XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 25 novembre 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Bagnasco, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Frijia, Gardini, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pandolfo, Pastorella, Pastorino, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Bagnasco, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Frijia, Gardini, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pandolfo, Pastorella, Pastorino, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 21 novembre 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
MONTEMAGNI: «Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio» (2712).
In data 24 novembre 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
CARFAGNA ed altri: «Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici» (2715).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 21 novembre 2025 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
«Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177» (2713);
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024» (2714).
Saranno stampati e distribuiti.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge ALESSANDRO COLUCCI: «Agevolazioni fiscali e altre disposizioni per favorire l'apertura e la prosecuzione dell'attività degli esercizi di vicinato nelle aree periferiche o degradate delle città» (2170) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Cavo.
Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge n. 2581, d'iniziativa dei deputati Amato ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, del Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo, di incentivi fiscali e di contributi selettivi per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive nonché modifica alla definizione di “produttore indipendente” e delega al Governo in materia di revisione dell'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo».
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
MULÈ ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale del silenzio» (2561) Parere delle Commissioni V, VII, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):
ZARATTI ed altri: «Codice dei crimini internazionali» (2540) Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VII e XII;
PITTALIS: «Modifica all'articolo 53 del codice di procedura civile in materia di decisione sul ricorso per la ricusazione del giudice» (2619) Parere della I Commissione.
VI Commissione (Finanze):
BICCHIELLI ed altri: «Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione relativa alle spese sostenute per l'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana» (2504) Parere delle Commissioni I, V e XII.
VII Commissione (Cultura):
PROVENZANO ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale del memoriale di Portella della Ginestra nonché disposizioni per il restauro, la tutela e la valorizzazione di esso» (2545) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
AMATO ed altri: «Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, del Fondo per la crescita del cinema e dell'audiovisivo, di incentivi fiscali e di contributi selettivi per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive nonché modifica alla definizione di “produttore indipendente” e delega al Governo in materia di revisione dell'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo» (2581) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
X Commissione (Attività produttive):
LOMUTI: «Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico con l'introduzione di criteri distributivi correlati al reddito degli utenti» (2490) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
LOVECCHIO ed altri: «Disposizioni per l'incremento dei trattamenti pensionistici e delle indennità in favore degli invalidi di guerra, degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare e dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare» (2627) Parere delle Commissioni I, IV, V e XII;
BATTILOCCHIO: «Modifiche all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti» (2630) Parere delle Commissioni I, II e V.
Trasmissione dal Ministero della giustizia.
Il Ministero della giustizia, con lettere del 20 novembre 2025, ha trasmesso le note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 maggio 2025:
CARMINA n. 9/2355/26, sul sostegno psicologico in favore del personale della Polizia penitenziaria;
BRUNO n. 9/2355/37, sulla destinazione di ulteriori risorse al Fondo per le attività trattamentali, rendendone strutturale il finanziamento;
SOUMAHORO n. 9/2355/50, concernente l'elaborazione di misure affini a quelle individuate dall'articolo 34 del decreto-legge n. 48 del 2025, in materia di concessione di benefici ai detenuti e agli internati;
ONORI ed altri n. 9/2355/69, sull'esigenza di proseguire il confronto con il Ministero della salute al fine di migliorare i servizi in favore dei soggetti in esecuzione penale affetti da problematiche psichiatriche.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.
Trasmissione dal Ministro della cultura.
Il Ministro della cultura, con lettera in data 21 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la relazione concernente l'attuazione delle norme sulla circolazione internazionale dei beni culturali e sull'attuazione in Italia e all'estero degli atti europei riguardanti l'esportazione di beni culturali e la restituzione dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, riferita all'anno 2024 (Doc. XXIX, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un elicottero in prossimità dell'aeroporto Caproni di Trento il 2 luglio 2021.
Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 24 novembre 2025, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva QUARTAPELLE PROCOPIO n. 8/00073, accolta dal Governo e approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 22 gennaio 2025, sul sostegno al Fondo Globale per la lotta all'Aids.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.
Trasmissione dal Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 24 novembre 2025, ha trasmesso una versione aggiornata della relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, riferita all'anno 2025 e del predetto catalogo, riferito agli anni 2023 e 2024 (Doc. CXXXVII, n. 3), di cui è stato dato annuncio nell'allegato A ai resoconti della seduta del 7 ottobre 2025.
Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 novembre 2025, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:
relazione, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente il seguito del documento della 10a Commissione (Affari sociali) del Senato (atto Senato Doc XVIII, n. 22) in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis (COM(2025) 418 final).
Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti (COM(2025) 652 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dalla Commissione europea.
La Commissione europea, in data 13 novembre 2025, ha trasmesso il documento C(2025) 7770 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della X Commissione (Attività produttive) (Doc. XVIII, n. 26) in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final).
Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).
La Commissione europea, in data 13 e 14 novembre 2025, ha trasmesso i seguenti documenti, che sono trasmessi alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
documento C(2025) 7757 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 66) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione (COM(2025) 501 final) e alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione (COM(2025) 502 final);
documento C(2025) 7789 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 67) in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni (COM(2025) 503 final) e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 765/2008, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/1230, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1781 per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni (COM(2025) 504 final).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 20, 21 e 24 novembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano di investimenti per i trasporti sostenibili (COM(2025) 664 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Vienna, Austria, 18 dicembre 2025) (COM(2025) 698 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 698 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della Convenzione che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina (COM(2025) 701 final), corredata dei relativi allegati (COM(2025) 701 final – Annex 1, COM(2025) 701 final – Annex 2 e COM(2025) 701 final – Annex 3), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità di adeguate strutture per il riposo dei conducenti e di strutture per il parcheggio protette, nonché sullo sviluppo di aree di parcheggio sicure e protette, certificate conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1012 (COM(2025) 703 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle autorizzazioni all'esportazione del 2024 a norma del regolamento relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2025) 704 final), corredata dei relativi allegati (COM(2025) 704 final – Annexes 1 to 9), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento parziale della quarta e della sesta rata nell'ambito del piano per l'Ucraina dello strumento per l'Ucraina (COM(2025) 710 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia europea di formazione giudiziaria 2025-2030 – Creare un ambiente favorevole alla strategia DigitalJustice@2030 (COM(2025) 801 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – DigitalJustice@2030 (COM(2025) 802 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare la capacità del settore delle pensioni complementari dell'UE di migliorare il reddito pensionistico e fornire capitale a lungo termine all'economia dell'UE (COM(2025) 839 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Collegare l'Europa con l'alta velocità ferroviaria (COM(2025) 903 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 13 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il parere sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023 /2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (atto del Governo n. 321).
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Antonio Natali, ai sensi dei commi 4, 5-bis e 10 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione e del merito a supporto del capo di Gabinetto.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI
Iniziative di sostegno a favore dell'industria automobilistica per la produzione di veicoli a basse emissioni – 3-02025; 3-02149
A)
GRIMALDI e BONELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
il 4 giugno 2025 la Commissione europea ha presentato il «pacchetto di primavera» del semestre europeo 2025, che analizza le principali sfide economiche e sociali in tutta l'Unione europea e offre orientamenti strategici agli Stati membri al fine di rafforzare la competitività, la prosperità e la resilienza, destinando agli stessi raccomandazioni specifiche per promuovere riforme ed investimenti in linea con le priorità dell'Unione europea;
nelle raccomandazioni e nel report sull'Italia la Commissione sottolinea come la transizione dell'Italia verso i veicoli elettrici è in netto ritardo rispetto alle medie dell'Unione europea;
gli ultimi dati disponibili forniti da Motus-E, relativi ad aprile 2025, indicano che la quota di mercato delle auto elettriche si è attestata al 18,5 per cento in Francia, al 18,8 per cento in Germania, al 7 per cento in Spagna e al 20,4 per cento nel Regno Unito, mentre la market share in Italia era stata «appena» del 4,8 per cento;
sulle strade italiane ci sono circa 300 mila auto elettriche, dieci volte tanto rispetto al 2020, anche se la loro quota di mercato sul venduto complessivo rimane intorno al 5 per cento nei primi tre mesi del 2025;
secondo la Commissione, due sono le criticità dell'industria automobilistica italiana nel passaggio ai veicoli elettrici. La prima riguarda la specializzazione delle aziende di settore, con il 40 per cento delle oltre 2.000 attività che si occupa principalmente della produzione di parti per motori a combustioni interna. La seconda riguarda le dimensioni dei fornitori italiani, mediamente molto piccoli (occupano in media 46 dipendenti) e hanno di conseguenza maggiore difficoltà a mettere in campo gli ingenti investimenti necessari per l'innovazione dei prodotti o la riconversione industriale;
il 21 per cento delle emissioni di CO2 nel mondo, pari ogni anno a 8 miliardi di tonnellate, è dovuto ai trasporti, con il 45 per cento prodotto da auto, moto e autobus;
una recente indagine condotta dalla società di consulenza specializzata Ricardo Group per la Federazione internazionale dell'automobile, ha posto a confronto le emissioni di CO2 lungo tutto il ciclo di vita per diverse tipologie di veicoli – benzina (Icev-G), diesel (Icev-D), ibridi a benzina senza ricarica (Hev-G), ibridi a benzina con ricarica (Phev-G), elettrici a idrogeno (Fcev), elettrici a batteria (Bev) – mostrando come già oggi i veicoli migliori per ridurre la CO2 in tutto il loro ciclo di vita sono quelli elettrici: 100 grammi a km, contro i 267 dell'auto a benzina, i 197 dell'ibrida senza ricarica, i 166 con ricarica, i 136 a idrogeno;
una recente ricerca condotta da EIT urban mobility e Transport for London dimostra come i veicoli elettrici a batteria generino significativamente meno emissioni non di scarico rispetto alle auto tradizionali, grazie principalmente alla frenata rigenerativa che riduce drasticamente l'usura dei freni;
le auto elettriche producono l'83 per cento in meno di polveri dei freni rispetto ai veicoli convenzionali, secondo una nuova analisi che ha esaminato le emissioni non di scarico del trasporto su strada. La ricerca, che ha preso in considerazione principalmente le città di Londra, Milano e Barcellona, fornisce per la prima volta una quantificazione precisa di un beneficio ambientale spesso citato ma mai misurato con precisione;
l'analisi sottolinea che si dovrebbe puntare rapidamente anche verso l'elettrificazione delle flotte veicolari del trasporto pubblico, evidenziando che il passaggio ai mezzi pubblici può produrre una riduzione delle emissioni non di scarico fino a cinque volte superiore rispetto alla semplice sostituzione dei veicoli privati con equivalenti elettrici –:
se i Ministri siano a conoscenza dei fatti richiamati in premessa e quali iniziative il Governo intenda intraprendere per accogliere le ultime «raccomandazioni» dell'Unione europea all'Italia sulla mobilità elettrica, nonché quali iniziative di competenza si intendano assumere per recuperare il grave ritardo accumulato dall'industria automobilistica italiana nella transizione verso i veicoli elettrici.
(3-02025)
SQUERI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
la prima metà del 2025 è stato il periodo più critico dell'ultimo decennio per l'industria automobilistica europea, fatto salvo il periodo pandemico;
le immatricolazioni nell'UE hanno subito una contrazione dell'1,9 per cento nei primi sei mesi del 2025 e il mercato resta il 20 per cento al di sotto i livelli pre-pandemia (2019). Le previsioni al 2030 formulate dalle associazioni dei costruttori non segnalano un cambio di passo;
in Europa, complice la debolezza del mercato, l'avanzata delle auto cinesi si fa sempre più pressante e per la prima volta insidia direttamente anche alcuni dei principali attori del settore, come Ford e Mercedes. I marchi cinesi hanno conquistato il 5,4 per cento del mercato europeo, con un +85 per cento dei volumi, grazie a veicoli elettrici più economici e competitivi;
la nuova regolamentazione UE sulle emissioni con limiti stringenti e rischi di multe miliardarie entro il 2027, finisce per destabilizzare produzioni e margini;
a causa dei dazi americani, Stellantis ha stimato in 1,5 miliardi di euro le penalizzazioni da mettere in conto nel 2025, ma il comparto che esprime le maggiori preoccupazioni è quello della componentistica italiana, per l'impatto che i dazi avranno sull'automotive tedesco, primo mercato di destinazione del nostro export di settore, per un valore di oltre 5 miliardi di euro;
correttamente è stato osservato che se si uccide l'auto europea, muore anche l'innovazione essendo il settore, sia per quel che riguarda la produzione di veicoli, sia dal lato della componentistica, è il primo motore privato di investimenti in ricerca e sviluppo;
una politica industriale intelligente deve basarsi sulla neutralità tecnologica, non con l'imposizione dell'elettrico come unica soluzione. Occorre sostenere opzioni tecnologicamente mature e sostenibili come l'ibrido o i biocarburanti;
la sostenibilità non può essere un privilegio per pochi. In un quadro di prezzi crescenti in cui si assiste alla pressoché totale scomparsa delle utilitarie, la crescita costante dell'età media del parco auto europeo, dà il segno del fallimento delle politiche sin qui adottate –:
se non ritenga opportuno farsi promotore, sia in ambito nazionale che in sede europea, di piani volti a favorire il ricambio del parco auto tramite incentivi all'acquisto di vetture di produzione europea a basse emissioni anche non elettriche e non necessariamente nuove.
(3-02149)
Intendimenti in ordine all'eventuale esercizio del cosiddetto golden power in relazione all'ipotesi di cessione della Italiana petroli (IP) alla società azera Socar – 3-02190
B)
SQUERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
nella giornata del 16 settembre 2025 il presidente della API Holding ha annunciato la sottoscrizione di un accordo preliminare con cui la holding si è impegnata a cedere la propria partecipazione azionaria in Italiana Petroli (Ip) alla State Oil Company of Azerbaijan Republic (Socar);
il comunicato parla di «opportunità di sviluppo, poiché l'ingresso nell'azionariato di un gruppo multinazionale permetterà alla società di rafforzare il proprio posizionamento su scala globale, consolidandone il ruolo di hub strategico nel Mediterraneo»;
per quanto riguarda la stima dell'affare si parla di circa 2,5 miliardi di euro per il pacchetto azionario e di 500 milioni di euro di liquidità;
si tratta di comprendere il perimetro delle attività cedute alla Socar, in quanto Api Holding è proprietaria di 4.600 punti vendita di carburanti, di impianti di raffinazione con una capacità complessiva di 10 milioni di tonnellate l'anno, una capacità di stoccaggio di 5 milioni di metri cubi di prodotti petroliferi e quasi 1.600 dipendenti, a cui si aggiungono 16.600 lavoratori dell'indotto della rete. È titolare inoltre di una rete di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici in via di sviluppo;
il comune di Falconara ha chiesto chiarimenti in quanto nella cessione sarebbe compresa la raffineria API presente nel suo territorio, senza che la proprietà abbia informato le autorità e i sindacati; i sindacati dei gestori della distribuzione dei carburanti hanno espresso la propria preoccupazione per il passaggio di un asset importante del mondo della distribuzione dei carburanti ad un soggetto extraeuropeo senza alcuna esperienza della peculiarità e della complessità delle relazioni tra proprietari e gestori, che da anni si sviluppano in un contesto conflittuale;
i sindacati, memori di esperienze similari in passato, sostengono che da una proprietà totalmente estranea alle problematiche del settore, non ci si può aspettare che attenzione al ritorno finanziario, piuttosto che alle risorse umane e alla categoria dei gestori, con il rischio di accordi al ribasso, ridotta manutenzione della rete e accresciuti disservizi per l'utenza –:
se il Governo non ritenga opportuno attivare la procedura del golden power, così come avvenuto per la raffineria di Priolo, al file di tutelare non solo i posti di lavoro, ma anche le competenze tecnologiche e la sicurezza nel settore della distribuzione, in un settore strategico come quello della produzione e vendita dei prodotti energetici.
(3-02190)
DISEGNO DI LEGGE: S. 1433 – INTRODUZIONE DEL DELITTO DI FEMMINICIDIO E ALTRI INTERVENTI NORMATIVI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E PER LA TUTELA DELLE VITTIME (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2528)
A.C. 2528 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 2528 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
sul testo del provvedimento in oggetto.
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 8.1, 8.03 e 8.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2528 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 577 è inserito il seguente:
«Art. 577-bis. – (Femminicidio) – Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici»;
b) all'articolo 572:
1) al primo comma, dopo le parole: «o comunque convivente» sono inserite le seguenti: «ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»;
c) dopo l'articolo 572 è inserito il seguente:
«Art. 572-bis. – (Confisca) – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato»;
d) all'articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà»;
e) all'articolo 593-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»;
f) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter) è inserito il seguente:
«5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»;
g) all'articolo 612-bis, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»;
h) all'articolo 612-ter, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Modifiche al codice penale)
Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
0a) all'articolo 575, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona»;
0b) all'articolo 579, le parole: «un uomo, col consenso di lui» sono sostituite dalle seguenti: «una persona, con il suo consenso»;
0c) all'articolo 584, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».
1.1. Ascari, Morfino.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) l'articolo 575 è sostituito con il seguente:
«Art. 575.
(Omicidio)
1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 577-bis, chiunque cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), capoverso, primo comma:
al primo periodo sostituire le parole da: il fatto è commesso fino a: libertà individuali con le seguenti: l'atto è generato a causa di odio o di discriminazione o di prevaricazione o di controllo o di possesso o di dominio o in relazione al mancato consenso di instaurare o di mantenere un rapporto affettivo o di coniugio;
sopprimere il secondo periodo.
1.5. Dori.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 575, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 577-bis,».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), capoverso, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
1.8. Ascari, D'Orso, Perantoni, Morfino.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 575, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».
*1.3. Magi.
*1.4. Ascari, Morfino.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: è commesso fino a: libertà individuali con le seguenti: è determinato da ragioni di odio o di discriminazione o di prevaricazione verso la persona offesa in quanto donna, o da ragioni di controllo o possesso o dominio nei confronti della medesima, nonché se il fatto è determinato dal rifiuto, esplicito o implicito della donna ad instaurare o mantenere un rapporto affettivo.
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla medesima lettera, medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;
alla lettera b), numero 2), capoverso, sostituire le parole da è commesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: è determinato da ragioni di odio o di discriminazione o di prevaricazione verso la persona offesa in quanto donna, o da ragioni di controllo o possesso o dominio nei confronti della medesima, nonché se il fatto è determinato dal rifiuto, esplicito o implicito della donna ad instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
alla lettera d), capoverso, sostituire le parole da: è commesso, fino a: delle sue libertà individuali con le seguenti: è determinato da ragioni di odio o di discriminazione o di prevaricazione verso la persona offesa in quanto donna, o da ragioni di controllo o possesso o dominio nei confronti della medesima, nonché se il fatto è determinato dal rifiuto, esplicito o implicito della donna ad instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
alla lettera e), capoverso, sostituire le parole da: è commesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: è determinato da ragioni di odio o di discriminazione o di prevaricazione verso la persona offesa in quanto donna, o da ragioni di controllo o possesso o dominio nei confronti della medesima, nonché se il fatto è determinato dal rifiuto, esplicito o implicito della donna ad instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
alla lettera f), sostituire il capoverso con il seguente:
«5-ter.1) per ragioni di odio o di discriminazione o di prevaricazione verso la persona offesa in quanto donna, o per ragioni di controllo o possesso o dominio nei confronti della medesima, nonché per il rifiuto, esplicito o implicito della donna ad instaurare o mantenere un rapporto affettivo»;
alla lettera g), capoverso, sostituire le parole da: è commesso fino alla fine del capoverso, con le seguenti: è determinato da ragioni di odio o di discriminazione o di prevaricazione verso la persona offesa in quanto donna, o da ragioni di controllo o possesso o dominio nei confronti della medesima, nonché se il fatto è determinato dal rifiuto, esplicito o implicito della donna ad instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
alla lettera h), capoverso, sostituire le parole da: è commesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: è determinato da ragioni di odio o di discriminazione o di prevaricazione verso la persona offesa in quanto donna, o da ragioni di controllo o possesso o dominio nei confronti della medesima, nonché se il fatto è determinato dal rifiuto, esplicito o implicito della donna ad instaurare o mantenere un rapporto affettivo.
1.9. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Morfino.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo comma, primo periodo, sostituire la parola: rifiuto con le seguenti: mancato consenso.
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera b), punto 2), capoverso, sostituire la parola: rifiuto con le seguenti: mancato consenso;
alla lettera d), capoverso, sostituire la parola: rifiuto con le seguenti: mancato consenso;
alla lettera e), capoverso, sostituire la parola: rifiuto con le seguenti: mancato consenso;
alla lettera f), capoverso, sostituire la parola: rifiuto con le seguenti: mancato consenso;
alla lettera g), capoverso, sostituire la parola: rifiuto con le seguenti: mancato consenso;
alla lettera h), capoverso, sostituire la parola: rifiuto con le seguenti: mancato consenso.
1.10. Dori.
Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Ove il fatto sia commesso attraverso l'utilizzo di social network o di qualsiasi piattaforma di interazione internet, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può sempre disporre l'inibizione dall'utilizzo di qualsiasi piattaforma social e forum di discussione.».
1.15. D'Orso, Morfino, Perantoni.
A.C. 2528 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nella presente legge, con particolare riguardo al reato di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l'indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché di quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 2.
(Relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne)
Al comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia aggiungere le seguenti:, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità,.
2.4. Ascari, Morfino.
A.C. 2528 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Sono altresì attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale»;
b) all'articolo 90-bis, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-ter, comma 2»;
c) dopo l'articolo 90-bis.1 è inserito il seguente:
«Art. 90-bis.2 – (Ulteriori informazioni alla persona offesa) – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater»;
d) all'articolo 90-ter, comma 1-bis:
1) dopo le parole: «nella forma tentata,» sono inserite le seguenti: «aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata,» e dopo le parole: «articoli 572» sono inserite le seguenti: «, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»;
2) le parole: «e 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 612-bis e 612-ter»;
3) le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma,»;
4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis del codice penale, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione»;
e) all'articolo 91, comma 1, dopo le parole: «senza scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati,»;
f) all'articolo 267, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si applica quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis del codice penale o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609-ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612-bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale»;
g) all'articolo 275:
1) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando» sono sostituite dalla seguente: «Ferma», al terzo periodo le parole: «di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter» sono sostituite dalle seguenti: «indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo e nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma,» e l'ultimo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e al delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari»;
h) all'articolo 282-bis, comma 6, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «mille»;
i) all'articolo 282-ter, commi 1 e 2, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «mille»;
l) all'articolo 299, comma 2-bis, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «nonché quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione»;
m) all'articolo 309, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore»;
n) all'articolo 310, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore»;
o) all'articolo 316:
1) al comma 1-bis, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza»;
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero può chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile»;
p) all'articolo 362, comma 1-ter:
1) le parole: «tentata, o» sono sostituite dalle seguenti: «tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché»;
2) dopo le parole: «articoli 572,» sono inserite le seguenti: «593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»;
3) le parole: «e 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 612-bis e 612-ter»;
4) le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma»;
5) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale»;
q) all'articolo 362-bis, comma 1:
1) le parole: «, nell'ipotesi di delitto tentato, o» sono sostituite dalle seguenti: «del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché»;
2) dopo le parole: «articoli 558-bis, 572,» sono inserite le seguenti: «593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»;
3) le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma»;
r) all'articolo 444, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio»;
s) all'articolo 447:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'altra parte,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-quater,» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni»;
2) al comma 2, dopo le parole: «il difensore» sono inserite le seguenti: «nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore»;
t) all'articolo 499, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria»;
u) all'articolo 539, comma 2-bis, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza»;
v) all'articolo 656, comma 9, lettera a), le parole: «, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «e».
2. L'articolo 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«Art. 64-bis. – (Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie) – 1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale. Alle stesse autorità giudiziarie è altresì trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: dagli articoli 572, secondo e quinto comma, aggiungere la seguente: 612-bis.
3.1. Ascari, D'Orso, Perantoni, Morfino.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 90-ter, comma 1, le parole: «immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «obbligatoriamente e immediatamente comunicati alla persona offesa».
3.3. Dori.
Al comma 1, lettera p), numero 5), dopo le parole: con decreto motivato. aggiungere le seguenti: Quando la persona offesa è minore o persona con disabilità, la richiesta motivata e tempestiva di audizione può essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale, ovvero dai soggetti tenuti all'assistenza della vittima.
Conseguentemente al medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole: , nonché quando la persona offesa è minore o persona con disabilità.
3.7. Ascari, Morfino.
Al comma 1, lettera r), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: La mancata comunicazione alla persona offesa, quando prevista a pena di inammissibilità, comporta l'inammissibilità del patteggiamento e consente alla persona offesa di proporre opposizione entro dieci giorni dalla conoscenza dell'omissione.
3.8. Ascari, Morfino.
Al comma 2, capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e trasmette senza ritardo al giudice fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Nei casi di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: salvo che gli atti stessi siano coperti da segreto,.
3.9. D'Orso, Perantoni, Morfino.
A.C. 2528 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva)
1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, lettera b), le parole da: «tale condizione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti»;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole da: «relazione affettiva» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti».
2. All'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché a seguito del reato di cui all'articolo 577-bis del codice penale».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in euro 280.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 4.
(Tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva)
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sia rimasto ignoto aggiungere le seguenti: o sia deceduto a causa o in conseguenza del delitto compiuto.
4.1. Morfino, D'Orso, Perantoni.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, aggiungere le parole: nonché nei casi in cui l'autore del reato sia deceduto perché suicida a seguito del delitto compiuto.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, aggiungere le parole: nonché nei casi in cui l'autore del reato sia deceduto perché suicida a seguito del delitto compiuto.
4.1000. Morfino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina.
A.C. 2528 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Modifiche in materia di ordinamento
penitenziario)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis,», e le parole «e 609-undecies del codice penale solo sulla base» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza,»;
2) al comma 2-bis, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2»;
b) all'articolo 30-ter, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di condannati minori di età per il reato previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i settanta giorni in ciascun anno di espiazione»;
c) al titolo I, capo VI, dopo l'articolo 58-quinquies è aggiunto il seguente:
«Articolo 58-sexies. – (Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti) – 1. Ai condannati e agli internati per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, quando al condannato o all'internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione.
2. Quando al condannato o all'internato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice o per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, la comunicazione di cui al comma 1 è data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto, se questi ne hanno fatto richiesta in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, indicando il recapito anche telematico presso il quale intendono ricevere la comunicazione».
A.C. 2528 – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 6.
(Campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti)
1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia e con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono promuovere campagne di sensibilizzazione in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, possono sostenere iniziative formative e didattiche volte a evidenziare i rischi derivanti dall'uso degli stupefacenti, in particolare sulle tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 6.
(Campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti)
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi incluso l'alcol.
Conseguentemente:
al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dall'abuso di alcol;
alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di alcol.
6.1. D'Orso, Perantoni, Morfino.
A.C. 2528 – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 7.
(Linee guida e raccomandazioni per contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti)
1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti, presso il Ministero della salute è istituito un tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno nonché da esperti con comprovata esperienza in materia di sostanze stupefacenti.
2. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati né rimborsi di spese. Al funzionamento del tavolo tecnico permanente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 7.
(Linee guida e raccomandazioni per contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti)
Al comma 1, dopo le parole: attraverso l'uso di sostanze stupefacenti aggiungere le seguenti: o l'abuso di alcol
Conseguentemente,
al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di abuso di alcol;
alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: o l'abuso di alcol.
7.1. D'Orso, Perantoni, Morfino.
A.C. 2528 – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 8.
(Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica)
1. All'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale formazione si svolge in sede nazionale e decentrata e ha ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La formazione è multidisciplinare ed è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. È garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 è obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse».
2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo, dispone che l'aggiornamento periodico dei professionisti sanitari sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 8.
(Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. L'obbligo di formazione in materia di violenza di genere e tutela delle vittime è esteso anche agli operatori delle forze di polizia, al personale sanitario e sociosanitario, nonché agli operatori scolastici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
8.1. Ascari, Morfino.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:
a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;
b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;
c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;
d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;
e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;
f) l'inserimento nel curricolo di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.
5. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.03. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Perantoni, Morfino.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Introduzione dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole)
1. Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado è introdotto l'insegnamento dell'educazione sessuo-affettiva finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità tra uomini e donne.
2. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sessuo-affettiva, anche con il coinvolgimento di esperti esterni.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sessuo-affettiva. Le linee guida forniscono indicazioni per inserire nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8.05. Dori.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Introduzione dell'educazione alla parità di genere nell'ambito dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica)
1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.
(Educazione alla parità di genere)
1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è assicurata la promozione dell'educazione alla parità di genere nel quadro dei princìpi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Costituzione.
2. Le istituzioni scolastiche integrano nei percorsi di educazione civica attività e progetti volti a:
a) promuovere la cultura del rispetto reciproco e della parità di opportunità tra uomini e donne;
b) contrastare ogni forma di stereotipo e discriminazione fondata sul genere;
c) favorire la conoscenza dei diritti umani e delle pari dignità sociali sancite dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Dipartimento per le pari opportunità, predispone linee guida nazionali per l'attuazione del presente articolo.».
8.06. Gebhard.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Introduzione dell'educazione alla parità di genere nell'ambito dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica)
1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «al benessere della persona,» sono inserite le seguenti: «alla parità di genere»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, dopo la lettera h-ter), è inserita la seguente:
«h-quater) educazione alla parità di genere»;
2) al comma 2, dopo le parole: «l'educazione alla salute e al benessere,» sono inserite le seguenti: «l'educazione alla parità di genere,».
8.07. Gebhard.
A.C. 2528 – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di accesso ai centri antiviolenza)
1. Nel capo I del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 5-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 5-ter. – (Accesso delle vittime minorenni ai centri antiviolenza) – 1. Le vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possono accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento».
A.C. 2528 – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 10.
(Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)
1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale»;
b) all'articolo 6, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero».
A.C. 2528 – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 11.
(Disposizioni sulla registrazione a debito)
1. All'articolo 59, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «costituenti reato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, e 577-bis del codice penale».
2. Non si fa luogo al rimborso di somme già corrisposte dal creditore all'amministrazione finanziaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, del codice penale.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 900.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
A.C. 2528 – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 12.
(Garanzie di accesso delle donne vittime di violenza di genere al patrocinio a spese dello Stato)
1. All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «di cui agli articoli 572,» sono inserite le seguenti: «575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata,».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
A.C. 2528 – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 13.
(Disposizioni di coordinamento)
1. In tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale, il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'articolo 577-bis del medesimo codice e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio.
2. All'articolo 5, comma 3, della legge 5 maggio 2022, n. 53, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) femminicidio di cui all'articolo 577-bis del codice penale».
A.C. 2528 – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
A.C. 2528 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce, all'articolo 1, il reato di femminicidio e prevede, tra l'altro, all'articolo 6, la possibilità di promuovere campagne di sensibilizzazione e di iniziative formative ad hoc;
la violenza nei confronti delle donne è una delle manifestazioni più gravi e diffuse delle disuguaglianze di genere. Ogni anno milioni di donne in tutto il mondo, e anche nel nostro Paese, subiscono abusi fisici, psicologici ed economici. Tuttavia, il fenomeno non riguarda solo le vittime, ma l'intera società, che deve affrontare e cambiare le radici culturali e sociali che lo alimentano;
la violenza di genere è spesso il risultato di una cultura patriarcale che normalizza la prevaricazione e l'abuso. Le strutture sociali, le tradizioni e i comportamenti quotidiani contribuiscono a perpetuare atteggiamenti di disuguaglianza tra i sessi, con effetti devastanti su donne, famiglie e comunità. È fondamentale che l'educazione e la prevenzione siano orientate non solo a sostenere le vittime, ma a sensibilizzare in modo incisivo tutta la società;
un cambiamento radicale nella lotta contro la violenza di genere può avvenire solo se le nuove generazioni di uomini e ragazzi sono educate a riconoscere e rifiutare la violenza come mezzo di controllo nelle relazioni. Prevenire la violenza significa «insegnare» fin da giovani a costruire relazioni basate sul rispetto, sull'empatia e sulla parità. La responsabilità di fermare la violenza non può essere lasciata solo alle donne o all'introduzione di nuovi reati, ma deve essere assunta anche dagli uomini, che devono essere messi in condizione di essere parte del cambiamento;
la violenza nei confronti delle donne non può essere affrontata come un problema esclusivamente femminile, ma riguarda l'intera società e, in particolare, la costruzione di una cultura basata sul rispetto reciproco tra i sessi;
la maggior parte degli episodi di violenza contro le donne sono legati a modelli di comportamento appresi in giovane età, dove il rispetto per l'altro sesso viene spesso minato da stereotipi e pregiudizi;
i ragazzi e gli uomini, in particolare, devono essere educati a riconoscere e rifiutare ogni forma di violenza e di controllo nei confronti delle donne;
la prevenzione della violenza, prima ancora – dunque – della commissione di un reato, passa necessariamente attraverso la trasformazione delle mentalità e dei comportamenti, in modo da evitare che la violenza venga vista come una forma legittima di relazione,
impegna il Governo
a completare il quadro delle misure recate dall'articolo 6 del provvedimento in esame, promuovendo, in parallelo a quanto già previsto dal citato articolo, ogni iniziativa, anche di carattere normativo, utile all'avvio di attività di sensibilizzazione e formazione nei luoghi di lavoro, in particolare in contesti dominati da stereotipi di genere, come sport, politica e ambiente professionale, al fine di educare uomini e ragazzi a riconoscere e rifiutare comportamenti violenti o sessisti.
9/2528/1. Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce, all'articolo 1, il reato di femminicidio e prevede, tra l'altro, all'articolo 6, la possibilità di promuovere campagne di sensibilizzazione e di iniziative formative ad hoc;
la violenza nei confronti delle donne è una delle manifestazioni più gravi e diffuse delle disuguaglianze di genere. Ogni anno milioni di donne in tutto il mondo, e anche nel nostro Paese, subiscono abusi fisici, psicologici ed economici. Tuttavia, il fenomeno non riguarda solo le vittime, ma l'intera società, che deve affrontare e cambiare le radici culturali e sociali che lo alimentano;
la violenza di genere è spesso il risultato di una cultura patriarcale che normalizza la prevaricazione e l'abuso. Le strutture sociali, le tradizioni e i comportamenti quotidiani contribuiscono a perpetuare atteggiamenti di disuguaglianza tra i sessi, con effetti devastanti su donne, famiglie e comunità. È fondamentale che l'educazione e la prevenzione siano orientate non solo a sostenere le vittime, ma a sensibilizzare in modo incisivo tutta la società;
un cambiamento radicale nella lotta contro la violenza di genere può avvenire solo se le nuove generazioni di uomini e ragazzi sono educate a riconoscere e rifiutare la violenza come mezzo di controllo nelle relazioni. Prevenire la violenza significa «insegnare» fin da giovani a costruire relazioni basate sul rispetto, sull'empatia e sulla parità. La responsabilità di fermare la violenza non può essere lasciata solo alle donne o all'introduzione di nuovi reati, ma deve essere assunta anche dagli uomini, che devono essere messi in condizione di essere parte del cambiamento;
la violenza nei confronti delle donne non può essere affrontata come un problema esclusivamente femminile, ma riguarda l'intera società e, in particolare, la costruzione di una cultura basata sul rispetto reciproco tra i sessi;
la maggior parte degli episodi di violenza contro le donne sono legati a modelli di comportamento appresi in giovane età, dove il rispetto per l'altro sesso viene spesso minato da stereotipi e pregiudizi;
i ragazzi e gli uomini, in particolare, devono essere educati a riconoscere e rifiutare ogni forma di violenza e di controllo nei confronti delle donne;
la prevenzione della violenza, prima ancora – dunque – della commissione di un reato, passa necessariamente attraverso la trasformazione delle mentalità e dei comportamenti, in modo da evitare che la violenza venga vista come una forma legittima di relazione,
impegna il Governo
a proseguire nell'azione del Governo rivolta all'attività di sensibilizzazione nei luoghi di lavoro, nello sport, nella politica e nell'ambiente professionale al fine di educare uomini e ragazzi a riconoscere e rifiutare comportamenti violenti o sessisti.
9/2528/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame introduce all'interno del Libro II, Titolo XII, Capo I del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio, introducendo così una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atto di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atto di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Tale norma prevede quindi una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata sulle qualità della persona offesa;
il reato di femminicidio risulta integrato anche quando la condotta omicidiaria è commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali;
l'evoluzione della normativa italiana in materia di violenza sulle donne, prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (legge n. 77 del 2013);
a seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione. Il primo intervento in tal senso è stato operato dal decreto-legge n. 93 del 2013, adottato a pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione, che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale e ha previsto l'adozione periodica di Piani d'azione contro la violenza di genere;
solo pochi giorni fa la Camera ha approvato all'unanimità la modifica dell'articolo 609-bis introducendo, in modo esplicito, il consenso libero e attuale. È un concetto importante, vuol dire alcune cose molto semplici, ma, allo stesso tempo, molto profonde: in primo luogo che qualunque atto sessuale compiuto senza il consenso della persona coinvolta costituisce violenza sessuale; in secondo luogo che il consenso non è un dato presunto, non è mai definitivo, non è una volta per tutte, è una scelta che deve essere presente, attuale e revocabile in ogni momento; in terzo luogo che non si chiede più alla vittima di dimostrare di essersi ribellata abbastanza, di aver urlato, di aver graffiato, opposto una resistenza fisica addirittura eroica;
in questo mutato contesto normativo la formazione delle forze dell'ordine per il contrasto dei femminicidi è una misura fondamentale per prevenire la violenza di genere e garantire una risposta efficace alle vittime, perché una forza pubblica più preparata e attenta alle dinamiche della violenza, capace di intervenire tempestivamente e con competenza può salvare sicuramente vite;
l'articolo 8 prevede un potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame nel suo complesso e, in particolare dall'articolo 8, con ulteriori iniziative anche normative volte:
a implementare il Piano Nazionale per la prevenzione della violenza di genere;
a implementare e rafforzare la formazione obbligatoria per Polizia e Carabinieri così come previsto della legge n. 168 del 2023, anche attraverso la creazione di reparti specializzati.
9/2528/2. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame introduce all'interno del Libro II, Titolo XII, Capo I del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio, introducendo così una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atto di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atto di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Tale norma prevede quindi una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata sulle qualità della persona offesa;
l'articolo 4 modifica la legge n. 122 del 2016 e il Testo unico in materia di spese di giustizia al fine di assicurare una più piena tutela agli orfani di femminicidio. In particolare la lettera a) del comma 1, riscrive la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2016, ampliando l'ambito di applicazione delle deroghe alle condizioni richieste per la concessione dell'indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti;
il comma 2 prevede che i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti;
il comma 3 prevede la copertura finanziaria dell'intervento di cui al comma 2, i cui oneri sono quantificati in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a reperire risorse aggiuntive per far fronte ai costi dei procedimenti che i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti devono sostenere che sono molto lunghi e complessi.
9/2528/3. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame introduce all'interno del Libro II, Titolo XII, Capo I del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio, introducendo così una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atto di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atto di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Tale norma prevede quindi una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata sulle qualità della persona offesa;
l'articolo 4 modifica la legge n. 122 del 2016 e il Testo unico in materia di spese di giustizia al fine di assicurare una più piena tutela agli orfani di femminicidio. In particolare la lettera a) del comma 1, riscrive la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2016, ampliando l'ambito di applicazione delle deroghe alle condizioni richieste per la concessione dell'indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti;
il comma 2 prevede che i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti;
il comma 3 prevede la copertura finanziaria dell'intervento di cui al comma 2, i cui oneri sono quantificati in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, se adottare ulteriori iniziative volte a reperire risorse aggiuntive per far fronte ai costi dei procedimenti che i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti devono sostenere.
9/2528/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame introduce all'interno del Libro II, Titolo XII, Capo I del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio, introducendo così una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atto di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atto di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Tale norma prevede quindi una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata sulle qualità della persona offesa;
l'articolo 6 prevede la possibilità di promuovere campagne di sensibilizzazione e di iniziative e formative e didattiche in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale;
il comma 2 prevede che per le medesime finalità gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, possono sostenere iniziative formative e didattiche volte a evidenziare i rischi derivanti dall'uso degli stupefacenti, in particolare sulle tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale;
l'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un tavolo tecnico permanente al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti;
in questo contesto si rende improcrastinabile, nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, introdurre anche l'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne, per fornire a bambini e bambine, adolescenti e giovani conoscenze, strumenti e consapevolezza per vivere in modo sano, sicuro e rispettoso la propria affettività e sessualità,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dagli articoli del provvedimento in esame richiamati in premessa con ulteriori iniziative, anche normative, volte a introdurre, nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, l'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne, al fine di contrastare ogni tipo di discriminazione di genere, stanziando anche idonee risorse;
ad assicurare la presenza, all'istituendo tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 7, di esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie trattate.
9/2528/4. Piccolotti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'aula reca «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»;
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame introduce all'interno del Libro II, Titolo XII, Capo I del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio, introducendo così una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atto di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atto di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Tale norma prevede quindi una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata sulle qualità della persona offesa;
l'articolo 8, prevede un potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica;
la lettera a) del comma 1, interviene sul comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 168, specificando che la formazione, che si svolge in sede nazionale e in sede decentrata, deve avere a oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, nonché di una efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica;
la formazione di cui è assicurata la multidisciplinarietà è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. È garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori,
impegna il Governo
ad assicurare risorse sufficienti per garantire un reale potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.
9/2528/5. Zanella, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'aula reca «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»;
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame introduce all'interno del Libro II, Titolo XII, Capo I del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio, introducendo così una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atto di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atto di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Tale norma prevede quindi una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata sulle qualità della persona offesa;
l'articolo 8, prevede un potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica;
la lettera a) del comma 1, interviene sul comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 168, specificando che la formazione, che si svolge in sede nazionale e in sede decentrata, deve avere a oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, nonché di una efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica;
la formazione di cui è assicurata la multidisciplinarietà è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. È garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori,
impegna il Governo
a proseguire nel potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.
9/2528/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'aula reca «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»;
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame introduce all'interno del Libro II, Titolo XII, Capo I del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio, introducendo così una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atto di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atto di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Tale norma prevede quindi una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata sulle qualità della persona offesa;
l'articolo 9, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, consente alle vittime di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici di poter accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento;
in questo contesto i centri antiviolenza (CAV) sono servizi fondamentali per il contrasto alla violenza di genere poiché servono a tutelare, sostenere e accompagnare le donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o stalking e sono riconosciuti e sostenuti dalla legge n. 119 del 2013, codice rosso, e dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne;
i centri antiviolenza sono una rete di servizi di supporto per donne vittime di violenza e stalking, accessibili anche tramite il numero unico nazionale sempre attivo e gratuito,
impegna il Governo
in attuazione della misura recata dall'articolo 9 del provvedimento in esame, ad adottare ogni necessaria iniziativa di competenza volta a incrementare, per il triennio 2026-2028, il finanziamento dei centri antiviolenza affinché possano meglio garantire un servizio essenziale e continuo e, nello stesso tempo, creare percorsi di reinserimento lavorativo, abitativo e sociale, spezzando il ciclo della dipendenza economica dal maltrattante così come disposto anche dagli impegni internazionali e nazionali.
9/2528/6. Mari, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'aula reca «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»;
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame introduce all'interno del Libro II, Titolo XII, Capo I del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio, introducendo così una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atto di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atto di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Tale norma prevede quindi una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata sulle qualità della persona offesa;
l'articolo 9, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, consente alle vittime di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici di poter accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento;
in questo contesto i centri antiviolenza (CAV) sono servizi fondamentali per il contrasto alla violenza di genere poiché servono a tutelare, sostenere e accompagnare le donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o stalking e sono riconosciuti e sostenuti dalla legge n. 119 del 2013, codice rosso, e dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne;
i centri antiviolenza sono una rete di servizi di supporto per donne vittime di violenza e stalking, accessibili anche tramite il numero unico nazionale sempre attivo e gratuito,
impegna il Governo
in attuazione della misura recata dall'articolo 9 del provvedimento in esame, ad adottare ogni necessaria iniziativa di competenza volta a incrementare, per il triennio 2026-2028, il finanziamento dei centri antiviolenza.
9/2528/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Mari, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in titolo interviene sul sistema penale introducendo una nuova fattispecie delittuosa, rubricata come «femminicidio», sanzionata con l'ergastolo, e contestualmente prevede l'introduzione di ulteriori circostanze aggravanti per i delitti riconducibili al cosiddetto codice rosso;
tale intervento normativo, pur affrontando il tema sotto il profilo della repressione penale, non interviene in modo sufficiente sul versante della prevenzione, elemento imprescindibile per contrastare in maniera efficace e sistemica la violenza maschile contro le donne;
secondo i dati dell'Osservatorio di Non Una di Meno, alla data dell'8 novembre in Italia si sono registrati 76 femminicidi, 3 suicidi indotti di donne, 2 suicidi indotti di due ragazzi trans, 1 suicidio indotto di una persona non binaria, 1 suicidio indotto di un ragazzo, 6 casi in fase di accertamento almeno 67 tentati femminicidi e 2 casi di figlicidi legato a violenza domestica; dati che evidenziano come tali morti siano riconducibili alla violenza di genere e a un contesto culturale eterocispatriarcale;
si tratta di numeri drammatici, che confermano come la violenza contro le donne sia un fenomeno strutturale della nostra società, radicato in stereotipi e rapporti di potere ineguali e diffusi, che deve essere affrontato attraverso interventi multidisciplinari, a partire dall'educazione sentimentale, affettiva, sessuale ed emotiva nelle scuole;
la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), resa esecutiva in Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, impone agli Stati di adottare politiche integrate che comprendano prevenzione, protezione, sostegno e adeguata formazione degli operatori;
in particolare, l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della medesima Convenzione, stabilisce l'obbligo di introdurre nei programmi scolastici materiali didattici sui temi della parità tra i sessi, del rispetto reciproco, della prevenzione della violenza contro le donne e dei diritti umani, nonché di promuovere tali principi in tutti i contesti educativi formali e non formali;
la Convenzione di Istanbul riconosce inoltre un ruolo centrale ai centri antiviolenza quali luoghi di supporto, protezione, accoglienza, empowerment e autodeterminazione delle donne sopravvissute alla violenza, invitando gli Stati a garantirne la presenza su tutto il territorio nazionale, il funzionamento in sicurezza, l'autonomia e un finanziamento stabile e adeguato;
l'articolo 9, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, consente alle vittime di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici di poter accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento;
i centri antiviolenza rappresentano una risorsa imprescindibile per la prevenzione, il contrasto e l'emersione della violenza di genere, non solo per il sostegno alle vittime ma anche per le loro competenze specifiche, costruite in decenni di lavoro radicato nei principi del femminismo e dell'autodeterminazione delle donne;
un approccio esclusivamente punitivo non è sufficiente a contrastare un fenomeno complesso e profondamente culturale come la violenza maschile contro le donne, occorrendo invece intervenire sulle sue cause profonde, tra cui gli stereotipi di genere, la cultura del possesso, l'assenza di educazione emotiva e il mancato riconoscimento del consenso;
la scuola rappresenta il luogo primario per promuovere il cambiamento culturale nelle giovani generazioni, fornendo strumenti per comprendere le emozioni, prevenire i conflitti, promuovere relazioni sane e paritarie;
la prevenzione e il contrasto della violenza di genere richiedono la formazione continua e obbligatoria di tutti gli attori istituzionali coinvolti, dalle forze dell'ordine alla magistratura, dal personale sanitario al personale scolastico, affinché siano adottati approcci competenti, non stereotipati e rispettosi dei principi e delle linee guida internazionali;
i centri antiviolenza e le case rifugio – luoghi di libertà e autodeterminazione per le donne che svolgono un ruolo essenziale nella lotta contro la violenza contro le donne – tuttavia, continuano spesso a operare con risorse insufficienti, finanziamenti incerti e modalità di erogazione non strutturali, con gravi ricadute sulla loro capacità di garantire servizi fondamentali e continuità operativa,
impegna il Governo:
in attuazione della misura recata dall'articolo 9 del provvedimento in esame, ad adottare ogni necessaria iniziativa di competenza volta ad a garantire finanziamenti certi, stabili e adeguati ai centri antiviolenza e alle case rifugio, riconoscendone pienamente il ruolo essenziale nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne, nonché nella tutela, accoglienza e autodeterminazione delle vittime, assicurando l'autonomia dei percorsi e rispettando gli standard definiti dalla Convenzione di Istanbul;
a sostenere e rafforzare la rete nazionale dei centri antiviolenza, favorendone il coordinamento, la presenza omogenea sul territorio e la continuità dei servizi, garantendo tempistiche certe nell'erogazione dei fondi e procedure amministrative semplificate;
a completare le misure recate dal provvedimento in esame adottando le opportune iniziative, anche normative, di competenza volte a introdurre nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione l'insegnamento dell'educazione sessuale, affettiva, emozionale e sentimentale, finalizzato alla crescita culturale, etica ed emotiva degli studenti e delle studentesse, con particolare riferimento alla parità tra i sessi, al rispetto reciproco, al consenso, alla prevenzione della violenza e alla valorizzazione del contributo storico, sociale e culturale delle donne;
a promuovere, per quanto di competenza, la modifica dei piani di studio e dei programmi scolastici affinché in ogni materia siano integrate conoscenze e competenze coerenti con un'educazione al rispetto, alla parità e alle relazioni non violente, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica;
a rafforzare le misure recate dal provvedimento in esame, e in particolare dall'articolo 8, prevedendo programmi strutturati di formazione obbligatoria e continuativa rivolti a tutte le operatrici e gli operatori coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere – in particolare forze dell'ordine, magistratura, personale sanitario, personale scolastico ed educativo – basati su approcci riconosciuti a livello internazionale e in collaborazione con i centri antiviolenza;
nell'ambito del sistema universitario, a promuovere, per quanto di competenza, l'inserimento o il potenziamento di corsi e percorsi accademici dedicati agli studi di genere e ai temi della prevenzione della violenza, al fine di formare nuove competenze specialistiche anche utili all'insegnamento dell'educazione affettiva, sessuale e sentimentale.
9/2528/7. Ghirra, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame mirerebbe ad approntare un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne, posto che, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono ancora una realtà sempre più drammatica: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono quindi sufficienti e adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;
invero, si consideri che i dati ISTAT raccolti di recente, fotografano ancora una situazione allarmante: nel mondo, la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3. Nello specifico, in Italia, il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da partner;
l'ultima nota Istat sulle vittime di omicidio evidenzia che: nei casi in cui si è scoperto l'autore, il 92,7 per cento delle donne è stata vittima di un uomo, la maggior parte uccise da un partner o ex partner, tutti di sesso maschile;
per quel che riguarda, nello specifico gli omicidi, nonostante il trend in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, nel periodo 1° gennaio-30 settembre 2025, come emerso dai dati del Report «Omicidi volontari» del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, sono stati registrati 224 omicidi, con 73 vittime donne, di cui 20 uccise in ambito familiare/affettivo. Il Report «Violenza sulle donne» del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, aggiornato all'8 marzo 2024, evidenzia che nel 2023 le vittime di violenza sessuale sono state 6.062, di cui il 91 per cento donne;
dati preoccupanti, che – ad avviso dei firmatari e delle firmatarie del presente atto – impongono di adoperarsi a tutti i livelli per rendere più efficiente e funzionale il contrasto della violenza di genere, in quanto i più recenti casi di cronaca ci restituiscono una realtà sempre più allarmante, che impone un'attenzione sempre maggiore da parte di questo Governo e di tutte le istituzioni, in termini di prevenzione e deterrenza, per impedire che si verifichino nuovamente simili episodi a danno delle donne;
occorre garantire una protezione costante, effettiva ed efficace alle donne nei confronti di chi le maltratta, offende, sevizia e violenta, soprattutto nella fase successiva alla denuncia;
occorre, pertanto, rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, intervenendo a tutti i livelli;
l'Italia, in quanto Paese fondatore dell'Unione europea e firmatario delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani (tra cui la Convenzione di Istanbul), ha il dovere di dotarsi di strumenti normativi adeguati a prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere, anche nella dimensione digitale;
non può parlarsi di contrasto di femminicidio e di violenza di genere, infatti, senza preoccuparsi di apprestare una tutela a 360 gradi, anche per quelli che sono gli atti di violenza cosiddetta digitale, che spesso sono prodromi di condotte più gravi;
la direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica (articolo 1), in quanto rappresentano una violazione dei diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Considerando 3). In particolare, al fine precipuo di fornire una base giuridica uniforme a livello dell'Unione europea per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, la Direttiva attribuisce maggiore rilievo al ruolo delle nuove tecnologie come strumento che rende più agevoli o più gravi le offese riconducibili alla violenza contro le donne o alla violenza domestica. Per tali ragioni, la stessa intende garantire un livello minimo di protezione in tutta l'Unione, prevedendo specifici obblighi di incriminazione e di tutela in senso ampio a carico degli Stati membri, con specifico riferimento anche alla materia della violenza digitale domestica. Tra questi si segnala la criminalizzazione dei fatti di: condivisione non consensuale di immagini intime; pedinamento cibernetico; molestie online; l'istigazione cibernetica all'odio o alla violenza;
occorre che il legislatore intervenga sulla materia della violenza digitale in maniera strutturata e omogenea per apprestare una tutela concretamente efficace, nel rispetto – da un lato, dei principi fondanti del nostro ordinamento penale e, dall'altro – degli obblighi europei;
nei casi di violenza cosiddetta digitale, è fondamentale che l'autorità giudiziaria competente possa valutare di applicare come sanzione accessoria anche l'inibizione dell'utilizzo delle piattaforme social, per un periodo limitato,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a garantire una tutela effettiva alle donne vittime di violenza di genere cosiddetta digitale, che in quanto condotte «spia» possono rappresentare i prodromi di eventi più gravi, prevedendo, se del caso, interventi legislativi nel codice di rito penale che consentano all'autorità giudiziaria di applicare come sanzione accessoria l'inibizione dell'utilizzo delle piattaforme social per un periodo proporzionato alla gravità dell'azione, valutando al contempo di introdurla altresì come misura di prevenzione disposta dal Questore sulla base di segnalazione circostanziata da parte di soggetti qualificati come la Polizia Postale.
9/2528/8. D'Orso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame mirerebbe ad approntare un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne, posto che, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono ancora una realtà sempre più drammatica: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono quindi sufficienti e adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;
invero, si consideri che i dati ISTAT raccolti di recente, fotografano ancora una situazione allarmante: nel mondo, la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3. Nello specifico, in Italia, il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da partner;
l'ultima nota Istat sulle vittime di omicidio evidenzia che: nei casi in cui si è scoperto l'autore, il 92,7 per cento delle donne è stata vittima di un uomo, la maggior parte uccise da un partner o ex partner, tutti di sesso maschile;
per quel che riguarda, nello specifico gli omicidi, nonostante il trend in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, nel periodo 1° gennaio-30 settembre 2025, come emerso dai dati del Report «Omicidi volontari» del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, sono stati registrati 224 omicidi, con 73 vittime donne, di cui 20 uccise in ambito familiare/affettivo. Il Report «Violenza sulle donne» del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, aggiornato all'8 marzo 2024, evidenzia che nel 2023 le vittime di violenza sessuale sono state 6.062, di cui il 91 per cento donne;
dati preoccupanti, che – ad avviso dei firmatari e delle firmatarie del presente atto – impongono di adoperarsi a tutti i livelli per rendere più efficiente e funzionale il contrasto della violenza di genere, in quanto i più recenti casi di cronaca ci restituiscono una realtà sempre più allarmante, che impone un'attenzione sempre maggiore da parte di questo Governo e di tutte le istituzioni, in termini di prevenzione e deterrenza, per impedire che si verifichino nuovamente simili episodi a danno delle donne;
occorre garantire una protezione costante, effettiva ed efficace alle donne nei confronti di chi le maltratta, offende, sevizia e violenta, soprattutto nella fase successiva alla denuncia;
occorre, pertanto, rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, intervenendo a tutti i livelli;
l'Italia, in quanto Paese fondatore dell'Unione europea e firmatario delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani (tra cui la Convenzione di Istanbul), ha il dovere di dotarsi di strumenti normativi adeguati a prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere, anche nella dimensione digitale;
non può parlarsi di contrasto di femminicidio e di violenza di genere, infatti, senza preoccuparsi di apprestare una tutela a 360 gradi, anche per quelli che sono gli atti di violenza cosiddetta digitale, che spesso sono prodromi di condotte più gravi;
la direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica (articolo 1), in quanto rappresentano una violazione dei diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Considerando 3). In particolare, al fine precipuo di fornire una base giuridica uniforme a livello dell'Unione europea per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, la Direttiva attribuisce maggiore rilievo al ruolo delle nuove tecnologie come strumento che rende più agevoli o più gravi le offese riconducibili alla violenza contro le donne o alla violenza domestica. Per tali ragioni, la stessa intende garantire un livello minimo di protezione in tutta l'Unione, prevedendo specifici obblighi di incriminazione e di tutela in senso ampio a carico degli Stati membri, con specifico riferimento anche alla materia della violenza digitale domestica. Tra questi si segnala la criminalizzazione dei fatti di: condivisione non consensuale di immagini intime; pedinamento cibernetico; molestie online; l'istigazione cibernetica all'odio o alla violenza;
occorre che il legislatore intervenga sulla materia della violenza digitale in maniera strutturata e omogenea per apprestare una tutela concretamente efficace, nel rispetto – da un lato, dei principi fondanti del nostro ordinamento penale e, dall'altro – degli obblighi europei;
nei casi di violenza cosiddetta digitale, è fondamentale che l'autorità giudiziaria competente possa valutare di applicare come sanzione accessoria anche l'inibizione dell'utilizzo delle piattaforme social, per un periodo limitato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a garantire una tutela effettiva alle donne vittime di violenza di genere cosiddetta digitale, che in quanto condotte «spia» possono rappresentare i prodromi di eventi più gravi, prevedendo, se del caso, interventi legislativi nel codice di rito penale che consentano all'autorità giudiziaria di applicare come sanzione accessoria l'inibizione dell'utilizzo delle piattaforme social per un periodo proporzionato alla gravità dell'azione, valutando al contempo di introdurla altresì come misura di prevenzione disposta dal Questore sulla base di segnalazione circostanziata da parte di soggetti qualificati come la Polizia Postale.
9/2528/8. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Orso.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 dell'atto in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità di promuovere campagne di sensibilizzazione e di iniziative e formative e didattiche in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale;
per le medesime finalità gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, possono sostenere iniziative formative e didattiche volte a evidenziare i rischi derivanti dall'uso degli stupefacenti, in particolare sulle tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale;
l'articolo 7, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede inoltre l'istituzione presso il Ministero della salute di un tavolo tecnico permanente al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti;
non solo gli stupefacenti ma anche l'alcol svolgono certamente un ruolo importante nella violenza di genere, posto che gli effetti che derivano dal loro abuso si intrecciano ineludibilmente con una gamma di altri fattori di contesto che contribuiscono a influenzare la perpetrazione della violenza;
da un'analisi relativa agli stili di vita condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, il consumo di alcol e di sostanze è spesso correlato alla violenza sulle donne. In generale, la violenza è tanto più grave quanto maggiore è il consumo di alcol. Il 40 per cento dei casi di violenza, l'86 per cento degli omicidi, il 37 per cento delle aggressioni e il 60 per cento delle aggressioni sessuali hanno luogo sotto l'effetto dell'alcol. Spesso nell'uomo il consumo di alcol aumenta il livello di aggressività mentre nelle donne può ridurre la percezione di pericolo. L'effetto neurochimico dell'alcol sul cervello può, inoltre, condizionare la completezza dei ricordi;
non possono trascurarsi in questa sede, invero, i dati raccolti nella relazione della Commissione infanzia e adolescenza, che dimostrano come l'aggressività e la violenza, dovute all'uso di alcol e sostanze, appaiano in costante aumento nella popolazione giovanile, con crescente ed elevato impatto sociale. È evidente, come rilevato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, il legame tra il consumo di sostanze psicoattive, incluso l'alcol, e altri comportamenti violenti, inclusi quelli perpetrati fra le mura domestiche o nelle relazioni affettive;
nel 2023, circa il 40 per cento degli studenti minorenni ha partecipato a risse, mentre il 14 per cento ha preso parte a episodi di violenza collettiva, il 6 per cento ha danneggiato di proposito beni pubblici o privati, percentuale che equivale rispettivamente al 7,6 per cento e al 4,2 per cento, se si considera chi lo ha fatto dopo aver bevuto alcol o dopo aver assunto sostanze;
spesso, inoltre, si determina un processo di «decolpevolizzazione» dell'autore, in quanto l'aggressore non subisce una colpevolizzazione per l'abuso, ma è percepito piuttosto come meno responsabile delle proprie azioni, perché obnubilato dall'alcol;
da quanto emerge dalla Relazione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, disturbi psichiatrici più frequentemente associati all'uso di alcol e sostanze sono, ancora una volta, quelli legati ai comportamenti aggressivi e violenti: il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, i disturbi della condotta, i disturbi dell'umore, ma anche il disturbo post-traumatico da stress;
ma soprattutto, la salute mentale nei bambini e negli adolescenti rappresenta un'area di intervento prioritaria, posto che tali situazioni, se non trattate, possono influenzare negativamente lo sviluppo fino all'età adulta, generando comportamenti che poi rischiano di sfociare in devianza e nei casi più gravi, in violenza nei confronti delle donne, diventando al contempo, un'importante questione di sanità pubblica,
impegna il Governo
per quanto di competenza, a estendere la portata delle disposizioni come individuate in premessa, consentendo l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione non solo sull'abuso da sostanze stupefacenti, ma anche sull'abuso da alcol, alla luce della stretta correlazione tra queste ultime e la perpetrazione di violenze di genere fra i più giovani.
9/2528/9. Quartini, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
è noto che i dati istituzionali sulla violenza contro le donne costituiscono solo una parte limitata del fenomeno poiché, a causa di paura, stigma, sfiducia nelle istituzioni o dipendenza economica e affettiva, molte vittime non denunciano l'aggressione, e per tale ragione il sommerso rappresenta una componente assai rilevante del fenomeno;
in Italia, la mancanza di un sistema integrato, tempestivo e completo di raccolta e diffusione dei dati relativi alla violenza contro le donne ostacola la piena comprensione della dimensione reale del fenomeno, impedendo di pianificare politiche adeguate, di intervenire sulle aree di maggiore rischio e di monitorare correttamente l'impatto delle riforme legislative;
la data journalist Donata Columbro, in numerosi contributi giornalistici e saggistici, ha evidenziato come il processo di «contare» la violenza contro le donne, incluso il fenomeno della violenza sessuale, costituisca un atto politico determinante, e come la mancanza di dati aperti, disaggregati e aggiornati contribuisca a rendere il fenomeno meno visibile e meno riconosciuto nella sfera pubblica e istituzionale; la giornalista ha inoltre sottolineato che l'assenza di criteri condivisi tra le diverse istituzioni (forze dell'ordine, procure, ospedali, Regione, Istat) produce una frammentazione informativa che genera sottostime e incongruenze, impedendo analisi affidabili su trend temporali, fattori di rischio, variazioni territoriali e correlazioni sociali;
diverse ricerche indipendenti prodotte da organizzazioni femministe, centri antiviolenza e osservatori territoriali sopperiscono a tale carenza di dati, permettendo di individuare casi non rilevati ufficialmente, di analizzare la violenza in relazione a contesti specifici (domestici, familiari, lavorativi, digitali), di monitorare i femminicidi e le aggressioni sessuali con maggiore tempestività, offrendo una fotografia più completa del fenomeno;
tali contributi dimostrano come sia necessario considerare la violenza sessuale non solo come un atto commesso da sconosciuti in luoghi isolati, ma come un fenomeno che si realizza principalmente nel contesto delle relazioni affettive, familiari, lavorative e scolastiche, e che colpisce anche persone con disabilità, donne migranti, minori, persone LGBTQIA+, donne anziane e altre categorie vulnerabili;
non tutte le strutture ospedaliere dispongono di protocolli dedicati per l'accoglienza delle vittime di violenza sessuale e il personale non sempre è adeguatamente formato e gli sportelli antiviolenza ospedalieri, pur previsti in molte regioni, sono presenti con grande disomogeneità sul territorio; in ogni caso i dati raccolti non vengono trasmessi in modo uniforme e non sono messi nella giusta correlazione;
sul piano internazionale, la Convenzione di Istanbul – ratificata dall'Italia – pone tra gli obblighi degli Stati proprio la raccolta sistematica di dati statistici e la creazione di un sistema di monitoraggio basato su informazioni disaggregate e confrontabili, riconoscendo che una legislazione efficace in materia di violenza sessuale richiede una solida base informativa;
la proposta di legge in esame, all'articolo 2 – introdotto al Senato – prevede entro il 30 giugno di ogni anno la presentazione alle Camere di una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne contenute nel disegno di legge in esame, con particolare riguardo al reato di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l'indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti;
tuttavia, oltre al monitoraggio circa l'applicazione concreta delle norme contenute nel provvedimento in esame, occorre rafforzare il sistema informativo pubblico già previsto dalla legge n. 53 del 2022, prevedendo l'istituzione di un sistema informativo integrato a 360 gradi,
impegna il Governo
per quanto di competenza, ad adoperarsi per istituire un sistema informativo integrato sulla violenza di genere, che contenga tutti i dati utili raccolti dai diversi Ministeri coinvolti sulla violenza di genere, consentendone la pubblicità e la fruizione libera da parte di tutti i cittadini, così da valutarne da un lato l'impatto sociale e giudiziario, e dall'altro, l'adeguamento progressivo degli interventi pubblici.
9/2528/10. Sportiello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame mirerebbe ad approntare un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne, posto che, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono ancora una realtà sempre più drammatica: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono quindi sufficienti e adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;
invero, si consideri che i dati Istat raccolti di recente, fotografano ancora una situazione allarmante: nel mondo, la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3. Nello specifico, in Italia, il 31,5 per cento delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da partner;
l'ultima nota Istat sulle vittime di omicidio evidenzia che: nei casi in cui si è scoperto l'autore, il 92,7 per cento delle donne è stata vittima di un uomo, la maggior parte uccise da un partner o ex partner, tutti di sesso maschile;
per quel che riguarda, nello specifico gli omicidi, nonostante il trend in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, nel periodo 1° gennaio-30 settembre 2025, come emerso dai dati del Report «Omicidi volontari» del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, sono stati registrati 224 omicidi, con 73 vittime donne, di cui 20 uccise in ambito familiare/affettivo. Il Report «Violenza sulle donne» del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, aggiornato all'8 marzo 2024, evidenzia che nel 2023 le vittime di violenza sessuale sono state 6.062, di cui il 91 per cento donne;
dati preoccupanti, che – ad avviso dei firmatari e delle firmatarie del presente atto – impongono di adoperarsi a tutti i livelli per rendere più efficiente e funzionale il contrasto della violenza di genere, in quanto i più recenti casi di cronaca ci restituiscono una realtà sempre più allarmante, che impone un'attenzione sempre maggiore da parte di questo Governo e di tutte le istituzioni, in termini di prevenzione e deterrenza, per impedire che si verifichino nuovamente simili episodi a danno delle donne;
occorre garantire una protezione costante, effettiva ed efficace alle donne nei confronti di chi le maltratta, offende, sevizia e violenta, soprattutto nella fase successiva alla denuncia;
occorre, pertanto, rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, intervenendo a tutti i livelli;
l'articolo 4 dell'atto in commento, introdotto al Senato, modifica la legge n. 122 del 2016 e il TU spese di giustizia al fine di assicurare una più piena tutela agli orfani di femminicidio. Segnatamente, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2016, viene ampliato l'ambito di applicazione delle deroghe alle condizioni richieste per la concessione dell'indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti;
per effetto delle modifiche proposte dal disegno di legge, la condizione attualmente prevista dal citato articolo 12 – ovvero che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale – non troverà più applicazione quando l'autore del reato sia rimasto ignoto, oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna per il reato di femminicidio (articolo 577-bis del codice penale), nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio (articolo 577-bis del codice penale) e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;
tuttavia, sia la disciplina attualmente vigente, che la novella oggetto del disegno di legge in esame non sembrano chiarire se la deroga in commento trovi applicazione anche nei casi in cui la vittima di femminicidio lasci figli orfani non autosufficienti e l'autore del reato si sia suicidato immediatamente dopo aver posto fine alla vita della madre. In tale situazione, invero, non è chiaro a livello letterale se trovi applicazione il su citato articolo 12, posto che non vi sarebbe alcuna azione esecutiva e sarebbe diverso dal caso di autore ignoto o delle altre nuove ipotesi introdotte, lasciando potenzialmente privi di tutela gli orfani delle vittime uccise da soggetti poi suicidi,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche introdotte al citato articolo 12 e, se del caso, intervenire con il primo provvedimento utile per chiarire la portata della su richiamata deroga, al fine di garantire la più ampia tutela in deroga anche nei confronti degli orfani delle vittime in caso in cui l'autore del delitto abbia posto fine alla propria vita.
9/2528/11. Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame mirerebbe ad approntare un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne, posto che, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono ancora una realtà sempre più drammatica: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono quindi sufficienti e adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;
invero, si consideri che i dati Istat raccolti di recente, fotografano ancora una situazione allarmante: nel mondo, la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3. Nello specifico, in Italia, il 31,5 per cento delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da partner;
l'ultima nota Istat sulle vittime di omicidio evidenzia che: nei casi in cui si è scoperto l'autore, il 92,7 per cento delle donne è stata vittima di un uomo, la maggior parte uccise da un partner o ex partner, tutti di sesso maschile;
per quel che riguarda, nello specifico gli omicidi, nonostante il trend in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, nel periodo 1° gennaio-30 settembre 2025, come emerso dai dati del Report «Omicidi volontari» del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, sono stati registrati 224 omicidi, con 73 vittime donne, di cui 20 uccise in ambito familiare/affettivo. Il Report «Violenza sulle donne» del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, aggiornato all'8 marzo 2024, evidenzia che nel 2023 le vittime di violenza sessuale sono state 6.062, di cui il 91 per cento donne;
dati preoccupanti, che – ad avviso dei firmatari e delle firmatarie del presente atto – impongono di adoperarsi a tutti i livelli per rendere più efficiente e funzionale il contrasto della violenza di genere, in quanto i più recenti casi di cronaca ci restituiscono una realtà sempre più allarmante, che impone un'attenzione sempre maggiore da parte di questo Governo e di tutte le istituzioni, in termini di prevenzione e deterrenza, per impedire che si verifichino nuovamente simili episodi a danno delle donne;
occorre garantire una protezione costante, effettiva ed efficace alle donne nei confronti di chi le maltratta, offende, sevizia e violenta, soprattutto nella fase successiva alla denuncia;
occorre, pertanto, rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, intervenendo a tutti i livelli;
l'articolo 4 dell'atto in commento, introdotto al Senato, modifica la legge n. 122 del 2016 e il TU spese di giustizia al fine di assicurare una più piena tutela agli orfani di femminicidio. Segnatamente, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2016, viene ampliato l'ambito di applicazione delle deroghe alle condizioni richieste per la concessione dell'indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti;
per effetto delle modifiche proposte dal disegno di legge, la condizione attualmente prevista dal citato articolo 12 – ovvero che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale – non troverà più applicazione quando l'autore del reato sia rimasto ignoto, oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna per il reato di femminicidio (articolo 577-bis del codice penale), nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio (articolo 577-bis del codice penale) e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;
tuttavia, sia la disciplina attualmente vigente, che la novella oggetto del disegno di legge in esame non sembrano chiarire se la deroga in commento trovi applicazione anche nei casi in cui la vittima di femminicidio lasci figli orfani non autosufficienti e l'autore del reato si sia suicidato immediatamente dopo aver posto fine alla vita della madre. In tale situazione, invero, non è chiaro a livello letterale se trovi applicazione il su citato articolo 12, posto che non vi sarebbe alcuna azione esecutiva e sarebbe diverso dal caso di autore ignoto o delle altre nuove ipotesi introdotte, lasciando potenzialmente privi di tutela gli orfani delle vittime uccise da soggetti poi suicidi,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche introdotte al citato articolo 12 e, se del caso, valutare l'opportunità di intervenire per chiarire la portata della su richiamata deroga.
9/2528/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame mirerebbe ad approntare un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne, posto che, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono ancora una realtà sempre più drammatica: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono quindi sufficienti e adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;
invero, si consideri che i dati ISTAT raccolti di recente, fotografano ancora una situazione allarmante: nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3. Nello specifico, in Italia, il 31,5 per cento delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da partner;
l'ultima nota Istat sulle vittime di omicidio evidenzia che: nei casi in cui si è scoperto l'autore, il 92,7 per cento delle donne è stata vittima di un uomo, la maggior parte uccise da un partner o ex partner, tutti di sesso maschile;
per quel che riguarda, nello specifico gli omicidi, nonostante il trend in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, nel periodo 1° gennaio-30 settembre 2025, come emerso dai dati del Report «Omicidi volontari» del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, sono stati registrati 224 omicidi, con 73 vittime donne, di cui 20 uccise in ambito familiare/affettivo. Il Report «Violenza sulle donne» del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, aggiornato all'8 marzo 2024, evidenzia che nel 2023 le vittime di violenza sessuale sono state 6.062, di cui il 91 per cento donne;
dati preoccupanti, che – ad avviso della firmataria del presente atto – impongono di adoperarsi a tutti i livelli per rendere più efficiente e funzionale il contrasto della violenza di genere, in quanto i più recenti casi di cronaca ci restituiscono una realtà sempre più allarmante, che impone un'attenzione sempre maggiore da parte di questo Governo e di tutte le istituzioni, in termini di prevenzione e deterrenza, per impedire che si verifichino nuovamente simili episodi a danno delle donne;
la violenza contro le donne è una violenza di genere, definita in tal modo per sottolinearne la natura strutturale, in quanto riflesso e conseguenza di quella asimmetria di status che contraddistingue, quando è patologico, il rapporto tra uomini e donne. Questa comprende tutti gli atti di violenza che provocano o potrebbero provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, compresa la semplice minaccia di metterli in pratica. Rientrano in tale nozione la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, aborti o sterilizzazione forzati, tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, stalking, molestie sessuali, l'istigazione all'odio, arrivando a sfociare in episodi di femminicidio;
tuttavia, la chiave di volta della lotta alla violenza sulle donne non può che essere il sistema educativo di oggi che deve formare uomini e donne di domani, con la cultura del rispetto di genere. La scuola è un osservatorio privilegiato sulla vita dei nostri giovani, e insieme alla famiglia, è chiamata a far riflettere gli studenti e le studentesse sulla qualità dei rapporti tra uomo e donna, deve impegnarsi nel realizzare una reale inclusione delle singole individualità e diversità. In tale contesto la figura dello/a psicologo/a scolastico/a deve essere visto come una figura di collegamento tra tutti i soggetti in campo, scuola, famiglia, servizi sociosanitari, docenti e alunni/e, per poter riconoscere e supportare un disagio o potenziali patologie;
nella medesima direzione, non si può più prescindere dall'introduzione strutturale dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari, considerando che – come dimostrato – la violenza sulle donne è; innanzitutto un fenomeno strutturale e culturale e, pertanto, come tale va affrontato;
l'Italia è ormai uno degli ultimi Stati membri dell'Unione Europea in cui l'educazione sessuale non è obbligatoria nelle scuole. In alcuni Paesi, come in Svezia (dal 1955), Germania (dal 1968) e Francia (dal 2001), i programmi di educazione affettiva e sessuale sono da decenni integrati nei piani di studi;
la scuola deve essere il luogo dove iniziare, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, a porre le basi per arginare questo fenomeno criminale e responsabilizzare il singolo individuo affinché sia in grado di instaurare relazioni paritarie in cui vi siano comprensione reciproca e rispetto per i bisogni e i confini altrui;
la nostra società ha ancora una struttura fortemente patriarcale e la violenza di genere è alimentata da stereotipi e pregiudizi che pongono la donna in una posizione di subordinazione rispetto all'uomo. Tali stereotipi condizionano pensieri e vite sin dall'infanzia, essendo presenti in fiabe, libri scolastici, sistemi educativi e nel linguaggio usato dai mass media. La decostruzione del sessismo non può dunque prescindere da una rivoluzione del linguaggio, perché la lingua non solo definisce, ma determina e con essa rappresentiamo la realtà: diffondiamo e assorbiamo la cultura. L'educazione affettiva e sessuale è uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per promuovere una maggiore uguaglianza tra i generi in ogni settore della società e, di conseguenza, per prevenire la violenza di genere;
è ormai notorio che il fenomeno della violenza di genere è prioritariamente una questione culturale e, per tanto, è su questo piano che va affrontato preliminarmente. Invero, la dispersione scolastica, dice molto di più di altri fenomeni sullo stato in cui versa la nostra società e quanto sia collegata con valori come l'uguaglianza sostanziale e di genere;
occorre restituire ai giovani i valori su diversi aspetti della sessualità e dell'affettività che sembrano perduti, e la scuola, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove, ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle;
l'educazione sessuale e affettiva non può essere svolta in maniera disomogenea in base all'iniziativa autonoma dei singoli istituti. Dovrebbe, piuttosto, essere introdotta come corso nel programma formativo ministeriale;
secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma proprio alla salute, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte:
ad agevolare l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche al fine di rispondere al bisogno delle allieve e degli allievi di crescere e svilupparsi in modo armonioso rendendoli maggiormente consapevoli nell'assunzione delle proprie scelte e condurre i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto dell'altro genere;
a promuovere campagne di informazione finalizzate a un uso consapevole degli strumenti informatici al fine di supportare le studentesse e gli studenti a riconoscere non solo le potenzialità delle informazioni a disposizione, ma anche gli eventuali rischi correlati.
9/2528/12. Ascari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame mirerebbe ad approntare un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne, posto che, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono ancora una realtà sempre più drammatica: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono quindi sufficienti e adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;
dal punto di vista finanziario, un fondamentale passo è certamente rappresentato dal Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere, previsto dal decreto-legge n. 93 del 2013: dopo l'emanazione nel 2015 del primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, è stato recentemente adottato il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023. Il Piano si articola in 4 assi tematici (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione) secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità;
la disciplina del Piano è stata in parte recentemente modificata dall'art. 1, comma 149, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha trasformato lo stesso da strumento «straordinario» a strumento «strategico» nel contrasto alla violenza sulle donne, affidando la relativa elaborazione al Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità con cadenza almeno triennale (non più biennale) e previo parere in sede di Conferenza unificata. È stata altresì istituita una cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla la violenza domestica presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
tuttavia, i dati ISTAT raccolti di recente fotografano ancora una situazione allarmante: nel mondo, la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3. Nello specifico, in Italia, il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da partner;
L'ultima nota Istat sulle vittime di omicidio evidenzia che: nei casi in cui si è scoperto l'autore, il 92,7 per cento delle donne è stata vittima di un uomo, la maggior parte uccise da un partner o ex partner, tutti di sesso maschile;
per quel che riguarda, nello specifico gli omicidi, nonostante il trend in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, nel periodo 1° gennaio-30 settembre 2025, come emerso dai dati del Report «Omicidi volontari» del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, sono stati registrati 224 omicidi, con 73 vittime donne, di cui 20 uccise in ambito familiare/affettivo. Il Report «Violenza sulle donne» del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, aggiornato all'8 marzo 2024, evidenzia che nel 2023 le vittime di violenza sessuale sono state 6.062, di cui il 91 per cento delle donne;
dati preoccupanti, che – ad avviso della firmataria del presente atto – impongono di adoperarsi a tutti i livelli per rendere più; efficiente e funzionale il contrasto della violenza di genere, in quanto i più recenti casi di cronaca ci restituiscono una realtà sempre più allarmante, che impone un'attenzione sempre maggiore da parte di questo Governo e di tutte le istituzioni, in termini di prevenzione e deterrenza, per impedire che si verifichino nuovamente simili episodi a danno delle donne;
occorre garantire inoltre una protezione costante, effettiva ed efficace alle donne nei confronti di chi le maltratta, offende, sevizia e violenta, soprattutto nella fase successiva alla denuncia;
a seguito dell'approvazione della legge di bilancio per l'anno 2025 (legge n. 207 del 2024), le risorse destinato al su menzionato Piano ammontano a 97,075 milioni di euro, per gli anni 2025 e 2026 e a 65,075 milioni di euro per l'anno 2027, con un notevole incremento rispetto ai 60,5 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio dell'anno precedente (legge n. 213 del 2023) per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. La legge di bilancio per l'anno 2025 ha dunque sensibilmente aumentato (+62 per cento) le risorse disponibili per i primi due anni del triennio, prevedendo invece una consistente riduzione per il 2027;
in particolare, il decreto 28 novembre 2024, Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ha decretato la ripartizione di 40 milioni di euro in base ai seguenti criteri: a) 20 milioni per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; b) 20 milioni per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione. Tuttavia, rispetto alla legge di bilancio per il 2024, è stato invece ridotto di un milione di euro il Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, istituito dall'articolo 1, comma 194, della legge n. 213 del 2023, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026;
occorre incrementare con risorse adeguate i fondi destinati ai centri antiviolenza e alle case rifugio, considerando l'importanza di fornire supporto a tutte quelle donne vittime di episodi reiterati di violenza all'interno delle mura domestiche, che impediscono loro di fare ritorno nelle stesse, specie in attesa dell'attuazione di misure restrittive nei confronti degli autori o presunti tali,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a incrementare, già in occasione della legge di bilancio attualmente all'esame presso l'altro ramo del Parlamento, le risorse destinate dal piano strategico nazionale ai centri antiviolenza e alle case rifugio nei confronti delle donne vittime di violenza domestica.
9/2528/13. Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame mirerebbe ad approntare un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne, posto che, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono ancora una realtà sempre più drammatica: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono quindi sufficienti e adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;
dal punto di vista finanziario, un fondamentale passo è certamente rappresentato dal Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere, previsto dal decreto-legge n. 93 del 2013: dopo l'emanazione nel 2015 del primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, è stato recentemente adottato il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023. Il Piano si articola in 4 assi tematici (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione) secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità;
la disciplina del Piano è stata in parte recentemente modificata dall'art. 1, comma 149, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha trasformato lo stesso da strumento «straordinario» a strumento «strategico» nel contrasto alla violenza sulle donne, affidando la relativa elaborazione al Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità con cadenza almeno triennale (non più biennale) e previo parere in sede di Conferenza unificata. È stata altresì istituita una cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla la violenza domestica presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
tuttavia, i dati ISTAT raccolti di recente fotografano ancora una situazione allarmante: nel mondo, la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3. Nello specifico, in Italia, il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da partner;
L'ultima nota Istat sulle vittime di omicidio evidenzia che: nei casi in cui si è scoperto l'autore, il 92,7 per cento delle donne è stata vittima di un uomo, la maggior parte uccise da un partner o ex partner, tutti di sesso maschile;
per quel che riguarda, nello specifico gli omicidi, nonostante il trend in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, nel periodo 1° gennaio-30 settembre 2025, come emerso dai dati del Report «Omicidi volontari» del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, sono stati registrati 224 omicidi, con 73 vittime donne, di cui 20 uccise in ambito familiare/affettivo. Il Report «Violenza sulle donne» del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, aggiornato all'8 marzo 2024, evidenzia che nel 2023 le vittime di violenza sessuale sono state 6.062, di cui il 91 per cento delle donne;
dati preoccupanti, che – ad avviso della firmataria del presente atto – impongono di adoperarsi a tutti i livelli per rendere più; efficiente e funzionale il contrasto della violenza di genere, in quanto i più recenti casi di cronaca ci restituiscono una realtà sempre più allarmante, che impone un'attenzione sempre maggiore da parte di questo Governo e di tutte le istituzioni, in termini di prevenzione e deterrenza, per impedire che si verifichino nuovamente simili episodi a danno delle donne;
occorre garantire inoltre una protezione costante, effettiva ed efficace alle donne nei confronti di chi le maltratta, offende, sevizia e violenta, soprattutto nella fase successiva alla denuncia;
a seguito dell'approvazione della legge di bilancio per l'anno 2025 (legge n. 207 del 2024), le risorse destinato al su menzionato Piano ammontano a 97,075 milioni di euro, per gli anni 2025 e 2026 e a 65,075 milioni di euro per l'anno 2027, con un notevole incremento rispetto ai 60,5 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio dell'anno precedente (legge n. 213 del 2023) per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. La legge di bilancio per l'anno 2025 ha dunque sensibilmente aumentato (+62 per cento) le risorse disponibili per i primi due anni del triennio, prevedendo invece una consistente riduzione per il 2027;
in particolare, il decreto 28 novembre 2024, Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ha decretato la ripartizione di 40 milioni di euro in base ai seguenti criteri: a) 20 milioni per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; b) 20 milioni per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione. Tuttavia, rispetto alla legge di bilancio per il 2024, è stato invece ridotto di un milione di euro il Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, istituito dall'articolo 1, comma 194, della legge n. 213 del 2023, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026;
occorre incrementare con risorse adeguate i fondi destinati ai centri antiviolenza e alle case rifugio, considerando l'importanza di fornire supporto a tutte quelle donne vittime di episodi reiterati di violenza all'interno delle mura domestiche, che impediscono loro di fare ritorno nelle stesse, specie in attesa dell'attuazione di misure restrittive nei confronti degli autori o presunti tali,
impegna il Governo
ad adottare misure volte ad incrementare le risorse per i centri antiviolenza e le case rifugio.
9/2528/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera c) dell'atto in commento, come modificato presso l'altro ramo del Parlamento, inserisce, nell'ordinamento penitenziario, un nuovo articolo 58-sexies, che introduce un obbligo di comunicazione avente ad oggetto i provvedimenti con i quali venga disposto l'accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto in favore di condannati o internati per i delitti di omicidio, se commesso nella forma tentata; femminicidio, se commesso nella forma tentata; maltrattamenti contro familiari e conviventi; interruzione di gravidanza non consensuale, commesso come per fatto commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, violenza sessuale, e relative fattispecie aggravate (articolo 609-ter del codice penale); atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne; violenza sessuale di gruppo; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; lesioni personali (articolo 582 del codice penale) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale), nelle ipotesi aggravate;
nello specifico, il nuovo articolo 58-sexies stabilisce, al comma 1, che tali provvedimenti siano immediatamente comunicati, dal giudice che li ha adottati, alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna che abbia presentato un'apposita richiesta, contenente l'indicazione del recapito, anche telematico, presso il quale si intende ricevere la comunicazione;
un analogo obbligo di comunicazione è previsto, dal comma 2 del nuovo articolo 58-sexies, a favore dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto, avente a oggetto i provvedimenti di concessione di misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, in relazione ai delitti di: omicidio e femminicidio. Anche in questo caso, l'obbligo è circoscritto alle ipotesi in cui i prossimi congiunti della persona offesa ne abbiano fatto richiesta, in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, come introdotto dall'articolo in commento attraverso l'indicazione del recapito anche telematico presso il quale ricevere la comunicazione,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti derivanti dal nuovo articolo 58-sexies ordinamento penitenziario, al fine di valutare, nello specifico, se residuano eventuali vuoti di tutela, così da intervenire, se del caso, con il primo provvedimento utile, a colmare l'eventuale lacuna.
9/2528/14. Perantoni.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame introduce il delitto di femminicidio e ulteriori interventi normativi finalizzati al contrasto della violenza contro le donne e alla tutela delle vittime;
pur costituendo un segnale di attenzione verso il grave fenomeno della violenza di genere, il provvedimento interviene prevalentemente sul piano repressivo, facendo leva sulla deterrenza penale, senza affrontare in modo adeguato la dimensione preventiva;
la violenza contro le donne rappresenta un fenomeno radicato in un modello culturale patriarcale, improntato al controllo e al possesso, che limita la libertà e l'autodeterminazione femminile;
risultano ancora assenti misure educative obbligatorie rivolte agli studenti, finalizzate a contrastare stereotipi di genere, discriminazioni, e a promuovere il rispetto della dignità delle donne nonché modalità non violente di gestione dei conflitti;
un efficace contrasto al fenomeno richiede politiche capaci di incidere sui predetti fattori culturali attraverso interventi di prevenzione sistematici, come l'introduzione, nei percorsi scolastici, di programmi strutturati di prevenzione e di educazione all'affettività, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul,
impegna il Governo
ad adottare iniziative di competenza volte a inserire, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, specifici percorsi di educazione alla parità di genere.
9/2528/15. Gebhard.
La Camera
impegna il Governo
a proseguire le iniziative volte ad assicurare, anche in attuazione di quanto previsto nelle nuove indicazioni nazionali e nelle linee guida per l'educazione civica, l'educazione al rispetto e al contrasto ad ogni forma di violenza, alla non discriminazione, all'empatia relazionale e affettiva.
9/2528/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Gebhard.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in titolo interviene sull'ordinamento penale e processuale per introdurre il reato autonomo di femminicidio e rafforzare la risposta punitiva dello Stato in materia di violenza contro le donne;
tale intervento, pur rappresentando un segnale di attenzione politica al fenomeno della violenza di genere, si limita a potenziare il sistema repressivo, senza affrontare con pari urgenza e profondità la dimensione della prevenzione;
la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, costituisce lo strumento giuridico vincolante di riferimento per i Paesi firmatari e si fonda sulla cosiddetta strategia delle 3P: prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire gli autori, disegnando un sistema integrato di intervento e di contrasto alla violenza di genere;
la Convenzione di Istanbul, al Capitolo III, individua nella prevenzione, nell'educazione, nella promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini e nella lotta contro gli stereotipi di genere, strumenti essenziali per la costruzione di una società libera dalla violenza e dalle discriminazioni;
il Comitato di esperte ed esperti del GREVIO ha più volte sollecitato l'Italia a rafforzare l'azione sul piano educativo e culturale, investendo in politiche pubbliche che contrastino gli stereotipi di genere e promuovano una cultura del rispetto fin dall'infanzia;
l'approccio esclusivamente punitivo, se non integrato da misure educative e protettive, risulta inefficace nel lungo periodo e rischia di ignorare le radici culturali della violenza di genere mentre l'educazione all'affettività, al consenso, al rispetto dell'altro e delle differenze rappresenta uno strumento essenziale per il contrasto strutturale alla violenza di genere, e costituisce una misura di prevenzione primaria irrinunciabile;
la scuola riveste un ruolo centrale nella promozione di una cultura del rispetto e della parità, ed è luogo privilegiato per lo sviluppo di competenze affettive, relazionali, comunicative e di cittadinanza, volte a prevenire ogni forma di violenza,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative, nell'ambito delle sue proprie prerogative, volte a prevedere per le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e) e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, di un Fondo destinato all'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'educazione affettiva e sessuale all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
9/2528/16. Braga, Ferrari, Manzi, Ghio, Forattini, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame interviene sull'ordinamento penale e processuale per introdurre il reato autonomo di femminicidio e rafforzare la risposta punitiva dello Stato in materia di violenza contro le donne;
tale intervento, pur rappresentando un segnale di attenzione politica al fenomeno della violenza di genere, si limita a potenziare il sistema repressivo, senza affrontare con pari urgenza e profondità la dimensione della prevenzione;
il nuovo articolo 577-bis che viene introdotto dal provvedimento in esame con il terzo e quarto comma incide sulla disciplina del bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti. Mentre il terzo comma stabilisce che la pena non può comunque essere inferiore a 24 anni di reclusione quando ricorre una sola circostanza attenuante e una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti stabilite dagli articoli 576 e 577 del codice penale e l'attenuante è ritenuta prevalente, il quarto comma, invece, prescrive che la pena non può essere inferiore a 15 anni di reclusione quando ricorrono più circostanze attenuanti o più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577 del codice penale, e le prime sono ritenute prevalenti;
in merito al meccanismo di bilanciamento delle circostanze regolato direttamente dal legislatore è intervenuta più volte la Corte costituzionale, che si è espressa inflessibilmente, in ogni caso sottoposto al suo giudizio in cui il potere-dovere del giudice di commisurare la pena e di equilibrarla nel trattamento sanzionatorio concreto rispetto alla gravità del fatto e alle connotazioni individuali dell'imputato è stato limitato, laddove non addirittura escluso come nelle previsioni del secondo e terzo comma dell'articolo 577-bis del codice penale da vincoli nel bilanciamento delle circostanze;
la recente sentenza n. 151 del 2025 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui prevede, per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale) il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata (articolo 99, quarto comma del codice penale) è esaustiva sul punto e nel richiamo non solo dei principi, ma anche delle pronunce che nei decenni si sono succedute a ribadirli quale «esige che la pena sia sempre essenzialmente concepita come risposta a un singolo “fatto” di reato, e non sia invece utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali»;
a tal riguardo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 73 del 2020 aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 577, terzo comma del codice penale, rilevando come la pena deve essere «adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo», e che quest'ultimo «dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile». In questo senso, il «flessibile strumento del bilanciamento tra le circostanze» può essere considerato espressione diretta dei principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena desumibili dagli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative ad adottare misure volte a effettuare un efficace monitoraggio in merito all'applicazione della norma di cui in premessa, e a riferirne alle Camere, al fine di accertare che tale deroga al regime del bilanciamento delle circostanze, così come affermato dalla Corte costituzionale, sia conforme ai principi costituzionali.
9/2528/17. Serracchiani, Braga, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in titolo interviene sull'ordinamento penale e processuale per introdurre il reato autonomo di femminicidio e rafforzare la risposta punitiva dello Stato in materia di violenza contro le donne;
tale intervento, pur rappresentando un segnale di attenzione politica al fenomeno della violenza di genere, si limita a potenziare il sistema repressivo, senza affrontare con pari urgenza e profondità la dimensione della prevenzione;
la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, costituisce lo strumento giuridico vincolante di riferimento per i Paesi firmatari e si fonda sulla cosiddetta strategia delle 3P: prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire gli autori, disegnando un sistema integrato di intervento e di contrasto alla violenza di genere;
la Convenzione di Istanbul, al Capitolo III, individua nella prevenzione, nell'educazione, nella promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini e nella lotta contro gli stereotipi di genere, strumenti essenziali per la costruzione di una società libera dalla violenza e dalle discriminazioni;
il Gruppo di esperte ed esperti del GREVIO ha più volte sollecitato l'Italia a rafforzare l'azione sul piano educativo e culturale, investendo in politiche pubbliche che contrastino gli stereotipi di genere e promuovano una cultura del rispetto fin dall'infanzia;
l'approccio esclusivamente punitivo, se non integrato da misure educative e protettive, risulta inefficace nel lungo periodo e rischia di ignorare le radici culturali della violenza di genere;
è assolutamente necessario intervenire in termini preventivi, assicurando un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio, continuo e permanente, destinata agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, al personale della scuola di ogni ordine e grado, per una corretta valutazione e gestione del fenomeno, nonché un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168,
impegna il Governo
a completare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, anche in attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di adeguate misure, anche di carattere normativo, volte a stanziare risorse finanziarie da destinare a Centri antiviolenza e alle case-rifugio, al finanziamento del fondo per le vittime di reati violenti e agli orfani di femminicidio e crimini domestici, nonché al finanziamento di un apposito Fondo finalizzato all'elaborazione e alla promozione di campagne d'informazione e sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza pubblica nel processo di prevenzione e di eliminazione della violenza contro le donne e nella costruzione di rapporti all'insegna del rispetto e della parità.
9/2528/18. Forattini, Braga, Ferrari, Ghio, Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Scarpa, Lacarra.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce all'interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio. Nel dettaglio si introduce una fattispecie autonoma e specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte «di una donna», commettendo il fatto come atto di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atto di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna;
il reato di omicidio di cui all'articolo 575 del codice penale, al contrario, nella formulazione vigente sanziona chiunque cagioni la morte «di un uomo», per precisa scelta giuridica e linguistica del Legislatore del 1930. Nell'ambito dei lavori preparatori del codice penale, come si legge anche nella Relazione al Re, si era, infatti, ritenuto che la parola «uomo» fosse più comprensibile di «persona»;
scelta differente è stata fatta dal Legislatore del 1966 che, con legge 11 maggio n. 296, intervenendo sulla fattispecie dell'omicidio colposo di cui all'articolo 589 del codice penale, ha sostituito la parola «uomo», contenuta nella formulazione originale, con «persona», a indicare il soggetto vittima del reato;
tali scelte linguistiche, nell'ambito del diritto penale, non sono neutre, in quanto riflettono una struttura simbolica potentissima, figlia della cultura nella quale si forma e si espleta. Il diritto codifica e da forma a diritti, doveri, bisogni, interessi e soggetti, non a pratiche o terminologie discriminatorie. Il termine «uomo» non è onnicomprensivo,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative finalizzate a sostituire, nelle differenti fattispecie di reato volte a punire condotte di omicidio, nel codice penale, la parola «uomo» con «persona», a indicare il soggetto vittima del reato, o a sostenere iniziative legislative di origine parlamentare in tal senso.
9/2528/19. Magi, Serracchiani, Dori, Ascari.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce all'interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio. Nel dettaglio si introduce una fattispecie autonoma e specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte «di una donna», commettendo il fatto come atto di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atto di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna;
il reato di omicidio di cui all'articolo 575 del codice penale, al contrario, nella formulazione vigente sanziona chiunque cagioni la morte «di un uomo», per precisa scelta giuridica e linguistica del Legislatore del 1930. Nell'ambito dei lavori preparatori del codice penale, come si legge anche nella Relazione al Re, si era, infatti, ritenuto che la parola «uomo» fosse più comprensibile di «persona»;
scelta differente è stata fatta dal Legislatore del 1966 che, con legge 11 maggio n. 296, intervenendo sulla fattispecie dell'omicidio colposo di cui all'articolo 589 del codice penale, ha sostituito la parola «uomo», contenuta nella formulazione originale, con «persona», a indicare il soggetto vittima del reato;
tali scelte linguistiche, nell'ambito del diritto penale, non sono neutre, in quanto riflettono una struttura simbolica potentissima, figlia della cultura nella quale si forma e si espleta. Il diritto codifica e da forma a diritti, doveri, bisogni, interessi e soggetti, non a pratiche o terminologie discriminatorie. Il termine «uomo» non è onnicomprensivo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative finalizzate a sostituire, nelle differenti fattispecie di reato volte a punire condotte di omicidio, nel codice penale, la parola «uomo» con «persona», a indicare il soggetto vittima del reato, o a sostenere iniziative legislative di origine parlamentare in tal senso.
9/2528/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Magi, Serracchiani, Dori, Ascari.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera h), del disegno di legge in esame interviene sull'articolo 282-bis del codice di procedura penale, relativo al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, rafforzando il sistema di controllo mediante innalzamento dell'importo previsto in caso di violazione delle prescrizioni;
la modifica si colloca nel più ampio impianto del provvedimento, che mira a potenziare l'efficacia delle misure di protezione e di prevenzione nei procedimenti relativi alla violenza domestica e di genere, in coerenza con la Convenzione di Istanbul e con le linee europee e internazionali in materia di prevenzione della recidiva;
i programmi trattamentali rivolti agli autori di condotte violente, inclusi quelli offerti dai Centri regionali di ascolto per uomini maltrattanti, sono indicati dalla letteratura specialistica e dalle raccomandazioni internazionali come strumenti idonei a ridurre il rischio di reiterazione delle condotte, se integrati con le misure di controllo già previste dall'autorità giudiziaria;
l'inserimento di tali percorsi all'interno del sistema delle misure cautelari, affiancandoli agli strumenti di controllo elettronico, può contribuire a un approccio più efficace, multilivello e orientato alla prevenzione,
impegna il Governo
a integrare con successivi interventi normativi la disciplina dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale, oggetto di modifica per opera dell'articolo 3 del provvedimento in esame, prevedendo che, nei casi in cui sia applicata la misura del divieto di avvicinamento con controllo elettronico, il giudice possa anche disporre la partecipazione dell'imputato a programmi di prevenzione della violenza presso Centri regionali di ascolto accreditati per uomini maltrattanti e, contestualmente al provvedimento che dispone tale partecipazione, venga individuata una misura più grave da applicare in caso di rifiuto dell'interessato a prendere parte al percorso trattamentale.
9/2528/20. Bonifazi, Boschi, Gadda, Faraone, Del Barba, Giachetti, D'Orso, Serracchiani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera i), del disegno di legge in esame modifica l'articolo 282-ter del codice di procedura penale, relativo al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con imposizione di particolari prescrizioni, aggiornando l'importo della somma dovuta per le eventuali violazioni e adeguando la disciplina alle esigenze emerse nella prassi applicativa;
la modifica si colloca nel più ampio impianto del provvedimento, incidendo sul quadro delle prescrizioni applicabili e sul rafforzamento degli strumenti diretti a prevenire condotte lesive nei procedimenti per delitti con violenza alla persona;
nell'ambito delle politiche di contrasto alla violenza domestica e di genere, la letteratura criminologica e le prassi operative riconoscono l'utilità dei programmi di prevenzione rivolti agli autori di condotte violente, quali strumenti idonei a intervenire sui fattori di rischio individuali e relazionali che possono agevolare la reiterazione delle condotte;
l'affiancamento di percorsi trattamentali alle misure cautelari, come avviene in diversi ordinamenti europei, consente al giudice di disporre interventi integrati di controllo e responsabilizzazione, migliorando l'efficacia delle misure poste a tutela della vittima,
impegna il Governo
a integrare con successivi interventi normativi la disciplina dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale, sulla quale interviene l'articolo 3 del provvedimento in esame, prevedendo che, in presenza delle condizioni applicative della misura, il giudice possa disporre la partecipazione dell'indagato a programmi di prevenzione della violenza presso Centri regionali di ascolto accreditati per uomini maltrattanti e che il giudice possa, nel medesimo provvedimento, individuare l'applicazione – anche congiunta – di una misura più grave qualora l'indagato rifiuti di prestare il proprio consenso alla partecipazione al percorso trattamentale.
9/2528/21. Giachetti, Boschi, Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del disegno di legge in esame interviene in maniera organica sul tema della formazione, potenziando gli obblighi formativi relativi alla violenza sulle donne e alla violenza domestica al fine di rafforzare la qualità, l'uniformità e la multidisciplinarietà della formazione destinata a magistrati e operatori delle forze dell'ordine;
il medesimo articolo 8, al comma 2, estende l'obbligo formativo anche ai professionisti sanitari, prevedendo che i programmi obbligatori di formazione continua in medicina (ECM), definiti ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, includano il conseguimento di crediti formativi specifici in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica;
nonostante il significativo ampliamento dell'ambito soggettivo previsto dall'articolo 8, permangono ulteriori figure professionali – quali gli operatori dei servizi sociali, gli psicologi impegnati nei servizi territoriali, i tutori dei minorenni, i consulenti tecnici d'ufficio e i docenti chiamati a gestire situazioni di violenza assistita che, pur trovandosi frequentemente a intercettare casi di violenza domestica e di genere, non dispongono di competenze specifiche, aggiornate e coerenti con la normativa nazionale e sovranazionale;
come rilevato nella documentazione parlamentare, la violenza domestica e di genere rappresenta un fenomeno caratterizzato da dinamiche complesse e multidimensionali, che richiedono risposte integrate e coordinate da parte di tutti gli attori che intervengono nel percorso di protezione della vittima. Ricomprendere solo alcune figure, può contribuire a prassi disomogenee, difficoltà valutative e rischi di vittimizzazione secondaria, che il provvedimento mira espressamente a prevenire,
impegna il Governo
a completare le misure recate dall'articolo 8 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a estendere il perimetro della formazione obbligatoria prevista dal citato articolo, includendovi ulteriori professionisti che, a diverso titolo, entrano in contatto con le vittime di violenza domestica e di genere, in particolare gli operatori dei servizi sociali, gli psicologi dei servizi territoriali, i tutori dei minorenni, i consulenti tecnici d'ufficio e i docenti coinvolti in casi di violenza assistita, al fine di garantire un approccio realmente multidisciplinare e coordinato, rispettoso dei diritti e della dignità delle vittime di violenza.
9/2528/22. Faraone, Boschi, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, nel suo impianto generale, interviene sul fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica riconoscendo la natura multidimensionale del fenomeno e la necessità di politiche integrate;
la violenza di genere presenta una forte componente culturale, derivante da stereotipi, pregiudizi e modelli relazionali distorti che possono incidere sulla capacità di riconoscere i segnali precoci di violenza all'interno delle relazioni affettive e familiari; tale considerazione è espressamente richiamata anche nell'articolo 8 del provvedimento, laddove si sottolinea che la formazione deve affrontare la «matrice culturale del fenomeno» e i «pregiudizi e stereotipi» che ne sono alla base;
il provvedimento attualmente interviene sui profili formativi relativi agli operatori istituzionali (magistrati, forze dell'ordine, personale sanitario), ma non contempla specifiche misure rivolte alla prevenzione primaria, cioè agli interventi educativi precoci rivolti ai giovani e agli studenti, che la letteratura istituzionale e le prassi internazionali considerano uno degli strumenti più efficaci per contrastare la riproduzione di modelli relazionali violenti e la radicazione degli stereotipi di genere;
la Convenzione di Istanbul indica tra gli obblighi degli Stati anche la promozione di programmi educativi nelle scuole volti a favorire «relazioni personali non violente» e il rispetto dell'uguaglianza tra i sessi, al fine di prevenire la formazione di modelli culturali idonei a legittimare comportamenti violenti o discriminatori;
nel provvedimento sono previste iniziative rivolte agli istituti scolastici solo in modo indiretto e limitato, come all'articolo 6, relativo a iniziative di sensibilizzazione sugli stupefacenti e sulle aggressioni sessuali facilitate dall'uso di sostanze, ma manca un intervento strutturale dedicato all'educazione emotiva, affettiva e relazionale, nonostante la scuola costituisca uno degli ambiti principali in cui è possibile agire preventivamente sulla cultura della parità, della non violenza e del rispetto reciproco;
risulta pertanto coerente con la ratio complessiva del disegno di legge l'introduzione di iniziative educative sistematiche rivolte agli studenti di ogni ordine e grado, finalizzate a promuovere una cultura dell'affettività sana e delle relazioni non violente,
impegna il Governo
a completare le misure recate dall'articolo 6 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a istituire un Fondo dedicato alla promozione dell'educazione all'affettività e all'educazione sentimentale nelle scuole di ogni ordine e grado, con una dotazione annua adeguata e stabile al fine di sostenere programmi educativi e laboratori rivolti agli studenti.
9/2528/23. Del Barba, Boschi, Gadda, Faraone, Bonifazi, Giachetti, Perantoni, Serracchiani, Magi, Grippo, Francesco Silvestri, Baldino.
La Camera,
premesso che:
la violenza domestica e di genere è spesso caratterizzata da dinamiche di controllo economico, che limitano la capacità della donna di sottrarsi alla relazione violenta, rendendola dipendente dal partner e ostacolando l'avvio di un percorso di autonomia; tali fattori sono noti alla letteratura e sono richiamati nel quadro analitico che precede l'esame dell'articolato;
il reddito di libertà, le cui risorse sono state incrementate dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rappresenta una misura finalizzata a sostenere l'autonomia economica delle donne vittime di violenza seguite dai Centri antiviolenza, e costituisce uno strumento essenziale di protezione, volto a consentire l'avvio di percorsi di emancipazione e fuoriuscita, specialmente nei casi di maggiore vulnerabilità;
la dotazione destinata al reddito di libertà ha subito una riduzione particolarmente rilevante, in particolare, nel passaggio dal 2024 al 2026, poiché, a fronte dei 10 milioni di euro stanziati per il 2024, che – con un contributo massimo di 500 euro mensili per 12 mesi (pari a 6.000 euro annui per beneficiaria) – consentivano di raggiungere circa 1.600 donne su base nazionale, il disegno di legge di bilancio 2026 prevede per il medesimo intervento uno stanziamento pari a soli 0,5 milioni di euro per il 2026, rendendo così possibile sostenere non più di circa 80 beneficiarie nello stesso arco temporale;
tale drastica compressione delle risorse disponibili evidenzia un evidente scostamento tra fabbisogno effettivo e capacità di copertura del Fondo se si considera che secondo le rilevazioni ISTAT, oltre 25.000 donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza risultano vittime di violenza economica, dato che rappresenta tuttavia solo una sottostima del fenomeno, poiché molte donne non accedono ai Centri pur trovandosi in condizioni di dipendenza economica dal partner violento;
la dipendenza economica costituisce uno dei principali fattori che ostacolano la possibilità di interrompere una relazione maltrattante, inducendo molte donne a rimanere in situazioni di rischio per l'assenza di alternative economiche. Senza un sostegno economico adeguato molte donne non sono in grado di abbandonare l'abitazione o il contesto familiare violento, né di intraprendere percorsi di protezione con l'assistenza delle reti territoriali,
impegna il Governo
a integrare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a incrementare la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,n. 248 al fine di garantire continuità, capillarità ed effettiva accessibilità della misura alle donne vittime di violenza in condizione di povertà o vulnerabilità economica.
9/2528/24. Boschi, Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12, introdotto al Senato, modifica il comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TU spese di giustizia) inserendo tra i reati per i quali è prevista per le persone offese l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito anche i delitti tentati di omicidio contro l'ascendente o il discendente, anche per effetto di adozione di minorenne, contro il coniuge (anche legalmente separato), contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o a essa legata da relazione affettiva (articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, comma primo, n. 1) del codice penale) e di femminicidio (articolo 577-bis del codice penale);
come evidenziato dalla giurisprudenza, l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle vittime di reati caratterizzati da grave compromissione della dignità, della libertà personale e dell'integrità psicologica rappresenta uno strumento fondamentale per garantire che le persone offese possano costituirsi parte civile e partecipare al processo senza ostacoli economici e senza discriminazioni collegate alla propria condizione reddituale;
il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale («diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti»), comunemente noto come «revenge porn», è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 19 luglio 2019, n. 69 («Codice Rosso»), riconoscendone l'elevata offensività e la capacità di produrre danni permanenti alla vita privata, alla reputazione e alla sicurezza personale della vittima, con conseguenze spesso devastanti sul piano sociale, lavorativo ed emotivo;
i reati commessi mediante strumenti digitali presentano caratteristiche peculiari di viralità, persistente diffusione e irreversibilità del danno, che rendono la vittima particolarmente esposta e vulnerabile, richiedendo interventi mirati di tutela e la rimozione di ogni ostacolo all'accesso alla giustizia;
la mancata inclusione dell'articolo 612-ter codice penale tra i reati per i quali è garantito automaticamente il patrocinio a spese dello Stato determinerebbe una disparità di tutela rispetto ad altre fattispecie, nonostante il revenge porn rientri a pieno titolo nel quadro dei reati di genere e presenti impatti psicologici e sociali del tutto analoghi a quelli dei delitti già ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,
impegna il Governo
a integrare il quadro degli interventi recati dal provvedimento in esame ampliando l'elenco dei reati per i quali è riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito, inserendo l'articolo 612-ter del codice penale, relativo alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, tra i reati che consentano l'automatico accesso al beneficio, in ragione dell'elevato pregiudizio personale, sociale ed economico che la condotta comporta per la vittima.
9/2528/25. Gadda, Boschi, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Giachetti.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1184 – DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2655)
A.C. 2655 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.013, 1.014, 1.015, 9.1 e 21.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2655 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
TITOLO I
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Capo I
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
PER LE IMPRESE
Art. 1.
(Semplificazioni in materia di autotutela)
1. All'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e al comma 2-bis, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Semplificazioni in materia di autotutela)
Sopprimerlo.
1.1. (ex 1.1.) Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modulistica unica standardizzata per gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Agenzia per l'Italia digitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una modulistica standardizzata per i diversi adempimenti del Codice dei contratti pubblici, al fine di semplificare e uniformare la presentazione della documentazione alle pubbliche amministrazioni e alle stazioni appaltanti sul territorio nazionale. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare quanto previsto per la redazione del documento di gara unico europeo, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.
*1.01. (ex 1.01.) Zaratti.
*1.02. (ex 1.02.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana)
1. All'articolo 4-bis, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«Al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle allegate al presente decreto, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore».
**1.03. (ex 1.03.) Zaratti.
**1.04. (ex 1.04.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Sportello Unico Integrato)
1. Dopo l'articolo 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
«Art. 19-ter. – (Sportello Unico Integrato) – 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative per l'avvio e la gestione delle attività economiche, le regioni e gli enti locali provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'accorpamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), dello sportello unico per l'edilizia (SUE) e degli sportelli dedicati ai procedimenti ambientali in un'unica struttura denominata sportello unico integrato (SUI).
2. Il nuovo sportello unico ha lo scopo di garantire la gestione coordinata e digitale di tutti i procedimenti autorizzativi, edilizi e ambientali, riducendo la frammentazione burocratica e assicurando tempi certi per l'istruttoria delle pratiche.
3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e operative per l'integrazione dei sistemi informatici e la gestione uniforme del nuovo sportello unico a livello nazionale.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del SUAP;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina SUAP;
c) gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del SUE, nonché la gestione dei procedimenti edilizi di competenza».
1.05. (ex 1.07.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Iaria.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Ampliamento del criterio di rotazione degli appalti ai soggetti non aggiudicatari)
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le amministrazioni sono tenute a valorizzare la partecipazione delle imprese che, pur avendo presentato offerte valide nelle procedure precedenti, non sono risultate aggiudicatarie, garantendo loro priorità negli inviti per le successive gare aventi oggetto analogo».
1.08. (ex 1.018.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche in materia di documentazione semplificata spettante alla stazione appaltante negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate senza bando)
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte; parimenti, nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno dieci giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici».
*1.09. (ex 1.012.) Zaratti.
*1.010. (ex 1.013.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Quota riservata alle piccole imprese nelle gare sopra-soglia)
1. All'articolo 58 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, in misura non inferiore al 20 per cento indipendentemente dall'importo dell'appalto»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, le stazioni appaltanti effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone conto nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14, è trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le determinazioni di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
**1.011. (ex 1.014.) Zaratti.
**1.012. (ex 1.015.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Rappresentante delle piccole imprese nelle stazioni appaltanti)
1. All'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Presso le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza, ai sensi dell'articolo 63, è istituita la figura del rappresentante delle piccole imprese, con il compito di verificare il rispetto delle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) agli appalti pubblici e di:
a) monitorare l'applicazione delle quote di riserva e dei criteri di accesso previsti per le MPMI nei bandi di gara;
b) verificare la suddivisione in lotti funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese;
c) assistere le MPMI nell'interpretazione dei requisiti di gara e nell'accesso alle procedure semplificate;
d) segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e agli organi di vigilanza eventuali violazioni delle norme a tutela delle MPMI.
1-ter. Le modalità di nomina, le competenze e i criteri operativi del rappresentante delle piccole imprese sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
*1.013. (ex 1.016.) Zaratti.
*1.014. (ex 1.017.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*1.015. (ex 1.020.) Boschi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici)
1. All'articolo 221, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la parola: «ANAC,» sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».
1.016. (ex 1.019.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'Allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, articolo 6, comma 2, alinea, dopo le parole: «e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e da cinque rappresentanti del Ministero della cultura, per le opere di restauro,».
1.017. (ex 9.03.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
A.C. 2655 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet)
1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 17-bis. – (Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità, ambito di applicazione e definizioni) – 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le medesime disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.
2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:
a) pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa può essere costruita con una struttura superiore o dotata di tale struttura;
b) pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per più cicli di utilizzo;
c) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;
d) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita né a titolo gratuito al destinatario della merce, che è scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n° d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);
e) Sistemi-pallet: le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Essi devono avere i seguenti requisiti:
1) essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL, EUR-UIC e altri);
2) avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;
3) avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuare presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;
4) pubblicare nei propri siti internet ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualità e l'eventuale classificazione dei pallet;
5) adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri), darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto nel proprio sito internet ufficiale;
f) tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri);
g) stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;
h) conformità tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o di riparazione di riferimento»;
b) l'articolo 17-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 17-ter. – (Disciplina del sistema di interscambio di pallet) – 1. Fermi restando la disciplina in materia di imballaggi di cui al titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatte salve la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente, o al diverso soggetto da questi indicato, nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come definita nelle linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.
3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo, che può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali definite nelle linee guida di cui al comma 13, il proprietario dei pallet predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, resta valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, nonché l'indicazione di tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. La mancata indicazione sul buono pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.
5. Il possessore del buono pallet che non pone in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione, non può richiedere il pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono pallet procede ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento in conformità al comma 4.
6. In caso di mancata riconsegna di uno o più pallet e mancata emissione del buono pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC e altri nelle versioni in vigore, disponibili nei siti internet istituzionali dei Sistemi-pallet.
8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.
9. Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet. I Sistemi-pallet pubblicano nel proprio sito internet il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al secondo periodo, si applica l'ultimo valore pubblicato.
10. I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e informano le autorità competenti circa possibili violazioni.
11. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi-pallet e alle autorità competenti.
12. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato nel proprio sito internet, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.
13. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, redigono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali è data adeguata pubblicità e che sono trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy»;
c) l'articolo 17-quater è abrogato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet)
Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 13, dopo le parole: Sistemi-pallet aggiungere le seguenti: e i principali operatori di mercato di rilievo nazionale.
2.1. (ex 2.1.) Pastorella.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Semplificazione in materia di installazione delle insegne di esercizio)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «L'installazione di insegne di esercizio da parte di attività produttive è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nel quale ha sede l'attività, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza. L'amministrazione può effettuare controlli successivi e adottare eventuali provvedimenti di adeguamento o rimozione in caso di non conformità. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione degli enti competenti»;
b) al comma 5, dopo le parole: «mezzi pubblicitari» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle insegne di esercizio,»;
c) al comma 7:
1) al primo periodo, dopo le parole: «qualsiasi forma di pubblicità» sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle insegne di esercizio,»;
2) al quarto periodo, le parole: «ed entro i limiti e alle condizioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;
d) al comma 13-ter, primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, le parole: «le insegne di esercizio» sono soppresse;
e) al comma 13-quater, le parole: «, delle insegne di esercizio» sono soppresse.
2.01. (ex 2.01.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Semplificazione in materia di formazione professionale)
1. Al fine di favorire l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo del 17 aprile 2019, in modo che:
a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta della metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione;
b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo, sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte;
c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti.
2. Al fine di garantire l'ampliamento della possibilità di scelta della sede d'esame da parte del candidato all'idoneità professionale di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone, all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione di residenza»;
b) il terzo periodo è soppresso.
2.04. (ex 2.013.) Zaratti.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Semplificazione in materia di formazione professionale)
1. Al fine di favorire l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo del 17 aprile 2019, in modo che:
a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta della metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione;
b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo, sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte;
c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo, verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti.
2. Al fine di garantire l'ampliamento della possibilità di scelta della sede d'esame da parte del candidato all'idoneità professionale di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone, all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, al secondo periodo, le parole: «presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione di residenza».
2.05. (ex 2.014.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Semplificazione della disciplina di formazione degli ispettori autorizzati alla revisione dei veicoli a motore a trazione elettrica o ibrida)
1. Al fine di favorire l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo del 17 aprile 2019, in modo che:
a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta della metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione;
b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo, sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte;
c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo, verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti.
*2.02. (ex 2.02.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*2.03. (ex 2.015.) Zaratti.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)
1. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché servizi relativi alle agenzie di affari di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; in tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il Registro-giornale di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del medesimo Regio decreto 773 del 1931».
**2.06. (ex 2.04.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**2.07. (ex 2.028.) Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modulo standard nazionale per la rendicontazione delle spese nel settore cinematografico e audiovisivo)
1. All'articolo 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quater. Al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente le modalità di rendicontazione delle spese sostenute nel corso di realizzazione del progetto».
2.08. (ex 2.08.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)
1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:
«Art. 27-bis. – (Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi) – 1. Al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire maggiore trasparenza nell'accesso agli strumenti di sostegno pubblico, è istituito un modello unico di certificazione che attesta la conformità del progetto ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, inclusi i criteri di ammissibilità, sostenibilità economica, impatto culturale e rispetto della normativa sul diritto d'autore e sul lavoro per i progetti cinematografici e audiovisivi che intendono accedere a qualsiasi strumento di sostegno pubblico, incluse le misure selettive, automatiche, fiscali e regionali, evitando duplicazioni documentali e procedurali.
2. Il modello unico di certificazione attesta la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente e certifica gli elementi essenziali per l'accesso a tutte le forme di sostegno, tra cui:
a) l'ammissibilità del progetto ai finanziamenti pubblici;
b) il rispetto della normativa sul diritto d'autore, sulla tutela del lavoro e sulla sostenibilità ambientale e culturale;
c) l'appartenenza del progetto alla categoria delle opere di nazionalità italiana o europea;
d) il rispetto dei criteri specifici previsti per le singole misure di sostegno.
3. Il modello unico è rilasciato da un ente competente designato dal Ministero della cultura, previa verifica della documentazione presentata dai richiedenti.
4. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di implementazione del modello unico, da adottare in Conferenza Unificata.
5. L'adozione del modello unico di certificazione è condizione necessaria per accedere a qualsiasi forma di sostegno pubblico destinato ai progetti cinematografici e audiovisivi.»;
b) all'articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro.».
2.09. (ex 2.05.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi)
1. Dopo l'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è inserito il seguente:
«Art. 27-bis. – (Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi) – 1. Al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire maggiore trasparenza nell'accesso agli strumenti di sostegno pubblico, è istituito un modello unico di certificazione che attesta la conformità del progetto ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, inclusi i criteri di ammissibilità, sostenibilità economica, impatto culturale e rispetto della normativa sul diritto d'autore e sul lavoro per i progetti cinematografici e audiovisivi che intendono accedere a qualsiasi strumento di sostegno pubblico, incluse le misure selettive, automatiche, fiscali e regionali, evitando duplicazioni documentali e procedurali.
2. Il modello unico di certificazione attesta la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente e certifica gli elementi essenziali per l'accesso a tutte le forme di sostegno, tra cui:
a) l'ammissibilità del progetto ai finanziamenti pubblici;
b) il rispetto della normativa sul diritto d'autore, sulla tutela del lavoro e sulla sostenibilità ambientale e culturale;
c) l'appartenenza del progetto alla categoria delle opere di nazionalità italiana o europea;
d) il rispetto dei criteri specifici previsti per le singole misure di sostegno.
3. Il modello unico è rilasciato da un ente competente designato dal Ministero della cultura, previa verifica della documentazione presentata dai richiedenti.
4. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di implementazione del modello unico, da adottare in Conferenza Unificata.
5. L'adozione del modello unico di certificazione è condizione necessaria per accedere a qualsiasi forma di sostegno pubblico destinato ai progetti cinematografici e audiovisivi».
*2.010. (ex 2.06.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*2.011. (ex 2.025.) Zaratti.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)
1. All'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro».
2.012. (ex 2.021.) Boschi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;
b) il comma 1-bis è abrogato;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a sedici ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti».
2.013. (ex 2.018.) Boschi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Uniformità per la formazione obbligatoria dei Responsabili Tecnici FER)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire uniformità sull'intero territorio nazionale nella formazione, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno sedici ore obbligatorie. Le modalità di erogazione dei corsi, nonché i contenuti sono determinati mediante un accordo approvato in Conferenza Unificata tra Ministro delle imprese e del made in Italy, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni adeguano i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'accordo, di cui al periodo precedente, entro dodici mesi. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale».
2.014. (ex 2.012.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Introduzione di un modulo unico digitale semplificato per la trasmissione degli attestati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio)
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), è istituito un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti. Il modulo unico, predisposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e Unioncamere, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è approvato in sede di Conferenza Unificata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e deve rispettare le seguenti specifiche:
a) formato standard basato su protocolli interoperabili (XML/JSON);
b) firma digitale obbligatoria per la certificazione degli attestati;
c) integrazione con il Registro delle imprese, garantendo l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali dei tecnici.
7-ter. Gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso».
*2.019. (ex 1.08.) Zaratti.
*2.020. (ex 1.09.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, dopo le parole: «cave e torbiere» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 14-bis,»;
b) dopo il comma 14, è inserito il seguente:
«14-bis. Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di variazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle regioni».
2.015. (ex 2.016.) Boschi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22)
1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli».
2.016. (ex 2.017.) Boschi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)
1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 125-bis è abrogato;
b) al comma 125-ter, primo periodo, le parole: «ai commi 125 e 125-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;
c) al comma 125-quater, primo periodo, le parole: «ai commi 125 e 125-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;
d) al comma 125-quinquies, le parole: «ai commi 125 e 125-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;
e) al comma 127, le parole: «125,125-bis» sono sostituite dalla seguente: «125».
2.017. (ex 2.022.) Boschi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19)
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Tabella B.I, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
|
16-bis |
Ideatore e creatore di architetture informatiche hardware e software |
consulenza su hardware, software e altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione; pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer, il software e le tecnologie della comunicazione |
62.20.10 |
|
16-ter |
Ideatore e creatore di strategie di presentazione dei prodotti e dei servizi per il commercio elettronico |
ideazione di campagne pubblicitarie: creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi |
73.11.01 |
|
16-quater |
Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine personale |
servizi di consulenza per la valorizzazione dell'immagine dei clienti in termini, ad esempio di abbigliamento e accessori, acconciatura e trucco |
96.99.94 |
|
16-quinquies |
Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine aziendale, dei prodotti e dei servizi |
altre attività di consulenza imprenditoriale e gestionale, ad esempio in materia di: pianificazione strategica e organizzativa gestione del cambiamento (change management) obiettivi e politiche di marketing |
70.20.09 |
|
16-sexies |
Dog sitter, toelettatore di animali da compagnia, servizi di addestramento per animali da compagnia |
Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia: presa in pensione di animali da compagnia (animali domestici) attività di dog sitter e cat sitter servizi di toelettatura per animali da compagnia servizi di addestramento per animali da compagnia |
96.99.11 96.99.12 96.99.13 |
|
16-septies |
Maestro di sci |
fornitura di corsi di sci |
85.51.09 |
|
16-octies |
Maniscalco |
attività di maniscalchi: pareggio e ferratura di cavalli e degli altri equini, ad esempio asini e muli |
01.62.01 |
|
16-novies |
Stilista |
design di moda (fashion design) relativo a prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature, gioielli, mobili (omissis.) |
74.11.20 |
b) alla Tabella B.II sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
|
45-bis |
Attività di farcitura, guarnizione pizze e schiacciate con vendita di asporto |
ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
56.11.12 |
|
45-ter |
Caseari |
produzione di bevande a base di latte produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato produzione di latte in polvere o concentrato, dolcificato o meno produzione di latte o panna in forma solida produzione di burro produzione di yogurt produzione di formaggio e cagliata affinatura e stagionatura di formaggio produzione di siero di latte produzione di caseina produzione di prodotti lattiero-caseari senza lattosio produzione di starter (fermenti lattici) produzione di kefir di latte produzione di lattosio e sciroppo di lattosio |
10.51.20 |
|
45-quater |
Frantoi |
produzione di olio di oliva grezzo produzione di olio di oliva raffinato produzione di sanse vergini produzione di linter di cotone, panelli e altri prodotti residui della produzione di olio di oliva |
10.41.10 |
|
45-quinquies |
Lavorazioni carni |
attività di macelli (gestione di mattatoi) che si occupano dell'abbattimento, della lavorazione o del confezionamento di carne: bovina, suina, di agnello, di coniglio, di montone, di cammello, eccetera produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in carcasse produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in pezzi fusione e lavorazione di strutto (lardo) e altri grassi commestibili animali (grassi commestibili di origine animale) lavorazione delle frattaglie |
10.11.00 |
|
45-sexies |
Pastifici |
produzione di pasta, ad esempio maccheroni, spaghetti e tagliatelle, inclusa pasta ripiena produzione di cuscus (cous cous) produzione di gnocchi |
10.73.0 |
|
45-septies |
Laboratorio per lo sviluppo fotografico |
trattamento di pellicole (intese come filmati): sviluppo, stampa e ingrandimento di negativi o pellicole cinematografiche realizzate dal cliente laboratori di sviluppo di pellicole e di stampa fotografica (laboratori fotografici) negozi di stampa rapida (negozi di stampa in meno di un'ora) diversi dai negozi che vendono le macchine fotografiche montaggio di diapositive copia e riproduzione, restauro o ritocco di fotografie (ad esempio in relazione alla trasparenza delle fotografie stesse) conversione di documenti in microfilm (microfilmatura) digitalizzazione di fotografie, salvataggio di filmati su cloud scansione di oggetti in 3D |
74.20.20 |
|
45-octies |
Manutentore imbarcazioni da lavoro e da diporto |
manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili |
33.15.00 |
|
45-novies |
Attività di riflessologia |
attività di centri massaggi (esclusi massaggi medico-terapeutici) |
96.23.99 |
2.018. (ex 2.024.) Boschi.
A.C. 2655 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Misure di semplificazione normativa in materia di apparecchi di accensione)
1. All'articolo 3, settimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, i primi due periodi sono soppressi.
A.C. 2655 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Misure di semplificazione in materia di immigrazione)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione delle straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), le parole: «dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del presente testo unico per le ipotesi ivi richiamate»;
b) all'articolo 22:
1) al comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore»;
2) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
«5-quater.1. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 è ridotto a trenta giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'articolo 23».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 4.
(Misure di semplificazione in materia di immigrazione)
Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da un immobile privato, ai fini dell'idoneità dell'alloggio, è sufficiente che esso sia concesso in uso, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con regolare contratto agli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'articolo 23.
4.1. (ex 4.1.) Pastorella.
A.C. 2655 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore)
1. All'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «punto vendita» sono aggiunte le seguenti: «, nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 5.
(Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modelli standardizzati semplificati per le micro imprese per la nomina del Responsabile del trattamento)
1. Dopo l'articolo 2-septies-decies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:
«Art. 2- duodevicies – (Modelli standardizzati per le micro imprese) – 1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del Responsabile del trattamento per le microimprese con meno di cinque dipendenti.
2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle microimprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati devono fornire una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte».
*5.01. (ex 5.01.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*5.02. (ex 5.03.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 6.
(Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione)
1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – (Irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) – 1. L'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, è consentita, in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2. L'irrorazione di cui al comma 1 è effettuata:
a) con modalità tali da garantire il rispetto dei princìpi generali previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6;
b) da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3;
c) nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate l'individuazione della tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l'effettuazione dell'intervento, la tipologia di prodotti utilizzabili, nonché le modalità di attuazione del presente articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull'ambiente e prevenire danni alla salute umana e animale.
4. L'effettuazione dell'irrorazione o di cicli di irrorazioni ai sensi del presente articolo è preceduta dall'inoltro al competente servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riporta la cadenza temporale dell'intervento, che può coincidere con l'intero periodo sperimentale, corredata di una relazione agronomica asseverante il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La SCIA può essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura associativa ai quali gli utilizzatori aderiscono.
5. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio monitorano i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica di cui al comma 4 e dal decreto di cui al comma 3.
6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'irrorazione tramite sorvolo con UAS su parchi naturali e aree protette è autorizzata dall'ente responsabile, il quale adotta specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 6.
(Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione)
Sopprimerlo.
6.1. (ex 6.1.) Zaratti.
Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo le parole: se svolta aggiungere le seguenti: almeno a 500 metri di distanza da abitazioni e.
6.2. (ex 6.2.) Zaratti.
Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e deve comunque presentare evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.
6.3. (ex 6.3.) Zaratti.
Al comma 1, capoverso, comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro della salute.
6.4. (ex 6.4.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 7.
(Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione)
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo periodo, le imprese inviano una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 7.
(Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione)
Al comma 1, sostituire le parole: le imprese con le seguenti: gli enti erogatori del corso stesso.
7.1. (ex 7.1.) Pastorella.
A.C. 2655 – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 8.
(Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione)
1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) le targhe nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 8.
(Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazione del regime autorizzatorio per le imprese che lavorano nei porti)
1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
«4-quater. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.».
8.01. (ex 8.02.) Boschi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazione in materia di attività esercitate nei porti)
1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
«4-quater. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni».
8.02. (ex 8.01.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
A.C. 2655 – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 9.
(Modifica all'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese)
1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «e al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 9.
(Modifica all'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
9.1. (ex 9.1.) Boschi.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».
9.2. (ex 9.2.) Boschi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è inserita, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».
9.3. (ex 9.3.) Boschi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
9.4. (ex 9.4.) Boschi.
A.C. 2655 – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TURISMO
Art. 10.
(Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)
1. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;
b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'aspirante guida, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media montagna o la guida vulcanologica intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie, deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per il rispettivo grado professionale o per la rispettiva professione nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformità a quanto previsto all'articolo 25»;
c) all'articolo 21:
1) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei ghiacciai e dei terreni»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per esercitare l'attività su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, già abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 10.
(Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'aspirante guida intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il grado di aspirante guida, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per gli aspiranti guida nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformità a quanto previsto all'articolo 25»;
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera c), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 7;
aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) all'articolo 22:
1) il comma 2 è abrogato;
2) al comma 3, le parole: «, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica», sono soppresse.
10.1. (ex 10.1.) Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2. Restano fermi, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina, l'obbligo del possesso di un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da struttura pubblica competente e il completamento del percorso di tirocinio in qualità di aspirante guida alpina, secondo quanto previsto dall'ordinamento professionale vigente. L'iscrizione all'albo è subordinata all'effettivo conseguimento di tali requisiti».
10.2. (ex 10.2.) Zaratti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del Terzo settore)
1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-octies del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.
3. L'organo di amministrazione dell'ETS notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2.
4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
10.01. (ex 10.03.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art.10-bis.
(Trasformazione, fusione e scissione di enti del Terzo Settore)
1. In deroga agli articoli 42 e 2500-octies del codice civile, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del Terzo Settore dalle quali derivino soggetti che assumano la qualifica di impresa sociale devono garantire la continuità delle attività di interesse generale e la destinazione vincolata del patrimonio.
2. Tali atti devono essere effettuati in conformità a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
3. L'efficacia degli atti è subordinata ad autorizzazione ministeriale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla comunicazione da parte dell'ente. Avverso il diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo.
10.014. (ex 35.01.) Zaratti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di «start-up innovativa» ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero di «piccola e media impresa innovativa» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
*10.02. (ex 10.04.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.03. (ex 10.015.) Zaratti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Cooperative forestali)
1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il secondo periodo è soppresso.
**10.04. (ex 10.06.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**10.05. (ex 10.017.) Zaratti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto)
1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.
3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
10.06. (ex 10.07.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di circolazione dei veicoli)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente di classe III e di classe B, ai sensi della Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, possono essere sempre impiegati in servizio di linea e viceversa, senza necessità dell'autorizzazione di cui al comma 6, qualora l'impresa di trasporto sia munita del titolo per lo svolgimento dell'attività per la quale si intende impiegare il veicolo, da tenere a bordo del mezzo unitamente alla carta di circolazione.»;
b) all'articolo 87, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gli autobus destinati a servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero dalle regioni o dagli enti locali, possono essere utilizzati in servizio di noleggio da rimessa sulla base di quanto previsto dall'articolo 82, commi 6 e 6-bis, della presente legge.».
10.07. (ex 10.08.) Boschi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di distribuzione dei carburanti)
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo:
1.1) dopo le parole: «articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, nonché» sono inserite le seguenti: «in alternativa»;
1.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di GPL»;
2) l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 3:
1) dopo le parole: «infrastrutture di ricarica elettrica nonché» sono inserite le seguenti: «in alternativa»;
2) dopo le parole: «GNC o GNL» sono inserite le seguenti: «ovvero GPL»;
c) al comma 4, dopo le parole: «nonché di distribuzione di GNC o GNL» sono inserite le seguenti: «ovvero di GPL»;
d) al comma 6, le parole da «e si applicano» fino alla fine del comma sono soppresse;
e) al comma 12, dopo le parole: «GNC o GNL» sono inserite le seguenti: «o GPL».
10.08. (ex 10.09.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Accertamento con dispositivi di controllo automatico della sosta vietata negli spazi per carico e scarico merci)
1. All'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d)», sono sostituite dalle seguenti: «nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere d) e g)».
*10.09. (ex 10.010.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*10.010. (ex 10.014.) Zaratti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Vendite promozionali e sottocosto)
1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «disciplinano» sono inserite le seguenti: «in modo unitario su tutto il territorio nazionale».
3. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è abrogato.
10.011. (ex 10.011.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Semplificazione nella vendita dei giornali)
1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;».
10.013. (ex 10.013.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
A.C. 2655 – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 11.
(Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)
1. All'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 11.
(Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)
Sopprimerlo.
*11.1. (ex 11.1.) Zaratti.
*11.2. (ex 11.2.) Casu, Bonafè, Pandolfo, Ghio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Misure di semplificazione per il parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, alla lettera d), numero 5), sono aggiunte, in fine, le parole: «e di strutture alberghiere;».
11.3. (ex 11.3.) Casu, Bonafè, Pandolfo, Ghio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Misure di semplificazione per il parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, lettera d), dopo il numero 7) è inserito il seguente:
8) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di strutture alberghiere.
11.4. (ex 11.4.) Casu, Bonafè, Pandolfo, Ghio.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: a uso di parcheggio con le seguenti: esclusivamente.
11.5. (ex 11.5.) Zaratti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, eccetera, anche dietro contestuale corrispettivo».
11.01. (ex 11.02.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: b) è soppressa;
b) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al presente comma, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 “strutture ricettive e stabilimenti balneari”, n. 75, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222».
11.02. (ex 11.03.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al secondo periodo, le parole «che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale» sono sostituite dalle seguenti: «che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale».
11.03. (ex 11.04.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145».
11.04. (ex 11.05.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
A.C. 2655 – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 12.
(Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo)
1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unità immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 12.
(Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo)
Sopprimerlo.
*12.1. (ex 12.1.) Zaratti.
*12.2. (ex 12.2.) Pastorella.
*12.3. (ex 12.3.) L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
*12.4. (ex 12.4.) Evi.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unità immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni.
12.5. (ex 12.5.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 13.
(Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti a obblighi di servizio e non programmati)
1. I servizi di trasporto pubblico di linea, da svolgere in ambito regionale o locale, non disciplinati dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o non ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, sono esercitati in regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato.
2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 è subordinato al rilascio di un titolo abilitativo, che non determina diritti di esclusiva, da parte dell'amministrazione competente nel rispetto di quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui al primo periodo, l'amministrazione competente verifica l'iscrizione delle imprese richiedenti al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, nonché la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di sicurezza delle fermate e del percorso.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 13.
(Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti a obblighi di servizio e non programmati)
Al comma 1, sostituire le parole: sono esercitati con le seguenti: possono essere esercitati;
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa verifica di non sovrapposizione o interferenza con i servizi affidati ai sensi del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nel rispetto di quanto previsto aggiungere le seguenti: dalla presente disposizione e;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. L'impresa deve comunicare periodicamente all'ente locale competente i dati relativi ai passeggeri trasportati e alle tratte effettuate, nel rispetto del regolamento CE 2017/1926.
*13.1. (ex 13.1.) Zaratti, Bonafè, Ghio.
*13.2. (ex 13.2.) Casu, Bonafè, Ghio.
A.C. 2655 – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo III
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE
Art. 14.
(Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto)
1. All'articolo 81 del codice della navigazione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza».
A.C. 2655 – Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 15.
(Esenzione dall'annotazione
di imbarco e sbarco)
1. All'articolo 172-bis del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorità marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione è valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime»;
b) al comma 2, dopo le parole: «all'autorità marittima» sono inserite le seguenti: «che ha rilasciato l'autorizzazione»;
c) al comma 4, le parole: «tramite telefax, all'autorità marittima» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale, all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione»;
d) al comma 5, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e comunica settimanalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 172-bis del codice della navigazione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco è rilasciata dalla competente autorità della navigazione interna, su istanza dell'armatore.
A.C. 2655 – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 16.
(Forma del contratto)
1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 328:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il contratto deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma, quando la nave è all'estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione è effettuata dall'autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorità»;
3) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330»;
b) l'articolo 329 è abrogato.
2. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse.
A.C. 2655 – Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 17.
(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore)
1. All'articolo 331 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «telegraficamente» è sostituita dalle seguenti: «in formato elettronico»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «porto d'imbarco» sono inserite le seguenti: «, anche in formato digitale».
2. All'articolo 438, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le parole: «telegraficamente» e «telegrafica» sono soppresse.
A.C. 2655 – Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 18.
(Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali)
1. Al fine di riordinare e semplificare la disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di politiche del mare e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonché i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione degli stessi.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, adottato di concerto anche con l'Autorità politica delegata in materia di politiche del mare, sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanità marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, è abrogato.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 18.
(Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero emana un decreto per adottare è definito un piano di digitalizzazione dell'anagrafe dei marittimi e delle procedure amministrative relative alle ispezioni, alle visite sanitarie e alle attività di bordo.
18.1. (ex 18.1.) Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito della revisione della disciplina sanitaria a bordo delle navi mercantili, è assicurato il potenziamento della telemedicina e del ruolo del Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella definizione degli standard minimi e dei protocolli operativi.
18.2. (ex 18.2.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 19
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 19.
(Disciplina dell'attività di consulente chimico di porto)
1. Dopo l'articolo 116 del codice della navigazione è inserito il seguente:
«Art. 116-bis. – (Consulente chimico di porto) – L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
L'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) possesso di una laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi delle lauree magistrali LM-54 Scienze chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM-22 Ingegneria chimica;
2) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A, settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A, settore industriale;
3) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.
I consulenti chimici di porto sono iscritti in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto, che provvedono a tale adempimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'autorità marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista chimico, iscritto all'albo dei chimici e dei fisici.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo definisce con uno o più decreti: le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto, ivi inclusi quelli già previsti dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività di cui al secondo comma, numero 3), le caratteristiche dei registri di cui al terzo comma e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
I professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risultino già iscritti in qualità di consulente chimico di porto nei registri di cui all'articolo 68 sono iscritti di diritto nei registri di cui al terzo comma del presente articolo. Con le modalità di cui al quinto comma sono indicate le modalità di iscrizione nel registro di cui al terzo comma e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al terzo comma.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma, può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento».
A.C. 2655 – Articolo 20
ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo IV
ULTERIORI MISURE
DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 20.
(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)
1. All'articolo 24-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;
b) al comma 3, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».
A.C. 2655 – Articolo 21
ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 21.
(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati)
1. All'articolo 27-quater, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».
PROPOSTA EMENDATIVE
ART. 21.
(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati)
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Semplificazioni in materia di promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi)
1. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La maggiore spesa di personale derivante dall'attuazione del presente comma non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
21.01. (ex 21.02.) Simiani.
(Inammissibile)
A.C. 2655 – Articolo 22
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 22.
(Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all'INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 22.
(Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all'INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Semplificazione in materia di notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell'inizio dei lavori, trasmette» sono aggiunte le seguenti: «, in modalità telematica,»;
b) al comma 1.1, le parole: «I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «Il committente o il responsabile dei lavori trasmette altresì la notifica di cui al comma 1, in modalità telematica,».
22.01. (ex 22.01.) Zaratti.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Comunicazione INPS al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa del dipendente in CIG)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale informa immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività lavorativa ricevuta dall'Istituto medesimo ai sensi del comma 2.».
22.02. (ex 22.02.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 23
ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 23.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura)
1. Al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali, all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 23.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. I lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, effettuano gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e svolgono la propria attività di carattere stagionale senza limite di giornate lavorative anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
5. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative» sono soppresse.
23.1. (ex 23.1.) Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.
A.C. 2655 – Articolo 24
ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 24.
(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. Al fine di permettere l'effettivo utilizzo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al medesimo articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 398:
1) al primo periodo, le parole: «, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 396, in uno o più degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione»;
3) al secondo periodo, le parole: «Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400» e le parole: «in ordine cronologico di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione»;
4) al terzo periodo, le parole: «secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso dall'ACRI», le parole: «con provvedimento del direttore della medesima Agenzia,» sono soppresse e dopo le parole: «credito d'imposta riconosciuto» sono inserite le seguenti: «per ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente»;
5) al quarto periodo, le parole: «Entro i sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta giorni successivi»;
6) al quinto periodo, le parole: «i versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «le erogazioni»;
7) al sesto periodo, le parole: «al versamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione»;
b) al comma 399:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 24.
(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
Sopprimerlo.
24.1. (ex 24.1.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 25
ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 25.
(Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti numismatici)
1. Gli articoli 83 e 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non si applicano alle spedizioni di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale.
A.C. 2655 – Articolo 26
ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 26.
(Semplificazioni in materia di trasporto di animali)
1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 26.
(Semplificazioni in materia di trasporto di animali)
Sopprimerlo.
26.1. (ex 26.1.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 27
ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 27.
(Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione)
1. All'articolo 44, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «a pubblicizzare l'istanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato»;
b) dopo le parole: «caratteristici dell'impianto» sono inserite le seguenti: «; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 27.
(Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione)
Sopprimerlo.
27.1. (ex 27.1.) Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
27.2. (ex 27.2.) Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.
A.C. 2655 – Articolo 28
ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 28.
(Misure di semplificazione in materia ambientale)
1. All'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e in esercizio in loco» sono soppresse.
2. Al punto 6 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50 per cento da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 28.
(Misure di semplificazione in materia ambientale)
Sopprimerlo.
28.1. (ex 28.1.) Zaratti.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 208, comma 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dalle lettere l) e l-bis) dell'articolo 5, ai soli fini del presente comma, per varianti sostanziali si intendono esclusivamente quelle a seguito delle quali gli impianti esistenti aumentino, in misura pari o superiore al dieci per cento, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti rispetto all'autorizzazione rilasciata.».
28.2. (ex 28.2.) L'Abbate, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Sopprimere il comma 2.
28.3. (ex 28.3.) Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Semplificazione per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici)
1. All'articolo 10, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «risalga ad oltre settanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «sia precedente al primo gennaio 1945».
28.01. (ex 28.01.) Evi.
A.C. 2655 – Articolo 29
ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 29.
(Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche)
1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) alle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10».
A.C. 2655 – Articolo 30
ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 30.
(Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche)
1. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente n. 116/2022/R/eel del 22 marzo 2022, e successive modificazioni, in relazione alla vendita di energia ai propri soci».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 30.
(Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche)
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Nomina del responsabile tecnico temporaneo per acconciatori ed estetisti)
1. All'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».
2. All'articolo 3, comma 5-bis della legge 17 agosto 2005, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».
30.01. (ex 30.018.) Boschi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni in materia di disciplina di destinazione e uso dei veicoli)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 82, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al soggetto che svolga attività di trasporto di cose per conto terzi è consentito, con veicoli autorizzati al predetto servizio, il trasporto di cose esercitato nel proprio interesse ai fini dello svolgimento di un'attività economica».
30.02. (ex 30.010.) Boschi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Abrogazione del registro per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta)
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici».
30.03. (ex 30.011.) Boschi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazione per svolgimento dell'esame di idoneità professionale nel settore dell'autotrasporto)
1. All'articolo 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione di residenza»;
b) il terzo periodo è soppresso.
30.04. (ex 30.012.) Boschi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di definizione di rifiuto tessile)
1. All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:
«d-quater) “rifiuti tessili”: oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo identificati come:
1) rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
2) rifiuti da fibre tessili grezze;
3) rifiuti da fibre tessili lavorate;
4) rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili invenduti;
5) componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei veicoli fuori uso;
6) prodotti tessili;
7) abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo».
30.05. (ex 30.013.) Boschi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Chiarimento sulla classificazione dei sottoprodotti)
1. All'articolo 184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Rientrano nella nozione di normale pratica industriale tutti quei trattamenti o interventi, non di trasformazione o di recupero completo, i quali non incidono sulle caratteristiche merceologiche del materiale o ne fanno perdere la specifica identità con riferimento alle sue qualità ambientale, ma che possono essere reimpiegati per il loro specifico utilizzo presso il produttore o presso altri utilizzatori, anche in altro luogo e in distinto processo produttivo, con riferimento alle operazioni elencate al presente decreto».
30.06. (ex 30.014.) Boschi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazioni in materia di materiali a contatto con gli alimenti)
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al consumatore finale» sono soppresse;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Gli operatori economici, che utilizzano senza alcuna alterazione materiali e oggetti dotati della dichiarazione di conformità rilasciata dai fornitori, ne rilasciano una semplificata che attesta: l'identità dell'operatore economico; l'uso previsto del materiale o dell'oggetto a contatto con alimenti e il rispetto delle istruzioni e limitazioni previste nella dichiarazione del fornitore.
2-ter. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è predisposta, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata e semplificata per la dichiarazione di conformità semplificata di cui al comma 2-bis del presente articolo nonché per l'aggiornamento della modulistica di cui al comma 2 del presente decreto. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica di cui al primo periodo del presente comma».
30.07. (ex 30.015.) Boschi.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Semplificazione in materia di installazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici)
1. Alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, le imprese già abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 sono ammesse a prestare le medesime attività senza necessità di nuovi adempimenti o di ulteriori requisiti tecnico-professionali.
2. Le imprese in grado di dimostrare in base alla contabilità la propria continuità operativa nella effettuazione di prestazioni professionali nell'ambito dell'installazione, dell'allacciamento, del collaudo e della manutenzione di linee e apparecchi telefonici a decorrere dal 22 giugno 2013, data di cessazione degli effetti del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.
30.08. (ex 30.016.) Boschi.
A.C. 2655 – Articolo 31
ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 31.
(Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 703:
1) le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;
2) la parola: «adottano» è sostituita dalla seguente: «adotta»;
3) le parole: «alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria» sono sostituite dalle seguenti: «alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette nonché la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura»;
4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;
b) dopo il comma 703 è inserito il seguente:
«703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi e per le particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 31.
(Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate)
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Conferimento in campo)
1. Le cooperative e i loro consorzi che esercitano attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto dei soci, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e degli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, possono esercitare la raccolta del prodotto agricolo presso il fondo dei soci come attività ausiliaria e connessa a quelle principali.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*31.01. (ex 31.01.) Zaratti.
*31.02. (ex 31.02.) Bonafè.
A.C. 2655 – Articolo 32
ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 32.
(Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, relativo all'Agenzia italiana per la gioventù)
1. All'articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al primo periodo, le parole da: «del Consiglio di amministrazione» fino a: «designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventù. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti compreso il Presidente, il Presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» e, al terzo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo».
A.C. 2655 – Articolo 33
ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 33.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, in materia di fatture elettroniche)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono predisposte le modalità di attuazione del presente comma».
A.C. 2655 – Articolo 34
ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 34.
(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.
2-ter. L'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
2-quater. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 34.
(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)
Al comma 1 capoverso 2-bis, dopo le parole: una relazione tecnica aggiungere le seguenti: asseverata;
Conseguentemente al medesimo comma 1, capoverso 2-quater:
al primo periodo sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni;
al secondo periodo sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni;.
34.1. (ex 34.1.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 35
ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 35.
(Riordino dell'Automobile Club d'Italia)
1. Ferme restando la natura giuridica di ente pubblico non economico a base associativa e le competenze dell'Automobile Club d'Italia (ACI), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'ente è adeguato al fine di assicurare il recepimento dei seguenti princìpi direttivi:
a) soppressione del consiglio generale e del comitato esecutivo;
b) istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e comunque sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente dell'ACI in carica, così composto:
1) presidente dell'ACI, che lo presiede, il cui voto è determinante nei casi di parità di voto;
2) undici presidenti di Automobile Club federati;
3) due rappresentanti dell'Amministrazione vigilante e due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno e della difesa;
5) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
6) un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI);
7) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
c) istituzione di un organo collegiale con funzioni consultive del presidente dell'ACI, composto dai presidenti dei comitati regionali;
d) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, composto da cinque revisori effettivi e cinque supplenti, di cui:
1) un revisore effettivo, che lo presiede, e uno supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
2) un revisore effettivo e uno supplente nominati dall'Amministrazione vigilante;
3) un revisore effettivo e uno supplente nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) due revisori effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dell'ACI;
e) istituzione di un comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico registro automobilistico (PRA), così composto:
1) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
2) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
3) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della giustizia;
4) due rappresentanti dell'ACI, scelti tra i direttori centrali dell'ente.
2. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese, le strutture di missione dell'ACI per i progetti europei automotive e per il turismo, per gli investimenti relativi all'autodromo di Monza e per la reingegnerizzazione dei processi di supporto al Documento unico (DU) e delle procedure del PRA di compravendita dei veicoli sono soppresse e le relative funzioni sono riallocate presso le direzioni centrali dell'ACI, apportando le necessarie modifiche all'ordinamento dei servizi dell'ente. Conseguentemente, gli incarichi di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia presso le strutture soppresse sono revocati e le relative posizioni di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia, già assegnate alle strutture di missione in soprannumero alla vigente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia dell'ACI, sono soppresse. Il personale con incarico dirigenziale in servizio presso le strutture di missione soppresse, se proveniente da pubbliche amministrazioni diverse dall'ACI, è restituito alle amministrazioni di appartenenza.
3. L'ACI, gli Automobile Club federati e le società in house da essi controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI predispone, ai sensi rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle società in house, sulla base di contabilità separate, oggetto di controllo legale da parte della società di revisione legale dei conti di cui al comma 6, aventi a oggetto:
a) le attività istituzionali e le funzioni connesse all'attività di Federazione nazionale per lo sport automobilistico;
b) le attività di gestione del PRA;
c) le attività connesse ai tributi automobilistici.
5. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, contengono i bilanci delle singole attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 e definiscono con chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo cui sono tenuti i conti separati e le attività a ciascuno riconducibili, ivi compresi i costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra natura, nonché i criteri di ripartizione dei costi comuni alle attività medesime. Eventuali variazioni dei princìpi e dei criteri di cui al primo periodo sono consentiti solo in casi eccezionali, di cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione.
6. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, sono oggetto di certificazione da parte di una società di revisione legale dei conti, nominata secondo i princìpi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, alle società in house controllate dall'ACI si applicano, comunque, le seguenti disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:
a) articolo 11, comma 1, con la specificazione che il regolamento di governance delle società partecipate dall'ACI può prevedere ulteriori requisiti che tengano conto delle esperienze acquisite in incarichi di funzione dirigenziale svolti presso enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, o di particolari professionalità acquisite nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente;
b) articolo 11, commi 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13;
c) articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
8. Ferma restando l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, la carica di rappresentante di Automobile Club nell'ambito dell'organo collegiale di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle società in house dell'ACI. L'incarico di presidente di Automobile Club costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina quale direttore generale delle società partecipate dall'ACI.
9. Al fine di garantire la riduzione dei costi e la concentrazione degli obiettivi strategici, nell'ottica di una efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI predispone un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, da sottoporre, entro il medesimo termine, all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime nei successivi venti giorni. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del piano di cui al primo periodo, le convenzioni che regolano i rapporti dell'ACI con le società in house dell'ente sono sottoposte a revisione.
10. I rappresentanti e i componenti nominati su proposta dell'ACI ovvero su proposta delle società direttamente controllate dall'ACI, in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate direttamente e indirettamente dall'ente, decadono a decorrere dalla ricostituzione degli organi sociali da parte delle rispettive assemblee societarie, da convocare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. I presidenti dei collegi sindacali delle società controllate dall'ACI non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
11. La società in house dell'ACI denominata «ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni» è sciolta e posta in liquidazione entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, il patrimonio netto risultante è di spettanza dell'ACI. Gli atti di trasferimento della proprietà dei beni immobili all'ACI sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Le unità di personale dell'ACI Progei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono trasferite presso altre società controllate dall'ACI. I bandi di concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale presso l'ACI possono prevedere, nei limiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata presso società in house dell'ACI o, in alternativa, riserve di posti non superiori al 50 per cento di quelli banditi da destinare al predetto personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio senza demerito.
12. Nelle more dell'insediamento del presidente dell'ACI già eletto e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, il Commissario straordinario dell'ACI, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, provvede all'adeguamento dello statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell'ente e del regolamento di governance delle società partecipate dall'ACI, nonché alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9 del presente articolo, secondo quanto previsto dal presente articolo.
13. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le finalità e per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della società ACI Informatica S.p.A., che opera in regime di in house providing dell'Automobile Club d'Italia ed è dallo stesso ente controllata, mediante apposite convenzioni con la stessa società, al fine di conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi delle proprie attività informatiche e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi data center, in aderenza ai processi istituzionali e digitali afferenti anche ad ambiti affini. Gli oneri delle convenzioni di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 35.
(Riordino dell'Automobile Club d'Italia)
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
35.1. (ex 35.1.) Zaratti.
Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.
35.3. (ex 35.3.) Zaratti.
Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le parole: e comunque sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente dell'ACI in carica,.
35.2. (ex 35.2.) Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , il cui voto è determinante nei casi di parità di voto.
35.4. (ex 35.4.) Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: e della difesa.
35.5. (ex 35.5.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
35.6. (ex 35.6.) Zaratti.
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
35.7. (ex 35.7.) Zaratti.
Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.
35.8. (ex 35.8.) Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, lettera d), numero 4) aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto della parità di genere.
35.9. (ex 35.9.) Zaratti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) tutela dei livelli occupazionali dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Automobile Club d'Italia e delle società controllate anche con la previsione di un'espressa clausola sociale.
35.10. (ex 35.10.) Casu, Ghio.
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: I principi e i criteri di cui al precedente periodo sono inderogabili.
35.11. (ex 35.11.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 7, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108,.
35.12. (ex 35.12.) Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: L'incarico di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico nell'ambito dello sport automobilistico italiano.
*35.13. (ex 35.13.) Zaratti.
*35.14. (ex 35.14.) Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 9, primo periodo, premettere le parole: Ferma restando la salvaguardia dei posti di lavoro,.
35.15. (ex 35.15.) Zaratti.
Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.
*35.16. (ex 35.16.) Zaratti.
*35.17. (ex 35.17.) Alifano, Raffa, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
14. Al fine di garantire la funzione pubblica e lo sviluppo tecnologico dell'Ente, nel riordino di cui al presente articolo è assicurata, in ogni caso, la tutela dei livelli occupazionali dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Automobile Club d'Italia e delle società controllate anche con la previsione di un'espressa clausola sociale.
35.18. (ex 35.18.) Casu, Ghio.
A.C. 2655 – Articolo 36
ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
TITOLO II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN FAVORE DEI CITTADINI
Capo I
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEI CITTADINI
Art. 36.
(Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)
1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – (Oggetto, definizioni e competenze) – 1. Nel territorio italiano la cremazione è disciplinata dalla presente legge e le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate.
2. L'attività di cremazione delle salme è servizio pubblico locale d'interesse generale. Fatta salva la possibilità per i comuni prevista dall'articolo 6, comma 2, è vietata ogni scontistica o offerta da parte dei gestori del servizio o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, che possa generare per soggetti terzi o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso condizioni di privilegio commerciale ed economico connesso o ricollegabile al pagamento della tariffa di cremazione.
3. I cadaveri destinati alle attività di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico-sanitarie, con tariffe non elusive di quanto disposto al comma 2 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 6, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti trasporti multipli di feretri nella misura massima di quattro per mezzo funebre, fatta salva la possibilità di trasporti multipli numericamente superiori in caso di calamità, per ordine dell'autorità giudiziaria o di quella sanitaria. I citati trasporti multipli possono essere effettuati dalle imprese funebri o da imprese autorizzate al trasporto. Sono consentiti da parte di soggetti autorizzati i trasporti multipli in numero superiore a quattro solo per i resti mortali, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, destinati a cremazione. È altresì consentito, in caso di situazioni di fermo dell'impianto di cremazione, il trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto disponibile.
4. Sull'autorizzazione al trasporto il dirigente comunale preposto al servizio di polizia mortuaria, ovvero il responsabile del predetto servizio ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve indicare obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalità digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalità digitale»;
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con modalità digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido»;
3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e possono essere acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica»;
4) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) a seguito di istanza dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei resti mortali come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei termini e secondo le modalità previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria, non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attività di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non è necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), del presente comma»;
c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore è tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e le tariffe inserite nel piano economico-finanziario, ove presente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge. Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l'affidatario abbia riconosciuto al comune concedente nel procedimento di affidamento del servizio. Spetta al responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione l'attività di vigilanza in merito a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, della presente legge»;
d) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis. – (Sanzioni) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione della sospensione degli effetti autorizzatori della SCIA per l'esercizio dell'attività funebre da tre a sei mesi. In caso di recidiva entro dodici mesi, è disposta la revoca degli effetti autorizzatori della SCIA».
A.C. 2655 – Articolo 37
ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 37.
(Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'ufficiale di stato civile)
1. Al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile in materia di formazione degli atti di morte, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72:
1) al comma 1, dopo le parole: «è fatta» sono inserite le seguenti: «, eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata,»;
2) al comma 3, dopo le parole: «avviso della morte» sono inserite le seguenti: «o inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale»;
b) all'articolo 73, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte seconda, serie B, dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238»;
c) all'articolo 74:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario. L'autorizzazione è accordata anche sulla base dell'avviso di morte, della scheda ISTAT, del certificato necroscopico e di ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio mediante posta elettronica certificata per via telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato. In tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria»;
3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere sono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice.
3-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra».
A.C. 2655 – Articolo 38
ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 38.
(Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, le parole: «Trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Trascorso un anno»;
b) all'articolo 58, primo comma, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».
A.C. 2655 – Articolo 39
ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 39.
(Disposizioni in materia
di traduzioni giurate)
1. Al regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresì essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 39.
(Disposizioni in materia di traduzioni giurate)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di patrocinio tributario)
1. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché i revisori legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.».
2. All'articolo 57, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 14 novembre 2024 n. 175, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché i revisori legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.».
*39.01. (ex 39.01.) Zaratti.
*39.02. (ex 39.02.) Alifano, Raffa, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
A.C. 2655 – Articolo 40
ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 40.
(Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati)
1. All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora l'immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 40.
(Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati)
Sopprimerlo.
*40.1. (ex 40.1.) Zaratti.
*40.2. (ex 40.2.) Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
*40.3. (ex 40.3.) Simiani.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 40.
(Permesso di costruire immobili vincolati)
1. All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Resta comunque esclusa la formazione del silenzio-assenso nei casi in cui l'intervento edilizio ricada in aree soggette a vincoli paesaggistici, ambientali, culturali o relativi all'assetto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche qualora l'autorità preposta alla tutela del vincolo coincida con l'amministrazione procedente. In tali casi, è sempre richiesto un provvedimento espresso che attesti il positivo superamento della valutazione sul vincolo.».
40.4. (ex 40.4.) Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
A.C. 2655 – Articolo 41
ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 41.
(Accettazione di eredità)
1. All'articolo 2648, terzo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'articolo 485».
A.C. 2655 – Articolo 42
ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 42.
(Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Dopo l'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è inserito il seguente:
«Art. 182-bis. – (Ulteriori disposizioni transitorie) – 1. In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028.
3. Con decreto del Ministro della cultura sono stabilite le modalità applicative del presente articolo».
2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A.C. 2655 – Articolo 43
ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 43.
(Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia)
1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente legge, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, dal Gestore dei servizi energetici-GSE Spa (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l'applicazione di:
a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L'importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente;
b) una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.
2. L'istanza di cui al comma 1 produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo.
3. L'estinzione dei giudizi sospesi ai sensi del comma 2 è subordinata:
a) all'integrale compensazione delle somme dovute di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE;
b) all'incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti, di cui al comma 1, lettera b), per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE;
c) al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei casi in cui l'ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire l'intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera b) del comma 1.
4. Le condizioni di cui al comma 3 devono essere attestate dal GSE affinché operi l'estinzione del processo. Il GSE provvede altresì ad attestare l'eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari e amministrativi precedentemente sospesi.
5. Verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l'avvenuta applicazione della compensazione e della decurtazione previste al comma 1, nonché dell'eventuale versamento in denaro previsto dalla lettera c) del comma 3, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Il GSE entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità operative per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 individuando altresì le categorie dei professionisti abilitati al rilascio dell'asseverazione di cui al comma 1, specificando i requisiti di indipendenza rispetto al soggetto certificato. Il GSE provvede altresì a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1.
A.C. 2655 – Articolo 44
ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 44.
(Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)
1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 561, primo comma:
1) al primo periodo, le parole: «o il donatario» sono soppresse;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652»;
3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri»;
4) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata»;
b) all'articolo 562, le parole: «o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563»;
c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:
«Art. 563. – (Effetti della riduzione della donazione) – La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690»;
d) all'articolo 2652, primo comma:
1) al numero 1), dopo le parole: «le domande di revocazione delle donazioni,» sono inserite le seguenti: «le domande di riduzione delle donazioni,»;
2) il numero 8) è sostituito dal seguente:
«8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»;
e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: «dall'erede o dal legatario».
2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 44.
(Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)
Sopprimerlo.
*44.1. (ex 44.1.) Richetti, Pastorella.
*44.2. (ex 44.2.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle donazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A tali donazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applica il termine di prescrizione ordinario dei diritti di dieci anni previsto dall'articolo 2946 del codice civile. Alle donazioni effettuate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari.
**44.3. (ex 44.3.) Richetti, Pastorella.
**44.4. (ex 44.4.) Serracchiani, Casu.
A.C. 2655 – Articolo 45
ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 45.
(Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli)
1. Gli uffici delle Forze dell'ordine notificano le denunce e querele di furto di veicoli ricevute dal proprietario, attraverso il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati (CED), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede a inserire un blocco informatico nell'archivio nazionale dei veicoli (ANV) e a comunicarlo, in via telematica, al Pubblico registro automobilistico (PRA) in relazione ai veicoli in esso iscritti. Per i veicoli iscritti al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede l'annotazione della perdita di possesso al PRA. Per i veicoli per i quali non vige l'obbligo di iscrizione al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede la cessazione del veicolo stesso e della relativa targa dall'ANV.
A.C. 2655 – Articolo 46
ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 46.
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni software)
1. Al fine di garantire l'ordinato e tempestivo svolgimento degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonché la qualità e la correttezza dei dati raccolti dalle amministrazioni pubbliche, in tutti i casi in cui siano richieste soluzioni software per predisporre flussi telematici, moduli digitali o scambio di dati tramite interoperabilità, i soggetti preposti all'attuazione delle norme, nel definire le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti, sono tenuti a considerare, oltre ai tempi necessari agli utenti delle imprese e ai loro intermediari per l'utilizzo delle soluzioni software richieste, anche i tempi necessari per l'analisi, lo sviluppo e il test delle suddette soluzioni. A tal fine, devono essere resi disponibili con congruo anticipo agli operatori del settore gli schemi funzionali, le specifiche tecniche, i componenti software e gli ambienti di test.
A.C. 2655 – Articolo 47
ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 47.
(Modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto esclusivo sulle fotografie)
1. All'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «vent'anni» sono sostituite dalle seguenti: «settant'anni».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 47.
(Modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto esclusivo sulle fotografie)
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Semplificazione nella vendita della stampa quotidiana e periodica)
1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: «, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700» sono soppresse.
47.01. (ex 47.02.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 48
ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 48.
(Misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente)
1. L'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:
«Art. 86. – (Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente) – 1. Il destinatario di un oggetto gravato di assegno può fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente. L'opposizione è presentata presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione.
2. L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio con provvedimento passato in giudicato».
2. L'articolo 233 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, è abrogato.
A.C. 2655 – Articolo 49
ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 49.
(Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento)
1. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale.
L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla presenza dell'agente postale, può essere sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato in conformità agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata o altra firma ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale può produrre una copia informatica della documentazione analogica recante la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo, l'integrità dei dati e la correttezza dell'origine dei dati del recapito possono essere attestati mediante sigillo elettronico qualificato dell'agente postale in conformità agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014, in alternativa alla firma dell'agente postale.
Il formato digitale non è utilizzabile per gli avvisi di ricevimento e le copie relativi alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari».
A.C. 2655 – Articolo 50
ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 50.
(Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionati)
1. All'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;
2) dopo le parole: «spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico» sono inserite le seguenti: «alle imprese alberghiere e»;
b) al comma 2:
1) alla lettera i), le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «un congruo termine»;
2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) previsione che sia consentito alle imprese di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso di diniego delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi»;
c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».
2. Il termine previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, è prorogato al 31 marzo 2026 per l'esercizio della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3.
3. All'articolo 15-bis, comma 3, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «a decorrere dal 1° ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2026».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 50.
(Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionati)
Sopprimerlo.
50.1. (ex 50.1.) Zaratti.
Sopprimere il comma 1.
50.2. (ex 50.2.) Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.
Al comma 1, alla lettera b), premettere il seguente numero:
01) la lettera c) è soppressa;.
50.3. (ex 50.3.) Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Sopprimere il comma 2.
50.4. (ex 50.4.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Sopprimere il comma 3.
50.5. (ex 50.5.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Durata autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita)
1. Le autorizzazioni commerciali per l'attivazione di medie e grandi strutture di vendita hanno validità, rispettivamente, di tre e cinque anni, prorogabili in caso di comprovata necessità.
2. La sospensione dell'attività è consentita per un periodo massimo di tre anni.
3. In caso di strutture inserite in piani attuativi, la validità dell'autorizzazione commerciale coincide con quella della convenzione urbanistica.
50.01. (ex 50.01.) Zaratti.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Vendita del pane decongelato e dorato nel punto vendita)
1. All'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, le parole: «previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari,» sono soppresse.
50.02. (ex 50.02.) Zaratti.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Vendita del pane preconfezionato)
1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari,» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari».
50.03. (ex 10.012.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
A.C. 2655 – Articolo 51
ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Art. 51.
(Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)
1. All'articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma. L'attestazione di cui all'ottavo periodo è valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione».
2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo» sono soppresse.
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il “Piano delle arti” è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'università e della ricerca, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
4. Alla parte I, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il capo II è abrogato.
5. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono abrogati.
6. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è soppresso;
b) al terzo periodo, le parole: «e del relativo organo collegiale» sono soppresse.
7. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3. Non rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento»;
b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziate dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»;
c) all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f-bis). A tal fine, verificati i dati comunicati dagli enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito»;
d) all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasmettono annualmente i dati necessari al monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12. A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»;
e) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale»;
f) all'articolo 10, comma 5, il secondo periodo è soppresso;
g) all'articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei servizi educativi per l'infanzia» sono inserite le seguenti: «pubblici e privati accreditati» e dopo le parole: «e della loro qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie».
8. All'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico» sono sostituite dalle seguenti: «. Ai registri online si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE). Nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 51.
(Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La possibilità di sostenere gli esami di idoneità per due anni di corso successivi nello stesso anno scolastico è consentita una sola volta nel corso dell'intero ciclo di studi. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche attività di ispezione e monitoraggio sull'offerta formativa delle scuole paritarie e dei centri di formazione ad esse collegati, al fine di garantire il rispetto degli standard formativi previsti dalla normativa vigente.
51.1. (ex 51.1.) Zaratti.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al sesto periodo le parole: «e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo dei dirigenti scolastici sono definiti dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione, sulla base delle Linee triennali di indirizzo e dei framework delle competenze professionali adottati con decreto ministeriale».
51.2. (ex 51.2.) Zaratti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito disciplina l'istituzione degli organi collegiali territoriali previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, quale strumento di rappresentanza istituzionale delle istituzioni scolastiche a livello locale e regionale e di tutela della libertà di insegnamento.
51.3. (ex 51.3.) Zaratti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «conseguimento del titolo di laurea triennale» sono aggiunte le seguenti: «L-19 (ex classe 18)»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi tenuti dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 10, adotta con proprio decreto le procedure elettorali per la costituzione e il funzionamento degli organi direttivi dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, sentite le associazioni professionali maggiormente rappresentative. Il decreto disciplina, in particolare, le modalità di iscrizione e cancellazione all'ordine professionale, di presentazione delle candidature, la composizione degli uffici elettorali, lo svolgimento delle operazioni di voto, anche in modalità telematica, nonché ogni altro adempimento organizzativo necessario a garantire la regolarità, la trasparenza e la tempestività del procedimento elettorale»;
c) all'articolo 10, comma 2, le parole: «indice l'elezione dei presidenti degli albi» sono sostituite dalle seguenti: «indice l'elezione del consiglio territoriale dell'Ordine secondo quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis»;
d) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Fino alla riapertura delle iscrizioni da parte dei consigli territoriali dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia possono continuare a esercitare la propria attività professionale secondo le disposizioni della presente legge, anche qualora non abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2025. La presente disposizione si applica in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2024, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15».
51.4. (ex 51.4.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 52
ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 52.
(Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci)
1. L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.
A.C. 2655 – Articolo 53
ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
TITOLO III
ULTERIORI MISURE
DI SEMPLIFICAZIONE
Capo I
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI UNIVERSITÀ
Art. 53.
(Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università)
1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:
«Art. 111. – 1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università.
3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 è conferito dal Ministro dell'università e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.
4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 53.
(Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università)
Al comma 1, capoverso Art. 111, comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
53.1. (ex 53.1.) Pastorella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Nel rispetto dell'autonomia universitaria, il Ministero dell'università e della ricerca adotta, con proprio decreto, linee guida procedurali uniformi per il conferimento del titolo di professore emerito, valide per tutte le università, comprese quelle telematiche.
53.2. (ex 53.2.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 54
ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 54.
(Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università)
1. All'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «e i regolamenti di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «, il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità» e la parola: «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «Ministero»;
b) al comma 10:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero può, per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli statuti e i regolamenti di cui al comma 9 all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito»;
2) al terzo periodo, la parola: «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «Ministero»;
c) al comma 11, le parole: «nel Bollettino Ufficiale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale delle università».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 54.
(Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Nell'esercizio delle funzioni di approvazione o rinvio dei regolamenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca tiene conto del carattere strategico e collegiale degli atti, promuovendo il rispetto dell'autonomia statutaria e la partecipazione degli organi accademici.
54.1. (ex 54.2.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 55
ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 55.
(Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari)
1. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «personalità giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «personalità giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro»;
b) al secondo comma, dopo la parola: «funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche»;
c) il terzo comma è abrogato.
A.C. 2655 – Articolo 56
ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 56.
(Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie)
1. Al fine di potenziare l'attività di controllo, i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico e stabiliti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma. Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'università e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
A.C. 2655 – Articolo 57
ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 57.
(Norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'AFAM)
1. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che i compensi ivi previsti sono riconosciuti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica senza le limitazioni previste dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il conferimento di incarichi da parte di amministrazioni pubbliche a persone collocate in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
A.C. 2655 – Articolo 58
ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA SANITARIA
Art. 58.
(Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)
1. All'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «dati clinici non direttamente» sono inserite le seguenti: «, o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina,»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 58.
(Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Con decreto del Ministro della salute, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le condizioni, le modalità operative e i limiti per l'adozione della certificazione medica per malattia mediante telemedicina.
58.1. (ex 58.1.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 59
ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 59.
(Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)
1. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269» sono aggiunte le seguenti: «, nominato con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo statuto. Con il decreto di cui al primo periodo è nominato il presidente del consiglio di amministrazione, su designazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini”».
A.C. 2655 – Articolo 60
ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 60.
(Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale»;
b) alla lettera e), le parole: «rientranti nell'ambito dell'autocontrollo» sono soppresse;
c) la lettera e-quater) è sostituita dalla seguente:
«e-quater) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa»;
d) dopo la lettera e-quater) sono inserite le seguenti:
«e-quinquies) l'effettuazione da parte del farmacista di test diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva, per il contrasto all'antibiotico-resistenza;
e-sexies) l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali;
e-septies) l'esecuzione in farmacia, da parte di personale abilitato, di test di screening per l'individuazione del virus dell'epatite C»;
e) alla lettera f), dopo le parole: «spesa a carico del cittadino,» sono inserite le seguenti: «scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale,».
2. Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da e-quater) a e-septies), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, rispettivamente modificata e introdotte dal comma 1 del presente articolo, sono a carico degli utenti.
3. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.
4. L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 3 è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali e, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 2009, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.
5. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 3, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.
6. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 3, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 3 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 60.
(Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia)
Sopprimerlo.
60.1. (ex 60.1.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro, Alfonso Colucci, Baldino, Penza, Auriemma.
Al comma 1, lettera c), capoverso e-quater), primo periodo, dopo le parole: dall'Istituto superiore di sanità aggiungere le seguenti: , ed esclusivamente in presenza di un medico.
Conseguentemente,
al comma 3, sostituire le parole: possono utilizzare con la seguente: utilizzano;
al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «, e per l'erogazione di cure domiciliari.» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'erogazione di cure domiciliari e per le farmacie che erogano i servizi sanitari nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153».
60.2. (ex 60.2.) Zaratti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al primo periodo, dopo le parole: «Le società di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti «, con esclusione delle società che gestiscono farmacie comunali,».
60.3. (ex 60.3.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
A.C. 2655 – Articolo 61
ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 61.
(Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali)
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria, ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione abbiano esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione, conformemente alle previsioni di cui al comma 7»;
b) all'articolo 148:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 6 e» sono sostituite dalla seguente: «comma»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie e con le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente periodo e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma 8».
A.C. 2655 – Articolo 62
ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 62.
(Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere)
1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore indica nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, sospende in ogni momento la ripetibilità della prescrizione ovvero modifica la terapia.
2. Al momento della dispensazione, presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza.
3. La farmacia convenzionata consegna il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o di altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dai quali risulti prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A.C. 2655 – Articolo 63
ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 63.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)
1. Al fine di favorire la piena inclusione sociale delle persone con sordocecità, in attuazione degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono inserite le seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilità uditiva e visiva»;
b) all'articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell'orientamento e nella mobilità e nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'età evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Le persone sordocieche percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità» e, al terzo periodo, le parole: «di cecità civile e di sordità civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile».
A.C. 2655 – Articolo 64
ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo III
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA
Art. 64.
(Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi)
1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 64.
(Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi)
Sopprimerlo.
*64.1. (ex 64.1.) Zaratti.
*64.2. (ex 64.2.) Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Abrogazione dell'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)
1. L'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, è abrogato.
64.01. (ex 64.01.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 65
ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 65.
(Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza)
1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.
2. La competenza al rilascio della licenza di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplodenti.
3. Al numero 63 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, le parole: «60 gg» sono sostituite dalle seguenti: «30 gg». È in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 65.
(Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza)
Sopprimerlo.
*65.1. (ex 65.1.) Zaratti.
*65.2. (ex 65.2.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
A.C. 2655 – Articolo 66
ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 66.
(Disposizioni in materia di oggetti preziosi)
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, alla sezione I (Attività commerciali e assimilabili), sottosezione 1.10 (Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti), numero 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella colonna «regime amministrativo», le parole: «/silenzio-assenso», ovunque ricorrono, sono soppresse;
b) nella colonna «concentrazione di regimi amministrativi», le parole da: «o del decorso» fino a: «silenzio-assenso» sono soppresse.
A.C. 2655 – Articolo 67
ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 67.
(Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo)
1. All'articolo 1, comma 545-bis, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «lo spettacolo viaggiante» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i parchi di divertimento,».
A.C. 2655 – Articolo 68
ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 68.
(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125, in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura, e al regolamento (UE) 2021/821, in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, nonché ai regolamenti dell'Unione europea che prevedono misure restrittive unionali)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori»;
b) all'articolo 8, il comma 3 è abrogato;
c) all'articolo 10, comma 3, lettera f), dopo le parole: «prodotti importati» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non riesportarli o dirottarli durante il viaggio»;
d) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «in quanto già soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali» sono sostituite dalle seguenti: «per uno o più prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali»;
2) al comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:»;
3) al comma 5, lettera c), le parole: «a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresì che i prodotti non saranno trasferiti»;
4) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente»;
e) all'articolo 12:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: “Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica)”»;
2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente»;
f) all'articolo 13:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati è sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalità e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorità competente e sentito il Comitato consultivo»;
3) al comma 2, le parole: «a duplice uso listati» sono soppresse;
4) al comma 3, le parole: «L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale è sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare» sono sostituite dalle seguenti: «L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica»;
5) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: “Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)”»;
g) all'articolo 18:
1) al comma 4, la lettera c) è abrogata;
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorità competente»;
h) all'articolo 20:
1) al comma 3-bis, lettera b), le parole: «in regime di autorizzazione specifica individuale» sono soppresse;
2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorità competente».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 68.
(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125, in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura, e al regolamento (UE) 2021/821, in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, nonché ai regolamenti dell'Unione europea che prevedono misure restrittive unionali)
Sopprimerlo.
68.1. (ex 68.1.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 69
ARTICOLO 69 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE
Art. 69.
(Norme per la semplificazione delle attività di gestione delle specie ittiche alieutiche)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 837-bis è sostituito dal seguente:
«837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 maggio 2026 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 69.
(Norme per la semplificazione delle attività di gestione delle specie ittiche alieutiche)
Sopprimerlo.
69.1. (ex 69.1.) Zaratti.
A.C. 2655 – Articolo 70
ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 70.
(Disposizioni in materia di RAEE)
1. Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente.
A.C. 2655 – Articolo 71
ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 71.
(Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, come modificato dall'articolo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) aggiornare la normativa per adeguarla alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
b) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;
c) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;
d) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente anche definendo parametri di qualità e modalità di controllo;
e) prevedere criteri per la redazione di piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, finalizzati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei princìpi di prossimità e di autosufficienza.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 71.
(Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione)
Sopprimerlo.
71.1. (ex 71.1.) Zaratti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo una progressiva riduzione delle sostanze nocive ed inquinanti, con particolare attenzione alle seguenti: Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Rame (Cu), Zinco (Zn), Cromo (Cr) e cromo esavalente (Cr VI), Arsenico (As), Selenio (Se), Berillio (Be), Boro (B), Idrocarburi alifatici e aromatici (tra cui frazione C10-C40), Policlorobifenili (PCB), Diossine e furani, Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Composti organoalogenati (solventi, pesticidi, lubrificanti, disinfettanti), Toluene, paraxilene;.
71.2. (ex 71.2.) Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e favorendo la nascita di biodistretti per la gestione del digestato.
71.3. (ex 71.3.) Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) introdurre l'obbligo di comunicare tempi, quantitativi e luoghi degli spandimenti al fine di agevolare l'attività di controllo da parte di ISPRA e delle ARPA competenti.
71.4. (ex 71.4.) Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) promuovere attività di fitodepurazione e compostaggio nonché la riduzione della produzione di fanghi, al fine di ridurre l'impatto dell'uso agronomico dei fanghi.
71.5. (ex 71.5.) Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) garantire una maggiore tracciabilità e trasparenza sui quantitativi e la composizione dei fanghi di depurazione.
71.6. (ex 71.6.) Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
A.C. 2655 – Articolo 72
ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 72.
(Abrogazioni e soppressioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;
b) il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
c) il comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
d) il comma 560 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
e) il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;
g) i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 2-octies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 14, comma 2, alinea, le parole: «o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;
c) all'articolo 21, comma 1, le parole: «, da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2» sono soppresse;
d) all'articolo 49, comma 3, le parole: «degli articoli 5, comma 2, e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 72.
(Abrogazioni e soppressioni)
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
72.1. (ex 72.1.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
72.2. (ex 72.2.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
A.C. 2655 – Articolo 73
ARTICOLO 73 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 73.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35, comma 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
A.C. 2655 – Articolo 74
ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 74.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.