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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 4 febbraio 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 4 febbraio 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 febbraio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   SOUMAHORO: «Modifiche agli articoli 357 e 358 del codice penale in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai medici, agli infermieri e al personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (2222);

   CALDERONE ed altri: «Modifica all'articolo 678 del codice di procedura civile in materia di competenza territoriale in relazione al sequestro conservativo presso terzi» (2223).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 1931, d'iniziativa dei deputati Panizzut ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la promozione della ricerca sulla disprassia, sulla disprassia oculare e sui disturbi dello sviluppo della coordinazione nonché per la tutela delle persone con tali condizioni».

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

  X Commissione (Attività produttive):

   D'ORSO e PAVANELLI: «Disposizioni per la valorizzazione dei centri commerciali naturali e per la rivitalizzazione dei centri storici» (2000) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  XII Commissione (Affari sociali):

   PANIZZUT ed altri: «Disposizioni per la promozione della ricerca sulla disprassia, sulla disprassia oculare e sui disturbi dello sviluppo della coordinazione nonché per la tutela delle persone con tali condizioni» (1931) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):

   FARAONE ed altri: «Delega al Governo in materia di genitorialità condivisa, parità di genere e benessere personale nell'equilibrio tra vita e lavoro» (2086) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 30 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi, riferita all'anno 2023 (Doc. CXCIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 3 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 395 del 16 settembre 2020, la relazione sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, aggiornata al 31 dicembre 2024.

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera pervenuta in data 4 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione – per la parte di sua competenza – sullo stato di attuazione della medesima legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, riferita all'anno 2024, comprensiva dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2024 (Doc. XXXVII-bis, n. 3).

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, la verifica dell'impatto della regolamentazione concernente l'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di istruzione tecnica superiore, l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori.

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 febbraio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione 2024 sui progressi dell'azione dell'Unione europea per il clima (COM(2024) 498 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (COM(2025) 27 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.

  Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera pervenuta in data 3 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2024, relativo alla contabilità speciale n. 6348, concernente disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 2022 e n. 1123 del 2024.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettere pervenute in data 3 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i rendiconti, per l'anno 2024, relativi:

   alla contabilità speciale n. 6256, concernente le attività connesse agli eventi meteorologici verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia nel periodo compreso tra il 1° e il 10 dicembre 2020, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 732 del 2020 e n. 967 del 2023;

   alla contabilità speciale n. 6396, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dei comuni di Comacchio, Goro, Codigoro, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone e Ravenna nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 966 del 2023;

   alla contabilità speciale n. 6402, concernente le attività connesse alle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena a partire dal giorno 1° maggio 2023, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 del 2023;

   alla contabilità speciale n. 6419, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1022 del 2023;

   alla contabilità speciale n. 6431, concernente le attività connesse agli eventi sismici verificatisi nel territorio dei comuni di Brisighella, Castrocaro Terme, Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio il giorno 18 settembre 2023, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1042 del 2023;

   alla contabilità speciale n. 6438, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1070 del 2024;

   alla contabilità speciale n. 6462, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1095 del 2024;

   alla contabilità speciale n. 6465, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini a partire dal giorno 17 settembre 2024 e nel territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal 17 ottobre 2024, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 2024 e n. 1109 del 2024.

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 201, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA (A.C. 2183-A)

A.C. 2183-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2183-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Piano Olivetti per la cultura)

  1. Il Ministro della cultura adotta il «Piano Olivetti per la cultura», al fine di:

   a) favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;

   b) promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;

   c) valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale;

   d) promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità;

   e) tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione.

  2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e tenuto conto delle previsioni del Piano d'azione di cui all'articolo 34 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Articolo 2.
(Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato)

  1. Al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali, nelle materie di propria competenza il Ministero della cultura istituisce una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato.
  2. L'Unità di missione, nei limiti delle competenze attribuite al Ministero della cultura e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

   a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane;

   b) promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno;

   c) coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano.

  3. L'unità di missione opera fino alla data del 31 dicembre 2028 alle dirette dipendenze dell'ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura.
  4. L'Unità di missione è composta da un dirigente di livello generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e da due dirigenti di livello non generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e da cinque unità di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura ovvero tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 866.069 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
  6. Presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del predetto Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 245.526 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  7. L'ufficio di cui al comma 4 e il dirigente generale, a cui è conferito l'incarico di cui al comma 6, operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. I dirigenti generali di cui ai commi 4 e 6 partecipano alle sedute della predetta Cabina di regia.

Articolo 3.
(Misure urgenti in materia di editoria e di librerie)

  1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche statali aperte al pubblico, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  4. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.
  5. Al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo, in via sperimentale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
  6. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del predetto fondo.
  7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 4.
(Celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio)

  1. Al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, è autorizzata la spesa di 800 mila euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 5.
(Misure urgenti relative alle istituzioni culturali)

  1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché di garantire il regolare funzionamento delle strutture amministrative, ivi inclusa la determinazione delle dotazioni organiche, alla Giunta storica nazionale, all'Istituto italiano per la storica antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e all'Istituto italiano di numismatica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, è concesso a decorrere dall'anno 2025 un contributo annuo così ripartito:

   a) 700 mila euro per la Giunta storica nazionale;

   b) 300 mila euro per l'Istituto italiano per la storia antica;

   c) 400 mila euro per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

   d) 200 mila euro per l'Istituto italiano di numismatica.

  2. Il contributo di cui al comma 1, destinato per il 40 per cento alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali e per il restante 60 per cento alle spese di funzionamento, è erogato dal Ministero della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno. Alla Giunta storica nazionale è altresì riconosciuto un ulteriore contributo annuo di 200 mila euro per la promozione e la realizzazione di edizioni critiche di opere di personalità rilevanti del XIX e XX secolo, erogato entro il medesimo termine di cui al primo periodo. Gli enti di cui al comma 1, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero della cultura una relazione sull'impiego del contributo medesimo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 6.
(Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 357-quinquies, è inserito il seguente:

   «357-sexies. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito di cui al comma 357 ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. I medesimi soggetti di cui al primo periodo, ai fini del pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa della Carta elettronica Bonus cultura 18 app di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nel testo vigente prima della modifica introdotta con legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025.».

Articolo 7.
(Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo)

  1. All'articolo 63, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e salute S.p.A.» sono aggiunte le seguenti: «e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione».
  2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
  3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

   «b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;».

Articolo 8.
(Misure urgenti in materia di formazione)

  1. La Scuola dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è ridenominata «Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali». La Scuola coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti. Lo statuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 9.
(Disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale)

  1. Al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
  2. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, specificando per ciascuna:

   a) il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione;

   b) la necessità della spesa;

   c) il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione.

  3. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 1 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
  4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.

Articolo 10.
(Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)

  1. All'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «delle attività culturali» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione a vario titolo dei beni stessi».
  2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 secondo periodo, le parole: «il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «l'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 57, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

  3. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione museo di fotografia contemporanea, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  4. La contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio continua a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

Articolo 11.
(Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura)

  1. All'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per» sono sostituite dalle seguenti: «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, può».
  2. All'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, la parola: «musei», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «luoghi della cultura» e dopo le parole: «gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3» sono inserite le seguenti: «nonché dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

Articolo 12.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione del presente decreto, con esclusione degli articoli, 2, 3, 4, 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2183-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonché tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore in attività di co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

    dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) promuovere la produzione culturale e artistica giovanile»;

    dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona»;

    alla lettera d), le parole: «, interesse storico-artistico e di prossimità» sono sostituite dalle seguenti: «o da interesse storico-artistico e alle librerie di prossimità»;

    dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «e-bis) promuovere e valorizzare tutte le attività di spettacolo;

   e-ter) promuovere e valorizzare il cinema e il settore audiovisivo;

   e-quater) promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario e l'alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione e formazione all'interno degli spazi bibliotecari»;

   al comma 2,dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b)» edopo le parole: «legge 13 novembre 2023, n. 162» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Presso l'ufficio di gabinetto del Ministro della cultura è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività svolte ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del Ministero della cultura. Il Ministero della cultura è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 247.163 euro per l'anno 2025 e a 296.596 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

  All'articolo 2:

   al comma 1, le parole: «, nelle materie di propria competenza» sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di propria competenza,»;

   al comma 2, lettera a), la parola: «africane» è sostituita dalla seguente: «africani»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «e da due» sono sostituite dalle seguenti: «da due» e le parole: «n. 165 e da cinque» sono sostituite dalle seguenti: «n. 165, e da cinque»;

   al comma 7, primo periodo, le parole: «del Piano Mattei» sono sostituite dalle seguenti: «per il Piano Mattei».

  All'articolo 3:

   al comma 1, dopo le parole: «fino a trentacinque anni di età» sono inserite le seguenti: «, dando priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro è destinato alle iniziative avviate nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista un altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attività libraria non sia svolta in misura prevalente e se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attività»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità» sono sostituite dalle seguenti: «o interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e le librerie di qualità»;

    al secondo periodo, le parole: «alle biblioteche statali aperte al pubblico, degli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali» e dopo le parole: «legge 17 ottobre 1996, n. 534, e» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1, comma 40,»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «del presente articolo, pari» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2, pari a» e dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2021, n. 234,» è inserita la seguente: «e,»;

    al secondo periodo, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» ele parole: «fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189» sono sostituite dalle seguenti: «fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

   al comma 4, dopo le parole: «di conversione del presente decreto,» sono inserite le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta,»;

   al comma 5, le parole: «a cultura, spettacolo e settore audiovisivo» sono sostituite dalle seguenti: «alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo»;

   al comma 6, le parole: «del predetto fondo» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo di cui al comma 5»;

   al comma 7, le parole: «dall'applicazione del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'attuazione del comma 5, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025,».

  All'articolo 4:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «con la legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge» e le parole: «800 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «800.000».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    all'alinea,le parole: «e all'Istituto italiano di numismatica,» sono sostituite dalle seguenti: «, all'Istituto italiano di numismatica e alla Domus mazziniana, indicati nel regolamento»;

    alla lettera a), le parole: «700 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «700.000»;

    alla lettera b), le parole: «300 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «300.000»;

    alla lettera c), le parole: «400 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «400.000»;

    alla lettera d), le parole: «200 mila» sono sostituite dalla seguente cifra: «200.000»;

    dopo la lettera d) è aggiunta le seguente:

   «d-bis) 200.000 euro per la Domus mazziniana»;

   al comma 2, secondo periodo: le parole: «200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro a decorrere dall'anno 2025»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

  All'articolo 6:

   al comma 1, capoverso 357-sexies:

    al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

    al secondo periodo, le parole: «n. 208, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 208, all'articolo 1», le parole: «n. 232, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 232, all'articolo 1», le parole: «n. 145, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 145, all'articolo 1», le parole: «n. 160, articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «n. 160, e all'articolo 1», le parole: «della legge 30 dicembre 2021, n. 234» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge,», le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e le parole: «e non oltre» sono soppresse.

  All'articolo 7:

   al comma 1, dopo le parole: «primo periodo, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e la parola: «S.p.A.» è sostituita dalla seguente: «S.p.a.»;

   al comma 2, dopo le parole: «del giorno seguente» sono inserite le seguenti: «, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative».

  All'articolo 8:

   al comma 1, il quarto periodo è soppresso.

  All'articolo 9:

   al comma 2, alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 10:

   al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 3, primo periodo, la parola: «museo» è sostituita dalla seguente: «Museo»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 in favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede:

   a) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   b) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

   c) quanto a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 898, le parole: “31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 per l'anno 2027” sono sostituite dalle seguenti: “36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per l'anno 2027” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale”;

   b) al comma 900, primo periodo, le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni” e le parole: “all'assegnazione” sono sostituite dalle seguenti: “alla ripartizione”.

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, lettera a), pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2025, a 31.760.000 euro per l'anno 2026 e a 28.400.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 11:

   al comma 1 è premesso il seguente:

  «01. All'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa” sono sostituite dalle seguenti: “. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri, i tempi e le modalità secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di cui al presente comma”».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Piano Olivetti per la cultura)

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: I Ministri della cultura e per lo sport e i giovani adottano il «Piano Olivetti per la cultura e per la cultura del movimento» al fine di:.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo la lettera e-quater), aggiungere la seguente:

    e-quinquies) riconoscere l'attività motoria e sportiva quale espressione di un diritto di ciascun individuo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione e al fine di promuovere la formazione e lo sviluppo della persona umana;

   al comma 2:

    sostituire le parole: il Ministro con le seguenti: i Ministri per lo sport e i giovani e;

    sopprimere le parole: sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b);

    sostituire la rubrica con la seguente: Piano Olivetti per la cultura e per la cultura del movimento.
1.1. Berruto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b.1) promuovere il welfare culturale quale sistema integrato di benessere degli individui e delle comunità, nonché leva di coesione sociale, al fine di rafforzare il capitale sociale e di migliorare le opportunità di rinascita e riattivazione delle comunità.
1.3. Orrico, Amato, Caso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b.1) attivare percorsi di formazione e scambio di esperienze tra le comunità, al fine di acquisire gli strumenti utili per l'attività di co-progettazione di iniziative, servizi e idee di impresa.
1.5. Orrico, Amato, Caso.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: valorizzare le biblioteche aggiungere le seguenti: , in collaborazione con le associazioni operanti all'interno delle stesse e con i comuni,.
1.7. Orrico, Amato, Caso.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , incentivandone, con particolare attenzione alle aree di cui alla lettera b), la creazione, rafforzando la qualità e la quantità dei servizi offerti, garantendo la presenza di personale qualificato per lo svolgimento degli stessi;.
*1.8. Grippo.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , incentivandone, con particolare attenzione alle aree di cui alla lettera b), la creazione, rafforzando la qualità e la quantità dei servizi offerti, garantendo la presenza di personale qualificato per lo svolgimento degli stessi;.
*1.9. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , incentivandone, con particolare attenzione alle aree di cui alla lettera b), la creazione, rafforzando la qualità e la quantità dei servizi offerti, garantendo la presenza di personale qualificato per lo svolgimento degli stessi;.
*1.10. Orrico, Amato, Caso.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , incentivandone, con particolare attenzione alle aree di cui alla lettera b), la creazione, rafforzando la qualità e la quantità dei servizi offerti, garantendo la presenza di personale qualificato per lo svolgimento degli stessi;.
*1.11. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, lettera e-ter) sostituire le parole: e il settore audiovisivo con le seguenti:, il teatro e il settore audiovisivo quali settori fondamentali per la promozione e la valorizzazione della cultura, anche in termini di coesione e di inclusione, di crescita e aggregazione del Paese, di lotta alla criminalità organizzata e alla dispersione scolastica.
1.16. Grippo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   e-quinquies) valorizzare e incentivare la scrittura a mano e la lettura su carta al fine di preservare parte della storia della lingua italiana, tenuto conto del valore della calligrafia e della scrittura per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative, stante il valore storico della calligrafia come elemento di rappresentanza della cultura nonché dato il valore della stessa nel ridurre e contrastare l'analfabetismo.
1.15. Grippo.

  Al comma 2, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Centro per il libro e la lettura,.
1.21. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*1.20. Orrico, Amato, Caso.

  Al comma 2, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*1.22. Grippo.

  Al comma 2, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*1.23. Piccolotti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-ter. Ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e nell'ambito del Piano di cui al comma 1, è finanziato un progetto per ciascuna provincia d'intesa con la regione, la provincia e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). L'elenco dei progetti è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1.28. Sarracino, Amendola, Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione del Fondo per l'introduzione dell'educazione teatrale nelle scuole)

  1. Al fine di incentivare la promozione, il sostegno e la valorizzazione della pratica teatrale nelle istituzioni scolastiche anche in funzione dell'educazione permanente, in linea con l'obiettivo di cui alla legge di conversione del presente decreto di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'introduzione delle attività teatrali nell'ambito delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, finalizzato all'accesso delle alunne e degli alunni alla formazione artistica e all'acquisizione di conoscenze e di esercizio di pratiche connesse alle forme teatrali, improntate alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, in linea con le indicazioni strategiche ministeriali per l'utilizzo didattico delle attività teatrali, il valore pedagogico e didattico del teatro, per sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura artistica e favorire altresì la conoscenza delle forme in cui si esprimono le diversità culturali.
  3. I percorsi formativi sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante le forme e gli spazi di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali svolti in orario extracurricolare, nell'ambito e nei limiti dell'organico dell'autonomia e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel limite dello stanziamento annuo del fondo di cui al comma 1.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono stabilite le modalità operative per la gestione delle attività teatrali all'interno degli Istituti scolastici, i princìpi e i criteri per il monitoraggio e la verifica dei percorsi formativi, incluse le modalità e i criteri di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi del presente disegno di legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, nonché le modalità e i criteri di definizione di accordi e progetti di collaborazione con gli Istituti teatrali, finalizzati alla realizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 3, con riferimento specifico all'insegnamento dell'educazione teatrale, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1.
  5. Con il decreto di cui al comma 4, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1, sono altresì stabiliti gli obiettivi, i criteri e le modalità per la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche sui temi e sulle finalità di cui all'articolo 1, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle disposizioni della contrattazione collettiva.
  6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono le famiglie e il personale scolastico, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché di contrastare ogni forma di pregiudizio, discriminazione e di violenza motivata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
  7. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione teatrale nelle scuole.
  8. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.01. Bruno, Amato, Caso, Orrico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

Art. 1-bis.
(Incremento del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

  1. Al fine di rafforzare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, quale strumento di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale e promuovere altresì la rigenerazione culturale delle realtà carcerarie italiane in termini di contrasto alla marginalità sociale, in linea con le finalità di cui al presente disegno di legge, il fondo di cui all'articolo 1, commi da 612 a 614, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.02. Bruno, Amato, Caso, Orrico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

Art. 1-bis.
(Iniziative di sostegno per la Cultura del movimento)

  1. Al fine di promuovere e riconoscere l'attività motoria e sportiva quale espressione di un diritto di ciascun individuo e al fine di promuovere la formazione e lo sviluppo della persona umana nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione è riconosciuto un credito d'imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti proporzionali alla spesa sostenuta per l'attività fisica dei propri dipendenti, nelle condizioni e nelle misure definite con decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1.03. Berruto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

Art. 1-bis.
(Iniziative di sostegno per la Cultura del movimento)

  1. Al fine di promuovere e riconoscere l'attività motoria e sportiva quale espressione di un diritto di ciascun individuo e al fine di promuovere la formazione e lo sviluppo della persona umana e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione alla lettera i-quinquies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: «, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni,» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute, per i bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 18 anni per un importo massimo di 600 euro l'anno, per i giovani di età compresa tra 19 e 26 anni per un importo massimo di 400 euro l'anno, per le persone di età compresa tra 27 e 65 anni per un importo massimo di 300 euro l'anno, per le persone di età superiore a 65 anni per un importo massimo di 600 euro l'anno, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento».
1.04. Berruto.

ART. 2.
(Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica;.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo,sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7;

   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 per continuare a sostenere le librerie di cui al presente comma.
2.1. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Diritto alla pratica sportiva)

  1. Al fine di garantire il diritto di pieno accesso alla pratica sportiva, a tutti i minori nati in Italia o con background migratorio e senza cittadinanza italiana, inclusi i rifugiati e i richiedenti asilo, è riconosciuta la possibilità di essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva, di competere in tutti i campionati italiani, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano.
2.01. Berruto.

ART. 3.
(Misure urgenti in materia di editoria e di librerie)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Misure di promozione della lettura nelle biblioteche e sostegno all'editoria libraria)

  1. Al fine di promuovere la lettura nelle biblioteche e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.
  2. Le risorse di cui comma 1 sono assegnate annualmente alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, nei limiti della spesa ivi autorizzata:

   a) delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020;

   b) degli enti territoriali, anche consorziati;

   c) di istituzioni private non a fini di lucro destinatarie di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

  3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate per l'acquisto di libri secondo le seguenti quote fino a un massimo di:

   a) 3.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;

   b) 5.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi;

   c) 10.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

  4. Le risorse finanziarie eventualmente eccedenti l'ammontare totale dei contributi richiesti sono ripartite tra i soggetti ammessi al contributo dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore in misura proporzionale rispetto alle tre quote di cui al comma precedente.
  5. Nel caso in cui le richieste risultino superiori alla copertura finanziaria annua di cui al comma 1, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore provvede a rimodulare proporzionalmente le tre quote di cui al comma 3.
  6. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione.
  7. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 90 giorni dall'avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore e devono essere rendicontate entro il 30 novembre di ciascun anno.
  8. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione dei contributi.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere delle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi di promozione del ruolo delle librerie indipendenti)

  1. Lo Stato riconosce e valorizza il ruolo di presidio culturale di prossimità svolto dalle librerie indipendenti in quanto attori del sistema di diffusione del libro e della lettura connotati da infungibile radicamento territoriale e ne sostiene attività e progettualità.
  2. Ai fini di cui al comma 1 per libreria indipendente s'intende l'impresa commerciale non appartenente a grandi catene e che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.
  3. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della cultura, con una dotazione di 50 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2025, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.
  4. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 3, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 6, gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
  5. Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
3.1. Ghirra, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'apertura di nuove librerie aggiungere le seguenti: nonché il ricambio generazionale in librerie già esistenti.
3.3. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: da parte di giovani fino a trentacinque anni di età.

  Conseguentemente, al medesimo periodo:

   dopo le parole: aperte al pubblico aggiungere le seguenti: e alle aperture proposte da parte di giovani fino a trentacinque anni di età;

   sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
3.6. Grippo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da parte di giovani fino alla fine del comma con le seguenti: e di scongiurare la chiusura di librerie che fronteggiano situazioni di particolare difficoltà economica, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, considerando come prioritarie, alternativamente, le proposte di apertura:

   a) provenienti da giovani fino a trentacinque anni di età;

   b) destinate ad aree interne e svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;

   c) rivolte a comuni e aree prive di librerie o biblioteche statali aperte al pubblico.
3.2. Grippo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da parte di giovani fino a trentacinque anni di età con le seguenti: e di scongiurare la chiusura di librerie che fronteggiano situazioni di particolare difficoltà economica,.
3.7. Grippo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trentacinque con le seguenti: trentasei.
3.8. L'Abbate, Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e svantaggiate aggiungere le seguenti: , in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento,.
3.12. Grippo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 4 con la seguente: 7.
3.9. Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2024.
3.10. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e 10 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.11. Orrico, Amato, Caso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Delle risorse di cui al primo periodo, 1,3 milioni di euro sono destinati alle iniziative avviate in comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, da un'impresa culturale e creativa ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ancorché non svolga l'attività libraria in misura prevalente.
3.15. Gadda, Giachetti, Faraone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, è istituito un fondo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 da destinare a misure indirizzate alla nascita e al consolidamento di nuove librerie e realtà del terzo settore presenti nelle aree individuate dalla strategia nazionale delle Aree Interne (SNAI).
3.16. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.

  Al comma 2, primo periodo dopo la parola: libraria aggiungere le seguenti: , compresa quella indipendente,.
3.17. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche digitale.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2026 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2026;

   al secondo periodo, sopprimere le parole: anche in formato digitale.
3.18. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche digitale.
*3.19. Grippo.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche digitale.
*3.20. Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo:

   sostituire le parole: 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

   sostituire le parole: quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 fino alla fine del periodo con le seguenti: quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.22. Orrico, Amato, Caso.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 24,8 milioni di euro per il 2025 e di 5,2 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10.
3.23. Piccolotti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche in formato digitale con le seguenti: in formato esclusivamente cartaceo.

  Conseguentemente, al comma 5:

   sostituire la parola: quotidiani con la seguente: giornali;

   dopo le parole: settore audiovisivo, aggiungere le seguenti: nonché alla promozione della lettura su carta,;

   sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni;

   aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  7-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025 e 2026» e le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni».
  7-ter. Il credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su giornali cartacei è riconosciuto per gli anni 2025 e 2026 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2024 e 2025, entro il limite di 10 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.
3.26. Grippo.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono assegnate proporzionalmente ai fondi ordinari destinati dalle amministrazioni di appartenenza agli acquisti di beni librari e secondo criteri perequativi che tengano conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto. Tali acquisti dovranno avvenire inoltre per almeno il 70 per cento ed anche in deroga alle norme sugli acquisti di beni attraverso le centrali di committenza, presso le librerie di prossimità esistenti nel territorio del comune di appartenenza.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: di editoria aggiungere le seguenti: , di biblioteche.
3.27. Piccolotti.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono assegnate proporzionalmente ai fondi ordinari destinati dalle amministrazioni di appartenenza agli acquisti di beni librari e secondo criteri perequativi che tengano conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Tali acquisti dovranno avvenire per almeno il 70 per cento ed anche in deroga alle norme sugli acquisti di beni attraverso le centrali di committenza, presso le librerie di prossimità esistenti nel territorio del comune di appartenenza.
*3.24. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono assegnate proporzionalmente ai fondi ordinari destinati dalle amministrazioni di appartenenza agli acquisti di beni librari e secondo criteri perequativi che tengano conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Tali acquisti dovranno avvenire per almeno il 70 per cento ed anche in deroga alle norme sugli acquisti di beni attraverso le centrali di committenza, presso le librerie di prossimità esistenti nel territorio del comune di appartenenza.
*3.25. Grippo.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono assegnate proporzionalmente dalle amministrazioni di appartenenza ai fondi ordinari destinati agli acquisti di beni librari e secondo criteri perequativi che tengano conto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Gli acquisti di cui al precedente periodo avvengono per almeno il 70 per cento, anche in deroga alle norme sugli acquisti di beni attraverso le centrali di committenza, presso le librerie di prossimità esistenti nel territorio del comune di appartenenza.
3.28. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Delle risorse del Fondo di cui al comma 2, una quota pari al dieci per cento confluisce in un apposito capitolo di spesa del medesimo Ministero della cultura finalizzato ad incentivare l'apertura di nuove librerie e il rinnovo di quelle già esistenti sul territorio nazionale, nonché a tutelare il ruolo commerciale e sociale da queste ricoperto per la promozione della lettura. Con decreto del Ministero della cultura, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al presente comma.
3.29. Grippo.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: Nella distribuzione delle risorse destinate alle biblioteche di cui al comma 2, detti decreti prevedono meccanismi a favore delle aree svantaggiate e l'obbligo che gli acquisti dei libri a stampa siano interamente effettuati nelle librerie del territorio delle biblioteche.
3.36. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nella distribuzione delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, detti decreti prevedono meccanismi a favore delle aree svantaggiate e l'obbligo che gli acquisti dei libri siano effettuati nelle librerie del territorio in cui operano le biblioteche.
3.38. Piccolotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di dare continuità alle necessarie azioni di supporto alla tutela e valorizzazione delle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio, delle Direzioni regionali musei, delle biblioteche sul territorio nazionale, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i contratti di collaborazione conferiti tramite procedure di avviso pubblico ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e di cui all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che abbiano prestato servizio in una o più delle annualità a cui le norme si riferiscono, sono riattivati fino al 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15.751.500, di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4-ter. Anche al fine di assicurare il riconoscimento dell'esperienza maturata presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della cultura, presso il medesimo Ministero è istituito un tavolo tecnico con il compito di delineare, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, un piano di stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione conferiti tramite le procedure di avviso pubblico di cui al precedente comma.
3.39. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il «Fondo speciale per il funzionamento e la digitalizzazione delle biblioteche civiche», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.40. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 15, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici, nonché nelle librerie laddove effettuata con l'autorizzazione dei titolari di diritti, ai fini di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse.»
3.41. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 5, sostituire le parole: quotidiani in formato cartaceo con le seguenti: giornali in formato cartaceo e tutelare la lettura su carta.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: da ripartire con una dotazione di 10 con le seguenti: con una dotazione di 20.
3.43. Grippo.

  Al comma 5, dopo le parole: settore audiovisivo aggiungere le seguenti: e altresì, al fine di sostenere i quotidiani di informazione locali.
3.44. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse del fondo da definirsi mediante i decreti di cui al periodo precedente è destinata alle riviste che promuovono il patrimonio culturale materiale e immateriale delle minoranze linguistiche, con particolare riguardo alle comunità linguistiche arbereshe-occitana e grecanica, ubicate nelle aree interne e più marginali del Paese.
3.45. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. A sostegno delle biblioteche scolastiche delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Mezzogiorno è autorizzata la spesa per l'anno 2025 pari a 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: , pari a 10 con le seguenti: e del comma 6-bis, pari a 20.
3.46. Sarracino, Amendola, Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. A sostegno delle cartolibrerie presenti nei comuni delle aree interne fino ad un massimo di 10 mila abitanti è istituito presso il Ministero della cultura, per l'anno 2025, un fondo straordinario con dotazione pari a 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: , pari a 10 con le seguenti: e del comma 6-bis, pari a 15.
3.47. Sarracino, Amendola, Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nell'ambito dei comuni fino a 5.000 abitanti delle aree interne privi di edicole e di punti vendita di giornali e riviste è autorizzata la spesa di 500 mila euro per la installazione di distributori automatici.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: , pari a 10 milioni di con le seguenti: e del comma 6-bis, pari a 10.500.000.
3.48. Sarracino, Amendola, Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le iniziative di promozione della lettura e di diffusione del libro nonché per la creazione di eventi di settore realizzati da librerie e cartolibrerie in attività presso comuni fino a 10 mila abitanti è previsto un contributo per le spese sostenute pari a 1000 euro annui. Le modalità di riparto saranno definite entro apposito decreto ministeriale da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: del comma 5 aggiungere le seguenti: e del comma 6-bis.
3.49. Sarracino, Amendola, Toni Ricciardi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  7-bis. All'articolo 22, comma 7-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» e le parole: «destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari» sono sostituite dalle seguenti: «destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario».

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

   c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Il decreto di cui al presente comma stabilisce le modalità di finanziamento dei progetti tenendo conto, in particolare, di quelli che promuovono:

    1) il superamento del digital divide e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

    2) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;

    2) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura e al terzo settore.».

  7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.50. Orrico, Amato, Caso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis. All'articolo 22, comma 7-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» e le parole: «destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari» sono sostituite dalle seguenti: «destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare, sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:

    1) il superamento del digital divide e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

    2) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;

    3) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
3.53. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis. Ai fini di preservare il patrimonio culturale dai rischi derivanti dal cambiamento climatico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un Fondo, denominato «Fondo per la tutela del patrimonio culturale dagli impatti del cambiamento climatico» con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al presente comma, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e trasparenza e tenuto conto delle esigenze prioritarie di tutela, prevenzione, conservazione, manutenzione preventiva programmata, ordinaria e straordinaria e di recupero. Il Ministero della cultura effettua un monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi delineati dal decreto di cui al presente comma e trasmette una relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.55. Orrico, Amato, Caso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, alla lettera d), le parole: «con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700» sono soppresse.
3.57. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis. All'articolo 2, comma 6, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole: «una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020», sono aggiunte le seguenti: «e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.60. Orrico, Amato, Caso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole: «una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020», sono aggiunte le seguenti: «e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025».
*3.62. Grippo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole: «una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020», sono aggiunte le seguenti: «e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025».
*3.63. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, quali elementi indifferibili del sistema di diffusione del libro e della promozione della lettura, presso il Ministero della cultura è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.
  2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 possono accedere, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, gli esercenti di librerie che non risultano comprese nei gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
  3. Con regolamento adottato con decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.01. Bonafè, Simiani, Manzi, Fossi, Gianassi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Accesso dei minorenni alle biblioteche pubbliche statali e promozione della collaborazione interbibliotecaria)

  1. Al fine di assicurare una maggiore fruibilità delle biblioteche pubbliche statali, il Ministro della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta le opportune modifiche regolamentari e organizzative per consentire l'accesso alle stesse e la fruizione a tutti i soggetti di età inferiore ai diciotto anni.
  2. Al fine di incentivare la collaborazione tra biblioteche provinciali e biblioteche comunali, il Ministero della cultura promuove, in collaborazione con gli enti locali, la stipula di accordi e protocolli di intesa indirizzati a:

   a) favorire lo scambio di risorse e competenze tra le istituzioni bibliotecarie;

   b) ottimizzare l'uso delle risorse attraverso progetti condivisi;

   c) realizzare attività culturali e formative congiunte rivolte alla comunità, con particolare attenzione ai giovani.
3.03. Grippo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incentivi per la definizione di protocolli di intesa tra istituzioni bibliotecarie e università)

  1. Al fine di promuovere la cultura e rafforzare il sistema bibliotecario italiano, presso lo stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato a incentivare la creazione di protocolli di intesa con le università, in particolare con facoltà umanistiche, e le biblioteche statali.
  2. I protocolli di intesa stipulati ai sensi del comma 1 sono finalizzati a:

   a) promuovere attività di ricerca, studio e valorizzazione del patrimonio bibliotecario e archivistico;

   b) organizzare eventi, seminari e percorsi di formazione culturale aperti al pubblico;

   c) incentivare la digitalizzazione e la condivisione dei cataloghi bibliotecari;

   d) favorire l'accesso e l'utilizzo delle biblioteche da parte di studenti e ricercatori, anche tramite convenzioni.
3.04. Grippo.

ART. 5.
(Misure relative alle istituzioni culturali)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, aggiungere le seguenti: nonché al comune di Livorno e alla Fondazione Teatro Goldoni di Livorno.;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:d-ter) 100.000 euro per la realizzazione del Mascagni Festival di Livorno.

   al comma 3 sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 2,1 milioni.
5.7. Simiani, Boldrini, Manzi, Fossi, Bonafè, Furfaro, Di Sanzo, Gianassi.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , destinato per il 40 per cento alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali e per il restante 60 per cento alle spese di funzionamento,.
5.8. Grippo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche è, altresì, autorizzato un contributo di 2 milioni di euro annui così ripartiti:

   a) 1 milione di euro all'istituto italiano per gli studi filosofici;

   b) 600 mila euro all'istituto Goethe di Napoli;

   c) 400 mila euro alla Biblioteca Tommaso Stigliani di Matera.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.
5.10. Sarracino, Amendola, Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3,2 milioni di euro.
5.11. Toni Ricciardi, Manzi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Contributo per la realizzazione del Mascagni Festival)

  1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

   «1-quater.1. A decorrere dall'anno 2025, è assegnato a favore del comune di Livorno e della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno un contributo annuo di 100.000 euro annui per la realizzazione del Mascagni Festival».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.02. Simiani, Boldrini, Manzi, Fossi, Bonafè, Furfaro, Di Sanzo, Gianassi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi a sostegno del teatro di figura)

  1. Sono definite imprese di teatro di figura gli organismi che svolgono un'attività professionale continuativa di produzione di significativo rilievo nel campo dell'Arte della figura anche integrata da attività di programmazione, promozione, ricerca, innovazione, conservazione e trasmissione della tradizione, aggiornamento delle tecniche e rinnovamento espressivo, rassegne e festival.
  2. Sono definiti centri di teatro di figura quelle imprese che gestiscono o hanno in concessione temporanea una sala teatrale, polivalente o di arti varie di almeno 50 posti, munita delle prescritte autorizzazioni, che programmi almeno 50 giornate recitative di produzione, ospitalità o residenza nell'ambito della tradizione, della ricerca e dell'innovazione e che esercitano una attività di promozione e valorizzazione del settore.
  3. Al fine di valorizzare e promuovere le attività del teatro di figura, anche all'attività svolta come solisti, è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro.
  4. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del finanziamento.
5.04. Bakkali.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per il sostegno alla gestione delle cose private assoggettate a verifica di interesse culturale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il sostegno alla gestione delle cose private assoggettate a verifica di interesse culturale, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo sono riservate alle persone giuridiche senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e sono destinate al riconoscimento di un contributo, a titolo di rimborso, delle spese sostenute per il mantenimento e la gestione delle cose di interesse di cui sono titolari e assoggettate alla verifica di cui all'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il relativo procedimento non sia stato concluso entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero entro un anno dalla data di acquisto della titolarità, nel caso cui quest'ultima sia successiva a tale data. I soggetti che, nell'anno, ottengono il contributo di cui al precedente periodo possono presentare domanda di accesso al Fondo anche nelle successive annualità.
  2. Con decreto del Ministero della cultura, da adottarsi entro il 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.05. Gadda, Giachetti, Faraone.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per la tutela e valorizzazione dei beni culturali degli enti locali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la tutela e gestione dei beni culturali di proprietà degli enti locali in concessione, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'accesso al predetto Fondo è riservato agli enti locali titolari di beni culturali di cui siano concessionari persone giuridiche private senza fine di lucro, ai fini del riconoscimento di contributo a fondo perduto per il finanziamento di interventi di tutela oggetto di specifico accordo con il Ministero della cultura, nonché di attività di valorizzazione e promozione dei beni interessati.
  2. Con decreto del Ministero della cultura, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti il riparto e il funzionamento del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.06. Gadda, Giachetti, Faraone.

ART. 6.
(Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del Merito)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Ripristino della Carta 18 App)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

   «357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 292 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Ai fini della determinazione degli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché dei criteri e delle modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018, n. 138.».

   b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

   c) al comma 357-quater, le parole: «delle Carte» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta» e le parole: «alla loro» sono sostituite dalle seguenti: «alla sua».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 292 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.1. Grippo.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 357 è sostituito dal seguente:

   «357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, una Carta elettronica Bonus cultura 18 app, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.»;

   b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

   c) al comma 357-quater, le parole: «delle Carte» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta» e le parole: «alla loro» sono sostituite dalle seguenti: «alla sua».

  Conseguentemente,

   al comma 1, capoverso comma «357-sexies», comma 1, sostituire le parole: Carta della cultura Giovani e la Carta del merito con la seguente: Carta elettronica Bonus cultura 18 app.

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   sostituire la rubrica con il seguente: (Ripristino della Carta elettronica Bonus cultura 18 app)
6.4. Giachetti, Faraone, Gadda.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 357, la lettera b) è abrogata;

   b) al comma 357-bis, le parole: «Le carte di cui al comma 357 sono concesse» sono sostituite dalle seguenti: «La carta di cui al comma 357 è concessa» e le parole: «con le Carte» sono sostituite dalle seguenti: «con la Carta»;

   c) al comma 357-ter, le parole: «e della Carta del merito» sono abrogate;

   d) al comma 357-quater, le parole: «delle Carte» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta» e le parole: «alla loro» sono sostituite dalle seguenti: «alla sua».

  Conseguentemente:

   al comma 1, capoverso 357-sexies, primo periodo:

    sopprimere le parole: e la Carta del merito;

    dopo le parole: della fattura entro aggiungere le seguenti: e non oltre

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 358, le parole: «delle Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta di cui al comma 357, per il suo utilizzo».;

   sostituire la rubrica, con la seguente: (Carta della cultura Giovani)
6.3. Orrico, Amato, Caso.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «di danza o di lingua straniera» sono inserite le seguenti: «, nonché per l'acquisto di libri e materiali didattici specifici per percorsi formativi»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della cultura, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche, promuove campagne informative sull'uso delle Carte. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero pubblica una relazione contenente l'analisi dei dati relativi all'assegnazione e all'utilizzo delle Carte, inclusa la distribuzione per genere, area territoriale, ordini scolastici e tipologie di beni o servizi acquistati».
6.6. Grippo.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «, con validità estesa a ventiquattro mesi dalla data di assegnazione e con termini di iscrizione prorogati fino a dodici mesi successivi al compimento del diciottesimo anno di età».
6.7. Grippo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.8. Orrico, Amato, Caso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. I dati e le informazioni generati dalla gestione delle carte di cui al comma precedente, nonché dalla gestione del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, sono resi accessibili nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200, al maggior livello di dettaglio compatibile con il rispetto della confidenzialità delle informazioni commerciali sensibili e delle norme a tutela dei dati personali.
6.9. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Promozione dell'attività sportiva)

  1. Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2025, volto a sostenere l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite mediante assegnazione di voucher del valore di 300 euro a figlio minore per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro l'anno.
  3. Con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono individuate le modalità di assegnazione delle risorse del fondo oltre che per la richiesta dei voucher.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
6.01. Berruto.

ART. 7.
(Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo)

  Al comma 2, sostituire le parole da: e il musical fino alla fine del comma, con le seguenti: , il circo, lo spettacolo viaggiante e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 3.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. Nei casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura.
7.2. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2.000 partecipanti con le seguenti: 3.000 partecipanti.
7.6. Grippo.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2.000 partecipanti con le seguenti: 2.500 partecipanti.
*7.7. Grippo.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2.000 partecipanti con le seguenti: 2.500 partecipanti.
*7.8. Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2.000 partecipanti con le seguenti: 2.500 partecipanti.
*7.9. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2.000 partecipanti con le seguenti: 2.500 partecipanti.
*7.10. Orrico, Amato, Caso.

  Al comma 2, sostituire le parole: , con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo con le seguenti: . Nei casi in cui sussistono vincoli ambientali o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto, l'efficacia della segnalazione è condizionata all'acquisizione del parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del vincolo, ove lo stesso non sia già stato acquisito prima della presentazione della segnalazione. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
7.12. Grippo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli eventi di proiezione cinematografica realizzati in spazi all'aperto con una capienza non superiore a 200 posti, per i quali l'allestimento si limita all'utilizzo di una struttura di supporto per lo schermo, una cabina di proiezione e apparecchiature tecniche conformi alle normative vigenti.
  2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, l'atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo è sostituito da una relazione standardizzata predisposta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, sottoscritta dall'organizzatore, contenente l'attestazione di conformità del luogo in cui si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. L'organizzatore assume piena responsabilità per il rispetto delle direttive impartite e delle condizioni di sicurezza previste.
7.16. Grippo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.33. Orrico, Amato, Caso.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. All'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di valorizzare e promuovere la diffusione del cinema e degli spettacoli cinematografici quale patrimonio culturale e artistico nazionale, quota parte della sezione del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore dei soggetti che allestiscono proiezioni cinematografiche itineranti su tutto il territorio nazionale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 5 milioni a decorrere dall'anno 2025.».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.27. Orrico, Amato, Caso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «la danza» sono inserite le seguenti: «, lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337».
7.45. Simiani.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Credito di imposta in materia di spettacoli di musica dal vivo)

  1. Al fine di promuovere una distribuzione più diffusa sul territorio nazionale di spettacoli di musica dal vivo e di favorire il pubblico nella partecipazione, nonché al fine di sostenere la valorizzazione degli artisti, alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo, che svolgono da almeno un anno attività stabile e continuativa con sede in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, è riconosciuto nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 un credito di imposta fino al 30 per cento dei costi sostenuti per l'attività di produzione e organizzazione nonché di distribuzione di spettacoli di musica dal vivo per eventi svolti in sale e luoghi con capienza fino a un massimo di 5000 persone. Il credito di imposta è calcolato sulle spese sostenute sull'intero territorio nazionale.
  2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

   a) per impresa di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo: l'impresa che ha come finalità la produzione e l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni di musica dal vivo;

   b) per musica dal vivo: l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane o di altra forma di espressione musicale.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; i limiti massime delle capienze dei luoghi, differenziando tra posti al chiuso e all'aperto; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Sono esclusi dal perimetro di applicazione del presente articolo, gli operatori e le imprese già finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
  5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  7. La presente agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
*7.04. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Credito di imposta in materia di spettacoli di musica dal vivo)

  1. Al fine di promuovere una distribuzione più diffusa sul territorio nazionale di spettacoli di musica dal vivo e di favorire il pubblico nella partecipazione, nonché al fine di sostenere la valorizzazione degli artisti, alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo, che svolgono da almeno un anno attività stabile e continuativa con sede in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, è riconosciuto nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 un credito di imposta fino al 30 per cento dei costi sostenuti per l'attività di produzione e organizzazione nonché di distribuzione di spettacoli di musica dal vivo per eventi svolti in sale e luoghi con capienza fino a un massimo di 5000 persone. Il credito di imposta è calcolato sulle spese sostenute sull'intero territorio nazionale.
  2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

   a) per impresa di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo: l'impresa che ha come finalità la produzione e l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni di musica dal vivo;

   b) per musica dal vivo: l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane o di altra forma di espressione musicale.

  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; i limiti massime delle capienze dei luoghi, differenziando tra posti al chiuso e all'aperto; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Sono esclusi dal perimetro di applicazione del presente articolo, gli operatori e le imprese già finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
  5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  7. La presente agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
*7.05. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure a sostegno dello spettacolo dal vivo)

  1. Agli organizzatori musicali di musica popolare contemporanea, che siano soggetti privati e di diritto privato, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo relativo alla realizzazione e allo svolgimento di concerti ed eventi musicali dal vivo.
  2. Il credito d'imposta previsto dal presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento del credito di imposta previsto nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, con particolare riferimento a: eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative del presente comma e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le risorse stanziate per il finanziamento del credito di imposta previsto nel presente comma, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del medesimo credito di imposta.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
7.010. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di produzioni cinematografiche)

  1. Nelle more di una riforma organica della disciplina degli incentivi e sostegni alla produzione cinematografica e audiovisiva nazionale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, i crediti d'imposta, i contributi automatici e i contributi selettivi di cui rispettivamente agli articoli 15, 23 e 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220 sono stabiliti nella misura rispettivamente di 541, 40 e 46,7 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.020. Grippo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Tax credit cinema e ulteriori disposizioni in materia di IVA agevolata per i titoli d'ingresso dell'industria culturale)

  1. Al fine di garantire misure straordinarie di sostegno ai consumi culturali, in via sperimentale per l'anno 2025, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ai titoli di ingresso degli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché ai prodotti fonografici, videofonografici, ivi inclusi quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transnazionali, si applica l'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Il comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «41. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 4 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare».
7.021. Grippo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Credito di imposta per le imprese produttrici e organizzatrici di musica popolare contemporanea)

  1. Al fine di agevolare il rilancio degli spettacoli di musica popolare contemporanea e in particolare di incoraggiare una maggiore diffusione sul territorio nazionale, anche periferico, delle attività e sostenere gli spettacoli di piccole e medie dimensioni e la valorizzazione degli artisti emergenti, ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal 2025, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura e non rientranti in settori già finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, è riconosciuto, tenuto conto dell'entità numerica dei soggetti richiedenti e dell'ammontare delle risorse disponibili, un credito di imposta fino al 30 per cento dei costi sostenuti per l'attività di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea, effettuati in sale e luoghi con capienza stabilita secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. Il credito di imposta è calcolato sulle spese sostenute sul territorio nazionale.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è cedibile con le modalità e nei limiti previsti nel decreto attuativo.
  3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle capienze delle sale e luoghi di effettuazione degli spettacoli, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile e agli importi massimi assegnabili su base triennale ai singoli soggetti, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73.
7.023. Grippo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti in materia di spettacolo)

  1. All'articolo 1, comma 830 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «le Fondazioni lirico sinfoniche, i Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale» sono soppresse.
  2. All'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti finanziati a valere sul Fondo nazionale spettacolo dal vivo sono esclusi da tale disciplina».
  3. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
7.012. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure a sostegno del patrimonio artistico e culturale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, spetta, anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni immobili e mobili, facenti parte del patrimonio culturale italiano che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, anche se di proprietà di soggetti privati, quali Istituti culturali, Fondazioni e imprese.
  2. I beni di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal bonus di cui al comma precedente, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono i beni interessati.
  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della cultura, sono definite le modalità per l'istituzione di un'apposita anagrafe in cui sono iscritti i beni di cui al comma 1.
  4. Al fine di incentivare la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore delle iniziative culturali e degli eventi connessi alla fruizione, al godimento e all'esposizione delle opere d'arte, all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, destinate all'organizzazione di eventi tesi al sostegno e al rafforzamento del settore delle iniziative culturali e degli eventi connessi alla fruizione, al godimento e all'esposizione delle opere d'arte, organizzati da Fondazioni di comprovata rilevanza nazionale e internazionale, costituite e continuativamente operanti da almeno 10 anni, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.».

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

  5. Con decreto del Ministro della cultura, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un elenco, aggiornato annualmente, che ricomprenda le Fondazioni i cui eventi possano essere oggetto di erogazioni liberali di privati, fruendo delle detrazioni di cui al comma precedente e le modalità attraverso le quali le stesse Fondazioni possano presentare richiesta di inserimento nell'elenco stesso.
  6. Al fine di compensare le minori entrate derivanti dalle disposizioni contenute nel comma 4 della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, la quale, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, è trasferita dal predetto fondo ed iscritta in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli di spesa che ne risultassero carenti.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 215 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.017. Giachetti, Faraone, Gadda.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per il contrasto della bigliettazione secondaria e semplificazioni normative al biglietto nominale)

  1. Al codice penale, dopo l'articolo 501-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 501-ter.
(Manovre speculative sull'acquisto di titoli di accesso ad attività di pubblico spettacolo)

   1. Chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero accaparra titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali, in modo atto a determinare la rarefazione ovvero il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 500.000 euro.
   2. Alla stessa pena soggiace chiunque pone in vendita titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali senza autorizzazione dell'organizzatore dello spettacolo di intrattenimento.
   3. La pena è della reclusione da 6 mesi a tre anni e della multa da 80.000 a 500.000 euro se i fatti di cui al primo comma sono commessi attraverso l'utilizzo di programmi informatici e/o tecnologici per l'acquisto automatizzato.
   4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale e non massivo, purché senza finalità commerciali».

  2. Il comma 545-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.
7.028. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Responsabilità penale degli operatori di telecomunicazioni)

  1. Il comma 3 dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1951, n. 633, è abrogato.
7.032. Casu.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esenzione dei prestatori di servizi di accesso alla rete dall'obbligo di segnalazione di illeciti)

  1. Al comma 1 dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1951, n. 633, le parole: «I prestatori di servizi di accesso alla rete» sono soppresse.
7.035. Casu.

ART. 8.
(Misure urgenti in materia di formazione)

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: coordina aggiungere le seguenti: , di concerto con il Dipartimento competente,.
8.1. Grippo.

ART. 10.
(Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. A decorre dall'anno 2025, è assegnato a favore del comune di Castelfranci un contributo di 200.000 euro volto a promuovere i percorsi di fruizione tematici, soprattutto a scopo educativo e formativo, anche per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, del Museo Arte del Vino e della Viticultura (MAVV).
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.2. Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per gli anni 2025 e 2026 è assegnato alla Fondazione Orestiadi, con sede a Gibellina e ad Agrigento, un contributo straordinario di 500.000 euro finalizzato a rafforzare le residenze di artisti e a promuovere i festival letterari, di teatro, musica e arti visive, organizzati in occasione degli eventi in programma ad Agrigento, quale Capitale italiana della cultura per l'anno 2025 e a Gibellina, quale Capitale dell'arte contemporanea 2026.
10.3. Iacono, Manzi, Provenzano, Barbagallo, Marino, Porta, Orfini, Berruto.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

  3-ter. Al fine di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità e contribuire alla continuità delle iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, è concesso, per la messa in sicurezza e l'adeguamento normativo, un contributo straordinario di 120.000 euro per l'anno 2025 al Teatro Nuovo di Rebbio della città di Como.
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 120.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.8. Braga, Manzi, Paolo Emilio Russo.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

  3-ter. Al fine di sostenere la programmazione, promuovere e curare lo svolgimento delle manifestazioni per le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro è autorizzato un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2025 destinato al Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
10.11. Speranza, Sarracino, Amendola, Toni Ricciardi.

  Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.
10.1000. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-quater. Al fine di garantire interventi per la valorizzazione ed il proseguo del programma degli scavi del sito archeologico di Noto Antica è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro all'anno per il triennio 2025-2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.29. Marino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni per l'anno 2026 destinati ad opere, e di 1 milione di euro per l'anno 2027 destinati all'analisi di vulnerabilità e al rafforzamento del monitoraggio conservativo. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per l'anno 2026.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2025, 6,2 milioni per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.03. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Iniziative di sostegno alla danza)

  1. Sono definite «compagnie di danza» le realtà che svolgono un'attività professionale continuativa di produzione di rilievo nel campo della danza in ogni stile e disciplina, anche integrata da attività di programmazione, promozione, ricerca, innovazione, conservazione e trasmissione del repertorio nazionale e internazionale, rassegne e festival.
  2. Al fine di incentivare la capillarizzazione dello spettacolo dal vivo sui territori e riconosciuto il valore della danza quale linguaggio universale, in grado di veicolare buone pratiche tese alla rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e svantaggiate, caratterizzate da marginalità sociale ed economica, è riconosciuto un credito d'imposta a tutte le imprese che si impegnino nella produzione e/o distribuzione delle opere di compagnie di danza emergenti, regolarmente costituite con finalità sportiva, culturale o di promozione sociale, non già beneficiarie di contributi pubblici, proporzionale alle spese sostenute per la produzione e/o distribuzione delle opere stesse, nelle condizioni e nelle misure definite con decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Al fine di valorizzare e promuovere le attività di spettacolo dal vivo nella danza, in particolare le produzioni delle realtà emergenti, che realizzino almeno 10 giornate di produzione propria, ospitalità o residenza nell'ambito della tradizione, della ricerca e dell'innovazione nella danza contemporanea, non beneficiari di altri contributi statali, è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro.
  4. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del finanziamento.
10.04. Berruto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Valorizzazione patrimonio culturale dei siti UNESCO ubicati nelle regioni del Mezzogiorno)

  1. Il Fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Al fine di promuovere interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, in particolare nel Mezzogiorno dove riveste un ruolo strategico per lo sviluppo del settore turistico, contribuendo a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni meridionali rispetto alle altre aree del Paese, l'incremento di cui al comma 1 è destinato per l'ottanta per cento ai comuni dove sono ubicati i siti UNESCO delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  3. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione i dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire le parole: e 10 con le seguenti: , 10 e 10-bis.
10.05. Scerra, Amato, Caso, Orrico.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Istituzione del Museo per la Memoria della strage ferroviaria di Viareggio)

  1. È istituito in Viareggio il museo per la Memoria della strage ferroviaria, di seguito denominato «Museo», quale testimonianza dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno del 2009.
  2. Il Museo ha sede in Viareggio, presso locali concessi in uso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione ed elaborazione scientifica.
  3. Il Museo ha il compito di:

   a) far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario;

   b) rendere omaggio alle vittime dell'incidente ed alle loro famiglie;

   c) promuovere buone pratiche e la ricerca per migliorare la sicurezza ferroviaria;

   d) delineare l'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale e indicare le maggiori aree di criticità e le azioni ritenute necessarie da intraprendere per la loro risoluzione;

   e) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria;

  4. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansfisa).
  5. Il Museo svolge le seguenti attività, la cui conoscenza è assicurata tramite un apposito sito internet:

   a) far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario mettendo a disposizione articoli stampa e documenti e testimonianze;

   b) organizzare giornate in memoria delle vittime dell'incidente;

   c) promuovere iniziative di sensibilizzazione sulle buone pratiche e la ricerca per migliorare la sicurezza ferroviaria;

   d) avviare studi sull'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale e per indicare le maggiori aree di criticità e le azioni ritenute necessarie da intraprendere per la loro risoluzione;

   e) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria;

   f) fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.

  6. È istituita la Fondazione del Museo, di seguito denominata «Fondazione», anche in collaborazione con il comune di Viareggio, con la regione Toscana, la provincia di Lucca, con l'Ansfisa, con l'associazione delle vittime, con le università del territorio e con altri soggetti pubblici e privati.
  7. La Fondazione è costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, numero 491, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  8. Il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione.
  9. La Fondazione:

   a) programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 7;

   b) definisce l'assetto organizzativo del Museo;

   c) stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;

   d) regola e controlla le attività amministrative;

   e) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione della sede del Museo, nonché di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2025, quale contributo per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.012. Fossi, Simiani, Furfaro, Bonafè, Boldrini, Scotto, Di Sanzo, Gianassi, Casu, Girelli, Manzi, Marino, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Istituzione del Museo nazionale per la memoria delle vittime dell'amianto)

  1. È istituito in Casale Monferrato il Museo nazionale per la memoria delle vittime e per la prevenzione delle malattie causate dall'amianto, di seguito denominato «Museo».
  2. Il Museo ha sede in Casale Monferrato, presso locali ex Eternit concessi in uso dal comune di Casale Monferrato.
  3. Il Museo di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

   a) promuovere la conoscenza e la memoria dell'ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato e di quanti vi hanno lavorato, mettendo a rischio la propria salute e la propria vita, anche al fine di ricordare il valore e l'importanza del diritto al lavoro sicuro e alla salute dei lavoratori;

   b) rendere omaggio alle vittime e tutti coloro che sono colpiti dalle conseguenze dell'impiego dell'amianto, anche raccogliendo i dati di tutti gli stabilimenti Eternit presenti in Italia;

   c) diffondere la conoscenza relativa alle conseguenze delle esposizioni ambientali e professionali a fibre di amianto per la salute umana;

   d) favorire la conoscenza di buone pratiche per migliorare la sicurezza ambientale e nei luoghi di lavoro e prevenire conseguentemente le malattie causate dall'esposizione all'amianto;

   e) promuovere attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado e le università e organizzare iniziative, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film, nonché spettacoli sui temi delle conseguenze dell'amianto per la salute umana;

   f) fornire sostegno alle attività scolastiche di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative, utilizzando materiale documentale e archivistico sulla presenza dell'amianto in Italia.

  4. La diffusione della conoscenza delle attività svolte dal Museo è assicurata attraverso un proprio sito internet.
  5. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo può avvalersi della collaborazione del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Associazione familiari e vittime amianto (AFeVA), dell'INAIL e Istituto superiore di sanità.
  6. È istituita la Fondazione del Museo, di seguito denominata «Fondazione», in collaborazione con il comune di Casale Monferrato, con la regione Piemonte, con l'università del Piemonte orientale e con Arpa Piemonte. La Fondazione è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Alla Fondazione possono prendere parte come soci anche l'AFeVA; rappresentanti delle associazioni sindacali; rappresentanti delle associazioni del Terzo Settore interessate; il Centro documentazione amianto e patologie asbesto-correlate (Cedoam).
  7. La Fondazione di cui al comma 4 ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale e amministrativa.
  8. Gli organi e l'attività della Fondazione di cui al comma 4 sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, dall'atto costitutivo e dallo statuto. La Fondazione può ricevere donazioni e contributi da enti pubblici e privati.
  9. Lo statuto della Fondazione di cui al comma 4 definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:

   a) l'assemblea;

   b) il consiglio di amministrazione;

   c) il presidente;

   d) il collegio dei revisori dei conti.

  10. La Fondazione di cui al comma 4:

   a) programma l'attività del Museo di cui al comma 1, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 6;

   b) definisce l'assetto organizzativo del Museo di cui al comma 1;

   c) stipula le convenzioni, promuove accordi, sottoscrive patti e ha la rappresentanza esterna del Museo di cui al comma 1;

   d) regola e controlla le attività amministrative;

   e) predispone, su proposta del direttore, un piano finanziario triennale da inviare al Ministero della salute;

   f) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo di cui al comma 1, da inviare al Ministero della salute;

   g) svolge ogni altra funzione necessaria per garantire il buon andamento del Museo di cui al comma 1.

  11. Il direttore scientifico del Museo di cui al comma 1 è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione.
  12. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un comitato scientifico, presieduto da uno studioso o da una personalità di chiara fama nominato con il medesimo decreto. Il comitato scientifico è costituito da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'università del Piemonte orientale, da un rappresentante della regione Piemonte, da un rappresentante del comune di Casale Monferrato, da un rappresentante dall'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante dell'AFeVA, da un rappresentante di Arpa Piemonte, da un rappresentante della Asl di Alessandria.
  13. Il comitato scientifico di cui al comma 10 svolge le seguenti funzioni:

   a) collabora con la Fondazione di cui al comma 4 nella definizione delle linee progettuali, nella preparazione del piano triennale e del programma annuale di attività del Museo di cui al comma 1;

   b) formula proposte di iniziative e di progetti scientifici e didattici da realizzare;

   c) elabora il programma annuale di iniziative del Museo di cui al comma 1, che sottopone all'approvazione della Fondazione di cui al comma 4;

   d) coordina le attività organizzative, scientifiche e tecniche e in collaborazione con l'Università del Piemonte orientale promuove progetti di ricerca sul mesotelioma e sugli effetti conseguenti della salute umana, con particolare attenzione al territorio della regione Piemonte;

   e) raccoglie i dati per migliorare la conoscenza e la sicurezza ambientale;

   f) stabilisce gli opportuni contatti con i soggetti chiamati a concorrere in ambito nazionale alla realizzazione delle funzioni del Museo di cui al comma 1.

  14. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 all'anno 2033 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, quale contributo per le spese di funzionamento.
  15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.013. Fornaro, Simiani, Gribaudo, Malavasi, Manzi, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale)

  1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità e promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituto un fondo, con dotazione pari a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato alla realizzazione di attività di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale immateriale italiano e degli elementi italiani del patrimonio UNESCO, al fine di sottolinearne la sua forza identitaria, la capacità di favorire il dialogo e le relazioni all'interno di ogni comunità in quanto strumento di integrazione sociale e di sviluppo sostenibile dei territori, come veicolo di relazione e collaborazione nel contesto nazionale e internazionale ed efficace mezzo per l'attivazione forme di turismo esperienziale di ritorno, finalizzate ad intercettare le giovani generazioni delle comunità derivate italiane nel mondo e al ripristino dei loro legami con i luoghi d'origine.
10.08. Grippo, Benzoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS».
*10.4. Orfini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS».
*10.1001. Piccolotti.

ART. 11.
(Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura)

  Sopprimere il comma 1.
11.1. Orrico, Amato, Caso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «predetti istituti e luoghi della cultura» sono inserite le seguenti: «, con particolare riguardo agli istituti e luoghi della cultura situati in aree periferiche e svantaggiate,».
11.2. Orrico, Amato, Caso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
*11.3. Grippo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
*11.4. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di garantire l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della cultura, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento per il Ministero della cultura.
11.5. Grippo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. A decorrere dal 1° marzo 2025, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di nove mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025, entro il limite di spesa 8 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
11.9. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. In considerazione delle misure introdotte dal decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2015, n. 182, tenuto conto del sensibile incremento dei visitatori e delle responsabilità connesse alle diverse e ulteriori funzioni svolte dal personale dirigenziale per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale del Ministero della cultura è incrementato, a decorrere dal 2025, di euro 2,5 milioni da finanziare mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento per il Ministero della cultura.
11.11. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto».
11.15. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.