Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 8 ottobre 2025

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 2369 E DDL N. 2604

Ddl n. 2369 – Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero

Tempo complessivo: 17 ore e 40 minuti, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 9 ore e 40 minuti.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 10 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 22 minuti 1 ora e 10 minuti
(con il limite massimo di 14 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 58 minuti 6 ore e 40 minuti
Fratelli d'Italia 43 minuti 56 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 47 minuti 1 ora e 5 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti 43 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 35 minuti 39 minuti
MoVimento 5 Stelle 41 minuti 52 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 32 minuti 31 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 32 minuti 31 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 26 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 30 minuti 29 minuti
Misto: 31 minuti 28 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 15 minuti
  +Europa 13 minuti 13 minuti

Ddl n. 2604 – Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi
multilaterali di sviluppo

Tempo complessivo: 14 ore e 40 minuti, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 6 ore e 40 minuti.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 10 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 22 minuti 44 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 58 minuti 4 ore e 46 minuti
Fratelli d'Italia 43 minuti 39 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 47 minuti 44 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti 30 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 35 minuti 28 minuti
MoVimento 5 Stelle 41 minuti 36 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 32 minuti 23 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 32 minuti 23 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 20 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 30 minuti 22 minuti
Misto: 31 minuti 21 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 11 minuti
  +Europa 13 minuti 10 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell'8 ottobre 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 ottobre 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   MARINO: «Norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati» (2648).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GIORGIANNI ed altri: «Agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese» (2474) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lampis.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2531, d'iniziativa del deputato Cesa, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche alla legge 11 novembre 1986, n. 771, e rifinanziamento degli interventi per la conservazione e il recupero dei rioni Sassi di Matera».

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  MAGI: «Disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione in caso di mancanza di posti letto disponibili negli istituti di pena» (2520) Parere delle Commissioni I e V.

   VII Commissione (Cultura):

  LAI ed altri: «Disposizioni per l'istituzione del “Percorso della memoria Falcone-Borsellino” e del Centro per l'educazione alla legalità “Falcone-Borsellino” nell'isola dell'Asinara» (2516) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  GIRELLI e DE MARIA: «Delega al Governo per la revisione del regime fiscale e previdenziale dei componenti superstiti di famiglie con figli minorenni a seguito del decesso di un genitore» (2470) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2025, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, in relazione all'acquisizione, da parte di Testing Holding Srl dell'intero capitale sociale di Delo Instruments Srl, ivi compresa la sua controllata Coba Scrl (procedimento n. 455/2025).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa), alla IX Commissione (Trasporti), e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2025, concernente l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale per l'anno 2025 della società TIM Spa relativo agli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G (procedimento n. 475/2025).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 ottobre 2025, ha trasmesso la deliberazione n. 14/2025 del 22 settembre-2 ottobre 2025, con la quale le Sezioni riunite in sede di controllo hanno approvato, nell'ambito dei «Quaderni del rapporto sul coordinamento della finanza pubblica» per l'anno 2025, il documento «La plausibilità della riduzione del rapporto debito/Pil nelle nuove regole di bilancio europee».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 ottobre 2025, ha trasmesso la deliberazione n. 15/2025 del 22 settembre-2 ottobre 2025, con la quale le Sezioni riunite in sede di controllo hanno approvato, nell'ambito dei «Quaderni del rapporto sul coordinamento della finanza pubblica» per l'anno 2025, il documento «Il sistema delle garanzie pubbliche».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 ottobre 2025, ha trasmesso la deliberazione n. 16/2025 del 22 settembre-2 ottobre 2025, con la quale le Sezioni riunite in sede di controllo hanno approvato, nell'ambito dei «Quaderni del rapporto sul coordinamento della finanza pubblica» per l'anno 2025, il documento «La spesa per la previdenza».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 ottobre 2025, ha trasmesso la deliberazione n. 17/2025 del 22 settembre-2 ottobre 2025, con la quale le Sezioni riunite in sede di controllo hanno approvato, nell'ambito dei «Quaderni del rapporto sul coordinamento della finanza pubblica» per l'anno 2025, il documento «La sanità in cammino per il cambiamento».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2025/0318/IT, relativa al capo IV (articoli da 12 a 16) – lotta alle false recensioni del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (atto Senato n. 1484).

  Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni della Lituania in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2025/0312/IT, relativa al disegno di legge recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti (atto Camera n. 1704).

  Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero dell'università e della ricerca.

  Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 3 ottobre 2025, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'adeguamento dei dazi doganali all'importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America (COM(2025) 471 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole («programma dell'Unione europea destinato alle scuole»), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave e sulle cauzioni (COM(2025) 553 final);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 559 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 ottobre 2025, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, concernente il seguito del documento della X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII, n. 29), in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, in merito alla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico che attua Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le modalità di partecipazione e diffusione, e che abroga la decisione (UE) 2021/764 (COM(2025) 544 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 30 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, notificate in data 25 settembre 2025, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2025/0275, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo – alla VI Commissione (Finanze);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2025/0276, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 – alla II Commissione (Giustizia) e alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Ettore Acerra, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico ad interim di funzione dirigenziale di livello generale di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (314).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 novembre 2025. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 28 ottobre 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: BERRUTO ED ALTRI: MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297, NONCHÉ AL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 38, IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE (A.C. 505-A)

A.C. 505-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sull'emendamento 1.100 Manzi contenuto nel fascicolo.

A.C. 505-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sull'emendamento 1.100 Manzi contenuto nel fascicolo.

A.C. 505-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Interventi per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici)

  1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, all'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis»;

   b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Con apposite convenzioni il comune o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto possono negare l'assenso all'utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi previsti dall'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38. Sono posti a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonché gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

   b) all'articolo 6:

    1) al comma 4, la parola: «extracurriculari» è sostituita dalla seguente: «extracurricolari» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali»;

    2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, i consigli d'istituto o di circolo, all'atto dell'approvazione o dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa, comunicano all'ente locale proprietario le attività di cui al medesimo comma 4 che impediscono l'utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Interventi per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici)

  Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: comunicano all'ente locale proprietario le attività aggiungere le seguenti: didattiche e sportive della scuola.
1.100. Manzi.

(Approvato)

A.C. 505-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame reca un insieme di novelle a testi legislativi vigenti in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive;

    lo sport ricopre un valore educativo, sociale e di inclusione estremamente fondamentale come previsto dall'articolo 33 della Costituzione italiana;

    nel settembre 2023, dopo la conclusione dell'iter legislativo di approvazione del disegno di legge costituzionale n. 715-B che ha inserito lo sport in Costituzione, il Ministro per lo sport e i giovani ha dichiarato: «la Costituzione da oggi riconosce il valore, ma non determina un diritto, e sarà proprio una nostra responsabilità, della classe dirigente, quella politica, ma anche quella sportiva, trasformare il riconoscimento del valore in un diritto da garantire a tutti, partendo dalle persone più in difficoltà e dalle periferie urbane e sociali»;

    sull'intero territorio italiano, nonché nell'intera rete sociale e sportiva del nostro Paese, le numerose associazioni e società sportive dilettantistiche svolgono una funzione preziosa poiché capaci di offrire opportunità di crescita, socialità e benessere soprattutto ai giovani e in alcune aree maggiormente prive di servizi;

    tuttavia, queste realtà si trovano spesso a fronteggiare difficoltà economiche unitamente ad una scarsità di spazi idonei per allenamenti e competizioni;

    l'accesso alle palestre scolastiche e agli impianti sportivi costituisce una risorsa essenziale che necessita di essere incentivata e resa realmente praticabile;

    è opportuno, pertanto, prevedere forme di utilizzo a titolo gratuito di tali strutture, fatte salve le sole spese vive effettivamente sostenute dall'ente proprietario per il funzionamento degli spazi così da non gravare sulle società sportive con ulteriori oneri impropri,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, fatta salva la corresponsione da parte dei concessionari delle sole spese di funzionamento degli spazi effettivamente sostenute dall'ente proprietario, l'utilizzo delle strutture sportive scolastiche sia sempre concesso a titolo gratuito, al fine di favorire la pratica sportiva, sostenere le realtà associative e promuovere il diritto allo sport per tutti.
9/505-A/1. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo unico di cui si compone il provvedimento in esame reca «disposizioni in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive»,

impegna il Governo:

   a intraprendere le iniziative di competenza al fine di garantire l'accesso agli impianti sportivi scolastici anche per persone con disabilità, minori svantaggiati e categorie fragili;

   a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative normative volte a destinare risorse specifiche per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza delle strutture;

   a favorire accordi tra scuole, enti locali e associazioni sportive per lo sviluppo di progetti inclusivi.
9/505-A/2. De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    lo sport rappresenta un presidio fondamentale per la crescita educativa, sociale e culturale delle giovani generazioni, oltre che uno strumento essenziale di prevenzione del disagio e di promozione del benessere psicofisico;

    gli impianti sportivi scolastici, spesso sottoutilizzati al di fuori dell'orario didattico, costituiscono un patrimonio pubblico strategico da valorizzare attraverso percorsi condivisi tra scuola, territorio e associazionismo sportivo;

    il nuovo comma 1-bis dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame consente alle associazioni e società sportive senza fini di lucro di presentare agli enti locali progetti per la rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento degli impianti sportivi scolastici;

    la norma prevede, in caso di riconoscimento dell'interesse pubblico da parte dell'ente locale, la possibilità di stipulare una convenzione che garantisca l'utilizzo gratuito dell'impianto per un periodo proporzionato al valore dell'intervento effettuato,

impegna il Governo

a completare gli interventi recati dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, nelle convenzioni stipulate dai Comuni e dalle Province per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, sia data priorità alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e agli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in quanto soggetti fondamentali per la promozione dello sport sul territorio.
9/505-A/3. Prestipino, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    lo sport rappresenta un presidio fondamentale per la crescita educativa, sociale e culturale delle giovani generazioni, oltre che uno strumento essenziale di prevenzione del disagio e di promozione del benessere psicofisico;

    gli impianti sportivi scolastici, spesso sottoutilizzati al di fuori dell'orario didattico, costituiscono un patrimonio pubblico strategico da valorizzare attraverso percorsi condivisi tra scuola, territorio e associazionismo sportivo;

    la promozione dell'attività motoria nella popolazione over 65 è riconosciuta a livello scientifico e istituzionale come un fattore determinante per la prevenzione delle malattie croniche, la riduzione della spesa sanitaria, il miglioramento delle capacità cognitive e la riduzione dell'isolamento sociale;

    numerosi studi, evidenziano l'importanza di rendere accessibili, a costi contenuti, spazi pubblici per la pratica dell'attività fisica anche in età avanzata,

impegna il Governo

a promuovere, d'intesa con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, iniziative volte a sostenere l'utilizzo delle palestre scolastiche nelle ore mattutine, quando non occupate da attività didattiche, per la realizzazione di progetti di attività motoria, educazione al movimento e prevenzione sanitaria rivolti alla popolazione over 65 erogati da società e associazioni sportive senza fini di lucro, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti, dalle Aziende sanitarie locali (ASL), nonché dagli enti del Terzo Settore.
9/505-A/4. Girelli, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    lo sport rappresenta un presidio fondamentale per la crescita educativa, sociale e culturale delle giovani generazioni, oltre che uno strumento essenziale di prevenzione del disagio e di promozione del benessere psicofisico;

    gli impianti sportivi scolastici, spesso sottoutilizzati al di fuori dell'orario didattico, costituiscono un patrimonio pubblico strategico da valorizzare attraverso percorsi condivisi tra scuola, territorio e associazionismo sportivo;

    la promozione dell'attività motoria nella popolazione over 65 è riconosciuta a livello scientifico e istituzionale come un fattore determinante per la prevenzione delle malattie croniche, la riduzione della spesa sanitaria, il miglioramento delle capacità cognitive e la riduzione dell'isolamento sociale;

    numerosi studi, evidenziano l'importanza di rendere accessibili, a costi contenuti, spazi pubblici per la pratica dell'attività fisica anche in età avanzata,

impegna il Governo

a promuovere, d'intesa con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, iniziative volte a sostenere l'utilizzo delle palestre scolastiche nelle ore mattutine, limitatamente al periodo estivo, per la realizzazione di progetti di attività motoria, educazione al movimento e prevenzione sanitaria rivolti alla popolazione over 65 erogati da società e associazioni sportive senza fini di lucro, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti, dalle Aziende sanitarie locali (ASL), nonché dagli enti del Terzo Settore.
9/505-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Girelli, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    lo sport rappresenta un presidio fondamentale per la crescita educativa, sociale e culturale delle giovani generazioni, oltre che uno strumento essenziale di prevenzione del disagio e di promozione del benessere psicofisico;

    in molte aree del Paese, in particolare nei piccoli comuni, nelle periferie urbane e nei quartieri densamente popolati, numerosi edifici scolastici risultano privi di palestra o di spazi adeguati per svolgere l'attività motoria;

    gli spazi esterni delle scuole – cortili, piastre sportive, playground – rappresentano un patrimonio pubblico spesso inutilizzato, che potrebbe essere trasformato in ambienti sicuri, coperti e polifunzionali, fruibili dagli studenti durante l'orario scolastico e dalle associazioni sportive e culturali del territorio nelle ore extrascolastiche,

impegna il Governo

a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse finanziarie adeguate volte a promuovere, d'intesa con regioni ed enti locali, interventi di valorizzazione e copertura degli spazi esterni delle scuole prive di palestra, anche mediante strutture leggere e sostenibili, favorendo il coinvolgimento di soggetti privati e prevedendo, ove necessario, semplificazioni urbanistiche e deroghe agli strumenti di pianificazione.
9/505-A/5. Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    lo sport rappresenta un presidio fondamentale per la crescita educativa, sociale e culturale delle giovani generazioni, oltre che uno strumento essenziale di prevenzione del disagio e di promozione del benessere psicofisico;

    le palestre scolastiche sono già soggette a controlli, vigilanza e regolamentazioni in modo da garantire la sicurezza degli studenti durante le ore curriculari;

    tuttavia, in molti casi, nello svolgimento di attività sportive in orario extracurricolare le stesse palestre sono soggette a protocolli antincendio più stringenti, spesso analoghi a quelli degli «impianti sportivi», con costi e requisiti aggiuntivi che rendono difficile o impossibile l'apertura alle società sportive;

    l'adozione di protocolli disparati da regione a regione, o da comune a comune, genera disomogeneità normativa, incertezza per le associazioni sportive e ostacoli al pieno utilizzo delle strutture scolastiche da parte del territorio;

    essere sottoposte a standard «impianto sportivo» può significare oneri ingenti per le scuole e le amministrazioni locali, che difficilmente possono sostenere le spese aggiuntive, con il rischio che molte palestre restino chiuse per uso esterno;

    una normativa nazionale chiara e uniforme che distingua le palestre scolastiche in uso extrascolastico dall'impianto sportivo faciliterebbe la piena attuazione del diritto allo sport, garantendo sicurezza,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte a definire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, un intervento normativo volto a regolamentare i protocolli antincendio applicabili alle palestre scolastiche, differenziandoli da quelli previsti per gli impianti sportivi a uso pubblico e commerciale, attraverso linee guida chiare, proporzionate e calibrate su caratteristiche reali delle strutture scolastiche, da recepire obbligatoriamente da regioni ed enti locali e, altresì, a reperire risorse adeguate volte a sostenere gli adeguamenti necessari ai nuovi standard di sicurezza, prevedendo misure transitorie, deroghe temporanee e piani graduali di adeguamento, in modo da non interrompere le attività scolastiche e associative in corso e tutelare la funzione educativa e sociale svolta dalle palestre scolastiche.
9/505-A/6. Filippin.


   La Camera,

   premesso che:

    lo sport rappresenta un presidio fondamentale per la crescita educativa, sociale e culturale delle giovani generazioni, oltre che uno strumento essenziale di prevenzione del disagio e di promozione del benessere psicofisico;

    le palestre scolastiche sono già soggette a controlli, vigilanza e regolamentazioni in modo da garantire la sicurezza degli studenti durante le ore curriculari;

    tuttavia, in molti casi, nello svolgimento di attività sportive in orario extracurricolare le stesse palestre sono soggette a protocolli antincendio più stringenti, spesso analoghi a quelli degli «impianti sportivi», con costi e requisiti aggiuntivi che rendono difficile o impossibile l'apertura alle società sportive;

    l'adozione di protocolli disparati da regione a regione, o da comune a comune, genera disomogeneità normativa, incertezza per le associazioni sportive e ostacoli al pieno utilizzo delle strutture scolastiche da parte del territorio;

    essere sottoposte a standard «impianto sportivo» può significare oneri ingenti per le scuole e le amministrazioni locali, che difficilmente possono sostenere le spese aggiuntive, con il rischio che molte palestre restino chiuse per uso esterno;

    una normativa nazionale chiara e uniforme che distingua le palestre scolastiche in uso extrascolastico dall'impianto sportivo faciliterebbe la piena attuazione del diritto allo sport, garantendo sicurezza,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte a definire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, un intervento normativo volto a regolamentare i protocolli antincendio applicabili alle palestre scolastiche, differenziandoli da quelli previsti per gli impianti sportivi a uso pubblico e commerciale, attraverso linee guida chiare, proporzionate e calibrate su caratteristiche reali delle strutture scolastiche, da recepire obbligatoriamente da regioni ed enti locali e, altresì, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a reperire risorse adeguate volte a sostenere gli adeguamenti necessari ai nuovi standard di sicurezza, prevedendo misure transitorie, deroghe temporanee e piani graduali di adeguamento, in modo da non interrompere le attività scolastiche e associative in corso e tutelare la funzione educativa e sociale svolta dalle palestre scolastiche.
9/505-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Filippin.


   La Camera,

   premesso che:

    lo sport rappresenta un presidio fondamentale per la crescita educativa, sociale e culturale dei giovani, oltre che uno strumento essenziale per la promozione del benessere psicofisico, la prevenzione del disagio giovanile, la lotta alla dispersione scolastica e la promozione dell'inclusione;

    gli impianti sportivi scolastici, in molti casi sottoutilizzati al di fuori dell'orario curricolare, costituiscono un patrimonio pubblico strategico che può e deve essere valorizzato nell'ottica della piena integrazione tra scuola e territorio;

    l'apertura degli impianti scolastici alle associazioni e società sportive dilettantistiche rappresenta un'opportunità preziosa per ampliare l'offerta sportiva locale, garantire pari opportunità di accesso alla pratica motoria e promuovere una cittadinanza attiva,

impegna il Governo

a predisporre apposite linee guida nazionali finalizzate a semplificare e uniformare le procedure di convenzione tra istituzioni scolastiche e associazioni o società sportive senza fini di lucro, prevedendo criteri di priorità per le realtà che promuovano l'inclusione sociale, la partecipazione delle persone con disabilità, la pratica dello sport femminile e progettualità di rete in collaborazione con il territorio.
9/505-A/7. Ferrari, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    lo sport rappresenta un presidio fondamentale per la crescita educativa, sociale e culturale dei giovani, oltre che uno strumento essenziale per la promozione del benessere psicofisico, la prevenzione del disagio giovanile, la lotta alla dispersione scolastica e la promozione dell'inclusione;

    gli impianti sportivi scolastici, in molti casi sottoutilizzati al di fuori dell'orario curricolare, costituiscono un patrimonio pubblico strategico che può e deve essere valorizzato nell'ottica della piena integrazione tra scuola e territorio;

    l'apertura degli impianti scolastici alle associazioni e società sportive dilettantistiche rappresenta un'opportunità preziosa per ampliare l'offerta sportiva locale, garantire pari opportunità di accesso alla pratica motoria e promuovere una cittadinanza attiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre apposite linee guida nazionali finalizzate a semplificare e uniformare le procedure di convenzione tra istituzioni scolastiche e associazioni o società sportive senza fini di lucro, prevedendo criteri di priorità per le realtà che promuovano l'inclusione sociale, la partecipazione delle persone con disabilità, la pratica dello sport femminile e progettualità di rete in collaborazione con il territorio.
9/505-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferrari, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    la promozione dell'attività motoria e sportiva è un obiettivo di interesse generale, con ricadute positive sul piano educativo, sanitario e sociale, in particolare per le giovani generazioni;

    le palestre scolastiche rappresentano un'infrastruttura pubblica capillare e strategica, spesso l'unico presidio sportivo nei territori periferici, nei piccoli comuni e nelle aree interne;

    molte palestre scolastiche versano in condizioni strutturali non adeguate, risultano poco accessibili o non vengono utilizzate nelle ore extrascolastiche e nei periodi di sospensione dell'attività didattica;

    per attuare in modo efficace politiche pubbliche di promozione dello sport di base e dell'uso condiviso degli impianti scolastici, è necessario disporre di dati aggiornati e attendibili sullo stato delle strutture, il loro grado di utilizzo e le potenzialità di apertura al territorio,

impegna il Governo

a realizzare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un censimento nazionale delle palestre scolastiche, anche in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il coinvolgimento degli enti locali, al fine di rilevare lo stato delle strutture, il livello di accessibilità e la possibilità di utilizzo in orario extrascolastico e nel periodo estivo, così da programmare interventi di riqualificazione e promuovere forme di gestione condivisa tra scuola e territorio.
9/505-A/8. Andrea Rossi, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    la promozione dell'attività motoria e sportiva è un obiettivo di interesse generale, con ricadute positive sul piano educativo, sanitario e sociale, in particolare per le giovani generazioni;

    le palestre scolastiche rappresentano un'infrastruttura pubblica capillare e strategica, spesso l'unico presidio sportivo nei territori periferici, nei piccoli comuni e nelle aree interne;

    molte palestre scolastiche versano in condizioni strutturali non adeguate, risultano poco accessibili o non vengono utilizzate nelle ore extrascolastiche e nei periodi di sospensione dell'attività didattica;

    per attuare in modo efficace politiche pubbliche di promozione dello sport di base e dell'uso condiviso degli impianti scolastici, è necessario disporre di dati aggiornati e attendibili sullo stato delle strutture, il loro grado di utilizzo e le potenzialità di apertura al territorio,

impegna il Governo

ad aggiornare il censimento nazionale delle palestre scolastiche, trovando forme di sinergia con il censimento dell'impiantistica sportiva presso Sport e Salute S.p.A. e con il coinvolgimento degli enti locali, al fine di monitorare lo stato delle strutture, il livello di accessibilità e la possibilità di utilizzo in orario extrascolastico e nel periodo estivo, così da programmare interventi di riqualificazione e promuovere forme di gestione condivisa tra scuola e territorio.
9/505-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Andrea Rossi, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    la promozione dell'attività motoria e sportiva è un obiettivo di interesse generale, con ricadute positive sul piano educativo, sanitario e sociale, in particolare per le giovani generazioni;

    le palestre scolastiche sono spesso l'unica struttura sportiva accessibile nei territori più fragili, eppure in molti casi risultano in condizioni non adeguate sotto il profilo strutturale, impiantistico o dell'accessibilità;

    una parte significativa di tali strutture presenta ancora barriere architettoniche e sensoriali che limitano il pieno utilizzo da parte di studenti e cittadini con disabilità;

    rendere le palestre scolastiche più accessibili è un obiettivo prioritario per garantire pari opportunità nell'accesso alla pratica sportiva e per promuovere una reale cultura dell'inclusione,

impegna il Governo

a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse adeguate volte a garantire interventi di miglioramento delle palestre scolastiche presenti nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, comprensivi della riqualificazione di spogliatoi, impianti di riscaldamento e condizionamento, interventi di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di renderle pienamente accessibili e funzionali, sia durante l'orario curricolare sia quando sono utilizzate da società sportive del territorio, favorendo in particolare la realizzazione di progetti di sport inclusivo e il coinvolgimento di tecnici specializzati nella pratica motoria adattata.
9/505-A/9. Gribaudo, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    la promozione dell'attività motoria e sportiva è un obiettivo di interesse generale, con ricadute positive sul piano educativo, sanitario e sociale, in particolare per le giovani generazioni;

    le palestre scolastiche sono spesso l'unica struttura sportiva accessibile nei territori più fragili, eppure in molti casi risultano in condizioni non adeguate sotto il profilo strutturale, impiantistico o dell'accessibilità;

    una parte significativa di tali strutture presenta ancora barriere architettoniche e sensoriali che limitano il pieno utilizzo da parte di studenti e cittadini con disabilità;

    rendere le palestre scolastiche più accessibili è un obiettivo prioritario per garantire pari opportunità nell'accesso alla pratica sportiva e per promuovere una reale cultura dell'inclusione,

impegna il Governo

a proseguire negli investimenti già avviati volti a garantire interventi di miglioramento delle palestre scolastiche.
9/505-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Gribaudo, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    la promozione dell'attività motoria e sportiva è un obiettivo di interesse generale, con ricadute positive sul piano educativo, sanitario e sociale, in particolare per le giovani generazioni;

    le palestre scolastiche non solo svolgono una funzione educativa durante l'orario curricolare, ma possono anche diventare spazi civici, culturali e sociali a disposizione della comunità, in particolare nei contesti privi di adeguate infrastrutture sportive;

    in molte realtà del Paese, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree periferiche, esistono scuole prive di palestra o con spazi inadeguati allo svolgimento regolare dell'attività fisica e sportiva;

    spazi idonei all'attività motoria sono parte integrante del diritto allo studio, del benessere e dell'inclusione,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle linee guida per l'edilizia scolastica e dei futuri programmi di investimento in materia, l'obbligo di includere, in ogni nuova costruzione o ristrutturazione di edificio scolastico, la realizzazione di una palestra, o – ove ciò non sia possibile per comprovati motivi strutturali – di spazi comunque idonei allo svolgimento dell'attività motoria, fisica e sportiva, anche con possibilità di utilizzo condiviso da parte della comunità locale.
9/505-A/10. De Micheli, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    la promozione dell'attività motoria e sportiva è un obiettivo di interesse generale, con ricadute positive sul piano educativo, sanitario e sociale, in particolare per le giovani generazioni;

    le palestre scolastiche non solo svolgono una funzione educativa durante l'orario curricolare, ma possono anche diventare spazi civici, culturali e sociali a disposizione della comunità, in particolare nei contesti privi di adeguate infrastrutture sportive;

    in molte realtà del Paese, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree periferiche, esistono scuole prive di palestra o con spazi inadeguati allo svolgimento regolare dell'attività fisica e sportiva;

    spazi idonei all'attività motoria sono parte integrante del diritto allo studio, del benessere e dell'inclusione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle linee guida per l'edilizia scolastica e dei futuri programmi di investimento in materia, l'obbligo di includere, in ogni nuova costruzione la realizzazione di una palestra.
9/505-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)De Micheli, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    la promozione dell'attività motoria e sportiva costituisce un obiettivo di interesse generale, con ricadute fondamentali sul piano educativo, sanitario e sociale, in particolare per le giovani generazioni;

    lo sport, insieme alla scuola, rappresenta una delle principali agenzie educative del Paese, in grado di trasmettere sul campo valori quali l'inclusione, la solidarietà, il rispetto delle regole e la collaborazione, contribuendo alla costruzione di una società più sana, consapevole e coesa;

    l'attività sportiva si articola lungo tre direttrici fondamentali: una funzione educativa, legata allo sviluppo fisico, cognitivo e relazionale della persona; una funzione sociale, in quanto strumento di inclusione e di contrasto a ogni forma di marginalità o svantaggio socioeconomico, culturale o fisico-cognitivo; e una funzione preventiva, in termini di salute e benessere psicofisico;

    l'accesso all'attività motoria deve essere garantito a tutte e tutti, indipendentemente dalla condizione sociale o economica del nucleo familiare, nella prospettiva di un'educazione realmente universale e inclusiva,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame volto a garantire il diritto alla pratica sportiva, con ulteriori iniziative normative volte a introdurre l'insegnamento dell'educazione motoria, con personale specializzato in possesso di titolo di studio idoneo, anche nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria, al fine di garantire una sana e corretta educazione motoria sin dai primi anni di formazione.
9/505-A/11. Manzi, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    la promozione dell'attività motoria e sportiva costituisce un obiettivo di interesse generale, con ricadute fondamentali sul piano educativo, sanitario e sociale, in particolare per le giovani generazioni;

    lo sport, insieme alla scuola, rappresenta una delle principali agenzie educative del Paese, in grado di trasmettere sul campo valori quali l'inclusione, la solidarietà, il rispetto delle regole e la collaborazione, contribuendo alla costruzione di una società più sana, consapevole e coesa;

    l'attività sportiva si articola lungo tre direttrici fondamentali: una funzione educativa, legata allo sviluppo fisico, cognitivo e relazionale della persona; una funzione sociale, in quanto strumento di inclusione e di contrasto a ogni forma di marginalità o svantaggio socioeconomico, culturale o fisico-cognitivo; e una funzione preventiva, in termini di salute e benessere psicofisico;

    l'accesso all'attività motoria deve essere garantito a tutte e tutti, indipendentemente dalla condizione sociale o economica del nucleo familiare, nella prospettiva di un'educazione realmente universale e inclusiva,

impegna il Governo

a proseguire nella valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione motoria, anche nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria, come già indicato nello schema di Regolamento recante le nuove indicazioni nazionali di prossima edizione.
9/505-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Manzi, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame con la novella prevista al comma 2 introduce la possibilità per le associazioni e società sportive senza fini di lucro di presentare agli enti locali un progetto volto alla rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento degli impianti sportivi scolastici;

    tale disposizione rappresenta un importante strumento di valorizzazione del patrimonio sportivo scolastico, favorendo la collaborazione tra pubblico e privato sociale e la diffusione della pratica sportiva;

    la previsione che gli enti locali, riconosciuto l'interesse pubblico del progetto, possano stipulare una convenzione per l'uso gratuito dell'impianto per un periodo proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento, costituisce un meccanismo di compensazione virtuoso, che incentiva la partecipazione delle realtà associative al miglioramento delle strutture sportive scolastiche;

    è tuttavia necessario garantire uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale, criteri di valutazione chiari per gli enti locali e tutele per la destinazione scolastica degli impianti, al fine di evitare disparità e conflitti di utilizzo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, con apposite linee guida condivise con le regioni e gli enti locali, criteri omogenei per la valutazione dell'interesse pubblico dei progetti presentati dalle associazioni e società sportive senza fini di lucro, tenendo conto della solidità economica e della sostenibilità finanziaria nella realizzazione degli interventi, e privilegiando i progetti che prevedano attività e servizi rivolti a soggetti fragili o affetti da patologie croniche, al fine di migliorare la loro qualità di vita.
9/505-A/12. Longi.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame interviene per ampliare l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte della collettività, semplificando le procedure e prevedendo anche interventi di rigenerazione e ammodernamento;

    lo sport, per i suoi contenuti sociali, educativi e formativi, rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita equilibrata dei giovani, come riconosciuto anche a livello internazionale dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Obiettivo 3 «Salute e benessere» e Obiettivo 4 «Istruzione di qualità»);

    secondo i dati del Ministero dell'istruzione e del merito e dell'Osservatorio «Valore Sport» (Openpolis, 2023), in Italia sei edifici scolastici su dieci risultano privi di impianti sportivi e il divario territoriale penalizza in particolare le regioni del Mezzogiorno, con conseguenze sull'accesso dei giovani alla pratica sportiva;

    la diffusione della cultura sportiva, in particolare nelle comunità più svantaggiate, contribuisce a promuovere benessere fisico e mentale, a rafforzare il ruolo dello sport nella società e a diffonderne i valori positivi di partecipazione, rispetto e inclusione,

impegna il Governo

a promuovere, nell'ambito dell'apertura e della rigenerazione degli impianti sportivi scolastici prevista dalla presente legge, la valorizzazione di progetti finalizzati a prevenire l'abbandono scolastico e il disagio giovanile, favorendo al contempo la diffusione della cultura sportiva come strumento educativo e di inclusione sociale, anche nelle comunità più svantaggiate e nelle aree del Mezzogiorno particolarmente carenti di impianti.
9/505-A/13. L'Abbate, Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame interviene per ampliare l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte della collettività, semplificando le procedure e prevedendo anche interventi di rigenerazione e ammodernamento;

    lo sport, per i suoi contenuti sociali, educativi e formativi, rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita equilibrata dei giovani, come riconosciuto anche a livello internazionale dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Obiettivo 3 «Salute e benessere» e Obiettivo 4 «Istruzione di qualità»);

    secondo i dati del Ministero dell'istruzione e del merito e dell'Osservatorio «Valore Sport» (Openpolis, 2023), in Italia sei edifici scolastici su dieci risultano privi di impianti sportivi e il divario territoriale penalizza in particolare le regioni del Mezzogiorno, con conseguenze sull'accesso dei giovani alla pratica sportiva;

    la diffusione della cultura sportiva, in particolare nelle comunità più svantaggiate, contribuisce a promuovere benessere fisico e mentale, a rafforzare il ruolo dello sport nella società e a diffonderne i valori positivi di partecipazione, rispetto e inclusione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito dell'apertura e della rigenerazione degli impianti sportivi scolastici prevista dalla presente legge, la valorizzazione di progetti finalizzati a prevenire l'abbandono scolastico e il disagio giovanile, favorendo al contempo la diffusione della cultura sportiva come strumento educativo e di inclusione sociale, anche nelle comunità più svantaggiate e nelle aree del Mezzogiorno particolarmente carenti di impianti.
9/505-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate, Amato, Caso, Orrico.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Elementi in relazione ad una possibile strategia eversiva in ottica antioccidentale e antisemita – 3-02224

   BIGNAMI, FILINI, KELANY, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, URZÌ, DE CORATO, MAIORANO, MICHELOTTI, MURA e SBARDELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   alla vigilia delle manifestazioni pro-Palestina del 3 e 4 ottobre 2025 l'organizzazione marxista-leninista «partito dei Carc (Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo)» ha diffuso un volantino in cui si incitava a «sostituire» il Governo Meloni «con un governo di emergenza popolare», affermando che «le mobilitazioni del 3 e 4 ottobre e delle prossime settimane devono perseguire questo obiettivo»;

   nello stesso volantino si incita con toni violenti ed eversivi al «blocco» della nazione e al «rendere ingovernabile il Paese»;

   nei mesi scorsi il Nuovo Partito comunista, formazione vicina ai Carc, ha stilato e diffuso una lista di proscrizione di esponenti della comunità ebraica, politici, giornalisti, intellettuali, imprenditori e aziende definiti «agenti sionisti in Italia», invitando alla «lotta» contro di essi;

   le manifestazioni pro-Palestina andate in scena a Roma il 4 ottobre 2025 e nei giorni precedenti sono degenerate in scontri con le forze dell'ordine, danneggiamenti e blocchi alle infrastrutture dei trasporti, per un totale, secondo quanto si apprende dai media, di almeno 126 agenti feriti e 30 milioni di euro di danni soltanto nella capitale;

   durante le stesse manifestazioni sono stati veicolati messaggi violenti e slogan contro Israele, tra cui uno striscione inneggiante al massacro di oltre mille civili israeliani compiuto dall'organizzazione terrorista Hamas il 7 ottobre 2023, definito «giornata della resistenza palestinese»;

   nel giorno delle manifestazioni pro-Palestina a Roma si sono verificati, altresì, episodi antisemiti, come la copertura di alcune pietre di inciampo e la comparsa della scritta «Ebrei di m.... bruciate tutti» sulla serranda di un panificio kosher –:

   se esista una regia eversiva della sinistra extraparlamentare dietro le manifestazioni e i blocchi avvenuti nelle scorse settimane a sostegno della causa palestinese, nonché il rischio di una saldatura tra queste realtà, i gruppi di matrice islamista ed elementi radicalizzati che possa concorrere ad alimentare una strategia della tensione in ottica anti-occidentale e antisemita.
(3-02224)


Iniziative volte a far fronte ai rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza in occasione di scioperi e manifestazioni, con particolare riguardo al blocco stradale e ferroviario – 3-02225

   IEZZI, MOLINARI, BORDONALI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   i recenti scioperi e manifestazioni pro Pal organizzati nelle principali città italiane hanno generato una vera e propria guerriglia urbana, con danni diretti e indiretti tra le centinaia e le migliaia di euro e oltre 150 agenti delle forze dell'ordine feriti;

   in particolare, a Pisa un corteo di attivisti ha interrotto la circolazione dei treni nella stazione causando disagi e rallentamenti, nonché ha bloccato le strade principali e forzato l'ingresso dell'aeroporto, invadendo la pista e causando momenti di forte tensione in cui diversi agenti sono rimasti feriti;

   è quanto avvenuto anche in altre città italiane come Milano, dove la stazione centrale è diventata il centro di violenti scontri che hanno paralizzato uno dei nodi nevralgici del trasporto italiano e in cui la facciata della sede istituzionale del Consiglio regionale della Lombardia è stata imbrattata con alcune scritte che riportavano la dicitura «Free Gaza», e Roma, dove una guerriglia urbana ha portato a barricate, cassonetti e auto in fiamme, oggetti e petardi all'indirizzo delle forze dell'ordine;

   i diritti allo sciopero, a manifestare liberamente il proprio pensiero e a riunirsi pacificamente, anche attraverso iniziative quali cortei e manifestazioni, hanno un rilievo fondamentale per la nostra democrazia e sono sanciti a livello costituzionale;

   tuttavia, i suddetti episodi, oltre a rappresentare una lesione grave per cittadini e imprese, costretti a subire ritardi e interruzioni nelle loro attività, nonché ingenti danni materiali per i commercianti, configurano rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza, limiti che lo stesso articolo 17 della Costituzione pone nell'esercizio del diritto di manifestare;

   a tal proposito, si ricorda che a partire da giugno 2025, nell'ambito delle nuove disposizioni introdotte dal «decreto sicurezza» di cui al decreto-legge n. 48 del 2025, è entrato in vigore il reato di blocco stradale e ferroviario, il quale rende punibile l'impedimento fisico alla libera circolazione con la reclusione fino a un mese o una multa fino a 300 euro per i blocchi effettuati da una singola persona o con la reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite –:

   quali ulteriori iniziative il Governo intenda porre in essere per garantire il rispetto della legalità e della sicurezza in occasione di tali manifestazioni, ivi incluse le attività delle forze dell'ordine funzionali all'applicazione delle disposizioni in materia di reato di blocco stradale e ferroviario di cui al decreto-legge n. 48 del 2025, nonché valutando iniziative, anche di carattere normativo, in ordine all'ipotesi di un deposito cauzionale per gli organizzatori.
(3-02225)


Iniziative di competenza a salvaguardia dell'ambiente e delle specie animali e vegetali, con particolare riguardo all'esigenza di realizzare approdi crocieristici al di fuori delle acque protette della laguna di Venezia – 3-02226

   ZANELLA. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   con decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, e con successivo decreto-legge n. 103 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2021, veniva disposto, di fatto, il divieto di transito delle grandi navi da crociera nella laguna di Venezia, nonché di procedere all'espletamento di un concorso di idee per l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna;

   la crocieristica lagunare ha raggiunto, con l'organizzazione degli approdi a Marghera, Fusina e Chioggia, una prima soluzione temporanea in attesa della soluzione permanente fuori dalla laguna;

   il concorso di idee per la realizzazione degli approdi fuori dalle acque protette della laguna è giunto alla fase di selezione, in presenza di progetti e studi già sottoposti positivamente alla valutazione di impatto ambientale;

   con decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, è stato anche nominato il dottor Fulvio Lino Di Biasio commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia;

   con la decadenza dell'ex presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, dottor Fulvio Livio Di Biasio, l'11 luglio 2025, sarebbe anche decaduta la funzione del commissario straordinario alle crociere e con lui dei due subcommissari;

   sono all'esame della valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica faraonici progetti presentati dal commissario straordinario alle crociere, peraltro in prossimità della scadenza del suo mandato, riguardo la costruzione di nuovo terminal al Canale Nord, in area «Sin», con lo scavo del canale Malamocco Marghera e del Canale Vittorio Emanuele III, con l'evidente obiettivo di riportare il turismo crocieristico all'interno della laguna di Venezia;

   il porto di Venezia è destinato ad essere sempre più soggetto agli effetti dei cambiamenti climatici e condizionato dalle chiusure del Mo.S.E. e potenziare le crociere dentro la laguna in forma permanente appare una scelta anacronistica e contraria agli obiettivi di riequilibrio ecologico dell'ecosistema lagunare –:

   quali iniziative intende adottare, per quanto di competenza, per confermare l'assoluta necessità di realizzare approdi crocieristici permanenti fuori delle acque protette della laguna, anche in considerazione degli effetti del cambiamento climatico, a garanzia della salvaguardia degli habitat e delle specie animali e vegetali tutelati per legge.
(3-02226)


Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, nell'ottica della salvaguardia dei principi di tutela della risorsa idrica e di sostenibilità, in relazione alla gestione del servizio idrico integrato in provincia di Catania e alle relative tariffe – 3-02227

   CASTIGLIONE. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo n. 152 del 2006 definisce, all'articolo 154, criteri generali in ordine alla determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, che devono tener conto, in primo luogo, della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito;

   in attuazione dell'articolo 69 della legge regionale siciliana n. 10 del 1999, con decreto presidenziale n. 114 del 16 maggio 2000, sono stati istituiti in Sicilia gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, tra cui l'Ato Catania 2, oggi Ati Catania;

   alcuni comuni etnei hanno recentemente segnalato all'Arera gravi criticità nell'ambito del procedimento di approvazione del piano d'ambito Ati idrico Catania e delle tariffe previste da Servizi idrici etnei (Sie) per il periodo 2024-2029;

   tra le criticità segnalate si rilevano:

    a) un incremento tariffario sproporzionato, raddoppiando e in alcuni casi quasi quadruplicando le tariffe, in contrasto con i principi di proporzionalità, gradualità, trasparenza e tutela dell'utenza sanciti dalla direttiva 2000/60/CE, dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle deliberazioni Arera vigenti (Mti-3 e Mti-4);

    b) il caricamento in tariffa di costi non dettagliati e la mancata valorizzazione delle economie di scala derivanti dalla gestione unica;

    c) l'inserimento in tariffa di costi di personale comunale non trasferito, che non competono al gestore e risultano estranei al servizio idrico;

    d) il riconoscimento di conguagli regolatori pregressi non giustificati, che rischiano di determinare duplicazioni di oneri sugli utenti;

    e) ulteriori criticità, tra cui: previsioni di investimenti abnormi e non sostenibili, previsioni di finanziamento non ragionevoli e non dettagliate, criteri inadeguati per la contabilizzazione delle morosità, incompletezza dei dati tecnici e di qualità del servizio, mancanza di cronoprogrammi vincolanti e di strategie per la riduzione delle perdite idriche, mancata partecipazione degli enti locali e degli utenti finali in fase di consultazione pubblica;

   è stato altresì rilevato che il socio privato di Servizi idrici etnei, Hydro Catania s.p.a., non riscontra i requisiti tecnici ed economico-finanziari previsti dal disciplinare di gara applicabile, emergendo così a parere dell'interrogante anche gravi dubbi circa la legittimità dell'affidamento del servizio idrico a Servizi idrici etnei;

   l'applicazione di tariffe sproporzionate e non trasparenti rischia di gravare ingiustamente sulle famiglie e sulle imprese della provincia di Catania, oltre a compromettere la sostenibilità economico-finanziaria del servizio idrico –:

   se non ritenga opportuno avviare, per quanto di competenza, un monitoraggio sulle criticità riportate in premessa, con particolare attenzione all'applicazione del piano d'ambito Ati Catania e delle correlate tariffe del servizio idrico integrato per il periodo 2024-2029, anche al fine di promuovere iniziative, anche di carattere normativo, volte ad assicurare la coerenza con i principi di tutela della risorsa idrica e di sostenibilità sanciti dalla normativa vigente.
(3-02227)


Iniziative di competenza per garantire adeguate risorse finanziarie e prevedere misure di semplificazione normativa e amministrativa in relazione agli interventi strutturali di prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico – 3-02228

   SIMIANI, FOSSI, FURFARO, BONAFÈ, GIANASSI, BOLDRINI, SCOTTO, DI SANZO, CURTI, EVI, FERRARI, GHIO, FORNARO e CASU. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il reticolo minore delle campagne toscane, come quello di molte aree dell'Emilia-Romagna e delle Marche, è sempre più spesso soggetto a eventi meteorologici estremi che mettono a dura prova la sicurezza dei cittadini e la tenuta del territorio, rendendo indispensabili risorse e interventi tempestivi di prevenzione e messa in sicurezza del suolo;

   il Documento programmatico di finanza pubblica 2025, nell'allegato Bes, segnala che, sulla base dei dati Istat e Ispra, il consumo di suolo netto in Italia è tornato a crescere nel 2024, con un aumento di +0,07 punti percentuali annui, raggiungendo il valore massimo dal 2016;

   tale dato conferma come, nonostante la crescente consapevolezza ambientale e l'urgenza di contrastare la perdita di suolo agricolo e naturale, il Paese non sia ancora riuscito a invertire una tendenza preoccupante, che richiede una più efficace sinergia tra Governo, regioni ed enti locali;

   in questo quadro, la regione Toscana rappresenta un modello virtuoso, poiché il consumo di suolo nel suo territorio rimane tra i più bassi d'Italia grazie a una pianificazione urbanistica avanzata, orientata alla tutela del paesaggio, alla riduzione del rischio idrogeologico e all'uso sostenibile del territorio;

   negli ultimi dieci anni la Toscana ha dimostrato un'elevata capacità di spesa nel settore della difesa del suolo, utilizzando oltre 560 milioni di euro tra risorse statali, fondi regionali e in contabilità speciale per opere effettivamente realizzate o in corso di completamento;

   sul punto, la regione ha più volte segnalato al Governo la necessità di semplificare le procedure amministrative per accelerare la realizzazione degli interventi, ma, nonostante tali richieste, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2024, ha introdotto ulteriori adempimenti – come il monitoraggio obbligatorio sulla piattaforma Rendis, aggiuntivo rispetto ai sistemi già esistenti (Bdap, Ainop e altri) – con il rischio di rallentare ulteriormente la spesa e l'attuazione delle opere;

   nonostante tali difficoltà, la Toscana ha continuato a operare con tempestività e concretezza e ha già impegnato e sta spendendo quasi il 90 per cento delle risorse disponibili, dimostrando una notevole capacità di spesa e gestione efficiente, anche in presenza di procedure complesse, a conferma della serietà e dell'efficacia dell'azione regionale nella tutela del territorio –:

   quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare per garantire adeguate risorse finanziarie, accompagnate da misure di semplificazione normativa e amministrativa, in grado di assicurare sia la programmazione efficace, sia la rapida realizzazione degli interventi strutturali di prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico.
(3-02228)


Iniziative a favore dei medici di medicina generale, con particolare riferimento a misure incentivanti per i giovani medici – 3-02229

   GRIPPO, BENZONI, D'ALESSIO e SOTTANELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   secondo i dati più recenti di Gimbe e Agenas, in Italia mancano oltre 5.500 medici di medicina generale, con una riduzione di quasi 7.000 unità solamente negli ultimi dieci anni. Il 77 per cento ha più di 54 anni e si stima che oltre 20.000 lasceranno il servizio per pensionamento entro il prossimo decennio;

   l'Italia conta appena 68,1 medici di medicina generale ogni 100.000 abitanti, contro i 96,6 della Francia e i 94 della Spagna, con un conseguente carico medio di oltre 1.450 assistiti per medico;

   peraltro, il massimale di 1.500 assistiti risulta superato da oltre la metà dei medici di medicina generale in numerose regioni: Liguria (50,7 per cento), Friuli Venezia Giulia (52,4 per cento), Piemonte (54,1 per cento), Marche (55,5 per cento), Emilia-Romagna (57,6 per cento), Campania (58,8 per cento), Sardegna (60,6 per cento), Valle d'Aosta (61,1 per cento) e Provincia autonoma di Bolzano (65,1 per cento). La percentuale sale oltre i due terzi in Veneto (68,7 per cento) e sfiora i tre quarti in Lombardia (74 per cento). Tale sovraccarico, ovviamente, riduce il tempo da dedicare al singolo paziente e compromette fortemente la qualità dell'assistenza;

   le politiche sinora adottate si sono prevalentemente limitate a prolungare l'età di servizio fino a 72/73 anni, senza introdurre meccanismi di attrazione per i giovani medici;

   persistono, poi, problematiche relative alla rigidità dei vincoli territoriali, alla bassa remunerazione iniziale – in assenza di incentivi economici e di carriera – nonché al carico lavorativo in continuo aumento, all'insicurezza riguardo al futuro in relazione all'organizzazione della sanità e alla difficoltà ad accedere alla libera professione;

   in tutta Italia i bandi di assunzione seguitano a prevedere un numero di posti che non risponde alle esigenze del territorio. Ad esempio, nel Lazio per il 2025-2028 sono stati previsti 82 posti a fronte di un fabbisogno stimato di 500, senza nemmeno considerare il tempo necessario perché gli stessi prendano servizio solo dopo diversi anni;

   la carenza di medici di medicina generale compromette l'accesso ai servizi territoriali, aumenta i tempi di attesa, riduce la continuità assistenziale e rischia di aggravare la pressione sui servizi di urgenza ed emergenza senza riuscire a rispondere alle esigenze demografiche e territoriali nei prossimi decenni –:

   come intenda implementare un piano multifattoriale capace di restituire attrattività, dignità e prospettiva alla professione dei medici di medicina generale, anche al fine di assicurare il ricambio generazionale della categoria e di promuovere, per quanto di competenza, politiche di incentivo per i giovani medici mediante borse di studio più attrattive, percorsi universitari integrati e incentivi fiscali per le aree a più bassa copertura.
(3-02229)


Iniziative urgenti per potenziare la prevenzione oncologica, con particolare riferimento all'estensione delle fasce d'età e al superamento delle diseguaglianze territoriali in relazione allo screening mammografico – 3-02230

   BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, FARAONE, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   secondo i dati più recenti, il sistema sanitario nazionale si trova in una condizione di profonda crisi, con carenze strutturali, gravi diseguaglianze territoriali e una cronica insufficienza di personale medico e infermieristico. La prevenzione resta uno dei punti più deboli: nel 2023 l'Italia ha destinato solo il 4,5 per cento della spesa sanitaria complessiva alla prevenzione, in calo rispetto al 4,8 per cento del 2022, collocandosi ultima tra i Paesi del G7 e sotto la media Ocse;

   la spesa pubblica per la prevenzione è scesa in un solo anno da 10 miliardi a 8,45 miliardi di euro, con una riduzione del 18,6 per cento, mentre oltre il 24 per cento della popolazione ha più di 65 anni e metà di questi soffre di due o più malattie croniche;

   i tassi di adesione agli screening oncologici rimangono insufficienti: nel 2023 solo il 53 per cento delle donne ha effettuato la mammografia e il 46 per cento il Pap o Hpv test, valori lontani dall'obiettivo europeo del 90 per cento previsto dal Beating cancer plan;

   in Italia vivono oggi oltre 834.000 donne con un tumore al seno, con circa 55.900 nuovi casi nel 2023. Il tumore della mammella rappresenta un caso su tre tra le neoplasie femminili e colpisce sempre più spesso donne giovani;

   nonostante le linee guida europee e nazionali raccomandino di estendere lo screening mammografico gratuito alle fasce di età 45-49 e 70-74 anni, il programma nazionale continua a rivolgersi solo alle donne tra 50 e 69 anni, generando forti diseguaglianze territoriali;

   sul tema Italia Viva ha più volte avanzato proposte: da ultimo, nella legge di bilancio per il 2024 e nel decreto-legge «milleproroghe 2025», ma gli emendamenti sono sempre stati respinti dal Governo;

   tali misure si inseriscono nel solco della mozione n. 1-00344 del 7 ottobre 2024, approvata all'unanimità alla Camera dei deputati, che sollecitava più adesione agli screening e investimenti nella diagnosi precoce;

   nonostante le dichiarazioni, il Governo non ha tradotto l'impegno sulla prevenzione in una strategia concreta, né in risorse sufficienti –:

   quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per potenziare concretamente la prevenzione oncologica e in particolare l'estensione dello screening mammografico su base nazionale, garantendo risorse adeguate, superando le diseguaglianze territoriali e assicurando a tutte le donne pari accesso a programmi di diagnosi precoce.
(3-02230)


Ulteriori iniziative per promuovere interventi a tutela della salute mentale, con particolare riferimento alle giovani generazioni – 3-02231

   LUPI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 32 della Costituzione recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

   la salute mentale si è imposta progressivamente quale tema cardine per lo sviluppo delle giovani generazioni, a fronte dei cambiamenti radicali a cui è sottoposta anche la società;

   venerdì 10 ottobre 2025 cadrà la giornata mondiale della salute mentale, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità anche per combattere lo stigma che ancora affligge i cittadini che soffrono di disturbi psichici;

   molte regioni negli ultimi anni hanno evidenziato i dati che segnalano l'aumento allarmante di accessi nei reparti di neuropsichiatria da parte degli adolescenti, anche per forme di autolesionismo, tentato suicidio e abuso di farmaci;

   la legge 30 dicembre 2024, n. 207, è intervenuta sulla salute mentale dei giovani grazie al rifinanziamento del cosiddetto «bonus psicologico» e all'istituzione di un fondo per il sostegno psicologico nelle scuole, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2025 e di 18,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

   il 3 ottobre 2025 il Ministro interrogato è intervenuto alla Conferenza nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e ha dichiarato: «La grande sfida della nostra epoca è la salute mentale. I dati mostrano un aumento di ansia, depressione e comportamenti autolesivi tra gli adolescenti. Abbiamo il dovere di offrire ascolto, accoglienza e sostegno nei momenti di fragilità»;

   sempre il Ministro interrogato ha esposto i contenuti essenziali del nuovo Piano nazionale per la salute mentale, definendolo «un documento atteso da quasi 13 anni che punta a potenziare i servizi di diagnosi precoce, la neuropsichiatria infantile e la presenza di équipe multidisciplinari capaci di garantire interventi coordinati di diagnosi, trattamento e riabilitazione, coinvolgendo famiglie, scuole e istituzioni locali» –:

   quali ulteriori iniziative intenda assumere al fine di promuovere interventi in grado di tutelare la salute mentale, in particolar modo con riferimento ai giovani.
(3-02231)


Iniziative di competenza per una corretta rilevazione dei tempi di attesa concernenti le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale – 3-02232

   MARIANNA RICCIARDI, DI LAURO, SPORTIELLO e QUARTINI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'Agenas ha un ruolo tecnico-scientifico nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in favore del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome;

   al fine di governare le liste di attesa nel Servizio sanitario nazionale, con il decreto-legge n. 73 del 2024, presso l'Agenas, è stata istituita la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, finalizzata a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa delle prestazioni sanitarie delle regioni;

   nel nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa (Pngla) per il triennio 2025-2027, trasmesso alla Conferenza Stato-regioni l'11 febbraio 2025, si legge che «L'obiettivo di questo piano è quello di unificare i due monitoraggi e le due modalità di rilevazione. Pertanto, Agenas, a partire dal 2025, avvierà il monitoraggio dei dati sulle liste di attesa con l'obiettivo di fornire una rappresentazione omogenea dei risultati ex ante relativi alle prestazioni prenotate in attività istituzionale e attività libero professionale intramoenia»;

   con il decreto ministeriale del 17 febbraio 2025 sono state adottate le Linee guida per la Piattaforma nazionale delle liste d'attesa, sulla cui base, a luglio 2025, è stata avviata la sperimentazione ed al link https://www.portaletrasparenzaservizisanitari.it/pnla è possibile verificare che per «prenotazioni» si intendono tutte le prenotazioni «effettuate sia in regime istituzionale (Servizio sanitario nazionale/Servizio regionale), sia in regime libero professionale intramoenia» e che, quindi, i tempi di attesa sono calcolati sull'unificazione di questi dati;

   i dati non sono pubblicati in tempo reale, non è possibile conoscere i tempi di attesa divisi per regione, per azienda sanitaria locale e per singola struttura, ma solo a livello nazionale; non è altresì possibile conoscere quale sia la percentuale di prestazioni erogate entro i tempi previsti per codice di priorità e neanche confrontare i tempi di attesa dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale;

   appare grave che la misurazione dei tempi di attesa e le relative percentuali si riferiscano alle prenotazioni unificate dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale e che il tempo di attesa non sia calcolato solo con riferimento alla prenotazione e prestazione nel servizio pubblico –:

   se intenda adottare iniziative di competenza per correggere il macroscopico errore nella rilevazione dei tempi di attesa che non consente ai cittadini di conoscere quali siano i reali tempi di attesa per le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, rilevando i tempi di attesa esclusivamente delle prenotazioni presso il servizio pubblico e istituzionale e rendendo disponibili i dati relativi al ricorso alle prestazioni in regime libero professionale intramoenia per un doveroso confronto.
(3-02232)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1358 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLA MACEDONIA, ORA REPUBBLICA DELLA MACEDONIA DEL NORD, IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTO A SKOPJE IL 25 LUGLIO 2014 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2293)

A.C. 2293 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

A.C. 2293 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48 dell'Accordo stesso.

A.C. 2293 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 25.000 euro per l'anno 2025, 76.000 euro per l'anno 2026, 128.000 euro per l'anno 2027, 183.000 euro per l'anno 2028, 239.000 euro per l'anno 2029, 298.000 euro per l'anno 2030, 360.000 euro per l'anno 2031, 423.000 euro per l'anno 2032, 489.000 euro per l'anno 2033 e 558.000 euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 del medesimo Accordo.
  2. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, considerato quanto previsto al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2293 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1089 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KOSOVO PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE, CON PROTOCOLLO, FATTA A PRISTINA IL 22 GIUGNO 2021 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2029)

A.C. 2029 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021, di seguito denominata «Convenzione».

A.C. 2029 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

A.C. 2029 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2029 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1229 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA IL GHANA, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 28 LUGLIO 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2102)

A.C. 2102 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.

A.C. 2102 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 dell'Accordo medesimo.

A.C. 2102 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 7 del Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale relativo all'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 9.966 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 11 del medesimo Protocollo, valutati in euro 3.742 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dal titolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 2102 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 860 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LO STATO DEL QATAR, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 18 OTTOBRE 2021 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1587)

A.C. 1587 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021, di seguito denominato «Accordo».

A.C. 1587 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

A.C. 1587 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede alle attività di cui agli articoli 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 22 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1587 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 861 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UFFICIO EUROPEO PER IL SOSTEGNO ALL'ASILO RELATIVO ALLO STABILIMENTO DI UN UFFICIO OPERATIVO IN ROMA, FATTO A ROMA IL 22 NOVEMBRE 2017, CON DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA CONGIUNTA FATTA A ROMA IL 1° LUGLIO 2021 E A LA VALLETTA IL 13 LUGLIO 2021 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1588)

A.C. 1588 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

A.C. 1588 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

A.C. 1588 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1588 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.