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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 24 settembre 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 24 settembre 2025.

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cantone, Cappellacci, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Davide Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cantone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Romeo, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 settembre 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   NISINI: «Istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo senologico» (2617).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia);

  DE BERTOLDI ed altri: «Delega al Governo per la revisione dei criteri di determinazione dei compensi dei liberi professionisti iscritti ad albi o ordini professionali» (2456) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):

  CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: «Contributo perequativo per i comuni sorgivi da applicarsi sul calcolo della tariffa idrica. Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (2594) Parere delle Commissioni I, V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, la verifica dell'impatto della regolamentazione, elaborata dal Ministero dell'istruzione e del merito, relativa all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

  Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, la verifica dell'impatto della regolamentazione, elaborata dal Ministero della difesa, relativa all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, concernente contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale.

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 24 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hashemita di Giordania (COM(2025) 456 final) – alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2028-2034, modifica il regolamento (UE) 2024/1679 e abroga il regolamento (UE) 2021/1153 (COM(2025) 547 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo, quale parte del piano di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] [piano NRP], che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a un'occupazione di qualità, alle competenze e all'inclusione sociale per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 558 final) – alla XI Commissione (Lavoro), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 settembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito al progetto di raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su uguaglianza e intelligenza artificiale (COM(2025) 518 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche (COM(2025) 567 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla sospensione di alcune disposizioni sulle questioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra (COM(2025) 890 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 890 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 117, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA (A.C. 2570-A)

A.C. 2570-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2570-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.02, 2.1, 3.6, 3.02, 3.03, 3.04, 3.06, 3.07, 3.08, 6.4, 8.1, 8.3, 8.7, 8.9, 8.10, 8.11, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 9.4, 9.5, 9.7, 9.04 e 9.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2570-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace)

  1. Fino al 30 giugno 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, può applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile, oltre il limite previsto dall'articolo 115, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e fino ad un numero massimo di cinquanta magistrati, anche in deroga ai requisiti di anzianità di servizio e alla valutazione di professionalità richiesti dal citato articolo 115, comma 3 del regio decreto n. 12 del 1941.
  2. Fino al 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione dell'articolo 110 del regio decreto n. 12 del 1941, sono sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questi casi il Consiglio superiore della magistratura provvede ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo 110 e non si applica il comma 6.
  3. Fino al 30 giugno 2026, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il giudice onorario di pace può essere destinato in supplenza anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.

Articolo 2.
(Incentivi al trasferimento presso le corti d'appello)

  1. Presso le corti d'appello che, al 30 giugno 2025, non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che sono individuate dal Consiglio superiore della magistratura con deliberazione adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere destinati, in numero non superiore a venti, magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità e siano provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi individuate ai sensi del primo periodo.
  2. Nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura definisce la procedura deliberando il trasferimento dei magistrati che ne hanno fatto richiesta.
  3. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario individuato predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, definisce un piano di smaltimento e assegna i procedimenti ai magistrati trasferiti in forza del procedimento di cui al presente articolo in modo tale che ne sia garantita l'utile definizione entro il 30 giungo 2026. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
  4. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nella sede e per un massimo di due anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità di cui al primo periodo non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 l'aumento previsto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.
  5. Si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133.
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 584.372 per l'anno 2025, di euro 1.221.432 per l'anno 2026 e di euro 916.074 per l'anno 2027, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 3.
(Applicazioni a distanza di magistrati ordinari)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dispone un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado individuati ai sensi del comma 2. L'applicazione a distanza ha ad oggetto la definizione da remoto di almeno cinquanta procedimenti civili, individuati secondo le modalità previste dal comma 9.
  2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, individua gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni a distanza nonché il numero dei magistrati da applicare per ogni ufficio giudiziario, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e indipendentemente dalla copertura dell'organico dell'ufficio giudiziario destinatario. Con la deliberazione di cui al primo periodo, il Consiglio elenca gli uffici giudiziari destinatari dell'applicazione a distanza, ordinandoli secondo la gravità dello scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, e bandisce la procedura di interpello. Per proporre la domanda di applicazione a distanza l'interpello fissa un termine non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione.
  3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 2 i magistrati ordinari che svolgono funzioni giudicanti presso uffici giudiziari diversi da quelli destinatari delle applicazioni. Sono altresì ammessi a partecipare i magistrati collocati fuori ruolo che svolgevano funzioni giudicanti al momento del collocamento fuori dal ruolo organico. Sono esclusi i magistrati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale.
  4. Nel termine e secondo le modalità stabiliti dall'interpello di cui al comma 2, terzo periodo, i magistrati interessati propongono domanda di applicazione a distanza, dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto, i procedimenti civili di cui al comma 1, secondo periodo.
  5. Il Consiglio superiore della magistratura, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la proposizione della domanda, dispone l'applicazione a distanza, secondo l'ordine di presentazione delle domande, presso gli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2. Il magistrato applicato a distanza rimane in servizio presso l'ufficio di appartenenza. L'applicazione a distanza è comunicata all'ufficio di appartenenza del magistrato.
  6. L'applicazione ha termine il 30 giugno 2026. Se il magistrato applicato a distanza definisce i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9 prima della scadenza del termine indicato al primo periodo, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 9, può assegnare al magistrato, che abbia manifestato la propria disponibilità, ulteriori cinquanta procedimenti civili da definire improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.
  7. Il magistrato applicato a distanza tiene le udienze da remoto ai sensi dell'articolo 127-bis del codice di procedura civile, o dispone il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del medesimo codice. Se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 127-bis e il giudice ritiene l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio. In tal caso, al magistrato applicato è assegnato un ulteriore procedimento. Nel caso di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, se tutte le parti si oppongono o se, nel caso previsto dall'articolo 128 del codice di procedura civile, si oppone anche una sola parte, il giudice dispone che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi. Se con l'opposizione di cui al quarto periodo almeno una delle parti ha chiesto che l'udienza si svolga in presenza, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo. Il magistrato applicato a distanza partecipa alle camere di consiglio mediante i medesimi collegamenti audiovisivi previsti dal primo periodo.
  8. Il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato applicato a distanza verifica periodicamente che la produttività di quest'ultimo non sia inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato.
  9. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati a distanza. Il programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
  10. Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario delle applicazioni a distanza vigila sull'andamento del programma di definizione e comunica al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia, al termine del periodo di applicazione, il numero di procedimenti definiti dai magistrati applicati a distanza, indicandone altresì gli estremi.
  11. Il magistrato applicato a distanza ha diritto a un'indennità di disponibilità in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, corrisposta al termine del periodo di applicazione e alla condizione che, entro il termine medesimo, il magistrato abbia definito i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9. Nel caso di cui al comma 6, secondo periodo, al magistrato applicato a distanza è corrisposta una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del presente comma, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, altri cinquanta procedimenti civili. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, nonché con altre indennità. Il magistrato applicato a distanza ha altresì diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il quale presta servizio, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,16.
  12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 15.273.824 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Articolo 4.
(Poteri straordinari dei capi degli uffici)

  1. I capi degli uffici individuati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, entro dieci giorni dalla comunicazione dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura previsti dalle medesime norme, predispongono un piano straordinario, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, in deroga ai limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dal Consiglio superiore, che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il piano straordinario è predisposto tenendo conto del disposto dell'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e in maniera tale che la deroga ai limiti dei carichi esigibili non comprometta la qualità del servizio e della prestazione lavorativa dei magistrati.
  2. In attuazione del piano possono essere derogati i criteri di assegnazione degli affari, nonché riassegnati affari già assegnati, in deroga alle ordinarie procedure di variazione tabellare e di riassegnazione degli affari previste dagli articoli 7-bis e 7-ter, del regio decreto n. 12 del 1941. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva approvazione.
  3. Nell'elaborazione del piano il capo dell'ufficio può disporre che i magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, ai quali sono assegnati, in forza del piano, fascicoli in materie rientranti nelle macroaree interessate possono posporre la trattazione dei primi per dare prevalenza a quelli rientranti delle materie indicate nel piano. Qualora il piano sia rispettato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi nel compimento degli atti relativi agli affari già assegnati nelle materie estranee, purché siano conseguenza della partecipazione al piano. Della positiva partecipazione al piano da parte del singolo magistrato il Consiglio superiore della magistratura tiene conto ai fini di ogni successiva valutazione che lo riguarda.
  4. Il piano e i provvedimenti conseguenti cessano di avere ogni efficacia il 30 giugno 2026.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e dall'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché in deroga a quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, primo periodo, e 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con il decreto ministeriale 9 ottobre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2023 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha la durata di diciotto mesi e si svolge con le seguenti modalità:

   a) una sessione della durata di quattro mesi, anche non consecutivi, presso la Scuola superiore della magistratura, disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006;

   b) una sessione della durata di quattordici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, articolata in quattro periodi:

    1) il primo periodo, della durata di sei mesi, presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio;

    2) il secondo periodo, della durata di tre mesi, presso i tribunali, consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori;

    3) il terzo periodo, della durata di un mese, presso le procure della Repubblica presso i tribunali;

    4) il quarto periodo, della durata di quattro mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

Articolo 6.
(Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche)

  1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
  2. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116:

   a) al comma 3, le parole «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026»;

   b) al comma 4, le parole «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026».

  3. In deroga al disposto dell'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i magistrati ausiliari in corte d'appello già prorogati in conformità al disposto dell'articolo 63, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, continuano a esercitare le funzioni fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017 e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2026 di cui al comma 2.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 3.960.000 per l'anno 2026.
  5. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027».
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2026.
  7. Al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

    2) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

    3) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

    4) il termine di cui al comma 13 limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è differito al 1° gennaio 2027.

  8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2026.
  9. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026» e le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.
  10. Alla copertura degli oneri indicati ai commi 4, 6 e 8, pari complessivamente a 5.639.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 7.
(Modifiche al codice di procedura civile)

  1. All'articolo 445-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole «codice di procedura civile», ovunque ricorrono, sono soppresse;

   b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

   «Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.».

  2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio.

Articolo 8.
(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura di sorveglianza)

  1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di cinquantotto unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come modificata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 14, e come sostituita dal decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, e dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, è sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.
  2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia l'organico in aumento di cui al comma 1 è destinato ad incrementare le piante organiche dei singoli uffici di sorveglianza.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.291.000 per l'anno 2025, di euro 2.476.686 per l'anno 2026, di euro 5.076.121 per l'anno 2027, di euro 6.225.492 per l'anno 2028, di euro 6.225.492 per l'anno 2029, di euro 7.287.758 per l'anno 2030, di euro 8.085.220 per l'anno 2031, di euro 8.091.977 per l'anno 2032, di euro 8.382.151 per l'anno 2033, di euro 8.406.332 per l'anno 2034 e di euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 9.
(Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

  1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso la domanda può essere proposta in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso.»;

   b) all'articolo 5-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «domanda di equa riparazione» sono aggiunte le seguenti: «, a pena di decadenza» e il secondo periodo è soppresso;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione può chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.»;

    3) al comma 4, le parole: «Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma la decadenza di cui al comma 1-bis, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione»;

    4) al comma 12, secondo periodo, le parole: «anche in deroga al disposto del comma 9» sono soppresse;

    5) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

   «12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021, rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.»;

    6) dopo il comma 12-bis sono aggiunti i seguenti:

   «12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e l'entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno dalla entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.
   12-quater. Entro un mese dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia dà notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'avviso di cui al primo periodo è altresì comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali.».

Articolo 10.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8 del presente decreto, pari a euro 1.875.372 per l'anno 2025, euro 9.337.118 per l'anno 2026, euro 5.992.195 per l'anno 2027, euro 6.225.492 per l'anno 2028, euro 6.225.492 per l'anno 2029, euro 7.287.758 per l'anno 2030, euro 8.085.220 per l'anno 2031, euro 8.091.977 per l'anno 2032, euro 8.382.151 per l'anno 2033, euro 8.406.332 per l'anno 2034 ed euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante riduzione di euro 1.875.372 per l'anno 2025, di euro 9.337.118 per l'anno 2026 e di euro 9.612.580 annui a decorrere dall'anno 2027 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione di quanto previsto all'articolo 3 e al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 11.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(articolo 8, comma 1)

«Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

  A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione

1

  B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

  C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

   Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

   Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

1

   Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

  D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

65

  E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione

442

  F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1

  G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

  H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

53

  I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

314

  L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust.

10.059*

  M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

180

  Magistrati ordinari in tirocinio

  (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

  TOTALE

11.171

* L'incremento di cinquantotto unità decorre dal 1° luglio 2026.».

A.C. 2570-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1, dopo le parole: «Componente 1» sono inserite le seguenti: «, Riforma 1.4,», le parole: «dall'articolo 115, comma 3, del» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 115, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al» e le parole: «comma 3 del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto»;

   al comma 2, al primo periodo, le parole: «dell'articolo 110 del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al» e dopo le parole: «Componente 1» sono inserite le seguenti: «, Riforma 1.4,», e, al secondo periodo, dopo le parole: «il Consiglio superiore della magistratura provvede» sono inserite le seguenti: «nel termine di quindici giorni»;

   al comma 3, le parole: «all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 13 e 30-bis, comma 1,»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. All'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: “successivo a quello di immissione nel ruolo” sono soppresse».

  All'articolo 2:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Componente 1» sono inserite le seguenti: «, Riforma 1.4,»;

   al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

   al comma 3, secondo periodo, le parole: «30 giungo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa stabiliti dal comma 6, il Consiglio superiore della magistratura bandisce una nuova procedura di interpello, avente a oggetto i posti rimasti scoperti all'esito della procedura di cui al comma 2 presso le sedi di corte d'appello individuate a norma del comma 1, e delibera il trasferimento dei magistrati che ne fanno richiesta»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, si interpretano nel senso che a decorrere dal 9 ottobre 2010 al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata si applica l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

   al comma 6, le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 4-bis».

  All'articolo 3:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «dall'articolo 110 del» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al» e dopo le parole: «Componente 1» sono inserite le seguenti: «, Riforma 1.4,»;

   al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La deliberazione che bandisce la procedura di interpello fissa un termine, non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione, per la presentazione della domanda di applicazione a distanza»;

   al comma 4, le parole: «terzo periodo,» sono soppresse e la parola: «propongono» è sostituita dalla seguente: «presentano»;

   al comma 5, primo periodo, la parola: «proposizione» è sostituita dalla seguente: «presentazione»;

   al comma 7, primo periodo, le parole: «tiene le udienze» sono sostituite dalle seguenti: «svolge le udienze»;

   al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in caso contrario, chiede al Consiglio superiore della magistratura di disporre la cessazione anticipata dell'applicazione a distanza del magistrato medesimo»;

   al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «della applicazione» sono inserite le seguenti: «a distanza» e dopo le parole: «maturi per la decisione,» è inserita la seguente: «individuandoli»;

   al comma 11, al primo periodo, dopo le parole: «prevista dall'articolo 2» sono inserite le seguenti: «, commi 1 e 2,» e, al terzo periodo, le parole: «, nonché con altre indennità» sono soppresse.

  All'articolo 4:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «individuati dal Consiglio superiore» sono inserite le seguenti: «della magistratura»;

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «In attuazione del piano» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «7-ter, del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al citato regio decreto»;

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Nell'elaborazione del piano» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «rientranti delle materie» sono sostituite dalle seguenti: «rientranti nelle materie»;

   al comma 4, dopo le parole: «Il piano» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2026 conserva efficacia, quanto all'individuazione del carico esigibile, il programma per la gestione dei procedimenti civili e penali pendenti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, redatto dal capo dell'ufficio giudiziario per l'anno 2025. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011 è differito al 31 gennaio 2027.
  4-ter. I termini previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.5, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei progetti tabellari degli uffici giudicanti nonché i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, per l'approvazione dei progetti organizzativi per le procure della Repubblica per il quadriennio 2026-2029 sono prorogati di sessanta giorni».

  All'articolo 5:

   al comma 1, alinea, le parole: «bandito con il decreto ministeriale 9 ottobre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «indetto con il decreto del Ministro della giustizia 9 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 78 del 13 ottobre 2023, come rettificato ai sensi dell'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 81 del 24 ottobre 2023,».

  All'articolo 6:

   al comma 1, dopo le parole: «le parole» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «:»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 28 è abrogato;

   b) all'articolo 32:

    1) al comma 3, le parole: “31 ottobre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2026”;

    2) il comma 4 è abrogato»;

   al comma 3, le parole: «n. 69 del 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 69 del 2013»;

   al comma 7, lettera a), numero 4), dopo le parole: «di cui al comma 13» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 9, dopo le parole: «le parole», ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno d'interpunzione: «:», le parole: «presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «presente legge» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, fino alla prima formazione dell'elenco di cui al citato articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024, la possibilità di esercitare le professioni di pedagogista, di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia anche qualora non sia stata presentata la domanda di iscrizione ai sensi del medesimo articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    alla lettera a), dopo le parole: «le parole» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «:»;

    alla lettera b), capoverso, primo periodo, le parole: «quest'ultimo, determina» sono sostituite dalle seguenti: «quest'ultimo determina»;

   al comma 2, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

  «Art. 7-bis. – (Modifiche al codice del processo amministrativo in materia di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e altre disposizioni per agevolare l'adempimento spontaneo dei provvedimenti medesimi) – 1. Al fine di agevolare il raggiungimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi previsti in materia di processo civile dal Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la devoluzione del contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   “b-bis) i provvedimenti adottati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”;

   b) all'articolo 133, comma 1, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”.

  2. Ai fini della deflazione del contenzioso mediante l'adempimento spontaneo delle prescrizioni impartite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Agenzia medesima, nell'esercizio delle proprie funzioni sanzionatorie, può assegnare al soggetto inadempiente, nei casi di motivata impossibilità, un congruo termine per la realizzazione degli adempimenti, ivi compresi quelli relativi alle misure di sicurezza, previsti dalla normativa di riferimento. Con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stabiliti i presupposti e le modalità per l'attuazione del primo periodo del presente comma».

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

  «Art. 8-bis. – (Autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di accertamento della fattibilità tecnica di particolari modalità di controllo dell'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria) – 1. Per le finalità di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 16 settembre 2025, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato».

  All'articolo 9:

   al comma 1, lettera b):

    al numero 3), dopo la parola: «Ferma» è inserita la seguente: «restando»;

    al numero 5), capoverso 12-bis, primo periodo, la parola: «, rinnovano» è sostituita dalla seguente: «rinnovano»;

    al numero 6):

     al capoverso 12-ter, le parole: «l'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «la data di entrata» e le parole: «dalla entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

     al capoverso 12-quater, primo periodo, le parole: «dalla entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata» e dopo le parole: «agli articoli 840-bis» sono inserite le seguenti: «, secondo comma,».

  All'articolo 10:

   al comma 1, le parole: «, della Missione» sono sostituite dalle seguenti: «della missione»;

   al comma 2, al primo periodo, le parole: «all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3 e 8-bis» e, al secondo periodo, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «disponibili».

  All'allegato 1, Tabella B:

   le parole: «Magistrati ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «N. Magistrati ordinari»;

   dopo le parole: «dal 1° luglio 2026.» sono aggiunti i seguenti segni d'interpunzione: «”.».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace)

  Al comma 1, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: cento.
1.1. Dori.

  Al comma 1, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: ottanta.
1.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e non si applica il comma 6.
1.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sopprimere il comma 3.
1.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Scorrimento delle graduatorie dei giudici onorari di pace)

  1. Allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR e rispondere, unitamente alle esigenze del turn over, al necessario e tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico presso gli Uffici per il processo, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria formata ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 2022 – Misure organizzative per l'espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma dei magistrati onorari di cui al bollettino ufficiale del Ministero della giustizia Anno CXLIII, numero 7, del 15 aprile 2022.
1.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Casu.

ART. 2.
(Incentivi al trasferimento presso le corti d'appello)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: quaranta.
2.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: prima con la seguente: terza.
2.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 3.
(Applicazioni a distanza di magistrati ordinari)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2; con le seguenti: dell'articolo 2, comma 1,

   all'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: agli articoli 3 e con le seguenti: all'articolo
3.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: In deroga fino a: Consiglio superiore della magistratura.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo:

    sopprimere le parole: , Riforma 1.4;

    sostituire le parole da: dispone un'applicazione fino alla fine del comma, con le seguenti: gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari anche per redigere l'elenco dei procedimenti civili in cui siano state formulate eccezioni preliminari, di rito e o di merito, idonee, ove accolte, a definire il giudizio e sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare l'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nei casi di cui al comma 1, gli addetti agli uffici per il processo non possono provvedere alla predisposizione delle bozze delle decisioni che definiscono la singola fase processuale.

   sopprimere i commi da 3 a 12;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Impiego degli addetti all'ufficio per il processo)
3.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: In deroga fino a: Consiglio superiore della magistratura.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma medesimo periodo:

    sopprimere le parole: , Riforma 1.4;

    sostituire le parole da: dispone un'applicazione fino alla fine del comma, con le seguenti: gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari anche per redigere l'elenco dei procedimenti civili in cui siano state formulate eccezioni preliminari, di rito e o di merito, idonee, ove accolte, a definire il giudizio e sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare l'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, le parole: «predisposizione di bozze di provvedimenti,» sono soppresse.

   sopprimere i commi da 3 a 12;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Impiego degli addetti all'ufficio per il processo)
3.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: In deroga fino a: Consiglio superiore della magistratura.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma medesimo periodo:

    sopprimere le parole: , Riforma 1.4;

    sostituire le parole da: dispone un'applicazione fino alla fine del comma, con le seguenti: gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari, anche al fine di redigere l'elenco dei procedimenti civili per i quali risulti conclusa l'attività istruttoria ed al fine di redigere, per ciascuno dei procedimenti, la bozza di proposta conciliativa, sulla base delle risultanze istruttorie, da sottoporre al giudice titolare della causa.

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il giudice, ove ritenga condivisibile la bozza di proposta conciliativa, ovvero dopo aver apportato le eventuali modifiche o integrazioni che ritenga necessarie, comunica con decreto alle parti la proposta conciliativa e fissa un'udienza per la discussione e la raccolta delle volontà delle parti o, in alternativa alla fissazione dell'udienza, assegna alle parti un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, per depositare la manifestazione di accettazione o rigetto della proposta. Fino a cinque giorni prima della scadenza del suddetto termine, ciascuna parte può chiedere la fissazione di apposita udienza di discussione della proposta conciliativa.

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti civili nei quali siano state formulate eccezioni preliminari di rito o di merito idonee, ove accolte, a definire il giudizio. In questo caso, gli addetti agli uffici per il processo sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare un'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.

   sopprimere i commi da 4 a 12

   sostituire la rubrica, con la seguente: (Impiego degli addetti all'ufficio per il processo e proposta di conciliazione)
3.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 con le seguenti: 63, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino al 30 giugno 2026.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo:

    sopprimere le parole: , Riforma 1.4,

    sostituire le parole da: dispone un'applicazione fino alla fine del comma, con le seguenti: applica i giudici ausiliari di corte d'appello, per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali in materia civile, presso gli uffici giudiziari di primo grado, facenti parte del distretto di corte di appello ove risultano assegnati, per la definizione di almeno cento procedimenti civili ciascuno, individuati secondo le modalità previste dal comma 2.

   sopprimere i commi da 2 a 8;

   al comma 9:

    al primo periodo:

     sopprimere le parole: Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2,

     sopprimere la parola: a distanza;

    al secondo periodo, sopprimere la parola: a distanza;

   sopprimere i commi da 10 a 12;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di applicazione di giudici ausiliari presso i tribunali)
3.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a distanza

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    medesimo periodo, sostituire le parole: anche fuori ruolo con le seguenti: fuori ruolo ovvero in pensione da non più di tre anni;

    sopprimere il secondo periodo;

   al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a distanza;

   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: che svolgono fino alla fine del periodo, con le seguenti: in pensione da non più di tre anni che, nei quattro anni precedenti alla quiescenza, abbiano svolto funzioni giudicanti;

   al comma 4, sostituire le parole da: a distanza fino a: da remoto, con le seguenti: dichiarando contestualmente la preferenza per una o più sedi tra quelle individuate ai sensi del comma 2;

   al comma 5:

    primo periodo, sopprimere le parole: a distanza

    sopprimere il secondo ed il terzo periodo;

   al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: a distanza;

   sopprimere i commi 7 e 8;

   al comma 9:

    primo periodo sostituire le parole da: a distanza fino a: tra quelli delle con le seguenti: forma il ruolo da assegnare ad ogni magistrato applicato, dando priorità ai procedimenti civili relativi alle;

    sopprimere il secondo e terzo periodo

   sopprimere il comma 10;

   al comma 11, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a distanza.
3.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione di quelli in cui siano state espletate prove orali.

  Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: maturi per la decisione, aggiungere le seguenti: con esclusione di quelli in cui siano state espletate prove orali,.
3.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: magistrati aggiungere le seguenti: anche onorari stabilizzati.
3.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità per quelli con maggiore arretrato.
3.10. Dori.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: ulteriori cinquanta procedimenti con le seguenti: ulteriori procedimenti in numero concordato con lo stesso magistrato.
3.11. Dori.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Impiego addetti ufficio per il processo e proposta di conciliazione)

  1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari, anche al fine di redigere l'elenco dei procedimenti civili per i quali risulti conclusa l'attività istruttoria ed al fine di redigere, per ciascuno dei procedimenti, la bozza di proposta conciliativa, sulla base delle risultanze istruttorie, da sottoporre al giudice titolare della causa.
  2. Il giudice, ove ritenga condivisibile la bozza di proposta conciliativa, ovvero dopo aver apportato le eventuali modifiche o integrazioni che ritenga necessarie, comunica con decreto alle parti la proposta conciliativa e fissa un'udienza per la discussione e la raccolta delle volontà delle parti o, in alternativa alla fissazione dell'udienza, assegna alle parti un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, per depositare la manifestazione di accettazione o rigetto della proposta. Fino a cinque giorni prima della scadenza del suddetto termine, ciascuna parte può chiedere la fissazione di apposita udienza di discussione della proposta conciliativa.
  3. I commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti civili nei quali siano state formulate eccezioni preliminari di rito o di merito idonee, ove accolte, a definire il giudizio. In questo caso, gli addetti agli uffici per il processo sottopongono i fascicoli in ordine di iscrizione a ruolo ai magistrati titolari, al fine di fissare un'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio.
3.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Disposizioni in materia di funzionamento dell'ufficio per il processo)

  1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Disposizioni in materia di funzionamento dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, le strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vengono istituite in tutti i tribunali di sorveglianza. A tal fine il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – presso i tribunali di sorveglianza al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto con la seguente: trecento.
3.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Disposizioni in materia di funzionamento dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza)

  1. Anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico presso i tribunali di sorveglianza – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Estensione delle mansioni dell'Ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza)

  1. Nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.
  2. A tal fine l'attività dell'addetto all'Ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

   a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

   b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza;

   c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

   d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
3.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2024, n. 207)

  1. Al fine di assicurare, nell'ambito di una più ampia possibilità di stabilizzazione del personale in servizio presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell'immediato lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), così da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, il numero: «2.600» è sostituito dal seguente: «6.000» e il numero «400» è sostituito dal seguente: «1.000»;

   b) al quarto periodo, il numero: «2.600» è sostituito dal seguente: «6.000» e il numero «400» è sostituito dal seguente: «1.000».
3.06. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Stabilizzazione dei precari del PNRR della giustizia ordinaria e amministrativa)

  1. Alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 135:

    1) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia è conseguentemente aumentata di 10.350 unità nell'Area dei funzionari e di 2.645 unità nell'Area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali»;

    2) il quinto periodo è soppresso.
3.07. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di efficientamento dei procedimenti civili e penali, richiesto dal Piano strutturale di medio termine 2025-2029, che rappresenta una delle misure necessarie per poter accedere alla proroga del periodo di aggiustamento del piano di bilancio strutturale a medio termine, secondo quanto indicato dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia è conseguentemente aumentata di 10.350 unità nell'Area dei funzionari e di 2.645 unità nell'Area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali»;

   b) il quinto periodo è soppresso.
3.08. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

  1. La giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 30 giugno 2026 nei limiti di spesa dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a), del medesimo articolo.
3.010. Dori.

ART. 4.
(Poteri straordinari dei capi degli uffici)

  Sopprimere il comma 3.
4.1. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Ove, nel corso della ricognizione e riassegnazione degli affari derivanti dalla predisposizione del piano di cui ai commi precedenti, il capo dell'ufficio rilevi che un giudice abbia una produttività inferiore alla media dell'ufficio, che non trovi idonea e documentata giustificazione, questi ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, affinché ne possa tenere conto ai fini delle relative valutazioni di professionalità.
4.2. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre;

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b):

   a) alinea, sostituire la parola: quattordici con la seguente: quindici;

   b) numero 1), sostituire la parola: sei con la seguente: due;

   c) numero 2), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro;

   d) numero 3), sostituire le parole: un mese con le seguenti: cinque mesi.
5.1. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1) il primo periodo con le seguenti: 2) il secondo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: 2) il secondo periodo con le seguenti: 1) il primo periodo.
5.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 6.
(Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche)

  Sopprimere il comma 3.
6.3. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 7, lettera a), numero 1), sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2028

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

   al numero 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2028;

   al numero 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2028;

   al numero 4, sostituire le parole: 1° gennaio 2027 con le seguenti: 1° gennaio 2029;
6.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: «sentiti il Consiglio Nazionale di cui all'articolo 8 e» sono sostituite dalle seguenti: «sentite».

  Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. All'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, anche avvalendosi di personale facente parte dell'ufficio per il processo»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. Sino alla data di insediamento dei rispettivi Consigli dell'ordine regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, ogni Commissario di cui al comma 1 è autorizzato a ricevere le domande di iscrizione presentate in epoca successiva al 31 marzo 2025 da:

   a) coloro che, nel suddetto arco temporale, maturino i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e/o di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

   b) coloro che, entro il 31 marzo 2026, maturino i requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 4 e/o di cui alla lettera b), numeri 1 e 4.

   2-ter. Le domande di cui al comma 3 sono trasmesse dal Commissario al Consiglio dell'ordine territorialmente competente ai fini del vaglio e degli adempimenti connessi all'iscrizione.
   2-quater. Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione ai sensi del comma 3, nelle more, possono esercitare le rispettive attività professionali.».
6.5. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, dopo le parole: «Consiglio nazionale» sono inserite le seguenti: «, qualora istituito,».

  Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 10, della legge 15 aprile 2024, n. 55, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. È sempre consentita la raccolta e l'istruzione delle domande presentate entro i termini.
   2-ter. È comunque garantita la continuità nell'esercizio della professione per chi ha presentato la domanda ai sensi della presente legge.».
6.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. All'articolo 10, comma 1, della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi di personale facente parte dell'ufficio per il processo».
6.7. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 7.
(Modifiche al codice di procedura civile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 696-bis del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Quando la conciliazione di cui al primo comma non riesce, il giudice, dopo il deposito della relazione del consulente, su istanza di almeno una delle parti, fissa un'udienza per l'esame degli esiti della consulenza tecnica preventiva, anche al fine di provvedere ai sensi degli articoli 185 e 185-bis».
7.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 8.
(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura di sorveglianza)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto con la seguente: trecento.
8.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto con la seguente: duecentocinquanta.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.
8.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto con la seguente: duecento.
8.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto con la seguente: centocinquanta.
8.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto con la seguente: cento.
8.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquantotto con la seguente: novanta.
8.11. Dori.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8.1.
(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

  1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR, tra i quali il perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità, di cui 100 da destinare agli Uffici della magistratura di sorveglianza.
  2. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8.1.
(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

  1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR, tra i quali il perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 500 unità.
  2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1.
8.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8.1.
(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

  1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR, tra i quali il perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 400 unità.
  2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1.
8.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8.1.
(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

  1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del PNRR, tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 300 unità.
  2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1.
8.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

ART. 9.
(Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto» sono sostituite dalle seguenti: «individuato come da tabella A di cui alla presente legge».

  Conseguentemente, dopo l'allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis
(articolo 9, comma 1, lettera 0a)

«Tabella A
(articolo 3, comma 1)

Abbinamenti di distretti di Corti d'appello per la competenza territoriale relativa all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

Dal distretto di

Al distretto di

Roma

Perugia

Perugia

Firenze

Firenze

Genova

Genova

Torino

Torino

Milano

Milano

Brescia

Brescia

Venezia

Venezia

Trento

Trento

Trieste

Trieste

Bologna

Bologna

Ancona

Ancona

L'Aquila

L'Aquila

Campobasso

Campobasso

Bari

Bari

Lecce

Lecce

Potenza

Potenza

Catanzaro

Cagliari

Palermo

Palermo

Caltanissetta

Caltanissetta

Catania

Catania

Messina

Messina

Reggio Calabria

Reggio Calabria

Catanzaro

Catanzaro

Salerno

Salerno

Napoli

Napoli

Roma

».
9.1. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto» sono sostituite dalle seguenti: «individuato con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro il 1° febbraio di ogni anno, al fine di determinare, mediante sorteggio, gli abbinamenti di corti d'appello per la relativa competenza territoriale».
9.2. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2), 5) e 6).
9.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso «12-bis», primo periodo, sostituire la parola: rinnovano con la seguente: possono rinnovare.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, medesimo capoverso, medesimo periodo, sopprimere le parole: , a pena di decadenza.
9.4. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «12-ter», sostituire le parole: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata con le seguenti: successivamente alla data di entrata.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, medesimo capoverso:

   sostituire la parola: presentano con le seguenti: possono presentare;

   sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
9.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «12-ter», sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
9.6. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, lettera b) numero 6), capoverso «12-quater», primo periodo, sostituire le parole: avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, con le seguenti: comunicazione inviata personalmente agli aventi diritto, nonché.
9.7. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare ai Programmi giustizia civile, giustizia penale e transizione digitale – PNRR)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi allo smaltimento dei procedimenti civili e penali pendenti al 31 dicembre 2022 (baseline) e l'impegno di riduzione del disposition time sia nel settore civile sia nel settore penale, per i Programmi giustizia civile, giustizia penale e transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione è autorizzata la spesa di euro di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
9.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare ai Programmi giustizia civile, giustizia penale e transizione digitale – PNRR)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi allo smaltimento dei procedimenti civili e penali pendenti al 31 dicembre 2022 (baseline) e l'impegno di riduzione del disposition time sia nel settore civile sia nel settore penale, per i Programmi giustizia civile, giustizia penale e transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione è autorizzata la spesa di euro di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 da destinare al personale giudiziario e amministrativo.
9.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

A.C. 2570-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117 introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore della giustizia dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il 30 giugno 2026;

    la giustizia sportiva italiana rappresenta un ordinamento autonomo e distinto rispetto alla giurisdizione statale ordinaria, fondato su principi di autonomia e autoregolamentazione degli enti sportivi, secondo quanto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Essa si articola in organi di primo e secondo grado interni alle federazioni sportive, cui si aggiungono le competenze degli organi di giustizia presso il CONI e, in taluni ambiti, presso Sport e Salute S.p.A.;

    il quadro normativo di riferimento si fonda sul principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, sancito anche dalla recente modifica dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana, che ha elevato lo sport a diritto tutelato. Tuttavia, numerose sono le criticità rilevate negli anni: tra queste, la mancanza di garanzie paragonabili a quelle del giusto processo, l'assenza di uniformità tra le diverse federazioni, la composizione degli organi giudicanti spesso non terza, i tempi non sempre certi, nonché il difficile raccordo tra giustizia sportiva e giustizia amministrativa;

    inoltre, nonostante la riforma dello sport introdotta con i decreti legislativi n. 36 e seguenti del 2021, persistono spazi di ambiguità nella definizione dei confini tra autonomia e responsabilità pubblica. Appare pertanto urgente e opportuno promuovere una riflessione organica sul funzionamento attuale della giustizia sportiva, sui suoi limiti strutturali e sui possibili percorsi di riforma,

impegna il Governo

a promuovere un intervento legislativo, previo confronto con le commissioni competenti e con la partecipazione degli organi di giustizia sportiva, delle rappresentanze sportive e delle associazioni e soggetti della società civile, sul funzionamento attuale della giustizia sportiva, sui suoi limiti strutturali e sui possibili percorsi di riforma.
9/2570-A/1. Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce, tra le tante, disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile, allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entro il termine del 30 giugno 2026;

    in particolare, entro il suddetto termine occorre raggiungere l'obiettivo finale di smaltimento, con una riduzione del 90 per cento dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2022 (baseline), iscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 presso i tribunali e dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 presso le corti d'appello; l'impegno di riduzione del disposition time nel settore civile, dato dalla somma del disposition time nei tre gradi di giudizio, prevede la riduzione del 40 per cento entro giugno 2026, rispetto al corrispondente valore del 2019 (baseline);

    secondo quanto emerge dall'analisi dei dati forniti al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2024, pur se è in corso il perseguimento dell'obiettivo di smaltimento dell'arretrato (al 31 dicembre 2024 era stato infatti raggiunto l'obiettivo di smaltimento intermedio) e di quello di riduzione del disposition time, per il raggiungimento dell'obiettivo finale di smaltimento è necessaria la definizione, in un anno e mezzo, di ulteriori 200.000 procedimenti con annualità 2017-22 nei tribunali e di ulteriori 35.000 procedimenti con annualità 2018-22 nelle corti di appello;

    quanto, invece, all'obiettivo di riduzione del disposition time nel settore civile, i dati relativi al 2024 segnalano una riduzione 20,1 per cento del disposition time totale rispetto alla baseline 2019, con un contributo dei tribunali del -12,2 per cento, delle corti di appello del -11,8 per cento e della Corte di cassazione del -27,5 per cento. Il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 40 per cento del disposition time totale richiede quindi un ulteriore decremento del 19,9 per cento, da conseguirsi entro il 30 giugno 2026;

    le su richiamate risultanze rendono, dunque, evidente come sia non solo necessario, ma ormai improcrastinabile un ulteriore intervento sia in materia di organizzazione giudiziaria che in materia processuale, al fine di fornire altri strumenti utili ad assicurare il completo raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, attraverso l'adozione di misure che possano divenire concretamente efficaci nel termine previsto;

    tuttavia, non si può affrontare in termini davvero risolutivi l'annoso problema della lentezza dei processi senza previamente dotare l'intero comparto giustizia delle risorse adeguate, sia in termini economici che di capitale umano;

    come dimostrato anche dai risultati del monitoraggio condotto dall'Organismo congressuale forense sugli uffici dei giudici di pace su tutto il territorio nazionale, 191 uffici del giudice di pace registrano una significativa carenza di personale giudicante e amministrativo, ma anche difetti e interruzioni di servizio nella piattaforma telematica, carenze nella connessione internet, ritardi nella gestione delle cause civili di oltre 4 mesi, depositi di sentenze in cronico ritardo;

    in generale, siamo di fronte ad una situazione di carenza dell'organico magistratuale ordinario senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Ciò impedisce ineludibilmente la piena attuazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, posto che appare evidente come il vero e unico antidoto alla lentezza dei processi sia costituito dall'incremento delle risorse umane, per rafforzare l'organico della magistratura e consentire di smaltire l'annoso problema dell'arretrato degli uffici giudiziari. Una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

    l'atto in esame destina risorse al rafforzamento della pianta organica della magistratura ordinaria, ma sono evidentemente esigue e pertanto insufficienti a colmare il reale fabbisogno del settore, considerando, in particolare che riguardano solo 58 unità e sono limitate alla destinazione presso i tribunali di sorveglianza;

    si ricordi altresì che la legge del 9 agosto 2024 n. 114 c.d. D.D.L. Nordio, ha introdotto la collegialità decisionale per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva;

    sebbene sia stato previsto, per un adeguato rafforzamento dell'organico, che tali norme si applichino decorsi 2 anni dall'entrata in vigore della legge e l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, l'incremento voluto dal Governo in carica non appare sufficiente a sopportare il carico di lavoro degli organi giudicanti, considerando, altresì, l'ingente quantità di arretrato, cui ancora non si è potuto far fronte, specie in grado di appello;

    è grave anche la carenza di personale amministrativo, con il 75 per cento di effettivi in servizio rispetto alle piante organiche, per le quali sarebbe auspicabile almeno un aggiornamento, specie a seguito dell'accorpamento degli uffici giudiziari, seguito alla revisione della geografia giudiziaria del 2014;

    a peggiorare lo scenario contribuiscono, certamente, anche le molte domande di pensionamento presentate per il biennio 2024/2025 e non seguite da un ricambio di personale;

    appare lapalissiano, dunque, come la carenza di risorse umane causi inevitabilmente un allungamento dei tempi della Giustizia,

impegna il Governo:

   ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi normativi volti a:

    a) investire nel comparto giustizia per rilanciare il rapporto tra giustizia e cittadino, quale unico vero antidoto alla lunghezza dei processi civili e penali, al fine del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, colmando le carenze di organico negli uffici giudiziari attraverso una massiccia e mirata attività assunzionale, stanziando nello specifico, con il primo provvedimento utile, ulteriori risorse volte a consentire l'immediata assunzione di 250 giudici di pace, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie eventualmente già esistenti, nonché ad espletare procedure concorsuali, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione di ulteriori 250 unità; di magistrati ordinari, da destinare alle funzioni giudicanti e requirenti;

    b) effettuare un'adeguata ed aggiornata mappatura delle mansioni richieste e conseguentemente dei fabbisogni relativi ad ogni profilo professionale del comparto giustizia con particolare riguardo agli assistenti giudiziari, ai cancellieri esperti e ai direttori, al fine di provvedere ad un eventuale ampliamento della pianta organica laddove necessario, nonché a destinare, già con il primo provvedimento utile, risorse specifiche e congrue per un giusto riconoscimento professionale e retributivo di ogni profilo, anche consentendo progressioni economiche, posizioni organizzative, condizioni lavorative migliori, al fine ultimo di un complessivo efficientamento del comparto interessato e di evitare la sempre più frequente migrazione di preziose risorse umane verso comparti ministeriali che meglio ne valorizzano competenze ed esperienze.
9/2570-A/2. Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame introduce, tra le tante, disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile, allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entro il termine del 30 giugno 2026;

    in particolare, entro il suddetto termine occorre raggiungere l'obiettivo finale di smaltimento, con una riduzione del 90 per cento dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2022 (baseline), iscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 presso i tribunali e dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 presso le corti d'appello; l'impegno di riduzione del disposition time nel settore civile, dato dalla somma del disposition time nei tre gradi di giudizio, prevede la riduzione del 40 per cento entro giugno 2026, rispetto al corrispondente valore del 2019 (baseline);

    secondo quanto emerge dall'analisi dei dati forniti al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2024, pur se è in corso il perseguimento dell'obiettivo di smaltimento dell'arretrato (al 31 dicembre 2024 era stato infatti raggiunto l'obiettivo di smaltimento intermedio) e di quello di riduzione del disposition time, per il raggiungimento dell'obiettivo finale di smaltimento è necessaria la definizione, in un anno e mezzo, di ulteriori 200.000 procedimenti con annualità 2017-22 nei tribunali e di ulteriori 35.000 procedimenti con annualità 2018-22 nelle corti di appello;

    quanto, invece, all'obiettivo di riduzione del disposition time nel settore civile, i dati relativi al 2024 segnalano una riduzione 20,1 per cento del disposition time totale rispetto alla baseline 2019, con un contributo dei tribunali del -12,2 per cento, delle corti di appello del -11,8 per cento e della Corte di cassazione del -27,5 per cento. Il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 40 per cento del disposition time totale richiede quindi un ulteriore decremento del 19,9 per cento, da conseguirsi entro il 30 giugno 2026;

    le richiamate risultanze rendono pertanto necessario ed improcrastinabile un ulteriore intervento sia in materia di organizzazione giudiziaria che in materia processuale, al fine di fornire altri strumenti utili ad assicurare il completo raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, attraverso l'adozione di misure che possano divenire concretamente efficaci nel termine previsto;

    lo schema di decreto-legge interviene inoltre al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale. L'urgenza dell'intervento è direttamente collegata all'emergenza carceraria ed in particolare, all'esigenza che si rafforzi il numero dei magistrati di sorveglianza nel più breve tempo possibile consentendo che tale incremento sia effettivo non appena terminata la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi PNRR;

    segnatamente, l'articolo 8 incrementa la dotazione organica del personale della magistratura ordinaria di 58 unità, da destinare agli uffici di sorveglianza, autorizzando, conseguentemente, il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali;

    non bisogna trascurare, però, che l'articolo 1 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, abbia espressamente previsto che siano costituiti uno o più uffici per il processo, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, presso la Corte di cassazione, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, nonché presso i tribunali di sorveglianza e le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

    tuttavia, stando a quanto riportato dai magistrati di sorveglianza e dagli operatori del settore, la norma risulta ad oggi ancora non efficacemente attuata, e la stessa coordinatrice dei magistrati di sorveglianza ha dichiarato di recente che il motivo per cui gli stessi non riescono a garantire una loro presenza maggiore nelle carceri – al fine di mettere in pratica ciò che prescrive la legge sull'ordinamento penitenziario, ovvero l'individualizzazione della pena – deriverebbe anche dalla circostanza che sono troppo oberati da lavori di tipo burocratico, che dovrebbero, invece, essere svolti da personale amministrativo; tali attività potrebbero essere svolte dagli addetti degli uffici per il processo;

    occorre, quindi, supportare il grave carico di lavoro dei magistrati di sorveglianza, liberandoli da adempimenti burocratici e consentendo loro di occuparsi maggiormente delle condizioni dei detenuti, esitandone tempestivamente le istanze, anche in ottica di prevenzione di tensioni e momenti di sconforto,

impegna il Governo:

   al fine di rendere concretamente efficace quanto disposto dall'articolo 8 del provvedimento in esame, ad adoperarsi presso le sedi opportune per rendere effettiva e strutturale la destinazione degli addetti agli uffici per il processo anche presso i tribunali di sorveglianza, per far fronte al gravissimo arretrato che pregiudica la possibilità di accoglimento tempestivo delle istanze per la concessione dei benefici penitenziari in favore dei detenuti;

   ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a:

    rendere effettivo il supporto degli addetti dell'ufficio per il processo anche ai tribunali per i minorenni, come previsto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151;

    garantire la presenza e la stabilizzazione degli addetti agli uffici per il processo per salvaguardare le professionalità ed il know how acquisito per una maggiore efficienza della giustizia.
9/2570-A/3. Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame introduce, tra le tante, disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile, allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entro il termine del 30 giugno 2026;

    in particolare, entro il suddetto termine occorre raggiungere l'obiettivo finale di smaltimento, con una riduzione del 90 per cento dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2022 (baseline), iscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 presso i tribunali e dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 presso le corti d'appello; l'impegno di riduzione del disposition time nel settore civile, dato dalla somma del disposition time nei tre gradi di giudizio, prevede la riduzione del 40 per cento entro giugno 2026, rispetto al corrispondente valore del 2019 (baseline);

    secondo quanto emerge dall'analisi dei dati forniti al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2024, pur se è in corso il perseguimento dell'obiettivo di smaltimento dell'arretrato (al 31 dicembre 2024 era stato infatti raggiunto l'obiettivo di smaltimento intermedio) e di quello di riduzione del disposition time, per il raggiungimento dell'obiettivo finale di smaltimento è necessaria la definizione, in un anno e mezzo, di ulteriori 200.000 procedimenti con annualità 2017-22 nei tribunali e di ulteriori 35.000 procedimenti con annualità 2018-22 nelle corti di appello;

    quanto, invece, all'obiettivo di riduzione del disposition time nel settore civile, i dati relativi al 2024 segnalano una riduzione 20,1 per cento del disposition time totale rispetto alla baseline 2019, con un contributo dei tribunali del -2,2 per cento, delle corti di appello del -11,8 per cento e della Corte di cassazione del -27,5 per cento. Il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 40 per cento del disposition time totale richiede quindi un ulteriore decremento del 19,9 per cento, da conseguirsi entro il 30 giugno 2026;

    le richiamate risultanze rendono pertanto necessario ed improcrastinabile un ulteriore intervento sia in materia di organizzazione giudiziaria che in materia processuale, al fine di fornire altri strumenti utili ad assicurare il completo raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR – attraverso l'adozione di misure che possano divenire concretamente efficaci nel termine previsto;

    l'articolo 22, comma 1, lettera a), del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» interviene sull'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2013, n. 113), in materia di addetti all'ufficio per il processo (UPP), che è volto a realizzare quanto specificamente previsto nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) ed in particolare a favorire la piena operatività delle strutture dell'ufficio per il processo, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa, per favorire la piena operatività delle loro strutture organizzative e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

    l'articolo 3 del provvedimento in esame, per favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del PNRR, prevede un piano straordinario di applicazione a distanza, su base volontaria, di magistrati ordinari per la definizione da remoto di procedimenti civili, in deroga all'ordinaria disciplina dell'applicazione di magistrati dettata dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 12/1941), finalizzato al conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e del cosiddetto disposition time nell'ambito del processo civile;

    l'atto in esame, tuttavia, trascura che, in luogo dell'applicazione dei magistrati a distanza, ben potrebbe prevedersi che gli addetti all'ufficio per il processo possano essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari, nell'ambito dei compiti agli stessi affidati dall'articolo 5 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, anche al fine di redigere l'elenco dei procedimenti civili per i quali risulti conclusa l'attività istruttoria e al fine di redigere, per ciascuno dei procedimenti, una bozza di proposta conciliativa, sulla base delle risultanze istruttorie, da sottoporre poi al giudice titolare della causa;

    del pari, gli stessi potrebbero essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari anche per redigere l'elenco dei procedimenti civili in cui siano state formulate eccezioni preliminari, di rito e/o di merito, che siano idonee, ove accolte, a definire il giudizio, sottoponendo i fascicoli ai magistrati titolari in ordine di iscrizione a ruolo, al fine di fissare l'udienza per la discussione delle eccezioni in contraddittorio e l'eventuale decisione sulla definizione o prosecuzione del giudizio,

impegna il Governo:

   nel rispetto delle prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di valutare l'opportunità di riconsiderare l'introduzione delle modifiche proposte dalle disposizioni in commento di cui all'articolo 3, prevedendo, in luogo dell'applicazione dei magistrati a distanza, un maggiore coinvolgimento degli addetti per gli uffici per il processo e l'introduzione di un metodo di lavoro anche per compiti ulteriori rispetto a quelli contemplati dall'articolo 5 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 ai fini che, attraverso una più razionale attività di studio e ricognizione dei fascicoli e una più efficace attività preparatoria dell'udienza, favorisca una più celere definizione dei processi civili nei termini illustrati in premessa;

   anche alla luce delle ulteriori mansioni che sarebbero devolute, a prevedere, mediante procedura con colloquio selettivo che consenta di valutare le professionalità e le esperienze acquisite, la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, in modo da garantire una presenza strutturale e stabile degli addetti agli uffici per il processo e da salvaguardare il know how e il metodo di lavoro maturati, così da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e, in prospettiva, rendere stabile il potenziamento degli uffici giudiziari.
9/2570-A/4. D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce, tra le tante, disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile, allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entro il termine del 30 giugno 2026;

    in particolare, entro il suddetto termine occorre raggiungere l'obiettivo finale di smaltimento, con una riduzione del 90 per cento dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2022 (baseline), iscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 presso i tribunali e dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 presso le corti d'appello; l'impegno di riduzione del disposition time nel settore civile, dato dalla somma del disposition time nei tre gradi di giudizio, prevede la riduzione del 40 per cento entro giugno 2026, rispetto al corrispondente valore del 2019 (baseline);

    al fine del raggiungimento degli obiettivi richiamati, l'articolo 1 del provvedimento, allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR, da un lato, amplia temporaneamente le possibilità di impiego dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione e, dall'altro, consente di destinare in supplenza i giudici onorari di pace per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei magistrati togati;

    sempre al medesimo scopo di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del PNRR, l'articolo 3 prevede un piano straordinario di applicazione a distanza, su base volontaria, di magistrati ordinari per la definizione da remoto di procedimenti civili, in deroga all'ordinaria disciplina dell'applicazione di magistrati dettata dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941);

    nello specifico, l'applicazione, che ha ad oggetto la definizione da remoto di almeno 50 procedimenti civili per ciascun magistrato, avviene su base volontaria, sulla base di una procedura di interpello e riguarda un numero massimo di 500 magistrati ordinari, anche fuori ruolo;

    nonostante secondo le stime del Csm, la platea dei possibili partecipanti alla misura straordinaria possa arrivare a circa 2.609 magistrati, non appare scontato che vi possa essere un'adesione adeguata alla procedura volontaria, nonostante l'indennità di disponibilità riconosciuta dal presente decreto al magistrato eventualmente applicato ove abbia definito i 50 procedimenti civili assegnati; secondo i dati forniti peraltro da Anm in occasione dell'audizione resa alla Commissione giustizia lo scorso 11 settembre, a quella data sarebbero solo 170 i magistrati che hanno risposto all'interpello;

    si consideri, inoltre, che il comma 8 dell'articolo in commento prevede che il capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza compia una verifica periodica circa la produttività del magistrato applicato a distanza, in quanto non deve essere inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato, al fine di non pregiudicare la produttività dell'ufficio di appartenenza,

impegna il Governo

a intervenire, con il primo provvedimento utile, affinché venga garantito il coinvolgimento del Parlamento rispetto agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto in esame, prevedendo, nello specifico una relazione alle Camere sull'andamento e sull'impatto delle richiamate misure entro il 31 gennaio 2026 ed una relazione al termine del periodo emergenziale al 30 giugno 2026, così da avere evidenza della risposta da parte degli operatori, nonché dei risultati eventualmente raggiunti.
9/2570-A/5.Perantoni, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce, tra le tante, disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile, allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entro il termine del 30 giugno 2026;

    in particolare, entro il suddetto termine occorre raggiungere l'obiettivo finale di smaltimento, con una riduzione del 90 per cento dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2022 (baseline), iscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 presso i tribunali e dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 presso le corti d'appello; l'impegno di riduzione del disposition time nel settore civile, dato dalla somma del disposition time nei tre gradi di giudizio, prevede la riduzione del 40 per cento entro giugno 2026, rispetto al corrispondente valore del 2019 (baseline);

    secondo quanto emerge dall'analisi dei dati forniti al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2024, pur se è in corso il perseguimento dell'obiettivo di smaltimento dell'arretrato (al 31 dicembre 2024 era stato infatti raggiunto l'obiettivo di smaltimento intermedio) e di quello di riduzione del dispositon time, per il raggiungimento dell'obiettivo finale di smaltimento è necessaria la definizione, in un anno e mezzo, di ulteriori 200.000 procedimenti con annualità 2017-2022 nei tribunali e di ulteriori 35.000 procedimenti con annualità 2018-2022 nelle Corti di appello;

    quanto, invece, all'obiettivo di riduzione del disposition time nel settore civile, i dati relativi al 2024 segnalano una riduzione del 20,1 per cento del disposition time totale rispetto alla baseline 2019, con un contributo dei tribunali del -12,2 per cento, delle corti di appello del -11,8 per cento e della Corte di cassazione del -27,5 per cento. Il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 40 per cento del disposition time totale richiede quindi un ulteriore decremento del 19,9 per cento, da conseguirsi entro il 30 giugno 2026;

    le su richiamate risultanze rendono, dunque, evidente come sia non solo necessario, ma ormai improcrastinabile un ulteriore intervento sia in materia di organizzazione giudiziaria che in materia processuale, al fine di fornire altri strumenti utili ad assicurare il completo raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, attraverso l'adozione di misure che possano divenire concretamente efficaci nel termine previsto;

    tuttavia, non si può affrontare in termini davvero risolutivi l'annoso problema della lentezza dei processi senza previamente dotare l'intero comparto giustizia delle risorse adeguate, sia in termini economici che di capitale umano;

    appare opportuno ricordare in questa sede che l'articolo 1 della legge 15 aprile 2025, n. 51 ha modificato il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, prevedendo che il presidente del tribunale nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione e coordinamento, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali. Con la modifica in parola il presidente del tribunale, oltre che dei giudici professionali, può avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace;

    sotto altro profilo, si consideri, che gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 116 del 2017 (sebbene l'efficacia sia stata prorogata al 2026) estenderanno la competenza per valore e per materia del giudice di pace, con un conseguente aumento del carico di lavoro dei giudici onorari di pace, senza, tuttavia, che il legislatore abbia preventivamente posto rimedio alla grave scopertura di organico che interessa da tempo l'intero territorio nazionale;

    dalle disposizioni richiamate emerge con chiara evidenza come, per effetto di molteplici interventi normativi, il carico di lavoro dei giudici onorari di pace sia notevolmente aumentato, senza, tuttavia, aver preventivamente posto rimedio alla grave scopertura di organico che interessa da tempo l'intero territorio nazionale;

    come dimostrato altresì dai risultati del monitoraggio condotto dall'Organismo congressuale forense sugli uffici dei giudici di pace su tutto il territorio nazionale, 191 uffici del giudice di pace registrano una significativa carenza di personale giudicante e amministrativo, ma anche difetti e interruzioni di servizio nella piattaforma telematica, carenze nella connessione internet, ritardi nella gestione delle cause civili di oltre 4 mesi, depositi di sentenze in cronico ritardo;

    in servizio sono dunque solo il 37 per cento dei giudici che sarebbero previsti dalle piante organiche: 252 al Nord su un totale di 690 previsti, 122 su 357 al Centro, 166 su 406 al Sud, e 128 su 317 nelle Isole;

    tale percentuale si abbassa al 20,8 per cento nei Fori più grandi dove la pianta organica supera le 50 unità: a Napoli su 250 giudici in organico solo 37 sono in servizio, a Roma su 210 giudici ce ne sono 58, a Milano su 180 sono 39 gli effettivi, a Torino sono 7 su 139 e a Palermo 18 su 99;

    appare lapalissiano come le carenze del personale giudicante causino inevitabilmente un allungamento dei tempi della giustizia, soprattutto nelle attività consistenti nel deposito delle sentenze e nell'emissione dei decreti ingiuntivi;

    quasi nella metà degli uffici decorrono più di 4 mesi per la concessione di un decreto ingiuntivo, per la fissazione della prima udienza di comparizione, per lo svolgimento dell'udienza di prove e per la rimessione in decisione della causa;

    la durata media dei procedimenti penali supera l'anno nel 72 per cento degli uffici, con rischio di prescrizione dei processi già in primo grado;

    da quanto qui rappresentato, appare evidente il rischio concreto di una possibile paralisi della giustizia di prossimità, soprattutto in vista dell'incremento di competenze del giudice di pace previsto dalla Riforma Cartabia;

    l'articolo 1 del decreto in esame, allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR, tra gli altri, consente di destinare in supplenza i giudici onorari di pace per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei magistrati togati, in deroga al limite oggi previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

    risultano ancora non pienamente utilizzate talune graduatorie dei più recenti concorsi banditi dal Ministero della giustizia per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico presso gli uffici per il processo, in particolare, per la copertura di circa 650 giudici onorari,

impegna il Governo

in sede di attuazione del provvedimento in esame, per quanto di competenza, ad adoperarsi presso le opportune sedi per consentire il concreto e più ampio utilizzo delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR, adottando altresì ogni iniziativa atta a consentire, in particolare, la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie esistenti e non ancora pienamente utilizzate previste per i magistrati onorari.
9/2570-A/6. Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di giustizia al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore della giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il 30 giugno 2026;

    la legge 21 novembre 1991, n. 374, ha istituito l'ufficio del giudice di pace, ricoperto da un magistrato onorario, per l'esercizio della giurisdizione in materia civile e penale secondo le previsioni dettate dalla stessa legge, con l'obiettivo di alleggerire il carico di lavoro della magistratura ordinaria, almeno per i giudizi di minore rilevanza;

    con il decreto legislativo n. 156 del 2012 sono stati soppressi 667 uffici del giudice di pace, su un totale di 846. Sono rimasti quindi in funzione 178 uffici, di cui 134 presso sedi circondariali e 44 presso sedi non più facenti capo ad un circondario di tribunale;

    tra i diversi uffici soppressi ci sono quelli del circondario del tribunale di Tivoli contenuti nella tabella A del citato decreto legislativo n. 156 del 2012 e cioè, i giudici di pace di Palombara Sabina, di Palestrina e di Castelnuovo di Porto;

    tutti questi uffici sono stati accorpati a quello di Tivoli, il quale da anni versa in condizioni di gravissima sofferenza, determinata da un sovraccarico di lavoro che impedisce una rapida ed efficiente amministrazione della giustizia, con il progressivo dilatarsi dei tempi di trattazione e decisione;

    attualmente, l'Ufficio del giudice di pace di Tivoli ha competenza su un circondario che comprende 74 comuni e circa 600.000 abitanti e ciò ha comportato ripercussioni negative, strettamente legate all'irrazionalità geografica, sulla fruibilità da parte degli avvocati e dei cittadini;

    sebbene i giudici, nonostante l'ingente carico di lavoro, mantengano elevati ritmi di produttività, ai fini di un più celere svolgimento dei procedimenti, si ritiene non più procrastinabile il ripristino delle sezioni del giudice di pace presso le soppresse sedi di Palombara Sabina, Palestrina e Castelnuovo di Porto, attribuendo alle stesse una competenza territoriale che eviterebbe ai cittadini e agli operatori del diritto di effettuare lunghi spostamenti, in termini di tempo e chilometri, per raggiungere l'attuale dislocazione del giudice di pace di Tivoli;

    l'attuale dislocazione contrasta fortemente con il principio secondo cui il giudice di pace dovrebbe costituire un presidio di giustizia di prossimità, facilmente accessibile a tutti i cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei limiti di finanza pubblica e nel complessivo quadro di interventi sulla geografia giudiziaria, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con iniziative di propria competenza per il ripristino delle sezioni del giudice di pace presso le soppresse sedi di Castelnuovo di Porto, Palestrina e Palombara Sabina.
9/2570-A/7. Palombi, Angelo Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni che si sono rese urgenti al fine di scongiurare il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR entro il termine del 30 giugno 2026;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dall'Unione europea prevede un programma di sovvenzioni teso alla ripresa dell'economia e delle attività strategiche dei Paesi dell'Unione dopo la pandemia da COVID-19 e prevede investimenti e riforme, con lo stazionamento di fondi per un totale di 222,1 miliardi di euro, di cui 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 30,6 miliardi di euro attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021;

    la giustizia ha un ruolo significativo nell'ambito del PNRR, sia con una serie di riforme, sia con investimenti di carattere organizzativo, investimenti ottenuti per l'importo complessivo di euro 2.827.776.959,91, su tre diverse linee progettuali. Il piano come è noto subordina il consolidamento del finanziamento al raggiungimento di obiettivi concordati dallo Stato italiano con l'Unione europea:

     gli obiettivi iniziali del PNRR prevedevano, per il settore civile, la riduzione del disposition time (DT) ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 40 per cento entro giugno 2026. Per il disposition time penale la riduzione del DT complessivo, ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 25 per cento entro giugno 2026. Quanto all'arretrato civile per i tribunali, la riduzione dell'arretrato ultra-triennale del 65 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026 e, quanto alle Corti d'appello, la riduzione dell'arretrato ultra-biennale del 55 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026;

     il Programma giustizia civile e penale – gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 5.576,2 milioni di euro, con un decremento di 166,4 milioni: dal primo trimestre 2022 alla fine del 2023, i tribunali che hanno ricevuto un numero maggiore di personale hanno registrato una variazione nel numero dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali; per i procedimenti più complessi la variazione è di circa 10 punti percentuali. La stima proviene da uno studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia, dal titolo: «Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile», ora disponibile nella sua versione integrale;

     l'incremento complessivo di definizioni ascrivibile all'investimento, si legge in una nota di Via Arenula, è valutabile in circa 100.000 procedimenti civili all'anno, pari a circa 1/3 dell'arretrato 2019. Infatti, spiega il documento, si può stimare «con qualche approssimazione» che ogni addetto all'UPP abbia aumentato il numero di procedimenti definiti di circa 20 unità all'anno. In aggregato, quindi si torna ai 100.000 procedimenti in più all'anno, concentrati tra quelli più complessi e pendenti nei tribunali da più lungo tempo; il contributo degli addetti risulta essere maggiore nei tribunali che prima della pandemia avevano già livelli di produttività elevata, segno che gli uffici con maggiore capacità organizzativa hanno saputo sfruttare meglio le nuove risorse;

     occorre evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia, nonché per il corrispondente aumento della dotazione organica per la strutturazione a regime dell'ufficio per il processo, nonché dei funzionari e assistenti tecnici reclutati per le medesime finalità,

impegna il Governo

il linea con gli obiettivi richiamati nell'ultimo capoverso delle premesse, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prorogare la durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo almeno fino al 2030, e, per quanto concerne il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, prevedere la possibilità di una proroga almeno equivalente, nonché a stanziare le necessarie risorse per procedere alla stabilizzazione di tutti i precari reclutati per il tramite delle straordinarie risorse messe a disposizione dal PNRR.
9/2570-A/8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni che si sono rese urgenti al fine di scongiurare il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR entro il termine del 30 giugno 2026;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dall'Unione europea prevede un programma di sovvenzioni teso alla ripresa dell'economia e delle attività strategiche dei Paesi dell'Unione dopo la pandemia da COVID-19 e prevede investimenti e riforme, con lo stazionamento di fondi per un totale di euro 222,1 miliardi, di cui euro 191,5 miliardi, finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza ed euro 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021;

    la giustizia ha un ruolo significativo nell'ambito del PNRR, sia con una serie di riforme, sia con investimenti di carattere organizzativo, investimenti ottenuti per l'importo complessivo di euro 2.827.776.959,91, su tre diverse linee progettuali. Il piano come è noto subordina il consolidamento del finanziamento al raggiungimento di obiettivi concordati dallo Stato italiano con l'Unione europea;

    gli obiettivi iniziali del PNRR prevedevano, per il settore civile, la riduzione del disposition time (DT) ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 40 per cento entro giugno 2026. Per il disposition time penale la riduzione del DT complessivo, ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 25 per cento entro giugno 2026. Quanto all'arretrato civile per i tribunali, la riduzione dell'arretrato ultra-triennale del 65 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026 e, quanto alle Corti d'appello, la riduzione dell'arretrato ultra-biennale del 55 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026;

    le misure in esame si dimostrano, ad avviso dei firmatari, del tutto insufficienti,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali e la celere definizione dei procedimenti giudiziari, per l'attuazione delle riforme, per l'abbattimento della recidiva e per la piena attuazione dei principi costituzionali, quale quello di cui all'articolo 27 della Costituzione, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento, prevedendo il reclutamento di non meno di 700 nuovi magistrati eventualmente anche tramite lo scorrimento di graduatorie in corso di validità all'entrata in vigore della legge in esame.
9/2570-A/9. Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni che si sono rese urgenti al fine di scongiurare il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR entro il termine del 30 giugno 2026;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dall'Unione europea prevede un programma di sovvenzioni teso alla ripresa dell'economia e delle attività strategiche dei Paesi dell'Unione dopo la pandemia da COVID-19 e prevede investimenti e riforme, con lo stazionamento di fondi per un totale di 222,1 miliardi di euro, di cui 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 30,6 miliardi di euro attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021;

    la giustizia ha un ruolo significativo nell'ambito del PNRR, sia con una serie di riforme, sia con investimenti di carattere organizzativo, investimenti ottenuti per l'importo complessivo di 2.827.776.959,91 euro, su tre diverse linee progettuali. Il piano come è noto subordina il consolidamento del finanziamento al raggiungimento di obiettivi concordati dallo Stato italiano con l'Unione europea;

    gli obiettivi iniziali del PNRR prevedevano, per il settore civile, la riduzione del disposition time (DT) ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 40 per cento entro giugno 2026. Per il disposition time penale la riduzione del DT complessivo, ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 25 per cento entro giugno 2026. Quanto all'arretrato civile per i tribunali, la riduzione dell'arretrato ultra-triennale del 65 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026 e, quanto alle Corti d'appello, la riduzione dell'arretrato ultra-biennale del 55 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026;

    le misure in esame si dimostrano, ad avviso dei firmatari, del tutto insufficienti,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali e la celere definizione dei procedimenti giudiziari, per l'attuazione delle riforme, per l'abbattimento della recidiva e per la piena attuazione dei principi costituzionali, quale quello di cui all'articolo 27 della Costituzione, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento, prevedendo il reclutamento di non meno di 500 nuovi magistrati, da destinare in misura congrua alla sorveglianza, eventualmente anche tramite lo scorrimento di graduatorie in corso di validità all'entrata in vigore della legge in esame.
9/2570-A/10.Scarpa, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni che si sono rese urgenti al fine di scongiurare il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR entro il termine del 30 giugno 2026;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dall'Unione europea prevede un programma di sovvenzioni teso alla ripresa dell'economia e delle attività strategiche dei Paesi dell'Unione dopo la pandemia da COVID-19 e prevede investimenti e riforme, con lo stazionamento di fondi per un totale di euro 222,1 miliardi, di cui euro 191,5 miliardi, finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza ed euro 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021;

    la giustizia ha un ruolo significativo nell'ambito del PNRR, sia con una serie di riforme, sia con investimenti di carattere organizzativo, investimenti ottenuti per l'importo complessivo di euro 2.827.776.959,91, su tre diverse linee progettuali. Il piano come è noto subordina il consolidamento del finanziamento al raggiungimento di obiettivi concordati dallo Stato italiano con l'Unione europea;

    gli obiettivi iniziali del PNRR prevedevano, per il settore civile, la riduzione del disposition time (DT) ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 40 per cento entro giugno 2026. Per il disposition time penale la riduzione del DT complessivo, ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 25 per cento entro giugno 2026. Quanto all'arretrato civile per i tribunali, la riduzione dell'arretrato ultra-triennale del 65 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026 e, quanto alle Corti d'appello, la riduzione dell'arretrato ultra-biennale del 55 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026;

    le misure in esame si dimostrano, ad avviso dei firmatari, del tutto insufficienti;

    occorre evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia, prevedendo prevede il corrispondente aumento della dotazione organica per la strutturazione a regime dell'ufficio per il processo, nonché dei funzionari e assistenti tecnici reclutati per le medesime finalità,

impegna il Governo

anche al fine di recuperare gli evidenti ritardi relativi all'attuazione del PNRR, ridurre conseguentemente i tempi dei processi e risolvere le gravissime criticità del sistema penitenziario nazionale, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a stanziare risorse finanziarie adeguate a ristorare i tagli e ad aumentarne la consistenza per assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale, alla messa alla messa alla prova, alle pene alternative e per la giustizia civile e penale, per la transizione digitale al fine di assicurare il funzionamento del sistema giustizia, per potenziare gli organici, per la digitalizzazione, nonché a stanziare risorse per procedere alla stabilizzazione di tutti i precari reclutati per il tramite delle straordinarie risorse messe a disposizione dal PNRR.
9/2570-A/11. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni che si sono rese urgenti al fine di scongiurare il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR entro il termine del 30 giugno 2026;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dall'Unione europea prevede un programma di sovvenzioni teso alla ripresa dell'economia e delle attività strategiche dei Paesi dell'Unione dopo la pandemia da COVID-19 e prevede investimenti e riforme, con lo stazionamento di fondi per un totale di euro 222,1 miliardi, di cui euro 191,5 miliardi, finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza ed euro 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021;

    la giustizia ha un ruolo significativo nell'ambito del PNRR, sia con una serie di riforme, sia con investimenti di carattere organizzativo, investimenti ottenuti per l'importo complessivo di euro 2.827.776.959,91, su tre diverse linee progettuali. Il piano come è noto subordina il consolidamento del finanziamento al raggiungimento di obiettivi concordati dallo Stato italiano con l'Unione europea;

    gli obiettivi iniziali del PNRR prevedevano, per il settore civile, la riduzione del disposition time (DT) ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 40 per cento entro giugno 2026. Per il disposition time penale la riduzione del DT complessivo, ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 25 per cento entro giugno 2026. Quanto all'arretrato civile per i tribunali, la riduzione dell'arretrato ultra-triennale del 65 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026 e, quanto alle Corti d'appello, la riduzione dell'arretrato ultra-biennale del 55 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026;

    il Programma Giustizia civile e penale – gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 5.576,2 milioni di euro, con un decremento di 166,4 milioni: dal primo trimestre 2022 alla fine del 2023, i tribunali che hanno ricevuto un numero maggiore di personale hanno registrato una variazione nel numero dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali; per i procedimenti più complessi la variazione è di circa 10 punti percentuali. La stima proviene da uno studio congiunto del Ministero della giustizia e della Banca d'Italia, dal titolo: «Gli effetti dell'ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile», ora disponibile nella sua versione integrale;

    l'incremento complessivo di definizioni ascrivibile all'investimento, si legge in una nota di Via Arenula, è valutabile in circa 100.000 procedimenti civili all'anno, pari a circa 1/3 dell'arretrato 2019. Infatti, spiega il documento, si può stimare «con qualche approssimazione» che ogni addetto all'UPP abbia aumentato il numero di procedimenti definiti di circa 20 unità all'anno. In aggregato, quindi si torna ai 100.000 procedimenti in più all'anno, concentrati tra quelli più complessi e pendenti nei tribunali da più lungo tempo; il contributo degli addetti risulta essere maggiore nei tribunali che prima della pandemia avevano già livelli di produttività elevata, segno che gli uffici con maggiore capacità organizzativa hanno saputo sfruttare meglio le nuove risorse;

    occorre evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia, nonché per il corrispondente aumento della dotazione organica per la strutturazione a regime dell'Ufficio per il processo, nonché dei funzionari e assistenti tecnici reclutati per le medesime finalità,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a prorogare la durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo almeno fino al 2032, e, per quanto concerne il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, a prevedere la possibilità di una proroga almeno equivalente, nonché a stanziare le necessarie risorse per procedere alla stabilizzazione di tutti i precari reclutati per il tramite delle straordinarie risorse messe a disposizione dal PNRR, e prevedere e incrementare la presenza e il funzionamento delle strutture dell'Ufficio del processo presso la magistratura di sorveglianza.
9/2570-A/12. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni che si sono rese urgenti al fine di scongiurare il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR entro il termine del 30 giugno 2026;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dall'Unione europea prevede un programma di sovvenzioni teso alla ripresa dell'economia e delle attività strategiche dei Paesi dell'Unione dopo la pandemia da COVID-19 e prevede investimenti e riforme, con lo stazionamento di fondi per un totale di euro 222,1 miliardi, di cui euro 191,5 miliardi, finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza ed euro 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021;

    la giustizia ha un ruolo significativo nell'ambito del PNRR, sia con una serie di riforme, sia con investimenti di carattere organizzativo, investimenti ottenuti per l'importo complessivo di euro 2.827.776.959,91, su tre diverse linee progettuali. Il piano come è noto subordina il consolidamento del finanziamento al raggiungimento di obiettivi concordati dallo Stato italiano con l'Unione europea;

    gli obiettivi iniziali del PNRR prevedevano, per il settore civile, la riduzione del disposition time (DT) ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 40 per cento entro giugno 2026. Per il disposition time penale la riduzione del DT complessivo, ottenuto come somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 25 per cento entro giugno 2026. Quanto all'arretrato civile per i tribunali, la riduzione dell'arretrato ultra-triennale del 65 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026 e, quanto alle Corti d'appello, la riduzione dell'arretrato ultra-biennale del 55 per cento entro fine 2024 e del 90 per cento entro giugno 2026;

    le misure in esame si dimostrano del tutto insufficienti,

impegna il Governo

a completare le misure recate dal presente provvedimento con iniziative, anche normative, volte a prevedere la possibilità di destinare, anche presso le corti d'appello unità di personale amministrativo – tra cui direttori amministrativi, funzionari giudiziari, contabili, bibliotecari, cancellieri, assistenti giudiziari, eccetera – a fronte di forme di indennità, quali ad esempio un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, nonché a stanziare le risorse finanziarie adeguate a ristorare i tagli e ad aumentarne la consistenza per la giustizia civile e penale, per la transizione digitale al fine di assicurare il funzionamento del sistema giustizia, per potenziare gli organici, per la digitalizzazione, anche al fine di recuperare gli evidenti ritardi relativi all'attuazione del PNRR.
9/2570-A/13. Simiani, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula, C. 2570, introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore della giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il 30 giugno 2026;

    l'articolo 1 – allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR – da un lato, amplia temporaneamente le possibilità di impiego dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione e, dall'altro, consente di destinare in supplenza i giudici onorari di pace per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei magistrati togati;

    l'articolo 3 prevede un piano straordinario di applicazione a distanza, su base volontaria, di magistrati ordinari per la definizione da remoto di procedimenti civili allo scopo di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del PNRR;

    in questi anni di Governo, sebbene fossero chiari a tutti obiettivi e tempi del PNRR, quando si è intervenuti, lo si è fatto – come in questo caso – con decretazione d'urgenza e mai con una proposta di legge, magari di iniziativa parlamentare, che potesse coinvolgere adeguatamente le forze politiche anche di opposizione;

    se fino a tre anni fa il cosiddetto disposition time stava assumendo una tendenza positiva, ora si attesta invece su numeri assolutamente insoddisfacenti e il provvedimento in esame non reca le giuste soluzioni a tali problemi. Non prevede, ad esempio, la stabilizzazione dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo;

    come testimonia uno studio della Banca d'Italia nei tribunali che in rapporto ai procedimenti iscritti hanno impiegato un numero di nuovi addetti all'Ufficio per il processo superiore alla mediana, la variazione percentuale del numero dei procedimenti definiti è stata di quattro punti superiore a quella degli altri tribunali. L'effetto è stato più forte nelle materie caratterizzate, in media, da una durata più elevata e nei tribunali che risultavano ex ante più efficienti. La maggiore capacità di definire i processi, in particolare quelli più complessi, si è riflessa positivamente sulla riduzione dell'arretrato e della durata dei procedimenti,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi anche normativi volti ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, adottando tutti i provvedimenti necessari affinché gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, possano essere impiegati presso gli uffici giudiziari destinatari, anche al fine di redigere l'elenco dei procedimenti civili per i quali risulti conclusa l'attività istruttoria e redigere, per ciascuno dei procedimenti, la bozza di proposta conciliativa, sulla base delle risultanze istruttorie, da sottoporre al giudice titolare della causa.
9/2570-A/14. Dori, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore della giustizia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il 30 giugno 2026;

    in questi anni di Governo, sebbene fossero chiari a tutti obiettivi e tempi del PNRR, quando si è intervenuti, lo si è fatto – come in questo caso – con decretazione d'urgenza e mai con una proposta di legge, magari di iniziativa parlamentare, che potesse coinvolgere adeguatamente le forze politiche anche di opposizione;

    se fino a tre anni fa il cosiddetto disposition time stava assumendo una tendenza positiva, ora si attesta invece su numeri assolutamente insoddisfacenti e il provvedimento in esame non reca le giuste soluzioni a tali problemi;

    l'articolo 5 introduce una disciplina eccezionale con riguardo alla durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 2023 (tuttora in corso di svolgimento), prevedendo che i primi sei mesi del tirocinio si svolgano presso le corti di appello, con la partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile;

    il contrasto alla violenza di genere e la formazione dei magistrati sono strettamente correlati: la formazione specializzata, guidata dalla Scuola superiore della magistratura e basata sulle linee guida del Consiglio superiore della magistratura (CSM), è fondamentale per un trattamento efficace dei procedimenti relativi a questi reati, poiché essa mira ad una maggiore specializzazione degli operatori giudiziari e ad una cooperazione inter-istituzionale più efficace, garantendo la tutela delle vittime e il rispetto dei tempi processuali, come previsto dalla normativa vigente, tra cui il «Codice Rosso»,

impegna il Governo

ad completare le misure contenute all'articolo 5 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche normative volte ad introdurre in via obbligatoria moduli specifici sul contrasto alla violenza di genere nell'ambito dei corsi di formazione iniziale e permanente dei magistrati e delle magistrate, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77.
9/2570-A/15. Zanella, Dori.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a salvaguardare l'università quale sede di libero confronto delle idee, anche al fine di prevenire episodi di violenza come quello verificatosi recentemente presso l'Università di Pisa – 3-02192

   MARATTIN. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il 16 settembre 2025 all'Università di Pisa un gruppo di attivisti ha interrotto le lezioni per protestare contro quanto sta accadendo a Gaza;

   il professor Rino Casella, docente associato di diritto pubblico comparato, ha chiesto agli attivisti, che avevano fatto irruzione, di poter continuare a svolgere la lezione, ma la tensione è andata salendo e ci sarebbe stata una colluttazione tra il professore e alcuni militanti. Il docente è stato colpito con un pugno al volto;

   dopo l'episodio si è recato al pronto soccorso, dove gli sono stati refertati sette giorni di prognosi, e poi in questura per sporgere denuncia;

   il rettore dell'Università Riccardo Zucchi ha ribadito che l'ateneo rifiuta ogni forma di violenza verbale o fisica. L'interruzione delle lezioni, a maggior ragione con aggressione fisica, è assolutamente intollerabile –:

   quali iniziative intenda intraprendere il Governo, per quanto di competenza, al fine dell'identificazione dei responsabili, nonché per prevenire e contrastare i sempre più frequenti episodi di violenza nelle università che devono essere sede primaria del libero confronto delle idee tutelando studenti e docenti.
(3-02192)


Iniziative di competenza volte a favorire in ambito universitario il massimo confronto tra le opinioni e il principio del contraddittorio, anche in relazione ai recenti eventi occorsi presso l'Università di Pisa – 3-02193

   ZIELLO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   si apprende dalla stampa che un gruppo di studenti che si autodefiniscono «Pro Pal» ha fatto irruzione in un'aula del polo Piagge all'Università di Pisa, interrompendo una lezione del dipartimento di scienze politiche, tenuta da un docente associato di diritto comparato, definito sui social degli stessi «professore sionista»;

   gli studenti hanno immediatamente postato sui propri canali social foto e video dell'accaduto e, dalle immagini divenute virali, si nota che l'insegnante ha provato a opporsi senza riuscirvi, l'aula è stata occupata e lo stesso si è dovuto recare al pronto soccorso per le contusioni subite e ha poi sporto denuncia per l'accaduto;

   a seguito dell'eco mediatica dell'episodio è stato intervistato il rettore dell'ateneo che ha apertamente dichiarato di non avere alcuna intenzione di sporgere denuncia e che l'Università di Pisa ha interrotto alcuni accordi quadro con le università israeliane «per dare un segnale politico»;

   la comunità scientifica dovrebbe condividere l'obiettivo comune della ricerca sincera e disinteressata della verità; pertanto, proprio in caso di conflitti, le collaborazioni scientifiche e gli scambi di studenti e ricercatori si configurano come un elemento portatore di comprensione e di unità fra i popoli che le istituzioni universitarie dovrebbero valorizzare, senza, viceversa, dividere o discriminare gli scienziati;

   per costruire una cultura di pace è necessario smontare le diverse retoriche dell'odio e le collaborazioni scientifiche possono rappresentare un momento di confronto e relativizzazione delle posizioni conflittuali; inoltre, mantenere aperto il dialogo scientifico non può in nessun modo rappresentare indifferenza agli orrori del conflitto;

   si deve sottolineare che, se è vero che lo spazio universitario deve restare uno spazio autonomo, è altresì indubbio che in esso debbano essere rappresentate tutte le opinioni presenti nel dibattito pubblico, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e della completa rappresentanza, senza cadere in eccessi demagogici di alcun tipo;

   l'università pare essere, a parere degli interroganti, al centro di un corposo tentativo di strumentalizzazione da parte di alcuni gruppi di pressione che vorrebbero superare il dibattito sociale, politico ed istituzionale per parlare dalle aule ad una platea di qualità e ottenere maggiore risonanza –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda avviare affinché in tutte le università del Paese sia favorito in ogni occasione il massimo confronto e contraddittorio, anche evitando che tali sedi siano trasformate in un palco privilegiato di pura propaganda politica.
(3-02193)


Elementi e iniziative in merito all'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi per gli studenti universitari – 3-02194

   TASSINARI, DALLA CHIESA, MULÈ, BARELLI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BELLOMO, BENIGNI, DEBORAH BERGAMINI, BICCHIELLI, BOSCAINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CASTIGLIONE, CATTANEO, CORTELAZZO, ENRICO COSTA, D'ATTIS, DE MONTE, DE PALMA, FASCINA, GATTA, GENTILE, LOVECCHIO, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, MINARDO, NEVI, ORSINI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI e TENERINI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   gli articoli 3 e 34 della Costituzione sanciscono il diritto allo studio e attribuiscono alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano l'uguaglianza dei cittadini, garantendo ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, la possibilità di raggiungere i più alti gradi degli studi attraverso strumenti concreti, come borse di studio e assegni alle famiglie;

   in questa prospettiva, il Governo e il Ministero dell'università e della ricerca hanno ribadito la centralità del sostegno alle nuove generazioni, rafforzando negli ultimi anni le misure per il diritto allo studio;

   l'efficacia di queste misure dipende anche dalla disponibilità degli alloggi. L'Italia da anni sconta un forte ritardo rispetto alla media europea di residenze universitarie, con grandi diseguaglianze territoriali;

   in tale ottica il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto, nell'ambito della missione 4, componente 1, la riforma dedicata all'housing universitario, con l'obiettivo di realizzare, entro giugno del 2026, 60.000 posti letto per studenti universitari, con modalità del tutto nuove in discontinuità con gli strumenti utilizzati negli ultimi venti anni. Si tratta, come noto, di un risultato vincolante per l'accesso alle risorse, ma che nel contempo costituisce un cambio di paradigma e un efficace strumento per la riduzione delle diseguaglianze territoriali e per la creazione di un'università realmente inclusiva –:

   alla luce del fatto che manca meno di un anno alla scadenza fissata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quale sia lo stato di avanzamento del Piano per l'housing universitario e quali strumenti e risorse il Governo intenda adottare per garantire il pieno conseguimento del target dei 60.000 posti letti, così da rendere effettivo il diritto allo studio sancito dalla Costituzione.
(3-02194)


Intendimenti del Governo in ordine alla proposta della Commissione europea di sospendere parzialmente la partecipazione di Israele al programma di ricerca Horizon Europe – 3-02195

   PICCOLOTTI, ZANELLA, BONELLI, FRATOIANNI, BORRELLI, DORI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e ZARATTI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   dopo mesi di immobilismo, la Commissione europea il 17 settembre 2025 ha mosso un colpo presentando un pacchetto di tiepide misure per sanzionare il Governo israeliano alla luce «dell'inaccettabile situazione umanitaria a Gaza»;

   il collegio dei Commissari, a cui il rappresentante italiano Fitto non ha partecipato, ha approvato una proposta da sottoporre al Consiglio che prevede tre misure principali: sospensione parziale dell'accordo commerciale Unione europea-Israele, con dazi sul 37 per cento delle importazioni; sanzioni contro i Ministri Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, tre coloni, sei organizzazioni di coloni e dieci esponenti di Hamas; sospensione di circa 20 milioni di fondi europei destinati a Israele, tra cui il blocco dei fondi per la ricerca scientifica del programma Horizon;

   ancora una volta, il contrasto con la reazione all'invasione russa dell'Ucraina è evidente: la Russia è stata giustamente colpita duramente con sanzioni economiche e diplomatiche, mentre Israele, nonostante il genocidio del popolo palestinese in corso, resta praticamente immune da qualsiasi misura sanzionatoria concreta. Nonostante questo, il voto del Governo italiano è incerto, evidenziando a giudizio degli interroganti un atteggiamento di complicità nei confronti del Governo israeliano;

   Horizon Europe è il programma quadro europeo vigente (2021-2027) della ricerca, che, con un budget di oltre 95 miliardi di euro, è lo strumento principale dell'Unione europea per finanziare la ricerca e l'innovazione;

   già a luglio 2025 non si era trovata una maggioranza sulla proposta della Commissione europea di sospendere parzialmente la partecipazione di Israele a Horizon Europe. Se approvata, la misura avrebbe escluso Israele da sovvenzioni e investimenti futuri per circa 200 milioni di euro tramite il Consiglio europeo per l'innovazione (Eic), che finanzia tecnologie all'avanguardia. Ma allora, sia la Germania che l'Italia hanno chiesto di esaminare ulteriormente la proposta;

   sono passati ulteriori due mesi e gli interroganti si augurano che il Governo italiano abbia le idee più chiare: la proposta della Commissione europea mira a escludere temporaneamente Israele dall'accesso a uno dei segmenti più strategici del programma Horizon, l'European innovation Council (Eic), dedicato allo sviluppo di tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza e i droni, spesso con utilizzi di natura militare. Resterebbero, invece, intatte le possibilità di partecipazione per università e centri di ricerca israeliani ai progetti collaborativi del programma. Solo nell'ambito dell'European innovation Council (Eic), dal 2021 Israele ha ricevuto circa 200 milioni di euro, distribuiti tra finanziamenti a fondo perduto e investimenti diretti –:

   se, per quanto di competenza, intenda sostenere la proposta della Commissione europea di sospendere parzialmente la partecipazione di Israele a Horizon Europe.
(3-02195)


Ulteriori iniziative per promuovere e sostenere la filiera del riso – 3-02196

   BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CERRETO, ALMICI, CARETTA, CIABURRO, LA PORTA, LA SALANDRA, MALAGUTI e MARCHETTO ALIPRANDI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   la risicoltura italiana rappresenta il pilastro della produzione europea poiché l'Italia detiene il primato sia per superficie coltivata, pari al 56,7 per cento della superficie totale, che per la produzione, pari a 1,4 milioni di tonnellate prodotte nel 2024, confermando il primato nazionale in un comparto che vale oltre 514 milioni di euro e che, nell'ultimo decennio, è aumentato del 30 per cento;

   sono i dati emersi e analizzati nei giorni scorsi a Vercelli durante «Risò», la Conferenza internazionale del riso, un importante evento internazionale che ha raccolto i principali attori della filiera risicola e in occasione del quale sono stati affrontati importanti ulteriori temi complessi, a partire dal posizionamento nei nuovi mercati, dagli accordi internazionali, dai cambiamenti climatici, dall'uso delle risorse idriche;

   i dati certificano che l'Italia rimane la nazione europea con la maggiore vocazione alla risicoltura ed è stato efficace e lungimirante promuovere un festival che radunasse le nazioni produttrici per svolgere un lavoro comune finalizzato a definire le iniziative necessarie per garantire la sovranità alimentare, migliorare la sicurezza alimentare e per indirizzare le politiche europee verso una maggiore protezione della qualità del prodotto, per elaborare strategie commerciali, per promuovere i prodotti italiani di qualità sui mercati internazionali;

   la crescita del valore della produzione italiana è dovuta al favore dei consumatori delle nostre varietà. Il Piemonte rappresenta il 55 per cento della produzione nazionale, concentrata soprattutto nella provincia di Vercelli, a cui segue la Lombardia, con il 40 per cento della superficie nazionale dedicata. Sul fronte internazionale, gli altri produttori, tutti presenti al convegno, sono la Spagna con il 21,9 per cento della superficie europea specializzata in riso, a cui seguono Francia (7 per cento della superficie europea) e il Portogallo (6,7 per cento);

   si consideri che la filiera italiana è composta da 3.531 aziende, mediamente più solide e competitive rispetto alla fotografia del 2015. I consumi domestici nel 2024 hanno raggiunto 447,6 milioni di euro per 164,3 mila tonnellate di riso, con il riso lavorato predominante (73 per cento) seguito dal parboiled (25 per cento) e dall'integrale (2,5 per cento). Tra le varietà più richieste spiccano il Carnaroli (17,1 per cento) e l'Arborio (11,6 per cento) –:

   quali ulteriori iniziative intenda assumere per promuovere e sostenere il settore del riso, prodotto simbolo del territorio e della cultura locale, anche alla luce degli importanti risultati raggiunti grazie a «Risò».
(3-02196)


Ulteriori iniziative per una politica agricola comune che preservi un'adeguata strategia di investimento – 3-02197

   LUPI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 44 della Costituzione della Repubblica italiana recita: «Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà»;

   la politica agricola comune dell'Unione europea è stata inaugurata nel 1962 e si prefigge obiettivi ambiziosi, tra cui sostenere il tenore di vita degli agricoltori, migliorare la produttività agricola, aiutare l'affronto dei cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali e preservare le zone e i paesaggi rurali;

   nel corso della sessione pubblica al Consiglio dell'Unione europea agricoltura e pesca di lunedì 22 settembre 2025, il Ministro interrogato è intervenuto alla presenza del Commissario europeo per l'agricoltura e l'alimentazione, Christophe Hansen, dichiarando: «Con questa proposta che ci viene dalla Commissione europea (sulla nuova politica agricola comune post-2027), dobbiamo prendere atto che si stanno buttando a mare 60 anni di politica agricola comune»;

   sempre il Ministro interrogato ha rivolto alcune dichiarazioni alla stampa a margine dei lavori, ribadendo la posizione contraria all'integrazione delle risorse dedicate alla politica agricola comune in un unico fondo. E ha aggiunto: «È un errore importante sia perché chiude la stagione di una politica che vede una strategia complessiva, sia perché mina la sovranità europea come concetto perché la pianificazione di investimento nei vari settori agricoli non può essere delegata agli Stati nazionali» –:

   quali ulteriori iniziative intenda assumere per ottenere la programmazione di una politica agricola comune in grado di innovare il settore, preservando una strategia complessiva di sviluppo del settore all'interno dei Paesi membri.
(3-02197)


Intendimenti in ordine all'attivazione della clausola di salvaguardia del Patto di stabilità e crescita per le spese per la difesa, nonché di eventuali forme di coordinamento con gli altri Paesi membri al fine di migliorare la capacità difensiva dell'Unione europea – 3-02198

   ROSATO, RICHETTI, BONETTI, ONORI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO, SOTTANELLI, PASTORELLA e RUFFINO. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:

   il nuovo «Defence investment Plan», adottato al vertice Nato dell'Aja il 25 giugno 2025, fissa l'obiettivo del 5 per cento del prodotto interno lordo per la difesa entro il 2035 (di cui 3,5 per cento per funzioni militari core e 1,5 per cento per funzioni connesse, quali, ad esempio, la protezione di infrastrutture critiche e la ricerca e l'innovazione nel settore) e introduce reporting annuali e una revisione intermedia nel 2029;

   dal punto di vista finanziario, si tratta di un incremento di spesa tra i 60 e i 70 miliardi in dieci anni;

   con la crescente minaccia militare russa, dimostrata dalle ripetute violazioni dello spazio aereo di Paesi dell'Unione europea e Nato, l'esigenza di un coordinamento e di un'integrazione delle politiche e degli investimenti in materia di difesa si fa sempre più pressante e il ricorso a strumenti finanziari europei rappresenta ormai l'unico modo per rendere i necessari incrementi di spesa fiscalmente sostenibili;

   l'urgenza del potenziamento della capacità operativa delle forze di difesa italiane è drammaticamente rappresentata dalle dichiarazioni del Ministro della difesa Crosetto, il quale pochi giorni fa ha dichiarato che l'Italia non oggi sarebbe in grado di difendersi da un attacco esterno;

   a tal proposito, urge ricordare come il Governo italiano non abbia assolto ai doveri imposti dal decreto legislativo n. 66 del 2010 e nel 2025 non abbia ancora pubblicato, nonostante sia decorso il termine previsto del 30 aprile, il documento programmatico della difesa;

   il Governo italiano ha comunicato che intende utilizzare lo strumento «Safe» (Security action for Europe), operativo da maggio 2025, perché rappresenta una forma di debito più conveniente di quello nazionale e riceverà il quinto prestito più sostanzioso tra i Paesi richiedenti (circa 14,9 miliardi di euro);

   dal marzo 2025 la «clausola di salvaguardia» del Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea può essere attivata per escludere fino a 650 miliardi di euro complessivi di spese militari dagli obiettivi di deficit: la maggioranza dei Paesi dell'Unione europea lo hanno già fatto, invece l'Italia non ha ancora sciolto la riserva in tal senso –:

   se, oltre al Safe, il Governo intenda attivare anche la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità e crescita per le spese per la difesa e, in tal senso, quali forme di coordinamento e integrazione europee, anche industriali e operative, intenda promuovere con gli altri Paesi membri, per migliorare la capacità difensiva dell'Unione europea dagli attacchi esterni.
(3-02198)


Iniziative per accelerare la spesa dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza al fine di garantire la piena e tempestiva realizzazione dei progetti – 3-02199

   SCERRA, BRUNO e CANTONE. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:

   a meno di un anno dalla sua conclusione, preoccupano i ritardi fatti registrare dal Governo nello stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché il rispetto degli obiettivi prefissati e la messa a terra delle relative risorse;

   sul piano finanziario, dalla banca dati ReGiS (marzo 2025), emerge come dei 120 miliardi di euro già incassati dall'Unione europea, ne siano stati spesi appena 65,7, pari ad appena un terzo dei fondi previsti; non va meglio sul fronte dei pagamenti: al 31 maggio 2025 ammontavano a 74,3 miliardi di euro, il 38,3 per cento della dotazione totale di 194,4 miliardi;

   dalle più recenti evidenze pubbliche (Italia Domani, Ifel/Anci), notevoli sono i ritardi nella spesa effettiva dei fondi di alcuni Ministeri: i risultati peggiori si registrano per lavoro (speso solo l'11,8 per cento, in ritardo soprattutto i programmi per la formazione, le politiche attive del lavoro e il sostegno all'occupazione), agricoltura (speso 14,5 per cento dei fondi), turismo (18,4 per cento), cultura (18,9 per cento) e salute (27,6 per cento, con ritardi concentrati sulla medicina territoriale);

   anche i dati sui bandi confermano la disomogeneità nella messa a terra dei fondi: i Ministeri hanno aggiudicato poco più della metà delle somme messe a gara (53,1 per cento), contro il 60,7 per cento delle regioni e l'80,6 per cento degli enti locali, con le città metropolitane al 92,3 per cento e i comuni al 77 per cento;

   il Piano, nella sua interezza, è già stato interessato da numerose modifiche, che ne hanno mutato il quadro sostanziale ed economico-finanziario; ciononostante il Governo ha annunciato un'ennesima «rimodulazione straordinaria», senza chiarire i criteri oggettivi di riallocazione/definanziamento;

   il fallimento nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza significherebbe far perdere al sistema Paese la possibilità del suo definitivo rilancio, lasciarsi sfuggire una radicale rivoluzione in termini di maggiori investimenti in sanità, scuole, infrastrutture, in tutto ciò che può consentire all'Italia di affrontare un'impegnativa transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, nonché al sistema sovranazionale europeo di tradursi in una Europa più solidale –:

   quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per accelerare la spesa dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza al fine di garantire la piena e tempestiva realizzazione dei progetti e messa in funzione nel territorio degli stessi, in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma, nel pieno rispetto della priorità trasversale della coesione territoriale e sociale, fornendo dati aggiornati circa l'impatto di lungo periodo del Piano sulla crescita e sul superamento delle debolezze strutturali del Paese.
(3-02199)


Intendimenti del Governo in ordine a una nuova revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al completamento, entro il 2026, di tutti gli interventi previsti – 3-02200

   DE LUCA, FILIPPIN, MADIA, PRESTIPINO, STUMPO, CASU, FORNARO, GHIO e FERRARI. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:

   secondo i dati ufficiali sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al 31 maggio 2025 la spesa effettiva si aggira intorno ai 75 miliardi di euro, circa il 40 per cento dei 194,4 totali. Ad oggi è stimata una spesa di circa 83 miliardi di euro. Resterebbero da spendere oltre 110 miliardi di euro entro la scadenza del 2026, con un'accelerazione, allo stato, quasi irrealistica;

   i ritardi più gravi si concentrano nelle missioni che dovrebbero ridurre i divari territoriali e sociali: la 5 (Inclusione e coesione) è ferma al 24,5 per cento, la 6 (Salute) al 27,6 per cento della spesa. Ministeri cruciali, come lavoro e politiche sociali, agricoltura, sovranità alimentare e foreste, turismo, cultura e salute, registrano performance disastrose, con spese che oscillano tra l'11 e il 27 per cento delle risorse assegnate, seguite dal 34 per cento di infrastrutture e trasporti. Inoltre, sono ancora estremamente numerosi i progetti in pesante ritardo nell'esecuzione e ben poche le opere collaudate e fruibili;

   in gioco non ci sono solo numeri: ci sono opportunità di lavoro, strutture sanitarie, scuole, alloggi, infrastrutture, opere per la tutela del territorio, collegamenti ferroviari e servizi essenziali per milioni di cittadini, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree interne;

   si tratta di interventi i cui target finali di realizzazione sono già stati oggetto di ridimensionamento – come nel caso di ospedali e case di comunità, asili nido e posti letto per universitari – ma per i quali il completamento è a rischio;

   dopo la cospicua revisione di pochi mesi fa, a dimostrazione della fallimentare attuazione, il Governo prospetta una nuova modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza – la sesta – con l'ipotesi di spostare misure sui fondi di coesione, con il rischio di cancellare i relativi progetti già programmati, o addirittura dirottare risorse verso altri settori, come la difesa, rinunciando alle ambizioni originarie del Piano. Tuttavia, ad oggi, non sono pervenute al Parlamento informazioni relative alla nuova modifica, come non è stata trasmessa dal Governo la relazione sullo stato di attuazione relativa al primo semestre del 2025. La Commissione europea ha indicato come termine ultimo per le modifiche il 31 dicembre 2025 –:

   quali siano le reali intenzioni del Governo, in relazione alla prospettata nuova revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, su come accelerare la spesa negli ultimi mesi di attuazione, in particolare se il Governo intenda garantire il completamento, entro il 2026, di tutti gli interventi previsti, per rafforzare la competitività e la coesione del Paese, ridurre i divari di genere, generazionali, territoriali e sociali, sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne, preservando le ambizioni originarie del Piano.
(3-02200)


Chiarimenti e iniziative in relazione ai ritardi nella realizzazione dei progetti contemplati nella missione 6 «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-02201

   BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, FARAONE, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:

   la missione 6 «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un ammontare complessivo di circa 19,3 miliardi di euro, di cui 14,5 miliardi a carico dell'Unione europea, è finalizzata al potenziamento dell'assistenza territoriale e all'ammodernamento tecnologico del Servizio sanitario nazionale, con interventi tra cui la realizzazione delle case della comunità, degli ospedali di comunità e delle centrali operative territoriali;

   secondo l'ultima rilevazione ufficiale del sistema di monitoraggio ReGiS al 30 giugno 2025, per la missione 6 risulta speso soltanto il 34,4 per cento dei fondi disponibili (pari a circa 6,6 miliardi di euro), con un livello di completamento di appena il 38,2 per cento dei circa 10.100 progetti previsti;

   la situazione appare ancora più critica per quanto riguarda la costruzione delle case della comunità e degli ospedali di comunità, in relazione ai quali i ritardi di progettazione ed esecuzione sono tali da far stimare tempi di realizzazione pari ad altri 5-6 anni, ben oltre dunque la scadenza tassativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza fissata per il 31 agosto 2026;

   il decreto ministeriale n. 77 del 23 maggio 2022, adottato in attuazione della legge n. 234 del 2021, ha definito i modelli e gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, prevedendo la piena operatività delle nuove strutture come condizione per l'effettivo rafforzamento della sanità territoriale;

   tale situazione determina, inoltre, il rischio concreto di inadempimento rispetto agli obblighi assunti con l'Unione europea, con conseguente esposizione dello Stato italiano a una procedura di definanziamento o di restituzione delle somme non correttamente utilizzate, in violazione degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2021/241;

   a ciò si aggiunge la questione del personale sanitario e sociosanitario, il cui reclutamento è imprescindibile affinché le nuove strutture non rimangano cattedrali nel deserto, senza adeguata capacità operativa; tuttavia, allo stato, non risulta definito un piano straordinario di assunzioni, né coperture finanziarie stabili destinate a tale finalità –:

   quali siano le ragioni dei gravi ritardi segnalati, quali iniziative di competenza intenda adottare per superare le criticità evidenziate e se ritenga ancora realizzabili tempestivamente i traguardi e obiettivi richiamati in premessa.
(3-02201)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1566 – RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2536)

A.C. 2536 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 2536 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 2536 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 2536 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 2536 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 2536 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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A.C. 2536 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

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DISEGNO DI LEGGE: S. 1567 – DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2025 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2537)

A.C. 2537 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO E ANNESSE TABELLE

Art. 1.

  1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono introdotte, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ANNESSI ALLEGATI ED ELENCHI, SONO STATE APPROVATE NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO: PER TALE TESTO, SI RINVIA ALLO STAMPATO A.C. 2537

A.C. 2537 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi (entrate accertate ma rimaste da versare e da riscuotere) e passivi (le spese impegnate ma rimaste da pagare) accertata in sede di rendiconto dell'esercizio – con il quale si connette funzionalmente – scaduto al 31 dicembre dell'anno precedente;

    il provvedimento in esame reca, dunque, proposte di aggiornamento per l'anno 2025 delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio delle spese, di competenza e di cassa in relazione al quadro macroeconomico previsto nel Documento di finanza pubblica (DFP) 2025, trasmesso dal Governo alle Camere lo scorso 10 aprile, tenendo altresì conto della disponibilità delle informazioni aggiornate sugli andamenti di bilancio e di finanza pubblica nonché delle ulteriori esigenze manifestate dai Ministeri rispetto a quanto contenuto nella legge di bilancio 2025-2027;

    in termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2025 determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare di 2,4 miliardi di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali (entrate tributarie ed entrate extratributarie) per 17.662 milioni e da un maggiore aumento delle spese finali per 20.144 milioni: sul miglioramento del gettito previsto per le entrate extratributarie (+5,9 miliardi circa in termini di competenza e +5,6 miliardi in termini di cassa) ha influito tra gli altri il versamento della sesta rata del PNRR (+1.505 milioni di euro, a titolo di sovvenzione);

    nel complesso le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento, in termini di competenza, determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) di circa 775 milioni di euro e di 595 milioni di euro in termini di cassa rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio. Considerando anche le proposte di assestamento e le variazioni per atto amministrativo, il valore del saldo netto da finanziare si attesta, in termini di competenza, su un valore negativo di 189,3 miliardi di euro, in aumento rispetto alla previsione iniziale di 186,9 miliardi risultante dalla legge di bilancio 2025, e a 250,1 miliardi di euro in termini di cassa;

    in generale i dati relativi ai principali saldi del bilancio evidenziano un miglioramento sia in termini di competenza che di cassa, tuttavia a fronte di dati macroeconomici che parlano di conti pubblici relativamente in ordine nella Relazione al Parlamento sul rendiconto 2024 della Corte dei conti vengono evidenziate problematiche relative alle procedure di contabilizzazione ed irregolarità dei dati in possesso delle diverse Amministrazioni;

    in relazione ai profili di competenza della Difesa, la citata relazione della Corte dei conti, rileva che per quanto riguarda le spese complessive, gli stanziamenti definitivi di competenza del Ministero della difesa si sono attestati a più di 31 miliardi, registrando un incremento di circa il 4,4 per cento rispetto al 2023 e confermando, seppur in misura minore, il trend in crescita degli ultimi anni;

    le spese per la difesa sono destinate ad aumentare esponenzialmente considerati gli ultimi impegni assunti dall'Italia in sede NATO. Il nuovo target del 5 per cento in dieci anni, concordato al vertice dell'Aja dello scorso giugno, avrà ripercussioni potenzialmente disastrose per il welfare italiano, con un incremento sulle spese in difesa stimato in termini assoluti di 100 miliardi aggiuntivi fino al 2035, né è chiaro quali investimenti il Governo intenda computare nel novero delle voci di spesa rientranti nella difesa, sacrificando spesa sanitaria, istruzione, welfare, ambiente, sostegno alle imprese, occupazione e diritti sociali, priorità che appaiono inconciliabili con un impegno finanziario pluriennale di questa portata;

    lo scorso luglio l'Italia ha richiesto ufficialmente l'accesso al fondo europeo SAFE che prevede l'assegnazione di risorse – circa 14 miliardi in cinque anni – per finanziare programmi di difesa già pianificati nel periodo 2026-2030;

    si tratta di prestiti che nonostante le rassicurazioni fornite al riguardo incideranno sul Patto di stabilità, per cui l'Italia – soggetta a procedura di infrazione per deficit eccessivo – aggraverebbe ulteriormente la sua posizione contabile non potendo (proprio perché in deficit) accedere alla clausola di salvaguardia prevista;

    il Ministro dell'economia e delle finanze dal Forum Ambrosetti di Cernobbio 2025 nel maldestro tentativo, ad avviso dei firmatari, di fugare i timori relativi alla necessità di una manovra correttiva ha espresso ancora l'auspicio che l'aumento della spesa per la difesa avvenga senza che si generi un aumento della pressione sui conti pubblici,

impegna il Governo:

   ad adottare nel prossimo provvedimento utile ogni misura idonea, anche di carattere normativo, volta ad una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, al fine di concentrare tali ingenti risorse nella realizzazione di misure di sostegno di carattere sociale;

   a fronte della richiesta di attivazione avanzata dall'Italia di 14,9 miliardi di prestiti a valere sul fondo Safe (Security Action for Europe), a rendere noti alle Camere, con l'urgenza del caso, gli effetti finanziari, ai fini dei saldi di finanza pubblica, conseguenti all'attivazione dei predetti prestiti per progetti legati alla difesa nonché la natura dettagliata degli investimenti che si intendono sostenere, subordinando qualsiasi ulteriore determinazione in merito ad un previo confronto ed esame parlamentare.
9/2537/1. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi (entrate accertate ma rimaste da versare e da riscuotere) e passivi (le spese impegnate ma rimaste da pagare) accertata in sede di rendiconto dell'esercizio – con il quale si connette funzionalmente – scaduto al 31 dicembre dell'anno precedente;

    il provvedimento in esame reca, dunque, proposte di aggiornamento per l'anno 2025 delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio delle spese, di competenza e di cassa in relazione al quadro macroeconomico previsto nel Documento di finanza pubblica (DFP) 2025, trasmesso dal Governo alle Camere lo scorso 10 aprile, tenendo altresì conto della disponibilità delle informazioni aggiornate sugli andamenti di bilancio e di finanza pubblica nonché delle ulteriori esigenze manifestate dai Ministeri rispetto a quanto contenuto nella legge di bilancio 2025-2027;

    in termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2025 determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare di 2,4 miliardi di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali (entrate tributarie ed entrate extratributarie) per 17.662 milioni e da un maggiore aumento delle spese finali per 20.144 milioni: sul miglioramento del gettito previsto per le entrate extratributarie (+5,9 miliardi circa in termini di competenza e +5,6 miliardi in termini di cassa) ha influito tra gli altri il versamento della sesta rata del PNRR (+1.505 milioni di euro, a titolo di sovvenzione);

    nel complesso le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento, in termini di competenza, determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) di circa 775 milioni di euro e di 595 milioni di euro in termini di cassa rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio. Considerando anche le proposte di assestamento e le variazioni per atto amministrativo, il valore del saldo netto da finanziare si attesta, in termini di competenza, su un valore negativo di 189,3 miliardi di euro, in aumento rispetto alla previsione iniziale di 186,9 miliardi risultante dalla legge di bilancio 2025, e a 250,1 miliardi di euro in termini di cassa;

    nella Relazione al Parlamento sul rendiconto 2024 della Corte dei conti vengono evidenziate problematiche relative alle procedure di contabilizzazione ed irregolarità dei dati in possesso delle diverse Amministrazioni;

    in generale i dati relativi ai principali saldi del bilancio evidenziano un miglioramento sia in termini di competenza che di cassa, tuttavia a fronte di dati macroeconomici che parlano di conti pubblici relativamente in ordine l'economia reale del Paese risulta in grande sofferenza;

    ad avviso dei firmatari è impossibile condividere l'entusiasmo del Governo per una crescita modesta del Pil (stima prudenziale, come è stata definita dal Ministro dell'economia) e per una riduzione del deficit, riconducibile ad una politica economica restrittiva, se famiglie ed imprese ne scontano in maniera drammatica gli effetti oltretutto amplificati dalle variabili economiche internazionali (aumento del prezzo dell'energia e dazi statunitensi);

    i dati positivi relativi all'occupazione purtroppo, letti in maniera analitica, disegnano un quadro non confortante: aumenta il lavoro nei comparti a basso valore aggiunto che storicamente non favoriscono la crescita del Pil, diminuisce la quota di giovani che ha accesso al mercato del lavoro e soprattutto i salari restano al palo;

    a questo proposito il rapporto Istat sul mercato del lavoro certifica che le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 4,1 per cento in un anno, un dato che, se confrontato storicamente, risulta significativo, tuttavia, se si prende in esame l'andamento dell'inflazione, lo scenario appare meno positivo: infatti il rialzo delle retribuzioni rappresenta un tentativo di recupero del potere d'acquisto, l'inflazione, però, ha mantenuto ritmi superiori nel periodo 2022-2024, rendendo ancora difficile il completo recupero per molte famiglie italiane (cosiddetto fiscal drag): risultato il prelievo fiscale è in aumento, come ammesso dallo stesso Governo nel Rendiconto 2024 e nell'Assestamento 2025, mentre l'inflazione erode sino ad annullarlo l'aumento delle retribuzioni;

    il carico fiscale va spostato verso chi ha goduto di extraprofitti e rendite fuori misura come le banche che hanno beneficiato dell'aumento dei tassi d'interesse che la Banca centrale europea (Bce) ha utilizzato per contrastare lo shock inflazionistico: i dati della Fabi hanno di recente certificato che nei tre anni di tassi record (2022-2024) il totale dei profitti degli istituti di credito si è attestato a 112 miliardi di euro;

    la tassazione dei profitti bancari non ha generato alcun effetto positivo in termini di gettito dal momento che la totalità degli istituti di credito, compresi quelli collegati a società a partecipazione pubblica (come Mediocredito centrale), si sono avvalsi della facoltà di destinare le imposte dovute al proprio rafforzamento patrimoniale, come legittimamente concesso dalla normativa introdotta dal Governo. La possibilità di destinare a riserva patrimoniale l'imposta dovuta consente peraltro agli istituti di credito di liberare gli accantonamenti su credito, incrementando ulteriormente gli utili in favore degli azionisti; da considerare inoltre che la stessa riserva patrimoniale può essere in qualsiasi momento svincolata, anche per finalità connesse alla distribuzione degli utili;

    il ruolo del sistema bancario in un contesto caratterizzato da una profonda incertezza economica e finanziaria, quale quello che stiamo vivendo, è fondamentale per sostenere il sistema produttivo nazionale e le famiglie;

    il rapporto mensile di Abi di agosto 2025 rileva infatti come continua ad agosto la crescita di depositi e obbligazioni delle banche e tocca i 2.100 miliardi con un aumento del 2,5 per cento sull'anno precedente proseguendo una dinamica positiva in atto da inizio 2024: in particolare i dati Abi sottolineano che la raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, presenta un incremento di 175,1 miliardi tra luglio 2024 e luglio 2025 (18,2 miliardi famiglie, 17,6 miliardi imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). Ad agosto 2025 i depositi, nelle varie forme, sono cresciuti del 2,7 per cento su base annua (+2,8 per cento il mese precedente). La raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, ad agosto 2025 è aumentata dello 0,9 per cento rispetto ad un anno prima (+2,1 per cento nel mese precedente) a 264 miliardi;

    il citato Rapporto mensile di Abi rileva altresì come su base annua (agosto 2024 – agosto 2025) l'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell'1,4 per cento, in lieve accelerazione rispetto al +1,3 per cento di luglio 2025, a luglio 2025 i prestiti alle famiglie sono cresciuti del 2 per cento e quelli alle imprese dello 0,7 per cento e che per le famiglie è l'ottavo mese consecutivo in cui si registra un incremento e per le imprese è il secondo mese consecutivo in cui crescono i finanziamenti;

    come dichiarato dallo stesso Ministro delle finanze gli istituti di credito sono nati per stare al fianco dell'economia reale, principalmente attraverso la concessione del credito a famiglie ed imprese;

    ad avviso dei sottoscrittori, nuoce al Paese un Governo che interviene nel risiko bancario come è avvenuto di recente nella vicenda dell'acquisizione da parte di MPS – istituto di credito salvato dalla bancarotta dallo Stato e di cui lo Stato era il principale azionista – di Mediobanca, all'esito della quale è chiaro che i soldi dei cittadini italiani sono stati utilizzati indirettamente per agevolare un'operazione tra privati;

    l'operazione MPS – Mediobanca ha, tra l'altro, avuto l'effetto di accendere l'attenzione dei fondi esteri sulle banche italiane coinvolte;

    tutto quanto sopra descritto contrasta con l'approccio prudenziale finalizzato alla tenuta dei conti pubblici richiamato dal Ministro dell'economia a più riprese per giustificare la politica economica restrittiva del Governo;

    è di questi giorni la notizia dell'esistenza di un ipotetico «tesoretto» di circa 13 miliardi di euro (5 miliardi per il 2025 e 7-8 miliardi per il 2026) rinveniente dalla discesa dello spread tra Btp italiani e i Bund tedeschi decennali e grazie alla riduzione degli oneri rappresentati dagli interessi passivi,

impegna il Governo

a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata a salvaguardare il livello e la qualità della spesa pubblica, con particolare riferimento:

  all'introduzione per gli anni 2024 e 2025 dell'imposta straordinaria sugli extra profitti bancari eliminando la facoltà di destinare l'imposta dovuta a riserva patrimoniale;

  a destinare il maggior gettito dell'imposta straordinaria ad iniziative finalizzate a sostenere le misure di salvaguardia del potere di acquisto dei cittadini, a partire dal contenimento degli effetti negativi subiti dalla clientela in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse registrati a partire dall'anno 2022;

  a intervenire, in ossequio al principio dell'equità fiscale, nel primo provvedimento utile per disporre maggiori risorse, anche rinvenienti dalla tassazione degli extraprofitti bancari, a favore di misure di sostegno alle famiglie e alle imprese, con particolare riferimento al contrasto del cosiddetto fiscal drag sui salari.
9/2537/2. Alifano, Francesco Silvestri, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio e consente di correggere, in corso d'anno, le previsioni già approvate con la legge di Bilancio 2024;

    la proposta di assestamento, tra le diverse misure, prevede il finanziamento degli istituti di patronato (137 milioni); l'attribuzione alle Autonomie speciali delle quote di tributi erariali ad esse spettanti in base ai relativi Statuti, calcolate in relazione all'andamento del gettito, anche di anni precedenti, rilevato a livello nazionale (391 milioni), la regolazione contabile delle entrate erariali, riscosse dalle stesse regioni (427 milioni) e il fondo per l'attuazione del federalismo amministrativo (201 milioni); l'adeguamento degli stanziamenti per il funzionamento delle strutture delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia (per complessivi 100 milioni), i contributi alle scuole paritarie dell'infanzia (45 milioni), le elargizioni in favore delle vittime del dovere (53 milioni), i contributi alla Nato (79 milioni), il fondo di garanzia per la prima casa (50 milioni), le assegnazioni alla Presidenza del Consiglio per l'adeguamento della quota Stato del gettito dell'8 per mille Irpef ai dati dell'entrata (176 milioni), il rimborso all'Inail delle prestazioni erogate al personale scolastico e agli alunni interessati da infortuni, subìti nel corso del lavoro o delle esercitazioni (347 milioni), il ripianamento dei sospesi di tesoreria derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'Inps (95 milioni);

    per salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (Lea) e soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione nonché per rispondere adeguatamente ai bisogni della popolazione, nel rispetto dei princìpi di equità, di solidarietà e di universalismo, sarebbe stato auspicabile un intervento di assestamento idoneo ad incidere coraggiosamente sulla spesa sanitaria per superare la sperequazione esistente sul territorio nazionale e per salvaguardare realmente il SSN;

    con il provvedimento all'esame sarebbe stato altresì opportuno introdurre i necessari correttivi finalizzati a consentire l'assunzione di personale nel SSN, per avviare un rilevante e straordinario piano di assunzioni, così da ovviare all'utilizzo inappropriato delle risorse del SSN, salvaguardare il SSN pubblico e universalistico e rendere equilibrato il rapporto pubblico/privato; sarebbe stato inoltre auspicabile incrementare le risorse finalizzate a potenziare gli ambulatori e servizi di continuità assistenziale sul territorio, intercettando i bisogni di salute dei cittadini, fornendo loro prestazioni ed esami di base, deflazionando così l'attività ed il carico dei pronto soccorso,

impegna il Governo

a intervenire, nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, al fine di stanziare risorse adeguate per superare le rilevanti carenze del Servizio sanitario nazionale, aggravatesi in corso d'anno, con riguardo all'assistenza territoriale, alle liste di attesa e alla carenza di personale.
9/2537/3. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio e consente di correggere, in corso d'anno, le previsioni già approvate con la legge di Bilancio 2024;

    per salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione nonché per rispondere adeguatamente ai bisogni della popolazione, nel rispetto dei princìpi di equità, di solidarietà e di universalismo, sarebbe stato auspicabile un intervento di assestamento idoneo ad incidere coraggiosamente sulla spesa sanitaria per affrontare le sfide e le emergenze più importanti e la salute mentale è senz'altro di queste emergenze;

    il Ministero della salute ha recentemente trasmesso alla Conferenza Unificata il nuovo Piano di Azione Nazionale per la salute mentale 2025-2030, predisposto dal Tavolo tecnico istituito nel 2023, che integra e rivede in modo sostanziale il Piano precedente;

    occorre potenziare in modo massiccio le risorse umane impegnate e le strutture deputate a dare risposte ai bisogni di salute psicologica della collettività, in modo strutturale;

    sarebbe auspicabile che almeno il 5 per cento del fondo sanitario nazionale sia destinato alla salute mentale, così come già stabilito nel 2001 dalla Conferenza Unificata;

    occorre trovare più adeguate risorse per i Consultori, la psicologia ospedaliera, la psicologia di primo livello, etc. e per finanziare adeguatamente l'assistenza psicologica alle giovani generazioni,

impegna il Governo

a intervenire nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, al fine di stanziare risorse adeguate volte a superare le rilevanti carenze del Servizio sanitario nazionale, aggravatesi in corso d'anno con riguardo alla salute psicologica della collettività e con particolare attenzione al benessere psicologico delle giovani generazioni.
9/2537/4. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio e consente di correggere, in corso d'anno, le previsioni già approvate con la legge di Bilancio 2024;

    per salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione nonché per rispondere adeguatamente ai bisogni della popolazione, nel rispetto dei princìpi di equità, di solidarietà e di universalismo, sarebbe stato auspicabile un intervento di assestamento idoneo ad incidere coraggiosamente sulla spesa sanitaria per affrontare le sfide e le emergenze più importanti e l'accesso ai farmaci essenziali è una di queste;

    l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha pubblicato le nuove Liste dei Farmaci Essenziali e dei Farmaci Essenziali per i Bambini, includendo terapie innovative per il cancro, il diabete associato a obesità e altre patologie come fibrosi cistica, psoriasi ed emofilia; le liste aggiornate includono ora un totale di 523 farmaci essenziali per adulti e 374 per bambini, riflettendo le esigenze di salute pubblica più urgenti;

    «Una larga parte delle spese sanitarie dirette per le malattie croniche riguarda proprio i medicinali, inclusi quelli definiti essenziali e che dovrebbero essere finanziariamente accessibili a tutti», ha sottolineato Deusdedit Mubangizi, direttore Oms per le politiche sui medicinali. «Garantire equità nell'accesso richiede un impegno coerente dei sistemi sanitari, volontà politica e programmi centrati sui bisogni delle persone»,

impegna il Governo

a intervenire nel primo provvedimento utile di natura finanziaria per sostenere con risorse adeguate i farmaci di cui in premessa, assicurandone l'accesso equo a tutta la popolazione.
9/2537/5. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio e consente di correggere, in corso d'anno, le previsioni già approvate con la legge di Bilancio 2024;

    per salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione nonché per rispondere adeguatamente ai bisogni della popolazione, nel rispetto dei princìpi di equità, di solidarietà e di universalismo, sarebbe stato auspicabile un intervento di assestamento idoneo ad incidere coraggiosamente sulla spesa sanitaria per affrontare le sfide e le emergenze più importanti e l'accesso ai farmaci essenziali è una di queste;

    l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha pubblicato le nuove Liste dei Farmaci Essenziali e dei Farmaci Essenziali per i Bambini, includendo terapie innovative per il cancro, il diabete associato a obesità e altre patologie come fibrosi cistica, psoriasi ed emofilia; le liste aggiornate includono ora un totale di 523 farmaci essenziali per adulti e 374 per bambini, riflettendo le esigenze di salute pubblica più urgenti;

    «Una larga parte delle spese sanitarie dirette per le malattie croniche riguarda proprio i medicinali, inclusi quelli definiti essenziali e che dovrebbero essere finanziariamente accessibili a tutti», ha sottolineato Deusdedit Mubangizi, direttore Oms per le politiche sui medicinali. «Garantire equità nell'accesso richiede un impegno coerente dei sistemi sanitari, volontà politica e programmi centrati sui bisogni delle persone»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere con risorse adeguate i farmaci di cui in premessa, assicurandone l'accesso equo a tutta la popolazione.
9/2537/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio e consente di correggere, in corso d'anno, le previsioni già approvate con la legge di Bilancio 2024;

    in ordine all'allocazione delle poste di bilancio, preme ai firmatari segnalare un disallineamento nel rapporto finanziario dello Stato con i comuni: risalgono allo scorso mese di giugno l'allarme lanciato da ANCI in ordine agli stanziamenti per il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri (MSNA), insufficienti a coprire le spese sostenute dai comuni, e la richiesta di un intervento strutturale e risolutivo;

    la carenza di risorse destinate alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e i gravi ritardi nella loro erogazione si riverberano, ovviamente, anche sulla mancata o tardiva remunerazione delle attività svolte dalle cooperative e dalle associazioni coinvolte, sulla prosecuzione dei progetti posti in essere e, conseguentemente, sugli operatori che vedono porsi in rischio il loro posto di lavoro;

    risulta che nell'ultimo biennio, relativo agli anni 2023 e 2024, l'ammanco di risorse erogate rispetto alle spese ammonta a 190 milioni di euro – (rispettivamente, 80 milioni di euro «mancanti» per il 2023 e 110 per il 2024): si rammenta, in proposito, che, trattandosi di spese già sostenute per l'accoglienza dei minori, è a rischio la tenuta finanziaria degli enti, nonché le stesse modalità e qualità di un'accoglienza adeguata e rispettosa dei diritti sanciti e riconosciuti ai minori;

    i comuni sono realtà fondamentali per l'inclusione dei minori che giungono nel nostro Paese, spesso in fuga da Paesi teatro di guerre, violenze e violazione di diritti e, unitamente alle associazioni e alle organizzazioni di settore impegnate nell'attuazione della disciplina vigente nel nostro ordinamento e della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sono impegnati per offrire un'esistenza e una crescita sane ai minori stranieri che giungono soli nel nostro Paese

    il decreto legislativo n. 142/2015, segnatamente all'articolo 19, comma 3, dispone che l'accoglienza dei minori non accompagnati non deve comportare alcuna spesa o onere a carico dei comuni e l'ammanco di risorse non può tradursi in una riduzione dell'accoglienza, dell'inclusione, del recupero dei minori, con il rischio di scivolare in condizioni di marginalità o delinquenza, né può accettarsi una penalizzazione dal punto di vista economico-finanziario dei comuni impegnati in tal senso,

impegna il Governo:

   ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare le più opportune iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, al fine di:

    a) provvedere tempestivamente all'erogazione di adeguati fondi per la copertura integrale delle spese sostenute per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel biennio indicato in premessa;

    b) ad incrementare, per gli anni a venire e in via permanente, le risorse da destinare all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in carico ai comuni;

    c) ad individuare, d'intesa con i comuni e le associazioni e le organizzazioni interessate, modalità e tempi di erogazione delle risorse necessarie a coprire integralmente le spese sostenute dai comuni, allineando l'entità dei fondi con le richieste, garantendo un'accoglienza dei MSNA adeguata alla legge e alla Convenzione ONU.
9/2537/6. Carmina, Torto, Dell'Olio, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche in base alla consistenza dei residui attivi (entrate accertate ma rimaste da versare e da riscuotere) e passivi (le spese impegnate ma rimaste da pagare) accertata in sede di rendiconto dell'esercizio – con il quale si connette funzionalmente – scaduto al 31 dicembre dell'anno precedente;

    il provvedimento in esame reca, dunque, proposte di aggiornamento per l'anno 2025 delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio delle spese, di competenza e di cassa in relazione al quadro macroeconomico previsto nel Documento di finanza pubblica (DFP) 2025, trasmesso dal Governo alle Camere lo scorso 10 aprile, tenendo altresì conto della disponibilità delle informazioni aggiornate sugli andamenti di bilancio e di finanza pubblica nonché delle ulteriori esigenze manifestate dai Ministeri rispetto a quanto contenuto nella legge di bilancio 2025-2027;

    in termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2025 determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare di 2,4 miliardi di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali (entrate tributarie ed entrate extratributarie) per 17.662 milioni e da un maggiore aumento delle spese finali per 20.144 milioni: sul miglioramento del gettito previsto per le entrate extratributarie (+5,9 miliardi circa in termini di competenza e +5,6 miliardi in termini di cassa) ha influito tra gli altri il versamento della sesta rata del PNRR (+1.505 milioni di euro, a titolo di sovvenzione);

    il disegno di legge di assestamento interviene in un quadro di finanza pubblica che tiene conto delle nuove regole di governance economica dell'Unione europea, entrate in vigore il 30 aprile 2024. Il nuovo assetto si fonda sul Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSB), che definisce un percorso di evoluzione della spesa netta, indicatore legato alla sostenibilità del debito pubblico e utilizzato quale riferimento ai fini della sorveglianza di bilancio;

    il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (PSB) dell'Italia è stato approvato dal Consiglio dell'Unione europea nel gennaio 2025. Com'è noto, in attesa dell'adeguamento del quadro normativo nazionale alle nuove regole della governance economica europea, il Governo ha presentato al Parlamento il Documento di finanza pubblica 2025. Tale documento da conto, con riferimento all'anno precedente, del rispetto degli impegni assunti con il PSB e offre inoltre una prospettiva sulle principali tendenze della finanza pubblica;

    complessivamente, gli accrediti pervenuti dall'Unione europea nell'anno 2024 (pari appunto a 37.287,55 milioni di euro) hanno fatto registrare un decremento del 24 per cento rispetto agli accrediti registrati nel 2023 (pari a 49.119,82 milioni di euro);

    a conclusione dell'esercizio 2024, la parte più rilevante degli accrediti effettuati dall'Unione europea ha interessato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con circa 20.207,72 miliardi di euro che rappresenta il 54,19 per cento delle entrate totali, seguita dai Fondi della politica di coesione, per circa 10.084,01 miliardi di euro, che rappresentano il 27,04 per cento delle entrate totali;

    per quanto attiene alle principali variabili macroeconomiche, la prospettiva complessiva del PSB si è basata sulla piena e tempestiva realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sull'assenza di un deterioramento del contesto internazionale;

    con riferimento al PNRR, preoccupano i ritardi fatti registrare dal Governo nello stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti contenuti nel Piano nonché il rispetto degli obiettivi prefissati e la messa a terra delle relative risorse finanziarie;

    riguardo all'attuazione del PNRR, dalla consultazione della banca dati ReGiS emerge come i dati che riguardano il nostro Paese, aggiornati al marzo 2025, siano oltremodo preoccupanti: dei 120 miliardi di euro già incassati dall'Unione europea, ne risultano essere stati spesi appena 65,7 miliardi di euro, pari a poco più di un terzo dei fondi previsti;

    valutate le considerazioni svolte in premessa, le previsioni del Governo di spendere, a fronte della riprogrammazione del PNRR a seguito della sua revisione, 56 miliardi di euro nel 2025 appaiono di difficile – se non impossibile – realizzazione;

    tali preoccupazioni sono state di recente condivise dalla Corte dei conti che, nella sua «Relazione annuale sui rapporti finanziari tra l'Italia e l'Unione europea» ha nuovamente richiamato il Governo, sollecitando una maggiore responsabilità nell'utilizzo dei fondi europei, ricordando come una parte significativa di essi costituisca debito pubblico;

    il fallimento nell'attuazione del PNRR significherebbe far perdere al sistema Paese la possibilità del suo definitivo rilancio, lasciarsi sfuggire una capillare rivoluzione in termini di maggiori investimenti nella sanità, nelle scuole, nelle infrastrutture, in tutto ciò che può consentire all'Italia di affrontare una impegnativa transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, nonché al sistema sovranazionale europeo di tradursi in una Europa più solidale, capace di allontanare lo spettro di tagli e politiche di austerità, suscettibili solo di rinnovare il senso di sfiducia verso l'Italia e verso l'Europa intera,

impegna il Governo:

in merito allo stato di attuazione del PNRR e al rispetto degli impegni di spesa ivi contenuti:

  a) ad assumere tutte le opportune iniziative volte ad assicurare un'accelerazione di spesa dei fondi del PNRR, al fine di garantire l'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma, in particolare assicurando prioritariamente il raggiungimento di obiettivi trasversali, come la sostenibilità economica, sociale e ambientale degli interventi, nonché la relativa attuazione nell'ambito delle transizioni digitali e green e del riparto bilanciato delle risorse con la destinazione minima del 40 per cento delle stesse al Sud;

  b) a informare costantemente il Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso, sostenendo anche, a tal fine e nelle opportune sedi istituzionali, l'iter di esame dell'iniziativa legislativa parlamentare inerente all'istituzione di una commissione per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR;

  c) a procedere con l'urgenza prevista dal caso, in ottemperanza all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, alla pubblicazione della Quarta relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse territorialmente allocabili, al fine di verificare l'effettiva attuazione del predetto obiettivo in termini di riequilibrio territoriale e di rilancio del Sud come priorità trasversale a tutte le missioni del Piano e a scongiurare eventuali tagli ai progetti destinati alle regioni meridionali conseguenti alla revisione del PNRR.
9/2537/7. Scerra, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.