economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui)
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2029».
2. Per gli anni dal 2015 al 2024 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.
1.1085. (ex 102.020.) Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Imposta di soggiorno)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
«1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
1.1086. (ex 102.021.) Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Finanziamento delle linee metropolitane M4-M5)
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nella voce relativa al «Contributo per il comune di Milano per gli oneri di rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5», sono incrementate di 40 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1087. (ex 102.022.) Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75-bis è inserito il seguente:
«Art. 75-ter.
(Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo)
1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
1.1088. (ex 102.023.) Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Contributo servizi educativi nei periodi di chiusura scolastica)
1. All'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di destinazione nonché i criteri di assegnazione e rendicontazione della quota del Fondo per le politiche della famiglia da destinare al finanziamento degli interventi per lo svolgimento delle attività socio-educative in favore della popolazione minorenne e, in particolare, al finanziamento dei servizi socio-educativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e diciassette anni, fissata in euro 70.000.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. La suddetta quota è da considerarsi attuativa degli interventi previsti alle lettere h) e n) del comma 1250 e di quanto previsto al comma 1251».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1089. (ex 102.024.) Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Contributo sostegno educativo e scolastico)
1. Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 è previsto un contributo di 50 milioni di euro annui, aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, commi 210-216 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana per il potenziamento dell'assistenza educativa e scolastica a bambine e bambini/ragazze e ragazzi con disabilità che frequentano servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado rispetto ai quali il comune è tenuto a provvedere ad assicurare il servizio.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza unificata, vengono stabiliti:
a) criteri di riparto del contributo nel rispetto dei seguenti principi:
1) almeno il 75 per cento dell'erogazione avvenga in proporzione alla popolazione di età compresa tra 3 mesi e 14 anni residente nel comune;
2) il riparto dovrà interessare l'intero triennio previo aggiornamento delle quote a base proporzionale sugli anni 2026 e 2027 in sede di liquidazione;
b) tempi e modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito per l'intero triennio.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1090. (ex 102.025.) Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Spese sostenute dai comuni per la refezione scolastica per personale delle scuole statali)
1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti è fissato in misura pari al costo dei pasti sostenuto per il suddetto personale in servizio di assistenza durante il momento di refezione.».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1091. (ex 102.027.) Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'ente non sia in grado di certificare l'assenza di utenti potenziali,»;
b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora il comune abbia dato seguito a tutte le istanze di trasporto e pertanto non sia stato possibile raggiungere l'obiettivo assegnato in ragione dell'assenza di utenti potenziali, la quota di contributo non utilizzato viene imputata a finanziamento del servizio nel suo complesso, e pertanto resta nella disponibilità dell'ente, nella misura non inferiore al 90 per cento.».
1.1092. (ex 102.028.) Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Contributo straordinario)
1. Al fine di consentire la tutela dei principi del giusto salario, del mantenimento dell'equilibrio contrattuale e a garanzia del mantenimento del livello dei servizi socio-educativi, socio-sanitari e scolastici erogati dagli enti locali presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per l'anno 2025 di 100 milioni di euro.
2. Il fondo è destinato a consentire l'adeguamento dei corrispettivi per gli appalti conseguenti a procedure di affidamento ai sensi della normativa sugli appalti pubblici avviate, ovvero contratti esclusi dalla normativa suddetta sottoscritti precedentemente la data di entrata in vigore del CCNL relativo alle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo come disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle imprese sociali come disciplinate dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza unificata, vengono stabilite le modalità e i criteri di riparto del fondo.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1093. (ex 102.033.) Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Istituzione di un fondo per il sostegno e la promozione dei Contratti di Fiume)
1. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 68-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia di Contratti di Fiume, è istituito un apposito fondo, col fine di promuovere iniziative a tutela e promozione dei corsi fluviali. Il fondo è finanziato con 7 milioni di euro a decorrere dal 2025, e si intende a beneficio di progetti promossi da reti di enti locali e/o di organizzazioni della società civile.
2. Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica vengono disciplinati i criteri e le modalità di impiego e di trasferimento delle risorse afferenti al fondo di cui al comma precedente. Dispone, inoltre, eventuali forme di integrazione con ulteriori finanziamenti.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1094. (ex 102.034.) Scarpa.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Modifiche alle finalità del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)
1. All'articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei servizi educativi per l'infanzia» sono inserite le seguenti: «a gestione pubblica o privata accreditata e delle scuole dell'infanzia paritarie» e dopo le parole: «e della loro qualificazione» sono inserite le seguenti: «, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie».
1.1095. (ex 102.037.) Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Giochi Olimpici e Paralimpici invernali)
1. Nell'anno 2025 e 2026, in occasione dei «XXV Giochi Olimpici e Paralimpici invernali», i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno.
1.1096. (ex 102.040.) Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
1. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'esercizio 2025 e fino al 2029, con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, gli enti locali possono rideterminare fino a un minimo del 90 per cento la quota stanziata in bilancio dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. La riduzione apportata alla quota di fondo crediti di dubbia esigibilità stanziata inizialmente al bilancio di previsione è ammissibile nei limiti della parte disponibile del risultato di amministrazione risultate dal rendiconto dell'anno precedente ed è accantonata, in occasione dell'approvazione del rendiconto, a fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo pari alla riduzione applicata».
1.1097. (ex 102.042.) Roggiani.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Disposizioni in favore dei comuni per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose)
1. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
1.1098. (ex 102.046.) Barbagallo, Provenzano, Serracchiani, Orlando.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Abrogazione articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere a) e b) sono abrogate.
*1.1099. (ex 102.048.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Abrogazione articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere a) e b) sono abrogate.
*1.1100. (ex 102.049.) Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Modifica alla disciplina del canone unico)
1. All'articolo 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono premesse le parole: «Per i Comuni».
1.1101. (ex 102.059.) Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)
1. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 150-bis è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 69 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1102. (ex 102.060.) Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Istituzione del fondo per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale in aree interne e montane)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, denominato «Fondo per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale in aree interne e montane», con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 da destinare alle province per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade provinciali delle aree interne e montane.
2. Con decreto del Ministero dell'interno da emanare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 febbraio 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, il monitoraggio e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1103. (ex 102.068.) Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Istituzione del fondo per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale in aree interne e montane)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, denominato «Fondo per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale in aree interne e montane», con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 da destinare ai comuni delle aree interne e montani per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade.
2. Con decreto del Ministero dell'interno da emanare d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 febbraio 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, il monitoraggio e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1104. (ex 102.069.) Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per sicurezza urbana da parte dei comuni)
1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo di cui all'articolo 35-quater, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è rifinanziato per ulteriori 25 milioni di euro annui.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1105. (ex 102.071.) Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Sopprimere i commi da 1 a 12.
Conseguentemente, dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Efficientamento della spesa mediante la revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 570 milioni di euro per l'anno 2025, 1.570 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2029.
1.1106. (ex 104.5.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea secondo quanto previsto dall'articolo 95.;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano i richiami al contributo alla finanza pubblica contenuti in questo articolo si intendono riferiti agli accantonamenti previsti dall'articolo 95.;
c) al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Agli enti locali di cui al periodo precedente non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10.;
d) al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: con variazione di bilancio approvata;
e) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano eventuali ulteriori obblighi possono essere previsti nel rispetto del principio dell'accordo, degli statuti e delle relative norme d'attuazione.
1.1107. (ex 104.8.) De Bertoldi, Steger.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui al comma 5 aggiungere le seguenti: i comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.1108. (ex 104.6.) Merola, De Maria.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Efficientamento della spesa mediante la revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029.
1.1109. (ex 104.12.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al con le seguenti: 840 milioni di euro per l'anno.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A quota parte degli oneri di cui al comma 3, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025 e a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 280 milioni di euro per l'anno 2025 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 340 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1110. (ex 104.13.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 527, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024 e 2025» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028»;
b) dopo il comma 527-quinquies sono aggiunti i seguenti commi:
«527-sexies. Per l'anno 2025 le regioni a statuto ordinario iscrivono con legge regionale, nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione 2025-2027, un fondo, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis della presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni. Al termine dell'esercizio 2025, il fondo, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto e della quota derivante da costituzione del fondo anticipazione di liquidità.
527-septies. Le regioni che non hanno accantonato il fondo nell'esercizio precedente o non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio, entro il 30 giugno 2026 sono tenute ad iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, un fondo pari alla sommatoria in valore assoluto:
a) del saldo registrato nell'esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se negativo, l'equilibrio è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio;
b) del minore accantonamento del fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica previsto nell'allegato VI-bis alla presente legge.».
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1111. (ex 104.15.) Gnassi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 527, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024 e 2025» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028»;
b) dopo il comma 527-quinquies è aggiunto il seguente comma:
«527-sexies. Per l'anno 2025 le regioni a statuto ordinario iscrivono con legge regionale, nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione 2025-2027, un fondo, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis della presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni. Al termine dell'esercizio 2025, il fondo, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto.».
1.1112. (ex 104.14.) Gnassi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Allo scopo di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 27 milioni di euro per l'anno 2026 destinata al Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 27 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1113. (ex 104.17.) Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.
Sopprimere i commi da 5 a 12.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1114. (ex 104.18.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 6, sostituire le parole: i commi da 3 a 5 con le seguenti: i commi 3 e 4;
al comma 9, lettera b), sostituire le parole: commi da 2 a 5 con le seguenti: commi da 2 a 4;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».;
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: a decorrere dal 2026 con le seguenti: a decorrere dal 2030;
sopprimere l'articolo 123.
1.1115. (ex 104.22.) Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 6, sostituire le parole: i commi da 3 a 5 con le seguenti: i commi 3 e 4;
al comma 9, lettera b), sostituire le parole: commi da 2 a 5 con le seguenti: commi da 2 a 4;
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)
1. È istituita, per gli anni dal 2025 al 2029, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2025, al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027, al 1° gennaio 2028, e al 1° gennaio 2029.
3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2025, al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027, al 1° gennaio 2028 e al 1° gennaio 2029. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
6. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1, comma 1, lettera b), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.
1.1116. (ex 104.21.) Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: pari a 140 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: pari a 108 milioni di euro per l'anno 2025, a 223 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 390 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 350 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 8 milioni di euro per l'anno 2025, 23 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 40 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e a 100 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.1117. (ex 104.24.) Zaratti, Grimaldi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: pari a 140 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: pari a 108 milioni di euro per l'anno 2025, a 223 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 390 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 350 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 8 milioni di euro per l'anno 2025, 23 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 40 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e a 100 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.1118. (ex 104.26.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 con le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 30 milioni di euro per l'anno 2029;
b) sopprimere il comma 10;
c) al comma 11, dopo le parole: Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata,.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 20 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**1.1119. (ex 104.29.) Zaratti, Grimaldi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 con le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 30 milioni di euro per l'anno 2029;
b) sopprimere il comma 10;
c) al comma 11, dopo le parole: Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata,.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 20 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**1.1120. (ex 104.30.) Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente i comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
1.1121. (ex 104.31.) Merola, De Maria.
Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
1.1122. (ex 104.32.) Ghirra, Grimaldi.
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con le seguenti: dal termine per l'approvazione del rendiconto 2024;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'esercizio 2025, il fondo è finanziabile anche con avanzo disponibile, accertato con il rendiconto 2024.
*1.1123. (ex 104.33.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con le seguenti: dal termine per l'approvazione del rendiconto 2024;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'esercizio 2025, il fondo è finanziabile anche con avanzo disponibile, accertato con il rendiconto 2024.
*1.1124. (ex 104.35.) Dell'Olio, Carmina, Torto, Donno.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: costituisce un'economia che concorre aggiungere le seguenti: alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e.
1.1125. (ex 104.36.) Andrea Rossi, Guerra.
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della quota derivante dalla costituzione del fondo anticipazione di liquidità per gli esercizi 2026 e 2027.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1126. (ex 104.37.) Andrea Rossi, Guerra.
Al comma 11, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata,.
1.1127. (ex 104.120.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il periodo: «In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'esercizio 2025 e fino all'esercizio 2029, con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, gli enti locali possono rideterminare fino a un minimo del 90 per cento la quota stanziata in bilancio dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. La riduzione apportata alla quota di fondo crediti di dubbia esigibilità stanziata inizialmente al bilancio di previsione è ammissibile nei limiti della parte disponibile del risultato di amministrazione risultate dal rendiconto dell'anno precedente ed è accantonata, in occasione dell'approvazione del rendiconto, a fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo pari alla riduzione applicata».
1.1128. (ex 104.41.) Roggiani.
Sopprimere i commi da 13 a 21.
Conseguentemente, dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Efficientamento della spesa mediante la revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 370,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 776 milioni di euro per l'anno 2027, 998,2 milioni di euro per l'anno 2028, 1.193,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.470,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.
1.1129. (ex 104.47.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere i commi da 13 a 21.
Conseguentemente, dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:
Art. 119-bis.
(Efficientamento della spesa mediante la revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 370,4 milioni di euro per l'anno 2025, 304,5 milioni di euro per l'anno 2026, 776 milioni di euro per l'anno 2027, 998,2 milioni di euro per l'anno 2028, 1.193,3 milioni di euro per l'anno 2029, 1.470,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.067,6 milioni di euro per l'anno 2031, 982,6 milioni di euro per l'anno 2032, 943,9 milioni di euro per l'anno 2033, 765 milioni di euro per l'anno 2034 e 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035.
1.1130. (ex 104.48.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 23.400 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 1.800 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 2.300 milioni di euro per l'anno 2030 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.
1.1131. (ex 104.50.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «risulta stipulato il contratto di affidamento lavori» sono sostituite dalle seguenti: «risultano aggiudicati i lavori».
13-ter. Con riferimento ai contributi di cui all'articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.
1.1132. (ex 104.51.) Roggiani.
Al comma 14, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 200 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1133. (ex 104.52.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 15.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 115,5 milioni di euro per l'anno 2025, 139,5 milioni di euro per l'anno 2026, 113,5 milioni di euro per l'anno 2027, 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1134. (ex 104.57.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Romeo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 15, sostituire le parole da: di 115,5 milioni di euro per l'anno 2025 fino alla fine del comma con le seguenti: di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 59,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 59,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 52 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033.
Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 59,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 59,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 52 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033.
1.1135. (ex 104.65.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 15, sostituire le parole da: di 115,5 milioni di euro per l'anno 2025 fino alla fine del comma con le seguenti: di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 59,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 59,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 52 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1136. (ex 104.64.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 16, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 23.200 milioni di euro, di cui 3.300 milioni di euro per l'anno 2027, 1.800 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 2.300 milioni di euro per l'anno 2030 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.
1.1137. (ex 104.67.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 16, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1138. (ex 104.68.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 17.
Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 23.732 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 947 milioni di euro per l'anno 2029, 2445,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 2448,7 milioni di euro per l'anno 2033 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.
1.1139. (ex 104.70.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Il Fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 147 milioni di euro per l'anno 2029, di 145,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030, 2031 e 2032 e di 149 milioni di euro per l'anno 2033.
Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 22.731 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 746,94 milioni di euro per l'anno 2029, 2.245,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 2.248,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.
1.1140. (ex 104.74.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. All'articolo 1, comma 538, lettera a), della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi» e, alla lettera b), le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi». Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.
17-ter. L'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è abrogato.
1.1141. (ex 104.76.) Roggiani.
Sopprimere il comma 18.
Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 21.860 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 860 milioni di euro per l'anno 2029, 2.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2035 e 2036.
1.1142. (ex 104.77.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sostituire il comma 18, con il seguente:
18. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 44 è sostituito dal seguente:
«44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.»;
b) il comma 46 è sostituito dal seguente:
«46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2027, sono individuati i criteri di riparto, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno, e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2029 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 20.760 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 560 milioni di euro per l'anno 2029, 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.
*1.1143. (ex 104.82.) Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Sostituire il comma 18, con il seguente:
18. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 44 è sostituito dal seguente:
«44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.»;
b) il comma 46 è sostituito dal seguente:
«46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2027, sono individuati i criteri di riparto, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno, e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2029 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 20.760 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 560 milioni di euro per l'anno 2029, 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.
*1.1144. (ex 104.83.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 19, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1145. (ex 104.84.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 19, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 29,9 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1146. (ex 104.85.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 20.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 6.318.377 euro per l'anno 2029, 6.504.212 euro per l'anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.1147. (ex 104.87.) Ghirra, Grimaldi.
Sopprimere il comma 20.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 6.318.377 euro per l'anno 2029, 6.504.212 euro per l'anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*1.1148. (ex 104.88.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 21.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 23 milioni di euro per l'anno 2027, 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, 45 milioni di euro per l'anno 2029, 60 milioni di euro per l'anno 2030, 65 milioni di euro per l'anno 2031, 80 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1149. (ex 104.91.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 498, è aggiunto il seguente:
«498-bis. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio negli esercizi finanziari previsti dal comma 498, e comunque non oltre l'esercizio 2023, prima di procedere al commissariamento di cui al comma 499, il Ministro dell'interno invita il sindaco del comune interessato a provvedere all'utilizzo delle somme, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di predisposizione del cronoprogramma, monitoraggio e rendicontazione secondo le modalità attuative di cui al comma 501, laddove applicabili. La disposizione di cui al primo periodo si applica solo nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino complessivamente la somma di 10.000 euro nel caso di potenziamento dei servizi sociali e dei servizi di trasporto per studenti con disabilità e la somma di 15.000 euro nel caso del potenziamento del servizio di asilo nido.».
1.1150. (ex 104.92.) Roggiani.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. In considerazione delle difficoltà finanziarie degli enti locali delle regioni meridionali, testimoniate dall'alto numero di piani di riequilibrio finanziario e di dissesti finanziari, gli enti locali delle regioni Sicilia, Calabria e Campania possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con la Cassa depositi e prestiti Spa con scadenza nell'anno 2025, determinando un allungamento del periodo di ammortamento, senza oneri a carico dello Stato. La sospensione è richiesta dall'Ente anche in corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo. Gli interessi passivi determinati dalle operazioni di finanziamento devono essere regolarmente corrisposti.
1.1151. (ex 104.102.) Barbagallo.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. In considerazione delle difficoltà finanziarie degli enti locali delle regioni meridionali, testimoniate dall'alto numero di piani di riequilibrio finanziario e di dissesti finanziari, gli enti locali delle regioni Sicilia, Calabria e Campania possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con la Cassa depositi e prestiti Spa con scadenza negli anni 2025 e 2026, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167, mediante deliberazione dell'organo esecutivo.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1152. (ex 104.101.) Barbagallo.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 850, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 per i comuni, e a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025 per le province e le città metropolitane.».
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1153. (ex 104.118.) Grimaldi, Zaratti.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. La commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'attività di controllo di cui alla lettera a) del medesimo articolo, può derogare dai criteri ordinari di compatibilità finanziaria degli oneri per assunzioni, nel caso di richieste di assunzione, anche a tempo indeterminato, riguardanti ruoli e funzioni essenziali ed infungibili per il funzionamento dell'ente locale richiedente.
1.1154. (ex 104.98.) Roggiani.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono fatte salve le risorse relative ai Piani Urbani Integrati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».
1.1155. (ex 104.99.) Roggiani.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
1.1156. (ex 104.103.) Barbagallo.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
1.1157. (ex 104.97.) Roggiani.
Al comma 786, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di;
Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di.
*1.1158. (ex 104.122.) Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 786, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di;
Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di.
*1.1159. (ex 104.124.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Al comma 786, secondo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: e d'intesa con.
Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: e d'intesa con.
1.1160. (ex 104.123.) Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione al fondo di rotazione, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023)
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2023, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata alla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
*1.1161. (ex 104.02.) Barbagallo.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione al fondo di rotazione, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023)
1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2023, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata alla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
*1.1162. (ex 104.05.) Roggiani.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore)
1. Al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito in fine il seguente periodo: «Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.».
1.1163. (ex 104.015.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Rigenerazione urbana)
1. All'articolo 1, comma 538, lettera a), della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi» e, alla lettera b), le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi». Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.
1.1164. (ex 104.018.) Roggiani.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali)
1. Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso degli esercizi dal 2022 al 2028 per un importo superiore a quello applicato al bilancio e non riferibile ai piani di rientro è attribuito in quote uguali, a partire dal 2025, a ciascun anno residuo del piano di rientro decennale dal disavanzo da Fondo anticipazioni di liquidità, programmato ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'eventuale maggior recupero risultante dal rendiconto 2022 è attribuito al recupero delle quote da ripianare nei bilanci dal 2024 al 2030 e gli ulteriori eventuali maggiori recuperi risultanti dai rendiconti dal 2023 al 2028 sono attribuiti alle quote da ripianare nei bilanci dal secondo esercizio finanziario successivo fino al 2030.
1.1165. (ex 104.019.) Grimaldi.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. A decorrere dal 2025, i limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono applicabili soltanto agli enti che nell'esercizio precedente abbiano utilizzato l'anticipazione di tesoreria prevista dall'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In ogni caso, non sono soggette ai limiti di cui al periodo precedente le quote di avanzo vincolato provenienti da mutui stipulati dall'ente e da trasferimenti che siano stati incassati prima dell'applicazione al bilancio di previsione della quota stessa.
1.1166. (ex 104.020.) Grimaldi, Zaratti.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Mutui contratti dagli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, con riferimento ai mutui contratti dagli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con Cassa depositi e prestiti Spa e attivi alla data del 31 dicembre 2023, la stessa procede ad una ristrutturazione del debito finalizzata alla riduzione dei tassi applicati.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 30 marzo 2025, vengono definiti le condizioni, le modalità ed i termini di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
1.1167. (ex 104.021.) Grimaldi, Zaratti.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Eliminazione obbligo di aggiornare la propria posizione ogni 90 giorni)
1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il secondo periodo è soppresso.
1.1168. (ex 104.022.) Roggiani.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, per aggiornare la propria posizione nell'ambito degli incontri previsti dal patto per l'inclusione.».
1.1169. (ex 104.023.) Roggiani.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di valutare l'opportunità di operazioni di consolidamento del debito tra l'amministrazione centrale e le amministrazioni territoriali senza generare un incremento dello stock di debito complessivo, attuando politiche di bilancio orientate ad operazioni di contrazione del costo del servizio del debito e verso politiche di crescita e sviluppo dei settori produttivi, delle reti infrastrutturali e di offerta di servizi alle famiglie, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli affari Regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il tavolo, inoltre, ha il compito di monitorare le grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome interessate dalla nuova governance europea e di valutare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per favorire la crescita dell'economia. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
1.1170. (ex 104.01.) D'Alfonso.
Sopprimere il comma 812.
1.1171. (ex 105.1015.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 812, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sopprimere il numero 2);
2) sopprimere la lettera b).
1.1172. (ex 105.1005.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 812, sopprimere la lettera a) numero 2).
1.1173. (ex 105.1017.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 812, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
1.1174. (ex 105.1016.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere il comma 813.
1.1175. (ex 105.1006.) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimerlo.
*1.1176. (ex 105.2.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Roggiani.
Sopprimerlo.
*1.1177. (ex 105.4.) D'Orso, Dell'Olio, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Donno, Torto.
Sopprimerlo.
*1.1178. (ex 105.5.) Boschi, Faraone, Del Barba, Gadda.
Sopprimerlo.
**1.1179. (ex 106.2.) Ciani, Furfaro.
Sopprimerlo.
**1.1180. (ex 106.3.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Roggiani.
Sopprimerlo.
**1.1181. (ex 106.5.) Grimaldi, Mari, Zaratti.
Sopprimerlo.
**1.1182. (ex 106.7.) Boschi, Faraone, Del Barba, Gadda.
Sopprimerlo.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 111,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 191,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035.
1.1183. (ex 106.1.) Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.
Sopprimerlo.
1.1184. (ex 107.1.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di promuovere e incrementare in tutti gli istituti penitenziari il progetto dei centri diurni rivolti a persone in situazioni di fragilità finanziati da Casse delle ammende ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, si provvede a un finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2026.
1-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e le procedure per la realizzazione degli interventi dei centri diurni di cui al comma 1, finalizzati a:
a) creare spazi osservativi e riabilitativi preliminari per consentire l'avvio di percorsi individualizzati, integrando efficacemente i diversi interventi effettuati dagli attori che a vario titolo operano all'interno degli istituti penali;
b) intercettare precocemente i soggetti in situazioni di fragilità, individuando i loro bisogni a livello concreto, psicologico, relazionale ed esperienziale idoneo al recupero delle energie residue e alla valorizzazione delle risorse personali;
c) realizzare interventi risocializzanti e riabilitativi ad integrazione delle attività trattamentali e terapeutiche già in essere;
d) intervenire sulla dimensione emotiva e relazionale dei partecipanti alle attività, utilizzando il gruppo come spazio protetto di condivisione e scambio di esperienze connotate positivamente, al fine di riattivare le competenze relazionali e di base necessarie per accedere a percorsi di inclusione sociale con un ruolo attivo;
e) facilitare l'accesso alle attività trattamentali e alle risorse riabilitative già presenti in istituto, agendo sulla rete di supporto tra pari nelle sezioni che vedono una maggior incidenza di problematiche psichiatriche e di particolari condizioni di fragilità;
f) favorire l'accesso alle misure alternative e costruire percorsi che accompagnino le persone con problematiche sanitarie per le quali non è indicata la permanenza in istituto, potenziando la rete di opportunità del territorio e seguendole nell'attuazione del progetto individualizzato di reinserimento;
g) rafforzare e migliorare la capacità del sistema di definire interventi personalizzati in grado di offrire una risposta proporzionata all'intensità del bisogno identificato, superando le logiche settoriali;
h) realizzare le opportunità di accesso ai percorsi di accoglienza abitativa temporanea funzionali all'acquisizione di una autonomia sostenibile, attraverso una strategia integrata che affianchi l'intervento di «accoglienza temporanea» a interventi specialistici mirati.
1-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1-bis.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni e 200 milioni, rispettivamente con le seguenti: 110 milioni e 180 milioni.
1.1185. (ex 107.5.) Dori, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per garantire e implementare le attività svolte dalle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di cui al decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, le risorse previste a legislazione vigente sono incrementate di 60 milioni di euro dall'anno 2025.
1-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità d riparto delle risorse di cui al comma 1-bis.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni e 200 milioni, rispettivamente con le seguenti: 60 milioni e 140 milioni.
1.1186. (ex 107.6.) Dori, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la piena attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e in particolare dell'articolo 63 istitutivo dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa, sono stanziati 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -4.000.000;
2026: -4.000.000;
2027: -4.000.000.
1.1187. (ex 107.8.) Dori, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di attivare i servizi per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000;
2027: -2.000.000.
1.1188. (ex 107.9.) Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Fondo vittime reati intenzionali violenti)
1. Al fine di garantire il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, il Fondo di di cui all'articolo 14 della legge medesima legge è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.
1.1189. (ex 109.07.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)
1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale all'interno degli istituti penitenziari di adulti e minori, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato.;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
1.1190. (ex 109.011.) Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:
Art. 109-bis.
(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
1. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale, sia per adulti, sia per minori, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1191. (ex 109.012.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Sopprimere i commi da 822 a 834.
Conseguentemente, in relazione agli oneri, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2025 e 580 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) sopprimere il comma 892;
b) al comma 879, sostituire le parole: di 314 milioni di euro per l'anno 2025, con le seguenti: di 114 milioni di euro per l'anno 2025,;
c) dopo il comma 886, inserire il seguente:
886-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;
b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
1.1192. (ex 110.1009.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 825, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al comma 884, sostituire le parole: di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: di 27,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 104,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 104,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 107,22 di milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028
1.1193. (ex 110.1010.) Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 273 milioni di euro per l'anno 2025 e di 372 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.1194. (ex 110.4.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 141 milioni di euro a decorrere dal 2025.
1.1195. (ex 110.5.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) sopprimere il comma 9.
Conseguentemente all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dal 2026.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 40 milioni di euro annui per l'anno 2025.
1.1196. (ex 110.6.) Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 1.
1.1197. (ex 110.9.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 141 milioni di euro a decorrere dal 2025.
1.1198. (ex 110.16.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 141 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.1199. (ex 110.15.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di équipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei Capi IV e V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
1.1200. (ex 110.23.) Roggiani.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per l'anno 2025, in deroga alle disposizioni vigenti, ai fini dei limiti assunzionali di cui al comma 2, non rilevano le progressioni di carriera nell'ambito delle medesime amministrazioni. All'onere della presente disposizione, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1201. (ex 110.24.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Al comma 4, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1202. (ex 110.31.) Penza, Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, agli oneri, pari a 36.691.122 di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 83.308.878 di euro per l'anno 2025 e 163.308.878 annui a decorrere dall'anno 2026.
*1.1203. (ex 110.36.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, agli oneri, pari a 36.691.122 di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 83.308.878 di euro per l'anno 2025 e 163.308.878 annui a decorrere dall'anno 2026.
*1.1204. (ex 110.38.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Roggiani.
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 121 comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.1205. (ex 110.40.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Roggiani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sopprimere la lettera b);
b) sopprimere i commi 5 e 6.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.1206. (ex 110.34.) Manzi, Caso, Piccolotti, Berruto, Iacono, Orfini, Ferrari, Toni Ricciardi, Orrico, Amato, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sopprimere la lettera b);
b) sopprimere i commi 5 e 6.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.1207. (ex 110.35.) Caso, Piccolotti, Manzi, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti, Berruto, Orfini, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari, Roggiani.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui, finalizzato a implementare ed aggiornare la formazione e la specializzazione delle forze dell'ordine. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, si provvede annualmente alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1208. (ex 110.42.) Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli enti in contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli enti in contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli enti tale rapporto non può superare l'80 per cento. Per l'anno 2025 gli enti e istituzioni di ricerca di cui al presente decreto non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.».
Conseguentemente, all'articolo 121 comma 2 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: 111 milioni di euro per l'anno 2025 e di 191 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
1.1209. (ex 110.45.) Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.
Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2025 gli enti e gli istituti di ricerca di cui al presente decreto non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.».
1.1210. (ex 110.46.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Toni Ricciardi.
Al comma 5, sopprimere le parole da: negli enti tale rapporto fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: 111 milioni di euro per l'anno 2025 e di 191 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
1.1211. (ex 110.48.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287, è aggiunto il seguente:
«287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi per la regione Sardegna, relativamente alle Agenzie regionali responsabili delle suddette attività, il Corpo forestale di vigilanza ambientale e l'Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S., e nei limiti della dotazione organica, non sono applicati i limiti assunzionali previsti nell'articolo 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, analogamente a quanto disposto per i corpi nazionali nel comma precedente.».
1.1212. (ex 110.49.) Lai.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3.114.197 euro nell'anno 2025 e 3.114.197 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1213. (ex 110.51.) Piccolotti, Grimaldi.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3.114.197 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.1214. (ex 110.50.) Piccolotti, Manzi, Caso, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti, Berruto, Iacono, Orfini, Ferrari, Toni Ricciardi, Roggiani, Orrico, Amato, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e l'assegno alta formazione e garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle carriere dei professori AFAM con quelle dei professori universitari è previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 30 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1215. (ex 110.53.) Roggiani.
Il comma 7 è soppresso.
Conseguentemente:
agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 88.036.314 milioni di euro nell'anno 2025 e a 266.776.710 a decorrere dall'anno 2026 si provvede, fino al relativo fabbisogno, con le risorse derivanti dall'articolo 7, comma 3, della presente legge, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 88.036.314 milioni di euro nell'anno 2025 e 266.776.710 a decorrere dall'anno 2026.
1.1216. (ex 110.55.) Piccolotti, Grimaldi.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 88.036.314 euro per l'anno 2025 e 266.776.710 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.1217. (ex 110.56.) Manzi, Schlein, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 88.036.314 euro per l'anno 2025 e 266.776.710 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.1218. (ex 110.57.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente:
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».;
agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 88.036.314 euro per l'anno 2025 e 266.776.710 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge e, a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente quota delle risorse rivenienti dall'articolo 4, comma 1, della presente legge.
1.1219. (ex 110.54.) Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Al fine di garantire l'immediata sostituzione del personale ATA temporaneamente assente per brevi periodi, il comma 602 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il comma 332 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: da 2 a 8, con le seguenti: 2, 3, 4, 5, 6, 8 e, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026, a valere delle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 7, comma 3 della presente legge.
1.1220. (ex 110.59.) Piccolotti, Grimaldi.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 160 milioni di euro a decorrere dal 2025.
*1.1221. (ex 110.65.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 160 milioni di euro a decorrere dal 2025.
*1.1222. (ex 110.66.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Barbagallo.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.1223. (ex 110.67.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Sostituire il comma 9, con il seguente:
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l'anno 2025, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le assunzioni del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale. Le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti.
1.1224. (ex 110.70.) Zaratti, Grimaldi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 100 per cento;
b) al comma 9, dopo le parole: cessato nell'anno precedente. aggiungere le seguenti: Sono escluse le assunzioni previste da procedure concorsuali già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge.;
c) sostituire il comma 13, con il seguente:
13. Per effetto di quanto previsto dal presente articolo provvedono ad aggiornare i propri piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Conseguentemente all'articolo 121, sostituire il comma 2, con i seguenti:
2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dal 2026.
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 40 milioni di euro annui per l'anno 2025.
1.1225. (ex 110.74.) Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti di cui al presente comma possono comunque procedere, in deroga alla limitazione del 75 per cento, alle assunzioni di personale necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, quelle legate all'erogazione dei servizi educativi e scolastici, e del settore sociale nonché le figure professionali infungibili per svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
*1.1226. (ex 110.86.) Zaratti, Grimaldi.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti di cui al presente comma possono comunque procedere, in deroga alla limitazione del 75 per cento, alle assunzioni di personale necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, quelle legate all'erogazione dei servizi educativi e scolastici, e del settore sociale nonché le figure professionali infungibili per svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
*1.1227. (ex 110.87.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Barbagallo.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dal turn over anche in deroga alla garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno le stabilizzazioni di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e dell'articolo 3, commi 5 e 5-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
1.1228. (ex 110.83.) Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per le assunzioni del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale.
1.1229. (ex 110.92.) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, gli enti locali possono incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti e nel rispetto dei parametri di sostenibilità finanziaria previsti dall'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come asseverato dai rispettivi organi di controllo.
*1.1230. (ex 110.103.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, gli enti locali possono incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti e nel rispetto dei parametri di sostenibilità finanziaria previsti dall'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come asseverato dai rispettivi organi di controllo.
*1.1231. (ex 110.104.) Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 825, sopprimere la lettera a),
Conseguentemente,
agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:
al comma 884 comma 2, sostituire le parole da: di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025 fino alla fine del comma, con le seguenti: di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.1232. (ex 2.78.) Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 825, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:
al comma 884 comma 2, sostituire le parole da: di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025 fino alla fine del comma, con le seguenti: di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.1233. (ex 2.77.) Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 825, lettera a), sostituire le parole: al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, alla parte consequenziale, capoverso articolo 120, comma 4-bis sostituire le parole: è incrementato di 448,8 milioni di euro per l'anno 2025, 142,2 milioni di euro nell'anno 2026, 182,2 milioni di euro nell'anno 2026, 140,4 milioni di euro nell'anno 2027, 163 milioni di euro nell'anno 2028 e 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: è incrementato di 408,8 milioni di euro per l'anno 2025, 142,2 milioni di euro nell'anno 2026, 100,4 milioni di euro nell'anno 2027, 123 milioni di euro nell'anno 2028 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
1.1234. (ex 2.87.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari.
Al comma 830, primo periodo, sopprimere la parola: non e sostituire le parole: corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento con le seguenti: corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento.
1.1235. (ex 2.81.) Mari, Grimaldi.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Disposizioni in favore del personale a contratto degli uffici all'estero di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)
1. Le risorse di cui all'articolo 14, comma 26-ter, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare ai parametri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le retribuzioni del personale locale da impiegare presso gli uffici della rete estera dell'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1236. (ex 110.04.) Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Turn over dinamico)
1. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «per il triennio 2022- 2024» sono soppresse.
*1.1237. (ex 110.014.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Turn over dinamico)
1. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «per il triennio 2022- 2024» sono soppresse.
*1.1238. (ex 110.015.) Roggiani.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
1. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «per il triennio 2022-2024» sono aggiunte le seguenti: «e per il triennio 2025-2027».
1.1239. (ex 110.016.) Roggiani.
Dopo l'articolo 110, è aggiunto il seguente:
Art. 110-bis.
(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità)
1. Al fine di adeguare la capacità tecnico amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multilivello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, con la legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma, alla luce dell'innovatività degli obiettivi, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dall'articolo 36, comma 2-quater, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.».
*1.1240. (ex 110.025.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 110, è aggiunto il seguente:
Art. 110-bis.
(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità)
1. Al fine di adeguare la capacità tecnico amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multilivello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, con la legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma, alla luce dell'innovatività degli obiettivi, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dall'articolo 36, comma 2-quater, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.».
*1.1241. (ex 110.027.) Roggiani.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia)
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono inserite le seguenti: «, e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti».
2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di indisponibilità delle graduatorie di cui al comma 1, gli enti locali possono indire procedure selettive per la costituzione di graduatorie da utilizzare fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nell'Area degli istruttori.».
1.1242. (ex 110.029.) Roggiani.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Sostegno alla stabilizzazione del personale «Concorso Coesione»)
1. Per le stabilizzazioni di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud provvede a erogare, nei limiti delle risorse disponibili e a fronte di rendicontazione delle spese sostenute, le risorse a copertura dei primi 24 mesi di servizio del personale. Le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse sono individuate tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate le risorse integrative di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
*1.1243. (ex 110.030.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Sostegno alla stabilizzazione del personale «Concorso Coesione»)
1. Per le stabilizzazioni di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud provvede a erogare, nei limiti delle risorse disponibili e a fronte di rendicontazione delle spese sostenute, le risorse a copertura dei primi 24 mesi di servizio del personale. Le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse sono individuate tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate le risorse integrative di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
*1.1244. (ex 110.031.) Roggiani.
Sopprimere i commi 854 e 855
111.1007. Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'articolo 1, apportare le modificazioni seguenti:
a) al comma 850, al primo periodo, sopprimere le parole: fatta eccezione per i parlamentari che sono stati eletti all'estero, e sopprimere il secondo periodo;
b) sopprimere i commi 854 e 855
1.1245. (ex 111.1008.) Conte, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimerlo.
1.1246. (ex 111.2.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, come definiti ai sensi dell'articolo 112, comma 1, della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 112, sopprimere i commi da 1 a 4.
1.1247. (ex 111.6.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Merola, Quartapelle Procopio, Gribaudo.
Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
1.1248. (ex 111.12.) Gadda, Faraone, Del Barba.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ove non diversamente previsto ai commi 1 e 3 del presente articolo ai fini dell'ulteriore contenimento delle spese per emolumenti, restano fermi, in quanto compatibili, i limiti retributivi di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 1, commi da 471 a 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 11, comma 6 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché all'articolo 9, commi 1-ter e 1-quater della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
1.1249. (ex 111.15.) Madia, Boschi.
Sopprimerlo.
*1.1250. (ex 112.1.) De Bertoldi.
Sopprimerlo.
*1.1251. (ex 112.5.) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Sopprimerlo.
*1.1252. (ex 112.6.) Zanella, Grimaldi.
Sopprimerlo.
*1.1253. (ex 112.8.) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Merola, Quartapelle Procopio, Gribaudo.
Sopprimerlo.
*1.1254. (ex 112.11.) Donno, Dell'Olio, Conte, Caramiello, Torto, Carmina.
Sopprimerlo.
*1.1255. (ex 112.13.) Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, sostituire le parole: di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: di 5,4 milioni di euro annui.
1.1256. (ex 112.14.) Boschi, Del Barba, Faraone, Gadda.
Sopprimerlo.
1.1257. (ex 113.1.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Incremento del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria)
1. Al fine di sostenere il servizio di interesse generale informativo sui territori delle imprese televisive e radiofoniche in ambito locale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare alla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
*1.1258. (ex 113.02.) Ascani.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Incremento del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria)
1. Al fine di sostenere il servizio di interesse generale informativo sui territori delle imprese televisive e radiofoniche in ambito locale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare alla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
*1.1259. (ex 113.04.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)
1. Al fine di sostenere il servizio di interesse generale informativo sui territori delle imprese operanti nel settore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 18 milioni di euro per l'anno 2025, di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare alla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 102 milioni di euro per l'anno 2025, di 179 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
**1.1260. (ex 113.07.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
(Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)
1. Al fine di sostenere il servizio di interesse generale informativo sui territori delle imprese operanti nel settore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 18 milioni di euro per l'anno 2025, di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare alla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 102 milioni di euro per l'anno 2025, di 179 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
**1.1261. (ex 113.08.) Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), numero 1), sopprimere i punti 1.1) e 1.4);
b) alla lettera c), capoverso 2-bis, sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 49 per cento.
Conseguentemente all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
1.1262. (ex 115.2.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere i punti 1.1) e 1.4).
1.1263. (ex 115.6.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere i punti 1.1) e 1.4).
Conseguentemente all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
1.1264. (ex 115.3.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione dei Confidi già gestori da più di 10 anni.
1.1265. (ex 115.8.) Mancini.
Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 49 per cento.
1.1266. (ex 115.14.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 49 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
1.1267. (ex 115.11.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sopprimere il numero 1);
b) alla lettera e), sopprimere il numero 2).
1.1268. (ex 118.3.) Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Agevolazioni per il settore cinematografico)
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è sostituito dal seguente:
2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede comunque che:
a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 40 per cento;
b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40 per cento, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 21.
1.1269. (ex 118.01.) Boschi, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)
1. Al fine di sostenere il servizio di interesse generale informativo sui territori delle imprese operanti nel settore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato, rispettivamente, di 18 milioni di euro per l'anno 2025, di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. L'incremento di cui al primo periodo è destinato alla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dell'erogazione dei contributi annuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2025 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1270. (ex 118.02.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)
1. All'articolo 7 della legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole da: «un contributo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 121, comma 2, della presente legge è ridotto di 2.057.842 euro per l'anno 2025, 2.148.965 euro per l'anno 2026, 2.240.762 euro per l'anno 2027, 2.336.059 euro per l'anno 2028, 2.463.836 euro per l'anno 2029, 2.572.508 euro per l'anno 2030, 2.692.427 euro per l'anno 2031 e 2.910.250 euro annui a decorrere dall'anno 2032.
1.1271. (ex 118.07.) Boschi, Del Barba, Gadda.
All'Allegato III – rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce Missione 10 Comunicazioni (15) Programma 10.2 Sostegno al pluralismo.
Conseguentemente, alla medesima rubrica, sostituire gli importi delle riduzioni della voce Missione 23 Fondi da ripartire (33) Programma 23.1 Fondi da assegnare (1) con i seguenti:
2025: 55.407;
2026: 56.464;
2027 e successivi: 46.774.
*1.1272. (ex 119.2.) Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
All'Allegato III – rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce Missione 10 Comunicazioni (15) Programma 10.2 Sostegno al pluralismo.
Conseguentemente, alla medesima rubrica, sostituire gli importi delle riduzioni della voce Missione 23 Fondi da ripartire (33) Programma 23.1 Fondi da assegnare (1) con i seguenti:
2025: 55.407;
2026: 56.464;
2027 e successivi: 46.774.
*1.1273. (ex 119.3.) Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.
All'Allegato III – rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce Missione 10 Comunicazioni (15) Programma 10.2 Sostegno al pluralismo.
Conseguentemente, alla medesima rubrica, sostituire gli importi delle riduzioni della voce Missione 23 Fondi da ripartire (33) Programma 23.1 Fondi da assegnare (1) con i seguenti:
2025: 55.407;
2026: 56.464;
2027 e successivi: 46.774.
*1.1274. (ex 119.6.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Simiani, Bonafè, Gianassi, Marino.
All'Allegato III, rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce Missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6).
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -27.629.000;
2026: -57.929.000;
2027: -53.429.000.
**1.1275. (ex 119.9.) Francesco Silvestri, Cantone, Fede, Traversi, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'Allegato III, rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce Missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6).
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -27.629.000;
2026: -57.929.000;
2027: -53.429.000.
**1.1276. (ex 119.10.) Morassut, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Prestipino, Orfini.
Al comma 870, all'allegato IV, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sopprimere la voce Missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo (4), Programma 1.2 – Cooperazione allo sviluppo (2).
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -47.809.000;
2026: -50.177.000;
2027: -42.676.000.
1.1277. (ex 119.18.) Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri.
Al comma 870, all'allegato IV, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Missione 10 – Comunicazioni (15), Programma 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (4).
Conseguentemente, al medesimo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi delle riduzioni della voce Missione 23 – Fondi da ripartire (33), Programma 23.1 – Fondi da assegnare (1) con i seguenti:
2025: 55.407;
2026: 56.464;
2027 e successivi: 46.774.
1.1278. (ex 119.16.) Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 870, all'allegato IV, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce Missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), Programma 2.6 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6).
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -27.629.000;
2026: -57.929.000;
2027: -53.429.000.
1.1279. (ex 119.17.) Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 870, all'allegato IV, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sostituire gli importi delle riduzioni della voce Missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo (4), con i seguenti:
2025: 45.688, di cui predeterminate per legge 34.217;
2026: 46.883, di cui predeterminate per legge 35.711;
2027 e successivi: 46.976, di cui predeterminate per legge 35.804;
Conseguentemente,alla medesima Missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo (4), sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 1.2 – Cooperazione allo sviluppo (2), con i seguenti:
2025: 32.206, di cui predeterminate per legge 31.521;
2026: 34.574, di cui predeterminate per legge 34.190;
2027 e successivi: 34.573, di cui predeterminate per legge 34.155;
alla medesima Missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo (4), sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 1.13 – Diplomazia pubblica e culturale (18), con i seguenti:
2025: 3.779, di cui predeterminate per legge 35;
2026: 3.740, di cui predeterminate per legge 35;
2027 e successivi: 3.640, di cui predeterminate per legge 35;
sostituire gli importi delle riduzioni della voce Missione 4 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16), con i seguenti:
2025: 15.771, di cui predeterminate per legge 15.000;
2026: 15.887, di cui predeterminate per legge 15.000;
2027 e successivi: 8.406, di cui predeterminate per legge 7.500;
alla medesima Missione 4 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16), sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 4.1 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5), con i seguenti:
2025: 15.771, di cui predeterminate per legge 15.000;
2026: 15.887 di cui predeterminate, per legge 15.000;
2027 e successivi: 8.406, di cui predeterminate per legge 7.500.
1.1280. (ex 119.19.) Grimaldi.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di implementare la Strategia delle Green Communities è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2025 da ripartire tra le regioni per il finanziamento delle proposte non finanziate presenti nella graduatoria relative all'Avviso pubblico del 30 giugno 2022 a valere sul PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sono ripartite, previa intesa con la Conferenza Unificata, le risorse di cui al presente comma.
5-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1281. (ex 119.13.) Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Dopo l'articolo 119, aggiungere i seguenti:
Art. 119-bis.
(Rifinanziamento di interventi per la continuità territoriale)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, la dotazione del «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2036, da destinare al superamento del divario infrastrutturale della Sicilia e della Sardegna.
3. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dal 2025.
4. All'onere derivante dal comma 1 e dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026 e 300 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2036, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 300 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2036 mediante destinazione di una quota del Fondo di cui all'articolo 120, comma 1 della presente legge.
Art. 119-ter.
(Finanziamento collegamenti isole minori della Regione Siciliana)
1. Per garantire il collegamento nei trasporti delle isole minori della Regione Siciliana è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare al finanziamento delle tratte nazionali.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1282. (ex 119.14.) Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: 23.200 milioni di euro, di cui 3.100 milioni di euro per l'anno 2027, 1.600 milioni di euro per l'anno 2028.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle province con una dotazione pari 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 così ripartiti:
a) piano triennale 2026/2028 per interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici delle province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
b) piano triennale 2026/2028 per interventi di messa in sicurezza di ponti, gallerie e rete viaria delle province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro il 31 marzo 2026, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città e autonomie locali, sono definiti i criteri di assegnazione, riparto e revoca dei predetti fondi, tenuto altresì conto del livello di progettazione degli interventi finanziabili.
4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.1283. (ex 120.5.) Zaratti, Grimaldi.
Al comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: 23.200 milioni di euro, di cui 3.100 milioni di euro per l'anno 2027, 1.600 milioni di euro per l'anno 2028.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle province con una dotazione pari 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 così ripartiti:
a) piano triennale 2026/2028 per interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici delle province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
b) piano triennale 2026/2028 per interventi di messa in sicurezza di ponti, gallerie e rete viaria delle province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro il 31 marzo 2026, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città e autonomie locali, sono definiti i criteri di assegnazione, riparto e revoca dei predetti fondi, tenuto altresì conto del livello di progettazione degli interventi finanziabili.
4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1.1284. (ex 120.6.) Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono destinate per almeno il 40 per cento al rifinanziamento del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009 n. 42, per investimenti nelle regioni del Mezzogiorno.
1.1285. (ex 120.8.) Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Lai, Barbagallo, Graziano, Toni Ricciardi, Scotto, Stumpo, Stefanazzi, Lacarra, Amendola, Iacono, Marino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è finalizzata al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale nei comuni montani ovvero in quelli ubicati nelle aree interne.
1.1286. (ex 120.7.) Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui al comma 1 concorre al finanziamento del fabbisogno degli interventi previsti dal contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse sia destinato ad opere da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.
1.1287. (ex 120.10.) Simiani.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto al finanziamento del fabbisogno degli interventi previsti dal contratto di programma ANAS S.p.A. 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse sia destinato ad opere da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.
1.1288. (ex 120.9.) Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Fondo di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: ad eccezione della quota di cui al comma 2-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari 1.030724068 milioni è destinata agli interventi della E 78-Fano-Grosseto tratto Selci Lama (E45)-S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie del tratto Selci Lama (E45)-Parnacciano (Guinza) lotto 1 e al tratto Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Le Ville-Selci Lama (E45) (Lotto 7) 1) previsti dal contratto di programma MIT ANAS 2021-2025.
1.1289. (ex 120.12.) Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Fondo di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: ad eccezione della quota di cui al comma 2-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 20.642.202 di euro è destinata agli interventi sulla strada statale 202 «Triestina – Nuova viabilità di collegamento al Porto di Trieste» previsti dal contratto di programma MIT ANAS 2021-2025.
1.1290. (ex 120.13.) Serracchiani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Fondo di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: ad eccezione della quota di cui al comma 2-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 439.170.183 di euro è destinata agli interventi sulla E78 Grosseto-Fano Tratto Selci-Lama (E45)-Santo Stefano Di Gaifa per lavori di adeguamento a 2 corsie del tratto della variante di Urbania e del tratto Mercatello sul Metauro previsti dal contratto di programma MIT ANAS 2021-2025.
1.1291. (ex 120.14.) Curti, Manzi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Fondo di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , ad eccezione della quota di cui al comma 2-bis,.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 5.000 milioni di euro, di cui 500 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali, ivi compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario, prevedendo in ogni caso, che tali strumenti siano commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento in relazione all'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, all'abbattimento delle barriere architettoniche e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, dai redditi più bassi e dal terzo settore.
1.1292. (ex 120.11.) Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 230 milioni di euro è destinata alla realizzazione del corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca strada statale 275 e ai lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. B del decreto ministeriale 5 novembre 2001, previsto nel contratto di programma ANAS S.p.a. 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.1293. (ex 120.19.) Stefanazzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 197.702.500 euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 12 – dell'Abetone e del Brennero Sistema Tangenziale di Lucca – Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est 2° stralcio.
1.1294. (ex 120.20.) Furfaro, Fossi, Simiani, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Scotto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 150.353.658 euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 67 – Tosco Romagnola: Riclassificazione della strada provinciale 34 quale strada statale 67 con interventi di adeguamento, compresa la variante dell'abitato di Vallina.
1.1295. (ex 120.24.) Fossi, Simiani, Furfaro, Gianassi, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 80.245.270 euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 67 Tosco-Romagnola: Adeguamento del Tratto fra la Località San Francesco in comune di Pelago e l'Abitato di Dicomano-Variante di Rufina Lotti 2A e 2B.
1.1296. (ex 120.22.) Fossi, Simiani, Furfaro, Gianassi, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 340.596.330 euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell'E 78 – Fano-Grosseto Tratto Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci lama (E45): Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero – 1° Lotto.
1.1297. (ex 120.23.) Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 313.761.468 euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e completamento dell'E 78 – Fano-Grosseto Tratto Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero.
1.1298. (ex 120.25.) Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 59.180.249 euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale n. 2 «CASSIA» – LOTTO Siena (viadotto Monsindoli sulla strada statale 223 di Paganico) – svincolo Monteroni d'Arbia Nord.
1.1299. (ex 120.27.) Simiani, Fossi, Boldrini, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (S.G.C, Fi-Pi-LI).
1.1300. (ex 120.29.) Fossi, Bonafè, Simiani, Gianassi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Siena-Firenze.
1.1301. (ex 120.30.) Gianassi, Simiani, Fossi, Boldrini, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 365.016.795 euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell'E 78 – Fano-Grosseto-Tratto Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci lama (E45).
1.1302. (ex 120.26.) Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2027 è destinata al finanziamento della progettazione relativa al quadruplicamento della tratta ferroviaria Livorno-Pisa-Firenze.
1.1303. (ex 120.31.) Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Furfaro, Boldrini, Scotto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica.
1.1304. (ex 120.32.) Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Scotto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non inferiore a 210 milioni di euro è destinata al rinnovo del binario della linea ferroviaria Martina Franca-Lecce (dal km 0+000 al km 102+588).
1.1305. (ex 120.33.) Stefanazzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 94 milioni, è destinata agli interventi di messa in sicurezza della strada statale 639 Lecco-Bergamo.
1.1306. (ex 120.34.) Roggiani.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 con le seguenti: 246,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
Conseguentemente:
al medesimo comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e;
agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 246,6 milioni di euro per il 2025 e il 2026 e a 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.1307. (ex 120.35.) Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di consentire l'ammodernamento e la realizzazione delle infrastrutture stradali siciliane e precisamente della strada statale 284 nel tratto tra Paternò e Adrano, della Palermo-Agrigento nel tratto Villabate e lo svincolo di Bolognetta, della Nord-Sud nel tratto tra Nicosia e lo svincolo dell'A19, della strada statale 115 nel tratto tra Marsala e Mazara e per il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto tra Scicli e Gela, è autorizzata la spesa complessiva di 5.555 milioni di euro in ragione di 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027, 1380 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Regione Siciliana, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4-ter. All'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «9.312 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «3757 milioni di euro» e le parole da: «885 milioni di euro per l'anno 2025» fino a: «1.700 milioni di euro per l'anno 2029» sono soppresse.
1.1308. (ex 120.48.) Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di consentire la celere attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 511 è sostituito dal seguente:
«511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 900 milioni di euro per l'anno 2028.».
Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025;
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è aggiunto il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;
al titolo della legge 17 luglio 1942, n. 907, le parole: e dei tabacchi sono sostituite dalle seguenti: , dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati.
1.1309. (ex 120.42.) Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
1. Per interventi di adeguamento e di messa in sicurezza del traffico veicolare della strada statale 12 tra la provincia di Lucca, il tratto all'interno della provincia di Pistoia tra i comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano fino alla provincia di Modena sono stanziati a favore dell'ANAS 40 milioni di euro per l'anno 2025.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1310. (ex 120.06.) Furfaro.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per la realizzazione di tralicci in zone montane)
1. Al fine di potenziare il Fondo per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica destinati alla copertura delle aree montane del Paese, comprese le infrastrutture per la telefonia 5G, il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è consentita la realizzazione dei tralicci in aree montane, con priorità per i crinali e le aree sommitali che garantiscono un'ampia visibilità di irradiazione del segnale, allo scopo di assicurare la copertura di aree geografiche attualmente prive di servizio di telefonia mobile.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -18.500.000
2026: -18.500.000
2027: -18.500.000
1.1311. (ex 120.07.) Zaratti, Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per le infrastrutture del Mezzogiorno)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo volto a finanziare il fabbisogno degli interventi previsti dal contratto di programma ANAS S.p.A. 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna.
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale complessiva di 8.705 milioni di euro, di cui 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il comma 272 è soppresso.
1.1312. (ex 120.08.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del fondo;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1313. (ex 120.010.) Evi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo nazionale per la continuità territoriale)
1. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indìce una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 4.
4. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
1.1314. (ex 120.015.) Ghirra, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo progettazioni opere)
1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, al fine di rafforzare la capacità tecnica e di progettazione, esecuzione e controllo delle stazioni appaltanti è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025-2029.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità e i criteri di riparto del fondo, al fine di assicurare alle stazioni appaltanti specifiche e adeguate competenze per la pronta realizzazione degli interventi di propria competenza.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025-2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1315. (ex 120.045.) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle zone umide della Sardegna)
1. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide della Sardegna è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riparto del Fondo di cui al comma 1 a favore dei comuni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -20.000.000.
1.1316. (ex 120.017.) Ghirra, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna)
1. Al fondo di cui al comma 494 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna, è destinata una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
1.1317. (ex 120.018.) Ghirra, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per il sostegno del settore dei call center)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo per il sostegno del settore dei call center» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui per l'anno 2025 finalizzato a misure di salvaguardia della stabilità occupazionale del personale impiegato nel settore e ad assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri generali per il funzionamento e l'accesso al fondo nonché la ripartizione e l'assegnazione delle risorse finanziarie avendo riguardo prioritariamente alla stabilità occupazionale del personale a vario titolo impiegato nel settore.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.
1.1318. (ex 120.019.) Ghirra, Mari, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per implementare e rendere efficienti gli strumenti di sorveglianza elettronici per le vittime di violenza domestica)
1. Al fine di implementare e rendere efficienti gli strumenti di sorveglianza elettronici è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con la dotazione di euro 10 milioni per ciascun anno del triennio 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2025: -10.000.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.
1.1319. (ex 120.020.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo di garanzia per le comunità energetiche rinnovabili)
1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
2. Il Fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e della direttiva (UE) 2019/944.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le parole: 105 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
1.1320. (ex 120.024.) Ghirra, Bonelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Disposizioni sui costi del servizio idrico e incentivi per il risparmio idrico in agricoltura attraverso l'istituzione di «Certificati blu»)
1. Al fine di ottemperare alle raccomandazioni della Commissione europea e in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 31 dicembre 2025, emana, con proprio decreto, linee guida nazionali per stabilire criteri omogenei per il calcolo del contributo irriguo. Questi criteri tengono conto dei consumi effettivi di acqua, laddove tecnicamente possibile, o delle stime puntuali, come nel caso delle reti irrigue a pelo libero, al fine di incentivare l'uso efficiente della risorsa e disincentivare gli sprechi.
2. I costi del servizio idrico devono riflettere la reale misura dei prelievi idrici, coprendo integralmente i costi finanziari, ambientali e della risorsa. Tale principio si applica al consumo di acqua potabile e alle pratiche irrigue, assicurando una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica.
3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta norme in materia di promozione del risparmio idrico mediante l'adozione di un sistema denominato «Certificati blu» per incentivare il risparmio idrico e il riuso dell'acqua negli ambiti produttivi e agricoli. Il sistema è finalizzato a riconoscere e incentivare gli interventi di efficientamento idrico che portino a una riduzione dell'uso dell'acqua, tramite l'emissione di certificati in funzione della quantità di acqua risparmiata. Il risparmio idrico conseguito sarà calcolato in base ai parametri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Per il triennio 2026-2028, l'assegnazione dei Certificati blu sarà effettuata a titolo premiale e senza obiettivi vincolanti, con lo scopo di incentivare l'adozione di pratiche di risparmio idrico da parte degli operatori. Le risorse necessarie per il finanziamento dei certificati assegnati a titolo premiale saranno coperte da un apposito fondo annuale di 20 milioni di euro, gestito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per finanziare incentivi destinati agli agricoltori che implementano pratiche di risparmio idrico. Tali incentivi saranno assegnati sulla base della riduzione documentata dei consumi di acqua, calcolati rispetto ai valori medi di settore, con l'obiettivo di premiare le aziende che riducono significativamente l'utilizzo della risorsa idrica.
5. Le modalità di accesso agli incentivi e i criteri di valutazione delle riduzioni di consumo sono definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 30 giugno di ogni anno, e comprendono misure quali l'adozione di tecnologie di irrigazione efficienti, l'uso di sistemi di monitoraggio avanzati e pratiche agricole innovative che ottimizzino l'uso dell'acqua.
6. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'efficacia degli incentivi per il risparmio idrico, riportando i dati sul consumo idrico in agricoltura e l'impatto delle misure adottate per favorire la sostenibilità della risorsa idrica.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
1.1321. (ex 120.035.) L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo rifugi animali)
1. Al fine di sostenere la Rete dei Santuari di Animali Liberi, ovvero rifugi per animali cosiddetti da reddito, ma senza finalità produttive, ai sensi nel decreto legislativo 134 del 5 agosto 2022, che detta disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione degli animali e delle strutture che li ospitano, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con la dotazione di euro di 5 milioni per l'anno 2025 e di 10 milioni per ciascun anno del biennio 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.000.000;
2026: -10.000.000;
2027: -10.000.000.
1.1322. (ex 120.025.) Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per la depavimentazione e permeabilità dei suoli)
1. Al fine di contrastare i fenomeni alluvionali e aumentare la permeabilità dei suoli delle aree urbanizzate, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è istituito un fondo con la dotazione di euro 25 milioni per l'anno 2025 e di 25 milioni per ciascun anno del biennio 2026 e 2027 per progetti di depavimentazione di strade a forte vocazione pedonale, circondate da giardini e aree verdi, caratterizzate dalla presenza di scuole, ospedali, strutture museali e ricreative.
2. Possono accedere ai fondi di cui al comma 1, i comuni con popolazione superiore ai 50 mila residenti, secondo le ultime rilevazioni ISTAT.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2025: -25.000.000;
2026: -25.000.000;
2027: -25.000.000.
1.1323. (ex 120.026.) Dori, Grimaldi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1 – Giustizia, Programma 1.3 – Giustizia minorile e di comunità, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000;
2026:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000;
2027:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000.
1.1324. (ex 121.11.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1 – Giustizia, Programma 1.1 – Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000;
2026:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000;
2027:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000.
1.1325. (ex 121.10.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115.196.785 euro per l'anno 2025, di 195.151.185 euro per l'anno 2026, di 195.362.435 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.5 – Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +4.803.215;
CS: +4.803.215.
2026:
CP: +4.848.815;
CS: +4.848.815.
2027:
CP: +4.637.565;
CS: +4.637.565.
1.1326. (ex 121.29.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 106.706.405 euro per l'anno 2025, di 181.206.405 euro per l'anno 2026, di 181.656.405 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.2 – Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +13.293.595;
CS: +13.293.595;
2026:
CP: +18.793.595;
CS: +18.793.595;
2027:
CP: +18.343.595;
CS: +18.343.595.
1.1327. (ex 121.24.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 108.707.274 euro per l'anno 2025, di 188.932.634 euro per l'anno 2026, di 188.932.597 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.6 – Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +11.292.726;
CS: +11.292.726.
2026:
CP: +11.067.366;
CS: +11.067.366.
2027:
CP: +11.067.403;
CS: +11.067.403.
1.1328. (ex 121.30.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 45.496.949 euro per l'anno 2025, di 136.496.949 euro per l'anno 2026, di 162.996.949 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.3 – Sistema universitario e formazione post-universitaria, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +74.503.051;
CS: +74.503.051.
2026:
CP: +63.503.051;
CS: +63.503.051.
2027:
CP: +37.003.051;
CS: +37.003.051.
1.1329. (ex 121.25.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118.589.846 euro per l'anno 2025, di 198.939.767 euro per l'anno 2026, di 198.942.005 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.1 – Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.410.154;
CS: +1.410.154.
2026:
CP: +1.060.233;
CS: +1.060.233.
2027:
CP: +1.057.995;
CS: +1.057.995.
1.1330. (ex 121.23.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117.595.041 euro per l'anno 2025, di 198.395.541 euro per l'anno 2026, di 198.996.880 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria, Programma 2.3 – Sistema universitario e formazione post-universitaria, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +2.404.959;
CS: +2.404.959.
2026:
CP: +1.604.459;
CS: +1.604.459.
2027:
CP: +1.003.120;
CS: +1.003.120.
1.1331. (ex 121.26.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 112.750.760 euro per l'anno 2025, di 197.751.618 euro per l'anno 2026, di 197.751.760 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.4 – Tutela e valorizzazione dei beni archivistici, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +7.249.240;
CS: +7.249.240.
2026:
CP: +2.248.382;
CS: +2.248.382.
2027:
CP: +2.248.240;
CS: +2.248.240.
1.1332. (ex 121.28.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui con le seguenti: 119.502.685 euro per l'anno 2025, di 199.483.764 euro per l'anno 2026, di 199.473.764 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 – Istruzione scolastica, Programma 1.2 – Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +497.315;
CS: +497.315.
2026:
CP: +516.236;
CS: +516.236.
2027:
CP: +526.236;
CS: +526.236.
1.1333. (ex 121.12.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 104.177.224 euro per l'anno 2025, di 181.126.326 euro per l'anno 2026, di 176.416.326 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 – Ricerca e innovazione, Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +15.822.776;
CS: +15.822.776.
2026:
CP: +18.873.674;
CS: +18.873.674.
2027:
CP: +23.583.674;
CS: +23.583.674.
1.1334. (ex 121.19.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto. Programma 2.3 – Autotrasporto ed intermodalità, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000.
2026:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000.
2027:
CP: +100.000.000;
CS: +100.000.000.
1.1335. (ex 121.18.) Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 109.904.553 di euro per l'anno 2025, di 191.512.927 euro per l'anno 2026, di 191.702.021 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 – Istruzione scolastica, Programma 1.6 – Istruzione del primo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +10.095.447;
CS: +10.095.447.
2026:
CP: +8.487.073;
CS: +8.487.073.
2027:
CP: +8.297.979:
CS: +8.297.979.
1.1336. (ex 121.13.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115.581.884 euro per l'anno 2025, di 195.581.795 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 – Istruzione scolastica, Programma 1.9 – Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +4.418.116;
CS: +4.418.116.
2026:
CP: +4.418.205;
CS: +4.418.205.
2027:
CP: +4.418.205;
CS: +4.418.205.
1.1337. (ex 121.15.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui con le seguenti: 111.652.381 euro per l'anno 2025, di 192.566.039 euro per l'anno 2026, di 192.772.189 euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 – Istruzione scolastica, Programma 1.7 – Istruzione del secondo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +8.347.619;
CS: +8.347.619.
2026:
CP: +7.433.961;
CS: +7.433.961.
2027:
CP: +7.227.811;
CS: +7.227.811.
1.1338. (ex 121.14.) Piccolotti, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 5 – Comunicazioni, Programma 5.2 – Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
2026:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
2027:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
*1.1339. (ex 121.5.) Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 5 – Comunicazioni, Programma 5.2 – Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
2026:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
2027:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
*1.1340. (ex 121.7.) Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 5 – Comunicazioni, Programma 5.2 – Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
2026:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
2027:
CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.
*1.1341. (ex 121.8.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1 – Giustizia, Programma 1.5 – Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.
2026:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.
2027:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.
1.1342. (ex 121.32.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1 – Giustizia, Programma 1.2 – Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +200.000.000;
CS: +200.000.000.
2026:
CP: +200.000.000;
CS: +200.000.000.
2027:
CP: +200.000.000;
CS: +200.000.000.
1.1343. (ex 121.31.) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 28, 5 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 – Istruzione scolastica, Programma 1.6 – Istruzione del primo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +28.500.000;
CS: +28.500.000.
1.1344. (ex 121.33.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi, Sarracino, De Luca.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 9, 5 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, Missione 1 – Istruzione scolastica, Programma 1.7 – Istruzione del secondo ciclo, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +9.500.000;
CS: +9.500.000.
1.1345. (ex 121.34.) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi, Sarracino, De Luca.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni)
1. Al fine di sostenere la completa attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2025 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai maggiori oneri pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede fino al fabbisogno, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 3-bis della presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'imposta sulle successioni)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 11 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.».
1.1346. (ex 122.02.) Piccolotti, Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Sopprimerlo.
1.1347. (ex 123.2.) Magi, Della Vedova.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 123.
(Sostegno ai programmi afferenti al Sistema di accoglienza e integrazione)
1. Al fine di sostenere con priorità lo sviluppo di programmi afferenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), previsto dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2025, sono riassegnate al Fondo nazionale per le politiche e per i servizi d'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
1.1348. (ex 123.4.) Magi, Della Vedova.
Al comma 1, sopprimere le parole: di trattenimento e.
1.1349. (ex 123.13.) Grimaldi, Zaratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è stanziata una somma, che costituisce tetto di spesa, di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinati alle librerie, palestre e centri sportivi e per l'istituzione di corsi di formazione professionale. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministro per lo sport e i giovani, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo, nonché le risorse destinate alle attività sportive e alle librerie.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 100 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 180 milioni.
1.1350. (ex 123.17.) Soumahoro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2025, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -40.000.000.
2026: –;
2027: –.
1.1351. (ex 123.15.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Contributo a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza dei lavoratori stranieri)
1. A beneficio degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, regolarmente iscritti alla I sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, presenti in almeno 10 regioni del territorio italiano, che svolgono attività di accompagnamento dei lavoratori stranieri in ingresso fino all'assunzione e che seguono il loro percorso amministrativo, è riconosciuto un contributo annuale per le spese di funzionamento pari a 2 milioni di euro.
2. L'accesso al contributo di cui al comma 1 è disciplinato con apposito provvedimento emanato dalla competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati 10 milioni annui per il 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1352. (ex 123.04.) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Rifinanziamento del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 278, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;
b) dopo il comma 278, è aggiunto il seguente:
«278-bis. Al fine di far fronte all'elevato numero di istanze ammissibili presentate nell'anno 2024 per l'accesso al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA, una quota della dotazione prevista per l'anno 2025 del suddetto fondo, pari a 7,5 milioni di euro, è destinata ad integrare gli indennizzi riconosciuti per l'annualità 2024.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 19,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1353. (ex 123.05.) Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per lo sviluppo dei gas rinnovabili liquefatti)
1. Al fine di promuovere la produzione di gas rinnovabili liquefatti, da immettere in consumo nel settore dei trasporti e per altri usi, è istituito il Fondo per lo sviluppo dei gas rinnovabili liquefatti, con una dotazione pari a euro 1 milione per l'anno 2025, a euro 1,5 milioni per l'anno 2026 e a euro 220 milioni per l'anno 2027. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i quantitativi di gas rinnovabili liquefatti oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di accesso all'incentivo previsto dal presente comma, nonché le modalità di riparto delle risorse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2025, 1,5 milioni di euro per il 2026 e 220 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1354. (ex 123.09.) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Finanziamento programmazione triennale edilizia scolastica)
1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo speciale con una dotazione pari a complessivamente 100 milioni per il triennio 2025-2027 per un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane, (destinando almeno l'80 per cento dell'importo stanziato alle scuole primarie e secondarie di primo grado).
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -30.000.000;
2026: -30.000.000;
2027: -40.000.000.
1.1355. (ex 123.013.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Incremento fondo Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)
1. Il Fondo di cui al comma 210 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 80 milioni di euro, a favore dei comuni, destinato al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -80.000.000
2026: –;
2027: –.
1.1356. (ex 123.014.) Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo)
1. A decorrere dall'anno 2025 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo» finalizzato alla progettazione e realizzazione entro l'anno 2035 di 60 nuovi km di metropolitane, 140 km di tramvie, all'acquisto di 4500 autobus elettrici, al potenziamento dei treni regionali, ed all'emissione di un biglietto climatico sull'intero territorio urbano e regionale, con una dotazione pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per il 2029, 1.430 milioni di euro per il 2030, 1.460 milioni di euro per il 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032 ed al quale confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della presente legge.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Conferenza delle regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria negli agglomerati del territorio italiano nei quali si registrano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per il 2029, 1.430 milioni di euro per il 2030, 1.460 milioni di euro per il 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.
1.1357. (ex 123.018.) Bonelli, Ghirra, Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Piccolotti, Borrelli, Dori, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)
1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità», destinato a promuovere in via prioritaria gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -535.000.000;
CS: -535.000.000.
2026:
CP: -800.000.000;
CS: -800.000.000.
2027:
CP: -1.280.000.000;
CS: -1.280.000.000.
1.1358. (ex 123.019.) Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Piccolotti, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)
1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità», promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 (Infrastrutture pubbliche e logistica), Programma 1.1 (Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali) apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -1.035.000.000;
CS: -1.035.000.000.
2026:
CP: -1.300.000.000;
CS: -1.300.000.000.
2027:
CP: -1.780.000.000;
CS: -1.780.000.000.
1.1359. (ex 123.020.) Bonelli, Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per il ripristino della natura)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine di cui al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato «Fondo per il ripristino della natura» con una dotazione iniziale di 1 miliardo a decorrere dall'anno 2025 e fino al 2036.
2. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni e mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
1.1360. (ex 123.021.) Bonelli, Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico)
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) alla lettera a), le parole: «1.481,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.406,25 euro»;
2) alla lettera b), le parole: «2.221,75 euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.108,75 euro»;
3) alla lettera c), le parole: «14,81 euro» sono sostituite dalle seguenti: «74,05 euro»;
4) alla lettera d), le parole: «59,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «296,25 euro»;
b) al comma 10:
1) alla lettera a), le parole: «92,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «462,50 euro»;
2) alla lettera b), le parole: «185,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «926,25 euro»;
3) alla lettera c), le parole: «370,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.851,25 euro»;
4) alla lettera d), le parole: «740,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.702,50 euro».
2. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica denominato «Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico», e sono finalizzate a finanziare l'attuazione di misure, azioni e obiettivi previsti dal Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico (PNACC) approvato con decreto ministeriale 21 dicembre 2023, n. 434.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che disciplina l'impiego delle risorse del fondo in coerenza con il Piano e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del fondo medesimo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
4. Una quota del fondo di cui al comma 2, nei limiti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, è destinata agli oneri e alle spese di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico istituito ai sensi del capitolo 6.1 del Piano.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1361. (ex 123.022.) Bonelli, Borrelli, Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1362. (ex 123.023.) Bonelli, Zanella, Dori, Grimaldi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo di solidarietà a favore dell'accudimento di animali d'affezione)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero di economia e finanza un fondo denominato «Fondo di solidarietà a favore dell'accudimento di animali d'affezione legalmente detenuti non a scopo di lucro da persone che versino in situazioni di fragilità sociale», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle spese veterinarie e all'acquisto di alimenti per gli animali d'affezione legalmente detenuti a scopo di compagnia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
1.1363. (ex 123.024.) Bonelli, Borrelli, Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per il rimborso delle spese referendarie)
1. Al fine di attribuire ai comitati promotori di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i referendum» in cui confluiscono le risorse di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
2. I rimborsi previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono attribuiti ai comitati promotori con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria.
1.1364. (ex 123.029.) Magi, Della Vedova.
Al comma 898, sostituire le parole: È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo di parte corrente da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione con le seguenti: Il Fondo di sostegno ai comuni marginali cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato.
Conseguentemente, sopprimere il comma 901.
1.1365. (ex 0.123.032.3.) Sarracino, Ubaldo Pagano.
Al comma 898, sostituire le parole: degli enti locali e alla con le seguenti: dei comuni delle aree interne e delle isole minori per la.
1.1366. (ex 0.123.032.1.) Sarracino, Ubaldo Pagano.
Al comma 898, dopo la parola: investimenti inserire le seguenti: nei comuni delle aree interne e delle isole minori
1.1367. (ex 0.123.032.2.) Sarracino, Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
1.1368. (ex 124.02.) De Bertoldi.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -25.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: -50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 2.6 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +25.000.000;
CS: +25.000.000.
2026:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000;
2027:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.
Tab.A.7. Boschi, Del Barba, Gadda.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -3.000.000;
2026: -3.000.000;
2027: -3.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.1 – Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
2026:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
2027:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
Tab.A.9. Faraone, Del Barba, Gadda.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -50.000.000;
2026: -50.000.000;
2027: -50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 14 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 14.2 – Garanzia dei diritti dei cittadini, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.
2026:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.
2027:
CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.
Tab.A.2. Boschi, Del Barba, Gadda.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.500.000;
2026: -1.500.000;
2027: -1.500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.13 – Diplomazia pubblica e culturale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
2026:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
2027:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
1.1369. (Ex Tab.A.6.) Porta, Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.500.000;
2026: -2.500.000;
2027: -2.500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.13 – Diplomazia pubblica e culturale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
2026:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
2027:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
1.1370. (Ex Tab.A.4.) Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.500.000;
2026: -2.500.000;
2027: -2.500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.13 – Diplomazia pubblica e culturale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
2026:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
2027:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
1.1371. (Ex Tab.A.5.) Di Sanzo, Porta, Carè, Toni Ricciardi.