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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 25 marzo 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella
seduta del 25 marzo 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Santillo, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Santillo, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 marzo 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   MAURI: «Delega al Governo per la definizione di una strategia nazionale per il contrasto degli attacchi informatici a scopo di estorsione» (2318).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Ordinamento della professione di sociologo e istituzione dell'albo professionale» (1936) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mollicone.

  La proposta di legge FRIJIA ed altri: «Disposizioni in materia di locazione occasionale di autocaravan» (2141) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cangiano.

  La proposta di legge ALMICI ed altri: «Istituzione e disciplina delle figure professionali del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico delle centrali di soccorso» (2263) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cangiano e Marchetto Aliprandi.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2242, d'iniziativa del deputato Tremonti, ha assunto il seguente titolo: «Esenzione da imposte e tasse presenti e future per le liberalità in favore degli enti che svolgono attività di pubblico interesse e per i relativi rendimenti».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):

  TREMONTI: «Esenzione da imposte e tasse presenti e future per le liberalità in favore degli enti che svolgono attività di pubblico interesse e per i relativi rendimenti» (2242) Parere delle Commissioni I, V, VII e XII.

   VII Commissione (Cultura):

  AMORESE e MOLLICONE: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore relativo alle fotografie» (2224) Parere della I Commissione.

   XIII Commissione (Agricoltura):

  CERRETO ed altri: «Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi destinati al consumo» (2310) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2025, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione, da parte di Cotecna Certification Italia Srl, dell'intero capitale sociale di Suolo e Salute Srl (procedimento n. 7/2025).

  Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 17 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 4/2025 del 27 febbraio-10 marzo 2025, sull'avanzamento, finanziario al 31 dicembre 2023 e procedurale al 30 giugno 2024, del Piano di ripresa e resilienza negli enti territoriali.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 24 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 41/2025 del 19 febbraio-21 marzo 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione sullo «Stato di attuazione degli interventi PNRR e PNC oggetto di controllo per il 2024 – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 18 marzo 2025, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione (COM(2025) 38 final).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 marzo 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2026-2027 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio (COM(2025) 60 final), corredata dai relativi allegati (COM(2025) 60 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Proposta di raccomandazione del consiglio relativa a un programma dell'Unione europea sulla gestione delle crisi di cibersicurezza (COM(2025) 66 final), corredata dai relativi allegati (COM(2025) 66 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione su prezzi e costi dell'energia in Europa (COM(2025) 72 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10155/21 INIT; ST 10155/21 ADD 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo (COM(2025) 94 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 94 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) 2018/643 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (COM(2025) 116 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della strategia dell'Unione europea per la gioventù (2022-2024) (COM(2025) 117 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione (COM (2025) 118 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 118 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La Corte dei conti europea, in data 24 marzo 2025, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 8/2025 – Frodi sulle importazioni relative all'imposta sul valore aggiunto – Gli interessi finanziari dell'Unione europea non sono sufficientemente protetti nell'ambito dei regimi doganali semplificati all'importazione, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di documenti connessi ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 28 febbraio 2025.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 21 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità «Dipartimento per le attività culturali» dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2025, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (261).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 aprile 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Chiarimenti ed iniziative in ordine alla fruibilità, da parte delle associazioni sportive locali, del centro sportivo «Pino Daniele», realizzato sulla base del cosiddetto decreto Caivano – 3-01734

A)

   SARRACINO  e DI BIASE . — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:

   il 28 maggio 2024, con grande enfasi, la Presidente del Consiglio dei ministri ha inaugurato il centro sportivo intitolato alla memoria di Pino Daniele realizzato sulla base delle risorse del cosiddetto «decreto Caivano»;

   nel suddetto centro è possibile praticare ben 44 discipline sportive e la gestione degli impianti è stata affidata, fino al prossimo 2027, al gruppo sportivo Fiamme Oro;

   come riportato dagli organi di stampa, le associazioni sportive locali risulterebbero escluse dalla possibilità di usufruire degli impianti del centro in questione e quindi costrette a rivolgersi alle palestre degli istituti scolastici;

   la motivazione, rispetto all'esclusione, addotta da Sport e Salute, la società pubblica titolare della proprietà della impiantistica, risulterebbe essere, sempre come riportato dagli organi di stampa quella dei costi di gestione;

   si fa presente che per la realizzazione di tali infrastrutture sportive sono stati spesi 13 milioni di euro di risorse pubbliche;

   l'esclusione delle associazioni sportive locali risulta pertanto umiliante e mortificante soprattutto per i ragazzi e le ragazze di Caivano;

   la retorica e la propaganda del Governo sul cosiddetto «modello Caivano», ove confermata questa notizia, risulterebbe davvero fuori luogo –:

   se il Governo risulti essere a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali tempestive iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di consentire anche alle associazioni sportive locali di poter usufruire dei suddetti impianti sportivi scongiurando una assurda e mortificante esclusione.
(3-01734)


Chiarimenti in merito ai requisiti linguistici per l'accesso degli studenti extraeuropei all'Istituto Stradivari di Cremona – 3-01827

B)

   FORATTINI  e ROGGIANI . — Al Ministro dell'istruzione e del merito, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   l'Istituto Stradivari di Cremona – che accoglie studenti extraeuropei – sta avendo problemi in relazione a tale attività;

   in tal senso, si segnalano difficoltà nell'ottenere i visti per gli studenti che manifestano la volontà di iscriversi ai corsi e, in particolare, il fatto che il Ministero competente richieda come requisito indispensabile per lo studente straniero la certificazione linguistica di livello B2;

   ciò – tuttavia – risulterebbe valido solo per coloro che intendono frequentare corsi universitari e non per chi si iscrive alle scuole superiori, come l'Istituto Stradivari. Infatti, la norma a cui fanno riferimento i consolati a cui l'Istituto si è rivolto è relativa al Ministero dell'università e non a quello dell'istruzione e del merito, da cui la scuola dipende;

   la dirigenza dell'istituto si è già rivolta sia al Ministero dell'istruzione che al Ministero degli esteri, per avere chiarimenti ma senza ottenere risposte –:

   se siano a conoscenza di quanto illustrato in premessa e quali iniziative intendano avviare per superare le difficoltà di accesso degli studenti extraeuropei ad un istituto che, per storia e competenza, contribuisce notevolmente alla crescita del saper fare liutaio cremonese sul territorio e nel mondo.
(3-01827)


Chiarimenti in merito ai rimborsi per l'accoglienza dei minorenni ucraini non accompagnati nel comune di Rota d'Imagna, in provincia di Bergamo – 3-01070

C)

   DORI . — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   con lo scoppio della guerra provocata dal criminale attacco della Russia alla Ucraina, nel febbraio 2022, si è aperta una grave crisi umanitaria che ha costretto in poche settimane oltre 4 milioni di cittadini ucraini a fuggire dal Paese;

   la maggioranza dei profughi ucraini è stata accolta nell'Unione europea;

   anche l'Italia, da subito, ha contribuito all'accoglienza della popolazione ucraina attraverso misure idonee a garantirne la piena dignità umana;

   l'accoglienza dei rifugiati ucraini in Italia è stata caratterizzata dal protagonismo attivo degli enti locali che hanno contribuito all'attuazione delle misure di accoglienza, protezione e integrazione;

   dall'inizio del conflitto anche migliaia di bambini orfani sono stati costretti ad allontanarsi dall'Ucraina;

   a Rota d'Imagna, in provincia di Bergamo, dal 20 marzo 2022 sono stati ospitati oltre 100 minorenni giunti dall'orfanotrofio di Berdiansk, dapprima ospitati presso l'Hotel Posta e poi nella casa vacanze Stella Mattutina;

   come segnalato dall'interrogante mediante interrogazione n. 4-11798 dell'11 aprile 2022, l'amministrazione comunale di Rota d'Imagna non avrebbe potuto sostenere da sola per un tempo prolungato i relativi costi;

   successivamente una ventina di minorenni sono stati trasferiti e ospitati nei comuni di Bedulita e di Pontida;

   senza il notevole sforzo economico del comuni ospitanti, le donazioni e la generosa partecipazione di tanti cittadini, con attività a carattere gratuito prestate anche dalle associazioni di volontariato, non sarebbe stato pertanto possibile garantire un servizio di qualità ai bambini ucraini, che comprende necessariamente il vitto, l'alloggio, l'assistenza sociale, le attività di istruzione e di ricreazione, il trasporto e il servizio reso dagli interpreti;

   nel corso del tempo alcuni ragazzi sono diventati maggiorenni, pertanto a oggi a Rota d'Imagna presso la Stella Mattutina sono ospitati ancora circa 45 minorenni, oltre a una decina di educatori ucraini;

   a fronte delle ripetute richieste di rimborso fatte dai comuni ospitanti, tuttavia, il Ministero dell'interno avrebbe rimborsato solo alcune mensilità, rischiando di portare le amministrazioni comunali in dissesto finanziario;

   in particolare, secondo quanto appreso dall'interrogante, al comune di Rota d'Imagna sarebbe stato rimborsato integralmente solo il trimestre aprile, maggio, giugno 2022, parzialmente il trimestre luglio, agosto, settembre 2022, mentre dall'ottobre 2022 a oggi non è più stato rimborsato nulla;

   da un calcolo approssimativo, si può stimare che al comune di Rota d'Imagna debba essere rimborsato un importo di quasi 2 milioni di euro;

   gli enti locali ospitanti hanno bisogno di disporre di adeguate risorse economiche da destinare al finanziamento di progetti e servizi di accoglienza, con un'attenzione specifica ai minorenni –:

   per quale motivo il Ministro interrogato non stia erogando dall'ottobre 2022 i contributi previsti dalla normativa per l'accoglienza dei minorenni non accompagnati provenienti dall'Ucraina nel comune di Rota d'Imagna, rischiando così di mandare l'amministrazione comunale in dissesto finanziario e con quali tempistiche intenda rendere disponibili i fondi necessari, anche al fine di consentire la continuità dei servizi adeguati di accoglienza e assistenza.
(3-01070)


Iniziative in ordine alle condizioni di detenzione e alla prevenzione del rischio suicidario nel sistema carcerario, con particolare riferimento alle criticità emerse nella casa circondariale Regina Coeli di Roma – 3-01828; 3-01434

D)

   CASU  e MADIA . — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo il rapporto dell'associazione «Antigone» relativo alle condizioni di detenzione in Italia, i detenuti nelle carceri italiane al 31 marzo 2024 erano 61.049, a fronte di una capienza ufficiale di 51.178 posti;

   inoltre, in 28 istituti sui 99 visitati dell'associazione nel 2023 ci sono camere detentive in cui non sono garantiti 3 metri quadri calpestabili per persona sotto i quali, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, si configura un trattamento inumano o degradante, in 9 istituti le camere sono senza riscaldamento e in 47 senza acqua calda;

   il 22 aprile 2024 una delegazione di parlamentari del Partito democratico ha visitato il carcere di Regina Coeli a Roma, verificando che la struttura registra un tasso di sovraffollamento che sfiora il 182 per cento, ospitando 1.133 detenuti per 628 posti regolamentari effettivamente disponibili, quasi il doppio della capienza ufficiale;

   anche le sale dedicate alla socialità e alle attività trattamentali sono ormai utilizzate per l'accoglienza dei detenuti in ingresso, essendo quello un carcere di primo arrivo delle persone arrestate dalle forze dell'ordine;

   Regina Coeli è un estremo rappresentativo delle condizioni carcerarie italiane: è tra gli istituti italiani con il tasso di affollamento più alto, ma anche tra quelli che più soffrono della carenza di attività trattamentali significative, sia per lo status di «giudicabili» della gran parte dei suoi ospiti, sia per la mancanza di spazi idonei in una struttura concepita per un modello di detenzione meramente custodialista e non corrispondente ai princìpi costituzionali cui pure si ispira l'ordinamento penitenziario vigente;

   in alcune sezioni, in particolare nella VII, destinata contemporaneamente all'accoglienza dei nuovi giunti, all'isolamento cautelare e a quello disciplinare, nonché all'allocazione provvisoria in via di trasferimenti in corso d'opera, gran parte dei detenuti è confinata anche più di venti ore al giorno in stanza senza alcuna attività formativa, sociale o ludica;

   su tale condizione pesano anche le ridotte possibilità operative del personale di polizia penitenziaria, di gran lunga inferiore alla pianta organica e ulteriormente falcidiato dai distacchi negli uffici ministeriali;

   nello stesso giorno della visita a Regina Coeli si è tolto la vita un detenuto, il trentunesimo in Italia dall'inizio del 2024, ancora una volta nella citata VII sezione, dove nel 2023 sono stati registrati ben quattro eventi suicidari;

   secondo le elaborazioni dell'ufficio del Garante dei detenuti della Regione Lazio, il carcere romano di Regina Coeli è quello che ha registrato il maggior numero di suicidi a decorrere dal 2020;

   secondo il citato rapporto di Antigone, ogni cento detenuti si registrano 11,8 provvedimenti di isolamento disciplinare, 18,1 atti di autolesionismo, 2,4 tentati suicidi, 3,5 aggressioni al personale e 5,5 aggressioni tra detenuti;

   ad avviso degli interroganti, si è di fronte a un sistema carcerario che non sembra riuscire a garantire il divieto costituzionale di trattamenti contrari al senso di umanità e l'obbligo di un'esecuzione penale orientata alla rieducazione del condannato, a partire dal cronico sovraffollamento, che negli ultimi mesi è andato crescendo secondo una linea di tendenza che potrebbe rendere ingestibili gran parte degli istituti penitenziari nei prossimi mesi;

   i progetti di far fronte al sovraffollamento penitenziario attraverso l'ampliamento della capacità del sistema sono di là da venire e comunque insufficienti a riportare nel breve periodo nella norma le condizioni di detenzione nelle carceri italiane –:

   quali iniziative intenda intraprendere per superare le problematiche di un sistema carcerario che non riesce a garantire i pieni diritti della popolazione detenuta e la funzione rieducativa della pena;

   quali misure il Ministro interrogato intenda intraprendere per risolvere le specifiche criticità della casa circondariale di Roma Regina Coeli.
(3-01828)


   DI BIASE , SERRACCHIANI , GIANASSI , LACARRA , SCARPA , BRAGA , BAKKALI , BERRUTO , CASO , CIANI , CUPERLO , CURTI , D'ALFONSO , DE LUCA , FORATTINI , FURFARO , GIRELLI , GRIBAUDO , LAI , LAUS , MALAVASI , MARINO , MORASSUT , ORFINI , PORTA , PRESTIPINO , QUARTAPELLE PROCOPIO , TONI RICCIARDI , ROGGIANI , SARRACINO , SCOTTO , SIMIANI  e STEFANAZZI . — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   dall'inizio del 2024 sono stati 71 i suicidi di detenuti nelle carceri italiane;

   nel carcere «Regina Coeli» di Roma dall'inizio del 2024 si sono tolti la vita tre detenuti, tutti reclusi all'interno della VII sezione penale. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte del 17 settembre 2024: un cinquantenne italiano si è suicidato impiccandosi nella sua cella;

   come evidenziato dall'Osservatorio sulle carceri dell'associazione Antigone, «la VII sezione di Regina Coeli è allo stesso tempo una sezione di ingresso, di transito, disciplinare, di isolamento sanitario. Le persone qui recluse restano in cella per 23 ore al giorno in una condizione che di dignitoso non ha nulla. Le celle sono piccolissime e ospitano 2 o 3 persone su un unico letto a castello. Il wc e il lavandino si trovano in una piccola stanza adiacente senza intimità. Le finestre sono più piccole che altre sezioni e dotate di gelosie, il che non consente all'aria di circolare e riduce l'ingresso della luce naturale. Solo le celle del terzo piano sono dotate di doccia. In questi spazi così ristretti, le persone trascorrono 23 ore al giorno. A causa del sovraffollamento nel secondo e nel terzo piano della sezione le aule ricreative sono state trasformate in celle. Le condizioni igienico sanitarie della sezione sono pessime»;

   il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, ha fatto presente che «la situazione della settima sezione del carcere di Regina Coeli non può essere più tollerata. I tre suicidi di questi ultimi mesi sono il segnale più evidente di problematiche che al momento non è possibile risolvere e per cui l'unica soluzione è la chiusura immediata della sezione» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle condizioni di detenzione all'interno del carcere Regina Coeli di Roma, ed in modo particolare nella VII sezione, e quali iniziative intenda adottare al fine di verificare che esista un piano di prevenzione del rischio suicidario e se le condizioni materiali di detenzione siano compatibili con standard igienico-sanitari delle strutture di comunità.
(3-01434)


Iniziative in ordine alla tutela del profilo professionale dei cancellieri esperti – 3-01829

E)

   GIANASSI , SERRACCHIANI , LACARRA , DI BIASE , SCARPA  e CASU . — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   i cancellieri sono una figura di fondamentale importanza all'interno dei tribunali: nell'ordinamento giudiziario, il cancelliere è preposto alla cancelleria, organo dell'ufficio del giudice. La legge gli attribuisce specifiche attività giurisdizionali (articoli 57 e 58 del Codice di procedura civile) e la sua funzione tipica è la documentazione. Il cancelliere, infatti, documenta le attività proprie, quelle degli organi giudiziari e quelle delle parti; assiste il giudice nella redazione dei processi verbali e, infine, quando il giudice provvede per iscritto, stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice (articolo 57 del Codice di procedura civile). Riceve gli atti di parte, rilascia copie degli atti del processo, iscrive la causa a ruolo, forma il fascicolo d'ufficio e conserva quelli di parte;

   provvede alle comunicazioni e alle notificazioni, oltre a occuparsi delle «altre incombenze che la legge gli attribuisce» (articolo 58 del Codice di procedura civile);

   la figura del cancelliere è stata rimodulata con il nominativo di «cancelliere esperto» con il decreto ministeriale 9 novembre 2017;

   con la legge n. 161 del 2016, di conversione del decreto-legge n. 117 del 2016, infatti, il cancelliere esperto è stato destinato ad una attività di collaborazione qualificata per i magistrati nell'ambito dell'ufficio del processo, anche con funzioni di raccordo con le cancellerie. In tale ottica nel 2020 è stato indetto un concorso per arruolare personale altamente qualificato in seguito al quale sono stati assunti 2.700 nuovi cancellieri;

   secondo quanto riportato dalla stampa, il Comitato nazionale cancellieri esperti 2024 ha denunciato come sia in atto, da parte del Ministero della giustizia e con una specifica proposta di riforma (delineata nella bozza del decreto ministeriale del 25 luglio 2024, recante «Ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria») un «demansionamento della categoria», che costringerebbe peraltro «moltissimi cancellieri a lasciare il lavoro a causa delle azioni poste in essere»;

   secondo il Comitato nazionale, la bozza sopracitata «ha di fatto appiattito verso il basso il profilo professionale del cancelliere esperto, figura apicale della propria area di appartenenza (II area) e l'unica tra l'altro prevista dal codice e dotata come il funzionario del potere di firma con tutte le responsabilità ad esso connessa, nonostante la stragrande parte di tale personale sia stata reclutata tramite un concorso analogo a quello con cui sono stati selezionati gli ultimi direttori e con medesimi requisiti e titoli»;

   il Comitato nazionale, che ha già ricevuto centinaia di adesioni, ha appena proclamato lo stato di agitazione in vista di un probabile primo sciopero che potrebbe di fatto bloccare il lavoro, già drammaticamente ingolfato a causa della mancanza di personale, dei tribunali italiani;

   il sistema di impiego pubblico si basa su princìpi di merito, concorsi trasparenti e premi per chi ottiene buoni risultati, come indicato anche nel contratto collettivo nazionale: tali princìpi sarebbero di fatto sconfessati dalla citata bozza del 25 luglio 2024 –:

   se i contenuti della citata bozza del decreto ministeriale del 25 luglio 2024 corrispondano a quanto riportato in premessa e quali iniziative urgenti intenda conseguentemente assumere al fine di mantenere l'attuale profilo dei cancellieri esperti, evitando quindi quello che appare come un illegittimo demansionamento professionale ed economico di tale categoria.
(3-01829)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SERRACCHIANI ED ALTRI; COMAROLI ED ALTRI; GATTA; BARZOTTI; RIZZETTO E LUCASELLI; TENERINI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E I PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI E CURE MEDICHE IN FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIE ONCOLOGICHE, INVALIDANTI E CRONICHE (A.C. 153-202-844-1104-1128-1395-A/R)

A.C. 153-A/R – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 153-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche).

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell'indennità di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi fruiti per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Il diritto di cui al primo periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
  2. Per le ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
  3. Nel settore privato l'indennità di cui al comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.
  4. Nel settore pubblico, le amministrazioni interessate provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.240.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che è incrementato per un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2026.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in euro 20.900.000 per l'anno 2026, euro 21.400.000 per l'anno 2027, euro 21.800.000 per l'anno 2028, euro 22.300.000 per l'anno 2029, euro 22.700.000 per l'anno 2030, euro 23.200.000 per l'anno 2031, euro 23.700.000 per l'anno 2032, euro 24.200.000 per l'anno 2033, euro 24.700.000 per l'anno 2034 ed euro 25.200.000 annui a decorrere dall'anno 2035 e agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, valutati in euro 1.240.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

    al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2025 con le seguenti: dall'anno 2026;

    al comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2025 con le seguenti: dall'anno 2026 e sopprimere l'ultimo periodo.

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Gestione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

  1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede allo sviluppo e all'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della medesima infrastruttura. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.16, 1.17 e 2.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 153-A/R – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Conservazione del posto di lavoro)

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefìci, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria a normativa vigente. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
  2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore, attraverso le procedure del Sistema tessera sanitaria relative al certificato elettronico di malattia di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
  3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
  4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Conservazione del posto di lavoro)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , nonché da malattie fino alla fine del comma, con le seguenti: o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 70 per cento, hanno diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ha diritto alla retribuzione nella misura del 100 per cento e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa incompatibile con il proprio stato di salute. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, non è computato nel periodo di comporto ed è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.2. Mari.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che comportano un grado di con le seguenti: per le quali è stata riconosciuta una;

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2;

   all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, con le seguenti: per le quali è stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 74 per cento.
1.9. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 74 per cento con le seguenti: 70 per cento.
1.1. Mari.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , non ha diritto alla retribuzione.
1.4. Mari.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: alcun tipo di attività lavorativa aggiungere le seguenti: che sia incompatibile con il proprio stato di salute.
*1.3. Mari.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: alcun tipo di attività lavorativa aggiungere le seguenti: che sia incompatibile con il proprio stato di salute.
*1.11. Barzotti, Carotenuto, Aiello, Tucci, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Scotto, Mari, D'Alessio.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
1.5. Mari.

  Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Al congedo si applica la contribuzione figurativa.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.8. Mari.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Il periodo di congedo è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali.
1.6. Mari.

  Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.
1.7. Mari.

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
1. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 306, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse e le parole: «lo svolgimento della» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di svolgere la»;

   b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».
1.16. Sportiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, come specificate al primo periodo del presente comma, è escluso dal periodo di comporto.
1.17. Sportiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

A.C. 153-A/R – Articolo 2* 

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna.
  2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

   a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

   b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell'indennità di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi fruiti per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Il diritto di cui al primo periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
  2. Per le ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
  3. Nel settore privato l'indennità di cui al comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.
  4. Nel settore pubblico, le amministrazioni interessate provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.240.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che è incrementato per un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2026.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in euro 20.900.000 per l'anno 2026, euro 21.400.000 per l'anno 2027, euro 21.800.000 per l'anno 2028, euro 22.300.000 per l'anno 2029, euro 22.700.000 per l'anno 2030, euro 23.200.000 per l'anno 2031, euro 23.700.000 per l'anno 2032, euro 24.200.000 per l'anno 2033, euro 24.700.000 per l'anno 2034 ed euro 25.200.000 annui a decorrere dall'anno 2035 e agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, valutati in euro 1.240.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

    al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2025 con le seguenti: dall'anno 2026;

    al comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2025 con le seguenti: dall'anno 2026 e sopprimere l'ultimo periodo.

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Gestione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

  1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede allo sviluppo e all'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della medesima infrastruttura. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 74 per cento con le seguenti: 70 per cento.
2.2. Mari.

A.C. 153-A/R – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Istituzione di un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti necessari per il conferimento dei premi di cui al comma 1, i parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e le modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 3.
(Istituzione di un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero laureati in una delle professioni sanitarie.
3.1. Marianna Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

(Approvato)

A.C. 153-A/R – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 153-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 153-A/R, all'articolo 1, dispone che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi;

    il comma 1 dell'articolo 1 prevede, inoltre, che durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma questi non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa; a ciò si aggiunge il fatto che il periodo di congedo non è computato ai fini previdenziali;

    con tutta evidenza appare lesivo dei diritti dei lavoratori con patologie oncologiche, o malattie croniche e invalidanti anche rare, che per il periodo di congedo non sia a loro riconosciuta neanche la contribuzione figurativa ai fini previdenziali;

    la motivazione della mancanza di risorse non può essere un valido motivo per non consentire ai lavoratori interessati dal provvedimento in esame che il periodo di congedo sia computato ai fini previdenziali neanche dei contributi figurativi, tenuto conto che a questi lavoratori non hanno diritto alla retribuzione nel periodo di congedo,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire e a stanziare le risorse occorrenti a garantire ai lavoratori con gravi patologie oncologiche, malattie croniche e invalidanti, anche rare, che accedono al periodo di congedo, di vedersi riconosciuta per questo periodo, ai fini previdenziali, almeno la contribuzione figurativa.
9/153-AR/1. Mari , Zanella , Bonelli , Borrelli , Dori , Fratoianni , Ghirra , Grimaldi , Piccolotti , Zaratti .


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di verificare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire e a stanziare le risorse occorrenti a garantire ai lavoratori con gravi patologie oncologiche, malattie croniche e invalidanti, anche rare, che accedono al periodo di congedo, di vedersi riconosciuta per questo periodo, ai fini previdenziali, almeno la contribuzione figurativa.
9/153-AR/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Mari , Zanella , Bonelli , Borrelli , Dori , Fratoianni , Ghirra , Grimaldi , Piccolotti , Zaratti .


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 153-A/R, all'articolo 1, dispone che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi;

    il comma 1 dell'articolo 1 prevede, inoltre, che durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma questi non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa; a ciò si aggiunge il fatto che il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio;

    con tutta evidenza appare lesivo dei diritti dei lavoratori con patologie oncologiche, o malattie croniche e invalidanti anche rare, non poter contare sul riconoscimento dell'anzianità di servizio;

    la motivazione della mancanza di risorse non può essere un valido motivo per non consentire loro che il periodo di congedo sia computato ai fini dell'anzianità di servizio, tenuto conto che a questi lavoratori non viene erogata neanche la retribuzione durante il periodo di congedo,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di prevedere, anche attraverso una modifica recata al provvedimento in esame, il riconoscimento, durante il periodo di congedo dei lavoratori oncologici o con malattie croniche, anche rare, dell'anzianità di servizio nonché a definire e, ove necessario, stanziare le risorse occorrenti.
9/153-AR/2. Zanella , Mari , Bonelli , Borrelli , Dori , Fratoianni , Ghirra , Grimaldi , Piccolotti , Zaratti .


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di verificare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di prevedere, anche attraverso una modifica recata al provvedimento in esame, il riconoscimento, durante il periodo di congedo dei lavoratori oncologici o con malattie croniche, anche rare, dell'anzianità di servizio nonché di definire e, ove necessario, stanziare le risorse occorrenti.
9/153-AR/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella , Mari , Bonelli , Borrelli , Dori , Fratoianni , Ghirra , Grimaldi , Piccolotti , Zaratti .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche;

    nel mese di febbraio 2021 è stato presentato il Piano europeo di lotta contro il cancro: «Migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti» in cui si richiedono azioni concrete tese a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti anche in considerazione dell'allungamento della sopravvivenza dei pazienti;

    il Piano europeo di lotta contro il cancro mira non solo a garantire che i pazienti oncologici sopravvivano alla malattia, ma che vivano una vita lunga e soddisfacente, senza discriminazioni e ostacoli iniqui;

    in particolare, si evidenzia che i sopravvissuti al cancro incontrano ostacoli anche sul luogo di lavoro; gli studi indicano che la situazione professionale delle persone cui viene diagnosticato il cancro spesso peggiora sensibilmente negli anni dopo la diagnosi e le misure per facilitare l'integrazione sociale e il reinserimento nel luogo di lavoro, compresa una valutazione iniziale e l'adattamento delle condizioni di lavoro per i malati di cancro, dovrebbero essere parti integranti del percorso dei pazienti;

    il Governo ha posto particolare attenzione alla tematica di tutela dei malati oncologici anche con riferimento alla conservazione del posto di lavoro e della retribuzione economica, e tale proposta di legge rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori malati di cancro e dei loro caregiver;

    la Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) ha espresso condivisibili spunti di riflessione per completare il quadro giuridico a tutela dei malati oncologici, come, ad esempio, l'opportunità di uniformare il periodo di comporto per tutti i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici; la previsione di un periodo di comporto più lungo indennizzato e coperto da contribuzione previdenziale per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, croniche o ingravescenti, sottoposti a terapie salvavita; l'introduzione di forme di contribuzione figurativa nei periodi di aspettativa non retribuita finalizzata alla conservazione del posto di lavoro; l'esclusione dal computo del periodo di comporto dei giorni di ricovero ospedaliero o day hospital per terapie salvavita e dei giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali di dette terapie, oltre alla previsione del divieto di lavoro notturno per i lavoratori malati di cancro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, per potenziare il quadro giuridico a tutela dei lavoratori malati di cancro e dei loro caregiver secondo quanto esposto in premessa.
9/153-AR/3. Gardini , Morgante , Urzì .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro – riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi;

    secondo quanto precisato nel provvedimento, le predette patologie sono certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore attraverso le procedure del Sistema Tessera Sanitaria relative al certificato elettronico di malattia;

    il provvedimento all'esame prevede altresì che ai medesimi lavoratori ai quali si applica il predetto congedo, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

    la certificazione medica per il congedo o la prescrizione medica per i permessi, previste dal provvedimento in esame, potrebbero configurarsi come ultronee rispetto ovvero sovrapporsi alle procedure già previste per il riconoscimento oggi vigente dell'invalidità che già presuppone la certificazione medica,

impegna il Governo

nelle fasi attuative e applicative della disposizione all'esame:

   a garantire che non si creino percorsi o procedure che duplichino procedure già esistenti e che in ogni caso le procedure siano definite nel rispetto della massima semplificazione senza aggravare, con duplicazioni inutili, gli adempimenti in capo ai pazienti e ai loro familiari, all'INPS e ai medici di famiglia/specialisti;

   a prevedere che il congedo e i permessi previsti nel provvedimento all'esame siano riconosciuti alle persone che abbiano un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 74 per cento, eliminando quindi le ulteriori certificazioni o prescrizioni che già sono previste per il riconoscimento della predetta invalidità.
9/153-AR/4. Aiello , Barzotti , Carotenuto , Tucci .


   La Camera

impegna il Governo

nelle fasi attuative e applicative della disposizione all'esame:

   a garantire che non si creino percorsi o procedure che duplichino procedure già esistenti e che in ogni caso le procedure siano definite nel rispetto della massima semplificazione senza aggravare, con duplicazioni inutili, gli adempimenti in capo ai pazienti e ai loro familiari, all'INPS e ai medici di famiglia/specialisti;

   a prevedere che il congedo e i permessi previsti nel provvedimento all'esame siano riconosciuti alle persone che abbiano un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 74 per cento, eliminando quindi le ulteriori certificazioni o prescrizioni che già sono previste per il riconoscimento della predetta invalidità.
9/153-AR/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Aiello , Barzotti , Carotenuto , Tucci .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro, riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi;

    durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;

    il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente;

    il congedo previsto dalla proposta in esame non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, fatta salva la possibilità di riscattare il periodo di congedo mediante il versamento dei relativi contributi;

    il lavoro agile per i lavoratori fragili è una necessità conseguente alla tipologia di mansioni svolte e l'impossibilità, in funzione della fragilità, a non svolgere una certa mansione lavorativa non esclude la possibilità di svolgerne altre rispetto ad altri lavori (ad esempio il lavoratore che scrive anche per un giornale);

    il soggetto in condizione di fragilità impossibilitato a svolgere una determinata mansione ma che potrebbe invece esercitare una diversa attività o una diversa mansione, potrebbe in tal maniera trarre beneficio rispetto alla totale impossibilità a lavorare e al conseguente senso di isolamento che ne deriverebbe,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del provvedimento in esame citate in premessa, al fine di considerare la possibilità di intervenire nel primo provvedimento utile affinché ai lavoratori destinatari del provvedimento sia consentita la possibilità di svolgere altre e diverse attività lavorative ove le stesse siano compatibili con lo stato di salute.
9/153-AR/5. Barzotti , Aiello , Carotenuto , Tucci .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro, riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi;

    durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa ed è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente;

    il congedo previsto dalla proposta in esame non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, fatta salva la possibilità di riscattare il periodo di congedo mediante il versamento dei relativi contributi;

    al termine del congedo i lavoratori dipendenti hanno diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile;

    a riguardo si ricorda che in base alla normativa vigente il datore è tenuto a dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile rivolte: dai dipendenti che fruiscono delle due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di vita del figlio disabile o dei permessi previsti dalla normativa vigente per l'assistenza ad una persona con disabilità; dai dipendenti con almeno un figlio fino a 12 anni di età o di qualsiasi età se in condizione di disabilità grave; dai dipendenti con disabilità grave o che rientrano nella nozione di caregiver familiare,

impegna il Governo

nel primo provvedimento normativo utile ad assicurare che:

   i dipendenti pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, per il periodo in cui si sottopongono alle cure e per il periodo dei controlli periodici successivi alla malattia (follow up), possano richiedere un cambio di mansione compatibile con il proprio stato fisico, in presenza di una certificazione medica comprovante la propria impossibilità a svolgere la mansione lavorativa svolta prima della malattia;

   il lavoratore che fruisce del lavoro agile ai sensi del provvedimento in esame non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, sanzionando con la nullità, in quanto ritorsiva o discriminatoria, qualunque misura adottata in contrasto con le anzidette previsioni.
9/153-AR/6. Tucci , Aiello , Barzotti , Carotenuto .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro, riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi; al termine del predetto congedo i lavoratori dipendenti hanno diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile;

    il provvedimento all'esame prevede altresì che i medesimi lavoratori ai quali si applica il predetto congedo, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

    per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale; mentre, nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale;

    soprattutto per coloro che hanno una patologia oncologica, il cosiddetto «follow up» ossia il periodo in cui dopo la fase acuta della patologia si devono effettuare le visite periodiche di controllo dura diversi anni e generalmente per i primi due anni richiedono visite periodiche e indagini specialistiche da effettuarsi ogni 3 mesi e, pertanto, 10 ore di permesso annuali non sono compatibili con l'anzidetta periodicità;

    generalmente i controlli e le visite periodiche di follow up richiedono che la persona sia accompagnata dal proprio caregiver familiare,

impegna il Governo

nel primo provvedimento finanziario utile, a reperire le necessarie risorse per:

   portare da 10 ad almeno 20 ore annuali le ore di permesso previste nel provvedimento all'esame, così da consentire a chi soffre di patologie oncologiche, croniche o invalidanti di eseguire tutti i controlli necessari a mantenere sotto controllo le patologie e a prevenire ogni aggravamento;

   riconoscere i predetti permessi anche ai caregiver familiari.
9/153-AR/7. Carotenuto , Tucci , Aiello , Barzotti .


   La Camera

impegna il Governo

  a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di incrementare le ore di permesso previste nel provvedimento all'esame e di estendere i predetti permessi anche ai caregiver familiari.
9/153-AR/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Carotenuto , Tucci , Aiello , Barzotti .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro – riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi;

    al termine del congedo i lavoratori dipendenti hanno diritto, ove lo vogliano, ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile; a riguardo si ricorda che in base alla normativa vigente il datore è tenuto a dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile rivolte: dai dipendenti che fruiscono delle due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di vita del figlio disabile o dei permessi previsti dalla normativa vigente per l'assistenza ad una persona con disabilità; dai dipendenti con almeno un figlio fino a 12 anni di età o di qualsiasi età se in condizione di disabilità grave; dai dipendenti con disabilità grave o che rientrano nella nozione di caregiver familiare;

    il lavoro agile o smart working non è una diversa tipologia di rapporto di lavoro, bensì una particolare modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato introdotta al fine di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro; la disciplina di riferimento è la legge 22 maggio 2017, n. 81, come da ultimo modificata dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, secondo la quale il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato,

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile:

   a riconoscere ai lavoratori pubblici o privati di cui al provvedimento in esame, ove gli stessi lo richiedano, il diritto permanente allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, rendendo quindi strutturale, per i predetti soggetti, il diritto ad effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile;

   a riconoscere ai lavoratori che siano genitori di figli con disabilità grave minori di anni 14 il diritto permanente, ove lo richiedano, allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;

   ad equiparare al ricovero ospedaliero l'assenza dei lavoratori fragili con disabilità grave per i quali non sia possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
9/153-AR/8. Sportiello , Barzotti , Carotenuto , Tucci , Aiello .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro, riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi;

    il provvedimento all'esame prevede altresì che ai medesimi lavoratori ai quali si applica il predetto congedo, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

    infine il provvedimento all'esame istituisce un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche; un successivo decreto dovrà definire i requisiti necessari per il conferimento dei suddetti premi, nonché dei parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università;

    sono diverse e numerose le professioni sanitarie che, ciascuna secondo le proprie competenze, quotidianamente curano e assistono i malati oncologici,

impegna il Governo

nel primo provvedimento normativo utile, ad estendere il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, previsto dall'articolo 3, anche in favore di studenti meritevoli laureati in una delle professioni sanitarie.
9/153-AR/9. Marianna Ricciardi , Barzotti , Carotenuto , Tucci , Aiello .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche;

    il diritto al lavoro e alla salute sono princìpi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana;

    le patologie oncologiche, invalidanti e croniche, così come le relative terapie, comportano spesso periodi prolungati di cure e convalescenza, con effetti diretti sulla capacità lavorativa;

    il periodo di comporto rappresenta un elemento cruciale per la tutela dei lavoratori in caso di malattia, consentendo loro di conservare il posto di lavoro per un periodo stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;

    la mancata conoscenza da parte del lavoratore della scadenza imminente del periodo di comporto può portare a conseguenze gravi, inclusa la perdita del posto di lavoro senza possibilità di adozione di misure preventive;

    l'attuale normativa non esclude dal computo del comporto i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital per terapie salvavita, né quelli di assenza dovuti agli effetti collaterali di tali terapie;

    il Piano oncologico nazionale e il Piano europeo di lotta contro il cancro sottolineano la necessità di garantire la piena ed effettiva inclusione sociale e lavorativa dei pazienti oncologici e di altre persone affette da patologie invalidanti e croniche;

    tale lacuna normativa rischia di esporre i lavoratori affetti da gravi patologie al rischio di licenziamento per superamento del periodo massimo di assenza consentito;

    risulta necessario, inoltre, introdurre misure di maggiore tutela per i lavoratori con patologie oncologiche, croniche e invalidanti, incluso l'obbligo per il datore di lavoro di avvisare il lavoratore dell'imminente scadenza del periodo di comporto,

impegna il Governo

a completare la disciplina recata dal provvedimento in esame, adottando ulteriori misure volte a:

   introdurre l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare al lavoratore, con almeno trenta giorni di anticipo, il termine di scadenza del periodo di comporto e a prevedere sanzioni per il mancato rispetto di tale obbligo;

   rendere omogeneo il periodo di comporto per tutti i lavoratori dipendenti ed equiparare lavoratori privati e pubblici;

   prevedere un periodo di «comporto lungo» indennizzato e coperto da contribuzione previdenziale (aggiuntivo rispetto al periodo di comporto ordinario) per tutti i lavoratori subordinati pubblici e privati affetti da patologie oncologiche, croniche o ingravescenti, sottoposti a terapie salvavita;

   promuovere iniziative normative finalizzate all'esclusione, per tutti i lavoratori pubblici e privati, dal computo del periodo di comporto dei giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital per terapie salvavita e dei giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali di dette terapie nonché a garantire che tali assenze non comportino penalizzazioni sul piano retributivo e previdenziale, riconoscendole come giorni di malattia con piena copertura economica e contributiva;

   disporre l'equiparazione dei giorni di assenza per visite specialistiche, per esami diagnostici anche di sorveglianza attiva e di follow up, e per trattamenti riabilitativi ai giorni di assenza per malattia.
9/153-AR/10. Gadda , Faraone , Del Barba , Bonifazi , Boschi , Giachetti , Gruppioni .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche;

    il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;

    sovente le persone affette da patologie oncologiche, invalidanti e croniche, per affrontare le cure, si trovano costrette ad affrontare periodi di aspettativa lavorativa non retribuita che se da un lato gli permette la conservazione del posto di lavoro dall'altro crea una forte deminutio contributiva;

    tale condizione determina un doppio svantaggio per i lavoratori colpiti da tali patologie: oltre al danno economico diretto dovuto alla sospensione dello stipendio, anche una penalizzazione previdenziale a causa della mancata contribuzione ai fini pensionistici, specie qualora i lavoratori non si trovassero nella condizione economica di poter «procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi» come previsto dal testo vigente dall'articolo 1;

    risulta necessario un intervento normativo volto ad assicurare a tali lavoratori la possibilità di mantenere una prospettiva previdenziale dignitosa e a garantire l'effettiva equità sociale tra tutti i lavoratori, indipendentemente dallo stato di salute,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'accredito della contribuzione figurativa nei periodi di aspettativa non retribuita dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche, così da garantire il diritto alla continuità previdenziale e garantire l'effettiva equità sociale tra tutti i lavoratori, indipendentemente dallo stato di salute.
9/153-AR/11. Bonifazi , Faraone , Gadda , Del Barba , Boschi , Giachetti , Gruppioni .


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'accredito della contribuzione figurativa nei periodi di aspettativa non retribuita dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche, così da garantire il diritto alla continuità previdenziale e garantire l'effettiva equità sociale tra tutti i lavoratori, indipendentemente dallo stato di salute.
9/153-AR/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonifazi , Faraone , Gadda , Del Barba , Boschi , Giachetti , Gruppioni .


   La Camera,

   premesso che:

    il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;

    l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche;

    la conservazione del posto di lavoro deve avvenire in un contesto che permetta al lavoratore di svolgere le proprie mansioni senza che ne venga pregiudicato ulteriormente il benessere psicofisico;

    il lavoro notturno potrebbe pregiudicare lo stato di salute del lavoratore a causa di ritmi sonno-veglia non adeguati a chi soffre di malattie oncologiche,

impegna il Governo

in sede di attuazione del provvedimento in esame, ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a prevedere il divieto di lavoro notturno per i lavoratori affetti da malattie oncologiche sia nella fase acuta di malattia che nella fase di follow up.
9/153-AR/12. Giachetti , Faraone , Gadda , Del Barba , Bonifazi , Boschi , Gruppioni .


   La Camera

impegna il Governo

in sede di attuazione del provvedimento in esame, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni iniziativa di competenza atta a prevedere il divieto di lavoro notturno per i lavoratori affetti da malattie oncologiche sia nella fase acuta di malattia che nella fase di follow up.
9/153-AR/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Giachetti , Faraone , Gadda , Del Barba , Bonifazi , Boschi , Gruppioni .


   La Camera,

   premesso che:

    il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;

    l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche;

    l'articolo 2 prescrive che ulteriori dieci ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare;

    tali disposizioni vanno necessariamente applicate anche alle malattie ultra rare, ossia quelle malattie che hanno una frequenza inferiore a un caso su un milione, caratterizzate da condizioni cliniche gravi e invalidanti, con esordio infantile,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte ad estendere le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 anche alle cosiddette malattie ultra-rare.
9/153-AR/13. Boschi , Faraone , Gadda , Del Barba , Bonifazi , Giachetti , Gruppioni .


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative volte ad estendere le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 anche alle cosiddette malattie ultra-rare.
9/153-AR/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Boschi , Faraone , Gadda , Del Barba , Bonifazi , Giachetti , Gruppioni .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche;

    il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;

    i caregiver di persone affette da malattie oncologiche o altre gravi patologie svolgono un ruolo cruciale nel sistema di assistenza sanitaria e meritano una specifica tutela per bilanciare le loro responsabilità lavorative con quelle di assistenza,

impegna il Governo

a completare la disciplina recata dal provvedimento in oggetto adottando iniziative normative volte a coordinare al testo in esame le norme di tutela dei lavoratori caregiver di malati oncologici o di altri gravi patologie, al fine di garantire congedi e permessi retribuiti adeguati che possano permettere loro di assolvere i propri doveri di assistenza senza penalizzazioni economiche o professionali.
9/153-AR/14. Faraone , Gadda , Del Barba , Bonifazi , Boschi , Giachetti , Gruppioni .


   La Camera

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di incrementare le ore di permesso previste nel provvedimento all'esame e di estendere i predetti permessi anche ai caregiver famigliari.
9/153-AR/14. (Testo modificato nel corso della saduta)Faraone , Gadda , Del Barba , Bonifazi , Boschi , Giachetti , Gruppioni .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche;

    il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;

    le associazioni di pazienti e di volontariato oncologico accumulano una vasta esperienza diretta e conoscenza delle esigenze specifiche dei malati e dei loro caregiver. Questo patrimonio di esperienza risulta cruciale per formulare politiche pubbliche che rispondano in modo efficace e sensibile alle necessità di questa categoria di cittadini;

    rafforzare il coinvolgimento delle associazioni nel processo legislativo e nella gestione delle politiche lavorative per i malati oncologici non solo aiuta i diretti interessati ma fortifica anche l'intera rete di supporto, contribuendo a creare una società più inclusiva e solidale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a coinvolgere le associazioni dei pazienti e di volontariato oncologico nelle attività di approfondimento ed istruttoria governativa relative alla elaborazione e gestione delle politiche pubbliche a sostegno dei lavoratori oncologici, al fine di individuare le soluzioni più idonee anche allo scopo di valorizzare il ruolo delle associazioni nell'informazione ai malati e caregiver sui rispettivi diritti sul lavoro.
9/153-AR/15. Del Barba , Faraone , Gadda , Boschi , Bonifazi , Giachetti , Gruppioni .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche;

    l'articolo 2 prescrive che ulteriori dieci ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare,

impegna il Governo

a completare la disciplina recata dal provvedimento in esame attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a:

   attribuire a carico dell'INPS (e non del datore di lavoro) l'onere per il congedo retribuito di 30 o 45 giorni lavorativi all'anno per cure agli invalidi (con invalidità superiore al 50 per cento) attualmente regolato dall'articolo 7, decreto legislativo n. 119 del 2011 e a carico del datore di lavoro;

   riconoscere il congedo non solo per le cure ma anche per visite, esami e terapie di tipo riabilitativo;

   prevedere l'aumento del periodo previsto per il riconoscimento dell'indennità di malattia per i lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche e iscritti alla Gestione separata INPS;

   prevedere l'adozione di un atto di indirizzo rivolto alle casse di previdenza ordinistiche delle libere professioni affinché garantiscano in modo omogeneo interventi minimi a sostegno del reddito professionale (indennità di malattia, bonus straordinari ai liberi professionisti malati o caregiver, decontribuzioni previdenziali temporanee e contributi figurativi a carico dello Stato in analogia ai dipendenti) in caso di malattia oncologica o di altra grave patologia.
9/153-AR/16. Gruppioni , Faraone , Gadda , Del Barba , Bonifazi , Boschi , Giachetti .


   La Camera

impegna il Governo

   a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a rafforzare la tutela, riconoscendo il congedo non solo per le cure ma anche per visite, esami e terapie di tipo riabilitativo e prevedendo l'aumento del periodo previsto per il riconoscimento dell'indennità di malattia per i lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche e iscritti alla Gestione separata INPS.
9/153-AR/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Gruppioni , Faraone , Gadda , Del Barba , Bonifazi , Boschi , Giachetti .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto offre un primo e importante strumento per le centinaia di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie, che da tempo chiedevano un welfare più attento alle esigenze dei lavoratori affetti da gravi malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche anche rare cui, sinora viene spesso negato il diritto a curarsi e contemporaneamente il diritto a vedersi conservato il proprio posto di lavoro;

    sotto questo profilo, nel nostro ordinamento è stato recentemente compiuto un altro importante passo avanti con la previsione che ha riconosciuto ai professionisti la sospensione dei termini delle attività in caso di malattia, infortunio, maternità e malattia dei figli minori, ai sensi dell'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021;

    come è noto, da oltre 12 anni la legge riconosce, a fianco agli esercenti le attività professionali iscritti agli albi, anche coloro che svolgono attività professionali disciplinate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

    tuttavia, le richiamate disposizioni della legge di bilancio 2022 riconoscono i suddetti diritti esclusivamente a coloro i quali svolgono «una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali», operando una ingiustificata discriminazione nei confronti degli oltre 450 mila professionisti le cui attività sono disciplinate dalla citata legge n. 4 del 2013;

    oltre a non tutelare i professionisti non ordinistici in caso di malattia, infortunio, maternità o malattia dei figli, tale squilibrio normativo finisce per produrre anche una evidente lesione del principio di concorrenza tra professionisti, laddove, ad esempio, prevede la sospensione degli adempimenti tributari sia per il professionista, che per i suoi assistiti. Una condizione che potrebbe indurre questi ultimi a sentirsi maggiormente tutelati affidandosi ad un professionista iscritto all'ordine rispetto agli altri che pure operano nel medesimo ambito professionale, ma non hanno un ordine di riferimento;

    appare auspicabile che il legislatore voglia superare quanto prima il suddetto squilibrio normativo,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative di competenza volte a colmare l'attuale quadro normativo prodottosi a seguito dell'entrata in vigore delle citate disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 234/2021, riconoscendo le medesime tutele in caso di malattia, infortunio, maternità e malattia dei figli minori, anche ai professionisti che esercitano le attività professionali disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
9/153-AR/17. Gianassi , Serracchiani .


   La Camera

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative di competenza volte a colmare l'attuale quadro normativo prodottosi a seguito dell'entrata in vigore delle citate disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 234/2021, riconoscendo le medesime tutele in caso di malattia, infortunio, maternità e malattia dei figli minori, anche ai professionisti che esercitano le attività professionali disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
9/153-AR/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Gianassi , Serracchiani .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto offre un primo e importante strumento per le centinaia di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie, che da tempo chiedevano un welfare più attento alle esigenze dei lavoratori affetti da gravi malattie oncologiche, cui, sinora viene spesso negato il diritto a curarsi e contemporaneamente il diritto a vedersi conservato il proprio posto di lavoro;

    nel solo 2023 si sono registrati 395.000 nuovi casi di malattia oncologica: 208.000 uomini e 187.000 donne, di cui 55.000 per tumore della mammella, quello più diffuso tra le donne;

    molti lavoratori affetti da malattie oncologiche si trovano nelle condizioni di bilanciare le loro responsabilità lavorative e professionali con la necessità di prendersi cura della propria salute, con un considerevole investimento di tempo ed energie. Durante tale periodo non devono correre il rischio della perdita dell'impiego e devono poter contare su una maggiore flessibilità per quanto riguarda i congedi e i permessi;

    come noto, le proposte di legge che hanno dato vita al presente provvedimento erano rivolte anche ad offrire altrettante tutele anche nei confronti dei lavoratori affetti da altre patologie invalidanti e croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, parimenti meritevoli delle medesime tutele;

    tuttavia, esigenze di definizione delle platee e di quantificazione degli oneri finanziari hanno indotto, in una prima fase, a concentrare l'efficacia delle disposizioni in oggetto nei confronti dei soli lavoratori affetti da gravi malattie oncologiche;

    appare auspicabile che il legislatore voglia superare quanto prima la suddetta delimitazione normativa,

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di competenza, al fine di riconoscere anche ai lavoratori affetti da patologie invalidanti e croniche, anche rare, le medesime tutele previste dal presente provvedimento in favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche.
9/153-AR/18. Serracchiani , Gianassi .


   La Camera,

   premesso che:

    le malattie oncologiche, invalidanti e croniche comportano un impatto significativo non solo sui lavoratori affetti, ma anche sui familiari che forniscono assistenza continuativa, spesso sacrificando tempo, risorse economiche e opportunità lavorative;

    la normativa vigente tutela parzialmente i caregiver familiari, ma non sempre garantisce adeguate misure di sostegno economico e lavorativo;

    il diritto alla salute, alla dignità del lavoro e alla tutela familiare sono principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;

    è necessario rafforzare le tutele esistenti, garantendo un supporto concreto anche ai familiari che si dedicano all'assistenza quotidiana dei propri cari affetti da gravi patologie;

    il sostegno fornito dai caregiver familiari è essenziale per la continuità delle cure e il benessere psicofisico del malato;

    l'assenza di adeguate tutele per i familiari assistenti può generare gravi conseguenze economiche, sociali e psicologiche;

    un sistema di tutele più solido contribuirebbe a migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro familiari, promuovendo una società più inclusiva e solidale,

impegna il Governo:

a valutare, nell'ambito delle finalità del provvedimento in esame e nelle fasi attuative delle disposizioni previste, la possibilità di:

   introdurre una specifica forma di congedo retribuito per i familiari conviventi o prossimi che assistono lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, garantendo la possibilità di usufruire del congedo in modalità frazionata, per agevolare la gestione dell'assistenza e l'ampliamento dei permessi retribuiti già esistenti, assicurando una maggiore flessibilità nell'utilizzo e un aumento dei giorni disponibili per l'assistenza continuativa;

   garantire misure di sostegno psicologico e formativo per i caregiver familiari, al fine di supportarli nella gestione delle difficoltà legate all'assistenza di lunga durata;

   promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui diritti dei familiari assistenti e sui servizi di supporto disponibili;

   valutare l'introduzione di incentivi fiscali o agevolazioni economiche per le famiglie impegnate nell'assistenza di malati gravi e cronici;

   monitorare l'attuazione delle nuove misure, verificandone l'efficacia e l'impatto sociale ed economico, e promuovendo eventuali interventi correttivi.
9/153-AR/19. Longi , Ciancitto .


   La Camera,

   premesso che:

    le malattie oncologiche, invalidanti e croniche rappresentano una delle principali cause di assenza prolungata dal lavoro, incidendo significativamente sulla qualità della vita dei lavoratori e sulla loro stabilità occupazionale;

    il diritto alla salute e alla tutela del lavoro sono princìpi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana;

    il provvedimento in esame disciplina la conservazione del posto di lavoro e l'accesso a permessi per i lavoratori affetti da tali patologie;

    è necessario rafforzare le misure di tutela, garantendo un adeguato supporto attraverso l'istituzione di un congedo retribuito che assicuri il mantenimento del reddito durante i periodi di trattamento e recupero;

    la mancanza di specifiche disposizioni in merito al congedo retribuito può costituire un ostacolo al pieno diritto alla cura per i lavoratori;

    l'istituzione di un congedo retribuito garantirebbe una maggiore tutela economica e sociale, riducendo il rischio di discriminazioni o penalizzazioni occupazionali;

    la misura proposta rappresenterebbe un importante passo avanti nella promozione di un lavoro dignitoso e inclusivo,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori interventi volti ad introdurre un congedo retribuito dedicato ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, finalizzato a garantire la continuità retributiva durante i periodi di cure mediche e terapie e condizioni di accesso chiare e uniformi su tutto il territorio nazionale, definendo altresì la durata del congedo in relazione alla natura della patologia e ai percorsi terapeutici previsti, garantendo la possibilità di estensioni motivate da necessità mediche documentate;

   a prevedere misure di sostegno alle imprese, specialmente alle piccole e medie imprese, per facilitare la gestione delle assenze prolungate e garantire la sostenibilità della misura;

   a promuovere campagne informative per garantire la massima conoscenza e accessibilità dei diritti da parte dei lavoratori interessati;

   a monitorare l'attuazione della misura, assicurando che venga applicata nel rispetto dei principi di equità e inclusione, e valutandone l'efficacia nel tempo.
9/153-AR/20. Ciancitto , Longi .


   La Camera,

   premesso che:

    le malattie oncologiche, invalidanti e croniche rappresentano una delle principali cause di assenza prolungata dal lavoro, incidendo significativamente sulla qualità della vita dei lavoratori e sulla loro stabilità occupazionale;

    il diritto alla salute e alla tutela del lavoro sono princìpi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana;

    il provvedimento in esame disciplina la conservazione del posto di lavoro e l'accesso a permessi per i lavoratori affetti da tali patologie;

    è necessario rafforzare le misure di tutela, garantendo un adeguato supporto attraverso l'istituzione di un congedo retribuito che assicuri il mantenimento del reddito durante i periodi di trattamento e recupero;

    la mancanza di specifiche disposizioni in merito al congedo retribuito può costituire un ostacolo al pieno diritto alla cura per i lavoratori;

    l'istituzione di un congedo retribuito garantirebbe una maggiore tutela economica e sociale, riducendo il rischio di discriminazioni o penalizzazioni occupazionali;

    la misura proposta rappresenterebbe un importante passo avanti nella promozione di un lavoro dignitoso e inclusivo,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori interventi volti ad introdurre un congedo retribuito dedicato ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, finalizzato a garantire la continuità retributiva durante i periodi di cure mediche e terapie e condizioni di accesso chiare e uniformi su tutto il territorio nazionale, definendo altresì la durata del congedo in relazione alla natura della patologia e ai percorsi terapeutici previsti, garantendo la possibilità di estensioni motivate da necessità mediche documentate;

   a prevedere misure di sostegno alle imprese, specialmente alle piccole e medie imprese, per facilitare la gestione delle assenze prolungate e garantire la sostenibilità della misura;

   a promuovere campagne informative per garantire la massima conoscenza e accessibilità dei diritti da parte dei lavoratori interessati;

   a monitorare l'attuazione della misura, assicurando che venga applicata nel rispetto dei principi di equità e inclusione, e valutandone l'efficacia nel tempo.
9/153-AR/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciancitto , Longi .


DISEGNO DI LEGGE: S. 1184-BIS – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI IN INGRESSO SUL TERRITORIO NAZIONALE IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER IL 2025 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2142-A)

A.C. 2142-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2142-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 2142-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Al fine di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che abbiano già prestato servizio presso il Ministero medesimo sino al 31 dicembre 2023, per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa, per l'anno 2025, pari a euro 848.623 per il personale, a euro 24.948 per l'erogazione dei buoni pasto e a euro 60.946 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a euro 934.517 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 2, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le seguenti: del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.3. Zanella.

  Al comma 2, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le seguenti: del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.1000. Boschi.

A.C. 2142-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, al comma 1, dispone che per potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti e per garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, autorizza il Ministero della salute ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che abbiano già prestato servizio presso il Ministero medesimo sino al 31 dicembre 2023, per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato;

    il disegno di legge in esame all'articolo 1, comma 2, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si fa fronte con la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    l'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008;

    al fondo di cui al comma 361, articolo 2 della legge n. 244 del 2007 si è ricorsi recentemente anche per la copertura del finanziamento di 10 milioni per il 2024 del fondo per il contrasto ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;

    appare che il fondo recato dal comma 361 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, n. 244, sia utilizzato, ad avviso dei firmatari del presente atto, come un bancomat a disposizione del Governo lasciando intendere, da parte del Governo che di tale fondo non si ravvisi la necessità o che questi sia sovralimentato rispetto alle necessità effettive;

    è necessario a questo punto un effettivo chiarimento sulle disponibilità e sulla necessità del fondo destinato al risarcimento danni derivante da azioni avviate da soggetti danneggiati da somministrazione di emoderivati infetti o danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,

impegna il Governo:

   ad inviare una relazione alle Camere al fine di far conoscere le attuali disponibilità di risorse presso il fondo recato dal comma 361 della legge n. 244 del 2007, e nella quale il Governo dichiari se il citato fondo è ancora necessario, quantificando le necessità;

   qualora da parte del Governo si ravvisi la necessità e la congruità del fondo recato dal comma 361 della legge n. 244 del 2007, a reintegrare in un successivo provvedimento le risorse utilizzate a copertura degli oneri relativi a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.
9/2142-A/1. Zanella, Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del disegno di legge n. 2142, di iniziativa governativa, prevede l'assunzione temporanea di personale per il Ministero della salute in vista del Giubileo della Chiesa cattolica nel 2025, con una spesa complessiva per l'anno 2025 di euro 934.517;

    per finanziare tale spesa, si prevede una riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fondi originariamente destinati ai risarcimenti per soggetti affetti da talassemia, altre emoglobinopatie, anemie ereditarie, emofilia e danneggiati da trasfusioni infette o vaccinazioni obbligatorie;

    i fondi destinati ai risarcimenti rappresentano una risorsa fondamentale per il sostegno a soggetti che hanno subito danni significativi alla salute a causa di circostanze che vadano al di là del loro controllo;

    tali fondi non sono solo compensazioni economiche, ma rappresentano un supporto essenziale per la qualità della vita di individui gravemente colpiti da condizioni di salute causate non per loro colpa, ma come risultato di terapie mediche obbligatorie o di altre circostanze mediche inevitabili, come trasfusioni di sangue infette o effetti collaterali di vaccinazioni obbligatorie;

    detti risarcimenti contribuiscono alla sostenibilità delle spese mediche nel tempo e all'accesso ai supporti terapeutici e altri costi di assistenza che questi pazienti devono affrontare per tutta la vita, spesso rendendo possibile un'esistenza più dignitosa in condizioni di salute precarie;

    la riduzione di tali fondi pregiudica in maniera diretta e significativa la capacità delle persone interessate di gestire le proprie condizioni mediche, aggravando ulteriormente il loro stato di vulnerabilità e riducendo la loro capacità di partecipare attivamente nella società,

impegna il Governo

a reintegrare, nel prossimo provvedimento utile, le risorse economiche sottratte dai fondi originariamente destinati ai risarcimenti per soggetti affetti da talassemia, altre emoglobinopatie, anemie ereditarie, emofilia e danneggiati da trasfusioni infette o vaccinazioni obbligatorie, per il finanziamento delle iniziative legate al Giubileo 2025.
9/2142-A/2. Boschi.