Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 29 ottobre 2025

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 2313

Pdl n. 2313 – Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi

Discussione sulle linee generali: 8 ore.

Relatore 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici
Interventi a titolo personale 1 ora e 22 minuti
Gruppi 5 ore e 58 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 40 minuti
Lega – Salvini premier 40 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 38 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 31 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 31 minuti
Misto: 31 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti
  +Europa 13 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 29 ottobre 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 ottobre 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   CASO ed altri: «Disposizioni per l'erogazione di prestazioni integrative a sostegno dell'istruzione scolastica e universitaria degli studenti con disturbi specifici di apprendimento e per il finanziamento di progetti educativi promossi dagli enti del Terzo settore» (2677).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge IEZZI ed altri: «Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale e modifiche agli articoli 6 e 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il delitto di costrizione all'occultamento del volto» (2195) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Cavandoli.

  La proposta di legge SERGIO COSTA ed altri: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione, organizzazione e disciplina delle aree protette» (2320) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caramiello.

  La proposta di legge ZUCCONI ed altri: «Norme per la protezione dei minori nell'impiego dei dispositivi elettronici e nell'accesso ai siti internet e alle reti sociali» (2469) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cangiano.

  La proposta di legge PAVANELLI ed altri: «Disposizioni per la promozione e la disciplina dell'acquisizione e dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale presso gli enti locali» (2549) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caramiello.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Deleghe al Governo per la riforma, il riordino e il coordinamento della normativa in materia di cinema e audiovisivo» (2578) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cangiano.

  La proposta di legge MATTEONI ed altri: «Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura» (2637) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lampis.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  ZARATTI: «Istituzione del Garante per l'ambiente» (2541) Parere delle Commissioni II, V, VIII e XI.

   II Commissione (Giustizia):

  ZARATTI: «Disposizioni concernenti l'applicazione di misure alternative alla detenzione nel caso di mancanza di posti letto disponibili negli istituti di pena» (2560) Parere delle Commissioni I, V e XII;

  ZARATTI: «Introduzione dell'articolo 603-quater del codice penale, in materia di divieto di richiedere la restituzione della retribuzione dovuta al lavoratore da parte del datore di lavoro» (2588) Parere delle Commissioni I, V, X e XI.

   IV Commissione (Difesa):

  MINARDO ed altri: «Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di operazioni delle Forze armate in ambito cibernetico» (2607) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e IX.

   V Commissione (Bilancio e Tesoro):

  SCERRA ed altri: «Introduzione della valutazione dell'impatto dei progetti normativi sulla coesione territoriale» (2596) Parere delle Commissioni I, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):

  ZINZI ed altri: «Disposizioni in materia di contingentamento progressivo delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di acconciatore, barbiere e parrucchiere» (2415) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 27 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il bilancio di previsione del CNEL per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028, adottato in data 23 ottobre 2025.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della giustizia.

  Il Ministero della giustizia, con lettera del 28 ottobre 2025, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno ASCARI ed altri n. 9/1373-A/4, accolto dal Governo e approvato dall'Assemblea nella seduta del 28 settembre 2023, sull'opportunità di estendere l'utilizzo dello strumento delle intercettazioni alle fattispecie riguardanti la detenzione di materiale pedopornografico.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 28 ottobre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Svezia – EGF/2025/003 SE/Northvolt (COM(2025) 621 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui lavori dei comitati nel 2024 (COM(2025) 642 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Patto per il Mediterraneo – Un unico mare, un patto, un futuro unito (JOIN(2025) 26 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Nell'ambito dei predetti atti, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione – Controvalori delle soglie delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per gli anni 2026-2027 (C(2025) 7081 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2025) 641 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il ricambio generazionale in agricoltura (COM(2025) 872 final);

   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Preservare la pace – Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030 (JOIN(2025) 27 final).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato «Palazzo Fienga» in Torre Annunziata (Napoli) (341).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 novembre 2025. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 novembre 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 28 ottobre 2025, a pagina 5, seconda colonna, ottava riga, dopo la parola: «II» devono intendersi inserite le seguenti: «(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni)».

MOZIONE CATTOI, MAERNA, MALAVASI, MARROCCO, QUARTINI, BONETTI, ZANELLA, BOSCHI, SEMENZATO, GEBHARD ED ALTRI N. 1-00497 CONCERNENTE INIZIATIVE IN MATERIA DI PERCORSI NUTRIZIONALI PER I PAZIENTI ONCOLOGICI

Mozione

   La Camera,

   premesso che:

    1) i problemi relativi all'alimentazione in oncologia possono essere conseguenza diretta della malattia (soprattutto in alcuni tipi di neoplasie) e/o dei trattamenti (chirurgici, radioterapici e farmacologici) e impattano direttamente sull'efficacia delle cure, sulla qualità della vita e sulla sopravvivenza del paziente;

    2) va, quindi, evidenziata l'importanza della nutrizione clinica nei pazienti oncologici, posto che le neoplasie sono la seconda causa di morte globale, con un dato previsto in raddoppio entro il 2030;

    3) la necessità di garantire processi di riabilitazione oncologica multidisciplinari, che pongano particolare attenzione, tra gli altri, all'aspetto nutrizionale, è sottolineata anche nei documenti programmatici dell'intergruppo parlamentare «Insieme per un impegno contro il cancro», composto da parlamentari di tutti gli schieramenti, e nell'accordo di legislatura 2022/2027 presentato nell'ambito del progetto «La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere»;

    4) la malnutrizione (per difetto o eccesso) colpisce tra il 30 per cento e il 50 per cento dei pazienti oncologici già alla diagnosi, con conseguenze gravi sulla qualità di vita, sull'aderenza alle terapie e sulle prognosi. La scarsa attenzione allo stato nutrizionale peggiora gli esiti clinici. Si stima che 33 milioni di europei vivano con malnutrizione cronica;

    5) i pazienti neoplastici possono poi presentare problemi nutrizionali precoci – ad esempio post-chirurgia radicale – con il 20-30 per cento che muore per conseguenze della malnutrizione. La perdita di peso varia per tipo di tumore: 80 per cento in neoplasie gastrointestinali superiori, 60 per cento polmonari ed altro. La malnutrizione per difetto è un predittore di morbidità o mortalità. La malnutrizione per eccesso porta il rischio di sindrome metabolica e recidive – ad esempio nel cancro mammario – è multifattoriale e richiede interventi tempestivi, integrati e multimodali;

    6) pertanto, è essenziale un «percorso nutrizionale parallelo» come supporto alla terapia oncologica, dalla diagnosi al follow-up. Per prevenire complicanze e ridurre i costi sanitari va fatta una valutazione multidimensionale dello stato nutrizionale del paziente – attiva e palliativa – dalla prima visita ed è necessaria una presa in carico nutrizionale a lungo termine, con interventi personalizzati. Il percorso deve includere monitoraggio metabolico-nutrizionale, counseling, eventualmente integrazione orale, enterale e parenterale, e follow-up;

    7) è, quindi, necessario definire uno screening nutrizionale validato e rispondere ai bisogni specifici alla diagnosi, durante il trattamento, al follow-up e alla prevenzione terziaria, costruendo un modello organizzativo integrato con programmi nutrizionali personalizzati in associazione alle terapie oncologiche, fin dal primo accesso;

    8) lo screening nutrizionale del paziente oncologico mira a correggere e/o e prevenire la malnutrizione dalla diagnosi, ottimizzare le terapie, limitare gli effetti collaterali, migliorare la qualità di vita e prevenire o la perdita di peso o, al contrario, obesità e sindrome metabolica. Lo screening deve essere effettuato alla diagnosi e ripetuto ad intervalli, valutando la storia clinica, i trattamenti, i sintomi, l'antropometria e i test di laboratorio;

    9) la risposta organizzativa deve, pertanto, passare attraverso un percorso integrato che preveda un programma nutrizionale personalizzato e perfettamente integrato al trattamento oncologico;

    10) dopo il primo accesso ospedaliero è necessaria una valutazione nutrizionale obbligatoria, un piano personalizzato, un follow-up condiviso, e quindi le reti territoriali dovrebbero garantire il collegamento ospedale-domicilio, piattaforme informatizzate, webcam per il monitoraggio;

    11) va evidenziata anche la condizione dei pazienti, soprattutto quelli trattati con interventi chirurgici demolitivi, i gastrectomizzati ad esempio, cioè soggetti che hanno subìto una rimozione parziale o totale dello stomaco (gastrectomia). Questa condizione non è di per sé una patologia, ma una condizione post-chirurgica che porta a una serie di alterazioni metaboliche, fisiologiche e potenziali complicanze mediche. Le «patologie» o, più correttamente, le sindromi e le carenze che sviluppano sono conseguenze dirette della perdita delle funzioni gastriche. Le principali sono complicanze funzionali, sindromi da malassorbimento e carenze nutrizionali, complicanze meccaniche e anatomiche, complicanza a lungo termine. La gestione di questi pazienti richiede, quindi, un approccio multidisciplinare che include chirurgo, gastroenterologo, dietista o nutrizionista e medico di base, un monitoraggio nutrizionale per prevenire la malnutrizione ed infine una sorveglianza anche endoscopica a lungo termine per il rischio di recidive;

    12) il documento «Linee di indirizzo percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici», approvato dalla Conferenza Stato-regioni il 14 dicembre 2017 (rep. atti n. 224/CSR), mira a costruire e standardizzare dei percorsi nutrizionali per i pazienti oncologici in Italia, integrandoli nei servizi ospedalieri, territoriali e domiciliari, e propone standard nazionali per percorsi integrati ospedale-territorio, inclusi modelli organizzativi e di formazione, per garantire continuità assistenziale con medicina generale e pediatri di libera scelta;

    13) pertanto, gli effetti attesi devono essere quelli di ridurre le complicanze, facilitare il recupero nutrizionale e migliorare la salute fisica e la qualità di vita del paziente e, al contempo, migliorare l'efficienza del Servizio sanitario nazionale e i servizi sanitari delle regioni e delle province autonome,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte ad attivare specifici protocolli che prevedano una corretta valutazione e un supporto nutrizionale precoce e continuativo quale parte integrante e indispensabile della terapia oncologica stessa e a rendere operativa l'integrazione nutrizionale come «percorso parallelo» alle cure oncologiche per migliorare gli esiti e la qualità della vita del paziente;

2) ad assumere iniziative di competenza volte ad adottare e implementare un modello interdisciplinare e multiprofessionale per interventi nutrizionali adeguati, tempestivi e sicuri per i pazienti oncologici, integrati nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (Pdta), che includa figure come medici nutrizionisti, dietisti, psicologi, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta con competenze trasversali;

3) ad avviare campagne di sensibilizzazione verso una corretta alimentazione per i pazienti oncologici con linee guida sugli alimenti da evitare, quelli da limitare e secondo le evidenze scientifiche, ma anche al fine di prevenire le malattie neoplastiche in conseguenza dei cattivi stili di vita;

4) ad adottare circolari per gli ospedali pubblici e le strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, che prevedano indicazioni sull'alimentazione – preparata dalle mense interne ovvero dai fornitori esterni – da adottare per i pazienti;

5) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, compatibilmente con i vincoli di bilancio, volte a rendere gratuiti, su prescrizione dello specialista in regime di Servizio sanitario nazionale, gli alimenti medici ai fini speciali (Amfs) su tutto il territorio nazionale.
(1-00497) «Cattoi, Maerna, Malavasi, Marrocco, Quartini, Bonetti, Zanella, Boschi, Semenzato, Gebhard, Loizzo, Lucaselli, Lovecchio, Nisini».


   La Camera,

   premesso che:

    1) i problemi relativi all'alimentazione in oncologia possono essere conseguenza diretta della malattia (soprattutto in alcuni tipi di neoplasie) e/o dei trattamenti (chirurgici, radioterapici e farmacologici) e impattano direttamente sull'efficacia delle cure, sulla qualità della vita e sulla sopravvivenza del paziente;

    2) va, quindi, evidenziata l'importanza della nutrizione clinica nei pazienti oncologici, posto che le neoplasie sono la seconda causa di morte globale, con un dato previsto in raddoppio entro il 2030;

    3) la necessità di garantire processi di riabilitazione oncologica multidisciplinari, che pongano particolare attenzione, tra gli altri, all'aspetto nutrizionale, è sottolineata anche nei documenti programmatici dell'intergruppo parlamentare «Insieme per un impegno contro il cancro», composto da parlamentari di tutti gli schieramenti, e nell'accordo di legislatura 2022/2027 presentato nell'ambito del progetto «La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere»;

    4) la malnutrizione (per difetto o eccesso) colpisce tra il 30 per cento e il 50 per cento dei pazienti oncologici già alla diagnosi, con conseguenze gravi sulla qualità di vita, sull'aderenza alle terapie e sulle prognosi. La scarsa attenzione allo stato nutrizionale peggiora gli esiti clinici. Si stima che 33 milioni di europei vivano con malnutrizione cronica;

    5) i pazienti neoplastici possono poi presentare problemi nutrizionali precoci – ad esempio post-chirurgia radicale – con il 20-30 per cento che muore per conseguenze della malnutrizione. La perdita di peso varia per tipo di tumore: 80 per cento in neoplasie gastrointestinali superiori, 60 per cento polmonari ed altro. La malnutrizione per difetto è un predittore di morbidità o mortalità. La malnutrizione per eccesso porta il rischio di sindrome metabolica e recidive – ad esempio nel cancro mammario – è multifattoriale e richiede interventi tempestivi, integrati e multimodali;

    6) pertanto, è essenziale un «percorso nutrizionale parallelo» come supporto alla terapia oncologica, dalla diagnosi al follow-up. Per prevenire complicanze e ridurre i costi sanitari va fatta una valutazione multidimensionale dello stato nutrizionale del paziente – attiva e palliativa – dalla prima visita ed è necessaria una presa in carico nutrizionale a lungo termine, con interventi personalizzati. Il percorso deve includere monitoraggio metabolico-nutrizionale, counseling, eventualmente integrazione orale, enterale e parenterale, e follow-up;

    7) è, quindi, necessario definire uno screening nutrizionale validato e rispondere ai bisogni specifici alla diagnosi, durante il trattamento, al follow-up e alla prevenzione terziaria, costruendo un modello organizzativo integrato con programmi nutrizionali personalizzati in associazione alle terapie oncologiche, fin dal primo accesso;

    8) lo screening nutrizionale del paziente oncologico mira a correggere e/o e prevenire la malnutrizione dalla diagnosi, ottimizzare le terapie, limitare gli effetti collaterali, migliorare la qualità di vita e prevenire o la perdita di peso o, al contrario, obesità e sindrome metabolica. Lo screening deve essere effettuato alla diagnosi e ripetuto ad intervalli, valutando la storia clinica, i trattamenti, i sintomi, l'antropometria e i test di laboratorio;

    9) la risposta organizzativa deve, pertanto, passare attraverso un percorso integrato che preveda un programma nutrizionale personalizzato e perfettamente integrato al trattamento oncologico;

    10) dopo il primo accesso ospedaliero è necessaria una valutazione nutrizionale obbligatoria, un piano personalizzato, un follow-up condiviso, e quindi le reti territoriali dovrebbero garantire il collegamento ospedale-domicilio, piattaforme informatizzate, webcam per il monitoraggio;

    11) va evidenziata anche la condizione dei pazienti, soprattutto quelli trattati con interventi chirurgici demolitivi, i gastrectomizzati ad esempio, cioè soggetti che hanno subìto una rimozione parziale o totale dello stomaco (gastrectomia). Questa condizione non è di per sé una patologia, ma una condizione post-chirurgica che porta a una serie di alterazioni metaboliche, fisiologiche e potenziali complicanze mediche. Le «patologie» o, più correttamente, le sindromi e le carenze che sviluppano sono conseguenze dirette della perdita delle funzioni gastriche. Le principali sono complicanze funzionali, sindromi da malassorbimento e carenze nutrizionali, complicanze meccaniche e anatomiche, complicanza a lungo termine. La gestione di questi pazienti richiede, quindi, un approccio multidisciplinare che include chirurgo, gastroenterologo, dietista o nutrizionista e medico di base, un monitoraggio nutrizionale per prevenire la malnutrizione ed infine una sorveglianza anche endoscopica a lungo termine per il rischio di recidive;

    12) il documento «Linee di indirizzo percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici», approvato dalla Conferenza Stato-regioni il 14 dicembre 2017 (rep. atti n. 224/CSR), mira a costruire e standardizzare dei percorsi nutrizionali per i pazienti oncologici in Italia, integrandoli nei servizi ospedalieri, territoriali e domiciliari, e propone standard nazionali per percorsi integrati ospedale-territorio, inclusi modelli organizzativi e di formazione, per garantire continuità assistenziale con medicina generale e pediatri di libera scelta;

    13) pertanto, gli effetti attesi devono essere quelli di ridurre le complicanze, facilitare il recupero nutrizionale e migliorare la salute fisica e la qualità di vita del paziente e, al contempo, migliorare l'efficienza del Servizio sanitario nazionale e i servizi sanitari delle regioni e delle province autonome,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte ad attivare specifici protocolli che prevedano una corretta valutazione e un supporto nutrizionale precoce e continuativo quale parte integrante e indispensabile della terapia oncologica stessa e a rendere operativa l'integrazione nutrizionale come «percorso parallelo» alle cure oncologiche per migliorare gli esiti e la qualità della vita del paziente;

2) ad assumere iniziative di competenza volte ad adottare la possibilità di implementare un modello interdisciplinare e multiprofessionale per interventi nutrizionali adeguati, tempestivi e sicuri per i pazienti oncologici, integrati nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (Pdta), che includa figure come medici specialisti in Scienza dell'alimentazione dietisti, psicologi, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta con competenze trasversali, così come riportato nelle «Linee di indirizzo percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici», approvate dalla Conferenza Stato-regioni il 14 dicembre 2017;

3) ad avviare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, campagne di sensibilizzazione verso una corretta alimentazione per i pazienti oncologici con linee guida sugli alimenti da evitare, quelli da limitare e secondo le evidenze scientifiche, ma anche al fine di prevenire le malattie neoplastiche in conseguenza dei cattivi stili di vita;

4) ad adottare ogni utile iniziativa di competenza volta a garantire l'applicazione, presso gli ospedali pubblici e le strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, delle linee di indirizzo nazionali per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'11 novembre 2021 e il relativo monitoraggio rispetto alla effettiva applicazione delle linee di indirizzo medesime;

5) a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, iniziative, anche di carattere normativo, volte a rendere gratuiti gli alimenti medici ai fini speciali (Amfs) su tutto il territorio nazionale, limitando la capacità prescrittiva alle Unità operative di Nutrizione Artificiale Domiciliare/U.O. di Dietetica e Nutrizione Clinica che, attraverso la presa in carico del paziente, l'elaborazione del piano terapeutico per l'erogazione del prodotto, il follow up per il monitoraggio clinico, il controllo dell'efficacia e la verifica della compliance al trattamento, assicurano l'appropriatezza prescrittiva.
(1-00497)(Testo modificato nel corso della seduta) «Cattoi, Maerna, Malavasi, Marrocco, Quartini, Bonetti, Zanella, Boschi, Semenzato, Gebhard, Loizzo, Lucaselli, Lovecchio, Nisini».


DISEGNO DI LEGGE: S. 1192 – MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E DELEGHE AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE, IL RIORDINO E IL RIASSETTO IN DETERMINATE MATERIE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2393)

A.C. 2393 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 2393 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Art. 1.
(Legge annuale di semplificazione normativa)

  1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia, entro il 30 giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge recante il titolo: «Legge annuale di semplificazione normativa», seguito dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il riordino e il riassetto della normativa vigente su determinate materie, anche mediante conferimento di deleghe legislative da attuare nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. Sullo schema di disegno di legge è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate. Entro il medesimo termine, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione svolgono consultazioni pubbliche delle categorie e dei soggetti interessati, congiuntamente alle amministrazioni interessate, ai fini della raccolta di proposte e suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione a profili di criticità della legislazione vigente in determinate materie.
  3. La legge annuale di semplificazione normativa di cui al comma 1 indica altresì le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto è completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Legge annuale di semplificazione normativa)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro il 30 giugno di ogni anno aggiungere le seguenti: , previa definizione degli indirizzi, dei criteri e delle materie di intervento, espressa con deliberazione delle Camere ai sensi e con le modalità dei rispettivi Regolamenti successivamente alla procedura di cui al comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: su determinate materie.
1.1. (ex 1.1.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In allegato a ciascuno dei disegni di legge di cui al comma 1 è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione, del riordino e del riassetto.
1.2. (ex 1.3.) Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: consultazioni pubbliche delle categorie aggiungere le seguenti: , delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1.3. (ex 1.4.) Zaratti.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: consultazioni pubbliche delle categorie aggiungere le seguenti: , degli enti del terzo settore.
1.4. (ex 1.6.) Zaratti.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: amministrazioni interessate aggiungere le seguenti: e alle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1.5. (ex 1.7.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 2393 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Disposizioni generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa)

  1. Nell'esercizio delle deleghe conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1, il Governo, fatti salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici stabiliti per le singole materie, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali, ove non espressamente modificati o derogati dalla medesima legge annuale:

   a) riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

   b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

   c) previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;

   d) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

   e) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;

   f) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di risultato e i princìpi di proporzionalità in relazione alla dimensione dell'impresa e alle attività esercitate, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati;

   g) limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti e in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate.

  2. I decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia individuati dalle disposizioni di delega. La legge annuale di semplificazione normativa indica gli schemi di decreto legislativo per i quali è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata ovvero, ove necessario, in luogo del parere, è acquisita l'intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreto legislativo recanti codici o testi unici è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 2 e dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dal comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Disposizioni generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa)

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: avvalendosi aggiungere le parole: , in via meramente integrativa,.
2.1. (ex 2.2.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: diritti individuali fino alla fine della lettera con le seguenti: diritti fondamentali.
2.2. (ex 2.3.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: della libertà di impresa aggiungere le seguenti: , della tutela ambientale e del contrasto ai cambiamenti climatici.
2.3. (ex 2.4.) Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: della libertà di impresa aggiungere le seguenti: , del benessere animale.
2.4. (ex 2.5.) Zaratti.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: , nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati.
2.5. (ex 2.7.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il principio in base al quale ciascuna informazione o dato è fornito una sola volta e una pubblica amministrazione non può chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni o dati di cui è già in possesso o che può acquisire ricevendoli da un'altra amministrazione, anche accedendo alle banche dati dalla stessa messe a disposizione.
2.6. (ex 2.8.) Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Casu, Carmina.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: fatti salvi aggiungere le seguenti: i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici e.
2.7. (ex 2.9.) Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni, interne e sovranazionali.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sopprimere la lettera v).
2.8. (ex 2.13.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale, della Suprema Corte di cassazione e delle giurisdizioni, interne, comunitarie e internazionali.
2.9. (ex 2.12.) Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) nuove disposizioni modificative della materia possono essere introdotte solo se modificano il codice di riferimento ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.
*2.10. (ex 2.10.) Zaratti.
*2.11. (ex 2.11.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le competenti Commissioni parlamentari si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
2.12. (ex 2.15.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

A.C. 2393 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Normativa di principio)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), valgono quali princìpi fondamentali della legislazione statale nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A.C. 2393 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
MISURE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

Art. 4.
(Valutazione di impatto generazionale)

  1. Le leggi della Repubblica promuovono l'equità intergenerazionale anche nell'interesse delle generazioni future.
  2. La valutazione di impatto generazionale (VIG) costituisce uno strumento informativo che consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale.
  3. La VIG degli atti normativi di cui al comma 2 è effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo criteri e modalità individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del medesimo articolo 14, adottato di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di giovani, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. La VIG è, in ogni caso, necessaria se l'atto normativo determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale a carico dei giovani e delle generazioni future. In tali casi restano fermi i criteri e le modalità individuati con il decreto di cui al comma 3.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Valutazione di impatto generazionale)

  Al comma 2, dopo la parola: effetti aggiungere la seguente: economici,.
4.1. (ex 4.3.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 3, dopo la parola: concerto aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e.
4.2. (ex 4.6.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 3, dopo la parola: concerto aggiungere le seguenti: con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e.
4.3. (ex 4.7.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 3, dopo la parola: concerto aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'università e della ricerca e.
4.4. (ex 4.8.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 3, dopo la parola: concerto aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'istruzione e del merito e.
4.5. (ex 4.9.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 2393 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi)

  1. Al fine di monitorare la reale promozione dell'equità intergenerazionale tra generazioni future nella produzione normativa, ai sensi dell'articolo 4, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi.
  2. L'Osservatorio ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4.
  3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

A.C. 2393 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Disposizioni in materia di valutazione dell'impatto di genere della regolamentazione)

  1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Al fine di conseguire l'applicazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità in ogni ambito della vita pubblica e privata, l'AIR e la VIR ricomprendono, tra i profili di indagine e valutazione, l'impatto di genere, secondo criteri e modalità individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5».

A.C. 2393 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Disposizioni in materia di statistiche di genere)

  1. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
  2. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione, con appositi provvedimenti, delle esigenze di rilevazione statistica funzionali alle politiche di contrasto alle disuguaglianze tra uomini e donne.

A.C. 2393 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Modifica del codice delle pari opportunità tra uomo e donna)

  1. All'articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole: «pari opportunità nel lavoro» sono inserite le seguenti: «, sulle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali».

A.C. 2393 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività di produzione normativa)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle modalità digitali dell'attività di produzione normativa e in particolare della formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) disciplina dell'attività di produzione normativa secondo modalità digitali in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da garantire l'efficienza, la speditezza e la sicurezza del procedimento, assicurando l'autenticità e l'integrità degli atti normativi;

   b) graduale superamento delle procedure e degli adempimenti analogici previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, assicurando comunque l'autenticità e l'integrità degli atti normativi anche nei casi di impossibilità di utilizzo o malfunzionamento degli strumenti digitali;

   c) individuazione e disciplina delle modalità digitali di pubblicazione, di conservazione e di raccolta degli atti normativi, nel rispetto della disciplina vigente che ne dispone la pubblicazione e la raccolta, con modalità digitali, da parte del soggetto preposto alla gestione della Gazzetta Ufficiale e del portale Normattiva.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
  4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari vigenti negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo sono riunite in un regolamento unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
  6. Gli organi costituzionali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al presente articolo, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi costituzionalmente riconosciute.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività di produzione normativa)

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'attività di produzione normativa e in particolare della formazione, con le seguenti: di formazione degli atti normativi e in particolare della.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: di produzione normativa con le seguenti: di formazione degli atti normativi.
9.1. (ex 9.1.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di produzione.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: di produzione.
9.2. (ex 9.2.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, sopprimere le parole: promulgazione, emanazione, adozione,.
9.3. (ex 9.3.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Sopprimere il comma 5.
9.4. (ex 9.4.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 2393 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali)

  1. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottati con modalità digitali nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice.
  2. La sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticità e l'integrità degli stessi.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, sono individuate le modalità di conservazione e raccolta dei regolamenti di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3.

A.C. 2393 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Delega al Governo in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del codice dell'amministrazione digitale)

  1. Al fine di valorizzare e rafforzare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'erogazione di servizi in rete ai cittadini e alle imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di semplificazione, modificazione e integrazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e la fruizione dei medesimi;

   b) garantire e rafforzare l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, mediante la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l'accesso ai dati e la loro disponibilità tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale dati nonché per la generazione e la conservazione dei documenti.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Si applica altresì l'articolo 2, comma 3.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Delega al Governo in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del codice dell'amministrazione digitale)

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: dei servizi fiduciari aggiungere le seguenti: , implementando e migliorando, altresì, l'efficienza e l'accessibilità dei servizi già operativi,.
11.1. (ex 11.2.) Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale dati aggiungere le seguenti: , anche al fine di evitare che l'utente debba comunicare o consegnare informazioni o dati già in possesso della pubblica amministrazione,.
11.2. (ex 11.5.) Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

A.C. 2393 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
DELEGHE AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE, IL RIORDINO E IL RIASSETTO DI DETERMINATE MATERIE DELLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 12.
(Delega al Governo in materia di affari esteri e cooperazione internazionale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2 della presente legge e dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) unificazione e razionalizzazione delle discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in un testo unico delle disposizioni legislative;

   b) uniformazione della disciplina applicabile in casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi vigenti e di superare irragionevoli disparità di trattamento;

   c) indicazione dei criteri ai quali si attengono i regolamenti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
  4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Delega al Governo in materia di affari esteri e cooperazione internazionale)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 13 a 21.
12.1. (ex 12.1.) Richetti, Bonetti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero in più testi unici distinti per ambito di competenza.
12.2. (ex 12.2.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*12.3. (ex 12.3.) Francesco Silvestri, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Baldino.
*12.4. (ex 12.4.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Sopprimere il comma 3.
12.5. (ex 12.5.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 2393 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Delega al Governo per la revisione del codice della navigazione e di altre disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua contenute nel codice della navigazione e nelle altre leggi statali regolanti la materia, nonché per disciplinare la navigazione ad uso privato e la navigazione in conto proprio nelle acque interne e nelle acque promiscue, attraverso l'adozione delle definizioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e di una disciplina specifica, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) semplificazione della disciplina in materia di iscrizione nelle matricole del personale navigante e in materia di formazione e certificazione professionale di tale personale, attraverso la semplificazione dei requisiti e l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi titoli professionali semplificati in sostituzione di quelli esistenti;

   b) istituzione di un sistema di equipollenza tra abilitazioni professionali marittime e titoli professionali della navigazione interna, senza obbligo di iscrizione nelle matricole del personale navigante e conseguentemente mantenendo l'iscrizione nelle sole matricole della gente di mare;

   c) semplificazione della disciplina in materia di lavoro a bordo, inclusa la previsione dell'esenzione dall'obbligo dell'annotazione di imbarco e sbarco nel caso di trasbordo di personale che, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, si obblighi a prestare servizio su una nave o galleggiante non determinati fra quelli appartenenti all'armatore o su più di essi successivamente e a condizione che, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di fare ruotare il personale tra le navi o i galleggianti medesimi;

   d) semplificazione della disciplina in materia di carte e libri di bordo;

   e) semplificazione e omogeneizzazione delle formalità amministrative di arrivo e partenza della nave della navigazione interna, con particolare riguardo alla fattispecie della navigazione promiscua;

   f) istituzione di una disciplina speciale in materia di navigazione promiscua estesa al mare sino al limite della navigazione locale, come definita dall'articolo 1, comma 1, numero 41), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, con navi della navigazione interna, facendo rinvio, per gli specifici fini della sicurezza della navigazione, ai requisiti tecnici supplementari della nave da accertare con rilascio, da parte degli enti tecnici che sono anche organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, del pertinente certificato addizionale che le abilita alla navigazione marittima;

   g) previsione della possibilità per il capo del compartimento marittimo, d'intesa con il direttore dell'ispettorato compartimentale e sulla base della particolare conformazione della costa e delle condizioni meteo-marine prevalenti, di fissare limiti inferiori di distanza dalla costa per la navigazione di cui alla lettera f).

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'istruzione e del merito, del turismo e delle imprese e del made in Italy.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
  5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.
  6. Con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, al fine di assicurare piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega di cui al presente articolo.
  7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 13.
(Delega al Governo per la revisione del codice della navigazione e di altre disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h) ripristino dell'obbligatorietà della dotazione della zattera di altura per tutte le imbarcazioni nella navigazione oltre le 12 miglia e dell'obbligo di dotazione della zattera gonfiabile di salvataggio in tutte le imbarcazioni entro le 12 miglia al fine di garantire standard di sicurezza elevati a tutela della vita umana.
13.1. (ex 13.1.) Simiani.

A.C. 2393 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al fine di adeguare la disciplina dell'elettorato attivo alle innovazioni in materia di dematerializzazione della tenuta e dell'aggiornamento delle liste elettorali e di integrazione delle liste elettorali stesse con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) ricognizione delle norme statali vigenti in materia di cause ostative al diritto di elettorato attivo, di composizione, nomina e funzionamento degli organi comunali e statali preposti alla regolare tenuta e al controllo delle liste elettorali, del relativo contenzioso, di sanzioni penali o amministrative per la violazione delle norme previste dal citato testo unico, al fine di provvedere al coordinamento, all'aggiornamento e alla semplificazione delle medesime norme, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza logica, giuridica e sistematica, nel rispetto delle norme costituzionali sul riconoscimento del diritto di voto e del principio di iscrizione automatica nelle liste elettorali al raggiungimento del prescritto requisito della maggiore età e in assenza di cause preclusive del diritto di elettorato attivo;

   b) revisione delle procedure di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, anche in conseguenza dell'intervenuta integrazione delle liste elettorali con l'ANPR, con conseguente rideterminazione temporale delle revisioni ordinarie e straordinarie;

   c) affidamento al responsabile dell'ufficio elettorale comunale degli adempimenti relativi alla tenuta, all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali generali e sezionali, mantenendo in capo alle commissioni elettorali circondariali la competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti comunali di cancellazione o iscrizione, omissione di cancellazione o diniego di iscrizione nelle liste elettorali;

   d) armonizzazione delle disposizioni del citato testo unico con quelle previste a livello nazionale e dell'Unione europea per la tutela dei dati personali nel rispetto del principio di non eccedenza delle informazioni richieste ai fini della iscrizione nelle liste elettorali.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, da rendere entro trenta giorni.
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: al fine di provvedere aggiungere le seguenti: alla codificazione,.
14.1. (ex 14.1.) Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: , all'aggiornamento fino a: apportando con le seguenti: delle medesime norme apportando esclusivamente.
14.2. (ex 14.2.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di rendere contestuale la revisione delle liste elettorali con i trasferimenti di residenza degli elettori.
14.3. (ex 14.5.) Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: al responsabile dell'ufficio elettorale comunale con le seguenti: agli uffici elettorali comunali,.
14.4. (ex 14.6.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

A.C. 2393 – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Delega al Governo in materia di istruzione)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) unificazione e razionalizzazione delle discipline di livello primario afferenti alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito in un testo unico delle disposizioni legislative ovvero in più testi unici distinti per ambito di competenza;

   b) riassetto della normativa in materia di personale scolastico, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e procedure ritenuti non più utili, nonché prevedendo interventi di deflazione del contenzioso relativo alla materia medesima;

   c) riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole;

   d) riordino e riassetto degli organi consultivi del Ministero dell'istruzione e del merito nonché razionalizzazione e concentrazione dei poteri di vigilanza sugli enti pubblici del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;

   e) fermo restando il principio dell'autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni, nonché ridefinendone il rapporto con il ruolo, le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici, come disciplinati dalla normativa vigente.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
  4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Delega al Governo in materia di istruzione)

  Sopprimerlo.
15.1. (ex 15.3.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Piccolotti, Caso, Grippo.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ritenuti non più utili.
15.2. (ex 15.6.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nonché prevedendo interventi di deflazione del contenzioso relativo alla materia medesima.
15.3. (ex 15.8.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto delle norme vigenti in tema di prerogative della contrattazione collettiva e della contrattazione integrativa;.
15.4. (ex 15.16.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).
15.5. (ex 15.12.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
15.6. (ex 15.14.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) aggiornamento dei piani di studio della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso l'implementazione e l'insegnamento dell'educazione emotiva, mediante istituzione di progetti-obiettivo specifici e percorsi formativi che esitino, per gli studenti, in un corretto e più completo sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emozionale ed emotiva.
*15.7. (ex 15.15.) Ascari, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*15.8. (ex 15.17.) Zaratti.

  Sopprimere il comma 3.
15.9. (ex 15.18.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 5, sopprimere le parole: , ove necessario,.
15.10. (ex 15.20.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

A.C. 2393 – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Delega al Governo in materia di disabilità)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative in materia di disabilità, negli ambiti definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) coordinamento tra la definizione e l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità ai fini previdenziali e assistenziali, nonché coordinamento del sistema di agevolazioni lavorative in coerenza con le nozioni di condizione di disabilità, necessità e intensità dei sostegni introdotte dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

   b) aggiornamento e semplificazione, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti delle persone con disabilità, dei procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito disciplinato, con particolare riguardo a quelli in materia di assistenza protesica e riabilitativa, nonché previsione dell'esonero dalla presentazione della documentazione già presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   c) semplificazione dei procedimenti di rilascio e utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale e dell'identità digitale, garantendo piena accessibilità dei relativi servizi da parte delle persone con disabilità fisica o sensoriale, anche se prive di figure di protezione giuridica, nonché da parte delle persone con disabilità intellettiva assistite da figure di protezione giuridica, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio della delega e dell'identità digitale e per l'apposizione della firma;

   d) semplificazione delle modalità di ricezione della manifestazione di volontà espressa dalle persone con disabilità nel procedimento di formazione di atti pubblici, in modo che siano comunque garantite la provenienza e la genuinità della manifestazione di volontà e fermi restando i requisiti di capacità e di forma degli atti pubblici previsti dalla normativa vigente;

   e) riordino, adeguamento e aggiornamento delle sanzioni, anche penali, nelle materie oggetto di delega, secondo criteri di adeguatezza, proporzionalità e dissuasività al fine di garantire una efficace tutela della persona con disabilità, nonché riordino, adeguamento, semplificazione e aggiornamento dei procedimenti finalizzati all'adozione delle sanzioni amministrative, riconducendoli, ove possibile, al modello generale di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

   f) semplificazione degli oneri di rendicontazione gravanti sui caregiver familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al contempo rappresentano persone con disabilità beneficiarie di misure di protezione giuridica.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro per le disabilità, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
  4. Il Governo completa il processo di semplificazione, riordino e riassetto di cui al comma 1 emanando, anche contestualmente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1, un regolamento recante la raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano le materie di competenza di cui al predetto comma 1, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Delega al Governo in materia di disabilità)

  Al comma 1, alinea sostituite le parole da: dodici mesi fino a: negli ambiti definiti dalla con le seguenti: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il superamento degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione previo rafforzamento e aggiornamento, quale unica misura di protezione giuridica, dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, nel rispetto delle previsioni della.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   medesimo alinea, sopprimere le parole: nel rispetto

   sostituire le lettere da a) a f) con le seguenti:

    a) superamento, mediante abrogazione, dell'interdizione e dell'inabilitazione;

    b) rafforzamento e aggiornamento dell'amministrazione di sostegno, configurando la medesima quale unica misura di protezione giuridica, non sostitutiva della volontà della persona beneficiaria e che assicuri alla medesima un'adeguata tutela nei casi di necessità di sostegno nei processi decisionali anche ad elevata o elevatissima intensità, garantendo la migliore interpretazione delle sue preferenze e attribuendo all'amministratore di sostegno poteri strettamente graduati e proporzionati all'effettiva necessità di sostegno del beneficiario;

    c) semplificazione degli adempimenti conseguenti alle misure di protezione giuridica;

    d) in attuazione delle misure di cui alle lettere a) e b), previsione che i riferimenti all'interdizione o all'inabilitazione siano sostituiti, ovunque ricorrano, da riferimenti all'amministrazione di sostegno;

    e) previsione di una disciplina transitoria che assicuri l'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) anche con riferimento alle misure di protezione adottate alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega;

    f) riordino, adeguamento e rafforzamento delle sanzioni, anche penali, per le condotte contrarie al mandato o all'interesse del beneficiario tenute dai soggetti nominati in esecuzione di misure di protezione giuridica adottate a sua tutela;

    g) previsione di una specifica disciplina finalizzata a privilegiare, nella nomina degli amministratori di sostegno, prioritariamente le figure che siano in una relazione affettiva o amicale con la persona beneficiaria ivi compresi operatori di enti del terzo settore operanti nel settore o fornitori di sostegno;

    h) previsione di una specifica disciplina che vieti di gravare l'amministratore di sostegno e il beneficiario di costi relativi alle attività di verifica sulle rendicontazioni o di determinare oneri eccessivamente gravosi per le attività di amministrazione di sostegno svolte da professionisti.
16.1. (ex 16.2.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza con le seguenti: nel pieno rispetto dei princìpi di trasparenza, partecipazione e non discriminazione, con garanzia di tracciabilità delle fasi procedimentali e dei soggetti coinvolti,.
16.2. (ex 16.4.) Baldino, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: semplificazione dei procedimenti aggiungere le seguenti: , attraverso il pieno coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità,.
16.3. (ex 16.6.) Zaratti, Zanella, Grippo.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , previa consultazione obbligatoria delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e previo parere vincolante dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali in merito alla sicurezza dei sistemi adottati.
*16.4. (ex 16.7.) Zaratti, Zanella.
*16.5. (ex 16.8.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: fermi restando i requisiti di capacità e di forma degli atti pubblici previsti dalla normativa vigente con le seguenti: garantendo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, modalità assistite, tecnologicamente accessibili e validate da figure professionali competenti in comunicazione aumentativa o alternativa, nel rispetto dei requisiti di forma e capacità previsti dalla normativa vigente.
16.6. (ex 16.10.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , previa mappatura dei casi concreti di violazione dei diritti delle persone con disabilità, effettuata con il coinvolgimento diretto delle associazioni e dei garanti regionali o comunali per le persone con disabilità, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
*16.7. (ex 16.11.) Zaratti, Zanella.
*16.8. (ex 16.12.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa consultazione obbligatoria delle maggiori associazioni rappresentative a livello nazionale delle persone con disabilità.
16.9. (ex 16.15.) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Sopprimere il comma 3.
16.10. (ex 16.17.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 4, sopprimere le parole: , ove necessario,.
16.11. (ex 16.20.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 2393 – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Delega al Governo in materia di misure di protezione giuridica di cui al libro I, titolo XII, del codice civile)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) revisione dell'interdizione e dell'inabilitazione, per il graduale superamento dei predetti istituti, con conseguente rimodulazione dell'amministrazione di sostegno in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al beneficiario adeguata tutela nei casi di assente o limitata capacità di autodeterminarsi, di attendere alle ordinarie occupazioni e di provvedere ai propri interessi, con attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario, assicurando adeguati poteri di verifica e di controllo in capo al giudice;

   b) sulla base dei criteri di graduazione fissati ai sensi della lettera a), semplificazione degli adempimenti conseguenti alle misure di protezione giuridica e previsione della rendicontazione in ragione delle specifiche esigenze di tutela del patrimonio del beneficiario e della sua condizione personale;

   c) modifica, in coerenza con le misure adottate in attuazione della lettera a), degli istituti che dettano una disciplina specifica in presenza di una dichiarazione di inabilitazione o di interdizione;

   d) previsione di una disciplina transitoria che assicuri la gradualità nell'attuazione delle disposizioni adottate ai sensi della lettera a) rispetto alle misure di protezione adottate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;

   e) riordino, adeguamento e rafforzamento delle sanzioni, anche penali, per le condotte contrarie al mandato o all'interesse del beneficiario tenute dai soggetti nominati nell'ambito delle misure di protezione giuridica per la sua tutela e protezione.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, su proposta altresì del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 17.
(Delega al Governo in materia di misure di protezione giuridica di cui al libro I, titolo XII, del codice civile)

  Sopprimerlo.
17.1. (ex 17.2.) D'Orso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: , di attendere fino alla fine della lettera con le seguenti: e che garantiscano al beneficiario la possibilità di esplicare la propria autonomia nel massimo grado possibile, di attendere alle occupazioni sia ordinarie sia straordinarie e di provvedere ai propri interessi, con attribuzione all'amministratore di sostegno di funzioni di affiancamento di poteri graduate e proporzionate alla condizione del beneficiario, assicurando adeguati poteri di verifica e di controllo in capo al giudice e limitando le ipotesi di sostituzione nel massimo grado possibile in relazione alla capacità di autodeterminazione del beneficiario;.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini dell'esercizio della delega di cui al presente articolo, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le competenti Commissioni parlamentari si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
17.2. (ex 17.4.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, D'Orso.

  Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) previsione del ricorso a strumenti giuridici, quali il trust o il trust collettivo ovvero il mandato nel caso di volontà che anticipino l'eventualità della incapacità, di sostegno alle persone diversamente abili.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini dell'esercizio della delega di cui al presente articolo, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le competenti Commissioni parlamentari si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
17.3. (ex 17.5.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

A.C. 2393 – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Delega al Governo in materia di protezione civile)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nel rispetto della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) valorizzazione dei seguenti princìpi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile:

    1) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, promuovendo l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento;

    2) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, valutando l'opportunità di prevedere ulteriori livelli intermedi, secondo i princìpi di proporzionalità e adeguatezza e tenuto conto dell'esigenza di sostenibilità tecnico-economica degli stessi, anche ai fini del ricorso alle risorse disponibili a legislazione vigente;

    3) partecipazione e responsabilità, in tutte le attività di protezione civile, dei cittadini, singoli e associati, con la consapevolezza dei diritti e dei doveri in materia di protezione civile, delle scelte di prevenzione da compiere e delle misure di autoprotezione da adottare in emergenza, anche mediante le formazioni di natura professionale, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità;

    4) promozione del valore morale, civile e sociale del volontariato e sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;

    5) partecipazione e collaborazione della comunità scientifica alle attività di protezione civile;

   b) rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione, strutturale e non strutturale, nonché mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini;

   c) consolidamento della centralità della pianificazione ai vari livelli delle attività di protezione civile, promuovendo la condivisione di dati e informazioni da rendere fruibili a tutti i livelli operativi;

   d) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio nazionale della protezione civile, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità ritenuti non più utili, distinguendo tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa;

   e) conservazione in capo all'autorità politica sia delle funzioni di indirizzo politico in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia, nonché di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia del potere di adottare direttive e decreti, di chiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nonché di determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale;

   f) valorizzazione delle funzioni delegate alle province ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera o), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche mediante la previsione della disciplina di una funzione di coordinamento delle strutture tecniche, operative e amministrative ad esse afferenti, al fine di assicurare il più efficace concorso al coordinamento delle attività volte al superamento delle situazioni di emergenza;

   g) conservazione in capo alle autorità territoriali di protezione civile, in base alle previsioni della normativa statale e delle normative concorrenti, delle funzioni di indirizzo politico, limitatamente alle articolazioni appartenenti alle rispettive amministrazioni o dipendenti dalle stesse;

   h) revisione del perimetro d'intervento del Servizio nazionale della protezione civile sulla base della valutazione della straordinarietà dell'impatto dei relativi eventi, garantendo, in caso di attivazione degli strumenti di protezione civile, coerenza e continuità operativa, funzionale alle effettive esigenze, nelle attività di protezione civile previste dall'articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

   i) rafforzamento della capacità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenze di rilievo nazionale, mediante:

    1) revisione e semplificazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

    2) accelerazione delle procedure amministrative e contabili nonché delle procedure amministrative e degli adempimenti relativi al reclutamento del personale di adeguata qualificazione con contratti a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile, allo scopo di favorire la più rapida ripresa delle condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati da eventi calamitosi;

    3) salva l'ipotesi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite da eventi calamitosi in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture, ripristino delle funzioni, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, anche mediante l'accelerazione degli interventi strutturali urgenti, strettamente necessari al superamento della fase di emergenza, ivi compresi quelli di prevenzione strutturale di protezione civile, nei limiti delle risorse allo scopo individuate, definendone l'ambito territoriale e temporale di esecuzione, in raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione ordinari;

    4) revisione e semplificazione delle procedure amministrative connesse alle misure di sostegno a favore dei soggetti danneggiati;

   l) valorizzazione della centralità, del ruolo e delle funzioni delle sale operative, delle sale situazioni e dei centri funzionali, in particolare a livello statale e regionale, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, al fine di rafforzare l'integrazione tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e lo scambio di informazioni, assicurandone l'efficace trasmissione ai livelli decisionali responsabili;

   m) potenziamento della capacità di mutuo sostegno tra gli enti locali, anche attraverso la colonna mobile degli enti locali da impiegare altresì per il supporto alle attività di continuità amministrativa, in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, anche mediante l'efficientamento e la sistematizzazione degli strumenti e la semplificazione e standardizzazione delle procedure previste dalla legislazione vigente;

   n) formazione e addestramento continuo degli operatori professionisti e volontari in relazione al contesto in cui operano e ai relativi rischi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   o) diffusione della cultura di protezione civile tra la cittadinanza, mediante campagne di sensibilizzazione a partire dalle istituzioni scolastiche;

   p) rafforzamento della capacità di intervento del volontariato organizzato nelle attività di protezione civile, anche mediante la semplificazione degli adempimenti previsti dagli strumenti amministrativi e gestionali esistenti, l'introduzione di nuove e specifiche modalità di sostegno, la valorizzazione del servizio civile universale nel settore di intervento della protezione civile e la semplificazione delle forme di coordinamento con la disciplina vigente in materia di Terzo settore;

   q) rafforzamento della capacità di concorso alle attività di protezione civile da parte delle professioni e degli ordini professionali, nella qualità di soggetti concorrenti al Servizio nazionale della protezione civile, mediante definizione di modalità semplificate e specifiche finalizzate a rendere tempestivo ed effettivo tale concorso in occasione di situazioni di emergenza;

   r) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme di protezione civile o di settore, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, nonché previsione, a tali fini, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, di trasparenti procedure di verifica delle singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti:

    1) la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza;

    2) la gestione degli interventi a tutela del paesaggio, in aree protette, dei siti della rete Natura 2000 e del patrimonio artistico e culturale;

    3) la realizzazione di strutture temporanee ad uso abitativo ed economico-produttivo finalizzate allo svolgimento di servizi e funzioni pubbliche e ad attività socio-culturali funzionali a sostenere la resilienza delle comunità, regolando anche le fattispecie di rimozione o di eventuale riuso delle strutture medesime;

    4) la gestione dei dati personali;

   s) definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile e relative specifiche funzioni e professionalità, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, di informazione della popolazione e di allertamento, di monitoraggio e di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali, nonché in ambito operativo, e alla relativa disciplina e regolamentazione, che tenga conto:

    1) della soglia di incertezza scientifica e del contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni nonché dei limiti correlati alle disponibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

    2) dei princìpi della «giusta cultura» in base ai quali le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile favoriscono la raccolta e lo scambio delle informazioni relative agli eventi e alle attività di protezione civile per utilizzarle ai fini della migliore organizzazione, gestione del rischio e analisi delle tendenze, anche mediante l'adozione di raccomandazioni o azioni in materia;

    3) del coinvolgimento, in sede di accertamento dei fatti e di valutazione delle responsabilità, delle componenti tecnico-scientifiche del Servizio nazionale della protezione civile;

    4) dell'esigenza di graduare la colpa in relazione al fatto che l'operatore abbia o meno contribuito a originare il rischio specifico;

    5) dell'esistenza e osservanza di protocolli o linee guida di settore, così che l'operatore che si attiene ad essi non risponda per colpa lieve;

    6) della previsione di fattispecie di estinzione del reato mediante l'adempimento di prescrizioni obbligatorie emanate dall'autorità di vigilanza per le contravvenzioni, contestate all'operatore nell'esercizio delle funzioni, che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno ai beni di cui all'articolo 1 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

   t) definizione di ulteriori specifici strumenti per garantire l'effettività della funzione di protezione civile in capo alle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e relativi alla definizione del ruolo degli operatori, a livello centrale e territoriale e con specifico riferimento alle funzioni correlate all'allertamento del Servizio nazionale, anche tramite l'allineamento delle procedure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale di protezione civile delle componenti del Servizio nazionale a quelle già previste per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nella gestione delle emergenze;

   u) verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;

   v) adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Delega al Governo in materia di protezione civile)

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: su tutto il territorio nazionale.
18.1. (ex 18.3.) Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle con le seguenti: distribuzione delle funzioni in materia di protezione civile, nel rispetto del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, tra lo Stato, le regioni, gli enti locali e le.
*18.2. (ex 18.4.) Zaratti.
*18.3. (ex 18.5.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: partecipazione e responsabilità, in tutte le attività di protezione civile, aggiungere le seguenti: ai diversi livelli,;

  Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità aggiungere le seguenti: e la preparazione al rischio, anche attraverso l'adozione di misure di autoprotezione.
18.4. (ex 18.6.) Morfino, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Penza, Santillo.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: partecipazione e responsabilità, in tutte le attività di protezione civile, aggiungere le seguenti: ai diversi livelli,.
18.5. (ex 18.8.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità aggiungere le seguenti: e la preparazione al rischio, anche attraverso l'adozione di misure di autoprotezione.
18.6. (ex 18.10.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso la programmazione di esercitazioni annuali e specifici programmi per l'apprendimento dei comportamenti idonei da tenere in caso di rischi cui la popolazione è esposta e la formazione continua dei dipendenti pubblici in materia di protezione civile e cultura del rischio, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
18.7. (ex 18.12.) Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Morfino, Auriemma, Baldino, L'Abbate, Penza, Santillo.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire le parole: alle attività di protezione civile con le seguenti: e degli enti pubblici di ricerca al fine di assicurare, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'aggiornamento degli strumenti e delle procedure di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio e il costante aggiornamento degli operatori all'interno della protezione civile e in tutta la catena della gestione delle emergenze.
18.8. (ex 18.14.) L'Abbate, Alfonso Colucci, Morfino, Auriemma, Baldino, Ilaria Fontana, Penza, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: rafforzamento e ampliamento con le seguenti: razionalizzazione, semplificazione e riassetto della disciplina.
18.9. (ex 18.17.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: o di origine antropica, aggiungere le seguenti: ad eventi meteorologici estremi correlati al cambiamento climatico in atto e ai suoi effetti,.
18.10. (ex 18.18.) Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: consolidamento della centralità con le seguenti: razionalizzazione, semplificazione e riassetto della disciplina.
18.11. (ex 18.19.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi aggiungere le seguenti: contabili e in materia di ordinamento e reclutamento del personale compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
18.12. (ex 18.20.) Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e formalità ritenuti non più utili.
18.13. (ex 18.22.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) razionalizzazione, riassetto e semplificazione della disciplina vigente, al fine di conservare in capo all'autorità politica le funzioni di indirizzo in qualità di autorità nazionale di protezione civile, di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
18.14. (ex 18.24.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: conservazione fino a: delle normative concorrenti, delle funzioni con le seguenti: razionalizzazione, semplificazione e riassetto della disciplina vigente al fine di conservare in capo alle autorità territoriali di protezione civile, in base alle previsioni della normativa statale e delle normative concorrenti, le funzioni.
18.15. (ex 18.25.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) disciplina della somma urgenza in relazione allo stato di mobilitazione o di emergenza nazionale ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
*18.16. (ex 18.26.) Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Morfino, Auriemma, Baldino, L'Abbate, Penza, Santillo.
*18.17. (ex 18.27.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) sviluppo delle prerogative di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
**18.18. (ex 18.28.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.
**18.19. (ex 18.29.) Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Morfino, Ilaria Fontana, Auriemma, Baldino, L'Abbate, Penza, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) armonizzazione ed equivalente attribuzione di responsabilità tra le diverse autorità territoriali di protezione civile.
*18.20. (ex 18.31.) Santillo, Alfonso Colucci, Morfino, Auriemma, Baldino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Penza.
*18.21. (ex 18.32.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

  Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: rafforzamento della con le seguenti: razionalizzazione, semplificazione e riassetto della disciplina vigente al fine di rafforzare la.
18.22. (ex 18.33.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: degli strumenti con le seguenti: delle forme di coordinamento, delle attività esercitative, di formazione e degli strumenti operativi, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente,.
18.23. (ex 18.34.) Morfino, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Penza, Santillo.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: degli strumenti con le seguenti: delle forme di coordinamento, delle attività esercitative e di formazione e degli strumenti operativi.
18.24. (ex 18.35.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) previsione, nell'ambito della revisione della disciplina del volontariato di protezione civile, di una più chiara definizione del regime di responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di intervento, tenendo conto della specificità dell'attività volontaria, al fine di assicurare certezza normativa, proporzionalità degli obblighi e tutela dell'operatività delle organizzazioni di volontariato.
18.25. (ex 18.36.) Serracchiani.

  Al comma 1, lettera r), alinea, premettere le seguenti parole: razionalizzazione, semplificazione e riassetto della disciplina vigente mediante la.
18.26. (ex 18.37.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

  Al comma 1, lettera r), numero 2), dopo le parole: patrimonio artistico aggiungere la seguente: , paesaggistico.
18.27. (ex 18.38.) Zaratti.

  Al comma 1, lettera s), alinea, premettere le parole: razionalizzazione, semplificazione e riassetto della disciplina vigente per la.
18.28. (ex 18.39.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

  Al comma 1, lettera s), numero 1), sostituire le parole da: , alle capacità tecnologiche disponibili fino alla fine del numero con le seguenti: e alle capacità tecnologiche.
18.29. (ex 18.41.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

  Al comma 1, lettera v), sopprimere la parola: superiori.
18.30. (ex 18.42.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Simiani.

A.C. 2393 – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Delega al Governo in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche per la famiglia, la natalità, l'infanzia e l'adolescenza, il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile nonché il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) riordino e razionalizzazione degli osservatori di cui al comma 1, anche attraverso una revisione dell'assetto organizzativo e di governance degli stessi;

   b) semplificazione e razionalizzazione delle procedure di adozione dei piani nazionali predisposte dagli osservatori di cui al comma 1, anche nella coerenza delle tempistiche;

   c) riordino e revisione delle procedure e degli adempimenti relativi alla programmazione e alla valutazione degli effetti dei piani di cui alla lettera b);

   d) introduzione di modalità di coordinamento fra gli osservatori di cui al comma 1, anche al fine di assicurare una maggiore interoperabilità e favorire lo scambio di informazioni e dati.

  3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, è adottato con cadenza quadriennale.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta dell'Autorità politica delegata per la famiglia e le pari opportunità.
  5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 19.
(Delega al Governo in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità)

  Sopprimerlo.
19.1. (ex 19.1.) Ferrari, Bonafè, Forattini, Ghio, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: il riordino e il riassetto aggiungere le seguenti: , ferme restando le specifiche finalità e gli obiettivi,.
19.2. (ex 19.3.) Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.
*19.3. (ex 19.5.) Bonetti, Richetti.
*19.4. (ex 19.6.) Ferrari, Bonafè, Forattini, Ghio.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché sia rispettata la specificità dei temi trattati da ciascuno di essi, quali: infanzia e adolescenza; violenza contro le donne; pedofilia e pornografia minorile; contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.
19.5. (ex 19.7.) Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e aggiornamento delle tematiche.
19.6. (ex 19.10.) Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, nella predisposizione del Piano di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove e orienta gli interventi volti a diffondere una cultura dell'equa ripartizione del lavoro di cura tra genitori e a incrementare l'utilizzo dei congedi riservati ai padri in tutto il territorio nazionale, anche tramite apposite campagne di comunicazione rivolte ai neogenitori e alle famiglie e al mondo del lavoro.
*19.7. (ex 19.11.) Zaratti.
*19.8. (ex 19.12.) Sportiello, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) l'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai fini della redazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne analizza e monitora, altresì, i fenomeni legati alla prostituzione e alla tratta di esseri umani, prevalentemente di sesso femminile, nonché le nuove forme di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione attraverso piattaforme digitali.
**19.9. (ex 19.13.) Zaratti.
**19.10. (ex 19.14.) Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nella predisposizione del Piano di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, prevede specifici orientamenti per favorire la diffusione dell'educazione emotiva e all'affettività sia in ambito famigliare che scolastico e formativo.
19.11. (ex 19.15.) Ascari, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

A.C. 2393 – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e governance interna delle università, fatte salve le materie regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;

   b) riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le procedure di abilitazione scientifica nazionale e di valutazione dei prodotti della ricerca, nonché di mobilità all'interno del sistema nazionale della ricerca;

   c) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, con particolare attenzione alle procedure di chiamata diretta dall'estero di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario;

   d) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, con particolare riferimento all'individuazione degli obblighi didattici e di ricerca, nonché alle condizioni e alle modalità di svolgimento di attività esterne all'istituzione di appartenenza, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali;

   e) riordino delle disposizioni relative all'individuazione dei princìpi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi;

   f) riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza;

   g) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali, amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, nonché ai sistemi informativi, valorizzando l'autonomia delle istituzioni;

   h) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca, nonché ricognizione e aggiornamento delle attività di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera f), è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
  4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al presente articolo sono riuniti in un testo unico, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 20.
(Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca)

  Sopprimerlo.
*20.1. (ex 20.2.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
*20.2. (ex 20.3.) Richetti, Bonetti, Grippo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
20.3. (ex 20.5.) Richetti, Bonetti, Grippo.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario;

  Conseguentemente:

   alla lettera g), sopprimere le parole: allo stato giuridico ed economico del personale,;

   alla lettera h), sopprimere le parole: allo stato giuridico ed economico del personale,.
20.4. (ex 20.7.) Bonafè.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: allo stato giuridico ed economico del personale, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi di libertà e autonomia di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione,.
*20.5. (ex 20.9.) Torto, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*20.6. (ex 20.10.) Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) riassetto e riordino, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, della contrattazione pubblica nell'ambito dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) con la creazione e definizione di un comparto specifico per i settori della ricerca, dell'università e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), a partire dal triennio contrattuale 2025-2027.
**20.7. (ex 20.11.) Zaratti.
**20.8. (ex 20.12.) Caso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Sopprimere il comma 3.
20.9. (ex 20.13.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 5, sopprimere le parole: , ove necessario,.
20.10. (ex 20.15.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

A.C. 2393 – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della disciplina relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al primo periodo, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della disciplina di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191, recante disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e ai relativi decreti di attuazione, nonché della disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonché nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

   b) garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;

   c) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente;

   d) applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilità ferroviaria definita dal diritto dell'Unione europea vigente;

   e) applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;

   f) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;

   g) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la protezione civile e le politiche del mare e per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 3, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
  5. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e ai relativi decreti di attuazione restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 21.
(Delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: assicurando un livello di tutela dei lavoratori almeno equivalente a quello previsto dalla normativa vigente e tenendo conto delle specificità settoriali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
21.1. (ex 21.3.) Carotenuto, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano un piano di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria, compreso il trasporto degli infortunati.
21.2. (ex 21.4.) Zaratti.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: , previa consultazione pubblica,.
21.4. (ex 21.9.) Baldino, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: , previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei settori interessati,.
*21.5. (ex 21.6.) Zaratti.
*21.6. (ex 21.7.) Barzotti, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, con particolare riferimento agli effetti sull'efficacia delle misure di prevenzione e sicurezza nei settori interessati.
21.7. (ex 21.11.) Aiello, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e comunque fino a quando non siano pienamente operativi i nuovi strumenti normativi e organizzativi che garantiscano livelli di tutela pari o superiori a quelli vigenti.
21.8. (ex 21.13.) Tucci, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

A.C. 2393 – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sono fatte salve altresì le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

A.C. 2393 – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

A.C. 2393 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula reca: «Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie»;

    l'articolo 11 prevede una delega al Governo per l'adozione – entro dodici mesi – di uno o più decreti legislativi di semplificazione, aggiornamento e riassetto del Codice dell'amministrazione digitale;

    sottolineata la necessità di aggiornare la disciplina di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tener conto – nell'esercizio della delega di cui all'articolo 11 del disegno di legge, concernente il codice dell'amministrazione digitale – dell'esigenza di semplificare l'accesso ai servizi in rete erogati non solo dalle pubbliche amministrazioni ma anche dagli enti pubblici economici e dalle autorità indipendenti.
9/2393/1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca: «Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie»;

    l'articolo 14, delega il Governo ad operare una revisione organica del vigente Testo unico delle norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché alla digitalizzazione dell'albo previsto delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale istituito presso ciascuna corte d'appello, previsto dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

    sottolineata la necessità di revisionare le procedure di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 14 del disegno di legge, concernente l'elettorato attivo, a valutare l'opportunità di facilitare l'effettivo esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazioni di assistenza familiare.
9/2393/2. Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    la semplificazione, in particolare quella normativa, necessita di criteri e princìpi chiari e ben delimitati nell'azione di «riduzione» stessa e rispetto all'obiettivo finale – requisiti che nel provvedimento in titolo appaiono oltremodo carenti e lacunosi e in non pochi casi del tutto assenti – al fine di non «tagliare» i controlli, la trasparenza, il principio di legalità, a tutto discapito della collettività degli utenti;

    l'obiettivo della semplificazione, fermi restando i diritti e l'equità nell'accesso ai servizi pubblici, inerisce alla risposta degli uffici pubblici alle istanze dei cittadini e delle imprese e al rafforzamento della loro fiducia nelle istituzioni; nell'accezione positiva, un'amministrazione «semplice» è un'amministrazione (anche) più trasparente, accessibile e partecipata;

    le richieste di alleggerimento normativo e procedurale provengono in particolare dalle categorie sociali e produttive, anche a fronte del costo della burocrazia e dell'ipertrofia normativa e del loro impatto negativo sulla competitività e l'innovazione;

    ai fini della semplificazione il provvedimento in titolo prevede la consultazione, da parte delle amministrazioni centrali, delle altre amministrazioni e delle categorie e delle parti sociali, con il fine di raccoglierne le istanze, le maggiori criticità – nonché le migliori opportunità, best practices e soluzioni, ad avviso firmatari –, ma parrebbe più opportuno, per gli obiettivi in parola, un confronto permanente per la massima condivisione delle proposte, delle misure di intervento e delle modalità di attuazione,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, alla luce delle considerazioni esposte in premessa:

   a prevedere l'istituzione di una sede di confronto permanente con gli enti locali e le parti sociali finalizzata alla condivisione delle proposte, delle linee di intervento e delle modalità di attuazione rispetto all'obiettivo della semplificazione, unitamente al monitoraggio e alla valutazione dei risultati conseguiti;

   a coinvolgere preventivamente le Camere in ordine alla definizione del programma di semplificazione ai fini della presentazione del relativo disegno di legge annuale.
9/2393/3. Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, recante misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione, all'articolo 16, conferisce delega al Governo, in particolare, in materia di disabilità (articolo 16), e in materia di protezione giuridica di cui al libro I, titolo XII, del codice civile (articolo 17);

    nei casi di disabilità intellettivo-relazionale permanente, il raggiungimento della maggiore età non comporta l'acquisizione della capacità di agire da parte del soggetto con disabilità, il quale continua a necessitare di sostegno, tutela e rappresentanza nell'ambito della vita quotidiana e dei rapporti giuridici;

    in tali situazioni i genitori, spesso caregiver familiari primari, continuano ad esercitare di fatto una piena responsabilità genitoriale, proseguendo nel loro ruolo di cura, mediazione e accompagnamento anche dopo il compimento del diciottesimo anno d'età del figlio o della figlia;

    l'attuale disciplina civilistica, fondata sull'applicazione del titolo XII del codice civile in materia di tutela, può risultare inadeguata e penalizzante, poiché obbliga le famiglie a sottoporre la persona con disabilità a una forma di tutoria terza, estranea al contesto affettivo e di cura in cui vive quotidianamente;

    la deroga prevista alla lettera f) del comma 1 dello stesso articolo 16, in tema di esenzione dalla rendicontazione per i caregiver familiari, rappresenta un passo positivo ma non sufficiente a riconoscere pienamente la continuità del ruolo genitoriale nei casi di disabilità intellettivo-relazionale grave e permanente;

    risulta necessario dare pieno riconoscimento alla specificità di queste situazioni familiari, valorizzando la continuità della responsabilità genitoriale e la funzione di tutela svolta dai caregiver genitori, che con dedizione e senso di responsabilità si fanno garanti della vita e dei diritti dei propri figli con disabilità,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 16 e 17, l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni che consentano, nei casi di disabilità intellettivo-relazionale che comporti il mancato raggiungimento della capacità di agire, la prosecuzione della responsabilità genitoriale anche oltre la maggiore età del figlio o della figlia, in deroga alle previsioni del titolo XII del codice civile, così da evitare l'imposizione di tutorie esterne e riconoscere il valore sociale e giuridico del caregiver familiare quale figura di riferimento stabile e naturale della persona con disabilità.
9/2393/4. Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    con riferimento ai temi oggetto di semplificazione elencati nel provvedimento in esame e, segnatamente, alla semplificazione degli oneri di rendicontazione gravanti sui caregiver familiari di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f), preme ai firmatari segnalare la necessità di rendere meno onerosa per le famiglie la rendicontazione relativa all'assegno di cura;

    la rendicontazione dell'assegno di cura è il processo attraverso il quale si verifica che il beneficiario stia utilizzando l'assistenza secondo le condizioni stabilite nell'avviso pubblico, come ad esempio il livello di gravità della non autosufficienza o la presenza di un caregiver, e generalmente comprende la presentazione di documenti che attestano le spese sostenute e il tipo di assistenza ricevuta; la rendicontazione comporta spesso la presentazione di documenti che dimostrino le spese sostenute per l'assistenza, come fatture, ricevute o quietanze;

    indubbiamente la rendicontazione assicura che l'assegno di cura venga utilizzato per il fine previsto, ovvero per sostenere le spese necessarie per l'assistenza alla persona non autosufficiente e garantisce la trasparenza e il controllo sull'utilizzo dei fondi pubblici destinati all'assegno di cura;

    tuttavia, occorre evidenziare come da più parti, ormai da diverso tempo, numerose famiglie lamentino continui e corposi ritardi nell'erogazione degli assegni di cura che di fatto non consentono una stabile assistenza a persone gravemente non autosufficienti e a fronte di diverse interrogazioni avanzate nei consessi regionali, la risposta ricorrente riconduce tali ritardi a difficoltà burocratiche correlate alle disposizioni ministeriali e alla necessità di rendicontare le risorse erogate;

    la legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, commi 198-200) ha operato una ridefinizione in termini uniformi degli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione – da parte delle regioni – degli interventi inerenti ai LEPS relativi al settore della non autosufficienza nonché degli interventi di sostegno ai soggetti con disabilità grave e alle relative famiglie, rendicontazione che è resa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    ciascuna regione adotta un proprio Programma regionale per la non autosufficienza disciplinando nello specifico l'erogazione dei diversi strumenti e servizi; diverse regioni come Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Sardegna hanno regolamenti e delibere specifiche con finanziamenti per l'attuazione di progetti personalizzati autogestiti in forma indiretta; in altri casi sono invece gli ambiti territoriali o i comuni ad aver adottato specifici programmi o modalità operative,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a considerare, alla luce di quanto esposto, onde conseguire effettivi obiettivi di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti:

   l'adozione di ogni misura utile, anche di carattere normativo, finalizzata a scongiurare ritardi nell'erogazione dell'assegno di cura alle famiglie, a tal fine anche prevedendo l'esonero dalla rendicontazione e introducendo un'autocertificazione, essendo l'assegno di cura un diritto correlato a talune condizioni e requisiti dei beneficiari;

   l'opportunità di ricondurre all'INPS, quale unico soggetto erogatore, l'erogazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze finalizzate a finanziare forme di assistenza diretta.
9/2393/5. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    unitamente alla semplificazione normativa, il provvedimento in esame si incarica di provvedere, altresì, alla riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, alla limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari, al superamento di irragionevoli disparità di trattamento;

    è assodato l'impatto negativo dell'eccesso di burocrazia e dell'ipertrofia normativa sull'efficacia e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, in particolare quelle di minori dimensioni, sulla attrattività del Paese rispetto agli investimenti esterni, sulla competitività e l'innovazione delle imprese, in particolare per le PMI, che costituiscono l'ossatura produttiva del nostro Paese, sul rapporto tra cittadini e uffici pubblici;

    la semplificazione, in particolare quella normativa, necessita di criteri e princìpi chiari e ben delimitati nell'azione di «riduzione» stessa e rispetto all'obiettivo finale – requisiti che nel provvedimento in esame appaiono oltremodo carenti e lacunosi e in non pochi casi del tutto assenti – al fine di non creare vuoti normativi, non «tagliare» controlli, non «ridurre» a scapito dei diritti dei cittadini, della trasparenza e della qualità dei servizi; così come la riduzione degli oneri procedurali deve garantire, oltre all'accelerazione dei procedimenti, equità nell'accesso ai servizi pubblici ed efficienza;

    in proposito, preme ai firmatari segnalare la necessità di considerare primariamente la dimensione dei soggetti obbligati agli adempimenti,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzione di indirizzo e controllo, ad adottare ogni iniziativa e misura utile affinché gli oneri normativi, burocratici e procedurali, in forza del principio di non aggravamento, siano sempre correlati e commisurati alla dimensione dei soggetti obbligati al loro adempimento, considerando, nel caso specifico, gli enti locali di minori dimensioni e le piccole e medie imprese.
9/2393/6. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 18, una delega al Governo per il riordino, la semplificazione e l'aggiornamento della normativa in materia di protezione civile, con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema nazionale e la capacità di previsione, prevenzione e risposta alle emergenze;

    la rete degli enti pubblici di ricerca nazionali e territoriali, in particolare quelli attivi nei settori ambientale, geologico, meteorologico e ingegneristico, rappresenta una risorsa strategica per l'elaborazione di modelli previsionali e la gestione delle emergenze;

    una più stretta collaborazione tra il Servizio nazionale di protezione civile e il sistema della ricerca può favorire l'aggiornamento costante degli strumenti e delle procedure operative, nonché la formazione continua degli operatori impegnati nella gestione dei rischi e delle calamità,

impegna il Governo

a prevedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 18, forme di coordinamento e collaborazione stabile tra il Dipartimento della protezione civile e gli enti pubblici di ricerca, finalizzate al costante aggiornamento delle conoscenze, delle tecnologie e dei protocolli di intervento, nel rispetto delle competenze e delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9/2393/7. L'Abbate, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    unitamente alla semplificazione normativa, il provvedimento si incarica di provvedere, altresì, alla riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, alla limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari, al superamento di irragionevoli disparità di trattamento;

    ad avviso dei firmatari, la semplificazione normativa e procedurale deve partire dall'obiettivo della effettiva, piena e reale attuazione del principio cosiddetto once only da parte delle amministrazioni pubbliche rispetto agli iter procedurali relativi alle istanze dei cittadini e delle imprese;

    un investimento specifico del PNRR originario aveva l'obiettivo di garantire l'attuazione del predetto principio, sostenendolo, in linea con l'obiettivo della riorganizzazione dell'amministrazione pubblica e della transizione digitale, attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa sull'intero territorio nazionale, l'interoperabilità e la condivisione di informazioni tra le pubbliche amministrazioni, affiancato, dunque, dal principio digital first, e volto a renderlo parte integrante e programma di performance della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a informare la politica di semplificazione al principio del servizio ai cittadini e alle imprese da parte del settore pubblico, nell'ottica dell'adozione di ogni misura e iniziativa utile volta a dare effettiva, piena e reale attuazione al principio once only, onde prevedere che sia la pubblica amministrazione a far circolare le informazioni rese dagli utenti all'interno delle varie amministrazioni eliminando adempimenti non necessari.
9/2393/8. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del provvedimento in esame reca una delega per la semplificazione, aggiornamento e integrazione delle disposizioni contenute nel Codice della protezione civile;

    tra gli oggetti della delega vi è anche la promozione del valore morale, civile e sociale del volontariato e sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile, nonché previsioni riguardo la normazione e addestramento continuo dei volontari in relazione al contesto in cui operano e ai relativi rischi e rafforzamento della capacità di intervento del volontariato organizzato alle attività;

    nell'ambito della revisione della disciplina del volontariato, occorrerebbe prevedere una più chiara definizione del regime di responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di intervento dei volontari, tenendo conto della specificità dell'attività volontaria, al fine di assicurare certezza normativa, proporzionalità degli obblighi e tutela dell'operatività delle organizzazioni di volontariato;

    l'articolo 6-quater del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, infatti, pur prevedendo un'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che esclude che i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato – riferite alle cooperative sociali, alla protezione civile e alla Croce rossa italiana – siano equiparati a un datore di lavoro sul fronte della responsabilità, non ha incluso nelle categorie indicate espressamente da tale disposizione di interpretazione autentica i sindaci,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, nell'ambito dell'esercizio della delega di revisione del Codice di protezione civile di cui all'articolo 18 del provvedimento in esame, volte ad estendere l'ambito di operatività della norma di cui al citato articolo 6-quater del decreto-legge n. 95 del 2025 anche ai sindaci.
9/2393/9. Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'intelligenza artificiale costituisce uno strumento ormai ampiamente diffuso nei settori pubblico e privato e la sua evoluzione ne renderà progressivamente indispensabile l'impiego per attività complesse di analisi testuale, classificazione, estrazione di informazioni, controllo di coerenza, consolidamento e aggiornamento di corpi normativi, con potenziali benefici in termini di efficacia, efficienza e qualità della regolazione;

    gli strumenti basati sull'IA sono già sempre più utilizzati nella produzione normativa e nel lavoro legislativo in generale, anche a supporto delle fasi di studio, comparazione, drafting, revisione linguistica e coordinamento formale e sostanziale. A riprova di ciò, la Camera dei deputati si è recentemente dotata di appositi strumenti di IA a fini di supporto tecnico;

    l'articolo 2, comma 1, lettera e), del disegno di legge in esame, tra i princìpi e criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe, prevede la «semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari»;

    tale previsione ben si presta a ricomprendere le tecnologie che utilizzano l'intelligenza artificiale, la cui esplicita menzione può orientarne un uso responsabile e finalizzato agli obiettivi di qualità della normazione,

impegna il Governo

a prevedere espressamente, nell'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge annuale di semplificazione normativa e, in generale, nell'esercizio delle deleghe conferite dalla medesima legge, che tra le «tecnologie più avanzate» di cui l'Esecutivo può avvalersi ai fini della semplificazione, del riordino e del riassetto della normativa vigente rientrino le tecnologie che utilizzano l'intelligenza artificiale, assicurandone l'impiego in modo trasparente, tracciabile e nel rispetto della normativa di riferimento applicabile di volta in volta.
9/2393/10. Benzoni, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'intelligenza artificiale costituisce uno strumento ormai ampiamente diffuso nei settori pubblico e privato e la sua evoluzione ne renderà progressivamente indispensabile l'impiego per attività complesse di analisi testuale, classificazione, estrazione di informazioni, controllo di coerenza, consolidamento e aggiornamento di corpi normativi, con potenziali benefici in termini di efficacia, efficienza e qualità della regolazione;

    gli strumenti basati sull'IA sono già sempre più utilizzati nella produzione normativa e nel lavoro legislativo in generale, anche a supporto delle fasi di studio, comparazione, drafting, revisione linguistica e coordinamento formale e sostanziale. A riprova di ciò, la Camera dei deputati si è recentemente dotata di appositi strumenti di IA a fini di supporto tecnico;

    l'articolo 2, comma 1, lettera e), del disegno di legge in esame, tra i princìpi e criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe, prevede la «semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari»;

    tale previsione ben si presta a ricomprendere le tecnologie che utilizzano l'intelligenza artificiale, la cui esplicita menzione può orientarne un uso responsabile e finalizzato agli obiettivi di qualità della normazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere espressamente, nell'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge annuale di semplificazione normativa e, in generale, nell'esercizio delle deleghe conferite dalla medesima legge, che tra le «tecnologie più avanzate» di cui l'Esecutivo può avvalersi ai fini della semplificazione, del riordino e del riassetto della normativa vigente rientrino le tecnologie che utilizzano l'intelligenza artificiale, assicurandone l'impiego in modo trasparente, tracciabile e nel rispetto della normativa di riferimento applicabile di volta in volta.
9/2393/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, commi 1 e 2, del disegno di legge in esame conferisce delega al Governo per disciplinare, tra l'altro, formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi «secondo modalità digitali», individuando anche le modalità digitali di pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti, in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale;

    l'articolo 10, commi 1, 2 e 3, consente sin d'ora l'adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali, con firma digitale e con successiva individuazione delle modalità di conservazione e raccolta. Tali previsioni offrono la sede idonea per chiarire che le versioni digitali devono essere strutturate e «machine-readable» per l'IA;

    il progressivo processo di digitalizzazione dell'attività normativa impone di assicurare che gli atti siano non solo formati, sottoscritti e conservati con modalità digitali, ma anche resi disponibili in formati aperti e strutturati, idonei alla lettura automatica e all'elaborazione mediante strumenti di intelligenza artificiale, ossia «machine-readable», al fine di permettere lo sviluppo di nuovi strumenti basati sull'IA che rendano gli atti normativi sempre più accessibili e comprensibili per i cittadini,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e nell'attuazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, a prevedere che la digitalizzazione dell'attività di produzione normativa e, in particolare, la pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi:

   a) assicuri che le versioni digitali degli atti siano rese disponibili in formati aperti, strutturati e interoperabili, idonei alla lettura automatica e all'elaborazione da parte di sistemi di intelligenza artificiale, con metadati completi;

   b) consenta, nel rispetto della normativa applicabile, il riuso dei testi e dei metadati degli atti in dataset aperti e aggiornati, anche tramite API, per finalità di ricerca e sviluppo, inclusa l'addestramento, il fine-tuning, la valutazione e il benchmarking di modelli linguistici e altri sistemi di IA, garantendo trasparenza, tracciabilità delle versioni e indicazione della fonte ufficiale;

   c) promuova la progressiva standardizzazione dei formati e dei metadati lungo l'intero ciclo di vita dell'atto (formazione, adozione, pubblicazione, consolidamento e archiviazione), al fine di garantire uniformità tra Gazzetta Ufficiale, portale Normattiva e altri repertori, con particolare attenzione alla qualità, completezza e tempestività degli aggiornamenti;

   d) assicuri, per i regolamenti ministeriali adottati in formato digitale ai sensi dell'articolo 10, la pubblicazione e la conservazione in conformità ai criteri di cui alle lettere precedenti sin dalla fase transitoria, anche attraverso linee guida tecniche che rendano immediatamente fruibili i testi in forma «machine-readable».
9/2393/11. Pastorella, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, commi 1 e 2, del disegno di legge in esame conferisce delega al Governo per disciplinare, tra l'altro, formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi «secondo modalità digitali», individuando anche le modalità digitali di pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti, in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale;

    l'articolo 10, commi 1, 2 e 3, consente sin d'ora l'adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali, con firma digitale e con successiva individuazione delle modalità di conservazione e raccolta. Tali previsioni offrono la sede idonea per chiarire che le versioni digitali devono essere strutturate e «machine-readable» per l'IA;

    il progressivo processo di digitalizzazione dell'attività normativa impone di assicurare che gli atti siano non solo formati, sottoscritti e conservati con modalità digitali, ma anche resi disponibili in formati aperti e strutturati, idonei alla lettura automatica e all'elaborazione mediante strumenti di intelligenza artificiale, ossia «machine-readable», al fine di permettere lo sviluppo di nuovi strumenti basati sull'IA che rendano gli atti normativi sempre più accessibili e comprensibili per i cittadini,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e nell'attuazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, a valutare l'opportunità di prevedere che la digitalizzazione dell'attività di produzione normativa e, in particolare, la pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi:

   a) assicuri che le versioni digitali degli atti siano rese disponibili in formati aperti, strutturati e interoperabili, idonei alla lettura automatica e all'elaborazione da parte di sistemi di intelligenza artificiale, con metadati completi;

   b) consenta, nel rispetto della normativa applicabile, il riuso dei testi e dei metadati degli atti in dataset aperti e aggiornati, anche tramite API, per finalità di ricerca e sviluppo, inclusa l'addestramento, il fine-tuning, la valutazione e il benchmarking di modelli linguistici e altri sistemi di IA, garantendo trasparenza, tracciabilità delle versioni e indicazione della fonte ufficiale;

   c) promuova la progressiva standardizzazione dei formati e dei metadati lungo l'intero ciclo di vita dell'atto (formazione, adozione, pubblicazione, consolidamento e archiviazione), al fine di garantire uniformità tra Gazzetta Ufficiale, portale Normattiva e altri repertori, con particolare attenzione alla qualità, completezza e tempestività degli aggiornamenti;

   d) assicuri, per i regolamenti ministeriali adottati in formato digitale ai sensi dell'articolo 10, la pubblicazione e la conservazione in conformità ai criteri di cui alle lettere precedenti sin dalla fase transitoria, anche attraverso linee guida tecniche che rendano immediatamente fruibili i testi in forma «machine-readable».
9/2393/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 2, del disegno di legge in esame introduce la valutazione di impatto generazionale (VIG) come strumento informativo di analisi preventiva degli atti normativi del Governo, escludendo espressamente i decreti-legge;

    i decreti-legge costituiscono una quota rilevante della produzione normativa primaria e incidono frequentemente, con urgenza, su ambiti con effetti ambientali e sociali significativi per i giovani e le generazioni future. Pertanto, l'estensione della VIG anche a tali atti – in forme compatibili con i tempi e le esigenze proprie dello strumento d'urgenza – contribuirebbe a migliorare la qualità della normazione e a garantire una più completa considerazione dell'equità intergenerazionale;

    a tal proposito, si rammenta come lo scorso luglio la Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto ha inviato ai Presidenti delle Commissioni bilancio di Camera e Senato una lettera con cui si sottopongono alcuni specifici profili di attenzione emersi nel corso dell'attività finora svolta dalla Commissione, e relativi all'inserimento di una prospettiva demografica nella redigenda normativa nazionale sulla contabilità pubblica, sia per quanto riguarda gli obiettivi ed il quadro macroeconomico di riferimento dei documenti di bilancio, sia per quando riguarda la valutazione d'impatto, ex ante ed ex post, delle misure adottate;

    l'inclusione dei decreti-legge nel perimetro della VIG potrebbe essere assicurata prevedendo modalità di svolgimento dell'analisi calibrate sui tempi del procedimento, anche attraverso lo svolgimento della VIG in via contestuale o, ove non possibile per comprovate ragioni d'urgenza, in sede di conversione, con pubblicità degli esiti e integrazione della relazione illustrativa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la valutazione di impatto generazionale (VIG) sia effettuata anche per i decreti-legge, assicurandone lo svolgimento in via preventiva ove compatibile con le esigenze d'urgenza, ovvero, in alternativa, in sede di conversione, con la pubblicazione degli esiti a corredo del disegno di legge di conversione.
9/2393/12. Bonetti, Pastorella, Onori, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 20 del disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto della disciplina della formazione superiore e della ricerca. Tali ambiti costituiscono la sede idonea per misure volte alla valorizzazione del titolo di dottore di ricerca;

    i dottori di ricerca rappresentano una risorsa strategica per assicurare la qualità della classe dirigente dell'amministrazione pubblica e per l'innovazione del sistema Paese. La piena riconoscibilità del titolo nei processi di reclutamento negli enti pubblici è condizione necessaria per rendere più attrattive e competitive le carriere della pubblica amministrazione ed attrarre personale altamente qualificato;

    una più efficace e uniforme valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nei bandi, nelle griglie di valutazione dei titoli nell'ambito del reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni ed enti pubblici contribuisce a rendere trasparenti e meritocratici i percorsi, a trattenere e attrarre talenti e a migliorare la programmazione delle risorse umane nel settore,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 20, a prevedere misure specifiche per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, volte, in particolare, a riconoscere anche ai fini della selezione del personale della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, in modo effettivo e uniforme il titolo di dottore di ricerca nei processi di reclutamento, assicurandone la rilevanza nei bandi e negli strumenti di valutazione dei titoli, anche mediante criteri e punteggi coerenti con il valore scientifico e professionale del percorso di dottorato.
9/2393/13. Grippo, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 reca una novella all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) al fine di garantire l'applicazione del principio di uguaglianza di genere e l'effettiva parità in ogni ambito della vita pubblica e privata, la novella dispone che l'impatto di genere sia ricompreso tra gli elementi di indagine e valutazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);

    l'articolo 8 del provvedimento in esame prevede una novella all'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, prevedendo che la relazione da trasmettere ogni due anni alle Camere in materia di parità e pari opportunità nel lavoro riguardi specificamente anche le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali;

    alla luce delle perduranti e profonde disuguaglianze che ancora attraversano la quotidianità di vita delle donne nel nostro Paese e della mancanza, in numerosi aspetti della nostra convivenza civile, di condizioni di parità di genere – parità che troppo spesso è disertata anche dalle stesse istituzioni – si reputa necessaria la collaborazione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, costituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le istituzioni parlamentari attraverso la presentazione annuale di una relazione aggiornata in merito all'attuazione della strategia per la parità di genere, nonché gli esiti dei lavori svolti dall'Osservatorio stesso;

    il legislatore, attraverso un quadro aggiornato, sistematico e documentato sullo stato della parità e sulle principali dinamiche di genere presenti nel nostro Paese, non potrà che possedere una base conoscitiva imprescindibile ai fini dell'individuazione di metodologie diverse e strumenti di intervento più efficaci nell'affrontare il tema della disparità: una lettura integrata delle profonde disuguaglianze che un organo come l'Osservatorio è in grado di rilevare può costituire, per il Parlamento, uno strumento di conoscenza e di partenza di fondamentale importanza,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle deleghe previste dal provvedimento in esame ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, costituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenti alle Camere, con cadenza annuale, una relazione aggiornata sull'attuazione della strategia per la parità di genere nonché sugli esiti dei lavori svolti dall'Osservatorio stesso.
9/2393/14. Onori, Richetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 20, comma 1, del provvedimento in esame conferisce la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento, nonché di una serie di princìpi e criteri direttivi;

    i princìpi e i criteri direttivi al comma 1 prevedono numerose attività di «riordino e razionalizzazione» non meglio definite e approfondite così come anche ricordato, più volte e in altre occasioni, dalla giurisprudenza costituzionale la quale, in materia di deleghe per il riordino normativo e la semplificazione, ha rammentato che è concesso al legislatore delegato «un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e criteri direttiva enunciati dal legislatore delegante» (sentenza 61/2020);

    pertanto, seppur e poiché non espressamente previsto, si ritiene fondamentale il rispetto da parte dell'esecutivo, nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 20, del dettato costituzionale e, in particolare, dell'articolo 33, sesto comma, il quale, sancisce l'autonomia delle istituzioni di alta cultura, delle università e delle accademie. L'autonomia universitaria è uno strumento di garanzia indispensabile delle libertà culturali, che sono diritti inviolabili ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, esercitati nell'ambito di formazioni sociali a rilevanza costituzionale;

    l'autonomia universitaria è intesa come garanzia della libertà dei docenti e degli studenti e si realizza attraverso un'università che non è una semplice articolazione burocratica del potere centrale ma una struttura indipendente e che deve vedersi pienamente riconosciuto ed attuato il diritto di disciplinarsi autonomamente senza alcun tipo di condizionamento esterno e/o superiore, così come esplicitamente riconosciuto dalla Consulta nella sentenza 1017/1988 laddove osservava: «nessun dubbio che l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione sia strettamente collegato al primo comma dello stesso articolo, venendo l'autonomia universitaria – da intendersi nel suo senso più ampio, come autonomia normativa, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile – a porsi in diretta correlazione funzionale con la libertà di ricerca e di insegnamento, valore che non può non contrassegnare al massimo livello l'attività delle istituzioni di alta cultura. Ciò non significa, peraltro, che la libertà di ricerca e di insegnamento del docente universitario si identifichi con l'autonomia dell'istituzione cui egli appartiene. Il vero è che l'autonomia universitaria si esprime non solo nel tutelare l'autodeterminazione dei docenti, ma anche nel demandare agli organi accademici l'ordinamento dell'istituzione e la conduzione della stessa»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega in materia di formazione superiore e ricerca di cui all'articolo 20 del provvedimento in esame, ad agire nel pieno rispetto del dettato costituzionale in materia di autonomia accademica e di libertà di ricerca.
9/2393/15. D'Alessio, Grippo, Bonetti, Richetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 1, l'introduzione di un disegno di legge annuale relativo alla semplificazione normativa;

    l'obiettivo generale del provvedimento in sé, volto cioè a semplificare il quadro normativo generale per offrire a cittadini e imprese maggiore chiarezza oltre che assetti e sistemi più facilmente fruibili;

    pur risultando tali finalità condivisibili, nonostante la clausola di invarianza finanziaria (articolo 23) prevista per l'attuazione dell'intero provvedimento, il Capo III, invece, prevede una lunga serie di ampie deleghe al Governo «per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente»;

    tali deleghe, contenute in ben 9 articoli, attuano delle previsioni che, partendo dai princìpi più astratti e generali, scendono ancor più nel dettaglio di innumerevoli e specifiche materie molto eterogenee;

    si tratta, nella sostanza, di un disegno di legge che dapprima stabilisce la cornice di intervento e che prevede già, al suo interno, successivi provvedimenti che, in attuazione di quel quadro, scendono nel dettaglio;

    né si può dedurre, dunque, che il significato profondo non sia limitato all'obiettivo condivisibile richiamato in premessa, bensì contenga anche una volontà politica sottesa a tutto ciò e volta a sottrarre dal potere legislativo del Parlamento, quindi dal procedimento ordinario dei rappresentanti eletti dai cittadini, determinate materie inserite nel provvedimento e tra loro completamente eterogenee;

    auto-attribuirsi, infatti, da parte del Governo la delega in bianco su tutta una serie di materie, alcune delle quali intervengono persino su disposizioni concernenti i diritti essenziali delle persone – come, a titolo puramente esemplificativo, gli articoli 16 e 17 relativi alle persone con disabilità e agli istituti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno – appare come un vero e proprio esercizio di distorsione del sistema parlamentare, con le Commissioni e le Aule di Camera e Senato ridotte a meri organi di ratificazione, con modifiche emendative rese impossibili in seconda lettura persino per un disegno di legge come il presente,

impegna il Governo

a riconsiderare le procedure previste per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con il provvedimento in esame, al fine di valorizzare pienamente e rendere effettivo il ruolo delle Commissioni parlamentari nell'ambito di tali procedure.
9/2393/16. Richetti, Bonetti, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 20, comma 1, lettera g), del provvedimento in esame conferisce al Governo una delega in materia di formazione superiore e ricerca, estesa anche agli istituti dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di semplificare e razionalizzare le norme vigenti in materia di governance, personale e reclutamento;

    nel comparto AFAM persiste una criticità strutturale relativa alla mancata assunzione degli idonei dei concorsi già conclusi, con conseguente rallentamento del turn-over e disomogeneità tra le istituzioni;

    tale questione è riconducibile a esigenze di semplificazione normativa e amministrativa, pienamente coerenti con gli obiettivi del presente disegno di legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'attuazione della delega di cui all'articolo 20, eventualmente anche in sede di adozione di decreti legislativi correttivi o integrativi, specifiche disposizioni volte a consentire lo scorrimento delle graduatorie degli idonei AFAM prima dell'indizione di nuovi bandi, o, in alternativa, la creazione di una graduatoria nazionale per garantire continuità e tempestività nelle assunzioni.
9/2393/17. De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 20, comma 1, lettera g), del provvedimento in esame conferisce al Governo una delega in materia di formazione superiore e ricerca, estesa anche agli istituti dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di semplificare e razionalizzare le norme vigenti in materia di governance, personale e reclutamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'attuazione della delega di cui all'articolo 20, eventualmente anche in sede di adozione di decreti legislativi correttivi o integrativi, specifiche disposizioni volte a consentire lo scorrimento delle graduatorie degli idonei AFAM prima dell'indizione di nuovi bandi, o, in alternativa, la creazione di una graduatoria nazionale per garantire continuità e tempestività nelle assunzioni.
9/2393/17. (Testo modificato nel corso della seduta)De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede all'articolo 1 che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, un disegno di legge annuale di semplificazione normativa;

    il medesimo articolo dispone che entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscano dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione effettuate, svolgendo altresì consultazioni pubbliche delle categorie e dei soggetti interessati;

    gli incentivi energetici in ambito agricolo rientrano tra le materie più frastagliate e complesse dell'ordinamento. Tale complessità reca non poche problematiche agli agricoltori, i quali sono già chiamati a confrontarsi con la burocrazia e le dinamiche di un mercato dei prodotti agroalimentari sempre più competitivo a livello globale;

    considerando che il settore agricolo rientra tra quelli maggiormente strategici per l'Italia e che il costo dell'energia è uno dei fattori che più danneggia la competitività delle aziende italiane nei confronti dei competitor internazionali, risulta non più procrastinabile garantire che la disciplina degli incentivi in ambito energetico sia quanto più chiara possibile per gli operatori della filiera agricola,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ricomprendere nella prossima legge annuale di semplificazione normativa il riordino degli incentivi energetici in ambito agricolo.
9/2393/18. Castiglione.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede all'articolo 17 il conferimento di una delega al Governo in materia di protezione giuridica di cui al libro I, titolo XII del codice civile, per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti;

    nello specifico l'articolo 17, lettera a), prevede la «revisione dell'interdizione e dell'inabilitazione, per il graduale superamento dei predetti istituti, con conseguente rimodulazione dell'amministrazione di sostegno in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al beneficiario adeguata tutela nei casi di assente o limitata capacità di autodeterminarsi, di attendere alle ordinarie occupazioni e di provvedere ai propri interessi, con attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario, assicurando adeguati poteri di verifica e di controllo in capo al giudice»;

    la normativa attuale (articoli 404-413 del codice civile) prevede che il ruolo di amministratore di sostegno può essere affidato solo a persone fisiche, ma in molte situazioni «soprattutto quando mancano familiari o reti di supporto» risulta sempre più difficile individuare figure idonee;

    gli enti del Terzo Settore con la loro struttura organizzata, le competenze multidisciplinari e la forte presenza territoriale, possono offrire una risposta concreta e professionale a questa esigenza;

    sarebbe opportuno un aggiornamento della normativa attuale per permettere agli enti del Terzo Settore «debitamente qualificati e iscritti al RUNTS» di poter svolgere, su nomina del giudice tutelare, il ruolo di amministratori di sostegno, prevedendo che possano svolgere questo ruolo solo quegli enti che rispettano precisi requisiti di trasparenza, formazione e controllo, per garantire sempre l'interesse prioritario della persona assistita, così da rafforzare il sistema di protezione sociale, valorizzando il ruolo del Terzo Settore e offrendo un'opportunità concreta per migliorare la qualità della vita di chi si trova in condizioni di vulnerabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure di attuazione della delega di cui all'articolo 17, con un ulteriore aggiornamento della normativa attuale per permettere agli enti del Terzo Settore «debitamente qualificati e iscritti al RUNTS» di poter entrare nella platea dei soggetti eleggibili ad essere nominati amministratori di sostegno, al fine di rafforzare l'intero sistema di protezione sociale.
9/2393/19. Paolo Emilio Russo.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per una celere erogazione dei fondi previsti dal protocollo di intesa con la regione Piemonte per la realizzazione di opere di compensazione a favore della città di Susa e di altri comuni in relazione alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione – 3-02276

   RUFFINO, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   i cantieri della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che hanno iniziato a interessare Susa e il territorio circostante, avranno un impatto molto rilevante sulle vite dei cittadini residenti e di tutti coloro che vi transitano;

   per la realizzazione del cantiere, infatti, dovranno essere modificati i tracciati delle due strade statali, della ferrovia esistente – con servizio sospeso per un anno e mezzo – e dell'autostrada. Dovrà poi essere costruito un nuovo ponte sul fiume Dora Riparia e realizzato il deposito temporaneo di smarino, con un forte impatto causato dal transito di mezzi pesanti e disagi per la popolazione per oltre un decennio;

   le posizioni contrarie all'opera appartenenti alla precedente amministrazione della città di Susa hanno determinato la non partecipazione ai tavoli dell'osservatorio Torino-Lione per molti anni, con conseguente esclusione dall'assegnazione dei fondi relativi alla delibera Cipe n. 67 del 2017, che ha previsto il finanziamento di 24 progetti per i comuni interessati dai cantieri della tratta internazionale. L'amministrazione è rientrata nei tavoli previsti per la discussione delle fasi dell'avanzamento dell'opera, partecipando agli incontri, seguendo lo sviluppo dei progetti, proponendo soluzioni migliorative e interagendo attivamente con tutti i soggetti tecnici e politici per gestire, con spirito istituzionale e responsabilità, le fasi di avanzamento dei cantieri;

   il comune sollecita da tempo l'urgente assegnazione della terza tranche dei fondi di compensazione (priorità 3), già stabiliti nell'ambito del protocollo d'intesa firmato il 4 marzo 2024 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e regione;

   le prime due tranche avevano già comportato interventi strategici nei comuni interessati (priorità 1 e 2), finalizzati al sostegno del territorio, ma Susa era stata esclusa dai finanziamenti programmati per la priorità 2. Le opere di accompagnamento previste nella terza tranche e inserite nel protocollo d'intesa prevedono per la città di Susa il finanziamento di 11 progetti, per un totale di 10.838.000 euro;

   tali risorse permetterebbero di realizzare opere essenziali per la tutela ambientale e lo sviluppo del territorio –:

   se non ritenga di assumere iniziative di competenza al fine di assegnare con la massima celerità i fondi della terza tranche di compensazione alla città di Susa e a ciascun comune inserito nel citato protocollo d'intesa, comunicando, dunque, un cronoprogramma chiaro e condiviso per l'erogazione delle risorse e l'avvio tempestivo delle opere, in un'ottica di trasparenza, efficienza e condivisione.
(3-02276)


Iniziative di competenza ai fini della selezione, attraverso gara pubblica, di un nuovo contraente generale per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, anche alla luce della disciplina europea in materia di appalti – 3-02277

   BONELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), con deliberazione n. 41 del 6 agosto 2025, ha approvato il progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e gli atti di cui al decreto-legge n. 35 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 5;

   la delibera è stata trasmessa, in data 10 settembre 2025, alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai fini della sua piena efficacia;

   l'ufficio di controllo della Corte dei conti, esaminata la delibera e la documentazione trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il 23 settembre 2025, ha formulato una serie di rilievi e osservazioni in merito al provvedimento, chiedendo attraverso una formale richiesta istruttoria chiarimenti ed ulteriori elementi informativi in merito;

   a seguito dell'esame dei riscontri forniti dall'amministrazione, il magistrato istruttore, ritenendo non superati i dubbi di legittimità emersi a seguito dell'esame della documentazione, ha avanzato richiesta di deferimento alla competente sede collegiale per la valutazione della deliberazione su richiamata;

   secondo il magistrato istruttore sono intervenute significative soluzioni di continuità nelle diverse fasi della progettazione per cui potrebbe ritenersi che la precedente valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto di massima, risalente al 1997, sia venuta meno o, comunque, risulti gravemente inficiata sotto il profilo della necessaria attualità e concretezza;

   riguardo poi alla risposta resa dall'amministrazione, su specifici chiarimenti richiesti in merito al rispetto della direttiva 2014/24/UE, con riferimento all'articolo 72, lo stesso magistrato ritiene che permangano dubbi in ordine al rispetto delle menzionate disposizioni e ai principi di derivazione eurounitaria, segnatamente a quello della concorrenza, non essendovi univoca evidenza del mancato superamento del limite del 50 per cento;

   da quanto si apprende da organi di stampa nei giorni scorsi Stephane Sejourné, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega all'industria, ha comunicato l'avvio da parte della Commissione di una verifica sui contratti e sull'appalto del Ponte sullo Stretto –:

   se il Ministro interrogato non ritenga, alla luce della possibile violazione della disciplina eurounitaria in materia di appalti, di adottare, per quanto di competenza, un opportuno atto d'indirizzo nei confronti della concessionaria Stretto di Messina affinché proceda alla selezione, attraverso una gara pubblica, di un nuovo contraente generale per la progettazione e realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, proponendo dunque di ritirare in autotutela la delibera Cipess per evitare oneri a carico della finanza pubblica ed esposizione di danno erariale nei confronti dei proponenti dell'atto deliberativo.
(3-02277)


Iniziative di competenza volte a sospendere, alla luce dei rilievi formulati dalla Corte dei conti, la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, destinando le risorse stanziate a opere infrastrutturali volte a migliorare la connessione della Sicilia e della Calabria e la mobilità interna di tali regioni – 3-02278

   BARBAGALLO, SIMIANI, BAKKALI, CASU, GHIO, MORASSUT, BRAGA, CURTI, EVI, FERRARI, IACONO, MARINO, PROVENZANO, STUMPO e FORNARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la Corte dei conti ha disposto il deferimento all'organo collegiale della delibera Cipess n. 41 del 2025 concernente il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, rinviando ogni decisione in merito e determinando di fatto la sospensione dell'intero cronoprogramma dell'opera;

   nel provvedimento la Corte rileva gravi criticità nella documentazione trasmessa dal Governo, tra cui l'assenza di atti fondamentali, lacune sulla procedura Iropi e sulla conformità alle normative europee in materia ambientale;

   la magistratura contabile solleva, inoltre, dubbi di compatibilità con il diritto comunitario per la «reviviscenza» dei vecchi contratti del 2006, riattivati senza gara, nonostante modifiche sostanziali al progetto e al suo finanziamento oggi interamente pubblico;

   la Corte sottolinea che non vi è «univoca evidenza del mancato superamento del limite del 50 per cento» dei costi, oltre il quale l'intera procedura perderebbe legittimità europea;

   l'investimento attualmente stimato per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, dei 40 chilometri di collegamenti stradali e ferroviari, delle tre nuove stazioni ferroviarie e del centro direzionale in Calabria è di 13,5 miliardi di euro;

   il Fondo per lo sviluppo e la coesione costituisce una delle principali fonti di finanziamento dell'opera, contribuendo con circa 6,96 miliardi di euro dallo Fondo per lo sviluppo e la coesione centrale e 1,6 miliardi di euro dal fondo regionale destinato a Sicilia e Calabria. Di recente, la Regione Siciliana ha anche stanziato un ulteriore miliardo di euro dal suo Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 per la parte siciliana dell'opera;

   a oggi, il Ponte sullo Stretto rappresenta l'unica grande opera su cui il Governo ha concentrato una quota rilevantissima delle risorse nazionali disponibili, senza che sia stato elaborato un quadro strategico complessivo sugli effetti infrastrutturali, economici e geopolitici per il Mezzogiorno e l'intero Paese;

   tale scelta, di fatto, rischia di compromettere la realizzazione delle infrastrutture di connessione essenziali per la Sicilia e la Calabria, regioni che presentano ancora gravi carenze di accessibilità ferroviaria e stradale –:

   se, alla luce dei rilievi formulati dalla Corte dei conti, non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza volte a sospendere ogni atto operativo connesso al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, destinando le risorse stanziate alla realizzazione di opere infrastrutturali prioritarie e necessarie per migliorare la connessione e l'accessibilità della Sicilia e della Calabria e la mobilità interna delle due regioni.
(3-02278)


Iniziative di competenza volte ad assicurare il diritto alla mobilità, con particolare riferimento ai servizi aerei da e per la Liguria – 3-02279

   PASTORINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Per sapere – premesso che:

   in Liguria la viabilità rappresenta un nodo cruciale per lo sviluppo del territorio, ma la situazione dei trasporti a parere dell'interrogante è disastrosa: le autostrade, trascurate per troppo tempo, sono disseminate di cantieri necessari per la manutenzione e messa in sicurezza, i collegamenti aerei sono ormai privilegio di pochi, giacché un'andata e ritorno da Genova a Roma costa più di un'andata e ritorno dalla capitale a San Paolo in Brasile o a Tokyo, e la situazione ferroviaria è emergenziale, con un numero di collegamenti su ferro minimo ed insufficiente rispetto ad altre realtà regionali;

   i cittadini liguri sono visibilmente limitati nella mobilità e in ugual misura chi vorrebbe raggiungere la regione. Il problema dei trasporti è evidente e, se per quanto riguarda il trasporto su ferro si sta procedendo, lentamente, a delle migliorie e per le autostrade dopo il degrado pluriennale si stanno svolgendo lavori imprescindibili, per quanto riguarda il trasporto aereo le limitazioni non sono giustificabili;

   Ita s.p.a., compagnia di bandiera, che opera sulla tratta Genova-Roma, è stata coinvolta nell'aumento sproporzionato dei costi dei biglietti. Normalmente la distanza del volo e la domanda sono i principali fattori che determinano i prezzi dei biglietti aerei, ma questi criteri non paiono valere per la nostra compagnia che propone tariffe fuori mercato;

   il 27 ottobre 2025 l'interrogante ha svolto una simulazione di acquisto biglietti da Roma a Genova (1 ora e 5 minuti di volo): il costo andata e ritorno infrasettimanale è di 807,43 euro, biglietti rigorosamente economy light, ossia solo bagaglio a mano, scelta posto a pagamento, non rimborsabile e con cambio di volo con penale, insomma il più classico dei low cost. I prezzi dei voli nel week-end sono inavvicinabili;

   oltre ciò, la tratta in oggetto è anche colpita da anomale diminuzioni del numero dei voli giornalieri, se prima i voli che collegavano le due città erano sempre quattro, adesso sono diminuiti a tre, senza un evidente criterio: un giorno si può partire al mattino ed essere presenti per una riunione di lavoro, il giorno dopo no ed è necessario viaggiare dalla notte precedente –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di giungere a una tempestiva soluzione delle problematicità esposte in premessa e di assicurare la giusta mobilità di tutti i cittadini sul territorio nazionale, con servizi aerei di linea continui, regolari e a ridotta tariffazione, affinché anche il territorio ligure possa essere facilmente raggiunto.
(3-02279)


Elementi in ordine all'attuazione delle disposizioni in materia di continuità territoriale a favore della città di Brindisi, anche con riferimento all'indizione della relativa conferenza dei servizi – 3-02280

   D'ATTIS e CAROPPO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   i commi da 746 a 748 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, introdotti a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato da Forza Italia, hanno esteso alla città di Brindisi e al suo aeroporto le disposizioni in materia di continuità territoriale previste dall'articolo 36 della legge n. 144 del 1999;

   le citate disposizioni hanno altresì autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2028 a copertura degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei da e per l'aeroporto di Brindisi verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori –:

   quale sia lo stato dell'arte dell'attuazione delle citate disposizioni in materia di continuità territoriale per la città di Brindisi e se sia stata indetta l'apposita conferenza dei servizi prevista dalla normativa vigente.
(3-02280)


Tempi di adozione del decreto interministeriale previsto dalla legge n. 193 del 2023 volto ad assicurare, alle persone che sono state affette da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità in ambito lavorativo, anche con riguardo alla riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi – 3-02281

   BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, FARAONE, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche», è in vigore dal 2 gennaio 2024, ma risulta non essere stato ancora adottato il decreto interministeriale di competenza congiunta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge;

   in particolare, l'articolo 4, comma 1, stabilisce il divieto, nelle procedure concorsuali e selettive pubbliche e private, di richiedere informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche concluse senza recidive da oltre dieci anni – ridotti a cinque anni – se la malattia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età;

   il comma 2 del medesimo articolo dispone l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, e dunque entro luglio 2024, di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, finalizzato a promuovere politiche attive per garantire l'eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nonché nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi;

   nonostante sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia stato pubblicato un avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle organizzazioni di pazienti oncologici iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, interessate a partecipare alla procedura finalizzata all'adozione del decreto, allo stato attuale tale decreto attuativo non risulta ancora adottato, compromettendo la concreta attuazione del diritto all'oblio oncologico in ambito lavorativo e formativo e lasciando irrisolte le situazioni di discriminazione che ostacolano l'inserimento e la crescita professionale delle persone guarite da tumori –:

   se il decreto attuativo previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 193 del 2023 sia stato adottato o, in caso contrario, quali siano le ragioni del ritardo e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per garantirne la tempestiva adozione, così da assicurare l'effettiva applicazione delle tutele previste dalla legge e il rispetto delle tempistiche stabilite dal legislatore.
(3-02281)


Chiarimenti in merito ai dati relativi a irregolarità e frodi concernenti l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro – 3-02282

   CAROTENUTO, AIELLO, BARZOTTI e TUCCI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il reddito di cittadinanza è stato abolito dall'Esecutivo in carica a partire dal 2024, solo parzialmente sostituito dall'assegno di inclusione e dal supporto formazione lavoro, due strumenti che hanno di fatto reso la misura di sostegno al reddito più restrittiva rispetto al reddito di cittadinanza e ne hanno cancellato il carattere universale;

   dal confronto tra le misure, come confermato dai dati Inps dell'Osservatorio assegno di inclusione e supporto formazione lavoro aggiornati al 30 giugno 2025, emerge come, con l'introduzione dell'assegno di inclusione e del supporto formazione lavoro, si sia di fatto dimezzata la platea dei cittadini in povertà assoluta che rientravano nella copertura del reddito di cittadinanza: solo circa il 60 per cento dei percettori del reddito di cittadinanza ora riceve l'assegno di inclusione o il supporto formazione lavoro, con importi generalmente inferiori e requisiti economici e patrimoniali più stringenti e con una distribuzione territoriale che conferma il forte divario esistente Nord-Sud;

   a tale preoccupante quadro si aggiungono i dati particolarmente allarmanti diffusi recentemente dagli organi di stampa con riferimento alle percezioni indebite dell'assegno di inclusione e dei contributi legati al supporto formazione lavoro, che da inizio 2024 ammonterebbero a circa 60 milioni di euro di truffe ai danni dello Stato;

   le irregolarità e le frodi più diffuse per questi due sussidi, tra quelle rilevate dalla Direzione centrale internal audit e antifrode dell'Inps, riguarderebbero principalmente la presentazione di falsi certificati sulla disabilità e la falsificazione dell'Isee, con conseguente sottrazione di risorse finalizzate a rafforzare solide reti di sicurezza sociale per gli aventi diritto e un grave impatto in termini di coesione territoriale e sociale, oltre al danno patrimoniale realizzato nei confronti dello Stato;

   i dati più recenti resi disponibili dall'Istat sulla povertà, in linea con il quadro delineato nei rapporti della Caritas, confermano d'altra parte l'insufficienza delle attuali politiche di sostegno all'inclusione e la perdurante necessità di dare risposte a questa emergenza, anche attraverso un nuovo impegno istituzionale –:

   alla luce dei dati diffusi recentemente dalla stampa relativi all'indebita percezione dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, se la Ministra interrogata intenda confermare la sussistenza di truffe sui suddetti sussidi, fornendo al Parlamento l'ammontare della somma indebitamente percepita riferita ai due istituti che hanno sostituito il reddito di cittadinanza.
(3-02282)


Iniziative per proseguire nel rilancio occupazionale del Mezzogiorno, anche alla luce dei dati relativi alla spesa per le politiche attive, con particolare riferimento alla Campania – 3-02283

   BIGNAMI, SCHIFONE, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, COPPO, GIOVINE, MALAGOLA, MASCARETTI, RIZZETTO, VOLPI e ZURZOLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   lo sviluppo dell'economia, soprattutto nel Mezzogiorno, è sempre stata una priorità del Governo Meloni, convinto da sempre che tale obiettivo dovesse essere raggiunto abbandonando la fallimentare logica assistenzialista ereditata, senza peraltro far mancare il sostegno ai soggetti più fragili, e creando opportunità di lavoro e crescita;

   per troppo tempo chi ha governato ha confuso il diritto al lavoro con il diritto a un reddito, rifugiandosi nell'assistenzialismo pur di non esercitare il faticoso dovere in capo allo Stato di creare le condizioni perché il diritto al lavoro sia garantito;

   una delle prime misure del Governo Meloni è stata la riforma del reddito di cittadinanza, con l'introduzione dell'assegno di inclusione, destinato ai nuclei cosiddetti «inoccupabili», e del supporto per la formazione e il lavoro, misure potenziate nel corso degli anni per aumentarne i beneficiari e incrementarne l'entità;

   tale cambio di rotta ha creato le condizioni ottimali per un andamento positivo del mercato del lavoro, come certificano i dati attuali, con tendenze incoraggianti sul fronte del numero di occupati e dell'abbattimento del tasso di disoccupazione;

   in particolare, i dati sul mercato del lavoro pubblicati da Istat il 12 settembre 2025 rilevano come nel confronto tra il secondo trimestre 2025 e lo stesso periodo 2024 il tasso di occupazione nel Mezzogiorno sia cresciuto dell'1 per cento, con una contestuale riduzione dello 0,3 per cento del tasso di disoccupazione e dello 0,9 per cento del tasso di inattività;

   i numeri indicati rappresentano un primo e deciso passo verso il rilancio del Mezzogiorno, basato su politiche del lavoro mirate all'inserimento professionale dei soggetti occupabili, cui si accompagna doverosamente il sostegno ai soggetti più fragili;

   di significativo interesse anche i dati relativi alla platea dei beneficiari dei due strumenti di inclusione adottati dal Governo: nella regione Campania, ad esempio, i dati Inps aggiornati al 30 giugno 2025 registrano – nel periodo gennaio 2024-giugno 2025 – come i nuclei beneficiari di almeno una mensilità di assegno di inclusione siano stati 206.143 (per un totale di 560.596 soggetti coinvolti), mentre sono stati rilevati 48.915 beneficiari di almeno una mensilità di supporto per la formazione e il lavoro;

   accanto a tali strumenti, l'effettivo rilancio dell'occupazione nel Mezzogiorno passa anche dalle politiche attive, materia in cui assume particolare rilevanza la capacità di spesa da parte delle regioni –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per proseguire nel rilancio occupazionale del Mezzogiorno, anche alla luce dei dati relativi alla spesa per le politiche attive delle regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla Campania.
(3-02283)


Iniziative di competenza volte a salvaguardare i livelli occupazionali presso lo stabilimento Pierburg di Livorno – 3-02284

   NISINI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la situazione della Pierburg e dei suoi lavoratori preoccupa non poco il comune di Livorno;

   la Pierburg pump technology Italy s.p.a., facente parte del gruppo multinazionale Rheinmetall Ag all'interno della divisione «Sensors & Actuators», ha il suo principale sito produttivo a Livorno ed è un'azienda leader nel settore automotive; ha un'esperienza pluriennale nella progettazione e produzione di pompe olio e depressori per autoveicoli, per veicoli commerciali leggeri ed industriali;

   a creare agitazione è la notizia della cessione della divisione civile/automotive da parte della multinazionale tedesca Rheinmetall e l'interesse ad acquistarla da parte di quattro fondi finanziari, senza alcun chiarimento in merito alle prospettive industriali e occupazionali;

   nei giorni scorsi i circa 245 lavoratori coinvolti, preoccupati per il proprio futuro occupazionale, hanno dichiarato, per il tramite dei sindacati, lo stato di mobilitazione permanente;

   la richiesta dei lavoratori alla società è «la presentazione immediata di un documento ufficiale che chiarisca le motivazioni industriali della cessione; la condivisione di un piano industriale dettagliato del nuovo acquirente, con impegni vincolanti e la responsabilità solidale di Rheinmetall; la garanzia del mantenimento di tutti i livelli occupazionali, compresi i lavoratori somministrati, e della contrattazione integrativa; il rispetto pieno delle norme italiane ed europee anti-delocalizzazione»;

   per addivenire ad una soluzione l'amministrazione comunale ha anche chiesto l'apertura di un tavolo di crisi nazionale –:

   se e quali iniziative di competenza intenda adottare con urgenza al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del sito livornese.
(3-02284)


Elementi in merito alla terza edizione del Fondo nuove competenze e intendimenti in merito al rifinanziamento di tale fondo – 3-02285

   LUPI, ALESSANDRO COLUCCI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 35 della Costituzione recita: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori»;

   la ricerca «Il mercato dei servizi per la formazione in Italia» condotta da Assolavoro DataLab, l'Osservatorio dell'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, ha evidenziato che negli anni 2022 e 2023 il 35,7 per cento degli adulti tra i 25 e i 64 anni prende parte a percorsi di istruzione o formazione, con un divario di undici punti rispetto alla media europea;

   il Fondo nuove competenze sostiene le imprese che hanno necessità di adeguarsi a nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali e in caso di progetti di investimento strategico o di transizione industriale, e che necessitano a questo fine di formare nuove competenze per i propri lavoratori e lavoratrici;

   il fondo citato è stato istituito dall'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   il 5 dicembre 2024 è stato pubblicato l'avviso della terza edizione del fondo citato, dedicata alle «competenze per le innovazioni». L'invio delle domande è stato aperto il 10 febbraio 2025 e si è chiuso il 10 aprile 2025, con un totale di 23.105 istanze presentate per più di un milione di lavoratori;

   il 23 maggio 2025 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato di aver aumentato lo stanziamento per la terza edizione del fondo citato di 318,8 milioni di euro, di cui 68,8 milioni euro di fondi nazionali e 250 milioni di euro del Programma operativo complementare Spao. Il rifinanziamento ha permesso di ammettere tutte le domande presentate dalle filiere e dai sistemi formativi e di raddoppiare le disponibilità per le singole imprese –:

   quale sia lo stato di avanzamento del saldo della terza edizione del Fondo nuove competenze, specificando se intenda finanziare ulteriormente il fondo nei prossimi anni, per sostenere le esigenze di formazione dei lavoratori.
(3-02285)