XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 26 maggio 2025.
Albano, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Cantone, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cerreto, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Orsini, Nazario Pagano, Penza, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cantone, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cerreto, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Orsini, Nazario Pagano, Patriarca, Penza, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di disegni di legge.
In data 23 maggio 2025 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Ministro dell'istruzione e del merito:
«Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico» (2423).
Sarà stampato e distribuito.
Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge n. 1565, d'iniziativa dei deputati Fede ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Introduzione dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'istituzione dei consigli di quartiere nei comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti».
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
FEDE ed altri: «Introduzione dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'istituzione dei consigli di quartiere nei comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti» (1565) Parere della V Commissione.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
TESTA: «Modifiche ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 199, 5 ottobre 2000, n. 334, e 19 marzo 2001, n. 69, in materia di cause di esclusione dalle procedure di avanzamento per il personale del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato» (2144) Parere delle Commissioni II, V e XI.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
La Corte dei conti, con lettera in data 23 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 35, comma 4, del regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti, il conto consuntivo della Corte dei conti per l'anno 2024, corredato dalla relazione illustrativa.
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 23 maggio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2025) 244 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 244 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 18ª riunione del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito all'adozione di raccomandazioni e di conclusioni rivolte a dieci Stati parte e relative all'attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento (COM(2025) 246 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Comunicazione di nomine ministeriali.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 22 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'ingegnere Stefano Fabrizio Riazzola, ai sensi dei commi 3 e 5-bis del medesimo articolo 19, dell'incarico di capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Tullio Lavosi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Ritiro di richieste di parere
parlamentare su proposte di nomina.
Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 26 maggio 2025, ha comunicato di ritirare le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del professor Umberto Lago a presidente della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (60), nonché della professoressa Ariela Caglio (61), del professor Alessandro Zavaglia (62), della professoressa Francesca Di Donato (63) e del professor Giuseppe Marini (64) a componenti della medesima Commissione.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 APRILE 2025, N. 48, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI TUTELA DEL PERSONALE IN SERVIZIO, NONCHÉ DI VITTIME DELL'USURA E DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO (A.C. 2355)
A.C. 2355 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, NONCHÉ IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI CONTROLLI DI POLIZIA
Articolo 1.
(Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:
«Art. 270-quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo). – Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni»;
b) all'articolo 435 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».
Articolo 2.
(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)
1. All'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «prevenzione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonché per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» e dopo le parole: «30 aprile 1992, n. 285» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio»;
2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «prevenzione e repressione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonché dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità».
Articolo 3.
(Modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia)
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 85, comma 2:
1) all'alinea, le parole: «consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete»;
2) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
«h-bis) per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti, e, ove presente, all'organo comune»;
b) dopo l'articolo 94 è inserito il seguente:
«Art. 94.1 (Limitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali). – 1. Ferma restando la competenza esclusiva del giudice, di cui all'articolo 67, comma 5, il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, può escludere uno o più divieti e decadenze previsti all'articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia. L'esclusione disposta ai sensi del presente comma ha durata annuale, prorogabile ove permangano i presupposti accertati.
2. La mancanza dei mezzi di sostentamento di cui al comma 1 è accertata, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 90.
3. Il prefetto, quando dispone l'esclusione dei divieti e delle decadenze di cui al comma 1 del presente articolo, può prescrivere all'interessato l'osservanza di una o più delle misure di cui all'articolo 94-bis, commi 1 e 2, in quanto compatibili. In tal caso, si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo articolo 94-bis.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 67, comma 8.».
Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale)
1. All'articolo 3, comma 6-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «il questore può proporre» sono inserite le seguenti: «al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o» e dopo le parole: «al tribunale per i minorenni,» sono inserite le seguenti: «nei casi di cui al comma 3-bis».
Articolo 5.
(Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefìci per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata)
1. Il comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, i benefìci previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;
b) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.
Articolo 6.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, l'utilizzazione del documento di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale o che fruiscano della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16-nonies del presente decreto. Quando si rende necessario, nell'ambito dei compiti affidati al Servizio centrale di protezione ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto, compiere particolari atti o svolgere specifiche attività di natura riservata, per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo e per la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di protezione, sono consentiti al predetto Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario. Per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identità fiscali di cui al terzo periodo, il Servizio centrale di protezione si avvale della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti.»;
b) al comma 11:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, di cui al comma 10 è data dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed è diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario.»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Presso il Servizio centrale di protezione sono tenuti un registro riservato, attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento, e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario.».
2. All'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'alinea e per garantire la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di tutela».
Articolo 7.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) all'articolo 36:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nella relazione di cui al comma 1, l'amministratore giudiziario illustra altresì in dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili, evidenziando, in particolare, la sussistenza di eventuali abusi nonché i possibili impieghi dei cespiti in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali, anche ai fini delle valutazioni preordinate alla destinazione dei beni. A tale scopo l'amministratore giudiziario formula, se necessario, apposita istanza ai competenti uffici comunali, che la riscontrano entro quarantacinque giorni dalla richiesta dando comunicazione dell'eventuale sussistenza di abusi e della natura degli stessi. Qualora la verifica risulti di particolare complessità o si renda necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni o di enti terzi, i competenti uffici comunali forniscono all'amministratore giudiziario, entro il predetto termine di quarantacinque giorni, le risultanze dei primi accertamenti e le informazioni in merito alle ulteriori attività avviate e, successivamente, sono tenuti a comunicare gli esiti del procedimento.»;
2) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'amministratore giudiziario, proseguendo, se necessario, l'interlocuzione con i competenti uffici comunali sino al termine del procedimento di verifica di cui al comma 2-bis, assicura comunque il completamento delle verifiche tecnico-urbanistiche anche dopo l'avvenuto deposito della relazione, provvedendo a comunicare i relativi esiti»;
c) all'articolo 38, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia. Dall'attuazione del regolamento di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
d) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, è accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento e il bene non è acquisito al patrimonio dell'Erario. L'area di sedime è acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. Si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici»;
e) all'articolo 41:
1) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:
«1-novies. Nei casi di approvazione del programma di prosecuzione ai sensi del comma 1-sexies, il tribunale verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle prospettive di cui al secondo periodo del medesimo comma 1-sexies»;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nei casi di imprese mancanti di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività e prive di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale ne dà comunicazione all'ufficio del registro delle imprese, che dispone la loro cancellazione entro sessanta giorni dalla comunicazione»;
f) all'articolo 44, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. L'Agenzia, dopo il decreto di confisca della corte di appello, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, previo nulla osta del giudice delegato»;
g) all'articolo 45-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Dopo la definitività del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca né coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. I relativi contratti sono risolti di diritto»;
h) all'articolo 48, dopo il comma 15- quater è inserito il seguente:
«15-quater.1. Qualora nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi al giudice delegato competente, che avvia il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-bis, del presente codice»;
i) all'articolo 51-bis:
1) al comma 1, le parole: «al deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «a quello della loro esecuzione»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione»;
l) all'articolo 54, comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «disponibili» sono inserite le seguenti: «nel patrimonio aziendale».
2. Alla lettera c) del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».
Articolo 8.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, la parola: «destinate» è sostituita dalla seguente: «destinato».
Articolo 9.
(Modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)
1. All'articolo 10-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza»;
b) al secondo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SICUREZZA URBANA
Articolo 10.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui)
1. Dopo l'articolo 634 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). – Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.
Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.
Il delitto è punito a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».
2. All'articolo 639-bis del codice penale, dopo la parola: «633» è inserita la seguente: «, 634-bis».
3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell'immobile). – 1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 55.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo.
4. In caso di diniego dell'accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o di assenza dell'occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell'immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell'ordine di rilascio.
6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.
7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell'ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all'occupante».
Articolo 11.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa)
1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-novies) è aggiunto il seguente:
«11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri».
2. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, il numero 2-bis è abrogato;
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.»;
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dal terzo comma».
3. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale».
Articolo 12.
(Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)
1. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.».
Art. 13.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) al comma 6-quater, dopo le parole: «l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,».
2. All'articolo 165 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati».
Articolo 14.
(Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada)
1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «ordinaria» sono inserite le seguenti: «o ferrata» e le parole: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite».
Articolo 15.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146, i numeri 1) e 2) del primo comma e il secondo comma sono abrogati;
b) all'articolo 147:
1) al primo comma:
1.1) il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno»;
1.2) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni»;
2) al terzo comma:
2.1) le parole: «Nel caso indicato nel numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis)»;
2.2) le parole: «ovvero affidato ad altri che alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore»;
3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri».
2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis (Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri). – 1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
3. All'articolo 285-bis, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «donna incinta o» sono soppresse, dopo le parole «madre di prole di età» sono inserite le seguenti: «superiore a un anno e» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.».
4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater, il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con le modalità di cui all'articolo 285-bis anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.».
5. All'articolo 386 del codice di procedura penale, al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Se l'arrestato o fermato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria lo pongono a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.» e al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Se l'arrestato o fermato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero può disporre che sia custodito presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.».
6. All'articolo 558 del codice di procedura penale, al comma 4-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, se l'arrestato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, in caso di mancanza o indisponibilità di uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Quando l'arrestato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni e ricorrono le circostanze di cui periodo che precede, il pubblico ministero può disporre che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.» e al comma 4-ter, la parola «Nei» è sostituita dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dal comma 4-bis, quarto e quinto periodo, nei»;
7. All'articolo 678, comma 1-bis del codice di procedura penale, le parole «e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale» sono soppresse.
8. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Governo presenta alle Camere una relazione sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni.
Articolo 16.
(Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio)
1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici» e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio».
Articolo 17.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) dopo le parole: «dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di ciascun ente»;
b) al comma 6, le parole: «e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 5.850.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026».
Articolo 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» è inserita la seguente: «industriale»;
2) al comma 3, alinea, le parole: «la coltura della canapa finalizzata» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata»;
3) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;
4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera g), è soppressa la punteggiatura finale ed è aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;
2) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.»;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.».
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri» e dopo la parola: «canapa,» sono aggiunte le seguenti: «e sulla produzione agricola dei semi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis),».
Capo III
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124
Articolo 19.
(Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 336 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà.»;
b) all'articolo 337 è aggiunto, infine, il seguente comma: «Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà.»;
c) all'articolo 339 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.».
Articolo 20.
(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio)
1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.»;
b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo periodo»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali».
Articolo 21.
(Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia)
1. Il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento.
2. Nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.956.804 per l'anno 2025, di euro 7.929.754 per l'anno 2026 e di euro 10.602.656 per l'anno 2027, da destinare:
a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.223.200 per l'anno 2027, alla Polizia di Stato;
b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.449.702 per l'anno 2027, all'Arma dei carabinieri;
c) quanto a euro 789.054 per l'anno 2025 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al Corpo della guardia di finanza;
d) quanto a euro 167.750 per l'anno 2025, al Corpo di polizia penitenziaria.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 4.956.804 per l'anno 2025, a euro 7.929.754 per l'anno 2026 e a euro 10.602.656 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a euro 789.054 per l'anno 2025 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a euro 167.750 per l'anno 2025, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.223.200 per l'anno 2027, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
d) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.449.702 per l'anno 2027, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Articolo 22.
(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. A decorrere dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell'ufficiale o agente a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'ufficiale o agente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a euro 600.000 per l'anno 2025 e a euro 20.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttura politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 260.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
c) quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
d) quanto a euro 540.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Articolo 23.
(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate)
1. A decorrere dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, al personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Articolo 24.
(Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche)
1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «di cui al secondo comma» sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro».
Articolo 25.
(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale)
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 192:
1) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400»;
2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni»;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno»;
b) alla tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-bis, il capoverso Art. 192 è sostituito dal seguente:
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Art. 192. |
Comma 6 |
3 |
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Comma 6-bis, primo periodo |
5 |
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Comma 6-bis, secondo periodo |
10 |
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Comma 7 |
10 |
Articolo 26.
(Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 415 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute»;
b) dopo l'articolo 415 è inserito il seguente:
«Art. 415-bis (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario). – Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.
Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni.
Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma.
Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti».
Articolo 27.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione)
1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo periodo e da due a sette anni nei casi previsti dal terzo periodo. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo periodo e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal terzo periodo; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo periodo e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal terzo periodo. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti»;
2. All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata,» sono sostituite dalle seguenti: «La localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono effettuati,».
Articolo 28.
(Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)
1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
Articolo 29.
(Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione)
1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, si applicano anche quando le unità del naviglio ivi indicate sono impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante di una nave straniera.
2. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1099 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Soggiace alla medesima pena il comandante della nave straniera che non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo»;
b) all'articolo 1100, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformità alle norme internazionali, dei relativi compiti».
Articolo 30.
(Modifica all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali)
1. All'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole: «della forza o di altro mezzo di coazione fisica,» sono inserite le seguenti: «ovvero di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale,».
Articolo 31.
(Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza)
1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, primo comma, limitatamente alle ipotesi di direzione e organizzazione dell'associazione, nonché secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.3, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, 416-bis, primo comma, e 435, primo e secondo comma, del codice penale.».
2. All'articolo 8 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza.
1-ter. Le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti al DIS, all'AISE e all'AISI, a deporre in ogni stato e grado del procedimento con identità di copertura»;
b) il comma 2 è abrogato.
3. All'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: «Fino al 30 giugno 2025, il» sono sostituite dalla seguente: «Il»;
b) al comma 2-quater, le parole: «nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla conclusione del colloquio»;
c) al comma 2-quinquies, le parole: «di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4-bis del presente decreto».
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le finalità della prevenzione di ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale, i servizi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono chiedere alle autorità competenti di cui all'articolo 5 del presente decreto, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie connesse al terrorismo»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e scambio informativo con i servizi di informazione per la sicurezza».
Articolo 32.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni)
1. All'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 19 è inserito il seguente:
«19-bis. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis dell'articolo 98-undetricies, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni».
2. All'articolo 98-undetricies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, è acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perché oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia.
1-ter. La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del codice penale, quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni».
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI VITTIME DELL'USURA
Articolo 33.
(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura)
1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. – 1. Al fine di assicurare un efficace sostegno al soggetto beneficiario, per garantirne il rilancio mediante un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e il reinserimento nel circuito economico legale, le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14, alle quali sono erogati i mutui previsti dal medesimo articolo, si avvalgono, dal momento della concessione del mutuo, di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito un albo, tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di specifica professionalità; possono fare richiesta di iscrizione all'albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali nonché i soggetti che per la loro specifica attività professionale siano in possesso di particolare competenza nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.
3. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 2, i soggetti devono dichiarare che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La dichiarazione è sottoscritta con le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'incarico di esperto di cui al comma 1 è conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario.
5. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 è comunicato tempestivamente alla società CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, concessionaria della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della presente legge ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, per gli adempimenti conseguenti.
6. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 14, all'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del presente articolo, entrano a far parte di un patrimonio autonomo e separato finalizzato esclusivamente al rilancio dell'attività dell'operatore economico vittima del delitto di usura, secondo le modalità di cui al predetto articolo 14.
7. I provvedimenti di assegnazione dei benefìci di cui all'articolo 14 possono essere revocati, con recupero delle somme erogate, ove, anche su segnalazione dell'esperto di cui al comma 1 del presente articolo, emerga che l'attività svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizzi le finalità di reinserimento di cui all'articolo 14, comma 5.
8. L'esperto di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 4, deve attestare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, a pena di decadenza, ed è tenuto a svolgere con diligenza i seguenti compiti:
a) fornire adeguato supporto nella presentazione dei progetti di capitalizzazione nonché nella predisposizione e nella realizzazione di ogni attività relativa alla gestione del mutuo erogato ai sensi dell'articolo 14, secondo le finalità previste dalla presente legge;
b) sostenere la vittima del delitto di usura in ogni azione idonea alla normale ripresa dell'attività economica svolta o da svolgere;
c) presentare il rendiconto dell'attività di gestione con cadenza periodica e ogniqualvolta il prefetto lo richieda;
d) presentare una relazione annuale sul proprio operato al prefetto che ha conferito l'incarico nonché all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla società CONSAP Spa, esibendo, ove richiesto, la documentazione giustificativa;
e) chiedere al prefetto che ha conferito l'incarico di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da altri soggetti qualificati, in relazione alle esigenze di supporto ulteriore prospettate, ai fini della ripresa dell'attività economica della vittima del delitto di usura.
9. All'esperto di cui al comma 1 si applicano le cause di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.
10. L'esperto di cui al comma 1 risponde della veridicità della relazione annuale di cui al comma 8, lettera d), e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, conservando la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni.
11. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta, fatta salva la possibilità di dimissioni volontarie, da comunicare al prefetto e alla società CONSAP Spa con preavviso di almeno quarantacinque giorni.
12. In caso di situazioni di particolare gravità e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento o di dissenso tra il beneficiario e l'esperto, gli stessi, anche separatamente, possono chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da un suo delegato.
13. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 è revocabile, ai sensi dell'articolo 1723, primo comma, del codice civile nonché, con atto motivato del prefetto, qualora emergano azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8, lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Nel caso in cui siano accertate le azioni o le omissioni di cui al primo periodo, l'esperto è cancellato dall'albo di cui al comma 2 e il prefetto, anche al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8, nomina un altro esperto secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 16.
14. Qualora la società CONSAP Spa abbia notizia delle violazioni di cui al comma 13, essa le segnala tempestivamente al prefetto e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o agli altri ordini professionali ai quali risulti eventualmente iscritto il soggetto responsabile di cui al comma 2, primo periodo.
15. All'esperto di cui al comma 1 spetta un compenso da corrispondere annualmente, previa presentazione della relazione di cui al comma 8, lettera d), a valere sul Fondo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, da non imputare alla somma complessiva erogata alla vittima del delitto di usura.
16. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 del presente articolo, il limite numerico degli incarichi che possono essere svolti, le modalità di conferimento con i relativi criteri di trasparenza, che assicurino la rotazione degli incarichi, le modalità per la tenuta e la gestione del medesimo albo nonché le fattispecie di cui al comma 12. Con il medesimo regolamento è altresì determinato il compenso minimo spettante all'esperto di cui al comma 1, con la previsione dei limiti massimi del compenso stesso, in relazione all'ammontare complessivo del beneficio concesso ai sensi dell'articolo 14, da aggiornare ogni tre anni».
Capo V
NORME SULL'ORDINAMENTO
PENITENZIARIO
Articolo 34.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefìci ai detenuti e agli internati)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «415, secondo comma e 415-bis,»;
b) all'articolo 20, comma 8, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di convenzione l'amministrazione penitenziaria si esprime nel merito, indicando subito le condizioni e le prescrizioni eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione della proposta stessa».
Articolo 35.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, dopo le parole: «all'interno degli istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «o all'esterno» e dopo le parole: «persone detenute o internate» sono inserite le seguenti: «anche ammesse al lavoro esterno».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.
Articolo 36.
(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante)
1. All'articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 1,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.
Articolo 37.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche alle norme che disciplinano l'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:
a) valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative che contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
b) semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine, ove possibile, di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati e la direzione carceraria;
c) prevedere, in attuazione dei princìpi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di cogestione, privi di rapporti sinallagmatici;
d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati;
e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati;
f) valorizzare la collaborazione con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 39.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)
1. All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dopo la parola: «manifestazioni» sono inserite le seguenti: «, incluso il saluto romano,».
01.01. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)
1. All'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il saluto fascista, noto anche come saluto romano, è da considerarsi sempre una manifestazione usuale del disciolto partito fascista ai sensi del primo comma del presente articolo.».
01.02. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. In qualunque contesto si verifichi, il saluto fascista, cosiddetto «saluto romano», e la declaratoria della parola «presente», ove pronunciata unitamente al predetto saluto, sono considerati azioni e comportamenti di apologia del fascismo, quali manifestazioni dirette alla ricostituzione del disciolto partito fascista, ai sensi degli articoli 1 e 4, della legge 20 giugno 1942, n. 645.
01.03. Donno, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Disposizioni per la tutela dalle frodi e dai reati finanziari, anche internazionali)
1. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ad esclusione di» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento e priorità per».
01.04. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza, Donno.
Sopprimerlo.
*1.4. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimerlo.
*1.5. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:
«Art. 270-quinquies.3.
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)
Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.».
1.7. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:
«Art. 270-quinquies.3.
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)
Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, con finalità di terrorismo, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.».
1.8. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: consapevolmente e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.
1.9. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: contenente istruzioni sulla preparazione con le seguenti: contenente istruzioni nonché le relative indicazioni per la preparazione.
1.11. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: contenente istruzioni sulla preparazione con le seguenti: contenente istruzioni e indicazioni per la preparazione.
1.12. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: sull'uso di congegni con le seguenti: sull'utilizzo di congegni e materiali.
1.14. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: sull'uso con le seguenti: sull'utilizzo.
1.15. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: o pericolose con le seguenti: , pericolose e dannose.
1.16. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: di violenza ovvero;
b) sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: fino a tre anni.
1.18. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: rivolti contro con le seguenti: perpetrati ai danni di.
1.17. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.
1.19. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.20. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: anche per via telematica aggiungere le seguenti: o informatica.
1.22. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: contenente istruzioni sulla preparazione con le seguenti: contenente istruzioni e indicazioni per la preparazione.
1.23. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: contenente istruzioni aggiungere le seguenti: e indicazioni.
1.25. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: sulla preparazione o sull'uso con le seguenti: per la preparazione o per l'utilizzo.
1.26. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: sull'uso delle materie o sostanze indicate con le seguenti: sull'utilizzo delle materie e delle sostanze di cui.
1.27. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: sull'uso con le seguenti: sull'utilizzo.
1.28. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: , o su qualunque altra tecnica fino a: cinque anni,.
1.30. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: di taluno con le seguenti: di uno.
1.32. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.
1.34. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° luglio 2026.
1.35. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026.
1.36. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° settembre 2025.
1.37. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure per la semplificazione e la sicurezza dei soggiorni brevi nelle strutture ricettive)
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive possono adempiere all'obbligo previsto dall'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche mediante modalità da remoto, attraverso l'utilizzo di applicativi idonei ad accertare l'identità delle persone alloggiate e che assicurino l'interoperabilità ovvero il collegamento diretto con il Servizio Alloggiati della Polizia di Stato.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità e i requisiti per l'accreditamento dei gestori degli applicativi di cui al comma 1, nonché le informazioni da raccogliere attraverso le modalità da remoto, nel rispetto delle finalità di sicurezza previste dall'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1.01. Pavanelli, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2.1. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
2.3. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.4. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
2.5. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: del veicolo aggiungere le seguenti: o del motoveicolo.
Conseguentemente al comma 1, lettera c), dopo la parola: autoveicoli aggiungere le seguenti: o motoveicoli.
2.6. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio con le seguenti: ossia il numero di targa, il numero di telaio, gli intervenuti mutamenti della proprietà e i contratti di subnoleggio.
2.7. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: mutamenti con la seguente: passaggi.
2.8. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
2.9. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
2.10. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per la prevenzione dei reati di particolare gravità.
2.11. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 3.
Sopprimerlo.
3.1. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: e introduzione dell'articolo 94.1.
3.2. Cafiero De Raho, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso.
ART. 5.
Al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), sostituire le parole: ambienti e rapporti delinquenziali con le seguenti: contesti e relazioni criminali,.
5.1. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), sostituire le parole: ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato con le seguenti: oppure sia dimostrato che, al momento del fatto, si era già distaccato.
5.2. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), alla parola: dissociato premettere la seguente: effettivamente.
5.3. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), dopo la parola: dissociato aggiungere la seguente: definitivamente.
5.4. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti con le seguenti: non sia il coniuge, il convivente, un parente o un affine fino al quarto grado di individui.
5.5. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti con le seguenti: a meno che non sia accertato che, al momento del fatto, avesse interrotto in modo definitivo i legami familiari e affettivi e le relazioni di interesse e sociali con i suddetti individui.
5.6. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), dopo le parole: salvo risulti aggiungere la seguente: dimostrato.
5.7. Cafiero De Raho, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), dopo le parole: salvo risulti aggiungere la seguente: accertato.
5.8. Penza, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con le seguenti: non avesse più alcuna relazione, di qualsivoglia natura,.
5.9. Cafiero De Raho, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con le seguenti: qualsiasi relazione.
5.10. Penza, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: e sociali con le seguenti: , di qualsiasi natura,.
5.11. Cafiero De Raho, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi con le seguenti: mantenga attuali relazioni, di qualsivoglia natura, con gli stessi.
5.12. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi con le seguenti: mantenga attuali relazioni di effettiva frequentazione con gli stessi.
5.13. Giuliano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), sopprimere la parola: concreta.
5.14. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il beneficiario non mantenga attuali relazioni, di qualsiasi natura, con i soggetti di cui alla lettera b).
5.16. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento dell'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del settanta per cento dell'importo erogato.».
5.17. Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento dell'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del cinquanta per cento dell'importo erogato.».
5.18. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento dell'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del trenta per cento dell'importo erogato.».
5.19. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «maggiorate degli interessi».
5.20. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro dell'interno ogni anno, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, in materia di benefìci per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata.
5.21. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica)
1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2025 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
*5.01. Serracchiani, Bonafè, Mauri, Di Biase, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica)
1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2025 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
*5.02. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 6.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: i seguenti periodi: Per le medesime con le seguenti: i seguenti periodi: Solo in circostanze specificamente motivate e per un arco temporale definito, per le medesime.
6.2. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Per le medesime finalità di cui al primo periodo, l'utilizzazione del documento di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale o che fruiscano della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16-novies del presente decreto con le seguenti: Per le medesime finalità di cui al primo periodo, anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale o all'articolo 16-novies del presente decreto, può essere consentita, in via eccezionale, l'utilizzazione del documento di copertura.
6.3. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Per le medesime finalità di cui al primo periodo, aggiungere le seguenti: in via del tutto eccezionale e per un periodo strettamente necessario,.
6.4. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: può essere consentita con le seguenti: è autorizzata, in via limitata nel tempo,.
6.5. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: Quando si rende necessario, con le seguenti: Qualora si renda strettamente necessario e per un periodo non eccedente la durata delle specifiche attività riservate,.
6.6. Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Quando si rende necessario con le seguenti: Nell'esclusivo caso in cui si renda imprescindibile e per il tempo strettamente richiesto.
6.7. Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono consentiti al predetto Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura con le seguenti: è eccezionalmente autorizzata al predetto Servizio centrale di protezione, per il tempo strettamente necessario, l'utilizzazione di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura.
6.8. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche di tipo societario aggiungere le seguenti: ferma restando la natura temporanea e strumentale di tale utilizzo.
6.9. Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: La collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti è richiesta dal Servizio centrale di protezione per l'utilizzazione temporanea dei documenti e la creazione di identità fiscali di copertura.
6.10. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identità fiscali di cui al terzo periodo con le seguenti: Per la temporanea utilizzazione dei documenti e la creazione, anch'essa temporanea, delle identità fiscali di cui al periodo precedente.
6.11. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Per l'utilizzazione con le seguenti: Al fine di garantire la natura eccezionale e temporalmente limitata dell'utilizzo.
6.12. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il Servizio centrale di protezione aggiungere le seguenti: nell'ambito della sua funzione straordinaria in tali casi.
6.13. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: si avvale della collaborazione con le seguenti: richiede la collaborazione.
6.14. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 1), alle parole: L'autorizzazione alla creazione premettere le seguenti: Solo in circostanze di comprovata eccezionalità e per un periodo strettamente delimitato nel tempo,.
6.15. Cafiero De Raho, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: è data con le seguenti: è concessa, in via strettamente limitata nel tempo,.
6.16. Cafiero De Raho, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: Direttore generale della pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: , per specifiche e motivate esigenze di protezione la cui durata sia predeterminata,.
6.17. Cafiero De Raho, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: con facoltà di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
6.18. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: con facoltà di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno con le seguenti: senza facoltà di delega.
6.19. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: Ministero dell'interno, aggiungere le seguenti: che ne informa il Presidente della Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,.
6.20. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: , previa rigorosa valutazione della sussistenza dei presupposti di eccezionalità e temporaneità.
6.21. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: , esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento delle finalità di protezione,.
6.22. Cafiero De Raho, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: ogni adempimento necessario aggiungere, in fine, le seguenti: , nel più breve tempo possibile, data l'urgenza e la natura temporanea della misura.
6.23. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale autorizzazione dovrà specificare il periodo di validità e le specifiche finalità che ne giustificano l'emissione.
6.24. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 6 – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia)
1. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Fuori dal campo di applicazione di cui all'articolo 1, le misure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge si applicano in quanto compatibili anche a chi soddisfi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), di seguito indicato come “testimone per motivi di giustizia”, e abbia subito a causa delle dichiarazioni rese danni economici, biologici, esistenziali.
2. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge è avanzata dal testimone per motivi di giustizia alla Commissione centrale di cui all'articolo 9, che la valuta secondo le modalità previste dalla presente legge per l'applicazione dei medesimi benefici ai testimoni di giustizia.
3. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge può essere presentata in un qualunque momento successivo alle dichiarazioni rese in processo.
4. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge può essere presentata per testimonianze rese in processo a partire dal 1991.
5. La domanda è incompatibile con il ricorso alle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44».
6.01. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni per i testimoni per motivi di giustizia)
1. Fuori dal campo di applicazione di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, le misure di cui agli articoli 6 e 7 della medesima legge si applicano in quanto compatibili anche al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), della medesima legge, di seguito indicato come «testimone per motivi di giustizia», che abbia subito danni economici, biologici o esistenziali a causa delle dichiarazioni rese.
2. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 6 del 2018 è avanzata dal testimone per motivi di giustizia alla Commissione centrale di cui all'articolo 9 della medesima legge, che la valuta secondo le medesime modalità previste dalla stessa legge per l'applicazione dei medesimi benefici ai testimoni di giustizia.
3. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018 può essere presentata in un qualunque momento successivo alle dichiarazioni rese in processo.
4. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018 può altresì essere presentata per testimonianze rese in processo a partire dal 1991.
5. La domanda è incompatibile con il ricorso alle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44.
6.02. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni per i testimoni per motivi di giustizia)
1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela e/o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici».
6.03. Serracchiani, Bonafè, Mauri, Di Biase, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in favore delle donne vittime della violenza mafiosa)
1. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 2, è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.04. Serracchiani, Bonafè, Mauri, Di Biase, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
ART. 7.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si attuano nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, garantendo il perseguimento degli obiettivi specificamente individuati in materia di contrasto alla criminalità organizzata e valorizzazione sociale dei beni confiscati e sequestrati. Ai fini di cui al presente comma, le amministrazioni competenti assicurano l'adozione dei provvedimenti entro termini congrui e comunque compatibili con l'urgenza delle finalità perseguite».
7.6. Ruffino, Richetti, D'Alessio.
Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dall'amministratore stesso» sono aggiunte le seguenti: «o dall'esperto coadiutore, se nominato».
7.7. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Cuperlo.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per tali verifiche sui beni immobili l'amministratore giudiziario si può avvalere di un esperto coadiutore, ovvero di un professionista tecnico iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei consulenti tecnici o dei periti del Tribunale.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo la parola: forniscono aggiungere le seguenti: all'esperto coadiutore se nominato, e in ogni caso.
7.8. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Cuperlo.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le verifiche afferenti alle caratteristiche tecniche urbanistiche dei beni immobili e alla sussistenza di eventuali abusi, nonché per l'interlocuzione con i competenti uffici comunali, l'amministratore giudiziario può avvalersi, previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, dell'ausilio di un tecnico esperto nel settore, al quale sarà richiesto di esprimersi anche sul valore di mercato degli immobili in sequestro, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per l'eventuale sanatoria degli stessi. Nel caso in cui i competenti uffici comunali non provvedano tempestivamente alle attività a essi demandate, l'amministratore giudiziario segnala l'inerzia al tribunale e al dirigente dell'ufficio preposto.
7.9. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei professionisti tecnici di cui al precedente comma 2-bis, nominati esperti coadiutori dell'amministratore giudiziario per le verifiche tecniche sui beni immobili. Il Tribunale della prevenzione o il giudice per le indagini preliminari liquida le spettanze dell'esperto coadiutore, i compensi da imputare al conto della gestione o, in caso di incapienza, le spese di giustizia.
7.10. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
7.11. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera d), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: non sanabili, aggiungere le seguenti: il tribunale per le misure di prevenzione, il tribunale penale o.
Conseguentemente, alla medesima lettera d), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per la demolizione disposta ai sensi del comma 1-bis, quanto alle spese e oneri, si fa riferimento agli articoli 5 e 204 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. Il giudice penale o di prevenzione dispone la demolizione come spesa ripetibile e la cancelleria dà corso all'incarico a impresa sul libero mercato, sostenendo l'onere finanziario a spese di giustizia, poi da ripetere al condannato o proposto. Se la demolizione è curata per condizionamenti ambientali da organi dello Stato, la spesa sostenuta dai competenti Ministeri viene imputata al Ministero della giustizia.
7.12. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: almeno annuale con la seguente: trimestrale.
7.14. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), capoverso, dopo la parola: liquidabile aggiungere le seguenti: previa attestazione di un tecnico esperto iscritto all'albo dei gestori della crisi d'impresa tenuto presso il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 356, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,;
b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) il comma 6-bis è abrogato.
7.15. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 48:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l'immobile.»;
2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Fondo unico giustizia,» sono inserite le seguenti: «per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte»;
3) dopo il comma 15-quater è inserito il seguente:
«15-quater.1. Qualora nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi al giudice delegato competente, che avvia il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-bis, del presente codice.».
7.17. Boschi, Bonifazi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata predispone e realizza atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presìdi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.
7.18. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)
1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2025 e di 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di:
a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;
c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica e in particolare presso le amministrazioni locali e il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;
d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;
e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation EU, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;
f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;
g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.
7.01. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di:
a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;
c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica e in particolare presso le amministrazioni locali e il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;
d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;
e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;
f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;
g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.
7.09. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)
1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano a oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
2. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2025 e a 100 milioni di euro per il 2026.
3. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
4. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
5. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.
6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
7. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti norme vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.
7.02. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero e la valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata)
1. Per il finanziamento, il recupero e la valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo destinato agli enti e ai soggetti indicati dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di realizzare le opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni per l'utilizzo collettivo.
2. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari a 30 milioni di euro annui per il 2025, 2026 e 2027.
3. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
4. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti norme vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.03. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)
1. Una quota non inferiore al 15 per cento delle somme confluenti nel Fondo unico giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati e assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.
7.04. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)
1. Una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel Fondo unico giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati e assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.
7.05. Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
7.06. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'interno al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata, potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)
3. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di:
a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;
c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica e in particolare presso le amministrazioni locali e il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;
d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;
e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;
f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;
g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.
4. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
5. Al Fondo di cui al comma 4 è destinata una dotazione pari di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025; per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; la destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
6. I progetti di cui al presente articolo tra i requisiti necessari per accedere al Fondo devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, finanziamenti che non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
7.08. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Norme per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA)
1. È autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.010. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
ART. 8.
Sopprimerlo.
8.1. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) agli articoli contenenti sostanze infiammabili impiegati a scopo domestico o segnaletico»;
b) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis.
(Divieto di possesso, uso e vendita di articoli pirotecnici)
1. Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo, sono vietati, sull'intero territorio nazionale, il possesso, l'uso e la vendita degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, a esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera a), numero 1), e quelli di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), se utilizzati in spazi chiusi e nell'ambito di manifestazioni teatrali autorizzate in cui non siano impiegati animali.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 1.000 euro per ciascun articolo pirotecnico.»;
c) all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), la parola: «quattordicesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo».
8.2. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
ART. 9.
Sopprimerlo.
*9.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
Sopprimerlo.
*9.2. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. L'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.
**9.3. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. L'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.
**9.4. Magi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni;»;
b) la lettera f) è abrogata.
9.5. Magi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, premettere il seguente:
01. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione del comma 1, lettera a), del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, non si applica nei confronti di chi è nato all'estero, i cui ascendenti in linea retta di primo, secondo e terzo grado sono cittadini nati all'estero, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza.»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'adottato nato all'estero, i cui ascendenti adottivi in linea retta di primo, secondo e terzo grado sono cittadini nati all'estero, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza»;
c) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Lo straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del quinto anno di età, che ha risieduto legalmente senza interruzioni nel territorio nazionale per almeno dieci anni e che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente per almeno dieci anni e completato con esito positivo i cicli scolastici d'istruzione obbligatoria presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Prima del raggiungimento della maggiore età, la dichiarazione è resa da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore straniero che acquista la cittadinanza ai sensi del secondo periodo del presente comma, se in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età.»;
d) all'articolo 9-ter, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi prorogabili fino al massimo di diciotto mesi»;
e) all'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «ai sensi degli articoli 4, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 4, commi 2 e 2-bis,».
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.
1-ter. La disposizione di cui alla lettera a) del comma 01 del presente articolo non si applica nei confronti di coloro che sono nati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
c) sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
9.6. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 premettere i seguenti:
01. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno, al momento della nascita del figlio;
b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età»;
02. L'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età, che vi abbia regolarmente soggiornato fino al compimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.
2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, a seguito di dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.
2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana».
03. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5.
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni».
04. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 5-bis.
1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:
a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide.
2. Ai fini dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito.
Art. 5-ter.
1. Lo Stato garantisce agli stranieri richiedenti la cittadinanza l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiana.
2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero».
05. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 6.
1. Precludono l'acquisizione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione;
c) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.
2. L'acquisto della cittadinanza non è precluso quando l'istanza riguarda un minore condannato a pena detentiva non superiore a tre anni.
3. La riabilitazione o l'estinzione del reato fa cessare gli effetti preclusivi della condanna».
06. Le lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono abrogate.
07. L'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
1-bis. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica».
1-ter. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro dell'istruzione e del merito».
1-quater. Al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «diciannovesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventesimo anno».
1-quinquies. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a riordinare e a riunire in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
9.7. Zanella, Fratoianni, Bonelli, Zaratti, Dori, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis.
1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».
1-ter. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
1-quater. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
9.8. Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Dori, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La dichiarazione di volontà è annotata nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis.
1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».
1-ter. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
1-quater. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.
9.9. Baldino, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al termine del ciclo scolastico dell'obbligo, e che abbia completato con successo lo stesso ciclo scolastico, può divenire cittadino anche prima del raggiungimento della maggiore età.
2-ter. Ai fini di cui al comma 2, lo straniero dovrà presentare richiesta per l'ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti, e dovrà essere in possesso di un attestato, rilasciato dall'istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo scolastico dell'obbligo. L'attestato, sottoscritto congiuntamente da due insegnanti dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo, dovrà, altresì, contenere una valutazione positiva circa l'adesione dello studente ai valori ed ai princìpi dell'identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del suo comportamento scolastico.
2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa ai competenti uffici preposti alla formalizzazione della cittadinanza a cura del preside dell'istituto.
2-quinquies. La scuola, nel corso dell'ultimo mese di frequenza, organizza una cerimonia per la consegna simbolica dell'attestato di idoneità all'acquisizione della cittadinanza italiana».
9.04. Baldino, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) la condanna per un delitto di golpe o tentato golpe, di crimini contro l'umanità, di ecocidio, di istigazione a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e revoca della cittadinanza.
9.11. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sostituire le parole: «da almeno dieci anni» con le seguenti: «da almeno 36 mesi».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
9.12. Zanella, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o possa acquisire.
9.14. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*9.15. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*9.16. Magi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*9.17. D'Alessio, Richetti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*9.18. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: dieci con la seguente: due.
9.19. Magi.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: dieci con la seguente: quattro.
9.20. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
9.21. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: dieci con la seguente: sei.
9.22. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 10.
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Piano di potenziamento della sicurezza urbana nelle aree e nelle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado)
1. Ai fini dell'attuazione e del potenziamento della tutela della sicurezza urbana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri competenti, presenta alle Camere un piano di riqualificazione delle aree e delle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado, escluse dalle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, corredato delle azioni e delle misure da attivare, delle amministrazioni responsabili della loro attuazione e delle fonti di finanziamento per farvi fronte, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle periferie a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, d'intesa con gli enti locali e acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni e organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.
010.02. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza, Francesco Silvestri.
All'articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Monitoraggio della condizione minorile ai fini dell'educazione alla legalità, lotta alla dispersione scolastica e prevenzione della devianza)
1. Quale misura di prevenzione nell'ambito della tutela della sicurezza pubblica e urbana e del contrasto alla povertà educativa, con il fine di promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, anche attraverso progetti di riqualificazione urbana, presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile» al quale partecipano rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda sanitaria provinciale, delle Direzioni provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni.
010.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimerlo.
*10.2. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimerlo.
*10.3. Magi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 633 del codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa.»;
b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:
1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;
2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.
Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d'ufficio.».
2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale».
3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 321-bis.
(Reintegrazione nel possesso dell'immobile)
1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.».
10.4. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Sopprimere i commi 1 e 2.
10.5. D'Orso, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Ascari.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa.»;
b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:
1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;
2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia;.
Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d'ufficio.».
Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:
«f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale».
10.9. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», sostituire il primo comma con il seguente:
«Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a dimora abituale o a domicilio effettivo di altra persona, che ne ha la legale disponibilità o che vi risiede legalmente, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è da due a quattro anni per chiunque con artifizi o raggiri si appropria del medesimo immobile ovvero a qualsiasi titolo lo detenga o cede ad altri l'immobile occupato.».
10.10. Cuperlo, Mauri, Bonafè, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: occupa o.
10.11. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Penza, Giuliano.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o detiene senza titolo.
*10.12. Zaratti, Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o detiene senza titolo.
*10.13. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze con le seguenti: un immobile adibito ad abitazione altrui.
Conseguentemente:
al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze e sostituire le parole: con artifizi o raggiri con le seguenti: durante l'assenza della persona offesa;
al secondo comma, sostituire le parole: si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde con la seguente: riceve.
10.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o detiene.
10.15. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, dopo le parole: o detiene senza titolo aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di morosità incolpevole.
*10.19. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, dopo le parole: o detiene senza titolo aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di morosità incolpevole.
*10.16. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, dopo le parole: o detiene senza titolo aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di sentenza esecutiva di sfratto per morosità incolpevole e per finita locazione,.
10.17. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione principale altrui.
10.30. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione altrui.
10.31. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o sue pertinenze.
Conseguentemente:
al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze;
al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 1, sopprimere le parole: o delle sue pertinenze.
10.32. Boschi, Bonifazi.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o sue pertinenze;.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze.
*10.33. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o sue pertinenze;.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze.
*10.34. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , ovvero impedisce il rientro del medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente,.
10.36. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: del proprietario o.
10.38. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Penza, Giuliano.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , o di colui che lo detiene legittimamente.
10.40. D'Orso, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da due a sette anni con le seguenti: da sei mesi a 5 anni.
10.42. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da due a sette anni con le seguenti: da dodici mesi a 6 anni.
10.43. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da due con le seguenti: da 15 mesi.
10.44. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da due con le seguenti: da diciotto mesi.
10.45. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: a sette con le seguenti: a sei.
10.46. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
10.49. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: o di sue pertinenze.
10.55. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: con artifizi o raggiri con le seguenti: durante l'assenza della persona offesa.
10.58. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», primo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ovvero cede ad altri l'immobile occupato.
10.60. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Penza, Giuliano.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», sopprimere il secondo comma.
10.61. D'Orso, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Ascari.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: Fuori dei casi di concorso di reato,.
10.62. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», secondo comma, sostituire le parole: si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde con le seguenti: coopera nell'occupazione dell'immobile adibito a prima abitazione che riceve.
10.64. Zaratti, Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», secondo comma, sostituire le parole: si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde con la seguente: riceve.
10.65. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», secondo comma, sopprimere le parole: si intromette o.
10.68. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», secondo comma, sopprimere le parole: o coopera.
10.69. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Penza, Giuliano.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», secondo comma, sopprimere le parole: riceve o.
10.70. D'Orso, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Ascari.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», secondo comma, sopprimere le parole: o corrisponde.
10.71. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.
10.72. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», sopprimere i commi terzo e quarto.
10.73. D'Orso, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Ascari.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.»., sopprimere il terzo comma.
10.74. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», terzo comma, sopprimere le parole: collabori all'accertamento dei fatti e.
10.76. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», terzo comma, sopprimere le parole: e ottemperi volontariamente.
10.77. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», terzo comma, sopprimere la parola: volontariamente.
10.78. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», sopprimere i commi quarto e quinto.
10.79. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», sopprimere il quarto comma.
10.80. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», sopprimere il quinto comma.
10.82. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», quinto comma, sopprimere le parole: , per età o per infermità.
10.83. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», quinto comma, sopprimere le parole: , per età o.
10.84. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», quinto comma, sopprimere le parole: , per infermità.
10.85. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis.», quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero se si tratta di immobile che è di proprietà di un'amministrazione pubblica o di un ente pubblico ovvero di immobile che minacci rovina o pericolo per l'incolumità pubblica per il quale sia stata adottata ordinanza per la messa in sicurezza.
10.86. Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Fornaro, Lacarra, Scarpa.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 321-bis.
(Reintegrazione nel possesso dell'immobile)
1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.».
10.91. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 1, sopprimere le parole: Su richiesta del pubblico ministero.
10.92. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 1, sopprimere il secondo periodo.
10.96. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 2, sopprimere le parole: , espletati i primi accertamenti volti ad accertare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione,.
10.102. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 2, sostituire le parole: i primi accertamenti con le seguenti: gli accertamenti.
10.104. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 3, sostituire le parole: ove sussistano con le seguenti: verificata la sussistenza di.
10.107. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 3, sostituire le parole: fondati motivi con le seguenti: accertati motivi.
10.108. Zaratti, Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 4, sopprimere le parole: di diniego dell'accesso.
10.112. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 4, sopprimere le parole: di rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o.
10.115. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 4, sostituire le parole: ove sussistano con le seguenti: verificata la sussistenza di.
10.118. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 4, sopprimere le parole: scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
10.120. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 5, secondo periodo, dopo le parole: è consegnata inserire le seguenti: , senza ritardo,.
10.124. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 5, secondo periodo, dopo le parole: è consegnata inserire le seguenti: , immediatamente,.
10.125. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole: quarantotto ore con le seguenti: settantadue ore.
10.126. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole: quarantotto ore con le seguenti: trentasei ore.
10.127. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole: quarantotto ore con le seguenti: ventiquattro ore.
10.128. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», comma 7, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: otto giorni.
10.135. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis», comma 7, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro quindici giorni.
10.134. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2027.
10.140. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.
10.139. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
10.138. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al Capo II, rubrica, sostituire le parole: sicurezza urbana con le seguenti: sicurezza pubblica di ambito urbano.
10.141. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al Capo II, rubrica, sostituire le parole: sicurezza urbana con le seguenti: sicurezza pubblica.
10.142. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Alla rubrica, sostituire le parole: destinati a domicilio altrui con le seguenti: destinati ad abitazione altrui.
10.144. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga per gli anni 2025 e 2026 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)
1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
b) al comma 3, primo periodo, e ovunque ricorrono, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;
c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2025».
2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.01. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti e contravvenzioni)
1. Il comma 1, dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è sostituito dal seguente:
«1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies, 624, 624-bis, 628, 659, 697 del codice penale, nonché di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione. In caso di decadenza dell'assegnazione ai sensi del primo periodo, le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto».
2. La rubrica dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, è sostituita dalla seguente: «Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti e contravvenzioni».
10.02. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure di sostegno al pagamento dei canoni di locazione per gli immobili abitativi)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: articoli 5 inserire le seguenti: , 10-bis.
10.016. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Al fine di fronteggiare la grave emergenza abitativa, con particolare riferimento alle persone a basso reddito:
a) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
b) il Fondo per la morosità incolpevole, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*10.027. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Al fine di fronteggiare la grave emergenza abitativa, con particolare riferimento alle persone a basso reddito:
a) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
b) il Fondo per la morosità incolpevole, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*10.029. Bonafè, Gianassi, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Al fine di fronteggiare la grave emergenza abitativa, con particolare riferimento alle persone a basso reddito:
a) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
b) il Fondo per la morosità incolpevole, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*10.028. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure di sostegno al pagamento dei canoni di locazione per gli immobili abitativi)
1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle Università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del predetto Fondo, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: articoli 5 inserire le seguenti: , 10-bis.
10.017. Baldino, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure di contrasto alla crisi abitativa, finanziamento del Fondo Pinqua)
1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa in tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alle periferie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. Le risorse sono, altresì, destinate a promuovere progetti di riutilizzo edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: articoli 5 inserire le seguenti: , 10-bis.
10.022. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure a sostegno dell'inclusione sociale dei giovani nelle periferie urbane)
1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle aree metropolitane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per le aree periferiche delle città» con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2025, di 10 milioni di euro per il 2026 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2027.
2. Il Fondo è destinato ai comuni capoluogo di provincia per la realizzazione di progetti di inclusione sociale, attività socio-educative e sportive, progetti di contrasto all'abbandono scolastico e di orientamento al lavoro nonché interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate nelle aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del Fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: articoli 5 inserire le seguenti: , 10-bis.
10.024. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 11.
Sopprimerlo.
*11.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
Sopprimerlo.
*11.2. Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Sopprimere il comma 1.
**11.3. Di Biase, Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Sopprimere il comma 1.
**11.4. Boschi, Bonifazi.
Sopprimere il comma 1.
**11.5. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o nelle immediate adiacenze.
11.6. Boschi, Bonifazi.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. L'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 640.
(Truffa)
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 102 a euro 2.064.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 618 a euro 3.098:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità;
3) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11);
4) se il fatto è commesso a danno di un minore o di soggetto fragile;
5) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1, 2, 3 e 4, del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
11.11. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. L'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 640.
(Truffa)
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 102 a euro 2.064.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 618 a euro 3.098:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità;
3) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11);
4) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
11.12. Marianna Ricciardi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza, Giuliano.
Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da 12 mesi a 5 anni.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «, 612-bis e 640, terzo comma».
11.13. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da 12 mesi a 5 anni.
11.14. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da 18 mesi a 5 anni.
11.15. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire le parole: da euro euro 700 a euro 3.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 5.000.
11.16. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire le parole: euro 700 con le seguenti: euro 1.000.
11.17. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «, 612-bis e 640, terzo comma».
11.19. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Alla rubrica, sopprimere la parola: circostanze.
11.20. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 643 del codice penale, in materia di circonvenzione di persone incapaci)
1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: «da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500».
*11.02. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 643 del codice penale, in materia di circonvenzione di persone incapaci)
1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: «da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500».
*11.03. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
ART. 12.
Sopprimerlo.
*12.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
Sopprimerlo.
*12.2. L'Abbate, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso.
Sopprimerlo.
*12.3. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: o con minaccia aggiungere le seguenti: se l'invito reiterato delle autorità di pubblica a disciogliersi, rimane senza effetto.
12.5. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: o con minaccia aggiungere le seguenti: o con intimidazione.
12.6. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, sopprimere le parole: e sei mesi.
12.11. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: fino a 15.000 euro con le seguenti: fino a euro 10.000.
12.12. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: fino a 15.000 euro con le seguenti: fino a euro 20.000.
12.13. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
ART. 13.
Sopprimerlo.
*13.1. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sopprimerlo.
*13.2. Magi.
Sopprimerlo.
*13.3. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimerlo.
*13.4. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**13.6. Cuperlo, Mauri, Bonafè, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**13.7. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**13.8. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: può con le seguenti: valuta se.
13.9. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva con le seguenti: condannati con sentenza definitiva.
*13.13. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva con le seguenti: condannati con sentenza definitiva.
*13.14. Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Fornaro, Lacarra, Scarpa, Cuperlo.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: denunciati o.
**13.10. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: denunciati o.
**13.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche con sentenza non definitiva,.
13.15. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: con sentenza non definitiva con le seguenti: con sentenza definitiva.
13.16. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei cinque anni precedenti con le seguenti: dell'anno precedente.
13.17. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei cinque anni precedenti con le seguenti: dei ventiquattro mesi precedenti.
13.22. Cafiero De Raho.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei cinque anni precedenti con le seguenti: dei trentasei mesi precedenti.
*13.25. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei cinque anni precedenti con le seguenti: dei trentasei mesi precedenti.
*13.26. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei cinque anni precedenti con le seguenti: dei quarantotto mesi precedenti.
13.30. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: contro la persona o contro il patrimonio,.
13.32. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, con le seguenti: di cui al libro secondo, titolo XII,.
13.33. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale,.
13.34. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1.
13.35. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: all'articolo 9, comma 1 aggiungere le seguenti: , se l'invito reiterato delle autorità di pubblica sicurezza a disciogliersi rimane senza effetto.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: aperto al pubblico, aggiungere le seguenti: se l'invito reiterato delle autorità di pubblica sicurezza a disciogliersi rimane senza effetto.
13.36. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*13.37. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*13.38. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*13.39. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: in materia di flagranza differita, e.
13.41. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 583-quater aggiungere le seguenti: , primo comma,.
13.43. Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Fornaro, Lacarra, Scarpa, Cuperlo.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 583-quater del codice penale, aggiungere le seguenti: solo se.
13.44. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: pubblico o.
13.45. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o aperto al pubblico,.
13.46. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: aperto al pubblico, aggiungere le seguenti: qualora si siano verificate violenze a persone e danneggiamenti al patrimonio pubblico,.
13.47. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: aperto al pubblico, aggiungere le seguenti: qualora si siano verificate violenze o danneggiamenti,.
13.49. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: la persona o.
13.53. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: o il patrimonio.
13.55. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: fisse e.
13.57. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: e mobili.
13.59. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 2, capoverso, sopprimere la parola: ferroviarie,.
13.60. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 2, capoverso, sopprimere la parola: aeroportuali,.
13.61. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, capoverso, sopprimere la parola: , marittime.
13.62. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano,.
13.63. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: urbano ed.
13.64. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: ed extraurbano,.
13.65. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: e nelle relative pertinenze,.
13.67. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: è comunque con le seguenti: può essere.
13.68. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: luoghi o.
13.70. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: o aree.
13.71. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudice, nella sentenza, stabilisce la durata del divieto che, in ogni caso, non può essere superiore alla durata della pena detentiva inflitta.
13.72. Serracchiani.
ART. 14.
Sopprimerlo.
*14.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
Sopprimerlo.
*14.2. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sopprimerlo.
*14.3. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimerlo.
*14.4. Mauri, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**14.5. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**14.6. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: dopo la parola: «ordinaria» sono inserite le seguenti: «o ferrata» e.
14.8. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: e le parole: con la sanzione amministrativa fino alla fine della lettera.
14.10. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: con la multa fino a 1.200 euro.
14.11. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: con la multa fino a 1.000 euro.
14.12. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: con la multa fino a 800 euro.
14.13. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: con la multa fino a 600 euro.
14.14. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: con la multa fino a 500 euro.
14.15. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: con la multa fino a 400 euro.
14.16. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: la reclusione fino a un mese o.
14.17. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.18. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 110 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.19. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.20. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 130 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.21. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 140 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.22. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.23. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.24. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 170 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.25. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 180 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.26. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 190 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.27. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.28. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 210 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.29. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.30. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 230 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.31. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 240 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.32. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.33. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 260 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.34. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.35. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 280 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.36. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 290 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.37. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.38. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 310 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.39. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 320 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.40. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 330 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.41. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 340 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.42. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.43. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 360 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.44. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.45. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 380 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.46. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 390 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.47. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.48. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.49. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 420 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.50. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.51. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 440 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.52. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 450 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.53. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 460 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.54. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 470 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.55. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 480 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.56. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 490 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.57. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.58. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 510 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.59. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 520 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.60. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 530 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.61. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 540 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.62. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 550 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.63. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 560 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.64. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 570 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.65. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 580 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.66. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 590 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.67. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.68. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 610 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.69. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 620 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.70. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 630 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.71. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 640 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.72. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 650 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.73. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 660 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.74. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 670 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.75. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 680 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.76. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 690 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.77. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 700 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.78. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 710 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.79. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 720 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.80. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 730 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.81. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 740 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.82. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 750 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.83. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 760 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.84. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.85. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 780 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.86. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 790 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.87. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.88. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 810 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.89. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 820 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.90. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 830 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.91. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 840 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.92. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 850 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.93. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 860 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.94. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 870 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.95. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 880 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.96. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 890 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.97. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 900 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.98. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 910 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.99. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 920 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.100. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 930 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.101. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 940 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.102. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 950 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.103. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 960 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.104. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 970 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.105. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 980 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.106. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro con le seguenti: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 990 a euro 4.000.
Conseguentemente sopprimere la lettera b).
14.107. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*14.113. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*14.114. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: La pena è della reclusione da fino alla fine della lettera con le seguenti: Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000 ai promotori ed agli organizzatori.
14.115. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: fino a un mese.
14.116. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: fino a tre mesi.
14.117. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: fino a sei mesi.
14.118. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: fino a sette mesi.
14.119. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: fino a otto mesi.
14.120. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da un mese a sei mesi e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si siano verificati violenze a persone o danneggiamenti al patrimonio pubblico.
14.121. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a due anni con le seguenti: a un anno.
14.125. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a due anni con le seguenti: a un anno e sei mesi.
14.126. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 dicembre 2050.
14.127. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 novembre 2050.
14.128. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 ottobre 2050.
14.129. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 settembre 2050.
14.130. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 agosto 2050.
14.131. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 luglio 2050.
14.132. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 giugno 2050.
14.133. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 maggio 2050.
14.134. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 aprile 2050.
14.135. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 marzo 2050.
14.136. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 febbraio 2050.
14.137. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 gennaio 2050.
14.138. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° dicembre 2040.
14.139. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° novembre 2040.
14.140. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° ottobre 2040.
14.141. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° settembre 2040.
14.142. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° agosto 2040.
14.143. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° luglio 2040.
14.144. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° giugno 2040.
14.145. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° maggio 2040.
14.146. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° aprile 2040.
14.147. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° marzo 2040.
14.148. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° febbraio 2040.
14.149. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
14.150. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal seicentosettantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14.151. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trecentotrentacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14.152. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 15.
Sopprimerlo.
*15.1. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sopprimerlo.
*15.2. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
Sopprimerlo.
*15.3. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimerlo.
*15.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimerlo.
*15.5. Magi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
2. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
3. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso, il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater, il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».
4. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».
5. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
6. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 3), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».
7. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova»;
b) all'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
c) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
d) all'articolo 51-ter:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;
2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono inserite le seguenti: «e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».
8. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:
«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».
9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;
b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».
10. Agli oneri di cui al comma 9, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15.104. Boschi, Bonifazi.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 15.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All'articolo 275, comma 4, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono soppresse.
2. All'articolo 285-bis, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano» sono sostituite dalle seguenti: «ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza».
3. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso dell'arrestato nell'istituto di pena.
1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso dell'arrestato nell'istituto di pena».
4. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».
Art. 15-bis.
(Modifiche al codice penale)
1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), le parole: «anni uno» sono sostituite dalle seguenti: «anni tre»;
b) è inserito, in fine, il seguente comma:
«Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma, se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti il tribunale di sorveglianza può stabilire che la pena sia eseguita in una casa famiglia protetta, ovvero in un istituto di custodia attenuata per detenute madri qualora sussista un pericolo rilevante».
2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 3), le parole: «di età inferiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra tre e sei anni»;
b) è inserito, in fine, il seguente comma:
«Nei casi previsti dal numero 3) del primo comma, se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti il tribunale di sorveglianza può stabilire che la pena sia eseguita in una casa famiglia protetta, ovvero in un istituto di custodia attenuata per detenute madri qualora sussista un pericolo rilevante».
Art. 15-ter.
(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62)
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:
«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette.
2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglie protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».
2. All'articolo 5 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è inserito, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, si provvede a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547».
15.6. Boschi, Bonifazi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 3), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.».
5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».
7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».
*15.7. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 3), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.».
5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».
7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».
*15.8. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 3), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.».
5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».
7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».
*15.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Modifiche al codice penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 3), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».
15.10. Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)
1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.11. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sopprimere il comma 1.
15.12. Benzoni, Bonetti, Sottanelli, Richetti, D'Alessio.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.1).
15.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.2).
15.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*15.15. Lacarra, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Scarpa, Mauri.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*15.16. Boschi, Bonifazi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*15.17. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
2) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
2) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.;
al comma 4, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: di cui all'articolo 285-bis con le seguenti: meno gravose;
dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater, è inserito il seguente:
«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice.».
Art. 15-ter.
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova»;
b) all'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri.»;
c) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
d) all'articolo 51-ter:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;
2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono inserite le seguenti: «e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».
Art. 15-quater.
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:
«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».
Art. 15-quinquies.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;
b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15.45. Bonetti, Benzoni, Sottanelli, Richetti, D'Alessio.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15.18. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
15.19. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.1).
15.20. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.
Al comma 1, lettera b), numero 1.1), capoverso, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni, ad esclusione dei casi in cui la pena detentiva sia comminata per reati di particolare gravità, previo parere del Tribunale per i minorenni competente.
Conseguentemente, sopprimere il numero 1.2).
15.21. Ruffino, Richetti, D'Alessio.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.2).
15.22. Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
15.23. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.1).
*15.24. Scarpa, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.1).
*15.26. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.2).
**15.27. Cuperlo, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.2).
**15.28. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*15.30. Lacarra, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Scarpa, Mauri.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*15.31. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso con il seguente: Nei casi indicati nei numeri 3 e 3-bis del primo comma, l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
**15.32. Boschi, Bonifazi.
Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso con il seguente: Nei casi indicati nei numeri 3 e 3-bis del primo comma, l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
**15.33. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, sopprimere le parole da: nell'ipotesi di cui al numero 3-bis) fino a: al numero 3),.
15.36. Lacarra, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Scarpa, Mauri.
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, dopo le parole: ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano aggiungere le seguenti: , purché non vi si opponga il preminente interesse superiore del minore.
15.38. Magi.
Sopprimere il comma 2.
15.40. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto.
15.41. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 3.
15.44. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 3, sostituire le parole: di età inferiore a un anno con le seguenti: di età inferiore a tre anni.
15.49. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 4.
15.52. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 4, capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole: o la sua esecuzione con le modalità di cui all'articolo 285-bis anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
15.53. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 5.
15.54. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 5, sostituire le parole: di età inferiore a un anno con le seguenti: di età inferiore a tre anni.
15.58. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 6.
15.67. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 6, sostituire le parole: di età inferiore a un anno con le seguenti: di età inferiore a tre anni.
15.72. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 7.
15.83. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Con cadenza bimestrale a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni.
15.85. Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.
Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni e dell'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, e l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità.
15.86. Di Biase, Scarpa, Serracchiani, Lacarra, Gianassi, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni.
15.87. Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.
Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni.
15.88. Lacarra, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Scarpa, Mauri.
Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni.
15.89. Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.
Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Ogni sette anni.
15.90. Scarpa, Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Mauri.
Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Ogni sei anni.
15.91. Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.
Al comma 8, sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ciascun anno con le seguenti: Ogni quattro anni.
15.92. Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.
Al comma 8, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 30 aprile.
15.93. Scarpa, Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Mauri.
Al comma 8, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 30 giugno.
15.94. Lacarra, Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Scarpa, Mauri.
Al comma 8, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 30 novembre.
15.95. Scarpa, Di Biase, Bonafè, Serracchiani, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Mauri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Al fine di tutelare il diritto all'infanzia e di garantire un adeguato supporto alla funzione genitoriale in ambito detentivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di attivazione dei servizi sociali territorialmente competenti, affinché siano definiti e avviati specifici percorsi di sostegno alla genitorialità, prevedendo a tal fine la collaborazione dei servizi sociali territoriali, nonché di educatori, psicologi e delle altre figure professionali competenti da individuare in relazione ai bisogni specifici del nucleo madre-figlio e in funzione delle loro condizioni personali, familiari e sociali.
15.103. Ruffino, Richetti, D'Alessio.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo la parola: 5, aggiungere la seguente: 15, e alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e incremento delle case famiglia protette.
15.018. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62, e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:
«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;
b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 5, aggiungere la seguente: 15-bis,.
15.010. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)
1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025.
15.01. Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)
1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per il 2026.
15.02. Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)
1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15.03. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)
1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15.04. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)
1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo la parola: 5, aggiungere la seguente: 15-bis,.
15.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Misure di sostegno e percorsi di messa alla prova per imputate madri di figli minori)
1. Al fine di favorire il reinserimento sociale, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative di percorsi formativi, lavorativi e di mediazione promossi dalle autorità giudiziarie competenti, in collaborazione con i servizi sociali, gli enti locali e gli enti del terzo settore, rivolti alle imputate, madri di figli minori, coinvolte in procedimenti penali e non ancora condannate in via definitiva.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il giudice può disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli articoli 464-bis e seguenti, del codice di procedura penale, valorizzando l'adesione della persona imputata ai percorsi di cui al medesimo comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei procedimenti relativi a reati per i quali è esclusa per legge la possibilità di accesso a procedimenti di messa alla prova.
15.08. Ruffino, Richetti, D'Alessio.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Sportelli di supporto per le donne in stato gravidanza e madri di figli minori coinvolte in procedimenti penali)
1. Al fine di garantire supporto e accompagnamento alle donne in stato gravidanza e madri di figli minori coinvolte in procedimenti penali, presso ciascun consultorio familiare, istituito ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, è istituito uno sportello informativo, di supporto psicologico e di assistenza legale.
2. Gli sportelli di cui al comma 1 offrono orientamento e assistenza legale e supporto psicologico individuale e familiare avvalendosi di professionisti specializzati. Gli sportelli possono stipulare convenzioni con enti del terzo settore.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente articolo.
15.016. Ruffino, Richetti, D'Alessio.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Implementazione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri)
1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo la parola: 5, aggiungere la seguente: 15-bis,.
15.011. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Rafforzamento degli istituti di custodia attenuata per detenute madri)
1. Al fine di realizzare una copertura equa sull'intero territorio nazionale di istituti di custodia attenuata per detenute madri, garantire condizioni di trattenimento adeguate e rispettose dei diritti dei minori nonché dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli di minori, è autorizzato uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo la parola 5, aggiungere la seguente: , 15-bis.
15.012. Ruffino, Richetti, D'Alessio.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Attivazione dei servizi sociali a tutela dei figli di madri detenute)
1. Al fine di tutelare il benessere psico-affettivo dei minori e di garantire la continuità della relazione genitoriale con le madri detenute, nonché di prevenire situazioni di pregiudizio o vulnerabilità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di attivazione dei servizi sociali territorialmente competenti, affinché siano predisposti progetti individualizzati di sostegno educativo, psicologico e relazionale a favore dei figli minori di detenute madri sottoposte a misure cautelari o a pena detentiva, anche in assenza di convivenza con la prole all'interno dell'istituto penitenziario.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato con le seguenti finalità:
a) promuovere il benessere affettivo, educativo, psicologico e relazionale dei minori;
b) assicurare il mantenimento della relazione genitoriale con la madre detenuta;
c) rispettare le condizioni personali, familiari e ambientali di ciascun minore;
d) garantire e salvaguardare, in ogni fase, il superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
15.013. Ruffino, Richetti, D'Alessio.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Fondo per il sostegno educativo ai figli di persone detenute)
1. Al fine di prevenire la trasmissione intergenerazionale della marginalità sociale e di favorire l'inclusione e il pieno sviluppo delle capacità individuale dei minori, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento di progetti educativi, scolastici, culturali e di supporto psico-pedagogico rivolti ai figli di età inferiore a 16 anni di persone in stato di detenzione, con particolare riferimento ai figli di madri detenute.
2. I progetti di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire percorsi educativi personalizzati e integrati, sostenere la continuità relazionale con il genitore detenuto e a promuovere l'inclusione scolastica e sociale dei minori.
3. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i progetti finanziabili, prevedendo che essi siano realizzati da enti locali, istituzioni scolastiche, enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell'articolo 45 del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in partenariato con i servizi sociali locali e sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria competente.
15.015. Ruffino, Richetti, D'Alessio.
ART. 16.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
16.2. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
16.3. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
16.5. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al primo comma, aggiungere le seguenti: le parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato» sono soppresse,
16.6. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sedici» aggiungere le seguenti: , le parole: «comunque, non imputabile,» sono soppresse,
16.7. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sedici» aggiungere le seguenti: la parola: «comunque» è sostituita dalla seguente: «o»,
16.8. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sedici» aggiungere le seguenti: le parole: «mendichi, o» sono soppresse,
16.9. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sedici» aggiungere le seguenti: , le parole: «sottoposta alla sua autorità o» sono soppresse.
16.10. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sedici» aggiungere le seguenti: , le parole: «o affidata alla sua custodia o vigilanza» sono soppresse.
16.11. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sedici» aggiungere le seguenti: , le parole: «custodia o» sono soppresse.
16.12. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sedici» aggiungere le seguenti: , le parole: «o vigilanza» sono soppresse.
16.13. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sedici» aggiungere le seguenti: , le parole: «o che altri se ne avvalga per medicare» sono soppresse.
16.14. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: la parola: «quattordici» è sostituita dalle seguenti: «sedici e» e sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
*16.15. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: la parola: «quattordici» è sostituita dalle seguenti: «sedici e» e sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
*16.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: la parola: «quattordici» è sostituita dalle seguenti: «sedici e».
16.17. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sedici con la seguente: diciotto.
16.18. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sedici con la seguente: diciassette.
16.19. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sedici con la seguente: quindici.
16.20. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
*16.21. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
*16.22. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: fino a tre anni e sei mesi.
16.23. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: fino a quattro anni.
16.24. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: fino a quattro anni e sei mesi.
16.25. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: uno con le seguenti: tre mesi.
16.26. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: uno con le seguenti: sei mesi
16.27. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: uno con le seguenti: nove mesi.
16.28. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: due.
16.29. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
16.30. Alfonso Colucci, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.
16.31. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.
16.32. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
16.33. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
16.35. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: se ne avvalga o.
16.37. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: comunque.
16.38. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: a fini di profitto.
16.39. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: uno.
16.42. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: due con le seguenti: diciotto mesi.
16.46. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: due con le seguenti: due anni e sei mesi.
16.47. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: o comunque non imputabile.
16.48. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: comunque.
16.49. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: terzo con la seguente: sesto.
16.50. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: terzo con la seguente: quinto.
16.51. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: terzo con la seguente: quarto.
16.52. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: a tre quarti.
16.53. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: a due terzi.
16.54. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: a tre quinti.
16.55. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
16.56. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e favoreggiamento.
16.57. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento dell'assistenza sociale nei comuni)
1. Al fine di ridurre l'impatto delle carenze sociali sulla sicurezza urbana, ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500 abitanti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.
16.04. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 17.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione Siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana, ivi compresi quelli che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nonché quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della Polizia locale locale di ciascun ente.»;
b) al comma 6, le parole: «5.580.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2025 e a euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2026».
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.1. Bonafè, Fornaro, Mauri, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, i comuni capoluogo di città metropolitana sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2025, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della Polizia locale locale di ciascun ente.»;
b) al comma 6, le parole: «5.580.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2025 e a euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2026».
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.2. Bonafè, Fornaro, Mauri, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:
01) al primo periodo le parole: «nel mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese di luglio».
17.3. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) le parole: «100 unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «150 unità di personale».
17.4. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) le parole: «100 unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «145 unità di personale».
17.5. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) le parole: «100 unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «140 unità di personale».
17.6. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) le parole: «100 unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «135 unità di personale».
17.7. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) le parole: «100 unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «130 unità di personale».
17.8. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) le parole: «100 unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «125 unità di personale».
17.9. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) le parole: «100 unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «120 unità di personale».
17.10. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) le parole: «100 unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «115 unità di personale».
17.11. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) le parole: «100 unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «110 unità di personale»
17.12. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) le parole: «100 unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «105 unità di personale».
17.13. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 5.850.000 con le seguenti: euro 5.970.000.
17.14. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 5.850.000 con le seguenti: euro 5.950.000.
17.15. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 5.850.000 con le seguenti: euro 5.900.000.
17.16. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 5.850.000 con le seguenti: euro 5.890.000.
17.17. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 5.850.000 con le seguenti: euro 5.870.000.
17.18. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 7.800.000 con le seguenti: euro 7.890.000.
17.19. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 7.800.000 con le seguenti: euro 7.880.000.
17.20. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 7.800.000 con le seguenti: euro 7.860.000.
17.21. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 7.800.000 con le seguenti: euro 7.850.000.
17.22. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 7.800.000 con le seguenti: euro 7.840.000.
17.23. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 7.800.000 con le seguenti: euro 7.830.000.
17.24. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 7.800.000 con le seguenti: euro 7.820.000.
17.25. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presìdi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure in materia di assegnazione di unità di personale alle isole minori della Sicilia.
17.26. Morfino, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 17, aggiungere i seguenti:
Art. 17-bis.
(Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)
1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2025-2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 478-quinquies, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 478-ter.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 17-ter.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)
1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata, e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:
a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
17.01. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni Polizia locale locale)
1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
17.02. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)
1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale e urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:
a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
*17.03. Mauri, Gianassi, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)
1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale e urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:
a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.
*17.013. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, assunzioni di personale della Polizia locale)
1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di Polizia locale disposte per l'anno 2024 non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.
17.015. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo nazionale sicurezza urbana)
1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
17.04. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo nazionale sicurezza urbana)
1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-città e autonomie locali.
17.019. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)
1. Il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni di cui all'articolo 35-quater, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.020. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Finanziamento di iniziative per la sicurezza urbana del comune di Caivano)
1. Per l'anno 2025 e per l'anno 2026, al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, al comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.022. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Potenziamento dei presìdi a tutela della sicurezza urbana del comune di Caivano)
1. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio del comune di Caivano, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano nonché l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi. Agli oneri per il funzionamento del Commissariato di cui al presente comma, valutati in 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.023. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Assunzioni di personale di Polizia locale locale nei comuni nei quali è stato disposto lo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)
1. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni, i cui consigli comunali sono sciolti per infiltrazione di tipo mafioso, a partire dal 2021, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati ad assumere, con un incremento del 30 per cento, unità di personale non dirigenziale del corpo della Polizia locale locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.05. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Utilizzo di risorse ai fini dell'implementazione della sicurezza pubblica e urbana, anche ai fini del rafforzamento del personale della Polizia locale locale, da parte degli enti locali)
1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana e di sicurezza pubblica nei comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso in cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-ter, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
17.06. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Videosorveglianza)
1. Al fine di agevolare i sistemi di videosorveglianza urbana anche attraverso soluzioni integrate e ottimizzare l'installazione dei dispositivi, i comuni e gli enti locali sono autorizzati ad alimentare i dispositivi di video sorveglianza urbana attraverso l'erogazione dell'energia di pubblica illuminazione.
2. Con provvedimento dell'ARERA sono disciplinate le modalità atte ad agevolare l'installazione ivi comprese le soluzioni di dispositivi integrati di illuminazione e videosorveglianza e le specifiche utili a riconoscere i costi dell'energia per la pubblica illuminazione per le finalità di sicurezza urbana.
17.07. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Accesso banche dati MIT per la Polizia locale locale)
1. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza del ruolo svolto dalla Polizia locale in materia di sicurezza urbana, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634,recante il Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle sole funzioni di Polizia locale.
17.09. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)
1. Nelle misure previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del citato codice della strada, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del citato codice della strada, svolti dalla Polizia locale.
17.011. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 18.
Sopprimerlo.
*18.1. Gianassi, Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
Sopprimerlo.
*18.2. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Cherchi, Pavanelli.
Sopprimerlo.
*18.3. Magi.
Sopprimerlo.
*18.4. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Sopprimerlo.
*18.5. Gadda, Boschi.
Sopprimerlo.
*18.6. Zanella, Grimaldi, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Coltivazione e detenzione in forma individuale di cannabis per uso personale)
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26»;
b) all'articolo 26:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi del comma 1-bis del presente articolo»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre quattro piante femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, e del prodotto da esse ottenuto».
c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26,»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella I di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 30.000 a euro 300.000»;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La pena è della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 20.000 a euro 250.000 se le attività illecite di cui al comma 2 riguardano le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella II di cui all'articolo 14»;
4) al comma 3, le parole: «Le stesse pene» sono sostituite dalle seguenti: «Le pene previste dai commi 2 e 2-bis»;
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano le sostanze di cui alla tabella II di cui all'articolo 14, si applica la pena della reclusione da due a dieci anni»;
6) i commi 5, 5-bis e 5-ter sono abrogati;
7) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti ovvero nell'individuazione o nella cattura dei concorrenti»;
8) al comma 7-bis, le parole: «, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5,» sono soppresse.
d) dopo l'articolo 73 è inserito il seguente:
«Art. 73-bis.
(Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 6.500 nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 73.
2. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero nell'identificazione o nella cattura dei concorrenti.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, quando il delitto è stato commesso da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, la cui condizione è stata certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Può essere disposto che esso si svolga anche nelle strutture private autorizzate ai sensi del citato articolo 116 del presente testo unico, con il consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede o quello dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 1 commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla sua condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di reclusione, salvo che si tratti di un reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un reato contro la persona.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di minore età o ricorra la circostanza aggravante di cui al numero 11-ter dell'articolo 61 del codice penale».
e) all'articolo 74 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «non inferiore a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici»;
2) al comma 7, dopo la parola: «o» sono inserite le seguenti: «per l'identificazione o la cattura dei concorrenti o degli associati, ovvero».
f) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, le parole: «, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse;
2) il comma 1-bis è abrogato.
2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole: «, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» sono soppresse.
18.8. Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Dori.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» sono inserite le seguenti: «agro-industriale»;
2) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali», sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo della canapa (Cannabis sativa L.) o suoi derivati per il perseguimento di finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;
2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o da sue parti, è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata esclusivamente per le finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. È vietata ogni attività ovvero il consumo ricreativo di canapa (Cannabis sativa L.) o suoi derivati per il perseguimento di finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. Nei casi di cui al precedente periodo resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
18.9. Quartini, Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» sono aggiunte le seguenti: «agro-industriale»;
2) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e, dopo la parola: «locali», sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;
3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «coltivazioni destinate al florovivaismo» è aggiunta la seguente: «professionale»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta o sue parti, è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata esclusivamente per le finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. È vietata ogni attività o consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. In tali casi si applicano le sanzioni previste nel Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
*18.11. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» sono aggiunte le seguenti: «agro-industriale»;
2) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e, dopo la parola: «locali», sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;
3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «coltivazioni destinate al florovivaismo» è aggiunta la seguente: «professionale»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta o sue parti, è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata esclusivamente per le finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. È vietata ogni attività o consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. In tali casi si applicano le sanzioni previste nel Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
*18.12. Quartini, Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» sono aggiunte le seguenti: «agro-industriale»;
2) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e, dopo la parola: «locali», sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;
3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
18.13. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) alla coltivazione, alla trasformazione e alla successiva commercializzazione;»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, in fine sono inserite le seguenti parole: «, sia attraverso la tecnica di riproduzione gamica mediante l'utilizzo dei semi, sia mediante la tecnica di riproduzione agamica attraverso l'utilizzo delle talee, del pollone radicale, della propaggine, dello stolone ovvero di altre tecniche di riproduzione agamica.»;
2) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da una qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di coltivazione mediante la tecnica di riproduzione agamica, il coltivatore ha l'obbligo di conservazione della semente acquistata fino alla moltiplicazione di una porzione della pianta»;
d) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie»;
2) al comma 3, le parole: «da colture in pieno campo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla coltura» e le parole: «tetraidrocannabinolo (THC)» sono sostituite dalla seguente: «THC»;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all'articolo 2 possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, ovvero in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto»;
e) all'articolo 6, comma 2, le parole: «al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.»;
f) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «nell'anno precedente,» sono aggiunte le seguenti: «sia mediante coltivazione con tecnica di riproduzione gamica, sia mediante coltivazione con tecnica di riproduzione agamica,»;
g) all'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le confezioni di infiorescenze secche ed essiccate nonché le confezioni dei prodotti e dei preparati da esse derivati e degli oli destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) alla quantità di THC contenuto;
b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
c) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
d) al numero di lotto di produzione e al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;
e) al divieto di vendita ai minori e alle donne in gravidanza.
1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis».
18.14. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 e al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
1. Al fine di sostenere la filiera dei prodotti derivanti dalla canapa (Cannabis Sativa L.), combattere l'espansione sul territorio nazionale di un mercato illegale e clandestino nonché al fine di regolamentare il settore della produzione, trasformazione e vendita degli stessi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) alla produzione di derivati, solidi o liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«g-bis) prodotti, solidi o liquidi, comprese le infiorescenze fresche o essiccate, con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumati o inalati senza combustione;
g-ter) oli con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento»;
2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. I prodotti di cui alla lettera g-bis) del comma 2, destinati ad essere fumabili o inalabili, sono assimilati rispettivamente ai tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e seguenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed ai liquidi da inalazione con nicotina di cui all'articolo 62-quater del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
3-ter. La distribuzione dei prodotti fumabili di cui alla lettera g-bis) del comma 2 è effettuata esclusivamente per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014. La vendita ai consumatori è effettuata in via esclusiva oltre che dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera in relazione alla specificità del prodotto.
3-quater. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6) è abrogato;
b) all'articolo 14, comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituto dal seguente:
«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo».
18.15. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. All'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore allo 0,5 per cento ed entro il limite dell'1 per cento»;
b) al comma 7, le parole: «superiore allo 0,6» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'1,5».
18.16. Quartini, Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. All'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore allo 0,5 per cento ed entro il limite dell'1 per cento»;
b) al comma 7, le parole: «superiore allo 0,6» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'1».
18.17. Quartini, Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla disciplina della canapa industriale)
1. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute pubblica e assicurare la tracciabilità delle produzioni, la coltivazione della canapa (Cannabis sativa L.) di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 e alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, è consentita esclusivamente con varietà iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie agricole ai sensi della normativa dell'Unione europea e nei limiti di THC stabiliti dalla normativa vigente.
2. È vietata la destinazione al consumo umano delle infiorescenze derivanti da tali coltivazioni, salvo i casi espressamente previsti dalle normative di settore in materia di medicinali, cosmetici, integratori o altri prodotti disciplinati da specifiche autorizzazioni.
3. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle normative vigenti, restano consentite la produzione, detenzione, lavorazione e cessione di infiorescenze ottenute da coltivazioni lecite quando destinate alle finalità già previste dalla legge, tra cui l'esportazione, la ricerca, l'impiego tecnico o industriale, o altri usi non finalizzati al consumo umano diretto.
4. I coltivatori sono tenuti a comunicare l'avvenuta semina secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le soglie di tolleranza e le modalità di controllo dei prodotti non destinati al consumo umano diretto.
*18.18. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla disciplina della canapa industriale)
1. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute pubblica e assicurare la tracciabilità delle produzioni, la coltivazione della canapa (Cannabis sativa L.) di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 e alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, è consentita esclusivamente con varietà iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie agricole ai sensi della normativa dell'Unione europea e nei limiti di THC stabiliti dalla normativa vigente.
2. È vietata la destinazione al consumo umano delle infiorescenze derivanti da tali coltivazioni, salvo i casi espressamente previsti dalle normative di settore in materia di medicinali, cosmetici, integratori o altri prodotti disciplinati da specifiche autorizzazioni.
3. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle normative vigenti, restano consentite la produzione, detenzione, lavorazione e cessione di infiorescenze ottenute da coltivazioni lecite quando destinate alle finalità già previste dalla legge, tra cui l'esportazione, la ricerca, l'impiego tecnico o industriale, o altri usi non finalizzati al consumo umano diretto.
4. I coltivatori sono tenuti a comunicare l'avvenuta semina secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le soglie di tolleranza e le modalità di controllo dei prodotti non destinati al consumo umano diretto.
*18.19. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Misure a favore delle imprese per la promozione della filiera della canapa industriale)
1. Con la finalità di incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.20. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Disposizioni per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti)
1. In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all'investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2025 per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 5 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.21. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Test rapido sulle coltivazioni di canapa)
1. Al fine di facilitare e semplificare le operazioni di controllo di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è autorizzata l'esecuzione di test rapidi da parte delle Autorità competenti. Il test rapido, dotato di efficacia e validità per la determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), ha una funzione di controllo preventivo rispetto alle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.
2. Se all'esito del controllo mediante l'esecuzione del test rapido il contenuto complessivo di THC risulta entro i limiti di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, le autorità competenti non dispongono lo svolgimento delle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.22. Quartini, Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Portale per la tracciabilità delle piante di canapa)
1. Al fine di assicurare il monitoraggio del ciclo di vita delle piante di canapa (Cannabis sativa L.) presenti sul territorio nazionale, la relativa corretta determinazione numerica e l'allocazione negli areali di riferimento, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il portale per la tracciabilità delle piante di canapa.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi alla realizzazione e al funzionamento del portale di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.24. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Disposizioni per il potenziamento delle capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze)
1. Al fine di potenziare le capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.26. Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione)
1. È istituita l'Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, di seguito denominata «Agenzia nazionale», con le seguenti funzioni:
a) regolamentazione del mercato della cannabis e dei prodotti da essa derivati, in coordinamento con l'Agenzia italiana del farmaco e l'Organismo statale per la cannabis di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015;
b) predisposizione delle norme di sicurezza da applicare nell'esercizio delle autorizzazioni concesse a fini commerciali e per la coltivazione in forma associata della cannabis e dei prodotti da essa derivati;
c) controllo sul rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia e applicazione delle sanzioni amministrative;
d) registrazione delle associazioni dei consumatori e dei gruppi autorizzati per la coltivazione di cannabis e di prodotti da essa derivati;
e) promozione della ricerca sull'uso di tutte le sostanze psicoattive, in coordinamento con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) promozione di interventi sociali e assistenziali a livello locale, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le autorità locali competenti;
g) promozione di interventi informativi ed educativi, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le autorità locali competenti;
h) promozione e finanziamento di programmi sperimentali per la prevenzione, la riduzione del danno e lo sviluppo di trattamenti innovativi, che abbiano ad oggetto tutte le sostanze psicoattive.
2. Nell'ambito dell'Agenzia nazionale è istituito un Consiglio nazionale con funzione consultiva e di monitoraggio a livello locale. Il Consiglio nazionale è composto anche da rappresentanti dell'Esecutivo, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) interessate e delle associazioni dei consumatori, è convocato annualmente e la partecipazione a esso è totalmente gratuita. Il Consiglio nazionale provvede alla gestione del Fondo di cui al comma 3 e presenta all'Agenzia nazionale una relazione annuale sulla sua attività.
3. L'Agenzia nazionale finanzia le proprie attività con i proventi derivanti dalle autorizzazioni, dalle sanzioni amministrative e dalle multe di cui alla presente legge, nonché con quelli derivanti da contributi statali e privati le cui entità e provenienza sono pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Agenzia medesima. Il 10 per cento degli stessi proventi è destinato a un fondo per l'attuazione di interventi specifici, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di prevenzione e di assistenza sociale nelle aree più a rischio nel territorio nazionale; il fondo è istituito presso l'Agenzia medesima.
4. L'Agenzia nazionale presenta una relazione annuale alle Camere sulla propria attività.
18.27. Furfaro, Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. Al fine di contrastare il traffico illegale e l'abuso di sostanze stupefacenti che mettono a rischio la sicurezza, l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, nonché di sostenere la filiera agroalimentare della canapa, di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;
b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente:
«g-bis) prodotti e preparati contenenti cannabidiolo (CBD) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non sia superiore allo 0,3 per cento per qualsiasi uso derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli;».
18.25. Magi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. All'articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) all'incentivazione della realizzazione, dell'impiego, della commercializzazione e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali».
18.28. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
18.29. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. L'articolo 2, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 è sostituito dal seguente:
«3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o di sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata per le sole finalità agro-industriali di cui alla presente legge. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
18.30. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è sostituito dal seguente:
«2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è destinata, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione nonché alla promozione della ricerca, selezione e registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento».
18.31. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Donno, Pavanelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dei prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «della canapa e degli ulteriori prodotti»;
b) dopo le parole: «di cui all'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «e in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 2 dicembre 2016, n. 242».
18.32. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Disposizioni per la promozione della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole: «qualificazione delle produzioni,» sono inserite le seguenti: «al potenziamento della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo,».
18.23. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Al comma 1, sostituire l'alinea, con il seguente: Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa, di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, nonché di contrastare il traffico illegale e l'abuso di sostanze stupefacenti che mettono a rischio la sicurezza, l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
Conseguentemente,
alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;
alla lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», premettere le parole: Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a) e;
alla lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«g-ter) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli»;
alla lettera b), numero 3), capoverso «3-bis», premettere le seguenti parole: Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a),;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;
b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di THC superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».
18.33. Zanella, Grimaldi, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: tali infiorescenze aggiungere le seguenti: se assunti da minorenni.
18.35. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: possa favorire, aggiungere le seguenti: se assunti senza sobrietà.
18.52. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, aggiungere in fine le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2026.
18.53. Pavanelli, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Caramiello.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
18.54. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera a);
b) alla lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le confezioni di infiorescenze secche ed essiccate nonché le confezioni dei prodotti e dei preparati da esse derivati e degli oli destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) alla quantità di THC contenuto;
b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
c) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
d) al numero di lotto di produzione e al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;
e) al divieto di vendita ai minori e alle donne in gravidanza.
3-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 3-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 3-bis».
18.55. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
18.56. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).
18.57. Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 1, dopo le parole «della filiera» sono inserite le seguenti: «agro-industriale»;
Conseguentemente:
a) alla medesima lettera a), numero 4), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:
«3-bis. Il consumo della canapa (Cannabis sativa L.) avente effetti stupefacenti ovvero psicotropi non rientra nell'ambito di applicazione della presente legge»;
b) alla lettera b), sostituire il numero 2) con i seguenti:
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata per le sole finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
2-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono vietate le attività di produzione ovvero di consumo di canapa (Cannabis sativa L.) o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
18.58. Quartini, Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire la parola: industriale con la seguente: agro-industriale.
*18.59. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire la parola: industriale con la seguente: agro-industriale.
*18.60. Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
**18.61. Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
**18.62. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*18.63. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*18.64. Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
18.65. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*18.66. Caramiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Sportiello, Pavanelli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*18.67. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», sopprimere il primo periodo.
18.68. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: Sono vietati con le seguenti: Sono consentiti e sopprimere il secondo periodo.
18.69. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano.
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
alla lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo;
sopprimere la lettera b).
18.70. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa.
18.71. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e.
18.72. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna.
18.73. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione.
18.74. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto.
18.75. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione.
18.76. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione.
18.77. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: all'importazione, alla lavorazione.
18.78. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: all'importazione.
18.79. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: alla lavorazione.
18.80. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa.
18.81. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: alla detenzione, alla cessione.
18.82. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: alla detenzione.
18.83. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole da: alla cessione fino a: alla spedizione.
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 3) capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole da: la distribuzione fino a: la spedizione.
18.84. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: alla cessione.
18.85. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: alla distribuzione, al commercio, al trasporto.
18.86. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: alla distribuzione, al commercio.
18.87. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: alla distribuzione.
18.88. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: al commercio, al trasporto.
18.89. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: al commercio.
18.90. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: all'invio, alla spedizione.
18.91. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: all'invio.
18.92. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: alla spedizione, alla consegna.
18.93. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: alla spedizione.
18.94. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa.
18.95. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: alla vendita al pubblico.
18.96. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: e al consumo.
18.97. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: anche in forma semilavorata, essiccata o triturata.
18.98. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: anche in forma semilavorata.
18.99. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze.
18.100. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: essiccata o triturata.
18.101. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati.
18.102. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: o contenenti tali infiorescenze.
18.103. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati.
18.104. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: compresi gli estratti.
18.105. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: le resine e gli oli da esse derivati.
18.106. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: le resine.
18.107. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», sopprimere le parole: e gli oli da esse derivati.
18.108. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali che rispettino le normative nazionali vigenti al 31 dicembre 2024.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 3) capoverso «3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali che rispettino le normative nazionali vigenti al 31 dicembre 2024.
18.109. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali destinati all'esportazione.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 3) capoverso «3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali destinati all'esportazione.
18.110. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.
18.111. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
*18.112. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La presente legge non si applica al consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste nella presente legge. In tali casi restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
*18.113. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**18.114. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**18.115. Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
18.116. Caramiello, Sportiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*18.118. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*18.119. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: produzione agricola aggiungere le seguenti: e cessione.
**18.120. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: produzione agricola aggiungere le seguenti: e cessione.
**18.121. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso «g-bis)», aggiungere i seguenti:
«g-ter) la produzione agricola e la cessione di foglie e infiorescenze per usi erboristici e cosmetici;
g-quater) la produzione agricola e la cessione di foglie e infiorescenze per l'estrazione di composti per usi alimentari, erboristici e cosmetici».
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso «3-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È consentita la lavorazione delle infiorescenze in modo separato dalla pianta per la produzione agricola e la cessione dei prodotti di cui alle lettere g-bis), g-ter) e g-quater) del comma 2.
*18.122. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso «g-bis)», aggiungere i seguenti:
«g-ter) la produzione agricola e la cessione di foglie e infiorescenze per usi erboristici e cosmetici;
g-quater) la produzione agricola e la cessione di foglie e infiorescenze per l'estrazione di composti per usi alimentari, erboristici e cosmetici».
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso «3-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È consentita la lavorazione delle infiorescenze in modo separato dalla pianta per la produzione agricola e la cessione dei prodotti di cui alle lettere g-bis), g-ter) e g-quater) del comma 2.
*18.123. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione della canapa, composta dall'intera pianta o sue parti, è consentita in forma essiccata, fresca, trinciata, concentrata o pellettizzata esclusivamente per le finalità agro-industriali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
18.117. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. È vietata ogni attività o consumo ricreativo di Cannabis sativa L. o derivati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. In tali casi si applicano le sanzioni previste nel Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
18.125. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*18.126. Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*18.127. Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «3-bis», sopprimere il primo e il secondo periodo.
18.128. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «3-bis», sopprimere il primo periodo.
18.129. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio.
18.130. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e.
18.131. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «3-bis», primo periodo, sopprimere le parole: l'importazione, la cessione, la lavorazione.
18.132. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.
18.145. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «3-bis», sopprimere il terzo periodo.
*18.146. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Mauri, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «3-bis», sopprimere il terzo periodo.
*18.147. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «3-bis», terzo periodo, dopo le parole: È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze aggiungere le seguenti: per finalità di esportazione nonché.
18.148. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 1, lettera b), numero 3, dopo il capoverso «3-bis», aggiungere il seguente:
3-ter. Fermo restando le condizioni di autorizzazione alla coltivazione di canapa di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, gli imprenditori agricoli possono fornire alle farmacie, previa comunicazione all'unità sanitaria locale, foglie e infiorescenze per la preparazione galenica di medicinali somministrati a determinati pazienti per la terapia del dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38 Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore o per altri impieghi previsti dall'Allegato tecnico del decreto del Ministero della salute 9 novembre 2015 funzioni di organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972.
*18.149. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 1, lettera b), numero 3, dopo il capoverso «3-bis», aggiungere il seguente:
3-ter. Fermo restando le condizioni di autorizzazione alla coltivazione di canapa di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, gli imprenditori agricoli possono fornire alle farmacie, previa comunicazione all'unità sanitaria locale, foglie e infiorescenze per la preparazione galenica di medicinali somministrati a determinati pazienti per la terapia del dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38 Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore o per altri impieghi previsti dall'Allegato tecnico del decreto del Ministero della salute 9 novembre 2015 funzioni di organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972.
*18.150. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza del mercato dei prodotti ottenuti dalla canapa, è istituita una piattaforma informatizzata che preveda l'inserimento dei dati di produzione e cessione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione, è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro».
**18.151. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza del mercato dei prodotti ottenuti dalla canapa, è istituita una piattaforma informatizzata che preveda l'inserimento dei dati di produzione e cessione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione, è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro».
**18.152. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di consentire la compensazione degli effetti negativi per la concorrenza derivanti dalle misure di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per l'erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della canapa industriale.
1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1-bis.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.153. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Per l'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con una dotazione di 450 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e agroindustriali derivanti dall'entrata in vigore del presente articolo.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma 1-bis.
1-quater. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2025.
*18.154. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Per l'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con una dotazione di 450 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e agroindustriali derivanti dall'entrata in vigore del presente articolo.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma 1-bis.
1-quater. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2025.
*18.155. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dei prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «della canapa e degli ulteriori prodotti»;
b) dopo le parole: «di cui all'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «e in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 2 dicembre 2016, n. 242».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
18.156. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole «qualificazione delle produzioni,» sono inserite le seguenti: «al potenziamento della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
18.157. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 dicembre 2050.
18.158. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 novembre 2050.
18.159. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 ottobre 2050.
18.160. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 settembre 2050.
18.161. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 agosto 2050.
18.162. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 luglio 2050.
18.163. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 giugno 2050.
18.164. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 maggio 2050.
18.165. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 aprile 2050.
18.166. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 marzo 2050.
18.167. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 febbraio 2050.
18.168. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 gennaio 2050.
18.169. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° dicembre 2040.
18.170. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° novembre 2040.
18.171. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° ottobre 2040.
18.172. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° settembre 2040.
18.173. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° agosto 2040.
18.174. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° luglio 2040.
18.175. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° giugno 2040.
18.176. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° maggio 2040.
18.177. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° aprile 2040.
18.178. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° marzo 2040.
18.179. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° febbraio 2040.
18.180. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte di cannabis sativa le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2030.
18.181. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2030.
*18.186. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2030.
*18.187. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2030.
18.188. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2029.
18.189. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 31 dicembre 2028.
18.190. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2028.
18.191. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2027.
18.192. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
*18.193. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
*18.194. Cherchi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Fondo per la riconversione aziendale)
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di tutelare la continuità dell'attività imprenditoriale del settore agroindustriale nazionale, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo per la riconversione aziendale delle imprese operanti nel settore della canapa industriale con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.01. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Fondo per la riconversione aziendale)
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di tutelare la continuità dell'attività imprenditoriale del settore agroindustriale nazionale, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo per la riconversione aziendale delle imprese operanti nel settore della canapa industriale con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.02. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Fondo per la riconversione aziendale)
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di tutelare la continuità dell'attività imprenditoriale del settore agroindustriale nazionale, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo per la riconversione aziendale delle imprese operanti nel settore della canapa industriale con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*18.03. Vaccari, Furfaro, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Fondo per la riconversione aziendale)
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di tutelare la continuità dell'attività imprenditoriale del settore agroindustriale nazionale, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo per la riconversione aziendale delle imprese operanti nel settore della canapa industriale con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*18.04. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Misure di sostegno alle imprese della filiera della canapa)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore degli imprenditori, delle imprese, anche individuali, e delle società che, in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, abbiano subito una contrazione del proprio fatturato nell'anno 2025 rispetto all'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.05. Pavanelli, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Caramiello.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)
1. Al fine di sostenere la filiera della canapa industriale, promuoverne lo sviluppo competitivo, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle relative tecniche di coltivazione, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in accordo con le finalità di cui al medesimo comma.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.06. Caramiello, Cherchi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Pavanelli.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Restituzione degli acconti per il periodo d'imposta 2025)
1. Gli imprenditori, le imprese, anche individuali, e le società che, in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, abbiano registrato una contrazione del fatturato nell'anno 2025 rispetto all'anno 2024, hanno diritto alla restituzione, parziale o totale, delle somme versate a titolo di acconto per l'imposta sul reddito delle società (IRES) relativa al periodo d'imposta 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.07. Pavanelli, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Caramiello.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di peculato per distrazione)
1. All'articolo 314 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di energie lavorative, denaro o altro bene altrui, li destina, per un vantaggio proprio o altrui, ad una finalità diversa da quella prevista da una disposizione di legge, regolamento, circolari o altra fonte secondaria, ma pur sempre di interesse pubblico, senza che ciò ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».
2. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «articoli 314, primo» sono inserite le seguenti: «e terzo».
18.013. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di abuso d'ufficio)
1. Al codice penale dopo l'articolo 322-ter è aggiunto il seguente:
«Art. 322-quater.
(Abuso d'ufficio)
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.».
18.014. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di apologia di mafia)
1. All'articolo 414 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l'istigazione o l'apologia riguardano il delitto previsto dall'articolo 416-bis o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà.
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».
18.015. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
All'articolo 624, terzo comma, secondo periodo, del codice penale, le parole: «numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)», sono sostituite dalle seguenti: «numeri 4, 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, 7-bis e 8-bis».
18.023. Marianna Ricciardi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza, Giuliano.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
All'articolo 624, terzo comma, secondo periodo, del codice penale, le parole: «, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)» sono soppresse.
18.024. Marianna Ricciardi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza, Giuliano.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 605 del codice penale)
1. All'articolo 605 del codice penale il sesto comma è abrogato.
18.021. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Penza, Giuliano.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
1. L'articolo 633-bis del codice penale è abrogato.
18.022. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 19.
Sopprimerlo.
*19.1. Bonelli, Dori, Zaratti, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimerlo.
*19.2. Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.
Sopprimerlo.
*19.3. Magi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
19.4. Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma.
19.5. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Nelle ipotesi di cui con le seguenti: Per le fattispecie disciplinate.
19.7. Alifano, Ascari, Giuliano, Penza, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Nelle ipotesi con le seguenti: Nei casi
19.8. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: al primo e.
19.9. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e al terzo.
19.10. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il fatto è commesso con le seguenti: il reato è compiuto più di una volta dallo stesso soggetto.
19.11. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: di un magistrato, di un ufficiale giudiziario, di un ausiliario del giudice,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: ovvero ad un magistrato, ad un ufficiale giudiziario, ad un ausiliario del giudice.
19.12. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ufficiale o.
19.13. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o agente di polizia giudiziaria o.
19.14. Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: del doppio.
19.16. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un quinto.
19.17. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un quarto.
19.18. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un terzo.
19.19. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
19.20. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
19.21. Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o agente di polizia giudiziaria.
19.22. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: mentre compie un atto d'ufficio.
19.23. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: del doppio.
19.24. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un quinto.
19.25. Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un quarto.
19.26. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un terzo.
19.27. Alifano.
Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
19.28. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*19.29. Di Biase, Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*19.30. Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Cafiero De Raho.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*19.31. Bonelli, Dori, Zaratti, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche se la violenza o la minaccia con le seguenti: esclusivamente qualora la grave violenza.
19.32. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche se la violenza o la minaccia con le seguenti: qualora la grave violenza.
19.33. Alifano.
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora il responsabile del dibattito pubblico, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non abbia descritto le questioni aperte e maggiormente problematiche e rispetto alle quali non abbia chiesto alla stazione appaltante o all'ente concedente di prendere posizione.
19.34. D'Orso.
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora non sia stata esperita la procedura prevista dall'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
19.35. Alifano.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza)
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° settembre 2025, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.
2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
19.02. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 20.
Sopprimerlo.
*20.2. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Sopprimerlo.
*20.3. Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
20.4. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: cagionate aggiungere le seguenti: ad un magistrato, ad un ufficiale giudiziario, ad un ausiliario del giudice ovvero.
Conseguentemente, al comma 1, lettera c), dopo le parole: Lesioni personali aggiungere le seguenti: ad un magistrato, ad un ufficiale giudiziario, ad un ausiliario del giudice o.
20.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da due a cinque anni con le seguenti: da tre mesi a tre anni.
20.9. Gianassi, Bonafè, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da due a cinque anni con le seguenti: da uno a quattro anni.
20.10. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da tre a nove anni.
20.12. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: da otto a sedici anni con le seguenti: da cinque a tredici anni.
20.13. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: da otto a sedici anni con le seguenti: da sei a quattordici anni.
20.15. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: da otto a sedici anni con le seguenti: da sette a quindici anni.
20.14. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028.
20.16. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
20.17. Alifano.
Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
20.18. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
20.19. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
20.21. D'Orso.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 582, secondo comma, primo periodo, del codice penale le parole: «secondo comma, primo periodo» sono soppresse.
20.22. Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
ART. 21.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Uniformi, caschi, codici identificativi e telecamere per il personale delle Forze di polizia impegnato in servizio di ordine pubblico)
1. Ogni appartenente al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, dello Stato, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, incluso quello in occasione dello svolgimento di riunioni in luogo pubblico e di manifestazioni sportive, ha l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio.
2. Il casco di protezione e le uniformi indossati dal personale delle Forze di polizia statali impegnato in tali servizi di ordine pubblico devono sempre riportare sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sul corpetto protettivo, un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa.
3. Nel caso di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che siano eventualmente esonerati, per qualsiasi ragione, dall'obbligo di indossare l'uniforme, il codice identificativo alfanumerico individuale deve essere apposto sui loro dispositivi di riconoscimento che devono essere sempre visibili.
4. Ad ogni appartenente al personale delle Forze di polizia statale, allorché sia impiegato in servizi di ordine pubblico, è vietato utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altro appartenente alle Forze di polizia statali, nonché indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.
5. Il personale delle Forze di polizia statali, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico, deve essere altresì dotato di videocamere installate sulla divisa. Le videocamere devono essere altresì installate nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle loro immediate vicinanze, nonché in ogni autoveicolo di servizio in uso alle Forze di polizia di statali, in ogni cella di sicurezza, in ogni commissariato di pubblica sicurezza, in ogni questura, in ogni caserma della polizia di Stato e in ogni stazione o comando dell'Arma dei carabinieri. Le videocamere previste dal presente comma sono finalizzate a filmare quanto accade durante il servizio, anche in occasione o a seguito dello svolgimento delle riunioni in luogo pubblico e di nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, al fine di individuare ogni tipo di reato e i loro responsabili.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze, con proprio decreto disciplina le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni dei codici identificativi e le modalità di assegnazione dei codici identificativi alfanumerici individuali in modo da garantirne la casualità e la rotazione, nonché le modalità di installazione, attivazione e uso delle videocamere da inserire nelle uniformi o nei caschi e nei luoghi indicati nel comma 5 e della conservazione, archiviazione e visione dei relativi filmati. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
7. In caso di notizia di reato, l'accesso ai registri dei codici identificativi e agli archivi dei filmati ripresi dalle telecamere è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale. Fino alla fase dell'udienza preliminare, i magistrati competenti, la Polizia giudiziaria e il personale addetto agli uffici procedenti adottano ogni cautela utile per impedire la diffusione delle generalità della persona indagata, allorché si tratti di persona appartenente al personale delle Forze di polizia statali.
8. Salvo che il fatto costituisca reato o sia commesso per occultare un altro reato, il responsabile della tenuta del registro dei codici identificativi, contenente i citati codici e le generalità degli operatori ai quali sono assegnati, che non provveda all'aggiornamento di tali registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000 ed è soggetto a procedimento disciplinare. Il medesimo trattamento previsto nel periodo precedente si applica nei confronti dell'appartenente al corpo di Polizia statale, il quale non installi gli apparati di videoregistrazione previsti nel comma 5 o disattivi o manometta o cancelli le registrazioni delle videocamere installate sulle divise e nei luoghi indicati nel comma 5 e nei confronti del responsabile della tenuta dei filmati che non provvede alla loro archiviazione e conservazione ovvero che li cancelli o li manometta.
21.1. Magi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «bodycam», per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l'ordine pubblico.
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le bodycam sono attivate dagli operatori delle Forze di polizia in caso di necessità e, in particolare, in caso di situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni a in un server protetto.;
dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si sia verificata, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal server di cui al comma 2.
2-ter. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni delle bodycam è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
2-quater. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle bodycam e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse bodycam.
21.2. Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti: e delle Forze armate.
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti: e delle Forze armate.
21.3. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, dopo le parole: siti sensibili aggiungere le seguenti: di valenza storico culturale.
21.4. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, dopo le parole: e a bordo dei treni aggiungere le seguenti: nonché presso le infrastrutture adibite a competizioni sportive.
21.5. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, dopo le parole: e a bordo dei treni aggiungere le seguenti: nonché in ambito aeroportuale, portuale, stradale.
21.6. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, dopo le parole: e a bordo dei treni aggiungere le seguenti: nonché in ambito autostradale.
21.7. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, dopo le parole: e a bordo dei treni aggiungere le seguenti: nonché in ambito aeroportuale.
21.8. Alifano.
Al comma 1, dopo le parole: e a bordo dei treni aggiungere le seguenti: nonché in ambito portuale.
21.9. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano.
Al comma 1, dopo le parole: e a bordo dei treni aggiungere le seguenti: nonché in ambito stradale.
21.10. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, sostituire le parole: può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento con le seguenti: deve essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento e ha l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio. L'eventuale casco di protezione e le uniformi indossati devono sempre riportare sui due lati e sulla parte posteriore del casco, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sull'eventuale corpetto protettivo, un codice alfa numerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa. Il codice identificativo alfanumerico individuale di eventuali agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che siano per qualsiasi ragione esonerati dall'obbligo di indossare l'uniforme deve essere apposto sui loro dispositivi di riconoscimento che devono essere sempre visibili.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza con le seguenti: devono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza. I dispositivi sono consentiti soltanto nei casi di restrizione della libertà personale stabiliti dalla legge negli istituti penitenziari o nei centri di permanenza per il rimpatrio o nei luoghi in cui le persone siano state arrestate o fermate da personale delle Forze di polizia, e devono essere altresì installati nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle loro immediate vicinanze, nonché in ogni autoveicolo di servizio in uso alle Forze di polizia statali, in ogni cella di sicurezza, in ogni commissariato di pubblica sicurezza, in ogni questura, in ogni caserma della Polizia di Stato e in ogni stazione o comando dell'Arma dei carabinieri, nonché negli istituti penitenziari, con esclusione dei locali destinati al pernottamento, a servizi igienici e a docce;
dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. I dispositivi indicati nei commi 1 e 2 sono finalizzati anche a filmare quanto accade, anche in occasione o a seguito dello svolgimento delle riunioni in luogo pubblico e di nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, al fine di individuare eventuali reati e i loro responsabili. In ogni caso devono essere oscurate e cancellate le immagini concernenti persone estranee ai fatti oggetto di ripresa e alle potenziali situazioni di pericolo e di turbamento dell'ordine pubblico.
2-ter. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previ pareri del Garante per la protezione dei dati personali e del Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, previo controllo della Corte dei conti, disciplina:
a) le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni dei codici identificativi;
b) le modalità di assegnazione dei codici identificativi alfanumerici individuali in modo da garantirne la casualità e la rotazione;
c) le modalità di installazione, attivazione e uso dei dispositivi indicati nei commi 1 e 2;
d) le modalità della conservazione, archiviazione e visione dei relativi filmati;
e) le modalità di esclusione e di oscuramento di immagini concernenti persone o situazioni estranee all'oggetto della ripresa, in via immediata o relativamente al tempo minimo di accertamento;
f) i modi di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali per evitare casi di discriminazione, di sostituzione d'identità, di pregiudizio per la reputazione, di ingiusta privazione di diritti e libertà, nonché di possibile trattamento di dati che rivelino le opinioni politiche, sindacali, religiose o l'orientamento sessuale dei soggetti ripresi, anche in virtù di sistemi di intelligenza artificiale.
2-quater. In caso di notizia di reato, l'accesso ai registri dei codici identificativi e agli archivi dei filmati ripresi dai dispositivi indicati nei commi 1 e 2 è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale. Fino all'udienza preliminare, i magistrati competenti, la Polizia giudiziaria e il personale addetto agli uffici procedenti adottano ogni cautela utile per impedire la diffusione delle generalità della persona indagata, allorché si tratti di persona appartenente al personale delle Forze di polizia statali.
2-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato o sia commesso per occultare un altro reato, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000 e sono soggetti a procedimento disciplinare secondo gli ordinamenti dei corpi di appartenenza:
a) il responsabile della tenuta del registro dei codici identificativi, contenente i citati codici e le generalità degli operatori ai quali sono assegnati, il quale non provvede all'aggiornamento di tali registri;
b) l'appartenente al Corpo di polizia, il quale non installa o non attiva i dispositivi indicati nei commi 1 o 2 ovvero disattiva o manomette tali dispositivi ovvero cancella le registrazioni ottenute mediante di tali dispositivi;
c) l'appartenente al personale delle Forze di polizia che nei servizi indicati nel comma 1 non indossa l'uniforme ovvero utilizza caschi o uniformi assegnati ad altro appartenente ovvero indossa fazzoletti o altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza;
d) il responsabile della tenuta dei filmati ottenuti dai dispositivi indicati nei commi 1 e 2 che non provvede alla loro archiviazione e conservazione ovvero che li cancelli o li manometta.
21.11. Orfini.
Al comma 1, sostituire le parole: può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento con le seguenti: deve essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento e ha l'obbligo di indossare l'uniforme di servizio. L'eventuale casco di protezione e le uniformi indossati devono sempre riportare sui due lati e sulla parte posteriore del casco, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sull'eventuale corpetto protettivo, un codice alfa numerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa. Il codice identificativo alfanumerico individuale di eventuali agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che siano per qualsiasi ragione esonerati dall'obbligo di indossare l'uniforme deve essere apposto sui loro dispositivi di riconoscimento che devono essere sempre visibili.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza con le seguenti: devono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza. I dispositivi sono consentiti soltanto nei casi di restrizione della libertà personale stabiliti dalla legge negli istituti penitenziari o nei centri di permanenza per il rimpatrio o nei luoghi in cui le persone siano state arrestate o fermate da personale delle Forze di polizia, e devono essere altresì installati nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle loro immediate vicinanze, nonché in ogni autoveicolo di servizio in uso alle Forze di polizia statali, in ogni cella di sicurezza, in ogni commissariato di pubblica sicurezza, in ogni questura, in ogni caserma della Polizia di Stato e in ogni stazione o comando dell'Arma dei carabinieri, nonché negli istituti penitenziari, con esclusione dei locali destinati al pernottamento, a servizi igienici e a docce;
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato o sia commesso per occultare un altro reato, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000 e sono soggetti a procedimento disciplinare secondo gli ordinamenti dei corpi di appartenenza:
a) il responsabile della tenuta del registro dei codici identificativi, contenente i citati codici e le generalità degli operatori ai quali sono assegnati, il quale non provvede all'aggiornamento di tali registri;
b) l'appartenente al Corpo di polizia, il quale non installa o non attiva i dispositivi indicati nei commi 1 o 2 ovvero disattiva o manomette tali dispositivi ovvero cancella le registrazioni ottenute mediante di tali dispositivi;
c) l'appartenente al personale delle Forze di polizia che nei servizi indicati nel comma 1 non indossa l'uniforme ovvero utilizza caschi o uniformi assegnati ad altro appartenente ovvero indossa fazzoletti o altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza;
d) il responsabile della tenuta dei filmati ottenuti dai dispositivi indicati nei commi 1 e 2 che non provvede alla loro archiviazione e conservazione ovvero che li cancelli o li manometta.
21.12. Magi.
Al comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
21.13. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
21.14. Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I dati sono trattati nel pieno rispetto del GDPR e conformemente al regolamento UE 2024/1689.
21.15. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 2, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
21.16. Zaratti, Dori, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
Al comma 4, alinea, dopo le parole: parzialmente utilizzando aggiungere le seguenti: le risorse del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, sopprimere le lettere a), b), c), d).
21.17. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: con le risorse di cui al fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
21.18. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia con le seguenti: con le risorse di cui al fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
21.19. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno con le seguenti: con le risorse di cui al fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
21.20. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero della difesa con le seguenti: con le risorse di cui al fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
21.21. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità, i criteri e le risorse per la dotazione di videocamere al personale delle Polizie locali.
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti: e delle Polizie locali.
21.22. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Alla rubrica, dopo la parola: Dotazione aggiungere la seguente: facoltativa.
21.27. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Norme in materia di identificazione delle Forze dell'ordine)
1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.
2. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.
3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.
4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.
5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.
6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5.
21.02. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di polizia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
2. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.03. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.04. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rifinanziato il Fondo di cui all'articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.05. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato)
1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.06. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato)
1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, da destinarsi alla Polizia di Stato, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.07. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni per l'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo dei Vigili del Fuoco)
1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026, da destinarsi all'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, per il soccorso urgente.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.08. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato)
1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, da destinarsi alla Polizia di Stato, ai fini dell'addestramento periodico al personale dei corpi di polizia, in conformità alle nuove esigenze di sicurezza connesse al terrorismo internazionale, anche di natura fondamentalista.
21.09. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
ART. 22.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti;
b) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o colpa grave;
c) al comma 3, dopo le parole: al personale convenuto aggiungere le seguenti: , nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti,.
22.1. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo le parole: nonché al coniuge, aggiungere le seguenti: all'altra parte dell'unione civile,.
*22.2. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo le parole: nonché al coniuge, aggiungere le seguenti: all'altra parte dell'unione civile,.
*22.3. Boschi, Bonifazi.
Al comma 1, sostituire le parole: avvalersi di con le seguenti: ricorrere a.
22.4. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire la parola: avvalersi con la seguente: servirsi.
22.5. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire la parola: avvalersi con la seguente: giovarsi.
22.6. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: può essere corrisposta con le seguenti: è corrisposta.
22.7. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire la parola: corrisposta con la seguente: anticipata.
22.9. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 2.000.
22.10. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 3.000.
22.11. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 4.000.
22.12. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: destinata alla copertura con le seguenti: ad integrazione.
22.13. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo le parole: destinata alla aggiungere la seguente: parziale.
22.14. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo le parole: copertura delle aggiungere la seguente: relative.
22.15. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo le parole: spese legali aggiungere le seguenti: previste dalla legge.
22.16. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o colpa grave.
22.17. Boschi, Bonifazi.
Al comma 4, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nel limite di euro 860.000 annui con le seguenti: nel limite di euro 1,5 milioni annui.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.18. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 4, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nel limite di euro 860.000 annui con le seguenti: nel limite di euro 1 milione annuo.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.19. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 4, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nel limite di euro 860.000 annui con le seguenti: nel limite di euro 900.000 annui.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.20. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 4, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nel limite di euro 860.000 con le seguenti: nel limite di euro 190.000.
22.21. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 4, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nel limite di euro 860.000 con le seguenti: nel limite di euro 220.000.
22.22. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 4, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nel limite di euro 860.000 con le seguenti: nel limite di euro 330.000.
22.23. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. In ogni caso, ai fini della responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i luoghi di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
4-ter. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I destinatari degli obblighi di sicurezza e salute durante l'attività dei volontari di protezione civile ai sensi dell'articolo 4, del decreto 13 aprile 2011 non sono responsabili penalmente degli eventuali inadempimenti rispetto a tali obblighi. L'accertamento di tali inadempimenti comporta in ogni caso l'automatica cancellazione dell'organizzazione di volontariato di protezione civile dall'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le disposizioni di cui al periodo precedente sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».
22.25. Serracchiani.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. All'articolo 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
22.01. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità per la salute e sicurezza nei luoghi di intervento dei volontari di protezione civile)
1. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che, ai fini della relativa responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i luoghi di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro e, conseguentemente, i destinatari degli obblighi di sicurezza e salute durante l'attività dei volontari ai sensi dell'articolo 4, del decreto 13 aprile 2011, non sono responsabili penalmente degli eventuali inadempimenti rispetto a tali obblighi. L'accertamento di tali inadempimenti comporta in ogni caso l'automatica cancellazione dell'organizzazione di volontariato di protezione civile dall'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le disposizioni di cui al periodo precedente sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
22.02. Serracchiani.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni per il potenziamento delle infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, primo periodo, dopo la parola: 23 inserire le seguenti: , 23-bis.
22.04. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 23.
Sopprimerlo.
23.1. Magi.
Al comma 1, dopo le parole: al coniuge, aggiungere le seguenti: alla parte dell'unione civile,.
23.2. Boschi, Bonifazi.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 1.500.
23.3. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 2.000.
23.4. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 3.500.
23.5. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o colpa grave.
23.6. Boschi, Bonifazi.
Al comma 3, sostituire la parola: anche con la seguente: altresì.
23.7. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: euro 120.000 con le seguenti: euro 250.000.
23.8. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: euro 120.000 con le seguenti: euro 30.000.
23.9. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: euro 120.000 con le seguenti: euro 200.000.
23.10. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: euro 120.000 con le seguenti: euro 45.000.
23.11. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: euro 120.000 con le seguenti: euro 50.000.
23.12. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: euro 120.000 con le seguenti: euro 180.000.
23.13. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate)
1. Al fine di garantire un'organica e qualificata assistenza psicologica e psicoterapeutica al personale delle Forze armate su tutto il territorio nazionale per la gestione di situazioni di disagio psicoemotivo, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.03. Baldino, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Lomuti, Pellegrini.
ART. 24.
Sopprimerlo.
*24.1. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sopprimerlo.
*24.2. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
Sopprimerlo.
*24.3. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimerlo.
*24.4. L'Abbate, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, D'Orso, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Modifica all'articolo 639 del codice penale)
1. Al secondo comma dell'articolo 639 del codice penale il secondo periodo è soppresso.
24.5. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
24.6. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene con le seguenti: deteriorarli.
24.19. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene con le seguenti: danneggiarli.
24.21. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene con le seguenti: lesionarli.
24.22. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: l'onore, il prestigio o.
24.23. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: , salvo la disponibilità degli autori a ripristinare lo stato dei luoghi,.
24.26. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei mesi a un anno e sei mesi con le seguenti: un anno a sette anni e sei mesi.
24.29. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei mesi a un anno e sei mesi con le seguenti: tre anni a cinque anni e sei mesi.
24.30. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei mesi a un anno e sei mesi con le seguenti: due anni a tre anni e sei mesi.
24.31. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 1.000 a 3.000 euro con le seguenti: da 2.000 a 20.000 euro.
24.32. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 1.000 a 3.000 euro con le seguenti: da 1.500 a 15.000 euro.
24.33. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 1.000 a 3.000 euro con le seguenti: da 4.000 a 10.000 euro.
24.34. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
24.35. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di recidiva aggiungere le seguenti: sul medesimo bene.
24.37. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei mesi a tre anni con le seguenti: nove mesi a otto anni.
24.40. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei mesi a tre anni con le seguenti: dieci mesi a sette anni.
*24.41. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei mesi a tre anni con le seguenti: dieci mesi a sette anni.
*24.42. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei mesi a tre anni con le seguenti: otto mesi a cinque anni.
24.43. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 12.000 euro con le seguenti: 35.000 euro.
24.44. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 12.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.
24.45. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 12.000 euro con le seguenti: 28.000 euro.
24.46. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
«h-bis) veicoli in dotazione della polizia locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209».
24.48. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)».
*24.50. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)».
*24.78. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 dicembre 2050.
24.52. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 novembre 2050.
24.53. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 ottobre 2050.
24.54. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 settembre 2050.
24.55. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 agosto 2050.
24.56. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 luglio 2050.
24.57. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 giugno 2050.
24.58. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 maggio 2050.
24.59. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 aprile 2050.
24.60. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 marzo 2050.
24.61. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 febbraio 2050.
24.62. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 gennaio 2050.
24.63. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° dicembre 2040.
24.64. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° novembre 2040.
24.65. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° ottobre 2040.
24.66. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° settembre 2040.
24.67. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° agosto 2040.
24.68. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° luglio 2040.
24.69. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° giugno 2040.
24.70. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° maggio 2040.
24.71. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° aprile 2040.
24.72. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° marzo 2040.
24.73. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° febbraio 2040.
24.74. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2029.
24.75. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028.
24.76. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
24.77. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 25.
Sopprimerlo.
*25.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
Sopprimerlo.
*25.2. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «6», sostituire le parole: da euro 100 a euro 400 con le seguenti: da euro 400 a euro 800.
25.3. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «6», sostituire le parole: da euro 100 a euro 400 con le seguenti: da euro 400 a euro 700.
25.4. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «6», sostituire le parole: da euro 100 a euro 400 con le seguenti: da euro 300 a euro 600.
25.5. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «6», sostituire le parole: da euro 100 a euro 400 con le seguenti: da euro 200 a euro 500.
25.6. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «6», sostituire le parole: da euro 100 a euro 400 con le seguenti: da euro 150 a euro 450.
25.7. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «6», sostituire le parole: da euro 100 a euro 400 con le seguenti: da euro 200 a euro 400.
25.8. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «6», sostituire le parole: da euro 100 a euro 400 con le seguenti: da euro 100 a euro 500.
25.9. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «6», sostituire le parole: da euro 100 a euro 400 con le seguenti: da euro 150 a euro 400.
25.10. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «6-bis», primo periodo, sostituire le parole: da euro 200 a euro 600 con le seguenti: da euro 600 a euro 1000.
25.12. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «6-bis», primo periodo, sostituire le parole: da euro 200 a euro 600 con le seguenti: da euro 500 a euro 900.
25.13. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «6-bis», primo periodo, sostituire le parole: da euro 200 a euro 600 con le seguenti: da euro 450 a euro 850.
25.14. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «6-bis», primo periodo, sostituire le parole: da euro 200 a euro 600 con le seguenti: da euro 400 a euro 800.
25.15. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «6-bis», primo periodo, sostituire le parole: da euro 200 a euro 600 con le seguenti: da euro 350 a euro 750.
25.16. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «6-bis», primo periodo, sostituire le parole: da euro 200 a euro 600 con le seguenti: da euro 350 a euro 650.
25.17. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «6-bis», primo periodo, sostituire le parole: da euro 200 a euro 600 con le seguenti: da euro 300 a euro 600.
25.18. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «6-bis», primo periodo, sostituire le parole: da euro 200 a euro 600 con le seguenti: da euro 250 a euro 650.
25.19. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «7», primo periodo, sostituire le parole: da euro 1.500 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 8.000.
25.22. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «7», primo periodo, sostituire le parole: da euro 1.500 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 7.000.
25.23. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «7», primo periodo, sostituire le parole: da euro 1.500 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 6.000.
25.24. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «7», primo periodo, sostituire le parole: da euro 1.500 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 6.500.
25.25. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 26.
Sopprimerlo.
*26.1. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sopprimerlo.
*26.2. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Sopprimerlo.
*26.3. Magi.
Sopprimerlo.
*26.4. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Misure urgenti in materia di emergenza climatica nell'esecuzione penale)
1. Al fine di garantire, anche durante le situazioni climatiche estreme quali quelle relative alle ondate di calore previste e che si verificano prevalentemente nei mesi estivi, il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione penale nel rispetto dei principi costituzionali, assicurare il trattamento, il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prevenzione della recidiva, la prevenzione dei suicidi, nonché al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza e le condizioni detentive, di salute e lavorative per tutti gli istituti penitenziari, sia per adulti sia per minori, e la riduzione del sovraffollamento, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di intervenire sull'emergenza attualmente in corso, adotta un sistema integrato di interventi volto a:
a) garantire un adeguato approvvigionamento idrico, necessario sia all'idratazione sia all'igiene personale e degli ambienti, che sia disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto;
b) predisporre, in accordo con la Direzione sanitaria e con le aziende sanitarie, un piano di monitoraggio e di intervento multidisciplinare mirato con riferimento alle diverse condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche, ad altre forme di fragilità e alle terapie in corso dei detenuti e degli internati;
c) provvedere a forme e strumenti volti ad una climatizzazione degli ambienti accettabile per la garanzia delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, nonché all'approvvigionamento e la manutenzione dei presidi per la adeguata conservazione degli alimenti e dei medicinali;
d) garantire un'adeguata, efficace e costante azione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti;
e) prevedere un ulteriore trattamento accessorio a titolo di indennità per le particolari condizioni di lavoro per il personale che opera presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;
f) prevedere un ulteriore trattamento accessorio per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;
g) incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti e riportare al centro, potenziandolo, il sistema della probation minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli uffici di servizio sociale per minorenni, i centri di prima accoglienza, le case, i centri di comunità e i centri diurni polifunzionali;
h) provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale, di mediatore culturale e di psicologi;
i) garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia aumentando la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità anche tramite procedure di reclutamento straordinarie.
26.5. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)
1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2025-2027, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:
a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'amministrazione penitenziaria con università, fondazioni, istituti di ricerca, ordini professionali, enti locali, associazioni ed esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, anche tramite il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa amministrazione;
b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;
c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti, prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione;
d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;
e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna e al fine della ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;
f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;
g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26.
26.6. Serracchiani, Gianassi, Mauri, Di Biase, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)
1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il triennio 2025-2027, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:
a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'amministrazione penitenziaria con università, fondazioni, istituti di ricerca, ordini professionali, enti locali, associazioni ed esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, anche tramite il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa amministrazione;
b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;
c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti, prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione;
d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;
e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna e al fine della ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;
f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;
g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.
26.7. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Lacarra, Mauri, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)
1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2025-2027, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:
a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'amministrazione penitenziaria con università, fondazioni, istituti di ricerca, ordini professionali, enti locali, associazioni ed esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, anche tramite il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa amministrazione;
b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;
c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti, prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione;
d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;
e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna e al fine della ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.
26.8. Gianassi, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)
1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale, al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26.
26.14. Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)
1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo le parole: 23 aggiungere la seguente: , 26.
26.15. Bonafè, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e finanziamento delle comunità educanti per i detenuti)
1. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dai seguenti:
«2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2025-2027, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di quindici unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020.
2-bis. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle comunità educanti per i detenuti, avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2025».
26.9. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)
1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il triennio 2025-2027, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26.
26.13. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)
1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.
26.19. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Incremento della Pianta organica della Polizia penitenziaria)
1. Per l'adeguamento della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria alle necessità operative derivanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
26.20. Gianassi, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)
1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 70 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
26.10. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Lacarra, Mauri, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e di trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S.)
1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26.
26.11. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza – R.E.M.S)
1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26.
26.16. Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva)
1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26.
26.17. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)
1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26.
26.18. Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)
1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 400 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
26.21. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*26.22. Boschi, Bonifazi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*26.23. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: all'articolo 415 aggiungere le seguenti: , comma 1, dopo le parole: «ovvero all'odio fra le classi sociali» sono inserite le seguenti: «, all'odio di genere e misogino,» ed.
26.24. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
26.25. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.
26.26. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza con le seguenti: a persone o minaccia.
26.27. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
26.28. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza, Donno.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
*26.29. Boschi, Bonifazi.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
*26.30. Serracchiani, Mauri, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, dopo la parola: resistenza aggiungere la seguente: violenta e dopo la parola: ordini aggiungere la seguente: legittimi.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
26.31. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Donno.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, dopo la parola: resistenza aggiungere la seguente: violenta.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
26.32. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Donno.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: resistenza aggiungere la seguente: violenta;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: anche le condotte di resistenza passiva con le seguenti: le condotte di resistenza violenta ad ordini legalmente impartiti per scopi legittimi.
26.33. Magi.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da tre o più persone riunite con le seguenti: da sei o più persone riunite.
26.34. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da tre o più persone riunite con le seguenti: da cinque o più persone riunite.
26.35. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da tre o più persone riunite con le seguenti: da quattro o più persone riunite.
26.36. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.
26.40. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
*26.41. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
*26.42. Magi.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
*26.44. Boschi, Bonifazi.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: anche le condotte di resistenza passiva con le seguenti: le condotte di resistenza attiva.
26.45. Boschi, Bonifazi.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: anche le condotte di resistenza passiva con le seguenti: le condotte di minaccia dell'uso della forza o di uso della forza.
26.46. Magi.
Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: di resistenza passiva.
26.47. Cuperlo, Mauri, Bonafè, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», secondo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da uno a tre anni.
26.48. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», secondo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da uno a quattro anni.
26.49. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», secondo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da uno a cinque anni.
26.50. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», secondo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da uno a sei anni.
26.51. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», secondo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da uno a sette anni.
26.52. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», terzo comma, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da uno a cinque anni.
26.54. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il quarto e il quinto comma.
26.55. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da uno a tre anni.
26.56. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da uno a quattro anni.
26.57. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da uno a cinque anni.
26.59. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le seguenti: da uno a dieci anni.
26.60. Cafiero De Raho, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le seguenti: da uno a undici anni.
26.61. Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le seguenti: da due a dieci anni.
26.62. Penza, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le seguenti: da tre a undici anni.
26.63. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: da sette a quindici anni con le seguenti: da cinque a dieci anni.
26.64. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: da sette a quindici anni con le seguenti: da cinque a dodici anni.
26.65. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: da sette a quindici anni con le seguenti: da cinque a tredici anni.
26.66. Giuliano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: da sette a quindici anni con le seguenti: da sei a quattordici anni.
26.67. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: da dieci a diciotto anni con le seguenti: da sei a quattordici anni.
26.68. Cafiero De Raho, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: da dieci a diciotto anni con le seguenti: da sette a quindici anni.
26.69. Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: da dieci a diciotto anni con le seguenti: da otto a sedici anni.
26.72. Penza, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: da dieci a diciotto anni con le seguenti: da nove a diciassette anni.
26.73. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quarto comma, sostituire le parole: a diciotto anni con le seguenti: a diciassette anni.
26.74. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quinto comma, sostituire la parola: venti con la seguente: dodici.
26.75. Penza, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quinto comma, sostituire la parola: venti con la seguente: tredici.
26.76. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quinto comma, sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.
26.77. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quinto comma, sostituire la parola: venti con la seguente: sedici.
26.78. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», quinto comma, sostituire la parola: venti con la seguente: diciotto.
26.79. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 dicembre 2050.
26.80. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 novembre 2050.
26.81. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 ottobre 2050.
26.82. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 settembre 2050.
26.83. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 agosto 2050.
26.84. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 luglio 2050.
26.85. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 giugno 2050.
26.86. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 maggio 2050.
26.87. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 aprile 2050.
26.88. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 marzo 2050.
26.89. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 febbraio 2050.
26.90. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 gennaio 2050.
26.91. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° dicembre 2040.
26.92. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° novembre 2040.
26.93. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° ottobre 2040.
26.94. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° settembre 2040.
26.95. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° agosto 2040.
26.96. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° luglio 2040.
26.97. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° giugno 2040.
26.98. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° maggio 2040.
26.99. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° aprile 2040.
26.100. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° marzo 2040.
26.101. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° febbraio 2040.
26.102. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Alla rubrica, sostituire le parole: della sicurezza degli con le seguenti: dell'ordine negli.
26.103. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)
1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.02. Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)
1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'autorità giudiziaria minorile.
2. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.03. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)
1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.
26.050. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e di giovani adulti, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26-bis.
26.051. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Individuazione delle strutture idonee per utilizzate come case famiglia protette e come ICAM)
1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
26.07. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)
1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 500 unità della Polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Per l'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 6 milioni di euro per l'anno 2028, 8 milioni di euro per l'anno 2029, 8,6 milioni di euro per l'anno 2030, 8,8 milioni di euro per l'anno 2031, 9,1 milioni di euro per l'anno 2032, 9,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 6 milioni di euro per l'anno 2028, 8 milioni di euro per l'anno 2029, 8,6 milioni di euro per l'anno 2030, 8,8 milioni di euro per l'anno 2031, 9,1 milioni di euro per l'anno 2032, 9,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26-bis.
26.08. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)
1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 500 unità della Polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Per l'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 6 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,8 milioni di euro per l'anno 2030, 9,1 milioni di euro per l'anno 2031, 9,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 6 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,8 milioni di euro per l'anno 2030, 9,1 milioni di euro per l'anno 2031, 9,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26-bis.
26.09. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)
1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 70 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 7 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2033, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2034 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 7 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2033, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2034 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26-bis.
26.010. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Norme per la salute mentale nell'esecuzione penale)
1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
26.013. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Incremento del personale nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza – R.E.M.S.)
1. Al fine di garantire il corretto funzionamento e la piena operatività delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, è autorizzata l'assunzione di personale sanitario, infermieristico e di supporto, nonché di personale della polizia penitenziaria, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. La spesa per l'incremento di personale sanitario, infermieristico e di supporto è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
3. È inoltre autorizzata l'assunzione di personale aggiuntivo della polizia penitenziaria dedicato alla sicurezza e al controllo delle REMS, con una spesa di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.015. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza – R.E.M.S)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la realizzazione nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di 20 milioni di euro.
26.016. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)
1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
26.047. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)
1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del minorenne, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per interventi straordinari finalizzati a:
a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all'esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;
b) adeguare gli istituti penale per minorenni con le finalità di cui alla lettera a).
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26-bis.
26.018. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Rafforzamento dei presidi di prevenzione e sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)
1. Al fine di garantire percorsi di supporto psicologico all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26-bis.
26.022. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Assunzione di personale di polizia penitenziaria)
1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° giugno 2025, di 4.000 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
26.048. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)
1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione straordinaria di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.035. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria)
1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:
a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;
c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;
d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;
b) quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
26.029. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)
1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale all'interno degli istituti penitenziari di adulti e minori, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2024, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2024.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26-bis.
26.046. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 destinato alla cura e assistenza sanitaria dei condannati)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 50 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027 destinando specificatamente tali risorse alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni al fine di ridurre il tasso di recidiva attraverso percorsi di rieducazione e reinserimento sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26-bis.
26.030. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Modifica all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-octies. Le disposizioni del comma 2-quater, lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale».
26.033. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Incremento della Pianta organica della Polizia penitenziaria)
1. Per l'adeguamento della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria alle necessità operative derivanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.037. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)
1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.038. Mauri, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)
1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
26.042. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)
1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle «Comunità educanti per i detenuti», avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 200 mila euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
26.044. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
ART. 27.
Sopprimerlo.
*27.1. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
Sopprimerlo.
*27.2. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
Sopprimerlo.
*27.3. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sopprimerlo.
*27.4. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sopprimerlo.
*27.5. Magi.
Sopprimere il comma 1.
27.6. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo e il secondo periodo.
27.7. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter.
27.8. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le parole: o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio,;
b) sopprimere il secondo periodo;
c) sopprimere il quarto e il quinto periodo.
27.11. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: o minaccia o di resistenza all'esecuzione di ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con le seguenti: a persone o minaccia.
27.10. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
*27.12. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
*27.13. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: minaccia o di resistenza aggiungere la seguente: violenta.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
27.15. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Donno.
Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: minaccia o di resistenza aggiungere la seguente: violenta;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: anche le condotte di resistenza passiva con le seguenti: le condotte di resistenza violenta ad ordini legalmente impartiti per scopi legittimi.
27.14. Magi.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
*27.18. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
*27.19. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
*27.20. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: anche le condotte di resistenza passiva con le seguenti: le condotte di minaccia dell'uso della forza o di uso della forza.
27.21. Magi.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: di resistenza passiva.
27.22. Cuperlo, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Fornaro, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: impediscono il compimento aggiungere la seguente: legittimo.
27.23. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il quarto e quinto periodo.
27.24. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 dicembre 2050.
27.25. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 novembre 2050.
27.26. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 ottobre 2050.
27.27. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 settembre 2050.
27.28. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 agosto 2050.
27.29. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 luglio 2050.
27.30. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 giugno 2050.
27.31. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 maggio 2050.
27.33. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 aprile 2050.
27.34. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 marzo 2050.
27.35. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 febbraio 2050.
27.36. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 gennaio 2050.
27.37. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° dicembre 2040.
27.38. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° novembre 2040.
27.39. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° ottobre 2040.
27.40. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° settembre 2040.
27.41. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° agosto 2040.
27.42. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° luglio 2040.
27.43. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° giugno 2040.
27.44. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° maggio 2040.
27.45. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° aprile 2040.
27.46. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° marzo 2040.
27.47. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° febbraio 2040.
*27.48. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° febbraio 2040.
*27.49. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Sopprimere il comma 2.
**27.50. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Sopprimere il comma 2.
**27.51. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sopprimere il comma 2.
**27.52. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2025 e 2026, le risorse di cui agli articoli 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, e 21, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e non ancora utilizzate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Ministero dell'interno ai fini della manutenzione, riqualificazione o acquisizione di alloggi di servizio per il personale della Polizia di Stato.
27.53. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, il comma 5 è abrogato. Le risorse rinvenienti sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Ministero dell'interno, ai fini dell'incremento delle risorse economico-finanziarie del comparto della sicurezza e del soccorso, per investimenti di carattere strumentale nonché per l'adeguamento delle retribuzioni inerenti agli oneri connessi alle ore di lavoro straordinario.
27.54. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, sopprimere le parole: La localizzazione e.
*27.55. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 2, sopprimere le parole: La localizzazione e.
*27.56. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, sopprimere le parole: La localizzazione e.
*27.57. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
Al comma 2, sopprimere le parole: l'ampliamento e.
27.58. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, sopprimere le parole: e il ripristino.
27.59. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, dopo le parole: sono effettuati aggiungere, in fine, le seguenti: esclusivamente nel territorio nazionale e distribuiti in maniera omogenea.
27.60. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
27.62. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2029.
27.63. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2028.
27.64. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione.
27.65. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi lavorativi e di protezione speciale)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Quando non sia possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore è consentito il rilascio dell'autorizzazione di permesso per attesa occupazione della durata di un anno. All'azienda che in assenza di legittimo impedimento, ovvero cessazione dell'attività o di decesso del datore di lavoro, non provveda alla stipula del contratto di soggiorno è comminata la sanzione pecuniaria di euro 10.000,00 per ciascuna procedura di ingresso non finalizzata.
2-ter. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte al Registro delle Associazioni ed Enti che operano in favore degli Immigrati, I sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con prefetture e questure.
2. All'articolo 7, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50:
a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;
b) il comma 3 è abrogato.
27.01. Boschi, Bonifazi.
ART. 28.
Sopprimerlo.
*28.1. Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Sopprimerlo.
*28.2. Alfonso Colucci, Donno, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Sopprimerlo.
*28.3. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 17 e 18 con le seguenti: di cui all'articolo 17.
28.4. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 17 e 18 con le seguenti: di cui all'articolo 18.
28.5. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati a con le seguenti: non possono.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
28.6. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Al comma 1, sostituire le parole: senza licenza le armi previste dall'articolo 42 con le seguenti: un'arma di cui all'articolo 42.
28.8. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere le parole: senza licenza.
28.7. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, sopprimere le parole: , quando non sono in servizio.
28.9. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 dicembre 2050.
28.10. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 novembre 2050.
28.11. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 ottobre 2050.
28.12. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 settembre 2050.
28.13. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 agosto 2050.
28.14. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 luglio 2050.
28.15. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 giugno 2050.
28.16. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 maggio 2050.
28.17. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 aprile 2050.
28.18. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 marzo 2050.
28.19. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 febbraio 2050.
28.20. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 gennaio 2050.
28.21. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° dicembre 2040.
28.22. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° novembre 2040.
28.23. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° ottobre 2040.
28.24. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° settembre 2040.
28.25. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° agosto 2040.
28.26. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° luglio 2040.
28.27. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° giugno 2040.
28.28. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° maggio 2040.
28.29. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° aprile 2040.
28.30. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° marzo 2040.
28.31. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027.
28.32. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° luglio 2026.
28.33. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto di quanto previsto dal quarto comma del medesimo articolo 73.
28.34. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.
28.36. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° agosto 2026.
28.37. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Alla rubrica, sopprimere le parole: licenza, porto e.
28.38. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
Alla rubrica, sopprimere la parola: licenza,.
28.39. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
Alla rubrica, sopprimere la parola: , porto.
28.40. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano.
ART. 29.
Sopprimerlo.
*29.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
Sopprimerlo.
*29.2. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sopprimere il comma 1.
29.3. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che quest'ultima sia impegnata in attività di salvataggio di esseri umani.
29.4. Zaratti, Dori.
Sopprimere il comma 2.
29.30. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
29.31. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
29.53. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2028.
29.80. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dal 1° marzo 2026.
29.81. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026.
29.82. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 30.
Sopprimerlo.
30.1. Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Baldino, Lomuti.
Al comma 1, sopprimere la parola: apparecchiature,.
30.2. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere la parola: dispositivi,.
30.4. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere la parola: programmi,.
30.5. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere la parola: apparati,.
30.6. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere le parole: strumenti informatici.
30.7. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere le parole: o altri mezzi.
30.8. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sostituire le parole: delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III con le seguenti: delitti di cui alla sezione IV del capo III.
30.9. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III con le seguenti: delitti di cui alla sezione V del capo III.
30.10. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro della difesa trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione con cadenza semestrale sull'applicazione delle disposizioni relative all'uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, per le necessità delle operazioni militari di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, come modificato ai sensi del comma 1.
30.11. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Il Ministro della difesa informa il Comitato, con cadenza quadrimestrale, sull'applicazione delle disposizioni relative all'uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale per le necessità delle operazioni militari ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145.».
30.12. Rosato, D'Alessio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro della difesa informa il Comitato di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, con cadenza quadrimestrale, sull'applicazione delle disposizioni relative ai delitti di cui al comma 1 per le necessità delle operazioni militari ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145.
30.13. Rosato, D'Alessio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministro della difesa informa annualmente, con modalità riservate, le commissioni parlamentari competenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.».
30.14. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027.
30.15. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026.
30.16. Pellegrini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dal 1° dicembre 2025.
30.17. Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni per gratuità del diritto allo studio)
1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 ottobre 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 20 dicembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 17, 21, 22, 23 e 36 con le seguenti: dagli articoli 17, 21, 22, 23, 30-bis e 36.
30.02. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Norme in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato)
1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuarsi nel successivo triennio.
2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare – sotto il profilo della logistica – le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma precedente, si provvede all'immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per compensare la grave carenza del numero di operatori di polizia sono liquidate il mese successivo a quello in cui sono effettuate. Per le prestazioni di lavoro straordinario già rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora liquidate, si procederà all'immediata corresponsione di quanto dovuto.
4. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2025-2027, sono incrementate in misura pari all'indice IPCA-NEI, e prevedono l'innalzamento dell'ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.
5. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle Squadre Mobili, SISCO, squadre di P.G. delle diverse articolazioni di polizia, DIGOS e Polizia scientifica, è istituita un'indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.
6. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di una disciplina atta a garantire la corresponsione degli emolumenti relativi alle indennità a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale di indennità secondo criteri di equità e omogeneità con quelle già riconosciute ad altre forze di polizia;
b) corresponsione dell'indennità spettante nel mese successivo a quella della prestazione lavorativa per la quale viene maturato il diritto.
30.01. Mauri, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Ripianamento degli organici della Polizia di Stato)
1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuarsi nel successivo triennio.
2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare – sotto il profilo della logistica – le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma precedente, si provvede all'immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.
30.03. Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
30.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Delega al Governo per il riconoscimento di indennità a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di una disciplina atta a garantire la corresponsione degli emolumenti relativi alle indennità a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale di indennità secondo criteri di equità e omogeneità con quelle già riconosciute ad altre forze di polizia;
b) corresponsione dell'indennità spettante nel mese successivo a quella della prestazione lavorativa per la quale viene maturato il diritto.
30.05. Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Incremento risorse per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2025-2027)
1. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2025-2027, sono incrementate in misura pari all'indice IPCA-NEI, e prevedono l'innalzamento dell'ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.
30.06. Mauri, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Norme in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato)
1. Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per compensare la grave carenza del numero di operatori di polizia sono liquidate il mese successivo a quello in cui sono effettuate. Per le prestazioni di lavoro straordinario già rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora liquidate, si procederà all'immediata corresponsione di quanto dovuto.
30.07. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Indennità per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria)
1. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle Squadre Mobili, SISCO, squadre di P.G. delle diverse articolazioni di polizia, DIGOS e Polizia scientifica, è istituita un'indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.
30.019. Gianassi, Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio.
30.020. Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
ART. 31.
Sopprimerlo.
*31.1. Boldrini.
Sopprimerlo.
*31.2. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
Sopprimerlo.
*31.3. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
Sopprimerlo.
*31.4. Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sopprimerlo.
*31.5. Magi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 13 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire adeguata tutela e protezione dai rischi di accesso abusivo ai dati contenuti in sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, da parte degli operatori tecnici aventi funzioni di amministratori di sistema, di rete o di archivio di dati e di soggetti incaricati del trattamento dei dati in esse contenuti, è richiesto l'utilizzo di specifici sistemi di autenticazione informatica, consistenti nell'uso combinato di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, una delle quali sia basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche.
1-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, limitatamente ai casi di interventi indifferibili relativi a malfunzionamenti, guasti, installazione di hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, che determinino la necessità di accesso ai sistemi informatici di cui al medesimo comma 1-bis, l'accesso alle banche di dati pubbliche da parte dei soggetti ivi indicati è consentito anche senza l'utilizzo di due differenti tecnologie di autenticazione o di una tecnologia di autenticazione biometrica, per le operazioni che richiedono la presenza fisica dell'addetto che procede all'intervento in prossimità del sistema di elaborazione.
1-quater. Fatti salvi gli obblighi in materia di credenziali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, gli accessi di cui al comma 1-ter sono annotati in un apposito registro unitamente alle motivazioni che li hanno determinati e alla descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il registro degli accessi di cui al primo periodo è detenuto dal soggetto o dall'ente titolare della banca di dati, che lo aggiorna periodicamente, lo custodisce presso le sedi di elaborazione e lo mette a disposizione delle autorità, su richiesta, nel caso di ispezioni o controlli, unitamente all'elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi di elaborazione titolari delle funzioni di cui al comma 1-bis.
1-quinquies. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni previste dal comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
31.6. Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sopprimere il comma 1.
*31.7. Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
Sopprimere il comma 1.
*31.8. Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 13 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire adeguata tutela e protezione dai rischi di accesso abusivo ai dati contenuti in sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, da parte degli operatori tecnici aventi funzioni di amministratori di sistema, di rete o di archivio di dati e di soggetti incaricati del trattamento dei dati in esse contenuti, è richiesto l'utilizzo di specifici sistemi di autenticazione informatica, consistenti nell'uso combinato di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, una delle quali sia basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche.
1-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, limitatamente ai casi di interventi indifferibili relativi a malfunzionamenti, guasti, installazione di hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, che determinino la necessità di accesso ai sistemi informatici di cui al medesimo comma 1-bis, l'accesso alle banche di dati pubbliche da parte dei soggetti ivi indicati è consentito anche senza l'utilizzo di due differenti tecnologie di autenticazione o di una tecnologia di autenticazione biometrica, per le operazioni che richiedono la presenza fisica dell'addetto che procede all'intervento in prossimità del sistema di elaborazione.
1-quater. Fatti salvi gli obblighi in materia di credenziali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, gli accessi di cui al comma 1-ter sono annotati in un apposito registro unitamente alle motivazioni che li hanno determinati e alla descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il registro degli accessi di cui al primo periodo è detenuto dal soggetto o dall'ente titolare della banca di dati, che lo aggiorna periodicamente, lo custodisce presso le sedi di elaborazione e lo mette a disposizione delle autorità, su richiesta, nel caso di ispezioni o controlli, unitamente all'elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi di elaborazione titolari delle funzioni di cui al comma 1-bis.
1-quinquies. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni previste dal comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
31.9. Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: 270, secondo comma fino alla fine del comma, con le seguenti: 414, quarto comma, e 435, primo e secondo comma, del codice penale.
31.10. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sopprimere il comma 2.
31.11. Pellegrini, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
31.14. Pellegrini, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso «1-bis».
31.16. Pellegrini, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 2, lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: delle Forze armate aggiungere le seguenti: con almeno dodici anni di servizio e senza provvedimenti disciplinari o condanne superiori a sei mesi.
31.17. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso «1-ter».
31.51. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso «1-quater».
31.52. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
31.55. Pellegrini, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Sopprimere il comma 3.
31.56. Pellegrini, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
31.57. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
31.59. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
31.71. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Sopprimere il comma 4.
31.73. Pellegrini, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 4, sopprimere la lettera a).
31.74. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
31.75. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026
31.76. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2025.
31.77. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 settembre 2025.
31.78. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza informatica e cibernetica)
1. In considerazione dell'accresciuta esigenza di contrastare l'acuirsi dei rischi inerenti alle minacce informatiche e cibernetiche, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa e destinato al potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché al rafforzamento delle capacità di resilienza energetica nazionale, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.01. Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 32.
Sopprimerlo.
*32.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
Sopprimerlo.
*32.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimere il comma 1.
32.5. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in caso di aggiungere la seguente: reiterata.
32.7. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da cinque a trenta giorni con le seguenti: da un'ora a ventiquattro ore.
32.11. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da cinque a trenta giorni con le seguenti: da uno a due giorni.
32.12. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da cinque a trenta giorni con le seguenti: da tre a cinque giorni.
32.13. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Sopprimere il comma 2.
32.27. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
32.29. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di altro documento di viaggio riconosciuto dallo Stato italiano. Gli operatori sono esenti da responsabilità nel caso in cui l'utente fornisca un titolo di soggiorno non idoneo.
32.52. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
32.53. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso «1-bis».
32.56. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso «1-ter».
32.59. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 2, lettera b), capoverso «1-ter» sostituire le parole: da sei mesi a due anni con le seguenti: da due a sei giorni.
32.62. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 2, lettera b), capoverso «1-ter», sostituire le parole: mesi a due anni con le seguenti: a otto mesi.
32.61. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 dicembre 2050.
32.78. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 novembre 2050.
32.79. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 ottobre 2050.
32.80. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 settembre 2050.
32.81. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 agosto 2050.
32.82. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 luglio 2050.
32.83. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 giugno 2050.
32.84. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 maggio 2050.
32.85. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 aprile 2050.
32.86. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 marzo 2050.
32.87. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 febbraio 2050.
32.88. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 15 gennaio 2050.
32.89. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° dicembre 2040.
32.90. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° novembre 2040.
32.91. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° ottobre 2040.
32.92. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° settembre 2040.
32.93. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° agosto 2040.
32.94. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° luglio 2040.
32.95. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° giugno 2040.
32.96. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° maggio 2040.
32.97. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° aprile 2040.
32.98. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° marzo 2040.
32.99. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° febbraio 2040.
32.100. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
32.101. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal trecentotrentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
32.102. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal centesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
32.103. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Articolo 32-bis.
(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)
1. Al capoverso del comma 1 dell'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «I prestatori di servizi di accesso alla rete» sono soppresse.
32.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
ART. 33.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, è istituito il numero verde nazionale con compiti di primo ascolto e assistenza, indirizzamento alla denuncia presso l'autorità giudiziaria competente, indirizzamento presso associazioni e fondazioni antiusura e antiracket riconosciute e regolarmente iscritte negli elenchi prefettizi e del Ministero dell'interno, rilascio di ogni informazione utile alla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di solidarietà di cui al comma 1 nonché ogni assistenza dovesse necessitare per la tutela della incolumità della vittima e dei suoi familiari. Il Commissario straordinario del Governo, di concerto con il Comitato di solidarietà e con la CONSAP, destina a tale ruolo personale altamente specializzato e periodicamente provvede a dare massima diffusione del numero verde e delle sue finalità sui principali mezzi di comunicazione di massa.».
33.1. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, presso le associazioni e fondazioni antiusura e antiracket riconosciute e regolarmente iscritte negli elenchi prefettizi e del Ministero dell'interno, è istituito il numero verde nazionale con compiti di primo ascolto e assistenza e rilascio di informazione utili alla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di solidarietà di cui al comma 1. Il Commissario straordinario del Governo, di concerto con il Comitato di solidarietà e con la CONSAP, destina a tale ruolo personale altamente specializzato e periodicamente provvede a dare massima diffusione del numero verde e delle sue finalità sui principali mezzi di comunicazione di massa.».
33.2. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «il mutuo può esser concesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il mutuo è concesso entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza».
33.4. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14 aggiungere le seguenti: nonché le vittime di truffe online.
33.5. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14 aggiungere le seguenti: nonché le vittime dell'estorsione.
*33.10. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14 aggiungere le seguenti: nonché le vittime dell'estorsione.
*33.11. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14 aggiungere le seguenti: nonché le vittime dell'estorsione.
*33.7. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: dal momento della concessione del mutuo con le seguenti: dal momento dell'accoglimento della domanda.
**33.12. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: dal momento della concessione del mutuo con le seguenti: dal momento dell'accoglimento della domanda.
**33.13. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire la parola: esperto con le seguenti: tutor per l'economia legale.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: di soggetti con le seguenti: dei tutor per l'economia legale.
33.14. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sopprimere le parole: iscritti ai rispettivi ordini professionali.
33.18. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, alinea, dopo le parole: ai sensi del comma 4, aggiungere le seguenti: non deve aver riportato alcuna condanna penale né essere stato sottoposto ad alcuna misura cautelare personale o patrimoniale,
33.23. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) provvedere ad affiancare l'imprenditore in tutte le sue funzioni, in particolar modo nell'attuazione di un business plan come autorizzato dal Comitato di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
33.25. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) agire nel rispetto dei doveri di diligenza professionale avendo come obiettivo la continuità aziendale, favorire un percorso di crescita professionale dell'imprenditore, il corretto investimento del mutuo, la rimborsabilità delle rate del mutuo e conseguentemente la tutela dell'integrità del Fondo di solidarietà;.
33.27. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che prenderanno tutti i provvedimenti conseguenti ed opportuni.
33.34. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso annuale al netto degli oneri di legge viene stabilito nella misura forfettaria del 10 per cento per complessive erogazioni fino ad euro 100.000 e nella misura del 5 per cento per erogazioni superiori ed è conseguibile solo a seguito della verifica da parte della prefettura della perfetta attuazione del piano di investimento compresa la corretta e puntuale rimborsabilità delle rate da parte dell'impresa oggetto di tutoraggio.
33.36. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 16, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
33.37. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 16, primo periodo, dopo le parole: incarichi che possono essere svolti, aggiungere le seguenti: comunque in numero non superiore a cinque,
33.38. D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Francesco Silvestri.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:
16-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'interno, composto da esperti di comprovata esperienza nel sostegno agli operatori economici vittime di usura allargato anche a rappresentanti della società civile, finalizzato alla predisposizione di proposte normative rispondenti alle esigenze attuali di contrasto alla criminalità economica organizzata sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione, con particolare riguardo:
a) al miglioramento del patrimonio informativo, circa gli strumenti di prevenzione da attivare per evitare il ricorso al prestito usurario e, contestualmente alla denuncia, per ciò che riguarda l'attivazione di strumenti di solidarietà;
b) alla ricerca dei migliori strumenti atti a consentire ai soggetti che sono in una condizione di sovraindebitamento di poter accedere a forme anche solo di garanzia statale tali da consentire alle imprese di non essere espulse dal circuito legale del credito;
c) alla tutela personale della vittima calibrata sulla qualità dei criminali e dell'eventuale coinvolgimento di una organizzazione criminale;
d) al supporto psicologico a sostegno delle vittime;
e) all'accompagnamento e al tutoraggio nella fase di accesso ai fondi antiusura e antiracket; anche attraverso il coinvolgimento di associazioni del territorio che si impegnino a sensibilizzare l'opinione pubblica alla denuncia e che accompagnino la vittima in tutto il percorso di accesso ai relativi fondi;
f) alla ricerca di buone pratiche per migliorare la collaborazione tra associazioni e prefetture e tra queste con le vittime.
33.39. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per interventi a favore di soggetti a rischio usura. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.40. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di adeguare le misure di sostegno alle vittime di estorsione e usura all'attuale contesto economico e ai reali bisogni risarcitori, all'articolo 9, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «e comunque non superiore a euro 1.549.370,70» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non superiore a 5 milioni di euro».
33.41. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)
1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.03. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Incremento del Fondo per la legalità e disposizioni per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, nonché per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso)
1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.
3. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.
33.05. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Fornaro, Di Biase, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso)
1. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.
33.06. Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Fornaro, Di Biase, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
ART. 34.
Sopprimerlo.
34.1. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
34.2. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) all'articolo 4-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;
2) al primo periodo, dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».
34.3. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) all'articolo 4-bis, comma 1-bis.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale».
34.6. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 18, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:
«In deroga a quanto previsto dal terzo comma, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e precedenti disciplinari.
I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.
Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza.».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate modifiche sulla base dei seguenti criteri:
a) all'articolo 37, comma 5, terzo periodo, prevedere che i colloqui si svolgano sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma quarto e seguenti;
b) all'articolo 61 comma 2, lettera b), prevedere che la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui avvenga ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge, ad eccezione di quanto stabilito dal comma quarto e seguenti del medesimo.
34.7. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Entro sessanta giorni con le seguenti: Entro venti giorni.
34.9. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Entro sessanta giorni con le seguenti: Entro trenta giorni.
34.10. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Entro sessanta giorni con le seguenti: Entro quaranta giorni.
34.11. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: convenzione con la seguente: collaborazione.
34.12. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:
b-bis) dopo l'articolo 47-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-bis.1.
(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)
1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale.
Art. 47-bis.2.
(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)
1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della presente legge possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.
2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case di comunità di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.
Art. 47-bis.3.
(Procedura)
1. I detenuti e gli internati di cui all'articolo 47-bis.2 sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.
5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.
6. Ai fini dell'esecuzione della pena secondo le modalità previste dall'articolo 47-bis.2, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 47-bis.4 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.
Art. 47-bis.4.
(Preclusioni)
1. Sono esclusi dall'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 47-bis.2:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della presente legge e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della presente legge, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della presente legge;
d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse.
Art. 47-bis.5.
(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)
1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della presente legge, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.
2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno, né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.
4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.
5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.»;
b-ter) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».
34.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)
1. Al fine di garantire un effettivo reinserimento sociale dei detenuti, di garantire la loro sicurezza e quella del personale dell'amministrazione penitenziaria, nonché di contrastare l'emergenza del sovraffollamento carcerario e il drammatico fenomeno dei suicidi dei detenuti, i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.
5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.
6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all'impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell'ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.
7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l'ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all'esterno.
8. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:
a) le spese sostenute dai comuni per l'istituzione delle case territoriali sono ristorate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;
b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.
9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.
10. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
11. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47-bis, è inserito il seguente:
«Art. 47-bis.1
(Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale)
1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i soggetti ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno secondo le modalità previste dall'articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale.»;
b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o», sono sostituite dalle seguenti: «nelle case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, in».
34.01. Magi.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)
1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.
2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.
4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2.
34.04. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Mauri, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
1. L'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:
«Art. 28.
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)
1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura».
2. All'articolo 29 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai condannati cui siano stati già concessi permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.».
3. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato».
34.06. Cuperlo, Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Scarpa.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)
1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.09. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Modifiche alla legge dicembre 2024, n. 207 in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027)
1. Alla Tabella n. 5, Stato di previsione del Ministero della giustizia, allegata alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il capitolo 2136 è aggiunto il seguente:
«2137) Spese per la remunerazione delle persone detenute che prestano attività lavorativa all'interno degli istituti penali per i minorenni».
2. Per le spese di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.02. Boschi, Bonifazi.
ART. 35.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
35.1. Mauri, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole: dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36 con le seguenti: dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23, 35 e 36.
35.3. Boschi, Bonifazi.
Al comma 2, sostituire le parole: sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 con le seguenti: sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 incrementate di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
35.4. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, sostituire le parole: sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 con le seguenti: sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 incrementate di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
35.5. Di Lauro, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, sostituire le parole: sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 con le seguenti: sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 incrementate di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
35.6. Marianna Ricciardi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, sostituire le parole: sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 con le seguenti: sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 incrementate di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
35.7. Sportiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, sostituire le parole: sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 con le seguenti: sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 incrementate di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
35.8. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di favorire ulteriormente l'attività lavorativa e il reinserimento sociale dei detenuti, a decorrere dal 1° luglio 2025 le somme recuperate su disposizione della Corte dei conti a titolo di danno erariale a seguito di riparazioni per ingiuste detenzioni sono destinate interamente alla copertura dei benefici di cui al comma 1. Ai sensi di quanto previsto dal periodo precedente, la sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa al Procuratore generale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza del danno erariale.
35.9. Benzoni, Richetti, D'Alessio.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)
1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.
35.01. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)
1. A coloro che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a novanta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di duemila euro per ogni lavoratore assunto.
35.02. Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
ART. 36.
Al comma 1, dopo la parola: i detenuti aggiungere le seguenti: e le detenute.
36.1. Sportiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, sostituire le parole: valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: valutati in 0,9 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2025.
36.2. Marianna Ricciardi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, sostituire le parole: valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: valutati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2025.
36.3. Marianna Ricciardi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, sostituire le parole: valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: valutati in 0,7 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025.
36.4. Sportiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, sostituire le parole: in 1,1 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2026.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: a 1 milioni di euro per l'anno 2026.
36.5. Di Lauro, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
*36.6. Di Lauro.
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
*36.7. Marianna Ricciardi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
36.8. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , incrementata di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
36.9. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
36.10. Sportiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
ART. 37.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Entro dodici mesi con le seguenti: Entro ventiquattro mesi.
37.1. Sportiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Entro dodici mesi con le seguenti: Entro venti mesi.
37.2. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Entro dodici mesi con le seguenti: Entro diciotto mesi.
37.3. Marianna Ricciardi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Entro dodici mesi con le seguenti: Entro sedici mesi.
37.4. Di Lauro, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato,.
37.5. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: da sottoporre all'approvazione di Camera e Senato,.
37.6. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia di Camera e Senato,.
37.7. Di Lauro, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: e la videosorveglianza.
Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) prevedere che le immagini e i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari siano conservati nei server per almeno sessanta giorni anche in assenza dell'apertura di una indagine penale o di una inchiesta amministrativa;
alla rubrica, dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: e di videosorveglianza.
37.8. Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: valorizzare aggiungere le seguenti: e rafforzare.
37.11. Quartini, Alifano, D'Orso, Giuliano, Penza, Ascari.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'iniziativa economica privata con le seguenti: il mondo del lavoro.
37.12. Quartini, Alifano, D'Orso, Giuliano, Penza, Ascari.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le organizzazioni non lucrative con le seguenti: le organizzazioni iscritte nel Registro unico degli enti del Terzo settore,.
37.13. Marianna Ricciardi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le organizzazioni non lucrative con le seguenti: gli enti del Terzo settore,.
37.14. Marianna Ricciardi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le organizzazioni non lucrative aggiungere le seguenti: e gli enti del Terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106;.
Conseguentemente, alla lettera e) aggiungere, in fine, le parole: , da enti locali e società partecipate per attività di manutenzione e decoro urbano.
37.15. Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le organizzazioni non lucrative aggiungere le seguenti: , iscritte nel Registro unico degli enti del Terzo settore,.
37.16. Sportiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché nel rispetto delle disposizioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro.
37.17. Barzotti, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché nel rispetto dei CCNL di riferimento.
37.18. Quartini, Alifano, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
37.19. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , privi di rapporti sinallagmatici.
37.20. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: le prestazioni lavorative aggiungere le seguenti: interne ed esterne agli istituti penitenziari.
37.21. Sportiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: le prestazioni lavorative aggiungere le seguenti: e le attività formative.
37.22. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: attraverso procedure trasparenti.
37.23. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, la parola: accreditati.
37.24. Di Lauro, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: con il Consiglio nazionale forense, aggiungere le seguenti: con il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali,.
37.25. Sportiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: con il Consiglio nazionale forense, aggiungere le seguenti: con il Consiglio nazionale degli psicologi,.
37.26. Di Lauro, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) prevedere nell'ambito del percorso rieducativo del condannato, la predisposizione e la realizzazione di programmi di reinserimento sociale dei medesimi, da parte della direzione degli istituti, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
*37.27. Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) prevedere nell'ambito del percorso rieducativo del condannato, la predisposizione e la realizzazione di programmi di reinserimento sociale dei medesimi, da parte della direzione degli istituti, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
*37.28. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) favorire e sostenere gli istituti penitenziari nella risocializzazione e reintegrazione dei detenuti nel mercato del lavoro, sviluppando un database per identificare le aziende, i volontari e le associazioni di volontariato interessate a collaborare con gli istituti penitenziari.
37.29. Sportiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) potenziare l'uso degli strumenti digitali e la formazione a distanza negli istituti penitenziari, sostenendo gli educatori e il personale carcerario nell'acquisizione di competenze adeguate per l'implementazione di tali strumenti.
37.30. Sportiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) rafforzare la collaborazione con i poli universitari penitenziari e implementare l'utilizzo di piattaforme online da parte dei detenuti agevolando l'accesso alla formazione universitaria e ai materiali didattici.
37.31. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) rafforzare i servizi di mediazione culturale nelle strutture penitenziarie ed implementare i progetti per la scolarizzazione dei soggetti stranieri sottoposti al trattamento penitenziario.
37.32. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) implementare l'utilizzo di piattaforme online da parte dei detenuti agevolando l'accesso alla formazione scolastica di ogni ordine e grado e ai materiali didattici.
37.33. Marianna Ricciardi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) rafforzare i servizi di mediazione culturale nelle strutture penitenziarie per favorire il reinserimento sociale e lavorativo della popolazione straniera detenuta.
37.34. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) attivare nell'ambito del percorso rieducativo del condannato, la predisposizione e la realizzazione di programmi di reinserimento sociale dei medesimi.
37.35. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) attivare nell'ambito del percorso rieducativo del condannato, la predisposizione e la realizzazione di attività di sostegno ai soggetti fragili.
37.36. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) attivare nell'ambito del percorso rieducativo del condannato, progetti volti al recupero delle relazioni affettive e familiari, ove possibile.
37.37. Quartini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) rafforzare i diritti delle persone detenute LGBTIQ agevolando il loro inserimento nel mondo del lavoro.
37.38. Sportiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) implementare progetti per la scolarizzazione dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.
37.39. Marianna Ricciardi, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: 23 e 36 con le seguenti: 23, 36 e 37.
*37.40. Boschi, Bonifazi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: 23 e 36 con le seguenti: 23, 36 e 37.
*37.41. Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure di sostegno sociale per la prevenzione dei reati)
1. Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente legge con misure di sostegno sociale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per la promozione della lettura e per il sostegno all'editoria libraria. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 30 milioni a decorrere l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.
37.01. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Interventi relativi ai percorsi trattamentali e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, nonché anche al fine di contrastare fenomeni di recidiva e garantire una maggiore sicurezza nella società, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.02. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
1. Al fine di definire i contenziosi insorti e di semplificare le procedure per la copertura dei posti è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 31 gennaio 2020.
2. L'amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2024 e 2025, in relazione alle cessazioni intervenute rispettivamente nell'anno 2023 e nell'anno 2024, e nei limiti dei relativi risparmi di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima prevista, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;
b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente.
3. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
4. Agli aspiranti così ammessi al corso di formazione sono riconosciuti l'anzianità giuridica dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed il trattamento economico dalla data di effettiva immissione in servizio.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
37.04. Casu, Mauri.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Indennità per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria)
1. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle squadre mobili, delle sezioni investigative del servizio centrale operativo (SISCO), delle squadre di polizia giudiziaria delle diverse articolazioni di polizia, della divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) e della polizia scientifica, è istituita un'indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.
37.031. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Indennità per il personale addetto agli Uffici di esecuzione penale esterna)
1. Al personale del comparto Funzioni Centrali operanti nel DAP e nel DGMC impiegato presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, tenuto conto dell'alto livello di professionalità e delle complessità operative delle attività svolte, strettamente legate al recupero delle persone condannate, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministero della giustizia, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.05. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Disposizioni per l'ampliamento della pianta organica del personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la pianta organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.06. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Norme per personale DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
1. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2025-2027, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020».
37.038. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Delega al Governo per la definizione di una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo ransomware)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo ransomware, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione che l'attacco ransomware condotto contro, e che generi effetti su, i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e su quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal soggetto agente, come un incidente o una compromissione che comporta un pregiudizio per la sicurezza nazionale, così come definiti rispettivamente nell'articolo 1, comma 1, lettere h), g) e f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;
b) previsione che l'attacco ransomware condotto contro, e che generi effetti su, i soggetti pubblici e privati non ricompresi nella lettera a), debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal soggetto agente, come una condotta con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale;
c) applicazione delle misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico previste dall'articolo 7-ter al decreto-legge del 30 ottobre 2015, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, e dai suoi decreti attuativi alla fattispecie di cui alla lettera a);
d) applicazione di tutti i poteri e le garanzie investigative per le Forze dell'ordine già previste nel nostro ordinamento per il contrasto alle condotte con finalità di terrorismo alle fattispecie di cui alla precedente lettera b);
e) previsione di un obbligo di informazione ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), dell'attacco ransomware subito, entro ventiquattro ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, sia l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pena una sanzione amministrativa commisurata alla violazione, e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81;
f) previsione di un obbligo per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di porre in essere un framework di supporto per i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) sul tema degli attacchi ransomware, che si basi almeno sulle seguenti azioni: (1) verifica preliminare della potenziale esposizione di tali soggetti a questo genere di attacchi informatici, (2) predisposizione di azioni obbligatorie in materia di igiene e resilienza cibernetica per tali soggetti al fine di provare ad evitare o comunque diminuire gli effetti di questo genere di attacchi informatici, (3) pianificazione e predisposizione di azioni di supporto per tali soggetti durante la gestione delle situazioni di crisi cibernetica derivanti da questo genere di attacchi informatici, (4) pianificazione e predisposizione per tali soggetti di azioni di supporto per il recupero dell'operatività e/o di contenimento degli effetti negativi in conseguenza di questo genere di attacchi informatici;
g) previsione di incentivi sul piano finanziario all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per la realizzazione delle attività di cui alla precedente lettera f);
h) previsione dell'obbligo per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di rilasciare dichiarazioni formali attraverso i canali diplomatici, in cui si afferma che il Governo prenderà di mira le organizzazioni criminali che utilizzano attacchi ransomware a livello internazionale utilizzando alcuni strumenti di potere nazionale;
i) istituzione di una task-force nazionale per il contrasto agli attacchi ransomware, collocata nel Nucleo per la cybersicurezza (NCS), che svolga il ruolo (1) di coordinamento delle attività di cui alle precedenti lettere c) e d); (2) di attuazione di quanto previsto alla precedente lettera f); (3) di punto di riferimento per i soggetti colpiti durante la gestione delle emergenze ransomware e (4) di struttura per la condivisione delle informazioni sugli attacchi;
j) creazione di un fondo nazionale di risposta agli attacchi ransomware per supportare eventuali aziende nel recupero dagli effetti dell'attacco e disincentivare così il pagamento del riscatto;
k) previsione di un ingaggio delle compagnie assicurative e riassicurative al fine di sensibilizzarle verso l'inopportunità di coprire a livello assicurativo il pagamento di un riscatto a seguito di un attacco ransomware;
2. Il Governo assicura altresì la propria presenza in tutti i tavoli europei e internazionali dove si discuta a livello istituzionale dei temi legati ai ransomware, al fine di contribuire efficacemente alla creazione e all'allineamento delle politiche comuni degli Stati membri.
37.08. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale)
1. Al fine di promuovere ed agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.
2. Il Segretariato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analoga posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Segretariato persegue l'obiettivo della «recidiva zero» attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;
b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;
c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;
d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;
e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;
f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;
g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminariali e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;
h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
37.09. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)
1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per gli anni 2025, 2026 e 2027, il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
2. Il fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:
a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;
b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'autorità giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;
c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;
d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).
3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.
4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della giustizia, delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi ed assicurare una uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo sociale europeo.
5. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Alle fondazioni di cui al comma 3 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al fondo di cui al comma 1, negli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al fondo di cui al comma 1 delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al fondo di cui al comma 1 delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.
8. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica con cadenza annuale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
37.010. Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Mauri, Gianassi, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Estensione mansioni Ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza)
1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.
2. A tal fine l'attività dell'addetto all'Ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:
a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;
b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza;
c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
37.011. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)
1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, nonché garantire una maggiore sicurezza degli istituti, facilitando il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;
b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;
c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;
d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.012. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata – Progetto «Liberi di scegliere»)
1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, o di testimone di giustizia, ai sensi della legge 21 febbraio 2018, n. 6.
2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del regio decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.
3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'autorità giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.
4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi:
a) fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;
b) fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;
c) ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente a un proprio congiunto maggiorenne e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento;
d) promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
e) assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico;
f) ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.
5. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie l'applicazione degli interventi di protezione e assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.
6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle aziende sanitarie locali, dei servizi sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.
7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il procuratore della Repubblica della Direzione distrettuale antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risieda unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale e il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.
8. Presso il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è istituita una commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita la composizione della commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell'attività della commissione. Della commissione tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno.
9. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
37.013. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)
1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «una volta al giorno»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) ai commi 4 e 5, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;
d) al comma 6, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «venti minuti».
37.018. Scarpa, Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Mauri, Lacarra, Cuperlo, Fornaro.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)
1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.
2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2025.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.
Conseguentemente:
all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis;
aggiungere, in fine, il seguente allegato:
Allegato 1
(articolo 37-bis, comma 1)
«Tabella B
(articolo 1, comma 2)
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità – primo presidente della Corte di cassazione: 1.
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità – procuratore generale presso la Corte di cassazione: 1.
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:
Presidente aggiunto della Corte di cassazione: 1;
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione: 1;
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche: 1.
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità: 65.
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione: 442.
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo: 1.
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti: 52.
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti: 53.
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado: 314.
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati: 10.221.
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie: 200.
N. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico).
TOTALE: 11.353.
37.019. Cafiero De Raho, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)
1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
37.032. Serracchiani, Mauri, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento della magistratura di sorveglianza)
1. Al fine di rafforzare il sistema della giustizia penale e garantire un'efficace attuazione delle funzioni di sorveglianza, anche in considerazione dell'aumento del carico di lavoro e della complessità delle situazioni trattate, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica complessiva della magistratura ordinaria, ad assumere n. 50 magistrati da destinare agli uffici di sorveglianza.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 7 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2033, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2034 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 7 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2033, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2034 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
37.033. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)
1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.021. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Fondo per la realizzazione e la manutenzione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)
1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, garantire una maggiore sicurezza all'interno degli istituti, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna, attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo sport e i giovani, è istituito un fondo per la realizzazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento di giustizia minorile e di comunità.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.023. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato al finanziamento di progetti volti al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2025 e 2026, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.024. Ascari, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Risorse per la sicurezza e il contrasto della dispersione scolastica)
1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, garantendo la sicurezza dei territori e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati di 20 milioni, a decorrere dall'anno 2025, per il reclutamento di assistenti sociali da destinare ai tribunali per i minorenni, affinché il numero dei medesimi si possa considerare adeguato rispetto alle esigenze dei singoli tribunali.
37.026. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)
1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno finanziario 2025.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.029. Giuliano, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Assunzione di 1.000 funzionari giuridico pedagogici)
1. Al fine di garantire di rafforzare la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2025 è autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giuridico-pedagogici.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2025, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l'anno 2025, a 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
37.034. Boschi, Bonifazi.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e per funzionario mediatore culturale)
1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2025 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2026. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26-bis.
37.035. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ampliamento della pianta organica personale funzionario giuridico pedagogico e mediatore culturale)
1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, la pianta organica del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinata ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e di funzionario mediatore culturale è incrementata, rispettivamente, di 110 unità e di 190 unità. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere la seguente: , 26-bis.
37.036. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Valutazione periodica e valutazione dell'impatto sulle libertà individuali)
1. Al fine di garantire il bilanciamento tra le esigenze di pubblica sicurezza e la tutela dei diritti e delle libertà individuali, le misure adottate ai sensi del presente decreto sono sottoposte a verifica e revisione periodica, con cadenza semestrale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da parte di un organismo indipendente istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'organismo di cui al comma 1 trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione contenente una valutazione dettagliata dell'impatto delle misure adottate sulle libertà individuali, nonché sulle ricadute sociali derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.
37.030. Ruffino, Richetti, D'Alessio.
Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Rispetto dei diritti fondamentali)
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono attuate nel pieno rispetto e in conformità ai principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani di cui l'Italia sia parte.
37.040. Ruffino, Richetti, D'Alessio.
ART. 38.
Sopprimerlo.
*38.1. Mauri, Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Sopprimerlo.
*38.2. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Sopprimerlo.
*38.3. Boschi, Bonifazi, Giachetti.
Al comma 1, sopprimere le parole da: Salvo fino a: 36,.
38.4. Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
TIT.
Al titolo del decreto-legge, dopo la parole: nonché aggiungere le seguenti: di divieto di coltivazione di infiorescenze della canapa,.
Tit.2. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al titolo del decreto-legge, dopo la parole: di tutela del personale in servizio, aggiungere le seguenti: di revoca della cittadinanza,.
Tit.1. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.
Al titolo del decreto-legge, dopo la parole: nonché di vittime aggiungere le seguenti: della criminalità organizzata e.
Tit.3. Auriemma, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.