XIX LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 15 OTTOBRE 2025
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 14 ottobre 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Di Giuseppe, Donzelli, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Di Giuseppe, Donzelli, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 10 ottobre 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
MARCHETTI: «Istituzione e disciplina della figura professionale dell'assistente spirituale nell'ambito delle reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore» (2659).
In data 13 ottobre 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
D'ORSO: «Disposizioni concernenti l'identificazione obbligatoria degli utenti di talune piattaforme telematiche e l’introduzione del divieto temporaneo di utilizzazione delle piattaforme di reti sociali telematiche» (2660).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato De Corato:
DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1099);
CARETTA ed altri: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio collinare e dell'agricoltura di collina» (1106);
DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di compiti e funzioni dei Comitati degli italiani all'estero, e soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero» (1329);
MORGANTE ed altri: «Istituzione dell'ostetrica di comunità e del servizio di assistenza domiciliare postnatale» (1431);
CANNATA ed altri: «Disposizioni concernenti la fornitura e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale» (1444);
CIOCCHETTI ed altri: «Modifica del comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e altre disposizioni nonché delega al Governo per il riconoscimento e la tutela della figura del caregiver familiare» (1690);
CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» (1812);
CERRETO ed altri: «Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista e istituzione del registro nazionale» (1901);
ROSSO ed altri: «Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo» (2132);
CERRETO ed altri: «Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi destinati al consumo» (2310);
GIORGIANNI ed altri: «Agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese» (2474).
Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge n. 2477, d'iniziativa dei deputati Zinzi ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di introduzione della pena accessoria e della misura cautelare dell'oscuramento del profilo personale nelle piattaforme di reti sociali telematiche e loro applicazione per i delitti indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354».
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
S. 1184. – «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese» (approvato dal Senato) (2655) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):
ZINZI ed altri: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di introduzione della pena accessoria e della misura cautelare dell'oscuramento del profilo personale nelle piattaforme di reti sociali telematiche e loro applicazione per i delitti indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354» (2477) Parere delle Commissioni I, V e IX.
V Commissione (Bilancio e Tesoro):
TUCCI: «Disposizioni per agevolare l'accesso ai fondi e ai finanziamenti dell'Unione europea» (2452) Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VII Commissione (Cultura):
MOLLICONE ed altri: «Deleghe al Governo per la riforma, il riordino e il coordinamento della normativa in materia di cinema e audiovisivo» (2578) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
S. 180-1041. – Senatori ZANETTIN ed altri; MARTI: «Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2654) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
DORI: «Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53, concernenti l'istituzione di un permesso retribuito per i casi di malattia o morte dell'animale di affezione» (2453) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
FRATOIANNI ed altri: «Introduzione di un meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni dei lavoratori» (2532) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X;
IARIA ed altri: «Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e altre disposizioni in materia di accesso dei lavoratori del settore ferroviario al trattamento pensionistico» (2534) Parere delle Commissioni I, V e IX.
XII Commissione (Affari sociali):
FURFARO ed altri: «Disposizioni generali in materia di progettazione universale e di partecipazione delle persone disabili a tutti gli ambiti della vita sociale» (1843) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):
SIMIANI ed altri: «Disciplina dell'ippicoltura nonché disposizioni per la promozione delle attività equestri e il benessere degli equidi» (2465) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'olivicoltore non coltivatore diretto o imprenditore agricolo custode del patrimonio olivicolo» (2573) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
Sentenza n. 144 del 10 luglio – 7 ottobre 2025 (Doc. VII, n. 550),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro:
alla XI Commissione (Lavoro);
Sentenza n. 145 del 9 luglio – 9 ottobre 2025 (Doc. VII, n. 551),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
Sentenza n. 146 del 7 luglio – 13 ottobre 2025 (Doc. VII, n. 552),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 473-bis.17 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, sezione quarta civile:
alla II Commissione (Giustizia).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla VIII Commissione (Ambiente), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
in data 7 ottobre 2025, Sentenza n. 143 del 9 luglio – 7 ottobre 2025 (Doc. VII, n. 549),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge della Regione Liguria 18 marzo 2013, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi», nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d'uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d'uso che si intende insediare, nell'ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva;
in data 14 ottobre 2025, Sentenza n. 147 del 7 luglio – 14 ottobre 2025 (Doc. VII, n. 553),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e nel testo vigente prima delle modifiche di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 183 del 2020, come convertito;
dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2021, n. 156;
dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 10-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25;
dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, come convertito e nel testo vigente prima delle modifiche di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 183 del 2020, come convertito, sollevata, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 21 del 2021, sollevata, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta.
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e recante abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile) (COM(2025) 548 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo, in data 8 ottobre 2025, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dall'8 all'11 settembre 2025, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Doc. XII, n. 652) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche (Doc. XII, n. 653) – alla V Commissione (Bilancio);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio (Doc. XII, n. 654) – alla V Commissione (Bilancio);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Doc. XII, n. 655) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione (Doc. XII, n. 656) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza allo scopo di sostituirne gli allegati A e B (Doc. XII, n. 657) – alla II Commissione (Giustizia);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la proroga del termine per l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust (Doc. XII, n. 658) – alla II Commissione (Giustizia);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile (Doc. XII, n. 659) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra (Doc. XII, n. 660) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra (Doc. XII, n. 661) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sulle relazioni 2023 e 2024 della Commissione sull'Ucraina (Doc. XII, n. 662) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione di Vanuatu all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (Doc. XII, n. 663) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (Doc. XII, n. 664) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare (Doc. XII, n. 665) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sul ruolo della politica di coesione nel sostegno alla transizione giusta (Doc. XII, n. 666) – alla V Commissione (Bilancio);
Risoluzione sul ruolo degli investimenti della politica di coesione per risolvere l'attuale crisi abitativa (Doc. XII, n. 667) – alla V Commissione (Bilancio);
Risoluzione sulle possibilità di semplificazione dei fondi di coesione (Doc. XII, n. 668) – alla V Commissione (Bilancio);
Risoluzione sulla governance di internet – Rinnovo del mandato del Forum sulla governance di internet (Doc. XII, n. 669) – alla IX Commissione (Trasporti);
Risoluzione sul tema «Rafforzare la resilienza della Moldova dinanzi alle minacce ibride e alle ingerenze malevole della Russia» (Doc. XII, n. 670) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sulla detenzione di cittadini dell'Unione europea nelle zone occupate di Cipro (Doc. XII, n. 671) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione Gaza al punto di rottura: azione dell'Unione europea per contrastare la carestia, necessità urgente di liberare gli ostaggi e di procedere verso una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati (Doc. XII, n. 672) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sulla situazione in Colombia dopo l'ondata di recenti attacchi terroristici (Doc. XII, n. 673) – alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dalla Commissione europea.
La Commissione europea, in data 9 ottobre 2025, ha trasmesso il documento C(2025) 6900 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della X Commissione (Attività produttive) (Doc. XVIII, n. 29) in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione (COM(2025) 85 final).
Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 10, 12 e 13 ottobre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro di valutazione UE della giustizia 2025 (COM(2025) 375 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/693 (COM(2025) 463 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 ottobre 2025;
Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione, a nome dell'Unione, nonché alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032) (COM(2025) 511 final e COM(2025) 512), corredate dei rispettivi allegati (COM(2025) 511 final – Annexes 1 to 2 e COM(2025) 512 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032) (COM(2025) 515 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla delega di potere a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (COM(2025) 631 final), che è assegnata in sede primaria alla Commissione IX (Trasporti);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione di REACT-EU (COM(2025) 634 final), corredata dei relativi allegati (COM(2025) 634 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa ad una strategia per la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria nell'Unione europea (COM(2025) 681 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio su una nuova agenda strategica UE-India (JOIN(2025) 50 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
La Corte dei conti europea, in data 9 ottobre 2025, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, ha comunicato la pubblicazione delle relazioni annuali della Corte sull'esercizio finanziario 2024, corredate delle risposte delle istituzioni, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettera in data 10 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Cerano d'Intelvi (Como).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Giorgio Carlo Brugnoni, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale Cinema e audiovisivo, nell'ambito del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).
Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (320).
Questa richiesta, in data 10 ottobre 2025, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 19 novembre 2025. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 ottobre 2025.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (321).
Questa richiesta, in data 10 ottobre 2025, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 19 novembre 2025. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 ottobre 2025.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (322).
Questa richiesta, in data 10 ottobre 2025, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 19 novembre 2025. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 ottobre 2025.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE (323).
Questa richiesta, in data 10 ottobre 2025, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 19 novembre 2025. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 ottobre 2025.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 (324).
Questa richiesta, in data 10 ottobre 2025, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 19 novembre 2025. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 ottobre 2025.
Il Ministro della cultura, con lettera in data 9 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le richieste di parere parlamentare sugli schemi di decreto ministeriale recanti:
rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Puglia (325);
rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Friuli Venezia Giulia (326).
Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 3 novembre 2025.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2025, relativo al potenziamento delle capacità All Terrain Vehicles (ATV) dello strumento militare terrestre in ottica Full/ATV(327).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 novembre 2025. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 3 novembre 2025.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2025, denominato «Nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES)», relativo al rinnovamento della componente aeromeccanizzata dello strumento terrestre (328).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 novembre 2025. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 3 novembre 2025.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
MOZIONE SCHLEIN, FRATOIANNI, BOSCHI, MAGI ED ALTRI N. 1-00498 CONCERNENTE INIZIATIVE VOLTE AD EVITARE IL RINNOVO DEL MEMORANDUM D'INTESA DEL 2017 CON LA LIBIA, NONCHÉ A RIVEDERE INTEGRALMENTE GLI ACCORDI CON TALE PAESE PER IL CONTROLLO DELLE MIGRAZIONI, ANCHE AL FINE DI ASSICURARE LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
Mozione
La Camera,
premesso che:
1) il Memorandum d'intesa sottoscritto il 2 febbraio 2017 tra l'Italia e il Governo di Accordo Nazionale della Libia, finalizzato al contrasto dell'immigrazione irregolare, del traffico di esseri umani e al rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza e controllo delle frontiere;
2) si richiamano gli articoli 2, 3, 4, 10, 13 e 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli articoli 2, 3, 4 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), nonché l'articolo 10 della Costituzione italiana che garantisce il diritto d'asilo;
3) si sottolinea il principio di non-refoulement sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951;
4) alla luce dei numerosi e dettagliati rapporti pubblicati da organizzazioni internazionali, Nazioni Unite, Ong e organismi indipendenti, che documentano gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani nei confronti di migranti e rifugiati in Libia dal 2017, tra cui detenzioni arbitrarie, torture, schiavitù, lavoro forzato, violenze sessuali, tratta e sparizioni forzate;
5) il 12 maggio 2025 il Governo libico ha formalmente accettato la giurisdizione della Corte penale internazionale per i crimini commessi in Libia dal 2011 fino alla fine del 2017, in applicazione dell'articolo 12(3) dello Statuto di Roma. La Libia, pur non essendo Stato Parte dello Statuto, è stata sottoposta all'esame della Cpi dal 2011, a seguito del deferimento operato dal Consiglio di Sicurezza Onu (risoluzione 1970 del 26 febbraio 2011), che ha attribuito alla Cpi competenza per i crimini commessi in Libia o da libici dal 15 febbraio 2011. Sono emerse numerose evidenze documentate alla Corte, riguardanti violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani in Libia: tortura, detenzioni arbitrarie, violenza sessuale e tratta di persone, in particolare migranti e rifugiati, che configurano potenzialmente crimini contro l'umanità;
6) vanno considerati i recenti sviluppi che mostrano un grave deterioramento delle condizioni di sicurezza per le persone di origine subsahariana in Libia, nonché la presa di posizione dell'Agenzia di sicurezza interna della Libia (Asi), la quale nel mese di aprile 2025 ha annunciato la sospensione delle attività di dieci organizzazioni non governative internazionali, tra cui anche diverse realtà italiane, e dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr);
7) va considerato che lo stesso rapporto finale della Missione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite in Libia ha riscontrato che il Direttorato per la lotta alla migrazione illegale risulta essere colluso, insieme alla «Guardia costiera libica», con milizie e trafficanti nell'ambito dell'intercettazione e della privazione della libertà di donne e uomini migranti, della loro riduzione in schiavitù, del lavoro forzato, della detenzione, dell'estorsione e della tratta di esseri umani, che secondo il rapporto Ffm delle Nazioni Unite «generano entrate significative per individui, gruppi e istituzioni statali»;
8) alla luce del rapporto finale della Missione d'inchiesta indipendente condotta dalle Nazioni Unite in Libia, pubblicato il 27 marzo 2023, che ha concluso che la Missione «ha riscontrato ragionevoli motivi per ritenere che dal 2016 siano stati commessi crimini contro l'umanità contro libici e migranti in tutta la Libia nel contesto della privazione della libertà», e inoltre che il sostegno tecnico, logistico e monetario dall'Unione europea e dai suoi Stati membri alla cosiddetta Guardia costiera libica, con l'obiettivo dichiarato di aumentare le intercettazioni in mare, comporta la violazione del principio di non respingimento, in quanto la Libia non può essere considerata in alcun modo un luogo sicuro per migranti e rifugiati, e per questo chiedeva la cessazione di ogni supporto diretto o indiretto agli attori libici coinvolti in questi crimini;
9) alla luce delle numerose violenze a danno di persone migranti e attori umanitari presenti nel Mediterraneo, nonché delle documentate violazioni delle norme procedurali standard durante le operazioni di intercettazione – documentate dalle stesse agenzie dell'Unione europea – da cui si evince la totale inadeguatezza delle autorità libiche nello svolgimento delle operazioni in oggetto e l'inefficacia delle attività di formazione condotte;
10) si richiama la sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 4557/24) che confermava la condanna del comandante della nave mercantile ASSO28, battente bandiera italiana, a titolo di sbarco e abbandono arbitrario di persone (articolo 1155 del codice della navigazione) e di abbandono di persone minori o incapaci (articolo 591 del codice penale), per aver consegnato a una motovedetta libica 101 migranti soccorsi in acque internazionali e che contestualmente dichiarava che la Libia non è un porto sicuro e che lo sbarco sulle sue coste delle persone soccorse in mare è illegittimo e si configura come respingimento collettivo;
11) si richiama la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (caso SS e altri c. Italia) che, pur dichiarando irricevibile il ricorso, rileva che la Libia «non è un paese sicuro» e ribadisce i molteplici appelli a interrompere la collaborazione con le autorità costiere libiche, conferma l'urgenza di interrompere la collaborazione con la Libia ai fini di intercettazione e ritorno forzato di persone nel territorio libico;
12) vanno considerati i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), secondo cui tra il 2017 e il 2025 oltre 23.000 persone risultano morte o disperse nella rotta del Mediterraneo centrale;
13) sempre secondo i dati forniti da Oim, tra il 2017 e il 28 giugno 2025, almeno 158.820 persone sono state intercettate in mare e respinte in Libia dalla Guardia costiera libica, spesso con il supporto diretto o indiretto delle autorità italiane ed europee;
14) stando alle cifre relative alla missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della marina militare libica e al contributo italiano alla missione Eubam Libya, la spesa italiana ammonta almeno a circa 290 milioni di euro dal 2017 ad oggi;
15) sono necessarie politiche migratorie fondate sul rispetto della dignità umana, sulla solidarietà europea e sulla responsabilità condivisa nella ricerca e soccorso in mare;
16) lo stesso Memorandum d'Intesa del 2017 con la Libia prevede all'articolo 5 che la sua interpretazione e applicazione avvengano «nel rispetto degli obblighi internazionali e degli accordi sui diritti umani di cui i due Paesi siano parte»,
impegna il Governo:
1) a non procedere a nuovi rinnovi automatici del Memorandum d'intesa del 2017 con la Libia, sospendendo immediatamente ogni forma di cooperazione tecnica, materiale e operativa che comporti il ritorno forzato di persone verso il territorio libico, in violazione del principio di non refoulement quale norma di diritto cogente;
2) ad adottare iniziative di competenza volte a rivedere integralmente gli accordi bilaterali con la Libia in materia di controllo delle migrazioni, limitando la collaborazione alla promozione di sistemi di tutela e rispetto dei diritti umani, all'evacuazione di tutte le persone detenute nei centri di detenzione formali e informali presenti sul territorio libico e la chiusura definitiva di tali centri;
3) a promuovere, in sede europea, l'istituzione di una missione civile di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, sul modello dell'operazione Mare Nostrum, dando attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo sulla necessità di un intervento dell'Unione europea nelle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo (2023/2787(RSP);
4) a promuovere, anche in attuazione del nuovo regolamento (Ue) 2024/1350 del 14 maggio 2024 che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria, un piano europeo di ingressi umanitari dalla Libia di persone con un bisogno di protezione internazionale;
5) a fornire preventivamente e regolarmente ogni utile elemento al Parlamento in merito alle attività di cooperazione e spesa in Libia tramite fondi nazionali ed europei, garantendo pieno accesso alle informazioni, la massima trasparenza e tracciabilità, nonché un monitoraggio e una valutazione d'impatto sui diritti umani;
6) a porre fine al sostegno a entità libiche implicate in violazioni dei diritti umani, escludendo tali soggetti da ogni forma di assistenza finanziaria, logistica o formativa;
7) ad adoperarsi concretamente per proteggere la vita e i diritti umani di rifugiati e migranti in Libia, nonché ad assumere iniziative volte ad accertare responsabilità per la violazione dei diritti umani perpetrate contro rifugiati e migranti in Libia;
8) a non procedere alla sottoscrizione di accordi, intese o patti di cooperazione con Paesi che non rispettano la Dichiarazione universale dei diritti umani o che perpetrano discriminazioni in base all'origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali e al genere.
(1-00498) «Schlein, Fratoianni, Boschi, Magi, Bonelli, Provenzano, Orfini, Ghirra, Zaratti, Bakkali».
MOZIONI MOLINARI ED ALTRI N. 1-00479, CASTIGLIONE ED ALTRI N. 1-00484, CERRETO ED ALTRI N. 1-00494, CARAMIELLO ED ALTRI N. 1-00500, MANES ED ALTRI N. 1-00503 E FORATTINI ED ALTRI N. 1-00504 IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA COMUNE
Mozioni
La Camera,
premesso che:
1) la Commissione europea, guidata dalla Presidente Ursula Von der Leyen, ha avviato in anticipo di due anni rispetto alla sua entrata in vigore la definizione della nuova Pac post-2027, generando forte preoccupazione tra gli operatori del settore agricolo italiano;
2) tale iniziativa rientra nella proposta della Commissione europea di rivoluzionare il Quadro finanziario pluriennale dei prossimi sette anni (il Qfp 2028-2034), accorpando oltre 540 programmi, tra cui la Pac e il fondo di coesione e di sviluppo regionale, in un unico contenitore comune, insieme all'ipotesi anche di aumentare i contributi nazionali al bilancio, attraverso nuove fonti di risorse proprie tra accise ambientali, accise sui tabacchi, nonché con i ricavi delle grandi imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro;
3) in altri termini il futuro «Fondo europeo per la prosperità e la sicurezza economica, territoriale, sociale, rurale e marittima sostenibili» – questo il nome del nuovo fondo unico – accorperà una serie di linee di bilancio oggi indipendenti, tra cui – appunto – entrambi i pilastri della Pac – sviluppo rurale e pagamenti diretti –, il fondo di coesione e di sviluppo regionale, il fondo sociale, la Politica comune della pesca e (dal 2028) anche il Fondo sociale per il clima;
4) indubbiamente l'ipotesi della creazione di un fondo unico nazionale all'interno del Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Unione europea, che accorpi vari strumenti finanziari, tra cui la Pac, oltre a modificare radicalmente l'attuale struttura a due pilastri (Feaga e Feasr), che ha garantito una relativa stabilità al comparto agricolo negli anni, rischia di indebolire fortemente le politiche di sostegno strutturale al comparto;
5) a giudizio dei firmatari del presente atto d'indirizzo, un simile approccio, peraltro orientato ad una degressività delle risorse, è evidente che abbia come obiettivo quello di disconoscere la funzione economica e strategica dell'agricoltura e il suo ruolo essenziale nella sicurezza alimentare europea;
6) il budget agricolo nel periodo 2021/2027 ha già subito una significativa riduzione in termini reali: per l'Italia da 52,4 a 45,3 miliardi di euro, con una forte contrazione del sostegno al reddito e una crescente frammentazione dei pagamenti diretti;
7) le scelte della Commissione europea – come l'eccessivo ricorso ad atti delegati e l'impostazione performance-based mutuata dal Pnrr – rischiano di accentuare il «tecnocratismo decisionale» a discapito della sovranità degli Stati membri;
8) le recenti mobilitazioni degli agricoltori e delle filiere agroalimentari a Bruxelles denunciano un diffuso malcontento e la percezione di un disinteresse strutturale delle istituzioni europee verso il comparto primario;
9) le politiche europee attuali, spesso ispirate da una visione ideologica e lontana dalla realtà dei territori, stanno infatti affossando l'agricoltura italiana, imponendo ad essa vincoli ambientali, burocratici e normativi sempre più rigorosi;
10) è necessario che la Pac rimanga al centro delle strategie dell'Unione europea a sostegno di un sistema alimentare e agricolo sicuro, sostenibile e competitivo, che valorizzi in primo luogo il lavoro degli agricoltori nella veste di custodi dell'ambiente e del territorio;
11) il Parlamento europeo stesso ha recentemente adottato una posizione critica verso la Commissione, chiedendo di mantenere l'impianto a due pilastri e aumentare significativamente il budget Pac per far fronte all'inflazione e alle sfide economiche, ambientali e geopolitiche;
12) la leadership della Commissione Von der Leyen, in questo contesto, sta mostrando un approccio sempre più punitivo e diffamatorio verso il modello agricolo italiano, ignorando il suo valore in termini di qualità, sostenibilità e sicurezza alimentare,
impegna il Governo:
1) a farsi promotore in sede europea della ferma contrarietà dell'Italia alle ipotesi di riforma della Pac proposte dalla Commissione europea, che prevedono il superamento della struttura a due pilastri, con la conseguente riduzione del budget dedicato al settore, andando a minare la competitività dell'agricoltura italiana;
2) a difendere e salvaguardare con ogni necessaria iniziativa di competenza la gestione decentrata dei programmi affidati alle regioni, il cui ruolo chiave – come ad esempio per la Pac nella definizione degli interventi per lo sviluppo rurale – non deve essere messo in discussione;
3) a difendere con forza, nelle sedi europee, gli interessi degli agricoltori italiani;
4) a denunciare le derive punitive e ideologiche delle politiche europee in materia agricola, che stanno compromettendo il futuro del comparto agroalimentare nazionale;
5) a promuovere una nuova visione della Pac che valorizzi il ruolo dell'agricoltura italiana come pilastro di sostenibilità, sicurezza alimentare e coesione territoriale;
6) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire la partecipazione attiva delle istituzioni, delle organizzazioni agricole e dei portatori di interesse nella definizione della futura programmazione post-2027;
7) a difendere in tutte le sedi opportune la competitività della filiera agroalimentare italiana, promuovendo l'introduzione di clausole di reciprocità nelle relazioni commerciali e opponendosi a politiche dannose o penalizzanti per il comparto.
(1-00479) «Molinari, Andreuzza, Angelucci, Bagnai, Barabotti, Benvenuto, Davide Bergamini, Billi, Bisa, Bof, Bordonali, Bossi, Bruzzone, Candiani, Caparvi, Carloni, Carrà, Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Coin, Comaroli, Crippa, Dara, De Bertoldi, Di Mattina, Formentini, Frassini, Furgiuele, Giaccone, Giagoni, Giglio Vigna, Gusmeroli, Iezzi, Latini, Lazzarini, Loizzo, Maccanti, Marchetti, Matone, Miele, Montemagni, Morrone, Nisini, Ottaviani, Panizzut, Pierro, Pizzimenti, Pretto, Ravetto, Sasso, Stefani, Sudano, Toccalini, Ziello, Zinzi, Zoffili».
La Camera,
premesso che:
1) lo scorso 16 luglio 2025, il Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Christophe Hansen, ha illustrato alla Commissione Agri del Parlamento europeo la proposta per la struttura del prossimo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2028-2034, introducendo, in un quadro di significativo incremento del budget annuale complessivo dell'Unione europea (da 1.200 a circa 2.000 miliardi di euro), un'architettura che prevede un cambiamento sostanziale nell'organizzazione e nell'erogazione dei fondi europei;
2) tale proposta, pur in attesa dei dettagli completi che saranno pubblicati in autunno, prevede la creazione di un unico fondo denominato «Fondo europeo per la prosperità e la sicurezza sostenibili a livello economico, territoriale, sociale, rurale e marittimo», che accorpa al suo interno il Feaga, il Feasr, i fondi di coesione, quelli per la pesca e il fondo sociale, eliminando la distinzione tra i due pilastri della Pac introducendo una logica di sostegno attraverso «Piani partenariali nazionali e regionali (Pnr)»;
3) secondo la proposta di regolamento, i pagamenti diretti e le misure per lo sviluppo rurale (circa 87 miliardi di euro nella precedente programmazione) saranno erogati attraverso un unico canale, con quote vincolate ma inserite in un contesto più ampio e meno specificamente agricolo. Quasi tutti gli interventi precedentemente finanziati dal secondo pilastro sono ora considerati pagamenti di sostegno al reddito e come tali rientranti nel plafond unico;
4) la bozza del nuovo fondo prevede una significativa riduzione delle risorse dedicate al settore agricolo: il nuovo fondo unico destinerebbe circa 295,7 miliardi di euro all'agricoltura, segnando una diminuzione del 24 per cento rispetto ai 386 miliardi previsti nella Pac attuale. Tra tagli ed inflazione non recuperata, il valore degli aiuti Pac nel 2034 sarà pari (dati Farm Europe) al 57 per cento di quelli erogati nel 2020;
5) la proposta introduce inoltre elementi di degressività nel sostegno al reddito basato sulla superficie, imponendo riduzioni progressive per importi superiori ai 20.000 euro annui per azienda agricola, fino al 75 per cento per importi superiori a 75.000 euro, con un tetto massimo complessivo fissato a 100.000 euro per agricoltore;
6) sebbene sia previsto un sostegno forfettario per i piccoli agricoltori fino a un massimo di 3.000 euro, tale misura risulterebbe penalizzante rispetto agli attuali importi ottenuti attraverso i pagamenti diretti e l'adesione agli ecoschemi del primo pilastro, specialmente per le aziende con superfici inferiori a 10 ettari;
7) oltre agli aiuti diretti, suscita forte preoccupazione anche la sorte delle politiche per lo sviluppo rurale: sebbene la proposta preveda il mantenimento di alcune misure strategiche, – quali gli interventi in materia di silvicoltura, agroambiente, competitività delle imprese e rafforzamento del potenziale produttivo –, all'interno del Fondo unico e con risorse assegnate agli agricoltori, permane il rischio che importanti strumenti di sviluppo locale possano subire un forte ridimensionamento;
8) il programma Leader/Clld è una metodologia di sviluppo locale che coinvolge gli attori locali nell'elaborazione delle strategie, nei processi decisionali e nell'attribuzione delle risorse per lo sviluppo delle rispettive zone rurali, storicamente centrale per l'animazione dei territori rurali attraverso partenariati pubblico-privati, che risulta sì menzionato nella bozza di proposta della Commissione, ma non è accompagnato da una dotazione finanziaria specifica e vincolante. È invece ricompreso in modo generico all'interno dei Piani partenariali nazionali e regionali (Pnr), assorbito in un insieme indistinto e onnicomprensivo di priorità nazionali. In tal modo si espone tale programmazione al rischio concreto che alcuni Stati membri decidano di non attuarla affatto, determinando una progressiva marginalizzazione delle politiche di sviluppo locale partecipato e la scomparsa di parte rilevante dell'attuale impianto;
9) di particolare gravità, oltre all'accorpamento, è il taglio al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (Feampa), ridotto da 6,2 a poco più di 2 miliardi di euro, che comporta severe limitazioni alla possibilità di ammodernare le flotte, azzerandone la competitività, e l'impossibilità di adeguarsi alle norme ambientali;
10) per quanto riguarda il metodo, in contraddizione con lo spirito del Trattato di Lisbona che mette il Parlamento europeo al centro della vita democratica dell'Unione, la proposta presentata dalla Commissione non ha tenuto conto del voto dei parlamentari, che si erano espressi con larga maggioranza contro il Fondo unico. Il Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha presentato la sua proposta di riforma senza aspettare le indicazioni che la Commissione agricoltura del Parlamento europeo si apprestava a votare;
11) è in corso di ratifica l'accordo Mercosur tra Unione europea e Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, sui cui effetti la XIII commissione agricoltura della Camera dei deputati ha in corso una indagine conoscitiva, che prevede la liberalizzazione dell'import del 93 per cento dei prodotti agricoli, mediante la progressiva riduzione delle barriere tariffarie e non tariffarie. Su tale Accordo alcuni Stati, tra cui l'Italia, hanno manifestato riserve in merito all'impatto sul settore agricolo europeo e alla mancanza di disposizioni efficaci in materia di sostenibilità ambientale, diritti dei lavoratori, impegni alla tutela del territorio e alla lotta alla deforestazione illegale. A fronte di queste osservazioni la precedente Commissione UE (dicembre 2024) aveva annunciato misure compensative supplementari per il settore agricolo europeo;
12) le tensioni geopolitiche stanno riscrivendo le regole del commercio globale. Il settore agricolo è tra i più colpiti dai dazi che l'amministrazione Trump ha imposto, sia pure in un quadro di accordo bilaterale USA-UE. In questo contesto le dipendenze strategiche, e tra queste la produzione alimentare, tornano ad essere priorità anche nei Paesi sviluppati;
13) ne deriva che all'Unione serve una politica agricola forte e unitaria, finalizzata al rafforzamento della sicurezza alimentare, tramite regole uguali per tutti, senza prevedere, in nome di una presunta flessibilità, l'ampliamento degli spazi di nazionalizzazione delle risorse finanziarie e delle scelte di intervento, che finiscono per favorire gli Stati economicamente più forti;
14) la proposta della Commissione UE in discussione, nella sua formulazione attuale, rischia di rappresentare un chiaro disimpegno dell'Unione europea nei confronti della politica agricola comune, l'unica autentica politica comune dell'Unione, legata alla necessità di assicurare alimenti sufficienti agli europei, cancellando la distintività e la strategicità dell'agricoltura e della pesca europee, compromettendo la stabilità economica e sociale di milioni di agricoltori europei e generando preoccupazione per la tenuta finanziaria delle politiche agricole e rurali nei prossimi anni;
15) peraltro le politiche green dell'Unione e il disimpegno dalle politiche agricole mostrano già i loro effetti nelle campagne italiane, laddove si sta verificando una significazione sostituzione, anche in aree in attualità di coltivazione, dei terreni agricoli in aree destinate a produzione energetica da fonte rinnovabile in forza della maggiore convenienza economica che deriva da questo mutamento di destinazione,
impegna il Governo:
1) a farsi promotore in sede europea di una iniziativa volta al mantenimento di fondi specificamente destinati al settore agricolo all'interno del prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, in misura almeno pari all'attuale dotazione della Pac, onde evitare una riduzione delle risorse reali, anche alla luce dell'inflazione;
2) a sostenere l'introduzione di adeguate misure compensative legate ai rischi per la competitività delle imprese agricole europee connessi all'adozione del Mercosur e all'introduzione dei dazi USA;
3) a sostenere in sede negoziale il ripristino della distinzione tra strumenti di sostegno al reddito (Feaga) e strumenti per lo sviluppo rurale (Feasr), o in alternativa a garantire una dotazione vincolante e chiaramente separata per le misure agricole all'interno del fondo unico proposto, con l'obiettivo di sostenere gli investimenti in sostenibilità e innovazione, e in tale ambito a mantenere e rifinanziare il Fondo per la pesca (Feampa);
4) a richiedere in sede europea garanzie vincolanti per la tutela e il rafforzamento del programma Leader/Clld, mantenendo una percentuale minima obbligatoria di fondi da destinare alla loro attuazione, al fine di sostenere lo sviluppo endogeno delle aree rurali e combattere il progressivo abbandono del territorio;
5) in tale quadro, a sostenere la proposta che prevede l'utilizzo dei fondi della Coesione per la realizzazione di infrastrutture idriche per l'agricoltura con particolare riferimento ai bacini di accumulo, per contrastare la siccità e i cambiamenti climatici (costati all'agricoltura italiana 20 miliardi di euro negli ultimi tre anni), nonché per garantire l'approvvigionamento idrico;
6) a sollecitare chiarezza e trasparenza in sede europea sulle nuove modalità di calcolo e ripartizione del sostegno al reddito, affinché non risultino penalizzate né le aziende più grandi, che rappresentano una quota significativa della produzione nazionale, né le piccole aziende agricole, presidio essenziale per il paesaggio, la biodiversità e la coesione territoriale;
7) a rappresentare in tutte le sedi europee la necessità che la futura architettura della Pac i salvaguardi la stabilità economica delle imprese agricole e zootecniche italiane, in particolare quelle operanti nelle aree svantaggiate, montane e interne, rafforzando la competitività e la resilienza del settore primario;
8) a promuovere un'azione concertata con gli altri Stati membri al fine di costruire un'alleanza che richieda un rafforzamento del bilancio agricolo europeo e una maggiore attenzione alle specificità territoriali e ambientali delle diverse realtà rurali;
9) a fornire tempestivamente al Parlamento ogni elemento utile in merito agli sviluppi del negoziato sul Qfp 2028-2034 e alle azioni intraprese dal Governo italiano per la difesa del comparto agricolo nazionale;
10) a difesa della sovranità alimentare, a individuare le opportune forme di contemperamento tra le esigenze della produzione energetica da fonte rinnovabile e quelle della produzione agroalimentare, da ritenersi di pari valore in termini di pubblica utilità, tutelando le aree in attualità di coltivazione.
(1-00484) «Castiglione, Nevi, Gatta, Arruzzolo, Battilocchio».
La Camera,
premesso che:
1) la politica agricola comune (Pac) rappresenta la politica europea di maggiore importanza dell'Unione, istituita con l'articolo 32 del «Trattato che istituisce la Comunità economica europea» (Tcee), facente parte dei Trattati di Roma del 25 marzo 1957 insieme al «Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica» (Euratom);
2) la Pac, ad ora disciplinata dal Titolo III, articoli 38-41, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), si prefigge distinte finalità, tra le quali quelle di incrementare la produttività dell'agricoltura, tutelare il reddito degli agricoltori e garantire approvvigionamenti alimentari a prezzi adeguati per i cittadini. Essa, dalla sua prima applicazione nel 1962, si è affermata come il principale strumento di programmazione strategica degli investimenti agricoli in Europa;
3) il 19 febbraio 2025 il Commissario europeo all'agricoltura e all'alimentazione Christophe Hansen e il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto hanno presentato la Comunicazione della Commissione europea «Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione», il principale documento che illustra l'orientamento della politica agricola della Commissione Von Der Leyen II;
4) in questo documento la Commissione ha mostrato di adottare, tra le altre, le posizioni avanzate a più riprese dal Governo italiano, dimostrando una inversione di tendenza rispetto al passato, accettando la necessità di difendere la sovranità alimentare europea e semplificare la politica agricola europea, evitando che sia soggetta a condizionalità ambientali irragionevoli e imposte senza un adeguato confronto con gli agricoltori europei, nonché a vincoli burocratici inadeguati;
5) i contenuti della Visione recuperano le proposte strategiche avanzate dal Governo italiano negli ultimi 3 anni, ottenendo – tra le altre – la revisione della programmazione Pac attuale con ampie semplificazioni sul piano normativo e di condizionalità, nonché con il ritiro della proposta di riforma del regolamento Ue dei fitofarmaci;
6) il Quadro finanziario pluriennale (Qfp) è lo strumento di programmazione finanziaria del bilancio dell'Unione europea, organizzato sulla base di cicli di programmazione e approvato previo confronto trilaterale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
7) nell'ambito del ciclo di programmazione 2028-2034, che succederà all'attuale relativo al periodo 2021-2027, la Commissione europea ha preventivamente avviato l'iter di definizione del nuovo ciclo di programmazione del budget e dei vari fondi europei a esso collegati;
8) in proposito, nel corso del Consiglio dei ministri dell'agricoltura e della pesca dell'Unione (cosiddetto Consiglio Agrifish) del 26 maggio 2025, è stato affrontato il tema dell'istituzione del cosiddetto «Fondo unico» nell'ambito della nuova programmazione 2028-2034;
9) l'idea di un Fondo unico presentata dalla Commissione implicherebbe la confluenza delle risorse della politica agricola comune e delle politiche di coesione in un unico grande fondo, esponendo al rischio di perdere le specificità e la strategicità di entrambi gli strumenti di attuazione delle politiche europee;
10) in particolare, il Fondo unico così costituito accorperebbe linee di bilancio quali la Pac (con entrambi i suoi pilastri: quello relativo ai «pagamenti diretti» e quello relativo allo «sviluppo rurale»), il Fondo di coesione e di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e le risorse devolute alla Politica comune della pesca (Pcp);
11) nel corso del citato Consiglio Agrifish del 26 maggio 2025 il Governo italiano si è fatto promotore di una posizione di forte contrarietà all'istituzione del Fondo unico, alla riduzione delle risorse Ue per l'agricoltura e alla perdita della specifica natura strategica della Pac, posizione condivisa nel corso dello stesso Consiglio da 16 Paesi membri dell'Unione e che ha trovato ampia convergenza anche al di fuori dei consessi europei, tra le associazioni di categoria e datoriali del mondo agricolo;
12) il Governo italiano ha infatti espresso la forte preoccupazione sollecitata dall'idea della Commissione di sopprimere l'attuale approccio di gestione della politica agricola comune basata su investimenti e programmazione, rammentando che gli stessi Trattati di Roma, istitutivi dell'Unione, hanno messo al centro della politica europea l'eccezionalità dell'agricoltura e la necessità di salvaguardare la sovranità alimentare europea;
13) lo scorso 16 luglio 2025 il Commissario Hansen ha presentato alla Commissione agricoltura del Parlamento europeo la proposta di struttura del budget per il Qfp 2028-2034 per quanto di pertinenza delle politiche agricole;
14) il progetto di Qfp della Commissione così presentato prevede un sostanziale incremento delle risorse complessive da 1.270 miliardi di euro a circa 2.000 miliardi di euro complessivi e l'istituzione del sopracitato Fondo unico pari circa 865 miliardi di euro, con una quota vincolata alla Pac pari a 300 miliardi di euro in un plafond unico. Tale quota vincolata risulta inferiore ai 386 miliardi di euro previsti per la programmazione 2021-2027;
15) la riduzione di risorse destinate all'agricoltura, a fronte di un aumento complessivo delle risorse, risulta inadeguata di fronte alle sfide che l'agricoltura europea è chiamata ad affrontare, anche alla luce del mutato e più complesso contesto socioeconomico, climatico e geopolitico globale;
16) il nuovo Fondo unico così prospettato prevederebbe la possibilità di destinare le risorse anche a finalità non strettamente legate allo sviluppo della sovranità alimentare europea, rendendole suscettibili di impieghi impropri, ad esempio per politiche di spesa non produttiva come il reddito di cittadinanza;
17) suscita forte preoccupazione la perdita della natura strategica della Pac, articolata nei suoi due pilastri in un sistema di gestione, con un passo indietro che rischia di compromettere oltre 60 anni di politica agricola comune;
18) il Parlamento europeo, con risoluzione approvata il 10 settembre 2025 ha, tra le altre cose, condiviso la posizione sostenuta dall'Italia nel corso del Consiglio Agrifish del 26 maggio 2025, difendendo l'esigenza di semplificare la Pac e affermando la sua contrarietà all'integrazione dei finanziamenti della politica agricola comune con quelli di altri settori, difendendone la specificità. In particolare, il Parlamento europeo ha affermato che «è essenziale mantenere i fondi della Pac separati dagli altri e non fonderli in un fondo unico nazionale, così da mantenere il carattere comunitario della Pac e garantire pari condizioni per gli agricoltori di tutti gli Stati membri»;
19) nel corso del Consiglio Agrifish del 22 settembre 2025 il Governo italiano ha ulteriormente ribadito la propria contrarietà alla proposta della Commissione, difendendo la necessità di mantenere la specificità e strategicità della Pac e dei suoi fondi costitutivi;
20) la politica agricola europea, infatti, trova il suo successo nella capacità di programmare cicli di investimenti e di crescita a lungo termine, secondo un approccio condiviso dal Governo italiano che nei tre anni dal suo insediamento ha rimesso la sovranità al centro dell'agenda politica con lo stanziamento di oltre 14 miliardi di euro per il settore agricolo, risorse mai viste prima nella storia repubblicana recente, portando a consistenti risultati economici sul piano delle esportazioni, della crescita del valore aggiunto sul Prodotto interno lordo (Pil) e del reddito degli agricoltori;
21) la proposta della Commissione europea, nella sua formulazione attuale, si discosta ampiamente dagli impegni politici assunti nella sua programmazione politica presentata nel febbraio 2025 e assume una posizione di forte contrasto con quanto rappresentato dal Consiglio e dal Parlamento europeo, gli unici organi dall'Unione europea che rappresentano i Governi dei Paesi membri e i cittadini dell'Unione;
22) di fronte alle nuove sfide globali, la politica agricola europea deve assicurare l'accesso a prodotti alimentari sufficienti e di qualità a tutti i cittadini dell'Unione, deve salvaguardare la stabilità economica e sociale degli agricoltori e deve garantire la sostenibilità economica e sociale delle politiche agricole e rurali dei Paesi membri;
23) come già rappresentato presso i competenti consessi europei dal Governo italiano, la perdita della specificità e della strategicità della Pac rappresenterebbe un danno grave e insanabile per la sovranità alimentare europea, causerebbe il fondato rischio di portare alla perdita di tutti quegli elementi che contribuiscono a rendere l'agricoltura italiana ed europea una produzione di qualità invidiata in tutto il mondo, indebolendo tutti i Paesi membri dell'Unione e compromettendo in modo indelebile la sostenibilità economica degli agricoltori e, con essa, anche le politiche di preservazione del paesaggio e di tutela dell'ambiente rurale, in un contesto di turbamenti di mercato e di standardizzazione dei prodotti agricoli che porterebbe alla perdita della sovranità alimentare europea nel suo complesso,
impegna il Governo:
1) a continuare a farsi promotore in tutte le sedi di competenza delle iniziative necessarie a mantenere la specificità della politica agricola comune (Pac) nell'ambito della nuova programmazione 2028-2034, con particolare riferimento alla natura strategica dello strumento, da mantenere distinto rispetto a qualsiasi altro fondo e politica europea, nonché a sostenere in sede negoziale il ripristino della distinzione tra strumenti di sostegno al reddito e strumenti per lo sviluppo rurale;
2) a sostenere nelle sedi di competenza l'istanza di una dotazione economica ed adeguata della Pac, superiore rispetto a quanto attualmente prospettato dalla Commissione europea;
3) a difendere, in ambito negoziale, la dotazione economica e la struttura della Politica comune della pesca (Pcp);
4) ad adottare tutte le iniziative politiche idonee per garantire la coerenza delle politiche europee con gli orientamenti generali adottati dalla Commissione nelle sue visioni programmatiche;
5) a promuovere tutte le iniziative utili, in sede negoziale, per difendere e sostenere la competitività della filiera agroalimentare italiana e difendere le produzioni agricole nazionali da fenomeni di concorrenza sleale ed impari ad opera di Paesi terzi.
(1-00494) «Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Mattia».
La Camera,
premesso che:
1) la proposta della Commissione per il prossimo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2028-2034 prevede una struttura radicalmente riorganizzata, sia nella composizione dei fondi sia nella modalità di allocazione degli stessi; rispetto ai precedenti 52 programmi, la nuova architettura prevede infatti 16 strumenti finanziari, raggruppati in 4 pilastri principali: Coesione e agricoltura; Fondo per la competitività (Ecf); Azione esterna (Global Europe); Riserva crisi;
2) tra le principali novità rinvenibili nel prossimo bilancio settennale vi è la proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza (proposta Nrp): tale fondo dovrebbe essere attuato attraverso dei piani di partenariato nazionale e regionale (chiamati piani Nrp), che includeranno un apposito capitolo destinato all'agricoltura;
3) per le sue ricadute nel settore agricolo, preoccupa la sparizione del fondo della politica agricola comune (Pac) che sarà unito ai fondi di coesione in un unico fondo nazionale, creando di fatto una situazione di concorrenza tra i due settori e di evidente svantaggio per la politica agricola degli Stati membri che da sempre ha individuato la Pac come il sostegno principale alla propria stessa esistenza;
4) a questo proposito, il Copa-Cogeca, una delle organizzazioni di agricoltori più rappresentative a livello europeo, ha pubblicato un comunicato stampa, esprimendo preoccupazione sulla possibilità di costituire, per il prossimo Qfp, un «fondo unico» che, a giudizio dell'organizzazione, potrebbe ridurre l'efficacia degli strumenti della Pac;
5) la Pac ha rappresentato per milioni di agricoltori europei, e in particolare italiani, una rete di sicurezza essenziale per sostenere la produzione alimentare, difendere il reddito delle imprese agricole, tutelare il paesaggio, garantire la sicurezza alimentare e la qualità del cibo. Con la decisione di unificare i fondi, si fa un passo indietro lungo 60 anni di storia agricola europea;
6) a integrazione di questa proposta generale, che include il finanziamento della Pac ma non la riguarda in modo esclusivo, la Commissione ha inoltre presentato, il 16 luglio 2025, una proposta di regolamento che definisce l'orientamento strategico della futura Pac, le sue priorità e gli obblighi in capo agli Stati membri e ai beneficiari;
7) la crisi climatica globale sta avendo un impatto significativo sull'agricoltura in Europa, con eventi meteorologici estremi come siccità, ondate di calore e alluvioni che causano perdite economiche e riduzioni nella produzione agricola;
8) tra le principali difficoltà collegate al cambiamento climatico che il settore agroalimentare deve affrontare vi è certamente la scarsità idrica. Questa criticità è stata riscontrata anche dal rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente sullo stato dell'acqua in Europa, nel quale si afferma che il settore agroalimentare è il maggior consumatore netto di acqua dell'Unione europea e che la domanda di acqua per l'agricoltura è destinata ad aumentare a causa del cambiamento climatico;
9) in Italia, in particolare, si registra un'escalation di eventi estremi, con un aumento del 485 per cento nel 2024 rispetto al 2015. Nel solo 2024, infatti, sono stati registrati oltre 350 fenomeni estremi, tra cui alluvioni, siccità, tempeste e ondate di calore che hanno causato danni e disagi ai trasporti, alle infrastrutture e all'agricoltura;
10) tale situazione critica è stata confermata anche dalla Commissaria europea per l'ambiente, la resilienza idrica e l'economia circolare e competitiva, Jessika Roswall, la quale, nel corso dell'audizione presso la Camera dei deputati il 20 marzo 2025, ha sottolineato come la chiave per affrontare la penuria d'acqua sia l'efficienza, sia per la circolarità nell'utilizzo delle risorse idriche, che si traduce in un miglioramento del riutilizzo delle acque reflue, sia per lo sviluppo e il mantenimento di infrastrutture che riducano la dispersione;
11) l'incertezza dei mercati che deriva dalle politiche economiche extracomunitarie e dall'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime dovuti agli scenari bellici internazionali ha fatto sì che il settore agricolo europeo si trovi a fronteggiare difficoltà senza precedenti;
12) in tale contesto si renderebbe necessario un sistema di protezione economica che aiuti le imprese agricole a resistere ai cambiamenti climatici e geo-politici;
13) la politica agricola europea, così come prospettato negli ultimi anni avrebbe dovuto garantire nuova forza propulsiva verso la destinazione agroecologica e il raggiungimento di obiettivi inerenti al Green deal europeo, attraverso l'introduzione di misure di condizionalità, ambientale, sociale, economica;
14) tali misure, pur in alcuni casi complesse da attuare, mantenevano comunque chiara la finalità di una transizione ecologica anche del settore primario, da accompagnare, ma comunque da guardare come obiettivo nel medio e lungo periodo;
15) l'incidenza dell'intero sistema agroalimentare italiano si attesta sul 15 per cento del prodotto interno lordo, generando un valore complessivo di 676 miliardi di euro e rappresentando uno dei settori fondamentali per la storia e il futuro economico e culturale del Paese;
16) in Italia è in corso una continua erosione del numero di aziende agricole, che risulta in un fenomeno di concentrazione in aziende più grandi, con necessità di adottare tecniche e macchinari incompatibili con la conservazione del paesaggio agrario tradizionale e una idea di sostenibilità trasversale;
17) in particolare, secondo i dati Eurostat, in Europa ci sono poco più di 9 milioni di aziende agricole per una superficie agricola utilizzata pari a 157.415.700 ettari e una superficie totale di 190.382.400 ettari. Nel corso degli ultimi dieci anni le aziende sono diminuite del 24 per cento. Tale diminuzione ha investito tutti i Paesi con punte massime in Bulgaria (-64,12 per cento) e Ungheria (-59,41 per cento). Solo nella Repubblica Ceca le aziende sono in aumento (27,19 per cento). In Italia le aziende diminuiscono del 30,03 per cento (al di sopra della media europea) passando da 1.619.230 unità del 2010 alle attuali 1.133.020;
18) uno dei profili più critici dal punto di vista applicativo della Pac, fino a oggi, è stato quello dell'eccessivo peso burocratico a carico delle aziende agricole, il quale ha reso difficile è non sufficientemente efficiente l'attuazione dei progetti;
19) la rivoluzione che si sta prospettando per la Politica agricola comune non offre le adeguate garanzie per il sostegno al reddito, il ricambio generazionale, il rafforzamento degli strumenti di gestione del rischio e la promozione della sostenibilità, da intendersi in chiave economica, ambientale e sociale, che sono le priorità maggiormente avvertite dai produttori agricoli nel nostro Paese;
20) l'attuale politica Ue in materia agricola sta perdendo centralità a favore di politiche sempre più frammentate che rischiano di indebolire il settore primario, creando disparità tra gli Stati membri e riducendo la capacità dell'Unione europea di affrontare sfide globali come la sicurezza alimentare, il cambiamento climatico e la transizione ecologica,
impegna il Governo:
1) a promuovere, nell'ambito dell'approvazione del prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2028-2034, la necessità di assicurare un bilancio più consistente e specifico per la Pac, che non sia integrato con altri settori di finanziamento o inserito in un quadro finanziario utilizzato anche per scopi diversi dall'agricoltura, che la protegga da eventuali tagli, in modo da preservare la sua integrità e la sua uniformità, come pure la coerenza e l'interconnessione tra il suo primo e il suo secondo pilastro, opponendosi all'idea di integrare la Pac in un unico fondo per ciascuno Stato membro;
2) a promuovere altresì, nelle opportune sedi istituzionali, nazionali ed europee, azioni di sostegno ad un'agricoltura dell'Unione europea resistente alle crisi, anche attraverso lo stanziamento di adeguati investimenti per la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, con particolare riguardo al Mezzogiorno italiano;
3) ad adottare iniziative al fine di tutelare il comparto agroalimentare italiano in ambito Ue, con le sue peculiarità e caratteristiche, anche a fronte dei maggiori oneri burocratici prospettati dalla nuova organizzazione della Pac nonché in relazione alla gestione del rischio in agricoltura;
4) a promuovere una politica agricola che non disperda gli sforzi fatti finora dagli agricoltori, anche italiani, per il raggiungimento di obiettivi inerenti al Green deal e accompagnare così una concreta transizione ecologica anche del settore primario;
5) ad adottare iniziative di competenza volte a scongiurare il rischio che, nell'ambito delle interlocuzioni in corso sul riordino del quadro finanziario pluriennale dell'Unione, le risorse a valere su un futuro Fondo unico europeo – al posto delle otto linee di finanziamento che compongono i fondi di coesione, i fondi strutturali e i fondi per la Politica agricola comune – vengano distratte per altri flussi di spesa, tra cui la difesa, con grave pregiudizio per la politica agricola comune e la coesione territoriale;
6) a fornire tempestivamente ogni utile elemento al Parlamento in merito agli sviluppi del negoziato in corso in merito alla definizione del prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e alle azioni intraprese dal Governo italiano nell'ambito dei negoziati in corso con specifico riguardo alle prospettive future della Pac.
(1-00500) «Caramiello, Scerra, Cherchi, Cantone, Sergio Costa, Bruno, Alifano, Quartini».
La Camera,
premesso che:
1) la Commissione europea ha presentato la proposta per il nuovo Quadro finanziario pluriennale dell'Ue, si tratta del budget di lungo periodo che coprirà il settennato dal 2028 al 2034 e che mira a rafforzare la sovranità dell'Europa, la competitività e la resilienza;
2) si tratta delle linee di spesa dell'Unione, il quadro entro cui si collocheranno tutti i bilanci comunitari annuali e – in particolare – l'architettura e le risorse dei fondi e dei programmi comunitari per i sette anni del prossimo periodo di programmazione. Il totale ammonta a circa 2000 miliardi di euro, corrispondenti all'1,26 per cento del reddito nazionale lordo dell'Ue (calcolato sulla media prevista 2028-2034). Il budget precedente ammontava a 1.200 miliardi di euro;
3) nelle intenzioni della Commissione, il nuovo bilancio a lungo termine raggrupperà i fondi dell'Ue attuati dagli Stati membri e dalle Regioni nell'ambito di un'unica strategia che sarà messa in atto grazie a Piani di partenariato nazionali e regionali, più semplici e mirati. Secondo la Commissione disporre di un unico piano per Stato membro che integri tutte le misure di sostegno pertinenti – per i lavoratori, gli agricoltori o i pescatori, nelle città o nelle zone rurali, a livello regionale o nazionale – garantirebbe effetti molto più marcati e un uso decisamente più efficiente dei finanziamenti europei;
4) in sostanza si presenta uno strumento che intende accorpare, in un unico piano nazionale per ciascuno Stato membro, tutte le risorse provenienti attualmente da diversi fondi dell'Ue — inclusi Feaga e Feasr della Pac, i fondi della Politica di coesione e di altri programmi settoriali — per finanziare investimenti e riforme in linea con le priorità comuni dell'Unione;
5) è iniziato l'iter di approvazione, che si protrarrà per i prossimi due anni, per ottenere il via libera da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, in sostanza questo è un punto di partenza, che potrà subire modifiche nel corso dei negoziati;
6) molte le novità della proposta di Qfp 2028-2034 per l'agricoltura che modificano profondamente alcuni degli elementi base, ma che stanno suscitando ansia e preoccupazione in tutto il mondo agricolo;
7) in primis la riduzione delle risorse destinate alla Politica agricola comune (Pac), le cui due fonti di finanziamento (Feasr e Feaga) confluirebbero in un Fondo unico con altre politiche, a partire da quelle di coesione. La Pac subirebbe un taglio di risorse direttamente dedicate al settore, da 386 miliardi di euro a circa 300, definite dal Commissario al Bilancio Piotr Serafin un «minimo garantito» (ring fence), specifico per l'agricoltura, al sicuro da eventuali riassegnazioni. Queste risorse sarebbero destinate a finanziare pagamenti diretti e alcuni degli interventi di sostegno attualmente previsti, in particolare quelli relativi al «sostegno al reddito», tra il primo e il secondo pilastro, con alcune novità;
8) ulteriori risorse confluirebbero in un unico «contenitore», il Fondo per il partenariato nazionale e regionale, che accorperebbe diverse voci di spesa, tra le quali, oltre alle politiche di coesione ci sarebbero anche il Fondo sociale europeo, la politica comune della pesca e la politica marittima;
9) in particolare, la prima rubrica «Coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura, prosperità e sicurezza rurale e marittima» ha una dotazione pari a circa 1.062,2 miliardi di euro e contiene la principale novità della proposta, ovvero i Partenariati nazionali e regionali (Ppnr) per investimenti e riforme. Della suddetta dotazione destinata al Fondo unico, 293,7 miliardi di euro rappresentano il budget minimo destinato al sostegno al reddito degli agricoltori, comprensivo di misure finanziate attualmente dal Feasr, quali misure agroambientali ed investimenti aziendali;
10) le risorse sono inferiori rispetto a quelle assegnate alla Pac nel periodo corrente 2021-2027, pari complessivamente a circa 387 miliardi di euro, di cui 291,1 miliardi di euro (a prezzi correnti) con il Feaga e 95,5 miliardi di euro con il Feasr e sembrerebbero pertanto non garantire la sicurezza e la sovranità alimentare europea;
11) altra novità riguarderebbe il sostegno disaccoppiato al reddito, rispetto alle precedenti programmazioni che avevano consentito il mantenimento dei pagamenti basati sui diritti all'aiuto (titoli Pac), è proposto un nuovo approccio che stabilisce importi minimi e massimi per ettaro, con un meccanismo obbligatorio di degressività (a partire da 20.000 euro per agricoltore/anno) e limitazione dei pagamenti (capping) sopra i 100.000 Euro per agricoltore/anno;
12) l'architettura verde viene modificata, integrando in un unico sostegno le azioni agroambientali e per il clima (cd. eco-schemi): gli Stati potranno fornire incentivi agli agricoltori per queste azioni su base volontaria (es. agricoltura biologica, rotazione delle colture);
13) novità anche per i giovani agricoltori e piccole aziende agricole, per i quali la Commissione fissa a 300.000 euro il tetto di pagamenti forfettari che gli Stati possono concedere annualmente su base volontaria. Importante anche il ricambio generazionale per il quale gli Stati membri dovranno preparare una strategia nazionale, all'interno del Ppnr. Inoltre, a partire dal 2032 la proposta della Commissione prevede l'esclusione dei pensionati dal sostegno diretto. Per il settore agricolo è prevista anche una rete di sicurezza specifica nel caso di turbative di mercato dei prodotti agricoli, pari a 6,3 miliardi di euro;
14) il Fondo europeo per la competitività dispone una dotazione indicativa complessiva di 20,4 miliardi di Euro che potranno essere utilizzate per l'innovazione e il finanziamento delle infrastrutture nelle zone rurali, così come per gli investimenti per la trasformazione dei prodotti agro-alimentari;
15) questa la sintesi degli elementi negativi e positivi contenuti nella proposta della Commissione, attualmente in fase di negoziazione con i legislatori europei e che, pertanto, saranno soggette ad ampie modifiche nel corso dei prossimi mesi, ed è per questo che i firmatari del presente atto chiedono al Governo di intervenire per vigilare attentamente e nel caso attivarsi per modificare i punti critici della proposta della Commissione;
16) difendere la Pac oggi, significa difendere l'idea stessa di un'Europa solidale, lungimirante e capace di accompagnare l'innovazione senza lasciare indietro nessuno. «L'ipotesi di ridurre il bilancio agricolo in nome di nuove priorità, pur legittime, è miope e controproducente – sostiene l'europarlamentare Herbert Dorfmann – la Pac non è una politica del passato ma un investimento strategico per il futuro: tutela la sicurezza alimentare, garantisce il lavoro e la coesione dei territori. Destrutturare e disinvestire significherebbe abbandonare milioni di agricoltori e comunità rurali proprio nel momento in cui chiediamo loro di affrontare sfide epocali»;
17) le domande sul tavolo sono tante. Ci si chiede se si può parlare di «più Europa», costruendo 27 piani agricoli nazionali; sfuggono le motivazioni del taglio del 25 per cento del budget Pac quando il bilancio della Ue raddoppia. Non risulta chiaro se i 300 miliardi coprano solo il primo pilastro, lasciando privo di risorse il secondo, insieme a giovani, sostenibilità e investimenti;
18) in sostanza i dubbi sono particolarmente numerosi riguardo alla nuova proposta della Commissione nei confronti di una Pac che non sembra resterà comune ma sarà frammentata in 27 modelli intergovernativi;
19) perplessità profonde risultano anche sulla base del metodo utilizzato dalla Commissione visto che il Parlamento europeo è stato fino ad ora ignorato, con il che a parere dei firmatari del presente atto si delinea una procedura inaccettabile che rivela una palese noncuranza riguardo al parere del Parlamento,
impegna il Governo:
1) a farsi promotore, in tutte le sedi di competenza, delle iniziative necessarie a mantenere ferme le risorse destinate al settore agricolo nel prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, almeno alle cifre attualmente destinate dalla Pac all'agricoltura;
2) ad adottare le iniziative di competenza per tutelare la gestione decentrata dei programmi affidati alle regioni che è da sempre di fondamentale importanza;
3) ad adottate tutte le opportune iniziative, per quanto di competenza, al fine di difendere con convinzione, durante le trattative, la vigente distinzione tra gli strumenti di sostegno al reddito (Feaga) e quelli dello sviluppo rurale (Feasr);
4) ad assumere le iniziative di competenza affinché le nuove modalità di calcolo e ripartizione del sostegno al reddito non penalizzino le aziende sulla base della loro dimensione, sia le grandi che le piccole, ambedue fondamentali per il comparto agroalimentare nazionale;
5) ad adottare le iniziative di competenza volte a monitorare la situazione delle aziende site nei territori montani e nelle aree svantaggiate affinché vengano sempre salvaguardate e tutelate come parte essenziale delle aree rurali, custodi del paesaggio, delle peculiarità locali e della biodiversità di cui il Paese è orgogliosamente ricco.
(1-00503) «Manes, Schullian, Steger, Gebhard».
La Camera,
premesso che:
1) la Commissione europea ha recentemente presentato la proposta per il nuovo Quadro finanziario Pluriennale (Qfp) relativo al periodo 2028–2034, nell'ambito della quale viene introdotto il principio del cosiddetto «Fondo unico europeo», che prevede una maggiore flessibilità nell'impiego delle risorse attraverso una centralizzazione dei programmi di spesa in capo all'Unione, riducendo la dotazione dei fondi tradizionali destinati alle politiche agricole e di coesione;
2) secondo le prime stime apprese a mezzo stampa e rese note anche dalle organizzazioni agricole, tale impostazione comporterebbe un taglio delle risorse destinate alla politica agricola comune (Pac) di circa il 20 per cento rispetto al periodo 2021-2027, con una riduzione complessiva di circa 80 miliardi di euro a livello europeo e circa 8 miliardi in meno per l'agricoltura italiana;
3) tale proposta ha suscitato una forte preoccupazione da parte delle principali organizzazioni agricole italiane che hanno espresso contrarietà sia al taglio delle risorse che al principio del Fondo unico, ritenendo che questo possa determinare, tra gli altri aspetti, un'erosione dei principi di solidarietà e coesione che storicamente ne costituiscono l'impianto fondativo;
4) una riduzione significativa delle risorse Pac potrebbe compromettere la continuità degli interventi attualmente in corso, esponendo le imprese agricole a una minore capacità di investimento e riducendo l'efficacia degli strumenti finalizzati a contrastare lo spopolamento rurale, promuovere la transizione ecologica e sostenere il ricambio generazionale;
5) l'eventuale istituzione di un Fondo unico con assegnazioni variabili in funzione di priorità definite a livello centrale rischia di indebolire i meccanismi di programmazione territoriale delle politiche agricole e di rendere meno prevedibili le risorse destinate ai Piani strategici nazionali, compromettendo anche il principio di sussidiarietà;
6) l'agricoltura rappresenta un settore strategico non soltanto per l'economia toscana e nazionale, ma anche per la tenuta sociale, ambientale e paesaggistica dei territori, in particolare in contesti fragili e marginali dove l'attività agricola assume un importante ruolo di presidio del territorio e di tutela delle risorse naturali;
7) il mantenimento di un adeguato livello di risorse europee destinate alla Pac è condizione essenziale per assicurare la stabilità e la continuità degli interventi, rafforzare la competitività delle imprese agricole e promuovere pratiche produttive sostenibili, coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo e con i principi della nuova programmazione;
8) alla luce del confronto in corso a livello europeo sulle nuove priorità strategiche dell'Unione e sulle ipotesi di revisione e razionalizzazione degli strumenti finanziari, appare necessario che le scelte in materia di bilancio non pregiudichino il sostegno all'agricoltura europea e la coesione tra le regioni, evitando soluzioni che generino instabilità e criticità nei territori;
9) le regioni italiane, dopo l'approvazione del Piano strategico nazionale (Psn) della Pac 2023-2027 da parte della Commissione europea, hanno progressivamente approvato i propri Complementi regionali per lo sviluppo rurale (Csr), documenti che declinano a livello locale le strategie nazionali, definendo un quadro organico di obiettivi e misure in coerenza con le esigenze territoriali, che richiede certezze in merito al quadro finanziario futuro per poter garantire la continuità delle politiche oltre l'attuale programmazione;
10) risulta pertanto indispensabile che il Governo nazionale si attivi celermente nei confronti delle istituzioni europee, assumendo una posizione chiara e propositiva volta a rappresentare l'esigenza di preservare la dotazione finanziaria della Pac, scongiurando ipotesi che possano compromettere il principio di coesione e il ruolo strategico delle politiche agricole quale leva di sviluppo territoriale,
impegna il Governo:
1) ad esprimere ferma contrarietà alle ipotesi di riforma della Pac proposte dalla Commissione europea, che prevedano il superamento della struttura a due pilastri, con la conseguente riduzione del budget dedicato al settore, andando a minare la competitività dell'agricoltura italiana;
2) ad assumere, in sede di confronto con le istituzioni europee, una posizione chiara e propositiva tesa a tutelare il ruolo strategico della politica agricola comune (Pac) rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale dell'Unione europea e a preservarne un'adeguata dotazione finanziaria nel quadro del futuro bilancio pluriennale dell'Unione europea 2028-2034, esprimendo al contempo contrarietà rispetto all'ipotesi di accorpamento della Pac in un fondo unico, che rischierebbe di indebolirne le finalità specifiche e l'efficacia territoriale;
3) a rappresentare, in tutte le sedi opportune, la necessità che le eventuali scelte di revisione del Quadro finanziario pluriennale non pregiudichino il contributo fondamentale delle politiche agricole e di coesione allo sviluppo dei territori rurali, in particolare quelli interni e montani;
4) ad adottare, con la massima sollecitudine, ogni idonea iniziativa di competenza finalizzata a garantire risorse adeguate all'intero comparto agricolo per contenere gli effetti devastanti dei dazi;
5) a promuovere, nell'ambito della Conferenza delle Regioni, una posizione condivisa volta a salvaguardare l'efficacia e la stabilità degli strumenti di intervento comunitari destinati al comparto agricolo.
(1-00504) «Forattini, Romeo, Marino, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani, Ferrari».
MOZIONI ROGGIANI, TORTO, GRIMALDI, BONETTI, FARAONE ED ALTRI N. 1-00472 E COMAROLI, LUCASELLI, PELLA, ROMANO ED ALTRI N. 1-00502 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE STATALI AGLI ENTI LOCALI
Mozioni
La Camera,
premesso che:
1) il corretto e tempestivo trasferimento delle risorse statali agli enti locali rappresenta una condizione essenziale per l'equilibrio finanziario e la piena operatività delle amministrazioni comunali e provinciali in un contesto in cui gli stessi trasferimenti sono stati ridotti mentre le funzioni assegnate agli enti territoriali e i maggiori costi di gestione delle città, dai servizi ai bisogni sociali, risultano in costante ampliamento;
2) pur essendo stati finalmente trasferiti i fondi relativi alla prima, alla seconda e alla terza finestra del 2024 del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche – istituito dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, – persistono ritardi e incertezze rispetto al saldo complessivo annuale, che ostacolano la programmazione e la sostenibilità finanziaria degli enti. Come segnalato da Anci nella nota del 10 giugno 2025 (prot. 30/VSG/SD-25), il mancato rimborso integrale delle spese sostenute continua a determinare gravi difficoltà per gli enti e per le imprese coinvolte, con ricadute su cronoprogrammi, avanzamento delle opere pubbliche e rispetto delle scadenze previste;
3) numerosi enti locali riportano ritardi generalizzati nei pagamenti, con effetti a catena quali: mancata qualificazione come stazione appaltante; maturazione di interessi di mora; decurtazione dell'indennità di risultato dei dirigenti; obbligo di accantonamenti non spendibili; attivazione di anticipazioni di tesoreria che, se non estinte entro l'esercizio, possono generare disavanzi di amministrazione e bloccare l'utilizzo dell'avanzo libero. Tali ritardi si ripercuotono anche sull'indotto economico, colpendo direttamente fornitori e imprese esecutrici, che si trovano a fronteggiare mancate entrate, difficoltà di liquidità e conseguenti tensioni occupazionali, con un effetto domino su lavoratori e aziende. Un meccanismo che contribuisce ad aggravare il quadro economico generale, specie nei territori più fragili;
4) sempre sul fronte delle opere pubbliche la decisione di non rifinanziare dal 2025 la misura per le cosiddette «piccole opere», di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 che a partire dal 2020 ha distribuito risorse a enti locali di diversa dimensione che annualmente supportavano progetti di manutenzione e interventi sul territorio lascia un vuoto di bilancio che potrebbe pesare soprattutto sui piccoli comuni e sugli enti locali più fragili che non disponendo di risorse proprie sufficienti per far fronte agli investimenti essendo caratterizzati da una bassa popolazione e da una scarsa capacità di generare entrate tramite permessi di costruire o alienazioni, si troveranno costretti a ricorrere al debito per garantire la realizzazione di opere pubbliche necessarie, aggravando ulteriormente la loro situazione economica;
5) ulteriori e gravi criticità riguardano il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Msna), la cui copertura dovrebbe essere a carico dello Stato, che per il biennio 2023–2024 registra un disallineamento strutturale tra risorse disponibili e fabbisogni comunicati dagli enti locali. Le richieste di contributo a valere sul capitolo 2353 del bilancio del Ministero dell'interno risultano di gran lunga superiori rispetto agli stanziamenti previsti, determinando l'impossibilità oggettiva di riconoscere il rimborso integrale dei costi sostenuti dai comuni;
6) Anci stima un divario di oltre 80 milioni di euro per il 2023 e di oltre 110 milioni per il 2024, e ha già rappresentato formalmente, con apposite note, la necessità di rifinanziare strutturalmente il capitolo in oggetto. Tale esigenza è acuita dal consistente incremento del numero di minori stranieri non accompagnati presi in carico dalle amministrazioni locali, nonché dall'aumento dei costi gestionali legati sia all'inflazione rilevata dall'Istat, sia all'adeguamento del Ccnl degli operatori sociali;
7) a ciò si aggiunge l'innalzamento del contributo giornaliero pro capite da 60 a 100 euro, misura certamente necessaria per garantire standard minimi di accoglienza, ma che ha determinato un incremento diretto della spesa complessiva, in assenza di un adeguato riequilibrio finanziario da parte dello Stato;
8) tale squilibrio si è tradotto, per numerosi comuni, nell'impossibilità di ottenere il rimborso delle somme effettivamente sostenute. A titolo esemplificativo, risultano non erogati oltre 10 milioni di euro al comune di Trieste, circa 8,3 milioni al comune di Bergamo, 6 milioni al comune di Genova, 2,2 milioni ad Agrigento, 2 milioni ciascuno ai comuni di Napoli e L'Aquila, e 1,4 milioni al comune di Novara;
9) con crescente preoccupazione, numerosi enti locali segnalano un aumento esponenziale di minori certificati con il conseguente aggravio strutturale e insostenibile della spesa comunale per l'assistenza educativa scolastica, servizio ormai imprescindibile per garantire il diritto allo studio a studenti con disabilità certificata. Tale fenomeno, che attiene ai diritti fondamentali delle persone, richiede una valutazione sistemica sia in termini di governance istituzionale, sia di copertura economico-finanziaria;
10) contestualmente, ulteriori segnalazioni pervenute da numerosi comuni evidenziano l'insufficienza delle risorse allocate sul Fondo per le politiche per la famiglia, che ha subito una drastica riduzione da 150 a 94 milioni di euro, con conseguente contrazione dei servizi estivi per minori e oneri economici insostenibili per le famiglie, in assenza di un contributo strutturale diretto a sostegno dei nuclei familiari, come già proposto in specifici atti normativi;
11) ulteriori criticità si registrano sul mancato rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, a fronte della crescente domanda di aiuto da parte dei nuclei familiari in difficoltà, soprattutto nei grandi centri che ha aggravato le situazioni di disagio abitativo e aumentando il rischio di marginalizzazione sociale;
12) la sicurezza urbana è un diritto di cittadinanza, un elemento centrale della qualità della vita, della coesione sociale e della fiducia nelle istituzioni. Il tema della sicurezza si concretizza in un insieme di azioni integrate che comprendono la prevenzione sociale, il contrasto al degrado, la rigenerazione urbana, l'inclusione e la prossimità;
13) le risorse per la sicurezza urbana individuate dall'attuale Governo sono del tutto insufficienti;
14) l'articolo 5, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 destina 19,5 milioni di euro per l'anno 2025 per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza (nell'anno 2024 lo stanziamento era pari a 24,5 milioni di euro) mentre per l'anno 2026 la dotazione scende a 2 milioni di euro;
15) le risorse del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 hanno subito un significativo taglio. La disposizione prevede che le risorse del fondo possano essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale;
16) la dotazione iniziale del Fondo – pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è stata incrementata ai sensi dell'articolo 1, comma 920, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Successivamente, l'articolo 1, comma 540, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha ulteriormente incrementato il fondo i 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di iniziative da parte dei comuni di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti;
17) per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 le risorse di parte corrente del Fondo per la sicurezza urbana – appostate nel capitolo 2874 dello stato di previsione del Ministero dell'interno – presentano una dotazione di competenza di 18,05 milioni di euro, ai quali si possono aggiungere stanziamenti in conto capitale per 3 milioni (per ciascun anno del triennio 2025-2027) del capitolo 7459 per spese di investimento per interventi e iniziative urgenti volti a garantire la sicurezza urbana;
18) a partire dal 2023 si registra un'evidente riduzione dell'impegno finanziario del Governo sul tema della sicurezza urbana che non trova ristoro neppure dalle risorse provenienti dal Fondo unico di giustizia, per la quota spettante al Ministero dell'interno;
19) diventa essenziale, dunque, definire, a partire dal prossimo disegno di legge di bilancio, un incremento significativo della dotazione del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana nonché l'ampliamento della platea dei comuni destinatari;
20) in particolare si ritiene prioritario, chiedere una misura di rafforzamento straordinario dei corpi di polizia municipale con un finanziamento stabile dello Stato e con la fissazione di un obiettivo di standard di servizio sulla base del rapporto fra unità di personale e popolazione residente;
21) in tale contesto è necessario imprimere un ulteriore impulso per fornire ai sindaci e alle polizie locali strumenti e risorse che consentano di agire efficacemente sui territori a tutela della sicurezza dei cittadini;
22) il complesso delle risorse a disposizione dei comuni per la programmazione e l'erogazione dei servizi sociali, sconta una rigidità, una eterogeneità e una complessità delle regole di spesa e di rendicontazione che determinano difficoltà e allungamenti nei tempi con fortissimi ritardi e dunque una incertezza complessiva per il sistema. Il meccanismo che regola il processo di erogazione delle risorse ai comuni (raggruppati in ambiti territoriali sociali – Ats) è, infatti, decisamente farraginoso essendo previsto per i principali Fondi (Fondo nazionale politiche sociali e Fondo per la non autosufficienza) un passaggio attraverso le regioni che poi trasferiscono risorse agli Ambiti territoriali. Inoltre la materiale erogazione delle risorse agli Ats è subordinata da un lato alla corretta programmazione regionale e dall'altro alla rendicontazione da parte degli stessi del 75 per cento delle risorse dei due anni precedenti, così come la gestione e rendicontazione della spesa finalizzata alla progettazione personalizzata e all'attivazione di servizi e percorsi di presa in carico e assistenza sociale e socio-sanitaria, che per loro natura devono rispondere a bisogni complessi, multidimensionali e variabili richiede una flessibilità che mal si concilia con il vincolo di rigida aderenza alla programmazione regionale iniziale;
23) sul piano dei livelli essenziali delle prestazioni e, in particolare, della garanzia del personale assistente alla comunicazione (Asacom) ai fini del servizio di assistenza specialistica ai minori con disabilità gravi, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino, si registrano gravi criticità sul piano degli stanziamenti a disposizione: la riduzione delle risorse a disposizione, unitamente all'aumenti dei costi sostenuti dagli enti locali, ha di fatto pregiudicato un servizio essenziale per la garanzia del diritto allo studio;
24) il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale (Tpl) presenta evidenti limiti di finanziamento rispetto all'aumento dei costi operativi e all'esigenza di garantire standard adeguati di servizio e sostenibilità ambientale. In assenza di un incremento stabile delle risorse, molti enti si trovano costretti a ridurre corse, tagliare linee periferiche o aumentare le tariffe, con forti ripercussioni sui cittadini, in particolare nelle aree interne e nei quartieri meno serviti;
25) a ciò si aggiunge la necessità di rifinanziare in modo strutturale il Piano nazionale di investimenti per gli enti locali, definanziato a seguito di recenti interventi normativi e manovre di bilancio. Il venir meno di tale strumento sta determinando il blocco o la revisione di numerosi interventi già programmati, mettendo a rischio investimenti strategici in ambiti fondamentali per i territori;
26) non risulta ancora definita la riassegnazione delle risorse sottratte agli enti locali, in particolare quelle derivanti dai ribassi di gara, a seguito della rimodulazione del Pnrr operata dal Governo nel maggio 2023, che ha comportato la sospensione o il ridimensionamento di circa 1.900 interventi già finanziati in ambiti strategici – quali la messa in sicurezza del territorio, la riqualificazione viaria, l'idoneità degli edifici pubblici e scolastici – generando gravi incertezze nei bilanci comunali;
27) analoga incertezza si registra per altre linee di finanziamento, come quelle connesse ai mutui Bei e ai fabbisogni per l'edilizia scolastica del triennio 2018–2020, rispetto alle quali non risultano ancora definite modalità chiare di riassegnazione delle economie conseguite e di finanziamento degli interventi ulteriori di finanziamento dal 2026 in poi;
28) a questo si aggiungono forti criticità in merito al mancato trasferimento del cosiddetto «contributo sindaci», istituito per compensare gli oneri derivanti dalle indennità spettanti agli amministratori locali, la cui assenza rischia di compromettere la sostenibilità economica, in particolare nei piccoli comuni;
29) si rimarca inoltre la nota situazione finanziaria del comparto delle province che, come segnalato più volte da Upi e confermato dalla Commissione sui fabbisogni standard, fa emergere uno squilibrio di quasi un miliardo di euro rispetto alle risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni fondamentali;
30) con riferimento al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 recante misure per il reclutamento nella pubblica amministrazione, si rileva l'assenza di risorse destinate al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali. Ciò rischia di determinare un ulteriore ampliamento del divario retributivo con l'amministrazione centrale e di ostacolare gravemente l'attuazione del Pnrr, soprattutto nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che incontrano le maggiori difficoltà di accesso ai fondi istituiti a tal fine;
31) il suddetto scenario è ulteriormente aggravato dalla previsione delle leggi di bilancio per gli anni 2024 e 2025 che, intervenendo sulle entrate correnti con obbligo di accantonarne una parte per futuri investimenti, rende più oneroso fronteggiare gli effetti dei mancati trasferimenti. Nello specifico la manovra per l'anno 2025, all'articolo 1, comma 788, dispone un taglio per il periodo 2025-2029 nella forma di un accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti o – in caso di disavanzo – che dovrà essere destinato al maggior ripiano, per una riduzione della capacità di spesa di 130 milioni di euro per gli enti locali e di 10 milioni di euro per province e città metropolitane nel 2025;
32) dalla suddetta misura, che secondo l'Anci sfiora lo 0,4 per cento della spesa corrente netta, sono esclusi gli enti in dissesto o predissesto, ossia quelli che hanno attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale attraverso la sottoscrizione degli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui all'articolo 1, comma 567 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e all'articolo 43, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
impegna il Governo:
1) a salvaguardare la capacità dei comuni di sostenere i bisogni sociali delle comunità spesso accentuati da una legislazione che non contiene coperture congrue e stabili nel tempo assicurando la tempestiva erogazione integrale delle somme spettanti agli enti locali a valere sui fondi a loro dedicati;
2) ad avviare un tavolo tecnico con la rappresentanza delle autonomie territoriali per affrontare le criticità finanziarie riportate in premessa attraverso la revisione, delle regole sul Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), una soluzione per il Fondo anticipazioni di liquidità (Fal), una maggiore libertà nell'utilizzo degli avanzi, il miglioramento del regime in materia di crisi finanziarie, la razionalizzazione dei finanziamenti statali nei settori cruciali che scontano ritardi nell'erogazione ed inefficienze, una revisione complessiva del sistema nazionale di finanziamenti delle politiche sociali, nell'ottica della flessibilizzazione, della complessiva semplificazione e dell'uniformazione delle regole e dei criteri nell'utilizzo dei relativi fondi nazionali;
3) ad adottare iniziative volte a definire, d'intesa con le autonomie territoriali, un sistema di erogazione delle risorse fondato su tempistiche certe, vincolanti e preventivamente comunicate, in grado di garantire a comuni, province e città metropolitane una programmazione finanziaria affidabile e coerente con gli obblighi di spesa relativi alle loro funzioni istituzionali, valutando l'implementazione di meccanismi di premialità per gli enti che si contraddistinguono per la capacità di riscossione;
4) a prevedere, attraverso appositi provvedimenti normativi, un rifinanziamento strutturale del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, tale da consentire la copertura integrale delle richieste per gli anni 2023, 2024 e 2025, nonché lo stanziamento stanziare ulteriori risorse in favore degli enti locali al fine di garantire la presenza del personale Asacom in coerenza con l'evolversi delle esigenze dei territori di riferimento;
5) a prevedere, attraverso appositi provvedimenti normativi adottati d'intesa con gli enti locali, adeguati strumenti finanziari e meccanismi contabili che evitino le problematiche di cassa, nonché di personale, che i comuni sono costretti ad affrontare nei percorsi di gestione e di sostegno all'autonomia dei minori stranieri non accompagnati;
6) ad adottare iniziative di competenza volte a definire meccanismi trasparenti, consultabili in tempo reale, che permettano agli enti locali di verificare con chiarezza l'importo lordo spettante, le trattenute effettuate e le somme effettivamente erogate;
7) a promuovere, in raccordo con le autonomie territoriali, un tavolo interministeriale per affrontare in modo organico e sistemico la questione del finanziamento dell'assistenza educativa scolastica e del crescente numero di certificazioni di disabilità, con l'obiettivo di garantire ai comuni un quadro di certezze economiche e normative compatibile con i diritti costituzionalmente tutelati;
8) ad adottare iniziative di competenza volte a prevedere risorse adeguate e aggiuntive per la contrattazione del comparto degli enti locali, prevedendo, in tale contesto, misure prioritarie per ovviare in particolare alla cronica carenza di figure di segretari comunali, soprattutto con riferimento ai piccoli comuni;
9) a garantire una continuità indispensabile degli investimenti, a fronte dei risultati comunque raggiunti dai comuni nell'attuazione del Pnrr, anche attraverso il ripristino del fondo per le piccole opere azzerato a decorrere dall'anno 2024;
10) a definire, a partire dal prossimo disegno di legge di bilancio, un incremento significativo della dotazione del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana nonché l'ampliamento della platea dei comuni destinatari;
11) a rinnovare, in sede di Conferenza unificata, l'accordo sulle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana integrata;
12) ad adottare iniziative di competenza volte a realizzare la gestione integrata e l'impiego per la sicurezza urbana di banche dati, della condivisione delle statistiche e geolocalizzazione dei reati, dei fatti sensibili (criminalità organizzata, reati ambientali, reati predatori, criminalità minorile) con il supporto di sistemi d'intelligenza artificiale;
13) a garantire il monitoraggio dell'attuazione dei Patti per la sicurezza urbana per quanto attiene l'assolvimento degli impegni degli organi di Governo;
14) ad adottare iniziative finalizzate al monitoraggio dell'attuazione dei Patti per la sicurezza urbana, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alla loro valutazione d'impatto;
15) ad adottare iniziative di competenza volte a predisporre una misura di rafforzamento straordinario dei corpi di polizia municipale con un finanziamento stabile dello Stato e con la fissazione di un obiettivo di standard di servizio sulla base del rapporto fra unità di personale e popolazione residente.
(1-00472)(Nuova formulazione) «Roggiani, Torto, Grimaldi, Bonetti, Faraone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Furfaro, Ghio, Girelli, Gnassi, Guerini, Lacarra, Malavasi, Manzi, Mauri, Merola, Orfini, Pandolfo, Peluffo, Provenzano, Toni Ricciardi, Romeo, Andrea Rossi, Sarracino, Serracchiani, Simiani, Stefanazzi, Vaccari, Forattini, Filippin, Ferrari, Di Biase, De Maria, De Luca, D'Alfonso, Cuperlo, Bonafè, Braga, Fornaro».
La Camera
impegna il Governo:
1) a salvaguardare la capacità dei comuni di sostenere i bisogni sociali delle comunità spesso accentuati da una legislazione che non contiene coperture congrue e stabili nel tempo assicurando la tempestiva erogazione integrale delle somme spettanti agli enti locali a valere sui fondi a loro dedicati;
2) ad adottare iniziative volte a definire, d'intesa con le autonomie territoriali, un sistema di erogazione delle risorse fondato su tempistiche certe, vincolanti e preventivamente comunicate, in grado di garantire a comuni, province e città metropolitane una programmazione finanziaria affidabile e coerente con gli obblighi di spesa relativi alle loro funzioni istituzionali, valutando l'implementazione di meccanismi di premialità per gli enti che si contraddistinguono per la capacità di riscossione;
3) a prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, attraverso appositi provvedimenti normativi, un rifinanziamento strutturale del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, tale da consentire la copertura integrale delle richieste per gli anni 2023, 2024 e 2025;
4) ad adottare iniziative di competenza volte a definire meccanismi trasparenti, consultabili in tempo reale, che permettano agli enti locali di verificare con chiarezza l'importo lordo spettante, le trattenute effettuate e le somme effettivamente erogate;
5) a promuovere, in accordo con regioni ed enti locali, un tavolo interministeriale per affrontare in modo organico la questione dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione scolastica anche in relazione al numero delle certificazioni con disabilità per l'individuazione delle rispettive competenze, anche in relazione agli oneri finanziari a carico di ciascun ente, per l'introduzione di un criterio pluriennale di riparto delle sole risorse statali destinate al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità al fine di garantire l'uniformità, la stabilità e la piena esigibilità del servizio indispensabile per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
6) a continuare ad adottare iniziative di competenza volte a prevedere risorse adeguate e aggiuntive per la contrattazione del comparto degli enti locali, prevedendo, in tale contesto, misure prioritarie per ovviare in particolare alla cronica carenza di figure dei segretari comunali, soprattutto con riferimento ai piccoli comuni;
7) a garantire una continuità indispensabile degli investimenti, a fronte dei risultati comunque raggiunti dai comuni nell'attuazione del Pnrr, anche attraverso il ripristino del fondo per le piccole opere azzerato a decorrere dall'anno 2024;
8) a definire, a partire dal prossimo disegno di legge di bilancio, un incremento significativo della dotazione del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana nonché l'ampliamento della platea dei comuni destinatari, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
9) a continuare ad implementare la gestione integrata e l'impegno per la sicurezza urbana di banche dati, secondo i criteri delineati dal decreto ministeriale 28 aprile 2022, per il rafforzamento e la cooperazione informativa e operativa tra le Forze di polizia e i corpi e i servizi di polizia municipale;
10) a garantire la prosecuzione del monitoraggio dell'attuazione dei Patti per la sicurezza urbana per quanto attiene l'assolvimento degli impegni degli organi di Governo;
11) ad adottare iniziative finalizzate all'implementazione del monitoraggio dell'attuazione dei Patti per la sicurezza urbana, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alla loro valutazione d'impatto;
12) ad adottare iniziative di competenza volte a predisporre una misura di rafforzamento straordinario dei corpi di polizia municipale con un finanziamento stabile dello Stato e con la fissazione di un obiettivo di standard di servizio sulla base del rapporto fra unità di personale e popolazione residente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
(1-00472)(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Roggiani, Torto, Grimaldi, Bonetti, Faraone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Furfaro, Ghio, Girelli, Gnassi, Guerini, Lacarra, Malavasi, Manzi, Mauri, Merola, Orfini, Pandolfo, Peluffo, Provenzano, Toni Ricciardi, Romeo, Andrea Rossi, Sarracino, Serracchiani, Simiani, Stefanazzi, Vaccari, Forattini, Filippin, Ferrari, Di Biase, De Maria, De Luca, D'Alfonso, Cuperlo, Bonafè, Braga, Fornaro».
La Camera,
premesso che:
1) gli enti locali (comuni, province, città metropolitane) sono fondamentali perché costituiscono il livello di governo più vicino ai cittadini, rappresentano le comunità locali, ne promuovono lo sviluppo e sono i principali fornitori di servizi essenziali a diretto contatto con i cittadini;
2) il finanziamento degli enti locali è fondamentale perché garantisce le risorse necessarie per fornire servizi pubblici e svolgere le funzioni di cui la comunità necessita;
3) con la legge di bilancio 2025, legge n. 207 del 2024, è stato previsto un incremento complessivo del fondo di solidarietà comunale di oltre un miliardo di euro per i prossimi cinque anni (articolo 1, commi 753-754); un fondo di 300 milioni totali per il prossimo triennio volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria (articolo 1, commi 759-765); l'incremento di 300 milioni delle risorse da destinare al finanziamento delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane (articolo 1, commi 773-774) e di 120 milioni del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale (articolo 1, commi 730-731); un fondo straordinario di 45 milioni di euro per l'anno 2025 per il rafforzamento dei servizi sociali da parte delle regioni (articolo 1, comma 736);
4) con il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2024, Governo e Parlamento hanno voluto confermare la propria vicinanza agli enti territoriali con numerose misure: è stato istituito un Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 80 milioni di euro complessivi per il prossimo biennio (articolo 2, comma 9); è stato incrementato di 47,5 milioni di euro per il 2025 e di 302,5 milioni di euro per il 2026 il fondo che finanzia gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (articolo 3, comma 6); sono stati stanziati 20 milioni di euro per il 2025 per incrementare il fondo regionale di protezione civile per il potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali (articolo 2, commi 4-7); viene previsto il mantenimento del contributo a carico del Foi, il fondo per le opere indifferibili, per i progetti che non saranno più finanziati dal Pnrr purché aggiudicati entro il 31 dicembre 2025 (articolo 1, comma 1);
5) è opportuno ricordare che la spending review prevista per gli enti territoriali dalla manovra 2025 è diretta conseguenza di alcune politiche economiche introdotte dal Governo Conte II che hanno portato ai sacrifici contenuti in manovra. Primo fra tutti, ovviamente, il superbonus 110 per cento che, nei calcoli aggiornati dal Ministero dell'economia, peserà sul debito pubblico per circa 40 miliardi l'anno fino al 2027, quando inizierà una lenta riduzione di quell'eredità così devastante;
6) in realtà, proprio per compensare l'impatto derivante dalla spending review, tra gli interventi adottati dal Governo si ricorda anche il decreto ministeriale attuativo del comma 508 della legge di bilancio per l'anno 2024, relativamente alla redistribuzione agli enti locali delle risorse stanziate e non utilizzate per fronteggiare gli effetti dell'emergenza da Covid-19, che, diversamente, sarebbero state oggetto di restituzione al bilancio dello Stato, per un ammontare complessivo pari a circa 70 milioni di euro annui per il quadriennio 2024-2027;
7) sempre con riguardo a quelli che i firmatari del presente atto considerano attacchi demagogici sui tagli agli enti locali si ricordano le parole del Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti in sede di audizione in Commissione bilancio alla Camera dei deputati sulla manovra 2025 il 7 novembre 2024: «Gli enti territoriali contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi complessivi di finanza pubblica attraverso un accantonamento di bilancio, quindi non un taglio di risorse, che resta nelle disponibilità degli enti e potrà essere utilizzato, a seconda delle esigenze, per “accelerare” il ripiano del disavanzo accumulato o realizzare investimenti.»;
8) per cercare di venire incontro al disallineamento tra risorse disponibili e fabbisogno degli enti locali, è stato anche incrementato, nel corso dell'anno, con diversi decreti ministeriali il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di circa 105 milioni di euro;
9) per rispondere a quelle che ai firmatari del presente atto appaiono critiche pretestuose delle opposizioni circa il mancato rifinanziamento del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, si evidenzia che con la legge di bilancio n. 207 del 2024 (articolo 1, comma 117) il fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 102 del 2013, è stato oggetto di rifinanziamento per 10 milioni di euro nel 2025 e 20 milioni di euro nel 2026;
10) per far fronte alla crescente domanda di aiuto da parte dei nuclei familiari in difficoltà, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini ha varato il «Piano Casa Italia»: uno strumento programmatico per contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, teso al rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia e che avrà a disposizione complessivamente 660 milioni dal 2027 al 2030;
11) il rapporto Ifel 2025 evidenzia che le retribuzioni medie del comparto comuni sono inferiori a quelle rilevate nelle amministrazioni regionali centrali e a quelle delle agenzie. A mero titolo esemplificativo, un dipendente comunale in media percepisce una retribuzione complessiva intorno ai 22.300 euro contro i 26.000 di un suo omologo della regione. Tale situazione incide inevitabilmente sugli organici degli enti locali che molto spesso riportano una fuga dei dipendenti verso le amministrazioni più attrattive dal punto di vista economico;
12) in proposito, lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione ha riconosciuto la necessità di ridurre lo «spread» tra i salari dei Ministeri centrali e quelli degli enti locali;
13) inoltre, sempre al fine di porre fine ad una disparità storica che, nel corso degli anni, ha generato evidenti problematiche per gli organici degli enti locali, nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 2025, all'articolo 14 è stato inserito il comma 1-bis, il quale consentirà – secondo le stime del Ministero della pubblica amministrazione – a più del 90 per cento degli enti locali e a più del 60 per cento delle regioni di incrementare le retribuzioni del proprio personale per un importo complessivo potenziale di circa 1,9 miliardi di euro, circa 300 euro medi di incremento mensile;
14) il Pnrr ha permesso assunzioni a tempo determinato di un rilevante numero di tecnici, che danno ossigeno a organici locali ancora in affanno nonostante il piccolo saldo positivo fra le 29.275 assunzioni e le 28.973 uscite che si è cominciato a registrare a partire dal 2023;
15) solo nel corso dell'ultimo semestre, sono stati plurimi gli interventi normativi per velocizzare il completamento delle opere e fornire supporto alle amministrazioni locali: tra questi, il decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024, che ha previsto, tra l'altro, l'introduzione di procedure più semplici e veloci per l'erogazione delle risorse sino al 90 per cento dell'ammontare del finanziamento, al fine di assicurare la necessaria liquidità ai soggetti attuatori; il decreto legislativo n. 209 del 2024 che, quale misura trasversale, sta incidendo positivamente sull'attuazione del Piano, rafforzando il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici;
16) proprio in relazione al trasferimento delle risorse statali agli enti locali, lo scorso dicembre 2024 è stato adottato anche il decreto attuativo sempre volto a semplificare le procedure per l'erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Pnrr, con il chiaro obiettivo di rendere più rapidi e snelli i processi di pagamento, riducendo i tempi di attesa nelle fasi iniziali e intermedie, e di accelerare l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano;
17) il sistema telematico del Ministero dell'economia che monitora i flussi di cassa di tutte le pubbliche amministrazioni (Siope) evidenzia che nei primi sei mesi dell'anno i comuni hanno effettuato pagamenti alla voce «investimenti fissi lordi» per 9,09 miliardi, il 9,15 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per avere un ordine di paragone, in tutto il 2018 il conto degli investimenti dei comuni si era fermato a 8,4 miliardi, dunque quasi 700 milioni in meno rispetto alla cifra pagata quest'anno nel solo primo semestre. Da allora, la macchina della spesa in conto capitale realizzata dai municipi ha più che raddoppiato la propria velocità, arrivando ai 19,1 miliardi registrati l'anno scorso che segnano un aumento del 17,2 per cento rispetto al 2023;
18) le ragioni di questo record – come spiega l'Istituto per la finanza e l'economia locale dell'Anci – sono il Pnrr, che ha dato tempi certi, e le importanti innovazioni legislative che hanno facilitato questi investimenti: primo fra tutti il nuovo Codice degli appalti che ha semplificato le procedure, definendo tempi di conclusione e riconducendo a un livello di ragionevolezza le responsabilità dei soggetti coinvolti;
19) con specifico riferimento al supporto delle iniziative promosse dai comuni per la sicurezza urbana e l'assunzione di personale della polizia locale, è stato emanato il decreto interministeriale del 29 dicembre 2023, che ha disciplinato la ripartizione delle risorse del fondo sicurezza urbana nel triennio 2024/2026, dimostrando il chiaro obiettivo del Governo di fornire concreto e diretto sostegno agli enti locali nel contrasto a fenomeni di marginalità ed esclusione sociale, che rischiano di favorire lo sviluppo di condotte illegali;
20) il federalismo demaniale ha interessato un numero significativo di beni che, una volta trasferiti agli enti territoriali, hanno trovato un utilizzo più mirato rispetto alle esigenze dei territori. Le criticità evidenziate dal Direttore dell'Agenzia del demanio nel corso della sua audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il 16 aprile 2025 sono ascrivibili principalmente alla disposizione normativa che prevede una riduzione sine die – pari alle minori entrate erariali conseguenti al trasferimento – delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà gli immobili produttivi di reddito (ex comma 7 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013). Di fatto gli enti si sono trovati a sostenere, a decorrere dalla data di trasferimento, un onere senza certezza della corrispondente redditività, soprattutto ove l'immobile trasferito fosse poi utilizzato per scopi non redditizi, ad esempio di tipo sociale, in coerenza con la finalità della normativa;
21) va peraltro rilevato che, dal momento del trasferimento, lo Stato si trova a non dover più affrontare i costi di manutenzione straordinaria, gli oneri tributari, mentre ne percepisce la redditività sine die, indipendentemente dall'andamento del mercato, attraverso la riduzione delle risorse spettanti al comune, che si trova a sostenere anche i costi di valorizzazione del bene. Infine, va inoltre ricordato che la riduzione delle risorse è prevista sine die anche nel caso di successiva alienazione da parte degli enti territoriali dei beni acquisiti con il federalismo demaniale;
22) sembrerebbe ragionevole prevedere che la riduzione cessi all'atto dell'alienazione degli immobili da parte dell'ente territoriale interessato, anche ipotizzando un incremento della percentuale del corrispettivo della vendita attribuita allo Stato (oggi per norma pari al 25 per cento del corrispettivo incassato dall'ente);
23) il puntuale intervento del Governo a sostegno degli enti locali si è registrato anche nel quadro delle politiche per l'inclusione delle persone con disabilità;
24) in particolare, con l'istituzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, fortemente voluto dall'attuale Governo di centrodestra, sono state incrementate le risorse assegnate a comuni e regioni per il potenziamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità. Segnatamente, le risorse in questione, pari a 200 milioni di euro annui durante il precedente Governo, sono salite a 260,23 milioni di euro nell'anno 2025, con un incremento di oltre 60 milioni di euro disposto con decreti del Ministro per le disabilità sui quali è stata sancita recentemente l'intesa in Conferenza unificata;
25) inoltre, nell'ambito del medesimo Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, è stata istituita una nuova linea di intervento, finanziata con 70 milioni di euro, per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado. La misura risponde alle difficoltà che affrontano le famiglie e si aggiunge ai fondi garantiti dal Ministero dell'interno per gli studenti dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, a loro volta cresciuti nel corso del mandato governativo sino a 100 milioni di euro. Nel loro complesso, dunque, i fondi statali per il trasporto degli studenti con disabilità sono cresciuti da 30 milioni di euro annui durante il precedente Governo a 170 milioni di euro nel 2025,
impegna il Governo:
1) a garantire la tempestiva erogazione delle somme spettanti agli enti locali per l'anno 2025 del Fondo di solidarietà comunale;
2) a continuare il percorso di sostegno economico in favore degli enti locali, anche in termini di perequazione finanziaria rispetto al concorso dei medesimi enti al conseguimento degli obiettivi di spesa pubblica;
3) a proseguire nell'azione diretta a garantire la semplificazione e accelerazione delle procedure per l'erogazione delle risorse statali in favore degli enti locali, anche quelle destinate al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR;
4) ad assumere iniziative volte a prevedere, in occasione della prossima manovra finanziaria e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un ulteriore incremento del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nonché del Fondo per le spese sostenute dagli enti locali per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, così da aumentare la percentuale di rimborso ai comuni delle spese sostenute auspicandone una copertura integrale, accompagnato da un contestuale intervento di controllo dei parametri della spesa anche al fine di valutare i risultati della medesima, stante che il fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è oggetto dei Piani di valutazione della spesa;
5) in continuità con gli interventi già adottati, ad adottare iniziative volte a prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un ulteriore stanziamento di risorse in favore dei comuni da destinare all'assunzione di personale della polizia locale, consentendo ai citati enti di superare gli attuali vincoli di spesa e di programmare stabilmente nuove immissioni, garantendo una costante e capillare presenza delle forze di polizia locale sui territori;
6) nel caso di un'evoluzione della normativa sul federalismo demaniale, anche alla luce dei lavori del tavolo istituito ai sensi della legge di bilancio per il 2025, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ad adottare iniziative volte a prevedere che la riduzione sine die – pari alle minori entrate erariali conseguenti al trasferimento – delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà gli immobili produttivi cessi nel caso che tali immobili siano utilizzati per scopi non redditizi o vengano successivamente alienati, anche ipotizzando un incremento della percentuale del corrispettivo della vendita attribuita allo Stato (oggi al 25 per cento);
7) ad ipotizzare, per gli enti territoriali che hanno acquisito dei beni con il federalismo demaniale e che poi, successivamente, hanno alienato tali immobili, forme di ristoro a compensazione della riduzione sine die attualmente prevista dalla legislazione vigente;
8) a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'adozione di iniziative per un eventuale incremento delle risorse destinate al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, promuovendo altresì, in raccordo con le autonomie territoriali, l'introduzione di un criterio di riparto, al fine di garantire l'uniformità, la stabilità e la piena esigibilità del servizio, indispensabile per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, tenuto conto dell'aumento dei correlati fabbisogni di supporto educativo scolastico.
(1-00502) «Comaroli, Lucaselli, Pella, Romano, Iezzi, Cannata, Cannizzaro, Frassini, Giorgianni, D'Attis, Barabotti, Mascaretti, Mangialavori, Cattoi, Rampelli, Bordonali, Angelo Rossi, Bof, Trancassini, Ottaviani, Tremaglia, Di Mattina, Ziello».
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI SERVIZI PER I CITTADINI E LE IMPRESE ALL'ESTERO (A.C. 2369-A)
A.C. 2369-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo e sull'emendamento 5.200 della Commissione.
A.C. 2369-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge A. C. 2369-A, recante disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero, contenuti nel fascicolo n. 1, nonché l'emendamento 5.200 della Commissione;
rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'emendamento 1.4 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,
esprime:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 2.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
PARERE CONTRARIO
sull'emendamento 1.4;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2369-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA, DI ANAGRAFE E DI LEGALIZZAZIONE DI FIRME
Art. 1.
(Disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero nonché di dotazione organica e proventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – (Cittadinanza italiana) – 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 6, il capo dell'ufficio consolare:
a) accerta il mantenimento dello stato di cittadino nei confronti di persone previamente riconosciute come tali, residenti nella circoscrizione;
b) può riconoscere il possesso della cittadinanza italiana nei confronti di minorenni residenti nella circoscrizione, figli di cittadini previamente riconosciuti come tali;
c) rilascia il certificato di cittadinanza ai soggetti di cui alle lettere a) e b).
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria e dei sindaci, le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana da parte di persone maggiorenni residenti all'estero sono presentate a un ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Limitatamente alla trattazione delle domande di cui al primo periodo e alle conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, l'ufficio di cui al primo periodo e i capi delle strutture dirigenziali del medesimo esercitano i poteri conferiti dal presente decreto, rispettivamente, all'autorità o all'ufficio consolare e al capo dell'ufficio consolare.
3. Le domande di cui al comma 2, corredate della prescritta documentazione, in originale cartaceo, e della prova del versamento dei diritti di cui all'articolo 64 del presente decreto, sono presentate esclusivamente tramite il servizio postale, in deroga a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli oneri della spedizione e dei servizi connessi sono posti a carico del richiedente. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in conformità alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, può affidare a uno o più operatori specializzati i servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e ogni attività propedeutica alla definizione delle stesse, con oneri posti a carico dell'utente.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, le comunicazioni tra l'ufficio di cui al comma 2 e il richiedente si svolgono esclusivamente con modalità telematiche. Le notificazioni al richiedente si intendono effettuate al momento dell'invio della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda. Il riconoscimento della cittadinanza è comunicato al comune e all'ufficio consolare competenti. Gli oneri della restituzione degli originali della documentazione trasmessa a corredo della domanda rigettata sono posti a carico del richiedente.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei due anni successivi alla data di cui al primo periodo, l'ufficio di cui al comma 2 riceve un numero massimo annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza non superiore al numero di domande per le quali, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore, gli uffici consolari hanno riscosso diritti di cui all'articolo 7-bis della tabella dei diritti consolari allegata al presente decreto.
6. Gli uffici consolari trattano le domande ricevute prima della data di cui al comma 5, primo periodo. Fino alla medesima data, ciascun ufficio consolare riceve un numero annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza di persone maggiorenni non superiore al numero dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza conclusi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore. Il numero massimo di cui al secondo periodo non è in ogni caso inferiore a cento.
7. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 2 e 6 è fissato in trentasei mesi».
2. A decorrere dall'anno 2026, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di due unità di personale di livello dirigenziale generale, di trenta unità di personale dell'area dei funzionari e di cinquantacinque unità di personale dell'area degli assistenti. Il medesimo Ministero è autorizzato ad assumere per l'anno 2026, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a trenta unità di personale dell'area dei funzionari e fino a cinquantacinque unità di personale dell'area degli assistenti mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
3. Il numero di uffici dirigenziali generali, di vicedirettori generali/direttori centrali e di uffici dirigenziali non generali dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementato, rispettivamente, di una, di una e di cinque unità e sono soppressi cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvede al conseguente adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «in proporzione ai contributi riscossi,» sono soppresse;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) per il 25 per cento, all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il trattamento accessorio aggiuntivo derivante dalla presente lettera non può eccedere il limite pro capite del 15 per cento della retribuzione tabellare»;
c) alla lettera b), il numero: «50» è sostituito dal seguente: «25».
5. Per l'attuazione del presente articolo sono autorizzate:
a) la spesa di 4.570.243 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'attuazione dei commi 2 e 3;
b) la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la formazione del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per il funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come sostituito dal presente articolo;
d) la spesa di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per gli oneri di conto capitale derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui alla lettera c).
6. Agli oneri di cui al comma 5 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.
PROPOSTE EMENDATIVE
Art. 1.
(Disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero nonché di dotazione organica e proventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
Sopprimerlo.
1.1. (ex 1.2.) Fratoianni.
Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Le domande di cui al comma 2, corredate della prescritta documentazione, devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico tramite portale accessibile e conforme agli articoli 3, 9 e 117 della Costituzione, con particolare riguardo ai princìpi di eguaglianza digitale, tutela ambientale e coordinamento con le normative regionali in materia di sostenibilità.
1.2. (ex 1.6.) Carè, Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: corredate della prescritta documentazione, in originale cartaceo, e della prova del versamento dei diritti con le seguenti: corredate della prescritta documentazione esclusivamente in formato digitale firmato elettronicamente, secondo standard europei e interoperabili, e della prova del versamento elettronico dei diritti, effettuato tramite piattaforma pubblica conforme al sistema PagoPA, accessibile da ogni Paese estero.
1.3. (ex 1.8.) Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nell'affidamento dei servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione, archiviazione e logistica delle domande di cittadinanza e della relativa documentazione, nonché delle ulteriori attività propedeutiche alla trattazione e definizione delle stesse, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riconosce in via prioritaria, ai fini della stipula di apposite convenzioni, i patronati riconosciuti ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152. Tali convenzioni sono disciplinate nel rispetto delle previsioni dell'articolo 11 della medesima legge n. 152 del 2001, che già consente la collaborazione tra il MAECI e i patronati per attività di supporto ai servizi consolari. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.4. (ex 1.12.) Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.
Al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire l'efficienza e la piena operatività dei servizi di intermediazione digitale a beneficio dei cittadini italiani all'estero, è consentito agli operatori dei patronati riconosciuti dallo Stato italiano, che svolgono attività presso sedi estere, di ottenere le credenziali SPID o, in alternativa, di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione tramite modalità di identificazione alternativa, anche in assenza di documento di identità italiano. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione della presente disposizione sono definite con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1.5. (ex 1.13.) Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.
Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1.6. (ex 1.15.) Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.
Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 7, sostituire la parola: trentasei con la seguente: ventiquattro.
1.7. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.
A.C. 2369-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Disposizioni in materia di legalizzazione di firme di atti formati da autorità estere e da valere nello Stato)
1. All'articolo 33, comma 2, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorità locali».
PROPOSTE EMENDATIVE
Art. 2.
(Disposizioni in materia di legalizzazione di firme di atti formati da autorità estere e da valere nello Stato)
Al comma 1, sostituire le parole: ove occorra, ad opera delle competenti autorità locali con le seguenti: prevedendo l'esplicito riconoscimento, ai fini della validità in Italia, degli atti notarili formati e legalizzati digitalmente nei Paesi che adottano sistemi di legalizzazione elettronica.
2.1. (ex 2.2.) Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: consentendo la trasmissione e la verifica digitale degli atti, ove possibile, tra notariato, uffici consolari e amministrazioni italiane, anche tramite interoperabilità dei sistemi informatici.
2.2. (ex 2.3.) Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi.
(Inammissibile)
A.C. 2369-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero)
1. Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «Le anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «L'anagrafe» e le parole: «e presso il Ministero dell'interno» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «Le anagrafi dei comuni sono costituite» sono sostituite dalle seguenti: «L'AIRE è costituita»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR»;
4) al comma 3, le parole: «del proprio comune» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di iscrizione all'AIRE»;
5) i commi 4 e 6 sono abrogati;
6) al comma 5, le parole: «La stessa anagrafe» sono sostituite dalle seguenti: «L'AIRE»;
7) al comma 7, le parole: «di cui ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5»;
8) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Non sono altresì iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:
a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;
c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori del territorio nazionale;
d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
e) il personale civile e militare che fruisce dell'indennità di lungo servizio all'estero prevista dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi.
9-bis. L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o per i soggetti di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125»;
9) i commi 10 e 11 sono abrogati;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1» sono soppresse;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;
c) all'articolo 4, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136» sono soppresse;
2) alla lettera d), numero 2), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 6, primo periodo, le parole: «dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla presente legge, è comunicata entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza»;
3) il comma 8 è abrogato;
f) all'articolo 7, comma 1, alinea, le parole: «degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228» e le parole: «ed a quelli di cui all'articolo 1, comma 11,» sono soppresse;
g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) effettua con cadenza annuale il censimento permanente della popolazione italiana residente all'estero, secondo la metodologia definita dal medesimo Istituto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette annualmente all'ISTAT i dati individuali dei cittadini italiani residenti all'estero, estratti dagli schedari consolari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT annualmente i dati individuali relativi alla popolazione italiana residente all'estero e iscritta nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero.
3. L'ISTAT definisce le modalità tecniche per la restituzione in forma aggregata e in forma individuale al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno delle informazioni, raccolte nell'ambito del censimento, utili ai fini dell'aggiornamento degli schedari consolari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e delle anagrafi degli italiani residenti all'estero.
4. Restano ferme le disposizioni per la formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali previste dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483»;
h) gli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 17 e il comma 2 dell'articolo 19 sono abrogati.
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 4, 5, 6, comma 2, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «del Ministero dell'interno e» sono soppresse.
PROPOSTA EMENDATIVA
Art. 3.
(Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero)
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 9.
3.1. (ex 3.1.) Toni Ricciardi, Carè, Porta, Di Sanzo.
A.C. 2369-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PASSAPORTI E DI VALIDITÀ DELLA CARTA D'IDENTITÀ AI FINI DELL'ESPATRIO
Art. 4.
(Adeguamento della disciplina in materia di passaporti)
1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) all'alinea, la parola: «rinnovato,» è soppressa;
2) alla lettera a), le parole: «e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole: «dai rappresentanti diplomatici e consolari» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;
b) all'articolo 6, lettera a), le parole: «, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;
c) il primo comma dell'articolo 9 è abrogato;
d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – 1. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia.
2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorità di polizia, che l'interessato trasmette all'autorità competente per il rilascio del passaporto di cui all'articolo 5. In caso di impossibilità o di comprovata difficoltà di presentare la denuncia alle locali autorità di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento è resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 5.
3. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia può ottenere il rilascio di un nuovo passaporto»;
e) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o più Stati o territori esteri nei quali il passaporto è utilizzato, le autorità consolari di cui all'articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2»;
f) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto»;
2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) riporta la firma del titolare;
b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea»;
g) all'articolo 16, secondo comma, le parole: «due fotografie di cui una autenticata» sono sostituite dalle seguenti: «una fotografia, autenticata dall'autorità che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»;
h) all'articolo 18, comma 3, le parole: «sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato. Il costo del libretto è determinato con il decreto di cui all'articolo 7-viciesquater, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;
i) all'articolo 19, la lettera a) è abrogata;
l) l'articolo 20 è abrogato;
m) dopo l'articolo 23, le parole: «DISPOSIZIONI PENALI» sono sostituite dalla seguente: «SANZIONI»;
n) all'articolo 24:
1) al primo comma, le parole: «è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato»;
2) al secondo comma, le parole: «da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente,»;
3) al terzo comma, le parole: «da lire cinquantamila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 5.000» e le parole: «lettere c), d), e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) ed e)»;
o) l'articolo 25 è abrogato.
2. All'articolo 7-viciesquater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
A.C. 2369-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Disposizioni in materia di carta d'identità valida per l'espatrio)
1. All'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identità che non è titolo valido per l'espatrio è apposta l'annotazione: “Documento non valido ai fini dell'espatrio”».
2. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma per i cittadini di cui al primo periodo la facoltà di presentare domanda di rilascio della carta d'identità elettronica presso qualsiasi comune, secondo le modalità organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
3. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica a decorrere da data non successiva a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 5.
(Disposizioni in materia di carta d'identità valida per l'espatrio)
Al comma 3, sostituire le parole: da data non successiva a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dal 1° giugno 2026.
5.200. La Commissione.
(Approvato)
A.C. 2369-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo III
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 6.
(Disposizioni organizzative)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero»;
b) all'articolo 16, al secondo comma, le parole: «ad eccezione di quello competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71».
c) all'articolo 107, primo comma:
1) alla lettera b), le parole: «di funzioni della specializzazione per quelli specializzati» sono sostituite dalle seguenti: «delle seguenti funzioni:
1) della specializzazione per i funzionari specializzati;
2) commerciali, consolari, di capo di cancelleria consolare o di vicario di rappresentanza diplomatica per i funzionari non specializzati»;
2) alla lettera e), le parole: «sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'articolo 101 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «una sede tra quelle individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto, diversa da quella in cui è maturato il requisito di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma. Il requisito di cui alla presente lettera e quello di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma sono congiuntamente maturati nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da straordinaria criticità di cui all'articolo 144, primo comma, del presente decreto. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto può individuare ulteriori sedi in cui i medesimi requisiti sono, in tutto o in parte, congiuntamente maturati»;
d) all'articolo 144, il terzo comma è abrogato;
e) dopo l'articolo 157 è inserito il seguente:
«Art. 157.1. – (Valutazione della performance individuale) – 1. La performance individuale dell'impiegato a contratto è valutata annualmente dal capo dell'ufficio in cui presta servizio secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. In relazione alla valutazione della performance individuale di cui al comma 1 e tenuto conto della performance organizzativa della sede di servizio, è attribuito un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione annua base fissata dal contratto individuale, le cui modalità di computo sono definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.
3. L'introduzione del nuovo sistema di valutazione annuale della performance individuale e del relativo trattamento accessorio per il personale a contratto locale non può in nessun caso comportare una riduzione del trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
f) alla tabella 19 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«Nell'ambito dei posti di funzione individuati dai quadri C e D, il personale non dirigenziale appartenente all'Area delle elevate professionalità può essere destinato a posti di commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni ovvero, se inquadrato nell'area della promozione culturale, a posti di direttore di istituto italiano di cultura di livello non dirigenziale».
2. Ai segretari di legazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato un'anzianità di servizio nella carriera diplomatica non inferiore a cinque anni, si applica l'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per la maturazione del requisito di cui all'articolo 107, primo comma, lettera b), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono considerati anche i periodi di servizio anteriori alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'attuazione del comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 7.
PROPOSTA EMENDATIVA
Art. 6.
(Disposizioni organizzative)
Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 157.1», comma 2, dopo le parole: sentite le organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: maggiormente rappresentative.
6.1. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.
A.C. 2369-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 6, commi 1, lettera e), e 3, pari a euro 11.870.243 per l'anno 2026, a euro 15.770.243 per l'anno 2027 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a euro 7.870.243 per l'anno 2026 e a euro 11.770.243 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, lettere a), b), c), d) e f), e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
A.C. 2369-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2369-A, recante «Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero», si inserisce nel quadro della riorganizzazione della rete consolare e della digitalizzazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese italiane all'estero, con l'obiettivo di aumentarne l'efficienza e la qualità;
sono state formulate osservazioni e proposte dal Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie), che ha sottolineato l'importanza di un coinvolgimento strutturato delle rappresentanze degli italiani all'estero nella progettazione e nel monitoraggio dei servizi consolari;
rappresentanze sindacali e associazioni del personale (tra cui FP-CGIL, UILPA Esteri, INCA, CISL FP) hanno evidenziato la necessità di tutelare le professionalità e garantire percorsi di formazione e riqualificazione in vista dei nuovi modelli organizzativi;
il Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato la necessità di assicurare il pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) nelle piattaforme digitali consolari e nella gestione dei dati dei cittadini; le associazioni di imprese italiane all'estero hanno chiesto di semplificare le procedure di iscrizione e aggiornamento nei registri delle Camere di commercio italiane e dei consolati, evitando duplicazioni di adempimenti;
la piena efficacia della riforma dipende dalla capacità di garantire la transizione ordinata del personale, la protezione dei dati personali, la partecipazione delle comunità italiane e un coordinamento interistituzionale stabile tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Camere di commercio, CGIE e sistema Italia all'estero,
impegna il Governo:
a garantire, nell'attuazione del disegno di legge, il pieno coinvolgimento del Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie) e delle rappresentanze associative dei cittadini italiani all'estero, prevedendo modalità strutturate di consultazione nei decreti e regolamenti attuativi;
ad assicurare, in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, che ogni piattaforma digitale consolare o servizio online per cittadini e imprese sia preceduto da una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Dpia) e da verifiche periodiche di sicurezza informatica;
a prevedere un periodo transitorio non inferiore a dodici mesi durante il quale le strutture consolari possano mantenere le dotazioni organiche e i livelli di servizio attuali, accompagnando la riforma con programmi di formazione e riqualificazione del personale;
a promuovere un tavolo tecnico permanente tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, CGIE, associazioni imprenditoriali e rappresentanze consolari, finalizzato al monitoraggio dell'efficacia dei servizi per le imprese italiane all'estero e alla riduzione degli oneri amministrativi;
a riferire annualmente alle Camere sullo stato di attuazione della riforma e sugli impatti per i cittadini e le imprese italiane all'estero.
9/2369-A/1. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, al capo II (articoli 4 e 5) detta disposizioni per l'adeguamento della normativa in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio;
nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte modifiche significative al TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in particolare per quanto concerne l'emissione della carta d'identità per i cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE;
il Regolamento (UE) 2019/1157 dispone che le carte d'identità abbiano una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni. Tuttavia, prevede anche che gli Stati membri possano concedere una durata delle carte d'identità oltre i dieci anni per i cittadini che abbiano più di 70 anni, disposizione peraltro già adottata in Spagna;
il rinnovo dei documenti d'identità e di riconoscimento e di viaggio dei cittadini iscritti all'AIRE è più farraginoso ed esoso per chi ha più di 70 anni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte ad estendere la validità della carta d'identità dei cittadini AIRE di venti anni per le persone di età pari o superiore a chi ha più di 70 anni e, compatibilmente con le norme internazionali in materia, a estendere la medesima possibilità anche per il rinnovo dei passaporti.
9/2369-A/2. Billi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, al capo II (articoli 4 e 5) detta disposizioni per l'adeguamento della normativa in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio;
nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte modifiche significative al TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in particolare per quanto concerne l'emissione della carta d'identità per i cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE;
il Regolamento (UE) 2019/1157 dispone che le carte d'identità abbiano una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni. Tuttavia, prevede anche che gli Stati membri possano concedere una durata delle carte d'identità oltre i dieci anni per i cittadini che abbiano più di 70 anni, disposizione peraltro già adottata in Spagna;
il rinnovo dei documenti d'identità e di riconoscimento e di viaggio dei cittadini iscritti all'AIRE è più farraginoso ed esoso per chi ha più di 70 anni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte ad estendere la validità della carta d'identità dei cittadini AIRE per le persone di età pari o superiore a 70 anni.
9/2369-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Billi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame è volto ad aggiornare la disciplina in materia di rilascio dei passaporti, tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche e organizzative intervenute nel tempo;
la rete consolare italiana, pur essendo tra le più estese al mondo, presenta una distribuzione disomogenea sul territorio, con ampie aree geografiche – in particolare nei Paesi extraeuropei – servite da un numero limitato di uffici di I categoria, il che comporta per molti cittadini italiani residenti all'estero notevoli difficoltà logistiche ed economiche per l'accesso ai servizi consolari di base, tra cui il rilascio e il rinnovo dei passaporti;
i consolati onorari, pur svolgendo un ruolo di prossimità e supporto alla collettività italiana all'estero, non dispongono attualmente delle attrezzature necessarie per il rilevamento dei dati biometrici, requisito indispensabile per l'emissione dei documenti di viaggio;
l'introduzione di postazioni mobili per il rilevamento dei dati biometrici, già sperimentata in alcuni Paesi, ha consentito di migliorare sensibilmente l'efficienza e la capillarità dei servizi, riducendo i tempi di attesa e facilitando l'accesso dei cittadini residenti in aree lontane dalle sedi consolari principali,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure previste dall'articolo 4 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad adottare ogni misura utile al fine di avviare almeno a partire dal 1° gennaio 2026 le procedure per l'installazione di nuove postazioni mobili per il rilevamento dei dati biometrici presso la rete consolare italiana, con priorità per le circoscrizioni più estese o distanti dalle sedi di I categoria, nel rispetto delle risorse disponibili e in coerenza con gli obiettivi di digitalizzazione e semplificazione dei servizi consolari.
9/2369-A/3. Ruffino, Onori, Pastorella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame è volto ad aggiornare la disciplina in materia di rilascio dei passaporti, tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche e organizzative intervenute nel tempo;
la rete consolare italiana, pur essendo tra le più estese al mondo, presenta una distribuzione disomogenea sul territorio, con ampie aree geografiche – in particolare nei Paesi extraeuropei – servite da un numero limitato di uffici di I categoria, il che comporta per molti cittadini italiani residenti all'estero notevoli difficoltà logistiche ed economiche per l'accesso ai servizi consolari di base, tra cui il rilascio e il rinnovo dei passaporti;
i consolati onorari, pur svolgendo un ruolo di prossimità e supporto alla collettività italiana all'estero, non dispongono attualmente delle attrezzature necessarie per il rilevamento dei dati biometrici, requisito indispensabile per l'emissione dei documenti di viaggio;
l'introduzione di postazioni mobili per il rilevamento dei dati biometrici, già sperimentata in alcuni Paesi, ha consentito di migliorare sensibilmente l'efficienza e la capillarità dei servizi, riducendo i tempi di attesa e facilitando l'accesso dei cittadini residenti in aree lontane dalle sedi consolari principali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni misura utile al fine di avviare le procedure per l'installazione di nuove postazioni mobili per il rilevamento dei dati biometrici presso la rete consolare italiana, con priorità per le circoscrizioni più estese o distanti dalle sedi di I categoria, nel rispetto delle risorse disponibili e in coerenza con gli obiettivi di digitalizzazione e semplificazione dei servizi consolari.
9/2369-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino, Onori, Pastorella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di carta d'identità valida per l'espatrio;
ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1157, i cittadini italiani devono essere in possesso di un documento di viaggio di tipo biometrico, rendendo necessario il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE) prima del 3 agosto 2026, al fine di garantire il rispetto degli standard comunitari in materia di sicurezza e riconoscibilità dei documenti di viaggio;
la rete consolare italiana rappresenta un presidio essenziale dello Stato all'estero, con funzioni di tutela e assistenza dei cittadini, promozione dei diritti e supporto amministrativo, e che gli uffici di I categoria, pur essendo dotati di personale qualificato, sono spesso soggetti a carenze di organico e a un carico di lavoro elevato, con impatti significativi sulla capacità di garantire tempi rapidi per il rilascio di passaporti e carte d'identità elettroniche;
la distribuzione geografica dei cittadini italiani all'estero, spesso concentrati in aree lontane dai principali uffici consolari, comporta notevoli difficoltà logistiche e costi aggiuntivi per l'accesso ai servizi, evidenziando la necessità di soluzioni organizzative che aumentino la capillarità e l'efficienza del servizio;
ai Consolati Onorari è già data la possibilità di raccogliere impronte digitali per il rilascio dei passaporti, estendere tale competenza anche alla CIE rappresenterebbe un'opportunità significativa per snellire le procedure, garantire tempi più rapidi, alleggerire il carico degli uffici di I categoria e migliorare complessivamente la qualità dei servizi consolari offerti ai cittadini italiani,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dall'articolo 5 con ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la captazione dei dati biometrici ai fini del rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE sia consentita anche presso i Consolati Onorari, secondo modalità analoghe a quelle previste per il rilascio del passaporto, previo adeguamento organizzativo e formazione del personale, nel rispetto delle procedure di sicurezza e tutela dei dati personali, assicurando la piena operatività del servizio entro i termini fissati dalla normativa europea e nazionale.
9/2369-A/4. Onori, Pastorella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca disposizioni organizzative finalizzate ad adeguare l'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rendendo la struttura sempre più rispondente all'esigenza di fornire a cittadini e imprese servizi adeguati e tempestivi;
la rete dei Consolati Onorari rappresenta un presidio essenziale dello Stato italiano all'estero, contribuendo alla tutela dei cittadini italiani, alla promozione degli interessi economici e culturali del Paese e al supporto amministrativo in aree geograficamente distanti dagli uffici consolari di I categoria;
i Consoli Onorari operano prevalentemente a titolo volontario, come previsto dalla legge 21 novembre 1967, n. 1185, e il loro operato è regolamentato anche dal decreto ministeriale n. 1421 del 19 dicembre 1972, che definisce compiti, modalità di nomina e requisiti, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1982, n. 25, relativo ai consolati onorari, pur non prevedendo uno stipendio ma solo un rimborso limitato per le spese sostenute;
nell'esercizio delle proprie funzioni, i Consoli Onorari affrontano costi significativi, tra cui spese di viaggio e di connessione a internet, indispensabili per garantire il contatto con la sede consolare di riferimento e per lo svolgimento delle attività amministrative e di assistenza ai cittadini italiani;
il rafforzamento del sostegno organizzativo e la possibilità di rimborsare tali spese, previa autorizzazione dell'ufficio consolare di I categoria, rappresentano uno strumento efficace per valorizzare il lavoro volontario dei Consoli Onorari, aumentare la qualità e l'efficienza dei servizi offerti e garantire il corretto adempimento dei compiti attribuiti loro dalla normativa vigente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dall'articolo 6 con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un incremento degli stanziamenti destinati all'erogazione dei contributi ai consoli onorari per garantire il corretto funzionamento della rete consolare onoraria nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
9/2369-A/5. D'Alessio, Onori, Pastorella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame, al comma 3, prevede che le domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all'estero siano inviate al MAECI esclusivamente tramite servizio postale – in deroga a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – e che siano corredate della documentazione cartacea originale e della prova del versamento dei diritti consolari. La disposizione prevede comunque anche che il MAECI possa affidare a operatori specializzati, con oneri a carico dell'utente, servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e della relativa documentazione nonché ogni ulteriore attività propedeutica alla trattazione e definizione delle stesse;
secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, la richiesta di documentazione cartacea originale è motivata dall'esigenza di accertare l'autenticità e l'affidabilità dei documenti, in particolare nelle prime fasi di avvio del sistema, nonché di prevenire sovraccarichi e vulnerabilità in un'infrastruttura informatica ancora in via di realizzazione;
tuttavia, alla luce dell'evoluzione tecnologica e della crescente diffusione di strumenti di identificazione digitale sicuri e interoperabili, la progressiva digitalizzazione dei procedimenti amministrativi rappresenta un obiettivo imprescindibile per migliorare l'efficienza, la trasparenza e l'accessibilità dei servizi offerti ai cittadini, in coerenza con i princìpi del decreto legislativo n. 82 del 2005 e con l'Agenda digitale europea;
inoltre, per le comunità italiane all'estero la procedura esclusivamente cartacea può comportare difficoltà significative, dovute alla distanza dagli uffici consolari, ai costi di spedizione, alla complessità nel reperimento di documenti originali e ai tempi di trasmissione e verifica, che in taluni casi costringono i richiedenti a rientrare temporaneamente in Italia per completare la documentazione;
si ritiene pertanto opportuno favorire un approccio graduale e programmato alla digitalizzazione delle procedure relative alle domande di cittadinanza, in modo da coniugare le esigenze di sicurezza e autenticità con quelle di modernizzazione e semplificazione amministrativa;
tuttavia, in aggiunta a quanto premesso, ad avviso dei firmatari, l'incapacità della Farnesina a garantire la sicurezza della gestione delle pratiche in formato elettronico, non può essere ragione per porre a solo carico dei richiedenti i costi della spedizione della documentazione tramite il servizio postale nonché per la restituzione degli originali della documentazione a corredo della domanda rigettata. È ingiusto che un aspirante cittadino – oltre a dover corrispondere il non esiguo contributo amministrativo richiesto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, pari a 250 euro – debba sostenere anche l'ulteriore onere del servizio dell'operatore specializzato cui il Consolato di riferimento potrebbe aver affidato il servizio di spedizione,
impegna il Governo:
a prevedere che, entro l'inizio del 2027, sia gradualmente introdotta la possibilità di trasmettere in via digitale le domande di cittadinanza e la relativa documentazione, assicurando lo sviluppo di sistemi informatici sicuri e conformi agli standard europei di protezione dei dati, e garantendo al contempo la piena interoperabilità con le piattaforme del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di semplificare le procedure e agevolare l'accesso ai servizi per i cittadini italiani residenti all'estero;
a prevedere che i costi a carico degli utenti per le spese di spedizione della documentazione siano fissi e il più possibile contenuti.
9/2369-A/6. Pastorella, Onori, Porta, Francesco Silvestri, Del Barba, Alfonso Colucci, Carmina.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame il disegno di legge C. 2369 interviene sui procedimenti di cittadinanza per i residenti all'estero, sull'AIRE, sulle legalizzazioni e sui passaporti, nonché su profili organizzativi e di digitalizzazione dei servizi all'estero;
gli istituti di patronato e di assistenza sociale, disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono attività di informazione, assistenza e tutela, anche all'estero, potendo operare in base a convenzioni con le autorità diplomatiche e consolari italiane;
l'Amministrazione degli affari esteri ha chiarito che non intende esternalizzare servizi propri della rete diplomatico-consolare, pur valutando, in assenza di specifica copertura di bilancio, possibili convenzioni limitate al mero inoltro di pratiche digitali e al supporto delle fasce più fragili, con rispetto dei vincoli sulle percezioni consolari;
la domanda di servizi da parte delle comunità italiane all'estero è crescente, anche per pratiche previdenziali in regime internazionale, come dimostrano i poli INPS specializzati e i servizi per pensioni in convenzione bilaterale, contesti nei quali i patronati svolgono già funzioni di assistenza qualificata ai connazionali;
la cornice di riforma recata dal provvedimento in esame offre l'occasione per definire in modo trasparente, senza oneri aggiuntivi e senza esternalizzazione di funzioni pubbliche, forme di collaborazione strumentali tra MAECI e patronati, volte a migliorare accessibilità, informazione e supporto digitale ai cittadini all'estero,
impegna il Governo
in sede di attuazione del provvedimento in esame, ad avviare entro sessanta giorni un tavolo tecnico tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero del lavoro, INPS e Reti dei Patronati per definire uno schema-tipo di convenzione ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 152 del 2001, limitato al front office informativo e alla facilitazione digitale a favore dei connazionali all'estero, senza esternalizzazione di funzioni consolari né incasso di percezioni consolari, a garantire protocolli di interoperabilità e tracciabilità per l'inoltro telematico assistito delle pratiche; e a riferire alle Commissioni competenti entro sei mesi sugli esiti e sugli indicatori di accessibilità dei servizi.
9/2369-A/7. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 24 aprile e successivamente assegnato, in sede referente, alla III Commissione Affari esteri. Il provvedimento, intitolato «Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese», introduce disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, con l'obiettivo di innovare i processi amministrativi al fine di renderli più efficienti e di adeguare alcune normative alle evoluzioni intervenute a livello internazionale, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge;
tuttavia, il provvedimento prevede l'istituzione di un ufficio dedicato all'interno del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, cui sarebbe affidata la gestione centralizzata delle richieste di cittadinanza. Tale modello di gestione appare in parte anacronistico, in quanto contempla modalità di trasmissione dei documenti ancora basate su supporti cartacei e invii postali;
il testo prevede inoltre all'articolo 4 numerose modifiche alla legge 21 novembre 1967 n. 1185, recante norme sui passaporti, al fine di aggiornarne la disciplina tenendo conto delle evoluzioni intercorse nel tempo. In particolare, si introducono alcune specificazioni che non modificano la disciplina delle caratteristiche tecniche e delle modalità di emissione del passaporto, giacché tale materia è interamente demandata, nell'ordinamento nazionale, a decreti ministeriali attuativi di regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili;
in particolare, con riguardo al Capo II del testo in esame «Disposizioni in materia di passaporti e di validità della carta di identità ai fini dell'espatrio», si rappresenta che in data 27 giugno, il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in audizione alla Camera dei deputati, ha affermato che tra le nuove semplificazioni in arrivo, si starebbe valutando, insieme al ministero degli Interni, la possibilità di eliminare l'obbligo di rinnovo della carta di identità per i cittadini più anziani, come già previsto in Spagna, dove nel caso degli over 70 il documento ha validità permanente,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di accompagnare le misure recate dal Capo II del provvedimento in esame, dando seguito all'eliminazione dell'obbligo di rinnovo della carta di identità per i cittadini più anziani, come indicato dallo stesso ministro per la pubblica amministrazione, e al fine di agevolare gli stessi, nonché alleggerire il carico degli uffici preposti al rilascio.
9/2369-A/8. Toni Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 24 aprile e successivamente assegnato, in sede referente, alla III Commissione Affari esteri. Il provvedimento, intitolato «Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese», introduce disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, con l'obiettivo di innovare i processi amministrativi al fine di renderli più efficienti e di adeguare alcune normative alle evoluzioni intervenute a livello internazionale, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge;
tuttavia, il provvedimento, all'articolo 1, prevede l'istituzione di un ufficio dedicato all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui sarebbe affidata la gestione centralizzata delle richieste di cittadinanza. Tale modello di gestione appare in parte anacronistico, in quanto contempla modalità di trasmissione dei documenti ancora basate su supporti cartacei e invii postali;
si ritiene che tali procedure possano favorire un rafforzamento delle agenzie di servizi, le quali in passato sono state oggetto di critiche per comportamenti opachi e poco trasparenti. Inoltre, si prospetta un potenziale incremento dei ricorsi da parte dei cittadini per contestazioni legate a errori nella compilazione e trasmissione della documentazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure contenute nell'articolo 1 con ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa avvalersi, anche per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza, del contributo dei patronati, i quali già gestiscono con efficienza compiti delicati in ambito previdenziale.
9/2369-A/9. Manzi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 24 aprile e successivamente assegnato, in sede referente, alla III Commissione Affari esteri. Il provvedimento, intitolato «Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese», introduce disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, con l'obiettivo di innovare i processi amministrativi al fine di renderli più efficienti e di adeguare alcune normative alle evoluzioni intervenute a livello internazionale, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge;
tuttavia, il provvedimento prevede l'istituzione di un ufficio dedicato all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui sarebbe affidata la gestione centralizzata delle richieste di cittadinanza. Tale modello di gestione appare in parte anacronistico, in quanto contempla modalità di trasmissione dei documenti ancora basate su supporti cartacei e invii postali;
inoltre, il testo prevede anche all'articolo 4 numerose modifiche alla legge 21 novembre 1967 n. 1185, recante norme sui passaporti, al fine di aggiornarne la disciplina tenendo conto delle evoluzioni intercorse nel tempo. In particolare, si introducono alcune specificazioni che non modificano la disciplina delle caratteristiche tecniche e delle modalità di emissione del passaporto, giacché tale materia è interamente demandata, nell'ordinamento nazionale, a decreti ministeriali attuativi di regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili;
in particolare, si ravvisa la necessità di intervenire con riguardo al rilascio dei passaporti per i cittadini che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, al fine di agevolare gli stessi, nonché alleggerire il carico degli uffici preposti al rilascio oltre a immettere risorse nelle casse dello Stato in ragione dell'innalzamento dell'età media della popolazione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di accompagnare le misure contenute nell'articolo 4 con ulteriori iniziative normative volte a prevedere il rilascio di passaporti di durata illimitata per tutti coloro che abbiano compiuto 70 anni, fermi restando i requisiti richiesti per il loro rilascio, con una maggiorazione del contributo amministrativo.
9/2369-A/10. Di Sanzo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame contiene disposizioni volte al miglioramento dei servizi per gli italiani che risiedono all'estero. In merito ai servizi è opportuno segnalare il lavoro che viene svolto da parte dei Comitati degli italiani all'estero. Questi organi, istituiti con la legge 8 maggio 1985, n. 205 e attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003 n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, sono organi rappresentativi presenti in ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali. Le loro funzioni consultive di tutela e di promozione permettono di poter rappresentare le esigenze delle comunità italiane all'estero;
nel corso degli anni, come testimoniano i dati, la rappresentanza di alcuni Comitati si è sostenuta mediante un ristretto numero di partecipazione elettorale causando un distaccamento dello stesso organo della reale rappresentatività del proprio corpo elettorale;
i Comitati svolgono attività volte a favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale ed a mantenere i legami socio-culturali italiani attraverso la diffusione della lingua e delle tradizioni, la loro rappresentanza deve poter essere politicamente rilevante al fine di evitare che lo stesso Comitato diventi un mero strumento politico distante dalle comunità degli italiani,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative finalizzate ad apportare le opportune modifiche normative volte ad aumentare la soglia minima di cittadini residenti nella circoscrizione consolare necessaria per l'istituzione dei Comitati degli italiani all'estero con l'obiettivo di accrescerne la rappresentatività.
9/2369-A/11. Loperfido, Di Giuseppe.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 24 aprile e successivamente assegnato, in sede referente, alla III Commissione affari esteri. Il provvedimento, intitolato «Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese», introduce disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, con l'obiettivo di innovare i processi amministrativi al fine di renderli più efficienti e di adeguare alcune normative alle evoluzioni intervenute a livello internazionale, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge;
tuttavia, il provvedimento prevede l'istituzione di un ufficio dedicato all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui sarebbe affidata la gestione centralizzata delle richieste di cittadinanza. Tale modello di gestione appare in parte anacronistico, in quanto contempla modalità di trasmissione dei documenti ancora basate su supporti cartacei e invii postali;
inoltre, l'articolo 6 contiene alcune disposizioni organizzative atte ad adeguare l'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'esigenza di rendere la struttura sempre più rispondente all'esigenza di fornire a cittadini e imprese servizi adeguati;
in particolare, alla lettera e) del suddetto articolo 6, il provvedimento in esame, introduce anche per il personale a contratto del MAECI, un sistema di valutazione annuale della performance individuale, modellato secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale. A tale valutazione, e tenuto conto della performance organizzativa della sede di servizio, è riconnesso un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione base annua fissata dal contratto individuale, le cui modalità di computo sono definite con decreto ministeriale,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di accompagnare le misure contenute nell'articolo 6 con ulteriori iniziative normative volte a prevedere in materia di definizione delle modalità di computo del trattamento accessorio per i contrattisti, che siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale a contratto locale al fine di garantire trasparenza, equità e condivisione delle scelte, nel rispetto dei princìpi di partecipazione e del ruolo della contrattazione sindacale nella regolazione delle condizioni di lavoro.
9/2369-A/12. Scotto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 24 aprile e successivamente assegnato, in sede referente, alla III Commissione affari esteri. Il provvedimento, intitolato «Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese», introduce disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, con l'obiettivo di innovare i processi amministrativi al fine di renderli più efficienti e di adeguare alcune normative alle evoluzioni intervenute a livello internazionale, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge;
tuttavia, il provvedimento prevede l'istituzione di un ufficio dedicato all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui sarebbe affidata la gestione centralizzata delle richieste di cittadinanza. Tale modello di gestione appare in parte anacronistico, in quanto contempla modalità di trasmissione dei documenti ancora basate su supporti cartacei e invii postali;
inoltre, l'articolo 6 contiene alcune disposizioni organizzative atte ad adeguare l'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'esigenza di rendere la struttura sempre più rispondente all'esigenza di fornire a cittadini e imprese servizi adeguati;
in particolare, alla lettera e) del suddetto articolo 6, il provvedimento in esame, introduce anche per il personale a contratto del MAECI, un sistema di valutazione annuale della performance individuale, modellato secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale. A tale valutazione, e tenuto conto della performance organizzativa della sede di servizio, è riconnesso un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione base annua fissata dal contratto individuale, le cui modalità di computo sono definite con decreto ministeriale,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere in materia di definizione delle modalità di computo del trattamento accessorio per i contrattisti, che siano sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati al fine di garantire trasparenza, equità e condivisione delle scelte, nel rispetto dei princìpi di partecipazione nella regolazione delle condizioni di lavoro.
9/2369-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Scotto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 24 aprile e successivamente assegnato, in sede referente, alla III Commissione Affari esteri. Il provvedimento, intitolato «Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese», introduce disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, con l'obiettivo di innovare i processi amministrativi al fine di renderli più efficienti e di adeguare alcune normative alle evoluzioni intervenute a livello internazionale, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge;
tuttavia, il provvedimento prevede l'istituzione di un ufficio dedicato all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui sarebbe affidata la gestione centralizzata delle richieste di cittadinanza. Tale modello di gestione appare in parte anacronistico, in quanto contempla modalità di trasmissione dei documenti ancora basate su supporti cartacei e invii postali;
il testo prevede inoltre all'articolo 3 numerose modifiche alla legge n. 470 del 1988, riguardante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» e al regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323), al fine di abrogare procedure al momento superate e adeguare ai cambiamenti normativi intervenuti nella materia dell'anagrafe, tra cui l'istituzione, ad opera del Codice dell'amministrazione digitale, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE);
in particolare, il nuovo testo prevede che l'AIRE costituisca parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e ridefinisce altresì le categorie per le quali la legge dispone un divieto di iscrizione all'AIRE,
impegna il Governo
ad approfondire, anche attraverso un confronto con le amministrazioni competenti e gli enti rappresentativi delle comunità italiane all'estero, la possibilità che la gestione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sia affidata stabilmente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di garantire maggiore coerenza operativa tra l'anagrafe e i servizi consolari.
9/2369-A/13. Ciani.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 24 aprile e successivamente assegnato, in sede referente, alla III Commissione Affari esteri. Il provvedimento, intitolato «Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese», introduce disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, con l'obiettivo di innovare i processi amministrativi al fine di renderli più efficienti e di adeguare alcune normative alle evoluzioni intervenute a livello internazionale, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge;
tuttavia, il provvedimento prevede l'istituzione di un ufficio dedicato all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui sarebbe affidata la gestione centralizzata delle richieste di cittadinanza. Tale modello di gestione appare in parte anacronistico, in quanto contempla modalità di trasmissione dei documenti ancora basate su supporti cartacei e invii postali;
il testo prevede inoltre all'articolo 3 numerose modifiche alla legge n. 470 del 1988, riguardante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» e al regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323), al fine di abrogare procedure al momento superate e adeguare ai cambiamenti normativi intervenuti nella materia dell'anagrafe, tra cui l'istituzione, ad opera del Codice dell'amministrazione digitale, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE);
in particolare, il nuovo testo prevede che l'AIRE costituisca parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e ridefinisce altresì le categorie per le quali la legge dispone un divieto di iscrizione all'AIRE,
impegna il Governo
ad approfondire, anche attraverso un confronto con le amministrazioni competenti e gli enti rappresentativi delle comunità italiane all'estero, la possibilità di una revisione della gestione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) al fine di garantire maggiore coerenza operativa tra l'anagrafe e i servizi consolari.
9/2369-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciani.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025, è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 24 aprile e successivamente assegnato, in sede referente, alla III Commissione Affari esteri. Il provvedimento, intitolato «Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese», introduce disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme, con l'obiettivo di innovare i processi amministrativi al fine di renderli più efficienti e di adeguare alcune normative alle evoluzioni intervenute a livello internazionale, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge;
tuttavia, il provvedimento prevede l'istituzione di un ufficio dedicato all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cui sarebbe affidata la gestione centralizzata delle richieste di cittadinanza. Tale modello di gestione appare in parte anacronistico, in quanto contempla modalità di trasmissione dei documenti ancora basate su supporti cartacei e invii postali;
si ritiene che tali procedure possano favorire un rafforzamento delle agenzie di servizi, le quali in passato sono state oggetto di critiche per comportamenti opachi e poco trasparenti. Inoltre, si prospetta un potenziale incremento dei ricorsi da parte dei cittadini per contestazioni legate a errori nella compilazione e trasmissione della documentazione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori interventi volti a consentire agli operatori di patronati che svolgono attività presso sedi estere di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione tramite modalità di identificazione alternativa, anche in assenza di documento di identità italiano.
9/2369-A/14. Marino, Porta, Carè, Di Sanzo, Toni Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame contiene all'articolo 3 disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero, nonché l'adeguamento ai cambiamenti normativi intervenuti in materia di AIRE, tra cui l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;
negli anni, la disciplina in merito all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero è stato un elemento molto complesso che ha creato delle distorsioni nei confronti dello Stato italiano e della finanza pubblica. La mancata iscrizione all'AIRE, oltre a costituire una chiara violazione della legge, permette al cittadino italiano residente all'estero di poter beneficiare di alcuni servizi che sono destinati, anche per fini di spesa pubblica, esclusivamente alla popolazione residente all'interno del territorio nazionale. Con questo Governo, è stato intrapreso un percorso volto ad ampliare la rete dei servizi fruibili da parte dei cittadini italiani residenti all'estero e allo stesso tempo si è deciso di incrementare il regime sanzionatorio per chi decide di iscriversi all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;
all'interno del provvedimento si prevede che gli ufficiali di Stato devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del comune di iscrizione all'AIRE del cittadino italiano relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero. Tuttavia, anche per una carente sensibilizzazione a riguardo, il processo di annotazione non sempre avviene in tempi brevi e la mancata iscrizione da parte del Comune rappresenta un problema per la finanza pubblica;
va altresì aggiunto che l'ampia discrezionalità da parte dei comuni sul ricevimento delle comunicazioni provenienti da parte delle unità consolari nel procedere all'aggiornamento delle iscrizioni presso l'Anagrafe Italiano dei Residenti all'Estero, che in questo provvedimento viene integrato all'interno dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ha effetti distorsivi anche in termini rappresentativi, poiché le stesse liste elettorali per il voto estero vengono composte mediante il registro AIRE,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di apportare le opportune modifiche normative al fine di garantire aggiornamenti tempestivi dei registri anagrafici da parte dei Comuni, valutando la possibilità di prevedere conseguenze in caso di inadempimento da parte dei Comuni stessi.
9/2369-A/15. Di Giuseppe.
DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL) N. 29 SUL LAVORO FORZATO E OBBLIGATORIO, ADOTTATO A GINEVRA IL GIORNO 11 GIUGNO 2014 NEL CORSO DELLA CENTOTREESIMA SESSIONE DELLA CONFERENZA GENERALE DELL'OIL (A.C. 1539)
A.C. 1539 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.
A.C. 1539 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1.
A.C. 1539 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
A.C. 1539 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: S. 998 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALL'ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO RELATIVO ALLA LOCALIZZAZIONE DELLA SEDE, ADOTTATO A PARIGI IL 21 MAGGIO 2022 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1804)
A.C. 1804 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.
A.C. 1804 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.
A.C. 1804 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A.C. 1804 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: S. 982 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SULLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE DEL MEDITERRANEO, FATTO A MADRID IL 21 GENNAIO 2008 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1803)
A.C. 1803 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.
A.C. 1803 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 del Protocollo stesso.
A.C. 1803 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi.
A.C. 1803 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 1803 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (fatto a Madrid il 21 gennaio 2008), è finalizzato a rafforzare la protezione, la valorizzazione e la governance sostenibile delle zone costiere dell'area mediterranea, integrando politiche ambientali, marittime, territoriali e socio-economiche;
il Protocollo pone come principi fondamentali la governance partecipata, l'integrazione delle politiche marine e terrestri, la prevenzione dell'inquinamento e il contrasto all'erosione costiera, e in particolare, all'articolo 18, prevede il rafforzamento o l'adozione di strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere in conformità del quadro regionale comune e nel rispetto dei principi di gestione stabiliti dal protocollo stesso;
l'articolo 21 del protocollo, espressamente richiamato dall'articolo 3 del provvedimento in esame, prevede altresì che ai fini dell'attuazione delle strategie, dei piani e dei programmi nazionali per le zone costiere, le parti possano prendere opportune misure per l'adozione di pertinenti strumenti economici, finanziari e/o fiscali destinati a coadiuvare le iniziative locali, regionali o nazionali in materia di gestione integrata delle zone costiere;
la Puglia è una regione particolarmente vulnerabile rispetto ai fenomeni di erosione costiera, degrado delle spiagge, antropizzazione della fascia costiera e squilibri sedimentari, come evidenziato dai documenti regionali e studi geologici;
nella Puglia esistono aree costiere di rilevante valore naturale e paesaggistico che richiedono una protezione integrata e coordinata;
in molte zone pugliesi si registra un forte deficit sedimentario legato a modifiche idrauliche, riduzione dell'apporto dei sedimenti e strutture costiere che alterano la dinamica naturale del trasporto di sabbia;
è stata evidenziata, anche in sede di audizioni presso le commissioni competenti, la necessità di rafforzamento degli strumenti di pianificazione integrata, di cofinanziamenti mirati, del coinvolgimento delle autonomie locali e del partenariato scientifico;
esiste la necessità che l'attuazione del Protocollo tenga conto delle specificità regionali e locali, per evitare che disposizioni di carattere generale risultino inefficaci in zone costiere delicate come quelle pugliesi,
impegna il Governo:
in attuazione degli articoli 18 e 21 del protocollo in corso di ratifica, ad adottare ogni pertinente iniziativa di competenza volta a:
prevedere finanziamenti aggiuntivi dedicati per interventi di difesa e rinaturalizzazione delle coste, coerenti con i piani regionali delle coste;
istituire, in collaborazione con le regioni interessate, tavoli territoriali costieri (regioni, province, comuni costieri, enti parco, università, consorzi di bonifica) per la programmazione partecipata degli interventi di gestione integrata, con priorità per le zone maggiormente erose o instabili;
garantire che gli interventi costieri siano preceduti da studi di impatto geomorfologico e idrodinamico e accompagnati da sistemi di monitoraggio periodico, al fine di assicurare un equilibrio sedimentario sostenibile;
a riferire annualmente alle Camere sullo stato di attuazione del Protocollo e sulle ricadute per le regioni costiere meridionali, con particolare riferimento alla Puglia.
9/1803/1. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il Protocollo ha l'obiettivo di stabilire un quadro normativo comune per favorire e implementare efficacemente la gestione delle coste mediterranee;
tra gli obiettivi della gestione integrata delle zone costiere e i principi generali della gestione, c'è la promozione di uno sviluppo sostenibile delle zone costiere tramite una pianificazione equilibrata, che concili crescita economica, sociale e culturale con la tutela ambientale e paesaggistica, garantendo una governance efficace, anche attraverso l'implementazione ed il rafforzamento di adeguati meccanismi di monitoraggio e osservazione;
nell'ambito della definizione di una strategia mediterranea e l'elaborazione di strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere, il protocollo in corso di ratifica prevede, agli articoli 20 e 21, l'adozione di opportuni strumenti di politica fondiaria e di adeguati strumenti economici, finanziari e fiscali;
recentemente la regione Campania, con la legge regionale n. 13 del 2025, è intervenuta nuovamente sull'applicazione, in misura fissa dell'imposta regionale sui canoni di concessione demaniale marittima, estendendo l'imposta a tutte le concessioni rilasciate da enti pubblici diversi dai comuni, compresa, quindi l'Autorità di sistema portuale;
è stata introdotta così una doppia imposizione, da un lato l'imposta regionale e dall'altro la tassazione statale sui canoni riscossi dall'Autorità di sistema portuale;
il risultato è un aggravio economico rilevante per le imprese che operano nei porti campani, che si trovano a sostenere costi aggiuntivi non previsti e retroattivi, con la conseguenza di rendere le coste campane meno attrattive e creare disparità sul territorio nazionale e nell'ambito del Mar Mediterraneo, a scapito della concorrenza e competitività,
impegna il Governo
nell'ambito dell'attuazione delle misure di cui al protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, a monitorare e intervenire, nei limiti delle proprie competenze, al fine di evitare squilibri fiscali irragionevoli per le imprese concessionarie delle coste italiane, come quelli richiamati in premessa.
9/1803/2. Zinzi.
La Camera,
premesso che:
il Protocollo ha l'obiettivo di stabilire un quadro normativo comune per favorire e implementare efficacemente la gestione delle coste mediterranee;
tra gli obiettivi della gestione integrata delle zone costiere e i principi generali della gestione, c'è la promozione di uno sviluppo sostenibile delle zone costiere tramite una pianificazione equilibrata, che concili crescita economica, sociale e culturale con la tutela ambientale e paesaggistica, garantendo una governance efficace, anche attraverso l'implementazione ed il rafforzamento di adeguati meccanismi di monitoraggio e osservazione;
nell'ambito della definizione di una strategia mediterranea e l'elaborazione di strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere, il protocollo in corso di ratifica prevede, agli articoli 20 e 21, l'adozione di opportuni strumenti di politica fondiaria e di adeguati strumenti economici, finanziari e fiscali;
recentemente la regione Campania, con la legge regionale n. 13 del 2025, è intervenuta nuovamente sull'applicazione, in misura fissa dell'imposta regionale sui canoni di concessione demaniale marittima, estendendo l'imposta a tutte le concessioni rilasciate da enti pubblici diversi dai comuni, compresa, quindi l'Autorità di sistema portuale;
è stata introdotta così una doppia imposizione, da un lato l'imposta regionale e dall'altro la tassazione statale sui canoni riscossi dall'Autorità di sistema portuale;
il risultato è un aggravio economico rilevante per le imprese che operano nei porti campani, che si trovano a sostenere costi aggiuntivi non previsti e retroattivi, con la conseguenza di rendere le coste campane meno attrattive e creare disparità sul territorio nazionale e nell'ambito del Mar Mediterraneo, a scapito della concorrenza e competitività,
impegna il Governo
nell'ambito dell'attuazione delle misure di cui al protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, a valutare l'opportunità di monitorare e intervenire, nei limiti delle proprie competenze, al fine di evitare squilibri fiscali irragionevoli per le imprese concessionarie delle coste italiane, come quelli richiamati in premessa.
9/1803/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Zinzi.
DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SU ACQUA E SALUTE DELLA CONVENZIONE DEL 1992 SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI, FATTO A LONDRA IL 17 GIUGNO 1999 (A.C. 1540)
A.C. 1540 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.
A.C. 1540 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Protocollo stesso.
A.C. 1540 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
A.C. 1540 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: S. 782 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI: A) PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA, PER LA RIDUZIONE DELL'ACIDIFICAZIONE, DELL'EUTROFIZZAZIONE E DELL'OZONO TROPOSFERICO, CON ALLEGATI, FIRMATO A GÖTEBORG IL 30 NOVEMBRE 1999; B) MODIFICHE AL TESTO E AGLI ALLEGATI DA II A IX DEL PROTOCOLLO DEL 1999 PER LA RIDUZIONE DELL'ACIDIFICAZIONE, DELL'EUTROFIZZAZIONE E DELL'OZONO TROPOSFERICO NONCHÉ AGGIUNTA DEI NUOVI ALLEGATI X E XI, ADOTTATE A GINEVRA IL 4 MAGGIO 2012 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1585)
A.C. 1585 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:
a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;
b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.
A.C. 1585 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 3 delle Modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
A.C. 1585 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni degli accordi di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
A.C. 1585 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 1585 – Ordine del giorno
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame ha per oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (CLRTAP) e del Protocollo del 1999 (Protocollo di Göteborg) per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico;
la Convenzione del 1979 stabilisce il quadro internazionale per la cooperazione tra Stati al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento atmosferico che si propaga su lunghe distanze, e fa da base per diverse iniziative comunitarie e protocolli settoriali;
il Protocollo di Göteborg impone obblighi di riduzione delle emissioni di vari inquinanti (SO2, NOX, COV, ammoniaca, particolato) per contrastare fenomeni di acidificazione, eutrofizzazione e formazione di ozono troposferico nocivo;
il Protocollo prevede in particolare obblighi per le Parti contraenti (articolo 3) concernenti i tetti nazionali alle emissioni annuali; l'adozione di strategie e politiche nazionali (articolo 6) che facilitino l'attuazione degli obblighi previsti, mediante misure volte a promuovere il contenimento delle emissioni degli inquinanti in oggetto e lo sviluppo di tecnologie meno inquinanti; – l'impegno a favorire ricerca e cooperazione (articolo 8) al fine di armonizzare i metodi per il calcolo e la valutazione degli effetti nocivi delle sostanze in oggetto, a perfezionare le banche dati e a quantificare i benefici all'ambiente e alla salute umana derivanti dalla riduzione delle emissioni; – l'impegno a rivedere gli obblighi assunti nel Protocollo (articoli 9 e 10) alla luce dell'adeguatezza dei progressi effettuati e delle nuove tecniche di abbattimento delle emissioni;
affinché tali accordi non restino solo formalità, ma siano supportati da politiche ambientali concrete, controlli efficaci e coerenza con gli obiettivi climatici nazionali, è necessario rafforzare gli strumenti normativi italiani;
è attualmente in discussione una proposta di legge che punta a disciplinare in modo più rigoroso l'uso e la riduzione dei gas fluorurati, considerati dannosi per lo strato di ozono e per il clima, in coerenza con le politiche dell'Unione europea;
affinché la ratifica degli accordi in oggetto sia coerente con l'obiettivo più ampio di mitigazione dei cambiamenti climatici e protezione atmosferica, è opportuno che il nostro ordinamento preveda meccanismi integrati e sinergici con le misure sui gas fluorurati;
l'attuazione degli accordi internazionali richiede non soltanto l'adeguamento formale, ma anche efficaci politiche di attuazione che coinvolgano Regioni, enti locali, settore industriale e controlli,
impegna il Governo:
al fine di dare piena attuazione agli impegni derivanti dal provvedimento di ratifica in esame, con particolare riferimento ai contenuti del protocollo richiamati in premessa:
a prevedere piani nazionali integrati per il controllo delle emissioni (SO2, NOx, COV, NH3, particolato), coerenti con le politiche di decarbonizzazione e mitigazione climatica;
a coordinare le misure previste dal Protocollo di Göteborg con la normativa nazionale sui gas fluorurati, integrandole nei piani nazionali ambientali e climatici;
a istituire, d'intesa con le regioni e gli enti territoriali interessati, una rete di monitoraggio e controllo atmosferico rafforzata, con sistemi osservativi avanzati e obbligo di report periodici al Parlamento;
a vincolare quote delle risorse ambientali e climatiche nazionali ed europee a progetti di innovazione tecnologica, riduzione delle emissioni e sostituzione di refrigeranti fluorurati con alternative sostenibili.
9/1585/1. L'Abbate.