Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 5 agosto 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 5 agosto 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Semenzato, Serracchiani, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 agosto 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   CAPPELLETTI: «Disposizioni temporanee in materia di trattamento tributario dei costi di acquisto e delle spese relativi agli automezzi aziendali nonché di oneri di immatricolazione dei veicoli in rapporto alle emissioni di anidride carbonica prodotte» (2558).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MOLINARI ed altri: «Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti la composizione e le funzioni delle Camere e l'istituzione del Senato delle Regioni» (2419) Parere delle Commissioni II, III, V, VI, VIII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):

  IACONO ed altri: «Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano» (2109) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  IACONO ed altri: «Istituzione del Parco nazionale dei Monti Sicani» (2154) Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  DI LAURO ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a contrastare la resistenza agli antimicrobici» (2250) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   Commissione III (Affari esteri):

  SARRACINO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Mario Paciolla» (Doc. XXII, n. 45) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 1° agosto 2025, ha comunicato che la 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio (COM(2025) 179 definitivo) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 definitivo) (Doc. XVIII-bis, n. 27).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

  Con lettera pervenuta il 5 agosto 2025, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il Collegio per i reati ministeriali, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, letto il parere espresso dal pubblico ministero, l'archiviazione di un procedimento penale promosso nei confronti della deputata Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri (decreto del 1° agosto 2025 – procedimento n. 3924/25 RGNR).

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

  Con lettera pervenuta il 5 agosto 2025, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale concernente il deputato Carlo Nordio nella sua qualità di Ministro della giustizia, Matteo Piantedosi nella sua qualità di Ministro dell'interno e Alfredo Mantovano nella sua qualità di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i seguenti reati:

   1) Carlo Nordio, per i reati di cui:

    all'art. 328 c.p. (rifiuto di atti d'ufficio), con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 2 e n. 9 c.p.;

    agli artt. 110 e 378 c.p. (concorso in favoreggiamento personale), con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p.

   2) Matteo Piantedosi, per i reati di cui:

    agli artt. 110 e 378 c.p. (concorso in favoreggiamento personale), con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p.;

    agli artt. 110 e 314 c.p. (concorso in peculato), con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 2 e n. 9 c.p.

   3) Alfredo Mantovano, per i reati di cui:

    agli artt. 110 e 378 c.p. (concorso in favoreggiamento personale), con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p.;

    agli artt. 110 e 314 c.p. (concorso in peculato), con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 2 e n. 9 c.p.

  I suddetti atti sono stati immediatamente inviati alla Giunta per le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale.

  La relazione motivata, allegata agli atti, sarà stampata e distribuita (doc. IV-bis, n. 1).

Annunzio della pendenza di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

  In data 5 agosto 2025 è pervenuta alla Camera dei deputati un'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, Prima Sezione penale – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – ha sospeso un procedimento penale nei confronti del deputato Francesco Emilio Borrelli (procedimento n. 4005/2025 RG Dib. – n. 13414/24 PM).

  Nel trasmettere anche gli atti relativi al menzionato procedimento, il medesimo Tribunale ha chiesto alla Camera di deliberare se i fatti oggetto del giudizio concernano o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del Tribunale di Napoli sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 21).

Trasmissione dal Ministro per
i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione – predisposta dal Ministero della giustizia – sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro o confisca, aggiornata al mese di giugno 2025 (Doc. CLIV, n. 6).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile presso l'aeroporto di Treviso il 28 novembre 2024.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni (COM(2025) 503 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 agosto 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame del mercato del roaming (COM(2025) 324 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Comando generale
della guardia di finanza.

  Il Comando generale della guardia di finanza ha trasmesso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza», autorizzata, in data 1° agosto 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1565 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2025, N. 95, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E IMPRESE, NONCHÉ INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE E IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENTI TERRITORIALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2551)

A.C. 2551 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una pluralità di misure urgenti in materia di imprese e attività economiche. Nello specifico, l'articolo 4, comma 5, proroga l'operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive, mentre l'articolo 14 (Disposizioni urgenti in materia di turismo) dispone l'erogazione di contributi a favore delle imprese del settore turistico ricettivo destinati alla creazione, alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai medesimi lavoratori del comparto turistico-ricettivo;

    il Governo Meloni da tempo è impegnato nel dare risposte al disagio abitativo delle fasce sociali meno abbienti, in particolare, ampliando, con la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), i cosiddetti «fringe benefit», ovvero beni e servizi conferiti in natura dal datore di lavoro ai dipendenti allo scopo di integrare l'ordinaria retribuzione in denaro, anche alle somme erogate o rimborsate per le spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa nonché per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, determinando anche un aumento del tetto massimo di esenzione a fini fiscali e contributivi: 1.000 euro per i lavoratori privi di figli a carico e 2.000 euro in presenza di figli a carico. Misura confermata con la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) anche per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027;

    la soprarichiamata misura agevolativa opera per un triennio in deroga all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) che dispone che: «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito»;

    l'importo complessivo di esenzione di euro 258,23 è insufficiente, tenuto conto del valore e della natura dei fringe benefit erogati dalle imprese in favore dei lavoratori (buoni acquisto, buoni carburante, auto ad uso promiscuo, vitto e alloggio eccetera), e non rappresenta una franchigia, pertanto il suo superamento comporta che l'intero valore dei benefit erogati concorre a formare reddito imponibile sia ai fini fiscali che contributivo;

    imprese e lavoratori da tempo chiedono sia l'innalzamento dei limiti di esenzione dei benefit erogati, in quanto centrali per la riduzione del cuneo fiscale e l'aumento dei salari erosi in questi ultimi anni da una pesante inflazione, che la loro stabilizzazione, superando il carattere temporaneo e transitorio della misura agevolativa, in un'ottica di maggiore certezza normativa così da consentire alle parti sociali adeguati margini di pianificazione e di intesa nelle procedure di contrattazione collettiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dall'articolo 14 del provvedimento in esame, al fine di rendere strutturale l'aumento dell'esenzione, ai fini dell'Imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), dei beni ceduti e dei servizi prestati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, disposto dall'articolo 1, comma 390, della legge di bilancio 2025, in modo da determinare una significativa riduzione del cuneo fiscale e un aumento del potere di acquisto dei lavoratori.
9/2551/1. Zucconi, Almici.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto in esame reca misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici;

    il 9 marzo 2023 si sono verificati intensi eventi sismici con epicentro nel territorio dell'intero comune di Umbertide, in provincia di Perugia, della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia, della parte centro-nord del comune di Perugia e della parte ovest del comune di Gubbio, in provincia di Perugia, causando l'inagibilità di numerosi edifici e costringendo molte famiglie a lasciare le proprie abitazioni;

    ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito di tali eventi sismici, è stato riconosciuto un contributo mensile per l'autonoma sistemazione;

    il beneficio economico è concesso a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione stessa ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

    lo stato di emergenza è stato, da ultimo, prorogato per 12 mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024 ed è quindi terminato da pochi mesi;

    l'erogazione dei contributi potrà riprendere solo dopo l'adozione di una nuova ordinanza da parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile, necessaria per consentire ai comuni – cui la regione ha già trasferito le risorse – di procedere ai pagamenti;

    tale passaggio è richiesto dal rientro al regime ordinario, che prevede un atto formale del Dipartimento nazionale della Protezione civile per attivare nuovamente l'erogazione dei contributi;

    la regione Umbria ha completato da tempo tutti gli adempimenti richiesti e ha già stanziato e trasferito ai comuni coinvolti (Perugia, Gubbio, Umbertide) oltre 900.000 euro, ma questi non possono ancora procedere ai pagamenti senza la necessaria ordinanza del Capo della Protezione civile nazionale;

    risulta alla presentatrice del presente atto che la bozza dell'ordinanza sia attualmente in fase di valutazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, passaggio indispensabile per sbloccare i contributi;

    la regione Umbria che ha più volte sollecitato l'adozione del provvedimento, ha chiesto inoltre anche di prevedere la proroga della sospensione dei mutui per i residenti dei centri colpiti dal sisma,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dalla disposizione citata in premessa con l'adozione con la massima urgenza di ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a garantire l'immediata erogazione del Contributo di autonoma sistemazione (CAS) a favore delle famiglie colpite dal sisma del 2023, nonché la prosecuzione della sospensione dei mutui per i cittadini residenti nei territori interessati.
9/2551/2. Ascani, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto-legge contiene misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici;

    con delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia; con successiva delibera del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023 gli effetti dello stato d'emergenza sono stati estesi al territorio dell'intero comune di Umbertide in provincia di Perugia, della parte centro-nord del comune di Perugia e della parte ovest del comune di Gubbio;

    i cittadini hanno rivissuto l'incubo del 2016, almeno 200 persone hanno passato la notte fuori casa, circa 150 posti letto sono stati allestiti nelle palestre di Umbertide, Pierantonio e Sant'Orfeto, località più vicine all'epicentro, danni ingenti si sono verificati negli edifici privati e nelle strutture pubbliche;

    il Governo ha stanziato le opportune risorse per l'organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, ultimamente integrate con delibera del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025, e ha assegnato al Commissario straordinario del Governo per il sisma del 2016, senatore Guido Castelli, la ricostruzione dei territori interessati dall'evento, mettendo così a frutto l'esperienza acquisita negli ultimi anni;

    con decreto n. 1 del 28 aprile 2025 il Commissario straordinario, ha fissato le linee guida contenenti i primi indirizzi e criteri fondamentali per avviare nel modo più rapido ed efficace possibile i processi di ricostruzione, sulla base di fondi già disponibili e del quadro normativo precedentemente adottato per il sisma del 2016;

    in particolare, entro il 30 settembre 2025 le famiglie dovranno presentare la dichiarazione di volontà a richiedere i contributi, mentre entro il 31 dicembre 2025 dovrà essere definito il livello di danno delle abitazioni;

    tuttavia, sono emersi seri problemi per il proseguimento dell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS), nonostante l'articolo 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, preveda la possibilità di proroga delle misure di assistenza abitativa, con ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza dell'evento sismico e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni;

    infatti, risulta al presentatore che, in assenza di una norma primaria, l'ordinanza della protezione civile non sia assentibile;

    occorre, pertanto, una norma che autorizzi il proseguimento dell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS), fino al 31 dicembre 2025, anche per chi presenterà la domanda entro il termine fissato al 30 settembre 2025 dal Commissario straordinario del Governo, ai sensi del decreto n. 1 del 28 aprile 2025,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo, per autorizzare, nel primo provvedimento utile, il proseguimento, fino al 31 dicembre 2025, dell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS), per le famiglie interessate dalle dichiarazioni dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, anche per chi dichiara la volontà a richiedere i contributi, entro il termine fissato al 30 settembre 2025, ai sensi del decreto n. 1 del 28 aprile 2025, del Commissario straordinario.
9/2551/3. Marchetti.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame dispone il rinvio, al prossimo 1° gennaio 2026, dell'entrata in vigore della cosiddetta sugar tax, vale a dire l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate di cui all'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge 30 dicembre 2019, n. 160;

    questa imposta è stata rinviata da tutti i Governi che si sono susseguiti dal 2019 ad oggi, tenuto conto di una analisi costi-benefici legata alla realtà italiana;

    l'entrata in vigore della sugar tax desta forti preoccupazioni tra le associazioni di categoria dei diversi anelli della filiera agroalimentare, costituita da migliaia di realtà, molte delle quali piccole e medie imprese, nonché tra i lavoratori del settore, in considerazione delle possibili ricadute a livello occupazionale e di competitività;

    le bevande analcoliche sono oggi l'unico comparto a trovarsi peraltro esposto a due nuove imposte sospese, come la cosiddetta sugar tax e plastic tax, che graverebbero tra pochi mesi in modo pesante su produzione, distribuzione e occupazione;

    in un contesto di rallentamento economico, inflazione e tensioni internazionali, nuove imposizioni fiscali che non garantiscono risultati tangibili né in termini di salute pubblica né di sostenibilità ambientale rischiano di deprimere ulteriormente il sistema produttivo italiano;

    nonostante il nome, la tassa non colpisce lo zucchero, tassando in egual misura anche le bevande senza zucchero o a basso contenuto calorico. Questo comporta un paradosso fiscale che penalizza anche le versioni light o zero, rendendo del tutto incoerente lo scopo dichiarato della misura;

    le imprese hanno modificato l'offerta di bibite analcoliche ai cittadini italiani riducendo di oltre il 41 per cento lo zucchero immesso in consumo, grazie a percorsi definiti mediante protocolli con il Ministero della salute che hanno accelerato una transizione in favore di versioni con meno zucchero o prive di calorie;

    i consumi di bibite zuccherate sono in calo costante da anni, e pesano solo per lo 0,9 per cento sul totale delle calorie quotidiane consumate, come evidenziano i dati ufficiali del Ministero della salute, con un apporto medio di 18 calorie al giorno, che scendono a 13 calorie nel caso dei bambini. Riguardo a questi ultimi, la frequenza di consumo di queste bevande si è ridotta del 50 per cento;

    l'Organizzazione mondiale della sanità ha evidenziato la necessità di considerare la specificità dei mercati locali, considerando anche che l'aumento del prezzo delle bevande analcoliche e la riduzione delle vendite non modificano automaticamente la dieta e i comportamenti alimentari, né si raggiungono risultati tangibili per la salute pubblica. In molti Paesi dell'Unione europea (ad esempio Francia, Portogallo, Romania, Polonia) i consumi di zucchero aumentano nonostante la tassa sulle bibite, così come i tassi di obesità. Per questi motivi, alcuni Paesi come Danimarca e Norvegia l'hanno già cancellata,

    questa imposta, se applicata, produrrebbe una contrazione del 16 per cento delle vendite nel biennio e un aumento di burocrazia per le imprese, con conseguenti rischi sul piano dell'occupazione, in grado di comportare una perdita di circa 5.000 posti di lavoro, e una contrazione di attività nella filiera con minori entrate IVA pari a 274 milioni di euro,

impegna il Governo

a predisporre i necessari interventi normativi al fine di procedere, in occasione della prossima Manovra di bilancio, all'eliminazione dell'imposta di cui in premessa, in quanto misura dannosa per l'economia nazionale e priva di benefici per la salute pubblica.
9/2551/4. Nevi.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame dispone il rinvio, al prossimo 1° gennaio 2026, dell'entrata in vigore della cosiddetta sugar tax, vale a dire l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate di cui all'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge 30 dicembre 2019, n. 160;

    questa imposta è stata rinviata da tutti i Governi che si sono susseguiti dal 2019 ad oggi, tenuto conto di una analisi costi-benefici legata alla realtà italiana;

    l'entrata in vigore della sugar tax desta forti preoccupazioni tra le associazioni di categoria dei diversi anelli della filiera agroalimentare, costituita da migliaia di realtà, molte delle quali piccole e medie imprese, nonché tra i lavoratori del settore, in considerazione delle possibili ricadute a livello occupazionale e di competitività;

    le bevande analcoliche sono oggi l'unico comparto a trovarsi peraltro esposto a due nuove imposte sospese, come la cosiddetta sugar tax e plastic tax, che graverebbero tra pochi mesi in modo pesante su produzione, distribuzione e occupazione;

    in un contesto di rallentamento economico, inflazione e tensioni internazionali, nuove imposizioni fiscali che non garantiscono risultati tangibili né in termini di salute pubblica né di sostenibilità ambientale rischiano di deprimere ulteriormente il sistema produttivo italiano;

    nonostante il nome, la tassa non colpisce lo zucchero, tassando in egual misura anche le bevande senza zucchero o a basso contenuto calorico. Questo comporta un paradosso fiscale che penalizza anche le versioni light o zero, rendendo del tutto incoerente lo scopo dichiarato della misura;

    le imprese hanno modificato l'offerta di bibite analcoliche ai cittadini italiani riducendo di oltre il 41 per cento lo zucchero immesso in consumo, grazie a percorsi definiti mediante protocolli con il Ministero della salute che hanno accelerato una transizione in favore di versioni con meno zucchero o prive di calorie;

    i consumi di bibite zuccherate sono in calo costante da anni, e pesano solo per lo 0,9 per cento sul totale delle calorie quotidiane consumate, come evidenziano i dati ufficiali del Ministero della salute, con un apporto medio di 18 calorie al giorno, che scendono a 13 calorie nel caso dei bambini. Riguardo a questi ultimi, la frequenza di consumo di queste bevande si è ridotta del 50 per cento;

    l'Organizzazione mondiale della sanità ha evidenziato la necessità di considerare la specificità dei mercati locali, considerando anche che l'aumento del prezzo delle bevande analcoliche e la riduzione delle vendite non modificano automaticamente la dieta e i comportamenti alimentari, né si raggiungono risultati tangibili per la salute pubblica. In molti Paesi dell'Unione europea (ad esempio Francia, Portogallo, Romania, Polonia) i consumi di zucchero aumentano nonostante la tassa sulle bibite, così come i tassi di obesità. Per questi motivi, alcuni Paesi come Danimarca e Norvegia l'hanno già cancellata,

    questa imposta, se applicata, produrrebbe una contrazione del 16 per cento delle vendite nel biennio e un aumento di burocrazia per le imprese, con conseguenti rischi sul piano dell'occupazione, in grado di comportare una perdita di circa 5.000 posti di lavoro, e una contrazione di attività nella filiera con minori entrate IVA pari a 274 milioni di euro,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a predisporre i necessari interventi normativi al fine di procedere all'eliminazione dell'imposta di cui in premessa ovvero a differirne ulteriormente l'entrata in vigore in vista di una successiva possibile eliminazione.
9/2551/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Nevi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 comma 2 del provvedimento in esame, mediante l'aggiunta del comma 8-ter.1 all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è concessa la detrazione per gli incentivi fiscali, nella misura del 110 per cento, anche per le spese sostenute nell'anno 2026, sottoponendo la fruizione del beneficio a talune condizioni;

    la norma esclude dalla proroga a tutto il 2026 del beneficio il territorio dell'Emilia-Romagna, interessato dal terremoto del maggio 2012. Sino ad oggi, tutti i territori interessati da eventi sismici successivi al 2009, godevano di una «disciplina superbonus speciale», sancita dall'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;

    sono 15 i comuni del cratere sismico dell'Emilia-Romagna ancora impegnati a terminare l'opera di ricostruzione, sparsi su tre province: la maggior parte di essi, insiste sulla provincia modenese (Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero). Nella provincia di Ferrara insistono tre comuni (Bondeno, Cento, Poggio Renatico) e quella di Bologna il comune di Crevalcore;

    sebbene la ricostruzione degli immobili privati, ossia abitazioni e attività produttive, sia pressoché completata, restano ancora attive 600 pratiche sisma MUDE (che prevede il 110 per cento sulla parte eccedente il contributo o in alternativa al medesimo) su immobili residenziali danneggiati dagli eventi sismici del 2012,

impegna il Governo

a completare la misura recata dall'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame adottando le iniziative normative necessarie ad estendere la proroga del Superbonus 110 per cento fino al 31 dicembre 2026, a tutti i territori interessati da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ivi compresi quelli dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012.
9/2551/5. Tassinari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 comma 2 del provvedimento in esame, mediante l'aggiunta del comma 8-ter.1 all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è concessa la detrazione per gli incentivi fiscali, nella misura del 110 per cento, anche per le spese sostenute nell'anno 2026, sottoponendo la fruizione del beneficio a talune condizioni;

    la norma esclude dalla proroga a tutto il 2026 del beneficio il territorio dell'Emilia-Romagna, interessato dal terremoto del maggio 2012. Sino ad oggi, tutti i territori interessati da eventi sismici successivi al 2009, godevano di una «disciplina superbonus speciale», sancita dall'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;

    sono 15 i comuni del cratere sismico dell'Emilia-Romagna ancora impegnati a terminare l'opera di ricostruzione, sparsi su tre province: la maggior parte di essi, insiste sulla provincia modenese (Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero). Nella provincia di Ferrara insistono tre comuni (Bondeno, Cento, Poggio Renatico) e quella di Bologna il comune di Crevalcore;

    sebbene la ricostruzione degli immobili privati, ossia abitazioni e attività produttive, sia pressoché completata, restano ancora attive 600 pratiche sisma MUDE (che prevede il 110 per cento sulla parte eccedente il contributo o in alternativa al medesimo) su immobili residenziali danneggiati dagli eventi sismici del 2012,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a rafforzare il sostegno alla ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, assicurando coerenza e continuità tra le diverse aree interessate e favorendo l'efficace utilizzo delle risorse disponibili.
9/2551/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Tassinari.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 2-bis, del provvedimento in esame proroga l'operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» al 31 dicembre 2033, allo scopo di consentire la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche;

    la variante di Longarone è un'opera infrastrutturale di circa 11 chilometri, prevista nell'elenco delle «opere olimpiche» che include un tratto in galleria e diversi viadotti, con l'obiettivo di migliorare la viabilità lungo la SS 51 di Alemagna, bypassando il centro abitato di Longarone. Si tratta di un intervento di notevoli dimensioni – con interventi rilevanti sia in termini logistici che di realizzazione;

    l'obiettivo è di appaltare i lavori entro il 2025 e concluderli nel 2028. Nel Documento di finanza pubblica 2025 si precisa che detta variante avrà un costo (dopo l'adeguamento per il caro materiali) di 481 milioni e si attende l'ultima tranche di finanziamenti pari a 48 milioni;

    risulta al presentatore che è in corso una interlocuzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze per la copertura di questo fabbisogno, funzionale all'aggiornamento del Piano complessivo delle opere olimpiche a cui la Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stanno lavorando;

    attualmente in località Longarone si verificano rilevanti congestioni di tratti – sia in direzione Cortina e sia in direzione Venezia;

    né il tratto montano della SS 51 è scevro da altri problemi di percorribilità: nella notte del 13 luglio 2025 una nuova colata detritica di fango è scesa dalla Croda Marcora e ha invaso la sede statale all'altezza di Dogana Vecchia sul ponte di Venco a pochi giorni dalla riapertura, seppur parziale (solo nelle ore diurne), al traffico veicolare,

impegna il Governo:

   a procedere con la massima sollecitudine nella messa a gara della variante di Longarone;

   ad adottare le misure necessarie a garantire la piena funzionalità della SS 51 di Alemagna;

   a individuare soluzioni alternative volte a decongestionare la viabilità lungo la SS 51.
9/2551/6. Cortelazzo.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 2-bis, del provvedimento in esame proroga l'operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» al 31 dicembre 2033, allo scopo di consentire la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche;

    la variante di Longarone è un'opera infrastrutturale di circa 11 chilometri, prevista nell'elenco delle «opere olimpiche» che include un tratto in galleria e diversi viadotti, con l'obiettivo di migliorare la viabilità lungo la SS 51 di Alemagna, bypassando il centro abitato di Longarone. Si tratta di un intervento di notevoli dimensioni – con interventi rilevanti sia in termini logistici che di realizzazione;

    l'obiettivo è di appaltare i lavori entro il 2025 e concluderli nel 2028. Nel Documento di finanza pubblica 2025 si precisa che detta variante avrà un costo (dopo l'adeguamento per il caro materiali) di 481 milioni e si attende l'ultima tranche di finanziamenti pari a 48 milioni;

    risulta al presentatore che è in corso una interlocuzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze per la copertura di questo fabbisogno, funzionale all'aggiornamento del Piano complessivo delle opere olimpiche a cui la Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stanno lavorando;

    attualmente in località Longarone si verificano rilevanti congestioni di tratti – sia in direzione Cortina e sia in direzione Venezia;

    né il tratto montano della SS 51 è scevro da altri problemi di percorribilità: nella notte del 13 luglio 2025 una nuova colata detritica di fango è scesa dalla Croda Marcora e ha invaso la sede statale all'altezza di Dogana Vecchia sul ponte di Venco a pochi giorni dalla riapertura, seppur parziale (solo nelle ore diurne), al traffico veicolare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

  adottare ogni utile iniziativa per la celere realizzazione della variante di Longarone;

  adottare le misure necessarie a garantire la piena funzionalità della SS 51 di Alemagna e, laddove ne ricorrano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, individuare soluzioni alternative volte a decongestionare la viabilità lungo la medesima SS 51.
9/2551/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Cortelazzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento interviene, all'articolo 6-ter, per incrementare di 30 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

    l'attuale crisi economica colpisce tuttavia particolarmente anche i soggetti che devono affrontare i costi per l'affitto di una casa;

    il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle monoreddito, quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

    mentre il Fondo per la morosità incolpevole è stato seppur minimamente rifinanziato con 50 milioni di euro nella legge di bilancio 2025 (legge n. 213 del 2024, articolo 1, comma 391), confermandone la rilevanza come strumento di contrasto alla precarietà abitativa, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (cosiddetto «Fondo affitti») non ha avuto più alcun rifinanziamento a partire dal 2023, primo anno di attività del Governo Meloni;

    il mancato rifinanziamento del Fondo affitti non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare il disagio abitativo, il caro affitti e gli sfratti, che sono ripresi dal 1° gennaio 2022, dopo la sospensione disposta durante il periodo pandemico;

    secondo i dati del Ministero dell'interno, nel 2023 sono stati emessi 39.373 provvedimenti di sfratto, di cui circa 78 per cento per morosità (30.702 casi); sono state registrate 73.809 richieste di esecuzione e 21.345 sfratti sono stati eseguiti con l'intervento della forza pubblica. Sebbene in leggera flessione rispetto al 2022, tali numeri rappresentano una pressione sociale ancora altissima;

    l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore all'analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per l'acquisto della prima casa;

    è necessario colmare questo divario, che penalizza chi, impossibilitato ad acquistare un immobile, spesso a causa del precariato, dei bassi salari e dell'elevata disoccupazione, risolve il bisogno abitativo attraverso la locazione,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a perseguire una maggiore redistribuzione del reddito attraverso la leva fiscale, raddoppiando a tal fine l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa;

   a valutare altresì ulteriori interventi normativi a sostegno dei soggetti più fragili, quali il rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, non previsto nelle ultime leggi di bilancio e l'integrazione con ulteriori risorse del Fondo per la morosità incolpevole, anche valutando un coordinamento organico tra i due Fondi, nonché la destinazione di apposite risorse al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità, al fine di prevenire emergenze sociali e rafforzare la tutela del diritto all'abitare.
9/2551/7. Braga, Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 del provvedimento in esame prevede disposizioni urgenti in materia di agricoltura,

impegna il Governo

al fine di supportare le aziende agricole che subiscono danni indiretti derivanti da misure di restrizione sanitaria imposte dalla normativa per contenere focolai di malattie animali, quali peste suina africana (PSA), blue tongue e influenza aviaria, dermatite nodulare contagiosa dei bovini (LSD), ad accompagnare le misure di sostegno al settore previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo straordinario con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
9/2551/8. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 del provvedimento in esame prevede disposizioni urgenti in materia di agricoltura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure a sostegno delle aziende agricole che subiscono danni indiretti derivanti da misure di restrizione sanitaria imposte dalla normativa per contenere focolai di malattie animali, quali peste suina africana (PSA), blue tongue e influenza aviaria, dermatite nodulare contagiosa dei bovini (LSD).
9/2551/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, prevede, all'articolo 15, disposizioni urgenti in materia di agricoltura,

impegna il Governo

al fine di sostenere la filiera ortofrutticola della regione Emilia-Romagna e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta anche ad una serie concomitante di avversità climatiche e fitopatie, ad accompagnare le disposizioni citate in premessa con ulteriori iniziative normative volte a destinare risorse adeguate a favore delle imprese agricole.
9/2551/9. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, prevede, all'articolo 15, disposizioni urgenti in materia di agricoltura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure a sostegno della filiera ortofrutticola della regione Emilia-Romagna per contrastare le conseguenze derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta anche ad una serie concomitante di avversità climatiche e fitopatie.
9/2551/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15, del provvedimento in esame prevede disposizioni urgenti in materia di agricoltura;

    il mondo del vino italiano, primo settore dell'agroalimentare per export negli Stati Uniti (con un fatturato di 1,9 miliardi su un totale di 7,8) vive con grande preoccupazione il nuovo assetto commerciale tra Europa e Usa in seguito all'accordo tra la Commissione europea e l'amministrazione Trump per l'applicazione di tariffe al 15 per cento per le esportazioni di vini italiani;

    l'Associazione Vini Toscani DOP e IGP rappresenta il primo organismo unitario di rappresentanza della vitivinicoltura toscana di qualità. Attualmente vi aderiscono 24 consorzi di tutela, per circa 6.000 imprese e poco meno di 60.000 ettari di vigneto con una produzione che, nel 2024, ha raggiunto circa 260 milioni di bottiglie. La Toscana del vino, con un totale di 58 Vini DOP IGP, è la regione numero 2 in Italia. A livello economico, secondo le ultime stime dell'Osservatorio Ismea-Qualivita, il settore del Vino DOP IGP in Toscana vale 1.164 milioni di euro;

    le nuove tariffe avranno un impatto devastante sul settore vinicolo toscano che esporta nel mercato americano il 37 per cento con un valore medio annuo di oltre 400 milioni di euro;

    dopo l'introduzione di dazi americani le imprese vitivinicole toscane hanno avanzato serie preoccupazioni sulle conseguenze che ricadranno in modo drammatico sui fatturati delle imprese e sui livelli occupazionali con il rischio di vedere compromessi i risultati raggiunti,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del provvedimento in esame con la predisposizione di un piano di interventi di sostegno economico volto ad indennizzare le imprese vitivinicole a fronte dei maggiori costi che dovranno sostenere.
9/2551/10. Boldrini, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 2 reca un finanziamento del Fondo regionale di protezione civile pari 20 milioni di euro per il 2025, destinato ad essere percentualmente ripartito tra le sedi territoriali, anche sulla base dei rischi di frane e alluvioni, rispettivamente individuati dai piani di assetto idrogeologico (articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006) e dei piani di gestione del rischio alluvioni (decreto legislativo n. 49 del 2010);

    in data 16 e 17 giugno 2025, il territorio della regione Emilia-Romagna è stato interessato da un'ondata di maltempo eccezionale, caratterizzata da precipitazioni torrenziali, raffiche di vento e fenomeni temporaleschi violenti, che ha provocato gravi danni al patrimonio pubblico e privato, in particolare nelle zone collinari e pedecollinari;

    tra i comuni maggiormente colpiti figurano diversi centri a forte vocazione industriale e artigianale, in particolare nei territori della provincia di Parma, nei comuni di Calestano, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma, Fornovo di Taro e Traversetolo, e di Modena, tra cui Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello, Formigine, Vignola. In analoga difficoltà ci sono anche le province di Reggio Emilia, Bologna e Forlì-Cesena, dove si concentrano numerose imprese e distretti produttivi di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

    in conseguenza degli eventi atmosferici si sono verificati allagamenti, smottamenti, interruzioni della viabilità, danni a infrastrutture strategiche, a stabilimenti produttivi, magazzini e centri logistici, compromettendo in maniera significativa la continuità operativa di numerose imprese, nonché la sicurezza dei lavoratori;

    la regione Emilia-Romagna ha disposto, con decreto presidenziale in data 29 luglio 2025, lo stato di crisi regionale, con validità retroattiva dal 16 giugno e per una durata di 180 giorni, allo scopo di attivare le prime misure urgenti di ripristino e messa in sicurezza;

    numerose amministrazioni comunali, tra cui il comune di Sassuolo, si sono immediatamente attivate per trasmettere la richiesta di intervento alla regione, sottolineando le difficoltà operative del sistema urbano di drenaggio, la vulnerabilità delle infrastrutture locali e la necessità di una risposta istituzionale più ampia,

impegna il Governo

ad accompagnare con ulteriori interventi le misure recate dall'articolo 2 del provvedimento, procedendo in particolare alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nei territori delle province di Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna e Forlì-Cesena, colpiti dagli eventi indicati in premessa al fine di destinare risorse adeguate al ristoro e sostegno economico per le attività produttive danneggiate nonché per il ripristino delle infrastrutture danneggiate, assicurando celerità e semplificazione delle procedure.
9/2551/11. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche, interventi di carattere sociale, infrastrutture e trasporti; in particolare agli articoli 1 e 2 sono previsti interventi relativi alla disciplina del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale;

    tra le opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo del Paese rientra l'adeguamento del collegamento stradale Tarquinia-San Pietro in Palazzi, noto come superstrada Tirrenica, da tempo al centro di un ampio dibattito istituzionale e sociale;

    il tratto Tarquinia-Pescia Romana è stato giudicato appaltabile in tempi rapidi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con parere n. 65 del 2023;

    l'opera è attualmente in gestione ad ANAS ed è inclusa nel contratto di programma MIT-ANAS 2021-2025, ma non è stata ancora finanziata;

    nella legge di bilancio 2024 e 2025 non figurano risorse dedicate all'intervento, contrariamente agli annunci governativi del 2023 che indicavano l'avvio dei cantieri nel 2025;

    dalla stampa nazionale e locale emersa tra luglio e agosto 2025 risulta una crescente mobilitazione di associazioni di categoria, imprese, ambientalisti e cittadini, che denunciano: la totale assenza di cantieri e investimenti; il rischio che la Tirrenica rimanga una «cattedrale nel deserto»; una forte richiesta di sicurezza e adeguamento immediato dell'Aurelia nel tratto grossetano-livornese; un «disimpegno inaccettabile» da parte del Governo; proteste e minacce di nuove mobilitazioni,

impegna il Governo

ad accompagnare gli interventi previsti nel presente decreto con azioni concrete, immediate e verificabili, atte a:

   garantire nel prossimo disegno di legge di bilancio risorse certe, pluriennali e vincolate per l'adeguamento della superstrada Tirrenica;

   presentare un cronoprogramma dettagliato e pubblico per l'avvio dei cantieri, a partire dai lotti progettualmente già pronti, come quello Tarquinia-Pescia Romana-Ansedonia;

   dare seguito alle richieste del territorio e dei portatori d'interesse, in particolare rispetto ai temi della sicurezza stradale, dell'inquinamento e del rilancio economico, come documentato dalla crescente pressione mediatica e sociale.
9/2551/12. Simiani, Boldrini, Fossi, Bonafè, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Scotto, Provenzano, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame, all'articolo 2, comma 10-ter, sono presenti norme e per la sicurezza del settore idrico;

    la Regione Siciliana ha già avviato un piano straordinario per la realizzazione di tre impianti mobili di dissalazione a Porto Empedocle, Gela e Trapani, con un investimento complessivo di 100 milioni di euro da parte di regione, Siciliacque e Acciona Agua;

    permangono criticità strutturali nell'approvvigionamento idrico in Sicilia, aggravate da condizioni climatiche estreme e dalla carenza cronica di infrastrutture idriche moderne ed efficienti;

    in numerosi paesi europei e mediterranei (Israele, Spagna) sono già state adottate soluzioni avanzate come le navi dissalatrici: unità navali autosufficienti per la produzione di acqua potabile, capaci di assicurare flessibilità, tempestività e capacità produttiva significativa (anche centinaia di metri cubi al giorno);

    l'impiego di navi cisterna per il trasporto d'acqua si è dimostrato oneroso, inefficiente e non sostenibile sul lungo periodo, con costi di circa 50.000 euro a viaggio, equivalenti a 43 euro al metro cubo;

    l'acquisto di una nave dissalatrice dedicata, operativa per l'intero territorio regionale e in particolare per le piccole isole siciliane, rappresenterebbe un investimento strutturale e strategico, con un rapido ammortamento dei costi, una significativa riduzione delle spese di gestione, nonché un concreto miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini;

    il 10 luglio scorso è stato accolto con riformulazione un ordine del giorno (n. 9/2416-A/004) che ha impegnato il Governo all'adozione «, per quanto di competenza, di provvedimenti, anche di natura normativa, volti a dotare la Sicilia di un dissalatore mobile al fine di garantire l'acqua in tutte le province e venire incontro anche alle necessità di approvvigionamento idrico delle piccole isole della regione.»,

impegna il Governo:

   a dare piena attuazione agli impegni già assunti con l'accoglimento dell'ordine del giorno citato in premessa, ed ad assicurare, secondo quanto di competenza, l'acquisto e l'operatività di almeno una nave dissalatrice a servizio della Regione Siciliana, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole isole e dei territori più fragili sotto il profilo idrico;

   a monitorare e riferire periodicamente al Parlamento sull'attuazione dell'impegno assunto, in coerenza con le finalità e le urgenze indicate nel decreto-legge in esame.
9/2551/13. Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame, all'articolo 2, comma 10-ter, sono presenti norme e per la sicurezza del settore idrico;

    la Regione Siciliana ha già avviato un piano straordinario per la realizzazione di tre impianti mobili di dissalazione a Porto Empedocle, Gela e Trapani, con un investimento complessivo di 100 milioni di euro da parte di regione, Siciliacque e Acciona Agua;

    permangono criticità strutturali nell'approvvigionamento idrico in Sicilia, aggravate da condizioni climatiche estreme e dalla carenza cronica di infrastrutture idriche moderne ed efficienti;

    in numerosi paesi europei e mediterranei (Israele, Spagna) sono già state adottate soluzioni avanzate come le navi dissalatrici: unità navali autosufficienti per la produzione di acqua potabile, capaci di assicurare flessibilità, tempestività e capacità produttiva significativa (anche centinaia di metri cubi al giorno);

    l'impiego di navi cisterna per il trasporto d'acqua si è dimostrato oneroso, inefficiente e non sostenibile sul lungo periodo, con costi di circa 50.000 euro a viaggio, equivalenti a 43 euro al metro cubo;

    l'acquisto di una nave dissalatrice dedicata, operativa per l'intero territorio regionale e in particolare per le piccole isole siciliane, rappresenterebbe un investimento strutturale e strategico, con un rapido ammortamento dei costi, una significativa riduzione delle spese di gestione, nonché un concreto miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini;

    il 10 luglio scorso è stato accolto con riformulazione un ordine del giorno (n. 9/2416-A/004) che ha impegnato il Governo all'adozione «, per quanto di competenza, di provvedimenti, anche di natura normativa, volti a dotare la Sicilia di un dissalatore mobile al fine di garantire l'acqua in tutte le province e venire incontro anche alle necessità di approvvigionamento idrico delle piccole isole della regione.»,

impegna il Governo:

   a dare piena attuazione agli impegni già assunti con l'accoglimento dell'ordine del giorno citato in premessa, ed ad assicurare, secondo quanto di competenza, l'acquisto e l'operatività di almeno una nave dissalatrice a servizio della Regione Siciliana, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole isole e dei territori più fragili sotto il profilo idrico;

   a valutare la possibilità di assicurare un adeguato monitoraggio dell'attuazione degli interventi.
9/2551/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18-bis del provvedimento in esame, inserito nel corso dell'iter presso il Senato, recante disposizioni urgenti per il sostegno al settore radiotelevisivo, è volto a ripristinare il livello di contribuzione per le emittenti radiotelevisive originariamente previsto per l'anno 2025, attraverso lo stanziamento di 16,5 milioni di euro a titolo di contributo straordinario, destinato alle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie annuali;

    il sistema dell'informazione radiotelevisiva locale costituisce un elemento fondamentale del pluralismo informativo e un presidio capillare di democrazia e partecipazione, soprattutto nei territori meno serviti dai grandi media nazionali;

    le emittenti locali rappresentano un punto di riferimento insostituibile per le comunità locali, garantendo la copertura di eventi, informazioni di pubblica utilità, approfondimenti culturali e rappresentanza delle istanze del territorio;

    in molte realtà italiane, e in particolare nelle aree interne, montane e insulari, tali emittenti costituiscono l'unico mezzo di informazione facilmente accessibile alla popolazione, anche in situazioni di emergenza;

    il sostegno pubblico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è stato introdotto per garantire una base economica a un settore strutturalmente fragile ma di rilevante interesse pubblico, promuovendo criteri di trasparenza, qualità dell'offerta e valorizzazione dell'occupazione giornalistica e tecnica;

    la legge di bilancio 2024 ha ridotto notevolmente le risorse stanziate a favore di questo settore e tale taglio ha suscitato forti preoccupazioni da parte delle associazioni di categoria, che hanno segnalato il rischio concreto di chiusura di molte emittenti locali,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni citate in premessa con ulteriori iniziative normative volte a reperire, nel primo provvedimento utile, risorse aggiuntive e strutturali al fine di sostenere e rafforzare il sostegno pubblico al sistema dell'informazione radiotelevisiva locale, riconoscendone il valore strategico in termini di pluralismo democratico, servizio di prossimità, coesione sociale e tutela del diritto all'informazione dei cittadini in ogni parte del Paese.
9/2551/14. Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18-bis del provvedimento in esame, inserito nel corso dell'iter presso il Senato, recante disposizioni urgenti per il sostegno al settore radiotelevisivo, è volto a ripristinare il livello di contribuzione per le emittenti radiotelevisive originariamente previsto per l'anno 2025, attraverso lo stanziamento di 16,5 milioni di euro a titolo di contributo straordinario, destinato alle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie annuali;

    il sistema dell'informazione radiotelevisiva locale costituisce un elemento fondamentale del pluralismo informativo e un presidio capillare di democrazia e partecipazione, soprattutto nei territori meno serviti dai grandi media nazionali;

    le emittenti locali rappresentano un punto di riferimento insostituibile per le comunità locali, garantendo la copertura di eventi, informazioni di pubblica utilità, approfondimenti culturali e rappresentanza delle istanze del territorio;

    in molte realtà italiane, e in particolare nelle aree interne, montane e insulari, tali emittenti costituiscono l'unico mezzo di informazione facilmente accessibile alla popolazione, anche in situazioni di emergenza;

    il sostegno pubblico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è stato introdotto per garantire una base economica a un settore strutturalmente fragile ma di rilevante interesse pubblico, promuovendo criteri di trasparenza, qualità dell'offerta e valorizzazione dell'occupazione giornalistica e tecnica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere iniziative per ii sostegno del sistema dell'informazione radiotelevisiva locale.
9/2551/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono previste disposizioni urgenti per infrastrutture, enti territoriali e investimenti pubblici, che rappresentano occasione strategica per affrontare anche le gravi criticità strutturali presenti in numerosi istituti penitenziari del Paese;

    nello specifico all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, al fine di far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, sono stanziate risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria;

    la casa circondariale di Firenze «Sollicciano» si presenta come una delle realtà penitenziarie più compromesse dal punto di vista strutturale, come emerso anche da ripetute denunce sindacali, da visite ispettive e da reportage della stampa;

    la situazione dell'edilizia penitenziaria dell'istituto fiorentino è tale da compromettere non solo le condizioni di lavoro del personale ma anche i livelli minimi di dignità e sicurezza per le persone detenute;

    le condizioni di degrado e insalubrità sono incompatibili con i princìpi costituzionali del trattamento della persona detenuta, oltre a rappresentare un grave rischio per la salute e la sicurezza degli operatori penitenziari;

    le condizioni di degrado edilizio e collasso funzionale si sono aggravate nelle ultime settimane come documentano le numerose ispezioni istituzionali e le notizie di stampa:

     oltre 100 celle inagibili per infiltrazioni, crolli e condizioni igienico-sanitarie compromesse;

     assenza di ventilazione, caldo estremo e ambienti insalubri, in particolare per detenuti fragili e psichiatrici, con celle definite «forni»;

     crolli di arredi e impianti, come il caso del lavandino a causa del quale un detenuto si è gravemente ferito;

     detenuti psichiatrici senza supporti adeguati e in strutture non compatibili con la loro condizione;

    nel solo primo semestre del 2025 si sono verificati cinque decessi nel carcere di Sollicciano, di cui due suicidi accertati e tre morti per cause che sulla stampa sono state riferite essere in corso di accertamento;

    lo stesso Governo ha riconosciuto, nella risposta all'interrogazione a risposta immediata in commissione numero 5-03874 (svolta lo scorso mese di aprile) che i tempi dell'edilizia non consentono di risolvere i problemi nel breve termine, ma è proprio per questo che occorre intervenire con priorità nelle sedi più compromesse, come Sollicciano,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa atta a destinare parte delle risorse stanziate dalle citate disposizioni del provvedimento in esame per la messa in sicurezza e la riqualificazione strutturale urgente della casa circondariale di Firenze «Sollicciano», anche attraverso:

  un piano straordinario di intervento edilizio finalizzato al ripristino della salubrità, sicurezza e funzionalità della struttura carceraria;

  la definizione di un cronoprogramma vincolante per gli interventi edilizi e logistici, monitorato anche tramite la Direzione generale competente del Ministero della giustizia.
9/2551/15. Gianassi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di turismo destinate a migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo;

    il turismo alberghiero in Italia rappresenta una colonna portante dell'economia nazionale, con milioni di presenze ogni anno distribuite tra città d'arte, mare, montagna e laghi. Il settore contribuisce in modo significativo all'occupazione, soprattutto durante la stagione estiva;

    gran parte degli addetti sono lavoratori extraregionali che operano lontano dai rispettivi luoghi di residenza, per periodi più o meno lunghi, secondo i flussi e le stagioni turistiche;

    a titolo meramente esemplificativo, si pensi al comparto turistico della costa veneta che rappresenta uno dei poli con la più alta concentrazione di presenze turistiche a livello nazionale. Secondo fonti Ansa e regione Veneto, nel 2024 il Veneto ha registrato 21,7 milioni di arrivi e 73,5 milioni di presenze, confermandosi la prima regione italiana per flussi turistici. Il comparto alberghiero ha mantenuto una posizione stabile (+1,1 per cento negli arrivi), mentre è cresciuto maggiormente il settore extralberghiero (+6,5 per cento negli arrivi e +3,8 per cento nelle presenze);

    questo elevato numero di presenze è supportato soprattutto dagli operatori extraregionali. Secondo il Comunicato n. 1802 del 5 novembre 2024, pubblicato dalla regione Veneto, nel 2023, sono stati 66.000 i lavoratori assunti con contratto a termine nelle principali aree turistiche della regione Veneto. Tra questi, 23.000 sono stati impiegati proprio sulla costa veneta. Tali lavoratori rappresentano una parte significativa delle risorse stagionali totali, con circa il 50 per cento sotto i 35 anni;

    complessivamente, si stima che il Veneto registri oltre 100.000 lavoratori impiegati ogni anno in attività stagionali, di cui una larga parte nel settore turistico e nella ristorazione;

    i numeri richiamati, impongono alle imprese ricettive uno sforzo organizzativo crescente, in particolare per l'accoglienza dei lavoratori stagionali provenienti da fuori regione. Gli imprenditori turistici ricorrono spesso alla concessione gratuita di alloggi a lavoratori fuori sede, assumendosi interamente i costi legati alla locazione o alla messa a disposizione degli immobili;

    tuttavia, in sede di accertamento, l'Agenzia delle entrate contesta la deducibilità di tali costi come spesa aziendale, penalizzando fortemente un comportamento virtuoso volto a garantire la continuità dell'attività ricettiva e la tutela occupazionale;

    le parti sociali hanno espresso timore per questi accertamenti ed evidenziato l'urgenza di un intervento normativo che riconosca il valore sociale ed economico dell'alloggio fornito ai lavoratori stagionali come costo integralmente deducibile, anche in assenza del trasferimento stabile della residenza anagrafica,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, atta a chiarire che il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ai dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente, costituisca per l'impresa un costo integralmente deducibile, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (Iva), in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica.
9/2551/16. Andreuzza.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di turismo destinate a migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo;

    il turismo alberghiero in Italia rappresenta una colonna portante dell'economia nazionale, con milioni di presenze ogni anno distribuite tra città d'arte, mare, montagna e laghi. Il settore contribuisce in modo significativo all'occupazione, soprattutto durante la stagione estiva;

    gran parte degli addetti sono lavoratori extraregionali che operano lontano dai rispettivi luoghi di residenza, per periodi più o meno lunghi, secondo i flussi e le stagioni turistiche;

    a titolo meramente esemplificativo, si pensi al comparto turistico della costa veneta che rappresenta uno dei poli con la più alta concentrazione di presenze turistiche a livello nazionale. Secondo fonti Ansa e regione Veneto, nel 2024 il Veneto ha registrato 21,7 milioni di arrivi e 73,5 milioni di presenze, confermandosi la prima regione italiana per flussi turistici. Il comparto alberghiero ha mantenuto una posizione stabile (+1,1 per cento negli arrivi), mentre è cresciuto maggiormente il settore extralberghiero (+6,5 per cento negli arrivi e +3,8 per cento nelle presenze);

    questo elevato numero di presenze è supportato soprattutto dagli operatori extraregionali. Secondo il Comunicato n. 1802 del 5 novembre 2024, pubblicato dalla regione Veneto, nel 2023, sono stati 66.000 i lavoratori assunti con contratto a termine nelle principali aree turistiche della regione Veneto. Tra questi, 23.000 sono stati impiegati proprio sulla costa veneta. Tali lavoratori rappresentano una parte significativa delle risorse stagionali totali, con circa il 50 per cento sotto i 35 anni;

    complessivamente, si stima che il Veneto registri oltre 100.000 lavoratori impiegati ogni anno in attività stagionali, di cui una larga parte nel settore turistico e nella ristorazione;

    i numeri richiamati, impongono alle imprese ricettive uno sforzo organizzativo crescente, in particolare per l'accoglienza dei lavoratori stagionali provenienti da fuori regione. Gli imprenditori turistici ricorrono spesso alla concessione gratuita di alloggi a lavoratori fuori sede, assumendosi interamente i costi legati alla locazione o alla messa a disposizione degli immobili;

    tuttavia, in sede di accertamento, l'Agenzia delle entrate contesta la deducibilità di tali costi come spesa aziendale, penalizzando fortemente un comportamento virtuoso volto a garantire la continuità dell'attività ricettiva e la tutela occupazionale;

    le parti sociali hanno espresso timore per questi accertamenti ed evidenziato l'urgenza di un intervento normativo che riconosca il valore sociale ed economico dell'alloggio fornito ai lavoratori stagionali come costo integralmente deducibile, anche in assenza del trasferimento stabile della residenza anagrafica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni iniziativa utile, atta a chiarire che il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ai dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente, costituisca per l'impresa un costo integralmente deducibile, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (Iva), in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica.
9/2551/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Andreuzza.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di turismo e l'articolo 14-bis, introdotto in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni in materia di cultura;

    le tradizionali sfilate di carri allegorici, oltre a costituire un patrimonio culturale di inestimabile valore, rappresentano un importante momento di aggregazione popolare nonché un fattore trainante per il turismo per numerose comunità in Italia;

    la realizzazione e il trasporto di tali carri richiede un impegno considerevole da parte delle associazioni locali e, negli ultimi anni, si sono riscontrate crescenti difficoltà da parte delle suddette associazioni nel reperire mezzi idonei al loro trasporto su strade pubbliche, a causa della scarsa disponibilità di veicoli pesanti conformi e a causa di un inquadramento normativo incerto e complesso;

    in particolare, la circolare prot. n. 17082/114 del 1° dicembre 2009 del Ministero dell'interno, avente ad oggetto «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi» non prevede di poter classificare i carri allegorici tra le attrazioni dello spettacolo viaggiante e ciò non consente l'applicazione della particolare disciplina prevista per i «veicoli ad uso speciale – spettacoli viaggianti non classificabili rimorchi», per i quali è prevista una speciale autorizzazione, dalla validità massima di un anno, per la circolazione con targa provvisoria;

    l'utilizzo delle macchine agricole, per loro natura e capacità di traino, può rappresentare una soluzione pratica ed efficace per il trasporto dei carri, soprattutto in contesti rurali o semi-urbani dove sono ampiamente diffuse; tuttavia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si desume che il loro utilizzo sia riservato ad attività esclusivamente agricole;

    trattandosi di una materia solo parzialmente regolamentata, la responsabilità della sua applicazione è interamente rimessa alle singole amministrazioni locali; conseguentemente, si ravvisa la necessità di prevedere una disciplina normativa uniforme sulle sfilate di carri allegorici, che autorizzi, con adeguate misure di sicurezza, il loro trasporto anche attraverso l'utilizzo delle macchine agricole,

impegna il Governo

per le finalità di valorizzazione del patrimonio culturale perseguite dall'articolo 14-bis del provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dagli articoli 14 e 14-bis con l'adozione di iniziative normative volte a consentire il trasporto e il traino dei carri allegorici anche mediante l'utilizzo di macchine agricole, a condizione che siano adottate, da parte degli enti competenti, tutte le necessarie misure volte a garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico.
9/2551/17. Molinari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché misure di carattere sociale, infrastrutturale e territoriale, con l'obiettivo di sostenere la crescita e rafforzare la coesione economica del Paese, anche attraverso strumenti di incentivazione fiscale e sostegno agli investimenti;

    tra gli strumenti recentemente potenziati per attrarre investimenti e rafforzare il tessuto produttivo vi sono le Zone logistiche semplificate (ZLS), introdotte dalla legge n. 205 del 2017. Destinate a favorire sviluppo e competitività, offrono semplificazioni burocratiche, incentivi fiscali e amministrativi. Comprendono porti, retroporti, piattaforme logistiche e interporti, con agevolazioni doganali e crediti d'imposta per beni strumentali destinati a strutture produttive, esistenti o di nuova realizzazione;

    il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha introdotto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), prorogato poi anche per il 2025. Questa misura conferma la rilevanza e l'efficacia delle ZLS come strumento strategico per lo sviluppo economico e la competitività dei territori;

    la regione Lombardia ha prontamente colto questa opportunità, istituendo la ZLS dei «Porti Fluviali» di Cremona e Mantova: una leva strategica per rafforzare ulteriormente la logistica fluviale e intermodale accrescendone la competitività del sistema produttivo del Nord Italia, in un'ottica di sostenibilità, attrazione di investimenti e riequilibrio infrastrutturale;

    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2025 è stato quindi istituito il Comitato di indirizzo della ZLS «Porti Fluviali», a conferma dell'impegno istituzionale verso una governance efficace e coordinata che persegue obiettivi chiari e ambiziosi: consolidare le attività economiche esistenti, attrarre nuovi investimenti, valorizzare le specializzazioni territoriali, creare occupazione e incentivare il trasporto merci a basso impatto ambientale;

    affinché tali obiettivi possano essere pienamente perseguiti, è pertanto necessario un contesto normativo sempre più orientato a criteri di stabilità e accessibilità, capace di armonizzarsi con i tempi della programmazione industriale e di accompagnare, in modo più efficace, l'intero ciclo degli investimenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative atte a garantire la prosecuzione del credito d'imposta per le ZLS anche nel 2026, con particolare attenzione alle aree di recente attivazione – come la ZLS dei Porti Fluviali Lombardi – vagliandone la stabilizzazione nel tempo e semplificando le modalità di accesso, anche tramite l'ampliamento delle finestre temporali per la dichiarazione delle spese.
9/2551/18. Dara, Maccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, considerata «la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di investimenti infrastrutturali» oltre che «la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche»;

    il trasporto ferroviario delle merci rappresenta un settore di assoluto rilievo per la competitività del Paese e per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità del comparto della logistica nazionale;

    coerentemente, l'articolo 1, comma 4, lettera c), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha istituito un fondo per il rinnovo dei locomotori e dei carri ferroviari destinati al trasporto merci con l'obiettivo di promuovere l'ammodernamento del parco rotabile, accrescere la competitività del settore e favorire la transizione ecologica;

    la Commissione europea, con decisione C (2023) 4747 final, ha autorizzato la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi di acquisto di nuovi carri e locomotori;

    le risorse del Fondo non sarebbero però sufficienti a far fronte alle esigenze delle imprese del settore, che nel frattempo hanno effettuato ingenti investimenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in coerenza con le finalità richiamate in premessa e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a stanziare adeguate risorse volte a rifinanziare il Fondo per il rinnovo dei locomotori e dei carri per il trasporto ferroviario delle merci di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di sostenere le imprese e gli investimenti nel frattempo avviati nel settore del trasporto ferroviario merci.
9/2551/19. Frijia, Almici.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, considerata «la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di investimenti infrastrutturali» oltre che «la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche»;

    il trasporto ferroviario delle merci rappresenta un settore di assoluto rilievo per la competitività del Paese e per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità del comparto della logistica nazionale;

    coerentemente, l'articolo 1, comma 4, lettera c), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha istituito un fondo per il rinnovo dei locomotori e dei carri ferroviari destinati al trasporto merci con l'obiettivo di promuovere l'ammodernamento del parco rotabile, accrescere la competitività del settore e favorire la transizione ecologica;

    la Commissione europea, con decisione C (2023) 4747 final, ha autorizzato la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi di acquisto di nuovi carri e locomotori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in coerenza con le finalità richiamate in premessa e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a stanziare adeguate risorse volte a sostenere le imprese e gli investimenti nel frattempo avviati nel settore del trasporto ferroviario merci.
9/2551/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Frijia, Almici.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 846-848, della legge n. 207 del 2024, introduce alcuni tetti ai compensi a carico delle finanze pubbliche spettanti a una serie di soggetti. In particolare, si introduce un tetto di importo pari a 120.000 euro annui ai compensi spettanti agli organi amministrativi di vertice, nominati a partire dal 1° gennaio 2025, dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica;

    il comma 858 della legge richiamata estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), alle società, enti, organismi e fondazioni che hanno ricevuto un contributo finanziario significativo dallo Stato. Conseguentemente, detti soggetti a decorrere dall'anno 2025 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati;

    le Fondazioni di origine bancaria, soprattutto quelle di maggiore dimensione, hanno strutture organizzative già consolidate da molti anni che contemplano manager di altissimo livello nella gestione del patrimonio (le masse amministrate contano diversi miliardi di euro) così come nella gestione delle attività erogative, con altissima specializzazione nell'arte e cultura, nei servizi alla persona, nella ricerca scientifica e nell'ambiente;

    in queste strutture consolidate le modifiche del quadro retributivo dei manager comporterebbe l'uscita degli stessi dall'organizzazione;

    per questo motivo queste fondazioni, pur di non perdere le professionalità acquisite ed alterare il quadro organizzativo, sarebbero disposte a rinunciare ai contributi e ai crediti di imposta ricevuti. Questa rinuncia, però, determinerebbe effetti esclusivamente sui beneficiari dell'attività di erogazione delle fondazioni che a causa della riduzione delle entrate si vedrebbero costrette a ridurre le erogazioni a favore del terzo settore, della ricerca scientifica, dell'arte e di tutte quelle aree in cui le erogazioni delle fondazioni di origine bancaria suppliscono carenze dello Stato;

    le medesime motivazioni possono estendersi anche alle misure di contenimento della spese in quanto la sempre maggiore specializzazione delle fondazioni di origine bancaria nelle attività di erogazione e il crescente volume dei patrimoni gestiti ha comportato e comporta una crescita degli oneri di gestione,

impegna il Governo

a completare il quadro degli interventi recati dal provvedimento, con ulteriori interventi, già nel primo provvedimento utile, al fine di introdurre una norma finalizzata ad escludere dall'applicazione dei limiti posti dall'articolo 1, commi 846 e 848, della legge di bilancio 2025, le Fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
9/2551/20. Comaroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene importanti e significative misure non soltanto economiche, volte a sostenere il sistema-Paese, con particolare attenzione allo sviluppo dei territori, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese e delle famiglie;

    l'articolo 6-quater, in particolare, introdotto in sede di esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica che, con riferimento alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile e ai volontari della Croce Rossa Italiana, esclude che i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato siano equiparati al datore di lavoro o al dirigente, al fine dell'adempimento degli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/2008;

    il sottoscrittore del presente atto al riguardo, evidenzia che la suesposta disposizione, sebbene condivisibile e necessaria, richiede di essere completata, integrando alla suddetta esclusione di equiparazione, anche i coordinatori provinciali e quelli delle città metropolitane, la cui funzione risulta indubbiamente indispensabile nel contribuire a dare una risposta efficace in caso di emergenze e per promuovere la prevenzione dei rischi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere, in occasione del primo provvedimento utile, le disposizioni di cui all'articolo 6-quater del provvedimento in esame anche ai coordinatori provinciali e a quelli delle città metropolitane.
9/2551/21. Amich.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene importanti e significative misure non soltanto economiche, volte a sostenere il sistema-Paese, con particolare attenzione allo sviluppo dei territori, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese e delle famiglie;

    l'articolo 6-quater, in particolare, introdotto in sede di esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica che, con riferimento alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile e ai volontari della Croce Rossa Italiana, esclude che i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato siano equiparati al datore di lavoro o al dirigente, al fine dell'adempimento degli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/2008;

    il sottoscrittore del presente atto al riguardo, evidenzia che la suesposta disposizione, sebbene condivisibile e necessaria, richiede di essere completata, integrando alla suddetta esclusione di equiparazione, anche i coordinatori provinciali e quelli delle città metropolitane, la cui funzione risulta indubbiamente indispensabile nel contribuire a dare una risposta efficace in caso di emergenze e per promuovere la prevenzione dei rischi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative per una riforma organica del regime di responsabilità delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile.
9/2551/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Amich.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, commi 5 e 6, prevede un incremento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, della dotazione del Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale, svolte o promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o fondazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e, nella misura di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, dello stanziamento previsto per le attività di controllo sugli enti del Terzo settore, svolte da parte delle reti associative nazionali e dei centri di servizio per il volontariato;

    per gli enti del Terzo settore e alle realtà sociali che fanno volontariato, solidarietà sociale, ricerca scientifica e sanitaria, tuttavia, lo strumento fondamentale è quello relativo al 5 per mille dell'Irpef, sia per garantire sostegno economico, sia per promuovere tra i cittadini il senso di partecipazione civica;

    la normativa vigente prevede la fissazione per legge di un tetto massimo di risorse che possono essere destinate al riparto del 5 per mille, a prescindere dalla quantità effettiva delle scelte dei contribuenti, che non vengono pertanto pienamente rispettate con grave pregiudizio per le volontà espresse dai medesimi cittadini e per gli enti beneficiari;

    la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 154, dispone che per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di 525 milioni di euro annui;

    l'Agenzia delle entrate lo scorso 27 giugno 2024 ha comunicato la ripartizione delle scelte per la devoluzione del 5 per mille dell'Irpef relative all'anno finanziario 2023, per complessivi euro 552.968.401,89; la differenza tra l'importo erogabile e quello disponibile è stata, quindi, pari a euro 27.968.401,89; le somme spettanti sono state, pertanto, rideterminate con criteri di ripartizione proporzionale, sulla base del citato limite di spesa di 525 milioni di euro;

    sono stati 17,2 milioni i contribuenti che hanno sottoscritto la scelta in dichiarazione dei redditi (circa 730 mila in più rispetto al 2022); il trend di crescita delle scelte dei contribuenti dal 2017, tenuto conto del limite disponibile fissato a 525 milioni di euro, non permette di tenere conto del complesso delle scelte dei contribuenti;

    a contribuire a rendere ancora più evidente il mancato rispetto della scelta del contribuente è inoltre il meccanismo di ricalcolo dovuto allo sforamento del tetto per il quale sono gli enti che hanno raccolto più firme a subire paradossalmente la riduzione maggiore; il risultato è che anche enti che nel 2023 hanno ricevuto più firme rispetto al 2022, quest'anno hanno visto ridurre le risorse loro assegnate,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a incrementare le autorizzazioni di spesa destinate al riparto del 5 per mille al fine di garantire il rispetto delle scelte operate dai contribuenti nell'espressione della volontà di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche.
9/2551/22. Roggiani, Merola.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di supportare i territori in stato di emergenza colpiti da eventi calamitosi, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, comma 28, lettera f)), è intervenuta sulla disciplina del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020 n. 77 (in particolare inserendo il comma 8-ter) prevedendone la proroga, sino a fine 2025, nella percentuale massima del 110 per cento per gli interventi effettuati in tutti i territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009;

    il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, nel limitare al massimo le opzioni per fruire del Superbonus nelle forme della cessione del credito e dello sconto in fattura, ha mantenuto, per le regioni del cosiddetto cratere in stato di emergenza (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), la possibilità di continuare a scegliere tali modalità alternative anche dopo il 30 marzo 2024, nei limiti di un apposito stanziamento pari a 400 milioni di euro (cfr. articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39 del 2024 che ha inserito il comma 3-ter.1, nell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2023);

    il medesimo decreto-legge n. 39 del 2024, per tutti gli altri territori colpiti da eventi sismici (cosiddette regioni extra cratere), ha eliminato dal 30 marzo 2024 le opzioni per fruire del Superbonus nelle forme della cessione del credito o dello sconto in fattura, stanziando, al contempo, un Fondo con dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2025 per finanziare gli interventi riguardanti immobili danneggiati dagli eventi sismici situati in tali zone (cfr. articolo 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2024);

    l'attuale decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, ha prorogato il Superbonus al 110 per cento sino a tutto il 2026 per i soli territori dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti da eventi sismici a decorrere dal 24 agosto 2016, nelle ipotesi di opzione per l'utilizzo dello stesso tramite cessione del credito d'imposta o di sconto in fattura, e quindi nei casi finanziati tramite il suddetto stanziamento pari a 400 milioni di euro;

    durante la discussione al Senato del disegno di legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 95 del 2025, è stato approvato un emendamento che proroga sino a tutto il 2026 il Superbonus nella misura del 110 per cento anche per i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,

    di contro, per gli altri territori delle cosiddette regioni «extra cratere», non solo il Superbonus al 110 per cento è rimasto confermato solo sino al 31 dicembre 2025, ma non si è ancora provveduto alla ripartizione del Fondo pari a 35 milioni di euro, che avrebbe dovuto supportare gli interventi di ricostruzione dopo la definitiva eliminazione, dal 30 marzo 2024, della possibilità di scegliere le forme di utilizzo alternative del bonus;

    la misura prevista attualmente dal decreto-legge n. 95 del 2025, pur essendo positiva per la prosecuzione degli interventi nelle regioni cosiddette del cratere, pone un problema di equità poiché lascia escluse dalla proroga altre aree sismiche, che si trovano in condizioni analoghe di fragilità, con cantieri avviati e procedure di ricostruzione in corso;

    questa disparità venutasi a creare a danno dei territori extra cratere rischia di produrre effetti discriminatori profondi nell'ambito della tutela del territorio e del diritto alla ricostruzione post-sismica,

    sempre per le aree fuori cratere, il citato Fondo istituito dal decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024, non risulta ad oggi ancora accessibile a causa del mancato completamento dell'iter attuativo: il provvedimento di riparto non risulta infatti ancora emanato e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo è stato adottato solo ad aprile 2025 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2025), aggravando il ritardo complessivo,

impegna il Governo

a completare la misura recata dall'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame adottando le iniziative normative idonee ad allineare nuovamente i termini di fruizione del Superbonus nella percentuale massima del 110 per cento nelle aree in stato di emergenza post-sismica, estendendone l'applicazione sino al 31 dicembre 2026 a tutti i territori di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, colpiti dagli eventi sismici manifestatisi a far data dal 1° aprile 2009 e ad emanare le disposizioni attuative del suddetto Fondo istituito dal decreto-legge n. 39 del 2024.
9/2551/23. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di supportare i territori in stato di emergenza colpiti da eventi calamitosi, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, comma 28, lettera f)), è intervenuta sulla disciplina del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020 n. 77 (in particolare inserendo il comma 8-ter) prevedendone la proroga, sino a fine 2025, nella percentuale massima del 110 per cento per gli interventi effettuati in tutti i territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009;

    il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, nel limitare al massimo le opzioni per fruire del Superbonus nelle forme della cessione del credito e dello sconto in fattura, ha mantenuto, per le regioni del cosiddetto cratere in stato di emergenza (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), la possibilità di continuare a scegliere tali modalità alternative anche dopo il 30 marzo 2024, nei limiti di un apposito stanziamento pari a 400 milioni di euro (cfr. articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39 del 2024 che ha inserito il comma 3-ter.1, nell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2023);

    il medesimo decreto-legge n. 39 del 2024, per tutti gli altri territori colpiti da eventi sismici (cosiddette regioni extra cratere), ha eliminato dal 30 marzo 2024 le opzioni per fruire del Superbonus nelle forme della cessione del credito o dello sconto in fattura, stanziando, al contempo, un Fondo con dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2025 per finanziare gli interventi riguardanti immobili danneggiati dagli eventi sismici situati in tali zone (cfr. articolo 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2024);

    l'attuale decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, ha prorogato il Superbonus al 110 per cento sino a tutto il 2026 per i soli territori dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti da eventi sismici a decorrere dal 24 agosto 2016, nelle ipotesi di opzione per l'utilizzo dello stesso tramite cessione del credito d'imposta o di sconto in fattura, e quindi nei casi finanziati tramite il suddetto stanziamento pari a 400 milioni di euro;

    durante la discussione al Senato del disegno di legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 95 del 2025, è stato approvato un emendamento che proroga sino a tutto il 2026 il Superbonus nella misura del 110 per cento anche per i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a rafforzare il sostegno alla ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, assicurando coerenza e continuità tra le diverse aree interessate e favorendo l'efficace utilizzo delle risorse disponibili.
9/2551/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17 prevede una serie di disposizioni di sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese. Si prevede che possa essere utilizzato il cosiddetto Fondo 394 per concedere finanziamenti agevolati anche alle imprese che investono in India o che vi si approvvigionano o vi esportano, anche qualora facciano parte della filiera produttiva. Viene inoltre estesa la quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20 per cento del finanziamento concesso dal Fondo rotativo 394 anche per gli investimenti effettuati in India e nel continente africano;

    risulta fondamentale, nell'ambito dell'internazionalizzazione delle imprese, adottare misure dirette a sostenere le imprese impegnate nella formazione professionale e tecnica giovani nel continente africano. Infatti i progetti formativi permettono a molti giovani africani di acquisire competenze fondamentali per il loro inserimento nel mondo del lavoro. Un modello di educazione formativa virtuoso basato su una formazione continua e di qualità;

    l'Africa è infatti il continente con la popolazione più giovane al mondo e una crescita demografica sostenuta. I mercati africani registrano una domanda crescente di beni di consumo, infrastrutture, tecnologie e servizi. Inoltre questi mercati possono essere un'occasione per rafforzare la competitività internazionale delle imprese italiane con interessi strategici nel continente africano sostenendo gli investimenti produttivi e commerciali anche per la digitalizzazione e sostenibilità e le spese per la formazione e l'inserimento in azienda del personale locale;

    questa situazione è una sfida e un'opportunità per il continente africano e per le nostre imprese. Inoltre rappresenta una occasione di profonda innovazione e cambio di mentalità soprattutto in termini di un'apertura ampia e decisa nei confronti del continente africano,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza volte a potenziare, nell'ambito del sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, i progetti di supporto alle imprese impegnate nella formazione professionale e tecnica dei lavoratori del continente africano, garantendo, in questo modo l'acquisizione di competenze, opportunità di occupazione ed indipendenza economica, personale e familiare.
9/2551/24. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025) riconosceva alle lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o più figli, a decorrere dall'anno 2025 e nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non fosse superiore all'importo di 40.000 euro su base annua;

    dalla citata decontribuzione erano escluse le lavoratrici titolari di rapporti di lavoro domestico, probabilmente in ragione del contenuto ammontare dei contributi dovuti, che avrebbe reso quantitativamente poco significativo l'aiuto;

    l'articolo 6 del provvedimento all'esame sposta al 2026 la decorrenza dell'esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri previsto dalla legge di bilancio per il 2025 e stabilisce che, per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti e autonome con due figli e redditi non superiori a 40.000 euro annui iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, e quindi non più commisurata ai contributi versati;

    anche questa agevolazione esclude le lavoratrici domestiche, nonostante la dotazione finanziaria per la misura sia stata aumentata a 480 milioni di euro: si tratta, ad avviso della firmataria del presente atto, di una esclusione priva di qualsiasi motivazione e discriminatoria, soprattutto in considerazione del fatto che, per coloro che non hanno un sostituto di imposta, sarà l'INPS a occuparsi dell'erogazione in un'unica soluzione a dicembre 2025,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad estendere, con il primo provvedimento utile, alle lavoratrici titolari di rapporti di lavoro domestico il beneficio dell'integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli di cui all'articolo 6.
9/2551/25. Guerra, Bonetti, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2-bis del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'iter presso il Senato, dopo che analoga disposizione era stata oggetto di un emendamento al «DL Sport» poi ritirato in Assemblea, proroga l'operatività della società «Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A.» (di seguito SIMICO) al 31 dicembre 2033;

    la proroga è prevista per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, previo rilascio di una asseverazione della società da parte di uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    la SIMICO ha ruolo operativo ed esecutivo con funzioni di centrale di committenza e stazione appaltante per la progettazione e realizzazione delle opere, anche infrastrutturali, connesse e di contesto, correlate all'evento olimpico Milano-Cortina 2026 nonché finanziate sulla base del Piano delle opere e degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023;

    la società è vigilata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in capo al quale è demandato il controllo analogo congiunto, da esercitare, d'intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    per lo svolgimento delle proprie funzioni sono attribuite alla società le somme previste alla voce «oneri di investimento», compresa nel quadro economico di tutti gli interventi ricompresi nel Piano delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nella misura del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture degli interventi per i quali la società assume il ruolo di centrale di committenza e stazione appaltante e dell'1 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture degli interventi per i quali la società assume il solo ruolo di monitoraggio;

    nell'ambito delle opere olimpiche e degli interventi infrastrutturali stradali connessi all'evento, ritenuti di particolare difficoltà esecutiva o attuativa nonché di complessità procedurale tecnico-amministrativa, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione è stato nominato l'amministratore delegato della società Commissario straordinario che opera con i poteri derogatori e di semplificazioni dei procedimenti;

    in relazione alla figura del Commissario straordinario, l'Autorità nazionale anticorruzione ha avuto modo di porre in evidenza come desti perplessità che allo stesso soggetto, amministratore delegato della società, nonché direttore generale, vengano attribuiti poteri commissariali con la conseguenza che la società, svolgendo il ruolo di stazione appaltante anche per quanto concerne le opere commissariali, opera come stazione appaltante e soggetto attuatore, mentre dovrebbe assumere ruoli più «operativi», lasciando ad un soggetto terzo le funzioni di supervisione e monitoraggio al fine di evitare che controllore e controllato finiscano per coincidere,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dall'articolo 2-bis del provvedimento in esame, con l'adozione, per quanto di competenza, di provvedimenti finalizzati:

   a trasmettere alle Camere il report con i programmi degli interventi e l'indicazione della stimata ultimazione delle opere e delle fasi principali, aggiornato in considerazione dell'avanzamento procedurale e finanziario delle opere;

   a circoscrivere meglio i poteri del Commissario straordinario per la realizzazione di interventi funzionali allo svolgimento dei giochi olimpici Milano-Cortina 2026 in modo da garantire nelle procedure di affidamento e realizzazione delle opere il rigoroso rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e libera concorrenza secondo la normativa nazionale ed eurounitaria in materia di appalti pubblici;

   a prevedere che il soggetto fornito di adeguata esperienza e qualificazione professionale che deve rilasciare l'asseverazione finalizzata a validare la capacità del piano economico-finanziario della società di generare, per l'intera durata dell'operatività, flussi di cassa idonei a coprire integralmente i costi operativi e gli investimenti programmati sia individuato tra le società di revisione contabile iscritte nel Registro dei revisori legali, al fine di una valutazione indipendente e imparziale sull'affidabilità e l'accuratezza delle informazioni economiche presentate dall'azienda;

   a prevedere che la SIMICO nel prosieguo dell'operatività oltre il 31 dicembre 2026 possa avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione per la realizzazione degli interventi funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.
9/2551/26. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti, Berruto, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento, come modificato nel corso dell'iter presso il Senato, stabilisce (comma 2) che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è concessa la detrazione per gli incentivi fiscali anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, stabilendo (comma 3) che la deroga al blocco dello sconto in fattura previsto dal Superbonus 110 per cento opera anche per le spese sostenute nell'anno 2026;

    gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012 in Emilia-Romagna sono stati inspiegabilmente esclusi dalla proroga del Superbonus 110 per cento al 31 dicembre 2026;

    sino ad oggi, tutti i territori interessati da eventi sismici successivi al 2009, compreso quello dell'Emilia-Romagna, godevano della «disciplina superbonus speciale», sancita dal Legislatore nel decreto-legge n. 34 del 2020, articolo 119, comma 8-ter: «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.»;

    le risorse pubbliche destinate a favorire la ricostruzione devono essere garantite a tutti coloro che abbiano un processo di ricostruzione in atto (avvio lavori entro il 31 dicembre 2024), in tutta Italia e non solo in determinate zone, avvallando il fatto che ci possano essere terremotati di serie A e terremotati di serie B;

    sono ancora 15 i comuni del cratere sismico dell'Emilia-Romagna impegnati a terminare l'opera di ricostruzione, sparsi su tre province: la maggior parte di essi, insiste sulla provincia modenese (Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero). Segue la provincia di Ferrara con tre comuni (Bondeno, Cento, Poggio Renatico) e quella di Bologna con il comune di Crevalcore;

    sebbene la ricostruzione degli immobili privati, ossia abitazioni e attività produttive, sia pressoché completata, con un investimento complessivo pari a 8 miliardi di euro, dei quali oltre 7 già liquidati, restano ancora attive 600 pratiche MUDE su immobili residenziali danneggiati dagli eventi sismici del 2012,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dall'articolo 4 del provvedimento in esame con l'adozione, per quanto di competenza, di provvedimenti anche di carattere normativo finalizzati ad estendere la proroga del Superbonus 110 per cento fino al 31 dicembre 2026 a tutti i territori interessati da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, ivi compreso quello dell'Emilia-Romagna, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
9/2551/27. Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, all'articolo 10, interviene sulla regolamentazione delle cripto-attività;

    l'Italia, con il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, ha infatti adottato le disposizioni di adeguamento nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR). Il decreto ha tra l'altro definito il regime transitorio applicabile a livello nazionale ai Virtual asset service provider – VASP (soggetti che offrono servizi legati alle valute virtuali). L'estensione del regime transitorio è l'oggetto dell'articolo 10 del decreto-legge in esame;

    in audizione presso il Parlamento europeo, interpellata sulle stablecoin, il 23 giugno scorso la Presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha affermato che: a) «attualmente il 99 per cento delle stablecoin è denominato in dollari statunitensi»; b) le stablecoin «attirano gli utenti promettendo pagamenti transfrontalieri aziendali e al dettaglio più rapidi ed economici»; c) «il rapido ritmo degli sviluppi, unito alle lacune nei dati che potrebbero creare punti ciechi, richiede un monitoraggio più attento». Infine, ha aggiunto: «le stablecoin sono emesse privatamente e comportano in particolare rischi per la politica monetaria e la stabilità finanziaria»;

    come noto, le stablecoin sono monete digitali ancorate a monete legali, per esempio il dollaro o l'euro. «Ancorate» vuol dire che sono convertibili alla pari in moneta avente corso legale. A differenza di Bitcoin o Ethereum, hanno un «valore intrinseco», non oscillano, ambiscono a divenire mezzo di pagamento, e non soltanto strumento di speculazione e riserva di valore (e/o bene rifugio alternativo all'oro, come Bitcoin). Per garantire stabilità, gli emittenti di stablecoin detengono riserve di liquidità in valuta di banca centrale. Da rilevare che gli emittenti di stablecoin denominate in dollari investono le riserve in Treasury Bond, ovvero acquistano debito pubblico degli Stati Uniti;

    a partire dall'allarme sollevato dalla Presidente della BCE Lagarde e dal Parlamento europeo, diversi analisti economici dei maggiori quotidiani del Paese hanno segnalato che, in parallelo alla trattativa sui dazi, si sta svolgendo una trattativa in prevalenza opaca rispetto ai «modelli a emissione multipla» (multi-issuance), ovvero l'emissione di stablecoin ancorata a più valute legali. Secondo i suindicati analisti, e la denuncia di alcuni eurodeputati, gli Stati Uniti starebbero facendo pressioni sulla Commissione europea affinché emani un'interpretazione estensiva del MiCAR, autorizzando, nell'Unione europea, la convertibilità in euro della stablecoin ancorata al dollaro;

    il soggetto emittente che più ha interesse a tale interpretazione estensiva si chiama Circle, società americana che emette l'USDC, la seconda stablecoin per capitalizzazione (64 miliardi di dollari a luglio 2025). La stessa società emette anche EUROC, stablecoin denominata in euro e autorizzata in tutta l'Unione europea dall'Autorité des marchés financieres francese. Obiettivo di Circle è far riconoscere l'USDC in dollari anche nei Paesi dell'Unione europea, permettendone così la piena fungibilità nonché la convertibilità in euro;

    la piena fungibilità dell'USDC nei Paesi dell'Unione europea, secondo diversi e autorevoli analisti finanziari, favorirebbe una vera e propria «dollarizzazione» digitale dell'area euro, fenomeno che restringerebbe fortemente la possibilità di trasmettere la politica monetaria europea e, di conseguenza, limiterebbe gravemente la stessa sovranità monetaria dell'Unione europea;

    l'affermazione, nei Paesi dell'Unione europea, della stablecoin denominata in dollari avrebbe dunque, come segnalato da Christine Lagarde, inevitabili «effetti destabilizzanti». Ma occorre aggiungere che: a) ridurrebbe il ruolo internazionale dell'euro; b) rallenterebbe, e comunque renderebbe marginali, gli sforzi della BCE nella direzione dell'euro digitale; c) vincolerebbe pesantemente l'economia europea al debito pubblico americano, che ha raggiunto – bene ricordarlo – la cifra di 34 mila miliardi di dollari (il rapporto debito pubblico – PIL ha superato il 120 per cento),

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 10, nonché parallelamente, presso tutte le competenti sedi istituzionali europee, a non sostenere una interpretazione estensiva del regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCAR), favorendo il pieno sviluppo dell'euro digitale e, con esso, la sovranità monetaria europea e il ruolo internazionale dell'euro come mezzo di pagamento e valuta di riserva, respingendo ogni tentativo di dollarizzare l'economia dell'area euro.
9/2551/28. Piccolotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella, Zaratti, Marattin.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di agricoltura;

    in particolare, il comma 2 dell'articolo 15 dispone al fine di promuovere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in tale ambito, in particolare, lo sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e di tecnologie che incrementino la produttività e la competitività del comparto, nonché per favorire la modernizzazione delle imprese agricole, che la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura, sia incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2025;.

    l'articolo 15 pur avendo l'intento condivisibile di rafforzare il sostegno all'agricoltura e alla sua innovazione non accompagna questo intervento con la necessaria attenzione alle condizioni di lavoro nella filiera agricola dove ancora oggi imperversa il caporalato, lo sfruttamento e condizioni di lavoro inaccettabili;

    l'articolo 15 non prevede che le imprese agricole per ottenere i benefici recati dal citato articolo, siano tenute ad applicare contratti collettivi, a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro agricolo, ad evitare precarietà e sfruttamento;

    se realmente ed efficacemente si vuole sostenere una agricoltura di qualità è necessario un intervento più ampio che sia inclusivo delle condizioni delle lavoratrici e lavoratori della filiera della produzione agricola e della trasformazione alimentare;

    appare, altresì, necessario che ogni incentivo o risorse per l'innovazione delle aziende agricole sia subordinato a criteri sociali, comprensivi dell'applicazione del CCNL di riferimento, e a condizioni di lavoro dignitose nonché a tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e lavoratori coinvolti,

impegna il Governo

ad accompagnare il provvedimento in esame con ulteriori iniziative, di carattere normativo, finalizzate alla previsione che l'accesso alle risorse recate dall'articolo 15 da parte delle aziende agricole sia possibile a condizione che queste applichino il CCNL del settore e la normativa in materia di condizioni di lavoro, tutela della salute e sicurezza per le lavoratrici e lavoratori coinvolti, individuando, altresì ulteriori risorse da destinare Fondo per l'innovazione in agricoltura per sostenere adeguatamente l'innovazione delle aziende agricole.
9/2551/29. Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame introduce misure a sostegno del settore turistico-ricettivo volte a migliorare le condizioni abitative dei lavoratori stagionali. Nello specifico, la misura, con una dotazione di 120 milioni ripartita nel triennio 2025-2027, prevede di utilizzare 54 milioni di euro per erogare contributi tesi alla realizzazione, riqualificazione e ammodernamento, anche in conformità ai criteri di sostenibilità ambientale e dell'efficientamento energetico, degli alloggi da destinare ai lavoratori del comparto turistico e della ristorazione. La restante parte delle risorse stanziate sarà destinata all'erogazione di contributi tesi al sostegno dei costi di detti alloggi, con l'obbligo di applicare canoni ridotti di almeno il 30 per cento rispetto al valore del mercato;

    si tratta di una misura, seppur insufficiente, diretta ad alleviare una delle principali criticità del settore ovvero la difficoltà dei lavoratori di reperire alloggi a prezzi sostenibili, principalmente a causa dello sproporzionato incremento del fenomeno degli affitti brevi che offrono ai locatori, in particolare quelli delle aree a forte vocazione turistica, l'opportunità di conseguire redditi più consistenti rispetto all'affitto a medio termine;

    il miglioramento delle condizioni abitative, tuttavia, non risolve le criticità legate alla carenza di personale nel comparto ad oggetto, che sono molteplici e spaziano dalla precarietà strutturale, connessa alla stagionalità, alla flessibilità, alle basse retribuzioni e alle condizioni che, spesso, si configurano un vero e proprio sfruttamento;

    in occasione dell'edizione di FareTurismo, tenutasi a marzo dello scorso anno, il Forum dei responsabili delle risorse umane ha presentato un report che conferma le gravi debolezze strutturali del settore turistico in Italia. È emerso che il 70 per cento dei lavoratori presenta irregolarità nella retribuzione, il 55 per cento è assunto con contratti a chiamata, il 40 per cento risulta precario e il 20 per cento lavora stagionalmente. Inoltre, circa l'80 per cento degli occupati è inquadrato nei livelli più bassi del contratto nazionale di settore;

    al fine di risolvere la problematica del «mismatch» tra domanda e offerta di lavoro nel settore è fondamentale un approccio organico, il quale vada dal potenziare le politiche attive del lavoro e i percorsi di formazione professionale, prevedendo l'introduzione di incentivi economici e agevolazioni fiscali a favore delle imprese che investono nella formazione del personale e nella sua stabilizzazione occupazionale, al contrasto della diffusa irregolarità nei rapporti e nelle condizioni di lavoro e all'innalzamento delle retribuzioni,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dall'articolo 14 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte al potenziamento delle politiche attive che favoriscano, tra l'altro, l'ingresso di giovani e lavoratori disoccupati nei comparti in oggetto e prevedendo l'introduzione di incentivi economici e agevolazioni fiscali a favore delle imprese che investono nella formazioni del personale e nella sua stabilizzazione occupazionale, nonché dirette a contrastare lo sfruttamento e il lavoro irregolare diffusi nel settore.
9/2551/30. Ghirra, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento in esame introduce misure a sostegno del settore turistico-ricettivo volte a migliorare le condizioni abitative dei lavoratori stagionali. Nello specifico, la misura, con una dotazione di 120 milioni ripartita nel triennio 2025-2027, prevede di utilizzare 54 milioni di euro per erogare contributi tesi alla realizzazione, riqualificazione e ammodernamento, anche in conformità ai criteri di sostenibilità ambientale e dell'efficientamento energetico, degli alloggi da destinare ai lavoratori del comparto turistico e della ristorazione. La restante parte delle risorse stanziate sarà destinata all'erogazione di contributi tesi al sostegno dei costi di detti alloggi, con l'obbligo di applicare canoni ridotti di almeno il 30 per cento rispetto al valore del mercato;

    in occasione dell'edizione di FareTurismo, tenutasi a marzo dello scorso anno, il Forum dei responsabili delle risorse umane ha presentato un report che conferma le gravi debolezze strutturali del settore turistico in Italia. È emerso che il 70 per cento dei lavoratori presenta irregolarità nella retribuzione, il 55 per cento è assunto con contratti a chiamata, il 40 per cento risulta precario e il 20 per cento lavora stagionalmente. Inoltre, circa l'80 per cento degli occupati è inquadrato nei livelli più bassi del contratto nazionale di settore;

    al fine di risolvere la problematica del «mismatch» tra domanda e offerta di lavoro nel settore è fondamentale un approccio organico, il quale vada dal potenziare le politiche attive del lavoro e i percorsi di formazione professionale, prevedendo l'introduzione di incentivi economici e agevolazioni fiscali a favore delle imprese che investono nella formazione del personale e nella sua stabilizzazione occupazionale, al contrasto della diffusa irregolarità nei rapporti e nelle condizioni di lavoro e all'innalzamento delle retribuzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure previste dall'articolo 14 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte al potenziamento delle politiche attive che favoriscano, tra l'altro, l'ingresso di giovani e lavoratori disoccupati nei comparti in oggetto e prevedendo l'introduzione di incentivi economici e agevolazioni fiscali a favore delle imprese che investono nella formazioni del personale e nella sua stabilizzazione occupazionale, nonché dirette a contrastare lo sfruttamento e il lavoro irregolare diffusi nel settore.
9/2551/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghirra, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'articolo 4, commi da 2, 3, e 5 reca una serie di disposizioni in favore dei territori colpiti da eventi sismici, con particolare riguardo a quelli verificatisi nel centro Italia;

    nello specifico: l'articolo 4, comma 2 prevede che con riferimento agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 a far data dal 24 agosto 2016, la detrazione per gli incentivi fiscali anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento è concessa esclusivamente in casi specifici e alla condizione che sia stata esercitata l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero per la cessione di un credito d'imposta; l'articolo 4, comma 3 stabilisce che la deroga al blocco dello sconto in fattura previsto dal Superbonus 110 per cento opera anche per le spese sostenute nell'anno 2026 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; l'articolo 4, comma 5 proroga l'operatività di alcune esenzioni fiscali (Ires, Irap e Imu) e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016, che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma;

    con riferimento, invece, alle conseguenze patite dai cittadini ed al patrimonio immobiliare a causa degli eventi connessi al fenomeno del bradisismo che da tempo affligge l'area dei Campi Flegrei il Governo, finora, non ha riservato la medesima attenzione, essendosi limitato a riconoscere un contributo di «autonoma sistemazione» in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità e ad avviare un'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata;

    a tutt'oggi i cittadini non hanno ancora visto risultati tangibili sul territorio. Gli stanziamenti economici, infatti, risultano largamente insufficienti rispetto alle reali necessità, mentre le procedure di attuazione si scontrano con ostacoli burocratici che ne rallentano l'efficacia. I provvedimenti varati dal Governo includono interventi come l'analisi della vulnerabilità sismica di edifici pubblici e privati, l'aggiornamento dei piani di evacuazione, campagne informative e l'istituzione di fondi per la messa in sicurezza del territorio, ma sul piano operativo le misure procedono a rilento;

    inoltre a limitare oltre modo l'impatto degli aiuti è la loro impostazione selettiva: lo Stato si impegna a coprire solo il 50 per cento delle spese per l'adeguamento sismico e limita il sostegno alle sole prime case, escludendo così una parte significativa del patrimonio edilizio dell'area;

    anche il sistema previsto dal Governo per avviare i controlli di vulnerabilità sismica presenta diversi ostacoli: sono i cittadini, infatti, a dover attivare la procedura tramite gli amministratori condominiali e solo al termine di questo iter viene attribuita una classificazione del livello di rischio dell'edificio. Mentre per chi è stato già costretto a lasciare la propria abitazione, come accaduto in tutti i casi di scosse di particolare intensità, non è previsto alcun aiuto nella ricerca di un nuovo alloggio. Così come i contributi per l'autonoma sistemazione che nonostante siano stati avviati, non sono in grado di coprire i costi reali;

    gli effetti del bradisismo sono tangibili anche sull'economia locale con perdite legate al calo del turismo, che oscillano tra il 20 e il 30 per cento rispetto al 2024, con una contrazione di circa 45 milioni di euro nei primi mesi del 2025. Ristoratori e commercianti segnalano un peggioramento progressivo della situazione, legato all'intensificarsi degli sciami sismici. A fronte di questi dati, il Governo non ha varato misure straordinarie di sostegno economico;

    il costo per la messa in sicurezza dell'area, stimato dal Governo in 500 milioni di euro, rappresenta solo una parte degli investimenti che potrebbero rendersi necessari in futuro per fronteggiare una situazione sismica e vulcanica complessa e in continua evoluzione;

    la normativa attualmente in vigore sul cosiddetto Superbonus 110 per cento, non è accessibile da parte di chi decide di avviare interventi per la messa in sicurezza del proprio edificio ubicato nelle aree colpite dal bradisismo,

impegna il Governo

ad accompagnare le disposizioni di cui ai richiamati articolo 4, commi 2, 3 e 5 del provvedimento con ulteriori misure volte: ad estendere il cosiddetto Superbonus 110 per cento agli interventi effettuati su immobili ricadenti nelle zone colpite dal bradisismo flegreo; ad incrementare sensibilmente lo stanziamento finanziario attualmente previsto del fondo specifico destinato a interventi antisismici in territori colpiti da eventi sismici (cosiddetto sismabonus).
9/2551/31. Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'articolo 4, commi da 2, 3, e 5 reca una serie di disposizioni in favore dei territori colpiti da eventi sismici, con particolare riguardo a quelli verificatisi nel centro Italia;

    nello specifico: l'articolo 4, comma 2 prevede che con riferimento agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 a far data dal 24 agosto 2016, la detrazione per gli incentivi fiscali anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento è concessa esclusivamente in casi specifici e alla condizione che sia stata esercitata l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero per la cessione di un credito d'imposta; l'articolo 4, comma 3 stabilisce che la deroga al blocco dello sconto in fattura previsto dal Superbonus 110 per cento opera anche per le spese sostenute nell'anno 2026 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; l'articolo 4, comma 5 proroga l'operatività di alcune esenzioni fiscali (Ires, Irap e Imu) e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016, che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative per il cofinanziamento di interventi per la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nei territori interessati dal bradisismo flegreo.
9/2551/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo II del provvedimento è interamente dedicato a misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche al fine di promuovere investimenti e innovazione nei comparti industriali ritenuti dal governo più fragili;

    alla Tabella relativa al Ministero delle imprese e del made in Italy allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2024, vengono riportati 17,2 miliardi di euro di stanziamenti destinati a favorire politiche di sostegno alle imprese attraverso una strategia industriale integrata a livello nazionale ed europeo, orientata al perseguimento dell'autonomia strategica e tecnologica nei settori ad alta innovazione, nelle telecomunicazioni, nell'aerospazio, nella sicurezza e nella difesa nazionale, e a razionalizzare e potenziare gli strumenti di incentivazione delle imprese e la gestione delle crisi aziendali, in modo da favorire la riconversione industriale delle aree di crisi;

    ed invero a fare da contraltare alle suddette lusinghiere aspettative del Governo è la lunga crisi del comparto industriale italiano su cui ora pende anche la minaccia dei dazi Usa al continente europeo, particolarmente pericolosi per un Paese manifatturiero ed esportatore come il nostro. A tal proposito i dati Istat sono allarmanti. L'Istituto di statistica sottolinea, infatti, che la flessione del fatturato industriale nel 2024, pari a meno 4,3 per cento, è decisamente più marcata rispetto a quella dell'anno precedente, pari a meno 0,7 per cento; inoltre anche i volumi registrano dinamiche negative in media annua con un meno 3,2 per cento nel 2024 rispetto ad un meno 1,2 per cento nel 2023. I dati grezzi mostrano un calo del 3,4 per cento in valore e del 2,3 per cento in volume. Insomma il calo peggiore dalla crisi del 2008-2009, escludendo gli anni della pandemia. Una crisi non isolata ma che coinvolge, sulla scia di un trend internazionale, vari settori particolarmente colpiti come l'automotive, il tessile, l'abbigliamento, il calzaturiero, la metallurgia ed il legno;

    il recente accordo dell'Unione europea con l'amministrazione americana stabilisce che dal primo agosto 2025 sulle merci esportate negli Stati Uniti si applicherà un dazio medio del 15 per cento, decisione che avrà sulle economie più esposte come quella italiana un impatto in termini negativi dello 0,2 per cento del Pil;

    il costo dell'accordo è oltre modo rilevante poiché oltre ai dazi si prevedono impegni europei ad acquisti di energia dagli USA, in tre anni, per 750 miliardi di dollari, ad investimenti aggiuntivi negli Stati Uniti per 600 miliardi di dollari e ad importanti acquisti di sistemi di difesa;

    il nuovo «piano export» dell'Unione europea di acquistare fonti fossili dagli Stati Uniti per 750 miliardi di dollari – 250 miliardi all'anno nei prossimi tre anni con l'obiettivo di sostituire le forniture di petrolio e gas russo – è irrealistico, avendo come strategia portante il «Green Deal» che mira proprio al loro abbandono, ed inoltre, ad avviso dei firmatari, folle poiché potrebbe mettere a rischio la sicurezza energetica del continente: aumentare ulteriormente le importazioni di gas naturale liquefatto per rispettare l'accordo è irrealizzabile. La domanda europea di gas è in calo strutturale e il mercato difficilmente potrà assorbire volumi aggiuntivi. Inoltre, il Gnl è un combustibile costoso e soggetto a forti oscillazioni di prezzo. Negli ultimi tre anni, l'Unione europea ha speso circa 225 miliardi di euro per l'import di Gnl, di cui ben 100 miliardi per quello statunitense, che risulta il più caro tra i fornitori. Il piano rischia quindi di accentuare una dipendenza energetica da un unico fornitore. Secondo le stime Ieefa, per centrare l'obiettivo dei 250 miliardi annui, l'Unione europea dovrebbe triplicare le importazioni di petrolio, carbone e Gnl dagli Stati Uniti già nel 2025, mantenendo l'attuale composizione dei flussi;

    nel 2024, le importazioni europee di questi tre combustibili sono state pari a 315 miliardi di euro: 262 miliardi per il petrolio (453 milioni di tonnellate), 12 miliardi per il carbone (63 milioni di tonnellate) e 41 miliardi per il Gnl (80 milioni di tonnellate). Di questi, 65 miliardi sono andati agli Stati Uniti: 42 miliardi per il petrolio, 4 per il carbone e 19 per il Gnl, equivalenti al 21 per cento del totale. Per raggiungere i 215 miliardi di euro annui (pari ai 250 miliardi di dollari previsti), l'Unione europea dovrebbe destinare agli Usa circa il 70 per cento delle sue importazioni energetiche;

    si tratterebbe, dunque, di un legame che espone il continente europeo a nuovi rischi geopolitici, commerciali e ambientali, poiché scommettere sul Gnl, potrebbe consolidare una dipendenza a lungo termine dal gas fossile, allontanando l'Unione Europea dagli obiettivi climatici. Il «piano» rischia infatti di compromettere il target di riduzione del 90 per cento delle emissioni nette al 2040 e di esporre l'Unione europea a nuove vulnerabilità legata alla normativa europea sul metano;

    secondo l'IEEFA (Istituto di economia energetica e analisi finanziaria), investendo gli stessi 750 miliardi di dollari previsti dall'accordo con gli Stati Uniti in impianti green, l'Unione europea potrebbe installare 321 GW di fotovoltaico su scala industriale, 151 GW di eolico offshore e 74 GW di eolico onshore. Una crescita pari al 90 per cento dell'attuale capacità installata. In sintesi, rafforzare la produzione domestica da fonti rinnovabili garantirebbe maggiore indipendenza energetica e prezzi più stabili,

impegna il Governo

tenuto conto delle finalità perseguite dal Capo II del provvedimento, ad accompagnare l'attuazione dell'articolo 17 con l'adozione di ulteriori iniziative volte alla sospensione, da parte dell'Italia, di ogni impegno di acquisto di sistemi di difesa e gas liquido promesso nel piano export riportato in premessa.
9/2551/32. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti, Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore;

    in particolare, al comma 1, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, accantona per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 5 milioni di euro annui, da assegnare in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico; si demanda ad un decreto l'individuazione di una o più strutture con i requisiti idonei;

    la predetta disposizione appare critica nella misura in cui lascia un ampio margine di discrezionalità circa l'individuazione delle strutture, che possono anche essere private e non convenzionate e può essere anche una sola struttura, facendo addirittura ipotizzare, ad avviso del firmatario del presente atto, che si tratti di una norma mirata ad una struttura specifica, talché potrebbe anche configurarsi una incompatibilità in materia di aiuti di Stato ove le risorse siano destinate a strutture private non convenzionate ma semplicemente accreditate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che le predette o analoghe risorse siano più efficacemente utilizzate per sostenere interventi finalizzati all'avvio di percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi, attraverso la loro assegnazione in favore delle strutture che forniscono percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi.
9/2551/33. Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore;

    in particolare, al comma 1, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, accantona per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 5 milioni di euro annui, da assegnare in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico; si demanda ad un decreto l'individuazione di una o più strutture con i requisiti idonei;

    la predetta disposizione appare critica nella misura in cui lascia un ampio margine di discrezionalità circa l'individuazione delle strutture, che possono anche essere private e non convenzionate e può essere anche una sola struttura, facendo addirittura ipotizzare, ad avviso del firmatario del presente atto, che si tratti di una norma mirata ad una struttura specifica, talché potrebbe anche configurarsi una incompatibilità in materia di aiuti di Stato ove le risorse siano destinate a strutture private non convenzionate ma semplicemente accreditate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che le predette o analoghe risorse siano più efficacemente finalizzate per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dell'infertilità femminile e maschile e per attivare il nuovo screening per l'infertilità rivolto ai giovani adulti, attraverso la loro assegnazione in favore delle strutture che svolgono attività di ricerca per lo studio delle cause di infertilità e sterilità da inquinamento ambientale.
9/2551/34. Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore;

    in particolare, al comma 1, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, accantona per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 5 milioni di euro annui, da assegnare in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico; si demanda ad un decreto l'individuazione di una o più strutture con i requisiti idonei;

    la predetta disposizione appare critica nella misura in cui lascia un ampio margine di discrezionalità circa l'individuazione delle strutture, che possono anche essere private e non convenzionate e può essere anche una sola struttura, facendo addirittura ipotizzare, ad avviso del firmatario del presente atto, che si tratti di una norma mirata ad una struttura specifica, talché potrebbe anche configurarsi una incompatibilità in materia di aiuti di Stato ove le risorse siano destinate a strutture private non convenzionate ma semplicemente accreditate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che le predette o analoghe risorse siano più efficacemente finalizzate per garantire l'erogazione dei farmaci innovativi oncologici ai pazienti in età pediatrica, ad incremento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attraverso la loro assegnazione in favore delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pediatriche.
9/2551/35. Marianna Ricciardi, Cherchi, Amato, Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore;

    in particolare, al comma 1, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, accantona per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 5 milioni di euro annui, da assegnare in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico; si demanda ad un decreto l'individuazione di una o più strutture con i requisiti idonei;

    la predetta disposizione appare critica nella misura in cui lascia un ampio margine di discrezionalità circa l'individuazione delle strutture, che possono anche essere private e non convenzionate e può essere anche una sola struttura, facendo addirittura ipotizzare, ad avviso del firmatario del presente atto, che si tratti di una norma mirata a una struttura specifica, talché potrebbe anche configurarsi una incompatibilità in materia di aiuti di Stato ove le risorse siano destinate a strutture private non convenzionate ma semplicemente accreditate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che le predette o analoghe risorse siano più efficacemente finalizzate per garantire la salute psicologica della collettività, a incremento delle risorse di cui di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, attraverso la loro assegnazione in favore delle strutture che svolgono il sostegno psicologico per i minori.
9/2551/36. Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore;

    in particolare, ai commi 3 e 4 s'incrementa l'autorizzazione di spesa per l'APE sociale per un importo pari a 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028; agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei cosiddetti lavoratori precoci (di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 232 del 2016) e quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrisponde riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva (di cui all'articolo 1, comma 321, legge 197 del 2022);

    l'Ape sociale consiste in una indennità – introdotta in via sperimentale dalla legge 232 del 2016 e prorogata, da ultimo, a tutto il 2025 dalla legge di bilancio 207/2024 – pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; è corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi (requisito così elevato, rispetto ai precedenti 63 anni, dalla legge di bilancio 2024), a favore di persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione: che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante; che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti; con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento; lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere l'Ape sociale anche all'anno 2026.
9/2551/37. Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore;

    in particolare, ai commi 3 e 4 s'incrementa l'autorizzazione di spesa per l'APE sociale per un importo pari a 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028; agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei cosiddetti lavoratori precoci (di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016) e quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrisponde riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva (di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022);

    l'Ape sociale consiste in una indennità – introdotta in via sperimentale dalla legge n. 232 del 2016 e prorogata, da ultimo, a tutto il 2025 dalla legge di bilancio 207/2024 – pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;

    l'indennità è corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi (requisito così elevato, rispetto ai precedenti 63 anni, dalla legge di bilancio 2024), a favore di persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione: che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante; che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti; con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento; l'indennità è altresì corrisposta lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a riconoscere l'APE sociale anche a coloro che si trovano in uno stato di inoccupazione, che hanno cessato il rapporto di lavoro da almeno 24 mesi e che in questo periodo non abbiano intrapreso attività di lavoro dipendente con un reddito superiore a 8.000 euro o di lavoro autonomo superiore a 4.800 euro, e sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni se uomini e 25 anni se donne.
9/2551/38. Tucci.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame reca alcune misure di integrazione al reddito destinate alle lavoratrici madri con due o più figli, spostando dal 2025 al 2026 la decorrenza dell'esonero contributivo parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a carico delle medesime lavoratrici madri, già previsto ma non ancora attuato, in favore di tali lavoratrici;

    le disposizioni recate dal disegno di legge in materia di lavoro e sostegno al reddito forniscono una risposta solo parziale, senza una visione strategica e di lungo periodo, alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici, attraverso misure temporanee, inadeguate a individuare strumenti realmente efficaci per affrontare in modo strutturale le sfide sociali che il nostro Paese si trova ad affrontare;

    al contrario, il reddito di cittadinanza (RDC), introdotto nel 2019 dal Governo Conte I, ha rappresentato uno strumento fondamentale strutturale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, che ha garantito, proprio nel difficilissimo contesto economico conseguente alla pandemia da COVID-19, condizioni di vita più dignitose a coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà;

    con lo smantellamento del reddito di cittadinanza da parte dell'attuale Governo fino alla sua abrogazione totale, determinata dalla sostituzione della misura con il nuovo assegno di inclusione (Adi), è venuta meno la prima concreta misura universale contro la povertà e il diritto di ogni cittadino – quali che siano la sua età, la condizione lavorativa o altro – a una vita dignitosa: questo diritto viene assicurato da tutti gli Stati europei, e l'Italia diventerà l'unico a non prevederlo più;

    l'abolizione del reddito di cittadinanza si inserisce nel contesto preoccupante dei cosiddetti working poor – lavoratori il cui reddito è inferiore alla soglia di povertà relativa, un fenomeno drammaticamente in crescita nel nostro Paese, così come è crescente la distanza che li separa dal resto dei lavoratori dell'Unione europea;

    secondo quanto riferito dal rapporto Eurostat «In-work poverty in the EU», nel 2021, in Italia circa l'11,7 per cento dei lavoratori dipendenti riceve un salario inferiore ai minimi contrattuali, dato ben al di sopra della media dell'Unione europea, che si attesta al 9,6 per cento;

    la garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori favorirebbe inoltre, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile quanto ai «Sconfiggere la povertà» e assicurare un «Lavoro dignitoso e crescita economica» la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze, anche in termini di divario retributivo di genere (gender pay gap);

    anche a livello locale e regionale – si vedano le esperienze di Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna – si susseguono iniziative volte a introdurre o rafforzare misure di contrasto alla povertà, alle disuguaglianze, al «lavoro povero» e all'esclusione sociale,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame in materia di lavoro e sostegno al reddito, con ulteriori iniziative – anche normative – necessarie ad assicurare, quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, in assenza delle tutele a carattere universale garantite dal Reddito di cittadinanza (RdC), conseguente alla sua abolizione, uno stile di vita dignitoso a coloro che, pur essendo titolari di un rapporto di lavoro, percepiscono un trattamento economico che non consente loro di superare la soglia di povertà.
9/2551/39. Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento all'esame rinvia l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (cosiddetta sugar tax) dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026. Ai relativi oneri, valutati in 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20;

    l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, nota come sugar tax, è stata istituita e disciplinata dalla legge di bilancio 2020 ed è un'imposta che colpisce il consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione;

    l'entrata in vigore della sugar tax ha formato oggetto di numerose proroghe, l'ultima delle quali, al 1° luglio 2025, è stata disposta dall'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 39 del 2024; il «Decreto Rilancio» del 2020 aveva disposto un primo rinvio dell'entrata in vigore della sugar tax al 1° gennaio 2021; la legge di bilancio 2021 ha poi posticipato l'entrata in vigore dell'imposta al 1° gennaio 2022; i predetti rinvii erano chiaramente correlati alla pandemia in corso; successivamente l'entrata in vigore stata ulteriormente posticipata dalle successive leggi di bilancio fino al 1° luglio 2025;

    è importante ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2024, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni istitutive dell'imposta, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione; in particolare la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate «nella parte in cui ha assoggettato a imposta sul consumo i soli prodotti rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea (ossia certe bevande analcoliche) ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande ma parimenti contraddistinti dall'aggiunta dei medesimi edulcoranti»;

    l'intervento normativo è stata ritenuto dalla Consulta idoneo allo scopo di ridurre il consumo delle bevande in questione per preservare al meglio la salute pubblica, in un'ottica precauzionale, nonché necessaria e proporzionata, in assenza di misure omologhe che, a parità di efficacia, producano minori sacrifici a carico delle aziende produttrici e dei consumatori,

impegna il Governo

a desistere per il futuro da ulteriori proroghe dell'entrata in vigore della cosiddetta sugar tax, adottando altresì iniziative normative volte a impiegare le risorse necessarie alla copertura delle proroghe per incrementare il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9/2551/40. Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti finalizzate a migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati;

    poiché occorre tutelare il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici anche attraverso idonei interventi di sostegno al reddito per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, necessarie per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore;

    le tutele devono essere estese, senza alcun indugio, anche a tutti i lavoratori e le lavoratrici che effettuano consegne tramite piattaforme digitali (cd. rider) e che sono sottoposti a turni e condizioni estremamente pericolose, talvolta addirittura sotto il ricatto di incentivi da parte dei datori di lavoro;

    al predetto fine sarebbe auspicabile l'istituzione di un fondo, con una dotazione minima di 50 milioni di euro, finalizzato all'attivazione automatica della cassa integrazione in caso di specifiche condizioni climatiche avverse e ove la tipologia di attività lo richieda, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che in condizioni climatiche avverse rischiano, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di compromettere la salute e la sicurezza,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure richiamate in premessa con ulteriori misure atte ad estendere le tutele previste dall'articolo 14 del provvedimento anche ad ulteriori categorie di lavoratori, a tal fine reperendo, nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, risorse congrue e strutturali da impiegare per tutelare tutti i lavoratori e le lavoratrici che sono pericolosamente esposti alle emergenze climatiche, ivi inclusi coloro che effettuano consegne tramite piattaforme digitali (cd. rider) e che sono sottoposti a turni e condizioni estremamente pericolose;

   nonché ad adottare le necessarie iniziative normative volte a prevedere adeguate misure sanzionatorie per i datori di lavoro che incentivano i lavoratori e le lavoratrici a svolgere il loro lavoro in condizioni estreme e pericolose per il loro benessere e la loro salute.
9/2551/41. Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane;

    in particolare al fine di razionalizzare le risorse e efficientarne l'utilizzo al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, in cui affluiscono una serie di risorse iscritte in competenza, cassa e residui, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    il trasporto pubblico locale rappresenta una misura di perequazione sociale non automatica che garantisce equità e plasma l'ambito urbano aumentando esponenzialmente la sicurezza e la qualità dell'aria,

impegna il Governo

accompagnare le misure recate dall'articolo 3 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a destinare, anche con futuri provvedimenti, le risorse impegnate per la progettazione e l'esecuzione del ponte sullo stretto di Messina e delle relative opere accessorie a un piano pluriennale per lo sviluppo capillare del trasporto rapido di massa nelle quindici città metropolitane.
9/2551/42. Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane;

    in particolare al fine di razionalizzare le risorse e efficientarne l'utilizzo al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, in affluiscono una serie di risorse iscritte in competenza, cassa e residui, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    il trasporto pubblico locale rappresenta una misura di perequazione sociale non automatica che garantisce equità e plasma l'ambito urbano aumentando esponenzialmente la sicurezza e la qualità dell'aria;

    dati Cisl mostrano che nel 2023 il 77 per cento dei marchigiani ha usato l'auto per gli spostamenti casa lavoro, un numero di molto superiore alla media del Centro Italia (65 per cento) e dell'Italia al 67 per cento;

    sommando treno, bus e pullman, le Marche sono al 3,8 per cento contro il 13,7 per cento del Centro Italia e l'11,4 per cento dell'Italia;

    negli anni precedenti alla pandemia le percentuali dei marchigiani che andavano al lavoro in auto ricalcano sostanzialmente quelle del 2023, anche se è leggermente più alta la percentuale di chi usava il trasporto pubblico locale;

    due sarebbero i fattori problematici: il fatto che le Marche sono formate in prevalenza da centri urbani di piccole e medie dimensioni e il fatto che la rete dei trasporti è tarata su percorsi studiati nei decenni trascorsi senza che si sia realizzata una progettazione che faccia arrivare i bus nelle zone a maggiore flusso lavorativo quali ad esempio quelle industriali facendo una pianificazione di bacino riducendo la messa in moto e gli spostamenti inquinanti di centinaia di auto,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 3 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, risorse aggiuntive per sostenere un piano di trasporto rapido di massa interregionale che possa supportare sistemi di trasporto pubblico ad alta capacità che collegano le aree metropolitane, con percorsi dedicati e ad alta frequenza, con particolare riguardo alla regione Marche.
9/2551/43. Fede.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;

    in particolare, l'articolo 4 del decreto reca alcune misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici, tra cui la previsione di agevolazioni fiscali per interventi effettuati nei comuni di alcuni territori interessati da eventi sismici verificatisi in centro Italia, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

    in tale contesto assumono rilevanza anche le disposizioni recate dall'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, quanto ai lavori del tavolo tecnico a fini ricognitivi istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica delle istanze di rimborso relative al sisma del 1990 delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, presentate anche successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla normativa;

    tale disposizione, oltre a individuare una sede di confronto istituzionale per affrontare il contenzioso ancora esistente sui rimborsi afferenti al sisma '90, apre alla possibilità di una riapertura dei termini dell'istanza per coloro che, pur avendo diritto al rimborso, avendo pagato interamente l'Irpef durante il periodo di sospensione fiscale successivo al terremoto, non hanno fatto istanza nei termini e sono rimasti esclusi;

    il comma 5-bis dell'articolo 4 del provvedimento in esame dispone la proroga fino al 31 dicembre 2025 dei lavori del tavolo tecnico,

impegna il Governo:

   ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a garantire, la piena operatività ed effettività dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 («Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relative al sisma del 1990») istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare, con l'urgenza richiesta dal caso e in un percorso condiviso con le amministrazioni pubbliche e le autorità locali, il riconoscimento, previa individuazione della platea dei contribuenti e quantificazione complessiva dell'ammontare dei rimborsi, a tutti gli aventi diritto residenti nei territori colpiti dal sisma del 1990 delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, i rimborsi ancora non liquidati, al fine di una celere ed equa composizione della vicenda;

   ai fini di una corretta individuazione e ricognizione dei beneficiari di cui in premessa in relazione ai residenti nei territori colpiti dal sisma del 1990 delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, a valutare altresì l'opportunità di prevedere la riapertura dei termini per le istanze di rimborso afferenti ai tributi sospesi relativi ai suddetti eventi sismici.
9/2551/44. Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 9, del provvedimento in titolo reca l'istituzione di un fondo per la rigenerazione urbana, evidentemente congegnato per le realtà territoriali, ma non definito negli obiettivi e privo di criteri e requisiti ai fini dell'assegnazione delle risorse, unilateralmente disposti con successivo decreto interministeriale;

    per rigenerazione urbana è da intendersi un insieme di azioni volte al recupero e alla riqualificazione di uno spazio urbano. Il processo di rigenerazione avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale. Rigenerare permette inoltre alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale;

    il comma in parola fa specifico riferimento alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici;

    ad avviso dei firmatari, gli interventi edilizi sugli habitat urbani contribuiscono al cambiamento e al riscatto sociale, al pari di altre misure di carattere economico, e possono essere luogo di innovazione sociale quando sono rivolti a migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche e ambientali dei loro abitanti, in particolare quando l'intervento riguarda le aree più svantaggiate o soggette a degrado o a maggior tasso di vulnerabilità sociale ed economica;

    preme ai firmatari rappresentare la necessità di ridisegnare gli spazi abitativi di tante aree, periferiche e non, del territorio nazionale, nelle quali gli edifici risalgono alla cosiddetta edilizia popolare anni 80, in particolare quella in prefabbricato,

impegna il Governo

in ordine agli obiettivi e ai criteri di attribuzione delle risorse di cui al predetto comma 9, in sinergia con la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, a riconoscere priorità alla riqualificazione degli spazi abitativi secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale con il quale, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di associazioni ed organizzazioni locali e acquisendo le loro proposte, sia previsto l'abbattimento degli edifici risalenti all'edilizia di cui alla premessa e la successiva ricostruzione delocalizzata ed ecosostenibile, individuando, per quanto di competenza, le modalità più idonee e congrue per le propedeutiche attività di sgombero e di trasferimento dei residenti nei predetti edifici presso altri immobili resi disponibili dagli enti locali interessati o da altri enti pubblici o privati, anche avvalendosi di un apposito soggetto attuatore.
9/2551/45. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 8, del provvedimento in esame autorizza la spesa di 228,24 milioni per l'anno 2025 da destinare alle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sport, le quali attualmente risultano assegnate all'Autorità politica delegata per la materia;

    la relazione illustrativa del Governo asserisce che le predette risorse sono destinate allo svolgimento di non meglio precisati grandi eventi sportivi;

    il comma 8 precede il comma dedicato all'istituzione di un fondo per la rigenerazione urbana di ambito nazionale, non meglio definito negli obiettivi e privo di criteri e requisiti ai fini dell'assegnazione delle risorse, unilateralmente disposti con successivo decreto interministeriale: per rigenerazione urbana è da intendersi «un insieme di azioni volte al recupero e alla riqualificazione di uno spazio urbano. Il processo di rigenerazione avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale. Rigenerare permette inoltre alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale»;

    i firmatari confidano nella condivisione del riconoscimento del valore dello sport quale mezzo per ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementare i valori della convivenza e dell'integrazione nonché della necessità di favorire la fruizione sociale di spazi, strutture e impianti e, a tal fine,

impegna il Governo

a rivedere gli obiettivi di cui al predetto comma 8 dell'articolo 2 e ad adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, nell'ambito delle risorse ivi autorizzate sia previsto un ampliamento, su base nazionale, in particolare nelle aree periferiche, di impianti pubblici per la pratica popolare di attività ludico-sportive, prevedendo il coinvolgimento delle associazioni sportive dilettantistiche e dedicando cura particolare alla possibilità di svolgimento delle pratiche sportive alle persone di diversa abilità
9/2551/46. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    durante l'esame del provvedimento presso il Senato è stato introdotto l'articolo 14-bis, che detta disposizioni urgenti in materia di cultura, predisponendo, al comma 1, l'incremento di 30 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16;

    in particolare si incrementa il Fondo finalizzato a sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione o interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e le librerie di qualità esistenti sul territorio nazionale;

    si ricorda che la disposizione citata ha istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026;

    il settore culturale nazionale, fortemente colpito dalle recenti crisi economiche e dai cambiamenti tecnologici che hanno inciso sulla filiera dell'editoria e sulla fruizione culturale, in particolare, la promozione della lettura e il sostegno alle biblioteche pubbliche rappresentano leve strategiche per favorire l'inclusione sociale, lo sviluppo culturale e la coesione territoriale, con speciale attenzione alle aree marginali e periferiche del Paese,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 14-bis con l'adozione delle più opportune iniziative finalizzate ad incrementare adeguatamente i finanziamenti per le biblioteche statali, regionali e civiche, in modo particolare nelle aree marginali e nelle periferie, al fine di stimolare la lettura attraverso l'accesso all'immenso patrimonio bibliotecario del nostro Paese, e consentire altresì l'acquisto di libri da parte delle biblioteche stesse, supportando dunque contestualmente il comparto editoria in crisi.
9/2551/47. Orrico, Amato, Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti, e, in particolare, prevede, all'articolo 4, misure in favore delle zone colpite da eventi sismici;

    dall'estate 2023 l'area dei Campi Flegrei è interessata da un'accelerazione del fenomeno del bradisismo, caratterizzato da un progressivo sollevamento del suolo che, alla data del 30 luglio 2025, ha raggiunto i 148,5 centimetri nel centro storico di Pozzuoli;

    negli ultimi due anni si sono registrati oltre 15.000 eventi sismici, di cui 61 di magnitudo pari o superiore a 3.0 e 8 pari o superiore a 4.0; in particolare, le scosse del 20 maggio 2024 e del 13 maggio 2025 (magnitudo Md 4.4), nonché quelle del 13 marzo e del 30 giugno 2025 (magnitudo Md 4.6, la più elevata mai rilevata nell'area), hanno provocato danni a edifici e infrastrutture, rendendo, al 31 marzo 2025, inagibili 129 stabili e costringendo allo sgombero 249 nuclei familiari;

    la crisi bradisismica in atto sta generando ingenti ricadute socio economiche: chiusura forzata di attività produttive e commerciali, sospensione di servizi pubblici essenziali, crollo dei flussi turistici, perdita di posti di lavoro, aumento dei costi assicurativi e svalutazione del patrimonio immobiliare, con conseguente drastico calo del reddito disponibile delle famiglie e dei fatturati delle imprese locali;

    per fronteggiare la crisi in atto il Governo è già intervenuto con il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, con il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, confluito, con modificazioni, nel decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e, da ultimo, con il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65;

    in situazioni analoghe, quali il sisma del Centro Italia del 2016, il sisma di Ischia del 2017 e l'alluvione dell'Emilia-Romagna del 2023, sono state introdotte agevolazioni fiscali, sospensioni tributarie e l'azzeramento degli oneri di sistema per le utenze domestiche e produttive,

impegna il Governo:

   ad accompagnare con la massima urgenza le misure recate dall'articolo 4 del provvedimento in esame con disposizioni normative che prevedano agevolazioni fiscali e tributarie in favore di cittadini, imprese e professionisti ubicati nell'area delimitata con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 27 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

   ad introdurre misure di natura regolatoria e/o legislativa, volte all'azzeramento dei costi di trasporto, degli oneri generali di sistema e delle tariffe di gestione del contatore per l'energia elettrica e il gas naturale, nonché degli oneri tariffari relativi ad acquedotto, fognatura e depurazione per la fornitura del servizio idrico integrato ai soggetti residenti e alle attività economiche dell'area colpita, analogamente a quanto previsto per i territori interessati dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia;

   a disporre, attraverso le opportune iniziative normative, una sospensione di adeguata durata dei termini relativi a versamenti di tasse, tributi e rate di mutui e finanziamenti a carico di cittadini, imprese e professionisti sgomberati a seguito di qualsiasi degli eventi sismici sopra richiamati, prevedendo contestualmente modalità di rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, alla ripresa della riscossione.
9/2551/48. Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;

    in particolare, l'articolo 17 del decreto-legge prevede una serie di disposizioni di sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

    dopo mesi di tensioni, lo scorso 27 luglio Stati Uniti e Unione europea hanno siglato l'accordo per l'introduzione da parte di Washington di un cosiddetto «dazio reciproco» del 15 per cento sulle merci europee;

    tuttavia, come evidenziato dall'analisi eseguita dall'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), si tratta di dazi che di reciproco hanno ben poco – in quanto semplicemente basati sull'entità del deficit commerciale bilaterale degli Stati Uniti rispetto alle importazioni – e che penalizzano i Paesi europei con una forte esposizione commerciale verso gli Stati Uniti, come Italia e Germania. Senza considerare poi che l'export europeo sconta la svalutazione del dollaro americano che, dall'insediamento di Trump, ha perso il 13 per cento del suo valore rispetto all'euro: una sorta di «dazio aggiuntivo» che rischia di compromettere seriamente la competitività delle imprese europee;

    la conclusione del citato accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea, che si sperava avrebbe dissipato l'incertezza che ha caratterizzato l'economia globale e quella del nostro Paese in questi ultimi mesi, in realtà non ha portato chiarezza, lasciando come unica certezza l'applicazione di un'aliquota del 15 per cento per la grande maggioranza delle esportazioni europee;

    consultando i documenti ufficiali diffusi dalla Casa Bianca lunedì 28 luglio e dalla Commissione europea martedì 29 luglio, infatti, appaiono notevoli discrepanze riguardanti varie voci della bilancia commerciale tra i due continenti in precisi settori di beni e prodotti, in particolare digitale, agroalimentare, acciaio, acquisti di armi e di gas naturale liquefatto. Per questi settori non è stato precisato se il 15 per cento andrà a sostituire i dazi esistenti o se si sommerà a quelli già in vigore. Inoltre, mancano indicazioni chiare circa le modalità operative e le tempistiche;

    quanto sopra rende arduo stimare con precisione l'effetto reale sui costi e sulla competitività nei mercati delle imprese italiane nei settori dell'alimentare, del vino, del tessile e dell'automotive né l'impatto sulla capacità di spesa delle famiglie;

    una simulazione del Centro Studi di Confindustria ha stimato che, a seguito dell'aumento dei dazi al 15 per cento, l'export italiano potrebbe perdere circa 22,6 miliardi di euro e subire una riduzione di circa 200 mila posti di lavoro, che difficilmente potranno essere compensati neanche con un aumento delle esportazioni verso mercati alternativi;

    inoltre la riduzione delle vendite oltreconfine mette in allerta non solo chi esporta, ma anche chi produce beni di largo consumo per i possibili effetti a cascata che si potrebbero generare. Con l'aumento stimato, poi, di un ulteriore 0,3-0,5 per cento di inflazione, si ipotizzano, a livello nazionale, spese aggiuntive che oscillano tra 2,5 e 4,2 miliardi di euro all'anno, con conseguente rallentamento della domanda interna in un contesto nazionale in cui la capacità di spesa delle famiglie è già messa a dura prova dai rincari di questo periodo;

    sostenere e compensare economicamente famiglie ed imprese dalle conseguenze sfavorevoli dei dazi risulta, pertanto, cruciale al fine di attenuare i contraccolpi sia sui bilanci familiari, ad esempio tramite l'introduzione di politiche mirate a sostenere i redditi sia in termini di sgravi fiscali sia di agevolazioni sui consumi, che sulla competitività del tessuto produttivo prevedendo incentivi fiscali, contributi a fondo perduto o linee di credito agevolate per sostenere l'internazionalizzazione nonché ripristinando misure quali l'Aiuto alla crescita Economica (ACE) con agevolazione al 15 per cento e l'agevolazione fiscale alle operazioni di aggregazione aziendale per favorire le reti di impresa ed i processi di aggregazione, in particolare nelle filiere proiettate sui mercati esteri,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le disposizioni recate dall'articolo 17 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a predisporre un piano straordinario di interventi economici a sostegno e supporto delle imprese e, in generale, del tessuto economico-produttivo nazionale maggiormente colpito dai dazi statunitensi, in particolare prevedendo:

    meccanismi automatici di agevolazione, quali il credito d'imposta, volti al sostegno delle aggregazioni tra imprese, mediante contratti di rete, consorzi o altre forme di associazione, anche temporanea, finalizzate a migliorarne la capacità competitiva e innovativa e a incrementarne la quota di mercato;

    riduzioni temporanee o esenzioni dei versamenti delle imposte, senza applicazione di sanzioni e interessi;

    misure di ristoro adeguate e basate su criteri di assegnazione riferite al calo delle esportazioni;

   a contrastare l'aumento generalizzato del costo della vita e il conseguente ulteriore indebolimento del potere d'acquisto delle famiglie anche mediante l'introduzione di misure di sostegno al reddito, che consentano l'acquisto di beni e di servizi e/o agevolazioni fiscali.
9/2551/49. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;

    in particolare, l'articolo 7 modifica la disciplina relativa al cosiddetto payback sanitario e, segnatamente, riduce la quota di ripiano posta a carico delle aziende farmaceutiche per gli anni 2015-2018 dall'articolo 9-ter, del decreto-legge n. 78 del 2015, come in seguito modificata dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023, ritenendo assolti i relativi obblighi con il versamento, in favore delle regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali;

    come noto, in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, il citato articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015, ha imposto alle aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture sanitarie pubbliche di concorrere al ripianamento dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli acquisti di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (cosiddetto «payback sanitario»);

    successivamente, l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto decreto «Aiuti bis») ha introdotto all'interno del citato articolo un nuovo comma 9-bis, prevedendo una deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9, che demanda alle regioni e alle province autonome il compito di definire «con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale»;

    in ragione dell'incombenza del termine entro il quale le aziende fornitrici avrebbero dovuto assolvere ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome, il governo ha introdotto l'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto milleproroghe), con cui è stata disposta una nuova scadenza al 30 aprile 2023. Spirato tale termine, numerose aziende fornitrici, a fronte di un onere economico ingente, insostenibile e ritenuto iniquo, si sono trovate costrette ad adire gli organi giudiziari competenti, rilevando, a fondamento della pretesa giudiziaria, l'illegittimità sostanziale del sistema posto a fondamento del cosiddetto payback sanitario;

    al fine di scongiurare i potenziali rischi per l'erario in ragione dei ricorsi pendenti, con decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, è stato istituito un fondo da ripartire tra regioni e province autonome, che prevede un contributo statale per mezzo del quale viene dimezzata la somma dovuta dalle aziende fornitrici a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, a condizione che le stesse non abbiano attivato un contenzioso legale ovvero che, avendolo attivato, vi rinuncino;

    il regime di favor introdotto dal legislatore, non ha risolto le suesposte criticità;

    come stimato dal «Centro Studi di Confcommercio Imprese per l'Italia» e dallo studio di Nomisma dal titolo «L'impatto del payback sulle imprese della filiera», sono oltre 1.400 le aziende e 190 mila i posti di lavoro che sarebbero potenzialmente a rischio a causa della richiesta di payback sui dispositivi medici;

    nei primi giorni di febbraio 2025, la Kimal, un'azienda di Perugia, ha dichiarato la cessazione della propria attività dopo oltre 56 anni di servizio proprio a causa del payback sanitario;

    ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, le aziende sono chiamate a versare una quota che, ancorché ulteriormente ridotta rispetto a quella prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, risulta pari al 25 per cento dell'importo originario, in valore assoluto pari a circa 520 milioni di euro. Inoltre, il comparto continua a manifestare preoccupazione per la mancata tutela delle piccole imprese nonché per l'assenza di soluzioni strutturali relative alle annualità successive;

    il payback sanitario genera un impatto negativo sulle imprese del settore, in particolare sulle PMI che, in ragione di una minore capitalizzazione e liquidità, risultano maggiormente esposte al fallimento. Parimenti negativo è l'impatto sull'occupazione, oltre agli inevitabili riverberi anche sul funzionamento del sistema sanitario nazionale in considerazione del fatto che le strutture sanitarie andrebbero incontro a difficoltà di approvvigionamento dei materiali, con possibile ricorso a multinazionali per l'acquisto dei medesimi a prezzi superiori, in un regime di sostanziale oligopolio, con notevoli ricadute di natura tributaria per i mancati introiti,

impegna il Governo:

a rivedere l'istituto del payback sanitario e, conseguentemente, l'impianto normativo dell'articolo 7 del provvedimento, a tal fine adottando iniziative normative al fine di:

  1) abrogare il meccanismo del cosiddetto payback sanitario;

  2) ovvero, in via gradata, esonerare dal meccanismo del payback sanitario le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, ovvero a stabilire una soglia di esenzione per le aziende fornitrici di dispositivi medici, a prescindere dalla dimensione aziendale, il cui importo complessivamente imputato a titolo di payback per ciascun anno risulti inferiore o pari a 5 milioni di euro;

  3) ovvero, in via ulteriormente gradata, garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, prevedendo criteri di riparto del superamento del tetto di spesa regionale che assicurino la progressività del ripiano tra le imprese fornitrici, con particolare attenzione alla tutela delle micro, piccole e medie imprese.
9/2551/50. Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di agricoltura, intervenendo in particolare, sui programmi di sviluppo rurale, prevedendo un rifinanziamento del Fondo per l'innovazione in agricoltura nonché incrementando la dotazione del fondo per il sostegno della filiera suinicola;

    il comparto vitivinicolo rappresenta uno dei pilastri economici e culturali dell'agricoltura italiana, con oltre 13 miliardi di fatturato e un ruolo fondamentale nella salvaguardia dei territori e nella competitività del made in Italy agroalimentare;

    in Lombardia, il comparto è storicamente rappresentato da poli di eccellenza come l'Oltrepò Pavese che con la Cantina Terre d'Oltrepò, che ha sedi a Broni e Casteggio, raccoglie circa 500 soci conferitori e rappresenta un patrimonio collettivo di enorme valore economico, agricolo e identitario;

    oggi questa realtà rischia il collasso a causa dell'inerzia politica e istituzionale, tanto che il collegio sindacale ha lanciato un allarme formale: gli impianti non possono aprire, le manutenzioni non sono state fatte, e la vendemmia 2025 è a rischio, con centinaia di viticoltori che rischiano di non poter conferire le uve, con danni irreparabili,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad assicurare la costituzione di un fondo straordinario per la continuità produttiva in favore delle cooperative vitivinicole colpite da crisi di governance o insolvenza, nonché con ulteriori misure di agevolazione e sostegno, incluse misure a fondo perduto e di credito agevolato, a favore dei viticoltori impossibilitati a conferire le uve per cause non imputabili ad una propria diretta responsabilità e l'adozione di strumenti specifici finalizzati ad assicurare la continuità produttiva e la salvaguardia occupazionale della filiera nel comparto vitivinicolo lombardo e nazionale;

   a promuovere l'attivazione, d'intesa con le regioni, di un tavolo nazionale permanente per il rilancio del comparto vitivinicolo, con particolare riguardo agli investimenti, alla resilienza climatica, alla promozione internazionale e alla riforma delle strutture di ricerca e supporto tecnico del settore;

   con particolare riferimento alla Cantina Terre d'Oltrepò, ad assumere immediate iniziative di competenza per garantire la continuità produttiva della suddetta cantina, con l'obiettivo prioritario di salvaguardare la vendemmia 2025 e tutelare i conferimenti dei soci.
9/2551/51. Caramiello, Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca – tra le altre – risorse destinate all'edilizia penitenziaria;

    segnatamente, il comma 2 del citato articolo incrementa di 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027 le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;

    si ricordi in questa sede che l'articolo 4-bis comma 2 del decreto-legge n. 92 del 2024, per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    ai sensi del già richiamato comma 2 il Commissario straordinario, sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;

    sempre ai sensi del citato comma 2, al Commissario straordinario spetta il compito di redigere un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, che deve essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stesso, in particolare, deve riportare anche l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione, e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario stesso. Gli interventi riportati nel programma devono essere anche identificati dal relativo codice unico di progetto e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali;

    infine, il comma 6 del citato articolo 4-bis, prevede che il commissario straordinario prima della scadenza del suo incarico (31 dicembre 2026) ed entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi in materia carceraria ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmetta ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate;

    tuttavia, appare opportuno agli scriventi che nell'ambito della realizzazione del piano straordinario, vi sia altresì un coinvolgimento delle Camere, garantendo anche a queste ultime la trasmissione delle medesime relazioni,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, con il primo provvedimento utile, volte a garantire il coinvolgimento del Parlamento, prevedendo la trasmissione alle Camere di una relazione semestrale relativamente allo stato di avanzamento degli interventi ritenuti necessari dal Commissario straordinario, specificando tempi e modalità di realizzazione, nonché precisando se le risorse derivino dai piani di edilizia penitenziaria previsti dai governi precedenti ovvero dal Governo in carica, o ancora dal piano complementare al PNRR.
9/2551/52. D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca – tra le altre – risorse destinate all'edilizia penitenziaria;

    segnatamente, il comma 2 del citato articolo incrementa di 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027 le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;

    l'articolo 4-bis comma 2 del decreto-legge n. 92 del 2024, per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    i dati più recenti sul sovraffollamento certificano una situazione non più sostenibile, che richiede interventi straordinari, non più procrastinabili: nelle carceri italiane sono detenute 62.728 persone, a fronte della capienza è di 51.276. A queste cifre vanno sottratti 4.559 posti attualmente indisponibili per inagibilità o ristrutturazioni. Il tasso di sovraffollamento nei penitenziari è, dunque, del 134,3 per cento, in 62 casi il sovraffollamento supera il 150 per cento;

    l'incremento del sovraffollamento, a parere degli scriventi è, ad avviso dei firmatari, anche una conseguenza degli interventi repressivi del Governo in carica e del «pan-penalismo» messo in atto da quest'ultimo: solo il decreto sicurezza ha accresciuto il potenziale punitivo di 486 anni di prigione, introducendo anche il reato di rivolta penitenziaria. Non solo, ciò che più preoccupa è il peggioramento delle condizioni degli istituti di pena minorili: si ricordi, infatti, che il decreto Caivano, adottato nel 2023, ha allargato la possibilità di ricorrere alla custodia cautelare per i minorenni, ristretto l'accesso a misure alternative e facilitato il trasferimento nelle carceri per adulti una volta compiuta la maggiore età. Ne è derivato che attualmente si trovino negli istituti minorili 586 giovani detenuti, mentre prima dell'insediamento del Governo a ottobre 2022 erano 392. Un aumento che ha creato sovraffollamento in 8 istituti di pena sui 17 esistenti, oltre il 60 per cento delle presenze riguarda persone prive di una sentenza di condanna definitiva, l'80 per cento se si considerano i soli minorenni;

    come denunciato da diverse associazioni, in molti istituti vengono utilizzati i materassi a terra, in condizioni igieniche estremamente degradate; spesso mancano completamente attività significative per il recupero del minore, perfino quelle scolastiche, e spesso non vengono garantite neanche le ore d'aria previste dalla legge,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, atta a destinare le risorse specificamente individuate dall'art. 2 comma 2 del provvedimento in esame per gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, anche ad interventi per l'edilizia penitenziaria minorile, nonché per gli edifici sede degli uffici deputati all'esecuzione penale esterna.
9/2551/53. Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca – tra le altre – risorse destinate all'edilizia penitenziaria;

    segnatamente, il comma 2 del citato articolo incrementa di 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027 le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;

    l'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92, del 2024, per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    nell'ambito dell'edilizia penitenziaria mancano «standard» espliciti per la progettazione e per la gestione delle carceri italiane e ciò appare oggi uno dei principali vuoti normativi;

    la previsione, invece, di standard qualitativi adeguati e omogenei sarebbe utile nella realizzazione delle strutture, non solo affinché le stesse siano all'avanguardia dal punto di vista tecnologico ed ambientale, ma in quanto consentirebbe anche il miglioramento delle condizioni detentive dei soggetti ristretti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della CEDU e in attuazione concreta del principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 2, comma 2, con l'introduzione, nel primo provvedimento utile, di standard qualitativi nella realizzazione delle nuove infrastrutture, nonché nell'ambito della riqualificazione di quelle già esistenti, attraverso criteri innovativi che includano anche interventi di efficientamento energetico e antisismici, l'implementazione di strumenti e impianti tecnologici per la sicurezza, l'introduzione di impianti di videosorveglianza, di schermatura nonché impianti per il compostaggio di comunità, con individuazione e predisposizione di un sistema di poli detentivi di alto profilo tecnologico, in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, la tutela del diritto alla salute, la preservazione dei legami tra genitori e figli, anche attraverso il ricorso alle più avanzate innovazioni tecnologiche, la distinzione tra diverse tipologie di detenuti, anche mediante l'adozione di appositi criteri architettonici.
9/2551/54. Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca – tra le altre – risorse destinate all'edilizia penitenziaria;

    segnatamente, il comma 2 del citato articolo incrementa di 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027 le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;

    in data 26 gennaio 2024 la Corte costituzionale, con sentenza n. 10/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che il detenuto possa svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie;

    la Corte, precisando che la sentenza non concerne il regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, né i detenuti sottoposti alla sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis della stessa legge, ha chiarito che «L'ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza»;

    lo stato di detenzione, quindi, non può annullare in toto questa libertà, ma al più incidere sui termini e sulle modalità di esercizio, tenendo conto delle condizioni individuali della persona detenuta e delle specifiche prospettive del suo rientro in società;

    si è altresì auspicata, per l'attuazione della decisione sul piano organizzativo, un'«azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell'amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze», «con la gradualità eventualmente necessaria»;

    le maggiori problematiche legate all'attuazione della sentenza sono la mancanza di spazi idonei all'interno degli istituti penitenziari che garantiscano il diritto dei detenuti di avere rapporti intimi con il proprio partner,

impegna il Governo

per quanto di competenza, a garantire, nell'ambito degli interventi di edilizia penitenziaria, come individuati dall'articolo 2, comma 2, del presente provvedimento, la realizzazione di specifiche aree interne degli istituti penitenziari destinate ai colloqui intimi tra il detenuto e il proprio coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, al fine di esercitare – come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10/2024 – il diritto all'affettività per gli stessi, nel rispetto delle norme di sicurezza ed in attuazione del principio costituzionalmente garantito della funzione rieducativa della pena.
9/2551/55. Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca – tra le altre – risorse destinate all'edilizia penitenziaria;

    segnatamente, il comma 2 del citato articolo incrementa di 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027 le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;

    l'articolo 4-bis comma 2 del decreto-legge n. 92 del 2024, per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    i dati più recenti sul sovraffollamento certificano una situazione non più sostenibile, che richiede interventi straordinari, non più procrastinabili: nelle carceri italiane sono detenute 62.728 persone, a fronte della capienza di 51.276. A queste cifre vanno sottratti 4.559 posti attualmente indisponibili per inagibilità o ristrutturazioni. Il tasso di sovraffollamento nei penitenziari è, dunque, del 134,3 per cento, in 62 casi il sovraffollamento supera il 150 per cento;

    l'atto si prefigge l'obiettivo di intervenire in materia di edilizia penitenziaria per aumentarne la capienza e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. Tuttavia, lo stesso difetta di previsioni specifiche per interventi volti a favorire in concreto le attività trattamentali, fondamentali ed indispensabili per valorizzare i processi di reinserimento sociale e di rieducazione della pena, in conformità con quanto previsto all'articolo 27 del dettato costituzionale;

    è ormai riconosciuto che le attività sportive negli istituti penitenziari hanno non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto, al pari dell'attività lavorativa;

    per affrontare efficacemente le conseguenze del sovraffollamento carcerario e migliorare le condizioni spesso disumane cui i soggetti ristretti sono sottoposti, destinate ad ingenerare il senso di frustrazione nei medesimi, che spesso sfocia in episodi di violenza nei confronti delle persone o cose, finanche arrivando a determinare casi di suicidi, è fondamentale garantire la predisposizione di spazi adeguati dove espletare l'attività sportiva,

impegna il Governo

a garantire, nell'ambito degli interventi individuati dall'articolo 2, comma 2 del presente provvedimento, la realizzazione di strutture per le discipline sportive e la manutenzione di quelle già eventualmente esistenti.
9/2551/56. Perantoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;

    in particolare, l'articolo 5 reca disposizioni, anche finanziarie, a sostegno di attività di interesse generale, svolte o promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o fondazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

    gli operatori del Terzo settore svolgono una funzione di sostegno insostituibile di volontariato e promozione sociale, anche in chiave trattamentale e reinserimento sociale, all'interno dei contesti penitenziari, se si considera che proprio a esso vanno ricollegate circa l'80 per cento delle attività di promozione sociale delle carceri italiane;

    uno dei fondamentali princìpi del nostro ordinamento penale risiede nel principio rieducativo della pena sancito all'articolo 27, comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

    la legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, stabilisce, a sua volta, che il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e a diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo, altresì, che la comunità locale partecipi all'azione rieducativa svolta nei confronti degli stessi;

    in quest'ambito, l'attività di teatro in carcere è ormai da più parti riconosciuta avere non solo carattere trattamentale nei confronti dei detenuti ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita, del superamento dei pregiudizi e dello stigma, non solo dei detenuti e internati ma di tutto il personale coinvolto,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dall'articolo 5 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a sostenere, anche attraverso l'attivazione e la facilitazione dei contatti tra Amministrazione penitenziaria e soggetti pubblici, private e del Terzo settore, il pieno ed effettivo coinvolgimento degli enti del Terzo settore in relazione ad interventi, attività, progettualità e iniziative rivolte alla formazione, anche professionale, e all'inserimento lavorativo dei detenuti, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla nostra Costituzione.
9/2551/57. Bruno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11, comma 2, del provvedimento in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007 estende alcuni poteri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria, originariamente concepiti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento delle organizzazioni terroristiche, all'ambito della lotta al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa;

    la disposizione modifica alcune delle definizioni contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007, in particolare, la lettera a) n. 1, inserisce all'articolo 1, comma 2, del citato decreto la lettera p-bis) che rimanda alla nozione di «finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa» presente nel decreto legislativo n. 109 del 2007. Il citato decreto legislativo definisce il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa come «la fornitura o la raccolta di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a sostenere o favorire tutte quelle attività legate all'ideazione o alla realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o batteriologica»;

    negli scenari di guerra attualmente in corso il tema delle armi nucleari è drammaticamente tornato in auge. Durante il logorante conflitto russo-ucraino il Presidente Putin ha più volte minacciato l'uso delle armi nucleari e nel conflitto in Medioriente lo scorso giugno 2025 Israele ha sferrato un attacco a due siti nucleari iraniani e, in seguito, gli Stati Uniti hanno attaccato infrastrutture nucleari iraniane;

    in tale fase storica contraddistinta da un'elevata instabilità dello scacchiere internazionale, la presenza di armi nucleari, la minaccia del loro utilizzo nonché i rischi connessi ad incidenti o attacchi militari ai siti nucleari dovrebbe agevolare una seria riflessione circa la necessità di intraprendere un percorso in linea con il diritto internazionale umanitario volto alla non proliferazione e al disarmo totale;

    l'Italia è il Paese europeo con la presenza del maggior numero di ordigni nucleari statunitensi sul proprio territorio nonché l'unico a disporre di due basi operative nell'ambito della condivisione dell'Alleanza. Secondo il rapporto Nuclear weapons ban monitor 2024, presentato a marzo 2025 a New York alla Conferenza degli Stati Parti del Trattato per la proibizione delle armi nucleari, gli ordigni succitati si troverebbero nelle basi di Aviano e Ghedi: nella prima base sarebbero stoccate tra le 20 e le 30 testate, mentre nella seconda tra le 10 e le 15, testate B61-12 facenti parte del programma di ammodernamento dell'arsenale nucleare statunitense;

    l'articolo VI del Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp), ratificato dall'Italia con la legge 24 aprile 1975, n. 131, stabilisce che «ciascuna Parte si impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale», e in tal senso è ormai fondamentale che il nostro Paese proceda con l'adesione al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Tpnw),

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dall'articolo 11, comma 2, con le opportune iniziative volte alla adesione nonché alla ratifica del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Tpnw), al fine di intraprendere un percorso in linea con il diritto internazionale umanitario volto alla non proliferazione e al disarmo totale.
9/2551/58. Lomuti, Pellegrini, Francesco Silvestri, Perantoni, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    durante l'esame presso il Senato è stato introdotto l'articolo 2-bis, che proroga l'operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» oltre la scadenza originaria del 31 dicembre 2026, estendendola fino al 31 dicembre 2033, per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020;

    tale proroga è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per lo sport e i giovani e i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, previa asseverazione tecnica della capacità economico-finanziaria della società;

    l'emendamento che ha introdotto questa proroga, presentato originariamente da deputati del gruppo Lega durante il dibattito sul decreto-legge sport (n. 96 del 2025), ha suscitato forti polemiche e contestazioni, tanto da essere ritirato in prima battuta. Nonostante ciò, la norma è stata poi reintrodotta e approvata in Senato con un emendamento dei Relatori;

    la proroga della società SIMICO è stata oggetto di critiche rilevanti, in particolare per il rischio di impatti negativi sull'ambiente e sul territorio, specialmente nelle aree delle Dolomiti, zone di elevato valore paesaggistico e ambientale. Inoltre, vi è preoccupazione che le opere previste superino le vere esigenze funzionali legate ai Giochi olimpici, con possibili ripercussioni sulla gestione delle risorse pubbliche e sugli equilibri territoriali,

impegna il Governo:

   a rivedere la disposizione che proroga l'operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con l'obiettivo di abrogarla, mantenendo l'attività della società circoscritta esclusivamente agli scopi originari legati alla gestione delle infrastrutture necessarie per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2020-2026;

   a garantire che ogni eventuale proroga o ulteriore intervento infrastrutturale sia preceduto da un'attenta valutazione ambientale, sociale ed economica, al fine di evitare un impatto negativo sul territorio, tutelando le aree di pregio ambientale, in particolare le Dolomiti;

   a promuovere la trasparenza e la partecipazione delle istituzioni locali e della società civile nelle decisioni riguardanti l'evoluzione delle infrastrutture legate ai Giochi, prevenendo forme di sovradimensionamento o finalità diverse da quelle previste originariamente.
9/2551/59. Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali; in particolare, l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale nonché un rifinanziamento del Fondo per l'innovazione in agricoltura, al fine dichiarato di massimizzare l'assorbimento delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) residue allocate sul Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) 2014-2022 e sostenere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura;

    come noto, la proposta avanzata dalla Commissione europea lo scorso 16 luglio 2025 in relazione al prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2028-2034, prevede la creazione di un unico fondo denominato «Fondo europeo per la prosperità e la sicurezza sostenibili a livello economico, territoriale, sociale, rurale e marittimo», che accorpa al suo interno il FEAGA, il FEASR, i fondi di coesione, quelli per la pesca e il fondo sociale, eliminando la distinzione tra i due pilastri della PAC e introducendo una logica di sostegno attraverso «Piani partenariali nazionali e regionali (PNR)»;

    le implicazioni di tale proposta, se confermata, consistono, tra le altre, in una significativa riduzione delle risorse dedicate al settore agricolo: il nuovo fondo unico destinerebbe circa 300 miliardi di euro all'agricoltura, segnando una diminuzione del 21 per cento rispetto ai 386 miliardi previsti nella PAC attuale;

    si stima che, con il passaggio al fondo unico tra politiche agricole e di coesione, sarebbero oltre 77 mila le aziende agricole italiane colpite dal taglio della Politica agricola comune 2028/2034, con un impatto potenzialmente drammatico in termini di indebolimento del ruolo delle autorità regionali e locali nella gestione dei fondi; la Politica agricola comune (PAC) rappresenta, nel quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, la seconda politica in termini di entità dei finanziamenti, subito dopo la politica di coesione. Nonostante ciò, la sua quota relativa all'interno del bilancio comunitario è andata progressivamente riducendosi nel corso degli anni, suscitando fondate preoccupazioni rispetto alla tenuta complessiva del comparto agricolo,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dall'articolo 15 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a sostenere nell'ambito dei negoziati in corso la necessità di mantenere un bilancio più consistente e specifico per la PAC nel prossimo QFP, scongiurando eventuali tagli, al fine di preservare la sua integrità e la sua uniformità, come pure la coerenza e l'interconnessione tra il suo primo e il suo secondo pilastro.
9/2551/60. Cantone, Scerra, Bruno, Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 9, del provvedimento in esame reca l'istituzione di un fondo per la rigenerazione urbana, evidentemente congegnato per le realtà territoriali, ma non definito negli obiettivi e privo di criteri e requisiti ai fini dell'assegnazione delle risorse, unilateralmente disposti con successivo decreto interministeriale: per rigenerazione urbana è generalmente da intendersi il processo che reca «interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale» e, tra i servizi, sono da includersi scuole, asili, biblioteche, centri sociali o spazi per lo sport;

    ad avviso dei firmatari, gli interventi edilizi sugli habitat urbani contribuiscono al cambiamento e al riscatto sociale, al pari di altre misure di carattere economico, e possono essere luogo di innovazione sociale quando sono rivolti a migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche e ambientali dei loro abitanti, in particolare quando l'intervento riguarda le aree più svantaggiate o soggette a denatalità e spopolamento;

    in proposito, i firmatari rammentano con sgomento la recente pubblicazione del Piano strategico nazionale delle aree interne, che ha colpito per l'assenza di una «strategia» e per la pubblica resa «all'irreversibilità dello spopolamento» e al cronico stato di declino di non poche aree del territorio nazionale che, invece, con determinazione andrebbero sostenute, proprio perché più fragili e ove mediamente la popolazione è più anziana, con risorse specifiche e mirate, incentivi e investimenti per migliorare servizi e infrastrutture;

    una «strategia» nazionale per le aree interne, per potersi definire tale, deve accompagnare tali misure con progetti che consentano di potenziare servizi e infrastrutture sociali di comunità e facilitare la realizzazione di contesti abitativi e residenziali dove siano disponibili o facilmente accessibili servizi sanitari di base e servizi di supporto alla vita quotidiana anche per le persone anziane,

impegna il Governo

al fine di dare effettività alla strategia delle aree interne, a non arrendersi all'irreversibilità dello spopolamento e del declino di certe aree del territorio nazionale e, in ordine alla definizione degli obiettivi e dei criteri ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 9, del provvedimento in esame, unitamente a quelle di derivazione nazionale e comunitaria, ad adottare iniziative volte a prevedere appositi contributi e incentivi di carattere assistenziale e sociale per contrastare fenomeni di declino infrastrutturale e demografico propri dei piccolissimi comuni e dei piccoli borghi, soprattutto se situati nelle aree interne del nostro Paese, al fine di favorirne il ripopolamento e contestualmente allentare la pressione antropica sui grandi centri urbani.
9/2551/61. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di agricoltura;

    in particolare, il comma 2, incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di 47 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di sostenere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, nello sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e a tecnologie volte ad incrementare la produttività e la competitività del settore primario, nonché a favorire la modernizzazione delle imprese agricole;

    è importante ricordare che le finalità attribuite a tale Fondo consistono nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti;

    le api e gli impollinatori sono responsabili, per le loro funzioni, del 75 per cento delle coltivazioni alimentari mondiali e della salute del 35 per cento dei terreni agricoli globali. Dalla salute delle api dipende un terzo del cibo che mangiamo; grazie a loro vengono garantiti il funzionamento dell'ecosistema e la sicurezza alimentare;

    secondo l'ISPRA il valore economico del lavoro degli impollinatori è enorme: circa 153 miliardi di euro all'anno a livello globale, di cui 22 miliardi in Europa e 2-3 miliardi in Italia;

    dal 2015 a oggi, il Centro di referenza nazionale per l'Apicoltura, che fa capo all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, a Legnaro (Padova), ha ricevuto 914 segnalazioni di apiari colpiti da morie fino al 50 per cento. La moria delle api è un fenomeno che desta preoccupazione a livello globale, con conseguenze potenzialmente gravi per l'ambiente e l'agricoltura. Si tratta di un problema multifattoriale, con cause che includono l'uso di pesticidi, i cambiamenti climatici, la perdita di habitat e la diffusione di malattie e parassiti;

    l'ISPRA redige e aggiorna dal 2014 l'indicatore «Moria di api dovuta a uso di fitosanitari». I dati delle morie di api dal 2014 al 2023 indicano un uso improprio dei prodotti fitosanitari, in quanto all'interno dei corpi delle api stesse o nelle matrici apistiche, sono presenti in modo più o meno costante, uno o più principi attivi;

    sono i piretroidi i principi attivi più rinvenuti nei campioni, ampiamente utilizzati in agricoltura. Questa famiglia di composti chimici risulta altamente tossica per gli insetti impollinatori, api incluse, anche in concentrazioni molto basse, ma è anche molto pericolosa per la salute umana;

    l'uso massiccio di principi attivi di fitofarmaci è tipico dell'agricoltura intensiva: secondo l'Istat in Italia, su 12,5 milioni di ettari di superficie agricola utilizzata, il 30,4 per cento è occupato da agricoltura ad alta intensità, pari a circa 3,8 milioni di ettari;

    negli ultimi anni si stanno diffondendo anche nel nostro paese pratiche agricole sostenibili ed eco-compatibili che utilizzano tecniche agricole innovative che non contemplano o comunque hanno l'obiettivo di ridurre in maniera significativa l'utilizzo di fitosanitari e pesticidi,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimenti in esame relative al settore dell'agricoltura con ulteriori misure di competenza volte a promuovere in particolare la ricerca verso pratiche agricole sostenibili ed eco-compatibili che permettano la riduzione se non l'azzeramento dell'uso di fitosanitari e pesticidi in agricoltura, con una attenzione specifica alle sostanze dannose per le api; nonché a sostenere le attività di monitoraggio degli allevamenti apistici italiani anche specificamente in correlazione con l'incidenza degli agrofarmaci sugli stessi allevamenti.
9/2551/62. Cherchi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di agricoltura;

    in particolare, il comma 2, incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di 47 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di sostenere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, nello sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e a tecnologie volte ad incrementare la produttività e la competitività del settore primario, nonché a favorire la modernizzazione delle imprese agricole;

    è importante ricordare che le finalità attribuite a tale Fondo consistono nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti;

    sempre in materia di innovazione in agricoltura, l'articolo 9-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 autorizza nel nostro Paese la sperimentazione presso siti autorizzati delle cosiddette Tecniche di evoluzione assistita (TEA) in agricoltura, ciò al fine di ottenere produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata alla scarsità idrica e a stress ambientali e biotici di particolare intensità, è una condizione dirimente per raggiungere la tanto decantata rivoluzione green, puntando al contempo ad incrementare la produzione e a utilizzare altresì minori quantità di carburanti, fertilizzanti e agrofarmaci;

    tale sperimentazione è stata poi arricchita e prorogata nella legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale», fino al 31 dicembre 2025;

    diverse associazioni di categoria segnalano che un eventuale arresto della sperimentazione in campo, ormai prossima alla scadenza, rischierebbe di vanificare i tanti e virtuosi esempi ad oggi presenti in Italia, con ricerche che abbracciano la gran parte delle produzioni di punta del Paese, dalla vite al riso fino ad arrivare a diversi prodotti ortofrutticoli;

    lo scorso 16 luglio, durante un evento organizzato dal coordinamento Cibo per la Mente, che riunisce 18 associazioni della filiera agroalimentare italiana per l'innovazione in agricoltura, è stato presentato il nuovo «Manifesto per l'agricoltura innovativa e sostenibile», che sottolinea innanzitutto l'importanza di investire in innovazione e ricerca, attraverso il sostegno alle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) e di mezzi tecnici innovativi e l'adozione di strumenti digitali, Intelligenza Artificiale e blockchain,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del provvedimento in esame, con la previsione nel primo provvedimento utile e nell'ottica dell'innovazione già contemplata e concretamente sostenuta nel testo in esame, nonché a sostegno del futuro dell'agricoltura, della proroga al 2026 della sperimentazione in campo delle TEA, al fine di scongiurare il rischio di mandare in fumo i frutti di anni di ricerche fondamentali per lo sviluppo del settore agricolo nel nostro Paese.
9/2551/63. Sergio Costa, Cerreto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17 del decreto-legge in esame prevede misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

    il Piano d'azione per l'export italiano del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel paragrafo riguardante la strategia con gli Stati Uniti afferma che «a fronte dell'annuncio di dazi da parte dell'Amministrazione americana, occorre rafforzare ulteriormente i rapporti economici con gli Stati Uniti, anche in un'ottica di riequilibrio del surplus della bilancia commerciale: è possibile una “strategia transattiva”, con accordi su gas (GNL) e difesa, anche sotto il profilo degli acquisti»;

    quanto, purtroppo, auspicato dalla Farnesina, trova un evidente riscontro nel recente fallimentare accordo Ue-Stati Uniti sui dazi che include, oltre ad impegni europei per maggiori acquisti di energia, anche l'acquisto di una quantità significativa – non meglio specificata – di attrezzature militari americane, e dunque strettamente connesso al Piano di riarmo europeo;

    è di tutta evidenza come l'impegno di spesa assunto dagli Stati membri per il riarmo, anche attraverso il debito contratto con il ricorso ai prestiti a valere sullo strumento Safe, si tradurrà in acquisti di armamenti principalmente dagli Stati Uniti, ad evidente vantaggio della bilancia commerciale americana e in palese antitesi con la finalità di costruire una difesa comune europea ad ulteriore conferma di una politica economica e militare europea di dipendenza nei confronti degli USA,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dall'articolo 17 del provvedimento in esame con l'attivazione urgente nelle opportune sedi istituzionali di ogni iniziativa di competenza volta a censurare l'accordo siglato dalla Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e dal Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump in materia di dazi commerciali, con particolare riferimento all'impegno europeo all'acquisto di armamenti americani.
9/2551/64. Riccardo Ricciardi, Francesco Silvestri, Lomuti, Pellegrini, Perantoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;

    in particolare, l'articolo 5, comma 7, del presente decreto interviene sulla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (cosiddetto Fondo di garanzia per le PMI), prevista dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 145 del 2023;

    la ratio alla base del summenzionato Fondo di garanzia è quella di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali richieste alle imprese. Grazie al Fondo l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza dover fornire garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sui medesimi importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro;

    lo strumento agevolativo del Fondo di garanzia per le PMI consente l'afflusso tempestivo di nuova finanza per coloro che hanno difficoltà a finanziarsi mediante il proprio attivo;

    un ambito cruciale nel quale risulta decisivo rendere possibile l'accesso al credito a una più ampia platea di soggetti, è certamente quello dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili, normate dal decreto legislativo n. 199 del 2021, con cui si è recepita nel nostro Paese la direttiva n. 2018 del 2001 (cosiddetto RED II);

    la costituzione delle Comunità energetiche, con le quali si favorisce la progressiva sostituzione dei combustibili fossili con fonti rinnovabili, incoraggia la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e l'utilizzo a livello locale dell'energia rinnovabile prodotta;

    la realizzazione di tali configurazioni, tuttavia, risulta di sovente frenata dalla difficoltà di accesso agli investimenti e, segnatamente, dall'esistenza di barriere economiche nei confronti di soggetti giuridici nuovi, come le comunità energetiche, che non offrono garanzie,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dall'articolo 5 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di natura normativa, volte a istituire un apposito Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.
9/2551/65. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti in tema di attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

    in ordine alle attività di assistenza e cura connesse ai livelli essenziali di assistenza, preme ai firmatari segnalare che il cosiddetto «assegno di cura» sostiene le famiglie nel prendersi cura di persone con disabilità gravissima e grave, assistite a domicilio;

    la legge di bilancio 2022 ha fornito la prima definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e per quanto riguarda la non autosufficienza, all'articolo 1, comma 162, definisce come LEPS i servizi socio-assistenziali, erogati dagli ATS (ambiti territoriali sociali), volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane;

    il Fondo per le non autosufficienze (FNA) è stato istituito dalla legge finanziaria 2007 per l'attuazione dei LEPS assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, secondo le indicazioni fornite nel Piano nazionale per la non autosufficienza;

    tra le finalità principali del Piano per la non autosufficienza vi è quello di favorire la domiciliarità, rafforzando il sistema di welfare locale volto a fornire assistenza «a casa», in un contesto generale di promozione dell'integrazione sociosanitaria; questo ha comportato la declinazione di interventi che si sviluppano lungo 3 direzioni: «assistenza diretta; assistenza indiretta, mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizio per il caregiver; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo»;

    il canale dell'assistenza indiretta è quello che riceve maggior favore nella programmazione regionale: l'esigenza manifestata da tutti i territori rimanda infatti alla necessità di istituire un assegno di cura e individuare interventi volti a favorire l'autonomia, con caratteristiche uniformi definite a livello nazionale;

    l'assegno di cura rientra in questa tipologia di assistenza ed è finalizzato supportare persone non autosufficienti e le loro famiglie; è una misura di sostegno economico destinata a persone non autosufficienti per favorire la domiciliarità e l'autonomia personale; l'assegno di cura può essere utilizzato anche per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori qualificati o familiari;

    l'assegno di cura rappresenta dunque un elemento chiave per garantire il benessere e la qualità della vita delle persone fragili, valorizzando il ruolo dei caregiver e promuovendo l'autonomia;

    la rendicontazione dell'assegno di cura è il processo attraverso il quale si verifica che il beneficiario stia utilizzando l'assistenza secondo le condizioni stabilite nell'avviso pubblico, come ad esempio il livello di gravità della non autosufficienza o la presenza di un caregiver, e generalmente comprende la presentazione di documenti che attestano le spese sostenute e il tipo di assistenza ricevuta; la rendicontazione comporta spesso la presentazione di documenti che dimostrino le spese sostenute per l'assistenza, come fatture, ricevute o quietanze;

    indubbiamente la rendicontazione assicura che l'assegno di cura venga utilizzato per il fine previsto, ovvero per sostenere le spese necessarie per l'assistenza alla persona non autosufficiente e garantisce la trasparenza e il controllo sull'utilizzo dei fondi pubblici destinati all'assegno di cura;

    tuttavia occorre evidenziare come da più parti, ormai da diverso tempo, risulta ai firmatari del presente atto che numerose famiglie lamentano continui ritardi nell'erogazione degli assegni di cura che di fatto non consentono una stabile assistenza a persone gravemente non autosufficienti e a fronte di diverse interrogazioni avanzate nei consessi regionali, la risposta ricorrente riconduce tali ritardi a difficoltà burocratiche correlate alle disposizioni ministeriali e alla necessità di rendicontare le risorse erogate;

    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024 (PNNA 2022-2024) ed il riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024; il PNNA 2022-2024 enuclea più dettagliatamente i programmi e i beneficiari dei LEPS per la non autosufficienza definiti dalla citata legge di bilancio per il 2022;

    l'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone che le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo le indicazioni del Piano nazionale per la non autosufficienza; l'erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione da parte della regione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75 per cento, su base regionale, delle risorse ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;

    la legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, commi 198-200) ha operato una ridefinizione in termini uniformi degli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione – da parte delle regioni – degli interventi inerenti ai LEPS relativi al settore della non autosufficienza nonché degli interventi di sostegno ai soggetti con disabilità grave e alle relative famiglie, rendicontazione che è resa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    ciascuna regione adotta un proprio Programma regionale per la non autosufficienza disciplinando nello specifico l'erogazione dei diversi strumenti e servizi; diverse regioni come Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Sardegna hanno regolamenti e delibere specifiche con finanziamenti per l'attuazione di progetti personalizzati autogestiti in forma indiretta; in altri casi sono invece gli Ambiti territoriali o i comuni ad aver adottato specifici programmi o modalità operative;

    ad esempio la regione Campania ha adottato ulteriori e specifici criteri di riparto del Programma assegni di cura e voucher prevedendo che il 70 per cento sia ripartito sulla base del fabbisogno ad alto carico assistenziale e di gravissimi e a condizione che i medesimi abbiano rendicontato una quota minima del 70 per cento delle risorse, il 10 per cento sulla base della popolazione residente, in favore degli ATS che hanno rendicontato una quota minima del 90 per cento e il restante 20 per cento sulla base della popolazione residente;

    a fronte dei pesanti ritardi, delle difficoltà in cui versano le famiglie e dell'onerosità del procedimento di erogazione e rendicontazione,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 5 del provvedimento in esame, con l'adozione di ogni iniziativa di competenza di carattere legislativo e amministrativo utile ai fini del miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni con riguardo alla disciplina dell'erogazione e della rendicontazione dell'assegno di cura, affinché:

   sia ricondotta all'INPS, quale unico soggetto erogatore, l'erogazione delle risorse del FNA finalizzate a finanziare forme di assistenza indiretta;

   si preveda l'esonero dalla rendicontazione, consentendo l'autocertificazione, degli assegni di cura il cui diritto è comunque correlato a specifiche condizioni e precisi requisiti dei beneficiari.
9/2551/66. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 del decreto-legge in esame reca misure urgenti a sostegno dello sviluppo rurale e dell'innovazione in agricoltura;

    il comparto agricolo, in particolare nel Mezzogiorno, è tra i più esposti agli effetti della crisi climatica e alla crescente scarsità di risorse idriche;

    la Puglia è oggi tra le regioni italiane maggiormente colpite dalla siccità, con una condizione idrica gravemente critica nell'estate 2025, determinata dal cambiamento climatico;

    secondo recenti analisi tecniche, basate su dati elaborati da fonti autorevoli quali ARPA, CNR-ISAC e ISPRA, la crisi attuale è considerata la più severa degli ultimi 25 anni: l'indice SPI ha registrato nel mese di febbraio 2025 valori compresi tra -2,7 e -6,59 nella regione Puglia, a indicare condizioni di siccità estrema, mentre l'indice SMI ha confermato un'elevata aridità dei suoli agricoli su larga parte del territorio regionale;

    le proiezioni per i mesi successivi non indicano miglioramenti significativi, e l'assenza di precipitazioni consistenti rischia di compromettere ulteriormente le colture cerealicole e ortofrutticole, aggravando lo stress idrico e aumentando il rischio incendi;

   rilevato che:

    gli agricoltori pugliesi sono fortemente penalizzati dalla situazione: si registrano rilevanti perdite produttive e, in molti casi, danni totali alle colture, con conseguenze economiche gravi;

    istituzioni e operatori locali hanno ribadito l'urgenza di attuare una strategia più coraggiosa e strutturale per fronteggiare la scarsità idrica, affiancando misure emergenziali a interventi di lungo periodo,

impegna il Governo:

   ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 2, comma 10-ter e 15 con ulteriori misure urgenti in risposta alla grave crisi idrica che sta colpendo la Puglia, promuovendo un monitoraggio costante degli effetti sull'agricoltura e sul territorio, anche in collaborazione con le autorità locali e gli enti competenti, predisponendo altresì interventi straordinari di sostegno alle imprese agricole pugliesi maggiormente danneggiate dalla siccità, inclusi strumenti di compensazione economica e accesso agevolato al credito;

   ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, atta a destinare, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 15 del presente decreto, una quota prioritaria agli interventi di adattamento climatico nelle aree rurali pugliesi, favorendo il riuso delle acque reflue, il potenziamento delle infrastrutture idriche e la modernizzazione dei sistemi irrigui.
9/2551/67. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, al comma 1, destina, al fine di potenziare le infrastrutture idriche comunali 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela;

    la realizzazione degli impianti di desalinizzazione si inserisce all'interno della pianificazione prevista dalla direttiva 2000/60/CE, collocandosi come una nuova misura finalizzata a soddisfare i fabbisogni idrici dell'uomo in uno scenario climatico volto al cambiamento;

    il finanziamento degli impianti di dissalazione al fine di fronteggiare la siccità è misura idonea rispetto all'attuale situazione di grave carenza idrica, ma va accompagnata da altre misure quali il potenziamento e l'efficientamento delle reti idriche in modo da evitare le perdite di acqua, che in alcune infrastrutture arrivano a superare il 60 per cento;

    la dissalazione richiede energia termica o meccanica per ottenere la separazione di acqua dolce dalla soluzione salina di alimentazione, ed è, pertanto, intrinsecamente energivora, con correlato aumento dei costi del servizio che andranno a ricadere sui cittadini, in aree spesso economicamente svantaggiate;

    l'impatto ambientale più significativo è costituito dallo scarico di «salamoia», concentrato salino che ha una composizione chimica simile all'acqua di origine ma con concentrazioni di sali disciolti da 1,2 a 3 volte superiori; tale prodotto secondario, può, inoltre, contenere, sostanze chimiche utilizzate durante i processi di pre e di post trattamento, come ad esempio antincrostanti e antivegetativi;

    i lavori per la realizzazione di detti dissalatori durante il periodo estivo in zone a vocazione turistica hanno determinato svantaggi per le numerose attività imprenditoriali del settore ricettivo e della ristorazione;

    alla luce dei vantaggi e dei rischi che l'attuazione del processo di desalinizzazione comporta,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nell'ambito delle proprie competenze, di promuovere un utilizzo contingentato degli impianti di dissalazione solo durante l'emergenza idrica;

   ad adottare ogni provvedimento utile, nell'ambito delle proprie competenze e di concerto con il commissario straordinario alla emergenza idrica, finalizzato alla accelerazione per il completamento, la realizzazione – ove necessario – delle infrastrutture idriche;

   ad adottare iniziative normative volte a prevedere dei ristori per le attività che abbiano subito danni economici a causa dei lavori per la realizzazione dell'impianto;

   ad adottare tutte le misure idonee perché siano contenuti i costi energetici degli impianti, dando priorità nell'accesso alle risorse di cui al citato articolo 2, comma 1 del provvedimento in esame a quelli alimentati prevalentemente con energia prodotta da fonte rinnovabile;

   ad adottare tutte le misure idonee a preservare gli ecosistemi terrestri e marini e a prevenire ogni possibile rischio per la salute della popolazione, secondo il principio di precauzione.
9/2551/68. Carmina, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame ripristina le autorizzazioni di spesa per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane ai fini dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse relative agli anni dal 2025 al 2028 e introduce un meccanismo stringente di revoca delle risorse assegnate alle province e alle città metropolitane rimaste inutilizzate;

    il Sud Italia necessita di un piano di interventi infrastrutturali che consenta di colmare il divario con il resto del Paese e rendere la mobilità allineata, o quanto meno, compatibile con gli standard europei e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030;

    da un'indagine di Unioncamere emerge che in Sicilia la qualità delle infrastrutture è inferiore alla media nazionale e all'indice del Sud Italia;

    molte zone restano isolate o difficilmente raggiungibili e 14 mila chilometri di viabilità interna versano in uno cattivo stato di manutenzione; numerose strade statali sono frequentemente interrotte, con disagi insostenibili per i cittadini, per il trasporto merci e per il turismo e gravi ripercussioni sotto il profilo della sicurezza;

    nel 2022 in Sicilia si sono verificati 10.444 incidenti stradali con un aumentano del +5,0 per cento rispetto al 2021. Il maggior numero di incidenti si registrano sulla SS 113 e sulle strade SS 115, SS 114 e SS 121, e i più gravi sulla SS 576 dove gli indici di mortalità raggiungono il 100 per cento;

    in concomitanza con il preannunciato piano di investimenti straordinario per circa 15 miliardi di euro destinati alla Regione Siciliana, circa 900 milioni di euro inizialmente destinati a infrastrutture e manutenzione delle strade sono stati dirottati verso altri programmi di intervento, in ragione della necessità di accelerare la spesa pubblica e agevolare opere già cantierabili delle regioni del Nord Italia;

    tali misure hanno suscitato la preoccupazione degli enti locali e degli operatori del settore edile per le gravi implicazioni e ricadute per lo sviluppo infrastrutturale dell'isola, facendo emergere le difficoltà che incontra la regione, in qualità di soggetto attuatore, nel garantire l'attuazione degli interventi e l'impiego efficiente delle risorse pubbliche;

    da uno studio condotto dalla CGIL emerge che la Regione Siciliana ha impegnato solo 727 milioni su un totale di 2 miliardi e 150 milioni di euro assegnati e ha effettuato pagamenti solo per 99 milioni di euro, pari al 4,6 per cento delle somme ad essa assegnate,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dalla disposizione richiamata in premessa, con ulteriori tempestive iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a favorire l'impiego efficiente delle risorse pubbliche destinate alla manutenzione e al ripristino della piena funzionalità della rete viaria della Regione Siciliana mediante la sollecita e puntuale attuazione di un cronoprogramma di interventi che consenta di colmare gli squilibri economici e sociali e il divario infrastrutturale con il resto della penisola.
9/2551/69. Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 10-ter dell'articolo 2 autorizza la spesa complessiva di 640.000 euro per il triennio 2025-2027 al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (PNIISSI);

    la mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso investimenti appropriati nelle infrastrutture idriche e nella gestione della risorsa idrica è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030;

    secondo uno studio pubblicato di recente su Science, in tutto il Pianeta le risorse idriche conservate nei suoli si sono ridotte di più di 2.000 miliardi di tonnellate negli ultimi 20 anni;

    i dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), riportati anche nel Rapporto Territori 2024 dell'ASviS, mostrano che, accanto a un aumento nella frequenza degli episodi di siccità estrema, la disponibilità naturale di risorsa idrica rinnovabile, ovvero la quantità di acqua disponibile negli ecosistemi e per i diversi usi, nel 2023 si è ridotta del 16 per cento rispetto al trentennio climatologico 1991-2020, a conferma del crescente impatto del cambiamento climatico;

    secondo un documento elaborato dal Gruppo degli Enti meteo nazionali, la contrazione delle risorse idriche potrebbe essere del 10 per cento nel 2030, anche adottando un approccio di mitigazione, mentre, senza interventi il calo può raggiungere il 40 per cento entro il 2100 (con picchi del 90 per cento nel Sud Italia);

    per quanto attiene la dispersione delle reti idriche, secondo il Rapporto ASviS 2024, circa un quarto delle reti idriche ha più di 50 anni e necessiterebbe di importanti lavori di manutenzione e con l'aumento delle dispersioni idriche, pari al 42,2 per cento nel 2022, sarà impossibile raggiungere l'obiettivo di ridurre del 15 per cento, entro il 2026, portandola al 35,2 per cento;

    nella relazione sulla futura strategia europea per la resilienza idrica, adottata a maggio 2025, il Parlamento europeo ha ribadito la necessità di integrare l'adattamento ai cambiamenti climatici nei piani settoriali che incidono sull'uso dell'acqua e del suolo, chiedendo alla Commissione di destinare finanziamenti mirati per la resilienza idrica, al fine di modernizzare le infrastrutture, promuovere una gestione sostenibile delle risorse e creare soluzioni basate su tecnologie innovative, sottolineando l'importanza degli strumenti digitali per la raccolta trasparente dei dati, il monitoraggio e i sistemi di allerta precoce, nonché per il miglioramento della cybersicurezza delle infrastrutture idriche critiche,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dalla disposizione citata in premessa con l'adozione di adeguate iniziative volte ad aumentare il grado di resilienza dei sistemi di approvvigionamento dei diversi comparti di utilizzo della risorsa idrica rispetto ai fenomeni di siccità, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi inerenti le infrastrutture, mediante la sollecita attuazione di un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) finalizzate alla riduzione delle dispersioni di risorse idriche, anche mediante specifici investimenti nei sistemi di allerta precoce e di monitoraggio intelligenti della qualità e dell'utilizzo dell'acqua in tempo reale.
9/2551/70. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 prevede che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, in casi specifici e alla condizione che sia stata esercitata l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero per la cessione di un credito d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, in deroga al blocco dello sconto in fattura previsto dal Superbonus;

    le sopracitate disposizioni confermano che la misura del Superbonus ha avuto un ruolo determinante nel consentire il completamento degli interventi di ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma del centro Italia e che gli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura hanno contribuito a rendere maggiormente efficace il ricorso all'agevolazione da parte dei cittadini;

    come rilevato dallo stesso Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, il «contributo con il Superbonus rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sismica nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l'efficienza energetica degli edifici che devono ancora essere ricostruiti»;

    l'importanza della misura, limitata ai soli immobili interessati dagli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ne richiederebbe tuttavia l'applicazione anche in altre regioni del nostro Paese colpite da analoghi eventi sismici e che risentono, ancora oggi, di oggettive difficoltà nel procedere alla messa in sicurezza e al miglioramento sismico degli edifici danneggiati;

    l'estensione dell'ambito temporale e territoriale di applicazione della misura appare fondamentale al fine di assicurare parità di trattamento e garantire ai cittadini le stesse opportunità di beneficiare di agevolazioni e contributi pubblici, al verificarsi dei medesimi presupposti e delle medesime condizioni,

impegna il Governo

ad adottare tempestive iniziative di carattere normativo finalizzate ad estendere la misura di cui in premessa ai comuni ricadenti nei «crateri sismici» che hanno interessato altre regioni del nostro Paese, nonché ai comuni ricadenti nelle aree ad alto rischio sismico, al fine di garantire ai cittadini eguali condizioni nel diritto all'accesso agli incentivi fiscali.
9/2551/71. Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni per potenziare l'attività dell'amministrazione statale a sostegno dei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, con particolare riguardo alla ricostruzione post calamità;

    la necessità di garantire la prosecuzione di interventi di sostegno, di ripristino e di messa in sicurezza riguarda purtroppo tanti comuni italiani, drammaticamente colpiti dagli effetti di eventi meteorologici eccezionali verificatisi negli ultimi anni;

    in particolare, a seguito dei devastanti eventi alluvionali e franosi verificatosi nel mese di maggio 2023, il territorio della provincia di Chieti ha registrato gravi criticità, con centinaia di famiglie rimaste prive della propria abitazione nei comuni di Chieti e di Bucchianico;

    in accoglimento dell'ordine del giorno 9/02112-bis-A/235 del 20 dicembre 2024, il Governo si è impegnato a destinare un contributo di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in favore del comune di Chieti per il sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere «Santa Maria» di Chieti, e la messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023;

    lo scorso mese di luglio all'esito dell'incontro tra il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il sindaco del comune di Chieti, il vicesindaco del comune di Bucchianico sono stati annunciati una serie di interventi volti al ripristino delle aree colpite dal dissesto idrogeologico, alla ricostruzione e alla delocalizzazione delle famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni inagibili;

    il provvedimento in esame rappresentava una occasione per adottare una norma ad hoc per finanziare e strutturare specifici interventi nei comuni di Chieti e di Bucchianico finalizzati altresì alla previsione di un incremento del personale per il comune di Chieti, il cui stato di dissesto finanziario comporta un carico di lavoro amministrativo aggiuntivo rispetto ad altre amministrazioni locali;

    è necessario anticipare l'assegnazione delle risorse sopra citate già all'anno 2025 in considerazione del grave disagio abitativo sofferto dalle famiglie coinvolte dagli eventi alluvionali e della necessità di sostenere con urgenza gli interventi di messa in sicurezza del territorio,

impegna il Governo:

   al fine di assicurare l'immediata attuazione degli interventi di difesa del territorio del comune di Chieti, ad accompagnare le misure recate dall'articolo 4 del provvedimento in esame con interventi volti ad anticipare al 2025 l'assegnazione delle risorse, pari a 7,5 milioni di euro, oggetto di impegno di cui all'ordine del giorno in premessa, anche attraverso la finalizzazione a tale obiettivo delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 898 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

   ad adottare iniziative, anche normative, atte ad individuare ulteriori risorse per l'introduzione di forme di sostegno diretto all'acquisto dell'abitazione in favore delle famiglie residenti nei comuni di Chieti e di Bucchianico, rimaste prive di abitazione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatosi nel mese di maggio 2023, nonché per l'attribuzione di personale aggiuntivo al comune di Chieti per far fronte al maggiore carico di lavoro amministrativo connesso alla fase di ripristino delle aree colpite dal dissesto idrogeologico e alla ricollocazione delle famiglie sfollate.
9/2551/72. Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo III del provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

    il Fondo anticipazioni liquidità (FAL) ha un ruolo centrale per gli enti locali in dissesto finanziario, rappresentando sia uno strumento operativo indispensabile per onorare i debiti pregressi sia un vincolo gestionale che grava sui bilanci già fragili di questi enti;

    da tempo al riguardo viene segnalato come gli enti territoriali in condizioni di dissesto finanziario subiscano una profonda compressione dei margini di manovra ordinaria e affrontino oneri straordinari legati all'obbligo di ricostituzione e alla gestione del Fondo anticipazioni liquidità (FAL);

    le norme che regolano la contabilizzazione del FAL non tengono pienamente conto della particolare situazione degli enti in dissesto, generando diseguaglianze di trattamento rispetto agli enti in condizioni finanziarie ordinarie;

    l'obbligo di accantonamento, in particolare, prorogato al 2025 per evitare che il vincolo contabile, imposto da precedenti riforme e interpretazioni restrittive, si traducesse nell'impossibilità di coprire servizi pubblici essenziali, in concreto sembra comportare che la quota non ancora rimborsata delle anticipazioni venga «sterilizzata» e resa inutilizzabile ai fini della spesa corrente dell'ente, lasciando margini sempre più ridotti per le altre esigenze;

    quanto sopra è vero per gli enti in dissesto che conservano obblighi di restituzione decennali e non dispongono di risorse proprie sufficienti senza comprimere i servizi essenziali ai cittadini;

    è chiara la necessità che l'insorgere di disavanzi nella fase iniziale del dissesto, che comporta la formulazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, venga assistita dalla possibilità di un ripiano nell'arco temporale di quindici anni, così da facilitare il processo di risanamento, che altrimenti in molti casi risulterebbe irrealizzabile;

    tale proposta, sia pure non ottimale, consentirebbe, nelle more di un più radicale ripensamento del ruolo del FAL nel caso di dissesto finanziario, di contemperare nell'immediato le esigenze di continuità e funzionalità dell'azione amministrativa degli enti locali coinvolti in un dissesto, con le cautele e le prescrizioni derivanti dalle norme applicative dei principi contabili vigenti,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ogni iniziativa normativa utile, volta a superare definitivamente le disparità di trattamento tra enti territoriali in dissesto – con particolare riguardo alla gestione del Fondo anticipazioni liquidità (FAL) – connesse alla distinzione operata dalla normativa vigente tra casistiche solo formalmente differenti, prevedendo che l'insorgere di disavanzi nella fase iniziale del dissesto, che comporti la formulazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, venga assistita dalla possibilità di un ripiano nell'arco temporale di quindici anni.
9/2551/73. Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17 del decreto-legge oggetto di conversione prevede misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

    lo scorso 27 luglio Stati Uniti e Unione europea hanno raggiunto l'accordo per l'introduzione da parte di Washington di un cosiddetto «dazio reciproco» del 15 per cento sulle merci europee;

    il Centro Studi di Confindustria ha stimato che, a seguito dell'aumento dei dazi al 15 per cento, l'export italiano potrebbe perdere circa 22,6 miliardi di euro e subire una riduzione di circa 200 mila posti di lavoro, con conseguenze catastrofiche per la nostra economia;

    la politica dei dazi al 15 per cento provocherà un aumento stimato di un ulteriore 0,3-0,5 per cento di inflazione. A livello nazionale, dunque, è plausibile ipotizzare spese aggiuntive che oscillano tra 2,5 e 4,2 miliardi di euro all'anno, con conseguente rallentamento della domanda interna in un contesto nazionale in cui la capacità di spesa delle famiglie è già messa a dura prova dai rincari di questo periodo;

    le imprese italiane pagano l'energia elettrica circa il 28 per cento in più rispetto alla media europea, è fondamentale individuare e applicare politiche di contenimento dei costi dell'energia al fine di garantire la competitività delle imprese italiane e sostenere le famiglie,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dalla disposizione citata in premessa con l'adozione urgente delle opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte alla riduzione del costo dell'energia al fine di sostenere e compensare economicamente famiglie ed imprese dalle conseguenze dell'applicazione dei dazi.
9/2551/74. Francesco Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, tra le altre, reca all'articolo 18 disposizioni urgenti in materia di start up finalizzate in particolare a dare chiarimenti ad alcune delle più recenti norme adottate a sostegno di questa tipologia di impresa;

    il MoVimento Cinquestelle è impegnato da sempre nella definizione di un quadro normativo chiaro che sostenga la nascita delle start up e delle start up innovative in particolare: ricordiamo nella scorsa legislatura solo come esempio l'istituzione ad opera del Governo Conte del Fondo sviluppo start up innovative che nel primi 8 mesi del 2021 contribuì – come certificato dal Sole24Ore – alla nascita di ben tremila start up, un aumento del 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Prova che quando le norme sono chiare gli effetti positivi non tardano a manifestarsi;

    ci auguriamo che altrettanto se non meglio possa fare il Governo attuale per sostenere la crescita e l'impatto economico, sociale e tecnologico di queste imprese che, ed è questa la loro forza, traghetteranno il Paese nel futuro;

    fra le criticità che vengono segnalate quelle relative alla raccolta di capitale, una opacità nell'ecosistema italiano che impedisce di distinguere tra rendimento dell'operazione e la creazione di valore e caratteristica peculiare del nostro Paese quella che vede una netta prevalenza tra i fouders di laureati nelle università per così dire della Ivy League italiana quando negli Usa solo un terzo degli unicorni (start up che raggiungono una valutazione di mercato di almeno 1 miliardo di dollari) vede come fondatori ragazzi che escono dalla università di élite. Mentre il 55 per cento degli unicorni negli USA è fatto da immigrati di prima e seconda generazione. In Italia eccellenti università pubbliche non producono founder di start up finanziate. Per non parlare di immigrati la cui quota è intorno allo zero;

    le start up innovative, in particolare scontano la difficoltà di reperire finanziamenti, la complessità del quadro normativo vigente e il rischio di perdere lo status di start up innovativa dopo 5 anni;

    le start up, dunque, nel nostro Paese nascono, ma il passo successivo da fare è quello di creare le condizioni affinché crescano e creino valore;

    nel corso del 2025 questo particolare comparto di imprese è stato interessato da molteplici novità e disposizioni agevolative che hanno dato luogo ad una normativa molto frammentata con disposizioni non sempre coordinate tra di loro,

impegna il Governo

a completare l'intervento recato dall'articolo richiamato in premessa procedendo con tempestività ad un riordino della normativa in materia attraverso la predisposizione di un Testo Unico destinato a contenere l'intera disciplina riguardante start up e scale up per fornire disposizioni chiare agli investitori, istituzionali e non, che vogliano sostenere la crescita di imprese innovative, prevedendo all'interno della disciplina agevolativa misure finalizzate all'esonero contributivo in favore di datori di lavoro di start up e PMI innovative nonché l'esenzione per le start up innovative dall'applicazione degli indici ISA.
9/2551/75. Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento all'esame prevede un'integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli, in sostituzione dell'esonero contributivo parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a carico delle medesime lavoratrici madri previsto dalla legge di bilancio 2025 e mai attuato;

    in particolare, novellando la legge di bilancio 2025, si rinvia al 2026 il predetto esonero contributivo e si prevede, per l'anno 2025, a determinate condizioni, una forma di integrazione al reddito per le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due o più figli: l'integrazione al reddito è riconosciuta, su domanda, dall'INPS, per un importo pari a 40 euro mensili per ogni mese, o frazione di mese, oggetto del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, a condizione che il reddito individuale da lavoro non sia superiore a 40.000 euro su base annua;

    per quanto riguarda specificamente le madri con tre o più figli, la forma di integrazione al reddito concerne le lavoratrici (dipendenti o autonome) con esclusivo riferimento ai mesi (o relative frazioni) in cui esse non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

    mentre per l'esonero contributivo integrale non sussistono condizioni relative al reddito con la disposizione all'esame si prevede la condizione che il reddito individuale da lavoro non sia superiore a 40.000 euro su base annua,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dall'articolo 6 del provvedimento in esame con ulteriori interventi, anche normativi, affinché siano adibiti all'interno dei luoghi di lavoro, spazi attrezzati dove, qualora lo si desideri, sia possibile allattare il proprio bambino o la propria bambina anche durante l'orario di lavoro, fermo restando, laddove le condizioni lo consentano, la possibilità di poter allattare ovunque si desideri farlo;

   ad adottare linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambini e delle bambine, fermo restando la possibilità di poter allattare ovunque si desideri farlo.
9/2551/76. Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra le altre, al Capo II misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche;

    l'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, disciplina la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura delle attività commerciali chiuse da almeno sei mesi e l'ampliamento e ammodernamento di quelle commerciali, artigianali e di servizi già esistenti site nei comuni con meno di 20 mila abitanti e istituisce un Fondo a ciò dedicato;

    ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024) le risorse assegnate al citato Fondo sono state ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027;

    in sede di definizione dei decreti di riparto del fondo, l'articolo 30-ter attualmente vigente risulta, altresì, di difficile applicazione: sia dal punto di vista dei comuni, per i quali la quantificazione del contributo da concedere ai richiedenti e la relativa procedura amministrativa e di gestione risulta estremamente complessa, sia dal punto di vista dei potenziali destinatari delle agevolazioni, per i quali il contributo risulta poco incentivante. Tali difficoltà applicative di fatto hanno vanificato le finalità e le potenzialità della misura mentre restano assolutamente immutate le esigenze di sostegno e di promozione dell'economia locale nelle realtà minori, cui la stessa intendeva rispondere;

    appare necessaria una revisione e una semplificazione della norma, per rendere il contributo effettivamente appetibile per i titolari di esercizi commerciali e contrastare efficacemente i fenomeni di progressiva desertificazione commerciale che stanno interessando soprattutto i piccoli centri urbani,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure di sostegno alle imprese previste dal provvedimento in esame con l'adozione di tempestive iniziative finalizzate ad una modifica del citato articolo 30-ter che ne comporti una sostanziale semplificazione procedurale, mantenendone inalterate le finalità, con particolare riguardo alle modalità e alle tempistiche di erogazione dei contributi in favore delle imprese interessate.
9/2551/77. Gubitosa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;

    in particolare, l'articolo 4, comma 2, come modificato dal Senato, dispone che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è concessa la detrazione per gli incentivi fiscali anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente in casi specifici e a determinate condizioni;

    sino ad oggi, tutti i territori interessati da eventi sismici successivi al 2009 godevano di una «disciplina superbonus speciale», sancita dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che, all'articolo 119 comma 8-ter recava «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.»;

    le ragioni di opportunità che hanno spinto il Governo a disporre la proroga contenuta nel citato articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 valgono per tutti i territori di cui all'articolo 119 comma 8-ter del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 a tutti i territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
9/2551/78. Buonguerrieri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;

    in particolare, l'articolo 2, comma 4, reca un finanziamento del Fondo regionale di protezione civile pari 20 milioni di euro per il 2025, demandando, tra gli altri, ad apposito decreto le disposizioni relative riparto della quota del 60 per cento, in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022;

    ogni anno, con particolare intensità nei mesi estivi, la Regione Siciliana è colpita da numerosi e devastanti incendi boschivi e di interfaccia, che causano gravissimi danni al patrimonio ambientale, agricolo, faunistico, paesaggistico e al tessuto economico e sociale del territorio;

    tali eventi mettono in pericolo la vita dei cittadini, arrecano danni alle abitazioni, alle infrastrutture e comportano gravi conseguenze sul piano della salute pubblica e della sicurezza;

    il ripetersi ciclico e sempre più estremo degli incendi è aggravato dalle mutate condizioni climatiche, con ondate di calore sempre più frequenti e prolungate, e da fenomeni dolosi che trovano terreno fertile anche nella carenza di mezzi adeguati di contrasto;

    l'attuale dotazione di mezzi aerei antincendio nella disponibilità della Regione Siciliana si dimostra, puntualmente, insufficiente a garantire un tempestivo ed efficace intervento di spegnimento, specialmente nelle zone interne e montane dell'Isola;

    il ricorso a mezzi aerei, in particolare a velivoli come i Canadair, si è dimostrato nel tempo fondamentale per contenere e domare i grandi incendi, ma la carenza o l'indisponibilità di tali strumenti nei momenti di emergenza contribuisce a un'escalation dei danni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito della ripartizione delle risorse statali destinate alla Regione Siciliana, di prevedere specifici stanziamenti finalizzati all'acquisto, al potenziamento o alla disponibilità stabile di velivoli antincendio del tipo Canadair o similari, da destinare esclusivamente alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi nel territorio regionale, al fine di garantire una maggiore capacità di intervento, limitare i danni ambientali ed economici e tutelare l'incolumità dei cittadini, rafforzando le competenze operative e i mezzi a disposizione della Protezione civile, così da valorizzare e consolidare il suo contributo essenziale alla sicurezza e alla tutela del territorio.
9/2551/79. Longi.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca tra l'altro disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore (articolo 5);

    il cosiddetto «decreto lavoro 2023» (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione;

    il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese;

    il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, la cui legge di conversione è stata approvata definitivamente ma non ancora pubblicata, ha previsto, all'articolo 10-ter, in via eccezionale per il 2025, un contributo straordinario fino a 500 euro per i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI), al fine di garantire loro una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente;

    tale contributo straordinario è infatti riconosciuto laddove tali nuclei familiari abbiano presentato domanda di rinnovo e vengano ammessi all'ulteriore periodo di 12 mensilità, sulla base di quanto previsto dalla soprarichiamata normativa vigente;

    nell'ambito della procedura di rinnovo della richiesta per il riconoscimento dell'assegno di inclusione, l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 48 del 2023, stabilisce che il percorso di attivazione viene attuato attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza e a seguito di tale invio automatico, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Si specifica, inoltre che, successivamente, ogni 90 giorni, al fine di aggiornare la propria posizione, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato ed è espressamente prevista la sospensione del beneficio, in caso di mancata presentazione,

impegna il Governo

al fine di semplificare le procedure e garantire continuità nella fruizione dell'assegno di inclusione, preservando il percorso di presa in carico già avviato per i beneficiari dell'assegno di inclusione, ad accompagnare le misure recate dall'articolo 5 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per i nuclei che già hanno sottoscritto un Patto di inclusione sociale, che presentano domanda per il rinnovo del beneficio e per i quali è in corso un monitoraggio con gli operatori del servizio sociale, un esonero dall'obbligo di presentazione per il primo appuntamento presso i servizi sociali.
9/2551/80. Malavasi, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame reca misure in favore delle zone colpite da eventi sismici;

    il comune di Marradi, in provincia di Firenze, è stato colpito, tra maggio 2023 e marzo 2025, da una successione ravvicinata e straordinaria di eventi calamitosi che hanno determinato il riconoscimento di ben cinque stati di emergenza da parte del Governo nazionale;

    tali eventi hanno provocato gravi danni alle infrastrutture, alle attività economiche e alla vivibilità del territorio, con ricadute durature sul tessuto sociale e produttivo;

    la normativa vigente, in particolare l'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede la possibilità di istituire zone franche urbane (ZFU) per favorire la ripresa economica e produttiva in contesti colpiti da gravi crisi economiche o emergenze;

    il comune di Marradi presenta oggi le condizioni straordinarie e oggettive per essere riconosciuto come zona franca urbana, anche in deroga alla normativa vigente, al fine di promuovere un'effettiva ripartenza economica e contenere lo spopolamento del territorio,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 4 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte a riconoscere nel primo provvedimento utile il territorio del comune di Marradi quale zona franca urbana, anche in deroga all'articolo 1, comma 342, della legge n. 296 del 2006, in considerazione della straordinaria intensità degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio tra il 2023 e il 2025, con l'obiettivo di sostenere il rilancio delle attività economiche, la tenuta sociale e la resilienza della popolazione.
9/2551/81. Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento prevede l'erogazione di contributi per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di alloggi da destinare all'accoglienza dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo;

    il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che un decreto ministeriale debba definire modalità e criteri per garantire la destinazione degli alloggi all'accoglienza dei lavoratori per un periodo non inferiore a cinque anni;

    tale vincolo di durata, se applicato non solo agli immobili oggetto di finanziamento pubblico ma anche ai contratti stipulati tra datori di lavoro e proprietari, risulterebbe sproporzionato e difficilmente compatibile con le esigenze temporanee e stagionali tipiche del settore turistico, rischiando di limitare fortemente l'efficacia e l'adesione alla misura;

    appare quindi opportuno chiarire la portata del vincolo quinquennale, distinguendo tra l'impegno sostanziale sull'immobile – giustificato dal beneficio pubblico ricevuto – e la durata flessibile degli accordi contrattuali di locazione o messa a disposizione dell'alloggio da parte del datore di lavoro ai lavoratori,

impegna il Governo

a chiarire, in sede di attuazione dell'articolo 14, comma 4, che il vincolo quinquennale di destinazione all'accoglienza dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo si applica esclusivamente agli immobili realizzati, riqualificati o ammodernati con i contributi pubblici previsti, e non si estende alla durata dei contratti di locazione o agli accordi tra datori di lavoro e lavoratori, in modo da garantire coerenza con le esigenze flessibili e stagionali del settore e favorire una più ampia partecipazione alla misura.
9/2551/82. Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 del provvedimento in esame è dedicato a misure per il potenziamento della produzione di energia rinnovabile e l'efficientamento energetico, con particolare riferimento al settore agricolo e rurale;

    l'articolo 1, comma 423-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha introdotto limiti all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in ambito agricolo, con l'intento di tutelare il suolo agricolo da un utilizzo esclusivamente energetico e di limitare il consumo del territorio;

    il decreto-legge 5 maggio 2024, n. 63, all'articolo 5, ha ulteriormente rafforzato tali limitazioni, introducendo un divieto generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone agricole, con eccezioni limitate per alcune aree ritenute idonee e per impianti al servizio di comunità energetiche rinnovabili;

    tuttavia, sussistono casi in cui l'installazione di impianti fotovoltaici a terra rappresenta una soluzione coerente con l'attività agricola, come nel caso degli impianti di proprietà di imprenditori agricoli, degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili e degli impianti agrovoltaici, che combinano la produzione di energia con la coltivazione o l'allevamento;

    è necessario evitare che una disciplina restrittiva, pensata per contrastare fenomeni speculativi, ostacoli invece iniziative virtuose e coerenti con la transizione ecologica e con la multifunzionalità dell'impresa agricola,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del provvedimento in esame con opportuni interventi normativi finalizzati ad escludere espressamente dall'applicazione delle limitazioni previste dal comma 423-bis, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli impianti fotovoltaici a terra di proprietà di imprenditori agricoli, a servizio delle comunità energetiche rinnovabili e gli impianti agrovoltaici, in quanto coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, di efficienza energetica e di valorizzazione della produzione agricola integrata, promuovendo un quadro normativo certo e favorevole all'innovazione nel settore agricolo.
9/2551/83. Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15 del provvedimento in esame è dedicato a misure per il potenziamento della produzione di energia rinnovabile e l'efficientamento energetico, con particolare riferimento al settore agricolo e rurale;

    l'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, reca disposizioni finalizzate a regolamentare l'uso del suolo agricolo per l'installazione di impianti fotovoltaici;

    in particolare, il comma 2-ter ha inserito, nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423-bis, stabilendo che le attività di produzione e cessione di energia da impianti fotovoltaici a terra che eccedano il limite di agrarietà siano soggette a tassazione come reddito d'impresa nei modi ordinari;

    il successivo comma 2-quater prevede che tale disciplina si applichi agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, escludendo dunque dal nuovo regime fiscale gli impianti realizzati e attivati entro tale data;

    la nuova impostazione fiscale, pur condivisibile sul piano del principio di corretta distinzione tra attività agricola e attività energetica, comporta rilevanti impatti economico-fiscali per gli imprenditori agricoli, che hanno avviato investimenti sulla base della normativa previgente;

    numerosi progetti di impianti fotovoltaici a terra, compatibili con la multifunzionalità dell'impresa agricola e coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), sono attualmente in fase di autorizzazione o in corso di realizzazione, ma potrebbero entrare in esercizio solo nel corso del 2026 a causa di tempistiche tecniche, amministrative o finanziarie indipendenti dalla volontà degli operatori,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a prorogare, nel prossimo provvedimento utile, al 31 dicembre 2026 il termine previsto al comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, al fine di consentire un adeguato periodo transitorio per l'entrata in vigore della nuova disciplina fiscale prevista dal comma 423-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e garantire certezza normativa e fiscale agli imprenditori agricoli impegnati in progetti coerenti con gli obiettivi nazionali di sostenibilità e decarbonizzazione.
9/2551/84. Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    il capo II del provvedimento in esame reca misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche;

    il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), istituito con l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rappresenta uno strumento fondamentale della politica industriale e creditizia italiana, finalizzato a facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese di minori dimensioni attraverso la concessione di garanzie pubbliche;

    a seguito della crisi pandemica e delle successive tensioni economiche e geopolitiche, il Fondo ha assunto un ruolo strategico per il sostegno alla liquidità e agli investimenti delle PMI, anche attraverso regimi transitori di garanzia rafforzata disciplinati da provvedimenti emergenziali;

    l'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha stabilito un regime transitorio dell'operatività del Fondo, in deroga ad alcune disposizioni ordinarie, con efficacia fino al 31 dicembre 2025;

    tale regime consente, tra l'altro l'innalzamento delle percentuali di copertura per operazioni di liquidità e investimento, una maggiore flessibilità nelle condizioni di ammissibilità delle imprese beneficiarie, una semplificazione delle procedure di accesso, particolarmente rilevante per micro e piccole imprese;

    l'attuale congiuntura economica, caratterizzata da elevati tassi di interesse, rallentamento degli investimenti privati e incertezza geopolitica, rende opportuna la proroga del regime di rafforzamento del Fondo anche per l'anno 2026, in continuità con le misure di sostegno alla crescita produttiva e alla competitività delle imprese,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento dal capo II del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prorogare, nel prossimo provvedimento utile, fino al 31 dicembre 2026 il regime transitorio previsto dall'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno per l'accesso al credito delle PMI italiane e favorire la realizzazione di nuovi investimenti in un contesto economico ancora fragile.
9/2551/85. Giachetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca una serie di disposizioni volte al sostegno di attività economiche e imprese in Italia;

    tra le misure agevolative previste dal Capo II, l'articolo 18 introduce delle modifiche in materia di incentivi all'investimento istituzionale in start-up innovative, con particolare riferimento al regime di non imponibilità fiscale per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare;

    sempre con riferimento alla promozione delle attività economiche in Italia si collocano anche gli interventi di valorizzazione della ricerca scientifica e di sostegno agli investimenti nelle citate aziende innovative emergenti anche mediante incentivi per l'attrazione di capitale umano;

    su iniziativa del gruppo della Lega-SP, già con l'approvazione del decreto legislativo sulla fiscalità internazionale (decreto legislativo n. 209 del 2023) e della legge sul mercato dei capitali (legge n. 21 del 2024), il Governo ha introdotto importanti misure volte non solo a favorire il rientro di lavoratori altamente qualificati in Italia ma anche a orientare in maniera più efficace le risorse pubbliche e private verso i settori più dinamici e innovativi del complesso industriale nazionale;

    il rafforzamento delle forme alternative di finanziamento per le imprese in correlazione alle misure di attrazione di capitale umano può diventare, quindi, un'efficace strategia per favorire il consolidamento del mercato dei capitali italiano e sostenere la crescita del Paese, anche sul piano demografico;

    secondo recenti analisi statistiche, già il valore degli investimenti in imprese innovative italiane da parte della filiera del Venture Capital ammonta solo nel 2024 a oltre 1,2 miliardi di euro, confermando un ruolo determinante che tale tipologia di operazioni finanziarie assume sul mercato dei capitali nazionale;

    parimenti, l'implementazione di misure fiscali in favore dei cosiddetti «impatriati» può contribuire a generare, in continuità con gli interventi già previsti, un significativo flusso di rientri di lavoratori altamente specializzati, determinando effetti positivi in termini di know-how ed economia di mercato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di accompagnare gli interventi recati dall'articolo 18 del provvedimento in esame, prevedendo ulteriori misure agevolative in favore di lavoratori altamente qualificati che rientrano dall'estero trasferendo la propria residenza in Italia ed effettuano investimenti in start up e PMI innovative italiane.
9/2551/86. Centemero.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca numerose disposizioni per il finanziamento di attività economiche e imprese in Italia;

    in particolare, l'articolo 18, che interviene in materia di investimenti istituzionali in start-up innovative, è finalizzato a dare corretta interpretazione alle modifiche apportate dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 e, in questo modo, a canalizzare con maggiore certezza il risparmio previdenziale degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare nell'economia reale italiana, specificamente nel segmento del venture capital;

    sempre nell'ambito delle forme di finanziamento alle imprese, il Peer-to-Peer (P2P) Lending rappresenta una forma innovativa di finanziamento privato che consente l'erogazione diretta di prestiti, per il tramite di piattaforme digitali;

    con il decreto legislativo n. 30 del 2023, che ha recepito in Italia il regolamento (UE) 2020/1503, è stato istituito un regime armonizzato per i fornitori europei di servizi di crowdfunding, al fine di favorirne lo sviluppo all'interno del mercato unico e garantire un'adeguata protezione degli investitori;

    per tali motivi, anche l'attuale disciplina fiscale italiana di cui al Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) necessiterebbe di un ulteriore allineamento in materia di Peer-to-Peer (P2P) Lending, rispetto alle nuove definizioni e alle categorie di operatori introdotte dalla normativa europea e dalle più recenti disposizioni nazionali in materia bancaria e finanziaria;

    il riconoscimento della possibilità anche per i fornitori di servizi di crowdfunding di agire come sostituti d'imposta, ai fini dell'applicazione della ritenuta alla fonte sui proventi percepiti dagli investitori persone fisiche, garantirebbe maggiore chiarezza interpretativa e certezza del diritto per operatori e contribuenti, prevenendo anche possibili asimmetrie nel trattamento fiscale in relazione alla tipologia di intermediario che gestisce la piattaforma;

    ad oggi, l'attività di lending crowdfunding è in costante crescita e contribuisce a diversificare le fonti di finanziamento, a vantaggio delle piccole e medie imprese e dei consumatori,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 18 dal provvedimento in esame, con ogni iniziativa atta a chiarire il regime fiscale dei proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di Peer-to-Peer (P2P) Lending, nonché le diverse tipologie di intermediari autorizzati a gestire tali piattaforme sulla base di quanto esposto in premessa, al fine di garantire certezza a tutti i soggetti che impiegano tali strumenti per il finanziamento di attività economiche e imprese in Italia.
9/2551/87. Candiani, Centemero.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6-quater del provvedimento in esame reca un'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di chiarire che ai volontari e ai coordinatori comunali delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e della Croce Rossa Italiana non si applicano gli obblighi previsti dalla legge per i datori di lavoro o i dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

    tale chiarimento, atteso da tempo, è indispensabile a garantire l'operatività delle organizzazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana tutelando al tempo stesso i volontari da rischi penali;

    l'interpretazione autentica di cui all'articolo 6-quater non ricomprende i sindaci,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere anche ai sindaci l'interpretazione autentica di cui all'articolo 6-quater.
9/2551/88. De Monte, Loperfido, Pizzimenti, Rizzetto, Matteoni, Panizzut, Amich.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene con misure urgenti volte a sostenere la stabilità e la continuità del tessuto economico e produttivo del Paese;

    in particolare, il capo II reca disposizioni urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche;

    la continuità delle coperture assicurative rappresenta un presidio strutturale di tutela economica per famiglie e imprese, con particolare rilevanza per le micro e piccole realtà produttive, che costituiscono la base portante dell'economia nazionale;

    recentemente è emersa l'ipotesi di eliminare, da parte di alcuni operatori del settore, la clausola di rinnovo automatico (tacita proroga) dai contratti assicurativi, promuovendo la sostituzione delle polizze attualmente in vigore con nuovi contratti soggetti a rinnovo esplicito ad ogni scadenza annuale, con potenziali ricadute su milioni di assicurati;

    una soppressione generalizzata e non regolamentata della clausola di tacito rinnovo comporterebbe il concreto rischio di interruzioni involontarie delle coperture, esponendo famiglie e imprese a rilevanti danni economici in caso di eventi avversi durante i periodi di scopertura;

    invero, il mantenimento della clausola di tacita proroga non incide sulla libertà contrattuale, né limita in alcun modo la concorrenza tra operatori assicurativi;

    in un contesto economico ancora fragile, l'eliminazione indiscriminata di strumenti di semplificazione e continuità contrattuale, come la tacita proroga, rischia di compromettere la protezione patrimoniale e la stabilità operativa di famiglie, lavoratori autonomi e imprese,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame destinate alle imprese, con ogni iniziativa di competenza volta a verificare con attenzione l'evoluzione delle pratiche contrattuali nel settore assicurativo, in particolare l'eliminazione della clausola di tacito rinnovo, nonché a garantire che i consumatori e le imprese possano continuare a scegliere, in piena libertà, contratti assicurativi che prevedano la continuità automatica della copertura.
9/2551/89. De Bertoldi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del provvedimento in esame ha introdotto disposizioni urgenti in materia di start-up, intervenendo sulla disciplina degli investimenti qualificati che godono dell'esenzione sui rendimenti;

    in particolare, la norma ha rimodulato le percentuali di investimento nei Fondi di Venture Capital (FVC), ricomprendendo tra gli investimenti agevolabili anche quelli effettuati indirettamente, senza determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una diversa ripartizione degli investimenti già ammessi all'esenzione, entro il limite del 10 per cento dell'attivo patrimoniale;

    la misura si limita a un adeguamento tecnico delle regole per gli investitori istituzionali, senza prevedere misure direttamente mirate alla creazione di nuove imprese, in particolare da parte di giovani imprenditori;

    la misura non incide direttamente sul fabbisogno di capitale iniziale delle start-up né introduce strumenti specifici per agevolare l'accesso al credito o per semplificare le procedure o ridurre i costi di avvio i quali, costituiscono oggi una delle principali barriere all'imprenditorialità giovanile;

    tale quadro normativo rischia quindi di favorire solo indirettamente le nuove imprese, con benefìci che dipendono interamente dalle scelte discrezionali degli operatori finanziari e che non garantiscono un impatto concreto e verificabile sull'occupazione giovanile o sulla nascita di nuove realtà imprenditoriali;

   considerato che l'imprenditorialità giovanile rappresenta una leva fondamentale per l'occupazione, la competitività e il ricambio generazionale del tessuto produttivo e che la bassa occupazione giovanile in Italia rende necessario favorire la nascita di nuove imprese under 35, attraverso agevolazioni fiscali e contributive nei primi anni di attività – eventualmente accompagnate da meccanismi di restituzione in caso di elevata redditività, con l'obiettivo di stimolare l'imprenditorialità e generare nuova occupazione – l'importanza della presenza di una sinergia tra università e industria emerge nella prospettiva di favorire il trasferimento tecnologico verso le start-up e l'utilizzo dei brevetti non sfruttati,

impegna il Governo:

   a monitorare gli effetti applicativi dell'articolo 18 del provvedimento in esame, in particolare nella parte in cui consente una maggiore flessibilità nella composizione degli investimenti agevolabili in start-up, valutandone l'impatto sulla canalizzazione di capitali verso imprese giovanili e innovative;

   ad avviare programmi di investimento in un progetto di sostegno all'imprenditorialità giovanile, adottando ulteriori iniziative normative volte a prevedere per le nuove imprese fondate da giovani under 35 agevolazioni fiscali e contributive nei primi anni di attività, meccanismi di restituzione in caso di elevata redditività e obiettivi di crescita imprenditoriale e occupazionale capaci di favorire la nascita di nuove realtà produttive e di rafforzare l'occupazione giovanile;

   ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a rafforzare il collegamento tra sistema universitario e sistema produttivo, promuovendo il trasferimento tecnologico e la cessione gratuita dei brevetti inutilizzati, in modo tale da facilitare l'accesso delle giovani imprese a innovazioni strategiche e rafforzare la competitività complessiva del sistema produttivo.
9/2551/90. Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo I del provvedimento in esame reca, tra le varie, disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture;

    il raccordo autostradale noto come «Corda Molle», è un'opera infrastrutturale molto importante per il territorio di riferimento, in quanto finalizzato a liberare dal traffico numerosi comuni a Sud di Brescia;

    recentemente è stata installata dalla concessionaria Autovia Padana la segnaletica prodromica all'avvio del sistema di pedaggiamento tuttavia, da allora, non sono state poste in essere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti azioni concrete e definitive atte a scongiurare l'attivazione di qualsivoglia pedaggio autostradale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di infrastrutture, adottando ogni opportuna iniziativa di competenza volta a garantire la gratuità del citato raccordo autostradale.
9/2551/91. Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 113 del 2024 (articolo 2-quater) ha introdotto un ravvedimento innovativo molto simile ad un condono, con il pagamento di una tassazione simbolica, sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024 al concordato preventivo biennale;

    l'articolo 9-bis del provvedimento in esame stabilisce che si considera tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata, dell'imposta sostitutiva che i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale (entro il 31 ottobre 2024) abbiano effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 31 marzo 2025;

    ad avviso dei firmatari, l'ennesima riapertura dei termini per accedere al concordato preventivo accompagnata dal ravvedimento forfetario, è un pessimo messaggio verso tutti i contribuenti che, a costo di enormi sacrifici, hanno sempre mantenuto un rapporto virtuoso con il fisco e lascia passare il messaggio sbagliato che gli evasori possono rientrare in un sistema di vantaggio fiscale;

    il Governo prosegue con la dissennata politica di introdurre un condono al mese e in tutti gli ultimi provvedimenti approvati non mancano esempi di norme condonistiche da ultimo con il decreto-legge n. 84 del 2025 (cosiddetto decreto fiscale) che riapre la sanatoria sul passato solo per le partite Iva che aderiranno al concordato preventivo biennale per il 2025-2026; i contribuenti possono regolarizzarsi tramite il versamento dell'imposta sostitutiva che può avvenire: in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026; oppure mediante rateizzazione in un massimo di 10 rate mensili di pari importo;

    questi vantaggi per chi evade distruggono alla radice la filosofia solidaristica necessaria a garantire un fisco in grado di sostenere il sistema di welfare,

impegna il Governo

ad evitare ulteriori misure comunque denominate che minino la credibilità del sistema di riscossione dei tributi e che si pongano in netto contrasto rispetto all'esigenza di colmare l'attuale tax gap e a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo, gravemente compromessa dalla diffusione di comportamenti evasivi, a tal fine valutando gli effetti sul gettito fin qui prodotti da tutte le norme di allentamento fiscale introdotte dal Governo in vigore dal 1° gennaio 2023.
9/2551/92. Toni Ricciardi, Merola, Guerra, D'Alfonso, Stefanazzi, Tabacci.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti all'articolo 5 numerose norme per quanto riguarda la tutela della salute pubblica e la ricerca in ambito sanitario. In particolare, i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 5 intervengono in materia di finanziamento per specifici obiettivi riguardanti attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA;

    al 29 luglio 2025, i casi umani confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) in Italia sono saliti da 32 a 89, con 9 decessi;

    il 40 per cento dei casi sono neuro-invasivi, con una letalità calcolata sulle forme neuro-invasive pari al 20 per cento superiore al dato del 2024 (che era pari al 14 per cento);

    si stima che le infezioni reali siano ben più numerose, con molti casi asintomatici: soltanto l'1-2 per cento delle infezioni provoca sintomi gravi o ricovero ospedaliero;

    secondo il report settimanale ECDC (24-30 luglio), l'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di casi umani WNV, con 43 casi solamente nella provincia di Latina;

    si evidenzia un cambiamento geografico significativo della diffusione: se un tempo il virus era ristretto alla Pianura Padana, ora sono attivi focolai anche nel Centro-Sud, in particolare nella zona di Anzio e Latina (Lazio) e in Campania, oltre a sporadici casi in Emilia-Romagna e Lombardia;

    i focolai si estendono infatti su sette nuove regioni italiane rispetto alla settimana precedente, includendo Lazio, Campania, Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Puglia;

    il virus WNV è endemico in Italia dal 2008, con stagioni di maggiore o minor intensità; attualmente la circolazione è in linea con gli anni precedenti, anche se con distribuzione geografica mutata;

    la diffusione crescente e l'espansione geografica del WNV configurano un'emergenza sanitaria in corso, che richiede interventi tempestivi e coordinati;

    il modello italiano di sorveglianza integrata «One Health», alla luce dello sviluppo della malattia, necessita quindi di maggiori risorse per sostenere attività entomologiche, diagnostiche, di screening dei donatori di sangue e di bonifica ambientale;

    la strategia europea 2030 sulla biodiversità e il Piano nazionale Arbovirosi fondano la risposta su un approccio integrato «One Health», che coinvolge medicina umana, veterinaria, entomologia e sanità ambientale,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dall'articolo 5 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a:

    istituire un Fondo straordinario per la sorveglianza e prevenzione del West Nile Virus, prioritariamente rivolto alle aree più colpite (provincia di Latina, Anzio e Campania);

    potenziare il finanziamento degli enti di prevenzione (ISS, IZS, Dipartimenti regionali di salute pubblica e veterinaria), per attuare pienamente il Piano Arbovirosi 2020-2025, includendo stime su casi asintomatici;

    destinare risorse mirate alle regioni maggiormente colpite (Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Lombardia) per potenziare sorveglianza, diagnostica e informazione pubblica;

    attivare un coordinamento tra comuni, regioni e Ministeri per campagne di bonifica ambientale, eliminazione di acque stagnanti e diffusione di buone pratiche (uso di repellenti, zanzariere, abiti protettivi), secondo l'approccio integrato «One Health»;

   ad istituire un tavolo interministeriale permanente tra Ministero della salute, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e autorità locali, operativo fino a novembre 2025, con monitoraggio in tempo reale e capacità di decidere nuovi immediati interventi.
9/2551/93. Girelli, Simiani.