XIX LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 30 LUGLIO 2025
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 29 luglio 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonafè, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonafè, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 25 luglio 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
AIELLO: «Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di indennità spettante nei casi di licenziamento illegittimo» (2539).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VI Commissione (Finanze):
CENTEMERO ed altri: «Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, per la promozione di investimenti produttivi in Italia da parte dei lavoratori impatriati» (2441) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI e XIV.
IX Commissione (Trasporti):
CAROPPO ed altri: «Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi di taxi e di noleggio con conducente» (2455) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
SCOTTO ed altri: «Disposizioni concernenti la registrazione elettronica delle presenze nei luoghi di lavoro e la loro trasmissione telematica agli organi ispettivi» (2463) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.
XII Commissione (Affari sociali):
EVI ed altri: «Disposizioni in materia di etichettatura degli alimenti contenenti zuccheri e di impiego dei medesimi nelle mense scolastiche, introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nonché modifiche all'articolo 1, commi 665 e 666, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di imposta sul consumo delle bevande edulcorate» (2378) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio di petizioni.
Francesco Di Pasquale, da Cancello e Arnone (Caserta), chiede:
iniziative per garantire maggiore spazio ai cittadini nel servizio pubblico radiotelevisivo e sui giornali (1131) – alla VII Commissione (Cultura);
misure per la riqualificazione e la realizzazione di ospedali e reparti psichiatrici (1132) – alla XII Commissione (Affari sociali);
iniziative per consentire ai cittadini di accedere a cure innovative per le malattie gravi come quelle oncologiche (1133) – alla XII Commissione (Affari sociali);
misure per contenere i prezzi della frutta (1134) – alla X Commissione (Attività produttive);
il rafforzamento dei controlli sui prodotti agricoli importati (1135) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
l'accorpamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1136) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
l'istituzione di un numero telefonico di ascolto dei cittadini presso le procure della Repubblica (1137) – alla II Commissione (Giustizia);
la reintroduzione dell'elezione diretta dei consiglieri provinciali (1138) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Moreno Sgarallino, da Roma, chiede:
di vietare la colorazione del manto stradale (1139) – alla IX Commissione (Trasporti);
che il DNA dei neonati sia individuato e conservato in un apposito archivio (1140) – alla XII Commissione (Affari sociali);
il rafforzamento dei controlli sui mezzi di trasporto pubblico anche allo scopo di prevenire reati (1141) – alla IX Commissione (Trasporti);
che siano sempre resi noti i genitori naturali delle persone adottate (1142) – alla II Commissione (Giustizia);
iniziative per la rimozione dei contenuti obsoleti dai siti internet (1143) – alla IX Commissione (Trasporti);
che sia revocato il divieto di utilizzare lo smartphone in classe (1144) – alla VII Commissione (Cultura);
che su tutti i treni siano presenti pattuglie di agenti di pubblica sicurezza (1145) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
interventi contro il commercio abusivo (1146) – alla X Commissione (Attività produttive);
disposizioni per la regolarizzazione delle ditte e dei lavoratori dediti alla produzione di merci contraffatte (1147) – alla X Commissione (Attività produttive);
misure per contrastare lo smarrimento di atti processuali all'interno dei tribunali (1148) – alla II Commissione (Giustizia);
Stefano Fuschetto, da Gallarate (Varese), chiede:
l'introduzione dello ius soli (1149) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
l'aumento delle pensioni minime, sociali e di invalidità (1150) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
l'esenzione dal rinnovo del contrassegno nel caso di invalidità per patologie stabilizzate (1151) – alla IX Commissione (Trasporti);
che il rinnovo delle patenti speciali avvenga attraverso una valutazione documentale (1152) – alla IX Commissione (Trasporti);
la semplificazione delle procedure burocratiche per gli anziani e le persone con disabilità (1153) – alla XII Commissione (Affari sociali);
iniziative per unificare lo sportello unico per le attività produttive e lo sportello unico per l'edilizia (1154) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Jacopo Cherzad, da Nettuno (Roma), chiede di rimuovere le sperequazioni nei costi dell'energia elettrica per la ricarica di veicoli elettrici nei box non adiacenti all'abitazione principale (1155) – alla X Commissione (Attività produttive);
Alberto Pratesi, da Lecce, chiede l'uscita dell'Italia dalla NATO (1156) – alla III Commissione (Affari esteri);
Giovanni Ricchiuti, da Gravina di Puglia (Bari), e numerosi altri cittadini chiedono che le Camere si oppongano al programma di riarmo dell'Unione europea (1157) – alla IV Commissione (Difesa);
Lino Ciarfera, da Bussolengo (Verona), e altri cittadini chiedono che non sia istituita la figura dell'assistente infermiere e provvedimenti in favore degli operatori sociosanitari (1158) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Nicola D'Attolico, da Bussolengo (Verona), e altri cittadini chiedono:
il ripristino della leva militare obbligatoria (1159) – alla IV Commissione (Difesa);
l'abolizione degli albi degli infermieri italiani (1160) – alla XII Commissione (Affari sociali);
la riapertura delle case chiuse (1161) – alla II Commissione (Giustizia);
Salvatore Nesta, da San Severo (Foggia), e altri cittadini chiedono il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli non sposati caregiver familiari e conviventi con il genitore disabile (1162) – alla XI Commissione (Lavoro);
Valentino Prezzemolo, da Manduria (Taranto), e altri cittadini chiedono l'ampliamento del termine della delega conferita dall'articolo 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42, per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1163) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Emanuele Sanseverino, da Palermo, e altri cittadini chiedono la modifica della normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente per quanto riguarda i figli maggiorenni non conviventi e privi di reddito e i senza fissa dimora (1164) – alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali).
Trasmissione dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 23 e 24 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi:
l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2025, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale 2025 della società Vodafone Italia Spa relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 300/2025);
l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2025, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale 2025-2026 della società Wind Tre Spa relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 302/2025);
l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2025, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale 2024 della società Coop Italia SC relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla configurazione e attivazione del servizio 5G NSA sulla rete CoopVoce (procedimento n. 311/2025);
l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2025, concernente l'approvazione, con raccomandazione, del piano annuale della società Cellnex Italia Spa relativo agli acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 356/2025);
l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2025, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale giugno 2025-maggio 2026 della società Eolo Spa relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 381/2025);
l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2025, concernente l'approvazione, con raccomandazione, dell'aggiornamento del piano annuale 2024 della società Boldyn Networks Italia Spa relativo ai contratti in corso e al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 402/2025).
Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).
Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 132 dell'8 luglio – 25 luglio 2025 (Doc. VII, n. 540),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 579 del codice penale sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione civile:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 136 del 10 giugno – 28 luglio 2025 (Doc. VII, n. 543),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 115, promosse in riferimento agli articoli 117, commi terzo, quarto e quinto, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); agli articoli 6, comma 1, e 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); agli articoli 36, comma 1-bis, 40, commi 3 e 4, e 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea); nonché al principio di ragionevolezza e al principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione dalla Regione autonoma della Sardegna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 84 del 2024, come convertito, promosse, in riferimento agli articoli 3, lettere a), h) ed m); 4, lettera a); 14, 46 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); nonché agli articoli 5, 114 e 116 della Costituzione, dalla Regione autonoma della Sardegna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 84 del 2024, come convertito, promosse in riferimento agli articoli 3, lettere a), h) e m); 4, lettera a); 6; 14; 46 e 54 dello statuto speciale per la Sardegna; agli articoli 1; 2, comma 2; 3; 6; 8; 9; 21 comma 2, lettere b) e c); 37, commi 1 e 2, lettera d), e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e all'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997), anche in relazione all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);
nonché agli articoli 5, 114 e 116 della Costituzione e al principio di leale collaborazione dalla Regione autonoma della Sardegna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 84 del 2024, come convertito, promosse, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dalla Regione autonoma della Sardegna:
alla X Commissione (Attività produttive);
Sentenza n. 137 del 23 giugno – 28 luglio 2025 (Doc. VII, n. 544),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevate, in riferimento agli articoli 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 28;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sollevate, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, 25, 111, primo comma, della Costituzione e, per il tramite degli articoli 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'articolo 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 28:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 138 del 24 giugno – 28 luglio 2025 (Doc. VII, n. 545),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione terza:
alla VIII Commissione (Ambiente).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
in data 25 luglio 2025, Sentenza n. 130 del 7 luglio – 25 luglio 2025 (Doc. VII, n. 538),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'articolo 89 del codice penale, allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso articolo 628:
alla II Commissione (Giustizia);
in data 25 luglio 2025, Sentenza n. 131 del 9 – 25 luglio 2025 (Doc. VII, n. 539),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 219 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)», che ha sostituito l'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), nella parte in cui prevede che le cause d'ineleggibilità previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni «non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature» dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 219 della legge della Regione Puglia n. 42 del 2024, che ha sostituito l'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 2 del 2005, nella parte in cui prevede, per i casi di scioglimento anticipato del consiglio regionale, se esso avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, che le dimissioni devono avere luogo «entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature»:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
in data 28 luglio 2025, Sentenza n. 134 del 15 – 28 luglio 2025 (Doc. VII, n. 541),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, della legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative), nella parte in cui dispone che «[è] vietata», nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 36 del 2024;
dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria n. 36 del 2024 promosse, in riferimento agli articoli 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla VIII Commissione (Ambiente) e X (Attività produttive);
in data 28 luglio 2025, Sentenza n. 135 del 9 – 28 luglio 2025 (Doc. VII, n. 542),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell'importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l'individuazione del tetto retributivo da parte di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento all'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all'articolo 108, secondo comma, della Costituzione e al principio di indipendenza della magistratura, dal Consiglio di Stato, sezione quinta:
alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il referto del Collegio di controllo sulle spese elettorali concernente i consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 12 della XII circoscrizione Toscana e n. 11 della XV circoscrizione Lazio 1, tenutesi il 3 e 4 ottobre 2021, e nel collegio uninominale n. 01 della XV circoscrizione Lazio 1, tenutasi il 16 gennaio 2022, nonché all'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della Regione Lombardia, tenutasi il 22 e 23 ottobre 2023.
Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il referto del Collegio di controllo sulle spese elettorali concernente i consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tenutesi il 25 settembre 2022.
Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Biotecnopolo di Siena, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 423).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Giunta storica nazionale e degli istituti della rete, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 424).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 425).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione La Triennale di Milano, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 426).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 427).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 428).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 429).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.
Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 24 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al secondo trimestre del 2025 (Doc. LXXIII-bis, n. 12).
Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 24 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2025/2066, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al non corretto recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Questa comunicazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile a Carlentini (Siracusa) il 12 febbraio 2020.
Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la richiesta di informazioni supplementari della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2025/0312/IT, relativa al disegno di legge recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti (atto Camera n. 1704).
Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la richiesta di informazioni supplementari della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2025/0318/IT, relativa al capo IV (articoli da 12 a 16) – lotta alle false recensioni del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (atto Senato n. 1484).
Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, la verifica dell'impatto della regolamentazione, elaborata dal Ministero del turismo, relativa all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, concernente contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche.
Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
relazione, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione (COM(2025) 501 final) – alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le esposizioni verso la cartolarizzazione (COM(2025) 825 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (COM(2025) 826 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dai Commissari
straordinari di ILVA Spa.
I Commissari straordinari di ILVA Spa, con lettera in data 1° luglio 2025, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, la relazione concernente il conto di contabilità speciale n. 6055, riferita al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 (Doc. XXVII, n. 24).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 9, 25, 27 e 28 luglio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale 2024 sulla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) (COM(2025) 322 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni sulla valutazione intermedia del programma Erasmus+ 2021-2027 e sulla valutazione finale del programma Erasmus+ 2014-2020 (COM(2025) 395 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/1012 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (COM(2025) 422 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni (COM(2025) 442 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2025) 572 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo Stato di diritto 2025 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2025) 900 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 900 final – Annex) e del relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia (SWD(2025) 912 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).
La Commissione europea, in data 28 luglio 2025, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final/2), che sostituisce il documento COM(2025) 137 final, già assegnato, in data 8 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.
La proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (COM(2025) 574 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 23 luglio 2025, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 29 luglio 2025.
Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettera in data 22 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Trecate (Novara).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Trasmissione dalla Regione Umbria.
La Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, con lettera in data 24 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata dalla medesima Assemblea legislativa il 17 luglio 2025, concernente il programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2025 – Avanti insieme: un'Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida (COM(2025) 45 final).
Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Mauro D'Amico, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
MOZIONI ZANELLA ED ALTRI N. 1-00462 E RICCARDO RICCIARDI ED ALTRI N. 1-00481 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE A CONTRASTARE L'AUMENTO DELLE SPESE MILITARI A FAVORE DI POLITICHE IN CAMPO SOCIALE E AD ADERIRE AL TRATTATO SULLA PROIBIZIONE DELLE ARMI NUCLEARI
Mozioni
La Camera,
premesso che:
1) il 24 e 25 giugno 2025 si è svolto a L'Aja il vertice Nato, definito da molti «vertice del riarmo». Nella dichiarazione finale si legge: «Noi, Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica (...) Riaffermiamo il nostro ferreo impegno per la difesa collettiva, come sancito dall'Articolo 5 del Trattato di Washington: un attacco a uno è un attacco a tutti (...). Gli Alleati si impegnano a investire il 5 per cento del Pil all'anno in requisiti di difesa fondamentali, nonché in spese relative alla difesa e alla sicurezza, entro il 2035, per garantire i nostri obblighi individuali e collettivi, in conformità con l'articolo 3 del Trattato di Washington (...). Gli Alleati concordano che questo impegno del 5 per cento comprenderà due categorie essenziali di investimenti per la difesa. Gli Alleati stanzieranno almeno il 3,5 per cento del Pil all'anno, sulla base della definizione concordata di spesa per la difesa della Nato entro il 2035, al fabbisogno di risorse fondamentali per la difesa e al raggiungimento degli Obiettivi di Capacità della Nato. Gli Alleati concordano di presentare piani annuali che indichino un percorso credibile e progressivo per raggiungere questo obiettivo. E gli Alleati contribuiranno fino all'1,5 per cento del Pil all'anno per, tra l'altro, proteggere le nostre infrastrutture critiche, difendere le nostre reti, garantire la nostra preparazione e resilienza civile, liberare l'innovazione e rafforzare la nostra base industriale di difesa. La traiettoria e l'equilibrio della spesa nell'ambito di questo piano saranno rivisti nel 2029, alla luce del contesto strategico e degli Obiettivi di Capacità aggiornati. Gli Alleati riaffermano il loro impegno sovrano duraturo a fornire supporto all'Ucraina, la cui sicurezza contribuisce alla nostra, e, a tal fine, includeranno i contributi diretti alla difesa dell'Ucraina e alla sua industria della difesa nel calcolo della spesa per la difesa degli Alleati»;
2) il target del 5 per cento è una vittoria significativa per Trump, che già nelle settimane precedenti il vertice aveva chiesto agli alleati europei e al Canada, con la consueta arroganza, d'impegnarsi in tal senso. Una vittoria politica per Trump e anche un enorme affare per l'industria bellica americana. Secondo il think tank Sipri (Stockholm international peace research Institute), infatti, e tenendo in conto che le importazioni di armi da parte dei membri europei della Nato sono più che raddoppiate tra il 2015-19 e il 2020-24 (+105 per cento), gli Stati Uniti hanno fornito il 64 per cento di queste armi, una quota di gran lunga maggiore rispetto al periodo 2015-19 (52 per cento);
3) ma, a beneficiare del riarmo continentale saranno anche le aziende europee che più hanno saputo sostenere le necessità militari emerse con la lunga guerra in Ucraina: produttori di carri armati e blindati, munizioni, droni e sistemi di difesa aerea. La Germania dispone del complesso militare-industriale più attrezzato del continente (si pensi solo ai carri armati Leopard, che anche l'Italia sta acquistando, e ai missili aria-superficie a lungo raggio stealth Taurus). E va poi tenuto in conto che, a ottobre 2024, è nata la Joint Venture di Leonardo e Rehinmetall, la maggiore industria tedesca di armi da fuoco, con l'obiettivo prioritario «di dotare le Forze Armate italiane di veicoli da combattimento: il Main Battle Tank (Mbt) e il Lynx come sistema di combattimento della fanteria corazzata (Aics)», ma con «promettenti prospettive future di esportazione». Nella conferenza stampa di presentazione della Joint Venture, l'Amministratore delegato di Rehinmetall, Armin Papperger, e quello di Leonardo, Roberto Cingolani, hanno molto insistito sulle importanti prospettive di mercato nel settore dei mezzi corazzati che si attestano, secondo le stime, intorno ai 50 miliardi di euro nei prossimi 10-15 anni. Ciò, in particolare, per quel che riguarda l'Europa dell'Est, per la necessità che questa avrà di rimpiazzare i mezzi corazzati, sia carri armati che mezzi per la fanteria. Stime confermate dallo stesso Cingolani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il 27 ottobre 2024;
4) mentre il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al vertice dell'Aja, ha sottoscritto l'accordo sul target del 5 per cento, e lo ha fatto senza averlo previamente sottoposto alla discussione parlamentare, il Governo spagnolo è stato l'unico a esprimersi in maniera fermamente contraria, tanto da aver strappato una sorta di clausola di opt out: per il Governo guidato da Pedro Sánchez le forze armate spagnole riusciranno a raggiungere i capability targets della Nato spendendo solo il 2,1 per cento. Segno che anche l'Italia, se avesse voluto, avrebbe potuto agire diversamente;
5) la spesa militare globale è in crescita da oltre due decenni, come dimostrano tutti i dati internazionali più attendibili: una tendenza ulteriormente rafforzata negli ultimi anni a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Il continuo aumento della spesa militare mondiale è estremamente preoccupante: una corsa agli armamenti non creerà maggiore sicurezza, ma al contrario aumenterà il rischio di conflitti violenti;
6) il vertice Nato dell'Aja si è tenuto pochi giorni dopo l'attacco di Israele all'Iran e la conseguente reazione iraniana, eventi che hanno segnato il drammatico avvio della guerra cosiddetta dei «dodici giorni», e qualche settimana prima che i droni israeliani prendessero di mira il quartier generale delle forze armate e il Ministero della difesa di Damasco, e il governatorato meridionale di Suwayda, dove si concentra la minoranza drusa siriana. Questo uso scellerato della forza al posto della politica e della diplomazia è un'ulteriore violazione del diritto internazionale da parte del Governo Netanyahu e destabilizza ulteriormente l'intero Medio Oriente;
7) il già citato Sipri ha diffuso ad aprile 2025 le nuove stime sulla spesa militare globale per il 2024. Il totale ha raggiunto i 2.718 miliardi di dollari, con un aumento del 9,4 per cento in termini reali rispetto all'anno precedente. Si è di fronte al maggiore aumento delle spese per eserciti e armi su base annua almeno dalla fine della Guerra Fredda, con un incremento di quasi il 20 per cento in soli tre anni;
8) secondo l'Istituto, tra l'altro, la spesa militare è aumentata in tutte le regioni del mondo, anche se i primi cinque Paesi che spendono in armi ed eserciti, Stati Uniti, Cina, Russia, Germania e India, rappresentano il 60 per cento del totale globale;
9) le scelte politiche che privilegiano l'approccio militare e armato stanno guadagnando terreno in particolare in Medio Oriente (+15 per cento della spesa militare) e in Europa (+17 per cento). A guidare la crescita nel Vecchio Continente è l'Europa occidentale, che ha visto crescere il proprio budget militare totale del 24 per cento. Aumentando le spese anche in Asia orientale e sudorientale, rispettivamente del 7,5 per cento e del 7,8 per cento. I Paesi della Nato continuano a essere leader della spesa militare a livello globale. I 32 Stati membri dell'Alleanza Atlantica rappresentano il 55 per cento della spesa militare totale mondiale (pari a 1.506 miliardi di dollari). Da notare come i membri europei della stessa Nato abbiano speso complessivamente 454 miliardi di dollari, pari al 30 per cento del totale dell'Alleanza;
10) per quanto riguarda l'Unione europea, la spesa militare aggregata dei Paesi membri ha raggiunto nel 2024 i 370 miliardi di dollari, la seconda più alta dopo quella degli Stati Uniti, con un livello complessivo superiore a quello registrato alla fine della Guerra Fredda. La Germania, in particolare, ha aumentato la sua spesa militare del 28 per cento nel 2024, diventando il Paese a più alta spesa militare dell'Europa centrale e occidentale per la prima volta dalla riunificazione;
11) sempre secondo i dati Sipri, anche l'Italia, nel 2024, ha visto crescere la propria spesa militare dell'1,4 per cento (totale complessivo di 38 miliardi di dollari). E a maggio 2025 il Governo ha annunciato di aver raggiunto l'obiettivo del 2 per cento del Prodotto interno lordo destinato alla difesa. Il Ministro della difesa ha dichiarato che: «il risultato l'abbiamo raggiunto ed è già una cosa importante». Ma, al tempo stesso, che «sappiamo benissimo che questo è un punto di partenza. Il nostro obiettivo non è raggiungere un risultato numerico ma quello di avere le capacità che la Nato ci chiede di dare all'Alleanza e di avere la capacità di mettere in sicurezza e difendere questo Paese»;
12) secondo Milex, l'Osservatorio sulle spese militari italiane, incrociando i dati del Ministero della difesa sulla spesa attuale, che sarebbe all'1,57 per cento del Prodotto interno lordo e quelli sul valore dello stesso Prodotto interno lordo contenuto dal documento di finanza pubblica 2025 (2.256,8 miliardi di euro Pil 2025), il bilancio difesa «in chiave Nato» – che conteggia cioè anche i fondi del Ministero delle imprese e del made in Italy per le armi, i fondi del Ministero dell'economia e delle finanze per le missioni all'estero, le spese Inps per le pensioni, ma non i costi per i carabinieri se non quelli disgregabili all'estero – quest'anno si aggirerebbe sui 35,4 miliardi di euro. Più dei 32 miliardi di euro previsti nella legge di bilancio per il 2025. Partendo da una spesa di 35,4 miliardi di euro, per raggiungere subito il 2 per cento del Prodotto interno lordo – ovvero 45,1 miliardi di euro considerando il valore odierno dichiarato – sarebbe necessario un investimento aggiuntivo di almeno 9,7 miliardi di euro, circa un terzo della manovra per l'anno in corso che, tra spese e riduzione delle entrate, è stata di 30 miliardi di euro. È attraverso un gioco contabile, ovvero conteggiando le spese correnti in ambito cyber, spazio, telecomunicazioni, mobilità militare e quelle per altri corpi militari, come Guardia costiera e Guardia di finanza (stipendi, pensioni, armi e mezzi), che il Governo si è presentato al vertice dell'Aia con l'obiettivo del 2 per cento dato per conseguito;
13) sempre secondo Milex, dando per buono il gioco contabile di cui sopra nonché un accordo sulla dilazione in dieci anni dell'obiettivo, per raggiungere il 5 per cento l'Italia deve passare dai 45 miliardi di euro di oggi (35 in difesa e quasi 10 in sicurezza) a ben 145 miliardi di euro nel 2035 (oltre 100 in difesa e quasi 44 in sicurezza), cioè oltre il triplo di oggi, con un salto di 100 miliardi di euro: circa 66 miliardi in più per la difesa e 33 in più per la sicurezza. Saranno dunque necessari aumenti annui dell'ordine di 9-10 miliardi di euro (6-7 miliardi in difesa 3-4 miliardi in sicurezza), per un ammontare complessivo decennale di 100 miliardi di euro di risorse finanziarie aggiuntive (cifra cumulativa, da non confondere con la stessa cifra citata sopra come differenziale di spesa annua tra oggi e il 2035). Secondo questa scellerata direzione progressiva, nei prossimi dieci anni l'Italia spenderà, in totale, quasi mille miliardi di euro in difesa e sicurezza (quasi 700 miliardi in difesa e quasi 300 in sicurezza);
14) con l'aumento vertiginoso della spesa militare le risorse pubbliche che dovrebbero servire ad affrontare sfide sociali urgenti, dalla crisi climatica alla povertà, dalla salute pubblica all'istruzione e la ricerca, vengono dirottate nel potenziamento dell'industria bellica. Ogni euro speso per gli armamenti è un euro che non viene investito per i servizi pubblici essenziali, gli unici investimenti che possono migliorare la vita di tutte e tutti, garantendo vera sicurezza e costruendo le condizioni per la pace necessaria. Dare priorità alle spese belliche, sacrificando i bisogni fondamentali della società, fa divampare la sofferenza, approfondisce l'insicurezza economica e amplia le disuguaglianze sociali. Non si tratta di semplici previsioni. Lo afferma in parte il Ministro della difesa Guido Crosetto, con il parere consegnato (il 15 luglio 2025) dal Governo alle Commissioni affari europei e difesa di Camera e Senato, alle prese, proprio in queste settimane, con il Piano «Readiness 2030». Nella nota, il Ministro della difesa e il Governo sostengono pienamente la nuova norma europea, ma sollecitano anche modifiche; tra queste, «la possibilità per gli Stati membri di riallocare le risorse non utilizzare per il Recovery and Resilience Facility come contributi nazionali volontari agli strumenti industriali europei per la difesa»;
15) di fronte alla scelta di investire ulteriori risorse in armi e difesa, urge ricordare che in Italia la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2 per cento del Prodotto interno lordo, percentuale inferiore sia rispetto alla media Ocse del 6,9 per cento, sia rispetto alla media europea del 6,8 per cento e la spesa pubblica italiana per l'istruzione rappresenta circa il 4,1 per cento del Prodotto interno lordo. L'Italia si colloca al 22° posto in Europa in termini di qualità del sistema sanitario, con Paesi Bassi, Svizzera e Norvegia in testa. Sono 15 i Paesi europei dell'area Ocse che investono una percentuale del Prodotto interno lordo maggiore dell'Italia, con un gap che va dai +3,9 punti percentuali della Germania (10,1 del prodotto interno lordo) ai +0,6 della Norvegia (6,8 per cento del Prodotto interno lordo). In Italia nel 2023 la spesa sanitaria pubblica pro capite era pari a 3.574 dollari, ben al di sotto sia della media Ocse di 4.174 dollari con una differenza di 600 dollari, sia soprattutto della media dei Paesi europei dell'area Ocse (4.470 dollari) con una differenza di 896 dollari. In Europa ben 15 Paesi investono più dell'Italia, con un gap che va dai +410 dollari della Repubblica ceca (3.984) ai +3.825 dollari della Norvegia (7.399). Un raffronto con gli altri Paesi europei circa la spesa destinata alle politiche del lavoro mostra uno scarto notevole a vantaggio delle politiche «passive» che raggiungono, in Italia, il 2,6 del Prodotto interno lordo rispetto una media europea del 2 per cento. Mentre per le politiche «attive» si spende lo 0,22 per cento del Prodotto interno lordo contro una media europea dello 0,6 per cento. La spesa per la ricerca pubblica è tra le più basse in Europa, spesso oscillante intorno all'1,5 per cento del Prodotto interno lordo mentre la media europea si attesta intorno al 2-2,5 per cento;
16) l'aumento programmato delle spese militari, anche se dilazionato, comporterà necessariamente maggiore austerità e tagli ai servizi pubblici essenziali. Alle politiche di austerità e al definanziamento del welfare si accompagneranno sempre di più politiche, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, repressive e liberticide, in Italia emblematicamente evidenti con la recente approvazione del «decreto-legge sicurezza»;
17) lo spostamento massiccio di fondi ed energie verso la militarizzazione sta già tragicamente esacerbando, e rischia di esacerbare sempre di più, le tensioni globali, alimentando l'instabilità e il caos geopolitici e minando gli sforzi per una risoluzione pacifica dei conflitti, per l'affermazione di relazioni internazionali cooperative, di un ordine globale compiutamente multilaterale;
18) più si spinge l'acceleratore sul riarmo e più il mondo continua ad assistere a una tragica escalation di violenza: il nuovo attacco israeliano all'Iran, il genocidio a Gaza, la guerra in Ucraina, la guerra civile in Sudan, il conflitto nella Repubblica democratica del Congo, la guerra civile in Myanmar, il conflitto nel Maghreb e nel Sahel e più di 30 altri conflitti armati nel Sud globale (la metà dei quali in Africa) continuano a portare alla morte, al ferimento, alla perdita dei mezzi di sussistenza o allo sfollamento forzato di milioni di persone;
19) in un contesto internazionale di crescenti sfide e crisi, la politica della cooperazione allo sviluppo non solo in Italia non viene rafforzata, ma è drammaticamente indebolita, e si riducono così il peso e la credibilità della politica estera italiana nello scenario globale;
20) le disuguaglianze tra i Paesi sviluppati e quelli arretrati o in via di sviluppo rimangono tuttora drammatiche e, anzi, continuano ad aumentare. Fame, guerre, indisponibilità di acqua, espropriazione di terre costringono ancora oggi milioni di donne e di uomini a vivere in condizioni di povertà e deprivazione. Nella convinzione che non possano esserci libertà e pace senza giustizia sociale, è importante, anche in una logica di restituzione, destinare tempo e risorse ad azioni che mirino a ridurre queste diseguaglianze, che incidano anche sulla effettiva possibilità di sviluppo di questi Paesi;
21) l'Italia ha ratificato il Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp) nel 1975, impegnandosi a non sviluppare armi nucleari e a promuovere il disarmo nucleare. Tuttavia, l'Italia non ha aderito al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Tpnw) e questo tema torna oggi di grande attualità: le armi nucleari minacciano l'esistenza stessa dell'umanità e l'intera vita sul nostro pianeta. I loro effetti travalicano i confini nazionali e si protraggono per generazioni. Il 7 luglio 2017, 122 Stati hanno votato per adottare un accordo globale storico di messa al bando delle armi nucleari: il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari proibisce agli Stati di sviluppare, testare, produrre, realizzare, trasferire, possedere, immagazzinare, usare o minacciare di usare gli armamenti nucleari, o anche permettere alle testate di stazionare sul proprio territorio. Inoltre, impedisce loro di assistere, incoraggiare o indurre altri Paesi ad essere coinvolti in tali attività;
22) la difesa della pace, della democrazia e dei diritti umani nel mondo sono elementi costitutivi dell'Italia e dell'Unione europea e su questi deve basarsi la sua azione esterna e la sua autonomia strategica, determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo ispirato e basato sulla deterrenza,
impegna il Governo:
1) a recedere dall'accordo sottoscritto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Aja, gli scorsi 24 e 25 giugno, che impegna i Paesi aderenti all'Alleanza Atlantica ad investire il 5 per cento del Prodotto interno lordo per spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035, spese militari che nel nostro Paese hanno già raggiunto purtroppo il 2 per cento del Prodotto interno lordo per spese, coinvolgendo, per quanto di competenza, il Parlamento in una adeguata discussione e determinazione di indirizzi nel merito, nonché promuovendo e sostenendo, nelle competenti sedi europee, la creazione di una difesa comune europea, attraverso un percorso opposto a quello scelto anche in Europa dell'aumento delle capacità militari nazionali, percorso che consiste in una razionalizzazione nonché integrazione della spesa esistente;
2) anziché portare la spesa militare al 5 per cento del Prodotto interno lordo, ad adottare iniziative per finanziare, sin dal prossimo disegno di legge di bilancio, il Fondo sanitario nazionale per almeno 8 miliardi di euro aggiuntivi al fine di raggiungere almeno la media europea;
3) in questo quadro, al fine di raggiungere entro il 2030 uno stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del reddito nazionale lordo per finanziare interventi a favore delle politiche di cooperazione allo sviluppo, in linea con quanto stabilito dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, ad adottare, già nei prossimi provvedimenti utili, iniziative per un adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo;
4) ad adottare le iniziative di carattere normativo di competenza per la sottoscrizione e ratifica del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Tpnw).
(1-00462)(Nuova formulazione) «Zanella, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».
La Camera,
premesso che:
1) il recente vertice Nato, tenutosi a l'Aja il 24 e 25 giugno 2025, si è svolto in un contesto geopolitico drammatico: dal conflitto russo-ucraino, ai crimini a Gaza, fino all'escalation in Iran, le tensioni internazionali rischiano di sfociare in un conflitto di portata globale, allontanando sempre più, in assenza di iniziative concrete di dialogo e diplomazia, le prospettive di una pace duratura;
2) il fallimento collettivo nel perseguire le soluzioni diplomatiche necessarie per rispondere alle tensioni internazionali e garantire la pace è racchiuso nella decisione assunta, nell'ambito del vertice dell'Alleanza, di innalzare al 5 per cento del Prodotto interno lordo il contributo europeo per la difesa entro il 2035 (3,5 per cento da destinarsi alle cosiddette spese militari «tradizionali» mentre il restante 1,5 per cento da investire in sicurezza e cybersicurezza), con l'eccezione della Spagna che ha concordato un obiettivo di spesa decisamente più contenuto al 2,1 per cento del proprio Prodotto interno lordo, subordinato al rispetto degli obiettivi tecnici e operativi stabiliti dall'Alleanza;
3) oltre ad allontanare le prospettive di pace, il nuovo target del 5 per cento in dieci anni, concordato in sede Nato, avrà ripercussioni potenzialmente disastrose per il welfare italiano, con un incremento sulle spese in difesa stimato in termini assoluti di 100 miliardi di euro aggiuntivi fino al 2035, cioè oltre il triplo di oggi – circa 66 miliardi in più per la difesa e 33 in più per la sicurezza – né è chiaro quali investimenti il Governo intenda computare nel novero delle voci di spesa rientranti nella difesa, sacrificando spesa sanitaria, istruzione, welfare, ambiente, sostegno alle imprese, occupazione e diritti sociali, priorità che appaiono inconciliabili con un impegno finanziario pluriennale di questa portata;
4) audito in Parlamento lo scorso 3 luglio 2025 sugli esiti del vertice Nato, il Ministro della difesa Crosetto ha affermato, in merito al prospettato raggiungimento del nuovo target per la difesa che «quanto all'1,5 per cento destinato alla sicurezza, questo comprende attività già presenti oggi, ieri, nel bilancio nazionale»: queste affermazioni confermerebbero l'intenzione del Governo di conteggiare la spesa per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina all'interno dell'aumento delle spese militari, facendo rientrare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina nel Military mobility action plan e dunque nelle opere strategiche per la difesa nazionale, con ripercussioni inaccettabili e nessuna tutela ambientale dei siti coinvolti, come peraltro ampiamente confermato, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, dalle recenti modifiche normative introdotte con il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, con la legge 18 luglio 2025, n. 105;
5) a quanto esposto si aggiungono le perplessità in merito all'attuale metodo di calcolo del bilancio in chiave Nato. Alcuni recenti studi americani hanno sollevato dei dubbi rispetto all'adeguatezza del solo parametro finanziario per misurare il reale contributo di ogni alleato alla sicurezza collettiva, valutando la possibilità di inserire nuovi parametri che vadano oltre il mero input finanziario, misurando, invece, l'output capacitivo di ogni alleato;
6) il prestigioso think tank californiano Rand Corporation ha elaborato nuovi sistemi di misura denominati Burdensharing Index e Burdensharing Ratio che tengono conto del livello quantitativo e qualitativo di truppe, dei mezzi e sistemi di difesa, di comando, comunicazione e intelligence, delle infrastrutture di mobilità, del livello di contribuzione alle missioni internazionali, delle perdite economiche legate alle sanzioni;
7) applicando il metodo sopra descritto, l'Italia risulterebbe il primo alleato Nato, dopo Usa e Giappone, in termini di contribuzione assoluta con un Burdensharing Index di 4,75 superando in ambito Nato la Francia (4,61), il Regno Unito (3,54), la Germania (2,51) e l'Olanda (2,23) e il settimo alleato Nato in termini di contribuzione rapportata alla sua capacità di spesa con un Burdensharing Ratio di 1,12 posizionandosi in ambito Nato dopo Grecia (5,29), Lituania (4,19), Bulgaria (2,4), Slovacchia (1,86), Ungheria (1,46) e Olanda (1,35) e davanti a Turchia (1,11), Polonia (1,08), Francia (0,88), Estonia (0,8), Danimarca (0,76), Regno Unito (0,67), Belgio (0,65), Canada (0,39) e Germania (0,33). Se si applicasse questo sistema di calcolo, il nostro Paese non dovrebbe essere chiamato ad ulteriori aumenti della spesa per la difesa in chiave Nato, neanche alla luce del nuovo obiettivo del 5 per cento;
8) il Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025 ha d'altra parte certificato, nelle proprie conclusioni, la decisa svolta militarista e la corsa al riarmo dell'Europa: in particolare, l'invito rivolto agli Stati membri di continuare a incrementare considerevolmente la spesa per la sicurezza e la difesa, compresi gli impegni assunti in sede Nato, per gli Stati che ne sono parte, risuona come una resa politica dell'Unione europea, incapace di esprimere una propria strategia, se non quella fondata su un'economia di guerra sterile e non incentrata sulla reale identificazione e valutazione delle minacce alla sicurezza dei singoli Stati membri;
9) l'intento politico di militarizzare l'economia europea è contenuto esplicitamente nel Piano di riarmo «Rearm Europe» sostenuto dal Governo Meloni: fondato su una logica prettamente nazionale che incoraggia i singoli Stati membri al riarmo – già sedici Paesi europei hanno chiesto alla Commissione europea di autorizzare il ricorso alla clausola di salvaguardia per aumentare gli stanziamenti per la difesa, con evidenti disparità a seconda delle disponibilità di bilancio – Rearm si pone in netta antitesi con i principi del mercato comune europeo, consentendo anche l'utilizzo delle risorse residue dei fondi di NextGenerationEu e dei Fondi di coesione destinati a rinforzare il modello sociale europeo per investimenti militari, a vantaggio esclusivo di quei Paesi con elevata capacità fiscale e intensificando ulteriormente le disuguaglianze sia tra gli Stati membri sia all'interno di essi, creando un progetto di investimento industriale disorganico, che potrebbe falsare la concorrenza interna, in luogo di una sana e ordinata competizione intra-Ue;
10) il piano di riarmo europeo troverà un sostegno finanziario anche nel nuovo bilancio europeo post 2027, in via di definizione: se la proposta per il Quadro finanziario pluriennale 2028-2035 formulata dalla Commissione europea lo scorso 16 luglio 2025 dovesse venire accolta dagli Stati membri, i fondi per la difesa verrebbero quintuplicati a scapito di una parte rilevante dei fondi per la coesione che sarà destinata al riarmo e all'industria militare, in linea con le nuove priorità strategiche dell'Unione europea, segnando, di fatto, la fine degli strumenti storici di sviluppo e coesione territoriale per le regioni del Mezzogiorno;
11) mentre a l'Aia era in corso il vertice Nato, nella stessa sede si è svolta parallelamente l'iniziativa trasversale promossa dal Movimento 5 Stelle «No Rearm, No War» per denunciare il piano di riarmo europeo, in totale contrasto con i principi e i valori comuni fondanti della stessa Unione e costruire un'alternativa alla militarizzazione dell'Unione europea basata sulla promozione della sicurezza attraverso il dialogo e la pace fra i popoli e per difendere il futuro di tutti i cittadini europei;
12) allarmante è, altresì, l'intenzione manifestata da alcuni Paesi europei, tutti membri dell'Alleanza atlantica – Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Finlandia – di ritirarsi dalla Convenzione di Ottawa, aprendo di fatto alla possibilità di utilizzo, produzione, stoccaggio e il trasferimento di mine antiuomo, decisione che rischia di indebolire la protezione dei civili e di compromettere due decenni di un quadro normativo che ha permesso di salvare innumerevoli vite;
13) negli scenari di guerra attualmente in corso il tema delle armi nucleari è drammaticamente tornato in auge. Durante il logorante conflitto russo-ucraino il Presidente Putin ha più volte minacciato l'uso delle armi nucleari e nel conflitto in Medioriente lo scorso giugno 2025 Israele ha sferrato un attacco a due siti nucleari iraniani e, in seguito, gli Stati Uniti hanno attaccato infrastrutture nucleari iraniane;
14) in tale fase storica contraddistinta da un'elevata instabilità dello scacchiere internazionale, la presenza di armi nucleari, la minaccia del loro utilizzo nonché i rischi connessi ad incidenti o attacchi militari ai siti nucleari dovrebbe agevolare una seria riflessione circa la necessità di intraprendere un percorso in linea con il diritto internazionale umanitario volto alla non proliferazione e al disarmo totale;
15) dal report pubblicato dalla International campaign to abolish nuclear weapons (Ican) sui costi degli arsenali nucleari nel 2024 emerge che le potenze nucleari sono intente a modernizzare i propri arsenali al fine di aumentare la capacità distruttiva delle atomiche, tanto che i nove Stati dotati di tali micidiali ordigni (Cina, Francia, India, Israele, Corea del Nord, Pakistan, Russia, Regno Unito e Stati Uniti) hanno speso complessivamente oltre 100 miliardi di dollari, con un aumento di circa l'11 per cento rispetto all'anno precedente;
16) il report sopra citato ha analizzato i costi sostenuti dai Paesi che ospitano le armi nucleari di altri Stati, tra cui l'Italia, dove sarebbero presenti testate nucleari statunitensi, per la quale è stato stimato un costo indiretto di circa 500 milioni di euro l'anno. Dato presunto e non certo considerato il riserbo e l'opacità circa le informazioni inerenti tali testate;
17) l'Italia, dunque, è il Paese europeo con la presenza del maggior numero di ordigni nucleari statunitensi sul proprio territorio nonché l'unico a disporre di due basi operative nell'ambito della condivisione dell'Alleanza. Secondo il rapporto Nuclear weapons ban monitor 2024, presentato a marzo 2025 a New York alla Conferenza degli Stati Parti del Trattato per la proibizione delle armi nucleari, gli ordigni succitati si troverebbero nelle basi di Aviano e Ghedi: nella prima base sarebbero stoccate tra le 20 e le 30 testate, mentre nella seconda tra le 10 e le 15, testate B61-12 facenti parte del programma di ammodernamento dell'arsenale nucleare statunitense;
18) l'articolo VI del Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp), ratificato dall'Italia con la legge 24 aprile 1975, n. 131, stabilisce che «ciascuna Parte si impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale», e in tal senso è ormai fondamentale che il nostro Paese proceda con l'adesione al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Tpnw);
19) lo scenario descritto e la grave crisi geopolitica in corso hanno destabilizzato le economie mondiali con pesanti ripercussioni sui Paesi più svantaggiati. Il contesto internazionale attuale, segnato da logoranti conflitti, ha un impatto negativo diretto sui Paesi in via di sviluppo con forti conseguenze sulle politiche di cooperazione allo sviluppo, strumento fondamentale per i processi di pace, per la stabilità e la crescita,
impegna il Governo:
1) a scongiurare qualsiasi ipotesi di aumento della spesa in difesa e sicurezza in riferimento al raggiungimento dei nuovi target Nato, adottando contestualmente iniziative urgenti volte al progressivo aumento annuale delle risorse del Fondo sanitario nazionale fino al raggiungimento del completo reintegro delle medesime risorse sottratte alla sanità pubblica;
2) a manifestare, in tutte le sedi istituzionali, nazionali, europee ed internazionali, la ferma contrarietà del Governo italiano al piano di riarmo europeo «Rearm Europe», sostituendolo integralmente con un piano di rilancio e sostegno agli investimenti che promuova la competitività, gli obiettivi a lungo termine e le priorità politiche dell'Unione europea quali: spesa sanitaria, sostegno alle filiere produttive e industriali, incentivi all'occupazione, istruzione, investimenti green e beni pubblici europei, per rendere l'economia dell'Unione più equa, competitiva, sicura e sostenibile;
3) a fronte delle proposte formulate all'esito del vertice Nato di giugno 2025, a sospendere qualsivoglia determinazione definitiva in merito all'aumento delle spese per la difesa, alla tipologia di spese rientranti in tale categoria, nonché all'attivazione della clausola di salvaguardia in deroga ai vincoli del Patto di stabilità e crescita per le spese della difesa fintanto che non sia consentito al Parlamento di esprimersi con un atto di indirizzo che indichi la posizione da mantenere nelle sedi internazionali ed europee;
4) ad intraprendere le opportune iniziative in ambito Nato volte a proporre il superamento del criterio meramente finanziario della spesa per la difesa in percentuale rispetto al Prodotto interno lordo, a favore dell'adozione di un nuovo e più corretto indice di misura del contributo nazionale alla sicurezza collettiva sul modello del Burdensharing Index e Burdensharing Ratio, di cui in premessa;
5) a non adottare iniziative normative volte a derogare ai controlli preventivi di Corte dei conti e Ragioneria generale dello Stato previsti dal codice degli appalti della difesa di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, dei contratti nel settore difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico nonché alla secretazione dei contratti citati;
6) ferma restando la assoluta contrarietà alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, a non procedere con la classificazione di tale opera tra le infrastrutture ad uso militare, evitando altresì di drenare ulteriori risorse da infrastrutture urgenti e necessarie per le regioni Sicilia e Calabria, quali quelle idriche, ferroviarie, stradali e ospedaliere e in ogni caso a dare priorità alle infrastrutture utili per colmare i fabbisogni territoriali delle varie regioni italiane e non quelle strumentalmente riconducibili a scopi militaristi e bellicisti;
7) ad adottare le opportune iniziative volte alla adesione nonché alla ratifica del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Tpnw), al fine di intraprendere un percorso in linea con il diritto internazionale umanitario volto alla non proliferazione e al disarmo totale;
8) in luogo dell'aumento delle spese per la difesa, ad aumentare le risorse per le politiche di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile globale in sintonia con l'Agenda 2030, con una particolare attenzione all'efficacia degli aiuti e dello sviluppo, alla massima integrazione delle politiche e degli strumenti ed al coordinamento e la collaborazione degli attori della cooperazione;
9) a censurare altresì, nelle medesime sedi, l'adozione di strumenti volti ad un aumento esponenziale della spesa per la sicurezza e la difesa dell'Europa, declinata esclusivamente nel senso di un rafforzamento della capacità militare, in assenza di un progetto di difesa comune europeo e contestando il ricorso all'articolo 122 Tfue da parte della Commissione europea quale base giuridica per l'adozione del Piano, sostenendo – al contempo – la necessità di un pieno coinvolgimento delle Assemblee Parlamentari – nazionali ed europee – in ogni passaggio del processo politico e decisionale, ispirato alla necessaria e costante interlocuzione con il Parlamento, nel rispetto delle sue prerogative sovrane, a tutela dei diritti di tutti i cittadini, al fine di scongiurare il rischio di grave pregiudizio per la stessa democraticità e rappresentanza dell'Unione;
10) ad intraprendere – in netta contrapposizione con l'assetto attuale dei sistemi di difesa frammentati degli Stati membri che comporta una dispersione e una duplicazione di risorse e mezzi – le opportune iniziative nelle sedi unionali volte a sostenere un progetto di difesa comune europea, ispirata ai principi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa militare, al fine di garantire il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione;
11) ad escludere la possibilità di utilizzare i fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf) a favore del riarmo e di nuove spese militari e a manifestare in tutte le sedi decisionali la ferma contrarietà del Governo italiano in relazione alla possibilità per gli altri Paesi membri dell'Unione europea di ricorrere all'utilizzo distorto di tali risorse destinate a rinforzare il modello sociale europeo, in netta antitesi con le finalità proprie del NextGenerationEu;
12) ad escludere altresì, in ogni caso, nell'ambito di Rearm Europe, il ricorso da parte del nostro Paese al dirottamento dei fondi di coesione per il finanziamento delle spese per la difesa, con inevitabili ricadute negative sui bilanci delle regioni destinatarie dei suddetti finanziamenti, assicurando altresì l'originario impiego e le finalità proprie dei Fondi di coesione europei, destinati alle regioni italiane per rimuovere gli squilibri socio-economici e territoriali, escludendo in ogni caso il loro utilizzo per la difesa, anche con riferimento alla possibilità di ricorrervi per gli altri Stati membri, così da scongiurare effetti distorsivi nell'intreccio tra spesa degli armamenti e successivi riparti dei fondi per la coesione;
13) a scongiurare, altresì, il rischio che, nell'ambito delle interlocuzioni in corso sul riordino del quadro finanziario pluriennale dell'Unione, le risorse a valere su un futuro Fondo unico europeo – al posto delle otto linee di finanziamento che compongono i Fondi di coesione, i Fondi strutturali e i fondi per la Politica agricola comune – vengano distratte per altri flussi di spesa, in particolare relativi alla difesa, con grave pregiudizio per la politica agricola comune e la coesione territoriale;
14) ad intraprendere in tutte le opportune sedi istituzionali e consessi internazionali le necessarie iniziative volte a ribadire l'esigenza del pieno rispetto della Convenzione di Ottawa, accogliendo a tal fine le azioni a sostegno per l'attuazione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, per rafforzare i valori di pace che quella convenzione incarna.
(1-00481) «Riccardo Ricciardi, Lomuti, Francesco Silvestri, Scerra, Pellegrini, Bruno, Baldino, Cantone, Auriemma, Ilaria Fontana, Alifano, Quartini, Santillo, Carotenuto».
DISEGNO DI LEGGE: S. 1553 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2025, N. 90, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA, ISTRUZIONE E SALUTE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2526)
A.C. 2526 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2526 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.6, 1.11, 2-ter.1, 2-ter.2, 5-bis.01 e 5-bis.09, risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,
esprime
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.5, 1.7, 1.8, 1.10, 2-ter.04, 4.1, 4.07, 5-bis.03, 5-bis.05, 5-bis.06, 5-bis.07, 5-bis.08, 5-bis.015 e 6.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.6, 1.11, 2-ter.1, 2-ter.2, 5-bis.01 e 5-bis.09;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2526 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI PUBBLICI DI RICERCA
Sezione I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ DI ENTI PUBBLICI DI RICERCA
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca)
1. L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli enti delle risorse è definita con decreto del Ministro dell'università e ricerca, che ne fissa, altresì, criteri, modalità e termini.».
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 in via sperimentale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE, ALTA FORMAZIONE E RICERCA
Sezione I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026)
1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche ad interim e in scadenza al 15 settembre 2025, possono essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali, la proroga di cui al primo periodo è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.
Sezione II
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Articolo 3.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca)
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro l'anno 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 938:
1) al secondo periodo, le parole: «nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria» sono soppresse;
2) al terzo periodo:
2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) prova scritta;»;
2.2) le lettere c) e d) sono abrogate;
b) al comma 939, il primo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
3. All'articolo 51-quater, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «nove».
4. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementata di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, pari a 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Sezione III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SISTEMA DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA
Articolo 4.
(Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale)
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Articolo 5.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027»)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 190 è abrogato;
b) il comma 189 è sostituito dal seguente:
«189. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione “RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027”, istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021 è allo scopo programmato, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020.».
Articolo 6.
(Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie)
1. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ferma restando l'invarianza del concorso delle Università di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, applicano al personale non dirigente da assumere per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse sulla base dei piani dei fabbisogni determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, la contrattazione collettiva nazionale del Comparto sanità.
2. Il personale non dirigente, già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende ospedaliere universitarie di cui al comma 1, conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Sezione I
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 7.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2526 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO
Al capo I, la partizione Sezione I è soppressa.
All'articolo 1:
al comma 1:
l'alinea è sostituito dal seguente: «All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 5 è sostituito dal seguente:»;
al capoverso 5, secondo periodo, la parola: «enti» è sostituita dalla seguente: «Enti» e le parole: «dell'università e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dell'università e della ricerca»;
al comma 2, la parola: «finalità» è sostituita dalla seguente: «disposizioni»;
al comma 3, alle parole: «mediante corrispondente», ovunque ricorrono, è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «fondo», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Fondo»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 è inserito il seguente:
“591-bis. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 591 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024”».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-ter. Con riferimento alle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 4, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: “dei concorsi di cui al secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.
1-quater. Al fine di garantire la continuità delle attività degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: “purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019” sono sostituite dalle seguenti: “purché l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/2019”;
b) al terzo periodo, le parole: “i titoli” sono sostituite dalle seguenti: “gli ulteriori titoli” e le parole: “non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022”.
1-quinquies. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».
Nella sezione I del capo II, dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 2-bis. – (Disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione) – 1. Al fine di assicurare l'integrazione dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione prima dell'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 2, comma 5, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, dopo la parola: “tre” sono inserite le seguenti: “, di cui uno in rappresentanza delle associazioni attive nell'ambito delle tematiche riguardanti la condizione di disabilità,” e le parole: “su designazione del” sono sostituite dalle seguenti: “tra quelli proposti dal”.
Art. 2-ter – (Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026) – 1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: “per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025” sono aggiunte le seguenti: “e a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026”.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a un milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «entro l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025» e dopo le parole: «comma 937,» è inserita la seguente: «della»;
al comma 2:
alla lettera a):
al numero 1), le parole: «al secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «all'alinea, secondo periodo, le parole: “sono richiesti” sono sostituite dalle seguenti: “è richiesta” e»;
il numero 2) è sostituito dai seguenti:
«2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) prova scritta”;
3) le lettere c) e d) sono abrogate»;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo periodo, la parola: “citato” è soppressa»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, all'articolo 64, comma 6-ter.1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: “, 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “e 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026”.
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».
All'articolo 5:
al comma 1, lettera b), capoverso 189, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 48 del 27 luglio 2021 è riassegnato, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero ai sensi della delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione “RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027”, istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis – (Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45) – 1. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle università a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge 5 giugno 2025, n. 79. Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento».
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: «supporto alle stesse» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2, dopo le parole: «non dirigente» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «aziende ospedaliere universitarie di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «aziende di cui al comma 1».
Al capo III, la partizione Sezione I è soppressa.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca)
Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: l'incremento qualitativo inserire le seguenti: e quantitativo, in coerenza con i fabbisogni di personale, infrastrutture e dotazioni strumentali,.
*1.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
*1.2. Piccolotti.
Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: Enti vigilati, inserire le seguenti: nonché degli enti pubblici di ricerca vigilati da altri Ministeri, al fine di garantire un intervento omogeneo per l'intero sistema nazionale della ricerca,.
**1.3. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
**1.4. Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Governo è autorizzato a predisporre, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario di stabilizzazione del personale precario degli enti pubblici di ricerca, anche mediante incremento strutturale del Fondo ordinario per gli enti (FOE), in coerenza con gli obiettivi del PNRR.
1.5. Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni e le parole: 60 milioni con le seguenti: 120 milioni.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.6. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 2, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni e le parole: 60 milioni con le seguenti: 80 milioni.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate agli interventi per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria di cui ai commi da 272 a 275 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;.
*1.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
*1.8. Piccolotti.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine della lettera, con le seguenti: delle risorse destinate agli interventi per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria di cui ai commi da 272 a 275 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;.
1.10. Piccolotti.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine della lettera, con le seguenti: del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;.
1.11. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Sostituire il comma 3-bis con il seguente:
3-bis. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i requisiti per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente pubblico di ricerca che procede all'assunzione, e presso altri enti e istituzioni di ricerca, si intendono maturati entro la data di attivazione delle relative procedure da parte degli enti di ricerca, sostituendo tutti i limiti temporali introdotti da altre norme già in vigore. Rimangono valide tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
1.12. Piccolotti.
ART. 2-bis.
(Disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione)
Sopprimerlo.
*2-bis.1. Caso, Amato, Orrico.
*2-bis.1000. Piccolotti.
ART. 2-ter.
(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026)
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: al fine di garantire fino alla fine della lettera con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole da: , mediante corrispondente riduzione fino alla fine della lettera con le seguenti: mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-ter.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le seguenti: per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-ter.2. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di procedure straordinarie di reclutamento del personale ATA)
1. Per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa di 135 milioni per l'anno 2025, di 400 milioni per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dal 2027. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-ter.04. Caso, Amato, Orrico, Grippo.
ART. 3.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca)
Sopprimere il comma 5.
3.1. Caso, Amato, Orrico.
ART. 4.
(Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 2-bis.
(Collegio di garanzia e disciplina)
1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di garanzia e disciplina, di seguito denominato “collegio”, con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da sei consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti, e dal Presidente del CNSU. I sei membri effettivi, così come i sei membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori, un ricercatore e due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). L'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del CUN.
2. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell'università interessata o da un suo delegato. L'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un'istruttoria locale per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. La sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.
3. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN che impediscano il regolare funzionamento di quest'ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.
4. Il rettore competente sospende cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.
5. Il procedimento disciplinare davanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.
Art. 2-ter.
(Procedimento nei casi di molestie, violenze, discriminazioni o sfruttamento)
1. Nei casi in cui vengano segnalati al CUN fatti riconducibili a molestie, violenze, discriminazioni, atti di ritorsione, sfruttamento o ogni altra condotta lesiva della dignità e dell'integrità psico-fisica o professionale della persona, sia essa personale studente, docente, ovvero a qualsiasi titolo presente in università, il procedimento disciplinare si svolge con modalità atte a garantire la riservatezza, la sicurezza e la centralità della persona offesa, nonché l'adozione di misure tempestive e proporzionate.
2. A tal fine, il collegio di cui all'articolo 2-bis, ricevuti gli atti trasmessi dal rettore ovvero quelli direttamente pervenuti alla casella di posta elettronica certificata del Presidente del CUN, valuta in via preliminare se ricorrano circostanze che richiedano:
a) l'assunzione urgente di misure di protezione o di supporto alla persona offesa, anche in raccordo con gli organi competenti dell'università di appartenenza;
b) la designazione, ove necessario, di una figura di riferimento con competenze in materia di parità, contrasto alle discriminazioni o supporto psicologico, che accompagni la persona offesa durante il procedimento.
3. Durante il procedimento, il collegio può disporre, anche d'ufficio, che le audizioni avvengano in modalità riservata o a distanza, nonché adottare ogni ulteriore accorgimento volto a tutelare la persona che ha presentato segnalazione o denuncia, anche nei confronti di possibili ritorsioni o strumentalizzazioni.
4. La persona offesa o che si dichiari tale ha facoltà di essere sentita in ogni fase del procedimento, personalmente o mediante persona di fiducia. Su richiesta, le sue dichiarazioni possono essere rese per iscritto o con modalità che evitino il contatto diretto con la persona sottoposta al procedimento.
5. Resta ferma la possibilità per l'università interessata di attivare, in via parallela e senza pregiudizio per il procedimento disciplinare, procedure di conciliazione, mediazione o presa in carico psicologico, nel rispetto della volontà e della dignità della persona coinvolta.
6. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude entro novanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del collegio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, periodi secondo e terzo.».
4.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per l'accesso all'università)
1. Al fine di accelerare il finanziamento delle borse di studio per l'accesso all'università, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.07. Caso, Amato, Orrico.
ART. 5.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027»)
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 189, con il seguente:
189. L'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021, è destinato a favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, favorendo la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore.
5.1. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
(Promozione della ricerca universitaria su intelligenza artificiale e Life Cycle Assessment)
1. Al fine di potenziare le attività di ricerca e didattica delle università statali e degli enti pubblici di ricerca, il Ministero dell'università e della ricerca promuove, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, programmi di ricerca e formazione finalizzati allo sviluppo e all'adozione di applicazioni di intelligenza artificiale a supporto della metodologia del Life Cycle Assessment (LCA) e delle attività scientifiche connesse all'analisi del ciclo di vita dei prodotti e dei processi.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate in collaborazione con gli enti di ricerca afferenti al Ministero, favorendo il coinvolgimento di studenti, dottorandi e giovani ricercatori nei progetti di ricerca applicata.
5.01000. L'Abbate, Caso, Amato, Orrico, Raffa.
ART. 5-bis.
(Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45)
Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Disposizioni per la formazione dei giovani nelle professioni legate alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale)
1. Al fine di favorire l'occupabilità dei giovani e rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale nei mercati europei e internazionali, il Ministero dell'università e della ricerca promuove, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, programmi di formazione, borse di studio e progetti di ricerca dedicati allo sviluppo di competenze professionali nei settori della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare e della transizione energetica, anche attraverso l'introduzione di figure specializzate quali «green manager» capaci di supportare l'innovazione delle imprese e delle amministrazioni pubbliche.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate in collaborazione con gli enti pubblici di ricerca e le università statali, favorendo il coinvolgimento di studenti, dottorandi e giovani ricercatori.
5-bis.01000. L'Abbate, Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Misure per il reclutamento e la valorizzazione professionale del personale degli enti pubblici di ricerca)
1. Al fine di sostenere l'attività degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla continuità di gestione delle infrastrutture di ricerca e di specifici programmi di ricerca, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni nell'anno 2025 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2026 di cui:
a) 15 milioni a decorrere dal 2025 destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tale finalità, gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare anche le graduatorie delle procedure selettive avviate dopo il 1° gennaio 2023;
b) 10 milioni nel 2025 e 85 milioni a decorrere dal 2026 destinati all'assunzione di personale negli enti pubblici di ricerca, utilizzando prioritariamente le procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, anche tenendo conto degli obblighi di compensazione con concorso pubblico derivanti dall'attivazione di tali procedure. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, i requisiti per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, e presso altri enti e istituzioni di ricerca, si intendono maturati entro la data di attivazione delle relative procedure da parte degli enti di ricerca, sostituendo tutti i limiti temporali introdotti da altre norme già in vigore. Rimangono valide tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro nell'anno 2025 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli enti pubblici di ricerca, utilizzando criteri di proporzionalità rispetto alla platea dei potenziali interessati dai provvedimenti.
5-bis.01. Piccolotti.
Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Misure per il reclutamento e la valorizzazione professionale del personale degli enti pubblici di ricerca)
1. Al fine di sostenere l'attività degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla continuità di gestione delle infrastrutture di ricerca e di specifici programmi di ricerca, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni nell'anno 2025 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2026 di cui:
a) 15 milioni a decorrere dal 2025 destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tale finalità, gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare anche le graduatorie delle procedure selettive avviate dopo il 1° gennaio 2023;
b) 10 milioni nel 2025 e 85 milioni a partire dal 2026 destinati all'assunzione di personale negli enti pubblici di ricerca, utilizzando prioritariamente le procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, anche tenendo conto degli obblighi di compensazione con concorso pubblico derivanti dall'attivazione di tali procedure. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i requisiti per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione si intendono maturati entro la data di attivazione delle relative procedure da parte degli enti di ricerca, sostituendo tutti i limiti temporali introdotti da altre norme già in vigore. Rimangono valide tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro nell'anno 2025 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli enti pubblici di ricerca, utilizzando criteri di proporzionalità rispetto alla platea dei potenziali interessati dai provvedimenti.
5-bis.09. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca)
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento:
a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2021-2023;
b) dell'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;
c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-bis.015. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di borse di dottorato)
1. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato annualmente, a decorrere dall'anno 2026, in maniera tale che l'importo della borsa, stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, non possa essere inferiore alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale.
5-bis.03. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, commi 4 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono concorrere alle selezioni per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che sono vincitori di Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA) della tipologia Doctoral Training di Horizon Europe, finalizzate al conseguimento del dottorato di ricerca, o di analoghe azioni MSCA comunque denominate, che hanno come finalità il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
5-bis.04. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di contratti di ricerca)
1. Al fine di dare completa attuazione ai contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5-bis.06. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di incarichi post-doc e incarichi di ricerca)
1. Al fine di dare attuazione agli incarichi post-doc e agli incarichi di ricerca di cui rispettivamente agli articoli 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5-bis.05. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di incarichi post-doc e incarichi di ricerca)
1. All'articolo 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «di tipo subordinato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai titolari di incarichi post-doc di cui al presente comma, le università possono conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo dell'incarico, definito ai sensi del comma 5, è incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile del ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I titolari di incarichi post-doc possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Laddove fosse assegnatario anche di attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 80 ore per anno accademico. L'attività didattica svolta dal titolare di incarico post-doc ai sensi del presente comma non rientra nel computo dei requisiti di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi universitari»;
b) il comma 5 è sostituito con il seguente: «L'importo degli incarichi post-doc di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito».
2. All'articolo 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, dopo le parole: «possono conferire» sono aggiunte le seguenti: «contratti a tempo determinato di tipo subordinato, denominati»;
b) il comma 5 è sostituito con il seguente: «L'importo degli incarichi di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito»;
c) il comma 6 è abrogato.
5-bis.07. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Misure per la stabilizzazione e le progressioni del personale universitario, di ricerca e AFAM)
1. Allo scopo di promuovere i percorsi di stabilizzazione e le progressioni di carriera del personale universitario, di ricerca e dell'AFAM, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5-bis.08. Caso, Amato, Orrico.
Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter.
(Modifica alla legge 3 luglio 1998, n. 210)
1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo le parole: «comma 5» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea».
5-bis.016. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
ART. 6.
(Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie)
Sopprimerlo.
6.1. Piccolotti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di favorire la piena attuazione dei protocolli di intesa Università-Regione che prevedono l'inserimento delle Aziende ospedaliere universitarie nella rete della emergenza-urgenza, il costo del personale ospedaliero connesso all'attivazione delle funzioni dei D.E.A. programmati e non ancora attivati, è calcolato, per gli anni 2025, 2026 e 2027, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contenimento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario. Per la realizzazione o completamento dei D.E.A. di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.2. Caso, Amato, Orrico.
A.C. 2526 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2-ter rende permanente la normativa che estende ai settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore, anche universitaria, e la formazione aziendale – l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
la copertura, come indicata dal comma 2, è in parte assicurata mediante riduzioni di stanziamenti a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e sul Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva;
tali fondi costituiscono strumenti fondamentali per il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione, per la promozione dell'inclusione attiva, nonché per il finanziamento di politiche attive del lavoro, la formazione continua e il contrasto alla povertà;
la riduzione delle risorse destinate a questi strumenti rischia di compromettere l'efficacia delle politiche sociali e occupazionali, aggravando le condizioni di disagio sociale e ostacolando l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della norma di copertura recata dall'articolo 2-ter, al fine di individuare, con il primo provvedimento utile, modalità di copertura alternative a quelle previste dall'anzidetta disposizione, evitando il ricorso alla riduzione dei finanziamenti del Fondo sociale per occupazione e formazione e del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, al fine di non compromettere gli interventi a favore dell'occupazione, della formazione e dell'inclusione sociale.
9/2526/1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, rubricato disposizioni urgenti in materia di università e ricerca presenta profili di criticità sia per la limitatezza delle risorse stanziate, sia per l'assenza di una visione strutturale, in particolare per quanto riguarda il contrasto al precariato e la valorizzazione del personale della ricerca;
in particolare, il decreto non affronta in maniera adeguata la questione del precariato storico negli enti pubblici di ricerca, limitandosi a misure parziali e lasciando fuori una platea significativa di lavoratori che, pur in possesso di professionalità acquisite, rischiano di restare esclusi dai percorsi di stabilizzazione;
l'avvio del percorso di stabilizzazione del precariato nel settore della ricerca pubblica, e in particolare presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), costituisce il primo passo verso il riconoscimento del diritto ad un lavoro stabile per tutto il personale che ha maturato o maturerà a breve i requisiti previsti dalla legge;
l'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha rappresentato un riferimento normativo importante per la stabilizzazione del personale precario nella pubblica amministrazione; tuttavia, il limite temporale attualmente previsto del 31 dicembre 2022 non consente di includere il personale che ha continuato a prestare servizio anche negli anni successivi, spesso in modo continuativo e senza soluzione di continuità,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure contenute all'articolo 1, comma 3-bis, con ulteriori interventi da approntare con il primo provvedimento utile, finalizzati a prorogare il termine previsto all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la maturazione dei requisiti per la stabilizzazione del personale precario presso il Consiglio nazionale delle ricerche e presso gli enti pubblici di ricerca, estendendolo dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2025, al fine prioritario di ridurre il precariato nel sistema della ricerca pubblica.
9/2526/2. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, rubricato disposizioni urgenti in materia di università e ricerca presenta profili di criticità sia per la limitatezza delle risorse stanziate, sia per l'assenza di una visione strutturale, in particolare per quanto riguarda il contrasto al precariato e la valorizzazione del personale della ricerca;
il numero di ricercatori del nostro Paese è molto basso se raffrontato nel contesto internazionale, sia in rapporto alla popolazione che come spesa rispetto al PIL. Inoltre la precarizzazione del lavoro di ricerca e di didattica è arrivata a toccare soglie molto alte sia in termini di ampiezza che di stagnazione del fenomeno. Ormai siamo ad oltre il 30 per cento di lavoratori con contratti precari rispetto al personale di ruolo, media più di tre volte superiore al rapporto precari di ruolo degli altri settori pubblici. È dunque non più rinviabile, a fronte della lunga fase di contrazione delle assunzioni nelle università e negli enti pubblici di ricerca, finanziare e realizzare un piano straordinario di stabilizzazione e reclutamento per 20.000 ricercatori nelle università e per circa 10.000 ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca,
impegna il Governo
a reperire – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse adeguata e strutturali da destinare all'incremento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) volto a garantire, agli atenei pubblici, i fondi necessari per l'adeguamento stipendiale del personale e per la valorizzazione della qualità della ricerca e della didattica in una prospettiva di lungo termine.
9/2526/3. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reperire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori risorse da destinare all'incremento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) volte a garantire, agli atenei, i fondi necessari per la valorizzazione della qualità della ricerca e della didattica in una prospettiva di lungo termine.
9/2526/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, rubricato disposizioni urgenti in materia di università e ricerca presenta profili di criticità sia per la limitatezza delle risorse stanziate, sia per l'assenza di una visione strutturale, anche per quanto riguarda il diritto allo studio universitario;
nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca, il PNRR prevede l'obiettivo strategico di incrementare in modo significativo l'offerta di alloggi per studenti universitari fuori sede;
tale obiettivo è strettamente connesso alla necessità di garantire il diritto allo studio e l'accessibilità all'istruzione universitaria su base territoriale ed economica;
l'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), riconosce la detraibilità del 19 per cento delle spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede, ma limita l'accesso al beneficio ai soli studenti che studiano in sedi universitarie distanti almeno 100 chilometri dal proprio comune di residenza e situate in una provincia diversa;
tale limite territoriale si rivela oggi penalizzante, poiché esclude numerosi studenti che, pur non superando formalmente la soglia dei 100 chilometri o restando nella stessa provincia, sono costretti a sostenere spese di affitto per l'impossibilità di effettuare spostamenti giornalieri a causa di carenze infrastrutturali, orari o condizioni personali;
si tratta di una misura che aggrava le disparità sociali e territoriali e limita l'effettività del diritto allo studio,
impegna il Governo
in linea con le finalità perseguite dal decreto-legge in esame, ad accompagnare, con il primo provvedimento utile, le misure di cui all'articolo 5-bis, con ulteriori interventi volti a riconsiderare, il requisito della distanza minima di 100 chilometri e della provincia diversa, oggi richiesto per la detrazione delle spese di affitto degli studenti universitari fuori sede, al fine di estendere la platea degli aventi diritto, favorire la mobilità studentesca, promuovere l'equità di accesso all'istruzione universitaria e rendere più efficaci e coerenti le politiche pubbliche già previste dal PNRR in materia di diritto allo studio.
9/2526/4. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera
impegna il Governo
in linea con le finalità perseguite dal decreto-legge in esame, a valutare l'opportunità di proseguire nelle azioni di sostegno, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, degli studenti universitari fuori sede, per favorire la mobilità studentesca e promuovere l'equità di accesso all'istruzione universitaria in coerenza con le politiche pubbliche in materia di diritto allo studio.
9/2526/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dedica parte degli interventi anche a misure in materia di istruzione e formazione del personale scolastico per l'avvio del prossimo anno scolastico;
il decreto ministeriale n. 26 del 19 febbraio 2025 ha fissato al 30 giugno 2025 il termine ultimo per il conseguimento dell'abilitazione e per lo scioglimento della riserva ai fini dell'inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie provinciali per le supplenze, stabilendo che la mancata conclusione del percorso entro tale data comporti l'esclusione dagli elenchi;
tuttavia, numerose università hanno calendarizzato gli esami finali per il conseguimento dell'abilitazione tra il 1° e il 10 luglio 2025, rendendo di fatto impossibile per molti aspiranti docenti rispettare il termine stabilito, non per loro responsabilità ma a causa di ritardi nell'attivazione dei corsi e nella programmazione accademica;
tali ritardi sono imputabili in larga parte ai tempi ministeriali nell'autorizzazione dei percorsi abilitanti, che hanno determinato una forte compressione delle attività formative, spesso concentrate a ridosso della fine dell'anno scolastico, con gravi difficoltà per i docenti già in servizio;
organizzazioni sindacali e rappresentanze di categoria hanno denunciato il rischio di un trattamento disuguale e discriminatorio tra candidati che, per ragioni di calendario indipendenti dalla propria volontà, rischiano di essere esclusi dalle GPS, e hanno richiesto una proroga almeno fino al 10 luglio 2025 per lo scioglimento della riserva;
tale situazione rischia di compromettere il percorso professionale e retributivo di centinaia di docenti precari, con gravi ricadute sul piano dell'equità e dell'organizzazione del sistema scolastico,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure contenute nella I Sezione del Capo II del decreto-legge in esame, con le iniziative necessarie da assumere con urgenza, anche attraverso provvedimenti di natura regolamentare o amministrativa, al fine di garantire a tutti i candidati che hanno completato positivamente il percorso abilitante entro il 10 luglio 2025 il diritto all'inserimento nella fascia aggiuntiva delle GPS, evitando discriminazioni legate a ritardi non imputabili ai singoli.
9/2526/5. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dedica parte degli interventi anche a misure in materia di istruzione universitaria e formazione, ambiti nei quali rientra anche l'organizzazione dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, fondamentali per il reclutamento degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;
si sono registrati, negli ultimi anni, progressivi aumenti del numero programmato di studenti ammessi ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria su scala nazionale, nonché l'apertura di nuove sedi universitarie;
il tirocinio formativo è una componente essenziale e qualificante del percorso universitario e, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 8 novembre 2011, deve essere garantito nel rispetto di precisi rapporti numerici tra tutor e studenti, al fine di assicurare un'adeguata qualità formativa;
ad oggi si registra un ritardo nella definizione e pubblicazione ufficiale dei contingenti regionali dei tutor di tirocinio, necessari per pianificare correttamente l'attività formativa, e non risultano ancora confermati i posti attivabili per ciascuna sede, inclusi quelli per gli studenti provenienti da Paesi extra Unione europea;
risultano inoltre attese indicazioni ufficiali circa le modalità e i contenuti del test di ammissione ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, la cui definizione è fondamentale per garantire trasparenza, equità e qualità nei processi di selezione degli studenti,
impegna il Governo
in linea con le finalità perseguite dal provvedimento e allo scopo di favorire la formazione e il reclutamento di nuovi insegnanti, ad assumere le iniziative necessarie, in tempi compatibili con l'avvio dell'anno accademico 2025/2026, per definire e pubblicare i contingenti nazionali e regionali dei tutor di tirocinio, in coerenza con i parametri previsti dal decreto ministeriale 8 novembre 2011 e a garantire il rapporto numerico tutor/studente, anche in considerazione del crescente numero di iscritti e delle nuove sedi attivate, al fine di salvaguardare la qualità della formazione iniziale degli insegnanti.
9/2526/6. Malavasi, Manzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dedica parte degli interventi anche a misure in materia di istruzione universitaria e formazione, ambiti nei quali rientra anche l'organizzazione dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, fondamentali per il reclutamento degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;
si sono registrati, negli ultimi anni, progressivi aumenti del numero programmato di studenti ammessi ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria su scala nazionale, nonché l'apertura di nuove sedi universitarie;
il tirocinio formativo è una componente essenziale e qualificante del percorso universitario e, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 8 novembre 2011, deve essere garantito nel rispetto di precisi rapporti numerici tra tutor e studenti, al fine di assicurare un'adeguata qualità formativa,
impegna il Governo
ad adottare iniziative di competenza per definire e pubblicare tempestivamente i contingenti nazionali e regionali dei tutor di tirocinio, in coerenza con i parametri previsti dalla normativa vigente.
9/2526/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Malavasi, Manzi.
La Camera,
premesso che:
interventi a sostegno del settore universitario dovrebbero garantire non solo qualità formativa e scientifica, ma anche sicurezza, rispetto e tutela della dignità di tutte le persone che lo vivono, a partire dagli studenti e dalle studentesse;
sono diverse, come testimoniano le notizie stampa, le molestie, violenze e gli abusi ai danni delle studentesse negli ambiti universitari;
è recente il grave caso avvenuto presso l'Università degli studi di Genova, dove un docente è stato indagato per aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale al fine di generare materiale pornografico non consensuale a partire da immagini private di studentesse, successivamente condiviso su una piattaforma di messaggistica;
a seguito della denuncia da parte del Rettore, sono state avviate indagini dalla Polizia Postale e il docente risulta sospeso, ma l'episodio ha sollevato un ampio dibattito interno all'Ateneo e acceso proteste tra la componente studentesca;
simili episodi non sono isolati, ma rappresentano una problematica sistemica in diversi atenei italiani, che richiede interventi strutturali e fondati sulla competenza di chi opera da anni nel contrasto alla violenza maschile contro le donne;
in diversi Atenei risultano avviati progetti per l'attivazione di uno sportello antiviolenza universitario, in collaborazione con i centri antiviolenza del territorio,
impegna il Governo:
ad accompagnare le disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, con interventi volti a promuovere, anche attraverso specifici finanziamenti, l'attivazione di sportelli antiviolenza in tutte le università italiane, garantendo il pieno coinvolgimento dei centri antiviolenza territoriali e delle reti specializzate, in quanto detentrici di un sapere e di una metodologia frutto di anni di esperienza sul campo;
ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a favorire l'introduzione di percorsi di educazione affettiva, prevenzione della violenza e formazione specifica del personale all'interno degli Atenei, per contribuire a contrastare in modo sistemico il radicamento di dinamiche discriminatorie e violente.
9/2526/7. Ghio.
La Camera,
premesso che:
il Capo II del provvedimento in esame, in materia di formazione, alta formazione e ricerca, reca, in particolare, nella Sezione III, disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale e misure volte al potenziamento del Piano di azione «Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027» e all'interpretazione autentica della norma in materia di regime fiscale per le borse di studi post laurea;
secondo il Rapporto annuale Istat 2025 «il sistema educativo italiano continua a mostrare segnali di ritardo rispetto ai valori europei: solo il 65,5 per cento degli adulti (25-64 anni) possiede almeno un diploma di scuola superiore, contro il 79,8 per cento della media UE. La percentuale di laureati si ferma al 21,6 per cento, a fronte del 35,1 per cento europeo. Anche concentrandosi sulle sole fasce più giovani (25-34 anni), il livello complessivo di istruzione resta mediamente inferiore rispetto alle maggiori economie europee, sia per la percentuale ancora elevata di giovani con al più la licenza media sia per la bassa quota di laureati in parte riconducibile alla scarsa diffusione in Italia dei titoli terziari brevi a carattere professionalizzante (erogati dagli Istituti Tecnologici Superiori), molto più diffusi in Paesi europei come Francia e Spagna. Nonostante alcuni miglioramenti, l'istruzione resta poi fortemente condizionata dal contesto socio-economico, con divari legati al genere, alla cittadinanza e al territorio, che si ripercuotono anche sulla dispersione scolastica, con il 9,8 per cento dei giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandona precocemente gli studi.»;
è evidente da questi dati che gli strumenti esistenti nel nostro paese per garantire il diritto allo studio ai giovani cittadini in condizione di marginalità e di disagio socio-economico non sono sufficienti e ci troviamo quindi relegati in una condizione di inferiorità culturale rispetto ad altri Paesi europei;
risulta quindi necessario immaginare nuove modalità di intervento, ad esempio introducendo un «reddito di formazione» che renda possibile proseguire gli studi anche a chi si trova in una condizione economica svantaggiata, offrendo così la possibilità di intraprendere gli studi universitari a parità di condizioni, o almeno con una condizione di partenza minima,
impegna il Governo
a valutare, in linea con le finalità perseguite con gli interventi recati dal Capo II, Sezione III del provvedimento esame, l'introduzione del «reddito di formazione», quale sostegno congruo che consenta agli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, di affrontare il percorso universitario.
9/2526/8. Soumahoro.
La Camera
impegna il Governo
a valutare, in linea con le finalità perseguite con gli interventi recati dal Capo II, Sezione III del provvedimento esame, l'opportunità di proseguire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, con le azioni di sostegno a favore degli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, per affrontare il percorso universitario.
9/2526/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2-ter – articolo aggiunto durante l'esame del provvedimento presso il Senato – rende permanente la normativa, attualmente transitoria, che estende ai settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
in base alla normativa ora confermata in via permanente – normativa che, nel testo finora vigente, concerne gli anni scolastici e accademici 2024/2025 e 2025/2026 –, le categorie di soggetti operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni o malattie professionali occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento;
la norma finora vigente comprende invece nell'ambito dell'assicurazione INAIL, con riferimento ai summenzionati settori dell'istruzione e della formazione, esclusivamente gli infortuni o malattie professionali occorsi in occasione di esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro – ferma restando l'inclusione nel regime assicurativo di alcune categorie di soggetti in relazione alle specifiche attività lavorative svolte;
il comma 2 dell'articolo 2-ter reca la stima degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 e la relativa copertura, in particolare, dispone quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022;
il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva rappresenta uno strumento fondamentale per garantire ai cittadini più vulnerabili un sostegno economico e sociale, indispensabile per contrastare le condizioni di disagio e favorire l'inclusione, e l'attuale riduzione delle risorse di questo Fondo per finanziare gli oneri derivanti dall'estensione permanente della copertura INAIL ai settori dell'istruzione e della formazione potrebbe rischiare di comprometterne l'efficacia e la capacità di intervento;
occorre tener conto dell'importanza di assicurare adeguate coperture per i rischi professionali nelle attività scolastiche e formative, ma anche della necessità di tutelare in via prioritaria le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, soprattutto nel contesto di difficoltà economiche diffuse,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della norma di copertura degli interventi di cui all'articolo 2-ter del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad individuare forme di finanziamento alternative che salvaguardino integralmente le risorse destinate alle politiche di contrasto alla povertà e di inclusione sociale.
9/2526/9. Orrico, Caso, Amato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca, all'articolo 1, disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca e, in particolare, autorizza una spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati;
investire nella ricerca libera e indipendente significa garantire la tutela di uno dei principi fondamentali della libertà accademica, nonché un elemento essenziale della democrazia, così come sancito dall'articolo 33 della Costituzione e dall'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
la mancanza di investimenti in un settore cruciale per lo sviluppo del nostro Paese ha provocato, negli ultimi anni, la fuga dei ricercatori italiani verso Paesi dove questo settore professionale è maggiormente tutelato, sia dal punto di vista del merito, sia da quello economico;
i bassi salari e la scarsità di finanziamenti rendono l'Italia non solo un Paese da cui emigrare, ma anche una meta poco ambita: secondo i dati ISTAT pubblicati a marzo 2025, tra le destinazioni scelte per trascorrere un periodo di lavoro all'estero, l'Italia risulta essere l'ultima, indicata da appena il 6 per cento dei giovani europei, mentre in testa si trova la Svizzera (34,2 per cento);
lo stesso Parlamento europeo, nella Risoluzione del 17 gennaio 2024, riconosce che: «la precarietà che persiste nel settore comporta gravi ripercussioni per la libertà della ricerca scientifica» e per questo motivo «difende i diritti del lavoro dei ricercatori scientifici, la valorizzazione delle loro carriere, la stabilità dei contratti di lavoro e l'accesso a sistemi di protezione sociale completi»;
per provare a contrastare tale fenomeno, in attuazione della milestone M4C2-4, Riforma 1.1. del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stata approvata la legge 29 giugno 2022, n. 79, che, modificando la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha introdotto i contratti di ricerca (articolo 22) in sostituzione dei vecchi assegni, passando da una tipologia contrattuale di tipo parasubordinato ad un contratto di lavoro subordinato, la cui durata complessiva non può superare i cinque anni;
tuttavia, l'applicazione del contratto è stata ostacolata da un iniziale mancato accordo in sede di contrattazione collettiva per quanto concerneva la retribuzione e, successivamente, dalla mancanza di finanziamenti pubblici necessari per attuarlo. Anziché reperire le risorse necessarie, l'Esecutivo, ha deciso di aggirare l'applicazione del contratto, reintroducendo nuove figure precarie, gli incarichi di ricerca e gli incarichi post-doc, disciplinati in maniera analoga rispettivamente ai precedenti istituti degli assegni di ricerca e dei ricercatori a tempo determinato di tipo A;
l'introduzione di queste due nuove figure è stata giustificata dalla necessità di dotare l'ordinamento italiano di uno strumento contrattuale per poter assumere i beneficiari italiani dei progetti Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) nell'ambito dello schema del Doctoral Network (12 progetti vinti in Italia nel 2024, per un totale di circa 60 dottorandi). Tuttavia, sarebbe stato possibile risolvere tale problematica attraverso una modifica delle disposizioni normative del contratto di ricerca, senza creare necessariamente due nuove figure che rischiano di esporre il nostro Paese ad un possibile reversal della riforma da parte della Commissione europea;
investire nella ricerca e nell'aumento delle retribuzioni dei ricercatori rappresenta dunque la soluzione per restituire dignità alla figura professionale del ricercatore italiano, nonché per rendere più attrattivo il nostro Paese anche per coloro che dall'estero vorrebbero svolgere i propri progetti di ricerca in Italia, ma l'incremento di risorse non può derivare da una riduzione di finanziamenti destinati proprio alla ricerca, così come avvenuto con questo Governo e, in particolare, con l'articolo 1 del provvedimento,
impegna il Governo
a completare l'insieme di interventi in materia di ricerca recati dal provvedimento in esame, con tutte le iniziative necessarie finalizzate a delineare un quadro normativo chiaro che disciplini un sistema di reclutamento ciclico, trasparente, ordinato e strutturato, conforme ai più elevati standard europei e basato su una valutazione del fabbisogno assunzionale, al fine di evitare la frammentazione che caratterizza l'attuale percorso del pre-ruolo e la tardiva assunzione in ruolo.
9/2526/10. Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca, all'articolo 1, disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca e, in particolare, autorizza una spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli enti vigilati;
investire nella ricerca libera e indipendente significa garantire la tutela di uno dei principi fondamentali della libertà accademica, nonché un elemento essenziale della democrazia, così come sancito dall'articolo 33 della Costituzione e dall'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
la mancanza di investimenti in un settore cruciale per lo sviluppo del nostro Paese ha provocato, negli ultimi anni, la fuga dei ricercatori italiani verso Paesi dove questo settore professionale è maggiormente tutelato, sia dal punto di vista del merito, sia da quello economico;
i bassi salari e la scarsità di finanziamenti rendono l'Italia non solo un Paese da cui emigrare, ma anche una meta poco ambita: secondo i dati Istat pubblicati a marzo 2025, tra le destinazioni scelte per trascorrere un periodo di lavoro all'estero, l'Italia risulta essere l'ultima, indicata da appena il 6 per cento dei giovani europei, mentre in testa si trova la Svizzera (34,2 per cento);
lo stesso Parlamento europeo, nella Risoluzione del 17 gennaio 2024, riconosce che: «la precarietà che persiste nel settore comporta gravi ripercussioni per la libertà della ricerca scientifica» e per questo motivo «difende i diritti del lavoro dei ricercatori scientifici, la valorizzazione delle loro carriere, la stabilità dei contratti di lavoro e l'accesso a sistemi di protezione sociale completi»;
per provare a contrastare tale fenomeno, in attuazione della milestone M4C2-4, Riforma 1.1. del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stata adottata la legge 29 giugno 2022, n. 79, che, modificando la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha introdotto i contratti di ricerca (articolo 22) in sostituzione dei vecchi assegni, passando da una tipologia contrattuale di tipo parasubordinato ad un contratto di lavoro subordinato, la cui durata complessiva non può superare i cinque anni;
tuttavia, l'applicazione del contratto è stata ostacolata da un iniziale mancato accordo in sede di contrattazione collettiva per quanto concerneva la retribuzione e, successivamente, dalla mancanza di finanziamenti pubblici necessari per attuarlo. Anziché reperire le risorse necessarie, l'Esecutivo, ha deciso di aggirare l'applicazione del contratto, reintroducendo nuove figure precarie, gli incarichi di ricerca e gli incarichi post-doc, disciplinati in maniera analoga rispettivamente ai precedenti istituti degli assegni di ricerca e dei ricercatori a tempo determinato di tipo A;
l'introduzione di queste due nuove figure è stata giustificata dalla necessità di dotare l'ordinamento italiano di uno strumento contrattuale per poter assumere i beneficiari italiani dei progetti Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) nell'ambito dello schema del Doctoral Network (12 progetti vinti in Italia nel 2024, per un totale di circa 60 dottorandi). Tuttavia, sarebbe stato possibile risolvere tale problematica attraverso una modifica delle disposizioni normative del contratto di ricerca, senza creare necessariamente due nuove figure che rischiano di esporre il nostro Paese ad un possibile reversal della riforma da parte della Commissione europea;
investire nella ricerca e nell'aumento delle retribuzioni dei ricercatori rappresenta dunque la soluzione per restituire dignità alla figura professionale del ricercatore italiano, nonché per rendere più attrattivo il nostro Paese anche per coloro che dall'estero vorrebbero svolgere i propri progetti di ricerca in Italia, ma l'incremento di risorse non può derivare da una riduzione di finanziamenti destinati proprio alla ricerca, così come avvenuto con questo Governo e, in particolare, con l'articolo 1 del provvedimento,
impegna il Governo
ad accompagnare gli interventi in materia di ricerca recati dal provvedimento in esame, con tutte le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, volte a reperire le risorse finanziarie da destinare all'incremento delle retribuzioni dei ricercatori, al fine di restituire dignità ad una professione cruciale per lo sviluppo scientifico ed economico nazionale ed internazionale e di rendere l'Italia una destinazione ambita per la ricerca scientifica da parte della comunità internazionale.
9/2526/11. Ilaria Fontana, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca, all'articolo 1, disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca e, in particolare, autorizza una spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati;
investire nella ricerca libera e indipendente significa garantire la tutela di uno dei princìpi fondamentali della libertà accademica, nonché un elemento essenziale della democrazia, così come sancito dall'articolo 33 della Costituzione e dall'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
la mancanza di investimenti in un settore cruciale per lo sviluppo del nostro Paese ha provocato, negli ultimi anni, la fuga dei ricercatori italiani verso Paesi dove questo settore professionale è maggiormente tutelato, sia dal punto di vista del merito, sia da quello economico;
i bassi salari e la scarsità di finanziamenti rendono l'Italia non solo un Paese da cui emigrare, ma anche una meta poco ambita: secondo i dati Istat pubblicati a marzo 2025, tra le destinazioni scelte per trascorrere un periodo di lavoro all'estero, l'Italia risulta essere l'ultima, indicata da appena il 6 per cento dei giovani europei, mentre in testa si trova la Svizzera (34,2 per cento);
lo stesso Parlamento europeo, nella Risoluzione del 17 gennaio 2024, riconosce che: «la precarietà che persiste nel settore comporta gravi ripercussioni per la libertà della ricerca scientifica» e per questo motivo «difende i diritti del lavoro dei ricercatori scientifici, la valorizzazione delle loro carriere, la stabilità dei contratti di lavoro e l'accesso a sistemi di protezione sociale completi»;
per provare a contrastare tale fenomeno, in attuazione della milestone M4C2-4, Riforma 1.1. del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stata adottata la legge 29 giugno 2022, n. 79, che, modificando la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha introdotto i contratti di ricerca (articolo 22) in sostituzione dei vecchi assegni, passando da una tipologia contrattuale di tipo parasubordinato ad un contratto di lavoro subordinato, la cui durata complessiva non può superare i cinque anni;
tuttavia, l'applicazione del contratto è stata ostacolata da un iniziale mancato accordo in sede di contrattazione collettiva per quanto concerneva la retribuzione e, successivamente, dalla mancanza di finanziamenti pubblici necessari per attuarlo. Anziché reperire le risorse necessarie, l'Esecutivo, deciso di aggirare l'applicazione del contratto, reintroducendo nuove figure precarie, gli incarichi di ricerca e gli incarichi post-doc, disciplinati in maniera analoga rispettivamente ai precedenti istituti degli assegni di ricerca e dei ricercatori a tempo determinato di tipo A;
l'introduzione di queste due nuove figure è stata giustificata dalla necessità di dotare l'ordinamento italiano di uno strumento contrattuale per poter assumere i beneficiari italiani dei progetti Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) nell'ambito dello schema del Doctoral Network (12 progetti vinti in Italia nel 2024, per un totale di circa 60 Dottorandi). Tuttavia, sarebbe stato possibile risolvere tale problematica attraverso una modifica delle disposizioni normative del contratto di ricerca, senza creare necessariamente due nuove figure che rischiano di esporre il nostro Paese ad un possibile reversal della riforma da parte della Commissione europea;
investire nella ricerca e nell'aumento delle retribuzioni dei ricercatori rappresenta dunque la soluzione per restituire dignità alla figura professionale del ricercatore italiano, nonché per rendere più attrattivo il nostro Paese anche per coloro che dall'estero vorrebbero svolgere i propri progetti di ricerca in Italia, ma l'incremento di risorse non può derivare da una riduzione di finanziamenti destinati proprio alla ricerca, così come avvenuto con questo Governo e, in particolare, con l'articolo 1 del provvedimento,
impegna il Governo
ad accompagnare urgentemente gli interventi recati dall'articolo 1 del provvedimento in esame, con tutte le iniziative, anche di carattere normativo, volte a reperire le risorse necessarie per sostenere gli atenei tradizionali e gli enti di ricerca nazionali nell'attuazione dei contratti ricerca, al fine di contrastare l'ormai insostenibile fenomeno del precariato nel mondo della ricerca.
9/2526/12. Pavanelli, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
come si evince dal preambolo, tra le finalità del decreto-legge in esame vi è quella di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di ricerca pubblica;
in particolare il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di formazione, alta formazione e ricerca;
il diritto allo studio, sancito dall'articolo 34 della Costituzione, rappresenta un pilastro della crescita culturale e sociale del Paese e richiede strumenti moderni per garantire pari opportunità agli studenti universitari;
università ed enti di ricerca svolgono un ruolo centrale nello sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, anche attraverso l'adozione di strumenti avanzati come l'intelligenza artificiale applicata al Life Cycle Assessment (LCA), capaci di rendere più competitivo e sostenibile il sistema produttivo;
la transizione ecologica e l'economia circolare generano nuove esigenze professionali e opportunità occupazionali per i giovani laureati, rendendo necessaria la formazione di figure specializzate, in grado di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nei processi di innovazione,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi volti a rafforzare il sistema universitario e della ricerca, favorendo strumenti di sostegno allo studio, l'innovazione scientifica tramite l'uso di tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale e la metodologia LCA, e la formazione di nuove professionalità, anche attraverso figure specializzate come i «green manager», capaci di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nei processi di innovazione e sostenibilità, contribuendo alla competitività del sistema produttivo nazionale.
9/2526/13. L'Abbate, Caso, Amato, Orrico.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di proseguire nell'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, volti a rafforzare il sistema universitario e della ricerca, favorendo strumenti di sostegno allo studio, l'innovazione scientifica tramite l'uso di tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale e la metodologia LCA.
9/2526/13. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, tra i vari ambiti di intervento reca al Capo II reca disposizioni in materia di istruzione: per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, per procedere ad immissioni in ruolo, per l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia, per la prosecuzione dell'attività dell'opera nazionale Montessori, per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione e in materia di assicurazione INAIL nel settore dell'istruzione e della formazione;
in data 21 febbraio 2025, la Commissione europea ha presentato ricorso contro l'Italia per l'abuso dei contratti a termine del personale ATA della scuola;
in data 4 aprile 2025, la stessa Commissione nelle conclusioni depositate ha chiesto di far dichiarare che, «non avendo previsto misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell'accordo quadro», e di far condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali;
di recente, la materia è stata oggetto di un'interrogazione a risposta immediata presso la commissione Cultura, nel mese di giugno u.s., a mia prima firma e in quella sede il rappresentante del Governo ha risposto che il «Ministero sta comunque lavorando ad una revisione dell'attuale sistema di reclutamento del personale ATA, che è disciplinato da norme obiettivamente risalenti nel tempo (addirittura al 1994)»;
peraltro, nell'anno scolastico 2024/2025 sono state autorizzate un numero di immissioni in ruolo di personale ausiliario, amministrativo e tecnico pari al 30 per cento – ancora una volta come per gli anni precedenti – dei posti vacanti e disponibili, in palese violazione delle norme richiamate dalla stessa Commissione europea, dunque, anche quest'anno, a fronte di 30.581 posti liberi in organico di diritto, sono state autorizzate solo 10.336 assunzioni a tempo indeterminato,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad assicurare l'adozione un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, al fine di garantire la piena efficienza e il regolare funzionamento delle scuole, nonché stabilizzare una categoria indispensabile per la gestione delle scuole italiane assicurando loro continuità lavorativa e stabilità contrattuale.
9/2526/14. Amato, Caso, Orrico.
La Camera
impegna il Governo
in linea con le finalità del provvedimento, che reca, tra l'altro, disposizioni volte a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, ad accompagnare l'attuazione delle misure in materia di istruzione con la predisposizione, in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di un piano di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura dei posti vacanti e disponibili in organico.
9/2526/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Amato, Caso, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, tra i vari ambiti di intervento, al Capo II reca disposizioni in materia di formazione, alta formazione e ricerca;
la persistente carenza di investimenti e risorse dedicate al mondo universitario, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ha determinato un preoccupante fenomeno di fuga dei talenti verso Paesi esteri che offrono condizioni più favorevoli in termini di stabilità occupazionale, riconoscimento del merito e retribuzione;
i bassi salari e la scarsità di finanziamenti rendono l'Italia non solo un Paese da cui emigrare, ma anche una meta poco ambita: secondo i dati Istat pubblicati a marzo 2025, tra le destinazioni scelte per trascorrere un periodo di lavoro all'estero, l'Italia risulta essere l'ultima, indicata da appena il 6 per cento dei giovani europei, mentre in testa si trova la Svizzera (34,2 per cento);
appare indispensabile adottare misure strutturali ed efficaci per contrastare la precarietà e valorizzare il personale universitario, di ricerca e AFAM, assicurando percorsi stabili, trasparenti e meritocratici di stabilizzazione e progressione professionale,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a prevedere percorsi di stabilizzazione e progressioni di carriera del personale universitario, di ricerca e AFAM, basati su criteri trasparenti, meritocratici e uniformi a livello nazionale, superando le duplicazioni e le frammentazioni esistenti e assicurando a tal fine adeguati stanziamenti dedicati per la stabilizzazione e le progressioni contrattuali.
9/2526/15. D'Orso, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, tra i vari ambiti di intervento, come si evince anche dal preambolo, al Capo II reca disposizioni urgenti in materia di istruzione per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico;
l'edilizia scolastica ben gestita è una condizione necessaria per il regolare avvio dell'anno scolastico perché permette di garantire ambienti sicuri, adeguati e funzionali, evitando ritardi, chiusure o condizioni di rischio per studenti e personale scolastico;
l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES), istituita dalla legge n. 23 del 1996 e rafforzata dalla legge n. 107 del 2015, rappresenta uno strumento fondamentale per la programmazione, la sicurezza e la trasparenza in materia di edilizia scolastica;
la citata disciplina vigente prevede la pubblicazione in formato aperto dei dati aggiornati, anche attraverso la piattaforma «Open Edilizia», ma tali dati risultano, ad oggi, aggiornati solo fino all'anno scolastico 2022/2023;
i dati non aggiornati riguardano indicatori cruciali, tra cui le certificazioni di sicurezza, l'agibilità, l'adeguamento sismico, l'accessibilità, la presenza di barriere architettoniche e altri parametri che influiscono direttamente sulla sicurezza di studenti e personale scolastico;
l'impossibilità di disporre di dati completi e aggiornati ostacola la pianificazione degli interventi e compromette il principio di trasparenza amministrativa;
l'organizzazione Cittadinanzattiva ha presentato un'istanza di accesso civico al Ministero dell'Istruzione e del Merito per chiedere la pubblicazione dei dati relativi agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 su dodici ambiti di analisi, comprendenti indicatori fondamentali come certificazioni di agibilità statica, prevenzione incendi, presenza di barriere architettoniche, impianti di riscaldamento e ventilazione, anno di costruzione e interventi strutturali;
l'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica, previsto dalla legge n. 23 del 1996 e potenziato dalla legge n. 107 del 2015, ha il compito di coordinare, indirizzare e monitorare le politiche pubbliche in materia, con il contributo delle principali organizzazioni civiche;
dall'insediamento dell'attuale Governo non risulta alcuna convocazione ufficiale dell'Osservatorio, nonostante i reiterati solleciti da parte di organizzazioni storicamente coinvolte, come Cittadinanzattiva, Legambiente, Save the Children, il Fondo Vito Scafidi e il Comitato Vittime di San Giuliano, rimasti senza risposta,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame, in linea con la prevista finalità relativa al regolare avvio del prossimo anno scolastico, con ulteriori iniziative volte a garantire la tempestiva pubblicazione e accessibilità in formato aperto dei dati aggiornati relativi all'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, anche attraverso la piattaforma «Open Edilizia», nonché a riattivare con urgenza l'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica, prevedendo un calendario stabile di convocazioni e assicurando il pieno coinvolgimento delle organizzazioni civiche che da sempre ne fanno parte, al fine di rafforzare le politiche pubbliche in materia di sicurezza, qualità e trasparenza degli edifici scolastici.
9/2526/16. Sportiello, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, tra i vari ambiti di intervento, interviene al Capo II con disposizioni in materia di istruzione per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico;
le operazioni di convocazione per il conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale ATA, in particolare per il profilo di collaboratore scolastico inserito in prima e seconda fascia delle graduatorie provinciali, rivestono un ruolo essenziale per il regolare avvio e funzionamento dell'anno scolastico;
nella regione Campania, e in particolare presso l'Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale di Napoli, si registrano da diversi anni significativi ritardi nell'espletamento di tali procedure, con convocazioni concluse in date marcatamente tardive rispetto all'inizio dell'anno scolastico (3 gennaio 2023 per l'a.s. 2022/2023, 4 gennaio 2024 per l'a.s. 2023/2024, 17 dicembre 2024 per l'a.s. 2024/2025);
tali ritardi risultano notevolmente superiori rispetto a quanto avviene in molte altre regioni italiane, dove le operazioni si concludono generalmente entro il mese di settembre;
i ritardi determinano gravi disagi per i lavoratori, costretti ad attendere mesi per iniziare l'attività lavorativa, con conseguenze economiche e professionali, nonché per le istituzioni scolastiche, che restano sprovviste del personale necessario per garantire efficienza, sicurezza e continuità dei servizi scolastici;
tale situazione produce una disparità di trattamento tra lavoratori appartenenti alla stessa categoria professionale, basata unicamente sulla collocazione territoriale,
impegna il Governo
in linea con le finalità del provvedimento, che reca, tra l'altro, disposizioni volte a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, ad accompagnare l'attuazione delle misure in esame in materia di istruzione con ulteriori iniziative volte a prevedere, a partire dal prossimo anno scolastico, che le operazioni di convocazione del personale ATA presso l'Ambito territoriale di Napoli si svolgano entro tempistiche congrue e uniformi rispetto al resto del territorio nazionale, al fine di assicurare il regolare avvio delle attività scolastiche, garantire l'efficienza amministrativa e tutelare i principi di trasparenza e parità di trattamento.
9/2526/17. Carotenuto, Caso, Amato, Orrico.
La Camera
impegna il Governo
a continuare ad assicurare che le operazioni di convocazione del personale ATA si svolgano in modo celere e uniforme su tutto il territorio nazionale.
9/2526/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Carotenuto, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1, interviene sulla disciplina relativa alla promozione e al sostegno da parte del Ministero dell'università e della ricerca dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati dal MUR; in particolare il comma 2, prevede un'autorizzazione di spesa destinata agli enti di ricerca vigilati dal MUR, i cui oneri sono coperti, tra l'altro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di 50 milioni (su totali 60) destinati al CNR per il piano di riorganizzazione e rilancio dello stesso, mentre il comma 3-bis specifica che le procedure di stabilizzazione per il personale del CNR si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti alla data del 31 dicembre 2024;
il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) rappresenta il più grande e importante ente di ricerca multidisciplinare in Italia, svolgendo un ruolo cruciale per lo sviluppo scientifico, tecnologico ed economico del Paese;
nell'ultimo periodo, l'ente è stato protagonista di una situazione di stallo e incertezza a causa del ritardo nella nomina della presidente da parte della Ministra Bernini, che ha portato numerose difficoltà organizzative e gestionali all'interno del CNR, in quanto il c.d.a. non poteva lavorare ad accordi internazionali o convenzioni con altri enti, non poteva bandire concorsi, non poteva rinnovare i direttori degli istituti in scadenza e non poteva stabilizzare le migliaia di ricercatori precari, né assumerne di nuovi;
la situazione si è sbloccata dopo due mesi, quando è stato nominato Andrea Lenzi come nuovo presidente dell'ente;
nonostante la cruciale importanza del CNR e l'impegno costante dei suoi ricercatori, il precariato nella ricerca italiana costituisce una problematica annosa che incide negativamente sulla continuità delle attività di ricerca, sulla valorizzazione dei talenti e sulla capacità attrattiva del sistema scientifico nazionale;
grazie allo sforzo di tutte le opposizioni, la legge di bilancio recentemente approvata ha stanziato 9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,5 milioni per l'anno 2026 e 10,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2027 destinati alle procedure di stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo del CNR;
la stabilizzazione del personale precario rappresenta una misura non solo di giustizia sociale, ma anche un investimento strategico per il futuro della ricerca italiana, consentendo di consolidare le competenze acquisite e di avviare percorsi di ricerca a lungo termine,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento con ogni ulteriore iniziativa necessaria volta ad utilizzare le risorse stanziate nella recente legge di bilancio per avviare con urgenza i processi di stabilizzazione del personale precario del CNR, nonché a monitorare l'attuazione di tali misure e a valutare ulteriori iniziative finalizzate a ridurre strutturalmente il precariato nel settore della ricerca, sostenendo la piena operatività e la stabilità dei vertici degli enti di ricerca, a partire dal CNR, al fine di salvaguardare la continuità e l'eccellenza delle attività scientifiche italiane.
9/2526/18. Marianna Ricciardi, Caso, Amato, Orrico.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento e monitorare l'attuazione tempestiva delle stesse, sostenendo la piena operatività degli enti di ricerca, a partire dal CNR, al fine di salvaguardare la continuità e l'eccellenza delle attività scientifiche italiane.
9/2526/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Marianna Ricciardi, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, al Capo II disposizioni in materia di formazione, alta formazione e ricerca;
come si evince dal preambolo del provvedimento in esame tra le finalità vi è anche quella di prevedere disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione del Ministero dell'università e della ricerca;
durante la pandemia e dopo l'emergenza sanitaria, le università telematiche hanno visto una crescita esponenziale;
nel contesto emergenziale connesso alla pandemia le università telematiche hanno costituito indubbiamente la risposta a una domanda, tuttavia la necessità, oggi, è che tutte le università riconosciute, telematiche e quelle che erogano formazione in presenza, rispondano a questa domanda allo stesso modo, garantendo la qualità dell'offerta formativa;
nonostante la crescente adozione di metodologie didattiche più interattive, le lezioni frontali all'università mantengono una enorme importanza in termini di trasmissione efficace di conoscenze, sviluppo del pensiero critico da parte dello studente, occasione di confronto e approfondimento, tra studenti e tra studenti e docente. Esse sono una struttura solida per l'apprendimento, in particolare in alcune aree disciplinari, come quelle scientifiche o tecniche, in cui la lezione frontale è particolarmente utile per introdurre concetti complessi e metodologie di lavoro;
il problema, tuttavia, non è la didattica a distanza in sé ma il modello di business sotteso alle università telematiche;
in alcuni casi ben noti ci sono soggetti che hanno raggruppato in unico gruppo più università e le hanno trasformate in società di capitali, costruendo una strategia industriale focalizzata su centri territoriali in franchising (learning point) e l'accompagnamento agli esami, anche oltre il lecito (esami on line da casa; esami standardizzati a scelta multipla; diffusione di panieri con le risposte, stile esame per la patente). Tutto questo avviene in un contesto caratterizzato da un rapporto aberrante tra studenti e docenti (oltre 1 a 300, a fronte di meno di 1 a 30 negli atenei statali e non statali in presenza), nonché da forzature e abusi nei rapporti con il personale (bandi a tempo definito per la docenza di ruolo; regolamenti non esistenti o non applicati su carichi e scatti; sottoscrizione di contratti di diritto privato per la docenza, con la cessione di ogni diritto sui propri prodotti didattici; applicazione di contratti del commercio al personale tecnico e amministrativo), del quale la Ministra Bernini solo di recente sembra aver preso coscienza;
alcuni atenei telematici sono quindi cresciuti enormemente in questi anni, costruendo un segmento di formazione molto spesso dequalificata, che apre divergenze di sistema sulla parificazione dei titoli di studio e che si allarga progressivamente ai percorsi in presenza,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame in materia di università con ulteriori iniziative finalizzate ad implementare gli opportuni ed indispensabili controlli relativi alle attività di formazione delle università telematiche, con particolare riguardo al rapporto numerico tra docenti e studenti come fattore determinante per la sostenibilità del sistema universitario.
9/2526/19. Dell'Olio, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute;
in particolare, l'articolo 1 ha come obiettivo il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca, attraverso la previsione di risorse da destinare in via sperimentale nei prossimi anni per migliorare la qualità della ricerca;
gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono istituzioni sanitarie che svolgono, ciascuna nel proprio specifico ambito, importanti attività di ricerca altamente specializzate;
come si evince dalla portata del provvedimento in esame, la ricerca, soprattutto se sperimentale e di eccellenza, necessita di poter contare sull'erogazione di risorse adeguate e continuative;
investire sulla qualità della ricerca significa anche valorizzare il ruolo e la retribuzione del personale impegnato in attività di ricerca presso enti pubblici, quali sono gli IZS e IRCCS,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza volte ad autorizzare, in linea con gli obiettivi del provvedimento in esame, l'utilizzo di risorse derivanti da progetti e programmi competitivi finanziati da soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali e non riconducibili al Servizio sanitario nazionale, oltre che da fondi di natura pubblica o privata derivanti da attività extra-istituzionali e da progetti realizzati in regime di convenzione, al fine di incrementare i fondi destinati alla liquidazione del trattamento accessorio correlato alla performance individuale e organizzativa del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali e degli IRCS.
9/2526/20. Cerreto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute;
ogni Ateneo disciplina e organizza in maniera autonoma la consegna delle cosiddette «pergamene» di Laurea;
in alcuni casi le pergamene vengono consegnate contestualmente alla proclamazione, mentre in altri Atenei la consegna avviene solo su esplicita richiesta dello studente, anche a distanza di anni dalla seduta di laurea;
il conseguimento del titolo di laurea rappresenta un traguardo fondamentale nella vita di ogni studente;
la consegna della pergamena al momento della proclamazione rafforza il valore simbolico e istituzionale del titolo di studio conseguito;
una prassi disomogenea tra Atenei può generare disuguaglianze di trattamento tra studenti appartenenti a differenti realtà accademiche;
è necessario garantire pari dignità e uniformità nei procedimenti di consegna del titolo di laurea, a tutela dei diritti e delle aspettative degli studenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza affinché tutti gli Atenei procedano alla consegna della pergamena di laurea contestualmente alla proclamazione, garantendo così uniformità, trasparenza e parità di trattamento tra studenti su tutto il territorio nazionale.
9/2526/21. Colombo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, al Capo II reca disposizioni in materia di formazione, alta formazione e ricerca;
in particolare l'articolo 1 modifica alcuni profili della disciplina relativa alla promozione e al sostegno da parte del Ministero dell'università e della ricerca dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati e del finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti;
l'Istituto italiano per gli studi storici è stato fondato nel 1946 da Benedetto Croce. Con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 9 gennaio 1947 n. 46, venne eretto in Ente morale e ne fu approvato lo statuto redatto dallo stesso Croce (poi modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1517 del 16 febbraio 1954; e successivamente con decreto ministeriale del 22 marzo 1991). Con la creazione dell'Istituto italiano per gli studi storici, Benedetto Croce realizzò un proposito che egli aveva concepito fin dagli anni successivi alla prima guerra mondiale, ovvero l'idea di fondare «un istituto di preparazione ed esercitazione alla storia propriamente detta, alla quale le università offrono bensì la necessaria e indispensabile disciplina filologica, ma per il resto solo sparse e accidentali e superficiali cognizioni»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, con l'adozione di ulteriori iniziative volte a garantire la continuità e il rafforzamento del sostegno pubblico all'Istituto Italiano per gli Studi Storici.
9/2526/22. Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, all'articolo 1, modifica alcuni profili della disciplina relativa alla promozione e al sostegno da parte del Ministero dell'università e della ricerca dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati e del finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti; a tal fine, si autorizza in via sperimentale la spesa di 40 milioni di euro per il 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
nell'ottica di una maggiore valorizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca inquadrato nei livelli III e II, la previsione di un vincolo di destinazione pari ad almeno il venti per cento delle risorse autorizzate per ciascun triennio – in particolare, per lo scorrimento integrale delle graduatorie di idonei formate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 – risponderebbe a all'esigenza di garantire la piena operatività e funzionalità degli enti, unitamente alla possibilità di utilizzare le professionalità già selezionate tramite procedure concorsuali. Ciò, darebbe valore al merito e assicurerebbe maggiore continuità e stabilità all'interno degli enti pubblici di ricerca;
in una prospettiva di medio-lungo periodo, la possibilità, inoltre, di prevedere che a partire dal 2028 gli enti beneficiari si facciano carico degli oneri strutturali derivanti dagli scorrimenti effettuati durante il triennio di finanziamento statale, rappresenterebbe un meccanismo tale da evitare la generazione di oneri permanenti a carico del bilancio dello Stato, rafforzando la responsabilizzazione gestionale degli enti,
impegna il Governo:
a introdurre un vincolo di destinazione pari ad almeno il venti per cento delle risorse autorizzate per ciascun anno del triennio 2025-2027 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame, ai fini della valorizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca inquadrato nei livelli III e II nonché, in particolare, per lo scorrimento integrale delle graduatorie di idonei formate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
a prevedere, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria di quanto proposto – evitando, così, nuovi oneri per lo Stato e responsabilizzando la gestione degli Enti – che, a partire dall'anno 2028, gli enti beneficiari siano tenuti a farsi carico degli oneri strutturali derivanti dagli scorrimenti effettuati durante il triennio di finanziamento statale nonché consentire agli enti stessi, nei limiti delle proprie disponibilità e della programmazione triennale, di proseguire eventuali ulteriori valorizzazioni interne, con strumenti ordinari di bilancio e contrattazione.
9/2526/23. Grippo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca al Capo I disposizioni urgenti in materia di formazione, alta formazione e ricerca;
in particolare tra le finalità del provvedimento, come si evince dal preambolo vi è anche quella di assicurare il completamento tempestivo dei progetti del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari;
il diritto allo studio universitario costituisce uno dei pilastri fondamentali della parità di accesso all'istruzione e della promozione del merito, rappresentando al contempo un fattore di primaria importanza soprattutto in relazione alle condizioni abitative degli studenti fuori sede;
l'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito un apposito fondo per sostenere gli studenti fuori sede appartenenti a un nucleo familiare che soddisfino determinati requisiti, al fine di incentivare l'offerta di alloggi e residenze per studenti universitari, anche attraverso partenariati pubblico-privato e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente;
nel quadro delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), citati come obiettivo l'Italia si è impegnata ad aumentare in modo significativo la disponibilità di posti letti per gli studenti fuori sede, riconoscendo questa tra le misure per aumentare la competitività del sistema universitario italiano riducendo, al contempo, le diseguaglianze di accesso all'istruzione universitaria;
la normativa vigente, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che la detrazione per i canoni di locazione spetti agli studenti solo qualora l'immobile sia situato in un comune distante almeno 1000 chilometri da quello di residenza e, in ogni caso, in una provincia diversa. Tale vincolo legato a fattori chilometrici e territoriali appare, però, anacronistico e penalizzante in considerazione delle condizioni infrastrutturali del Paese, che spesso rendono difficoltosi gli spostamenti anche per tratte più brevi o per le quali vi siano limitate soluzioni abitative,
impegna il Governo
in linea con le finalità perseguite dal decreto-legge in esame, ad accompagnare, con apposite iniziative normative, le misure di cui all'articolo 5-bis, con ulteriori interventi volti a prevedere un rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con un incremento strutturale pari ad almeno 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, adottando altresì ogni opportuna iniziativa normativa volta a estendere la platea dei beneficiari della detrazione fiscale per canoni di locazioni sostenuti dagli studenti universitari fuori sede, in coerenza con gli obiettivi di equità e inclusività del sistema universitario nazionale.
9/2526/24. Pastorella, Grippo.
La Camera
impegna il Governo
in linea con le finalità perseguite dal decreto-legge in esame, a valutare l'opportunità di accompagnare, con apposite iniziative normative, le misure di cui all'articolo 5-bis, con ulteriori interventi volti a prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in coerenza con gli obiettivi di equità.
9/2526/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella, Grippo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca al Capo I disposizioni urgenti in materia di formazione, alta formazione e ricerca;
tra le finalità del provvedimento enunciate nel preambolo vi è anche quella di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
nell'ambito delle istituzioni scolastiche, un ruolo essenziale è svolto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che garantisce il funzionamento tecnico, amministrativo e operativo delle scuole italiane, in piena attuazione del diritto allo studio, nonché l'attuazione di numerose misure previste dal PNRR, citate come chiaro obiettivo dall'articolo 2 del decreto in corso di conversione;
le attuali dotazioni organiche del personale ATA risultano gravemente insufficienti a garantire la piena operatività dei servizi scolastici, in particolare alla luce dell'incremento delle funzioni amministrative, delle esigenze di sicurezza e della gestione ordinaria e straordinaria delle sedi scolastiche;
in tale contesto, il fenomeno del precariato diffuso nella categoria interessata, aggravato dal sistematico ricorso a supplenze annuali o brevi, incide negativamente sulla qualità dell'offerta educativa, sulla stabilità organizzativa delle scuole e sulla tutela dei diritti dei lavoratori interessati,
impegna il Governo
in linea con le finalità del provvedimento, che reca, tra l'altro, disposizioni volte a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, ad accompagnare l'attuazione delle misure in materia di istruzione con la predisposizione, in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura dei posti vacanti e disponibili in organico.
9/2526/25. Ruffino, Grippo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca al Capo I disposizioni urgenti in materia di formazione, alta formazione e ricerca;
tra le finalità del provvedimento enunciate nel preambolo vi è anche quella di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
nell'ambito delle istituzioni scolastiche, un ruolo essenziale è svolto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che garantisce il funzionamento tecnico, amministrativo e operativo delle scuole italiane, in piena attuazione del diritto allo studio, nonché l'attuazione di numerose misure previste dal PNRR, citate come chiaro obiettivo dall'articolo 2 del decreto in corso di conversione,
impegna il Governo
in linea con le finalità del provvedimento, che reca, tra l'altro, disposizioni volte a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, ad accompagnare l'attuazione delle misure in materia di istruzione con la predisposizione, in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di un piano di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura dei posti vacanti e disponibili in organico.
9/2526/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino, Grippo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca al Capo I disposizioni urgenti in materia di formazione, alta formazione e ricerca;
in particolare l'articolo 5-bis reca l'interpretazione autentica di disposizioni fiscali in materia di borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea;
il dottorato di ricerca rappresenta il più alto grado dell'istruzione universitaria e costituisce uno strumento essenziale per lo sviluppo della ricerca scientifica, il ricambio generazionale nel sistema accademico e il rafforzamento della competitività del Paese sul piano internazionale;
la valorizzazione del percorso di dottorato – sia relativamente alla figura del dottorando che all'importo della borsa di dottorato – rappresenta una condizione necessaria per attrarre e trattenere nel sistema universitario i giovani talenti, riducendo in tal modo il fenomeno della «fuga dei cervelli»;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha previsto un temporaneo incremento delle borse di dottorato – oggetto delle disposizioni dell'articolo 5-bis del decreto in corso di conversione – il quale risulta in molti casi inadeguato a garantire l'autonomia economica dei beneficiari e iniquo rispetto al lavoro di ricerca effettivamente compiuto,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento con ulteriori iniziative, di carattere normativo, volte a prevedere un incremento, a decorrere dall'anno 2026, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in misura sufficiente a garantire che l'importo delle borse di studio di dottorato non sia inferiore alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale.
9/2526/26. Bonetti, Grippo.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento con ulteriori iniziative, di carattere normativo, volte a prevedere un incremento ulteriore rispetto a quello del 2025, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
9/2526/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti, Grippo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute, anche con riferimento alle aziende ospedaliero-universitarie;
nelle materie suddette, è richiesto da più parti un intervento normativo che potenzierebbe l'offerta formativa specialistica di area sanitaria, attraverso l'istituzione di una scuola di specializzazione in chirurgia senologica;
il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra le donne e rappresenta la principale causa di morte oncologica tra i 35 e i 55 anni. L'incidenza è in aumento, soprattutto tra le giovani, con forme biologicamente più aggressive che richiedono cure tempestive e altamente specializzate;
le breast unit (centri di senologia), istituite con intese Stato-regioni del 2014 e 2019 e disciplinate dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, rappresentano il modello assistenziale più efficace;
il ruolo del chirurgo senologo è centrale, ma manca una scuola di specializzazione dedicata, con un percorso formativo strutturato e riconosciuto a livello nazionale;
l'unica formazione specifica oggi prevista consiste in un modulo opzionale di 6 mesi all'interno della scuola di specializzazione in chirurgia generale (24 Cfu), ma l'evoluzione della chirurgia senologica richiederebbe una formazione integrata con oncologia, chirurgia plastica, radioterapia e medicina nucleare;
il decreto ministeriale n. 70 del 2015, la direttiva generale del Ministero della salute e i nuovi Livelli essenziali di assistenza richiedono centri di senologia attivi e qualificati in tutte le regioni, ma senza personale adeguatamente formato il rischio è di disomogeneità e diseguaglianza nei trattamenti;
l'istituzione di una scuola di specializzazione in chirurgia senologica rappresenterebbe un'opportunità concreta per rilanciare anche le iscrizioni alle scuole di specializzazione in chirurgia, oggi in difficoltà;
le associazioni femminili chiedono con forza la piena attuazione della rete senologica, anche alla luce dei 60.000 nuovi casi di tumore al seno diagnosticati nel 2024,
impegna il Governo
in linea con le finalità di sostegno al sistema di formazione superiore e della ricerca di cui al capo I e al capo II, sezione III del provvedimento in esame:
a valutare l'opportunità, di promuovere l'istituzione di una scuola di specializzazione in chirurgia senologica per colmare l'attuale vuoto formativo, anche attivando un tavolo tecnico per definire criteri, requisiti e accreditamento della nuova scuola;
ad adottare iniziative, d'intesa con le regioni, per garantire che i chirurghi senologi operanti nelle breast unit abbiano una formazione adeguata, conforme agli standard europei.
9/2526/27. Nisini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute, anche con riferimento alle aziende ospedaliero-universitarie;
nelle materie suddette, è richiesto da più parti un intervento normativo che potenzierebbe l'offerta formativa specialistica di area sanitaria, attraverso l'istituzione di una scuola di specializzazione in chirurgia senologica;
il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra le donne e rappresenta la principale causa di morte oncologica tra i 35 e i 55 anni. L'incidenza è in aumento, soprattutto tra le giovani, con forme biologicamente più aggressive che richiedono cure tempestive e altamente specializzate;
le breast unit (centri di senologia), istituite con intese Stato-regioni del 2014 e 2019 e disciplinate dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, rappresentano il modello assistenziale più efficace;
il ruolo del chirurgo senologo è centrale, ma manca una scuola di specializzazione dedicata, con un percorso formativo strutturato e riconosciuto a livello nazionale;
l'unica formazione specifica oggi prevista consiste in un modulo opzionale di 6 mesi all'interno della scuola di specializzazione in chirurgia generale (24 Cfu), ma l'evoluzione della chirurgia senologica richiederebbe una formazione integrata con oncologia, chirurgia plastica, radioterapia e medicina nucleare;
il decreto ministeriale n. 70 del 2015, la direttiva generale del Ministero della salute e i nuovi Livelli essenziali di assistenza richiedono centri di senologia attivi e qualificati in tutte le regioni, ma senza personale adeguatamente formato il rischio è di disomogeneità e diseguaglianza nei trattamenti;
l'istituzione di una scuola di specializzazione in chirurgia senologica rappresenterebbe un'opportunità concreta per rilanciare anche le iscrizioni alle scuole di specializzazione in chirurgia, oggi in difficoltà;
le associazioni femminili chiedono con forza la piena attuazione della rete senologica, anche alla luce dei 60.000 nuovi casi di tumore al seno diagnosticati nel 2024,
impegna il Governo
in linea con le finalità di sostegno al sistema di formazione superiore e della ricerca di cui al capo I e al capo II, sezione III del provvedimento in esame:
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di promuovere l'istituzione di una scuola di specializzazione in chirurgia senologica per colmare l'attuale vuoto formativo, anche attivando un tavolo tecnico per definire criteri, requisiti e accreditamento della nuova scuola;
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative, d'intesa con le regioni, per garantire che i chirurghi senologi operanti nelle breast unit abbiano una formazione adeguata, conforme agli standard europei.
9/2526/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Nisini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea, contenente Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute, con l'articolo 1 intende potenziare l'attività scientifica e tecnologica degli enti di ricerca, con l'articolo 3 intende rafforzare l'organizzazione e l'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca;
presso le università italiane sono in servizio più di 30.000 precari (dati anagrafe MUR, gennaio-febbraio 2025): circa 7.000 Ricercatori a tempo determinato di tipo A, circa 24.000 Assegnisti di Ricerca. Sono precarie e precari molto spesso di lungo corso nonché in scadenza/in esaurimento, essendo impiegati attraverso tipologie contrattuali cancellate dalla legge del 29 giugno 2022 n. 79, prima, e dalla legge 5 giugno 2025 n. 79, poi. Ai numeri suindicati, già enormi, occorre aggiungere le circa 30.000 docenze a contratto (USTAT 2023) che vengono attivate ogni anno e gli oltre 40.000 Dottorati di ricerca: in entrambi i casi, si tratta di soggetti che ambiscono a lavorare in maniera stabile nel mondo dell'università e della ricerca;
il personale universitario di ruolo, docente e tecnico-amministrativo e bibliotecario, si è ridotto di circa il 20 per cento tra gli anni 2010 e 2015, a seguito del taglio di 1,5 miliardi al Fondo di Finanziamento Ordinario disposto dalla Legge 133 del 2008. Solo a partire dal 2019, vi è stata una inversione di tendenza. Rileva comunque che, tra il 2008 e il 2022, vi è stata una riduzione di oltre 15.000 (-24%) posizioni strutturate (UnRest-Net 2023, sintesi dei dati MUR);
in Italia, la percentuale di laureati tra i 25 e i 34 anni è significativamente inferiore alla media europea. Mentre la media europea si attesta intorno al 41,6 per cento, in Italia questa percentuale si ferma al 26,8 per cento. Il rapporto tra docenti di ruolo e studenti è tra i più alti del continente: le/i docenti di ruolo sono solo 1 ogni 29 studenti (dati ANVUR 2023), mentre, considerando anche il personale a contratto (attribuzione annuale di corsi), questo rapporto scende a 1 a 20.8 (il terzultimo tra tutti i paesi, vicino a quello dell'Irlanda e della Turchia, con il rapporto rispettivamente di 1 a 22.4 e 1 a 21.9; dati OECD). La media UE è di 1 a 14.3 (dati OECD);
la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, comma 297, lettera a)) aveva avviato un piano straordinario di reclutamento del personale universitario, con l'esplicito scopo di allargare gli organici degli atenei statali del Paese attraverso 75 milioni di euro nel 2022, 300 nel 2023, 340 nel 2024, 50 nel 2025 e 50 nel 2026, e prevedendo nuove posizioni per oltre 8.000 docenti di ruolo e 5.000 tecnici-amministrativi e bibliotecari;
per l'anno 2024, invece, il FFO è stato decurtato di oltre 170 milioni, mentre le risorse destinate al reclutamento straordinario sono state utilizzate per l'adeguamento ISTAT (del 4,8 per cento) delle retribuzioni del personale strutturato (circa 300 milioni l'anno, a regime). Con la Legge di Bilancio del 2025 (30 dicembre 2024, n. 207), il Governo ha tagliato oltre 700 milioni al MUR, per il triennio 2025-2027. Il decreto ministeriale relativo al FFO del 2025, pur aggiungendo 336 milioni, non recupera minimamente quanto è stato tagliato. Considerando l'inflazione e la crescita del PIL, il definanziamento viene confermato, tanto che la FLC CGIL afferma che: «se finanziassimo le università nello stesso modo in cui la finanziavamo nel 2000 rispetto al totale di spesa pubblica, il fondo dovrebbe essere oggi di oltre 12 miliardi di euro (non 9,368)»,
impegna il Governo
a sostenere concretamente le università italiane prevedendo nel prossimo disegno di legge di bilancio, risorse per un nuovo piano straordinario di reclutamento, con lo scopo di incrementare, nell'arco dei prossimi sette anni, gli attuali organici di 45.000 unità: 25.000 Docenti associati, attraverso procedure tenure track (RTT); 5.000 Tecnologi a tempo indeterminato; 10.000 tecnici-amministrativi e bibliotecari; 5.000 Contratti di ricerca.
9/2526/28. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea, contenente Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute, con l'articolo 1 intende potenziare l'attività scientifica e tecnologica degli enti di ricerca, con l'articolo 3 intende rafforzare l'organizzazione e l'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, e all'articolo 5-bis reca una norma di interpretazione autentica del comma 4, articolo 1-bis del decreto-legge n. 45 del 2025, i materia di regime fiscale agevolato per le borse di studio post laurea;
con l'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025 n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025 n. 79, è stato nuovamente riformato il preruolo universitario. Più nel dettaglio, sono state introdotte due nuove tipologie contrattuali, che si accompagnano al Contratto di Ricerca e al Ricercatore tenure-track introdotti dalla legge del 29 giugno 2022 n. 79 di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022: l'Incarico post-doc e l'Incarico di ricerca;
l'Incarico post-doc ha una durata minima di un anno e può essere prorogato fino alla durata complessiva di tre anni. Oltre all'attività di ricerca, prevede lo svolgimento di attività didattiche e di terza missione. Da quel che si evince dall'articolato della norma, anche se mai specificato, si tratta di un contratto di lavoro di natura subordinata. Il trattamento economico minimo, però, viene stabilito con apposito decreto del Ministero, differentemente dal Contratto di Ricerca, la cui retribuzione è fissata dalla contrattazione presso l'ARAN;
l'Incarico di ricerca, dal punto di vista della tipologia contrattuale, è assimilabile all'Assegno di Ricerca, si tratta dunque di un contratto di natura parasubordinata (Co.co.co.), la stessa tipologia eliminata dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 per rispondere alle indicazioni della Commissione UE e per accedere alle risorse del PNRR. L'Incarico di ricerca ha una durata minima di un anno e massima di tre, anche non continuativi, è destinato a giovani studiosi che sono in possesso di laurea magistrale da non più di sei anni, può essere conferito al candidato tramite affidamento diretto;
entrambe le nuove figure contrattuali garantiscono meno diritti, retribuzioni più basse e hanno lo scopo di marginalizzare il Contratto di Ricerca: l'Incarico post-doc perché, a differenza del Contratto di Ricerca, prevede lo svolgimento di attività didattica e di terza missione, senza alcun riconoscimento economico ulteriore; l'Incarico di ricerca perché, essendo un Co.co.co., nega adeguati diritti previdenziali. In entrambi i casi, la retribuzione è fissata dal Ministero e non dalla contrattazione, la quale tiene invece in conto gli effetti del caro prezzi. Entrambe le figure, poi, a differenza del Contratto di Ricerca che ha durata minima di due anni, hanno durata minima di un anno,
impegna il Governo
ad accompagnare le citate misure del provvedimento in esame, con l'adozione, nel quadro del prossimo intervento legislativo in materia di università, di ulteriori iniziative normative volte a:
prevedere, che ai titolari di Incarichi post-doc le università possano conferire attività didattica solo se a titolo oneroso e nel limite massimo di 40 ore per anno accademico;
prevedere, che l'importo degli Incarichi post-doc e di ricerca siano stabiliti in sede di contrattazione collettiva e in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
ad adottare le iniziative volte a definire normativamente che tanto l'Incarico post-doc quanto quello di ricerca siano, dal punto di vista della tipologia contrattuale, contratti di lavoro di natura subordinata, seppure a tempo determinato.
9/2526/29. Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea, contenente Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute, con l'articolo 1 intende potenziare l'attività scientifica e tecnologica degli enti di ricerca;
nato nel 1951 per raccogliere l'eredità di Enrico Fermi e continuare le ricerche che questo aveva avviato negli anni Trenta, l'Istituto nazionale di fisica nucleare è un ente pubblico di ricerca la cui attività vanta, da decenni, rilievo e prestigio internazionali. La sua missione, come indica l'articolo 2 dello Statuto, è quella di «promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti alle attività in tali settori»;
dalle slides mostrate dal Presidente Antonio Zoccoli il 7-8 luglio scorsi, in occasione della presentazione del Piano Triennale 2026-2028, si evince che attualmente sono in servizio presso l'Istituto 305 lavoratrici/lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato e ben 418 Assegniste/i di ricerca (l'Assegno di ricerca, dal punto di vista giuslavoristico, è assimilabile a un contratto di lavoro di natura parasubordinata, ovvero co.co.co.). Oltre 700 precari, a fronte di 2.107 lavoratrici/lavoratori con contratti a tempo indeterminato;
il recente concorso (giugno 2025) per ricercatori sperimentali dimostra in modo inequivocabile che si tratta di una platea di precari «storici», di lungo corso. Per 40 posti banditi, vi sono state ben 550 candidature. Secondo uno studio approfondito delle candidature, effettuato dal coordinamento Precari Uniti INFN, il 60 per cento dei partecipanti (circa 330 candidati) ha conseguito il Dottorato di ricerca prima del 2021 e circa il 75 per cento prima del 2022; circa il 15-20 per cento dei partecipanti (100 candidati circa) lo ha conseguito prima o durante l'anno 2016;
contrariamente a quanto si potrebbe credere, la scelta di non stabilizzare il personale da anni precario non è imposta dai limiti finanziari. Il rapporto tra le spese complessive per il personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni si attesta al 46,5 per cento, ben inferiore al limite dell'80 per cento previsto dal decreto legislativo n. 218 del 2016, articolo 9, comma 6, lettera a). La governance dell'Istituto sembrerebbe dunque utilizzare i contratti di lavoro flessibile come forma ordinaria del rapporto di lavoro, in questo modo determinando, ad avviso dei firmatari del presente atto, un vero e proprio dumping salariale che danneggia tutte/i le/i lavoratrici/lavoratori;
nella Carta europea dei ricercatori, e nel relativo Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, che l'INFN dichiara nello Statuto di sostenere, si afferma che: «gli enti dovrebbero garantire che le carriere dei ricercatori non si sviluppino esclusivamente attraverso contratti a breve termine, che generano instabilità e insicurezza». Di più, la Carta definisce «ricercatori di comprovata esperienza» coloro che vantano almeno quattro anni di esperienza nel campo della ricerca o che sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative, volte a prevedere nel prossimo disegno di legge di bilancio, risorse specificatamente destinate alla stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, del personale precario dell'INFN, nonché risorse da dedicare a concorsi, ex articolo 12-bis del decreto legislativo n. 218 del 2016, per il personale INFN che non è stabilizzabile secondo i requisiti del citato decreto legislativo n. 75 del 2017.
9/2526/30. Zaratti, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, con risorse specificatamente destinate al personale dell'INFN.
9/2526/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Zaratti, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea introduce misure per le immissioni in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 2025/26;
in particolare, l'articolo 2, comma 1-ter, introdotto dal Senato, interviene, con riferimento alle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026, sull'articolo 4, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, che attiene all'assunzione a tempo indeterminato di coloro che, essendo vincitori di concorso, conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025;
il decreto-legge n. 45 del 2025 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 7 giugno 2025, ha disposto che per i concorsi PNRR sarà possibile effettuare assunzioni entro il 31 dicembre 2025 per graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre;
a tal fine le cattedre da attribuire (che sono già ricomprese nel contingente pubblicato dagli Usr) vengono accantonate, nell'attesa di poter svolgere questa operazione. Pertanto la cattedra sarà inizialmente attribuita da Gps con contratto fino all'avente diritto e poi attribuita al vincitore del concorso;
il posto per i vincitori del concorso – coloro che si sono collocati nel numero dei posti a bando – è assicurato ma non ha una data di decorrenza. Il posto sarà attribuito quando rientrerà nel contingente di assunzioni stabilito per quella classe di concorso nella regione considerata;
il decreto ministeriale n. 205 del 23 ottobre 2023, all'articolo 12, comma 4, prevede che: «Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.»;
a seguito dei concorsi PNRR 1 e 2, come sempre accade, per ciascuna classe di concorso sono stati individuati i vincitori. In diversi casi è accaduto che gli uffici scolastici regionali abbiano pubblicato i prospetti con le disponibilità per le immissioni in ruolo e a quel punto non ci fossero più posti per le assunzioni in ruolo per quelle classi di concorso. Questo accade a causa dei trasferimenti di docenti che, da altra materia, chiedono di essere spostati su altre classi di concorso oppure per pensionamenti notificati dall'INPS a luglio, cioè quando il contingente è già stato definito;
ovviamente i vincitori di concorso rimangono in prima linea, anche nei prossimi anni scolastici, per gli ingressi in ruolo. Però per il prossimo anno scolastico restano inoccupati e, quindi, cercano di correre ai ripari effettuando domande per le supplenze, per le quali, però, non hanno priorità,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure contenute nella I Sezione del Capo II del presente provvedimento con ulteriori iniziative legislative finalizzate a dare priorità specifica ai vincitori di concorso senza cattedra nell'assegnazione di supplenze e a far sì che il periodo di supplenza venga considerato ai fini dello svolgimento dell'anno di prova.
9/2526/31. Borrelli, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2-ter, inserito nel corso dei lavori al Senato, rende permanente la normativa, attualmente transitoria, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e successive modificazioni, che estende ai settori dell'istruzione e della formazione l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
a partire dall'anno scolastico 2025/2026, dunque, la tutela assicurativa Inail nelle scuole italiane diventa strutturale. Dopo due anni di sperimentazione, il Governo ha deciso di rendere permanente la copertura per studenti e personale scolastico, includendo anche gli istituti paritari e privati, le università, i percorsi Afam, gli ITS Academy, la formazione professionale regionale e i centri per adulti;
per gli studenti, la copertura riguarda tutti gli eventi lesivi – infortuni e malattie professionali – riconducibili all'attività scolastica svolta nei locali o nelle pertinenze dell'istituto: urti contro arredi, infissi, o cadute accidentali sono tra gli esempi più frequenti. Nei percorsi di alternanza scuola-lavoro (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – Pcto), è previsto anche il riconoscimento dell'infortunio in itinere, ovvero durante il tragitto tra scuola e luogo di lavoro;
secondo la relazione annuale 2024 dell'INAIL, le denunce di infortunio nel 2024 sono state 593 mila, in aumento dello 0,4 per cento rispetto alle 590 mila del 2023 (oltre 2.500 casi in più), così ripartite: 515 mila denunce per lavoratori, in calo dell'1 per cento rispetto alle 519 mila dell'anno precedente; 78 mila denunce per studenti, in aumento del 10,5 per cento rispetto alle 71 mila dell'anno precedente, di cui 2.100 nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto);
inoltre, sono state 1.202 le denunce di infortunio con esito mortale, in aumento di un caso rispetto alle 1.201 del 2023, così ripartite: 1.189 denunce per lavoratori, 4 in meno rispetto alle 1.193 dell'anno precedente; 13 denunce per studenti, 5 in più rispetto alle 8 dell'anno precedente, di cui una nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto);
i Pcto non possono rappresentare un rischio per le studentesse e gli studenti del nostro Paese, ma come percorsi potrebbero essere preservati senza obbligo di monte-ore e affidati pienamente alla gestione e alla programmazione della scuola. Dovrebbero essere collocati tra la classe quarta e la quinta, momento in cui più forti sono gli strumenti di conoscenza/competenza del/della ragazzo/a e maggiormente proficui possono diventare gli scambi con le persone interne alle aziende ospitanti. L'eliminazione dell'obbligo garantirebbe una maggiore selezione delle aziende ospitanti, rispetto ai parametri di sicurezza da garantire agli studenti;
sempre più spesso si rileva che i Pcto, nella stragrande maggioranza dei casi, non sono formazione al lavoro ma manodopera gratuita e lo studente viene inserito nel ciclo produttivo senza diritti né tutele e, infatti, di Pcto si muore,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 2-ter del testo in esame, con ulteriori iniziative di carattere normativo, nel prossimo provvedimento utile, volte alla soppressione dell'obbligo dei Pcto, lasciando alle scuole l'autonomia della programmazione di questi percorsi didattici e tornando a dare centralità ad attività di tipo laboratoriale da svolgersi prevalentemente dentro l'ambiente scolastico.
9/2526/32. Mari, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute;
in particolare, l'articolo 6 interviene in materia di aziende ospedaliero-universitarie;
il SSN e le università hanno bisogno di una utile convivenza sistematica e l'apporto delle università nella formazione dei medici e degli specializzandi è fondamentale per il miglioramento della qualità dell'assistenza;
ciò non si è reso possibile, sino ad oggi, per il mancato rispetto delle regole impresse nel decreto legislativo n. 517 del 1999 (articolo 8), funzionali a generare il tertium genus di aziende della salute: le aziende ospedaliere universitarie;
oggi ne risultano operanti 31, delle quali solo una (quella di Salerno) gode di una corretta esistenza giuridica, grazie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2013 che l'ha istituita e costituita a seguito di giurisprudenza amministrativa consolidata,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di provvedere a sancire la costituzione delle restanti aziende ospedaliere universitarie sanando anche le situazioni pregresse, fermo restando che ogni AOU faccia successivamente istanza, a mente dell'anzidetto articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999, al MUR per l'avvio e la definizione dei rispettivi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri costitutivi.
9/2526/33. Loizzo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute;
in particolare, l'articolo 6 interviene in materia di aziende ospedaliero-universitarie;
il SSN e le università hanno bisogno di una utile convivenza sistematica e l'apporto delle università nella formazione dei medici e degli specializzandi è fondamentale per il miglioramento della qualità dell'assistenza;
ciò non si è reso possibile, sino ad oggi, per il mancato rispetto delle regole impresse nel decreto legislativo n. 517 del 1999 (articolo 8), funzionali a generare il tertium genus di aziende della salute: le aziende ospedaliere universitarie;
oggi ne risultano operanti 31, delle quali solo una (quella di Salerno) gode di una corretta esistenza giuridica, grazie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2013 che l'ha istituita e costituita a seguito di giurisprudenza amministrativa consolidata,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di sancire, anche attraverso l'istituzione di un apposito tavolo di lavoro per la riforma del decreto legislativo n. 517 del 1999, la costituzione delle restanti aziende ospedaliere universitarie.
9/2526/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Loizzo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute;
in particolare, l'articolo 6 interviene in materia di aziende ospedaliero-universitarie;
l'articolo 1, comma 339, della Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), ha introdotto una borsa di studio pari a 4.773 euro lordi annui, corrisposta mensilmente e per l'intera durata legale del corso, a favore degli specializzandi dell'area sanitaria non medica (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi);
la misura rappresenta un importante passo in avanti per il riconoscimento del valore e del ruolo degli specializzandi dell'area sanitaria non medica all'interno del Servizio sanitario nazionale, contribuendo a garantire equità di trattamento rispetto ad altre categorie di specializzandi e a sostenere concretamente il percorso formativo dei giovani professionisti;
la disposizione, inoltre, prevede che alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse si provveda con DPCM che, a distanza di oltre sette mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, non è ancora stato emanato, con conseguenti ricadute negative sul piano del sostegno economico ai giovani professionisti;
l'urgenza dell'adozione del provvedimento è fortemente percepita da numerose realtà rappresentative delle professioni interessate, che condividono le preoccupazioni per i ritardi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, prima dell'avvio del nuovo anno accademico, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire il pieno riconoscimento del sostegno economico per gli specializzandi dell'area sanitaria non medica e fornire indicazioni applicative certe alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, in termini di numerosità e procedure di assegnazione.
9/2526/34. Miele.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute;
in particolare, l'articolo 6 interviene in materia di aziende ospedaliero-universitarie;
l'articolo 1, comma 339, della Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), ha introdotto una borsa di studio pari a 4.773 euro lordi annui, corrisposta mensilmente e per l'intera durata legale del corso, a favore degli specializzandi dell'area sanitaria non medica (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi);
la misura rappresenta un importante passo in avanti per il riconoscimento del valore e del ruolo degli specializzandi dell'area sanitaria non medica all'interno del Servizio sanitario nazionale, contribuendo a garantire equità di trattamento rispetto ad altre categorie di specializzandi e a sostenere concretamente il percorso formativo dei giovani professionisti;
l'urgenza dell'adozione del provvedimento è fortemente percepita da numerose realtà rappresentative delle professioni interessate, che condividono le preoccupazioni per i ritardi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, prima dell'avvio del nuovo anno accademico, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire il pieno riconoscimento del sostegno economico per gli specializzandi dell'area sanitaria non medica e fornire indicazioni applicative certe alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, in termini di numerosità e procedure di assegnazione.
9/2526/34. (Testo modificato nel corso della seduta)Miele.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1561 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2025, N. 92, RECANTE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO AI COMPARTI PRODUTTIVI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2527)
A.C. 2527 – Questioni pregiudiziali
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 in esame reca disposizioni urgenti di sostegno ai comparti produttivi;
si tratta dell'ennesimo provvedimento d'urgenza, ad avviso dei firmatari del presente atto, di dubbia legittimità formale, che ha la pretesa di coniugare in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna e che appaiono di segno, ratio, e contenuto diverso ed eterogeneo e dunque carenti del requisito di omogeneità materiale e teleologica previsto dall'articolo 77 della Costituzione: da disposizioni volte a garantire la continuità produttiva dell'ex-ILVA a quelle a sostegno degli stabilimenti di interesse strategico nazionale, fino agli ammortizzatori sociali e al supporto della filiera produttiva della moda;
il susseguirsi continuo dei decreti legge, con norme derogatorie, generiche e formulate in modo poco chiaro, con conseguente esautoramento del Parlamento, appare sempre lo strumento meno idoneo a garantire soluzioni efficaci, equilibrate e soprattutto durevoli per la grave e complessa situazione di Taranto, comprimendo di fatto la funzione di indirizzo e controllo delle Camere, in un settore strategico per la sovranità industriale nazionale;
a parere dei firmatari del presente atto, la presenza di rilevanti profili di incostituzionalità si ravvisa, inoltre, con riferimento agli articoli 81 e 117 della Costituzione. Risulta, infatti, del tutto assente, una valutazione di ragionevolezza nel bilanciamento tra le dichiarate esigenze di «strategicità nazionale» dell'impianto – che di sovente ha legittimato deroghe normative – e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti di salute, protezione ambientale e giustizia sociale;
come desumibile dalla relazione illustrativa, il decreto-legge trova il suo asserito fondamento nella necessità di porre in essere misure di supporto e rilancio della struttura produttiva del Paese. Come è noto, ventinove mesi consecutivi di calo della produzione industriale ben motiverebbero un intervento urgente da parte del Governo diretto ad invertire questa tendenza. Al contrario, il provvedimento de quo manca completamente di porre in essere le misure e gli investimenti che l'attuale contesto economico e geopolitico richiederebbe, limitandosi unicamente a prevedere interventi frammentati nel tentativo di rimediare a singole situazioni peculiari;
in particolare, il provvedimento definisce un quadro normativo palesemente inidoneo a garantire la tutela dell'ambiente nei termini riconosciuti dal novellato articolo 9 della Costituzione. Tale distonia appare tanto più grave e preoccupante considerato che il reiterato stanziamento di risorse a carico della finanza pubblica – tra cui 680 milioni nel 2023 e 320 milioni nel 2024, e ulteriori 250 milioni nel 2025 – non solo contraddice la natura eccezionale e straordinaria alla base dell'adozione del presente decreto ma si rivela altresì incongruente ed insufficiente per la risoluzione strutturale della questione ambientale- fondamentale per il plesso siderurgico di Taranto –, limitandosi a preservare unicamente la continuità produttiva degli impianti siderurgici ex ILVA per promuoverne la vendita, o, ad avviso dei firmatari, più probabilmente la svendita, ad imprenditori stranieri;
in questo quadro, manifestamente inadatto a garantire la tutela di beni primari costituzionali quali, appunto, salute ed ambiente, si inseriscono anche gli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame. In particolare, l'articolo 2 non solo espunge dal testo tutti i riferimenti al PNRR – a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto da questo al Fondo per lo sviluppo e la coesione-, ma rimuove altresì il richiamo al rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione UE C/2022/481 del 27 gennaio 2022 nonché l'esplicito riferimento all'idrogeno, in relazione all'attività di DRI d'Italia che, ex decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, si vedeva assegnato il ruolo di «soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili»;
quanto sopra fa decadere ogni vincolo di impiego delle risorse finanziarie assegnate a DRI d'Italia connesse alla realizzazione di impianti di preridotto alimentati a idrogeno esclusivamente da fonti rinnovabili, per impiegare le medesime per la costruzione di impianti di preridotto alimentati con altri combustibili così compromettendo in toto la realizzazione di un'area produttiva sostenibile, anche sotto il profilo ambientale e di salvaguardia della salute, e pregiudicando l'interesse manifestato in passato dalla stessa DRI d'Italia di voler acquistare parte dell'idrogeno verde prodotto in Puglia nell'ambito del progetto Puglia Green Hydrogen Valley di Saipem, Edison e Generali, finanziato dallo Stato italiano con 370 milioni di euro tramite il programma IPCEI Hy2Infra;
inoltre, anziché introdurre misure per attrarre investimenti di qualità, idonei a creare sviluppo sostenibile e occupazione stabile, il Governo preferisce allargare ancor di più le maglie di disposizioni discutibili, come quelle previste dall'articolo 3, che consentono di realizzare, ex articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, programmi di investimento attraverso la nomina di Commissari straordinari che operano secondo procedure accelerate, semplificate e, soprattutto in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale – fatti salvi, naturalmente, le leggi antimafia e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
rileva altresì segnalare l'assenza di disposizioni volte ad incrementare le risorse del fondo a sostegno dell'indotto della società ILVA s.p.a. in A.s. per il pagamento dei debiti delle aziende di un'importante filiera composta principalmente da svariate Pmi fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici. La predetta società presenta infatti una grave situazione debitoria nei confronti di queste ultime che le misure introdotte dal Governo negli ultimi due anni non hanno ancora sanato e che risultano aggravate dall'introduzione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto secondo la quale la restituzione del prestito concesso con l'articolo 1 avvenga in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura;
con il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si autorizza un modello industriale che ha purtroppo costantemente fallito, sotto ogni punto di vista: economico, sociale e ambientale. E lo si fa in violazione del principio di trasparenza e della partecipazione pubblica. Il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), contenente 477 prescrizioni tecniche, è stato emesso con il voto contrario degli enti locali e senza essere trasmesso alle associazioni ambientaliste formalmente coinvolte nel procedimento e pertanto senza che queste potessero esercitare il proprio diritto di osservazione, in violazione della Convenzione di Aarhus che garantisce la partecipazione e l'accesso del pubblico ai processi decisionali e alle informazioni che riguardano l'ambiente. Permangono forti dubbi circa il rispetto delle prescrizioni ambientali pregresse e il reale impegno a concludere gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, atteso che le risorse del patrimonio destinato a tale scopo sono state nel corso dell'ultimo anno quasi integralmente dirottate verso la continuità produttiva degli stabilimenti;
non vi è alcun riferimento al pieno recepimento della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, con la quale è stata data un'interpretazione puntuale di determinate disposizioni della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, e in particolare dell'obbligo di sospensione degli impianti in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione di impatto ambientale che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana;
il decreto-legge in discussione ignora il destino di migliaia di lavoratori: non si persegue l'obiettivo di un'occupazione stabile ma ci si limita a prevedere misure tampone, senza una visione strategica e di lungo periodo, come la proroga della cassa integrazione salariale straordinaria o la riproposizione per il solo anno in corso delle disposizioni in favore dei lavoratori che si trovano a dover affrontare situazioni climatiche eccezionali, utilizzando in maniera inaccettabile il lavoro come scudo per coprire i disastri ambientali;
sarebbero stati al contrario necessari investimenti di lungo periodo per sostenere piani di formazione e ricollocazione di lavoratori in diversi settori, come quello delle energie rinnovabili, della cantieristica, dell'artigianato, del turismo e della digitalizzazione, accompagnati da incentivi all'esodo ed al prepensionamento per i lavoratori esposti all'amianto. Così come sarebbe necessaria e non più ulteriormente rinviabile una normativa strutturale di sostegno ai lavoratori in caso di eccezionali eventi climatici, ormai sempre più ricorrenti e meno imprevedibili, in modo tale da poter garantire l'immediata operatività ed efficacia delle norme;
con riferimento allo stabilimento ex ILVA, totalmente insufficienti appaiono altresì le misure adottate dall'Esecutivo in carica in materia di tutela di sicurezza e salute sul lavoro, così come l'assenza di una cultura della formazione e della prevenzione, la cui assenza dal Piano industriale mette quotidianamente a rischio i lavoratori e i cittadini di Taranto, costretti a vivere in un ambiente gravemente compromesso ed esposti a maggiori rischi per la salute, in violazione di ogni principio europeo e costituzionale sulla tutela dell'ambiente e della salute umana;
ben altre sarebbero le misure necessarie per il sostegno all'ex Ilva di Taranto, come un piano serio per la decarbonizzazione attraverso la nazionalizzazione degli impianti e l'uso dell'idrogeno verde, la promozione di un accordo di programma per la chiusura delle fonti inquinanti, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la formazione per il reimpiego dei lavoratori in esubero e incentivi all'esodo, il riconoscimento dell'esposizione all'amianto;
si stigmatizza pertanto la natura «a breve termine» del provvedimento che solleva interrogativi sulla sostenibilità nel lungo periodo delle disposizioni introdotte. In particolare, il decreto-legge che si intende convertire, pur dichiarando di voler sostenere i comparti produttivi, non contiene alcuna misura concreta, manca di un piano organico per la gestione della crisi degli stabilimenti siderurgici ex ILVA né ne affronta le ricadute sociali, economiche e sanitarie che la crisi del settore siderurgico comporta, caratterizzandosi per essere completamente avulso e staccato da una prospettiva strategica, per la totale mancanza di trasparenza e di congrue tempistiche nonché per la presenza di disposizioni che mescolano continuità produttiva e decarbonizzazione senza, ancora una volta, risolvere il problema alla radice;
per tutte le succitate ragioni,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2527.
N. 1. Pavanelli, Carotenuto, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Aiello, Barzotti, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Morfino, Alfonso Colucci.
La Camera,
premesso che:
sussistono, ad avviso dei firmatari, rilevanti e molteplici perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso del decreto-legge;
anche con l'A.C. 2527 il Governo in carica manifesta, a parere dei sottoscrittori, il suo sistematico intento di voler alterare, a suo vantaggio, quel delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo che dovrebbe stare alla base di una corretta dialettica istituzionale anch'essa evocata, in parte, dall'articolo 77 della Costituzione, laddove configura, nelle sue scarne enunciazioni, una precisa concezione della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il parlamento e l'esecutivo, nonché del procedimento legislativo;
in vero, il continuo ricorso alla decretazione di urgenza mina il mantenimento di un corretto equilibrio fra gli organi costituzionali, nonché la forma di Stato, così come disegnati dalla Costituzione, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso un vulnus all'articolo 70 della Costituzione, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico. Inoltre la continua interferenza del governo sulla regolare produzione normativa di fonte parlamentare, sorretta o meno da urgenze reali o dichiarate, ha prodotto fino ad oggi, secondo alcuni giuristi, una grave lesione della certezza del diritto nonché un elevato livello di entropia normativa a cui si accompagna l'alterazione della gerarchia delle fonti e la difficoltà di dare attuazione ad una legislazione divenuta oramai «alluvionale», instabile e disordinata;
appare peraltro esagerato, se si prende cognizione dei numeri riguardanti i decreti-legge adottati dall'esecutivo dall'inizio della XIX legislatura, che in un contesto come l'attuale, caratterizzato da una rassicurante, quantomeno sotto il profilo quantitativo, maggioranza a sostegno del Governo, che quest'ultimo abbia fatto utilizzo, ex art. 77 Costituzione, di quello che doveva essere, nel disegno del Costituente, uno strumento extra ordinem con una media mensile, di oltre 3,5 decreti-legge;
dalla semplice lettura del sintagma con cui all'articolo 77 della Costituzione individua la fattispecie nella quale il Governo è legittimato ad adottare decreti-legge, si comprende immediatamente come secondo i Costituenti il ricorso a tale istituto avrebbe dovuto costituire un'evenienza eccezionale, nonostante abbiano compiuto la scelta ben precisa di ritenere qualsiasi situazione storico-ambientale legittimante il Governo ad auto assumersi la potestà legislativa, purché sussistano, rispetto ad essa, condizioni di straordinaria necessità ed urgenza;
la narrazione governativa secondo cui il provvedimento in questione avrebbe natura temporanea e finalità di tutela occupazionale, si rivela fittizia alla luce della sistematica reiterazione di misure analoghe negli ultimi dieci anni;
il provvedimento, infatti, rientra a pieno titolo nella categoria dei decreti che disciplinano in maniera periodica e cadenzata un medesimo oggetto, in nome di una emergenza perenne, trattandosi della quattordicesima reiterazione del decreto c.d. «Salva Ilva» ed il nono dell'attuale esecutivo, quantomeno a testimonianza della delicatezza del tema e della indubbia e grande importanza che si attribuisce a un asset strategico, quale è il sito tarantino, per l'industria siderurgica italiana e per tutto il comparto produttivo;
pertanto, in tutti i suddetti casi appare evidente il difetto della straordinarietà in quanto il riprodursi a breve termine o periodicamente dei casi disciplinati ne attesterebbe l'ordinarietà;
come si evince già dal preambolo dell'A.C. 2527 l'indicazione delle circostanze straordinarie che ne giustificano l'adozione sarebbero riconducibili: 1) alla necessità e urgenza di prevedere ulteriori misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; 2) alla necessità e urgenza di prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale; 3) alla necessità e urgenza di potenziare le misure di esonero della contribuzione per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese;
anche il requisito dell'urgenza viene disatteso e smentito poiché il provvedimento sembra più appartenere alla categoria dei decreti recanti misure ad efficacia differita includendo alcune norme i cui effetti finali, essendo subordinati ad ulteriori adempimenti, appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente differito dalla sua entrata in vigore;
il provvedimento in esame, lungi dall'essere un unicum, si inserisce in una lunga sequenza di interventi normativi, già censurati dalla Corte costituzionale, che, ammantati dal requisito della necessarietà, sembrano tutti voler legittimare una compressione progressiva delle garanzie costituzionali sancite dall'articolo 9 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 22 febbraio 2022, n. 1, in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, la cui protezione rientra ora tra i principi fondamentali del nostro ordinamento, in nome di esigenze produttive presentate come necessarie ma mai effettivamente dimostrate. Apparentemente motivato dalla salvaguardia dell'occupazione e della filiera industriale strategica, il decreto-legge disvela, in realtà, una torsione sistematica dell'ordinamento, nella quale la logica emergenziale e derogatoria si erge a paradigma di gestione stabile delle relazioni industriali;
il decreto si inserisce perfettamente, ampliandolo, nel solco già aperto, partendo dal caso ILVA, dal legislatore, con il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito con legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», il quale, in sostanza, autorizzava la prosecuzione, senza alcun immediato intervento, di una attività accertata come causa di malattie e morti;
non a caso, il su citato decreto è stato sottoposto due volte al vaglio della Corte costituzionale ed una volta a quello della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che, partendo dalla questione ILVA, hanno affermato importanti principi generali a proposito del valore ambiente, del diritto alla salute e del diritto al lavoro;
è opportuno ricordare come la Corte costituzionale si sia pronunciata con sentenza n. 58 del 23 marzo 2018 sul cosiddetto decreto-legge Ilva del 2015 il quale consentiva, a fronte della promessa di un piano di risanamento entro un mese, la prosecuzione dell'attività dell'Ilva, nonostante il provvedimento di sequestro preventivo emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti dell'azienda, per reati inerenti la sicurezza dei lavoratori;
la Corte ha affermato che il diritto alla salute attiene alle esigenze basilari della persona e deve essere immediatamente tutelato, tanto più che l'articolo 41 della Costituzione, quando si parla di salute, non privilegia alcun bilanciamento e afferma, senza ombra di dubbio, che le esigenze economiche e produttive non possono mai prevalere sul diritto alla salute. Di conseguenza, evidenziava la sentenza, con queste normative di favore, «il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (articoli 2 e 32 Costituzione), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articoli 4 e 35 Costituzione)», aggiungendo significativamente che «il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all'attività d'impresa la quale, ai sensi dell'articolo 41 Costituzione, si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona»;
sempre la Corte costituzionale con Sentenza n. 105 del 7 maggio 2024 nel ribadire come «[...] le misure legittimamente adottabili dal Governo allo scopo di consentire provvisoriamente la prosecuzione di un'attività di interesse strategico nazionale dovranno, semmai, essere funzionali all'obiettivo di ricondurre gradualmente l'attività stessa, nel minor tempo possibile, entro i limiti di sostenibilità fissati in via generale dalla legge in vista – appunto – di una tutela effettiva della salute e dell'ambiente. In altre parole, le misure in questione – che dovranno naturalmente mantenersi all'interno della cornice normativa fissata dal complesso delle norme di rango primario in materia di tutela dell'ambiente e della salute – dovranno tendere a realizzare un rapido risanamento della situazione di compromissione ambientale o di potenziale pregiudizio alla salute determinata dall'attività delle aziende sequestrate e non già, invece, a consentirne indefinitamente la prosecuzione attraverso un semplice abbassamento del livello di tutela di tali beni», ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17, nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi;
sulla medesima problematica si pronunciava il 24 gennaio 2019, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cui si erano rivolti 180 cittadini tarantini che lamentavano l'impatto delle immissioni nocive provenienti dallo stabilimento Ilva di Taranto sulla salute della cittadinanza e sull'ambiente locale, evidenziando l'inerzia dello Stato nell'impedire la lesione di diritti fondamentali dei cittadini quali il diritto alla salute (articolo 2 Convenzione) e del diritto alla vita privata sotto il profilo del diritto all'ambiente (articolo 8 Convenzione), ottenendo una sentenza la quale stabiliva, in sostanza, che lo Stato italiano non aveva messo in atto le misure atte a proteggere il diritto al rispetto della vita privata dei cittadini, né aveva fornito agli stessi un rimedio interno efficace per la difesa di tale diritto, violando con la propria condotta gli articoli 8 e 13 della Convenzione e precisando, in particolare, che l'articolo 8 comporta l'obbligo per lo Stato di attuare un bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello individuale, attraverso un'idonea regolamentazione dell'attività inquinante al fine di assicurare la protezione effettiva dei cittadini. In proposito, la CEDU precisava che allo Stato compete un certo margine di apprezzamento, in quanto deve tener conto del «[...] giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dell'individuo e della società nel suo complesso», ma ritiene che, in ogni caso, «[...] spetta allo Stato giustificare, con elementi precisi e circostanziali, le situazioni in cui determinate persone devono sostenere pesanti oneri in nome degli interessi della società»;
con sentenza definitiva del 5 maggio 2022 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato il persistere delle violazioni dell'articolo 8 («Diritto al rispetto della vita privata e familiare») e dell'articolo 13 («Diritto a un rimedio effettivo») della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) – già accertate nella sentenza del 24 gennaio 2019 – in quanto le autorità italiane hanno omesso e continuano ad omettere l'adozione di misure necessarie, rispettivamente, a tutelare la salute dei cittadini dagli effetti pregiudizievoli delle emissioni nocive del siderurgico ed a predisporre rimedi effettivi per ottenere la bonifica dell'area coinvolta dall'inquinamento;
l'articolo 117 della Costituzione così come modificato dall'articolo 3 legge Costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, pone in rilievo i rapporti dello Stato con altri ordinamenti come quello comunitario, costituzionalizza il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ponendo senz'altro la questione dell'illegittimità di provvedimenti legislativi statali in contrasto con i principi e le norme sovranazionali: illegittimità che espone lo Stato, nello specifico caso di violazione degli obblighi europei, a procedure d'infrazione;
il decreto all'esame, pur contenendo nel capo primo «Misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione», all'articolo 1 dispone l'ennesima misura congiunturale, quale il prestito di 200 milioni di euro, finalizzato ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti siderurgici ex Ilva, senza introdurre misure strutturali volte a tutelare la salute dei cittadini dagli effetti pregiudizievoli delle emissioni nocive del siderurgico e a predisporre rimedi effettivi per ottenere la bonifica dell'area coinvolta dall'inquinamento;
la contaminazione ambientale dell'area di Taranto è ampiamente dimostrata da studi scientifici e da sentenze della magistratura che hanno accertato l'impatto devastante dell'inquinamento siderurgico sulla salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto. In questo caso, lo Stato invece di farsi carico di garantire la bonifica non effettuata dai precedenti proprietari, cui sono stati sequestrati e confiscati fondi portati all'estero, continua ad elargire risorse per alimentare la continuità produttiva di un'industria ancora connotata da gravissimi impatti ambientali e sanitari in quel territorio;
in dieci anni, tra decreti legge, commissariamenti, stati d'insolvenza, amministrazioni straordinarie, scudi penali, finanziamenti, apporti di capitali siamo di fronte ad una gestione del polo siderurgico dell'ex ILVA di Taranto il cui passivo ufficiale supera 1,6 miliardi, anche se pendono ulteriori richieste da parte di creditori nei confronti della società AdI per 650 milioni di euro, mentre lo Stato ha concesso fino ad oggi finanziamenti per oltre 2 miliardi, senza contare le risorse e i fondi di garanzia concesse alle imprese fornitrici del gruppo ILVA;
l'articolo 2 del provvedimento espunge dall'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 ogni riferimento al PNRR ed alla necessità che l'idrogeno utilizzato nella produzione del cosiddetto preridotto derivi da sole fonti rinnovabili e ciò in forza del fatto che l'intervento ha trovato finanziamento a valere sui fondi di coesione nazionale (FSC), con conseguente stralcio dal PNRR, consentendo a DRI Italia S.p.A. di procedere sia alla realizzazione che alla gestione dell'impianto attraverso una partnership con un socio privato, selezionato tramite gara a cosiddetto, «doppio oggetto»;
a tal proposito giova ricordare che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4163 del 2025, ha confermato la decisione assunta dal TAR Puglia sezione staccata di Lecce che, con sentenza n. 472/2024, aveva disposto l'annullamento della gara indetta da DRI d'Italia nel 2023 per la realizzazione dell'impianto. I giudici avevano stabilito che DRI avesse aggiudicato la gara ad un'offerta diversa e deteriore rispetto a ciò che era richiesto dal bando, tale da costituire un aliud pro alio e da comportare, quindi, l'esclusione della ricorrente dalla procedura competitiva;
la previsione che l'idrogeno funzionale all'alimentazione dell'impianto DRI possa essere prodotto anche con fonti non rinnovabili, rende ancora una volta evidente l'aleatorietà del presunto processo di decarbonizzazione dell'ex ILVA e il Piano avanzato dal Governo nell'ambito dell'accordo di programma istituzionale per la decarbonizzazione prevede la realizzazione di tre forni elettrici e altrettanti impianti di DRI connessi, non prima del 2032, per la cui alimentazione servono non meno di 5 miliardi di metri cubi di gas all'anno;
la Conferenza dei servizi sul riesame dell'AIA ha avuto esito positivo, con l'approvazione del parere istruttorio conclusivo da parte dell'autorità competente con 477 prescrizioni ambientali, con il parere contrario gli enti territoriali — Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Comune di Statte — garantendo, per ulteriori 12 anni con il limite di sei milioni di tonnellate annue di produzione, la continuità produttiva senza operare alcun intervento volto a rimuovere i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita della popolazione e dei lavoratori;
non vi è alcun riferimento al pieno recepimento della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, con la quale è stata data un'interpretazione puntuale di determinate disposizioni della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, e in particolare dell'obbligo di sospensione degli impianti in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione di impatto ambientale che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana;
legittimare la continuità della produzione di acciaio a sei milioni di tonnellate all'anno, senza decarbonizzare alcunché per i prossimi decenni, delinea uno scenario che pone ancora una volta fortemente a rischio la salute degli abitanti tarantini, violando i riformati articoli 9 e 41 della Costituzione, secondo cui «[...] la Repubblica [...] tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.» (articolo 9) e «l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali [...]» (articolo 41);
l'ambiente va inteso come bene unitario, comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma riconosciuto in via autonoma rispetto al paesaggio e alla salute umana, per quanto ad essi naturalmente connesso; esso vincola così, esplicitamente dopo la riforma costituzionale del 2022, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa, a tutela degli interessi delle future generazioni: e dunque di persone ancora non venute ad esistenza, ma nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano. La tutela dell'ambiente assurge così a limite esplicito alla stessa libertà di iniziativa economica, il cui svolgimento non può recare danno – oltre che alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana – alla salute e all'ambiente. (Precedenti: S. 46/2021 – mass. 43714; S. 93/2017 – mass. 41025; S. 22/2016; S. 67/2013 – mass. 37013; S. 142/2010 – mass. 34586; S. 29/2010 – mass. 34301; S. 246/2009; S. 419/1996 – mass. 23029);
lo stesso decreto, tra l'altro, non affronta minimamente le ripercussioni sociali ed economiche, oltre quelle ambientali e sanitarie, che la crisi produttiva del comparto siderurgico comporta, ma si limita a prevedere le ripetute misure tampone quali la proroga della cassa integrazione salariale straordinaria ovvero l'estensione, per l'anno in corso, delle misure già previste a beneficio dei lavoratori che si trovano ad affrontare eventi climatici di carattere eccezionale, che seppur apprezzabili, non sono in grado di fronteggiare in maniera idonea la strutturalità della crisi in atto;
alla luce del quadro complessivo fin qui esposto appare evidente, ad avviso dei firmatari, la totale incompatibilità del decreto in esame con gli articoli 9, 41, 77 e 117 della Costituzione,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2527.
N. 2. Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.