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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 18 novembre 2025

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 2528

Ddl n. 2528 – Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

Tempo complessivo: 16 ore e 40 minuti, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 8 ore e 40 minuti.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti 1 ora
(con il limite massimo di 11 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 50 minuti 6 ore
Fratelli d'Italia 41 minuti 50 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 44 minuti 57 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti 38 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 34 minuti 35 minuti
MoVimento 5 Stelle 40 minuti 46 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 32 minuti 29 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 32 minuti 29 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 23 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 30 minuti 27 minuti
Misto: 31 minuti 26 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 14 minuti
  +Europa 13 minuti 12 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 18 novembre 2025.

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gebhard, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gebhard, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 novembre 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   BORDONALI: «Disposizioni per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista» (2702).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  COLOSIMO ed altri: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di accertamenti per la concessione dei benefìci penitenziari e di provvedimenti e reclami in materia di permessi, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici» (2559) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):

  PATRIARCA e BOSCAINI: «Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e altre disposizioni in materia di zone di rispetto circostanti le aree cimiteriali» (2552) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  MARIANNA RICCIARDI ed altri: «Istituzione dell'Autorità indipendente per l'efficienza del Servizio sanitario nazionale mediante trasformazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali» (2616) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 455).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro internazionale radio medico (CIRM), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 456).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 457).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 458).

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Italia trasporto aereo (ITA) Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 459).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 13 novembre 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 18 novembre 2025, ha trasmesso il documento dal titolo «Il contrasto alla guerra ibrida: una strategia attiva».

  Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Trasmissione dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, autorizzata, in data 6 novembre 2025, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 novembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Francia a aderire alla Convenzione interamericana per la protezione e la conservazione delle tartarughe marine (COM(2025) 689 final);

   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione, nonché alla conclusione, a nome dell'Unione, di un accordo tra l'Unione europea, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, che stabilisce le regole di partecipazione dell'Islanda alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura (COM(2025) 692 final e COM(2025) 693 final), corredate dei rispettivi allegati (COM(2025) 692 final – Annex e COM(2025) 693 final – Annex);

   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione, a nome dell'Unione, nonché alla firma, a nome dell'Unione, di un accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, che stabilisce le regole di partecipazione del Regno di Norvegia alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura (COM(2025) 694 final e COM(2025) 696 final), corredate dei rispettivi allegati (COM(2025) 694 final – Annex e COM(2025) 696 final – Annex).

  La proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione (COM(2025) 685 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 15 novembre 2025, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 novembre 2025.

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 15 novembre 2025.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 nonché degli articoli 1, 13, commi da 8 a 11, 21, 22 e 23 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 (346).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 28 dicembre 2025. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 dicembre 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza per il mantenimento degli attuali confini del Parco regionale dell'Adamello – 3-02150

A)

   DORI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   il Parco regionale dell'Adamello si estende per circa 51.000 ettari e rappresenta un corridoio ecologico di primaria importanza per la biodiversità, collegando il Parco dello Stelvio, dell'Adamello-Brenta e il parco nazionale svizzero dell'Engadina;

   il parco ospita il ghiacciaio più esteso d'Italia, la cui superficie si è ridotta da 19 chilometri quadrati nel 1957 a 17,7 chilometri quadrati nel 2015, con perdite di massa fino a 12 metri negli anni recenti e una perdita annuale di 14 milioni di metri cubi d'acqua, pari a 5.600 piscine olimpioniche;

   nel solo 2024, il ghiacciaio ha subito un arretramento frontale di 3 metri, con fusione segnalata fino alla quota di 3.100 metri, mentre sul fronte climatico si sono registrati 146 eventi meteorologici estremi nelle Alpi, con impatti negativi sugli habitat montani e sulle specie alpine più sensibili come camosci, lepre bianca, ermellino, pernice bianca e varie piante glaciali altamente specializzate;

   da nove anni il parco è privo di un direttore, condizione che ne limita la capacità gestionale, accentuando la fragilità dell'area e la sua esposizione alle pressioni antropiche;

   in tale contesto, il 17 luglio 2025 il consiglio regionale della Lombardia ha approvato un ordine del giorno che prevede l'istituzione di un tavolo permanente tra regione e comuni, con l'obiettivo di ridefinire la governance del parco, includendo esplicitamente la possibilità di modificarne i confini in funzione delle «esigenze dei centri urbanizzati». Successivamente, il 28 luglio 2025, la comunità montana della Valle Camonica ha approvato il documento «Linee di indirizzo per il Parco dell'Adamello», contenente le proposte da sottoporre al tavolo regionale di lavoro;

   la proposta prevede un drastico ridimensionamento del Parco, riducendone la superficie da circa 51.000 a 31.000 ettari e innalzando il confine regolamentare fino a 1.600 metri di altitudine, con l'esclusione di diversi centri abitati – tra cui Ponte di Legno, Bienno e Cimbergo – dal perimetro dell'area protetta, una misura che renderebbe disponibili 20.000 ettari per nuove edificazioni, con il concreto rischio di speculazione edilizia e gravi ripercussioni sull'equilibrio idrogeologico e sulla conservazione della biodiversità;

   numerose associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente Lombardia, Chimera, Enpa Brescia, Lac, Lipu e il Comitato in difesa del Parco dell'Adamello, hanno espresso forte opposizione alla proposta, in quanto esclude dalla protezione boschi, fauna alpina e ambienti sensibili, aprendo alla cementificazione di aree oggi naturali;

   durante un incontro pubblico, tenutosi a Breno (Brescia), il comitato ha richiesto il ritiro immediato della proposta, la nomina urgente di un direttore con piena autonomia tecnica e l'avvio di una valutazione di incidenza indipendente su interventi in alta quota, come la centralina idroelettrica nella Valle Adamé (quota 2.100 metri), su cui sono stati segnalati difetti strutturali e assenza di deflusso minimo vitale;

   a giudizio dell'interrogante, la revisione dei confini del Parco dell'Adamello contrasta con le direttive europee Habitat e Uccelli, nonché con la recente Nature Restoration Law, che impone agli Stati membri il ripristino di almeno il 20 per cento degli ecosistemi degradati entro il 2030;

   la riduzione del 40 per cento dell'area del parco comporterebbe una grave perdita di funzionalità ecologica e capacità di adattamento, mettendo a repentaglio la protezione del paesaggio alpino, degli equilibri idrogeologici e della biodiversità –:

   se i Ministri interrogati intendano adottare iniziative di competenza, in raccordo con gli enti interessati, per il mantenimento degli attuali confini del Parco regionale dell'Adamello, preservando la biodiversità e gli habitat del parco, coerentemente con gli impegni nazionali ed europei in materia di tutela delle aree protette e conservazione della biodiversità.
(3-02150)


Iniziative, anche di carattere normativo, volte a potenziare l'operato delle forze dell'ordine con riguardo alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del borseggio – 3-02322

B)

   MARIANNA RICCIARDI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il fenomeno del borseggio è in preoccupante aumento in molte città italiane, in particolare nei principali centri urbani e turistici quali Roma, Milano, Napoli, Firenze e Venezia, con effetti diretti sulla percezione della sicurezza, sul decoro urbano e sull'attrattività turistica;

   la riforma del processo penale introdotta con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia) ha incluso tra i reati procedibili a querela anche il furto semplice e altre fattispecie contro il patrimonio, riducendo pertanto la possibilità di esercizio dell'azione penale d'ufficio in numerosi casi di borseggio, anche in presenza di gravi indizi o precedenti specifici;

   con decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, tutela del territorio e contrasto ai reati predatori», convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, sono state introdotte alcune disposizioni specificamente rivolte al contrasto del borseggio, tra cui il divieto di accesso a stazioni ferroviarie, metropolitane, porti e aeroporti per soggetti già condannati o denunciati per reati contro il patrimonio o la persona commessi in tali luoghi; l'obbligo per il giudice, nei casi di condanna con sospensione condizionale della pena, di disporre la misura interdittiva dell'accesso;

   tali misure, seppur orientate alla dissuasione, a parere dell'interrogante rischiano di avere un impatto limitato sull'effettivo contrasto al borseggio, poiché non affrontano in modo strutturale né la questione della procedibilità del reato, né la carenza di risorse investigative e giudiziarie dedicate;

   le vittime del borseggio sono spesso turisti o non residenti, i quali, in caso di recupero dei documenti sottratti, tendono a non sporgere denuncia oppure incontrano difficoltà nel seguire l'iter giudiziario, anche a causa di complessità burocratiche e lungaggini procedurali, con la conseguenza che l'effetto deterrente si ottiene sulla vittima e non sul colpevole;

   la previsione di divieti di accesso a luoghi pubblici appare difficilmente applicabile nei contesti metropolitani, dove l'identificazione preventiva dei soggetti risulta complessa e poco efficace in assenza di controlli capillari e continui;

   le condotte di borseggio sono spesso poste in essere da soggetti appartenenti a gruppi organizzati, che operano in modo seriale e coordinato, e che facilmente eludono divieti puramente amministrativi;

   numerose segnalazioni provenienti da amministrazioni locali, forze dell'ordine e associazioni dei commercianti evidenziano l'insufficienza degli strumenti di prevenzione e di repressione disponibili, anche in ragione della difficoltà di rendere pienamente operative, in modo sistematico, le misure interdittive previste dal decreto-legge n. 48 del 2025 –:

   se il Governo intenda avviare un monitoraggio puntuale, sistematico e trasparente sugli effetti concreti del decreto-legge n. 48 del 2025 in relazione alla riduzione degli episodi di borseggio nei principali nodi del trasporto pubblico e nei centri urbani ad alta affluenza;

   se il Governo non ritenga opportuno valutare l'adozione di iniziative di carattere normativo volte al ripristino della procedibilità d'ufficio per il reato di furto con destrezza (borseggio), anche in assenza di querela della persona offesa, al fine di consentire una repressione più tempestiva ed efficace del fenomeno;

   se siano allo studio ulteriori iniziative normative o amministrative per rafforzare l'azione delle forze dell'ordine nella prevenzione e repressione dei borseggi, compresa l'istituzione di nuclei specializzati nelle aree più colpite, la dotazione di dispositivi portatili per il riconoscimento contestuale al fermo e l'apertura di sportelli di pubblica sicurezza in prossimità dei mezzi pubblici ove sia possibile sporgere denuncia in modo più agevole e immediato;

   se sia nella disponibilità del Governo una stima aggiornata del numero di episodi giornalieri di borseggio e dell'andamento complessivo del fenomeno, con particolare riferimento ai principali centri urbani;

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dell'attuale dotazione di personale di vigilanza privata operante nel trasporto pubblico, impiegato per il contenimento del fenomeno del borseggio.
(3-02322)


Iniziative di competenza relative alla carenza di personale amministrativo presso le procure – 3-02323

C)

   BAKKALI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'efficienza del sistema della giustizia è una questione essenziale per i cittadini, oltre che per lo stesso sviluppo del nostro Paese;

   per questo appaiono molto preoccupanti i dati che evidenziano sempre maggiori carenze di personale presso le procure della Repubblica;

   infatti, su tutto il territorio nazionale si registra da tempo una sempre maggiore carenza del personale amministrativo negli uffici giudiziari, che, oltre a non consentire la concreta attuazione degli obiettivi posti in essere dalle istituzioni nazionali e internazionali, sta mettendo a repentaglio le attività quotidiane delle procure della Repubblica;

   ad esempio, appare di particolare gravità la scopertura che si sta registrando nel personale della procura della Repubblica presso il tribunale di Ravenna;

   risulta, infatti, all'interrogante, che la pianta organica della citata procura prevede 38 unità di personale amministrativo, ma al 30 giugno 2025 la percentuale di scopertura è pari al 32 per cento, che aumenta sino al 40 per cento se si considera che due unità, in teoria impiegate nella procura, svolgono le loro mansioni altrove;

   risulta ancora all'interrogante che a gennaio 2026 due unità di personale andranno in pensione, portando la percentuale di scopertura al 46 per cento. Se poi, come possibile, anche altre figure professionali venissero distaccate dalla procura, come richiesto, la citata percentuale salirebbe a quasi il 60 per cento;

   si tratta di dati che se confermati non potrebbero che essere molto preoccupanti, facendo temere che la stessa azione della procura potrebbe essere compromessa, o comunque fortemente limitata, dalla sempre maggiore carenza di personale;

   si tratta, come detto, solo di un esempio tra molti di una riduzione del personale amministrativo che fa temere pesanti ricadute su tutto il sistema della giustizia –:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per rimediare alla generale grave carenza di personale che affligge sempre di più le nostre procure.
(3-02323)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2025, N. 146, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INGRESSO REGOLARE DI LAVORATORI E CITTADINI STRANIERI, NONCHÉ DI GESTIONE DEL FENOMENO MIGRATORIO (A.C. 2643-A)

A.C. 2643-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

  La V Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge atto Camera 2643-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, contenuti nel fascicolo n. 1;

  rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 4.3 e 9.1 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.5, 2.2, 2.7, 2.19, 2.21, 2.01, 2.02, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.04, 5.1, 5.2, 5.4, 5.05, 5.06, 5.07, 6.01, 8.2 e 8.3, in quanta suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 4.3 e 9.1;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2643-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri)

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

   b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

   c) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

   d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

   e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

   f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

   g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

   h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Articolo 2.
(Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri)

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

   «2-bis.1. I datori di lavoro, ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-bis, nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.»;

   b) all'articolo 24, comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2».

Articolo 3.
(Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno)

  1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

   «9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.».

Articolo 4.
(Armonizzazione dei termini in materia di permessi rilasciati per casi speciali)

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18:

    1) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per l'inserimento socio-lavorativo o»;

    2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»;

   b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»;

   c) all'articolo 18-ter, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o».

  2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 3,».
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Articolo 5.
(Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità)

  1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028» e dopo le parole: «entro il numero massimo» è inserita la seguente: «annuo».

Articolo 6.
(Programmi di attività di volontariato)

  1. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

  1. All'articolo 29, comma 8, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

Articolo 8.
(Proroga del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti)

  1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «nonché delle organizzazioni del Terzo settore» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e degli enti religiosi civilmente riconosciuti»;

   b) il comma 3 è abrogato.

Articolo 9.
(Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera)

  1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attività d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Articolo 10.
(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa)

  1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, le parole «Fino al 31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027».

Articolo 11.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 12.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2643-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

   «a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo, le parole: “sette giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici giorni”;

   a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: “otto giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici giorni”»;

    dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

   «b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: “otto giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici giorni”;

   b-ter) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   “2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce”»;

    alla lettera c), capoverso 1.1, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

    alla lettera d), le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

    alla lettera e), le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

    alla lettera f), le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

    alla lettera g), capoverso 7-bis, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

    alla lettera h), capoverso 4-bis, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

   alla rubrica, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al capoverso 2-bis.1:

      al primo periodo, le parole: «I datori di lavoro, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro ovvero», al secondo periodo, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

      è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4»;

     al capoverso 2-bis.2:

      al primo periodo, le parole: «fino a un massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «non più di»;

      al secondo periodo, le parole: «le organizzazioni datoriali di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro», le parole: «all'articolo 24-bis, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 24-bis nonché», dopo le parole: «o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,» sono inserite le seguenti: «e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003,» e le parole: «al volume di affari o ai ricavi» sono sostituite dalle seguenti: «al volume degli affari o dei ricavi»;

    dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al secondo periodo, dopo le parole: “Il nulla osta è rilasciato” sono inserite le seguenti: “, nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta nominativa di cui al primo periodo,”;

    2) al terzo periodo, le parole: “ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro” sono soppresse.

    3) al sesto periodo, dopo le parole: “le generalità dei partecipanti” sono inserite le seguenti: “e dei datori di lavoro, ove conosciute”;

    4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le medesime finalità di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute”»;

    alla lettera b), dopo le parole: «comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esteso a dodici mesi».

  All'articolo 3:

   al comma 1, capoverso 9-bis, secondo periodo, dopo le parole: «del permesso» sono inserite le seguenti: «di soggiorno».

  All'articolo 4:

   al comma 1:

    allalettera b), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

    dopo la lettera b) è inserita la seguente:

  «b-bis) all'articolo 18-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo”»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali».

  All'articolo 5:

   al comma 1, le parole: «e dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «, dopo le parole» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età”».

  All'articolo 8:

   al comma 1, lettera a), le parole: «, in fine,» sono soppresse;

   alla rubrica, la parola: «Proroga» è sostituita dalla seguente: «Stabilizzazione».

  All'articolo 10:

   al comma 1, le parole: «le parole “Fino al 31 dicembre 2025”,» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “Fino al 31 dicembre 2025”».

  All'articolo 11:

   al comma 1, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «disponibili».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri)

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni in materia di autorizzazione al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi)

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 6-bis, dopo le parole: «è rilasciato dal questore» sono inserite le seguenti: «, previa autorizzazione del giudice competente,»;

   b) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «a favorire le relazioni» sono inserite le seguenti: «e i ricongiungimenti»;

   c) all'articolo 4-bis, comma 2, dopo le parole: «eseguita dal questore» sono inserite le seguenti: «previa autorizzazione del giudice competente».
01.01. Zaratti.

  Sopprimerlo.
*1.2. Zaratti.
*1.4. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri)

  1. Nelle more della definizione della disciplina volta alle procedure di ingresso di lavoratori stranieri, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono avvalersi, per l'anno 2026, di lavoratori stranieri per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, presentano richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi procedendo alla compilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di compilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La compilazione si svolge dal 1° novembre 2025 al 31 dicembre 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla compilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
  2. Entro il 31 gennaio 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissate le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, sulla base delle richieste dei datori di lavoro e delle organizzazioni di cui al comma 1, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  3. Per le procedure relative agli ingressi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  4. I termini ai fini del rilascio dei visti e dei nulla osta nonché dei controlli, delle autorizzazioni e di ogni altra procedura ai fini degli ingressi di cui al comma 1 sono ridotti della metà.
  5. I Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottano le misure organizzative utili e necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati delle quali sono, rispettivamente, in possesso, al fine di sostenere l'accelerazione degli iter amministrativi e procedurali nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro.
1.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
*1.6. Zaratti.
*1.7. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1,

    alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 22, comma 2:

    1) alinea, le parole: «previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata» sono sostituite dalle seguenti: «previo invio della comunicazione al centro per l'impiego competente, della volontà di richiedere il rilascio del nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro a favore di un cittadino straniero residente all'estero,»;

    2) lettera c), dopo le parole: «specificazione delle relative condizioni» sono inserite le seguenti: «previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;

   0b) all'articolo 22, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. La procedura di cui al comma 2 si intende esperita con l'invio della comunicazione al centro per l'impiego competente.»;

   alla lettera a), capoverso comma 2-bis.1, primo periodo, sopprimere le parole: , nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, ;

   dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

   a.1) all'articolo 22, comma 5, primo periodo, le parole: «contratto collettivo di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;

   a.2) all'articolo 22, comma 5-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le predette revoche siano dipese da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore, a quest'ultimo si applica il comma 11 del presente articolo, ovvero qualora lo stesso lavoratore abbia reperito un nuovo contratto di lavoro anche con un datore di lavoro diverso, il contratto di soggiorno è sottoscritto con quest'ultimo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato»;

   a.3) all'articolo 22, dopo il comma 5-quinquies è inserito il seguente:

   «5-sexies. Il lavoratore è informato dello stato di tutte le fasi del procedimento amministrativo relativo al rilascio del nulla osta al lavoro e dell'esito dello stesso»;

   a.4) all'articolo 22, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:

   «6-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale nell'anno antecedente la presentazione della domanda di rilascio del nulla osta al lavoro. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, nel periodo citato in precedenza, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

   a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

   b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

   6-quater. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce tra l'altro il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.».
1.8. Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

   a.1) all'articolo 22, comma 5, primo periodo, le parole: «contratto collettivo di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;

   a.2) all'articolo 22, comma 5-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le predette revoche siano dipese da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore, a quest'ultimo si applica il comma 11 del presente articolo ovvero qualora lo stesso lavoratore abbia reperito un nuovo contratto di lavoro anche con un datore di lavoro diverso, il contratto di soggiorno è sottoscritto con quest'ultimo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato».
1.9. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 22:

    1) al comma 5:

     1.1) le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di presentazione della richiesta, qualora la stessa risulti ammissibile ai fini dell'imputazione alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo,»;

     1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine massimo di sessanta giorni di cui al primo periodo è ridotto a trenta giorni per i lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23. Decorso tale termine, il nulla osta si intende rilasciato e, su richiesta del datore di lavoro, è trasmesso telematicamente alle rappresentanze diplomatiche che provvedono al rilascio del visto entro i successivi trenta giorni»;

    2) al comma 5.01, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori formati all'estero ai sensi dell'articolo 23»;

    3) al comma 5-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo con le seguenti: dalla data di presentazione della richiesta, qualora la stessa risulti ammissibile ai fini dell'imputazione alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo.
1.10. Onori, Pastorella.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 22:

    1) al comma 5:

     1.1) primo periodo, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di presentazione della richiesta, qualora la stessa risulti ammissibile ai fini dell'imputazione alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo,»;

     1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine massimo di sessanta giorni di cui al primo periodo è ridotto a trenta giorni per i lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23. Decorso tale termine, il nulla osta si intende rilasciato e, su richiesta del datore di lavoro, è trasmesso telematicamente alle rappresentanze diplomatiche che provvedono al rilascio del visto entro i successivi trenta giorni»;

    2) al comma 5.01, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori formati all'estero ai sensi dell'articolo 23».

    3) al comma 5-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai lavoratori che hanno completato i percorsi di cui all'articolo 23».
*1.11. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
*1.14. Zaratti

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dalla data aggiungere le seguenti: di presentazione della richiesta, ovvero, se presentata successivamente alla prima data di apertura delle presentazioni, dalla data.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo con le seguenti: presentazione della richiesta, ovvero, se presentata successivamente alla prima data di apertura delle presentazioni, dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo.
1.16. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: imputazione della richiesta con le seguenti: presentazione della richiesta, qualora la stessa risulti ammissibile ai fini dell'imputazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b),sostituire le parole: imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo con le seguenti: presentazione della richiesta, qualora la stessa risulti ammissibile ai fini dell'imputazione alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo.
1.17. Onori, Pastorella.

  Al comma 1, lettera a-ter), sostituire la parola: quindici con la seguente: sedici.
1.21. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 24, comma 2, secondo periodo, le parole: «e 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 6-bis e 11 in caso di revoca del nulla osta, del visto e del permesso di soggiorno».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: secondo periodo, le parole: «dei commi 5, secondo periodo, e 11» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 5, secondo periodo».
1.128. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 24, comma 2, secondo periodo, le parole: «e 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 6-bis e 11 in caso di revoca del nulla osta, del visto e del permesso di soggiorno».
1.24. Zaratti.

ART. 2.
(Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri)

  Sopprimerlo.
2.1. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri)

  1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.
(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)

   1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
   2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

   d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

   e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

   3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

   a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiari di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

   b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

   4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
   5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.
   6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
   7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.
   8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che sono inserite nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.
   9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); con le stesse modalità è istituita un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.
   10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

   a) definizione degli standard di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

   b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

   c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

   11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2.2. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Nelle more della ridefinizione delle procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro, per l'anno 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, sulla base del fabbisogno del mercato del lavoro, determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico, quote di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I termini per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono ridotti della metà ed i medesimi sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
2.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 22:

    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente» sono sostituite dalle seguenti: «previo invio della comunicazione al centro per l'impiego competente, della volontà di richiedere il rilascio del nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro a favore di un cittadino straniero residente all'estero»;

    2) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «specificazione delle relative condizioni» sono inserite le seguenti: «previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;

    3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. La procedura di cui al comma 2 si intende esperita con l'invio della comunicazione al centro per l'impiego competente.»;

  Conseguentemente, alla lettera a), capoverso 2-bis.1, sopprimere le parole: nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4,.
2.6. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'esito dei controlli di veridicità assicurati dalla interoperabilità tra il portale ALI del Ministero dell'interno e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle entrate e Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) non generi un codice di attivazione della domanda, il richiedente ha diritto a ottenere, entro cinque giorni lavorativi, un riesame non automatizzato tramite banche dati e la possibilità di presentare documentazione integrativa.
2.7. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2-bis.2, aggiungere il seguente:

   «2-bis.3. I datori di lavoro possono attestare l'idoneità dell'alloggio mediante autocertificazione relativa ad alloggi privati, ovvero mediante presentazione di una prenotazione presso struttura alberghiera o ricettiva, comunque denominata, per un periodo minimo di due mesi dall'arrivo in Italia. In tale ipotesi, la verifica dell'idoneità è effettuata sulla base dell'indicazione del nominativo della struttura ospitante, ferme restando le responsabilità della stessa in caso di mancata osservanza della normativa vigente.».
2.13. Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a.1) all'articolo 22, dopo il comma 5-quinquies, è inserito il seguente:

   «5-sexies. Il lavoratore è informato dello stato di tutte le fasi del procedimento amministrativo relativo al rilascio del nulla osta al lavoro e dell'esito dello stesso»;

   a.2) all'articolo 22, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:

   «6-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale nell'anno antecedente la presentazione della domanda di rilascio del nulla osta al lavoro. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, nel periodo citato in precedenza, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

   a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

   b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

   6-quater. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce tra l'altro il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.».
2.18. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a.1) all'articolo 22, dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

   «6-ter. Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 6, per cause non imputabili al lavoratore, viene rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui al comma 11 ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.».
*2.19. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*2.21. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere il numero 1.
2.200. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera a-bis), numero 2), dopo le parole: sono soppresse aggiungere le seguenti: e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;.
2.25. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera a-bis), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

     2.1) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Le richieste di domande di nulla osta e di visto richieste nell'ambito della specifica procedura di ingresso sono esaminate con priorità e rilasciate entro novanta giorni dalla domanda»;.
2.27. Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 27, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente:

   «1-septies-1. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera h), e 1-septies del presente articolo si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi da pesca, ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione.».
2.29. Caramiello, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Programmazione e sostegno dei «corridoi lavorativi»)

  1. All'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le domande di nulla osta e di visto richieste nell'ambito della specifica procedura di ingresso devono essere esaminate con priorità, e comunque devono ottenere risposta entro novanta giorni dalla richiesta.»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-quater. È istituita una cabina di regia nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e mettere a sistema tutti gli interventi di formazione professionale e civico linguistica. Ne fanno parte di diritto:

   a) un rappresentante della società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;

   b) le organizzazioni nazionali di rappresentanza dei lavoratori stranieri iscritte al registro delle associazioni ed enti che operano in favore degli immigrati, sezione I, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

   c) i rappresentanti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riconosciuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   d) almeno sei componenti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.».
2.01. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Programmazione e sostegno dei «corridoi lavorativi»)

  1. All'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

   «2-ter. Le domande di nulla osta e di visto presentate nell'ambito della specifica procedura di ingresso per i lavoratori formati nei Paesi terzi ai sensi del presente articolo sono esaminate con priorità e comunque definite entro novanta giorni dalla data di presentazione.
   2-quater. È istituita una cabina di regia nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il compito di coordinare e mettere a sistema gli interventi di formazione professionale e civico-linguistica realizzati ai sensi del presente articolo. La cabina di regia opera in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con le parti sociali, al fine di promuovere la programmazione dei flussi di ingresso e la valorizzazione dei percorsi formativi e linguistici nei Paesi di origine, anche mediante l'utilizzo dei fondi interprofessionali e delle risorse europee destinate alla formazione e all'integrazione lavorativa. Fanno parte della cabina di regia:

   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di coordinatore;

   b) un rappresentante della società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;

   c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni nazionali di rappresentanza dei lavoratori stranieri iscritte al registro delle associazioni ed enti che operano in favore degli immigrati, sezione I, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

   d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;

   e) rappresentanti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riconosciuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
2.02. Faraone.

ART. 3.
(Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Abrogazione e sostituzione delle disposizioni vigenti in materia di rilascio o rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato)

  1. L'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Permesso di soggiorno)

   1. Il soggiorno nel territorio dello Stato italiano per motivi di lavoro subordinato è consentito a tutti i cittadini stranieri non comunitari che siano in possesso di permesso di soggiorno, seppure scaduto, e di una effettiva proposta di lavoro regolare da parte di un datore di lavoro, persona fisica o giuridica, operante sul territorio nazionale. La concessione del permesso di soggiorno è determinata dalla sussistenza di una valida proposta di lavoro certificata dagli organismi bilaterali di settore. Nella fattispecie di cui ai periodi precedenti non occorre documentare i mezzi di sussistenza trattandosi di nuovo rapporto di lavoro.
   2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo è revocato qualora:

   a) il rapporto di lavoro subordinato, sul quale si basa il permesso, venga meno entro sei mesi dal rilascio dello stesso, a meno che il lavoratore non dimostri l'iscrizione alle liste di disoccupazione e richieda quindi la conversione in permesso di soggiorno per attesa occupazione;

   b) venga accertata, anche a seguito di verifiche a posteriori, la natura fraudolenta del contratto di lavoro o l'impiego in attività lavorative irregolari;

   c) il titolare del permesso sia condannato con sentenza definitiva per un reato che costituisce grave minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico.

   3. Le autorità competenti quali le questure, l'Agenzia delle entrate e l'Ispettorato nazionale del lavoro, hanno l'obbligo di collaborare attivamente per monitorare l'effettività dei rapporti di lavoro e combattere le potenziali frodi.».
3.1. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: il comma 9-bis è sostituito dal seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis:

    1) dopo le parole: «nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti «, godendo degli stessi diritti in materia civile riconosciuti al cittadino straniero in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità,»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del rilascio, del rinnovo o della conversione del titolo di soggiorno, al cittadino straniero è riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali, previdenziali e di altra natura, senza prevedere alcuna interruzione qualora le stesse siano già in fase di erogazione»;

   b) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:.
3.2. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso 9-bis, primo periodo, dopo le parole: territorio dello Stato aggiungere le seguenti: godendo degli stessi diritti in materia civile riconosciuti al cittadino straniero in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more del rilascio, del rinnovo o della conversione del titolo di soggiorno, al cittadino straniero è riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali, previdenziali e di altra natura, senza prevedere alcuna interruzione qualora le stesse siano già in fase di erogazione.
3.3. Zaratti.

  Al comma 1, capoverso 9-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione trasmessa al datore di lavoro contiene esclusivamente l'indicazione del mancato rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno senza ulteriori dettagli.
3.4. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:

   «9-ter. Allo straniero in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno è altresì riconosciuto il diritto a beneficiare delle prestazioni sociali, ad accedere alle politiche attive del lavoro e ad aprire un conto corrente bancario presso gli istituti autorizzati, alle medesime condizioni previste per i lavoratori regolarmente soggiornanti.».
3.5. Faraone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:

   «9-ter. Allo straniero è altresì riconosciuto il diritto a beneficiare delle prestazioni sociali, ad aprire un conto corrente bancario e ad accedere alle politiche attive del lavoro.».
3.6. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in presenza di proposta di assunzione)

  1. Il soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato è consentito ai cittadini di Paesi terzi che, pur in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, dimostrino di avere ricevuto un'effettiva proposta di contratto di lavoro regolare da parte di un datore di lavoro, persona fisica o giuridica, operante sul territorio nazionale.
  2. Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato alla verifica della proposta di lavoro da parte degli organismi bilaterali di settore o delle direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio.
  3. Ai fini del rilascio del permesso non è richiesta la prova dei mezzi di sussistenza, fermo restando l'obbligo di documentare la disponibilità di un alloggio idoneo.
  4. Il permesso di soggiorno è revocato qualora:

   a) il rapporto di lavoro cessi entro sei mesi dal rilascio e il lavoratore non dimostri di essersi iscritto alle liste di disoccupazione per la conversione del titolo in permesso per attesa occupazione;

   b) sia accertata la falsità o la simulazione del contratto di lavoro o la mancata sussistenza dei requisiti previsti.
3.04. Faraone.

ART. 4.
(Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, Al fine di favorire i percorsi di inserimento socio-lavorativo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, premettere le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 4,
4.3. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Sopprimere il comma 2.
*4.5. Zaratti.
*4.6. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Permesso di soggiorno per protezione speciale)

  1. All'articolo 6, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».
**4.01. Zaratti.
**4.02. Faraone.
**4.03. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

ART. 5.
(Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 2024 n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) primo periodo, le parole: «In via sperimentale, per l'anno 2025» e le parole «, entro il numero massimo di 10.000 istanze,» sono soppresse;

    2) secondo periodo, dopo le parole: «allo sportello unico per l'immigrazione competente» sono inserite le seguenti: «da parte dei datori di lavoro privati che possono avvalersi dell'assistenza degli enti di patronato convenzionati con il Ministero dell'Interno ovvero», e sono aggiunte, in fine, le parole: «sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative»;

   b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai lavoratori di cui al presente comma si applica il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998».
*5.1. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
*5.2. Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «In via sperimentale, per l'anno 2025» e le parole: «entro il numero massimo di 10.000 istanze,» sono soppresse;

   b) al comma 3, il terzo periodo è soppresso.
5.3. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, le parole: «In via sperimentale, per l'anno 2025» e le parole: «entro il numero massimo di 10.000 istanze,» sono soppresse.
5.5. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, le parole: «entro il numero massimo di 10.000 istanze,» sono soppresse.
5.6. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, le parole: «di 10.000 istanze» sono sostituite dalle seguenti: «di 30.000 istanze».
5.7. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, dopo le parole: «annuo» aggiungere le seguenti: , le parole: «di 10.000 istanze» sono sostituite dalle seguenti: «di 25.000 istanze».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni.

   a) il comma 3 è abrogato;

   b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «nonché tramite i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «nonché tramite i patronati e le associazioni di categoria»;

   c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

   «4.1. La circolare di cui al comma 1 individua, altresì, le modalità per la trasmissione da parte dei datori di lavoro come utenti privati alle associazioni datoriali di categoria della sottoscrizione del contratto di soggiorno o della mancata sottoscrizione.
   4.2. I Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottano le misure organizzative utili e necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati delle quali sono, rispettivamente, in possesso, al fine di sostenere l'accelerazione degli iter amministrativi e procedurali nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3».
5.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, dopo le parole: «annuo» aggiungere le seguenti: , le parole: «di 10.000 istanze» sono sostituite dalle seguenti: «di 15.000 istanze».
5.10. Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 5 e 5.01, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5.14. Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ingressi fuori quota di lavoratori qualificati)

  1. Al fine di realizzare un libero ed effettivo incontro tra domanda ed offerta di lavoro in via sperimentale, per l'anno 2025 e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 5.000 visti di ingresso e permessi di soggiorno.
  2. I visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di cui al comma 1, sono rilasciati per un periodo massimo di sei mesi a lavoratori qualificati e con competenze certificate di Paesi terzi che hanno ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, purché siano in grado di offrire garanzie minime di sostentamento e si impegnano, in mancanza di finalizzazione di un contratto, al rientro volontario nel paese di origine.
5.02. Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per l'emersione del lavoro e soggiorno irregolare e contrasto alle pratiche abusive di reclutamento)

  1. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova in Italia senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il datore di lavoro può presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
5.05. Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per l'emersione del lavoro e soggiorno irregolare e contrasto alle pratiche abusive di reclutamento)

  1. Al fine di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro.
5.06. Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ingressi fuori quota di persone provenienti da Gaza)

  1. In via sperimentale, per l'anno 2025 e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, visti di ingresso e permessi di soggiorno per cure sanitarie, per completare percorsi di studio e/o formazione professionale, entro il numero massimo annuo di 10.000 istanze, relativi a persone provenienti da Gaza.
5.07. Zaratti.

ART. 6.
(Programmi di attività di volontariato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contrasto all'immigrazione irregolare e programmazione dei corsi di formazione nei Paesi di origine o di transito)

  1. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto al traffico illegale di esseri umani e al reclutamento illegale di lavoratori stranieri, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, stabilisce un programma di interventi straordinari di cooperazione con i Paesi terzi di importanza prioritaria per le rotte migratorie, volti all'apertura di canali di ingresso regolari, anche per la ricerca di lavoro, e all'incremento dei corsi di formazione professionale e civico-linguistica, propedeutici all'ingresso degli stranieri che intendono prestare la loro attività lavorativa in Italia.
  2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, premettere le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis,
6.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, D'Orso.

ART. 7.
(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

  Sopprimerlo.
*7.1. Zaratti.
*7.2. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
*7.3. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, il comma 1-bis è abrogato;

   b) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Qualora non venga rispettato il termine predetto, si applica il principio del silenzio-assenso ai fini del rilascio del nulla osta necessario per la concessione del visto di ingresso per motivi familiari da parte della rappresentanza diplomatica italiana all'estero.».
**7.4. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
**7.5. Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «, ad esclusione delle richieste presentate da minori stranieri non accompagnati, per i quali il termine è fissato in novanta giorni»;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 29-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Il nulla osta al ricongiungimento familiare richiesto dal rifugiato è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.».
7.10. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione delle richieste presentate da minori stranieri non accompagnati, per i quali il termine è fissato in novanta giorni».
7.12. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione delle richieste presentate dai rifugiati ai sensi dell'articolo 29-bis, per i quali il termine è fissato in novanta giorni»
7.13. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione delle istanze che coinvolgono minori, donne in stato di gravidanza e persone con disabilità, per i quali il termine per il rilascio è ridotto a sessanta giorni, decorsi i quali il nulla osta si intende rilasciato, salvo motivi di ordine e sicurezza pubblica».
7.11. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori di anni quattordici o per persone fragili detto termine è dimezzato.».
7.14. Zaratti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rilascio del visto d'ingresso)

  1. All'articolo 4, comma 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «entro e non oltre trenta giorni dalla data del deposito della richiesta».
7.01000. Soumahoro.

ART. 8.
(Stabilizzazione del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Allo scopo di rendere più efficienti le procedure e di verificare congiuntamente eventuali problematiche emergenti con riferimento alla presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro stagionale, è istituito il «Tavolo tecnico permanente Confederazioni datoriali». Il Tavolo è composto dai rappresentanti delle organizzazioni datoriali nazionali che siano destinatarie di quote riservate e che abbiano in vigore accordi di cooperazione col Ministero dell'interno e con quello del lavoro e delle politiche sociali, nonché da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo.
  1-ter. I componenti del Tavolo sono designati dalle organizzazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tavolo si riunisce almeno due volte l'anno.
8.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sanare situazioni di irregolarità diffusa e di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici e di sostenere la loro inclusione socio-lavorativa, il Ministro dell'interno, per il tramite delle prefetture che insistono su territori ove si verificano fenomeni particolarmente gravi di marginalizzazione ed esclusione sociale, d'intesa con il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, previo coinvolgimento dei Consigli territoriali per l'immigrazione, predispone ogni 12 mesi «Piani straordinari di intervento», per l'attuazione dei percorsi di inclusione socio-lavorativa.
8.3. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Legittimazione all'azione civile nei processi penali relativi ai reati contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato)

  1. All'articolo 74 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2. L'azione civile nei processi penali relativi ai reati di cui all'articolo 603-bis del codice penale può essere esercitata altresì dalle associazioni e dagli enti, indipendentemente dalla presenza radicata nel territorio in cui il reato è stato commesso, qualora i loro fini statutari siano coerenti con la tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori.».
*8.01. Faraone.
*8.02. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

ART. 9.
(Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera)

  Al comma 1, premettere il seguente: 01. all'articolo 1, comma 888, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 le parole: «0,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro»;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.1. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 aggiungere le seguenti: , titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro a beneficio dei lavoratori stranieri.
*9.2. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.
*9.4. Faraone.

ART. 10.
(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al fine dell'efficientamento della gestione del punto di crisi di Lampedusa il tempo massimo di permanenza dei migranti accolti è compreso tra le quarantotto e le settantadue ore al fine dell'espletamento delle procedure di identificazione, registrazione e presentazione della domanda di asilo politico. Nella struttura è garantito l'accesso delle organizzazioni non governative accreditate, delle associazioni a tutela dei migranti, dei rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
  1-ter. Il Ministro dell'interno presenta semestralmente alle Camere, ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione relativa alle presenze, alla durata delle permanenze, alle condizioni di trattenimento dei migranti e al numero delle domande di asilo presentate presso il punto di crisi di Lampedusa.
10.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Carmina.

A.C. 2643-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame C. 2643 reca disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio;

    l'articolo 8 del provvedimento in esame, in particolare, introduce disposizioni per la stabilizzazione dell'operatività del Tavolo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, in particolare estendendo la possibilità di partecipare alle riunioni anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti e stabilizzando l'operatività del medesimo Tavolo, abrogando la disposizione che poneva finora un limite temporale di tre anni;

    tuttavia, appare necessario garantire, nell'attuazione delle misure previste dall'articolo 8 e dall'impianto complessivo del provvedimento, anche un'interlocuzione stabile e trasparente tra l'Amministrazione statale e le principali organizzazioni datoriali interessate, valorizzandone la capacità di cooperazione nella prevenzione degli abusi e nella promozione del lavoro dignitoso;

    la costituzione di un Tavolo tecnico permanente consentirebbe infatti di assicurare continuità, qualità e trasparenza nel confronto tra istituzioni e parti sociali, favorendo la programmazione, e offrendo una sede stabile di consultazione, monitoraggio e proposta, volta a garantire trasparenza, legalità, qualità del lavoro e sostenibilità dei percorsi di ingresso dei lavoratori stranieri,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle misure recate dall'articolo 8 del provvedimento in esame a istituire un «Tavolo tecnico permanente delle Confederazioni datoriali», composto dai rappresentanti delle organizzazioni datoriali nazionali destinatarie di quote riservate e che abbiano in vigore accordi di cooperazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, anche al fine di promuovere l'elaborazione di linee guida condivise, finalizzate a prevenire fenomeni di sfruttamento, intermediazione illegale e lavoro irregolare.
9/2643-A/1. Bonafè.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare, nei limiti della finanza pubblica, l'opportunità di proseguire i lavori del Tavolo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, adottando ulteriori iniziative volte a prevedere la possibilità di parteciparvi anche alle organizzazioni datoriali che abbiano sottoscritto accordi di cooperazione con il Ministero dell'interno e con quello del lavoro e delle politiche sociali.
9/2643-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio;

    il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, «stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale»;

    ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015 «la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza (...) compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto» è affidata alla competenza del Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno;

    la norma dispone, altresì, che le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo di coordinamento nazionale siano «attuati a livello territoriale attraverso Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture-uffici territoriali del Governo del capoluogo di Regione, che individuano, i criteri di localizzazione delle strutture (...) nonché i criteri di ripartizione, all'interno della Regione, dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto»;

    nell'ambito delle citate disposizioni non è previsto alcun limite quantitativo alla distribuzione dei richiedenti protezione internazionale in Italia tra i singoli comuni, e, anzi, basandosi la stessa sulla disponibilità manifestata dai sindaci, accade che in alcuni comuni, di dimensioni minori, e, spesso, a vocazione turistica, e quindi suscettibili non solo nei periodi di bassa stagione di poter ospitare molte persone, il numero dei richiedenti asilo rappresenti una quota molto elevata rispetto alla popolazione residente;

    la sperequata distribuzione dei richiedenti protezione internazionale sul territorio nazionale rischia di compromettere sia la capacità di gestione delle domande sia la vivibilità dei territori,

impegna il Governo

ai fini di una più efficace attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative di competenza volte a garantire una più equilibrata distribuzione dei richiedenti protezione internazionale tra i comuni.
9/2643-A/2. Gaetana Russo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 2-bis.2, nel testo introdotto dal provvedimento in esame e modificato in sede referente, prevede la possibilità di derogare al limite massimo delle tre richieste di lavoratori stranieri per ciascuna annualità dei decreti-flussi di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico, non solo per le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-bis del testo unico e per i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ma anche per le agenzie di somministrazione di lavoro previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, regolarmente iscritte;

    l'applicativo informatico in uso agli Sportelli unici dell'immigrazione istituiti presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, competenti per i procedimenti finalizzati al rilascio del nulla osta all'ingresso dei lavoratori stranieri per motivi di lavoro, in attuazione dei decreti-flussi citati, è programmato per consentire la possibilità di accesso, anche alle agenzie di intermediazione di cui alla lettera c) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, già prevista ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187;

    pertanto, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 22, comma 2-bis.2 come novellato, si rende necessario un adeguamento tecnico dell'applicativo informatico in uso agli Sportelli unici dell'immigrazione, che consenta di limitare l'accesso al citato applicativo, ai fini della possibilità di superare il limite massimo di tre richieste di lavoratori stranieri, tra gli altri soggetti abilitati, alle sole agenzie di somministrazione lavoro di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

    tenuto conto dei tempi tecnici necessari al competente Ufficio informatico del Ministero dell'interno per effettuare in modo corretto siffatto aggiornamento dell'applicativo informatico in discorso, da ultimare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la fine del 2026,

impegna il Governo

ad assicurare l'attuazione dell'articolo 22, comma 2-bis.2, del Testo unico immigrazione, tenendo conto delle esigenze applicative di aggiornamento del sistema informatico di cui alle premesse.
9/2643-A/3. Urzì, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto flussi costituisce, a legislazione vigente, uno strumento fondamentale per la programmazione degli ingressi di lavoratori stranieri nel territorio nazionale, con un impatto diretto sul tessuto economico, sociale e produttivo dei territori;

    in numerose province italiane – come segnalato da enti locali, associazioni datoriali e sindacati – persistono criticità significative nella gestione delle pratiche relative al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, con tempi e procedure disomogenei sul territorio nazionale;

    tali criticità si ripercuotono negativamente sui lavoratori stranieri, sulle famiglie e sulle imprese, che talvolta si trovano impossibilitate a completare assunzioni o a garantire continuità lavorativa proprio a causa dei ritardi amministrativi;

    particolarmente difficoltosa risulta essere la procedura per il rilascio dell'idoneità alloggiativa, che in molte realtà locali risulta caratterizzata da tempi e costi sproporzionati, richieste documentali non uniformi e assenza di linee guida nazionali chiare;

    tale situazione determina un rischio concreto che proprio le procedure amministrative, e non la programmazione dei flussi, diventino la principale barriera all'ingresso regolare e alla piena integrazione, con effetti distorsivi e discriminatori tra territori;

    il gruppo parlamentare del PD ha evidenziato con numerosi atti di sindacato ispettivo e ordini del giorno (tra cui il n. 9/02088/41 del 26 novembre 2024, accolto con riformulazione dal Governo e approvato dall'Assemblea) la necessità di garantire una gestione uniforme, efficiente e non discriminatoria dei procedimenti relativi ai titoli di soggiorno;

    numerosi sindaci e numerose prefetture hanno richiesto al Governo l'adozione di standard nazionali minimi sulle idoneità alloggiative, per evitare eccessi procedurali e disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani;

    è nell'interesse dello Stato garantire che i percorsi di regolarità e integrazione previsti dal decreto flussi non vengano mortificati da inefficienze burocratiche, favorendo così un modello di migrazione ordinata e rispettosa delle regole;

    si deve comunque tenere conto che per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ogni anno versano allo Stato italiano in termini d'imposte somme consistenti;

    a esempio, nel 2012, come informa in un documento del 23 agosto 2013 il Ministero dell'interno – Dipartimenti della pubblica sicurezza Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, l'ammontare complessivo è pari a 182.750.072 di euro;

    in particolare, in quell'anno furono versati euro 90.289.200 per contributo rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno 31.339.945 euro come supporto per decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze n. 43 del 2005, 38.701.830 euro come costo raccomandata e servizi resi da Poste Italiane, 22.419.097 euro come costo marche da bollo;

    si tratta evidentemente di cifre molto significative che devono essere rese pubbliche con chiarezza, tenendo conto anche del fatto che all'atto della presentazione dell'istanza, il cittadino straniero dovrà provvedere al pagamento di 30 euro, oltre a 16 euro una marca da bollo. In più, al momento del rilascio del permesso di soggiorno elettronico è stato stabilito un corrispettivo da versare, pari a 30,46 euro;

    a queste somme, che devono essere corrisposte in ogni caso, deve poi aggiungersi il contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero maggiorenne che varia da un minimo di 40 euro a un massimo di 100 euro a seconda del tipo e della durata del permesso richiesto (importi rideterminati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 maggio 2017, e successiva circolare attuativa del Ministero dell'interno del 9 giugno 2017),

impegna il Governo:

   a potenziare gli uffici immigrazione delle Questure attraverso risorse umane aggiuntive, digitalizzazione delle procedure, interoperabilità delle banche dati e formazione specifica del personale, al fine di ridurre i tempi di attesa e garantire servizi efficienti ai cittadini stranieri e alle imprese che richiedono manodopera, prendendo in considerazione anche le risorse sopra ricordate;

   ad adottare iniziative normative o amministrative per assicurare che la carenza o il ritardo nel rilascio dell'idoneità alloggiativa o del permesso di soggiorno non determinino effetti pregiudizievoli sul rapporto di lavoro, promuovendo soluzioni transitorie che tutelino sia il lavoratore sia il datore di lavoro e che sperimentano semplificazioni amministrative e burocratiche con enti locali.
9/2643-A/4. Bakkali.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio;

    in particolare, l'articolo 10 reca misure destinate al punto di crisi di Lampedusa, mentre l'articolo 9 reca disposizioni in materia di accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera, istituto dal comma 888, dell'articolo 1, della legge della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con particolare riferimento all'impiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero nelle strutture del sistema SAI;

    l'articolo 11, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, prevede che le strutture ospitanti i centri di accoglienza straordinari per i migranti (CAS) sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici;

    tuttavia, molto spesso accade che i sindaci dei comuni destinatari di tali strutture siano informati solo successivamente alla fase di assegnazione e consultati prevalentemente in merito alla sussistenza del requisito tecnico dell'immobile destinato all'accoglienza, tralasciando aspetti importanti come il profilo della sicurezza e l'impatto sociale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, per assicurare che l'ente locale destinatario dei centri di accoglienza straordinari venga in ogni caso consultato preventivamente e che nella scelta del Comune ospitante si tenga altresì conto dell'ingente impatto che l'apertura di tali strutture comporta in termini sociali e di sicurezza.
9/2643-A/5. Davide Bergamini, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 reca modifiche all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio, rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno, prevedendo un più ampio riferimento ai permessi di soggiorno che abilitano al lavoro;

    tra i permessi di soggiorno che consentono lo svolgimento di attività lavorativa in Italia vi è anche quello rilasciato in attesa del riconoscimento della protezione internazionale, il quale consente, dopo due mesi dalla presentazione della domanda, di trovare un impiego;

    diverse inchieste giornalistiche e anche l'elevato numero dei rigetti delle istanze di protezione internazionale (secondo i dati più recenti oltre il 60 per cento delle domande) fanno riflettere sulla necessità di scongiurare un uso strumentale del diritto di asilo, al solo fine di conseguire un titolo di soggiorno temporaneo;

    anche a livello dell'Unione europea si è posto tale tema, strettamente connesso alla tempestività della domanda di protezione internazionale, tanto che il nuovo Regolamento (UE) 2024/1348, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale e abroga la direttiva 2013/32/UE, definisce all'articolo 38, a certe condizioni, inammissibile la domanda presentata dal richiedente destinatario di una decisione di rimpatrio;

    altro istituto previsto è quello della domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento del richiedente dallo Stato che non consente di rimanere sul suolo nazionale in caso di impugnazione;

    l'uso strumentale del diritto di asilo si pone soprattutto a danno dei rifugiati che necessitano di effettiva protezione,

impegna il Governo

anche al fine di assicurare una piena applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 3, ad accompagnare le misure recate da tale disposizione con ogni più opportuna iniziativa, anche di carattere normativo e in linea con le più recenti prescrizioni europee, al fine di garantire il rispetto puntuale delle disposizioni di legge e delle finalità del diritto di asilo e a scongiurarne un uso strumentale per evitare i provvedimenti di espulsione e rimpatrio.
9/2643-A/6. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame recano misure in materia di lavoro per i cittadini extracomunitari. In particolare l'articolo 1, comma 1, alle lettere a), a-bis), a-ter), b-bis) e b-ter) prevede disposizioni procedurali per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

    l'articolo 4, comma 1, lettera c), amplia da 6 mesi a un anno la durata dei permessi di soggiorno rilasciati agli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato), apportando modifiche all'articolo 18-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998;

    una cospicua parte delle persone impiegate in attività lavorative, soprattutto in agricoltura risulta assunta in modo irregolare, tramite il sistema cosiddetto del caporalato. Il caporalato rappresenta una forma illegale di manodopera operata da intermediari che, dietro compenso, si avvalgono per conto dell'imprenditore di operai giornalieri, al di fuori dei normali canali di collocamento e senza rispettare i loro diritti contrattuali. Caporalato significa sfruttamento dei lavoratori, spesso migranti stranieri o stagionali, con retribuzioni basse, lunghi orari di lavoro, poco riposo, nessuna tutela della salute e della sicurezza approfittando delle condizioni di disagio e vulnerabilità del lavoratore;

    diventa, pertanto, fondamentale tutelare le vittime del caporalato con sostegni che possano aiutare le medesime vittime del caporalato a transitare da un lavoro in condizioni di sfruttamento a un lavoro produttivo che garantisca i diritti. Infatti l'inclusione socio-lavorativa delle persone in condizione di sfruttamento è un valore irrinunciabile ed è fondamentale in ogni strategia che miri a contrastare lo sfruttamento lavorativo,

impegna il Governo

a completare le misure recate dagli articoli 1 e 4 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, alle vittime di intermediazione illecita (cosiddetto caporalato) e di sfruttamento lavorativo un permesso di soggiorno che sia accompagnato da un percorso di formazione professionale e tecnica e consenta l'accesso a un sostegno economico e psicologico per l'intero periodo connesso alle esigenze investigative e processuali.
9/2643-A/7. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene sulle norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di lavoratori e lavoratrici di origine straniera, sulla scia dei numerosi provvedimenti voluti dal Governo in materia negli ultimi anni. Che l'intero quadro normativo debba essere radicalmente ripensato, è dimostrato chiaramente anche dall'opera di monitoraggio dei dati della campagna «Ero Straniero» sugli esiti degli ultimi decreti flussi: negli ultimi tre anni, solo una parte, minima, delle domande presentate nei diversi click day è stata finalizzata con la sottoscrizione di un contratto di lavoro e il rilascio di un permesso di soggiorno;

    dai dati forniti dal Viminale (aggiornamento a giugno 2025) emerge chiaramente che solo una parte, esigua, delle persone entrate con i click day degli ultimi anni – e cioè il 20 per cento rispetto ai click day del 2023 e il 12 per cento rispetto al 2024 – ha sottoscritto un contratto e ha un permesso di soggiorno per lavoro. Il resto, molto probabilmente, vive nel nostro Paese nella totale precarietà e senza documenti, a rischio sfruttamento;

    siamo di fronte a un sistema che, di fatto, finisce per rendere irregolari la maggior parte di lavoratrici e lavoratori che, pur avendo fatto ingresso col nulla osta, rimane in Italia senza documenti;

    alla luce del quadro fallimentare delineato dai dati, il decreto-legge in esame, ancora una volta, risulta insufficiente: non affronta alla radice e in maniera efficace le evidenti storture del sistema dei decreti flussi, ma si limita a introdurre qualche parziale correttivo, il cui impatto sarà comunque minato dall'attuale disciplina;

    ad avviso dei sottoscrittori, niente si è fatto per intervenire sulle conseguenze più gravi che l'attuale quadro giuridico comporta, a partire dalla possibilità di avere un permesso di soggiorno temporaneo, per cercare un nuovo impiego, per le decine di migliaia di persone che hanno fatto ingresso in Italia con i flussi, ma che poi sono rimaste senza documenti perché non sono state assunte dall'azienda che le ha chiamate a lavorare. Si tratta di vittime, spesso inconsapevoli, di un sistema che non funziona, dei tempi lunghi della burocrazia o, peggio, di reti criminali;

    all'articolo 5 del provvedimento in esame vengono previsti degli ingressi extra-quota nel settore dell'assistenza alle persone anziane o con gravi disabilità. Peccato non aver avuto il coraggio di rendere strutturale questa previsione limitandola al solo triennio 2026-2028 e reintroducendo il tetto di 10 mila ingressi;

    il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sta lavorando per l'arrivo di circa 60 persone da Gaza, principalmente studenti e familiari per ricongiungimenti. Questo è possibile tramite i «corridoi universitari» e dopo complesse procedure diplomatiche che richiedono l'autorizzazione dei Governi di Israele e Giordania. La procedura è complicata anche per l'accoglienza dei familiari, che può essere richiesta solo dopo che gli studenti hanno regolarizzato la loro posizione in Italia,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a rilasciare, in via sperimentale, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, visti di ingresso e permessi di soggiorno per cure sanitarie, per completare percorsi di studio e/o formazione professionale e per ricongiungimenti familiari, permessi temporanei a persone provenienti dalla striscia di Gaza.
9/2643-A/8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento interviene sulle norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di lavoratori e lavoratrici di origine straniera, sulla scia dei numerosi provvedimenti voluti dal governo in materia negli ultimi anni. Che l'intero quadro normativo debba essere radicalmente ripensato, è dimostrato chiaramente anche dall'opera di monitoraggio dei dati della campagna «Ero Straniero» sugli esiti degli ultimi decreti flussi: negli ultimi tre anni, solo una parte, minima, delle domande presentate nei diversi click day è stata finalizzata con la sottoscrizione di un contratto di lavoro e il rilascio di un permesso di soggiorno;

    dai dati forniti dal Viminale (aggiornamento a giugno 2025) emerge chiaramente che solo una parte, esigua, delle persone entrate con i click day degli ultimi anni – e cioè il 20 per cento rispetto ai click day del 2023 e il 12 per cento rispetto al 2024 – ha sottoscritto un contratto e ha un permesso di soggiorno per lavoro. Il resto, molto probabilmente, vive nel nostro Paese nella totale precarietà e senza documenti, a rischio sfruttamento;

    la nuova formulazione degli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione determina, che la decorrenza del termine di conclusione della procedura sia lasciato a un'iniziativa dell'amministrazione, in palese contrasto con i principi di efficacia, efficienza e non discriminazione dell'azione amministrativa;

    ad avviso dei sottoscrittori, non si determina una «accelerazione» della procedura, come indica la rubrica dell'articolo 2 del provvedimento, ma un allungamento della sua durata. Peraltro, svolgere i controlli su tutte le domande prima del loro invio e non in seguito al click day e solo sulle istanze che rientrano nelle quote, di fatto, costituisce un notevole aggravio per la pubblica amministrazione. Tale aumento di lavoro amministrativo necessiterebbe, per essere efficace, di moltissime risorse in termini di organico degli uffici ispettivi, che allo stato non ci sono, né nel decreto-legge in esame vengono stanziate nuove risorse. Si rischia così di ripetere l'esperienza fallimentare dello scorso anno in cui, per stessa ammissione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, allorquando, nonostante le domande di ingresso fossero state compilate oltre due mesi prima del click day, nessun controllo è stato effettuato sulle stesse;

    eppure è noto che la cronica carenza di personale adeguato alla lavorazione di queste istanze da parte degli Sportelli unici dell'immigrazione (Sui), presso le Prefetture, è alla base dei ritardi e dei tempi lunghissimi delle pratiche, finendo per pregiudicare il buon andamento delle procedure: servirebbe invece dotare tali uffici di fondi adeguati al fine di stabilizzare il personale precario e procedere a nuove assunzioni. A questa esigenza, l'Esecutivo ha deciso di non rispondere concretamente ma, semplicemente, ha allungato i tempi per l'esame delle domande: il termine di 60 giorni per il rilascio del nulla osta all'assunzione inizia a decorrere non più dalla data di presentazione dell'istanza ma da quando viene assegnata la relativa quota;

    l'articolo 3 apporta alcune modifiche alla disciplina applicabile ai soggetti in attesa del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte:

  ad adottare i necessari provvedimenti affinché i datori di lavoro possano attestare l'idoneità dell'alloggio mediante autocertificazione relativa ad alloggi privati, ovvero mediante presentazione di una prenotazione presso una struttura alberghiera o ricettiva, comunque denominata;

  a implementare gli addetti agli Sportelli unici dell'immigrazione (Sui), presso le Prefetture, dotandoli di fondi adeguati al fine di stabilizzare il personale precario e procedere a nuove assunzioni.
9/2643-A/9. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento interviene sulle norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di lavoratori e lavoratrici di origine straniera, sulla scia dei numerosi provvedimenti voluti dal governo in materia negli ultimi anni. Che l'intero quadro normativo debba essere radicalmente ripensato, è dimostrato chiaramente anche dall'opera di monitoraggio dei dati della campagna «Ero Straniero» sugli esiti degli ultimi decreti flussi: negli ultimi tre anni, solo una parte, minima, delle domande presentate nei diversi click day è stata finalizzata con la sottoscrizione di un contratto di lavoro e il rilascio di un permesso di soggiorno;

    dai dati forniti dal Viminale (aggiornamento a giugno 2025) emerge chiaramente che solo una parte, esigua, delle persone entrate con i click day degli ultimi anni – e cioè il 20 per cento rispetto ai click day del 2023 e il 12 per cento rispetto al 2024 – ha sottoscritto un contratto e ha un permesso di soggiorno per lavoro. Il resto, molto probabilmente, vive nel nostro Paese nella totale precarietà e senza documenti, a rischio sfruttamento;

    l'articolo 3 del provvedimento in esame apporta alcune modifiche alla disciplina applicabile ai soggetti in attesa del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno;

    all'articolo 5 del provvedimento in oggetto vengono previsti degli ingressi extra-quota nel settore dell'assistenza alle persone anziane o con gravi disabilità, peccato non aver avuto il coraggio di rendere strutturale questa previsione limitandola al solo triennio 2026-2028 e reintroducendo il tetto di 10 mila ingressi,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dagli articoli 3 e 5 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a realizzare un libero ed effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro in via sperimentale rilasciando, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, visti di ingresso e permessi di soggiorno per un periodo determinato a lavoratori qualificati e con competenze certificate di paesi terzi che hanno ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 purché siano in grado di offrire garanzie minime di sostentamento e si impegnino, in mancanza di finalizzazione di un contratto, al rientro volontario nel paese di origine.
9/2643-A/10. Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché gestione del fenomeno migratorio»;

    il provvedimento interviene sulle norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di lavoratori e lavoratrici di origine straniera, sulla scia dei numerosi provvedimenti voluti dal governo in materia negli ultimi anni. Che l'intero quadro normativo debba essere radicalmente ripensato, è dimostrato chiaramente anche dall'opera di monitoraggio dei dati della campagna «Ero Straniero» sugli esiti degli ultimi decreti flussi: negli ultimi tre anni, solo una parte, minima, delle domande presentate nei diversi click day è stata finalizzata con la sottoscrizione di un contratto di lavoro e il rilascio di un permesso di soggiorno;

    dai dati forniti dal Viminale (aggiornamento a giugno 2025) emerge chiaramente che solo una parte, esigua, delle persone entrate con i click day degli ultimi anni – e cioè il 20 per cento rispetto ai click day del 2023 e il 12 per cento rispetto al 2024 – ha sottoscritto un contratto e ha un permesso di soggiorno per lavoro. Il resto, molto probabilmente, vive nel nostro Paese nella totale precarietà e senza documenti, a rischio sfruttamento;

    l'articolo 3 apporta alcune modifiche alla disciplina applicabile ai soggetti in attesa del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno;

    all'articolo 5 del decreto in oggetto vengono previsti degli ingressi extra-quota nel settore dell'assistenza alle persone anziane o con gravi disabilità, peccato non aver avuto il coraggio di rendere strutturale questa previsione limitandola al solo triennio 2026-2028 e reintroducendo il tetto di 10 mila ingressi;

    l'articolo 7 modifica il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova in Italia senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affinché il datore di lavoro possa presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso.
9/2643-A/11. Mari, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché gestione del fenomeno migratorio»;

    il provvedimento interviene sulle norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di lavoratori e lavoratrici di origine straniera, sulla scia dei numerosi provvedimenti voluti dal governo in materia negli ultimi anni. Che l'intero quadro normativo debba essere radicalmente ripensato, è dimostrato chiaramente anche dall'opera di monitoraggio dei dati della campagna «Ero Straniero» sugli esiti degli ultimi decreti flussi: negli ultimi tre anni, solo una parte, minima, delle domande presentate nei diversi click day è stata finalizzata con la sottoscrizione di un contratto di lavoro e il rilascio di un permesso di soggiorno;

    dai dati forniti dal Viminale (aggiornamento a giugno 2025) emerge chiaramente che solo una parte, esigua, delle persone entrate con i click day degli ultimi anni – e cioè il 20 per cento rispetto ai click day del 2023 e il 12 per cento rispetto al 2024 – ha sottoscritto un contratto e ha un permesso di soggiorno per lavoro. Il resto, molto probabilmente, vive nel nostro Paese nella totale precarietà e senza documenti, a rischio sfruttamento;

    all'articolo 5 del decreto in oggetto vengono previsti degli ingressi extra-quota nel settore dell'assistenza alle persone anziane o con gravi disabilità, peccato non aver avuto il coraggio di rendere strutturale questa previsione limitandola al solo triennio 2026-2028 e reintroducendo il tetto di 10 mila ingressi;

    l'articolo 7 modifica il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare

    l'articolo 8 estende la possibilità di partecipare alle riunioni del Tavolo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito sulla base della normativa vigente, anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti e stabilizza l'operatività del medesimo Tavolo, abrogando la disposizione che poneva finora un limite temporale di tre anni,

impegna il Governo

per consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare e per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, ad accompagnare l'intervento recato dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative affinché la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, possa attivare la procedura di regolarizzazione attraverso l'attivazione di un permesso di soggiorno temporaneo in attesa di occupazione.
9/2643-A/12. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica diverse disposizioni del Testo Unico Immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, precisamente in materia di rilascio, conversione e rinnovo del permesso di soggiorno;

    in particolare, l'articolo 3 apporta alcune modifiche alla disciplina applicabile ai soggetti in attesa del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno che prestano temporaneamente attività lavorativa;

    unitamente al permesso di soggiorno è consegnato allo straniero un patrimonio di diritti la cui conservazione è strettamente associata al suo pieno inserimento sociale e lavorativo e tale duplice condizione richiede, tra l'altro, da parte dello straniero, l'osservanza di un preciso quadro di doveri, tra i quali rientra quello di versare regolarmente le imposte e i contributi;

    il mancato rispetto delle disposizioni in materia fiscale e contributiva, oltre a costituire un danno economico palese per lo Stato, finisce per rappresentare un fattore di concorrenza sleale ai danni dei lavoratori regolari, italiani o stranieri che siano;

    tale comportamento, altresì, si rivela in contrasto con una reale volontà di voler contribuire alla crescita del Paese nel quale lo straniero intende stabilirsi;

    le esigenze di tutela della situazione soggettiva del richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno non possono non bilanciarsi con l'interesse al buon ordine e al rispetto delle norme poste dallo Stato;

    la sanzione del mancato rinnovo del permesso di soggiorno costituisce un efficace deterrente contro il ricorso a condotte scorrette ed estranee all'ambito di stretta legalità nonché dannose per l'economia nazionale, attuate da stranieri che aspirano a vivere nel territorio italiano,

impegna il Governo

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, opportune iniziative di carattere normativo al fine di prevedere quale causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno la violazione delle disposizioni in materia fiscale e contributiva.
9/2643-A/13. Bordonali, Iezzi, Bof, Di Mattina, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento interviene sulla disciplina dei permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali, ossia per motivi di protezione sociale (articolo 18 decreto legislativo n. 286 del 1998) e quelli rilasciati agli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 18-ter decreto legislativo n. 286 del 1998);

    grazie al decreto-legge n. 113 del 2018 (c.d. Decreto Sicurezza Salvini) si è provveduto a una razionalizzazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, con la disciplina di più specifiche e puntuali fattispecie di permessi di soggiorno «speciali»;

    tra questi, lo stesso decreto-legge n. 113 del 2018 è intervenuto anche sulla disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 19, comma 1.2 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, stabilendone la durata in un anno;

    successivamente, l'articolo 2 del decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020, ha esteso la durata del permesso per protezione speciale, portandola a due anni;

    l'articolo 4 del decreto-legge in esame ha stabilito la durata annuale dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale e per quelli rilasciati agli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro,

impegna il Governo

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, opportune iniziative di carattere normativo al fine di ristabilire la durata annuale del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008.
9/2643-A/14. Bof, Iezzi, Bordonali, Di Mattina, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene, tra i diversi profili, anche in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;

    in particolare, l'articolo 7 reca modifiche all'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale elenca i familiari ammessi al ricongiungimento e tra questi è ricompreso il coniuge;

    a livello unionale, le condizioni dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare per l'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo sono disciplinati dalla Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003;

    secondo la Direttiva, il diritto al ricongiungimento familiare dovrebbe essere esercitato nel necessario rispetto dei valori e dei principi riconosciuti dagli Stati membri, segnatamente qualora entrino in gioco diritti di donne e di minorenni;

    il controllo dell'effettiva corrispondenza tra la richiesta di ricongiungimento in favore del coniuge e l'effettivo status di coppia coniugata secondo le leggi italiane rappresenta necessario requisito per poter esercitare il diritto al ricongiungimento familiare,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 7 del provvedimento in esame adottando, nel prossimo provvedimento utile, opportune iniziative di carattere normativo al fine di prevedere la registrazione del matrimonio in Italia quale requisito per poter procedere alla domanda di ricongiungimento familiare dello straniero con il coniuge.
9/2643-A/15. Di Mattina, Iezzi, Bof, Bordonali, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame estende alle donne straniere titolari di permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 dal decreto-legge n. 48 del 2023;

    per poter accedere a tale misura l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede tutta una serie di requisiti, con riferimento alla cittadinanza, residenza, alla condizione economica, ai beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita;

    il provvedimento all'esame dispone a favore delle sole donne straniere con il permesso di soggiorno per violenza domestica la non applicabilità di alcuni di questi requisiti, tra i quali quelli connessi alla residenza e alla condizione economica, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del suddetto decreto-legge n. 48 del 2023;

    in particolare, la lettera b) stabilisce determinate soglie massime dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), del reddito familiare e del patrimonio mobiliare e immobiliare;

    le donne italiane vittime di violenza sono tenute, invece, al rispetto tutti i requisiti richiesti dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, comprensivi di quelli economici, laddove al comma 6, punto 6-bis, dispone che «i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono un nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE»,

impegna il Governo

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, opportune iniziative di carattere normativo al fine di estendere a favore di tutte le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, prese in carico da centri antiviolenza o dai servizi sociali, l'esonero dai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ai fini della fruizione del beneficio dell'assegno di inclusione.
9/2643-A/16. Ziello, Iezzi, Bof, Bordonali, Di Mattina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame estende alle donne straniere titolari di permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 dal decreto-legge n. 48 del 2023;

    per poter accedere a tale misura l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede tutta una serie di requisiti, con riferimento alla cittadinanza, residenza, alla condizione economica, ai beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita;

    il provvedimento all'esame dispone a favore delle sole donne straniere con il permesso di soggiorno per violenza domestica la non applicabilità di alcuni di questi requisiti, tra i quali quelli connessi alla residenza e alla condizione economica, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del suddetto decreto-legge n. 48 del 2023;

    in particolare, la lettera b) stabilisce determinate soglie massime dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), del reddito familiare e del patrimonio mobiliare e immobiliare;

    le donne italiane vittime di violenza sono tenute, invece, al rispetto tutti i requisiti richiesti dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, comprensivi di quelli economici, laddove al comma 6, punto 6-bis, dispone che «i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono un nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di adottare opportune iniziative di carattere normativo al fine di estendere a favore di tutte le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, prese in carico da centri antiviolenza o dai servizi sociali, l'esonero dai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ai fini della fruizione del beneficio dell'assegno di inclusione.
9/2643-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Ziello, Iezzi, Bof, Bordonali, Di Mattina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento interviene, tra i diversi profili, anche in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, e, in particolare, l'articolo 7 reca modifiche all'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    la materia dei ricongiungimenti familiari dei cittadini stranieri è regolata dalla normativa unionale, la quale con l'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 pone in capo agli Stati membri l'obbligo nei confronti solo del coniuge e dei figli minori dello straniero, lasciando facoltà di disciplinare diversamente per gli altri familiari e per i requisiti richiesti;

    secondo la normativa italiana, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998, la platea dei familiari ammessi al ricongiungimento risulta più estesa rispetto a quanto previsto dalla suddetta Direttiva;

    secondo gli ultimi dati Eurostat, nel 2024 l'Italia è stata il terzo Paese dell'Unione europea con il più alto numero di permessi rilasciati per motivi familiari, dopo Spagna e Germania, con 110.093 istanze accolte;

    secondo l'Istat, i ricongiungimenti familiari continuano a rappresentare il principale motivo di rilascio dei permessi (36,1 per cento), mentre il numero dei nulla osta rilasciati per l'ingresso in Italia dei genitori, sempre per il tramite dei ricongiungimenti, si aggira sui 5.000 ogni anno;

    tali numeri impongono, dunque, una riflessione sull'attuale disciplina vigente in Italia in materia di ricongiungimenti familiari, che sia anche più aderente alle statuizioni e obblighi previsti dalla Direttiva 2003/86/CE e che consideri anche le ricadute della normativa in vigore in termini di costi sociali per il nostro Paese,

impegna il Governo

a completare il quadro degli interventi delineato dal provvedimento in esame, adottando, compatibilmente con le disposizioni europee, ulteriori provvedimenti al fine di modificare l'attuale disciplina dei ricongiungimenti familiari affinché sia maggiormente in linea con le disposizioni della Direttiva 2003/86/CE, sia con riguardo alle categorie di familiari ammessi sia per i criteri, anche di carattere reddituale, richiesti per poter beneficiare del ricongiungimento.
9/2643-A/17. Iezzi, Bof, Bordonali, Di Mattina, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale;

    ai sensi dell'articolo 28 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), è riconosciuto agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare con i loro familiari stranieri;

    il comma 1-bis del predetto articolo 28 stabilisce che gli stranieri, per poter richiedere il ricongiungimento familiare, devono comprovare un periodo di soggiorno legale ininterrotto di almeno due anni nel territorio nazionale;

    tale disposizione rappresenta un problema particolare per gli stranieri che entrano nel territorio nazionale al di fuori delle quote annuali di ingresso, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera p), per lo svolgimento di lavoro subordinato sportivo professionistico presso società sportive italiane, i quali spesso non maturano il periodo biennale di soggiorno legale e ininterrotto richiesto;

    infatti, tali soggetti ottengono di norma un permesso di soggiorno limitato alle esigenze dell'attività sportiva, come, a esempio, i giocatori di hockey che spesso ottengono un contratto della durata di una sola stagione sportiva. Ciò impedisce ai loro coniugi di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, mentre i figli ottengono un permesso di soggiorno con scadenza coincidente con quella del genitore titolare del permesso per lavoro sportivo;

    una volta scaduto il visto turistico di novanta giorni, i coniugi di tali sportivi si trovano pertanto nell'obbligo di lasciare l'Italia, con la conseguente separazione dalla famiglia e dai figli minori,

impegna il Governo

a valutare, in coerenza con le finalità del provvedimento in esame, l'opportunità di accompagnare le misure recate dall'articolo 7 con ulteriori iniziative normative volte a introdurre un regime speciale di ricongiungimento familiare per gli stranieri che entrano in Italia con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato sportivo professionistico, al fine di consentire il mantenimento dell'unità familiare per tutta la durata della loro permanenza nel territorio nazionale.
9/2643-A/18. Schullian, Gebhard, Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio;

    in particolare, l'articolo 8 del medesimo provvedimento estende la possibilità di partecipare alle riunioni del Tavolo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito sulla base della normativa vigente, anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti e stabilizza l'operatività del medesimo Tavolo, abrogando la disposizione che poneva finora un limite temporale di tre anni;

    il suddetto tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o da un suo delegato), che riunisce i vari soggetti istituzionali, nazionali e territoriali, è stato istituito dall'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di intraprendere una strategia efficace di contrasto al caporalato e allo sfruttamento della manodopera nel settore agricolo;

    l'attività compiuta dal Tavolo – che rappresenta il soggetto competente al coordinamento delle istituzioni, nazionali e locali e all'elaborazione degli indirizzi e della programmazione delle attività volte al perseguimento del contrasto al caporalato – ha condotto all'approvazione del cosiddetto Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022), approvato il 20 febbraio 2020;

    si segnala altresì che il decreto di aggiornamento del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025 ha previsto che tale Piano operi in sinergia con il richiamato Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato e ne contribuisca all'implementazione delle azioni prioritarie, con particolare riferimento a quelle volte a favorire l'impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura, attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozione di politiche attive del lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire i lavori del Tavolo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, adottando ulteriori iniziative volte a prevedere la possibilità di parteciparvi anche alle Organizzazioni datoriali che abbiano sottoscritto accordi di cooperazione col Ministero dell'interno e con quello del lavoro e delle politiche sociali.
9/2643-A/19. La Salandra, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    con riferimento al tema dell'ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, preme ai firmatari segnalare che sulla base della disciplina vigente, al di fuori delle quote annuali, possono entrare per motivi di lavoro subordinato i lavoratori stranieri che abbiano svolto percorsi di formazione professionale e civico-linguistica, in numero adeguato ai fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati; possono entrare, altresì, sempre al di fuori delle quote annuali, anche i lavoratori stranieri che abbiano partecipato alla medesima formazione organizzata da enti pubblici o del privato sociale nazionali nei Paesi di origine o di transito degli stranieri;

    occorre considerare e fare leva proprio sui flussi regolari e potenziare la formazione sopra menzionata, ai fini di un ingresso legale e in sicurezza nel nostro Paese, che ne beneficerebbe in ordine alle condizioni di «inverno demografico» e di necessità di lavoratori per i settori produttivi e per le famiglie, oltre che in termini di PIL;

    il Documento di economia e finanza 2023, il primo stilato e presentato dal Governo attualmente in carica, ha mostrato la correlazione tra debito pubblico e presenza di lavoratori immigrati, segnalando che un aumento di circa il 30 per cento di ingressi di migranti porterebbe a una consistente riduzione del debito pubblico nei prossimi decenni, in particolare per il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, a fronte della denatalità e della prospettiva in ordine alla composizione demografica del nostro Paese;

    a tal fine sono state sì stanziate apposite risorse, ma risulta che per l'anno passato siano stati previsti e finanziati circa 1.000 dei predetti corsi, a fronte di richieste pari a oltre 7.000,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo amministrativo e legislativo, al fine di incrementare l'offerta formativa nonché il relativo numero di corsi e di posti destinati alla formazione professionale dei cittadini stranieri che intendono lavorare nel nostro Paese, da svolgersi anche nei Paesi di origine, di transito o di permanenza.
9/2643-A/20. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari segnalare che nell'attuale scenario, contrassegnato da forti e perduranti elementi di instabilità, crisi ed emergenza internazionale, acquisisce rinnovata e cruciale centralità una gestione del flusso dei migranti tale da garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la sicurezza e la salute degli abitanti dell'intera isola siciliana e dei migranti che ivi sbarcano;

    l'articolo 10 del provvedimento in esame reca disposizioni volte al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa;

    oltre alla gestione dei flussi migratori che interessano il porto di Lampedusa, a cui è dedicato il citato specifico articolo, risultano fortemente coinvolte le amministrazioni di Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani;

    similmente, altri comuni del Mezzogiorno risultano coinvolti dalle stesse dinamiche;

    solo un approccio integrato e coordinato tra le diverse amministrazioni consente di far fronte all'accoglienza dei migranti che, per chi conosce bene le dinamiche degli sbarchi, incombono sulle terre di primo approdo in modo diversificato, ma similmente urgente,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a fronte del forte incremento degli sbarchi che si sta verificando, ad accompagnare le disposizioni recate dal provvedimento in esame con l'adozione tempestiva di misure che sostengano e sollevino ciascuno dei comuni delle regioni del Sud maggiormente interessati dal fenomeno migratorio o sedi di hotspot, in particolare in termini di primo intervento e tutela della salute, con riferimento particolare a Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani.
9/2643-A/21. Carmina, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.


   La Camera

impegna il Governo

a proseguire nell'azione di sostegno dei comuni delle regioni del Sud maggiormente interessati dal fenomeno migratorio o sedi di hotspot.
9/2643-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Carmina, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 8 e 9 del provvedimento in titolo recano, rispettivamente, «Proroga del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e «Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera»;

    in proposito, preme ai firmatari segnalare che il 23 giugno 2023 e il 29 marzo 2024 sono state trasmesse alla Presidenza della Camera le relazioni della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza annuale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 2026, n. 199, sullo stato di attuazione del Piano di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, riferite, rispettivamente, agli anni 2022 e 2023,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adempiere pienamente al dettato normativo di cui alla premessa e a trasmettere tempestivamente la relazione sullo stato di attuazione del Piano di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato relativa all'anno 2024.
9/2643-A/22. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo modifica ulteriormente le procedure burocratiche, anche in termini di durata, inerenti all'ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro, sia rispetto al precedente provvedimento d'urgenza intitolato agli stessi flussi che al recentissimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che le aveva appena definite, con la volontà di velocizzarle e semplificarle, ma non coglie l'opportunità per superare le problematiche più urgenti e critiche: i «click day», la fissazione cristallizzata delle quote;

    si perpetua un impianto procedurale, ad avviso dei firmatari, datato e farraginoso, aggravato dall'assenza di effettiva correlazione tra l'entità dei flussi di ingresso e l'effettivo fabbisogno del mercato del lavoro, sia delle aziende che delle famiglie;

    le recenti modifiche procedurali apportate con il decreto-legge n. 145 del 2024 e quelle recate dal provvedimento in titolo, sono del tutto minimali rispetto alle necessità del Paese e all'esigenza di una politica e di una gestione non miopi dell'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro e non hanno risolto le note problematiche che vengono in sostanza reiterate;

    è lecito dubitare che, ancora una volta, la mera accelerazione delle procedure per il tramite di domande precompilate, riduzione dei termini e utilizzo di sistemi elettronici – posto che funzionino e siano adeguatamente e compiutamente realizzate nei termini – possano offrire un significativo cambiamento rispetto alla gestione attuale;

    in proposito, è opportuno ricordare che l'Italia è il Paese con la percentuale di permessi per lavoro più bassa d'Europa, sia rispetto ai permessi totali (9,8 per cento per l'Italia, contro una media UE del 34 per cento) che rispetto alla popolazione residente (6,5 ogni 10 mila abitanti per l'Italia, 28,1 media UE) (fonte: Lavoce.info) e che solo il 7,8 per cento delle quote di ingresso stabilite dal Governo si è trasformato in richieste di permessi di soggiorno e impieghi stabili e regolari – una percentuale perfino inferiore a quella dell'anno 2023, che era del 13 per cento (dati tratti da Ero Straniero, relativi al 2024, successivamente alle modifiche procedurali agli ingressi apportate con il relativo decreto-legge);

    come già rilevato dalle associazioni di settore, oltre il 90 per cento delle quote autorizzate resta senza esito, «sono centinaia e centinaia i lavoratori stranieri, uomini e donne, che avrebbero dovuto sottoscrivere il proprio contratto di soggiorno presso gli Sportelli Unici, che si ritrovano invece sospesi nell'irregolarità, truffati e senza alcuna possibilità di emersione»,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo amministrativo e legislativo, affinché i dicasteri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottino le misure organizzative necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati delle quali sono, rispettivamente, in possesso, al fine di sostenere l'accelerazione degli iter amministrativi e procedurali nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro.
9/2643-A/23. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, meglio noto come «decreto Cutro», in quanto maturato in seguito al mancato soccorso e alla conseguente strage di migranti sulle coste italiane a Steccato di Cutro (KR) all'alba del 24 febbraio, è stata cancellata la programmazione dei flussi di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro – e, più in generale, la politica dell'immigrazione e la gestione del fenomeno migratorio – dettata dal Testo unico immigrazione (TUIM) – che prevedeva il coinvolgimento di tanti attori, istituzionali e non, coinvolti o interessati – Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale – e, da ultimo, il parere delle Camere e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

    l'intera disciplina dettata dal TUIM, inizialmente derogata per un solo anno, è stata e sarà applicata per tutti gli anni dal 2024 al 2028, da un Dpcm annuale che ha dettato e detta tuttora, in solitaria, le quote e le regole per i flussi di ingresso dei lavoratori stranieri – regole diversamente modificate con successivi ulteriori decreti-legge, da ultimo quello in titolo,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, assumendo le iniziative necessarie, sotto il profilo amministrativo e legislativo, affinché sia dato seguito, a decorrere dall'anno 2026, alla programmazione di cui all'articolo 3 del testo unico immigrazione citato in premessa, disponendo il documento e le procedure ivi indicate, nonché al disposto che impegna il Ministro dell'interno a presentare annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti in tema di flussi di ingresso e gestione del fenomeno migratorio, disposizione tuttora vigente, ma elusa dall'obbligato.
9/2643-A/24. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del decreto-legge in esame prevede la stabilizzazione del Tavolo operativo di coordinamento finalizzato al contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo estendendone, altresì, la composizione anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti;

    il fenomeno del reclutamento irregolare continua a rappresentare una criticità strutturale in diversi settori produttivi;

    la definizione di target annuali di ispezioni e la pubblicazione semestrale in formato open data dei risultati delle attività di controllo rappresentano strumenti a costo zero, in grado di rafforzare trasparenza ed efficacia della vigilanza;

    la piena interoperabilità dei dati tra Ispettorato nazionale del lavoro, INPS, INAIL e Ministero dell'interno può migliorare significativamente le capacità di prevenzione e contrasto del caporalato,

impegna il Governo

a garantire, nell'ambito del Tavolo operativo di coordinamento previsto dall'articolo 8, la definizione di obiettivi annuali misurabili di vigilanza e la pubblicazione semestrale in formato open data dei risultati delle attività di controllo, assicurando la piena interoperabilità tra le banche dati delle amministrazioni coinvolte al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto del caporalato e del reclutamento irregolare.
9/2643-A/25. L'Abbate, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, intervenendo sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, con specifiche disposizioni legate alla disciplina del rapporto di lavoro dello straniero;

    il tessuto economico nazionale – e specificatamente nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'assistenza e dei servizi – registra da anni una carenza strutturale di manodopera, per la quale, invece, occorrerebbe prevedere strumenti normativi certi, rapidi e capaci di rispondere ai fabbisogni reali delle imprese e degli enti locali;

    secondo gli ultimi dati di inizio novembre 2025 dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, nel 2024 le imprese italiane dichiarano difficoltà a coprire quasi la metà delle assunzioni programmate, un fenomeno in crescita da molti anni. L'aumento è dovuto, in misura preponderante e crescente, non tanto all'inadeguatezza delle competenze, ma proprio alla carenza di candidati. Le difficoltà sono maggiori nei settori delle costruzioni, della metalmeccanica e del tessile, e, geograficamente, nelle imprese del Nord. Rispetto alla dimensione delle imprese, sono quelle di piccole dimensioni ad avere maggiori difficoltà. Le figure «introvabili» sarebbero, soprattutto, gli operai specializzati. Anche il Documento programmatico di finanza pubblica, pubblicato lo scorso ottobre, ha descritto le difficoltà di assunzione delle imprese, confermando una tendenza in corso da molti anni e, tra il 2017 e il 2024, la percentuale di assunzioni difficoltose di personale è infatti passata dal 21,7 per cento al 48,2 per cento, con una netta accelerazione negli ultimi tre anni;

    una gestione ordinata, programmata e trasparente dei flussi migratori rappresenta un fattore di sicurezza per i cittadini, di tutela per i lavoratori stranieri e di coesione sociale per i territori. Tuttavia, permangono estreme criticità nella reale capacità amministrativa degli uffici preposti, ai tempi delle procedure, alla tutela dei lavoratori, all'integrazione abitativa e ai supporti per i comuni, spesso lasciati soli nella gestione della prima fare di gestione e nell'erogazione dei servizi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a potenziare con urgenza, anche attraverso strumenti straordinari di rafforzamento delle dotazioni organiche e della formazione specialistica, gli uffici amministrativi competenti nella gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro quali Prefetture, Ispettorati territoriali del lavoro, Sportelli unici per l'immigrazione, Questure, affinché l'ingresso regolare dei lavoratori stranieri avvenga secondo criteri di maggiore rapidità, certezza, trasparenza e coordinamento operativo, assicurando altresì un più efficace supporto agli enti territoriali coinvolti.
9/2643-A/26. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, all'articolo 1, apporta modificazioni all'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, disciplinando le procedure relative al rilascio del nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri;

    l'ingresso dei lavoratori stranieri non comunitari in Italia avviene tramite un sistema di quote d'ingresso, con presentazione delle domande telematiche la cui fase di assegnazione delle quote è concentrata in giorni prestabiliti, ossia i cosiddetti click-day, che generano picchi di richieste;

    la conseguente complessità nel fornire delle tempistiche certe ai richiedenti, porta quest'ultimi ad affrontare grande incertezza nella pianificazione del loro ingresso: la data di decorrenza dei termini amministrativi non coincide infatti con l'invio della domanda, ma con la successiva imputazione della richiesta alle quote, fase non immediatamente conoscibile dagli interessati;

    tale incertezza comporta ritardi significativi nell'ottenimento del nulla osta, rendendo difficile per i lavoratori programmare trasferimenti, stipendi, alloggio e altre questioni logistiche, con impatti negativi sulla loro stabilità professionale e personale;

    le imprese italiane che intendono assumere questi lavoratori qualificati risentono delle medesime criticità: l'impossibilità di prevedere con certezza i tempi di rilascio del nulla osta ostacola infatti la programmazione delle attività aziendali, rallenta l'incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato e rischia di escludere alcune imprese dalla possibilità di accedere alle quote disponibili;

    la previsione che il termine per l'esame della domanda decorra dalla data di presentazione, purché la richiesta sia in ogni caso ammissibile ai fini dell'imputazione delle quote, oppure che sia fornita un'indicazione puntuale e formale delle date previste per ciascuna fase procedurale, assicurerebbe maggiore certezza dei tempi, tutela dei candidati nonché trasparenza rafforzata per le imprese,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 1 al fine di promuovere iniziative normative volte a garantire tempi più prevedibili per il rilascio dei nulla osta, stabilendo che il termine per l'esame della domanda decorra dalla data di presentazione della stessa ovvero, alternativamente, fornendo un'indicazione puntuale e formale delle date previste per ogni fase procedurale, riducendo in tal modo l'incertezza dei click-day, proteggendo i diritti dei lavoratori stranieri e facilitando la programmazione delle imprese italiane nella gestione del personale qualificato.
9/2643-A/27. Onori.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri prevedendo, in particolare, all'articolo 2, misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche e una più efficiente organizzazione delle amministrazioni competenti, obiettivi che, in un'ottica di coerenza complessiva dell'azione del Governo in materia migratoria, dovrebbero essere perseguiti anche in riferimento alle procedure di rilascio dei visti di studio;

    l'Italia vanta, infatti, una consolidata tradizione di apertura nei confronti degli studenti stranieri soprattutto nel settore universitario. Il diritto allo studio, sancito dall'articolo 34 della Costituzione, trova infatti una concreta espressione anche nella possibilità per studentesse e studenti extra-UE di accedere ai percorsi accademici offerti dagli atenei italiani;

    tuttavia, sembrerebbe che numerosi studenti iraniani, regolarmente ammessi a corsi di laurea e di dottorato presso università italiane per l'anno accademico 2025/2026, abbiano incontrato gravi difficoltà nell'accesso alle procedure per il rilascio del visto per studio presso l'Ambasciata d'Italia a Teheran, in particolare a causa delle modalità di gestione delle prenotazioni esternalizzate alla società VisaMetric;

    secondo quanto rappresentato dagli interessati, la gestione delle prenotazioni per la presentazione delle domande di visto sarebbe stata concentrata in una ristrettissima finestra temporale, indicata tra il 20 e il 28 maggio 2025, con un numero di slot insufficiente rispetto alla platea degli studenti ammessi, determinando così l'impossibilità, per molti di essi, anche solo di accedere alla fase di presentazione della domanda;

    tale situazione avrebbe comportato, in concreto, il rischio di precludere a numerosi studenti proveniente dall'Iran la possibilità di iniziare il percorso accademico in Italia nei tempi previsti con conseguenze molto rilevanti sia sotto il profilo personale e professionale dei singoli, sia riguardo il funzionamento dei corsi universitari interessati, in termini di programmazione didattica e internazionale;

    con ordinanza del 7 novembre 2025 il Tribunale ordinario di Torino ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze avanzate da alcuni studenti ricorrenti, ordinando al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – e per esso all'Ambasciata d'Italia a Teheran – di fissare appuntamenti per l'esame delle domande di visto presentate dagli studenti che ne abbiano fatto tempestiva richiesta, entro il 30 novembre 2025 o comunque in tempo utile per consentire l'ingresso in Italia per l'avvio dell'anno accademico 2025/2026;

    nella medesima ordinanza il Tribunale ha evidenziato come la limitazione delle prenotazioni al ridotto periodo compreso tra il 20 e il 28 maggio 2025 abbia determinato una significativa lesione del diritto allo studio e dell'uguaglianza di accesso per un ampio numero di studenti iraniani, sottolineando la necessità di ripristinare procedure improntate a trasparenza, correttezza amministrativa e pari opportunità;

    ritenuto, pertanto, necessario che il Governo valuti un intervento tempestivo e strutturale sul sistema di gestione dei visti per studio, in particolare presso l'Ambasciata d'Italia a Teheran, al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe a quella verificatasi per l'anno accademico 2025/2026 e di garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti stranieri ammessi presso università italiane la possibilità effettiva di ottenere il visto in tempo utile per l'inizio del percorso accademico,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte:

  a dare attuazione con la massima urgenza alla sopracitata ordinanza del Tribunale di Torino assicurando, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di visti e sicurezza, che tutti coloro che abbiano ottenuto l'ammissione presso un ateneo italiano, ove in possesso dei requisiti di legge, possano ricevere il visto in tempo utile per l'inizio del percorso accademico;

  a porre in essere ogni misura necessaria a risolvere le criticità emerse nella gestione delle prenotazioni e degli appuntamenti per il rilascio dei visti di studio, garantendo finestre temporali adeguate, un numero di slot proporzionato agli studenti ammessi negli atenei italiani e procedure di prenotazione trasparenti, accessibili e non discriminatorie;

  ad adottare misure strutturali volte a evitare il ripetersi di situazioni analoghe presso la sede di Teheran e presso altre sedi consolari particolarmente interessate da flussi di studenti stranieri verso l'Italia, anche mediante il potenziamento delle risorse umane e strumentali dedicate ai visti di studio, l'utilizzo di piattaforme informatiche più efficienti e l'adozione di linee guida uniformi per la gestione delle agende di appuntamento, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza amministrativa, pari opportunità e tutela del diritto allo studio.
9/2643-A/28. Pastorella, Onori.


   La Camera

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte:

  a continuare a porre in essere ogni misura necessaria a garantire finestre temporali adeguate, un numero di slot proporzionato agli studenti ammessi negli atenei italiani e procedure di prenotazione trasparenti, accessibili e non discriminatorie nel rilascio dei visti di studio;

  a continuare ad adottare misure strutturali volte a rafforzare le sedi consolari particolarmente interessate da flussi di studenti stranieri verso l'Italia, anche mediante il potenziamento delle risorse umane e strumentali dedicate ai visti di studio, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza amministrativa, pari opportunità e tutela del diritto allo studio.
9/2643-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella, Onori.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, novellato dall'articolo 2 del provvedimento in esame, disciplina, nell'ambito di specifici programmi approvati, la possibilità di organizzare percorsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine finalizzati all'inserimento lavorativo in Italia;

    tali percorsi possono essere promossi e realizzati con il concorso di regioni, province autonome, enti locali, organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, organismi internazionali ed enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione;

    le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione dell'articolo 23 prevedono il divieto per i soggetti proponenti e per gli enti attuatori di esigere o percepire, direttamente o indirettamente, compensi dai destinatari delle attività formative;

    per come formulato, tale divieto può essere interpretato come esteso anche a contributi riferiti esclusivamente a spese personali, amministrative e logistiche strettamente connesse al rilascio dei documenti di viaggio e di soggiorno, al visto di ingresso e al trasferimento in Italia, generando incertezza applicativa e disincentivando gli investimenti delle imprese italiane in tali percorsi di formazione;

    gli standard internazionali sul reclutamento etico, in particolare quelli elaborati dall'Organizzazione internazionale del lavoro, affermano il principio per cui i costi di reclutamento e intermediazione non devono gravare sul lavoratore, distinguendoli tuttavia dalle spese personali e inevitabili relative, tra l'altro, a documenti di viaggio, visti, certificazioni sanitarie e trasferimenti;

    un contributo commisurato esclusivamente ai costi vivi effettivamente sostenuti e documentati, privo di ricarichi o altre utilità, riferito alle sole spese personali, amministrative e logistiche di cui sopra, non costituirebbe compenso per gli enti attuatori né forma di intermediazione illecita ai sensi degli articoli 12 e 603-bis del codice penale, ove chiaramente separato da ogni corrispettivo per attività di selezione, formazione e collocamento,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, a valutare l'opportunità di intervenire, anche mediante aggiornamento delle linee guida adottate in attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affinché sia espressamente chiarito che, fermo restando il divieto per i soggetti proponenti e per gli enti attuatori di richiedere o percepire compensi o altre utilità per le attività di selezione, formazione, intermediazione e collocamento, e fermo restando il pieno rispetto degli articoli 12 e 603-bis del codice penale e degli standard internazionali in materia di reclutamento etico, sia consentito porre a carico dei destinatari dei corsi, anche mediante contributo dovuto dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro, le sole spese personali, amministrative e logistiche strettamente necessarie al rilascio dei documenti di viaggio e di soggiorno, al visto di ingresso e al trasferimento in Italia, purché effettive, documentate, di importo non superiore ai costi vivi sostenuti e, in ogni caso, non superiore all'equivalente di due mensilità lorde della futura retribuzione contrattuale e non costituenti, neppure di fatto, condizione di accesso ai percorsi, al nulla osta o al visto.
9/2643-A/29. Rosato.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio;

    l'articolo 15 del decreto-legge del 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario sul territorio nazionale, consente l'esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario conseguite all'estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore;

    la deroga è disposta prevedendo un regime temporaneo speciale di disapplicazione di quanto previsto agli articoli 49 sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e 50 sugli esercenti le professioni sanitarie previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, 41 e rispetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206, 42 che disciplina, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

    per effetto della deroga, pertanto, si consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche sanitarie interessate anche senza l'iscrizione ai corrispondenti Albi professionali, secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente;

    il perdurare della carenza di personale medico nel Servizio Sanitario Nazionale e la necessità di garantire la continuità assistenziale, valorizzando le professionalità già operative nell'ambito degli accordi di cooperazione internazionale, rende opportuno prorogare per ulteriori due anni la possibilità di usufruire di personale medico proveniente da Paesi extra-UE, valutando l'opportunità, altresì, di non applicare, al medesimo personale straniero, il limite massimo di durata contrattuale di trentasei mesi (previsto dall'articolo 84 del CCNL Area Sanità),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dall'articolo 5 del provvedimento, che interviene in materia di ingressi fuori quota, con ulteriori interventi volti a prorogare la disposizione di cui all'articolo 15 del decreto-legge del 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di esercizio della professione sanitaria in deroga da parte di personale medico e sanitario proveniente da Paesi extra-UE per ulteriori due anni, consentendo, altresì, il rinnovo dei contratti di lavoro del medesimo personale straniero oltre il limite dei trentasei mesi previsto dall'articolo 84 del CCNL Area Sanità e, in ogni caso, sino alla scadenza della norma che opera in deroga.
9/2643-A/30. Maiorano.