XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 2 dicembre 2025.
Albano, Antoniozzi, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonafè, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Calovini, Cantone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giagoni, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Antoniozzi, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonafè, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Calovini, Cantone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giagoni, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Speranza, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 1° dicembre 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
D'ORSO ed altri: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di adozione dei minori» (2722);
PELLICINI: «Modifica all'articolo 550 del codice di procedura penale, in materia di citazione diretta a giudizio nel caso di reati di lieve entità concernenti la produzione, il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti» (2723).
Saranno stampate e distribuite.
Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
MALAGUTI ed altri: «Definizione della nozione di “antisemitismo” e disposizioni per il contrasto degli atti di antisemitismo» (2376) Parere delle Commissioni III, V, VII e XIV.
XI Commissione (Lavoro):
D'ATTIS ed altri: «Istituzione di percorsi di formazione presso gli istituti tecnici superiori (ITS Academy) per il reinserimento lavorativo di lavoratori disoccupati ultracinquantenni» (2644) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 175 del 6 ottobre – 28 novembre 2025 (Doc. VII, n. 579), con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 4 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 177 del 22 ottobre – 1° dicembre 2025 (Doc. VII, n. 580), con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XII Commissione (Affari sociali);
Sentenza n. 180 del 7 ottobre – 2 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 582), con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 7, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'articolo 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 120, lettere a), b) e c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, sezione 1;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 42, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 19;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 19:
alla VI Commissione (Finanze).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali):
in data 28 novembre 2025, Sentenza n. 174 del 21 ottobre – 28 novembre 2025 (Doc. VII, n. 578), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 40, comma 1, lettera b), della legge della Regione Campania 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2025);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 2, della legge della Regione Campania n. 10 del 1998, nella parte in cui rinviava alla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo 22 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 40, comma 1, lettera b), della legge della Regione Campania n. 25 del 2024:
alla VIII Commissione (Ambiente);
in data 2 dicembre 2025, Sentenza n. 179 dell'8 ottobre – 2 dicembre 2025 (Doc. VII, n. 581), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'articolo 54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002:
alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal Ministero dell'interno.
Il Ministero dell'interno ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile», autorizzate, nel corso dell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 33, commi 4 e 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questi decreti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 27 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero dell'interno finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita all'anno 2024 (Doc. XL, n. 15).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 1° dicembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Portogallo (COM(2025) 718 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 718 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valutazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (COM(2025) 728 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla valutazione intermedia dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale per il periodo 2021-2027 (COM(2025) 733 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica islamica di Mauritania (COM(2025) 734 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 734 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2025 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati (COM(2025) 736 final), corredata dai relativi allegati (COM(2025) 736 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1° dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 16 al 30 novembre 2025.
Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.
Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 28 novembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alle problematiche concorrenziali derivanti dalla disciplina vigente delle agevolazioni di accisa sui biocarburanti.
Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).
Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 1° dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Candela (Foggia), Caprarica di Lecce (Lecce) e Corigliano d'Otranto (Lecce).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI
Iniziative a garanzia della trasparenza della procedura concorsuale Ripam indetta il 5 aprile 2024 per l'assunzione di addetti all'ufficio del processo, con particolare riferimento alla pubblicazione della graduatoria e dei criteri per l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi – 3-02352
A)
D'ORSO, CAROTENUTO e BARZOTTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
in data 5 aprile 2024 viene bandito il concorso Ripam addetti ufficio del processo per 3.946 unità;
nelle date del 5 e 6 giugno 2024 si sono svolte le prove del suddetto concorso;
come riportato da organi di stampa le prove hanno avuto diversi problemi: risposte errate e ingannevoli ad una delle 40 domande formulate in una delle sessioni delle prove scritte, i dubbi sorti su altre domande contenute in altre buste, la decisione della commissione di attribuire un punteggio aggiuntivo ai candidati di una sessione;
vi sono state, inoltre, alcune scelte quantomeno anomale nell'attribuzione dei punteggi, sia in riferimento alla mancanza di maggior punteggio attribuito alla laurea a ciclo unico, sia in riferimento al maggior punteggio invece attribuito a chi aveva ottenuto la laurea entro i 7 anni precedenti all'emanazione del bando;
in data 14 giugno 2024 sono state pubblicate le graduatorie dei soli vincitori del concorso, accompagnate dalla comunicazione che la graduatoria completa verrà pubblicata solo in caso di scorrimento della stessa;
con provvedimento del 17 giugno 2024 è stata disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, nel profilo addetto per l'ufficio del processo, area funzionari, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori;
ai partecipanti al concorso non vincitori, dunque, non è stato dato modo di conoscere la propria posizione in graduatoria e i punteggi aggiuntivi attribuiti dalla commissione ai partecipanti, impedendo di fatto di verificare la correttezza della graduatoria stessa e, di conseguenza, di poter opporre reclamo;
risulta evidente per gli interroganti come il principio di trasparenza per questa procedura concorsuale sia stato pesantemente compromesso da alcune scelte fatte dal Ministero della giustizia –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti indicati in premessa e se non ritengano intervenire per garantire piena trasparenza alla procedura concorsuale suddetta con la pubblicazione dell'intera graduatoria e dei criteri e metodi utilizzati dalla commissione per l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi.
(3-02352)
Elementi e iniziative, anche normative, in merito alla riforma del procedimento per decreto ingiuntivo – 3-02353
B)
VACCARI e FURFARO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
è in esame al Senato della Repubblica il testo del disegno di legge n. 978, recante «Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito», volto ad introdurre significative modifiche al procedimento per decreto ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, introducendo una nuova «intimazione di pagamento» del difensore;
il disegno di legge intende semplificare la gestione della procedura per decreto ingiuntivo, che – si legge nella relazione accompagnatoria – «costringe il creditore a rivolgersi al giudice civile per ottenere l'ingiunzione», il quale, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 633 del codice di procedura civile, procede con l'emissione di un decreto ingiuntivo su una formula che, nella pratica, è già predisposta in calce al ricorso dal medesimo difensore;
questa misura, presentata come semplificazione del processo civile, rischia di privatizzare una parte essenziale della giustizia, sottraendo allo Stato la funzione di verifica delle pretese economiche prima che diventino esecutive;
a parere degli interroganti, con la scusa della semplificazione questo Governo cancella tutte le garanzie di giustizia e di difesa dei cittadini. Il disegno di legge n. 978, in discussione al Senato, a giudizio degli interroganti è inaccettabile. Un provvedimento vergognoso che consentirebbe di fatto all'avvocato del creditore di emettere un'ingiunzione di pagamento senza il minimo controllo e la supervisione del giudice. È una pericolosa scorciatoia che rischia di trasformare la giustizia civile in un terreno di caccia per chi ha più potere economico e legale;
il 20 per cento delle esecuzioni immobiliari, infatti, riguarda prime case pignorate per debiti condominiali. Togliere il filtro del giudice significa spianare la strada a un sistema di prede e predatori. Nessuna efficienza può giustificare la perdita delle garanzie di difesa –:
se siano state condotte valutazioni sugli effetti che il disegno di legge n. 978 introdurrà e quali risultati abbia dato questa valutazione;
quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda adottare affinché possano essere definitivamente risolte tutte le criticità evidenziate in premessa, in modo che le modifiche al procedimento per decreto ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile non compromettano il regolare svolgimento della giustizia civile italiana.
(3-02353)
Iniziative urgenti per garantire la tempestiva attivazione della cosiddetta carta del docente per l'anno scolastico 2025/2026 – 3-02351
C)
CASO, ORRICO, MORFINO e AMATO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, istituisce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, cosiddetta «carta del docente», destinata ai docenti di ruolo e, a seguito dell'approvazione della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, anche ai docenti supplenti annuali, ai docenti supplenti fino al termine delle attività didattiche e al personale educativo;
proprio il citato decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recentemente approvato, ha apportato delle modifiche per quanto concerne le finalità della carta, la lista dei beni acquistabili e le modalità di utilizzo della stessa;
per l'anno scolastico 2025/2026, il decreto ministeriale, chiamato a determinare l'importo della carta – che, a seguito dell'estensione della platea e delle esigue risorse stanziate, potrebbe essere per la prima volta inferiore a 500 euro – non è stato ancora emanato e, secondo quanto riferito dall'Esecutivo, lo stesso non sarà pubblicato prima della fine di gennaio 2026;
come riportato dagli organi di stampa, l'attivazione della carta del docente solo a febbraio 2026 vanificherebbe le sue finalità per i supplenti annuali, in quanto chi ha un contratto al 30 giugno potrà accedere alla formazione solo a ridosso della scadenza (maggio), non avendo garanzie di continuità lavorativa per l'anno successivo;
questo disallineamento temporale renderebbe l'agevolazione inefficace per la formazione professionale e creerebbe un disagio ingiustificato tra i lavoratori della scuola;
la carta del docente rappresenta un prezioso strumento di supporto economico alla categoria, in quanto favorisce l'aggiornamento continuo e lo sviluppo professionale del personale docente e, pertanto, andrebbe adeguatamente valorizzato –:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per garantire la tempestiva erogazione della carta del docente, consentendo alla categoria di utilizzare le somme spettanti in tempi congrui rispetto all'anno scolastico in corso, al fine di agevolarne la formazione e l'aggiornamento professionale.
(3-02351)
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO IN AMBITO SCOLASTICO (A.C. 2423-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: AMORESE ED ALTRI; SASSO ED ALTRI (A.C. 2271-2278)
A.C. 2423-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Disposizioni in materia di consenso
informato preventivo delle famiglie)
1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. Le istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, alle disposizioni del primo periodo.
2. La partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime. Il consenso informato preventivo deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività. La richiesta di consenso esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 2. Resta fermo che, in caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, gli studenti si astengono dalla frequenza.
3. La partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, l'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa. L'istituzione scolastica comunica ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma 2, contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle attività riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità.
4. È garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o studenti di minore età.
5. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità.
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie)
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa,.
1.144. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 3, secondo periodo sostituire le parole da: alternative, comunque comprese fino alla fine del periodo con le seguenti: finalizzate a acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità e corrette informazioni sullo sviluppo puberale, nel pieno rispetto dell'età evolutiva dei bambini e degli alunni e delle esigenze di gradualità dei percorsi educativi e formativi, in coerenza con quanto previsto dalle indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
1.1006. Giachetti, Boschi.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.
Conseguentemente:
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito è tenuto a definire le linee guida per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri per la predisposizione delle attività alternative, ai modelli organizzativi minimi e agli strumenti didattici utilizzabili e a reperire le risorse aggiuntive da destinare al personale scolastico.;
sostituire l'articolo 3, con il seguente:
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, volte a garantire, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, è previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.145. Ferrari, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ghio, Perantoni.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa con le seguenti: finalizzate al rispetto della parità di genere e al rispetto delle differenze, incluse quelle legate all'identità e all'espressione di genere, all'orientamento sessuale e alle caratteristiche personali.
1.149. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio, Caso.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le scuole che abbiano già avviato, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, programmi che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, per i successivi tre anni è prevista la sola trasmissione di un'informativa preventiva alle famiglie.
1.158. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In ogni caso, per tutte le attività già programmate e pubblicate nel Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof) è sufficiente inviare una comunicazione trasparente e tempestiva alle famiglie, senza obbligo di consenso preventivo scritto.
1.164. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le istituzioni scolastiche, previa deliberazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, possono decidere di non raccogliere il consenso informato scritto, limitandosi a fornire informazioni generali sulle attività previste.
1.187. Grippo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I commi 2, 3 e 4 non si applicano alle attività e ai progetti promossi e attivati nelle scuole dalle ASL, attraverso i consultori familiari pubblici, ai sensi della normativa vigente.
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
1.1011. Piccolotti, Di Biase, Sportiello.
Sopprimere il comma 5.
*1.171. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato, Perantoni.
*1.172. Piccolotti.
Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria possono essere effettuate attività didattiche e progettuali inerenti alla sessualità adeguate all'età dei destinatari.
1.173. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 5, sostituire le parole: per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado con le seguenti: per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
*1.1000. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono, Ghio.
*1.1001. Magi.
*1.1002. Latini.
*1.1005. Boschi, Giachetti.
(Approvato)
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1.1003. Boschi, Giachetti.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche.
*1.2. Grippo.
*1.6. Magi.
*1.1004. Giachetti, Boschi.
*1.1012. Piccolotti.
Sopprimere il comma 1.
1.1013. Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: consenso con la seguente: comunicazione;
al comma 2:
primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva;
secondo periodo, sostituire le parole: Il consenso informato preventivo deve essere richiesto con le seguenti: La comunicazione preventiva deve essere richiesta;
al terzo periodo, sostituire le parole: la richiesta di consenso con le seguenti: la comunicazione preventiva;
al comma 3:
primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva;
terzo periodo, sostituire le parole: richiesta di consenso con le seguenti: comunicazione preventiva;
alla rubrica, sostituire le parole: consenso informato preventivo con le seguenti: comunicazione preventiva;
al titolo, sostituire le parole: consenso informato preventivo con le seguenti: comunicazione preventiva.
1.11. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Sopprimere il comma 1.
*1.17. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.18. Ascari, Orrico, Sportiello, Caso, Amato.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Le istituzioni scolastiche garantiscono un'adeguata informazione preventiva alle famiglie e, a partire dalla scuola secondaria di secondo grado, anche agli studenti sulle attività attinenti all'ambito della sessualità, a cui prendono parte gli studenti, mediante comunicazione trasparente e accesso al materiale didattico, assicurando il diritto a essere pienamente informati.
1.20. Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: preventivo.
Conseguentemente:
1) ai commi 2 e 3, ovunque ricorra, sopprimere la parola: preventivo;
2) alla rubrica, sopprimere la parola: preventivo.
1.37. Grippo.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché ad acquisire tale consenso fino alla fine del periodo.
1.48. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti con le seguenti: dare comunicazione alle famiglie e agli studenti all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le con le seguenti: alla descrizione delle finalità educativo-didattiche delle.
1.34. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione con le seguenti: informare preventivamente i genitori e gli studenti, se maggiorenni, in merito alla partecipazione.
Conseguentemente:
1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: richiede il consenso informato preventivo fino alla fine del periodo con le seguenti: deve essere comunicata ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, attraverso i canali informativi utilizzati dall'istituzione scolastica.;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il consenso informato preventivo deve essere richiesto con le seguenti: La comunicazione deve essere effettuata;
3) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta con le seguenti: richiede un'adeguata informazione.
1.32. Grippo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti con le seguenti: alla presentazione e condivisione con i genitori e con gli studenti.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: messa a disposizione fino a: utilizzare per le con le seguenti: descrizione delle finalità educativo-didattiche delle.
1.31. Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le con le seguenti: a descrivere le finalità educativo-didattiche delle.
1.49. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva.
Conseguentemente:
1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo deve essere richiesto con le seguenti: la comunicazione preventiva deve essere richiesta;
3) al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: la richiesta di consenso con le seguenti: la comunicazione preventiva;
4) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva;
5) alla rubrica, sostituire le parole: consenso informato preventivo con le seguenti: comunicazione preventiva;
6) al titolo, sostituire le parole: consenso informato preventivo con le seguenti: comunicazione preventiva.
1.36. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva.
Conseguentemente:
1) sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. La comunicazione esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 2.»;
2) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il consenso informato preventivo con le seguenti: la comunicazione preventiva;
3) alla rubrica, sostituire le parole: consenso informato preventivo con le seguenti: comunicazione preventiva;
4) al titolo, sostituire le parole: consenso informato preventivo con le seguenti: comunicazione preventiva.
1.35. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per opportuna visione, del materiale didattico con le seguenti: del piano didattico.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per opportuna visione, del materiale didattico con le seguenti: del piano didattico.
1.50. Grippo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: materiale con la seguente: programma.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: materiale con la seguente: programma.
1.54. Grippo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono tenute a con le seguenti: possono.
Conseguentemente:
1) al medesimo comma 1, sopprimere le parole: nonché ad acquisire tale consenso;
2) al comma 2, sostituire le parole: La partecipazione alle attività extracurricolari con le seguenti: Per la partecipazione alle attività extracurricolari e le parole: richiede il consenso con le seguenti: può essere richiesto il consenso;
3) al comma 3, sostituire le parole: La partecipazione alle attività con le seguenti: Per la partecipazione alle attività e le parole: richiede il consenso con le seguenti: può essere richiesto il consenso.
*1.22. Grippo.
*1.23. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono tenute aggiungere le seguenti: , a decorrere dall'anno scolastico 2026-27,.
**1.28. Grippo.
**1.29. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
**1.30. Magi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono tenute aggiungere le seguenti: , a decorrere dall'anno scolastico 2027-28,.
*1.25. Grippo.
*1.27. Magi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: eventuali attività aggiungere la seguente: extracurricolari.
1.40. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: eventuali attività aggiungere la seguente: extracurricolari.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: curricolari ed.
1.39. Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole da: , nonché ad fino alla fine del periodo.
Conseguentemente:
al comma 2:
al primo periodo sopprimere le parole da: «acquisito» fino alla fine del periodo;
sopprimere il terzo e quarto periodo;
al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
1.1007. Boschi, Giachetti.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*1.57. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.58. Ascari, Orrico, Sportiello, Caso, Amato.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono essere previste in ogni caso attività dedicate al rispetto della parità di genere, delle differenze e delle caratteristiche personali.
1.59. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
1.1017. Piccolotti.
Sopprimere il comma 2.
*1.68. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.1014. Piccolotti.
Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
1.70. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che riguardino temi fino alla fine del comma, con le seguenti: è preceduta da un'adeguata comunicazione alle famiglie e agli studenti, con la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti. Per le attività extracurricolari straordinarie e non previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof), il dirigente scolastico può richiedere il consenso scritto agli esercenti la responsabilità genitoriale o agli studenti, se maggiorenni.
1.71. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ferrari, Ghio.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: acquisito fino alla fine del periodo.
1.76. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: acquisito fino alla fine del secondo periodo.
1.75. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , in forma scritta,.
Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , in forma scritta,.
*1.72. Grippo.
*1.73. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.74. Magi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: messa a disposizione fino alla fine del periodo, con le seguenti: presentazione di una sintesi dei contenuti educativi utilizzati nelle attività.
**1.77. Grippo.
**1.78. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: messa a disposizione fino alla fine del periodo, con le seguenti: comunicazione sintetica degli strumenti formativi previsti per le attività.
*1.81. Grippo.
*1.82. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: messa a disposizione fino alla fine del periodo, con le seguenti: descrizione sintetica del materiale didattico utilizzato nelle attività.
1.79. Grippo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: messa a disposizione, fino a: utilizzare per le con le seguenti: descrizione delle finalità educativo-didattiche delle.
Conseguentemente:
1) al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: entro il settimo fino alla fine del periodo, con le seguenti: nell'ambito delle prime due settimane d'inizio delle attività didattiche;
2) al medesimo comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo con le seguenti: per la presentazione e la condivisione del piano dell'offerta formativa.
1.89. Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: assicurandone altresì la disponibilità in formato digitale, consultabile dai genitori e dagli studenti mediante gli strumenti informatici messi a disposizione dalla scuola.
1.83. Grippo.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , garantendone la disponibilità in formato digitale attraverso il registro elettronico o altre piattaforme informatiche adottate dall'istituzione scolastica.
1.85. Grippo.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo altresì la pubblicazione in formato digitale sui canali ufficiali dell'istituzione scolastica.
*1.87. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.88. Grippo.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
**1.90. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato.
**1.91. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: settimo.
*1.92. Grippo.
*1.93. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: settimo con la seguente: secondo.
1.95. Grippo.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: settimo con la seguente: quarto.
1.99. Grippo.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: settimo con la seguente: quinto.
*1.101. Grippo.
*1.102. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: settimo con la seguente: terzo.
1.97. Grippo.
Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1.103. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: , gli obiettivi educativi e formativi.
1.108. Grippo.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: , i contenuti.
1.110. Grippo.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: , i temi.
1.114. Grippo.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: le finalità,.
*1.106. Grippo.
*1.107. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: , oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti.
1.116. Grippo.
Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole da: esplicita fino alla fine del periodo, con le seguenti: può esplicitare argomenti e modalità di svolgimento delle attività.
1.104. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
1.118. Ascari, Orrico, Sportiello, Caso, Amato.
Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.
*1.120. Ascari, Orrico, Sportiello, Caso, Amato.
*1.122. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: si astengono dalla frequenza con le seguenti: che si astengono dalla frequenza sono tenuti a partecipare ad attività scolastiche o extra scolastiche afferenti agli ambiti dell'educazione civica, dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, dell'educazione alla salute e al benessere e dell'educazione ai media e all'informazione.
**1.123. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
**1.126. Grippo.
Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: si astengono con le seguenti: possono astenersi.
1.127. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: In caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado partecipano a attività finalizzate a acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità nel pieno rispetto dell'età evolutiva degli alunni e delle esigenze di gradualità dei percorsi educativi e formativi, in coerenza con quanto previsto dalle indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. L'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, le attività di cui al periodo precedente.
1.1008. Giachetti, Boschi.
Sopprimere il comma 3.
*1.131. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.1015. Piccolotti.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , secondo le modalità di cui al comma 2.
**1.136. Grippo.
**1.138. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
**1.139. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: richiede con le seguenti: può richiedere.
1.135. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1.1016. Piccolotti.
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*1.140. Piccolotti.
*1.141. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato.
*1.142. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa,.
1.143. Grippo.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa con le seguenti: afferenti agli ambiti dell'educazione civica, dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, dell'educazione alla salute e al benessere e dell'educazione ai media e all'informazione.
*1.146. Grippo.
*1.147. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa con le seguenti: finalizzate al rispetto della parità di genere e al rispetto delle differenze, incluse quelle legate all'identità e all'espressione di genere, all'orientamento sessuale e alle caratteristiche personali.
1.148. Grippo.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa con le seguenti: orientate all'approfondimento delle materie afferenti all'educazione civica, con l'obiettivo di rafforzare le competenze degli studenti in materia di cittadinanza, legalità e partecipazione civica.
*1.150. Grippo.
*1.151. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa con le seguenti: finalizzate alla preparazione degli studenti alle competenze trasversali, personali e sociali maggiormente richieste in ambito lavorativo.
**1.152. Grippo.
**1.153. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa con le seguenti: finalizzate alla preparazione degli studenti alle competenze trasversali, personali e sociali.
*1.154. Grippo.
*1.155. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le scuole che abbiano già avviato, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, programmi che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, per i successivi tre anni è prevista la sola trasmissione di un'informativa preventiva alle famiglie.
**1.157. Grippo.
**1.160. Magi.
**1.161. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In ogni caso, per tutte le attività già programmate e pubblicate nel Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof) è sufficiente inviare una comunicazione trasparente e tempestiva alle famiglie, senza obbligo di consenso preventivo scritto.
*1.162. Grippo.
*1.163. Magi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le istituzioni scolastiche, previa deliberazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, possono decidere di non raccogliere il consenso informato scritto, limitandosi a fornire informazioni generali sulle attività previste.
**1.188. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
**1.189. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato.
Sopprimere il comma 5.
*1.168. Grippo.
*1.169. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.170. Magi.
*1.1009. Giachetti, Boschi.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I contenuti e le modalità delle attività didattiche e progettuali di cui ai commi precedenti sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale.
1.1010. Boschi, Giachetti.
Al comma 5, sopprimere le parole: e la scuola primaria.
*1.176. Grippo.
*1.177. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 5, sopprimere le parole: la scuola dell'infanzia e.
**1.174. Grippo.
**1.175. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 5, sopprimere le parole: nonché ogni altra eventuale attività.
*1.181. Grippo.
*1.182. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 5, sostituire le parole da: sono escluse fino alla fine del comma, con le seguenti: le attività didattiche che trattano tematiche relative alla corporeità, alle emozioni, al rispetto reciproco e alla costruzione di relazioni sane e positive possono essere previste nel rispetto della gradualità, dell'età e del livello di maturazione degli alunni, nel quadro delle Indicazioni nazionali e del Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof).
**1.178. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ferrari, Ghio.
**1.179. Piccolotti.
Al comma 5, sostituire la parola: escluse con la seguente: favorite.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , al fine di agevolare il dovuto approfondimento naturale-scientifico che è coerente con lo sviluppo psico-fisico in via di formazione in età infantile e preadolescenziale.
1.180. Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono essere previste in ogni caso attività dedicate al rispetto della parità di genere, delle differenze e delle caratteristiche personali.
1.183. Grippo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Al fine di garantire la coerenza della didattica già svolta dall'istituto, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli istituti scolastici che hanno avviato e svolgono annualmente attività didattiche e progettuali, nonché ogni altra eventuale attività, aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1.184. Grippo.
*1.185. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*1.186. Magi.
A.C. 2423-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche)
1. Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche)
Sopprimerlo.
*2.2. Manzi, Ghio.
*2.4. Ascari, Perantoni.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il collegio dei docenti definisce aggiungere le seguenti: , ogni anno ed entro l'anno scolastico precedente,.
2.26. Grippo.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 2.
(Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche)
Sopprimerlo.
Conseguentemente all'articolo 1, comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2.
*2.1. Grippo.
*2.5. Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Il coinvolgimento con le seguenti: L'eventuale coinvolgimento.
2.6. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e all'approvazione del consiglio di istituto.
*2.7. Grippo.
*2.8. Manzi, Ghio.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e all'approvazione con le seguenti: e alla successiva informazione.
**2.10. Grippo.
**2.11. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, primo periodo dopo le parole: all'approvazione del consiglio d'istituto aggiungere le seguenti: , qualora non abbiano già svolto attività simili all'interno dell'istituto nell'anno scolastico precedente.
2.1000. Magi.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che devono selezionarli tra professionisti accreditati presso enti pubblici o riconosciuti dalla comunità scientifica.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: oggetto dell'intervento aggiungere le seguenti: , prestando particolare attenzione alla comprovata esperienza e formazione in ambito educativo, psicologico, socio-sanitario e alle pari opportunità,.
2.12. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora non abbiano già svolto attività simili all'interno dell'istituto negli anni scolastici precedenti.
*2.13. Grippo.
*2.14. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora non abbiano già svolto attività simili all'interno dell'istituto nei tre anni scolastici precedenti.
**2.15. Grippo.
**2.16. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora non abbiano già svolto attività simili all'interno dell'istituto nei due anni scolastici precedenti.
2.17. Grippo.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora non abbiano già svolto attività simili all'interno dell'istituto nell'anno scolastico precedente.
*2.19. Grippo.
*2.20. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2.22. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il collegio dei docenti definisce i criteri in base ai quali procedere alla valutazione delle competenze e dell'esperienza dei soggetti esterni di cui al comma 1.
2.23. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole da: Ai fini della a: dei titoli e della con le seguenti: L'individuazione dei soggetti esterni di cui al primo periodo avviene tenendo conto della.
2.1001. Boschi, Giachetti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: soggetti esterni di cui al primo periodo, aggiungere le seguenti: esclusivamente nel caso di prime collaborazioni.
*2.24. Grippo.
*2.25. Manzi, Ghio.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il collegio dei docenti definisce aggiungere le seguenti: , ogni anno ed entro l'anno scolastico precedente,.
2.27. Manzi, Ghio.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: dei titoli e.
2.28. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento.
2.29. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
*2.30. Grippo.
*2.31. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del periodo, con le seguenti: . Per tali attività, il collegio dei docenti garantisce, nella scelta dei soggetti esterni, il rispetto del principio di pluralismo e il confronto tra differenti approcci culturali, etici e scientifici.
2.32. Grippo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche non possono in ogni caso coinvolgere soggetti o associazioni che contribuiscono al deterioramento dei diritti di genere e che pongono in essere azioni regressive volte a comprimere o eliminare le tutele esistenti per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nonché la parità di genere.
2.34. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione a tali attività, il collegio dei docenti assicura che il coinvolgimento di soggetti esterni avvenga garantendo la presenza, in misura paritaria, di esperti o rappresentanti che esprimano posizioni tra loro non omogenee sulle tematiche oggetto dell'intervento.
*2.35. Grippo.
*2.36. Manzi, Ghio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti individuati ai sensi del presente comma sono selezionati in modo da garantire, in misura paritaria, la rappresentanza di differenti orientamenti e posizioni culturali, etiche e scientifiche in materia.
**2.37. Grippo.
**2.39. Manzi, Ghio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione a tali attività, i soggetti esterni sono individuati in modo da garantire il pluralismo delle posizioni, nel rispetto del principio di imparzialità e della libertà di insegnamento.
*2.41. Grippo.
*2.42. Manzi, Ghio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il consiglio di istituto assicura forme di consultazione con i rappresentanti dei genitori e degli studenti, al fine di garantire trasparenza e condivisione sugli interventi proposti.
**2.43. Grippo.
**2.44. Manzi.
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Il consiglio di istituto promuove il coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nelle fasi di definizione e valutazione delle attività formative, al fine di favorire partecipazione attiva e responsabilità condivisa.
*2.45. Grippo.
*2.47. Manzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la massima trasparenza, il consiglio di istituto rende disponibili ai rappresentanti dei genitori e degli studenti i criteri di selezione dei soggetti esterni e i relativi esiti.
**2.48. Grippo.
**2.49. Manzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'individuazione di soggetti esterni da parte delle istituzioni scolastiche per attività progettuali o educative rivolte agli studenti, di cui al comma 1, avviene anche sulla base di criteri oggettivi e pubblici, previamente deliberati dal collegio dei docenti, fondati su titoli culturali e professionali, competenza scientifica, esperienza educativa, coerenza con l'età e il livello di maturazione degli studenti, non conflittualità con il Piano triennale dell'offerta formativa e coerenza con i valori e gli impegni assunti nel Patto educativo di corresponsabilità.
2.50. Ferrari, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ghio.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Carriera alias)
1. Le istituzioni scolastiche garantiscono agli studenti di poter vivere in un ambiente sereno, attento alla tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza e al rispetto reciproco in attuazione dei principi di libertà e di inviolabilità della persona e del diritto all'identità personale.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado è prevista l'attivazione della carriera alias per gli studenti che ne facciano richiesta, indipendentemente dall'eventuale avvio di percorsi di affermazione di genere e senza la necessità di presentare alcuna certificazione. In caso di minorenni, la richiesta di cui al primo periodo richiede il consenso dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di mancato consenso, le istituzioni scolastiche possono valutare l'opportunità di attivare comunque la carriera alias e di contestualmente attivare lo sportello psicologico per la famiglia.
3. Al fine di favorire un ambiente scolastico sereno, accogliente e inclusivo, le istituzioni scolastiche devono garantire spazi che rispettino le necessità di tutte le soggettività che frequentano la scuola. È cura della singola istituzione scolastica prevedere spazi gender free all'interno dei servizi igienici e degli spogliatoi.
4. Le competizioni sportive scolastiche rappresentano un'importante attività formativa, contribuendo allo sviluppo fisico, mentale e sociale degli studenti. Esse promuovono l'acquisizione di competenze trasversali, come il lavoro di squadra, il rispetto delle regole e la gestione delle emozioni, oltre a favorire uno stile di vita sano e attivo. La partecipazione degli studenti alle competizioni sportive scolastiche deve tener conto del benessere di tutti gli studenti e quindi di tutte le varie soggettività presenti nella scuola anche al fine di prevenire e contrastare ogni tipo di discriminazione di genere e omolesbobitransfobica. Qualora le competizioni assumano carattere agonistico, si rimanda ai regolamenti delle relative federazioni.
2.01. Piccolotti.
A.C. 2423-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
Sopprimerlo.
3.3. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, volte a garantire, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ghio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4.
(Valutazione e monitoraggio)
1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove il monitoraggio delle attività educative relative alla sessualità e all'affettività, anche attraverso il coinvolgimento della società civile, delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché di enti e organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dell'infanzia e nei temi educativi, in particolare riguardo all'educazione all'affettività, alla sessualità e al rispetto, al fine di valutare l'impatto di tali interventi sugli apprendimenti, sul benessere psicosociale degli studenti e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il monitoraggio tiene conto del punto di vista degli studenti e delle famiglie attraverso strumenti partecipativi e inclusivi.
2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del monitoraggio di cui al comma 1.
3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.02. Manzi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle attività didattiche e progettuali, nonché ad ogni altra eventuale attività, aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità già avviate alla data di entrata in vigore della legge medesima, fino alla loro conclusione.
3.05. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 3.
Sopprimerlo.
*3.1. Grippo.
*3.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
*3.5. Magi.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
3.7. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3.8. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4.
(Valutazione e monitoraggio)
1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove il monitoraggio delle attività educative relative alla sessualità e all'affettività, anche attraverso il coinvolgimento della società civile, delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché di enti e organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dell'infanzia e nei temi educativi, in particolare riguardo all'educazione all'affettività, alla sessualità e al rispetto, al fine di valutare l'impatto di tali interventi sugli apprendimenti, sul benessere psicosociale degli studenti e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il monitoraggio tiene conto del punto di vista degli studenti e delle famiglie attraverso strumenti partecipativi e inclusivi.
2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del monitoraggio di cui al comma 1.
3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.03. Piccolotti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4.
(Valutazione e monitoraggio)
1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove il monitoraggio delle attività educative relative alla sessualità e all'affettività, anche attraverso il coinvolgimento della società civile, delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché di enti e organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dell'infanzia e nei temi educativi, in particolare riguardo all'educazione all'affettività, alla sessualità e al rispetto, al fine di valutare l'impatto di tali interventi sugli apprendimenti, sul benessere psicosociale degli studenti e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il monitoraggio tiene conto del punto di vista degli studenti e delle famiglie attraverso strumenti partecipativi e inclusivi.
2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del monitoraggio di cui al comma 1.
3.04. Sportiello, Orrico, Ascari, Caso, Amato.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle attività didattiche e progettuali, nonché ad ogni altra eventuale attività, aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità già avviate alla data di entrata in vigore della legge medesima, fino alla loro conclusione.
3.07. Grippo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
*3.08. Grippo.
*3.09. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3.011. Grippo.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3.012. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Ghio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'anno scolastico successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3.01000. Magi.
A.C. 2423-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame C. 2423-A reca «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico»;
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto reca «Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie»;
è dovere delle istituzioni scolastiche garantire l'educazione e la sensibilizzazione ai valori costituzionali di parità e al rifiuto della violenza nelle relazioni affettive, anche prescindendo dall'eventuale consenso o diniego dei genitori,
impegna il Governo
ad astenersi dall'adottare iniziative normative volte a prevedere l'obbligo di consenso informato preventivo delle famiglie, di cui all'articolo 1 del provvedimento in oggetto, per le attività che riguardano l'educazione ai valori costituzionali di parità e al rifiuto della violenza nelle relazioni affettive, coerentemente con quanto previsto dalle «Linee guida per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica» di cui al decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183.
9/2423-A/1. Carfagna.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame C. 2423-A reca «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico»;
l'articolo 1 del provvedimento in oggetto reca «Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie»;
è dovere delle istituzioni scolastiche garantire l'educazione e la sensibilizzazione ai valori costituzionali di parità e al rifiuto della violenza nelle relazioni affettive, anche prescindendo dall'eventuale consenso o diniego dei genitori,
impegna il Governo
a dare piena attuazione al presente provvedimento, assicurando che lo strumento del consenso informato sia utilizzato solo in relazione alle attività che non figurano già tra i contenuti delle indicazioni nazionali e delle linee guida per l'educazione civica, quali sono, ad esempio, quelli connessi all'educazione alle relazioni e all'empatia, nonché al rispetto verso chiunque, con particolare attenzione alla parità di genere e al contrasto alla violenza contro le donne.
9/2423-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Carfagna.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce una disciplina specifica in materia di partecipazione degli studenti ad attività scolastiche che affrontano temi relativi alla sessualità, prevedendo l'obbligo di acquisire un consenso informato preventivo da parte delle famiglie o degli studenti, se maggiorenni;
sono diversi i profili di criticità sia sul piano costituzionale che su quello educativo e applicativo;
tra le criticità più rilevanti l'assenza di una chiara distinzione tra attività curricolari ed extracurricolari, con il rischio di generare incertezza interpretativa e disparità di applicazione tra istituzioni scolastiche, in potenziale contrasto con i principi di uguaglianza e buon andamento dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione;
la previsione di attività alternative per gli studenti che non partecipano alle attività oggetto del consenso informato, in mancanza di adeguate risorse umane e finanziarie, appare difficilmente praticabile e suscettibile di compromettere la continuità didattica e l'efficacia dell'offerta formativa,
impegna il Governo
ad assumere le opportune iniziative, anche normative, finalizzate a garantire l'adozione di linee guida volte, in particolare, a definire con chiarezza i criteri per la distinzione tra attività curricolari ed extracurricolari; individuare i modelli organizzativi minimi e gli strumenti didattici idonei a garantire la coerenza e l'unitarietà dell'offerta formativa; disciplinare le modalità di predisposizione delle attività formative alternative, assicurando che non comportino disparità di trattamento tra gli studenti.
9/2423-A/2. Ghio, Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce una disciplina specifica in materia di partecipazione degli studenti ad attività scolastiche che affrontano temi relativi alla sessualità, prevedendo l'obbligo di acquisire un consenso informato preventivo da parte delle famiglie o degli studenti, se maggiorenni;
sono diversi i profili di criticità sia sul piano costituzionale che su quello educativo e applicativo;
tra le criticità più rilevanti l'assenza di una chiara distinzione tra attività curricolari ed extracurricolari, con il rischio di generare incertezza interpretativa e disparità di applicazione tra istituzioni scolastiche, in potenziale contrasto con i principi di uguaglianza e buon andamento dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione;
la previsione di attività alternative per gli studenti che non partecipano alle attività oggetto del consenso informato, in mancanza di adeguate risorse umane e finanziarie, appare difficilmente praticabile e suscettibile di compromettere la continuità didattica e l'efficacia dell'offerta formativa,
impegna il Governo
a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, le risorse necessarie da destinare al personale scolastico, al fine di garantire l'effettiva attuazione delle finalità della legge nel rispetto dei principi di equità, pluralismo e qualità dell'insegnamento.
9/2423-A/3. Malavasi, Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce obblighi e responsabilità per il personale scolastico nell'ambito dei temi attinenti alla sessualità;
la formazione continua del personale scolastico, docente e non docente, rappresenta uno strumento essenziale per garantire la qualità dell'insegnamento, la piena attuazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione e la diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione;
l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze costituisce parte integrante della formazione civica e culturale degli studenti e rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione di comportamenti discriminatori e violenti, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, libertà e pluralismo,
impegna il Governo
ad adottare ogni ulteriore iniziativa volta a promuovere l'inserimento tra le priorità del Piano nazionale di formazione del personale docente e non docente delle materie relative all'educazione all'affettività, alla parità di genere, al contrasto degli stereotipi e delle discriminazioni, anche attraverso il coinvolgimento di università, enti locali, ordini professionali e associazioni con comprovata esperienza nei temi educativi e sociali, al fine di rafforzare le competenze pedagogiche, relazionali e inclusive del personale scolastico e garantire la piena attuazione dei principi di pari opportunità e rispetto delle differenze.
9/2423-A/4. Forattini, Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce una disciplina specifica in materia di partecipazione degli studenti ad attività scolastiche che affrontano temi relativi alla sessualità, prevedendo l'obbligo di acquisire un consenso informato preventivo da parte delle famiglie o degli studenti, se maggiorenni;
sono diversi i profili di criticità sia sul piano costituzionale che su quello educativo e applicativo;
l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze costituisce parte integrante della formazione civica e culturale degli studenti e rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione di comportamenti discriminatori e violenti, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, libertà e pluralismo,
impegna il Governo
ad adottare ogni ulteriore iniziativa volta a promuovere l'inserimento nel Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche di un Piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto a sviluppare competenze trasversali in materia di parità, rispetto e inclusione; a prevedere attività curricolari ed extracurricolari adeguate all'età degli studenti; a individuare un referente per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze e a promuovere il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati con il coinvolgimento delle famiglie e della comunità educante.
9/2423-A/5. Ferrari, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce una disciplina specifica in materia di partecipazione degli studenti ad attività scolastiche che affrontano temi relativi alla sessualità, prevedendo l'obbligo di acquisire un consenso informato preventivo da parte delle famiglie o degli studenti, se maggiorenni;
l'educazione all'affettività, al rispetto delle differenze e alla parità tra i sessi costituisce parte integrante della formazione civica e culturale degli studenti e rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione di comportamenti discriminatori e violenti, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, libertà e pluralismo;
l'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107 («La Buona Scuola»), prevede che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare studenti, docenti e genitori;
numerose istituzioni scolastiche, in coerenza con tale disposizione, hanno già elaborato e avviato progettualità volte a promuovere la cultura del rispetto, la prevenzione della violenza e delle discriminazioni, nonché percorsi di educazione affettiva e relazionale, che tuttavia necessitano di un adeguato sostegno economico e organizzativo per essere pienamente attuati,
impegna il Governo
a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, le necessarie risorse finanziarie, al fine di assicurare la concreta attuazione delle progettualità già previste dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015, favorendo la collaborazione con enti locali, associazioni ed esperti del settore, nonché la diffusione di buone pratiche educative in materia di rispetto, educazione affettiva e prevenzione della violenza.
9/2423-A/6. Berruto, Manzi, Ferrari, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce una disciplina specifica in materia di partecipazione degli studenti ad attività scolastiche che affrontano temi relativi alla sessualità, prevedendo l'obbligo di acquisire un consenso informato preventivo da parte delle famiglie o degli studenti, se maggiorenni;
il rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia, sancito dal Patto educativo di corresponsabilità e dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), costituisce elemento essenziale per la costruzione di un ambiente educativo basato sulla fiducia reciproca, sulla condivisione degli obiettivi formativi e sulla partecipazione consapevole di tutte le componenti della comunità scolastica;
l'attuazione del PTOF, nel rispetto dei principi della legge 13 luglio 2015, n. 107 («La Buona Scuola»), già prevede strumenti di dialogo e trasparenza che possono essere valorizzati e potenziati anche attraverso attività informative e partecipative rivolte alle famiglie,
impegna il Governo
a promuovere, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, ogni utile attività informativa e di sensibilizzazione rivolta alle famiglie e agli studenti sui contenuti e le finalità delle attività educative previste dal Piano triennale dell'offerta formativa e dal Patto educativo di corresponsabilità, al fine di rafforzare la collaborazione scuola-famiglia, favorire una partecipazione consapevole e condivisa ai percorsi formativi e sostenere il pieno sviluppo dello studente.
9/2423-A/7. Iacono, Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce una disciplina specifica in materia di partecipazione degli studenti ad attività scolastiche che affrontano temi relativi alla sessualità, prevedendo l'obbligo di acquisire un consenso informato preventivo da parte delle famiglie o degli studenti, se maggiorenni;
il rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia, sancito dal Patto educativo di corresponsabilità e dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), costituisce elemento essenziale per la costruzione di un ambiente educativo basato sulla fiducia reciproca, sulla condivisione degli obiettivi formativi e sulla partecipazione consapevole di tutte le componenti della comunità scolastica;
l'attuazione del PTOF, nel rispetto dei principi della legge 13 luglio 2015, n. 107 («La Buona Scuola»), già prevede strumenti di dialogo e trasparenza che possono essere valorizzati e potenziati anche attraverso attività informative e partecipative rivolte alle famiglie,
impegna il Governo
a proseguire nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alle famiglie e agli studenti sui contenuti e le finalità delle attività educative previste dal Piano triennale dell'offerta formativa e dal Patto educativo di corresponsabilità, al fine di rafforzare la collaborazione scuola-famiglia, favorire una partecipazione consapevole e condivisa ai percorsi formativi e sostenere il pieno sviluppo dello studente.
9/2423-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Iacono, Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce una disciplina specifica in materia di partecipazione degli studenti ad attività scolastiche che affrontano temi relativi alla sessualità, prevedendo l'obbligo di acquisire un consenso informato preventivo da parte delle famiglie o degli studenti, se maggiorenni;
l'educazione all'affettività e alla sessualità rappresenta un ambito fondamentale della crescita personale e relazionale degli studenti, nonché uno strumento essenziale per promuovere il rispetto reciproco, la consapevolezza di sé, la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza e delle discriminazioni;
numerosi organismi internazionali, tra cui l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), hanno elaborato linee guida e raccomandazioni sull'educazione sessuale comprensiva, fondate su un approccio olistico, inclusivo, basato sull'evidenza scientifica e rispettoso dei diritti umani;
tali orientamenti internazionali sottolineano l'importanza di un'educazione che integri aspetti cognitivi, emotivi, relazionali e valoriali, in una prospettiva di salute, benessere e responsabilità, coerente con i principi sanciti dalla Costituzione e con le finalità del sistema nazionale di istruzione;
un'adeguata formazione degli studenti su questi temi contribuisce alla prevenzione di comportamenti a rischio, al contrasto di stereotipi di genere e alla promozione di una cultura del rispetto, dell'inclusione e della cittadinanza attiva,
impegna il Governo
a promuovere iniziative educative e formative attinenti alla sessualità e all'affettività che siano conformi a un approccio olistico, inclusivo e scientificamente fondato, in linea con le linee guida internazionali sull'educazione sessuale comprensiva elaborate da organismi di riferimento per la salute pubblica e l'educazione, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'UNESCO, assicurando che tali percorsi si realizzino nel rispetto dell'autonomia scolastica, della libertà di insegnamento e della collaborazione con le famiglie, al fine di promuovere il benessere, la consapevolezza e la crescita armoniosa degli studenti.
9/2423-A/8. Manzi, Ferrari, Berruto, Orfini, Iacono, Piccolotti, Fornaro, Perantoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce una disciplina specifica in materia di partecipazione degli studenti ad attività scolastiche che affrontano temi relativi alla sessualità, prevedendo l'obbligo di acquisire un consenso informato preventivo da parte delle famiglie o degli studenti, se maggiorenni;
allo stato, il testo non prevede una chiara decorrenza temporale per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, con il rischio di determinare incertezze interpretative e operative per le istituzioni scolastiche;
numerosi istituti, nell'ambito della propria autonomia e in attuazione dell'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107 («La Buona Scuola»), hanno già avviato progetti educativi in materia di parità di genere, educazione all'affettività e prevenzione della violenza, spesso finanziati e programmati su base pluriennale;
l'assenza di una decorrenza certa potrebbe comportare la sospensione o l'interruzione di tali progettualità, con effetti negativi sulla continuità didattica, sull'organizzazione delle attività formative e sulla collaborazione con enti e soggetti esterni,
impegna il Governo
a favorire l'introduzione, nel prosieguo dell'iter di esame del provvedimento, , di una disposizione volta a prevedere che le norme contenute nel disegno di legge in esame entrino in vigore non prima dell'anno scolastico 2027/2028, al fine di garantire una fase transitoria adeguata a salvaguardare i progetti educativi già avviati e la piena informazione delle famiglie e degli studenti.
9/2423-A/9. Orfini, Manzi, Ferrari, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce una disciplina specifica in materia di partecipazione degli studenti ad attività scolastiche che affrontano temi relativi alla sessualità, prevedendo l'obbligo di acquisire un consenso informato preventivo da parte delle famiglie o degli studenti, se maggiorenni;
numerose istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa e in attuazione dell'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107 («La Buona Scuola»), hanno già avviato e consolidato nel tempo progettualità educative riguardanti l'educazione all'affettività, alla sessualità, alla parità tra i sessi e alla prevenzione della violenza e delle discriminazioni;
tali attività, spesso inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e svolte con continuità annuale, rappresentano un patrimonio educativo importante, costruito in collaborazione con esperti, enti locali e associazioni del territorio;
l'applicazione immediata delle nuove disposizioni senza una fase transitoria o senza misure di salvaguardia potrebbe determinare la sospensione o la discontinuità di tali progetti, con ripercussioni negative sulla coerenza e sull'efficacia dell'offerta formativa,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento in esame al fine di prevedere che le stesse non si applichino agli istituti scolastici che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già avviato e svolgano annualmente attività didattiche e progettuali, nonché ogni altra eventuale iniziativa, avente ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità e all'affettività, al fine di garantire la continuità e la coerenza della didattica già svolta e di valorizzare le esperienze educative in corso, nel rispetto dell'autonomia scolastica e dei principi di libertà di insegnamento.
9/2423-A/10. Girelli, Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce una disciplina specifica in materia di partecipazione degli studenti ad attività scolastiche concernenti temi legati alla sessualità;
la qualità e la coerenza delle iniziative educative su tali tematiche rappresentano un fattore decisivo per la formazione integrale degli studenti e per la promozione del loro benessere psicologico, relazionale e sociale;
risulta pertanto necessario assicurare un sistema di valutazione e monitoraggio delle attività educative svolte dalle istituzioni scolastiche in questo ambito, al fine di verificarne l'efficacia, l'impatto sugli apprendimenti e la coerenza con i principi educativi e scientifici di riferimento,
impegna il Governo
a promuovere l'avvio di un monitoraggio delle attività educative relative alla sessualità e all'affettività, anche attraverso il coinvolgimento della società civile, delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nonché di enti e organizzazioni con comprovata esperienza nella tutela dell'infanzia e nei temi educativi, al fine di valutare l'impatto di tali interventi sugli apprendimenti, sul benessere psicosociale degli studenti e sulla prevenzione dei comportamenti a rischio, garantendo altresì il coinvolgimento attivo di studenti e famiglie.
9/2423-A/11. Prestipino, Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento introduce e disciplina il consenso informato preventivo delle famiglie o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti alla sessualità; tale consenso dovrà essere acquisito previa messa a disposizione del materiale didattico che le istituzioni scolastiche intendono utilizzare;
più in particolare, il consenso informato preventivo, in forma scritta, è richiesto 7 giorni prima dello svolgimento delle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino i predetti temi e deve esplicitare le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti; questi ultimi saranno individuati nel rispetto del procedimento stabilito all'articolo 2 del provvedimento all'esame; in caso di mancata adesione, gli studenti sono tenuti ad astenersi dalla frequenza;
il predetto consenso è altresì necessario anche per la partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino i medesimi temi; in caso di mancata adesione, l'istituzione scolastica è tenuta a garantire, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa;
il provvedimento all'esame, inoltre, esclude la trattazione di temi attinenti alla sessualità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e, come modificato in sede referente, anche nella scuola secondaria di primo grado;
le disposizioni contenute nel provvedimento in esame prevedono obblighi stringenti per le istituzioni scolastiche, incluse la necessità di garantire la presenza di docenti durante le attività con un minore età e le attività relative alla selezione e al coinvolgimento di esperti esterni;
in particolare, durante l'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che stabilisce che per le attività che riguardano temi attinenti all'ambito della sessualità, sia extracurricolari che quelle relative all'ampliamento dell'offerta formativa, che coinvolgono alunni o studenti di minore età è garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività;
emerge su tutte la disposizione che prevede la clausola di invarianza finanziaria e dunque l'assenza di risorse finanziarie adeguate e dedicate, invarianza di oneri finanziari che determina un grave limite all'efficace realizzazione delle attività, in particolare per la previsione di attività formative alternative che le istituzioni scolastiche sono chiamate a garantire, nonché per la formazione specifica dei docenti chiamati a nuovi incarichi e per l'organizzazione della compresenza;
appare dunque indispensabile un monitoraggio puntuale e trasparente per poter valutare se l'attuazione delle disposizioni previste non ricada in modo sproporzionato sui singoli istituti scolastici e sul personale docente e se il provvedimento raggiunge gli obiettivi di tutela e di qualità educativa senza generare effetti collaterali negativi sulle istituzioni scolastiche e sulle famiglie,
impegna il Governo:
a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sul primo anno di applicazione della disciplina del consenso informato preventivo per le attività che riguardino temi attinenti alla sessualità, che includa almeno:
a) il numero di casi di rifiuto alla partecipazione ai percorsi di educazione affettiva e sessuale, con analisi sulle differenze territoriali eventualmente riscontrate;
b) la descrizione delle attività formative alternative messe in campo per gli studenti che non hanno aderito, al fine di valutarne la qualità e l'efficacia;
c) il monitoraggio sulla presenza e il ruolo dei docenti durante le attività con gli studenti e le studentesse di minore età;
d) l'impatto della clausola di invarianza finanziaria sull'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili e sulla capacità delle scuole di attuare quanto previsto, con particolare attenzione alle attività formative alternative, nonché alla formazione del personale docente e all'organizzazione della compresenza.
9/2423-A/12. Orrico, Ascari, Sportiello, Caso, Amato.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 detta disposizioni in materia di consenso informato prevedendo che le istituzioni scolastiche siano tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti alla sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare; è esclusa in ogni caso la trattazione dei tempi attinenti alla sessualità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e, secondo una modifica introdotta in sede referente, anche nella scuola secondaria di primo grado;
la richiesta di consenso informato preventivo dovrà esplicitare le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti; questi ultimi sono individuati nel rispetto del procedimento stabilito all'articolo 2 del provvedimento all'esame;
l'articolo 2 specifica che il coinvolgimento nelle attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto; ai fini della selezione sarà il collegio dei docenti a definire i criteri sulla base per la comparazione e valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica e sulla coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti;
non si può non rilevare come il provvedimento all'esame si ponga in macroscopico conflitto con i numerosi impegni assunti dall'Italia a livello internazionale: la Strategia regionale Europea sulla salute sessuale e riproduttiva del 2021; gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 n. 3 Salute e Benessere, n. 4 Istruzione di qualità, n. 5 Parità di genere; le Linee guida UNESCO: «International technical guidance on sexuality education», pubblicate nel 2009 e aggiornate nel 2018; gli «Standard per l'Educazione sessuale in Europa – quadro di riferimento per responsabili delle politiche, autorità scolastiche e sanitarie, specialisti» dell'OMS del 2011;
un diverso e opposto approccio, orientato agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese, dovrebbe invece garantire negli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'educazione sessuale e affettiva secondo un approccio olistico, inclusivo e scientificamente fondato, al fine di:
a) pervenire ad una decostruzione di pregiudizi, stereotipi e ruoli, fortemente radicati nella società e nel pensiero comune, che inconsciamente tendono a perpetrare le disuguaglianze e la violenza di genere;
b) promuovere una cultura completa e trasversale per affrontare i principi che costituiscono la base dell'affetto e dell'affettività, ovvero il rispetto reciproco, il proprio e altrui consenso, la codifica delle proprie emozioni e di quelle degli altri, la scoperta di sé stessi e della propria identità,
impegna il Governo:
a rispettare le linee guida e gli standard globali definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall'agenzia delle Nazioni Unite specializzata in educazione (UNESCO), verificando a tal fine gli effetti applicativi delle disposizioni oggetto del provvedimento e introducendo l'educazione sessuale e affettiva in ogni ciclo d'istruzione, incluse la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
in sede di attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento in esame, ad adottare idonee misure affinché le istituzioni scolastiche non possano in ogni caso coinvolgere soggetti o associazioni che possano contribuire al deterioramento dei diritti di genere e che pongano in essere azioni regressive volte a comprimere o eliminare le tutele esistenti per la salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti nonché della parità di genere.
9/2423-A/13. Sportiello, Ascari, Orrico, Caso, Amato, Perantoni, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di consenso informato preventivo per attività scolastiche riguardanti temi di sessualità;
innanzitutto non si può non rilevare come il provvedimento all'esame si ponga in macroscopico conflitto con i numerosi impegni assunti dall'Italia a livello internazionale: le linee guida dell'UNESCO sull'educazione sessuale completa, le raccomandazioni del Consiglio d'Europa sull'educazione alla cittadinanza e alla parità di genere, e l'articolo 14 della Convenzione di Istanbul, che prevede che gli Stati a «intraprendono le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici, a tutti i livelli dell'insegnamento, materiali didattici su questioni quali l'uguaglianza tra donne e uomini, i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto reciproco, la soluzione non violenza dei conflitti nelle relazioni interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto alla integrità personale»;
pertanto, il provvedimento all'esame si contraddistingue da un approccio ideologico oscurantista fortemente orientato al deterioramento e alla regressione dei diritti di genere e delle tutele esistenti per la salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti nonché della parità di genere;
in linea con tale approccio ideologico, al provvedimento all'esame sono state quindi abbinate esclusivamente le analoghe proposte di legge C. 2271 (Amorese) e C. 2278 (Sasso), respingendo invece l'abbinamento di proposte di legge, tra le quali una a mia prima firma (AC 1571) che, pur vertenti sullo stesso tema, di fatto rispondono ad un diverso e opposto approccio, finalizzato a garantire negli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'educazione sessuale e affettiva, al fine di pervenire ad una decostruzione di pregiudizi, stereotipi e ruoli, fortemente radicati nella società e nel pensiero comune, che inconsciamente tendono a perpetrare le disuguaglianze e la violenza di genere e al fine di promuovere una cultura completa e trasversale per affrontare i principi che costituiscono la base dell'affetto e dell'affettività, ovvero il rispetto reciproco, il proprio e altrui consenso, la codifica delle proprie emozioni e di quelle degli altri, la scoperta di sé stessi e della propria identità;
le disposizioni contenute nel provvedimento all'esame prevedono obblighi stringenti per le istituzioni scolastiche, incluse la necessità di garantire la presenza di un docente o una docente durante le attività con un minore età e le attività relative alla selezione e al coinvolgimento di esperti esterni;
in particolare, durante l'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che stabilisce che per le attività che riguardano temi attinenti all'ambito della sessualità, sia extracurricolari che quelle relative all'ampliamento dell'offerta formativa, che coinvolgono alunni e alunne o studenti e studentesse di minore età è garantita la presenza di un docente o una docente durante lo svolgimento delle attività;
tuttavia, il provvedimento contiene una clausola di invarianza finanziaria che impedisce l'allocazione di risorse aggiuntive per l'attuazione delle nuove norme; dunque non ci sono risorse dedicate per la formazione specifica e l'aggiornamento dei docenti e delle docenti chiamati a gestire attività complesse, come la compresenza necessaria per garantire la corretta supervisione durante le attività;
l'assenza di risorse adeguate e dedicate determina un grave limite all'efficace realizzazione delle attività, in particolare per la formazione specifica dei docenti e delle docenti chiamati a nuovi incarichi e per l'organizzazione della compresenza,
impegna il Governo:
a prevedere, con ulteriori interventi tempestivi e adeguati, risorse umane, finanziarie e strumentali destinate in modo specifico alla formazione professionale dei docenti e delle docenti e alla copertura finanziaria del personale necessario per garantire la compresenza durante le attività, in linea con gli impegni educativi e di tutela degli studenti e delle studentesse;
a monitorare l'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame al fine di assicurare che non ricadano in modo sproporzionato sui singoli istituti scolastici e sul personale docente, assicurando così un reale supporto al sistema scolastico e un'effettiva tutela dei diritti degli studenti, delle studentesse e delle famiglie.
9/2423-A/14. Ascari, Orrico, Sportiello, Caso, Amato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame subordina lo svolgimento dei percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità a procedure di autorizzazione preventiva e a un controllo dei contenuti e dei soggetti esterni, con il risultato di rendere tali percorsi non universalmente accessibili e di limitarne il carattere pluralistico e la piena autonomia educativa, anche rispetto ai contributi fondati su criteri scientifici condivisi dalla comunità professionale;
il principio «best interest of the child», sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia (Art. 3) e rilanciato a livello europeo (Carta Fondamentale dei Diritti fondamentali dell'UE, Art. 24), evidenzia come ogni decisione riguardante i minori debba tenere prioritariamente conto del loro benessere, sviluppo, sicurezza, inclusione e partecipazione attiva;
tale interesse, oggi, significa anche garantire un'educazione completa, libera da pregiudizi, che rafforzi la capacità critica, la consapevolezza di sé e la possibilità di vivere relazioni sane, indipendentemente dalle ideologie e dai valori familiari,
impegna il Governo
ad assicurare, in sede di attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame, il pieno rispetto dell'autonomia scolastica, della libertà di insegnamento e del superiore interesse degli studenti, garantendo che ogni attività formativa si svolga in un contesto improntato a pluralismo, imparzialità e tutela del benessere educativo.
9/2423-A/15. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il principio «best interest of the child», sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia (Art. 3) e rilanciato a livello europeo (Carta Fondamentale dei Diritti fondamentali dell'UE, Art. 24), evidenzia come ogni decisione riguardante i minori debba tenere prioritariamente conto del loro benessere, sviluppo, sicurezza, inclusione e partecipazione attiva;
tale interesse, oggi, significa anche garantire un'educazione completa, libera da pregiudizi, che rafforzi la capacità critica, la consapevolezza di sé e la possibilità di vivere relazioni sane, indipendentemente dalle ideologie e dai valori familiari,
impegna il Governo
ad assicurare, in sede di attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame, il pieno rispetto dell'autonomia scolastica, della libertà di insegnamento e del superiore interesse degli studenti e della libertà educativa delle famiglie, garantendo che ogni attività formativa si svolga in un contesto improntato a pluralismo, imparzialità e tutela del benessere educativo.
9/2423-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
per la prima volta, i temi dell'educazione al rispetto e alle relazioni nonché dell'educazione all'affettività e all'empatia hanno trovato spazio nelle Linee guida per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e nelle nuove Indicazioni nazionali, garantendo un trattamento uniforme e coerente in tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale;
in passato si registravano differenze significative tra scuole circa modalità, contenuti e approcci didattici, con conseguenti disparità nelle opportunità formative per gli alunni e per gli studenti;
in particolare, le Linee guida per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica prevedono, tra gli obiettivi specifici di apprendimento, quindi obbligatori, l'educazione alle relazioni e al rispetto verso chiunque, con particolare attenzione alla parità di genere e al contrasto alla violenza contro le donne, temi che sono trasversali a tutte le discipline e si configurano come saperi necessari;
analogamente nelle nuove indicazioni nazionali viene posto l'obiettivo di un'educazione finalizzata al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze di ciascuno, e, in particolare, al rispetto verso la donna e la costruzione di relazioni corrette. Nelle stesse Indicazioni nazionali è espressamente prevista per la prima volta l'educazione all'empatia;
le nuove indicazioni richiedono, pertanto, un profondo lavoro educativo e preventivo: un'educazione del cuore che crei occasioni didattiche di esperienza di sentimenti basilari come la fiducia, l'empatia, la tenerezza, l'incanto, la gentilezza;
nelle stesse indicazioni nazionali, per la prima volta, sono trattati in modo sistematico, scientifico e coerente, i temi – considerati nei loro aspetti biologici – dello sviluppo puberale, del concepimento e della procreazione, fino alla conoscenza dei rischi connessi alle malattie sessualmente trasmissibili;
un'indagine condotta dal Ministero dell'istruzione e del merito ha restituito un quadro chiaro dell'impatto dei progetti sperimentali sull'educazione al rispetto, che hanno coinvolto le scuole secondarie di secondo grado di tutto il Paese. Su 2.322 istituti statali coinvolti – pari all'86,7 per cento del totale – quasi il 97 per cento ha attivato percorsi specifici di sensibilizzazione. Le attività si sono svolte in forme diverse, con l'87,4 per cento in orario curricolare e il 12,6 per cento in orario extracurricolare. Quasi la metà delle scuole ha segnalato buone pratiche consolidate. Il monitoraggio ha evidenziato risultati significativi: nel 68,5 per cento degli istituti si è registrato un impatto positivo, con maggiore attenzione ai comportamenti relazionali, un uso più consapevole e rispettoso del linguaggio e una sensibile riduzione di episodi di bullismo e di violenza di genere. L'indagine, successivamente estesa alle scuole paritarie – con la partecipazione di 921 istituti – ha confermato l'impegno diffuso del sistema scolastico nella costruzione di una società fondata sul rispetto reciproco e sulla dignità della persona;
l'articolo 30 della Costituzione riconosce come diritto e dovere dei genitori l'istruzione e l'educazione dei propri figli, ponendo la famiglia come primo soggetto educativo;
in linea con i valori costituzionali e con la normativa scolastica vigente, per progetti e iniziative didattiche aventi ad oggetto temi sensibili quali la sessualità e che riguardano aspetti strettamente soggettivi e personalissimi, i genitori e gli studenti maggiorenni devono esprimere un consenso informato, dopo aver ricevuto adeguate informazioni sui contenuti e sulle modalità dei progetti;
su queste tematiche, la scuola non si impone, ma rafforza il patto di corresponsabilità educativa, promuovendo un rinnovato dialogo rispettoso dei ruoli;
l'impostazione di questo Governo è garantire percorsi formativi seri e coerenti sui temi citati, nelle istituzioni scolastiche, valorizzando al contempo il primato educativo della famiglia, la libertà di insegnamento dei docenti e l'autonomia delle scuole, pilastri fondamentali del sistema educativo,
impegna il Governo:
a promuovere un approccio organico e sistematico ai temi indicati in premessa, tutelando il primato educativo dei genitori sugli aspetti che riguardano la sfera personale e rafforzando concretamente l'alleanza educativa tra scuola e famiglia attraverso strumenti e pratiche di partecipazione attiva;
a dare piena attuazione al presente provvedimento, assicurando che lo strumento del consenso informato sia utilizzato solo in relazione alle attività che non figurano già tra i contenuti delle indicazioni nazionali e delle linee guida per l'educazione civica, quali sono, ad esempio, quelli connessi all'educazione alle relazioni e all'empatia, nonché al rispetto verso chiunque, con particolare attenzione alla parità di genere e al contrasto alla violenza contro le donne.
9/2423-A/16. Sasso.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di iniziativa governativa prevede disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie in relazione ad attività che riguardino tematiche dell'ambito della sessualità e disposizioni per il coinvolgimento di soggetti esterni in attività formative curriculari o extracurriculari;
il consenso informato deve essere richiesto previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime;
come sottolineato dai Presidenti degli Ordini degli Psicologi di Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Sicilia e Veneto, «la letteratura scientifica e le principali istituzioni e organizzazioni internazionali (OMS, 2010; UNESCO, 2018; Parlamento Europeo, 2022) concordano nel ritenere che la sessualità costituisca una dimensione relazionale, affettiva ed emozionale dell'essere umano, soggetta a maturazione progressiva e a trasformazioni significative durante l'infanzia e l'adolescenza. La costruzione dell'identità di genere e la consapevolezza del proprio corpo si sviluppano infatti già nei primi anni di vita, attraverso esperienze di socializzazione, linguaggio, gioco e interazione con il contesto familiare e scolastico. Un'educazione sessuo-affettiva adeguata all'età contribuisce a promuovere comportamenti relazionali sani, a prevenire fenomeni di bullismo, violenza di genere e uso distorto dei media digitali, e a rafforzare le competenze emotive e sociali di bambini e adolescenti. Intervenire precocemente su tali dinamiche permette di agire in modo preventivo ed efficace sull'insorgenza di nuclei relazionali disfunzionali, prima che si trasformino in veri e propri atti di prevaricazione e maltrattamento. Eppure, nel nostro Paese, continua a mancare una strategia strutturata di prevenzione: prevalgono azioni episodiche, frammentate, dipendenti da fondi e bandi contingenti, in una visione settorializzata ed emergenziale della salute pubblica.»;
nel nostro paese, sono tante le realtà territoriali, a partire dalle regioni e dalle città metropolitane, che promuovono progetti sull'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole primarie e secondarie, al fine di insegnare a riconoscere e rispettare le emozioni, proprie ed altrui;
come indicato dall'Accordo Stato-Regioni del 17 gennaio 2019 «Indirizzi di policy integrate sulla Scuola che promuove salute», la Salute nella sua dimensione bio-psico-sociale è un processo che vede impegnati le scuole e i servizi sanitari, in un dialogo intersettoriale e interistituzionale finalizzato alla co-progettazione e co-costruzione di ambienti educativi in grado di promuovere salute e benessere;
questi progetti si rivolgono alle scuole primarie e secondarie con attività formative, laboratori, incontri coordinati da psicologi, docenti, educatori e operatori socio-sanitari e ora, con l'approvazione di questo provvedimento sono a rischio,
impegna il Governo
a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte, al fine di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a salvaguardare, nelle scuole di ogni ordine e grado, le attività e i progetti promossi e approvati da regioni ed enti locali legati all'educazione sessuale e affettiva, al fine di accompagnare bambini e bambine, ragazzi e ragazze in un percorso strutturato e progressivo che integri conoscenze biologiche, psicologiche, relazionali e valoriali.
9/2423-A/17. Zaratti, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di iniziativa governativa prevede disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie in relazione ad attività che riguardino tematiche dell'ambito della sessualità e disposizioni per il coinvolgimento di soggetti esterni in attività formative curriculari o extracurriculari;
il consenso informato deve essere richiesto previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime;
i bambini e gli adolescenti hanno diritto a essere ascoltati nelle scelte che li riguardano, in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989). Sostenere che solo i genitori possano decidere se i figli frequentino o meno lezioni sull'identità di genere significa limitare la libertà educativa dei minori e ridurre la scuola a un'estensione dei valori familiari. La collaborazione tra genitori e scuola è certamente necessaria, ma essa deve fondarsi sul riconoscimento reciproco dei rispettivi ruoli. Solo così si può costruire un'educazione autenticamente inclusiva, capace di accompagnare gli adolescenti nella scoperta della propria identità e nel rispetto di quella altrui. A maggior ragione quando parliamo di temi rilevanti per la salute dei nostri cittadini;
mettere paletti all'educazione sessuo-affettiva significa negare ai giovani la possibilità di capire se stessi e gli altri, e spingerli a costruire relazioni sulla base di tabù, silenzi e fraintendimenti;
secondo un'indagine realizzata da Save the Children e Ipsos, «attualmente meno di un adolescente su 2 ha fatto educazione sessuale a scuola, mentre i genitori che ritengono utile l'educazione affettiva e sessuale come materia obbligatoria a scuola sono il 91 per cento. La principale fonte di informazione dei ragazzi e delle ragazze su temi come la sessualità e l'affettività è il web»;
la scuola rappresenta un contesto privilegiato di intervento per l'acquisizione di conoscenze e abilità finalizzate a migliorare e/o proteggere la salute di ciascun individuo presente all'interno della comunità scolastica. Una scuola che promuove salute è una scuola che orienta non solo i curricula ma anche l'organizzazione dell'intera comunità scolastica verso la promozione di stili di vita sani e attivi e rappresenta il contesto favorevole perché gli studenti sviluppino conoscenze, abilità e abitudini necessarie per vivere in modo salutare e attivo anche in età adulta;
infatti il Ministero della Salute da anni promuove e finanzia attività educative e formative in ambito di sessualità, relazioni affettive e prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili nel contesto scolastico;
la Legge 405 del 29 luglio 1975 istituisce i consultori familiari pubblici per offrire assistenza sanitaria, psicologica e sociale a donne, famiglie e minori. Promuove la tutela della maternità, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e l'educazione alla sessualità;
la legge 285 del 28 agosto 1997 promuove la realizzazione di progetti ed iniziative sulla promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
l'Accordo Stato-Regioni del 17 gennaio 2019 «Indirizzi di policy integrate sulla Scuola che promuove salute» sottolinea che la Salute, nella sua dimensione psico-sociale, è un processo che vede impegnati i servizi sanitari e le scuole, in un dialogo intersettoriale e interistituzionale finalizzato alla co-progettazione e co-costruzione di ambienti educativi in grado di promuovere salute e benessere. Salute e Formazione sono, infatti, dimensioni intrinsecamente collegate che incidono sul benessere economico e sociale di un Paese con un notevole impatto sulle disuguaglianze sociali;
sono diversi i progetti sull'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole approvati dalle regioni e attivati dalle asl, attraverso i consultori familiari pubblici, e che con l'approvazione di questo provvedimento sono a rischio;
secondo la relazione illustrativa, il disegno di legge è volto a «rafforzare l'alleanza scuola-famiglia, affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo ed educativo». In realtà si rischia di creare una discriminazione tra i ragazzi a cui i genitori daranno il consenso per svolgere attività attinenti l'ambito della sessualità e ragazzi a cui le famiglie negheranno il diritto all'istruzione su tematiche di loro interesse;
il progresso si costruisce attraverso l'educazione e la formazione. Secondo la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica «l'educazione sessuale è un intervento di salute pubblica di efficacia comprovata, un percorso di crescita che mette il rispetto per la persona al centro dello sviluppo evolutivo»;
in diverse regioni del nostro paese nelle scuole di ogni ordine e grado si svolgono attività e progetti promossi e attivati dalle asl, attraverso i consultori familiari pubblici, con l'obiettivo generale di svolgere una corretta educazione affettivo – sessuale secondo la definizione del «International Technical Guidance on Sexuality Education» realizzata dall'UNESCO e da altre organizzazioni delle Nazioni Unite, ove: «è definita Educazione Sessuale un approccio, adeguato all'età e alla cultura, nell'insegnamento riguardante il sesso e le relazioni attraverso la trasmissione di informazioni scientificamente corrette, realistiche e non giudicanti. L'Educazione Sessuale offre, per molti aspetti della sessualità, l'opportunità sia di esplorare i propri valori e atteggiamenti, sia di sviluppare le competenze decisionali, le competenze comunicative e le competenze necessarie per la riduzione dei rischi.»;
serve una collaborazione concreta tra Ministero dell'istruzione e Ministero della salute: non possiamo separare la scuola dalla salute dei giovani, perché prevenire significa insegnare prima ancora di curare. Ogni programma di educazione sessuale strutturato, inclusivo e basato sui diritti non è solo un contenitore di nozioni anatomiche: è un seme nella società di domani, che cresce proteggendo i più vulnerabili, combattendo stereotipi e relazioni diseguali, e formando cittadine cittadini capaci di pensare con la propria testa,
impegna il Governo
a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte, al fine di accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a salvaguardare, nelle scuole di ogni ordine e grado, le attività e i progetti di educazione all'affettività ed alla sessualità attivati dalle asl attraverso i consultori familiari pubblici.
9/2423-A/18. Piccolotti, Zanella.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di iniziativa governativa prevede disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie in relazione ad attività che riguardino tematiche dell'ambito della sessualità e disposizioni per il coinvolgimento di soggetti esterni in attività formative curriculari o extracurriculari;
il consenso informato deve essere richiesto previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime;
l'Organizzazione mondiale della sanità afferma che un'educazione sessuale e affettiva di alta qualità può aiutare nella prevenzione delle violenze di genere fin dall'età adolescenziale;
sull'onda del femminicidio di Giulia Cecchettin, il Ministero dell'istruzione e del merito ha annunciato nel novembre 2023 un piano per le scuole intitolato «Educare alle relazioni», che più che un percorso strutturato proponeva, in realtà, un insieme di attività extrascolastiche volontarie per le scuole secondarie di secondo grado. All'articolo 1 prevede che «al fine di rafforzare l'impegno verso un'azione educativa mirata alla cultura del rispetto, all'educazione alle relazioni e al contrasto della violenza maschile sulle donne, il Ministero promuove la realizzazione nelle scuole di progetti, percorsi educativi, attività pluridisciplinari e metodologie laboratoriali destinate, in particolare, agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione»;
il piano viene ben presto sostituito dalle linee guida sull'educazione civica entrate in vigore da settembre 2024, che però dedicano alla violenza di genere solo poche righe e, ad avviso dei sottoscrittori, utilizzano anche un linguaggio piuttosto vago: nel testo, infatti, si legge che va riservata «particolare attenzione» al tema della violenza di genere, «per educare a relazioni corrette e rispettose», «promuovere la parità fra uomo e donna» e «far conoscere l'importanza della conciliazione vita-lavoro, dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile». Si parla poi di «individuare e illustrare i diritti fondamentali delle donne» e «sviluppare la cultura del rispetto verso ogni persona»;
limitare o escludere la possibilità di promuovere attività educative sui temi della sessuo-affettività significa privare le giovani generazioni di strumenti fondamentali per comprendere e gestire i cambiamenti fisici ed emotivi legati alla crescita, che sono strettamente connessi alle dinamiche relazionali e alla costruzione della propria identità personale e sociale. Significa, inoltre, rinunciare a un intervento preventivo e formativo che la scuola, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni, è chiamata a garantire per la tutela del benessere psico-sociale dei minori. Evidenzia una visione settorializzata della salute pubblica che agisce ed interviene solo a valle di situazioni di disagio e problematicità senza agire preventivamente per limitarli;
l'educazione sessuo-affettiva si occupa di accompagnare i bambini e i ragazzi nella comprensione di sé, delle proprie emozioni e dei rapporti con gli altri, in modo rispettoso e adeguato all'età. Gli studi dimostrano che intervenire precocemente favorisce lo sviluppo di relazioni sane, riduce il rischio di bullismo e violenza di genere, aiuta a riconoscere e gestire le emozioni e contribuisce alla prevenzione di comportamenti a rischio. Rinviare o censurare questi percorsi significa lasciare un vuoto educativo che sarà inevitabilmente riempito da internet, dai social network e dalla pornografia online;
in Italia, nel 2024, le donne uccise sono state 113, di cui 99 in ambito familiare o affettivo e 61 per mano delle persone che amavano, del partner o dell'ex partner. Negli ultimi dieci anni, oltre mille donne sono state uccise (una media di una ogni tre giorni) e non sarà nessun aumento di pena e nessun nuovo reato a fermare questi assassini, perché solo con la cultura possiamo fare prevenzione rispetto alla violenza di genere. Tra i più giovani, i dati sono probabilmente ancora più allarmanti: il 10,6 per cento delle ragazze italiane sotto i 26 anni ha subito violenze sessuali, in quasi l'80 per cento dei casi da conoscenti. Secondo l'Osservatorio Indifesa 2024 di Terre des Hommes, il 65 per cento dei giovani dichiara di aver subito una forma di violenza fisica o psicologica; la percentuale sale al 70 per cento per le ragazze e all'83 per cento per chi si definisce non binario;
l'educazione sessuale è parte integrante dell'educazione affettiva e relazionale: insegna il rispetto dei corpi, dei limiti e del consenso, aiuta a riconoscere emozioni e a costruire relazioni non violente. Perché il femminicidio non nasce dall'ignoranza anatomica, ma da una cultura delle relazioni malata: dal bisogno di possesso, dalla fragilità identitaria, dalla mancata accettazione di un allontanamento. Chi uccide o abusa una donna non lo fa perché non ha ricevuto lezioni sull'anatomia o sulla contraccezione, ma perché non ha imparato a gestire il rifiuto, la frustrazione, la libertà dell'altro;
ai bambini e ai ragazzi bisogna insegnare non solo come funziona un corpo, ma come funzionano le emozioni e come si costruisce una relazione paritaria. Questo richiede un cambiamento culturale che necessariamente deve partire dalla scuola;
l'educazione sessuale contribuisce alla prevenzione primaria della violenza di genere, agendo prima che si sviluppino atteggiamenti possessivi o stereotipi di dominio;
le scuole italiane collaborano da anni con università, enti accreditati, ASL e centri di ricerca, in base a protocolli d'intesa e convenzioni ufficiali. Molti dei percorsi di educazione affettiva o alla cittadinanza di genere sono progettati insieme a psicologi, pedagogisti, medici e ricercatori universitari, non certo affidati arbitrariamente a gruppi non qualificati,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 1 del provvedimento, al fine di modificare la disciplina introdotta, ponendo al centro dell'idea di scuola un'educazione affettiva e sessuale non come rischio ideologico, ma come lo strumento per costruire una società capace di riconoscere e prevenire la violenza prima che accada.
9/2423-A/19. Zanella, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di iniziativa governativa prevede disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie in relazione ad attività che riguardino tematiche dell'ambito della sessualità e disposizioni per il coinvolgimento di soggetti esterni in attività formative curriculari o extracurriculari;
il tema della sessualità e dell'identità di genere nell'adolescenza è ancora scivoloso e oggetto di stereotipi e pregiudizi: la mancanza di un'alfabetizzazione emotiva-sessuale e di una conoscenza delle varianze di genere a scuola non favorisce una discussione da parte di molti adulti che preferiscono rimanere legati al loro retaggio culturale e a un approccio alla sessualità basato su ruoli di genere corrispondenti al maschile o al femminile assegnato alla nascita;
secondo la relazione illustrativa, il disegno di legge è volto a «rafforzare l'alleanza scuola-famiglia, affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo ed educativo»;
sono 481 le scuole che in Italia prevedono nel loro regolamento la Carriera Alias, dai dati a disposizione di AGEDO il 5 novembre 2025, di cui 475 pubbliche e 6 paritarie;
la Carriera Alias è un accordo di riservatezza tra la scuola, la giovane persona trans che frequenta la scuola e la sua famiglia, se minorenne: una semplice procedura per cui nel registro elettronico viene inserito il nome scelto dalla persona in transizione al posto di quello anagrafico, evitandole l'imbarazzo di dover continuamente spiegare la propria situazione e subire possibili episodi di bullismo e prevenendo così un possibile abbandono scolastico;
attivare la Carriera Alias risponde non solo al diritto di chi vive un'incongruenza di genere a proseguire i propri studi in una comunità scolastica inclusiva, ma anche alla necessità di educare ragazzi, educatori, genitori, insegnanti e personale scolastico, all'idea che le differenze, siano esse di natura religiosa, etnica, fisica e psicologica, relative all'identità e all'orientamento sessuale, sono un arricchimento per tutti;
è fondamentale che le istituzioni scolastiche garantiscano agli studenti di poter vivere in un ambiente sereno, attento alla tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza e al rispetto reciproco in attuazione dei principi di libertà e di inviolabilità della persona e del diritto all'identità personale;
non esistono al momento linee guida ministeriali per aiutare le scuole a preparare il Regolamento per la Carriera Alias, la cui applicazione resta a discrezione della sensibilità della direzione scolastica,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere indicazioni nazionali affinché tutte le scuole possano e debbano organizzarsi per attivare le Carriere Alias con il consenso dei genitori in caso di studente minorenne.
9/2423-A/20. Grimaldi, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di iniziativa governativa prevede disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie in relazione ad attività che riguardino tematiche dell'ambito della sessualità e disposizioni per il coinvolgimento di soggetti esterni in attività formative curriculari o extracurriculari;
il consenso informato deve essere richiesto previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime;
in Italia, nel 2024, le donne uccise sono state 113, di cui 99 in ambito familiare o affettivo e 61 per mano delle persone che amavano, del partner o dell'ex partner. Negli ultimi dieci anni, oltre mille donne sono state uccise (una media di una ogni tre giorni) e non sarà nessun aumento di pena e nessun nuovo reato a fermare questi assassini, perché solo con la cultura possiamo fare prevenzione rispetto alla violenza di genere. Tra i più giovani, i dati sono probabilmente ancora più allarmanti: il 10,6 per cento delle ragazze italiane sotto i 26 anni ha subito violenze sessuali, in quasi l'80 per cento dei casi da conoscenti. Secondo l'Osservatorio Indifesa 2024 di Terre des Hommes, il 65 per cento dei giovani dichiara di aver subito una forma di violenza fisica o psicologica; la percentuale sale al 70 per cento per le ragazze e all'83 per cento per chi si definisce non binario;
in Europa, ad oggi, l'educazione sessuale a scuola non è obbligatoria solo in sette Paesi: Bulgaria, Cipro, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Ungheria. Sono tuttavia molti gli organismi internazionali, dall'Organizzazione mondiale della Sanità all'Unesco, che da anni sottolineano l'importanza di un approccio precoce all'educazione sessuale, fin dall'infanzia, con temi legati alle varie fasce di età;
secondo un recente rapporto UNESCO, su 25 Paesi europei presi in esame sono 10 quelli che possono vantare un programma di Comprehensive Sexuality Education (CSE) curricolare a scuola, ossia percorsi di educazione affettiva sessuale che, oltre ad affrontare come funzionano gli apparati riproduttivi e come evitare gravidanze indesiderate o malattie sessualmente trasmissibili, sviluppano il tema con un approccio che comprende l'educazione alle emozioni, alle relazioni, al rispetto e al consenso;
educazione sessuale e affettiva non è (e non dovrebbe essere) solo un elenco di informazioni su anatomia o contraccezione. È molto di più: è un percorso educativo che parla di corpi, relazioni, emozioni e diritti;
educare alla sessualità e all'affettività significa parlare di consenso, rispetto dei confini, gestione delle emozioni, violenza di genere, relazioni sane, autodeterminazione. Significa riconoscere che la sessualità è parte della nostra identità e che ogni persona ha il diritto di viverla con libertà e consapevolezza;
parlare apertamente di corpo, emozioni e relazioni non è un privilegio né un'ideologia. È un diritto delle nuove generazioni, un gesto concreto di cura e uno degli strumenti più efficaci per prevenire la violenza, come previsto dalla Convenzione di Istanbul;
nei Paesi dove la CSE è realtà da anni, i risultati parlano chiaro: meno gravidanze precoci, meno infezioni sessualmente trasmesse, maggiore conoscenza su identità di genere e consenso, meno abusi, meno discriminazioni. In poche parole: più consapevolezza di sé, del proprio corpo e dei propri diritti;
se la scuola vuole davvero garantire un'educazione equa e inclusiva, non può ignorare temi fondamentali come la salute sessuale e riproduttiva, la libertà di scelta, il consenso, la parità dei generi e la dignità di ogni persona;
introdurre percorsi di educazione sessuale e affettiva completi e basati su dati scientifici non significa sostituire il ruolo delle famiglie, ma affiancarle. La scuola può offrire uno spazio neutro, preparato, sicuro e professionale dove bambine, bambini, ragazze e ragazzi possano parlare liberamente di temi che in famiglia spesso restano nascosti a causa di cultura, tabù o mancanza di informazioni;
non bastano i seppur meritori progetti che, grazie all'autonomia scolastica, in diverse scuole, con il contributo di regioni, enti locali e ASL, vengono messi in campo. Serve introdurre l'educazione alla sessualità e all'affettività come ora curricolare obbligatoria,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di modificare la disciplina introdotta e di prevedere, nel primo provvedimento utile, l'inserimento nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione l'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani e delle giovani in materia di uguaglianza e di solidarietà tra uomini e donne.
9/2423-A/21. Ghirra, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 5, del provvedimento in esame prevede che, ferme restando le Indicazioni nazionali emanate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado siano comunque escluse tutte le attività didattiche, progettuali e ogni altra attività avente ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità, determinando dunque un divieto generalizzato di trattazione di tali tematiche in tutti e tre i cicli scolastici del primo ciclo di istruzione;
la formulazione introdotta in sede referente estende il divieto anche alla scuola secondaria di primo grado, nonostante questa rappresenti la fascia d'età in cui la pubertà ha inizio o progredisce, e in cui emergono bisogni di orientamento e informazioni corrette su sviluppo corporeo, relazioni interpersonali, trasformazioni puberali e prevenzione dei comportamenti a rischio;
la fascia d'età tra gli 11 e i 14 anni è caratterizzata da profondi cambiamenti fisiologici, cognitivi e psicologici, ai quali il sistema educativo è chiamato a rispondere con strumenti adeguati e scientificamente fondati;
privare questa fascia di età di qualsiasi possibilità di partecipare ad attività didattiche e progettuali su temi attinenti allo sviluppo corporeo e alla sessualità significherebbe non fornire agli studenti le competenze di base necessarie per affrontare in modo consapevole la crescita, lasciandoli potenzialmente esposti a informazioni scorrette, stereotipi, influenze dannose e contenuti non filtrati presenti, ad esempio, nell'ambiente digitale;
numerosi studi pedagogici e di psicologia dell'età evolutiva rilevano come la mancanza di informazioni adeguate e graduate sulla pubertà e sulla sessualità sia correlata a fenomeni di disagio, vissuti di vergogna, difficoltà nel comprendere cambiamenti corporei e relazionali, oltre che a comportamenti a rischio o a esposizioni inconsapevoli a contenuti inappropriati;
in ambito europeo, le istituzioni internazionali raccomandano, per la fascia preadolescenziale, percorsi educativi calibrati sulla corporeità, sulla pubertà e sulle relazioni rispettose, coerenti con lo sviluppo psicofisico e con il quadro dei diritti dei minori;
le Indicazioni nazionali adottate ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, che costituiscono il riferimento ordinamentale insieme alle Linee guida dell'OMS, includono obiettivi formativi relativi alla conoscenza del proprio corpo, alla crescita affettiva e relazionale e alla consapevolezza dei cambiamenti puberali, che risultano incoerenti con un divieto assoluto di trattazione di tali temi alla scuola secondaria di primo grado;
la tutela dell'età evolutiva non può essere perseguita mediante una totale esclusione dei percorsi educativi relativi allo sviluppo corporeo e alla sessualità, bensì attraverso interventi calibrati, scientificamente fondati, progressivi e rispettosi della maturità degli studenti,
impegna il Governo
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, iniziative normative volte a consentire alle scuole secondarie di primo grado di programmare attività didattiche e progettuali conformi alle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, in materia di educazione alla sessualità, graduate e adeguate ai bisogni formativi degli studenti in età preadolescenziale.
9/2423-A/22. Boschi, Gadda, Del Barba, Faraone, Bonifazi, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del disegno di legge in esame disciplina il consenso informato preventivo per la partecipazione degli studenti a eventuali attività riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità;
il comma 3 del medesimo articolo prevede che, in caso di mancata adesione degli studenti alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa su tali temi, le istituzioni scolastiche debbano garantire la fruizione di attività formative alternative comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa;
le attività alternative costituiscono parte integrante del percorso formativo e devono pertanto rispettare i principi pedagogici fondamentali e la progressione educativa stabilita dall'ordinamento scolastico;
le Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, rappresentano il quadro di riferimento obbligatorio per la definizione dei traguardi formativi relativi allo sviluppo corporeo, affettivo e relazionale degli alunni;
il corretto sviluppo psico-fisico e affettivo degli studenti richiede che, anche in assenza di partecipazione alle attività oggetto di consenso informato, sia comunque assicurato l'accesso a informazioni adeguate, scientificamente corrette e coerenti con l'età evolutiva;
la previsione di attività formative alternative non deve tradursi in percorsi meramente sostitutivi, privi di contenuti educativi idonei o disomogenei rispetto agli standard nazionali, pena il rischio di creare disparità tra studenti,
impegna il Governo
a garantire, mediante appositi indirizzi rivolti alle istituzioni scolastiche, che nelle attività svolte in orario curricolare, in caso di mancata espressione del consenso informato previsto dall'articolo 1, siano comunque assicurate attività formative che abbiano come contenuto ciò che è stabilito dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 e alle Linee guida dell'OMS, in materia di educazione alla sessualità.
9/2423-A/23. Giachetti, Boschi, Gadda, Del Barba, Faraone, Bonifazi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame disciplina la partecipazione degli studenti alle attività extracurricolari riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità, subordinandola all'acquisizione del consenso informato preventivo;
il medesimo comma stabilisce che, in assenza di adesione, gli studenti si astengano dalla frequenza delle attività extracurricolari programmate;
per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, la fase evolutiva e puberale richiede particolare attenzione nella fornitura di informazioni corrette e scientificamente fondate riguardanti la riproduzione, la sessualità e lo sviluppo corporeo l'astensione dalla partecipazione alle attività extracurricolari non può tradursi in una lacuna informativa su aspetti essenziali della crescita e della maturazione degli studenti in età preadolescenziale;
le Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, costituiscono un riferimento educativo vincolante per la definizione dei traguardi formativi relativi allo sviluppo affettivo, corporeo e relazionale;
risulta necessario garantire che gli studenti non partecipanti possano comunque beneficiare di percorsi educativi adeguati, rispettosi dell'età evolutiva e coerenti con i traguardi formativi nazionali,
impegna il Governo
a garantire, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, l'adozione, da parte delle istituzioni scolastiche, di attività formative alternative rivolte agli studenti della scuola secondaria di primo grado che non partecipino alle attività extracurricolari riguardanti l'ambito della sessualità, assicurando che tali attività siano coerenti con le Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009 e con le Linee guida dell'OMS nel pieno rispetto dell'età evolutiva e della gradualità dei percorsi formativi.
9/2423-A/24. Faraone, Boschi, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che la partecipazione alle attività che riguardano temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni;
il materiale da utilizzare viene individuato da chi dovrà realizzare l'intervento per garantirne la coerenza con gli obiettivi didattici e formativi, la qualità e l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche degli alunni interessati dall'attività didattica;
poiché le attività possono essere sia in orario curricolare che extracurricolare e prevedere l'intervento sia del personale docente sia in alcuni casi di soggetti esterni, la scelta del materiale è in capo ai docenti ovvero ai soggetti esterni eventualmente coinvolti;
il provvedimento prevede che il consenso debba essere acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime;
l'articolo 33, primo comma della Costituzione recita che «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento» e dunque non è sindacabile la scelta dei materiali didattici che i docenti vogliono utilizzare a supporto delle loro attività curricolari;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ha trasformato le scuole da enti esecutivi a istituzioni con poteri di progettazione e gestione e l'articolo 117, terzo comma della Costituzione nell'attribuire alle regioni potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, ha esplicitamente salvaguardato l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
l'articolo 2 del provvedimento in esame, nel disciplinare il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche dispone che questo sia subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto e che la scelta dei soggetti esterni da coinvolgere debba avvenire sulla base di una comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti;
al momento della acquisizione del consenso quindi il materiale didattico è già stato esaminato e valutato dai professionisti dell'educazione che compongono il collegio docenti e in sede di consiglio di istituto anche dai rappresentanti di tutta la comunità scolastica, inclusa quella dei genitori;
ogni progetto che viene proposto alle famiglie e agli alunni se maggiorenni ha già superato il vaglio del personale docente con la propria libertà di insegnamento ovvero degli organismi che regolano le istituzioni scolastiche autonome;
all'interno delle scuole, in particolare per le attività che si svolgono fuori dall'orario di lezione, è prassi consolidata invitare soggetti esterni, senza che venga richiesto alcun consenso preventivo, né a maggior ragione la verifica del materiale utilizzato;
con l'entrata in vigore del provvedimento in esame, come già avvenuto per altre innovazioni del passato, saranno predisposte dal Ministero dell'istruzione e del merito e inviate alle scuole comunicazioni sulle modalità applicative,
impegna il Governo
a garantire che gli indirizzi che fornirà alle istituzioni scolastiche sulle modalità con le quali andrà acquisito il consenso prevedano che siano salvaguardati i principi costituzionali richiamati in premessa, con particolare riferimento alla individuazione del materiale che sarà utilizzato dal personale scolastico e dai soggetti esterni, ad esempio prevedendo che la validazione del materiale sia fatta dai docenti come già avviene per tematiche diverse da quelle della educazione sessuo-affettiva e non rappresenti motivazione per negare il consenso.
9/2423-A/25. Gadda, Boschi, Del Barba, Faraone, Bonifazi, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2423, recante «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico», disciplina l'acquisizione del consenso informato preventivo da parte dei genitori o degli studenti maggiorenni per la partecipazione ad attività scolastiche relative a temi attinenti alla sessualità, prevedendo criteri chiari e uniformi per la trasparenza e la partecipazione informata delle famiglie;
l'articolo 1, inoltre, prevede la messa a disposizione dei materiali didattici, un termine minimo di sette giorni per la richiesta del consenso e la possibilità, per gli studenti non partecipanti, di accedere ad attività formative alternative, nell'ambito dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche; tali misure si inseriscono nel quadro della corresponsabilità educativa definita dall'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti);
per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, il testo richiama la disciplina delle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, stabilendo che in tali ordini di scuola non sono ammesse attività didattiche o progettuali aventi a oggetto temi attinenti alla sessualità, in conformità ai principi pedagogici previsti dal quadro normativo vigente;
l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce regole omogenee sul coinvolgimento di esperti esterni, ancorandole alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto, e prevedendo criteri di comprovata esperienza professionale e coerenza formativa;
la disciplina introdotta mira a rafforzare il rapporto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia, valorizzando la trasparenza dell'offerta formativa e la tutela dei minori, in un quadro che non incide sull'autonomia didattica né sulle finalità educative previste dalle Indicazioni nazionali;
è opportuno che l'attuazione della normativa avvenga in modo coerente, uniforme e sostenibile per le istituzioni scolastiche, evitando interpretazioni divergenti o applicazioni disomogenee sul territorio nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nell'ambito delle proprie competenze e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di fornire con ogni strumento, indicazioni applicative utili a supportare le istituzioni scolastiche nell'attuazione del provvedimento in esame, favorendo un quadro di riferimento chiaro, uniforme e condiviso, improntato alla trasparenza, alla correttezza procedurale e a un dialogo costruttivo con le famiglie, nel rispetto dell'autonomia scolastica e della corresponsabilità educativa.
9/2423-A/26. Lancellotta.