XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta dell'8 maggio 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Longi, Loperfido, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 7 maggio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CONGEDO ed altri: «Modifiche agli articoli 4 e 101 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di qualificazione dei trust come enti del Terzo settore» (2385);
ZIELLO: «Modifiche all'articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 349, in materia di attività cinotecnica, e altre disposizioni concernenti il possesso e la detenzione di cani appartenenti a razze considerate pericolose» (2386);
ROMANO: «Modifiche agli articoli 72 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di videoregistrazione sui veicoli a motore» (2387).
Saranno stampate e distribuite.
Assegnazione di progetto di legge
a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
VIII Commissione (Ambiente):
VOLPI: «Disposizioni in materia di affidamento diretto di contratti pubblici alle imprese start-up innovative per la realizzazione di progetti tecnologici volti a ridurre la dispersione idrica e a migliorare la qualità delle acque» (2305) Parere delle Commissioni I, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio di petizioni.
Marcello Stanca, da Firenze, chiede norme in materia di sospensione feriale dei termini processuali (972) – alla II Commissione (Giustizia);
Alessio Paiano, da Cavallino (Lecce), chiede che all'Ispettorato nazionale del lavoro sia data facoltà di imporre ai datori di lavoro l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori vincenti cause di lavoro (973) – alla XI Commissione (Lavoro);
Massimo Torre, da Genova, chiede modifiche all'articolo 38 della Costituzione, in materia di assistenza a chi si trova in stato di bisogno (974) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Marcello De Marca, da Tramutola (Potenza), chiede norme per l'ammissione di liste di lavoratori liberamente aggregati alle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del 2028 relative alle pubbliche amministrazioni (975) – alla XI Commissione (Lavoro);
Stefano Fuschetto, da Gallarate (Varese), chiede:
il divieto di utilizzo dei social network per i minori di sedici anni (976) – alla IX Commissione (Trasporti);
la riduzione al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'igiene femminile e per la prima infanzia (977) – alla VI Commissione (Finanze);
che anche alle persone omosessuali sia consentita l'adozione del figlio del partner (978) – alla II Commissione (Giustizia);
la possibilità di adozioni, sia italiane che estere, per le persone single (979) – alla II Commissione (Giustizia);
la gratuità dei trasporti pubblici locali e regionali per i cittadini fino al compimento di trenta anni di età (980) – alla IX Commissione (Trasporti);
l'abolizione della caccia (981) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
la libera scelta in merito all'adozione del cognome della madre o del padre (982) – alla II Commissione (Giustizia);
Francesco Pedone, da Bari, chiede l'abolizione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione delle persone con disabilità e la riforma dell'amministrazione di sostegno (983) – alla II Commissione (Giustizia);
Francesco Di Pasquale, da Cancello e Arnone (Caserta), chiede:
interventi diversi per il contrasto della diffusione di false informazioni (984) – alla VII Commissione (Cultura);
che con la lettura ottica degli scontrini dei prodotti alimentari risultino visibili informazioni quali data di scadenza, provenienza e composizione (985) – alla X Commissione (Attività produttive);
una riduzione del costo di rottamazione dei veicoli (986) – alla IX Commissione (Trasporti);
iniziative per l'accertamento delle responsabilità per i danni conseguenti a eventi alluvionali (987) – alla VIII Commissione (Ambiente);
iniziative a favore del miele italiano e per la trasparenza di quello proveniente dalla Cina (988) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
l'abolizione delle tasse annuali sui conti correnti postali e bancari (989) – alla VI Commissione (Finanze);
Aniello Traino, da Neirone (Genova), chiede:
un intervento organico per il contrasto della violenza sulle donne (990) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
l'istituzione di un sistema di divulgazione delle informazioni sulla violenza di genere con compiti di informazione e prevenzione (991) – alla II Commissione (Giustizia);
una riforma del sistema di responsabilità disciplinare dei medici (992) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Roberto Menegon, da Fanna (Pordenone), chiede nuove norme in materia di responsabilità dei dottori commercialisti nei confronti dei propri clienti (993) – alla VI Commissione (Finanze);
Renato Lelli, da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), chiede modifiche alla normativa in materia di limiti di mandato per i presidenti di regione (994) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Ivano Leo, da Roma, chiede modifiche al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (atto Camera n. 2355), per estendere ai lavoratori della polizia locale le norme previste per il personale delle Forze di polizia (995) – alla I Commissione (Affari costituzionali).
Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'economia», autorizzate, in data 29 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.
Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 7 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al primo trimestre del 2025 (Doc. LXXIII-bis, n. 11).
Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Commissione europea.
La Commissione europea, in data 5 maggio 2025, ha trasmesso i seguenti documenti, che sono trasmessi alle sottoindicate Commissioni:
documento C(2025) 2714 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 48), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024) 577 final) – alla X Commissione (Attività produttive), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
documento C(2025) 2716 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 46), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite (COM(2024) 567 final) – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 7 maggio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione riveduto della strategia macroregionale dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (COM(2025) 191 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 15 al 30 aprile 2025.
Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.
Comunicazione di nomina governativa.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione relativa alla nomina dell'avvocato Francesco Rizzo a Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto.
Questa comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
alla X Commissione (Attività produttive) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle imprese e del made in Italy:
al dottor Rodolfo Sordoni, l'incarico ad interim di direttore della Direzione generale per le nuove tecnologie abilitanti, nell'ambito del Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie;
alla XII Commissione (Affari sociali) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della salute:
alla dottoressa Daniela Rodorigo, l'incarico di direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e degli organi collegiali, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio.
Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Giovanni Gugliotti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio (78).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 maggio 2025.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Rosario Antonio Gurrieri a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (79).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 maggio 2025.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Stefano Arcifa a presidente dell'Aero Club d'Italia (80).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 maggio 2025.
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2025 (266).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 giugno 2025.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2025, N. 39, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI CATASTROFALI (A.C. 2333-A)
A.C. 2333-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 2333-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 01.01, 1.93, 1.024, 1.027 e 1.039, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2333-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Misure urgenti in materia di polizze catastrofali)
1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è così differito:
a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, al 1° ottobre 2025;
b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.
Articolo 2.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2333-A – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;
alla lettera b), le parole: «ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso”.
3-ter. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tali limiti non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle società controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo”.
3-quater. All'articolo 1, comma 105-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi”.
3-quinquies. All'articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “L'assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
3-sexies. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Qualora l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme di cui al quarto periodo, l'imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell'articolo 1891, quarto comma, del codice civile”».
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito all'ultimo giorno del nono mese successivo all'attivazione del portale informatico di cui all'articolo 1, comma 105-bis, della legge n. 213 del 2023.
*1.2. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Romeo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito all'ultimo giorno del nono mese successivo all'attivazione del portale informatico di cui all'articolo 1, comma 105-bis, della legge n. 213 del 2023.
*1.3. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 31 dicembre 2025.
1-bis. L'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applica alle piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775.
1.5. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1° ottobre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
*1.6. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Romeo.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1° ottobre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
*1.7. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213:
a) sono comprese tra le alluvioni, inondazioni ed esondazioni anche le fuoriuscite d'acqua connesse a piogge di elevatissima intensità, anche se di breve durata, e ai picchi di marea particolarmente pronunciati che si verificano nelle località di Venezia, Chioggia, Grado, Lignano e Trieste (cosiddetta «acqua alta»);
b) sono compresi tra i sismi anche i maremoti e il bradisismo flegreo.
1.108. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono comprese tra le alluvioni, inondazioni ed esondazioni anche i picchi di marea particolarmente pronunciati che si verificano nelle località di Venezia, Chioggia, Grado, Lignano e Trieste (cosiddetta «acqua alta»).
1.110. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Romeo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono comprese tra le alluvioni, inondazioni ed esondazioni anche le fuoriuscite d'acqua connesse a piogge di elevatissima intensità, anche se di breve durata.
1.113. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Casu, Ghio, Merola, Toni Ricciardi, Romeo, Ruffino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono compresi tra i sismi anche i maremoti e il bradisismo flegreo.
1.11. Sarracino, Toni Ricciardi, De Luca, Graziano, Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Casu, Ghio, Merola, Romeo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è compreso tra gli eventi da assicurare il fenomeno della subsidenza.
1.13. Romeo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Merola, Toni Ricciardi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 giugno 2026 per le imprese situate nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183.
1.8. Caso, Ilaria Fontana, Borrelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Le polizze assicurative in essere, relative alla copertura dei rischi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono adeguate alle previsioni di cui alla medesima legge al primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse successivi alle scadenze di cui al comma 1, lettere a) e b), della presente disposizione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, l'adeguamento è effettuato al primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
1.83. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Romeo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Le polizze assicurative relative alla copertura dei rischi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, già in essere alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 48 del 27 febbraio 2025, sono adeguate alle previsioni di legge a decorrere dal primo rinnovo utile delle stesse successivo alle scadenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della presente disposizione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, l'adeguamento è effettuato al primo rinnovo utile delle stesse.
1.87. Peluffo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Al fine di favorire l'assicurazione contro i rischi derivanti da eventi catastrofali e garantire una maggiore solidità finanziaria in caso danni da eventi catastrofali, il costo deducibile relativo alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 per il pagamento dell'importo del premio assicurativo a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è maggiorato nella misura del 150 per cento.
1.93. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Simiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. I costi delle polizze assicurative di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono interamente deducibili a fini dell'imposta sul reddito delle società di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui la polizza di assicurazione sia stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile.
*1.74. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Ruffino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. I costi delle polizze assicurative di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono interamente deducibili a fini dell'imposta sul reddito delle società di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui la polizza di assicurazione sia stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile.
*1.76. Gadda, Ruffino.
Al comma 3-bis, sostituire le parole: dei beni mobili, o con le seguenti: dei beni mobili con caratteristiche analoghe all'esistente a prezzi di mercato, nonché.
1.202. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 3-bis, dopo le parole: interessato dall'evento calamitoso aggiungere le seguenti: , fatta salva la facoltà di deroga di cui all'articolo 1907 del codice civile.
1.204. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis.1. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applica alle imprese e agli enti del Terzo settore, anche qualora siano tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono la propria attività all'interno di strutture pubbliche.
1.14. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis.1. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applica alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo ubicate nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
1.16. Pavanelli, Ilaria Fontana, Fede, Curti.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis.1. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applica alle imprese aderenti al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non utilizzano immobili per lo svolgimento dell'attività produttiva e sono dotate di attrezzature di modico valore.
1.102. Bonelli.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis.1. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applica ai beni che rientrano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che rimangono disciplinati, anche con riferimento agli strumenti di tutela, dal medesimo codice.
*1.106. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis.1. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applica ai beni che rientrano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che rimangono disciplinati, anche con riferimento agli strumenti di tutela, dal medesimo codice.
*1.107. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 101, è aggiunto, il seguente:
«101-bis. Dall'obbligo di cui al comma 101 sono escluse le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 3), del codice civile, di valore non superiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa.».
**1.19. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 101, è aggiunto, il seguente:
«101-bis. Dall'obbligo di cui al comma 101 sono escluse le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 3), del codice civile, di valore non superiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa.».
**1.21. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 101, è aggiunto il seguente:
«101-bis. Nel caso in cui le imprese risultino locatarie di unità immobiliari ad uso imprenditoriale, la stipula dei contratti assicurativi di cui al comma 101 rimane a carico dei proprietari degli immobili, qualora non abbiano già stipulato una polizza a copertura dai danni da evento catastrofale sull'immobile o non abbiano riconosciuto all'impresa locataria il controvalore del premio pagato per la sottoscrizione dei contratti assicurativi.».
1.35. Bonelli.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
3-bis.1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «si deve» sono sostituite dalle seguenti: «si può» e dopo le parole: «risorse pubbliche,» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei crediti di imposta».
3-bis.2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica solo a contributi, sovvenzioni ed agevolazioni concessi dopo i termini di cui ai commi 1, 2 e 3, ultimo periodo, del presente articolo.
*1.32. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
3-bis.1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «si deve» sono sostituite dalle seguenti: «si può» e dopo le parole: «risorse pubbliche,» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei crediti di imposta».
3-bis.2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica solo a contributi, sovvenzioni ed agevolazioni concessi dopo i termini di cui ai commi 1, 2 e 3, ultimo periodo, del presente articolo.
*1.33. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis.1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, anche con riferimento a quelle» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità di accedere ai contributi pubblici, comunque denominati, per i danni causati dagli eventi ai beni non ricompresi nella copertura assicurativa obbligatoria».
1.41. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Romeo.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis.1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la parola: «anche» è soppressa.
1.42. Bonelli.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis.1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei soli casi di danni subiti dall'impresa che sono conseguenza diretta di uno degli eventi di cui al comma 101 e limitatamente ai beni per i quali sussista l'obbligo assicurativo.».
1.43. Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis.1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale inadempimento produce limitazioni, ai sensi del periodo precedente, con autonomo riferimento alle singole categorie di beni individuate nel comma 101, se soggetti ad obbligo di copertura.».
*1.45. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Romeo.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis.1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale inadempimento produce limitazioni, ai sensi del periodo precedente, con autonomo riferimento alle singole categorie di beni individuate nel comma 101, se soggetti ad obbligo di copertura.».
*1.47. Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
3-ter.1. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto» sono sostituite dalle seguenti: «adeguamento almeno annuale anche tenuto conto degli interventi pubblici e privati di mitigazione del rischio intervenuti nel tempo e».
1.53. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Romeo.
Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
3-ter.1. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «comma 103» sono aggiunte le seguenti: «e alle clausole di anticipazione dell'indennizzo».
1.54. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
3-ter.1. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono compresi tra gli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo valanghe, colate di fango, crolli, danni da desertificazione del suolo e altri fenomeni di dissesto come definiti dalla normativa di settore.».
1.55. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
3-ter.1. All'articolo 1, comma 105-bis, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «delle coperture» sono aggiunte le seguenti: «, le clausole di anticipazione degli indennizzi».
1.56. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 3-quinquies, sostituire le parole da: il secondo periodo fino alla fine del comma, con le seguenti: secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
1.63. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 3-quinquies, sostituire le parole da: «L'assicuratore è tenuto» fino alla fine del comma, con le seguenti: «La copertura assicurativa ricomprende gli immobili muniti del titolo edilizio originario della costruzione o del provvedimento di legittimazione ovvero la cui costruzione risale a un periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio. Gli immobili oggetto di sanatoria sono ammissibili alla copertura, fermo restando che l'erogazione dell'indennizzo in caso di eventi catastrofali è condizionata all'esito positivo della procedura di sanatoria.».
1.61. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Romeo.
Al comma 3-quinquies, dopo le parole: Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono aggiungere le seguenti: , fermo restando che l'erogazione dell'indennizzo in caso di eventi catastrofali è condizionata all'esito positivo della procedura di sanatoria o di condono.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: dal precedente periodo con le seguenti: dai precedenti periodi, nonché per gli immobili per i quali le procedure di sanatoria o di condono abbiano avuto esito negativo,
1.1000. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:
3-quinquies.1. All'articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2021, n. 234», sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle cooperative e alle imprese di pesca e di acquacoltura per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154».
3-quinquies.2. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal comma 3-quinquies.1 è conseguentemente abrogato l'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
*1.25. Gadda.
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:
3-quinquies.1. All'articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2021, n. 234», sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle cooperative e alle imprese di pesca e di acquacoltura per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154».
3-quinquies.2. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal comma 3-quinquies.1 è conseguentemente abrogato l'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
*1.26. Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo.
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:
3-quinquies.1. All'articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2021, n. 234», sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle cooperative e alle imprese di pesca e di acquacoltura per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154».
3-quinquies.2. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal comma 3-quinquies.1 è conseguentemente abrogato l'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
*1.28. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-quinquies.1. L'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali», si interpreta nel senso che l'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, quando le immobilizzazioni ivi indicate sono iscritte nello stato patrimoniale del bilancio.
**1.79. Gadda.
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-quinquies.1. L'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali», si interpreta nel senso che l'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, quando le immobilizzazioni ivi indicate sono iscritte nello stato patrimoniale del bilancio.
**1.81. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-quinquies.1. L'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali», si interpreta nel senso che l'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, quando le immobilizzazioni ivi indicate sono iscritte nello stato patrimoniale del bilancio.
**1.82. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, le parole da: «è riferito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è costituito dai beni elencati all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, di proprietà delle imprese di cui al medesimo comma 101, impiegati nell'esercizio dell'attività, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi.».
*1.028. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, le parole da: «è riferito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è costituito dai beni elencati all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, di proprietà delle imprese di cui al medesimo comma 101, impiegati nell'esercizio dell'attività, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi.».
*1.029. Gadda.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, le parole da: «è riferito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è costituito dai beni elencati all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, di proprietà delle imprese di cui al medesimo comma 101, impiegati nell'esercizio dell'attività, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi.».
*1.030. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Romeo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, le parole: «a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «di proprietà dell'impresa».
**1.031. Peluffo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 1-bis, comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, le parole: «a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «di proprietà dell'impresa».
**1.017. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155)
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024 n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di inadempienza, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è applicabile:
a) al solo conduttore, nel caso in cui i beni siano oggetto di locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 4 agosto 2017, n. 124, oppure di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
b) al solo usufruttuario o affittuario, nel caso di usufrutto o affitto d'azienda ai sensi dell'articoli 2561 e 2562 del codice civile;
c) al solo proprietario, per casi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b).».
1.036. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Adesione a polizze collettive – Costituzione da parte delle imprese obbligate di Fondi a copertura dei rischi)
1. Le imprese obbligate alla sottoscrizione dei contratti assicurativi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono assolvere all'obbligo anche mediante adesione a polizze collettive, per la stipula delle quali possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo per la copertura dei rischi. Le finalità della presente disposizione possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria, anche prevedendo forme di riassicurazione.
*1.014. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Romeo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Adesione a polizze collettive – Costituzione da parte delle imprese obbligate di Fondi a copertura dei rischi)
1. Le imprese obbligate alla sottoscrizione dei contratti assicurativi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono assolvere all'obbligo anche mediante adesione a polizze collettive, per la stipula delle quali possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo per la copertura dei rischi. Le finalità della presente disposizione possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria, anche prevedendo forme di riassicurazione.
*1.015. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Regime impositivo delle assicurazioni per i rischi catastrofali)
1. Alla Tabella C dell'Allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo della tariffa 11-bis, dopo le parole: «unità immobiliari ad uso abitativo» sono aggiunte le seguenti: «nonché le assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modifiche e integrazioni».
**1.024. Torto, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Regime impositivo delle assicurazioni per i rischi catastrofali)
1. Alla Tabella C dell'Allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo della tariffa 11-bis, dopo le parole: «unità immobiliari ad uso abitativo» sono aggiunte le seguenti: «nonché le assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modifiche e integrazioni».
**1.027. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Casu, Merola, Toni Ricciardi, Romeo.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Finalità)
1. Allo scopo di prevenire e ridurre i casi di contaminazione ambientale, con rilevanti danni al terreno, alle acque superficiali e sotterranee, al mare, alle specie animali e vegetali, agli habitat naturali protetti e alle aree protette e con gravi conseguenze per la salute delle persone e la qualità della vita, nonché gli elevati rischi di insolvenza a carico degli operatori economici responsabili di danno ambientale, in conseguenza degli elevati costi di bonifica e ripristino e di risarcimento dei terzi danneggiati, le disposizioni della presente legge sono volte a incentivare i comportamenti virtuosi degli operatori economici, in particolare:
a) un maggiore ricorso alla stipulazione di contratti di assicurazione contro il rischio di danni all'ambiente, per tutelare il patrimonio dell'impresa, garantire la solvibilità in caso di danno nei riguardi degli enti e dei privati danneggiati e promuovere il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale;
b) la migliore gestione dei rischi ambientali, sia rispetto alla probabilità di accadimento sia rispetto alla possibile dimensione dei sinistri, favorendo gli interventi sulle parti degli impianti suscettibili di cagionare i più gravi danni all'ambiente, quali i serbatoi interrati monoparete in esercizio da più di quindici anni e i bacini di contenimento di serbatoi fuori terra;
c) l'adeguamento alla norma tecnica UNI/PdR 107:2021 «Ambiente protetto – Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente – Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali».
Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per la stipulazione di polizze assicurative per danni ambientali)
1. Per l'anno 2025 è concesso un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento delle spese sostenute nel medesimo anno dai soggetti di cui al comma 4 per la stipulazione di contratti di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di danno all'ambiente, come definito dalla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2004/35/CE.
2. I contratti di assicurazione di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche:
a) le attività assicurate devono essere esercitate presso strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
b) la durata della copertura assicurativa deve essere di almeno un anno;
c) la copertura assicurativa non deve essere limitata soltanto all'inquinamento improvviso o accidentale;
d) la copertura assicurativa deve comprendere l'intero danno ambientale, come determinato ai sensi della parte quarta, titolo V, e della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) la copertura dei danni all'ambiente deve prevedere un massimale almeno pari a un milione di euro esclusivamente destinato a tale tipo di danno.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito fino all'importo massimo annuale di 1.500 euro per ciascun beneficiario.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta ai titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi, e le imprese rispetto alle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese sottoposte a sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai quattro periodi d'imposta successivi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 1 del presente articolo, subordinatamente all'adempimento degli obblighi di certificazione di cui al comma 6 del presente articolo. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al secondo periodo, non porti al superamento del costo sostenuto.
6. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui al comma 1, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dal soggetto beneficiario devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti. Per le imprese non tenute per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti e la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
7. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 sono tenuti a conservare la documentazione attestante la stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
8. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
9. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuno dei presupposti stabiliti ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Art. 1-ter.
(Incentivi connessi alla certificazione UNI/PdR 107:2021 «Ambiente protetto – Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente – Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali»)
1. Gli incentivi di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma previsti per l'adesione al Sistema europeo di ecogestione e audit (EMAS) e per la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 sono estesi alla certificazione UNI/PdR 107:2021 «Ambiente protetto – Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente – Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali».
Art. 1-quater.
(Credito d'imposta per le spese sostenute per il conseguimento della certificazione UNI/ PdR 107:2021)
1. Per l'anno 2025 è concesso un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento delle spese sostenute nel medesimo anno dai soggetti di cui al comma 4 per il conseguimento della certificazione UNI/PdR 107:2021 «Ambiente protetto – Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente – Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali».
2. È ammissibile al credito d'imposta di cui al comma 1 la spesa per l'audit di certificazione occorrente per il conseguimento dell'attestato di certificazione e l'utilizzo del logo UNI/PdR 107:2021, sostenuta in relazione a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato presso la società Accredia per la certificazione UNI/PdR 107:2021.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito fino all'importo massimo annuale di euro 1.000 per ciascun beneficiario.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta ai titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, e le imprese rispetto alle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese sottoposte a sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai quattro periodi d'imposta successivi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 1 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione di cui al comma 6 del presente articolo. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al secondo periodo, non porti al superamento del costo sostenuto.
6. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui al comma 1, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dal soggetto beneficiario devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti. Per le imprese non tenute per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010.
7. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 sono tenuti a conservare la documentazione attestante il rilascio della certificazione UNI/PdR 107:2021.
8. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
9. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuno dei presupposti stabiliti ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Art. 1-quinquies.
(Credito d'imposta per interventi sui serbatoi interrati e sui bacini di contenimento obsoleti)
1. Per l'anno 2025 è concesso un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento delle spese sostenute nel medesimo anno dai soggetti di cui al comma 4 per interventi di manutenzione sui serbatoi interrati e sui bacini di contenimento obsoleti.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese per i seguenti interventi, eseguiti nel rispetto della norma tecnica UNI/PdR 107:2021 «Ambiente protetto – Linee guida per la prevenzione dei danni all'ambiente – Criteri tecnici per un'efficace gestione dei rischi ambientali», su serbatoi interrati e bacini di contenimento con una vetustà di almeno quindici anni, al servizio di strutture produttive situate nel territorio dello Stato:
a) sostituzione con un nuovo serbatoio a doppia parete;
b) verifiche strutturali, con esclusione dei costi di smaltimento di fondami e residui presenti nel serbatoio stesso;
c) vetrificazione del serbatoio esistente;
d) realizzazione di doppio fondo o doppia parete sul serbatoio esistente;
e) impermeabilizzazione dei bacini di contenimento per serbatoi contenenti sostanze pericolose.
3. Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono alternativi. L'intervento di cui alla lettera e) non è alternativo a quelli di cui alle lettere precedenti.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito fino all'importo massimo annuale di euro 2.000 per ciascun beneficiario.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta ai titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi, e le imprese rispetto alle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese sottoposte a sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai quattro periodi d'imposta successivi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 1 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione di cui al comma 7 del presente articolo. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al secondo periodo, non porti al superamento del costo sostenuto.
7. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui al comma 1, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dal soggetto beneficiario devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti. Per le imprese non tenute per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010.
8. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 sono tenuti a conservare la documentazione attestante l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2.
9. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
10. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuno dei presupposti stabiliti ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
01.01. Gadda.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dall'obbligo di cui al presente comma sono escluse le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 3), del codice civile, di valore non superiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa.».
1.20. Gadda.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. L'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applica ai beni che rientrano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che rimangono disciplinati, anche con riferimento agli strumenti di tutela, dal medesimo codice.
1.105. Gadda.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
3-bis.1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «si deve» sono sostituite dalle seguenti: «si può» e dopo le parole: «risorse pubbliche,» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei crediti di imposta».
3-bis.2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica solo a contributi, sovvenzioni ed agevolazioni concessi dopo i termini di cui ai commi 1, 2 e 3, ultimo periodo, del presente articolo.
1.34. Gadda.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per la stipulazione di polizze assicurative per danni ambientali)
1. Per l'anno 2025 è concesso un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento delle spese sostenute nel medesimo anno dai soggetti di cui al comma 4 per la stipulazione di contratti di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di danno all'ambiente, come definito dalla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2004/35/CE.
2. I contratti di assicurazione di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche:
a) le attività assicurate devono essere esercitate presso strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
b) la durata della copertura assicurativa deve essere di almeno un anno;
c) la copertura assicurativa non deve essere limitata soltanto all'inquinamento improvviso o accidentale;
d) la copertura assicurativa deve comprendere l'intero danno ambientale, come determinato ai sensi della parte quarta, titolo V, e della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) la copertura dei danni all'ambiente deve prevedere un massimale almeno pari a un milione di euro esclusivamente destinato a tale tipo di danno.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito fino all'importo massimo annuale di 1.500 euro per ciascun beneficiario.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta ai titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi, e le imprese rispetto alle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese sottoposte a sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai quattro periodi d'imposta successivi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 1 del presente articolo, subordinatamente all'adempimento degli obblighi di certificazione di cui al comma 6 del presente articolo. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al secondo periodo, non porti al superamento del costo sostenuto.
6. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui al comma 1, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dal soggetto beneficiario devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti. Per le imprese non tenute per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti e la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
7. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 sono tenuti a conservare la documentazione attestante la stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
8. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
9. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuno dei presupposti stabiliti ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
1.039. Gadda.
(Inammissibile)
A.C. 2333-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
tale termine viene differito dal 31 marzo 2025 al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775, e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775;
i casi presi in considerazione per gli eventi catastrofici e possibili conseguenze nella maggioranza delle previsioni normative sono difficilmente riferibili alle strutture sportive;
l'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolge un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale;
diversi interventi di deputati del gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista hanno sollecitato il Governo a porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni a causa degli effetti devastanti della pandemia,
impegna il Governo
a prevedere – in fase di adozione del primo provvedimento utile – un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive dilettantistiche, ASD, SSD, delle imprese sociali e del terzo settore per il pagamento dei premi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 1, prevedendone la completa gratuità per il primo anno, il concorso all'80 per cento del costo al secondo anno e al 65 per cento del costo per il terzo anno.
9/2333-A/1. Berruto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge di bilancio n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;
con riferimento alle modifiche della disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali, in considerazione dell'obiettivo solidale perseguito dall'istituto e del carattere obbligatorio dell'assicurazione in argomento, occorrerebbe esentare le polizze catastrofali dall'imposta del 21,25 per cento normalmente applicata alle polizze del ramo danni, ricordando che un'analoga esenzione è attualmente prevista per le assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, ai sensi della tabella C dell'allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;
occorre inoltre chiarire, sempre ai fini fiscali, che le polizze sono interamente deducibili dalle imposte sui redditi, e che la deducibilità opera anche nel caso delle assicurazioni stipulate per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad esentare le polizze catastrofali, come disciplinate all'esito delle modifiche introdotte alla legge n. 213 del 2023 dal decreto in esame, dall'imposta del 21,25 per cento normalmente applicata alle polizze del ramo danni;
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volto a chiarire che le polizze stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 213 del 2023, come modificato dal decreto in esame, sono interamente deducibili dalle imposte sui redditi e che la deducibilità opera anche nel caso delle assicurazioni stipulate per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell'articolo 1891 del Codice civile.
9/2333-A/2. Ubaldo Pagano.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali;
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge n. 213 del 2023, che ha introdotto misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge n. 155 del 2024, stabilendo che l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge n. 213 del 2023 sia corrisposto al proprietario del bene, laddove l'imprenditore, in ossequio a quanto disposto dal medesimo comma, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipulazione della polizza;
in merito, quindi, alle modifiche relative alla disciplina sostanziale della copertura assicurativa si ritiene importante includere anche il rischio di danni causati dal fenomeno della subsidenza tra gli eventi catastrofali assicurabili,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a includere anche il rischio di danni cagionati dal fenomeno della subsidenza tra gli eventi catastrofali assicurabili ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge n. 213 del 2023.
9/2333-A/3. Romeo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali;
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge n. 213 del 2023, che ha introdotto misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge n. 155 del 2024, stabilendo che l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge n. 213 del 2023 sia corrisposto al proprietario del bene, laddove l'imprenditore, in ossequio a quanto disposto dal medesimo comma, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipulazione della polizza;
in merito, quindi, alle modifiche relative alla disciplina sostanziale della copertura assicurativa si ritiene importante includere anche il rischio di danni causati dal fenomeno della subsidenza tra gli eventi catastrofali assicurabili,
impegna il Governo
a valutare, anche nell'ambito del Tavolo istituzionale appositamente istituito ai sensi del presente provvedimento, l'opportunità di considerare, anche alla luce di un'analisi della dimensione e frequenza dei rischi e dei costi per gli assicurati, la possibile estensione dell'obbligo assicurativo anche ad eventi calamitosi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal vigente decreto-legge.
9/2333-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Romeo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame differisce l'obbligo di stipulazione dei contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi nel territorio nazionale, introdotto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
nello specifico, l'articolo 1 del decreto differisce il termine iniziale di efficacia dell'obbligo di stipulazione prevedendo scadenze diverse in relazione alla dimensione delle imprese, sul presupposto che le medie e piccole imprese abbiano maggiore difficoltà nel rapido adeguamento;
il 30 gennaio 2025 il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy hanno adottato il decreto interministeriale n. 18, concernente il Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
la formulazione del decreto ha generato una serie di interrogativi circa l'interpretazione di alcune disposizioni;
l'articolo 1, alla lettera n), detta la definizione di costo di ripristino quale valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;
il medesimo articolo, al comma 3, lettera c), dispone l'inoperatività della polizza in caso di danni da inquinamento o contaminazione;
il nostro ordinamento contempla già una definizione di bonifica nel testo unico ambientale (articolo 240, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006) riferendola esplicitamente alla rimozione o riduzione della contaminazione ambientale;
tale antinomia rischia di indurre erroneamente le imprese a ritenere coperte dalle polizze obbligatorie anche le spese ambientali da contaminazione in realtà escluse, con il rischio di gravissime conseguenze sul piano economico e ambientale;
a norma del testo unico ambientale, anche in caso di contaminazione causata da eventi naturali estremi, l'impresa responsabile è comunque tenuta ad attuare le misure di emergenza e bonifica. Se la polizza assicurativa obbligatoria esclude tali circostanze, un'azienda – soprattutto se di piccole dimensioni – rischia di non avere le risorse per farvi fronte, con conseguente possibilità di fallimento;
su quest'ultima eventualità, i dati disponibili indicano che dal 2006 ad oggi circa 20.000 imprese sono fallite per i costi legati alla bonifica ambientale e lo Stato, conseguentemente, ha dovuto coprire oltre 4,5 miliardi di euro per la gestione dei cosiddetti siti orfani, dato anche che ad oggi le polizze di responsabilità ambientale sono sottoscritte da meno dell'1 per cento delle imprese attive in Italia (Rilevazione statistica ANIA 2024). Se l'intenzione della polizza è di non coprire le spese di bonifica di inquinanti sversati per effetto di un evento naturale, l'impresa si troverebbe comunque obbligata a sostenere tali costi, e ciò ne aggraverebbe la capacità operativa. In caso di fallimento dell'impresa dovuta all'impossibilità di sostenere i costi di bonifica, gli interventi verrebbero ulteriormente prorogati in attesa che la Regione o il Governo se ne facciano carico, con potenziali gravi conseguenze negative per la salute delle persone e dell'ambiente;
il decreto interministeriale, pur prevedendo l'inclusione dei terreni tra i beni assicurati, non ha definito cosa si debba intendere per gli stessi, rendendone difficile l'individuazione dei criteri di valutazione assicurativa (relativi ad esempio all'estensione e alle pertinenze);
potenziali distorsioni applicative del decreto interministeriale potrebbero derivare dall'assenza di un testo di polizza di riferimento allegato al decreto. Quest'ultima lacuna potrebbe produrre disomogeneità operative tra le diverse compagnie assicurative, con il rischio di esclusioni rilevanti (es. il bradisismo) che potrebbero lasciare scoperte ampie aree del territorio nazionale ad alto rischio naturale;
ulteriori distorsioni potrebbero derivare dall'obbligo di copertura assicurativa di eventuali danni all'immobile e al terreno da parte delle imprese in locazione senza che vi sia un'estensione ai proprietari dei medesimi immobili o terreni. Esistono infatti casi di imprese in locazione che sono soggette all'obbligo assicurativo che hanno sede in locali o terreni di privati che non hanno invece tale obbligo assicurativo, pertanto – in caso di danni a seguito di evento naturale – la polizza non potrebbe operare né nei confronti dell'impresa in locazione né a favore del privato che non ha alcun obbligo di copertura,
impegna il Governo:
a dirimere le criticità interpretative riferibili alla definizione di «bonifica», chiarendo espressamente che essa non includa le attività di decontaminazione del terreno a seguito di evento naturale, nonché al termine «terreno», specificando quali pertinenze essa contenga;
a prevedere strumenti e misure incentivanti per le imprese che stipulino coperture assicurative per gli eventuali danni ambientali, anche a copertura delle bonifiche come definite dal testo unico ambientale (articolo 240, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006);
a integrare il decreto con un allegato tecnico contenente un testo di polizza standard o almeno uno schema di riferimento;
ad adottare iniziative normative volte a sopperire alla sperequazione nei confronti delle imprese in locazione presso i privati che invece non hanno obbligo di copertura assicurativa e, nel caso di siti in locazione, a prevedere che l'obbligo assicurativo ricada sul soggetto proprietario.
9/2333-A/4. Gadda.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali;
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;
in merito, quindi, alle modifiche relative alla disciplina sostanziale della copertura assicurativa si ritiene importante includere anche il rischio di danni causati dalle cosiddette «bombe d'acqua» tra gli eventi catastrofali assicurabili,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a includere anche il rischio di danni cagionati dalle fuoriuscite d'acqua connesse a piogge di elevatissima intensità, anche se di breve durata, cosiddette «bombe d'acqua», tra gli eventi catastrofali assicurabili ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 213 del 2023.
9/2333-A/5. Merola.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali;
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;
in merito, quindi, alle modifiche relative alla disciplina sostanziale della copertura assicurativa si ritiene importante includere anche il rischio di danni causati dalle cosiddette «bombe d'acqua» tra gli eventi catastrofali assicurabili,
impegna il Governo
a valutare, anche nell'ambito del Tavolo istituzionale appositamente istituito ai sensi del presente provvedimento, l'opportunità di considerare, anche alla luce di un'analisi della dimensione e frequenza dei rischi e dei costi per gli assicurati, la possibile estensione dell'obbligo assicurativo anche ad eventi calamitosi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal vigente decreto-legge.
9/2333-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Merola.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento dispone, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
tale termine viene differito dal 31 marzo 2025 al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni e 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese come rispettivamente definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775;
la stessa relazione illustrativa del Governo pone in evidenza come la suddetta proroga muove dalla finalità di agevolare l'adempimento dell'obbligo assicurativo e di consentire alle imprese un esame ponderato e comparativo delle offerte assicurative formulate sulla base della nuova normativa, considerato che le medie e piccole imprese riscontrano maggiori difficoltà nel rapido adeguamento (si tratta, stando a quanto riportato dal Governo, del 99,9 per cento delle imprese iscritte al registro);
l'Italia, per la sua conformazione geografica e morfologica, è tra i Paesi più esposti al rischio di eventi naturali, in particolare terremoti e dissesti idrogeologici. Negli ultimi anni, la crisi climatica ha aggravato ulteriormente la situazione, aumentando la frequenza e l'intensità delle alluvioni e provocando danni sempre più rilevanti all'ambiente e all'economia;
secondo i dati del Rapporto Ance-Cresme, mentre la spesa per riparare gli eventi sismici è rimasta costante (2,7 miliardi nel periodo 2009-2023 contro 3,1 dei periodi precedenti), la spesa per contrastare gli effetti del dissesto idrogeologico è triplicata da una media annua di 1 miliardo precedente al 2009 a 3,3 miliardi nel periodo 2009-2023;
un sistema assicurativo diffuso può contribuire in parte a ridurre l'onere economico a carico dello stato, ma di certo non può sostituire la necessità impellente di un piano strutturale per la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio, affrontando in primis il dissesto idrogeologico e le ulteriori fragilità intrinseche del nostro Paese;
il solo obbligo assicurativo, in assenza di interventi pubblici strutturali ed infrastrutturali di prevenzione, mitigazione e manutenzione del territorio, rischia di trasformare lo stesso strumento in un fattore di vulnerabilità per le imprese più fragili, con un impatto regressivo sui territori già economicamente deboli, determinando una distorsione per la coesione territoriale ed economica del Paese;
il rischio è che la spesa necessaria per la copertura assicurativa, particolarmente onerosa in aree ad alta esposizione (es. rischio sismico o idrogeologico), diventi di fatto insostenibile per molte PMI, cooperative sociali e realtà del terzo settore, con particolare riferimento a quelle che operano in regime di appalto pubblico o di accreditamento per i servizi sanitari e sociosanitari, dove i costi non sono facilmente recuperabili ed i corrispettivi sono difficili da rinegoziare,
impegna il Governo:
1) al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti a rischi derivanti da eventi catastrofali:
ad adottare un Programma nazionale di interventi pubblici per la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio;
a dare immediata operatività al Piano Nazionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) attraverso il rafforzamento della governance per l'individuazione delle azioni di adattamento nei diversi settori, con la definizione delle priorità e delle relative risorse necessarie per la realizzazione interventi pubblici strutturali ed infrastrutturali di prevenzione, mitigazione e manutenzione del territorio;
a promuovere pratiche costruttive innovative e resilienti per il futuro e politiche di pianificazione territoriale che tengano conto delle specificità dei rischi locali e della necessità di azzerare il consumo di suolo, riducendo la vulnerabilità intrinseca del nostro patrimonio costruito e naturale;
2) a prevedere l'introduzione di adeguate misure di sostegno alle aziende che dovranno far fronte ai nuovi oneri assicurativi, anche attraverso la previsione di maggiori deducibilità dei costi delle polizze, ai fini delle imposte sui redditi (Ires) e dell'imposta sulle attività produttive (Irap).
9/2333-A/6. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento dispone, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
tale termine viene differito dal 31 marzo 2025 al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni e 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese come rispettivamente definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775;
la stessa relazione illustrativa del Governo pone in evidenza come la suddetta proroga muove dalla finalità di agevolare l'adempimento dell'obbligo assicurativo e di consentire alle imprese un esame ponderato e comparativo delle offerte assicurative formulate sulla base della nuova normativa, considerato che le medie e piccole imprese riscontrano maggiori difficoltà nel rapido adeguamento (si tratta, stando a quanto riportato dal Governo, del 99,9 per cento delle imprese iscritte al registro);
il solo obbligo assicurativo, in assenza di interventi pubblici strutturali ed infrastrutturali di prevenzione, mitigazione e manutenzione del territorio, rischia di trasformare lo stesso strumento in un fattore di vulnerabilità per le imprese più fragili, con un impatto regressivo sui territori già economicamente deboli, determinando una distorsione per la coesione territoriale ed economica del Paese;
il rischio è che la spesa necessaria per la copertura assicurativa, particolarmente onerosa in aree ad alta esposizione (es. rischio sismico o idrogeologico), diventi di fatto insostenibile per molte PMI, cooperative sociali e realtà del terzo settore, con particolare riferimento a quelle che operano in regime di appalto pubblico o di accreditamento per i servizi sanitari e sociosanitari, dove i costi non sono facilmente recuperabili ed i corrispettivi sono difficili da rinegoziare;
in particolare per le imprese del settore del welfare che svolgono attività di servizio ed operano prevalentemente in strutture pubbliche o in strutture appartenenti a soggetti non tenuti, sulla base delle attuali disposizioni di riferimento, alla stipula della polizza l'obbligo di assicurazione risulterebbe iniquo e sproporzionato rispetto alla loro fondamentale azione di sussidiarietà al welfare di questo Paese;
anche le cooperative del settore culturale che hanno in concessione, o nella disponibilità ad altro titolo, beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) – prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi – si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a definire con chiarezza i soggetti obbligati alla stipula dei contratti assicurativi, disponendo una chiara esenzione dell'ambito di applicazione della relativa disciplina per le imprese del settore del welfare e del settore culturale, che operano prevalentemente in strutture pubbliche o che hanno in concessione o nella disponibilità ad altro titolo, beni del patrimonio culturale, individuando per questi ultimi gli strumenti di tutela nelle previsioni del Codice dei beni culturali.
9/2333-A/7. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento dispone, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
tale termine viene differito dal 31 marzo 2025 al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni e 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese come rispettivamente definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775;
la stessa relazione illustrativa del Governo pone in evidenza come la suddetta proroga muove dalla finalità di agevolare l'adempimento dell'obbligo assicurativo e di consentire alle imprese un esame ponderato e comparativo delle offerte assicurative formulate sulla base della nuova normativa, considerato che le medie e piccole imprese riscontrano maggiori difficoltà nel rapido adeguamento (si tratta, stando a quanto riportato dal Governo, del 99,9 per cento delle imprese iscritte al registro);
il solo obbligo assicurativo, in assenza di interventi pubblici strutturali ed infrastrutturali di prevenzione, mitigazione e manutenzione del territorio, rischia di trasformare lo stesso strumento in un fattore di vulnerabilità per le imprese più fragili, con un impatto regressivo sui territori già economicamente deboli, determinando una distorsione per la coesione territoriale ed economica del Paese;
l'attuale obbligo assicurativo riguarda anche tutte quelle piccole imprese personali che non utilizzano immobili per lo svolgimento dell'attività produttiva, né impianti e/o attrezzature di rilevante valore. Parliamo di circa 2 milioni di imprese che hanno optato per il regime forfettario, che sono dotate solamente di attrezzature di modico valore, peraltro non obbligate al registro dei beni ammortizzabili, il cui l'obbligo di assicurazione risulterebbe iniquo e sproporzionato rispetto ai beni effettivamente utilizzati,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre una chiara esenzione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa alle assicurazioni dei rischi catastrofali per le imprese personali che non utilizzano immobili per lo svolgimento dell'attività produttiva o che, per l'esercizio dell'attività, sono dotate solamente di attrezzature di modico valore (voce B-II, n. 3) del codice civile).
9/2333-A/8. Ghirra, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge di bilancio n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;
in particolare, il comma 3-quinquies, introdotto in sede referente, novella l'articolo 1, comma 106, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023, prevedendo che l'assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili: 1) costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio; 2) oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono;
la medesima disposizione esclude, inoltre, relativamente agli immobili non assicurabili alla luce di quanto sopra, la spettanza di indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, ivi incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
tale modifica non chiarisce però quali siano le conseguenze legate all'eventuale esito negativo delle procedure di sanatoria o di condono pendenti,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a chiarire, in relazione a quanto previsto dal nuovo comma 3-quinquies, che in caso di immobili per i quali vi sia in corso un procedimento di sanatoria o condono l'erogazione dell'indennizzo in caso di eventi catastrofali è condizionata all'esito positivo del procedimento e che, in caso di esito negativo, non spetta altresì alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
9/2333-A/9. Simiani, Braga, Evi, Curti, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge di bilancio n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;
in particolare, il comma 3-quinquies, introdotto in sede referente, novella l'articolo 1, comma 106, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023, prevedendo che l'assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili: 1) costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio; 2) oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono;
la medesima disposizione esclude, inoltre, relativamente agli immobili non assicurabili alla luce di quanto sopra, la spettanza di indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, ivi incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
tale modifica non chiarisce però quali siano le conseguenze legate all'eventuale esito negativo delle procedure di sanatoria o di condono pendenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a chiarire, in relazione a quanto previsto dal nuovo comma 3-quinquies, che in caso di immobili per i quali vi sia in corso un procedimento di sanatoria o condono l'erogazione dell'indennizzo in caso di eventi catastrofali è condizionata all'esito positivo del procedimento e che, in caso di esito negativo, non spetta altresì alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
9/2333-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Simiani, Braga, Evi, Curti, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone la proroga del termine entro cui le imprese di medie dimensioni e le piccole e microimprese sono tenute a stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio, con scadenze differenziate in relazione alla dimensione delle imprese,
considerato che:
negli ultimi anni si è registrato un incremento significativo in frequenza e intensità di eventi climatici estremi che, pur non espressamente menzionati nella normativa vigente, hanno causato gravi danni a beni, infrastrutture e attività produttive in diverse aree del Paese;
l'inclusione delle valanghe tra gli eventi calamitosi e catastrofali oggetto della nuova disciplina contribuirebbe a fornire maggiore certezza interpretativa e tutela concreta alle imprese ubicate nei territori maggiormente esposti a tali fenomeni,
impegna il Governo
ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, opportuni interventi normativi volti a ricomprendere espressamente tra gli eventi calamitosi e catastrofali rilevanti ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 anche le valanghe.
9/2333-A/10. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone la proroga del termine entro cui le imprese di medie dimensioni e le piccole e microimprese sono tenute a stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio, con scadenze differenziate in relazione alla dimensione delle imprese,
considerato che:
negli ultimi anni si è registrato un incremento significativo in frequenza e intensità di eventi climatici estremi che, pur non espressamente menzionati nella normativa vigente, hanno causato gravi danni a beni, infrastrutture e attività produttive in diverse aree del Paese;
l'inclusione delle valanghe tra gli eventi calamitosi e catastrofali oggetto della nuova disciplina contribuirebbe a fornire maggiore certezza interpretativa e tutela concreta alle imprese ubicate nei territori maggiormente esposti a tali fenomeni,
impegna il Governo
a valutare, anche nell'ambito del Tavolo istituzionale appositamente istituito ai sensi del presente provvedimento, l'opportunità di considerare, anche alla luce di un'analisi della dimensione e frequenza dei rischi e dei costi per gli assicurati, la possibile estensione dell'obbligo assicurativo anche ad eventi calamitosi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal vigente decreto-legge.
9/2333-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone la proroga del termine entro cui le imprese di medie dimensioni e le piccole e microimprese sono tenute a stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio, con scadenze differenziate in relazione alla dimensione delle imprese;
l'intervento normativo intende agevolare l'adempimento dell'obbligo assicurativo e consentire alle imprese un esame ponderato e comparativo delle offerte formulate sulla base della nuova normativa, anche al fine di evitare comportamenti speculativi da parte delle imprese di assicurazione;
il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo, seppur differito, appare ancora eccessivamente stringente e non consente alle imprese di adeguarsi in modo consapevole e vantaggioso;
la disciplina attuativa, contenuta nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy 30 gennaio 2025, n. 18, presenta numerose ambiguità e incertezze sotto il profilo interpretativo e operativo che rischiano di precostituire condizioni tali da renderne difficile l'applicazione e generare un aumento del contenzioso giudiziario;
l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione incide sull'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, e dunque si configura come un fattore anch'esso penalizzante, soprattutto per le micro e piccole imprese che versano in maggiore difficoltà. Secondo i dati Istat del dicembre 2024, la maggior parte dei settori produttivi continua, infatti, a registrare un significativo calo rispetto al 2023, con una forte incidenza per le imprese manifatturiere;
al fine di consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi in oggetto occorre attendere l'attivazione del portale che la legge n. 193 del 2024 ha affidato alla gestione dell'IVASS,
impegna il Governo
ad approfondire ulteriormente gli effetti della disciplina in esame al fine di individuare, nel primo provvedimento utile, presupposti e condizioni di esonero dall'obbligo assicurativo per danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, con particolare riferimento alle micro e piccole imprese, o, in subordine, a prevedere un ulteriore differimento del termine di efficacia dello stesso almeno fino al sesto mese successivo all'attivazione del portale che l'IVASS dovrà predisporre per consentire l'effettivo esame ponderato e comparativo dei contratti assicurativi.
9/2333-A/11. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) ha istituito l'obbligo per le imprese con sede legale in Italia, nonché per le imprese con sede legale all'estero ma con stabile organizzazione in Italia, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni aziendali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, con esclusione delle imprese agricole;
l'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 202 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ha differito il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025;
il provvedimento attualmente all'esame della Camera dei deputati interviene nuovamente sull'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023, prorogando ulteriormente i termini per la stipula delle polizze: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese;
la norma individua tra gli eventi da assicurare i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni;
negli ultimi anni si è registrato un incremento significativo in frequenza e intensità di eventi climatici estremi che, pur non espressamente menzionati nella normativa vigente, hanno causato gravi danni a beni, infrastrutture e attività produttive in diverse aree del Paese;
tra questi fenomeni si segnalano in particolare: le piogge di elevatissima intensità e breve durata (note come «bombe d'acqua»), che hanno provocato esondazioni urbane e danni ingenti in molte città italiane; i picchi di marea eccezionali, noti come acqua alta, che colpiscono ricorrentemente città lagunari determinando inondazioni e gravi ripercussioni economiche e ambientali; i maremoti, connessi a eventi sismici sottomarini, il cui potenziale distruttivo è ben noto in aree costiere a rischio; la desertificazione del suolo, in aumento negli ultimi anni, che ha avuto impatti devastanti in diverse regioni italiane, tra cui la Puglia, con una progressiva carenza di risorse idriche che ha compromesso l'agricoltura, il settore energetico e la vita quotidiana delle comunità locali. La Puglia è una delle regioni più vulnerabili rispetto a questo fenomeno, che sta accentuando la pressione sulle risorse naturali e sulle attività economiche regionali, aggravando la già difficile situazione di scarsità idrica e siccità prolungata;
una esplicita inclusione di tali fenomeni nel perimetro applicativo della norma contribuirebbe a fornire maggiore certezza interpretativa e tutela concreta alle imprese operanti in Puglia e in altre aree del Paese ad alta esposizione a tali rischi, come la siccità,
impegna il Governo
ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, opportuni interventi normativi volti a ricomprendere espressamente tra gli eventi calamitosi e catastrofali rilevanti ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023, anche le fuoriuscite d'acqua connesse a piogge di elevatissima intensità, anche se di breve durata, i picchi di marea particolarmente pronunciati, nonché i maremoti e la desertificazione del suolo, al fine di assicurare una più ampia ed efficace copertura assicurativa per le imprese esposte a tali fenomeni, in coerenza con i principi di prevenzione e resilienza promossi a livello nazionale ed europeo.
9/2333-A/12. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) ha istituito l'obbligo per le imprese con sede legale in Italia, nonché per le imprese con sede legale all'estero ma con stabile organizzazione in Italia, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni aziendali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, con esclusione delle imprese agricole;
l'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 202 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ha differito il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025;
il provvedimento attualmente all'esame della Camera dei deputati interviene nuovamente sull'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023, prorogando ulteriormente i termini per la stipula delle polizze: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese;
la norma individua tra gli eventi da assicurare i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni;
negli ultimi anni si è registrato un incremento significativo in frequenza e intensità di eventi climatici estremi che, pur non espressamente menzionati nella normativa vigente, hanno causato gravi danni a beni, infrastrutture e attività produttive in diverse aree del Paese;
tra questi fenomeni si segnalano in particolare: le piogge di elevatissima intensità e breve durata (note come «bombe d'acqua»), che hanno provocato esondazioni urbane e danni ingenti in molte città italiane; i picchi di marea eccezionali, noti come acqua alta, che colpiscono ricorrentemente città lagunari determinando inondazioni e gravi ripercussioni economiche e ambientali; i maremoti, connessi a eventi sismici sottomarini, il cui potenziale distruttivo è ben noto in aree costiere a rischio; la desertificazione del suolo, in aumento negli ultimi anni, che ha avuto impatti devastanti in diverse regioni italiane, tra cui la Puglia, con una progressiva carenza di risorse idriche che ha compromesso l'agricoltura, il settore energetico e la vita quotidiana delle comunità locali. La Puglia è una delle regioni più vulnerabili rispetto a questo fenomeno, che sta accentuando la pressione sulle risorse naturali e sulle attività economiche regionali, aggravando la già difficile situazione di scarsità idrica e siccità prolungata;
una esplicita inclusione di tali fenomeni nel perimetro applicativo della norma contribuirebbe a fornire maggiore certezza interpretativa e tutela concreta alle imprese operanti in Puglia e in altre aree del Paese ad alta esposizione a tali rischi, come la siccità,
impegna il Governo
a valutare, anche nell'ambito del Tavolo istituzionale appositamente istituito ai sensi del presente provvedimento, l'opportunità di considerare, anche alla luce di un'analisi della dimensione e frequenza dei rischi e dei costi per gli assicurati, la possibile estensione dell'obbligo assicurativo anche ad eventi calamitosi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal vigente decreto-legge.
9/2333-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento de quo reca misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali;
in particolare, il decreto introduce, mediante la proroga del termine del 31 marzo 2025 previsto dall'articolo 1, comma 101, legge n. 213 del 2023, un ingresso graduale dell'obbligo, per le imprese, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
la citata proroga si è resa necessaria a seguito delle rimostranze da parte delle associazioni di settore – Confindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti – con riferimento ai costi elevati e alla mancanza di chiarezza e trasparenza su molte questioni;
Unimpresa ha calcolato che per alcune PMI il premio annuo potrebbe raggiungere 12 mila euro, un costo insostenibile in un periodo di inflazione, rincari energetici e stretta creditizia;
per un sistema produttivo nazionale già messo a dura prova da eventi geopolitici e crisi economiche, l'obbligo di stipulare polizze a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali rappresenta l'ennesima incombenza di cui le aziende sono costrette a farsi carico, imponendo alle stesse di sostenere oneri aggiuntivi senza adeguati incentivi fiscali, quali deduzioni o crediti d'imposta, che possano bilanciare gli ulteriori costi;
inoltre il citato obbligo assicurativo potrebbe penalizzare soprattutto le piccole imprese, creare disparità territoriali e ridurre la competitività internazionale, aumentando le difficoltà economiche già presenti nel tessuto produttivo;
la produzione industriale registra da svariati mesi un calo tendenziale consecutivo e una flessione costante, con una decrescita della produzione che interessa in maniera particolare il settore automotive;
tra le aziende che più di altre soffrono la crisi, infatti, quelle del comparto auto registra gli impatti più devastanti sia sotto il profilo produttivo che occupazionale. La riduzione drastica della produzione di vetture negli stabilimenti di Stellantis e nelle aziende dell'indotto sta mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro, con una perdita irreversibile di competenze e know-how tecnologico,
impegna il Governo
ad approfondire ulteriormente gli effetti della disciplina in esame al fine di individuare, nel primo provvedimento utile, presupposti e condizioni di esonero dall'obbligo assicurativo per danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, con particolare riferimento al settore dell'automotive già colpito duramente dalla stagnazione economica e dagli alti costi energetici.
9/2333-A/13. Appendino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in sede referente sono stati approvati emendamenti che modificano la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);
in particolare, il comma 3-ter, introdotto in sede referente, introduce una deroga alle limitazioni all'oggetto del contratto di assicurazione previste all'articolo 1, comma 104, della legge n. 213 del 2023, stabilendo che il contratto di assicurazione possa prevedere un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15 per cento del danno, introduce un criterio di proporzionalità del premio in base al rischio;
i territori interessati da stati di emergenza sono caratterizzati da una vulnerabilità fisiologica che, di fatto, innalza il coefficiente di rischio: l'assenza di meccanismi di calmierazione, unita alla dipendenza del premio dalla sola localizzazione territoriale, può pertanto tradursi in un aggravio sproporzionato per le imprese situate in tali aree;
nei contesti indicati, pertanto, aggiungere un ulteriore obbligo assicurativo, privo di meccanismi di compensazione, rischia di pregiudicare la possibilità di consolidare la ripresa economica post calamità;
occorre valutare strumenti fiscali a beneficio dei contraenti le cui imprese siano ubicate nei territori interessati da stati di emergenza, come ad esempio l'esenzione delle polizze catastrofali dall'imposta del 21,25 per cento normalmente applicata al ramo danni, nonché la completa deducibilità dei premi assicurativi,
impegna il Governo
a prevedere misure di calmierazione dell'onere assicurativo a beneficio delle imprese ubicate nei territori interessati da stati di emergenza a seguito di eventi catastrofali, come disciplinate all'esito delle modifiche introdotte alla legge n. 213 del 2023 dal decreto in esame, quali l'esenzione dall'imposta sul ramo danni dall'imposta del 21,25 per cento normalmente applicata e la completa deducibilità dei premi assicurativi corrisposti per le polizze stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 213 del 2023.
9/2333-A/14. Curti.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge di bilancio n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;
con riferimento alle modifiche della disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali, occorre chiarire che le imprese soggette all'obbligo di assicurarsi contro i rischi da catastrofe naturale possono costituirsi in consorzi o aderire a forme associative idonee a provvedere collettivamente alla copertura obbligatoria,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di chiarire che le imprese soggette all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101 della legge n. 213 del 2023, ovvero quello di assicurarsi contro i rischi da catastrofe naturale, possano costituirsi in consorzi o aderire a forme associative idonee a provvedere collettivamente alla copertura obbligatoria.
9/2333-A/15. Roggiani, Fornaro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, novellando l'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023, proroga il termine entro il quale decorre l'obbligo di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali per le imprese di medie dimensioni e per le piccole e microimprese;
l'introduzione di tale strumento assicurativo rappresenta un dispositivo utile ed efficace solamente se viene inserito in un contesto più ampio di riferimento ossia quello della governance e della messa in sicurezza del territorio;
provvedimenti normativi di tale portata non sono sufficienti in assenza di interventi di prevenzione e di messa in sicurezza coordinati e strutturali nonché stanziamenti di risorse adeguate: una mera obbligatorietà rischia di essere percepita come un disimpegno da parte dell'amministrazione pubblica dall'assumersi responsabilità in ordine all'adozione di politiche efficaci e preventive, all'effettuazione di controlli e allo stanziamento di risorse di messa in sicurezza dei territori, soprattutto quelli più vulnerabili,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure di sostegno alle imprese recate dal provvedimento in esame, con lo stanziamento, nel primo provvedimento utile, delle risorse necessarie per la messa in sicurezza delle aree, sull'intero territorio nazionale, più fragili e vulnerabili alle calamità naturali e a predisporre in tempi brevi una mappatura dei contesti emergenziali allo scopo di realizzare interventi mirati in relazione alla gravità, anche al fine di ridurre il rischio che si verifichino gli eventi catastrofali oggetto del provvedimento.
9/2333-A/16. Sottanelli, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, novellando l'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023, proroga il termine entro il quale decorre l'obbligo di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali per le imprese di medie dimensioni e per le piccole e microimprese;
l'introduzione di tale strumento assicurativo rappresenta un dispositivo utile ed efficace solamente se viene inserito in un contesto più ampio di riferimento ossia quello della governance e della messa in sicurezza del territorio;
provvedimenti normativi di tale portata non sono sufficienti in assenza di interventi di prevenzione e di messa in sicurezza coordinati e strutturali nonché stanziamenti di risorse adeguate: una mera obbligatorietà rischia di essere percepita come un disimpegno da parte dell'amministrazione pubblica dall'assumersi responsabilità in ordine all'adozione di politiche efficaci e preventive, all'effettuazione di controlli e allo stanziamento di risorse di messa in sicurezza dei territori, soprattutto quelli più vulnerabili,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa per la messa in sicurezza delle aree, sull'intero territorio nazionale, più fragili e vulnerabili alle calamità naturali allo scopo di realizzare interventi mirati in relazione alla gravità, anche al fine di ridurre il rischio che si verifichino gli eventi catastrofali oggetto del provvedimento.
9/2333-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Sottanelli, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone, per le imprese di medie dimensioni e per le piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
tale intervento, pur rispondendo all'esigenza di garantire la sostenibilità economica dell'adeguamento normativo per le imprese e il settore produttivo italiano, non affronta il tema dell'esposizione al rischio del patrimonio edilizio pubblico e delle abitazioni private che rappresentano un fattore critico di vulnerabilità del sistema-Paese in occasione di eventi calamitosi, soprattutto in ambito urbano e nelle aree soggette a rischio sismico, idrogeologico e climatico, senza che sia attualmente previsto un quadro organico di strumenti di protezione e valorizzazione patrimoniale di natura assicurativa in questi ambiti;
inoltre, nonostante la loro elevata esposizione ai rischi derivanti da eventi calamitosi, tali beni non rientrano attualmente nell'ambito di applicazione delle misure assicurative previste dal decreto, né risultano destinatari di specifiche forme di tutela sistemica sotto il profilo del trasferimento del rischio, con conseguente persistente fragilità degli assetti territoriali, economici e sociali in caso di eventi distruttivi,
impegna il Governo
a estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di copertura assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, promuovendo, anche in forma volontaria e mediante idonei strumenti di incentivazione economica e fiscale, forme di protezione assicurativa per il patrimonio edilizio pubblico e per le abitazioni private.
9/2333-A/17. Grippo, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, novellando l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, proroga il termine entro il quale decorre l'obbligo di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali per le imprese di medie dimensioni e per le piccole e microimprese;
ai sensi della citata disposizione, gli eventi in oggetto sono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni che si realizzano sul suolo nazionale;
da tale lista, le disposizioni escludono la cosiddetta «subsidenza», lento processo di abbassamento del suolo causato da fattori geologici che può coinvolgere territori di estensione variabile;
negli ultimi decenni, come riportato dal Dipartimento della Protezione Civile, questo fenomeno è stato localmente aggravato dall'azione dell'uomo raggiungendo dimensioni superiori a quelle di origine naturale. Diversi studi evidenziano come la subsidenza che accompagna lo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee sia un fenomeno globale in grado di causare impatti ambientali, sociali ed economici di portata rilevante;
sebbene la subsidenza sia un processo lento e graduale, può ridurre in modo permanente la capacità di immagazzinamento d'acqua dei sistemi acquiferi, danneggiare edifici e infrastrutture, oltre che aumentare il rischio di inondazione nelle aree alluvionali e nelle pianure costiere;
è un fenomeno che interessa molte aree costiere anche in Italia, soprattutto nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Puglia, Toscana, Campania, Calabria ma anche i dintorni di agglomerati urbani come Milano, Bologna e Modena (in queste zone soprattutto per l'estrazione di acqua dal sottosuolo). Nel breve periodo saranno coinvolte sempre più non solo la vita delle persone ma anche le numerose aziende e imprese situate in questi estesi territori: i fenomeni di dissesto provocati dalle subsidenze sono sempre più frequenti e hanno spesso determinato ingenti danni materiali e, in molti casi, anche la perdita di vite umane;
l'innalzamento del livello del mare dovuto al cambiamento climatico è aggravato dall'abbassamento della superficie del suolo: quasi 200 chilometri della costa adriatica settentrionale sono caratterizzati da una quota inferiore al livello medio del mare o appena sopra di esso e, in queste aree, anche pochi centimetri di subsidenza aumentano la probabilità di inondazione;
prevenire e mitigare l'impatto della subsidenza, soprattutto in un contesto come quello attuale di eventi sempre più estremi a causa della crisi climatica in atto, è di fondamentale importanza e, con particolare riferimento agli obiettivi delle disposizioni in esame, non è contemplabile l'esclusione di tale fenomeno tra quelli da assicurare,
impegna il Governo
ad apportare le opportune modifiche normative volte ad inserire anche ulteriori fenomeni causati dalla crisi climatica, quale quello della subsidenza, tra gli eventi da assicurare ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
9/2333-A/18. Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, novellando l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, proroga il termine entro il quale decorre l'obbligo di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali per le imprese di medie dimensioni e per le piccole e microimprese;
ai sensi della citata disposizione, gli eventi in oggetto sono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni che si realizzano sul suolo nazionale;
da tale lista, le disposizioni escludono la cosiddetta «subsidenza», lento processo di abbassamento del suolo causato da fattori geologici che può coinvolgere territori di estensione variabile;
negli ultimi decenni, come riportato dal Dipartimento della Protezione Civile, questo fenomeno è stato localmente aggravato dall'azione dell'uomo raggiungendo dimensioni superiori a quelle di origine naturale. Diversi studi evidenziano come la subsidenza che accompagna lo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee sia un fenomeno globale in grado di causare impatti ambientali, sociali ed economici di portata rilevante;
sebbene la subsidenza sia un processo lento e graduale, può ridurre in modo permanente la capacità di immagazzinamento d'acqua dei sistemi acquiferi, danneggiare edifici e infrastrutture, oltre che aumentare il rischio di inondazione nelle aree alluvionali e nelle pianure costiere;
è un fenomeno che interessa molte aree costiere anche in Italia, soprattutto nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Puglia, Toscana, Campania, Calabria ma anche i dintorni di agglomerati urbani come Milano, Bologna e Modena (in queste zone soprattutto per l'estrazione di acqua dal sottosuolo). Nel breve periodo saranno coinvolte sempre più non solo la vita delle persone ma anche le numerose aziende e imprese situate in questi estesi territori: i fenomeni di dissesto provocati dalle subsidenze sono sempre più frequenti e hanno spesso determinato ingenti danni materiali e, in molti casi, anche la perdita di vite umane;
l'innalzamento del livello del mare dovuto al cambiamento climatico è aggravato dall'abbassamento della superficie del suolo: quasi 200 chilometri della costa adriatica settentrionale sono caratterizzati da una quota inferiore al livello medio del mare o appena sopra di esso e, in queste aree, anche pochi centimetri di subsidenza aumentano la probabilità di inondazione;
prevenire e mitigare l'impatto della subsidenza, soprattutto in un contesto come quello attuale di eventi sempre più estremi a causa della crisi climatica in atto, è di fondamentale importanza e, con particolare riferimento agli obiettivi delle disposizioni in esame, non è contemplabile l'esclusione di tale fenomeno tra quelli da assicurare,
impegna il Governo
a valutare, anche nell'ambito del Tavolo istituzionale appositamente istituito ai sensi del presente provvedimento, l'opportunità di considerare, anche alla luce di un'analisi della dimensione e frequenza dei rischi e dei costi per gli assicurati, la possibile estensione dell'obbligo assicurativo anche ad eventi calamitosi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal vigente decreto-legge.
9/2333-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame proroga il termine entro cui le imprese di medie dimensioni, le piccole e le microimprese devono adempiere all'obbligo di stipula delle coperture assicurative a tutela dei propri beni produttivi contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
la ratio della misura risiede nella necessità di rendere sostenibile per il sistema produttivo l'impatto economico derivante dall'introduzione di obblighi assicurativi in un contesto in cui l'accesso alle polizze risulta spesso ostacolato dall'elevato costo dei premi, particolarmente gravoso per le imprese di minori dimensioni e per quelle localizzate in aree ad alto rischio;
al contempo, l'assenza di un meccanismo pubblico di sostegno o di condivisione del rischio incide negativamente sulla possibilità per le piccole e medie imprese di accedere a coperture assicurative efficaci e sostenibili, contribuendo a una distribuzione disomogenea della protezione sul territorio nazionale e aumentando la dipendenza del sistema produttivo dagli interventi pubblici ex post in caso di eventi calamitosi,
impegna il Governo
a istituire un Fondo nazionale di garanzia pubblica, anche con finalità mutualistiche, volto a sostenere l'accesso delle PMI alle coperture assicurative contro i rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali.
9/2333-A/19. Benzoni, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge di bilancio n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024, stabilendo che l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 213 del 2023 sia corrisposto al proprietario del bene, laddove l'imprenditore, in ossequio a quanto disposto dal medesimo comma, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipulazione della polizza;
in merito, quindi, alle modifiche introdotte dal comma 3-sexies, si ribadisce che l'obbligo assicurativo dovrebbe riguardare esclusivamente i beni di proprietà delle imprese e non anche i beni a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, quindi anche in affitto,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di prevedere che l'obbligo assicurativo a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali riguardi esclusivamente i beni di proprietà delle imprese.
9/2333-A/20. Toni Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali;
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;
in merito, quindi, alle modifiche relative alla disciplina sostanziale della copertura assicurativa si ritiene importante includere anche i danni causati dai maremoti e dal bradisismo flegreo tra gli eventi catastrofali assicurabili,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a includere anche i danni causati da ulteriori eventi catastrofali, quali i maremoti e il bradisismo flegreo, tra gli eventi catastrofali assicurabili ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 213 del 2023.
9/2333-A/21. Sarracino, De Luca, Graziano.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali;
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;
in merito, quindi, alle modifiche relative alla disciplina sostanziale della copertura assicurativa si ritiene importante includere anche i danni causati dai maremoti e dal bradisismo flegreo tra gli eventi catastrofali assicurabili,
impegna il Governo
a valutare, anche nell'ambito del Tavolo istituzionale appositamente istituito ai sensi del presente provvedimento, l'opportunità di considerare, anche alla luce di un'analisi della dimensione e frequenza dei rischi e dei costi per gli assicurati, la possibile estensione dell'obbligo assicurativo anche ad eventi calamitosi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal vigente decreto-legge.
9/2333-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Sarracino, De Luca, Graziano.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge di bilancio n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;
il nuovo comma 3-bis, pur modificando l'articolo 1, comma 101 della legge n. 213 del 2023, non risolve l'inadeguatezza della disposizione laddove continua ad obbligare le imprese a stipulare polizze assicurative contro i rischi catastrofali, escludendo però la copertura dei danni derivanti dalle maree e penetrazione di acqua marina,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a includere anche i danni causati dalle maree, ivi incluso il fenomeno dell'«acqua alta» e penetrazione di acqua marina tra gli eventi catastrofali assicurabili ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 213 del 2023.
9/2333-A/22. Filippin.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge di bilancio n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024,
impegna il Governo
a valutare, anche nell'ambito del Tavolo istituzionale appositamente istituito ai sensi del presente provvedimento, l'opportunità di considerare, anche alla luce di un'analisi della dimensione e frequenza dei rischi e dei costi per gli assicurati, la possibile estensione dell'obbligo assicurativo anche ad eventi calamitosi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal vigente decreto-legge.
9/2333-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Filippin.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge di bilancio n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;
le modifiche introdotte non intervengono però adeguatamente su problematiche ancora aperte;
in particolare, occorrerebbe circoscrivere meglio la portata delle misure sanzionatorie in caso di violazione dell'obbligo assicurativo, precisando che l'espressione «contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche» prevista dal comma 102 della legge n. 213 del 2023, si riferisce unicamente a interventi finanziari diretti conseguenti all'evento catastrofale, escludendo in ogni caso i crediti di imposta, e che la sanzione non deve coinvolgere i danni arrecati a beni diversi da quelli per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria. Inoltre, l'applicazione delle sanzioni non dovrebbe essere automatica, ma prevista di volta in volta in modo esplicito, nel momento in cui viene introdotto un incentivo;
sarebbe inoltre, ragionevole, prevedere la non applicazione integrale delle sanzioni in caso di inadempienze parziali o oggettive impossibilità (es. immobili in affitto con abusi),
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a rimodulare le sanzioni previste in caso di inadempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'articolo 1, comma 101 della legge n. 213 del 2023, come modificato dal presente decreto, nei termini esposti in premessa.
9/2333-A/23. Peluffo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge di bilancio n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;
il nuovo comma 3-bis, pur modificando l'articolo 1, comma 101 della legge n. 213 del 2023 non risolve l'inadeguatezza della disposizione laddove continua ad obbligare anche le cooperative e le imprese di pesca e di acquacoltura a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati da eventi catastrofali, ovvero sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni;
orbene, oltre alla segnalazione delle imprese di categoria, si osserva che alla luce dei risultati dell'indagine condotta dall'IVASS nel giugno 2024 sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali, appare evidente l'inadeguatezza di tale obbligo assicurativo nei confronti delle imprese del settore ittico in quanto tali polizze escludono espressamente dalla copertura i danni derivanti da mareggiate, marea e penetrazione di acqua marina, che rappresentano invece le principali cause di danno per il comparto, incidendo per circa l'80 per cento, sia sulle perdite materiali, sia sui giorni di inattività forzata;
si evidenzia inoltre che negli ultimi dieci anni i danni riconducibili a tali fenomeni hanno registrato un incremento medio del 40 per cento, con punte del 100 per cento per le imprese operanti in aree particolarmente esposte a eventi meteomarini estremi;
in tale contesto, imporre alle imprese ittiche la stipula obbligatoria di polizze che escludono le specifiche tipologie di rischio cui esse sono strutturalmente soggette non solo risulta inefficace sotto il profilo della tutela economica, ma introduce una distorsione in termini di equità e proporzionalità dell'obbligo normativo,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte ad escludere dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, come modificato dal decreto in esame, le cooperative e le imprese di pesca e di acquacoltura.
9/2333-A/24. Vaccari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali disponendo il differimento del termine iniziale di efficacia dell'obbligo assicurativo per le imprese di medie, piccole e micro dimensioni a copertura dei danni a taluni beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
l'Italia è un paese particolarmente esposto a rischio idrogeologico e a fenomeni meteorologici costieri estremi tenuto conto la lunghezza della sua costa di circa 8.300 chilometri;
il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18 «Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213», all'articolo 3 (Eventi calamitosi e catastrofali), comma 1, lettera a), ha definito: «a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;»;
le definizioni adottate nel soprarichiamato decreto stanno lasciando spazio ad interpretazioni restrittive che non comprendono la stipula di polizze contro fenomeni meteorologici che sarebbero invece meritevoli di tutela quali mareggiate e trombe d'aria, i cui danni sono tutt'altro che trascurabili tenuto conto le numerose attività economiche che insistono sulle nostre coste;
tali fenomeni costieri estremi, per effetto dei cambiamenti climatici, sono sempre più distruttivi determinando danni che già numerose volte hanno comportato la dichiarazione dello stato di emergenza con il paradosso che in futuro gli indennizzi ricadranno sulla fiscalità generale benché le imprese costiere siano comunque obbligate ad assicurarsi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, eventualmente attraverso una norma interpretativa, di estendere la copertura assicurativa anche ai fenomeni meteorologici costieri estremi come mareggiate e trombe d'aria.
9/2333-A/25. Zucconi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali disponendo il differimento del termine iniziale di efficacia dell'obbligo assicurativo per le imprese di medie, piccole e micro dimensioni a copertura dei danni a taluni beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
l'Italia è un paese particolarmente esposto a rischio idrogeologico e a fenomeni meteorologici costieri estremi tenuto conto la lunghezza della sua costa di circa 8.300 chilometri;
il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18 «Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213», all'articolo 3 (Eventi calamitosi e catastrofali), comma 1, lettera a), ha definito: «a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;»;
le definizioni adottate nel soprarichiamato decreto stanno lasciando spazio ad interpretazioni restrittive che non comprendono la stipula di polizze contro fenomeni meteorologici che sarebbero invece meritevoli di tutela quali mareggiate e trombe d'aria, i cui danni sono tutt'altro che trascurabili tenuto conto le numerose attività economiche che insistono sulle nostre coste;
tali fenomeni costieri estremi, per effetto dei cambiamenti climatici, sono sempre più distruttivi determinando danni che già numerose volte hanno comportato la dichiarazione dello stato di emergenza con il paradosso che in futuro gli indennizzi ricadranno sulla fiscalità generale benché le imprese costiere siano comunque obbligate ad assicurarsi,
impegna il Governo
a valutare, anche nell'ambito del Tavolo istituzionale appositamente istituito ai sensi del presente provvedimento, l'opportunità di considerare, anche alla luce di un'analisi della dimensione e frequenza dei rischi e dei costi per gli assicurati, la possibile estensione dell'obbligo assicurativo anche ad eventi calamitosi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal vigente decreto-legge.
9/2333-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Zucconi.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge di bilancio n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;
il nuovo comma 3-bis, pur modificando l'articolo 1, comma 101 della legge n. 213 del 2023, non risolve l'inadeguatezza della disposizione laddove continua ad obbligare le imprese a stipulare polizze assicurative contro i rischi catastrofali, escludendo però la copertura dei danni derivanti anche dalle mareggiate e le trombe d'aria,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a includere i danni causati dalle mareggiate e dalle trombe d'aria tra gli eventi catastrofali assicurabili ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 213 del 2023.
9/2333-A/26. Evi.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge di bilancio n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);
i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024,
impegna il Governo
a valutare, anche nell'ambito del Tavolo istituzionale appositamente istituito ai sensi del presente provvedimento, l'opportunità di considerare, anche alla luce di un'analisi della dimensione e frequenza dei rischi e dei costi per gli assicurati, la possibile estensione dell'obbligo assicurativo anche ad eventi calamitosi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal vigente decreto-legge.
9/2333-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Evi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali;
l'articolo 1 reca «Misure urgenti in materia di polizze catastrofali»;
l'obbligo introdotto dall'articolo 1, commi dal 101 al 107, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 impone di stipulare polizze assicurative contro eventi catastrofali, a copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni aziendali quali fabbricati, impianti, attrezzature, eccetera, e rappresenta un passo significativo verso la protezione del tessuto produttivo nazionale;
le polizze assicurative citate non includono la copertura dei costi per interventi urgenti di contenimento e mitigazione dei danni ambientali derivanti da eventi naturali straordinari tra cui, in particolare, i costi relativi al pronto intervento ambientale, né includono gli oneri per la messa in sicurezza dei siti o le spese per la prevenzione dell'aggravamento del danno ambientale e le azioni di bonifica immediata post-evento;
l'assenza di copertura per i casi citati genera un vuoto assicurativo che espone le imprese a rischi economici rilevanti e, al contempo, può essere causa di inefficienze nella gestione delle emergenze ambientali;
nei casi di catastrofi naturali o accidentali quali incendi, alluvioni o frane, gli interventi tecnici di primo contenimento, pur essenziali e spesso tempestivi, generano impatti collaterali sulle matrici ambientali come il suolo, le acque superficiali, il sottosuolo e le fognature;
risulta indispensabile che le azioni di primo contenimento siano immediatamente accompagnate da interventi ambientali sinergici, in grado di prevenire la diffusione di contaminanti, attivare misure di messa in sicurezza, contenere il danno ambientale nella sua fase più acuta ed evitare che il rischio sanitario o ambientale si estenda a terzi o all'ecosistema,
impegna il Governo
a includere nell'obbligo di stipula di polizze assicurative contro eventi catastrofali, di cui all'articolo 1, commi dal 101 al 107, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la copertura dei costi per interventi urgenti di contenimento e mitigazione dei danni ambientali derivanti da eventi naturali straordinari, gli oneri per la messa in sicurezza dei siti, le spese per la prevenzione dell'aggravamento del danno ambientale e le azioni di bonifica immediata post-evento.
9/2333-A/27. Pisano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di assicurazione e di obblighi assicurativi a carico delle imprese di medie dimensioni e delle piccole e microimprese, prorogando il termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni;
le alluvioni che nel recente passato hanno devastato il territorio marchigiano, con importanti ricadute socio-economiche sul tessuto produttivo locale, rappresentano l'ennesimo evento climatico estremo a danno di un territorio regionale caratterizzato da una storica vulnerabilità ambientale, segnata anche da eventi sismici;
dei 44 i comuni colpiti gravemente dal sisma in quattro regioni nel 2022, ad esempio, ben 29 si trovano nelle Marche; i danni provocati dal sisma del 2016 nelle Marche sono stati enormi, con stime che ammontano a 6,1 miliardi di euro per i 4.631 edifici pubblici danneggiati e 1 miliardo di euro per le quasi 2.000 chiese da riparare; l'alluvione del settembre 2022 nelle Marche ha causato, inoltre, danni ammontanti a 400 milioni di euro, tutti impegnati dal Governo Meloni per il triennio 2022/24;
e ancora, se il dissesto idrogeologico a livello nazionale interessa poco più del 10 per cento della superficie complessiva, nel caso delle Marche tocca il 18 per cento della superficie regionale;
gli eventi climatici estremi, che con il cambiamento climatico non saranno più fenomeni eccezionali, possono portare al collasso di ampie zone del territorio regionale dove risultano 145.844 imprese registrate, di cui 131.749 attive;
oltre il 79 per cento delle imprese aventi sede sul territorio marchigiano rientra nella categoria delle microimprese, dando lavoro a un numero di addetti compreso tra tre e nove dipendenti, mentre le piccole imprese, quelle che danno lavoro a un numero di addetti compreso tra 10-49 addetti, rappresentano circa il 18,8 per cento del totale regionale. In sintesi, la maggior parte delle imprese nelle Marche sono micro e piccole, e le microimprese sono le più numerose,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa di competenza volta a consentire l'anticipazione, in tutto o in parte, del pagamento dell'importo dei premi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 a carico delle piccole e micro imprese aventi sede legale e operativa nel territorio della regione Marche, anche attraverso la stipula di un'apposita convenzione con SACE S.p.A.
9/2333-A/28. Benvenuti Gostoli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone la proroga del termine entro cui le imprese di medie dimensioni e le piccole e microimprese sono tenute a stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio, con scadenze differenziate in relazione alla dimensione delle imprese;
eventi catastrofali, riconducibili anche al cambiamento climatico, si ripetono con sempre maggiore frequenza e intensità nel nostro Paese;
a fronte di un quadro allarmante che ha richiesto negli anni l'impiego di considerevoli risorse pubbliche, la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico assume un ruolo fondamentale al fine di evitare il prodursi di danni imputabili anche a una non corretta gestione del territorio;
non appare equa la soluzione di trasferire sulle imprese il costo dei danni provocati dagli eventi catastrofali in un territorio come il nostro, fortemente esposto al rischio idrogeologico, senza contestualmente aumentare gli investimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, a cominciare da quelli previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
secondo i dati Istat del dicembre 2024, la maggior parte dei settori produttivi continua a registrare un significativo calo rispetto al 2023, con una forte incidenza per le imprese manifatturiere;
una tendenza positiva è invece riconosciuta alle aziende del settore della difesa e della sicurezza che, nel contesto del rafforzamento della base industriale militare europea, hanno registrato una crescita significativa e costante dei ricavi;
nell'Unione europea gli investimenti in difesa sono aumentati del trenta per cento tra il 2021 e il 2024, con una spesa totale di centodue miliardi di euro nel 2024, e una crescita dei ricavi del 12,7 per cento per le principali aziende, come BAE Systems, Thales, Leonardo, Rheinmetall e Airbus (limitandosi alla divisione difesa e spazio),
impegna il Governo
al fine di prevenire i danni derivanti da calamità naturali e eventi catastrofali oggetto dell'assicurazione di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, ad accompagnare le misure di sostegno alle imprese recate dallo stesso con il finanziamento di misure finalizzate alla messa in sicurezza e alla difesa del territorio, rinvenendo le necessarie risorse anche mediante l'introduzione di una imposta straordinaria sui cosiddetti extraprofitti netti conseguiti dalle aziende del settore dell'industria della difesa a seguito del mutato contesto geopolitico internazionale nonché mediante l'adozione delle opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte alla diminuzione della spesa destinata al finanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti.
9/2333-A/29. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.