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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 21 ottobre 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 21 ottobre 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Billi, Bisa, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   V Commissione (Bilancio e Tesoro):

  S. 1639. – «Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria» (approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato) (2668) Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 ottobre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione semestrale sull'esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti a norma dell'articolo 13 della decisione di esecuzione C(2023)8010 della Commissione – 1° gennaio 2025-30 giugno 2025 (COM(2025) 588 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli (COM(2025) 639 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 639 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (331).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 30 novembre 2025. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 novembre 2025.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (332).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 20 novembre 2025.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 20 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2025, per lo sviluppo, acquisizione e supporto logistico pluriennale dei mezzi e armi subacquee per le missioni affidate al Gruppo operativo incursori (GOI) (333).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 novembre 2025. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 novembre 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: MOLLICONE ED ALTRI: MODIFICA AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, E ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA VALORIZZAZIONE SUSSIDIARIA DEI BENI CULTURALI E L'ISTITUZIONE DEL CIRCUITO «ITALIA IN SCENA» (A.C. 1521-A)

A.C. 1521-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1521-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

  All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

  All'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera c).

  All'articolo 4, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 4.1003, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo e sulle proposte emendative 4.200 e 4.0200 della Commissione.

A.C. 1521-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Princìpi e finalità)

  1. In attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione e nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005, resa esecutiva dalla legge 1° ottobre 2020, n. 133, la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Princìpi e finalità)

  Sopprimerlo.
1.1. Piccolotti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Il Ministro della cultura approva, nel rispetto dei princìpi e delle finalità di cui al comma 1, con proprio decreto da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme tecniche e linee guida applicative, delle disposizioni contenute nella legge 1 ottobre 2020, n. 133, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, nonché di quelle contenute nell'articolo 6, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati alla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.
*1.4. Orrico, Caso, Amato.
*1.5. Iacono, Caso, Amato.

A.C. 1521-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Introduzione degli articoli 121-bis e 121-ter del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

  1. Nel capo II del titolo II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 121 sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 121-bis.(Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica)1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è istituita presso il Ministero della cultura l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica.
   2. L'Anagrafe censisce le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, nonché di monitorarne la gestione, valutando altresì l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei princìpi di cui al presente codice, e di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà.
   3. I dati censiti nell'Anagrafe comprendono almeno:

   a) la natura del bene;

   b) la forma di gestione diretta o indiretta;

   c) in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta;

   d) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto ovvero della convenzione che regola il rapporto, le modalità di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;

   e) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilità, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione in essere rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identità della Repubblica, delle comunità e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare i princìpi di cui al presente codice nonché di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale;

   f) i dati relativi agli immobili in disuso presenti nel territorio di competenza, precisandone la denominazione, la localizzazione, la proprietà, il regime di tutela, l'ambito cronologico, lo stato di conservazione e l'ultima destinazione d'uso e specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.

   4. Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati di cui al comma 3 del presente articolo gli istituti e i luoghi della cultura pubblici di cui all'articolo 101 del presente codice, nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali.
   5. Le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo l'integrazione e l'interoperabilità con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.
   Art. 121-ter. – (Albo digitale della sussidiarietà orizzontale)1. In apposita sezione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica è istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale.
   2. L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente codice e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del presente codice.
   3. I requisiti dei candidati, le forme, le modalità della domanda e le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi necessari per l'iscrizione di ciascuna di esse nell'albo nonché le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione.
   4. In ogni caso, l'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Introduzione degli articoli 121-bis e 121-ter del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: 2004, n. 42, aggiungere le seguenti: all'articolo 115 comma 3, le parole: «I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «La gestione indiretta può essere altresì attuata anche attraverso strumenti di partenariato pubblico-privato anche con riferimento alle forme speciali di cui agli articoli 89, comma 17 del codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo, 3 luglio 2017, n. 117, e 134 comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36» e.
2.1000. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole sono aggiunti i seguenti con le seguenti: è aggiunto il seguente.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    capoverso «Art. 121-bis»:

     al comma 2, sostituire le parole da: alle forme di gestione fino alla fine del comma con le seguenti: alla funzione sociale e alla valorizzazione delle attività di valore socio-culturale svolte, nonché all'accessibilità dei siti, al fine di monitorare lo sviluppo socio-culturale degli istituti e dei luoghi della cultura.;

     sopprimere il comma 3;

     al comma 4, sopprimere le parole: comma 3 del;

     sopprimere il comma 5;

    sopprimere il capoverso «121-ter»;

   alla rubrica sostituire le parole: degli articoli 121-bis e 121-ter con le seguenti: dell'introduzione dell'articolo 121-bis;

   all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: , e con il coinvolgimento dei soggetti privati fino a: introdotto dal medesimo articolo 2 della presente legge.
2.1. Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 1, sostituire le parole: di appartenenza pubblica con le seguenti: nella disponibilità pubblica a qualunque titolo.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    al medesimo capoverso, rubrica, sostituire le parole: di appartenenza pubblica con le seguenti: nella disponibilità pubblica a qualunque titolo;

    al capoverso «Art. 121-ter»:

     comma 1, sostituire le parole: di appartenenza pubblica con le seguenti: nella disponibilità pubblica a qualunque titolo;

     comma 2, primo periodo periodo, sostituire le parole: di appartenenza pubblica con le seguenti: nella disponibilità pubblica a qualunque titolo;

     all'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: di appartenenza pubblica con le seguenti: nella disponibilità pubblica a qualunque titolo.
*2.3. Orrico, Caso, Amato.
*2.4. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1 capoverso «Art. 121-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. L'anagrafe censisce le informazioni relative alla forma di gestione, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, nonché di monitorarne la gestione, valutando altresì l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei princìpi di cui al presente codice.
2.6. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o l'assenza di gestione.
2.8. Orrico, Caso, Amato.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) in caso di assenza di gestione, la dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta;.
2.12. Orrico, Caso, Amato.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, lettera e), dopo le parole: economico-finanziaria aggiungere le seguenti: , nonché all'impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento.
*2.15. Orrico, Caso, Amato.
*2.16. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, lettera e), dopo le parole: della modalità di gestione in essere aggiungere le seguenti: nonché lo stato di conservazione del bene culturale e l'eventuale esistenza di un piano di conservazione programmata.
2.1003. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-bis», comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g) l'impatto sociale sul territorio e sulla comunità di riferimento e l'impatto ambientale.
2.22. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 1, sostituire le parole: albo digitale con la seguente: elenco.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: albo con la seguente: elenco;

   al comma 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: albo con la seguente: elenco;

   al comma 4, sostituire, la parola: albo con la seguente: elenco;

   alla rubrica, sostituire le parole: Albo digitale con la seguente: Elenco;

   all'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: albo digitale con la seguente: elenco.
2.1004. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. L'albo censisce i soggetti privati, con particolare riferimento alle imprese culturali e creative, come riconosciute dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206 «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy». Fermo restando le forme di comunicazioni e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il loro interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e gli stessi, anche attraverso le loro rappresentanze nazionali e regionali.
2.1001. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 3, dopo le parole: sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2.1005. Latini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 3, dopo le parole: sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2.1005.(Testo modificato nel corso della seduta) Latini.

(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 121-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra i requisiti minimi per ogni eventuale affidamento è richiesta l'iscrizione del soggetto affidatario al Registro delle Imprese culturali e creative (ICC), e, nel caso di affidamento congiunto, di almeno uno dei componenti la compagine assegnataria.
2.1002. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
2.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 1521-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 3.
(Strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali «Italia in scena»)

  1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, istituita dall'articolo 121-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 42, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, istituito ai sensi dell'articolo 121-ter del citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, introdotto dal medesimo articolo 2 della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena», ispirata ai princìpi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché ai seguenti criteri specifici:

   a) garanzia dell'accessibilità e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle aree interne, ai comuni montani, ai piccoli borghi, anche mediante la realizzazione di spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche;

   b) promozione della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato idonee ad assicurare efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione, anche con riferimento alle forme speciali di partenariato di cui agli articoli 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

   c) previsione di interventi correttivi nei casi in cui la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione realizzata attraverso le forme di gestione di cui alla lettera b) abbia avuto esito non congruo;

   d) realizzazione di idonee iniziative di comunicazione istituzionale anche digitale quali parti integranti della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all'estero;

   e) definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari.

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali «Italia in scena»)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: e con il coinvolgimento aggiungere le seguenti: delle principali rappresentanze.
3.1000. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , denominata «Italia in scena».

  Conseguentemente:

   alla rubrica, sopprimere le parole: «Italia in scena»;

   al Titolo, sopprimere le parole: e l'istituzione del circuito «Italia in scena».
3.1001. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto, Orrico, Piccolotti, Giachetti, Grippo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche mediante la realizzazione di spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche aggiungere le seguenti: forme di fruizione in grado di valorizzare lo story telling, la visita dinamica e l'esperienza interattiva.
3.1002. Latini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
3.1. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: patrimonio culturale pubblico aggiungere le seguenti: , con priorità delle azioni di valorizzazione dei beni inutilizzati e inaccessibili.
3.2. Orrico, Caso, Amato.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: economico-finanziaria aggiungere le seguenti: , nonché la verifica dell'impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento.
3.7. Orrico, Caso, Amato.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
3.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e Forme di gestione)

  1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 112, il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali, associazioni o altre istituzioni di carattere privato ai sensi delle disposizioni del codice civile per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con gli enti di Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che esercitano interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. Il Ministero, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

   b) all'articolo 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta, indiretta o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati»;

    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è attuata da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, ed è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali partner del partenariato speciale pubblico privato.»;

    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta o all'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma precedente, al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra forme di gestione indicate ai commi 2, 3 e 3-bis, è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti anche alla luce dei principi di sussidiarietà orizzontale. La gestione in forma indiretta o mediante il ricorso alle forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3-bis è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario o del partner privato e l'equilibrio economico e finanziario della gestione»;

    4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari o con i partner privati delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio o accordi di partenariato speciale pubblico-privato, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio o nell'accordo di partenariato speciale pubblico-privato sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene»;

    5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Nel caso in cui le attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, mediante concessione a terzi o l'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3-bis, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.»;

    6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Alle attività di valorizzazione gestite mediante concessione a terzi o forme speciali di partenariato pubblico privato di cui al comma 3-bis può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri o negli avvisi pubblici di cui all'articolo 134, comma 2 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività»;

   c) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

   «Art. 121. – (Accordi con le fondazioni bancarie e con gli enti filantropici) – 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, con i soggetti da essi partecipati, con gli enti filantropici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con le fondazione erogative che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa».
3.02. Orrico, Caso, Amato.

A.C. 1521-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale)

  1. All'articolo 48 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dalla data della richiesta»;

   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo»;

   c) al comma 6, dopo le parole: «a carattere culturale» sono inserite le seguenti: «, comprese le fiere e le esposizioni temporanee di arte».

  2. La validità temporale delle dichiarazioni di cui all'articolo 65, comma 4-bis, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è determinata ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 68, per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non può in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia.
  4. Al fine di incentivare e di promuovere l'efficacia, l'efficienza e la qualità della gestione dei musei statali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, i limiti e gli importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di spese che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi musei. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di congruità in relazione alla complessità e alla specificità degli incarichi assunti nonché di omogeneità e di trasparenza delle procedure.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «7. Il Ministero predispone la catalogazione, mediante banca dati accessibile online, dei beni culturali di proprietà privata, garantendo la tutela della riservatezza e dei dati personali dei proprietari di tali beni, ovvero di chi ne abbia la detenzione».
4.1003. Cangiano.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

   b) al comma 2, dopo le parole «beni culturali,» è aggiunta la seguente: «anche»;

   c) al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici».
4.1005. Cangiano.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

   b) al comma 2, le parole «dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore» sono soppresse.
4.1005.(Testo modificato nel corso della seduta) Cangiano.

(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. La validità temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis è pari alla durata dell'attestato di libera circolazione determinata ai sensi dell'articolo 68 comma 5».
4.1011. Cangiano.

(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
4.4. Piccolotti.

  Al comma 4:

   a) sostituire le parole: «dei musei statali» con le seguenti: «degli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura»;

   b) sostituire le parole: «medesimi musei» con le seguenti: «medesimi uffici»;.
4.200. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4.301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. All'articolo 68 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego.»;

   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presentazione avviene con modalità telematiche, mediante trasmissione delle immagini o in videoconferenza, ferma restando la facoltà dell'Ufficio Esportazione di chiedere la presentazione fisica della cosa.»;

   c) al comma 5, la parola: «quinquennale» è sostituita dalla seguente: «decennale».
4.1002. Cangiano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. All'articolo 68 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego.».
4.1002.(Testo modificato nel corso della seduta) Cangiano.

(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. All'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «comma 3,» sono soppresse.
4.1009. Cangiano.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in favore del mercato dell'arte)

  1. All'articolo 65 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) alla lettera a), le parole: «ad euro 13.500,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 50.000,00»;

    2) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

   «a-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500;»;

   b) al comma 4:

    1) alla lettera b), le parole «ad euro 13.500,00» sono sostituite dalle seguenti «ad euro 50.000,00»;

    2) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

   «b-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia inferiore ad euro 13.500;».
4.0200. La Commissione.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in favore del mercato dell'arte)

  1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10 il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Salvo quanto disposto dall'articolo 64, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a), d) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a), d) ed e) di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni ed il cui valore sia inferiore alle soglie indicate nell'allegato A, lettera B, n. 2, 3, 4 e 5. Tuttavia, le cose indicate nel presente comma possono essere oggetto di un provvedimento di tutela in base all'articolo 12 o all'articolo 13 nei soli casi previsti all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis»;

   b) all'articolo 11, comma 1, lettera h), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

   c) all'articolo 65:

    al comma 3, lettera a), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di valore indicate nell'allegato A, lettera B, numeri 2), 3), 4) e 5)»;

    al comma 4, lettera b), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di valore indicate nell'allegato A, lettera B, numeri 2), 3), 4) e 5)»;

   d) all'allegato A, lettera B:

    al numero 2), la parola: «13.979,50» è sostituita dalla seguente: «15.000»;

    al numero 3), la parola: «27.959,00» è sostituita dalla seguente: «30.000»;

    al numero 4), la parola: «46.598,00» è sostituita dalla seguente: «50.000»;

    al numero 5), la parola: «139.794,00» è sostituita dalla seguente: «350.000».
4.01001. Cangiano.

A.C. 1521-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Circolazione temporanea delle opere dei musei statali non esposte al pubblico)

  1. Con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un elenco di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale in quanto non presentano criticità conservative, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, commi 3 e 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'elenco è aggiornato ogni ventiquattro mesi.
  2. I comuni italiani possono richiedere al Ministero della cultura lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco di cui al comma 1. Tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente. La richiesta è subordinata ai seguenti requisiti:

   a) presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato;

   b) redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici o sportivi già presenti nel territorio di riferimento;

   c) disponibilità di spazi e strutture in grado di garantire il rispetto di tutti i requisiti necessari alla conservazione e alla custodia dell'opera d'arte.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Circolazione temporanea delle opere dei musei statali non esposte al pubblico)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: I comuni italiani aggiungere le seguenti: , in accordo con la Regione di competenza,
5.1000. Latini.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   d) eventuale coinvolgimento delle reti museali presenti all'interno del territorio.
5.1001. Latini.

(Approvato)

A.C. 1521-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito “Italia in scena”», introduce nuovi strumenti di censimento, monitoraggio e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, in attuazione degli articoli 9 e 118 della Costituzione;

    l'articolo 3 prevede l'adozione di una strategia nazionale di valorizzazione denominata «Italia in scena», volta a promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali, con particolare attenzione alle aree interne, ai comuni montani e ai piccoli borghi;

    la Terra delle Gravine e la Murgia pugliese, estese tra le province di Taranto e Bari, costituiscono un sistema paesaggistico, naturalistico e culturale di eccezionale valore, caratterizzato da habitat rupestri, masserie storiche, aree naturali protette e beni diffusi di interesse pubblico e privato;

    in tale ambito, la Premurgia Meridionale, compresa tra Santeramo in Colle, Laterza e Ginosa, rappresenta un'area di altissimo interesse geologico, archeologico e paesaggistico, collegata al Geoparco Unesco dell'Alta Murgia, e comprende importanti siti archeologici nei territori di Ginosa, Gravina in Puglia, Gioia del Colle e Altamura, che testimoniano la presenza di civiltà rupestri e insediamenti preistorici di rilievo nazionale e internazionale;

    tali aree esprimono un'identità territoriale unitaria, nella quale la tutela del paesaggio e la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso si coniugano con lo sviluppo sostenibile delle comunità locali,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di includere, nell'ambito della definizione della strategia nazionale di valorizzazione «Italia in scena» e dei relativi decreti attuativi:

    1. la Terra delle Gravine, la Premurgia Meridionale (tra Santeramo in Colle, Laterza e Ginosa) e la Murgia pugliese, comprensive dei siti archeologici di Ginosa, Gravina in Puglia, Gioia del Colle e Altamura, nonché del Geoparco Unesco dell'Alta Murgia, tra gli ambiti prioritari di sperimentazione e intervento per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale e paesaggistico;

    2. la promozione di reti territoriali di partenariato pubblico-privato finalizzate alla gestione sostenibile dei beni culturali diffusi e alla realizzazione di attività culturali, educative e turistiche coerenti con i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

    3. l'integrazione dei dati relativi ai beni e ai luoghi della cultura delle suddette aree nell'Anagrafe digitale nazionale prevista dall'articolo 121-bis del Codice, al fine di favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione coordinata del sistema paesaggistico e culturale della Puglia centrale e meridionale.
9/1521-A/1. De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento all'esame inserisce gli articoli 121-bis e 121-ter al Capo II del Titolo II della Parte seconda (Princìpi della valorizzazione dei beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

    in particolare, l'articolo 121-bis prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, per censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, nonché di monitorarne la gestione e di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà;

    i dati censiti nell'Anagrafe devono comprendere, tra gli altri, anche gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilità, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione;

    la promozione del patrimonio culturale incide direttamente sul benessere delle comunità locali, sulla coesione sociale, sull'identità territoriale e sulla qualità ambientale dei luoghi. Ignorare tali dimensioni significherebbe non cogliere pienamente la valenza trasversale della cultura come motore di sviluppo sostenibile, come riconosciuto anche dall'Agenda 2030 dell'ONU, dalla Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa e da numerosi documenti programmatici dell'Unione Europea;

    è quindi auspicabile che nel censimento delle informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, si tenga conto altresì della necessità di verificarne l'impatto sociale e ambientale che tale promozione può apportare sul territorio e sulla comunità di riferimento,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame con le più opportune iniziative normative affinché il censimento previsto dall'Anagrafe digitale sia integrato da strumenti e indicatori capaci di misurare anche l'impatto positivo o negativo delle modalità di gestione culturale sul territorio e sulle comunità di riferimento, favorendo una visione della valorizzazione non solo economica ma anche etica, sociale e ambientale.
9/1521-A/2. Orrico, Caso, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento all'esame inserisce gli articoli 121-bis e 121-ter al Capo II del Titolo II della Parte seconda (Princìpi della valorizzazione dei beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

    in particolare, l'articolo 121-bis prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, per censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, nonché di monitorarne la gestione e di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà;

    l'articolo 121-ter prevede che in un'apposita sezione della suddetta Anagrafe, sia altresì istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, che censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica;

    appare indubbio che queste disposizioni possano comportare nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni pubbliche che, avendo la proprietà o la disponibilità di beni culturali, sono tenute alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati;

    tra l'altro, i comuni rappresentano spesso i principali soggetti pubblici titolari o detentori di beni culturali diffusi, in particolare nei centri minori, nelle aree interne e nei territori a bassa densità demografica;

    molti di questi enti locali dispongono di bilanci fortemente limitati, che non consentono di affrontare con risorse proprie i costi legati alla gestione, alla valorizzazione ed anche all'adempimento degli obblighi di comunicazione e aggiornamento previsti dalla nuova Anagrafe digitale e dall'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale;

    in assenza di un adeguato supporto economico, vi è il rischio concreto che le disposizioni previste dai nuovi articoli 121-bis e 121-ter si traducano in ulteriori adempimenti burocratici per i comuni, con effetti disincentivanti rispetto all'attivazione di percorsi collaborativi e innovativi con i soggetti del terzo settore,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame con le più opportune iniziative normative e finanziarie volte a destinare ulteriori ed adeguate risorse a favore dei comuni per la gestione dei dati da comunicare e aggiornare nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e dell'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, anche al fine di incentivare e sostenere le organizzazioni del terzo settore nella gestione dei beni culturali situati nei rispettivi territori, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
9/1521-A/3. Amato, Orrico, Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    il circuito «Italia in scena», di cui al provvedimento in esame, rappresenta un progetto innovativo volto a portare «la cultura nei luoghi della cultura», trasformando musei, siti archeologici, teatri e spazi pubblici in palcoscenici vivi, accessibili e dinamici;

    la valorizzazione dei beni culturali deve procedere di pari passo con la crescita delle comunità locali, favorendo la partecipazione dei giovani, degli artisti emergenti e delle imprese creative diffuse sul territorio;

    la cultura costituisce una leva strategica di sviluppo e di coesione sociale, in particolare nelle aree interne, nei piccoli comuni e nei borghi montani, spesso esclusi dai grandi circuiti di produzione culturale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità:

    che il circuito «Italia in scena» coinvolga in modo concreto le realtà culturali territoriali e giovanili, attraverso reti di collaborazione tra enti locali, istituzioni scolastiche, accademie, associazioni e imprese culturali, al fine di sostenere la crescita di nuovi talenti e rendere stabile la filiera della produzione artistica;

    di prevedere, all'interno dell'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, una sezione dedicata ai giovani talenti locali ed esperti del patrimonio culturale, con particolare riferimento alle aree interne, ai comuni montani e ai piccoli borghi, al fine di promuovere lo sviluppo economico e turistico di tali territori.
9/1521-A/4. Longi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 2, si concentra in particolare su alcune modifiche da apportare al Codice dei beni culturali attraverso l'introduzione dell'articolo degli articoli 121-bis e 121-ter che istituiscono: l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, volta alla mappatura di tutti i beni culturali pubblici e dei dati concernenti i soggetti incaricati della loro gestione nonché delle modalità e della qualità della gestione medesima, anche al fine di apportarvi modifiche ove ciò sia necessario e l'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, finalizzato a costituire un registro di operatori privati interessati e qualificati a partecipare alla gestione indiretta, per rendere il sistema più efficace, efficiente e sostenibile dal punto di vista economico-finanziario;

    come indicato dalle diverse proposte di modifica presentate, alcune delle quali approvate, rimangono inattuati alcuni aspetti fondamentali senza le quali l'intervento si rivelerà insufficiente;

    in particolare, si rende necessario un quadro normativo unitario e coerente che coordini le diverse disposizioni vigenti, tra cui la legge 1° ottobre 2020, n. 133, Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, e l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare certezza giuridica, trasparenza e uniformità nell'applicazione dei criteri di affidamento e gestione dei beni culturali da parte di soggetti terzi;

    risulta fondamentale che tali disposizioni siano accompagnate da linee guida tecniche che supportino le amministrazioni pubbliche e gli operatori privati nella corretta applicazione dei principi e degli strumenti introdotti dalla normativa,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 2 del provvedimento all'esame, con l'adozione di linee guida applicative delle disposizioni contenute nella legge 1° ottobre 2020, n. 133, nonché dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche al fine di assicurare un coordinamento delle norme in materia di partecipazione di soggetti privati alla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale pubblico.
9/1521-A/5. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 della proposta di legge interviene sul Codice dei beni culturali e del paesaggio introducendo due nuovi articoli, il 121-bis e il 121-ter, che prevedono rispettivamente la creazione di una mappatura dei beni culturali pubblici e dei soggetti incaricati della loro gestione, nonché l'istituzione di uno strumento volto a raccogliere gli operatori qualificati interessati a partecipare alla gestione sussidiaria dei beni culturali;

   considerato che la definizione di tale strumento come «albo» potrebbe implicare meccanismi selettivi e restrittivi, potenzialmente limitativi della partecipazione di soggetti del terzo settore e di realtà culturali territoriali,

impegna il Governo

a riconsiderare il riferimento all'istituzione di un albo contenuto nell'articolo 121-ter, al fine di disporre di uno strumento più inclusivo quale un elenco dei soggetti interessati e qualificati alla gestione dei beni culturali pubblici, al fine di garantire trasparenza, apertura e maggiore efficacia nella realizzazione delle finalità della legge.
9/1521-A/6. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si concentra in particolare (art. 2) su alcune modifiche da apportare al Codice dei beni culturali attraverso l'introduzione dell'articolo degli articoli 121-bis e 121-ter che istituiscono: l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, volta alla mappatura di tutti i beni culturali pubblici e dei dati concernenti i soggetti incaricati della loro gestione nonché delle modalità e della qualità della gestione medesima, anche al fine di apportarvi modifiche ove ciò sia necessario e l'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, finalizzato a costituire un registro di operatori privati interessati e qualificati a partecipare alla gestione indiretta, per rendere il sistema più efficace, efficiente e sostenibile dal punto di vista economico-finanziario;

    come indicato dalle diverse proposte di modifica presentate, alcune delle quali approvate, rimangono inattuati alcuni aspetti fondamentali senza le quali l'intervento si rivelerà insufficiente;

    l'Europa ha indicato con chiarezza la necessità di intendere il patrimonio culturale come risorsa per la coesione sociale, il benessere delle comunità e la partecipazione democratica alla vita culturale;

    in particolare, la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, nota come Convenzione di Faro, afferma, all'articolo 1, che «la conservazione dell'eredità culturale, ed il suo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita», sottolineando come il patrimonio culturale debba essere posto al servizio delle persone, delle comunità e delle generazioni future,

impegna il Governo

a fare esplicito riferimento, nell'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, ai principi ispiratori della Convenzione di Faro, riconoscendo il valore del patrimonio culturale come risorsa per la cittadinanza attiva, lo sviluppo umano, l'inclusione e la qualità della vita, e adottando in tal senso misure che favoriscano l'accesso, la partecipazione consapevole delle comunità e la sostenibilità dei processi di valorizzazione.
9/1521-A/7. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare esplicito riferimento, nell'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, ai principi ispiratori della Convenzione di Faro, riconoscendo il valore del patrimonio culturale come risorsa per la cittadinanza attiva, lo sviluppo umano, l'inclusione e la qualità della vita, e adottando in tal senso misure che favoriscano l'accesso, la partecipazione consapevole delle comunità e la sostenibilità dei processi di valorizzazione.
9/1521-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 introduce, nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'articolo 121-bis, volto a istituire un'Anagrafe dei beni culturali di appartenenza pubblica e degli istituti e luoghi della cultura;

    pur riconoscendo l'importanza di una mappatura centralizzata del patrimonio culturale pubblico, si rileva che la formulazione attuale della norma appare prevalentemente orientata alla raccolta di dati gestionali, con una prevalenza di criteri economico-finanziari, a discapito di altri aspetti centrali per la tutela, quali le reali condizioni di conservazione dei beni;

    non risulta valorizzata, in particolare, l'esigenza di monitorare in modo sistematico lo stato fisico dei beni culturali, né viene previsto l'inserimento nell'anagrafe di informazioni circa l'eventuale esistenza di piani di conservazione programmata, strumento fondamentale ma ancora scarsamente adottato nella prassi amministrativa;

    la mancanza di questi elementi rischia di ridurre l'utilità dell'anagrafe stessa come strumento di indirizzo e pianificazione delle politiche pubbliche, oltre a non stimolare gli enti gestori a dotarsi di strumenti di tutela preventivi e strutturali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a integrare le finalità dell'Anagrafe prevista dall'articolo 121-bis prevedendo che tra i dati raccolti e periodicamente aggiornati sia inclusa anche l'eventuale presenza di un piano di conservazione programmata.
9/1521-A/8. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 2 del provvedimento in esame, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a integrare le finalità dell'Anagrafe prevista dall'articolo 121-bis prevedendo che tra i dati raccolti e periodicamente aggiornati sia inclusa anche l'eventuale presenza di un piano di conservazione programmata.
9/1521-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge promuove la partecipazione di soggetti privati e del privato sociale alla gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali pubblici, introducendo strumenti innovativi volti a mappare i beni disponibili e a riconoscere gli operatori interessati e qualificati a collaborare con le amministrazioni pubbliche;

    affinché tale collaborazione sia realmente efficace, sostenibile e coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, è essenziale che gli operatori coinvolti siano adeguatamente formati e aggiornati, anche in riferimento ai princìpi della conservazione programmata, alla gestione integrata, alla sostenibilità economico-sociale e alla valorizzazione culturale dei beni pubblici;

    tale esigenza è ancor più urgente in un contesto in cui la varietà degli attori, la complessità normativa e la diversificazione dei modelli gestionali richiedono competenze trasversali, aggiornate e qualificate, anche al fine di garantire qualità, trasparenza e continuità nella gestione dei beni culturali,

impegna il Governo

ad accompagnare l'adozione della strategia di valorizzazione dei beni culturali prevista all'articolo 3, con ulteriori iniziative volte a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse volte a sostenere e promuove la formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori del settore privato e del privato sociale coinvolti, promuovendo percorsi formativi in collaborazione con università, enti di ricerca, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici o privati qualificati, con particolare attenzione ai temi della gestione integrata, della conservazione, della sostenibilità e della valorizzazione culturale dei beni.
9/1521-A/9. Ferrari, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'adozione della strategia di valorizzazione dei beni culturali prevista all'articolo 3, con ulteriori iniziative volte a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse volte a sostenere e promuove la formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori del settore privato e del privato sociale coinvolti, promuovendo percorsi formativi in collaborazione con università, enti di ricerca, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici o privati qualificati, con particolare attenzione ai temi della gestione integrata, della conservazione, della sostenibilità e della valorizzazione culturale dei beni.
9/1521-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferrari, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame, composta di cinque articoli, reca «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito “Italia in scena”»;

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 4, composto da quattro commi, ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative volte all'attuazione presso il Ministero della Cultura della banca dati dei beni di proprietà privata che siano stati oggetto di un provvedimento di tutela;

   ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla concessione di prestiti a lungo termine di beni culturali;

   ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte al rifinanziamento del cosiddetto «Fondo Cultura» e all'introduzione di obbligazioni in favore del settore culturale.
9/1521-A/10. Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame, composta di cinque articoli, reca «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito “Italia in scena”»;

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 4, composto da quattro commi, ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

    adottare iniziative volte all'attuazione presso il Ministero della cultura della banca dati dei beni di proprietà privata che siano stati oggetto di un provvedimento di tutela;

    adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla concessione di prestiti a lungo termine di beni culturali;

    adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte al rifinanziamento del cosiddetto «Fondo Cultura» e all'introduzione di obbligazioni in favore del settore culturale.
9/1521-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone.


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI IN AFFIDAMENTO (A.C. 1866-A)

A.C. 1866-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 1866-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 2 comma 4, lettera b), sostituire le parole: di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) con le seguenti: e del registro di cui alle lettere a), b), c) e c-bis).

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: fino a 300.000 euro per l'anno 2024 e fino a 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: fino a 300.000 euro per l'anno 2026 e fino a 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027;

   al comma 2, sostituire le parole: euro 250.000 per l'anno 2025 e di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 250.000 euro per l'anno 2026 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, sostituire le parole: bilancio triennale 2024-2026 con le seguenti: bilancio triennale 2025-2027 e sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per l'anno 2025;

   al comma 3, sostituire le parole da: all'attuazione fino a: previste con le seguenti: le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

  La V Commissione,

   esaminati gli emendamenti riferiti ai disegno di legge C. 1866-A, recante disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, contenuti nel fascicolo n. 1;

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'emendamento 1.1000 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.16, 1.23, 1.24, 1.26, 1.39, 1.40. 2.12, 2.13 e 2.16, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 1.1000;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1866-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Disposizioni a tutela del diritto del minore ad una famiglia)

  1. Al fine di garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel titolo I-bis, dopo l'articolo 5-bis è aggiunto il seguente:

   «Art. 5-ter.1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, con la finalità di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore.
   2. Nel registro di cui al comma 1 sono inseriti, su base provinciale, il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale, presso famiglie affidatarie, in ciascuna comunità di tipo familiare e in ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, la denominazione delle comunità e degli istituti medesimi nonché il numero delle famiglie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza che sono disponibili all'affidamento o all'inserimento di minori ai sensi dell'articolo 2.
   3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisce periodicamente dalle regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni a esso attribuite ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio della minimizzazione della raccolta di dati e della normativa sulla protezione dei dati personali, favorendo soluzioni tecnologiche improntate alla semplificazione degli adempimenti amministrativi.
   4. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e di acquisizione dei dati ai sensi del presente articolo»;

   b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

   «Art. 9-bis. – 1. Presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario è istituito un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie, in comunità di tipo familiare e in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati.
   2. Nel registro di cui al comma 1, in un capitolo speciale per ciascun minore, la cancelleria annota:

   a) la data e gli estremi del provvedimento che dispone il collocamento presso una famiglia affidataria ovvero presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, specificando se il provvedimento medesimo sia stato adottato ai sensi della presente legge ovvero ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 o degli articoli 330, 333 o 403 del codice civile, e indicando la famiglia affidataria ovvero la comunità di tipo familiare o l'istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, presso cui è avvenuto il collocamento del minore, non appena comunicato dai soggetti incaricati dell'esecuzione;

   b) la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore;

   c) l'eventuale intervento della forza pubblica, con l'indicazione della motivazione;

   d) la data e gli estremi del provvedimento che autorizza il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari;

   e) la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore;

   f) l'eventuale qualificazione del minore come portatore di bisogni speciali.

   3. La cancelleria è responsabile della tenuta del registro di cui al presente articolo.
   4. Al fine di monitorare adeguatamente i fenomeni di disagio sociale, anche riferiti a specifici contesti territoriali, i tribunali di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti di cui al comma 2, lettera a).
   5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 1 nonché quelle di acquisizione, trattamento e conservazione dei dati previsti dal presente articolo».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Disposizioni a tutela del diritto del minore a una famiglia)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 27 maggio 1991, n. 176, aggiungere le seguenti: nonché con le disposizioni di cui all'articolo 315-bis del codice civile,.
1.5. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   all'articolo 2:

    comma 2, lettera a), sostituire le parole da: nel registro nazionale fino alla fine della lettera con le seguenti: nei registri di cui all'articolo 9-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184;.

    comma 4, lettera a), capoverso lettera c-bis), sopprimere le parole: e il registro di cui all'articolo 5-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184;

   all'articolo 3:

    sopprimere il comma 1;

    al comma 3 sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma precedente
1.9. Boschi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sostituire le parole: degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati con le seguenti: delle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    alla medesima lettera, medesimo capoverso:

     medesimo comma, sostituire le parole: presso istituti con le seguenti: fuori dalla famiglia;

     al comma 2, sostituire le parole: ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato con le seguenti: ciascuna struttura pubblica o privata di collocazione di minorenni, comunque denominata e, ovunque ricorra, sostituire le parole: degli istituti con le seguenti: delle strutture;

   alla lettera b), capoverso «Art. 9-bis»:

    al comma 1, sostituire le parole: istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati con le seguenti: strutture pubbliche o private di collocazione di minorenni, comunque denominate;

    al comma 2, lettera a):

     sostituire le parole: un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato con le seguenti: una struttura pubblica o privata di collocazione di minorenni, comunque denominata;

     sostituire le parole: l'istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato con le seguenti: la struttura pubblica o privata di collocazione di minorenni, comunque denominata.

   all'articolo 2:

    al comma 1, sostituire le parole: sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati con le seguenti: sulle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate;

    al comma 2, lettera a), sostituire le parole: degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati con le seguenti: delle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate;

    al comma 2, lettera b), sostituire le parole: presso istituti con le seguenti: fuori dalla famiglia;

    al comma 4, lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati con le seguenti: sulle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate;

   alla rubrica, sostituire le parole: sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati con le seguenti: sulle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate.
1.10. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sostituire le parole: improprio presso istituti fino alla fine del comma con le seguenti: nelle strutture o nelle famiglie affidatarie, con riduzione dei tempi di permanenza dei minori nelle stesse.
1.15. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra i casi di collocamento improprio vanno compresi i casi le cui motivazioni esulano dalle ragioni richieste per legge, ivi comprese le ipotesi di affidamento di minori fondate su mere difficoltà economiche della famiglia di origine.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per il sostegno alle famiglie di origine in difficoltà finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 5-ter, comma 1, secondo periodo, è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione.
1.16. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 2, sostituire le parola da: su base provinciale fino a: degli istituti di assistenza, con le seguenti: il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale e con specificazione della ripartizione secondo i territori di afferenza dei distretti di corte di appello, in ciascuna struttura di collocazione pubblica o privata ovvero in ciascuna comunità di tipo familiare, la denominazione delle stesse strutture e comunità nonché il numero delle famiglie, delle comunità di tipo familiare e delle strutture di collocazione.
1.17. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 2, dopo le parole: su base provinciale aggiungere le seguenti: , suddivisi per anni,.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis»:

   al comma 1, sopprimere le parole: e ciascun tribunale ordinario;

   al comma 2, sopprimere le lettere c) e e).
1.30. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: , in regime di interoperabilità.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi, i dati di cui al comma 2 già disponibili alle amministrazioni centrali non vengono nuovamente richiesti a regioni ed enti locali.
1.24. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra, Ruffino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 4, sostituire le parole: previo parere della con le seguenti: previa intesa con la.
*1.27. Boschi.
*1.28. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere le parole: e ciascun tribunale ordinario.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il registro di cui al comma 1 è suddiviso in sezioni definite in base ai:

   a) collocamenti disposti ai sensi del presente titolo;

   b) collocamenti disposti ai sensi degli articoli 330, 333 e 403 del codice civile, ove confluiscono tutte le ipotesi di affidamento in presenza di condizioni di fragilità delle famiglie di origine che possono procurare pregiudizio per il minore, caratterizzate dalla necessità di adottare misure di sostegno per le famiglie per cercare di ripristinare la convivenza ove possibile, ovvero di procedere con l'eventuale adozione del minore;

   c) collocamenti relativi ai minori stranieri non accompagnati, nella quale confluiscono i dati relativi a minori che sono presenti sul territorio italiano in assenza dei genitori, e per i quali devono essere previste misure di sostegno specifiche;

   d) collocamenti relativi ai minori inseriti in strutture ai sensi del numero 4 del comma 4 dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in comunità educative con il fine di attuare una loro rieducazione in presenza di condotte problematiche che ne evidenzino il profondo disagio.

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nel registro di cui al comma 1, sono annotati:

   a) la data e gli estremi del provvedimento relativo al minore in collocazione protetta;

   b) la data e gli estremi dei provvedimenti che autorizzano il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari dello stesso.
1.29. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 2, lettera a), sostituire le parole da: se il provvedimento medesimo sia stato adottato fino alla fine della lettera con le seguenti: in applicazione di quale norma è stato adottato il provvedimento.
1.34. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

   g) la durata prevista della collocazione, così come individuata nel provvedimento;

   h) la sintesi dei contenuti del progetto di assistenza, così come individuati, riassunti o richiamati nel provvedimento;

   i) l'eventuale superamento della durata prevista nel provvedimento;

   l) l'eventuale proposizione di istanze per la corretta attuazione del provvedimento, del progetto di assistenza e delle disposizioni sulla frequentazione tra il minore e i suoi genitori e familiari.
1.38. Ascari.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 80:

    il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici previsti per i genitori biologici per il periodo in cui il minore conviva con gli stessi.»;

    il comma 2 è abrogato;

    il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano determinano le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche ed è fatto divieto introdurre limitazioni basate solo sulle capacità economiche degli affidatari.».
1.39. Dori.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis.
(Fondo per la formazione obbligatoria in materia di tutela dei minori in affidamento)

   1. In ragione della vulnerabilità dei destinatari e della complessità del sistema di tutela che coinvolge diversi attori, al fine ultimo di garantire in concreto l'attuazione del principio del superiore interesse del minore e il diritto a vivere e a crescere in una famiglia, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un Fondo destinato al finanziamento della formazione obbligatoria per i magistrati requirenti e giudicanti, nonché per gli avvocati, e tutto il personale delle forze dell'ordine estesa anche alla materia della tutela dei minori in affidamento, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  Conseguentemente all'articolo 3:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), è autorizzata la spesa di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   al comma 3, sostituire le parole: e 2 con le seguenti: , 2 e 2-bis).
1.1000. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in ottemperanza alle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali del 2024, nonché delle programmazioni nazionali, tra cui il Piano nazionale di azione della Garanzia Infanzia, il PNRR, il 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione, provvede, al fine di promuovere la cultura dell'affidamento e di migliorare le competenze degli operatori:

   a) all'erogazione di servizi di supporto alle famiglie affidatarie, incluse forme di sostegno sociale, di supporto educativo, di mediazione linguistica, per rispondere ai bisogni specifici dei minori e dei nuclei familiari;

   b) all'adozione di misure di supporto economico strutturate ed omogenee su tutto il territorio nazionale, anche tramite la destinazione di apposite risorse, in modo da non creare disparità tra le regioni nonché di supportare le famiglie affidatarie, con particolare attenzione alle famiglie di origine in gravi difficoltà economiche;

   c) alla promozione e al riconoscimento di forme di reti territoriali di famiglie affidatarie, con spazi di ascolto e condivisione di esperienze, al fine di contribuire a ridurre il rischio di isolamento e difficoltà nella gestione dell'affidamento;

   d) ad adottare strumenti uniformi di valutazione dell'idoneità delle famiglie affidatarie e del benessere dei minorenni accolti al fine di contribuire a migliorare la qualità degli interventi e a garantire un monitoraggio più efficace;

   e) a garantire l'applicazione delle nuove «Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni» in tutte le regioni affinché non ci siano differenze di trattamento nella tutela su base territoriale e sia garantito il principio di non discriminazione;

   f) a predisporre misure volte a promuovere il ricongiungimento familiare, il ritorno nella famiglia di origine e la capacità di creare relazioni sociali protettive, che costituiscono il fine ultimo dell'affidamento familiare;

   g) ad adottare criteri chiari per la segnalazione e la gestione di situazioni improprie e il coordinamento con il Sistema informativo minori (SIM) che dovrebbe essere integrato nel meccanismo di monitoraggio per ridurre dispersione dati e violazioni della privacy.
1.40. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Introduzione dell'articolo 317-ter del codice civile, in materia di provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica)

  1. Dopo l'articolo 317 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 317-ter.
(Provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica)

   Il provvedimento di affidamento, anche temporaneo, di un minore, nei casi di violenza di genere o domestica, è emanato nel rispetto dei princìpi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.
   Nei casi di allegazioni di violenza, il giudice, anche d'ufficio, dispone l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento e, previo e immediato coordinamento con le altre autorità giudiziarie anche inquirenti, assume misure di protezione e dispone l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore, o, nel caso d'impossibilità, ai parenti di questo entro il quarto grado.
   Il minore non è affidato, neanche temporaneamente, a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto grado, con l'esclusione di casi caratterizzati da eccezionalità, oggetto di accertamento, anche incidentale e non delegabile, da parte del giudice.
   Nelle ipotesi di cui al terzo comma, il giudice accerta che l'affido sia disposto in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, in possesso di documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e contro i minori.
   I soggetti terzi affidatari assumono tutte le responsabilità genitoriali, ivi compresi gli obblighi di protezione del minore, rispondendo, per tutto il tempo nel quale il minore è loro affidato, della sua sicurezza ed integrità psicofisica, e sono altresì tenuti ad attivare ogni azione di prevenzione e protezione del minore medesimo.
   Nelle ipotesi in cui il genitore violento non svolga un percorso di rieducazione valutato con esito positivo personalmente dal giudice gli è interdetta ogni forma di incontro col minore, anche in modalità protetta. Nei casi di svolgimento del percorso rieducativo con esito positivo, i soggetti incaricati di organizzare i predetti incontri garantiscono la protezione, la sicurezza ed il benessere psicofisico dei minori e sono responsabili, unitamente all'ente di appartenenza, di eventuali condotte omissive, negligenti e imprudenti.
   Contro il provvedimento di affidamento temporaneo si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione o dell'emissione dello stesso, se pronunciato in udienza».
1.01. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di tutelare l'interesse supremo del minore, in caso di violenza di genere o domestica, all'articolo 473-bis 46 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Nei casi di violenza a danno del minore o di persone con lui conviventi, accertata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e comportante l'attuale pericolosità della permanenza autonoma del figlio con il genitore violento, il giudice provvede, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 337-ter e seguenti del codice civile e dispone l'affidamento del figlio all'altro genitore o, in caso di comprovata impossibilità, ad un parente entro il quarto grado oppure ad altra persona che abbia un rapporto significativo con il minore.
   Solo in caso di assoluta impossibilità di provvedere ai sensi del comma precedente, il minore è collocato, in via di estrema opzione, in una struttura, preferibilmente di tipo familiare. La collocazione nell'ambito familiare deve essere ripristinata nel più breve tempo possibile.
   Salva la proponibilità del reclamo, il provvedimento temporaneo può essere revocato o modificato in ogni tempo, anche d'ufficio, quando ne cessino o ne risultino attenuati i presupposti.
   Se il minore rifiuta espressamente il mutamento della collocazione, il provvedimento non può essere eseguito, se non per il caso e per il tempo strettamente necessario in cui occorra preservarlo da un pericolo attuale e immediato per la sua vita o per la sua incolumità fisica.».
1.02. Ascari.

A.C. 1866-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie)

  1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, di seguito denominato «Osservatorio».
  2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

   a) analizza le informazioni e i dati raccolti nel registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, di cui all'articolo 5-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge;

   b) effettua segnalazioni alle autorità competenti in ordine a possibili situazioni di collocamento improprio di minori presso istituti, le quali emergano dal monitoraggio dei dati contenuti nel citato registro, e promuove lo svolgimento di ispezioni o sopralluoghi da parte delle stesse autorità presso gli istituti o le comunità affidatari, sulla base delle medesime evidenze informative;

   c) presenta entro il 30 giugno di ogni anno all'Autorità politica delegata per la famiglia, per la successiva trasmissione alle Camere, una relazione sui risultati della propria attività, anche con riferimento alle buone pratiche rilevate in materia di affidamento, e su eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale, predisposta anche avvalendosi della collaborazione e degli elementi informativi forniti dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

  3. L'organizzazione e la composizione dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti dell'Osservatorio, fra i quali sono compresi anche rappresentanti del Ministero della giustizia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1250, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie e il registro di cui all'articolo 5-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184»;

   b) al comma 1252, le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c) e c-bis)».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie)

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
2.4. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: entro il 30 giugno di ogni anno, con le seguenti: ogni sei mesi.
2.9. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) promuove e facilita, attraverso l'intervento delle autorità, il reinserimento del minore, attraverso il monitoraggio delle situazioni che hanno condotto all'allontanamento del minore dalla propria famiglia. Ove sussistano situazioni di indigenza dispone un supporto finanziario che possa agevolare il reinserimento del minore nella famiglia di origine.
2.12. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) monitora e rimuove, anche attraverso l'intervento delle autorità, eventuali differenze di trattamento su base territoriale e garantisce il principio di non discriminazione.
2.15. Dori.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) determina le tariffe per l'istituzionalizzazione di ogni minore ospite nelle strutture abilitate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2.16. Dori.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) con le seguenti: e del registro di cui alle lettere a), b), c) e c-bis).
2.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

A.C. 1866-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è destinata una somma fino a 300.000 euro per l'anno 2024 e fino a 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2025 e di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

  al comma 1, sostituire le parole: fino a 300.000 euro per l'anno 2024 e fino a 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: fino a 300.000 euro per l'anno 2026 e fino a 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027;
  al comma 2, sostituire le parole: euro 250.000 per l'anno 2025 e di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 250.000 euro per l'anno 2026 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, sostituire le parole: bilancio triennale 2024-2026 con le seguenti: bilancio triennale 2025-2027 e sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per l'anno 2025;
  al comma 3, sostituire le parole da: all'attuazione fino a: previste con le seguenti: le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
3.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Disposizioni a tutela del diritto del minore a una famiglia)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: in coerenza aggiungere le seguenti: con il dispositivo dell'articolo 31 della Costituzione e.
1.4. Dori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sostituire le parole: , delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie con le seguenti: e delle comunità di tipo familiare.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera b), capoverso «Art. 9-bis»:

    al comma 1, sopprimere le parole: presso famiglie affidatarie o;

    al comma 2, lettera a):

     sopprimere le parole: presso una della famiglia affidataria ovvero;

     sopprimere le parole: della famiglia affidataria o;

   all'articolo 2:

    al comma 1, sostituire le parole: , sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie con le seguenti: e sulle comunità di tipo familiare;

    al comma 2, lettera a), sostituire le parole: , delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie con le seguenti: e delle comunità di tipo familiare;

    al comma 4, lettera a), capoverso c-bis), sostituire le parole: , sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie con le seguenti: e sulle comunità di tipo familiare;

   alla rubrica, sostituire le parole: , sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie con le seguenti: e sulle comunità di tipo familiare.
1.11. Boschi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, dopo le parole: ambiente familiare idoneo aggiungere le seguenti: con condizioni di pregiudizio grave e difficilmente recuperabili.
1.13. Dori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sostituire le parole: e ridurre situazioni di collocamento improprio fino alla fine del comma con le seguenti: le situazioni di collocamento nelle strutture o nelle famiglie affidatarie, con riduzione dei tempi di permanenza dei minori nelle stesse.
1.14. Dori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 2, sostituire le parole: su base provinciale con le seguenti: sulla base degli ambiti territoriali sociali.
1.18. Boschi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, dopo le parole: acquisisce periodicamente aggiungere le seguenti: dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni,.
1.21. Dori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, dopo le parole: acquisisce periodicamente aggiungere le seguenti: , e comunque ogni semestre,.
1.22. Dori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: , in regime di interoperabilità.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi, i dati di cui al comma 2 già disponibili alle amministrazioni centrali non vengono nuovamente richiesti a regioni ed enti locali;

   al comma 4, sostituire le parole: previo parere della con le seguenti: previa intesa in sede di.
1.23. Dori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'acquisizione dei dati in regime di interoperabilità tra sistemi e banche dati gestite da altre amministrazioni centrali.
1.26. Boschi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere le parole: e ciascun tribunale ordinario.
1.32. Dori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 2, lettera d), sostituire le parole: , anche in forma protetta, con i familiari con le seguenti: con i genitori o con i familiari, indicando le modalità degli stessi, ovvero la presenza di provvedimenti di sospensione delle frequentazioni.
1.37. Dori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 2, lettera f), dopo le parole: bisogni speciali aggiungere le seguenti: e specifici.
1.48. Dori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alle richieste e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le procure per i minorenni comunicano al Dipartimento di giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste di allontanamento di un minore dai genitori o da altri soggetti sopra indicati.
1.43. Dori.

ART. 2.
(Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie)

  Sopprimerlo.
2.1. Boschi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
2.5. Dori.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: alle autorità competenti in ordine a possibili situazioni di collocamento improprio di minori presso istituti, le quali emergano dal monitoraggio dei dati contenuti nel citato registro, con le seguenti: alla Procura della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni e delle altre autorità competenti sollecitando l'attivazione dei poteri di vigilanza rispetto a specifici collocamenti di minori in istituti di assistenza pubblici e privati, in comunità di tipo familiare e in famiglie affidatarie
2.6. Dori.

  Al comma 2, lettera b) dopo le parole: collocamento improprio aggiungere le seguenti: , inopportuno e inadeguato.
2.8. Dori.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: trasmissione alle Camere aggiungere le seguenti: , previa acquisizione delle relazioni informative di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 184 del 1983, redatta dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni.
2.10. Dori.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) promuove e facilita, attraverso l'intervento delle autorità, il reinserimento del minore, attraverso il monitoraggio delle situazioni che hanno condotto all'allontanamento del minore dalla propria famiglia. Ove sussistano situazioni di indigenza dispone un supporto finanziario che possa agevolare il reinserimento del minore nella famiglia di origine.
2.13. Dori.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) promuove e sostiene la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in tema di affidamento familiare in coerenza con le linee di indirizzo per l'affidamento familiare e per l'accoglienza nei servizi residenziali.
2.14. Dori.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
2.17. Dori.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Decreti attuativi)

  1. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di tenuta del registro di cui all'articolo 5-ter, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e di acquisizione dei dati da inserire nel registro.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di realizzazione del registro di cui all'articolo 5-ter, legge 4 maggio 1983, n. 184, e di accesso allo stesso da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nonché le modalità di aggiornamento dei sistemi informatici per permettere il continuo monitoraggio dei minori in istituti di assistenza pubblici e privati, in comunità di tipo familiare e in famiglie affidatarie, oltre a prevedere le modalità per la tenuta del registro.
2.07. Dori.

A.C. 1866-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dovrebbe inserirsi nel quadro delle misure volte a garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno delle loro famiglie d'origine, in conformità alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che riconosce al fanciullo il diritto ad uno sviluppo armonioso e completo della sua personalità nonché il diritto di crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione;

    la citata Convenzione impone agli Stati firmatari dell'accordo di assicurare una serie di controlli e strumenti volti a garantire che i diritti in essa riconosciuti non restino sul piano formale, ma siano concretamente attuati: in questa prospettiva, tra le finalità del presente disegno di legge vi è quella di prevenire e ridurre i casi di prolungata permanenza presso istituti e di affidamento sine die di minori allontanati dalla famiglia d'origine, organizzando, da un lato, un efficace e tempestivo monitoraggio del fenomeno e, dall'altro, garantendo il rispetto delle procedure già previste a tutela del minore;

    sotto tale profilo, l'articolo 1, comma 1, lettera b) prevede l'inserimento dell'articolo 9-bis nella legge n. 184 del 1983, che istituisce il «registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati o presso famiglie affidatarie» presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, al fine di rafforzare la vigilanza in ordine ai minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati, per assicurare un'adeguata tutela alle persone più vulnerabili non solo a causa della loro età ma anche per la critica situazione familiare in cui versano, che rende necessario il loro allontanamento dalla famiglia di origine;

    come si evince dalla stessa relazione illustrativa al presente disegno di legge, il diritto del minore a crescere ed essere educato nel proprio nucleo familiare costituisce un diritto della persona e, quindi, un diritto assoluto che questa vanta innanzitutto nei confronti dello Stato. Pertanto, qualora il minore venga allontanato dalla famiglia di origine, lo Stato è tenuto a esercitare una costante attività di vigilanza, predisponendo ogni misura volta a scongiurare il pericolo che la situazione di collocamento presso un istituto si protragga per tempi irragionevoli, con grave pregiudizio per lo stesso minore;

    l'istituzione del registro avrebbe dunque il precipuo scopo di consentire un monitoraggio più efficace dei procedimenti nei quali sono coinvolti i minori allontanati dalla famiglia;

    tuttavia, tale previsione rischia di rimanere non efficacemente attuata laddove il personale deputato a vigilare sulle situazioni di collocamento presso gli istituti e, in generale, quello incaricato di gestire le situazioni coinvolgenti l'affido dei minori, non sia adeguatamente formato su tale delicata materia,

impegna il Governo

al fine di garantire la concreta attuazione delle finalità sottese alle modifiche apportate dall'atto in esame alla legge n. 184 del 1983, come meglio argomentate in premessa, nonché a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ad adoperarsi con il primo provvedimento utile, e già nel prossimo disegno di legge di bilancio, a destinare specifiche risorse al dipartimento per la giustizia minorile e di comunità presso il Ministero della giustizia, volte alla formazione di tutto il personale coinvolto nelle procedure di affidamento dei minori, al fine di analizzare in maniera appropriata e consapevole i fenomeni di disagio sociale anche legati a particolari contesti di degrado territoriale, mettendo gli stessi in grado di cogliere eventuali elementi sintomatici di comportamenti violenti a danno del minore, e consentendo ai medesimi, se del caso, di intervenire con gli strumenti più adeguati, sempre nell'interesse supremo del minore.
9/1866-A/1. Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dovrebbe inserirsi nel quadro delle misure volte a garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno delle loro famiglie d'origine, in conformità alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che riconosce al fanciullo il diritto ad uno sviluppo armonioso e completo della sua personalità nonché il diritto di crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione;

    la citata Convenzione impone agli Stati firmatari dell'accordo di assicurare una serie di controlli e strumenti volti a garantire che i diritti in essa riconosciuti non restino sul piano formale, ma siano concretamente attuati: in questa prospettiva, tra le finalità del presente disegno di legge vi è quella di prevenire e ridurre i casi di prolungata permanenza presso istituti e di affidamento sine die di minori allontanati dalla famiglia d'origine, organizzando, da un lato, un efficace e tempestivo monitoraggio del fenomeno e, dall'altro, garantendo il rispetto delle procedure già previste a tutela del minore;

    sotto tale profilo, l'articolo 1, comma 1, lettera b) prevede l'inserimento dell'articolo 9-bis nella legge n. 184 del 1983, che istituisce il «registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati o presso famiglie affidatarie» presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, al fine di rafforzare la vigilanza in ordine ai minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati, per assicurare un'adeguata tutela alle persone più vulnerabili non solo a causa della loro età ma anche per la critica situazione familiare in cui versano, che rende necessario il loro allontanamento dalla famiglia di origine;

    come si evince dalla stessa relazione illustrativa al presente disegno di legge, il diritto del minore a crescere ed essere educato nel proprio nucleo familiare costituisce un diritto della persona e, quindi, un diritto assoluto che questa vanta innanzitutto nei confronti dello Stato. Pertanto, qualora il minore venga allontanato dalla famiglia di origine, lo Stato è tenuto a esercitare una costante attività di vigilanza, predisponendo ogni misura volta a scongiurare il pericolo che la situazione di collocamento presso un istituto si protragga per tempi irragionevoli, con grave pregiudizio per lo stesso minore;

    l'istituzione del registro avrebbe dunque il precipuo scopo di consentire un monitoraggio più efficace dei procedimenti nei quali sono coinvolti i minori allontanati dalla famiglia,

impegna il Governo

al fine di garantire la concreta attuazione delle finalità sottese alle modifiche apportate dall'atto in esame alla legge n. 184 del 1983, come meglio argomentate in premessa, nonché a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ad adoperarsi, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per destinare specifiche risorse al dipartimento per la giustizia minorile e di comunità presso il Ministero della giustizia, volte alla formazione di tutto il personale coinvolto nelle procedure di affidamento dei minori, al fine di analizzare in maniera appropriata e consapevole i fenomeni di disagio sociale anche legati a particolari contesti di degrado territoriale, mettendo gli stessi in grado di cogliere eventuali elementi sintomatici di comportamenti violenti a danno del minore.
9/1866-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame C. 1866-A, recante «Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento», introduce modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, ma le misure previste risultano limitate sotto il profilo delle risorse e della reale capacità di incidere sui percorsi di affido e di collocamento in comunità;

    l'istituzione del Registro nazionale e dei registri presso i tribunali rischia di tradursi in un mero adempimento burocratico, senza un adeguato sostegno operativo e informatico alle amministrazioni locali e alla giustizia minorile;

    l'Osservatorio nazionale sugli affidamenti e sulle comunità per minori, pur potenzialmente utile, non potrà svolgere un'efficace funzione di analisi e proposta se privo di personale qualificato e di risorse certe;

    lo stanziamento previsto all'articolo 3 del provvedimento in esame, pari a soli 300.000 euro iniziali, appare del tutto insufficiente rispetto alla complessità e alla delicatezza del sistema degli affidamenti,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a destinare risorse adeguate e continuative per garantire il reale funzionamento dei registri e dell'Osservatorio, evitando che gli oneri si traducano in ulteriori costi a carico delle regioni e dei comuni.
9/1866-A/2. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una serie di norme volte a prevenire e ridurre i casi di prolungata permanenza presso istituti e di affidamento sine die di minori allontanati dalla famiglia d'origine, organizzando, da un lato, un efficace e tempestivo monitoraggio del fenomeno e, dall'altro, garantendo il rispetto delle procedure già previste a tutela del minore, intervenendo così sulla legge n. 184 del 1983, recante disposizioni in materia di affidamento di minori;

    ai sensi della citata legge e come previsto dalla normativa nazionale, regionale e locale, sono da tempo istituiti i Servizi distrettuali per l'Affidamento familiare i quali si occupano di promuovere e sostenere nel proprio territorio l'istituto dell'affidamento familiare. Questi servizi sono attivi a livello locale, spesso gestiti dai comuni e dai distretti socio-sanitari, con l'obiettivo di promuovere tutte le attività volte a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalle loro famiglie attraverso percorsi di sensibilizzazione, formazione, sostegno e di vicinanza solidale degli affidatari che si affiancano alle famiglie vulnerabili con carattere di temporaneità;

    tuttavia, soprattutto a causa della carenza di risorse economiche e umane, i Comuni si trovano ad affrontare numerose difficoltà nell'elaborazione degli interventi e nella gestione dei programmi per i minori in affidamento,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a rafforzare i Servizi distrettuali per l'Affidamento familiare dal punto di vista sia delle risorse economiche destinate al loro funzionamento sia delle risorse umane, al fine di ridurre il carico gestionale attualmente in capo alle amministrazioni locali.
9/1866-A/3. Benzoni, Bonetti, Ruffino, D'Alessio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si pone in continuità con vari interventi normativi che hanno progressivamente affermato il diritto del minore a crescere in famiglia, dalla Riforma del 2001 della legge sulle adozioni, alla Riforma della filiazione che ha espressamente codificato all'articolo 315-bis il diritto del minore a crescere in famiglia, introducendo altresì l'articolo 79-bis nella legge sulle adozioni, che prevede l'obbligo per il giudice di segnalare ai Comuni la situazione di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;

    oltre all'importanza che viene assegnata al diritto del minore a crescere in famiglia, degno di rilievo, appare importante fare sempre riferimento al principio del best interest of the child, principio internazionale che già da tempo assorbe e ricomprende tutte le questioni che riguardano i soggetti minori di età, anche relativamente alle procedure legislative;

    la protezione dei minori rappresenta inoltre una delle funzioni più delicate svolte dai comuni, comportando notevoli oneri sia per la complessità e la multidimensionalità delle problematiche connesse al benessere infantile, sia per la vulnerabilità dei destinatari di tali interventi. Il sistema di presa in carico dei minori si articola infatti attraverso una vasta gamma di azioni, che spaziano dalla prevenzione del disagio e dal sostegno alle famiglie d'origine, fino a interventi di promozione, educazione, cura e protezione;

    tali interventi coinvolgono una pluralità di attori, sia istituzionali che non, e affinché sia efficace, l'intervento dei comuni non può prescindere da una rete strutturata sul territorio, in una logica di integrazione tra politiche (sociali, sanitarie, abitative, scolastiche ed educative) e attori interessati (comuni, autorità giudiziarie, altre istituzioni, terzo settore), costruendo alleanze tra istituzioni, società civile, pubblico e privato;

    va inoltre sottolineato che l'allontanamento del minore dal suo nucleo familiare rappresenta non solo un trauma significativo per il bambino, ma comporta, come è noto, anche un onere economico considerevole per i comuni;

    si tratta di uno strumento, è bene ricordarlo, che è sostanzialmente attivato su mandato dell'autorità giudiziaria come extrema ratio nelle situazioni di rischio e pregiudizio a carico del minore;per affrontare in modo ottimale le sfide legate all'accoglienza dei minori e al supporto delle famiglie, dunque, si ritiene assolutamente necessario promuovere una visione integrata e collaborativa, nel rispetto delle competenze e attribuzioni proprie di ciascun livello istituzionale; andrebbe in altri termini scongiurata una logica di controllo che rischia di ostacolare l'efficace esercizio delle funzioni e delle competenze delle amministrazioni incaricate della tutela dei minori nell'ambito della rete di servizi integrati tra i settori sociale, educativo e sanitario,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità nell'ambito delle sue proprie prerogative, anche al fine di meglio chiarire il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, di adottare iniziative anche normative in materia, volte a:

    introdurre, nell'ambito del provvedimento in esame, un esplicito rinvio all'articolo 315-bis del codice civile, che, a seguito della Riforma della filiazione, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento uno statuto dei diritti del figlio;

    a suddividere, in attuazione del provvedimento in esame, i dati raccolti per tipologie di affidamento, anche al fine di adottare iniziative di competenza volte a chiarire il «collocamento improprio», poiché tra i collocamenti «impropri» devono includersi quelli che esulano dalle ragioni richieste dalla legge, come per esempio gli affidamenti per mere difficoltà economiche della famiglia di origine;

    e accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con lo stanziamento di risorse finanziarie necessarie ad attivare interventi finanziari che possano aiutare la famiglia di origine a crescere il proprio figlio, evitando l'affidamento, nonché al fine di consentire il reinserimento nella famiglia di origine, una volta esaurita la fase temporale dell'affidamento, anche attraverso iniziative normative volte all'istituzione di un fondo per le famiglie in difficoltà economica da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
9/1866-A/4. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si pone in continuità con vari interventi normativi che hanno progressivamente affermato il diritto del minore a crescere in famiglia, dalla Riforma del 2001 della legge sulle adozioni, alla Riforma della filiazione che ha espressamente codificato all'articolo 315-bis il diritto del minore a crescere in famiglia, introducendo altresì l'articolo 79-bis nella legge sulle adozioni, che prevede l'obbligo per il giudice di segnalare ai comuni la situazione di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;

    oltre all'importanza che viene assegnata al diritto del minore a crescere in famiglia, degno di rilievo, appare importante fare sempre riferimento al principio del best interest of the child, principio internazionale che già da tempo assorbe e ricomprende tutte le questioni che riguardano i soggetti minori di età, anche relativamente alle procedure legislative;

    la protezione dei minori rappresenta inoltre una delle funzioni più delicate svolte dai comuni, comportando notevoli oneri sia per la complessità e la multidimensionalità delle problematiche connesse al benessere infantile, sia per la vulnerabilità dei destinatari di tali interventi. Il sistema di presa in carico dei minori si articola infatti attraverso una vasta gamma di azioni, che spaziano dalla prevenzione del disagio e dal sostegno alle famiglie d'origine, fino a interventi di promozione, educazione, cura e protezione;

    tali interventi coinvolgono una pluralità di attori, sia istituzionali che non, e affinché sia efficace, l'intervento dei comuni non può prescindere da una rete strutturata sul territorio, in una logica di integrazione tra politiche (sociali, sanitarie, abitative, scolastiche ed educative) e attori interessati (comuni, Autorità giudiziarie, altre istituzioni, terzo settore...), costruendo alleanze tra istituzioni, società civile, pubblico e privato;

    va inoltre sottolineato che l'allontanamento del minore dal suo nucleo familiare rappresenta non solo un trauma significativo per il bambino, ma comporta, come è noto, anche un onere economico considerevole per i comuni;

    si tratta di uno strumento che è sostanzialmente attivato su mandato dell'Autorità giudiziaria come extrema ratio nelle situazioni di rischio e pregiudizio a carico del Minore; per affrontare in modo ottimale le sfide legate all'accoglienza dei minori e al supporto delle famiglie, dunque, si ritiene assolutamente necessario promuovere una visione integrata e collaborativa, nel rispetto delle competenze e attribuzioni proprie di ciascun livello istituzionale; andrebbe in altri termini scongiurata una logica di controllo che rischia di ostacolare l'efficace esercizio delle funzioni e delle competenze delle amministrazioni incaricate della tutela dei minori nell'ambito della rete di servizi integrati tra i settori sociale, educativo e sanitario;

    il disegno di legge introduce un nuovo Osservatorio che si affianca all'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza, già attivo nel Dipartimento per la Famiglia, e al Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, previsto dall'articolo 2 comma 1 della legge n. 104 del 2024 attualmente in fase di costituzione, che dovrà presentare annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che, viste le delicate funzioni dell'Osservatorio, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento dello stesso siano definite con legge, garantendo in ogni caso il coinvolgimento di rappresentanti degli Enti locali;

   ad adottare iniziative di competenza volte a chiarire le modalità di coordinamento tra le competenze di questo nuovo Osservatorio con quelle dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza e con il nascente Tavolo, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni;

   ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie necessarie al contrasto della povertà delle famiglie e della povertà minorile, anche tramite iniziative normative volte all'istituzione un apposito fondo con una dotazione pari almeno a 60 milioni di euro presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9/1866-A/5. Scarpa, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si pone in continuità con vari interventi normativi che hanno progressivamente affermato il diritto del minore a crescere in famiglia, dalla Riforma del 2001 della legge sulle adozioni, alla Riforma della filiazione che ha espressamente codificato all'articolo 315-bis un diritto del minore a crescere in famiglia, introducendo altresì l'articolo 79-bis nella legge sulle adozioni, che prevede l'obbligo per il giudice di segnalare ai comuni la situazione di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;

    oltre alla importanza che viene assegnata al diritto del minore a crescere in famiglia, degno di rilievo, appare importante fare sempre riferimento al principio del best interest of the child, principio internazionale che già da tempo assorbe e ricomprende tutte le questioni che riguardano i soggetti minori di età, anche relativamente alle procedure legislative;

    la protezione dei minori rappresenta inoltre una delle funzioni più delicate svolte dai comuni, comportando notevoli oneri sia per la complessità e la multidimensionalità delle problematiche connesse al benessere infantile, sia per la vulnerabilità dei destinatari di tali interventi. Il sistema di presa in carico dei minori si articola infatti attraverso una vasta gamma di azioni, che spaziano dalla prevenzione del disagio e dal sostegno alle famiglie d'origine, fino a interventi di promozione, educazione, cura e protezione;

    tali interventi coinvolgono una pluralità di attori, sia istituzionali che non, e affinché sia efficace, l'intervento dei comuni non può prescindere da una rete strutturata sul territorio, in una logica di integrazione tra politiche (sociali, sanitarie, abitative, scolastiche ed educative) e attori interessati (comuni, autorità giudiziarie, altre istituzioni, terzo settore), costruendo alleanze tra istituzioni, società civile, pubblico e privato;

    va inoltre sottolineato che l'allontanamento del minore dal suo nucleo familiare rappresenta non solo un trauma significativo per il bambino, ma comporta, come è noto, anche un onere economico considerevole per i comuni;

    si tratta di uno strumento che è sostanzialmente attivato su mandato dell'autorità giudiziaria come extrema ratio nelle situazioni di rischio e pregiudizio a carico del minore; per affrontare in modo ottimale le sfide legate all'accoglienza dei minori e al supporto delle famiglie, dunque, si ritiene assolutamente necessario promuovere una visione integrata e collaborativa, nel rispetto delle competenze e attribuzioni proprie di ciascun livello istituzionale; andrebbe in altri termini scongiurata una logica di controllo che rischia di ostacolare l'efficace esercizio delle funzioni e delle competenze delle amministrazioni incaricate della tutela dei minori nell'ambito della rete di servizi integrati tra i settori sociale, educativo e sanitario;

    il disegno di legge introduce un nuovo Osservatorio che si affianca all'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza, già attivo nel Dipartimento per la famiglia, e al Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, previsto dall'articolo 2 comma 1 della legge n. 104 del 2024 attualmente in fase di costituzione, che dovrà presentare annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che:

    viste le delicate funzioni dell'Osservatorio, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento dello stesso siano definite con legge, garantendo in ogni caso il coinvolgimento di rappresentanti degli enti locali;

    poiché molti dati che comporranno l'istituendo registro sono già forniti da regioni ed enti locali per l'alimentazione, tra gli altri, del SIOSS – Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali –, i dati da questi già forniti dalle amministrazioni locali ad altre amministrazioni centrali non debbano essere nuovamente richiesti ma, ai fini dell'alimentazione del nuovo registro, siano acquisiti direttamente dal Dipartimento famiglia dalle amministrazioni centrali già in possesso degli stessi, nel rispetto dei principi ora citati e al fine di minimizzare gli oneri in capo alle amministrazioni locali;

    ad adottare iniziative di competenza volte a chiarire le modalità di coordinamento tra le competenze di questo nuovo Osservatorio con quelle dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza e con il nascente Tavolo, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni.
9/1866-A/6. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Scarpa, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla legge n. 184 del 1983, recante disposizioni in materia di affidamento di minori, al fine di istituire: il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; il registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario;

    in particolare, il citato articolo 1 reca alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983 allo scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991;

    la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è stata ad oggi ratifica da 196 Stati (tra cui l'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176). È composta da un preambolo (nel quale si richiama la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che riconosce all'infanzia il diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari) e sancisce il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a estendere alle persone affidatarie tutti i benefici previsti per i genitori naturali per il periodo in cui il minore conviva con gli stessi.
9/1866-A/7. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla legge n. 184 del 1983, recante disposizioni in materia di affidamento di minori, al fine di istituire: il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; il registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario;

    in particolare, il citato articolo 1 reca alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983 allo scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991;

    la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è stata ad oggi ratifica da 196 Stati (tra cui l'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176). È composta da un preambolo (nel quale si richiama la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che riconosce all'infanzia il diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari) e sancisce il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative normative volte a estendere alle persone affidatarie i benefici previsti per i genitori naturali per il periodo in cui il minore conviva con gli stessi.
9/1866-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla legge n. 184 del 1983, recante disposizioni in materia di affidamento di minori, al fine di istituire: il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; il registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario;

    in particolare, il citato articolo 1 reca alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983, allo scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991;

    la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è stata ad oggi ratifica da 196 Stati (tra cui l'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176). È composta da un preambolo (nel quale si richiama la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che riconosce all'infanzia il diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari) e sancisce il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a determinare le condizioni e le modalità certe di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché l'affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche vietando limitazioni basate solo sulle capacità economiche degli affidatari.
9/1866-A/8. Zanella, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie;

    in sede referente, si è specificato che la competenza dell'Osservatorio concerne i suddetti istituti di assistenza a prescindere dalla loro denominazione. I compiti dell'Osservatorio (stabiliti nel comma 2) consistono nell'analisi dei dati del registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, e, nell'effettuazione di segnalazioni alle autorità competenti, nonché nella promozione di ispezioni e sopralluoghi, in base alle medesime analisi e nella presentazione di una relazione annua;

    l'Osservatorio presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità politica delegata per la famiglia, al fine della successiva trasmissione alle Camere, una relazione sui risultati della propria attività – con riferimento alle buone pratiche emerse in materia di affidamento – e su eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale;

    tale relazione annua è predisposta anche avvalendosi della collaborazione e degli elementi informativi forniti dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a:

    determinare con certezza le tariffe minime per l'istituzionalizzazione di ogni minore ospite nelle strutture abilitate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

    monitorare e rimuovere eventuali differenze di trattamento su base territoriale applicando il principio di non discriminazione.
9/1866-A/9. Ghirra, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si pone in continuità con vari interventi normativi che hanno progressivamente affermato il diritto del minore a crescere in famiglia, dalla Riforma del 2001 della legge sulle adozioni, alla Riforma della filiazione che ha espressamente codificato all'articolo 315-bis un diritto del minore a crescere in famiglia, introducendo altresì l'articolo 79-bis nella legge sulle adozioni, che prevede l'obbligo per il giudice di segnalare ai comuni la situazione di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;

    oltre alla importanza che viene assegnata al diritto del minore a crescere in famiglia, degno di rilievo, appare importante fare sempre riferimento al principio del best interest of the child, principio internazionale che già da tempo assorbe e ricomprende tutte le questioni che riguardano i soggetti minori di età, anche relativamente alle procedure legislative;

    appare fondamentale restituire centralità al ruolo della giurisdizione sia civile che minorile in un quadro più ampio di emersione della violenza di genere e domestica nella fase di affidamento dei figli, impedendo la vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano, ponendo al centro la tutela della salute psico-fisica dei minorenni e delle vittime e, infine, responsabilizzando in modo incisivo, in ordine alla loro sicurezza e protezione, i soggetti, pubblici o privati, che ne assumono, anche temporaneamente, la custodia o la vigilanza;

    al riguardo, si evidenzia come il GREVIO abbia richiamato il nostro Paese ad operare un'adeguata valutazione del rischio anche nei processi civili, sostenendo che il diritto dei bambini e delle bambine a mantenere un legame con entrambi i genitori di cui all'articolo 337-ter del codice civile trova un'eccezione quando i minori siano esposti alla violenza domestica, come vittime o come testimoni con l'obiettivo anche di arginare prassi distorte, formatesi in alcuni uffici giudiziari, dove consulenti tecnici d'ufficio e operatori dei servizi sociali, non formati sulla delicata e complessa materia della violenza di genere e domestica, omettono di richiamare o valorizzare le violenze allegate o denunciate da uno dei genitori, ritenendo che queste non rilevino ai fini della valutazione in merito alla capacità genitoriale e all'affidamento dei figli;

    l'effetto di queste prassi ha portato negli anni al paradosso della vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano, espressamente vietata dall'articolo 18 della Convenzione di Istanbul, in particolare mediante la sospensione della loro responsabilità genitoriale, poiché spesso ritenute madri non adeguate, simbiotiche o calunniatrici. Prassi che hanno comportato un preoccupante incremento dei casi di affidamento dei figli ai servizi sociali, spesso privi della necessaria formazione in questo delicato ambito, specie in termini di prevenzione e protezione dei minorenni dalla violenza, come drammaticamente riportato da diversi fatti di cronaca,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame, valutando di adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, iniziative anche normative volte ad introdurre nel codice civile apposite norme che rechino provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica e che prevedano che, nei casi di allegazioni di violenza, il giudice, anche d'ufficio, disponga l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento e, previo e immediato coordinamento con le altre autorità giudiziarie anche inquirenti, assuma misure di protezione e disponga l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore, o, nel caso d'impossibilità, ai parenti di questo entro il quarto grado, al fine di evitare, anche temporaneamente, a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto grado, con l'esclusione di casi caratterizzati da eccezionalità, oggetto di accertamento, anche incidentale e non delegabile, da parte del giudice, oppure che, in extrema ratio, l'autorità giudiziaria accerti che l'affido sia disposto in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, in possesso di documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e contro i minori.
9/1866-A/10. Ferrari, Di Biase, Ghio, Forattini, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Lacarra, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha il fine di prevenire e ridurre i casi di prolungata permanenza presso istituti e di affidamento sine die di minori allontanati dalla famiglia d'origine, organizzando, da un lato, un efficace e tempestivo monitoraggio del fenomeno e, dall'altro, garantendo il rispetto delle procedure già previste a tutela del minore;

    in particolare, l'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie i cui compiti, ai sensi del comma 2, riguardano l'analisi delle informazioni e dei dati del registro nazionale istituito ai sensi dell'articolo 1, nonché poteri di segnalazione alle autorità competenti in ambito di affidi;

    attualmente, nel nostro Paese a fronte di una molteplicità di enti e sistemi che monitorano, programmano ed erogano interventi e servizi sociali – come, ad esempio, la sezione «SINBA» afferente alla banca dati delle valutazioni multidimensionali del Casellario dell'assistenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – manca ancora un'interazione concreta tra i differenti livelli e sistemi di welfare nazionali, regionali e locali che permetta di accumulare, comparare e scambiare dati. Tale frammentazione pone da tempo l'esigenza di mettere in relazione gli interventi e i servizi sociali erogati sul territorio con le caratteristiche dei beneficiari degli stessi nonché uniformare i vari sistemi presenti al fine di soddisfare le molteplici esigenze dei minori;

    peraltro, l'articolo 1 del provvedimento prevede che l'acquisizione dei dati nel registro nazionale da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia avvenga nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati, a conferma dell'impostazione dell'intero disegno di legge verso l'adozione di soluzioni che semplifichino gli adempimenti burocratici e tecnologici e che garantiscano una generale uniformità,

impegna il Governo

in linea con le finalità di tutela dei minori in affidamento perseguite dal provvedimento in esame, ad accompagnare gli interventi in esso recati, con ulteriori iniziative volte a implementare un sistema unico ed uniforme di informazioni sulle prestazioni erogate dalle singole unità di offerta, pubbliche e private, presenti sul territorio in materia di servizi socio-educativi per l'infanzia, al fine di monitorare il sistema di offerta dei servizi e degli interventi, di disporre di strumenti utili alla programmazione degli stessi, valutandone gli esiti e l'efficacia e, in particolare, razionalizzando l'utilizzo delle competenze uniche a disposizione.
9/1866-A/11. Bonetti, Ruffino, D'Alessio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce, inserendosi nell'ambito della legge n. 184 del 1983, il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e il registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario. In tale contesto si inseriscono le problematiche relative all'accoglienza e alla gestione dei minori stranieri non accompagnati;

    al 31 maggio 2025, sono 16.566 i minori stranieri non accompagnati in Italia: si tratta soprattutto di ragazzi tra i 16 e i 17 anni (71 per cento) ma ci sono anche più di 2 mila bambine e ragazze;

    il provvedimento prevede che il citato Dipartimento acquisisca dalle regioni e dagli enti locali, in quanto enti coinvolti in prima istanza nel procedimento di affidamento dei minori, i dati e le informazioni in loro possesso funzionali ad espletare i compiti di monitoraggio;

    da diversi mesi è emersa un'insufficienza di copertura delle spese affrontate dai comuni italiani per le operazioni inerenti alla gestione dei minori stranieri non accompagnati, con ANCI che ha stimato addirittura un divario di 53 milioni di euro solamente per il primo trimestre del 2025,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a far sì che nei registri di cui all'articolo 1 sia data evidenza anche ai dati relativi ai collocamenti di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano, e alle misure di sostegno specifiche per essi previste, adottando conseguentemente iniziative normative volte ad assicurare, già a partire dal prossimo ciclo di bilancio, tutte le risorse necessarie atte a garantire che il Fondo per i minori stranieri non accompagnati possa coprire integralmente i contributi richiesti dai comuni per l'espletamento dei progetti di accoglienza, soprattutto al fine di evitare non solo la compromissione della tenuta complessiva dei bilanci dei comuni e dei sistemi di welfare comunale, ma anche della tutela dei diritti dei minori stessi.
9/1866-A/12. Ruffino, Benzoni, Bonetti, D'Alessio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce, inserendosi nell'ambito della legge n. 184 del 1983, il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e il registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario. In tale contesto si inseriscono le problematiche relative all'accoglienza e alla gestione dei minori stranieri non accompagnati;

    al 31 maggio 2025, sono 16.566 i minori stranieri non accompagnati in Italia: si tratta soprattutto di ragazzi tra i 16 e i 17 anni (71 per cento) ma ci sono anche più di 2 mila bambine e ragazze;

    il provvedimento prevede che il citato Dipartimento acquisisca dalle regioni e dagli enti locali, in quanto enti coinvolti in prima istanza nel procedimento di affidamento dei minori, i dati e le informazioni in loro possesso funzionali ad espletare i compiti di monitoraggio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, che il Fondo per i minori stranieri non accompagnati possa coprire integralmente i contributi richiesti dai comuni per l'espletamento dei progetti di accoglienza, soprattutto al fine di evitare non solo la compromissione della tenuta complessiva dei bilanci dei comuni e dei sistemi di welfare comunale, ma anche della tutela dei diritti dei minori stessi.
9/1866-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino, Benzoni, Bonetti, D'Alessio.