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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 9 gennaio 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 9 gennaio 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 gennaio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MOLINARI ed altri: «Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato per le persone offese dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per i componenti delle Forze di polizia perseguiti in relazione ad atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni» (2186);

   ZANELLA: «Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione» (2187).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DALLA CHIESA: «Istituzione di un calcolatore unico nazionale per la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli» (1615) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gatta.

  La proposta di legge DONDI: «Modifica all'articolo 649 del codice penale, concernente il regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti» (1991) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ciocchetti.

  La proposta di legge MINARDO e SACCANI JOTTI: «Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di potenziamento delle dotazioni organiche della Marina militare» (2125) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carrà.

Trasmissione dal Senato.

  In data 8 gennaio 2025 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

   S. 1262. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023» (approvato dal Senato) (2188);

   S. 1233. – «Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021» (approvato dal Senato) (2189);

   S. 1123. – Senatrice STEFANI: «Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale» (approvata dal Senato) (2190).

  Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 gennaio 2025, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2020 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una variazione non onerosa del progetto «Riparazione danno, miglioramento sismico e restauro del castello della Rancia – Tolentino» del comune di Tolentino.

  Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, la verifica dell'impatto della regolamentazione concernente l'articolo 23-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 8 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Canonica d'Adda (Bergamo), Castelluccio dei Sauri (Foggia), Lesina (Foggia), Osimo (Ancona), Poggiomarino (Napoli) e Spadola (Vibo Valentia).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 8 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

    al dottor Francesco Alì, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

    all'ingegnere Andrea Ferrante, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 8 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2024, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo», costituito dal «segmento volo» Light Utility Helicopter (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte legacy e la realizzazione del «segmento di terra» denominato Ground Based Training System (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato (244).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 febbraio 2025. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 29 gennaio 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE (A.C. 1917) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: ENRICO COSTA; GIACHETTI; CALDERONE ED ALTRI; MORRONE ED ALTRI (A.C. 23-434-806-824)

A.C. 1917 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Modifica all'articolo 87 della Costituzione)

  1. All'articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifica all'articolo 87 della Costituzione)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Penza, D'Orso, Ascari, Giuliano, Grimaldi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 3, capoverso «Art. 104», sopprimere i commi dal secondo al settimo;

   all'articolo 4, capoverso «Art. 105», sopprimere il primo comma;

   sopprimere gli articoli 5, 6, 7 e 8.
*1.2. Alfonso Colucci, Cafiero De Raho, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 3, capoverso «Art. 104», sopprimere i commi dal secondo al settimo;

   all'articolo 4, capoverso «Art. 105» sopprimere il primo comma;

   sopprimere gli articoli 5, 6, 7 e 8.
*1.3. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 3, capoverso «Art. 104», sopprimere i commi dal secondo al settimo;

   all'articolo 4, capoverso «Art. 105» sopprimere il primo comma;

   sopprimere gli articoli 5, 6, 7 e 8.
*1.4. Zaratti, Dori.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 104»:

    secondo comma, sostituire le parole: giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti con le seguenti: è presieduto;

    terzo comma, sopprimere la parola: , rispettivamente,;

   sostituire il quinto comma con il seguente: Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

   all'articolo 4, capoverso «Art. 105», comma 1, sostituire le parole: a ciascun con la seguente: al

   sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.
1.1109. Cuperlo, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa, Dori.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 104»:

    secondo comma, sostituire le parole: giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti con le seguenti: è presieduto;

    terzo comma, sopprimere la parola: , rispettivamente,;

    al quinto comma, sostituire la parola: ciascun con la seguente: Il

   all'articolo 4, capoverso «Art. 105», comma 1, sostituire le parole: a ciascun con la seguente: al

   sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.
*1.1107. Di Biase, Bonafè, Cuperlo, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Fornaro, Lacarra, Scarpa, Zaratti.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 104»:

    secondo comma, sostituire le parole: giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti con le seguenti: è presieduto;

    terzo comma, sopprimere la parola: , rispettivamente,;

    al quinto comma, sostituire la parola: ciascun con la seguente: Il

   all'articolo 4, capoverso «Art. 105», comma 1, sostituire le parole: a ciascun con la seguente: al

   sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.
*1.1108. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 104, della Costituzione, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

   «Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.».

  Conseguentemente:

   sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

  1. L'articolo 105 della Costituzione è abrogato.

   sopprimere gli articoli da 4 a 8.
1.1106. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Grimaldi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 104 della Costituzione)

  1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sistema di elezione assicura la parità di genere attraverso un'equilibrata rappresentanza di donne e uomini».

  Conseguentemente:

   sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo l'articolo 105 sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 105-bis. – L'Alta corte giudica:

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.

   Art. 105-ter. L'Alta corte è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. I giudici dell'Alta corte sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative, i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
   I giudici dell'Alta corte sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. L'Alta corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge e nel rispetto della parità di genere, il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non può essere rieletto. L'ufficio di giudice dell'Alta corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
   Art. 105-quater. All'Alta corte sono affidati, relativamente alle controversie di sua competenza, due gradi di giurisdizione. I giudizi di primo grado sono affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato. Nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio è composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione. Le controversie in sede di impugnazione sono definite dall'Alta corte in composizione plenaria. Contro le decisioni dell'Alta corte in composizione plenaria non è ammessa alcuna impugnazione. Le disposizioni disciplinari riguardanti i magistrati ordinari si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari.
   Art. 105-quinquies. Per la prima composizione dell'Alta corte, dopo quattro anni dal suo primo insediamento si procede all'estrazione a sorte di due giudici eletti dal Parlamento, due eletti delle supreme magistrature e due nominati dal Presidente della Repubblica, che decadono. Due mesi prima della scadenza del termine si provvede alla designazione dei giudici destinati a sostituire quelli che decadranno. Con legge costituzionale sono stabiliti le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi dinanzi all'Alta corte e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'Alta corte».

   sopprimere gli articoli da 3 a 8.
1.1105. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 104 della Costituzione)

  1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sistema di elezione assicura la parità di genere attraverso un'equilibrata rappresentanza di donne e uomini».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1000. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra, Ghio, Grimaldi, Malavasi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 104 della Costituzione)

  1. All'articolo 104 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il sistema di elezione assicura in ogni caso un'equilibrata rappresentanza di donne e uomini».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1001. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 105 della Costituzione)

  1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 105. – Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità, la giurisdizione disciplinare e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.».

  Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1100. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 105 della Costituzione)

  1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 105. – Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità, i conferimenti di funzioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.».

  Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1101. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di istituzione dell'Alta corte)

  1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

   «Art. 105-bis. – L'Alta corte giudica:

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.

   Art. 105-ter. L'Alta corte è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. I giudici dell'Alta corte sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative, i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio, assicurando la parità di genere attraverso un'equilibrata rappresentanza di donne e uomini.
   I giudici dell'Alta corte sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. L'Alta corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non può essere rieletto. L'ufficio di giudice dell'Alta corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
   Art. 105-quater. All'Alta corte sono affidati, relativamente alle controversie di sua competenza, due gradi di giurisdizione. I giudizi di primo grado sono affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato. Nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio è composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione. Le controversie in sede di impugnazione sono definite dall'Alta corte in composizione plenaria. Contro le decisioni dell'Alta corte in composizione plenaria non è ammessa alcuna impugnazione. Le disposizioni disciplinari riguardanti i magistrati ordinari si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari.
   Art. 105-quinquies. Per la prima composizione dell'Alta corte, dopo quattro anni dal suo primo insediamento si procede all'estrazione a sorte di due giudici eletti dal Parlamento, due eletti delle supreme magistrature e due nominati dal Presidente della Repubblica, che decadono. Due mesi prima della scadenza del termine si provvede alla designazione dei giudici destinati a sostituire quelli che decadranno. Con legge costituzionale sono stabiliti le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi dinanzi all'Alta corte e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'Alta corte.».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1103. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di istituzione dell'Alta corte)

  1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

   «Art. 105-bis. – L'Alta corte giudica:

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.

   Art. 105-ter. L'Alta corte è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. I giudici dell'Alta corte sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative, i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
   I giudici dell'Alta corte sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. L'Alta corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge e nel rispetto della parità di genere, il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non può essere rieletto. L'ufficio di giudice dell'Alta corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
   Art. 105-quater. All'Alta corte sono affidati, relativamente alle controversie di sua competenza, due gradi di giurisdizione. I giudizi di primo grado sono affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato. Nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio è composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione. Le controversie in sede di impugnazione sono definite dall'Alta corte in composizione plenaria. Contro le decisioni dell'Alta corte in composizione plenaria non è ammessa alcuna impugnazione. Le disposizioni disciplinari riguardanti i magistrati ordinari si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari.
   Art. 105-quinquies. Per la prima composizione dell'Alta corte, dopo quattro anni dal suo primo insediamento si procede all'estrazione a sorte di due giudici eletti dal Parlamento, due eletti delle supreme magistrature e due nominati dal Presidente della Repubblica, che decadono. Due mesi prima della scadenza del termine si provvede alla designazione dei giudici destinati a sostituire quelli che decadranno. Con legge costituzionale sono stabiliti le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi dinanzi all'Alta corte e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'Alta corte».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1104. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di istituzione dell'Alta corte)

  1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

   «Art. 105-bis. – L'Alta corte giudica:

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.

   Art. 105-ter. L'Alta corte è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. I giudici dell'Alta corte sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative, i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
   I giudici dell'Alta corte sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. L'Alta corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non può essere rieletto. L'ufficio di giudice dell'Alta corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
   Art. 105-quater. All'Alta corte sono affidati, relativamente alle controversie di sua competenza, due gradi di giurisdizione. I giudizi di primo grado sono affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato. Nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio è composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione. Le controversie in sede di impugnazione sono definite dall'Alta corte in composizione plenaria. Contro le decisioni dell'Alta corte in composizione plenaria non è ammessa alcuna impugnazione. Le disposizioni disciplinari riguardanti i magistrati ordinari si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari.
   Art. 105-quinquies. Per la prima composizione dell'Alta corte, dopo quattro anni dal suo primo insediamento si procede all'estrazione a sorte di due giudici eletti dal Parlamento, due eletti delle supreme magistrature e due nominati dal Presidente della Repubblica, che decadono. Due mesi prima della scadenza del termine si provvede alla designazione dei giudici destinati a sostituire quelli che decadranno. Con legge costituzionale sono stabiliti le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi dinanzi all'Alta corte e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'Alta corte.».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1102. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione)

  1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 105-bis. – L'Alta corte giudica:

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.

   Art. 105-ter. L'Alta corte è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, nel rispetto della parità di genere.
   I giudici dell'Alta corte sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative, i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio secondo i criteri di cui al presente articolo.
   I giudici dell'Alta corte sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.
   Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
   L'Alta corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non può essere rieletto.
   L'ufficio di giudice dell'Alta corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
   Art. 105-quater. All'Alta corte sono affidati, relativamente alle controversie di sua competenza, due gradi di giurisdizione.
   I giudizi di primo grado sono affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato, di cui almeno uno di genere differente.
   Nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio è composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione.
   Le controversie in sede di impugnazione sono definite dall'Alta corte in composizione plenaria».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1003. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione)

  1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 105-bis. – L'Alta corte giudica:

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.

   Art. 105-ter. L'Alta corte è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative nel rispetto della parità tra i generi.
   I giudici dell'Alta corte sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative, i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
   I giudici dell'Alta corte sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.
   Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
   L'Alta corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non può essere rieletto.
   L'ufficio di giudice dell'Alta corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
   Art. 105-quater. All'Alta corte sono affidati, relativamente alle controversie di sua competenza, due gradi di giurisdizione.
   I giudizi di primo grado sono affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato.
   Nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio è composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione.
   Le controversie in sede di impugnazione sono definite dall'Alta corte in composizione plenaria».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1004. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione)

  1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 105-bis. – L'Alta corte giudica:

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.

   Art. 105-ter. L'Alta corte è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.
   I giudici dell'Alta corte sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative, i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
   I giudici dell'Alta corte sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.
   Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
   L'Alta corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non può essere rieletto.
   L'ufficio di giudice dell'Alta corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
   Art. 105-quater. All'Alta corte sono affidati, relativamente alle controversie di sua competenza, due gradi di giurisdizione.
   I giudizi di primo grado sono affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato. Nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio è composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione.
   Le controversie in sede di impugnazione sono definite dall'Alta corte in composizione plenaria».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.1002. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Scarpa, Mauri, Lacarra.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 101 della Costituzione)

  1. All'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed esercitano le loro funzioni in modo equo, obiettivo ed imparziale».
1.01. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 101 della Costituzione)

  1. All'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono indipendenti e autonomi nelle loro decisioni».
1.02. Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

   «Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. In casi straordinari, tassativamente previsti dalla legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell'avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l'effettività della tutela giurisdizionale.
   L'avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense.
   La funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell'avvocato è esercitata da un organo esponenziale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che determina anche le sue altre attribuzioni. Contro le sue decisioni è ammesso il ricorso per cassazione».
7.01001. Giachetti, Boschi, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Gruppioni.

(Inammissibile)