XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 22 luglio 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cantone, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Crippa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di sentenze della
Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla II Commissione (Giustizia) nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnata alla stessa in sede primaria:
Sentenza n. 113 del 19 maggio – 18 luglio 2025 (Doc. VII, n. 521), con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 630, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 11 e 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), dalla Corte di assise di Teramo;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 630, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di Teramo.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
in data 18 luglio 2025, Sentenza n. 111 dell'11 giugno – 18 luglio 2025 (Doc. VII, n. 519), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato:
alla XI Commissione (Lavoro);
in data 18 luglio 2025, Sentenza n. 112 del 24 giugno – 18 luglio 2025 (Doc. VII, n. 520), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»:
alla VI Commissione (Finanze);
in data 21 luglio 2025, Sentenza n. 114 dell'11 giugno – 21 luglio 2025 (Doc. VII, n. 522), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2024, n. 107;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2024, come convertito;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2024, come convertito, promosse, in riferimento agli articoli 3, 5, 32, 97, 117, commi terzo, quarto e sesto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Campania:
alla XII Commissione (Affari sociali);
in data 21 luglio 2025, Sentenza n. 115 del 6 maggio – 21 luglio 2025 (Doc. VII, n. 523), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile:
alla XI Commissione (Lavoro);
in data 21 luglio 2025, Sentenza n. 116 del 10 giugno – 21 luglio 2025 (Doc. VII, n. 524), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza «[s]i applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile» anziché prevedere che l'autorità di vigilanza nomina un commissario ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 220 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 17 e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Consiglio di Stato, sezione sesta:
alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro);
in data 21 luglio 2025, Sentenza n. 117 del 23 giugno – 21 luglio 2025 (Doc. VII, n. 525), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale:
alla II Commissione (Giustizia);
in data 21 luglio 2025, Sentenza n. 118 del 23 giugno – 21 luglio 2025 (Doc. VII, n. 526), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»:
alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 49/2025 del 14-17 luglio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Strade sicure – implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 50/2025 del 14-18 luglio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Strade sicure – implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti, tunnel (ANAS)».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 51/2025 del 14-18 luglio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori».
Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 52/2025 del 14-18 luglio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del fondo edifici di culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery art)».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 22 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 53/2025 del 14-18 luglio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 22 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 54/2025 del 14-21 luglio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Collegamenti ferroviari ad alta velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Salerno-Reggio Calabria)».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 21 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
relazione, predisposta dal Ministero dell'interno, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione (COM(2025) 186 final) – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione, predisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/947 per quanto riguarda una maggiore efficienza della garanzia per le azioni esterne (COM(2025) 262 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Comunicazione di nomina governativa.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma della nomina del prefetto dottoressa Maria Grazia Nicolò a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
Questa comunicazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 18 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (287).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 agosto 2025.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 2025, N. 84, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE (A.C. 2460-A)
A.C. 2460-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo e sull'emendamento 12-ter.200 della Commissione.
A.C. 2460-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.2, 1.4, 1.6, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.01, 1.02, 1.03, 1.08, 1.09, 1.010, 1.025, 1.028, 1.032, 1.033, 1.01001, 1.01002, 2.2, 8.11, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.014, 8.016, 8.018, 8.020, 8.022, 8.024, 8.026, 8.027, 10.1, 11.01, 12-ter.1000 e 12-ter.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2460-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter) le parole: «incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo,» sono soppresse;
b) all'articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «I rimborsi delle spese» sono inserite le seguenti: «, sostenute nel territorio dello Stato,»;
c) all'articolo 54:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale.
3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi.»;
d) all'articolo 54-ter, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
e) all'articolo 54-septies:
1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente Capo, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
f) all'articolo 67, comma 1:
1) alla lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
2) alla lettera c-bis), primo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
g) all'articolo 95, comma 3-bis:
1) dopo la parola: «sostenute», sono inserite le seguenti: «nel territorio dello Stato»;
2) le parole: «ovvero corrisposti a lavoratori autonomi» sono soppresse;
h) all'articolo 109, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis.».
i) all'articolo 177-bis, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.».
2. L'articolo 1, comma 81, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera d) e lettera e) si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d), e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, nonché la disposizione del comma 2, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera e), diverse da quelle di cui al primo periodo, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché alle spese di rappresentanza sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), numero 2, lettera f), lettera i), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024.
7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 2), e lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.
9. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) e h), si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le decorrenze di cui ai commi 7 e 8.
Articolo 2.
(Modifiche al regime di riporto delle perdite)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 84, comma 3-ter, primo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3 e il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3»;
b) all'articolo 172, comma 7, secondo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile.»;
c) all'articolo 176, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.»;
d) all'articolo 177-ter:
1) al comma 1, le parole: «e 173, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, e 176, comma 5-bis»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: «compresi i conferimenti d'azienda,» sono soppresse;
2.2) alla lettera b), le parole: «e 173, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, 176, comma 5-bis,».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
Articolo 3.
(Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)
1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «o collegate» sono soppresse.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Articolo 4.
(Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate)
1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, secondo periodo, le parole: «in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente» sono sostituite dalle seguenti: «in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente»;
b) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
«4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'utile contabile netto è calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalità semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non è revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b).»;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)»;
d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-bis».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Articolo 5.
(Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi)
1. All'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se posteriore, entro il sesto mese successivo» sono soppresse.
Articolo 6.
(Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU)
1. Limitatamente all'anno 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel)
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il programma ha una durata di sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2-ter. Il biodiesel di cui al presente comma soddisfa, ai fini dell'applicazione al medesimo prodotto delle agevolazioni previste per il gasolio dal predetto testo unico, le condizioni stabilite dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014.»;
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
c) al comma 2-ter, in fine, dopo le parole: «sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis», sono inserite le seguenti: «e di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità».
Articolo 8.
(Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 101, comma 10, le parole: «di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 77»;
b) all'articolo 104, comma 2, le parole: «all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso al 31 dicembre 2025».
Articolo 9.
(Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica)
1. All'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma» sono soppresse.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 58 è sostituito dal seguente:
«58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.».
b) al comma 59, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.».
Articolo 10.
(Disposizioni in materia di split payment)
1. All'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è soppressa.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.
Articolo 11.
(Modifiche decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto previsto dall'articolo 33-ter, comma 2. Le disposizioni di cui all'art. 33-ter, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».
Articolo 12.
(Disposizioni in materia di termini di presentazione
delle dichiarazioni 2024)
1. Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Le disposizioni del comma 1 non rilevano ai fini dell'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, abrogato, con gli effetti ivi previsti, dall'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189.
Articolo 13.
(Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali)
1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
Articolo 14.
(Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali)
1. All'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.».
Articolo 15.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), capoverso 3-ter e lettera f), valutati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2, capoverso 3-ter e lettera f), e quanto a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Articolo 16.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A.C. 2460-A – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera e):
al numero 1), le parole: «se i pagamenti sono eseguiti» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i pagamenti siano eseguiti» e le parole: «n. 241.”» sono sostituite dalle seguenti: «n. 241”»;
al numero 2), capoverso 6-bis, la parola: «Capo» è sostituita dalla seguente: «capo»;
alla lettera f):
al numero 1), dopo le parole: «alla lettera c),» è inserita la seguente: «alinea,»;
al numero 2), dopo le parole: «alla lettera c-bis),» è inserita la seguente: «alinea,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene»;
al comma 3,dopo le parole: «lettera b)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4,dopo le parole: «lettera e)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, primo periodo,le parole: «nonché la disposizione del comma 2,» sono soppresse;
al comma 6, le parole: «numero 2, lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2), lettera f) e».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili) – 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera b), le parole: «del codice civile.”» sono sostituite dalle seguenti: «del codice civile”».
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «tutti redditi» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i redditi»;
alla lettera b), capoverso 4-ter:
al quinto periodo, le parole: «a meno che non è revocata» sono sostituite dalle seguenti: «a meno che non sia revocata»;
al settimo periodo, dopo le parole: «di comunicazione dell'esercizio e» è inserita la seguente: «della»;
all'ottavo periodo, le parole: «che integrano» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali sussistono».
All'articolo 5:
alla rubrica, le parole: «di contrasto ai» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto dei».
All'articolo 6:
al comma 1, primo periodo, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi », le parole: «aliquote IMU» sono sostituite dalle seguenti: «aliquote dell'IMU» e dopo le parole: «senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757» sono inserite le seguenti: «, o in difformità da esso».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive) – 1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.
2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro».
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «del predetto testo unico» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995» e le parole: «regolamento (UE) n. 651/2014/UE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 651/2014»;
alla lettera b), capoverso 2-bis.1, primo periodo, le parole da: «che dichiara» fino a: «dell'Unione europea,» sono soppresse;
alla lettera c), le parole: «in fine,» sono soppresse e le parole: «sono inserite» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte».
All'articolo 9:
al comma 1, dopo le parole: «o ad esso riconducibili in qualunque forma» sono inserite le seguenti: «e le parole: “né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”»;
al comma 2:
allalettera a), capoverso 58, le parole: «dell'articolo 17, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «del sesto comma dell'articolo 17» ;
alla lettera b), dopo le parole: «al comma 59,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: “, come sostituita dal comma 57 del presente articolo,” sono soppresse e,»;
alla rubrica, le parole: «e movimentazione merci» sono sostituite dalle seguenti: «e della movimentazione di merci».
All'articolo 10:
al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 11:
al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis:
al primo periodo, la parola: «concernente» è sostituita dalla seguente: «concernenti», dopo le parole: «comma 1, lettera l),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,», le parole: «della Repubblica italiana» sono soppresse e le parole: «dall'articolo 33-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal citato articolo 33-ter»;
al secondo periodo, le parole: «all'art. 33-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al predetto articolo 33-ter»;
alla rubrica, le parole: «Modifiche decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Modifiche al decreto».
All'articolo 12:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 2, la parola: «non» è soppressa;
alla rubrica, le parole: «dichiarazioni 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarazioni fiscali dell'anno 2024».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. – (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata) – 1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Art. 12-ter. – (Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025/2026) – 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
5. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.
9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).
10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;
d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.
14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.
15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 57.933.333 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e quanto a 26.931.667 euro per l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027, a 89.235.000 euro per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno 2029 e a 43.350.000 euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».
All'articolo 13:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «possibile» è sostituita dalla seguente: «consentito»;
al comma 2, le parole: «adottano il» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono del» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – (Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso) – 1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso”.
2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 15:
al comma 2, dopo le parole: «capoverso 3-ter» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «si provvede quanto» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, quanto», le parole: «numero 2, capoverso 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2), capoverso 3-ter,» e le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi)
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: «4.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Maggiorazione imposta servizi digitali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.2. Raffa, Gubitosa, Alifano.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) l'articolo 16-ter è abrogato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Maggiorazione imposta servizi digitali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
1.4. Gubitosa, Raffa, Alifano.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) dopo l'articolo 16-ter è aggiunto il seguente:
«Art. 16-quater. – (Tracciabilità degli importi detraibili) – 1. Gli oneri di importo superiore ad euro mille relativi alle spese di cui agli articoli 16, 16-bis e 16-ter sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
1.5. Raffa, Gubitosa, Alifano, Quartini.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), dopo le parole: «compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,» sono aggiunte le seguenti: «per la pratica sportiva dei figli minorenni a carico».
1.6. Gubitosa, Raffa, Alifano.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente sopprimere il comma 3.
1.7. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: , lettera f) e lettera i) con le seguenti: e lettera f).
1.15. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In via sperimentale, per i contribuenti lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
1.17. Gubitosa, Raffa, Alifano, Baldino, Quartini, Pellegrini, Carotenuto.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I soggetti, lavoratori dipendenti, che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
1.18. Alifano, Gubitosa, Raffa, Toni Ricciardi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai soli fini del riconoscimento del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non hanno effetto per i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno un reddito complessivo non superiore a 9.000 euro.
1.19. Alifano, Gubitosa, Raffa, Merola.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.20. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. In deroga all'articolo 15, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2025 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15, stipulati da lavoratori dipendenti. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.21. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Modifica alla disciplina sull'IRPEF)
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;
b) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «65.000 euro».
2. La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.
4. Al decreto legislativo 5 novembre 2024 n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all'articolo 65 nel territorio dello Stato.»;
b) all'articolo 74, al comma 1, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.01. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Modifica alla disciplina sull'IRPEF)
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 30 per cento;
c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;
b) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «65.000 euro».
2. La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.
4. Al decreto legislativo 5 novembre 2024 n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all'articolo 65 nel territorio dello Stato.»;
b) all'articolo 74, al comma 1, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».
1.02. Gubitosa, Alifano, Raffa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Rimborso spese sanitarie cd. cash back fiscale)
1. In via sperimentale, per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, a carico delle risorse finanziarie di cui al successivo comma.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.03. Gubitosa, Raffa, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Riordino delle detrazioni)
1. All'articolo 16-ter, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera e-ter) dell'articolo 15, del citato Testo unico;».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.08. Raffa, Gubitosa, Alifano, Quartini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Riordino delle detrazioni)
1. All'articolo 16-ter, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis e agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.09. Raffa, Gubitosa, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Riordino delle detrazioni)
1. All'articolo 16-ter, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.010. Raffa, Gubitosa, Alifano, Grippo, Merola, Quartini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Aumento detrazione per canoni di locazione)
1. All'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;
b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. Al decreto legislativo 5 novembre 2024 n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all'articolo 65 nel territorio dello Stato.»;
b) all'articolo 74, al comma 1, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.025. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Modifiche al regime fiscale dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:
a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);
c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b)».
1.01003. Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Esenzione IVA per i beni di prima necessità)
1. In deroga a quanto previsto dalla Tabella A, parte II e III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2026, i seguenti beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto:
1) paste alimentari; pane e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
2) farina, semolino e fiocchi di patate;
3) latte fresco, latte conservato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini;
4) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;
5) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;
6) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;
7) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);
8) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;
9) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. Al decreto legislativo 5 novembre 2024 n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all'articolo 65 nel territorio dello Stato.»;
b) all'articolo 74, al comma 1, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».
1.028. Raffa, Gubitosa, Alifano, Morfino.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Aliquota IVA su alimenti e prodotti biologici certificati)
1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) è aggiunto il seguente:
«8-bis) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848.».
1.01002. Zaratti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Estensione del regime forfettario agli associati di associazioni professionali)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 54 al dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) hanno conseguito redditi derivanti dall'applicazione del regime di cui al presente comma, nonché ai commi da 55 a 89, e redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formate da un massimo di 5 associati, per un totale non superiore a euro 70.000,00;»;
b) al comma 57, alla lettera d) dopo le parole: «ad associazioni» sono inserite le seguenti: «con più di cinque associati».
1.032. Alifano, Gubitosa, Raffa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Aliquota IRES agevolata per le grandi imprese che limitano la remunerazione dei top manager)
1. Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per le imprese che non rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, il reddito d'impresa dichiarato può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 4 punti percentuali a condizione che sia stabilita per i dirigenti una remunerazione complessiva, sia fissa che variabile, con qualunque forma e denominazione riconosciuta, non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni manager executive che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la governance delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.
1.033. Appendino, Gubitosa, Raffa, Alifano, Carotenuto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)
1. All'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000».
2. Le maggiori risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 1, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse rinvenienti da quanto stabilito dal presente articolo.
1.01000. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Piccolotti, Zaratti, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)
1. L'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
2. I maggiori risparmi realizzati con la disposizione di cui al precedente comma 1, accertati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversati nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definite, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse realizzate con quanto stabilito dal presente articolo.
1.01001. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Piccolotti, Zaratti, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari.
ART. 1-bis.
(Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili)
Sopprimerlo.
1-bis.1000. Grimaldi, Zanella.
ART. 2.
(Modifiche al regime di riporto delle perdite)
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
2.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: al doppio della somma dei conferimenti e versamenti con le seguenti: alla somma dei conferimenti e versamenti presi per il loro valore nominale.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: al doppio della somma dei conferimenti e versamenti con le seguenti: alla somma dei conferimenti e versamenti presi per il loro valore nominale.
2.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
ART. 3.
(Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)
Sopprimerlo.
3.1. Alifano, Gubitosa, Raffa.
ART. 6-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive)
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.
6-bis.1000. Nevi, Lovecchio, Rubano, Sala.
(Approvato)
ART. 8.
(Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore)
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, alle formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, nonché enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
8.11. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 relative alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) al numero 19), le parole: «di natura non commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da enti di cui al Libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti»;
2) al numero 20), le parole: «di natura non commerciale» sono soppresse;
3) il numero 21) è sostituito dal seguente:
«21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;»;
4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:
«27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti di cui al Libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;»;
b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e da imprese sociali».
*8.03. Bonetti, Sottanelli.
*8.04. Merola, Sottanelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo Settore)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 79, comma 5-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: «periodo d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «successivo a quello»;
2) il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 87, comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «dal momento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di chiusura dell'esercizio»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica, ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro la fine del terzo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio precedente».
**8.05. Bonetti, Sottanelli.
**8.06. Merola, Furfaro, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 84 del Codice del Terzo Settore)
1. All'articolo 84 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di raccolta fondi di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi».
*8.016. Merola, Furfaro, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*8.014. Bonetti, Furfaro, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 85 del Codice del Terzo Settore)
1. All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di raccolta fondi di cui al comma 6 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi».
**8.018. Bonetti, Sottanelli.
**8.020. Merola, Sottanelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)
1. All'articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo Settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.».
*8.022. Bonetti, Sottanelli.
*8.024. Merola, Sottanelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IRAP per gli enti del terzo settore)
1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile» sono aggiunte le seguenti: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».
8.026. Bonetti, Sottanelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Deducibilità dell'IRAP per gli enti del terzo settore)
1. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10 sono escluse dalla base imponibile le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.».
8.027. Bonetti, Sottanelli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Decorrenza delle disposizioni fiscali per l'università)
1. All'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica alle borse di studio assegnate dopo il 6 giugno 2025».
8.042. Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Berruto, Iacono.
ART. 9.
(Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e della movimentazione di merci e dei servizi di logistica)
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.
9.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
ART. 10.
(Disposizioni in materia di split payment)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.
10.1. Gubitosa, Raffa, Alifano.
ART. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Esclusione accisa da base imponibile IVA)
1. Al fine di mitigare l'impatto dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e sulle imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. Al decreto legislativo 5 novembre 2024 n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all'articolo 65 nel territorio dello Stato.»;
b) all'articolo 74, al comma 1, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
11.01. Aiello, Gubitosa, Raffa, Alifano.
ART. 12-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata)
Sopprimerlo.
12-bis.1000. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: il versamento della prima o unica rata con le seguenti: l'integrale versamento.
12-bis.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
ART. 12-ter.
(Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025/2026)
Sopprimerlo.
*12-ter.1001. Alifano, Gubitosa, Raffa, Guerra, Dell'Olio.
*12-ter.1002. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Guerra.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 13 per cento.
12-ter.1000. Ruffino.
Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale, per il biennio di imposta 2025 e 2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2026.
12-ter.200. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 12-ter, aggiungere il seguente:
Art. 12-quater.
1. Al fine di incentivare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti in regime forfetario e rafforzare la collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata di vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la disciplina di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, si applica altresì ai contribuenti in regime forfetario ai sensi dei commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità operative del presente articolo.
12-ter.01000. Ruffino.
ART. 13-bis.
(Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso)
Al comma 1, sostituire le parole: espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato con le seguenti: indicate le circostanze che giustificano.
13-bis.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
ART. 14.
(Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali)
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, nonché dalla Fondazione Italia sociale» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le imprese sociali non aderenti agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, o aderenti ad enti o associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al primo periodo, assolvono all'obbligo di cui al medesimo primo periodo tramite il versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) le parole: «del presente articolo e dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo».
14.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
A.C. 2460-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea, inizialmente composto da 16 articoli, contiene una pluralità di misure urgenti e necessarie, finalizzate a sostenere le famiglie e le imprese in materia fiscale, nonché in ambito anche economico e sociale;
l'articolo 8 in particolare, reca modifiche alla disciplina sulla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni fiscali concernenti il Terzo settore, a seguito della comfort letter della Commissione europea del 7 marzo 2025; nello specifico, le disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli enti del Terzo settore entrano in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, diversamente, l'efficacia delle disposizioni che disciplinano i titoli di solidarietà è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;
nell'ambito della disciplina del Terzo settore, il sottoscrittore del presente atto, evidenzia che lo strumento giuridico del trust è utilizzato nell'ambito della beneficenza in modo eterogeneo in tutto il mondo, afferendo a interessi importanti: molti di questi trust benefici operano anche in Italia, (o potrebbero operarvi) con evidenti ricadute positive per il nostro Paese;
il sottoscritto del presente atto evidenzia altresì, che la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 21 aprile 2022, che disciplina la trasmigrazione dei dati delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delle regioni e delle province autonome, (e che definisce il procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall'articolo 45 del codice del Terzo settore) ha tuttavia escluso che il trust possa rientrare tra gli enti del Terzo settore in quanto mancherebbe di soggettività giuridica;
a giudizio dello scrivente, in relazione al dettato della circolare ministeriale, s'impedisce non soltanto ai trust ONLUS e benefici italiani e stranieri esistenti di operare, ma si preclude l'ingresso in Italia di importanti trust benefici stranieri, che tuttavia potrebbero apportare il loro contributo nel mondo del Terzo settore;
le Commissioni finanze di Senato e Camera, rispettivamente nelle sedute del 14 e 22 giugno 2017, hanno espresso alcuni rilievi sullo schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (atto del Governo n. 417), sostenendo in particolare che: «con riferimento all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere l'inserimento della formula già utilizzata all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 per le ONLUS, al fine di consentire ai trust (costituiti in forma di ONLUS), ove rispondano ai requisiti introdotti dallo schema in esame, di iscriversi nel Registro unico»,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure contenute all'articolo 8 con ogni ulteriore opportuna iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a prevedere l'inserimento dello strumento giuridico del trust tra gli enti del Terzo settore – anche allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni recate dal richiamato articolo 8 – rientrando, a pieno titolo, tra i soggetti iscrivibili nell'anagrafe unica delle ONLUS, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in quanto ente di carattere privato.
9/2460-A/1. Congedo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea, inizialmente composto da 16 articoli, contiene una pluralità di misure urgenti e necessarie, finalizzate a sostenere le famiglie e le imprese in materia fiscale, nonché in ambito anche economico e sociale;
l'articolo 8 in particolare, reca modifiche alla disciplina sulla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni fiscali concernenti il Terzo settore, a seguito della comfort letter della Commissione europea del 7 marzo 2025; nello specifico, le disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli enti del Terzo settore entrano in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, diversamente, l'efficacia delle disposizioni che disciplinano i titoli di solidarietà è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;
nell'ambito della disciplina del Terzo settore, il sottoscrittore del presente atto, evidenzia che lo strumento giuridico del trust è utilizzato nell'ambito della beneficenza in modo eterogeneo in tutto il mondo, afferendo a interessi importanti: molti di questi trust benefici operano anche in Italia, (o potrebbero operarvi) con evidenti ricadute positive per il nostro Paese;
il sottoscritto del presente atto evidenzia altresì, che la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 21 aprile 2022, che disciplina la trasmigrazione dei dati delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delle regioni e delle province autonome, (e che definisce il procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall'articolo 45 del codice del Terzo settore) ha tuttavia escluso che il trust possa rientrare tra gli enti del Terzo settore in quanto mancherebbe di soggettività giuridica;
a giudizio dello scrivente, in relazione al dettato della circolare ministeriale, s'impedisce non soltanto ai trust ONLUS e benefici italiani e stranieri esistenti di operare, ma si preclude l'ingresso in Italia di importanti trust benefici stranieri, che tuttavia potrebbero apportare il loro contributo nel mondo del Terzo settore;
le Commissioni finanze di Senato e Camera, rispettivamente nelle sedute del 14 e 22 giugno 2017, hanno espresso alcuni rilievi sullo schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (atto del Governo n. 417), sostenendo in particolare che: «con riferimento all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere l'inserimento della formula già utilizzata all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 per le ONLUS, al fine di consentire ai trust (costituiti in forma di ONLUS), ove rispondano ai requisiti introdotti dallo schema in esame, di iscriversi nel Registro unico»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure contenute all'articolo 8 con ogni ulteriore opportuna iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a prevedere l'inserimento dello strumento giuridico del trust tra gli enti del Terzo settore – anche allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni recate dal richiamato articolo 8 – rientrando, a pieno titolo, tra i soggetti iscrivibili nell'anagrafe unica delle ONLUS, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in quanto ente di carattere privato.
9/2460-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Congedo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024;
l'articolo 6, in particolare, proroga al 15 settembre 2025, soltanto per l'anno in corso, il termine per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria e dichiara la validità di alcune delibere di approvazione adottate tardivamente, secondo la disciplina ordinaria;
nell'ambito della fiscalità regionale e locale, oltre alla suesposta IMU, nel 2003, su proposta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Aeroportuali Italiani (ANCAI), fu istituita l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a parziale «risarcimento» dei costi dovuti ai molteplici servizi che i comuni limitrofi agli aeroporti offrono in conseguenza dell'operatività aeroportuale;
nel documento «Informazioni preliminari sul rapporto sui trasferimenti finanziari dello stato agli enti locali per gli anni 2003 – 2004 – Prime Informazioni sul rapporto per gli anni 2003-2004» veniva riportato che: «l'addizionale rappresenta anche una misura di sostegno, seppure modesta, agli enti locali che sopportano la ricaduta della presenza di un aeroporto»;
l'importo della tassa menzionata era inizialmente previsto in 1 euro a passeggero in partenza, subendo nel corso degli anni notevoli aumenti, fino ad arrivare attualmente al costo di 6,5 euro a passeggero, impattando in maniera più che sensibile sul costo dei biglietti aerei;
al riguardo, gli scriventi evidenziano, come sia noto, infatti, che gli elevati costi dei biglietti aerei determinano un forte disagio alle comunità locali residenti che, sempre più frequentemente, sono costrette a viaggiare utilizzando, laddove possibile, diversi mezzi di locomozione con aggravio di tempi di percorrenza, causando anche migrazioni a fini turistici sempre più penalizzate dal caro biglietti;
i sottoscrittori del presente atto rilevano altresì che le difficoltà e i disagi siano più evidenti nei riguardi dei cittadini residenti nelle isole maggiori, considerato infatti l'aumento del costo dei biglietti aerei, dovuto in parte al costo dell'addizionale comunale che le compagnie devono sostenere, le cui conseguenze mettono a serio repentaglio l'attuazione del principio di insularità di cui all'articolo 119, comma 6, della Costituzione, limitando fortemente il diritto della popolazione residente e lavorativa alla mobilità;
si evidenzia, peraltro, che la riduzione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco sarebbe in grado di determinare effetti positivi e durevoli, in quanto porterebbe ad una riduzione dei costi dei biglietti aerei, nonché a maggiori investimenti da parte dei gestori, con un conseguente incremento dei passeggeri;
i sottoscrittori del presente atto rilevano ancora che il mancato introito per l'erario, legato alla riduzione dell'addizionale comunale, verrebbe compensato dall'incremento dei passeggeri e dagli investimenti programmati dai gestori dei vettori, nonché dall'effetto traino che si determinerebbe sull'intero indotto del turismo, oltre che dal sistema di trasporto;
in un'ottica di riduzione dei costi, si ritiene che le conseguenze favorevoli possano comportare un sensibile aumento del traffico aereo e marittimo e l'applicazione dell'addizionale comunale, anche in misura ridotta, potrebbe essere in grado di compensare, se non ampliare, le entrate erariali in favore dello Stato;
al fine di perseguire i suindicati obiettivi, a giudizio dei firmatari del presente atto, risulta urgente e necessario, pertanto, introdurre una misura normativa volta ad una riduzione comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale, con particolare riferimento alle tratte da e per la Sardegna e la Sicilia,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di ogni opportuna iniziativa di competenza, anche limitatamente al periodo 2025-2027, volta alla riduzione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri, valutando altresì l'introduzione di un progetto pilota che riguardi in un primo momento la riduzione o l'eliminazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco nelle tratte da e per la Sardegna e la Sicilia.
9/2460-A/2. Deidda, Raimondo, Longi, Frijia, Gaetana Russo, Baldelli, Ruspandini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024;
l'articolo 6, in particolare, proroga al 15 settembre 2025, soltanto per l'anno in corso, il termine per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria e dichiara la validità di alcune delibere di approvazione adottate tardivamente, secondo la disciplina ordinaria;
nell'ambito della fiscalità regionale e locale, oltre alla suesposta IMU, nel 2003, su proposta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Aeroportuali Italiani (ANCAI), fu istituita l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a parziale «risarcimento» dei costi dovuti ai molteplici servizi che i comuni limitrofi agli aeroporti offrono in conseguenza dell'operatività aeroportuale;
nel documento «Informazioni preliminari sul rapporto sui trasferimenti finanziari dello stato agli enti locali per gli anni 2003 – 2004 – Prime Informazioni sul rapporto per gli anni 2003-2004» veniva riportato che: «l'addizionale rappresenta anche una misura di sostegno, seppure modesta, agli enti locali che sopportano la ricaduta della presenza di un aeroporto»;
l'importo della tassa menzionata era inizialmente previsto in 1 euro a passeggero in partenza, subendo nel corso degli anni notevoli aumenti, fino ad arrivare attualmente al costo di 6,5 euro a passeggero, impattando in maniera più che sensibile sul costo dei biglietti aerei;
al riguardo, gli scriventi evidenziano, come sia noto, infatti, che gli elevati costi dei biglietti aerei determinano un forte disagio alle comunità locali residenti che, sempre più frequentemente, sono costrette a viaggiare utilizzando, laddove possibile, diversi mezzi di locomozione con aggravio di tempi di percorrenza, causando anche migrazioni a fini turistici sempre più penalizzate dal caro biglietti;
i sottoscrittori del presente atto rilevano altresì che le difficoltà e i disagi siano più evidenti nei riguardi dei cittadini residenti nelle isole maggiori, considerato infatti l'aumento del costo dei biglietti aerei, dovuto in parte al costo dell'addizionale comunale che le compagnie devono sostenere, le cui conseguenze mettono a serio repentaglio l'attuazione del principio di insularità di cui all'articolo 119, comma 6, della Costituzione, limitando fortemente il diritto della popolazione residente e lavorativa alla mobilità;
si evidenzia, peraltro, che la riduzione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco sarebbe in grado di determinare effetti positivi e durevoli, in quanto porterebbe ad una riduzione dei costi dei biglietti aerei, nonché a maggiori investimenti da parte dei gestori, con un conseguente incremento dei passeggeri;
i sottoscrittori del presente atto rilevano ancora che il mancato introito per l'erario, legato alla riduzione dell'addizionale comunale, verrebbe compensato dall'incremento dei passeggeri e dagli investimenti programmati dai gestori dei vettori, nonché dall'effetto traino che si determinerebbe sull'intero indotto del turismo, oltre che dal sistema di trasporto;
in un'ottica di riduzione dei costi, si ritiene che le conseguenze favorevoli possano comportare un sensibile aumento del traffico aereo e marittimo e l'applicazione dell'addizionale comunale, anche in misura ridotta, potrebbe essere in grado di compensare, se non ampliare, le entrate erariali in favore dello Stato;
al fine di perseguire i suindicati obiettivi, a giudizio dei firmatari del presente atto, risulta urgente e necessario, pertanto, introdurre una misura normativa volta ad una riduzione comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale, con particolare riferimento alle tratte da e per la Sardegna e la Sicilia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di ogni opportuna iniziativa di competenza, anche limitatamente al periodo 2025-2027, volta alla riduzione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri, valutando altresì l'introduzione di un progetto pilota che riguardi in un primo momento la riduzione o l'eliminazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco nelle tratte da e per la Sardegna e la Sicilia.
9/2460-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Deidda, Raimondo, Longi, Frijia, Gaetana Russo, Baldelli, Ruspandini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è volto a convertire in legge il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale;
l'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede l'applicazione di un'aliquota addizionale IRPEF del 10 per cento per i compensi variabili, che eccedono la parte fissa della retribuzione, dei manager del settore finanziario;
nei primi anni di applicazione dell'aliquota addizionale, l'assenza nel nostro ordinamento di una definizione normativa di «settore finanziario» ha generato incertezza nel delineare il perimetro applicativo della predetta disposizione;
con l'introduzione dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi («TUIR»), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad opera del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 e con efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (articolo 13, comma 9, del citato decreto legislativo), sono stati puntualmente individuati e distintamente definiti, ai fini delle imposte sui redditi, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria (articolo 162-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR);
per rafforzare i criteri di equità e certezza del diritto nell'applicazione del prelievo addizionale IRPEF sulle componenti retributive variabili nel settore finanziario, a prescindere dalla articolazione societaria con la quale si struttura il gruppo, risultava opportuno chiarire l'ambito soggettivo di applicazione del regime addizionale IRPEF con esclusivo riferimento ai soggetti di cui alle richiamate lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del TUIR;
in considerazione di quanto precede, nel corso dell'esame del provvedimento in esame è stata approvata una disposizione normativa volta a confermare l'ambito soggettivo di applicazione della predetta disposizione;
in particolare, l'intervento emendativo, che ha portato all'approvazione dell'articolo 1-bis, ha stabilito l'applicazione, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, della addizionale ex articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione finanziaria, come definiti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, con ciò confermando l'esclusione degli enti di cui alla lettera c) del citato articolo 162-bis, ovvero le «società di partecipazione non finanziaria»;
considerato, altresì, che le predette definizioni di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR sono state introdotte con efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, al fine di garantire la continuità di trattamento fiscale ed evitare ingiustificabili discriminazioni in relazione ai compensi variabili e alle stock options percepiti;
rilevato, infine, che l'emendamento dà attuazione all'impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno, accolto in sede di conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55 (cosiddetto decreto-legge Acconti IRPEF), che mirava anch'esso, analogamente al predetto emendamento, a un chiarimento in via legislativa dell'ambito soggettivo di applicazione del regime addizionale IRPEF relativo a stock options ed emolumenti variabili dei manager del settore finanziario,
impegna il Governo
a garantire, in virtù dell'approvazione della disposizione in argomento, volta a confermare la portata applicativa della norma solo alle società finanziarie di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, un'attuazione e un'interpretazione uniforme nel tempo della disposizione richiamata, accertandosi, in particolare, che l'ambito soggettivo di applicazione della stessa rimanga coerente per tutti i periodi di imposta, anche quelli antecedenti al 2025, nei quali ha trovato e trova applicazione l'articolo 162-bis del TUIR.
9/2460-A/3. Osnato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è volto a convertire in legge il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e interviene anche sul decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), già modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante «Revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires),in attuazione della legge n. 111 del 2023 di delega al Governo per la riforma fiscale»;
nello specifico, la predetta legge delega ha stabilito, all'articolo 5, i princìpi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, prevedendo, con particolare riferimento ai redditi agrari: l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è considerata produttiva di reddito d'impresa;
il decreto legislativo n. 192 del 2024, conformemente ai princìpi e ai criteri direttivi richiamati, ha ridefinito la disciplina dei redditi agrari, novellando l'articolo 32 del TUIR;
in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3), ha inserito la lettera b-bis) nel comma 2 dell'articolo 32 del TUIR, in base alla quale sono considerate attività agricole produttive di reddito agrario «<le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis»;
inoltre, l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 192 del 2024 ha aggiunto il comma 3-bis) nell'articolo 32 del TUIR e tale disposizione ha stabilito che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, «sono individuate, per i terreni, nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché sono disciplinate le modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attività di produzione di vegetali e le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera b-bis)»;
la relazione illustrativa del decreto legislativo evidenzia altresì, che nella nuova lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 32 del TUIR: «sono ricondotti nel novero delle attività agricole principali (i.e., essenziali) le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione. Si tratta di sistemi di coltivazione, quali, ad esempio, le c.d. vertical farm e le colture idroponiche (...) Nell'ambito del regime dei redditi agrari (...) si prevede anche la possibilità di coltivazione con sistemi evoluti all'interno di immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati, e rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10. Nel nuovo comma 3-bis dell'articolo 32 del TUIR (...) si fa rinvio a un apposito decreto (...) per l'individuazione delle nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché per la definizione delle modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati per attività di produzione di vegetali e delle modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento»;
in relazione a quanto suesposto, nonostante il tenore letterale della disposizione di cui alla lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 32 del TUIR, che si riferisce genericamente alle «attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati» rientranti nelle categorie catastali ivi citate, si evidenzia che la norma in oggetto riguarda esclusivamente le attività di produzione di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione (e non anche i sistemi di coltivazione «tradizionali»),
impegna il Governo
ad affiancare alle disposizioni del provvedimento in esame incidenti sul Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), le opportune iniziative volte a precisare che la disposizione dell'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), del TUIR si applica al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
1) deve trattarsi di attività dirette alla produzione di vegetali realizzate mediante i «più evoluti sistemi di coltivazione»;
2) tali attività devono essere poste in essere «tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati» rientranti nelle categorie catastali elencate nella predetta norma.
9/2460-A/4. Testa.
La Camera,
premesso che:
sulle case di riposo gestite dalle onlus si sta aprendo un contenzioso con i comuni in merito alla richiesta di pagamento dell'Imu sugli immobili utilizzati per l'attività istituzionale di tipo sociosanitario e assistenziale rivolta ad anziani non autosufficienti da parte di enti autorizzati, accreditati e convenzionati con i servizi sanitari regionali;
la recente sentenza della Cassazione n. 32690 del 2024 afferma che: «non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il S.S.N. e con tariffe imposte dalla regione in ossequio ai limiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi delle prestazioni erogate, in presenza dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4, comma 2, del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200, da una fondazione senza finalità lucrativa e con carattere di Onlus»;
la Cassazione ha riconosciuto, da una parte, l'esistenza del decreto ministeriale n. 200 del 2012 ma, dall'altra, ha affermato che non basta il rispetto dei requisiti previsti dal decreto stesso per avere diritto all'esenzione Imu;
l'articolo 3 del decreto ministeriale prevede che le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività, ovvero altre attività istituzionali direttamente specificamente previste dalla normativa vigente; b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga analoghe attività istituzionali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
l'articolo 4, riguardante gli ulteriori requisiti settoriali, prevede, alla lettera a) del comma 2, che le attività istituzionali, quali quelle assistenziali e sanitarie, si intendono svolte con modalità non commerciali quando esse sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali e sono svolte in ciascun ambito territoriale secondo la normativa vigente in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, a condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
in merito alla lettera a), le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu degli Ets – pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze – precisano che gli enti non commerciali beneficiano dell'esenzione Imu laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari. In questi casi, infatti, si è in presenza di una forma di cofinanziamento di servizi prevista per legge, in quanto necessaria a garantire «la copertura del servizio universale»;
in tutti i casi di accreditamento, contrattualizzazione, convenzionamento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), nel settore assistenziale-sanitario si è quindi in presenza di attività svolte con modalità non commerciali, a prescindere dalla quota di partecipazione di volta in volta richiesta all'utente e alla sua famiglia;
si può affermare, pertanto, che gli enti non commerciali che svolgono tali attività e che soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge non possono essere considerati imprese e, quindi, possano beneficiare dell'esenzione;
i giudici, compresa la Cassazione con la sentenza richiamata in premessa, non hanno mai tenuto conto di quanto sopra riportato e tale orientamento sta portando all'assoggettamento all'Imu anche degli immobili istituzionali degli enti non commerciali che svolgono attività sociosanitarie con modalità non commerciali;
il 18 giugno 2025 la 6a Commissione del Senato ha approvato all'unanimità – con parere favorevole del rappresentante del Governo – la risoluzione 7-00022 Garavaglia relativa all'assoggettamento al pagamento Imu degli immobili del terzo settore adibiti a strutture socio-assistenziali;
tale risoluzione prevedeva, tra gli impegni assunti dal Governo, quello di «recepire, fermi restando gli specifici vincoli unionali, in una norma avente rango primario, quanto previsto dal decreto ministeriale n. 200 del 2012 e dalle istruzioni alla dichiarazione Imu degli enti non commerciali che vi hanno dato attuazione chiarendo che, al fine di individuare quando un'attività istituzionale sia svolta con modalità non commerciali, deve farsi riferimento ai requisiti elencati dallo stesso decreto visti in premessa, sia quelli di carattere generale, enucleati al comma 1 dell'articolo 3, sia quelli più specifici esplicati al successivo articolo 4, comma 2, lettera a)»,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a recepire in una norma avente rango primario quanto previsto dal decreto ministeriale n. 200 del 2012 e dalle istruzioni alla dichiarazione Imu degli enti non commerciali, con particolare riferimento alla precisazione che gli enti non commerciali beneficiano dell'esenzione Imu, qualora rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari.
9/2460-A/5. Comaroli.
La Camera,
premesso che:
sulle case di riposo gestite dalle onlus si sta aprendo un contenzioso con i comuni in merito alla richiesta di pagamento dell'Imu sugli immobili utilizzati per l'attività istituzionale di tipo sociosanitario e assistenziale rivolta ad anziani non autosufficienti da parte di enti autorizzati, accreditati e convenzionati con i servizi sanitari regionali;
la recente sentenza della Cassazione n. 32690 del 2024 afferma che: «non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il S.S.N. e con tariffe imposte dalla regione in ossequio ai limiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi delle prestazioni erogate, in presenza dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4, comma 2, del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200, da una fondazione senza finalità lucrativa e con carattere di Onlus»;
la Cassazione ha riconosciuto, da una parte, l'esistenza del decreto ministeriale n. 200 del 2012 ma, dall'altra, ha affermato che non basta il rispetto dei requisiti previsti dal decreto stesso per avere diritto all'esenzione Imu;
l'articolo 3 del decreto ministeriale prevede che le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività, ovvero altre attività istituzionali direttamente specificamente previste dalla normativa vigente; b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga analoghe attività istituzionali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
l'articolo 4, riguardante gli ulteriori requisiti settoriali, prevede, alla lettera a) del comma 2, che le attività istituzionali, quali quelle assistenziali e sanitarie, si intendono svolte con modalità non commerciali quando esse sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali e sono svolte in ciascun ambito territoriale secondo la normativa vigente in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, a condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
in merito alla lettera a), le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu degli Ets – pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze – precisano che gli enti non commerciali beneficiano dell'esenzione Imu laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari. In questi casi, infatti, si è in presenza di una forma di cofinanziamento di servizi prevista per legge, in quanto necessaria a garantire «la copertura del servizio universale»;
in tutti i casi di accreditamento, contrattualizzazione, convenzionamento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), nel settore assistenziale-sanitario si è quindi in presenza di attività svolte con modalità non commerciali, a prescindere dalla quota di partecipazione di volta in volta richiesta all'utente e alla sua famiglia;
si può affermare, pertanto, che gli enti non commerciali che svolgono tali attività e che soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge non possono essere considerati imprese e, quindi, possano beneficiare dell'esenzione;
i giudici, compresa la Cassazione con la sentenza richiamata in premessa, non hanno mai tenuto conto di quanto sopra riportato e tale orientamento sta portando all'assoggettamento all'Imu anche degli immobili istituzionali degli enti non commerciali che svolgono attività sociosanitarie con modalità non commerciali;
il 18 giugno 2025 la 6a Commissione del Senato ha approvato all'unanimità – con parere favorevole del rappresentante del Governo – la risoluzione 7-00022 Garavaglia relativa all'assoggettamento al pagamento Imu degli immobili del terzo settore adibiti a strutture socio-assistenziali;
tale risoluzione prevedeva, tra gli impegni assunti dal Governo, quello di «recepire, fermi restando gli specifici vincoli unionali, in una norma avente rango primario, quanto previsto dal decreto ministeriale n. 200 del 2012 e dalle istruzioni alla dichiarazione Imu degli enti non commerciali che vi hanno dato attuazione chiarendo che, al fine di individuare quando un'attività istituzionale sia svolta con modalità non commerciali, deve farsi riferimento ai requisiti elencati dallo stesso decreto visti in premessa, sia quelli di carattere generale, enucleati al comma 1 dell'articolo 3, sia quelli più specifici esplicati al successivo articolo 4, comma 2, lettera a)»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a recepire in una norma avente rango primario quanto previsto dal decreto ministeriale n. 200 del 2012 e dalle istruzioni alla dichiarazione Imu degli enti non commerciali, con particolare riferimento alla precisazione che gli enti non commerciali beneficiano dell'esenzione Imu, qualora rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari.
9/2460-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Comaroli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale», prevede, tra l'altro, misure di semplificazione e sostegno in favore degli enti locali, anche mediante strumenti di flessibilità tributaria e modulazione dei carichi fiscali, con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia finanziaria e la capacità di intervento dei comuni;
in particolare l'articolo 6-bis, introdotto in sede referente, disciplina le modalità con cui i comuni determinano e rendono pubblici i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nell'ambito territoriale di riferimento, ai fini del rispetto delle condizioni per l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento delle dette attività con modalità, anch'esse, esclusivamente non commerciali. Infine, detta una disciplina transitoria nelle more della definizione dei corrispettivi medi;
l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce i principi generali in materia di potestà regolamentare degli enti locali sui tributi di propria competenza consentendo, tuttavia, agli stessi di esercitare autonomia regolamentare per esenzioni o agevolazioni previa autorizza da specifiche disposizioni legislative;
l'articolo 1, commi 659 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in IMU, TASI e TARI, ha attribuito ai comuni ampie competenze regolamentari, pur nel rispetto del quadro normativo nazionale e unionale, prevedendo la possibilità di introdurre, con apposito regolamento adottato ai sensi del citato articolo 52, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle stabilite dalla normativa statale;
invero, nell'ambito della suddetta autonomia regolamentare, numerosi comuni hanno adottato esenzioni o agevolazioni da tributi locali – quali TARI, COSAP/TOSAP o canoni patrimoniali – in favore di soggetti che svolgono attività di rilevanza sociale, educativa o culturale, ritenute meritevoli di sostegno per l'interesse collettivo perseguito;
le scuole paritarie, riconosciute nell'ambito del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, erogano un servizio pubblico di istruzione, secondo criteri di qualità, accessibilità e programmazione, costituendo in molti contesti territoriali un presidio educativo essenziale, in particolare per la fascia dell'infanzia e della scuola primaria, spesso complementare o sostitutivo dell'offerta pubblica;
la possibilità di prevedere una deroga specifica all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, consentendo ai comuni di deliberare l'esenzione IMU per tali immobili, costituirebbe una misura facoltativa, rimessa all'autonoma valutazione degli enti locali, nell'ambito delle proprie capacità di bilancio e priorità territoriali, e pertanto rispettosa del principio di autonomia finanziaria di cui agli articoli 117 e 119 della Costituzione,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, previo confronto in sede europea, la facoltà per i comuni di deliberare l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili in categoria catastale B/5 che ospitano scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ovvero asili nido, scuole dell'infanzia e primarie.
9/2460-A/6. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Candiani, De Bertoldi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale», interviene con misure finalizzate alla semplificazione degli adempimenti tributari e alla gestione più flessibile degli obblighi fiscali, anche attraverso il differimento e la rimodulazione dei versamenti, come disposto in particolare dagli articoli 12 e 14;
l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, e, successivamente, l'articolo 7-quater del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, hanno introdotto, in via sperimentale per i periodi d'imposta 2023 e 2024, la possibilità per i contribuenti di rateizzare il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, dilazionandolo nei mesi da gennaio a maggio dell'anno successivo;
tale misura ha incontrato un ampio consenso da parte di contribuenti, intermediari fiscali e professionisti, in quanto consente una distribuzione più equilibrata del carico fiscale, riducendo la pressione concentrata a fine anno e favorendo una gestione finanziaria più sostenibile, senza incidere negativamente sugli equilibri di finanza pubblica;
il processo di razionalizzazione del sistema fiscale attualmente in corso, così come la sperimentazione della rateizzazione dell'acconto delle imposte a favore dei contribuenti, risulta coerente con gli indirizzi espressi dal Governo in sede parlamentare in occasione dell'approvazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111). In particolare, grazie all'approvazione di un emendamento presentato dal gruppo Lega-Salvini Premier, all'articolo 5, comma 1, lettera f), è stata prevista una revisione del sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, volta proprio a «realizzare (...) una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti»;
per effetto di tale misura, per la prima volta in decenni, microimprese, artigiani, commercianti e liberi professionisti hanno potuto versare solo una parte delle imposte effettivamente dovute entro novembre, posticipando il saldo dei restanti importi in un arco temporale più sostenibile;
in un quadro economico ancora incerto e condizionato da fattori macroeconomici esterni, la possibilità per famiglie e imprese di pianificare le proprie scadenze fiscali in modo più fluido e compatibile con la gestione della liquidità rappresenta un obiettivo coerente con i principi di efficienza ed equità del sistema tributario,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte, già in sede di predisposizione della prossima legge di bilancio, a rendere strutturale la facoltà di rateizzare il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, nei mesi da gennaio a maggio dell'anno successivo, nel rispetto dei principi contabili di competenza e degli equilibri di finanza pubblica, nonché in coerenza con gli obiettivi della legge delega per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111.
9/2460-A/7. Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Candiani, De Bertoldi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea, contiene una pluralità di misure d'urgenza in materia tributaria, finalizzate a sostenere le imprese, le famiglie e il sistema-Paese, nel complesso;
il testo interviene nello specifico, attraverso modifiche della disciplina del trattamento fiscale per particolari spese per le trasferte, per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi, come si evince dall'articolo 1, in particolare ai commi da 1 a 9;
nell'ambito dell'attività professionale di odontoiatria esercitata in forma autonoma sia come libero professionista, che in uno studio proprio o associato, il sottoscrittore del presente atto, rileva come attualmente, il fenomeno del cosiddetto «turismo odontoiatrico» verso i Paesi extra Unione europea sia in costante aumento, spesso favorito da messaggi pubblicitari che evidenziano costi inferiori delle cure rispetto a quelli praticati sul territorio nazionale;
tale fenomeno comporta rischi per la salute dei pazienti, i quali non sempre sono adeguatamente informati sulla qualità, sicurezza e appropriatezza delle cure ricevute in tali Paesi, anche a causa di barriere linguistiche e difficoltà di verifica delle credenziali dei professionisti; a ciò si aggiunge l'impossibilità di ricorrere prontamente all'odontoiatra che ha operato in caso di problemi o complicazioni, facendo venir meno il rapporto tra medico e paziente lungo tutto il percorso di cura;
lo scrivente rileva altresì che, in ragione di quanto suesposto, ulteriori aspetti che destano preoccupazione, sono rappresentati dalla mancanza di certificazioni europee sui materiali impiegati, dall'impossibilità di ottenere adeguata tutela legale in caso di contenzioso e dalla difficoltà di controllo del rispetto della normativa italiana da parte di operatori esterni alla giurisdizione dell'Unione europea;
a giudizio dello scrivente, in considerazione di quanto in precedenza osservato, si ravvisa la necessità d'introdurre misure anche di carattere fiscale, volte a contrastare il fenomeno del cosiddetto «turismo odontoiatrico», in precedenza richiamato, al fine di interrompere il perpetuarsi di pratiche molto spesso fraudolente che determinano ripercussioni, negative e penalizzante per l'amministrazione pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative di carattere normativo volte a escludere la detraibilità delle spese odontoiatriche sostenute in Paesi extra Unione europea, anche mediante una modifica dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di contrastare il fenomeno del turismo odontoiatrico e tutelare la salute dei cittadini e la qualità delle cure, a tal fine promuovendo campagne informative rivolte ai cittadini sulla sicurezza e qualità delle cure odontoiatriche, sensibilizzando in particolare sui rischi e le criticità connesse ai trattamenti effettuati presso strutture non soggette alle normative e ai controlli dell'Unione europea.
9/2460-A/8. Ciancitto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame costituisce un tassello necessario della riforma fiscale in corso e contiene misure aventi lo scopo unitario di consentire ai contribuenti di operare in termini di certezza del diritto e di compliance con le amministrazioni fiscali;
in tale quadro è opportuno procedere alla chiusura delle liti e del contenzioso tributario in essere, anche tenendo conto della riforma del contenzioso tributario, avviata dalla legge n. 130 del 2022 e consolidata con i decreti legislativi n. 219 e n. 220 del 2023 e del processo di riorganizzare il sistema della giustizia tributaria, in cui si prevede il significativo ridimensionamento del numero delle Corti di giustizia tributaria;
dalla recentissima relazione annuale sullo stato del Contenzioso tributario si apprende che nel 2024 si rileva un aumento complessivo delle liti tributarie pendenti del 2,5 per cento rispetto all'anno precedente. Il flusso dei nuovi ricorsi depositati nei due gradi di giudizio si attesta a 224.725 unità, con un significativo aumento dei ricorsi sia nel primo grado di giudizio (+31,6 per cento) sia nel secondo grado (+15,4 per cento) rispetto al 2023;
appare opportuno pertanto introdurre norme deflattive che consentano la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, modulate sullo stato procedimentale di ciascun ricorso e sugli esiti derivanti dalle soccombenze, prevedendo in ogni caso una riduzione delle sanzioni e degli interessi tali da rendere appetibile la definizione;
in connessione con la riforma delle fiscalità territoriale, attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari, sarebbe altresì opportuno che ciascun ente territoriale possa stabilire l'adozione di misure per la chiusura delle questioni fiscali e tariffarie di propria competenza ivi comprese quelle relative a crediti tributari in sofferenza o deteriorati e le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. A tal fine sarebbe opportuno valutare misure premiali per gli enti che accedano alle procedure di definizione, sia in termini di trasferimenti che di ristrutturazione dei propri bilanci,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento, con ulteriori interventi normativi recanti le opportune misure deflattive del contenzioso tributario, secondo le modalità esposte in premessa, con la sola esclusione del contenzioso relativo alle risorse proprie dell'Unione europea e al recupero degli aiuti di Stato, estendendo tali misure ai contenziosi tutt'ora aperti in materia di imposte di consumo e di giochi.
9/2460-A/9. Patriarca, Zinzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame costituisce un tassello necessario della riforma fiscale in corso e contiene misure aventi lo scopo unitario di consentire ai contribuenti di operare in termini di certezza del diritto e di compliance con le amministrazioni fiscali;
in tale quadro è opportuno procedere alla chiusura delle liti e del contenzioso tributario in essere, anche tenendo conto della riforma del contenzioso tributario, avviata dalla legge n. 130 del 2022 e consolidata con i decreti legislativi n. 219 e n. 220 del 2023 e del processo di riorganizzare il sistema della giustizia tributaria, in cui si prevede il significativo ridimensionamento del numero delle Corti di giustizia tributaria;
dalla recentissima relazione annuale sullo stato del Contenzioso tributario si apprende che nel 2024 si rileva un aumento complessivo delle liti tributarie pendenti del 2,5 per cento rispetto all'anno precedente. Il flusso dei nuovi ricorsi depositati nei due gradi di giudizio si attesta a 224.725 unità, con un significativo aumento dei ricorsi sia nel primo grado di giudizio (+31,6 per cento) sia nel secondo grado (+15,4 per cento) rispetto al 2023;
appare opportuno pertanto introdurre norme deflattive che consentano la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, modulate sullo stato procedimentale di ciascun ricorso e sugli esiti derivanti dalle soccombenze, prevedendo in ogni caso una riduzione delle sanzioni e degli interessi tali da rendere appetibile la definizione;
in connessione con la riforma delle fiscalità territoriale, attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari, sarebbe altresì opportuno che ciascun ente territoriale possa stabilire l'adozione di misure per la chiusura delle questioni fiscali e tariffarie di propria competenza ivi comprese quelle relative a crediti tributari in sofferenza o deteriorati e le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. A tal fine sarebbe opportuno valutare misure premiali per gli enti che accedano alle procedure di definizione, sia in termini di trasferimenti che di ristrutturazione dei propri bilanci,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure contenute nel provvedimento, con ulteriori interventi normativi recanti le opportune misure deflattive del contenzioso tributario, secondo le modalità esposte in premessa, con la sola esclusione del contenzioso relativo alle risorse proprie dell'Unione europea e al recupero degli aiuti di Stato, estendendo tali misure ai contenziosi tutt'ora aperti in materia di imposte di consumo e di giochi.
9/2460-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Patriarca, Zinzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene misure in materia di applicazione delle norme fiscali nonché proroghe di termini dichiarativi, sanatorie ed interpretazioni autentiche, aventi lo scopo unitario di consentire ai contribuenti di operare in termini di certezza del diritto e di compliance con le amministrazioni fiscali;
dal novembre 2024 il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato un'interpretazione restrittiva della norma sullo Stato di avanzamento lavori (SAL) necessario per usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito nell'ambito del Superbonus edilizio;
la nuova impostazione, a quanto risulta dai presentatori del presente atto, prevede che il SAL deve rappresentare esclusivamente i lavori effettivamente eseguiti, che l'inclusione di beni semplicemente consegnati (ma non ancora impiegati) nei SAL è illegittima e in violazione del principio di prudenza e che tale inclusione, se utilizzata per superare le soglie previste, comporta illecita fruizione del beneficio fiscale;
in seguito alla determinazione MEF, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate hanno avviato azioni di recupero, con effetto retroattivo, presso i beneficiari delle agevolazioni fruite in difetto rispetto alla nuova impostazione, con richiesta di restituzione, in tutto o in parte del credito d'imposta, cui vengono sommati sanzioni e interessi;
in mancanza di divieti espliciti, molti professionisti e imprese hanno ritenuto legittimo inserire nei SAL del Superbonus anche le forniture presenti in cantiere (piè d'opera). Tale era l'orientamento dell'Ordine degli ingegneri di Roma in un parere tecnico del 2023 e degli articoli tecnici pubblicati sul Sole 24 Ore, in cui si affermava che ADE aveva fatto propria tale nozione nelle sue circolari;
numerosi SAL sono stati computati con i piè d'opera incorporati (circa la metà secondo alcune valutazioni), e su di essi si sono basate detrazioni già fruite o crediti ceduti. Rimettere in discussione ex post la validità di quei SAL potrebbe generare rilevanti problemi sia per i contribuenti (che potrebbero dover restituire gli incentivi) sia per imprese/professionisti/istituti di credito (che potrebbero essere chiamati a risponderne in solido);
in merito alla correttezza dell'impostazione adottata da imprese e professionisti, la recente sentenza n. 18/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti – Sezione 2, ha riconosciuto la correttezza dell'operato del contribuente dando atto che: «alla luce dei riferimenti normativi passati in rassegna, si ritiene che all'atto della redazione di uno stato d'avanzamento, il Direttore dei Lavori possa contabilizzare “lavorazioni e somministrazioni” nella quota parte effettivamente eseguita e documentata dall'appaltatore... tenuta in opportuna considerazione la conformità degli stessi materiali con l'opera da realizzare... (si ritiene che)... possano comunque essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a piè d'opera.»;
giova rilevare che mentre le imprese strutturate e gli istituti di credito hanno i mezzi per poter sostenere un procedimento tributario avverso la richiesta di restituzione dei bonus usufruiti, gravati da sanzioni e interessi sino al 250 per cento della somma agevolata, PMI e famiglie spesso non sono in grado di anticipare le somme necessarie,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a risolvere la questione fiscale esposta in premessa, applicando criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, prevedendo che la nuova impostazione adottata dalle autorità competenti trovi applicazione solo per le opere successive al novembre 2024 e chiarendo che, almeno fino a quella data, le forniture di materiali a piè d'opera possano essere contabilizzate negli stati di avanzamento dei lavori (SAL), a condizione che dette forniture risultino, tramite asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato, nella disponibilità del beneficiario presso il cantiere dell'intervento agevolato alla data dello stato di avanzamento lavori e che siano state successivamente poste in opera.
9/2460-A/10. Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala, Lovecchio, Nevi, Patriarca, Polidori, Boscaini, Deborah Bergamini, Tassinari, Gatta, Arruzzolo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene misure in materia di applicazione delle norme fiscali nonché proroghe di termini dichiarativi, sanatorie ed interpretazioni autentiche, aventi lo scopo unitario di consentire ai contribuenti di operare in termini di certezza del diritto e di compliance con le amministrazioni fiscali;
dal novembre 2024 il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato un'interpretazione restrittiva della norma sullo Stato di avanzamento lavori (SAL) necessario per usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito nell'ambito del Superbonus edilizio;
la nuova impostazione, a quanto risulta dai presentatori del presente atto, prevede che il SAL deve rappresentare esclusivamente i lavori effettivamente eseguiti, che l'inclusione di beni semplicemente consegnati (ma non ancora impiegati) nei SAL è illegittima e in violazione del principio di prudenza e che tale inclusione, se utilizzata per superare le soglie previste, comporta illecita fruizione del beneficio fiscale;
in seguito alla determinazione MEF, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate hanno avviato azioni di recupero, con effetto retroattivo, presso i beneficiari delle agevolazioni fruite in difetto rispetto alla nuova impostazione, con richiesta di restituzione, in tutto o in parte del credito d'imposta, cui vengono sommati sanzioni e interessi;
in mancanza di divieti espliciti, molti professionisti e imprese hanno ritenuto legittimo inserire nei SAL del Superbonus anche le forniture presenti in cantiere (piè d'opera). Tale era l'orientamento dell'Ordine degli ingegneri di Roma in un parere tecnico del 2023 e degli articoli tecnici pubblicati sul Sole 24 Ore, in cui si affermava che ADE aveva fatto propria tale nozione nelle sue circolari;
numerosi SAL sono stati computati con i piè d'opera incorporati (circa la metà secondo alcune valutazioni), e su di essi si sono basate detrazioni già fruite o crediti ceduti. Rimettere in discussione ex post la validità di quei SAL potrebbe generare rilevanti problemi sia per i contribuenti (che potrebbero dover restituire gli incentivi) sia per imprese/professionisti/istituti di credito (che potrebbero essere chiamati a risponderne in solido);
in merito alla correttezza dell'impostazione adottata da imprese e professionisti, la recente sentenza n. 18/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti – Sezione 2, ha riconosciuto la correttezza dell'operato del contribuente dando atto che: «alla luce dei riferimenti normativi passati in rassegna, si ritiene che all'atto della redazione di uno stato d'avanzamento, il Direttore dei Lavori possa contabilizzare “lavorazioni e somministrazioni” nella quota parte effettivamente eseguita e documentata dall'appaltatore... tenuta in opportuna considerazione la conformità degli stessi materiali con l'opera da realizzare... (si ritiene che)... possano comunque essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a piè d'opera.»;
giova rilevare che mentre le imprese strutturate e gli istituti di credito hanno i mezzi per poter sostenere un procedimento tributario avverso la richiesta di restituzione dei bonus usufruiti, gravati da sanzioni e interessi sino al 250 per cento della somma agevolata, PMI e famiglie spesso non sono in grado di anticipare le somme necessarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte a risolvere la questione fiscale esposta in premessa, applicando criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, prevedendo che la nuova impostazione adottata dalle autorità competenti trovi applicazione solo per le opere successive al novembre 2024 e chiarendo che, almeno fino a quella data, le forniture di materiali a piè d'opera possano essere contabilizzate negli stati di avanzamento dei lavori (SAL), a condizione che dette forniture risultino, tramite asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato, nella disponibilità del beneficiario presso il cantiere dell'intervento agevolato alla data dello stato di avanzamento lavori e che siano state successivamente poste in opera.
9/2460-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Mazzetti, De Palma, Rubano, Sala, Lovecchio, Nevi, Patriarca, Polidori, Boscaini, Deborah Bergamini, Tassinari, Gatta, Arruzzolo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene misure volte a favorire l'efficienza del sistema fiscale, a semplificare gli adempimenti per lavoratori e imprese e a incentivare comportamenti virtuosi anche in ambito economico e produttivo;
uno degli obiettivi strategici del Governo dovrebbe essere quello di attrarre capitale umano qualificato e investimenti esteri, in particolare valorizzando il rientro di cittadini italiani e stranieri altamente specializzati, attraverso strumenti come il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati;
la disponibilità da parte dei lavoratori impatriati a investire capitali rilevanti nell'economia italiana, in particolar modo in asset produttivi, strumenti finanziari regolamentati, start-up innovative e strumenti di risparmio a lungo termine, rappresenta un'opportunità per il rafforzamento del tessuto industriale nazionale e per l'incremento della capitalizzazione delle Pmi italiane;
un incentivo al prolungamento dei benefici fiscali a favore dei lavoratori impatriati che assumano impegni di investimento vincolati e qualificati nel territorio nazionale appare coerente con le strategie di attrattività fiscale ed economica del Paese,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame anche adottando ulteriori iniziative normative, nell'ambito di futuri provvedimenti di politica fiscale o attrazione degli investimenti, volte a prorogare l'applicazione del regime agevolato previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, subordinatamente alla realizzazione di specifici investimenti produttivi o finanziari in Italia, secondo criteri selettivi, soglie minime e vincoli di durata coerenti con le finalità di rafforzamento del tessuto economico nazionale.
9/2460-A/11. Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene misure volte a favorire l'efficienza del sistema fiscale, a semplificare gli adempimenti per lavoratori e imprese e a incentivare comportamenti virtuosi anche in ambito economico e produttivo;
uno degli obiettivi strategici del Governo dovrebbe essere quello di attrarre capitale umano qualificato e investimenti esteri, in particolare valorizzando il rientro di cittadini italiani e stranieri altamente specializzati, attraverso strumenti come il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati;
la disponibilità da parte dei lavoratori impatriati a investire capitali rilevanti nell'economia italiana, in particolar modo in asset produttivi, strumenti finanziari regolamentati, start-up innovative e strumenti di risparmio a lungo termine, rappresenta un'opportunità per il rafforzamento del tessuto industriale nazionale e per l'incremento della capitalizzazione delle Pmi italiane;
un incentivo al prolungamento dei benefici fiscali a favore dei lavoratori impatriati che assumano impegni di investimento vincolati e qualificati nel territorio nazionale appare coerente con le strategie di attrattività fiscale ed economica del Paese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame anche adottando ulteriori iniziative normative, nell'ambito di futuri provvedimenti di politica fiscale o attrazione degli investimenti, volte a prorogare l'applicazione del regime agevolato previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, subordinatamente alla realizzazione di specifici investimenti produttivi o finanziari in Italia, secondo criteri selettivi, soglie minime e vincoli di durata coerenti con le finalità di rafforzamento del tessuto economico nazionale.
9/2460-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia fiscale, con l'obiettivo di rendere il sistema fiscale più equo ed efficiente, intervenendo a tal fine anche su aspetti di natura reddituale e dichiarativa;
il vigente regime fiscale considera gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione o divorzio come redditi imponibili per il beneficiario, i quali devono essere dichiarati ai fini Irpef. Tuttavia, tali assegni sarebbero tassabili esclusivamente in base al principio di cassa, ovvero per l'importo effettivamente percepito dal beneficiario nel corso del periodo di imposta;
nonostante tale principio, in sede dichiarativa possono insorgere incertezze applicative, soprattutto in sede di quantificazione dell'assegno in assenza di un'esecuzione materiale del pagamento da parte del soggetto obbligato,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure in materia reddituale e dichiarativa recate dal provvedimento in esame con le opportune iniziative normative volte a escludere dalla base imponibile Irpef del beneficiario gli assegni di mantenimento, periodici o una tantum, non effettivamente corrisposti dal soggetto obbligato.
9/2460-A/12. Bonetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia fiscale, con l'obiettivo di rendere il sistema fiscale più equo ed efficiente, intervenendo a tal fine anche su aspetti di natura reddituale e dichiarativa;
il vigente regime fiscale considera gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione o divorzio come redditi imponibili per il beneficiario, i quali devono essere dichiarati ai fini Irpef. Tuttavia, tali assegni sarebbero tassabili esclusivamente in base al principio di cassa, ovvero per l'importo effettivamente percepito dal beneficiario nel corso del periodo di imposta;
nonostante tale principio, in sede dichiarativa possono insorgere incertezze applicative, soprattutto in sede di quantificazione dell'assegno in assenza di un'esecuzione materiale del pagamento da parte del soggetto obbligato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure in materia reddituale e dichiarativa recate dal provvedimento in esame con le opportune iniziative normative volte a escludere dalla base imponibile Irpef del beneficiario gli assegni di mantenimento, periodici o una tantum, non effettivamente corrisposti dal soggetto obbligato.
9/2460-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, tra i suoi interventi, disposizioni relative al versamento dell'imposta sul valore aggiunto (articoli 9 e 10);
negli ultimi anni si è registrato un costante incremento nell'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa – tra cui car sharing, scooter sharing e micro-mobilità elettrica condivisa – che rappresentano un'alternativa concreta al trasporto privato, contribuendo in modo significativo alla riduzione del traffico veicolare e delle emissioni inquinanti, nonché a rispondere alla crescente domanda di mobilità sostenibile e flessibile, soprattutto nei contesti urbani;
attualmente tali servizi sono soggetti all'aliquota Iva ordinaria del 22 per cento, al pari di altre modalità di trasporto privato, con un impatto negativo sulla loro accessibilità economica, in particolare per le fasce di utenza più giovani o a basso reddito;
la normativa comunitaria in materia di Iva (direttiva 2006/112/CE) include il «trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito» tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota ridotta, ambito in cui la mobilità in sharing – quale forma di trasporto di persone accessibile, condivisa e complementare al servizio pubblico – può essere pienamente ricompreso;
i servizi di vehicle-sharing rappresentano una soluzione di mobilità sostenibile sempre più diffusa e integrata con il trasporto pubblico locale, appare incongrua l'attuale applicazione dell'aliquota Iva ordinaria del 22 per cento a tali servizi. Tale regime fiscale risulta infatti in contrasto con quanto previsto per altri servizi di trasporto pubblico, ai quali si applicano aliquote Iva agevolate;
una riduzione dell'aliquota Iva applicata alla sharing mobility potrebbe generare effetti positivi dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, incentivando una più ampia adozione dei servizi condivisi e liberando risorse che potrebbero essere reinvestite per:
ampliare e rinnovare le flotte di veicoli;
estendere la copertura del servizio anche ai territori meno serviti, oltre i grandi centri urbani;
migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza, in particolare per la micro-mobilità, attraverso investimenti in tecnologie, infrastrutture e formazione degli utenti;
creare nuova occupazione e aumentare la domanda di lavoro lungo tutta la filiera della sharing mobility,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di completare il quadro di interventi in materia di imposta sul valore aggiunto recate dal provvedimento in esame, prevedendo, nell'ambito dei prossimi provvedimenti normativi, la riduzione dell'aliquota Iva dal 22 per cento al 10 per cento per i servizi di mobilità condivisa, con l'obiettivo di rendere questi strumenti più accessibili, favorirne la diffusione anche nelle aree periferiche e sostenere interventi finalizzati all'innovazione, al rafforzamento della sicurezza e alla transizione verso una mobilità urbana più sostenibile ed equa.
9/2460-A/13. Roggiani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e di redditi diversi;
il lavoro autonomo è in continua evoluzione e crescita. La maggioranza delle nuove aperture di partite Iva riguarda anche i giovani under 35;
la questione economica per le partite Iva è senza dubbio la vera vulnerabilità strutturale della categoria dei liberi professionisti e pesa soprattutto sulle generazioni più giovani,
impegna il Governo:
ad adottare misure volte ad introdurre, ferma restando la salvaguardia della libera autodeterminazione del compenso, l'equa remunerazione al fine di agevolare i titolari di partita Iva che, come detto, sono spesso giovani under 35;
a rafforzare il ruolo del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali incrementando le attività di formazione, riqualificazione professionale, previdenza e sicurezza.
9/2460-A/14. Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea, contiene una pluralità di misure urgenti in materia fiscale, volte a sostenere il tessuto socioeconomico e produttivo a beneficio di lavoratori autonomi, famiglie, imprese ed enti territoriali;
nell'ambito degli interventi tributari volti a rafforzare la tutela nei riguardi dei contribuenti, l'articolo 12-ter introdotto in sede referente, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono entro i termini di legge, al concordato preventivo biennale (CPB) relativamente al biennio di imposta 2025 e 2026, di adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive;
il comma 4 del suesposto articolo in particolare, stabilisce che per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1, applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali attraverso specifiche aliquote indicate sulla base del livello di affidabilità fiscale, mentre con il successivo comma 5, si prevede che, per le medesime annualità 2019, 2022 e 2023, i medesimi soggetti indicati al comma 1 applicano ai fini IRAP un l'aliquota pari al 3,9 per cento;
i sottoscrittori del presente atto evidenziano al riguardo, che il concordato preventivo biennale, è stato introdotto attraverso gli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 all'esplicito scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, destinato ai contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
si ricorda che il precedente concordato preventivo biennale, è rivolto ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che hanno aderito al regime forfettario per il primo anno di applicazione, ovvero per il solo periodo d'imposta 2024 e che la proposta per i soggetti forfettari è valida per un solo anno;
gli scriventi evidenziano altresì che il suesposto decreto legislativo n. 13 del 2024 entrato in vigore il 22 febbraio 2024, non si riferisce al 2023 come anno oggetto di concordato, ma lo stesso anno rappresenta quello precedente a quelli per cui viene proposta l'adesione; nella sostanza, mentre il 2023 non è un anno di concordato in sé, i dati ad esso relativi sono fondamentali per la determinazione delle proposte dei CPB per i bienni successivi, a partire dal 2024-2025;
a giudizio degli scriventi, in considerazione di quanto suesposto, al fine di evitare possibili situazioni vessatorie e una condotta troppo rigida e mirata negli accertamenti e nelle verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria, relativamente all'anno d'imposta 2023, (che non è stato oggetto di ravvedimento) si ravvisa la necessità di un intervento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di definire un quadro di misure volte a garantire un'equilibrata applicazione nelle eventuali verifiche nei confronti dei soggetti interessati, che hanno aderito ai benefici previsti dalla normativa fiscale in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale,
impegna il Governo
con riferimento ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel 2024, ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, affinché gli accertamenti dell'Agenzia delle entrate concernenti il periodo d'imposta 2023, siano svolti prioritariamente nei confronti dei contribuenti che hanno commesso frodi fiscali ovvero gravi irregolarità dichiarative
9/2460-A/15. Matera, Congedo, Filini, Giordano, Matteoni, Testa.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 1 e 1-bis del provvedimento recano disposizioni di modifica al Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
l'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede un'imposta sostitutiva forfetaria sui redditi pari a 200.000 euro da applicare a coloro che decidono di trasferire la propria residenza in Italia, al fine di attirare un numero crescente di individui con patrimoni elevati;
i redditi di fonte estera che rientrano nel suddetto regime agevolato sono: i redditi fondiari; i redditi di capitale; i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo; i redditi di impresa; i redditi diversi; le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società non residenti;
data la natura di «imposta sostitutiva», il regime in questione è opzionale, è esercitabile a seguito del parere favorevole dell'Agenzia delle entrate e si applica sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di trasferimento della residenza o al periodo successivo. L'opzione è revocabile ma cessa comunque decorsi i 15 anni dal primo periodo di imposta di validità. Inoltre il regime è applicabile a uno o più familiari purché soddisfino anche loro i requisiti del primo comma, ma in questo caso, l'importo dell'imposta sostitutiva è pari a 25.000 euro per ognuno di essi;
nonostante l'intervenuta elevazione dagli originari 100.000 euro agli attuali 200.000 euro dell'importo dell'imposta sostitutiva, la disposizione (meglio nota come «Norma CR7» o «Norma Ronaldo») continua a rappresentare, stando anche ai dati resi noti recentemente dalla Corte dei conti, un incentivo molto forte per il trasferimento nel nostro Paese;
secondo l'Agenzia delle entrate, nel 2023 sono stati 1.495 i milionari che hanno scelto il nostro Paese: si tratta del 31,6 per cento in più rispetto ai 1.136 registrati l'anno prima. Mentre nel 2024 sono state presentate altre 706 richieste nonostante la flat tax sia raddoppiata;
a sollevare dubbi su tale regime fiscale non sono solo i cittadini italiani, che ne percepiscono l'iniquità rispetto al principio di proporzionalità, ma anche la Corte dei conti (per la quale non c'è trasparenza né tracciabilità sui benefici reali per l'economia reale) che nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2023, evidenzia come l'Agenzia delle entrate non disponga di dati certi sui redditi esteri effettivamente assoggettati alla flat tax, ma, soprattutto, che non esiste alcuna informazione che permetta di capire se i beneficiari, una volta trasferiti in Italia, abbiano davvero contribuito all'economia nazionale con investimenti o attività, come previsto dalla logica originaria alla base della misura;
già nel 2021, l'Osservatorio fiscale dell'Unione europea aveva definito la flat tax italiana come la più aggressiva tra quelle offerte in Europa, proprio perché permette di beneficiare di forti sconti fiscali senza dover restituire nulla in termini di ricadute economiche reali;
inoltre il regime fiscale non solleva solo questioni di equità tra contribuenti, ma ha anche effetti concreti sulla vita quotidiana, soprattutto nelle grandi città, generando effetti distorsivi e turbative al mercato immobiliare. L'arrivo di un numero crescente di cosiddetti «migranti di lusso», attratti dalle agevolazioni fiscali, ha reso Milano una delle mete preferite. La loro presenza si concentra in zone centrali e ad alta richiesta, contribuendo all'aumento dei prezzi, in particolare nel mercato degli immobili non soltanto di pregio;
secondo l'ultima analisi di Scenari Immobiliari, le compravendite di case di lusso sopra il milione di euro rappresentano ormai il 6 per cento del totale delle transazioni a Milano, con valori medi in netta crescita;
sempre secondo la Corte dei conti l'efficacia attrattiva italiana è destinata a rafforzarsi dal 2025, a causa della decisione del governo britannico di riformare il regime dei residenti non domiciliati (cosiddetto «non-dom»), che per decenni ha garantito ai benestanti globali una tassazione di favore sui redditi di fonte estera, prevedendo d'ora in poi solo quattro anni di vantaggi a chi non è stato residente negli ultimi dieci anni, dopodiché scatterà il prelievo integrale su tutti i redditi e plusvalenze di fonte estera. Di qui l'allarme della Corte dei conti che mette in guardia il governo dalla migrazione (soprattutto fiscale) verso il litorale italiano degli ultra-benestanti proprio in corrispondenza della fine del regime non-dom inglese: un flusso finanziario che rischia di aumentare la platea dei beneficiari della flat tax italiana, ma senza assicurare un vero impatto in termini di investimenti produttivi o sviluppo del territorio,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative urgenti volte a scoraggiare l'acquisto di immobili da parte dei soggetti che avendo trasferito la propria residenza in Italia decidono di optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attraverso l'elevazione delle aliquote e degli importi delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e sul valore aggiunto, loro dovute in sede di atto di compravendita.
9/2460-A/16. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Piccolotti, Zaratti, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Berruto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 comma 63 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di innalzare l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività d'impresa, che effettuano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
come è noto l'impatto della turistificazione delle città a forte vocazione turistica ha comportato tra le altre la riduzione di offerta di alloggi in locazione di lunga durata con ricadute sui residenti, che si sono trovarti ad affrontare la difficoltà di trovare una alloggio in locazione e anche un aumento degli affitti spropositato che sta aggravando anche la precarietà abitativa con ricadute sui comuni in termini di richieste di sostegni agli affitti o di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
permane la necessità di porre in essere interventi legislativi che consentano ai comuni di procedere in delibere che regolamentino le locazioni brevi tenuto conto della sostenibilità e della vivibilità per i cittadini ma al contempo garantendo una offerta di accoglienza di qualità senza snaturare le città;
dal sito del Ministero del turismo si apprende che ai fini della registrazione delle strutture ricettive turistiche, con il CIN, le strutture registrate al 17 luglio 2025 sono 677.052, mentre sono 597.832 i CIN rilasciati, di cui 10.960 in verifica amministrativa, risultando registrate e regolari l'88,30 per cento delle strutture registrate, così che ad oggi circa il 12 per cento delle strutture registrate non sono ancora completamente e legalmente operative;
tenuto conto dell'impatto sui comuni e degli ulteriori oneri derivanti dall'impatto della turistificazione sarebbe necessario procedere, in attesa di una normativa nazionale che fornisca ai comuni la possibilità di regolamentare le locazioni brevi di procedere ad una prima revisione della percentuale di cedolare secca applicata agli introiti da locazioni turistiche,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative urgenti, anche in vista della prossima legge di bilancio, volte a promuovere e predisporre una rimodulazione delle percentuali relative alle locazioni brevi turistiche aggiungendo all'aliquota del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi e a quella del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre alla prima, una aliquota del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare destinate a locazione breve turistica, risorse aggiuntive che andrebbero trasferite ai comuni interessati per far fronte all'impatto sociale della turistificazione.
9/2460-A/17. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
è necessario garantire condizioni che rendano più accessibile l'acquisto della casa per le giovani generazioni, sostenendone l'autonomia e agevolando il percorso verso una stabile indipendenza abitativa;
molti giovani si trovano oggi in difficoltà nell'acquisto della prima casa, a causa dell'aumento dei tassi di interesse, del costo degli immobili e delle restrizioni nell'accesso al credito;
le agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, a favore degli under 36 per l'acquisto della prima casa, prorogate fino al 31 dicembre 2024, hanno cessato di avere efficacia dal 1° gennaio 2025, restando attivo solo il Fondo di Garanzia per i mutui prima casa,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi volti a rendere strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il regime agevolativo di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani con meno di 36 anni, al fine di favorire l'autonomia abitativa e garantire un accesso alla casa più equo e sostenibile per le giovani generazioni, contribuendo a ridurre il divario generazionale.
9/2460-A/18. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
è necessario garantire condizioni che rendano più accessibile l'acquisto della casa per le giovani generazioni, sostenendone l'autonomia e agevolando il percorso verso una stabile indipendenza abitativa;
molti giovani si trovano oggi in difficoltà nell'acquisto della prima casa, a causa dell'aumento dei tassi di interesse, del costo degli immobili e delle restrizioni nell'accesso al credito;
le agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, a favore degli under 36 per l'acquisto della prima casa, prorogate fino al 31 dicembre 2024, hanno cessato di avere efficacia dal 1° gennaio 2025, restando attivo solo il Fondo di Garanzia per i mutui prima casa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi volti a rendere strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il regime agevolativo di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani con meno di 36 anni, al fine di favorire l'autonomia abitativa e garantire un accesso alla casa più equo e sostenibile per le giovani generazioni, contribuendo a ridurre il divario generazionale.
9/2460-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate, nel quadro dei principi generali inerenti la riduzione del carico fiscale dei contribuenti e la semplificazione del sistema fiscale, al contrasto all'iniqua tassazione;
l'articolo 59, comma 2, del regio decreto n. 215 del 1933 e l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2010 sono tra le disposizioni legislative che regolano il contributo di bonifica (Codice Tributo 630), erogato ai consorzi di bonifica: un tributo dovuto dai proprietari di tutti tipi di immobili (non solo quelli agricoli) situati all'interno del comprensorio consortile, per finanziare le opere di difesa idraulica e la loro manutenzione;
questo contributo è fra quelli gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto «contributi ai consorzi obbligatori per legge» espressamente indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
il contributo è regolato da leggi regionali che ne specificano le modalità di calcolo e riscossione del contributo, nonché le aree soggette a contribuenza;
in alcune regioni il contributo di bonifica 630 è stato oggetto di contestazioni e richieste di sospensione: è il caso della regione Puglia dove, in particolare nelle zone colpite dalla Xylella, interi terreni agricoli sono diventati improduttivi e gli agricoltori lamentano che, nonostante il pagamento del contributo, le opere di bonifica non vengono realizzate o mantenute adeguatamente, con canali ostruiti e argini abbandonati;
la mozione approvata lo scorso aprile dal Consiglio regionale e il cui oggetto era l'operato del nuovo Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, ha impegnato la Giunta a disporre una puntuale verifica dello stato di conservazione, tenuta ed efficienza delle opere di bonifica del Consorzio con annullamento delle procedure di esecuzione forzata e dei fermi amministrativi dei veicoli fino alla data dell'approvazione definitiva del Piano Generale di Bonifica e della ultimazione della verifica dello stato di conservazione, tenuta ed efficienza delle opere di bonifica, nonché della esecuzione dei necessari interventi pubblici di bonifica. Il ripristino delle procedure di riscossione del contributo consortile cod. 630 dovrà essere successivo alla definitiva approvazione del Piano Generale di Bonifica e ad avvenuta esecuzione degli interventi di bonifica;
le regioni hanno il potere di sospendere, rinviare o esentare dal pagamento del contributo di bonifica in casi particolari e motivati come può essere la ridefinizione delle funzioni dei consorzi, fare verifiche o in attesa di nuove leggi,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, per quanto di competenza e in coerenza con il principio della compliance tra cittadino e fisco, di tempestive iniziative finalizzate a chiarire il quadro normativo vigente in materia di riscossione del contributo di bonifica con particolare riferimento alla sospensione del pagamento del tributo 630 dovuto ai consorzi, nonché all'annullamento delle procedure di riscossione e dei procedimenti esecutivi già avviati a carico dei contribuenti interessati, nelle more dell'approvazione degli strumenti di pianificazione di competenza regionale quale il Piano Generale di Bonifica (PGB) e della rielaborazione del nuovo Piano di classifica e a seguito dell'avvenuta esecuzione dei lavori di manutenzione e dei necessari interventi pubblici di bonifica.
9/2460-A/19. Donno.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate, nel quadro dei principi generali inerenti la riduzione del carico fiscale dei contribuenti e la semplificazione del sistema fiscale, al contrasto all'iniqua tassazione;
l'articolo 59, comma 2, del regio decreto n. 215 del 1933 e l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2010 sono tra le disposizioni legislative che regolano il contributo di bonifica (Codice Tributo 630), erogato ai consorzi di bonifica: un tributo dovuto dai proprietari di tutti tipi di immobili (non solo quelli agricoli) situati all'interno del comprensorio consortile, per finanziare le opere di difesa idraulica e la loro manutenzione;
questo contributo è fra quelli gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto «contributi ai consorzi obbligatori per legge» espressamente indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
il contributo è regolato da leggi regionali che ne specificano le modalità di calcolo e riscossione del contributo, nonché le aree soggette a contribuenza;
in alcune regioni il contributo di bonifica 630 è stato oggetto di contestazioni e richieste di sospensione: è il caso della regione Puglia dove, in particolare nelle zone colpite dalla Xylella, interi terreni agricoli sono diventati improduttivi e gli agricoltori lamentano che, nonostante il pagamento del contributo, le opere di bonifica non vengono realizzate o mantenute adeguatamente, con canali ostruiti e argini abbandonati;
la mozione approvata lo scorso aprile dal Consiglio regionale e il cui oggetto era l'operato del nuovo Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, ha impegnato la Giunta a disporre una puntuale verifica dello stato di conservazione, tenuta ed efficienza delle opere di bonifica del Consorzio con annullamento delle procedure di esecuzione forzata e dei fermi amministrativi dei veicoli fino alla data dell'approvazione definitiva del Piano Generale di Bonifica e della ultimazione della verifica dello stato di conservazione, tenuta ed efficienza delle opere di bonifica, nonché della esecuzione dei necessari interventi pubblici di bonifica. Il ripristino delle procedure di riscossione del contributo consortile cod. 630 dovrà essere successivo alla definitiva approvazione del Piano Generale di Bonifica e ad avvenuta esecuzione degli interventi di bonifica;
le regioni hanno il potere di sospendere, rinviare o esentare dal pagamento del contributo di bonifica in casi particolari e motivati come può essere la ridefinizione delle funzioni dei consorzi, fare verifiche o in attesa di nuove leggi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione, per quanto di competenza e in coerenza con il principio della compliance tra cittadino e fisco, di tempestive iniziative finalizzate a chiarire il quadro normativo vigente in materia di riscossione del contributo di bonifica con particolare riferimento alla sospensione del pagamento del tributo 630 dovuto ai consorzi, nonché all'annullamento delle procedure di riscossione e dei procedimenti esecutivi già avviati a carico dei contribuenti interessati, nelle more dell'approvazione degli strumenti di pianificazione di competenza regionale quale il Piano Generale di Bonifica (PGB) e della rielaborazione del nuovo Piano di classifica e a seguito dell'avvenuta esecuzione dei lavori di manutenzione e dei necessari interventi pubblici di bonifica.
9/2460-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Donno.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi;
la recente transizione dalla decontribuzione alla fiscalizzazione del cuneo fiscale e contributivo – introdotta in particolare con l'articolo 1, commi 15-22, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e in attuazione delle precedenti misure di cui al decreto-legge n. 48 del 2023 (cosiddetto decreto lavoro) – pur avendo l'obiettivo di rendere strutturale il sostegno al lavoro dipendente, ha determinato per la maggior parte dei redditi inferiori ai 35 mila euro annui una riduzione delle retribuzioni nette, con effetti particolarmente penalizzanti per i lavoratori e le lavoratrici a basso reddito;
tali perdite salariali risultano più accentuate nella fascia di imponibile previdenziale annua compresa tra 8.500 e 9.000 euro, dove si registra una diminuzione dell'importo netto percepito fino all'equivalente di circa due mensilità all'anno, aggravando la condizione economica di chi si trova già in una posizione di maggiore vulnerabilità;
la mancata compensazione di queste riduzioni salariali rischia di amplificare disparità sociali, indebolire la domanda interna e frenare la ripresa economica, in contrasto con i princìpi di equità e giustizia sociale richiamati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle linee guida europee;
la necessità di assicurare un'adeguata tutela del potere d'acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici a reddito medio-basso, soprattutto in un contesto di crescita dell'inflazione e aumento dei costi della vita, appare non più differibile;
occorre assicurare, per i redditi più bassi, il riconoscimento di un'integrazione economica almeno pari al cosiddetto «bonus Conte» di 1.200 euro annui, al fine di ristabilire condizioni di equità e di tutela del potere d'acquisto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sopra richiamata;
appare necessario valutare ulteriori interventi di rafforzamento delle misure di sostegno al reddito, finalizzati a contrastare la povertà lavorativa e a garantire un sistema fiscale e contributivo più equo e progressivo, in linea con gli obiettivi di coesione sociale, crescita sostenibile e valorizzazione del lavoro,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative, al fine di:
individuare, a partire dal primo provvedimento utile, misure urgenti e strutturali volte a neutralizzare le perdite salariali subite dai lavoratori e dalle lavoratrici con redditi fino a 35 mila euro annui a seguito della fiscalizzazione del cuneo, con particolare attenzione alla fascia di imponibile previdenziale annuo tra 8.500 e 9.000 euro;
a rendere strutturali ed efficaci le tutele, anche di natura fiscale, per i redditi medio-bassi, così da prevenire ulteriori penalizzazioni economiche e rafforzare la fiducia nei confronti delle istituzioni e del sistema Paese.
9/2460-A/20. Raffa, Alifano, Gubitosa, Quartini, Merola.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, interviene sulla misura che prevede la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni nelle società collegate;
il tessuto produttivo italiano è fortemente caratterizzato dalla presenza di start-up e PMI innovative, la cui competitività e capacità di crescita sono strettamente legate agli investimenti in capitale umano qualificato;
negli ultimi anni, a fronte di profonde trasformazioni economiche aggravate dagli effetti dell'inflazione e da una sostanziale perdita di potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese, si è resa necessaria una politica fiscale più equa e orientata alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione qualificata;
le recenti riforme fiscali, pur avendo l'obiettivo di sostenere la crescita, hanno prodotto effetti non pienamente soddisfacenti su ampie fasce di contribuenti, in particolare sui redditi bassi e medi, rischiando di indebolire il sistema produttivo e frenare l'innovazione;
l'impiego di personale altamente qualificato rappresenta una leva strategica per l'innovazione, la digitalizzazione e la transizione ecologica, nonché per la competitività internazionale delle imprese italiane;
il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato ha dimostrato di essere uno strumento efficace nel favorire la crescita occupazionale e la qualità del lavoro nelle start-up e nelle PMI innovative, ma necessita di un rafforzamento per rispondere meglio alle nuove sfide del mercato globale e per contrastare la «fuga dei cervelli»;
un incremento della percentuale del credito d'imposta determinerebbe un incentivo concreto e immediato per le imprese a investire in nuova occupazione qualificata, generando un impatto positivo sulla produttività, sull'innovazione e sull'attrattività del sistema-Paese;
tale misura si inserisce in una più ampia strategia di rilancio degli investimenti privati, di valorizzazione delle competenze e di sostegno alla crescita sostenibile, in linea con le priorità del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
l'adozione di politiche fiscali mirate e selettive, capaci di premiare le imprese più dinamiche e innovative, appare ormai non più procrastinabile per garantire la resilienza dell'economia italiana alle sfide poste dalla transizione digitale, green e sociale,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione, a partire dal primo provvedimento utile, di iniziative finalizzate all'incremento significativo della percentuale del credito d'imposta riconosciuto alle start-up e alle PMI innovative per l'assunzione di personale qualificato, anche al fine di: sostenere l'occupazione giovanile e femminile altamente qualificata; favorire la crescita e la competitività delle imprese emergenti e innovative; prevenire la dispersione di competenze e la perdita di capitale umano verso l'estero, promuovendone con efficacia il ruolo centrale dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione e della transizione digitale dell'economia italiana.
9/2460-A/21. Alifano, Raffa, Gubitosa.
La Camera,
premesso che:
come rilevato da più parti, da ultimi l'Ufficio parlamentare di Bilancio (UpB) e l'Osservatorio Conti pubblici italiani (Cpi) dell'Università Cattolica, nonostante le intenzioni dichiarate della riforma fiscale, il nuovo impianto Irpef introdotto nel 2024 dal Governo Meloni e confermato per il 2025 sta generando un effetto paradossale: in sostanza si verificherebbe un aumento del prelievo fiscale, in particolare sui redditi medio-bassi;
a detta del Governo, infatti, le riforme introdotte nel 2024 e 2025 avevano anche lo scopo, oltre che rendere il beneficio dalla fiscalizzazione da temporaneo a permanente per i redditi bassi, di sostenere la cosiddetta «classe media», i livelli di reddito in cui si concentra la maggior parte dei contribuenti;
nel frattempo, però, c'è stata anche un'impennata dell'inflazione nel 2022 e 2023 che è rientrata solo a partire dal 2024, con una perdita di potere d'acquisto che dal 2021 al 2025 è stata pari al 13 per cento. Le aliquote e detrazioni dell'Irpef non sono indicizzate all'inflazione, con la conseguenza che a parità di reddito reale (cioè, tenendo conto della riduzione del potere d'acquisto indotto dalla variazione dei prezzi) i contribuenti si sono trovati a pagare di più; il cosiddetto fenomeno del «drenaggio fiscale» (fiscal drag);
in questo quadro si inserisce anche il ruolo sull'Irpef delle addizionali regionali e comunali che non solo introducono variazioni nel carico tributario rilevanti tra contribuenti a seconda della loro residenza sul territorio, ma hanno anche una propria dinamica separata;
il risultato è che i vantaggi delle riforme nazionali sono annullati per tutti i livelli di reddito, eccetto che per quello più basso, dove comunque i vantaggi sono ridotti a poche centinaia di euro all'anno;
numerose sono le proposte che il Movimento 5 Stelle ha suggerito nei vari provvedimenti di natura fiscale (da ultimo nel provvedimento in esame) finalizzate a neutralizzare il forte shock inflazionistico che ha continuato a tassare i redditi nominali nello stesso modo, senza tenere conto della riduzione nel loro potere d'acquisto;
misure che hanno come ratio quella di far aumentare i redditi bassi e medi dei contribuenti in un'ottica di espansione dei consumi finalizzata al sostegno allo sviluppo, di segno opposto rispetto al taglio delle detrazioni (sia pure riferito ai redditi medio alti) implementato dal Governo anche nella legge di bilancio 2025;
in questa ottica si pongono le proposte di modifica finalizzate a definire una diversa struttura della tassazione Irpef che preveda la rimodulazione dell'aliquota nominali applicabile ai redditi medi, alla riduzione dell'accisa dalla base imponibile Iva, al fine di ridurre il costo complessivo sui carburanti, al cash back fiscale delle spese sanitarie per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro all'anno e sempre per i lavoratori dipendenti la possibilità di ottenere in luogo delle detrazioni per la locazione di immobili un rimborso in denaro;
la correzione di rotta della riforma fiscale, con riferimento alle criticità sopraesposte appare non più procrastinabile come di recente ammesso dalla stessa premier Meloni che ha ripreso – nel quadro di un «fantomatico» piano fiscale per il ceto medio – la proposta del M5S relativa alla rimodulazione dell'aliquota nominali applicabile ai redditi medi,
impegna il Governo
ad intraprendere tempestive iniziative, a partire dal primo provvedimento utile, per correggere i danni che la riforma fiscale ha prodotto nei confronti dei redditi bassi e medi, anche attraverso l'introduzione delle proposte di modifica sopra citate.
9/2460-A/22. Gubitosa, Alifano, Raffa.
La Camera,
premesso che:
i dati Eurostat relativi al 2023 confermano che oltre il 50 per cento delle entrate fiscali nei Paesi dell'Unione europea proviene dal lavoro, attraverso stipendi, salari e contributi sociali. Solo un quarto arriva dai consumi e appena il 21,9 per cento dal capitale, ovvero profitti, dividendi e rendite. Ancora una volta, a sostenere il peso del fisco sono soprattutto lavoratori, famiglie e PMI. Un modello fiscale iniquo, sbilanciato e ormai insostenibile;
di fronte a un quadro così squilibrato le proposte del Movimento 5 Stelle sono radicalmente diverse da quelle contenute nella riforma fiscale in corso di realizzazione da parte del Governo che non solo non ha modificato in alcun modo lo status quo ma anzi, come osservato anche da ultimo dall'Ufficio parlamentare di Bilancio, ha aggravato la situazione dei redditi bassi e medi che la riforma Meloni affermava di voler sostenere;
nonostante le intenzioni dichiarate della riforma fiscale, il nuovo impianto Irpef introdotto nel 2024 dal governo Meloni e confermato per il 2025 sta generando un effetto paradossale: in sostanza, un aumento del prelievo fiscale, in particolare sui redditi medio-bassi;
a detta del Governo, infatti, le riforme introdotte nel 2024 e 2025 avevano anche lo scopo, oltre che rendere il beneficio dalla fiscalizzazione da temporaneo a permanente per i redditi bassi, di sostenere la cosiddetta «classe media», i livelli di reddito in cui si concentra la maggior parte dei contribuenti;
occorre una visione diversa fondata sulla giustizia fiscale perché non si può più accettare che si continui a tassare chi produce ricchezza reale mentre si adotta un atteggiamento fiscale di favore per chi accumula capitali senza contribuire al bene comune:
il carico fiscale va, dunque, spostato verso chi ha beneficiato di extraprofitti e rendite fuori misura come banche, assicurazioni, imprese energetiche, industria delle armi e grandi colossi digitali, per i quali prevediamo una web tax da portare al 15 per cento ed occorre intervenire anche sulle rendite finanziarie e sulle operazioni speculative di Borsa ad alta frequenza, con l'introduzione di una Rider Tax;
le banche, in particolare, hanno beneficiato dell'aumento dei tassi d'interesse che la Banca centrale europea (Bce) ha utilizzato per contrastare lo shock inflazionistico: i dati della Fabi hanno di recente certificato che nei tre anni di tassi record (2022-2024) il totale dei profitti degli istituti di credito si è attestato a 112 miliardi di euro;
la tassazione dei profitti bancari non ha generato alcun effetto positivo in termini di gettito dal momento che la totalità degli istituti di credito, compresi quelli collegati a società a partecipazione pubblica (come Mediocredito centrale), si sono avvalsi della facoltà di destinare le imposte dovute al proprio rafforzamento patrimoniale, come legittimamente concesso dalla normativa introdotta dal Governo. La possibilità di destinare a riserva patrimoniale l'imposta dovuta consente peraltro agli istituti di credito di liberare gli accantonamenti su credito, incrementando ulteriormente gli utili in favore degli azionisti; da considerare inoltre che la stessa riserva patrimoniale può essere in qualsiasi momento svincolata, anche per finalità connesse alla distribuzione degli utili;
ugualmente inefficace si è rivelata la tassa extra gettito applicata alle imprese energetiche, in merito alla quale si è aperta – in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale – la possibilità di presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate;
risulta, altresì, urgente disegnare una nuova tassazione dell'economia digitale attraverso un ulteriore rafforzamento della Digital Service Tax introdotta con coraggio per la prima volta dal governo Conte con la legge di bilancio 2019 ed è entrata in vigore nel 2020;
per tutelare i redditi medio-bassi da lavoro e d'impresa va infine contrastato il fiscal drag, ossia quel meccanismo che aumenta la pressione fiscale nominale senza alcun reale beneficio per il potere d'acquisto. Una vera ingiustizia che colpisce milioni di contribuenti,
impegna il Governo
al fine di assicurare una maggiore equità del sistema fiscale e una maggior tutela dei percettori di redditi medio-bassi, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'introduzione per gli anni 2024 e 2025 di una imposta straordinaria sugli extra profitti bancari eliminando la facoltà di destinare l'imposta dovuta a riserva patrimoniale, destinando il maggior gettito dell'imposta straordinaria ad iniziative finalizzate a sostenere le misure di salvaguardia del potere di acquisto dei cittadini, a partire dal contenimento degli effetti negativi subiti dalla clientela in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, a partire dall'anno 2022.
9/2460-A/23. Francesco Silvestri, Alifano, Raffa, Gubitosa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale, intervenendo in maniera rilevante su diversi aspetti del trattamento fiscale;
dal punto di vista agricolo, il provvedimento non introduce disposizione determinati, limitandosi a due misure – comunque positive per il settore – rilevate negli articoli articoli 7 e 11, recanti rispettivamente: l'estensione dei benefici fiscali per il gasolio al biodiesel utilizzato tal quale; la modifica della data di entrata in vigore delle norme fiscali in materia di produzione di alcol etilico da processi di dealcolazione, individuata non più al 1° gennaio 2026, ma a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
molte regioni italiane, tra le quali la Basilicata, stanno affrontando – ormai da anni – una pesante crisi idrica che sta avendo evidenti ripercussioni sulla produzione agricola, in particolare sulle colture ortive e arboree (agrumi, uva, kiwi, kaki, fichi, fragoleti e frutticole stagionali a maturazione tardiva) che hanno subito danni ingenti, con frutteti ormai compromessi e produzioni perdute;
in tale contesto risulta complicato pensare e pianificare la prossima stagione agricola, poiché gli agricoltori non sono in grado di programmare la preparazione dei terreni e le semine;
è evidente che tale situazione ha ripercussioni economiche negative, per le quali molte famiglie sono costrette a chiudere le aziende, abbandonare i campi, perdere i propri redditi;
l'articolo 59, comma 2, del R.D. n. 215 del 1933 e l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2010 sono tra le disposizioni legislative che regolano il contributo di bonifica (Codice Tributo 630), erogato ai consorzi di bonifica: un tributo dovuto dai proprietari di tutti tipi di immobili (non solo quelli agricoli) situati all'interno del comprensorio consortile, per finanziare le opere di difesa idraulica e la loro manutenzione;
il contributo è regolato da leggi regionali che ne specificano le modalità di calcolo e riscossione del contributo, nonché le aree soggette a contribuenza;
in alcune regioni il contributo di bonifica 630 è stato oggetto di contestazioni e richieste di sospensione; ciò è avvenuto anche nella stessa Basilicata, dove gli agricoltori lamentano che, a fronte di un costante pagamento del contributo, le opere di bonifica non vengono realizzate o mantenute adeguatamente,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad introdurre forme di ristoro fiscale e finanziario per le imprese agricole lucane, con l'obiettivo di sostenere la ripresa delle attività produttive e in particolare per le produzioni agricole compromesse dalla crisi idrica, a tal fine valutando per la regione Basilicata, per quanto di propria competenza ed in sinergia con la regione, una esenzione dei contributi irrigui a carico delle aziende agricole, nelle zone in cui i servizi sono compromessi o non garantiti.
9/2460-A/24. Lomuti, Amendola, Simiani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure la cui ratio è, tra le altre, quella della necessità di creare una maggiore compliance tra contribuenti e fisco, rendendo quest'ultimo più equo, progressivo e redistributivo;
oltre un quarto dei minori fino a 16 anni nel nostro Paese è esposto a povertà o esclusione sociale. Il report di Save the Children chiede una particolare attenzione sulle famiglie numerose, quelle con difficoltà economiche, e sugli effetti della povertà educativa, chiedendo interventi strutturali per garantire pari opportunità a tutti i bambini e ragazzi;
il quadro aggiornato sulla povertà dei minori fino a 16 anni in Italia, basato sugli ultimi dati Istat al 2024 e sulle analisi di Save the Children (2025) conferma che 26,7 per cento dei minori a rischio povertà o esclusione sociale, con accentuazione nelle regioni meridionali e per i minori con cittadinanza straniera (43,6 per cento). Nelle famiglie con più figli, il rischio cresce: oltre il 42 per cento per famiglie con tre o più minori (in crescita rispetto al 37,1 per cento del 2023). Preoccupano le famiglie monogenitoriali: quando è presente solo la madre, quasi 48,4 per cento dei minori è a rischio; con solo padre, la percentuale scende al 30,9 per cento;
il contrasto alla povertà minorile richiede interventi fiscali mirati e strutturali, che vanno oltre le misure assistenziali temporanee, con particolare riferimento all'incremento delle detrazioni Irpef per figli minori a carico in famiglie sotto una certa soglia Isee, cumulabili con l'assegno unico, alla definizione di un credito d'imposta rimborsabile anche per chi non ha capienza Irpef, ad un'Iva agevolata e bonus dedicati ai beni essenziali per l'infanzia, all'applicazione di un credito d'imposta per servizi educativi e cura dei minori esposti a povertà o esclusione sociale,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a definire, a partire dai prossimi provvedimenti utili, misure strutturali di natura agevolativa di contrasto alla povertà e alla esclusione sociale minorile, con particolare riguardo ai minori fino ai 16 anni.
9/2460-A/25. Carmina.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure la cui ratio è, tra le altre, quella della necessità di creare una maggiore compliance tra contribuenti e fisco, rendendo quest'ultimo più equo, progressivo e redistributivo;
oltre un quarto dei minori fino a 16 anni nel nostro Paese è esposto a povertà o esclusione sociale. Il report di Save the Children chiede una particolare attenzione sulle famiglie numerose, quelle con difficoltà economiche, e sugli effetti della povertà educativa, chiedendo interventi strutturali per garantire pari opportunità a tutti i bambini e ragazzi;
il quadro aggiornato sulla povertà dei minori fino a 16 anni in Italia, basato sugli ultimi dati Istat al 2024 e sulle analisi di Save the Children (2025) conferma che 26,7 per cento dei minori a rischio povertà o esclusione sociale, con accentuazione nelle regioni meridionali e per i minori con cittadinanza straniera (43,6 per cento). Nelle famiglie con più figli, il rischio cresce: oltre il 42 per cento per famiglie con tre o più minori (in crescita rispetto al 37,1 per cento del 2023). Preoccupano le famiglie monogenitoriali: quando è presente solo la madre, quasi 48,4 per cento dei minori è a rischio; con solo padre, la percentuale scende al 30,9 per cento;
il contrasto alla povertà minorile richiede interventi fiscali mirati e strutturali, che vanno oltre le misure assistenziali temporanee, con particolare riferimento all'incremento delle detrazioni Irpef per figli minori a carico in famiglie sotto una certa soglia Isee, cumulabili con l'assegno unico, alla definizione di un credito d'imposta rimborsabile anche per chi non ha capienza Irpef, ad un'Iva agevolata e bonus dedicati ai beni essenziali per l'infanzia, all'applicazione di un credito d'imposta per servizi educativi e cura dei minori esposti a povertà o esclusione sociale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a definire, a partire dai prossimi provvedimenti utili, misure strutturali di natura agevolativa di contrasto alla povertà e alla esclusione sociale minorile, con particolare riguardo ai minori fino ai 16 anni.
9/2460-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Carmina.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento interviene, all'articolo 14, per definire la decorrenza dal 1° gennaio 2026 dell'entrata in vigore delle disposizioni fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali;
al contempo non tiene in adeguata considerazione altri soggetti fragili bisognosi di socialità tra cui rientrano certamente le famiglie in affitto, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate;
l'attuale crisi economica colpisce particolarmente i soggetti che devono affrontare i costi per l'affitto di una casa;
il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle monoreddito, quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;
il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né con successivi provvedimenti da parte del Governo;
il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità che, come noto, sono ripresi a partire dal 1° gennaio 2022, dopo il blocco stabilito durante il periodo pandemico, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese;
l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa;
è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a perseguire una maggiore redistribuzione del reddito attraverso la leva fiscale, raddoppiando a tal fine l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa e valutando altresì ulteriori interventi a sostegno dei soggetti più fragili, quali il rifinanziamento, con il primo provvedimento utile, dei fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole a partire dall'anno in corso, e prevedendo modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e destinando una quota specifica al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità.
9/2460-A/26. Guerra, Braga, Merola, Furfaro, Simiani, D'Orso, Pellegrini.
La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del TUIR, le detrazioni per i familiari a carico di età pari o superiore a 21 anni spettano a condizione che le persone alle quali dette detrazioni si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale limite complessivo di reddito è elevato a 4.000 euro per i figli a carico di età non superiore a 24 anni;
il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico (Auu), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto della condizione economica del nucleo familiare, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (Isee);
per i figli con disabilità l'assegno unico universale spetta senza alcun limite di età;
in base al combinato disposto dei menzionati articoli 12, comma 1 lettera c) del TUIR e 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 230 del 2021 per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l'Auu eventualmente percepito come chiarito anche dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2022;
l'attuale soglia di reddito a 2.840,51 euro per i familiari a carico (non aggiornata dal 1997) non tiene in adeguata considerazione lo status delle persone disabili, infatti spesso un disabile in età più avanzata si ritrova ad avere una pensione di reversibilità a causa del decesso di uno dei genitori, in media di circa 3.000 euro annui, che fa decadere il diritto, per il genitore superstite, alle detrazioni Irpef per il figlio a carico;
in risposta ad una interrogazione Gruppo PD-IDP in Commissione finanze del marzo 2024 il Governo si era dichiarato incapace di dare una stima degli oneri con riferimento alla proposta di elevare a 4.000 euro l'attuale soglia di reddito per ogni figlio con disabilità senza limiti di età, per mancanza di informazioni sulla platea di riferimento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, di accompagnare gli interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori urgenti iniziative volte a per modificare l'attuale disciplina, stabilendo che l'attuale soglia di reddito di 4.000 euro per figli a carico sotto i 24 anni sia garantita per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
9/2460-A/27. Furfaro, Guerra, Merola.
La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del TUIR, le detrazioni per i familiari a carico di età pari o superiore a 21 anni spettano a condizione che le persone alle quali dette detrazioni si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale limite complessivo di reddito è elevato a 4.000 euro per i figli a carico di età non superiore a 24 anni;
il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico (Auu), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto della condizione economica del nucleo familiare, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (Isee);
per i figli con disabilità l'assegno unico universale spetta senza alcun limite di età;
in base al combinato disposto dei menzionati articoli 12, comma 1 lettera c) del TUIR e 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 230 del 2021 per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l'Auu eventualmente percepito come chiarito anche dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2022,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, di accompagnare gli interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori urgenti iniziative volte a per modificare l'attuale disciplina, stabilendo che l'attuale soglia di reddito di 4.000 euro per figli a carico sotto i 24 anni sia garantita per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
9/2460-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Furfaro, Guerra, Merola.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene nei confronti del mondo non profit, anticipando la decorrenza, dal 1° gennaio 2026, dell'entrata in vigore delle disposizioni fiscali del Terzo settore e per le imprese sociali;
con il cosiddetto milleproroghe di cui al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è stata disposta la proroga del regime di esenzione IVA per le imprese del cosiddetto «Terzo settore» differendo dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 la decorrenza del nuovo regime fiscale di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo settore, nelle more della razionalizzazione della disciplina dell'Iva per gli enti del Terzo settore; è stata prevista inoltre l'estensione di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille Irpef per le onlus iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuino ad essere destinatarie della quota del cinque per mille fino al 31 dicembre 2025;
nel testo unico IVA è attualmente specificato che rientrano nell'esclusione di applicazione dell'imposta le sole prestazioni rese da «enti del Terzo settore aventi natura non commerciale»;
la sostituzione dell'acronimo onlus con una dizione che fa esclusivo riferimento agli «enti non commerciali del Terzo settore» determina l'estromissione dall'ambito applicativo di esclusione Iva di tutti gli ETS imprese;
la modifica, tuttavia, non trova una giustificazione, né nei principi della legge delega (in cui sono rinvenibili disposizioni che al contrario imponevano la preservazione dei regimi), né nelle direttive europee;
a tal proposito l'articolo 132, direttiva della Comunità europea del 28/11/2006 n. 112, nel consentire l'esenzione per una serie di prestazioni assistenziali, sociali ed educative, utilizza la locuzione «organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale»;
per il settore appare fondamentale l'applicazione dell'esenzione Iva per prestazioni assistenziali, sociali ed educative a tutti gli enti del Terzo settore includendo così anche quelli aventi natura commerciale;
appare altresì indispensabile estendere il regime ora riservato alle cooperative sociali a tutte le imprese sociali che prevede l'aliquota Iva ridotta al 5 per cento per le prestazioni sociali (sanitarie; di ricovero e cura; educative; proprie di asili, colonie, case di riposo, ostelli; socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale) rese a determinati soggetti svantaggiati (anziani ed inabili adulti; tossicodipendenti e malati di AIDS; handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo; persone detenute; donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo);
inoltre per gli enti del Terzo settore e alle realtà sociali che fanno volontariato, solidarietà sociale, ricerca scientifica e sanitaria, lo strumento di raccolta fondi del 5 per mille dell'Irpef è fondamentale sia per garantire sostegno economico a tali enti che perseguono direttamente finalità di interesse generale, sia per promuovere tra i cittadini il senso di partecipazione civica;
la normativa vigente prevede la fissazione per legge di un tetto massimo di risorse che possono essere destinate al riparto del 5 per mille, a prescindere dalla quantità effettiva delle scelte dei contribuenti, che non vengono pertanto pienamente rispettate con grave pregiudizio per le volontà espresse dai medesimi cittadini e per gli enti beneficiari;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 154, dispone che per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di 525 milioni di euro annui;
l'Agenzia delle entrate lo scorso 27 giugno 2024 ha comunicato la ripartizione delle scelte per la devoluzione del 5 per mille dell'Irpef relative all'anno finanziario 2023, per complessivi euro 552.968.401,89; la differenza tra l'importo erogabile e quello disponibile è stata, quindi, pari a euro 27.968.401,89; le somme spettanti sono state, pertanto, rideterminate con criteri di ripartizione proporzionale, sulla base del citato limite di spesa di 525 milioni di euro;
sono stati 17,2 milioni i contribuenti che hanno sottoscritto la scelta in dichiarazione dei redditi (circa 730 mila in più rispetto al 2022); il trend di crescita delle scelte dei contribuenti dal 2017, tenuto conto del limite disponibile fissato a 525 milioni di euro, non permette di tenere conto del complesso delle scelte dei contribuenti;
a contribuire a rendere ancora più evidente il mancato rispetto della scelta del contribuente è inoltre il meccanismo di ricalcolo dovuto allo sforamento del tetto per il quale sono gli enti che hanno raccolto più firme a subire paradossalmente la riduzione maggiore; il risultato è che anche enti che nel 2023 hanno ricevuto più firme rispetto al 2022, quest'anno hanno visto ridurre le risorse loro assegnate;
in risposta ad una interrogazione presentata dal gruppo PD-IDP n. 5-03052, la sottosegretaria in rappresentanza del Governo aveva preannunciato l'impegno del Governo a valutare le necessarie iniziative legislative per incrementare le suddette autorizzazioni di spesa, al fine di tener conto dell'evoluzione del dato relativo alle scelte dei contribuenti;
con accoglimento dell'ordine del giorno 9/02150/004 il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di introdurre iniziative per incrementare le autorizzazioni di spesa destinate al riparto del 5 per mille, ma nonostante i buoni propositi non vi ha dato seguito nonostante vi fosse la possibilità di approvarne la formulazione in questo provvedimento,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative volte a:
definire per i soli enti di Terzo settore, l'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva nel rispetto della Direttiva IVA e dei principi dettati dalla Corte di giustizia europea;
estendere l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 5 per cento alle imprese sociali per le prestazioni rese nei confronti dei soggetti più svantaggiati;
al fine di garantire il rispetto delle scelte operate dai contribuenti nell'espressione della volontà di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche, incrementare le autorizzazioni di spesa destinate al riparto del 5 per mille.
9/2460-A/28. Merola, Braga, Furfaro, Vaccari, Malavasi, Peluffo, Ciani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene nei confronti del mondo non profit, anticipando la decorrenza, dal 1° gennaio 2026, dell'entrata in vigore delle disposizioni fiscali del Terzo settore e per le imprese sociali;
con il cosiddetto milleproroghe di cui al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è stata disposta la proroga del regime di esenzione IVA per le imprese del cosiddetto «Terzo settore» differendo dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 la decorrenza del nuovo regime fiscale di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo settore, nelle more della razionalizzazione della disciplina dell'Iva per gli enti del Terzo settore; è stata prevista inoltre l'estensione di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille Irpef per le onlus iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuino ad essere destinatarie della quota del cinque per mille fino al 31 dicembre 2025;
nel testo unico IVA è attualmente specificato che rientrano nell'esclusione di applicazione dell'imposta le sole prestazioni rese da «enti del Terzo settore aventi natura non commerciale»;
la sostituzione dell'acronimo onlus con una dizione che fa esclusivo riferimento agli «enti non commerciali del Terzo settore» determina l'estromissione dall'ambito applicativo di esclusione Iva di tutti gli ETS imprese;
la modifica, tuttavia, non trova una giustificazione, né nei principi della legge delega (in cui sono rinvenibili disposizioni che al contrario imponevano la preservazione dei regimi), né nelle direttive europee;
a tal proposito l'articolo 132, direttiva della Comunità europea del 28/11/2006 n. 112, nel consentire l'esenzione per una serie di prestazioni assistenziali, sociali ed educative, utilizza la locuzione «organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale»;
per il settore appare fondamentale l'applicazione dell'esenzione Iva per prestazioni assistenziali, sociali ed educative a tutti gli enti del Terzo settore includendo così anche quelli aventi natura commerciale;
appare altresì indispensabile estendere il regime ora riservato alle cooperative sociali a tutte le imprese sociali che prevede l'aliquota Iva ridotta al 5 per cento per le prestazioni sociali (sanitarie; di ricovero e cura; educative; proprie di asili, colonie, case di riposo, ostelli; socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale) rese a determinati soggetti svantaggiati (anziani ed inabili adulti; tossicodipendenti e malati di AIDS; handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo; persone detenute; donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo);
inoltre per gli enti del Terzo settore e alle realtà sociali che fanno volontariato, solidarietà sociale, ricerca scientifica e sanitaria, lo strumento di raccolta fondi del 5 per mille dell'Irpef è fondamentale sia per garantire sostegno economico a tali enti che perseguono direttamente finalità di interesse generale, sia per promuovere tra i cittadini il senso di partecipazione civica;
la normativa vigente prevede la fissazione per legge di un tetto massimo di risorse che possono essere destinate al riparto del 5 per mille, a prescindere dalla quantità effettiva delle scelte dei contribuenti, che non vengono pertanto pienamente rispettate con grave pregiudizio per le volontà espresse dai medesimi cittadini e per gli enti beneficiari;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 154, dispone che per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di 525 milioni di euro annui;
l'Agenzia delle entrate lo scorso 27 giugno 2024 ha comunicato la ripartizione delle scelte per la devoluzione del 5 per mille dell'Irpef relative all'anno finanziario 2023, per complessivi euro 552.968.401,89; la differenza tra l'importo erogabile e quello disponibile è stata, quindi, pari a euro 27.968.401,89; le somme spettanti sono state, pertanto, rideterminate con criteri di ripartizione proporzionale, sulla base del citato limite di spesa di 525 milioni di euro;
sono stati 17,2 milioni i contribuenti che hanno sottoscritto la scelta in dichiarazione dei redditi (circa 730 mila in più rispetto al 2022); il trend di crescita delle scelte dei contribuenti dal 2017, tenuto conto del limite disponibile fissato a 525 milioni di euro, non permette di tenere conto del complesso delle scelte dei contribuenti;
a contribuire a rendere ancora più evidente il mancato rispetto della scelta del contribuente è inoltre il meccanismo di ricalcolo dovuto allo sforamento del tetto per il quale sono gli enti che hanno raccolto più firme a subire paradossalmente la riduzione maggiore; il risultato è che anche enti che nel 2023 hanno ricevuto più firme rispetto al 2022, quest'anno hanno visto ridurre le risorse loro assegnate;
in risposta ad una interrogazione presentata dal gruppo PD-IDP n. 5-03052, la sottosegretaria in rappresentanza del Governo aveva preannunciato l'impegno del Governo a valutare le necessarie iniziative legislative per incrementare le suddette autorizzazioni di spesa, al fine di tener conto dell'evoluzione del dato relativo alle scelte dei contribuenti;
con accoglimento dell'ordine del giorno 9/02150/004 il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di introdurre iniziative per incrementare le autorizzazioni di spesa destinate al riparto del 5 per mille, ma nonostante i buoni propositi non vi ha dato seguito nonostante vi fosse la possibilità di approvarne la formulazione in questo provvedimento,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative volte a:
definire per i soli enti di Terzo settore, l'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva nel rispetto della Direttiva IVA e dei principi dettati dalla Corte di giustizia europea;
estendere l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 5 per cento alle imprese sociali per le prestazioni rese nei confronti dei soggetti più svantaggiati;
al fine di garantire il rispetto delle scelte operate dai contribuenti nell'espressione della volontà di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche, incrementare le autorizzazioni di spesa destinate al riparto del 5 per mille.
9/2460-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Merola, Braga, Furfaro, Vaccari, Malavasi, Peluffo, Ciani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024;
in particolare, l'articolo 6 reca misure in materia di imposta municipale propria (Imu);
il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 36, comma 2, prevede che «un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»;
tale norma comporta quindi per le aree considerate edificabili, classificate come tali nello strumento urbanistico generale, ma mai lottizzate, un'imposta patrimoniale come se fossero lottizzate, ragione per la quale chi è proprietario di un terreno edificabile solo potenzialmente, dunque che potrebbe essere edificato tra anni o addirittura non esserlo mai, si trova a versare cifre molto elevate per terreni dichiarati edificabili, ma che hanno avuto incrementi di valore irrilevanti in mancanza di una reale efficacia dello strumento urbanistico;
si consideri altresì che, di fatto, restano fuori dal concetto di «edificabilità» enunciato dal citato decreto-legge n. 223 del 2006 solo le aree nelle quali non è possibile costruire perché sono gravate da un vincolo di inedificabilità assoluta;
è facile dedurre, dunque, come allo stato attuale tale norma stia contribuendo a produrre conseguenze economiche disastrose in intere fasce di popolazione, che, impossibilitate a corrispondere ingenti somme per la tassazione su beni edificabili solo sulla carta, vedono aumentare negli anni l'indebitamento nei confronti dell'amministrazione locale,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal citato articolo 6 del provvedimento in esame, con l'adozione di opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere che l'Imu su terreni classificati come edificabili diventi esigibile esclusivamente dopo l'approvazione definitiva di un Piano urbanistico attuativo.
9/2460-A/29. D'Alfonso, Simiani, Merola.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024;
in particolare, l'articolo 6 reca misure in materia di imposta municipale propria (Imu);
il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 36, comma 2, prevede che «un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»;
tale norma comporta quindi per le aree considerate edificabili, classificate come tali nello strumento urbanistico generale, ma mai lottizzate, un'imposta patrimoniale come se fossero lottizzate, ragione per la quale chi è proprietario di un terreno edificabile solo potenzialmente, dunque che potrebbe essere edificato tra anni o addirittura non esserlo mai, si trova a versare cifre molto elevate per terreni dichiarati edificabili, ma che hanno avuto incrementi di valore irrilevanti in mancanza di una reale efficacia dello strumento urbanistico;
si consideri altresì che, di fatto, restano fuori dal concetto di «edificabilità» enunciato dal citato decreto-legge n. 223 del 2006 solo le aree nelle quali non è possibile costruire perché sono gravate da un vincolo di inedificabilità assoluta,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal citato articolo 6 del provvedimento in esame, con l'adozione di opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere che l'Imu su terreni classificati come edificabili diventi esigibile esclusivamente dopo l'approvazione definitiva di un Piano urbanistico attuativo.
9/2460-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alfonso, Simiani, Merola.