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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 30 settembre 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 30 settembre 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Carloni, Carmina, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Coin, Colosimo, Comba, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Ubaldo Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Steger, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Carmina, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Coin, Colosimo, Comba, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Ubaldo Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Steger, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 settembre 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   LOVECCHIO: «Disposizioni per l'incremento dei trattamenti pensionistici e delle indennità in favore degli invalidi di guerra, degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare e dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare» (2627).

  In data 29 settembre 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BATTILOCCHIO: «Modifiche all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti» (2630);

   ZINZI: «Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di obbligo di adozione dei modelli di organizzazione e di gestione nonché di responsabilità per violazione della normativa concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (2631);

   MORRONE: «Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per fatti illeciti dipendenti da reato» (2632);

   DORI: «Disposizioni in materia di accesso alla professione forense» (2633).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 26 settembre 2025 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

  dal Ministro della giustizia:

   «Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile» (2628);

   «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense» (2629).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  SOUMAHORO: «Riconoscimento della festa della rottura del digiuno del Ramadan agli effetti civili» (1815) Parere delle Commissioni V e XI;

  PAVANELLI ed altri: «Disposizioni per la promozione e la disciplina dell'acquisizione e dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale presso gli enti locali» (2549) Parere delle Commissioni II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):

  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» (2568) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):

  TONI RICCIARDI ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di qualificazione dei redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri detentori di partecipazioni qualificate nel capitale dell'impresa presso la quale prestano la propria attività lavorativa» (2491) Parere delle Commissioni I, II, V e XI;

  ZANELLA: «Passaggio al patrimonio dello Stato delle zone demaniali marittime site nel territorio del comune di Venezia ritenute non utilizzabili per pubblici usi del mare nonché disposizioni per il loro trasferimento al medesimo comune» (2493) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):

  BARZOTTI: «Disposizioni per l'introduzione in forma sperimentale del reclutamento anonimo in ambito lavorativo» (1274) Parere delle Commissioni I, V e X.

   XII Commissione (Affari sociali)

  MARROCCO: «Disposizioni in favore dei genitori di figli con disabilità grave» (2440) Parere delle Commissioni I, II, V e XI.

Annunzio di petizioni.

  Francesco Di Pasquale, da Cancello e Arnone (Caserta), chiede:

   misure per combattere il riscaldamento globale (1211) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   l'istituzione del tribunale dei diritti costituzionali (1212) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   l'istituzione di un tribunale europeo per la difesa dei deboli (1213) – alla III Commissione (Affari esteri);

   il divieto dell'insegnamento della cosiddetta teoria gender nelle scuole (1214) – alla VII Commissione (Cultura);

   iniziative a sostegno della produzione del grano italiano (1215) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   l'istituzione di un ufficio a tutela dei diritti dei pensionati all'interno del Ministero della giustizia (1216) – alla XI Commissione (Lavoro);

   misure urgenti per la bonifica della cosiddetta Terra dei fuochi (1217) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   iniziative per la difesa dei cristiani e dei valori cristiani nel mondo (1218) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Moreno Sgarallino, da Roma, chiede:

   misure contro i borseggiatori (1219) – alla II Commissione (Giustizia);

   nuove norme in materia di quorum per i referendum (1220) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   che i progetti di legge siano accompagnati da un piano che individui gli obiettivi intermedi e finali dell'intervento (1221) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   il divieto di iniziative di beneficenza legate a festività attraverso la vendita di prodotti prima della celebrazione delle stesse (1222) – alla X Commissione (Attività produttive);

   il divieto di portare animali domestici sui mezzi pubblici, negli alberghi, nei ristoranti e sulle spiagge (1223) – alla Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);

   la possibilità di stipulare patti prematrimoniali contenenti dichiarazioni di volontà in materia di aborto (1224) – alla II Commissione (Giustizia);

  Roberto di Gaetano, da Vecchiano (Pisa), e altri cittadini chiedono:

   disposizioni in materia di responsabilità politica e obbligo di dimissioni degli organi di vertice politico in caso di procedimenti penali (1225) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   il conferimento di una laurea magistrale honoris causa in studi sulla sicurezza internazionale al personale militare in servizio o in quiescenza dei servizi di sicurezza (1226) – alla VII Commissione (Cultura);

   nuovi criteri per il conferimento del ruolo di caposala agli infermieri professionali (1227) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   la riforma della carriera e dell'autonomia professionale degli infermieri e il riconoscimento della figura dell'infermiere clinico autonomo (1228) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   misure a tutela degli animali e per la protezione dei loro habitat e l'abolizione della caccia (1229) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   l'istituzione di ambulatori territoriali per la gestione di urgenze minori e prestazioni sanitarie di base (1230) – alla XII Commissione (Affari sociali);

  Mirko Antonio Spampinato, da Catania, e altri cittadini chiedono l'istituzione di una Commissione permanente per l'esame delle petizioni (1231) – alla Giunta per il regolamento

  Giuseppe Calia, da Imola (Bologna), e numerosi altri cittadini chiedono un contratto unico nazionale per gli infermieri che lavorano nel pubblico e nel privato (1232) – alla XI Commissione (Lavoro);

  Matteo Borelli, da San Benedetto Val di Sambro (Bologna), e altri cittadini chiedono la pubblicazione di un «Albo d'oro» dei militari italiani caduti o dispersi in conseguenza della Seconda guerra mondiale (1233) – alla IV Commissione (Difesa);

  Claudio Gentile, da Manfredonia (Foggia), chiede:

   il riconoscimento costituzionale dell'italiano come lingua ufficiale della Repubblica (1234) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   misure a tutela dei consumatori e per la promozione della concorrenza, con particolare riferimento all'apertura di nuove farmacie, al numero e all'attività dei notai, ai prezzi dei mezzi di trasporto durante le festività e alle incompatibilità degli avvocati (1235) – alla X Commissione (Attività produttive);

   che il numero minimo delle firme richieste per l'indizione di un referendum abrogativo sia innalzato a un milione (1236) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   una disciplina organica in materia di attribuzione ai figli dei cognomi di entrambi i genitori (1237) – alla II Commissione (Giustizia);

  Virgilio Benzi, da Besano (Varese), chiede misure per assicurare la rappresentanza delle minoranze nelle comunità montane della Lombardia (1238) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Calogero Coniglio, da Catania, chiede disposizioni in materia di incompatibilità tra cariche ordinistiche e incarichi sindacali per gli infermieri (1239) – alla XII Commissione (Affari sociali);

  Luca Montefusco, da Roma, chiede l'equiparazione della «no tax area» per i redditi da locazione commerciale a quella prevista per i redditi da lavoro (1240) – alla VI Commissione (Finanze);

  Paola Padoan, da Legnano (Milano), chiede che agli avvocati degli enti pubblici sia garantito un trattamento economico adeguato alla funzione svolta (1241) – alla II Commissione (Giustizia);

  Marco Gavagnin, da Cologno Monzese (Milano), chiede:

   misure per garantire trasparenza e responsabilità nelle decisioni prese durante le emergenze nazionali (1242) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   che gli enti pubblici emettano documenti cartacei al posto di quelli digitali su richiesta del cittadino (1243) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   che siano prodotti zaini scolastici leggeri, ergonomici e senza gadget inutili (1244) – alla X Commissione (Attività produttive);

   iniziative per garantire che l'intelligenza artificiale sia utilizzata come un supporto opzionale all'insegnamento e che i libri scolastici siano liberamente accessibili (1245) – alla VII Commissione (Cultura);

   iniziative per garantire che le spedizioni di beni arrivino entro due giorni, con un efficace sistema di tracciamento e comode opzioni di ritiro (1246) – alla IX Commissione (Trasporti);

   che le graduatorie dei concorsi pubblici siano basate solo sull'esito delle prove scritte e orali riducendo il peso dei titoli e della conoscenza delle lingue straniere (1247) – alla VII Commissione (Cultura);

   che le misure di tutela nell'ambito delle emergenze sanitarie siano raccomandate e non imposte, di limitare l'uso delle mascherine e l'abolizione degli obblighi vaccinali e del green pass (1248) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   l'abolizione del compenso per copia privata (1249) – alla VII Commissione (Cultura);

   iniziative per garantire un dibattito scientifico equo sui vaccini (1250) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   iniziative per garantire ascensori sicuri e accessibili, a tutela della libertà di movimento e della sicurezza degli utenti (1251) – alla X Commissione (Attività produttive);

   la modifica del codice della strada con riguardo all'uso delle luci diurne e di posizione (1252) – alla IX Commissione (Trasporti);

   disposizioni per la tutela del potere d'acquisto, la difesa del risparmio e la valorizzazione delle attività locali (1253) – alla V Commissione (Bilancio);

   iniziative contro l'invasione pubblicitaria e le false promozioni commerciali, a tutela della qualità dei contenuti culturali e commerciali (1254) – alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 settembre 2025, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione da parte di Refex Life Sciences Private Ltd del 68,48 per cento del capitale sociale di Extrovis AG e, indirettamente, della sua controllata Latina Pharma Spa (procedimento n. 432/2025).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2025, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni e prescrizioni, in relazione alla fusione transfrontaliera per incorporazione tra Subsea7 SA e Saipem Spa, agli accordi di governance stipulati da e tra CDP Equity Spa, Eni Spa e Siem Industries SA con riferimento all'entità risultante dall'operazione alla modifica del patto parasociale attualmente in essere CDP Equity Spa e Eni Spa in qualità di soci di riferimento di Saipem Spa (procedimento n. 474/2025).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 23 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2024 (Doc. CLXIV, n. 34)

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della cultura.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 29 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell'anno 2024 (Doc. CLXX, n. 3), corredata del bilancio d'esercizio per il medesimo anno.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'interno, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 540 final).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 settembre 2025, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il seguito della risoluzione della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 27) in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37 /CE del Consiglio (COM(2025) 179 final) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2025) 180 final).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26 e 29 settembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attività di EURES nel periodo 2022-2024 – Presentata a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/589 (COM(2025) 538 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che esamina l'applicazione del regolamento (UE) 2019/941 (COM(2025) 539 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Erasmus+ per il periodo 2028-2034 e abroga i regolamenti (UE) 2021/817 e (UE) 2021/888 (COM(2025) 549 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 30 settembre 2025;

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Promuovere la gestione dei rischi e sviluppare la resilienza in Europa – Prima relazione sull'attuazione degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi – Secondo aggiornamento sulla prevenzione e la gestione dei rischi di catastrofi in Europa (COM(2025) 561 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura per quanto riguarda talune proposte presentate ai fini dell'adozione nel corso della sua undicesima sessione (COM(2025) 564 final), corredata dei relativi allegati (COM(2025) 564 final – Annex 1, COM(2025) 564 final – Annex 2 e COM(2025) 564 final – Annex 3), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 e 29 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero della cultura:

   alla dottoressa Andreina Contessa, l'incarico di direttore della Galleria dell'accademia di Firenze e dei musei del Bargello;

   alla dottoressa Paola D'Agostino, l'incarico di direzione dei Musei reali di Torino;

   al dottor Simone Quilici, l'incarico di direttore del Parco archeologico del Colosseo;

   alla dottoressa Federica Rinaldi, l'incarico di direttore del Museo nazionale romano;

   al dottor Francesco Sirano, l'incarico di direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali (301).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 9 novembre 2025. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 20 ottobre 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONE

Iniziative per l'inserimento delle distonie legate a specifiche mansioni lavorative tra le malattie professionali, nonché per il miglioramento della tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori colpiti da tali patologie – 3-02007

A)

   CIOCCHETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la distonia è una malattia neurologica del movimento, cronica e rara, caratterizzata da contrazioni muscolari involontarie che provocano posture anomale, spasmi e dolori persistenti;

   tale condizione, pur non essendo terminale, può risultare fortemente invalidante, con un impatto significativo sulla qualità della vita di chi ne è affetto, e rende spesso difficile o impossibile lo svolgimento delle attività lavorative e quotidiane;

   in Italia, secondo stime di associazioni scientifiche e dati divulgati dal Ministero della salute, si registrano circa 20.000 casi, mentre in Europa si stimano oltre 500.000 persone affette; in media, la diagnosi arriva dopo diversi anni e consulti medici, per la complessità e scarsa conoscenza del quadro clinico;

   la distonia si presenta frequentemente in forma focale, colpendo una singola parte del corpo: si ricordano, tra le più comuni, il blefarospasmo (palpebre), la distonia cervicale, la disfonia spasmodica (corde vocali), il crampo dello scrivano e il crampo del musicista — tutte condizioni fortemente legate a un utilizzo prolungato e ripetitivo di specifici gruppi muscolari;

   tali forme sono frequentemente riscontrate tra professionisti della musica, della scrittura, della voce, come cantanti, insegnanti, speaker, operatori di call center e soggetti impiegati in mansioni ripetitive e ad alta specializzazione motoria;

   nessuna forma di distonia risulta attualmente inclusa tra le malattie professionali riconosciute da Inail, determinando un vuoto nella tutela previdenziale, sanitaria e medico-legale;

   nel solo anno 2023, secondo dati ufficiali Inail, sono state presentate oltre 72.000 denunce di malattia professionale, con una forte incidenza delle patologie muscolo-scheletriche e del sistema nervoso, a conferma della rilevanza crescente del fenomeno e dell'esigenza di aggiornamento delle tabelle delle malattie correlate all'attività lavorativa;

   molte associazioni di pazienti, società scientifiche e strutture sanitarie da anni chiedono un intervento legislativo o regolamentare per il riconoscimento delle distonie focali e specifiche come malattie professionali, con possibilità di accedere a prestazioni economiche, esenzioni, cure e i programmi riabilitativi –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione sopra esposta;

   se intendano attivarsi presso organismi competenti per valutare l'inserimento delle distonie legate a specifiche mansioni lavorative (musica, scrittura, uso professionale della voce) tra le malattie professionali riconosciute;

   quali misure urgenti si intendano adottare per migliorare la tutela sanitaria e previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori colpiti da queste patologie, anche attraverso aggiornamenti normativi, protocolli di prevenzione e campagne di informazione;

   se sia prevista dai Ministri interrogati, in collaborazione con le società scientifiche, l'adozione di linee guida clinico-diagnostiche condivise per facilitare la diagnosi precoce e l'accesso a percorsi terapeutici adeguati.
(3-02007)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1625 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 116, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ ILLECITE IN MATERIA DI RIFIUTI, PER LA BONIFICA DELL'AREA DENOMINATA TERRA DEI FUOCHI, NONCHÉ IN MATERIA DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLPITA DA EVENTI CALAMITOSI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2623)

A.C. 2623 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2623 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

  la V Commissione,

   esaminati gli emendamenti al disegno di legge A.C. 2623, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 116 del 2025, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, contenuti nel fascicolo n. 1;

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 9.7, 9-bis.01000 e 11.3 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 3.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9-bis.01 e 9-bis.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 9.7, 9-bis.01000 e 11.3;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2623 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 212, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:

   «19-ter. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;

   b) all'articolo 255:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.»;

    3) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»;

    4) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»;

    5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Abbandono di rifiuti non pericolosi»;

   c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 255-bis. – (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) – 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

   a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

    1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

    2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

   b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

   2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
   3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   Art. 255-ter. – (Abbandono di rifiuti pericolosi) – 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
   2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

   a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

    1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

    2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

   b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

   3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»;

   d) all'articolo 256:

    1) al comma 1:

     1.1) all'alinea, le parole: «è punito:» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.»;

     1.2) le lettere a) e b) sono abrogate;

    2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

   a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

    1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

    2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

   b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

   Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
   1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;

    3) il comma 2 è abrogato;

    4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.»;

    5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

   a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

    1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

    2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

   b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

   Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
   3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.»;

    6) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis,»;

    7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»;

   e) all'articolo 256-bis:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»;

    2) il comma 3 è abrogato;

    3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

   a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

    1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

    2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

   b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

   La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
   3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.»;

    4) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi»;

    5) al comma 6, il primo periodo è soppresso;

   f) all'articolo 258:

    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «da duemila a diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da quattromila a ventimila euro»;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.»;

    3) al comma 4, secondo periodo, le parole: «la pena dell'articolo 483 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da uno a tre anni»;

    4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;

   g) all'articolo 259:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»;

    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Spedizione illegale di rifiuti»;

   h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 259-bis. – (Aggravante dell'attività di impresa) – 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
   Art. 259-ter. – (Delitti colposi in materia di rifiuti) – 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.».

Articolo 2.
(Modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) è aggiunto il seguente:

   «4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

   b) all'articolo 452-sexies:

    1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

   a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

    1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

    2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

   b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.»;

    2) il terzo comma è abrogato;

   c) all'articolo 452-quaterdecies, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

   «Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

   a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

    1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

    2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

   b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».

Articolo 3.
(Modifiche all'articolo 382-bis del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il numero: «353-bis,» sono inseriti i seguenti: «452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,» e le parole: «nonché ai delitti previsti dal testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico».

Articolo 5.
(Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  1. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Articolo 6.
(Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

  1. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), la parola: «duecentocinquanta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

    2) alla lettera b), le parole: «da quattrocento a ottocento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da seicento a novecento quote»;

    3) alla lettera d), le parole: «da trecento» sono sostituite dalle seguenti: «da quattrocentocinquanta»;

    4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;»;

    5) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

   «e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

   e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

   e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;»;

   b) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater)» e le parole: «, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)» sono soppresse;

   c) al comma 2:

    1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

   «a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

   a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

    1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

    2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;»;

    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) per i reati di cui all'articolo 256:

    1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

    2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

    3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

    3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

    3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

    3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»;

    3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

   «b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

    1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

    2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

    3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

    4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»;

    4) alla lettera e), le parole: «da centocinquanta a duecentocinquanta quote» sono sostituite dalle seguenti: «da trecento a quattrocentocinquanta quote»;

    5) la lettera f) è abrogata;

   d) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.»;

   e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».

Articolo 7.
(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. Al codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 15, comma 1:

    1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;»;

    2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

   «f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;»;

   b) all'articolo 201, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-quater. Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresì per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.».

Articolo 8.
(Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

  1. A tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies del codice penale, al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli, è possibile avvalersi, anche, dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Articolo 9.
(Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi)

  1. Al fine di consentire al Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, di realizzare gli interventi di cui al medesimo comma 5, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1.
  3. Al Commissario sono attribuiti i poteri di cui agli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati.

Articolo 10.
(Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi)

  1. All'articolo 22-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta richiesta dei medesimi per la concessione del medesimo contributo per la ricostruzione».

Articolo 11.
(Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche)

  1. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «17 settembre 2025» sono sostituite da quelle «31 dicembre 2025».

Articolo 12.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2623 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 19-ter, le parole: «Fermo il reato di cui» sono sostituite dalle seguenti: «Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui», le parole: «nazionale dei gestori ambientali» sono soppresse, le parole: «della Parte quarta» sono sostituite dalle seguenti: «della presente parte» e le parole: «legge 24 ottobre 1981» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 1981»;

    alla lettera b):

     al numero 1), capoverso 1, al primo periodo, dopo le parole: «più grave reato» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, la parola: «uno» è sostituita dalla seguente: «quattro», la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «, secondo le disposizioni di cui» sono sostituite dalle seguenti: «. Si applicano le disposizioni di cui»;

     al numero 2):

      all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

      dopo il capoverso 1.1 è inserito il seguente:

      «1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

     al numero 3), capoverso 1-bis, le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;

     al numero 4), capoverso 1-ter, le parole: «al comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1.2 e 1-bis»;

    alla lettera c), capoverso Art. 255-bis, comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: «per la vita o» è inserita la seguente: «per»;

    alla lettera d):

     il numero 1) è sostituito dal seguente:

      «1) al comma 1, le parole da: “è punito:” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni”»;

     al numero 2), capoverso 1-ter, le parole: «, secondo le disposizioni di cui» sono sostituite dalle seguenti: «. Si applicano le disposizioni di cui»;

     il numero 6) è sostituito dal seguente:

      «6) il comma 4 è sostituito dal seguente:

  “4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)”»;

     al numero 7), la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «o»;

    alla lettera f), il numero 3) è sostituito dal seguente:

     «3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni”»;

    alla lettera g), numero 1), capoverso 1, le parole: «ai sensi degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo» e le parole: «regolamento (UE) n. 2024/1157» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1157»;

    alla lettera h), capoverso Art. 259-bis, comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49) – 1. Al fine di contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti e intercettare maggiori quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11:

    1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente”;

    2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: “ovvero presso altri luoghi,” sono inserite le seguenti: “in entrambi i casi”;

   b) all'articolo 38, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  “1-bis. La mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi dell'articolo 11, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.

  1-ter. La violazione da parte del distributore degli obblighi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte della metà”».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 4-ter), dopo la parola: «256-bis» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

    alla lettera c), capoverso, all'alinea, dopo le parole: «fino alla metà» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, alla lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 240» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Misure urgenti in materia di pene accessorie) – 1. Le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale non possono ottenere, per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni:

   a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

   b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

   c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

   d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

   e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

   f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

  2. L'interdizione di cui al comma 1 determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al medesimo comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «dopo il numero» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola», le parole: «sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti» e le parole: «nonché in ordine» sono soppresse.

  All'articolo 5:

   al comma 1, le parole: «452-sexies e» sono sostituite dalla seguente: «452-sexies,»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al periodo precedente, in relazione alle ipotesi in cui sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui gli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti di cui agli articoli 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo decreto, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni può essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 5), capoverso e-quater), le parole: «nel caso previsto dal terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi previsti dal terzo comma»;

    alla lettera d), capoverso 2-bis, le parole: «b), ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «b) ed e),»;

    alla lettera e), capoverso 7, le parole: «lettere a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)» e le parole: «dell'articolo 16, comma 3.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto».

  All'articolo 8:

   al comma 1, le parole: «452-quinquies, 452-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «452-quinquies e 452-sexies» e la parola: «, anche,» è sostituita dalla seguente: «anche».

  All'articolo 9:

   al comma 2, le parole: «Fondi di riserve speciali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali»;

   al comma 3, dopo le parole: «Al Commissario» sono inserite le seguenti: «unico di cui al comma 1».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis. – (Misure per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno) – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un dipartimento denominato “Dipartimento per il Sud”, da disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. Il Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud, come definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2025.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del comma 1, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per il Sud. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di organizzazione interna di cui al primo periodo, è soppressa la Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per il Sud, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla predetta Struttura di missione.

  3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, presso il Dipartimento per il Sud sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e cinque uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre unità di personale dirigenziale generale e di quattro unità di personale dirigenziale non generale. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo e l'incarico di Capo del Dipartimento possono essere conferiti, in sede di prima applicazione, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine, è autorizzata la spesa di 275.183 euro per l'anno 2025 e di 1.651.097 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per il Sud è assegnato il contingente di sessanta unità di personale non dirigenziale della Struttura di missione ZES, che sono state individuate, nel limite di trenta unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi ordini, organi, enti o istituzioni, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 507.108 euro per l'anno 2025 e di 3.042.644 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per il Sud è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, già attribuito alla Struttura di missione ZES. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Il Dipartimento per il Sud può procedere alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo sviluppo di analisi, studi e ricerche nelle materie di competenza del Dipartimento. Per le finalità di cui al precedente periodo, a decorrere dall'anno 2026, è autorizzata la spesa nel limite complessivo annuo di 200.000 euro.

  6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione ZES alla data di cui al comma 2, secondo periodo, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito del contingente di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, secondo periodo, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2, secondo periodo, cessano alla data di soppressione della predetta Struttura di missione, salvo conferma, fino alla naturale scadenza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 2, primo periodo.

  7. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, al Dipartimento per il Sud si applica la previsione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Conseguentemente, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, il medesimo Dipartimento può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

  8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, il Dipartimento per il Sud può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - INVITALIA SpA. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.444.310, a decorrere dall'anno 2026.

  9. Fermo restando quanto disposto dal comma 7, a decorrere dalla data di soppressione della Struttura di missione ZES cessano di avere efficacia tutte le previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, concernenti la Struttura di missione ZES.

  10. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4, 5 e 8, pari a euro 782.291 per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a euro 782.291 per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rivenienti ai sensi del comma 9;

   b) quanto a euro 7.838.051 annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 10:

   al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,» e le parole: «richiesta dei medesimi per la concessione del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «richiesta da parte dei medesimi interessati per la concessione del suddetto»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La sopravvenuta agibilità dell'immobile o la mancata presentazione, nel termine di cui al precedente periodo, della domanda di contributo per la ricostruzione determinano la decadenza dalle misure di cui al primo periodo già riconosciute al soggetto interessato nel perdurare dell'inagibilità dell'immobile e nelle more della scadenza del predetto termine. In tali casi, non si dà luogo alla restituzione delle somme percepite ai sensi del presente comma”».

  All'articolo 11:

   al comma 1, le parole: «da quelle» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, commi 3 e 4, e 3 e seguenti, ove compatibili, della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo è fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è prorogabile fino a ulteriori cinque anni. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione da nominare ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 40 del 2025, acquisita l'intesa della regione Abruzzo.

  1-ter. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della medesima legge n. 40 del 2025, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino all'80 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies del presente articolo, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico:

   a) riparazione, ripristino o ricostruzione in sito degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto, attestato con perizia asseverata. Limitatamente alle unità immobiliari residenziali non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, il contributo è concesso, in deroga al limite percentuale di cui all'alinea del presente comma, fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro. I contributi di cui alla presente lettera possono essere concessi anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori da riportare nel computo estimativo della perizia. Alle parti comuni di un edificio residenziale il contributo è concesso fino all'80 per cento delle spese occorrenti se nell'edificio risulta almeno un'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, ovvero fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro se nell'edificio risultano soltanto unità immobiliari non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa;

   b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

   c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

   d) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;

   e) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;

   f) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

   g) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis.

  1-quater. I contributi di cui al comma 1-ter possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies:

   a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

   b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

  1-quinquies. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1-quater, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 1-quater, lettera b), sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies.

  1-sexies. I contributi di cui al comma 1-quater sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione e il ripristino o la ricostruzione di cui al comma 1-ter e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione, per i quali è concesso un ulteriore contributo fino a 10.000 euro.

  1-septies. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai sensi del primo periodo, il fondo per la ricostruzione di conto capitale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 è incrementato nella misura di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota assegnata al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere Santa Maria di Chieti e alla messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023;

   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri».

  Nel titolo, dopo le parole: «Terra dei fuochi» sono inserite le seguenti: «e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 29-decies, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

   «9-bis. In caso di due diffide emesse nei confronti dello stesso gestore per inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente dispone la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale per un tempo determinato. Se, alla scadenza del periodo di sospensione, le violazioni non sono state eliminate o si verificano nuove inosservanze, l'autorità competente emette la terza diffida, alla quale consegue la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e la chiusura dell'installazione. Le successive istanze di rilascio della medesima autorizzazione possono essere presentate dal gestore solo decorso un periodo determinato dall'autorità competente, che non può essere inferiore a 6 mesi».
1.1. Auriemma, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 29-decies, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

   «9-bis. A seguito di due diffide emesse nei confronti dello stesso gestore per inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente dispone, senza indugio, la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e la chiusura dell'installazione».
1.2. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 29-quaterdecies è sostituito dai seguenti:

   «Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, si applicano le pene della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.000 euro a 25.000 euro e, quando la discarica è anche in parte destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, le pene della reclusione da tre a sei anni e della multa da 25.000 euro a 100.000 euro. Nei casi previsti dal terzo periodo del presente comma, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area nella quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a una persona estranea al reato, fermi restando in ogni caso gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi».
1.3. Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, primo periodo, dopo le parole: ovvero li immette aggiungere le seguenti: nel sottosuolo o.
1.4. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, primo periodo, dopo le parole: nelle acque superficiali o sotterranee aggiungere le seguenti: o li disperde nell'ambiente terrestre o marino.
1.6. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le ammende riscosse dall'ente accertatore sono destinate ai comuni ove si è verificato l'abbandono e sono riservate per interventi di bonifiche.
1.7. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai comuni e alle Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.
*1.8. Simiani, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*1.9. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.
*1.10. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per tre mesi ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1.11. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai comuni e alle Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.
*1.12. Simiani, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*1.13. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.
*1.14. Giuliano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per tre mesi ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'accertamento e l'applicazione della sanzione possono essere effettuati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, anche dai soggetti competenti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti delle rispettive attribuzioni e nel rispetto della normativa vigente.
1.15. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Una quota pari al 50 per cento delle ammende di cui al comma 1 e delle eventuali oblazioni e una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse ai sensi del periodo precedente, sono vincolate all'uso per attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono di rifiuti. Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica stabiliscono, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione del trasferimento di cui al secondo periodo.
1.16. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria con le seguenti: applica, con una ordinanza-ingiunzione, la correlata sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
1.17. Morfino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

   «1-quater. Almeno il 30 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie è destinato al finanziamento di iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale sui temi della riduzione della produzione dei rifiuti, gestione dei rifiuti, inquinamento delle componenti ambientali dovuto al non corretto smaltimento dei rifiuti, con riferimento significativo ai divieti e alle sanzioni previste dalle norme. Le amministrazioni locali comunicano con una relazione dettagliata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il 31 marzo dell'anno successivo, le attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale svolte.»
1.19. Simiani, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Pavanelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Almeno il 30 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie è destinato al finanziamento di iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale con particolare riguardo ai temi dell'economia circolare.
1.18. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 255-bis», comma 1, alinea, dopo le parole: li immette aggiungere le seguenti: nel sottosuolo o.
1.20. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 255-bis», comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: delle persone aggiungere le seguenti: o degli animali.
1.21. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 255-bis», comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: o di porzioni estese o significative.
*1.22. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.
*1.23. Morfino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 255-bis», comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: , anche agraria aggiungere le seguenti: o urbana.
1.24. Morfino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 255-bis», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dal fatto deriva la compromissione della resilienza degli ecosistemi ovvero la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici e di preservare la loro biodiversità.
1.25. Ilaria Fontana, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 255-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Se taluno dei fatti di cui al comma 1 è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»
1.26. Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 255-bis», comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Si applica, altresì, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per tre mesi ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1.29. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 255-ter», comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: delle persone aggiungere le seguenti: o degli animali.
1.30. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 255-ter», comma 2, lettera a), numero 1) , sopprimere le parole: o di porzioni estese o significative.
*1.31. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.
*1.32. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 255-ter», comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: , anche agraria aggiungere le seguenti: o urbana.
1.33. Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 255-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Se taluno dei fatti di cui al comma 2 sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
1.34. Giuliano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 255-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: li immettono aggiungere le seguenti: nel sottosuolo,.
1.36. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

   «Art. 255-quater. – (Disposizioni comuni) – Le disposizioni di cui agli articoli 255, 255-bis e 255-ter si applicano anche all'abbandono o al deposito nell'ambiente, nonché all'immissione nelle acque superficiali o sotterranee, di oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti.»
1.37. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-bis, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: o di porzioni estese o significative.
1.38. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-bis, lettera a), numero 2), dopo le parole: , anche agraria aggiungere le seguenti: o urbana.
1.39. L'Abbate, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-bis.1. Se taluno dei fatti di cui al comma 1 riguardano i rifiuti pericolosi e sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
1.40. Giuliano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: cinque anni e sei mesi aggiungere le seguenti: e con la multa da euro venticinquemila a euro centomila.
1.41. Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera d), numero 5), capoverso 3-bis, lettera a), numero 2), dopo le parole: , anche agraria aggiungere le seguenti: o urbana.
1.42. Ilaria Fontana, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo il capoverso 3-bis aggiungere il seguente:

  3-bis.1. Se taluno dei fatti di cui al comma 3 riguardano i rifiuti pericolosi e sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
1.43. Giuliano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera d), numero 7), sostituire le parole: a due anni o con le seguenti: a due anni e.
1.44. Giuliano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3-bis, lettera a), alinea, dopo le parole: delle persone aggiungere le seguenti: , degli animali.
1.45. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3-bis, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: o di porzioni estese o significative.
*1.46. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.
*1.47. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3-bis, lettera a), numero 2), dopo le parole: , anche agraria aggiungere le seguenti: o urbana.
1.48. L'Abbate, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3-bis, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) della qualità del suolo e delle colture per la ricaduta di polveri sottili e di composti cancerogeni quali diossine e idrocarburi policiclici aromatici.
1.49. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se taluno dei fatti di cui al periodo precedente sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
1.50. Giuliano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h-bis) all'articolo 261-bis :

  1) al comma 1, le parole: «è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da ventimila euro a centomila euro»;
  2) al comma 2, le parole: «è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro»;
  3) al comma 3, le parole: «è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro»;
  4) al comma 4, le parole: «sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.»;
  5) al comma 5, le parole: «è punito con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro»;
  6) al comma 6, le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro»;
  7) al comma 7, le parole: «è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro»;
  8) al comma 8, le parole: «è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro» e le parole: «è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro»;
  9) al comma 9, le parole: «è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinque mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da settemila euro a trentamila euro»;
  10) al comma 10, le parole: «è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.»;
  11) al comma 11, le parole: «è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro»;
  12) al comma 12, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro»;
  13) al comma 13, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro»;
  14) al comma 14, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro».
1.53. Ilaria Fontana, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h-bis) dopo l'articolo 263 è inserito il seguente:

«Art. 263-bis.
(Disposizioni comuni)

   1. Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente capo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del codice penale».
*1.54. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.
*1.55. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 157:

    1) al sesto comma, le parole: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,» sono soppresse;

    2) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

   «Per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, del codice penale, i termini di cui ai commi che precedono sono triplicati.»
2.1000. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 165, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per i reati previsti dal Capo I del Titolo VI della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dei delitti previsti dal Titolo VI-bis del Libro secondo, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al recupero e, ove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi».
2.2. Giuliano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 165, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Nei casi di condanna per i reati previsti dal Capo I del Titolo VI della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dei delitti previsti dal Titolo VI-bis del Libro secondo, la sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi».
2.3. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 452-quinquies, primo comma, le parole: «da un terzo a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;
2.4. Morfino, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente :

    01) al primo comma, le parole: «trasferisce, abbandona» sono sostituite dalle seguenti: «usa, trasforma, trasferisce, abbandona, disperde»;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, capoverso, alinea, sostituire le parole: sino alla metà con le seguenti: da un terzo alla metà.
2.5. Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se dal fatto deriva pericolo di compromissione o deterioramento di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata dalla metà a due terzi».
2.6. Ilaria Fontana, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 452-quaterdecies:

    1) al primo comma, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

    2) al secondo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni»;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso, lettera a):

   al numero 1) , sopprimere le parole: estese o significative;

   al numero 2), dopo le parole: anche agraria aggiungere le seguenti: o urbana.
2.7. Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

   «Se dal fatto di cui al primo comma deriva pericolo di compromissione o deterioramento di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.»
2.8. L'Abbate, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, lettera a), alinea, dopo le parole: delle persone aggiungere le seguenti: o degli animali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   alla medesima lettera, numero 1), sopprimere le parole: estese o significative;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «b-bis) il fatto è commesso in aree naturali protette o appartenenti a Rete Natura 2000 o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico».
2.9. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

ART. 2-bis.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Fatti salvi gli effetti di cui al comma 2, se viene inflitta la reclusione per uno dei delitti di cui al primo comma per un tempo non superiore a tre anni la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.
2-bis.1. Giuliano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Formazione dei ruoli d'udienza)

  1. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

   «f-bis.1) ai processi relativi ai delitti di cui al Titolo VI-bis, del libro secondo del codice penale nonché del Capo I, Titolo VI, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
2-bis.01. Giuliano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 3.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   f-sexies) delitti previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis e 3, primo periodo, 256-bis, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3.1. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 5.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «la sanità,» sono inserite le seguenti: «l'ambiente,».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
5.1. Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-ter. All'articolo 84, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. L'informazione antimafia di cui al comma 3 si adotta anche nei confronti di tutte le imprese e società che operano nell'ambito delle bonifiche, ivi incluse quelle in forma consortile, nonché quelle in raggruppamento temporaneo di imprese, ove interessate ai sensi del comma 4.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
5.2. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) alla lettera a) sono premesse le seguenti:

   «0a) per la violazione dell'articolo 423-bis, primo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; si applica la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote, se ricorre l'aggravante di cui al citato articolo 423-bis, quarto comma;

   0b) per la violazione dell'articolo 423-bis, secondo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentocinquanta quote; si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote, se ricorre l'aggravante di cui al citato articolo 423-bis, quarto comma»;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla medesima lettera, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

    «1-bis) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

   a-bis) per la violazione dell'articolo 452-ter, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicentocinquanta quote in caso di lesioni personali e da quattrocento a ottocento quote in caso di morte»;

   alla lettera b), sostituire le parole: lettere a), con le seguenti: lettere 0a), 0b), a), a-bis),

   alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

    01) alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) per i reati di cui all'articolo 29-quaterdecies:

    1) per la violazione dei commi 1, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

    2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, quando ricorre la circostanza aggravante di cui al comma 4, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

    3) per la violazione del comma 1, terzo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote e, quando la discarica è anche in parte destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote»;

   dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Nei casi di condanna e di applicazione della pena su richiesta dell'ente in relazione agli illeciti indicati ai commi 1, 2 e 5, a esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera e-bis), e al comma 2, lettere e) e g), il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico dell'ente. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al primo periodo si applicano le disposizioni in materia di ripristino ambientale di cui al Titolo II della Parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
6.1. Sergio Costa, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027.

  Conseguentemente, al comma 2:

   al primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per il 2025

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto a 35 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante la soppressione delle autorizzazioni di spesa relative alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria di cui all'articolo 1, commi 272, 273, 273-ter della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
9.1. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
9.2. Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, Giuliano, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni di euro.
*9.3. Simiani, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*9.4. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Commissario unico di cui al comma 1 trasmette, con cadenza semestrale, alle Camere, ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione sugli interventi realizzati, sulle attività svolte e sulle eventuali criticità rilevate. La prima relazione, che deve riguardare altresì gli interventi già realizzati e le attività già svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, deve essere presentata alle Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.6. Simiani, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Commissario unico di cui al comma 1 trasmette, con cadenza semestrale, alle Camere, ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione sugli interventi realizzati, sulle attività svolte e sulle eventuali criticità rilevate.
9.5. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di consentire al Commissario unico di cui al comma 1 di realizzare il rafforzamento dei programmi di screening e monitoraggio sulla situazione epidemiologica è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
9.7. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti, Auriemma.

ART. 9-bis.

  Sopprimerlo.
*9-bis.1. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.
*9-bis.2. Auriemma, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*9-bis.3. Sarracino, Gianassi, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Simiani.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Indagine epidemiologica)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sulle persone e sulla fauna presenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;».
9-bis.01. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Rete di videosorveglianza)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) realizzazione di una rete di monitoraggio e videosorveglianza al fine di evitare ulteriori sversamenti illeciti di rifiuti;».
9-bis.02. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Contributo straordinario per la bonifica dei territori interessati dall'incendio dell'impianto «Campania Energia» sito nel comune di Teano)

  1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026 a favore della Regione Campania, da destinare alla bonifica e alla mitigazione dei danni causati dall'incendio avvenuto il 16 agosto 2025 nell'impianto «Campania Energia» nel comune di Teano (CE). Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, prioritariamente, alla realizzazione dei seguenti interventi:

   a) caratterizzazione del suolo e rimozione dei materiali contaminati;

   b) decontaminazione, risanamento e ripristino ambientale dell'area colpita;

   c) monitoraggio di tutte le matrici ambientali e monitoraggio sanitario della popolazione a lungo termine;

   d) sostegno alle aziende agricole e produttive agricole interessate, con indennizzi o contributi per perdite accertate;

   e) interventi infrastrutturali locali necessari alla sicurezza ambientale, quali sistemazioni idrauliche, barriere vegetali, drenaggi.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-bis.01000. Graziano, Santillo, Borrelli.

ART. 11.

  Al comma 1-ter, alinea, sostituire le parole: fino all'80 per cento con le seguenti: fino al 100 per cento;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a):

   al secondo periodo, sostituire le parole: fino al 50 per cento con le seguenti: fino all'80 per cento;

   al quarto periodo:

   sostituire le parole: fino all'80 per cento con le seguenti: fino al 100 per cento;

   sostituire le parole: fino al 50 per cento con le seguenti: fino all'80 per cento.
*11.1. Simiani, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
*11.2. Dori, Borrelli, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1-septies, aggiungere i seguenti:

  1-octies. Al fine di consentire la realizzazione di opere di somma urgenza, di ripristino del reticolo idraulico danneggiato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a far data da febbraio 2025 e di ulteriori opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2025 e di 10 milioni di euro per il 2026 a favore dei comuni dell'Isola d'Elba.
  1-novies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-octies pari a 5 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.3. Simiani, Gianassi.