XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 956 E ABBINATE E PDL N. 1367
Pdl n. 956 e abbinate – Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
Tempo complessivo: 14 ore e 40 minuti, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 6 ore e 40 minuti.
| Discussione generale | Seguito dell'esame | |
| Relatore | 10 minuti | 20 minuti |
| Governo | 20 minuti | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 15 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 22 minuti |
45 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 5 ore e 58 minuti | 4 ore e 50 minuti |
| Fratelli d'Italia | 48 minuti | 48 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 40 minuti | 36 minuti |
| Lega – Salvini premier | 40 minuti | 35 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 38 minuti | 32 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 37 minuti | 31 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 31 minuti | 22 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 31 minuti | 22 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti | 22 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 31 minuti | 21 minuti |
| Misto: | 31 minuti | 21 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 18 minuti | 11 minuti |
| +Europa | 13 minuti | 10 minuti |
Pdl n. 1367 – Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica
Tempo complessivo: 15 ore e 40 minuti, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 7 ore e 40 minuti.
| Discussione generale | Seguito dell'esame | |
| Relatore | 10 minuti | 20 minuti |
| Governo | 20 minuti | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 30 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 22 minuti |
53 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 5 ore e 58 minuti | 5 ore e 27 minuti |
| Fratelli d'Italia | 48 minuti | 54 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 40 minuti | 41 minuti |
| Lega – Salvini premier | 40 minuti | 40 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 38 minuti | 36 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 37 minuti | 35 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 31 minuti | 25 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 31 minuti | 25 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti | 24 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 31 minuti | 24 minuti |
| Misto: | 31 minuti | 23 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 18 minuti | 12 minuti |
| +Europa | 13 minuti | 11 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 19 novembre 2025.
Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonafè, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gebhard, Gentile, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonafè, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gebhard, Gentile, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 18 novembre 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GIACCONE: «Introduzione di un sistema di rintracciabilità dell'origine delle carni bovine impiegate negli alimenti destinati alla somministrazione o alla vendita da asporto e obblighi di informazione nei riguardi del consumatore» (2703);
MONTARULI e ZURZOLO: «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa in età giovanile e per la diffusione dell'informazione sulla defibrillazione precoce» (2704);
AMORESE: «Disposizioni concernenti la denominazione degli anni del corso di studi del liceo classico» (2705).
Saranno stampate e distribuite.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società SOGESID Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 460).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 461).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 462).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 18 novembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Collegare l'Europa con l'alta velocità ferroviaria (COM(2025) 903 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti atti, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti documenti:
proposta di decisione del Consiglio che adotta le disposizioni che modificano l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (P10_TA(2025)0257), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
comunicazione della Commissione per una migliore trasparenza e una buona governance nella ripartizione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri: un vademecum sull'applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (C(2025) 7655 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21 INIT; ST 10160/21 ADD 1 REV 2), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2025) 675 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Modello di accordo di lavoro di cui al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (COM(2025) 679 final);
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione (COM(2025) 685 final).
Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.
Il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con lettera in data 18 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, un esemplare dell'ordinanza, emessa dall'Ufficio in data 18 novembre 2025, con la quale dichiara legittima la richiesta di referendum sul testo di legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025.
Questo documento è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Donatella Proto, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale per le nuove tecnologie abilitanti, nell'ambito del Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla X Commissione (Attività produttive).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
PROPOSTA DI LEGGE: BOLDRINI ED ALTRI: MODIFICA DELL'ARTICOLO 609-BIS DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE E DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (A.C. 1693-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: SPORTIELLO; ASCARI (A.C. 2151-2279)
A.C. 1693-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
NULLA OSTA
A.C. 1693-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) – Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».
A.C. 1693-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca «Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso», ed è quello risultante dall'approvazione, in sede referente, di un emendamento delle relatrici, che ha interamente sostituito il testo della proposta di legge adottata come testo base in Commissione, del quale viene comunque mantenuto, quale elemento centrale, il consenso, anche se declinato in una diversa forma;
la proposta di legge consta di un unico articolo, che riscrive integralmente l'articolo 609-bis del codice penale, pur mantenendone di fatto inalterati alcuni aspetti;
nel primo comma viene introdotta la nozione di consenso, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità del medesimo;
il consenso diviene dunque l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale;
l'articolo 36 («Violenza sessuale, compreso lo stupro») della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia (legge 27 giugno 2013, n. 77), precisa che il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto;
anche la Corte di cassazione, in diverse sentenze, ha accolto una nozione di violenza sessuale basata sull'assenza del consenso della vittima. In questa prospettiva, la Corte ha affermato che il delitto di violenza sessuale si configura anche laddove la violenza non sia stata tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ritenendo sufficiente che la volontà risulti coartata (Cass., Sez. III, n. 4199 del 2024; Cass., Sez. III, n. 19611 del 2021);
in particolare, la Cassazione ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo del delitto di violenza sessuale anche con riferimento a quella posta in essere in assenza del consenso della persona offesa, non espresso neppure tacitamente (Cass., Sez. III, n. 22127 del 2017), con la precisazione che tale consenso «deve essere validamente prestato e deve permanere durante tutto l'arco di tempo in cui sono compiuti gli atti sessuali» (Cass., Sez. III, n. 20780 del 2019);
dal punto di vista dei numeri assoluti, nel periodo preso in esame (2020-2024), da una recente analisi condotta dagli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno emerge che il dato delle violenze sessuali commesse registra un continuo aumento, in particolare nell'ultimo triennio è stata costantemente superata quota 6.000, toccando il record negativo di 6.587 casi nell'ultimo anno di rilevazione, con un sensibile incremento (+6 per cento circa) rispetto al 2023;
in questo contesto si rende improcrastinabile, nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, introdurre l'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne, per fornire a bambini e bambine, adolescenti e giovani conoscenze, strumenti e consapevolezza per vivere in modo sano, sicuro e rispettoso la propria affettività e sessualità,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad introdurre, nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, l'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne, al fine di contrastare ogni tipo di discriminazione di genere.
9/1693-A/1. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca «Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso», ed è quello risultante dall'approvazione, in sede referente, di un emendamento delle relatrici, che ha interamente sostituito il testo della proposta di legge adottata come testo base in Commissione, del quale viene comunque mantenuto, quale elemento centrale, il consenso, anche se declinato in una diversa forma;
la proposta di legge consta di un unico articolo, che riscrive integralmente l'articolo 609-bis del codice penale, pur mantenendone di fatto inalterati alcuni aspetti;
nel primo comma viene introdotta la nozione di consenso, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità del medesimo;
il consenso diviene dunque l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale;
da una recente analisi condotta dagli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno emerge che dal punto di vista dei numeri assoluti, nel periodo preso in esame (2020-2024) il dato delle violenze sessuali commesse registra un continuo aumento, in particolare nell'ultimo triennio è stata costantemente superata quota 6.000, toccando il record negativo di 6.587 casi nell'ultimo anno di rilevazione, con un sensibile incremento (+6 per cento circa) rispetto al 2023;
in questo contesto i centri antiviolenza (CAV) sono servizi fondamentali per il contrasto alla violenza di genere poiché servono a tutelare, sostenere e accompagnare le donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o stalking e sono riconosciuti e sostenuti dalla legge n. 119 del 2013, codice rosso, e dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne;
i centri antiviolenza sono una rete di servizi di supporto per donne vittime di violenza e stalking, accessibili anche tramite il numero unico nazionale sempre attivo e gratuito,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a incrementare, per il triennio 2026-2028, il finanziamento dei centri antiviolenza affinché possano meglio garantire un servizio essenziale e continuo e, nello stesso tempo, creare percorsi di reinserimento lavorativo, abitativo e sociale, spezzando il ciclo della dipendenza economica dal maltrattante così come disposto anche dagli impegni internazionali e nazionali.
9/1693-A/2. Zanella, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca «Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso», ed è quello risultante dall'approvazione, in sede referente, di un emendamento delle relatrici, che ha interamente sostituito il testo della proposta di legge adottata come testo base in Commissione, del quale viene comunque mantenuto, quale elemento centrale, il consenso, anche se declinato in una diversa forma;
la proposta di legge consta di un unico articolo, che riscrive integralmente l'articolo 609-bis del codice penale, pur mantenendone di fatto inalterati alcuni aspetti;
nel primo comma viene introdotta la nozione di consenso, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità del medesimo;
il consenso diviene dunque l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale;
da una recente analisi condotta dagli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno emerge che dal punto di vista dei numeri assoluti, nel periodo preso in esame (2020-2024) il dato delle violenze sessuali commesse registra un continuo aumento, in particolare nell'ultimo triennio è stata costantemente superata quota 6.000, toccando il record negativo di 6.587 casi nell'ultimo anno di rilevazione, con un sensibile incremento (+6 per cento circa) rispetto al 2023;
in questo contesto i centri antiviolenza (CAV) sono servizi fondamentali per il contrasto alla violenza di genere poiché servono a tutelare, sostenere e accompagnare le donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o stalking e sono riconosciuti e sostenuti dalla legge n. 119 del 2013, codice rosso, e dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne;
i centri antiviolenza sono una rete di servizi di supporto per donne vittime di violenza e stalking, accessibili anche tramite il numero unico nazionale sempre attivo e gratuito,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a incrementare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per il triennio 2026-2028, il finanziamento dei centri antiviolenza affinché possano meglio garantire un servizio essenziale e continuo e, nello stesso tempo, creare percorsi di reinserimento lavorativo, abitativo e sociale, spezzando il ciclo della dipendenza economica dal maltrattante così come disposto anche dagli impegni internazionali e nazionali.
9/1693-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame si compone di un unico articolo che novella integralmente l'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale, introducendo per la prima volta quale elemento costitutivo del reato il riferimento esplicito al consenso della vittima – in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità del medesimo – di guisa che il consenso diviene ora l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere in mancanza del consenso libero e attuale della persona coinvolta integrerà, dunque, il delitto di violenza sessuale secondo la nuova formulazione;
sebbene il testo della proposta di legge all'esame dell'Assemblea sia quello risultante dall'approvazione, in sede referente, di un emendamento delle relatrici, che ha interamente sostituito il testo della proposta di legge adottata come testo base in Commissione, l'attuale testo risponde alla medesima ratio della proposta di legge originaria, sotto il profilo di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono ancora una realtà sempre più drammatica, alla luce soprattutto del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;
sotto tale aspetto, la violenza sessuale può certamente annoverarsi tra i reati spia della violenza di genere, ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere: atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'articolo 572 del codice penale e delitti di violenza sessuali, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale, fino a sfociare, nei casi più gravi, nei cosiddetti femminicidi;
si consideri, invero, che i dati statistici che riguardano i suddetti reati sono costantemente monitorati dai soggetti coinvolti a vario titolo nella prevenzione e nella repressione del fenomeno (Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, ma anche strutture sanitarie pubbliche nonché soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale);
la recente legge n. 53 del 2022 ha previsto un sistema di coordinamento nella raccolta di siffatti dati ed ha altresì introdotto un sistema di registrazione, secondo specifici codici, della relazione intercorrente tra l'autore e la vittima del reato (1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato);
secondo i dati più recenti raccolti dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, dell'8 marzo 2025, (riportante i dati raccolti al 31 dicembre del 2024) nel periodo preso in esame (2020-2024) il dato delle violenze sessuali commesse registra un continuo aumento (a parte una lieve diminuzione nel 2023 rispetto all'anno precedente). In particolare, nell'ultimo triennio è stata costantemente superata quota 6.000, toccando il record negativo di 6.587 casi nell'ultimo anno di rilevazione, con un sensibile incremento (+6 per cento circa) rispetto al 2023;
da quanto emerso, l'incidenza del genere femminile nei reati di violenza sessuale è significativamente più alta rispetto a quella riscontrabile negli altri reati «sentinella» presi in considerazione, ovvero atti persecutori e maltrattamenti contro familiari e conviventi. Nel caso della violenza sessuale infatti la percentuale di donne vittime si attesta, in modo pressoché costante, al 91 per cento (con un picco del 93 per cento nel 2020), a fronte di percentuali del 74 per cento per gli atti persecutori e dell'81 per cento per i maltrattamenti;
si consideri, in generale, che le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare, domestico e lavorativo, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti, finanche derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;
occorre preservare le vittime di violenza di genere e domestica anche sotto il profilo della tutela dei dati personali: informazioni quali il cambio di indirizzo di residenza dovrebbero rimanere riservate e non dovrebbero, quindi, essere accessibili da parte del presunto autore del reato, al fine di impedire a quest'ultimo di reiterare le condotte lesive, specie laddove consumate all'interno di un ambiente conosciuto all'aggressore;
non di rado, invero, le donne che hanno subito violenze o abusi da parte di familiari o conviventi sono costrette ad abbandonare la propria abitazione, allontanandosi da casa senza fornire un nuovo indirizzo;
per tale motivo, in tali casi, occorre contemperare correttamente il diritto di accesso agli atti amministrativi e la tutela della privacy dei soggetti interessati;
come noto, la legge n. 241 del 1990 prevede, infatti, un regime generalizzato di accessibilità agli atti amministrativi, individuando tassativamente i casi in cui esigenze particolari ne impongono una limitazione; anche la legge n. 675 del 1996 detta una disciplina specifica in tema di comunicazione di dati personali da parte di Enti Pubblici, la quale è ammessa quando sia prevista «da norme di legge o di regolamento», o risulti comunque necessaria «per lo svolgimento delle funzioni istituzionali»;
tuttavia, occorre prevedere delle specifiche limitazioni relative all'accesso all'anagrafe da parte dell'indagato nell'ambito di un procedimento riguardante delitti di violenza di genere, inclusi quelli cosiddetti «spia» come la violenza sessuale, e ciò non solo per tutelare la privacy della vittima, ma per impedire gravi rischi per l'incolumità e la sua salute, potendo i medesimi sfociare in condotte ancora più gravi,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad ampliare le tutele previste nei confronti delle vittime di violenza di genere, predisponendo una normativa ad hoc derogatoria rispetto a quella che consente l'accesso generalizzato, che impedisca, laddove si proceda penalmente per reati di violenza di genere o domestica, all'autore del reato o presunto tale, di accedere alle informazioni anagrafiche, ed in particolare alle informazioni sulla residenza e sul domicilio, delle vittime di violenza e dei parenti fino al secondo grado di queste ultime.
9/1693-A/3. D'Orso.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame si compone di un unico articolo che novella integralmente l'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale, introducendo per la prima volta quale elemento costitutivo del reato il riferimento esplicito al consenso della vittima – in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità del medesimo – di guisa che il consenso diviene ora l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere in mancanza del consenso libero e attuale della persona coinvolta integrerà, dunque, il delitto di violenza sessuale secondo la nuova formulazione;
sebbene il testo della proposta di legge all'esame dell'Assemblea sia quello risultante dall'approvazione, in sede referente, di un emendamento delle relatrici, che ha interamente sostituito il testo della proposta di legge adottata come testo base in Commissione, l'attuale testo risponde alla medesima ratio della proposta di legge originaria, sotto il profilo di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono ancora una realtà sempre più drammatica, alla luce soprattutto del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;
sotto tale aspetto, la violenza sessuale può certamente annoverarsi tra i reati spia della violenza di genere, ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere: atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'articolo 572 del codice penale e delitti di violenza sessuali, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale, fino a sfociare, nei casi più gravi, nei cosiddetti femminicidi;
si consideri, invero, che i dati statistici che riguardano i suddetti reati sono costantemente monitorati dai soggetti coinvolti a vario titolo nella prevenzione e nella repressione del fenomeno (Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, ma anche strutture sanitarie pubbliche nonché soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale);
la recente legge n. 53 del 2022 ha previsto un sistema di coordinamento nella raccolta di siffatti dati ed ha altresì introdotto un sistema di registrazione, secondo specifici codici, della relazione intercorrente tra l'autore e la vittima del reato (1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato);
secondo i dati più recenti raccolti dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, dell'8 marzo 2025, (riportante i dati raccolti al 31 dicembre del 2024) nel periodo preso in esame (2020-2024) il dato delle violenze sessuali commesse registra un continuo aumento (a parte una lieve diminuzione nel 2023 rispetto all'anno precedente). In particolare, nell'ultimo triennio è stata costantemente superata quota 6.000, toccando il record negativo di 6.587 casi nell'ultimo anno di rilevazione, con un sensibile incremento (+6 per cento circa) rispetto al 2023;
da quanto emerso, l'incidenza del genere femminile nei reati di violenza sessuale è significativamente più alta rispetto a quella riscontrabile negli altri reati «sentinella» presi in considerazione, ovvero atti persecutori e maltrattamenti contro familiari e conviventi. Nel caso della violenza sessuale infatti la percentuale di donne vittime si attesta, in modo pressoché costante, al 91 per cento (con un picco del 93 per cento nel 2020), a fronte di percentuali del 74 per cento per gli atti persecutori e dell'81 per cento per i maltrattamenti;
si consideri, in generale, che le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare, domestico e lavorativo, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti, finanche derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;
occorre preservare le vittime di violenza di genere e domestica anche sotto il profilo della tutela dei dati personali: informazioni quali il cambio di indirizzo di residenza dovrebbero rimanere riservate e non dovrebbero, quindi, essere accessibili da parte del presunto autore del reato, al fine di impedire a quest'ultimo di reiterare le condotte lesive, specie laddove consumate all'interno di un ambiente conosciuto all'aggressore;
non di rado, invero, le donne che hanno subito violenze o abusi da parte di familiari o conviventi sono costrette ad abbandonare la propria abitazione, allontanandosi da casa senza fornire un nuovo indirizzo;
per tale motivo, in tali casi, occorre contemperare correttamente il diritto di accesso agli atti amministrativi e la tutela della privacy dei soggetti interessati;
tuttavia, occorre prevedere delle specifiche limitazioni relative all'accesso all'anagrafe da parte dell'indagato nell'ambito di un procedimento riguardante delitti di violenza di genere, inclusi quelli cosiddetti «spia» come la violenza sessuale, e ciò non solo per tutelare la privacy della vittima, ma per impedire gravi rischi per l'incolumità e la sua salute, potendo i medesimi sfociare in condotte ancora più gravi,
impegna il Governo
a valutare ulteriori iniziative, anche normative, volte ad ampliare le tutele nei confronti delle vittime di violenza di genere, anche predisponendo una normativa ad hoc laddove si proceda penalmente per reati di violenza di genere o domestica, limitando la possibilità per l'autore del reato o presunto tale di accedere alle informazioni anagrafiche delle vittime di violenza.
9/1693-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Orso.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame si compone di un unico articolo che novella integralmente l'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale, introducendo per la prima volta quale elemento costitutivo del reato il riferimento esplicito al consenso della vittima – in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità del medesimo – di guisa che il consenso diviene ora l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere in mancanza del consenso libero e attuale della persona coinvolta integrerà, dunque, il delitto di violenza sessuale secondo la nuova formulazione;
considerato che:
sebbene il testo della proposta di legge all'esame dell'Assemblea sia quello risultante dall'approvazione, in sede referente, di un emendamento delle relatrici, che ha interamente sostituito il testo della proposta di legge adottata come testo base in Commissione, l'attuale testo risponde alla medesima ratio della proposta di legge originaria, sotto il profilo di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono ancora una realtà sempre più drammatica, alla luce soprattutto del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;
sotto tale aspetto, la violenza sessuale può certamente annoverarsi tra i reati spia della violenza di genere, ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere: atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'articolo 572 del codice penale e delitti di violenza sessuali, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale, fino a sfociare, nei casi più gravi, nei cosiddetti femminicidi;
si consideri, invero, che i dati statistici che riguardano i suddetti reati sono costantemente monitorati dai soggetti coinvolti a vario titolo nella prevenzione e nella repressione del fenomeno (Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, ma anche strutture sanitarie pubbliche nonché soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale);
secondo i dati più recenti raccolti dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, dell'8 marzo 2025, (riportante i dati raccolti al 31 dicembre del 2024) nel periodo preso in esame (2020-2024) il dato delle violenze sessuali commesse registra un continuo aumento (a parte una lieve diminuzione nel 2023 rispetto all'anno precedente). In particolare, nell'ultimo triennio è stata costantemente superata quota 6.000, toccando il record negativo di 6.587 casi nell'ultimo anno di rilevazione, con un sensibile incremento (+6 per cento circa) rispetto al 2023;
da quanto emerso, l'incidenza del genere femminile nei reati di violenza sessuale è significativamente più alta rispetto a quella riscontrabile negli altri reati «sentinella» presi in considerazione, ovvero atti persecutori e maltrattamenti contro familiari e conviventi. Nel caso della violenza sessuale infatti la percentuale di donne vittime si attesta, in modo pressoché costante, al 91 per cento (con un picco del 93 per cento nel 2020), a fronte di percentuali del 74 per cento per gli atti persecutori e dell'81 per cento per i maltrattamenti;
è ormai notorio che il fenomeno della violenza di genere è prioritariamente una questione culturale e, per tanto, è su questo piano che va affrontato preliminarmente. Invero, la dispersione scolastica, dice molto di più di altri fenomeni sullo stato in cui versa la nostra società e quanto sia collegata con valori come l'uguaglianza sostanziale e di genere;
occorre restituire ai giovani i valori su diversi aspetti della sessualità e dell'affettività che sembrano perduti, e la scuola, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove, ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle;
l'educazione sessuale ed affettiva non può essere svolta in maniera disomogenea in base all'iniziativa autonoma dei singoli istituti. Dovrebbe, piuttosto, essere introdotta come corso nel programma formativo ministeriale;
secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma proprio alla salute, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»,
impegna il Governo:
ad agevolare l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche al fine di rispondere al bisogno delle allieve e degli allievi di crescere e svilupparsi in modo armonioso rendendoli maggiormente consapevoli nell'assunzione delle proprie scelte e condurre i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto dell'altro genere;
a promuovere campagne di informazione finalizzate ad un uso consapevole degli strumenti informatici al fine di supportare le studentesse e gli studenti a riconoscere non solo le potenzialità delle informazioni a disposizione, ma anche gli eventuali rischi correlati.
9/1693-A/4. Ascari, Morfino.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame si compone di un unico articolo che novella integralmente l'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale, introducendo per la prima volta quale elemento costitutivo del reato il riferimento esplicito al consenso della vittima – in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità del medesimo – di guisa che il consenso diviene ora l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere in mancanza del consenso libero e attuale della persona coinvolta integrerà, dunque, il delitto di violenza sessuale secondo la nuova formulazione;
sebbene il testo della proposta di legge all'esame dell'Assemblea sia quello risultante dall'approvazione, in sede referente, di un emendamento delle relatrici, che ha interamente sostituito il testo della proposta di legge adottata come testo base in Commissione, l'attuale testo risponde alla medesima ratio della proposta di legge originaria, sotto il profilo di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono ancora una realtà sempre più drammatica, alla luce soprattutto del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;
sotto tale aspetto, la violenza sessuale può certamente annoverarsi tra i reati spia della violenza di genere, ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere: atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'articolo 572 del codice penale e delitti di violenza sessuali, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale, fino a sfociare, nei casi più gravi, nei cosiddetti femminicidi;
si consideri, invero, che i dati statistici che riguardano i suddetti reati sono costantemente monitorati dai soggetti coinvolti a vario titolo nella prevenzione e nella repressione del fenomeno (Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, ma anche strutture sanitarie pubbliche nonché soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale);
secondo i dati più recenti raccolti dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, dell'8 marzo 2025, (riportante i dati raccolti al 31 dicembre del 2024) nel periodo preso in esame (2020-2024) il dato delle violenze sessuali commesse registra un continuo aumento (a parte una lieve diminuzione nel 2023 rispetto all'anno precedente). In particolare, nell'ultimo triennio è stata costantemente superata quota 6.000, toccando il record negativo di 6.587 casi nell'ultimo anno di rilevazione, con un sensibile incremento (+6 per cento circa) rispetto al 2023;
da quanto emerso, l'incidenza del genere femminile nei reati di violenza sessuale è significativamente più alta rispetto a quella riscontrabile negli altri reati «sentinella» presi in considerazione, ovvero atti persecutori e maltrattamenti contro familiari e conviventi. Nel caso della violenza sessuale infatti la percentuale di donne vittime si attesta, in modo pressoché costante, al 91 per cento (con un picco del 93 per cento nel 2020), a fronte di percentuali del 74 per cento per gli atti persecutori e dell'81 per cento per i maltrattamenti;
si consideri, ai fini preventivi, che talvolta i gravi episodi di femminicidi rappresentano solo il culmine di una serie di condotte «spia» di violenza nei confronti della vittima, talvolta trascurati o ignorati da quest'ultima anche per timore di ritorsioni. Pertanto è fondamentale che chi trovi il coraggio di denunciare sia accolto da personale adeguatamente formato in materia di violenza di genere, al fine di saper cogliere con la dovuta tempestività ogni minimo segnale di allarme,
impegna il Governo
ad accompagnare l'intervento recato dalla proposta di legge in esame con un ulteriore intervento normativo volto a istituire, con il primo provvedimento utile, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un Fondo destinato al finanziamento della formazione obbligatoria in materia di violenza di genere e domestica per i magistrati inquirenti e giudicanti, nonché per gli avvocati e per tutti coloro che sono chiamati, a vario titolo, ad operare attorno al fenomeno criminale strutturato della violenza di genere e domestica, inclusi Polizia di Stato e Carabinieri, Polizia municipale e personale sanitario.
9/1693-A/5. Perantoni.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame si compone di un unico articolo che novella integralmente l'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale, introducendo per la prima volta quale elemento costitutivo del reato il riferimento esplicito al consenso della vittima – in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità del medesimo – di guisa che il consenso diviene ora l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere in mancanza del consenso libero e attuale della persona coinvolta integrerà, dunque, il delitto di violenza sessuale secondo la nuova formulazione;
sebbene il testo della proposta di legge all'esame dell'Assemblea sia quello risultante dall'approvazione, in sede referente, di un emendamento delle relatrici, che ha interamente sostituito il testo della proposta di legge adottata come testo base in Commissione, l'attuale testo risponde alla medesima ratio della proposta di legge originaria, sotto il profilo di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono ancora una realtà sempre più drammatica, alla luce soprattutto del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;
sotto tale aspetto, la violenza sessuale può certamente annoverarsi tra i reati spia della violenza di genere, ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere: atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'articolo 572 del codice penale e delitti di violenza sessuali, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale, fino a sfociare, nei casi più gravi, nei cosiddetti femminicidi;
si consideri, invero, che i dati statistici che riguardano i suddetti reati sono costantemente monitorati dai soggetti coinvolti a vario titolo nella prevenzione e nella repressione del fenomeno (Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, ma anche strutture sanitarie pubbliche nonché soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale);
secondo i dati più recenti raccolti dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, dell'8 marzo 2025, (riportante i dati raccolti al 31 dicembre del 2024) nel periodo preso in esame (2020-2024) il dato delle violenze sessuali commesse registra un continuo aumento (a parte una lieve diminuzione nel 2023 rispetto all'anno precedente). In particolare, nell'ultimo triennio è stata costantemente superata quota 6.000, toccando il record negativo di 6.587 casi nell'ultimo anno di rilevazione, con un sensibile incremento (+6 per cento circa) rispetto al 2023;
da quanto emerso, l'incidenza del genere femminile nei reati di violenza sessuale è significativamente più alta rispetto a quella riscontrabile negli altri reati «sentinella» presi in considerazione, ovvero atti persecutori e maltrattamenti contro familiari e conviventi. Nel caso della violenza sessuale infatti la percentuale di donne vittime si attesta, in modo pressoché costante, al 91 per cento (con un picco del 93 per cento nel 2020), a fronte di percentuali del 74 per cento per gli atti persecutori e dell'81 per cento per i maltrattamenti;
si consideri, ai fini preventivi, che talvolta i gravi episodi di femminicidi rappresentano solo il culmine di una serie di condotte «spia» di violenza nei confronti della vittima, talvolta trascurati o ignorati da quest'ultima anche per timore di ritorsioni. Pertanto è fondamentale che chi trovi il coraggio di denunciare sia accolto da personale adeguatamente formato in materia di violenza di genere, al fine di saper cogliere con la dovuta tempestività ogni minimo segnale di allarme,
impegna il Governo
a valutare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sostegni di natura anche finanziaria alla formazione obbligatoria in materia di violenza di genere e domestica per i magistrati inquirenti e giudicanti, nonché per gli avvocati e per tutti coloro che sono chiamati, a vario titolo, ad operare attorno al fenomeno criminale strutturato della violenza di genere e domestica, inclusi Polizia di Stato e Carabinieri, Polizia municipale e personale sanitario.
9/1693-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Perantoni.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame si compone di un unico articolo che novella integralmente l'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale, introducendo per la prima volta quale elemento costitutivo del reato il riferimento esplicito al consenso della vittima – in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità del medesimo – di guisa che il consenso diviene ora l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere in mancanza del consenso libero e attuale della persona coinvolta integrerà, dunque, il delitto di violenza sessuale secondo la nuova formulazione;
sebbene il testo della proposta di legge all'esame dell'Assemblea sia quello risultante dall'approvazione, in sede referente, di un emendamento delle relatrici, che ha interamente sostituito il testo della proposta di legge adottata come testo base in Commissione, l'attuale testo risponde alla medesima ratio della proposta di legge originaria, sotto il profilo di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono ancora una realtà sempre più drammatica, alla luce soprattutto del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;
sotto tale aspetto, la violenza sessuale può certamente annoverarsi tra i reati spia della violenza di genere, ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere: atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'articolo 572 del codice penale e delitti di violenza sessuali, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale, fino a sfociare, nei casi più gravi, nei cosiddetti femminicidi;
l'articolo 76, comma 4-ter del Testo unico in materia di spese di giustizia, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge n. 119 del 2013, e dalla legge n. 4 del 2018, ha previsto l'esenzione delle spese legali per i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, che possono quindi essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, sia per il relativo procedimento penale, che per tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata;
orbene, una tale previsione in deroga, prescindendo dai limiti di reddito, andrebbe garantita alle vittime di violenza domestica anche in relazione ai procedimenti civili previsti dal Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di procedura civile,
impegna il Governo
ad accompagnare l'intervento recato dalla proposta di legge in esame con l'adozione, nel primo provvedimento utile, di un ulteriore intervento normativo volto ad estendere la disciplina del gratuito patrocinio in deroga ai requisiti reddituali di cui all'articolo 76 comma 4-ter del Testo unico in materia di spese di giustizia a tutti i procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violazione dei doveri familiari poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, di cui al Titolo IV-bis del Libro Secondo del codice di procedura civile.
9/1693-A/6. Giuliano.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame si compone di un unico articolo che novella integralmente l'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale, introducendo per la prima volta quale elemento costitutivo del reato il riferimento esplicito al consenso della vittima – in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità del medesimo – di guisa che il consenso diviene ora l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere in mancanza del consenso libero e attuale della persona coinvolta integrerà, dunque, il delitto di violenza sessuale secondo la nuova formulazione;
sebbene il testo della proposta di legge all'esame dell'Assemblea sia quello risultante dall'approvazione, in sede referente, di un emendamento delle relatrici, che ha interamente sostituito il testo della proposta di legge adottata come testo base in Commissione, l'attuale testo risponde alla medesima ratio della proposta di legge originaria, sotto il profilo di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono ancora una realtà sempre più drammatica, alla luce soprattutto del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;
sotto tale aspetto, la violenza sessuale può certamente annoverarsi tra i reati spia della violenza di genere, ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere: atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'articolo 572 del codice penale e delitti di violenza sessuali, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale, fino a sfociare, nei casi più gravi, nei cosiddetti femminicidi;
l'articolo 76, comma 4-ter del Testo unico in materia di spese di giustizia, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge n. 119 del 2013, e dalla legge n. 4 del 2018, ha previsto l'esenzione delle spese legali per i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, che possono quindi essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, sia per il relativo procedimento penale, che per tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata;
orbene, una tale previsione in deroga, prescindendo dai limiti di reddito, andrebbe garantita alle vittime di violenza domestica anche in relazione ai procedimenti civili previsti dal Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di procedura civile,
impegna il Governo
a valutare un ulteriore intervento normativo volto ad estendere la disciplina del gratuito patrocinio in deroga ai requisiti reddituali di cui all'articolo 76 comma 4-ter del Testo unico in materia di spese di giustizia a tutti i procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violazione dei doveri familiari poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, di cui al Titolo IV-bis del Libro Secondo del codice di procedura civile, compatibilmente con i vincoli di bilancio.
9/1693-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Giuliano.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge all'esame intende introdurre nell'ordinamento una definizione di violenza sessuale fondata sul principio del consenso, in coerenza con gli standard internazionali e con le convenzioni sovranazionali in materia di diritti umani e fondamentali;
la violenza sessuale rappresenta una delle forme più gravi di violazione dei diritti fondamentali, con effetti profondi e duraturi sulla salute fisica e psicologica delle vittime, e costituisce un fenomeno strutturale connesso alla disparità di potere tra i generi, come riconosciuto da anni negli atti delle organizzazioni internazionali e nelle analisi di esperti ed esperte di settore;
in Italia, la mancanza di un sistema integrato, tempestivo e completo di raccolta e diffusione dei dati relativi alla violenza sessuale ostacola la piena comprensione della dimensione reale del fenomeno, impedendo di pianificare politiche adeguate, di intervenire sulle aree di maggiore rischio e di monitorare correttamente l'impatto delle riforme legislative;
la data journalist Donata Columbro, in numerosi contributi giornalistici e saggistici, ha evidenziato come il processo di «contare» la violenza contro le donne, incluso il fenomeno della violenza sessuale, costituisca un atto politico determinante, e come la mancanza di dati aperti, disaggregati e aggiornati contribuisca a rendere il fenomeno meno visibile e meno riconosciuto nella sfera pubblica e istituzionale;
Donata Columbro ha inoltre sottolineato che l'assenza di criteri condivisi tra le diverse istituzioni (forze dell'ordine, procure, ospedali, Regione, Istat) produce una frammentazione informativa che genera sottostime e incongruenze, impedendo analisi affidabili su trend temporali, fattori di rischio, variazioni territoriali e correlazioni sociali;
è noto che i dati istituzionali sulla violenza sessuale costituiscono solo una parte limitata del fenomeno poiché, a causa di paura, stigma, sfiducia nelle istituzioni o dipendenza economica e affettiva, molte vittime non denunciano l'aggressione, e per tale ragione il sommerso rappresenta una componente assai rilevante del fenomeno;
secondo l'Istat, oltre 6 milioni e 700 mila donne hanno subìto nel corso della vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale; tra queste, circa 1 milione e 157 mila hanno subìto stupro o tentato stupro; tuttavia tali dati non sono aggiornati annualmente, non coprono l'intera popolazione e non sono integrati sistematicamente con quelli giudiziari e sanitari;
diverse ricerche indipendenti prodotte da organizzazioni femministe, centri antiviolenza e osservatori territoriali sopperiscono a tale carenza di dati, permettendo di individuare casi non rilevati ufficialmente, di analizzare la violenza in relazione a contesti specifici (domestici, familiari, lavorativi, digitali), di monitorare i femminicidi e le aggressioni sessuali con maggiore tempestività, offrendo una fotografia più completa del fenomeno;
tali contributi dimostrano come sia necessario considerare la violenza sessuale non solo come un atto commesso da sconosciuti in luoghi isolati, ma come un fenomeno che si realizza principalmente nel contesto delle relazioni affettive, familiari, lavorative e scolastiche, e che colpisce anche persone con disabilità, donne migranti, minori, persone LGBTQIA+, donne anziane e altre categorie vulnerabili;
non tutte le strutture ospedaliere dispongono di protocolli dedicati per l'accoglienza delle vittime di violenza sessuale e il personale non sempre è adeguatamente formato e gli sportelli antiviolenza ospedalieri, pur previsti in molte regioni, sono presenti con grande disomogeneità sul territorio; in ogni caso i dati raccolti non vengono trasmessi in modo uniforme e non sono messi nella giusta correlazione;
sul piano internazionale, la Convenzione di Istanbul – ratificata dall'Italia – pone tra gli obblighi degli Stati proprio la raccolta sistematica di dati statistici e la creazione di un sistema di monitoraggio basato su informazioni disaggregate e confrontabili, riconoscendo che una legislazione efficace in materia di violenza sessuale richiede una solida base informativa;
la proposta di legge in esame, incentrata sulla definizione di violenza sessuale «senza consenso», necessita di essere accompagnata da un complessivo rafforzamento del sistema informativo pubblico, così da garantire la possibilità di monitorare l'efficacia della normativa nel tempo, di valutarne l'impatto sociale e giudiziario e di adeguare progressivamente gli interventi pubblici,
impegna il Governo:
a istituire un sistema informativo nazionale sulla violenza sessuale, che integri e armonizzi i dati provenienti da forze dell'ordine, procure, tribunali, Istat, strutture sanitarie, servizi sociali e centri antiviolenza, assicurando il coordinamento interistituzionale e la standardizzazione dei criteri di raccolta;
a definire protocolli nazionali uniformi per la rilevazione dei casi di violenza sessuale in ambito sanitario, garantendo che in ogni pronto soccorso e struttura ospedaliera sia presente un percorso clinico-assistenziale dedicato, con personale formato e procedure per la trasmissione sicura e completa dei dati alle autorità competenti;
a sostenere e valorizzare il lavoro dei centri antiviolenza, prevedendo forme strutturate di collaborazione per l'integrazione dei loro database all'interno del sistema informativo nazionale, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati sensibili;
a prevedere risorse finanziarie adeguate destinate alla creazione, manutenzione e implementazione del sistema informativo nazionale, nonché alla formazione degli operatori coinvolti nella raccolta, trasmissione e analisi dei dati;
a promuovere programmi di formazione obbligatoria e continuativa per forze dell'ordine, personale del sistema giudiziario, operatori sanitari, insegnanti, assistenti sociali e professionisti che entrano in contatto con le vittime di violenza sessuale, con particolare riferimento alla cultura del consenso, al riconoscimento delle diverse forme di violenza e alla corretta gestione documentale e informativa;
a presentare annualmente al Parlamento una relazione, trasparente e accessibile, che riporti i dati aggiornati sulla violenza sessuale, le tendenze in atto, la distribuzione territoriale, gli esiti giudiziari e gli indicatori di attuazione della legge, assicurando la possibilità di monitorare a livello legislativo l'evoluzione del fenomeno;
a promuovere campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione sul concetto di consenso, sulle dinamiche della violenza sessuale e sui servizi disponibili per le vittime, con particolare attenzione ai giovani, alle scuole, ai contesti di lavoro e ai canali digitali;
a garantire che l'implementazione della proposta di legge sia accompagnata da un sistema di valutazione d'impatto basato su indicatori misurabili e su dati verificabili, così da verificare nel tempo l'efficacia delle innovazioni legislative, migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e ridurre il sommerso.
9/1693-A/7. Sportiello, D'Orso.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative volte a rendere permanente il superamento del vincolo di esclusività per il personale del comparto sanità – 3-02325
LOIZZO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
la deroga al vincolo di esclusività prevista per il personale del comparto sanità è ormai prossima alla scadenza. La norma che ha introdotto la deroga in esame, l'articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2023 (cosiddetto «decreto bollette»), ha infatti un'efficacia temporale limitata al «31 dicembre 2025»;
in vista della scadenza normativa, è stato rimarcato, da più parti, il carattere ormai desueto del vincolo di esclusività: un vincolo che limita la libertà e la valorizzazione delle competenze dei professionisti sanitari, impedendo loro di svolgere concomitante attività libero-professionale al di fuori dell'orario di servizio;
il Gruppo Lega–Salvini Premier richiede da tempo di trasformare la deroga in esame in una disciplina di carattere permanente;
nella seduta del 18 dicembre 2024, in risposta all'interrogazione n. 3-01630 presentata sul punto dal Gruppo Lega, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha riferito che la messa a regime della misura sarebbe stata valutata dal Ministero della salute sulla base degli esiti del monitoraggio biennale previsto dal citato articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2023;
il superamento strutturale del vincolo di esclusività costituirebbe un ulteriore passo nella direzione, già intrapresa dal Governo, della valorizzazione dei professionisti sanitari del comparto e dei loro diritti;
l'abolizione definitiva del vincolo consentirebbe, altresì, di incrementare l'attrattività delle professioni del comparto, di arrestare l'esodo di competenze verso il settore privato e di garantire un beneficio economico per lo Stato, grazie anche al potenziale maggior gettito fiscale derivante dalle prestazioni libero-professionali –:
se e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare per rendere permanente e strutturale il superamento del vincolo di esclusività per il personale del comparto sanità.
(3-02325)
Iniziative di competenza in ordine al ripristino di una gestione a livello centrale della sanità, anche attraverso la promozione della riforma del Titolo V della Costituzione – 3-02326
MARATTIN. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
il Fondo sanitario nazionale nel 2000 ammontava a 66 miliardi di euro;
per l'anno 2026 si prevede che il Fondo raggiunga la cifra di 142,9 miliardi di euro;
l'aumento cumulato del Fondo in questi 26 anni è quindi stato pari a circa il 116 per cento, ossia il doppio del tasso di inflazione nel frattempo occorso;
si tratta, quindi, di un crescente e costante impegno finanziario da parte dello Stato nel settore sanitario, nonostante il quale la qualità media del servizio erogato – sia reale che percepita – sembra essere costantemente diminuita nel corso del tempo;
il dibattito pubblico tende a focalizzarsi unicamente sull'ammontare delle risorse allocate, trascurando spesso l'importanza della loro organizzazione e gestione ai fini della qualità del servizio offerto;
risulta fondamentale e non più procrastinabile la questione della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni offerte dal servizio sanitario pubblico, che tuttavia non sembra riflettere le ingenti risorse allocate;
l'attuale assetto costituzionale, che vede la gestione del servizio sanitario affidata al livello regionale, può costituire un ostacolo o un rallentamento a coordinate politiche di efficientamento del sistema, come dimostra, ad esempio, il recente caso del decreto-legge cosiddetto «liste d'attesa» –:
se il Ministro interrogato non ritenga urgente ripristinare una gestione centrale della sanità, con possibilità di delega a singole regioni esclusivamente in circostanze eccezionali che ne giustifichino l'operato, e quindi se non ritenga di attivarsi, all'interno del Governo, per promuovere un conseguente intervento di riforma in tal senso del Titolo V della Costituzione.
(3-02326)
Iniziative di competenza per la realizzazione delle case e degli ospedali di comunità nella regione Campania, anche attraverso l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi – 3-02327
LUPI, CARFAGNA, BRAMBILLA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
l'ultimo report dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sui risultati del monitoraggio del decreto ministeriale n. 77 del 2022, relativo al primo semestre 2025, contiene i dati sull'avanzamento degli obiettivi relativi ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi agli «ospedali di comunità» e alle «case di comunità»;
il rapporto citato ha segnalato un totale di 660 case di comunità con almeno un servizio attivo presenti in Italia al primo semestre 2025, rispetto alle 1.723 strutture previste dal Piano, pari al 38 per cento dell'obiettivo. Gli ospedali di comunità attivi erano 153 su un totale di 592 strutture previste, pari a circa il 25 per cento del totale;
il monitoraggio citato riportava anche che il dato della regione Campania, dove il numero di case di comunità con almeno un servizio attivo risultava pari a zero su un totale di 191 strutture previste. Il dato sugli ospedali di comunità era invece pari a uno, rispetto a un totale di strutture da attivare pari a 61;
la regione Campania dichiara che le case di comunità e gli ospedali di comunità sono realizzati dalle aziende sanitarie locali, in qualità di soggetti attuatori esterni delegati dalla regione stessa;
l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente possano proporre di attribuire poteri sostitutivi per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza «in caso di perdurante inerzia» del soggetto attuatore che metta a rischio il conseguimento degli obiettivi del Piano –:
quali iniziative di competenza intenda assumere per assicurare la realizzazione delle case di comunità e degli ospedali di comunità della regione Campania, anche proponendo l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
(3-02327)
Iniziative a sostegno delle regioni per l'abbattimento delle liste di attesa e la piena erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine di evitare processi di privatizzazione della sanità pubblica – 3-02328
QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, DI LAURO e SPORTIELLO. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
sei milioni di cittadini rinunciano alle cure, tra liste d'attesa e pronto soccorso congestionati dall'assenza di risposte nel territorio e dalla mancanza di posti letto nei reparti; la medicina territoriale, che pure grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza doveva essere potenziata, continua ad essere in grave affanno, per il ritardo stesso nella realizzazione delle missioni;
secondo l'ultima analisi di Gimbe, la spesa in rapporto al prodotto interno lordo è scesa dal 6,3 per cento del 2022 al 6,05 per cento previsto per il 2027, fino addirittura al 5,93 per cento che verrà raggiunto nel 2028; si tratta di un taglio da 17 miliardi e mezzo di euro nelle quattro manovre del Governo Meloni; si tratta di dati che vengono tuttavia costantemente negati con la perdurante narrazione secondo cui mai ci sarebbero stati tanti finanziamenti, ignorando volutamente l'importanza del rapporto spesa sanitaria/prodotto interno lordo e salvo sommare artificiosamente le risorse già preventivate nelle precedenti manovre;
il piano delle assunzioni resta un miraggio e solo 6.000 infermieri saranno forse assunti dalle regioni, tirando una coperta finanziaria troppo corta; ci sarà inevitabilmente un incremento delle liste d'attesa, delle tasse addizionali regionali, dei ticket e delle regioni che finiranno in piano di rientro;
eppure, con la sanità al collasso, a parere degli interroganti le priorità del Governo sono altre: austerità, spese per gli armamenti (23 miliardi di euro nel triennio), nessuna tassa sugli extraprofitti bancari, assicurativi e farmaceutici e nessuna lotta all'elusione fiscale, che anzi viene incoraggiata con la cosiddetta «pace fiscale»;
allo stesso tempo, con quella che appare agli interroganti una destrezza tipica del gioco delle tre carte, il Ministro interrogato pone in essere un ormai consolidato scaricabarile sulle regioni, soprattutto le regioni non governate dalla maggioranza che lo ha nominato, dice di voler contenere l'intramoenia e al contempo finanzia, in ogni provvedimento utile, l'acquisizione di prestazioni dal privato, suggellando la più grande deriva privatistica della sanità italiana –:
come intenda sostenere, per quanto di competenza, le regioni, anziché contrastarle e, a parere degli interroganti, demonizzarle anche nelle sedi giudiziarie, in particolare quelle che stanno faticosamente uscendo dal piano di rientro, al fine di assicurare l'abbattimento delle liste di attesa e la piena garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e arrestare la deriva privatistica della sanità italiana.
(3-02328)
Chiarimenti in merito alle iniziative per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego – 3-02329
TENERINI, PAOLO EMILIO RUSSO, BARELLI, BATTILOCCHIO, GENTILE, NAZARIO PAGANO, TASSINARI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTISTONI, BELLOMO, BENIGNI, DEBORAH BERGAMINI, BICCHIELLI, BOSCAINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CASTIGLIONE, CATTANEO, CORTELAZZO, ENRICO COSTA, D'ATTIS, DALLA CHIESA, DE MONTE, DE PALMA, FASCINA, GATTA, LOVECCHIO, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, MINARDO, MULÈ, NEVI, ORSINI, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE e SQUERI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione. – Per sapere – premesso che:
i contratti collettivi nazionali del pubblico impiego rappresentano lo strumento fondamentale per garantire diritti, tutele e condizioni di lavoro eque ai dipendenti delle amministrazioni centrali e territoriali;
negli ultimi anni si sono registrati ritardi significativi nei rinnovi contrattuali, tanto che a novembre 2022 risultavano ancora aperte le trattative per la tornata relativa al triennio 2019-2021;
il mancato adeguamento salariale rischia di compromettere la qualità dei servizi pubblici, incidendo negativamente sulla motivazione del personale e sulla capacità di attrarre nuove professionalità;
come riportato dalle ultime fonti di stampa, il Ministro interrogato ha dichiarato che entro la fine del 2025 verranno avviati i negoziati per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego relativi al triennio 2025-2027, precisando, peraltro, che le risorse sono già stanziate –:
se il Ministro interrogato non intenda fornire gli opportuni chiarimenti in merito alle iniziative adottate con riguardo alla conclusione delle trattative relative ai rinnovi contrattuali delle tornate 2019/2021, 2022/2024 e in quali tempi intenda avviare le trattative per il triennio 2025-2027.
(3-02329)
Elementi e iniziative volte a garantire trasparenza in merito ai costi per la realizzazione di alcune opere connesse ai giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 – 3-02330
ZANELLA. – Al Ministro per lo sport e i giovani. – Per sapere – premesso che:
da quanto si apprende da organi di stampa, il direttore del mensile Altreconomia, Duccio Facchini, ha, nel mese di maggio 2025, rivolto al comune di Milano richiesta di accesso agli atti, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi all'ammontare dell'incremento dei costi concernenti la realizzazione delle opere connesse ai giochi di Milano Cortina 2026, il Villaggio olimpico e l'Arena di Santa Giulia, per le quali le società Evd Milan s.r.l. e gruppo Coima avrebbero richiesto una compensazione economica;
il comune di Milano ha negato l'accesso agli atti, motivando il diniego sul fatto che le informazioni riguardassero un iter in corso che coinvolgeva più soggetti pubblici e che la diffusione delle stesse avrebbe potuto recare un danno alla buona riuscita dell'evento olimpico;
a seguito del diniego, il direttore di Altraeconomia ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia, che, con decisione del 10 novembre 2025, ha stabilito come il comune di Milano non abbia adeguatamente motivato il diniego, precisando che il limite alla trasparenza può valere solo per la parte finanziata con risorse private, ma non per gli extra-costi coperti con fondi pubblici e, di conseguenza, per il diritto dell'istante ad ottenere gli atti amministrativi;
con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 («decreto sport»), è stato autorizzato a favore del comune di Milano un contributo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di riconoscere al soggetto responsabile per la realizzazione dell'Arena Santa Giulia i contributi economici a copertura degli extra-costi, mentre al comma 4-quinquies è stato autorizzato lo stesso comune a modificare le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio olimpico al fine del riconoscimento degli extra-costi;
con decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, all'articolo 4, comma 5, il Governo ha disposto un contributo per il 2025 pari a 30 milioni di euro per assicurare, in aggiunta a quanto già previsto dal «decreto sport», la stipulazione da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione dell'Arena Santa Giulia –:
a quanto ammonti fino ad oggi l'incremento dei costi per la realizzazione del Villaggio olimpico e dell'Arena di Santa Giulia, per le quali le società Evd Milan s.r.l. e gruppo Coima hanno richiesto una compensazione economica, e quale sia l'importo delle penali previste contrattualmente per i ritardi sulla consegna delle opere da parte delle imprese costruttrici.
(3-02330)
Elementi e iniziative in merito alla sicurezza degli impianti sportivi e ai ritardi infrastrutturali e logistici in relazione alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026 – 3-02331
PASTORELLA, GRIPPO, RUFFINO, BENZONI, D'ALESSIO e SOTTANELLI. – Al Ministro per lo sport e i giovani. – Per sapere – premesso che:
ormai da diverso tempo il dibattito pubblico attorno alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 è dominato da questioni riguardanti contenziosi sugli appalti, indagini, ricorsi, rimpalli istituzionali e polemiche sui profili di governance;
tuttavia, queste discussioni hanno finito per oscurare un problema fondamentale e quantomai urgente: a meno di tre mesi dall'inizio della manifestazione, non è ancora chiaro se l'Italia sarà effettivamente pronta dal punto di vista infrastrutturale e logistico;
secondo un recente aggiornamento della Corte dei conti, infatti, su 111 interventi censiti nelle regioni interessate, 98 risultano ancora da completare, con risultanze eterogenee per tipologia di intervento e con richiesta di un aggiornamento puntuale dei cronoprogrammi e delle coperture finanziarie, in particolare per gli interventi sulla viabilità e sulla riconversione degli impianti sportivi;
a tali elementi si aggiungono notizie secondo cui alcune infrastrutture considerate strategiche per la mobilità dei Giochi, come, ad esempio, la variante di Longarone e alcune opere viarie nell'area di Sondrio, non risulterebbero pronte, come previsto inizialmente, entro il 2026, ma avrebbero come orizzonte di completamento addirittura l'anno 2030, con ripercussioni evidentemente negative sulla gestione dei flussi turistici, della sicurezza, degli atleti e per i residenti –:
anche alla luce dell'imminente avvio della stagione sciistica, quali assicurazioni possa dare sulla sicurezza degli impianti sportivi e in merito alle diverse problematiche relative ai ritardi infrastrutturali e logistici per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, con particolare riguardo alle ricadute economiche, territoriali e reputazionali.
(3-02331)
Ulteriori iniziative di competenza volte ad incentivare la funzione sociale, civile ed educativa svolta dagli oratori, dalle parrocchie e dalle associazioni del terzo settore nell'ambito delle comunità locali – 3-02332
BIGNAMI, AMORESE. ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CANGIANO, COLOMBO, DI MAGGIO, MATTEONI, MOLLICONE, PERISSA e ROSCANI. – Al Ministro per lo sport e i giovani. – Per sapere – premesso che:
oratori, parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica svolgono sul territorio un'importante funzione educativa e sociale e sono da sempre impegnati in progetti di solidarietà, nella lotta alla discriminazione razziale, al disagio e alla devianza in ambito minorile, anche attraverso la promozione e la diffusione della pratica sportiva quale strumento di contrasto all'emarginazione sociale;
la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», all'articolo 1, commi da 902 a 905, ha istituito un fondo per il sostegno e la diffusione dello sport, della solidarietà, la promozione sociale, l'organizzazione di iniziative culturali, nonché per il contrasto all'emarginazione sociale tramite l'attività di parrocchie, oratori e associazioni del terzo settore, prevedendo che le modalità di assegnazione dei contributi per i relativi progetti siano definite con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze;
le risorse, pari a 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2025-2027, sono destinate per la formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali/educative, per ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie innovative per migliorare l'efficacia delle azioni educative e sociali e per progetti educativi, anche interdiocesani, con finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, comprese le attività scolastiche curriculari –:
alla luce dello stato di attuazione della misura e delle risorse che saranno effettivamente impegnate nel corso dell'anno 2025, se e quali ulteriori iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere al fine di incentivare la funzione sociale, civile ed educativa svolta nelle comunità locali, mediante le attività delle parrocchie e delle associazioni del terzo settore che operano presso gli oratori parrocchiali.
(3-02332)
Iniziative volte a garantire risorse adeguate e proporzionate a favore dei caregiver familiari, anche in considerazione dell'annunciato disegno di legge governativo – 3-02333
FARAONE, BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, BONIFAZI e GIACHETTI. – Al Ministro per le disabilità. – Per sapere – premesso che:
l'articolo 53 del disegno di legge di bilancio per il 2026 (atto Senato n. 1689) istituisce un nuovo «Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare», con una dotazione di 1,15 milioni di euro per il 2026 e 207 milioni di euro annui dal 2027. La disposizione stabilisce che tali risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per finanziare future iniziative legislative di definizione della figura del caregiver familiare, con la conseguenza che il Fondo non risulta immediatamente utilizzabile per interventi diretti in favore delle famiglie;
tale impostazione normativa riproduce una criticità già emersa nella legge di bilancio per il 2025 (la legge n. 207 del 2024), che ha stanziato 62,5 milioni di euro per il 2025, 57,5 milioni di euro per il 2026 e 61,25 milioni di euro per il 2027, vincolando, tuttavia, tali risorse «all'adozione degli interventi legislativi previsti» nel più generale ambito del Fondo per la non autosufficienza, impedendone l'effettivo utilizzo per misure specifiche rivolte ai caregiver;
in questo quadro, il Ministro interrogato ha annunciato un futuro intervento legislativo organico, che dovrebbe individuare come beneficiari prioritari i «caregiver familiari conviventi prevalenti», ossia coloro che prestano almeno 91 ore settimanali di assistenza. Per tali soggetti sarebbe ipotizzato un contributo fino a 1.200 euro trimestrali, subordinato a un reddito da lavoro non superiore a 3.000 euro annui e a un Isee familiare non superiore a 15.000 euro;
le risorse stanziate risultano oggettivamente irrisorie rispetto alla dimensione della platea dei potenziali beneficiari. Il quadro ipotizzato non contempla alcuna forma di tutela previdenziale o contributiva, nonostante il ruolo svolto dai caregiver equivalga, nella sostanza, a un'attività lavorativa a tempo pieno, né le risorse previste – circa 400 euro mensili nei casi più gravi – risultano adeguate a sostenere quei caregiver che, dedicandosi in modo esclusivo e continuativo all'assistenza della persona con disabilità, non possono svolgere attività lavorativa e si trovano quindi privi di un proprio reddito –:
se il Governo ritenga le risorse stanziate per i caregiver sufficienti, adeguate e proporzionate e con quali modalità si intenda procedere alla concreta distribuzione delle risorse, assicurando trasparenza, equità e certezza dei diritti per tutti i caregiver interessati.
(3-02333)
Chiarimenti in merito ai contenuti dell'annunciato disegno di legge governativo sui caregiver familiari anche in relazione al rispetto dei principi di equità sociale – 3-02334
FURFARO, CIANI, GIRELLI, MALAVASI, STUMPO, GHIO, FERRARI, FORNARO e CASU. – Al Ministro per le disabilità. – Per sapere – premesso che:
secondo le anticipazioni relative al disegno di legge che la Ministra interrogata intende presentare nel Consiglio dei ministri di gennaio 2026, sarebbe previsto un contributo economico esclusivamente per i caregiver familiari conviventi che prestino almeno 91 ore settimanali di cura e che abbiano un Isee familiare inferiore a 15.000 euro;
tutti gli altri caregiver, pur potendo essere riconosciuti come tali (a condizione di possedere un legame di sangue con la persona assistita, con esclusione del caregiver amicale), avrebbero accesso unicamente a forme di sostegno non economico, in evidente contrasto con la realtà delle esigenze quotidiane che gravano sulla maggioranza delle persone che prestano cura;
se tali anticipazioni fossero confermate, dopo due anni di annunci, tavoli, convegni, promesse e dichiarazioni pubbliche, il Governo presenterebbe un provvedimento che non configura una riforma organica e strutturale, ma l'ennesima misura parziale, insufficiente e ingiustamente selettiva, replicando quanto già accaduto con la cosiddetta «prestazione universale», prevista dal decreto legislativo n. 29 del 2024;
tale prestazione, che nelle intenzioni avrebbe dovuto raggiungere potenzialmente 25.000 persone, si è rivelata un fallimento: a causa dei requisiti eccessivamente restrittivi (persone over 80, in condizioni di gravissima necessità assistenziale, beneficiarie dell'indennità di accompagnamento e con Isee socio-sanitario non superiore a 6.000 euro), ha raggiunto appena 2.000 beneficiari, lasciando senza risposta la quasi totalità del fabbisogno;
in Italia i caregiver familiari sono circa 7 milioni e le risorse previste nel disegno di legge di bilancio per il 2026 risultano del tutto inadeguate rispetto alla dimensione del fenomeno: 1,5 milioni di euro nel 2026 e 270 milioni di euro nel 2027, ai quali si aggiungono solamente le limitate somme del Fondo caregiver presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (56,35 milioni di euro per il 2026);
nel 2025 i caregiver esistono, lavorano e sostengono già oggi il sistema di welfare del Paese; e se anche solo un milione degli attuali caregiver dovesse richiedere nel 2027 il contributo economico ipotizzato dalla «riforma Locatelli», l'importo effettivamente disponibile sarebbe di circa 270 euro pro capite, una cifra simbolica e umiliante, ben lontana dalla dignità e dal riconoscimento che queste persone meritano –:
quali siano le reali intenzioni e le motivazioni sottese al disegno di legge sui caregiver, se confermi integralmente i contenuti anticipati – che limiterebbero l'accesso al contributo economico ai soli caregiver conviventi con Isee inferiore a 15.000 euro – e come ritenga compatibile tale impostazione con i principi di equità sociale.
(3-02334)