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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 26 novembre 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 26 novembre 2025.

  Albano, Alifano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Congedo, Sergio Costa, D'Alessio, De Bertoldi, De Palma, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Giuliano, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Matera, Matteoni, Mazzi, Meloni, Merola, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Testa, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Giuliano, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   IX Commissione (Trasporti):

  «Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177» (2713) Parere delle Commissioni I, V e XIV.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):

  NISINI ed altri: «Istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo senologico» (2617) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2025, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione, mediante un'offerta pubblica, da parte di JD.com Inc, per il tramite della sua controllata Jingdong Holding Germany GmbH, di almeno il 31,74 per cento del capitale sociale di Ceconomy AG e, conseguentemente, delle sue controllate Mediamarket Spa, MediaMarktSaturn Platform Services Italia e Imtron Italia Srl (procedimento n. 578/2025).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 18 novembre 2025, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'università e della ricerca.

  Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 26 novembre 2025, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 novembre 2025, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Ministero della giustizia, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 75) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/693 (COM(2025) 463 final).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25 novembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla valutazione intermedia del programma UE per la salute 2021-2024 (COM(2025) 709 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 19a riunione, in merito alle raccomandazioni e conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all'attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento (COM(2025) 712 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, in sede di commissione preparatoria e di prima Conferenza delle parti dell'accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 719 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Decisione di esecuzione della Commissione del 25 novembre 2025 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Le stelle dell'UE sui passaporti (STAR-PASS)» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2025) 7935 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano di investimenti per i trasporti sostenibili (COM(2025) 664 final);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della Convenzione che istituisce una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina (COM(2025) 701 final);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento parziale della quarta e della sesta rata nell'ambito del piano per l'Ucraina dello strumento per l'Ucraina (COM(2025) 710 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – DigitalJustice@2030 (COM(2025) 802 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare la capacità del settore delle pensioni complementari dell'UE di migliorare il reddito pensionistico e fornire capitale a lungo termine all'economia dell'UE (COM(2025) 839 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1184 – DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2655)

A.C. 2655 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet)

  1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 17-bis.(Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità, ambito di applicazione e definizioni)1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le medesime disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.
   2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

   a) pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa può essere costruita con una struttura superiore o dotata di tale struttura;

   b) pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per più cicli di utilizzo;

   c) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;

   d) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita né a titolo gratuito al destinatario della merce, che è scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n. d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);

   e) Sistemi-pallet: le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Essi devono avere i seguenti requisiti:

    1) essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL, EUR-UIC e altri);

    2) avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;

    3) avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuare presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;

    4) pubblicare nei propri siti internet ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualità e l'eventuale classificazione dei pallet;

    5) adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri), darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto nel proprio sito internet ufficiale;

   f) tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri);

   g) stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;

   h) conformità tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o di riparazione di riferimento»;

   b) l'articolo 17-ter è sostituito dal seguente:

   «Art. 17-ter.(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)1. Fermi restando la disciplina in materia di imballaggi di cui al titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatte salve la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente, o al diverso soggetto da questi indicato, nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come definita nelle linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.
   2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.
   3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo, che può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali definite nelle linee guida di cui al comma 13, il proprietario dei pallet predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, resta valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, nonché l'indicazione di tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. La mancata indicazione sul buono pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
   4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.
   5. Il possessore del buono pallet che non pone in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione, non può richiedere il pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono pallet procede ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento in conformità al comma 4.
   6. In caso di mancata riconsegna di uno o più pallet e mancata emissione del buono pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
   7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC e altri nelle versioni in vigore, disponibili nei siti internet istituzionali dei Sistemi-pallet.
   8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.
   9. Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet. I Sistemi-pallet pubblicano nel proprio sito internet il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al secondo periodo, si applica l'ultimo valore pubblicato.
   10. I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e informano le autorità competenti circa possibili violazioni.
   11. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi-pallet e alle autorità competenti.
   12. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato nel proprio sito internet, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.
   13. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, redigono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali è data adeguata pubblicità e che sono trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy»;

   c) l'articolo 17-quater è abrogato.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet)

  Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 13, dopo le parole: Sistemi-pallet aggiungere le seguenti: e i principali operatori di mercato di rilievo nazionale.
2.1. (ex 2.1.) Pastorella.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazione in materia di installazione delle insegne di esercizio)

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «L'installazione di insegne di esercizio da parte di attività produttive è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nel quale ha sede l'attività, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza. L'amministrazione può effettuare controlli successivi e adottare eventuali provvedimenti di adeguamento o rimozione in caso di non conformità. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione degli enti competenti»;

   b) al comma 5, dopo le parole: «mezzi pubblicitari» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle insegne di esercizio,»;

   c) al comma 7:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «qualsiasi forma di pubblicità» sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle insegne di esercizio,»;

    2) al quarto periodo, le parole: «ed entro i limiti e alle condizioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;

   d) al comma 13-ter, primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, le parole: «le insegne di esercizio» sono soppresse;

   e) al comma 13-quater, le parole: «, delle insegne di esercizio» sono soppresse.
2.01. (ex 2.01.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Iaria.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazione in materia di formazione professionale)

  1. Al fine di favorire l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo del 17 aprile 2019, in modo che:

   a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta della metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione;

   b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo, sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte;

   c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti.

  2. Al fine di garantire l'ampliamento della possibilità di scelta della sede d'esame da parte del candidato all'idoneità professionale di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone, all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione di residenza»;

   b) il terzo periodo è soppresso.
2.04. (ex 2.013.) Zaratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazione in materia di formazione professionale)

  1. Al fine di favorire l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo del 17 aprile 2019, in modo che:

   a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta della metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione;

   b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo, sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte;

   c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo, verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti.

  2. Al fine di garantire l'ampliamento della possibilità di scelta della sede d'esame da parte del candidato all'idoneità professionale di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone, all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, al secondo periodo, le parole: «presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione di residenza».
2.05. (ex 2.014.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazione della disciplina di formazione degli ispettori autorizzati alla revisione dei veicoli a motore a trazione elettrica o ibrida)

  1. Al fine di favorire l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo del 17 aprile 2019, in modo che:

   a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta della metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione;

   b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo, sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte;

   c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo, verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti.
*2.02. (ex 2.02.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*2.03. (ex 2.015.) Zaratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

  1. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché servizi relativi alle agenzie di affari di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; in tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il Registro-giornale di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del medesimo Regio decreto 773 del 1931».
**2.06. (ex 2.04.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**2.07. (ex 2.028.) Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Morfino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modulo standard nazionale per la rendicontazione delle spese nel settore cinematografico e audiovisivo)

  1. All'articolo 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-quater. Al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente le modalità di rendicontazione delle spese sostenute nel corso di realizzazione del progetto».
2.08. (ex 2.08.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

  1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

   «Art. 27-bis. – (Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi) – 1. Al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire maggiore trasparenza nell'accesso agli strumenti di sostegno pubblico, è istituito un modello unico di certificazione che attesta la conformità del progetto ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, inclusi i criteri di ammissibilità, sostenibilità economica, impatto culturale e rispetto della normativa sul diritto d'autore e sul lavoro per i progetti cinematografici e audiovisivi che intendono accedere a qualsiasi strumento di sostegno pubblico, incluse le misure selettive, automatiche, fiscali e regionali, evitando duplicazioni documentali e procedurali.
   2. Il modello unico di certificazione attesta la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente e certifica gli elementi essenziali per l'accesso a tutte le forme di sostegno, tra cui:

   a) l'ammissibilità del progetto ai finanziamenti pubblici;

   b) il rispetto della normativa sul diritto d'autore, sulla tutela del lavoro e sulla sostenibilità ambientale e culturale;

   c) l'appartenenza del progetto alla categoria delle opere di nazionalità italiana o europea;

   d) il rispetto dei criteri specifici previsti per le singole misure di sostegno.

   3. Il modello unico è rilasciato da un ente competente designato dal Ministero della cultura, previa verifica della documentazione presentata dai richiedenti.
   4. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di implementazione del modello unico, da adottare in Conferenza Unificata.
   5. L'adozione del modello unico di certificazione è condizione necessaria per accedere a qualsiasi forma di sostegno pubblico destinato ai progetti cinematografici e audiovisivi.»;

   b) all'articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro.».
2.09. (ex 2.05.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi)

  1. Dopo l'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è inserito il seguente:

   «Art. 27-bis. – (Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi) – 1. Al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire maggiore trasparenza nell'accesso agli strumenti di sostegno pubblico, è istituito un modello unico di certificazione che attesta la conformità del progetto ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, inclusi i criteri di ammissibilità, sostenibilità economica, impatto culturale e rispetto della normativa sul diritto d'autore e sul lavoro per i progetti cinematografici e audiovisivi che intendono accedere a qualsiasi strumento di sostegno pubblico, incluse le misure selettive, automatiche, fiscali e regionali, evitando duplicazioni documentali e procedurali.
   2. Il modello unico di certificazione attesta la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente e certifica gli elementi essenziali per l'accesso a tutte le forme di sostegno, tra cui:

   a) l'ammissibilità del progetto ai finanziamenti pubblici;

   b) il rispetto della normativa sul diritto d'autore, sulla tutela del lavoro e sulla sostenibilità ambientale e culturale;

   c) l'appartenenza del progetto alla categoria delle opere di nazionalità italiana o europea;

   d) il rispetto dei criteri specifici previsti per le singole misure di sostegno.

   3. Il modello unico è rilasciato da un ente competente designato dal Ministero della cultura, previa verifica della documentazione presentata dai richiedenti.
   4. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di implementazione del modello unico, da adottare in Conferenza Unificata.
   5. L'adozione del modello unico di certificazione è condizione necessaria per accedere a qualsiasi forma di sostegno pubblico destinato ai progetti cinematografici e audiovisivi».
*2.010. (ex 2.06.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*2.011. (ex 2.025.) Zaratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

  1. All'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro».
2.012. (ex 2.021.) Boschi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;

   b) il comma 1-bis è abrogato;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a sedici ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti».
2.013. (ex 2.018.) Boschi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Uniformità per la formazione obbligatoria dei Responsabili Tecnici FER)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di garantire uniformità sull'intero territorio nazionale nella formazione, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno sedici ore obbligatorie. Le modalità di erogazione dei corsi, nonché i contenuti sono determinati mediante un accordo approvato in Conferenza Unificata tra Ministro delle imprese e del made in Italy, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni adeguano i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'accordo, di cui al periodo precedente, entro dodici mesi. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale».
2.014. (ex 2.012.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione di un modulo unico digitale semplificato per la trasmissione degli attestati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «7-bis. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), è istituito un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti. Il modulo unico, predisposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e Unioncamere, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è approvato in sede di Conferenza Unificata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e deve rispettare le seguenti specifiche:

   a) formato standard basato su protocolli interoperabili (XML/JSON);

   b) firma digitale obbligatoria per la certificazione degli attestati;

   c) integrazione con il Registro delle imprese, garantendo l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali dei tecnici.

   7-ter. Gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso».
*2.019. (ex 1.08.) Zaratti.
*2.020. (ex 1.09.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

  1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 14, dopo le parole: «cave e torbiere» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 14-bis,»;

   b) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

   «14-bis. Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di variazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle regioni».
2.015. (ex 2.016.) Boschi, Simiani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22)

  1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-ter. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli».
2.016. (ex 2.017.) Boschi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 125-bis è abrogato;

   b) al comma 125-ter, primo periodo, le parole: «ai commi 125 e 125-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;

   c) al comma 125-quater, primo periodo, le parole: «ai commi 125 e 125-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;

   d) al comma 125-quinquies, le parole: «ai commi 125 e 125-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;

   e) al comma 127, le parole: «125,125-bis» sono sostituite dalla seguente: «125».
2.017. (ex 2.022.) Boschi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19)

  1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla Tabella B.I, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

16-bis

  Ideatore e creatore di architetture informatiche hardware e software

  consulenza su hardware, software e altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione;

  pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer, il software e le tecnologie della comunicazione

  62.20.10

  16-ter

  Ideatore e creatore di strategie di presentazione dei prodotti e dei servizi per il commercio elettronico

  ideazione di campagne pubblicitarie:

  creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione

  creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera

  ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi

  73.11.01

  16-quater

  Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine personale

  servizi di consulenza per la valorizzazione dell'immagine dei clienti in termini, ad esempio di abbigliamento e accessori, acconciatura e trucco

  96.99.94

  16-quinquies

  Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine aziendale, dei prodotti e dei servizi

  altre attività di consulenza imprenditoriale e gestionale, ad esempio in materia di:

  pianificazione strategica e organizzativa

  gestione del cambiamento (change management)

  obiettivi e politiche di marketing

  70.20.09

  16-sexies

  Dog sitter, toelettatore di animali da compagnia, servizi di addestramento per animali da compagnia

  Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia:

  presa in pensione di animali da compagnia (animali domestici)

  attività di dog sitter e cat sitter

  servizi di toelettatura per animali da compagnia

  servizi di addestramento per animali da compagnia

  96.99.11

  96.99.12

  96.99.13

  16-septies

  Maestro di sci

  fornitura di corsi di sci

  85.51.09

  16-octies

  Maniscalco

  attività di maniscalchi: pareggio e ferratura di cavalli e degli altri equini, ad esempio asini e muli

  01.62.01

  16-novies

  Stilista

  design di moda (fashion design) relativo a prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature, gioielli, mobili (omissis.)

  74.11.20

   b) alla Tabella B.II sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

  45-bis

  Attività di farcitura, guarnizione pizze e schiacciate con vendita di asporto

  ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

  56.11.12

  45-ter

  Caseari

  produzione di bevande a base di latte

  produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato

  produzione di latte in polvere o concentrato, dolcificato o meno

  produzione di latte o panna in forma solida

  produzione di burro

  produzione di yogurt

  produzione di formaggio e cagliata

  affinatura e stagionatura di formaggio

  produzione di siero di latte

  produzione di caseina

  produzione di prodotti lattiero-caseari senza lattosio

  produzione di starter (fermenti lattici)

  produzione di kefir di latte

  produzione di lattosio e sciroppo di lattosio

  10.51.20

  45-quater

  Frantoi

  produzione di olio di oliva grezzo

  produzione di olio di oliva raffinato

  produzione di sanse vergini

  produzione di linter di cotone, panelli e altri prodotti residui della produzione di olio di oliva

  10.41.10

  45-quinquies

  Lavorazioni carni

  attività di macelli (gestione di mattatoi) che si occupano dell'abbattimento, della lavorazione o del confezionamento di carne: bovina, suina, di agnello, di coniglio, di montone, di cammello, eccetera

  produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in carcasse

  produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in pezzi

  fusione e lavorazione di strutto (lardo) e altri grassi commestibili animali (grassi commestibili di origine animale)

  lavorazione delle frattaglie

  10.11.00

  45-sexies

  Pastifici

  produzione di pasta, ad esempio maccheroni, spaghetti e tagliatelle, inclusa pasta ripiena

  produzione di cuscus (cous cous)

  produzione di gnocchi

  10.73.0

  45-septies

  Laboratorio per lo sviluppo fotografico

  trattamento di pellicole (intese come filmati):

  sviluppo, stampa e ingrandimento di negativi o pellicole cinematografiche realizzate dal cliente

  laboratori di sviluppo di pellicole e di stampa fotografica (laboratori fotografici)

  negozi di stampa rapida (negozi di stampa in meno di un'ora) diversi dai negozi che vendono le macchine fotografiche

  montaggio di diapositive

  copia e riproduzione, restauro o ritocco di fotografie (ad esempio in relazione alla trasparenza delle fotografie stesse)

  conversione di documenti in microfilm (microfilmatura)

  digitalizzazione di fotografie, salvataggio di filmati su cloud

  scansione di oggetti in 3D

  74.20.20

  45-octies

  Manutentore imbarcazioni da lavoro e da diporto

  manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili

  33.15.00

  45-novies

  Attività di riflessologia

  attività di centri massaggi (esclusi massaggi medico-terapeutici)

  96.23.99

2.018. (ex 2.024.) Boschi.

A.C. 2655 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Misure di semplificazione normativa in materia di apparecchi di accensione)

  1. All'articolo 3, settimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, i primi due periodi sono soppressi.

A.C. 2655 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Misure di semplificazione in materia di immigrazione)

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione delle straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), le parole: «dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), del presente testo unico per le ipotesi ivi richiamate»;

   b) all'articolo 22:

    1) al comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore»;

    2) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

   «5-quater.1. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 è ridotto a trenta giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'articolo 23».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 4.
(Misure di semplificazione in materia di immigrazione)

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da un immobile privato, ai fini dell'idoneità dell'alloggio, è sufficiente che esso sia concesso in uso, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con regolare contratto agli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'articolo 23.
4.1. (ex 4.1.) Pastorella.

A.C. 2655 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore)

  1. All'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «punto vendita» sono aggiunte le seguenti: «, nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modelli standardizzati semplificati per le micro imprese per la nomina del Responsabile del trattamento)

  1. Dopo l'articolo 2-septies-decies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

   «Art. 2- duodevicies – (Modelli standardizzati per le micro imprese) – 1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del Responsabile del trattamento per le microimprese con meno di cinque dipendenti.
   2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle microimprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
   3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati devono fornire una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte».
*5.01. (ex 5.01.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*5.02. (ex 5.03.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione)

  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è inserito il seguente:

   «Art. 13-bis. – (Irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto)1. L'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, è consentita, in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
   2. L'irrorazione di cui al comma 1 è effettuata:

   a) con modalità tali da garantire il rispetto dei princìpi generali previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6;

   b) da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3;

   c) nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

   3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate l'individuazione della tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l'effettuazione dell'intervento, la tipologia di prodotti utilizzabili, nonché le modalità di attuazione del presente articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull'ambiente e prevenire danni alla salute umana e animale.
   4. L'effettuazione dell'irrorazione o di cicli di irrorazioni ai sensi del presente articolo è preceduta dall'inoltro al competente servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riporta la cadenza temporale dell'intervento, che può coincidere con l'intero periodo sperimentale, corredata di una relazione agronomica asseverante il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La SCIA può essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura associativa ai quali gli utilizzatori aderiscono.
   5. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio monitorano i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica di cui al comma 4 e dal decreto di cui al comma 3.
   6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'irrorazione tramite sorvolo con UAS su parchi naturali e aree protette è autorizzata dall'ente responsabile, il quale adotta specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
   7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione)

  Sopprimerlo.
6.1. (ex 6.1.) Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo le parole: se svolta aggiungere le seguenti: almeno a 500 metri di distanza da abitazioni e.
6.2. (ex 6.2.) Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e deve comunque presentare evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.
6.3. (ex 6.3.) Zaratti.

  Al comma 1, capoverso, comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro della salute.
6.4. (ex 6.4.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione)

  1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo periodo, le imprese inviano una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 7.
(Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: le imprese con le seguenti: gli enti erogatori del corso stesso.
7.1. (ex 7.1.) Pastorella.

A.C. 2655 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione)

  1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

   «l) le targhe nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione del regime autorizzatorio per le imprese che lavorano nei porti)

  1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

   «4-quater. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.».
8.01. (ex 8.02.) Boschi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione in materia di attività esercitate nei porti)

  1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

   «4-quater. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni».
8.02. (ex 8.01.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 2655 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Modifica all'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese)

  1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «e al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Modifica all'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».
9.2. (ex 9.2.) Boschi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è inserita, in fine, la seguente lettera:

   «i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».
9.3. (ex 9.3.) Boschi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
9.4. (ex 9.4.) Boschi.

A.C. 2655 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TURISMO

Art. 10.
(Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)

  1. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

   b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'aspirante guida, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media montagna o la guida vulcanologica intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie, deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per il rispettivo grado professionale o per la rispettiva professione nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformità a quanto previsto all'articolo 25»;

   c) all'articolo 21:

    1) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei ghiacciai e dei terreni»;

    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per esercitare l'attività su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, già abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'aspirante guida intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il grado di aspirante guida, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per gli aspiranti guida nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformità a quanto previsto all'articolo 25»;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera c), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 7;

   aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d) all'articolo 22:

    1) il comma 2 è abrogato;

    2) al comma 3, le parole: «, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica», sono soppresse.
10.1. (ex 10.1.) Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

   «2. Restano fermi, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina, l'obbligo del possesso di un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da struttura pubblica competente e il completamento del percorso di tirocinio in qualità di aspirante guida alpina, secondo quanto previsto dall'ordinamento professionale vigente. L'iscrizione all'albo è subordinata all'effettivo conseguimento di tali requisiti».
10.2. (ex 10.2.) Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del Terzo settore)

  1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-octies del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
  2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.
  3. L'organo di amministrazione dell'ETS notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2.
  4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
10.01. (ex 10.03.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art.10-bis.
(Trasformazione, fusione e scissione di enti del Terzo Settore)

  1. In deroga agli articoli 42 e 2500-octies del codice civile, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del Terzo Settore dalle quali derivino soggetti che assumano la qualifica di impresa sociale devono garantire la continuità delle attività di interesse generale e la destinazione vincolata del patrimonio.
  2. Tali atti devono essere effettuati in conformità a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
  3. L'efficacia degli atti è subordinata ad autorizzazione ministeriale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla comunicazione da parte dell'ente. Avverso il diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo.
10.014. (ex 35.01.) Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di «start-up innovativa» ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero di «piccola e media impresa innovativa» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
*10.02. (ex 10.04.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*10.03. (ex 10.015.) Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Cooperative forestali)

  1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il secondo periodo è soppresso.
**10.04. (ex 10.06.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**10.05. (ex 10.017.) Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto)

  1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
  2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.
  3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
10.06. (ex 10.07.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di circolazione dei veicoli)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 82, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente di classe III e di classe B, ai sensi della Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, possono essere sempre impiegati in servizio di linea e viceversa, senza necessità dell'autorizzazione di cui al comma 6, qualora l'impresa di trasporto sia munita del titolo per lo svolgimento dell'attività per la quale si intende impiegare il veicolo, da tenere a bordo del mezzo unitamente alla carta di circolazione.»;

   b) all'articolo 87, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Gli autobus destinati a servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero dalle regioni o dagli enti locali, possono essere utilizzati in servizio di noleggio da rimessa sulla base di quanto previsto dall'articolo 82, commi 6 e 6-bis, della presente legge.».
10.07. (ex 10.08.) Boschi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di distribuzione dei carburanti)

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo:

     1.1) dopo le parole: «articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, nonché» sono inserite le seguenti: «in alternativa»;

     1.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di GPL»;

    2) l'ultimo periodo è soppresso;

   b) al comma 3:

    1) dopo le parole: «infrastrutture di ricarica elettrica nonché» sono inserite le seguenti: «in alternativa»;

    2) dopo le parole: «GNC o GNL» sono inserite le seguenti: «ovvero GPL»;

   c) al comma 4, dopo le parole: «nonché di distribuzione di GNC o GNL» sono inserite le seguenti: «ovvero di GPL»;

   d) al comma 6, le parole da «e si applicano» fino alla fine del comma sono soppresse;

   e) al comma 12, dopo le parole: «GNC o GNL» sono inserite le seguenti: «o GPL».
10.08. (ex 10.09.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Accertamento con dispositivi di controllo automatico della sosta vietata negli spazi per carico e scarico merci)

  1. All'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d)», sono sostituite dalle seguenti: «nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere d) e g)».
*10.09. (ex 10.010.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*10.010. (ex 10.014.) Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Vendite promozionali e sottocosto)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
  2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «disciplinano» sono inserite le seguenti: «in modo unitario su tutto il territorio nazionale».
  3. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è abrogato.
10.011. (ex 10.011.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazione nella vendita dei giornali)

  1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;».
10.013. (ex 10.013.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 2655 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

  1. All'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

  Sopprimerlo.
*11.1. (ex 11.1.) Zaratti.
*11.2. (ex 11.2.) Casu, Bonafè, Pandolfo, Ghio, Gribaudo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Misure di semplificazione per il parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, alla lettera d), numero 5), sono aggiunte, in fine, le parole: «e di strutture alberghiere;».
11.3. (ex 11.3.) Casu, Bonafè, Pandolfo, Ghio, Pavanelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Misure di semplificazione per il parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, lettera d), dopo il numero 7) è inserito il seguente:

    8) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di strutture alberghiere.
11.4. (ex 11.4.) Casu, Bonafè, Pandolfo, Ghio.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: a uso di parcheggio con le seguenti: esclusivamente.
11.5. (ex 11.5.) Zaratti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, eccetera, anche dietro contestuale corrispettivo».
11.01. (ex 11.02.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la parola: b) è soppressa;

   b) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al presente comma, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 “strutture ricettive e stabilimenti balneari”, n. 75, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222».
11.02. (ex 11.03.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al secondo periodo, le parole «che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale» sono sostituite dalle seguenti: «che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale».
11.03. (ex 11.04.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145».
11.04. (ex 11.05.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 2655 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unità immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo)

  Sopprimerlo.
*12.1. (ex 12.1.) Zaratti.
*12.2. (ex 12.2.) Pastorella.
*12.3. (ex 12.3.) L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
*12.4. (ex 12.4.) Evi.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unità immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni.
12.5. (ex 12.5.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti a obblighi di servizio e non programmati)

  1. I servizi di trasporto pubblico di linea, da svolgere in ambito regionale o locale, non disciplinati dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o non ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, sono esercitati in regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato.
  2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 è subordinato al rilascio di un titolo abilitativo, che non determina diritti di esclusiva, da parte dell'amministrazione competente nel rispetto di quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui al primo periodo, l'amministrazione competente verifica l'iscrizione delle imprese richiedenti al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, nonché la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di sicurezza delle fermate e del percorso.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti a obblighi di servizio e non programmati)

  Al comma 1, sostituire le parole: sono esercitati con le seguenti: possono essere esercitati;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa verifica di non sovrapposizione o interferenza con i servizi affidati ai sensi del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007;

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nel rispetto di quanto previsto aggiungere le seguenti: dalla presente disposizione e;

   aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3. L'impresa deve comunicare periodicamente all'ente locale competente i dati relativi ai passeggeri trasportati e alle tratte effettuate, nel rispetto del regolamento CE 2017/1926.
*13.1. (ex 13.1.) Zaratti, Bonafè, Ghio.
*13.2. (ex 13.2.) Casu, Bonafè, Ghio, Iaria.

A.C. 2655 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

Art. 14.
(Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto)

  1. All'articolo 81 del codice della navigazione, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza».

A.C. 2655 – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Esenzione dall'annotazione
di imbarco e sbarco)

  1. All'articolo 172-bis del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorità marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione è valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «all'autorità marittima» sono inserite le seguenti: «che ha rilasciato l'autorizzazione»;

   c) al comma 4, le parole: «tramite telefax, all'autorità marittima» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale, all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione»;

   d) al comma 5, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e comunica settimanalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 172-bis del codice della navigazione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco è rilasciata dalla competente autorità della navigazione interna, su istanza dell'armatore.

A.C. 2655 – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Forma del contratto)

  1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 328:

    1) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo»;

    2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Il contratto deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma, quando la nave è all'estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione è effettuata dall'autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorità»;

    3) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

   «Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330»;

   b) l'articolo 329 è abrogato.

  2. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse.

A.C. 2655 – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore)

  1. All'articolo 331 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, la parola: «telegraficamente» è sostituita dalle seguenti: «in formato elettronico»;

   b) al terzo comma, dopo le parole: «porto d'imbarco» sono inserite le seguenti: «, anche in formato digitale».

  2. All'articolo 438, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le parole: «telegraficamente» e «telegrafica» sono soppresse.

A.C. 2655 – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali)

  1. Al fine di riordinare e semplificare la disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di politiche del mare e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonché i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione degli stessi.
  2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, adottato di concerto anche con l'Autorità politica delegata in materia di politiche del mare, sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti.
  3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanità marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero emana un decreto per adottare è definito un piano di digitalizzazione dell'anagrafe dei marittimi e delle procedure amministrative relative alle ispezioni, alle visite sanitarie e alle attività di bordo.
18.1. (ex 18.1.) Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito della revisione della disciplina sanitaria a bordo delle navi mercantili, è assicurato il potenziamento della telemedicina e del ruolo del Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella definizione degli standard minimi e dei protocolli operativi.
18.2. (ex 18.2.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Disciplina dell'attività di consulente chimico di porto)

  1. Dopo l'articolo 116 del codice della navigazione è inserito il seguente:

   «Art. 116-bis. – (Consulente chimico di porto) – L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
   L'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

   1) possesso di una laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi delle lauree magistrali LM-54 Scienze chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM-22 Ingegneria chimica;

   2) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A, settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A, settore industriale;

   3) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.

   I consulenti chimici di porto sono iscritti in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto, che provvedono a tale adempimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'autorità marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista chimico, iscritto all'albo dei chimici e dei fisici.
   Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo definisce con uno o più decreti: le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto, ivi inclusi quelli già previsti dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività di cui al secondo comma, numero 3), le caratteristiche dei registri di cui al terzo comma e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
   I professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risultino già iscritti in qualità di consulente chimico di porto nei registri di cui all'articolo 68 sono iscritti di diritto nei registri di cui al terzo comma del presente articolo. Con le modalità di cui al quinto comma sono indicate le modalità di iscrizione nel registro di cui al terzo comma e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68.
   Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al terzo comma.
   Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma, può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento».

A.C. 2655 – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
ULTERIORI MISURE
DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 20.
(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

  1. All'articolo 24-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;

   b) al comma 3, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».

A.C. 2655 – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 27-quater, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».

A.C. 2655 – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all'INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 22.
(Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all'INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazione in materia di notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

  1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «dell'inizio dei lavori, trasmette» sono aggiunte le seguenti: «, in modalità telematica,»;

   b) al comma 1.1, le parole: «I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «Il committente o il responsabile dei lavori trasmette altresì la notifica di cui al comma 1, in modalità telematica,».
22.01. (ex 22.01.) Zaratti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Comunicazione INPS al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa del dipendente in CIG)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale informa immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività lavorativa ricevuta dall'Istituto medesimo ai sensi del comma 2.».
22.02. (ex 22.02.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura)

  1. Al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali, all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 23.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  3. I lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, effettuano gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e svolgono la propria attività di carattere stagionale senza limite di giornate lavorative anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  5. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative» sono soppresse.
23.1. (ex 23.1.) Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza, Morfino.

A.C. 2655 – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. Al fine di permettere l'effettivo utilizzo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al medesimo articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 398:

    1) al primo periodo, le parole: «, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396» sono soppresse;

    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 396, in uno o più degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione»;

    3) al secondo periodo, le parole: «Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400» e le parole: «in ordine cronologico di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione»;

    4) al terzo periodo, le parole: «secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso dall'ACRI», le parole: «con provvedimento del direttore della medesima Agenzia,» sono soppresse e dopo le parole: «credito d'imposta riconosciuto» sono inserite le seguenti: «per ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente»;

    5) al quarto periodo, le parole: «Entro i sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta giorni successivi»;

    6) al quinto periodo, le parole: «i versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «le erogazioni»;

    7) al sesto periodo, le parole: «al versamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione»;

   b) al comma 399:

    1) il primo periodo è soppresso;

    2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 24.
(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  Sopprimerlo.
24.1. (ex 24.1.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 25.
(Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti numismatici)

  1. Gli articoli 83 e 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non si applicano alle spedizioni di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale.

A.C. 2655 – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 26.
(Semplificazioni in materia di trasporto di animali)

  1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 26.
(Semplificazioni in materia di trasporto di animali)

  Sopprimerlo.
26.1. (ex 26.1.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione)

  1. All'articolo 44, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «a pubblicizzare l'istanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato»;

   b) dopo le parole: «caratteristici dell'impianto» sono inserite le seguenti: «; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 27.
(Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione)

  Sopprimerlo.
27.1. (ex 27.1.) Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
27.2. (ex 27.2.) Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Morfino.

A.C. 2655 – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 28.
(Misure di semplificazione in materia ambientale)

  1. All'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e in esercizio in loco» sono soppresse.
  2. Al punto 6 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50 per cento da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 28.
(Misure di semplificazione in materia ambientale)

  Sopprimerlo.
28.1. (ex 28.1.) Zaratti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 208, comma 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dalle lettere l) e l-bis) dell'articolo 5, ai soli fini del presente comma, per varianti sostanziali si intendono esclusivamente quelle a seguito delle quali gli impianti esistenti aumentino, in misura pari o superiore al dieci per cento, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti rispetto all'autorizzazione rilasciata.».
28.2. (ex 28.2.) L'Abbate, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Morfino.

  Sopprimere il comma 2.
28.3. (ex 28.3.) Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Semplificazione per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici)

  1. All'articolo 10, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «risalga ad oltre settanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «sia precedente al primo gennaio 1945».
28.01. (ex 28.01.) Evi.

A.C. 2655 – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche)

  1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   «f-bis) alle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10».

A.C. 2655 – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 30.
(Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche)

  1. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente n. 116/2022/R/eel del 22 marzo 2022, e successive modificazioni, in relazione alla vendita di energia ai propri soci».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 30.
(Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Nomina del responsabile tecnico temporaneo per acconciatori ed estetisti)

  1. All'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».
  2. All'articolo 3, comma 5-bis della legge 17 agosto 2005, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».
30.01. (ex 30.018.) Boschi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni in materia di disciplina di destinazione e uso dei veicoli)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 82, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Al soggetto che svolga attività di trasporto di cose per conto terzi è consentito, con veicoli autorizzati al predetto servizio, il trasporto di cose esercitato nel proprio interesse ai fini dello svolgimento di un'attività economica».
30.02. (ex 30.010.) Boschi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Abrogazione del registro per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta)

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici».
30.03. (ex 30.011.) Boschi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazione per svolgimento dell'esame di idoneità professionale nel settore dell'autotrasporto)

  1. All'articolo 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione di residenza»;

   b) il terzo periodo è soppresso.
30.04. (ex 30.012.) Boschi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di definizione di rifiuto tessile)

  1. All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:

   «d-quater) “rifiuti tessili”: oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo identificati come:

    1) rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);

    2) rifiuti da fibre tessili grezze;

    3) rifiuti da fibre tessili lavorate;

    4) rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili invenduti;

    5) componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei veicoli fuori uso;

    6) prodotti tessili;

    7) abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo».
30.05. (ex 30.013.) Boschi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Chiarimento sulla classificazione dei sottoprodotti)

  1. All'articolo 184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Rientrano nella nozione di normale pratica industriale tutti quei trattamenti o interventi, non di trasformazione o di recupero completo, i quali non incidono sulle caratteristiche merceologiche del materiale o ne fanno perdere la specifica identità con riferimento alle sue qualità ambientale, ma che possono essere reimpiegati per il loro specifico utilizzo presso il produttore o presso altri utilizzatori, anche in altro luogo e in distinto processo produttivo, con riferimento alle operazioni elencate al presente decreto».
30.06. (ex 30.014.) Boschi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni in materia di materiali a contatto con gli alimenti)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «al consumatore finale» sono soppresse;

   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Gli operatori economici, che utilizzano senza alcuna alterazione materiali e oggetti dotati della dichiarazione di conformità rilasciata dai fornitori, ne rilasciano una semplificata che attesta: l'identità dell'operatore economico; l'uso previsto del materiale o dell'oggetto a contatto con alimenti e il rispetto delle istruzioni e limitazioni previste nella dichiarazione del fornitore.
   2-ter. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è predisposta, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata e semplificata per la dichiarazione di conformità semplificata di cui al comma 2-bis del presente articolo nonché per l'aggiornamento della modulistica di cui al comma 2 del presente decreto. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica di cui al primo periodo del presente comma».
30.07. (ex 30.015.) Boschi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazione in materia di installazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici)

  1. Alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, le imprese già abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 sono ammesse a prestare le medesime attività senza necessità di nuovi adempimenti o di ulteriori requisiti tecnico-professionali.
  2. Le imprese in grado di dimostrare in base alla contabilità la propria continuità operativa nella effettuazione di prestazioni professionali nell'ambito dell'installazione, dell'allacciamento, del collaudo e della manutenzione di linee e apparecchi telefonici a decorrere dal 22 giugno 2013, data di cessazione degli effetti del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.
30.08. (ex 30.016.) Boschi.

A.C. 2655 – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 703:

    1) le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

    2) la parola: «adottano» è sostituita dalla seguente: «adotta»;

    3) le parole: «alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria» sono sostituite dalle seguenti: «alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette nonché la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura»;

    4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

   b) dopo il comma 703 è inserito il seguente:

   «703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi e per le particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 31.
(Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Conferimento in campo)

  1. Le cooperative e i loro consorzi che esercitano attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto dei soci, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e degli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, possono esercitare la raccolta del prodotto agricolo presso il fondo dei soci come attività ausiliaria e connessa a quelle principali.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*31.01. (ex 31.01.) Zaratti.
*31.02. (ex 31.02.) Bonafè.

A.C. 2655 – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 32.
(Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, relativo all'Agenzia italiana per la gioventù)

  1. All'articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al primo periodo, le parole da: «del Consiglio di amministrazione» fino a: «designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventù. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti compreso il Presidente, il Presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» e, al terzo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo».

A.C. 2655 – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 33.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, in materia di fatture elettroniche)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono predisposte le modalità di attuazione del presente comma».

A.C. 2655 – Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 34.
(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

  1. All'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.
   2-ter. L'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
   2-quater. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 34.
(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

  Al comma 1 capoverso 2-bis, dopo le parole: una relazione tecnica aggiungere le seguenti: asseverata;

  Conseguentemente al medesimo comma 1, capoverso 2-quater:

   al primo periodo sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni;

   al secondo periodo sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni;.
34.1. (ex 34.1.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 35.
(Riordino dell'Automobile Club d'Italia)

  1. Ferme restando la natura giuridica di ente pubblico non economico a base associativa e le competenze dell'Automobile Club d'Italia (ACI), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'ente è adeguato al fine di assicurare il recepimento dei seguenti princìpi direttivi:

   a) soppressione del consiglio generale e del comitato esecutivo;

   b) istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e comunque sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente dell'ACI in carica, così composto:

    1) presidente dell'ACI, che lo presiede, il cui voto è determinante nei casi di parità di voto;

    2) undici presidenti di Automobile Club federati;

    3) due rappresentanti dell'Amministrazione vigilante e due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    4) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno e della difesa;

    5) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

    6) un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI);

    7) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

   c) istituzione di un organo collegiale con funzioni consultive del presidente dell'ACI, composto dai presidenti dei comitati regionali;

   d) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, composto da cinque revisori effettivi e cinque supplenti, di cui:

    1) un revisore effettivo, che lo presiede, e uno supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

    2) un revisore effettivo e uno supplente nominati dall'Amministrazione vigilante;

    3) un revisore effettivo e uno supplente nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    4) due revisori effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dell'ACI;

   e) istituzione di un comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico registro automobilistico (PRA), così composto:

    1) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

    2) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    3) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della giustizia;

    4) due rappresentanti dell'ACI, scelti tra i direttori centrali dell'ente.

  2. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese, le strutture di missione dell'ACI per i progetti europei automotive e per il turismo, per gli investimenti relativi all'autodromo di Monza e per la reingegnerizzazione dei processi di supporto al Documento unico (DU) e delle procedure del PRA di compravendita dei veicoli sono soppresse e le relative funzioni sono riallocate presso le direzioni centrali dell'ACI, apportando le necessarie modifiche all'ordinamento dei servizi dell'ente. Conseguentemente, gli incarichi di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia presso le strutture soppresse sono revocati e le relative posizioni di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia, già assegnate alle strutture di missione in soprannumero alla vigente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia dell'ACI, sono soppresse. Il personale con incarico dirigenziale in servizio presso le strutture di missione soppresse, se proveniente da pubbliche amministrazioni diverse dall'ACI, è restituito alle amministrazioni di appartenenza.
  3. L'ACI, gli Automobile Club federati e le società in house da essi controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI predispone, ai sensi rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle società in house, sulla base di contabilità separate, oggetto di controllo legale da parte della società di revisione legale dei conti di cui al comma 6, aventi a oggetto:

   a) le attività istituzionali e le funzioni connesse all'attività di Federazione nazionale per lo sport automobilistico;

   b) le attività di gestione del PRA;

   c) le attività connesse ai tributi automobilistici.

  5. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, contengono i bilanci delle singole attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 e definiscono con chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo cui sono tenuti i conti separati e le attività a ciascuno riconducibili, ivi compresi i costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra natura, nonché i criteri di ripartizione dei costi comuni alle attività medesime. Eventuali variazioni dei princìpi e dei criteri di cui al primo periodo sono consentiti solo in casi eccezionali, di cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione.
  6. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, sono oggetto di certificazione da parte di una società di revisione legale dei conti, nominata secondo i princìpi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, alle società in house controllate dall'ACI si applicano, comunque, le seguenti disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:

   a) articolo 11, comma 1, con la specificazione che il regolamento di governance delle società partecipate dall'ACI può prevedere ulteriori requisiti che tengano conto delle esperienze acquisite in incarichi di funzione dirigenziale svolti presso enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, o di particolari professionalità acquisite nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente;

   b) articolo 11, commi 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13;

   c) articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

  8. Ferma restando l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, la carica di rappresentante di Automobile Club nell'ambito dell'organo collegiale di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle società in house dell'ACI. L'incarico di presidente di Automobile Club costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina quale direttore generale delle società partecipate dall'ACI.
  9. Al fine di garantire la riduzione dei costi e la concentrazione degli obiettivi strategici, nell'ottica di una efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI predispone un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, da sottoporre, entro il medesimo termine, all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime nei successivi venti giorni. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del piano di cui al primo periodo, le convenzioni che regolano i rapporti dell'ACI con le società in house dell'ente sono sottoposte a revisione.
  10. I rappresentanti e i componenti nominati su proposta dell'ACI ovvero su proposta delle società direttamente controllate dall'ACI, in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate direttamente e indirettamente dall'ente, decadono a decorrere dalla ricostituzione degli organi sociali da parte delle rispettive assemblee societarie, da convocare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. I presidenti dei collegi sindacali delle società controllate dall'ACI non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  11. La società in house dell'ACI denominata «ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni» è sciolta e posta in liquidazione entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, il patrimonio netto risultante è di spettanza dell'ACI. Gli atti di trasferimento della proprietà dei beni immobili all'ACI sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Le unità di personale dell'ACI Progei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono trasferite presso altre società controllate dall'ACI. I bandi di concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale presso l'ACI possono prevedere, nei limiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata presso società in house dell'ACI o, in alternativa, riserve di posti non superiori al 50 per cento di quelli banditi da destinare al predetto personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio senza demerito.
  12. Nelle more dell'insediamento del presidente dell'ACI già eletto e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, il Commissario straordinario dell'ACI, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, provvede all'adeguamento dello statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell'ente e del regolamento di governance delle società partecipate dall'ACI, nonché alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9 del presente articolo, secondo quanto previsto dal presente articolo.
  13. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per le finalità e per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della società ACI Informatica S.p.A., che opera in regime di in house providing dell'Automobile Club d'Italia ed è dallo stesso ente controllata, mediante apposite convenzioni con la stessa società, al fine di conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi delle proprie attività informatiche e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi data center, in aderenza ai processi istituzionali e digitali afferenti anche ad ambiti affini. Gli oneri delle convenzioni di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 35.
(Riordino dell'Automobile Club d'Italia)

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
35.1. (ex 35.1.) Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.
35.3. (ex 35.3.) Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le parole: e comunque sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente dell'ACI in carica,.
35.2. (ex 35.2.) Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Morfino.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , il cui voto è determinante nei casi di parità di voto.
35.4. (ex 35.4.) Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Morfino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: e della difesa.
35.5. (ex 35.5.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
35.6. (ex 35.6.) Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
35.7. (ex 35.7.) Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.
35.8. (ex 35.8.) Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Morfino.

  Al comma 1, lettera d), numero 4) aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto della parità di genere.
35.9. (ex 35.9.) Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   f) tutela dei livelli occupazionali dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Automobile Club d'Italia e delle società controllate anche con la previsione di un'espressa clausola sociale.
35.10. (ex 35.10.) Casu, Ghio.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: I principi e i criteri di cui al precedente periodo sono inderogabili.
35.11. (ex 35.11.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Morfino.

  Al comma 7, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108,.
35.12. (ex 35.12.) Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Morfino.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: L'incarico di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico nell'ambito dello sport automobilistico italiano.
*35.13. (ex 35.13.) Zaratti.
*35.14. (ex 35.14.) Iaria, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Morfino.

  Al comma 9, primo periodo, premettere le parole: Ferma restando la salvaguardia dei posti di lavoro,.
35.15. (ex 35.15.) Zaratti.

  Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.
*35.16. (ex 35.16.) Zaratti.
*35.17. (ex 35.17.) Alifano, Raffa, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Morfino.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  14. Al fine di garantire la funzione pubblica e lo sviluppo tecnologico dell'Ente, nel riordino di cui al presente articolo è assicurata, in ogni caso, la tutela dei livelli occupazionali dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Automobile Club d'Italia e delle società controllate anche con la previsione di un'espressa clausola sociale.
35.18. (ex 35.18.) Casu, Ghio.

A.C. 2655 – Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN FAVORE DEI CITTADINI

Capo I
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEI CITTADINI

Art. 36.
(Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)

  1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1. – (Oggetto, definizioni e competenze)1. Nel territorio italiano la cremazione è disciplinata dalla presente legge e le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate.
   2. L'attività di cremazione delle salme è servizio pubblico locale d'interesse generale. Fatta salva la possibilità per i comuni prevista dall'articolo 6, comma 2, è vietata ogni scontistica o offerta da parte dei gestori del servizio o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, che possa generare per soggetti terzi o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso condizioni di privilegio commerciale ed economico connesso o ricollegabile al pagamento della tariffa di cremazione.
   3. I cadaveri destinati alle attività di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico-sanitarie, con tariffe non elusive di quanto disposto al comma 2 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 6, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti trasporti multipli di feretri nella misura massima di quattro per mezzo funebre, fatta salva la possibilità di trasporti multipli numericamente superiori in caso di calamità, per ordine dell'autorità giudiziaria o di quella sanitaria. I citati trasporti multipli possono essere effettuati dalle imprese funebri o da imprese autorizzate al trasporto. Sono consentiti da parte di soggetti autorizzati i trasporti multipli in numero superiore a quattro solo per i resti mortali, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, destinati a cremazione. È altresì consentito, in caso di situazioni di fermo dell'impianto di cremazione, il trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto disponibile.
   4. Sull'autorizzazione al trasporto il dirigente comunale preposto al servizio di polizia mortuaria, ovvero il responsabile del predetto servizio ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve indicare obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione»;

   b) all'articolo 3, comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalità digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalità digitale»;

    2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con modalità digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido»;

    3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e possono essere acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica»;

    4) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) a seguito di istanza dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei resti mortali come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei termini e secondo le modalità previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria, non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attività di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non è necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), del presente comma»;

   c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore è tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e le tariffe inserite nel piano economico-finanziario, ove presente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge. Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l'affidatario abbia riconosciuto al comune concedente nel procedimento di affidamento del servizio. Spetta al responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione l'attività di vigilanza in merito a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, della presente legge»;

   d) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

   «Art. 8-bis. – (Sanzioni)1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione della sospensione degli effetti autorizzatori della SCIA per l'esercizio dell'attività funebre da tre a sei mesi. In caso di recidiva entro dodici mesi, è disposta la revoca degli effetti autorizzatori della SCIA».

A.C. 2655 – Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 37.
(Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'ufficiale di stato civile)

  1. Al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile in materia di formazione degli atti di morte, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 72:

    1) al comma 1, dopo le parole: «è fatta» sono inserite le seguenti: «, eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata,»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «avviso della morte» sono inserite le seguenti: «o inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale»;

   b) all'articolo 73, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte seconda, serie B, dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238»;

   c) all'articolo 74:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario. L'autorizzazione è accordata anche sulla base dell'avviso di morte, della scheda ISTAT, del certificato necroscopico e di ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dall'impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio mediante posta elettronica certificata per via telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato. In tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria»;

    3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere sono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice.
   3-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra».

A.C. 2655 – Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 38.
(Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta)

  1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 49, le parole: «Trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Trascorso un anno»;

   b) all'articolo 58, primo comma, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».

A.C. 2655 – Articolo 39

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 39.
(Disposizioni in materia
di traduzioni giurate)

  1. Al regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

   «Art. 5. – 1. Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresì essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 39.
(Disposizioni in materia di traduzioni giurate)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di patrocinio tributario)

  1. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché i revisori legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.».
  2. All'articolo 57, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 14 novembre 2024 n. 175, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché i revisori legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.».
*39.01. (ex 39.01.) Zaratti.
*39.02. (ex 39.02.) Alifano, Raffa, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Morfino.

A.C. 2655 – Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 40.
(Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati)

  1. All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono soppresse;

   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora l'immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 40.
(Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati)

  Sopprimerlo.
*40.1. (ex 40.1.) Zaratti.
*40.2. (ex 40.2.) Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Dell'Olio, Aiello, Pavanelli, Ascari.
*40.3. (ex 40.3.) Simiani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 40.
(Permesso di costruire immobili vincolati)

  1. All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Resta comunque esclusa la formazione del silenzio-assenso nei casi in cui l'intervento edilizio ricada in aree soggette a vincoli paesaggistici, ambientali, culturali o relativi all'assetto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche qualora l'autorità preposta alla tutela del vincolo coincida con l'amministrazione procedente. In tali casi, è sempre richiesto un provvedimento espresso che attesti il positivo superamento della valutazione sul vincolo.».
40.4. (ex 40.4.) Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Ghirra.

A.C. 2655 – Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 41.
(Accettazione di eredità)

  1. All'articolo 2648, terzo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'articolo 485».

A.C. 2655 – Articolo 42

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 42.
(Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

  1. Dopo l'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è inserito il seguente:

   «Art. 182-bis. – (Ulteriori disposizioni transitorie)1. In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
   2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028.
   3. Con decreto del Ministro della cultura sono stabilite le modalità applicative del presente articolo».

  2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2655 – Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 43.
(Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia)

  1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente legge, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, dal Gestore dei servizi energetici-GSE Spa (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l'applicazione di:

   a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L'importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente;

   b) una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.

  2. L'istanza di cui al comma 1 produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo.
  3. L'estinzione dei giudizi sospesi ai sensi del comma 2 è subordinata:

   a) all'integrale compensazione delle somme dovute di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE;

   b) all'incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti, di cui al comma 1, lettera b), per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE;

   c) al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei casi in cui l'ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire l'intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera b) del comma 1.

  4. Le condizioni di cui al comma 3 devono essere attestate dal GSE affinché operi l'estinzione del processo. Il GSE provvede altresì ad attestare l'eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari e amministrativi precedentemente sospesi.
  5. Verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l'avvenuta applicazione della compensazione e della decurtazione previste al comma 1, nonché dell'eventuale versamento in denaro previsto dalla lettera c) del comma 3, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  6. Il GSE entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità operative per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 individuando altresì le categorie dei professionisti abilitati al rilascio dell'asseverazione di cui al comma 1, specificando i requisiti di indipendenza rispetto al soggetto certificato. Il GSE provvede altresì a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1.

A.C. 2655 – Articolo 44

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 44.
(Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)

  1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 561, primo comma:

    1) al primo periodo, le parole: «o il donatario» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652»;

    3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri»;

    4) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata»;

   b) all'articolo 562, le parole: «o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563»;

   c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

   «Art. 563. – (Effetti della riduzione della donazione) – La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690»;

   d) all'articolo 2652, primo comma:

    1) al numero 1), dopo le parole: «le domande di revocazione delle donazioni,» sono inserite le seguenti: «le domande di riduzione delle donazioni,»;

    2) il numero 8) è sostituito dal seguente:

    «8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

   Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»;

   e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: «dall'erede o dal legatario».

  2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 44.
(Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)

  Sopprimerlo.
*44.1. (ex 44.1.) Richetti, Pastorella.
*44.2. (ex 44.2.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Morfino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle donazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A tali donazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applica il termine di prescrizione ordinario dei diritti di dieci anni previsto dall'articolo 2946 del codice civile. Alle donazioni effettuate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari.
**44.3. (ex 44.3.) Richetti, Pastorella.
**44.4. (ex 44.4.) Serracchiani, Casu.

A.C. 2655 – Articolo 45

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 45.
(Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli)

  1. Gli uffici delle Forze dell'ordine notificano le denunce e querele di furto di veicoli ricevute dal proprietario, attraverso il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati (CED), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede a inserire un blocco informatico nell'archivio nazionale dei veicoli (ANV) e a comunicarlo, in via telematica, al Pubblico registro automobilistico (PRA) in relazione ai veicoli in esso iscritti. Per i veicoli iscritti al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede l'annotazione della perdita di possesso al PRA. Per i veicoli per i quali non vige l'obbligo di iscrizione al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede la cessazione del veicolo stesso e della relativa targa dall'ANV.

A.C. 2655 – Articolo 46

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 46.
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni software)

  1. Al fine di garantire l'ordinato e tempestivo svolgimento degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonché la qualità e la correttezza dei dati raccolti dalle amministrazioni pubbliche, in tutti i casi in cui siano richieste soluzioni software per predisporre flussi telematici, moduli digitali o scambio di dati tramite interoperabilità, i soggetti preposti all'attuazione delle norme, nel definire le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti, sono tenuti a considerare, oltre ai tempi necessari agli utenti delle imprese e ai loro intermediari per l'utilizzo delle soluzioni software richieste, anche i tempi necessari per l'analisi, lo sviluppo e il test delle suddette soluzioni. A tal fine, devono essere resi disponibili con congruo anticipo agli operatori del settore gli schemi funzionali, le specifiche tecniche, i componenti software e gli ambienti di test.

A.C. 2655 – Articolo 47

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 47.
(Modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto esclusivo sulle fotografie)

  1. All'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «vent'anni» sono sostituite dalle seguenti: «settant'anni».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 47.
(Modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto esclusivo sulle fotografie)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Semplificazione nella vendita della stampa quotidiana e periodica)

  1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: «, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700» sono soppresse.
47.01. (ex 47.02.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 48

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 48.
(Misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente)

  1. L'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

   «Art. 86. – (Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente) – 1. Il destinatario di un oggetto gravato di assegno può fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente. L'opposizione è presentata presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione.
   2. L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio con provvedimento passato in giudicato».

  2. L'articolo 233 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, è abrogato.

A.C. 2655 – Articolo 49

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 49.
(Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento)

  1. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

   «L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale.
   L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla presenza dell'agente postale, può essere sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato in conformità agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata o altra firma ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
   In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale può produrre una copia informatica della documentazione analogica recante la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
   Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo, l'integrità dei dati e la correttezza dell'origine dei dati del recapito possono essere attestati mediante sigillo elettronico qualificato dell'agente postale in conformità agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014, in alternativa alla firma dell'agente postale.
   Il formato digitale non è utilizzabile per gli avvisi di ricevimento e le copie relativi alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari».

A.C. 2655 – Articolo 50

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 50.
(Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionati)

  1. All'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

    2) dopo le parole: «spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico» sono inserite le seguenti: «alle imprese alberghiere e»;

   b) al comma 2:

    1) alla lettera i), le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «un congruo termine»;

    2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

   «i-bis) previsione che sia consentito alle imprese di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso di diniego delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi»;

   c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».

  2. Il termine previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, è prorogato al 31 marzo 2026 per l'esercizio della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3.
  3. All'articolo 15-bis, comma 3, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «a decorrere dal 1° ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2026».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 50.
(Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionati)

  Sopprimerlo.
50.1. (ex 50.1.) Zaratti.

  Sopprimere il comma 1.
50.2. (ex 50.2.) Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pavanelli.

  Al comma 1, alla lettera b), premettere il seguente numero:

    01) la lettera c) è soppressa;.
50.3. (ex 50.3.) Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Sopprimere il comma 2.
50.4. (ex 50.4.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Morfino.

  Sopprimere il comma 3.
50.5. (ex 50.5.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Morfino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Durata autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita)

  1. Le autorizzazioni commerciali per l'attivazione di medie e grandi strutture di vendita hanno validità, rispettivamente, di tre e cinque anni, prorogabili in caso di comprovata necessità.
  2. La sospensione dell'attività è consentita per un periodo massimo di tre anni.
  3. In caso di strutture inserite in piani attuativi, la validità dell'autorizzazione commerciale coincide con quella della convenzione urbanistica.
50.01. (ex 50.01.) Zaratti.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Vendita del pane decongelato e dorato nel punto vendita)

  1. All'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, le parole: «previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari,» sono soppresse.
50.02. (ex 50.02.) Zaratti.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Vendita del pane preconfezionato)

  1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari,» sono soppresse;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari».
50.03. (ex 10.012.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 2655 – Articolo 51

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 51.
(Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)

  1. All'articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma. L'attestazione di cui all'ottavo periodo è valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione».
  2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo» sono soppresse.
  3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il “Piano delle arti” è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'università e della ricerca, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
  4. Alla parte I, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il capo II è abrogato.
  5. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono abrogati.
  6. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è soppresso;

   b) al terzo periodo, le parole: «e del relativo organo collegiale» sono soppresse.

  7. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. I servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3. Non rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento»;

   b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   «f-bis) attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziate dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»;

   c) all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f-bis). A tal fine, verificati i dati comunicati dagli enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito»;

   d) all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasmettono annualmente i dati necessari al monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12. A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»;

   e) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale»;

   f) all'articolo 10, comma 5, il secondo periodo è soppresso;

   g) all'articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei servizi educativi per l'infanzia» sono inserite le seguenti: «pubblici e privati accreditati» e dopo le parole: «e della loro qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie».

  8. All'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico» sono sostituite dalle seguenti: «. Ai registri online si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE). Nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 51.
(Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La possibilità di sostenere gli esami di idoneità per due anni di corso successivi nello stesso anno scolastico è consentita una sola volta nel corso dell'intero ciclo di studi. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche attività di ispezione e monitoraggio sull'offerta formativa delle scuole paritarie e dei centri di formazione ad esse collegati, al fine di garantire il rispetto degli standard formativi previsti dalla normativa vigente.
51.1. (ex 51.1.) Zaratti.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al sesto periodo le parole: «e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo dei dirigenti scolastici sono definiti dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione, sulla base delle Linee triennali di indirizzo e dei framework delle competenze professionali adottati con decreto ministeriale».
51.2. (ex 51.2.) Zaratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito disciplina l'istituzione degli organi collegiali territoriali previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, quale strumento di rappresentanza istituzionale delle istituzioni scolastiche a livello locale e regionale e di tutela della libertà di insegnamento.
51.3. (ex 51.3.) Zaratti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «conseguimento del titolo di laurea triennale» sono aggiunte le seguenti: «L-19 (ex classe 18)»;

   b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi tenuti dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 10, adotta con proprio decreto le procedure elettorali per la costituzione e il funzionamento degli organi direttivi dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, sentite le associazioni professionali maggiormente rappresentative. Il decreto disciplina, in particolare, le modalità di iscrizione e cancellazione all'ordine professionale, di presentazione delle candidature, la composizione degli uffici elettorali, lo svolgimento delle operazioni di voto, anche in modalità telematica, nonché ogni altro adempimento organizzativo necessario a garantire la regolarità, la trasparenza e la tempestività del procedimento elettorale»;

   c) all'articolo 10, comma 2, le parole: «indice l'elezione dei presidenti degli albi» sono sostituite dalle seguenti: «indice l'elezione del consiglio territoriale dell'Ordine secondo quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis»;

   d) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Fino alla riapertura delle iscrizioni da parte dei consigli territoriali dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia possono continuare a esercitare la propria attività professionale secondo le disposizioni della presente legge, anche qualora non abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2025. La presente disposizione si applica in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2024, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15».
51.4. (ex 51.4.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 52

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 52.
(Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci)

  1. L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.

A.C. 2655 – Articolo 53

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO III
ULTERIORI MISURE
DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Art. 53.
(Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università)

  1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

   «Art. 111. – 1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università.
   3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 è conferito dal Ministro dell'università e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.
   4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 53.
(Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università)

  Al comma 1, capoverso Art. 111, comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
53.1. (ex 53.1.) Pastorella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nel rispetto dell'autonomia universitaria, il Ministero dell'università e della ricerca adotta, con proprio decreto, linee guida procedurali uniformi per il conferimento del titolo di professore emerito, valide per tutte le università, comprese quelle telematiche.
53.2. (ex 53.2.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 54

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 54.
(Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università)

  1. All'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, le parole: «e i regolamenti di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «, il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità» e la parola: «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «Ministero»;

   b) al comma 10:

    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero può, per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli statuti e i regolamenti di cui al comma 9 all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito»;

    2) al terzo periodo, la parola: «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «Ministero»;

   c) al comma 11, le parole: «nel Bollettino Ufficiale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale delle università».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 54.
(Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio delle funzioni di approvazione o rinvio dei regolamenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca tiene conto del carattere strategico e collegiale degli atti, promuovendo il rispetto dell'autonomia statutaria e la partecipazione degli organi accademici.
54.1. (ex 54.2.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 55

ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 55.
(Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari)

  1. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «personalità giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «personalità giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro»;

   b) al secondo comma, dopo la parola: «funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche»;

   c) il terzo comma è abrogato.

A.C. 2655 – Articolo 56

ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 56.
(Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie)

  1. Al fine di potenziare l'attività di controllo, i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico e stabiliti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma. Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'università e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 2655 – Articolo 57

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 57.
(Norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'AFAM)

  1. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che i compensi ivi previsti sono riconosciuti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica senza le limitazioni previste dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il conferimento di incarichi da parte di amministrazioni pubbliche a persone collocate in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

A.C. 2655 – Articolo 58

ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA SANITARIA

Art. 58.
(Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)

  1. All'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: «dati clinici non direttamente» sono inserite le seguenti: «, o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina,»;

   b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 58.
(Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Con decreto del Ministro della salute, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le condizioni, le modalità operative e i limiti per l'adozione della certificazione medica per malattia mediante telemedicina.
58.1. (ex 58.1.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 59

ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 59.
(Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)

  1. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269» sono aggiunte le seguenti: «, nominato con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo statuto. Con il decreto di cui al primo periodo è nominato il presidente del consiglio di amministrazione, su designazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini”».

A.C. 2655 – Articolo 60

ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 60.
(Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:

    «3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale»;

   b) alla lettera e), le parole: «rientranti nell'ambito dell'autocontrollo» sono soppresse;

   c) la lettera e-quater) è sostituita dalla seguente:

   «e-quater) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa»;

   d) dopo la lettera e-quater) sono inserite le seguenti:

   «e-quinquies) l'effettuazione da parte del farmacista di test diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva, per il contrasto all'antibiotico-resistenza;

   e-sexies) l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali;

   e-septies) l'esecuzione in farmacia, da parte di personale abilitato, di test di screening per l'individuazione del virus dell'epatite C»;

   e) alla lettera f), dopo le parole: «spesa a carico del cittadino,» sono inserite le seguenti: «scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale,».

  2. Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da e-quater) a e-septies), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, rispettivamente modificata e introdotte dal comma 1 del presente articolo, sono a carico degli utenti.
  3. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.
  4. L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 3 è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali e, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 2009, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.
  5. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 3, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.
  6. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 3, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 3 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 60.
(Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia)

  Sopprimerlo.
60.1. (ex 60.1.) Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro, Alfonso Colucci, Baldino, Penza, Auriemma, Morfino.

  Al comma 1, lettera c), capoverso e-quater), primo periodo, dopo le parole: dall'Istituto superiore di sanità aggiungere le seguenti: , ed esclusivamente in presenza di un medico.

  Conseguentemente,

   al comma 3, sostituire le parole: possono utilizzare con la seguente: utilizzano;

   al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «, e per l'erogazione di cure domiciliari.» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'erogazione di cure domiciliari e per le farmacie che erogano i servizi sanitari nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153».
60.2. (ex 60.2.) Zaratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al primo periodo, dopo le parole: «Le società di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti «, con esclusione delle società che gestiscono farmacie comunali,».
60.3. (ex 60.3.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 2655 – Articolo 61

ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 61.
(Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali)

  1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 34, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria, ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione abbiano esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione, conformemente alle previsioni di cui al comma 7»;

   b) all'articolo 148:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 6 e» sono sostituite dalla seguente: «comma»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie e con le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente periodo e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma 8».

A.C. 2655 – Articolo 62

ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 62.
(Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere)

  1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore indica nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, sospende in ogni momento la ripetibilità della prescrizione ovvero modifica la terapia.
  2. Al momento della dispensazione, presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza.
  3. La farmacia convenzionata consegna il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o di altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dai quali risulti prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica.
  4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2655 – Articolo 63

ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 63.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)

  1. Al fine di favorire la piena inclusione sociale delle persone con sordocecità, in attuazione degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono inserite le seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilità uditiva e visiva»;

   b) all'articolo 2:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell'orientamento e nella mobilità e nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'età evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Le persone sordocieche percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;

   c) all'articolo 3:

    1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità» e, al terzo periodo, le parole: «di cecità civile e di sordità civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile»;

    2) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile».

A.C. 2655 – Articolo 64

ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 64.
(Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi)

  1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 64.
(Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi)

  Sopprimerlo.
*64.1. (ex 64.1.) Zaratti.
*64.2. (ex 64.2.) Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Morfino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Abrogazione dell'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)

  1. L'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, è abrogato.
64.01. (ex 64.01.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 65

ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 65.
(Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza)

  1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.
  2. La competenza al rilascio della licenza di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplodenti.
  3. Al numero 63 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, le parole: «60 gg» sono sostituite dalle seguenti: «30 gg». È in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 65.
(Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza)

  Sopprimerlo.
*65.1. (ex 65.1.) Zaratti.
*65.2. (ex 65.2.) Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Morfino.

A.C. 2655 – Articolo 66

ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 66.
(Disposizioni in materia di oggetti preziosi)

  1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, alla sezione I (Attività commerciali e assimilabili), sottosezione 1.10 (Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti), numero 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nella colonna «regime amministrativo», le parole: «/silenzio-assenso», ovunque ricorrono, sono soppresse;

   b) nella colonna «concentrazione di regimi amministrativi», le parole da: «o del decorso» fino a: «silenzio-assenso» sono soppresse.

A.C. 2655 – Articolo 67

ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 67.
(Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo)

  1. All'articolo 1, comma 545-bis, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «lo spettacolo viaggiante» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i parchi di divertimento,».

A.C. 2655 – Articolo 68

ARTICOLO 68 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 68.
(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125, in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura, e al regolamento (UE) 2021/821, in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, nonché ai regolamenti dell'Unione europea che prevedono misure restrittive unionali)

  1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori»;

   b) all'articolo 8, il comma 3 è abrogato;

   c) all'articolo 10, comma 3, lettera f), dopo le parole: «prodotti importati» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non riesportarli o dirottarli durante il viaggio»;

   d) all'articolo 11:

    1) al comma 1, le parole: «in quanto già soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali» sono sostituite dalle seguenti: «per uno o più prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali»;

    2) al comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:»;

    3) al comma 5, lettera c), le parole: «a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresì che i prodotti non saranno trasferiti»;

    4) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente»;

   e) all'articolo 12:

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: “Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica)”»;

    2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente»;

   f) all'articolo 13:

    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati è sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalità e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorità competente e sentito il Comitato consultivo»;

    3) al comma 2, le parole: «a duplice uso listati» sono soppresse;

    4) al comma 3, le parole: «L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale è sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare» sono sostituite dalle seguenti: «L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica»;

    5) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: “Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)”»;

   g) all'articolo 18:

    1) al comma 4, la lettera c) è abrogata;

    2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:

   a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;

   b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorità competente»;

   h) all'articolo 20:

    1) al comma 3-bis, lettera b), le parole: «in regime di autorizzazione specifica individuale» sono soppresse;

    2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

   «3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:

   a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5;

   b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorità competente».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 68.
(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125, in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura, e al regolamento (UE) 2021/821, in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, nonché ai regolamenti dell'Unione europea che prevedono misure restrittive unionali)

  Sopprimerlo.
68.1. (ex 68.1.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 69

ARTICOLO 69 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE

Art. 69.
(Norme per la semplificazione delle attività di gestione delle specie ittiche alieutiche)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 837-bis è sostituito dal seguente:

   «837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 maggio 2026 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 69.
(Norme per la semplificazione delle attività di gestione delle specie ittiche alieutiche)

  Sopprimerlo.
69.1. (ex 69.1.) Zaratti.

A.C. 2655 – Articolo 70

ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 70.
(Disposizioni in materia di RAEE)

  1. Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente.

A.C. 2655 – Articolo 71

ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 71.
(Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, come modificato dall'articolo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) aggiornare la normativa per adeguarla alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;

   b) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;

   c) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;

   d) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente anche definendo parametri di qualità e modalità di controllo;

   e) prevedere criteri per la redazione di piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, finalizzati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei princìpi di prossimità e di autosufficienza.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 71.
(Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione)

  Sopprimerlo.
71.1. (ex 71.1.) Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo una progressiva riduzione delle sostanze nocive ed inquinanti, con particolare attenzione alle seguenti: Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Rame (Cu), Zinco (Zn), Cromo (Cr) e cromo esavalente (Cr VI), Arsenico (As), Selenio (Se), Berillio (Be), Boro (B), Idrocarburi alifatici e aromatici (tra cui frazione C10-C40), Policlorobifenili (PCB), Diossine e furani, Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Composti organoalogenati (solventi, pesticidi, lubrificanti, disinfettanti), Toluene, paraxilene;.
71.2. (ex 71.2.) Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e favorendo la nascita di biodistretti per la gestione del digestato.
71.3. (ex 71.3.) Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) introdurre l'obbligo di comunicare tempi, quantitativi e luoghi degli spandimenti al fine di agevolare l'attività di controllo da parte di ISPRA e delle ARPA competenti.
71.4. (ex 71.4.) Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) promuovere attività di fitodepurazione e compostaggio nonché la riduzione della produzione di fanghi, al fine di ridurre l'impatto dell'uso agronomico dei fanghi.
71.5. (ex 71.5.) Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) garantire una maggiore tracciabilità e trasparenza sui quantitativi e la composizione dei fanghi di depurazione.
71.6. (ex 71.6.) Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

A.C. 2655 – Articolo 72

ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 72.
(Abrogazioni e soppressioni)

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

   a) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;

   b) il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

   c) il comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   d) il comma 560 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   e) il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

   f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;

   g) i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 2-octies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  2. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;

   b) all'articolo 14, comma 2, alinea, le parole: «o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;

   c) all'articolo 21, comma 1, le parole: «, da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2» sono soppresse;

   d) all'articolo 49, comma 3, le parole: «degli articoli 5, comma 2, e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 72.
(Abrogazioni e soppressioni)

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
72.1. (ex 72.1.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
72.2. (ex 72.2.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 2655 – Articolo 73

ARTICOLO 73 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35, comma 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2655 – Articolo 74

ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 74.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

A.C. 2655 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 47 del provvedimento in esame interviene sulla legge 22 aprile 1941, n. 633, modificando l'articolo 92 relativo alla durata del diritto esclusivo sulle fotografie «semplici»;

    tale modifica estende da 20 a 70 anni la durata dei diritti esclusivi sulle fotografie prive di carattere creativo autonomo, già distinte dalle opere fotografiche propriamente dette, per le quali resta vigente la tutela di 70 anni post mortem auctoris;

    la durata ventennale ha consentito finora la digitalizzazione, catalogazione e libera fruizione di ingenti quantità di fotografie conservate in archivi, biblioteche e musei pubblici e privati, fondamentali per la conoscenza e lo studio della storia contemporanea;

    l'estensione a 70 anni della protezione determinerebbe un notevole aggravio amministrativo per gli istituti culturali, renderebbe incerta o impossibile la diffusione del patrimonio fotografico documentale, rallenterebbe i progetti in corso – inclusi quelli finanziati dal PNRR – e comprometterebbe l'accesso da parte della comunità scientifica, degli studenti e dei cittadini;

    le fotografie semplici, prive di valore creativo ma dotate di valore storico e documentale, costituiscono un patrimonio essenziale per la ricerca, la didattica, la divulgazione culturale e la trasparenza amministrativa, la cui accessibilità è coerente con i principi nazionali ed europei di libera circolazione della conoscenza;

    la normativa vigente, insieme ai contratti di committenza, garantisce già oggi una tutela adeguata dell'attività dei fotografi professionisti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della novella recata dall'articolo 47 del provvedimento in esame, al fine di riconsiderare la durata dei diritti esclusivi sulle fotografie semplici, allo scopo di salvaguardare l'accesso, la digitalizzazione e la fruizione del patrimonio fotografico nazionale, promuovendo un equilibrato bilanciamento tra tutela degli interessi privati e interesse pubblico generale alla libera circolazione del sapere.
9/2655/1. Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 36 del disegno di legge in esame prevede norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, intervenendo tra l'altro sul trasporto e sulla logistica della cremazione;

    secondo dati recenti si tratta di un settore composto da 91 impianti e circa 6.000 imprese funebri. Nel 2024 il tasso di cremazione rispetto ai decessi è stato quasi del 39 per cento con un valore annuo di riferimento superiore ai 300 mila servizi;

    l'impatto delle norme in via di approvazione per quel che riguarda il mancato gettito è valutato dalle imprese del settore a circa 38 milioni di euro;

    il disegno di legge in discussione evidenzia due previsioni che rischiano di avere un forte impatto negativo: quella che limita a quattro i feretri trasportabili da ciascun mezzo e quella che attribuisce ad un unico soggetto l'incarico del trasporto dei feretri, con l'esplicito divieto di delega da parte dell'agenzia funebre nel caso di trasporti multipli;

    per la prima problematica si osserva che attualmente le famiglie italiane usufruiscono del trasporto congiunto fino a sei feretri per mezzo, senza riscontrare criticità operative né limiti autorizzativi da parte della Motorizzazione;

    si stima che circa 54.000 feretri vengano annualmente trasportati in modalità congiunta con una movimentazione di circa 9000 veicoli annui, movimentazione che inevitabilmente crescerebbe in maniera pesante con effetti negativi in termini di inquinamento, di congestione del traffico sulle strade e di costi operativi;

    per quel che riguarda la seconda questione, non prevedere la possibilità di delega da parte dell'agenzia funebre potrebbe rendere impossibile operare efficacemente come richiesto da questo tipo di servizio, dato che per ogni feretro ci sarebbe, a monte, un'autorizzazione diversa a soggetto diverso, nel caso di più agenzie interessate a delegare il trasporto al crematorio, vanificando l'operatività delle imprese autorizzate al solo trasporto;

    quanto sopra esposto avrebbe certamente un impatto economico negativo sulle imprese, in particolare su quelle più piccole, e sulle famiglie, soprattutto quelle a reddito medio-basso che utilizzano la cremazione in quanto più economica rispetto alle altre pratiche funerarie. Per le famiglie;

    il prezzo medio ISTAT della cremazione è attualmente di circa 730 euro (compresa IVA) ma su stima che le nuove disposizioni della legge in via di approvazione potrebbero portare ad un aumento di circa 1.100 euro per servizio,

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile ogni iniziativa atta a sostenere le piccole imprese e famiglie pesantemente danneggiate dalla nuova normativa, reperendo le risorse utili per affrontare e risolvere le problematiche sopra esposte, in modo da aiutarle a sostenere l'aumento dei costi.
9/2655/2.Filippin.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce misure volte a migliorare l'efficienza dei procedimenti amministrativi e a favorire la modernizzazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese;

    la legge 30 dicembre 2023, numero 213, ai commi 308-310 dell'articolo 1, ha previsto interventi per la promozione e lo sviluppo professionale del personale appartenente ai profili di ricercatore e tecnologo, destinando risorse specifiche agli enti pubblici di ricerca;

    la platea degli enti beneficiari delle suddette misure è composta in larga parte da istituti di ricerca non soggetti ai limiti di spesa per il personale previsti dall'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, numero 296;

    tra gli enti interessati rientra anche il Consorzio LaMMA, ente partecipato dalla regione Toscana e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, qualificato come ente dipendente regionale ma operante nel comparto «Istruzione e Ricerca – Sezione Ricerca», con funzioni strategiche nei settori meteorologico, climatologico, ambientale e di supporto alla protezione civile;

    l'assenza di un quadro omogeneo nell'applicazione dei vincoli di finanza pubblica tra enti appartenenti al medesimo comparto contrattuale e destinatari delle medesime finalità rischierebbe di determinare effetti ingiustificatamente disomogenei e penalizzanti per alcuni soggetti, compromettendo la piena efficacia delle misure di sviluppo professionale previste dalla citata legge n. 213 del 2023;

    la valorizzazione del personale scientifico rappresenta un elemento essenziale per rafforzare la capacità di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e supporto tecnico-scientifico degli enti pubblici di ricerca;

    un'applicazione non uniforme dei vincoli di spesa potrebbe ridurre l'efficacia degli interventi previsti dalla legge n. 213 del 2023, impedendo a taluni enti di usufruire pienamente delle risorse destinate allo sviluppo professionale del personale, pur operando nelle medesime condizioni funzionali e contrattuali degli altri soggetti beneficiari;

    garantire coerenza e omogeneità nell'attuazione delle misure in questione è indispensabile per assicurare che gli enti di ricerca, compresi quelli operanti sul territorio come il Consorzio LaMMA, possano svolgere con adeguata capacità tecnica, scientifica e organizzativa le proprie funzioni di rilevanza pubblica,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a garantire un'applicazione pienamente omogenea e coerente delle misure di sviluppo professionale del personale degli enti pubblici di ricerca, assicurando che le risorse previste dalla legge n. 213 del 2023 siano utilizzabili da tutti i soggetti beneficiari senza disparità derivanti da vincoli di spesa applicati in modo non uniforme.
9/2655/3. Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi in favore dei cittadini e delle imprese;

    in particolare, l'articolo 21, introdotto dal Senato, modificando l'articolo 27-quater, comma 6, del Testo unico sull'immigrazione, riduce da novanta a trenta giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l'immigrazione;

    è fondamentale per il nostro Paese costruire un percorso di scambio di partenariato tra le imprese italiane ed il continente africano in modo da creare le condizioni per la crescita ed il sostegno alle imprese italiane che investono in Africa. È necessario, pertanto, un impegno costante nel promuovere relazioni economiche delle nostre imprese con il continente africano che riveste da sempre un'importanza strategica per il nostro Paese;

    quindi diventa importante organizzare Forum imprenditoriali con il continente africano per rafforzare la collaborazione economica ed industriale tra l'Italia e i diversi paesi africani con la possibilità di dialogo tra i rappresentanti istituzionali ed imprenditori soprattutto per promuovere scambi commerciali ed investimenti;

    in quest'ottica di rafforzamento e di sostegno alle imprese per incoraggiare i legami tra l'Africa ed il nostro Paese diventa centrale l'organizzazione di giornate di partenariato economico Italia-Africa in grado di fornire soluzioni condivise alle sfide globali ed iniziative dirette allo sviluppo sostenibile all'imprenditorialità nei paesi del continente africano;

    occorre una proficua collaborazione in settori strategici per costruire il capitale umano per il futuro dell'Africa ed affrontare la povertà e la disoccupazione dei giovani africani,

impegna il Governo

ad affiancare le disposizioni di cui all'articolo 21 del provvedimento in esame, con iniziative speculari volte a promuovere giornate di partenariato economico Italia- Africa allo scopo di favorire gli investimenti delle imprese italiane nel continente africano per sviluppare attività economiche ed investimenti anche nel campo digitale anche al fine dello sviluppo delle competenze professionali e dell'occupabilità dei giovani africani.
9/2655/4. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    in materia di semplificazioni normative, le linee guida della Commissione europea raccomandano che ogni intervento sia preceduto da un'analisi puntuale dei costi, dei benefici e degli effetti, corredata da un percorso di consultazione pubblica;

    il testo approdato alla Camera risulta profondamente modificato rispetto a quello inizialmente presentato al Senato, passando da 33 a 74 articoli introdotti attraverso emendamenti nel corso dell'esame che investono competenze riconducibili a 14 Commissioni permanenti;

    tra le disposizioni contenute nel provvedimento vi sono norme che intervengono sulla materia della mobilità locale, di diretta competenza degli enti locali e delle città metropolitane, ambito strategico per la qualità della vita dei cittadini, per la fruizione dello spazio pubblico e per la transizione verso sistemi di trasporto sostenibili e orientati alla decarbonizzazione;

    la regolazione della mobilità richiede un quadro organico e coerente, fondato sulla pianificazione e su strumenti che tengano al centro i fabbisogni dei cittadini, garantendo tutele, equilibrio tra interessi differenti e una visione sistemica delle innovazioni necessarie;

    l'articolo 11 del disegno di legge interviene sul Codice della strada modificando l'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introducendo una deroga relativa alla concessione di spazi destinati alle strutture alberghiere per operazioni di carico e scarico bagagli;

    l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nelle osservazioni inviate ai gruppi parlamentari, ha evidenziato che la norma interviene impropriamente sull'articolo 20 del Codice della strada, che disciplina l'occupazione di suolo pubblico in casi estranei alla circolazione e alla sosta, mentre lo strumento corretto sarebbe la modifica dell'articolo 7 del medesimo Codice, già idoneo a consentire ai comuni di riservare spazi di sosta mediante ordinanza;

    per l'Anci inoltre l'introduzione del regime concessorio anche se temporaneo, risulterebbe potenzialmente rischiosa per gli enti locali, determinando diritti in capo al concessionario e vincoli per l'amministrazione, con conseguenze limitative della capacità di gestione flessibile dello spazio pubblico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della novella recata dall'articolo 11 del provvedimento in esame, coinvolgendo tutti gli enti locali interessati al fine di assicurare il pieno rispetto delle loro competenze su tutto il territorio nazionale, anche allo scopo di valutare un riesame della normativa in oggetto per semplificare le attività delle imprese interessate dall'articolo 11 in accordo con gli enti locali.
9/2655/5. Casu, Bonafè, Pandolfo, Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    in materia di semplificazioni normative, le linee guida della Commissione europea raccomandano che ogni intervento sia preceduto da un'analisi puntuale dei costi, dei benefici e degli effetti, corredata da un percorso di consultazione pubblica;

    il testo approdato alla Camera risulta profondamente modificato rispetto a quello inizialmente presentato al Senato, passando da 33 a 74 articoli introdotti attraverso emendamenti nel corso dell'esame che investono competenze riconducibili a 14 Commissioni permanenti;

    tra le disposizioni contenute nel provvedimento vi sono norme che intervengono sulla materia della mobilità locale, di diretta competenza degli enti locali e delle città metropolitane, ambito strategico per la qualità della vita dei cittadini, per la fruizione dello spazio pubblico e per la transizione verso sistemi di trasporto sostenibili e orientati alla decarbonizzazione;

    la regolazione della mobilità richiede un quadro organico e coerente, fondato sulla pianificazione e su strumenti che tengano al centro i fabbisogni dei cittadini, garantendo tutele, equilibrio tra interessi differenti e una visione sistemica delle innovazioni necessarie;

    l'articolo 11 del disegno di legge interviene sul Codice della strada modificando l'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introducendo una deroga relativa alla concessione di spazi destinati alle strutture alberghiere per operazioni di carico e scarico bagagli;

    l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nelle osservazioni inviate ai gruppi parlamentari, ha evidenziato che la norma interviene impropriamente sull'articolo 20 del Codice della strada, che disciplina l'occupazione di suolo pubblico in casi estranei alla circolazione e alla sosta, mentre lo strumento corretto sarebbe la modifica dell'articolo 7 del medesimo Codice, già idoneo a consentire ai comuni di riservare spazi di sosta mediante ordinanza;

    per l'Anci inoltre l'introduzione del regime concessorio anche se temporaneo, risulterebbe potenzialmente rischiosa per gli enti locali, determinando diritti in capo al concessionario e vincoli per l'amministrazione, con conseguenze limitative della capacità di gestione flessibile dello spazio pubblico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della novella recata all'articolo 11 del provvedimento in esame, coinvolgendo tutti gli enti locali interessati al fine di assicurare il pieno rispetto delle loro competenze su tutto il territorio nazionale.
9/2655/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu, Bonafè, Pandolfo, Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    in materia di semplificazioni normative, le linee guida della Commissione europea raccomandano che ogni intervento sia preceduto da un'analisi puntuale dei costi, dei benefici e degli effetti, nonché da un adeguato percorso di consultazione pubblica;

    il testo approdato alla Camera risulta profondamente modificato rispetto a quello inizialmente presentato al Senato, passando da 33 a 74 articoli introdotti attraverso emendamenti nel corso dell'esame che investono competenze riconducibili a 14 Commissioni permanenti;

    tra le disposizioni che per l'Anci richiedono un approfondimento vi è l'articolo 13, la cui formulazione rischia di sovrapporsi ai servizi di trasporto pubblico soggetti a obbligo di servizio pubblico (OSP), compromettendo gli equilibri economici e finanziari dei sistemi regionali e locali e incidendo sulle attività di pianificazione degli enti territoriali;

    anche il Comitato per la legislazione della Camera, nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 12 novembre 2025, ha richiesto, con un'osservazione, di approfondire la disposizione recata dall'articolo 13, al fine di individuare «con maggiore precisione le categorie di servizi di trasporto pubblico per le quali trova applicazione il regime di libera iniziativa privata e di libero accesso al mercato»;

    la possibile sovrapposizione dei servizi di natura commerciale ai servizi di trasporto pubblico assoggettati a OSP risulta particolarmente rilevante nelle regioni che non hanno ancora disciplinato compiutamente la materia, prevedendo espressamente la facoltà dell'ente competente di negare l'autorizzazione ai servizi ove in interferenza con il TPL pubblico;

    l'attivazione di servizi commerciali in sovrapposizione, anche parziale, ai servizi pubblici di linea compromette l'unitarietà della rete del trasporto pubblico locale e rischia di sottrarre passeggeri e ricavi ai gestori, in un settore già gravemente provato dal periodo pandemico, con potenziali ricadute in termini di maggiori oneri a carico delle regioni, degli enti locali e della finanza pubblica;

    inoltre, l'offerta di servizi privati afferenti al trasporto pubblico, di linea e non di linea, deve essere resa nota agli enti responsabili della pianificazione mediante la comunicazione puntuale dei dati relativi ai chilometri effettuati, alle tratte servite e ai passeggeri trasportati, secondo gli standard previsti per i Mobility as a Service (MaaS) dei Regional Access Point e del National Access Point, ai sensi del regolamento (UE) 2017/1926,

impegna il Governo:

   a chiarire l'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 13 del presente provvedimento, al fine di verificare che la stessa non determini sovrapposizioni o interferenze con i servizi di trasporto pubblico soggetti a Obbligo di Servizio Pubblico, affidati ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;

   a prevedere che l'offerta dei servizi di trasporto sia resa conoscibile agli enti responsabili della pianificazione attraverso la comunicazione dei dati relativi alle tratte effettuate e ai passeggeri trasportati, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) 2017/1926.
9/2655/6. Barbagallo, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Automobile Club d'Italia (ACI) opera quale ente pubblico non economico di natura associativa che, per il perseguimento delle proprie funzioni istituzionali, ha nel tempo dato vita a diverse società partecipate in cui lavorano complessivamente oltre 1.700 lavoratrici e lavoratori;

    il provvedimento in commento, all'articolo 35, introduce un ampio intervento di riassetto dell'ACI e delle società dalla stessa partecipate, ispirato a criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa;

    il medesimo articolo dispone l'estensione alle società controllate dall'ACI delle norme del decreto legislativo 19 settembre 2016, n. 175, e in particolare dell'articolo 20, che impone alle pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente una ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e indirette, predisponendo – qualora ricorrano i presupposti – un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, anche mediante liquidazione o cessione;

    si dispone che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, debba essere redatto un piano di razionalizzazione delle partecipazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante;

    già con un ordine del giorno approvato lo scorso dicembre 2024 in occasione della discussione in Assemblea della manovra di bilancio, sottoscritto da tutto il Gruppo dei Deputati PD, è stato impegnato il Governo ad adottare soluzioni per tutelare la sostenibilità finanziaria dell'ACI e garantire il rispetto della sua missione istituzionale,

impegna il Governo

a vigilare affinché l'applicazione della norma richiamata in premessa tuteli i posti e le condizioni di tutte le lavoratrici e i lavoratori di ACI e delle società controllate, garantendo la funzione pubblica e lo sviluppo tecnologico dell'Ente.
9/2655/7. Roggiani, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 44 del provvedimento modifica il regime di restituzioni relativo ai beni oggetto di donazioni, sostituendo l'attuale sistema, che prevede la possibilità di esperire un'azione di riduzione del bene immobile donato, con un nuovo sistema basato sull'indennizzo economico dell'erede o del legatario leso;

    la sostituzione della garanzia reale accordata ai legittimari con un semplice diritto di credito comporta un affievolimento delle tutele successorie, esponendo gli eredi, inclusi soggetti fragili come i minori, al rischio concreto di non recuperare alcun valore qualora il donatario risulti privo di mezzi o abbia già disposto delle somme ricavate dalla cessione del bene;

    un intervento organico volto a rafforzare la trasparenza e la certezza dei rapporti giuridici collegati alle donazioni, anche ai fini di tutela dei legittimari, risulta coerente con gli obiettivi generale del provvedimento in esame, orientato alla semplificazione e alla chiarezza normativa;

    in particolare, la previsione di un regime transitorio che consente l'applicazione delle norme precedenti alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge, a condizione che l'azione di opposizione o di riduzione risulti già trascritta o venga trascritta entro i sei mesi successivi, introduce un termine di decadenza del tutto sproporzionato se confrontato con i periodi ventennali o decennali stabiliti per istituti giuridici affini a quello oggetto della riforma,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nell'ambito delle iniziative normative successive all'approvazione del provvedimento in esame, di introdurre misure volte a rafforzare la tutela dei legittimari in presenza di donazioni, migliorando la tracciabilità e l'opponibilità degli atti rilevanti e a semplificare e rendere più certe le verifiche che i terzi acquirenti devono effettuare sui beni provenienti da donazione al fine di assicurare maggiore trasparenza e ridurre il rischio di contenzioso successivo;

   a valutare altresì, in particolare, l'opportunità di ampliare il periodo transitorio attualmente fissato in sei mesi, al fine di garantire ai legittimari, in particolare ai minori e ai soggetti in condizioni di svantaggio, un arco temporale adeguato per acquisire le necessarie informazioni e poter eventualmente esercitare l'atto di opposizione.
9/2655/8. Gentile.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 42 del provvedimento in esame, nell'inserire l'articolo 182-bis nel Codice dei Beni culturali, prevede che, entro il 30 giugno 2028, si svolga una nuova selezione pubblica per l'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali sulla base delle competenze professionali pregresse, ai fini dell'inserimento nel relativo elenco tenuto dal Ministero della cultura;

    la disposizione dà corso all'ordine del giorno 9/1341-A/18 accolto il 6 dicembre 2023, in sede di esame presso la Camera del disegno di legge sul Made in Italy e sottoscritto da tutti Gruppi della Maggioranza, in cui si è impegnato il Governo «a individuare le misure, anche legislative, favorendone la sollecita approvazione, volte a consentire la risoluzione delle questioni ancora aperte a seguito dell'attuazione della disciplina transitoria prevista dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali»;

    dall'esame dei diversi documenti esaminati dalle Camere in materia si evince la volontà del Parlamento di consentire, con una specifica procedura, l'iscrizione all'elenco dei restauratori di coloro che, pur disponendo, pro tempore, delle certificazioni necessarie, non hanno partecipato alle procedure di selezione pubblica indette (una tantum) negli anni 2014 e 2015 per l'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali sulla base delle competenze formative e professionali pregresse;

    per i motivi più vari non tutti gli operatori sono riusciti a prendere parte a dette procedure – per lo più a causa della difficoltà di reperire la documentazione utile a dimostrare l'attività svolta nel corso degli anni – rimanendo così definitivamente esclusi dal settore del restauro, nonostante il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione nei relativi elenchi. Si tratta di alcune centinaia di qualificati operatori, dotati di altissime professionalità (si veda audizione 30 novembre 2023 in Commissione Cultura (7°) del Senato), oltre che di qualificazioni e certificazioni più che sufficienti, la gran parte avanti con gli anni;

    la data del 30 ottobre 2015 è la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica indetta nel 2015, mentre la data del 21 dicembre 2018 è la data di pubblicazione dell'elenco dei restauratori abilitati, oltre la quale non è stato più possibile autorizzare interventi conservativi in favore di restauratori non iscritti nell'elenco, fatta salva la possibilità di portare a termine i lavori già autorizzati prima della pubblicazione dell'elenco;

    per non creare una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro i quali hanno acquisito la qualifica in esito al bando del 2015 e coloro i quali aspirano ad acquisirla in forza delle nuove disposizioni sarebbe opportuno che la qualifica fosse attribuita con le stesse modalità previste dall'articolo 182 del Codice dei Beni culturali;

    ripetendo la procedura selettiva già utilizzata a suo tempo, il procedimento dovrebbe risultare meno gravoso per il Ministero e più veloce, e ciò anche in considerazione del più ristretto numero di partecipanti atteso rispetto al bando precedente, consentendo allo stesso di concentrarsi sulla validità delle certificazioni presentate;

    è opportuno tutelare l'alta specializzazione del sistema di qualificazione professionale dei restauratori che rappresenta un'eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale assicurando una procedura di accesso rigorosa. A tal fine il comitato per la legislazione nel proprio parere sul provvedimento in esame ha osservato che per quanto riguarda i contenuti del nuovo articolo 182-bis del Codice BC è opportuno precisare il concetto di «adeguata competenza professionale»,

impegna il Governo:

in sede di attuazione dell'articolo 42 del provvedimento in esame, anche al fine di consentire la definizione della procedura prima del termine ultimo del 30 giugno 2028, riducendo al tempo stesso gli eventuali oneri a carico del MIC, a valutare la possibilità di:

  procedere al bando di attuazione utilizzando le linee guida applicative dell'articolo 182 del Codice BC, adottate con decreto del Ministro 13 maggio 2014 ai fini dello svolgimento della procedura;

  prevedere che la qualifica di restauratore di beni culturali sia acquisita secondo le modalità e i punteggi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87, e in base a quanto indicato nell'allegato B del Codice dei beni culturali, con riferimento al punteggio previsto dalla tabella 3 di tale allegato, per l'attività di restauro autorizzata entro il limite massimo del 21 dicembre 2018.
9/2655/9. Tassinari, Dalla Chiesa, Tenerini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»;

    in particolare l'articolo 11 del disegno di legge interviene sul Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare introducendo una deroga a favore delle strutture alberghiere all'articolo 20 comma 1, che norma in via generale l'occupazione stradale, dello spazio stradale inteso nel suo complesso;

    la finalità dell'articolo 11 del provvedimento in esame sembra essere quella di correggere prassi irregolari di attribuzione degli stalli di sosta alle attività alberghiere, in particolare stalli «carico scarico», per le operazioni di gestione dei bagagli;

    la norma sembra formalmente errata – perché interviene sull'articolo 20 del CdS e non correttamente sull'articolo 7, in materia di circolazione nei centri abitati, che al contrario prevede la possibilità da parte del comune di riservare gli spazi per la sosta con apposita ordinanza;

    l'articolo 20 riguarda l'occupazione della strada, nei fatti sempre impedita a meno di necessità particolari, e l'occupazione di marciapiedi e altre pertinenze, ma non la sede stradale. È un istituto che serve per utilizzare lo spazio stradale per «situazioni» che non hanno niente a che vedere con la disciplina relativa a circolazione e sosta;

    per la finalità della norma esiste già ed è sufficiente utilizzare l'istituto dell'«ordinanza», che serve per disciplinare la circolazione e la sosta. L'ordinanza è l'atto adeguato che può essere revocato per esigenze del comune nel giro di poco tempo senza «contrattazione» – o peggio revisione di concessioni – con il privato;

    la norma appare nella sostanza rischiosa – la concessione, seppure temporanea, è un istituto molto potente che espone l'ente locale: fa maturare un diritto per il concessionario e un vincolo per l'Amministrazione. Si pensi al tema degli spazi Dehor concessi in periodo Covid, o al tema della gratuità dei veicoli elettrici in ZTL,

impegna il Governo

ad intervenire sul corpo normativo corretto al fine di consentire, tra l'altro, di inserire e correggere finalmente, tra le fattispecie di categorie riservate, anche i taxi, il carico e scarico merci e la sosta per i disabili in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti.
9/2655/10. Borrelli, Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»;

    l'articolo 6, mediante l'inserimento di un nuovo articolo 13-bis al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 consente, in deroga alla normativa vigente, la possibilità di procedere in via sperimentale all'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto;

    il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 norma l'attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, definisce norme per l'autorizzazione alla vendita, all'uso e al controllo dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea, secondo il principio di precauzione e i residui di questi prodotti non devono avere alcun effetto nocivo sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, né alcun effetto inaccettabile sull'ambiente;

    per l'attuazione di tale direttiva è stato definito un Piano d'azione nazionale (PAN) per stabilire gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

    il Piano di Azione, adottato in Italia con decreto interministeriale 22 gennaio 2014, promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie ed altro) e nelle aree naturali protette;

    è consentita, in deroga alle norme vigenti ed in via sperimentale, per un periodo di tre anni, l'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System). Tale attività deve compiersi su terreni qualificati come agricoli dai vigenti strumenti urbanistici e deve essere svolta nei limiti e con le modalità disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019;

    la materia dell'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, esso prevede che l'irrorazione aerea sia generalmente vietata ma che possa essere autorizzata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero della salute, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, solo in casi particolari, e ove siano soddisfatte una serie di condizioni e comunque non devono esistere modalità di applicazione alternative oppure l'irrorazione aerea deve presentare evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente;

    le autorizzazioni in deroga devono inoltre precisare le colture e gli organismi oggetto dell'intervento, i prodotti utilizzabili, le aree da trattare, circostanze e prescrizioni come le condizioni meteorologiche, misure per avvertire la popolazione potenzialmente esposta, le modalità di monitoraggio;

    con il previsto decreto di attuazione dovranno essere individuate, inoltre, la tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l'effettuazione dell'intervento di irrorazione, oltreché la tipologia di prodotti utilizzabili;

    il comma 4 del nuovo articolo 13-bis dispone che l'effettuazione della predetta irrorazione, o di cicli di irrorazioni, sia preceduta dall'inoltro al competente Servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riportante la cadenza temporale dell'intervento;

    il comma 6, dispone che l'irrorazione tramite sorvolo con UAS su parchi naturali e aree protette venga autorizzata dall'ente responsabile, che adotta specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

    si ravvisa l'esigenza che sia data attuazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, cui rimanda la disposizione in commento, che prevede che, salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini locali, nei parchi sono vietate attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. Tra questi, figura il sorvolo di velivoli non autorizzato;

    per Agricoltura di precisione (Adp) si intende un insieme di tecnologie e strumenti applicati ai processi produttivi in agricoltura posti in essere al fine di migliorare la produzione, minimizzare i danni ambientali ed elevare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli. La «precisione» introdotta da tali tecnologie consente di effettuare una distribuzione mirata dei principali fattori di produzione (acqua, fertilizzanti, fitofarmaci) solo dove serve e nella quantità corrispondente al reale fabbisogno della coltivazione in atto;

    l'agricoltura di precisione è stata incentivata dal legislatore interno nelle ultime leggi di bilancio e nel PNRR essa è presente all'interno della missione M2C1 «Economia circolare e agricoltura sostenibile», questo per favorire l'innovazione finalizzata all'incremento della produttività attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche;

    è bene ricordare che l'ISPRA redige e aggiorna dal 2014 l'indicatore «Moria di api dovuta a uso di fitosanitari»: esso descrive i fenomeni di moria delle api registrati sul territorio nazionale, mettendoli in relazione con il rinvenimento di principi attivi dei prodotti fitosanitari, i pesticidi usati in agricoltura, in matrici apistiche o nelle api stesse; tali casi sono confermati da laboratori di analisi preposti e riconosciuti dalla normativa (IIZZSS, ARPA, ICQRF e altri),

impegna il Governo:

a completare il quadro delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché i fitofarmaci, irrorati con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, non si disperdano fuori dall'area bersaglio a causa del vento o di condizioni atmosferiche variabili, contaminando abitazioni, scuole, corsi d'acqua, colture vicine non trattate o biologiche;

  a tenere in debita considerazione l'indicatore «Moria di api dovuta a uso di fitosanitari» che annualmente l'ISPRA redige ed aggiorna.
9/2655/11. Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula reca: «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»;

    in particolare l'articolo 35 prevede importanti misure di riordino dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e delle società da esso controllate, secondo criteri di razionalizzazione intesi ad assicurare il contenimento delle spese;

    l'ACI è un ente pubblico non economico a base associativa, non gravante sulla finanza pubblica e che, al fine di assicurare il perseguimento delle proprie finalità pubbliche e istituzionali, ha costituito, nel tempo, alcune società in house;

    secondo i bilanci 2024 le società controllate da ACI impiegano più di 1700 dipendenti;

    tra le misure di riordino il citato articolo 35 interviene sullo Statuto dell'ACI ridefinendone, fra l'altro, la governance e le modalità di predisposizione dei documenti contabili;

    lo stesso articolo prevede l'applicazione alle società controllate da ACI del decreto legislativo 19 settembre 2016, n. 175 e in particolare l'articolo 20 in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, il quale dispone, per le amministrazioni pubbliche, l'obbligo di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti stabiliti dal medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

    al fine di garantire la riduzione dei costi e la concentrazione degli obiettivi strategici, nell'ottica di una efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni sociali, è altresì previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, venga predisposto un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante;

    nei trenta giorni successivi all'approvazione del piano, le convenzioni che regolano i rapporti dell'ACI con le società in house dell'Ente saranno sottoposte a revisione,

impegna il Governo

a vigilare affinché l'applicazione della norma tuteli i posti e le condizioni di tutte le lavoratrici e i lavoratori di ACI e delle società controllate, garantendo la funzione pubblica e lo sviluppo tecnologico dell'Ente.
9/2655/12. Grimaldi, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»;

    l'articolo 26 interviene sull'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), concernente la disciplina del trasporto animali, introducendo il comma 4-bis a norma del quale i rimorchi per il trasporto di cose, possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, anche per il trasporto di animali vivi;

    il 7 dicembre 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate volto ad abrogare il regolamento (CE) n. 1/2005;

    sulla proposta non sono ancora stati avviati i negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio in quanto, a causa della natura divisiva della stessa, entrambe le istituzioni non hanno ancora definito il proprio mandato negoziale;

    il trasporto animale, in particolare quello a fini commerciali/zootecnici, è spesso causa di gravi sofferenze e stress, e pertanto è indispensabile limitare drasticamente i viaggi, ridurne la durata e migliorare le condizioni. E se il trasporto è inevitabile, devono essere garantite condizioni che rispettino le «cinque libertà» del benessere animale (libertà dalla fame e dalla sete, da disagi ambientali, da dolore, ferite e malattie, di manifestare comportamenti naturali, dalla paura e dall'angoscia),

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 26 con l'adozione di ulteriori provvedimenti che promuovano un sistema che privilegi commercio locale, le carni prodotte vicino al luogo di allevamento/macellazione e, idealmente, alternative che non prevedano lo sfruttamento animale e qualora il trasporto sia inevitabile, tutti i mezzi di trasporto devono essere garantite condizioni che rispettino le «cinque libertà» del benessere animale (libertà dalla fame e dalla sete, da disagi ambientali, da dolore, ferite e malattie, di manifestare comportamenti naturali, dalla paura e dall'angoscia).
9/2655/13. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»;

    l'articolo 40 modifica l'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , – che disciplina la formazione del silenzio-assenso nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire;

    il comma 8 previgente alla novella introdotta dal provvedimento in esame, dispone che, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano, vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni sulla conferenza dei servizi;

    la novella introdotta dal provvedimento in esame (comma 1, la lettera a)) sopprime la parte del medesimo comma 8, primo periodo, che impedisce la formazione del silenzio-assenso in caso di sussistenza di vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, assoggettando la domanda di permesso di costruire (comma 1, lettera b)) per cui sussistano tali vincoli alle disposizioni sulla conferenza dei servizi previste agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, facendo tuttavia salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda stessa nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità preposta alla cura dei predetti interessi;

    i vincoli idrogeologici hanno la finalità di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi e franosi, con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane;

    i vincoli ambientali, paesaggistici e culturali garantiscono la difesa degli ecosistemi, della biodiversità e dei beni del paesaggio e del patrimonio culturale della nazione, garantendo un sistema articolato di tutele per la loro conservazione;

    la legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, recante «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente», attraverso la novella dell'articolo 9 ha introdotto tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, al pari della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione;

    la giurisprudenza amministrativa e costituzionale si è ripetutamente espressa ritenendo che debba escludersi l'autorizzazione per silenzio-assenso ogni qual volta siano in gioco beni costituzionalmente protetti, censurando alcune leggi regionali che prevedevano il silenzio-assenso in procedimenti complessi, caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità e dall'inclusione di specifiche valutazioni in materia ambientale, per le quali è richiesto un pronunciamento espresso (Corte cost. n. 26/1996; n. 194/1993, n. 437/1992 e n. 302/1988);

    con riguardo al diritto comunitario, anche la Corte di giustizia europea ha ritenuto non compatibile il silenzio-assenso in presenza di procedimenti complessi in cui, per garantire effettività agli interessi tutelati, è necessaria una espressa valutazione amministrativa, quale un accertamento tecnico o una verifica. In questi casi ammettere il silenzio-assenso significherebbe legittimare l'amministrazione a non svolgere quell'attività istruttoria imposta a livello comunitario per la tutela di particolari valori e interessi (Corte di giustizia CE, 28 febbraio 1991, C-360/87);

    l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto la regolarizzazione delle opere abusive realizzate entro il 31 marzo 2003, ha autorizzato la sanatoria edilizia di edifici realizzati in assenza o difformità di titoli edilizi, escludendo la sanatoria di immobili ricadenti nelle aree soggette ai vincoli paesaggistici, ambientali o idrogeologici,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche di carattere normativo volte a verificare gli effetti applicativi della norma, recata dall'articolo 40, sulla tutela dei beni costituzionalmente tutelati, escludendo la formazione del silenzio assenso in tutti i procedimenti amministrativi che riguardano nuovi interventi edilizi in aree sottoposte a vincoli idrogeologici, paesaggistici, ambientali e culturali;

   ad escludere la riapertura dei termini per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di condono edilizio.
9/2655/14. Bonelli, Zaratti, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»;

    l'articolo 64 trasferisce al prefetto la competenza del Ministro dell'interno in ordine al rilascio della licenza necessaria per la fabbricazione, detenzione, vendita delle armi da guerra;

    la disposizione modifica in via legislativa la titolarità del rilascio della licenza relativa alle armi da guerra (nonché ad alcune altre dotazioni, ad esse assimilate);

    il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – recato dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – distingue dalle armi le armi da guerra, quanto all'autorità competente al rilascio della prescritta licenza. Per le armi, competente è il questore; per le armi da guerra, il Ministro dell'interno. Quest'ultimo è, ai sensi dell'articolo 28 del citato Testo unico, competente al rilascio della licenza prescritta per la fabbricazione (con le connesse attività commerciali e di riparazione), l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, di: armi da guerra ed armi analoghe, nazionali o straniere, o parti di esse; munizioni, uniformi militari od altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere;

    analoga licenza è prescritta per l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento. Così come è prescritta per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita di strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia;

    ebbene, queste autorizzazioni mediante licenza, poste in capo al Ministro dell'interno dal dettato della disposizione del Testo unico, sono trasferite dalla disposizione in esame al prefetto competente per territorio;

    l'articolo 65, ai commi 1 e 2, introduce delle misure volte a semplificare alcuni procedimenti in materia di armi e prodotti esplodenti, prevedendo il trasferimento al prefetto della competenza al rilascio delle licenze in materia di sostanza esplodenti di cui agli articoli 46 e 54 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), attualmente attribuita al Ministro dell'interno;

    nella spinta a velocizzare i procedimenti, c'è il rischio di riduzione dei controlli rigorosi, aumentando il pericolo di autorizzazioni inadeguate o superficiali;

    il prefetto potrebbe trovarsi a gestire un elevato numero di pratiche senza il supporto tecnico-specialistico precedentemente garantito da altri uffici (come il Ministero dell'interno o le forze dell'ordine);

    inoltre, le sostanze esplodenti richiedono valutazioni altamente tecniche in materia di sicurezza, stoccaggio, impatto ambientale;

    infine, le capacità operative e organizzative delle prefetture variano da provincia a provincia e ciò può generare difformità nei tempi di rilascio o nelle valutazioni, incidendo su trasparenza e uguaglianza,

impegna il Governo

a riconsiderare, nei prossimi provvedimenti normativi, la disciplina di semplificazione di cui agli articoli 64 e 65 del provvedimento in esame anche al fine di scongiurare l'indebolimento del sistema di sicurezza pubblica e comunque a dotare le strutture prefettizie di adeguate professionalità tecniche con risorse umane e strumentali adeguate al delicato compito cui sono chiamati.
9/2655/15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»;

    l'articolo 71, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti;

    lo stesso comma dispone altresì che l'esercizio della delega in questione potrà avvenire anche mediante la modifica della disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 99 del 1992 (di attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

    è bene ricordare che i fanghi di depurazione, pur essendo e mantenendo lo status di rifiuto, se soddisfano taluni specifici e definiti requisiti, possono essere utilizzati in agricoltura, ma non acquisiscono mai la natura di fertilizzanti;

    è noto come nei fanghi di depurazione siano presenti gli idrocarburi (C10-C40), gli idrocarburi policiclici aromatici, le policlorodibenzodiossine, i policlorodibenzofurani, i policlorobifenili il toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo totale e cromo esavalente;

    seppur l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è regolato, il suo utilizzo presenta criticità ambientali e sanitarie, poiché come ricordato possono contenere piombo, cadmio, mercurio, cromo, nichel, che si accumulano nel suolo e possono entrare nella catena alimentare;

    recenti studi hanno rilevato nei fanghi la presenza di PFAS, microplastiche, residui farmaceutici e interferenti endocrini, tutte sostanze che possono avere effetti negativi a lungo termine su ambiente e salute;

    inoltre, un uso prolungato può portare a bioaccumulo di sostanze tossiche e alterazione della fertilità e biodiversità del suolo;

    il loro spandimento può generare cattivi odori e rischio di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee per dilavamento o percolazione;

    pertanto, i fanghi depurati pongono rischi che richiedono controlli rigorosi, trasparenza sulla loro composizione e trattamenti adeguati prima dell'impiego agricolo,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della delega prevista nel citato articolo 71, nel rispetto dei principi e criteri direttivi in esso contenuti a:

  aggiornare la normativa in vigore introducendo limiti più severi per metalli pesanti, microinquinanti emergenti (PFAS, microplastiche, antibiotici) e agenti patogeni, imponendo trattamenti avanzati (es. digestione anaerobica, compostaggio, igienizzazione termica) per abbattere carica microbica e ridurre contaminanti;

  vietare l'utilizzo dei fanghi seppur depurati in aree sensibili, in zone di protezione delle acque (sorgenti, falde, bacini), in Aree protette, siti Natura 2000, e terreni con destinazione a produzioni DOP/IGP o biologiche;

  elaborare un piano organico che coordini regioni, ARPA e ISPRA, garantendo gestione sostenibile e uniforme a livello nazionale, rendendo l'uso agricolo dei fanghi un'opzione solo quando effettivamente sicura, riducendone la diffusione e i rischi ambientali.
9/2655/16. Ghirra, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»;

    l'articolo 71, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti;

    lo stesso comma dispone altresì che l'esercizio della delega in questione potrà avvenire anche mediante la modifica della disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 99 del 1992 (di attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

    è bene ricordare che i fanghi di depurazione, pur essendo e mantenendo lo status di rifiuto, se soddisfano taluni specifici e definiti requisiti, possono essere utilizzati in agricoltura, ma non acquisiscono mai la natura di fertilizzanti;

    è noto come nei fanghi di depurazione siano presenti gli idrocarburi (C10-C40), gli idrocarburi policiclici aromatici, le policlorodibenzodiossine, i policlorodibenzofurani, i policlorobifenili il toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo totale e cromo esavalente;

    seppur l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è regolato, il suo utilizzo presenta criticità ambientali e sanitarie, poiché come ricordato possono contenere piombo, cadmio, mercurio, cromo, nichel, che si accumulano nel suolo e possono entrare nella catena alimentare;

    recenti studi hanno rilevato nei fanghi la presenza di PFAS, microplastiche, residui farmaceutici e interferenti endocrini, tutte sostanze che possono avere effetti negativi a lungo termine su ambiente e salute;

    inoltre, un uso prolungato può portare a bioaccumulo di sostanze tossiche e alterazione della fertilità e biodiversità del suolo;

    il loro spandimento può generare cattivi odori e rischio di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee per dilavamento o percolazione;

    pertanto, i fanghi depurati pongono rischi che richiedono controlli rigorosi, trasparenza sulla loro composizione e trattamenti adeguati prima dell'impiego agricolo,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della delega prevista nel citato articolo 71, nel rispetto dei principi e criteri direttivi in esso contenuti ad aggiornare la normativa in vigore prevedendo valori limite maggiormente cautelativi relativamente alle sostanze inquinanti in base alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche, valutando altresì l'introduzione di disposizioni sulla stabilizzazione e sulla riduzione del potere fermentescibile dei fanghi e per il controllo territoriale dell'utilizzo dei fanghi in agricoltura.
9/2655/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghirra, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, in particolare gli articoli 53, 54 e 55 introducono misure di semplificazione in ambito universitario e della ricerca, riguardando rispettivamente le procedure di conferimento dei titoli accademici, l'approvazione degli statuti e dei regolamenti universitari e il riconoscimento dei consorzi;

    in un provvedimento che intende rilanciare e semplificare il sistema della ricerca, sarebbe stato opportuno prevedere interventi concreti di sostegno alle attività di ricerca e innovazione, così da accompagnare le misure di semplificazione con un adeguato rafforzamento delle risorse e delle capacità operative del settore;

    l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere eccellenza scientifica, innovazione e trasferimento tecnologico, contribuendo allo sviluppo di tecnologie avanzate, alla valorizzazione dei risultati della ricerca e al rafforzamento dell'ecosistema nazionale dell'innovazione,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dagli articoli 53, 54 e 55 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse adeguate finalizzate ad incrementare il finanziamento pubblico all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e a promuovere l'eccellenza scientifica e l'innovazione, contribuendo allo sviluppo di tecnologie avanzate, alla valorizzazione dei risultati della ricerca e al rafforzamento dell'ecosistema nazionale dell'innovazione.
9/2655/17. Ghio, Pandolfo, Pastorella, Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame persegue l'obiettivo di semplificare e digitalizzare i procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese;

    in particolare, il Capo I del Titolo II (articoli da 36 a 50) del disegno di legge reca misure in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini;

    l'articolo 3, secondo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevede che la carta di identità abbia la durata di dieci anni; la durata della validità delle carte d'identità infatti è stata estesa da cinque a dieci anni per effetto del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

    il regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, dispone infatti, all'articolo 4, paragrafo 1, che le carte d'identità hanno una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni;

    tuttavia, al paragrafo 2, lettera c), del medesimo articolo 4, il suddetto regolamento prevede che, in deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere una durata delle carte d'identità oltre i dieci anni per le persone di età pari o superiore a 70 anni;

    a tale scopo, nell'aprile 2024 è stata depositata da parte del gruppo Lega una proposta di legge finalizzata ad estendere a venti anni la validità del documento d'identità per le persone di età pari o superiore a 70 anni;

    di recente, lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione ha ipotizzato persino la possibilità di prevedere «l'abolizione del rinnovo della carta d'identità per gli over 70»;

    indubbiamente, intervenire in tale direzione consentirebbe di ridurre gli oneri di adempimento a carico dei cittadini italiani ultrasettantenni nonché di alleggerire la pubblica amministrazione e la rete consolare all'estero,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate al Capo I del Titolo II del disegno di legge in esame relative alla semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini, con ulteriori iniziative normative volte a dare seguito, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nelle premesse.
9/2655/18. Billi.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente disegno di legge persegue l'obiettivo di semplificare e digitalizzare i procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese;

    in particolare, il Capo I del Titolo I del disegno di legge reca misure di semplificazione per le imprese;

    la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), all'articolo 1, commi 8-13, e relativi allegati, ha introdotto misure di incentivazione per gli investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi nell'ambito del Piano «Industria 4.0»;

    l'Allegato B della medesima legge elenca i beni immateriali che beneficiano delle misure agevolative, ma non include i software per la gestione dell'impresa, che costituiscono oggi la principale infrastruttura digitale su cui poggia la produttività e la capacità competitiva delle imprese italiane;

    tali software consentono l'integrazione dei processi aziendali e rappresentano un prerequisito per l'adozione di tecnologie abilitanti quali l'Intelligenza Artificiale, l'analisi dei dati e l'automazione intelligente;

    secondo i dati disponibili, il livello di adozione di software gestionali integrati nel tessuto produttivo italiano si attesta poco sopra il 30 per cento, con un'incidenza ancora più ridotta tra le microimprese, evidenziando un significativo ritardo rispetto alla media europea;

    l'inclusione dei software gestionali tra i beni immateriali agevolabili nei programmi di sostegno agli investimenti innovativi rappresenterebbe un passo decisivo per consentire anche alle piccole e medie imprese di completare il proprio percorso di digitalizzazione, beneficiando appieno delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie;

    appare opportuno prevedere un criterio di premialità per gli investimenti in beni materiali e immateriali «Made in UE», al fine di sostenere le aziende che realizzano soluzioni innovative interamente ideate, sviluppate e prodotte in Europa, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza, qualità e tutela dei dati;

    tale appartenenza potrebbe essere attestata attraverso l'adesione a marchi o sigilli di garanzia registrati, come il «Marchio del Software Made in Italy», istituito da AssoSoftware in collaborazione con l'Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani, che certificano il processo produttivo comunitario in base a uno specifico disciplinare;

    nel contesto della transizione digitale è fondamentale che le misure di incentivo alla digitalizzazione siano accessibili non solo alle imprese ma anche ai liberi professionisti, che contribuiscono in modo significativo alla modernizzazione dei modelli di business e all'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate;

    l'articolo 46 del provvedimento in esame introduce una misura di semplificazione che obbliga le amministrazioni, quando richiedono alle imprese di usare software per adempiere a obblighi amministrativi, a tener conto non solo dei tempi di esecuzione da parte delle imprese, ma anche dei tempi tecnici necessari allo sviluppo e al collaudo dei programmi informatici;

    il citato articolo prevede altresì che le amministrazioni forniscano con adeguato anticipo specifiche, schemi e strumenti di prova, così da garantire scadenze realistiche e la qualità dei dati trasmessi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di supportare la misura recata dall'articolo 46 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

  aggiornare l'Allegato B della legge n. 232 del 2016, includendo tra i beni immateriali agevolabili anche i software per la gestione dell'impresa, riconoscendone il ruolo strategico nella digitalizzazione e nella competitività del sistema produttivo nazionale;

  introdurre, nei programmi di incentivazione agli investimenti innovativi, criteri di premialità per i beni materiali e immateriali «Made in UE», comprovati da certificazioni o marchi registrati che attestino il processo produttivo comunitario e il rispetto di disciplinari di qualità riconosciuti;

  prevedere che i programmi di incentivo alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica siano accessibili anche ai liberi professionisti, in quanto parte integrante dell'ecosistema produttivo e dell'economia digitale del Paese.
9/2655/19. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente disegno di legge persegue l'obiettivo di semplificare e digitalizzare i procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese;

    in particolare, il Capo I del Titolo I del disegno di legge reca misure di semplificazione per le imprese;

    la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), all'articolo 1, commi 8-13, e relativi allegati, ha introdotto misure di incentivazione per gli investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi nell'ambito del Piano «Industria 4.0»;

    l'Allegato B della medesima legge elenca i beni immateriali che beneficiano delle misure agevolative, ma non include i software per la gestione dell'impresa, che costituiscono oggi la principale infrastruttura digitale su cui poggia la produttività e la capacità competitiva delle imprese italiane;

    tali software consentono l'integrazione dei processi aziendali e rappresentano un prerequisito per l'adozione di tecnologie abilitanti quali l'Intelligenza Artificiale, l'analisi dei dati e l'automazione intelligente;

    secondo i dati disponibili, il livello di adozione di software gestionali integrati nel tessuto produttivo italiano si attesta poco sopra il 30 per cento, con un'incidenza ancora più ridotta tra le microimprese, evidenziando un significativo ritardo rispetto alla media europea;

    l'inclusione dei software gestionali tra i beni immateriali agevolabili nei programmi di sostegno agli investimenti innovativi rappresenterebbe un passo decisivo per consentire anche alle piccole e medie imprese di completare il proprio percorso di digitalizzazione, beneficiando appieno delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie;

    appare opportuno prevedere un criterio di premialità per gli investimenti in beni materiali e immateriali «Made in UE», al fine di sostenere le aziende che realizzano soluzioni innovative interamente ideate, sviluppate e prodotte in Europa, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza, qualità e tutela dei dati;

    tale appartenenza potrebbe essere attestata attraverso l'adesione a marchi o sigilli di garanzia registrati, come il «Marchio del Software Made in Italy», istituito da AssoSoftware in collaborazione con l'Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani, che certificano il processo produttivo comunitario in base a uno specifico disciplinare;

    nel contesto della transizione digitale è fondamentale che le misure di incentivo alla digitalizzazione siano accessibili non solo alle imprese ma anche ai liberi professionisti, che contribuiscono in modo significativo alla modernizzazione dei modelli di business e all'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate;

    l'articolo 46 del provvedimento in esame introduce una misura di semplificazione che obbliga le amministrazioni, quando richiedono alle imprese di usare software per adempiere a obblighi amministrativi, a tener conto non solo dei tempi di esecuzione da parte delle imprese, ma anche dei tempi tecnici necessari allo sviluppo e al collaudo dei programmi informatici;

    il citato articolo prevede altresì che le amministrazioni forniscano con adeguato anticipo specifiche, schemi e strumenti di prova, così da garantire scadenze realistiche e la qualità dei dati trasmessi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di supportare la misura recata all'articolo 46 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a:

  aggiornare l'Allegato B della legge n. 232 del 2016, includendo tra i beni immateriali agevolabili anche i software per la gestione dell'impresa, riconoscendone il ruolo strategico nella digitalizzazione e nella competitività del sistema produttivo nazionale;

  introdurre, nei programmi di incentivazione agli investimenti innovativi, criteri di premialità per i beni materiali e immateriali «Made in UE», comprovati da certificazioni o marchi registrati che attestino il processo produttivo comunitario e il rispetto di disciplinari di qualità riconosciuti;

  prevedere che i programmi di incentivo alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica siano accessibili anche ai liberi professionisti, in quanto parte integrante dell'ecosistema produttivo e dell'economia digitale del Paese.
9/2655/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame A.C. 2655 – Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, come suggerito dal titolo, persegue una finalità trasversale di semplificazione;

    la complessità della procedura autorizzativa di cui all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994 n. 84 può rappresentare un ostacolo all'avvio tempestivo di quei lavori di dragaggio urgenti e necessari al mantenimento o al ripristino dell'accessibilità delle infrastrutture portuali;

    ciò si riflette negativamente sulla competitività dei porti italiani e sulla capacità di accogliere navi di nuova generazione o di maggior pescaggio;

    è quanto mai necessario prevedere procedure autorizzative eccezionali, semplificate e accelerate per consentire la tempestiva realizzazione di quei lavori di dragaggio indispensabili alla funzionalità portuale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, ed in linea con le finalità di semplificazione dello stesso, con l'adozione di ogni intervento, anche di carattere normativo, volto a semplificare e accelerare l'iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori di dragaggio urgenti e necessari al mantenimento o al ripristino dell'accessibilità delle infrastrutture portuali, ivi compresa l'eventualità di prevedere una figura commissariale laddove opportuno al fine di assicurare la piena funzionalità strategica dei porti italiani.
9/2655/20. Frijia.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame A.C. 2655 – Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, come suggerito dal titolo, persegue una finalità trasversale di semplificazione;

    la complessità della procedura autorizzativa di cui all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994 n. 84 può rappresentare un ostacolo all'avvio tempestivo di quei lavori di dragaggio urgenti e necessari al mantenimento o al ripristino dell'accessibilità delle infrastrutture portuali;

    ciò si riflette negativamente sulla competitività dei porti italiani e sulla capacità di accogliere navi di nuova generazione o di maggior pescaggio;

    è quanto mai necessario prevedere procedure autorizzative eccezionali, semplificate e accelerate per consentire la tempestiva realizzazione di quei lavori di dragaggio indispensabili alla funzionalità portuale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, ed in linea con le finalità di semplificazione dello stesso, con l'adozione di ogni intervento, anche di carattere normativo, volto a semplificare e accelerare l'iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori di dragaggio urgenti e necessari al mantenimento o al ripristino dell'accessibilità delle infrastrutture portuali, ivi compresa l'eventualità di prevedere una figura commissariale laddove opportuno al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi necessari alla piena funzionalità strategica dei porti italiani.
9/2655/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Frijia.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, cosiddetto «semplificazioni», reca disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, ed è un collegato alla manovra di finanza pubblica;

    nel corso dell'iter parlamentare ha subito un'espansione ipertrofica (da 33 a 74 articoli) senza, ad avviso della firmataria del presente atto, adeguata istruttoria, senza consultazioni pubbliche, senza audizioni nelle Commissioni e con tempi incompatibili con un esame serio;

    oltre la metà degli articoli del provvedimento in esame non è stata mai oggetto di audizione né al Senato, perché si trattava di emendamenti inseriti durante l'esame in sede referente, né alla Camera, dove la Commissione referente non ha svolto audizioni sul testo, essendo stato concesso ai gruppi di indicare un solo audito per gruppo parlamentare, a fronte di 74 articoli e decine e decine di materie differenti che lambiscono e investono direttamente le competenze di quasi tutte – 14 – le Commissioni permanenti della Camera;

    si tratta dell'ennesimo provvedimento omnibus approvato con un metodo che mortifica la funzione legislativa e riduce il ruolo del Parlamento a una ratifica di decisioni assunte altrove;

    il provvedimento non si fonda, infatti, su valutazioni di costi, benefici ed effetti reali, come richiederebbe ogni vera semplificazione amministrativa, rischiando così di rendere molte misure potenzialmente inefficaci o addirittura dannose per cittadini, amministrazioni e imprese;

    numerose disposizioni incidono poi su competenze fondamentali di comuni e regioni senza confronto preventivo, generando rischi per la pianificazione territoriale, la mobilità urbana, il trasporto pubblico locale, il diritto di famiglia e l'autonomia di enti pubblici come l'ACI;

    per dare maggiore impulso alla diffusione di impianti da energia rinnovabile si sarebbe potuta cogliere l'occasione per rivedere e semplificare ulteriormente i vincoli attualmente esistenti per le installazioni sugli edifici, soprattutto laddove risultino obsoleti o non coerenti con gli obiettivi di transizione energetica;

    in particolare, l'art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 190 del 2024 non consente oggi di procedere senza autorizzazione all'installazione di impianti FER sugli edifici pubblici (di cui agli articoli 10 e 12 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) anche se non visibili dall'esterno o da punti panoramici. Occorre monitorare con attenzionare l'attuazione della norma ed eventualmente estendere agli edifici pubblici, vincolati poiché di oltre 70 anni ma non necessariamente di pregio, il perimetro di applicazione della semplificazione;

    l'articolo 28 del provvedimento in esame reca misure di semplificazione in materia ambientale;

    l'articolo 40 introduce il meccanismo di semplificazione del silenzio-assenso per i permessi di costruire riguardanti immobili sottoposti a vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali siano ottenuti e validi i relativi provvedimenti di autorizzazione, nulla osta o assensi comunque denominati,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dalle disposizioni richiamate in premessa con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a semplificare i vincoli attualmente esistenti per le installazioni sugli edifici di impianti da energia rinnovabile ed i relativi procedimenti amministrativi, evitando automatismi nel regime di tutela degli immobili pubblici che, in assenza di una puntuale valutazione dell'interesse storico, artistico o archeologico, ostacolano o rallentano gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e impediscono l'accesso a risorse, incluse quelle di provenienza europea, destinate a scuole, ospedali, complessi di edilizia residenziale pubblica e altri edifici pubblici; monitorando altresì con attenzione l'attuazione dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 190 del 2024 anche al fine di valutare l'adozione di opportune iniziative.
9/2655/21. Evi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene in materia di semplificazione delle attività economiche;

    il comma 19 dell'articolo 208 del testo unico ambientale prevede che le procedure previste per l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti siano necessarie anche per la realizzazione di varianti sostanziali che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata;

    nel settore del trattamento dei rifiuti le tempistiche connesse alle procedure di adeguamento delle autorizzazioni degli impianti di recupero e riciclo sono lente e rallentano o frenano gli investimenti determinando altresì oneri amministrativi anche per modifiche prive di impatto effettivo come la sostituzione di macchinari ed attrezzature più performanti volte a ridurre i consumi energetici ed incrementare il riciclo. Tali lungaggini hanno pertanto ripercussioni sulla tutela dell'ambiente e sullo sviluppo del settore industriale dell'economia circolare;

    appare sempre più necessario facilitare e agevolare gli interventi volti ad incrementare l'efficienza degli impianti di trattamento dei rifiuti recuperabili non solo dal punto di vista del riciclo ma anche energetico, con conseguente riduzione degli impatti ambientali;

    l'articolo 28 reca misure di semplificazione in materia ambientale,

impegna il Governo

in linea con le finalità di semplificazione del provvedimento in esame, ad accompagnare le misure recate dallo stesso, e segnatamente quelle di cui all'articolo 28, con ulteriori iniziative – anche di carattere normativo –, nell'ambito della normativa relativa agli impianti già autorizzati alle operazioni di riciclo/recupero di cui all'Allegato C (almeno una tra R3, R4 o R5) del testo unico ambientale, volte a limitare le varianti sostanziali alle sole modifiche che comportano rilevanti variazioni della capacità di trattamento degli impianti o della tipologia di rifiuti trattati, garantendo per gli interventi minori procedure semplificate e uniformi sul territorio nazionale, che non rientrino pertanto tra le varianti sostanziali.
9/2655/22. L'Abbate, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito della pubblica amministrazione, la transizione digitale, oltre a migliorare l'efficienza e ridurre i costi, intende semplificare e rendere online l'accesso ai servizi pubblici principali e la loro erogazione;

    ferma restando la necessità di accrescere le conoscenze e le competenze di tutti i cittadini nell'uso delle tecnologie, è fondamentale l'adozione di politiche di inclusione digitale, onde scongiurare che si creino ulteriori sacche di divario, territoriale e generazionale, di misure di sostegno delle fasce della popolazione meno aduse, in particolare la popolazione anziana, in Italia pari a quasi un quarto dell'intera popolazione, onde evitare nuove forme di disuguaglianza;

    da uno studio svolto di recente (da autori di lavoce.info), del quale è qui riportata una sintesi di quanto emerso, si evince che in Italia l'uso dei servizi pubblici online da parte delle persone anziane rimane contenuto e il divario generazionale più ampio rispetto alla media dei Paesi europei; lo studio ha mostrato che, in tutta Europa, l'uso dei servizi pubblici digitali in età anziana dipende fortemente dalle caratteristiche individuali e dal contesto in cui si vive: a livello individuale, i fattori più rilevanti sono l'istruzione e le competenze digitali: chi ha un titolo di studio medio-alto e utilizza con dimestichezza email, chat o social network ha una probabilità più che doppia di accedere ai servizi di e-government rispetto a chi possiede competenze limitate. Anche il reddito e la partecipazione al lavoro incidono positivamente sull'uso, mentre sesso e dimensione familiare mostrano effetti più contenuti; sul piano territoriale, il contesto nazionale resta decisivo. I paesi con servizi pubblici digitali di qualità più elevata – misurata dall'indice europeo Digital Public Services for Citizens – registrano tassi di utilizzo nettamente superiori, mentre la diffusione della banda larga o della fibra ottica non è, di per sé, un fattore determinante. In altre parole, conta più la qualità dei portali che la velocità della connessione;

    lo studio ha individuato politiche inclusive e multilivello quali possibili soluzioni, unitamente all'ipotesi di un coinvolgimento dell'Unione europea per l'individuazione di percorsi comuni in grado di rendere l'innovazione tecnologica uno strumento di partecipazione e cittadinanza per tutti, scongiurando un ampliamento delle disuguaglianze generazionali e territoriali causato dal divario digitale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con l'adozione di misure, sotto il profilo legislativo e amministrativo, idonee a ridurre il divario digitale e a supportare la digitalizzazione dei procedimenti e dei servizi con un piano o comunque una strategia, anche di livello europeo che coinvolga tutti gli Stati membri, da proporre nelle sedi opportune, che definisca le migliori pratiche e standard di accessibilità, che sostenga tutti i cittadini nell'acquisizione di competenze atte ad accrescere dimestichezza con gli strumenti tecnologici nel rapporto con i pubblici uffici, prevedendo per la popolazione anziana percorsi specifici di conoscenza e strumenti di facilitazione, a fini inclusivi onde scongiurare nuove forme di disuguaglianza, nonché ad avviare campagne informative circa le innovazioni che dovessero intervenire nelle modalità di accesso ed erogazione dei servizi pubblici
9/2655/23. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 57 del provvedimento in titolo reca una norma di interpretazione autentica;

    si stabilisce infatti che, entro determinati limiti di trattamento economico, il conferimento a titolo oneroso degli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM è possibile anche in favore di soggetti collocati in quiescenza, senza che trovino applicazione le limitazioni previste per la generalità delle pubbliche amministrazioni, in cui rientrano gli istituti AFAM, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012;

    si sancisce, con effetto retroattivo, una deroga al divieto di conferire incarichi a persone collocate in quiescenza nei confronti del compenso del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dei predetti istituti;

    con la sentenza n. 73 del 2017, la Corte costituzionale ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni «che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore»; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore «non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata»;

    ad avviso dei firmatari, non v'è modo di far rientrare la norma in parola nei parametri fissati dalla Corte con la sentenza sopra richiamata;

    i firmatari hanno già stigmatizzato la medesima deroga alla disciplina vigente in termini di incarichi e compensi pubblici a soggetti in quiescenza, introdotta a beneficio del presidente e dei componenti del CNEL,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a rivedere la immotivata e irragionevole norma richiamata in premessa, alla luce delle considerazioni ivi svolte, e, con l'adozione di un successivo provvedimento, a volerla espungere.
9/2655/24. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento si incarica di provvedere alla riduzione di oneri, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari anche nell'accesso ai servizi pubblici e nel rapporto con i pubblici uffici da parte degli utenti;

    ad avviso dei firmatari, la semplificazione procedurale deve partire dall'obiettivo della effettiva, piena e reale attuazione del principio cosiddetto once only da parte delle amministrazioni pubbliche rispetto agli iter procedurali relativi alle istanze dei cittadini e delle imprese;

    un investimento specifico del PNRR originario aveva l'obiettivo di garantire l'attuazione del predetto principio, sostenendolo, in linea con l'obiettivo della riorganizzazione dell'amministrazione pubblica e della transizione digitale, attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa sull'intero territorio nazionale, l'interoperabilità e la condivisione di informazioni tra le pubbliche amministrazioni, affiancato, dunque, dal principio digital first, e volto a renderlo parte integrante e programma di performance della P.A.;

    è il secondo provvedimento, nell'arco di poche settimane, che le Camere esaminano in tema di semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese, ma anch'esso brilla per l'assenza della volontà, e della norma conseguente, nel dare piena ed effettiva attuazione al principio «once only»;

    il Capo I, del Titolo I, reca misure di semplificazione per le imprese, mentre il Titolo II reca misure di semplificazione in favore dei cittadini;

    l'articolo 46 introduce una misura di semplificazione che obbliga le amministrazioni, quando richiedono alle imprese di usare software per adempiere a obblighi amministrativi, a tener conto non solo dei tempi di esecuzione da parte delle imprese, ma anche dei tempi tecnici necessari allo sviluppo e al collaudo dei programmi informatici. Tale norma prevede altresì che le amministrazioni forniscano con adeguato anticipo specifiche, schemi e strumenti di prova, così da garantire scadenze realistiche e la qualità dei dati trasmessi,

impegna il Governo:

   ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, in linea con le finalità di semplificazione del provvedimento in esame, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, e in particolare quelle richiamate in premessa, con ulteriori misure utili, sotto il profilo legislativo e amministrativo, al fine di rendere integrati e interoperabili le banche dati nazionali e locali, onde sgravare i cittadini e le imprese dagli oneri burocratici relativi alla trasmissione di dati e dalle richieste inutili;

   ad informare la politica di semplificazione al servizio dei cittadini e delle imprese da parte del settore pubblico, nell'ottica dell'adozione di ogni misura e iniziativa utile volta a dare effettiva, piena e reale attuazione al principio «once only», onde prevedere che sia la pubblica amministrazione a far circolare le informazioni rese dagli utenti all'interno delle varie amministrazioni eliminando adempimenti non necessari e non chiedere agli utenti dati dei quali gli uffici pubblici siano già in possesso o possano reperire da altre amministrazioni.
9/2655/25. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento si incarica di provvedere alla riduzione di oneri, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari anche nell'accesso ai servizi pubblici e nel rapporto con i pubblici uffici da parte degli utenti;

    ad avviso dei firmatari, la semplificazione procedurale deve partire dall'obiettivo della effettiva, piena e reale attuazione del principio cosiddetto once only da parte delle amministrazioni pubbliche rispetto agli iter procedurali relativi alle istanze dei cittadini e delle imprese;

    un investimento specifico del PNRR originario aveva l'obiettivo di garantire l'attuazione del predetto principio, sostenendolo, in linea con l'obiettivo della riorganizzazione dell'amministrazione pubblica e della transizione digitale, attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa sull'intero territorio nazionale, l'interoperabilità e la condivisione di informazioni tra le pubbliche amministrazioni, affiancato, dunque, dal principio digital first, e volto a renderlo parte integrante e programma di performance della P.A.;

    il Capo I, del Titolo I, reca misure di semplificazione per le imprese, mentre il Titolo II reca misure di semplificazione in favore dei cittadini;

    l'articolo 46 introduce una misura di semplificazione che obbliga le amministrazioni, quando richiedono alle imprese di usare software per adempiere a obblighi amministrativi, a tener conto non solo dei tempi di esecuzione da parte delle imprese, ma anche dei tempi tecnici necessari allo sviluppo e al collaudo dei programmi informatici. Tale norma prevede altresì che le amministrazioni forniscano con adeguato anticipo specifiche, schemi e strumenti di prova, così da garantire scadenze realistiche e la qualità dei dati trasmessi,

impegna il Governo:

   ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, in linea con le finalità di semplificazione del provvedimento in esame, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, e in particolare quelle richiamate in premessa, con ulteriori misure utili, sotto il profilo legislativo e amministrativo, al fine di rendere integrati e interoperabili le banche dati nazionali e locali, onde sgravare i cittadini e le imprese dagli oneri burocratici relativi alla trasmissione di dati e dalle richieste inutili;

   ad informare la politica di semplificazione al servizio dei cittadini e delle imprese da parte del settore pubblico, nell'ottica dell'adozione di ogni misura e iniziativa utile volta a dare effettiva, piena e reale attuazione al principio «once only», onde prevedere che sia la pubblica amministrazione a far circolare le informazioni rese dagli utenti all'interno delle varie amministrazioni eliminando adempimenti non necessari e non chiedere agli utenti dati dei quali gli uffici pubblici siano già in possesso o possano reperire da altre amministrazioni.
9/2655/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    i firmatari stigmatizzano l'impianto della cosiddetta digitalizzazione asserita dal provvedimento in esame, titoli e rubriche roboanti a fronte di micro-correzioni, totale assenza di infrastrutture comuni, nessun piano di interoperabilità, nessun modello unico di accesso ai servizi, una digitalizzazione, che già i firmatari hanno avuto modo di dichiarare nel corso della discussione generale, che rappresenta la versione 2.0 del timbro cartaceo, che ha preso la vecchia burocrazia analogica e l'ha caricata su un server;

    è un grave errore, di metodo e di merito, confondere interventi di semplificazione con interventi volti ad introdurre procedure derogatorie o, peggio, di deregolamentazione, usare la «semplificazione» come pretesto per ridurre controlli;

    semplificazione e digitalizzazione dovrebbero perseguire altresì l'obiettivo comune di rendere il meno oneroso possibile il rapporto di cittadini e imprese con la pubblica amministrazione e, al contempo, agevolare la modernizzazione e l'innovazione della macchina amministrativa, in modo che la tecnologia, comunque, si ponga comunque al servizio, e accresca, la trasparenza, la legalità e l'efficienza,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad implementare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di digitalizzazione con la presentazione alle Camere, ai fini dell'acquisizione di un atto di indirizzo, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti, un Piano di livello nazionale, con il coinvolgimento degli enti territoriali, corredato delle risorse finanziarie necessarie e delle amministrazioni, enti ed organismi pubblici competenti chiamati alla sua esecuzione, che rechi le iniziative finalizzate alla realizzazione della cittadinanza digitale, alla creazione di infrastrutture, piattaforme e sportelli unici digitali nonché un modello unico di accesso ai servizi, assicurando l'integrazione e l'interoperabilità delle banche dati nazionali e locali, prevedendo facilitazioni e criteri di usabilità e accesso ai contenuti e ai servizi digitali sulla base delle condizioni fisiche, sensoriali e cognitive delle persone, mantenendo fermo il principio di proporzionalità degli oneri burocratici e il principio di trasparenza che deve informare l'azione dei pubblici uffici.
9/2655/26. Ferrara, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che

    semplificazione e digitalizzazione dovrebbero perseguire altresì l'obiettivo comune di rendere il meno oneroso possibile il rapporto di cittadini e imprese con la pubblica amministrazione e, al contempo, agevolare la modernizzazione e l'innovazione della macchina amministrativa, in modo che la tecnologia, comunque, si ponga comunque al servizio, e accresca, la trasparenza, la legalità e l'efficienza,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad implementare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di digitalizzazione con la presentazione alle Camere, ai fini dell'acquisizione di un atto di indirizzo, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti, un Piano di livello nazionale, con il coinvolgimento degli enti territoriali, corredato delle risorse finanziarie necessarie e delle amministrazioni, enti ed organismi pubblici competenti chiamati alla sua esecuzione, che rechi le iniziative finalizzate alla realizzazione della cittadinanza digitale, alla creazione di infrastrutture, piattaforme e sportelli unici digitali nonché un modello unico di accesso ai servizi, assicurando l'integrazione e l'interoperabilità delle banche dati nazionali e locali, prevedendo facilitazioni e criteri di usabilità e accesso ai contenuti e ai servizi digitali sulla base delle condizioni fisiche, sensoriali e cognitive delle persone, mantenendo fermo il principio di proporzionalità degli oneri burocratici e il principio di trasparenza che deve informare l'azione dei pubblici uffici.
9/2655/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferrara, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    semplificazione e digitalizzazione dovrebbero perseguire altresì l'obiettivo comune di rendere il meno oneroso possibile il rapporto di cittadini e imprese con la pubblica amministrazione e, al contempo, agevolare la modernizzazione e l'innovazione della macchina amministrativa, in modo che la tecnologia, comunque, si ponga comunque al servizio, e accresca, la trasparenza, la legalità e l'efficienza;

    il provvedimento in titolo non pare perseguire i predetti obiettivi, in quanto confonde interventi di semplificazione con interventi volti ad introdurre procedure derogatorie o, peggio, di deregolamentazione, e usa la «semplificazione» come pretesto per ridurre controlli,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

  ad implementare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di digitalizzazione con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad approntare un sistema unico di identità digitale, ampliandone le funzionalità e favorendone l'adozione presso tutti gli enti pubblici, a rafforzare i programmi di formazione e aggiornamento delle competenze digitali del personale pubblico, anche con riguardo all'intelligenza artificiale, onde incentivarne l'utilizzo, unitamente ai sistemi automatizzati, per velocizzare le attività amministrative e migliorare l'analisi dei dati, nel pieno rispetto del principio di trasparenza e della disciplina sulla protezione dei dati personali, nonché a monitorare lo stato di attuazione delle predette misure, riferendo alle Camere in ordine agli obiettivi raggiunti e alle eventuali criticità residue.
9/2655/27. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.


   La Camera,

   premesso che

    semplificazione e digitalizzazione dovrebbero perseguire altresì l'obiettivo comune di rendere il meno oneroso possibile il rapporto di cittadini e imprese con la pubblica amministrazione e, al contempo, agevolare la modernizzazione e l'innovazione della macchina amministrativa, in modo che la tecnologia, comunque, si ponga comunque al servizio, e accresca, la trasparenza, la legalità e l'efficienza,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

  ad implementare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di digitalizzazione con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad approntare un sistema unico di identità digitale, ampliandone le funzionalità e favorendone l'adozione presso tutti gli enti pubblici, a rafforzare i programmi di formazione e aggiornamento delle competenze digitali del personale pubblico, anche con riguardo all'intelligenza artificiale, onde incentivarne l'utilizzo, unitamente ai sistemi automatizzati, per velocizzare le attività amministrative e migliorare l'analisi dei dati, nel pieno rispetto del principio di trasparenza e della disciplina sulla protezione dei dati personali, nonché a monitorare lo stato di attuazione delle predette misure, riferendo alle Camere in ordine agli obiettivi raggiunti e alle eventuali criticità residue.
9/2655/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 45 del provvedimento in esame disciplina la notifica delle denunce e querele di furto dei veicoli tramite sistemi informatici, prevedendo in particolare che queste vengano notificate tramite collegamento telematico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale a sua volta provvede, conseguente, ad inserire un blocco informatico nell'Archivio Nazionale dei Veicoli;

    il blocco informatico produce effetti esclusivamente al fine di evitare eventuali trasferimenti di proprietà del veicolo da chi lo possiede in maniera fraudolenta;

    la nuova disposizione, tuttavia, nelle more della comunicazione della perdita del possesso, non impedisce che eventuali sanzioni del codice della strada commesse tramite il veicolo soggetto a blocco siano irrogate nei confronti dell'intestatario del veicolo, né lo esentano dal pagamento del bollo auto, in quanto a legislazione vigente, rimane necessaria la comunicazione al Pubblico registro automobilistico della suddetta perdita di possesso,

impegna il Governo

al fine di completare il percorso di semplificazione intrapreso con l'articolo 45, in occasione del primo provvedimento normativo utile, a valutare l'opportunità di prevedere le necessarie modifiche normative volte ad evitare, per tutta la durata del blocco informatico, mediante l'attivazione di specifiche funzionalità dei sistemi informatici delle Amministrazioni e degli enti competenti, che, nelle more della dichiarazione di perdita di possesso, qualora non effettuata contestualmente alla denuncia di furto, siano irrogate sanzioni per violazioni del codice della strada ovvero sia richiesto il pagamento della tassa automobilistica nei confronti dell'intestatario del veicolo soggetto a tale blocco a seguito della denuncia di furto.
9/2655/28. Paolo Emilio Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento interviene in materia di semplificazione e razionalizzazione di procedimenti amministrativi e giuridici;

    il personale della navigazione interna per ottenere i titoli abilitativi relativi ai compiti di coperta deve avere tra i requisiti fisici quello della vista pari a 10/10 senza possibili correzioni;

    tale requisito appare anacronistico, sia per i progressi diagnostici e terapeutici intervenuti nel corso degli anni, sia perché tale disposizione per il personale che opera in acque marittime è stata successivamente superata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 30 aprile 2010 che stabilisce che il personale impiegato nelle aree marittime e portuali deve possedere idoneità fisica, compreso il requisito visivo, necessario per garantire sicurezza delle operazioni e conformità al Codice della Navigazione;

    il permanere di tale disparità di trattamento incide sull'iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione intera e in particolare, nella ricerca di personale specifico (ad esempio, nel caso di Venezia, per addetti al trasporto merce e al trasporto pubblico);

    il Capo III reca misure di semplificazione in materia di navigazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure previste dal Capo richiamato in premessa con ulteriori iniziative normative volte a prevedere una modifica della disciplina relativa al requisito fisico della vista per ottenere i titoli abilitativi relativi ai compiti di coperta del personale della navigazione interna.
9/2655/29. Boscaini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia presenta un grave fenomeno di cosiddetta «fuga di cervelli» e, secondo i più recenti dati diffusi da ISTAT, nel biennio 2023-2024 gli espatri dei cittadini italiani hanno raggiunto complessivamente circa 270.000 unità, mentre al 31 dicembre 2024 i cittadini italiani residenti all'estero risultano pari a circa 6,4 milioni;

    il Rapporto «Italiani nel mondo 2025» della Fondazione Migrantes segnala che nel solo 2024 si sono iscritti all'AIRE per la motivazione «espatrio» 123.376 cittadini italiani, che si sommano all'1,6 milioni di cittadini espatriati in poco meno di vent'anni, con un saldo negativo generale di oltre 800 mila cittadini;

    l'Italia non riesce a favorire il rientro stabile dei lavoratori altamente qualificati che si sono formati all'estero né ad attrarre in misura adeguata talenti stranieri. Tra le diverse criticità segnalate che non rendono attrattivo il nostro Paese, vi è anche la complessità delle procedure di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti fuori dal territorio nazionale, caratterizzate da regole frammentate tra i diversi atenei, costi elevati e tempistiche spesso eccessivamente lunghe, che rendono difficoltoso per lavoratori con titoli ottenuti all'estero conseguirne il pieno riconoscimento ai fini accademici e professionali;

    a riprova di tali criticità, l'onorevole prima firmataria del presente ordine del giorno ha raccolto numerosissime esperienze e testimonianze di connazionali e di professionisti stranieri che hanno segnalato, in modo convergente, problemi legati alla mancanza di informazioni chiare, alla frammentazione delle procedure, ai costi e ai tempi necessari per ottenere il riconoscimento dei titoli di studio;

    l'articolo 54 del provvedimento in esame interviene sulla procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti universitari, anche prevedendo la pubblicazione di questi ultimi nei siti internet istituzionali delle università, con l'obiettivo di semplificare e rendere più trasparente l'azione amministrativa in ambito accademico;

    le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri costituisce un passaggio decisivo per l'accesso al mercato del lavoro nazionale di lavoratori altamente qualificati, sia italiani che stranieri, che hanno conseguito percorsi formativi fuori dal territorio nazionale;

    risulta pertanto essenziale che tali procedure siano improntate a criteri di semplificazione, digitalizzazione, trasparenza, chiarezza delle informazioni rese agli interessati e omogeneità sul territorio nazionale, al fine di ridurre oneri e incertezze a carico delle persone e delle amministrazioni;

    risulta opportuno promuovere l'adozione, da parte delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria e degli ITS Academy, di procedure digitali per la presentazione degli atti e la gestione delle istanze di riconoscimento dei titoli di studio stranieri. È altresì necessario che i citati istituti rendano facilmente accessibili, in una sezione dedicata dei rispettivi siti istituzionali, anche in lingua inglese, informazioni chiare e aggiornate sulle procedure di riconoscimento, includendo almeno: i requisiti richiesti, la documentazione necessaria, eventuali modelli da utilizzare, i criteri essenziali di valutazione, i termini procedimentali, nonché i contributi e gli oneri dovuti;

    un ruolo di coordinamento e orientamento a livello nazionale può essere utilmente svolto dal Ministero dell'università e della ricerca, attraverso la realizzazione e il costante aggiornamento di una pagina web dedicata che consenta di ricercare, per ciascuna Università, Istituto di istruzione universitaria e ITS Academy, le relative procedure di riconoscimento, con rinvio diretto alle sezioni dei siti istituzionali e indicazione dei principali elementi informativi;

    è opportuno, inoltre, garantire tempi certi e rapidi per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento, anche attraverso la riduzione del termine massimo per l'adozione del provvedimento conclusivo e la puntuale disciplina della fase di verifica della completezza dell'istanza, con obbligo per l'amministrazione di richiedere tempestivamente eventuali integrazioni e di comunicare gli esiti del procedimento in via digitale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, anche in coerenza con le finalità di semplificazione e digitalizzazione di cui all'articolo 54 del disegno di legge in esame, iniziative normative e regolamentari di competenza, volte a una revisione organica delle procedure per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri, al fine di:

  prevedere che le Università, gli Istituti di istruzione universitaria e gli ITS Academy adottino procedure digitali per la presentazione degli atti e per la gestione delle istanze di riconoscimento dei titoli di studio stranieri;

  stabilire l'obbligo, per le Università, gli Istituti di istruzione universitaria e gli ITS Academy, di pubblicare in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, anche in lingua inglese, informazioni chiare e aggiornate sulle procedure di riconoscimento, includendo almeno i requisiti e la documentazione necessari, gli eventuali modelli da utilizzare, i criteri essenziali di valutazione, i termini di tempistica procedimentale, i contributi e gli oneri dovuti;

  prevedere che il Ministero dell'università e della ricerca realizzi e mantenga una pagina web dedicata che consenta di ricercare, per ciascuna Università, Istituto di istruzione universitaria e ITS Academy, la procedura di riconoscimento dei cicli e periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, con rinvio diretto alle relative sezioni dei siti istituzionali e con indicazione dei principali elementi informativi, assicurandone l'aggiornamento periodico anche sulla base delle comunicazioni degli atenei e degli ITS Academy;

  ridurre il termine massimo per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 148, prevedendo in particolare che essi si concludano, di regola, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza completa, così da garantire maggiore certezza dei tempi a studenti e lavoratori interessati;

  disciplinare in modo puntuale la verifica di completezza delle domande di riconoscimento, prevedendo che, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione procedente accerti la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda un'integrazione, indicando in modo specifico gli elementi mancanti o incompleti, con sospensione del termine procedimentale e ripresa della sua decorrenza dalla presentazione dell'integrazione, da effettuarsi entro quindici giorni dalla richiesta;

  prevedere che il provvedimento conclusivo dei procedimenti di riconoscimento dei titoli di studio stranieri sia formato e comunicato in via digitale, in coerenza con i principi di semplificazione, efficienza amministrativa e trasformazione digitale della pubblica amministrazione.
9/2655/30. D'Alessio, Pastorella.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, anche in coerenza con le finalità di semplificazione e digitalizzazione, iniziative volte ad una disciplina unitaria e omogenea per facilitare il riconoscimento dei titoli di studio stranieri.
9/2655/30. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13 del provvedimento in esame reca disposizioni di «Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti a obblighi di servizio e non programmati», prevedendo che, tali servizi, da svolgere in ambito regionale o locale, siano esercitati in regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato, subordinatamente al rilascio di un titolo abilitativo da parte dell'amministrazione competente, nel rispetto delle normative regionali vigenti;

    la disciplina di cui al citato articolo 13, incidendo sull'accesso al mercato e sulle condizioni di esercizio di servizi di trasporto pubblico di linea in ambito regionale e locale, si inserisce in un più ampio contesto di riorganizzazione e modernizzazione del settore dei trasporti, anche alla luce dei processi di digitalizzazione e di diffusione di nuove tecnologie applicate alla mobilità;

    lo sviluppo di veicoli dotati di tecnologie di guida autonoma e, più in generale, di sistemi avanzati di ausilio alla guida (ADAS) sta aprendo prospettive innovative nel campo della mobilità, rendendo possibili nuovi modelli di servizio di trasporto pubblico locale, sia di linea sia non di linea, potenzialmente in grado di migliorare l'efficienza, l'accessibilità e la sicurezza dei trasporti;

    l'utilizzo di veicoli con tecnologie di guida autonoma, inserito in un quadro regolatorio chiaro e in rigorosi standard di sicurezza, può contribuire a integrare e rafforzare l'offerta di trasporto pubblico locale, anche in fasce orarie o in aree territoriali oggi meno servite, nonché a sviluppare servizi innovativi di mobilità condivisa e su richiesta;

    in tale prospettiva, risulta opportuno che i processi di semplificazione e liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale di linea, perseguiti dall'articolo 13 del disegno di legge in esame, siano accompagnati da iniziative volte a favorire lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione di servizi innovativi che utilizzino veicoli con tecnologie di guida autonoma, anche attraverso specifici strumenti di programmazione, indirizzo e coordinamento,

impegna il Governo

ad accompagnare l'intervento recato dall'articolo 13 del provvedimento in esame, adottando, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, iniziative normative, regolamentari e di indirizzo finalizzate a favorire e sostenere lo sviluppo, anche in forma sperimentale, di servizi innovativi di trasporto pubblico locale di linea e non di linea che prevedano l'utilizzo di veicoli dotati di tecnologie di guida autonoma.
9/2655/31. Benzoni, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate alla semplificazione e alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, includendo, al Titolo II, Capo I, «Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini»;

    ad oggi, le procedure relative alle domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all'estero non rispondono a criteri di semplificazione e digitalizzazione dei processi;

    tuttavia, alla luce dell'evoluzione tecnologica e della crescente diffusione di strumenti di identificazione digitale sicuri e interoperabili, la progressiva digitalizzazione dei procedimenti amministrativi rappresenta un obiettivo imprescindibile per migliorare l'efficienza, la trasparenza e l'accessibilità dei servizi offerti ai cittadini, in coerenza con i princìpi del decreto legislativo n. 82 del 2005 e con l'Agenda digitale europea;

    inoltre, per le comunità italiane all'estero la procedura ancora non aggiornata, né semplice o digitalmente agile, comporta notevoli difficoltà e oneri, dovute alla distanza dagli uffici consolari, ai costi di spedizione, alla complessità nel reperimento di documenti originali e ai tempi di trasmissione e verifica, che in taluni casi costringono i richiedenti a rientrare temporaneamente in Italia per completare la documentazione;

    sarebbe pertanto opportuno favorire un approccio graduale e programmato alla digitalizzazione delle procedure relative alle domande di cittadinanza, in modo da coniugare le esigenze di sicurezza e autenticità con quelle di modernizzazione e semplificazione amministrativa;

    peraltro, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'eventuale incapacità della Farnesina a garantire la sicurezza della gestione delle pratiche in formato elettronico non può certamente rappresentare una valida ragione per porre a solo carico dei richiedenti i costi – anche di spedizione – relativi alle domande di cittadinanza. È ingiusto che un aspirante cittadino – oltre a dover corrispondere il non esiguo contributo amministrativo richiesto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, pari a 250 euro – debba sostenere anche l'ulteriore onere legato ai servizi di spedizione,

impegna il Governo

a completare il quadro degli interventi per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti recato dal provvedimento in esame, attivandosi affinché sia introdotta la possibilità di trasmettere in via digitale le domande di cittadinanza e la relativa documentazione, assicurando lo sviluppo di sistemi informatici sicuri e conformi agli standard europei di protezione dei dati, garantendo la piena interoperabilità con le piattaforme del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di semplificare le procedure e agevolare l'accesso ai servizi per i cittadini italiani residenti all'estero, e prevedendo che i costi a carico degli utenti per le spese di spedizione della documentazione siano fissi e il più possibile contenuti.
9/2655/32. Pastorella, Onori.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina della professione di guida alpina, modificando la legge 2 gennaio 1989, n. 6, anche con riferimento alla formazione e all'aggiornamento delle diverse figure professionali (guide alpine, accompagnatori di media montagna, guide vulcanologiche), al fine di adeguare l'ordinamento alla crescente domanda di servizi turistici in ambiente montano e di rafforzare la sicurezza degli utenti;

    secondo le più recenti elaborazioni sul turismo naturalistico condotte dall'Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), nel 2023 le località montane italiane hanno registrato oltre 141 milioni di presenze turistiche, pari a circa il 16,6 per cento del totale nazionale, generando una spesa stimata intorno a 13 miliardi di euro, con un ruolo sempre più rilevante delle attività outdoor e dell'escursionismo;

    in base ai dati Istat sulla capacità ricettiva, l'offerta complessiva nelle località turistiche montane in Italia ha superato i 500.000 posti letto già nel 2021, con un incremento di quasi il 9 per cento rispetto al 2015 e una crescita significativa della ricettività in rifugi e strutture extra-alberghiere, segnale di un consolidamento strutturale del turismo di montagna;

    più recentemente, le rilevazioni Istat sull'andamento dei flussi turistici indicano che, nel secondo trimestre del 2025, i comuni montani hanno fatto registrare un aumento delle presenze turistiche di circa il 12 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, evidenziando una dinamica particolarmente vivace di questo segmento;

    risulta pertanto evidente come il turismo montano – sia invernale che estivo – rappresenti un comparto in crescita e strategico, che interessa non solo le località servite da impianti di risalita, ma anche e sempre più sentieri escursionistici, itinerari di sci alpinismo, aree naturali e territori meno strutturati dal punto di vista impiantistico, nei quali tuttavia si concentrano flussi significativi di visitatori;

    è auspicabile che le risorse pubbliche destinate al comparto turistico di montagna siano programmate e indirizzate tenendo conto, per quanto possibile, dei flussi effettivi di presenza e di utilizzo dei territori, così da sostenere in via prioritaria le aree, le valli e i percorsi in cui il carico turistico è più consistente e in cui maggiori sono le esigenze di manutenzione, sicurezza e gestione del territorio;

    molte delle attività turistiche montane, in particolare l'escursionismo, lo sci alpinismo e la fruizione di percorsi e sentieri che non prevedono il pagamento di biglietti o l'accesso attraverso impianti di risalita, non generano dati diretti di conteggio degli utenti paragonabili a quelli delle infrastrutture a tariffazione, con la conseguenza che una parte rilevante dei flussi non è intercettata dalle rilevazioni ordinarie;

    gli strumenti della trasformazione digitale – quali applicazioni dedicate, sistemi di monitoraggio dei passaggi sui sentieri, analisi di dati aggregati e anonimizzati, piattaforme informative interoperabili – possono consentire una migliore conoscenza dei flussi turistici montani anche in aree prive di impianti di risalita o bigliettazione, supportando la programmazione degli interventi e l'allocazione delle risorse nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

    un adeguato monitoraggio digitale dei flussi può costituire un importante strumento di supporto per gli enti locali, per il Club Alpino Italiano (CAI) e per gli altri soggetti che contribuiscono alla gestione, manutenzione e sicurezza di sentieri, itinerari di sci alpinismo e aree montane, facilitando la pianificazione degli interventi manutentivi, la prevenzione dei rischi e la gestione sostenibile del carico turistico;

    analoghe esigenze si pongono con riferimento ai numerosi «cammini» presenti sul territorio nazionale – di natura storica, culturale, religiosa o naturalistica – per i quali la disponibilità di dati affidabili sui flussi di percorrenza può agevolare la programmazione delle risorse, il sostegno alle comunità locali e la preservazione dei percorsi,

impegna il Governo:

al fine di inserire pienamente l'intervento recato dall'articolo 13 nel contesto del ruolo sempre più rilevante delle attività outdoor e dell'escursionismo nel turismo montano:

  a valutare l'opportunità di promuovere, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome e in raccordo con gli enti locali e il Club Alpino Italiano, l'utilizzo di strumenti digitali di raccolta e analisi dei dati, anche attraverso piattaforme interoperabili e dati aggregati e anonimizzati, per il monitoraggio dei flussi turistici in ambiente montano, con particolare riferimento alle aree e alle attrazioni non servite da impianti di risalita, quali sentieri, percorsi escursionistici e zone di sci alpinismo, allo scopo di ottimizzare l'indirizzo e l'uso delle risorse destinate al comparto turistico di montagna e di agevolare l'attività di programmazione degli enti territoriali e delle strutture del CAI;

  a favorire, anche mediante iniziative di coordinamento e linee guida condivise, la messa a disposizione degli enti locali, del CAI e dei soggetti competenti di dati e indicatori relativi ai flussi turistici montani così raccolti, in forma aggregata e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, al fine di supportare le decisioni in materia di manutenzione dei sentieri, sicurezza degli utenti, gestione dei rischi e tutela ambientale;

  a valutare la possibilità di estendere, in coerenza con le predette finalità, l'utilizzo di strumenti di monitoraggio digitale ai principali cammini e itinerari escursionistici presenti sul territorio nazionale, così da migliorare la conoscenza dei relativi flussi di percorrenza, orientare in modo più efficace l'uso delle risorse disponibili e agevolare gli enti gestori, le amministrazioni locali e le associazioni impegnate nella manutenzione, valorizzazione e preservazione dei cammini.
9/2655/33. Ruffino, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina della professione di guida alpina, modificando la legge 2 gennaio 1989, n. 6, anche con riferimento alla formazione e all'aggiornamento delle diverse figure professionali (guide alpine, accompagnatori di media montagna, guide vulcanologiche), al fine di adeguare l'ordinamento alla crescente domanda di servizi turistici in ambiente montano e di rafforzare la sicurezza degli utenti;

    secondo le più recenti elaborazioni sul turismo naturalistico condotte dall'Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), nel 2023 le località montane italiane hanno registrato oltre 141 milioni di presenze turistiche, pari a circa il 16,6 per cento del totale nazionale, generando una spesa stimata intorno a 13 miliardi di euro, con un ruolo sempre più rilevante delle attività outdoor e dell'escursionismo;

    in base ai dati Istat sulla capacità ricettiva, l'offerta complessiva nelle località turistiche montane in Italia ha superato i 500.000 posti letto già nel 2021, con un incremento di quasi il 9 per cento rispetto al 2015 e una crescita significativa della ricettività in rifugi e strutture extra-alberghiere, segnale di un consolidamento strutturale del turismo di montagna;

    più recentemente, le rilevazioni Istat sull'andamento dei flussi turistici indicano che, nel secondo trimestre del 2025, i comuni montani hanno fatto registrare un aumento delle presenze turistiche di circa il 12 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, evidenziando una dinamica particolarmente vivace di questo segmento;

    risulta pertanto evidente come il turismo montano – sia invernale che estivo – rappresenti un comparto in crescita e strategico, che interessa non solo le località servite da impianti di risalita, ma anche e sempre più sentieri escursionistici, itinerari di sci alpinismo, aree naturali e territori meno strutturati dal punto di vista impiantistico, nei quali tuttavia si concentrano flussi significativi di visitatori;

    molte delle attività turistiche montane, in particolare l'escursionismo, lo sci alpinismo e la fruizione di percorsi e sentieri che non prevedono il pagamento di biglietti o l'accesso attraverso impianti di risalita, non generano dati diretti di conteggio degli utenti paragonabili a quelli delle infrastrutture a tariffazione, con la conseguenza che una parte rilevante dei flussi non è intercettata dalle rilevazioni ordinarie;

    gli strumenti della trasformazione digitale – quali applicazioni dedicate, sistemi di monitoraggio dei passaggi sui sentieri, analisi di dati aggregati e anonimizzati, piattaforme informative interoperabili – possono consentire una migliore conoscenza dei flussi turistici montani anche in aree prive di impianti di risalita o bigliettazione, supportando la programmazione degli interventi e l'allocazione delle risorse nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

    un adeguato monitoraggio digitale dei flussi può costituire un importante strumento di supporto per gli enti locali, per il Club Alpino Italiano (CAI) e per gli altri soggetti che contribuiscono alla gestione, manutenzione e sicurezza di sentieri, itinerari di sci alpinismo e aree montane, facilitando la pianificazione degli interventi manutentivi, la prevenzione dei rischi e la gestione sostenibile del carico turistico;

    analoghe esigenze si pongono con riferimento ai numerosi «cammini» presenti sul territorio nazionale – di natura storica, culturale, religiosa o naturalistica – per i quali la disponibilità di dati affidabili sui flussi di percorrenza può agevolare la programmazione delle risorse, il sostegno alle comunità locali e la preservazione dei percorsi,

impegna il Governo:

al fine di inserire pienamente l'intervento recato dall'articolo 13 nel contesto del ruolo sempre più rilevante delle attività outdoor e dell'escursionismo nel turismo montano:

  a valutare l'opportunità di promuovere, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome e in raccordo con gli enti locali e il Club Alpino Italiano, l'utilizzo di strumenti digitali di raccolta e analisi dei dati, anche attraverso piattaforme interoperabili e dati aggregati e anonimizzati, per il monitoraggio dei flussi turistici in ambiente montano, con particolare riferimento alle aree e alle attrazioni non servite da impianti di risalita, quali sentieri, percorsi escursionistici e zone di sci alpinismo, allo scopo di ottimizzare l'indirizzo e l'uso delle risorse destinate al comparto turistico di montagna e di agevolare l'attività di programmazione degli enti territoriali e delle strutture del CAI;

  a favorire, anche mediante iniziative di coordinamento e linee guida condivise, la messa a disposizione degli enti locali, del CAI e dei soggetti competenti di dati e indicatori relativi ai flussi turistici montani così raccolti, in forma aggregata e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, al fine di supportare le decisioni in materia di manutenzione dei sentieri, sicurezza degli utenti, gestione dei rischi e tutela ambientale;

  a valutare la possibilità di estendere, in coerenza con le predette finalità, l'utilizzo di strumenti di monitoraggio digitale ai principali cammini e itinerari escursionistici presenti sul territorio nazionale, così da migliorare la conoscenza dei relativi flussi di percorrenza, orientare in modo più efficace l'uso delle risorse disponibili e agevolare gli enti gestori, le amministrazioni locali e le associazioni impegnate nella manutenzione, valorizzazione e preservazione dei cammini.
9/2655/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'abbandono scolastico e la dispersione implicita rappresentano una delle principali emergenze educative e sociali del Paese. Secondo i dati Eurostat 2024, il tasso di abbandono scolastico precoce in Italia si attesta al 12,7 per cento, a fronte di una media europea del 9,5 per cento, con forti divari territoriali: si supera il 16 per cento nelle regioni del Mezzogiorno, mentre alcune aree del Nord si collocano intorno al 9 per cento. La dispersione implicita, cioè l'insufficiente acquisizione delle competenze di base pur in presenza del titolo di studio, riguarda circa uno studente su quattro (dati INVALSI 2023). Tali fenomeni colpiscono in modo particolare gli studenti provenienti da contesti socio-economici fragili e costituiscono una delle principali cause di disuguaglianza e di esclusione sociale;

    il costante monitoraggio dei dati relativi alla frequenza scolastica, alle assenze prolungate e ai percorsi di transizione tra istruzione, formazione e lavoro costituisce uno strumento indispensabile per individuare precocemente i casi a rischio e consentire interventi mirati, nonché per orientare le politiche pubbliche e l'allocazione delle risorse;

    il disegno di legge in esame, pur ispirato alla lodevole finalità di semplificare gli adempimenti amministrativi e digitalizzare i procedimenti, prevede, all'articolo 72, comma 1, lettera e), modifiche che, in assenza di adeguate garanzie di controllo, potrebbero limitare la raccolta e la trasmissione dei dati relativi alla frequenza scolastica e alla dispersione, riducendo l'efficacia delle politiche di prevenzione e contrasto del fenomeno;

    il rispetto del diritto all'istruzione, sancito dall'articolo 34 della Costituzione, e l'impegno dell'Italia al raggiungimento dell'obiettivo europeo di riduzione del tasso di abbandono scolastico sotto il 9 per cento entro il 2030, richiedono, al contrario, un rafforzamento dei sistemi di rilevazione e dell'interoperabilità dei dati tra scuole, enti locali e amministrazioni centrali;

    la raccolta dei dati, se adeguatamente automatizzata e integrata nei sistemi informativi esistenti, non comporta aggravio per le istituzioni scolastiche ma rappresenta un presidio di equità e di trasparenza, utile a orientare le politiche pubbliche e la programmazione territoriale,

impegna il Governo:

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dall'articolo 72, comma 1, lettera e) del provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza volte a:

  garantire la piena continuità e la qualità del monitoraggio dei dati relativi alla dispersione e all'abbandono scolastico;

  mantenere l'obbligo di trasmissione periodica dei dati da parte delle istituzioni scolastiche e a favorire la loro automatizzazione attraverso piattaforme digitali interoperabili tra Ministero dell'istruzione e del merito, regioni ed enti locali;

  definire indicatori nazionali omogenei per la valutazione delle politiche di contrasto alla dispersione e per la pubblicazione periodica dei risultati, anche in ottemperanza agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

  prevedere misure di supporto tecnico e formativo per le istituzioni scolastiche, affinché gli adempimenti relativi alla raccolta dei dati non gravino sul personale amministrativo ma siano integrati nei sistemi digitali di gestione scolastica;

  promuovere, d'intesa con le regioni e con gli enti locali, iniziative di reinserimento formativo per i giovani che hanno abbandonato precocemente i percorsi di istruzione e formazione.
9/2655/34. Grippo, Pastorella.


   La Camera

impegna il Governo

a proseguire l'attività di monitoraggio e le iniziative intraprese di contrasto alla dispersione scolastica.
9/2655/34. (Testo modificato nel corso della seduta)Grippo, Pastorella.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Dati relativi ai casi di ingiusta detenzione con riferimento all'anno 2025 – 3-02338

   ENRICO COSTA e CALDERONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   dal 1992 al 31 dicembre 2024 si sono registrati in Italia 31.727 casi di ingiusta detenzione riconosciuta e sono stati spesi dallo Stato 901 milioni di euro per risarcire le persone interessate;

   a questi casi vanno aggiunti quelli di coloro che hanno subito ingiusta detenzione e non hanno ottenuto risarcimento oppure non hanno presentato la domanda;

   complessivamente, pertanto, si può concludere che circa 100 mila persone dal 1992 ad oggi abbiano perso ingiustamente la libertà;

   oltre a questi casi, inoltre, va considerato che moltissime persone hanno subito processi che non dovevano essere celebrati, perché, fin dall'inizio, era chiara la loro innocenza: il processo per un innocente è una pena e reca una ferita che neanche l'assoluzione rimargina;

   è fondamentale un monitoraggio dei casi di ingiusta detenzione al fine di tenere accesi i riflettori su queste enormi criticità del sistema, che, troppo spesso, vengono liquidate come danni collaterali fisiologici –:

   quanti siano, ad oggi, i casi di ingiusta detenzione per i quali è stata riconosciuta la riparazione nel corso del 2025, quale sia l'ammontare complessivo delle somme liquidate, nonché quanti siano i provvedimenti di rigetto, con eventuale ripartizione per ciascuna corte d'appello.
(3-02338)


Iniziative di competenza in relazione alla nota vicenda dei minori appartenenti ad una famiglia che vive in un bosco in provincia di Chieti – 3-02339

   LATINI, SASSO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   desta importanti interrogativi il caso della famiglia anglo-australiana che vive nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, i cui tre bambini sono stati allontanati con ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ne ha disposto il collocamento in una comunità educativa per un periodo di osservazione;

   il provvedimento giudiziario nasce da un percorso iniziato nel 2024, dopo il ricovero dei bambini per un'intossicazione da funghi e un controllo dei carabinieri nella casa nel bosco. La magistratura ha ritenuto necessaria la sospensione della responsabilità genitoriale, il collocamento dei bambini in una struttura protetta e la nomina di un tutore provvisorio per garantire la loro tutela;

   a parere degli interroganti questa scelta del tribunale di separare una famiglia con bimbi piccoli appare altamente lesiva, anche in considerazione del fatto che la coppia ha sempre ribadito che la loro scelta non era nata da negligenza, ma dal desiderio di vivere a contatto con la natura, tutelando il legame con i figli e con gli animali. A questi genitori, la procura dei minori aveva già chiesto la sospensione della responsabilità genitoriale e l'affidamento temporaneo dei tre bambini, parlando di «grave pregiudizio» per la loro crescita, ma loro non avevano mai accettato la decisione, difendendo la propria scelta di «liberarsi dalla tossicità della vita moderna»;

   si legge nel testo del provvedimento adottato dal tribunale per i minorenni dell'Aquila, «non sussiste il pericolo di lesione del diritto dei minori all'istruzione, ma quello del diritto alla vita di relazione», articolo 2 della Costituzione, «produttiva di gravi conseguenze psichiche ed educative a carico del minore». Secondo il tribunale «la deprivazione del confronto fra pari in età da scuola elementare può avere effetti significativi sullo sviluppo del bambino, che si manifestano sia in ambito scolastico che non scolastico»;

   la scelta da parte del tribunale di affidare i minori ad una comunità, benché non ci fossero notizie di maltrattamenti nei loro confronti, richiede assoluta chiarezza, specialmente in un Paese in cui si sentono invece raramente casi di bimbi tolti alle famiglie in contesti di illegalità, come i campi rom, dove i minori vivono in condizioni inenarrabili –:

   quali urgenti iniziative di competenza, anche di carattere ispettivo, abbia già adottato o intenda celermente adottare per fare chiarezza sulla vicenda di cui in premessa.
(3-02339)


Iniziative di competenza per un monitoraggio statistico in ordine all'applicazione delle misure cautelari personali – 3-02340

   LUPI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 13 della Costituzione sancisce l'inviolabilità della libertà personale e subordina ogni restrizione alla motivazione dell'autorità giudiziaria nei casi e modi previsti dalla legge. L'articolo 24 garantisce, inoltre, il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento;

   secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa in data 22 novembre 2025, la procura della Repubblica di Catania, nell'ambito di una vasta indagine su traffici illeciti di reperti archeologici, ha iscritto 74 indagati e richiesto misure cautelari nei confronti di 55 soggetti, di cui 12 in custodia in carcere, 35 agli arresti domiciliari e 8 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con interrogatori fissati tra il 25 e il 29 novembre 2025;

   la legge 9 agosto 2024, n. 114, all'articolo 2, ha introdotto nell'articolo 291 del codice di procedura penale l'interrogatorio preventivo davanti al giudice per le indagini preliminari quale passaggio antecedente alla decisione sulla richiesta di misura cautelare, prevedendo contestualmente l'accesso anticipato agli atti posti a fondamento della richiesta cautelare;

   la Relazione al Parlamento sulle misure cautelari personali 2024 del Dipartimento per gli affari di giustizia, aggiornata al mese di gennaio 2025, segnala 94.168 misure cautelari coercitive emesse nell'anno precedente, di cui il 56 per cento di natura detentiva, con un incremento del 15-16 per cento rispetto al 2023, e 26,9 milioni di euro liquidati per ingiusta detenzione;

   ad oggi non risultano disponibili dati sistematici sul rapporto tra richieste dei pubblici ministeri e decisioni dei giudici delle indagini preliminari, né sulla distribuzione territoriale delle tipologie di misure applicate –:

   se non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza volte a predisporre un monitoraggio disaggregato sull'applicazione delle misure cautelari personali, incluse quelle regolate dall'articolo 2 della legge 9 agosto 2024, n. 114, evidenziando i dati sulle richieste delle procure della Repubblica e sulle correlative decisioni dei giudici delle indagini preliminari, sulle misure detentive, al fine di preservare la piena tutela delle garanzie costituzionali in materia di libertà personale e diritto di difesa.
(3-02340)


Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a scongiurare ingiuste detenzioni che ledono il principio di non colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, anche alla luce della vicenda giudiziaria relativa all'omicidio di Lida Taffi Pamio – 3-02341

   DORI e ZANELLA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 20 dicembre 2012 Lida Taffi Pamio viene trovata morta nel suo appartamento a Mestre;

   per l'omicidio viene condannata a 25 anni di reclusione la dirimpettaia della vittima, Monica Busetto, da sempre dichiaratasi innocente;

   nel 2015, Susanna Lazzarini, durante un interrogatorio in un procedimento penale avviato per un differente omicidio, confessa anche l'omicidio della Pamio;

   Lazzarini, tuttavia, dopo aver dichiarato in tre interrogatori e in due colloqui con i familiari oggetto d'intercettazione ambientale, di aver agito da sola nell'omicidio di Pamio, improvvisamente cambia versione, accusando Busetto di concorso nel reato;

   la prova «regina» sulla quale si fonderebbe la condanna di Busetto sarebbe una catenina, ritenuta appartenere alla vittima, ritrovata nel portagioie della Busetto. Tale reperto sarebbe stato considerato decisivo poiché sarebbero state rilevate tracce minime di dna compatibili con quelle della vittima;

   tuttavia, come evidenziato da Andreetta nel programma «Le Iene», le circostanze di repertazione e le modalità analitiche di laboratorio risultano fortemente controverse, potendosi concludere con certezza che nelle analisi si sia verificata una contaminazione ambientale, che risulterebbe evidente anche dagli orari riportati negli atti;

   secondo i periti interpellati da «Le Iene» la collana rinvenuta non è la stessa;

   il 3 marzo 2016 il Ministro interrogato, all'epoca procuratore aggiunto a Venezia, rispose al giornalista Pittarello di 7gold: «questa confessione nulla toglie all'impianto probatorio che aveva indotto la corte d'assise ad applicare alla signora Busetto una pena molto grave». L'impianto probatorio sarebbe la predetta collanina: conseguentemente, la mancata coincidenza tra i due monili minerebbe la solidità del principale elemento probatorio alla base della condanna;

   in sede di richiesta di revisione della condanna, la corte d'appello di Trento nel marzo 2024 avrebbe rigettato l'istanza sulla base dell'assunto, errato, che la Lazzarini nel suo primo interrogatorio, e quindi quello ritenuto più attendibile per vicinanza all'evento, avrebbe dichiarato la complicità della Busetto. In realtà nei primi tre interrogatori, e quindi quelli più vicini in ordine di tempo al delitto, la Lazzarini affermò di aver agito da sola;

   ad oggi sono 12 anni che la Busetto è in stato di detenzione –:

   se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa, quali accertamenti di competenza intenda porre in essere con riferimento al caso esposto e quali iniziative di natura normativa intenda mettere in campo per scongiurare ingiuste detenzioni che ledono il principio di non colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
(3-02341)


Elementi in relazione alla vicenda dell'attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci – 3-02342

   BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, VARCHI, BUONGUERRIERI, DONDI, LA SALANDRA, MASCHIO, PALOMBI, PELLICINI, PULCIANI e VINCI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nella notte del 17 ottobre 2025 un ordigno rudimentale è esploso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione «Report», su Rai 3;

   nonostante il congegno esplosivo, come appreso da fonti di stampa, fosse di semplice fattura e realizzato con materiali facilmente reperibili e accessibili a chiunque e pur in mancanza di elementi concreti per risalire all'autore, l'attentato è stato sin da subito collegato all'attività professionale di Ranucci e interpretato come un chiaro segnale intimidatorio contro la libertà di stampa, escludendo a priori altre possibili matrici;

   in data 20 ottobre 2025, nel corso di un intervento al congresso del Partito socialista europeo, la segretaria del principale partito di opposizione, Elly Schlein, ha posto in diretta relazione l'attentato subito dal giornalista con il Governo Meloni, affermando che «la libertà e la democrazia sono a rischio quando l'estrema destra è al Governo»;

   il 4 novembre 2025, nel corso di un'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, anche il senatore del MoVimento 5 Stelle Scarpinato, rivolgendo domande pretestuose allo stesso giornalista, ha insinuato un possibile collegamento tra l'attentato e il Governo, arrivando persino ad ipotizzare nella persona del Sottosegretario Fazzolari tale collegamento;

   l'audizione, su richiesta dello stesso Ranucci, è stata secretata, lasciando nell'opinione pubblica il dubbio sulla risposta del giornalista alle gravi insinuazioni dell'opposizione;

   non vi è dubbio che l'attentato subito dal dottor Ranucci abbia assunto, sin da subito, una precisa e voluta valenza politica, arrivando addirittura a prefigurare un concreto rischio per la democrazia e a destare forti preoccupazioni nell'opinione pubblica;

   a distanza di un mese, numerose sono state le ricostruzioni sulla matrice dell'attentato, alcune trapelate dalla stessa procura di Roma: da un misterioso uomo incappucciato, ex militare dell'Est Europa esperto in esplosivi, legato alla malavita albanese, alla criminalità connessa agli ultrà di calcio; da ultimo, la procura starebbe seguendo la pista della camorra veneta e di ambienti legati a presunti traffici di armi;

   al di là delle ricostruzioni, più o meno dettagliate e più o meno fantasiose che si rincorrono, ogni giorno che passa senza l'individuazione di un responsabile contribuisce ad alimentare il vergognoso clima di sospetto che ha coinvolto anche il Governo Meloni;

   in una recentissima intervista al quotidiano il Foglio, lo stesso Ranucci ha dichiarato, quasi parlando a nome della procura o probabilmente dalla stessa coinvolto, che l'indagine «richiederà tempo» –:

   di quali informazioni disponga il Governo al fine di fare chiarezza sui fatti esposti in premessa.
(3-02342)


Iniziative urgenti volte a contrastare lo sfruttamento della manodopera nella filiera del comparto moda – 3-02343

   SCOTTO, GUERRA, FOSSI, GRIBAUDO, LAUS, SARRACINO, BONAFÈ, GHIO, FERRARI, FORNARO e CASU. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nel settore della moda, da sempre caratterizzato da eccellenze, negli ultimi anni sta emergendo, in alcuni clamorosi casi, un grave e diffuso ricorso a meccanismi di subappalto che sottende e si poggia su un sistema di caporalato e di condizioni di sfruttamento inaccettabili;

   le inchieste portate avanti dagli organi inquirenti mostrano come prestigiosi marchi della moda siano coinvolti in filiere produttive che sfuggono alla legalità, ricorrendo al caporalato, all'elusione dei controlli e al dumping contrattuale per restare competitivi sui mercati; in questi casi, il meccanismo prende generalmente le mosse dall'affidamento, da parte dell'impresa capofila, di commesse a fornitori che non hanno né dipendenti, né strutture adeguate a garantire i volumi concordati;

   a fronte del ripetersi di tali vicende, anziché adottare le opportune misure per favorire l'ulteriore rafforzamento del sistema dei controlli, per limitare i subappalti a cascata e aumentare la vigilanza da parte dell'impresa capofila, la maggioranza, al Senato della Repubblica, ha approvato una misura, nel disegno di legge sulle piccole e medie imprese (atto Camera n. 2673), volta a riconoscere una sorta di «scudo» nei confronti delle proprie responsabilità per le imprese committenti;

   con tale misura, basterebbe il riconoscimento di un «marchio filiera certificata» e il conseguente inserimento in un registro del Ministero delle imprese e del made in Italy per permettere all'impresa capofila di vedersi riconosciuta la disciplina escludente della responsabilità degli enti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001, lasciando i lavoratori senza la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dovuto in caso di sfruttamento dimostrato in giudizio;

   una misura che, come dichiarato dallo stesso presidente della Camera nazionale della moda italiana, non è stata richiesta dalle imprese e non servirà;

   ad avviso degli interroganti si tratta di un'iniziativa che evidenzia la volontà di proteggere i più forti, «condonando» o prevedendo «scudi» per chi viola le regole, al prezzo di mettere a repentaglio beni comuni, come la sicurezza e la dignità dei lavoratori;

   si tratta, ancora una volta, di una misura che, pur incidendo profondamente sulla condizione di lavoratrici e lavoratori, viene introdotta in provvedimenti che sfuggono all'ambito d'azione del Ministro interrogato –:

   se ritenga che lo strumento della filiera certificata sia idoneo a scongiurare pratiche inaccettabili di grave sfruttamento della manodopera in settori di punta come quello della moda o, alternativamente, quali urgenti iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per conseguire tale finalità.
(3-02343)


Iniziative per garantire pari opportunità stipendiali e lavorative alle donne in Italia – 3-02344

   ONORI, BONETTI, GRIPPO, PASTORELLA, RUFFINO, RICHETTI, BENZONI, D'ALESSIO, SOTTANELLI e ROSATO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il 17 novembre è stato il cosiddetto Equal pay day, giornata simbolica volta a richiamare l'attenzione sul divario retributivo tra donne e uomini: si attesta, infatti, che in Italia le donne percepiscano mediamente una retribuzione inferiore del 12 per cento rispetto ai colleghi uomini, una differenza pari ad un mese e mezzo di stipendio in meno;

   secondo i più recenti dati Inps, in Italia tale percentuale tocca punte ben più alte, arrivando al 30 per cento su base annua, quasi 8 mila euro medi l'anno di differenza: un valore che non solo influisce sull'indipendenza lavorativa, ma che si riflette anche sugli assegni pensionistici, condizionando l'autonomia e il benessere delle donne lungo tutto l'arco della loro vita;

   seppur il divario retributivo non derivi chiaramente da discriminazioni legali, essendo il principio della parità di retribuzione sancito nei Trattati europei fin dal 1957, le cause del gap sono invece di natura strutturale e sociale. La Commissione europea identifica diversi fattori: circa il 24 per cento del divario è legato alla segregazione settoriale, ossia alla sovrarappresentazione delle donne in settori relativamente meno remunerati. Altro elemento determinante riguarda il lavoro part time, prettamente riservato alle donne. Le interruzioni di carriera legate alla maternità e alla cura dei familiari pesano ulteriormente, così come la sottorappresentazione femminile nelle posizioni dirigenziali. In alcuni casi, invece, persiste una discriminazione retributiva diretta con donne meno retribuite degli uomini, pur ricoprendo posizioni con le medesime mansioni;

   al fine di contrastare il divario retributivo di genere, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2023/970 sulla trasparenza retributiva, che introduce obblighi per le aziende europee, le quali dovranno adottare misure correttive qualora il divario retributivo di genere superi il 5 per cento. Si prevedono, inoltre, disposizioni sul risarcimento per le vittime di discriminazione retributiva e sanzioni per i datori di lavoro inottemperanti. Gli Stati membri hanno tempo fino al 7 giugno 2026 per il recepimento;

   oltre al divario retributivo, il tasso di occupazione femminile in Italia resta il più basso d'Europa, attestandosi al 52,5 per cento contro il 70,4 per cento degli uomini, determinando un divario occupazionale di genere del 17,9 per cento («Rendiconto di genere Inps 2024»);

   colmare queste lacune, oltre a richiedere un fondamentale cambiamento culturale che consenta alle donne di avere pari accesso ad ogni opportunità lavorativa, non rappresenta solo una questione sociale, ma una leva strategica per la crescita economica e la competitività futura dell'Italia –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per garantire pari opportunità stipendiali e lavorative alle donne in Italia.
(3-02344)


Iniziative urgenti per garantire la tutela dei livelli occupazionali e la continuità del reddito dei lavoratori dello stabilimento ex ILVA di Taranto e del relativo indotto – 3-02345

   BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, FARAONE, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'ex Ilva di Taranto costituisce il principale polo siderurgico dell'Europa meridionale, un'infrastruttura produttiva di rilevanza strategica nazionale, la cui piena operatività incide in modo determinante sulle filiere industriali, sull'export e sull'equilibrio occupazionale, non solo della Puglia ma dell'intero sistema produttivo nazionale;

   negli ultimi mesi la crisi produttiva e gestionale dello stabilimento ha assunto caratteri di eccezionale gravità, con segnali inequivocabili di un concreto rischio di chiusura definitiva, con ripercussioni immediate e potenzialmente irreversibili sull'occupazione diretta e sull'ampio indotto industriale e logistico che ruota attorno al sito tarantino;

   il piano governativo finora ipotizzato si fonda su un forte ridimensionamento della produzione, con impianti operanti a capacità minima e con la previsione di mantenere in cassa integrazione gran parte dei dipendenti, determinando una spirale di progressiva incertezza che scoraggia la programmazione industriale e acuisce la mancanza di investitori o acquirenti disponibili ad assumere la guida industriale dello stabilimento;

   sono circa 20.000 le persone complessivamente coinvolte tra lavoratori diretti e indotto e le stime indicano un possibile aumento di oltre 5.000 nuovi disoccupati nella sola provincia di Taranto, nell'ipotesi di un'ulteriore contrazione delle attività o di un blocco della produzione;

   la ripetuta attivazione della cassa integrazione guadagni, pur nella legittimità dello strumento, sta assumendo i connotati di un «limbo» per migliaia di famiglie, privando molti lavoratori della prospettiva occupazionale e della stabilità del reddito, senza essere accompagnata da efficaci politiche attive o da un piano industriale credibile;

   numerose imprese dell'indotto denunciano ritardi nei pagamenti, sospensione delle commesse e perdita di economie tali da mettere a rischio la loro stessa sopravvivenza, con ricadute sociali e occupazionali significative;

   la situazione dell'ex Ilva configura una crisi industriale complessa con pesanti implicazioni occupazionali e sociali, che richiede un monitoraggio attento e interventi adeguati e tempestivi per salvaguardare i posti di lavoro, mentre l'azione del Governo negli ultimi tre anni si è rivelata ad avviso degli interroganti del tutto inefficace, se non dannosa –:

   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per garantire la tutela dei livelli occupazionali e la continuità del reddito dei lavoratori dello stabilimento e dell'indotto e se non ritenga urgente avviare un confronto con le parti sociali per definire un programma di interventi volto a garantire i livelli occupazionali e l'operatività dello stabilimento.
(3-02345)


Intendimenti del Governo in ordine alla disciplina del diritto di sciopero, con particolare riferimento al settore del trasporto pubblico – 3-02346

   RICCARDO RICCIARDI, AURIEMMA, ILARIA FONTANA, ALIFANO, QUARTINI, SANTILLO, CAROTENUTO, AIELLO, BARZOTTI e TUCCI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   a fronte del moltiplicarsi delle più recenti agitazioni sindacali, come quella prevista per il 28 novembre 2025 a sostegno di una politica di pace per il disarmo o dell'annunciato sciopero generale nazionale del 12 dicembre 2025 contro la «manovra economica di guerra» del Governo Meloni, si assiste a quello che per gli interroganti è il tentativo dell'Esecutivo di delegittimare l'esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente garantito e di comprimere l'esercizio della libertà sindacale;

   piuttosto che sollevare all'interno dell'agenda di Governo un'attenta e condivisa riflessione politica sulle ragioni e sulle istanze alla base degli scioperi, per tutta risposta secondo gli interroganti l'Esecutivo si è limitato in questi mesi ad attaccare il diritto di sciopero attraverso offensive frontali e delegittimatorie, che paiono celare un messaggio dai toni quasi intimidatori diretto ai sindacati;

   tra queste misure dirette a ridurre ulteriormente gli spazi di libertà e di espressione del dissenso, si registra l'avvenuta presentazione di emendamenti al disegno di legge di bilancio al Senato della Repubblica, poi ritirati, che miravano a limitare l'esercizio del suddetto diritto e l'autonomia sindacale attraverso l'obbligo per i lavoratori nel settore dei trasporti di indicare per iscritto e in forma irrevocabile la propria adesione preventiva allo sciopero, creando di fatto liste di scioperanti e inasprendo le relazioni industriali;

   nonostante il dietrofront sull'emendamento che puntava a introdurre un obbligo di preavviso in caso di scioperi nel settore dei trasporti, è stato annunciato da un esponente della maggioranza di governo l'imminente presentazione di un disegno di legge ad hoc per «intervenire sulla stortura derivante dalla normativa che attualmente regola gli scioperi nel contesto del trasporto pubblico», allorché la legge in vigore già contempera il fondamentale diritto alla protesta da parte dei lavoratori con il diritto alla mobilità dei cittadini, attraverso regole su preavvisi e fasce orarie garantite;

   ad avviso degli interroganti, invece di garantire il rispetto e il rinnovo dei contratti collettivi e adoperarsi per il miglioramento di condizioni di lavoro spesso al limite della sostenibilità, emerge la volontà di Governo di comprimere ulteriormente il diritto di sciopero, anche tramite il ricorso sempre più frequente a un'interpretazione estensiva dello strumento della precettazione –:

   se, a fronte delle dichiarazioni di intenti e iniziative politiche intraprese dall'Esecutivo, sia intenzione del Ministro interrogato di proseguire nell'indirizzo politico dell'agenda di Governo che a giudizio degli interroganti è volto ad affievolire e delegittimare il diritto di sciopero costituzionalmente garantito e tutelato dallo Statuto dei lavoratori, con ulteriori tentativi di compressione delle libertà sindacali fondamentali.
(3-02346)