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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 25 giugno 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 25 giugno 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Coin, Colombo, Colosimo, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Kelany, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzetti, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pittalis, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Romeo, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Stefanazzi, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Coin, Colombo, Colosimo, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Kelany, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzetti, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pittalis, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Romeo, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 giugno 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   TREMONTI: «Esenzione da imposte e tasse presenti e future per le liberalità in favore degli enti che svolgono attività di pubblico interesse e per i relativi rendimenti e proventi» (2478);

   CAROTENUTO: «Abrogazione dell'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di destinazione e uso dei veicoli» (2479);

   CAROTENUTO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e il controllo sulle politiche sociali e di contrasto della povertà» (2480);

   ILARIA FONTANA ed altri: «Istituzione di un contributo sanitario a carico dei gestori di impianti integrati o minimi di incenerimento e termovalorizzazione dei rifiuti» (2481).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MALAGUTI ed altri: «Disposizioni in materia di diffusione di immagini o voci di persone reali prodotte o modificate mediante sistemi di intelligenza artificiale» (1534) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Delega al Governo per la definizione di una strategia nazionale per il contrasto degli attacchi informatici a scopo di estorsione» (2366) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Iaia.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 24 giugno 2025 il deputato Tremonti ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   TREMONTI: «Esenzione da imposte e tasse presenti e future per le liberalità in favore degli enti che svolgono attività di pubblico interesse e per i relativi rendimenti» (2242).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

  In data 25 giugno 2025 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 1479. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile» (approvato dal Senato) (2482).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali):

  ZARATTI ed altri: «Riconoscimento della cardiomiopatia quale malattia invalidante e disposizioni per la diagnosi, la cura e l'assistenza delle persone che ne sono affette» (2319) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 403).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 404).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 11/2025 del 19-23 giugno 2025, sull'analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa, riferita all'anno 2023.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 giugno 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia europea sulla resilienza idrica (COM(2025) 280 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10159/21 INIT; ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Austria (COM(2025) 323 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 323 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10158/21 INIT; ST 10158/21 ADD 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania (COM(2025) 325 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 325 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10154/21 INIT; ST 10154/21 ADD 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Danimarca (COM(2025) 329 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 329 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2025) 230 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La strategia dell'Unione europea per le start-up e le scale-up – Scegliere l'Europa per muovere i primi passi e crescere (COM(2025) 270 final);

   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento e al Consiglio europeo – L'approccio strategico dell'Unione europea alla regione del Mar Nero (JOIN(2025) 135 final).

Comunicazione dell'avvio
di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 23 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, notificate in data 18 giugno 2025, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2025/2070, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al non corretto recepimento della direttiva UE 2021/555 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (direttiva sulle armi da fuoco) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2025/2066, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al non corretto recepimento della direttiva UE 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Roberto Bruno Mario Giarola, ai sensi dei commi 4, 5-bis e 10 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 24 giugno 2025, a pagina 4, seconda colonna, alla trentanovesima riga, le parole: «alla X Commissione (Attività produttive)» si intendono sostituite dalle seguenti: «alla I Commissione (Affari costituzionali)».

PROPOSTA DI LEGGE: QUARTINI ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FINANZIAMENTO, L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALL'ASSISTENZA SANITARIA COMPLEMENTARE (A.C. 1298-A)* 

A.C. 1298-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 1298-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   sopprimere l'articolo 1;

   all'articolo 2, sopprimere i commi 2, 4 e 5;

   sopprimere l'articolo 3;

   all'articolo 4, sopprimere i commi 1, 2, 7, 8 e 9;

   all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere b) e c);

   all'articolo 6, sopprimere il comma 1;

   all'articolo 7, sopprimere il comma 2;

   sopprimere l'articolo 8;

   all'articolo 9, sopprimere il comma 1.

   Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: Per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024;

   sopprimere l'articolo 10;

   sopprimere l'articolo 11;

   sopprimere l'articolo 12;

  e con la seguente condizione:

   all'articolo 4, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

   sulle proposte emendative 1.100, 1.101, 2.101, 3.100 e 12.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1298-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, di garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e di soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione nel rispetto dei princìpi di equità, di solidarietà e di universalismo, a decorrere dall'anno 2024, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL) non può essere inferiore all'8 per cento annuo. A decorrere dal medesimo anno 2024, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è in ogni caso aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, anche in un contesto macroeconomico anticiclico, contraddistinto da una riduzione del PIL.
  2. Al fine di superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale, all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ambientali, socioeconomici e culturali; inoltre, attribuisce un peso non inferiore al 50 per cento a valere sull'intera quota capitaria all'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Disposizioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

  Sopprimerlo.
*1.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
*1.102. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.

(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2026.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2026;

   all'articolo 3, comma 4, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2026;

   all'articolo 9, comma 2, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2026;

   all'articolo 12, comma 1, sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2026.
1.100. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: l'incidenza fino alla fine del comma con le seguenti: il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato annualmente, con risorse non inferiori al doppio del tasso di inflazione per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore all'8 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento.
1.101. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

A.C. 1298-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 2.
(Misure per l'appropriatezza
delle prestazioni sanitarie)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di eliminare le prestazioni sanitarie obsolete.
  2. A decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 400 milioni di euro annui.
  3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede alla ridefinizione degli indicatori e dei parametri di riferimento relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, assicurando che, per ciascun periodo di monitoraggio, alcuni indicatori e parametri siano fissi e altri variabili.
  4. Al fine di garantire l'equità distributiva attraverso un efficace sistema di remunerazione e adeguati livelli della qualità dei servizi erogati nonché di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e i casi di scelta delle procedure di selezione dei pazienti sulla base della minore complessità dei casi o dell'attribuzione di tariffe più remunerative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ridefinito in via sperimentale il sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi, quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità e di salute conseguiti e alla presa in carico complessiva del paziente.
  5. All'ulteriore fine di rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale dinanzi a nuovi eventi patologici epidemici o pandemici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, comunque assicurando un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25 per 100.000 abitanti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Misure per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie)

  Sopprimerlo.
2.102. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.

(Approvato)

  Sopprimere i commi 2, 4 e 5.
2.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 3, sostituire le parole da: assicurando che fino alla fine del comma, con le seguenti: ampliando la valutazione con indicatori no-core.
2.1. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 5, dopo le parole: comunque assicurando aggiungere le seguenti: , a decorrere dall'anno 2026,.
2.101. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

A.C. 1298-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 3.
(Disposizioni in materia di personale
del Servizio sanitario nazionale)

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale, e in coerenza con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera e territoriale.
  2. Al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del servizio sanitario regionale, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.
  3. Al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale nei termini previsti per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nelle case e negli ospedali di comunità e per l'assistenza domiciliare, e di personale convenzionato, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 300 milioni di euro per l'anno 2024, di 500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che è conseguentemente incrementato in misura corrispondente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei criteri definiti dal medesimo decreto.
  4. Al fine di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i miglioramenti economici del personale impiegato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2022-2024, al fine di adeguare le retribuzioni ai livelli europei e di incentivare le assunzioni negli ambiti con maggiore carenza di organico attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)

  Sopprimerlo.
*3.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
*3.101. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.

(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 300 milioni di euro per l'anno 2024, di 500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2026, di 300 milioni di euro per l'anno 2027, di 500 milioni di euro per l'anno 2028 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
3.100. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

A.C. 1298-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 4.
(Disposizioni in materia di forme
di assistenza sanitaria integrativa)

  1. Nel rispetto dei princìpi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.
  2. I soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:

   a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;

   b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.

  3. Le forme di assistenza sanitaria integrativa operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefìci e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei princìpi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.
  4. L'adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa è libera. Per le forme di assistenza sanitaria integrativa costituite sulla base di accordi contrattuali o collettivi relativi a specifiche categorie di lavoratori subordinati, di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, l'adesione, individuale o collettiva, può avvenire esclusivamente su base volontaria del singolo.
  5. Le forme di assistenza sanitaria integrativa affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro non possono accedere agli incentivi fiscali, in forma diretta o indiretta. I datori di lavoro, le organizzazioni sindacali o i promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa non possono in alcun caso far parte di organi di gestione e amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione né possono ricevere benefìci o vantaggi di alcun genere come conseguenza dell'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa da parte dei propri dipendenti, iscritti o associati.
  6. Sono vietate le campagne pubblicitarie di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e di polizze di assicurazione sanitarie che diffondano messaggi basati sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale o sull'inappropriatezza delle cure erogate ovvero che promuovano la medicalizzazione della società nonché i fenomeni di sovra-diagnosi e di sovra-trattamento.
  7. L'anagrafe dei Fondi sanitari istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2008, è pubblica, è integralmente consultabile da chiunque nel sito internet istituzionale del Ministero della salute e reca gli statuti, i bilanci e ogni documento contabile utile a evidenziare le agevolazioni fiscali di cui ciascun soggetto interessato ha beneficiato per ciascun anno nonché la chiara e completa rappresentazione della struttura societaria diretta e indiretta. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alla tipologia dei propri iscritti, al numero e alla tipologia dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alla tipologia delle prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale e altre tipologie.
  8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei benefìci e delle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei LEA e per le forme di assistenza sanitaria integrativa che si siano conformate ai predetti princìpi e criteri.
  9. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Disposizioni in materia di forme di assistenza sanitaria integrativa)

  Sopprimerlo.
4.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.

(Approvato)

  Sopprimere i commi 1, 2, 7, 8 e 9.
4.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 1298-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 5.
(Disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

  1. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2. Il decreto adottato ai sensi del comma 1 in particolare definisce:

   a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

    1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

    2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

    3) gli esiti delle attività ispettive;

   b) un piano di controlli ove siano indicati:

    1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

    2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

    3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

    4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

   c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

   d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

   e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

  Sopprimerlo.
5.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.

(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
5.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 1298-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 6.
(Disposizioni per la tracciabilità e
l'economicità della spesa sanitaria)

  1. Dopo il comma 412 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

   «412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il Sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

   a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e di rinnovi sul totale degli affidamenti;

   b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, comprese la definizione del fabbisogno, la programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare, la logistica e le giacenze di magazzino;

   c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce univoca di bilancio;

   d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;

   e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, al fine di garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

   f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, compresi le convenzioni o le procedure di accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

   g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività libero-professionale intramuraria, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi comprese le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

   h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

   i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione».

  2. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
  3. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intramuraria»;

   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «di cui all'articolo 15» è sostituita con la seguente: «di cui all'articolo 14».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Disposizioni per la tracciabilità e l'economicità della spesa sanitaria)

  Sopprimerlo.
6.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.

(Approvato)

  Sopprimere il comma 1.
6.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 1298-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari)

  1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a)»;

    2) la lettera c) è abrogata;

    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato»;

    4) al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;

    5) al comma 7-bis, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),» sono soppresse;

    6) al comma 7-quater, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta punti»;

    7) al comma 7-sexies, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta punti»;

    8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;

   b) all'articolo 2:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi»;

   c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano»;

   d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti».

  2. Per la nomina dei direttori sanitari di distretto si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ove compatibili, anche qualora nell'atto aziendale la direzione del distretto sanitario non sia stata individuata come struttura complessa. Per l'istituzione della commissione di valutazione sono sorteggiati i direttori di struttura complessa titolari dell'incarico di direttore di distretto.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari)

  Sopprimerlo.
7.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.

(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.
7.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 1298-A – Articolo 8(*) 

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 8.
(Disposizioni per l'abbattimento
delle liste di attesa)

  1. Per l'abbattimento delle liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute:

   a) al rispetto dei tempi massimi di attesa, che non devono essere superiori a quelli indicati dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa e individuati nei loro Piani regionali di governo delle liste di attesa per tutte le prestazioni erogate nel proprio territorio;

   b) a pubblicare, nel proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera e i relativi tempi massimi di attesa;

   c) ad assicurare la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile, la totale visibilità nonché l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché quelle dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria, da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali. L'agenda di prenotazione, sia per il primo accesso sia per gli accessi successivi, è esclusivamente centralizzata, unica e regionale e comprende sia l'attività erogata a carico del servizio sanitario regionale sia l'attività libero-professionale intramuraria. Non è consentita l'attivazione di agende di prenotazione per struttura singola o per gruppo di strutture, pena la revoca dell'accreditamento all'esercizio dell'attività sanitaria in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

  2. La struttura sanitaria privata accreditata non può gestire ovvero promuovere, in maniera congiunta, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le procedure per la prenotazione e l'accesso alle tipologie di prestazioni di cui al primo periodo sono distinte e indipendenti.
  3. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che adottano un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettano una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violano le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscono che la prestazione sanitaria non è più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria.
  4. Le aziende che non hanno provveduto all'informatizzazione e all'aggiornamento periodico delle liste di attesa, all'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione regionale, con gestione informatizzata delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia, non possono attivare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
  5. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Disposizioni per l'abbattimento delle liste di attesa)

  Sopprimerlo.
*8.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
*8.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.

A.C. 1298-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 9.
(Disposizioni per il potenziamento
della ricerca sanitaria)

  1. Al fine di potenziare la ricerca e lo sviluppo sui farmaci, a decorrere dall'anno 2023, la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,50 per cento. L'incremento di cui al presente comma è finalizzato altresì al finanziamento delle attività di ricerca corrente di cui alla lettera a) del medesimo comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992.
  2. Per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024 il contributo delle aziende farmaceutiche di cui all'articolo 48, comma 19, lettera b), numero 3), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finalizzato alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci e in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, è incrementato in misura pari al 10 per cento delle spese autocertificate sostenute per le attività di promozione di cui al comma 17 del predetto articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Disposizioni per il potenziamento della ricerca sanitaria)

  Sopprimerlo.
9.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.

(Approvato)

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: Per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.
9.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 1298-A – Articolo 10(*) 

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 10.
(Disposizioni per la digitalizzazione
del Servizio sanitario nazionale)

  1. In tutto il territorio nazionale è assicurata la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura, a tal fine sfruttando le potenzialità del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e degli strumenti di medicina digitale (Digital Health) a supporto alle decisioni cliniche e assicurando altresì l'interoperabilità dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute effettua un monitoraggio finalizzato a misurare lo stato di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico in ciascuna regione e a rimuovere tutti gli ostacoli concernenti l'utilizzo da parte dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.
  3. La piena realizzazione del fascicolo sanitario elettronico consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute definisce, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, un cronoprogramma volto a implementare l'utilizzo di applicazioni gratuite per dispositivi mobili che consentano di ottenere informazioni su strutture e servizi sanitari e promuovere l'uso di dispositivi indossabili e di monitoraggio da remoto, idonei a restituire riscontri e informazioni, anche ai fini dell'adesione alle terapie, e di garantire l'integrazione delle diverse applicazioni di telemedicina (teleassistenza, telemonitoraggio, televisita, teleriabilitazione, telefarmacia) nei percorsi di presa in carico dei pazienti con cronicità, al fine di potenziare la continuità delle cure e dei follow-up, favorendo il dialogo costante, continuo e aggiornato tra i medici di medicina generale, i medici specialisti, i farmacisti e le aziende ospedaliere per garantire un accesso equo, tempestivo, efficace e appropriato alle terapie.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Disposizioni per la digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale)

  Sopprimerlo.
*10.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
*10.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.

A.C. 1298-A – Articolo 11(*) 

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 11.
(Disposizioni per il riordino del sistema di emergenza sanitaria territoriale e ospedaliero)

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è ridefinito il modello organizzativo di base del sistema di emergenza sanitaria, al fine di assicurare l'integrazione funzionale del sistema «118» con il dipartimento di emergenza urgenza e accettazione, e il collegamento tra i rispettivi sistemi informatici per la gestione dei dati sanitari e dei flussi di attività a bordo dei mezzi di soccorso.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le dotazioni organiche idonee a garantire un livello ottimale di dotazione in base al fabbisogno standard comprensivo del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e di continuità assistenziale integrata tra ospedale e territorio, nonché i profili professionali e giuridici dei medici, degli infermieri e degli autisti-soccorritori del sistema «118», al fine di garantirne un impiego uniforme nell'intero territorio nazionale e di prevedere specifiche indennità di rischio biologico e ambientale, garantendo altresì una formazione adeguata che consenta al personale medico e infermieristico una efficace integrazione con il sistema ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria nonché la condivisione delle competenze specialistiche e dei protocolli di cura.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Disposizioni per il riordino del sistema di emergenza sanitaria territoriale e ospedaliero)

  Sopprimerlo.
*11.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
*11.100. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.

A.C. 1298-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, che assicurino minori spese, pari a 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora gli interventi previsti al primo periodo non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte la variazione delle aliquote di imposta e la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, al fine da assicurare maggiori entrate in misura pari agli importi di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, e prevedendo un limite di reddito al quale la riduzione delle spese fiscali non si applica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Disposizioni finanziarie)

  Sopprimerlo.
*12.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
*12.101. Vietri, Loizzo, Benigni, Brambilla.

(Approvato)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Agli oneri di cui: all'articolo 2, comma 2, relativi all'aggiornamento dei LEA; all'articolo 2, comma 5, relativi all'incremento dei posti letto; all'articolo 3, comma 2, relativi all'aumento del tetto di spesa per l'assunzione di personale; all'articolo 3, comma 3, relativi all'assunzione di personale per il potenziamento dell'assistenza territoriale; all'articolo 3, comma 4, relativi al rinnovo dei contratti del personale del SSN; all'articolo 9, relativi all'aumento delle spese di ricerca, pari complessivamente a 2.477 milioni di euro per l'anno 2026, a 3.717 milioni di euro per l'anno 2027, a 4.565 milioni di euro per l'anno 2028 e a 5.179 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come incrementato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, oltre alle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, commi 1, 3 e 4, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 della presente legge, si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante:

   a) le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione, nel limite di 2.800 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro;

   b) le maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo.;

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

   b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

   c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

  3. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  4. L'imposta è versata entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta di cui al comma 2.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, commi 35 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevata al 21 per cento.
12.100. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte al rafforzamento dei presìdi di legalità e delle strutture di contrasto alla criminalità organizzata ad Aprilia, in provincia di Latina – 3-02030

   ZARATTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   all'esito di un'indagine di polizia giudiziaria denominata «Assedio», il 3 luglio 2024, la direzione distrettuale antimafia di Roma, unitamente al comando provinciale dei Carabinieri di Latina, ha dato esecuzione all'ordinanza di misure cautelari nei confronti di venticinque persone, tra cui il Sindaco, ritenute, a vario titolo, collegate a un'associazione di tipo mafioso operante nel territorio laziale e, segnatamente, nella città di Aprilia;

   con deliberazione del Consiglio dei ministri, del 18 aprile 2025, su proposta del Ministro dell'interno, è stato disposto, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 267 del 2000 lo scioglimento del consiglio comunale di Aprilia in conseguenza ai fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso;

   con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2025 la gestione del comune di Aprilia è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta dalla dottoressa Vincenza Filippi – prefetto a riposo – dottoressa Enza Caporale – viceprefetto – e dottoressa Rita Guida – dirigente di II fascia area I;

   secondo la relazione a supporto della proposta di scioglimento avanzata dal Ministro interrogato: «(...) Il comune di Aprilia è inserito in un territorio interessato dalla presenza di cosche mafiose di matrice soprattutto calabrese che, nel tempo, vi si sono radicate, infiltrandone il tessuto sociale ed economico. Attualmente è egemone un sodalizio criminale che, come ricostruito dalla sopracitata indagine, nasce dalla perfetta sintonia delle cosche calabresi con la consorteria autoctona apriliana, ed è principalmente dedito: al traffico di stupefacenti; alle attività illecite di estorsione aggravata, rapina, lesioni e minaccia, finalizzate alla affermazione del sodalizio rispetto ad altre organizzazioni concorrenti; all'usura e all'esercizio abusivo dell'attività finanziaria ai danni di commercianti e imprenditori; alla detenzione e al porto di armi, occorrenti per la commissione dei reati-fine e per mantenere il controllo del territorio»;

   il 21 giugno 2025 almeno otto colpi di pistola sono stati esplosi contro un'attività commerciale in Località Campo di Carne, episodio preceduto da una lunga serie di analoghi atti criminali come quelli del 19 gennaio 2025 in Via Inghilterra, del 2 marzo 2025 in Via Belgio, del 12 e del 28 marzo 2025 ancora nel quartiere Toscanini, del 6 maggio 2025 in Via Guido Rossa e del 10 maggio 2025 in via del Carroceto –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro interrogato per rafforzare i presidi di legalità e tutte le strutture di contrasto alla criminalità e al radicamento del fenomeno mafioso, per tutelare il tessuto sociale ed economico della comunità apriliana.
(3-02030)


Iniziative urgenti volte a garantire un maggiore impiego delle forze dell'ordine in Puglia, in relazione alla crescente incidenza di episodi criminosi e al radicamento della criminalità organizzata – 3-02031

   D'ATTIS, BELLOMO, CAROPPO, DALLA CHIESA, DE PALMA, GATTA e LOVECCHIO. —Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'escalation di episodi criminosi che negli ultimi mesi ha investito la Puglia, divenuta teatro di numerosi e gravissimi casi di violenza e di criminalità, mina la sicurezza dei cittadini e del territorio, destando molta preoccupazione in tutta la comunità;

   come riportato dalle cronache recenti, negli ultimi giorni si è assistito al susseguirsi di una serie di fatti sanguinosi (www.brindisireport.it del 13 giugno 2025, www.puglia24.it del 18 e 19 giugno 2025, www.quotidianodipuglia.it del 21 giugno 2025), tra cui spicca purtroppo l'omicidio del carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso nel corso di un conflitto a fuoco con un rapinatore nelle campagne del brindisino (www.avvenire.it del 12 giugno 2025);

   la situazione è resa ancora più grave dalla presenza della criminalità organizzata, radicata in diverse aree del territorio pugliese e da una situazione di degrado e marginalità che investe sia il centro che la periferia di molte città, contribuendo a creare un clima di impotenza e di allarme sociale;

   nell'ultimo «indice di criminalità» pubblicato da Il Sole 24 Ore, edizione 2024, in Puglia la provincia di Foggia precede le altre province pugliesi, posizionandosi al 23esimo posto con 23 mila denunce per i reati di ogni tipo, cui seguono la Barletta-Andria-Trani (39), Bari (43), Brindisi (71), Lecce (78) e Taranto (84);

   tale situazione indebolisce, da una parte, la percezione della sicurezza da parte dei cittadini e, dall'altra parte, lo sviluppo socio-economico del territorio, per cui si rende necessaria un'attività sempre più incisiva da parte delle forze dell'ordine che, nonostante gli sforzi compiuti e l'impegno e la dedizione quotidiani nel garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, risulta essere insufficiente a garantire un presidio adeguato, soprattutto nelle aree più critiche, dove è necessario un rafforzamento della presenza sul territorio –:

   alla luce di quanto descritto in premessa, quali iniziative urgenti e tempestive di competenza il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di garantire, attraverso il reperimento di risorse adeguate, un maggiore impiego di operatori delle forze dell'ordine, sopperendo alla carenza di unità e mezzi che da tempo caratterizza l'intero comparto, a tutela della sicurezza del territorio e dei cittadini pugliesi.
(3-02031)


Chiarimenti in ordine alla conoscenza, da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dell'utilizzo dello spyware Graphite e di altri sistemi di intercettazione ai danni di giornalisti e attivisti politici – 3-02032

   BONIFAZI, DEL BARBA, FARAONE, GADDA e GIACHETTI. — Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. — Per sapere – premesso che:

   a febbraio 2025 un portavoce di WhatsApp, il servizio chat di Meta, ha reso noto che la società israeliana Paragon Solutions, per mesi, avrebbe utilizzato il proprio spyware Graphite su circa novanta cittadini italiani, tra cui giornalisti come il direttore di Fanpage Cancellato e attivisti per i diritti umani;

   il potente spyware ha consentito l'accesso indiscriminato a tutte le informazioni contenute negli smartphone dei soggetti spiati;

   il Governo ha reso noto di aver sospeso l'operatività di Graphite per i servizi di sicurezza della Repubblica, fino al necessario completamento delle indagini da parte del Copasir e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; versione smentita da Paragon che ha dichiarato di aver risolto il contratto unilateralmente per violazione degli obblighi di due diligence e verifica da parte delle autorità italiane;

   il Governo ha via via escluso il coinvolgimento della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza nell'utilizzo del software, ritenendo in sostanza classificata l'informazione circa l'utilizzo del medesimo da parte della Polizia penitenziaria;

   successivamente si è appreso che vi sarebbero altri soggetti intercettati illegittimamente anche con tecnologie diverse da quella gestita da Paragon e, in particolare, tra le persone spiate vi sarebbero anche giornalisti e direttori di siti italiani di informazione, tra cui Roberto D'Agostino;

   la diffusione di un potente spyware che viola la libertà delle persone all'interno del territorio nazionale e, più in generale, l'uso illegittimo delle intercettazioni, anche in spregio alle leggi, rappresenta un fatto gravissimo, di cui l'opinione pubblica e il Parlamento sono venuti a conoscenza grazie a servizi privati (Meta), nella totale inerzia dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale –:

   se l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale avesse contezza dell'utilizzo di Graphite in Italia prima del febbraio 2025, più in generale se fosse a conoscenza di intercettazioni nei confronti di giornalisti e attivisti politici e quali siano i risultati delle indagini avviate sul punto dall'Agenzia.
(3-02032)


Iniziative di competenza volte all'introduzione di ulteriori tutele procedimentali per gli appartenenti alle forze dell'ordine coinvolti in procedimenti penali per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni – 3-02033

   BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, VARCHI, BUONGUERRIERI, DONDI, LA SALANDRA, MASCHIO, PALOMBI, PELLICINI, PULCIANI, VINCI, URZÌ, DE CORATO, KELANY, MAIORANO, MICHELOTTI, MURA e SBARDELLA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   i recenti noti fatti di cronaca, con l'iscrizione nel registro degli indagati per «omicidio colposo a seguito di eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi» di due agenti che hanno risposto al fuoco durante l'inseguimento di due rapinatori, impongono una riflessione sul tema delle garanzie giuridiche a tutela del personale delle forze dell'ordine e del generale principio della presunzione di innocenza;

   ad oggi, infatti, l'iscrizione immediata nel registro degli indagati è disciplinata dall'articolo 335 del codice di procedura penale che, recentemente modificata dalla «riforma Cartabia», stabilisce che il pubblico ministero deve «iscrivere immediatamente» nel registro delle notizie di reato ogni informazione ricevuta o acquisita che descriva un fatto «determinato e non inverosimile», riconducibile in via ipotetica a un reato;

   anche gli appartenenti alle forze dell'ordine sono soggetti a tale procedura, anche quando indagati per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni e anche in presenza di una causa di giustificazione, come lo stato di necessità o la legittima difesa;

   l'istituzione del registro degli indagati e delle informazioni di garanzia, da istituto nato come garanzia nei confronti di chi è destinatario dell'atto, a giudizio degli interroganti, si è trasformato negli anni in strumento di processo mediatico e questo vale a maggior ragione per le forze dell'ordine;

   sebbene l'iscrizione nel registro degli indagati non implichi che la persona sia colpevole e nonostante spesso le indagini si concludano con una richiesta di archiviazione, tale automatismo procedurale, infatti, espone l'agente coinvolto a una vera e propria gogna mediatica e, soprattutto, a un calvario giudiziario;

   il cosiddetto «decreto sicurezza», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 90, ha introdotto significative disposizioni a tutela degli agenti delle forze dell'ordine coinvolti in procedimenti penali relativi ad atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, come, ad esempio, il rimborso delle spese legali fino a 10 mila euro per ciascun grado di giudizio –:

   se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per definire un nuovo quadro giuridico che introduca, accanto alle previste tutele legali, una tutela procedimentale per gli agenti delle forze dell'ordine che agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni.
(3-02033)


Iniziative normative finalizzate all'introduzione di una specifica tutela procedimentale nei confronti degli agenti delle forze dell'ordine che agiscono nell'adempimento del dovere o in pericolo di vita – 3-02034

   BISA, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   dopo l'iscrizione nel registro degli indagati, come atto dovuto, dei due poliziotti che hanno sparato all'omicida del brigadiere Carlo Legrottaglie, ucciso durante un inseguimento nel brindisino, appare opportuna una nuova normativa per assicurare una «tutela processuale» per chi agisce «in stato di necessità». Una sorta di «filtro», che eviti l'apertura automatica di un'inchiesta penale con il cosiddetto atto dovuto, quando è evidente che un agente ha usato l'arma di ordinanza nell'esercizio delle sue funzioni;

   oggi l'iscrizione nel registro degli indagati avviene anche quando si è in presenza di una causa di giustificazione, come lo stato di necessità o la legittima difesa, e molto spesso il procedimento finisce con l'archiviazione;

   il gruppo della Lega non intende considerare uno «scudo penale», né tanto meno uno strumento di impunità, che non serve alle forze dell'ordine, ma uno strumento diverso, innovativo da aggiungere alla tutela legale per gli agenti che questo Governo ha già esteso con il «decreto sicurezza»: una tutela procedimentale, una procedura agevolata che consenta un accertamento dei fatti in un tempo definito, nel quale chi indaga possa stabilire se occorre l'iscrizione nel registro degli indagati o se si è in presenza di una causa di giustificazione tra quelle già previste dal codice penale;

   il gruppo della Lega ritiene fondamentale una garanzia da riconoscere ai membri delle forze dell'ordine: una fase prodromica del procedimento per garantire l'attività del pubblico ministero e allo stesso tempo la persona interessata, che anche in questa fase potrà nominare propri consulenti;

   si sente la necessità di predisporre un filtro o uno «screening» preventivo, che consenta di non mettere sullo stesso piano chi agisce per necessità nelle sue funzioni, come un agente di polizia o un carabiniere, e un ladro, un rapinatore o uno spacciatore –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, finalizzate ad una tutela procedimentale e alla conseguente modifica dell'automatismo nell'iscrizione del registro degli indagati, come atto dovuto, per gli agenti che agiscono nell'adempimento del dovere o in pericolo di vita.
(3-02034)


Iniziative di competenza per l'incremento dell'adesione al Fascicolo sanitario elettronico e per il contrasto del divario digitale, al fine di garantire equità nell'accesso ai servizi sanitari sul territorio nazionale – 3-02035

   MARATTIN. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il Fascicolo sanitario elettronico raccoglie la storia clinica di ogni paziente, rendendo disponibili le informazioni e i documenti prodotti dal Servizio sanitario nazionale da medici e operatori sanitari anche di strutture diverse (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, medici di famiglia, pediatri e altre) e da strutture sanitarie private;

   il fascicolo, è stato istituito con l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   la consultazione è possibile se si è in possesso di una tessera sanitaria con chip (Ts-Cns) abilitata, di una carta d'identità elettronica italiana (Cie) o di un'utenza Spid. Il fascicolo è di base consultabile solo dall'interessato, in rispetto della sua privacy e in conformità alla normativa vigente, è possibile decidere quali dati rendere visibili e a chi;

   l'interrogante esprime pieno sostegno al processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, convinto che l'innovazione tecnologica debba essere al centro della modernizzazione dell'assistenza pubblica;

   si ritiene opportuno superare l'uso delle cosiddette «ricette rosse» cartacee, incentivando la dematerializzazione dei processi;

   in questo contesto, il Fascicolo sanitario elettronico rappresenta uno strumento potenzialmente strategico. Ma per realizzare tale visione è necessario garantire l'accessibilità anche per le fasce più fragili della popolazione, come anziani, soggetti con disabilità o cittadini con scarsa alfabetizzazione digitale;

   inoltre andrebbe verificato se l'attuale utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico sia coerente con l'obiettivo strategico di ridurre le liste d'attesa;

   secondo la ricerca dalla Fondazione Gimbe solo il 41 per cento degli italiani ha espresso il consenso alla consultazione dei propri documenti sanitari da parte degli operatori del Servizio sanitario nazionale, con profonde disuguaglianze regionali (Emilia-Romagna all'89 per cento, Calabria e Molise all'1 per cento);

   solo il 18 per cento dei cittadini ha consultato il proprio Fascicolo sanitario elettronico tra giugno e agosto 2024, con ampie disparità regionali (dall'1 per cento in Sicilia e Marche al 50 per cento in Trentino);

   la disponibilità di servizi digitali tramite Fascicolo sanitario elettronico varia drasticamente tra le regioni: Lazio e Toscana superano il 60 per cento di copertura, mentre in Abruzzo e Calabria si attesta all'8 per cento –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro interrogato per aumentare l'adesione al Fascicolo sanitario elettronico, soprattutto nelle regioni in cui la percentuale di consenso è minima, e se esista un piano per contrastare il divario digitale dei cittadini e garantire una uniformità nazionale al fine di assicurare equità e qualità dell'assistenza sanitaria su tutto il territorio.
(3-02035)


Iniziative volte a prevenire e contrastare il fenomeno degli hikikomori, anche in relazione agli impegni assunti dal Governo nel 2023 – 3-02036

   RUFFINO, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   fenomeno noto e preoccupante e che occupa sempre più spazio nella nostra società – ma non abbastanza nell'agenda politica – è quello riguardante i cosiddetti hikikomori, termine giapponese che definisce coloro che scelgono di ritirarsi dalla vita sociale per periodi di tempo significativi ed indefiniti – nella maggior parte dei casi rinchiudendosi nella propria abitazione –, escludendo così ogni forma di contatto con il mondo esterno fino a giungere ad una repulsione di esso, con conseguente pregiudizio al benessere delle persone coinvolte;

   in Giappone si stimano circa 500 mila casi, con alcuni sondaggi che addirittura allargherebbero il fenomeno ad oltre 1 milione di individui. In Italia, secondo Cnr e Iss, circa 50.000 adolescenti vivono forme di ritiro sociale grave, considerate in aumento tra il 2019 e il 2022, e presumibilmente il fenomeno potrebbe coinvolgere attualmente circa 70.000 individui;

   il fenomeno sembra essersi ormai consolidato strutturalmente, alimentato da fattori psicologici, relazionali e sociali;

   studi sottolineano come la pandemia abbia accelerato un processo già in atto, spostando gran parte delle interazioni umane nella dimensione virtuale: in particolare, l'iperconnessione ai social gioca un ruolo chiave nella compromissione dell'identità adolescenziale e nel deterioramento del benessere psicologico individuale contribuendo all'autoisolamento;

   a differenza di quanto era stato ipotizzato in passato, il ritiro sociale non è influenzato da variabili come sesso, regione di appartenenza, tipo di scuola frequentata o background socioeconomico della famiglia, ma riguarda tutte le fasce della popolazione;

   i principali fattori associati al ritiro sociale sono una scarsa qualità delle relazioni familiari, la bassa fiducia relazionale con l'esterno, le esperienze di bullismo e cyberbullismo, l'uso eccessivo di internet, la scarsa partecipazione ad attività sportive extrascolastiche e l'insoddisfazione per la propria immagine corporea, anche in conseguenza di quanto l'esposizione del corpo sia richiesta nella società contemporanea dei social;

   nel 2023 sono state approvate in Parlamento diverse mozioni relative al fenomeno hikikomori. Tuttavia, a distanza di quasi due anni e nonostante la crescita del fenomeno, il Governo non ha dato alcun seguito agli impegni assunti, tra cui numerosi di competenza del Ministro interrogato;

   è inderogabile far fronte a questa problematica adottando un serio piano di contrasto al disagio giovanile, con risorse adeguate, che parta dalle scuole e che si estenda ai territori, coinvolgendo istituzioni, società civile e figure specializzate –:

   quali iniziative di competenza intenda implementare per dare rapida attuazione agli impegni assunti quasi due anni fa, nonché per arginare e prevenire il fenomeno degli hikikomori.
(3-02036)


Iniziative urgenti volte a garantire la copertura a carico del Servizio sanitario nazionale delle riparazioni e sostituzioni degli ausili relativi alle carrozzine a motore elettrico – 3-02037

   QUARTINI, SPORTIELLO, MARIANNA RICCIARDI e DI LAURO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   Erika Monti, 49enne con atrofia muscolare, racconta: «Dovrei cambiare la batteria, ma costa tanto. Sono riuscita a riparare le ruote perché avevano il copertone rotto e mi servivano assolutamente. L'alternativa era non poter più uscire di casa»: questa è la denuncia riportata in un articolo de Il Fatto Quotidiano del 12 giugno 2025;

   dal 1° gennaio 2025, data in cui è entrato in vigore il nuovo nomenclatore tariffario dei nuovi livelli essenziali di assistenza, infatti, non sono più garantite le spese per riparazioni e sostituzioni degli ausili, finora coperte dalle aziende sanitarie locali; l'entrata in vigore del decreto ministeriale del Ministro della salute ha determinato la revoca del decreto ministeriale n. 332 del 1999 su tutto il territorio nazionale e il nuovo decreto non prevede più i codici relativi alle riparazioni e sostituzioni per gli ausili rientranti nel codice Iso 12.23 (carrozzine a motore elettrico);

   le famiglie sono pertanto costrette a sostenere costi che, nel caso di una batteria per carrozzina, possono superare i 600 euro, una cifra superiore a molti assegni di invalidità;

   sul fatto, come ormai è consuetudine, il Ministero della salute scarica ogni responsabilità sulle regioni, sostenendo che questa differenza consegue alla nuova modalità di erogazione degli ausili, che richiede alle regioni di espletare gare a evidenza pubblica e, pertanto, sono le regioni stesse a dover garantire la completa assistenza all'utente;

   il fatto è emerso solo all'attuazione del nuovo tariffario e sta riguardando tutto il territorio nazionale, creando uno sconcerto diffuso; il Presidente del Fish a riguardo ha affermato: «il silenzio delle istituzioni davanti a questo arretramento dei diritti è assordante. Si colpisce proprio chi ha meno voce per farsi sentire: le persone con disabilità grave, che da gennaio si trovano improvvisamente sole a fronteggiare costi insostenibili per continuare a muoversi, lavorare, vivere. Le carrozzine elettriche non sono optional, sono strumenti di cittadinanza. Il Ministero della salute ha il dovere di correggere immediatamente questa ingiustizia, prima che si trasformi in una condanna alla reclusione per migliaia di cittadini»;

   è inaccettabile fare cassa sui più fragili, sottraendo risorse per batterie e motori delle carrozzine elettriche, joystick e ruote, limitando gravemente la possibilità di muoversi di migliaia di persone non autosufficienti –:

   se intenda adottare iniziative di competenza con la necessaria urgenza per garantire che le riparazioni e sostituzioni per gli ausili rientranti nel codice Iso 12.23 (carrozzine a motore elettrico) siano a carico del Servizio sanitario nazionale e siano quindi garantiti gratuitamente alle persone che ne hanno bisogno.
(3-02037)


Iniziative urgenti per il superamento delle criticità legate alle liste d'attesa, con particolare riferimento alle visite di follow-up oncologiche – 3-02038

   LUPI, ROMANO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 32 della Costituzione dispone che: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

   il Servizio sanitario nazionale italiano è riconosciuto a livello internazionale come un sistema pubblico universalistico, basato sul principio di uguaglianza e solidarietà;

   diversi organismi internazionali, come l'Organizzazione mondiale della sanità, ne apprezzano l'universalità e l'accesso equo alle cure;

   il Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, sancisce il principio secondo cui le prestazioni sanitarie devono essere erogate entro tempi massimi, definiti per urgenza clinica;

   il piano citato stabilisce nello specifico delle classi di priorità che assegnano un tempo massimo entro cui la prestazione deve essere garantita, da un minimo di 72 ore per le prestazioni più urgenti ad un massimo di 100 giorni per le visite programmabili;

   si assiste a ritardi nelle liste d'attesa, indistintamente da Nord a Sud. In particolare, in base agli ultimi dati pubblicati dal Ministero della salute, l'attesa media per una visita specialistica ha superato i quattro mesi, mentre per esami diagnostici come risonanza magnetica e Tac può arrivare anche a dodici mesi. Per interventi chirurgici, in molte regioni, è necessario attendere oltre un anno;

   di fronte ai ritardi citati, molti cittadini scelgono il regime di solvenza. Secondo l'Istat il 35 per cento degli italiani ha pagato privatamente una visita per evitare lunghi tempi di attesa, mentre il 20 per cento ha rinunciato del tutto alle cure a causa dei costi elevati. Inoltre, il 40 per cento delle richieste di visite specialistiche viene fissato oltre i limiti previsti dai livelli essenziali di assistenza, rendendo vana qualsivoglia tipo di prevenzione;

   il problema si presenta anche per le visite di controllo oncologiche programmabili per le quali, secondo l'ultimo report dell'associazione Cittadinanzattiva, si registra un tempo di attesa di 450 giorni;

   come riportato dagli organi di stampa, il 27 febbraio 2025 un paziente ha ricevuto l'esito di un esame istologico dopo il suo decesso e dopo aver atteso quattro mesi dall'intervento chirurgico;

   dal 2025 il Fondo sanitario nazionale ha raggiunto quota 136,5 miliardi di euro e a una spesa pro capite di 2.317 euro, con un aumento di oltre 9 miliardi di euro in due anni –:

   quali ulteriori iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di abbattere le liste d'attesa, con riguardo soprattutto alle visite di follow-up oncologiche.
(3-02038)


Iniziative urgenti, anche di carattere finanziario, volte a garantire la piena partecipazione di bambini e ragazzi con disabilità ai centri estivi – 3-02039

   FURFARO, CIANI, GIRELLI, MALAVASI, STUMPO, ASCANI, DI BIASE, GHIO, FERRARI, CASU, FORNARO e MANZI. — Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:

   ogni anno per la fine della scuola le più varie realtà (comuni, parrocchie, centri sportivi) organizzano centri estivi che sono per i minori un'importante occasione di socializzazione e svago, oltre che servizio necessario all'organizzazione del lavoro familiare;

   l'articolo 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009, riconosce a tutte le persone con disabilità il diritto di partecipare, su base di eguaglianza, alle attività ricreative, anche mediante le misure e gli accomodamenti necessari;

   nonostante ciò, ogni anno si leggono casi di minori con disabilità esclusi dai centri estivi oppure ammessi dopo aver chiesto alle famiglie di pagare una retta superiore o l'imposizione di una frequenza ridotta;

   la sospensione delle attività scolastiche espone molti bambini e ragazzi al rischio di regressione e di perdita delle competenze acquisite durante l'anno, un fenomeno noto come summer learning loss, che risulta ancor più marcato nei minori fragili, per i quali la continuità educativa e relazionale assume un valore ancora più rilevante;

   ogni ente pubblico o privato che organizza dei centri estivi deve attivarsi, fin dal primo giorno, per garantire ai bambini e ai ragazzi con disabilità che intendono iscriversi l'assistenza di supporto di cui necessitano, senza delegare questo compito alla famiglia;

   è opportuno confermare l'importanza di sostenere in modo strutturale la valorizzazione e promozione di accordi fra comuni e associazioni, riconoscendo il ruolo del terzo settore nell'educazione non formale, rendendo strutturali i 150 milioni stanziati per la prima volta nel 2020;

   è necessario dare continuità a una misura fondamentale, sostenendo la comunità educante, recuperando collaborazione per offrire risposte efficaci alle emergenze, affiancando docenti e genitori nelle relazioni con gli studenti e potenziando le reti educative con enti locali, terzo settore e realtà attive nel settore;

   affinché gli enti pubblici e privati possano realmente assistere i bambini con disabilità all'interno dei centri estivi, è necessario che vi siano da parte dello Stato stanziamenti finanziari adeguati che certo non possono essere i 60 milioni previsti per il 2025 –:

   quali iniziative urgenti, anche di carattere finanziario, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda adottare affinché sia garantito, non solo sulla carta, ma anche nella realtà il diritto dei bambini e dei ragazzi con disabilità di poter partecipare, su una base di eguaglianza con gli altri bambini, ai centri estivi quale momento di crescita e di autonomia.
(3-02039)


PROPOSTA DI LEGGE: SEMENZATO ED ALTRI: ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA DENIGRAZIONE DELL'ASPETTO FISICO DELLE PERSONE (BODY SHAMING) (A.C. 1049-A)

A.C. 1049-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1049-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale
contro il
body shaming)

  1. La Repubblica riconosce il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro il body shaming, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.
  2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  3. Il colore simbolo della Giornata nazionale è il fucsia, scelto per rappresentare l'ottimismo dinamico e l'evoluzione personale che porta all'affermazione di se stessi.

A.C. 1049-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)

  1. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del body shaming, quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate a:

   a) prevenire e contrastare il fenomeno del body shaming;

   b) favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;

   c) incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri, nonché della salute fisica e psicologica;

   d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità, nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

A.C. 1049-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

  1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere e organizzare iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché a promuovere l'accettazione del proprio corpo.

A.C. 1049-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Campagne informative
e di sensibilizzazione)

  1. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore possono promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del body shaming attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici.
  2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:

   a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del body shaming, sulle eventuali responsabilità penali derivanti dai comportamenti riconducibili a tale fenomeno e sulla necessità di contrastarlo;

   b) fornire informazioni sulle conseguenze del body shaming sulla salute fisica e psicologica delle persone che ne sono vittime;

   c) promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;

   d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità, nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

A.C. 1049-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale contro il body shaming)

  1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, può assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

A.C. 1049-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1049-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge all'esame dell'Assemblea prevede l'istituzione di una Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (c.d. body shaming);

    l'articolo 3 della proposta di legge detta disposizioni relative alla celebrazione della Giornata negli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione e formazione, prevedendo che questi ultimi, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere e organizzare iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti e incontri dedicati all'approfondimento della tematica;

    per favorire l'attuazione della norma citata e in coerenza con la ratio ad essa sottesa, appare opportuna la promozione di attività di aggiornamento e formazione anche a favore del personale docente e scolastico,

impegna il Governo

ad adottare iniziative finalizzate a promuovere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'organizzazione di attività di aggiornamento e formazione rivolte al personale docente e scolastico, volte ad approfondire la conoscenza e la comprensione del fenomeno del body shaming, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con enti qualificati e professionisti del settore psicologico e pedagogico.
9/1049-A/1. Giagoni.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge all'esame dell'Assemblea prevede l'istituzione di una Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (c.d. body shaming);

    l'articolo 3 della proposta di legge detta disposizioni relative alla celebrazione della Giornata negli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione e formazione, prevedendo che questi ultimi, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere e organizzare iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti e incontri dedicati all'approfondimento della tematica;

    per favorire l'attuazione della norma citata e in coerenza con la ratio ad essa sottesa, appare opportuna la promozione di attività di aggiornamento e formazione anche a favore del personale docente e scolastico,

impegna il Governo

a proseguire nelle iniziative finalizzate a promuovere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'organizzazione di attività di aggiornamento e formazione rivolte al personale docente e scolastico, volte ad approfondire la conoscenza e la comprensione del fenomeno del body shaming, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
9/1049-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Giagoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il fenomeno del body shaming rappresenta una forma di violenza verbale e psicologica, che trova terreno particolarmente fertile nei contesti digitali e, in particolare, sui social network;

    tale fenomeno incide profondamente sul benessere psicologico di chi ne è vittima, con conseguenze spesso gravi, soprattutto tra i più giovani;

    si ritiene fondamentale intervenire su più livelli – educativo, tecnologico, sociale e istituzionale – al fine di prevenire e contrastare efficacemente il body shaming,

impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a:

   promuovere il concetto di body neutrality, ovvero la percezione del corpo come strumento che ci consente di vivere e fare esperienza del mondo, al di là dei meri canoni estetici; sensibilizzare bambini, adolescenti e giovani adulti a sviluppare un senso critico nei confronti degli standard irrealistici veicolati online, anche attraverso il coinvolgimento di influencer e creator nella diffusione di messaggi positivi incentrati sulla diversità corporea, sull'accettazione di sé e sul rispetto degli altri;

   rafforzare, in collaborazione con le piattaforme social, i sistemi di monitoraggio e intervento automatico tramite algoritmi più avanzati per l'individuazione di contenuti offensivi riconducibili al body shaming, anche attraverso la definizione di linee guida chiare ed efficaci.
9/1049-A/2. Longi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 della proposta di legge recata dall'atto Camera 1049-A, al comma 2, indica la finalizzazione delle iniziative che possono essere eventualmente promosse da istituzioni pubbliche, organizzazioni della società civile ed associazioni del Terzo settore;

    le finalità indicate dalla proposta di legge in esame da perseguire nella Giornata del 16 maggio, sono quelle di: prevenire e contrastare il body shaming; incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello altrui, nonché della salute fisica e psicologica; favorire l'informazione e sensibilizzazione sul problema delle discriminazioni basate sull'aspetto fisico; promuovere un uso consapevole dei social media, sviluppare una consapevole critica delle immagini ideali e ritoccate sui social media e nella pubblicità, nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali rispettoso della reputazione altrui;

    tenuto conto che con un emendamento approvato in sede referente la promozione delle iniziative è diventata una possibilità e che senza alcuna risorsa destinata a sostenere le iniziative che ora vengono lasciate alla eventuale organizzazione si pone il problema che la Giornata divenga effettiva e produttiva di azioni finalizzate alle finalità indicate dalla proposta di legge in esame, è necessario che il Governo avvii una iniziativa di coordinamento con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e del Terzo settore,

impegna il Governo

al fine di garantire che nella Giornata del 16 maggio dedicata al contrasto al body shaming si svolgano iniziative che coinvolgano uniformemente tutto il territorio nazionale, e in particolare tutte le istituzioni scolastiche, ad istituire un tavolo nazionale di coordinamento, con il coinvolgimento dei Ministeri interessati, per quanto di competenza, e delle istituzioni e dei soggetti interessati, al fine di assicurare l'effettiva attuazione delle iniziative stesse, anche individuando le risorse economiche a tale scopo necessarie, e la loro uniformità sul territorio nazionale.
9/1049-A/3. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 della proposta di legge in esame si riferisce al sostegno alle iniziative contro il body shaming prevedendo che nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale nonché nella programmazione radiofonica e multimediale, siano assicurati adeguati spazi da destinare ai temi oggetto della Giornata nazionale del 16 maggio;

    in sede di esame presso la XII Commissione è stato approvato un emendamento che ha modificato una parte sostanziale di quanto previsto dall'articolo 5: mentre il testo originario prevedeva l'obbligo per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di assicurare spazi adeguati ai temi della Giornata di contrasto al body shaming, la modifica intervenuta ha tramutato tale obbligo in una facoltà («può assicurare») che non fornisce alcuna certezza di copertura mediatica radiofonica, televisiva e multimediale ai temi della Giornata di contrasto al body shaming;

    il venir meno della certezza della copertura informativa, nazionale e regionale del servizio pubblico arreca un evidente danno alla Giornata del 16 maggio e alle sue finalità;

    all'articolo 2, tra le finalità del provvedimento, si cita quella di promuovere un uso consapevole dei social media, di sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate sui social media e nella pubblicità, nonché di promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali rispettoso della reputazione altrui. Tale finalità, con tutta evidenza, per effetto della modifica apportata in fase referente, non può più essere garantita dal servizio pubblico informativo,

impegna il Governo

per quanto di competenza, ad avviare una interlocuzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale affinché quanto ora disposto dall'articolo 5 come mera possibilità diventi effettivo, prevedendo una copertura indispensabile da parte del servizio pubblico radiofonico, televisivo, multimediale sia a livello nazionale che regionale, al fine di non vanificare una delle principali finalità della Giornata nazionale del 16 maggio di contrasto e sensibilizzazione contro il body shaming.
9/1049-A/4. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


DISEGNO DI LEGGE: S. 1054 – DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ZONE MONTANE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2126-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: GIRELLI ED ALTRI; TASSINARI ED ALTRI (A.C. 699-1059)

A.C. 2126-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, sulle proposte emendative 4.200 e 33.0200 della Commissione e sul subemendamento 0.4.200.1.

A.C. 2126-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni. La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.
  2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, mirando a una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, anche nel rispetto del principio di insularità sancito dall'articolo 119 della Costituzione, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione del consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.
  3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché presso le organizzazioni internazionali, il riconoscimento della specificità delle zone montane e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.
  4. All'attuazione della presente legge si provvede nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di montagna e di sviluppo sostenibile

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Finalità)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La presente legge con le seguenti: La Repubblica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni con le seguenti: riconosce e promuove le zone montane e le loro popolazioni.
1.2. Girelli, Roggiani, Ferrari.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della crisi climatica e demografica aggiungere le seguenti: , dell'attuazione delle misure di adattamento.
1.11. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 2, dopo le parole: nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale montano aggiungere le seguenti: assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale.
*1.15. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Orrico.
*1.16. Ruffino.
*1.17. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
*1.19. Faraone, Del Barba.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e alla promozione della rigenerazione urbana.
1.23. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e ambientali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica.
1.24. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica.
*1.28. Faraone, Del Barba.
*1.30. Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
*1.31. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
*1.32. Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Finalità della fiscalità montana)

  1. Le disposizioni della presente legge sono volte altresì alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.
  2. Le misure di sostegno di cui alla presente legge sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1.01. Faraone, Gadda, Del Barba.

A.C. 2126-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente uno o più elenchi dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.
  3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.
  4. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 è corredato di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della pendenza con la seguente: e geomorfologico.
*2.7. Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.
*2.8. Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Alifano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: , considerando prioritariamente i centri abitati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e tenendo conto del numero dei residenti e delle persone che stabilmente vi dimorano.
2.12. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: , alla presenza di biodiversità e di ecosistemi naturali, alla fragilità e al rischio idrogeologico e sismico del territorio, alle condizioni socioeconomiche delle comunità e alle diversità specifiche della montagna alpina e appenninica.
2.14. Simiani, Vaccari, Ferrari, Barbagallo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: , fatte salve le attuali classi di montanità per i comuni totalmente e parzialmente montani come definite dal Sistema informativo della montagna (SIM).
2.15. Penza, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: , fermi restando i comuni già classificati quali totalmente e parzialmente montani dal Sistema informativo della montagna (SIM).
2.16. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti:, tenuto conto delle specificità territoriali che caratterizzano l'area montana alpina e quella appenninica.
2.17. Alfonso Colucci, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Auriemma.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri.
2.18. Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'interno della classificazione delle zone montane, sono inoltre individuati e distinti gli ulteriori criteri che definiscono le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica a un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.
2.20. Marino, Lai, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Barbagallo.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della classificazione di cui al primo periodo, per l'applicazione dei criteri si dovrà tenere conto delle specificità territoriali e, per le regioni Sardegna e Sicilia e per le isole minori, del fattore insulare.
2.22. Marino, Lai, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Barbagallo.

  Al comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: Al fine di favorire l'aggregazione e la continuità delle politiche di sostegno, in caso di fusione tra comuni di cui almeno uno classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano, indipendentemente dai parametri altimetrici o di pendenza.
2.24. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni ed è vincolante.
2.26. Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Marino, Barbagallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni. Ove il Presidente del Consiglio dei ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere.
2.27. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino, Barbagallo.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, comma 3, sopprimere le parole: rispetto al totale definito con l'elenco o gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo;

   all'articolo 6:

    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con le seguenti: montani;

    al comma 2:

     dopo le parole: in un comune montano sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2;

     sostituire le parole: in uno dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con le seguenti: in un comune montano;

    al comma 4, dopo le parole: nei territori dei comuni montani sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2;

    al comma 5, primo periodo:

     sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con la seguente: montani;

     sostituire le parole: dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2 con le seguenti: del decreto di cui all'articolo 2, comma 1;

   all'articolo 7:

    al comma 4, sostituire le parole: o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, quarto periodo;

    al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in uno dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con le seguenti: in un comune montano;

    al comma 7, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2;

   all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2;

   all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con la seguente: montani;

   all'articolo 18:

    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con la seguente: montani;

    al comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2,;

   all'articolo 24:

    al comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con la seguente: montani;

    al comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2,;

   all'articolo 25, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2,;

   all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, con la seguente: montani.
2.29. Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Marino, Barbagallo.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: per sostenere la fase di transizione e l'avvio delle nuove amministrazioni, sono individuati incentivi specifici e agevolazioni aggiuntive in favore dei comuni derivanti da fusioni e.
2.30. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge aggiungere le seguenti: , delle Zone Economiche Montane (ZEM) che includono i territori dei comuni con alto livello di spopolamento e desertificazione economica e commerciale per i quali definire misure agevolative adeguate a garantire lo sviluppo e il ripopolamento.
2.31. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Marino, Barbagallo.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di parametri socioeconomici, aggiungere le seguenti: nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,.
*2.32. Faraone, Del Barba.
*2.33. Ruffino.
*2.34. Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di parametri socioeconomici, aggiungere le seguenti: tra cui sono da considerarsi il numero di abitanti residenti o stabilmente dimoranti e con priorità per i centri abitati situati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare,.
2.37. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di parametri socioeconomici, aggiungere le seguenti: tra cui gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, i tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, l'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite,.
2.38. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni ed è vincolante. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco.
2.40. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino, Barbagallo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Presidente del Consiglio dei ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco.
2.41. Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Comunità di comuni montani)

  1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.
  2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.
  3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.
  4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.
  5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.
  6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo.
*2.01. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*2.02. Faraone, Gadda, Del Barba.
*2.03. Ruffino.
*2.04. Girelli, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Sarracino, Marino.

A.C. 2126-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA,
RISORSE E MONITORAGGIO

Art. 3.
(Strategia per la montagna italiana)

  1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita autonoma e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nonché alle farmacie, al servizio postale universale, ai servizi bancari, agli ulteriori servizi di interesse economico generale e ai negozi multiservizi, la gestione associata dei servizi da parte dei comuni montani, la residenzialità, le attività commerciali, le attività turistiche e gli insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché con la strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  2. La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Strategia per la montagna italiana)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La Strategia per la montagna italiana (SMI) con le seguenti: La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI).

  Conseguentemente,

   al comma 1:

   al secondo periodo, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   al terzo periodo, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato «Tavolo». Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e di soggetti, pubblici o privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.;

   sostituire la rubrica con la seguente: Strategia nazionale per la montagna italiana;

   all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   all'articolo 4, comma 3, primo periodo, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   all'articolo 5, comma 2, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   all'articolo 8, comma 2, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   all'articolo 11, comma 1, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   all'articolo 14, comma 1, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI;

   all'articolo 23, comma 2, sostituire la parola: SMI con la seguente: SNAMI.
3.2. Girelli, Roggiani, Ferrari.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e sociale con le seguenti: , sociale e ambientale.
3.5. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, aggiungere le seguenti: delle Strategie nazionali per la biodiversità ed i cambiamenti climatici,.
3.9. Simiani, Vaccari, Ferrari.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché aggiungere le seguenti: delle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e.
3.10. Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È inoltre definita una specifica strategia per le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con particolare riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto, prevedendo un apposito capitolo al fondo di cui all'articolo 4 della presente legge.
3.11. Marino, Lai, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Barbagallo.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2015, n. 86, e con la Strategia nazionale Biodiversità 2030 di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023, n. 252.
3.12. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. La SMI contribuisce alle politiche di sistema per le aree naturali protette e all'attuazione della Convenzione delle Alpi e della Convenzione degli Appennini e, in coerenza con il progetto APE – Appennino Parco d'Europa, promuove una strategia e una programmazione unitaria dello spazio appenninico e ne persegue l'inserimento tra le reti europee di cooperazione territoriale per la montagna.
3.14. Simiani, Vaccari, Ferrari, Barbagallo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previa intesa con le seguenti: previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa.
3.1000. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Marino.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e previa consultazione del partenariato economico e sociale.
3.16. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Marino, Barbagallo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, il cui parere è vincolante.
3.17. Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

A.C. 2126-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

  1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:

   a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;

   b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

  2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), del presente articolo, è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco o gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, in coerenza con la SMI. Le regioni, in attuazione della propria programmazione, definiscono, nel rispetto dell'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le modalità di assegnazione degli stanziamenti.
  4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.
  5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.
  6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo rispetto sia ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
  7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.

ART. 4.
(Fondo per lo sviluppo delle montagne
italiane)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

   al comma 2, sostituire le parole: di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b) con le seguenti: di cui al comma 1, lettera a);

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).

   all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),.
*4.2. Ruffino.
*4.4. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   al comma 2, sostituire le parole: di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b) con le seguenti: di cui al comma 1, lettera a);

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).

   all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),.
4.6. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Marino, Barbagallo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   al comma 2, sostituire le parole: di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b) con le seguenti: di cui al comma 1, lettera a);

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).

   all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),.
4.9. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Marino, Barbagallo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b) con le seguenti: di cui al comma 1, lettera a);

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).

   all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),.
*4.14. Ruffino.
*4.15. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Marino, Barbagallo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) gli interventi aggiuntivi di competenza statale sulle zone montane specificatamente rivolti al contrasto degli svantaggi da insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con prioritario riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto.
4.16. Marino, Lai, Barbagallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per gli anni dal 2025 al 2032 è istituita una sezione speciale del Fondo di cui al comma 1, con una dotazione complessiva di 6.355 milioni di euro, in ragione di 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032, destinata al finanziamento di interventi volti al potenziamento infrastrutturale dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2.
  1-ter. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1-bis è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  1-quater. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.
4.17. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Barbagallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per gli anni dal 2025 al 2027 è istituita una sezione speciale del Fondo di cui al comma 1, con una dotazione di 31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, consistenti nella realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
  1-ter. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1-bis è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  1-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 898 è soppresso;

   b) al comma 900, le parole: «ai commi 898 e 899» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 899».
4.18. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
  1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4.19. Zaratti, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
  1-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
4.20. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».
  1-ter. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
4.21. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Relativamente alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle ANCI e UPI regionali. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori.
4.23. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 2, sostituire la parola: definizione con la seguente: ripartizione.
4.24. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Marino.

Subemendamento all'emendamento 4.200 della Commissione

  All'emendamento 4.200 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: e in considerazione delle specificità previste per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
0.4.200.1. Boschi, Braga, Del Barba, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino, Fornaro, Casu.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: del numero dei comuni fino alla fine del periodo, con le seguenti: della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.
4.200. La Commissione.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: della loro superficie complessiva aggiungere le seguenti: nonché della popolazione residente o stabilmente dimorante e dell'altitudine, con priorità per i comuni situati al di sopra dei 600 metri sul livello del mare,.
4.25. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 5, sostituire le parole: può essere impiegata con le seguenti: è assegnata al riconoscimento di risorse per il sostegno finanziario dei processi di fusione di comuni montani, a copertura dei costi di transizione e della garanzia della qualità dei servizi, con particolare riguardo per i processi concernenti comuni in difficoltà di bilancio. Una ulteriore quota parte può essere impiegata;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: per le azioni e gli interventi aggiungere le seguenti: nonché per i comuni che intendono avviare processi di fusione.
4.28. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni ed è vincolante.
4.29. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Ministro intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere.
4.30. Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Marino, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo perequativo montano)

  1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.
*4.01. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*4.03. Ruffino.
*4.04. Girelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Promozione della montagna in ambito europeo)

  1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.
4.05. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

A.C. 2126-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Relazione annuale)

  1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
  2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.
(Relazione annuale)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'attuazione dei processi di fusione di comuni, anche montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, quinto periodo, della presente legge e, segnatamente, in ordine alla valutazione di impatto sulla qualità dei servizi e sullo sviluppo socio-economico, all'adozione di forme di partecipazione democratica e decentramento dei servizi, al fine di tutelare l'identità e la specificità delle comunità che si fondono, nonché alla trasparenza e alle procedure partecipative per la definizione degli statuti dei comuni derivanti dalle fusioni.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: presenta alle Camere la relazione annuale aggiungere le seguenti: sui processi di fusione di comuni e
5.2. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

A.C. 2126-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
SERVIZI PUBBLICI

Art. 6.
(Sanità di montagna)

  1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.
  2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito degli accordi collettivi nazionali, in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
  5. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi ubicati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.
  6. Il credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 33 della presente legge.
  7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2, 3 e 4, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
  8. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 5, primo periodo, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 33.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Sanità di montagna)

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 6.
(Sanità di montagna)

  1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
  2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al l'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.
6.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , pubbliche o private accreditate con la seguente: pubbliche.
6.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: private accreditate con la seguente: convenzionate.
6.5. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: strutture sanitarie e socio-sanitarie aggiungere le seguenti: pubbliche.
6.6. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
6.7. Girelli, Vaccari, Ferrari, Roggiani, Sarracino, Simiani, Curti, Marino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.
  1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
*6.9. Ruffino.
*6.10. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.
  1-ter. I medici di medicina generale che esercitano la professione nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno diritto a ricevere una premialità economica, determinata in misura proporzionale al numero dei residenti assistiti e alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel comune montano di riferimento. La regione, con apposito regolamento, istituisce un fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione delle premialità di cui al primo periodo e definisce i criteri e le modalità di erogazione delle premialità di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.
**6.12. Ruffino.
**6.13. Faraone, Gadda, Del Barba.
**6.14. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
**6.15. Girelli, Ferrari, Marino, Curti.

  Al comma 2, dopo le parole: in strutture sanitarie, socio-sanitarie aggiungere la seguente: pubbliche.
6.18. Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.

  Al comma 2, dopo le parole: specialista ambulatoriale interno, veterinario aggiungere le seguenti: titolare di farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i titolari di farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il medesimo contributo è previsto anche per la locazione dei locali destinati all'attività di dispensazione dei medicinali e di erogazione di servizi sanitari alla popolazione.;

   al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'erogazione di farmaci e servizi essenziali per la popolazione che risiede nei centri montani più piccoli, possono altresì prevedere forme di sostegno economico a favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano, nell'ambito del territorio dei comuni di cui all'articolo 2, in centri abitati con meno di 1.000 abitanti.;

   dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 9. Alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, a seguito della stipula di accordi tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, è affidata l'erogazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
6.16. Girelli, Ferrari.

  Al comma 2, sostituire la parola: 60 con la seguente: 75.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, sostituire la parola: 2.500 con la seguente: 3.500;

   al comma 3:

    sostituire la parola: 60 con la seguente: 75;

    sostituire la parola: 2.500 con la seguente: 3.500.
6.17. Girelli, Ferrari.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.
6.19. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al personale medico e sanitario, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, è altresì riconosciuto un ulteriore incremento del 30 per cento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di 60 milioni di euro per il personale medico e di 30 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. Ai relativi oneri, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede con le risorse del Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, incrementato attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.21. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, è altresì riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto nei predetti comuni. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente comma.
6.22. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche considerando le attività svolte nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della disponibilità dei propri bilanci, destinano alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018. Le suddette risorse aggiuntive sono utilizzate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le predette risorse potranno essere distribuite tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale anche con la finalità di incrementare la graduale perequazione del trattamento accessorio. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee di indirizzo per l'attuazione del presente comma.
6.20. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 30.

  Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 30.
6.23. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di tutelare e sostenere i nuclei familiari e garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità dei servizi erogati dai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana, nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è garantita la capillare presenza dei predetti consultori familiari per un rapporto anche inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente comma.
6.24. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Al comma 6, sostituire la parola: 20 con la seguente: 30.
6.25. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.
6.26. Marino, Lai, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Barbagallo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  9. Ai medici di assistenza primaria e ai pediatri di libera scelta che avviano la propria attività in uno dei comuni montani di cui all'articolo 2, ivi mantenendola per almeno cinque anni, è riconosciuta un'esenzione d'imposta pari al 40 per cento. Nel caso in cui la sede ambulatoriale principale sia ubicata in uno dei Comuni montani classificati come ultraperiferico, ai sensi della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) per il ciclo di programmazione 2021/2027, il beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento.
  10. Il credito d'imposta di cui al comma 9 è cumulabile con i benefici previsti ai commi 2 e 3.
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6.27. Curti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Servizi sanitari di montagna)

  1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

   a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di emergenza urgenza e accettazione-DEA;

   b) la presenza per ogni comune dell'infermiere di comunità;

   c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;

   d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari comuni;

   e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;

   f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
*6.01. Grimaldi, Zanella, Zaratti.
*6.02. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
*6.05. Faraone, Del Barba.
*6.06. Ruffino.
*6.08. Girelli, Roggiani, Sarracino, Ferrari, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di emergenza urgenza e accettazione-DEA.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.09. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.010. Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.012. Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
6.013. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Strutture ospedaliere delle aree montane insulari)

  1. Al fine di mantenere e potenziare il diritto alla salute costituzionalmente garantito nelle aree montane insulari afflitte da gravi deficit infrastrutturali che impongono elevati tempi di trasporto, il Ministro della salute, d'intesa con i Presidenti delle regioni insulari, istituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico che definisca:

   a) la mappa delle strutture ospedaliere serventi le zone montane insulari e gli indicatori di sofferenza e criticità;

   b) un piano straordinario di intervento, anche tramite riorganizzazione delle piante organiche e rafforzamento della medicina ambulatoriale e del territorio, avendo riguardo a ospedale di comunità e residenza sanitaria assistita;

   c) il fabbisogno di personale per l'istituzione di concorsi a tempo indeterminato per medici e personale sanitario vincolanti ed esclusivi per sedi montane, con obbligo di permanenza per almeno cinque anni nella sede della zona montana interessata e premialità;

   d) un piano territoriale di trasporto medico via terra e via aerea per le emergenze e il pronto intervento su pazienti delle zone montane;

   e) la spesa prevista e le fonti di finanziamento per l'attuazione delle finalità di cui sopra per il triennio 2025-2027.
*6.015. Zaratti, Grimaldi.
*6.016. Marino, Lai, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Aggregazione tra medici e pediatri in aree montane)

  1. Nell'ambito delle progettualità previste dagli accordi nazionali e ai sensi del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove ed agevola le forme di aggregazione tra medici costituite in uno o più comuni montani attraverso:

   a) l'applicazione delle norme di incentivo e semplificazione fiscale riguardanti le startup innovative;

   b) la previsione di sgravi contributivi per l'assunzione di personale socio sanitario e di supporto organizzativo;

   c) la definizione di un credito d'imposta a favore delle aggregazioni tra medici per gli investimenti in telemedicina con strumenti per diagnosi e monitoraggio dei pazienti da remoto;

   d) la possibilità per gli enti locali di affidare, a titolo gratuito per almeno dieci anni, beni immobili destinati all'apertura o implementazione di ambulatori medici e spazi di visita, anche attrezzati per la telemedicina.
6.017. Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.

A.C. 2126-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Scuole di montagna)

  1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.
  2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
  3. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado»;

   b) alla rubrica, le parole: «del Mezzogiorno – “Agenda Sud”» sono soppresse.

  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. Con il decreto di cui al primo periodo è stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianità di servizio nelle medesime scuole. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore del personale scolastico che sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
  5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
  6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
  7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
  8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 33 della presente legge.
  9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
  10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Scuole di montagna)

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente al comma 10, sostituire le parole: dei commi 1, 2 e 4 con le seguenti: del comma 1 e 4.
*7.4. Ruffino.
*7.5. Ferrari, Vaccari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Simiani, Curti, Marino.
*7.1000. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. In relazione agli istituti scolastici di cui al comma 1, la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, la formazione delle classi e la relativa assegnazione degli organici avvengono in deroga a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
7.7. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli, Barbagallo.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti dell'organico con le seguenti: in deroga all'organico.

  Conseguentemente:

   al comma 10, sostituire le parole: dei commi 1, 2 e 4 con le seguenti: del comma 4;

   dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.8. Curti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: , ai fini della definizione del contingente organico fino alla fine del comma, con le seguenti: e delle aree interne, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127 , è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con un incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
7.6. Grimaldi, Piccolotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: e ai fini della formazione delle classi con le seguenti: di cui all'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127 , è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con un incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi.
7.10. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità dei comuni montani di cui all'articolo 2, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, i competenti uffici scolastici regionali sono autorizzati a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
7.11. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: «10 alunni» sono sostituite dalle seguenti: «5 alunni».
7.12. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nei territori di cui al comma 1 sono stabilite modalità di assegnazione prioritaria di ulteriori docenti per le pluriclassi, le quali non possono avere un numero di studenti maggiore di quindici;.
7.19. Sottanelli, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per incentivare l'adozione del tempo pieno e le attività di doposcuola nelle scuole di montagna.
7.20. Ruffino.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, una quota del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata al suddetto fine. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna sono stabiliti in sede di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca – Periodo 2022-2024.
7.22. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado è riconosciuta una specifica indennità di sede, parametrata al disagio della località e alla distanza dal principale capoluogo di provincia di riferimento, a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità applicative di quanto previsto dal presente comma.
7.25. Sottanelli, Ruffino.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per garantire il funzionamento delle scuole di montagna di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 è previsto un incremento dell'organico del personale ATA operante presso le medesime scuole. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono stabilite le modalità di assegnazione delle ulteriori unità di personale.
  9-ter. Una quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è finalizzata all'acquisto di strumenti digitali e tecnologici per le attività didattiche nelle scuole di montagna, con particolare priorità ai plessi situati in aree maggiormente prive di adeguati collegamenti infrastrutturali e digitali. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
7.27. Sottanelli, Ruffino.

  Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

  9-bis. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.
*7.29. Marino, Lai, Barbagallo.
*7.30. Zaratti, Grimaldi.

  Sostituire il comma 10 con i seguenti:

  10. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 4, il Fondo di cui all'articolo 4 è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  10-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.31. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7.32. Grimaldi, Piccolotti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  11. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, al fine di assicurare l'effettivo accesso agli asili nido della popolazione residente nei comuni di cui all'articolo 2, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2024, n. 79.
7.33. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Eccezione insulare e dimensionamento scolastico)

  1. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119. sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari è abolito il vincolo del dimensionamento scolastico fino al completamento dell'anno scolastico 2034-2035.
7.03. Marino, Lai.

A.C. 2126-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani)

  1. Al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età nei comuni montani, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, compresi i nidi e micronidi aziendali, mediante soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio, dell'esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini e di garantire l'equilibrata presenza dei servizi educativi per l'infanzia nelle diverse aree territoriali nonché l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 334 del 22 novembre 2021, e degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Promozione dei servizi educativi per
l'infanzia nei comuni montani)

  Al comma 1, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: sei anni.
8.1. Ferrari, Roggiani.

  Al comma 1, sostituire le parole: e micronidi aziendali con le seguenti: , i micronidi aziendali, gli agriasili e gli agrinido,.
8.2. Gadda, Faraone, Del Barba.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito della SMI e in coerenza con la medesima, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), può con le seguenti: è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.
8.3. Ferrari, Roggiani.

A.C. 2126-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Interventi per i tribunali siti in aree montane)

  1. Al fine di assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il 30 per cento, il Ministero della giustizia, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, provvede anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 9.
(Interventi per i tribunali siti in aree
montane)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di camere di commercio)

  1. Al fine di rispettare le finalità di cui all'articolo 1 e garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali che coinvolgono uno o più comuni montani di cui all'articolo 2, possono essere istituite nuove camere di commercio in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  2. Con decreto del Ministro dell'impresa e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, sono istituite le nuove camere di commercio di cui al comma 1.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9.02. Marino.

A.C. 2126-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)

  1. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.
  4. Le università di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Le università di cui al comma 1 promuovono un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il programma di partenariato è basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalità.
  6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Disposizioni in materia di formazione
superiore nelle zone montane)

  Al comma 1, dopo le parole: musicale e coreutica aggiungere le seguenti: nonché gli enti di formazione e i centri di ricerca.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di attuare una concreta rigenerazione culturale dei territori, gli accordi di programma di cui al comma 1, nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno ad oggetto, tra l'altro, l'istituzione di poli formativi in grado di offrire percorsi formativi specializzati, nonché l'erogazione di borse di studio e incentivi economici finalizzati agli studenti delle zone montane che abbiano scelto percorsi di studio legati allo sviluppo sostenibile, all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle risorse locali, il finanziamento di programmi di ricerca focalizzati sulla specificità delle zone montane e la promozione di percorsi di formazione continua dedicati agli studenti residenti nelle zone montane attraverso corsi di aggiornamento professionale, workshop e seminari che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro locale e alle opportunità emergenti;

   al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2 con le seguenti: delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-bis.
*10.1. Ruffino.
*10.2. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*10.3. Ferrari, Marino, Curti.

  Al comma 1, dopo le parole: musicale e coreutica aggiungere le seguenti: nonché quelle di formazione in materie naturalistiche e ambientali.
10.4. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: della specificità con le seguenti: culturale e artistica e degli aspetti ambientali, naturalistici e del paesaggio.
10.5. Grimaldi, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: della specificità con le seguenti: culturale e artistica.
10.6. Ferrari, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli, Roggiani, Sarracino, Marino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Gli adempimenti previsti dagli accordi di programma di cui al comma 1 sono finanziati a valere su una quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, individuata dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
10.7. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Marino, Simiani, Curti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti utilizzando quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4.
10.8. Grimaldi, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi a favore dell'associazionismo comunitario)

  1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

   b) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

   1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.».

  2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.
*10.01. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*10.02. Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi a favore dell'associazionismo comunitario)

  1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

   b) dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

   1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.».

  2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.
10.03. Faraone, Gadda, Del Barba.

A.C. 2126-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Servizi di comunicazione)

  1. La continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, la copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultralarga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.
  2. Al fine di ridurre il divario digitale e sostenere il processo di digitalizzazione delle zone montane nonché per favorire una maggiore alfabetizzazione digitale, è favorito il ricorso a forme di partenariato tra gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli enti locali, gli operatori privati, le start-up innovative, i centri di ricerca, per la realizzazione di progetti volti a incrementare il trasferimento tecnologico e l'alfabetizzazione digitale in favore del tessuto produttivo locale.
  3. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani può prevedere il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Servizi di comunicazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: la copertura dell'accesso con le seguenti: da assicurare ai comuni parzialmente o totalmente privi di copertura, l'accesso.
11.1001. Roggiani.

  Al comma 1, sostituire le parole: la copertura con le seguenti: nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, è garantita, in assenza di interventi già oggetto di finanziamento pubblico, dai contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali che prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza. La copertura.
11.1000. Roggiani.

  Al comma 1, dopo la parola: barriere aggiungere la seguente: economiche.
*11.14. Faraone, Del Barba.
*11.18. Ruffino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzati a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
11.19. Roggiani.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.21. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Allo scopo di incentivare la costruzione di centri di elaborazione dati nel territorio nazionale per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e occupazionale, nell'ambito della strategia di cui al comma 3, è prevista l'individuazione di aree idonee all'installazione di data center nei territori montani, dando priorità alle aree industriali dismesse situate nelle vicinanze di impianti di produzione di energia rinnovabile, promuovendo inoltre convenzioni con gestori delle reti energetiche e comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progettazione.
11.22. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Accesso ai servizi bancari)

  1. Al fine di garantire l'accesso ai servizi bancari, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni volte a garantire la presenza di uno sportello di prelievo automatico di Poste Italiane S.p.A. nei comuni montani ove non siano presenti analoghi servizi bancari.
11.02. Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Deduzione fiscale per tasse scolastiche e abbonamenti al trasporto pubblico locale)

  1. A partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle zone oggetto della presente legge, possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico.
  2. Le deduzioni di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del trasporto pubblico locale.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali, oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici.
  4. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 70.000 euro.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.03. Sarracino, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Marino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per favorire i trasporti di montagna)

  1. Al fine di promuovere l'accessibilità delle zone montane i contratti di servizio stipulati tra regioni e comuni con le società di trasporto ferroviario, autobus e altri mezzi di trasporto pubblico includono obiettivi specifici per il miglioramento dei servizi nelle zone montane, con particolare attenzione alla frequenza, all'affidabilità e all'accessibilità, la promozione di servizi di trasporto a chiamata o su prenotazione nelle zone montane meno densamente popolate per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e ridurre i costi nonché prevedere l'implementazione di sistemi di informazione e prenotazione integrati che consentano agli utenti di pianificare i propri spostamenti utilizzando diversi mezzi di trasporto.
11.04. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Introduzione delle strade montane)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

   «f-ter) strade montane»;

   b) al comma 3, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

   «f-ter) strade montane: le strade situate, per almeno l'80 per cento del loro tracciato, al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelle nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del tracciato non è minore di 600 metri.».
11.05. Raffa, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade montane)

  1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle strade nelle zone montane come definite dalle presente legge, con priorità per le strade di collegamento provinciale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade montane», con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, per finanziare interventi per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade dei territori montani. Gli stanziamenti del Fondo sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, per quanto concerne gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.06. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade montane della Regione Sicilia)

  1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle strade nelle zone montane della Regione Sicilia come definite dalle presente legge, con priorità per le strade di collegamento provinciale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade montane della Regione Sicilia», con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, per finanziare interventi per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade dei territori montani. Gli stanziamenti del Fondo sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, per quanto concerne gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.07. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

A.C. 2126-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 12.
(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)

  1. Le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura e la zootecnia di montagna e la silvicoltura garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo dell'attività agricola e zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione nonché delle produzioni agroalimentari, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi
montani)

  Sopprimerlo.
12.2. Ruffino.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: la valorizzazione della biodiversità, aggiungere le seguenti: la valorizzazione della coltivazione dei castagneti, la salvaguardia della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco.
12.7. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: termico del legno aggiungere le seguenti: , del supporto e dell'incentivazione di forme associative tra i comuni derivanti da fusione per la gestione sostenibile delle risorse.
12.8. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli.
*12.11. Faraone, Del Barba.
*12.12. Ruffino.
*12.13. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*12.14. Vaccari, Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Simiani, Curti, Marino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Ai fini della tutela e della conservazione dei pascoli e dei boschi montani, le regioni e gli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, considerano prioritari e urgenti gli interventi volti alla manutenzione e alla pulizia di boschi e fiumi e alla protezione dei terreni coltivati e dei pascoli da incursioni e danneggiamenti ad opere di animali selvatici. Una quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è impiegata per gli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
12.16. Ruffino, Benzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di disporre sostegni specifici all'agricoltura di montagna.
12.17. Ruffino.

A.C. 2126-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Ecosistemi montani)

  1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alle successive modificazioni della medesima direttiva conseguenti alla completa attuazione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, nonché nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge. Per i fini di cui al primo periodo possono essere promosse azioni coordinate mediante accordi tra i diversi enti competenti. All'interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie Canis lupus al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.
  3. All'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile. I corpi e le strutture interessati non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o che non abbiano presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico»;

   b) alla rubrica, dopo le parole: «corpi forestali» sono inserite le seguenti: «e alle strutture operative territoriali di protezione civile».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Ecosistemi montani)

  Sopprimerlo.
*13.1. Bonelli, Grimaldi.
*13.2. Evi, Prestipino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. Con il medesimo decreto sono previste adeguate forme di remunerazione a favore dei comuni montani per la produzione dei servizi ecosistemici e ambientali.
13.5. Simiani, Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Curti, Marino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.
13.7. Ruffino.

  Sopprimere il comma 2.
13.8. Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni con le seguenti: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al medesimo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano aggiungere le seguenti: mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica, con la massima diffusione di sistemi di raccolta dei rifiuti idonei ad evitare l'avvicinamento degli animali alle attività umane e la diffusione di un'informazione capillare sui comportamenti da tenere nel caso di incontro,.

   sopprimere il secondo periodo.
13.11. Evi, Simiani, Vaccari, Curti, Ferrari, Prestipino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni con le seguenti: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al medesimo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano aggiungere le seguenti: , mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica e di misure alternative all'abbattimento, quali la captivazione in luoghi, in Italia e all'estero, idonei a garantire in ogni caso il benessere dell'animale.;

   sopprimere il secondo periodo.
13.12. Simiani, Vaccari, Curti, Evi, Prestipino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni con le seguenti: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al medesimo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano aggiungere le seguenti:, mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica, nonché mediante il rafforzamento della collaborazione tra enti territoriali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate,.

   sopprimere il secondo periodo.
13.13. Evi, Simiani, Vaccari, Curti, Ferrari, Prestipino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni con le seguenti: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al medesimo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano aggiungere le seguenti: , mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica, mediante l'aggiornamento costante di sistemi tecnologici idonei a garantire il monitoraggio continuo degli animali,.

   sopprimere il secondo periodo.
13.14. Ferrari, Simiani, Vaccari, Evi, Curti, Prestipino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle zone di cui al comma 1 fino alla fine del comma, con le seguenti: e di tutela dei grandi animali carnivori siano accompagnate da adeguate forme di comunicazione e sensibilizzazione finalizzate a garantire il corretto equilibrio tra la conservazione della natura e lo svolgimento delle attività antropiche.
13.9. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.
  2-ter. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 2-bis dovranno definire:

   a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

   b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione l'ISPRA elabora, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;

   c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

  2-quater. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.
  2-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 2-bis.
  2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-septies. Al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti» sia diretti che indiretti, da destinare alle regioni, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per indennizzi rapidi si intende che le procedure amministrative per la corresponsione degli indennizzi devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.
  2-octies. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 2-septies.
  2-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-septies, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-decies. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi», da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2-undecies. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 2-decies rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.
  2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 2-decies.
  2-terdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-decies, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.19. Simiani, Vaccari.

  Al comma 2, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.
  2-ter. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 2-bis dovranno definire:

   a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

   b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione l'ISPRA elabora, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;

   c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

  2-quater. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.
  2-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 2-bis.
  2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.20. Simiani, Vaccari.

  Al comma 2, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo
13.21. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: all'articolo 16 con le seguenti: agli articoli 14 e 16.
13.1000. Schullian, Steger, Gebhard.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna)

  1. Al fine di contrastare gli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente, di un numero di tre Canadair ciascuna.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2025.
13.02. Marino, Lai.

A.C. 2126-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Parchi e aree protette in zone montane)

  1. Al fine di preservare la biodiversità e di monitorarne costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta dai parchi e dalle aree protette situati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto presìdi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 14.
(Parchi e aree protette in zone montane)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di valichi montani)

  1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno mille metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle rotte di migrazione, e per una distanza di mille metri dagli stessi, individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), ove non già presenti, sono istituite zone di protezione speciale e l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007. La disposizione di cui al primo periodo acquista efficacia dalla data di adozione del suddetto decreto; fino a quel momento, l'attività venatoria è consentita, nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 2022, nei limiti e alle condizioni suddette sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023/2024».
14.01000.(Nuova formulazione) Bruzzone, Cerreto, Nevi, Davide Bergamini, Caretta, Almici, Pisano.

A.C. 2126-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

  1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agro-silvo-pastorali, del comportamento dei ghiacciai, degli ambienti idrici ipogei e del permafrost e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, nonché di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, nonché dell'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative, storiche e no, e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni, che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: attraverso lo svolgimento fino alla fine del comma, con le seguenti: è previsto lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agrosilvopastorali, del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, da attuare da parte delle regioni, utilizzando una quota del Fondo di cui all'articolo 4 che può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane, e delle necessità di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche, e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, nonché dell'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile.
15.1. Vaccari, Simiani, Ferrari.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: caratteristiche morfologiche, aggiungere le seguenti: con specifico riferimento al ruolo di coordinamento nazionale svolto dal Comitato glaciologico italiano,.
*15.3. Bonelli, Grimaldi.
*15.4. Roggiani.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e la realizzazione di casse di espansione fino a: energetica rinnovabile.
15.6. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: incluso l'innevamento artificiale,.
15.7. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(IVA agevolata per interventi inerenti al rischio idrogeologico)

  1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i comuni e le unioni di comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.
  2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.
  3. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno dieci anni.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  5. I benefici di cui al comma 1 operano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti, a decorrere dall'anno 2025, dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
15.01. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(IVA agevolata per interventi inerenti al rischio idrogeologico)

  1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i comuni e le unioni di comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.
  2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.
  3. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno dieci anni.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  5. I benefici di cui al comma 1 operano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.02. Simiani, Curti, Ferrari, Vaccari, Marino.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane del Sud e insulari)

  1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane del Sud e insulari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo tecnico per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle regioni.
*15.03. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.
*15.04. Marino, Lai, Barbagallo.

A.C. 2126-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Cantieri temporanei forestali)

  1. Al testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera s-bis) è aggiunta la seguente:

   «s-ter) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano interventi silvicolturali di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti»;

   b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

   «Art. 10-bis.(Disposizioni per i cantieri temporanei forestali)1. Nei cantieri temporanei forestali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s-ter), al termine delle attività di gestione forestale sostenibile, come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera b), segue un certificato di regolare esecuzione, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.
   2. Le regioni adeguano le proprie disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo gli interventi di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si svolgono le attività.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 16.
(Cantieri temporanei forestali)

  Sopprimerlo.
16.2. Vaccari, Simiani, Ferrari.

A.C. 2126-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali)

  1. All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore, si intende per:

   a) “albero monumentale”:

    1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

    2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

    3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

   b) “boschi monumentali”: le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione»;

   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

   c) al comma 2:

    1) le parole: «e dei boschi vetusti», ovunque ricorrono, sono soppresse;

    2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

    3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la proposta di riconoscimento della monumentalità. La regione riconosce la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente comma»;

   d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Con il medesimo decreto sono inoltre stabilite le modalità e le procedure per il censimento e il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del suddetto elenco, nonché le misure di cura e di tutela dei boschi monumentali riconosciuti. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

   e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies»;

   f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del presente comma è notificato dalla regione interessata al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale»;

   g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono radicati e nei siti internet istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto inserimento. Gli elenchi istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 sono pubblicati nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
   5-ter. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.
   5-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.
   5-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale nonché per l'intervento incisivo non autorizzato, realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5-quater, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
   5-sexies. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies è la regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerare vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali»;

   h) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia».

  2. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, restano ferme le disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e paesaggistici.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 17.
(Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali)

  Sopprimerlo.
17.3. Simiani, Vaccari, Ferrari.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

   b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

   c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

   d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

   e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

   f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

   g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

   h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

   i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

   l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
*17.02. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*17.03. Ruffino.
*17.04. Girelli, Vaccari, Barbagallo.
*17.05. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)

  1. L'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico integrato destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.
**17.06. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
**17.08. Girelli, Vaccari.
**17.09. Faraone, Gadda, Del Barba.

A.C. 2126-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

  1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 33 della presente legge.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. Le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
  6. Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  7. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, e le loro forme associative possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà, nonché a consorzi forestali e associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.
  8. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici e oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
  9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione. Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e alle associazioni fondiarie con le seguenti: , alle associazioni fondiarie e ai comuni montani e alle loro forme associative.
18.3. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: interventi di manutenzione aggiungere le seguenti: e uso sostenibile.
18.5. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: a gestori di rifugi, coltivatori diretti, aggiungere le seguenti: guide ambientali escursionistiche,.
18.9. Girelli, Ferrari.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sostegno all'agricoltura di montagna)

  1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono aiuti diretti, da un lato, alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, dall'altro, al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.
  2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.
  3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.
18.02. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e selvicoltori di montagna)

  1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2025 al 2027, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.
  3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.
  4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.
  5. I comuni montani di cui all'articolo 2 possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dell'articolo 48, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori.
18.03. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per la salvaguardia e il ripristino dei castagneti abbandonati)

  1. Al fine di promuovere e favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale abbandonati ed esposti al rischio di dissesto idrogeologico, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.04. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno all'agricoltura eroica)

  1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al finanziamento di interventi volti a contrastare l'abbandono e il declino economico di aree montane e collinari rurali, delle zone di costiera impervie di grande pregio paesaggistico e ambientale e a promuovere e favorire interventi di recupero e di salvaguardia dell'agricoltura eroica.
  2. Per le finalità indicate dal comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede:

   a) all'individuazione dei territori nei quali sono situate le aree di cui al comma 1;

   b) alla definizione dei criteri e delle tipologie di interventi ammessi ai contributi, con particolare riferimento a quelli finalizzati all'ammodernamento della strumentazione agricola, all'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque, oltre agli investimenti nei sistemi di agricoltura di precisione per l'efficientamento della produzione agricola;

   c) alla determinazione della misura dei contributi erogabili.

  3. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui al comma 1 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali, dando priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio.
  4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.
18.07. Ghio, Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione IVA sui prodotti a marchio «Prodotti di montagna»)

  1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017, è riconosciuta un'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio «Prodotti di montagna».
  2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.
  3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del decreto ministeriale di cui al comma 1.
  4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
18.08. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione IVA sui prodotti a marchio «Prodotti di montagna»)

  1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017, è riconosciuta un'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio «Prodotti di montagna».
  2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.
  3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del decreto ministeriale di cui al comma 1.
  4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.010. Simiani, Curti, Ferrari, Marino, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)

  1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ubicate in comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci e, comunque, nei limiti di spesa del presente articolo. Il medesimo contributo è riconosciuto alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 228 del 2001, che non sono ubicate in zone montane di cui al precedente periodo, limitatamente al latte raccolto presso soci le cui aziende siano in comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema agricolo nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura, allegando:

   a) copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del codice civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il codice unico di identificazione aziende agricole (CUUA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e, qualora la cooperativa non sia ubicata in zona montana, l'indicazione dei soci ubicati nelle zone montane;

   b) copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione della sede legale della richiedente;

   c) l'ammontare del contributo richiesto;

   d) l'indicazione delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

  2. L'ente destinatario della domanda procede all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle regioni e delle provincie autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
  3. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedure operative al fine di implementare il Sistema agricolo nazionale per l'invio della domanda di contributo.
  4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2025, risorse pari a 20 milioni di euro annui.
  5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente all'articolo 33, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 18-bis e 25, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
18.014. Faraone, Gadda, Del Barba.

A.C. 2126-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani di cui al citato articolo 2, comma 1, con riferimento agli incentivi riconosciuti dalla legislazione vigente ivi comprese misure di agevolazione finanziaria e di garanzia. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2126-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Rifugi di montagna)

  1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.
  2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.
  3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 20.
(Rifugi di montagna)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Scavo ed edizione di siti archeologici delle zone montane)

  1. Al fine di valorizzare i beni e i siti archeologici non interamente emersi afferenti alle zone montane, il Ministro della cultura istituisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, volto alla mappatura dei siti archeologici afferenti alle zone montane finalizzata allo scavo e all'edizione.
  2. Al fine di valorizzare il sito archeologico di Noto Antica, il Ministro della cultura, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, individua, con il decreto di cui al comma 1, le risorse disponibili finalizzate al proseguimento degli scavi archeologici dell'area per il triennio 2025-2027.
20.01. Marino, Ferrari.

(Inammissibile limitatamente al comma 2)

A.C. 2126-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Attività escursionistica)

  1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei fruitori dei medesimi percorsi escursionistici.
  2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato prevalentemente a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.
  3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite ai fruitori dei percorsi escursionistici le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.
  4. Il fatto colposo del fruitore del percorso escursionistico costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.
  5. Le disposizioni del comma 4 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, numero 52), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, site nei comuni montani.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 21.
(Attività escursionistica)

  Al comma 3, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: e sentite le associazioni professionali di guide ambientali escursionistiche;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: sono stabiliti aggiungere le seguenti: , in modo uniforme su base nazionale,
21.2. Girelli, Ferrari.

  Al comma 3, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: e sentite le associazioni professionali di guide ambientali escursionistiche.
21.4. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine del potenziamento dell'offerta turistica dei comuni montani, è istituito un Fondo, presso il Ministero del turismo, volto al recupero, alla manutenzione e al ripristino di sentieri e percorsi escursionistici in stato di abbandono, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei sentieri e dei percorsi in stato di abbandono e per il riparto delle risorse.
21.5. Ruffino.

A.C. 2126-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo V
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 22.
(Finalità)

  1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 23, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale
  2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A.C. 2126-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Professioni della montagna)

  1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.
  2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 23.
(Professioni della montagna)

  Al comma 2, dopo le parole: legge 8 marzo 1991, n. 81, aggiungere le seguenti: le professioni di guida ambientale escursionistica e di guida del Parco o della Riserva,.
23.2. Simiani, Vaccari, Ferrari.

  Al comma 2, dopo le parole: legge 8 marzo 1991, n. 81, aggiungere le seguenti: la professione di guida ambientale escursionistica,
*23.4. Girelli, Ferrari.
*23.1000. Lancellotta, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo le parole: legge 8 marzo 1991, n. 81, aggiungere le seguenti: la professione di operatore forestale.
23.6. Roggiani.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Sostegno all'avvio di nuove attività imprenditoriali)

  1. Ai soggetti che trasferiscono la propria residenza nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione e avviano una nuova attività imprenditoriale, sono concessi mutui agevolati per gli investimenti necessari all'avvio dell'attività, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile, nei limiti dei vigenti massimali degli aiuti de minimis e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
  2. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 200.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per il territorio dei comuni di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 1.
  4. Le regioni, al fine di favorire l'avvio di nuove attività produttive e commerciali da parte dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza nei comuni di cui al comma 1, possono disporre la riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui agli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, fino ad azzerarle, per cinque periodi d'imposta a decorrere da quello di avvio dell'attività nei comuni di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
23.02. Marino, Curti, Lai, Girelli, Barbagallo.

A.C. 2126-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)

  1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, nonché alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per più del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso, a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 33 della presente legge.
  2. Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1.
  3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 24.
(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: intrapreso una nuova attività aggiungere le seguenti: ovvero subentrino nella titolarità di un'attività esistente.
24.2. Vaccari, Sarracino, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Marino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il cui titolare aggiungere le seguenti: sia una donna ovvero.
24.3. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Barbagallo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per i due periodi con le seguenti: per i quattro periodi.
24.4. Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Marino, Barbagallo.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro annui con le seguenti: 40 milioni di euro annui.
24.5. Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Marino, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Zone franche montane)

  1. Per i comuni di cui all'articolo 2, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la zona franca montana di cui al comma 2.
  2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una zona franca montana, sulla base dei parametri fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
  3. Per i comuni montani ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2 , il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 10.000 abitanti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
24.02. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Zone franche Montane)

  1. Per i comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la zona franca montana di cui al comma 2.
  2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una zona franca montana, sulla base dei parametri fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
  3. Per i comuni montani ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2, il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 10.000 abitanti.
  4. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
24.03. Marino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Istituzione delle zone franche montane in Sardegna)

  1. Al fine di favorire le dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della regione Sardegna, nei comuni montani che costituiscono le zone montane di cui all'articolo 2, è istituita la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominata «zona franca montana».
  2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la regione Sardegna, provvede all'individuazione delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e stabilisce i parametri per l'allocazione delle risorse.
  3. Alle imprese che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana individuata ai sensi del presente articolo, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi d'imposta successivi, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca montana;

   b) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

   c) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi d'imposta, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta;

   d) esenzione dall'imposta municipale propria relativa agli immobili commerciali siti nelle zone franche montane, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  4. Le agevolazioni di cui al comma 3 spettano, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività economica all'interno della zona franca montana. Possono altresì beneficiare delle medesime agevolazioni le imprese e i professionisti che avviano la propria attività economica all'interno della zona franca montana.
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  6. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2017, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.08. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:

   a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

   b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

   c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

   d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.04. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:

   a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

   b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

   c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

   d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.05. Simiani, Curti, Girelli, Marino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:

   a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

   b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

   c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

   d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.
24.07. Ruffino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Concessione di benefici alle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi che stabiliscano la sede legale e operativa in uno dei comuni montani)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, finalizzato alla concessione da parte degli enti locali a beneficio delle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi che stabiliscano la sede legale e operativa in uno dei comuni montani di cui all'articolo 2, mantenendole per un periodo non inferiore ai 5 anni, delle seguenti agevolazioni:

   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa per il primo triennio di attività e pari al 50 per cento per il successivo biennio. Tale beneficio è inoltre riconosciuto, nella misura del 25 per cento, per ogni esercizio successivo al quinto e fino ad un massimo di ulteriori cinque anni;

   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque anni di attività;

   c) l'esonero totale quinquennale dal versamento dei contributi previdenziali, per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate ad incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino ad un massimo di ulteriori cinque anni.

  2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  3. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, in proporzione alla stima per ciascun ente.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.09. Curti.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Piccole imprese e microimprese)

  1. Nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, possono beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo le imprese aventi le seguenti caratteristiche:

   a) rientrare nella definizione di piccole imprese e microimprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE, e nei limiti dimensionali definiti dalla Direttiva delegata (UE) 2023/2775, e successive modificazioni e integrazioni;

   b) svolgere l'attività oggetto dei benefici concessi all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge; sono considerate compatibili le attività svolte al di fuori di tali aree territoriali, purché contribuiscano a realizzare gli obiettivi della presente legge, quali il miglioramento delle condizioni economiche ed occupazionali e la fornitura di servizi e altri benefici;

   c) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali e il cui titolare sia altresì nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili.

  2. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale nonché il domicilio fiscale all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.
  3. I soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 4, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro dell'area oggetto della presente legge o residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nelle aree territoriali oggetto della presente legge, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta di cui al comma 4, riferito al valore della produzione netta;

   c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e per gli stagionali in agricoltura, a condizione che il personale dipendente oggetto dell'esonero sia residente in un Comune ubicato all'interno della area territoriale oggetto della presente legge, o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa, anche se fuori dall'area territoriale oggetto della presente legge; l'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.

  4. Le esenzioni di cui al comma 3 sono concesse per il seguente arco temporale e nella seguente consistenza: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, in misura piena per cinque anni, per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento.
  5. Le agevolazioni di cui al comma da 3 possono essere fruite anche dalle piccole imprese e microimprese ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato la propria attività in un'area territoriale disciplinata dalla presente legge antecedentemente al 1° gennaio 2025.
  6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità di concessione delle incentivi di cui al presente articolo, anche al fine di prevenire l'uso indebito dei benefici.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
24.013. Marino, Curti, Lai, Girelli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Agevolazioni per le assunzioni nell'impresa artigiana)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e valorizzare i mestieri artigiani delle zone montane, sono riconosciute agevolazioni fiscali e contributive, per un periodo massimo di cinque anni, all'impresa artigiana avente sede nelle zone montane che assuma personale con una età anagrafica inferiore ai 40 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine si prevede per l'impresa uno sgravio contributivo pari al 70 per cento sui contributi previdenziali e la riduzione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) pari al 50 per cento, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 decorre dal 1° luglio 2025.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.011. Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Marino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure per incentivare il ritorno o la permanenza nei comuni montani)

  1. Al fine di incentivare il ritorno o la permanenza nei comuni montani di cui all'articolo 2 di soggetti che, residenti in uno di tali comuni in data antecedente all'iscrizione all'Università, abbiano conseguito la laurea magistrale al termine del ciclo di studi da non oltre 5 anni, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare, promuovere e incentivare l'occupazione e le iniziative imprenditoriali facenti capo a soggetti laureati che soddisfino i requisiti di cui al presente comma.
  2. I decreti legislativi di cui al precedente comma sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive alle aziende, con sede operativa in uno dei comuni montani, per un periodo non inferiore a cinque anni, che assumano a tempo indeterminato i laureati di cui al comma 1;

   b) concessione di contributi a fondo perduto per l'avvio di nuove aziende da parte dei laureati di cui al comma 1, nei comuni montani, purché le stesse vi mantengano la sede legale ed operativa per un periodo non inferiore a 7 anni;

   c) erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per sostenere la start-up, con particolare riguardo per quelle innovative, nonché gli investimenti delle nuove aziende avviate dai laureati di cui al comma 1, nei comuni montani, purché le stesse vi mantengano la sede legale ed operativa per un periodo non inferiore a 7 anni;

   d) introduzione di misure di defiscalizzazione per i redditi derivanti dalle attività lavorative e imprenditoriali svolte nei comuni montani ed avviate dai laureati di cui al comma 1, nonché dalle aziende che li assumono a tempo indeterminato per un periodo non inferiore a 5 anni;

   e) adozione di misure volte a semplificare le procedure amministrative per la creazione di nuove aziende e per l'assunzione dei laureati nei comuni montani.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
24.012. Curti.

A.C. 2126-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)

  1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli anni successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il 2028 e il 2029, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e, per il 2030, al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2031 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2031, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, ai sensi dell'articolo 33.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 25.
(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge,.
25.3. Sarracino, Girelli, Vaccari, Ferrari, Roggiani, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,.
*25.8. Ruffino.
*25.9. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
*25.10. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino, Barbagallo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: inferiore a 5.000 abitanti con le seguenti: fino a 15.000 abitanti.
25.11. Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.
25.13. Marino, Lai, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Istituzione del Fondo per lo sviluppo di postazioni di lavoro condiviso nei comuni montani)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo di postazioni di lavoro condiviso nei comuni montani» con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento dei progetti che prevedono la creazione di luoghi di lavoro condiviso all'interno dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25.02. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Regime di favore)

  1. Nel rispetto della disciplina della concorrenza e nel quadro del diritto europeo, tutte le politiche attive e le misure di incentivazione derivanti da risorse nazionali e da fondi strutturali previste per i coltivatori diretti, le imprese agricole e le cooperative di agricoltori, in virtù della qualifica agricola, ivi comprese le misure previste agli articoli 23,24 e 25 della presente legge, devono intendersi estese, in quanto applicabili, alle imprese commerciali e agli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, aventi sede legale o operativa nei comuni montani di cui all'articolo 2.
  2. Il regime degli incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna di cui all'articolo 18 è esteso agli investimenti operati dalle imprese commerciali e dagli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, che risultano residenti nei comuni montani di cui all'articolo 2 e che partecipano, anche in attività di filiera, all'attuazione di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui all'elenco previsto dal medesimo articolo 18, comma 3, e secondo i criteri e le modalità di concessione definite dallo stesso articolo.
25.03. Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Curti, Marino.

A.C. 2126-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)

  1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 2025, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.
  6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 33.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 26.
(Agevolazioni per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Credito d'imposta per canoni di locazione)

  1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge, possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 10.000 euro all'anno. La misura piena del credito d'imposta è applicabile nei primi cinque anni. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento del canone annuo di locazione.
  2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.
  3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico.
  4. Il beneficiario di cui al comma 1, non deve essere proprietario di immobili ad uso civile nello stesso comune di destinazione della residenza anagrafica, salvo nel caso in cui l'immobile non possa essere utilizzato a causa di disposizioni di legge, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, o in comuni a distanza inferiore ai 50 chilometri.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 26, aggiungere i seguenti:

Art. 26-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale)

  1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale nell'immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento dei costi annui per la quota capitale e per gli interessi passivi pagati sul mutuo, nonché per le tasse pagate per l'acquisto dell'immobile. L'importo massimo del credito d'imposta annuale non può superare i 20.000 euro.
  2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.
  3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico, e non sono cumulabili con i benefici di cui all'articolo 26, comma 1.
  4. L'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 26.

Art. 26-ter.
(Cittadini carenti di capienza fiscale)

  1. Per i cittadini che non hanno capienza fiscale, i crediti d'imposta di cui agli articoli 26 e 26-bis possono essere ceduti a banche o società pubbliche e private.
  2. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione al comma 1 del presente articolo, è consentito di acquisire e utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta, operando una trattenuta non superiore al 5 per cento.

Art. 26-quater.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 26, 26-bis e 26-ter, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
26.1. Girelli, Simiani, Curti, Marino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)

  1. Al fine di incentivare l'insediamento abitativo e residenziale nei comuni di cui all'articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare misure di sostegno economico per l'acquisto e la locazione di immobili ad uso residenziale.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) previsione di un contributo di durata quinquennale a favore dei soggetti che acquistino un immobile in uno dei comuni montani e vi stabiliscano la residenza per un periodo minimo di pari durata, quantificato in almeno il 50 per cento dell'importo annuo delle rate di mutuo stipulato per l'acquisto dell'unità immobiliare;

   b) incremento del contributo di cui alla lettera a) fino al 70 per cento qualora l'abitazione acquistata rientri in una delle classi A1, A2, A3, A4, ai sensi della vigente normativa in materia di prestazione energetica degli edifici;

   c) riconoscimento di un contributo di durata quinquennale per i soggetti che stipulino contratti di locazione ad uso residenziale presso uno dei comuni montani e vi stabiliscano la residenza per un periodo minimo di pari durata, quantificato in almeno il 40 per cento dell'importo annuo del canone corrisposto;

   d) riconoscimento di un incentivo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per il collegamento alla banda larga internet nonché per l'allaccio o l'attivazione delle utenze di energia elettrica, gas e acqua, a favore dei beneficiari delle misure di cui alle lettere precedenti.

  3. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo presso il Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 che ne costituisce il limite di spesa. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.3. Curti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(«Io resto in montagna»)

  1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 70 per cento degli interessi passivi fino a un ammontare di 4.000 euro.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quarantacinque anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 4.
26.4. Girelli, Roggiani.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)

  1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500 e all'80 per cento sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quaranta anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.
26.08. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere i seguenti:

Art. 26-bis.
(Agevolazioni fiscali per incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni montani)

  1. I redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 15 per cento del loro ammontare per importi fino ad euro 28.000 e limitatamente al 20 per cento per importi da 28.001 fino a 55.000 euro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

   a) i lavoratori non sono stati residenti nel territorio della regione ove ha sede il comune di cui al comma 1 nei cinque periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere nel medesimo comune per almeno cinque anni;

   b) l'attività lavorativa è prestata in misura prevalente e continuativa nel comune di cui al comma 1 o nel territorio della provincia in cui ha sede il comune di cui al comma 1.

  2. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti lavoratori che trasferiscono la propria residenza ed avviano un'attività con sede legale ed operativa nei comuni di cui al comma 1 e in tali comuni prestino la propria attività in misura prevalente e continuativa.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori che trasferiscono nei comuni di cui al comma 1 il proprio nucleo familiare con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale nel comune in cui trasferiscono la propria residenza nell'arco dei quattro periodi d'imposta successivi al trasferimento di residenza; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 26-ter.
(Agevolazioni tributarie)

  1. I comuni di cui all'articolo 26-bis, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente, hanno la facoltà di deliberare, in favore dei soggetti che vi trasferiscono la propria residenza:

   a) la riduzione fino al 90 per cento dell'IMU sulle abitazioni dai medesimi acquistate o sulle abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   b) la riduzione fino al 90 per cento della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinata applicando le tariffe stabilite dal comune;

   c) la riduzione fino al 75 per cento dell'addizionale comunale sull'Irpef di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 60.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei comuni di cui all'articolo 26-bis e per i quattro periodi successivi.
26.01. Ferrari, Curti, Girelli, Marino, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Agevolazione per le abitazioni principali nei comuni montani)

  1. Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, situate in uno dei comuni montani, di cui all'articolo 2, comma 2, spetta un'agevolazione sulla rendita catastale ai fini fiscali pari al 50 cento del valore originariamente previsto. L'agevolazione è concessa nel limite massimo di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.05. Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Marino.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati)

  1. Per gli immobili abbandonati ubicati nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione acquistati dai soggetti che intendono trasferirvi la propria residenza o che intendano utilizzarli per l'avvio di un'attività produttiva, si applica l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.06. Curti, Girelli, Ferrari, Marino.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Fondo per la concessione di incentivi per l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni montani)

  1. Al fine di incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli interventi regionali volti ad incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei Comuni di cui al medesimo comma e possono essere richieste per la concessione di:

   a) contributi in favore di soggetti e famiglie numerose economicamente svantaggiati per l'acquisto di beni di prima necessità e per l'infanzia;

   b) agevolazioni per l'acquisto di materiale didattico e misure di sostegno all'educazione per la prima infanzia, con riferimento agli asili nido, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, alle biblioteche pubbliche e alle associazioni che promuovono cultura;

   c) riduzioni delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, concesse dal comune competente, con priorità per i soggetti e le famiglie numerose economicamente svantaggiati;

   d) contributi per la produzione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e per la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;

   e) misure di sostegno contributivo e fiscale per l'avvio di nuove attività produttive legate all'agricoltura, all'agroalimentare, all'artigianato e ai sapori locali.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  4. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
26.07. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino, Barbagallo.

A.C. 2126-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 27.
(Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie)

  1. Al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'ISTAT nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni e dei rappresentanti delle imprese che forniscono servizi di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti per i comuni non raggiunti interamente dalle reti di gas metano, finalizzato a definire le modalità di riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 27.
(Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 5.000 abitanti aggiungere le seguenti: ovvero 10.000 abitanti per i comuni situati sopra i 600 metri sul livello del mare,.
27.1. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al fine di sostenere interventi di esecuzione di opere per la riqualificazione, il rinnovo e il potenziamento degli impianti sciistici a fune adibiti al trasporto di persone ubicati nella regione Toscana è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo sperimentale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
27.01. Simiani, Furfaro.

A.C. 2126-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.
(Incentivi per la natalità nei comuni montani)

  1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 33. Nel valore del contributo una tantum di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 28.
(Incentivi per la natalità nei comuni montani)

  Sopprimerlo.
28.2. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: comma 1, con popolazione fino alla fine del comma, con le seguenti: il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare, promuovere e incentivare la natalità e la genitorialità.

  2. I decreti legislativi di cui al precedente comma sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

   a) previsione di incentivi a beneficio delle coppie composte da soggetti di età inferiore ai 35 anni che si uniscano in matrimonio, unione civile o convivenza di fatto stabilendo la residenza in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, e mantenendola per almeno cinque anni, alle seguenti condizioni:

    1) nel caso in cui anche un solo componente del nucleo sia già residente in una dei comuni montani, è concesso un contributo annuale fisso per i primi 5 anni da commisurare allo scaglione ISEE di riferimento;

    2) qualora entrambi i componenti non siano già residenti in uno dei comuni montani, viene prevista una maggiorazione al contributo di cui al numero 1);

    3) per ogni figlio nato o adottato successivamente all'ottenimento della residenza in uno dei comuni montani, alle coppie beneficiarie è riconosciuta una maggiorazione quinquennale, da applicarsi sull'importo dell'assegno unico spettante ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230. Tale maggiorazione è ulteriormente incrementata per le coppie di cui al numero 2).

  3. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo presso il Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 che ne costituisce il limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28.3. Curti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 5.000 abitanti aggiungere le seguenti: , ovvero 10.000 abitanti per i comuni situati sopra i 600 metri sul livello del mare,.
28.5. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di con le seguenti: ai nuclei familiari che si trasferiscono per almeno un quinquennio continuativo in.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni;

   alla rubrica sostituire le parole: per la natalità con le seguenti: per i nuclei familiari.
28.7. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di con le seguenti: ai nuclei familiari che si trasferiscono per almeno un quinquennio continuativo in.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di tutelare e sostenere i nuclei familiari e garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità dei servizi erogati dai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975 n. 405, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana, nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è garantita la capillare presenza dei predetti consultori familiari per un rapporto anche inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente comma.;

   alla rubrica sostituire le parole: per la natalità con le seguenti: per i nuclei familiari.
28.8. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di con le seguenti: ai nuclei familiari che si trasferiscono per almeno un quinquennio continuativo in.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: per la natalità con le seguenti: per i nuclei familiari.
28.6. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum con le seguenti: fino alla frequenza delle scuole elementari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, un contributo annuale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: una tantum con la seguente: annuale.
28.4. Vaccari, Simiani, Ferrari.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure di sostegno per famiglie e attività imprenditoriali nei comuni montani)

  1. Al fine di contrastare lo spopolamento e garantire la qualità della vita nelle aree montane, ai nuclei familiari residenti nei comuni montani di cui all'articolo 2, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

   a) incentivi per l'acquisto di carburante a prezzo agevolato, anche attraverso l'introduzione di un'apposita carta dedicata;

   b) un aumento della detrazione delle spese scolastiche per i figli a carico;

   c) misure di sgravio fiscale per il riscaldamento domestico, anche attraverso una riduzione delle imposte sui combustibili da riscaldamento.

  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle misure di cui al comma 1.
  3. Al fine di compensare gli svantaggi strutturali delle attività commerciali, in particolar modo artigianali, operanti nei comuni montani di cui all'articolo 2, alle medesime sono riconosciute le seguenti misure:

   a) possibilità di ottenere una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI);

   b) esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) nel caso in cui abbiano registrato un fatturato inferiore a 500.000 euro in almeno quattro delle precedenti cinque annualità;

   c) credito d'imposta sulle spese per l'energia e per il trasporto delle merci.

  4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle misure di cui al comma 3, nonché le modalità di ristoro per i comuni montani direttamente coinvolti.
  5. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali montane, sono previsti:

   a) contributi dedicati per le imprese boschive, con risorse finanziarie adeguate per la gestione sostenibile delle foreste e per l'acquisto di macchinari innovativi;

   b) misure di sostegno agli allevatori e agli agricoltori che operano nei comuni montani, tra le quali incentivi ad hoc per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici delle zone di montagna;

   c) assegnazione di fondi ai Consorzi forestali per la manutenzione del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

  6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle misure di cui al comma 5.
  7. Le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate anche a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
28.03. Sottanelli, Ruffino.

A.C. 2126-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Registro nazionale dei terreni silenti)

  1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi e di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli nonché il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il «Registro nazionale dei terreni silenti» nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro di cui al primo periodo.
  3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 29.
(Registro nazionale dei terreni silenti)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: sono adottate norme regolamentari volte a definire:

   a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

   c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
*29.4. Ruffino.
*29.5. Vaccari, Marino, Curti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis.
(Richiesta di utilizzo delle terre
abbandonate)

  1. Coloro che intendono avviare un'attività di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, avvalendosi dei terreni inseriti nel Registro di cui all'articolo 29, possono presentare un'apposita richiesta al comune nel quale sono situati i terreni abbandonati o silenti, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico relativo alle attività produttive che si intendono realizzare.
  2. Il soggetto proponente è tenuto, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel comune per un periodo non inferiore a sei anni continuativi.

Art. 29-ter.
(Procedura per l'utilizzo delle terre
abbandonate)

  1. I comuni di cui all'articolo 29-bis, espletate le procedure di ricognizione dei terreni abbandonati, direttamente o tramite i soggetti da questo incaricati, acquisiscono dai pubblici registri immobiliari ogni utile informazione sui proprietari dei terreni medesimi.
  2. Sulla base della documentazione raccolta, i comuni provvedono a notificare ai proprietari, laddove noti, la richiesta di utilizzo a scopi produttivi dei terreni abbandonati, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni dalla notifica, l'impegno ad uno stabile utilizzo dei medesimi, questi saranno dichiarati soggetti ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è, altresì, resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari.
  3. Contro la richiesta di utilizzo delle terre abbandonate è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica.

Art. 29-quater.
(Valutazione e approvazione del progetto)

  1. Il comune, decorsi i termini per le eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 29-bis, previa assunzione di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.
  2. Il comune delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis, qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive tipiche e di particolare utilità per la comunità locale, quali l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti tipici locali e della montagna, anche nella forma di ampliamento o di sviluppo di attività già esercitate all'atto della richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis, nonché ad attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro esercizio.
  3. Il progetto approvato è inviato a cura del comune, con le osservazioni necessarie a evidenziare l'utilità generale, al competente assessore della regione o, in caso di una pluralità di competenze, al Presidente della giunta regionale, che designa l'assessore regionale incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere formulato entro novanta giorni, non dispensa da autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. Decorso tale termine, in assenza di parere, il progetto si intende automaticamente approvato.
  4. Il parere della regione di cui al comma 3 non è vincolante, fermo restando che, in caso di parere contrario, non possono essere concessi eventuali benefìci a carico della regione stessa.

Art. 29-quinquies.
(Immissione nel possesso)

  1. I soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 29-quater, sono immessi nel possesso dei terreni mediante verbale nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che fanno capo allo stesso, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali ed idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni di montagna.
  2. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività produttiva, e comunque in misura non superiore ai due terzi di quello praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche.
  3. I canoni di affitto sono tenuti dal comune a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorsi i termini per la riscossione dei canoni, essi sono acquisiti dal comune, che può destinarli ad indennizzare i soggetti immessi nel possesso per le eventuali migliorie di natura durevole apportate ai terreni assegnati.
  4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad iniziare l'attività oggetto del medesimo progetto non oltre centoventi giorni dall'immissione in possesso dei terreni.
  5. Qualora l'utilizzo dei terreni assegnati non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, il soggetto di cui al comma 1 decade da ogni beneficio previsto dalla presente legge.

Art. 29-sexies.
(Successivo intervento degli aventi diritto)

  1. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 29-quater, intervenga contestazione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 29-quinquies, fermo restando che la stessa è tenuta a consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività per un periodo non inferiore a sei anni dall'intervenuta contestazione.
  2. Decorsi i termini di cui al comma 1, la persona che ha acquisito la posizione di concedente in affitto ai sensi del medesimo comma 1 può agire per il rilascio dei terreni, a condizione che si impegni con il comune a proseguire in via permanente le attività produttive avviate sui medesimi terreni.

  Conseguentemente, all'articolo 33, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli da 29-bis a 29-sexies, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.01. Vaccari, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Simiani, Curti, Marino.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

  1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.
  2. Gli enti di cui al comma 1 danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.
  3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente, sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente senza scopo di lucro o consorzio forestale, presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.
  4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, e di un deposito cauzionale il cui importo è stabilito nel regolamento di cui al comma 2.
  5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì nel sito internet comunale i suddetti riferimenti.
  6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.
  7. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.
  8. I comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte. Qualora i comuni siano compresi, in tutto o in parte, all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.
*29.03. Ruffino.
*29.04. Vaccari, Girelli, Marino, Curti.
*29.05. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Istituzione e funzionamento delle associazioni fondiarie)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività agrosilvopastorali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati, si riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.
  2. Le associazioni fondiarie contribuiscono:

   a) a consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;

   b) a rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;

   c) a concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;

   d) a prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.

  3. La valorizzazione funzionale del territorio agrosilvopastorale, ai fini della presente legge, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente: erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.
  4. Ai fini del presente articolo si intendono per terreni incolti o abbandonati i terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie e per terreni silenti i terreni agricoli di cui alla lettera a) per i quali non è noto il proprietario.
  5. Lo Stato riconosce un ruolo prevalente alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.
  6. Le associazioni fondiarie di cui al presente articolo sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
  7. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
  8. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa.
  9. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori.
  10. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
  11. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.
  12. Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.
  13. Le associazioni fondiarie acquistano la personalità giuridica e sono riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
  14. Le associazioni fondiarie svolgono le seguenti attività:

   a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati;

   b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati e vengono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

   c) partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti e al loro recupero produttivo;

   d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.
29.06. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni montani)

  1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.
  2. Gli enti di cui al comma 1 danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.
  3. Il regolamento stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Il regolamento prevede altresì che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.
*29.09. Ruffino.
*29.010. Vaccari, Marino, Curti.
*29.011. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Cooperative di comunità)

  1. Le cooperative di comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento.
**29.013. Faraone, Del Barba.
**29.016. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.
**29.017. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

A.C. 2126-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 2126-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Sostegno finanziario locale)

  1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.

A.C. 2126-A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 32.
(Abrogazioni)

  1. Sono abrogati:

   a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

   b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

   c) gli articoli 1, 2, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

   d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

   e) l'articolo 57, comma 2-octies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

  2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 32.
(Abrogazioni)

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*32.3. Ruffino.
*32.4. Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Curti, Marino, Ferrari.

A.C. 2126-A – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 33.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8, 10 e 15, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 18, 24, 25, 26 e 28, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 112 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

   a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 8;

   b) quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

  2. Ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, dalle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  3. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal comma 1 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quindici giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.
  4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 18, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, e 26, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 33.
(Disposizioni finanziarie)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 34.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
33.0200. La Commissione.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 1.
(Finalità)

  1. La Repubblica italiana riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane e naturali, del paesaggio, della salute, delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale, in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.
  2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, mettono in atto politiche pubbliche, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto degli impatti dei cambiamenti climatici e della biodiversità, in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane, tenendo conto altresì della specificità e della peculiarità di tali luoghi.
  3. In tale quadro, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

   a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane mediante l'individuazione delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 della presente legge come attori istituzionali preposti all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e al perseguimento di politiche di equità sociale ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione;

   b) riconoscimento delle disparità demografiche e delle specificità dei territori montani;

   c) riconoscimento, ai fini della prevenzione, degli effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e dei loro impatti sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;

   d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno alle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in esso presenti;

   e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione degli svantaggi strutturali permanenti in esse presenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnica montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile del Paese;

   f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale, mirato alla valorizzazione delle risorse patrimoniali dei territori;

   g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di qualità, di filiera, di sviluppo del valore aggiunto delle zone montane e della ricerca scientifica e tecnologica;

   h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti sui territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;

   i) incoraggiamento e sostegno alle attività di forestazione e di manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;

   m) promozione della ricchezza del patrimonio culturale, della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;

   n) incoraggiamento e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;

   o) tutela e sostegno del livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e dell'assistenza;

   p) attuazione di politiche di prevenzione, tutela e salvaguardia dai rischi idrogeologici.

  4. Ai fini di cui alla presente legge, costituiscono obiettivi generali il sostegno dell'occupazione e del dinamismo economico endogeno anche mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori montani, l'attivazione del mercato immobiliare sfitto, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'azione dei parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi presenti in tali territori, il riconoscimento dell'agricoltura e della forestazione come essenziale funzione ecosistemica per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, più in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.
  5. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
  6. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.
  7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 2, dopo le parole: nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano aggiungere le seguenti: assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale.
1.14. Grimaldi, Ghirra, Zaratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica.
1.25. Grimaldi, Ghirra, Zaratti.

ART. 2.

  Sopprimere il comma 2.
2.28. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della pendenza con la seguente: e geomorfologico.
2.4. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in base ai parametri altimetrico aggiungere le seguenti: , dell'estensione.
2.10. Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della pendenza con la seguente: e geomorfologico.
*2.2. Zaratti, Grimaldi.
*2.5. Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della pendenza aggiungere le seguenti: e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri.
2.19. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di parametri socioeconomici, aggiungere le seguenti: nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,.
2.35. Grimaldi, Zaratti.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Strategia nazionale per la montagna
italiana)

  1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarietà e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (SNAI).
  2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.
  3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato «Tavolo». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Consiglio nazionale della montagna)

  1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato «Consiglio» ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.
  2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.
  3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze afferiscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.
  4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore nazionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.
  5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni.
3.01. Faraone, Gadda, Del Barba.

ART. 4.

  Al comma 1, alinea dopo le parole: n. 234, aggiungere le seguenti: di seguito denominato «FOSMIT».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

   a) gli interventi di cui alle lettere da a) a f) del citato articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo;

   b) la SMI;

   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge;

   sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

  2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.
  3. Una quota parte delle risorse del FOSMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e con la Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A.
  4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una competenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di comuni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.
  5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.
  6. Le risorse di cui al presente articolo sono irrogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.
4.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

   al comma 2, sopprimere le parole: e lettera b);

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
4.5. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

   b) al comma 2, sopprimere le parole: e lettera b);

   c) sopprimere il comma 4;

   d) al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
*4.7. Ruffino.
*4.8. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2025»;

   b) al comma 2, sopprimere le parole: e lettera b);

   c) sopprimere il comma 4;

   d) al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
4.11. Ruffino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2025»;

   al comma 2, sopprimere le parole: e lettera b);

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
4.10. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere le parole: e lettera b);

   sopprimere il comma 4;

   al comma 5, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
*4.12. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*4.13. Faraone, Gadda, Del Barba.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Relazione annuale)

  1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
5.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pubbliche o private accreditate aggiungere le seguenti: ovvero presso farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

  Conseguentemente:

   al comma 2:

    dopo le parole: specialista ambulatoriale interno, veterinario aggiungere le seguenti: , titolare di farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale

    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i titolari di farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, il medesimo contributo è previsto anche per la locazione dei locali destinati all'attività di dispensazione dei medicinali e di erogazione di servizi sanitari alla popolazione.;

   al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'erogazione di farmaci e servizi essenziali per la popolazione che risiede nei centri montani più piccoli, le regioni e le province autonome possono altresì prevedere, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, forme di sostegno economico a favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano nell'ambito del territorio dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.;

   dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito della stipula di accordi tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, è affidata l'erogazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
6.2. Benzoni, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.
  1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
6.8. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Scuole di montagna)

  1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.
  3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.
  4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.
  5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2025, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
  6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
  7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.
7.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Sopprimere il comma 2.
*7.2. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*7.3. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, la parole: «10 alunni» sono sostituite dalle seguenti: «8 alunni».
7.16. Faraone, Del Barba.

(Inammissibile)

ART. 10.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
10.9. Zaratti, Grimaldi.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
*12.1. Faraone, Gadda, Del Barba.
*12.3. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Salvaguardia dei pascoli montani)

  1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
  2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto.
12.4. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli.
12.9. Grimaldi, Zaratti.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. Con il medesimo decreto sono previste adeguate forme di remunerazione a favore dei comuni montani per la produzione dei servizi ecosistemici e ambientali.
13.4. Faraone, Del Barba.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano aggiungere le seguenti: , attraverso appositi programmi di pianificazione territoriale integrata, attività di monitoraggio ambientale e faunistico, nonché misure per favorire la collaborazione tra enti locali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate,.
13.15. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16.1. Bonelli, Grimaldi.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)

  1. L'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico integrato destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.
17.07. Ruffino.

ART. 18.

  Al comma 3, sopprimere le parole: Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il.
18.6. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: a gestori di rifugi, coltivatori diretti, aggiungere le seguenti: guide ambientali escursionistiche,.
18.10. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sostegno all'agricoltura di montagna)

  1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono aiuti diretti, da un lato, alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, dall'altro, al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.
  2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.
  3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.
18.01. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

ART. 23.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e la valorizzazione.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La SMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.
23.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Al comma 2, dopo le parole: gestore di rifugio aggiungere le seguenti: e di guida ambientale escursionistica.
23.3. Bonelli, Grimaldi.

ART. 24.

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 24.
(Misure fiscali di favore per le imprese montane «giovani»)

  1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.
  2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
  4. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di 20 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
24.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:

   a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

   b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

   c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

   d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.
24.06. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

ART. 25.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,.
*25.4. Grimaldi, Zaratti.
*25.6. Faraone, Del Barba.

ART. 29.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

   a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

   c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
*29.3. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*29.7. Faraone, Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

  1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.
  2. Gli enti di cui al comma 1 danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.
  3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente, sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente senza scopo di lucro o consorzio forestale, presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.
  4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, e di un deposito cauzionale il cui importo è stabilito nel regolamento di cui al comma 2.
  5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì nel sito internet comunale i suddetti riferimenti.
  6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.
  7. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.
  8. I comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte. Qualora i comuni siano compresi, in tutto o in parte, all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.
29.02. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni montani)

  1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.
  2. Gli enti di cui al comma 1 danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.
  3. Il regolamento stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Il regolamento prevede altresì che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.
29.08. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Cooperative di comunità)

  1. Le cooperative di comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento.
*29.014. Ruffino.
*29.018. Zaratti, Grimaldi.

ART. 32.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*32.1. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
*32.5. Faraone, Gadda, Del Barba.