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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 11 novembre 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell'11 novembre 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Caretta, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fornaro, Foti, Frassinetti, Freni, Gadda, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Caretta, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fornaro, Foti, Frassinetti, Freni, Gadda, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 novembre 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BUONGUERRIERI: «Modifica dell'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile in materia di nomina del curatore speciale del minore» (2689);

   LOMUTI ed altri: «Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di responsabilità aggravata dell'attore nelle controversie per diffamazione commessa con il mezzo della stampa» (2690).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   IX Commissione (Trasporti)

  CARFAGNA ed altri: «Disposizioni per la tutela dell'identità personale e per il contrasto della diffusione non autorizzata di immagini o voci di persone reali prodotte o modificate mediante sistemi di intelligenza artificiale e di contenuti illegali nella rete internet» (2580) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X e XIV.

Trasmissione dal Ministero dell'università e della ricerca.

  Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 6 e 10 novembre 2025, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 novembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2025) 662 final), corredata dei relativi allegati (COM(2025) 662 final – Annex e COM(2025) 662 final – Annexes 2 to 11), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Raccomandazione di decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO) (COM(2025) 665 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 665 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla delega di potere a norma della direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (COM(2025) 672 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione della necessità e della fattibilità di un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio per le indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 (COM(2025) 673 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura).

Annunzio di risoluzioni e dichiarazioni dell'Assemblea parlamentare della NATO.

  L'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso, in data 16 ottobre 2025, le seguenti risoluzioni, adottate nella seduta plenaria dell'Assemblea il 13 ottobre 2025 a Lubiana, nel corso della Sessione annuale, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione n. 498 – Rafforzare la resilienza democratica delle società euro-atlantiche dinanzi alle interferenze straniere (Doc. XII-quater, n. 26) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);

   Risoluzione n. 499 – Affrontare il presente: gli imperativi di deterrenza e difesa della NATO dopo il Vertice della NATO dell'Aja (Doc. XII-quater, n. 27) – alla IV Commissione (Difesa);

   Risoluzione n. 500 – Rafforzare il partenariato economico transatlantico e la sicurezza dopo il Vertice della NATO all'Aja (Doc. XII-quater, n. 28) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);

   Risoluzione n. 501 – Sostenere la stabilità e la riconciliazione nei Balcani Occidentali (Doc. XII-quater, n. 29) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 502 – Solidarietà con l'Ucraina e l'imperativo di una pace giusta e duratura (Doc. XII-quater, n. 30) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 503 – Preparare la NATO al futuro della guerra senza equipaggio (Doc. XII-quater, n. 31) – alla IV Commissione (Difesa).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (344).

  Questa richiesta, in data 10 novembre 2025, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 20 dicembre 2025. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 novembre 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Chiarimenti in merito alla gestione dell'ordine pubblico in relazione ad una manifestazione svoltasi a Venezia in occasione del matrimonio del magnate Jeff Bezos e iniziative per una revisione del cosiddetto «decreto sicurezza» al fine di garantire pienamente il diritto alla libera manifestazione del pensiero – 3-02046

A)

   SCARPA, ORFINI, ZANELLA e GRIMALDI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in data 26 giugno 2025 si è svolta a Venezia, in Piazza San Marco, una manifestazione pacifica promossa dal movimento Extinction rebellion, con modalità simboliche e nonviolente, in occasione delle celebrazioni per il matrimonio del magnate Jeff Bezos;

   secondo quanto documentato dalla stampa e dalle dichiarazioni degli organizzatori, le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente per sgomberare la manifestazione, nonostante l'assenza di qualunque pericolo per la sicurezza pubblica o intralcio alla libera fruizione della piazza;

   a giudizio degli interroganti l'intervento delle forze dell'ordine avrebbe, di fatto, impedito l'esercizio del diritto costituzionale alla libertà di manifestazione del pensiero, configurando un uso sproporzionato della forza pubblica rispetto al contesto e alle finalità della manifestazione, e, secondo la ricostruzione fornita dai promotori, analoghi episodi di intervento repressivo si sono verificati anche nei giorni precedenti, in occasione di una protesta pacifica davanti all'Hotel Danieli. Inoltre, i manifestanti dichiarano di aver subito delle lievi lesioni personali nel corso dello sgombero;

   sempre a giudizio degli interroganti, tali interventi sembrano riflettere una prassi crescente di gestione dell'ordine pubblico ispirata a criteri di repressione del dissenso, architrave del cosiddetto «decreto sicurezza», che continua a produrre conseguenze lesive del diritto a manifestare, soprattutto quando si tratta di attivismo ecologista, sociale e giovanile –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quale sia stata la catena di comando e le motivazioni che hanno giustificato l'intervento delle forze dell'ordine in occasione della manifestazione pacifica del 26 giugno 2025 in Piazza San Marco a Venezia;

   se non ritenga che tale intervento abbia violato il diritto alla libera manifestazione del pensiero, in assenza di concreti rischi per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini;

   se non intenda, infine, valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte ad una revisione delle disposizioni del cosiddetto «decreto sicurezza», che, anche in contesti analoghi, continuano a parere degli interroganti a costituire base normativa per limitazioni sproporzionate delle libertà civili fondamentali.
(3-02046)


Misure a favore della castanicoltura italiana, con particolare riferimento ai casi di infestazione dovuti all'insetto denominato cinipide galligeno del castagno – 3-02310

B)

   SIMIANI, FORATTINI, UBALDO PAGANO, VACCARI, MARINO, TONI RICCIARDI, DE LUCA, ROMEO, FORNARO, FERRARI, ANDREA ROSSI, BOLDRINI, GRAZIANO, FURFARO, MALAVASI, CASU, BAKKALI, STEFANAZZI, CURTI, GRIBAUDO, LACARRA, EVI, BERRUTO, BONAFÈ, SERRACCHIANI, MANZI, FILIPPIN, GIANASSI e STUMPO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   il Dryocosmus kuriphilus, noto come cinipide galligeno del castagno, è un imenottero originario della Cina che colonizza le gemme e i germogli dei castagni, provocando la formazione di galle, il rallentamento della crescita vegetativa, la riduzione della fruttificazione e, nei casi gravi, il deperimento dell'albero;

   in Italia la prima segnalazione del cinipide risale al 2002 in Piemonte (provincia di Cuneo). Nel corso degli anni, l'insetto si è largamente diffuso, risultando «presente, diffuso» a livello nazionale. A seguito della sua diffusione, è stato introdotto come misura di lotta biologica l'antagonista specifico Torymus sinensis, un calcidoide parassitoide che attacca le larve del cinipide;

   in alcune regioni italiane sono stati messi in atto programmi di monitoraggio, rilascio dell'antagonista, raccolta di galle infestate, azioni fitosanitarie di contenimento e rescissione di materiale infetto;

   nonostante ciò, si registrano fenomeni di ripresa locale del cinipide anche in regioni dove il rilascio dell'antagonista è stato attuato, segnalando che l'efficacia di diffusione e stabilizzazione del parassitoide non è omogenea e che fattori locali (climatici, gestionali, vegetazionali) possono condizionare l'esito. Ad esempio, analisi recenti indicano che lo sfasamento temporale tra emergenza del Torymus sinensis e disponibilità di galle del cinipide può ridurre l'efficacia del controllo biologico;

   in molte regioni la castanicoltura rappresenta una significativa componente economica, ambientale e sociale per le zone interne e montane; la ripresa dell'infestazione pone rischi non solo produttivi, ma anche di abbandono, degrado forestale e rischio idrogeologico;

   in particolare, Campania e Toscana sono le due regioni con la maggiore importanza in termini di castagneti da frutto (rappresentando rispettivamente il 22 per cento e il 18 per cento delle aziende nazionali e il 27 per cento e il 20 per cento delle superfici). Piemonte ed Emilia-Romagna presentano poi una forte concentrazione di castagneti, anche nella produzione di marroni. Notevole è anche la presenza di castagneti in Lazio, Calabria e Puglia e Sardegna;

   appare quindi necessario un approccio integrato, che preveda non solo il rilascio dell'antagonista, ma anche interventi gestionali specifici, monitoraggio capillare, formazione degli operatori e sostegno alle aziende castanicole vulnerabili –:

   se sia a conoscenza della ripresa dell'infestazione del cinipide galligeno del castagno in numerosi territori del Paese;

   quali dati aggiornati siano disponibili sul livello di infestazione e sull'efficacia dei lanci dell'antagonista Torymus sinensis effettuati negli ultimi anni e se siano previste nuove iniziative di monitoraggio, ricerca e lotta biologica, anche in collaborazione con il Crea e i servizi fitosanitari regionali;

   quali misure di sostegno economico e tecnico si intendano adottare per le aziende castanicole colpite e per la tutela dei castagneti toscani e delle altre aree interessate;

   se ritenga opportuno predisporre un piano nazionale di contrasto e prevenzione contro la recrudescenza del cinipide, coordinato tra Ministeri competenti, regioni ed enti di ricerca;

   se intenda promuovere la creazione di un tavolo permanente sulla castanicoltura italiana, per la difesa, il recupero e la valorizzazione di un settore strategico per l'economia e l'ambiente delle aree interne.
(3-02310)


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO IN AMBITO SCOLASTICO (A.C. 2423-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: AMORESE ED ALTRI; SASSO ED ALTRI (A.C. 2271-2278)

A.C. 2423-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame il disegno di legge ordinario, di iniziativa governativa – Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico (A.C. 2423) – approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 aprile 2025 e presentato dal Ministro dell'istruzione e del merito il 23 maggio 2025;

    il provvedimento introduce e disciplina il consenso informato preventivo delle famiglie o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti alla sessualità; tale consenso dovrà essere acquisito previa messa a disposizione del materiale didattico che le istituzioni scolastiche intendono utilizzare;

    più in particolare, il consenso informato preventivo, in forma scritta, è richiesto 7 giorni prima dello svolgimento delle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino i predetti temi e deve esplicitare le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti; questi ultimi saranno individuati nel rispetto del procedimento stabilito all'articolo 2 del provvedimento all'esame; in caso di mancata adesione, gli studenti sono tenuti ad astenersi dalla frequenza;

    il predetto consenso è altresì necessario anche per la partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino i medesimi temi; in caso di mancata adesione, l'istituzione scolastica è tenuta a garantire, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa;

    il provvedimento all'esame, inoltre, esclude la trattazione di temi attinenti alla sessualità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e, come modificato in sede referente, anche nella scuola secondaria di primo grado;

    il provvedimento all'esame si contraddistingue, ad avviso dei firmatari del presente atto, per un approccio ideologico oscurantista fortemente orientato al deterioramento e alla regressione dei diritti di genere e delle tutele esistenti per la salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti nonché della parità di genere;

    in linea con tale approccio ideologico, al provvedimento all'esame sono state quindi abbinate esclusivamente le analoghe proposte di legge C. 2271 (Amorese) e C. 2278 (Sasso), respingendo invece l'abbinamento di proposte di legge, tra le quali una depositata dal Movimento 5 Stelle, a prima firma Ascari (A.C. 1571), che, pur vertenti sullo stesso tema, di fatto rispondono a un diverso e opposto approccio, finalizzato a garantire negli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'educazione sessuale e affettiva, al fine di pervenire ad una decostruzione di pregiudizi, stereotipi e ruoli, fortemente radicati nella società e nel pensiero comune, che inconsciamente tendono a perpetrare le disuguaglianze e la violenza di genere e al fine di promuovere una cultura completa e trasversale per affrontare i principi che costituiscono la base dell'affetto e dell'affettività, ovvero il rispetto reciproco, il proprio e altrui consenso, la codifica delle proprie emozioni e di quelle degli altri, la scoperta di se stessi e della propria identità;

    la relazione illustrativa del Governo afferma che il disegno di legge è volto a rafforzare l'alleanza scuola-famiglia, affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo ed educativo;

    quindi, secondo tale prospettiva, l'intervento deriva – così si evince nella relazione governativa – dalla necessità di informare tempestivamente e accuratamente le famiglie o gli studenti maggiorenni, consentendo loro di esprimere l'adesione tramite il consenso informato preventivo, in forma scritta, alle attività extracurricolari e agli ampliamenti dell'offerta formativa (entrambi eventualmente inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa), che riguardano temi attinenti all'ambito sessuale;

    la Commissione referente ha avviato l'esame del provvedimento in maniera rapida, riducendo gravemente, ad avviso dei sottoscrittori, i tempi e gli spazi dell'indagine conoscitiva preliminare e comprimendo un sereno dibattito sul tema;

    dalle audizioni e/o memorie svolte o acquisite dalla Commissione referente emergono posizioni fortemente divergenti tra associazioni e gruppi coinvolti, tra chi promuove un'educazione sessuale inclusiva e obbligatoria e chi difende invece la libertà educativa delle famiglie, chiedendo maggiore controllo sui contenuti e il consenso informato, divergenza che purtroppo non ha trovato nel corso dell'esame del provvedimento una serena e doverosa composizione che contemperasse le esigenze di chi ritiene fondamentale rafforzare il ruolo delle famiglie e di chi invece vede gravemente compromessa l'autonomia scolastica e i diritti dei minori;

    è evidente come il consenso informato preventivo sull'offerta formativa curriculare mini il principio di libertà di insegnamento, la collegialità e la natura pubblica della scuola: subordinare l'educazione sessuale al consenso scritto delle famiglie, crea inevitabili disuguaglianze e un sistema a due velocità: chi ha accesso alle informazioni e chi no;

    l'ANP (Associazione nazionale Presidi), a riguardo, ha sottolineato come sia necessario distinguere a monte le progettualità curricolari da quelle extracurricolari che il testo proposto, invece, equipara giuridicamente se relative ad attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità; le attività curricolari, in quanto obbligatorie, hanno infatti natura ben distinta da quelle extracurricolari, facoltative ex se; solo queste seconde, infatti, possono prevedere, per ragioni ovvie, il consenso da parte delle famiglie o degli studenti e delle studentesse che vi partecipano;

    l'obbligo previsto, per le scuole, di pubblicare il PTOF sui propri siti istituzionali risponde già all'obiettivo di assicurare che le famiglie siano per l'appunto messe nelle condizioni di conoscere, valutare e scegliere la scuola che meglio si adatta alle proprie esigenze, in ossequio all'articolo 30 della Costituzione;

    tuttavia, una volta che uno studente ed una studentessa, vengono iscritti a scuola, prevale la natura pubblicistica della missione educativa, rispetto alla quale non è opponibile alcun veto da parte dei genitori;

    «[...] Non riteniamo condivisibile – afferma l'ANP (Associazione nazionale Presidi) – la previsione secondo cui la partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richieda il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al comma 2. Rileviamo a tal proposito un impedimento di carattere ontologico: la scuola è infatti, a tutti gli effetti, una unità organizzativa ex articolo 4, comma 1 della legge n. 241 del 1990, peraltro destinataria di particolare tutela ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. Diversamente da ciò che avviene tra privati cittadini, o tra privati cittadini ed enti privati, l'esercizio del potere della pubblica amministrazione fonda le sue radici sull'articolo 97 della Costituzione e sulla già citata legge n. 241 del 1990. La scuola, infatti, persegue un interesse pubblico, dispiegando un potere autoritativo di natura unilaterale che non ammette negoziazioni o assensi da parte dei destinatari del servizio. Ogni singola istituzione scolastica, dotata di autonomia di rilievo costituzionale, opera pertanto sul territorio di riferimento in base al principio di sussidiarietà e senza pregiudizio. Notoriamente la nostra Costituzione tutela all'articolo 30 il diritto delle famiglie a educare i figli; e in questo senso, infatti, si inserisce l'obbligo previsto per le scuole di pubblicare il PTOF sui propri siti istituzionali, affinché le famiglie siano appunto messe nelle condizioni di conoscere, valutare e scegliere la scuola che meglio si adatta alle proprie esigenze»;

    in questa prospettiva, l'Ordinanza n. 2656 del 2008 della Corte di cassazione, sezioni unite civili, conclude affermando che è pertanto «certamente ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito non solo nell'approccio alla materia sessuale, ma anche nell'insegnamento di specifiche discipline, come la storia, la filosofia, l'educazione civica, le scienze, e quindi ben può verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori.»;

    è la Carta costituzionale a difendere, all'articolo 33, la libertà di insegnamento, che vale per i singoli docenti, per i Collegi, nel loro ruolo di indirizzo didattico, e infine per i contenuti dei Piani dell'offerta formativa deliberati dalle singole scuole, a garanzia dei principi di pluralità e partecipazione democratica alla vita del Paese;

    non è utile, dunque, in questo quadro, neppure richiamare, come sottolinea l'ANP (Associazione nazionale Presidi), il Patto educativo di corresponsabilità, forzandolo a configurarsi come un dispositivo che legittimi le famiglie a dare o meno il consenso rispetto a specifici progetti e attività didattiche proposte dalla scuola;

    il Patto, infatti, istituito con il Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, nasce come strumento di alleanza educativa, che sancisce in via generale un necessario accordo di fondo, ed enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare; non a caso, peraltro, tale disposizione regolamentare ha rango secondario e non può in alcun modo derogare a norme primarie, per non parlare di quelle costituzionali;

    non si può non rilevare come il provvedimento all'esame si ponga in macroscopico conflitto con i numerosi impegni assunti dall'Italia a livello internazionale: le linee guida dell'UNESCO sull'educazione sessuale completa, le raccomandazioni del Consiglio d'Europa sull'educazione alla cittadinanza e alla parità di genere, e l'articolo 14 della Convenzione di Istanbul, che prevede che gli Stati «intraprendono ... le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su questioni quali l'uguaglianza tra donne e uomini, i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto reciproco, la soluzione non violenza dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto alla integrità personale ...»;

    quanto al coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche, laddove si specifica che il coinvolgimento nelle attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto, la previsione di criteri di selezione specifici per ciascuna istituzione scolastica appare fortemente critica così come appare critica la previsione che anche l'organo di indirizzo politico (il Consiglio di istituto) sia deputato alla deliberazione del coinvolgimento di soggetti esterni; la selezione degli esperti per l'educazione sessuale così impostata rischia di essere influenzata da criteri ideologici;

    l'invarianza finanziaria è in macroscopico contrasto con la previsione contenuta nell'articolo 1 secondo cui l'istituzione scolastica dovrebbe impegnarsi a garantire, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa;

    l'invarianza finanziaria è altresì incompatibile con l'ulteriore disposizione, introdotta in sede referente, secondo cui per le attività in questione debba essere garantita anche la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività;

    è noto, infatti, come le risorse umane e finanziarie delle scuole siano estremamente limitate; l'organico del potenziamento è utilizzato prevalentemente per progettualità di recupero e arricchimento dell'offerta formativa destinate a tutti gli studenti, e non è dunque possibile garantire, a invarianza di spesa, l'effettuazione di attività alternative per gruppi di alunni che non aderiscano ai progetti; tale possibilità, in realtà, è prevista nel nostro sistema ma solo per garantire quelle «attività alternative all'insegnamento della religione cattolica» che ogni scuola è tenuta a organizzare per legge, potendo contare su appositi capitoli di spesa a ciò destinati;

    è profondamente sbagliato mettere sullo stesso piano l'insegnamento di una cultura religiosa, ontologicamente differenziata sulla base del personale contesto sociale, familiare e culturale di provenienza, con l'insegnamento volto a promuovere rispetto, uguaglianza e a prevenire la violenza di genere, che invece dovrebbe accomunare tutti gli individui a prescindere dalla provenienza;

    il provvedimento all'esame presenta dunque molteplici profili di incostituzionalità riconducibili all'aperta violazione:

     a) del diritto all'uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) laddove si creano delle differenze nella formazione degli studenti e delle studentesse a seconda del consenso familiare, creando un gap informativo/educativo che può incidere soprattutto su studenti in situazione di svantaggio (famiglie con basso livello culturale o informativo) e ampliando le disuguaglianze;

     b) del diritto all'istruzione e dell'obbligo scolastico (articolo 34 della Costituzione) nella misura in cui si subordina al consenso familiare la partecipazione ad attività formative che sono parte integrante della formazione degli studenti e delle studentesse, compromettendo in tal maniera il diritto sostanziale all'istruzione;

     c) del principio dell'autonomia scolastica (articolo 117 della Costituzione, articolo 118 della Costituzione) qualora le scelte formative delle istituzioni scolastiche siano fortemente condizionate e compromesse dal consenso familiare, anche con riguardo alla individuazione degli esperti/docenti dedicati;

     d) del principio della libertà di insegnamento (articolo 33 della Costituzione) secondo cui i docenti possono e devono insegnare secondo scienza e coscienza;

     e) del diritto fondamentale alla salute (articolo 32 della Costituzione), anche dal punto di vista della completa informazione, nella misura in cui l'educazione sessuale e affettiva è riconosciuto, dalle massime organizzazioni sanitarie nazionali ed internazionali, come uno strumento fondamentale di prevenzione e di salute pubblica (malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze precoci, violenze di genere);

     f) della missione educativa (articolo 30 della Costituzione) laddove il diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, non significa certamente il diritto di scegliere arbitrariamente e irrazionalmente quale tipo di sapere e conoscenza debba essere trasmesso ai propri figli, ma implica invece, per le famiglie, il dovere di non ostacolare la funzione pubblica ed educativa della scuola;

    la violazione diffusa degli articoli della Costituzione sopra richiamati incide in massima parte su principi e diritti fondamentali alla cui tutela la Corte costituzionale ha sempre richiamato il legislatore affinché qualsiasi intervento su di essi sia guidato sempre da cautela, ragionevolezza e proporzionalità;

    in ragione di quanto sopra illustrato,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2423-A.
N. 1. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame introduce l'obbligo di acquisire il consenso informato dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per la partecipazione degli studenti minorenni ad attività scolastiche attinenti all'affettività o alla sessualità: con un emendamento approvato in Commissione si estende l'esclusione delle attività relative alla sessualità anche alle scuole secondarie di primo grado, mentre inizialmente era previsto solo per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Il consenso quindi si richiederebbe solo per le scuole secondarie di secondo grado, il che rende il provvedimento ancor più restrittivo;

    tale previsione incide direttamente sulla sfera dell'autonomia scolastica, la quale trova fondamento costituzionale nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che inserisce l'istruzione tra le materie di legislazione concorrente, «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche»;

    la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 2004, ha chiarito che l'autonomia scolastica rappresenta un limite tanto alla competenza legislativa dello Stato quanto a quella regionale, configurandosi come garanzia costituzionale diretta;

    la libertà di insegnamento, tutelata dall'articolo 33 della Costituzione, costituisce il presupposto dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, le quali esercitano la propria funzione pubblica nel rispetto del pluralismo culturale, della laicità e dell'imparzialità dell'istruzione pubblica;

    l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 riconoscono alle istituzioni scolastiche personalità giuridica e autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione, nell'ambito degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale;

    il principio di libertà dell'insegnamento e l'autonomia scolastica trovano ulteriore fondamento negli articoli 5 e 33 della Costituzione, i quali promuovono le autonomie e garantiscono la libertà delle attività educative e culturali;

    la previsione di un consenso obbligatorio rischia di trasformare l'offerta formativa in un ambito subordinato alla volontà delle famiglie, compromettendo la funzione pubblica della scuola e la sua missione costituzionale di garantire pari accesso alla conoscenza e all'educazione in un contesto di pluralismo e di laicità;

    il provvedimento si pone altresì in contrasto con l'articolo 14 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul), ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, che impegna gli Stati ad includere nei programmi scolastici contenuti riguardanti la parità tra i sessi, il rispetto reciproco e la prevenzione della violenza di genere;

    subordinare tali attività al consenso familiare può costituire un ostacolo all'attuazione degli obblighi internazionali in materia di prevenzione della violenza di genere e di promozione della parità, oltre che determinare disparità territoriali e culturali nell'effettiva fruizione del diritto all'istruzione;

    il provvedimento risulta inoltre privo di una chiara distinzione tra attività curricolari (obbligatorie) ed extracurricolari (facoltative), generando incertezza applicativa e possibili disparità tra istituzioni scolastiche, in violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione;

    l'eventuale previsione di attività alternative, in assenza di adeguati stanziamenti, contrasta con il principio dell'invarianza finanziaria e rischia di compromettere la continuità dell'insegnamento e la coerenza dell'offerta formativa;

    l'Associazione nazionale presidi, nel documento del 17 ottobre 2025, ha richiamato la necessità di evitare un «lacerante braccio di ferro tra diritti costituzionali», sottolineando che «nessun diritto è tiranno» e che il bilanciamento tra il diritto dei genitori all'educazione dei figli (articolo 30 della Costituzione) e la funzione pubblica della scuola (articoli 33 e 34 della Costituzione) deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità e della finalità educativa dello Stato,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2423-A.
N. 2. Manzi, Berruto, Iacono, Orfini, Ghio, Ferrari, Fornaro, Casu.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C.2423-A, recante: «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico», di iniziativa governativa, la cui finalità dichiarata, nelle intenzioni del Governo, sarebbe quella di rafforzare il rapporto scuola-famiglia attraverso forme di consenso informato preventivo per attività riferite a temi attinenti all'ambito della sessualità inserite nell'ampliamento dell'offerta formativa o tra le attività extracurricolari;

    l'ordinamento scolastico già contempla, nell'alveo dell'autonomia e del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), percorsi di educazione all'affettività, alla parità, al rispetto e alla prevenzione delle violenze e discriminazioni. Tali percorsi, adeguati all'età e al livello di maturazione degli studenti, costituiscono strumenti primari di prevenzione e di tutela dei minori contro ogni forma di violenza di genere, prevaricazioni e abusi. La risposta dell'ordinamento, per essere efficace, non può certamente esaurirsi nell'introduzione di nuovi delitti o nell'inasprimento sanzionatorio, ma deve agire alla radice attraverso l'educazione e la prevenzione;

    l'articolo 1 del disegno di legge impone alle istituzioni scolastiche di richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale (per gli studenti minorenni) un consenso informato preventivo, in forma scritta, per la partecipazione ad attività riguardanti «temi attinenti all'ambito della sessualità». Il consenso deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente lo svolgimento delle attività e deve essere preceduto dalla messa a disposizione integrale dei materiali e dalla chiara indicazione di finalità, obiettivi, contenuti e modalità, inclusa l'eventuale partecipazione di soggetti esterni. In caso di mancata adesione, per le attività extracurricolari gli studenti devono astenersi dalla frequenza, mentre, se le attività rientrano nell'ampliamento del PTOF, le istituzioni scolastiche sono tenute a garantire attività alternative; è inoltre prescritta la presenza obbligatoria di un docente durante le attività;

    il testo esclude comunque dallo svolgimento di attività didattiche o progettuali su tali temi la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e, per modifica introdotta durante l'esame in Commissione, in sede referente, anche la scuola secondaria di primo grado (articolo 1, comma 5);

    l'articolo 2 stabilisce che il coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto, prevedendo che il collegio definisca criteri per la comparazione e la valutazione dei titoli e della comprovata esperienza dei soggetti medesimi, in coerenza con le finalità educative e con l'età degli studenti;

    l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che all'attuazione delle disposizioni in esame si provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri;

    con riguardo all'interesse superiore del minore, da assumere come criterio prioritario nelle scelte educative e di tutela, nonché in coerenza con l'articolo 31 della Costituzione, che impegna la Repubblica a proteggere l'infanzia e la gioventù favorendone lo sviluppo mediante gli istituti necessari (anche attraverso adeguati interventi educativi e preventivi), la preclusione generalizzata di attività su tali temi per interi gradi scolastici – fino a comprendere, per effetto della modifica introdotta in Commissione, anche la scuola secondaria di primo grado (articolo 1, comma 5) – unitamente alla subordinazione generalizzata a consenso scritto per le restanti ipotesi, risulta non necessaria né proporzionata rispetto al dichiarato obiettivo di protezione, poiché priva gli studenti di strumenti tempestivi per riconoscere situazioni di rischio, acquisire linguaggi adeguati e, ove necessario, chiedere e ricevere aiuto;

    il delineato meccanismo di autorizzazione preventiva, fondato sulla messa a disposizione integrale dei materiali e su un filtro autorizzatorio familiare riferito a un ambito tematico ampio e indeterminato, si pone in contrasto con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, poiché incide irragionevolmente sulla libertà di insegnamento e sul diritto allo studio, e con l'articolo 3 della Costituzione, che impone eguaglianza e ragionevolezza nelle scelte legislative, nonché con l'articolo 97 della Costituzione, che esige buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, in quanto interviene attraverso il disciplinamento di micro-regole procedurali e organizzative sulla progettazione didattica e sull'ampliamento dell'offerta formativa, oltre la soglia della legittima definizione di principi generali, con effetti dissuasivi sull'esercizio della libertà di insegnamento e con il rischio di disomogeneità nell'accesso ai saperi tra territori e istituti;

    la locuzione «temi attinenti all'ambito della sessualità», priva di tassonomia normativa, presenta profili di indeterminatezza suscettibili di generare una lesione della prevedibilità della disciplina, quindi incertezza applicativa e disparità di trattamento tra istituzioni scolastiche, in violazione dei canoni di ragionevolezza e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione;

    il complesso delle disposizioni incide sull'autonomia scolastica, eccedendo la funzione statale di determinazione dei principi fondamentali in materia concorrente, in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, poiché proceduralizza puntualmente tempi, modalità di messa a disposizione dei materiali e condizioni di accesso alle attività, oltre a duplicare i passaggi autorizzatori sui soggetti esterni, con conseguente svuotamento della discrezionalità pedagogica e organizzativa del collegio dei docenti e del consiglio di istituto e frizione con la natura programmatoria del PTOF;

    l'assenza di disposizioni transitorie che tutelino i piani formativi e i progetti già approvati e in corso di svolgimento, nonché l'assenza di una data certa di decorrenza della nuova disciplina, determina un rischio di paralisi organizzativa immediata, in pregiudizio del regolare svolgimento delle attività e del diritto allo studio;

    la clausola di invarianza finanziaria appare incongrua rispetto agli obblighi contestualmente introdotti – tra cui la garanzia di organizzare attività alternative e la presenza obbligatoria del docente – che postulano potenziali impieghi aggiuntivi di personale, rimodulazioni orarie e oneri gestionali. Vista la difficoltà oggettiva di adempimento a risorse invariate, ne deriva un potenziale contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, in quanto l'adempimento delle nuove prescrizioni potrebbe esigere risorse non compatibili con la copertura dichiarata a legislazione vigente,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2423-A.
N. 3. Magi.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI MERITO

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Assemblea l'A.C.2423-A recante «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico»,

    il disegno di legge di iniziativa governativa prevede disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie in relazione ad attività che riguardino tematiche dell'ambito della sessualità e disposizioni per il coinvolgimento di soggetti esterni in attività formative curriculari o extracurriculari;

    con l'approvazione di un emendamento, durante l'esame in Commissione è stato previsto che, oltre alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, anche per la scuola secondaria di primo grado siano in ogni caso escluse le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità;

    dunque, di educazione sessuale e affettiva si potrà parlare soltanto alle scuole secondarie di secondo grado, quando, secondo la letteratura scientifica, gran parte del percorso di costruzione dell'identità personale è già avvenuto. E si potrà affrontare il tema, ma solamente con il consenso dei genitori, che dovranno conoscere temi e materiale didattico;

    la legge 29 luglio 1975, n. 405 istituisce i consultori familiari pubblici per offrire assistenza sanitaria, psicologica e sociale a donne, famiglie e minori. Promuove la tutela della maternità, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e l'educazione alla sessualità;

    la legge 28 agosto 1997, n. 285 promuove la realizzazione di progetti ed iniziative sulla promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

    l'Accordo Stato-regioni del 17 gennaio 2019 «Indirizzi di policy integrate sulla Scuola che promuove salute» sottolinea che la Salute, nella sua dimensione psico-sociale, è un processo che vede impegnati i servizi sanitari e le scuole, in un dialogo intersettoriale e interistituzionale finalizzato alla co-progettazione e co-costruzione di ambienti educativi in grado di promuovere salute e benessere. Salute e Formazione sono, infatti, dimensioni intrinsecamente collegate che incidono sul benessere economico e sociale di un Paese con un notevole impatto sulle disuguaglianze sociali;

    sono diversi i progetti sull'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole approvati dalle regioni e attivati dalle Asl, attraverso i consultori familiari pubblici, e che con l'approvazione di questo provvedimento sono a rischio;

    secondo la relazione illustrativa, il disegno di legge è volto a «rafforzare l'alleanza scuola-famiglia, affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo ed educativo». In realtà si rischia di creare una discriminazione tra i ragazzi a cui i genitori daranno il consenso per svolgere attività attinenti l'ambito della sessualità e ragazzi a cui le famiglie negheranno il diritto all'istruzione su tematiche di loro interesse;

    secondo quanto previsto dal disegno di legge, la scuola dovrebbe fornire in anticipo ai genitori «tutto il materiale didattico» che verrà utilizzato e ottenere il loro consenso formale prima di poter affrontare l'argomento in classe. Una prassi che, se applicata letteralmente, rischierebbe di paralizzare ogni intervento educativo su questi temi, imponendo un controllo preventivo che non esiste per nessun'altra disciplina o progetto scolastico;

    quanto previsto dal provvedimento rappresenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, una grave ingerenza in materia di autonomia scolastica e libertà di insegnamento ed è lesiva del diritto di bambine, bambini e adolescenti ad una formazione finalizzata allo sviluppo completo della personalità;

    la richiesta di un consenso prevede la costruzione di un rapporto asimmetrico tra la scuola che elabora una proposta didattico-educativa e la famiglia che è messa nelle condizioni di accettarla o rifiutarla, un diritto di veto che limita l'autorevolezza e la professionalità dell'istituzione educativa formale per eccellenza;

    quanto previsto dal provvedimento contrasta, inoltre, con il riconoscimento e la tutela costituzionale dell'autonomia scolastica, il cui principio e valore è stato tutelato dall'articolo 117 della Costituzione, il quale nel prevedere l'istruzione tra le materie concorrenti fa espressamente «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche»;

    l'autonomia scolastica rappresenta, quindi, uno dei cardini del sistema educativo italiano, istituita per garantire maggiore flessibilità e capacità di adattamento delle scuole alle esigenze dei propri studenti e dei territori in cui operano. Con questo provvedimento l'autonomia delle istituzioni scolastiche viene scavalcata dalla paura e dalla retorica dei diritti genitoriali sull'educazione dei figli, che, però, non possono interferire nella libertà di insegnamento;

    la libertà di insegnamento è, inoltre, garantita dall'articolo 33 della Costituzione che, al primo comma, recita: «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»;

    l'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, afferma che «ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente», che «l'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni» e che «è garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.»;

    nel rispetto delle prerogative del docente, il materiale didattico, per definizione, consiste in scelte e specifiche valutazioni professionali di competenza, appunto, dei professionisti dell'educazione, in particolare degli insegnanti cui è affidato un insegnamento. Stabilire, per legge, che il materiale didattico debba essere messo a disposizione, per opportuna visione, dei genitori contrasta totalmente con la funzione educativa del docente;

    l'articolo 1, secondo comma, del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede che «l'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.»;

    come sottolineato dall'ANP, Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, occorre rimarcare che esiste una fondamentale distinzione tra progettualità curricolare ed extracurricolare. Il testo proposto, invece, pretende di equipararle quando si riferiscono all'ambito della sessualità. Le attività curriculari sono obbligatorie e dipendono dall'azione amministrativa scolastica; le attività extracurriculari sono facoltative e prevedono un coinvolgimento delle famiglie;

    l'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, prevede che «il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.»;

    con la Direttiva n. 83 del 24 novembre 2023 il Ministero dell'istruzione e del merito annuncia il progetto «Educare alle relazioni», che più che un percorso strutturato proponeva in realtà un insieme di attività extrascolastiche volontarie per le scuole superiori. All'articolo 1 prevede che «Al fine di rafforzare l'impegno verso un'azione educativa mirata alla cultura del rispetto, all'educazione alle relazioni e al contrasto della violenza maschile sulle donne, il Ministero promuove la realizzazione nelle scuole di progetti, percorsi educativi, attività pluridisciplinari e metodologie laboratoriali destinate, in particolare, agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.»;

    il piano viene ben presto sostituito dalle linee guida sull'educazione civica entrate in vigore da settembre 2024, che però dedicano alla violenza di genere solo poche righe e utilizzano anche un linguaggio piuttosto vago: nel testo infatti si legge che va riservata «particolare attenzione» al tema della violenza di genere, «per educare a relazioni corrette e rispettose», «promuovere la parità fra uomo e donna» e «far conoscere l'importanza della conciliazione vita-lavoro, dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile». Si parla poi di «individuare e illustrare i diritti fondamentali delle donne» e «sviluppare la cultura del rispetto verso ogni persona»;

    limitare o escludere la possibilità di promuovere attività educative sui temi della sessuo-affettività significa privare le giovani generazioni di strumenti fondamentali per comprendere e gestire i cambiamenti fisici ed emotivi legati alla crescita, che sono strettamente connessi alle dinamiche relazionali e alla costruzione della propria identità personale e sociale. Significa, inoltre, rinunciare a un intervento preventivo e formativo che la scuola, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni, è chiamata a garantire per la tutela del benessere psico-sociale dei minori. Evidenzia una visione settorializzata della salute pubblica che agisce ed interviene solo a valle di situazioni di disagio e problematicità senza agire preventivamente per limitarli;

    l'educazione sessuo-affettiva si occupa di accompagnare i bambini e i ragazzi nella comprensione di sé, delle proprie emozioni e dei rapporti con gli altri, in modo rispettoso e adeguato all'età. Gli studi dimostrano che intervenire precocemente favorisce lo sviluppo di relazioni sane, riduce il rischio di bullismo e violenza di genere, aiuta a riconoscere e gestire le emozioni e contribuisce alla prevenzione di comportamenti a rischio. Rinviare o censurare questi percorsi significa lasciare un vuoto educativo che sarà inevitabilmente riempito da internet, dai social network e dalla pornografia online;

    la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991, riconosce per la prima volta i bambini, le bambine e gli adolescenti quali titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici inalienabili e li vuole attivamente partecipi di tutte le decisioni che li riguardano. In particolare, l'articolo 3 (best interest of the child) prevede che l'interesse del bambino e dell'adolescente debba essere considerato in via prioritaria in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione critica e l'articolo 12 (principio dell'ascolto del minore) stabilisce che i bambini e gli adolescenti hanno il diritto a essere ascoltati in tutti i processi decisionali e gli adulti hanno il dovere di tenere in adeguata considerazione le opinioni da loro espresse;

    il soggetto di diritti nell'istituzione scolastica non è il genitore, ma lo studente. Sottrarre la scuola alla sua funzione educativa, subordinandola al consenso dei genitori, significa rinunciare a contrastare stereotipi e diseguaglianze, ridurre l'educazione a un trattamento da autorizzare e creare discriminazioni tra studenti sulla base delle scelte dei genitori. In questa logica, la scuola non è più un luogo di libertà e di confronto, ma uno spazio di controllo, dove il sapere circola solo dopo essere stato filtrato, controllato e autorizzato;

    la scuola pubblica è presidio di uguaglianza e pluralismo, non può essere teatro dei desiderata privati: di conseguenza nella sua ispirazione costituzionale, non ha lo scopo di conformare, ma di emancipare; introdurre un filtro genitoriale sui contenuti educativi significa distorcere questo compito, trasformando la libertà di insegnamento in libertà condizionata e il diritto all'istruzione in un privilegio selettivo;

    il consenso informato rischia di essere una forma di controllo, nei confronti dell'alunno e nei confronti dell'insegnante. Rischia di svuotare la scuola della sua missione riconosciuta e tutelata anche dalla Costituzione, di creare differenze tra studenti e di fare assurgere a diritti educativi prevalenti, se non esclusivi, qualsiasi convinzione e paura familiari,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2423-A.
N. 1. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.

A.C. 2423-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2423-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  La V Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge atto Camera 2423-A e abbinate, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, contenuti nel fascicolo n. 1;

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'emendamento 3.6 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.123, 1.126, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.1006, 2.01, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 e 3.8, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 3.6;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2423-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di consenso
informato preventivo delle famiglie)

  1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. Le istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, alle disposizioni del primo periodo.
  2. La partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime. Il consenso informato preventivo deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività. La richiesta di consenso esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 2. Resta fermo che, in caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, gli studenti si astengono dalla frequenza.
  3. La partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, l'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa. L'istituzione scolastica comunica ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma 2, contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle attività riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità.
  4. È garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o studenti di minore età.
  5. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche.
*1.3. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio, Piccolotti, Casu, Malavasi, Bonetti, Magi.
*1.5. Ascari, Orrico, Sportiello, Caso, Amato, Morfino, Cherchi, Quartini, Bonetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Le istituzioni scolastiche assicurano un'informazione trasparente e partecipata alle famiglie in merito a tutte le attività educative – curricolari o extracurricolari – che riguardino i temi dell'affettività, delle relazioni e della sessualità, valorizzando il Patto educativo di corresponsabilità. È richiesta comunicazione preventiva in caso di attività extracurricolari non previste dal Piano triennale dell'offerta formativa.
  2. Le istituzioni scolastiche garantiscono alle famiglie e agli studenti maggiorenni un'adeguata informazione preventiva su finalità, contenuti e modalità delle attività, nel rispetto dei principi di trasparenza e corresponsabilità. La comunicazione preventiva viene richiesta solo per attività non strutturalmente incluse nel Piano triennale dell'offerta formativa o organizzate da soggetti terzi, nel rispetto della libertà educativa e dell'autonomia scolastica.
  3. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa a carattere affettivo, relazionale o sessuale, previste dal Piano triennale, sono rese accessibili a tutti gli studenti sulla base del principio di inclusione. Le scuole possono offrire, in alternativa, percorsi educativi coerenti, garantendo alle famiglie adeguate informazioni, in forma scritta e tempestiva. Il consenso scritto può essere richiesto solo in caso di attività esterne non ancora validate dagli organi scolastici.
1.10. Ferrari, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ghio, Forattini.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
1.13. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato, Morfino, Cherchi.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 3;

   al comma 4, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: al comma precedente;

   sopprimere il comma 5.
1.14. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato, Morfino.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente,

   sopprimere il comma 2;

   al comma 3:

    primo periodo, sopprimere le parole: , secondo le modalità di cui al comma 2;

    terzo periodo, sopprimere le parole: , unitamente alle informazioni di cui al comma 2;

   al comma 4, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di cui al comma precedente.
1.15. Ascari, Orrico, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
1.16. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato, Morfino, Piccolotti.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Le istituzioni scolastiche garantiscono un'adeguata informazione preventiva alle famiglie e, a partire dalla scuola secondaria di secondo grado, anche agli studenti sulle attività attinenti all'ambito della sessualità, a cui prendono parte gli studenti, mediante comunicazione trasparente e accesso al materiale didattico, assicurando il diritto a essere pienamente informati.
1.19. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ferrari, Ghio, Malavasi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono tenute a con le seguenti: possono.
1.24. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono tenute aggiungere le seguenti: , a decorrere dall'anno scolastico 2027-28,.
1.26. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio, Perantoni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione con le seguenti: informare preventivamente i genitori e gli studenti, se maggiorenni, in merito alla partecipazione.

  Conseguentemente,

   al comma 2:

    primo periodo, sostituire le parole da: richiede il consenso informato preventivo fino alla fine del periodo con le seguenti: deve essere comunicata ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, attraverso i canali informativi utilizzati dall'istituzione scolastica.;

    secondo periodo, sostituire le parole: Il consenso informato preventivo deve essere richiesto con le seguenti: La comunicazione deve essere effettuata;

    terzo periodo, sostituire le parole: La richiesta di consenso con le seguenti: La comunicazione;

   al comma 3:

    primo periodo, sostituire le parole: richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta con le seguenti: richiede un'adeguata informazione;

    terzo periodo, sostituire le parole: richiesta di consenso con la seguente: comunicazione;

   alla rubrica, sostituire le parole: consenso informato preventivo con le seguenti: comunicazione preventiva;

   al titolo, sostituire le parole: consenso informato con le seguenti: comunicazione preventiva.
1.33. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio, Forattini, Girelli, Perantoni.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: preventivo.

  Conseguentemente:

   al comma 2:

    primo periodo, sopprimere la parola: preventivo;

    secondo periodo, sopprimere la parola: preventivo;

   al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: preventivo;

   alla rubrica, sopprimere la parola: preventivo.
1.38. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime con le seguenti: progetto formativo.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime con le seguenti: progetto formativo.
1.52. Grippo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le attività attinenti alla sessualità e all'affettività devono essere conformi a un approccio olistico, inclusivo e scientificamente fondato, in linea con le linee guida internazionali in materia di educazione sessuale comprensiva elaborate da organismi internazionali di riferimento per la salute pubblica e l'educazione, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata in educazione (Unesco). Tali linee guida assumono valore giuridicamente vincolante e costituiscono parametro obbligatorio per la progettazione, l'attuazione e la valutazione delle attività.
*1.60. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ferrari, Ghio.
*1.61. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato, Morfino.
*1.62. Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
1.66. Ascari, Orrico, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
1.67. Ascari, Orrico, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente,

   al comma 3:

    primo periodo, sopprimere le parole: , secondo le modalità di cui al comma 2;

    terzo periodo, sopprimere le parole: , unitamente alle informazioni di cui al comma 2;

   al comma 4, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di cui al comma precedente.
1.69. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: esplicita con le seguenti: può esplicitare.
1.105. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Le istituzioni scolastiche non possono in ogni caso coinvolgere soggetti o associazioni che contribuiscono al deterioramento dei diritti di genere e che pongono in essere azioni regressive volte a comprimere o eliminare le tutele esistenti per la salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti nonché della parità di genere.
1.119. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato, Morfino.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente,

   al comma 4, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di cui al comma 2;

   sopprimere il comma 5.
*1.128. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.
*1.129. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: al comma 2.
1.134. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato, Morfino.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa,.
1.144. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 3, secondo periodo sostituire le parole da: alternative, comunque comprese fino alla fine del periodo con le seguenti: finalizzate a acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità e corrette informazioni sullo sviluppo puberale, nel pieno rispetto dell'età evolutiva dei bambini e degli alunni e delle esigenze di gradualità dei percorsi educativi e formativi, in coerenza con quanto previsto dalle indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
1.1006. Giachetti, Boschi.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito è tenuto a definire le linee guida per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri per la predisposizione delle attività alternative, ai modelli organizzativi minimi e agli strumenti didattici utilizzabili e a reperire le risorse aggiuntive da destinare al personale scolastico.;

   sostituire l'articolo 3, con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

   1. Per le finalità di cui all'articolo 1, volte a garantire, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, è previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
   2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.145. Ferrari, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ghio.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa con le seguenti: finalizzate al rispetto della parità di genere e al rispetto delle differenze, incluse quelle legate all'identità e all'espressione di genere, all'orientamento sessuale e alle caratteristiche personali.
1.149. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le scuole che abbiano già avviato, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, programmi che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, per i successivi tre anni è prevista la sola trasmissione di un'informativa preventiva alle famiglie.
1.158. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In ogni caso, per tutte le attività già programmate e pubblicate nel Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof) è sufficiente inviare una comunicazione trasparente e tempestiva alle famiglie, senza obbligo di consenso preventivo scritto.
1.164. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le istituzioni scolastiche, previa deliberazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, possono decidere di non raccogliere il consenso informato scritto, limitandosi a fornire informazioni generali sulle attività previste.
1.187. Grippo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I commi 2, 3 e 4 non si applicano alle attività e ai progetti promossi e attivati nelle scuole dalle ASL, attraverso i consultori familiari pubblici, ai sensi della normativa vigente.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
1.1011. Piccolotti.

  Sopprimere il comma 5.
*1.171. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato, Morfino.
*1.172. Piccolotti.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:

  5. Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria possono essere effettuate attività didattiche e progettuali inerenti alla sessualità adeguate all'età dei destinatari.
1.173. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 5, sostituire le parole: per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado con le seguenti: per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
*1.1000. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono, Ghio.
*1.1001. Magi.
*1.1002. Latini.
*1.1005. Boschi, Giachetti.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1.1003. Boschi, Giachetti.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche.
*1.2. Grippo.
*1.6. Magi.
*1.1004. Giachetti, Boschi.
*1.1012. Piccolotti.

  Sopprimere il comma 1.
1.1013. Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: consenso con la seguente: comunicazione;

   al comma 2:

    primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva;

    secondo periodo, sostituire le parole: Il consenso informato preventivo deve essere richiesto con le seguenti: La comunicazione preventiva deve essere richiesta;

    al terzo periodo, sostituire le parole: la richiesta di consenso con le seguenti: la comunicazione preventiva;

   al comma 3:

    primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva;

    terzo periodo, sostituire le parole: richiesta di consenso con le seguenti: comunicazione preventiva;

   alla rubrica, sostituire le parole: consenso informato preventivo con le seguenti: comunicazione preventiva;

   al titolo, sostituire le parole: consenso informato preventivo con le seguenti: comunicazione preventiva.
1.11. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Sopprimere il comma 1.
*1.17. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.18. Ascari, Orrico, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Le istituzioni scolastiche garantiscono un'adeguata informazione preventiva alle famiglie e, a partire dalla scuola secondaria di secondo grado, anche agli studenti sulle attività attinenti all'ambito della sessualità, a cui prendono parte gli studenti, mediante comunicazione trasparente e accesso al materiale didattico, assicurando il diritto a essere pienamente informati.
1.20. Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: preventivo.

  Conseguentemente:

   1) ai commi 2 e 3, ovunque ricorra, sopprimere la parola: preventivo;

   2) alla rubrica, sopprimere la parola: preventivo.
1.37. Grippo.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché ad acquisire tale consenso fino alla fine del periodo.
1.48. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti con le seguenti: dare comunicazione alle famiglie e agli studenti all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le con le seguenti: alla descrizione delle finalità educativo-didattiche delle.
1.34. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione con le seguenti: informare preventivamente i genitori e gli studenti, se maggiorenni, in merito alla partecipazione.

  Conseguentemente:

   1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: richiede il consenso informato preventivo fino alla fine del periodo con le seguenti: deve essere comunicata ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, attraverso i canali informativi utilizzati dall'istituzione scolastica.;

   2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il consenso informato preventivo deve essere richiesto con le seguenti: La comunicazione deve essere effettuata;

   3) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta con le seguenti: richiede un'adeguata informazione.
1.32. Grippo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti con le seguenti: alla presentazione e condivisione con i genitori e con gli studenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: messa a disposizione fino a: utilizzare per le con le seguenti: descrizione delle finalità educativo-didattiche delle.
1.31. Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le con le seguenti: a descrivere le finalità educativo-didattiche delle.
1.49. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva.

  Conseguentemente:

   1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva;

   2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo deve essere richiesto con le seguenti: la comunicazione preventiva deve essere richiesta;

   3) al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: la richiesta di consenso con le seguenti: la comunicazione preventiva;

   4) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva;

   5) alla rubrica, sostituire le parole: consenso informato preventivo con le seguenti: comunicazione preventiva;

   6) al titolo, sostituire le parole: consenso informato preventivo con le seguenti: comunicazione preventiva.
1.36. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva.

  Conseguentemente:

   1) sostituire il comma 2, con il seguente:

   «2. La comunicazione esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 2.»;

   2) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva;

   3) alla rubrica, sostituire le parole: consenso informato preventivo con le seguenti: comunicazione preventiva;

   4) al titolo, sostituire le parole: consenso informato preventivo con le seguenti: comunicazione preventiva.
1.35. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per opportuna visione, del materiale didattico con le seguenti: del piano didattico.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per opportuna visione, del materiale didattico con le seguenti: del piano didattico.
1.50. Grippo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: materiale con la seguente: programma.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: materiale con la seguente: programma.
1.54. Grippo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono tenute a con le seguenti: possono.

  Conseguentemente:

   1) al medesimo comma 1, sopprimere le parole: nonché ad acquisire tale consenso;

   2) al comma 2, sostituire le parole: La partecipazione alle attività extracurricolari con le seguenti: Per la partecipazione alle attività extracurricolari e le parole: richiede il consenso con le seguenti: può essere richiesto il consenso;

   3) al comma 3, sostituire le parole: La partecipazione alle attività con le seguenti: Per la partecipazione alle attività e le parole: richiede il consenso con le seguenti: può essere richiesto il consenso.
*1.22. Grippo.
*1.23. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono tenute aggiungere le seguenti: , a decorrere dall'anno scolastico 2026-27,.
**1.28. Grippo.
**1.29. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
**1.30. Magi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono tenute aggiungere le seguenti: , a decorrere dall'anno scolastico 2027-28,.
*1.25. Grippo.
*1.27. Magi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: eventuali attività aggiungere la seguente: extracurricolari.
1.40. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: eventuali attività aggiungere la seguente: extracurricolari.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: curricolari ed.
1.39. Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole da: , nonché ad fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:

   al comma 2:

    al primo periodo sopprimere le parole da: «acquisito» fino alla fine del periodo;

    sopprimere il terzo e quarto periodo;

   al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
1.1007. Boschi, Giachetti.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*1.57. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.58. Ascari, Orrico, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono essere previste in ogni caso attività dedicate al rispetto della parità di genere, delle differenze e delle caratteristiche personali.
1.59. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
1.1017. Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2.
*1.68. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.1014. Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
1.70. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che riguardino temi fino alla fine del comma, con le seguenti: è preceduta da un'adeguata comunicazione alle famiglie e agli studenti, con la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti. Per le attività extracurricolari straordinarie e non previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof), il dirigente scolastico può richiedere il consenso scritto agli esercenti la responsabilità genitoriale o agli studenti, se maggiorenni.
1.71. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ferrari, Ghio.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: acquisito fino alla fine del periodo.
1.76. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: acquisito fino alla fine del secondo periodo.
1.75. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , in forma scritta,.

  Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , in forma scritta,.
*1.72. Grippo.
*1.73. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.74. Magi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: messa a disposizione fino alla fine del periodo, con le seguenti: presentazione di una sintesi dei contenuti educativi utilizzati nelle attività.
**1.77. Grippo.
**1.78. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: messa a disposizione fino alla fine del periodo, con le seguenti: comunicazione sintetica degli strumenti formativi previsti per le attività.
*1.81. Grippo.
*1.82. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: messa a disposizione fino alla fine del periodo, con le seguenti: descrizione sintetica del materiale didattico utilizzato nelle attività.
1.79. Grippo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: messa a disposizione, fino a: utilizzare per le con le seguenti: descrizione delle finalità educativo-didattiche delle.

  Conseguentemente:

   1) al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: entro il settimo fino alla fine del periodo, con le seguenti: nell'ambito delle prime due settimane d'inizio delle attività didattiche;

   2) al medesimo comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo con le seguenti: per la presentazione e la condivisione del piano dell'offerta formativa.
1.89. Piccolotti.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: assicurandone altresì la disponibilità in formato digitale, consultabile dai genitori e dagli studenti mediante gli strumenti informatici messi a disposizione dalla scuola.
1.83. Grippo.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , garantendone la disponibilità in formato digitale attraverso il registro elettronico o altre piattaforme informatiche adottate dall'istituzione scolastica.
1.85. Grippo.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo altresì la pubblicazione in formato digitale sui canali ufficiali dell'istituzione scolastica.
*1.87. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.88. Grippo.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
**1.90. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.
**1.91. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: settimo.
*1.92. Grippo.
*1.93. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: settimo con la seguenti: secondo.
1.95. Grippo.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: settimo con la seguente: quarto.
1.99. Grippo.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: settimo con la seguente: quinto.
*1.101. Grippo.
*1.102. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: settimo con la seguente: terzo.
1.97. Grippo.

  Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1.103. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: , gli obiettivi educativi e formativi.
1.108. Grippo.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: , i contenuti.
1.110. Grippo.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: , i temi.
1.114. Grippo.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: le finalità,.
*1.106. Grippo.
*1.107. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: , oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti.
1.116. Grippo.

  Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole da: esplicita fino alla fine del periodo, con le seguenti: può esplicitare argomenti e modalità di svolgimento delle attività.
1.104. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
1.118. Ascari, Orrico, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.

  Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.
*1.120. Ascari, Orrico, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.
*1.122. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: si astengono dalla frequenza con le seguenti: che si astengono dalla frequenza sono tenuti a partecipare ad attività scolastiche o extra scolastiche afferenti agli ambiti dell'educazione civica, dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, dell'educazione alla salute e al benessere e dell'educazione ai media e all'informazione.
**1.123. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
**1.126. Grippo.

  Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: si astengono con le seguenti: possono astenersi.
1.127. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: In caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado partecipano a attività finalizzate a acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità nel pieno rispetto dell'età evolutiva degli alunni e delle esigenze di gradualità dei percorsi educativi e formativi, in coerenza con quanto previsto dalle indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. L'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, le attività di cui al periodo precedente.
1.1008. Giachetti, Boschi.

  Sopprimere il comma 3.
*1.131. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.1015. Piccolotti.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , secondo le modalità di cui al comma 2.
**1.136. Grippo.
**1.138. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
**1.139. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato, Morfino.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: richiede con le seguenti: può richiedere.
1.135. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1.1016. Piccolotti.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*1.140. Piccolotti.
*1.141. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.
*1.142. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa,.
1.143. Grippo.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa con le seguenti: afferenti agli ambiti dell'educazione civica, dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, dell'educazione alla salute e al benessere e dell'educazione ai media e all'informazione.
*1.146. Grippo.
*1.147. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa con le seguenti: finalizzate al rispetto della parità di genere e al rispetto delle differenze, incluse quelle legate all'identità e all'espressione di genere, all'orientamento sessuale e alle caratteristiche personali.
1.148. Grippo.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa con le seguenti: orientate all'approfondimento delle materie afferenti all'educazione civica, con l'obiettivo di rafforzare le competenze degli studenti in materia di cittadinanza, legalità e partecipazione civica.
*1.150. Grippo.
*1.151. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa con le seguenti: finalizzate alla preparazione degli studenti alle competenze trasversali, personali e sociali maggiormente richieste in ambito lavorativo.
**1.152. Grippo.
**1.153. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa con le seguenti: finalizzate alla preparazione degli studenti alle competenze trasversali, personali e sociali.
*1.154. Grippo.
*1.155. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le scuole che abbiano già avviato, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, programmi che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, per i successivi tre anni è prevista la sola trasmissione di un'informativa preventiva alle famiglie.
**1.157. Grippo.
**1.160. Magi.
**1.161. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato, Morfino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In ogni caso, per tutte le attività già programmate e pubblicate nel Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof) è sufficiente inviare una comunicazione trasparente e tempestiva alle famiglie, senza obbligo di consenso preventivo scritto.
*1.162. Grippo.
*1.163. Magi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le istituzioni scolastiche, previa deliberazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, possono decidere di non raccogliere il consenso informato scritto, limitandosi a fornire informazioni generali sulle attività previste.
**1.188. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
**1.189. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato.

  Sopprimere il comma 5.
*1.168. Grippo.
*1.169. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.170. Magi.
*1.1009. Giachetti, Boschi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. I contenuti e le modalità delle attività didattiche e progettuali di cui ai commi precedenti sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale.
1.1010. Boschi, Giachetti.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e la scuola primaria.
*1.176. Grippo.
*1.177. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 5, sopprimere le parole: la scuola dell'infanzia e.
**1.174. Grippo.
**1.175. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 5, sopprimere le parole: nonché ogni altra eventuale attività.
*1.181. Grippo.
*1.182. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 5, sostituire le parole da: sono escluse fino alla fine del comma, con le seguenti: le attività didattiche che trattano tematiche relative alla corporeità, alle emozioni, al rispetto reciproco e alla costruzione di relazioni sane e positive possono essere previste nel rispetto della gradualità, dell'età e del livello di maturazione degli alunni, nel quadro delle Indicazioni nazionali e del Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof).
**1.178. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ferrari, Ghio.
**1.179. Piccolotti.

  Al comma 5, sostituire la parola: escluse con la seguente: favorite.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , al fine di agevolare il dovuto approfondimento naturale-scientifico che è coerente con lo sviluppo psico-fisico in via di formazione in età infantile e preadolescenziale.
1.180. Piccolotti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono essere previste in ogni caso attività dedicate al rispetto della parità di genere, delle differenze e delle caratteristiche personali.
1.183. Grippo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6. Al fine di garantire la coerenza della didattica già svolta dall'istituto, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli istituti scolastici che hanno avviato e svolgono annualmente attività didattiche e progettuali, nonché ogni altra eventuale attività, aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1.184. Grippo.
*1.185. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.186. Magi.

A.C. 2423-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche)

  1. Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 2.
(Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche)

  Sopprimerlo.
*2.2. Manzi, Ghio.
*2.4. Ascari, Morfino.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il collegio dei docenti definisce aggiungere le seguenti: , ogni anno ed entro l'anno scolastico precedente,.
2.26. Grippo.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 2.
(Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2.
*2.1. Grippo.
*2.5. Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Il coinvolgimento con le seguenti: L'eventuale coinvolgimento.
2.6. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e all'approvazione del consiglio di istituto.
*2.7. Grippo.
*2.8. Manzi, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e all'approvazione con le seguenti: e alla successiva informazione.
**2.10. Grippo.
**2.11. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo dopo le parole: all'approvazione del consiglio d'istituto aggiungere le seguenti: , qualora non abbiano già svolto attività simili all'interno dell'istituto nell'anno scolastico precedente.
2.1000. Magi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che devono selezionarli tra professionisti accreditati presso enti pubblici o riconosciuti dalla comunità scientifica.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: oggetto dell'intervento aggiungere le seguenti: , prestando particolare attenzione alla comprovata esperienza e formazione in ambito educativo, psicologico, socio-sanitario e alle pari opportunità,.
2.12. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora non abbiano già svolto attività simili all'interno dell'istituto negli anni scolastici precedenti.
*2.13. Grippo.
*2.14. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora non abbiano già svolto attività simili all'interno dell'istituto nei tre anni scolastici precedenti.
**2.15. Grippo.
**2.16. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora non abbiano già svolto attività simili all'interno dell'istituto nei due anni scolastici precedenti.
2.17. Grippo.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora non abbiano già svolto attività simili all'interno dell'istituto nell'anno scolastico precedente.
*2.19. Grippo.
*2.20. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2.22. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il collegio dei docenti definisce i criteri in base ai quali procedere alla valutazione delle competenze e dell'esperienza dei soggetti esterni di cui al comma 1.
2.23. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole da: «Ai fini della» a: «dei titoli e della» con le seguenti: «L'individuazione dei soggetti esterni di cui al primo periodo avviene tenendo conto della».
2.1001. Boschi, Giachetti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: soggetti esterni di cui al primo periodo, aggiungere le seguenti: esclusivamente nel caso di prime collaborazioni.
*2.24. Grippo.
*2.25. Manzi, Ghio.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il collegio dei docenti definisce aggiungere le seguenti: , ogni anno ed entro l'anno scolastico precedente,.
2.27. Manzi, Ghio.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: dei titoli e.
2.28. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento.
2.29. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
*2.30. Grippo.
*2.31. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del periodo, con le seguenti: . Per tali attività, il collegio dei docenti garantisce, nella scelta dei soggetti esterni, il rispetto del principio di pluralismo e il confronto tra differenti approcci culturali, etici e scientifici.
2.32. Grippo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche non possono in ogni caso coinvolgere soggetti o associazioni che contribuiscono al deterioramento dei diritti di genere e che pongono in essere azioni regressive volte a comprimere o eliminare le tutele esistenti per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nonché la parità di genere.
2.34. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato, Morfino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione a tali attività, il collegio dei docenti assicura che il coinvolgimento di soggetti esterni avvenga garantendo la presenza, in misura paritaria, di esperti o rappresentanti che esprimano posizioni tra loro non omogenee sulle tematiche oggetto dell'intervento.
*2.35. Grippo.
*2.36. Manzi, Ghio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti individuati ai sensi del presente comma sono selezionati in modo da garantire, in misura paritaria, la rappresentanza di differenti orientamenti e posizioni culturali, etiche e scientifiche in materia.
**2.37. Grippo.
**2.39. Manzi, Ghio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione a tali attività, i soggetti esterni sono individuati in modo da garantire il pluralismo delle posizioni, nel rispetto del principio di imparzialità e della libertà di insegnamento.
*2.41. Grippo.
*2.42. Manzi, Ghio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il consiglio di istituto assicura forme di consultazione con i rappresentanti dei genitori e degli studenti, al fine di garantire trasparenza e condivisione sugli interventi proposti.
**2.43. Grippo.
**2.44. Manzi.

  Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Il consiglio di istituto promuove il coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nelle fasi di definizione e valutazione delle attività formative, al fine di favorire partecipazione attiva e responsabilità condivisa.
*2.45. Grippo.
*2.47. Manzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la massima trasparenza, il consiglio di istituto rende disponibili ai rappresentanti dei genitori e degli studenti i criteri di selezione dei soggetti esterni e i relativi esiti.
**2.48. Grippo.
**2.49. Manzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. L'individuazione di soggetti esterni da parte delle istituzioni scolastiche per attività progettuali o educative rivolte agli studenti, di cui al comma 1, avviene anche sulla base di criteri oggettivi e pubblici, previamente deliberati dal collegio dei docenti, fondati su titoli culturali e professionali, competenza scientifica, esperienza educativa, coerenza con l'età e il livello di maturazione degli studenti, non conflittualità con il Piano triennale dell'offerta formativa e coerenza con i valori e gli impegni assunti nel Patto educativo di corresponsabilità.
2.50. Ferrari, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ghio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Carriera alias)

  1. Le istituzioni scolastiche garantiscono agli studenti di poter vivere in un ambiente sereno, attento alla tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza e al rispetto reciproco in attuazione dei principi di libertà e di inviolabilità della persona e del diritto all'identità personale.
  2. Nelle scuole di ogni ordine e grado è prevista l'attivazione della carriera alias per gli studenti che ne facciano richiesta, indipendentemente dall'eventuale avvio di percorsi di affermazione di genere e senza la necessità di presentare alcuna certificazione. In caso di minorenni, la richiesta di cui al primo periodo richiede il consenso dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di mancato consenso, le istituzioni scolastiche possono valutare l'opportunità di attivare comunque la carriera alias e di contestualmente attivare lo sportello psicologico per la famiglia.
  3. Al fine di favorire un ambiente scolastico sereno, accogliente e inclusivo, le istituzioni scolastiche devono garantire spazi che rispettino le necessità di tutte le soggettività che frequentano la scuola. È cura della singola istituzione scolastica prevedere spazi gender free all'interno dei servizi igienici e degli spogliatoi.
  4. Le competizioni sportive scolastiche rappresentano un'importante attività formativa, contribuendo allo sviluppo fisico, mentale e sociale degli studenti. Esse promuovono l'acquisizione di competenze trasversali, come il lavoro di squadra, il rispetto delle regole e la gestione delle emozioni, oltre a favorire uno stile di vita sano e attivo. La partecipazione degli studenti alle competizioni sportive scolastiche deve tener conto del benessere di tutti gli studenti e quindi di tutte le varie soggettività presenti nella scuola anche al fine di prevenire e contrastare ogni tipo di discriminazione di genere e omolesbobitransfobica. Qualora le competizioni assumano carattere agonistico, si rimanda ai regolamenti delle relative federazioni.
2.01. Piccolotti.

A.C. 2423-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  Sopprimerlo.
3.3. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, volte a garantire, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ghio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Valutazione e monitoraggio)

  1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove il monitoraggio delle attività educative relative alla sessualità e all'affettività, anche attraverso il coinvolgimento della società civile, delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché di enti e organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dell'infanzia e nei temi educativi, in particolare riguardo all'educazione all'affettività, alla sessualità e al rispetto, al fine di valutare l'impatto di tali interventi sugli apprendimenti, sul benessere psicosociale degli studenti e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il monitoraggio tiene conto del punto di vista degli studenti e delle famiglie attraverso strumenti partecipativi e inclusivi.
  2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del monitoraggio di cui al comma 1.
  3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.02. Manzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle attività didattiche e progettuali, nonché ad ogni altra eventuale attività, aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità già avviate alla data di entrata in vigore della legge medesima, fino alla loro conclusione.
3.05. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Grippo.
*3.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*3.5. Magi.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
3.7. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3.8. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato, Morfino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Valutazione e monitoraggio)

  1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove il monitoraggio delle attività educative relative alla sessualità e all'affettività, anche attraverso il coinvolgimento della società civile, delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché di enti e organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dell'infanzia e nei temi educativi, in particolare riguardo all'educazione all'affettività, alla sessualità e al rispetto, al fine di valutare l'impatto di tali interventi sugli apprendimenti, sul benessere psicosociale degli studenti e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il monitoraggio tiene conto del punto di vista degli studenti e delle famiglie attraverso strumenti partecipativi e inclusivi.
  2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del monitoraggio di cui al comma 1.
  3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.03. Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Valutazione e monitoraggio)

  1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove il monitoraggio delle attività educative relative alla sessualità e all'affettività, anche attraverso il coinvolgimento della società civile, delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché di enti e organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dell'infanzia e nei temi educativi, in particolare riguardo all'educazione all'affettività, alla sessualità e al rispetto, al fine di valutare l'impatto di tali interventi sugli apprendimenti, sul benessere psicosociale degli studenti e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il monitoraggio tiene conto del punto di vista degli studenti e delle famiglie attraverso strumenti partecipativi e inclusivi.
  2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del monitoraggio di cui al comma 1.
3.04. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato, Morfino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle attività didattiche e progettuali, nonché ad ogni altra eventuale attività, aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità già avviate alla data di entrata in vigore della legge medesima, fino alla loro conclusione.
3.07. Grippo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
*3.08. Grippo.
*3.09. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3.011. Grippo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3.012. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore l'anno scolastico successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3.01000. Magi.