Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 31 luglio 2025

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 2538
E
PDL N. 1928-2083-2091-2152-2194

Ddl n. 2538 – Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo

Tempo complessivo: 14 ore e 40 minuti, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 6 ore e 40 minuti.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 10 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 22 minuti 42 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 58 minuti 4 ore e 38 minuti
Fratelli d'Italia 43 minuti 38 minuti
Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista 47 minuti 43 minuti
Lega – Salvini Premier 36 minuti 29 minuti
Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE 35 minuti 27 minuti
MoVimento 5 Stelle 41 minuti 36 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 32 minuti 22 minuti
Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 32 minuti 22 minuti
Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro popolare 31 minuti 19 minuti
Italia Viva-il Centro-Renew Europe 30 minuti 21 minuti
Misto: 31 minuti 21 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 11 minuti
  +Europa 13 minuti 10 minuti

Pdl n. 1928-2083-2091-2152-2194 – Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati

Tempo complessivo: 15 ore e 40 minuti, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 7 ore e 40 minuti.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 10 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 45 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 22 minuti 51 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 58 minuti 5 ore e 14 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti 52 minuti
Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista 41 minuti 39 minuti
Lega – Salvini Premier 40 minuti 38 minuti
Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE 37 minuti 34 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti 34 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti 24 minuti
Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 31 minuti 24 minuti
Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro)-MAIE-Centro popolare 31 minuti 24 minuti
Italia Viva-il Centro-Renew Europe 31 minuti 23 minuti
Misto: 31 minuti 22 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 12 minuti
  +Europa 13 minuti 10 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 31 luglio 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Dori, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Dori, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 luglio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   PROVENZANO: «Dichiarazione di monumento nazionale del memoriale di Portella della Ginestra nonché disposizioni per il restauro, la tutela e la valorizzazione di esso» (2545);

   MANES: «Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia» (2546);

   ZARATTI: «Istituzione del visto climatico per l'ingresso e il soggiorno dello straniero emigrato dal Paese d'origine per cause dipendenti dai cambiamenti climatici» (2547);

   IACONO ed altri: «Istituzione del Parco geominerario della Sicilia» (2548);

   PAVANELLI: «Disposizioni per la promozione e la disciplina dell'acquisizione e dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale presso gli enti locali» (2549);

   BELLOMO: «Modifica all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata con premialità progressiva» (2550).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 31 luglio 2025 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 1565. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali» (approvato dal Senato) (2551).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia)

  ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Istituzione della Giornata nazionale dell'antiracket» (2496) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   V Commissione (Bilancio e Tesoro)

  BAGNAI ed altri: «Disposizioni in materia di obbligo di pubblicità dei contributi annuali del bilancio nazionale al bilancio dell'Unione europea a carico dei beneficiari dei finanziamenti dell'Unione medesima» (2433) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali)

  GIRELLI e MALAVASI: «Disposizioni per il riconoscimento della psoriasi e della dermatite atopica come malattie croniche» (2467) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  GIRELLI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti» (2502) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della
Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 139 del 9 - 29 luglio 2025 (Doc. VII, n. 546), con la quale:

   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall'articolo 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, complessivamente in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione, dalla Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze e dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione penale:

  alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 141 del 10 giugno - 31 luglio 2025 (Doc. VII, n. 547), con la quale:

   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2024;

   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2024;

   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2025:

  alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 142 del 24 giugno - 31 luglio 2025 (Doc. VII, n. 548), con la quale:

   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del codice civile del 1865, approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), sollevate dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, e 3 della Costituzione, quest'ultimo sotto il duplice profilo sia della irragionevolezza e non proporzionalità sia della irragionevole disparità di trattamento, nonché in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'articolo 9 del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, e 3 della Costituzione, quest'ultimo sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità;

   nonché le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, e dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'articolo 9 del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea:

  alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 e 30 luglio 2025, ha trasmesso le seguenti relazioni concernenti il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono trasmesse alla sottoindicate Commissioni:

   Relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 41) in merito alla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (COM(2024) 517 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 54) in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 81 final) e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2025) 87 final) – alla II Commissione (Giustizia), alla VI Commissione (Finanze), alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 50) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell'assicurare l'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale (COM(2025) 99 final) – alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 60) in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final) – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'interno, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di «paese terzo sicuro» (COM(2025) 259 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 28 luglio 2025, ha trasmesso il documento C(2025) 5293 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 55) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final).

  Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 luglio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Tabella di marcia verso i crediti natura (COM(2025) 374 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2022/1031 sull'applicazione di tale regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del medesimo regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni nei paesi terzi (COM(2025) 430 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente);

   Raccomandazione di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, per quanto riguarda il cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini (COM(2025) 436 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 436 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Nona relazione sul monitoraggio dello sviluppo del mercato ferroviario a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2025) 439 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea – Relazione annuale 2021-2022 (COM(2025) 443 final), corredata dai relativi allegati (COM(2025) 443 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 30 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 8 febbraio 2008, n. 44, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2023-2025 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2023, 2024 e 2025, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (288).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 agosto 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1561 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2025, N. 92, RECANTE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO AI COMPARTI PRODUTTIVI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2527)

A.C. 2527 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10-bis del provvedimento in esame reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025;

    ogni evidenza scientifica fondata dimostra come i cambiamenti climatici stiano drammaticamente e strutturalmente mutando le condizioni di vita e di lavoro anche nel nostro Paese;

    già prima della data di inizio dell'estate astronomica, si sono già registrate temperature vicine ai 40 gradi in molte località, determinando condizioni di particolare disagio e pericolo per molti lavoratori;

    pericoli che risultano ancora più gravi per i lavoratori impegnati in attività all'aperto, come quelli dell'agricoltura, dell'edilizia, della manutenzione stradale o i rider;

    già negli anni passati sono stati adottati dei provvedimenti di urgenza per tutelare i lavoratori in caso di emergenza climatica, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, in particolare attraverso la non applicazione dei limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e l'esenzione dal relativo contributo addizionale;

    molte regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Liguria, Sicilia, Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna, Abruzzo, Lombardia) hanno adottato specifici provvedimenti per interdire le attività lavorative all'aperto nelle ore più calde del giorno;

    tra le categorie di lavoratori più esposti a tali rischi risultano i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme digitali;

    stante il dato consolidato degli effetti determinati dai mutamenti climatici in atto, non più riconducibili ad eventi straordinari, così come la consapevolezza che andranno sempre più accentuandosi nel corso dei prossimi anni, appare necessaria l'adozione di misure legislative strutturali per regolare in maniera organica la materia,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, ogni misura utile al fine di superare la logica emergenziale che ha caratterizzato i provvedimenti negli anni passati e operare le modifiche alla legislazione vigente, in particolare intervenendo sul decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine di assicurare ai lavoratori e alle imprese quelle tutele che consentano di non mettere a rischio la salute e la vita dei lavoratori in conseguenza delle temperature estreme determinate dai mutamenti climatici in atto.
9/2527/1. Scotto, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il Governo ha avviato un negoziato fra la regione Puglia, gli enti locali e le amministrazioni centrali competenti per la stipula di un accordo di programma interistituzionale finalizzato alla piena decarbonizzazione dello stabilimento ex Ilva, in attuazione dell'articolo 29-quater comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente), il quale prevede che «In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali...»;

    l'accordo costituirà fattore vincolante per il piano industriale che l'acquirente del compendio aziendale è chiamato a presentare in sede di offerta e a realizzare in fase di esercizio, in forza di un cronoprogramma che porterà alla completa transizione green dello stabilimento entro il 2033;

    la proposta del Governo prevede la realizzazione di tre forni elettrici a Taranto con la progressiva sostituzione degli altiforni per una produzione di 6 milioni di tonnellate annue di acciaio, nonché di un forno elettrico a Genova per la produzione di ulteriori 2 milioni di tonnellate. Tra i fattori abilitanti sono contemplati:

     a) la contestuale realizzazione di impianti DRI, la cui localizzazione dovrebbe avvenire preferibilmente a Taranto così da assicurare un processo produttivo più efficiente;

     b) il posizionamento di una nave rigassificatrice quale soluzione temporanea nelle more del potenziamento del vicino gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline), o del potenziamento di ulteriori infrastrutture di energie rinnovabili, incluse quelle relative all'utilizzo di idrogeno verde (IPCEI Hy2Infra);

    quando il predetto accordo diverrà vincolante e il processo realizzativo sarà avviato, l'AIA da ultimo concessa dovrà essere aggiornata in ragione del minore impatto ambientale e sanitario garantito dalla nuova tecnologia. Sia l'AIA, già rilasciata nei giorni scorsi, sia gli aggiornamenti che si renderanno necessari, seguiranno un procedimento comprensivo della valutazione di incidenza sanitaria, così come richiesto dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del giugno 2024 in causa C–626/22. L'Italia è dunque il primo Paese in Europa a conformarsi al principio di necessaria integrazione tra valutazioni ambientali e valutazioni sanitarie in ambito AIA oltre che VIA;

    si stanno costruendo i presupposti perché lo stabilimento ex Ilva possa diventare il più grande sito produttivo di acciaio green in Europa;

    per produrre l'acciaio di qualità che sinora hanno garantito gli altiforni sarà necessario, come anzidetto, assicurare un congruo approvvigionamento di preridotto – (direct reduced iron), il bene intermedio utilizzato nei forni siderurgici elettrici per consentire la riduzione delle emissioni climalteranti – realizzabile attraverso impianti DRI che dovranno essere allocati in aree idonee provviste di infrastrutture di trasporto ed erogazione del gas. La legge 29 aprile 2024, n. 56 ha stanziato un miliardo di euro, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, in favore di DRI D'Italia S.p.A. – sostituendo l'originaria fonte di finanziamento collocata nell'ambito del PNRR e quindi affrancandosi dai vincoli temporali da quest'ultimo previsti;

    il decreto-legge n. 92 del 2025, in fase di conversione in legge, ha da ultimo previsto la possibilità di consentire l'ingresso di privati nella compagine societaria, da individuare a mezzo di procedure di evidenza pubblica (cosiddetta gara a doppio oggetto) già in fase di realizzazione degli impianti;

    il Piano di decarbonizzazione dell'Ilva è parte di un più ampio e ambizioso Piano siderurgico nazionale che il Governo sta perseguendo e che si è già in parte concretizzato con la stipula degli accordi di programma a Terni e Piombino;

    il processo di decarbonizzazione abbatterà sensibilmente le emissioni nocive, ma comporterà a parità di volumi una rimodulazione dei livelli occupazionali direttamente coinvolti nel processo produttivo. Il Governo valuterà anche di concerto con le Organizzazioni sindacali le ricadute occupazionali ed i meccanismi di salvaguardia applicabili;

    si tratta di una platea di 10.300 lavoratori diretti di AdI in Amministrazione Straordinaria, molti dei quali in cassa integrazione da anni, e di 1.700 di Ilva in Amministrazione Straordinaria. Oggi, anche a causa del sequestro probatorio senza facoltà d'uso di AFO 1, la cassa integrazione riguarda 3.926 dipendenti, di cui 3.538 a Taranto;

    il Governo ha preso in carico la crisi occupazionale e sta già lavorando a un «tavolo Taranto» per l'individuazione e la selezione di investimenti produttivi che si possano insediare a Taranto nella fase di riconversione dello stabilimento siderurgico, nelle aree non più necessarie a quest'ultimo e nelle aree contigue, per costituire un volano di sviluppo e di occupazione nei settori della cantieristica, della nautica, dei sistemi ferroviari, dell'eolico off shore e di quanto altro attinente allo sviluppo siderurgico. Gli investimenti fruiranno di un iter autorizzatorio accelerato in forza della specifica disposizione contenuto proprio nel decreto-legge n. 92 del 2025 in fase di conversione che estende a tali investimenti l'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, cosiddetto Decreto asset;

    un ulteriore fattore di sviluppo è la Fondazione denominata «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» istituita dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 732, 733 e 734, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. Con la nomina degli organi disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 30 gennaio 2025, la Fondazione ha avviato la sua operatività con l'obiettivo di qualificarsi, in ottemperanza alle previsioni statutarie, come un attore capace di contribuire allo sviluppo di percorsi di diversificazione industriale e tecnologica per il territorio tarantino;

    da ultimo occorre migliorare la gestione del Fondo indennizzi per il quartiere Tamburi. Il Fondo, istituito nel 2021 con l'obiettivo di risarcire i danni agli immobili causati dall'inquinamento, è dotato per il 2025 di 4,7 milioni. Stanno tuttavia emergendo alcune difficoltà procedurali, legate anche alla mancata ammissione allo stato passivo da parte del Tribunale che ne rendono più lenta l'erogazione,

impegna il Governo:

   a continuare il negoziato con le regioni e con gli enti locali interessati per l'approvazione dell'accordo di programma interistituzionale finalizzato alla piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto e degli impianti del gruppo ex Ilva;

   ad approfondire le interlocuzioni già avviate con gli enti locali e le autorità competenti per creare le condizioni infrastrutturali per dotare gli impianti siderurgici di Genova di un forno elettrico anche al fine di renderli più sostenibili dal punto di vista industriale ed economico;

   ad attivarsi e a vigilare affinché l'AIA recentemente rilasciata, avente a oggetto un ciclo produttivo a carbone, sia tempestivamente riesaminata alla luce della programmata installazione di forni elettrici e del loro ridotto potenziale emissivo;

   a sostenere il processo di realizzazione degli impianti di produzione del preridotto (DRI) nella misura necessaria all'alimentazione dei forni elettrici, con il coinvolgimento di partner industriali privati nonché attraverso l'ulteriore stanziamento di risorse pubbliche;

   a varare un Piano nazionale della siderurgia che tenga conto delle esigenze strategiche del Paese, in coerenza con la direttrice della decarbonizzazione, al fine di far diventare l'Italia il primo Paese europeo per quantità e qualità di acciaio green prodotto;

   a proseguire nel lavoro del «Tavolo Taranto» per l'individuazione di investimenti produttivi nelle aree non utilizzate dello stabilimento e nelle aree contigue in modo da consentire, nei limiti del possibile, in via prioritaria o incentivata, l'assorbimento delle maestranze Ilva;

   a valutare le ulteriori misure di politiche attive e passive del lavoro che dovessero rendersi necessarie in ragione dell'impatto derivante dal rapporto produzione/lavoratori dalla transizione green verso i forni elettrici, in coerenza con quanto proposto nel redigendo accordo di programma interistituzionale;

   a valutare l'opportunità di destinare risorse aggiuntive al CIS Taranto per il completamento degli interventi oggetto della programmazione o per l'ampliamento del novero degli interventi infrastrutturali da finanziare;

   a valutare l'opportunità di potenziare, anche finanziariamente, la fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» di Taranto, anche al fine di favorire l'integrazione con i laboratori di ricerca di Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria e la nascita di un polo tecnologico che possa operare in diversi ambiti industriali a supporto dello sviluppo produttivo sostenibile del territorio tarantino;

   a valutare l'opportunità di modificare la normativa per l'erogazione degli indennizzi in favore dei proprietari degli immobili nel quartiere di Tamburi al fine di semplificare e snellire le procedure di ammissione ed erogazione del contributo, e ove necessario a rifinanziare il Fondo.
9/2527/2. Iaia, Amich, Maiorano, Comba, Rosso.


   La Camera,

   premesso che:

    il Governo ha avviato un negoziato fra la regione Puglia, gli enti locali e le amministrazioni centrali competenti per la stipula di un accordo di programma interistituzionale finalizzato alla piena decarbonizzazione dello stabilimento ex Ilva, in attuazione dell'articolo 29-quater comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente), il quale prevede che «In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali...»;

    l'accordo costituirà fattore vincolante per il piano industriale che l'acquirente del compendio aziendale è chiamato a presentare in sede di offerta e a realizzare in fase di esercizio, in forza di un cronoprogramma che porterà alla completa transizione green dello stabilimento entro il 2033;

    la proposta del Governo prevede la realizzazione di tre forni elettrici a Taranto con la progressiva sostituzione degli altiforni per una produzione di 6 milioni di tonnellate annue di acciaio, nonché di un forno elettrico a Genova per la produzione di ulteriori 2 milioni di tonnellate. Tra i fattori abilitanti sono contemplati:

     a) la contestuale realizzazione di impianti DRI, la cui localizzazione dovrebbe avvenire preferibilmente a Taranto così da assicurare un processo produttivo più efficiente;

     b) il posizionamento di una nave rigassificatrice quale soluzione temporanea nelle more del potenziamento del vicino gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline), o del potenziamento di ulteriori infrastrutture di energie rinnovabili, incluse quelle relative all'utilizzo di idrogeno verde (IPCEI Hy2Infra);

    quando il predetto accordo diverrà vincolante e il processo realizzativo sarà avviato, l'AIA da ultimo concessa dovrà essere aggiornata in ragione del minore impatto ambientale e sanitario garantito dalla nuova tecnologia. Sia l'AIA, già rilasciata nei giorni scorsi, sia gli aggiornamenti che si renderanno necessari, seguiranno un procedimento comprensivo della valutazione di incidenza sanitaria, così come richiesto dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del giugno 2024 in causa C–626/22. L'Italia è dunque il primo Paese in Europa a conformarsi al principio di necessaria integrazione tra valutazioni ambientali e valutazioni sanitarie in ambito AIA oltre che VIA;

    si stanno costruendo i presupposti perché lo stabilimento ex Ilva possa diventare il più grande sito produttivo di acciaio green in Europa;

    per produrre l'acciaio di qualità che sinora hanno garantito gli altiforni sarà necessario, come anzidetto, assicurare un congruo approvvigionamento di preridotto – (direct reduced iron), il bene intermedio utilizzato nei forni siderurgici elettrici per consentire la riduzione delle emissioni climalteranti – realizzabile attraverso impianti DRI che dovranno essere allocati in aree idonee provviste di infrastrutture di trasporto ed erogazione del gas. La legge 29 aprile 2024, n. 56 ha stanziato un miliardo di euro, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, in favore di DRI D'Italia S.p.A. – sostituendo l'originaria fonte di finanziamento collocata nell'ambito del PNRR e quindi affrancandosi dai vincoli temporali da quest'ultimo previsti;

    il decreto-legge n. 92 del 2025, in fase di conversione in legge, ha da ultimo previsto la possibilità di consentire l'ingresso di privati nella compagine societaria, da individuare a mezzo di procedure di evidenza pubblica (cosiddetta gara a doppio oggetto) già in fase di realizzazione degli impianti;

    il Piano di decarbonizzazione dell'Ilva è parte di un più ampio e ambizioso Piano siderurgico nazionale che il Governo sta perseguendo e che si è già in parte concretizzato con la stipula degli accordi di programma a Terni e Piombino;

    il processo di decarbonizzazione abbatterà sensibilmente le emissioni nocive, ma comporterà a parità di volumi una rimodulazione dei livelli occupazionali direttamente coinvolti nel processo produttivo. Il Governo valuterà anche di concerto con le Organizzazioni sindacali le ricadute occupazionali ed i meccanismi di salvaguardia applicabili;

    si tratta di una platea di 10.300 lavoratori diretti di AdI in Amministrazione Straordinaria, molti dei quali in cassa integrazione da anni, e di 1.700 di Ilva in Amministrazione Straordinaria. Oggi, anche a causa del sequestro probatorio senza facoltà d'uso di AFO 1, la cassa integrazione riguarda 3.926 dipendenti, di cui 3.538 a Taranto;

    il Governo ha preso in carico la crisi occupazionale e sta già lavorando a un «tavolo Taranto» per l'individuazione e la selezione di investimenti produttivi che si possano insediare a Taranto nella fase di riconversione dello stabilimento siderurgico, nelle aree non più necessarie a quest'ultimo e nelle aree contigue, per costituire un volano di sviluppo e di occupazione nei settori della cantieristica, della nautica, dei sistemi ferroviari, dell'eolico off shore e di quanto altro attinente allo sviluppo siderurgico. Gli investimenti fruiranno di un iter autorizzatorio accelerato in forza della specifica disposizione contenuto proprio nel decreto-legge n. 92 del 2025 in fase di conversione che estende a tali investimenti l'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, cosiddetto Decreto asset;

    un ulteriore fattore di sviluppo è la Fondazione denominata «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» istituita dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 732, 733 e 734, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. Con la nomina degli organi disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 30 gennaio 2025, la Fondazione ha avviato la sua operatività con l'obiettivo di qualificarsi, in ottemperanza alle previsioni statutarie, come un attore capace di contribuire allo sviluppo di percorsi di diversificazione industriale e tecnologica per il territorio tarantino;

    da ultimo occorre migliorare la gestione del Fondo indennizzi per il quartiere Tamburi. Il Fondo, istituito nel 2021 con l'obiettivo di risarcire i danni agli immobili causati dall'inquinamento, è dotato per il 2025 di 4,7 milioni. Stanno tuttavia emergendo alcune difficoltà procedurali, legate anche alla mancata ammissione allo stato passivo da parte del Tribunale che ne rendono più lenta l'erogazione,

impegna il Governo:

   a continuare il negoziato con le regioni e con gli enti locali interessati per l'approvazione dell'accordo di programma interistituzionale finalizzato alla piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto e degli impianti del gruppo ex Ilva;

   ad approfondire le interlocuzioni già avviate con gli enti locali e le autorità competenti per creare le condizioni infrastrutturali per dotare gli impianti siderurgici di Genova di un forno elettrico anche al fine di renderli più sostenibili dal punto di vista industriale ed economico;

   ad assicurare, per quanto di competenza, il riesame dell'AIA recentemente rilasciata, avente a oggetto un ciclo produttivo a carbone, tempestivamente secondo i tempi procedimentali previsti dalla normativa di settore, alla luce della programmata installazione di forni elettrici e del loro ridotto potenziale emissivo;

   a sostenere il processo di realizzazione degli impianti di produzione del preridotto (DRI) nella misura necessaria all'alimentazione dei forni elettrici, con il coinvolgimento di partner industriali privati nonché attraverso l'ulteriore stanziamento di risorse pubbliche;

   a varare un Piano nazionale della siderurgia che tenga conto delle esigenze strategiche del Paese, in coerenza con la direttrice della decarbonizzazione, al fine di far diventare l'Italia il primo Paese europeo per quantità e qualità di acciaio green prodotto;

   a proseguire nel lavoro del «Tavolo Taranto» per l'individuazione di investimenti produttivi nelle aree non utilizzate dello stabilimento e nelle aree contigue in modo da consentire, nei limiti del possibile, in via prioritaria o incentivata, l'assorbimento delle maestranze Ilva;

   a valutare le ulteriori misure di politiche attive e passive del lavoro che dovessero rendersi necessarie in ragione dell'impatto derivante dal rapporto produzione/lavoratori dalla transizione green verso i forni elettrici, in coerenza con quanto proposto nel redigendo accordo di programma interistituzionale;

   a valutare l'opportunità di destinare risorse aggiuntive al CIS Taranto per il completamento degli interventi oggetto della programmazione o per l'ampliamento del novero degli interventi infrastrutturali da finanziare;

   a valutare l'opportunità di potenziare, anche finanziariamente, la fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» di Taranto, anche al fine di favorire l'integrazione con i laboratori di ricerca di Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria e la nascita di un polo tecnologico che possa operare in diversi ambiti industriali a supporto dello sviluppo produttivo sostenibile del territorio tarantino;

   a valutare l'opportunità di modificare la normativa per l'erogazione degli indennizzi in favore dei proprietari degli immobili nel quartiere di Tamburi al fine di semplificare e snellire le procedure di ammissione ed erogazione del contributo, e ove necessario a rifinanziare il Fondo.
9/2527/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Iaia, Amich, Maiorano, Comba, Rosso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti a sostegno dei comparti produttivi, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'occupazione, al rafforzamento degli ammortizzatori sociali e al rilancio della competitività industriale;

    lo stabilimento chimico Venator di Scarlino (Grosseto), attivo dal 1972, unico in Italia nella produzione di biossido di titanio (TiO2), rappresenta un presidio industriale strategico per l'economia toscana, garantendo occupazione stabile in un territorio segnato da fenomeni di deindustrializzazione;

    la crisi dello stabilimento, iniziata nel 2022 a causa anche della riduzione della domanda mondiale e in particolar europea di TiO2 e della concorrenza asiatica, ha determinato l'attivazione della Cassa integrazione straordinaria (CIGS) a zero ore per circa 230 lavoratori, successivamente convertita in contratto di solidarietà prorogato fino al 31 gennaio 2026;

    a sostegno dei lavoratori coinvolti, la regione Toscana ha in programma di stanziare voucher da 3.000 euro per 60 dipendenti in solidarietà, finalizzati alla riqualificazione e formazione professionale, in attuazione di un «accordo di progetto» condiviso con l'azienda e le parti sociali;

    la regione Toscana si è inoltre impegnata a promuovere ulteriori un secondo pacchetto di interventi formativi in coordinamento con eventuali nuovi acquirenti dell'impianto, in considerazione dell'avvio di attività di scouting a cura dell'advisor KPMG incaricato dall'azienda di procedere con la ricerca di un partner industriale come comunicato in occasione dell'ultimo incontro tenuto con Venator Italy, Venator Corporate e le parti sociali presso il Ministero delle imprese e del made in Italy che segue gli sviluppi del piano di risanamento dell'azienda;

    in ambito europeo, la Commissione europea ha adottato in data 9 gennaio 2025 il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/04, che impone dazi antidumping definitivi (5 anni) compresi tra il 250 e 740 eur/tonnellata sul TiO2 importato dalla Cina, in risposta a pratiche sleali di dumping commerciale da parte dei produttori cinesi; sono però stati esclusi i prodotti a base di TiO2 che trovano applicazione nella fabbricazione degli inchiostri che formano parte del portfolio di prodotti del sito italiano;

    tale misura dovrebbe consentire una progressiva ripresa della competitività dei produttori europei, come Venator, i quali sono in grado di coprire fino al 90 per cento della domanda interna dell'Unione europea; tuttavia, tale ripresa potrebbe richiedere tempo a causa delle scorte accumulate dai clienti europe,

impegna il Governo:

   a sostenere, nelle successive interlocuzioni con la Commissione europea, l'estensione dei dazi antidumping Unione europea sul biossido di titanio importato dalla Cina ed a introdurre ulteriori dazi anche ai prodotti utilizzati nella fabbricazione degli inchiostri;

   a promuovere, d'intesa con la regione Toscana e le istituzioni coinvolte, l'estensione degli strumenti di sostegno al reddito, incluso il contratto di solidarietà attualmente in vigore o altre forme di cassa integrazione per assicurare la continuità occupazionale nello stabilimento di Scarlino fino a una concreta e stabile ripresa produttiva;

   ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a monitorare e sostenere attivamente il processo di cessione o ristrutturazione aziendale avviato dall'azienda, al fine di garantire un futuro produttivo al sito e tutelare i lavoratori coinvolti nonché a valutare l'adozione di ulteriori interventi di formazione e riqualificazione professionale rivolti all'intero bacino occupazionale di Venator, in coerenza con le finalità del decreto e con le azioni avviate dalla regione Toscana.
9/2527/3. Boldrini, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti a sostegno dei comparti produttivi, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'occupazione, al rafforzamento degli ammortizzatori sociali e al rilancio della competitività industriale;

    lo stabilimento chimico Venator di Scarlino (Grosseto), attivo dal 1972, unico in Italia nella produzione di biossido di titanio (TiO2), rappresenta un presidio industriale strategico per l'economia toscana, garantendo occupazione stabile in un territorio segnato da fenomeni di deindustrializzazione;

    la crisi dello stabilimento, iniziata nel 2022 a causa anche della riduzione della domanda mondiale e in particolar europea di TiO2 e della concorrenza asiatica, ha determinato l'attivazione della Cassa integrazione straordinaria (CIGS) a zero ore per circa 230 lavoratori, successivamente convertita in contratto di solidarietà prorogato fino al 31 gennaio 2026;

    a sostegno dei lavoratori coinvolti, la regione Toscana ha in programma di stanziare voucher da 3.000 euro per 60 dipendenti in solidarietà, finalizzati alla riqualificazione e formazione professionale, in attuazione di un «accordo di progetto» condiviso con l'azienda e le parti sociali;

    la regione Toscana si è inoltre impegnata a promuovere ulteriori un secondo pacchetto di interventi formativi in coordinamento con eventuali nuovi acquirenti dell'impianto, in considerazione dell'avvio di attività di scouting a cura dell'advisor KPMG incaricato dall'azienda di procedere con la ricerca di un partner industriale come comunicato in occasione dell'ultimo incontro tenuto con Venator Italy, Venator Corporate e le parti sociali presso il Ministero delle imprese e del made in Italy che segue gli sviluppi del piano di risanamento dell'azienda;

    in ambito europeo, la Commissione europea ha adottato in data 9 gennaio 2025 il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/04, che impone dazi antidumping definitivi (5 anni) compresi tra il 250 e 740 eur/tonnellata sul TiO2 importato dalla Cina, in risposta a pratiche sleali di dumping commerciale da parte dei produttori cinesi; sono però stati esclusi i prodotti a base di TiO2 che trovano applicazione nella fabbricazione degli inchiostri che formano parte del portfolio di prodotti del sito italiano;

    tale misura dovrebbe consentire una progressiva ripresa della competitività dei produttori europei, come Venator, i quali sono in grado di coprire fino al 90 per cento della domanda interna dell'Unione europea; tuttavia, tale ripresa potrebbe richiedere tempo a causa delle scorte accumulate dai clienti europe,

impegna il Governo:

   a sostenere, nelle successive interlocuzioni con la Commissione europea, l'estensione dei dazi antidumping Unione europea sul biossido di titanio importato dalla Cina ed a introdurre ulteriori dazi anche ai prodotti utilizzati nella fabbricazione degli inchiostri;

   nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a monitorare e sostenere attivamente il processo di cessione o ristrutturazione aziendale avviato dall'azienda, al fine di garantire un futuro produttivo al sito e tutelare i lavoratori coinvolti nonché a valutare l'adozione di ulteriori interventi di formazione e riqualificazione professionale rivolti all'intero bacino occupazionale di Venator, in coerenza con le finalità del decreto e con le azioni avviate dalla regione Toscana.
9/2527/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Boldrini, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure volte a rafforzare le politiche industriali e il rilancio di aree produttive strategiche del Paese, tra cui il Polo siderurgico di Piombino;

    l'articolo 1-bis, introdotto nel corso della discussione al Senato, integra il quadro normativo relativo alla disciplina delle concessioni su aree demaniali destinate a insediamenti industriali strategici, come nel caso del sito siderurgico di Piombino, al fine di incentivare investimenti per la riqualificazione industriale e ambientale del sito;

    in particolare, la norma prevede l'acquisizione da parte del concessionario della proprietà superficiaria sulle opere realizzate e la possibilità di costituirvi ipoteca, nonché l'acquisizione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione della concessione;

    nel corso dell'iter al Senato è stata soppressa la parte del testo (presente nell'emendamento del relatore) che riconosceva al concessionario uscente un equo indennizzo da parte dell'eventuale subentrante, determinato sulla base del valore di avviamento e degli investimenti effettuati, al netto delle sovvenzioni pubbliche;

    tale previsione era coerente con gli impegni assunti dal governo stesso nell'ambito dell'Accordo di Programma per Piombino, sottoscritto in data 10 luglio 2025, il cui articolo 3, comma 6, prevede che: «le Parti Pubbliche, con competenza di iniziativa legislativa, si impegnano a promuovere una specifica normativa volta ad attribuire, al momento della scadenza di concessioni relative a grandi progetti industriali di interesse nazionale, un equo indennizzo a beneficio del concessionario uscente e a carico del concessionario terzo subentrante»;

    la mancata introduzione di tale previsione rischia di disincentivare gli investimenti privati nelle aree demaniali oggetto di concessione industriale, in quanto non garantisce adeguata tutela patrimoniale in caso di cessazione o subentro,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito dei prossimi provvedimenti normativi utili, iniziative volte a colmare la lacuna normativa sopra descritta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, dell'Accordo di Programma per Piombino del 10 luglio 2025, al fine di assicurare, nei casi di cessazione della concessione o subentro di terzi, un equo indennizzo a beneficio del concessionario uscente, determinato sulla base del valore residuo degli investimenti effettuati e del valore di avviamento, al netto di eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute e non ancora rimborsate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9/2527/4.Simiani, Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 1 e 2 dell'articolo 10-bis del provvedimento in esame, inserito durante l'esame al Senato, recano norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche;

    il recente protocollo firmato il 2 luglio scorso tra le parti sociali poi assunto con decreto ministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio successivo, ha determinato anche per quest'anno la possibilità di sospendere le attività di lavoro in caso di ondate di calore senza che tali giornate incidano nel raggiungimento del massimale previsto dalla legge;

    presso la Camera è stata depositata la proposta di legge C. 2175, a mia prima firma, che prevede di estendere ammortizzatori ai rider tanto dipendenti quanto parasubordinati e autonomi in caso di piogge torrenziali, ondate di calore ed ogni altro evento meteo che può pregiudicare la salute e la sicurezza dei ciclofattorini;

    diverse regioni hanno emesso ordinanze che permetterebbero ad alcune categorie di lavoratori, inclusa quella dei riders, di astenersi dal lavoro in caso di temperature che mettano a rischio la loro salute e sicurezza, ma non sono state stanziate risorse per definire eventuali indennizzi, e questa carenza è particolarmente evidente per quanti di loro operano con contratti di lavoro autonomo o parasubordinato;

    troppo spesso i riders continuano a lavorare in bici anche quando le condizioni meteo non lo permetterebbero, nonostante abbiano teoricamente la possibilità di rifiutarsi, perché per molti di questi lavoratori la possibilità di non percepire il compenso di una giornata non è contemplabile;

    è assolutamente inutile fornire la possibilità di astensione senza indennizzo specialmente per lavoratori con redditi bassi;

    il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro è costituzionalmente garantito e deve trovare piena applicazione anche per i lavoratori del settore delle consegne in ambito urbano;

    l'efficacia reale del protocollo, per i lavoratori, dipende dalla capacità di coprire concretamente tutti i lavoratori per i quali lavorare in condizioni meteo estreme è insalubre e pericoloso;

    è necessario che anche a questi lavoratori siano destinate delle risorse per garantire l'effettivo diritto all'astensione dal lavoro durante condizioni meteorologiche estreme,

impegna il Governo:

   ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte ad estendere anche temporaneamente o in via sperimentale una indennità a copertura delle giornate non lavorate in ragione delle ondate di calore, o comunque in caso di eventi meteo estremi, per i riders, inclusi gli autonomi e i parasubordinati;

   a favorire, per quanto di competenza, l'approvazione di provvedimenti che forniscano alla richiamata categoria di lavoratori una protezione in caso di eventi meteo estremi.
9/2527/5. Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti a sostegno dei comparti produttivi, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'occupazione, al rafforzamento degli ammortizzatori sociali e al rilancio della competitività industriale;

    l'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede l'introduzione di nuove regole che rendano praticabile l'accesso al credito per gli operatori economici intenzionati a insediare attività produttive nell'area del Polo siderurgico di Piombino, oggi classificata sito di interesse nazionale per quantità e qualità dei rifiuti e per lo stato di crisi industriale complessa;

    Liberty Magona Srl è una storica azienda del settore siderurgico italiano, fondata nel 1891 con il nome «La Magona d'Italia», con sede a Piombino (Livorno), specializzata nella produzione di acciai piani zincati e preverniciati e da sempre punto di riferimento per l'economia industriale dell'area costiera toscana;

    dal 2019 fa parte del gruppo internazionale Liberty Steel (GFG Alliance), già in crisi finanziaria a livello globale, con pesanti ricadute anche sul sito produttivo piombinese: ritardi nei pagamenti, mancanza di materie prime e ripetute interruzioni della produzione hanno messo a rischio la tenuta occupazionale e industriale dello stabilimento;

    la situazione di incertezza si è aggravata nel corso del 2025, come anche evidenziato da fonti stampa, che ha riportato la difficoltà crescente per l'azienda nel mantenere le proprie attività operative l'avvio della cassa integrazione straordinaria per 12 mesi per i lavoratori e l'apertura di un tavolo istituzionale presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per valutare l'ingresso di nuovi soggetti industriali interessati all'acquisizione dell'impianto;

    sempre secondo quanto emerso da fonti giornalistiche, sarebbero tre i gruppi interessati all'acquisizione della fabbrica, con l'aspettativa di una definizione entro la fine del mese di luglio 2025;

    la mobilitazione sindacale è comunque proseguita con assemblee, scioperi e una manifestazione tenutasi il 23 maggio 2025 davanti ai cancelli di Liberty Magona e JSW, seguita da un nuovo sciopero il 12 giugno, a conferma della forte preoccupazione dei lavoratori per il futuro produttivo dell'area;

    il polo siderurgico di Piombino, già colpito duramente dalla crisi delle ex acciaierie Lucchini e dall'incertezza sul piano industriale di JSW Steel, rischia un definitivo ridimensionamento industriale, con pesanti ricadute sociali e occupazionali;

    è quindi urgente affrontare in modo sistemico il rilancio del polo siderurgico di Piombino, garantendo un quadro strategico, sostenibile e coordinato per tutte le realtà industriali presenti nell'area,

impegna il Governo:

   a monitorare l'evoluzione della situazione industriale e occupazionale della Liberty Magona di Piombino, anche nell'ambito dei tavoli già attivati presso il Ministero delle imprese e del made in Italy;

   a garantire la continuità produttiva dello stabilimento, anche sostenendo eventuali processi di acquisizione da parte di soggetti industriali solidi e con piani di rilancio sostenibili;

   a inserire il tema del rilancio del polo siderurgico di Piombino all'interno di una strategia industriale nazionale per il comparto siderurgico, che tenga conto dell'integrazione tra gli attori presenti sul territorio e preveda investimenti infrastrutturali, supporto alla reindustrializzazione e misure di salvaguardia occupazionale.
9/2527/6.Di Sanzo, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti a sostegno dei comparti produttivi, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'occupazione, al rafforzamento degli ammortizzatori sociali e al rilancio della competitività industriale;

    l'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede l'introduzione di nuove regole che rendano praticabile l'accesso al credito per gli operatori economici intenzionati a insediare attività produttive nell'area del Polo siderurgico di Piombino, oggi classificata sito di interesse nazionale per quantità e qualità dei rifiuti e per lo stato di crisi industriale complessa;

    Liberty Magona Srl è una storica azienda del settore siderurgico italiano, fondata nel 1891 con il nome «La Magona d'Italia», con sede a Piombino (Livorno), specializzata nella produzione di acciai piani zincati e preverniciati e da sempre punto di riferimento per l'economia industriale dell'area costiera toscana;

    dal 2019 fa parte del gruppo internazionale Liberty Steel (GFG Alliance), già in crisi finanziaria a livello globale, con pesanti ricadute anche sul sito produttivo piombinese: ritardi nei pagamenti, mancanza di materie prime e ripetute interruzioni della produzione hanno messo a rischio la tenuta occupazionale e industriale dello stabilimento;

    la situazione di incertezza si è aggravata nel corso del 2025, come anche evidenziato da fonti stampa, che ha riportato la difficoltà crescente per l'azienda nel mantenere le proprie attività operative l'avvio della cassa integrazione straordinaria per 12 mesi per i lavoratori e l'apertura di un tavolo istituzionale presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per valutare l'ingresso di nuovi soggetti industriali interessati all'acquisizione dell'impianto;

    sempre secondo quanto emerso da fonti giornalistiche, sarebbero tre i gruppi interessati all'acquisizione della fabbrica, con l'aspettativa di una definizione entro la fine del mese di luglio 2025;

    la mobilitazione sindacale è comunque proseguita con assemblee, scioperi e una manifestazione tenutasi il 23 maggio 2025 davanti ai cancelli di Liberty Magona e JSW, seguita da un nuovo sciopero il 12 giugno, a conferma della forte preoccupazione dei lavoratori per il futuro produttivo dell'area;

    il polo siderurgico di Piombino, già colpito duramente dalla crisi delle ex acciaierie Lucchini e dall'incertezza sul piano industriale di JSW Steel, rischia un definitivo ridimensionamento industriale, con pesanti ricadute sociali e occupazionali;

    è quindi urgente affrontare in modo sistemico il rilancio del polo siderurgico di Piombino, garantendo un quadro strategico, sostenibile e coordinato per tutte le realtà industriali presenti nell'area,

impegna il Governo:

   a monitorare l'evoluzione della situazione industriale e occupazionale della Liberty Magona di Piombino, anche nell'ambito dei tavoli già attivati presso il Ministero delle imprese e del made in Italy;

   a favorire la continuità produttiva dello stabilimento, anche sostenendo eventuali processi di acquisizione da parte di soggetti industriali solidi e con piani di rilancio sostenibili;

   a inserire il tema del rilancio del polo siderurgico di Piombino all'interno di una strategia industriale nazionale per il comparto siderurgico, che tenga conto dell'integrazione tra gli attori presenti sul territorio e preveda investimenti infrastrutturali, supporto alla reindustrializzazione e misure di salvaguardia occupazionale.
9/2527/6.(Testo modificato nel corso della seduta)Di Sanzo, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure volte a rafforzare le politiche industriali e il rilancio di aree produttive strategiche del Paese, tra cui il Polo siderurgico di Piombino;

    l'articolo 1-bis, introdotto nel corso della discussione al Senato, integra il quadro normativo relativo alla disciplina delle concessioni su aree demaniali destinate a insediamenti industriali strategici, come nel caso del sito siderurgico di Piombino, al fine di incentivare investimenti per la riqualificazione industriale e ambientale del sito;

    l'accordo di programma firmato il 10 luglio 2025 prevede il potenziamento infrastrutturale del porto di Piombino, compresa una nuova banchina dedicata alle materie prime per l'acciaieria Metinvest da realizzarsi con investimenti pari a circa 157 milioni di euro;

    la realizzazione della banchina è condizione necessaria non solo per il progetto Metinvest ma per l'intero sviluppo del porto;

    la copertura finanziaria pubblica per quella infrastruttura non risulta però ancora formalmente stanziata o vincolata e le modalità di contributo pubblico e privato non sono state ancora rese note;

    permangono criticità su concessioni demaniali portuali e tempistiche di rilascio, come denunciato dai sindacati e dalle istituzioni locali,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  rendere immediatamente disponibili i fondi pubblici necessari e chiarire la ripartizione fra quota statale, regionale e privata;

  definire un cronoprogramma vincolante per l'avvio delle opere entro il 2025 e la loro conclusione entro il 2028, coerentemente con i tempi di realizzazione dell'acciaieria;

  assicurare che le concessioni demaniali ed ogni altra autorizzazione necessaria o utile alla realizzazione della nuova banchina siano rilasciate senza ritardo;

  assicurare, nel rispetto delle competenze dell'Autorità di Sistema Portuale, che nella fase di realizzazione della nuova banchina, il rinnovo delle concessioni delle infrastrutture portuali affermi l'interesse pubblico della loro piena utilizzazione, e dunque si orienti a riconoscere e soddisfare – in funzione del fabbisogno di supporto logistico dei traffici che si svilupperanno – il nuovo assetto produttivo determinato dalla realizzazione dell'Accordo di Programma.
9/2527/7. Gianassi, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure volte a rafforzare le politiche industriali e il rilancio di aree produttive strategiche del Paese, tra cui il Polo siderurgico di Piombino;

    l'articolo 1-bis, introdotto nel corso della discussione al Senato, integra il quadro normativo relativo alla disciplina delle concessioni su aree demaniali destinate a insediamenti industriali strategici, come nel caso del sito siderurgico di Piombino, al fine di incentivare investimenti per la riqualificazione industriale e ambientale del sito;

    l'accordo di programma firmato il 10 luglio 2025 prevede il potenziamento infrastrutturale del porto di Piombino, compresa una nuova banchina dedicata alle materie prime per l'acciaieria Metinvest da realizzarsi con investimenti pari a circa 157 milioni di euro;

    la realizzazione della banchina è condizione necessaria non solo per il progetto Metinvest ma per l'intero sviluppo del porto,

impegna il Governo:

   ad onorare gli impegni presi nell'accordo di programma per il potenziamento infrastrutturale del porto di Piombino, compresa una nuova banchina dedicata alle materie prime per l'acciaieria Metinvest;

   ad assicurare, come previsto nell'accordo di programma e nel rispetto delle competenze e prerogative dell'Autorità di Sistema Portuale, che, nella fase di realizzazione della nuova banchina, il rinnovo delle concessioni delle infrastrutture portuali affermi l'interesse pubblico della loro piena utilizzazione, e dunque si orienti a riconoscere e soddisfare, in funzione del fabbisogno di supporto logistico dei traffici che si svilupperanno, il nuovo assetto produttivo determinato dalla realizzazione dell'Accordo di Programma.
9/2527/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Gianassi, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del provvedimento in esame reca misure urgenti a sostegno degli occupati di imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di dipendenti impiegati sul territorio nazionale complessivamente non inferiore a mille dipendenti che hanno sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

    l'accordo quadro di programma richiamato è diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, la gestione degli esuberi e l'attivazione di percorsi di reindustrializzazione;

    le misure di salvaguardia occupazionale di imprese e gruppi di imprese non possono escludere dal perimetro dei lavoratori salvaguardati anche i lavoratori somministrati, attraverso il loro specifico fondo, e i lavoratori parasubordinati e autonomi, mono-committenti o con reddito prevalente riconducibile alle imprese destinatarie delle misure in commento, attraverso la definizione di specifiche misure di sostegno al reddito e l'ampliamento di quelle esistenti, che ricoprono mansioni e svolgono ruoli necessari all'attività dell'impresa o del gruppo di imprese, pur restando fuori – in parte o del tutto – da tutele paragonabili a quelle attivate per i lavoratori diretti e per i lavoratori dipendenti,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, finalizzate ad estendere la salvaguardia dei lavoratori in somministrazione e lavoratori parasubordinati e autonomi mono-committenti o con reddito prevalente riferibile ad imprese del gruppo, qualora nell'accordo quadro di programma, il perimetro dei lavoratori comprenda in modo stabile anche i citati lavoratori.
9/2527/8. Mari, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del decreto-legge in discussione prevede un'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti del settore moda per un periodo massimo di 12 settimane fino al 31 dicembre 2025. La stessa disposizione semplifica la procedura di erogazione del trattamento ad oggetto, consentendo senza condizioni che il datore di lavoro richieda all'INPS il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori;

    il settore della moda sta fronteggiando uno stato di profonda crisi che si è, ormai, trasformata in strutturale;

    il carattere strutturale della crisi è comprovato, tra l'altro, dalla persistete flessione della produzione. Nei primi quattro mesi del 2025, infatti, la produzione ha registrato una flessione del 9,3 per cento che risulta quasi il doppio rispetto a quella registrata nell'Unione europea;

    l'occupazione nel comparto nel 2025 registra un calo del 5,6 per cento con un'accentuazione nel primo trimestre dell'anno;

    ad aggravare le criticità che interessano l'intero settore della moda intervengono fattori congiunturali, quali l'attuale contesto geopolitico – con particolare riferimento ai conflitti in corso e all'incertezza legata ai dazi – nonché i mutamenti nei comportamenti di spesa dei consumatori, soprattutto a seguito del vertiginoso incremento dei consumi registrato nel periodo post-pandemico, che ha determinato una fase di saturazione del mercato;

    a fronte di ciò, la misura disposta dall'articolo 10 del provvedimento in esame purché condivisibile, oltre che necessaria, appare parziale in quanto riguarda esclusivamente i datori di lavoro che nel semestre precedente hanno impiegato mediamente fino a 15 dipendenti;

    stando agli ultimi dati disponibili sulle dimensioni delle imprese della filiera, aggiornati al 31 dicembre 2024, risulta che la maggioranza delle imprese (51 per cento) impiega tra i 10 e i 49 addetti;

    pertanto è necessario estendere la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale riconosciuto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024, includendo i datori di lavoro che nel semestre precedente hanno impiegato mediamente fino a 49 dipendenti,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dall'articolo 10 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di natura normativa, volte ad estendere la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale riconosciuto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024, includendo i datori di lavoro che nel semestre precedente hanno impiegato in media fino a 49 dipendenti.
9/2527/9. Ghirra, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame nasce dalla ritenuta straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale nonché di prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

    il provvedimento all'esame intende inoltre potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese;

    in particolare il Capo II reca misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali Termini Imerese è stata dichiarata area di crisi industriale complessa, il che ha comportato l'attivazione di strumenti di sostegno al reddito e al reimpiego;

    come noto, gli ex lavoratori dello stabilimento Fiat di Termini Imerese, in particolare quelli dell'indotto, continuano a vivere una situazione di incertezza e difficoltà a causa della cessazione degli ammortizzatori sociali; molti di loro, infatti, non hanno trovato nuove opportunità lavorative e si sono trovati senza tutele;

    la predetta situazione è stata resa ancora più complessa dalla chiusura dello stabilimento e dalla successiva gestione della Blutec, che ha ereditato la forza lavoro, ma ha incontrato difficoltà nel mantenere gli stessi livelli occupazionali e le tutele; molti lavoratori, in particolare quelli dell'indotto, hanno visto scadere o sono stati esclusi dai precedenti ammortizzatori sociali come la CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria);

    nel 2024 si è arrivati ad un accordo per i 540 lavoratori dell'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, mentre per altri 190 lavoratori è stata prevista la isopensione che garantirà loro la possibilità di raggiungere i requisiti pensionistici entro sette anni; il gruppo Pelligra, vincitore del bando per la riqualificazione dell'area, si è impegnato a formare e reimpiegare 350 lavoratori nell'ambito di un nuovo progetto industriale;

    tuttavia, sono rimasti fuori dall'accordo i quasi 200 ex dipendenti dell'indotto per i quali permane la necessità di una proroga dell'area di crisi e l'estensione degli ammortizzatori sociali la ricerca di nuove opportunità lavorative continua ad essere difficile dalla situazione economica locale e dalla mancanza di nuovi investimenti nel territorio, gli interventi normativi posti in essere hanno tamponato la situazione di anno in anno senza tuttavia trovare una soluzione che tutelasse efficacemente e definitivamente tutti i lavoratori, anche quelli dell'indotto, attraverso la loro ricollocazione nel mercato del lavoro,

impegna il Governo:

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  prorogare o attivare per ciascun anno a venire gli ammortizzatori sociali per gli ex lavoratori dell'indotto dello stabilimento Fiat di Termini Imerese, come la CIG in deroga, per garantire loro un sostegno al reddito, fino a che efficaci politiche attive del lavoro, come la formazione professionale e il sostegno alla mobilità territoriale, non abbiano assicurato il reinserimento dei lavoratori nel mercato;

  ad attrarre nuovi ed ulteriori investimenti nell'area per creare nuove opportunità di lavoro e rilanciare l'economia locale, anche attraverso incentivi per le aziende che decidono di investire nell'area e assumere i lavoratori ex Fiat.
9/2527/10.Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame nasce dalla ritenuta straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale nonché di prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

    il provvedimento all'esame intende inoltre potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese;

    in particolare il Capo II reca misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali Termini Imerese è stata dichiarata area di crisi industriale complessa, il che ha comportato l'attivazione di strumenti di sostegno al reddito e al reimpiego;

    come noto, gli ex lavoratori dello stabilimento Fiat di Termini Imerese, in particolare quelli dell'indotto, continuano a vivere una situazione di incertezza e difficoltà a causa della cessazione degli ammortizzatori sociali; molti di loro, infatti, non hanno trovato nuove opportunità lavorative e si sono trovati senza tutele;

    la predetta situazione è stata resa ancora più complessa dalla chiusura dello stabilimento e dalla successiva gestione della Blutec, che ha ereditato la forza lavoro, ma ha incontrato difficoltà nel mantenere gli stessi livelli occupazionali e le tutele; molti lavoratori, in particolare quelli dell'indotto, hanno visto scadere o sono stati esclusi dai precedenti ammortizzatori sociali come la CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria);

    nel 2024 si è arrivati ad un accordo per i 540 lavoratori dell'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, mentre per altri 190 lavoratori è stata prevista la isopensione che garantirà loro la possibilità di raggiungere i requisiti pensionistici entro sette anni; il gruppo Pelligra, vincitore del bando per la riqualificazione dell'area, si è impegnato a formare e reimpiegare 350 lavoratori nell'ambito di un nuovo progetto industriale,

impegna il Governo

a favorire nuovi ed ulteriori investimenti nell'area per creare nuove opportunità di lavoro e rilanciare l'economia locale, anche attraverso incentivi per le aziende che decidono di investire nell'area e assumere i lavoratori ex Fiat.
9/2527/10.(Testo modificato nel corso della seduta)Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca una serie di misure di contenuto eterogeneo con l'intento di garantire la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale nonché di prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

    quanto alle disposizioni recate dal Capo II del provvedimento in materia di lavoro e politiche sociali, l'articolo 10-bis, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, si limita a prevedere una deroga transitoria alla disciplina sui trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa per i lavoratori che si trovano a dover affrontare situazioni climatiche eccezionali, senza recare misure strutturali di lungo periodo ma solo deroghe temporanee;

    le straordinarie ondate di calore che hanno colpito il nostro Paese hanno reso non più rinviabile la necessità di istituire in modo strutturale forme di sostegno al reddito a favore di tutte le categorie di lavoratori esposti a eventi climatici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni,

impegna il Governo

con riferimento alla tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche, ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, da adottare con l'urgenza richiesta dal caso, finalizzate all'istituzione di un Fondo per far fronte, a decorrere dall'anno in corso, alle integrazioni salariali per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, necessarie per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore a favore di tutti i lavoratori e le lavoratrici che in condizioni climatiche avverse rischiano, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di compromettere la propria salute e sicurezza, al fine di un adeguato sostegno al reddito.
9/2527/11. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi;

    lo stabilimento Beko Italy di Siena, operante nel settore della produzione di elettrodomestici, rappresenta una realtà industriale storica del territorio e un presidio occupazionale di rilievo per l'area senese e per l'intera regione Toscana;

    tale stabilimento occupa quasi 300 lavoratori da anni in cassa integrazione straordinaria, in un contesto di incertezza sul futuro produttivo che si protrae da moltissimo tempo;

    il 20 novembre 2024 i vertici della Beko hanno comunicato ai sindacati un piano che prevedeva la chiusura di due stabilimenti (Siena e Comunanza) e il licenziamento di circa 2.000 lavoratori su 4.600, malgrado lo stesso Ministro delle imprese e del made in Italy, appena 5 giorni prima avesse assicurato che il golden power esercitato nei confronti dell'azienda per l'acquisizione degli stabilimenti Whirlpool contenesse la garanzia dei preesistenti livelli occupazionali;

    il Governo, in sede di tavoli al Ministero delle imprese e del made in Italy, aveva successivamente continuato ad assicurare la continuità produttiva o la reindustrializzazione del sito di Siena tramite procedure di crisi complessa, con Invitalia come capofila;

    nello specifico Invitalia e il comune di Siena avevano raggiunto un accordo nello scorso mese di aprile per l'acquisizione dello stabilimento Beko. Questo accordo prevede la salvaguardia dei posti di lavoro, la reindustrializzazione dello stabilimento e un investimento di 300 milioni di euro. L'accordo è stato firmato dopo una lunga trattativa al Ministero delle imprese e del made in Italy e sottoposto alla valutazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

    l'azienda ha confermato la chiusura del sito entro il 31 dicembre 2025 e non sono stati ad oggi presentati piani industriali alternativi a seguito di tale decisione;

    l'acquisto dello stabilimento Beko da parte di Invitalia e comune di Siena deve essere ancora ufficializzato mentre il 30 luglio prossimo è stato convocato il tavolo ministeriale per inaugurare il processo di reindustrializzazione del sito produttivo;

    la regione Toscana ha annunciato che, una volta definito tale piano di reindustrializzazione, stanzierà risorse per promuovere la formazione professionale dei lavoratori coinvolti;

    l'articolo 7 del provvedimento in esame autorizza un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati sul territorio italiano, che alla data del 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento;

    nonostante gli annunci rimane ad oggi una comprensibile preoccupazione sulla reale ed efficace continuità produttiva dello stabilimento;

    l'attivazione della cassa integrazione e la possibile acquisizione del sito produttivo da parte di comune di Siena ed Invitalia deve essere infatti seguita da un piano di reindustrializzazione immediato, con un soggetto industriale credibile, che dia garanzie concrete di produzione e mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

    recentemente, i sindacati hanno anche denunciato un incidente sul lavoro avvenuto all'interno dello stabilimento, richiamando le responsabilità aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e vigilanza degli adempimenti previsti da Inail e regolamenti interni;

    nel frattempo continuano comunque le procedure di uscita volontaria dall'azienda che hanno coinvolto fino ad oggi 5 lavoratori,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti urgenti al fine di rispettare gli impegni assunti in sede istituzionale (individuazione di investitori, utilizzo di Invitalia e golden power) e assicurare al sito industriale Beko di Siena un piano di reindustrializzazione immediato con un soggetto industriale credibile che dia garanzie concrete di produzione e mantenimento degli attuali livelli occupazionali.
9/2527/12. Furfaro, Fossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca una serie di misure di contenuto eterogeneo con l'intento dichiarato di garantire la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale nonché di prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

    quanto alle disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, che reca misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, insufficienti appaiono le misure disposte in materia di lavoro e politiche sociali, in merito alla finalità di potenziare gli strumenti di ammortizzazione sociale ed esonero dalla contribuzione addizionale per le imprese nelle aree di crisi industriale complessa nonché complessivamente di sostegno all'occupazione;

    limitandosi a prevedere misure emergenziali, senza una visione strategica e di lungo periodo, molte delle citate disposizioni risultano insufficienti sia a perseguire l'obiettivo di un'occupazione stabile, limitandosi unicamente a prevedere misure tampone, avulse da una visione strategica e di lungo periodo – come la proroga della cassa integrazione salariale straordinaria o la riproposizione per il solo anno in corso delle disposizioni in favore dei lavoratori – che inidonee a tutelare l'indotto, l'ambiente e la salute dei cittadini, sollevando interrogativi sulla stessa sostenibilità nel lungo periodo delle disposizioni introdotte;

    in particolare, il decreto-legge che si intende convertire, pur dichiarando di voler sostenere le imprese e i lavoratori dei comparti produttivi, non contiene alcuna misura di proroga relativamente al contratto di espansione – introdotto dall'articolo 26-quater del decreto Crescita e che non è stato rinnovato per l'anno 2025 – e che aveva tra le proprie finalità proprio quella di tutelare l'occupazione attraverso la previsione di una diminuzione dell'orario di lavoro senza la perdita totale della retribuzione del lavoratore,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la proroga per il biennio 2025-2026, a pari condizioni di utilizzo del biennio 2022-2023, del contratto di espansione, quale strumento di integrazione salariale che consente l'assunzione di nuove professionalità, la riqualificazione dei lavoratori e possibilità di agevolare il turn-over generazionale e di competenze, al fine di un effettivo sostegno ai processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.
9/2527/13.Tucci, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 interviene sulla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto, apportando modificazioni all'articolo 1, comma 1-quater del decreto-legge n. 142 del 2019. La disposizione espunge i riferimenti al PNRR e agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione 2, Componente 2 (M1C2), a seguito del trasferimento della relativa copertura finanziaria dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sopprime il riferimento alla necessità che l'idrogeno utilizzato nella produzione del preridotto derivi esclusivamente da fonti rinnovabile;

    il provvedimento in esame non fornisce una prospettiva chiara e concreta della decarbonizzazione e dunque riconversione dello stabilimento ex Ilva e non appare idoneo a garantire, in misura adeguata, il risanamento ambientale e la piena tutela dell'occupazione;

    la decarbonizzazione del sistema produttivo e dei settori più inquinanti ed energivori, come la siderurgia, costituisce una condizione essenziale per assicurare la compatibilità delle attività industriali con gli obiettivi del Green Deal europeo e della neutralità climatica al 2050 e richiede lo stanziamento di adeguate risorse economiche, unitamente alla definizione di un complessivo regime giuridico dotato di elementi di certezza e semplificazione normativa tali da facilitare gli investimenti pubblici e privati e velocizzare il ricorso all'idrogeno verde;

    tecnologie innovative e impianti pilota per la produzione di preridotto (Direct Reduced Iron – DRI) alimentati a idrogeno verde e da utilizzare nei forni elettrici ad arco (EAF) sono già in uso in numerosi progetti strategici adottati in diversi Paesi europei, accompagnati da consistenti finanziamenti;

    appare pertanto necessario sostenere investimenti strategici volti alla crescita della filiera di produzione dell'idrogeno verde, al fine di rafforzare la competitività di numerose realtà industriali del Sud Italia e, in particolare, della regione Puglia,

impegna il Governo:

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative volte:

  ad accelerare ed imprimere carattere prioritario alla conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali interessate dell'ex Ilva;

  a salvaguardare la continuità produttiva e occupazionale degli impianti siderurgici ex Ilva, assicurando il pieno coinvolgimento delle parti sociali e degli enti locali interessati;

  ad adottare urgenti misure di carattere normativo e di sostegno finanziario finalizzate a semplificare e promuovere la filiera di produzione dell'idrogeno verde, che favoriscano l'effettiva competitività del sistema produttivo e industriale del Sud Italia e, in particolare, della regione Puglia, in coerenza con gli impegni europei in materia di transizione energetica e neutralità climatica.
9/2527/14. L'Abbate, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 interviene sulla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto, apportando modificazioni all'articolo 1, comma 1-quater del decreto-legge n. 142 del 2019. La disposizione espunge i riferimenti al PNRR e agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione 2, Componente 2 (M1C2), a seguito del trasferimento della relativa copertura finanziaria dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sopprime il riferimento alla necessità che l'idrogeno utilizzato nella produzione del preridotto derivi esclusivamente da fonti rinnovabile;

    la decarbonizzazione del sistema produttivo e dei settori più inquinanti ed energivori, come la siderurgia, costituisce una condizione essenziale per assicurare la compatibilità delle attività industriali con gli obiettivi del Green Deal europeo e della neutralità climatica al 2050 e richiede lo stanziamento di adeguate risorse economiche, unitamente alla definizione di un complessivo regime giuridico dotato di elementi di certezza e semplificazione normativa tali da facilitare gli investimenti pubblici e privati e velocizzare il ricorso all'idrogeno verde;

    tecnologie innovative e impianti pilota per la produzione di preridotto (Direct Reduced Iron – DRI) alimentati a idrogeno verde e da utilizzare nei forni elettrici ad arco (EAF) sono già in uso in numerosi progetti strategici adottati in diversi Paesi europei, accompagnati da consistenti finanziamenti;

    appare pertanto necessario sostenere investimenti strategici volti alla crescita della filiera di produzione dell'idrogeno verde, al fine di rafforzare la competitività di numerose realtà industriali del Sud Italia e, in particolare, della regione Puglia,

impegna il Governo:

   a continuare l'opera di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali interessate dell'ex Ilva;

   a continuare a salvaguardare la continuità produttiva e occupazionale degli impianti siderurgici ex Ilva, assicurando il pieno coinvolgimento delle parti sociali e degli enti locali interessati;

   a promuovere la filiera di produzione dell'idrogeno verde nel Sud Italia e, in particolare, nella regione Puglia, in coerenza con gli impegni europei in materia di transizione energetica e neutralità climatica.
9/2527/14. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    nonostante i numerosi interventi legislativi susseguitisi nel corso di questa legislatura, per lo stabilimento siderurgico dell'ex Ilva di Taranto manca a tutt'oggi una soluzione capace di coniugare le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con la continuità produttiva e la garanzia dei livelli occupazionali;

    il provvedimento in esame stanzia ulteriori risorse a garanzia della continuità produttiva, definendo un quadro normativo palesemente inidoneo a garantire la tutela dell'ambiente – nei termini riconosciuti dal novellato articolo 9 della Costituzione –, basato su un'idea di decarbonizzazione che non contempla più l'utilizzo di idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili e che, di fatto, annulla il processo di riconversione green dell'acciaieria, impedendo di ridare vita e sviluppo ad un'area da troppo tempo ostaggio della crisi e delle crisi occupazionali;

    in particolare, l'articolo 2 non solo espunge dal testo tutti i riferimenti al PNRR – a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto da questo al Fondo per lo sviluppo e la coesione –, ma rimuove altresì il richiamo al rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione UE C/2022/481 del 27 gennaio 2022 nonché l'esplicito riferimento all'idrogeno, in relazione all'attività di DRI d'Italia che, ex decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, si vedeva assegnato il ruolo di «soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili»;

    quanto sopra fa decadere ogni vincolo di impiego delle risorse finanziarie assegnate a DRI d'Italia connesse alla realizzazione di impianti di preridotto alimentati a idrogeno esclusivamente da fonti rinnovabili, per impiegare le medesime per la costruzione di impianti di preridotto alimentati con altri combustibili di origine fossile così compromettendo in toto la realizzazione di un'area produttiva sostenibile, anche sotto il profilo ambientale e di salvaguardia della salute;

    in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, l'Italia si è impegnata, con tutti i Paesi dell'Unione europea, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento netto entro il 2030, in modo tale da raggiungere la neutralità climatica al 2050;

    il nostro Paese si colloca al secondo posto per la produzione di acciaio in Europa e all'11° nella classifica mondiale;

    il mantenimento e il rilancio della produzione di acciaio primario in Italia, asset strategico per il nostro Paese, deve passare attraverso la riconversione dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto e, in tale contesto, l'idrogeno può assumere un ruolo rilevante in una prospettiva di completa decarbonizzazione dell'Ilva nel rispetto degli obiettivi fissati al 2050;

    è pertanto cruciale promuovere interventi di riqualificazione industriale attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e idrogeno verde, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali già in vigore;

    la decarbonizzazione dei settori hard-to-abate, tra i quali rientra anche il polo siderurgico dell'ex Ilva, è strettamente collegata all'incremento e ad una celere transizione verso le rinnovabili presenti sul territorio nazionale, offrendo la preziosa possibilità di progettare la trasformazione del comparto produttivo e di dare al nostro Paese un vantaggio competitivo e una posizione di avanguardia in un mercato, quello dell'acciaio verde, destinato a crescere nel prossimo futuro,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative di carattere normativo volte a istituire un fondo ad hoc destinato ad impiegare nell'immediato tecnologie per la produzione di acciaio a basse emissioni basate su forni elettrici alimentati con idrogeno verde presso gli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in a.s. siti a Taranto al fine di accelerare il processo di riconversione e di transizione ecologica dello stabilimento nonché di sviluppare un'industria siderurgica nazionale competitiva a livello internazionale e fondata sull'ecoinnovazione e sulla gestione produttiva sostenibile.
9/2527/15. Cappelletti, Appendino, Barzotti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Pellegrini, Morfino, Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni urgenti di sostegno ai comparti produttivi;

    in particolare il Capo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, a partire dall'articolo 6 riguardante l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa; al sostegno degli occupati in gruppi di imprese ex articolo 7, fino al sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva come disposto dall'articolo 8;

    molte delle citate disposizioni risultano insufficienti sia a perseguire l'obiettivo di un'occupazione stabile, limitandosi unicamente a prevedere misure tampone, avulse da una visione strategica e di lungo periodo – come la proroga della cassa integrazione salariale straordinaria o la riproposizione per il solo anno in corso delle disposizioni in favore dei lavoratori – che inidonee a tutelare l'indotto, l'ambiente e la salute dei cittadini;

    la natura «a breve termine» del provvedimento, infatti, solleva interrogativi sulla sostenibilità nel lungo periodo delle disposizioni introdotte. In particolare, il decreto-legge che si intende convertire, pur dichiarando di voler sostenere le imprese e i lavoratori dei comparti produttivi, non contiene alcuna misura concreta né affronta le ricadute sociali, economiche e sanitarie che la crisi del settore siderurgico comporta;

    l'indotto della società Ilva coinvolge oltre 1.500 imprese e migliaia di lavoratori;

    per preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti ex Ilva risulta indispensabile individuare idonee risorse finanziare per rafforzare le misure di sostegno in favore delle imprese e dei lavoratori dell'indotto della società Ilva, a partire dalle piccole imprese e dai lavoratori a basso reddito,

impegna il Governo:

   ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in A.S. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui;

   a intervenire con urgenza per assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2025, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9/2527/16.Donno, L'Abbate, Appendino, Barzotti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Giuliano, Pellegrini, Morfino, Cappelletti, Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo I del decreto-legge oggetto di conversione reca misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, con particolare riferimento al comparto siderurgico;

    come noto, tale comparto è strettamente connesso con la difesa nazionale: l'acciaio è un materiale essenziale per la produzione di armamenti, veicoli militari, infrastrutture di supporto e altre attrezzature utilizzate dalle forze armate;

    l'articolo 3-septies del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, che modifica all'articolo 6, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fissa il termine di trenta giorni, dal provvedimento di competenza del Ministro della difesa, entro il quale il Ministro dell'ambiente adotta, di concerto con il Ministro della cultura, il decreto con il quale escludere l'applicazione delle procedure per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) per i progetti o parti di progetti aventi come unico obiettivo la difesa nazionale;

    l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, al comma 2, prevede che nel caso sia necessario realizzare singole infrastrutture non comprese nelle categorie di cui all'articolo 231, comma 4 e all'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, la natura di opere destinate alla difesa nazionale è dichiarata con decreto del Ministro della difesa su proposta motivata dello Stato maggiore della difesa. Dunque, a seconda delle necessità, le categorie delle infrastrutture rientranti nelle opere destinate alla difesa nazionale, possono essere ulteriormente ampliate;

    la disposizione sopra descritta comporta pericolose deroghe che minano in primis la tutela dell'ambiente nei termini riconosciuti dall'articolo 9 Costituzione e inoltre presentano un elevato sbilanciamento tra le esigenze riconducibili alla difesa nazionale e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti di salute, protezione ambientale e giustizia sociale;

    recentemente il Presidente di Federacciai ha dichiarato che lo stabilimento ex Ilva di Taranto dovrebbe essere «trattato come un asset militare», collegando di fatto direttamente tale proposta alla necessità di aumentare le spese militari secondo quanto concordato nel vertice Nato dell'Aja dello scorso mese di giugno;

    è stata paventata dal Governo la possibilità di far rientrare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina nel Military Mobility Action Plane dunque nelle opere strategiche per la difesa nazionale;

    nel momento storico contingente in cui la corsa al riarmo è diventata una priorità insieme alla militarizzazione del territorio, non è condivisibile ampliare smisuratamente il novero delle opere destinate alla difesa nazionale in ragione delle ripercussioni inaccettabili sui territori coinvolti sia dal punto di vista ambientale che sociale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal Capo I del provvedimento in esame con le opportune iniziative, anche normative, volte ad escludere per gli investimenti, i progetti o parti di progetti, localizzati nelle aree in cui insistono stabilimenti di interesse strategico nazionale, con particolare riferimento al comparto siderurgico, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificate e descritte in premessa, e all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236.
9/2527/17. Lomuti, Pellegrini, Perantoni, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, L'Abbate, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni urgenti di sostegno ai comparti produttivi; in particolare il Capo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e, segnatamente, l'articolo 10 prevede per le aziende afferenti ai settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, del settore conciario, nonché della montatura e saldatura di accessori della Moda la possibilità di accedere alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per l'intera annualità 2025, così estendendo il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024;

    molte delle citate disposizioni risultano, ad avviso dei firmatari, sia insufficienti a perseguire l'obiettivo di un'occupazione stabile, limitandosi unicamente a prevedere misure tampone, avulse da una visione strategica e di lungo periodo, che inidonee a tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini; la natura «a breve termine» del provvedimento, infatti, solleva interrogativi sulla sostenibilità nel lungo periodo delle disposizioni introdotte. In particolare, il decreto-legge che si intende convertire, pur dichiarando di voler sostenere ed offrire supporto mirato a comparti in difficoltà, come quello della filiera produttiva della moda, non contiene alcuna misura concreta né affronta le ricadute sociali ed economiche;

    il settore moda italiano sta attraversando una fase particolarmente critica. Secondo i dati dei Fashion economic trends, nei primi mesi del 2025 il fatturato delle imprese della Moda è risultato in diminuzione del 5,8 per cento rispetto al primo bimestre del 2024, con un picco del -7,7 per cento che riguarda i settori core: abbigliamento, accessori e calzature; allo stesso modo, i dati relativi all'export fanno emergere un comparto in difficoltà. Durante i primi due mesi dell'anno è, infatti, sceso del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024 e nei primi sei mesi potrebbe toccare un -3 per cento;

    in tale ambito, ulteriore fonte di incertezza riguarda l'intervento normativo unilaterale statunitense volto a riequilibrare la bilancia commerciale degli Stati Uniti attraverso l'introduzione di dazi doganali, aggiuntivi a quelli già esistenti;

    la perdurante crisi che, ormai da diversi anni, ha colpito il comparto ha comportato un significativo ricorso agli ammortizzatori sociali. A tal proposito, si consideri che nel 2024 il ricorso delle imprese del settore alla cassa integrazione è risultato quattro volte superiore a quello relativo all'annualità precedente;

    gli interventi messi a punto finora appaiono insufficienti, per durata e requisiti dimensionali, e non inclusivi di tutti i settori che compongono la filiera. I sindacati hanno evidenziato come il ricorso agli ammortizzatori sociali rischia di risultare inutile se non esteso e rafforzato; quanto sopra richiede un intervento ad hoc teso ad ampliare la platea dei beneficiari al trattamento di integrazione salariale includendo i datori di lavoro che nel semestre precedente hanno impiegato mediamente fino a 49 dipendenti, anche alla luce degli ultimi dati raccolti sulle dimensioni delle imprese della filiera che evidenziano come la maggioranza delle imprese (51 per cento) impiega tra i 10 e i 49 addetti,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad estendere, nel primo provvedimento utile, la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale di cui in premessa, includendo i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano impiegato mediamente fino a 49 dipendenti, in un'ottica di valorizzazione e aggregazione di impresa.
9/2527/18.Pavanelli, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Tucci, Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca una serie di misure in materia di ammortizzatori sociali e, nello specifico, in materia di esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese;

    con l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 è stata introdotta l'indennità, pari al trattamento di mobilità in deroga, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate in Sicilia;

    l'indennità in argomento è stata oggetto di ripetute proroghe, da ultimo fino al 31 dicembre 2024 per effetto del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con la legge 15 marzo 2024, n. 28;

    appare quanto mai necessario continuare a sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e salvaguardare i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, a tal fine garantendo continuità fino al 31 dicembre 2025 alla sopracitata indennità già riconosciuta nelle precedenti annualità,

impegna il Governo,

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di carattere normativo volte ad estendere ulteriormente l'ambito temporale di applicazione della disposizione di cui in premessa, riconoscendo ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, in continuità fino al 31 dicembre 2025.
9/2527/19.Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti di sostegno ai comparti produttivi, con la dichiarata finalità di porre in essere misure di supporto produttivo e occupazionale a favore di alcuni stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

    in particolare, l'articolo 1 prevede un nuovo finanziamento statale, di 200 milioni di euro, finalizzato ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti siderurgici ex Ilva, senza introdurre misure strutturali volte a tutelare la salute dei cittadini dagli effetti pregiudizievoli delle emissioni industriali e ad imprimere un'accelerazione agli interventi di bonifica dei siti inquinati;

    ancora una volta si assiste alla pretermissione e al sacrificio delle misure volte alla tutela ambientale e sanitaria del territorio, del tutto omesse nel provvedimento in esame, nonostante la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 abbia dato un'interpretazione puntuale di determinate disposizioni della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, e in particolare dell'obbligo di sospensione degli impianti in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione di impatto ambientale che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana;

    l'area industriale di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990 e, successivamente, inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dalla legge n. 426 del 1998;

    al fine di garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, è necessario assicurare adeguate risorse per le originarie finalità di bonifica ambientale e decontaminazione del sito di interesse nazionale di Taranto, sufficienti a garantire la bonifica anche delle aree escluse degli stabilimenti ex Ilva e a sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, nonché la struttura tecnica di supporto al Commissario alle bonifiche, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2024;

    dalle audizioni svolte durante l'esame del provvedimento è emerso che, dei 1.164 milioni di euro del cosiddetto Patrimonio destinato, ad oggi sono stati impiegati 839 milioni, di cui 410 per interventi di bonifica nello stabilimento e per la decontaminazione di aree escluse di competenza di Ilva, alcune delle quali ancora in attesa degli esiti dei processi autorizzativi;

    lo stato di persistente contaminazione dell'area di Taranto con un impatto devastante per la salute dei cittadini e dei lavoratori, ampiamente dimostrata da numerosi studi scientifici, conferma la necessità e l'urgenza di procedere alla bonifica e al complessivo risanamento ambientale del territorio,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a stanziare, nel primo provvedimento utile, congrue risorse per assicurare la tempestiva conclusione delle opere di bonifica, decontaminazione e di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali interessate dagli impianti siderurgici ex Ilva di Taranto ripristinando a tale scopo la dotazione delle risorse destinate agli scopi originari di bonifica ambientale all'interno dello stabilimento e nelle «aree escluse», al fine di scongiurare il rischio di ulteriori danni al territorio e alla salute dei suoi abitanti.
9/2527/20. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Pellegrini, Aiello, Appendino, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Ferrara, Pavanelli, Tucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede all'articolo 10-ter misure in materia di assegno di inclusione. L'assegno di inclusione è una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale che è mirata a sostenere le fasce più deboli della popolazione del nostro Paese;

    tra la popolazione straniera l'incidenza della povertà è decisamente maggiore rispetto alla popolazione con cittadinanza italiana. Le cause sono probabilmente, ad avviso dei firmatario, quelle relative ad una legislazione che non sostiene adeguatamente i percorsi di inclusione dei migranti e le norme sulle misure di contrasto alla povertà che per loro natura dovrebbero essere universali e contribuiscono, al contrario, ad alimentare questo dato che presenta profili di discriminazione;

    anche l'assegno di inclusione presenta, a parere del sottoscrittore, caratteristiche discriminatorie. La Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, prevede proprio che i soggiornanti di lungo periodo provenienti dai Paesi terzi abbiano accesso alla prestazione al pari dei cittadini UE;

    la Commissione ha evidenziato come il requisito della residenza protratta per accedere ad una prestazione sociale sia una violazione del diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori, dei diritti dei cittadini e dei soggiornanti di lungo periodo, andando a penalizzare i cittadini dei paesi terzi. Infatti il diritto all'assegno di inclusione «scatta» quando il soggetto sia residente in Italia per almeno cinque anni;

    questa situazione del vincolo di residenza non è però sufficiente a rispondere né alla necessità che uno strumento di contrasto alla povertà sostenga tutte le persone in povertà innanzitutto in ragione della loro condizione economica, né alle violazioni delle disposizioni comunitarie che hanno portato alla procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia sul reddito di cittadinanza e che potrebbero portare quindi ad un nuovo procedimento,

impegna il Governo

ad adottare misure normative dirette a modificare le disposizioni sull'assegno di inclusione relative al requisito della residenza, potenziando al contempo il medesimo assegno di inclusione.
9/2527/21.Soumahoro, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi;

    lo stabilimento Beko di Siena, ex Whirlpool, storico polo produttivo con 299 lavoratori, è oggetto del piano industriale annunciato da Beko Europe con previsione di chiusura;

    il Governo Meloni ha attivato immediatamente, sin dal 2023, tavoli ministeriali e interlocuzioni con l'azienda, e ha persino attivato lo strumento della golden power per difendere fino in fondo il valore industriale italiano, nonché costanti interlocuzioni con le parti sociali e le istituzioni locali per evitare chiusure arbitrarie e garantire soluzioni occupazionali sostenibili;

    con la pre-intesa del 9 aprile 2025, raggiunta al Ministero delle imprese e del made in Italy, si sono significativamente ridotti gli esuberi previsti e si è dato avvio ad un piano di reindustrializzazione del sito di Siena, con la partecipazione di Invitalia, con garanzie occupazionali e CIGS fino al 2027;

    riconosciuto il ruolo fondamentale del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 che ha esteso la disciplina della cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2027 ai grandi gruppi industriali in crisi, assicurando copertura economica ai lavoratori interessati, compresi quelli del sito senese;

    il 24 luglio 2025 è stato firmato l'accordo preliminare tra Invitalia e Duccio Immobiliare per l'acquisizione dello stabilimento di Siena, necessario per avviare concretamente la reindustrializzazione del sito e preservare l'occupazione sul territorio;

    il processo di reindustrializzazione vede nell'acquisizione dell'immobile e nel suo ammodernamento la condizione preesistente e necessaria per attuare un corretto processo teso ad individuare il nuovo soggetto industriale;

    anche il comune di Siena si è attivato, al fianco delle organizzazioni sindacali, per fare da tramite con l'esecutivo nazionale, fino alla sottoscrizione del protocollo di intesa tra il comune e Invitalia e alla costituzione di una società mista comune Invitalia per gestire la rigenerazione del sito attraverso una società di capitali a partecipazione pubblica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di favorire il più celermente possibile l'esecuzione delle fasi successive alla sottoscrizione dell'accordo preliminare (atto definitivo di compravendita presso Invitalia Duccio Immobiliare), facilitando l'avvio operativo della società mista con il comune di Siena per riqualificare e reindustrializzare lo stabilimento;

   a valutare l'opportunità di promuovere tutti gli strumenti di politica industriale disponibili (contratti di sviluppo, incentivi fiscali, transizione tecnologica) per attrarre nuovi investitori sul sito;

   a valutare l'opportunità di garantire l'effettiva esecuzione delle misure di sostegno al reddito già previste dall'articolo 7 del provvedimento in esame, in particolare la CIGS fino al 31 dicembre 2027, e a favorire strumenti di formazione e riqualificazione professionale per i lavoratori, al fine di favorire il loro reimpiego nello stesso sito o in altre attività del territorio senese.
9/2527/22. Michelotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento intende introdurre una nuova disciplina recante misure di sostegno economico per l'industria siderurgica ed imprese in crisi in altri comparti strategici, attraverso finanziamenti e integrazioni salariali straordinari;

    con riguardo all'articolo 1-bis, il testo in esame prevede l'introduzione di incentivi per gli operatori economici nell'area del Polo siderurgico di Piombino favorendo l'implementazione tecnologica e la bonifica ambientale, rendendo possibile l'acquisizione della proprietà superficiaria sulle opere costruite su aree demaniali;

    la disposizione segue il progetto dell'attuale esecutivo di rilanciare e tutelare il comparto siderurgico toscano come testimoniato dall'accordo quadro per il passaggio della forza lavoro tra Jsw Steel Italy Piombino e Metinvest Adria, fortemente voluto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che garantisce continuità lavorativa ai dipendenti coinvolti;

    questo, infatti, rappresenta una tappa fondamentale nel processo di rilancio dell'area strategica di Piombino e certifica l'impegno congiunto delle istituzioni nazionali e locali nel garantire stabilità occupazionale e prospettive di sviluppo industriale per il territorio toscano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in sinergia con le amministrazioni comunali della regione Toscana, ogni utile iniziativa volta a garantire alti livelli di occupazione e di produzione industriale, nonché a sostenere il rilancio del settore siderurgico assicurando al comune di Piombino ogni più ampia tutela.
9/2527/23. Fabrizio Rossi, Michelotti.


   La Camera,

   premesso che:

    i settori moda, tessile e abbigliamento rappresentano un pilastro strategico del Made in Italy e contribuisce in maniera determinante all'export italiano e all'occupazione, in particolare nei distretti produttivi di Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Veneto;

    la crisi economica post-pandemica, l'aumento dell'inflazione, la contrazione dei consumi e l'instabilità internazionale hanno provocato un calo significativo del fatturato e una drastica riduzione della domanda nel comparto moda, con gravi ripercussioni su piccole e medie imprese e artigiani altamente specializzati;

    le misure finora adottate, tra cui limitate settimane di cassa integrazione in deroga, si sono rivelate insufficienti, inadeguate o di difficile accesso, soprattutto per le imprese prive della liquidità necessaria ad anticiparne gli oneri;

    la recente introduzione da parte degli Stati Uniti di dazi del 15 per cento su alcuni beni d'importazione rischia di compromettere ulteriormente la competitività della moda italiana sul mercato nordamericano, proprio in un contesto di fragilità valutaria aggravato dalla svalutazione del dollaro e dal rafforzamento dell'euro;

    tali dazi colpiscono direttamente i settori della moda, del tessile e dell'abbigliamento compromettendo ordini futuri e contribuendo a un rischio concreto di crisi strutturale, con conseguenze sociali e occupazionali rilevanti;

    nel provvedimento in esame l'articolo 10 prevede, in continuità con quanto già disposto dal decreto-legge n. 160 del 2024, la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di cassa integrazione per i lavoratori di imprese fino a 15 dipendenti, con la possibilità del pagamento diretto da parte dell'INPS, superando così uno dei principali ostacoli alla fruizione concreta della misura;

    permane tuttavia la necessità di estendere la copertura della cassa integrazione a tutti i codici ATECO rilevanti per il settore moda (inclusi accessori, gioielli, lavorazioni meccaniche e affini), secondo quanto già richiesto dalla XI Commissione della Conferenza delle regioni;

    il Ministro delle imprese e del made in Italy ha presentato nei giorni scorsi il Piano Italia Moda, definendolo come «priorità di governo» e «simbolo del Made in Italy». Tra le misure annunciate:

    una norma di certificazione della legalità e sostenibilità della filiera, al fine di isolare il brand dal rischio reputazionale legato a comportamenti illeciti nella catena produttiva;

    il potenziamento del credito d'imposta per design e campionari, con dotazione aggiornata pari a circa 250 milioni di euro;

    l'introduzione del regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per il tessile tramite decreto interministeriale condiviso con il Ministero dell'ambiente;

    il 4 dicembre 2024 la Camera dei deputati ha approvato l'ordine del giorno n. 9/02150/006., come riformulato, che impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro finanziario ed i vincoli di bilancio, di introdurre misure di sostegno a favore di imprese e lavoratori del comparto moda;

    ad oggi nessuna misura strutturale è stata assunta per sostenere il comparto;

    ravvisata altresì la necessità di monitorare con urgenza gli effetti dei dazi statunitensi sui comparti moda, tessile e abbigliamento nazionali, stimandone l'impatto sull'export, sull'occupazione e sul tessuto produttivo, anche al fine di riferire tempestivamente alle Camere,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni dell'articolo 10 del provvedimento in esame con ulteriori misure concrete e tempestive da inserire nel Piano Italia Moda, tra cui:

  l'estensione della cassa integrazione straordinaria per le imprese fino a 15 dipendenti almeno per tutto il 2025, senza obbligo di anticipazione da parte delle imprese;

  l'erogazione di contributi a fondo perduto per le aziende che registrano cali significativi di fatturato rispetto al biennio 2023-2024;

  la sospensione dei versamenti fiscali e delle rate dei mutui per l'intero 2025;

  a rafforzare la competitività internazionale dei settori moda, tessile e abbigliamento attraverso incentivi alla ricerca, innovazione, sostenibilità ambientale e digitale.
9/2527/24.Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    i settori moda, tessile e abbigliamento rappresentano un pilastro strategico del Made in Italy e contribuisce in maniera determinante all'export italiano e all'occupazione, in particolare nei distretti produttivi di Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Veneto;

    la crisi economica post-pandemica, l'aumento dell'inflazione, la contrazione dei consumi e l'instabilità internazionale hanno provocato un calo significativo del fatturato e una drastica riduzione della domanda nel comparto moda, con gravi ripercussioni su piccole e medie imprese e artigiani altamente specializzati;

    la recente introduzione da parte degli Stati Uniti di dazi del 15 per cento su alcuni beni d'importazione rischia di compromettere ulteriormente la competitività della moda italiana sul mercato nordamericano, proprio in un contesto di fragilità valutaria aggravato dalla svalutazione del dollaro e dal rafforzamento dell'euro;

    tali dazi colpiscono direttamente i settori della moda, del tessile e dell'abbigliamento compromettendo ordini futuri e contribuendo a un rischio concreto di crisi strutturale, con conseguenze sociali e occupazionali rilevanti;

    nel provvedimento in esame l'articolo 10 prevede, in continuità con quanto già disposto dal decreto-legge n. 160 del 2024, la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di cassa integrazione per i lavoratori di imprese fino a 15 dipendenti, con la possibilità del pagamento diretto da parte dell'INPS, superando così uno dei principali ostacoli alla fruizione concreta della misura;

    il Ministro delle imprese e del made in Italy ha presentato nei giorni scorsi il Piano Italia Moda, definendolo come «priorità di governo» e «simbolo del Made in Italy». Tra le misure annunciate:

    una norma di certificazione della legalità e sostenibilità della filiera, al fine di isolare il brand dal rischio reputazionale legato a comportamenti illeciti nella catena produttiva;

    il potenziamento del credito d'imposta per design e campionari, con dotazione aggiornata pari a circa 250 milioni di euro;

    l'introduzione del regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per il tessile tramite decreto interministeriale condiviso con il Ministero dell'ambiente;

    il 4 dicembre 2024 la Camera dei deputati ha approvato l'ordine del giorno n. 9/02150/006., come riformulato, che impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro finanziario ed i vincoli di bilancio, di introdurre misure di sostegno a favore di imprese e lavoratori del comparto moda;

    ravvisata altresì la necessità di monitorare con urgenza gli effetti dei dazi statunitensi sui comparti moda, tessile e abbigliamento nazionali, stimandone l'impatto sull'export, sull'occupazione e sul tessuto produttivo, anche al fine di riferire tempestivamente alle Camere,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni dell'articolo 10 del provvedimento in esame con ulteriori misure concrete e tempestive da inserire nel Piano Italia Moda e a rafforzare la competitività internazionale dei settori moda, tessile e abbigliamento anche attraverso incentivi alla ricerca, innovazione, sostenibilità ambientale e digitale.
9/2527/24.(Testo modificato nel corso della seduta)Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi prevede misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione definendo, nello specifico, disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex Ilva, disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto e semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

    a tal riguardo, la prima bozza del Piano di decarbonizzazione dell'ex Ilva, presentata a metà del mese di luglio, prevede la costruzione di tre forni elettrici presso il sito di Taranto, per una capacità produttiva complessiva di 6 milioni di tonnellate annue, e un forno elettrico presso lo stabilimento di Genova, con una capacità di circa 2 milioni di tonnellate annue. È prevista inoltre la realizzazione di fino a quattro impianti per il preridotto (DRI) localizzati nello stabilimento di Taranto necessario ad alimentare i forni elettrici di Puglia e Liguria;

    come anticipato dal firmatario con l'atto n. 3-02105, su più fronti sono emersi dubbi sul concreto intento ambientalista della proposta di decarbonizzazione e sulla reale sostenibilità dell'investimento, inoltre, i documenti ufficiali del suddetto piano non chiariscono né i livelli occupazionali e le eventuali ricollocazioni né forniscono dati precisi sulle emissioni di anidride carbonica, si parla infatti di cattura dell'anidride carbonica ma i numeri mostrano che gran parte delle emissioni continuerà comunque a finire in atmosfera;

    tuttavia, il Ministro delle imprese e del made in Italy ha affermato che: «La strategia complessiva che stiamo portando avanti per riconvertire il principale polo siderurgico del Paese ha l'obiettivo di coniugare sostenibilità ambientale ed economica, tutelando al contempo la salute pubblica, l'occupazione, la continuità produttiva degli impianti»;

    nel 2024 era stato avviato il percorso di cessione, con l'invito a manifestare interesse dei beni e delle attività aziendali di Ilva e ADI, ma il nuovo piano di decarbonizzazione e l'accordo interistituzionale rendono necessario un aggiornamento della procedura di vendita. Il Ministro competente in un incontro con i sindacati presso il Ministero delle imprese e del made in Italy ha dichiarato che a partire dal 1° agosto sarà lanciata una nuova fase della gara «alla luce delle nuove condizioni, così da dare la possibilità di partecipare anche ad altri acquirenti. Ottobre potrà essere il mese per la chiusura del bando di gara, poi bisognerà passare per Antitrust e normativa golden power. Se tutto andrà per il verso giusto, la fase si concluderà all'inizio del 2026 con il definitivo passaggio ai nuovi investitori»,

impegna il Governo

a tenere ferme le tempistiche preannunciate in relazione all'indizione di una nuova gara per l'acquisizione dei beni e delle attività facenti capo a Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria e alle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi, il cui bando sia modulato sulla base del piano di decarbonizzazione descritto in premessa e garantisca la finalizzazione della totale trasformazione industriale, gli attuali livelli occupazionali degli stabilimenti interessati (partendo dalle salvaguardie previste dall'accordo del 6 settembre 2018), la transizione ecologica con elevati standard di tutela ambientale nonché la continuità produttiva.
9/2527/25.Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi prevede misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione definendo, nello specifico, disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex Ilva, disposizioni per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto e semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

    a tal riguardo, la prima bozza del Piano di decarbonizzazione dell'ex Ilva, presentata a metà del mese di luglio, prevede la costruzione di tre forni elettrici presso il sito di Taranto, per una capacità produttiva complessiva di 6 milioni di tonnellate annue, e un forno elettrico presso lo stabilimento di Genova, con una capacità di circa 2 milioni di tonnellate annue. È prevista inoltre la realizzazione di fino a quattro impianti per il preridotto (DRI) localizzati nello stabilimento di Taranto necessario ad alimentare i forni elettrici di Puglia e Liguria;

    tuttavia, il Ministro delle imprese e del made in Italy ha affermato che: «La strategia complessiva che stiamo portando avanti per riconvertire il principale polo siderurgico del Paese ha l'obiettivo di coniugare sostenibilità ambientale ed economica, tutelando al contempo la salute pubblica, l'occupazione, la continuità produttiva degli impianti»;

    nel 2024 era stato avviato il percorso di cessione, con l'invito a manifestare interesse dei beni e delle attività aziendali di Ilva e ADI, ma il nuovo piano di decarbonizzazione e l'accordo interistituzionale rendono necessario un aggiornamento della procedura di vendita. Il Ministro competente in un incontro con i sindacati presso il Ministero delle imprese e del made in Italy ha dichiarato che a partire dal 1° agosto sarà lanciata una nuova fase della gara «alla luce delle nuove condizioni, così da dare la possibilità di partecipare anche ad altri acquirenti. Ottobre potrà essere il mese per la chiusura del bando di gara, poi bisognerà passare per Antitrust e normativa golden power. Se tutto andrà per il verso giusto, la fase si concluderà all'inizio del 2026 con il definitivo passaggio ai nuovi investitori»,

impegna il Governo

a tenere ferme le tempistiche preannunciate in relazione all'indizione di una nuova gara per l'acquisizione dei beni e delle attività facenti capo a Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria e alle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi, il cui bando sia modulato sulla base del piano di decarbonizzazione descritto in premessa.
9/2527/25.(Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti a sostegno dei comparti produttivi, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'occupazione, al rafforzamento degli ammortizzatori sociali e al rilancio della competitività industriale;

    l'intero Capo I reca misure di diversa natura dedicate agli stabilimenti ex Ilva;

    il Capo II, invece, reca misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali;

    la situazione dello stabilimento ex Ilva continua a rappresentare una delle questioni industriali e sociali più delicate del Paese, con migliaia di lavoratori e famiglie coinvolte;

    la fase di transizione verso un eventuale nuovo assetto proprietario e gestionale rischia di determinare pesanti ripercussioni sociali ed occupazionali;

    ad oggi, vi sono più di 4.000 lavoratori in cassa integrazione;

    risulta pertanto necessario individuare strumenti idonei a mantenere gli attuali livelli occupazionali, nonché a incentivare percorsi di uscita anticipata e di accompagnamento al pensionamento, al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale della crisi e garantire ai lavoratori e alle loro famiglie una prospettiva certa e dignitosa;

    in tale ottica, occorrerebbe estendere ai lavoratori degli stabilimenti ex Ilva e Acciaierie d'Italia i benefìci previdenziali già previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 per i lavoratori esposti all'amianto, attraverso l'applicazione della maggiorazione contributiva utile al conseguimento delle prestazioni pensionistiche,

impegna il Governo

a intraprendere iniziative volte a salvaguardare gli attuali livelli occupazionali delle società ex Ilva S.p.A. in A.S. e Acciaierie d'Italia in A.S., nonché a incentivare percorsi di uscita anticipata e di accompagnamento al pensionamento, anche mediante l'adozione di iniziative normative volte ad estendere ai medesimi lavoratori la possibilità di usufruire della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, quale misura straordinaria di sostegno.
9/2527/26. Lacarra.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, di intraprendere ulteriori iniziative volte a tutela dei lavoratori, delle società ex Ilva S.p.A. in A.S. e Acciaierie d'Italia in A.S.
9/2527/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti a sostegno dei comparti produttivi, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'occupazione, al rafforzamento degli ammortizzatori sociali e al rilancio della competitività industriale;

    l'intero Capo I reca misure di diversa natura dedicate agli stabilimenti ex Ilva;

    le emissioni dell'Ilva, oltre ad essere all'origine di numerose patologie gravi e decessi precoci, sono anche responsabili di pesanti danni all'ambiente e alle cose, nonché di gravi compressioni di diritti costituzionalmente garantiti come la proprietà, soprattutto nei quartieri più vicini agli stabilimenti;

    nel corso degli ultimi anni, molti residenti del quartiere Tamburi hanno proposto azioni risarcitorie per i danni connessi alle emissioni provenienti dallo stabilimento nei confronti di Ilva Spa, fondate sui danni sopportati per i maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di proprietà, aggrediti dal cosiddetto «polverino» proveniente dai parchi minerali posti a ridosso del quartiere, per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili e per il deprezzamento subito sempre a causa dell'inquinamento;

    per tali ragioni, con i commi da 2-bis a 2-sexies dell'articolo 77, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 si è provveduto a istituire un Fondo al fine di riconoscere un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva;

    nell'anno 2024 le richieste di accesso al Fondo hanno superato di gran lunga la sua dotazione, comportando una rilevante decurtazione di ciascun indennizzo (agli istanti è stato riconosciuto circa il 30 per cento di quanto riconosciuto in sede giurisdizionale);

    inoltre, secondo un recente orientamento espresso dal Tribunale di Milano, dal 2018 la responsabilità per la gestione dell'impianto ex Ilva grava esclusivamente su Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in qualità di gestore dell'impianto, e non su Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, proprietaria dell'impianto;

    le norme richiamate prevedono che l'indennizzo può essere riconosciuto a coloro che hanno ottenuto un titolo risarcitorio nei confronti della società Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria;

    inoltre, secondo la ratio della norma chi ha titolo nei confronti di una procedura concorsuale non può in alcun modo recuperare nei confronti di questa il proprio credito risarcitorio chirografario, poiché la procedura di Amministrazione Straordinaria di Ilva S.p.A., così come quella di Acciaierie d'Italia S.p.A., non hanno utile sufficiente neppure al pagamento dei debiti in prededuzione;

    senza una modifica normativa ad hoc, quindi, numerosi cittadini del quartiere Tamburi, pur in possesso di titoli giudiziari di condanna nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, che si trovano giuridicamente nella stessa condizione di coloro che hanno titolo nei confronti di Ilva S.p.A.: in Amministrazione Straordinaria, rischiano di rimanere esclusi dall'accesso al Fondo e, conseguentemente, privati del giusto indennizzo per i danni subiti, così come riconosciuto in sede giurisdizionale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate al Capo I del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad assicurare la possibilità di accesso agli indennizzi al fondo di cui in premessa anche a coloro che abbiano ottenuto titoli risarcitori nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria.
9/2527/27. Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti a sostegno dei comparti produttivi, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'occupazione, al rafforzamento degli ammortizzatori sociali e al rilancio della competitività industriale;

    l'articolo 2 introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto. Interviene, in particolare, eliminando i riferimenti al PNRR ed alla produzione del preridotto attraverso l'idrogeno (lettere a) e b));

    la transizione ecologica e la riduzione delle emissioni climalteranti costituiscono obiettivi inderogabili, in coerenza con gli impegni assunti a livello europeo e con i target di decarbonizzazione stabiliti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e dal Green Deal europeo;

    l'utilizzo di idrogeno, in particolare se derivante da fonti rinnovabili, è unanimemente riconosciuto come uno degli strumenti fondamentali per favorire la decarbonizzazione del settore siderurgico e per ridurre l'impatto ambientale della produzione industriale;

    il citato articolo 2, che interviene nell'ambito dell'auspicato processo di decarbonizzazione degli stabilimenti siderurgici ex Ilva, sopprimendo l'obbligo di utilizzo dell'idrogeno, rischia di svuotare tale transizione di ogni contenuto concreto e privarla di una reale prospettiva green, in contrasto con gli impegni assunti dall'attuale Governo;

    in Italia, in Europa e nel resto del mondo vi sono diversi esempi di stabilimenti siderurgici oggetto di processi di decarbonizzazione mediante l'utilizzo di idrogeno;

    ricorrere a fonti di alimentazioni alternative all'idrogeno, e in particolar modo al gas, equivale a rinunciare a priori all'idea di una fabbrica realmente vicina all'obiettivo di emissioni prossime allo zero, nonché a ridimensionare gravemente il progetto di transizione verso una realtà industriale davvero moderna,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame, al fine di rivederne l'impostazione e intraprendere le iniziative necessarie per garantire la reale efficacia del processo di decarbonizzazione del settore siderurgico mediante l'utilizzo, anche graduale, dell'idrogeno derivante da fonti rinnovabili negli impianti di preridotto.
9/2527/28. Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede misure di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali;

    in particolare, l'articolo 1 reca disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex Ilva;

    il Governo sta elaborando un Piano siderurgico che contempla la transizione verso un'Ilva green con tre forni elettrici che andranno a sostituire quelli a carbone;

    a tal fine il Governo ha avviato un negoziato fra la regione Puglia, gli enti locali e le amministrazioni centrali competenti per la stipula di un accordo di programma interistituzionale finalizzato alla piena decarbonizzazione dello stabilimento ex Ilva, in attuazione dell'articolo 29-quater, comma 15, del codice ambiente, il quale prevede che: «In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali...»;

    l'accordo costituirà fattore vincolante per il piano industriale che l'acquirente del compendio aziendale è chiamato a presentare in sede di offerta e a realizzare in fase di esercizio, in forza di un cronoprogramma che porterà alla completa transizione green dello stabilimento entro il 2033;

    gli investimenti che saranno realizzati godranno di un fast track proprio in forza delle previsioni del decreto-legge in corso di conversione. La disposizione prevede la comunicazione del Piano di investimenti al Ministero delle imprese per l'eventuale nomina di un commissario ad acta, ma non prevede una analoga comunicazione nei confronti della regione Puglia;

    al contempo la legge 29 aprile 2024, n. 56 ha stanziato un miliardo di euro, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, in favore di DRI D'Italia S.p.A. – sostituendo l'originaria fonte di finanziamento collocata nell'ambito del PNRR e quindi affrancandosi dai vincoli temporali da quest'ultimo previsti;

    il provvedimento in esame ha, altresì, rimosso il vincolo dell'utilizzo di idrogeno per l'alimentazione del DRI, ma è importante, comunque, che non venga persa l'opportunità di utilizzo dell'idrogeno, anche in forza del progetto IPCEI che prevede la costruzione, proprio nella regione Puglia, di centrali a idrogeno;

    il Piano di decarbonizzazione, se da un lato porterà a una fabbrica tra le più avanzata e sostenibile d'Europa, dall'altro potrebbe avere ripercussioni sul versante occupazionale, ragion per cui sarebbe opportuno prevedere ammortizzatori sociali in deroga, se del caso anche a valere sulle risorse già assegnate alla regione Puglia,

impegna il Governo:

   a trasmettere alle Camere e ai competenti organi della regione Puglia le necessarie informazioni sul Piano degli investimenti che il futuro gestore dello stabilimento ex Ilva adotterà in attuazione dell'accordo di programma interistituzionale;

   a profondere ogni sforzo per favorire l'utilizzo di energia green, quale l'idrogeno, ove la tecnologia fosse nei prossimi anni disponibile e sostenibile economicamente, anche grazie ai progetti IPCEI;

   ad adottare iniziative normative volte a prevedere ulteriori ammortizzatori sociali in deroga anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali nel caso in cui, a seguito del processo di decarbonizzazione, vi fossero effetti sul versante occupazionale;

   ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a consentire, nei limiti del possibile, ulteriori svincoli dell'avanzo di amministrazione della regione Puglia per finalità di tutela dell'indotto.
9/2527/29. Giovine, Iaia, Amich.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca interventi urgenti per assicurare la continuità produttiva e facilitare gli investimenti negli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui competitività è strettamente legata alla disponibilità di una fornitura stabile di energia elettrica, a costi inferiori a quelli oggi sostenuti dalle imprese;

    per perseguire questo obiettivo è necessario garantire un mix di generazione elettrica, con profili adatti alle curve di consumo delle imprese manifatturiere e alla riduzione dei costi di accumulo e bilanciamento delle fonti variabili;

    la contestualità della crisi energetica con la necessità di garantire la ripresa economica nazionale ha reso sempre più stringente l'importanza di coniugare la sostenibilità, anche ambientale, del sistema energetico, con un'attenzione specifica alle ricadute economiche sui consumatori. D'altra parte, il costo dell'energia a carico delle imprese nazionali mostra ancora uno spread positivo rispetto alla media europea e questo fattore costituisce un ulteriore motivo per un approccio particolarmente attento ai costi della transizione energetica;

    l'Unione europea ha incluso l'energia nucleare e il gas naturale tra le fonti sostenibili, nella Tassonomia europea, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050; l'Unione europea considera, infatti, l'energia nucleare un mezzo importante per contribuire a migliorare la sicurezza energetica, potendo fornire una fonte di energia stabile e continua e riducendo la vulnerabilità alle interruzioni di approvvigionamento esterno e la dipendenza dalle importazioni di combustibili;

    l'Italia ha proposto e ottenuto dall'Unione europea una modifica del PNIEC che prevede una specifica sezione dedicata ai lavori della Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile, che ha sviluppato degli scenari in cui si dimostra da un punto di vista tecnico-scientifico la convenienza energetica ed economica di avere una quota di produzione nucleare, in sinergia e a supporto delle altre forme di produzione di energia;

    il PNIEC, nella versione revisionata, prevede un aumento della quota di energie rinnovabili nel consumo finale lordo di energia e interventi su altri fronti per raggiungere gli obiettivi complessivi. Questo significa che, oltre all'incremento delle rinnovabili, sarà necessario agire anche su altri fronti;

    nel 2024, in Germania 95 terawattora di energia elettrica sono stati generati con centrali a carbone (di cui 71 terawattora a lignite, il combustibile con le più alte emissioni specifiche); in Italia ne abbiamo generati 3,5 terawattora, con centrali con emissioni mediamente inferiori;

    nel primo semestre 2025, il rapporto è persino aumentato: 50 terawattora in Germania, 1,5 terawattora in Italia;

    il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) prevede di azzerare la generazione elettrica a Carbone entro il 2025, tranne che in Sardegna dove il phaseout è previsto nel 2028. Il governo tedesco prevede invece l'azzeramento entro il 2038;

    lo stesso PNIEC, come sopra detto, ipotizza che reattori nucleari di nuova costruzione in Italia possano produrre energia elettrica a partire dal 2035,

impegna il Governo

in linea con l'obiettivo perseguito dalle disposizioni di cui al Capo I del provvedimento in esame di assicurare la continuità produttiva e facilitare gli investimenti negli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ad accompagnare le misure recate dal citato Capo con ulteriori iniziative volte a presentare una proposta di modifica del PNIEC nelle competenti sedi per coordinare la tempistica della chiusura delle centrali a carbone con quella dell'avvio di nuovi impianti elettronucleari, indicando pertanto il 2038 come nuova data per il phase-out del carbone.
9/2527/30. Bonetti, Richetti, Rosato, Benzoni, Battilocchio, D'Attis, Tenerini, Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del provvedimento in oggetto riconosce, per un ulteriore periodo, non superiore a dodici settimane, nell'ambito dell'arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, un intervento specifico di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente e operanti in alcuni settori, attinenti all'ambito della moda, subordinandone l'erogazione al rispetto del limite di risorse finanziarie già stanziate per la medesima misura fino al mese di gennaio 2025;

    la misura è riservata ai settori del tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, nonché – limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda – i settori individuati dalla tabella A allegata al decreto-legge n. 160 e il settore dei lavori di meccanica generale (individuato dal codice ATECO 25.62.00);

    gli effetti di tale intervento risultano condizionati dal fatto che non sono state individuate nuove risorse finanziarie;

    le difficoltà già registrate nei settori in questione, e non solo, potrebbero ulteriormente aggravarsi a seguito del – ad avviso dei firmatari – più che discutibile accordo sui dazi tra Unione europea e USA,

impegna il Governo

a garantire un costante monitoraggio dell'andamento della produzione industriale dei settori indicati in premessa, al fine di assicurare i tempestivi interventi di salvaguardia dell'occupazione, con l'individuazione delle opportune risorse finanziarie, anche alla luce dei più che probabili effetti negativi su settori fondamentali per la nostra economia derivanti dalla suddetta intesa sui dazi.
9/2527/31. Fossi, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    lo stabilimento di Genova Cornigliano occupa una superficie di circa 400.000 metri quadri, inserita in un contesto urbano strategico per lo sviluppo industriale e logistico del capoluogo ligure;

    il sito produttivo genovese, pur in ridimensionamento rispetto al passato, rappresenta ancora oggi un importante realtà per l'occupazione locale, con circa 1.000 lavoratori diretti e un indotto significativo;

    si è recentemente svolto un incontro tra il Presidente della regione Liguria, il Sindaco di Genova e il Ministro delle imprese e del made in Italy, nel quale è stata evidenziata l'importanza di coniugare la continuità produttiva con una nuova fase di riconversione industriale e rigenerazione urbana nell'area occupata dall'attuale stabilimento;

    come si legge dai comunicati stampa diramati a margine dell'incontro sono emerse ipotesi, nell'ambito di un progetto di riconversione e valorizzazione industriale, di possibile «parziale riduzione del perimetro dello stabilimento» che, se confermata, potrebbe liberare porzioni rilevanti di territorio da destinare ad altri insediamenti produttivi, compatibili con il contesto urbano e capaci di ampliare l'offerta occupazionale;

    tali aree potrebbero essere messe a disposizione di imprese interessate ad investire nel tessuto industriale genovese e ligure, con una destinazione d'uso coerente con le strategie di sviluppo locale e con la sostenibilità ambientale;

    l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede investimenti straordinari volti a garantire la continuità produttiva degli stabilimenti ex Ilva;

    risulta necessario che ogni iniziativa abbia come obiettivo la salvaguardia occupazionale, la sostenibilità ambientale e le prospettive di rilancio economico del territorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di:

  effettuare, a fronte agli investimenti che potranno interessare l'area ex Ilva di Genova Cornigliano a seguito di conclusione della gara pubblica, una ricognizione delle aree effettivamente necessarie all'attività siderurgica al fine di destinare le aree non più funzionali alla produzione di acciaio a ulteriori interventi industriali e produttivi;

  incentivare e assicurare la realizzazione di opere compensative nel quartiere coinvolto dalla riconversione industriale al fine di promuovere il benessere della comunità interessata.
9/2527/32.Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto si inserisce perfettamente, ampliandolo, nel solco già aperto, partendo dal caso Ilva, dal legislatore con il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito con legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», il quale, in sostanza, autorizzava la prosecuzione, senza alcun immediato intervento, di una attività accertata come causa di malattie e morti;

    il decreto, pur contenendo nel capo primo «Misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione», all'articolo 1 dispone l'ennesima misura congiunturale, quale il prestito di 200 milioni di euro, finalizzato ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti siderurgici ex Ilva, senza introdurre misure strutturali volte a tutelare la salute dei cittadini dagli effetti pregiudizievoli delle emissioni nocive del siderurgico ed a predisporre rimedi effettivi per ottenere la bonifica dell'area coinvolta dall'inquinamento;

    la contaminazione ambientale dell'area di Taranto è ampiamente dimostrata da studi scientifici e da sentenze della magistratura che hanno accertato l'impatto devastante dell'inquinamento siderurgico sulla salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto. In questo caso, lo Stato invece di farsi carico di garantire la bonifica non effettuata dai precedenti proprietari, cui sono stati sequestrati e confiscati fondi portati all'estero, continua ad elargire risorse per alimentare la continuità produttiva di un'industria ancora connotata da gravissimi impatti ambientali e sanitari in quel territorio;

    in dieci anni, tra decreti legge, commissariamenti, stati d'insolvenza, amministrazioni straordinarie, scudi penali, finanziamenti, apporti di capitali siamo di fronte ad una gestione del polo siderurgico dell'ex Ilva di Taranto il cui passivo ufficiale supera 1,6 miliardi, anche se pendono ulteriori richieste da parte di creditori nei confronti della società AdI per 650 milioni di euro, mentre lo Stato ha concesso fino ad oggi finanziamenti per oltre 2 miliardi, senza contare le risorse e i fondi di garanzia concesse alle imprese fornitrici del gruppo Ilva;

    la Conferenza dei servizi sul riesame dell'AIA ha avuto esito positivo, con l'approvazione del parere istruttorio conclusivo da parte dell'autorità competente con 472 prescrizioni ambientali, con il parere contrario gli enti territoriali – regione Puglia, provincia di Taranto, comune di Taranto e comune di Statte – garantendo, per ulteriori 12 anni con il limite di sei milioni di tonnellate annue di produzione, la continuità produttiva senza operare alcun intervento volto a rimuovere i fattori di pericolo per la salute della popolazione, l'incolumità e la vita dei lavoratori;

    non vi è alcun riferimento al pieno recepimento della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, con la quale è stata data un'interpretazione puntuale di determinate disposizioni della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, e in particolare dell'obbligo di sospensione degli impianti in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione di impatto ambientale che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana;

    legittimare la continuità della produzione di acciaio a sei milioni di tonnellate all'anno, senza decarbonizzare alcunché per i prossimi decenni, delinea uno scenario che pone ancora una volta fortemente a rischio la salute degli abitanti tarantini, violando i riformati articoli 9 e 41 della Costituzione, secondo cui «[...] la Repubblica [...] tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.» (articolo 9) e «[...] l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali [...]» (articolo 41),

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal Capo I del provvedimento in esame, con l'adozione, per quanto di competenza, di provvedimenti finalizzati:

  a subordinare l'accordo di programma sulla decarbonizzazione alla valutazione dell'impatto sanitario integrata sulla base del parere dell'ISS;

  a rimuovere lo scudo penale nei confronti dei gestori degli impianti per i reati legati all'inquinamento;

  a non collocare alcun impianto di rigassificazione in mare e per terra a Taranto in considerazione del rischio di incidente rilevante già dichiarato.
9/2527/33. Bonelli, Ghirra, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede misure di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali;

    l'articolo 10-ter prevede un contributo straordinario per i beneficiari dell'assegno di inclusione nei casi di sospensione mensile successiva a un primo periodo di fruizione;

    la misura dell'assegno di inclusione ha l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e sostenere economicamente i nuclei familiari più fragili;

    le interruzioni temporanee e le incertezze amministrative rischiano di compromettere l'efficacia della misura e aumentare la percezione di instabilità da parte dei beneficiari,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza volte a garantire procedure semplificate e tempi certi nei rinnovi dell'assegno di inclusione, promuovendo una maggiore efficienza nella gestione delle domande da parte degli enti competenti, per evitare ritardi o vuoti nei pagamenti a danno delle famiglie aventi diritto.
9/2527/34. Gardini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1-bis del decreto in corso di conversione introduce nuove regole per rendere praticabile e più agevole l'accesso al credito a favore degli operatori economici interessati a insediare attività produttive nell'area del Polo siderurgico di Piombino, attualmente classificato come sito di interesse nazionale (SIN) per criticità ambientali legate alla quantità e qualità dei rifiuti e allo stato di crisi industriale complessa;

    la possibilità di ipotecare le opere realizzate dalle imprese concessionarie, riconosciuta dal decreto, costituisce una novità che consentirebbe di ridurre il costo del capitale e facilita la realizzazione di investimenti industriali strategici nell'area, contribuendo così al rilancio produttivo e occupazionale di Piombino;

    tale area e il suo sviluppo sono strettamente connessi anche alle destinazioni d'uso e all'effettiva operatività delle infrastrutture portuali;

    il Piano di investimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'area portuale di Piombino non risulta, ad oggi, finanziato;

    esiste, alternativamente, la possibilità di favorire un «piano B», vale a dire l'assegnazione della gestione a lungo termine a soggetti privati mediante procedure di gara, per garantire la valorizzazione, la piena operatività e l'attrattività del porto stesso, in coerenza con le strategie di rilancio del polo siderurgico,

impegna il Governo:

   a completare le misure recate dall'articolo 1-bis adoperandosi affinché sia assicurato il finanziamento del piano pubblico per il potenziamento delle infrastrutture portuali di Piombino, con un rapido coinvolgimento dei Ministeri competenti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero delle imprese e del made in Italy);

   e valutando, ove sia ritenuto necessario, l'attivazione di percorsi finalizzati a valorizzare le infrastrutture portuali anche attraverso forme di gestione privata, garantendo in ogni caso il rispetto dell'interesse pubblico e della vocazione industriale della città.
9/2527/35. Benzoni, Richetti, Bonetti, Rosato.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1-bis del decreto in corso di conversione introduce nuove regole per rendere praticabile e più agevole l'accesso al credito a favore degli operatori economici interessati a insediare attività produttive nell'area del Polo siderurgico di Piombino, attualmente classificato come sito di interesse nazionale (SIN) per criticità ambientali legate alla quantità e qualità dei rifiuti e allo stato di crisi industriale complessa;

    la possibilità di ipotecare le opere realizzate dalle imprese concessionarie, riconosciuta dal decreto, costituisce una novità che consentirebbe di ridurre il costo del capitale e facilita la realizzazione di investimenti industriali strategici nell'area, contribuendo così al rilancio produttivo e occupazionale di Piombino;

    tale area e il suo sviluppo sono strettamente connessi anche alle destinazioni d'uso e all'effettiva operatività delle infrastrutture portuali,

impegna il Governo:

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a completare le misure recate dall'articolo 1-bis adoperandosi affinché sia assicurato il finanziamento del piano pubblico per il potenziamento delle infrastrutture portuali di Piombino, con un rapido coinvolgimento dei Ministeri competenti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero delle imprese e del made in Italy);

   e valutando, ove sia ritenuto necessario, l'attivazione di percorsi finalizzati a valorizzare le infrastrutture portuali anche attraverso forme di gestione privata, garantendo in ogni caso il rispetto dell'interesse pubblico e della vocazione industriale della città.
9/2527/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni, Richetti, Bonetti, Rosato.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca interventi urgenti per assicurare la continuità produttiva e facilitare gli investimenti negli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui competitività è strettamente legata alla disponibilità di una fornitura stabile di energia elettrica, a costi inferiori a quelli oggi sostenuti dalle imprese;

    per perseguire questo obiettivo è necessario realizzare una riforma del funzionamento del mercato elettrico, che, senza modificarne la struttura, consenta una remunerazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili equa e sostenibile per le imprese energivore;

    il settore idroelettrico è una delle più importanti fonti rinnovabili di energia elettrica, fornendo il 15 per cento della produzione elettrica in Europa, contribuendo in tal modo a conseguire gli obiettivi energetici dell'Unione, in particolare ai fini del raggiungimento della quota di fonti rinnovabili nel consumo finale del 42,5 per cento entro il 2030;

    l'energia idroelettrica rappresenta la fonte rinnovabile più preziosa per l'Italia, perché l'idroelettrico è un'energia rinnovabile flessibile e programmabile. Certamente ciò è dovuto alla particolare conformazione geografica del Paese, caratterizzato da un territorio ricco di montagne e corsi d'acqua che hanno favorito la costruzione di dighe e impianti idroelettrici;

    l'Italia ha una potenza nominale idroelettrica installata di quasi 25 mila megawatt, e c'è ancora molto che si può fare per migliorare la produzione;

    inoltre, a differenza di altre fonti rinnovabili, l'idroelettrico può modulare la produzione in base alla domanda, svolgendo un ruolo chiave nella stabilità della rete elettrica;

    per lo stesso motivo, l'energia idroelettrica può essere prodotta in modo controllato, anche quando il prezzo di borsa elettrica è determinato dagli impianti a gas. Pertanto, la remunerazione al prezzo di borsa di fatto impedisce oggi ai consumatori di beneficiare dei bassissimi costi operativi dei grandi impianti idroelettrici, di taglia superiore a 10 megawatt;

    per ovviare a questo problema è sufficiente che al rinnovo delle concessioni idroelettriche o procedendo a gare per l'assegnazione, si introduca una clausola che preveda la remunerazione con contratto a due vie;

    come noto, la normativa dell'Unione europea è stata recepita in modo eterogeneo dagli Stati membri tanto da essere sempre più avvertita la necessità di giungere alla definizione di una disciplina uniforme a livello europeo in materia di assegnazione delle concessioni; una tematica, attualmente, oggetto di un dibattito molto complesso, non solo in Italia ma anche in Europa e particolarmente avvertita, dal momento che questa fonte di energia, oltre ad essere rinnovabile, è anche un asset strategico dei Paesi con grandi sorgenti d'acqua;

    a ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione, non certamente secondaria, che il contesto geopolitico internazionale e la crisi economica globale, esacerbata da conflitti e dazi, rende oggi ancora più strategica l'esigenza di rafforzamento della tutela delle concessioni idroelettriche, in quanto fonte di energia rinnovabile e sicura, capace di contribuire all'autonomia energetica e alla riduzione della dipendenza da forniture di altri Paesi. La stabilità delle concessioni idroelettriche, quindi, non è solo una questione economica, ma anche di sicurezza nazionale e di transizione ecologica,

impegna il Governo:

   in linea con l'obiettivo perseguito dalle disposizioni di cui al Capo I del provvedimento in esame di assicurare la continuità produttiva e facilitare gli investimenti negli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, al fine di tutelare la filiera italiana dell'idroelettrico, ad accompagnare le misure recate dal citato Capo con ulteriori iniziative dirette ad avviare con la Commissione europea tutte le opportune interlocuzioni, finalizzate all'adozione delle iniziative normative volte alla modifica della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 79 del 1999, come modificato dall'articolo 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118 in coerenza con le previsioni della milestone M1C2-6 del PNRR, relativamente alle modalità di affidamento delle concessioni idroelettriche, prevedendo, in particolare, la possibilità di una riassegnazione delle concessioni al concessionario uscente a valore di mercato a fronte di piani di investimento condivisi con le stesse amministrazioni concedenti, che garantirebbero importanti ricadute positive sia in chiave energetica che ambientale per i territori interessati e in generale per il nostro Paese, eliminando in tal modo le asimmetrie normative di gestione degli asset energetici tra i diversi Stati;

   ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza, anche in sede di conferenza Stato-regioni, necessaria ad introdurre in ogni caso per tutti i grandi impianti idroelettrici, con potenza superiore a 10 megawatt, la remunerazione tramite contratto a due vie, anche assumendo, ove possibile e senza maggiori oneri a carico degli utenti, un prezzo di esercizio da determinarsi a partire dal prezzo medio di borsa del decennio 2011-2020 tenuto conto di eventuali successivi investimenti per interventi di ammodernamento.
9/2527/36. Ruffino, Richetti, Bonetti, Rosato, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca interventi urgenti per assicurare la continuità produttiva e facilitare gli investimenti negli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui competitività è strettamente legata alla disponibilità di una fornitura stabile di energia elettrica, a costi inferiori a quelli oggi sostenuti dalle imprese;

    per perseguire questo obiettivo è necessario garantire in primo luogo condizioni di sicurezza, sostenibilità ed economicità al sistema elettrico nazionale;

    il PNIEC prevede che entro il 2030 in Italia debbano essere installati 80 gigawatt di impianti fotovoltaici (a fine giugno 2024 erano 40) e 28 gigawatt di impianti eolici (13 a fine giugno), per i quali sono previsti meccanismi (contratti a due vie) che garantiscono la remunerazione dell'energia elettrica, anche quando prodotta in eccesso rispetto alla domanda oppure non immessa in rete, per ragioni di stabilità. A questo proposito, Terna ha dichiarato che nel mese di maggio 2024, dei circa 38 gigawatt fotovoltaici installati, «non sono stati immessi in rete sino a 7 GW»;

    la remunerazione dell'energia fotovoltaica ed eolica inutilizzata, delle batterie (secondo Terna ne dovremo installare altri 60 gigawattora, in aggiunta agli attuali 10 gigawattora), degli sviluppi previsti per la rete di trasmissione e distribuzione che dovranno collegare 55 gigawatt di nuova potenza solare ed eolica, prodotta prevalentemente al Sud, con la domanda per oltre la metà localizzata in Nord Italia, i costi di bilanciamento, tutti confluiscono in apposite voci della bolletta elettrica. Tanto che già oggi il prezzo di borsa elettrica rappresenta solo il 40 per cento del prezzo totale pagato dai consumatori;

    per la corretta gestione dell'operatività e degli sviluppi del sistema elettrico verso gli obiettivi di sicurezza, compatibilità ambientale ed economicità complessiva, anche in Italia abbiamo bisogno di un operatore di sistema elettrico, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale e dagli altri soggetti gestori delle reti di distribuzione e di impianti di generazione e accumulo, che progettano e realizzano parti del sistema,

impegna il Governo:

in linea con l'obiettivo perseguito dalle disposizioni di cui al Capo I del provvedimento in esame di assicurare la continuità produttiva e facilitare gli investimenti negli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ad accompagnare le misure recate dal citato Capo, con ulteriori iniziative volte a istituire un Operatore Nazionale del Sistema Elettrico cui attribuire le attività di:

  pianificazione strategica, ovvero elaborazione degli scenari che consentano il raggiungimento degli obiettivi di policy, al minimo costo totale del sistema, garantendo la sicurezza degli approvvigionamenti e impiegando tutte le tecnologie idonee previste dal legislatore;

  pianificazione della potenza, l'ubicazione e la tempistica di realizzazione dei generatori delle diverse tecnologie e degli sviluppi della rete di trasmissione e distribuzione, in modo che siano individuati contingenti e tempi per la loro autorizzazione ed eventuale remunerazione con contratti dedicati;

  dispacciamento di tutte le risorse (generatori, accumuli, gestione della domanda ed altro) afferenti alle reti di trasporto e distribuzione.
9/2527/37. Sottanelli, Richetti, Bonetti, Rosato, Benzoni.