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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 6 febbraio 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 6 febbraio 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Candiani, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 febbraio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   DEBORAH BERGAMINI: «Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio» (2225);

   PAOLO EMILIO RUSSO: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio della provincia di Como» (2226);

   CESA: «Modifiche al codice civile in materia di affidamento esclusivo dei figli a un solo genitore nei casi di violenza familiare o di altri gravi reati comportanti rischio per il minore» (2227);

   SCHLEIN ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre» (2228);

   GUBITOSA ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per il potenziamento della lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in favore delle microimprese» (2229).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato De Corato:

   DEIDDA ed altri: «Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio delle isole minori e dei piccoli comuni montani» (500);

   DEIDDA ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante» (502);

   CIABURRO: «Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna e per il contrasto dello spopolamento nelle aree interne, montane e rurali» (538);

   DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana» (660);

   RAMPELLI ed altri: «Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari» (669);

   CIABURRO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano» (758);

   CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni per la tutela dei diritti delle persone affette da epilessia» (763);

   CIOCCHETTI ed altri: «Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (814);

   VARCHI ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali» (863);

   CANGIANO ed altri: «Modifiche all'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'insegnamento di scienze giuridiche, economiche e del lavoro nel primo biennio dei corsi delle scuole secondarie di secondo grado e l'attribuzione del coordinamento dell'insegnamento dell'educazione civica ai docenti di discipline giuridiche ed economiche» (957);

   CERRETO ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari» (1004);

   DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1042);

   MORGANTE ed altri: «Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di accessibilità della fruizione delle opere cinematografiche alle persone con disabilità» (1044);

   PADOVANI ed altri: «Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 5 febbraio 1998, n. 22, in materia di tutela del decoro nell'esposizione delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea» (1156);

   BALDELLI ed altri: «Modifica all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela delle croci collocate sulle vette e sui crinali delle montagne» (1263);

   MORGANTE ed altri: «Delega al Governo in materia di disciplina della realizzazione di parchi giochi accessibili per la fruizione da parte dei bambini con disabilità» (1402);

   CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni per la riorganizzazione del sistema nazionale di emergenza-urgenza sanitaria» (1455);

   CARAMANNA ed altri: «Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata» (1486);

   VIETRI ed altri: «Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari di laurea in medicina e chirurgia» (1497);

   MOLLICONE ed altri: «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito “Italia in scena”» (1521);

   BALDELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo» (1536);

   GIORGIANNI ed altri: «Disposizioni in favore degli studenti universitari che svolgono attività di caregiver familiare» (1682);

   CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni concernenti l'introduzione dell'obbligo di diagnosi autoptica nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile e l'istituzione di una rete nazionale diagnostica, terapeutica e assistenziale per i familiari» (1807);

   LA SALANDRA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della cultura motociclistica» (1823);

   GIORGIANNI ed altri: «Istituzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni» (1826);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE URZÌ ed altri: «Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di educazione e avviamento professionale delle persone con disabilità» (1836);

   CIOCCHETTI ed altri: «Ordinamento della professione di sociologo e istituzione dell'albo professionale» (1936).

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2098, d'iniziativa del deputato Zinzi, ha assunto il seguente titolo: «Introduzione dell'articolo 44-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e altre disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione e di sospensione delle procedure di demolizione di immobili abusivi».

Ritiro di proposte di legge.

  In data 5 febbraio 2025 il deputato Furfaro ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   FURFARO: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione del congedo paritario» (1460).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  MATTEONI ed altri: «Disposizioni per la tutela e la promozione della memoria delle vittime della strage di Vergarolla e istituzione della “Giornata nazionale del ricordo dei martiri di Vergarolla”» (2072) Parere delle Commissioni III, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):

  ZINZI: «Introduzione dell'articolo 44-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e altre disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione e di sospensione delle procedure di demolizione di immobili abusivi» (2098) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 342).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 5 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva, riferita all'anno 2021 (Doc. CXXXIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 febbraio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10161/21 INIT; ST 10161/21 ADD 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Belgio (COM(2025) 21 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 21 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10157/21 INIT; ST 10157/21 ADD 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lettonia (COM(2025) 25 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 25 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (COM(2025) 32 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Decisione della Commissione del 4.2.2025 relativa al riporto non automatico di stanziamenti dal 2024 al 2025 (C(2025) 808 final), corredata dai relativi allegati (C(2025) 808 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti europea, in data 5 febbraio 2025, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 4/2025 – Mobilità militare nell'Unione europea – Velocità massima non raggiunta a causa di carenze di progettazione e problemi di percorso, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 5 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, riferita al secondo semestre del 2024 (Doc. CXLVI, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.

  Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettere pervenute in data 5 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i rendiconti, per l'anno 2024, relativi:

   alla contabilità speciale n. 5699, concernente le attività connesse agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

   alla contabilità speciale n. 6368, concernente le attività connesse alla situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio della Regione Emilia-Romagna, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 906 del 2022;

   alla contabilità speciale n. 6385, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Ferrara, Modena e Parma nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 940 del 2022.

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Regione Marche.

  Il Presidente della Regione Marche, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera pervenuta in data 5 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2024, relativo alla contabilità speciale n. 1923, concernente le attività connesse agli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma del 1997, di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla provincia autonoma
di Trento.

  Il Presidente della provincia autonoma di Trento, con lettera in data 5 febbraio 2025, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal Consiglio della medesima provincia il 15 gennaio 2025, volto a chiedere l'introduzione della tutela dei diritti delle persone con disabilità nella Costituzione.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento.

  Il Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento, con lettera in data 5 febbraio 2025, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nella provincia di Trento, riferita all'anno 2024.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 6 e 10 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze:

   alla dottoressa Tiziana De Luca, l'incarico di direzione dell'Ufficio di gabinetto;

   al dottor Gabriele Aulicino, l'incarico di consulenza, studio e ricerca.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 201, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA (A.C. 2183-A)

A.C. 2183-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di cultura, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Paese attraverso strategie rivolte a tutte le aree del territorio nazionale;

    in particolare, l'articolo 6 reca disposizioni in materia di Carta elettronica Bonus cultura 18app, di Carta della cultura Giovani e di Carta del merito;

    l'articolo 1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha sostituito il Bonus cultura 18app, istituito dal Governo Renzi con la prima edizione nel 2016, con due Carte: la «Carta della cultura Giovani», un bonus da 500 euro utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, assegnata ai giovani appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro e la «Carta del merito», un bonus da 500 euro per chi ha sostenuto l'esame di maturità entro l'anno di compimento dei 19 anni e con votazione di 100 o 100 e lode;

    entrambe le carte sono assegnate per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera;

    il Governo Conte II aveva istituito la Carta della Cultura, ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, una carta dell'importo nominale pari a 100 euro e pensata per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura permettendo ai titolari di acquistare libri, prodotti e servizi culturali;

    in particolare, trattandosi di uno strumento elettronico per agevolare la diffusione della cultura tra i giovani, i criteri previsti per l'assegnazione della Carta del merito, riservata agli studenti che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti, appare discriminatoria e in contrasto con i principi di pari opportunità; sarebbe pertanto auspicabile effettuare una revisione dei suddetti criteri di assegnazione, al fine di garantire un utilizzo efficace ed efficiente e quanto più ampio possibile delle risorse messe a disposizione per incentivare la diffusione della cultura tra i giovani,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme di cui in premessa al fine di adottare urgentemente tutte le necessarie iniziative normative finalizzate a rivedere i criteri di assegnazione previsti per gli strumenti digitali finalizzati a incrementare la diffusione della cultura tra i giovani, affinché, anche attraverso un incremento dei finanziamenti e una razionalizzazione in via sistematica degli strumenti attualmente a disposizione, in un'ottica di efficientamento della spesa, si scongiuri il rischio di una discriminazione e di una violazione del principio di pari opportunità nell'accesso all'offerta culturale tra le giovani generazioni.
9/2183-A/118. Barzotti, Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di cultura, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Paese attraverso strategie rivolte a tutte le aree del territorio nazionale;

    in particolare, l'articolo 10 reca misure necessarie e urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ovvero l'insieme di beni che per la loro rilevanza storica e culturale sono indicati come di interesse pubblico e costituiscono la ricchezza artistica ed economica di un determinato luogo;

    tra le azioni volte a valorizzare e mantenere l'immenso patrimonio culturale disponibile sul territorio del nostro Paese, vi sono quelle iniziative volte a rendere i luoghi più accessibili e fruibili per tutti coloro che vorrebbero farlo;

    attualmente i luoghi irraggiungibili o difficilmente raggiungibili nel nostro Paese sono centinaia, questo aumenta la difficoltosa conoscibilità del patrimonio artistico e lo rende disponibile a parti alle sole parti della popolazione con maggiore disponibilità economica;

    il patrimonio culturale deve inoltre essere maggiormente aperto alle persone con disabilità prevedendo percorsi di visita agevolati;

    pertanto, sarebbe auspicabile destinare risorse per contribuire a sostenere progetti di piccole opere volte alla messa in sicurezza delle strade statali e delle tratte ferroviarie ordinarie mentre vanno scongiurati interventi spot,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste all'articolo 10 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative urgenti volte a aumentare la fruibilità del patrimonio culturale e dei luoghi che li ospitano, favorendo una riduzione dei costi correlati al trasporto, con particolare riferimento alle aree interne e alle isole.
9/2183-A/119. Cantone, Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 1, affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, un nuovo Piano, denominato «Piano Olivetti per la cultura», ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali;

    In particolare, il comma 1 lettera e) affida al Ministro della cultura il compito di adottare il su menzionato piano con la finalità – tra le altre – di tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione;

    sotto altro profilo, l'articolo 5 destina alla Giunta storica nazionale, all'Istituto italiano per la storia antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e all'Istituto italiano di numismatica un contributo, a decorrere dal 2025, pari, complessivamente, a 1,8 milioni di euro;

    da notizie di stampa si apprende che vi sono almeno 5.421 faldoni giudiziari storici in pessimo stato di conservazione ed a rischio perdita. Si tratta, tra gli altri, dei fascicoli relativi ai processi riguardanti Renato Vallanzasca, Brigate Rosse, Nar e Prima Linea, Scientology, relativi ai processi per mafia denominati «Duomo Connection», «Nord-Sud», «Belgio 2», «Wall Street», «Count Down 2», al processo per la strage di via Palestre, ai processi del filone «Mani pulite», ai processi Eni ed Enimont, e altri fascicoli relativi a processi che hanno segnato la storia del nostro Paese, oltre a documenti prebellici importanti;

    a maggio 2024 è scaduto il protocollo d'intesa promosso dall'Archivio Flamigni e dalla Rete degli archivi per non dimenticare, con i Ministeri della giustizia e della cultura, che dal 2015 finanzia i più importanti progetti di digitalizzazione;

    occorre salvaguardare la corretta conservazione dei fascicoli giudiziari di rilevanza storica, in quanto inconfutabilmente devono considerarsi strumenti volti a custodire la storia e la memoria della nostra nazione,

impegna il Governo

al fine di dare piena attuazione agli obiettivi indicati dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del provvedimento in esame, a destinare specifiche risorse all'opera di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari dei processi storici, come richiamati in premessa, per consentirne la conservazione presso archivi ad hoc, in quanto custodi della memoria storica del nostro Paese, nonché per la adeguata formazione professionale di chi sarà chiamato a svolgere l'importante compito di conservazione e digitalizzazione.
9/2183-A/120. D'Orso, Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 reca Disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale;

    in particolare, il comma 1 prevede che, al fine di tutelare il patrimonio culturale, non siano soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

    il comma 2 stabilisce che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano, «periodicamente» e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, specificando per ciascuna: a) il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione; b) la necessità della spesa; c) il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione;

    il principio della responsabilità patrimoniale di cui al combinato disposto degli articoli 2740 e 2910 del codice civile si applica anche allo Stato ed agli enti pubblici, pertanto, eventuali limitazioni rappresentano un'eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale;

    per ragioni di tenuta del sistema ed in ossequio al principio di difesa ex articolo 24 della Costituzione, eventuali limitazioni sono previste solo per legge e rappresentano certamente un'eccezione alla regola;

    secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, i beni indisponibili diventano tali solo se una apposita norma di legge (o un provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento) imprima un vincolo di destinazione ad un pubblico servizio in modo da creare un collegamento diretto tra quelle entrate ed un determinato servizio pubblico (Cassazione 15 settembre 1995 n. 9727);

    ciò tanto più vale per il denaro e per i crediti pecuniari, a causa della loro natura fungibile e strumentale; invero, di norma secondo la giurisprudenza, questi difficilmente possono ritenersi assoggettabili a vincoli di destinazione, a meno che non siano destinati immediatamente, nella loro individualità, al soddisfacimento di un interesse pubblico, richiedendosi a tal fine una serie di condizioni, tra le quali che il vincolo di destinazione venga impresso per mezzo di una specifica disposizione di legge ovvero un provvedimento amministrativo ad hoc (in tal senso Cassazione civile, Sezione III 5 maggio 2009 n. 10284);

    l'articolo 1, comma 5 e comma 5-bis, del decreto-legge n. 9 del 1993 in materia di sanità e l'articolo 159 TUEL in materia di enti pubblici, recependo la giurisprudenza costituzionale che è più volte intervenuta sulla materia (Corte Costituzionale n. 285 del 1985; Corte Costituzionale n. 211 del 2003) prevedono che l'organo amministrativo, con deliberazione adottata ogni trimestre (nel caso delle ASL) ovvero ogni semestre (nel caso degli enti locali), quantifichi preventivamente le somme destinate all'espletamento dei servizi essenziali/indispensabili dell'ente;

    nell'atto in esame, invece, per i fondi del Ministero della cultura, al comma 2 si stabilisce che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano, «periodicamente» e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, senza meglio specificare la cadenza temporale;

    considerando che l'impignorabilità dei beni rappresenta sempre un'eccezione alla regola, appare opportuno allineare la disciplina introdotta dal decreto in esame con la normativa già in vigore relativamente alle aziende sanitarie locali e agli enti pubblici,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a specificare la cadenza trimestrale o semestrale della quantificazione preventiva delle somme sottoposte a vincolo di destinazione, per le ragioni esposte in premessa.
9/2183-A/121. Ascari, Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 reca Disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale;

    in particolare, il comma 1 prevede che, al fine di tutelare il patrimonio culturale, non siano soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

    il comma 2 stabilisce che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano, «periodicamente» e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, specificando per ciascuna: a) il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione; b) la necessità della spesa; c) il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione;

    il principio della responsabilità patrimoniale di cui al combinato disposto degli articoli 2740 e 2910 del codice civile si applica anche allo Stato ed agli enti pubblici, pertanto, eventuali limitazioni rappresentano un'eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale;

    per ragioni di tenuta del sistema ed in ossequio al principio di difesa ex articolo 24 della Costituzione, eventuali limitazioni sono previste solo per legge e rappresentano certamente un'eccezione alla regola;

    l'impignorabilità dei Fondi del Ministero, al pari di altri beni pubblici sottoposti a vincoli di destinazioni sono suscettibili di incidere sui flussi di cassa delle microimprese che siano creditrici dei debiti della pubblica amministrazione, che sono quelle maggiormente colpite dalla impossibilità di sottoporre ad esecuzione forzata i suddetti beni pubblici, e ciò tanto più vale nei periodi di recessione economica, ovvero quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile;

    occorre tutela al contempo la pretesa dei creditori quando l'amministrazione pubblica è parte debitrice,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti derivanti dall'articolo 9, al fine di escludere che l'impignorabilità dei fondi si traduca in una limitazione del diritto di difesa come garantita dall'articolo 24 della Costituzione ed ad introdurre, se del caso, eventuali contrappesi all'impignorabilità dei beni, a tutela delle pretese dei creditori nei casi in cui la pubblica amministrazione sia parte debitrice.
9/2183-A/122. Cafiero De Raho, Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca misure urgenti in materia di cultura;

    l'articolo 11, recante misure in materia di personale del Ministero della cultura, al comma 1, modifica la vigente disposizione che, a decorrere dal 2020, impone al Ministero della cultura di destinare una quota dei proventi prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento e derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno ed entro determinati limiti, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del proprio personale;

    il comma 2 estende anche ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale la vigente disposizione, in precedenza limitata ai soli istituti e musei dotati di tale autonomia, la quale stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e luoghi della cultura, nel limite massimo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa;

    il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 50-ter «Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo “Convergenza”», al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, autorizzava il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali erano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito;

    sulla scorta della richiamata normativa, veniva indetta una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di 1.956 unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato varie aree, per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito;

    la procedura selettiva di cui sopra ha portato all'assunzione di 350 unità di personale, delle quali 280 solo in Calabria, presso le sedi periferiche del Ministero della cultura;

    parliamo di 350 lavoratrici e lavoratori a tempo determinato assunti per il PNRR in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia in scadenza il prossimo 28 febbraio 2025; non hanno alcuna certezza della prosecuzione né tanto meno che si agisca in continuità. Non possiamo permettere la perdita di questi posti di lavoro;

    i lavoratori attualmente impegnati nelle regioni ad obiettivo «Convergenza» risultano oggi indispensabili al fine di assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione in ragione dell'enorme mole di doveri cui i Ministeri sono sottoposti anche all'esito di tutti i progetti PNRR attivi sul territorio e alla forte carenza d'organico che solo in parte si sta colmando,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure in materia di personale del Ministero della cultura di cui all'articolo 11 del provvedimento in esame con l'adozione di ogni opportuna iniziativa di carattere normativo per rinnovare in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto i contratti in scadenza del personale impiegato presso il Ministero della cultura di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
9/2183-A/123. Zanella, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca misure urgenti in materia di cultura;

    l'articolo 6 dispone che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito» previste dall'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa;

    la legge di bilancio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023, con il comma 630, ha sostituito, a decorrere dal 2023, la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (cosiddetta «18app») con due nuovi strumenti: la «Carta della cultura Giovani» e la «Carta del merito»;

    la carta cultura giovani è un bonus di 500 euro utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, assegnata ai giovani appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro;

    può essere utilizzata per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera;

    i viaggi di istruzione, comunemente chiamati gite scolastiche, stanno diventando troppo costosi per molte famiglie, come denunciato da numerose associazioni studentesche, dei genitori e dei consumatori. I viaggi d'istruzione sono parte dell'offerta formativa e rappresentano un'occasione di educazione, stimolo, conoscenza dei beni culturali, dei musei e del patrimonio italiano;

    l'articolo 34 della Costituzione definisce la scuola aperta a tutti. Ciò implica che deve offrire veramente a ogni studente le stesse opportunità. Tra queste di sicuro vanno comprese anche le uscite didattiche,

impegna il Governo

ad estendere, nel prossimo provvedimento utile, l'utilizzo della Carta della cultura Giovani ai viaggi di istruzione.
9/2183-A/124. Dori, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula reca misure urgenti in materia di cultura;

    l'articolo 7 reca misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo;

    la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 611, legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha aggiornato i criteri per l'accesso all'indennità di discontinuità, prevista in favore di lavoratrici e lavoratori discontinui del settore dello spettacolo. In altre parole, la misura riguarda professionisti con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro subordinato a tempo determinato (articolo 2, comma 1, l. a), del decreto legislativo n. 182 del 1997 e l. b), individuati con decreto ministeriale n. 234 del 2023,) oltre che di lavoro intermittente a tempo determinato e indeterminato senza indennità di disponibilità;

    le modifiche introdotte aumentano il requisito reddituale entro cui è possibile accedere all'indennità di discontinuità. Nello specifico, sale a 30.000 euro annui il limite di reddito dell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda. Viene ridotto da 60 a 51 il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, maturate nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, per accedere all'indennità. Modifiche importanti ma non sufficienti;

    nel 2023 l'indennità di discontinuità ha fatto registrare 20.885.624,59 di importo netto, al netto cioè della tassazione (24.689.525,84 lordo), sceso a 7.956.310,98 (9.614.994,61 lordo) nel 2024. Parallelamente se nel 2023 le domande presentate sono state 12.187, di queste le accolte sono state la metà circa, 6.379; nel 2024, 9.224 le domande fatte e le accolte 5.260;

    tempi lunghi nell'erogazione, procedure di accesso giudicate dagli utenti complesse, soprattutto nel calcolo degli importi, e un ammontare delle risorse stanziate, che se pur confermato dalla legge di bilancio del 2025, è in calo. Sono queste le criticità che rischiano di vanificare l'efficacia dell'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo impedendo di fatto lo sviluppo di un sistema di welfare per il settore,

impegna il Governo

al fine di promuovere e valorizzare tutte le attività di spettacolo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e-bis) del provvedimento in esame, ad adottare ogni iniziativa a favore del personale in esse coinvolto anche incrementando i fondi destinati all'indennità di discontinuità e allargandone la platea, attraverso l'innalzamento del tetto reddituale imponibile fino a 35 mila euro e la riduzione a 35 del numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS) necessarie per la domanda.
9/2183-A/125. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca misure urgenti in materia di cultura;

    l'articolo 3 prevede misure a sostegno dell'editoria e delle librerie;

    stando agli ultimi dati dell'Osservatorio sulle librerie in Italia, in Italia i negozi di libri sono 3.640, di cui 2.405 indipendenti, e occupano oltre 10.700 libraie e librai. Di questi il 59,3 per cento sono ditte individuali;

    negli ultimi anni, le librerie indipendenti hanno subìto forti perdite di fatturato, stimate dall'Associazione librai italiani in 100 milioni di euro per il 2024: molte di esse hanno chiuso o sono prossime alla chiusura. Questi dati fanno il paio con quelli, altrettanto sconfortanti, relativi all'indice di lettura;

    gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) hanno evidenziato che l'indice di lettura in Italia è inferiore al 40 per cento (siamo al 39,3) e certificano che sarebbe opportuno, quindi, rafforzare le misure di sostegno della lettura. A confermare questi dati l'ultima rilevazione di Eurostat, che vede l'Italia al terzultimo posto sui ventisette Stati membri dell'Unione europea. Secondo la lista pubblicata il 9 agosto in occasione della ricorrenza, non ufficiale, del Book Lovers Day 2024, per numero di lettori l'Italia precede solo la Romania (ultima) e Cipro;

    nell'individuare le necessarie misure per la promozione della lettura e a sostegno della filiera del libro è importante valutare anche le diverse caratteristiche delle librerie e della loro ubicazione;

    le librerie indipendenti hanno delle peculiarità organizzative che le rendono più esposte all'instabilità economica rispetto ai punti vendita delle grandi catene, in particolare rispetto al problema dei libri invenduti, che rappresentano un costo che pesa sui bilanci di queste piccole realtà;

    è necessario inoltre evidenziare che nelle aree interne, ossia delle realtà del Paese più distanti dai centri maggiori e con minore accesso ai servizi, e nelle aree svantaggiate economicamente molto spesso e librerie indipendenti suppliscono all'assenza dei negozi delle grandi catene rappresentando uno dei pochi punti di diffusione dei libri e della cultura in territori che da questo punto di vista non offrono alcuna opportunità;

    l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame stabilisce che, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026;

    il settore, per riuscire ad avere un'inversione di tendenza della difficile situazione attuale, ha bisogno, però, di una vera politica industriale e di misure a tutto campo,

impegna il Governo

ad affiancare alle misure previste dall'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame e ai fondi già istituiti, un nuovo Fondo presso il Ministero della cultura, con una dotazione di almeno 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, diretto a sostenere l'aggiornamento tecnologico e il rinnovo, anche dei locali, delle librerie indipendenti già operanti sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle librerie che insistono nelle aree interne e nelle aree svantaggiate.
9/2183-A/126. Zaratti, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca misure urgenti in materia di cultura;

    l'articolo 6 interviene su vicende inerenti la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito;

    la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito» sono strumenti volti a sostenere l'arricchimento culturale dei giovani, cumulabili tra loro e previsti in sostituzione del Bonus cultura 18app per effetto della legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 630, lettera a), della legge n. 197 del 2022, che ha modificato a tal fine l'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Più in particolare, la carta cultura giovani è un bonus di 500 euro utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, assegnata ai giovani appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. La carta del merito o bonus merito è un'iniziativa che offre un bonus da 500 euro per chi ha sostenuto l'esame di maturità entro l'anno di compimento dei 19 anni e con votazione di 100 o 100 e lode;

    tra le faq del Ministero della cultura si precisa che un esercente che non dispone di un codice ATECO primario compatibile con la cessione dei beni cedibili con la Carta della Cultura giovani e con la Carta del merito può comunque registrarsi all'iniziativa se in possesso di un codice ATECO secondario (non prevalente) compatibile e fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti dalla normativa. In tal caso l'esercente potrà inviare esclusivamente via Pec specifica richiesta di adesione con oggetto «Richiesta di adesione a Carta della Cultura Giovani e carta del Merito per ATECO secondario compatibile»;

    ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, la cosiddetta Carta del docente;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2016 disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta del docente. Sulla base dell'articolo 7, comma 1, «le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso l'applicazione web dedicata». Al comma 2 si precisa che ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati si registrano sulla applicazione web, inserendo, tra le altre informazioni, l'indicazione del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta;

    nel nostro territorio nazionale, però, esistono moltissime attività ibride, che posseggono più codici ATECO. Tra esse tante librerie di prossimità, come quelle che si prefigge di tutelare il provvedimento in esame. Di fatto, dunque, il criterio del codice ATECO prevalente esclude tantissime attività, per poi invece prevedere una netta libertà per il commercio online: tra i codici ATECO prevalenti ammessi dalla piattaforma, infatti, c'è quello che prevede la vendita di beni di varia natura sul web;

    non si comprende perché, in tutti questi anni, dal 2016 ad oggi, non si sia voluto intervenire per dare un segnale ai piccoli esercenti già in difficoltà durante la crisi causata dal Covid e ora con il continuo aumento dei prezzi;

    per risolvere la questione basterebbe permettere agli esercenti, come avviene per aderire alla Carta della cultura Giovani e alla Carta del merito, oggetto di un intervento all'articolo 6 del provvedimento in esame, di accreditarsi anche attraverso un codice ATECO secondario (non prevalente), ma compatibile con l'iniziativa,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo, atta a permettere a tutti gli esercenti che vendono prodotti compresi tra quelli elencati all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2016 di registrarsi presso il portale della Carta del docente, risolvendo la problematica inerente i codici ATECO prevalenti, analogamente a quanto previsto per la Carta del merito e la Carta della cultura Giovani.
9/2183-A/127. Ghirra, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo, atta a permettere a tutti gli esercenti che vendono prodotti compresi tra quelli elencati all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2016 di registrarsi presso il portale della Carta del docente, risolvendo la problematica inerente i codici ATECO prevalenti, analogamente a quanto previsto per la Carta del merito e la Carta della cultura Giovani.
9/2183-A/127. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghirra, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca misure urgenti in materia di cultura;

    l'articolo 1 affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, un nuovo Piano, denominato «Piano Olivetti per la cultura», ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali;

    si stabilisce che il Piano Olivetti sia adottato in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e tenuto conto delle previsioni del Piano d'azione di cui all'articolo 34 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60. L'articolo 34 del decreto-legge n. 60 del 2024, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027, affida ad un decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il compito di approvare uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma;

    la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite sottolinea l'importanza di garantire ai bambini il diritto a un ambiente familiare, a un'educazione di qualità (quindi: spazi scolastici adeguati), a un buon livello di salute (quindi: spazi verdi e ambienti puliti) e alla partecipazione alla vita culturale e sociale;

    il diritto a spazi pubblici di qualità, come le biblioteche, le biblioteche per l'infanzia, gli spazi teatrali e culturali, non è garantito a tutti i minori del nostro Paese: sono proprio i bambini e le bambine più svantaggiati dal punto di vista socioeconomico ad essere maggiormente deprivati degli spazi fondamentali per la crescita e per il benessere educativo, fisico e socio-emozionale;

    nel rapporto «Fare spazio alla crescita» di Save the Children si legge che «la connessione tra privazione economica e sociale e spazi di crescita si caratterizza, come per altre forme di privazione, a livello territoriale con differenze sostanziali tra le regioni italiane. Le famiglie che vivono nelle regioni del Mezzogiorno riscontrano maggiori difficoltà anche nella fruizione degli spazi pubblici. La mancanza di spazi nelle regioni del Sud si accompagna a livelli di povertà ed esclusione sociale generalmente più elevati. Se in Italia quasi un minorenne su tre (il 29,6 per cento) è a rischio povertà ed esclusione sociale, la percentuale raggiunge il 41,1 per cento in Sardegna, il 44 per cento in Calabria, il 48,8 per cento in Sicilia e il 55,9 per cento in Campania.»,

impegna il Governo

a dedicare almeno il quaranta per cento dei progetti e delle risorse individuati nell'ambito del Piano Olivetti per la cultura alle regioni del mezzogiorno d'Italia.
9/2183-A/128. Borrelli, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti, Amendola, Stefanazzi, Provenzano, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca misure urgenti in materia di cultura;

    l'articolo 7, comma 1, dispone l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici anche delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione;

    nel corso dell'esame in sede referente in VII Commissione è stato presentato, ammesso dalla Presidenza, e poi ritirato dai proponenti un emendamento la cui approvazione avrebbe gravemente ridimensionato i poteri di tutela delle Soprintendenze rendendo non più «vincolante», ma «obbligatorio ma non vincolante» il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio sui vincoli ambientali e paesaggistici a seguito dell'approvazione del piano paesaggistico previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;

    la tutela del patrimonio culturale non è un impedimento burocratico, ma il sistema di norme e istituzioni che l'Italia ha posto a difesa della sua bellezza. È sbagliato considerare le Soprintendenze come un ostacolo da aggirare anziché riconoscerne l'importanza fondamentale. Il loro lavoro capillare su tutto il territorio nazionale è essenziale per garantire la salvaguardia della nostra storia, della nostra cultura e dell'identità del Paese;

    eliminare il parere vincolante delle soprintendenze sui vincoli ambientali e paesaggistici vorrebbe dire aprire le porte a lottizzazioni. Interventi urbanistici e infrastrutture in aree di pregio, infatti, non avrebbero più bisogno di autorizzazioni e non sarebbero più tutelati, in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione,

impegna il Governo

in linea con le finalità previste dalla Convenzione europea sul paesaggio, alla cui celebrazione del venticinquesimo anniversario è dedicato l'articolo 4 del provvedimento in esame, a non intervenire, in successivi provvedimenti, sul ruolo e sui poteri delle Soprintendenze e, in particolar modo, sui pareri resi nel procedimento autorizzatorio sulla tutela dei vincoli paesaggistici e più in generale di tutela dei beni culturali.
9/2183-A/129. Bonelli, Piccolotti, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca misure urgenti in materia di cultura;

    l'articolo 7 prevede misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo;

    il cinema italiano sta affrontando una crisi drammatica, con una riduzione drastica delle produzioni attive sul territorio italiano. Tale crisi non è causata dalla fragilità o dalla debolezza strutturale della filiera, ma dalle azioni del governo che per mesi ha paralizzato il settore, annunciando di voler riformare il quadro normativo riguardante il sostegno pubblico procedendo però nei fatti con gravi ritardi nel varo delle nuove norme. L'effetto di questi ritardi ha pesato sui produttori, che privi delle regole di riferimento e senza parte delle risorse, non hanno potuto far altro che bloccare le produzioni;

    i decreti ministeriali che hanno ripartito le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono stati emanati con quasi un anno di ritardo e hanno introdotto nuovi requisiti per l'accesso alle agevolazioni «insostenibili» per i film indipendenti e le piccole case di produzione. I nuovi criteri hanno reso quindi il tax credit uno strumento dedicato alle grandi produzioni, spesso internazionali, con una forte penalizzazione per la ricerca cinematografica e i film d'autore che rappresentano uno dei punti di forza della filiera italiana. Il danno economico e occupazionale è stato enorme. Sono circa 260 mila lavoratori che ruotano intorno al mondo del cinema, dagli operatori ai costumisti, dagli assistenti di regia alle sarte: circa la metà di questi non aveva avuto impieghi nel 2024 a causa dei ritardi sul tax credit e nel 2025 la gran parte si troverà disoccupata senza ammortizzatori sociali adeguati, con il rischio di perdere anche l'anno contributivo;

    è necessario che si proceda a questo punto, nel più breve tempo possibile, ad una nuova revisione del meccanismo del tax credit, che renda automatica e certa l'assegnazione dei fondi, attraverso semplificazioni burocratiche che permettano di pianificare con largo anticipo gli investimenti. L'automatismo, al contrario della selettività recentemente introdotta, è in grado di attrarre ulteriori investimenti perché genera benefìci per i soggetti privati e attrae anche investimenti stranieri e internazionali,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi attuativi delle finalità di promozione e valorizzazione dei cinema previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e-ter) del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a riformare i criteri di assegnazione dei tax credit per il cinema in tempi brevi, facendo in modo che possano essere riammesse a finanziamento anche le produzioni indipendenti e i film d'autore o di ricerca, privilegiando meccanismi di finanziamento certi, oggettivi e non discrezionali e infine definendo un quadro chiaro non solo per quanto riguarda le modalità di erogazione degli incentivi ma anche per ciò che concerne le tempistiche e gli importi
9/2183-A/130. Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti, L'Abbate, Orfini, Carotenuto, Dell'Olio, Iaria, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca misure urgenti in materia di cultura;

    l'articolo 2 «Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato», dispone che il Ministero della cultura istituisca una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il cosidetto Mediterraneo allargato, quest'ultimo, peraltro, non definisce una area geografica, ma una dottrina del sistema di difesa e sicurezza italiana, comprese le politiche migratorie;

    la suddetta unità di missione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, promuove, tra l'altro, il dialogo tra enti e istituzioni culturali con Stati e Organizzazioni internazionali africane, nonché coordina programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano;

    è necessario che i programmi di ricerca e alta formazione a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato siano ispirati innanzitutto alla effettiva eliminazione di ogni ostacolo all'esercizio dei diritti umani, in particolare ai diritti delle donne, dell'infanzia, delle/i giovani, delle persone disabili, delle vittime di violenza, delle persone private di libertà, dei gruppi emarginati e l'eliminazione di tutte le altre forme di limitazione dell'integrità fisica e psichica, in un contesto di ampliamento dello stato di diritto, come rileva il documento della Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana sul Piano Mattei,

impegna il Governo

a condizionare i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano, al rispetto dei diritti umani e alla effettiva eliminazione di ogni ostacolo al loro esercizio, escludendo ogni dialogo e/o accordi con Paesi nei confronti dei quali il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite abbia verificato una violazione dei diritti umani e/o a Stati i cui esponenti di governo o persone che ricoprano ruoli negli apparati statuali siano oggetto di procedimenti per crimini internazionali da parte di organismi giurisdizionali internazionali.
9/2183-A/131. Fratoianni, Zanella, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti, Alfonso Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame, prevede la concessione di un contributo annuo, a decorrere dal 2025, ad alcuni degli istituti sottoposti all'attività di coordinamento della Giunta storica nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255;

    gli istituti citati dall'articolo 5, i quali rappresentano sicure eccellenze, fruiscono del contributo tabellare di cui alla legge 17 ottobre 1996 , n. 534, in quanto, come ogni altro istituto culturale, condividono la situazione di precarietà e di difficoltà nel garantire la continuità della propria attività scientifica e di ricerca;

    tra i tanti istituti storici, solo una parte è riuscita a risolvere il problema delle piante organiche insufficienti con un finanziamento pubblico concesso da qualche decennio. La maggior parte di questi, ad oggi, presenta gravi problemi di organico e di funzionamento;

    agire in una direzione volta alla risoluzione delle criticità affrontate da questi istituti è importante: ogni risorsa impiegata per salvaguardare i patrimoni storici e il lavoro di ricerca degli istituti rappresenta una ricchezza non solo per gli istituti stessi ma per l'intero Paese;

    il provvedimento in esame rappresenta un primo atto a fronte delle richieste emerse successivamente all'approvazione della «Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026» con il decreto interministeriale 2 maggio 2024. Tuttavia, il finanziamento previsto dal decreto in esame grava su un diverso capitolo di spesa rispetto a quello che finanzia la Tabella e, nell'ultima legge di bilancio approvata, è a tutt'oggi confermato, anche per il 2025, il finanziamento previsto dalla legge n. 534 del 1996, così come nella prima annualità della tabella;

    l'adozione di questa tabella ha sollevato interrogativi e criticità di non poco conto non solo in merito all'ingresso in tabella di alcuni soggetti che si distaccano notevolmente dal profilo dei destinatari del contributo pubblico così come definito dalla legge n. 534 del 1996, articolo 5, ma anche per le vistose decurtazioni di risorse a discapito di alcuni istituti ma a vantaggio di altri,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dall'articolo 5 con un intervento di riordino che chiarisca i criteri adottati nella scelta degli istituti culturali ammessi alle diverse forme di finanziamento disponibili;

   a reperire risorse aggiuntive ai fini della compensazione delle decurtazioni che hanno economicamente penalizzato una parte degli istituti culturali italiani.
9/2183-A/132. Onori, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame introduce misure a sostegno dell'editoria e delle librerie. In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo finalizzato a favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età;

    ai fini dell'attuazione degli scopi previsti dallo stesso provvedimento, relativi alla promozione e al sostegno del settore culturale, risulta necessario adottare ulteriori misure che siano in grado di incentivare e sostenere in modo efficace le iniziative imprenditoriali nel campo della cultura, anche attraverso modelli di finanziamento che favoriscano la sostenibilità economica e l'accesso agevolato alle risorse;

    le librerie svolgono un ruolo non solo commerciale, ma anche sociale e culturale, essendo luoghi fondamentali per la promozione della lettura, la diffusione del sapere e l'aggregazione sociale, specialmente nelle aree a rischio di desertificazione culturale; pertanto, il loro sviluppo e la loro apertura devono essere sostenuti da politiche pubbliche che ne riconoscano questa duplice funzione strategica;

    esistono già modelli virtuosi nell'ambito imprenditoriale, come ad esempio «Resto al sud» di Invitalia, che prevedono sistemi di finanziamento misti, costituiti da una parte di contributo a fondo perduto e una parte sotto forma di fondo rotativo, con restituzione senza interessi, in grado di garantire in tal modo un accesso inclusivo ai finanziamenti per le imprese emergenti e i giovani imprenditori;

    l'adozione di una misura analoga nell'ambito del settore culturale potrebbe generare ricadute economiche e occupazionali positive sull'intero comparto attraverso il supporto economico alla creazione e allo sviluppo di progetti culturali innovativi, tra cui la creazione di nuove librerie o lo sviluppo di attività già avviate,

impegna il Governo:

   ad adottare le iniziative di competenza volte a istituire un fondo unico nazionale per il rinnovo e l'apertura di librerie, prevedendo una dotazione finanziaria adeguata a supportare sia le nuove aperture che il rilancio di quelle esistenti, riconoscendo il ruolo strategico delle librerie come presidi culturali sul territorio, capaci di favorire la promozione della lettura e l'accesso ai contenuti culturali da parte di tutte le fasce della popolazione;

   a valutare l'opportunità di accompagnare le misure di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, volte a semplificare le attività delle imprese che operano nel settore della cultura e dello spettacolo con ulteriori interventi finalizzati a sostenere coloro i quali siano intenzionati a mantenere un'attività imprenditoriale in ambito culturale già avviata nelle regioni del sud Italia caratterizzate da una scarsa presenza di attività legate alla diffusione culturale, mediante la riserva di un percorso specifico e dedicato all'interno del già citato piano «Resto al Sud», considerando la sua dotazione estremamente rilevante;

   a farsi promotore di un apposito bando rivolto alle imprese culturali e creative che contempli forme di finanziamento strutturate in una quota di finanziamento a fondo perduto per incentivare l'accesso di giovani imprenditori e associazioni, e una quota sotto forma di fondo rotativo, con restituzione senza interessi, per sostenere le spese relative all'avvio o al mantenimento delle attività – a titolo esemplificativo, la copertura delle spese di avvio, compresi gli affitti, le spese per la sistemazione dei locali, l'acquisizione di software e database, e le consulenze di avvio attività, specificando chiaramente l'arco temporale entro cui devono essere effettuate le aperture – e per promuovere la sostenibilità e il reinvestimento delle risorse nel settore.
9/2183-A/133. Rosato, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame introduce misure a sostegno dell'editoria e delle librerie. In particolare, il comma 2 prevede l'istituzione di un fondo destinato a sostenere le biblioteche aperte al pubblico statali, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge n. 534 del 1996, e della legge n. 549 del 1995, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale;

    le biblioteche pubbliche rivestono un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura e nella promozione della lettura e rappresentano uno strumento indispensabile per garantire il diritto all'accesso alla conoscenza e alla formazione;

    la sostenibilità economica delle biblioteche è strettamente legata ai costi di acquisto dei testi e delle pubblicazioni, che rappresentano una voce rilevante nei bilanci delle stesse;

    d'altra parte, la cessione dei testi alle biblioteche a prezzi eccessivamente scontati potrebbe creare distorsioni nel mercato editoriale, danneggiano soprattutto i piccoli editori,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, a promuovere l'introduzione di una specifica disciplina che stabilisca una limitazione precisa dello sconto massimo praticabile per le cessioni di testi alle biblioteche, in ogni caso non superiore al 5 per cento, già previsto come tetto massimo per le cessioni ai privati, realizzando un sistema che garantisca un'equa remunerazione per gli editori e gli autori, tutelando in particolare i piccoli editori.
9/2183-A/134. Pastorella, Grippo.


   La Camera

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di promuovere l'introduzione di una specifica disciplina che stabilisca una limitazione precisa dello sconto massimo praticabile per le cessioni di testi alle biblioteche, in ogni caso non superiore al 5 per cento, già previsto come tetto massimo per le cessioni ai privati, realizzando un sistema che garantisca un'equa remunerazione per gli editori e gli autori, tutelando in particolare i piccoli editori.
9/2183-A/134. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame reca misure in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura giovani e Carta del merito;

    le recenti modifiche normative apportate a tali iniziative a sostegno dell'arricchimento culturale delle giovani generazioni hanno avuto delle ricadute gravi sugli operatori economici del settore;

    di fatto, oltre al variare del nome della Carta, da 18app a Carta della cultura e Carta del merito, è mutata sensibilmente la natura della stessa, tra cui anche la platea dei beneficiari;

    stanti le rilevazioni e le segnalazioni dei soggetti presso i quali è possibile utilizzare le due Carte, oltre ai dati in possesso dei soli operatori del settore, si ha pacificamente modo di apprendere che si sia registrata una significativa riduzione dei contributi richiesti e di quelli spesi;

    infatti, manca una condivisione trasparente dei dati relativi all'utilizzo delle due Carte nel corso dell'ultimo anno;

    considerata l'importanza delle Carte del merito e della cultura per garantire l'accesso dei giovani ai prodotti culturali e riconoscendo la necessità di prolungare i termini per l'iscrizione e l'accesso ai fondi per garantire la più ampia partecipazione possibile, si ritiene essenziale monitorare e analizzare con costanza i dati relativi alla loro effettiva applicazione; tali dati devono essere organizzati su base annuale e omogenea e includere la distribuzione di genere, territoriale, la suddivisione per ordini scolastici e la tipologia degli acquisti effettuati, per consentire valutazioni mirate sul miglioramento delle politiche culturali,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative normative finalizzate a garantire una rendicontazione puntuale dei dati relativi all'utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito nonché una condivisione trasparente degli stessi affinché sia possibile non solo un'attività comparativa con istituti analoghi precedenti ma anche un agire informato e corretto da parte degli operatori di settore;

   a raccogliere e organizzare annualmente i dati relativi all'uso delle due Carte, specificando periodi di rilevazione omogenei e dettagliandoli per genere, distribuzione territoriale, ordini scolastici e tipologia di acquisti, affinché tali dati possano essere utilizzati per affinare e migliorare l'efficacia delle politiche culturali e degli interventi a sostegno dei giovani;

   a ripensare, alla luce di tali dati, quale sia il modello di carta più efficace per incentivare i consumi culturali dei giovani, se quella con i filtri del reddito e del merito, o se una misura «orizzontale» come in precedenza e a confermare lo stanziamento finanziario necessario per la piena operatività della Carta della cultura giovani e della Carta del merito, valutando altresì l'allungamento dei termini di iscrizione per garantire una più ampia platea di beneficiari e una maggiore accessibilità da parte degli aventi diritto.
9/2183-A/135. Richetti, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure per l'istituzione di un nuovo Piano per la cultura, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero della cultura, intitolato ad Adriano Olivetti;

    la scrittura a mano e la lettura su carta non sono solo strumenti di trasmissione della conoscenza e di tutela delle radici storiche, ma anche motori di innovazione, inclusione e coesione sociale, capaci di contribuire alla formazione delle nuove generazioni, all'aggregazione comunitaria e alla crescita del Paese, intervenendo sulla promozione e valorizzazione del settore artistico e culturale del Paese;

    inoltre, esse costituiscono un patrimonio da preservare per il loro valore storico e per i benefici che apportano allo sviluppo delle capacità cognitive e creative, potenziando la memoria, la comprensione e l'apprendimento;

    infine, è da riconoscere loro un ruolo essenziale nel processo di alfabetizzazione, nello sviluppo delle competenze cognitive e relazionali e nella promozione della lettura fin dalla tenera età. Garantire un accesso diffuso a questi strumenti è fondamentale per rimuovere le barriere educative, favorire l'inclusione sociale e assicurare a tutti i bambini pari opportunità di crescita culturale, soprattutto nelle aree svantaggiate,

impegna il Governo:

   ad includere la valorizzazione della scrittura a mano e della lettura su carta tra le finalità del Piano Olivetti, anche valutando la promozione di appositi progetti educativi nelle scuole, finalizzati a preservare il valore storico della calligrafia e della lettura e a promuoverne i benefici sullo sviluppo cognitivo e creativo, nella consapevolezza del loro ruolo fondamentale nella formazione della persona e nella lotta all'analfabetismo funzionale;

   a valutare, in tal senso, l'adozione di iniziative volte all'istituzione di una Giornata nazionale della scrittura a mano, dedicata alla valorizzazione della calligrafia come patrimonio culturale e strumento educativo, promuovendo in tale occasione iniziative nelle scuole e nelle comunità locali volte a sensibilizzare i giovani sull'importanza della scrittura manuale per lo sviluppo delle capacità cognitive, creative e relazionali.
9/2183-A/136. D'Alessio, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure per l'istituzione di un nuovo Piano per la cultura, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero della cultura, intitolato ad Adriano Olivetti;

    la scrittura a mano e la lettura su carta non sono solo strumenti di trasmissione della conoscenza e di tutela delle radici storiche, ma anche motori di innovazione, inclusione e coesione sociale, capaci di contribuire alla formazione delle nuove generazioni, all'aggregazione comunitaria e alla crescita del Paese, intervenendo sulla promozione e valorizzazione del settore artistico e culturale del Paese;

    inoltre, esse costituiscono un patrimonio da preservare per il loro valore storico e per i benefici che apportano allo sviluppo delle capacità cognitive e creative, potenziando la memoria, la comprensione e l'apprendimento;

    infine, è da riconoscere loro un ruolo essenziale nel processo di alfabetizzazione, nello sviluppo delle competenze cognitive e relazionali e nella promozione della lettura fin dalla tenera età. Garantire un accesso diffuso a questi strumenti è fondamentale per rimuovere le barriere educative, favorire l'inclusione sociale e assicurare a tutti i bambini pari opportunità di crescita culturale, soprattutto nelle aree svantaggiate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

   includere la valorizzazione della scrittura a mano e della lettura su carta tra le finalità del Piano Olivetti, anche valutando la promozione di appositi progetti educativi nelle scuole, finalizzati a preservare il valore storico della calligrafia e della lettura e a promuoverne i benefici sullo sviluppo cognitivo e creativo, nella consapevolezza del loro ruolo fondamentale nella formazione della persona e nella lotta all'analfabetismo funzionale;

   valutare, in tal senso, l'adozione di iniziative volte all'istituzione di una Giornata nazionale della scrittura a mano, dedicata alla valorizzazione della calligrafia come patrimonio culturale e strumento educativo, promuovendo in tale occasione iniziative nelle scuole e nelle comunità locali volte a sensibilizzare i giovani sull'importanza della scrittura manuale per lo sviluppo delle capacità cognitive, creative e relazionali.
9/2183-A/136. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di editoria e libreria, con l'obiettivo di potenziare e valorizzare le infrastrutture culturali del Paese, tra cui le biblioteche, che rappresentano presidi fondamentali per la promozione della lettura, l'accesso alla conoscenza e la diffusione del sapere;

    il ruolo strategico delle biblioteche locali e pubbliche statali è essenziale non solo per il miglioramento delle competenze culturali e la promozione della lettura, ma anche per lo sviluppo di coesione sociale e per la crescita culturale dei territori;

    un adeguato stanziamento di risorse risulta indispensabile per raggiungere gli obiettivi di rinnovamento organizzativo e di ampliamento dei servizi offerti alla cittadinanza, nonché per promuovere una maggiore inclusione sociale, in particolare tra i giovani e i minorenni, che attualmente incontrano ostacoli nell'accesso a molte biblioteche pubbliche statali;

    i protocolli di collaborazione tra biblioteche e università potrebbero rafforzare significativamente il sistema bibliotecario, migliorando l'accesso alle risorse accademiche e favorendo lo sviluppo di progetti culturali condivisi,

impegna il Governo:

   in sede di attuazione delle misure previste dall'articolo 3 del provvedimento all'esame, ad adottare iniziative di competenza volte a:

    incrementare la dotazione del Fondo per il potenziamento del funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, al fine di adeguare le risorse disponibili agli ambiziosi obiettivi di rinnovamento organizzativo e di sviluppo dei servizi forniti alla cittadinanza, consentendo l'incremento dell'efficienza gestionale del settore bibliotecario nella sua interezza e stimolando lo sviluppo culturale dei territori;

    incrementare le risorse a disposizione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura con l'obiettivo di sostenere su scala nazionale le iniziative per la promozione della lettura e favorire l'accesso ai libri da parte di tutte le fasce della popolazione;

    stanziare risorse specifiche per rendere le biblioteche pubbliche statali pienamente fruibili anche da parte dei minorenni, rimuovendo le attuali limitazioni e garantendo a bambini e adolescenti un accesso diretto e facilitato alle risorse bibliotecarie, promuovendo così lo sviluppo della lettura fin dalla giovane età;

    istituire un fondo dedicato alla definizione di appositi protocolli di intesa tra biblioteche e università, finalizzati alla promozione della cultura, alla condivisione di risorse accademiche e al rafforzamento del sistema bibliotecario nazionale, con particolare attenzione alla realizzazione di progetti culturali condivisi e alla creazione di reti di cooperazione sul territorio.
9/2183-A/137. Bonetti, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, lettera e-ter), del provvedimento in esame prevede, tra le finalità del «Piano Olivetti», la promozione e la valorizzazione del cinema e del settore audiovisivo;

    il settore cinematografico e il comparto audiovisivo costituiscono elementi essenziali del sistema culturale italiano e un comparto economico di grande rilevanza, in grado di generare ricadute significative in termini occupazionali, economici e di promozione dell'immagine dell'Italia a livello internazionale;

    il sistema di incentivi fiscali, contributi automatici e selettivi attualmente previsti svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva nazionale, favorendo la produzione di opere di qualità e altamente competitive nel settore a livello globale;

    risulta essere, pertanto, fondamentale garantire un adeguato livello di risorse finanziarie fino alla definizione di una riforma organica della disciplina degli incentivi per il settore,

impegna il Governo:

   ad accompagnare gli interventi attuativi delle finalità di promozione e valorizzazione dei cinema previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e-ter) del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a:

    definire il meccanismo del tax credit con una pianificazione quinquennale che fornisca una cornice certa al fine di garantire la continuità e la sostenibilità del settore;

    valutare un incremento degli investimenti e una redistribuzione degli stessi tra tax credit e contributi selettivi per incrementare la quota destinata al primo;

    assicurare, attraverso tale ripristino nonché tutte le analoghe o ulteriori misure a tal fine opportune, un adeguato supporto alla produzione nazionale, promuovendo la competitività del settore cinematografico e audiovisivo nazionale e sostenendo la produzione di opere di qualità che valorizzino la cultura italiana.
9/2183-A/138. Grippo, Richetti, D'Alessio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del provvedimento in esame reca misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo;

    l'industria culturale e audiovisiva italiana rappresenta un comparto strategico che contribuisce in modo significativo alla crescita economica, alla promozione della cultura e all'occupazione;

    il mercato dei prodotti culturali, inclusi gli spettacoli teatrali, la musica popolare contemporanea, i prodotti fonografici e videofonografici, così come l'editoria audiovisiva in formato fisico e digitale, necessita di un sistema di sostegni e incentivi fiscali per fronteggiare la concorrenza internazionale e il rapido cambiamento delle modalità di fruizione da parte del pubblico,

impegna il Governo:

   ad adottare le iniziative di competenza volte a introdurre un'aliquota IVA agevolata al 5 per cento per i titoli di ingresso degli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché ai prodotti fonografici, videofonografici, ivi inclusi quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transnazionali;

   ad adottare altresì ulteriori iniziative normative volte a prevedere misure fiscali agevolative, anche per mezzo di un apposito credito di imposta, per le imprese produttrici e organizzatrici di musica popolare contemporanea di dimensione medio-piccola;
9/2183-A/139. Sottanelli, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del provvedimento in esame reca misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo;

    l'industria culturale e audiovisiva italiana rappresenta un comparto strategico che contribuisce in modo significativo alla crescita economica, alla promozione della cultura e all'occupazione;

    il mercato dei prodotti culturali, inclusi gli spettacoli teatrali, la musica popolare contemporanea, i prodotti fonografici e videofonografici, così come l'editoria audiovisiva in formato fisico e digitale, necessita di un sistema di sostegni e incentivi fiscali per fronteggiare la concorrenza internazionale e il rapido cambiamento delle modalità di fruizione da parte del pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

   adottare le iniziative di competenza volte a introdurre un'aliquota IVA agevolata al 5 per cento per i titoli di ingresso degli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché ai prodotti fonografici, videofonografici, ivi inclusi quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transnazionali;

   adottare altresì ulteriori iniziative normative volte a prevedere misure fiscali agevolative, anche per mezzo di un apposito credito di imposta, per le imprese produttrici e organizzatrici di musica popolare contemporanea di dimensione medio-piccola;
9/2183-A/139. (Testo modificato nel corso della seduta)Sottanelli, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

    nella definizione di «patrimonio culturale» rientra a pieno titolo non solo il patrimonio materiale, storico e artistico, comunemente riconosciuto in quanto tale e, spesso, oggetto di apposito riconoscimento UNESCO, ma anche il patrimonio culturale immateriale, definito dalla stessa agenzia onusiana nell'ambito della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale UNESCO del 2003 come «le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale»;

    il patrimonio culturale immateriale riveste un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'identità culturale di fronte alla globalizzazione e la sua importanza si ritrova non solo nella manifestazione culturale in sé, ma anche nella ricchezza di conoscenza e competenze che vengono trasmesse da una generazione all'altra;

    l'Italia detiene un ricco e prestigioso patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'UNESCO, che comprende tradizioni, pratiche sociali, rituali, conoscenze artigiane e altre espressioni culturali che rappresentano l'identità e la storia del Paese;

    il patrimonio culturale immateriale italiano svolge, pertanto, un ruolo fondamentale nel rafforzamento delle comunità, favorendo la coesione sociale, il dialogo interculturale e lo sviluppo sostenibile, specialmente nelle aree interne, periferiche e svantaggiate, spesso caratterizzate da fenomeni di marginalità economica e sociale, degrado urbano, denatalità e spopolamento;

    la valorizzazione del patrimonio immateriale può rappresentare uno strumento efficace per la rigenerazione culturale ed economica di queste aree, generando nuove opportunità di sviluppo, incentivando il turismo esperienziale e di ritorno e promuovendo il ripristino dei legami tra le giovani generazioni delle comunità derivate italiane nel mondo e i luoghi di origine;

    è fondamentale che le politiche pubbliche sostengano e promuovano la diffusione e la conoscenza del patrimonio immateriale come elemento distintivo dell'identità culturale italiana e come veicolo di relazioni e collaborazione nel contesto nazionale e internazionale,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dall'articolo 10 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a istituire un apposito Fondo per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale italiano e degli elementi italiani del patrimonio UNESCO, da destinare alla realizzazione di attività di valorizzazione, tutela e promozione del patrimonio immateriale, al fine di sottolinearne il valore identitario e la capacità di favorire l'integrazione sociale, la rigenerazione culturale e lo sviluppo sostenibile dei territori, in particolare delle aree interne e svantaggiate;

   a promuovere, attraverso le risorse del Fondo, iniziative culturali finalizzate all'attivazione di forme di turismo esperienziale e di ritorno, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni delle comunità derivate italiane nel mondo, favorendo il ripristino dei legami culturali e sociali con i luoghi d'origine;

   a incentivare la collaborazione tra enti locali, associazioni culturali, scuole e università per l'organizzazione di eventi, laboratori e progetti didattici che valorizzino il patrimonio immateriale, promuovendo la trasmissione intergenerazionale delle tradizioni e delle pratiche culturali locali.
9/2183-A/140. Ruffino, Grippo, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, lettera e-ter), del provvedimento in esame prevede, tra le finalità del «Piano Olivetti», la promozione e la valorizzazione, tra le altre cose, del settore audiovisivo;

    la trasparenza e l'efficienza nella gestione e nella ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale, istituito dall'articolo 71-septies della legge n. 633 del 22 aprile 1941 – la legge sul diritto d'autore – rappresentano elementi fondamentali per garantire l'equità e la tutela dei diritti delle categorie di tutti gli aventi diritto;

    l'articolo 71-octies della stessa legge, che disciplina tale compenso, al comma 3 prevede che questo sia corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo per il 30 per cento agli autori, per il restante 70 per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori;

    sulla base di indagini campionarie commissionate dalla stessa SIAE, i cui risultati indicherebbero un presunto primato negli utilizzi del settore fonografico su quello audiovisivo, quest'ultima destina, attraverso la Fondazione Copia Privata Italia, la suddetta quota per produttori e artisti, per il 65 per cento al settore fonografico e per il 35 per cento al settore audiovisivo;

    alla luce della crescita del consumo dei prodotti audiovisivi negli ultimi anni, anche grazie alla diffusione di tecnologie di banda ultra-larga e di dispositivi mobili, è opportuno valutare un riordino normativo che assicuri maggiore chiarezza e coordinamento delle disposizioni vigenti e garantisca il rispetto dei principi della libera concorrenza;

    è altresì utile promuovere una partecipazione di tutte le società di intermediazione autorizzate, garantire criteri di ripartizione trasparenti e prevedere un efficace sistema di vigilanza;

    in data 28 novembre 2024, è stato accolto l'ordine del giorno n. 9/2022-A/4 che impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative per riordinare le disposizioni relative alla raccolta e alla ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale,

impegna il Governo:

   nell'ambito degli interventi volti alla promozione e alla valorizzazione del settore audiovisivo, previsti, tra l'altro, dall'articolo 1, comma 1, lettera e-ter) del provvedimento in esame, ad adottare iniziative normative per riordinare le disposizioni relative alla raccolta e alla ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale, al fine di favorire maggiore trasparenza ed efficienza nel settore, garantendo che tali interventi normativi rispettino i seguenti principi:

    a) assicurare un'equa partecipazione alla gestione del compenso da parte di tutte le società di intermediazione iscritte all'Elenco delle imprese presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

    b) avviare un percorso di revisione della ripartizione della quota parte del compenso per copia privata tra i vari comparti e i diversi soggetti coinvolti.
9/2183-A/141. Benzoni, Grippo, D'Alessio.