Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 9 dicembre 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 9 dicembre 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carè, Carloni, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pizzimenti, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pizzimenti, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 dicembre 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   AMATO ed altri: «Introduzione dell'articolo 10-bis della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo» (2731).

  Sarà stampata e distribuita.

Annuncio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

  Con lettera pervenuta in data 9 dicembre 2025, Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, ha rappresentato alla Presidenza – allegando la relativa documentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso l'autorità giudiziaria di Trento (n. 5107/23 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 4 dicembre 2025, ha trasmesso il rapporto dal titolo «L'attrattività dell'Italia per i giovani dei Paesi avanzati».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 7 novembre 1977, n. 882, la relazione sui rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale, riferita all'anno 2024, comprensiva degli anni dal 2021 al 2023 (Doc. LXVIII, n. 1), e all'anno 2025 (Doc. LXVIII, n. 2).

  Queste relazioni sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 5 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte dell'Istituto superiore di sanità, aggiornata all'anno 2024 (Doc. CXXXII, n. 13).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sulla spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2026 (Doc. CCVIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi, riferita all'anno 2024 (Doc. CCIX, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, riferita all'anno 2024 (Doc. CCX, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, riferita all'anno 2024 (Doc. CCXI, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione (COM(2025) 685 final).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5, 7 e 8 dicembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione della contabilità pubblica dell'amministrazione pubblica nell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti dopo la sua valutazione nel 2013 dell'adeguatezza per gli Stati membri dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico (COM(2025) 746 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda dei consumatori 2030 e piano d'azione per i consumatori nel mercato unico «Un nuovo impulso alla protezione dei consumatori, alla competitività e alla crescita sostenibile» (COM(2025) 848 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Rispecchiare il quadro di governance economica nella politica di bilancio nazionale (COM(2025) 951 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione sul meccanismo di allerta 2026 preparata conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2025) 956 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2025) 957 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2025) 3500 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure di emergenza per affrontare le gravi difficoltà economiche causate dalle azioni della Russia nel contesto della guerra in Ucraina (COM(2025) 3501 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il prestito per le riparazioni all'Ucraina e modifica il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (COM(2025) 3502 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 9 dicembre 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONE E INTERPELLANZA

Elementi in ordine alla possibile autorizzazione in deroga all'utilizzo del Dormex per la prossima campagna produttiva del kiwi – 3-02371

A)

   NEVI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi anni, la filiera italiana del kiwi sta risentendo di varie difficoltà di ordine climatico e fitosanitario e le produzioni attuali rimangono al di sotto del potenziale produttivo. In Italia, il livello produttivo di kiwi verde nel 2024 registra un calo di oltre il 65 per cento rispetto a quanto si era registrato nel 2015, anno da cui si sono iniziati a perdere volumi produttivi; al contrario la produzione di kiwi greco è aumentata di circa il 56 per cento negli ultimi dieci anni. Anche in termini di export l'Italia continua a perdere quote di mercato (-40 per cento negli ultimi 10 anni); al contrario la Grecia ne acquisisce sempre più (+30 per cento negli ultimi 10 anni);

   ciò accade perché in Grecia (ma anche in Portogallo e in altri Paesi competitor) nella commercializzazione di kiwi la produzione continua a incrementarsi, grazie all'autorizzazione in deroga per l'utilizzo del prodotto fitosanitario Dormex;

   negli anni dal 2021 al 2024 il Ministero della salute non ha ritenuto necessario approvare le richieste di uso in deroga dell'idrogeno cianammide, ritenendo di applicare un approccio cautelativo a tutela della salute pubblica, con particolare riferimento agli operatori;

   il fabbisogno minimo in ore di freddo per il kiwi a polpa verde si aggira tra le 800 e 1.000 ore, e si riduce a 650-700 per il kiwi a polpa gialla. Negli ultimi tre anni abbiamo assistito ad un calo medio di poco meno del 40 per cento delle ore di freddo accumulate nell'anno, il mancato soddisfacimento delle ore di freddo necessarie limita il germogliamento delle piante. In questo contesto la molecola del Dormex agisce come fitoregolatore consentendo un corretto germogliamento e fioritura delle piante;

   nel rispondere a una interrogazione sulla questione il 12 febbraio 2025, il Ministro della salute ha precisato che il Comitato fitosanitario nazionale costatata l'effettività del calo produttivo soprattutto nelle regioni meridionali, ha deciso di richiedere al Ministero della salute un'autorizzazione in deroga per l'uso del Dormex, in applicazione della procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari in situazioni di emergenza, come previsto dall'articolo 53 del regolamento (CE) 1107/2009 e che tale richiesta era in fase di predisposizione –:

   quale sia lo stato dell'interlocuzione tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero della salute e se sia possibile ritenere, a tutela della filiera nazionale, che il Dormex possa essere utilizzato in deroga, e secondo quali modalità, nella prossima campagna di produzione del kiwi.
(3-02371)


Iniziative in ordine alla promozione dell'utilizzo di dispositivi medici ricondizionati nel Servizio sanitario nazionale – 2-00710

B)

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per sapere – premesso che:

   la sostenibilità economica e ambientale del Servizio sanitario nazionale rappresenta oggi una delle principali sfide di politica sanitaria, anche alla luce della crescente incidenza della spesa per beni e tecnologie sanitarie, nonché dei trend demografici nazionali;

   in tale contesto, le strategie di circolarità strategica e di efficientamento delle risorse rappresentano un'opportunità per coniugare qualità delle cure, contenimento dei costi e riduzione dell'impatto ambientale;

   una delle pratiche più rilevanti in questa direzione è il ricondizionamento dei dispositivi medici, ovvero il processo tecnico di manutenzione e revisione certificata che consente di riportare il dispositivo a piena efficienza, prolungandone il ciclo di vita e garantendo la sicurezza d'uso;

   una delle pratiche più rilevanti in questa direzione è la possibilità di sfruttare l'intero ciclo di vita dei dispositivi medici, attraverso il processo tecnico di manutenzione e revisione periodica e certificata che consente di mantenere il dispositivo in piena efficienza, garantendone la sicurezza d'uso;

   tale processo, tecnicamente definito come «usato manutenuto», è già operativo in Italia presso stabilimenti certificati e contribuisce anche alla valorizzazione industriale nazionale e all'occupazione;

   allo stato attuale non esiste alcuna norma che vieti l'impiego di dispositivi medici ricondizionati, purché conformi ai requisiti di sicurezza e qualità stabiliti dalla normativa europea e nazionale (regolamento Ue 2017/745);

   tuttavia, l'effettivo impiego di tali dispositivi risulta ancora limitato da resistenze di natura culturale e amministrativa, in particolare da parte di alcune stazioni appaltanti e provveditorati, che tendono a preferire macchinari nuovi, ritenendoli più performanti o temendo che l'uso di ricondizionati riduca la partecipazione alle gare di nuovi operatori economici;

   secondo valutazioni condivise dalle associazioni di categoria dei produttori, una maggiore apertura all'impiego di dispositivi ricondizionati, in particolare nei contratti di noleggio o comodato d'uso, potrebbe generare significativi risparmi per il Servizio sanitario nazionale senza compromessi in termini di sicurezza o qualità delle prestazioni, contribuendo al contempo agli obiettivi di sostenibilità ambientale –:

   se il Governo intenda promuovere, anche attraverso specifiche linee guida o indirizzi operativi, l'utilizzo di dispositivi «usati manutenuti» nelle forniture in noleggio o comodato d'uso, nel rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza previsti dalla normativa europea e in linea con quanto già applicato in numerosi Paesi partner europei;

   se non ritenga opportuno avviare un monitoraggio nazionale sull'impiego effettivo dei dispositivi ricondizionati nelle strutture sanitarie pubbliche, al fine di valutare i relativi benefìci economici, ambientali e organizzativi;

   se intenda promuovere, anche in sede di aggiornamento dei Criteri ambientali minimi, il riconoscimento del ricondizionamento dei dispositivi medici come pratica virtuosa di economia circolare e di riduzione della spesa sanitaria.
(2-00710) «Ciocchetti».


MOZIONI GIRELLI ED ALTRI N. 1-00485, ZANELLA ED ALTRI N. 1-00525, MARIANNA RICCIARDI ED ALTRI N. 1-00526 E VIETRI, LOIZZO, PATRIARCA, BRAMBILLA ED ALTRI N. 1-00527 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'INCREMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) il nuovo Patto di stabilità e crescita europeo, riformato con l'obiettivo di garantire la sostenibilità dei conti pubblici e al contempo favorire gli investimenti strategici, introduce regole più flessibili rispetto al passato, fondate principalmente sul monitoraggio della spesa primaria netta;

    2) nell'ottica dell'indispensabile aumento dell'intero Fondo sanitario nazionale, la spesa pubblica per la prevenzione sanitaria rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la promozione della salute, la riduzione delle disuguaglianze sociali e la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari, contribuendo in modo determinante a ridurre la domanda futura di cure più costose;

    3) numerosi studi, compresi quelli promossi dalle istituzioni europee e dall'Organizzazione mondiale della sanità, dimostrano che ogni euro investito in prevenzione genera benefici economici e sociali fino a 14 euro, grazie alla riduzione dei costi sanitari diretti, delle ospedalizzazioni e delle perdite di produttività;

    4) l'Osservatorio sull'economia della salute pubblica dell'università Cattolica (Altems) stima che interventi mirati su fumo, alcol, sedentarietà e cattiva alimentazione potrebbero generare, per il solo Servizio sanitario nazionale italiano, risparmi superiori a 1 miliardo di euro all'anno. In particolare, la sola riduzione del tabagismo attraverso il passaggio a prodotti alternativi potrebbe determinare risparmi per oltre 700 milioni di euro annui, mentre la promozione dell'attività fisica potrebbe garantire un beneficio economico di circa 223 milioni di euro l'anno;

    5) nonostante ciò, l'Italia continua a destinare una quota insufficiente della propria spesa sanitaria alla prevenzione, pari al 6,04 per cento nel 2022, contro una media europea del 6,5 per cento con una spesa pro capite di 180 euro, ben al di sotto di quella di Paesi come la Germania (458 euro) e l'Austria (411 euro);

    6) il persistente sottofinanziamento delle politiche di prevenzione non solo compromette gli obiettivi di salute pubblica, ma rischia di generare nel medio-lungo termine una crescita dei costi sanitari, con effetti negativi anche sulla sostenibilità dei conti pubblici;

    7) in un contesto post-pandemico segnato dall'invecchiamento della popolazione e dall'aumento delle malattie croniche, risulta ancora più urgente favorire un cambio di paradigma che consenta di considerare la spesa per la prevenzione non come un costo, ma come un investimento ad alto rendimento sociale ed economico;

    8) un Paese anziano come il nostro, dove un quarto della popolazione ha più di 65 anni di età e la metà di questi convive con almeno due malattie croniche, la prevenzione dovrebbe essere una priorità assoluta. Nella realtà, però, le adesioni agli screening oncologici restano basse, le coperture vaccinali sotto la soglia raccomandata;

    9) è necessario, quindi, nel campo degli investimenti in prevenzione, ad esempio nelle vaccinazioni, ma anche nei programmi di screening, che questi vadano affiancati da vincoli di bilancio in modo da riuscire a ottenere facilmente le risorse necessarie ad implementare i programmi di prevenzione affinché questi diventino veramente globali, universali e raggiungano tutta la popolazione;

    10) la prevenzione è la chiave strategica per garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Tutti gli interventi preventivi, le vaccinazioni, i programmi di screening, ma anche l'impegno negli stili di vita adeguati e nel contrasto alla sedentarietà, sono investimenti per la salute che fanno in modo che la malattia venga compressa, ci sia meno impegno per i servizi sanitari e tutto il sistema diventi più sostenibile;

    11) i tassi di adesione ai programmi di prevenzione secondaria dei tumori sono ancora insufficienti e molto lontani dagli obiettivi richiesti dalle istituzioni internazionali;

    12) lo stesso vale per le immunizzazioni verso gravi patologie;

    13) secondo la Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi (Foce), solo un over 50 su tre si è sottoposto nel 2023 al test del sangue occulto nelle feci, mentre le coperture per mammografia e Pap test si fermano rispettivamente al 53 per cento e al 46 per cento. E questo nonostante gli screening per il tumore alla mammella, al colon-retto ed alla cervice uterina siano offerti nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza. Da soli questi tre tumori nel 2024 anno hanno colpito più di 104 mila persone: il più diffuso è quello della mammella, quasi 54 mila casi, seguito dal colon-retto, con oltre 48 mila;

    14) in alcune regioni del Sud le percentuali di adesione agli screening sono ancora più basse, lontanissime in ogni caso dall'obiettivo del 90 per cento fissato dall'Unione europea entro il 2025;

    15) non va meglio sul fronte delle vaccinazioni: nel 2022 la copertura dell'esavalente pediatrico si è fermata al 91 per cento sotto la soglia raccomandata del 95 per cento, mentre il vaccino anti-Hpv resta lontanissimo dagli obiettivi dell'Organizzazione mondiale della sanità. Per quello contro l'influenza stagionale siamo poco sopra il 50 per cento, mentre meno del 30 per cento delle persone adulte si immunizza contro lo pneumococco, e circa il 5 per cento contro l'Herpes Zoster. Secondo i dati diffusi dalla Società italiana di malattie infettive e tropicali, solo grazie al raggiungimento delle soglie minime previste per questi tre vaccini si potrebbero evitare costi fino a 10 miliardi di euro;

    16) ma per migliorare le performance della prevenzione in Italia non basta aumentare gli investimenti nel settore, ma occorre anche un impegno sul piano culturale, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione;

    17) è necessario, quindi, superare l'idea che le spese sanitarie siano una spesa e fare in modo che si superino le problematiche relative alla stabilità economica;

    18) la promozione della salute delle donne, dei bambini e degli adolescenti rappresenta un fondamentale investimento per lo sviluppo e il benessere della società nella sua interezza, da realizzare con un approccio orientato all'equità e alla riduzione delle diseguaglianze, in coerenza con i princìpi dell'Agenda 2030 for Sustainable development dell'Onu e con quelli della «Global strategy for women's, children and adolescents (2016-2030)» dell'Organizzazione mondiale della sanità;

    19) nell'atto d'indirizzo Ministero della salute – Atto di indirizzo per l'anno 2025, 14 gennaio 2025 – in più punti si parla di prevenzione e della necessità di rafforzarla come primo elemento di «un percorso di rafforzamento dell'assistenza sanitaria, finalizzato al superamento delle asimmetrie e delle frammentazioni territoriali, nonché alla creazione di un assetto complessivo più omogeneo sul territorio nazionale, in grado di affermare una più equa proporzionalità di intervento nei macro-livelli di assistenza»;

    20) in particolare, l'atto esplicita che nel prossimo triennio, in termini di prevenzione la politica sanitaria sarà orientata a:

     a) un rafforzamento del sistema di prevenzione a garanzia del benessere delle cittadine e dei cittadini, con particolare riguardo alla popolazione a rischio;

     b) implementare il sistema di sorveglianza epidemiologica e della prevenzione e del contrasto alle emergenze sanitarie;

     c) accrescere la conoscenza degli utenti sui temi prevalenti di salute pubblica, con la promozione di apposite campagne informative rivolte alla prevenzione primaria e secondaria e al contrasto della disinformazione;

    21) per quanto sopra esposto appare necessario giungere ad un ripensamento dei criteri della nuova governance economica, in modo da raggiungere gradualmente l'obiettivo di escludere, ai fini del rispetto del riformato Patto di stabilità e crescita, la spesa pubblica destinata alla prevenzione sanitaria, riconoscendone il carattere di investimento strategico per la sostenibilità sociale, sanitaria ed economica degli Stati membri,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per aumentare, anche alla luce delle evidenze scientifiche ed economiche che dimostrano la prevenzione sia un investimento e non un costo, le risorse stanziate in sanità per quel che riguarda, in particolare, la prevenzione, tenendo conto del fatto che così facendo si favorisce il benessere delle cittadine e dei cittadini, e nel contempo si genera un ritorno economico diretto – fino a 14 volte superiore per ogni euro investito per quel che riguarda l'Italia – potendo anche ridurre la spesa sanitaria corrente di oltre un miliardo di euro l'anno, attivandosi nel contempo ad agire a livello europeo per giungere gradualmente all'esclusione delle spese per la prevenzione dal Patto di stabilità e crescita;

2) a potenziare, per quanto di competenza, i servizi territoriali, in particolare i dipartimenti di prevenzione, i consultori, i centri di salute mentale e i servizi di medicina scolastica;

3) a sostenere campagne nazionali di sensibilizzazione rivolte alla popolazione su temi come vaccinazioni, screening oncologici, corretta alimentazione, attività fisica, salute mentale e lotta alle dipendenze quali punti focali di una corretta prevenzione;

4) a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza presso le istituzioni europee e in particolare presso la Commissione europea, al fine di proporre e sostenere l'esclusione delle spese relative alla prevenzione sanitaria dal Patto di stabilità e crescita;

5) a rafforzare il sistema di prevenzione a garanzia del benessere delle cittadine e dei cittadini, con particolare riguardo alla popolazione a rischio;

6) a proseguire le iniziative di informazione e comunicazione dirette alle operatrici e agli operatori sanitari, alla popolazione, per costruire una cultura sul buon uso degli antibiotici e sull'importanza di alcune misure comportamentali per la prevenzione delle infezioni, soprattutto in ambito assistenziale;

7) a predisporre programmi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali anche in considerazione delle indicazioni del Piano nazionale della prevenzione (Pnp) 2020-2025 e quelle della Strategia europea salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, base di riferimento per l'identificazione e l'attuazione della Strategia nazionale per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

8) promuovere il benessere psicofisico delle adolescenti e degli adolescenti, anche attraverso la tutela della salute sessuale e riproduttiva;

9) a rafforzare, per quanto di competenza, il ruolo dei consultori familiari e la valorizzazione dell'accessibilità e della prossimità dei servizi di base garantiti dal Servizio sanitario nazionale, anche attraverso l'implementazione dei flussi informativi e la partecipazione alle attività del Comitato di coordinamento del Programma nazionale equità nella salute;

10) a promuovere la formazione delle operatrici e degli operatori nell'ambito della prevenzione della violenza di genere e della violenza sui minori, in collaborazione con le altre Istituzioni e le reti regionali.
(1-00485) «Girelli, Braga, Furfaro, Stumpo, Ciani, Lai, Ubaldo Pagano, Roggiani, Andrea Rossi, Lacarra, Filippin, Forattini, Ferrari, Ghio, Peluffo, Merola, Stefanazzi, De Maria, Berruto, Simiani, Manzi, Carè, Romeo, Gianassi, Serracchiani, Fassino, Marino, Porta, Pandolfo, Gribaudo, Toni Ricciardi, Casu, De Luca, Boldrini, Gnassi, Curti, Iacono, Laus, Cuperlo, Malavasi».


   La Camera,

   premesso che:

    1) l'articolo 32 della Costituzione sancisce la salute come un diritto universale e fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti con un ruolo fondamentale alla prevenzione sanitaria, strategica per contrastare l'invecchiamento della popolazione e i danni alla salute derivanti da stili di vita e alimentari non adeguati;

    2) non a caso sia l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che il Piano nazionale della prevenzione (Pnp) 2020-2025 considerano la prevenzione e la promozione della salute come fattori essenziali e strategici per la tutela della salute dei cittadini ma anche fondamentali per la tenuta e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale (Ssn) e il benessere collettivo;

    3) il Servizio sanitario nazionale presenta note criticità, tra le quali si possono segnalare la carenza di personale medico e infermieristico, le ancora lunghe liste di attesa; le differenze territoriali nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), che incidono notevolmente sia in relazione all'accesso alle cure ma in particolare rispetto ai programmi di screening, fondamentali per una efficace prevenzione sanitaria;

    4) ancora oggi il Servizio sanitario nazionale sconta investimenti insufficienti che non riescono a coprire neanche gli effetti dell'inflazione con il risultato che le risorse destinate alla prevenzione sono una quota minoritaria della spesa sanitaria, in tale contesto anche le risorse destinate alla prevenzione sanitaria sono collocate nell'alveo della spesa mentre sono un investimento che ha ricadute positive sia sulla salute dei cittadini che come evidente nell'evitare la ospedalizzazione e una sanità votata solo alla cura;

    5) la pandemia da COVID-19 ha reso evidente a tutti la necessità di un Ssn basato sulla territorialità;

    6) il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con la missione 6 destina risorse significative per il potenziamento delle infrastrutture territoriali, come le Case della comunità, fondamentali per la prevenzione e per lo sviluppo di una sanità territoriale;

    7) rispetto al PNRR continua a essere preoccupante e incerta la situazione della realizzazione delle Case della comunità e degli Ospedali di comunità, strutture strategiche per l'attuazione della riforma dell'assistenza territoriale;

    8) in riferimento alle Case della comunità, settembre 2025, su dati resi noti dalla Cgil è stato speso solo il 17 per cento dei 2,8 miliardi di euro di finanziamenti. A marzo 2025 la percentuale era al 12,4 per cento: di questo passo serviranno cinque anni per terminare le opere. Solo il 3,5 per cento dei progetti finanziati è stato completato;

    9) per gli Ospedali di comunità, a giugno 2025 solo il 3,3 per cento dei progetti finanziati era stato completato (14 strutture sulle 428 totali previste), con la spesa di appena il 15,1 per cento dei fondi disponibili;

    10) resta una delle principali criticità la questione del personale, tenuto conto che per il funzionamento delle Case di comunità e degli Ospedali di comunità occorrerebbe assumere almeno 35 mila unità tra infermieri, operatori sociosanitari, assistenti sociali e altre figure professionali, medici esclusi, e a oggi non risulta nessuna garanzia delle coperture economiche necessarie per queste assunzioni, tenuto conto che la piena efficacia di queste strutture territoriali dipende dalla disponibilità di personale qualificato e da una reale integrazione dei servizi;

    11) così come permane la criticità del ritardo nella definizione e applicazione del Ccnl Sanità alle strutture private convenzionate;

    12) permangono criticità in relazione a programmi di prevenzione tra le quali:

     a) lo screening mammografico organizzato (Smo), pur avendo raggiunto una buona estensione, che si riferisce alle persone invitate, a sottoporsi allo screening, risente ancora di una insufficiente adesione da parte delle donne che hanno effettuato lo screening, in quanto solo 56,2 per cento delle donne aderisce allo screening, un valore che risente delle differenze territoriali: nelle regioni settentrionali l'adesione arriva al 64 per cento e oltre, al Sud e nelle isole scende al 41,3 per cento;

     b) i dati sullo screening del colon-retto evidenziano un'adesione variabile a livello nazionale con valori medi del 34 per cento nel 2023, anche qui si segnalano differenze territoriali: con una adesione al Nord del 46,1 per cento, al Centro del 30,4 per cento, più bassa al Sud e nelle Isole al 19,7 per cento;

    13) una indagine del 2023 ha evidenziato una situazione critica nel sistema sanitario italiano: circa il 92 per cento dei mammografi e il 96 per cento delle Tac negli ospedali pubblici e privati ha un'età superiore ai 10 anni, risultando non più in linea con gli standard tecnologici attuali. Questa obsolescenza rappresenta una sfida per l'efficacia, la qualità e la sicurezza delle prestazioni;

    14) appare, altresì, indispensabile riorientare l'intero sistema verso un approccio proattivo di promozione della salute, integrando la prevenzione primaria, secondaria e terziaria in tutti i percorsi assistenziali;

    15) la telemedicina si sta consolidando a livello globale come un metodo efficiente e con grandi potenzialità d'innovazione per somministrare cure di alto livello e grado di specializzazione complesso senza la centralizzazione del paziente, evitando movimentazioni e attese che in alcune patologie possono aggravare il quadro clinico o ai pazienti cronici comportare periodici spostamenti;

    16) la medicina di genere risponde al bisogno di una rivalutazione dell'approccio medico scientifico in un'ottica di genere per migliorare non solo le conoscenze sui diversi aspetti alla base delle differenze di genere, ma anche l'adeguatezza dell'intervento sulla salute, questa è da attivare e sostenere in via prioritaria, in quanto la valenza applicativa è stata già comprovata da evidenze cliniche, supportate dalla ricerca. L'articolo 3 della legge n. 3 del 2018 dispone l'applicazione e diffusione della medicina di genere nel Servizio sanitario nazionale;

    17) per quanto attiene alle carceri i dati a disposizione mettono in luce un quadro di grande sofferenza sociosanitaria, che investe in particolare l'ambito della salute mentale, e di cui la perdurante «epidemia» di suicidi nelle carceri italiane non è che la punta di un iceberg di determinanti detentivi di malattia ancora poco esplorati dal punto di vista della salute pubblica;

    18) la legge del 26 luglio 1975, n. 354 riconosce il diritto alla salute delle persone detenute, come sancito anche dall'articolo 32 della Costituzione, inoltre con il decreto legislativo n. 230 del 1999, è stato stabilito il passaggio di responsabilità della medicina penitenziaria dal Ministero della giustizia al Ministero della salute e di conseguenza al Ssn, ma nonostante tali atti, negli ultimi decenni, le condizioni di salute delle persone in carcere si sono confermate nettamente peggiori rispetto alla popolazione libera, con molti ambiti di intervento per la sanità pubblica ancora scoperti;

    19) appare necessario diffondere la cultura e aumentare gli investimenti in prevenzione e promozione della salute, attuando l'approccio integrato One Health, che riconosce l'interdipendenza tra la salute delle persone e quella di animali, piante e ambiente,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per aumentare significativamente la quota della spesa sanitaria nazionale complessiva e in particolare quella destinata alla prevenzione in quanto strutturalmente strategica per garantire la tutela della salute dei cittadini e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

2) ad adottare iniziative volte ad attuare e finanziare con risorse aggiuntive rispetto alla dotazione attuale un piano straordinario di assunzioni per colmare le carenze di personale sanitario, medici, infermieri e professionisti della prevenzione, al fine di garantire l'attuazione integrale del PNRR missione 6 in particolare l'operatività delle Case e degli ospedali di Comunità quali elementi essenziali per l'attuazione dei programmi di prevenzione previsti dai Lea;

3) ad assumere le necessarie iniziative di competenza a livello di Unione europea al fine di attivare le necessarie convergenze che portino alla esclusione delle spese relative alla prevenzione sanitaria dal Patto di stabilità e crescita;

4) a sostenere, per quanto di competenza, la partecipazione agli screening e l'uniformità nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) su tutto il territorio nazionale, superando le disparità regionali e territoriali, garantendo a ogni cittadino pari opportunità di accesso agli screening e ai percorsi di prevenzione;

5) ad adottare iniziative di competenza volte a stanziare ulteriori risorse economiche finalizzate ai rinnovi contrattuali del personale del Servizio sanitario nazionale pubblico come elemento essenziale, unitamente, al piano straordinario di assunzioni, per l'attuazione della sanità territoriale e per l'efficacia e continuità dei programmi di prevenzione sanitaria;

6) ad attivare iniziative, per quanto di competenza, allo scopo di sostenere la definizione e applicazione del Ccnl Sanità per i lavoratori delle strutture private convenzionate, come elemento centrale per il mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale;

7) a promuovere la formazione e la qualificazione del personale sanitario che opera nelle strutture dedicate alla prevenzione e alla attuazione dei Lea;

8) ad adottare iniziative di competenza volte a potenziare i programmi di screening, in particolare quelli oncologici e cronico-degenerativo, quelli mammografici e del colon-retto, anche attraverso forme di semplificazione delle procedure di accesso e riducendo significativamente le liste di attesa per le prestazioni diagnostiche e specialistiche;

9) in relazione ai mammografi con oltre 10 anni di vita, a sostenere per quanto di competenza, lo stanziamento di risorse congrue, da destinare alle regioni al fine di sostituire i mammografi non più in linea con i migliori standard attuali, con mammografi digitali in tomosintesi nell'ottica di rafforzare la prevenzione dell'insorgere del tumore al seno;

10) ad adottare iniziative volte a procedere più in generale, per quanto di competenza, all'ammodernamento del parco tecnologico sanitario, inclusa la sostituzione di attrezzature obsolete, che hanno più di cinque o dieci anni (Tac, risonanze magnetiche, acceleratori lineari ed altro), per migliorare l'efficienza e la qualità delle cure;

11) a sostenere, per quanto di competenza, l'approccio clinico che caratterizza la medicina di genere interdisciplinare e trasversale in riferimento a ogni branca e specialità, ma soprattutto pluridimensionale, secondo una visione globale del concetto di salute, attraverso l'erogazione di attività di prevenzione e cure appropriate con la presa in carico della «persona» malata, tenuto conto delle caratteristiche biologiche e cliniche della malattia;

12) ad adottare iniziative volte a garantire nelle carceri il diritto alla salute attraverso l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale sia di prevenzione che di cura, affrontando compiutamente le criticità che ancora persistono in materia di diritto alla salute per le persone detenute, nonché a procedere nell'assunzione di un congruo numero di psicologi, indispensabili per la vita dei reclusi;

13) ad attivare e sostenere tra le misure generali di prevenzione i servizi innovativi di telemedicina allo scopo di favorire percorsi per l'utilizzo della medicina a distanza su tutto il territorio nazionale nonché a sostenere campagne informative capillari su tutto il territorio nazionale sulla prevenzione con particolare riferimento agli stili di vita sani, alimentazione, attività fisica, vaccinazioni, campagne che devono essere indirizzate verso tutte le fasce d'età, in particolare alle fasce giovanili per rafforzare la cultura della prevenzione;

14) ad adottare iniziative volte a investire ulteriormente in prevenzione e promozione della salute secondo l'approccio One Health;

15) a presentare annualmente alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle politiche di prevenzione e sull'efficacia delle strategie adottate, con l'indicazione delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti.
(1-00525) «Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) nel nostro Paese le malattie croniche colpiscono circa 24 milioni di persone, sono responsabili dell'85 per cento dei decessi complessivi e la gestione di queste malattie comporta una spesa sanitaria che supera 65 miliardi di euro all'anno; secondo quanto emerge dal XXII Rapporto sulle politiche della cronicità di Cittadinanzattiva e secondo quanto rilevato da Salutequità, entro il 2028, il costo annuale per la gestione della cronicità in Italia aumenterà fino a circa 70 miliardi di euro all'anno, complice l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dei casi di multi-cronicità;

    2) secondo il report 2025 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Italia registra un'aspettativa di vita di 83,5 anni, superiore alla media Ocse; tuttavia; sempre secondo lo stesso rapporto, la mortalità prevenibile in Italia è di 93 decessi per 100.000 abitanti, inferiore alla media Ocse (145 per 100.000) e la mortalità trattabile è di 52 per 100.000 (media Ocse: 77 per 100.000);

    3) le neoplasie rappresentano una rilevante emergenza sanitaria; per il 2024 in Italia si stimano circa 390.000 nuovi casi di tumori maligni (escluse le neoplasie cutanee non melanoma), con circa 3,7 milioni di persone che vivono dopo una diagnosi di tumore; si stima, inoltre, che circa il 40 per cento delle neoplasie possa essere attribuibile a fattori di rischio modificabili e dunque potenzialmente prevenibili, come ad esempio fumo, sedentarietà, dieta non equilibrata, consumo di alcol, ambiente e cibi contaminati da agenti cancerogeni;

    4) questi stessi fattori di rischio, ai quali va aggiunta anche la deprivazione sociale e la povertà, riconosciuta come il determinante maggiore di cattiva salute, agiscono anche sulle altre malattie croniche, oltre che sui tumori;

    5) la crescente prevalenza di malattie cronico-degenerative e di polimorbilità, unitamente all'aumento della popolazione anziana, oltre a gravare sul benessere dei cittadini, suggerisce l'importanza di politiche sempre più da orientare al sostegno a medio e lungo termine del Servizio sanitario nazionale;

    6) le potenzialità offerte da strumenti di prevenzione, come screening, vaccinazioni, promozione di stili di vita sani, diagnosi precoce, seppur con indicatori che mostrano un Paese mediamente favorito rispetto agli altri Paesi Ocse, attestandosi al secondo posto nell'Unione europea, risultano tuttavia sottoutilizzate in assoluto; il ritardo in investimenti strutturali nella prevenzione non solo aggrava la spesa per la cura, ma rappresenta una mancata opportunità di salute pubblica e di efficienza del sistema sanitario;

    7) la stessa cosa non si può dire sulla mortalità trattabile, dove il nostro Paese si colloca al settimo posto nell'Unione europea perdendo 4 posizioni; per recuperare le posizioni perdute è necessario potenziare gli screening, la diagnosi precoce e l'efficacia delle terapie;

    8) l'adesione ai programmi di screening è un pilastro cruciale; per alcune forme tumorali, come quelle del colon-retto, della mammella e della cervice uterina, lo screening permette infatti di identificare lesioni precoci o la malattia in fase iniziale, quando le cure sono più efficaci; nonostante l'obiettivo dell'Unione europea sia quello di garantire che entro il 2025 almeno il 90 per cento delle persone idonee in tutti gli Stati membri aderisca a questi programmi, l'Italia ancora arranca, vittima di un divario territoriale che, come sempre, penalizza il Sud del Paese;

    9) i dati sugli stili di vita sono allarmanti: il 28 per cento degli italiani conduce una vita completamente sedentaria; più di 100 mila bambini e adolescenti sotto i 17 anni convivono con un tipo di obesità grave e, secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità e del sistema di sorveglianza OKkio alla salute, l'obesità riguarda almeno il 2,6 per cento dei bambini di 8-9 anni;

    10) secondo quanto riportato dalla Fondazione Veronesi, dai dati dell'edizione 2025 dello Stada health report, ossia un'ampia ricerca on line sullo stato di salute e benessere in Europa, condotta in 22 Paesi, tra cui l'Italia e per un totale di oltre 27.000 intervistati, emerge che: quattro italiani su dieci non riescono a rispettare i buoni propositi e a mantenere abitudini salutari; il 98 per cento degli italiani è consapevole dell'importanza di uno stile di vita sano, tuttavia il 39 per cento dichiara di non avere una motivazione per farlo; il 36 per cento mette l'accento sulla mancanza di tempo; il 29 per cento fa riferimento a problemi economici che costituirebbero dunque un deterrente; il 14 per cento ritiene che avrebbe la necessità di un personal trainer; il 12 per cento adduce altre motivazioni; il 91 per cento degli italiani intervistati pensa, tuttavia, che una sana alimentazione possa prevenire le malattie, ma solo il 64 per cento si nutre in modo sano;

    11) sempre dai predetti dati emerge che, seppur nel corso degli ultimi due anni si sia registrata una maggiore adesione ai programmi di screening (68 per cento nel 2025, rispetto al 7 per cento nel 2023), un terzo degli intervistati (32 per cento) non effettua alcun controllo; il 28 per cento li ritiene troppo onerosi dal punto di vista economico; il 24 per cento non sa quali fare e dove; il 20 per cento afferma di non eseguirli per difficoltà di accesso e posti disponibili; c'è poi chi sente di non averne bisogno (18 per cento) e chi invece non riesce mai a trovare il tempo (16 per cento); una percentuale non del tutto insignificante (13 per cento) afferma di avere paura di ricevere una diagnosi negativa e il 9 per cento si sente a disagio a eseguire gli screening;

    12) sempre secondo quanto riportato dalla Fondazione Veronesi, problemi psicologici e una condizione mentale di fragilità impattano sicuramente sulla propensione a sottoporsi ai check up e, più in generale, a condurre uno stile di vita sano, anche perché, tra coloro che hanno problematiche psicologiche, solo una piccola percentuale (8 per cento) accede a un supporto terapeutico adeguato; anche in questo caso le motivazioni sono molteplici, tra i cui i principali sono: ragioni economiche (58 per cento), dubbi sull'efficacia delle cure (19 per cento) o il peso emotivo che comporta il ricorso a un sostegno psicologico (16 per cento);

    13) i fattori che impattano in maniera più significativa sulle problematiche psicologiche sono: preoccupazioni economiche, isolamento sociale e stress lavorativo, tutte equamente ripartite e intorno al 23 per cento; gli italiani, in altissima percentuale (83 per cento), ritengono inoltre che la salute mentale non riceva la stessa attenzione che viene data alle patologie fisiche;

    14) i dati sopra esposti danno conto di un pesante carico epidemiologico, sociale ed economico legato a malattie evitabili (prevenibili o trattabili) e mostrano la rilevanza cruciale di politiche di prevenzione strutturali, sistematiche e ben finanziate, oltreché di politiche pubbliche di equità e tempestività nell'accesso alle cure, in tutto il territorio nazionale;

    15) l'Organizzazione mondiale della sanità stima che una parte significativa delle malattie e dei decessi a livello globale sia correlata a fattori di rischio ambientali che possono essere di varia natura:

     a) inquinamento atmosferico, che può causare e aggravare malattie respiratorie (come asma e bronchite cronica) e cardiovascolari, oltre ad essere correlata all'incidenza di tumori;

     b) inquinamento delle acque e del suolo: la contaminazione da sostanze chimiche industriali, pesticidi, farmaci e metalli pesanti può portare a gravi patologie renali, neurologiche e a vari tipi di cancro;

     c) cambiamento climatico: l'aumento delle temperature e degli eventi meteorologici estremi non solo danneggia le infrastrutture sanitarie, ma influisce direttamente sulla salute umana; si assiste, infatti, all'aumento delle malattie trasmesse da vettori (come zanzare e zecche), alla scarsità di acqua potabile e a una maggiore incidenza di patologie legate al calore;

     d) esposizione a sostanze tossiche: la presenza di sostanze come amianto, piombo e altre tossine negli ambienti di vita e di lavoro è una causa accertata di malattie professionali e patologie a lungo termine;

    16) nonostante l'elevato onere della cronicità e delle patologie prevenibili e nonostante l'incidenza negativa conclamata degli stili di vita e dei fattori ambientali, la quota di spesa dedicata alla prevenzione continua ad essere molto modesta e in diminuzione: la riduzione da 10 miliardi di euro (2022) a circa 8,45 miliardi (2023) è un segnale allarmante in un Paese con una popolazione che invecchia; se nel 2022 essa rappresentava circa il 4,8 per cento del totale della spesa sanitaria, nel 2023 è scesa al 4,5 per cento; in termini pro capite, la spesa per la prevenzione in Italia (circa 193,26 euro per abitante) risulta inferiore alla media europea (circa 213,18 euro pro capite);

    17) le disuguaglianze territoriali e sociali nell'accesso agli interventi di prevenzione, come screening oncologici, vaccinazioni, programmi di promozione della salute, oltre a rappresentare un vulnus significativo rispetto ai principi di equità e universalità sanciti per il Servizio sanitario nazionale, penalizzano ulteriormente la prevenzione necessaria alla salute e al benessere dei cittadini;

    18) la riforma del nuovo Patto di stabilità e crescita europeo ripropone un impianto di governance economica che rischia di comprimere ulteriormente gli investimenti pubblici, in particolare quelli destinati alla salute, alla prevenzione e alla riduzione delle disuguaglianze sociali, settori che dovrebbero invece essere protetti e collocati fuori dalla logica dei tagli lineari;

    19) la salute è un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e non può essere subordinata a vincoli finanziari: in questo senso, la prevenzione sanitaria, primaria, secondaria e terziaria, deve essere riconosciuta come un investimento strategico, capace di generare ritorni economici, sociali e ambientali e non come un semplice costo da contenere;

    20) secondo l'Organizzazione mondiale della sanità e numerosi istituti di ricerca nazionali ed europei, ogni euro investito in prevenzione genera tra i 3 e i 14 euro di benefìci, grazie alla riduzione dei costi sanitari e delle ospedalizzazioni e grazie al miglioramento della qualità della vita delle persone;

    21) la pandemia da COVID-19 ha dimostrato in modo inequivocabile che, senza prevenzione, senza servizi territoriali forti e senza un monitoraggio continuo dei rischi ambientali e sociali, il sistema sanitario diventa fragile, meno resiliente e capace di tutelare le cittadine e i cittadini;

    22) come anzidetto il nostro Paese continua a vivere profonde disuguaglianze territoriali nell'accesso alla salute: una persona che vive in alcune aree del Sud ha minori probabilità di accedere agli screening, alle vaccinazioni e ai servizi territoriali, una minore aspettativa di vita in buona salute e maggiori difficoltà legate alla povertà sanitaria che colpisce ormai oltre 4 milioni di persone;

    23) i tassi di adesione agli screening oncologici sono ancora troppo bassi e lontani dagli obiettivi europei e questo è inaccettabile in un Paese con un Servizio sanitario nazionale pubblico e universalistico, che deve garantire equità e parità di accesso a tutte e tutti; analogamente, le coperture vaccinali (dai vaccini dell'infanzia a quelli dell'adulto e dell'anziano, passando per anti-Hpv, pneumococco, influenza ed herpes zoster) restano insufficienti, con ripercussioni sulla salute pubblica, sulla sostenibilità economica del Servizio sanitario nazionale e sulla capacità del Paese di tutelare i soggetti più fragili;

    24) la prevenzione deve essere affrontata in un'ottica integrata e moderna, legata agli stili di vita, alla salute mentale, all'educazione alimentare, alla riduzione delle dipendenze, alla promozione dell'attività fisica, alla qualità dell'aria e degli ambienti di vita e di lavoro, alla lotta ai cambiamenti climatici, alla mobilità sostenibile e alla riduzione dell'inquinamento, che ogni anno in Italia causa decine di migliaia di morti premature;

    25) la popolazione giovanile deve rappresentare il principale destinatario degli interventi di prevenzione sotto forma di corsi interattivi, incontri tra pari e ricerche individuali, trattate nell'ottica della promozione di stili di vita sani e dell'aumento della percezione del rischio e della consapevolezza di sé, che comprendono anche una sensibilizzazione in relazione al consumo di alcol associato alla guida, prevenzione all'uso disfunzionale di internet e di strumenti digitali, contrasto al gioco d'azzardo, alla violenza di genere e la promozione dell'educazione fra pari, l'educazione affettiva ed emotiva, le mafie e la criminalità;

    26) la lotta alle disuguaglianze sanitarie e sociali richiede un approccio che metta al centro il benessere delle persone e delle comunità, in particolare delle fasce più fragili (bambini, adolescenti, anziani soli, famiglie in difficoltà economica, migranti, persone con disabilità), superando le logiche emergenziali e investendo in prevenzione, prossimità e territori;

    27) il principio «Health in all policies» promosso dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Agenda 2030, è pienamente coerente con una visione che considera la salute il risultato dell'azione congiunta di politiche ambientali, sociali, educative, lavorative e urbanistiche;

    28) per le sopra esposte considerazioni occorre, senza alcun indugio, porre la prevenzione al centro delle politiche sanitarie nazionali, attraverso risorse dedicate, infrastrutture adeguate, servizi territoriali efficienti, politiche integrate e strutturate e monitoraggio costante, ponendo in essere le seguenti azioni:

     a) aumentare in modo stabile e significativo la quota di risorse pubbliche destinate alla prevenzione nel Servizio sanitario nazionale, superando gli stanziamenti attuali e avvicinandosi agli standard europei;

     b) ridurre in maniera sistematica l'incidenza e la prevalenza delle patologie croniche, attraverso strategie integrate di prevenzione primaria, secondaria e terziaria;

     c) aumentare la partecipazione ai programmi di screening oncologici, potenziare le campagne vaccinali e finanziare adeguatamente i programmi di promozione della salute e di educazione sanitaria;

     d) garantire equità territoriale e sociale nell'accesso agli interventi di prevenzione, riducendo le disparità e assicurando che i livelli essenziali di assistenza della prevenzione vengano universalmente garantiti;

     e) integrare in modo stabile e strutturale la prevenzione con la medicina territoriale, le cure primarie, la sanità digitale e i servizi sociali;

     f) valorizzare la raccolta di dati epidemiologici, monitorare costantemente gli esiti degli interventi e orientare le politiche sanitarie su evidenze scientifiche;

     g) promuovere la diffusione e il trasferimento delle buone pratiche regionali e internazionali per migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di prevenzione,

impegna il Governo:

1) a riconoscere la prevenzione sanitaria come investimento strategico per il futuro del Paese, attivandosi contestualmente in sede europea affinché le risorse dedicate siano escluse dai vincoli del Patto di stabilità e crescita, tutelando il diritto alla salute e l'autonomia del Servizio sanitario nazionale pubblico;

2) ad adottare iniziative per aumentare progressivamente e strutturalmente la spesa pubblica per la prevenzione, destinando una quota congrua delle risorse totali destinate al Servizio sanitario nazionale a interventi preventivi e di promozione della salute;

3) a garantire l'universalità e l'equità territoriale dei livelli essenziali di assistenza della prevenzione, attraverso un monitoraggio trasparente e un sistema di sostegno per le regioni con maggiori ritardi o carenze;

4) a potenziare, per quanto di competenza, i servizi territoriali e di prossimità, in particolare i dipartimenti di prevenzione, i consultori familiari, la medicina scolastica, i servizi per le dipendenze e la salute mentale, assicurando personale adeguato e multidisciplinare, con piani di reclutamento, anche straordinario, formazione specialistica, dotazione tecnologica e infrastrutturale adeguata;

5) a promuovere politiche intersettoriali che integrino salute, ambiente, scuola, lavoro, welfare, mobilità e urbanistica, con particolare attenzione alla qualità dell'aria, alle città a misura di persona, alla sicurezza degli ambienti lavorativi e scolastici, alla riduzione degli inquinanti e alle misure di adattamento climatico;

6) a contrastare la povertà sanitaria e le disuguaglianze territoriali, rafforzando i servizi nelle aree interne, nelle periferie urbane e nelle regioni più fragili, potenziando consultori, unità mobili, servizi domiciliari e comunitari e garantendo l'accesso gratuito e universale alla prevenzione;

7) a migliorare l'accesso agli screening oncologici e a ridurre i divari territoriali, investendo in innovazione, informazione, percorsi personalizzati e recupero delle prestazioni non erogate;

8) ad ampliare i programmi di prevenzione delle malattie croniche, con campagne informative, inviti attivi e facilitazioni per fasce vulnerabili;

9) a rafforzare la strategia vaccinale lungo tutto l'arco della vita, migliorando la partecipazione ai programmi vaccinali, riorganizzando i servizi territoriali e favorendo campagne capillari rivolte alle famiglie, agli adulti e agli anziani;

10) a sostenere campagne nazionali di informazione indipendenti e basate sull'evidenza scientifica riguardanti vaccinazioni, screening oncologici, educazione alimentare, attività fisica, salute mentale, contrasto alle dipendenze e alla disinformazione sanitaria;

11) a potenziare gli interventi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, in coerenza con il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 e la Strategia europea Salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo cultura della prevenzione, formazione, monitoraggio e innovazione tecnologica;

12) a promuovere il benessere psicofisico di bambini, adolescenti e giovani, anche attraverso programmi nelle scuole per l'educazione affettiva e sessuale, la prevenzione delle dipendenze e del bullismo, la promozione della salute mentale e dei corretti stili di vita;

13) ad adottare le iniziative di competenza volte a rafforzare la salute mentale per affermare il concetto di prevenzione in tutta la popolazione, attraverso risorse adeguate da destinare al benessere psicologico degli individui e dei nuclei familiari;

14) ad adottare iniziative di competenza per una politica efficace di prevenzione sull'uso degli antibiotici, dotando gli ospedali di servizi di microbiologia permanente, adottando iniziative efficaci che mirino a riportare, in tutte le prescrizioni di farmaci antibiotici, la diagnosi, la posologia e la durata della terapia, prevedendo una banca dati di tutte le prescrizioni di antibiotici e programmi di screening attivo con tecnologie diagnostiche rapide, al fine di individuare i pazienti infetti con batteri multifarmacoresistenti, predisponendo adeguate misure di controllo delle infezioni e incentivando un sistema di confezionamento dei farmaci, con dosi unitarie o pacchetti personalizzati, al fine di evitare autoprescrizioni da parte dei cittadini;

15) ad adottare iniziative volte a dare completa e capillare attuazione alla legge n. 405 del 1975 sui consultori quali presidi indispensabili per l'integrazione socio-sanitaria e per la prevenzione, garantendo che siano dotati di risorse economiche adeguate e di professionisti in grado di realizzare un approccio multidisciplinare compiuto;

16) ad assicurare un'efficace prevenzione per la tutela della salute sessuale e riproduttiva, assicurando altresì una completa esigibilità dei diritti delle donne in relazione alla legge n. 194 del 1978 e su tutto il territorio nazionale, superando ogni problema organizzativo legato all'assenza diffusa di personale sanitario non obiettore;

17) a valorizzare, per quanto di competenza, il ruolo dei consultori e dei servizi di prossimità, rafforzandone le competenze e migliorando la raccolta dei dati, l'integrazione socio-sanitaria e il raccordo con territorio, scuola e famiglie;

18) a promuovere comunità e città più sane, favorendo mobilità attiva, verde urbano, alimentazione sana e accessibile e politiche di contrasto all'inquinamento e agli impatti della crisi climatica sulla salute;

19) a sviluppare e implementare i sistemi di sanità digitale e la raccolta di dati epidemiologici, per migliorare la sorveglianza, la pianificazione e la valutazione degli interventi in materia di prevenzione;

20) a realizzare iniziative di educazione alla salute e stili di vita sani, in collaborazione con scuole, comunità locali, luoghi di lavoro e amministrazioni comunali, includendo campagne su alimentazione, attività fisica, sicurezza, ambiente;

21) a favorire la diffusione e la standardizzazione delle buone pratiche regionali e internazionali, istituendo una piattaforma nazionale per lo scambio di esperienze, modelli organizzativi e indicatori di efficacia;

22) ad adottare iniziative volte a prevedere una relazione annuale al Parlamento sullo stato della prevenzione in Italia, sull'attuazione del Piano nazionale della prevenzione, sugli investimenti fatti, sugli esiti raggiunti e sulle aree di intervento critico.
(1-00526) «Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 aggiunge al Fondo sanitario nazionale 2,4 miliardi di euro, che si sommano ai 5 miliardi già stanziati con la legge di bilancio per il 2025, determinando quindi un investimento complessivo di 7,4 miliardi di euro per il citato anno. Il Fondo sanitario nazionale è passato, dunque, da una dotazione nel 2022 di circa 126 miliardi di euro a una dotazione nel 2026 di 143 miliardi di euro, segnando un incremento di circa 17 miliardi;

    2) oltre alle misure di carattere strettamente economico, giova ricordare le numerose misure per ridurre le liste di attesa e l'approvazione della legge sull'oblio oncologico, per eliminare odiose discriminazioni a danno di coloro che sono guariti dal cancro;

    3) in particolare, sulle liste d'attesa per la prima volta una norma ha indicato alle regioni strumenti concreti per efficientare il sistema: cup unico, aperture degli ambulatori il sabato e la domenica, presa in carico del cittadino al quale, se non c'è posto nel pubblico, deve essere garantita la visita o l'esame nel privato accreditato o in intramoenia;

    4) a differenza del passato esistono dei progetti concreti che non si palesano con misure spot, ma con riforme strutturali per una sempre maggiore efficacia ed efficienza dell'assistenza sanitaria regionale, nell'interesse esclusivo di tutti i cittadini, senza lasciare indietro nessuno;

    5) altra leva strategica su cui ha puntato con decisione il Governo è la prevenzione, con la previsione disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, in corso di esame parlamentare, di fondi per potenziare gli screening oncologici gratuiti del servizio pubblico – cancro della mammella e del colon-retto estesi a una fascia d'età più ampia – e per proseguire la sperimentazione dello screening del cancro del polmone, con l'obiettivo di aggiungerlo quanto prima nei programmi organizzati del Servizio sanitario nazionale;

    6) ulteriori risorse vengono assegnate al sostegno e al rafforzamento delle campagne vaccinali, con particolare attenzione alla protezione delle fasce più fragili e al pieno rispetto del Piano nazionale di prevenzione vaccinale;

    7) misure aggiuntive contenute nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 e in stato di avanzamento sostengono il rafforzamento dell'assistenza territoriale, della salute mentale, delle cure palliative e dei servizi sociosanitari, in coerenza con gli standard organizzativi definiti dal decreto ministeriale n. 77 del 2022;

    8) l'obiettivo di questo Governo è quello passare da una sanità reattiva a una sanità proattiva, anticipando le malattie, non rincorrendole, rafforzando ulteriormente la prevenzione primaria, con campagne di sensibilizzazione sui corretti stili di vita;

    9) sempre in tema di prevenzione, sono stati incrementati i fondi previsti per l'implementazione del Piano oncologico nazionale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinati al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal Piano, come previsto dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; già la legge di bilancio per il 2025, al fine di consentire la prosecuzione delle attività della Rete italiana screening polmonare, ha incrementato di 0,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2027 il fondo stanziato;

    10) nel condividere l'impostazione, che vede la prevenzione come un investimento, è stata, altresì, rafforzata la prevenzione primaria, per passare da una sanità reattiva a una sanità proattiva, nell'ottica di una piena adesione ai dettami dell'articolo 32 della Costituzione;

    11) particolare attenzione viene dedicata alla promozione degli stili di vita salutari, primo tra tutti la corretta alimentazione, e all'adesione agli screening offerti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale, tra i quali quello mammario, con l'obiettivo di migliorare ed incentivare l'adesione ai suddetti screening e cercare di ridurre le differenze regionali;

    12) le campagne informative sono incentrate, soprattutto, su sana alimentazione, attività fisica, sul miglioramento della partecipazione agli screening per il carcinoma della cervice uterina, della mammella e del colon retto, erogati dal Servizio sanitario nazionale, la cui offerta e adesione è un fattore protettivo per la mortalità e morbilità dovuta a queste tre patologie;

    13) non secondaria l'attenzione riconosciuta alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono tanti, infatti, i cambiamenti che il mondo del lavoro sta attraversando dovuti a fattori come l'evoluzione tecnologica, l'invecchiamento della popolazione lavorativa, l'aumento delle patologie croniche e l'emergere di nuovi bisogni di salute. La tutela della salute nei luoghi di lavoro è, quindi, fondamentale per prevenire infortuni e malattie professionali, proteggendo il benessere fisico e psicologico dei lavoratori, e sarebbe sempre opportuno prevedere misure che ne garantiscano la piena effettività;

    14) il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 rappresenta la cornice comune degli obiettivi di molte delle aree rilevanti per la sanità pubblica ed è caratterizzato da un sistema di programmazione, monitoraggio e valutazione. Tale sistema configura uno strumento utile per dare attuazione e concretezza ai livelli essenziali di assistenza relativi all'area «Prevenzione collettiva e sanità pubblica». Tenuto dunque conto dell'importanza di questo strumento, risulterebbe quanto mai opportuno tendere a migliorarne l'efficacia in vista dell'adozione del futuro Piano nazionale della prevenzione;

    15) il Piano oncologico nazionale 2023-2027 sottolinea l'importanza della sensibilizzazione e del coinvolgimento della popolazione generale, attraverso campagne di informazione mirate all'empowerment del cittadino e all'incremento dell'health literacy riguardo alla prevenzione. Le linee strategiche del Piano oncologico nazionale prevedono, infatti, anche la realizzazione di programmi/campagne di educazione per sensibilizzare la popolazione in generale sui tumori, i loro sintomi, i fattori di rischio, la prevenzione, le opzioni di trattamento e l'impatto su pazienti, sopravvissuti, loro famiglie e assistenti e i cittadini con un aumentato rischio di cancro. Oltre a quanto già previsto nei piani regionali di prevenzione e nelle linee attuative regionali del Piano oncologico nazionale, il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, all'articolo 4, comma 11-bis, al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, ha autorizzato la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 800.000 euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni;

    16) proprio nel 2025, il 16 e 17 giugno, si è svolta la prima edizione degli Stati generali della prevenzione, finalizzata a valorizzare e rafforzare la prevenzione come pilastro essenziale per la tutela della salute pubblica, consolidando e rilanciando strategie efficaci e sostenibili orientate, appunto, alla promozione dei corretti stili di vita e alla tutela della salute collettiva, contribuendo così alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

    17) anche in materia di contrasto al fenomeno dell'antimicrobico-resistenza, il Ministero della salute è da anni impegnato in attività di sensibilizzazione sull'utilizzo appropriato degli antibiotici in ambito umano e veterinario secondo un approccio One Health. Il tema è stato indicato come una della priorità d'azione in ambito sanitario della Presidenza italiana del G7 del 2024 «Approccio One Health, modello basato sul riconoscimento dell'interconnessione fra salute umana, animale e ambientale, includendo il tema dell'antimicrobico-resistenza e ambiente e salute con la valorizzazione dei co-benefìci connessi tra le politiche di prevenzione e tutela della salute e quelli di tutela e sostenibilità ambientale»;

    18) in particolare, il «Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza – Pncar 2022-2025» annovera la comunicazione come uno strumento fondamentale per lotta al fenomeno della resistenza agli antimicrobici, di cui l'antibiotico-resistenza rappresenta certamente il fattore di maggiore rilevanza;

    19) è importante evidenziare, inoltre, che con la missione 6 «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza si sta lavorando su uno dei capitoli più delicati e di rilievo del piano, che riguarda il diritto dei cittadini ad avere un Servizio sanitario più vicino, più moderno e più sicuro. I dati aggiornati al mese di novembre 2025 mostrano un avanzamento finanziario di 7,369 miliardi di euro su 15,625, pari ad oltre il 47 per cento delle risorse, dato che è in corso di consolidamento. Si tratta della più grande trasformazione della sanità territoriale degli ultimi anni;

    20) proprio nel campo della salute sono stati conseguiti i target connessi agli investimenti per la casa intesa come primo luogo di cura, in particolare l'assistenza domiciliare, con assistenza in un anno di oltre 1,5 milioni di pazienti over 65 presso il proprio domicilio, al potenziamento della ricerca biomedica del Servizio sanitario nazionale e al finanziamento di programmi e progetti di ricerca su tumori e malattie rari;

    21) il successo di questa trasformazione dipende principalmente dall'impegno delle regioni. Sono le regioni le vere protagoniste. Il Ministero opera attraverso il monitoraggio costante, il coordinamento nazionale e riforme strutturali; le regioni dovranno mettere in azione la capacità progettuale ed attuativa. Per questo, dopo la cabina di regia del 6 marzo 2025 dedicata alla missione 6 «Salute», sono stati intensificati gli incontri del Ministero con tutte le regioni; da ultimo nell'ambito dell'incontro convocato in seduta plenaria in data 27 novembre 2025 con tutte le regioni, alla presenza di Agenas e del Dipartimento per la trasformazione digitale, sono stati rappresentati gli esiti della recente revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che per la missione 6 ha visto confermate in toto le risorse assegnate pari a 15,62 miliardi di euro, e per condividere gli esiti del monitoraggio rafforzato condotto dal Ministero della salute per attenzionare e presidiare le prossime scadenze del Piano;

    22) sono tutte misure che confermano l'impegno del Governo e della maggioranza che lo sostiene per una sanità moderna, efficiente, orientata alla prevenzione e più vicina ai cittadini, con l'obiettivo di garantire maggiore equità, qualità e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

    23) come ha avuto modo di evidenziare in un recente intervento il Ministro della salute: «Prossimità, equità e sostenibilità sono i tre principi che guidano l'azione che il Governo in carica sta portando avanti a livello nazionale per rafforzare il Servizio sanitario nazionale, che all'estero è ancora considerato un modello di eccellenza, di cui dovremmo essere tutti più orgogliosi, soprattutto per gli operatori che vi lavorano». Una «sanità pubblica che – ha sottolineato il Ministro – vede impegnati Stato e regioni, ognuno con i suoi compiti e le sue responsabilità. Una sanità pubblica che funziona ma che, alla soglia dei 50 anni, necessita di una profonda revisione» per «soddisfare nuovi bisogni di salute, che non sono solo sanitari ma anche sociali»;

    24) con l'approvazione della legge per la prevenzione dell'obesità, l'Italia è il primo Paese a riconoscere l'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, come una malattia progressiva e recidivante e a prevedere, in un'ottica di prevenzione primaria, che, al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscano delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale; la legge introduce, inoltre, un programma nazionale di prevenzione, iniziative di formazione dei medici, campagne di sensibilizzazione e fondi dedicati, rafforzando il ruolo della prevenzione come pilastro strutturale del Servizio sanitario nazionale;

    25) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta rappresentano il primo presidio del Servizio sanitario nazionale e svolgono un ruolo decisivo nella tutela della salute pubblica, costituendo il punto di accesso più immediato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla presa in carico dei bisogni sanitari delle persone e delle famiglie, con particolare riferimento alle fasce più fragili della popolazione,

impegna il Governo:

1) a garantire la piena, efficace e tempestiva attuazione delle misure previste in materia di prevenzione, screening oncologici, campagne vaccinali, personale sanitario e rafforzamento dei servizi alla persona, anche stanziando risorse aggiuntive, in linea con quanto già in essere;

2) a porre in essere ogni utile iniziativa di competenza volta a elaborare, in un'ottica migliorativa, il nuovo Piano nazionale della prevenzione per gli anni 2026-2030 configurando il nuovo quadro strategico per il rafforzamento delle politiche di prevenzione e prevedendo, in particolare, un ampliamento del principio di universalità nell'accesso agli screening coerentemente con gli investimenti della legge di bilancio per potenziare gli screening oncologici;

3) ad avviare la progettazione del nuovo Piano oncologico nazionale come strumento di sistema per rafforzare la prevenzione oncologica, supportato dagli investimenti sull'innovazione diagnostica, potenziando la rete dello screening del tumore del polmone nei soggetti ad alto rischio e implementando il coordinamento tra prevenzione, diagnosi precoce e percorsi di cura;

4) a potenziare gli screening oncologici, con particolare riferimento al tumore della mammella e del colon-retto, anche rivalutando le relative fasce d'età di riferimento e, al contempo, potenziare i dipartimenti di prevenzione;

5) a monitorare costantemente, di concerto con le regioni, l'effettiva erogazione dei programmi di screening potenziati e ampliati, promuovendo livelli omogenei di accesso e di copertura su tutto il territorio nazionale;

6) a sostenere e rafforzare le campagne vaccinali, anche attraverso iniziative informative e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione e la piena collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e operatori sanitari;

7) a rafforzare e proseguire la comunicazione istituzionale per sensibilizzare cittadini, medici e operatori sanitari su un uso responsabile e consapevole degli antibiotici in un'ottica «One health», integrando le strategie di comunicazione sull'uso appropriato di antibiotici con quelle di controllo delle infezioni correlate all'assistenza a livello di ospedali, residenze sanitarie assistite e comunità, tenendo conto delle indicazioni nazionali e internazionali di riferimento;

8) a prevedere misure idonee a sostenere la promozione della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione oncologica, anche attraverso campagne informative istituzionali promosse a tale scopo;

9) a prevedere misure volte a garantire l'attuazione del piano straordinario di assunzioni, favorendo procedure rapide, coordinate e trasparenti per il reclutamento delle figure professionali previste dalla manovra, così da ridurre le carenze di organico;

10) a monitorare gli effetti applicativi delle iniziative in corso e l'effettiva destinazione delle risorse stanziate per salute mentale, dipendenze patologiche, cure palliative e servizi territoriali, assicurando che tali fondi si traducano in un miglioramento concreto della presa in carico e dell'accessibilità ai servizi;

11) a promuovere, d'intesa con le regioni, l'attuazione uniforme degli standard dell'assistenza territoriale previsti dal decreto ministeriale n. 77 del 2022, sostenendo il pieno utilizzo delle risorse nazionali destinate alle case della comunità, agli ospedali di comunità e al potenziamento dell'assistenza domiciliare;

12) a proseguire con determinazione nel percorso di modernizzazione e rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, valorizzando la prevenzione e l'assistenza territoriale come strumenti essenziali di sostenibilità e di tutela della salute pubblica;

13) a potenziare, d'intesa con le regioni, i processi di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, volti a favorire una maggiore integrazione dei servizi di telemedicina nella pratica clinica e nella presa in carico dei pazienti cronici, anche attraverso il modello dell'ospedale virtuale e l'implementazione di progetti di alta innovazione tecnologica;

14) a promuovere il potenziamento del sistema dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, valorizzandone la funzione di presidio territoriale essenziale per la prevenzione, l'accessibilità delle cure e la continuità assistenziale, anche attraverso interventi volti a rafforzarne le condizioni operative e la capacità di risposta ai bisogni sanitari della popolazione e favorendo modelli organizzativi che rafforzino l'assistenza territoriale, l'integrazione con le case della comunità, la presa in carico proattiva della popolazione e l'omogeneità dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale.
(1-00527) «Vietri, Loizzo, Patriarca, Brambilla, Ciancitto, Giagoni, Benigni, Ciocchetti, Matone, Cappellacci, Gabellone, Pretto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone».


DISEGNO DI LEGGE: S. 1578 – LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA PER IL 2025 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2682)

A.C. 2682 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2682 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

  La V Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge atto Camera 2682, approvato dal Senato della Repubblica, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025, contenuti nel fascicolo n. 1;

  rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'emendamento 1.175 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.61, 1.68, 1.71, 1.107, 1.109, 1.121, 1.174, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.202, 1.241, 1.1004, 1.01 e 1.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 1.175;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2682 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere.
   1-ter. L'andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando:

   a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;

   b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;

   c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.

   1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l'articolo 27, comma 3».

  2. Nel titolo V del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente:

   «Art. 31-bis. – (Sanzioni) – 1. L'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di:

   a) mancata adozione da parte dell'ente locale della relazione di cui all'articolo 30, comma 2;

   b) mancata pubblicazione della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, nel sito internet istituzionale dell'ente affidante ai sensi dell'articolo 31, comma 2;

   c) mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis.

   2. In caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo».

  3. Per garantire uno sviluppo efficiente del mercato della mobilità elettrica e assicurare agli utenti condizioni concorrenziali nell'ambito dei servizi offerti dalle infrastrutture di ricarica, in modo da incoraggiare la pluralità degli operatori, all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tali procedure sono strutturate in modo da favorire, a parità di altre condizioni, la presenza di una pluralità di soggetti attivi nella gestione delle infrastrutture di ricarica nel territorio comunale»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A fronte di richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili, il comune dà priorità alle istanze provenienti da soggetti che detengono meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture di ricarica installate o già autorizzate all'installazione nel territorio comunale».

  4. Al fine di rafforzare l'efficienza del servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma di competenza regionale e di rendere trasparenti le modalità di gestione dello stesso, all'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30, 31 e 31-bis del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201».

  5. Al fine di garantire massima trasparenza sull'affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, all'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I calendari di cui al primo periodo, trasmessi entro il 31 maggio di ciascun anno contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033; all'aggiornamento dei predetti calendari si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano nel caso di omessa o ritardata trasmissione dei calendari di cui al comma 1-bis nonché nel caso di incompletezza del loro contenuto».

  6. Entro il 31 dicembre 2026, l'Autorità di regolazione dei trasporti adotta, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere a) e f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, specifiche linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale, volte a migliorare la qualità dell'affidamento, redatte nel rispetto del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Per le finalità di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione dei trasporti avvia entro il 30 giugno 2026 una consultazione pubblica.
  7. All'attuazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8. Al fine di semplificare gli oneri amministravi per i gestori di aeroporti minori, all'articolo 76, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «pari o inferiore al milione» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 5 milioni».
  9. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque fa un impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo alla salute»;

   b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

   «Art. 5. – (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento in materia di obblighi dei distributori e sanzioni in materia di impiego professionale di cosmetici) – 1. Al distributore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000. La stessa sanzione si applica al distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonché al distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo 6.
   2. La medesima sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica a chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 3, faccia un impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura»;

   c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «Salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che i fatti costituiscano una delle fattispecie di cui all'articolo 3 e salvo che i fatti costituiscano più gravi reati, chiunque» e le parole: «di cui all'allegato II del regolamento è punito» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato II del regolamento o chiunque immette in commercio un cosmetico fabbricato con le medesime sostanze è punito»;

   d) all'articolo 13, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura vantante attività biocida ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, non correlata alla definizione di prodotto cosmetico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.
   1-ter. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento, che immette sul mercato un prodotto presentato come cosmetico con etichettatura vantante attività terapeutica o di profilassi, è punita con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000».

  10. Al decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. È punito con la stessa pena di cui al comma 1 l'utilizzatore non professionale né industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, un prodotto biocida autorizzato, o che impiega un prodotto biocida non autorizzato, quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente»;

   b) agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1, le parole: «l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 10.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;

   c) all'articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. È punito con la stessa pena di cui al comma 1 l'utilizzatore non professionale né industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, un presidio medico-chirurgico autorizzato o impiega un presidio medico-chirurgico non autorizzato, quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente».

  11. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, le lettere d), e) e f) sono abrogate.
  12. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto, salvaguardando la concorrenza, anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, differenziando, con diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

  13. Al fine di favorire il trasferimento tecnologico e contribuire alla trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali, assicurando sinergia di azione tra i soggetti dotati di specifica competenza, sono adottate le misure di finanziamento e di coordinamento previste dai commi da 14 a 23 del presente articolo.
  14. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca elaborano congiuntamente, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni tre anni, un atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico. La proposta di atto di indirizzo strategico, sottoposta a consultazione pubblica dei soggetti istituzionali competenti e dei portatori di interesse, è approvata con decreto dei predetti Ministri.
  15. In attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 14, la Fondazione Enea Tech e Biomedical, istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridenominata «Fondazione Tech e Biomedical» secondo quanto previsto dal comma 20 del presente articolo.
  16. Per le finalità di cui ai commi da 13 a 23, le somme giacenti nel conto di tesoreria intestato all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite di 250 milioni di euro, sono trasferite alla Fondazione Tech e Biomedical e accreditate sul conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione.
  17. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del trasferimento tecnologico sulla base dell'atto di indirizzo di cui al comma 14, possono concorrere tutte le fondazioni previste dalla legge che hanno competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie, i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l'ente nazionale di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
  18. I soggetti di cui al comma 17 possono elaborare specifiche progettualità da sottoporre alla Fondazione Tech e Biomedical. Quest'ultima, valutata la fattibilità dei progetti e la coerenza con l'atto di indirizzo strategico, propone al Ministero delle imprese e del made in Italy l'assegnazione di un budget per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei, nel limite delle risorse di cui al comma 16. La Fondazione Tech e Biomedical, previo assenso del Ministero delle imprese e del made in Italy, eroga le risorse ai soggetti beneficiari per stati di avanzamento del progetto e cura e monitora la realizzazione dello stesso sulla base di una distinta convenzione che prevede, in caso di inadempimento, la revoca immediata delle risorse. Le attività di cui al presente comma sono regolate da apposita convenzione a titolo gratuito tra la Fondazione Tech e Biomedical e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
  19. La Fondazione Tech e Biomedical verifica i risultati annuali concernenti i progetti di pertinenza e gli obiettivi di performance conseguiti dai singoli soggetti in relazione alla gestione del budget assegnato e ne tiene conto, ove possibile, secondo criteri basati sulla qualità della ricerca, sui risultati del trasferimento tecnologico, sul numero di spin off generati e secondo criteri di managerialità e premialità, nella ripartizione del budget per le annualità successive. La relazione annuale sull'attività di monitoraggio e verifica dei risultati è trasmessa al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle altre amministrazioni interessate.
  20. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione dei mutati compiti di cui ai commi 15, 17, 18 e 19, la Fondazione Enea Tech e Biomedical assume la nuova denominazione di «Fondazione Tech e Biomedical» e, conseguentemente, ogni richiamo alla Fondazione Enea Tech e Biomedical contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Fondazione Tech e Biomedical. La composizione degli organi di governo è modificata come segue:

   a) il presidente, che presiede il consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca;

   b) il consiglio direttivo, formato dal presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da tre membri, uno nominato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. In caso di parità di voti all'interno del consiglio direttivo, prevale il voto del presidente. Il presidente e i membri del consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e istituzionale;

   c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro della salute. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.

  21. Lo statuto della Fondazione Tech e Biomedical prevede la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui ai commi da 13 a 20.
  22. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 20 si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli organi della Fondazione Enea Tech e Biomedical nominati prima della data di entrata in vigore della presente legge decadono e restano in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi organi.
  23. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 è abrogato.
  24. All'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella ricognizione l'ente rileva anche i livelli di soddisfazione dell'utenza tramite questionari, reclami ufficiali o piattaforme digitali di monitoraggio, anche con riguardo all'accessibilità dei servizi per persone con disabilità, anziani e residenti nelle aree interne o periferiche. Tali dati concorrono alla valutazione dell'andamento insoddisfacente ai sensi del comma 1-ter.
1.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi, un piano con le seguenti: sei mesi, un piano di contenuto economico-finanziario e patrimoniale.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, capoverso «1-ter», lettera a), sostituire le parole: negli ultimi due esercizi con le seguenti: negli ultimi tre esercizi;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto pubblico locale.
1.2. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua, per i profili di rilievo concorrenziale, un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste, e ne dà conto nell'ambito della Relazione annuale di cui all'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
1.11. Ghirra.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: nella gestione delle infrastrutture di ricarica aggiungere le seguenti: su suolo pubblico o su aree di proprietà pubblica concesse in uso ai soggetti gestori.
1.40. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: 40 con la seguente: 25.
1.42. Ghirra.

  Al comma 5, lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: e nel rispetto di quanto previsto in materia di programmazione degli acquisti di beni e servizi dall'articolo 37 e dall'allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:

   al secondo periodo, dopo le parole: sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi aggiungere le seguenti: , nonché nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche attraverso il collegamento informatico al sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'Osservatorio di cui al primo periodo effettua il controllo successivo sul rispetto dei calendari e dei programmi anche mediante la verifica dei dati risultanti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'ANAC, sulla base dei corrispondenti codici identificativi di gara.
1.56. Traversi, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 37, comma 2, lettera m), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «al servizio taxi» sono sostituite dalle seguenti: «agli autoservizi pubblici non di linea, servizio di taxi e servizio di autonoleggio con conducente,»;

   b) al secondo periodo, le parole: «il servizio taxi» sono sostituite dalle seguenti: «gli autoservizi pubblici non di linea»;

   c) al numero 1), primo periodo, dopo le parole: «del numero delle licenze» sono inserite le seguenti: «per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente» e dopo le parole: «nuove licenze» sono inserite le seguenti: «e autorizzazioni»;

   d) al numero 1), secondo periodo, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le parole: «o autorizzazioni» e dopo la parola: «licenza» sono inserite le seguenti: «o autorizzazione»;

   e) al numero 2), dopo le parole: «titolari di licenza» sono inserite le seguenti: «e autorizzazione».
1.66. Fede, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 37, comma 2, lettera m), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il numero 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

    «4-bis) raccogliere e monitorare i dati sull'offerta e sulla domanda del servizio, ai fini della determinazione e verifica dell'adeguatezza dei contingenti, della verifica del rispetto dei turni, dell'adeguata organizzazione del servizio, della definizione della struttura e dei livelli tariffari e della determinazione dei livelli di qualità.».
1.67. Traversi, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. A seguito dell'indagine conoscitiva condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel 2025 sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per Sicilia e Sardegna (IC56), al fine di garantire l'effettività del diritto alla mobilità dei residenti nelle isole maggiori e di prevenire condotte di prezzo non trasparenti nei collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Regione Siciliana e sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge avvia le procedure di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 per l'imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle seguenti rotte:

   a) Catania-Roma e Roma-Catania;

   b) Catania-Milano e Milano-Catania;

   c) Palermo-Roma e Roma-Palermo;

   d) Palermo-Milano e Milano-Palermo.

  8-ter. Gli OSP di cui al comma 8-bis, nel rispetto dei princìpi di necessità, proporzionalità e non discriminazione di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008, definiscono almeno:

   a) frequenze minime e orari idonei a garantire la continuità dei collegamenti durante tutto l'anno;

   b) standard qualitativi del servizio, inclusi livelli di puntualità e regolarità;

   c) condizioni tariffarie massime e/o fasce tariffarie agevolate per residenti, studenti, lavoratori pendolari e soggetti con disabilità o esigenze sanitarie, nonché meccanismi di salvaguardia nei periodi di picco della domanda;

   d) durata dell'onere e modalità di revisione periodica;

   e) eventuali compensazioni economiche, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea.

  8-quater. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 4 e 10, del regolamento (CE) n. 1008/2008, gli oneri sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e notificati alla Commissione europea. Qualora, entro il termine previsto dall'articolo 16, paragrafo 9, nessun vettore accetti di operare alle condizioni stabilite, il Ministro dispone gara pubblica ai sensi dell'articolo 17 del medesimo regolamento, eventualmente per serie di rotte, assicurando la massima concorrenzialità e trasparenza.
  8-quinquies. L'ENAC è individuata quale amministrazione aggiudicatrice e autorità responsabile della vigilanza sull'esecuzione degli OSP, ivi compresi i controlli su tariffe effettivamente applicate, disponibilità di posti, qualità del servizio e rispetto delle condizioni imposte. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di monitoraggio e di pubblicazione, con cadenza almeno semestrale, dei dati di performance e tariffari.
  8-sexies. Agli eventuali oneri derivanti dall'erogazione delle compensazioni di cui al comma 8-ter, lettera e), si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla continuità territoriale aerea e agli oneri di servizio pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto eventualmente previsto da successivi provvedimenti di bilancio.
  8-septies. Restano ferme le misure di continuità territoriale già vigenti su altre rotte regionali e le competenze della Regione Siciliana in materia di proposta e definizione dei contenuti degli OSP in raccordo con il Ministero e l'ENAC.
1.71. Barbagallo, Peluffo, Pastorino, Raffa.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. L'articolo 25 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è abrogato.
1.84. Del Barba.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) alla lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le variazioni sono consentite esclusivamente per ripristinare gli effetti economici del contratto, a fronte di situazioni esterne avverse e non dipendenti dalla responsabilità del produttore, che ne abbiano ridotto la redditività di un più di un terzo; la motivazione della variazione deve essere ragionevole e spiegata chiaramente ai consumatori per iscritto, in non più di tremila caratteri; le variazioni sono inoltre vietate se l'utile netto del produttore è uguale o superiore a cento milioni di euro, la durata totale o residua del contratto è inferiore a un anno e la possibilità di introdurre variazioni non era chiaramente indicata nei termini del contratto»;

    2) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso la previsione di una possibilità di recesso non sana la nullità di una variazione non consentita in base a quanto stabilito alla lettera m)»;

   b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Ferme restando le eventuali competenze dell'autorità regolatoria, le parti contrattuali possono adire il giudice ordinario per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».
1.86. Benzoni.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano, per ciascun affidamento di cui al primo periodo, la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefìci per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche, e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica. Il provvedimento motivato di cui al precedente periodo viene tempestivamente pubblicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale, sulla Piattaforma unica della trasparenza amministrativa di cui all'articolo 23, comma 4».
1.92. Simiani, Peluffo.

  Sostituire il comma 12, con il seguente:

  12. L'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è sostituito dal seguente:

   «Art. 36. – (Disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale) – 1. L'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale è condizionata all'applicazione, da parte delle strutture sanitarie private, ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e al rinnovo entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.».
1.111. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Al comma 12, capoverso «1-bis», dopo le parole: salvaguardando la concorrenza aggiungere le seguenti: e conformandosi alle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione, con particolare riferimento alla trasparenza e alla prevenzione dei conflitti di interesse, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e valutando, ai fini dell'eventuale rinnovo, l'adeguatezza delle prestazioni erogate dal soggetto accreditato nell'ambito del precedente rapporto contrattuale.
1.114. Girelli, Peluffo.

  Al comma 12, capoverso «1-bis», dopo le parole: e relativa fragilità, aggiungere le seguenti: l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi rispetto alle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , valorizzando esclusivamente le qualità delle specifiche prestazioni.
1.116. Ciani, Peluffo.

  Al comma 12, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: , con diverse procedure ad evidenza pubblica,.
1.120. Ghirra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Negli esercizi commerciali di cui al comma 1, gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Il Governo e le regioni provvedono affinché siano garantite modalità concorrenziali e non discriminatorie di erogazione di tali servizi da parte delle farmacie pubbliche e private e degli esercizi commerciali di cui al precedente periodo.».
*1.123. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
*1.124. Malavasi, Peluffo.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: elaborano congiuntamente aggiungere le seguenti: , d'intesa con le associazioni datoriali, comprese quelle delle micro e piccole imprese, e con le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative.
1.125. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono sottoposte a un vincolo di destinazione a favore delle piccole e medie imprese, al fine di garantire che il 40 per cento delle risorse gestite dalla Fondazione Tech e Biomedical sia allocato a progetti che identifichino come destinatari finali o partner attuatori essenziali del trasferimento tecnologico le piccole e medie imprese.
1.129. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. Una quota pari al 10 per cento delle somme destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui al comma 16, sono destinate allo sviluppo dei Nuovi Approcci Metodologici (NAMs – New Approach Methodologies) al fine di sostenere attività di formazione, ricerca, sviluppo, validazione e diffusione di metodi sostitutivi all'impiego di animali nella ricerca biomedica, in linea con le strategie dell'Unione europea in materia di ricerca etica e sostenibile.
1.130. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Evi.

  Al comma 17, sostituire le parole: tutte le fondazioni previste dalla legge che hanno competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie con le seguenti: tutti gli enti pubblici e privati, università, enti di ricerca, consorzi, imprese innovative, incubatori certificati o accreditati, poli tecnologici e altri soggetti operanti nel campo della ricerca e negli ecosistemi regionali della conoscenza, dello sviluppo e dell'innovazione, acceleratori, centri per il trasferimento tecnologico, al fine di attivare le competenze locali, promuovere la coesione territoriale e favorire l'integrazione delle politiche regionali di innovazione, nonché le fondazioni previste dalla legge, che abbiano competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie e che dimostrino coerenza progettuale con l'atto di indirizzo strategico.
1.132. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 17, dopo le parole: connesse o accessorie aggiungere le seguenti: in materia di trasferimento tecnologico, i Parchi scientifici e tecnologici.
1.136. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Ghio.

  Al comma 17, dopo le parole: connesse o accessorie aggiungere le seguenti: , i Parchi scientifici e tecnologici (PST),.
1.137. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Dell'Olio.

  Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità, l'Unioncamere, tramite accordi di collaborazione o forme di cooperazione, facilita il trasferimento tecnologico attraverso azioni di informazione, orientamento e accompagnamento delle imprese.

  Conseguentemente, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 13, possono essere conclusi accordi di collaborazione o instaurate forme di cooperazione tra l'Unioncamere e le università, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e gli altri enti nazionali di ricerca, al fine di promuovere azioni di informazione e orientamento sul trasferimento tecnologico e accompagnamento delle imprese, anche per il tramite della rete dei punti impresa digitale del sistema camerale e dei propri organismi specializzati.
1.142. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: possono elaborare specifiche progettualità aggiungere le seguenti: anche su base territoriale e regionale, anche in coerenza con le strategie regionali di specializzazione intelligente e con gli obiettivi dell'atto di indirizzo strategico.
1.144. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione annuale include una sezione dedicata all'analisi territoriale dei risultati, con indicatori disaggregati per regione, al fine di valutare l'impatto locale delle misure di trasferimento tecnologico.
1.158. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

  23-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta, in fine, la seguente:

   «b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.».

  23-ter. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.
  23-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, si applicano, senza ulteriori proroghe a decorrere dal 1° gennaio 2026.
1.169. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

  23-bis. Al fine di verificare il rispetto del principio di equa concorrenza, è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in coordinamento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), il compito di avviare un'indagine conoscitiva volta a esaminare le eventuali asimmetrie esistenti tra i soggetti che, attraverso la rete internet, offrono servizi, contenuti e applicazioni, sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati, come rilevato dall'Autorità e gli operatori di comunicazioni elettroniche ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche.
  23-ter. Le conclusioni dell'indagine di cui al comma 23-bis, sono pubblicate sul sito dell'Autorità e trasmesse dall'AGCOM alle competenti Commissioni parlamentari.
1.171. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di seguito denominato Osservatorio. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al periodo precedente, sono propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti sleali sotto il profilo commerciale, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del settore, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Per lo svolgimento delle attività di riferimento, l'Osservatorio si avvale delle organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. L'Osservatorio relaziona, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio nonché su eventuali profili critici emersi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al presente comma. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.174. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «propriamente operativo» sono inserite le seguenti: «,per queste ultime fatto salvo il caso in cui il cliente abbia prestato il proprio consenso all'utilizzo di detti dati,».
1.178. Del Barba.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26».
1.182. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «non giustificate da costi dell'operatore» sono soppresse;

   b) il terzo periodo è soppresso.
1.184. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 841, le parole: «per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «per le occupazioni permanenti o aventi durata non inferiore all'anno»;

   b) il comma 842, è sostituito dal seguente:

   «842. La tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee è la seguente:

   Classificazione dei comuni Tariffa standard;

   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2;

   Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,20;

   Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 0,90;

   Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70;

   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60»;

   c) il comma 843 è sostituito dal seguente:

   «843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per 24 ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, quindicinale, mensile e per le fiere, è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 per un numero massimo di 47 giornate per i mercati settimanali, di 20 giornate per i mercati quindicinali e di 10 giornate per i mercati mensili.»;

   d) al comma 844, dopo le parole: «sono riscossi» sono inserite le seguenti: «su base giornaliera o annuale».
1.191. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti il settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali, al fine di rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari online, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali.
  24-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 24-bis, è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, inviano al Governo una dettagliata proposta di riforma della disciplina in materia di comunicazioni elettroniche e tutela dei dati personali finalizzata a rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari online, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali, anche in attuazione delle prerogative derivanti dai regolamenti Digital Markets Act, Digital Services Act e Regolamento generale per la protezione dei dati personali;

   b) la rimozione delle asimmetrie regolatorie individuate di cui all'articolo 1 possono riguardare sia l'eliminazione di oneri esistenti in capo agli operatori di comunicazione elettroniche, sia l'introduzione di nuovi oneri per i prestatori di servizi intermediari online che offrano servizi sostituibili in diretta concorrenza con quelli offerti dai suddetti operatori.

  24-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 24-bis, è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e profili finanziari, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
  24-quinquies. Dalle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o delle Autorità indipendenti coinvolte a diverso titolo.
1.199. Barbagallo, Peluffo.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.
  24-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 24-bis è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

   b) adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

   c) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia;

   d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati;

   e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta;

   f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

   g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.

  24-quater Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e profili finanziari, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione ed è adottato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  24-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 24-bis e 24-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al comma 24-bis con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1.200. Pastorella, Benzoni.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
  24-ter. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «disciplinano» sono inserite le seguenti: «in modo unitario su tutto il territorio nazionale».
1.206. Del Barba.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-quinquies, le parole: «e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 2-ter e 2-quater»;

   b) dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

   «2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica in mercati diversi da quelli in cui le imprese di cui al comma 2 agiscono ai sensi del comma 2-bis, le stesse sono tenute a rendere accessibili a imprese terze, presenti su tali diversi mercati, i medesimi beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, a condizioni equivalenti a quelle già praticate per l'accesso agli stessi a società da esse partecipate o controllate operanti in tali mercati, e comunque eque e non discriminatorie, fatte salve le determinazioni delle autorità di regolazione di settore, ove applicabili.».
1.215. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Al fine di recepire il principio di libero accesso alle infrastrutture portuali, individuato nel regolamento (UE) n. 352 del 2017, e garantire la trasparenza delle condizioni di servizio e delle tariffe applicate, dopo l'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

   «Art. 5-ter. 1. Per tutti i porti di cui all'articolo 4, comma 3, le condizioni di accesso agli impianti, alle installazioni e alle attrezzature del porto, ivi inclusa l'infrastruttura di cold ironing, praticate da gestori autorizzati e concessionari sono eque, ragionevoli e non discriminano tra utilizzatori. Il concessionario o il gestore degli impianti, delle installazioni e delle attrezzature e il gestore dell'infrastruttura di cold ironing, pubblicano e aggiornano tempestivamente le condizioni di servizio e le tariffe applicate sui propri siti internet, in una sezione di immediata consultazione evidenziata nella home page.».
1.220. Barbagallo, Peluffo, Ghio.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63», sono inserite le seguenti: «e salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui al Parte IV del presente Libro»;

   b) alla lettera a), dopo le parole: «albi istituiti dalla stazione appaltante», sono inserite le seguenti: «, e fornendo adeguata motivazione al riguardo nella decisione di contrarre, o atto equivalente»;

   c) alla lettera b), dopo le parole: «albi istituiti dalla stazione appaltante», sono inserite le seguenti: «, e fornendo adeguata motivazione al riguardo nella decisione di contrarre, o atto equivalente»;

   d) alla lettera d), le parole: «, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro» sono soppresse.
1.236. Simiani, Peluffo.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. All'articolo 94, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dell'amministratore di fatto», sono sostituite dalle seguenti: «del titolare effettivo».
1.238. Simiani, Peluffo.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. L'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è limitato esclusivamente al settore del trasporto aereo dei passeggeri. Non trova dunque applicazione il parere del 29 gennaio 2024, n. 61, del Consiglio di Stato, sez. I consultiva, e ogni atto ad esso conseguente deliberato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
1.239. Barbagallo, Peluffo.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. Al fine di ridurre i costi per consumi energetici e favorire la competitività del sistema economico nazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina relativa all'affidamento e rinnovo delle concessioni idroelettriche e geotermiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) definizione di un piano di investimenti condivisi con le amministrazioni concedenti, ai fini sia dell'efficienza economica che della sostenibilità ambientale;

   b) remunerazione dell'energia elettrica prodotta tramite contratto a due vie, assumendo un prezzo di esercizio da determinarsi a partire dal prezzo medio di borsa del decennio 2011-2020, tenuto conto di eventuali successivi investimenti per interventi di ammodernamento.

  24-ter. Lo schema di decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
  24-quater. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
1.245. Benzoni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per l'attribuzione ad Acquirente Unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili)

  1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.
  2. Ai fini del presente articolo, sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:

   a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

   b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

   c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104;

   d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

   e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

   f) hanno un'età superiore ai 75 anni.

  3. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico S.p.A. I soggetti di cui al comma 2, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.
  4. L'ARERA, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 2, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al 3 del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico S.p.A.
  5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico S.p.a. ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.» sono soppresse.
  6. Ai fini di cui al comma 1, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.
  7. Ai fini di cui al presente articolo, la società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.
  8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA – Power Purchase Agreement).
  9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.
  10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni a tutela dei consumatori e del mercato in ambito energetico e del gas)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a garantire che:

   a) la fase di passaggio dell'utenza da un fornitore ad un altro abbia una valenza di carattere meramente tecnico e che non sia possibile in alcun caso interrompere o sovrascrivere la procedura di cambio fornitore;

   b) l'informazione circa la volontà del cliente di procedere ad un cambio fornitore, notificata con risoluzione contrattuale da parte del Sistema informativo integrato al fornitore uscente, non possa essere utilizzata da parte di quest'ultimo per contattare il cliente durante il processo di cambio fornitore a qualsiasi titolo, neanche per segnalare eventuali anomalie.».
1.040. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi, un piano con le seguenti: sei mesi, un piano di contenuto economico-finanziario e patrimoniale.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, capoverso «1-ter», lettera a), sostituire le parole: negli ultimi due esercizi con le seguenti: negli ultimi tre esercizi;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto pubblico locale.
*1.3. Pandolfo, Peluffo.
*1.4. Del Barba.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alle Autorità di regolazione negli ambiti di rispettiva competenza. Nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione del piano le autorità di regolazione, relativamente agli ambiti di rispettiva competenza, trasmettono all'ente un parere sull'efficacia delle misure correttive proposte; il parere è contestualmente trasmesso all'ANAC per la pubblicazione sul sito di cui all'articolo 31, comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

  1-bis.1. All'articolo 30, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo le parole: «di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016», sono aggiunte le seguenti: «ed è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto, per i diversi settori, dall'Autorità di regolazione competente.».

  Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

  1-bis.1. Al fine di uniformare le modalità di predisposizione della relazione contenente la ricognizione di cui al comma 1-bis e di agevolare le attività di monitoraggio da parte delle Autorità competenti, all'articolo 30, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo le parole: «contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto n. 175 del 2016», sono aggiunte le seguenti: «ed è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto, per i diversi settori, dall'Autorità di regolazione competente, sentita l'ANAC».

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 30, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo le parole: «contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016», sono aggiunte le seguenti: «ed è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto, per i diversi settori, dall'Autorità di regolazione competente, sentita l'ANAC».
1.5. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e alle Autorità di regolazione negli ambiti di rispettiva competenza. Nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione del piano le Autorità di regolazione, relativamente agli ambiti di rispettiva competenza, si pronunciano sull'efficacia delle misure correttive proposte e trasmettono il relativo atto all'ente e contestualmente all'ANAC per la pubblicazione sul sito di cui all'articolo 31, comma 2.
*1.6. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
*1.7. Pandolfo, Peluffo.
*1.8. Ghirra.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono altresì pubblicati sul sito istituzionale dell'ente affidante, in apposita sezione facilmente accessibile ai cittadini.
1.9. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», ultimo periodo, dopo le parole: L'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua aggiungere le seguenti: , per i profili di rilievo concorrenziale,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire le parole: e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere con le seguenti: , e ne dà conto nell'ambito della Relazione annuale di cui all'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
1.10. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», ultimo periodo, dopo le parole: L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, aggiungere le seguenti: ovvero, nei servizi a rete, le competenti Autorità di regolazione di settore.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «1-ter»:

   all'alinea, premettere le parole: Per settori nei quali non siano stati definiti dalle competenti Autorità indipendenti degli indicatori di efficienza e qualità del servizio,;

   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: laddove non trovino corrispondenza nelle previsioni del Piano Economico Finanziario dell'affidamento e non siano riconducibili a fattori straordinari e imprevedibili;

   alla lettera c):

   sostituire le parole: almeno due, con la seguente: più;

   dopo la parola: significativamente aggiungere le seguenti: e stabilmente;

   dopo le parole: degli articoli 7 e 8 aggiungere le seguenti: per cause imputabili al gestore.
1.12. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», ultimo periodo, dopo le parole: L'Autorità garante della concorrenza e del mercato aggiungere le seguenti: ovvero, nei servizi a rete, le competenti Autorità di regolazione di settore.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «1-ter»:

   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , laddove non trovino corrispondenza nelle previsioni del Piano Economico Finanziario dell'affidamento e non siano riconducibili a fattori straordinari e imprevedibili;

   alla lettera c),

   sostituire le parole: almeno due con la seguente: più;

   dopo le parole: degli articoli 7 e 8 aggiungere le seguenti: per cause imputabili al gestore.
1.13. Ghirra.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», ultimo periodo, dopo le parole: L'Autorità garante della concorrenza e del mercato aggiungere le seguenti: ovvero, nei servizi a rete, le competenti Autorità di regolazione di settore.
1.14. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», ultimo periodo, dopo la parola: effettua aggiungere le seguenti: , in relazione alla funzione di tutela della concorrenza propria dell'Autorità,.
1.15. Ghirra.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», ultimo periodo, dopo la parola: effettua aggiungere le seguenti: per i profili di rilievo concorrenziale.
1.16. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

   «1-bis.1. L'atto di indirizzo di cui al comma 1-bis e il relativo piano delle misure correttive sono pubblicati dall'ente affidante, entro dieci giorni dalla trasmissione all'ANAC, in formato open data, accessibile e riutilizzabile, sul proprio sito istituzionale.»
1.1000. L'Abbate, Pavanelli.

  Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

  1-bis.1. Al fine di uniformare le modalità di predisposizione della relazione contenente la ricognizione di cui al comma 1-bis e di agevolare le attività di monitoraggio da parte delle Autorità competenti, all'articolo 30, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo le parole: «contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175», sono aggiunte le seguenti: «ed è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto, per i diversi settori, dall'Autorità di regolazione competente, sentita l'ANAC».
1.17. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

  1-bis.1. All'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Nell'ambito della piattaforma unica della trasparenza, in collaborazione con le autorità di regolazione di settore, ANCI ed UPI, l'ANAC predispone un cruscotto informativo sulla gestione dei servizi pubblici locali a livello provinciale e metropolitano.».
1.18. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 1, capoverso «1-ter», lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , laddove non siano riconducibili a fattori straordinari e imprevedibili.
1.19. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Raffa, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso «1-ter», lettera b), sopprimere la parola: significativamente.
1.20. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.

  Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) il gestore non ha realizzato o finanziato gli investimenti necessari per il servizio, come previsto dal contratto;.
1.21. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 1, capoverso «1-ter», lettera c), sostituire le parole: almeno due indicatori con le seguenti: anche solo uno degli indicatori.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesima lettera, sopprimere la parola: significativamente.
1.22. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) non sono rispettati gli obiettivi volti al contenimento dell'impatto ambientale, della riduzione della carbon foot print, del consumo di suolo e dell'implementazione dell'economia circolare, nel rispetto gli obiettivi prefissati dal diritto dell'Unione europea anche in coerenza con gli obblighi pianificatori di cui al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura.
1.23. Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) i livelli di soddisfazione dell'utenza risultino insufficienti, anche con riguardo all'accessibilità dei servizi per le persone con disabilità, gli anziani e i residenti nelle aree interne o periferiche.
1.24. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

   «1-ter.1. Nell'ambito della ricognizione di cui al comma 1, l'ente locale acquisisce il parere delle associazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
1.1001. L'Abbate, Pavanelli.

  Al comma 1, capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente affidante, decorsi tre mesi dalla comunicazione delle misure correttive previste dal piano, qualora queste risultino inefficaci, applica, in ogni caso, l'articolo 27, comma 3.
1.25. Ferrara, Appendino, Cappelletti, Pavanelli.

  Al comma 1, dopo il capoverso «1-quater», aggiungere il seguente:

  1-quinquies. Per i servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'attività di monitoraggio di cui al comma 1-bis è effettuata dalle autorità di regolazione e non trovano applicazione i commi 1-ter e 1-quater. Per le medesime finalità di cui ai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando le discipline di settore, le autorità di regolazione individuano, nell'ambito delle proprie competenze, i criteri di valutazione dell'efficienza gestionale e disciplinano le conseguenze in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis.
1.26. Del Barba.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:

   «1-quinquies. Nei procedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali che possono incidere in modo significativo sulla struttura del mercato, l'ente affidante può acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
1.1006. L'Abbate, Pavanelli.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:

   «1-quinquies. Prima dell'adozione degli atti regolamentari previsti dal presente articolo, le amministrazioni competenti effettuano una valutazione preliminare dell'impatto sulla concorrenza, pubblicandone gli esiti, ove compatibile e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
1.1007. L'Abbate, Pavanelli.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:

   «1-quinquies. Nell'ambito delle attività informative e di comunicazione verso l'utenza relative ai servizi pubblici locali, gli enti locali assicurano adeguata trasparenza anche sulle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in coerenza con gli obblighi derivanti dal regime di responsabilità estesa del produttore.»
1.1008. L'Abbate, Pavanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 30, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo le parole: «contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016», sono aggiunte le seguenti: «ed è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto, per i diversi settori, dall'Autorità di regolazione competente, sentita l'ANAC».
*1.27. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
*1.28. Ghirra.

  Al comma 2, capoverso «Art. 31-bis», al comma 1, lettera a), dopo la parola: mancata aggiungere le seguenti: o incompleta.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:

   al comma 1:

    alla lettera b), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 31, comma 2 aggiungere le seguenti: e, mediante creazione di apposito collegamento informatico, nella Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC;

    alla lettera c), dopo la parola: mancata aggiungere le seguenti: o incompleta;

    dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) mancato possesso dei requisiti per l'affidamento in house da parte dell'ente affidatario del servizio;

   al comma 2:

    al primo periodo, sostituire le parole: l'ANAC comunica con le seguenti: tenuto altresì conto del pronunciamento delle Autorità di settore di cui all'articolo 30, comma 1-bis, l'ANAC avvia il procedimento sanzionatorio di cui al comma 1 comunicando;

    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica la sanzione di cui al comma 1 nel caso in cui l'ente locale interessato provveda alle integrazioni richieste entro il termine indicato.
1.29. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 2, capoverso «Art. 31-bis», comma 1, lettera a), dopo la parola: mancata aggiungere le seguenti: o incompleta.

  Conseguentemente:

   alla lettera b), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 31, comma 2 aggiungere le seguenti: , e, mediante creazione di apposito collegamento informatico, nella Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC;

   alla lettera c), dopo la parola: mancata aggiungere le seguenti: o incompleta;

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) mancato possesso dei requisiti per l'affidamento in house da parte dell'ente affidatario del servizio.
*1.30. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*1.31. Ghirra.

  Al comma 2, capoverso «Art. 31-bis», comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 34-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
1.32. Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 2, capoverso «Art. 31-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo.
*1.33. Pandolfo, Peluffo.
*1.34. Del Barba.

  Al comma 2, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: In caso di incompletezza con le seguenti: Nei casi di cui al comma 1, nonché
1.35. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

  Al comma 2, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'ANAC comunica con le seguenti: tenuto altresì conto del pronunciamento delle Autorità di settore di cui all'articolo 30, comma 1-bis, l'ANAC avvia il procedimento sanzionatorio di cui al comma 1 comunicando.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica la sanzione di cui al comma 1 nel caso in cui l'ente locale interessato provveda alle integrazioni richieste entro il termine indicato.
*1.36. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*1.37. Ghirra.

  Al comma 2, capoverso «Art. 31-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli enti che intendano operare mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house possono chiedere all'ANAC di verificare preventivamente l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. Per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti l'ANAC opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.
**1.38. Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
**1.39. Ghirra.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sono strutturate aggiungere le seguenti: secondo criteri trasparenti e non discriminatori, assicurando procedure comparative aperte nel rispetto della normativa vigente, e
1.1002. L'Abbate, Pavanelli.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure devono altresì garantire che le nuove infrastrutture di ricarica siano realizzate e gestite secondo criteri di sostenibilità ambientale, dando priorità agli operatori che utilizzano energia proveniente da fonti rinnovabili o adottano soluzioni a basso impatto ambientale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , privilegiando le istanze con soluzioni energetiche sostenibili.
1.41. Ilaria Fontana, Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e garantiscono adeguati livelli minimi di servizio, assicurando trasparenza tariffaria, interoperabilità tra operatori e accessibilità del servizio nel rispetto dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione competente.
1.1003. L'Abbate, Pavanelli.

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: 40 con la seguente: 50.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: comunale con le seguenti: provinciale, distinguendo tra punti di ricarica di potenza elevata e punti di ricarica di potenza standard come definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR).
1.43. Del Barba.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: o già autorizzate all'installazione nel territorio comunale con le seguenti: nel territorio comunale su suolo pubblico.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) al fine di consentire ai comuni di adempiere alle previsioni del presente comma, la Piattaforma Unica Nazionale, di cui all'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fornisce agli enti i dati relativi alla copertura e alla consistenza delle diverse infrastrutture di ricarica sul territorio comunale. Tutti i soggetti titolari delle infrastrutture di ricarica comunicano tali dati al Gestore dei Servizi Energetici e agli enti locali interessati. All'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione, il soggetto istante allega alla richiesta per l'ente locale lo stato di consistenza e la localizzazione dei propri punti di ricarica.;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta un decreto ministeriale al fine di definire criteri e modalità di attuazione delle previsioni contenute nel comma 3 e assicurarne l'effettiva implementazione.
*1.44. Morfino, Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
*1.45. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: comunale con le seguenti: provinciale, distinguendo tra punti di ricarica di potenza elevata e punti di ricarica di potenza standard come definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR).
1.46. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ente proprietario della strada può rimodulare la durata delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto per un periodo ulteriore di dieci anni a fronte della necessità di rinnovo tecnologico delle infrastrutture di ricarica per motivi di obsolescenza ed obblighi normativi intervenuti successivamente al rilascio.».
1.47. Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo è soppresso;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «Le procedure», sono inserite le seguenti: «relative all'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione».
1.48. Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al secondo periodo, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete».
1.49. Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al secondo periodo, dopo le parole: «che ha una durata minima di dieci anni», sono inserite le seguenti: «a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete».
1.50. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14-bis, è aggiunto il seguente:

   «14-ter. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A18 è inserito il seguente:

   “A18-bis. Installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici”.».
1.51. Del Barba.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Gli oneri previsti dall'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, sono assolti mediante integrazione della relazione prevista dalla Misura n. 2 dell'Allegato A della delibera n. 154 del 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, la quale esercita i poteri di cui alla predetta Misura, nonché quelli previsti all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3, trovano applicazione fatte salve le ipotesi di emergenza e di pericolo di interruzione dei servizi. I contenuti e le modalità di redazione del piano economico finanziario e degli atti ad esso connessi sono determinati in conformità alle misure di regolazione adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
*1.52. Fede, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.
*1.53. Pandolfo, Peluffo.
*1.54. Ghirra.

  Al comma 5, lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: procedure ad evidenza pubblica con le seguenti: procedure di affidamento.
1.55. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli.

  Al comma 5, lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: e nel rispetto di quanto previsto in materia di programmazione degli acquisti di beni e servizi dall'articolo 37 e dall'allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:

   al secondo periodo, dopo le parole: sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi aggiungere le seguenti: , nonché nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche attraverso il collegamento informatico al sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'Osservatorio di cui al primo periodo effettua il controllo successivo sul rispetto dei calendari e dei programmi anche mediante la verifica dei dati risultanti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'ANAC, sulla base dei corrispondenti codici identificativi di gara.
*1.57. Pandolfo, Peluffo.
*1.58. Ghirra.

  Al comma 5, lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo condizioni e criteri di partecipazione che permettano l'accesso anche a piccoli operatori locali e imprese innovative, dando priorità alle soluzioni maggiormente sostenibili.
1.59. Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 5, lettera a), capoverso «1-bis», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: I calendari, i risultati delle gare e i criteri di selezione dei vincitori sono pubblicati in formato aperto (open data), accessibile a tutti.
1.60. Fede, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 30 settembre 2026.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al primo periodo, dopo le parole: specifiche linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale aggiungere le seguenti: comprensive di indicatori di qualità del servizio, tra cui puntualità, accessibilità, sicurezza, soddisfazione degli utenti e sostenibilità ambientale;

   al secondo periodo sostituire le parole: 30 giugno 2026 una consultazione pubblica con le seguenti: 31 marzo 2026 una consultazione pubblica, aperta anche a cittadini, associazioni di utenti e organizzazioni di tutela dei consumatori, con possibilità di trasmettere osservazioni tramite piattaforma online dedicata.
1.61. Traversi, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: adotta.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole: specifiche linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale, volte a con le seguenti: aggiorna gli atti di regolazione adottati al fine di.
1.62. Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La semplificazione degli oneri amministrativi di cui al primo periodo non deve comportare incremento di costi per i passeggeri degli aeroporti interessati.
1.63. Pandolfo, Peluffo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «almeno il 10 per cento dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 15 per cento dei servizi».
1.64. Fede, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le regioni e le autorità competenti istituiscono una piattaforma online permanente per consentire a cittadini e associazioni di inviare segnalazioni, osservazioni e suggerimenti sul servizio di trasporto pubblico regionale. L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) pubblica annualmente un report contenente i dati relativi alle gare, agli affidamenti e alle segnalazioni pervenute tramite la piattaforma, con indicazione delle misure adottate per il miglioramento dei servizi.
1.68. Traversi, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli.

  Al comma 8, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 2 milioni.
1.69. Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 8, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 3 milioni.
1.70. Fede, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Dopo l'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.
(Eccezione insulare)

   1. Nell'applicazione della presente legge l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tiene conto degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale con particolare riguardo ai territori insulari, ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, al fine di contribuire alla rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità.
   2. In presenza di condizioni insulari caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o strutturali che incidono in modo significativo sul grado di concorrenza sostenibile nei mercati rilevanti interessati o in una loro porzione geografica, l'Autorità, con provvedimento motivato, può:

   a) graduare le misure correttive e le sanzioni previste dalla presente legge;

   b) rilasciare autorizzazioni in deroga ai sensi dell'articolo 4, o comunque modulare prescrizioni, impegni e sanzioni, limitatamente a quanto strettamente necessario e per il tempo strettamente indispensabile ad assicurare l'erogazione di servizi essenziali, la continuità territoriale e l'approvvigionamento di beni di prima necessità.

   3. Le misure di cui al comma 2 sono adottate nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e non discriminazione, non possono comportare restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie, nel quadro dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e servizi di interesse economico generale.
   4. Ai fini del presente articolo, per territori insulari si intendono le regioni e le altre aree del territorio della Repubblica costituite in tutto o in parte da isole, ivi comprese le isole minori.
   5. L'Autorità adotta, sentite le regioni interessate, linee guida recanti criteri e indicatori oggettivi per l'individuazione dei mercati rilevanti o di loro porzioni geografiche locali di cui al comma 2 e per la verifica periodica dell'efficacia e della proporzionalità delle misure adottate.».

  8-ter. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: «concorrenzialità sul piano internazionale» sono inserite le seguenti: «e delle esigenze di coesione economica, sociale e territoriale dei territori insulari, ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.».
  8-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.72. Lai, Peluffo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. È assicurata trasparenza nella determinazione dei diritti, di cui al comma 8 del presente articolo.
  8-ter. È riconosciuto un ruolo consultivo alle regioni per gli scali tra 1 e 5 milioni di passeggeri.
  8-quater. In relazione alla semplificazione di cui al comma 8 del presente articolo, sono previsti meccanismi di salvaguardia tariffaria, al fine di evitare effetti distorsivi.
1.73. Ghirra.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di intervenire tempestivamente e in maniera omogenea e trasparente su tutto il territorio nazionale a favore dell'utenza autostradale, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla presenza di cantieri che limitano il regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento in ordine all'attivazione di una procedura unica standardizzata ai fini del riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio. Con il medesimo decreto sono altresì determinati il metodo e i parametri di calcolo del rimborso, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, individuate le lunghezze e gli orari dei cantieri non emergenziali tali da limitare l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale.
*1.74. Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.
*1.75. Del Barba.
*1.76. Ghirra.
*1.77. Barbagallo, Peluffo.

  Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

  8-bis. All'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «garantendo il principio di rotazione degli operatori»;

   b) al secondo periodo le parole da: «anche mediante» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «mediante la pubblicazione sul proprio sito web, con cadenza semestrale, del programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte di tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

    1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di co-marketing;

    2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

    3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori.».
1.78. Traversi, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Iaria, Pavanelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è abrogato.
1.83. Del Barba.

  Al comma 9, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, primo periodo, alle parole: sanzione amministrativa premettere le seguenti: salvo che il fatto costituisca reato più grave,.
1.85. Marianna Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire le parole: È punito con la stessa pena di cui al comma 1 l'utilizzatore con le seguenti: Salvo che il caso non costituisca reato, all'utilizzatore.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera a), capoverso «2-bis»:

   sostituire le parole: il pericolo con le seguenti: un rischio;

   aggiungere, in fine, le parole: , si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000;

   alla lettera c), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

  1-bis. Salvo che il caso non costituisca reato, all'utilizzatore non professione né industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, un presidio medico chirurgico autorizzato, o che impiega un presidio medico chirurgico non autorizzato, quando ne derivi un rischio di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell'ambiente, si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000.
1.87. Del Barba.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1.90. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «aggiudicazione di un appalto» sono inserite le seguenti: «o all'operatore economico invitato e non aggiudicatario del precedente affidamento e»;

   b) al comma 3:

    1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da individuare in apposito regolamento»;

    2) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «è vietata la determinazione artificiosa dell'importo dell'affidamento per farlo ricadere in una differente fascia»;

   c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché, con riguardo al contraente uscente, in presenza di accurata esecuzione del precedente contratto, l'operatore economico invitato e non aggiudicatario del precedente affidamento e il contraente uscente possono essere reinvitati o essere individuati quale affidatario diretti.
   4-bis. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.».
1.93. Morfino, Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63», sono inserite le seguenti: «e salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro»;

   b) alla lettera a), dopo le parole: «albi istituiti dalla stazione appaltante», sono inserite le seguenti: «, e fornendo adeguata motivazione al riguardo nella decisione di contrarre, o atto equivalente»;

   c) alla lettera b), le parole: «140.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «75.000 euro», e dopo le parole: «albi istituiti dalla stazione appaltante», sono inserite le seguenti: «, e fornendo adeguata motivazione al riguardo nella decisione di contrarre, o atto equivalente»;

   d) alla lettera d), le parole: «, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro» sono soppresse.
1.100. Ghirra.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 94, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dell'amministratore di fatto» sono sostituite dalle seguenti: «del titolare effettivo».
1.106. Ghirra.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 193, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il diritto di prelazione di cui al primo periodo non può essere esercitato nell'ipotesi in cui il punteggio riportato dall'offerta tecnica predisposta dall'aggiudicatario evidenzi, secondo i criteri definiti dall'ANAC con proprio atto, una significativa differenza, in termini percentuali, rispetto al punteggio conseguito dall'offerta tecnica del promotore; in tal caso è comunque assicurata al promotore la rifusione delle spese sostenute per l'elaborazione della proposta progettuale.».
1.107. Ghirra.

  Sostituire il comma 12, con il seguente:

  12. L'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è abrogato.
1.108. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:

  12. L'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è sostituito dal seguente:

   «Art. 36. – (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento) – 1. Per una migliore efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
   2. Il decreto in particolare definisce:

   a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

    1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

    2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

    3) gli esiti delle attività ispettive;

   b) un piano di controlli ove siano indicati:

    1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

    2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

    3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

    4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

   c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

   d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

   e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.».
1.109. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:

  12. L'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è sostituito dal seguente:

   «Art. 36. – (Rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale) – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'efficacia dell'accreditamento istituzionale e della stipula degli accordi contrattuali, definisce criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

   a) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

   b) l'elenco dei soggetti autorizzati;

   c) gli esiti delle attività ispettive.».
1.110. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Al comma 12, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere i seguenti:

   «1-ter. Al fine di garantire la continuità assistenziale di cui al comma 1-bis, la valutazione relativa ai rinnovi degli accordi contrattuali in essere deve essere improntata a criteri che valorizzino le aziende già operanti nell'ambito territoriale di riferimento, tenuto conto dei livelli occupazionali esistenti, degli investimenti effettuati per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari, nonché della necessità di assicurare adeguata accessibilità agli utenti. La valutazione di cui al precedente periodo, da effettuarsi con una periodicità non inferiore a cinque anni, non può prevedere l'applicazione di sconti sulle tariffe. La stessa non può avere ad oggetto le specifiche prestazioni da erogare, ma gli ambiti disciplinari medico chirurgici di riferimento.
   1-quater. L'individuazione di nuovi soggetti per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, deve avvenire secondo un approccio comparativo che tenga conto della qualità assistenziale delle prestazioni e valorizzi quelle eventualmente erogate dalla struttura in regime di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992.».
1.112. Del Barba.

  Al comma 12, capoverso «1-bis», dopo le parole: salvaguardando la concorrenza aggiungere le seguenti: e conformandosi alle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione, con particolare riferimento alla trasparenza e alla prevenzione dei conflitti di interesse, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e valutando, ai fini dell'eventuale rinnovo, l'adeguatezza delle prestazioni erogate dal soggetto accreditato nell'ambito del precedente rapporto contrattuale.
*1.113. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.
*1.115. Ghirra.

  Al comma 12, capoverso «1-bis», dopo le parole: e relativa fragilità, aggiungere le seguenti: l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi rispetto alle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , valorizzando esclusivamente le qualità delle specifiche prestazioni.
**1.117. Del Barba.
**1.118. Ghirra.

  Al comma 12, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: , con diverse procedure ad evidenza pubblica,.
1.119. Stumpo, Peluffo.

  Al comma 12, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

   «1-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.»
1.121. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Al comma 12, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

   «1-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.»
1.122. Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

  Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: , sentita con le seguenti: e di intesa con.
*1.126. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
*1.127. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché in materia di modernizzazione e di digitalizzazione delle filiere manifatturiere tradizionali.
1.128. Pandolfo.

  Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un organismo di coordinamento nazionale incaricato di assicurare l'attuazione unitaria della strategia e un sistema di monitoraggio pubblico annuale sui risultati conseguiti, secondo modalità definite con decreto dei predetti Ministri.
1.1004. L'Abbate, Pavanelli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. Una quota pari al 10 per cento delle somme destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui al comma 16, sono destinate allo sviluppo dei Nuovi Approcci Metodologici (NAMs – New Approach Methodologies) al fine di sostenere attività di formazione, ricerca, sviluppo, validazione e diffusione di metodi sostitutivi all'impiego di animali nella ricerca.
1.131. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Al comma 17, sostituire le parole: tutte le fondazioni previste dalla legge che hanno competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie con le seguenti: tutti gli enti pubblici e privati, università, enti di ricerca, consorzi, imprese innovative, incubatori certificati o accreditati, poli tecnologici e altri soggetti operanti nel campo della ricerca e negli ecosistemi regionali della conoscenza, dello sviluppo e dell'innovazione, acceleratori, centri per il trasferimento tecnologico, al fine di attivare le competenze locali, promuovere la coesione territoriale e favorire l'integrazione delle politiche regionali di innovazione, nonché le fondazioni previste dalla legge, che abbiano competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie e che dimostrino coerenza progettuale con l'atto di indirizzo strategico.
*1.133. Pandolfo, Peluffo.
*1.134. Ghirra.

  Al comma 17, dopo le parole: possono concorrere aggiungere le seguenti: tutti gli enti pubblici, università, enti di ricerca, consorzi, imprese innovative,
1.135. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

  Al comma 17, dopo le parole: connesse o accessorie aggiungere le seguenti: , i Parchi scientifici e tecnologici (PST),.
1.138. Ghirra.

  Al comma 17, dopo le parole: connesse o accessorie aggiungere le seguenti: , i Parchi scientifici e tecnologici (PST),.
1.139. Benzoni.

  Al comma 17, dopo le parole: legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere le seguenti: i Poli di innovazione digitale europei (EDIH),.
1.140. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità, l'Unioncamere, tramite accordi di collaborazione o forme di cooperazione, facilità il trasferimento tecnologico attraverso azioni di informazione, orientamento e accompagnamento delle imprese.

  Conseguentemente, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 13, possono essere conclusi accordi di collaborazione o instaurate forme di cooperazione tra l'Unioncamere e le università, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e gli altri enti nazionali di ricerca, al fine di promuovere azioni di informazione e orientamento sul trasferimento tecnologico e accompagnamento delle imprese, anche per il tramite della rete dei punti impresa digitale del sistema camerale e dei propri organismi specializzati.
1.141. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: possono elaborare specifiche progettualità aggiungere le seguenti: anche su base territoriale e regionale, anche in coerenza con le strategie regionali di specializzazione intelligente e con gli obiettivi dell'atto di indirizzo strategico.
*1.143. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
*1.145. Ghirra.

  Al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: Quest'ultima aggiungere le seguenti: , d'intesa con le fondazioni già operanti nel settore,.
1.146. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: progetti ritenuti idonei aggiungere le seguenti: seguendo criteri oggettivi di selezione pubblicati sul sito della Fondazione, basati su qualità della ricerca, impatto sul trasferimento tecnologico e sostenibilità ambientale.
1.148. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: progetti ritenuti idonei aggiungere le seguenti: , attribuendo priorità ai progetti che prevedono il coinvolgimento di piccole e medie imprese.
1.1005. L'Abbate, Pavanelli.

  Al comma 18, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: È assegnato un punteggio premiale ai progetti che dimostrano più alto potenziale di ricaduta industriale e un coinvolgimento strutturato delle piccole e medie imprese, nonché progetti che prevedono meccanismi di ingaggio semplici e percorsi di trasferimento tecnologico calibrati sulle reali capacità di assorbimento delle piccole e medie imprese.
1.149. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 18, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire un'adeguata e omogenea partecipazione dei soggetti di cui al comma 17, il 40 per cento delle risorse di cui al comma 16 è riservato a progetti che identifichino esplicitamente uno o più PMI quali destinatari finali o partner attuatori essenziali del trasferimento tecnologico.
1.150. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

  Al comma 18, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della valutazione dei progetti, costituiscono elemento premiante il coinvolgimento strutturato di PMI e il potenziale di ricaduta industriale degli stessi.
1.151. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 18, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È assegnato un punteggio premiale ai progetti coerenti con le priorità strategiche nazionali e caratterizzate da alto impatto scientifico e tecnologico.
1.155. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 19, primo periodo, dopo le parole: La Fondazione Tech e Biomedical verifica aggiungere le seguenti: , con il supporto delle fondazioni con comprovate competenze nel settore della ricerca e dell'innovazione,.
1.156. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione annuale include una sezione dedicata all'analisi territoriale dei risultati, con indicatori disaggregati per regione, al fine di valutare l'impatto locale delle misure di trasferimento tecnologico.
*1.157. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
*1.159. Ghirra.

  Al comma 20, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: , nonché un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Un ulteriore membro del consiglio direttivo è designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di garantire il raccordo con le politiche regionali di innovazione.
1.160. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 20, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
1.161. Pandolfo, Peluffo.

  Al comma 20, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un ulteriore membro del consiglio direttivo è designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di garantire il raccordo con le politiche regionali di innovazione.
1.162. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

  Al comma 20, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: rispettivamente fino alla fine del periodo, con le seguenti: , uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno nominato dalla Corte dei conti e uno nominato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
1.164. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

  23-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
  23-ter. All'articolo 15, comma 6, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «disciplinano» sono inserite le seguenti: «in modo unitario su tutto il territorio nazionale».
1.173. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare. Per finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.175. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera bb-quater) è aggiunta la seguente:

   «bb-quinquies) promuovere o condizionare il contenuto di recensioni mediante l'erogazione di incentivi non espressamente dichiarati e chiaramente riconoscibili».
1.183. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunge, in fine, le parole: «, nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione».
1.185. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   «c-bis) anche operando in settori tradizionali, sviluppa, produce e commercializza prodotti o servizi innovativi in completa discontinuità con riguardo ai processi produttivi e le attività originarie;».
1.186. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, lettera h), numero 2), le parole: «a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà» e le parole: «laurea magistrale» sono sostituite dalle seguenti: «laurea triennale».
1.187. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'alinea, dopo le parole: «start-up innovativa, è» sono inserite le seguenti: «la società di persone, nonché».
1.188. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, lettera f), le parole: «ad alto valore tecnologico» sono soppresse.
1.189. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, lettera d), le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
1.190. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.
1.192. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

  Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della tutela del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, nelle società tra professionisti sanitari la maggioranza qualificata dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci deve essere determinata dal numero dei soci professionisti e non dalla partecipazione al capitale sociale.
1.193. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.
  24-ter. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.
  24-quater. La disposizione di cui al comma 24-bis, in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.202. Pandolfo, Peluffo.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria, ai fini di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, si presume la dipendenza economica dell'organismo di gestione collettiva nei confronti dell'utilizzatore nel caso in cui quest'ultimo rifiuti di avviare le negoziazioni entro sessanta giorni dalla relativa richiesta ovvero le interrompa senza giustificato motivo ovvero non fornisca le informazioni necessarie alla conduzione in buona fede delle negoziazioni».
  24-ter. All'articolo 41 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Qualora la violazione degli obblighi di informazione previsti all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 84-bis, quarto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sia commessa da una persona giuridica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica altresì le sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 25.000 euro a ciascuno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione nonché, ove previsti, a ciascuno dei componenti il collegio sindacale e dei revisori legali. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni notifica tempestivamente ai soggetti di cui al periodo precedente l'avvio del procedimento di accertamento ed irrogazione delle richiamate sanzioni.».
1.203. Benzoni.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare.».

  24-ter. Le società di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, introdotto dal comma 1-bis, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle norme del predetto comma 1-bis entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
1.204. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
  24-ter. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «disciplinano» sono inserite le seguenti: «in modo unitario su tutto il territorio nazionale».
1.205. Ghirra.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.
(Abuso di posizione di particolare vantaggio economico)

   1. È vietato l'abuso sul mercato, da parte di un'impresa, della posizione di particolare vantaggio economico di cui essa sia titolare in un diverso mercato. Si considera particolare vantaggio economico la situazione in cui un'impresa, anche se non titolare di una posizione dominante o di notevole forza di mercato, sia titolare, in un dato mercato, di una posizione, anche derivante dalla titolarità di una infrastruttura in tale mercato o dai mezzi derivanti dalla commercializzazione di servizi o prodotti in tale mercato, che le consenta, in un diverso mercato, di operare in una posizione di ingiustificato vantaggio economico rispetto alle altre imprese operanti in quel mercato senza che i concorrenti su tale mercato possano efficientemente replicare tale offerta come conseguenza della posizione di particolare vantaggio economico. L'abuso di una tale posizione di particolare vantaggio economico è valutato tenendo conto della reale possibilità delle imprese concorrenti di sostenere economicamente l'offerta dell'impresa in posizione di particolare vantaggio economico o, se del caso, di operare senza l'accesso all'infrastruttura nella titolarità dell'impresa in posizione di particolare vantaggio economico.
   2. Salvo prova contraria, si presume una tale posizione di particolare vantaggio economico nel caso in cui un'impresa utilizzi in un dato mercato l'infrastruttura di cui sia titolare in un diverso mercato, anche non collegato, quando tale utilizzo sia tale da determinare un apprezzabile vantaggio, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati, in capo all'impresa in posizione di particolare vantaggio economico.
   3. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie all'ingrosso o, al contrario di condizioni contrattuali non replicabili per i concorrenti al dettaglio, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto con le imprese concorrenti nel mercato rilevante.
   4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di posizione di particolare vantaggio economico abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa che abbia commesso detto abuso.
   5. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di posizione di particolare vantaggio economico, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. Le relative azioni civili sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.».
1.214. Del Barba.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. L'articolo 17 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«Art. 17.
(Limiti in materia di concentrazione)

   1. Una operazione di concentrazione che deve essere previamente comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1, o la cui notifica sia stata richiesta dall'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, a condizione che l'operazione non sia stata già perfezionata, non può essere realizzata prima che l'Autorità abbia adottato la decisione di non avviare l'istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, ovvero di chiudere l'istruttoria ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della presente legge.
   2. Il divieto di cui al comma 1 non osta alla esecuzione di un'offerta pubblica o di una serie di transazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, ai sensi dell'articolo 7, rilevandolo da più venditori, a condizione che:

   a) l'operazione di concentrazione sia stata tempestivamente comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1;

   b) l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in questione, ovvero li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dall'Autorità ai sensi del comma 3.

   3. L'Autorità, su domanda adeguatamente motivata presentata dalle imprese interessate prima della notifica o successivamente, può accordare in ogni momento una deroga al divieto di cui al comma 1. Nel decidere se accogliere tale domanda, l'Autorità tiene conto tra l'altro degli effetti che la sospensione può produrre su una o più delle imprese interessate dalla concentrazione e sui terzi e del pregiudizio che la concentrazione può arrecare alla concorrenza. La deroga può essere subordinata a condizioni e oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza.».
*1.216. Pandolfo, Peluffo.
*1.217. Ghirra.
*1.218. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Dopo l'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,è inserito il seguente: «Art. 5-ter. 1.Per tutti i porti di cui all'articolo 4, comma 3, le condizioni di accesso agli impianti, alle installazioni e alle attrezzature del porto, ivi inclusa l'infrastruttura di cold ironing, praticate da gestori autorizzati e concessionari sono eque, ragionevoli e non discriminano tra utilizzatori. Il concessionario o il gestore degli impianti, delle installazioni e delle attrezzature e il gestore dell'infrastruttura di cold ironing, pubblicano e aggiornano tempestivamente le condizioni di servizio e le tariffe applicate sui propri siti internet, in una sezione di immediata consultazione evidenziata nella home page.».
**1.221. Fede, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.
**1.222. Ghirra, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Iaria, Pavanelli, Traversi.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente: «Art. 10-bis. (Variazione semplificata dei settori merceologici per le attività commerciali ordinariamente sottoposte a regime autorizzatorio) 1. Al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori e di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio fisico, le attività commerciali ordinariamente assoggettate a procedura autorizzatoria per la modifica del settore merceologico della rispettiva superficie di vendita – siano esse singoli esercizi commerciali ovvero strutture gestite in forma unitaria – hanno facoltà di ricorrere alla disciplina semplificata di cui al comma 2 del presente articolo qualora intendano procedere alla trasformazione di una percentuale della superficie totale autorizzata inferiore al 20 per cento dal settore alimentare al settore non alimentare.
  2. La trasformazione di superficie di vendita alimentare in superficie di vendita non alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata mediante semplice comunicazione preventiva a comune e regione, ovvero alla relativa provincia autonoma, recante indicazione della superficie complessivamente autorizzata distinta per parte alimentare e non alimentare, della quota di superficie oggetto di variazione, nonché dell'eventuale precedente autorizzazione alla variazione semplificata del settore merceologico. La prima variazione di questo genere è consentita dopo l'attivazione della struttura di vendita, essendo ammessa anche in caso di attivazione parziale, benché solo con riferimento alla superficie già attivata. Le ulteriori variazioni attuate ai sensi del presente comma sono consentite dopo tre anni dalla precedente.».
1.223. Del Barba.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è inserito il seguente: «Art. 10-bis. (Attività temporanee nell'ambito degli esercizi commerciali) 1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e promuovere la concorrenza nel settore del commercio fisico, è possibile avviare, mediante apposita segnalazione certificata di inizio attività, attività temporanee:

   a) sulla superficie di vendita degli esercizi di vicinato che sono collocati al di fuori dei centri commerciali;

   b) negli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, laddove siano previsti appositi spazi dedicati al di fuori della superficie di vendita autorizzata. La superficie dedicata al complesso delle attività temporanee non può essere superiore allo 0.5 per cento della superficie lorda della struttura di vendita. In caso di centro commerciale multifunzionale è esclusa dal computo la superficie dedicata alle altre funzioni.

  2. Le attività temporanee di cui al comma 1 devono essere effettuate per periodi limitati e determinati della durata massima di sei mesi rinnovabili previa interruzione delle stesse di almeno tre mesi. Tali attività devono occupare una superficie di vendita non superiore a 8 metri quadrati, essere esercitate utilizzando strutture amovibili e garantire il transito dell'utenza.»
1.224. Del Barba.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, lettera d) le parole: «, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700» sono soppresse.
1.225. Ghirra.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
1.227. Del Barba.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:«Art. 6-ter. (Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola) 1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

   a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

   b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

   c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

   d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

   e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

   f) garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

   g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
1.228. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria.».
1.229. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Pavanelli.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Al fine di estendere l'utilizzo della piattaforma per le notifiche digitali agli operatori postali dotati delle apposite licenze, in ossequio ai princìpi di libera concorrenza del mercato, con particolare riferimento al processo di liberalizzazione del mercato postale, all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in qualità di fornitore del servizio universale delle notificazioni digitali»;

    2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore della piattaforma garantisce in ogni caso l'accesso agli operatori economici incaricati ai sensi della lettera i-bis)»;

    3) dopo la lettera i), è aggiunta, infine, la seguente:

   «i-bis) operatore postale, l'operatore economico incaricato dall'ente committente, ovvero in sua vece dal gestore della piattaforma, ai fini dello svolgimento dei servizi postali, dotato di apposita licenza e autorizzazione»;

   b) al comma 5-bis, le parole: «il gestore della piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore postale»;

   c) al comma 6, primo e secondo periodo, le parole: «il gestore della piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore postale»;

   d) al comma 7:

    1) al primo e secondo periodo, le parole: «dal gestore della piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «dall'operatore postale»;

    2) al quinto, sesto e decimo periodo, le parole: «il gestore della piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore postale»;

   e) al comma 9, lettera b), numero 1), le parole: «al gestore della piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «all'operatore postale»;

   f) al comma 11, lettera d), le parole: «il gestore della piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «L'operatore postale»;

   g) al comma 12, le parole: «Il gestore della piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «L'operatore postale»;

   h) al comma 14, le parole: «al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261» sono sostituite dalle seguenti: «all'operatore postale»;

   i) al comma 15, dopo la lettera l-ter), è aggiunta, in fine, la seguente:

   «l-quater) sono definite le linee guida concernenti le procedure di notificazione digitale e il corretto utilizzo della piattaforma da parte dei soggetti di cui al comma 2, lettera i-bis).»;

   l) il comma 20 è sostituito dal seguente:

   «20. Il gestore si avvale degli operatori postali, di cui alla lettera i-bis) del comma 2, anche per effettuare la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale.»;

   m) al comma 22-bis, ultimo periodo, le parole: «tramite avviso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «, tramite pubblico avviso, fermo restando il rispetto della procedura di cui alle linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali, approvate con delibera ANAC n. 185 del 13 aprile 2022 e con delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13 aprile 2022, con particolare riguardo alla previsione di un'opportuna suddivisione in lotti atta a favorire la più ampia partecipazione di tutti gli operatori, ivi incluse le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».
*1.230. Iaria, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.
*1.231. Del Barba, Appendino, Cappelletti, Fede, Ferrara, Pavanelli, Traversi.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: «ad eccezione di quelli conclusi» sono inserite le seguenti: «tra imprenditori agricoli, nonché».
1.232. Del Barba.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, si interpreta nel senso che le procedura selettive con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento sono validamente svolte ai sensi degli articoli 36 e 37 del Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e dell'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a condizione che l'istanza di parte sia stata pubblicata sull'albo pretorio online dell'ente concedente in linea con l'esigenza di garantire il contenuto di tutela minima per i potenziali concorrenti come stabilito nella sentenza C-348/22 del 20 aprile 2023 della Corte di giustizia.
1.235. Del Barba.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63», sono inserite le seguenti: «e salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui al Parte IV del presente Libro»;

   b) alla lettera a), dopo le parole: «albi istituiti dalla stazione appaltante», sono inserite le seguenti: «, e fornendo adeguata motivazione al riguardo nella decisione di contrarre, o atto equivalente»;

   c) alla lettera b), dopo le parole: «albi istituiti dalla stazione appaltante», sono inserite le seguenti: «, e fornendo adeguata motivazione al riguardo nella decisione di contrarre, o atto equivalente»;

   d) alla lettera d), le parole: «, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro» sono soppresse.
1.237. Santillo, Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole: «ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
1.240. Del Barba.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, è abrogato.
1.241. Benzoni.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. All'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «di pubblico esercizio» sono inserite le seguenti: «, nonché alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita,»;

   b) al comma 3, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e».
1.242. Del Barba.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia per l'Italia digitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una modulistica standardizzata per i diversi adempimenti del Codice dei contratti pubblici, al fine di semplificare e uniformare la presentazione della documentazione alle pubbliche amministrazioni e alle stazioni appaltanti sul territorio nazionale. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare quanto previsto per la redazione del documento di gara unico europeo, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.
1.246. Simiani, Peluffo.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
1.248. Del Barba.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

  24-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono tenuti a rendere pubbliche, presso una apposita sezione del sito web del Ministero delle imprese e del made in Italy, predisposto entro un mese dall'approvazione della presente legge, il canone corrisposto e il reddito di impresa registrati, per ciascun anno di esercizio, a partire dal 1° gennaio 2010.
1.250. Benzoni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Procedure a evidenza pubblica per l'aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime)

  1. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive si procede all'avvio delle procedure a evidenza pubblica per il rilascio dei titoli concessori entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a tale data siano in corso procedimenti di riqualificazione del territorio comunale sotto il profilo urbanistico, edilizio o ambientale, che siano idonee a incidere sulle aree oggetto di concessione ovvero sulle opere realizzate o da realizzare sulle predette aree, i comuni provvedono senza indugio a definire i citati procedimenti e in tal caso il termine per l'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni decorre dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici o pianificatori di cui sopra. Nelle more e al fine di preservare l'attività svolta sui beni pubblici interessati dalle procedure di assegnazione, il comune può valutare un differimento della scadenza delle concessioni in essere per il periodo strettamente necessario a completare i procedimenti di riqualificazione e le procedure di assegnazione. Le procedure di cui al precedente periodo si concludono con i relativi affidamenti entro quaranta giorni dal termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande. Qualora esse siano state avviate con istanza di parte, l'affidamento deve avvenire entro quaranta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti.
  2. In caso di inerzia e di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, si procede ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Nell'ipotesi di cui al primo periodo le concessioni in essere cessano in ogni caso di avere effetti, salvo che il comune disponga la proroga delle stesse per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento e, in ogni caso, per un periodo massimo di trenta giorni.
  3. I comuni procedono all'assegnazione delle concessioni e all'avvicendamento dei titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché dei seguenti:

   a) possibilità di prevedere, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza:

    1) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario;

    2) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale;

   b) prevedere forme di incentivazione per i consorzi di ripascimento e introdurre criteri premiali nell'aggiudicazione nel caso in cui i soggetti si impegnino a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione;

   c) prevedere che, in ragione delle migliorie e degli investimenti realizzati sul bene demaniale, il concessionario subentrante corrisponda un indennizzo in favore del concessionario subentrato parametrato al valore delle opere realizzate e riutilizzabili dal subentrante;

   d) introdurre forme di incentivazione e criteri premiali per le associazioni di promozione sociale e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.

  4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato: «Fondo di compensazione per i concessionari uscenti», con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni di cui al comma 11, il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2025 e che non risultano assegnatari, ad alcun titolo, di altra analoga concessione.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 4.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2026, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.02. Del Barba.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo in materia di rimozione delle asimmetrie regolatorie nel settore digitale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti il settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali, al fine di rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari online, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1), è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi direttivi:

   a) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, inviano al Governo una dettagliata proposta di riforma della disciplina in materia di comunicazioni elettroniche e tutela dei dati personali finalizzata a rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari online, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali, anche in attuazione delle prerogative derivanti dai regolamenti Digital Markets Act, Digital Services Act e Regolamento generale per la protezione dei dati personali;

   b) la rimozione delle asimmetrie regolatorie individuate di cui all'articolo 1 possono riguardare sia l'eliminazione di oneri esistenti in capo agli operatori di comunicazione elettroniche, sia l'introduzione di nuovi oneri per i prestatori di servizi intermediari online che offrano servizi sostituibili in diretta concorrenza con quelli offerti dai suddetti operatori.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1), è adottato, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e profili finanziari, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
  4. Dall'attuazione dei commi da 1 a 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o delle Autorità indipendenti coinvolte a diverso titolo.
1.08. Pandolfo, Peluffo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sviluppo concorrenziale di modelli di AI agentica)

  1. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito agli effetti prodotti sui mercati interessati dallo sviluppo verticalmente integrato di prodotti di Intelligenza artificiale generativa LLM (Large Language Models) da parte di grandi piattaforme online classificate come VLOP o VLOSE dalla Commissione europea, con particolare riferimento allo sviluppo del mercato di modelli di AI agentica (Agentic AI) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. A tal fine, sui mercati interessati, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi:

   a) la struttura del mercato dei modelli di AI agentica;

   b) le modalità di raccolta dei dati;

   c) i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti per lo sviluppo di AI agentica;

   d) il rifiuto a inserire nella propria piattaforma modelli alternativi di AI agentica;

   e) il rifiuto di condividere dati utilizzati nei modelli proprietari con modelli alternativi;

   f) l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori.

  2. Nel corso dell'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quater e 2-septies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  3. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-bis e 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità può altresì raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati.
  4. Dall'attuazione dei commi da 1 a 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o delle Autorità indipendenti coinvolte a diverso titolo.
1.09. Pandolfo, Peluffo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Assetti proprietari nel settore farmaceutico, dei dispositivi medici e sanitario)

  1. In attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di sanità territoriale e digitalizzazione del SSN, nonché al fine di promuovere la trasparenza degli assetti proprietari e la responsabilità sociale delle imprese del settore farmaceutico, dei dispositivi medici e sanitario, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7:

    1) al comma 2, dopo le parole: «La partecipazione» sono inserite le seguenti: «, anche indiretta,»;

    2) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

   «14-bis. Il Ministero della salute, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, svolge attività di monitoraggio sull'efficacia dei protocolli interni e dei modelli di vigilanza adottati e trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle presenti disposizioni.»;

   b) all'articolo 8:

    1) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

    2) al comma 2, dopo le parole: «ivi incluse quelle relative alla compagine sociale» sono aggiunte le seguenti: «e ai componenti degli organi di amministrazione».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
*1.011. Malavasi, Peluffo.
*1.033. Del Barba.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

  1. All'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole: «ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
1.041. Pandolfo, Peluffo.

A.C. 2682 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in tema di concorrenza, trasparenza e tutela degli utenti nei servizi regolati, ambiti nei quali la corretta informazione al consumatore rappresenta elemento essenziale per il buon funzionamento del mercato;

    fenomeni quali il greenwashing, ovvero l'uso di dichiarazioni ambientali vaghe o ingannevoli, e la diffusione di informazioni ambientali poco trasparenti possono alterare le dinamiche concorrenziali del mercato, danneggiare le imprese che investono realmente nella sostenibilità e compromettere la fiducia dei consumatori nonché ostacolare le scelte consapevoli dei medesimi, in contrasto con gli obiettivi del Green Deal europeo e con i princìpi di trasparenza nei mercati regolati;

    analogamente, pratiche quali l'obsolescenza programmata determinano costi aggiuntivi per i cittadini, maggiore produzione di rifiuti e squilibri competitivi a svantaggio degli operatori che investono in qualità, durabilità e riparabilità;

    il nuovo quadro europeo, comprendente la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), il Regolamento sui Green Claims in fase di approvazione e la direttiva sul «Right to Repair», introduce standard più rigorosi in materia di dichiarazioni ambientali, trasparenza e tutela dei consumatori orientando gli Stati membri verso una maggiore affidabilità delle informazioni ambientali, in un'ottica di sviluppo sostenibile e di mercato equo,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori iniziative atte a rafforzare le attività di monitoraggio, informazione e vigilanza volte a contrastare il greenwashing e le pratiche che riducono artificialmente la vita utile dei prodotti, promuovendo la veridicità delle informazioni ambientali, la durabilità dei beni e una concorrenza leale nei settori interessati dal presente provvedimento, in coerenza con gli orientamenti europei in materia di sostenibilità;

   ad adottare linee guida, strumenti informativi e iniziative di sensibilizzazione rivolte alle imprese e ai consumatori, al fine di accompagnare l'implementazione delle nuove disposizioni europee e nazionali in materia di asserzioni ambientali, durabilità e riparabilità.
9/2682/1. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 9 dell'articolo 1 del disegno di legge contiene norme in materia di prodotti cosmetici;

    i centri estetici, i saloni di acconciatura e gli studi di tatuaggio rientrano tra le attività obbligate a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri), qualora producano rifiuti pericolosi, secondo le tempistiche stabilite dal decreto del 4 aprile 2023, n. 59, in relazione al numero dei dipendenti;

    il Rentri è uno strumento digitale gestito dal Ministero dell'ambiente, secondo gli articoli 188-bis, 189, 190, 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il supporto dell'Albo Gestori ambientali, che ha lo scopo di semplificare e digitalizzare la tracciabilità dei rifiuti, rendendo più chiara e controllata la loro gestione anche per le piccole imprese del benessere;

    infatti, dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026, anche le imprese al di sotto dei 10 dipendenti e anche i professionisti non organizzati in forma di ente o d'impresa, se identificati con i codici ATECO 96.02.01 (servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing), qualora producano rifiuti pericolosi, devono essere iscritti al Rentri;

    tali attività riscontrano problemi e richiedono chiarimenti soprattutto in merito ai tempi di deposito temporaneo dei rifiuti che secondo il Rentri non può superare un anno, rispettando tuttavia i limiti di tempo e volume previsti dalle relative norme specifiche per le singole tipologie di rifiuto;

    in particolare, l'attività dei tatuatori produce rifiuti speciali pericolosi che rientrano nella categoria dei rifiuti sanitari pericolosi, identificati con il codice CER 18 01 03; si tratta di rifiuti quali aghi e altri oggetti taglienti potenzialmente infettivi che, in quanto tali, devono essere trattati all'interno di impianti autorizzati e specializzati;

    per tali rifiuti il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prevede che il deposito temporaneo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute; il produttore ha un tempo di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore ovvero di 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri, per conferire i propri rifiuti presso un impianto di gestione dei rifiuti autorizzato, affidando tali rifiuti ad una ditta specializzata e certificata alla raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi;

    dalla chiusura dei contenitori, indipendentemente dalla quantità di rifiuti pericolosi in essi contenuti, purché nel limite di 200 litri di materiale, si hanno 5 giorni di tempo per registrare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;

    inoltre, secondo l'articolo 190 del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, sembra che gli imprenditori che non rientrano in organizzazione di ente o impresa, qualora siano obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono adempiere a tale obbligo con la conservazione progressiva per tre anni o del formulario di identificazione del rifiuto o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 dello stesso codice dell'ambiente;

    negli ultimi 5 anni, i tatuatori in Italia sono aumentati del 200 per cento ma non tutti sono informati sui regolamenti a cui devono sottostare per lo smaltimento dei loro rifiuti speciali pericolosi di origine sanitaria a rischio infettivo, come gli aghi e altro materiale utilizzato durante le sessioni di tatuaggio, che devono essere quindi smaltiti con particolari precauzioni per evitare contaminazioni e rispettare la normativa vigente,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dall'articolo 1, comma 9, del provvedimento in esame con l'emanazione di una circolare esplicativa per quanto concerne gli obblighi della categoria dei tatuatori volta a chiarire le modalità e le tempistiche di imballaggio e di deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi, stante la limitata produzione di tali rifiuti da parte della predetta categoria.
9/2682/2. Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 9 dell'articolo 1 del disegno di legge contiene norme in materia di prodotti cosmetici;

    i centri estetici, i saloni di acconciatura e gli studi di tatuaggio rientrano tra le attività obbligate a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri), qualora producano rifiuti pericolosi, secondo le tempistiche stabilite dal decreto del 4 aprile 2023, n. 59, in relazione al numero dei dipendenti;

    il Rentri è uno strumento digitale gestito dal Ministero dell'ambiente, secondo gli articoli 188-bis, 189, 190, 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il supporto dell'Albo Gestori ambientali, che ha lo scopo di semplificare e digitalizzare la tracciabilità dei rifiuti, rendendo più chiara e controllata la loro gestione anche per le piccole imprese del benessere;

    infatti, dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026, anche le imprese al di sotto dei 10 dipendenti e anche i professionisti non organizzati in forma di ente o d'impresa, se identificati con i codici ATECO 96.02.01 (servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing), qualora producano rifiuti pericolosi, devono essere iscritti al Rentri;

    tali attività riscontrano problemi e richiedono chiarimenti soprattutto in merito ai tempi di deposito temporaneo dei rifiuti che secondo il Rentri non può superare un anno, rispettando tuttavia i limiti di tempo e volume previsti dalle relative norme specifiche per le singole tipologie di rifiuto;

    in particolare, l'attività dei tatuatori produce rifiuti speciali pericolosi che rientrano nella categoria dei rifiuti sanitari pericolosi, identificati con il codice CER 18 01 03; si tratta di rifiuti quali aghi e altri oggetti taglienti potenzialmente infettivi che, in quanto tali, devono essere trattati all'interno di impianti autorizzati e specializzati;

    per tali rifiuti il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prevede che il deposito temporaneo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute; il produttore ha un tempo di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore ovvero di 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri, per conferire i propri rifiuti presso un impianto di gestione dei rifiuti autorizzato, affidando tali rifiuti ad una ditta specializzata e certificata alla raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi;

    dalla chiusura dei contenitori, indipendentemente dalla quantità di rifiuti pericolosi in essi contenuti, purché nel limite di 200 litri di materiale, si hanno 5 giorni di tempo per registrare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;

    inoltre, secondo l'articolo 190 del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, sembra che gli imprenditori che non rientrano in organizzazione di ente o impresa, qualora siano obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono adempiere a tale obbligo con la conservazione progressiva per tre anni o del formulario di identificazione del rifiuto o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 dello stesso codice dell'ambiente;

    negli ultimi 5 anni, i tatuatori in Italia sono aumentati del 200 per cento ma non tutti sono informati sui regolamenti a cui devono sottostare per lo smaltimento dei loro rifiuti speciali pericolosi di origine sanitaria a rischio infettivo, come gli aghi e altro materiale utilizzato durante le sessioni di tatuaggio, che devono essere quindi smaltiti con particolari precauzioni per evitare contaminazioni e rispettare la normativa vigente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, mediante lo strumento dell'interpello ambientale, per quanto concerne gli obblighi della categoria dei tatuatori, di chiarire le modalità e le tempistiche di imballaggio e di deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi, stante la limitata produzione di tali rifiuti da parte della predetta categoria.
9/2682/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, commi 13-23, interventi di finanziamento e di coordinamento volti a promuovere il trasferimento tecnologico e ad accelerare l'innovazione e la modernizzazione nelle filiere produttive nazionali;

    sempre nell'ambito degli interventi economici agevolativi per gli investimenti in imprese emergenti ad alto potenziale tecnologico, l'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 e successive modifiche e integrazioni riconosce ai soggetti che investono nel capitale sociale di una o più startup innovative, direttamente ovvero indirettamente per il tramite di OICR o altre società che investono prevalentemente nelle predette start-up innovative, una detrazione pari al 30 per cento per le persone fisiche e una deduzione fiscale del 30 per cento per le persone giuridiche, rispettivamente entro un limite massimo di 1 e 1,8 milioni di euro di investimenti all'anno;

    i citati interventi agevolativi, autorizzati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, resteranno in vigore per le domande presentate fino al termine dell'anno in corso, secondo quanto stabilito con Decisione C(2018) 8389 final del 17 dicembre 2018;

    la continuità di tali incentivi all'investimento in start-up innovative garantirebbe stabilità agli investitori, continuità ai benefici generati sull'ecosistema e attrazione di nuovi capitali privati, anche esteri;

    negli ultimi anni, infatti, il mercato del venture capital italiano ha registrato una crescita significativa, anche grazie non solo all'importante azione del Governo ma anche al ruolo assunto da interventi normativi, di iniziativa parlamentare, per la promozione e sviluppo delle start-up e delle PMI innovative (v. l.n.162/2024), contribuendo in maniera crescente al sostegno dell'innovazione e alla nascita di nuove imprese ad alto potenziale tecnologico;

    in particolare, tra il 2017 e il 2024, gli investimenti in venture capital sono aumentati di oltre dodici volte, raggiungendo 1,9 miliardi di euro e posizionando l'Italia al 4 per cento del totale europeo nel 2024, mentre, quale conferma della crescente solidità e attrattività del venture capital italiano, il numero di investitori è aumentato di oltre il 70 per cento nello stesso periodo (da 172 a 297), con una partecipazione di investitori internazionali quasi raddoppiata (dal 24 per cento al 42 per cento),

impegna il Governo

ad attivarsi in sede europea per garantire la continuità degli incentivi agli investimenti in start-up innovative descritti in premessa.
9/2682/3. Centemero.


   La Camera,

   premesso che:

    l'azione del Governo in questi anni ha posto in essere interventi significativi a sostegno della competitività delle imprese italiane, con particolare attenzione al rafforzamento della capacità produttiva, all'innovazione tecnologica e alla trasformazione dei processi industriali;

    tali interventi trovano ulteriore conferma nelle misure contenute nella manovra di bilancio 2026 e, in particolare, nel riordino e nel potenziamento degli strumenti di sostegno agli investimenti produttivi, quali l'iperammortamento e gli incentivi riconducibili a Industria 4.0, che si configurano come leve strategiche per la modernizzazione del tessuto industriale nazionale;

    con specifico riguardo a Industria 4.0, l'Esecutivo ha confermato la volontà di favorire l'acquisto di tecnologie ad alta produttività, digitalizzazione e automatizzazione dei processi, attraverso il meccanismo della maggiorazione delle quote di ammortamento, misura particolarmente efficace nel promuovere innovazione, transizione digitale e sostenibilità energetica;

    risulta pertanto fondamentale promuovere, nell'ambito di un quadro di concorrenza leale, la produzione europea di pannelli fotovoltaici con celle europee, assicurando la competitività e la resilienza di filiere strategiche europee con un elevato grado di innovazione;

    invero, la concorrenza attuata da player extra UE, facilitati da sussidi riconosciuti nei paesi di origine, rischia di compromettere filiere produttive europee e nazionali caratterizzate da un elevato grado di innovazione e qualità, e con differenti costi di produzione;

    la tutela della concorrenza, della qualità tecnologica e della capacità produttiva del settore fotovoltaico europeo costituisce un presupposto essenziale per ridurre la dipendenza strategica da fornitori extra-UE, assicurando al contempo stabilità di approvvigionamento, standard qualitativi elevati e ricadute occupazionali positive nei territori nazionali ed europei,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte alla tutela della concorrenza, della qualità tecnologica e della capacità produttiva del settore fotovoltaico europeo, dando altresì seguito a quanto esposto in premessa.
9/2682/4. Gusmeroli, Cavandoli, Barabotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, adottato ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, reca misure finalizzate a rimuovere gli ostacoli di carattere regolatorio e normativo all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, nonché a garantire la tutela dei consumatori;

    nel settore delle concessioni termali sanitarie, il quadro regolatorio vigente, per come delineato anche dall'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, appare per certi versi limitativo e non pienamente coerente con gli obiettivi di apertura del mercato e promozione della concorrenza sopra rammentati;

    in taluni contesti territoriali, le norme di cui al citato articolo 1, comma 1094 della legge n. 205 del 2017, hanno favorito la creazione di regimi di monopolio e forme di concentrazione del mercato, cui sono susseguite fasi di stagnazione gestionale, chiusure strategiche e crisi del tessuto economico locale;

    la revisione del regime delineato dal citato articolo 1, comma 1094, della legge n. 205 del 2017, d'intesa con le regioni e le autonomie, potrebbe rappresentare un'opportunità concreta di sviluppo per le città termali; città che notoriamente dispongono di risorse uniche, storia, paesaggio, identità ed enogastronomia del territorio, ma che hanno bisogno di visione e investimenti per essere valorizzate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad avviare, d'intesa con le regioni e gli enti locali, un processo di revisione della disciplina di cui al citato articolo 1, comma 1094, della legge n. 205 del 2017, al fine di promuovere la valorizzazione, la crescita e lo sviluppo del settore termale.
9/2682/5. Molinari, Gusmeroli, Giglio Vigna.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in tema di concorrenza, trasparenza e tutela degli utenti anche con riferimento alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture per la mobilità sostenibile;

    in particolare, il comma 3, dell'articolo 1, intende favorire la concorrenza nella realizzazione e gestione a livello comunale delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, introducendo l'obbligo dei comuni di strutturare le relative procedure competitive in modo da garantire una pluralità di soggetti attivi nella gestione delle infrastrutture di ricarica e, nel caso di richieste comparabili, di affidare prioritariamente la gestione di tali infrastrutture a soggetti che detengano meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture già installate;

    tuttavia, il citato comma non risponde all'esigenza di individuare un ambito territoriale adeguato a riflettere in modo più coerente la reale dimensione concorrenziale del mercato delle infrastrutture di ricarica, atteso che il livello comunale, specie nei territori in cui la mobilità elettrica è meno diffusa, può risultare eccessivamente ristretto e potenzialmente distorsivo nella valutazione delle quote di mercato e della presenza degli operatori;

    l'ambito provinciale costituisce, infatti, un livello territoriale maggiormente rappresentativo dell'effettiva distribuzione delle infrastrutture e dei Charging Point Operator (CPO), garantendo una più corretta comparabilità tra diversi operatori e una più agevole valutazione delle condizioni concorrenziali;

    inoltre ai fini dell'applicazione della soglia percentuale del 40 per cento prevista dalla norma, risulta fondamentale assicurare la massima trasparenza, equità e non discriminazione nelle procedure di valutazione delle richieste presentate dai CPO, chiarendo cosa si intenda per «richieste comparabili» e riferendo le medesime ad infrastrutture di ricarica aventi caratteristiche tecniche e qualitative omogenee, quali – a titolo esemplificativo – la potenza di erogazione (AC, DC, HPC), gli standard di qualità dell'assistenza, le modalità di fruizione del servizio e altri elementi tecnico-funzionali. La distinzione tra punti di ricarica di potenza standard e ad alta potenza garantisce che la soglia percentuale sia correttamente applicata per ciascuna categoria, evitando aggregazioni improprie che potrebbero alterare la valutazione concorrenziale,

impegna il Governo

   ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a:

    adottare i necessari provvedimenti affinché sia individuato l'ambito provinciale, in luogo di quello comunale, quale ambito territoriale adeguato a riflettere in modo più coerente e maggiormente rappresentativo l'effettiva distribuzione delle infrastrutture e dei Charging Point Operator (CPO);

    garantire che le amministrazioni territorialmente competenti adottino criteri chiari e predeterminati nella selezione e valutazione delle offerte presentate dai Charging Point Operator (CPO) tali da prevedere una valutazione delle richieste basata su caratteristiche tecniche e qualitative omogenee e, in caso di richieste comparabili, un'applicazione distinta della soglia percentuale del 40 per cento per le diverse categorie di infrastrutture di ricarica – punti di ricarica di potenza standard (AC) e punti di ricarica ad alta potenza (DC e HPC).
9/2682/6. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte a favorire l'apertura dei mercati, incrementare i livelli di concorrenza e rafforzare l'efficienza dell'azione amministrativa, anche mediante interventi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure relative agli affidamenti di contratti pubblici;

    con riguardo agli affidamenti pubblici, risulta fondamentale garantire ed assicurare, nel quadro normativo vigente, maggiore trasparenza, verificabilità e omogeneità applicativa nell'utilizzo dell'in house da parte degli enti, così da favorire un esercizio responsabile, controllabile e coerente di tale modalità di affidamento all'interno dell'azione amministrativa;

    in particolare l'introduzione della possibilità, per gli enti che intendano procedere mediante affidamento diretto nei confronti di proprie società, di richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la verifica preventiva dell'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente risponde alla summenzionata finalità. Tale procedura costituirebbe un'utile agevolazione per gli enti interessati e, nello stesso tempo, gioverebbe al sistema reintroducendo, sia pure solo in forma facoltativa, un meccanismo di vaglio preventivo idoneo ad assicurare un presidio e a limitare il rischio di contenziosi;

    sarebbe altresì opportuno integrare il presente provvedimento con la previsione dell'applicazione di sanzioni nell'ipotesi di mancato possesso dei requisiti per l'affidamento in house da parte dell'ente affidatario del servizio, posto che ogni irregolarità o illegittimità rispetto all'in-house rappresenta una quota di mercato sottratta alla libera concorrenza e configura, pertanto, una condotta sleale nei confronti degli altri operatori economici. Diversamente, ove si sanzionassero unicamente le ipotesi di omessa o incompleta redazione degli atti, senza prevedere alcuna conseguenza per i casi di mancata osservanza sostanziale delle disposizioni, si incorrerebbe in un approccio meramente formalistico che non adempirebbe il fine previsto dal Legislatore, con il rischio concreto di elusione della normativa,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte ad introdurre l'istituto della verifica preventiva facoltativa di cui in premessa, al fine di promuovere forme di collaborazione istituzionale che assicurino efficienza e tempestività dei controlli.
9/2682/7. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte a promuovere un assetto regolatorio idoneo a favorire la competitività del sistema economico nazionale, a stimolare la crescita e l'innovazione tecnologica e a rimuovere ostacoli regolatori allo sviluppo delle imprese, anche attraverso l'aggiornamento delle disposizioni relative ai soggetti che possono partecipare a iniziative e programmi destinati alla promozione dell'innovazione e della crescita produttiva;

    in particolare, il comma 17 prevede che le fondazioni competenti in materia, i centri ad alta specializzazione e l'ente nazionale di ricerca e sperimentazione possano promuovere il trasferimento tecnologico tramite progetti da sottoporre alla fondazione Tech e Biomedical, che li valuta e li finanzia, previo assenso del Ministero delle imprese e del made in Italy;

    tuttavia la limitazione della promozione del trasferimento tecnologico ai predetti soggetti esclude de facto una pluralità di entità pubbliche e private che, per competenze e missione istituzionale, sarebbero pienamente in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici;

    nel novero della disposizione, l'ampliamento della platea contribuirebbe pertanto a stimolare un maggior livello di cooperazione istituzionale e tecnologica, a favorire l'integrazione delle competenze multidisciplinari presenti nel Paese e promuovere un contesto più dinamico e competitivo, coerente con gli obiettivi di trasparenza, apertura e semplificazione alla base delle finalità del presente disegno di legge,

impegna il Governo

a integrare il quadro delle misure recate dal comma 17 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a coinvolgere, nel raggiungimento dell'obiettivo del trasferimento tecnologico sulla base dell'atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze, anche tutti gli enti pubblici e privati, le università, gli enti di ricerca, i consorzi e le imprese innovative, al fine di attivare le competenze, anche locali, di rafforzare la capacità del Paese di attrarre investimenti, di accelerare la diffusione delle tecnologie emergenti e di promuovere modelli di sviluppo fondati su ricerca, innovazione e competitività.
9/2682/8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure volte a migliorare l'efficienza, la qualità e la trasparenza nell'erogazione dei servizi pubblici locali, rafforzando gli strumenti di monitoraggio, valutazione e revisione dell'andamento gestionale dei soggetti affidatari;

    in particolare, il comma 1, capoverso «1-ter», introdotto all'articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022 recante Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevede criteri specifici per valutare l'andamento dei servizi pubblici locali e accertare eventuali condizioni di inefficienza, inadeguatezza o insoddisfacente qualità delle prestazioni rese agli utenti;

    la disposizione de quo, tuttavia, non contempla, tra i parametri per la verifica dell'adeguatezza della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la qualità percepita e la fruibilità effettiva dei servizi da parte dei cittadini, soprattutto nei confronti delle categorie maggiormente esposte a rischi di esclusione o minore accessibilità, quali le persone con disabilità, gli anziani e i residenti nelle aree interne o periferiche;

    l'introduzione del summenzionato criterio si coordinerebbe con la ricognizione prevista dal comma 1, capoverso 1-bis del presente disegno di legge e consentirebbe agli enti di individuare eventuali carenze del gestore non solo sotto il profilo economico-finanziario o tecnico, ma anche rispetto alla percezione e fruibilità dei servizi da parte dei cittadini;

    i livelli di soddisfazione dell'utenza, soprattutto se riferiti alla capacità del gestore di assicurare accessibilità, continuità e fruibilità del servizio a persone con disabilità, anziani e residenti in aree interne o periferiche, costituiscono infatti un indicatore imprescindibile di equità, efficienza e capacità del servizio pubblico locale di rispondere ai bisogni reali delle comunità servite,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal comma 1, capoverso 1-ter, del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire che i livelli di soddisfazione dell'utenza e l'accessibilità del servizio per le categorie più fragili o territorialmente svantaggiate siano considerati dagli enti affidanti ai fini della valutazione dell'andamento gestionale dei servizi pubblici locali.
9/2682/9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, all'articolo 1, commi da 13 a 23, promuove il trasferimento tecnologico e l'innovazione nelle filiere produttive con misure specifiche di finanziamento e coordinamento;

    l'innovazione e il trasferimento tecnologico assumono una dimensione strategica nel settore sanitario. Una nuova frontiera in questo ambito è rappresentata dalle terapie digitali: interventi terapeutici mediati da software progettati per prevenire, gestire o trattare un disturbo medico o una malattia, modificando il comportamento del paziente al fine di migliorarne gli esiti clinici;

    lo sviluppo delle terapie digitali offre nuove opportunità in diverse aree terapeutiche come quelle delle malattie cardio-metaboliche, dell'endocrinologia, della diabetologia, delle neuroscienze, della salute mentale e delle malattie respiratorie;

    gli investimenti nelle terapie digitali possono rappresentare una straordinaria leva di sviluppo industriale, ma anche una grande opportunità per il Servizio sanitario nazionale e le sfide che lo caratterizzano, riguardanti in particolare la digitalizzazione e la sostenibilità dei modelli assistenziali;

    occorre favorire la creazione di un ecosistema virtuoso che integri ricerca scientifica, competenze cliniche e capacità imprenditoriali, con l'obiettivo di rafforzare la filiera nazionale delle terapie digitali, sostenendo un modello di sviluppo sostenibile e interoperabile,

impegna il Governo

   ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame richiamate in premessa con ulteriori iniziative di competenza volte a:

    promuovere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'elaborazione e il finanziamento di progettualità nel settore delle terapie digitali, anche attraverso le risorse del Fondo per il trasferimento tecnologico e del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico;

    includere il riconoscimento e la promozione delle terapie digitali nell'ambito dell'atto di indirizzo strategico da adottare con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 14 del provvedimento in esame.
9/2682/10. Loizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, all'articolo 1, commi da 13 a 23, promuove il trasferimento tecnologico e l'innovazione nelle filiere produttive con misure specifiche di finanziamento e coordinamento;

    l'innovazione e il trasferimento tecnologico assumono una dimensione strategica nel settore sanitario. Una nuova frontiera in questo ambito è rappresentata dalle terapie digitali: interventi terapeutici mediati da software progettati per prevenire, gestire o trattare un disturbo medico o una malattia, modificando il comportamento del paziente al fine di migliorarne gli esiti clinici;

    lo sviluppo delle terapie digitali offre nuove opportunità in diverse aree terapeutiche come quelle delle malattie cardio-metaboliche, dell'endocrinologia, della diabetologia, delle neuroscienze, della salute mentale e delle malattie respiratorie;

    gli investimenti nelle terapie digitali possono rappresentare una straordinaria leva di sviluppo industriale, ma anche una grande opportunità per il Servizio sanitario nazionale e le sfide che lo caratterizzano, riguardanti in particolare la digitalizzazione e la sostenibilità dei modelli assistenziali;

    occorre favorire la creazione di un ecosistema virtuoso che integri ricerca scientifica, competenze cliniche e capacità imprenditoriali, con l'obiettivo di rafforzare la filiera nazionale delle terapie digitali, sostenendo un modello di sviluppo sostenibile e interoperabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, anche progettualità nel settore delle terapie digitali, valorizzandole nell'ambito della strategia in materia di valorizzazione delle conoscenze e del trasferimento tecnologico.
9/2682/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Loizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 12, integra un intervento normativo già adottato (l'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193), in base al quale è sospesa l'efficacia di alcune disposizioni, relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome, e agli accordi contrattuali delle suddette strutture accreditate con i medesimi enti territoriali, o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, sino alla conclusione di un'intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, successiva agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale; tale sospensione, in caso di mancato raggiungimento (in data anteriore) dell'intesa, cessa il 31 dicembre 2026;

    entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni oggetto di sospensione (come eventualmente ridefinite); la sospensione, in ogni caso, non osta al rilascio (in base alla disciplina previgente rispetto alle disposizioni oggetto di sospensione) di nuovi accreditamenti ad altre strutture;

    le disposizioni sospese dal citato articolo 36 sono state introdotte con la precedente legge sulla concorrenza del 2022 e hanno rappresentato un primo passo in avanti per rendere gli accreditamenti istituzionali più efficienti attraverso procedure pubbliche e trasparenti che valutassero anche l'attività pregressa eventualmente svolta;

    in particolare le disposizioni sospese prevedono:

     1) nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza;

     2) i soggetti privati sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate;

    il comma 12 del provvedimento in esame integra le disposizioni del citato articolo 36, prevedendo che la revisione della materia debba tener conto, nel rispetto del principio di salvaguardia della concorrenza, anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale, in relazione a ciascuna tipologia di paziente o assistito e di relativa fragilità, differenziando, mediante diverse procedure a evidenza pubblica, la valutazione tra l'ipotesi di rinnovo di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata e l'ipotesi di primo accordo contrattuale (per il singolo ente territoriale o ente o azienda del Servizio sanitario nazionale) con una struttura privata accreditata,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame, con ulteriori opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte a condizionare gli accreditamenti e accordi contrattuali di soggetti privati alla corretta applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali realmente rappresentative, nonché al rinnovo puntuale dei contratti, onde evitare di favorire aziende che non garantiscano condizioni retributive e normative dignitose ai propri dipendenti.
9/2682/11. Marianna Ricciardi, Auriemma.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 12, integra un intervento normativo già adottato (l'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024), in base al quale è sospesa l'efficacia di alcune disposizioni, relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome, e agli accordi contrattuali delle suddette strutture accreditate con i medesimi enti territoriali, o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, sino alla conclusione di un'intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, successiva agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale; tale sospensione, in caso di mancato raggiungimento (in data anteriore) dell'intesa, cessa il 31 dicembre 2026;

    entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni oggetto di sospensione (come eventualmente ridefinite); la sospensione, in ogni caso, non osta al rilascio (in base alla disciplina previgente rispetto alle disposizioni oggetto di sospensione) di nuovi accreditamenti ad altre strutture;

    le disposizioni sospese dal citato articolo 36 sono state introdotte con la precedente legge sulla concorrenza del 2022 e hanno rappresentato un primo passo in avanti per rendere gli accreditamenti istituzionali più efficienti attraverso procedure pubbliche e trasparenti che valutassero anche l'attività pregressa eventualmente svolta;

    in particolare le disposizioni che sospese prevedono:

     1) nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza;

     2) i soggetti privati sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate;

    il comma 12 del provvedimento in esame integra il citato articolo 36, prevedendo che la revisione della materia debba tener conto, nel rispetto del principio di salvaguardia della concorrenza, anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale, in relazione a ciascuna tipologia di paziente o assistito e di relativa fragilità, differenziando, mediante diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra l'ipotesi di rinnovo di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata e l'ipotesi di primo accordo contrattuale (per il singolo ente territoriale o ente o azienda del Servizio sanitario nazionale) con una struttura privata accreditata,

impegna il Governo

   ad accompagnare le misure recate nel provvedimento in esame con opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte a ridefinire i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie:

    a) rafforzando e uniformando il sistema di rilevazione del fabbisogno territoriale;

    b) garantendo la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza in relazione alla determinazione del fabbisogno, all'elenco dei soggetti autorizzati e agli esiti delle attività ispettive;

    c) rafforzando e uniformando il piano di controlli e assicurando procedure certe e scadenzate nel tempo, garantendo la terzietà e l'indipendenza degli organi ispettivi;

    d) rafforzando e garantendo il controllo e la vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, assicurando un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

    e) uniformando, attraverso apposite linee guida, gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali.
9/2682/12. Quartini, Auriemma.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, riconducibile anche agli obblighi assunti dall'Italia nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stato sottoposto ad un iter accelerato al fine di rispettare le milestone previste in materia di riforme concorrenziali;

    tale accelerazione ha impedito una piena e approfondita discussione parlamentare, nonostante i numerosi emendamenti presentati dalle opposizioni su temi qualificanti per il funzionamento dei mercati e per la tutela dei consumatori;

    il provvedimento interviene solo marginalmente su aspetti limitati dei servizi pubblici locali, dei trasporti, della tutela della salute, delle professioni e di altri ambiti, senza affrontare questioni strutturali e prioritarie in materia di concorrenza;

    non sono state prese in considerazione proposte di modifica volte a migliorare i poteri, la governance e il perimetro d'azione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, né misure relative all'eccezione insulare in materia di aiuti di Stato;

    pertanto non è stata aperta una discussione sulle criticità concorrenziali che interessano settori strategici quali il trasporto aereo – con particolare riferimento alla Sicilia e agli obblighi di servizio pubblico,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a prevedere misure specifiche per i territori insulari, idonee a garantire condizioni eque di accesso ai servizi essenziali e al trasporto aereo, assicurando la corretta applicazione degli obblighi di servizio pubblico e il pieno rispetto delle regole concorrenziali.
9/2682/13. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in tema di concorrenza, trasparenza e tutela degli utenti nei servizi regolati, ambiti nei quali la corretta informazione al consumatore rappresenta elemento essenziale per il buon funzionamento del mercato;

    il comma 1 dell'articolo 1, al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, introduce dei parametri obiettivi per individuare l'andamento insoddisfacente della gestione di servizi pubblici locali: qualora dalla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica emerga un andamento gestionale insoddisfacente, si prevede l'adozione da parte dell'ente locale di un atto di indirizzo con le necessarie misure correttive per il miglioramento della qualità del servizio. In caso di grave inadempimento nell'attuazione del piano l'ente locale può risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale;

    la Corte costituzionale, in una sentenza depositata recentemente, ha stabilito che non spetta allo Stato imporre obblighi e divieti agli operatori del servizio Ncc (noleggio con conducente) «che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata». Secondo i giudici, valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l'esercizio del servizio Ncc, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale»;

    la disciplina sul punto deve essere aggiornata,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, per garantire che la regolazione dei servizi Taxi e Ncc assicuri pienamente il diritto degli utenti alla mobilità, offrendo una reale possibilità di scelta tra mezzi e operatori, e assumendo come criteri guida qualità, trasparenza, sicurezza e accessibilità del servizio, prevedendo in particolare la revisione degli attuali decreti attuativi, oggi in parte inefficaci a seguito delle sentenze della Corte costituzionale, così da definire un quadro regolatorio aggiornato che consenta alle regioni e agli enti locali di programmare in modo corretto ambiti territoriali, numero delle licenze e autorizzazioni sulla base dei dati relativi alla domanda e ai tempi di attesa.
9/2682/14. Iaria, Fede, Traversi.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore della moda rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'economia nazionale e dell'immagine dell'Italia nel mondo, sinonimo di eccellenza, creatività e lusso; recenti inchieste giornalistiche e giudiziarie hanno purtroppo portato alla luce fenomeni di grave sfruttamento lavorativo all'interno della filiera produttiva, anche legata a marchi del lusso, con particolare riferimento all'impiego di manodopera spesso straniera in condizioni di illegalità e sicurezza precaria; tali «storture inaccettabili» non solo ledono la dignità dei lavoratori, ma costituiscono una gravissima forma di concorrenza sleale nei confronti della stragrande maggioranza delle imprese artigiane e industriali italiane che operano nel pieno rispetto delle regole, dei contratti nazionali e della sicurezza sul lavoro; il valore del made in Italy non risiede solo nella bellezza estetica del prodotto finito, ma deve necessariamente comprendere l'etica della produzione e il rispetto per le mani che hanno lavorato quel prodotto;

    apprezzata l'opera meritoria e incisiva già svolta dal Ministero dell'interno e dalle Forze dell'Ordine per contrastare il fenomeno del caporalato, del lavoro nero e dell'immigrazione clandestina spesso collegata a questi opifici illegali,

impegna il Governo

   in linea con le finalità di tutela della concorrenza di cui al presente provvedimento, ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dallo stesso con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:

    proseguire e rafforzare e gli organi ispettivi preposti, l'azione di contrasto alle sacche di illegalità e sfruttamento nella filiera produttiva, a tutela della legalità, della sicurezza pubblica e di una concorrenza leale tra le imprese;

    tutelare il buon nome del made in Italy nella filiera della moda, promuovendo l'introduzione di disciplinari di produzione specifici e controllati puntualmente, che certifichino non solo l'origine del prodotto ma anche il mantenimento di alti standard di tutela, benessere e sicurezza dei lavoratori lungo tutta la catena di fornitura;

    garantire per il consumatore finale la certezza che l'acquisto di un prodotto italiano corrisponda non solo a canoni di bellezza e lusso, ma anche al pieno rispetto della dignità lavorativa, difendendo così il vantaggio competitivo delle imprese sane rispetto a chi opera in regime di dumping sociale.
9/2682/15. Barabotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, al fine di garantire uno sviluppo efficiente del mercato della mobilità elettrica e di promuovere la concorrenza nella realizzazione e gestione a livello comunale delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, introduce l'obbligo in capo ai comuni di strutturare le relative procedure competitive in modo da garantire una pluralità di soggetti attivi nella gestione delle infrastrutture di ricarica e, nel caso di richieste comparabili, di affidare prioritariamente la gestione di tali infrastrutture a soggetti che detengano meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture già installate;

    la disposizione è tesa evitare situazioni di monopolio che, come segnalato anche dall'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza, comporta un rilevante aumento dei prezzi oltre che condotte escludenti;

    la diffusione dell'infrastruttura di ricarica rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica. Tuttavia, la misura di carattere anti-monopolistico prevista dal provvedimento, pur rilevante sotto il profilo regolatorio, risulta insufficiente a garantire un'effettiva tutela degli utenti e dei consumatori, poiché permane un marcato divario tra i costi della ricarica domestica e quelli praticati presso le colonnine pubbliche, con un impatto limitato sulla reale diffusione della mobilità sostenibile;

    secondo i dati rilevati dall'Osservatorio prezzi di Adiconsum e TariffEV, il costo della ricarica domestica si attesta mediamente tra 0,25 e 0,30 euro/kilowattora, mentre quello delle infrastrutture pubbliche può raggiungere valori compresi tra 0,80 e 1,00 euro/kilowattora. Tale differenziale risulta ulteriormente accentuato dalla presenza di variazioni tariffarie non sempre correlate all'andamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN): emblematico, in tal senso, il caso del mese di settembre, in cui, a fronte di una riduzione del PUN, le tariffe di ricarica pubblica hanno registrato livelli tra i più elevati in Europa;

    appare opportuno che la ricarica elettrica pubblica venga riconosciuta quale servizio di pubblica utilità, al pari degli altri carburanti e della fornitura elettrica residenziale, attribuendo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze in materia di definizione e vigilanza delle tariffe. Tale intervento garantirebbe una maggiore tutela degli utenti e dei consumatori proprietari di veicoli a trazione elettrica (BEV), il cui acquisto è, peraltro, oggetto di misure di incentivazione pubblica, assicurando loro un trattamento analogo rispetto agli utilizzatori di veicoli a motore endotermico. Inoltre, la regolazione delle tariffe contribuirebbe a garantire una maggiore equità tra gli utenti, attenuando l'attuale disparità sociale che penalizza i cittadini privi di un box auto privato – stimati in circa il 40 per cento della popolazione – i quali, non potendo accedere alla ricarica domestica, sono di fatto obbligati a ricorrere esclusivamente alle infrastrutture di ricarica pubbliche,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal comma 3 dell'articolo 1, con ulteriori iniziative, anche normative, volte a riconoscere la rete di ricarica elettrica quale servizio di pubblica utilità al fine di garantire maggiore equità tra gli utenti e, conseguentemente, incentivare la diffusione della mobilità elettrica e sostenibile.
9/2682/16. Zanella, Ghirra, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 8 dell'articolo 1 del provvedimento in esame modifica l'articolo 76, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, elevando da 1 milione a 5 milioni di passeggeri annui la soglia di traffico che consente l'applicazione delle procedure semplificate per la determinazione dei diritti aeroportuali. Tale intervento estende il novero degli aeroporti minori e regionali ammessi al regime semplificato, in coerenza con la direttiva 2009/12/CE, assicurando un più compiuto allineamento dell'ordinamento nazionale al quadro normativo dell'Unione europea;

    l'intervento volto alla semplificazione degli oneri amministrativi gravanti sui gestori aeroportuali deve tenere adeguatamente conto delle specificità del settore e concorrere al rafforzamento della sua competitività, evitando in particolare l'insorgere di inefficienze e di distorsioni concorrenziali;

    gli aeroporti rientranti in tale fascia di traffico ridefinita dal provvedimento, sono, per lo più, scali regionali e minori che rappresentano infrastrutture strategiche per il turismo diffuso nel Paese: essi assicurano i collegamenti con città d'arte di medie dimensioni, località balneari, mete montane e borghi, sostenendo flussi fondamentali per l'economia turistica dei territori interessati. Qualora le semplificazioni introdotte si traducessero in incrementi non giustificati dei diritti aeroportuali, i relativi costi ricadrebbero sulle compagnie aeree e, indirettamente, sui passeggeri. Ciò potrebbe comportare una minore competitività delle tariffe aeree, con conseguente riduzione della domanda turistica; una contrazione delle rotte operate dai vettori low cost, particolarmente sensibili all'aumento dei costi fissi; nonché una penalizzazione delle destinazioni meno centrali, che rischierebbero di essere progressivamente estromesse dai principali circuiti turistici internazionali,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure di semplificazione previste dal comma 8 dell'articolo 1 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative finalizzate a garantire una maggiore trasparenza nella determinazione dei diritti aeroportuali, anche mediante iniziative, da attuarsi in coordinamento con l'autorità di regolazione del settore, volte a introdurre adeguati meccanismi di salvaguardia tariffaria, al fine di prevenire effetti distorsivi sulla concorrenza e sulla competitività degli scali, le cui ricadute finirebbero per gravare sui costi sostenuti dagli utenti e dai consumatori.
9/2682/17. Zaratti, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce, ai commi dal 4 al 7, misure volte a rafforzare la concorrenza e la trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale, con particolare riguardo ai servizi ferroviari. In tale ambito, esso estende agli affidamenti regionali gli obblighi istruttori, motivazionali e ricognitori già previsti per i servizi pubblici locali, assicurando una più rigorosa analisi preliminare, una motivazione adeguata delle scelte effettuate e una puntuale ricognizione dello stato del servizio;

    il provvedimento prevede, altresì, l'obbligo per le regioni e le province autonome di trasmettere all'Osservatorio nazionale calendari dettagliati relativi alle procedure di affidamento che costituisce un elemento significativo di avanzamento verso una maggiore trasparenza, tracciabilità e omogeneità delle informazioni disponibili;

    il trasporto pubblico regionale rappresenta una componente essenziale dell'esercizio del diritto alla mobilità e, proprio per tale ragione, il potenziamento di dinamiche concorrenziali nel settore deve garantire livelli elevati di qualità, efficienza, puntualità, sicurezza e la continuità dei servizi anche nelle aree marginali e periferiche;

    l'ingresso di nuovi operatori o la riorganizzazione dei servizi può, però, produrre effetti significativi sul personale, sia sotto il profilo della ricollocazione sia per quanto concerne la continuità dei rapporti contrattuali;

    è pertanto necessario prevedere, in ciascun affidamento, l'inserimento di clausole sociali vincolanti e l'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di evitare che l'apertura del mercato si traduca in fenomeni di dumping contrattuale,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori interventi, anche normativi, volti a promuovere, nell'ambito degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale, la previsione di clausole sociali vincolanti, con particolare riguardo all'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nonché alla tutela della continuità occupazionale.
9/2682/18. Mari, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il contenuto proprio della legge annuale sulla concorrenza e sul mercato è definito dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale, specificatamente al comma 3 prevede che tale intervento legislativo contenga fra l'altro:

     norme volte, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, a rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché a garantire la tutela dei consumatori;

    le misure contenute nel provvedimento in esame non intervengono in alcun modo sul settore del commercio al dettaglio, che versa in una condizione di marcata disparità strutturale con particolare riguardo alla disciplina sulle vendite promozionali, dovuta sia a un impianto normativo ormai datato sia alla crescente pressione competitiva esercitata dall'e-commerce, come tra l'altro segnalato dall'Agcm;

    la maggior parte delle regioni interviene in questo ambito mediante discipline tra loro eterogenee, spesso introducendo vincoli ulteriori non giustificati da specifiche esigenze territoriali. Tale frammentazione normativa determina effetti negativi sulla concorrenza, sulle imprese e sui consumatori, i quali possono risultare penalizzati laddove operino o risiedano in territori soggetti a regole più restrittive rispetto ad altri. La criticità risulta ancor più evidente se si considera che tali vincoli non trovano applicazione nel settore dell'e-commerce, con la conseguenza che esclusivamente gli esercizi commerciali fisici sono tenuti a limitare le promozioni in determinati periodi dell'anno. Ciò genera inevitabili distorsioni nelle dinamiche concorrenziali tra commercio tradizionale e commercio online, alterando l'equilibrio competitivo dei mercati;

    la stessa Agcm ha reiterato con le segnalazioni la Governo, la richiesta di una modifica della disciplina sulle vendite promozionali eliminandone il divieto nel periodo precedente ai saldi di fine stagione,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a promuovere una revisione della disciplina relativa alle vendite promozionali, al fine di eliminare il divieto di effettuare promozioni nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione, assicurando così un maggiore allineamento con le pratiche adottate dalle piattaforme di commercio online e, conseguentemente, un rafforzamento della competitività degli esercizi commerciali fisici.
9/2682/19. Grimaldi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza – il cui fine è; rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori – è; disciplinata dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

    il provvedimento in esame non interviene in maniera adeguata su un fattore determinante per la competitività del sistema produttivo, e in particolare delle piccole imprese ovvero il costo dell'energia. Pur essendosi attenuati gli effetti più gravi della crisi energetica, il mercato permane vulnerabile ai fattori esterni, caratterizzato da volatilità dei prezzi e da una persistente insufficienza dei livelli di trasparenza e concorrenza necessari a garantirne un funzionamento pienamente efficiente;

    tale fattore si esprime in maniera prevalente in Sardegna. Secondo il nuovo Report redatto dal Centro Studi di Confindustria Sardegna, «Energia per la competitività delle imprese in Sardegna», le imprese dell'isola sostengono costi energetici superiori fino al 30 per cento rispetto alla media nazionale. Per le piccole e medie imprese ciò si traduce in un aggravio stimato in oltre 67,8 milioni di euro nell'arco dell'ultimo decennio. L'indagine rileva che nel 2024 il prezzo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica per le aziende sarde è stato pari a 179,3 euro per megawattora, contro i 158,8 euro per megawattora registrati a livello nazionale;

    l'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, elaborata sui dati Movimprese e Terna, evidenzia come i costi energetici nell'isola risultino ancora superiori di oltre il 42 per cento rispetto al 2021. Nel biennio 2023-2024 le piccole e medie imprese hanno registrato un aggravio complessivo pari a 77 milioni di euro per spese energetiche aggiuntive;

    ad acuire la significativa riduzione di competitività delle imprese sarde, soprattutto le PMI, concorrono anche gli incrementi dei costi connessi alla logistica e al trasporto, attualmente ulteriormente onerosi a seguito dell'introduzione della nuova tassa europea ETS;

    stando alla rilevazione circa il primo trimestre del 2025, i rincari nel trasporto merci via mare, da e verso la Sardegna, hanno determinato un aumento delle tariffe marittime pari a circa il 30 per cento del costo totale del nolo;

    è indispensabile che il Governo adotti e promuova ulteriori misure, oltre al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri firmato, in significativo ritardo, lo scorso settembre che individua le opere e le infrastrutture prioritarie per il superamento del carbone in Sardegna, volte a contrastare la persistente diminuzione della competitività delle imprese dell'isola, attraverso interventi sia congiunturali sia strutturali di politica energetica nel lungo periodo,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori interventi normativi volti a contrastare il caro energia che grava prevalentemente sulle imprese sarde, attraverso la predisposizione di misure compensative urgenti volte a ridurre i costi energetici nonché di interventi di lungo periodo fondati sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, sull'incentivazione delle energie rinnovabili e sulla promozione dell'efficientamento energetico, al fine di sostenere e rafforzare la competitività delle imprese dell'isola.
9/2682/20. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza – il cui fine è; rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori – è; disciplinata dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

    il provvedimento in esame non interviene in maniera adeguata su un fattore determinante per la competitività del sistema produttivo, e in particolare delle piccole imprese ovvero il costo dell'energia. Pur essendosi attenuati gli effetti più gravi della crisi energetica, il mercato permane vulnerabile ai fattori esterni, caratterizzato da volatilità dei prezzi e da una persistente insufficienza dei livelli di trasparenza e concorrenza necessari a garantirne un funzionamento pienamente efficiente;

    tale fattore si esprime in maniera prevalente in Sardegna. Secondo il nuovo Report redatto dal Centro Studi di Confindustria Sardegna, «Energia per la competitività delle imprese in Sardegna», le imprese dell'isola sostengono costi energetici superiori fino al 30 per cento rispetto alla media nazionale. Per le piccole e medie imprese ciò si traduce in un aggravio stimato in oltre 67,8 milioni di euro nell'arco dell'ultimo decennio. L'indagine rileva che nel 2024 il prezzo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica per le aziende sarde è stato pari a 179,3 euro per megawattora, contro i 158,8 euro per megawattora registrati a livello nazionale;

    l'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, elaborata sui dati Movimprese e Terna, evidenzia come i costi energetici nell'isola risultino ancora superiori di oltre il 42 per cento rispetto al 2021. Nel biennio 2023-2024 le piccole e medie imprese hanno registrato un aggravio complessivo pari a 77 milioni di euro per spese energetiche aggiuntive;

    ad acuire la significativa riduzione di competitività delle imprese sarde, soprattutto le PMI, concorrono anche gli incrementi dei costi connessi alla logistica e al trasporto, attualmente ulteriormente onerosi a seguito dell'introduzione della nuova tassa europea ETS;

    stando alla rilevazione circa il primo trimestre del 2025, i rincari nel trasporto merci via mare, da e verso la Sardegna, hanno determinato un aumento delle tariffe marittime pari a circa il 30 per cento del costo totale del nolo;

    è indispensabile che il Governo adotti e promuova ulteriori misure, oltre al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri firmato, in significativo ritardo, lo scorso settembre che individua le opere e le infrastrutture prioritarie per il superamento del carbone in Sardegna, volte a contrastare la persistente diminuzione della competitività delle imprese dell'isola, attraverso interventi sia congiunturali sia strutturali di politica energetica nel lungo periodo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame proseguendo con l'adozione di interventi, anche di tipo normativo, volti a contrastare il caro energia, attraverso la predisposizione di misure volte a ridurre i costi energetici compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica nonché di interventi di lungo periodo fondati sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, sull'incentivazione delle energie rinnovabili e sulla promozione dell'efficientamento energetico, al fine di sostenere e rafforzare la competitività delle imprese dell'isola.
9/2682/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza – il cui fine è rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori – è disciplinata dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

    il mercato dell'autoriparazione presenta, da tempo, una criticità evidente riguardo alla piena attuazione del principio regolatore della concorrenza, in quanto, all'interno di tale ambito, le imprese artigiane si trovano frequentemente in una posizione di marcata asimmetria contrattuale, con conseguente alterazione dell'equilibrio competitivo. Ciò risulta strettamente connesso al rapporto intercorrente tra le imprese di autoriparazione, cui è materialmente demandata l'esecuzione degli interventi conseguenti al verificarsi dei sinistri stradali, e le imprese assicuratrici che, in sede di sottoscrizione delle polizze RC Auto, introducono clausole contrattuali idonee a imporre, in caso di sinistro, l'obbligo di rivolgersi a officine convenzionate. Tali clausole, nella sostanza, determinano una canalizzazione della clientela a favore delle sole autofficine convenzionate. Ne deriva, pertanto, una forzosa riduzione delle commesse a carico delle imprese non convenzionate, nonché una significativa limitazione della capacità di libera determinazione del compenso da parte delle imprese convenzionate, con evidenti ripercussioni sul principio di concorrenza e sulla libertà d'impresa;

    dal punto di vista dell'assicurato, lo stesso risulta indotto ad avvalersi delle officine convenzionate in virtù dell'offerta di scontistiche di modesta entità applicate sul premio assicurativo e, in caso di scelta di un'officina non convenzionata, attraverso l'applicazione di franchigie più elevate, di massimali meno favorevoli ovvero di tempi di liquidazione significativamente più dilatati;

    è evidente come tale condotta, reiterata da parte delle imprese assicuratrici, incida in misura significativa sulla libertà di scelta del contraente nell'affidarsi all'impresa di autoriparazione di propria fiducia e si collochi, peraltro, in un contesto nel quale i premi delle polizze RC Auto in Italia risultano in costante aumento. Detto aumento, tra l'altro, risulta non adeguatamente motivato soprattutto con riferimento alle differenze dei premi medi in relazione al territorio, non giustificate né dai tassi di sinistrosità né dal valore del loss ratio, ovvero il principale parametro di valutazione dell'economicità della gestione tecnica delle imprese assicuratrici, che esprime il rapporto tra i sinistri avvenuti e i premi incassati nello stesso esercizio;

    nonostante la rilevanza della problematica evidenziata, il provvedimento in esame non interviene in alcun modo su tali aspetti, pur costituendo la legge annuale per il mercato e la concorrenza l'ambito legislativo ideale per un'azione correttiva in materia;

    è necessario, pertanto, che nel settore venga ristabilito il principio della concorrenza quale criterio regolativo fondamentale nei rapporti tra imprese assicuratrici, imprese di autoriparazione e assicurati, i quali subiscono, da un lato, una significativa limitazione della libertà di scelta dell'impresa cui affidarsi in caso di sinistro stradale e, dall'altro, l'applicazione di tariffe assicurative in costante aumento, con evidenti divergenze tra le diverse aree geografiche del Paese,

impegna il Governo

   ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative di natura normativa e/o regolatoria di competenza volte a:

    rafforzare e ristabilire la concorrenza nel segmento del mercato dell'autoriparazione nei rapporti tra imprese assicuratrici, imprese di autoriparazione e assicurati, garantendo, altresì, a questi ultimi la libertà di scelta dell'impresa di riparazione, unitamente all'ottenimento del risarcimento integrale e in tempi congrui, con evidenti ricadute in termini di tutela della concorrenza;

    ristabilire condizioni di equilibrio tariffario, soprattutto territoriale, nel mercato delle assicurazioni, in conformità al principio sociale dell'obbligo assicurativo.
9/2682/21. Borrelli, Ghirra, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Amato, Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a tutela dei consumatori e dell'efficienza complessiva del sistema produttivo nazionale;

    nel settore del trasporto pubblico non di linea, e in particolare del servizio taxi nelle grandi aree urbane, si registra da anni una strutturale insufficienza dell'offerta rispetto alla domanda, come evidenziato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nella segnalazione del 3 novembre 2023, che ha rilevato a Roma, Milano e Napoli una «generale, significativa e crescente incapacità dell'offerta di servizi taxi di far fronte alla domanda»;

    secondo i dati raccolti dall'AGCM, nei tre principali comuni interessati (Roma, Milano, Napoli) risultavano attive 7.692 licenze taxi a Roma (pari a circa 2,8 licenze ogni 1.000 residenti), 4.853 a Milano (circa 3,5 ogni 1.000 residenti) e 2.364 a Napoli (circa 2,6 ogni 1.000 abitanti), con l'ulteriore evidenza che gli ultimi bandi ordinari per nuove licenze risalivano rispettivamente al 2005 per Roma, al 2003 per Milano e addirittura al 1998 per Napoli;

    la stessa indagine AGCM mostra come, nel periodo considerato, le richieste di corse inevase trasmesse alle centrali radio e alle app avessero raggiunto valori molto elevati, superando stabilmente il 40 per cento, con evidenti ricadute sui tempi di attesa e sulla continuità del servizio per l'utenza;

    più recentemente, un rapporto curato dalla Fondazione Caracciolo e dal Centro studi ACI ha aggiornato il quadro del servizio taxi a Roma, evidenziando che nella Capitale circolano 8.436 taxi, pari a 30,6 vetture ogni 10.000 abitanti, un valore nettamente inferiore rispetto alle principali città europee comparabili: Madrid registra circa 87 taxi ogni 10.000 abitanti, Parigi 79 e Barcellona 63;

    la stampa e le analisi indipendenti hanno più volte richiamato come, anche dopo gli interventi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, che, all'articolo 3 (recante: Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma) ha consentito ai comuni di aumentare fino al 20 per cento le licenze già in vigore, le grandi città italiane non abbiano utilizzato appieno tali margini, con il risultato che a due anni di distanza l'offerta di taxi risulta ancora ampiamente insufficiente, specie nelle fasce orarie e nelle aree di maggiore domanda (stazioni, aeroporti, poli turistici e ospedalieri);

    tutto ciò avviene in un contesto in cui, da un lato, l'Italia presenta uno dei più alti tassi di motorizzazione privata in Europa e una dotazione di trasporto pubblico locale inferiore alla media dell'Unione, e, dall'altro, nelle grandi città si registra un costante incremento dei flussi turistici e di mobilità urbana, che rende ancora più evidente il ruolo potenziale del servizio taxi e degli altri servizi di trasporto pubblico non di linea come componente essenziale di una mobilità sostenibile e integrata;

    la stessa AGCM ha sottolineato che l'inadeguatezza dell'offerta non solo genera tempi di attesa eccessivi e un numero molto elevato di chiamate inevase, ma produce anche effetti negativi sulla concorrenza e sui consumatori, ostacolando l'ingresso di nuovi operatori e frenando l'innovazione tecnologica (applicazioni di prenotazione, pagamenti elettronici, servizi aggiuntivi);

    numerose analisi economiche e istituzionali ricordano che una maggiore apertura alla concorrenza, se correttamente regolata, nei servizi di trasporto pubblico non di linea, aumenta la quantità e qualità del servizio per i cittadini (riducendo i tempi di attesa, ampliando le fasce orarie e le aree servite), favorisce investimenti in mezzi più moderni e meno inquinanti, e contribuisce in generale alla crescita della produttività del sistema urbano, in linea con gli obiettivi della legge annuale per il mercato e la concorrenza,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative di competenza finalizzate a far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma evidenziate in premessa e a favorire una maggiore apertura del mercato del trasporto pubblico locale non di linea, nel rispetto dei principio della concorrenza, nonché a prevedere, in particolare, che i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto rendano pubblici, con carenza periodica, i dati aggiornati relativi al numero di licenze taxi attive e agli indicatori principali di domanda e qualità del servizio e, a fronte di comprovate esigenze del mercato, provvedano a bandire nuove licenze mediante concorsi straordinari, in modo da garantire una adeguata offerta del servizio in condizioni di trasparenza ed efficienza.
9/2682/22. Magi.


   La Camera,

   premesso che:

    le finalità prioritarie del provvedimento in esame sono la rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati; la promozione e lo sviluppo della concorrenza e la tutela dei consumatori;

    negli ultimi anni si è assistito a un incremento esponenziale delle segnalazioni da parte di cittadini italiani concernenti telefonate indesiderate e insistenti da parte di call center, spesso effettuate in orari inopportuni, con modalità aggressive e senza il consenso preventivo degli utenti;

    alcune stime parlano in merito di oltre 110 milioni di schede sim voce che ricevono in media quasi due chiamate al giorno dai call center;

    tali pratiche, comunemente definite «telemarketing selvaggio» generano notevole disagio, turbano la tranquillità dei cittadini e possono configurarsi come vere e proprie forme di molestia;

    i numeri del telemarketing in Italia contano circa 5 miliardi di telefonate in un anno per un giro d'affari che vale almeno tre miliardi di euro;

    spesso, le chiamate provengono da numeri sconosciuti o mascherati, rendendo difficile l'identificazione del chiamante e l'esercizio dei diritti da parte degli utenti;

    nonostante l'esistenza di normative volte a regolamentare il telemarketing e a tutelare i consumatori (come il Registro pubblico delle opposizioni e il regolamento UE 2016/679 – GDPR), il fenomeno sembra persistere e, in alcuni casi, intensificarsi;

    numerose segnalazioni evidenziano la mancata verifica o il mancato rispetto delle liste di opposizione, l'utilizzo di dati personali acquisiti illecitamente o senza un consenso specifico per finalità di marketing, e la difficoltà per i cittadini di esercitare i propri diritti di cancellazione o opposizione;

    in alcuni casi le pratiche aggressive di alcuni call center possono anche essere finalizzate a truffe o alla sottoscrizione di contratti non richiesti o ingannevoli, causando danni economici significativi ai consumatori, in particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione;

    la tutela della privacy e della tranquillità dei cittadini rappresenta un diritto fondamentale;

    è quindi necessario garantire l'efficace applicazione delle normative esistenti e, se necessario, introdurre ulteriori misure per contrastare efficacemente il fenomeno del telemarketing selvaggio;

    è altresì prioritario assicurare che i cittadini siano adeguatamente informati sui propri diritti e sui meccanismi di tutela disponibili;

    dal 19 novembre scorso è entrata in vigore la stretta di Agcom con il blocco delle chiamate in arrivo dall'estero da parte di finti numeri di cellulari italiani:

    tale misura, pur producendo effetti (sarebbero stati bloccate 22,55 milioni di chiamate indesiderate inoltrate dall'estero tra il 19 ed il 23 novembre, mascherate da telefonate provenienti da cellulari con sim italiane), non ha però risolto il problema: alcuni operatori sfuggono al controllo e le telefonate provenienti dall'estero non vengono infatti intercettate;

    nel corso dell'attuale Legislatura sono state presentate numerose proposte emendative per risolvere definitivamente questo problema: rendere obbligatorio, nei display del telefono dei cittadini, l'immediato riconoscimento di una chiamata di natura commerciale proveniente da call center;

    tali proposte, che avrebbero di fatto risolto immediatamente questa problematica, non sono state approvate con il risultato di costringere milioni di cittadini a continuare ad essere vessati da chiamate e proposte di natura commerciale non richieste, spesso aggressive e quasi mai trasparenti,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure di tutela dei consumatori recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, da adottare in tempi brevi e certi, in relazione a quanto espresso in premessa, volte a rendere obbligatorio, nei display del telefono dei cittadini, l'immediato riconoscimento di una chiamata di natura commerciale non richiesta proveniente da call center.
9/2682/23. Simiani, Ascani, Casu, Romeo, Peluffo, De Luca, Barbagallo, Pandolfo, Ruffino, Quartini, Zaratti.