XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 2682
Ddl n. 2682 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025
Tempo complessivo: 19 ore e 40 minuti, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 11 ore e 40 minuti.
| Discussione generale | Seguito dell'esame | |
| Relatore | 10 minuti | 20 minuti |
| Governo | 20 minuti | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 1 ora | |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 22 minuti |
1 ora e 33 minuti
(con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 5 ore e 58 minuti | 8 ore e 17 minuti |
| Fratelli d'Italia | 43 minuti | 1 ora e 10 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 47 minuti | 1 ora e 22 minuti |
| Lega – Salvini premier | 36 minuti | 53 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 35 minuti | 49 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 41 minuti | 1 ora e 7 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 32 minuti | 38 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 32 minuti | 38 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti | 31 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 30 minuti | 35 minuti |
| Misto: | 31 minuti | 34 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 18 minuti | 19 minuti |
| +Europa | 13 minuti | 15 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 3 dicembre 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Calovini, Cantone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giagoni, Giglio Vigna, Giorgetti, Graziano, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Malaguti, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Caiata, Calderone, Calovini, Cantone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giagoni, Giglio Vigna, Giorgetti, Graziano, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Malaguti, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 2 dicembre 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SIMIANI: «Istituzione del Centro nazionale di studi e documentazione sulla nautica e sul mare in Monte Argentario» (2724);
MANZI: «Istituzione della Giornata nazionale dell'istruzione degli adulti» (2725).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge ENRICO COSTA: «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento» (632) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Matone.
La proposta di legge DI LAURO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di prevenzione dei rischi psicosociali e di tutela del benessere nei luoghi di lavoro» (2309) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bruno.
La proposta di legge DI LAURO e CHERCHI: «Disposizioni per la prevenzione del suicidio e degli atti di autolesionismo» (2445) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bruno.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VII Commissione (Cultura):
MONTEMAGNI: «Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio» (2712) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VIII Commissione (Ambiente):
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue» (2708) Parere delle Commissioni I, V, VI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
La presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 3 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento della camera, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con focus su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio, approvato il 3 dicembre 2025 dalla Commissione medesima (Doc. XVII-bis n. 7).
Tale documento sarà stampato e distribuito.
Trasmissione dal Ministero della giustizia.
Il Ministero della giustizia, con lettera del 28 novembre 2025, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno CARFAGNA ed altri n. 9/887-A/17, accolto dal Governo e approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 luglio 2023, in merito all'adozione di iniziative normative volte a riformare la legge 4 maggio 1983, n. 184, al fine di rendere più semplici e rapide le procedure volte ad assicurare ai minori la tutela giuridica sancita dai principi convenzionali e costituzionali.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.
Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo, in data 26 novembre 2025, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 12 al 13 novembre 2025, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Risoluzione legislativa sulla modifica dell'atto elettorale europeo, che consente alle deputate di votare in Aula per delega durante la gravidanza e dopo il parto (Doc. XII, n. 703) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002 (Doc. XII, n. 704) – alla IX Commissione (Trasporti);
Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (Doc. XII, n. 705) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/823, del 28 febbraio 2024, relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione (Doc. XII, n. 706) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT) (Doc. XII, n. 707) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (Doc. XII, n. 708) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione non legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul commercio digitale tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (Doc. XII, n. 709) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (Doc. XII, n. 710) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Monaco sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale conformemente allo standard di scambio automatico di informazioni finanziarie stabilito dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (Doc. XII, n. 711) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (Doc. XII, n. 712) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (Doc. XII, n. 713) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (Doc. XII, n. 714) – alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dalla Commissione europea.
La Commissione europea, in data 1° dicembre 2025, ha trasmesso il documento C(2025) 8374 final, recante la risposta della Commissione europea al parere motivato della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 68) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (COM(2025) 524 final).
Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una bussola culturale per l'Europa (COM(2025) 785 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione (2025) (COM(2025) 795 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia europea di formazione giudiziaria 2025-2030 – Creare un ambiente favorevole alla strategia DigitalJustice@2030 (COM(2025) 801 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Semestre europeo 2026 – Pacchetto d'autunno – Attuare la bussola per la competitività: portare avanti le riforme e gli investimenti (COM(2025) 955 final).
Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2025, denominato «Prosecuzione del programma sistema anti-droni per unità navali della Marina militare» (348).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 gennaio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 dicembre 2025.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2025, denominato «Supporto tecnico logistico e Mid Life Upgrade delle unità navali di tipo fregate FREMM» (349).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 gennaio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 dicembre 2025.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2025, relativo all'aggiornamento e mantenimento delle capacità operative (MCO) – Mid life modernization (MLM) della componente Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) MQ-9A dell'Aeronautica militare ivi inclusa l'integrazione del payload(350).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 gennaio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 dicembre 2025.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2025, denominato «Mid Life Upgrade sottomarini U212 1a serie e prolungamento vita operativa sottomarini classe Sauro IV serie» (351).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 gennaio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 dicembre 2025.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2025, denominato «Potenziamento della mobilità tattica per lo strumento militare terrestre su terreni a basso indice di scorrimento» (352).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 gennaio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 dicembre 2025.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2025, denominato «Prosecuzione del programma U212NFS» (353).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 gennaio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 dicembre 2025.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 1° dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2025, denominato «Prosecuzione del Site activation dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B» (354).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 gennaio 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 dicembre 2025.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2025 (A.C. 2574-A)
A.C. 2574-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2574-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, Allegato A, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
All'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
All'articolo 20, comma 2, lettera f), sopprimere le seguenti parole: e all'incentivazione di tutto il personale di ciascuna autorità, secondo i rispettivi ordinamenti.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.3, 1.26, 4.8, 4.9, 4.11, 4.01, 4.02, 7.1, 7.1000, 13.3, 14.2, 16.2, 16.3, 19.1, 19.3, 19.8, 19.11 e 19.12, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2574-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 20 della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 3, 9, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 3, 12, comma 4, 13, comma 5, 14, comma 4, 15, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 3, 19, comma 3, e 20, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)
Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
1.3. Santillo, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Scerra.
Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
1.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 5).
Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) definire un piano strategico di potenziamento della dotazione organica e della formazione specialistica del personale ispettivo portuale, prioritariamente sui porti del Mezzogiorno riconosciuti come snodi strategici;
b) conseguire la certificazione del sistema di gestione della qualità delle attività operative di ispezione (ISO 9001 o standard equivalente) con una scadenza anticipata rispetto al 6 luglio 2032, per assicurare una rapida armonizzazione e un rafforzamento precoce delle attività di controllo;
c) adottare misure premianti quali la riduzione delle tariffe portuali o la priorità di attracco per gli operatori marittimi che dimostrino di superare gli standard minimi di sicurezza e ambientali, in linea con il nuovo parametro ambientale di «rischio nave»;
d) creare un sistema informativo pubblico che raccolga i dati di certificazione e controllo ambientale delle navi.
Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 5).
1.26. Traversi, Bruno, Cantone, Fede, Iaria, Scerra.
Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 10).
Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento e del Consiglio, del 19 dicembre 2024 che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3237 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) elaborare linee guida normative nazionali per la gestione della sicurezza dei veicoli a guida assistita e autonoma, con particolare attenzione alla responsabilità in caso di incidenti e alle procedure di accesso e gestione dei dati di bordo (data logger) necessari per l'accertamento delle infrazioni transfrontaliere;
b) adottare preventivamente la certificazione di piena interoperabilità del sistema nazionale con la piattaforma EUCARIS per tutte le nuove categorie di infrazioni introdotte dalla direttiva, garantendo scambi rapidi, affidabili e sicuri di dati;
c) prevedere meccanismi di ricorso giurisdizionale e amministrativo rapidi ed efficaci, garantendo che la notifica dell'infrazione non solo sia comprensibile, inclusa la lingua del documento di immatricolazione, ma anche definisca con chiarezza i diritti della difesa, impedendo l'esternalizzazione a soggetti privati di attività che violino la protezione dei dati personali.
1.27. Iaria, Bruno, Cantone, Fede, Scerra.
A.C. 2574-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, recepite in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
A.C. 2574-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo II
DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE
Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2823 e del regolamento (UE) 2024/2822, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
b) prevedere, conformemente alla direttiva (UE) 2024/2823, i casi in cui un disegno e modello debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo;
c) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la dichiarazione di nullità di un diritto su un disegno o modello registrato da espletare dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;
d) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di nullità, di cui alla lettera c);
e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva (UE) 2024/2823, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento, tramite concorso pubblico ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cinque unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali-triennio 2022-2024.
3. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disposizioni attuative della direttiva (UE) 2024/2823 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, anche mediante l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera e), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), pari a euro 120.000 per l'anno 2026 e a euro 276.323 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
A.C. 2574-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) definire le modalità con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799 esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, delle opportunità per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale;
b) individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma online europea di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799 incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformità con il diritto dell'Unione europea e con la normativa nazionale;
c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799;
d) individuare l'organismo competente all'irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799;
2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino a un massimo del 50 per cento per l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/1799;
e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;
f) armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita di cui al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828)
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) assicurare la massima diffusione e visibilità della sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, garantendo un'adeguata informazione a consumatori e operatori economici sulle modalità di accesso e utilizzo della stessa;.
4.1. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere iniziative di informazione e formazione pubblica, rivolte a consumatori e operatori economici, finalizzate a facilitare l'accesso alla piattaforma online nazionale di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799 e a promuovere la cultura della riparazione;.
4.2. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere che la sostituzione di un bene nell'ambito di un intervento di riparazione possa avvenire anche mediante la fornitura di un bene ricondizionato, fermo restando il rispetto dei diritti del consumatore;.
4.3. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) prevedere, nel rispetto della normativa europea e nazionale, la possibilità di impiego di parti di ricambio compatibili, anche di seconda mano o realizzate mediante tecniche di stampa 3D;.
4.4. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in particolare specificando che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi, a seguito di riparazione operata sul prodotto, resta un onere a carico del fabbricante e dell'importatore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, precisando, inoltre, che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2024/1799, la riparazione comporti il prolungamento di 12 mesi della garanzia;.
4.5. Peluffo.
Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:, specificando che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi a seguito di riparazione operata sul prodotto resta un onere a carico del distributore o del fabbricante, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, e che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui la riparazione comporti il prolungamento di dodici mesi della garanzia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2024/1799.
4.1000. Onori.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) sostenere percorsi di formazione, affiancamento e aggiornamento professionale, anche attraverso un programma mirato di incentivi di carattere finanziario e fiscale, volti all'acquisizione di competenze specifiche in materia di riparazioni, al fine di sviluppare abilità utili a conseguire la riduzione dell'uso delle risorse, minori emissioni di gas serra e minor consumo di energia.
4.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Bruno, Cantone, Scerra.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) supportare, in collaborazione con le camere di commercio, le associazioni di categoria e le piccole e medie imprese nell'adozione, anche attraverso un programma mirato di incentivi di carattere finanziario e fiscale, delle misure necessarie a rispondere in modo più strutturato ed efficiente ai requisiti e agli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2024/1799.
4.9. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Bruno, Cantone, Scerra.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) promuovere periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori circa il diritto alla riparazione dei prodotti non più coperti da garanzia, sull'estensione della garanzia legale a seguito della riparazione medesima e sulla piattaforma online europea.
4.10. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Bruno, Cantone, Scerra.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) prevedere specifiche misure fiscali ed incentivi mirati volti a rendere accessibile e vantaggiosa la riparazione dei prodotti per produttori e consumatori.
4.11. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Bruno, Cantone, Scerra.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione di prezzi ragionevoli di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1799 adottati dai fornitori di parti di ricambio.
4.12. Peluffo.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) prevedere che le parti di ricambio e gli strumenti di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1799 siano messi a disposizione dai fabbricanti e dagli operatori economici a prezzi equi e accessibili, al fine di favorire la riparazione dei beni;.
4.15. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) prevedere un regime di determinazione del prezzo ragionevole con riferimento ai pezzi di ricambio;.
4.16. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Bruno, Cantone, Scerra.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE))
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) definire un quadro di strumenti stabile, coordinato e finanziariamente sostenibile, anche mediante il riordino e la razionalizzazione degli incentivi esistenti, di durata almeno decennale, che assicuri prevedibilità normativa, superi frammentazioni e sovrapposizioni e garantisca la sostenibilità degli investimenti e l'affidamento di famiglie e operatori economici;
b) orientare gli interventi alla riduzione effettiva delle emissioni climalteranti, al risparmio di energia primaria fossile e alla promozione dell'autonomia energetica da fonti rinnovabili, con obiettivi e indicatori misurabili, quali energia risparmiata, emissioni evitate, miglioramento delle classi energetiche e costo pubblico per tonnellata di CO2 evitata;
c) assicurare la proporzionalità tra costo pubblico e benefici ambientali mediante analisi costi-benefici e fissazione di soglie minime di efficacia per l'accesso agli incentivi;
d) modulare l'intensità dei benefici fiscali, dei contributi diretti e delle garanzie pubbliche in funzione della condizione economica, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e a chi versa in povertà energetica, minimizzando l'impatto finanziario sulle famiglie;
e) incentivare esclusivamente interventi conformi a standard di qualità tecnica e sostenibilità ambientale, prevedendo la qualificazione obbligatoria delle imprese e dei professionisti;
f) attribuire priorità agli edifici più energivori, agli edifici pubblici, all'edilizia sociale e ai condomini, con premialità per gli interventi collettivi e su tessuti edilizi e urbanistici più ampi;
g) favorire l'integrazione tra interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche attraverso premialità specifiche e requisiti di valutazione preventiva della sicurezza strutturale;
h) prevedere controlli tecnici pre e post intervento, responsabilità degli asseveratori e misure di contrasto alle frodi;
i) istituire un sistema informativo unico nazionale per la raccolta e la pubblicazione dei dati sugli interventi, con obbligo di valutazioni di impatto e di relazioni annuali al Parlamento, al fine di assicurare il monitoraggio della spesa e di evitare effetti distorsivi sui prezzi di beni e servizi.
4.01. Simiani, Braga, Peluffo, Pandolfo, De Luca, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Filippin, Madia, Prestipino.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE))
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275 finalizzate a riordinare e razionalizzare le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture, al fine di realizzare gli investimenti necessari individuati nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione, dando stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi;
b) predisporre meccanismi di premialità, anche in termini di aliquote fiscali ridotte, per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico, di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM), in conformità a quanto previsto all'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1275;
c) al fine di garantire un'adeguata tutela per i soggetti vulnerabili, rendere flessibili le misure di sostegno in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, prevedendo che l'ammontare da portare in detrazione possa essere ripartito in un numero congruo di quote annuali, di importo variabile a seconda della capienza dell'imposta lorda, nonché introdurre per questi soggetti la possibilità di accedere a meccanismi di cessione o sconto per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle proprie abitazioni, garantendo il coordinamento con le disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;
d) istituire un fondo nazionale di garanzia per la concessione di contributi diretti alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, anche al fine di coprire il consumo totale annuo di energia primaria dei nuovi edifici o di quelli ristrutturati, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 della direttiva (UE) 2024/1275;
e) favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1275, anche in relazione agli scopi di cui all'articolo 14 della stessa direttiva, in materia di infrastrutture per la mobilità sostenibile, anche garantendo il coordinamento con le disposizioni della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
f) prevedere l'istituzione di un campione rappresentativo di sportelli unici territoriali pilota, distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica, sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili nonché di infrastrutture di ricarica elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275;
g) rafforzare le attività di comunicazione sui temi dell'efficienza energetica e della riqualificazione energetica degli edifici al fine di migliorare la fruibilità e la trasparenza delle informazioni, anche attraverso l'organizzazione di iniziative mirate a favorire comportamenti energeticamente consapevoli e la predisposizione di linee guida per la definizione di metodologie educative condivise sul risparmio e l'efficienza energetica;
h) sostenere percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.
4.02. Santillo, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Ferrara, Sergio Costa, Scerra, Bruno, Cantone.
A.C. 2574-A – Articolo 5*
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione))
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la tutela della sostenibilità economica delle filiere interessate, la sostenibilità delle tariffe idriche applicate ai cittadini, nonché la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione europea, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;
b) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, comprendendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;
c) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;
d) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo di cui alla lettera b). In particolare, tale metodo deve:
1) tenere conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2024/3019;
2) correlare il livello di contribuzione della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi percentuali nazionali di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti dall'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019;
3) attribuire i costi per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato.
A.C. 2574-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21))
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: adeguare le disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e del codice di procedura penale a quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21) riguardo all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in tema di trattamento di categorie particolari di dati personali e in materia di acquisizione di dati di carattere personale prevedendo una disciplina che, riconoscendo alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale:
a) definisca in modo sufficientemente preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti;
b) garantisca il rispetto del principio di proporzionalità;
c) subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati, salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati e salvo che per i reati di cui agli articoli 371-bis, comma 4-bis, e 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale e all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 6.
(Adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21))
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
A.C. 2574-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»))
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo osserva anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere», di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»))
Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
Conseguentemente:
al comma 2 sostituire le parole da: il seguente principio e criterio direttivo specifico fino alla fine del comma, con le seguenti: i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;
b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;
c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;
d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a).
sopprimere il comma 3.
7.1. Cafiero De Raho, Ascari, Bruno, Cantone, D'Orso, Giuliano, Scerra.
Al comma 1, dopo le parole: delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole da: il seguente principio e criterio direttivo specifico fino alla fine del comma, con le seguenti: i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che la domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria sia inammissibile se manifestamente infondata, nel caso in cui abbia ad oggetto fatti veri e di pubblico interesse;
b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che stabiliscano che l'inammissibilità della domanda sia pronunciata all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile;
c) prevedere norme specifiche che stabiliscano che nei casi in cui il giudice dichiari l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno l'attore sia condannato a versare al convenuto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, una somma non inferiore a euro 5000 e non superiore a euro 50000.
sopprimere il comma 3.
7.1000. Piccolotti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
7.4. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Al comma 1, dopo le parole: n. 234, aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della medesima legge.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*7.10. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
*7.1001. Piccolotti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
Al comma 2, sostituire le parole da: il seguente principio e criterio direttivo specifico fino alla fine del comma con le seguenti: i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;
b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;
c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;
d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a).
7.5. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Al comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione fino alla fine del comma, con le seguenti: prevedere norme specifiche inerenti al processo civile al fine di assicurare l'integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1069.
7.3. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Al comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione fino alla fine del comma con le seguenti: prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.
7.6. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Al comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione fino alla fine del comma, con le seguenti: prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice, qualora non intenda rigettare, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, le domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice medesimo reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.
7.8. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Al comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione fino alla fine del comma, con le seguenti: introdurre norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che, all'atto di rigettare, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, le domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse, il giudice medesimo condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione.
7.7. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Al comma 2, sostituire le parole da: definire la nozione sino alla fine del comma, con le seguenti: prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa in caso di rigetto, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.
7.9. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
A.C. 2574-A – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus))
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: apportare alla normativa vigente e, in particolare, al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus))
Sopprimerlo.
8.1000. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, sopprimere le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e.
8.1001. Mantovani.
(Approvato)
A.C. 2574-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1 e istituire, ove necessario, un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri Ministeri interessati;
b) designare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quale Autorità di risoluzione nazionale:
1) abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva (UE) 2025/1;
2) assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze dia comunicazione della designazione all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA);
3) prevedendo, se necessarie, le opportune misure per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'Autorità di risoluzione a norma della direttiva (UE) 2025/1 e le funzioni di vigilanza svolte dall'IVASS;
c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
1) hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
2) hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
3) avviano alla risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS nell'esercizio dei poteri regolamentari;
e) assicurare, nel recepimento della direttiva (UE) 2025/1, l'applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/1;
f) prevedere l'estensione del regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva (UE) 2025/1 per l'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e di risoluzione, compresi i commissari, l'impresa-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e delle passività e i componenti dei loro organi;
g) non avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, di imporre l'approvazione ex ante, da parte dell'autorità giudiziaria, della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi;
h) disporre che la violazione dell'obbligo di riservatezza, previsto dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2025/1, da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;
i) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, senza che, in tale caso, assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel medesimo titolo IX, in linea con l'articolo 343, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
l) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui alla direttiva (UE) 2025/1 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;
m) attribuire all'IVASS, ove opportuno, la definizione, tramite disciplina secondaria, di quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/1 sui piani preventivi di risanamento e dei piani di risoluzione, e ulteriori strumenti e poteri addizionali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1;
n) con riguardo allo strumento della svalutazione o conversione definito all'articolo 2, numero 46), della direttiva (UE) 2025/1, prevedere l'introduzione di modalità applicative coerenti con la forma societaria cooperativa e con la forma societaria di mutua assicurazione e, in conformità all'articolo 35, paragrafo 6, della medesima direttiva (UE) 2025/1, prevedere che l'IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività, conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
o) prevedere che, come previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/1, l'IVASS possa imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva (UE) 2025/1 includano nei contratti finanziari di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio, da parte dell'IVASS, del potere di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti;
p) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/1, introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, della stessa direttiva (UE) 2025/1, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva:
1) stabilendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
2) definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;
2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;
2.3) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 2.1) e 2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;
3) attribuendo all'IVASS il potere di irrogare le sanzioni e definendo i criteri cui esso deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;
4) definendo le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'EIOPA, in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1;
5) attribuendo all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
6) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedendo, ove compatibili con la direttiva (UE) 2025/1, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo all'IVASS la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;
7) attribuendo all'IVASS il potere di adottare le misure previste dalla direttiva (UE) 2025/1 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare condotte irregolari o di porvi rimedio e astenersi dal ripeterle, e alla sospensione temporanea dall'incarico;
q) con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, prevedere, ove necessario, l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione, per cui sono definite le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dall'articolo 81 della direttiva (UE) 2025/1 e dal regolamento (CE) 2004/883, e per cui sono determinate le modalità di amministrazione e la struttura deputata alla loro gestione, prevedendo l'opportuno coordinamento con i sistemi di garanzia a tutela degli assicurati già esistenti;
r) prevedere che a un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione possa essere assegnato il ruolo di un'impresa-ponte ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1;
s) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi, tutte le modificazioni necessarie alla corretta e integrale applicazione e attuazione della direttiva (UE) 2025/1;
t) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 e prevedere l'opportuno coordinamento con la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure nel caso in cui queste riguardino imprese appartenenti a gruppi intersettoriali o strutture conglomerali;
u) prevedere adeguate forme di coordinamento e cooperazione, nel rispetto degli articoli 10, 10-bis e 10-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo scambi di informazione anche con i seguenti soggetti:
1) con la Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o più imprese bancarie, a società di partecipazione mista;
2) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;
3) con le Commissioni parlamentari di inchiesta, la Corte dei conti e altri organismi nazionali di indagine, alle opportune condizioni;
4) con le autorità nazionali responsabili della vigilanza dei sistemi di pagamento, le autorità responsabili delle procedure ordinarie di insolvenza, le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, le autorità responsabili della vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e gli ispettori che agiscono per loro conto, le autorità degli Stati membri dell'Unione europea responsabili del mantenimento della stabilità del sistema finanziario nei medesimi Stati tramite norme macroprudenziali, le autorità responsabili della protezione della stabilità del sistema finanziario e le persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali;
v) conferire all'Autorità di risoluzione il potere di nominare più amministratori speciali, ove necessario;
z) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione e attuazione della direttiva (UE) 2025/1 e a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, inclusa la facoltà di introdurre deroghe all'applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129)
Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: riservatezza con la seguente: segreto.
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera i):
sostituire le parole: introdurre la possibilità di una con le seguenti: prevedere la;
sostituire le parole: in linea con le seguenti: in coerenza;
alla lettera s), sostituire le parole: alla corretta e integrale applicazione e attuazione della direttiva (UE) 2025/1 con le seguenti: al coordinamento con le disposizioni introdotte o modificate in attuazione della presente delega;
alla lettera u), alinea, dopo le parole: decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aggiungere le seguenti: nonché fatto salvo il segreto investigativo di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale,;
alla lettera z), sopprimere le parole: ad assicurare la corretta e integrale applicazione ed attuazione della direttiva (UE) 2025/1 e.
9.1000. Mantovani.
(Approvato)
A.C. 2574-A – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo III
DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEI
Art. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale, in particolare il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al fine di assicurare l'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024;
b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché con il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, e con la disciplina nazionale di attuazione;
c) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;
d) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, nonché garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;
e) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera d) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato.
f) prevedere, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 7, 15, paragrafo 2, lettera c), e 16, paragrafo 2, lettera b), nonché dell'allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento (UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle medesime disposizioni;
g) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione del presente articolo.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio)
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e alla promozione e al rafforzamento della sicurezza e dell'innovazione tecnologica sui luoghi di lavoro.
10.1. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Bruno, Cantone, Scerra, Tucci.
A.C. 2574-A – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2024/3005, prevedendo che essa eserciti le funzioni e i poteri disciplinati dal citato regolamento nei casi e con le modalità ivi previsti.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859)
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere che i fornitori di rating ESG attestino annualmente, mediante autocertificazione pubblica, la propria indipendenza da interferenze economiche e politiche, trasmettendola all'autorità nazionale competente;.
11.1. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.
A.C. 2574-A – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 12.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) ridefinire la disciplina nazionale in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, anche attraverso l'abrogazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549, nel rispetto degli obblighi internazionali e sulla base dell'attuale quadro normativo eurounitario, ivi compreso il regolamento (UE) 2024/590, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli operatori e della pubblica amministrazione;
b) assicurare la prosecuzione del monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, mediante le risorse finanziarie già destinate a tale scopo in attuazione del medesimo articolo;
c) ridefinire il quadro del sistema di rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, delle attività di comunicazione e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle autorità di vigilanza del mercato nazionali, alle autorità doganali, alle autorità regionali o ad altri soggetti autorizzati alla luce di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/590;
d) assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del regolamento (UE) 2024/590.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 12.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009)
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) assicurare, nel rispetto del Protocollo di Montréal e del regolamento (UE) 2024/590, il divieto di produzione e di immissione sul mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche come sottoprodotto, garantendo il coordinamento con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, ai fini della loro progressiva eliminazione e sostituzione con gas refrigeranti naturali e a basso impatto climatico mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;.
12.1. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.
A.C. 2574-A – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244, l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessità di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse;
b) riordinare, anche in considerazione degli sviluppi della reportistica eurounitaria e assicurando la continuità della raccolta di dati emissivi storici, i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali, di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e sul portale delle emissioni, di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonché da altre normative, come la disciplina in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali comunicazioni, anche attraverso l'eliminazione degli oneri informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni già disponibili nel fascicolo di impresa e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;
c) prevedere, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244, la facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacoltura;
d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;
e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari a predisporre i rapporti richiesti dal regolamento (UE) 2024/1244 possano comunque essere raccolti presso i gestori, mantenendo in ogni caso la responsabilità dei gestori medesimi in merito alla qualità dei dati forniti;
f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
g) assegnare alle autorità competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento;
h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera a), pari a euro 522.000 per l'anno 2026, a euro 522.000 per l'anno 2027 per lo sviluppo del sistema e ad euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 per il suo successivo mantenimento, si provvede:
a) quanto a euro 222.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) quanto a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006)
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere che le eccezioni alla regola dell'accesso illimitato del pubblico alle informazioni ambientali in conformità alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, siano puntualmente motivate in ragione del caso specifico;.
13.1. Morfino, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scerra.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: come la disciplina fino a: nel fascicolo di impresa con le seguenti: in materia di cambiamenti climatici, protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e in materia di gestione dei rifiuti, compresa la comunicazione di informazioni ai sensi delle direttive 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, razionalizzando tali comunicazioni qualora le informazioni o i dati siano già a disposizione dell'autorità competente
13.2. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: promuovendo l'integrazione con le seguenti: assicurando l'integrazione, l'interoperabilità.
13.3. Scerra, Bruno, Cantone.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) garantire che i dati comunicati dai gestori di un'installazione soggetta agli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244 siano di alta qualità, in particolare per quanto attiene alla completezza, coerenza e credibilità degli stessi;
b-ter) armonizzare i metodi di quantificazione che i gestori devono utilizzare per ottenere i dati e per comunicare l'emissione di sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito delle acque reflue contenenti tali sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito di rifiuti e l'uso delle risorse, utilizzando le migliori informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1244;.
13.4. Morfino, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scerra.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) facilitare l'accesso alle informazioni sull'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, al fine di contribuire alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento industriale in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1244;
d-ter) garantire la tempestiva attuazione della normativa europea finalizzata a rivedere l'elenco delle sostanze e delle soglie di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244, con particolare riferimento alla riduzione delle soglie di comunicazione per le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e altre sostanze pertinenti;.
13.5. Ilaria Fontana, Bruno, Cantone, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scerra.
Al comma 4, alinea, sostituire le parole: euro 100.000 annui con le seguenti: euro 300.000 annui.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, lettera a), sostituire le parole: euro 222.000 annui con le seguenti: euro 522.000 annui.
13.6. Santillo, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Scerra.
A.C. 2574-A – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 14.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/1157, conformemente ai criteri di cui all'articolo 63 del regolamento medesimo, ivi comprese le procedure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni stesse, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) individuare le autorità coinvolte nelle ispezioni ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1157, designare le autorità competenti responsabili per l'attuazione del regolamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento medesimo e le autorità responsabili della cooperazione di cui all'articolo 65 del citato regolamento (UE) 2024/1157, nonché stabilire le modalità di designazione dei membri e del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al medesimo articolo 65 e dei rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui all'articolo 66 del predetto regolamento (UE) 2024/1157;
c) apportare le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti, ivi incluse le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2024/1157.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 14.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006)
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sanzioni stesse, aggiungere le seguenti: e alle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente,.
14.1. Morfino, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scerra.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) garantire adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi degli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (UE) 2024/1157, al fine di prevenire in maniera efficace le spedizioni illegali, nonché prevedere che il trasporto della sostanza o dell'oggetto o la spedizione dei rifiuti sia considerata spedizione illegale in caso di prove rese oltre il termine richiesto dalle autorità coinvolte nell'ispezione o insufficienti per giungere a una conclusione;.
14.2. Ilaria Fontana, Bruno, Cantone, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scerra.
A.C. 2574-A – Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 15.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, individuando altresì le autorità competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni;
b) individuare le autorità nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento (UE) 2025/40, garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;
c) apportare le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi incluse le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2025/40.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 15.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE)
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo, altresì, l'istituzione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione (DRS) obbligatorio per contenitori monouso in plastica e metallo per bevande e il conseguente coordinamento dello stesso con l'attuale regime di responsabilità estesa del produttore.
15.1001. Roggiani, Evi, Simiani.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) adottare le misure necessarie per garantire il conseguimento degli obiettivi di raccolta e riciclo dei contenitori per bevande stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904 e dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), prevedendo l'istituzione di un sistema nazionale di deposito cauzionale (DRS) per i contenitori per bevande in polietilene tereftalato (PET) e in alluminio, in particolare:
1) individuando i contenitori e le tipologie di bevande soggetti al deposito, in coerenza con i requisiti della normativa europea, assicurando che il sistema consenta di raggiungere i target di raccolta differenziata fissati dall'Unione (77 per cento entro il 2025, 90 per cento entro il 2029) e il contenuto minimo di materiale riciclato nelle bottiglie e lattine (30 per cento entro il 2030);
2) determinando l'importo minimo del deposito, secondo criteri economici e sociali tali da incentivare la restituzione dei contenitori da parte dei consumatori e favorire una raccolta differenziata di elevata qualità;
3) stabilendo i principi generali per l'organizzazione dei punti di restituzione, meccanizzati o manuali, garantendo accessibilità territoriale, proporzionalità rispetto alla dimensione degli esercizi commerciali, integrazione con la raccolta differenziata esistente e facilità di utilizzo per il cittadino;
4) definendo i criteri generali per la governance e il funzionamento dell'operatore nazionale del sistema DRS, assicurando trasparenza, efficacia nella gestione, responsabilità estesa del produttore e monitoraggio dei risultati ambientali, economici e sociali;
5) tenendo conto delle esperienze consolidate in altri Paesi europei e internazionali, nonché dei risultati dei progetti pilota già avviati in Italia, al fine di assicurare efficacia e sostenibilità del sistema nazionale DRS.
15.1000. Onori.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) introdurre un sistema di deposito cauzionale su bottiglie realizzate in polietilene tereftalato (PET) e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo e garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2025/40 e dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare:
1) individuando la tipologia di contenitori per bevande nonché la relativa tipologia di bevande assoggettati al deposito cauzionale;
2) indicando l'entità minima del deposito;
3) individuando la tipologia degli esercizi commerciali presso i quali prevedere l'obbligo di ritiro dei contenitori usati e dei punti di restituzione, sia meccanizzati che manuali, in ragione di dimensione e di distanza da altri punti di restituzione;
4) definendo la composizione e governance dell'operatore nazionale del sistema, cui è attribuito il compito di coordinare l'introduzione del deposito cauzionale sul territorio nazionale.
15.1. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Bruno, Cantone, Scerra.
A.C. 2574-A – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 16.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla cyberresilienza))
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla cyberresilienza).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento, in particolare, con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, e con le disposizioni settoriali vigenti;
b) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847;
c) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2024/2847, relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali;
d) prevedere forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nel ruolo di cui alle lettere b) e c), e le altre autorità nazionali competenti individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché tra le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, ai fini dello svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/2487;
e) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti con elementi digitali, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
f) definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata ed all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847:
1) anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
2) coordinandolo con il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, in coerenza, quanto al procedimento applicabile, con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
3) apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflattive del procedimento sanzionatorio o del contenzioso;
4) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
g) garantire che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera g), pari a euro 2.100.000 per l'anno 2026, a euro 5.875.000 per l'anno 2027, a euro 9.125.000 per l'anno 2028 e a euro 6.925.000 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 16.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla cyberresilienza))
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) nel definire forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e le altre autorità di vigilanza di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, stabilire l'adozione di protocolli operativi inter-agenzia vincolanti per la gestione delle vulnerabilità e la vigilanza del mercato, garantendo l'unitarietà dei processi decisionali, in coerenza con i princìpi di salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali e di trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;.
16.1. Iaria, Bruno, Cantone, Fede, Scerra.
Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) prevedendo che gli introiti derivanti dal sistema sanzionatorio di cui alla presente lettera siano integralmente destinati all'incremento della dotazione finanziaria e del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per finanziare il reclutamento e la formazione specialistica del personale addetto alle nuove funzioni di vigilanza e di polo informatico nazionale;.
16.2. Iaria, Bruno, Cantone, Fede, Scerra.
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) prevedere misure fiscali e incentivi mirati per le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up situate nel territorio nazionale che investono nell'adeguamento al regolamento (UE) 2024/2847 relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che sviluppano soluzioni di cybersicurezza certificate a livello europeo, al fine di potenziare la filiera nazionale e ridurre la dipendenza tecnologica da Paesi extra-UE.
16.3. Fede, Bruno, Cantone, Iaria, Scerra.
A.C. 2574-A – Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 17.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti, e per coordinare le discipline di settore vigenti al quadro normativo europeo in materia.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2019/881, anche con riguardo alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2025/37, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
b) apportare al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, le modifiche e le integrazioni necessarie a specificare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di accreditamento, autorizzazione e delega degli organismi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), punti 1) e 2), del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/881.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 17.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti)
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) stabilire procedure semplificate e accelerate per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di rendere rapidamente operativa la certificazione dei servizi di sicurezza gestiti e supportare la riserva dell'Unione europea per la cybersicurezza.
17.1. Iaria, Bruno, Cantone, Fede, Scerra.
A.C. 2574-A – Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 18.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2025/38 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
b) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al sistema europeo di allerta per la cybersicurezza, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2025/38;
c) prevedere la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2025/38;
d) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al meccanismo per le emergenze di cybersicurezza, di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2025/38;
e) prevedere disposizioni finalizzate alla partecipazione nazionale al sistema della riserva dell'UE per la cybersicurezza, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2025/38.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
A.C. 2574-A – Articolo 19
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 19.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale, alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) individuare lo Sportello unico della attività produttive (SUAP) territorialmente competente quale punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1735, con il compito di agevolare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, nel rispetto dei tempi e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1735, riservando alle amministrazioni centrali di cui alla lettera c) la competenza in ordine ai progetti dichiarati di interesse strategico;
b) prevedere la collaborazione e il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per qualificare un progetto quale progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;
c) prevedere misure di coordinamento tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per valutare un progetto, presentato dal promotore, quale progetto strategico ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735;
d) individuare nel Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'organo deputato a riconoscere lo status prioritario di progetto strategico;
e) attribuire al progetto strategico la qualità di progetto di pubblico interesse nazionale e qualificare le opere e gli interventi necessari alla realizzazione dello stesso quali interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735;
f) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2024/1735, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento tramite concorso pubblico ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di otto unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – triennio 2022-2024.
3. Dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera f), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera f), pari a euro 180.000 per il 2026 e a euro 442.117 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 19.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)
Al comma 2, lettera b) dopo la parola: (ENEA) aggiungere le seguenti: e della società RSE – Ricerca sul Sistema Energetico;.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
g) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento (UE) 2024/1735 e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di emergenza della durata massima di due mesi;
h) prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati.
19.1. Peluffo.
Al comma 2, lettera b), dopo la parola: (ENEA) aggiungere le seguenti: e della società RSE – Ricerca sul Sistema Energetico.
19.3. Cantone, Bruno, Scerra, Pavanelli.
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , assicurando il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;.
19.4. Morfino, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scerra.
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, la seguente:
g) prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati.
19.6. Bruno, Cantone, Scerra, Pavanelli.
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) prevedere la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di includere nelle procedure di appalto prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale supplementari rispetto alle prescrizioni minime obbligatorie di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1735 o ulteriori criteri di aggiudicazione, ponendo particolare attenzione per le micro, piccole e medie imprese (PMI), nel rispetto della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.
19.7. Santillo, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Scerra.
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) prevedere il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche mediante assunzioni di personale e strumenti adeguati, al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste dal regolamento (UE) 2024/1735.
19.8. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento (UE) 2024/1735 e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di emergenza della durata massima di due mesi.
19.9. Scerra, Bruno, Cantone, Pavanelli.
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) favorire la diffusione e l'adozione delle tecnologie a zero emissioni nette sul mercato nazionale, anche attraverso strumenti di incentivazione, in coerenza con la normativa europea.
19.11. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) istituire regimi di sostegno in favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori, e in particolare delle famiglie e dei consumatori vulnerabili a reddito basso e medio-basso, al fine di incentivare l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1735.
19.12. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.
A.C. 2574-A – Articolo 20
ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 20.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente, in particolare al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3110, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, e dei decreti legislativi adottati in attuazione di tale articolo, nonché delle disposizioni settoriali vigenti;
b) aggiornare le competenze spettanti a ciascuna delle autorità di vigilanza del mercato individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, garantendo la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e di conformità dei prodotti di cui al medesimo decreto legislativo n. 157 del 2022 nonché con la disciplina nazionale di attuazione;
c) rafforzare le funzioni e il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;
d) aggiornare le disposizioni vigenti al fine di prevedere modalità semplificate per l'individuazione e la designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica per una o più famiglie di prodotti di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2024/3110, nonché per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti già esistenti di cui al medesimo allegato VII;
e) aggiornare le disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza, nonché quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/3110 in conformità ai criteri ivi previsti e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, garantendo la specificità di ciascuna amministrazione in relazione ai requisiti di base dei prodotti da costruzione di rispettiva competenza;
f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate alle attività finalizzate al potenziamento della vigilanza sul mercato e all'incentivazione di tutto il personale di ciascuna autorità, secondo i rispettivi ordinamenti;
g) aggiornare, conformemente all'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni relative alle tariffe versate dai richiedenti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, anche prevedendo specifiche tariffe per le singole amministrazioni competenti e le modalità di versamento degli introiti derivanti dalle medesime tariffe in appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione;
h) nelle more della piena operatività del passaporto digitale del prodotto, definire e incentivare l'utilizzo delle più recenti tecnologie, definendo gli obblighi da parte degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e di agevolare la sicurezza dei consumatori, dei soccorritori e degli occupanti e la vigilanza sul mercato;
i) salvaguardare la possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 con successivo regolamento governativo, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 20.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011)
Al comma 2, lettera f), sopprimere le seguenti parole: e all'incentivazione di tutto il personale di ciascuna autorità, secondo i rispettivi ordinamenti.
20.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 21.
(Delega al Governo per la modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, nella nota illustrativa della valutazione dei progetti di atti dell'Unione europea, degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e delle loro modificazioni, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'indicazione dell'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente in termini di valutazione dei potenziali impatti territoriali differenziati e dei potenziali danni alla coesione, secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione;
b) prevedere, nell'elaborazione della relazione di cui all'articolo 6, comma 4, l'indicazione dell'impatto del progetto dal punto di vista dei potenziali danni alla coesione, secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione.
20.01. Scerra, Bruno, Cantone.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 21.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) individuare le sanzioni da applicare ai sensi del regolamento (UE) 2022/350 e definire l'autorità nazionale competente ad irrogarle, tenendo conto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata adottata la disciplina attuativa corrispondente sul piano del diritto interno;
b) garantire coerenza e uniformità con il quadro normativo europeo e con le prassi degli altri Stati membri.
20.01000. Onori.
ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)
1) Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (Testo rilevante ai fini del SEE);
2) direttiva (UE) 2024/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
3) direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (Testo rilevante ai fini del SEE);
4) direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);
5) direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE);
6) direttiva (UE) 2024/3100 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (Testo rilevante ai fini del SEE);
7) direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE);
8) direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso;
9) direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;
10) direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Testo rilevante ai fini del SEE);
11) direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
12) direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale;
13) direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
14) direttiva (UE) 2025/1442 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/111/CE per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE);
15) direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione;
16) direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 24 giugno 2025, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione);
17) direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE).
A.C. 2574-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame reca i princìpi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237, che modifica la direttiva 92/43/CEE («Direttiva Habitat») in materia di status di protezione del lupo;
il provvedimento in esame introduce misure volte a migliorare l'efficienza dei procedimenti amministrativi e a favorire la modernizzazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese;
l'Ispra ha evidenziato la significativa espansione della specie sul territorio nazionale, unitamente al crescente fenomeno dell'ibridazione lupo-cane e alla presenza diffusa di cani vaganti, con conseguenze ecologiche, sanitarie e socio-economiche rilevanti;
negli ultimi anni si è registrato un aumento delle predazioni alle produzioni zootecniche, con danni diretti e indiretti per migliaia di aziende agricole e pastorali, aggravati da ritardi nelle procedure di indennizzo e dall'assenza di un sistema omogeneo di prevenzione nelle aree più esposte;
è stata depositata dal 2023 a Montecitorio la proposta di legge numero 1370 («Disposizioni concernenti la prevenzione e il controllo della proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo nonché la prevenzione e l'indennizzo dei danni alle imprese zootecniche»): frutto di un ampio confronto con associazioni agricole ed ambientaliste e rappresenta una sintesi equilibrata tra la salvaguardia del lupo e la tutela delle attività agricole colpite dagli attacchi dei predatori;
tale approccio ha suscitato interesse anche a livello internazionale: il Parlamento francese, attraverso una delegazione composta dalla deputata Pascale Boyer, Presidente dell'Associazione Nazionale degli Elus di Montagna (ANEM), e dai consiglieri dell'Ambasciata di Francia Claire Bergé e Philippe Mérillon, ha incontrato gli onorevoli Marco Simiani e Stefano Vaccari per approfondire i contenuti della proposta di legge italiana, riconoscendone il valore e la possibile utilità nell'affrontare problematiche analoghe diffuse in Francia e in altri Paesi europei;
tale apprezzamento conferma la necessità di favorire un coordinamento europeo nella gestione della specie e delle criticità connesse alla presenza del lupo e degli ibridi lupo-cane,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure da adottare nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, con l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a:
prevedere, misure specifiche per il monitoraggio genetico e il contenimento della proliferazione dei canidi ibridi lupo-cane, attraverso analisi molecolari standardizzate, protocolli tecnici validati a livello nazionale e l'istituzione di squadre specializzate nella cattura, gestione e sterilizzazione degli esemplari ibridi, nel pieno rispetto della normativa europea e internazionale;
definire un sistema omogeneo, tempestivo ed efficace di indennizzo dei danni causati da lupi, ibridi e cani inselvatichiti alle aziende zootecniche, includendo anche i danni indiretti quali stress degli animali, aborti e riduzione della produzione lattiera, e garantendo procedure amministrative semplificate con tempi certi di erogazione;
istituire strumenti strutturali di prevenzione delle predazioni, destinando risorse alla realizzazione di recinzioni adeguate, sistemi di sorveglianza, servizi di guardiania, formazione tecnica e buone pratiche di gestione delle greggi, in linea con l'impianto della proposta di legge n. 1370 e nella prospettiva di un necessario coordinamento europeo.
9/2574-A/1. Vaccari , Forattini , Simiani .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane, che rafforza significativamente gli obblighi di monitoraggio e riduzione dei microinquinanti emergenti;
la direttiva stessa introduce, tra le principali innovazioni, la necessità di controlli più estesi su sostanze persistenti e difficilmente degradabili;
tra queste sostanze vi sono i composti poli- e per-fluoroalchilici (Pfas), riconosciuti a livello comunitario come inquinanti prioritari da ridurre con urgenza;
in data 9 ottobre 2025 Greenpeace Italia ha diffuso i risultati di un'indagine sulla presenza di Pfas nelle acque minerali commercializzate nel nostro Paese, rilevando in sei marche su otto la presenza di acido trifluoroacetico (Tfa), un Pfas a catena corta altamente persistente, con valori fino a 700 ng/L, evidenziando così un potenziale rischio sanitario e ambientale e la necessità di controlli sistematici e trasparenti;
la Camera dei deputati, con la mozione n. 1-00411 del 26 marzo 2025, ha impegnato il Governo ad assicurare acqua potabile priva di Pfas, a installare sistemi avanzati di filtrazione, a imporre obblighi informativi alle imprese che producono o utilizzano tali sostanze, ad avviare un programma nazionale di biomonitoraggio e a sostenere la riconversione industriale verso alternative prive di Pfas;
considerato che il processo di recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 rappresenta un'occasione strategica per rafforzare le politiche nazionali di tutela delle acque e per introdurre, nel quadro normativo italiano, misure avanzate di prevenzione e riduzione della contaminazione da microinquinanti persistenti,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
effettuare verifiche urgenti sulla presenza di Pfas nelle acque minerali in commercio al fine di tutelare salute umana ed ambiente;
adottare specifiche disposizioni volte a garantire un sistema nazionale uniforme, trasparente e periodico di monitoraggio dei Pfas e degli altri microinquinanti emergenti, sia nelle acque reflue urbane sia nelle acque destinate al consumo umano, avvalendosi delle competenze di Arpa, Asl e istituti di ricerca pubblici, assicurando la pubblicazione e la piena accessibilità dei dati raccolti;
promuovere, nell'ambito del recepimento della direttiva richiamata in premessa, l'adozione e la diffusione di tecnologie avanzate di trattamento e rimozione dei microinquinanti, con particolare riferimento ai Pfas e ai composti a catena corta come il Tfa, anche attraverso programmi di sostegno agli enti gestori del servizio idrico integrato e attraverso misure volte alla progressiva riduzione all'origine delle sostanze altamente persistenti immessa nell'ambiente.
9/2574-A/2. Marino , Fornaro , Zanella , Vaccari .
La Camera,
premesso che:
la direttiva UE 2024/2842 estende alle persone con disabilità che sono cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro e la cui condizione di disabilità o il cui diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità sono stati riconosciuti da tale Stato membro, nonché alle persone che le accompagnano o le assistono compresi i loro assistenti personali e gli animali di assistenza, i diritti e gli obblighi stabiliti nella direttiva UE n. 2024 /2481. Quest'ultima promuove e garantisce la libera circolazione delle persone con disabilità;
il termine di recepimento della direttiva in commento è fissato al 5 giugno 2027 e le disposizioni dovranno essere applicate a decorrere dal 5 giugno 2028;
è da considerare che l'assegno unico universale introdotto dal 1° marzo 2022 con l'obiettivo di riordinare, semplificare e potenziare le misure economiche di sostegno alle famiglie con figli a carico violerebbe secondo la Commissione UE la libera circolazione dei lavoratori;
secondo la Commissione europea l'assegno unico violerebbe il diritto europeo e pertanto ha avviato una procedura d'infrazione. All'origine della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione figura uno dei requisiti soggettivi richiesti per poter legittimamente fruire dell'assegno unico. In particolare l'articolo 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dispone il riconoscimento dell'assegno unico a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente di una serie di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. L'assegno viene erogato solo a coloro che risiedono per almeno due anni in Italia che possono beneficiare di tale prestazione e solo se vivono nello stesso nucleo familiare. Secondo la Commissione la normativa introdotta viola il diritto dell'Unione europea in quanto non tratta i cittadini dell'Unione europea in modo equo;
quindi secondo la Commissione la richiesta dei due anni di residenza ed il requisito della «vivenza a carico» violano il diritto dell'Unione europea in quanto non trattano i cittadini in modo paritario. In particolare la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia per il mancato rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di coordinamento della sicurezza sociale e della libera circolazione dei lavoratori. Questa impostazione è stata confermata dal Tribunale di Trento che ha condannato l'Inps per condotta discriminatoria. La vicenda riguardava una madre straniera residente in Trentino con un permesso di soggiorno in attesa di occupazione a cui era stato negato l'assegno unico. In particolare secondo il giudice sulla base di quanto previsto dalla direttiva europea 2011/98/UE l'interpretazione dell'Inps sarebbe discriminatoria perché violerebbe il principio di parità di trattamento tra i cittadini dell'Unione europea e stranieri soggiornanti nell'Unione europea titolari di permesso unico di lavoro tra cui rientra anche il permesso in attesa di occupazione;
la direttiva europea citata persegue l'obiettivo di garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri nella prospettiva di una politica di integrazione più incisiva e di ridurre le disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione ed i cittadini dei paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento, con l'adozione di ogni iniziativa volta a rivedere la normativa italiana in materia di riconoscimento dell'assegno unico universale (modificando le disposizioni quali il criterio della residenza) per consentire di superare la procedura d'infrazione.
9/2574-A/3. Soumahoro .
La Camera,
premesso che:
la legge di delegazione reca le deleghe necessarie al Governo per recepire le direttive e altri atti legislativi europei e per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
la cosiddetta Direttiva «Case Green», approvata a livello europeo, ha l'obiettivo di accelerare l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio e la decarbonizzazione del settore abitativo;
la Energy Performance Buildings Directive richiede, infatti, interventi finalizzati a raggiungere, entro il 2030, una riduzione del 16 per cento del consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali, percentuale che sale al 20-22 per cento entro il 2035. Inoltre, a ogni Stato membro è richiesto stabilire un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050;
il recepimento direttiva «Case green» è un passo necessario che l'Italia dovrà fare entro il 29 maggio 2026, pena il rischio di una procedura d'infrazione;
nonostante ciò, nel testo della legge in esame non è stato inserito il suo recepimento, rischiando di determinare ritardi nell'attuazione della transizione energetica edilizia, compromettendo la certezza normativa per cittadini, imprese e amministrazioni locali, e ostacolando il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di efficienza energetica e riduzione delle emissioni;
nella seduta del 19 marzo 2025 l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha approvato, all'unanimità, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia;
nelle conclusioni di tale documento si sottolinea, tra l'altro, la necessità di razionalizzare, semplificare e stabilizzare i meccanismi di incentivazione; di modulare l'intensità dei benefici fiscali, dei contributi e delle garanzie pubbliche in relazione alla condizione economica dei beneficiari – con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e a coloro che versano in condizioni di povertà energetica – nonché in funzione del risparmio energetico effettivamente generato, ad esempio in termini di miglioramento delle classi energetiche o di riduzione dell'energia primaria fossile consumata;
nel medesimo documento viene inoltre sottolineata l'esigenza di orientare gli incentivi in modo più mirato al raggiungimento degli obiettivi climatici, di efficienza energetica e di promozione dell'autonomia energetica da fonti rinnovabili, e di riconfigurare il sistema di sostegno privilegiando interventi su ambiti edilizi e urbanistici più ampi, a partire dai condomìni,
impegna il Governo
a recepire integralmente la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), cosiddetta «Case Green», entro i termini previsti, definendo un quadro regolatorio e finanziario stabile, prevedibile e coerente con i contenuti del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia approvato all'unanimità lo scorso 19 marzo 2025 dalla Commissione Ambiente della Camera.
9/2574-A/4. Simiani , Braga , Curti , Evi , Ferrari .
La Camera,
premesso che:
la legge di delegazione reca le deleghe necessarie al Governo per recepire le direttive e altri atti legislativi europei e per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
la cosiddetta Direttiva «Case Green», approvata a livello europeo, ha l'obiettivo di accelerare l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio e la decarbonizzazione del settore abitativo;
la Energy Performance Buildings Directive richiede, infatti, interventi finalizzati a raggiungere, entro il 2030, una riduzione del 16 per cento del consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali, percentuale che sale al 20-22 per cento entro il 2035. Inoltre, a ogni Stato membro è richiesto stabilire un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050;
il recepimento direttiva «Case green» è un passo necessario che l'Italia dovrà fare entro il 29 maggio 2026, pena il rischio di una procedura d'infrazione;
nonostante ciò, nel testo della legge in esame non è stato inserito il suo recepimento, rischiando di determinare ritardi nell'attuazione della transizione energetica edilizia, compromettendo la certezza normativa per cittadini, imprese e amministrazioni locali, e ostacolando il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di efficienza energetica e riduzione delle emissioni;
nella seduta del 19 marzo 2025 l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha approvato, all'unanimità, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia;
nelle conclusioni di tale documento si sottolinea, tra l'altro, la necessità di razionalizzare, semplificare e stabilizzare i meccanismi di incentivazione; di modulare l'intensità dei benefici fiscali, dei contributi e delle garanzie pubbliche in relazione alla condizione economica dei beneficiari – con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e a coloro che versano in condizioni di povertà energetica – nonché in funzione del risparmio energetico effettivamente generato, ad esempio in termini di miglioramento delle classi energetiche o di riduzione dell'energia primaria fossile consumata;
nel medesimo documento viene inoltre sottolineata l'esigenza di orientare gli incentivi in modo più mirato al raggiungimento degli obiettivi climatici, di efficienza energetica e di promozione dell'autonomia energetica da fonti rinnovabili, e di riconfigurare il sistema di sostegno privilegiando interventi su ambiti edilizi e urbanistici più ampi, a partire dai condomìni,
impegna il Governo
ad assumere ogni opportuna iniziativa finalizzata al recepimento, compatibilmente con i vincoli di bilancio e con gli equilibri di finanza pubblica, della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), cosiddetta «Case Green», entro i termini previsti.
9/2574-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Simiani , Braga , Curti , Evi , Ferrari .
La Camera,
premesso che:
la legge di delegazione conferisce al Governo le necessarie deleghe per recepire direttive e altri atti legislativi europei, nonché per attuare eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute nei regolamenti dell'Unione europea;
durante l'esame in sede referente è stato approvato un articolo aggiuntivo che introduce un'ulteriore delega legislativa al Governo, definendo specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento sulla sostenibilità e sullo smaltimento degli imballaggi (articolo 15);
la direttiva sulle plastiche monouso (SUP) stabilisce che, entro il 2029, debba essere garantita la raccolta selettiva del 90 per cento dei contenitori per bevande in plastica, con un obiettivo intermedio del 77 per cento entro il 2025; inoltre impone che le bottiglie contengano almeno il 25 per cento di plastica riciclata entro il 2025 e il 30 per cento entro il 2030;
il regolamento imballaggi (UE) 2025/40, richiamato all'articolo 15 del provvedimento, conferma l'obiettivo del 90 per cento di raccolta delle bottiglie in plastica, estendendolo anche alle lattine per bevande, e innalza al 65 per cento entro il 2040 la quota minima di plastica riciclata; qualora tali obiettivi non siano raggiunti, dal 1° gennaio 2029 sarà obbligatoria, per tutti gli Stati membri, l'introduzione di un sistema di deposito cauzionale;
tale meccanismo consente ai contenitori per bevande di essere riciclati e reimpiegati nella produzione di nuovi imballaggi dello stesso tipo;
l'esperienza dei Paesi in cui il sistema di deposito cauzionale (DRS) è già operativo dimostra che esso riduce in modo significativo la dispersione di bottiglie e lattine nel «littering» – materiali abbandonati in strade, parchi, spiagge e spazi pubblici, il cui recupero ricade interamente sui bilanci comunali – diminuisce gli sprechi, migliora la qualità della materia prima seconda e limita la necessità di ricorrere a materiali vergini; per tali ragioni il DRS si sta affermando come uno strumento essenziale ai fini della circolarità e per affrontare la crescente scarsità delle risorse, ricevendo un sostegno convinto anche da parte dei principali network industriali europei, inclusi i produttori di plastica e di bevande;
sistemi di deposito cauzionale sono ormai diffusi in numerosi Paesi europei, dove risultano già attivi o in fase di introduzione;
tali programmi prevedono che il consumatore versi un piccolo deposito al momento dell'acquisto, che viene restituito al conferimento del contenitore vuoto presso un punto di raccolta autorizzato;
questa misura è ritenuta indispensabile per raggiungere i target fissati sia dalla direttiva SUP sia dal regolamento sugli imballaggi;
nella seduta della Camera n. 396 del 10 dicembre 2024 è stato approvato l'ordine del giorno 9/2164/13, a prima firma dell'onorevole Evi, con cui il Governo si è impegnato a valutare le opportune iniziative volte a introdurre un sistema di deposito, restituzione e rimborso per i contenitori monouso in plastica (PET) e le lattine in alluminio per bevande;
a un anno dall'approvazione di tale ordine del giorno non risultano avviate iniziative in tal senso,
impegna il Governo
a dare seguito all'impegno assunto con l'approvazione dell'ordine del giorno richiamato in premessa volto all'adozione di misure per l'introduzione di un sistema di deposito, restituzione e rimborso per i contenitori monouso in plastica (PET) e le lattine in alluminio per bevande.
9/2574-A/5. Evi , Simiani , Roggiani .
La Camera,
premesso che:
la legge di delegazione conferisce al Governo le necessarie deleghe per recepire direttive e altri atti legislativi europei, nonché per attuare eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute nei regolamenti dell'Unione europea;
durante l'esame in sede referente è stato approvato un articolo aggiuntivo che introduce un'ulteriore delega legislativa al Governo, definendo specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento sulla sostenibilità e sullo smaltimento degli imballaggi (articolo 15);
la direttiva sulle plastiche monouso (SUP) stabilisce che, entro il 2029, debba essere garantita la raccolta selettiva del 90 per cento dei contenitori per bevande in plastica, con un obiettivo intermedio del 77 per cento entro il 2025; inoltre impone che le bottiglie contengano almeno il 25 per cento di plastica riciclata entro il 2025 e il 30 per cento entro il 2030;
il regolamento imballaggi (UE) 2025/40, richiamato all'articolo 15 del provvedimento, conferma l'obiettivo del 90 per cento di raccolta delle bottiglie in plastica, estendendolo anche alle lattine per bevande, e innalza al 65 per cento entro il 2040 la quota minima di plastica riciclata; qualora tali obiettivi non siano raggiunti, dal 1° gennaio 2029 sarà obbligatoria, per tutti gli Stati membri, l'introduzione di un sistema di deposito cauzionale;
tale meccanismo consente ai contenitori per bevande di essere riciclati e reimpiegati nella produzione di nuovi imballaggi dello stesso tipo;
l'esperienza dei Paesi in cui il sistema di deposito cauzionale (DRS) è già operativo dimostra che esso riduce in modo significativo la dispersione di bottiglie e lattine nel «littering» – materiali abbandonati in strade, parchi, spiagge e spazi pubblici, il cui recupero ricade interamente sui bilanci comunali – diminuisce gli sprechi, migliora la qualità della materia prima seconda e limita la necessità di ricorrere a materiali vergini; per tali ragioni il DRS si sta affermando come uno strumento essenziale ai fini della circolarità e per affrontare la crescente scarsità delle risorse, ricevendo un sostegno convinto anche da parte dei principali network industriali europei, inclusi i produttori di plastica e di bevande;
sistemi di deposito cauzionale sono ormai diffusi in numerosi Paesi europei, dove risultano già attivi o in fase di introduzione;
tali programmi prevedono che il consumatore versi un piccolo deposito al momento dell'acquisto, che viene restituito al conferimento del contenitore vuoto presso un punto di raccolta autorizzato;
questa misura è ritenuta indispensabile per raggiungere i target fissati sia dalla direttiva SUP sia dal regolamento sugli imballaggi;
nella seduta della Camera n. 396 del 10 dicembre 2024 è stato approvato l'ordine del giorno 9/2164/13, a prima firma dell'onorevole Evi, con cui il Governo si è impegnato a valutare le opportune iniziative volte a introdurre un sistema di deposito, restituzione e rimborso per i contenitori monouso in plastica (PET) e le lattine in alluminio per bevande,
impegna il Governo
a porre in essere ogni iniziativa ritenuta opportuna per dare seguito a quanto previsto dall'ordine del giorno richiamato in premessa.
9/2574-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Evi , Simiani , Roggiani .
La Camera,
premesso che:
la legge di delegazione reca le deleghe necessarie al Governo per recepire le direttive e altri atti legislativi europei e per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
l'articolo 5, introdotto in sede referente, individua i principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
la nuova direttiva europea in materia introduce un quadro significativamente aggiornato per la gestione e il trattamento delle acque reflue, ampliandone l'ambito di applicazione anche agli agglomerati di dimensioni inferiori e rafforzandone gli standard ambientali;
essa prevede una disciplina rinnovata dei sistemi individuali, includendo un numero più ampio di parametri e inquinanti da monitorare e trattare – compresi i microinquinanti – attraverso l'introduzione di trattamenti terziari e quaternari;
la direttiva introduce inoltre obblighi di responsabilità estesa del produttore, misure volte al conseguimento della neutralità energetica degli impianti e un sistema di pianificazione profondamente rivisto;
rispetto al passato, le nuove disposizioni non si limitano più alla realizzazione delle sole reti fognarie, estendendo gli obblighi anche ai collegamenti alle reti esistenti, così da garantire una più completa ed efficace integrazione infrastrutturale,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
implementare il riuso delle acque reflue depurate in agricoltura e a fini industriali attraverso le modifiche normative necessarie;
includere nel perimetro del servizio idrico integrato, la gestione delle reti interamente dedicate al drenaggio urbano delle acque meteoriche (le cosiddette fognature bianche) per favorirne una gestione industriale e un approccio integrato con il resto del reticolo fognario, così da evitare i sempre più frequenti fenomeni di allagamenti legati agli eventi piovosi estremi e ad introdurre un adeguato sistema di incentivi, rivolti sia alle utilities, sia alle aziende private, per supportare la realizzazione di interventi di efficientamento del consumo idrico e per favorire il riuso di acqua depurata.
9/2574-A/6. Curti , Simiani .
La Camera,
premesso che:
il regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, interviene anche sul contrasto ai fenomeni di influenza informativa e di attività di propaganda condotte da soggetti collegati alla Federazione russa;
numerosi casi sono stati segnalati al Governo e agli organi competenti riguardo alla diffusione, sul territorio nazionale, di contenuti informativi prodotti o distribuiti da entità sottoposte a sanzioni dell'Unione europea;
a titolo esemplificativo, continuano a verificarsi, in diverse città italiane, eventi in luoghi quali sale comunali o biblioteche comunali, talvolta con il patrocinio degli stessi comuni, nei quali vengono proiettati documentari o materiali audiovisivi riconducibili a enti sanzionati, senza che sia resa evidente al pubblico l'origine di tali contenuti o il fatto che provengano da soggetti sottoposti a misure restrittive europee;
ai sensi dell'articolo 288, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i regolamenti dell'Unione hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, pur restando fermo l'obbligo per questi ultimi di adottare le misure necessarie a garantirne la piena e corretta attuazione;
come ricordato dal Governo nella risposta al question time in Commissione n. 5-04608, «spetta agli Stati membri stabilire le sanzioni e individuare l'autorità domestica competente ad applicarle e, al momento, non è stata adottata la relativa disciplina attuativa sul piano del diritto interno»,
impegna il Governo
a porre in essere tutte le misure necessarie per definire, nel più breve tempo possibile, il quadro sanzionatorio nazionale applicabile in attuazione del regolamento (UE) 2022/350 e, in particolare, a individuare l'autorità nazionale competente all'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa europea, garantendo strumenti efficaci per intercettare, prevenire e sanzionare la diffusione di contenuti prodotti o distribuiti da soggetti sottoposti a misure restrittive dell'Unione europea.
9/2574-A/7. Onori , Richetti .
La Camera,
premesso che:
il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), di cui all'articolo 15 del provvedimento in esame, nonché la direttiva (UE) 2019/904 sulle plastiche monouso, prevedono obiettivi vincolanti di raccolta selettiva (77 per cento entro il 2025 e 90 per cento entro il 2029 per i contenitori in plastica per bevande) e requisiti minimi di contenuto riciclato (30 per cento entro il 2030 per le bottiglie in PET);
la gestione degli imballaggi per bevande in plastica e metallo rappresenta infatti una delle principali sfide ambientali a livello nazionale ed europeo, anche alla luce dei crescenti livelli di produzione, consumo e dispersione nell'ambiente di contenitori monouso;
anche le Nazioni Unite, attraverso diverse risoluzioni del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), hanno più volte indicato i sistemi di deposito cauzionale (Deposit Return Systems – DRS) tra gli strumenti più efficaci per ridurre l'inquinamento marino, aumentare la raccolta selettiva e migliorare la qualità del riciclo;
a livello europeo, diversi Paesi hanno da anni adottato sistemi di deposito cauzionale altamente performanti: Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Estonia, Lituania e Finlandia registrano tassi di raccolta superiori al 90 per cento, riducendo drasticamente il littering e garantendo un riciclo di qualità;
ad oggi, 17 Stati membri dell'Unione europea hanno già attivato un sistema DRS, altri 11 hanno assunto una decisione politica favorevole alla sua introduzione, mentre solo 6 Paesi (tra cui l'Italia) non dispongono ancora di un piano strutturale;
in Italia la raccolta differenziata del PET per bevande si attesta intorno al 70 per cento, ma solo l'8 per cento del materiale riciclato viene effettivamente reimpiegato per produrre nuove bottiglie; questo indica una forte criticità nella qualità del riciclo e nella chiusura del ciclo dei materiali, con rischi rilevanti per il rispetto degli obblighi europei;
i progetti pilota attivati negli ultimi anni, finanziati anche attraverso risorse pubbliche e fondi PNRR, non hanno garantito il raggiungimento dei target Ue né la qualità del riciclo necessaria a chiudere il ciclo dei materiali;
i sistemi di deposito generano benefici ambientali, economici e sociali, riducendo i costi per i comuni, aumentando la disponibilità di materiale riciclato di qualità e contribuendo alla transizione verso un'economia circolare in linea con gli obiettivi europei e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure di attuazione dell'articolo 15 del provvedimento in esame con l'introduzione di un sistema nazionale di deposito cauzionale (DRS) per i contenitori per bevande in plastica (PET) e metalli leggeri, in coerenza con gli obiettivi europei e con le migliori pratiche internazionali, al fine di aumentare i tassi di raccolta selettiva, ridurre la dispersione dei rifiuti nell'ambiente, migliorare la qualità del riciclo e rafforzare la filiera nazionale dell'economia circolare.
9/2574-A/8. D'Alessio , Onori .
La Camera,
premesso che:
la legge di delegazione europea, insieme alla legge europea, è uno dei due strumenti legislativi ordinari, previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il periodico adeguamento della legislazione italiana all'ordinamento dell'Unione europea;
in particolare, la legge di delegazione reca le deleghe necessarie al Governo per recepire le direttive e altri atti legislativi europei e per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
quanto al secondo strumento, la legge europea – che contiene norme di diretta attuazione soprattutto per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea – negli ultimi anni è stata di fatto sostituita dai cosiddetti decreti salva-infrazioni, impedendo così un'approfondita valutazione da parte del Parlamento,
impegna il Governo
ad adottare puntualmente tutte le misure ordinarie di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea, coinvolgendo il Parlamento in modo pieno e tempestivo.
9/2574-A/9. Prestipino .
La Camera,
premesso che:
la legge di delegazione europea, insieme alla legge europea, è uno dei due strumenti legislativi ordinari, previsti dalla legge n. 234 del 24 dicembre 2012, per il periodico adeguamento della legislazione italiana all'ordinamento dell'Unione europea;
in particolare, la legge di delegazione reca le deleghe necessarie al Governo per recepire le direttive e altri atti legislativi europei e per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
l'articolo 7, introdotto in sede referente, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento, all'interno dell'ordinamento nazionale, della direttiva (UE) 2024/1069 in materia di tutela delle persone fisiche o giuridiche, attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi;
si tratta di un passo fondamentale per assicurare la libertà di espressione nelle sue varie forme e tutelare tutti quei soggetti, a partire dai giornalisti ma anche esponenti del mondo accademico e intellettuale o attivisti, che svolgono un ruolo centrale per il funzionamento della democrazia, informando e stimolando la riflessione e la partecipazione pubblica,
impegna il Governo
ad esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione 2025 la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 in materia di tutela delle persone fisiche o giuridiche, attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi.
9/2574-A/10. Filippin .
La Camera,
premesso che:
la legge di delegazione europea, insieme alla legge europea, è uno dei due strumenti legislativi ordinari, previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il periodico adeguamento della legislazione italiana all'ordinamento dell'Unione europea;
in particolare, la legge di delegazione reca le deleghe necessarie al Governo per recepire le direttive e altri atti legislativi europei e per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
l'articolo 7, introdotto in sede referente, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento, all'interno dell'ordinamento nazionale, della direttiva (UE) 2024/1069 in materia di tutela delle persone fisiche o giuridiche, attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi;
al comma 2 del citato articolo si prevede che il Governo, nell'esercizio della delega dovrà attenersi, oltre che ai principi e criteri generali individuati dall'articolo 32 legge n. 234 del 2012, anche a un principio e criterio specifico concernente la definizione dell'ambito di operatività delle questioni con implicazioni transfrontaliere, sulla base della condizione posta dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1069, ai sensi della quale una questione presenta implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l'organo giurisdizionale adito e tutti gli altri elementi pertinenti al caso concreto siano situati unicamente in tale Stato membro,
impegna il Governo
ad assicurare nell'ordinamento nazionale la piena tutela delle persone fisiche o giuridiche, attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, senza forme di discriminazione alcuna, con specifico riguardo alla definizione della nozione di questioni con implicazioni transfrontaliere.
9/2574-A/11. De Luca .
La Camera,
premesso che:
la classifica 2025 di Reporter senza frontiere certifica un ulteriore arretramento della libertà di informazione in Italia, che si attesta al 49esimo posto a livello globale perdendo tre posizioni rispetto all'anno scorso e otto rispetto a quello precedente. L'Italia è ventesima su 27 in Unione europea, ultima tra gli Stati fondatori. Un trend in discesa che segue quello globale: per la prima volta da quando l'Ong cura il rapporto annuale, l'indicatore dello stato di salute dell'informazione nel mondo scende sotto la soglia critica di 55 punti su 100, raggiungendo il livello definito «difficile». Pesano la crisi economica del settore, le ingerenze di Governi e attori privati e gli attacchi contro redazioni e giornalisti negli scenari di guerra, primo fra tutti quello di Gaza;
se dovessimo guardare agli episodi avvenuti negli ultimi mesi, il risultato italiano non dovrebbe stupire più di tanto: dai giornalisti spiati attraverso lo spyware israeliano Paragon, fino alle minacce di stampo mafioso rivolte alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini e al recentissimo attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, nel nostro Paese l'informazione è sempre più nel mirino e questo può portare a forme di auto-censura;
nel 2025, il primo Paese al mondo per libertà di informazione è nuovamente la Norvegia, con un punteggio complessivo di 92,31, seguita da Estonia (89,46), Paesi Bassi (88,64) e Svezia (88,13). In generale, tutta l'Europa settentrionale gode di un buon livello di libertà di informazione, mentre il resto del continente si posiziona a metà classifica, a eccezione della Turchia (159° posto), della Bielorussia (166°) e della Russia (171°);
secondo i dati del monitoraggio dell'osservatorio Ossigeno per l'informazione pubblicati il 28 ottobre 2025, in Italia l'andamento delle intimidazioni e delle minacce rivolte ai giornalisti per imbavagliarli è molto preoccupante. Nei primi sei mesi del 2025 hanno segnalato il doppio di minacciati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'aumento è stato del 78 per cento. Ossigeno ha rilevato 361 minacciati rispetto ai 203 del primo semestre del 2024. C'è stato anche il 46 per cento in più degli episodi intimidatori classificabili come deliberate violazioni della libertà di informazione: 107 episodi rispetto a 73;
tra le forme di intimidazione verso i giornalisti e i media c'è quello delle querele temerarie o slapp (strategic lawsuits against public participation), cioè le denunce per diffamazione, spesso infondate, basate su richieste esagerate e il più delle volte abusive, che mirano a intimidire, screditare professionalmente e molestare i destinatari, con l'obiettivo ultimo di intimidirli. I principali destinatari sono i giornalisti, gli attivisti delle Ong, accademici ed intellettuali. Nello specifico italiano, tra i promotori di queste querele ci sono membri del Governo, che hanno querelato giornalisti italiani, senza che vi fossero le dovute ragioni a fondamento di queste azioni giudiziarie;
le cause giudiziarie richiedono molto tempo e costano molto denaro. Ed è qui che i potentati economici e politici ne approfittano. Questo perché le slapp non sono affatto iniziate per essere vinte in tribunale. L'intenzione delle slapp è di intrappolare le persone con meno potere e risorse, come i giornalisti e gli attivisti, in procedimenti giudiziari nella speranza di schiacciarle sotto il peso del procedimento;
l'Unione europea ha approvato nell'aprile 2024 la Direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») che introduce un quadro di protezione uniforme in tutti gli Stati membri. La direttiva, cosiddetta «anti slapp», obbliga i Paesi europei a garantire strumenti procedurali efficaci per proteggere chi viene coinvolto in contenziosi abusivi collegati alla propria partecipazione pubblica, mantenendo al tempo stesso il diritto di accesso alla giustizia per tutti. Il recepimento di questa direttiva è particolarmente importante perché l'Italia ha il primato a livello europeo per il numero di querele temerarie;
dopo mesi di dinieghi, il Governo ha presentato durante l'esame del provvedimento in esame, in commissione, un emendamento volto al recepimento della citata direttiva 2024/1069. Il nuovo articolo 7 della legge di delegazione europea 2025 assegna una delega in bianco al Governo, circoscrivendo l'ambito di applicazione alle sole fattispecie transfrontaliere, escludendo quindi le liti di carattere puramente nazionale, dove maggiormente, invece, c'è bisogno di assicurare la massima tutela a coloro che operano nel mondo dell'informazione,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere che le norme contenute nella direttiva 2024/1069 possano applicarsi, oltre che alle azioni giudiziarie intimidatorie su temi transfrontalieri e/o da Stati extra Unione europea, anche alle liti di carattere nazionale, includendovi le stesse tutele e prevedendo altresì modifiche al codice penale e di procedura penale nei casi di manifestata infondatezza e di fatti veri e di pubblico interesse.
9/2574-A/12. Piccolotti , Zanella , Dori , Bonelli , Borrelli , Fratoianni , Ghirra , Grimaldi , Mari , Zaratti .
La Camera,
premesso che:
la legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, lo strumento principale per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, come disciplinato dalla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione;
la Commissione europea ha adottato nel 2023 la proposta di direttiva COM(2023) 234 (procedure 2023/0135 (COD)) che aggiorna il quadro giuridico dell'Unione europea in materia di lotta contro la corruzione, vincolando gli Stati membri all'adozione di norme di armonizzazione minima delle fattispecie di reato riconducibili alla corruzione e delle relative sanzioni, nonché di misure per la prevenzione del fenomeno corruttivo e di strumenti per rafforzare la cooperazione nelle relative attività di contrasto;
l'obiettivo della Commissione è quello di garantire che tutte le forme di corruzione siano perseguibili penalmente in tutti gli Stati membri, tenuto conto che essa è un fenomeno endemico che assume aspetti e forme molteplici nei vari settori della società, ad esempio i reati di corruzione, peculato, traffico di influenze e di informazioni, abuso d'ufficio e arricchimento senza causa;
in particolare, la Commissione europea sottolinea la necessità di aggiornare il vigente quadro giuridico dell'Ue in materia di lotta contro la corruzione, per tener conto dell'evoluzione delle minacce poste dalla corruzione e degli obblighi giuridici che l'Unione e gli Stati membri si sono assunti in base al diritto internazionale, oltre che dell'evoluzione dei quadri giuridici penali internazionali;
nonostante siano trascorsi ormai tre anni dall'annuncio della proposta, i negoziati per l'approvazione della direttiva anticorruzione appaiono bloccati in sede europea a causa della ingiustificata contrarietà manifestata da alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, per il supposto timore di una eccessiva ingerenza e di possibili conflitti con la sovranità nazionale;
è di tutta evidenza come tale proposta di direttiva assuma, al contrario, un forte rilievo soprattutto per l'Italia, anche alla luce dell'indebolimento nell'indice di percezione della corruzione nel nostro Paese – come documentato dall'ultimo report di Transparency International – e delle più recenti riforme nell'ambito della giustizia che stanno indebolendo i progressi dell'Italia e che incidono negativamente sulla capacità del sistema di prevenzione della corruzione nel settore pubblico,
impegna il Governo
alla luce dell'estrema rilevanza, in termini di aggiornamento del quadro giuridico dell'Unione europea in materia di lotta contro la corruzione, della proposta di direttiva di cui in premessa, di intraprendere tutte le necessarie iniziative, nelle opportune sedi istituzionali nazionali ed europee, volte ad una rapida approvazione della proposta di direttiva COM(2023) 234 (procedure 2023/0135 (COD)) in materia di lotta contro la corruzione, al fine di rafforzare gli strumenti e i meccanismi per la prevenzione e lotta alla corruzione, ampliando l'ambito di azione rispetto al singolo Stato ed estendendolo a tutta l'Unione europea.
9/2574-A/13. D'Orso , Ascari , Bruno , Cafiero De Raho , Cantone , Giuliano , Scerra , Perantoni .
La Camera,
premesso che:
la legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, lo strumento principale per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, come disciplinato dalla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione;
la procedura speciale di cui all'articolo 126-ter del Regolamento interno della Camera disciplina l'eventuale esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione, contestualmente all'esame ed approvazione dei disegni di legge europea e di delegazione europea;
oltre al ritardo nella presentazione del provvedimento rispetto ai termini previsti dalla richiamata legge n. 234 del 2012, si evidenzia la mancata trasmissione da parte del Governo della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che per Regolamento dovrebbe accompagnare l'esame del disegno di legge Delegazione europea. L'esame congiunto degli atti assicura infatti un costante e aggiornato flusso di informazioni nei confronti del Parlamento nel merito del confronto politico e istituzionale sulle principali questioni europee;
il ritardo da parte del Governo nella presentazione del disegno di legge di delegazione europea incide inevitabilmente anche sull'allungamento dei tempi dell'esame parlamentare, con la conseguente approvazione della legge di delegazione europea 2025 a fine anno, determinando in tal modo un ritardo a cascata nell'approvazione di questi provvedimenti la cui presentazione è prevista obbligatoriamente a cadenza annuale, proprio per la loro rilevanza,
impegna il Governo
a rispettare i termini di presentazione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea, congiuntamente all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione per evitare l'apertura di procedure di infrazione e garantire che il nostro ordinamento rispetti le scadenze delle direttive europee e salvaguardando le prerogative parlamentari nel merito dell'effettivo confronto politico e istituzionale sulle principali questioni europee.
9/2574-A/14. Bruno , Cantone , Scerra .
La Camera,
premesso che:
la legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, lo strumento principale per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, come disciplinato dalla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione;
la procedura speciale di cui all'articolo 126-ter del Regolamento interno della Camera disciplina l'eventuale esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione, contestualmente all'esame ed approvazione dei disegni di legge europea e di delegazione europea,
impegna il Governo
ad assumere ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare il rispetto dei termini previsti dalla legge n. 234 del 2012 per la trasmissione al Parlamento del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea, nonché delle relazioni al Parlamento previste dalla medesima legge.
9/2574-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Bruno , Cantone , Scerra .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di delegazione europea in esame recepisce, tra l'altro, la direttiva (UE) 2024/1799, che mira a promuovere la riparazione dei beni come leva essenziale per il consumo sostenibile, la riduzione dei rifiuti e il contenimento dei costi per famiglie e imprese;
la direttiva prevede la realizzazione di una piattaforma online comune, articolata in sezioni nazionali, destinata a facilitare l'incontro tra consumatori e operatori dei servizi di riparazione;
il pieno funzionamento di tale strumento richiede non solo un adeguato impianto tecnico, ma anche una diffusa conoscibilità della piattaforma, nonché iniziative informative e formative rivolte ai consumatori e agli operatori, al fine di garantirne l'utilizzo effettivo e la diffusione di una cultura della riparazione;
la promozione di pratiche di riparazione sostenibili passa anche attraverso la possibilità di utilizzare, nell'ambito degli interventi, beni ricondizionati e ricambi compatibili, purché rispettino standard di qualità, sicurezza e tutela del consumatore;
il provvedimento in esame conferisce inoltre delega per adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1735 («Net-Zero Industry Act»), volto a rafforzare la produzione europea delle tecnologie a zero emissioni nette e a promuoverne la diffusione presso cittadini e imprese;
per rendere effettiva la transizione verde e facilitare l'adozione delle tecnologie a zero emissioni nette, risulta necessario affiancare agli interventi normativi misure di sostegno economico, con particolare attenzione alle famiglie e ai consumatori vulnerabili a reddito basso e medio-basso,
impegna il Governo:
a garantire la massima visibilità e accessibilità alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, assicurando adeguate attività informative rivolte a consumatori e operatori economici;
a promuovere iniziative di informazione e formazione finalizzate a diffondere la cultura della riparazione, sostenere la piena operatività della piattaforma e incentivare comportamenti di consumo sostenibili;
a valutare l'opportunità di favorire, nell'ambito degli interventi di riparazione, l'utilizzo di beni ricondizionati e ricambi compatibili, nel rispetto dei diritti dei consumatori e degli standard di qualità e sicurezza;
a prevedere, nell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1735, l'istituzione di regimi di sostegno economico per famiglie, imprese e consumatori – con particolare attenzione ai nuclei a reddito basso e medio-basso – al fine di incentivare l'acquisto dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, contribuendo così alla riduzione delle emissioni e al rafforzamento dell'ecosistema industriale nazionale.
9/2574-A/15. L'Abbate , Bruno , Cantone , Scerra .
La Camera,
impegna il Governo:
a porre in essere le iniziative occorrenti per consentire la visibilità e l'accessibilità della sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione;
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio e con gli equilibri di finanza pubblica, di porre in essere attività informative rivolte a consumatori ed agli operatori economici finalizzate a diffondere la cultura della riparazione, a sostenere la piena operatività della piattaforma e promuovere comportamenti di consumo sostenibili;
a valutare l'opportunità di favorire, nell'ambito degli interventi di riparazione, l'utilizzo di beni ricondizionati e ricambi compatibili, nel rispetto dei diritti dei consumatori e degli standard di qualità e sicurezza.
9/2574-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate , Bruno , Cantone , Scerra .
La Camera,
premesso che:
la legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, lo strumento principale per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, come disciplinato dalla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione;
nonostante il termine ravvicinato per l'attuazione a livello degli Stati membri della cosiddetta Direttiva «anti Slapp», il disegno di legge presentato dal Governo non conteneva – nel testo iniziale – le disposizioni di delega necessarie per il recepimento della direttiva europea (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»);
per ovviare a tale lacuna, il gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle aveva pertanto depositato più di un emendamento al provvedimento per includere nell'allegato A della legge di delegazione proprio la direttiva (UE) 2024/1069 ma rincresce segnalare come questi siano stati respinti;
a seguito della bocciatura degli emendamenti, tra cui quelli a prima firma dello scrivente, finalizzati al recepimento della suddetta direttiva, il Governo ha a sua volta presentato un emendamento per porre rimedio all'iniziale mancata previsione di attuazione della direttiva anti Slapp, limitandosi a criteri di delega altamente generici e circoscritti alle sole fattispecie transfrontaliere, lasciando così di fatto indefiniti gli effettivi profili di attuazione delle tutele per i giornalisti;
la direttiva anti-Slapp ha come obiettivo quello di proteggere dalle cosiddette querele temerarie, cioè da quelle iniziative giudiziarie mosse contro i giornalisti di inchiesta che spesso non hanno i mezzi economici sufficienti per difendersi in giudizio e che subiscono lunghi processi anche laddove non abbiano commesso alcuna violazione e abbiano osservato pienamente le regole;
l'Italia resta uno dei Paesi europei con il più alto numero di querele temerarie (secondo l'Osservatorio «Ossigeno per l'informazione», solo nel 2023 sono stati segnalati più di 100 giornalisti intimiditi da azioni legali pretestuose) ed è ancora classificata dal Media pluralism monitor 2025 come Paese ad alto rischio per scarsa indipendenza editoriale, minacce legali e disinformazione;
l'ultimo rapporto sullo Stato di diritto pubblicato dalla Commissione europea ha d'altra parte evidenziato, con riferimento al nostro Paese, più di una preoccupazione sul fronte della libertà di stampa, tra cui: le condizioni di lavoro precarie di molti giornalisti, la protezione delle fonti giornalistiche e la questione del segreto professionale, nonché proprio le azioni legali strategiche locali tese a bloccare la partecipazione pubblica (Slapp), la legislazione sulla diffamazione, in sede penale e civile, i casi di aggressioni fisiche e intimidazioni nei confronti di giornalisti e organi di informazione, che continuano ad aumentare di anno in anno;
la persistenza delle preoccupazioni della Commissione europea sui richiamati temi lascerebbe intendere che la situazione sul fronte della libertà e del pluralismo dei media non sia stata affrontata sufficientemente dal Governo italiano e che nel nostro Paese permangono numerose problematiche nel suddetto ambito, specie – come ribadito anche nell'ultimo report della Commissione – per quel che riguarda l'efficacia della governance e il sistema di finanziamento dei media,
impegna il Governo:
ad intraprendere, per quanto di competenza, tutte le iniziative necessarie per garantire l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva europea (UE) 2024/1069 entro un congruo termine, e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'emanazione tardiva del decreto legislativo di recepimento della direttiva;
ad accompagnare il recepimento della già menzionata direttiva (UE) 2024/1069 con ulteriori iniziative, anche normative, volte ad estendere sotto il profilo dell'applicazione delle garanzie anti-Slaap, ovvero in modo non limitato alle controversie che presentino profili di internazionalizzazione, bensì anche a quelle di portata nazionale.
9/2574-A/16. Cafiero De Raho , Ascari , Bruno , Cantone , D'Orso , Giuliano , Scerra , Perantoni .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge de quo conferisce al Governo una delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale;
nell'elenco delle direttive recepite dal provvedimento in esame figura, all'articolo 4, la direttiva (UE) 2024/1799 che stabilisce norme comuni per promuovere la riparazione dei beni acquistati dai consumatori, riguardanti beni difettosi o malfunzionanti anche al di fuori della garanzia legale, anche al fine di contenere i costi per famiglie e imprese;
la citata direttiva, infatti, promuove la riparazione come alternativa concreta e preferibile alla sostituzione, con effetti che vanno ben oltre la tutela del consumatore. Se recepita e applicata correttamente, contribuirebbe a ridurre significativamente il consumo energetico complessivo, la quantità di materie prime, le emissioni legate al trasporto nonché allo smaltimento di beni associati alla produzione ex novo di un prodotto con vantaggi per l'ambiente, per i consumatori e per le imprese;
in particolare, dal punto di vista delle attività produttive la riparazione costituirebbe un'attività economicamente appetibile e stabile, in grado non solo di stimolare la nascita o la crescita di imprese specializzate in questo settore e/o in quello della rigenerazione, ma altresì di garantire minori costi operativi legati a materie prime, energia e logistica;
per i consumatori, significherebbe ottenere un risparmio reale, spesso significativo, rispetto alla sostituzione del bene. Questo risparmio riguarderebbe non solo il costo del bene medesimo, ma anche i costi ripetuti, gli acquisti futuri e i costi «nascosti» legati a produzione, smaltimento, impatto ambientale. Senza considerare che, come previsto dalla direttiva, durante la riparazione l'utente avrebbe la possibilità di ricevere un dispositivo in prestito o – in caso di non riparabilità – un'unità ricondizionata, così riducendo il proprio impatto economico non dovendo acquistare un nuovo prodotto nell'immediato;
per rendere effettivi i vantaggi previsti dalla riparazione per i summenzionati soggetti, risulta necessario che il legislatore nazionale nel recepimento della direttiva definisca con chiarezza e precisione alcuni elementi essenziali e che altresì affianchi ai medesimi anche misure di sostegno economico,
impegna il Governo:
in sede di recepimento della citata direttiva UE 2024/1799 ad adottare iniziative di competenza, anche normative, volte a:
1) prevedere l'introduzione di specifiche misure fiscali ed incentivi ad hoc in favore di produttori e consumatori volti a rendere accessibile e allettante la riparazione dei prodotti;
2) individuare criteri univoci per la definizione di prezzi ragionevoli di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1799 per la riparazione e per la fornitura di parti di ricambio;
3) promuovere periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori circa il diritto alla riparazione dei prodotti non più coperti da garanzia, sull'estensione della garanzia legale a seguito della riparazione medesima e sulla piattaforma online europea;
4) prevedere misure di accompagnamento per facilitare il coinvolgimento delle PMI nel mercato delle riparazioni e supportare le stesse nel rispondere in modo più strutturato ed efficiente ai requisiti e agli obblighi previsti dalla direttiva, anche mediante eventuali agevolazioni di carattere finanziario e fiscale, al fine di valorizzare il potenziale occupazionale e contribuire alla transizione verso un'economia circolare;
5) sostenere percorsi di formazione, affiancamento e aggiornamento professionale volti all'acquisizione di competenze specifiche in materia di riparazioni, al fine di sviluppare abilità utili a conseguire la riduzione dell'uso delle risorse, minori emissioni di gas serra e minor consumo di energia.
9/2574-A/17. Pavanelli , Bruno , Cantone , Scerra .
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del provvedimento in esame, introdotto in sede referente, delega il Governo ad adottare, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
l'introduzione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione (DRS) rappresenta una misura fondamentale per il perseguimento degli obiettivi di economia circolare dell'Unione europea;
la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (cosiddetta direttiva SUP), impone agli Stati membri l'obiettivo di una raccolta differenziata del 90 per cento delle bottiglie e lattine per bevande immesse al consumo entro il 2029, un traguardo ritenuto difficile da raggiungere con il solo sistema di raccolta differenziata tradizionale;
l'istituzione del DRS è altresì prevista dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, su imballaggi e rifiuti da imballaggio, che ne prevede l'introduzione obbligatoria nei Paesi che non raggiungeranno il sopracitato obiettivo del 90 per cento entro il 2029;
i dati attuali dimostrano che la tendenza in atto non è coerente con i citati obiettivi europei, in quanto si stima che ogni anno in Italia oltre 8 miliardi di contenitori per bevande sfuggano al riciclo, generando uno spreco che potrebbe essere ridotto del 75-80 per cento attraverso un sistema DRS efficiente;
l'Italia è un Paese leader nel riciclo dei materiali, tuttavia è noto che la filiera della plastica stia attraversando a livello europeo una crisi senza precedenti, con una perdita della capacità di riciclo tra gennaio e luglio 2025 pari a quella dell'intero 2024, tre volte superiore al 2023, in parte imputabile alla mancanza di adeguati meccanismi correttivi in grado di contrastare la concorrenza dei polimeri vergini e di una più efficace riduzione dei sussidi alle fonti fossili che incoraggi la circolarità;
le rilevate criticità, segnalate anche dalle associazioni italiane del settore, richiedono urgenti misure strutturali che consentano di preservare la capacità di riciclo e di stabilizzare la domanda di materia prima seconda, mantenendo elevati standard di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente;
l'adozione del sistema DRS ha dimostrato in numerosi Paesi europei – dove i tassi di intercettazione superano in media il 90 per cento – di massimizzare il recupero di risorse, favorire la circolarità del materiale per applicazioni food grade (PET e alluminio), consentire un riciclo di alta qualità (closed-loop), rendendo disponibile materiale riciclato affidabile e di provenienza nazionale per la fabbricazione di nuovi contenitori per bevande, e contribuire ad una significativa riduzione degli importi versati dall'Italia come Plastic Tax; senza considerare che, secondo il recente studio del Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea, il riciclo della plastica può evitare fino a 7,2 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all'anno in Italia;
sempre più Stati membri, con analogie significative come la Spagna, stanno procedendo con l'implementazione del sistema DRS (con 18 Paesi europei con un sistema DRS attivo, integrato nel sistema di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi), rendendo necessaria l'urgenza di replicare il percorso virtuoso a livello nazionale, in linea con una visione strategica a lungo termine che rilanci un modello economico improntato alla circolarità,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del disegno di legge in esame relative all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, con ulteriori iniziative, anche normative, finalizzate a garantire la sostenibilità economica ed ambientale della filiera del riciclo mediante l'avvio del sistema di deposito cauzionale (Drs) per i contenitori di bevande monouso, al fine di consolidare il ruolo dell'Italia come modello europeo nell'economia circolare e nel riciclo di qualità.
9/2574-A/18. Ilaria Fontana , Sergio Costa , Bruno , Cantone , Scerra .
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge de quo conferisce al Governo una delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale;
nell'elenco delle direttive recepite dal provvedimento in esame, tuttavia, risulta ancora una volta esclusa la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia (cosiddetta Case green); una scelta politica che, come altresì evidenziato da svariate associazioni di categoria, indebolisce il processo di transizione energetica degli edifici, vanificando gli impegni assunti dal Governo Meloni in sede europea e confermati dall'atto di indirizzo politico 2024-2026 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che rischia di generare ulteriori ritardi in termini di transizione energetica edilizia, lotta alla crisi climatica, contrasto ai rincari energetici in bolletta ma anche di opportunità legate alla creazione di nuovi posti di lavoro e di sostegno alle imprese del settore;
nell'ambito del pacchetto di riforme Fit for 55, la citata direttiva Case green mira a ridurre progressivamente le emissioni di CO2 del parco immobiliare europeo e raggiungere l'obiettivo della totale decarbonizzazione entro il 2050, attraverso, inter alia, l'adozione di un piano nazionale volto a ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16 per cento entro il 2030 e del 20-22 per cento entro il 2035 e la ristrutturazione del 16 per cento degli edifici non residenziali con le peggiori prestazioni energetiche entro il 2030 e il 26 per cento degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2033;
secondo lo studio effettuato da Nomisma lo scorso febbraio, il patrimonio edilizio del nostro Paese versa in una situazione preoccupante: oltre il 52 per cento del patrimonio residenziale (18,5 milioni di abitazioni) è in classe energetica F o G, il 17,9 per cento delle famiglie ha una spesa energetica elevata rispetto al reddito, il 9,9 per cento delle famiglie ha difficoltà a riscaldare l'abitazione, il 17 per cento vive in abitazioni con problemi di insalubrità e il 20,1 per cento delle persone sono a rischio povertà;
ai citati dati, si aggiungono quelli elaborati dall'Associazione riscaldamento senza emissioni (Arse), secondo i quali l'Italia è dotata di un parco edifici energivoro e per le famiglie spesso la spesa per l'energia risulta superiore a quella per la salute. La riqualificazione degli edifici, invece, contribuisce a ridurre dal 30 al 60 per cento sulla bolletta energetica;
il nostro Paese non ha ancora inviato a Bruxelles la bozza del Piano nazionale di ristrutturazione, strumento cruciale ai fini dell'attuazione della direttiva «Case green» con il quale ogni paese membro definisce le strategie, anche finanziarie e di supporto, per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio nazionale e che l'Italia dovrà formalmente recepire entro il 14 maggio 2026;
sebbene il termine per l'invio alla Commissione UE sia fissato per il prossimo 31 dicembre 2025, la persistente inerzia del Governo ritarda notevolmente i tempi per la definizione di un quadro chiaro e stabile per imprese e famiglie oltre a contrarre gli interventi, incrementare la povertà energetica, accrescere la perdita di competitività per il settore della riqualificazione energetica (già in forte rallentamento) ed esporre il nostro Paese a nuove procedure d'infrazione;
a ciò si aggiunga che i reiterati tentativi del Governo di chiedere modifiche sostanziali alla citata direttiva, rimettendo in discussione obiettivi e strumenti già concordati a livello europeo, rallenta ulteriormente la transizione energetica e mantiene le famiglie italiane legate all'uso dei combustibili fossili, con ricadute negative sia sul piano ambientale che economico,
impegna il Governo:
alla luce dell'estrema rilevanza della direttiva (UE) 2024/1275 di cui in premessa, ad adottare con urgenza iniziative legislative di competenza volte a recepire integralmente le disposizioni introdotte dalla medesima;
a relazionare alle Camere in merito ai contenuti del Piano nazionale di ristrutturazione di cui in premessa, tenuto conto del termine del 31 dicembre 2025 alla Commissione europea.
9/2574-A/19. Santillo , Cappelletti , Morfino , Pavanelli , Appendino , Ilaria Fontana , L'Abbate , Ferrara , Bruno , Cantone , Scerra .
La Camera,
impegna il Governo:
ad assumere ogni opportuna iniziativa finalizzata al recepimento, compatibilmente con i vincoli di bilancio e con gli equilibri di finanza pubblica, della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), cosiddetta «Case Green», entro i termini previsti, informando il Parlamento sul contenuto del Piano nazionale di ristrutturazione che l'Italia è tenuta a trasmettere alla Commissione europea ai sensi della citata direttiva.
9/2574-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Santillo , Cappelletti , Morfino , Pavanelli , Appendino , Ilaria Fontana , L'Abbate , Ferrara , Bruno , Cantone , Scerra .
La Camera,
premesso che:
la legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, lo strumento principale per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, come disciplinato dalla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione;
sono attualmente in corso, a livello europeo, dopo tre anni di difficili interlocuzioni, i negoziati per l'adozione della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, il cosiddetto Regolamento «Chat Control», sul quale sembrerebbe essere stato raggiunto un accordo in base al testo del compromesso danese;
con l'approvazione del Coreper a maggioranza qualificata dello scorso 26 novembre, in assenza di discussione, il testo della Danimarca ha ricevuto il via libera con il favore decisivo della Germania e l'astensione dell'Italia. La prossima tappa è il voto decisivo del Consiglio dell'Unione europea l'8 e 9 dicembre;
nonostante la finalità condivisibile di cui alla presente proposta di Regolamento, il nuovo pacchetto di misure non è esente da rilevanti criticità che rischiano di trasformare l'intento pienamente condivisibile dell'atto normativo europeo in un pericoloso strumento di controllo di massa che rischia di condizionare la libertà e la nostra democrazia e di compromettere i dati personali e la privacy online;
tra le misure che destano le maggiori preoccupazioni contenute nella proposta, si annoverano, tra le altre, l'estensione della scansione a testi e metadati da strumenti di intelligenza artificiale: tale previsione potrebbe comportare un'enorme quantità di false accuse, dal momento che gli algoritmi non comprendono le battute, l'ironia o il contesto nel quale si scrivono certe frasi,
impegna il Governo
alla luce delle criticità rilevate in premessa in merito alla proposta di Regolamento «Chat Control» attualmente in fase di discussione, ad attivarsi, per quanto di competenza, in tutte le sedi istituzionali, nazionali ed europee, al fine di evidenziare nell'ambito dei negoziati in corso, tutte le criticità derivanti dall'eventuale approvazione della suddetta proposta di Regolamento, scongiurando il rischio che la condivisibile finalità della lotta agli abusi sessuali online sui minori venga trasformata in uno strumento di sorveglianza e controllo di massa dei cittadini, con grave pregiudizio per la privacy e compromissione dei dati personali.
9/2574-A/20. Pellegrini , Bruno , Cantone , Scerra .
La Camera,
impegna il Governo
alla luce delle criticità rilevate in merito alla proposta di Regolamento europeo che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, attualmente in fase di discussione, ad attivarsi, per quanto di competenza, nelle sedi istituzionali preposte, nazionali ed europee, al fine di evidenziare nell'ambito dei negoziati che saranno avviati tra Parlamento europeo e Consiglio, le criticità derivanti dall'eventuale approvazione della suddetta proposta di Regolamento, scongiurando il rischio che la condivisibile finalità della lotta agli abusi sessuali online sui minori venga trasformata in uno strumento di sorveglianza e controllo di massa dei cittadini, con grave pregiudizio per la privacy e compromissione dei dati personali.
9/2574-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Pellegrini , Bruno , Cantone , Scerra .
La Camera,
premesso che:
la legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, lo strumento principale per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, come disciplinato dalla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione;
in particolare, il contenuto proprio del disegno di legge di delegazione ricomprende anche le disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale al dispositivo di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
il 25 novembre 2025, nella causa C 713/23, la Corte di giustizia europea ha affermato che uno Stato membro dell'Unione europea deve riconoscere lo stato coniugale di due persone dello stesso sesso, se il matrimonio è stato validamente celebrato in un altro Stato membro;
nello specifico, la Corte ha ritenuto che se la trascrizione, nel registro di stato civile nazionale, dell'atto di matrimonio celebrato all'estero è l'unica modalità prevista per il riconoscimento di quel matrimonio, allora lo Stato membro di origine non può rifiutare la trascrizione sotto il pretesto che la sua legge interna non riconosca il matrimonio tra persone dello stesso sesso;
la decisione della Corte si fonda sui principi sanciti dagli articoli 20 e 21 TFUE (cittadinanza dell'Unione), 45 e 49 TFUE (libera circolazione e stabilimento), dagli articoli 7, 21 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (vita privata e familiare, non discriminazione, libertà di circolazione), nonché sull'articolo 4, par. 3, TUE (dovere di leale cooperazione);
la Corte, pur affermando che non viene messa in discussione la competenza degli Stati membri a definire la forma del matrimonio, ha tuttavia sottolineato che quando lo Stato membro prevede la trascrizione come meccanismo di riconoscimento dei matrimoni stranieri, esso non può escludere le coppie dello stesso sesso da tale meccanismo se la loro unione è valida nello Stato in cui è stata celebrata;
come noto, in Italia il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è attualmente previsto dal codice civile e, nonostante la legge 20 maggio 2016, n. 76, abbia istituito l'unione civile, non esiste una disciplina organica che garantisca la trascrizione automatica, piena ed effettiva dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;
già prima di tale sentenza, numerosi uffici di stato civile, in assenza di indicazioni chiare, hanno adottato prassi divergenti negando, in molti casi, la trascrizione, generando contenzioso, disparità di trattamento sul territorio nazionale e violazioni dei diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento europeo;
il rifiuto di trascrizione, alla luce della pronuncia della CGUE, espone l'Italia a procedure di infrazione, a ricorsi alla Corte di giustizia e a richieste risarcitorie fondate sulla responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione,
impegna il Governo
in ottemperanza con i principi europei del Pilastro UE dei diritti sociali, ad intraprendere tutte le misure necessarie finalizzate a conformare l'ordinamento interno alla pronuncia della Corte di giustizia del 25 novembre 2025, attraverso il pieno ed effettivo riconoscimento dello status coniugale acquisito in altro Stato membro da coppie dello stesso sesso, senza discriminazioni e senza ulteriori ostacoli amministrativi, anche tramite la definizione di una specifica procedura amministrativa finalizzata a garantire la trascrizione automatica e obbligatoria dei matrimoni celebrati all'estero fra persone dello stesso sesso, al pari di tutti gli altri atti di matrimonio stranieri, garantendo a tal fine la piena ed effettiva uguaglianza giuridica a tutte le coppie, in linea con l'evoluzione del diritto europeo e con gli obblighi derivanti dalla Costituzione e dai Trattati istitutivi dell'Unione.
9/2574-A/21. Appendino , Bruno , Cantone , Scerra .
La Camera,
premesso che:
il Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (Net-Zero Industry Act – NZIA), è entrato in vigore il 29 giugno 2024 e istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, con l'obiettivo primario di garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tali tecnologie e di rafforzare la resilienza e la competitività dell'Unione;
il provvedimento in esame conferisce al Governo, tramite l'Articolo 13, la delega ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del suddetto regolamento (UE) 2024/1735;
le pompe di calore sono esplicitamente riconosciute come una delle tecnologie a zero emissioni nette essenziali (Net-Zero technologies), contribuendo all'obiettivo generale di raggiungere almeno il 40 per cento del fabbisogno annuo dell'Unione in termini di diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette;
il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione è strettamente legato alla capacità dell'industria europea di consolidare il proprio vantaggio competitivo in settori chiave come le pompe di calore. Al fine di sostenere e rafforzare la base industriale per l'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette e prevenire dipendenze strategiche dalle importazioni, il Regolamento NZIA ha introdotto misure specifiche volte a incoraggiare la domanda di tecnologie sostenibili e resilienti;
in particolare, l'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1735 stabilisce che gli Stati membri, quando decidono di istituire nuovi regimi o di aggiornare quelli esistenti a favore di famiglie, imprese o consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, devono concepire tali regimi in modo da promuovere l'acquisto di prodotti che forniscano un elevato contributo alla sostenibilità e alla resilienza. Questo può avvenire prevedendo una compensazione finanziaria supplementare proporzionata o subordinando l'ammissibilità del regime ai suddetti criteri di resilienza e sostenibilità;
il criterio di resilienza si attiva in particolare quando l'approvvigionamento non è sufficientemente diversificato, ovvero quando la domanda totale di una specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei loro principali componenti specifici originari di un paese terzo rappresenta oltre il 50 per cento dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette all'interno dell'Unione. Pertanto, l'uso strategico degli incentivi è un mezzo fondamentale per orientare il mercato e la domanda pubblica verso prodotti «Made in Europe» o che contribuiscono significativamente alla resilienza della catena di approvvigionamento europea;
la sostenibilità e la resilienza, ai sensi del Regolamento NZIA, devono essere valutate non solo in base alla dipendenza dalle importazioni extra-UE (resilienza), ma anche in relazione alla maggiore sostenibilità ambientale rispetto ai minimi legali,
impegna il Governo:
ad adottare, nell'esercizio della delega conferita dall'Articolo 13 del provvedimento in esame per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1735 (NZIA), le seguenti misure in ottemperanza all'articolo 28 del regolamento, volte a:
condizionare e riqualificare tutti i regimi di sostegno pubblico esistenti e futuri per l'acquisto e dell'installazione di pompe di calore e sistemi ibridi a pompa di calore, destinati a famiglie, imprese o consumatori, che dimostrino di essere fabbricate in Europa e che rispettino i criteri più elevati di sostenibilità ambientale e di resilienza fissati ai sensi dell'articolo 28, in linea con l'obiettivo di proteggere l'industria europea in questo settore strategico;
garantire, nell'attuazione del regolamento, il pieno coordinamento tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, affinché i criteri di sostenibilità e resilienza e/o criteri ambientali di prodotto riflettano l'impegno a sostenere l'industria nazionale e la creazione di posti di lavoro di qualità in Italia e nell'Unione.
9/2574-A/22. Gusmeroli .
La Camera,
premesso che:
il Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (Net-Zero Industry Act – NZIA), è entrato in vigore il 29 giugno 2024 e istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, con l'obiettivo primario di garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tali tecnologie e di rafforzare la resilienza e la competitività dell'Unione;
il provvedimento in esame conferisce al Governo, tramite l'Articolo 13, la delega ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del suddetto regolamento (UE) 2024/1735;
le pompe di calore sono esplicitamente riconosciute come una delle tecnologie a zero emissioni nette essenziali (Net-Zero technologies), contribuendo all'obiettivo generale di raggiungere almeno il 40 per cento del fabbisogno annuo dell'Unione in termini di diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette;
il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione è strettamente legato alla capacità dell'industria europea di consolidare il proprio vantaggio competitivo in settori chiave come le pompe di calore. Al fine di sostenere e rafforzare la base industriale per l'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette e prevenire dipendenze strategiche dalle importazioni, il Regolamento NZIA ha introdotto misure specifiche volte a incoraggiare la domanda di tecnologie sostenibili e resilienti;
in particolare, l'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1735 stabilisce che gli Stati membri, quando decidono di istituire nuovi regimi o di aggiornare quelli esistenti a favore di famiglie, imprese o consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, devono concepire tali regimi in modo da promuovere l'acquisto di prodotti che forniscano un elevato contributo alla sostenibilità e alla resilienza. Questo può avvenire prevedendo una compensazione finanziaria supplementare proporzionata o subordinando l'ammissibilità del regime ai suddetti criteri di resilienza e sostenibilità;
il criterio di resilienza si attiva in particolare quando l'approvvigionamento non è sufficientemente diversificato, ovvero quando la domanda totale di una specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei loro principali componenti specifici originari di un paese terzo rappresenta oltre il 50 per cento dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette all'interno dell'Unione. Pertanto, l'uso strategico degli incentivi è un mezzo fondamentale per orientare il mercato e la domanda pubblica verso prodotti «Made in Europe» o che contribuiscono significativamente alla resilienza della catena di approvvigionamento europea;
la sostenibilità e la resilienza, ai sensi del Regolamento NZIA, devono essere valutate non solo in base alla dipendenza dalle importazioni extra-UE (resilienza), ma anche in relazione alla maggiore sostenibilità ambientale rispetto ai minimi legali,
impegna il Governo:
ad adottare, nell'esercizio della delega conferita dall'Articolo 13 del provvedimento in esame per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1735 (NZIA), le seguenti misure in ottemperanza all'articolo 28 del regolamento, volte a:
condizionare e riqualificare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, tutti i regimi di sostegno pubblico esistenti e futuri per l'acquisto e dell'installazione di pompe di calore e sistemi ibridi a pompa di calore, destinati a famiglie, imprese o consumatori, che dimostrino di essere fabbricate in Europa e che rispettino i criteri più elevati di sostenibilità ambientale e di resilienza fissati ai sensi dell'articolo 28, in linea con l'obiettivo di proteggere l'industria europea in questo settore strategico;
garantire, nell'attuazione del regolamento, il pieno coordinamento tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, affinché i criteri di sostenibilità e resilienza e/o criteri ambientali di prodotto riflettano l'impegno a sostenere l'industria nazionale e la creazione di posti di lavoro di qualità in Italia e nell'Unione.
9/2574-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Gusmeroli .
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative per la modifica delle procedure relative al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina sulla base dei rilievi della Corte dei conti, con particolare riferimento all'indizione di una nuova gara – 3-02357
BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZANELLA e ZARATTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
la sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con deliberazione n. Sccleg/19/2025/Prev, all'esito dell'adunanza del 29 ottobre 2025, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione della delibera Cipess n. 41 del 2025 avente ad oggetto «Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e approvazione, ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, del progetto definitivo e degli atti di cui al decreto-legge n. 35 del 2023», non ritenendolo conforme alla legge;
la delibera in esame costituisce l'atto conclusivo del procedimento volto al riavvio delle attività di programmazione e di progettazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;
il collegio, nel pronunciamento in ordine alla legittimità della delibera, ha ritenuto di assegnare prioritario rilievo alle violazioni della normativa eurounitaria, in particolare della direttiva 92/43/CE «habitat» per violazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e della direttiva n. 2014/24/UE (cosiddetta direttiva «appalti»), con particolare riguardo alla verifica dei presupposti ai quali l'articolo 72 subordina la possibilità di modificare il contratto senza necessità di nuova procedura concorrenziale e alla conformità della complessiva operazione, nonché delle modifiche medio tempore intervenute, alla predetta disposizione nella duplice prospettiva della natura sostanziale delle stesse e del contenimento dei rispettivi costi nel limite del 50 per cento;
il collegio ha evidenziato che le variazioni contrattuali e normative intervenute dopo la sua sottoscrizione ne hanno determinato un'inammissibile alterazione sostanziale sotto due profili: modifica delle clausole di rivalutazione prezzi e di prefinanziamento dell'opera e modifica della natura stessa dell'appalto, con la scomparsa dell'obbligo di cofinanziamento privato, originariamente previsto per il 60 per cento dell'investimento complessivo;
l'applicazione delle condizioni contrattuali iniziali determina un ampio superamento del limite di 50 per cento di rincaro ammesso e la modifica della natura dell'appalto, da project financing a finanziamento pubblico, comporta la necessità indicata dal collegio di un nuovo confronto concorrenziale –:
se il Ministro interrogato non intenda conformare le procedure relative al progetto definitivo del Ponte ai rilievi della Corte dei conti, che hanno determinato la ricusazione del visto di legittimità, proponendo l'annullamento della delibera Cipess e procedendo all'indizione di una nuova procedura di gara, essendo intervenute – come verificato dalla Corte dei conti – nell'originario programma contrattuale modificazioni, oggettive e soggettive, di favore per i soggetti aggiudicatori, talché l'operazione economica entro cui si collocano i rapporti negoziali differisce, in maniera significativa, da quella originaria.
(3-02357)
Intendimenti in ordine alla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina nelle more dei pronunciamenti della Commissione europea relativi all'impatto ambientale – 3-02358
SERGIO COSTA, SANTILLO, MORFINO, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, IARIA, FEDE, TRAVERSI, AIELLO, BALDINO, CANTONE, CARMINA, D'ORSO, RAFFA, SCERRA e TUCCI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
la Commissione valutazione impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con parere 19/2024, ha espresso parere negativo sulla VIncA per tre siti della Rete «Natura 2000»;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 4 aprile 2025, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri la relazione Iropi, affermando l'assenza di idonee alternative progettuali e la sussistenza di motivi imperativi di interesse pubblico;
la Corte dei conti ha evidenziato: assenza di alternative e misure compensative, violazioni sulle modifiche contrattuali (articolo 72 della «direttiva appalti»), mancato parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sul piano tariffario (decreto-legge n. 201 del 2011), violazione della direttiva europea 92/43/CEE («habitat»), mancata acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
la Corte ritiene che la relazione Iropi sia priva di adeguata istruttoria tecnico-amministrativa e che le motivazioni relative a salute e sicurezza pubblica non siano sufficientemente validate da organi tecnici, né supportate da documentazione adeguata; in particolare, la Corte osserva che la relazione si sofferma ampiamente sugli effetti economici dell'aumentata accessibilità, che sono «inconferenti» ai fini della deroga, che può giustificarsi solo per motivi di salute, sicurezza o conseguenze positive primarie per l'ambiente, mentre per le ragioni economiche è richiesto il previo parere della Commissione europea;
la Corte puntualizza che la direttiva «habitat» impone una valutazione delle incidenze dell'opera sui siti tutelati in relazione a tutte le alternative possibili, evidenziando che, in assenza di una valutazione adeguata, non si può concludere che non vi siano soluzioni alternative;
appare evidente che si sta violando la direttiva «habitat» come confermato dalla pre-procedura d'infrazione avviata il 14 settembre 2023, tutt'ora in corso, con richiesta di chiarimenti dalla Commissione europea il 15 settembre 2025;
il contratto di appalto espone lo Stato a un rischio finanziario significativo, prevedendo una penale di 1,45 miliardi di euro, nel caso in cui il progetto non venisse ultimato; su questo è mancata un'adeguata divulgazione delle informazioni sulla clausola penale, violando il principio di trasparenza, considerato l'enorme impatto sul bilancio pubblico –:
se il Ministro interrogato non ritenga di dover interrompere qualsivoglia attività su tale opera sino all'avvenuta decisione della Commissione europea sulla Vinca di III livello o quantomeno sulle rassicurazioni circa la conclusione della procedura di pre-infrazione avviata nel 2023 riguardante la correttezza dell'iter sulla Vinca e sulla Via, valutando contestualmente la fattibilità dell'opzione realisticamente più percorribile, ossia quella del potenziamento ed efficientamento del collegamento dinamico tra Messina e Reggio Calabria.
(3-02358)
Iniziative urgenti di competenza volte a scongiurare condotte speculative o pratiche anticoncorrenziali nel settore dei trasporti aerei, ferroviari e dei carburanti in occasione delle festività natalizie – 3-02359
BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, FARAONE, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
nelle ultime settimane si è registrata una rilevante e generalizzata impennata dei costi della mobilità nazionale a ridosso del periodo delle festività natalizie, riguardante il trasporto ferroviario, il costo dei carburanti e il trasporto aereo;
le tariffe di treni, carburanti e voli avrebbero subito incrementi significativi e del tutto estemporanei. Per il trasporto aereo, in particolare, il Codacons registra aumenti fino al +900 per cento per tratte nazionali come Milano-Palermo nella data del 23 dicembre 2025, a fronte di tariffe minime di 17 euro registrate il 13 gennaio 2026; analoghi picchi riguardano Milano-Catania (+790 per cento), Roma-Catania (+758 per cento), Roma-Palermo (+616 per cento) e Milano-Cagliari (+350 per cento), pur trattandosi di servizi identici, erogati sui medesimi aeromobili e con pari condizioni operative;
tali incrementi, del tutto strumentali a lucrare sulle fondamentali esigenze di famiglie e lavoratori di spostarsi durante le festività, peraltro spesso proprio dettate dalla necessità di ricongiungersi alle proprie famiglie nel Sud, compromettono di fatto le garanzie di libertà di circolazione e di continuità territoriale riconosciuta ai cittadini –:
quali iniziative urgenti di competenza il Governo intenda adottare al fine di scongiurare eventuali condotte speculative o pratiche anticoncorrenziali nel settore dei trasporti aerei, ferroviari e dei carburanti a ridosso delle imminenti festività.
(3-02359)
Esiti della mappatura nazionale dei dispositivi di rilevamento della velocità – 3-02360
MACCANTI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
i dispositivi elettronici di controllo della velocità (autovelox) hanno la finalità di limitare gli incidenti stradali nelle zone più sensibili e a rischio delle strade italiane; tuttavia, occorre evitare che si trasformino in una vessazione per gli automobilisti, che spesso incorrono in pesanti contravvenzioni e sanzioni a causa di sistemi di controllo disseminati nei punti meno opportuni e i cui parametri tecnici di rilevamento sono poco chiari;
da oltre un decennio si attende un quadro normativo certo rispetto all'utilizzo di tali dispositivi e recenti pronunce della Corte di cassazione, che hanno stabilito la contestabilità delle sanzioni derivanti da dispositivi non omologati e solamente approvati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno reso quanto mai urgente un intervento di riordino e di chiarezza della disciplina;
il Ministro interrogato, sin dal suo insediamento, si è attivato sulla questione adottando diverse iniziative, tra cui l'istituzione di un tavolo tecnico a cui hanno preso parte anche l'Anci e gli altri Ministeri competenti e dal quale è emersa la necessità di procedere, per la prima volta, a un censimento di tutti i dispositivi presenti sul territorio nazionale;
al fine di facilitare tale operazione di mappatura, l'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, introdotto con un emendamento della Lega in sede di conversione alla Camera dei deputati, ha stabilito l'obbligo per i comuni e per gli altri enti accertatori di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite piattaforma telematica, i dati tecnici relativi agli autovelox presenti sul proprio territorio. Tale comunicazione costituisce, ai sensi della legge, condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi stessi;
in data 28 novembre 2025, è stato pubblicato, nei tempi previsti, l'elenco ufficiale dei dispositivi autorizzati sul territorio nazionale sulla base di tutti i dati forniti tramite la piattaforma –:
quali siano gli esiti della mappatura nazionale dei dispositivi di controllo della velocità di cui in premessa
(3-02360)
Iniziative per la modifica del piano per l'ex Ilva, al fine di garantire il rilancio dello stabilimento di Genova Cornigliano con conseguente ripresa dell'attività di zincatura – 3-02361
PASTORINO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
a luglio 2025, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-02105 dell'interrogante, il Ministro interrogato, con riferimento al piano di decarbonizzazione dell'ex Ilva ha affermato che la strategia complessiva portata avanti avrebbe tutelato occupazione e continuità produttiva degli impianti. A inizio settembre 2025 il Ministro interrogato, in visita a Genova, ha illustrato i progetti del Governo prospettando «un rilancio della siderurgia nel polo di Cornigliano e negli stabilimenti collegati». Tuttavia, il piano presentato l'11 novembre 2025 dall'Esecutivo è risultato essere di dismissione e chiusura, non di rilancio;
per tali ragioni i sindacati hanno fatto saltare il negoziato, denunciando il mancato senso di responsabilità delle istituzioni e del Governo, e il 19 novembre 2025 hanno indetto lo sciopero generale dei lavoratori dell'ex Ilva con occupazioni e presidi che hanno causato il blocco degli impianti e notevoli disagi, in particolare nel ponente di Genova. L'incontro tenuto al Ministero delle imprese e del made in Italy il 28 novembre 2025 con istituzioni locali e sindacati territoriali ha confermato la mancanza di una prospettiva per il mantenimento di tutti i siti e di chiarezza con riferimento agli investitori. Pertanto, la protesta è ripresa esattamente da dove si era fermata;
le rassicurazioni ministeriali circa il futuro dell'ex Ilva sono state puntualmente smentite dai fatti: l'Italia rischia di perdere uno dei suoi principali asset di sviluppo economico e industriale;
le condizioni di mercato permetterebbero uno sviluppo importante del settore e delle produzioni liguri, eppure a Genova sono a rischio ben mille lavoratori, con le rispettive famiglie, poiché Governo, con una scelta dannosa e miope preludio della chiusura di tutto il ciclo siderurgico, ha deciso che nel sito di Cornigliano si proseguirà unicamente con la produzione della banda stagnata, escludendo la zincatura. Il ciclo corto adottato dai commissari rappresenta la condanna degli stabilimenti del Nord: i semilavorati di Taranto vengono venduti per ottenere guadagno immediato, invece di essere inviati a Genova per la zincatura, e così facendo si paralizzano i due terzi dell'attività dello stabilimento di ligure, si tagliano 200 mila tonnellate all'anno della lavorazione dello zincato e si danneggia l'intera filiera –:
se intenda assumere iniziative di competenza per ridiscutere il piano per l'ex Ilva cancellando il ciclo corto, con conseguente ripresa dell'attività di zincatura presso lo stabilimento di Cornigliano, e specificando chiaramente quale sia l'intenzione dell'Esecutivo in merito a un eventuale intervento statale qualora a data stabilita non venga individuato un compratore.
(3-02361)
Iniziative per assicurare il mantenimento dei livelli di produzione dei siti ex Ilva di Taranto e del Nord Italia, anche attraverso la modifica del nuovo piano con riguardo al cosiddetto ciclo corto – 3-02362
LUPI, CAVO, BRAMBILLA, CARFAGNA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 41 della Costituzione recita: «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali»;
il Governo italiano ha investito in questa legislatura risorse importanti al fine di garantire l'operatività degli impianti ex Ilva e la cassa integrazione dei dipendenti, un tema strategico per la siderurgia italiana, da affrontare senza contrapposizioni tra gli stabilimenti di Taranto e quelli del Nord Italia, quali Genova Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi;
secondo quanto riportato dal quotidiano Avvenire il 23 novembre 2025, le risorse impiegate dal Governo per mantenere l'operatività degli impianti negli ultimi due anni ammonterebbero a 1,2 miliardi di euro, a cui si aggiungono gli stanziamenti per la retribuzione degli ammortizzatori sociali. Il totale delle persone in cassa integrazione da gennaio 2026 risulterebbe pari a 7.600 unità, tra i dipendenti di Acciaierie d'Italia e di Ilva;
il 28 novembre 2025, il Ministro interrogato ha dichiarato: «Nessun piano di chiusura, anzi l'esatto contrario: attività di manutenzione indispensabili per garantire la continuità produttiva e raggiungere il massimo della capacità possibile, assicurando la piena sicurezza dei lavoratori»;
come riportato da organi di stampa nazionali e locali, a seguito degli ultimi incontri con le rappresentanze sindacali sono seguite manifestazioni di piazza a Taranto e a Genova per la prospettiva di un aumento della cassa integrazione e delle ore di formazione per compensare il calo di lavoro;
alla base di tale prospettiva citata ci sarebbe la scelta di un nuovo piano che prevede un «ciclo corto» con vendita dell'acciaio prodotto a Taranto direttamente sul mercato e una riduzione dei coils da lavorare a Genova e negli stabilimenti del Nord. In particolare, il piano prospettato per Genova Cornigliano farebbe proseguire sugli stessi livelli alcune lavorazioni ma potrebbe comprometterne altre, responsabili dei due terzi dell'attività dello stabilimento –:
quali azioni intenda intraprendere, nelle more dell'assegnazione della gara, per assicurare il mantenimento dei livelli di produzione del sito di Taranto e di quelli del Nord Italia, anche garantendo che non venga interrotto l'approvvigionamento dei coils da Taranto o da un sito alternativo.
(3-02362)
Iniziative di competenza per garantire la piena operatività dello stabilimento di Genova Cornigliano e definire un piano industriale che salvaguardi produzione e occupazione – 3-02363
PANDOLFO, GHIO, FORNARO, DE MICHELI, DI SANZO, GNASSI, PELUFFO, FOSSI, GRIBAUDO, LAUS, SARRACINO, SCOTTO, FERRARI e CASU. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
lo stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano, disciplinato dall'accordo di programma 1999-2005, opera come sito a freddo, con rilevanti funzioni di laminazione, banda stagnata e zincatura, e rappresenta un presidio industriale e occupazionale strategico per la Liguria;
la continuità produttiva del sito dipende dall'approvvigionamento dei coils provenienti principalmente da Taranto, oggi fortemente compromesso dalla perdurante crisi di Acciaierie d'Italia e dalla mancanza di un piano industriale chiaro da parte dei commissari straordinari e dell'attuale Governo;
nelle ultime settimane si sono svolte a Genova Cornigliano mobilitazioni e presidi permanenti dei lavoratori, preoccupati per il rischio di ulteriori riduzioni delle attività, per il sottoutilizzo degli impianti di zincatura e banda stagnata e per la mancanza di certezze sugli investimenti necessari alla piena valorizzazione del sito, situazione precipitata a seguito dell'incontro inconcludente al Ministero delle imprese e del made in Italy del 28 novembre 2025 e che sta determinando un costante stato di agitazione tra i lavoratori, con blocchi del traffico cittadino;
le organizzazioni sindacali hanno denunciato la possibilità di un «ciclo corto» e di tagli alla produzione che metterebbero in discussione l'operatività stessa dello stabilimento, in assenza di garanzie sull'arrivo dei coils e di destinazione dei volumi produttivi ai siti del Nord;
l'accordo di programma vigente per Genova stabilisce vincoli chiari sulla salvaguardia occupazionale e sull'utilizzo siderurgico delle aree;
le dichiarazioni pubbliche del Governo risultano, ad oggi, insufficienti a chiarire sia le tempistiche, sia il contenuto del piano di rilancio degli stabilimenti ex Ilva, con particolare riferimento a Cornigliano, che dispone di capacità produttive attualmente non sfruttate e potrebbe aumentare significativamente la produzione di banda stagnata e zincato con investimenti mirati e certezza delle forniture;
la mancanza di trasparenza sul futuro del sito, l'assenza di un cronoprogramma sugli investimenti e la mancata garanzia sui volumi di coils rischiano di compromettere irreversibilmente un presidio industriale essenziale per la Liguria, mentre il Governo continua a rinviare decisioni fondamentali –:
quali iniziative di competenza urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per garantire la piena operatività dello stabilimento di Genova Cornigliano, assicurare la continuità delle forniture di coils ai siti del Nord, confermare il rispetto dell'accordo di programma e definire un piano industriale vincolante che salvaguardi produzione e occupazione.
(3-02363)
Iniziative di competenza a sostegno della produzione degli stabilimenti Stellantis e della relativa filiera, nonché a tutela dei dipendenti del gruppo Iveco – 3-02364
BENZONI, RICHETTI, D'ALESSIO, BONETTI, PASTORELLA, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
nel corso dei primi nove mesi del 2025, secondo i dati diffusi dalla Fim-Cisl, la produzione complessiva di veicoli del gruppo Stellantis in Italia si è fermata a 265.490 unità tra autovetture e veicoli commerciali, registrando una flessione del 31,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024;
tutti gli stabilimenti del gruppo evidenziano riduzioni significative dei volumi produttivi, fino al 65 per cento in meno rispetto al 2024, e il 2025 si avvia a chiudersi con una produzione di poco superiore a 310.000 veicoli, cifre lontanissime dal milione annunciato trionfalmente dal Ministro interrogato;
la situazione occupazionale risulta critica, visto che, da un lato, una quota sempre più rilevante di lavoratori è uscita attraverso procedure di esodo incentivato e che, dall'altro, quasi metà della forza lavoro risulta coperta da ammortizzatori sociali;
l'incertezza del piano industriale di Stellantis sta colpendo anche l'intera filiera, composta in gran parte da aziende monocommittenti oggi in forte difficoltà per la riduzione delle commesse: ne sono esempio Tiberina, Smc, Trasnova e altre realtà che dipendono quasi esclusivamente da Stellantis;
a luglio 2025 Iveco group e Tata motors hanno annunciato l'offerta pubblica di acquisto, del valore di 3,8 miliardi di euro, da parte di Tata motors per il ramo civile del gruppo Iveco;
in Italia il gruppo Iveco occupa circa 14.000 lavoratori, per i quali le garanzie di due anni sul mantenimento degli impianti e dei livelli occupazionali non fanno presagire futuri rosei;
in tale contesto, va ricordato che il Governo Meloni ha sostanzialmente cancellato le risorse del fondo automotive istituito dal Governo Draghi e non ha definito alcuna strategia per contrastare il declino del settore, ignorando anche il piano proposto da Azione per la salvaguardia della filiera;
in ultimo, si rammenta come il 26 novembre 2025 alla Camera siano state approvate delle risoluzioni presso la IX Commissione in riferimento alle quali il Governo ha manifestato la propria apertura, tra le altre, alla definizione di un piano nazionale sui sistemi di guida autonoma, il quale potrà sicuramente avere ripercussioni positive sul comparto nel suo complesso se implementato adeguatamente –:
quali iniziative di competenza intenda adottare per contrastare il crollo della produzione degli stabilimenti Stellantis, salvaguardando così anche le realtà di filiera, e per tutelare i dipendenti del gruppo Iveco nel lungo periodo.
(3-02364)
Iniziative di competenza volte a promuovere l'adozione di una normativa europea improntata alla neutralità tecnologica, che favorisca l'utilizzo dei biocarburanti – 3-02365
SQUERI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) prevede l'innalzamento fino al 5 per cento entro il 2030 della quota di biocarburanti da immettere al consumo, precisando che tale obiettivo debba essere perseguito, in particolare, attraverso materie prime raccolte sul territorio nazionale, nel rispetto del principio di economia circolare;
il decreto legislativo n. 199 del 2021 (articolo 40) e i successivi decreti ministeriali (16 marzo 2023, 20 ottobre 2023, n. 343, e 7 agosto 2024, n. 294) disciplinano l'attuazione degli obblighi di immissione;
recentemente, Italia e Germania hanno inviato alla Commissione europea una lettera congiunta nella quale si mettono in discussione gli obiettivi vincolanti di veicoli puramente elettrici al 2035 e un documento contenente, tra l'altro, la richiesta di promozione di una vera neutralità tecnologica, da attuare consentendo la produzione di veicoli a basse emissioni, diversi dai veicoli elettrici, oltre il 2035;
per il 10 dicembre 2025 è attesa la revisione del regolamento europeo sulle emissioni delle auto, nell'ambito del quale si riaprirà il dibattito sui biocarburanti, settore nel quale l'Italia è tecnologicamente e produttivamente all'avanguardia. Nel solo 2025 presso il Ministero delle imprese e del made in Italy sono stati siglati con Eni-Versalis gli accordi di riconversione relativi ai siti di Priolo e Ragusa;
il Parlamento, con specifici atti di indirizzo, ha impegnato il Governo ad adoperarsi in sede europea per l'attuazione dell'obiettivo di non trascurare nuove possibili soluzioni rinnovabili, come l'utilizzo di carburanti sintetici, dei low carbon fuels e dei biocarburanti, implementando anche meccanismi di «crediting system» (lcf-crediting) che consentono ai produttori di veicoli di finanziarne la produzione per implementare i propri obiettivi di emissione;
uno studio elaborato dalla Commissione europea evidenzia che il potenziale di biomassa disponibile nell'Unione europea consente una produzione di biocarburanti al 2030 in un range tra 132-353 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (mtep) all'anno, sufficienti a soddisfare la domanda marina, avio e parte di quella stradale, ma esistono ampi margini di miglioramento utilizzando ulteriori risorse interne all'Unione europea, da sfruttare con soluzioni già disponibili;
l'Agenzia internazionale dell'energia in un recentissimo rapporto evidenzia che i biocarburanti, attuando semplicemente le policies esistenti, potrebbero coprire nel 2035 il 40 per cento della domanda di energia rinnovabile del trasporto stradale –:
quali ulteriori iniziative di competenza si intendano adottare per promuovere in Europa l'adozione di una normativa pragmaticamente improntata alla neutralità tecnologica, che consenta di sbloccare gli investimenti volti a decarbonizzare i trasporti mediante l'uso di biocarburanti, realizzati utilizzando materie prime interne all'Unione europea.
(3-02365)
Stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-02366
BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, MANTOVANI, AMBROSI, COLOSIMO, DI MAGGIO, DONZELLI, GIORDANO, ROTONDI, RACHELE SILVESTRI, LUCASELLI, CANNATA, GIORGIANNI, MASCARETTI, RAMPELLI, ANGELO ROSSI, TRANCASSINI e TREMAGLIA. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:
la valutazione positiva dell'Unione europea all'ottava rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 12,8 miliardi di euro, certifica la qualità del lavoro svolto dal Governo e dal Ministro interrogato, delle riforme e degli investimenti in corso;
con tale decisione, la Commissione europea ha validato 32 traguardi previsti, che spaziano da pubblica amministrazione e appalti a scuola, ricerca, sanità, transizione verde ed economia circolare, in linea con i cronoprogrammi concordati a livello europeo;
in particolare, questa nuova tranche rappresenta un ulteriore passo importante per un Piano orientato a cambiamenti strutturali, che consentiranno di alimentare la crescita economica e sociale della Nazione;
il positivo avanzamento del Piano dell'Italia, nonché il consolidamento del processo di attuazione del Piano, costituiscono un primato che, nei prossimi mesi, consentirà all'Italia di superare quota 153 miliardi di euro, circa il 79 per cento della dotazione finanziaria complessiva del Piano;
tra gli obiettivi raggiunti con l'approvazione del pagamento dell'ottava rata si ricorda, a titolo esemplificativo, un sistema avanzato di monitoraggio e previsione dei rischi idrogeologici, utile anche a contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti, gli investimenti per il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini, il sostegno a oltre 2.600 imprese attive nei piccoli borghi storici, a fronte di un target previsto di 1.800 imprese, nonché gli interventi per la digitalizzazione della Guardia di finanza, con innovativi sistemi informativi per contrastare la criminalità economica;
in campo salute, poi, sono stati conseguiti i target connessi agli investimenti per la casa intesa come primo luogo di cura, attraverso la telemedicina, con assistenza ad oltre 1,5 milioni di pazienti over 65, al potenziamento della ricerca biomedica del Servizio sanitario nazionale e al finanziamento di programmi e progetti di ricerca su tumori e malattie rari; inoltre, in campo sociale, sono stati definiti tutti i passaggi propedeutici all'attuazione dello strumento finanziario destinato all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica;
e ancora, in tema di riforme sono stati raggiunti gli obiettivi in materia di energie rinnovabili con l'adozione del testo unico, nonché quelli relativi al rispetto dei tempi di pagamento da parte delle amministrazioni centrali e locali, delle regioni, delle province autonome e degli enti del Servizio sanitario nazionale –:
quale sia lo stato di avanzamento nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(3-02366)
PROPOSTA DI LEGGE: TONI RICCIARDI ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1, COMMA 741, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, IN MATERIA DI EQUIPARAZIONE DEL REGIME FISCALE NELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RELATIVAMENTE A IMMOBILI POSSEDUTI NEL TERRITORIO NAZIONALE DA CITTADINI ISCRITTI NELL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO. (A.C. 956-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DI GIUSEPPE ED ALTRI; ONORI; BILLI; LOVECCHIO ED ALTRI; MANES; BORRELLI ED ALTRI (A.C. 1099-1323-1400-1701-1743-1748)
A.C. 956-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo, sull'emendamento 1.100 della Commissione e sul subemendamento 0.1.100.1.
A.C. 956-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
Sia approvato l'emendamento 1.100 della Commissione;
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sull'emendamento 1.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sul subemendamento 0.1.100.1.
A.C. 956-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE
Art. 1.
1. Alla lettera c) del comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
All'emendamento 1.100, parte principale, al comma 1, dopo il capoverso 48-bis, aggiungere il seguente:
48-ter. Nei casi di cui al comma 48-bis, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta della metà.
Conseguentemente, alla parte consequenziale, al titolo, dopo le parole: in materia di applicazione dell'imposta municipale propria aggiungere le seguenti: nonché della tassa e della tariffa sui rifiuti.
0.1.100.1. Onori, Sottanelli, Richetti, Benzoni, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Pastorella, Rosato, Ruffino, De Palma, Paolo Emilio Russo, Cattaneo, Polidori, Lovecchio, Benvenuto, Centemero, Penza, Osnato, Matteoni.
(Approvato)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dai seguenti:
«48. A decorrere dall'anno 2026, nei riguardi delle persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, che si sono trasferite all'estero e che, nel periodo precedente al trasferimento, hanno risieduto in Italia per almeno cinque anni, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica nella misura prevista dal comma 48-bis del presente articolo. Il benefìcio di cui al primo periodo è concesso per una sola unità immobiliare, a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà, a condizione che la stessa unità immobiliare sia ubicata nel comune di ultima residenza e che tale comune abbia una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
48-bis. Nei casi di cui al comma 48:
a) ove la rendita catastale dell'immobile non sia superiore a 200 euro, l'imposta municipale propria non è dovuta;
b) ove la rendita catastale dell'immobile sia compresa tra 201 e 300 euro, l'imposta municipale propria è applicata nella misura del 40 per cento;
c) ove la rendita catastale dell'immobile sia compresa tra 301 e 500 euro, l'imposta municipale propria è applicata nella misura del 67 per cento.».
2. Agli oneri derivanti dai commi 48 e 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come, rispettivamente, sostituito e introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 11.991.570 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al ristoro delle minori entrate nei riguardi dei comuni si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria nei riguardi delle persone fisiche trasferite all'estero.
1.100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e che non risulti locata o data in comodato d'uso con le seguenti: , ovvero che l'unità immobiliare, pur situata in un comune diverso da quello di iscrizione nell'AIRE, sia stata acquistata in data anteriore all'iscrizione medesima ovvero sia pervenuta per successione ereditaria e, in ogni caso, che non risulti locata o data in comodato d'uso.
1.10. Onori, Sottanelli.
A.C. 956-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce una modifica all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in merito al regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), al fine di rendere esente dall'imposta municipale propria (IMU) una unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti all'AIRE, che non risulti locata o data in comodato d'uso;
la tassa sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha natura di tributo locale volto a finanziare in modo integrale il servizio di gestione dei rifiuti urbani e viene applicata anche agli immobili non abitualmente occupati, con effetti particolarmente gravosi per i cittadini residenti all'estero che utilizzano le proprie abitazioni in Italia solo per periodi limitati dell'anno, inferiori a sei mesi;
la disciplina vigente prevede che l'IMU e la TARI gravino su presupposti differenti ma insistano sulla medesima categoria di immobili, con la conseguenza che l'esenzione dall'imposta municipale propria – oggetto del provvedimento – rischi di essere vanificata, se non altro in parte, dal mantenimento di una tassazione piena sui rifiuti, soprattutto nei casi in cui l'immobile non è utilizzato come abitazione principale e genera un carico fiscale complessivamente più elevato rispetto ai residenti;
i comuni non dispongono di piena autonomia finanziaria né di risorse compensative adeguate per modulare la TARI in base all'effettivo utilizzo degli immobili, e ciò impedisce agli enti locali di introdurre riduzioni tariffarie organiche a favore dei cittadini residenti all'estero, che non usufruiscono del servizio di raccolta rifiuti in misura paragonabile ai residenti stabili;
un intervento organico e coordinato su IMU e TARI garantirebbe, invece, maggiore equità fiscale e una più corretta correlazione tra effettivo utilizzo del servizio e contribuzione richiesta,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nei limiti delle competenze dello Stato e nel rispetto dell'autonomia regolamentare degli enti locali, di accompagnare l'intervento in esame con ulteriori misure volte a consentire ai comuni di riconoscere una riduzione tariffaria nella misura della metà della TARI sulle unità immobiliari non locate o date in comodato d'uso, possedute in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'AIRE, al fine di coordinare la disciplina tariffaria con le agevolazioni introdotte in materia di IMU e garantire un trattamento fiscale più equilibrato.
9/956-A/1. Sottanelli, Onori.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica l'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di rendere esente dall'imposta municipale propria (IMU) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta in Italia da cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
la disciplina vigente prevede l'esenzione per gli immobili situati nel comune di iscrizione all'AIRE, mentre non include gli immobili situati in altri comuni, nonostante questi ultimi rappresentino spesso beni acquisiti per successione ereditaria o di proprietà familiare consolidata, espressione di legami storici, affettivi e di radici territoriali diverse da quelle del comune di iscrizione;
molti cittadini iscritti all'AIRE mantengono infatti un forte legame con i comuni di origine della propria famiglia, che non coincidono necessariamente con il comune di iscrizione, e in alcuni casi gli immobili ereditati o di proprietà familiare si trovano in comuni differenti da quelli di residenza precedente, rappresentando un patrimonio culturale e affettivo significativo;
un intervento normativo che preveda l'applicazione dell'esenzione anche in questi casi potrebbe contribuire a garantire equità fiscale, uniformità di trattamento tra contribuenti e possibilità di verifiche agevoli da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché a riconoscere e valorizzare i legami affettivi e le radici storiche dei cittadini italiani residenti all'estero,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto delle autonomie locali, di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere l'applicazione dell'esenzione dall'IMU prevista per i cittadini iscritti all'AIRE anche agli immobili situati in comuni diversi da quello di iscrizione, qualora questi siano stati acquistati prima dell'iscrizione all'AIRE o siano pervenuti per successione ereditaria, e, in ogni caso, a condizione che non risultino locati o dati in comodato d'uso.
9/956-A/2. Onori, Sottanelli.